1. All'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) riduzione della frammentazione della rappresentanza tramite la previsione di una soglia minima di sbarramento che, in ogni caso, escluda dall'assegnazione dei seggi le liste che ottengono meno del 4 per cento del totale dei voti validi in sede regionale;».
1. Limitatamente alle elezioni dei presidenti della giunta regionale e dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2010, qualora le regioni non abbiano dato attuazione con propria legge al principio della soglia minima di sbarramento stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera a-bis), della legge 2 luglio 2004, n. 165, introdotta dall'articolo 1 della presente legge, sono in ogni caso escluse dall'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali e le liste regionali che hanno ottenuto un numero di voti validi inferiori al 4 per cento del totale dei voti validi espressi nella regione per tutte le liste, rispettivamente, circoscrizionali e regionali.
1. All'elezione dei consigli regionali delle regioni il cui statuto determina il numero dei componenti il consiglio regionale
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 dell'articolo 73 è sostituito dal seguente:
«7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che al primo turno hanno ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi»;
b) il comma 5 dell'articolo 75 è sostituito dal seguente:
«5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che al primo turno hanno ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi».