XVII LEGISLATURA

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

(Disposizioni per procedere alla ricognizione e alla trasparenza dei debiti delle pubbliche Amministrazioni, nonché per procedere ai pagamenti).

  1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento. I soggetti di cui all'articolo 1, 2 e 3 sono obbligati a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale l'elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili, sia di parte corrente che di parte capitale, alla data del 31 dicembre 2012, con i dati necessari all'individuazione del fornitore, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sul medesimo sito istituzionale deve essere reso disponibile un indirizzo di posta elettronica, finalizzato alla ricezione di indicazioni o rettifiche da parte dei fornitori mediante posta certificata.
  2. La suddetta pubblicazione ha valore di certificazione del credito da parte dell'Amministrazione pubblica.
  3. I pagamenti autorizzati dal presente decreto-legge sono effettuati dagli enti locali dando priorità ai debiti non oggetto di cessione pro soluto fino ad esaurimento dei fondi disponibili. In caso di fatture di elevato importo, l'ente locale provvede al pagamento delle medesime destinando una quota non superiore al 20 per cento dello spazio finanziario richiesto, al fine di soddisfare un maggior numero di creditori. Tra i suddetti crediti il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura, o dalla richiesta equivalente di pagamento.
  4. Nel caso in cui per procedere al pagamento è richiesta la presentazione del DURC, qualora previsto da disposizioni legislative, è sufficiente ai fini del pagamento che l'impresa creditrice risulti adempiente nel periodo di emissione della fattura ovvero della richiesta equivalente di pagamento.
  5. Gli enti di cui al presente Capo hanno l'obbligo di pubblicare ed aggiornare nel proprio sito internet i piani dei pagamenti e l'effettiva esecuzione dei medesimi per classi di debito e con evidenziazione della cronologia delle fatture.

  Conseguentemente all'articolo 6, sopprimere i commi 1, 2 e 3.
01. 01. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco, Pisano.
(Segnalato)

  Al comma 1, sostituire le parole: 5.000 milioni con le seguenti; 4.000 milioni.

  Conseguentemente, al comma 1, premettere il seguente:
  01. I pagamenti dei residui di parte capitale, anche perenti, sostenuti nel corso del 2013 dalle Regioni, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro.
1. 177. Borghesi, Marguerettaz.
(Segnalato)

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali:
   a) dei debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
   b) dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;
   c) dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. 179. I Relatori.
(Segnalato)

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. I pagamenti di debiti di parte capitale, per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro l'8 aprile 2013, ivi inclusi i trasferimenti, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, nei limiti degli importi liquidati, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: sostenere;
   b) al comma 7, sopprimere le parole: di parte corrente;
   c) al comma 15, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro 60 giorni.
1. 86. Vignali, Palese.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. I pagamenti di debiti di parte capitale, per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro l'8 aprile 2013, ivi inclusi i pagamenti alle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, nei limiti degli importi liquidati, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: sostenere.
*1. 53. Squeri, Milanato.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. I pagamenti di debiti di parte capitale, per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro l'8 aprile 2013, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: sostenere.
*1. 118. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Segnalato)

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. I pagamenti di debiti di parte capitale, per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro l'8 aprile 2013, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni ed i pagamenti a valere sul Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e sul Fondo per lo sviluppo dei comuni di confine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2011, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro.
1. 7. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Segnalato)

  Al comma 1, dopo le parole: pagamenti di debiti di parte capitale aggiungere le seguenti: e di parte corrente.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, dopo le parole: dei debiti di parte capitale aggiungere le seguenti: e di parte corrente;
   b) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: pagamento dei debiti di parte capitale aggiungere le seguenti: e di parte corrente;
   c) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: ovvero dei debiti di parte capitale aggiungere le seguenti: e di parte corrente;
   d) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: di parte capitale aggiungere le seguenti: e di parte corrente.
1. 93. Abrignani, Lainati, Calabria, Palese.

  Al comma 1, dopo le parole: di parte capitale aggiungere le seguenti: nonché dei debiti commerciali.

  Conseguentemente:
   a) al comma 8, primo periodo, dopo le parole:
pagamento dei debiti di parte capitale aggiungere la seguente: commerciali;
   b) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: articoli 42 aggiungere la seguente 202.
1. 92. Carfagna, Palese.
(Segnalato)

  Al comma 1, dopo le parole: di debiti di parte capitale aggiungere le seguenti: e dei debiti commerciali.
1. 110. Capodicasa, Taranto.

  Al comma 1, sopprimere le parole: alla data del 31 dicembre 2012.
1. 143. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba, Borghi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 marzo 2013.

  Conseguentemente:
   a) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 marzo 2013;
   b) al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 marzo 2013.
1. 34. Rubinato.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla data 31 dicembre 2012 con le seguenti: alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
1. 89. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.
(Segnalato)

  Al comma 1, dopo le parole: 31 dicembre 2012 aggiungere le seguenti:, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali,.
1. 165. Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Segnalato)

  Al comma 1, dopo le parole: predetto termine aggiungere le seguenti: nonché delle obbligazioni maturate al 31 dicembre 2012, e in caso di lavori pubblici, oltre alla fattura, può essere considerato lo stato di avanzamento lavori di cui all'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, o, in caso di pagamento in un'unica soluzione, il conto finale dei lavori di cui all'articolo 200 del citato decreto del Presidente della Repubblica, rientrano tra i debiti gli accordi bonari e gli espropri sottoscritti o approvati alla data del 31 dicembre 2012.
*1. 30. Rubinato.
(Segnalato)

  Al comma 1, dopo le parole: predetto termine aggiungere le seguenti: nonché delle obbligazioni maturate al 31 dicembre 2012, e in caso di lavori pubblici, oltre alla fattura, può essere considerato lo stato di avanzamento lavori di cui all'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, o, in caso di pagamento in un'unica soluzione, il conto finale dei lavori di cui all'articolo 200 del citato decreto del Presidente della Repubblica rientrano tra i debiti gli accordi bonari e gli espropri sottoscritti o approvati alla data del 31 dicembre 2012.
*1. 144. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba, Borghi.

  Al comma 1, dopo le parole: predetto termine aggiungere le seguenti: nonché delle obbligazioni maturate al 31 dicembre 2012, e in caso di lavori pubblici, oltre alla fattura, può essere considerato lo stato di avanzamento lavori di cui all'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, o, in caso di pagamento in un'unica soluzione, il conto finale dei lavori di cui all'articolo 200 del citato decreto del Presidente della Repubblica, rientrano tra i debiti gli accordi bonari e gli espropri sottoscritti o approvati alla data del 31 dicembre 2012.
*1. 166. Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Segnalato)

  Al comma 1, dopo le parole: predetto termine aggiungere le seguenti: nonché delle obbligazioni maturate al 31 dicembre 2012, e in caso di lavori pubblici, oltre alla fattura, può essere considerato lo stato di avanzamento lavori di cui all'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, o, in caso di pagamento in un'unica soluzione, il conto finale dei lavori di cui all'articolo 200 del citato decreto del Presidente della Repubblica, rientrano gli espropri sottoscritti o approvati alla data del 31 dicembre 2012.
1. 156. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco, Pisano.
(Segnalato)

  Al comma 1, dopo le parole: predetto termine aggiungere le seguenti: nonché delle obbligazioni maturate al 31 dicembre 2012.
*1. 66. Calabria, Lainati, Palese.

  Al comma 1, dopo le parole: predetto termine aggiungere le seguenti: nonché delle obbligazioni maturate al 31 dicembre 2012.
*1. 153. Marchi, Benamati, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Mariani, Rughetti, Taranto, Guerra, Lorenzo Guerini, Carnevali, Antezza, Fregolent.

  Al comma 1, sostituire le parole: delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 con le seguenti: tra gli enti locali, sostenuti dal 1o gennaio 2013.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere il seguente periodo: Gli importi eventualmente non utilizzati ai fini di cui al primo periodo del presente comma sono destinati alla riduzione degli obiettivi di patto di stabilità per l'anno 2013 di comuni e province.
1. 102. Calabria, Lainati, Pagano, Vignali, Palese.

  Al comma 1, sostituire le parole: delle province in favore dei comuni con le seguenti: tra gli enti locali.
1. 139. Marchi, Benamati, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Mariani, Rughetti, Taranto, Antezza, Fregolent.

  Al comma 1, sostituire le parole: sostenuti del corso del 2013 dagli enti locali con le seguenti: sostenuti dal 1o gennaio 2013 dagli enti locali.
*1. 85. Carfagna, Palese.

  Al comma 1, sostituire le parole: sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali con le seguenti: sostenuti dal 1o gennaio 2013 dagli enti locali.
*1. 120. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Segnalato)

  Al comma 1, sostituire le parole: sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, con le seguenti: sostenuti dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dagli enti locali.
1. 32. Marchi, Rubinato.

  Al comma 1, sostituire le parole: dagli enti locali fino alla fine del comma, con le seguenti: e del 2014 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo, rispettivamente, di 5.000 milioni di euro e di 5.000 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Per l'anno 2013 gli enti locali effettuano i pagamenti dei debiti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui al presente comma e per l'anno 2014 entro il 31 gennaio 2014. In caso di accertato inadempimento entro tali termini degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, ovvero entro quello indicato al successivo comma 14 per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati, il Segretario generale e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.;
   b) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino, anche su segnalazione del collegio dei revisori, che gli enti locali non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati, il Segretario generale e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.;
   c) al comma 7, dopo le parole: a valere sui residui passivi di parte corrente aggiungere le seguenti: e di parte capitale;
   d) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: in deroga agli articoli 42, aggiungere la seguente: 202,;
   e) sostituire il comma 14 con il seguente:
  14. Per l'anno 2013, all'atto dell'erogazione, e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Per l'anno 2014, gli enti locali interessati provvedono al pagamento dei debiti di cui al comma 13 entro il termine di cui comma 3. Dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili l'ente locale fornisce formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., rilasciata dal responsabile finanziario dell'ente.
1. 129. Giampaolo Galli.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire le parole: dagli enti locali fino alla fine dei comma, con le seguenti: e del 2014 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo, rispettivamente, di 5.000 milioni di euro e di 5.000 milioni di euro.
1. 82. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo le parole: enti locali, aggiungere le seguenti: compresi quelli relativi a società, fondazioni, enti e altri soggetti e organismi comunque detenuti o partecipati dagli stessi.
1. 113. Orfini, Misiani.

  Al comma 1, dopo le parole: enti locali, aggiungere le seguenti: compresi quelli relativi a società partecipate dagli stessi.
1. 112. Marchi.

  Al comma 1, dopo le parole: enti locali, aggiungere le seguenti: nonché, per il Comune di Mantova, i pagamenti fino a 2 milioni di euro relativi agli impegni di spesa per lavori riguardanti Palazzo Te,.
1. 119. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire le parole: 5.000 milioni con le seguenti: 4.000 milioni.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: sono altresì esclusi dai vincoli del patto di stabilità degli enti locali per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro i pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali.
1. 148. Guerra, Lorenzo Guerini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5.000 milioni con le seguenti: 4.500 milioni.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì esclusi dai vincoli del patto di stabilità degli enti locali per un importo complessivo di 500 milioni di euro i pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento, sostenuti nel corso del 2013 dai comuni aventi popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
1. 149. Guerra.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5.000 milioni di euro con le seguenti: 4.000 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 10 sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

  2. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «dal 10 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 gennaio 2014»;
   b) al comma 13-bis le parole: «A decorrere dall'anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2014»;
   c) sostituire il comma 35 con il seguente:
  «35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2014, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2013, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.»;
   d) al comma 46 le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2014»;
   e) il comma 47 è sostituito dal seguente:
  «47. Per l'anno 2013 continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.».
1. 122. Marchi.
(Inammissibile)

  All'articolo 1, comma 1, le parole: 5.000 milioni di euro sono sostituire dalle seguenti: 4.500 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, sono riconosciuti maggiori spazi finanziari ai fini degli obiettivi del patto di stabilità interno per il 2013 per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro. Ai fini della distribuzione dell'importo di cui al periodo precedente, i comuni interessati comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 giugno 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere pagamenti in conto capitale aventi carattere di particolare necessità e urgenza.
  5-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 5-bis, entro il 15 luglio 2013 sono individuati, per ciascun comune, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali che potrà fornire entro il 10 luglio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del comma 5-bis.
*1. 5. Valiante, Famiglietti, Benamati, Rughetti, Realacci, Folino, Covello, Cera, Bonavitacola, Di Lello, Scotto, Tofalo, Antimo Cesaro, D'Attorre, Borghi, Fioroni, Sanga, Guerra, Tino Iannuzzi, Rotondi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5.000 milioni di euro con le seguenti: 4.500 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, sono riconosciuti maggiori spazi finanziari ai fini degli obiettivi del patto di stabilità interno per il 2013 per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro. Ai fini della distribuzione dell'importo di cui al periodo precedente, i comuni interessati comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 giugno 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere pagamenti in conto capitale aventi carattere di particolare necessità e urgenza.
  5-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 5-bis, entro il 15 luglio 2013 sono individuati, per ciascun comune, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali che potrà fornire entro il 10 luglio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del comma 5-bis.
*1. 36. Valentini, Vignali, Palese.
(Segnalato)

  Al comma 1, sostituire le parole: 5.000 milioni di euro con le seguenti: 4.800 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  «
1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) all'articolo 16, comma 7, al primo periodo le parole: 1.200 milioni» sono sostituite con le seguenti: «800 milioni»;
   2) al secondo periodo, le parole: «31 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento»;
   3) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono pari agli importi indicati nell'allegato 3-bis del presente decreto.»;
   4) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Per le province che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le riduzioni di cui al precedente periodo sono ripartite nel triennio 2013/2015. All'esito positivo della pronuncia da parte della Sezione regionale della Corte dei conti sui suddetti piani, il Ministero dell'economia e finanze, con proprio decreto, provvede alla conseguente copertura finanziaria a valere sul proprio bilancio.»;
   b) dopo l'allegato 3, è inserito l'allegato 3-bis di cui all'allegato 3 del presente decreto;
   c) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Le Province che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono tenute, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla modifica del piano di riequilibrio conseguente alla definizione delle riduzioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
1. 126. Melilli.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo le parole: 5.000 milioni di euro aggiungere le seguenti: di cui 1.000 milioni per i pagamenti effettuati dal 2 gennaio all'8 aprile.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: dell'importo di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: ivi compresi gli importi dei pagamenti effettuati dal 2 gennaio all'8 aprile.
1. 152. Rughetti, Benamati, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Marchi, Mariani, Taranto, Guerra, Lorenzo Guerini, Carnevali, Antezza, Fregolent.
(Segnalato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli importi non utilizzati ai fini di cui al primo periodo del presente comma sono destinati alla riduzione degli obiettivo di patto di stabilità per l'anno 2013 di comuni e province.
*1. 13. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Segnalato)

