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PDL 4999

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4999



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 23 febbraio 2012 (v. stampato Senato n. 3111)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MONTI)

e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(CLINI)

di concerto con il ministro dello sviluppo economico
(PASSERA)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(MONTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 24 febbraio 2012
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2012, N. 2

        All'articolo 1:

            dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: “adotta entro il 12 dicembre 2013,” sono sostituite dalle seguenti: “adotta entro il 31 dicembre 2012,”;

            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti”.

        3-ter. Al fine di assicurare l'integrale attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevenire il determinarsi di situazioni di emergenza nel territorio nazionale connesse all'insufficienza dei sistemi e dei criteri di gestione del ciclo dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone e presenta annualmente alle Camere, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione recante l'indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché l'individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle»;

        il comma 4 è soppresso.

        Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 1-bis. – (Misure in tema di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali). – 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera ff) è inserita la seguente:

                “ff-bis) ‘digestato da non rifiuto’: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis che sia utilizzabile come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia”;

 

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            b) all'articolo 185, comma 1, lettera f), le parole da: “o per la” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”;

            c) all'articolo 185, comma 2, lettera b), dopo le parole: “di biogas o di compostaggio” sono inserite le seguenti: “quando il digestato o il compost prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera f) del comma 1”;

            d) all'articolo 185, comma 2, lettera c), le parole: “e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002” sono sostituite dalle seguenti: “e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato”.

        2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: “Fino al 2 luglio 2012”;

            b) al comma 9, lettera a), le parole: “cento chilogrammi o cento litri l'anno” sono sostituite dalle seguenti: “trecento chilogrammi o trecento litri l'anno”;

            c) al comma 9, lettera b), le parole: “cento chilogrammi o cento litri all'anno” sono sostituite dalle seguenti: “trecento chilogrammi o trecento litri l'anno”;

            d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

        “9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

        3. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

 

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        4. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse e utilizzate, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli, in ogni caso nel rispetto delle norme tecniche di settore e mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

        Art. 1-ter. – (Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica). – 1. Non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili quando sono rispettate le seguenti condizioni:

            a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006);

            b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto in conformità all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è utilizzato sul medesimo territorio;

            c) i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento per oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) e per oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006);

            d) gli impianti di cui al presente comma sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

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        Art. 1-quater. – (Misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania). – 1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Termovalorizzatori di Acerra (NA) e Salerno”.

        2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, è sostituito dal seguente:

        “3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2008, n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistribuzione nel comune di Salerno”.

        3. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, le parole: “Santa Maria La Fossa (CE)” sono sostituite dalle seguenti: “per quello previsto dal comma 1-bis dell'articolo 8”.

        4. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, le parole: “31 gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2012”.

        5. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è sostituito dal seguente:

        “6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato nel territorio del comune di Giugliano, conformemente alla pianificazione regionale”».

        L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

        «Art. 2. – (Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente). – 1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.

 

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        2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottare entro il 31 luglio 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica – COREPLA e le associazioni dei produttori.

        4. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione».

        L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

        «Art. 3. – (Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti). – 1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al “suolo” contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.

        2. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 4, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei utilizzati in passato per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei, quali residui

 

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di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione e materiali terrosi.

        3. Nel caso in cui il decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, non sia emanato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono considerate sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

        4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: “suolo” sono inserite le seguenti: “, materiali di riporto”.

        5. All'articolo 182-ter, comma 2, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: “e gli ATO” sono inserite le seguenti: “ovvero le autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,”.

        6. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera d), dopo le parole: “in modo differenziato” sono aggiunte le seguenti: “, nonché manufatti compostabili certificati UNI EN 13432:2002”;

            b) alla lettera e), dopo la parola: “domestiche” sono inserite le seguenti: “e non domestiche”.

        7. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        “2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G al presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime”.

        8. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        “3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di prodotti o materiali o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1.

        3-ter. Nell'ambito dell'organizzazione della raccolta differenziata, i comuni ed i loro enti strumentali possono individuare appositi spazi, presso le piattaforme ecologiche autorizzate, per lo stoccaggio temporaneo di beni usati e funzionanti destinati al riutilizzo. A tali beni

 

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non si applicano i codici dei capitoli dell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del presente decreto e per essi viene istituito un apposito registro”.

        9. All'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        “2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze”.

        10. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        “2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

        11. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole: “non direttamente imputabili ad eventi meteorologici” sono sostituite dalle seguenti: “causati da impianti fognari”;

            b) all'allegato I, parte B, punto 1, le parole: “articolo 13” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 12”.

