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PDL 5019-<I>bis</I>-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5019-bis-879-2798-3009-3291-ter-4824-5330-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

n. 5019-bis

presentato dal ministro della giustizia
(SEVERINO DI BENEDETTO)

Delega al Governo in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili

(Testo risultante dallo stralcio dell'articolo 2 del disegno di legge n. 5019, deliberato dall'Assemblea il 9 ottobre 2012)


PROPOSTE DI LEGGE

n. 879, d'iniziativa dei deputati

PECORELLA, CARLUCCI, COSTA

Disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato

Presentata l'8 maggio 2008


NOTA: La Commissione permanente II (Giustizia), il 18 ottobre 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 5019-bis. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il contenuto dei progetti di legge nn. 879, 2798, 3009, 3291-ter, 4824 e 5330 si vedano i relativi stampati.
 

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n. 2798, d'iniziativa dei deputati

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO, ZAMPARUTTI

Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti

Presentata il 13 ottobre 2009

n. 3009, d'iniziativa dei deputati

VITALI, CARLUCCI

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena subordinatamente alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, nonché di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato

Presentata il 2 dicembre 2009

DISEGNO DI LEGGE

n. 3291-ter

presentato dal ministro della giustizia
(ALFANO)

Disposizioni relative alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova

(Già articoli da 3 a 9 del disegno di legge n. 3291, stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 12 maggio 2010)
 

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e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 4824, d'iniziativa dei deputati

FERRANTI, ANDREA ORLANDO, CAVALLARO, CIRIELLO, MELIS, PICIERNO, ROSSOMANDO, SAMPERI, BELLANOVA, BOCCI, BRANDOLINI, CENNI, CODURELLI, GHIZZONI, FRONER, LARATTA, MARCHI, MOTTA, RUBINATO, SCHIRRU, VELO, ZUCCHI

Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di sospensione del processo ovvero del procedimento con messa alla prova dell'imputato

Presentata il 2 dicembre 2011

n. 5330, d'iniziativa dei deputati

FERRANTI, ANDREA ORLANDO, ROSSOMANDO, SAMPERI

Modifiche al codice di procedura penale in materia di contumacia

Presentata il 28 giugno 2012

(Relatori: COSTA e FERRANTI)
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il nuovo testo disegno di legge n. 5019-bis, adottato dalla Commissione di merito quale testo base per il seguito dell'esame nella seduta del 9 ottobre scorso, e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

            il provvedimento presenta un contenuto omogeneo, in quanto, pur intervenendo su diversi ambiti del diritto penale, sia sostanziale che processuale, reca una serie di interventi complessivamente finalizzati alla deflazione del sistema penale; in particolare, esso interviene, affidandone la definizione ad un procedimento legislativo delegato, sulla disciplina penale sostanziale in materia di pene detentive non carcerarie (capo I), sulla disciplina, sia di natura sostanziale che processuale, in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (capo II) e, infine, integra la disciplina processuale in materia di sospensione del procedimento, con riguardo agli imputati irreperibili (capo III);

        sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

            in relazione alla procedura di delega delineata all'articolo 1, il comma 3 dispone che l'adozione di eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi debba avvenire “Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo”, utilizzando dunque una formulazione che genera incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, salvo che nell'unico decreto legislativo o nell'ultimo di essi (in caso di pluralità di regolamenti) non vi sia un'auto-qualificazione del provvedimento in termini di “ultimo decreto legislativo”, che consenta di dissipare tale incertezza. Sempre in relazione ai decreti legislativi correttivi e integrativi, la disposizione richiamata si limita a prevedere che essi debbano essere emanati “con il rispetto del procedimento di cui al comma 2”, senza tuttavia precisare che essi debbano altresì rispettare i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1;

        sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

            il provvedimento, all'articolo 7, comma 5, capoverso articolo 652-ter, si riferisce (sia nella rubrica sia al comma 1), alla rescissione del giudicato, traslando così in ambito penale e con diverso contenuto, la denominazione di un istituto che, in diritto civile, è finalizzato alla tutela della parte contrattuale che, versando in stato di pericolo, abbia assunto obbligazioni a condizioni inique, ovvero della parte contrattuale che, versando in stato di bisogno, abbia subito dalla stipula del contratto una lesione ultra dimidium a causa dell'approfittamento dell'altra parte;

 

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            infine, il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 3, sia riformulato il comma in questione al fine di meglio individuare il termine ultimo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva e di specificare che i decreti adottati nell'esercizio di quest'ultima devono rispettare i principi e i criteri direttivi indicati per l'esercizio della delega principale, utilizzando, se si ritiene, una formula del seguente tenore: “Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanate disposizioni integrative e correttive dei medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con il procedimento di cui al comma 2”.