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli importi non utilizzati ai fini di cui al primo periodo del presente comma sono destinati alla riduzione degli obiettivi di patto di stabilità per l'anno 2013 di comuni e province.
*1. 29. Rubinato.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli importi non utilizzati ai fini di cui a primo periodo del presente comma sono destinati alla riduzione degli obiettivo di patto di stabilità per l'anno 2013 di comuni e province.
*1. 67. Calabria, Lainati, Palese.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli importi non utilizzati ai fini di cui al primo periodo del presente comma sono destinati alla riduzione degli obiettivo di patto di stabilità per l'anno 2013 di comuni e province.
*1. 145. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba, Borghi.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli importi non utilizzati ai fini di cui al primo periodo del presente comma sono destinati alla riduzione degli obiettivo di patto di stabilità per l'anno 2013 di comuni e province.
*1. 161. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco, Pisano.
(Segnalato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli importi non utilizzati ai fini di cui al primo periodo del presente comma sono destinati alla riduzione degli obiettivo di patto di stabilità per l'anno 2013 di comuni e province.
*1. 164. Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Segnalato)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa agli enti locali che hanno dato vita alle forme associative di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed alle comunità montane, anche se esclusi dall'applicazione del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti locali e le comunità montane di cui al primo periodo comunicano entro il 15 giugno al Ministero dell'economia e delle finanze mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato i pagamenti che intendono effettuare ai sensi del comma 1 nel 2013 e nel 2014. Entro il 5 luglio 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati i pagamenti di cui al secondo periodo, garantendo effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto non superiori a 82 milioni di euro nell'anno 2013 e a 118 milioni di euro nell'anno 2014. Qualora l'importo complessivo dei pagamenti che gli enti locali e le comunità montane di cui al primo periodo intendono effettuare risulti superiore al limite massimo di cui al terzo periodo, i trasferimenti medesimi sono ridotti in misura proporzionale rispetto alle richieste presentate. All'onere derivante dal presente comma, pari a 82 milioni di euro nell'anno 2013 e a 118 milioni di euro nell'anno 2014 si provvede ai sensi dei commi da 1-ter a 1-quinquies.
  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro per l'anno 2014.
  1-quater. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1-bis, nella misura di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2013 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013 e a 5,1 milioni di euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  1-quinquies. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013 di 10 milioni di euro nell'anno 2014.
  1-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 178. I Relatori.
(Segnalato)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Sono altresì esclusi dai vincoli del patto di stabilità, i pagamenti di obbligazioni giuridiche verso terzi di parte capitale assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso nel 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, valutabile in 2,5 milioni di euro, si provvede per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 114. Moscatt, Capodicasa.
(Segnalato)

  Sostituire i commi 2 e 3, con i seguenti:

  2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma i completi di elenco dettagliato contenente la data di scadenza della singola partita non pagata. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di conversione del decreto-legge in esame sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base di puro criterio cronologico nazionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro novanta giorni in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.
1. 154. Pisano, Barbanti, Cancelleri, Ruocco, Sorial, Castelli, Rostellato.
(Segnalato)

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: indicando distintamente i pagamenti già effettuati alla data dell'8 aprile 2013.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, riservando in ogni caso agli enti che abbiano già effettuato i pagamenti entro la data dell'8 aprile e che non necessitino di spazi finanziari per i pagamenti successivi a tale data, una quota non superiore al 10 per cento degli spazi finanziari complessivamente concessi.
1. 116. Pes, Cani, Ghizzoni, Mura, Francesco Sanna, Giovanna Sanna, Marrocu.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: in conto capitale relativi al 2013.
1. 84. Calabria, Lainati, Pagano, Vignali, Palese.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 giugno 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base di puro criterio cronologico nazionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 agosto 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto ai periodo precedente, si procede al riparto della quota residua dei 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.
1. 160. Pisano, Castelli, Barbanti, Cancelleri, Ruocco, Sorial, Rostellato.
(Segnalato)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per l'anno 2013 gli enti locali effettuano i pagamenti dei debiti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui al presente comma e per l'anno 2014 entro il 31 gennaio 2014. In caso di accertato inadempimento entro tali termini degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, ovvero entro quello indicato al successivo comma 14 per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati, il Segretario generale e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino, anche su segnalazione del collegio dei revisori, che gli enti locali non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati, il Segretario generale e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
1. 80. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.
(Segnalato)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per l'anno 2013 gli enti locali effettuano i pagamenti dei debiti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui al presente comma. In caso di accertato inadempimento entro tali termini degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, ovvero entro quello indicato al successivo comma 14 per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati, il Segretario generale e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
1. 137. Giampaolo Galli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di riparto della quota residua, almeno il 50 per cento delle disponibilità è destinato a sostenere i pagamenti dei debiti di cui al comma 1 sostenuti dai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.
*1. 6. Valiante, Benamati, Rughetti, Famiglietti, Realacci, Folino, Covello, Cera, Bonavitacola, Di Lello, Scotto, Tofalo, D'Attorre, Borghi, Fioroni, Sanga, Rotondi, Guerra, Tino Iannuzzi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di riparto della quota residua almeno il 50 per cento delle disponibilità è destinato a sostenere i pagamenti dei debiti di cui al comma i sostenuti dai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.
*1. 35. Valentini, Vignali, Palese.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme assegnate dovranno essere pagate secondo la cronologia dei debiti, per singolo comune, così come comunicato dagli enti stessi. In ogni caso l'importo di cui al comma i non può superare per debiti non scaduti alla data dell'8 aprile per singolo comune il saldo programmatico ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2013.
1. 18. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio cronologico per singolo comune.
1. 20. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno almeno il 50 per cento dei pagamenti di cui al comma 1 effettuati nell'anno 2013, prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Con accordo di Conferenza Stato-città e autonomie locali sono apportate le modifiche per la ripartizione delle disponibilità di cui al comma 1.
*1. 15. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno almeno il 50 per cento dei pagamenti di cui al comma 1 effettuati nell'anno 2013, prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Con accordo di Conferenza Stato-città e autonomie locali sono apportate le modifiche per la ripartizione delle disponibilità di cui al comma 1.
*1. 60. Calabria, Lainati, Palese.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Ai fini dell'individuazione di norme premiali in materia di finanza locale, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 maggio 2012, è approvato l'elenco degli enti locali virtuosi, articolato in fasce di virtuosità. Ai fini della formazione di detto elenco si tiene conto in via prioritaria dell'appartenenza ai territori delle aree depresse e delle performance virtuose, con riferimento all'attività amministrativa nel quinquennio 2008/2012, realizzate dagli enti locali nei seguenti campi d'azione:
   a) rapporto fra spesa corrente e spese per investimenti;
   b) livello di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
   c) interventi realizzati nel campo delle energie rinnovabili;
   d) investimenti in finanza di progetto con il concorso di risorse private;
   e) incremento dei servizi relativi alla prima infanzia.

  3-ter. Al fine di reperire le risorse per il pagamento dei debiti di cui al comma 1 gli enti locali inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono ammessi ad esercitare il potere regolamentare volto alla definizione agevolata degli obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti alla data del 31 dicembre 2011, con le procedure di cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
1. 146. Bonavitacola, Amendola, Bossa, Capozzolo, Del Basso de Caro, Famiglietti, Tino Iannuzzi, Impegno, Manfredi, Valeria Valente, Palma, Paolucci, Paris, Salvatore Piccolo, Giorgio Piccolo, Picierno, Rostan, Tartaglione, Valiante.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai fini dell'individuazione delle modalità di riparto di cui al comma 3 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali tiene conto con criteri premiali dell'inserimento degli Enti locali nell'elenco degli enti virtuosi, approvato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 maggio 2012. Ai fini della formazione di detto elenco si tiene conto in via prioritaria dell'appartenenza ai territori delle aree depresse e delle performance virtuose, con riferimento all'attività amministrativa nel quinquennio 2008/2012, realizzate dagli enti locali nei seguenti campi d'azione:
   a) rapporto fra spesa corrente e spese per investimenti;
   b) livello di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
   c) interventi realizzati nel campo delle energie rinnovabili;
   d) investimenti in finanza di progetto con il concorso di risorse private;
   e) incremento dei servizi relativi alla prima infanzia.
1. 147. Bonavitacola, Amendola, Bossa, Capozzolo, Del Basso de Caro, Famiglietti, Tino Iannuzzi, Impegno, Manfredi, Valeria Valente, Palma, Paolucci, Paris, Salvatore Piccolo, Giorgio Piccolo, Picierno, Rostan, Tartaglione, Valiante.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. All'erogazione delle somme in favore dell'ente locale si provvede a seguito:
   a) della presentazione di un piano di pagamento di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, di cui al comma 1;
   b) alla verifica degli adempimenti di cui alla lettera a), provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto:
   1) dal Capo Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno;
   2) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato;
   3) dal rappresentante dell'ANCI e dell'UPI.
1. 24. Borghi, Rughetti.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. Gli enti locali che, senza giustificato motivo, non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno.
*1. 65. Calabria, Lainati, Palese.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. Gli enti locali che, senza giustificato motivo, non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno.
*1. 140. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba, Borghi.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. Su tempestiva e circostanziata segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la Procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Ove sia accertata la loro responsabilità, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente, e degli eventuali corresponsabili, una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse devono restare pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito.
1. 77. Gelmini, Calabria, Pagano, Lainati, Vignali, Palese.

  Sostituire il comma 4, con il seguente: 4. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino, anche su segnalazione del collegio dei revisori, che gli enti locali non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati, il Segretario generale e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
1. 136. Giampaolo Galli.

  Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: accertino, aggiungere le seguenti: anche eventualmente.
1. 170. Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Segnalato)

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. con le seguenti: le stesse accertano la responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo pagamento.
1. 138. Rughetti, Melilli.

  Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: A seguito dell'avvenuto accertamento di cui al primo periodo ovvero che gli enti locali, senza giustificato motivo, non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, ogni ulteriore erogazione o trasferimento nei confronti degli enti locali stessi viene sospeso sino all'effettivo raggiungimento, entro non oltre 90 giorni dalla data di accertamento, della percentuale di pagamenti prevista al primo periodo.
*1. 56. Latronico, Palese.

  Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: A seguito dell'avvenuto accertamento di cui al primo periodo, ovvero che gli enti locali, senza giustificato motivo, non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, ogni ulteriore erogazione o trasferimento nei confronti degli enti locali stessi viene sospeso sino all'effettivo raggiungimento, entro non oltre 90 giorni dalla data di accertamento, della percentuale di pagamenti prevista al primo periodo.
*1. 91. Vignali, Pagano, Calabria, Lainati, Palese.

  Al comma 5, sopprimere le parole: nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque,.
**1. 88. Calabria, Lainati, Pagano, Vignali, Palese.

  Al comma 5, sopprimere le parole: nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque,.
**1. 128. Rughetti.

  Al comma 5, sostituire le parole: 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 con le seguenti: 25 per cento del fondo cassa al 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
  11-septies. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-octies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-nonies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-septies sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
  11-decies. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

  11-undecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 5, nella misura di 12,4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 8,4 milioni di euro per l'anno 2013 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,89 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 6,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-duodecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 5, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221,9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 0,79 milioni di euro per l'anno 2013, a 30,88 milioni di euro per l'anno 2014 e a 33,3 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 6,21 milioni di euro per l'anno 2013, a 36,52 milioni di euro per l'anno 2014 e a 68,6 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e a 120 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-terdecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 5, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  11-quinquesdecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
  11-sexiesdecies. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
1. 1. Marcon, Di Salvo, Boccadutri, Melilla.
(Segnalato)

  Al comma 5, sostituire le parole: 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 con le seguenti: 25 per cento del fondo di cassa al 31 dicembre 2012.
*1. 12. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Segnalato)

  Al comma 5, sostituire le parole: 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013, con le seguenti: 25 per cento del fondo di cassa al 31 dicembre 2012.
*1. 62. Calabria, Lainati, Palese.

  Al comma 5, sostituire le parole: 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 con le seguenti: 25 per cento del fondo di cassa al 31 dicembre 2012.
*1. 106. Borghi, Rughetti.

  Al comma 5, sostituire le parole: 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 con le seguenti: 25 per cento del fondo di cassa al 31 dicembre 2012.
*1. 157. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco, Pisano.

  Al comma 5, sostituire le parole: 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 con le seguenti: 25 per cento del fondo di cassa al 31 dicembre 2012.
*1. 169. Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Segnalato)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Gli enti locali che non si avvalgono della procedura di cui ai commi precedenti, possono comunicare, entro il termine del 30 maggio 2013, secondo la procedura di cui al comma 2, l'importo complessivo dei pagamenti effettuati nel corso dell'anno 2012, a valere sui residui passivi di conto capitale esistenti in bilancio alla data del primo gennaio dell'esercizio finanziario 2012 e di quelli che si intende effettuare nel corso dell'anno 2013, a valere sui residui passivi di conto capitale esistenti in bilancio alla data del primo gennaio del medesimo esercizio.
  5-ter. Agli enti di cui al comma 5-bis è riconosciuta, nell'anno 2014, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 5-bis, una modifica migliorativa dell'obiettivo in misura non superiore al 12,5 per cento dell'importo complessivo dei pagamenti comunicati ai sensi del comma 5-bis e, comunque, per un importo complessivo non superiore a 500 milioni. Agli enti locali beneficiari delle disposizioni di cui al comma 3, sono attribuiti, per l'anno 2014, saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivo compensativo delle modifiche migliorative riconosciute ai sensi del primo periodo del presente comma; per ciascun ente locale, la modifica peggiorativa del saldo è determinata, in misura proporzionale agli spazi finanziari di cui hanno beneficiato nel 2013.
1. 117. Pes, Cani, Ghizzoni, Mura, Francesco Sanna, Giovanna Sanna, Marrocu, Marchi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Agli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio 2012 per un importo non superiore all'ammontare dei residui passivi di parte capitale esistenti alla data del 1o gennaio 2012, pagati entro il medesimo esercizio, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1. 115. Pes, Cani, Ghizzoni, Mura, Francesco Sanna, Giovanna Sanna, Marrocu, Marchi.
(Inammissibile)

  Al comma 7, dopo le parole: enti locali, aggiungere le seguenti: ed in particolare per quelli colpiti nell'anno 2012, da eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
1. 39. Faenzi, Palese.
(Segnalato)

  Al comma 7, sopprimere le parole: di parte corrente.
1. 52. Squeri, Milanato.
(Inammissibile)

  Al comma 7, dopo le parole: di parte corrente aggiungere le seguenti: e di parte capitale anche perenti.
1. 109. Marchi, Taranto.
(Inammissibile)

  Al comma 7, dopo le parole: di parte corrente aggiungere le parole: e di parte capitale.
*1. 11. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

  Al comma 7, dopo le parole: di parte corrente aggiungere le seguenti: e di parte capitale.
*1. 28. Rubinato.
(Inammissibile)

  Al comma 7, dopo le parole: di parte corrente aggiungere le seguenti: e di parte capitale.
*1. 99. Calabria, Lainati, Palese.
(Inammissibile)

  Al comma 7, dopo le parole: di parte corrente aggiungere le seguenti: e di parte capitale.
*1. 79. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.
(Inammissibile)

  Al comma 7, dopo le parole: di parte corrente aggiungere le seguenti: e di parte capitale.
*1. 132. Benamati, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Marchi, Mariani, Taranto.
(Inammissibile)

  Al comma 7, dopo le parole: di parte corrente aggiungere le seguenti: e di parte capitale.
*1. 141. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba, Borghi.
(Inammissibile)

  Al comma 7, dopo le parole: di parte corrente aggiungere le seguenti: e di parte capitale.
*1. 158. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco, Pisano.
(Inammissibile)

  Al comma 7, dopo le parole: di parte corrente aggiungere le seguenti: e nella misura massima complessiva di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2014, di conto capitale.

  Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
  11-septies. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-octies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario dei 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-nonies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-septies sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
  11-decies. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

  11-undecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, nella misura di 12, 4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 8,4 milioni di euro per l'anno 2013 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,89 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 6,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-duodecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221,9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 0,79 milioni di euro per l'anno 2013, a 30,88 milioni di euro per l'anno 2014 e a 33,3 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 6,21 milioni di euro per l'anno 2013, a 36,52 milioni di euro per l'anno 2014 e a 68,6 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e a 120 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-terdecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cuti all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle Finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  11-quinquesdecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
  11-sexiesdecies. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente: «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
   1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
   2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
   3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

  11-septiesdecies. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

  11-duodevicies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  11-undevicies. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
   a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
   b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

  11-vicies. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 11-undevicies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.
  11-vicies semel. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi 11-undevicies e 11-vicies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 7 del presente decreto.
  11-vicies bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-undevicies a 11-vicies bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
1. 2. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Segnalato)

  Al comma 7, dopo le parole: di parte corrente aggiungere le seguenti: e di parte capitale.

  Conseguentemente, aggiungere in fine, le seguenti parole: per un importo complessivo di 1.400 milioni di euro.
*1. 95. Vignali, Lainati, Pagano, Calabria, Palese.
(Segnalato)

  Al comma 7, dopo le parole: di parte corrente aggiungere le seguenti: e di parte capitale.

  Conseguentemente, aggiungere in fine, le seguenti parole: per un importo complessivo di 1.400 milioni di euro.
*1. 104. Marchi, Benamati, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Mariani, Rughetti, Taranto, Antezza, Fregolent.
(Segnalato)

  Al comma 7, dopo le parole: di parte corrente aggiungere le seguenti: e di parte capitale.

  Conseguentemente, aggiungere in fine, le seguenti parole: per un importo complessivo di 1.400 milioni di euro.
*1. 168. Matarrese, Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Segnalato)

  Al comma 7, dopo le parole: di parte corrente, aggiungere le seguenti: nonché di parte capitale limitatamente per gli enti locali colpiti nell'anno 2012 da eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
1. 42. Faenzi, Palese.
(Inammissibile)

  Al comma 7, sopprimere le parole:, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

  Conseguentemente:
   a)
sopprimere il comma 8;
   b) all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
  11-septies. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-octies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario dei 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-nonies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-septies sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
  11-decies. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

  11-undecies. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, nella misura di 12,4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-duodecies. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221,9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013, 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-terdecies. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle Finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  11-quinquiesdecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
  11-sexiesdecies. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

  11-septiesdecies. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

  11-duodevicies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  11-undevicies. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
   a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
   b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

  11-vicies. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 11-undevicies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.
  11-vicies semel. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi 11-undevicies e 11-vicies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 7 del presente decreto.
  11-vicies bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-undevicies a 11-vicies bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
1. 171. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Segnalato)

  Al comma 7, sopprimere le parole: purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

  Conseguentemente sopprimere il comma 8.
1. 22. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Segnalato)

  Sostituire il comma 8, con il seguente:
  8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali. Entro il 30 aprile 2013, ciascun ente locale predispone, a cura del responsabile finanziario, l'elenco dei debiti di parte corrente iscritti in bilancio correlati a trasferimenti regionali e delle province autonome. L'elenco è trasmesso telematicamente alla Regione o alla provincia autonoma per la riconciliazione. Entro il 15 maggio 2013 la Regione o la provincia autonoma effettua il trasferimento dei fondi all'ente richiedente e conseguentemente provvede all'estinzione dei corrispondenti residui passivi. L'ente locale, entro il 30 maggio 2013, effettua il pagamento dei crediti connessi e conseguentemente provvede alla cancellazione dei corrispondenti residui attivi. Per i debiti di parte capitale, i maggiori spazi finanziari derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.
1. 123. Marchi.

  Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 108. Marchi, Taranto.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione di tali spazi finanziari viene definita in accordo con le Anci e le UPI Regionali.
*1. 101. Calabria, Lainati, Pagano, Vignali, Palese.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione di tali spazi finanziari viene definita in accordo con le Anci e le UPI Regionali.
*1. 127. Rughetti.

  Sopprimere il comma 9.
1. 70. Calabria, Pagano, Lainati, Vignali, Palese.

  Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 10. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Segnalato)

  Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 63. Calabria, Pagano, Lainati, Vignali, Palese.

  Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 100. Palese.

  Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 105. Marchi, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Mariani, Taranto, Antezza, Fregolent.
(Segnalato)

  Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 142. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba, Borghi.
(Segnalato)

  Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 159. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco, Pisano.
(Segnalato)

  Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 167. Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Segnalato)

  Al comma 9 sopprimere le parole: dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 e per le province una quota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori,
1. 64. Calabria, Pagano, Lainati, Vignali, Palese.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in quattro sezioni a cui corrispondono quattro articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3.750 milioni di euro per l'anno 2014, «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari verso contraenti generali, nonché verso fornitori e concessionari di servizi pubblici», con una dotazione di 750 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.250 milioni di euro per l'anno 2014», e «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, delle Centrali di Committenza, e di quelle di Acquisto di beni e servizi sanitari istituite dalle Regioni ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», con una dotazione di cui 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014. Nel pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, l'attribuzione delle risorse dovrà avvenire in base al criterio cronologico dando priorità, indipendentemente dall'area geografica di appartenenza del beneficiano, all'anzianità del debito. Le risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari verso contraenti generali, nonché verso fornitori e concessionari di servizi pubblici», sono gestite, attribuite e sostenute in modo centralizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze a prescindere dalla capacità d'indebitamento delle Regioni le quali potranno porre a garanzia degli importi ad esse attribuite il proprio patrimonio immobiliare. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e alla Conte dei conti, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11. sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva delle Sezioni del Fondo di cui al comma 11 e di cui all'articolo 2, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui agli articoli 1 e 2 richiesti in data successiva a quella prevista dai predetti articoli e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.

