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Seduta del 17/10/2012


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ALLEGATO 1

RELAZIONE TERRITORIALE SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE PUGLIA

(Relatori: on. Gaetano Pecorella; sen. Vincenzo De Luca)

INDICE

Premessa       Pag.   6
1 - Le misure cautelari personali e reali emesse nell'ambito del procedimento penale n. 4868/10   »  6
2 - L'ordinanza di misura cautelare personale. I reati oggetto di contestazione e i gravi indizi di colpevolezza   »  7
3 - Il provvedimento di sequestro preventivo   »  14
4 - L'audizione del presidente dell'Ilva Spa, Bruno Ferrante   »  16
5 - Il riesame dei provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Taranto e gli ulteriori sviluppi investigativi   »  19
6 - Gli effetti delle sostanze inquinanti sui bambini. L'attività di Governo   »  29
7 - Gli interventi normativi adottati dal Governo   »  37
Conclusioni   »  41


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Premessa

Lo scorso 20 giugno 2012 la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ha approvato all'unanimità una relazione territoriale riferita alla regione Puglia (doc. XXIII, n. 10), al termine di un lungo approfondimento iniziato a Roma nel luglio del 2010 con le audizioni dei rappresentanti della magistratura e, successivamente, il 2 febbraio e il 9 marzo 2011, sempre nella sede della Commissione, del presidente della regione Puglia, Nichi Vendola. Nel mese di marzo 2012, sono stati auditi il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto, Franco Sebastio, e il responsabile dello stabilimento Ilva di Taranto, Luigi Capogrosso.
La Commissione, inoltre, ha effettuato due missioni in Puglia, una a Taranto, dal 14 al 16 settembre 2010 e l'altra a Bari dal 25 al 27 gennaio 2011.
Il 14 settembre 2010 è stato effettuato un sopralluogo presso il sito ex Enichem di Brindisi mentre il 15 settembre 2010 sono stati effettuati due sopralluoghi presso il termovalorizzatore di Massafra e lo stabilimento Ilva.
In occasione delle missioni, sono state sentite sessantasette persone, tra magistrati, ufficiali e autorità di polizia, prefetti e questori, amministratori locali e rappresentanti delle associazioni ambientaliste, il cui elenco è contenuto nel documento citato.

La Commissione si è soffermata in modo approfondito sulla situazione che si registra a Taranto dove significativi problemi di inquinamento ambientale derivano dalla presenza dello stabilimento Ilva.
Alla luce degli sviluppi recenti sul caso Ilva, la Commissione ha ritenuto opportuno procedere alla presentazione di un aggiornamento alla relazione territoriale riferita alla regione Puglia (doc. XXIII, n. 10).
Ai fini della predisposizione della relazione di aggiornamento, oltre all'acquisizione di tutta la documentazione utile, sono stati auditi, il 6 agosto 2012, il presidente dell'Ilva Spa, Bruno Ferrante, ed il 18 settembre 2012 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto, Franco Sebastio.
Il presente documento, dunque, contiene solo l'approfondimento effettuato dalla Commissione sulle ultime vicende riguardanti l'impianto Ilva di Taranto; si rinvia alla lettura del documento originario (doc. XXIII, n. 10) per tutte le altre problematiche afferenti alla più generale situazione del ciclo dei rifiuti nella regione Puglia.

1 - Le misure cautelari personali e reali emesse nell'ambito del procedimento penale n. 4868/10.

Il Gip presso il tribunale di Taranto, nella persona della dottoressa Patrizia Todisco, ha emesso, il 26 luglio 2012, un'ordinanza


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applicativa degli arresti domiciliari nei confronti dei vertici dell'Ilva, del direttore dello stabilimento e di coloro che rivestivano il ruolo di capo area dei settori indicati nelle contestazioni provvisorie.
È stato inoltre emesso un provvedimento di sequestro preventivo avente ad oggetto le aree, gli impianti ed i materiali siti nelle seguenti aree dello stabilimento Ilva: area parchi, area cokerie, area agglomerato, area altiforni, area acciaierie, area grf (gestione rottami ferrosi).

Nelle ordinanze viene denunciata una grave ed attualissima situazione di emergenza ambientale e sanitaria, imputabile alle emissioni inquinanti, convogliate, diffuse e fuggitive dello stabilimento Ilva Spa e, segnatamente, di taluni impianti ed aree del siderurgico che presentano accertate e persistenti criticità ambientali: area parchi, area cokerie, area agglomerato, area altiforni, area acciaierie ed area grf (gestione rottami ferrosi).

La Commissione ha acquisito copia dell'ordinanza cautelare (documento 1340/1).

In particolare, sono stati raggiunti da misura cautelare personale i seguenti soggetti

1. RIVA Emilio, presidente del consiglio di amministrazione Ilva sino al 19 maggio 2010;

2. RIVA Nicola, presidente del consiglio di amministrazione Ilva dal 19 maggio 2010 ed in precedenza consigliere e consigliere delegato;

3. CAPOGROSSO Luigi, direttore dello stabilimento Ilva;

4. ANDELMI Marco, capo area parchi dal 27 aprile 2007 ed in corso;

5. CAVALLO Angelo, capo area agglomerato dal 27 aprile 2007 ed in corso;

6. DIMAGGIO Ivan, capo area cokerie dall'8 aprile 2003 ed in corso e dal 9 febbraio 2012 ruolo condiviso con altro responsabile;

7. DE FELICE Salvatore, capo Area Altoforno dal 9 dicembre 2003 ed in corso;

8. D'ALÒ Salvatore, capo area acciaieria/1 dall'8 aprile 2003 e capo area acciaieria/2 dal 28 ottobre 2009 - capo area GRF dal 27 aprile 2007 ed in corso.

2 - L'ordinanza di misura cautelare personale. I reati oggetto di contestazione e i gravi indizi di colpevolezza.

I pubblici ministeri, oltre ai reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006, hanno contestato il reato di disastro ambientale, la


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rimozione o omissione dolosa di cautele a salvaguardia della salute dei lavoratori sul posto di lavoro, il reato di avvelenamento di sostanze destinate all'alimentazione, nonché il reato di danneggiamento.
I fatti sono stati contestati come consumati in continuazione a partire dal 1995 sino ad oggi.
Di seguito si riportano le contestazioni come formulate dai pubblici ministeri di Taranto:
«RIVA Emilio, RIVA Nicola, CAPOGROSSO Luigi, ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D'ALÒ Salvatore
a) artt. 81, 110 c.p.; 24, 25 decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988; 256, 279 decreto-legge n. 152/06
perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, realizzavano con continuità e non impedivano una quantità imponente di emissioni diffuse e fuggitive nocive in atmosfera in assenza di autorizzazione, emissioni derivanti dall'area parchi, dall'area cokeria, dall'area agglomerato, dall'area acciaieria, nonché dall'attività di smaltimento operata nell'area GRF e dalle diverse «torce» dell'area acciaieria a mezzo delle quali (torce) smaltivano abusivamente una gran quantità di rifiuti gassosi. Tutte emissioni che si diffondevano sia all'interno del siderurgico, ma anche nell'ambiente urbano circostante con grave pericolo per la salute pubblica (capo così precisato ed integrato, in fatto, dai PP.MM. con nota del 12.07.2012).
In Taranto dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza.

RIVA Emilio, RIVA Nicola, CAPOGROSSO Luigi, ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D'ALÒ Salvatore
b) artt. 110, 434 comma primo e secondo c.p.
perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, nella gestione dell'Ilva di Taranto operavano e non impedivano con continuità e piena consapevolezza una massiva attività di sversamento nell'aria - ambiente di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale, diffondendo tali sostanze nelle aree interne allo stabilimento, nonché rurali ed urbane circostanti lo stesso. In particolare, IPA, benzo(a)pirene, diossine, metalli ed altre polveri nocive determinando gravissimo pericolo per la salute pubblica e cagionando eventi di malattia e morte nella popolazione residente nei quartieri vicino il siderurgico.
In Taranto-Statte dal 1995 e sino alla data odierna.

RIVA Emilio, RIVA Nicola, CAPOGROSSO Luigi, ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D'ALÒ Salvatore
c) artt. 110, 437 comma 1 e 2 c.p.


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perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, omettevano di collocare e comunque omettevano di gestire in maniera adeguata, impianti ed apparecchiature idonee ad impedire lo sversamento di una quantità imponente di emissioni diffuse e fuggitive in atmosfera, nocive per la salute dei lavoratori, emissioni derivanti dall'area parchi, dall'area cokeria, dall'area agglomerato, dall'area acciaieria, nonché dall'attività di smaltimento operata nell'area GRF. Tutte emissioni che si diffondevano sia all'interno del siderurgico, ma anche nell'ambiente urbano circostante con grave pericolo per la salute dei lavoratori che subivano altresì eventi di danno alla salute stessa.
In Taranto dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza.

RIVA Emilio, RIVA Nicola, CAPOGROSSO Luigi, ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D'ALÒ Salvatore
d) artt. 110, 439 c.p.
perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, attraverso l'attività di sversamento delle sostanze nocive di cui ai precedenti capi di imputazione, provocavano e non impedivano la contaminazione dei terreni ove insistevano diverse aziende agricole locali, in tal guisa cagionando l'avvelenamento da diossina di circa 2.271 capi di bestiame destinati all'alimentazione diretta e indiretta con i loro derivati, a seguito dell'attività di pascolo esercitata nelle suddette aziende. Capi di bestiame poi abbattuti perché contaminati da diossina e PCB e pericolosi per la salute umana.
In Taranto-Statte dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza.

RIVA Emilio, RIVA Nicola, CAPOGROSSO Luigi, ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D'ALÒ Salvatore
e) artt. 81 comma 1 - 110 - 674 - 639 comma 2 e 3, e 635 comma 1 e 2 n. 3) c.p.
perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, provocavano e comunque non impedivano, omettendo di adottare gli opportuni accorgimenti, continui e permanenti sversamenti nell'ambiente circostante di minerali e polveri riconducibili ai materiali depositati presso i Parchi Minerali Ilva e/o aree di produzione ubicate all'interno dello stabilimento, nonché alle aree cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria e GRF, tali da offendere, imbrattare e molestare persone, in considerazione di una esposizione continua e giornaliera, nonché da deturpare, imbrattare e danneggiare, sia dal punto di vista strutturale che del ridotto valore patrimoniale-commerciale conseguente all'insalubre ambiente inquinato, decine di edifici pubblici e privati di cui alle denunce in atti (come da elenco allegato), tutti ubicati nel Quartiere Tamburi del Comune di Taranto e nelle immediate vicinanze dello stabilimento siderurgico (cimitero, giardini e parchi pubblici, impianti sportivi, strade, private abitazioni, ecc.).


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Con l'aggravante di danno arrecato ad edifici pubblici o destinati all'esercizio di un culto.
In Taranto dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza.

Con recidiva specifica reiterata per CAPOGROSSO Luigi»

Nel provvedimento applicativo di misura cautelare sono stati indicati i gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in merito alla commissione dei reati così come configurati.
Sono stati, tra gli altri, utilizzati i dati probatori acquisiti all'esito della perizia chimico-ambientale e medico-epidemiologica effettuate in sede di incidente probatorio.

Si riportano alcuni passaggi particolarmente significativi contenuti nell'ordinanza: «La gestione del siderurgico di Taranto è sempre stata caratterizzata da una totale noncuranza dei gravissimi danni che il suo ciclo di lavorazione e produzione provoca all'ambiente e alla salute delle persone.
L'attuale gruppo dirigente si è insediato nel (maggio del) 1995 periodo in cui erano assolutamente noti non solo il tipo di emissioni nocive che scaturivano dagli impianti, ma anche gli impatti devastanti che tali emissioni avevano sull'ambiente e sulla popolazione.
Invero, già da diversi anni prima, erano chiari gli effetti dannosi della diossina e degli IPA.
Non solo, come abbiamo visto, già dal 1997 e poi a seguire sino ad oggi gli accertamenti dell'ARPA evidenziavano i problemi per la salute che determinavano le emissioni del siderurgico. Note e relazione dell'ARPA perfettamente a conoscenza di tutti trattandosi di documenti pubblici.
Eppure, nonostante ciò, ancora oggi gli accertamenti dell'ARPA hanno verificato livelli alti (oltre i limiti) di benzo(a)pirene nelle aree urbane (quartiere Tamburi), nonché la presenza di diossina sempre in aree urbane vicine allo stabilimento.
Peraltro, tali inquinanti sono stati chiaramente indicati come provenienti dall'Ilva (vedi sopra) ed assolutamente caratterizzati dall'attualità.
Inoltre, chiarissimo era il devastante impatto che tali inquinanti hanno avuto ed hanno su un'ampia fascia di territorio ricomprendente le aziende agricole che hanno subito, nel complesso, l'abbattimento di oltre duemila capi di bestiame contaminato da diossina e PCB proveniente dallo stabilimento Ilva.
In ultimo, devastante era anche l'impatto delle sostanze nocive di cui si è detto sulla popolazione residente nei quartieri situati vicino allo stabilimento ed esposti per ragioni eoliche alle polveri inquinanti provenienti dal siderurgico.
Su quest'ultimo aspetto chiare erano le risultanze degli accertamenti dell'ARPA Puglia e dei periti medici di cui si è detto.
Di pari passo erano le conclusione in ordine all'impatto delle sostanze inquinanti sugli stessi lavoratori Ilva.
(...)


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In ultimo, non può non segnalarsi quella che senza timore di essere smentiti può essere definita la più grossolana presa in giro compiuta dai vertici Ilva attraverso i primi atti di intesa sottoscritti dall'attuale gruppo dirigente.
Si tratta, tra i più recenti, di ben quattro atti di intesa sottoscritti da Ilva volti a migliorare le prestazioni ambientali del siderurgico. Il primo in data 8.01.2003, il secondo in data 27.02.2004, il terzo in data 15.12.2004 e il quarto in data 23.10.2006.
Basta leggere l'ultimo per rendersi conto della colossale presa in giro di cui sopra.
Invero, nello stesso si riportano ancora gli stessi impegni assunti da Ilva con i precedenti atti di intesa che ovviamente non erano stati adeguatamente assolti, arrivando assurdamente in tale ultimo atto a sostenere che Ilva, in attuazione del richiamato atto di intesa dell'8.01.2003, aveva completato il sistema di monitoraggio in continuo ai camini delle batterie dei forni coke e dell'agglomerato; fatto ovviamente in totale contrasto con quanto accertato dai periti in sede di incidente probatorio.
Per il resto emerge con chiarezza l'assoluta inadeguatezza di quanto realizzato da Ilva in adempimento dei suddetti atti di intesa. Anzi, in realtà, non si comprende nemmeno bene cosa in effetti abbia realizzato se non la presentazione di documenti e piani di interventi solo sulla carta (vedi atti di intesa in atti).
(...)

Riguardo al disastro doloso di cui all'articolo 434, commi 1 e 2 del codice penale (capo b) dell'addebito cautelare), si legge nell'ordinanza: «Nessun dubbio che le modalità di gestione del siderurgico configurino l'ipotesi criminosa di cui all'articolo 434 del codice penale.
Invero, l'imponente dispersione di sostanze nocive nell'ambiente urbanizzato e non, come sopra accertato, ha cagionato e continua a cagionare non solo un grave pericolo per la salute (pubblica) delle persone esposte a tali sostanze nocive, ma addirittura un gravissimo danno per le stesse, danno che si è concretizzato in eventi di malattia e di morte. In tal senso le conclusioni della perizia medica sono sin troppo chiare.
Non solo, anche le concentrazioni di diossina rinvenute nei terreni e negli animali abbattuti costituiscono un grave pericolo per la salute pubblica ove si consideri che tutti gli animali abbattuti erano destinati all'alimentazione umana su scala commerciale e non, ovvero alla produzione di formaggi e latte.
Trattasi di un disastro ambientale inteso chiaramente come evento di danno e di pericolo per la pubblica incolumità idoneo ad investire un numero indeterminato di persone.
Non vi sono dubbi sul fatto che tale ipotesi criminosa sia caratterizzata dal dolo e non dalla semplice colpa. Invero, la circostanza che il siderurgico fosse terribile fonte di dispersione incontrollata di sostanze nocive per la salute umana e che tale dispersione cagionasse danni importanti alla popolazione era ben nota a tutti. Le sostanze inquinanti erano sia chiaramente cancerogene, ma


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anche comportanti gravissimi danni cardiovascolari e respiratori. Gli effetti degli IPA e delle diossine sull'uomo non potevano dirsi sconosciuti.
Chi gestiva e gestisce l'Ilva ha continuato in tale attività inquinante con coscienza e volontà per la logica del profitto, calpestando le più elementari regole di sicurezza.
In tal senso l'esame dei video allegati alle note del NOE e alle denunce di privati cittadini in atti appaiono sconcertanti, per non parlare dell'inadeguatezza degli impianti così come accertata dai periti chimici, le cui conclusioni appaiono illuminanti anche in ordine a quello che di immediato può essere fatto per bloccare almeno in parte il disastro in corso.
Tanto basta per ritenere integrata l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 434 c.p.
Considerando non solo che vi è stato l'avvelenamento dei terreni rurali e degli animali che vi pascolavano, ma soprattutto un grave danno alla popolazione concretizzatosi in eventi di malattia e morte legati alle emissioni del siderurgico».

Riguardo al reato di cui all'articolo 437, commi 1 e 2 del codice penale (capo c) dell'addebito cautelare) si riporta nell'ordinanza che: «Osservano i PP.MM. che gli accertamenti del NOE in ordine allo sfornamento del coke, in ordine al fenomeno dello slopping delle acciaierie, in ordine ai problemi dell'area GRF, nonché tutti gli sconcertanti aspetti riguardanti l'area agglomerato e la disastrosa e criminosa gestione delle polveri degli elettrofiltri, aspetti sopra ampiamente trattati (insieme a quelli relativi alle emissioni diffuse polverose dall'area parchi minerali), dimostrano come all'interno dell'Ilva le cautele destinate a prevenire disastri ed infortuni sul lavoro, per utilizzare un eufemismo, non sono correttamente adottate. (...) Sono state, sul punto, richiamate tutte le risultanze della perizia epidemiologica relative alla salute dei lavoratori del siderurgico».

Per quanto riguarda il reato di cui all'articolo 439 del codice penale osservano i pubblici ministeri che: «Nel caso di specie non vi sono dubbi che gli indagati erano perfettamente al corrente che dall'attività del siderurgico si sprigionavano sostanze tossiche nocive alla salute umana ed animale. In particolare, è evidente che gli indagati erano perfettamente al corrente che la diossina sprigionata dall'area agglomerato era destinata a depositarsi nell'ambiente urbano e rurale circostante.
In tal senso chiare erano le relazioni ARPA di cui abbiamo detto, relazioni note a tutti.
Non solo, essi erano perfettamente al corrente che la diossina (la cui natura altamente tossica è chiara da decenni) depositata nelle zone rurali era in grado di avvelenare i terreni e le colture, ovvero l'erba che vi cresceva; consequenzialmente tutte le specie animali che ivi pascolavano.
Trattasi infatti di un'attività emissiva che si è protratta dal 1995 ed è ancora in corso in tutta la sua nocività.
Nessun segno di resipiscenza si è avuto negli odierni indagati che hanno continuato ad avvelenare l'ambiente circostante per anni.


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La piena consapevolezza della loro attività avvelenatrice non può non ricomprendere anche la piena consapevolezza che le aree che subivano l'attività emissiva erano utilizzate quale pascolo di animali da parte di numerose aziende agricole dedite all'allevamento ovi-caprino.
La presenza di tali aziende era infatti un fatto noto da anni, eppure per anni nulla è stato fatto per impedire la dispersione di polveri nocive che hanno avvelenato l'ambiente circostante ove tali aziende operavano».

Rispetto alle ipotesi contravvenzionali di cui al capo a) - artt. 24 e 25 decreto del Presidente della Repubblica 24.05.1988 n. 203; artt. 256 e 279 decreto legislativo 3.04.2006 n. 152 - i reati di cui al capo e) - (artt. 674, 639 comma 2 e 3 e 635 comma 1 e 2 n. 3) c.p.), si legge, con riferimento alle emissioni in atmosfera: «Tutte le emissioni di cui abbiamo discusso sia esse convogliate e fuggitive riguardano sostanze assolutamente nocive alla salute umana e non, e riguardano non solo i lavoratori Ilva, ma altresì un'ampia fascia di popolazione dei quartieri situati non lontano dallo stabilimento, nonché tutti gli edifici prospicienti il siderurgico che hanno subito l'imbrattamento delle polveri diffuse da esso derivanti.
Nessun dubbio sulla sussistenza del reato di cui all'articolo 674 che ovviamente non può ritenersi escluso alla luce della circostanza che i limiti emissivi dell'AIA sono sostanzialmente rispettati, atteso che il problema riguarda (limitandoci all'applicabilità dell'articolo 674 c.p. e alla giurisprudenza più favorevole agli indagati che richiede il superamento dei limiti di legge) le emissioni diffuse e fuggitive di cui abbiamo detto che ovviamente non hanno limiti di legge perché non dovrebbero proprio esserci.
Peraltro lo sforamento dei limiti di legge accertati per i livelli di benzo(a)pirene con riferimento ai quartieri vicini al siderurgico di cui si è detto impedisce qualsiasi possibilità di esclusione del reato di cui discutiamo».

Nell'ordinanza viene sottolineata la sostanziale indifferenza dei dirigenti dell'Ilva rispetto alle gravi e note problematiche ambientali riconducibili al ciclo produttivo.

«Ne consegue, quindi, che, allo stato, solo un intervento drastico sul ciclo produttivo può avere serie e concrete possibilità di successo e certezza di attenuazione delle conseguenze dannose e/o pericolose. Non vi è dubbio che gli odierni indagati, adottando strumenti insufficienti nell'evidente intento di contenere il budget di spesa, hanno condizionato le conseguenze dell'attività produttiva per la popolazione mentre soluzioni tempestive e corrette secondo la migliore tecnologia avrebbero sicuramente scongiurato il degrado di interi quartieri della città di Taranto. Neppure può affermarsi che i predetti non abbiano avuto il tempo necessario, una volta creato e conosciuto il problema, per risolverlo, avuto riguardo al lungo lasso di tempo in cui gli stessi hanno agito nelle rispettive qualità ed al fatto che hanno operato dopo diversi accertamenti giudiziali definitivi di responsabilità nei confronti degli stessi.


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Anzi, con specifico riferimento al problema delle polveri, proprio nelle precedenti sentenze è stato chiaramente ribadito che tutte le misure introdotte si sono rivelate, a tutto concedere, «un'abile opera di "maquillage", verosimilmente dettata dall'intento di lanciare un "segnale" per allentare la pressione sociale e/o delle autorità locali ed ambientali - ma non possono essere considerati il massimo in termini di rimedi che si potevano esigere, nel caso concreto, al cospetto della conclamata inefficacia dei presidi in atto ad eliminare drasticamente il fenomeno dello spolverio (...) Anche se non fossero attuabili rimedi diversi per evitare l'evento di pericolo individuato dalla norma incriminatrice, non per questo la condotta che lo determina, se integrante pienamente gli elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 674 c.p., potrebbe dirsi scriminata, perché in tal caso gli agenti si sarebbero dovuti astenere dal compierla» (Sent. Corte App. Sez. Dist. di Taranto n. 372/04 del 10.06.2004, pagg. 125/126).
Al contrario, invece, nel caso che ci occupa, la mancata adozione di tutte le misure necessarie ad evitare quel fenomeno di spolverio originato dall'area dei parchi minerali ha determinato un'accentuazione dello stesso, e la prova di un generalizzato trend peggiorativo per ciò che attiene alle emissioni diffuse si rinviene nelle molteplici denunce sporte da residenti nel Quartiere Tamburi di Taranto».

3 - Il provvedimento di sequestro preventivo.

Il Gip di Taranto ha, contestualmente all'emanazione della misura cautelare personale, disposto il sequestro preventivo delle seguenti aree, e degli impianti e materiali ivi esistenti, dello stabilimento siderurgico Ilva Spa di Taranto: area parchi, area cokerie, area agglomerato, area altiforni, area acciaierie, area grf (gestione rottami ferrosi).
Nel provvedimento sono stati nominati custodi ed amministratori dei predetti impianti:
per tutti gli aspetti tecnico-operativi, l'ing. Barbara Valenzano (Dirigente del Servizio tecnologie della sicurezza e gestione dell'emergenza presso la Direzione scientifica dell'ARPA Puglia - Lungomare Trieste n. 27 - 70121 Bari, nonché componente di Comitato tecnico regionale prevenzione incendi) che sarà coadiuvata dall'ing. Emanuela Laterza (funzionario presso lo stesso Servizio) e dall'ing. Claudio Lofrumento (funzionario presso il Servizio impiantistico e rischio industriale del Dipartimento provinciale ambientale di Bari), i quali avvieranno immediatamente le procedure tecniche e di sicurezza per il blocco delle specifiche lavorazioni e lo spegnimento degli impianti sopra indicati, sovrintendendo alle operazioni ed assicurandone lo svolgimento nella rigorosa osservanza delle prescrizioni a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica e a tutela della integrità degli impianti;
per tutti gli aspetti amministrativi connessi alla gestione degli impianti sottoposti a sequestro e del personale addetto agli stessi (per i quali si dovranno esperire tutte le possibilità di ricollocazione lavorativa, presso altri impianti e reparti dello stabilimento ovvero in altro modo), il dottor Mario Tagarelli, iscritto all'albo dei commer


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cialisti di Taranto (domiciliato in Taranto alla via Nitti 45/A), che potrà essere coadiuvato, ove necessario, da collaboratori di successiva individuazione.

Nel corpo della motivazione del provvedimento si legge: «Le risultanze tutte del procedimento denunciano a chiare lettere l'esistenza, nella zona del tarantino, di una grave ed attualissima situazione di emergenza ambientale e sanitaria, imputabile alle emissioni inquinanti, convogliate, diffuse e fuggitive, dello stabilimento Ilva Spa e, segnatamente, di quegli impianti ed aree del siderurgico che presentano le accertate e persistenti criticità ambientali di cui si è diffusamente detto - Area Parchi, Area Cokerie, Area Agglomerato, Area Altiforni, Area Acciaierie ed Area GRF (Gestione Rottami Ferrosi).
Tale situazione impone l'immediata adozione - a doverosa tutela di beni di rango costituzionale che non ammettono contemperamenti, compromessi o compressioni di sorta quali la salute e la vita umana - del sequestro preventivo dei predetti impianti, funzionale alla interruzione delle attività inquinanti ad essi ascrivibili e tali da integrare gli estremi delle fattispecie criminose ipotizzate dalla procura della Repubblica di Taranto. ( ) Ciò, affinché - considerate le inequivocabili e cogenti indicazioni affidate alla valutazione dell'Autorità Giudiziaria dalle perizie espletate e dagli ulteriori accertamenti svolti nel corso delle indagini - non un altro bambino, non un altro abitante di questa sfortunata città, non un altro lavoratore dell'Ilva, abbia ancora ad ammalarsi o a morire o ad essere comunque esposto a tali pericoli, a causa delle emissioni tossiche del siderurgico.
Le dimensioni dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, i suoi livelli di produzione, la sua ubicazione geografica, che lo vede situato a ridosso dell'abitato cittadino, a pochi metri di distanza dai primi edifici del quartiere Tamburi, la acclarata pericolosità della siderurgia (i periti epidemiologi hanno infatti ricordato che la IARC - Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro - ha classificato la siderurgia tra i processi produttivi per cui esiste un'evidenza sufficiente di cancerogenicità per l'uomo gruppo 1: v. pagg. 71/72 della relazione Biggeri-Triassi-Forastiere), le accertate, gravi criticità strutturali e funzionali degli impianti Ilva e le loro pesantissime ricadute in termini di impatto ambientale: tutto converge nell'evidenziare come non possa più essere consentito al siderurgico tarantino del gruppo RIVA di sottrarsi al dovere di anteporre, alla logica del profitto, sino ad oggi così spregiudicatamente e cinicamente seguita, il rispetto della salute delle persone - lavoratori e popolazione residente - e della salubrità dell'ambiente nel suo complesso, risorsa irrinunciabile per qualunque comunità.
(...)
Non può più essere consentita una politica imprenditoriale che punta alla massimizzazione del risparmio sulle spese per le performances ambientali del siderurgico, i cui esiti per la comunità tarantina ed i lavoratori del siderurgico, in termini di disastro penalmente rilevante ex articolo 434 e 437 c.p., sono davvero sotto gli occhi di tutti, soprattutto dopo i vari, qualificati e solidissimi contributi tecnico-scientifici ed investigativi agli atti del procedimento.


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(...)
Pertanto, solo la compiuta realizzazione di tutte «le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo» individuate dai periti chimici (v. pagg. 545/554 del relativo elaborato peritale, nonché sopra, sub paragrafo 5.5), in uno alla attuazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni maggiormente inquinanti (quali quelle contenenti diossine e PCB), potrebbe legittimare l'autorizzazione - previa attenta ed approfondita valutazione, da parte di tecnici nominati dall'A.G., dell'efficacia, sotto il profilo della prevenzione ambientale, delle misure eventualmente adottate - ad una ripresa della operatività dei predetti impianti.
Deve, dunque, ordinarsi il sequestro, senza facoltà d'uso, delle aree e degli impianti sopra indicati, per la cui custodia ed amministrazione questo giudice provvede (in ossequio all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui «rientrano nella competenza del g.i.p., in quanto «autorità giudiziaria» che ha disposto il sequestro, e non del pubblico ministero, la nomina del custode per l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e la determinazione delle modalità di esecuzione del medesimo»: così, tra tante, Cass. Sez. II, sent. n. 23572 del 6.05.2009, dep. 0.06.2009, imp. Brigadieci e altri) come da dispositivo».

4 - L'audizione del presidente dell'Ilva Spa, Bruno Ferrante.

In data 6 agosto 2012, dopo l'emanazione dei provvedimenti cautelari personali e reali da parte del Gip di Taranto, la Commissione ha ritenuto opportuno procedere anche all'audizione del presidente dell'Ilva Spa, Bruno Ferrante.

Il dottor Ferrante, nominato presidente di Ilva il 10 luglio 2012, ha fornito una serie di informazioni attinenti agli investimenti effettuati dalla società a partire dal 1995 (ossia da quando l'Ilva è divenuta di proprietà della famiglia Riva).
Ha dichiarato che da tale data sono stati investiti nello stabilimento 4,5 miliardi di Euro, di cui 1,1 miliardi esclusivamente a tutela dell'ambiente, il tutto a dimostrazione di quanta attenzione vi sia stata nel corso degli anni per la salvaguardia della salubrità ambientale (circostanza questa, peraltro, riferita anche dal Ministro Passera nel corso di un intervento al Senato).
Una delle questioni principali affrontate nel corso dell'audizione ha riguardato il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, già rilasciato dal Ministero dell'ambiente all'Ilva (seppure poi sottoposto a riesame) e l'osservanza, da parte della società, delle prescrizioni ivi contemplate. Il dottor Ferrante ha dichiarato: «Come potete immaginare, il problema verteva molto sull'autorizzazione di impatto ambientale (AIA). Infatti, mentre l'azienda dice di aver ricevuto l'autorizzazione di impatto ambientale nell'agosto del 2011 e di essersi adeguata, osservando tutte le disposizioni in essa contenute, il ragionamento della procura della Repubblica ed evidentemente anche del Gip è che non basta rispettare le regole, ma è necessario fare qualcosa in più se si danneggia l'ambiente. Questa è la posizione della procura e del Gip, alla quale abbiamo obiettato dicendo che le


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regole dell'ordinamento sono state sempre osservate da parte dell'azienda. Certo, si possono commettere degli errori, ma non c'è stata la consapevolezza di commettere dei reati e di danneggiare l'ambiente. Un'altra osservazione che ho fatto, occupandomi in questi pochi giorni dell'azienda, è che c'era un'eccessiva conflittualità. La società, infatti, ricorreva su tutto. Qualsiasi provvedimento venisse adottato dalla pubblica autorità era oggetto di ricorso da parte dell'azienda al tribunale amministrativo, ricorsi che, in alcuni casi, hanno pure avuto successo, nel senso che il TAR ha dato ragione all'azienda, ma si è creato un clima non sereno, quindi non utile per affrontare problemi di questa complessità. Di conseguenza, ho dato indicazioni ai nostri legali di ritirare il ricorso che era stato presentato avverso la riapertura dell'AIA. Sapete, infatti, che recentemente il Ministro Clini ha deciso di riaprire i termini per la discussione dell'AIA, dopo l'adozione della nuova direttiva da parte dell'Unione europea, sia pure ancora non recepita dal nostro Stato. A ogni modo, abbiamo ritirato quel ricorso, sebbene fosse sostenuto da ragioni giuridiche, perché non credo che la strada sia quella del conflitto continuo. Viceversa, dobbiamo ragionare, dialogare e confrontarci con l'autorità pubblica e individuare insieme delle scelte condivise per tutelare meglio l'ambiente. Pertanto, quel ricorso che era stato presentato al TAR avverso la riapertura dell'AIA è stato ritirato.
Ugualmente, in merito all'altro ricorso che si intendeva effettuare per quella parte della sentenza del TAR che ci dava torto sull'AIA 2011, abbiamo deciso di non ricorrere al Consiglio di Stato. Insomma, credo che occorra rasserenare l'ambiente poiché questa continua conflittualità e questo ricorrere sempre al giudice per risolvere le questioni non mi sembra corretto».
Al Ministro Clini, ha aggiunto il presidente dell'Ilva Ferrante, va riconosciuto non soltanto il merito di aver riaperto la procedura per l'AIA, ma anche di avere convocato un tavolo comune per trovare soluzioni condivise nell'ambito del nuovo provvedimento.
Il dottor Ferrante ha, poi, precisato come l'iniziativa della procura della Repubblica di Taranto sia stata meritoria, avendo richiamato fortemente l'attenzione, non soltanto delle autorità locali, ma anche di quelle nazionali e regionali, attorno alle problematiche dell'Ilva che investono l'intero territorio della provincia di Taranto, compromesso a causa dell'impatto ambientale dei i grossi insediamenti industriali presenti nella zona.

Nel corso dell'audizione sono stati approfonditi i seguenti punti:
1) la sussistenza attuale di un pericolo per la salute pubblica riconducibile all'attività dell'acciaieria;
2) eventuali finanziamenti concessi dalla Stato (o oggetto di futura concessione) per le opere di miglioramento strutturale e tecnologico degli impianti;
3) gli effetti connessi alla chiusura degli impianti;
4) le caratteristiche degli impianti siderurgici in Europa;
5) le emissioni di diossina.


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1) In merito all'inquinamento in atto, il dottor Ferrante ha dichiarato: «Non sono un tecnico o un medico per dare una risposta dal punto di vista scientifico. Ritengo, anche per quanto i nostri tecnici hanno affermato e accertato, che non c'è un pericolo immediato per la salute pubblica. In questo momento, tale affermazione è ancora più forte rispetto al passato, quando i fattori inquinanti erano certamente superiori a quelli che possono esserci oggi. Detto questo, sono convinto che bisogna migliorare e attenuare sempre di più l'impatto di questo stabilimento straordinario. Come sapete, solo a vederlo è enorme, anche se bisogna dire che è nato e posizionato male. Il posizionamento dello stabilimento non è corretto. Per esempio, l'aver collocato i parchi minerari a ridosso di alcuni centri abitati - mi riferisco al rione Tamburi e a Statte - non è stata la scelta più felice. Probabilmente andava posizionato in maniera diversa. Uno dei problemi per attenuare l'inquinamento è proprio quello dei parchi minerari. Si fanno delle cose e ce ne sono anche altre che vengono studiate, ma il posizionamento dei parchi in quella zona crea certamente alcuni problemi, come dimostrano anche gli accordi di programma che erano stati presi. Del resto, anche la collocazione delle cokerie poteva essere fatta in maniera diversa. A ogni modo, oggi la situazione è questa e bisogna lavorare per attenuare e limitare tutti gli agenti che possono creare inquinamento».
2) In merito ai finanziamenti statali, si tratta di finanziamenti destinati all'attività di bonifica dei terreni, ma il dottor Ferrante ha fatto riferimento ad ulteriori finanziamenti che potranno essere concessi all'Ilva qualora dovesse dimostrare di avere migliorato le tecnologie in atto.
3) Quanto, poi, agli effetti della chiusura degli impianti, il presidente dell'Ilva si è espresso nei seguenti termini: «Il provvedimento del Gip è molto chiaro e netto poiché dispone la chiusura degli impianti. Pertanto, se dovesse essere mantenuta - salvo il riesame - questa intenzione di chiudere i sei impianti incriminati significherà chiudere tutto lo stabilimento di Taranto, ma non solo, anche quelli di Genova e di Novi Ligure perché questi vivono sulla base del prodotto dell'acciaieria di Taranto. Insomma, se si chiudono i sei impianti in cui c'è la produzione a caldo dei coils e delle bramme non sarebbero riforniti né i laminatoi di Taranto, né quelli di Genova, né quelli di Novi Ligure. Come vi dicevo prima, lo spegnimento degli impianti è una procedura estremamente complessa, difficile e anche non breve. Certo, la chiusura sarebbe un evento tragico per la vita dell'azienda. (...) vorrei chiarire che neppure io sono un tecnico, ma, da quello che ho potuto capire in questa fase, la produzione dell'acciaio può essere fatta attraverso due tipi di impianti o a ciclo integrale, come a Taranto, o a forni elettrici. La soluzione di Taranto è del primo tipo. Genova fa altre cose. Non si può paragonare Genova a Taranto perché quest'ultimo stabilimento produce a ciclo integrale, quindi a caldo, la prima fase del ciclo produttivo dell'acciaio. Pertanto, da Taranto nascono i coils e le bramme che vengono poi destinati ad altri impianti dove, a freddo, vengono lavorati e raffinati. I laminati


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escono da Taranto, ma anche da Genova e da Novi Ligure. Tuttavia, se chiudiamo la parte relativa alla lavorazione a caldo di Taranto, chiude anche Genova e Novi Ligure».
4) Con riferimento alla situazione degli altri impianti europei che producono acciaio, è stato precisato che in Europa di impianti siderurgici a ciclo integrale non vi è solo quello di Taranto, ma ve ne sono anche ulteriori in diverse nazioni europee, come la Francia, la Germania, il Belgio e la Spagna. La Commissione europea ha emesso una direttiva per le emissioni industriali, che vale per tutti i Paesi UE. Vi è, quindi, l'obbligo, per tutti gli stabilimenti siderurgici europei a ciclo integrale, di adeguarsi alle medesime norme e sulla base delle medesime regole. Pertanto, parlare di adeguamento dello stabilimento di Taranto significa parlare dell'adeguamento di tutti gli stabilimenti europei che utilizzano minerali e fossili per la produzione di acciaio, adeguamento che dovrà essere effettuato utilizzando le stesse soluzioni tecnologiche.
5) In merito alle emissioni di diossina, Giancarlo Quaranta, audito unitamente al Presidente Ferrante, ha dichiarato: «(...) Presidente, dal punto di vista tecnico, le posso garantire che lo stabilimento di Taranto, oggi, per quanto riguarda la variabile o il parametro diossina, è l'unico in Europa che ha un valore di emissione al camino inferiore a 0,4 nanogrammi perché gli interventi fatti a Taranto hanno anticipato le migliori tecniche disponibili pubblicate dalla Commissione europea l'8 marzo 2012. Tenga presente che abbiamo raggiunto il valore imposto dalla legge regionale nell'anno 2011, quindi vuol dire che abbiamo anticipato i termini. (...) La diossina si trova in maniera diffusa in diverse parti del terreno delle nostre città e delle nostre campagne; non è un elemento presente soltanto in quella zona. Bisogna capire se la quantità di diossina presente sia superiore a certi limiti. La diossina oggi emessa dai camini dell'Ilva rispetta i parametri stabiliti dalle disposizioni regionali. (...)».