        Il Comitato osserva altresì che:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            agli articoli 6 e 7, si dovrebbe esplicitare che gli articoli oggetto di novella fanno parte del codice di procedura penale.»

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 5019-bis Governo ed abb., recante «Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»,

            considerato che il provvedimento riguarda la materia «ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

            preso atto che all'articolo 2, nel disciplinare l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, si fa riferimento alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità che, ai sensi del comma 3, costituisce una «prestazione non retribuita»,

            rilevato che il procedimento di sospensione con messa alla prova è subordinato alla volontà dell'imputato,

            tenuto conto che l'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, già disciplina il lavoro di pubblica utilità prevedendo, che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità su richiesta dell'imputato e che tale lavoro «non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato»,

            evidenziato come, rispetto alle previsioni dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, all'articolo 2 del testo in esame non è previsto, con riferimento alla prestazione non retribuita, un termine massimo e che la durata massima della sospensione è stabilita in due anni dal nuovo articolo 464-quater, comma 5, del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 3,

            rilevato, altresì, che la prestazione lavorativa non retribuita di cui all'articolo 2 si inserisce in un programma di trattamento e non viene configurata come pena, a differenza di quanto previsto dal succitato articolo 54,

            ricordato che l'articolo 36 della Costituzione sancisce che «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa»,

            evidenziato quindi l'opportunità che la Commissione di merito valuti la configurazione dell'istituto disciplinato dal Capo II alla luce dell'articolo 36 della Costituzione,

 

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            considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera e), reca – tra i criteri e principi direttivi – quello di prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice possa sostituire le pene previste nelle lettere a) e b) con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero sulla base delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato,

            evidenziato come la disposizione in questione, nel fare riferimento all'idoneità del domicilio, potrebbe determinare una disparità di trattamento tra persone in base al solo fatto che esse posseggano o meno detto requisito,

            segnalata l'esigenza, all'articolo 1, comma 2, di prevedere che nel procedimento di adozione dei decreti legislativi ivi previsti sia stabilito il coinvolgimento del Ministro dell'interno,

            considerato che all'articolo 1, comma 2, si prevede che «nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega»,

            evidenziata la necessità di specificare che le suddette modificazioni sono tenute in considerazione dal Governo nel rispetto dell'oggetto della delega e dei criteri e principi direttivi fissati all'articolo 1, comma 1,

            tenuto conto che all'articolo 3, comma 4 è previsto che il programma di trattamento preveda, oltre alle modalità di coinvolgimento dell'imputato, anche le modalità di coinvolgimento del suo nucleo familiare,

            evidenziato come, al riguardo, appare necessario chiarire il ruolo e la funzione del nucleo familiare nella definizione del programma di trattamento,

            considerato che all'articolo 3, comma 4, capoverso articolo 657-bis, è previsto che «in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) è necessario valutare la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), alla luce del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

 

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            2) all'articolo 1, comma 2, è necessario prevedere che i decreti legislativi ivi previsti siano adottati con il coinvolgimento anche del Ministro dell'interno;

            3) all'articolo 1, comma 2, è necessario specificare che il Governo può tenere conto delle modificazioni normative nel frattempo intervenute nel rispetto dell'oggetto della delega legislativa e dei criteri e principi direttivi fissati all'articolo 1;

            4) all'articolo 3, comma 4, appare necessario chiarire il ruolo e la funzione del nucleo familiare nella definizione del programma di trattamento;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito la configurazione dell'istituto disciplinato dal Capo II alla luce dell'articolo 36 della Costituzione;

            b) all'articolo 3, comma 1, lettera b) capoverso articolo 657-bis, valuti la Commissione di merito la previsione in base alla quale «in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae comunque un periodo corrispondente a quello della prova eseguita», alla luce del fatto che questo avviene in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ai sensi del nuovo articolo 168-quater del codice penale.