        12. Al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: “servizio pubblico” sono inserite le seguenti: “o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso”.

        13. Rientra nella fase della raccolta, così come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro

 

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dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010, nel rispetto delle seguenti condizioni:

            a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

            b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza trimestrale e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 kg. Tale quantitativo è elevato a 3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 kg complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato 1;

            c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

        14. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: “, effettuato” fino a: “6.000 kg” sono soppresse.

        15. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

        16. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.

        17. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 27, le parole: “Il 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “Il 50 per cento”;

            b) al comma 29, le parole: “e non superiore ad euro 0,01” e le parole: “e non superiore ad euro 0,02582” sono soppresse.

 

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        18. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            “a) per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri di cui all'articolo 184-ter, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 e 209 oppure ai sensi del titolo III-bis della parte II del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006”.

        19. All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente:

        “5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more di una specifica decisione dell'Unione europea, la caratteristica H14 viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può individuare le modalità di attribuzione di tale caratteristica di pericolosità con decreto ai sensi dell'articolo 184, comma 5, del presente decreto. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano comunque esclusi dall'obbligo di determinazione della caratteristica di pericolosità H14 i rifiuti avviati a qualsiasi trattamento che non preveda contatto degli stessi con l'ambiente acquatico”».

        Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 3-bis. – (Modifiche agli articoli 183 e 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione del compost). – 1. All'articolo 183, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: “che rispetti” è inserita la seguente: “esclusivamente”.

        2. All'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        “4-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera c), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle regioni e dalle province autonome”.

 

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        Art. 3-ter. – (Misure per gli acquisti verdi e per lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo e da recupero). – 1. All'articolo 195, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera s) è inserita la seguente:

            “s-bis) l'adozione delle direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di prodotti ottenuti dal riciclo dei pneumatici fuori uso, rispondenti agli standard e alle norme tecniche di settore, ove esistenti, nonché degli aggregati ottenuti dal riciclo di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 184-ter e aventi marcatura CE ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011. Dette direttive sono adottate entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;”.

        2. All'articolo 206, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dei rifiuti urbani” sono soppresse.

        3. All'articolo 206, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

            “i-bis) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio dei pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, e dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b), che risultino conformi agli standard e alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, nonché dall'articolo 181, comma 1, lettera b), e dall'allegato E del presente decreto. Gli accordi ed i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa;”.

        Art. 3-quater. – (Modifica all'articolo 208 e applicazione di disposizioni dell'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di garanzie finanziarie). – 1. All'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “. L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,

 

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del 25 novembre 2009 (EMAS), e del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000”.

        2. Le riduzioni di cui all'articolo 194, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trovano immediata applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        Art. 3-quinquies. – (Disposizioni in materia di misure di compensazione). – 1. In tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere meramente monetario. In caso di inosservanza, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto onerato è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata per le esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

        Art. 3-sexies. – (Quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali). – 1. Nei casi in cui sia prevista dalla normativa vigente la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o a fondi istituiti dalla legge comunque funzionali all'attuazione, da parte del medesimo Ministero, di politiche ambientali, sul sito web del Ministero deve essere indicato, con aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione che illustra detto andamento, quantificando i fondi effettivamente riassegnati».

 

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Decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2012.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica
Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare e superare in modo risolutivo le criticità del sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti prodotti negli impianti di trattamento, trito vagliatura e imballaggio (STIR) della regione Campania e di assicurare nel frattempo il costante e il corretto funzionamento dei citati impianti STIR, mediante la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti;  
        Considerata la necessità ed urgenza di subordinare l'entrata in regime del divieto della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci all'adozione ad un provvedimento che definisca le caratteristiche tecniche dei sacchi, preveda specifiche sanzioni amministrative in caso di violazione, stabilisca puntuali modalità di informazione dei consumatori, al fine di superare dubbi interpretativi e difficoltà operative insorti e consentire pertanto il pieno adeguamento ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;  
        Considerata altresì la necessità ed urgenza di offrire maggiori certezze agli operatori chiamati a fare applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per garantire omogeneità di posizioni in ambito applicativo e piena applicazione alla normativa europea, chiarendo in particolare che nel più ampio concetto di terreno, suolo e sottosuolo deve intendersi ricompresa la matrice ambientale «materiale da riporto»;  
        Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 13 e del 20 gennaio 2012;

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        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;  
emana
il seguente decreto-legge:
 