5 - Il riesame dei provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Taranto e gli ulteriori sviluppi investigativi.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto, Franco Sebastio è stato nuovamente audito dalla Commissione in data 18 settembre 2012 ed in tale occasione ha prodotto ulteriore documentazione attinente all'inchiesta in corso; in particolare, i provvedimenti emessi dal tribunale del riesame, i provvedimenti emessi dal Gip con riferimento alla custodia giudiziaria, il provvedimento del tribunale del riesame quale giudice dell'esecuzione e le direttive disposte dalla procura in relazione alla custodia degli impianti e alle modalità di esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo.
Un primo dato evidenziato è stato quello relativo alla posizione assunta dalla difesa nel corso dell'incidente probatorio, nel senso che le conclusioni peritali non sono state contrastate con consulenze tecniche di parte, circostanza questa che è risultata quanto meno anomala, considerato che l'incidente probatorio è una modalità di assunzione della prova nella fase delle indagini preliminari che


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consente le più ampie garanzie difensive, trattandosi di un'anticipazione della prova dibattimentale nel contraddittorio fra le parti.
Concluso l'incidente probatorio, la procura ha acquisito ulteriori elementi di prova a supporto dell'ipotesi accusatoria, elementi rappresentati da numerosissime relazioni provenienti dall'Arpa e da un'approfondita e minuziosa indagine svolta dai carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico) di Lecce, i quali avevano installato una rete di telecamere ad altissima risoluzione ad alcuni chilometri dallo stabilimento, monitorando l'area per 40 giorni.
La documentazione visiva ricavata ha evidenziato, secondo quanto dichiarato dal procuratore, un elevato numero di episodi di slooping, cioè emissioni fuggitive che partivano dalle zone più disparate dello stabilimento e che superavano nelle ore diurne oltre 200 casi nel giro di 40 giorni. A questo numero devono poi aggiungersi gli episodi verificatisi nelle ore notturne, trattandosi di impianti che operano a ciclo continuo.
In più sono stati acquisiti numerosissimi esposti, di cui circa 150 presentati dai proprietari di edifici e di appartamenti che denunziavano l'azienda per diversi reati, quali danneggiamento, imbrattamento, articolo 674 del codice penale. Una denuncia corposa è stata presentata anche dal sindaco di Taranto.
Proprio sulla scorta dei dati emersi nel corso dell'incidente probatorio e degli ulteriori elementi acquisiti attraverso le indagini di polizia giudiziaria, la procura si è determinata ad avanzare al Gip presso il tribunale di Taranto richieste di misure cautelari, personali e reali, e sono stati contestati i reati di pericolo concreto (primo fra tutti il reato di disastro ex articolo 434, commi 1 e 2 del codice penale) per la dimostrazione dei quali è stata di fondamentale importanza la perizia epidemiologica disposta in sede di incidente probatorio.
Con riferimento alle motivazioni che hanno indotto la procura a formulare richieste di misura cautelare personale, è stata sottolineata la reiterazione nel tempo delle condotte criminose da parte dei vertici dell'Ilva. Testualmente il procuratore Sebastio ha dichiarato: «Per quanto riguarda noi, vi ho detto che abbiamo iniziato nel 1982. Dopodiché, vi sono stati almeno altri quattro procedimenti penali da parte nostra, con la caratteristica che, in ogni procedimento, saliva il livello qualitativo dei reati. Infatti, nel primo processo del 1982 veniva contestato - penso per la prima volta in Italia, nella giurisprudenza dell'epoca - l'articolo 674 del codice penale. Negli altri processi, si è via via saliti di livello perché, man mano che si andava avanti, ci rendevamo conto che la situazione cominciava a manifestare segni di maggiore gravità.
Quindi, dopo quel primo processo con la banale contravvenzione di cui vi dissi, negli altri processi - potete vedere le sentenze, che, peraltro, abbiamo allegato al procedimento penale in corso - noterete che i reati salgono gradualmente di livello.
Quando, poi, si arriva al punto accertato che si cominciano ad abbattere 1.500-2.000 capi di bestiame perché si scopre che le loro carni sono inquinate dalla diossina; quando si comincia a scoprire che il latte di alcune gestanti presenta tracce di diossina; quando il sindaco di Taranto inibisce l'utilizzazione dei giardinetti pubblici del quartiere Tamburi ai bambini e ai possessori di cani perché ha accertato che


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nell'erba ci sono tracce di berillio, di PCB (policlorobifenili) e di diossina; quando poi si accerta che nella scuola elementare «Grazia Deledda», situata in quel quartiere, i bambini calpestano polveri di diossina e i tecnici dell'incidente probatorio individuano la matrice genetica di quella diossina come di provenienza siderurgica (infatti, le molecole di diossina hanno dei rivelatori interni, come un'impronta digitale, per cui il tecnico è in condizione, facendo un'analisi, di stabilire la provenienza); insomma, quando si arriva a questa situazione, è chiaro che siamo costretti a contestare reati.
(...) Pertanto, le misure di custodia personale sono dovute al fatto che abbiamo avuto di fronte soggetti che erano già stati condannati, anche se non per gli stessi reati, visto che questi salivano via via di livello. Per esempio, in occasione dell'ultimo processo, quello delle cokerie, nel corso del quale sequestrammo quattro cokerie perché scoperte inquinanti, contestammo l'articolo 437 del codice penale, che è un reato grave. I soggetti imputati si presero una condanna - mi pare - di due anni, due anni e mezzo di reclusione. Poi, ci fu l'amnistia, o meglio il processo si prescrisse in Cassazione per quindici giorni. Purtroppo, succede.
L'episodio dei parchi minerari è emblematico. La diffusione delle polveri dei parchi minerari è più percepibile perché si vede. La diossina, invece, non si vede, ma è chiaro che la diffusione di diossina è molto più pericolosa della diffusione delle polveri (PM10, PM5 e così via).
Ricapitolando, la prima sentenza è del 1982. Nel 1983, l'Italsider di Stato inaugurò il sistema di irrorazione dei parchi minerari. Difatti, le famose lance che buttano fissante sui parchi minerari non sono una scoperta degli ultimi tempi, ma furono installate nel 1983. Da quell'epoca in poi ci sono stati almeno quattro procedimenti penali, nei quali puntualmente l'azienda si è difesa dicendo che sui parchi minerari si può buttare il fissante e non si può fare altro. Questa tesi, però, è stata abbondantemente smentita dai consulenti d'ufficio in quei quattro procedimenti penali. Basta andare a leggere le motivazioni di oltre una decina di sentenze, tra primo grado, appello e Cassazione, che hanno fatto strami della tesi secondo la quale il problema veniva risolto buttando il fissante sui parchi minerari.
(...) L'ARPA e i consulenti dell'incidente probatorio hanno detto che non è più il caso di parlare di acqua o di fissante perché, per porre fine al fenomeno dello spolverio, occorre fare la copertura dei parchi minerari.
Qualcuno di voi avrà visto su alcuni giornali di 10-15 giorni fa le due fotografie a confronto, una dei parchi minerari dell'Ilva e l'altra dei parchi minerari dello stabilimento siderurgico della Hyundai in Corea del Sud, che ha più o meno la stessa capacità produttiva. Sono il giorno e la notte. Malgrado ciò, si continua ancora oggi a parlare ex adverso, sostenendo di aver messo le lance e di voler irrorare il fissante 24 ore su 24.
Sotto questo aspetto, sono stato anche costretto a dover far presente all'attuale amministratore, il dottor Ferrante, di fare attenzione perché in questa maniera si espongono al rischio di commettere un ulteriore reato. Infatti, se scaricano 24 ore su 24 liquidi sui parchi, si verificherà un effetto di percolamento nel sottosuolo. Siccome la


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base sulla quale poggiano i parchi minerari non è stata, a suo tempo, impermeabilizzata e non è mai stato realizzato un sistema di allontanamento dei liquidi, in questo modo, commetterebbero un ulteriore reato perché non è consentito scaricare in quella maniera».

Come sopra evidenziato, il Gip presso il tribunale di Taranto ha emesso il provvedimento di custodia cautelare personale nei confronti di sette indagati e un provvedimento di sequestro preventivo su taluni impianti, senza facoltà d'uso, che peraltro non era stata richiesta.
È stata interposta impugnazione avanti al tribunale del riesame da parte degli indagati avverso tutti i provvedimenti cautelari.
Quanto alle misure cautelari personali, ne sono state confermate tre, mentre sono state revocate le altre.
Con riferimento al provvedimento di sequestro, il tribunale del riesame ha confermato il provvedimento del Gip introducendo però una modifica in relazione alla nomina di uno dei custodi, individuato nel nuovo presidente dell'Ilva Spa, Bruno Ferrante.
Il Procuratore Sebastio, in relazione al provvedimento del riesame confermativo del sequestro, ha sottolineato come tale provvedimento abbia ulteriormente integrato quello del Gip sostenendo che l'unico modo di interrompere l'inquinamento in atto è quello di bloccare la produzione, dal momento che gli impianti determinano, una volta attivati, inevitabilmente dei fenomeni di inquinamento. Nel provvedimento è precisato: «Deve in definitiva, confermarsi il sequestro, senza facoltà d'uso, delle aree e degli impianti sopra indicati: il provvedimento del Gip va invece modificato quanto alla nomina dei custodi nei termini sopra meglio descritti e come indicato in dispositivo, nonché nella parte in cui prevede che i custodi ingg. Valenzano, Laterza e Lofrumento «avvieranno immediatamente le procedure tecniche e di sicurezza per il blocco delle specifiche lavorazioni e lo spegnimento degli impianti», nei termini seguenti: «Dispone che i custodi garantiscano la sicurezza degli impianti e li utilizzino in funzione della realizzazione di tutte le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo e della attuazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni».

Si sono quindi aperte una serie di questioni attinenti alla nomina dei custodi ed all'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione del sequestro.
La sequenza degli atti può essere così riassunta:
il tribunale del riesame ha confermato la nomina, fatta dal Gip, degli amministratori quali custodi tecnici e ha sostituito, come sopra evidenziato, la persona del quarto amministratore custode, cioè il presidente del Consiglio dell'ordine dei commercialisti di Taranto, che aveva funzioni di carattere contabile-amministrativo, con il dottor Ferrante che, nel frattempo, era stato nominato amministratore delegato dell'Ilva;
dopo qualche giorno, il Gip di Taranto ha adottato un provvedimento con il quale specificava meglio agli amministratori custodi da lui nominati quali fossero le loro competenze. Successivamente, emetteva un secondo provvedimento (doc. n. 1343/3) con il quale,


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preso atto di notizie dalle quali si desumeva che il dottor Ferrante aveva manifestato l'intenzione di impugnare il provvedimento del Gip e rilevando che si era venuta a creare una sorta di incompatibilità tra la funzione di amministratore delegato, presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda e la posizione di amministratore custode, revocava la nomina del dottor Ferrante disposta dal tribunale del riesame, sostituendolo con il presidente del Consiglio dell'ordine dei commercialisti, che aveva già in precedenza nominato;
avverso questi due provvedimenti, gli interessati hanno proposto contemporaneamente incidente di esecuzione e appello davanti al tribunale. L'udienza per l'appello è stata fissata in epoca successiva al periodo di sospensione dei termini feriali. Il giudice dell'esecuzione ha trattato la causa e, all'esito, ha dichiarato l'inefficacia dei provvedimenti del Gip, ripristinando, quindi, la funzione di custode già conferita al dottor Ferrante.

Recita, testualmente, il provvedimento del giudice dell'esecuzione: «Rilevato che in questa sede non può che riaffermarsi l'ovvio principio che le statuizioni del Tribunale del Riesame devono prevalere sia su quelle, ormai riformate, contenute nell'originario provvedimento del Gip, sia su quelle successive emesse dallo stesso organo, in contrasto con quanto deciso dal Riesame, sicché va conseguentemente dichiarata incidentalmente ed a tali fini l'inefficacia dei menzionati decreti emessi dal Gip in data 10 ed 11 agosto 2012» (doc. 1343/04);

Nello stesso provvedimento, il tribunale ha chiarito che l'organo competente per l'esecuzione era la procura della Repubblica e non il Gip, visto che, nelle more, in quei giorni si era verificata un'incertezza in merito alla competenza. Infatti, la normativa sui custodi amministratori fa riferimento genericamente, ha aggiunto il procuratore, all'«autorità giudiziaria», non al «pubblico ministero», per cui erano sorti dei dubbi circa l'organo giudiziario competente a curare l'esecuzione. Nel medesimo provvedimento del giudice dell'esecuzione si legge «(...) lo stesso tribunale del riesame, in motivazione (cfr pag. 118), ha affermato il principio che l'esecuzione del disposto sequestro preventivo, ai sensi degli artt. 92 e 104 disp. att. cpp., spetta al pubblico ministero procedente, così adeguandosi ad un significativo, seppur non univoco, orientamento di legittimità (cfr Cass. Pen. 23 3.2011 r. 26729; Cass Pen. 17.4.2009 n 30596)».

L'attività di custodia si è rivelata particolarmente complessa in quanto non si tratta solo di chiudere gli impianti, ma bisogna anche salvaguardarne, per quanto possibile, l'integrità al fine di una possibile eventuale successiva riutilizzazione.
La procura ha quindi emesso una serie di direttive ai custodi e, in una di esse, si è precisato che «i provvedimenti sono chiari e dicono che deve cessare l'inquinamento, che per cessare l'inquinamento occorre fermare la produzione e che non è prevista alcuna facoltà d'uso - anzi, non viene neppure espressamente negata perché non è


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stata mai richiesta da parte dei soggetti direttamente interessati - per cui bisogna procedere, cercando di salvaguardare, per quanto possibile, l'integrità degli impianti».
In una delle direttive della procura si invitano i custodi:
«1) a procedere immediatamente alla adozione delle misure necessarie alla pronta eliminazione delle emissioni nocive ancora in atto;
2) a procedere alla individuazione delle misure necessarie agli adeguamenti tecnico-ambientali idonei a consentire la ripresa dell'operatività degli impianti in totale sicurezza per i lavoratori e la popolazione esposti alle criticità sanitarie riscontrate, nonché ad attuare tutte le ulteriori misure indicate nel provvedimento del Tribunale del riesame del 7/20-08-2012 da intendersi qui integralmente richiamate;
3) a procedere ad elencare analiticamente tutti gli interventi necessari di cui al punto 2) con specificazione dei relativi costi e tempi di esecuzione;
4) a relazionare periodicamente circa le operazioni svolte e a segnalare eventuali difficoltà e/o resistenze da superare a norma di legge, facultando l'utilizzazione di ausiliari ove necessario».

Con provvedimento del 13 settembre 2012 la procura ha ulteriormente ribadito in una direttiva che:
«1. Il sequestro impone l'eliminazione delle emissioni inquinanti e pericolose e all'uopo inibisce qualunque attività produttiva degli impianti sequestrati;
2. che l'utilizzo degli impianti in questione è consentito all'unico fine della bonifica degli stessi in vista della loro eventuale successiva riutilizzazione ai fini produttivi e che pertanto occorre adottare tutte le cautele tecnicamente necessarie per evitare, ove possibile, il deterioramento o la distruzione degli impianti medesimi;
3. che comunque il disposto sequestro inibisce l'utilizzo degli impianti e delle aree sequestrati ai fini produttivi, ivi compresi i parchi minerari».

