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PDL 4981

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4981



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DI PIETRO, MESSINA, DI GIUSEPPE, ROTA

Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di applicazione dell'imposta municipale propria ai fabbricati rurali

Presentata il 22 febbraio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Le imprese agricole italiane, nel corso dell'ultimo decennio, hanno registrato crescenti difficoltà e cali del reddito, poiché la crisi, generata prima di tutto dalla perdita di competitività del prodotto sulle piattaforme distributive, risente dell'aumento dei costi di produzione. Il rischio è che i costi di produzione superino già in partenza le prospettive di guadagno, condannando gli agricoltori a dover affrontare situazioni insostenibili.
      Oggi il settore ha davanti a sé grandi emergenze: l'imposta municipale unica (IMU) sui fabbricati rurali, la rivalutazione degli estimi catastali sui terreni agricoli e il rincaro del gasolio. Sono emergenze che stanno mettendo in ginocchio migliaia di imprese che non riescono più a operare sul mercato e corrono il pericolo, appunto, di cessare la propria attività. Questo pericolo è ampiamente confermato dalle evidenze fornite dal VI censimento generale dell'agricoltura (Istituto nazionale di statistica, 2010), che mostrano come il numero di aziende sia diminuito nell'ultimo decennio del 32,2 per cento. In termini assoluti questo dato si traduce in una chiusura di oltre 775.000 aziende che, quindi, non forniscono più né reddito né
 

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funzioni di presidio del territorio e di conservazione delle peculiarità produttive dell'agricoltura italiana. La questione dell'IMU sui fabbricati rurali e una normativa non ancora definita stanno mettendo in gravissima difficoltà centinaia di migliaia di coltivatori diretti e le cooperative agricole; attualmente, infatti, il settore agricolo non è assolutamente in grado di sopportare un prelievo così iniquo e oneroso.
      Il comparto agricolo si trova a dover fronteggiare una situazione imprevista e improvvida fiscalmente insostenibile, a fronte della soppressione delle agevolazioni previste dalle normative sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e sull'imposta comunale sugli immobili (ICI) per i fabbricati rurali e ai contestuali elevatissimi incrementi introdotti dalle disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, pari al 60 per cento della base imponibile sui fabbricati rurali ad uso abitativo e al 30 per cento, a regime, per i fabbricati rurali strumentali, ai fini del pagamento della nuova IMU. Con tale norma viene meno il regime di fiscalità speciale fino ad oggi riconosciuto al settore, in virtù dei ruoli che l'agricoltore svolge e dei beni prodotti dallo stesso, non limitando, tali ultimi, alla pur essenziale produzione di cibo. Si pensi, in primis, alla salvaguardia del territorio e del paesaggio: attività connaturata all'esercizio dell'agricoltura, di cui tutti i cittadini godono, ma che, certamente, non risulta remunerata dal mercato.
      L'incremento della base imponibile ai fini dell'IMU, insieme alle nuove tasse sui fabbricati rurali, comporta incrementi di tassazione dal 250 per cento fino a valori assurdi del 400 per cento.
      L'IMU va a colpire l'agricoltura in un suo punto debole, costituito dalla forte immobilizzazione di capitali a bassissima redditività. A essere maggiormente colpite potrebbero essere le aree a minore redditività (montagna e aree svantaggiate in genere), che spesso collimano con territori di particolare pregio ambientale e paesaggistico; l'abbandono dell'attività agricola, in tali casi, determinerebbe conseguenze devastanti e irreversibili a danno dell'intera collettività.
      Il Governo ha accolto ben due ordini del giorno presentati dal gruppo Italia dei valori, con il quale si impegnava a valutare l'opportunità di ridurre l'aggravio fiscale sui fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentali, determinato dal citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Il primo ordine del giorno (n. 9/4829-A/111) era stato presentato, a prima firma Ignazio Messina, il 16 dicembre 2011 sulla manovra finanziaria, ed era stato accolto nella seduta dell'Assemblea n. 562, il secondo, a prima firma Anita Di Giuseppe (n. 9/4865-AR/30) presentato sul cosiddetto «decreto milleproroghe» è stato presentato in data 26 gennaio 2012 e accolto nella seduta n. 577.
      Il Governo non ha per ora ancora messo in atto tali disposizioni; con il «decreto milleproroghe» aveva presentato e successivamente ritirato un emendamento che disponeva una riduzione del carico fiscale per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, con riguardo all'imposta sui terreni.
      L'applicazione dell'IMU a tali ipotesi per gli agricoltori è inaccettabile poiché accelera il processo di crisi ampiamente presente nel settore agricolo, che l'ultimo censimento ha fotografato in modo inequivocabilmente in declino. L'appesantimento tributario si pone in antitesi, anche rispetto agli auspicati, e mai attuati, interventi di politica agraria nazionale indispensabili per lo sviluppo di questo comparto.
      La presente proposta di legge intende escludere per i fabbricati rurali ad uso abitativo, per i fabbricati rurali strumentali e per i terreni agricoli di proprietà dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali gli incrementi disposti dal citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per il calcolo degli imponibili ai fini dell'IMU dei suddetti immobili.
      L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge, alla lettera a) esclude l'incremento del moltiplicatore per il calcolo del valore
 

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dei fabbricati rurali ad uso abitativo ai fini del pagamento dell'IMU, alla lettera b) esclude l'incremento del moltiplicatore per il calcolo del valore dei fabbricati rurali ad uso strumentale ai fini del pagamento dell'imposta IMU, mentre la lettera c) prevede l'esclusione dell'incremento del moltiplicatore per il calcolo del valore dei terreni agricoli ai fini del pagamento dell'IMU.
      Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 si provvede con il maggior gettito derivante dalle nuove aliquote, che vengono aumentate dello 0,5 per cento, per il calcolo del prelievo unico erariale sui giochi definite dall'articolo 2.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4:

              1) alla lettera a), le parole: «con esclusione della categoria catastale A/10» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione delle categorie catastali A/6 e A/10»;

              2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie D/5 e D/10, e 65, ad eccezione dei citati fabbricati classificati nelle categorie D/5 e D/10, a decorrere dal 1o gennaio 2013»;

          b) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali il moltiplicatore è pari a quello indicato dall'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

Art. 2.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificati dall'articolo 1 della presente legge, si provvede con il maggior gettito derivante dalle nuove aliquote per il calcolo del prelievo unico erariale sui giochi di cui al comma 2 del presente articolo.

 

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      2. Al comma 1 dell'articolo 30-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

          b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

          c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

          d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

          e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».


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