 

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PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 5019-bis, recante «Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, e le abbinate proposte di legge,

        esprime

NULLA OSTA
 

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PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il nuovo testo n. 5019-bis ed abb., recante «Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 5019-bis, recante «Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», come risultante dagli emendamenti approvati;

            valutato, in generale, positivamente l'incremento del ricorso all'istituto della messa alla prova;

            ritenuto altresì che, essendo le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministro della giustizia, è necessario che tali strutture dispongano di strutture e di risorse adeguate allo svolgimento dei nuovi compiti loro assegnati;

            risulta, infatti, che negli ultimi dieci anni questo settore abbia subito una drastica riduzione di personale e di risorse;

            preso atto dell'articolo 4-ter del provvedimento in titolo, ai sensi del quale il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, alla predetta disposizione di cui all'articolo 4-ter, che il Ministro della giustizia non si limiti a svolgere un'attività di monitoraggio ma che indichi strumenti, risorse e tempi certi in relazione all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

 

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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge n. 5019-bis, in corso di esame presso la II Commissione della Camera, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili;

            considerato che il provvedimento reca norme in materia di norme processuali e ordinamento penale, di competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

            rilevato che l'articolo 2, comma 2, stabilisce che la messa alla prova si attua mediante il lavoro di pubblica utilità svolto in favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sia previsto che le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità svolto presso le regioni, le province ed i comuni siano definite mediante provvedimenti adottati previa concertazione con le regioni interessate e i competenti enti locali.

 

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TESTO
del disegno di legge n. 5019-bis    
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TESTO
della Commissione    
Delega al Governo in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
 

CAPO I
DELEGA AL GOVERNO

Art. 1.
(Delega al Governo).

Art. 1.
(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie).

      1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi [...] per l'introduzione nel codice di procedura penale della sospensione del procedimento con messa alla prova e della sospensione del processo per assenza dell'imputato, nonché per l'introduzione nel codice penale e nella normativa complementare delle pene detentive non carcerarie, secondo i princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli [...] 3, 4 e 5 e con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 6.

      1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale e nella normativa complementare con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      Vedi articolo 5, comma 1, lettera a)           a) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, la pena detentiva principale sia la reclusione presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», anche per fasce orarie o per giorni della settimana, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a quattro anni, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale;
      Vedi articolo 5, comma 1, lettera b)           b) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, la pena detentiva principale sia l'arresto presso il domicilio, anche per fasce orarie o per giorni della settimana, in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;

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      Vedi articolo 5, comma 1, lettera c)           c) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere a) e b), il giudice prescrive particolari modalità di controllo, esercitate anche attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici;
      Vedi articolo 5, comma 1, lettera d)           d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino qualora:
                1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
                2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possa ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato;
      Vedi articolo 5, comma 1, lettera e)           e) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice possa sostituire le pene previste nelle lettere a) e b) con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero sulla base delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

      Vedi articolo 6, commi 1, 2 e 3

      2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.


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      Vedi articolo 6, comma 4       3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanate disposizioni integrative e correttive dei medesimi, nel rispetto dei princípi e criteri direttivi di cui al comma 1 e nel rispetto del procedimento di cui al comma 2.
      Vedi articolo 7, comma 1       4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      Vedi articolo 7, comma 2       5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.
 
....................
....................
....................
 
 

CAPO II
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Art. 3.
(Sospensione del procedimento con messa alla prova).

Art. 2.
(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).

      1. L'introduzione della sospensione del procedimento con messa alla prova nel codice di procedura penale è attuata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che, nei procedimenti relativi a contravvenzioni o a delitti puniti con la pena pecuniaria o con la pena detentiva, sola o congiunta alla pena pecuniaria, non superiore a quattro anni, il giudice, su richiesta dell'imputato, possa disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova;

      1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:
      «Art. 168-bis. – (Sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato). – 1.
Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.


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          b) prevedere che la richiesta di cui alla lettera a) possa essere effettuata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;           Vedi articolo 3, comma 1, capoverso Art. 464-bis, comma 2.
          c) prevedere che la messa alla prova consista nella prestazione di lavoro di pubblica utilità, nonché nell'osservanza di eventuali prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con la struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali o all'eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato; prevedere che, nel corso della messa alla prova, le prescrizioni possano essere modificate dal giudice, anche su segnalazione dei servizi sociali;       2. La messa alla prova comporta la prestazione di un lavoro di pubblica utilità nonché condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato. Può inoltre comportare l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.
      Vedi lettera e).       3. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.
          d) prevedere che la sospensione del procedimento con messa alla prova non possa essere concessa più di due volte, ovvero più di una volta se si tratta di reato della stessa indole;       4. La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.
          e) prevedere che il lavoro di pubblica utilità consista in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a dieci giorni, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; che la prestazione debba essere svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e che la sua durata giornaliera non possa superare le otto ore;           Vedi comma 3.