A prescindere dalle questioni tecniche attinenti alla custodia degli impianti sottoposti a sequestro, nel corso dell'audizione del procuratore di Taranto, dottor Sebastio, sono stati approfonditi temi importanti, concernenti le seguenti questioni:
1) l'esistenza di un rapporto di causalità tra l'incremento dei decessi riscontrati nella zona di Taranto e le emissioni provenienti dai camini dell'Ilva, nonché, in genere le condotte contestate nelle imputazioni provvisorie contenute nei provvedimenti cautelari;
2) la pendenza di ulteriori indagini in merito a eventuali ipotesi di condotte omissive imputabili nei confronti di esponenti della pubblica amministrazione;


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3) l'esistenza di finanziamenti pubblici finalizzati all'attività di bonifica e/o alla sistemazione degli impianti.

1) Con riferimento alla prima questione il procuratore si è espresso in termini molto chiari evidenziando, da un lato, la natura del reato oggetto di contestazione, dall'altro le difficoltà probatorie in merito alla dimostrazione del nesso causale, precisando però che di volta in volta, quando tale dimostrazione è possibile, vengono instaurati procedimenti separati, peraltro anche più gestibili per una procura delle dimensioni della procura di Taranto: «Mi è stato chiesto da qualcuno come mai si tratta di reati di pericolo e non di danno. Quando si parla di disastro ambientale, colposo o doloso che dir si voglia; quando si parla di adulterazione o addirittura avvelenamento di sostanze alimentari; quando si parla di articolo 437 del codice penale, cioè di inosservanza delle norme a tutela e a salvaguardia dei lavoratori; sono tutti reati di pericolo. Non possiamo escludere che, a parte questi reati di pericolo, per i quali stiamo già procedendo, il prosieguo delle indagini possa evidenziare anche reati di danno. A questo proposito, mi ricollego alle indicazioni che provenivano dal professor Pecorella. Dico professore perché parliamo di diritto penale, quindi mi rivolgo a lei come professore in materia.
Nel prossimo mese di ottobre, a Taranto, si aprono due distinti procedimenti penali che saranno poi riuniti in uno solo, a dibattimento. Per ognuno di questi procedimenti, si procede per il reato di omicidio colposo per il decesso di 15 più 15 operai per esposizione a fibre di amianto. Quindi, quando si è potuto accertare il nesso di causalità, quanto meno in fase di prospettazione, stiamo andando avanti anche in quell'ottica. Abbiamo, però, preferito separare la questione inquinamento, quindi i reati di pericolo, dai possibili accertati danni a persone.
Peraltro, se parliamo, per esempio, di mesotelioma pleurico, cioè di malattie connesse all'esposizione all'amianto, già esiste un punto di partenza indiscutibile per rintracciare il nesso di causalità. Il mesotelioma pleurico è, infatti, determinato solo ed esclusivamente da inalazione di fibre di amianto. Il problema è che, purtroppo, i tempi di latenza sono anche maggiori di trent'anni, quindi diventa difficile individuare la persona fisica da far sedere sul banco degli imputati.
Del resto, non è per combinazione che in questi due procedimenti per omicidio colposo plurimo i soggetti imputati - perché sono stati rinviati a giudizio - sono anche i vertici dell'Italsider di Stato. Il famoso dottor Sergio Noce, che ho nominato prima (non me ne vorrà) e che da giovane pretore ebbi la ventura di condannare per l'articolo 674 del codice penale, cioè per la diffusione delle polveri dei parchi minerari dell'Italsider di Stato, è nuovamente imputato in questi due procedimenti penali. Questa è un'ulteriore dimostrazione che da parte degli organi giudiziari di Taranto non c'è mai stato un occhio di riguardo per l'azienda di Stato. Se andate a vedere l'elenco, troverete una trentina di imputati, tra i quali ci sono tutti i vertici dell'Italsider di Stato.
In quel caso abbiamo potuto procedere perché il reato non si è prescritto, visto che nell'omicidio il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno dell'avvenuto decesso, che si è verificato in un


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lasso temporale che impedisce la prescrizione del reato. Le condotte che hanno determinato il decesso risalgono, invece, anche a trent'anni fa. Per questa ragione, abbiamo imputato anche i vertici dell'Italsider di Stato. Ci auguriamo, poi, che il processo possa fare chiarezza sulle responsabilità. L'istanza penale viene, infatti, condotta nei confronti di persone fisiche che devono salire sul banco degli imputati.
Invece, non è facile accertare il nesso di causalità quando si parla di altro tipo di malattie tumorali o addirittura di malattie dell'apparato cardiovascolare. In quel caso, la difesa - giustamente - comincerà a chiedere quante sigarette al giorno fumava la persona morta per un tumore al polmone. Banalizzo la questione proprio per farvi comprendere la difficoltà di questo tipo di indagini, delle quali siamo pronti, però, a farci carico. Poi, se avremo elementi concreti, andremo avanti; altrimenti archivieremo.
Rispondo anche alla domanda del presidente Pecorella sui decessi. Non li stiamo trascurando, ma siamo una procura relativamente piccola (qualcuno, in altri tempi, ha detto «di frontiera»), quindi pensare di poter gestire procedimenti di dimensioni enormi, diventerebbe velleitario. Preferiamo, allora, procedere separando le varie questioni perché in questo modo avremo dei processi gestibili, che potremmo portare a termine in maniera concreta, salvaguardando anche i termini di prescrizione. Se noi, piccola procura periferica, ci andiamo a «ingolfare» con indagini pachidermiche, corriamo il rischio di non arrivare a conclusioni concrete. Procediamo, dunque, per gradi e vediamo se riusciamo a ottenere dei risultati».

2) Con riferimento al secondo punto, il procuratore ha confermato che pendono ulteriori indagini anche sotto il profilo degli aspetti procedimentali amministrativi: «Non devo dire io che il magistrato deve essere particolarmente attento in questo settore. Ci possono essere atti amministrativi che possono anche essere sbagliati. In relazione a questi atti, poi, ci sono i rimedi previsti dalle norme. Tuttavia, perché possa intervenire il magistrato penale - è banale quello che dico - occorre non solo che ci sia stato un atto in violazione alla norma di legge, ma anche che sia stato fatto apposta. Altrimenti, ogni volta che un tribunale amministrativo annulla un provvedimento amministrativo, automaticamente, dovrebbe nascere un procedimento penale.
(...) Come ho detto in premessa, non abbiamo ancora completato il quadro delle imputazioni. Infatti, non abbiamo ancora fatto delle imputazioni formali. Mi perdonerà il professore se uso il termine «imputazione» in maniera impropria. A ogni modo, stiamo valutando tutti gli aspetti. Dopodiché, dobbiamo prendere in considerazione anche la competenza per territorio.»
Le ulteriori indagini non riguardano solo aspetti attinenti alle procedure amministrative, ma anche ulteriori episodi di inquinamento: «Stiamo, infatti, approfondendo le indagini in diverse direzioni. Per esempio, per quanto riguarda i cumuli di polveri provenienti dagli elettrofiltri, ci sono dei filmati - che ho allegato - girati all'interno dello stabilimento riguardo alle procedure di svuotamento degli stessi elettrofiltri che sono raccapriccianti. Non so se qualcuno di voi ha avuto occasione - qualcosa è stato pubblicato anche su


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internet - di vedere le modalità di eliminazione delle polveri degli elettrofiltri, che sono impregnate di diossina. Al momento, stiamo cercando di capire dove sono andati a finire questi cumuli. L'indagine - ripeto - non è ancora completa. Anche per quanto riguarda le discariche, stiamo verificando. Cerchiamo di definire tutto quello che è definibile per non perdere tempo, ma la nostra attività non è esaustiva. Insomma, cerchiamo di andare avanti.»
Infine, sempre su questo aspetto specifico, ha fatto riferimento a intercettazioni telefoniche che sono in corso di esame da parte della procura: « (...) un'ulteriore indagine, che si è sviluppata separatamente. Un troncone di questa indagine è stato poi stralciato e riunito a quella in corso sull'Ilva. Mi riferisco a quel pezzo che ha riguardato la vicenda di un rappresentante dell'Ilva e di un consulente della procura che era stato chiamato da noi e che già in passato aveva fatto numerose altre perizie, debbo dire estremamente positive. Comunque, quella parte di indagine è stata stralciata e inserita nell'indagine Ilva.
È vero che c'è altro materiale, ma debbo dire che forse è stato anche enfatizzato da certa stampa. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo seguito e continuiamo a seguire una linea di assoluta riservatezza. Vi sono diverse intercettazioni telefoniche e altre problematiche che sono emerse. Noi, però, siamo magistrati, quindi dobbiamo accertare le ipotesi di reato. Tutto ciò che non è ipotesi di reato non ci deve interessare, anche se, da un punto di vista sociale, debbo dire che certi quadri sono deludenti. A ogni modo, l'indagine è in fase di completamento. Non posso dire altro.»

3) Quanto ai finanziamenti pubblici da parte dello Stato per il recupero degli impianti esistenti all'interno di uno stabilimento privato, evidentemente questa possibilità non sussiste. Potrebbero essere stanziati finanziamenti pubblici per la bonifica dei territori circostanti, partendo dal concetto che, in quel caso, le cause o le concause siano riconducibili a diversi fattori. In ogni caso, il presupposto per passare alla bonifica del territorio è che si sia posto fine alle fonti di inquinamento.

La recente estensione ai reati ambientali della legge n. 231 del 2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche non è stata applicata al caso in esame in quanto vi sono alcune problematiche applicative.
Ed, infatti, ha precisato il procuratore, la maggior parte dei reati per i quali sono in corso le indagini non rientrano fra i reati presupposto che legittimano l'avvio del procedimento per il riconoscimento della responsabilità amministrativa ai sensi della legge n. 231 del 2001.
Deve infatti osservarsi, e questa non può che essere ritenuta una lacuna normativa da parte del legislatore, come non siano inclusi tra i «reati presupposto» il disastro ambientale (articolo 434 del codice penale), l'avvelenamento di acque (articolo 439 del codice penale) e altri reati previsti dal codice penale e offensivi anche dell'ambiente.
Sono, invece, previste le seguenti ipotesi contravvenzionali, ai sensi del nuovo articolo 25 undecies decreto legislativo n. 231 del 2001:
scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione (articolo 137, comma 1);


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scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 dello stesso Codice ambientale (articolo 137, comma 2);
scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (articolo 137, comma 3);
superamento valori limite in caso di scarico di acque reflue industriali (articolo 137, comma 5);
scarichi di acque reflue industriali oltre i limiti, più restrittivi fissati dalle regioni (articolo 137, comma 5);
mancata osservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (articolo 137, comma 11);
attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione (articolo 256, comma 1, lettera a);
deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (articolo 256, comma 6);
attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione (articolo 256, comma 1, lettera b);
realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (articolo 256, comma 3);
effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (articolo 256, comma 5);
realizzazione o gestione di discarica non autorizzata in con destinazione della discarica, anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (articolo 256, comma 3);
inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (articolo 257, comma 1);
inquinamento, tramite sostanze pericolose, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (articolo 257, comma 2);
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (articolo 258, comma 4);
traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1);
attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti (articolo 260, commi 1 e 2);
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti


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fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis, comma 6);
omissione, in caso di rifiuti pericolosi, di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri - Area movimentazione e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Uso, durante il trasporto di rifiuti pericolosi di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni (articolo 260-bis, comma 7);
accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri - Area movimentazione fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8);
accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda Sistri - Area movimentazione fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8, secondo periodo);
soggetti che nei casi ex articolo 281, comma 1 non hanno adottato tutte le misure idonee a evitare un aumento anche temporaneo, delle emissioni (articolo 279, comma 5);
reati ambientali previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 Misure a tutela dell'ozono (articolo 3, comma 6);
reati ambientali previsti dal decreto legislativo n. 202 del 2007;
misure a tutela dell'inquinamento provocato dalle navi.

Dunque la procura sta valutando, con riferimento a talune ipotesi contravvenzionali contestate, se e come avviare la procedura ai sensi della legge n. 231 del 2001.

6 - Gli effetti delle sostanze inquinanti sui bambini. L'attività di Governo.

Non può non evidenziarsi, attraverso una semplice analisi temporale degli accadimenti, quale sia stata la condotta del Governo, e in particolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rispetto alla gravissima emergenza ambientale e sanitaria che è stata accertata nella città di Taranto nell'ambito del procedimento penale condotto dalla locale procura, concernente l'impianto siderurgico Ilva.
In una prima, ma importantissima fase dell'indagine, la procura ha proceduto, attraverso l'incidente probatorio innanzi al Gip, ad approfondire quelle che sono le tematiche più importanti relativamente allo stabilimento Ilva:
l'accertamento degli inquinanti provenienti dall'impianto siderurgico;
l'accertamento degli effetti dell'inquinamento sulla popolazione.


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Ebbene, il procuratore Franco Sebastio, a seguito del deposito della prima relazione peritale (ossia quella di carattere chimico), aveva inviato, in data 2 febbraio 2012, una lettera al Ministero dell'ambiente, al Presidente della regione Puglia, al presidente della provincia di Taranto ed al sindaco di Taranto.

In tale lettera il procuratore aveva evidenziato come, dalla relazione tecnica, si desumessero elementi conoscitivi tali da destare particolare allarme, che «possono e debbono essere valutati dagli enti diretti destinatari di questa comunicazione, i quali sono titolari di specifici poteri-doveri di intervento in materia ambientale e, soprattutto, di tutela della salute ed incolumità delle persone da esercitare senza ritardo».

