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PDL 4978

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4978



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI PIETRO

Disposizioni concernenti la tutela previdenziale e l'indennità di disoccupazione per i lavoratori dello spettacolo, nonché abrogazione del comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, in materia di rinnovo dei contratti integrativi aziendali dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche

Presentata il 20 febbraio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Nel nostro ordinamento gli ammortizzatori sociali costituiscono un sistema complesso e articolato di misure di sostegno al reddito dei lavoratori che sono in procinto di perdere o che hanno perso il posto di lavoro.
      Tra i principali strumenti di tale sistema rientra l'indennità di disoccupazione, che non è goduta dai lavoratori dello spettacolo, in base a un regio decreto-legge del 1935, che li esclude dal novero dei lavoratori sottoposti all'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria. Tale esclusione ha dato adito a interpretazioni differenti nella prassi applicativa nel corso degli anni, anche se è stata più volte ribadita in numerose circolari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a partire dalla circolare n. 11 C. e V. del 9 maggio 1961.
      I lavoratori dello spettacolo esclusi dal godimento dell'indennità di disoccupazione sono quelli che prestano un'opera che richiede una preparazione tecnica, culturale o artistica, a teatro e al cinema. Tale esclusione non ha alcuna ragionevolezza e non tiene conto delle differenze lavorative e sociali intervenute dal 1935 ad oggi. Nel contesto del 1935 l'artista era visto come un libero professionista ed era quindi ben lontano dall'artista di oggi, inserito in un sistema produttivo complesso com’è quello dello spettacolo.
      La presente proposta di legge intende rimediare a questa situazione, venutasi ad aggravare a seguito di una sentenza della
 

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Corte di cassazione in materia, inserendo i lavoratori dello spettacolo nell'elenco dei lavoratori che hanno diritto all'indennità di disoccupazione.
      L'auspicio è che questo intervento possa consentire a molti lavoratori dello spettacolo – che svolgendo un lavoro per sua natura spesso stagionale o saltuario, dispongono di redditi precari – di non allontanarsi dalle professioni artistiche o di rinunciarvi per sempre, producendo una perdita per la cultura e un impoverimento della qualità della vita nel nostro Paese.
      La presente proposta di legge prevede anche un fondamentale intervento in materia previdenziale per rimediare a un problema che rappresenta l'altra faccia della medaglia della natura precaria del lavoro artistico. La maggior parte degli artisti, infatti, non riesce a lavorare durante un anno il numero minimo di giorni richiesti dalla legge per l'accredito di un anno contributivo. Il loro diritto a un trattamento pensionistico è realizzato mediante una riduzione delle giornate lavorative richieste in un anno.

1. Esclusione dei lavoratori dello spettacolo dall'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria.

      L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori dello spettacolo è disciplinata, quanto all'individuazione degli assicurati, dalle disposizioni recate dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché dal regolamento di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270 («Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria»), da considerare vigente ai sensi di quanto disposto dall'articolo 140 del citato regio decreto-legge n. 1827 del 1935.
      Al riguardo, l'articolo 37, primo comma, del medesimo regio decreto-legge n. 1827 del 1935 dispone l'obbligatorietà di tale assicurazione nei confronti di tutti coloro i quali «prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri».
      In linea generale, quindi, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria obbligatoria per tutti i lavoratori subordinati.
      Peraltro, il successivo articolo 40 del medesimo regio decreto-legge, esclude dalla predetta assicurazione alcune categorie di lavoratori subordinati. In particolare, tale norma dispone che «non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria: (...) 5o il personale artistico, teatrale e cinematografico».
      La definizione di personale artistico è quella recata dall'articolo 7 del citato regolamento di cui al regio decreto n. 2270 del 1924, secondo cui «Non sono considerati appartenenti al personale artistico, così teatrale come cinematografico, agli effetti dell'articolo 2, n. 5, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158 [recepito poi nell'articolo 40, numero 5o, del regio decreto-legge. n. 1827 del 1935], tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica».
      Secondo la normativa richiamata, pertanto, anche i lavoratori dello spettacolo – intendendosi per tali quelli assicurati obbligatoriamente all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) ai fini pensionistici e attualmente individuati dai due decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, emanati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – sono soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, purché prestino la propria opera in qualità di lavoratori subordinati, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935. Fanno tuttavia eccezione i lavoratori dello spettacolo che, seppure lavoratori subordinati, siano da considerare artisti, secondo la definizione

 

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desumibile dal combinato disposto dell'articolo 40, numero 5o, del citato regio decreto-legge n. 1827 del 1935 e dell'articolo 7 del citato regolamento di cui al regio decreto n. 2270 del 1924.

