Frontespizio Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3465-4290-B

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3465-4290-B



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 12 aprile 2011 (v. stampato Senato n. 2472)

MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 20 settembre 2011, con l'unificazione della proposta di legge n. 3465, d'iniziativa del deputato Cosenza (v. stampato Senato n. 2472-B)

NUOVAMENTE MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 29 marzo 2012

presentato dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(PRESTIGIACOMO)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GELMINI)

con il ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
(FITTO)

e con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(GALAN)

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 2 aprile 2012
 

Pag. 2


TESTO
approvato dalla Camera dei deputati

torna su
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Art. 1.
(Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi).

Art. 1.
(Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi).

      1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1o giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.

Identico.

      2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 è intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e  

Pag. 3
le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.  
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è abrogato.  

Art. 2.
(Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113).

Art. 2.
(Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113).

      1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.

          a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti», le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi», dopo le parole: «neonato residente» sono inserite le seguenti: «e di ciascun minore adottato» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale»;  

Pag. 4
          b) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:  
      «2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative»;  
          c) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:  
      «Art. 3-bis. – 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.
      2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma».
 

      2. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Pag. 5

Art. 3.
(Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113).

Art. 3.
(Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113).

      1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.

      1. Identico.

      2. Il Comitato provvede a:       2. Identico:
          a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato;           a) identica;
          b) promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);           b) identica;
          c) proporre un piano nazionale che, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 7 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;           c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;
          d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;           d) identica;
          e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di           e) identica;

Pag. 6
ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;  
          f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1;           f) identica;
          g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.           g) identica.

      3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

      3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4.
(Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444).

Art. 4.
(Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444).

      1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della presente legge, d'intesa con le regioni e i comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al medesimo articolo 3, comma 2, lettera e), un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

      1. Identico.

      2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a       2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde

Pag. 7
verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno. pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.
      3. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale entro un limite massimo del 25 per cento del totale annuo.       3. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale entro un limite minimo del 25 per cento del totale annuo.
      4. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.       4. Identico.
      5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione.       5. Identico.
      6. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 5 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione del prelievo fiscale.       6. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 4 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.

Art. 5.
(Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Art. 5.
(Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449).

      1. All'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo

Identico.


Pag. 8
periodo, sono inseriti i seguenti: «Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico».  

Art. 6.
(Rifinanziamento del Fondo per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica, per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale e di tutelare la biodiversità).

Soppresso

      1. Al fine di favorire le attività di incremento del patrimonio arboreo, nonché

 

Pag. 9
per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane per il miglioramento della qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per 15 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013.  
      2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere, per pari importo, sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.  

Art. 7.
(Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

Art. 6.
(Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

      1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento:

      1. Identico.

          a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;  
          b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;  
          c) alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di  

Pag. 10
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;  
          d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;  
          e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;  
          f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;  
          g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.  

      2. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono:

          a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti;

          b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.

      2. Ai fini di cui al comma 1, e in particolare al fine di favorire il risparmio e l'efficienza energetica, di ridurre le emissioni di anidride carbonica, di migliorare la qualità dell'aria e di ridurre le emissioni di polveri sottili, le società di distribuzione di energia elettrica di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 239, realizzano ed installano, su suolo pubblico, dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica dotati di apparato misuratore elettronico telegestito.

      3. Come contributo statale all'attuazione delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013, a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica,

      3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentite le società di distribuzione, stabilisce le funzionalità minime, le caratteristiche tecniche nonché i criteri generali di