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        5. La sospensione del processo con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
        Art. 168-ter. – (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso e non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.
          f) prevedere che, al termine della messa alla prova, il giudice dichiari con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritenga che la prova abbia avuto esito positivo;       2. L’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
          g) prevedere che la messa alla prova sia revocata nei casi di grave o reiterata trasgressione delle prescrizioni imposte, di rifiuto della prestazione del lavoro di pubblica utilità o di commissione, durante la messa alla prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della medesima indole;       Art. 168-quater. – (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte».
          h) prevedere che, in caso di esito negativo della messa alla prova, il processo riprenda il suo corso e che, ai fini della determinazione della pena, cinque giorni di prova siano equiparati a un giorno di pena detentiva ovvero a 250 euro di pena pecuniaria.       Vedi articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso Art. 657-bis.
 

Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).
 

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:
 

«TITOLO V-bis
DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
      Art. 464-bis. – (Sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

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        2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.
        3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
        4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna, il quale in ogni caso prevede:
            a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;
            b) le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità, nonché quelle comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di eludere o di attenuare le conseguenze del reato. A tale fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale e di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, tale indicazione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza;
            c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

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        5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
      Art. 464-ter. – (Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari). – 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero per esprimere il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.
        2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.
        3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto, unitamente alla formulazione della imputazione.
        4. Il pubblico ministero in caso di dissenso deve enunciarne le ragioni. In tal caso l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.
      Art. 464-quater. – (Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia) – 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127.
        2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

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        3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere reati.
        4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di obblighi e prescrizioni volti a eludere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Le ulteriori prestazioni non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato.
        5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:
            a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa, con la pena pecuniaria;
            b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.
 

      6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.

        7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché pur essendo comparsa non è stata sentita ai sensi del primo comma. L'impugnazione non sospende il procedimento. Si applica l'articolo 588, comma 1.
        8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3.
        9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

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        Art. 464-quinquies. – (Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento). – 1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.
        2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'Ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.
        3. Durante la sospensione del procedimento il giudice, con il consenso dell'imputato e sentito il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.
        Art. 464-sexies. – (Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento). – 1. Durante la sospensione del procedimento il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.
      Art. 464-septies. – (Esito della prova). – 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato, e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.
        2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Le informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili.

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        Art. 464-octies – (Revoca dell'ordinanza). – 1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.
        2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.
        3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.
        4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.
        Art. 464-novies. – (Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova). – 1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta»;
            b) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:
      Vedi articolo 3, comma 1, lettera h).       «Art. 657-bis. – (Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca). – 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda».

Art. 4.
(Sospensione del processo per assenza dell'imputato).

      Vedi articolo 7, comma 3.

 

      1. L'introduzione della sospensione del processo per assenza dell'imputato nel codice di procedura penale è attuata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

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          a) prevedere che alla prima udienza dibattimentale il giudice, se l'imputato non è presente, disponga che la citazione gli venga nuovamente notificata personalmente o a mani di persona convivente, quando la stessa sia stata notificata in modo da non garantire l'effettiva conoscenza del procedimento;  
          b) prevedere che, quando la notificazione disposta ai sensi della lettera a) non sia possibile, il giudice disponga con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente, sempre che non debba pronunciare sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere;  
          c) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino, salvo che l'imputato provi di non aver avuto conoscenza del procedimento, non per sua colpa, nei seguenti casi:  
              1) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;  
              2) in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti o che lo stesso si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento;  
              3) nei procedimenti per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;  
          d) prevedere che, quando l'imputato non compare alla prima udienza e non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, il giudice disponga che si proceda in assenza dell'imputato;  
          e) prevedere la rinnovazione del dibattimento in appello nel caso in cui l'imputato, assente in primo grado, ne faccia richiesta e provi di non essere potuto comparire per caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa; prevedere che, in tale caso, l'imputato sia rimesso in termini per formulare richiesta di riti alternativi;  

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          f) prevedere che, a seguito della sospensione del dibattimento, la prescrizione sia sospesa per un periodo pari al termine massimo previsto per la prescrizione del reato;  
          g) prevedere che, nei casi previsti dalla lettera b), l'ordinanza che dispone la sospensione del processo sia trasmessa alla locale sezione di polizia giudiziaria per l'inserimento nella banca dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni; valutare l'opportunità di prevedere, tramite le opportune modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, l'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo e la cancellazione della relativa iscrizione quando il provvedimento è revocato;  
          h) disciplinare le modalità di notificazione dell'ordinanza di sospensione e del decreto di citazione a giudizio nei casi in cui la polizia giudiziaria abbia individuato l'imputato nei cui confronti il processo è stato sospeso ai sensi della lettera b), nonché della successiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente dell'avvenuta notificazione;  
          i) stabilire che, con decreto adottato dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'interno, siano determinati le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.  