2. La sentenza n. 12355 del 20 maggio 2010 della Corte di cassazione.

      Coerentemente con il richiamato quadro normativo, la sentenza n. 12355 del 2010 della Corte di cassazione ha riaffermato che il personale artistico, teatrale e cinematografico di cui all'articolo 40, numero 5o, del citato regio decreto-legge n. 1827 del 1935 (che costituisce solo una parte dei lavoratori dello spettacolo, rientrando in tale più ampia qualificazione anche i lavoratori adibiti ad attività non presupponente una preparazione artistica) deve ritenersi escluso dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, sia con riferimento all'indennità di disoccupazione a requisiti normali che con riferimento all'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.
      La sentenza ha, peraltro, ritenuto che la circostanza del versamento del contributo contro la disoccupazione non è da ritenere di per sé presupposto costitutivo del diritto all'indennità qualora tale contributo non sia dovuto.

3. La circolare dell'INPS n. 105 del 5 agosto 2011.

      A seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 12355 del 2010, l'INPS ha adottato la circolare n. 105 del 2011, scaturita da ulteriori approfondimenti e dal confronto con l'ENPALS e con le parti sociali interessate, per fornire un riepilogo del quadro normativo e indicazioni atte a superare residue incertezze.
      Nella circolare l'INPS dichiara che avendo rilevato una prassi alquanto diversificata da parte dei datori di lavoro dello spettacolo in merito agli adempimenti contributivi verso l'INPS, con conseguenti ricadute sulla liquidazione delle prestazioni di disoccupazione, ha ritenuto di effettuare una ricognizione delle diverse categorie interessate, al fine di dare indicazioni univoche in merito al corretto versamento della contribuzione. L'Istituto, pertanto, in esito a una serie di incontri svolti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i rappresentanti delle categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e l'ENPALS, ha redatto un elenco delle categorie professionali da annoverare nell'ambito del «personale artistico, teatrale e cinematografico», con relativo codice ENPALS. Tale personale, non soggetto all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, deve essere identificato, nell'ambito delle denunce retributive e contributive mensili (UNIEMENS), inserendo nell'elemento «Tipo Contribuzione» il valore «10», avente il significato di «lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (DS)». Tale valore determinerà l'assenza del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione – carattere «D» – nella colonna «assicurazioni coperte» delle applicazioni di visualizzazione dei dati contributivi individuali e non consentirà la concessione dell'indennità di disoccupazione sia con requisiti normali che con requisiti ridotti.

4. Le indennità di disoccupazione in favore dei lavoratori dello spettacolo.

      La presente proposta di legge, all'articolo 1, stabilisce l'abrogazione del numero 5o dell'articolo 40 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935, per riconoscere anche al personale artistico, teatrale e cinematografico, che presta un'opera che richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica, il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione sia a requisiti pieni che a requisiti ridotti.
      L'indennità ordinaria di disoccupazione è relativa, in linea di principio, a tutti i dipendenti privati. Essa ha, tuttavia, un ambito di applicazione residuale rispetto al più favorevole trattamento di mobilità

 

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che, in base alla legislazione vigente (legge n. 223 del 1991), prevede un'apposita procedura ai fini della concessione dell'indennità di mobilità ai lavoratori (con eccezione dei dirigenti), con contratto a tempo indeterminato, licenziati da imprese in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), che non siano in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi, ovvero licenziati da imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS qualora ricorrano i presupposti del licenziamento collettivo.
      L'indennità ordinaria di disoccupazione è liquidata in presenza di un'anzianità assicurativa pari ad almeno due anni e a un anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272).
      Per i lavoratori precari, stagionali e occupati saltuariamente, fermo restando il requisito assicurativo di due anni, la legge ha previsto una fattispecie particolare, quale l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, che permette di maturare il diritto all'indennità anche con lo svolgimento di settantotto giornate lavorative nell'anno precedente (articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 169).
      Ai fini del prescritto requisito delle settantotto giornate di lavoro effettivo, la Corte di cassazione, già intervenuta con sentenza n. 4676 del 13 maggio 1994, con sentenza 6 febbraio 1998, n. 1262, ha specificato che sono rilevanti tutte le giornate facenti parte del periodo complessivamente considerato come lavorativo, per le quali sussiste l'obbligo di contribuzione. Devono essere considerate quindi, come evidenziato nella circolare dell'INPS n. 273 del 31 dicembre 1998, anche le giornate di assenza per festività, ferie, riposi ordinarie compensativi, maternità, malattia e situazioni assimilabili, retribuite e coperte da contribuzione obbligatoria. Un'altra fattispecie particolare di indennità di disoccupazione ordinaria è quella che si applica al settore agricolo, che in base alla disciplina dettata dall'articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e fino all'entrata in vigore del decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006, prevedeva due diversi regimi di calcolo dei contributi previdenziali e delle prestazioni temporanee per i lavoratori agricoli a tempo determinato e per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato.
      Questo breve excursus ha inteso mettere in luce come il nostro ordinamento già riconosca il diritto all'indennità di disoccupazione per lavoratori che svolgono lavori per loro natura precari, stagionali o saltuari, come è spesso quello dei lavoratori dello spettacolo.
      A completamento del quadro illustrativo sull'indennità di disoccupazione, si ricordano alcuni dati significati:

          a) l'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni, successivamente al 31 dicembre 1998;

          b) l'aliquota contributiva relativa all'istituto è pari, in genere, all'1,61 per cento ed è interamente a carico del datore di lavoro;

          c) il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni a favore dei lavoratori dello spettacolo oggi esclusi dal godimento dell'indennità di disoccupazione è misurato nel numero di giornate annue lavorate. L'introduzione del riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione migliora la situazione previdenziale di questi lavoratori dal momento che il periodo di godimento dell'indennità ordinaria di disoccupazione è riconosciuto utile ai fini previdenziali; tuttavia, riguardo

 

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alla precedente disciplina della pensione di anzianità (ora diventata pensione anticipata), esso viene considerato solo per la determinazione della misura e non per il conseguimento del requisito contributivo.

5. Rideterminazione del requisito dell'annualità di contribuzione in favore dei lavoratori dello spettacolo.

      Un altro problema che affligge moltissimi lavoratori dello spettacolo nell'attuale sistema previdenziale è la quasi certezza che non riusciranno mai a maturare una pensione nonostante i versamenti contributivi all'ENPALS. A seguito della riforma introdotta dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, recante «Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS», il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni è stato elevato a centoventi giorni per le categorie individuate come appartenenti al raggruppamento A) di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005 recante «Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS» (a titolo solo esemplificativo: artisti lirici, cantanti di musica leggera; coristi; maestri del coro; attori; mimi; costumisti, sarti, truccatori, tecnici del montaggio eccetera). Dal momento che il lavoro di questi artisti, fatta eccezione per lo sparuto numero di coloro che hanno contratti a tempo indeterminato o ingaggi di lunga durata, è discontinuo o stagionale, sono pochi coloro che riescono a versare centoventi giornate di contributi annui per ognuno degli anni necessari a maturare il diritto alla pensione. Per tale ragione, la presente proposta di legge riduce il numero delle giornate contributive annuali da centoventi a sessanta.

6. Rinnovo dei contratti integrativi aziendali dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche.

      Il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali» è intervenuto nel settore dello spettacolo, e, in particolare, nel settore lirico-sinfonico, allo scopo di razionalizzare le spese e, al contempo, di aumentare la produttività e i livelli di qualità delle produzioni offerte, ma contiene diverse criticità e meccanismi che dovranno essere rivisti. Ad esempio, la mancata sottoscrizione del rinnovo del contratto collettivo nazionale ha fatto scattare dall'inizio del 2012 il divieto ai dipendenti di tutte le fondazioni lirico-sinfoniche (siano essi cantanti, orchestrali, ballerini, tecnici o amministrativi) di svolgere attività di lavoro autonomo al di fuori della programmazione del teatro di appartenenza. Queste attività potranno essere svolte, previa autorizzazione del sovrintendente, per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti, definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza, solo dopo che il contratto collettivo nazionale di lavoro sarà sottoscritto e con le modalità da esso previste. Purtroppo, però, l'ultimo contratto collettivo è scaduto nel gennaio 2005 e sembra ancora lontano il momento in cui sarà sottoscritto quello nuovo. Nel frattempo, una scelta miope sta determinando una situazione molto grave, in Italia e all'estero, dove concerti ed esibizioni, anche quelli a titolo gratuito e quelli già fissati, non si potranno tenere, con negative conseguenze economiche e a livello di immagine per il nostro Paese.
      Il dato più grave, tuttavia, è che sono oltre 6.000 i lavoratori delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche italiane che aspettano un rinnovo contrattuale, sempre rimandato, in mancanza del quale, in base all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 64 del 2010, non potranno essere rinnovati i contratti integrativi aziendali

 

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vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Tali contratti hanno permesso in questi anni di vacanza contrattuale di garantire l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori al costo della vita, riducendo i loro disagi. L'articolo 3 della presente proposta di legge abroga il citato articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 64 del 2010, in quanto considerato una norma iniqua e dannosa per i lavoratori dello spettacolo dipendenti dalle fondazioni lirico-sinfoniche.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria).

      1. Ha diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione disciplinata dall'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dagli articoli 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, e 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 169, anche il personale artistico, teatrale e cinematografico che presta un'opera che richiede una preparazione tecnica, culturale o artistica.
      2. Il numero 5o dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è abrogato.

Art. 2.
(Rideterminazione del requisito dell'annualità di contribuzione).

      1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le parole: «120 contributi giornalieri» sono sostituite dalle seguenti: «60 contributi giornalieri».

Art. 3.
(Disposizioni in favore dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche).

      1. Il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, è abrogato.


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