PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disciplina del prezzo dei libri).

      1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
      2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, con uno sconto sul prezzo fissato purché non superiore al 15 per cento.
      3. Agli editori è consentita la possibilità di realizzare campagne promozionali, per un periodo non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato che eccedano il limite stabilito al comma 2. È comunque fatta salva la facoltà dei dettaglianti di non aderire a tali campagne promozionali.
      4. È consentita la vendita di libri con sconti fino a una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato:

          a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

          b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università, i quali siano consumatori finali;

          c) quando sono venduti per corrispondenza.

 

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      5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

          a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un àmbito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;

          b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;

          c) libri antichi e di edizioni esaurite;

          d) libri usati;

          e) libri posti fuori catalogo dall'editore;

          f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;

          g) edizioni destinate ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi;

          h) libri venduti nell'àmbito di attività di commercio elettronico;

      6. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete e grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.
      7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendita promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
      8. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

 

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      9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 8; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.

Art. 2.
(Abrogazione)

      1. L'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e successive modificazioni, è abrogato.