Art. 5.
(Pene detentive non carcerarie).

      Vedi articolo 1, comma 1

 

      1. L'introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale e nella normativa complementare è attuata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

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          a) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, la pena detentiva principale sia la reclusione presso l'abitazione o un altro luogo di privata dimora, anche per fasce orarie o per giorni della settimana, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a quattro anni, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale;  
          b) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, la pena detentiva principale sia l'arresto presso l'abitazione o un altro luogo di privata dimora, anche per fasce orarie o per giorni della settimana, in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;  
          c) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere a) e b), il giudice possa prescrivere particolari modalità di controllo, esercitate attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici;  
          d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino qualora la reclusione o l'arresto presso l'abitazione o un altro luogo di privata dimora non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;  
          e) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice possa sostituire le pene previste nelle lettere a) e b) con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un'abitazione o un altro luogo di privata dimora idoneo ad assicurare la custodia del condannato.  

Art. 6.
(Disposizioni comuni).

      Vedi articolo 1, commi 2 e 3

 

      1. I decreti legislativi previsti dall'articolo 1 sono adottati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

 

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      2. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.  
      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.  
      4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 1.  

Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria).
 

      1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      Vedi articolo 1, comma 4

      2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.       Vedi articolo 1, comma 5.

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Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 191-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).
 

      1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

        «Art. 191-bis. – (Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova). – 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
        2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.
        3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa. Il programma è integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte tra quelle previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

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        4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.
        5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio trasmette al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.
        6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-septies del codice con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia».
 

Art. 5.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova).
        1. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
            « i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova».
 

Art. 6.
(Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia).
 

      1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo.


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CAPO III
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI
 

Art. 7.
(Modifiche in materia di udienza preliminare).
 

      1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, le parole: «sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies».

        2. L'articolo 420-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
        «Art. 420-bis. – (Assenza dell'imputato). – 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.
        2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

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        3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.
        4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisca la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostri che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.
        5. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo».

      Vedi articolo 4.

      3. L'articolo 420-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        «Art. 420-quater. – (Sospensione del processo per assenza dell'imputato). – 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori dalle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.
        2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18 comma 1, lettera b). Non si applica l'articolo 75, comma 3.

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        3. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili».
 

      4. L'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        «Art. 420-quinquies. – (Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo). – 1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.
        2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:
            a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;
            b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;
            c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;
            d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.
 

      3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.

        4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444».

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Art. 8.
(Disposizioni in materia di dibattimento).
 

      1. L'articolo 489 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

         «Art. 489 – (Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare). – 1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.
        2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444».
 

      2. All'articolo 490 del codice di procedura penale, le parole: «o contumace», ovunque ricorrono, sono soppresse.

        3. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «contumace o» sono soppresse.
        4. All'articolo 520 del codice di procedura penale, le parole: «contumace o», ovunque ricorrono, sono soppresse.
        5. All'articolo 548, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «all'imputato contumace e» sono soppresse.
 

Art. 9.
(Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione in termine).
 

      1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, le parole: «per l'imputato contumace e» sono soppresse.

        2. Il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è abrogato.
        3. All'articolo 604 del codice di procedura penale dopo il comma 5 è inserito il seguente:

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        «5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».
 

      4. All'articolo 623, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            «b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado».
 

      5. Dopo l'articolo 625-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        «Art. 625-ter. – (Rescissione del giudicato). – 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
        2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.
        3. Se accoglie la richiesta, la corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».

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        6. Il comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
        «2. L'imputato condannato con decreto penale che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato».
 

Art. 10.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).
 

      1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

                «3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale».
 

      2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, è aggiunto il seguente:

        «Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice».
 

Art. 11.
(Disposizioni in materia di prescrizione del reato).
 

      1. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.


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Art. 12.
(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).
 

      1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

        «Art. 143-bis. – (Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato). – 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».
 

Art. 13.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).
 

      1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera i-bis), introdotta dall'articolo 5 della presente legge, è inserita la seguente:

Pag. 36
            «i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale»;
            b) all'articolo 5 (L), comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
            «l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato».
 

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI
 

Art. 14.
(Clausola di invarianza finanziaria).
 

      1. Dall'applicazione degli articoli da 2 a 13 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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