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PDL 5361

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5361



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VALDUCCI, VELO, BIASOTTI, BERGAMINI, GAROFALO, NIZZI

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente

Presentata il 13 luglio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La legge 29 luglio 2010, n. 120, ha apportato significative modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, innovando e adattando all'evoluzione della realtà una legislazione in alcune sue parti significative ancora ferma all'anno di entrata in vigore del medesimo codice della strada, il 1992, anche al fine di rispondere alle indicazioni provenienti dall'Unione europea che, con il Piano d'azione sulla sicurezza stradale del 2010 e con il nuovo Libro bianco sui trasporti, ha evidenziato la necessità di dimezzare il numero delle vittime entro il 2020 e di creare uno spazio comune della sicurezza stradale.
      In particolare, la citata legge ha previsto l'introduzione del principio «chi guida non beve» per i giovani di età compresa tra diciotto e ventuno anni, per i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente e per i conducenti professionali; l'aggravamento delle sanzioni per alcune delle più rilevanti infrazioni al codice della strada; l'introduzione della nuova disciplina in materia di «guida assistita» per i minori che abbiano compiuto i diciassette anni e siano titolari di patente di categoria A, dell'obbligo di uso delle cinture di sicurezza sulle cosiddette minicar e della targa personale.
      Tuttavia un ampio intervento riformatore come quello operato con la legge n. 120 del 2010 richiede inevitabilmente un'opera di manutenzione normativa.
      In tal senso, la Commissione Trasporti della Camera dei deputati si è già mossa
 

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con l'elaborazione del testo unificato delle proposte di legge atto Camera n. 4662 e abbinate, il quale conferisce delega al Governo per la riforma del codice della strada. Nella delega sono comprese, tra le altre cose, la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento nonché la revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti e dei relativi ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
      A fianco di questo intervento, la presente proposta di legge prevede ora alcune puntuali modifiche al codice della strada.
      In particolare, l'articolo 1 intende disciplinare i cosiddetti segway, che hanno conosciuto una notevole diffusione negli ultimi anni. Tali mezzi sono assimilati ai velocipedi, al pari delle biciclette con pedalata assistita. Si prevede, inoltre, che tali mezzi, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, possano avere una velocità massima di 20 chilometri orari (km/h), con possibilità di autolimitazione a 6 km/h.
      L'articolo 2 interviene sul calcolo della massa massima per gli autocaravan. Infatti, in molti casi per tali automezzi si pone il problema che il peso delle apparecchiature interne (ad esempio il mobilio o le attrezzature, come gli apparecchi di cottura) determina il superamento del limite di 3,5 tonnellate, previsto per i veicoli che è possibile guidare con la patente di categoria B dall'articolo 116 del codice della strada, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Ciò implica che risulta necessaria, per guidare molti tipi di autocaravan, la patente di categoria C, non altrettanto diffusa quanto la patente di categoria B, con l'effetto di creare alla diffusione dei medesimi autocaravan e all'industria del settore un danno non giustificabile da esigenze di tutela della sicurezza. D'altra parte, la previsione di una deroga esplicita per gli autocaravan pone evidenti problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, poiché le possibilità di deroga al limite sono esplicitamente previste dall'articolo 6, paragrafo 4, lettera b), della citata direttiva e veicoli quali gli autocaravan non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie indicate da tale disposizione. Si è quindi pensato di intervenire sulla modalità di calcolo della massa massima, prevedendo che ai fini di questa non rilevi il peso delle apparecchiature interne, entro un limite complessivo di 1,5 tonnellate. In questo modo non dovrebbe essere superato il limite delle 3,5 tonnellate e, conseguentemente, dovrebbe essere possibile la guida dei camper con la patente di categoria B. Andrà comunque verificata, nel corso dell'esame parlamentare, la coerenza della disposizione rispetto alla disciplina dell'Unione europea in materia di omologazione dei veicoli.
      L'articolo 3 intende potenziare le modalità di controllo dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei soggetti che guidano in stato di alterazione psico-fisica di cui all'articolo 187 del codice della strada. In particolare, vengono sostituiti i commi 2-bis e 3 di tale articolo. Rispetto al testo vigente, si prevede, in via generale, che si possa procedere ad accertamenti quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il conducente «abbia fatto uso» di sostanze stupefacenti o psicotrope e non quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il soggetto si trovi «sotto l'effetto conseguente all'uso» di tali sostanze, fattispecie evidentemente più ristretta. In caso di accertamenti, si farà comunque ricorso all'esame di campioni del fluido del cavo orale, anziché a campioni di mucosa del cavo orale, mentre attualmente la scelta se procedere all'esame dei campioni del fluido, in alternativa alla mucosa, era rimessa al decreto di attuazione della disposizione. Si prevede, inoltre, che a procedere ai controlli sia il personale sanitario e non il «personale sanitario ausiliario delle forze di polizia». Conseguentemente, al comma 3, il riferimento al prelievo di «campioni di liquidi biologici» presso strutture sanitarie è sostituito con il riferimento al prelievo di «campioni di fluido del cavo orale o di sangue». È altresì inserito un nuovo comma 3-bis il
 

