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PDL 4952

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4952



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GRIMOLDI, MERONI, CONSIGLIO, CAVALLOTTO

Riconoscimento dell'osteopatia come professione sanitaria primaria

Presentata il 14 febbraio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge affronta un tema che, da molto tempo, rappresenta un'inadempienza da parte del legislatore, a fronte dell'esigenza di regolamentazione di una disciplina, quale quella dell'osteopatia, che negli ultimi anni si è fatta sempre più stringente, anche sulla base del riscontro positivo da parte dei pazienti, sia dal punto di vista del numero di cittadini che vi hanno fanno ricorso, sia per gli effetti che essa ha prodotto nella cura, nella terapia e nella profilassi di disturbi funzionali, in particolare delle sindromi del dolore e degli effetti neurofisiologici relativi a disordini statici e dinamici del sistema neuro-muscolo-scheletrico.
      Pertanto, l'osteopatia ha assunto oggi le caratteristiche di una vera e propria disciplina sanitaria primaria, necessitando di conseguenza di una regolamentazione che, nell'alveo dell'articolo 32 della Costituzione, possa permettere un efficace contributo al miglioramento della salute del cittadino.
      L'osteopata è oggi riconosciuto come un professionista oltre che negli Stati Uniti d'America, in molti Stati europei, quali la Francia, la Gran Bretagna, il Belgio, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia e la Danimarca, per citarne solo alcuni.
      Nel nostro Paese, invece, il legislatore non è ancora intervenuto con una legge che regolamenti tale disciplina. Non è previsto, peraltro, un corso universitario specifico, né che l'osteopatia costituisca materia di insegnamento nelle facoltà di medicina e chirurgia.
 

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      A fronte di un tale vuoto normativo, il numero degli osteopati è in continuo aumento, così come il ricorso da parte dei cittadini a tale forma di cura.
      Come sappiamo, l'articolo 2229 del codice civile affida alla legge la determinazione delle professioni per le quali si richiede l'iscrizione ad appositi albi o elenchi. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, l'attività dell'osteopata non necessita di una speciale abilitazione, né dell'iscrizione, potendo essere considerata come un lavoro tutelato ai sensi dell'articolo 35, primo comma, della Costituzione, così come un'iniziativa economica privata libera, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione.
      Così facendo, però, la professione dell'osteopata in Italia non è ancora entrata a far parte a pieno titolo del mondo sanitario ed è priva di uno specifico quadro normativo di riferimento.
      Un tale disinteresse da parte del legislatore rappresenta, pertanto, una lacuna che deve essere colmata al più presto.
      Il provvedimento si compone di cinque articoli.
      L'articolo 1 reca, al comma 1, la definizione di osteopatia, intesa quale disciplina scientifica olistica, nonché arte curativa avente lo scopo di migliorare la salute del cittadino.
      Il comma 2 individua l'oggetto dell'osteopatia, ossia la patogenesi, la diagnosi, la cura, la terapia nonché la profilassi di disturbi funzionali e, in particolare, delle sindromi del dolore e degli effetti neurofisiologici relativi a disordini statici e dinamici del sistema neuro-muscolo-scheletrico.
      L'articolo 2 individua i princìpi su cui la disciplina dell'osteopatia si fonda.
      L'articolo 3 disciplina l'accesso alla professione, prevedendo, al comma 1, uno specifico corso di laurea in osteopatia, che non può essere inferiore a quattro anni accademici e, al comma 2, che le materie di insegnamento del corso medesimo sono individuate secondo i parametri di riferimento per la formazione in osteopatia pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità il 9 novembre 2010.
      Il comma 3 specifica che la laurea conseguita abilita all'esercizio della professione sanitaria di osteopata su tutto il territorio nazionale, previo superamento di un apposito esame di Stato e iscrizione all'albo professionale.
      Il comma 4 prevede che l'osteopata eserciti la libera professione e possa essere dipendente o convenzionato con le strutture del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto della normativa vigente in materia.
      Il comma 5, infine, prevede per l'osteopata la possibilità di utilizzare gli strumenti e le apparecchiature di radiologia diagnostica, ma non la possibilità di prescrivere farmaci o di effettuare interventi chirurgici.
      L'articolo 4 disciplina, al comma 1, l'Ordine professionale degli osteopati, che deve tenere il relativo albo professionale.
      Il comma 2 prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione e specifica che essa è consentita a coloro che sono in possesso della laurea in osteopatia rilasciata da associazioni, accademie, società o enti accreditati, nonché dell'abilitazione all'esercizio professionale previo superamento di un apposito esame di Stato.
      Il comma 3 prevede che l'osteopata iscritto all'albo professionale abbia la facoltà di esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.
      Il comma 4 stabilisce che l'utilizzo del titolo di osteopata è riservato a coloro che sono iscritti al relativo albo professionale.
      Il comma 5 prevede che sia una commissione composta da osteopati (scelti tra soggetti in possesso di laurea in osteopatia rilasciata da associazioni, accademie, società o enti accreditati) a provvedere alla prima formazione dell'albo professionale e alla sua tenuta.
      L'articolo 5 disciplina l'accreditamento. Al comma 1 si prevede che con regolamento del Ministro della salute siano stabiliti i requisiti per l'accreditamento al rilascio del diploma di laurea in osteopatia delle associazioni, accademie e società
 