L'iniziativa del procuratore Sebastio si inserisce, evidentemente, in una prospettiva costruttiva di collaborazione istituzionale, nella piena consapevolezza che la magistratura non può supplire alle inadeguatezze e inefficienze della pubblica amministrazione, ma certamente può essere di stimolo nel segnalare situazioni particolarmente gravi accertate nell'ambito di indagini giudiziarie.
Nel corso dell'audizione del 21 febbraio 2012 il procuratore Sebastio ha precisato di non avere avuto ancora alcuna risposta alla lettera, che così concludeva: «in vista degli eventuali successivi sviluppi dell'indagine, che rientrano nella competenza di questa autorità giudiziaria, prego volere informare con la massima urgenza questa Procura delle iniziative che i soggetti destinatari di questa comunicazione riterranno di adottare».

Quale è stata, dunque, la prima reazione del Governo?
In una prima fase, nonostante la lettera suindicata, non vi è stata una presa di posizione da parte del Governo, né, almeno fino alla data dell'audizione del dott. Sebastio, vi è stata alcuna comunicazione in merito alle eventuali iniziative intraprese o da intraprendere (rilevanti, evidentemente, anche per le determinazioni ulteriori che gli inquirenti avrebbero dovuto di lì a poco assumere).
Ancora più sorprendente è la mancata partecipazione del Ministero dell'ambiente, quale persona offesa, all'udienza celebrata innanzi al Gip in sede di incidente probatorio, nell'ambito della quale sono stati sentiti, nel contraddittorio fra le parti, i periti che avevano proceduto alla elaborazione delle relazioni tecniche.
Al di là del fatto che, di certo, non era obbligatoria la presenza delle persone offese, è evidente che l'attualità delle problematiche ambientali, la situazione di allarme ambientale e sanitario, avrebbero dovuto costituire sufficienti ragioni perché il Ministero dell'ambiente partecipasse all'udienza.
Peraltro, va sottolineato anche un altro aspetto.
Da circa due mesi era stata rilasciata all'Ilva Spa dal Ministero dell'ambiente l'AIA, quella stessa che poi sarebbe stata rimessa in discussione di lì a poco, nonostante fosse stata preceduta da una lunga istruttoria durata circa quattro anni.
Ebbene, la partecipazione all'udienza del Ministero dell'ambiente avrebbe potuto costituire un momento di arricchimento conoscitivo


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attraverso l'acquisizione in quella sede di importanti informazioni in merito alle emissioni promananti dalla stabilimento Ilva. Avrebbe anche, di certo, rappresentato un segnale di presenza dello Stato e dei suoi organi centrali rispetto ad una problematica ambientale di dimensioni uniche in Italia.

La perizia epidemiologica, che pure è stata discussa in sede di incidente probatorio, ha rappresentato una situazione di gravissima emergenza sanitaria, atteso che gli inquinanti cui la popolazione dell'intera città di Taranto è esposta producono effetti a lungo e a breve termine, con un forte impatto anche sui bambini.
In sostanza, oggi, e non fra venti anni, i bambini sono soggetti ad una maggiore incidenza di malattie.
È sufficiente, sul punto, richiamare quello che è stato riferito dai periti, i quali hanno più volte ribadito, nel corso dell'esame orale, come «lo stato di salute della popolazione di Taranto sia di indubbia compromissione», e che a causa dell'inquinamento ambientale in atto «la situazione sanitaria di Taranto sia grave», tenuto anche conto del confronto con la popolazione dell'intera regione Puglia: una «situazione di pressione ambientale, di stato di salute complessivo non solo di alcune aree di Taranto, ma di Taranto nel suo complesso rispetto alla regione, che è difficilmente riscontrabile in altre aree del Paese ...».
Ed ancora: «Questa relazione importante tra inquinamento ambientale e incidenza di eventi coronarici di infarto è una delle cose forse più importanti in questo momento, perché ha un effetto non molto ritardato e su cui un intervento di prevenzione ambientale potrebbe ridurre l'incidenza di questi fenomeni in maniera importante. È ovvio che quando si pensa al danno ambientale si pensa ai tumori, è indubbio che il tumore è una malattia importante, ma la frequenza di patologie coronariche è altrettanto importante e su questa si può fare un intervento immediato. Il secondo aspetto che ci ha..., che mi ha colpito è l'impatto sui bambini, è ovvio che l'impatto sui bambini ha un'importanza notevole, perché si tratta di una popolazione particolarmente suscettibile e della protezione dei bambini in qualche modo noi siamo tutti corresponsabili, quindi questi due elementi a me hanno colpito e devo dirvi che anche con precedenti di numerose indagini che abbiamo condotto in altre parti del paese, questa coerenza degli effetti che abbiamo visto a Taranto non sono stati... non è facile trovarli...».
Le sostanze inquinanti causano, secondo i periti «effetti avversi sulla salute infantile e sulla gravidanza». Insomma, «allo stato attuale delle conoscenze appare evidente che gli effetti (...) sulla salute sono molto complessi ed importanti, non solo per le patologie tumorali ma anche per il coinvolgimento della fisiologia di molti organi ed apparati, provocando gravi danni allo stato di salute degli esposti». Tra le malattie con le quali c'è un'associazione ci sono la leucemia linfoblastica acuta, la leucemia linfocitica cronica, i linfomi non Hodgkin e il mieloma multiplo.
Commentando i risultati dello Studio SENTIERI 1995-2002, il dottor Forastiere (uno dei periti medici) ha dichiarato, all'udienza del 30 marzo 2012 (v. pag. 29/30 del verbale da fonoregistrazione):


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«Quindi questo è un quadro di Taranto rispetto all'insieme della Puglia, anche tenendo conto degli indicatori di deprivazione a livello comunale, che testimonia una più alta mortalità per i cittadini di Taranto e Statte sia negli uomini che nelle donne. Ora non mi dilungo per i singoli dati delle donne. Il dato che, in qualche modo, ha fatto ritenere preoccupante la situazione di Taranto è la mortalità infantile che vede, in questo periodo, un eccesso di mortalità del 18% specialmente per le condizioni morbose di carattere perinatale, che sono sostanzialmente le malattie respiratorie acute al di sotto dell'anno di età, ma anche nello specifico la mortalità per tutti i tumori nei bambini. Ora la mortalità per tumore, per fortuna, sta diventando un evento raro grazie alle terapie che sono in corso. Taranto aveva questo eccesso del 50 per cento della mortalità per tumori infantili.»

E dunque, è come se si fosse fatto un salto indietro, all'incirca, di più di cento anni quando, in corrispondenza dell'inizio dell'era industriale, non esistevano le norme a tutela dell'ambiente e dei lavoratori e la produzione era l'unico obiettivo da perseguire.

Diverse sono le testimonianze acquisite, e particolare risalto ha avuto la vicenda relativa al piccolo Lorenzo, un bambino di tre anni, nato a Taranto, al quale hanno diagnosticato un tumore al cervello quando aveva l'età di due mesi e mezzo.
Non vi è nessuna prova, occorre sottolinearlo, in merito al nesso causale tra la patologia insorta e l'esposizione della madre agli inquinanti, ma, in un certo senso, il padre del bambino, nel raccontare la sua drammatica storia, ha voluto fornire una importante testimonianza per risvegliare le coscienze su ciò che significa, o può significare, in concreto una vita spezzata.

Ebbene, quando si è assistito ad un vero «risveglio» degli organi di Governo?
Deve prendersi atto che tale momento ha coinciso con il passaggio dall'emergenza sanitaria ed ambientale all'emergenza sociale, economica, lavorativa.
Ossia quando, a seguito del provvedimento di sequestro preventivo degli impianti a caldo, ci si è trovati di fronte alla concreta possibilità che venissero chiusi a breve e che si creasse un problema a livello di produttività e di competitività dell'Ilva rispetto alle altre imprese operanti in Europa.

Sia il Ministro dell'ambiente, Corrado Clini, sia il Ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera, si sono quindi recati a Taranto, e sono intervenuti più volte sulle questioni attinenti all'Ilva.
Il Ministro Clini (come da lui stesso dichiarato alla Camera dei deputati nel corso dell'audizione svolta presso le Commissioni riunite VIII e X nella seduta del 14 agosto 2012) ha avuto incarico dal Presidente Monti di avviare un tavolo politico tecnico con l'obiettivo di salvaguardare la continuità produttiva degli stabilimenti, compatibilmente con la protezione dell'ambiente.
Si è, dunque, aperto un intenso dibattito in ambito parlamentare e governativo, sono state presentate interrogazioni parlamentari ai Ministri interessati, alcune delle quali ancora in corso.


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Il Ministro Clini, in merito alla riapertura della procedura AIA, non l'ha ricollegata agli esiti delle indagini giudiziarie, ma all'introduzione di due elementi di «novità» che necessitavano di essere presi in considerazione nell'ambito della nuova procedura.
Testualmente, ha dichiarato: «abbiamo avuto, da un lato, nuove informazioni circa la concentrazione in aria nell'area di Taranto, non tanto specificatamente in Ilva, di un inquinante, il benzopirene, che è un inquinante cancerogeno, e, dall'altro lato, la decisione della Commissione europea dell'8 marzo del 2012, che ha stabilito le migliori tecnologie disponibili nel settore della siderurgia che devono essere adottate dagli impianti industriali in tutta Europa.».
Ebbene, deve osservarsi che questa Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, già dal 2010, aveva avviato l'inchiesta sull'Ilva di Taranto e, nel corso delle audizioni effettuate in Puglia, era già stata rappresentata l'emergenza relativa alla presenza di benzo(a)pirene in concentrazioni eccessive, soprattutto nel quartiere Tamburi, tanto che il sindaco aveva adottato ordinanze a tutela della salute.
Era anche stato già interpellato l'Istituto superiore di sanità in merito alla pericolosità del benzo(a)pirene per contatto dermico, e l'Arpa Puglia era stata, anch'essa, investita di questa delicatissima questione.
Quindi, che il Ministero indichi questo dato come l'elemento di «novità» che ha determinato la riapertura della procedura AIA è circostanza smentita da quanto è agli atti della Commissione.
Delle due l'una: o il Ministero non è stato informato da parte degli enti locali e degli istituti interpellati, circostanza questa evidentemente grave perché segno di un gap informativo tra il Ministero e gli enti che lo supportano, o non ha sufficientemente valutato il pericolo connesso alle alte concentrazioni di benzoapirene.

Con riferimento alla decisione della Commissione Europea (Decisione di esecuzione 28 febbraio 2012, n. 2012/135/Ue, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per la produzione di ferro e acciaio, ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali), certamente si tratta di dati cui devono uniformarsi gli impianti siderurgici in Europa.
E però, vanno espresse alcune considerazioni:
i dati emersi nell'AIA già rilasciata erano stati, almeno in parte, positivamente smentiti dalle perizie giudiziarie.
la disposizione della Commissione europea prevede che le migliori tecnologie disponibili debbano essere il riferimento per le nuove procedure di autorizzazione ambientale a partire dal 2016. Perciò, rappresentano uno scenario di riferimento per i nuovi investimenti industriali e per i programmi di riqualificazione degli impianti esistenti, ma, da un punto di vista formale e legale, diventano riferimento vincolante solo a partire dal 2016.

Il Ministro Passera, il 5 settembre 2012, nel corso della seduta al Senato, ha reso una serie di dichiarazioni in merito all'AIA ed al


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rispetto della normativa italiana ed europea: «Non appare ad esempio ancora del tutto chiaro se le norme nazionali ed europee via via vigenti siano state rispettate o aggirate. Sull'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale del 2011, ci troviamo addirittura nella situazione per cui il TAR la reputa troppo restrittiva, mentre la procura ritiene tale autorizzazione troppo poco restrittiva.
L'impianto di Taranto, dopo gli interventi portati avanti in questi anni, è tuttora sorgente di rischio superiore ai parametri nazionali ed europei?
Oppure il rischio è stato eliminato, o è in corso di miglioramento?
A queste domande, ciascuno per le proprie competenze, bisogna dare al più presto una risposta definitiva, in quanto la situazione dello stabilimento di Taranto deve essere affrontata con grande senso di responsabilità e nella piena consapevolezza di quello che l'azienda rappresenta per l'economia del territorio e per l'intera industria nazionale, senza dimenticare nemmeno per un momento le gravi tematiche ambientali che sono state sollevate.»
In merito all'aspetto economico del polo industriale di Taranto ed alle conseguenze, sempre in termini economici, che deriverebbero dalla sua chiusura, ha dichiarato: «Il polo di Taranto è uno dei principali poli siderurgici europei, con una capacità produttiva di circa 10 milioni di tonnellate annue, pari ad oltre il 40 per cento della produzione nazionale di acciaio. Nel settore dei laminati piani la produzione di Taranto copre oltre il 60 per cento della domanda nazionale, contribuendo in maniera determinante all'approvvigionamento di comparti strategici per l'industria italiana, come quello degli elettrodomestici, della cantieristica, dell'auto e della meccanica. Sul piano occupazionale Ilva impiega oltre 11.600 lavoratori occupati direttamente, a cui deve aggiungersi un indotto strettamente collegato sul piano verticale, che porta l'occupazione diretta a quasi 15.400 unità. A questo dato devono sommarsi 9.200 unità legate all'indotto. (...) Il costo di una eventuale chiusura dell'impianto avrebbe conseguenze negative sia dirette che indirette, che pensiamo debbano essere prese in considerazione nelle decisioni che riguardano il futuro dell'impianto stesso.
Complessivamente si determinerebbe un impatto negativo, che è stato valutato intorno ad oltre 8 miliardi di euro annui, imputabile per circa 6 miliardi di euro alla crescita delle importazioni, per 1,2 miliardi di euro al sostegno al reddito ed ai minori introiti per l'amministrazione pubblica e per circa 500 milioni di euro in termini di minore capacità di spesa per il territorio direttamente interessato.
In una fase di calo globale del mercato è evidente che l'eventuale uscita di uno stabilimento come quello di Taranto sarebbe guardata con estrema soddisfazione dai maggiori competitor europei e mondiali. Tali considerazioni sono certamente importanti, ma in nessun caso possono, naturalmente, giustificare il mantenimento di situazioni di rischio ambientale e per la salute dei lavoratori e dei cittadini al di fuori delle normative.».
Sono evidenti, dunque, i costi sociali ed economici della chiusura dello stabilimento.