  Conseguentemente all'articolo 2:
   a) al comma 1 dopo le parole: di cui all'articolo 3 aggiungere le seguenti: nonché di cui al comma 9-bis del presente articolo;
   b) dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. In deroga alle disposizioni del presente articolo, le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari verso contraenti generali, nonché verso fornitori e concessionari di servizi pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine del 30 giugno 2013, gli elenchi dei debiti da saldare nei confronti dei predetti soggetti. Al pagamento dei debiti suddetti provvede il Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme disponibili presso la «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari verso contraenti generali, nonché verso fornitori e concessionari di servizi pubblici» di cui all'articolo 1, comma 10, seguendo esclusivamente l'ordine di anzianità dei crediti, senza tener conto dell'origine territoriale degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le ulteriori modalità di attuazione delle presenti disposizioni.
1. 163. Carfagna, Palese.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in quattro sezioni a cui corrispondono quattro articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3.000 milioni di euro per l'anno 2014, «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, per i prodotti e i servizi energetici volti a garantire i funzionamento dei servizi essenziali al Cittadino e di pubblica utilità» con una dotazione di cui 2.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3.000 milioni di euro per l'anno 2014 e «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale», con una dotazione di cui 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 8.000 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva delle Sezioni del Fondo di cui al comma 11 e di cui all'articolo 2, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui al presente articolo e all'articolo 2 richiesti in data successiva a quella prevista dai predetti articoli e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.
*1. 48. Vignali, Pagano, Calabria, Lainati, Palese.
(Segnalato)

  Sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in quattro sezioni a cui corrispondono quattro articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3.000 milioni di euro per l'anno 2014, «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, per i prodotti e i servizi energetici volti a garantire i funzionamento dei servizi essenziali al Cittadino e di pubblica utilità» con una dotazione di cui 2.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3.000 milioni di euro per l'anno 2014 e «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale», con una dotazione di cui 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 8.000 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva delle Sezioni del Fondo di cui al comma 11 e di cui all'articolo 2, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui al presente articolo e all'articolo 2 richiesti in data successiva a quella prevista dai predetti articoli e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.
*1. 55. Latronico, Palese.

  Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014 con le seguenti: con una dotazione di 11.000 milioni di euro per il 2013 e di 49.000 milioni di euro per il 2014.

  Conseguentemente:
   a)
sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» con una dotazione di 3.000 milioni di euro per il 2013 e 7.000 milioni di euro per il 2014, «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 15.000 milioni di euro per l'anno 2014 e «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale», con una dotazione di cui 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 27.000 milioni di euro per l'anno 2014.;
   b) all'articolo 3, comma 3 primo periodo sostituire le parole: 14.000 milioni con le seguenti: 32.000 milioni;
   c) all'articolo 12, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 con le seguenti: 21.000 milioni di euro per il 2013 e di 53.000 milioni di euro per il 2014;
   d) all'articolo 12, comma 3, alinea, sostituire le parole: 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: 587,48 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1.511,70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
   e) all'articolo 12, comma 3, lettera b), sostituire le parole: 559,5 milioni con le seguenti: 587,48 milioni;
   f) all'articolo 12, comma 3, lettera c), sostituire le parole: 570,45 milioni con le seguenti: 1.511,70 milioni.
1. 37. Vignali, Lainati, Pagano, Calabria, Palese.
(Inammissibile)

  Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: degli enti del Servizio Sanitario nazionale, aggiungere le seguenti: sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute che sono stati riordinati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 ottobre 2010, n. 183, nell'anno 2012.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 3 aggiungere in fine, il seguente comma:
«9-bis. Le medesime disposizioni si applicano agli Enti sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute che sono stati riordinati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nell'anno 2012, in tal caso il limite di assegnazione previsto di 150.000.000 di euro per l'anno 2013»;
   b) all'articolo 6 aggiungere, in fine, il seguente comma:
  11-bis. Ai fini di garantire l'attuazione delle disposizioni di riordino degli Enti riordinati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nell'anno 2012 e di garantire un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso la Tesoreria dell'Ente.
1. 180. Calabria, Lainati, Pagano, Vignali, Carfagna, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti di cui all'articolo 2, comma 1, e agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, una quota pari al 10 per cento delle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui al comma 10, è destinata a incrementare per le medesime finalità, per gli anni 2013 e 2014, la dotazione del «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012. n. 213.

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le regioni di cui all'articolo 1, comma 10-bis, che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, a causa di carenza di liquidità, in deroga al comma 1, chiedono l'anticipazione delle somme da destinare ai predetti pagamenti a valere sulle risorse del «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
1. 162. Carfagna, Palese.
(Segnalato)

  Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: 31 dicembre 2012 aggiungere le seguenti: e alla data del 31 marzo 2013 in via sperimentale limitatamente agli enti locali colpiti da eventi alluvionali nell'anno 2012 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
1. 43. Faenzi, Palese.

  Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: articoli 42, aggiungere la seguente: 202.
*1. 81. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.

  Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: articoli 42, aggiungere la seguente: 202.
*1. 90. Carfagna, Palese.

  Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: articoli 42, aggiungere la seguente: 202.
*1. 107. Marchi, Taranto.

  Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: articoli 42, aggiungere la seguente: 202.
*1. 134. Giampaolo Galli.
(Segnalato)

  Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: piano di ammortamento a rate costanti, aggiungere le seguenti:, coordinato con eventuali piani di rientro già in essere.
1. 75. Latronico, Palese.

  Sostituire il comma 14 con il seguente:

  14. Per l'anno 2013, all'atto dell'erogazione, e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Per l'anno 2014, gli enti locali interessati provvedono al pagamento dei debiti di cui al comma 13 entro il medesimo termine temporale di cui al primo periodo. Dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili l'ente locale fornisce formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., rilasciata dal responsabile finanziario dell'ente.
1. 78. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.
(Segnalato)

  Al comma 14, dopo le parole: All'atto dell'erogazione aggiungere le seguenti: e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni.
1. 133. Giampaolo Galli.

  Al comma 14, dopo le parole: responsabile finanziario dell'ente aggiungere le seguenti: ovvero dalla persona formalmente indicata dall'ente, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6.
1. 58. Calabria, Lainati, Pagano, Vignali, Carfagna, Palese.

  Al comma 15 sostituire le parole: entro 30 giorni con le seguenti: entro 60 giorni.
*1. 54. Squeri, Milanato.
(Segnalato)

  Al comma 15, sostituire le parole: entro 30 giorni con le seguenti: entro 60 giorni.
*1. 97. Calabria, Lainati, Pagano, Vignali, Palese.

  Al comma 15 sostituire le parole: entro 30 giorni con le seguenti: entro 60 giorni.
*1. 130. Rughetti.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei comuni per l'esercizio 2013, sono individuati i criteri di calcolo dei saldi rilevanti ai fini dei rispetto del patto di stabilità interno per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della particolarità delle risorse e delle spese in franchi svizzeri proprie del bilancio dell'ente.
1. 174. Guerra, Braga.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. Gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto possono richiedere l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al Titolo VIII del testo unico delle leggi nell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. 151. Marchi, Benamati, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Mariani, Rughetti, Taranto, Guerra, Lorenzo Guerini, Carnevali, Antezza, Fregolent.
(Segnalato)

  Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

  16-bis. Gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto possono richiedere l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13.
*1. 9. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Segnalato)

  Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

  16-bis. Gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto possono richiedere l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13.
*1. 23. Borghi, Rughetti.

  Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

  16-bis. Gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto possono richiedere l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13.
*1. 98. Calabria, Lainati, Palese.
(Segnalato)

  Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

  16-bis. Gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto possono richiedere l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13.
*1. 175. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco, Pisano.
(Segnalato)

  Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

  16-bis. Gli enti locali colpiti da eventi alluvionali nell'anno 2012 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, che hanno deliberato lo stato di dissesto e che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 marzo 2013, possono chiedere l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13.
1. 44. Faenzi, Palese.

  Sopprimere il comma 17.
*1. 59. Calabria, Lainati, Palese.