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scientifiche, nonché degli enti privati di formazione che ne fanno richiesta.
      Il comma 2 prevede che il Ministro della salute, con proprio decreto, provveda all'accreditamento delle associazioni, delle accademie e delle società scientifiche, nonché degli enti privati di formazione.
      Il comma 3 prevede che il Ministro della salute sottoponga l'accreditamento a revisione annuale.
      Il comma 4 prevede, infine, che l'accreditamento possa essere revocato qualora vengano a mancare i requisiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione di osteopatia).

      1. L'osteopatia è una disciplina scientifica olistica e un'arte curativa sanitaria avente lo scopo di migliorare la salute del cittadino quale diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dall'articolo 32 della Costituzione.
      2. L'osteopatia concerne la patogenesi, la diagnosi, la cura, la terapia nonché la profilassi di disturbi funzionali e, in particolare, delle sindromi del dolore e degli effetti neurofisiologici relativi a disordini statici e dinamici del sistema neuro-muscolo-scheletrico.

Art. 2.
(Princìpi).

      1. L'osteopatia si fonda sui seguenti princìpi:

          a) il corpo è un'unità costituita dalla correlazione tra struttura e funzione;

          b) la salute di un soggetto è determinata dalla mente e dallo spirito, che sono strettamente interconnessi tra loro;

          c) il corpo possiede meccanismi di autoregolazione e di autoguarigione;

          d) il movimento dei fluidi corporei è necessario per il mantenimento dello stato di salute e il sistema nervoso autonomo ha un ruolo fondamentale nell'attività di controllo dei fluidi del corpo.

Art. 3.
(Accesso alla professione).

      1. L'osteopatia forma oggetto di insegnamento universitario; il relativo corso di laurea è disciplinato sulla base della normativa vigente e non può essere inferiore a quattro anni accademici.

 

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      2. Le materie di insegnamento del corso di laurea in osteopatia sono individuate secondo i parametri di riferimento per la formazione in osteopatia pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità il 9 novembre 2010.
      3. La laurea conseguita abilita all'esercizio della professione sanitaria primaria di osteopatia in tutto il territorio nazionale, previo superamento di un apposito esame di Stato e iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 4.
      4. L'osteopata esercita la libera professione e può essere dipendente o convenzionato con le strutture del Servizio sanitario nazionale nel rispetto della normativa vigente in materia.
      5. L'osteopata può utilizzare gli strumenti e le apparecchiature di radiologia diagnostica; ma non può prescrivere farmaci o effettuare interventi chirurgici.

Art. 4.
(Ordine professionale).

      1. È istituito l'ordine professionale degli osteopati, incaricato della tenuta del relativo albo professionale.
      2. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria per l'esercizio della professione ed è consentita a coloro che sono in possesso della laurea in osteopatia rilasciata da associazioni, accademie, società o enti accreditati ai sensi dell'articolo 5 e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita con il superamento di un apposito esame di Stato.
      3. L'osteopata iscritto all'albo professionale ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio nazionale.
      4. L'utilizzo del titolo di osteopata è riservato a coloro che sono iscritti all'albo professionale degli osteopati.
      5. Alla prima formazione dell'albo professionale e alla sua tenuta provvede una commissione composta da osteopati scelti tra soggetti in possesso di laurea in osteopatia rilasciata da associazioni, accademie, società o enti accreditati ai sensi dell'articolo 5.

 

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Art. 5.
(Accreditamento).

      1. Con regolamento del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'accreditamento al rilascio del diploma di laurea in osteopatia delle associazioni, accademie e società scientifiche nonché degli enti privati di formazione che ne fanno richiesta.
      2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, provvede all'accreditamento delle associazioni, delle accademie e delle società scientifiche nonché degli enti privati di formazione.
      3. Il Ministro della salute sottopone a revisione annuale l'accreditamento delle associazioni, delle accademie e delle società scientifiche nonché degli enti privati di formazione.
      4. L'accreditamento può essere revocato qualora vengano a mancare i requisiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1.


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