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quale prevede che l'esito positivo degli accertamenti dei commi 2-bis e 3 determina che il soggetto sia considerato in stato di alterazione psico-fisica ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni. Si stabilisce infine, con una modifica al comma 6, la revisione della patente di guida anche quando gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano fornito esito positivo ma non sia stato possibile rilevare uno stato di alterazione psico-fisica correlata alla recente assunzione di stupefacenti.
      Di particolare rilievo è la disposizione dell'articolo 4, che consente una riduzione del 20 per cento dell'importo delle sanzioni per violazioni del codice della strada quando il pagamento sia effettuato entro cinque giorni. La ratio della disposizione è quella di affiancare all'inasprimento delle sanzioni operato negli ultimi anni una disposizione che consenta un incentivo a comportamenti virtuosi, qual è il pagamento della sanzione in tempi rapidi. Ciò nella convinzione, da ritenersi valida non solo con riferimento alla sicurezza stradale, che l'effetto dissuasivo di una sanzione derivi, prima che dalla sua entità, dalla sua certezza. Si prevede inoltre la possibilità di pagamento delle sanzioni mediante strumenti di pagamento elettronici e la possibilità di notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada tramite posta certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima. Si autorizza infine la stipulazione di convenzioni con banche e intermediari finanziari, al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti in forma elettronica.
      Assai significativa è anche la norma contenuta nell'articolo 5, che intende inasprire l'apparato sanzionatorio previsto per le violazioni del codice della strada che determinano la commissione del reato di omicidio colposo. Attualmente, infatti, il codice penale, all'articolo 589, prevede una specificazione per l'omicidio colposo commesso a seguito di violazioni del codice della strada, comminando per tale fattispecie la pena da due a sette anni di reclusione (articolo 589, secondo comma); tale pena è stabilita nella reclusione da tre a dieci anni quando l'omicidio colposo sia commesso da un conducente con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) o che abbia assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. L'articolo 5 prevede, attraverso modifiche alla disciplina in materia di revoca della patente di guida come sanzione accessoria di cui all'articolo 222 del codice della strada, che, nei casi di omicidio colposo di cui all'articolo 589, secondo e terzo comma, del codice penale, sia sempre disposta la revoca della patente di guida, mentre attualmente è prevista la sospensione per quattro anni e la revoca nel solo caso di presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Inoltre, attraverso una modifica all'articolo 219 del codice della strada, si prevede che la patente non possa essere nuovamente conseguita se non dopo cinque anni dalla commissione dell'omicidio colposo di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale; il termine è elevato a quindici anni nel caso del reato di cui al medesimo articolo 589, terzo comma. Si ritiene che un periodo di revoca così lungo fornisca sufficienti garanzie per quel che concerne la sicurezza collettiva, evitando però i profili problematici sia di carattere costituzionale, sia di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, con riferimento al rispetto della libertà di circolazione, che potrebbe comportare un'ipotesi di revoca perpetua (come quella prospettata nel testo iniziale della proposta di legge atto Camera n. 4662).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Mezzi elettrici con bilanciamento assistito).

      1. Al comma 1 dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h».

Art. 2.
(Calcolo della massa limite degli autocaravan).

      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 62 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «6-bis Per gli autocaravan, ai fini del calcolo della massa massima, non è considerato il peso degli accessori e delle attrezzature di bordo, quando questi non superino complessivamente il peso di 1,5 t».

Art. 3.
(Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).

      1. All'articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,

 

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sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
      «2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo abbia fatto uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il medesimo, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, può essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di fluido del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo nell'immediatezza del controllo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente del veicolo presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale, ovvero presso strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tale fine equiparate, per il prelievo di campioni di fluido del cavo orale o di sangue ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso»;

 

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          c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. Qualora gli accertamenti strumentali ovvero analitici di cui ai commi 2-bis o 3 risultino positivi, il conducente del veicolo è considerato in stato di alterazione psico-fisica ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo»;

          d) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il prefetto dispone in ogni caso la revisione della patente di guida anche quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ma non è stato possibile rilevare uno stato di alterazione psico-fisica correlato alla recente assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. A tale scopo, gli organi di polizia stradale che hanno proceduto all'accertamento ne danno comunicazione al prefetto entro cinque giorni dalla data in cui sono disponibili i relativi esiti. Per la revisione della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 128».

Art. 4.
(Pagamento delle sanzioni).

      1. All'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale somma è ridotta del 20 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione»;

          b) al comma 2:

              1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;

              2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;

 

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          c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo»;

          d) al comma 2-bis:

              1) al primo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo del comma 1»;

              2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico».

      2. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche e con intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
      3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della

 

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strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei trasgressori abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.

Art. 5.
(Revoca della patente).

      1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti:
      «3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale per un fatto commesso con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida prima di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento del reato.

      3-ter.2. Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida prima di quindici anni decorrenti dalla data di accertamento del reato».

      2. Al comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il terzo periodo è soppresso;

          b) al quarto periodo, le parole: «o al terzo» sono soppresse;

          c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La revoca della patente è sempre disposta in caso di omicidio colposo».


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