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Un aspetto rilevante del dibattito ha riguardato, poi, i rapporti con l'autorità giudiziaria.
Il Ministro Clini, nel corso della citata audizione presso le Commissioni riunite VIII e X della Camera dei deputati nella seduta del 14 agosto 2012, ha ribadito un concetto, per la verità, scontato e che non pare sia stato messo in discussione da alcuno, ossia quello relativo alla necessità di mantenere ferma la differenza di ruoli tra la magistratura e il governo. Testualmente ha dichiarato: «A ogni modo, va detto con molta chiarezza che in Italia, come in tutta Europa, le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni, a dare le disposizioni in materia di protezione dell'ambiente nell'esercizio degli impianti e a effettuare il monitoraggio ambientale delle attività industriali sono identificate dalle leggi, oltre che dalle direttive europee. Nessuna legge o nessuna direttiva europea attribuisce questo compito all'autorità giudiziaria. Questo deve essere molto chiaro perché questa situazione rischia di creare un'incertezza che riguarda non soltanto l'Ilva di Taranto, ma l'intero sistema industriale italiano, nonché l'affidabilità dell'Italia nei confronti degli investimenti esteri, che cerchiamo di attirare nel nostro Paese. Tuttavia, non è una questione riconducibile - ripeto - a uno scontro tra il Governo e la magistratura, bensì alla chiarezza dei ruoli, delle responsabilità e delle competenze che in questo momento è quanto mai urgente, essendo tutti impegnati in uno sforzo per la crescita della nostra economia e del nostro Paese.».
Non è ben chiaro, però, quando vi sarebbe stata l'incertezza e la possibile confusione di ruoli di cui parla il Ministro. Invero:
la magistratura ha effettuato un'indagine, ha disposto un sequestro, confermato dal tribunale del riesame, e sta dando esecuzione al provvedimento di sequestro attraverso l'attività dei custodi giudiziari, in ossequio a quanto previsto nel provvedimento medesimo;
il Ministero, dal suo canto, ha il compito di rilasciare l'AIA per rendere chiaro ai responsabili dell'impianto siderurgico e, a questo punto, all'intera collettività, quali siano le misure da adottare a salvaguardia dell'ambiente e della salute. Questo è certamente un compito del Ministero e, sino ad oggi, la procedura per il rilascio dell'AIA è stata caratterizzata da una lentezza ingiustificabile in un paese civile che intenda salvaguardare l'ambiente e la salute dei cittadini.

Peraltro, come è stato precisato dal procuratore Sebastio, le indagini sono ancora in corso e potrebbero riguardare anche eventuali condotte omissive da parte di organi della P.A., e questa, di certo, è un'attività di competenza della magistratura ove quelle omissioni fossero penalmente rilevanti.

Recentemente, è stata presentata all'autorità giudiziaria una richiesta da parte dei vertici dell'Ilva di potere esercitare la facoltà d'uso degli impianti sottoposti a sequestro, adottando contestualmente una serie di interventi, per un investimento complessivo di 400 milioni di euro.


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L'autorità giudiziaria ha rigettato la richiesta non ritenendo adeguato, evidentemente, il piano.
Ormai non sarebbe più rinviabile, secondo quanto ritenuto dalla procura, lo spegnimento degli impianti ed è stato assegnato un termine stringente (11 ottobre) entro cui dovranno essere eseguite le opere di spegnimento (secondo quanto risulta dai giornali l'Ilva ritiene di aver avviato la fase di spegnimento degli altiforni con lo studio di fattibilità commissionato alla ditta Paul Wurth).
Il presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante, intanto, ha convocato un incontro nello stabilimento di Taranto con i segretari provinciali di Fim, Fiom e Uilm.
Il Governo, come sarà evidenziato nel paragrafo successivo, ha sottoscritto un protocollo d'intesa con le parti interessate ed ha emanato un decreto legge per l'adozione di misure urgenti.
Tutta l'attività di governo si sta svolgendo attraverso un confronto continuo tra le parti e il perseguimento di obiettivi di efficienza, collaborazione, al fine di prevenire l'insorgere di ulteriori problemi e di giungere rapidamente ad una soluzione.
Al termine di questo rapido esame, occorre ritornare a quello che è il punto nevralgico dell'intera vicenda: la tutela della salute.
Gli ultimi risultati delle indagini epidemiologiche hanno evidenziato come la compromissione della salute delle persone ricadenti nel raggio di azione delle emissioni nocive, si proietti in modo massiccio e diffuso anche verso, per così dire, la salute futura.
Allarmanti sono le risultanze delle ricerche che sottolineano il grave pericolo per la salute di chi, oggi, è un minore, e di chi in futuro lo sarà: più chiaramente dei bambini di oggi e di quelli di domani, compresi quelli che non sono ancora nati, ma che, in qualche modo, subiranno nel grembo materno quello che è lo stato di salute della madre.

Questo è il costo che sembra si sia disposti a sopportare per garantire, qualunque cosa accada, la produzione e il mantenimento dell'area industriale con i collegati profili occupazionali.
Ma in questo modo, lo Stato e le parti sociali finiscono per creare, per così dire, un enorme «debito pubblico sanitario».
E, dunque, così come il debito pubblico finanziario dovrà essere pagato dalle generazioni future, così anche il debito pubblico sanitario verrà inevitabilmente a costituire voce passiva di numerose generazioni a venire.
Insomma, cambiano gli ambiti di azione, mutano i soggetti, ma sembra proprio che l'azione pubblica e privata in questo Stato, sia orientata a traslare verso il futuro i problemi, addossandoli ad altri.
Tutto ciò sembra avvenire senza attenzione per il futuro, pur di salvaguardare lo svolgimento di attività economiche ed industriali, in una sorta di primazia assoluta dell'economia su tutto, anche a costo che da quella produzione nociva derivino destini segnati e speranze frustrate.

Non esiste un costo, in termini di salute, sopportabile da uno stato civile per le esigenze produttive e non è accettabile che il presente e il futuro dei bambini di Taranto sia segnato irrimediabilmente. Nessun


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ragionamento di carattere economico/produttivo dovrà e potrà mai mettere minimamente in dubbio questo concetto.

7 - Gli interventi normativi adottati dal Governo.

Il 7 agosto 2012 è stato emanato un decreto legge recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto, convertito in legge 4 ottobre 2012, n. 171.
In sede di conversione in legge è stata presentata la seguente relazione tecnica:

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

Con il Protocollo d'intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto stipulato, il 26 luglio 2012, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministro per la coesione territoriale, la regione Puglia, la provincia di Taranto, il comune di Taranto e il Commissario straordinario del porto di Taranto, sono stati individuati gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto.
L'articolo 1 del disegno di legge prevede, al fine di accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi, la nomina, senza oneri aggiuntivi, di un Commissario straordinario che può nominare un soggetto attuatore e che può avvalersi delle strutture delle amministrazioni pubbliche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, e degli organi di cui all'articolo 4, comma 2, del Protocollo d'intesa, con oneri di funzionamento a carico delle amministrazioni sottoscrittrici.
Per quanto riguarda le risorse, il provvedimento prevede:
a) risorse di pertinenza della regione Puglia del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2000-2006 e 2007-2013, per un ammontare complessivo di 110.167.413 euro destinate agli interventi del Protocollo d'intesa con deliberazione assunta dal CIPE nella seduta del 3 agosto 2012;
b) risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, nel limite massimo di 20 milioni di euro. Si tratta di quota parte delle risorse già destinate al trasferimento alle regioni per interventi di carattere ambientale ai sensi al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che verranno trasferite alla regione Puglia. Più specificamente si tratta dei capitoli relativi all'attuazione del federalismo amministrativo: capitoli 7085 e 8532;
c) un importo pari ad euro 30 milioni delle risorse del Programma operativo nazionale ricerca e competitività da utilizzare mediante gli ordinari ed i nuovi strumenti di programmazione negoziata, nonché un importo pari ad euro 14 milioni delle risorse già assegnate nell'ambito del Programma operativo nazionale reti e mobilità, per la realizzazione della nuova diga foranea di protezione del porto di Taranto;


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d) risorse proprie dell'Autorità portuale di Taranto, assicurando il coordinamento con il nuovo Commissario, per gli interventi già previsti nel settore portuale;
e) risorse nel limite massimo di 70 milioni di euro a valere sul Fondo rotativo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, istituito con la legge n. 296 del 2006, per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato nell'area individuata come sito di interesse nazionale di Taranto, ai sensi dell'articolo 57 del decreto-legge n. 83 del 2012.
Le risorse di cui alle lettere a) e b) sono versate dalla regione Puglia in apposita contabilità speciale, allo scopo istituita e intestata al Commissario straordinario. Trattandosi di risorse utilizzate nell'ambito del patto di stabilità interno, non si rilevano effetti finanziari negativi in termini di indebitamento netto.
Per le risorse di cui alle lettere c), d) ed e), non si rilevano effetti finanziari negativi trattandosi di risorse già disponibili a legislazione vigente che verranno utilizzate secondo le rispettive procedure.
Per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'articolo 2, in conformità a quanto già stabilito nel Protocollo d'intesa si prevede l'utilizzo delle risorse già programmate nell'ambito del Programma operativo nazionale ricerca e competitività «asse II - azione integrata per lo sviluppo sostenibile». L'azione mira a favorire la competitività di sistemi di imprese e a riqualificare aree strategiche per il Paese attraverso interventi volti a integrare lo sviluppo sperimentale e l'innovazione con la sostenibilità ambientale.
Il Programma prevede esplicitamente il sostegno degli insediamenti produttivi nei siti di interesse nazionale, nell'ottica di coniugare uno stato ambientale sostenibile con lo sviluppo delle potenzialità economiche del territorio in un approccio ecocompatibile.
Il Programma dispone attualmente di 90 milioni di euro nell'ambito dell'assegnazione complessiva per l'azione II prevista dal medesimo Programma e dal corrispondente piano di azione e coesione. L'accordo di programma definirà la quota di queste risorse (già identificate in 30 milioni di euro nel Protocollo d'intesa) destinate all'attuazione degli interventi per l'area di Taranto. Pertanto la disposizione opera a risorse invariate e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La legge 4 ottobre 2012, n. 171 ha convertito in legge senza modificazioni il decreto di cui si riporta il testo.

Decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2012.

Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità


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ambientale e sanitaria accertate in relazione al sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto, individuato come sito di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, al fine di accelerarne il risanamento ambientale e, nel contempo, di sviluppare interventi di riqualificazione produttiva e infrastrutturali, anche complementari alla bonifica, nonché di individuare misure volte al mantenimento e al potenziamento dei livelli occupazionali, garantendo in tale modo lo sviluppo sostenibile dell'area;
Visto il Protocollo di intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto stipulato, il 26 luglio 2012, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministro per la coesione territoriale, la regione Puglia, la provincia di Taranto, il comune di Taranto, il Commissario straordinario del porto di Taranto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze,

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.


1. Per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012, di seguito denominato: «Protocollo»,
compresi quelli individuati per un importo complessivo pari ad euro 110.167.413 dalle delibere CIPE del 3 agosto 2012, afferenti a risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già assegnate alla regione Puglia e ricomprese nel predetto Protocollo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, un Commissario straordinario, di seguito denominato: «Commissario» autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Restano fermi gli interventi di carattere portuale previsti dal Protocollo con oneri propri della relativa Autorità portuale. A tale fine, è assicurato il coordinamento fra il Commissario di cui al comma 1 ed il commissario straordinario dell'Autorità portuale di Taranto.
3. All'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono altresì finalizzate, nel limite di 20 milioni di euro, le risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, destinate a


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trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le risorse di cui alle delibere indicate nel comma 1 e quelle di cui al comma 3 sono trasferite alla regione Puglia per essere destinate al Commissario, cui è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale.
5. Il Commissario è altresì individuato quale soggetto attuatore per l'impiego delle risorse del Programma operativo nazionale ricerca e competitività dedotte nel Protocollo, e pari ad euro 30 milioni, da utilizzare mediante gli ordinari ed i nuovi strumenti di programmazione negoziata, nonché del Programma operativo nazionale reti e mobilità, per un importo pari ad euro 14 milioni.
6. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, e per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, il Commissario può avvalersi, tramite delega di funzioni, di un soggetto attuatore, anch'esso senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, e può in ogni caso avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario può altresì avvalersi di organismi partecipati, nei termini previsti dall'articolo 4, comma 2, del Protocollo. Alle spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del Protocollo si provvede nell'ambito delle risorse delle Amministrazioni sottoscrittrici già disponibili a legislazione vigente.
7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.
8. I finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possono essere concessi, secondo i criteri e le modalità previsti dallo stesso articolo 57, anche per gli interventi di ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell'area definita del Sito di interesse nazionale di Taranto. A tale fine, nell'ambito del Fondo istituito con l'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata una quota di risorse fino ad un massimo di 70 milioni di euro.

Articolo 2.