Articolo 1.
(Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania).
Articolo 1.
(Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania).
        1. Il comma 1-bis dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è sostituito dal seguente:         1. Identico.
            «1-bis. Per garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma 1, è autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti, acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.».  
        2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:         2. Identico.
            a) al primo periodo la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;  
            b) al secondo periodo:  
                1) dopo le parole: «All'individuazione» sono inserite le seguenti: «ed espropriazione»;  
                2) la parola: «delle» è sostituita dalla seguente: «di»;  
                3) dopo le parole: «al patrimonio pubblico» sono inserite le seguenti: «, nonché alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti,»;

Pag. 18-19
                4) dopo le parole: «carriera prefettizia» sono inserite le seguenti: «anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché operando con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario»;  
            c) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «La procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti di cui alla presente disposizione è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione integrata.»;  
            d) al settimo periodo, le parole: «A tale fine, i commissari predetti» sono sostituite dalle seguenti: «Tutti i commissari di cui al presente comma».  
        3. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è differito al 31 dicembre 2013.         3. Identico.
          3-bis. All'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) le parole: «adotta entro il 12 dicembre 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «adotta entro il 31 dicembre 2012,»;
              b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti».

Pag. 20-21
          3-ter. Al fine di assicurare l'integrale attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevenire il determinarsi di situazioni di emergenza nel territorio nazionale connesse all'insufficienza dei sistemi e dei criteri di gestione del ciclo dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone e presenta annualmente alle Camere, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione recante l'indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché l'individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle.
        4. La regione Campania è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009. Le risorse necessarie vengono trasferite alla stessa Regione.         4. Soppresso.

Pag. 22-23
 
Articolo 1-bis.
(Misure in tema di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali).
          1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera ff) è inserita la seguente:
                  «ff-bis) “digestato da non rifiuto”: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis che sia utilizzabile come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia»;
              b) all'articolo 185, comma 1, lettera f), le parole da: «o per la» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana»;
              c) all'articolo 185, comma 2, lettera b), dopo le parole: «di biogas o di compostaggio» sono inserite le seguenti: «quando il digestato o il compost prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera f) del comma 1»;
              d) all'articolo 185, comma 2, lettera c), le parole: «e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002» sono sostituite dalle seguenti: «e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato».
          2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: «Fino al 2 luglio 2012»;
              b) al comma 9, lettera a), le parole: «cento chilogrammi o cento litri l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «trecento chilogrammi o trecento litri l'anno»;
              c) al comma 9, lettera b), le parole: «cento chilogrammi o cento litri all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «trecento chilogrammi o trecento litri l'anno»;

Pag. 24-25
              d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
          «9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
          3. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
          4. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse e utilizzate, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli, in ogni caso nel rispetto delle norme tecniche di settore e mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

Pag. 26-27
 
Articolo 1-ter.
(Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica).
          1. Non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili quando sono rispettate le seguenti condizioni:

            a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006);

              b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto in conformità all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è utilizzato sul medesimo territorio;
              c) i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento per oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) e per oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006);
              d) gli impianti di cui al presente comma sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
          2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Pag. 28-29
 
Articolo 1-quater.
(Misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania).
          1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Termovalorizzatori di Acerra (NA) e Salerno».
          2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, è sostituito dal seguente:
          «3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2008, n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistribuzione nel comune di Salerno».
          3. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, le parole: «Santa Maria La Fossa (CE)» sono sostituite dalle seguenti: «per quello previsto dal comma 1-bis dell'articolo 8».
          4. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012».
          5. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è sostituito dal seguente:
          «6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato nel territorio del comune di Giugliano, conformemente alla pianificazione regionale».

Pag. 30-31
Articolo 2.
(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente).
Articolo 2.
(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente).
        1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di quelli di spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l'asporto destinati agli altri usi. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi di cui al precedente periodo ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori. In conformità al principio «chi inquina paga» sancito dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni europee e degli altri princìpi di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la commercializzazione dei sacchi per l'asporto diversi da quelli di cui al primo periodo può essere consentita alle condizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.         1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.

        2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottare entro il 31 luglio 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica – COREPLA e le associazioni dei produttori.

        4. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi


Pag. 32-33
  per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Pag. 34-35
Articolo 3.
(Materiali di riporto).
Articolo 3.
(Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti).
        1. Considerata la necessità di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo.       1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.
          2. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 4, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei utilizzati in passato per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei, quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione e materiali terrosi.
        2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».         3. Nel caso in cui il decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, non sia emanato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono considerate sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
          4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: «suolo» sono inserite le seguenti: «, materiali di riporto».
          5. All'articolo 182-ter, comma 2, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «e gli ATO» sono inserite le seguenti: «ovvero le autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,».
          6. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) alla lettera d), dopo le parole: «in modo differenziato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché manufatti compostabili certificati UNI EN 13432:2002»;
              b) alla lettera e), dopo la parola: «domestiche» sono inserite le seguenti: «e non domestiche».