  Sopprimere il comma 17.
*1. 150. Marchi, Benamati, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Mariani, Rughetti, Taranto, Guerra, Lorenzo Guerini, Carnevali, Antezza, Fregolent, Borghi.
(Segnalato)

  Sopprimere il comma 17.
*1. 96. Calabria, Lainati, Pagano, Vignali, Palese.

  Sopprimere il comma 17.
*1. 8. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Segnalato)

  Al comma 17, primo periodo dopo le parole: di cui al comma 13 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli colpiti da eventi alluvionali nell'anno 2012 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
1. 45. Faenzi, Palese.

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
  17-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 maggio 2012, viene stabilita la quota di risorse di cui all’addendum previsto al precedente comma 11 da destinare ad operazioni di cessione pro soluto dei crediti tributari con cui gli enti locali possono reperire risorse da destinare al pagamento dei debiti di cui al comma 1.
  17-ter. Per le finalità di cui al comma 1 la Cassa depositi e prestiti e autorizzata a concedere mutui ad Equitalia SpA per l'acquisto, in qualità di cessionaria, di crediti iscritti nei ruoli coattivi principali, suppletivi e speciali delle entrate tributarie e delle violazioni al codice della strada degli enti locali, resi esecutivi e consegnati al competente Concessionario per la riscossione entro la data del 31 dicembre 2011. 1 crediti vengono trasferiti a titolo definitivo e pro soluto, previo pagamento di un corrispettivo a carico di Equitalia SpA cessionaria ed in favore dell'ente locale cedente. Il cessionario subentra nel titolo con la potestà di esercitare tutte le facoltà di riscossione, anche coattiva, già spettanti al cedente.
  17-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 maggio 2013, sono stabiliti:
   a) i criteri per la determinazione del corrispettivo da riconoscersi in favore del cessionario;
   b) le modalità del suo versamento in favore dell'ente locale cedente;
   c) le condizioni dei finanziamenti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti ad Equitalia SpA per le operazioni di cessione di cui al comma 1.

  17-quinquies. il decreto di cui al comma 17-quater stabilisce, altresì, le modalità di formulazione delle proposte da parte degli enti locali interessati, nonché l'ordine di ammissione alle relative operazioni che tenga conto dei seguenti criteri di priorità:
   a) entità della popolazione amministrata;
   b) fascia di appartenenza all'elenco degli enti locali virtuosi approvato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 maggio 2012.
1. 172. Bonavitacola, Amendola, Bossa, Capozzolo, Del Basso de Caro, Famiglietti, Tino Iannuzzi, Impegno, Manfredi, Valeria Valente, Palma, Paolucci, Paris, Salvatore Piccolo, Giorgio Piccolo, Picierno, Rostan, Tartaglione, Valiante.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
  17-bis. Le finalità di cui al presente articolo, con riguardo agli enti locali ubicati nei territori delle regioni a statuto speciale e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, sono perseguite con le modalità definite ai commi 17-ter e 17-quater, in armonia con le caratteristiche finanziarie di tali enti.
  17-ter. I pagamenti di debiti di parte capitale sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali di al comma 17-bis sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 250 milioni di euro, a valere sull'importo di cui al comma 1.
  17-quater. L'ammontare dell'esclusione di cui al comma 17-ter, spettante agli enti ubicati in ciascuna regione e provincia autonoma è determinato in base all'intesa conclusa dalle regioni e province autonome medesime. Di tale esclusione si tiene conto nell'ambito di ciascun accordo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1. 40. Sandra Savino, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
  17-bis. Le finalità di cui al presente articolo, con riguardo agli enti locali ubicati nei territori delle regioni a statuto speciale e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, sono perseguite con le modalità definite ai commi 17-ter e 17-quater, in armonia con le caratteristiche finanziarie di tali enti.
  17-ter. I pagamenti di debiti di parte capitale sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali di cui al comma 17-bis sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 250 milioni di euro.
  17-quater. L'ammontare dell'esclusione di cui al comma 17-ter spettante agli enti ubicati in ciascuna regione e provincia autonoma è determinato in base all'intesa conclusa dalle regioni e province autonome medesime. Di tale esclusione si tiene conto nell'ambito di ciascun accordo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
*1. 4. Sandra Savino, Gigli, Malisani, Coppola, Blazina, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
  17-bis. Le finalità di cui al presente articolo, con riguardo agli enti locali ubicati nei territori delle regioni a statuto speciale e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, sono perseguite con le modalità definite ai commi 17-ter e 17-quater, in armonia con le caratteristiche finanziarie di tali enti.
  17-ter. I pagamenti di debiti di parte capitale sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali di cui al comma 17-bis sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 250 milioni di euro.
  17-quater. L'ammontare dell'esclusione di cui al comma 17-ter spettante agli enti ubicati in ciascuna regione e provincia autonoma è determinato in base all'intesa conclusa dalle regioni e province autonome medesime. Di tale esclusione si tiene conto nell'ambito di ciascun accordo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
*1. 14. Borghesi, Fedriga, Allasia, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. In sede di definizione del patto di stabilità per le regioni a statuto speciale e per le province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli obiettivi sono determinati, tenendo conto dell'esclusione prevista dal comma 1 del presente articolo. A tal fine nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle predette regioni e province autonome, che curano la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato.
1. 19. Borghesi, Marguerettaz, Fedriga.
(Segnalato)

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. A decorrere dal 2013, sono escluse dal Patto di stabilita interno delle regioni e dei comuni le risorse provenienti dalle royalties petrolifere e dai trasferimenti per la ricostruzione connessa agli eventi sismici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 51. Latronico, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. A decorrere dal 2013, nel limite di spesa di 12,8 milioni di euro, sono escluse dal Patto di stabilità interno delle regioni e dei comuni le risorse provenienti dalle royalties petrolifere e dai trasferimenti per la ricostruzione connessa agli eventi sismici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 49. Latronico, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. Nel limite di spesa di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, sono esclusi dal Patto di stabilità interno delle regioni e dei comuni le risorse provenienti dalle royalties petrolifere. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 69. Latronico, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. Nel limite di spesa di 12,8 milioni di euro a decorrere dal 2013, sono escluse dal Patto di stabilità interno delle regioni e dei comuni le risorse provenienti dai trasferimenti per la ricostruzione connessa agli eventi sismici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 68. Latronico, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpretano nel senso che il divieto di procedere ad assunzioni di personale conseguente al mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente non trova applicazione in relazione ai processi di stabilizzazione conclusi ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, a condizione che gli enti rispettino, nell'anno in cui si procede alla stabilizzazione, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni.
1. 176. Fontana Cinzia Maria, Fragomeli, Lorenzo Guerini, Guerra.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. All'articolo 31 comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole «L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali» sono sostituite con le seguenti «L'esclusione opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali».
1. 57. Calabria, Lainati, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad individuare le necessarie compensazioni al fine di introdurre gradualmente, entro il 2016, come regola di patto di stabilità interno per i comuni, l'equilibrio di parte corrente con limite al deficit individuato di intesa con la commissione permanente per la finanza pubblica.
1. 3. Marcon, Di Salvo, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. Al fine di fornire liquidità agli enti locali per il pagamento di spese in conto capitale, all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, primo periodo, le parole «2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «750 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2014»;
   b) al comma 7, primo periodo, le parole: «1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014».
1. 94. Vignali, Lainati, Pagano, Calabria, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. All'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti locali che non accedono né al fondo pre-dissesto, né al fondo ex articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, le su indicate percentuali del 6 per cento per l'anno 2013 e del 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 sono innalzate entrambe all'8 per cento».
1. 121. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. Per gli enti locali che non richiedano l'anticipazione di cui al comma 13, il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato dal 4 per cento al 6 per cento per gli anni 2014 e seguenti.
1. 33. Rubinato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. All'articolo 210, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui all'articolo 208, primo comma, lettere a), b) e c), che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria ad una società per azioni direttamente o indirettamente controllata dal tesoriere stesso, ferma la responsabilità del tesoriere per gli atti compiuti dalla società delegata.»
*1. 31. Bobba.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. All'articolo 210, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui all'articolo 208, primo comma, lettere a), b) e c), che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria ad una società per azioni direttamente o indirettamente controllata dal tesoriere stesso, ferma la responsabilità del tesoriere per gli atti compiuti dalla società delegata.»
*1. 47. Vignali, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

(Modifiche all'articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).