Pag. 11
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. programmazione relativi all'installazione dei dispositivi di ricarica di cui al comma 2 per garantire il maggior grado di interoperabilità del servizio e consentire l'erogazione del servizio di ricarica a tutti gli utenti, anche tenendo conto delle peculiarità e potenzialità del misuratore elettronico telegestito. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica su suolo pubblico è remunerata sulla base di apposito sistema tariffario predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
      4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 3 nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.       4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, i comuni, le province e le regioni, sulla base di una proposta tecnica delle società di distribuzione, prevedono nei piani urbani del traffico, nei piani del traffico per la viabilità extraurbana di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché nei piani urbani di mobilità di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, disposizioni relative alla pianificazione e realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici con l'indicazione specifica delle possibili localizzazioni e del numero dei punti di ricarica, con particolare riferimento alla predisposizione all'interno dei punti di sosta urbani.
      5. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, è inserito il seguente:
      «1-quinquies. Per le spese documentate relative ad interventi di progettazione, esecuzione e manutenzione di coperture a verde, pareti rinverdite, giardini pensili e orti urbani, finalizzati all'assorbimento delle polveri sottili, alla mitigazione dell'inquinamento acustico e alla riduzione delle escursioni termiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 10.000 euro, da ripartire in due quote annuali di pari
      5. In attuazione dei piani di cui al comma 4, le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedono a stipulare apposita convenzione con le società di distribuzione di energia elettrica competenti per territorio, tutelando comunque la facoltà di realizzazione di infrastrutture di ricarica anche da parte di altri soggetti investitori, al fine di concordare gli interventi nonché la pianificazione dell'installazione dei punti di ricarica, anche secondo parametri di densità infrastrutturale, tenendo conto delle funzionalità minime, delle caratteristiche tecniche e dei criteri generali di programmazione definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Pag. 12
importo, nel limite di spesa massima di 20 milioni di euro annui».  

      6. Al fine di dare attuazione al comma 5, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, finanziato con le maggiori risorse derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 7, per la realizzazione di coperture a verde, pareti rinverdite, giardini pensili e orti urbani, allo scopo di ridurre le emissioni di anidride carbonica, di migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale, di tutelare la biodiversità e di consentire la coltivazione di prodotti ortofrutticoli.

      6. I proprietari di aree di parcheggio all'interno di edifici privati hanno il diritto a propria cura e spese di ivi installare infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e di svolgere, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1120, secondo comma, del codice civile, tutti i lavori necessari all'installazione stessa anche nelle parti comuni senza necessità di apposita decisione dell'assemblea dei condomini. Qualora un edificio sia dotato di aree di parcheggio di proprietà comune è sufficiente la richiesta di un solo comproprietario per iscrivere all'ordine del giorno dell'assemblea dei condomini la richiesta di installazione di infrastrutture di ricarica all'interno dell'area condominiale. L'assemblea condominiale approva il progetto, in prima e in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

      7. A decorrere dal 1o gennaio 2012 l'accisa sui superalcolici, di cui all'allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata del 5 per cento.       7. Al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è premesso il seguente:
      «1-ter. Entro il 1o gennaio 2013 i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo con decorrenza dalla medesima data che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici».

      8. I comuni e le province, in base a sistemi di contabilità ambientale, da definire previe intese con le regioni, danno annualmente conto, nei rispettivi siti internet, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico dalla strumentazione urbanistica vigente.

      8. Identico.


Pag. 13

Art. 8.
(Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale).

Art. 7.
(Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale).

      1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

      1. Identico.

          a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;  
          b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;  
          c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.  

      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i princìpi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e per la redazione ed il periodico aggiornamento degli elenchi di cui al comma 3 del presente articolo ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione

      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i princìpi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali


Pag. 14
provvede il Corpo forestale dello Stato. Le regioni individuano gli enti competenti al censimento degli alberi monumentali e alla redazione e all'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 3. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività. d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.
      3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dagli enti individuati dalle regioni, ai sensi del comma 2, e sulla base di tale censimento, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.       3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione       4. Identico.
amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.  
      5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.       5. Identico.

Pag. 15

Art. 9.
(Clausola di salvaguardia).

Art. 8.
(Clausola di salvaguardia).

      1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Identico.


Frontespizio Progetto di Legge
torna su