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PDL 4958

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4958



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MURO, PERINA

Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Presentata il 14 febbraio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La crisi economica che stiamo attraversando fa sentire i propri effetti sul mercato del lavoro. A dicembre 2011 l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha calcolato un tasso di disoccupazione complessivo dell'8,9 per cento; la disoccupazione maschile si attesta all'8,4 per cento, quella femminile, invece, al 9,6 per cento. Il tasso di disoccupazione giovanile, relativo ai soggetti compresi tra i 15 e i 24 anni di età, raggiunge la percentuale «monstre» del 31 per cento. Alle asperità determinate da una congiuntura economica fortemente negativa, nel nostro Paese si aggiunge molto spesso un carico discriminatorio che penalizza soprattutto giovani e donne e che consiste nella pratica delle cosiddette «dimissioni in bianco». Si tratta di un espediente cui spesso ricorrono i datori di lavoro e che coinvolge circa due milioni di lavoratori. Al momento dell'assunzione alcune aziende fanno firmare al lavoratore un foglio completamente in bianco, o un modulo già compilato ma senza la data, in cui il neo dipendente presenta le proprie dimissioni. Questa lettera viene conservata dal titolare che così può decidere, in ogni momento, di interrompere il rapporto di lavoro con quel soggetto senza, però, doverlo formalmente licenziare e mettendosi, così, al riparo da eventuali contenziosi. Il fenomeno, come si diceva, interessa in modo preponderante le donne nel primo anno successivo a una gravidanza e i giovani. Secondo un'inchiesta condotta da «La Repubblica» su dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), delle ACLI,
 

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della CISL e della CGIL, il 15 per cento dei contratti di lavoro a tempo indeterminato viene firmato abbinato a una lettera di dimissioni in bianco; sono 800.000 le donne costrette ad abbandonare il lavoro attraverso il meccanismo delle dimissioni in bianco e nel 90 per cento dei casi si tratta di abbandoni «spontanei» post gravidanza. Tale fenomeno genera un contenzioso che le ACLI calcolano nel 10 per cento sul totale di tutte le controversie, con un corollario che rende ulteriormente gravosa la posizione delle vittime, che quasi mai (solo nel 20 per cento dei casi) riescono a dimostrare in giudizio le proprie ragioni, avendo formalmente apposto una firma autografa che è molto difficile disconoscere successivamente in giudizio.
      La questione era stata oggetto di regolamentazione, con la legge n. 188 del 2007, poi abrogata all'inizio di questa legislatura per volontà del precedente Governo. Oggi è avvertita da più parti, in primis dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero, l'esigenza di reintrodurre una normativa che ponga rimedio a una cattiva prassi che comprime i diritti dei lavoratori costituzionalmente tutelati. La presente proposta di legge fa tesoro dell'esperienza pregressa apportandovi qualche correttivo.
      All'articolo 1 è specificato l'oggetto della legge e sono elencati i contratti a cui essa si riferisce. All'articolo 2 sono disciplinate le modalità di presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore, attraverso un modulo reso gratuitamente disponibile dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, riportante la data di richiesta, quella di emissione e il codice numerico di identificazione, a pena di nullità; al comma 2 si demanda a un successivo regolamento ministeriale la definizione delle modalità di richiesta e di rilascio dei moduli.
      All'articolo 3 si prevede un obbligo di informazione a carico dei datori di lavoro e dei committenti, tenuti a comunicare a tutti i titolari dei contratti elencati all'articolo 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le nuove modalità di esercizio delle dimissioni. L'inadempimento a tale obbligo è sanzionabile amministrativamente da parte della direzione provinciale del lavoro competente.
      All'articolo 4 è infine disposta la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina le modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, da utilizzare in tutti i casi in cui si receda per iscritto dal contratto di lavoro.
      2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1 del presente articolo, si intendono tutti i contratti relativi ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di collaborazione di natura occasionale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile, per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

Art. 2.
(Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro).

      1. La lettera di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è sottoscritta, a pena di nullità, dalle parti interessate su un apposito modulo reso gratuitamente disponibile dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, riportante la data di richiesta, quella di emissione e il codice numerico di identificazione. La validità del modulo è di quindici giorni dalla data di emissione.
      2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

 

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Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche e le modalità di richiesta e di rilascio dei moduli di cui al comma 1, anche per via telematica, nonché, mediante apposite convenzioni, per il tramite dei patronati e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 3
(Obblighi dei datori di lavoro e dei committenti).

      1. I datori di lavoro e i committenti sono tenuti a comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai lavoratori e ai prestatori d'opera titolari dei contratti di cui all'articolo 1, comma 2, stipulati prima o dopo la data di entrata in vigore della presente legge, le nuove modalità di recesso.
      2. Ai datori di lavoro e ai committenti che, entro il termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla decorrenza dei nuovi contratti, non adempiono all'obbligo di cui al comma 1 è irrogata, da parte delle competenti direzioni provinciali del lavoro, una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 200 euro e 500 euro per ogni lavoratore nei cui confronti è stata omessa la comunicazione prevista.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


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