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PDL 5011

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5011



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAMBURSANO, ESPOSITO, GINOBLE, GIULIETTI, GIORGIO MERLO, ARTURO MARIO LUIGI PARISI, MARIO PEPE (PD), PISICCHIO, PORTAS, RECCHIA, TABACCI, ZAMPA

Disposizioni e delega al Governo per il contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale nonché introduzione dell'articolo 12-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di destinazione del conseguente maggior gettito alla riduzione della pressione fiscale

Presentata il 28 febbraio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — L'Agenzia delle entrate stima che l'evasione fiscale in termini di imposta in Italia ammonti a oltre 120 miliardi di euro l'anno. Una vera e propria pandemia nazionale. Un fenomeno non riscontrabile in nessun altro Paese del mondo.
      L'Unione europea ritiene che almeno un quarto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in Italia venga evasa, mentre calcola che in Germania sia intorno al 10 per cento, in Francia al 7 per cento e in Olanda addirittura al 3 per cento.
      Tutto questo avviene mentre il nostro Paese sta attraversando una pesante crisi che si abbatte soprattutto sui lavoratori dipendenti e sui pensionati, ma anche sui lavoratori autonomi onesti. Questo è assolutamente non più tollerabile.
      Bene ha fatto il Governo Monti ad assumere un impegno solenne di fronte al Paese di destinare le risorse rinvenienti dalla lotta all'evasione fiscale ad abbattere le aliquote sui redditi più bassi. Alle parole occorre che si faccia seguito con i fatti. E questi, ci pare che stiano arrivando, se è vero, com’è vero, che il Corpo della guardia di finanza, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con le altre Forze dell'ordine, ha iniziato una vera e propria
 

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lotta senza quartiere ai tanti «furbetti» annidati in ogni parte d'Italia: da Cortina a Portofino, da Milano a Roma e a Napoli.
      La lotta all'evasione fiscale, però, non si fa solo nei confronti di chi non rilascia uno scontrino fiscale, o non emette una ricevuta. Occorre partire dal tenore di vita di ogni singolo cittadino, ricostruendo gli importi di spesa di ogni singolo nucleo familiare. È sufficiente incrociare annualmente i redditi dichiarati e le spese sostenute.
      Bene ha fatto il Governo, con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, il cosiddetto «salva Italia», a prevedere, con l'articolo 11, la possibilità di accedere ai dati forniti dal sistema interbancario e l'obbligo per gli operatori finanziari di comunicare all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato ogni singolo utente nonché ogni informazione utile ai fini dei controlli fiscali.
      Stabilite le uscite (prelievi, assegni, bonifici, acquisto titoli eccetera), compararle con le entrate (redditi, rendite eccetera) e se le une non sono giustificate né giustificabili con le altre, chiederne conto al contribuente o all'evasore totale e quindi procedere di conseguenza.
      Si devono poi utilizzare gli indicatori di «congruità» e quelli di «incoerenza» e definire il relativo gap.
      L'Amministrazione finanziaria deve far conoscere ai cittadini-contribuenti i metodi adottati e i parametri utilizzati, in modo che ognuno possa sapere come sarà valutata la propria dichiarazione. Questa metodologia, già annunciata dall'Agenzia delle entrate, definisce strumenti che dovrebbero entrare in vigore già nel corrente anno a valere sui redditi 2011.
      Lo stesso approccio può essere adottato anche per le società, incrociando i dati dell'IVA e dell'imposta sul reddito delle società (IRES).
      Con l'atto Camera n. 4979, si è voluto reintrodurre il reato di false comunicazioni sociali e con l'atto Camera n. 4615, presentato il 9 settembre 2011, si è voluto combattere il fenomeno delle società cosiddette «filtro», obbligandole a rilevare l'identità dei domini delle persone fisiche che le controllano; con la presente proposta di legge, all'articolo 5, si abrogano alcune disposizioni introdotte nella presente legislatura e si ripristinano le norme adottate dal secondo Governo Prodi, poi abrogate dal Governo Berlusconi e più precisamente:

          1) l'obbligatorietà della tenuta dell'elenco dei clienti e dei fornitori;

          2) la trasmissione telematica delle entrate dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate, da parte delle imprese commerciali;

          3) la corresponsabilità tra appaltatore e subappaltatore;

          4) la compensazione tra titolari di partita IVA.

      L'impegno solenne del Presidente del Consiglio Monti deve tradursi in una normativa: ogni euro incamerato dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscali deve tradursi in un euro in meno di tasse da pagare da parte dei cittadini onesti, incominciando dai redditi più bassi. Ecco perché l'articolo 1 della presente proposta di legge, che introduce l'articolo 12-bis della legge n. 212 del 2000, prevede la destinazione del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale alla riduzione della pressione fiscale.
      Con l'articolo 2 sono stabilite norme per la verifica della congruità delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e con l'articolo 3 per la congruità delle dichiarazioni dei redditi delle imprese.
      L'articolo 4 introduce nel nostro ordinamento il concetto di «divario fiscale» e gli obiettivi annuali della lotta all'evasione fiscale.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Destinazione del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale alla riduzione della pressione fiscale).

      1. Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «Art. 12-bis. – (Finalizzazione delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale). – 1. A decorrere dall'anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale sono destinate alla riduzione della pressione fiscale dando priorità ai detentori di redditi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
      2. All'attuazione delle disposizioni del comma 1 si provvede annualmente con la legge di stabilità».

Art. 2.
(Verifica annuale sulla congruità delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche).

      1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:
      «2. Dal 1o gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare annualmente all'anagrafe tributaria i movimenti che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni,

 

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nonché l'importo delle operazioni finanziarie previste dal medesimo comma.
      2-bis. Le comunicazioni di cui al comma 2 devono riguardare anche i prestiti concessi e le consistenze iniziali, finali e medie dei conti gestiti e l'importo complessivo delle operazioni, dedotti gli interessi e i dividendi.
      3. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità di trasmissione dei dati, garantendo riservatezza e sicurezza, nonché i termini di decadenza.
      4. L'Agenzia delle entrate effettua annualmente le verifiche dei saldi tra i redditi dichiarati e le spese e gli investimenti, anche finanziari, effettuati».

Art. 3.
(Delega al Governo per l'attuazione di controlli informatici sulla congruità delle dichiarazioni dei redditi delle società).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2012, uno o più decreti legislativi recanti misure per effettuare controlli informatici delle dichiarazioni ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) da parte delle società, sulla base dei saldi tra i redditi dichiarati e le spese e gli investimenti, anche finanziari, effettuati.
      2. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per l'acquisizione del parere, che è espresso entro i trenta giorni successivi alla data di trasmissione.

Art. 4.
(Divario fiscale e obiettivi annuali di lotta all'evasione e all'elusione fiscali).

      1. All'articolo 10, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, dopo le parole: «nonché con indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche» sono inserite le seguenti: «e il divario

 

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fiscale del previsto, calcolato come differenza tra le previsioni delle imposte dovute e di quelle che si prevede saranno riscosse. Tale indice indica una cifra complessiva e cifre dettagliate relative alle singole imposte. Sono indicati, inoltre, gli obiettivi annuali di recupero di gettito derivante dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscali».

Art. 5.
(Abrogazioni e riviviscenza di norme).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

          a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

          b) il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

          c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

          a) il comma 4-bis e il comma 6 dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

          b) i commi da 29 a 34 dell'articolo 35 e i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

 

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          c) i commi 30 e 31 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

          d) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

          e) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74.


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