1. L'area industriale di Taranto è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Conclusioni.

La Commissione ritiene doveroso esprimere delle considerazioni specifiche all'esito degli approfondimenti condotti sulla vicenda attinente all'Ilva di Taranto.
Si tratta, infatti, di una vicenda particolarmente complessa che ha visto l'intervento, a diverso titolo, della magistratura, del Governo, del Parlamento, degli enti locali (regione, provincia e comune), nonché dei sindacati dei lavoratori, intervenuti per sostenere le ragioni di coloro che, a seguito del provvedimento di sequestro emesso dalla magistratura, subiranno inevitabilmente effetti negativi sulla loro posizione lavorativa.
Il primo, imprescindibile dato, è costituito dalle conclusioni della perizia chimica ed epidemiologica depositata all'esito dell'incidente probatorio disposto nel procedimento penale condotto dalla procura di Taranto.
La perizia descrive una grave ed attualissima situazione di emergenza ambientale e sanitaria, imputabile alle emissioni inquinanti, convogliate, diffuse e fuggitive, dello stabilimento Ilva Spa e, segnatamente, di quegli impianti ed aree del siderurgico costituiti dall'area parchi, area cokerie, area agglomerato, area altiforni, area acciaierie ed area grf (gestione rottami ferrosi).
Risulta processualmente come gli inquinanti siano entrati anche nella catena alimentare, tanto da determinare l'abbattimento di migliaia di animali, nei quali si erano riscontrate imponenti tracce di diossina.
Ed è proprio in ragione di tale situazione che il Gip di Taranto ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo delle aree interessate, sequestro la cui esecuzione deve consistere, come precisato dal procuratore Sebastio nel corso dell'audizione presso questa Commissione, nella eliminazione delle emissioni inquinanti e pericolose attraverso l'inibizione di qualunque attività produttiva degli impianti sequestrati.
Le principali problematiche sono emerse proprio a seguito dell'esecuzione del provvedimento di sequestro che incide:
sull'utilizzo attuale degli impianti;
sul blocco dell'attività produttiva con effetti dirompenti anche rispetto all'attività futura;
sul mantenimento dei livelli occupazionali all'interno dell'impresa;
sulle nefaste prospettive economiche di un settore produttivo che, soprattutto in un periodo di crisi economica quale quello attuale, avrebbe potuto rappresentare un'eccezione rispetto al trend generale.


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In sostanza, gli interessi coinvolti nella vicenda in esame sono molteplici, tutti di rilevanza costituzionale, ma non tutti bilanciabili fra di loro, sì da determinare la frustrazione di un interesse rispetto ad un altro.
In particolare, fondamentale oggetto di tutela è la salvaguardia del diritto alla salute, contemplato dall'articolo 32 della Costituzione che recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività».
Si tratta di un diritto insopprimibile, che non può essere bilanciato o sacrificato con nessun altro diritto o libertà, sia pure di rango costituzionale.
La salvaguardia della salute umana è definita come fondamentale diritto dell'individuo.

Come è stato da più parti sottolineato, anche altri valori costituzionali sono chiamati in causa, primo fra tutti la tutela del lavoro.
Non solo l'articolo 1 della Carta costituzionale afferma il principio per cui l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, ma ben cinque articoli della Costituzione sono dedicati alla tutela del lavoro (compresa l'organizzazione sindacale e il diritto di sciopero).
Senza considerare poi che la tutela del lavoro rappresenta la condizione indispensabile per la tutela dignità umana. Nessuna dignità può esistere laddove manchino i mezzi di sussistenza e la garanzia delle condizioni minimali di vita che possano consentire all'uomo di esprimersi come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, prima fra tutti la famiglia.
E nessuna dignità vi può essere nel caso in cui il lavoro non venga effettuato in condizioni di sicurezza per la salute del lavoratore medesimo.

Ed allora, è proprio dalla lettura delle norme che si comprende come la tutela della salute abbia un posto preminente e debba essere salvaguardata anche, e soprattutto, nell'ambiente lavorativo che rappresenta certamente un luogo in cui le forze in campo sono sbilanciate: da un lato, vi è il datore di lavoro che si trova in una posizione, per così dire, di «forza»; dall'altro, il lavoratore che sarebbe tendenzialmente disposto ad accettare condizioni lavorative insalubri e pericolose per la salute, pur di lavorare.

Altro interesse coinvolto è quello relativo all'iniziativa economica privata (contemplato dall'articolo 41 della Costituzione), iniziativa che è definita «libera», ma che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.

Ancora una volta si ha la conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la tutela del diritto alla salute è insopprimibile, non limitabile, non comprimibile, rappresentando non solo un diritto fondamentale per il singolo, ma un interesse per l'intera collettività, di tal che non è disponibile.

Fatta questa precisazione che rappresenta, per certi versi, il filo conduttore delle conclusioni della Commissione, è necessario valutare quelle che sono state le posizioni dei vari attori in campo.


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Prima fra tutte la posizione della magistratura, che ha avuto un ruolo particolarmente rilevante nel caso in esame, non solo per il procedimento penale avviato nei confronti dei vertici dell'Ilva Spa, quanto per il provvedimento di sequestro che, di fatto, inibisce l'ulteriore prosecuzione dell'attività dell'acciaieria.
Ebbene, il provvedimento di sequestro adottato dall'autorità giudiziaria non può che assolvere alla funzione che gli attribuisce la legge, ossia di eliminare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati (articolo 321 codice di procedura penale).
Di ciò si dà ampiamente conto nel provvedimento laddove è riportato: «Le dimensioni dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, i suoi livelli di produzione, la sua ubicazione geografica, che lo vede situato a ridosso dell'abitato cittadino, a pochi metri di distanza dai primi edifici del quartiere Tamburi, la acclarata pericolosità dell'attività siderurgica, le accertate, gravi criticità strutturali e funzionali degli impianti Ilva e le loro pesantissime ricadute in termini di impatto ambientale: tutto converge nell'evidenziare come non possa più essere consentito al siderurgico tarantino del gruppo RIVA di sottrarsi al dovere di anteporre, alla logica del profitto, sino ad oggi così spregiudicatamente e cinicamente seguita, il rispetto della salute delle persone - lavoratori e popolazione residente - e della salubrità dell'ambiente nel suo complesso, risorsa irrinunciabile per qualunque comunità».

Il problema delle ricadute occupazionali che discendono dal provvedimento di sequestro e dall'esigenza di evitare l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze di reati contro la salute e l'integrità dell'incolumità pubblica è un problema la cui soluzione appartiene esclusivamente alla pubblica amministrazione ed al soggetto imprenditoriale, secondo le rispettive competenze di valutazione (per la pubblica amministrazione) e di adeguamento (per l'imprenditore) ad un modello aziendale che garantisca una produzione nel rispetto del diritto alla salute.

La magistratura, in questo contesto, non può che esercitare le sue funzioni giurisdizionali, così come è accaduto nel caso in oggetto.

Ed allora, se la magistratura è intervenuta doverosamente nella fase repressiva, adottando provvedimenti che sono stati valutati e riesaminati nelle sedi competenti, occorre puntare l'attenzione su quella che è stata l'attività di Governo con riferimento all'Ilva Spa, non solo nella fase successiva all'emissione del provvedimento di sequestro, ma anche nella fase precedente, con particolare riferimento alla procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Alcune considerazioni si impongono proprio in relazione alla procedura per il rilascio dell'AIA da parte del Ministero dell'ambiente.
Dopo una lunga attività di istruttoria, avviata nel 2007, il provvedimento di rilascio dell'AIA da parte del Ministero dell'ambiente


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è stato emanato il 4 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 23 agosto 2011. La notifica del gestore è avvenuta con nota del 31 agosto 2011 con la quale l'Ilva chiedeva, tra l'altro, un incontro esplicativo con gli organi di controllo Ispra relativamente alle definizione delle modalità tecniche per la piena applicazione del piano di monitoraggio e controllo.
Con decreto del 15 marzo 2012, e quindi a distanza di pochi mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il Ministero dell'ambiente ha disposto l'avvio del procedimento amministrativo per il complessivo riesame dell'AIA, in ragione dei dati emersi dalla perizia effettuata in sede di incidente probatorio, nel corso del procedimento penale pendente presso la procura di Taranto ed avente ad oggetto una serie di reati riconducibili, secondo l'ipotesi accusatoria, all'attività dell'Ilva.
È lecito, quindi, domandarsi cosa sia potuto accadere, in pochi mesi, nella situazione di fatto oggetto degli approfondimenti effettuati, in un primo momento, da parte dei componenti della commissione AIA, e, in secondo momento, da parte dei periti del tribunale. La risposta è quasi scontata. In realtà non è accaduto nulla di diverso, ma sono stati diversamente valutati gli stessi fenomeni.
L'apertura della procedura per il riesame complessivo dell'AIA, e quindi la messa in discussione dell'attività svolta dai competenti soggetti del Ministero dell'ambiente, avrebbe dovuto comportare, secondo banali principi di consequenzialità logica, l'individuazione per il riesame dell'AIA di soggetti diversi rispetto a quelli che avevano già composto la commissione. Non risulta che ciò sia avvenuto, se non in minima parte.
Solo dopo l'intervento della magistratura, attraverso i provvedimenti cautelari già menzionati, vi è stato un cambiamento nella composizione della commissione.

La vicenda suesposta pone gravi interrogativi sulla efficienza di una attività amministrativa di tutela di interessi costituzionalmente garantiti, in particolare quello alla salute ed all'integrità fisica, che si concretizza in procedure da cui esitano provvedimenti autorizzativi costituenti una sorta di «patente» per lo svolgimento di attività intrinsecamente pericolose.
Si tratta di una procedura che, teoricamente consente, che la problematica concreta rimanga «silenziata», come se l'esistenza del «pezzo di carta» (autorizzazione amministrativa) possa assumere un ruolo salvifico, in termini di assicurazione della non incidenza dell'attività sulla salute e sulla vita delle persone.

Un tale sistema può funzionare solo a condizione che l'istruttoria che precede il rilascio o il diniego del provvedimento sia posta in essere in modo inequivocabilmente rigoroso da parte di soggetti di altissima professionalità e di indiscutibile moralità.

Nel caso di specie, invece, si è dovuto constatare che all'Ilva era stata rilasciata un'autorizzazione sulla base di risultanze tecniche positivamente smentite dai risultati dell'attività di indagine posta in essere dall'autorità giudiziaria, peraltro con la procedura garantita dell'incidente probatorio, quindi con la garanzia del contraddittorio tra le parti interessate.


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Le risultanze della perizia eseguita in sede di incidente probatorio hanno provocato effetti sicuramente dirompenti.
In un primo momento hanno cagionato il risultato del riesame complessivo del procedimento amministrativo e del provvedimento finale di rilascio dell'AIA nei confronti dell'Ilva.
L'applicazione, poi, di misure cautelari sulla base degli elementi acquisiti dalla perizia disposta dall'autorità giudiziaria (provvedimenti tutti confermati nel merito dal tribunale del riesame) ha alimentato un più severo approfondimento circa le ragioni per cui un soggetto imprenditore, in relazione al quale era stata dimostrata un'azione gravemente lesiva della salute e dell'integrità fisica delle persone, avesse ricevuto dalla pubblica amministrazione l'autorizzazione a porre in essere quella stessa attività costituente reato.

Non si può non prendere atto della circostanza che coloro che avevano proceduto all'istruttoria ed al rilascio di quella autorizzazione fossero persone che non possedevano, evidentemente, i requisiti professionali necessari per potere dotare la pubblica amministrazione di criteri di giudizio soddisfacenti per la tutela della salute umana.

Ancora una volta, questa Commissione ha dovuto constatare che solo l'intervento della magistratura ha determinato un effettivo impulso all'attività della pubblica amministrazione, il che è certamente inaccettabile, perché la pubblica amministrazione dovrebbe orientare la propria attività nel rispetto delle regole a prescindere dall'avvio di un'attività giudiziaria, che peraltro è il segno evidente della tardività dell'azione amministrativa.

A parte le considerazioni sull'attività del Ministero dell'ambiente, altre osservazioni si impongono con riferimento agli enti territoriali.
Pare incredibile che nel corso degli anni non sia stata messa in atto una strategia di controlli, di prescrizioni, di verifiche che potesse garantire il perseguimento degli obiettivi produttivi dell'impresa senza alcun pregiudizio per la salute umana.
Cosa sia stato fatto dagli organi di controllo e dagli enti territoriali nel corso di decenni non è dato sapere.

Il Governo, come evidenziato nel corpo della relazione, ha recentemente emanato provvedimenti normativi utilizzando la decretazione d'urgenza, al fine di realizzare taluni obiettivi immediati non rinviabili.

Le richieste dell'impresa di potere esercitare la facoltà d'uso con prescrizioni sono state rigettate, in quanto gli investimenti programmati per l'adeguamento degli impianti, sottoposti all'attenzione del pubblico ministero e del Gip, non sono stati ritenuti idonei per la salvaguardia ambientale, sicché, oggi, l'unica attività legittimata è l'esecuzione del provvedimento sequestro nei termini indicati dall'autorità giudiziaria.

Del tutto legittime sono le preoccupazioni di lavoratori e sindacati che hanno manifestato ripetutamente a tutela del posto di lavoro.


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Un rilievo, tuttavia, si deve necessariamente esprimere con riferimento ad una attività sindacale che per lungo tempo non è riuscita a portare all'attenzione dei vertici dell'Ilva le gravissime problematiche dello stabilimento, certamente note anche agli stessi lavoratori.
Recenti notizie di stampa (ADNKronos, Taranto, 10 ottobre) riportano alcune informazioni promananti dai vertici dell'Ilva secondo le quali sarà assicurato il riassorbimento degli operai che risulteranno in esubero, nonché l'adeguamento degli impianti alle disposizioni che verranno impartite dalla nuova autorizzazione integrata ambientale.

Deve prendersi atto che il Ministro Clini ha annunciato che il 18 ottobre 2012 si terrà la Conferenza di servizi che dovrà approvare la «nuova» autorizzazione integrata ambientale, predisposta dal Ministero dell'ambiente con riferimento all'impianto siderurgico Ilva.

Sarà di particolare interesse comprendere quali siano gli elementi di novità rispetto alla precedente AIA, se e in quale modo siano state recepite le indicazioni contenute nella perizia effettuata nell'ambito del procedimento penale avviato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto e, ancora, in che modo il nuovo provvedimento potrà interfacciarsi con le prescrizioni contenute nell'atto di sequestro emesso dal Gip di Taranto.
Un dato è certo: il provvedimento del Ministero riveste, in questo momento storico, un'importanza fondamentale, perché è proprio in questa fase che il Governo ha il dovere di esprimersi, in maniera adeguata ed esaustiva, rispetto a problematiche di grande rilievo che investono il presente ed il futuro della popolazione di Taranto e non solo.

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