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          7. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
          «2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G al presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime».
          8. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        «3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di prodotti o materiali o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1.
      3-ter. Nell'ambito dell'organizzazione della raccolta differenziata, i comuni ed i loro enti strumentali possono individuare appositi spazi, presso le piattaforme ecologiche autorizzate, per lo stoccaggio temporaneo di beni usati e funzionanti destinati al riutilizzo. A tali beni non si applicano i codici dei capitoli dell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del presente decreto e per essi viene istituito un apposito registro».

          9. All'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a) b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze».

          10. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
          «2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

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          11. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole: «non direttamente imputabili ad eventi meteorologici» sono sostituite dalle seguenti: «causati da impianti fognari»;
              b) all'allegato I, parte B, punto 1, le parole: «articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 12».
          12. Al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «servizio pubblico» sono inserite le seguenti: «o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso».
          13. Rientra nella fase della raccolta, così come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010, nel rispetto delle seguenti condizioni:
              a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;
              b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza trimestrale e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 kg. Tale quantitativo è elevato a 3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 kg complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato 1;

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              c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
          14. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: «, effettuato» fino a: «6.000 kg» sono soppresse.
          15. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
          16. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.
          17. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) al comma 27, le parole: «Il 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Il 50 per cento»;
              b) al comma 29, le parole: «e non superiore ad euro 0,01» e le parole: «e non superiore ad euro 0,02582» sono soppresse.
          18. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
              «a) per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri di cui all'articolo 184-ter, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 e 209 oppure ai sensi del titolo III-bis della parte II del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006».

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          19. All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente:
          «5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more di una specifica decisione dell'Unione europea, la caratteristica H14 viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può individuare le modalità di attribuzione di tale caratteristica di pericolosità con decreto ai sensi dell'articolo 184, comma 5, del presente decreto. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano comunque esclusi dall'obbligo di determinazione della caratteristica di pericolosità H14 i rifiuti avviati a qualsiasi trattamento che non preveda contatto degli stessi con l'ambiente acquatico».

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Articolo 3-bis.
(Modifiche agli articoli 183 e 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione del compost).
          1. All'articolo 183, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «che rispetti» è inserita la seguente: «esclusivamente».
          2. All'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
          «4-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera c), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle regioni e le province autonome».

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Articolo 3-ter.
(Misure per gli acquisti verdi e per lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo e da recupero).
          1. All'articolo 195, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera s) è inserita la seguente:
              «s-bis) l'adozione delle direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di prodotti ottenuti dal riciclo dei pneumatici fuori uso, rispondenti agli standard e alle norme tecniche di settore, ove esistenti, nonché degli aggregati ottenuti dal riciclo di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 184-ter e aventi marcatura CE ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011. Dette direttive sono adottate entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;».
          2. All'articolo 206, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «dei rifiuti urbani» sono soppresse.
          3. All'articolo 206, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
              «i-bis) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio dei pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, e dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b), che risultino conformi agli standard e alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, nonché dall'articolo 181, comma 1, lettera b), e dall'allegato E del presente decreto. Gli accordi ed i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa;».

Pag. 48-49
 
Articolo 3-quater.
(Modifica all'articolo 208 e applicazione di disposizioni dell'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in materia di garanzie finanziarie).
          1. All'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS), e del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000».
          2. Le riduzioni di cui all'articolo 194, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trovano immediata applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Pag. 50-51
 
Articolo 3-quinquies.
(Disposizioni in materia di misure di compensazione).
          1. In tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere meramente monetario. In caso di inosservanza, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto onerato è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata per le esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Pag. 52-53
 
Articolo 3-sexies.
(Quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali).
          1. Nei casi in cui sia prevista dalla normativa vigente la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o a fondi istituiti dalla legge comunque funzionali all'attuazione, da parte del medesimo Ministero, di politiche ambientali, sul sito web del Ministero deve essere indicato, con aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione che illustra detto andamento, quantificando i fondi effettivamente riassegnati.

Pag. 54-55
Articolo 4.
(Entrata in vigore).
 
        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.  
        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  
        Dato a Roma, addì 25 gennaio 2012.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Passera, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Severino.

 


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