  1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato fino al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi gli avvisi pubblicati a far data dal 1o aprile 2013 dalle centrali uniche di committenza, di cui all'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ove già costituite. Sono altresì fatti salvi gli eventuali bandi e avvisi pubblicati dai comuni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a far data dal 10 aprile 2013 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 01. Matarrese, Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

(Modifiche all'articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).

  1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato fino al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi i bandi di gara e gli avvisi pubblicati a far data dal 1o aprile 2013 dalle centrali uniche di committenza, di cui all'articolo 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ove già costituite. Sono altresì fatti salvi gli eventuali bandi e gli avvisi pubblicati dai comuni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a far data dal 1o aprile 2013 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 05. Vignali, Lainati, Pagano, Calabria, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

(Modifiche all'articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).

  1. Al comma 7, primo periodo, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza» sono aggiunte le seguenti «, nonché quelle provenienti dai Fondi detenuti ai sensi della legge 2 maggio 1990, n. 102, destinati alla realizzazione di opere di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio e quelli derivanti dal Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.»
1. 02. Borghesi, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità per le necessità di cassa della Croce Rossa Italiana è erogato un contributo straordinario per l'anno 2013 pari a 150 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 12 dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate per l'anno 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per il medesimo anno 2013.
  11-ter. Per l'anno 2013, all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg».
  11-quater. Per l'anno 2013, all'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

  11-quinquies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 12 milioni di euro nell'anno 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-sexies. Per l'anno 2013, il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato propone al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013, Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
1. 03. Bobba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascun Ministero provvede a ridurre in modo lineare le datazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera h), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato, destinate ad acquisto di beni e servizi per un ammontare non inferiore al 7 per cento degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio per l'anno 2013.
  2. Le maggiori risorse resesi disponibili sono destinate a compensare per pari importo l'incremento delle risorse da escludere dai vincoli del patto di stabilità interno per gli enti locali ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.
1. 04. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco.
(Segnalato)

ART. 2.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. I pagamenti dei residui passivi di parte capitale, anche perenti, sostenuti nel corso del 2013 dalle regioni nel limite massimo di 700 milioni di euro, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.

  Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui a allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consunti e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
  11-septies. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-octies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-nonies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-septies sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
  11-decies. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

  11-undecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 01, pari a 12,4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-duodecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 01, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221,9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-terdecies. A quota parte dei derivanti dall'articolo 2, comma 01, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  11-quinquiesdecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
  11-sexiesdecies. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente: «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

  11-septiesdecies. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, e successive modificazioni»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

  11-duodevicies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
  11-undevicies. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
   a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
   b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

  11-vicies. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 11-undevicies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.
  11-vicies semel. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi 11-undevicies e 11-vicies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 2 del presente decreto-legge.
  11-vicies bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-undevicies a 11-vicies bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
2. 1. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Segnalato)

  Al comma 1 premettere, il seguente:

  01. I pagamenti dei residui di parte corrente, anche perenti, sostenuti nel corso del 2013 dalle regioni, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.
2. 65. Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Segnalato)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità oppure per insufficienza dell'obiettivo di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 1, comma 10, oppure l'attribuzione di una maggiore quota di obiettivo di competenza eurocompatibile a valere sulle risorse di cui alla predetta Sezione fino ad un massimo del 30 per cento delle dotazioni.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 3, alinea, dopo le parole: All'erogazione delle somme richieste aggiungere le seguenti: e alla attribuzione di maggiori quote di obiettivo di patto di competenza euro compatibile,;
    2) al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in caso di erogazione delle somme per carenza di liquidità;
    3) al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in caso di erogazione delle somme per carenza di liquidità;
    4) al comma 5 dopo le parole: All'erogazione aggiungere le seguenti: oppure alla attribuzione di maggiori quote di obiettivo di patto di competenza euro compatibile;
    5) sostituire il comma 7 con il seguente: 7. Per l'anno 2013 l'esclusione prevista dall'articolo 32, comma 4, lettera c) della legge 12 novembre 2011, n. 183, opera anche per le quote di cofinanziamento statale e regionale. Per l'anno 2014 l'esclusione di cui all'articolo 32, comma 4, lettera n-bis) della legge 12 novembre 2011, n. 183, opera nei limiti di 1.000 milioni di euro.
   b) all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
   11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg».
  11-septies. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-octies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-nonies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-septies sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
  11-decies. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

  11-undecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, nella misura di 12,4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 8,4 milioni di euro per l'anno 2013 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,89 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 6,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-duodecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221,9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 0,79 milioni di euro per l'anno 2013, a 30,88 milioni di euro per l'anno 2014 e a 33,3 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 6,21 milioni di euro per l'anno 2013, a 36,52 milioni di euro per l'anno 2014 e a 68,6 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e a 120 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-terdecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  11-quinquiesdecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
  11-sexiesdecies. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente: «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

  11-septiesdecies. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
  11-duodevicies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  11-undevicies. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
   a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
   b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

  11-vicies. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 11-undevicies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.
  11-vicies semel. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi 11-undevicies e 11-vicies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 7 del presente decreto.
  11-vicies bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-undevicies a 11-vicies bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 3. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità oppure per insufficienza dell'obiettivo di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 1, comma 10, oppure l'attribuzione di una maggiore quota di obiettivo di competenza eurocompatibile a valere sulle risorse di cui alla predetta Sezione fino ad un massimo del 30 per cento delle dotazioni.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 3, alinea, dopo le parole: All'erogazione delle somme richieste aggiungere le seguenti: e alla attribuzione di maggiori quote di obiettivo di patto di competenza euro compatibile,;
    2) al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in caso di erogazione delle somme per carenza di liquidità;
    3) al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in caso di erogazione delle somme per carenza di liquidità;
    4) al comma 5 dopo le parole: All'erogazione aggiungere le seguenti: oppure alla attribuzione di maggiori quote di obiettivo di patto di competenza euro compatibile;
    5) sostituire il comma 7 con il seguente: 7. Per l'anno 2013 le quote di finanziamento statali e regionali di cui all'articolo 32, comma 4, lettera c) della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono escluse dal complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 32. Per l'anno 2014 l'esclusione di cui all'articolo 32, comma 4, lettera n-bis) della legge 12 novembre 2011, n. 183, opera nei limiti di 1.000 milioni di euro.
   b) all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
  11-septies. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-octies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-nonies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-septies sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
  11-decies. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

  11-undecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, nella misura di 12,4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 8,4 milioni di euro per l'anno 2013 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,89 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 6,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-duodecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221,9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 0,79 milioni di euro per l'anno 2013, a 30,88 milioni di euro per l'anno 2014 e a 33,3 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 6,21 milioni di euro per l'anno 2013, a 36,52 milioni di euro per l'anno 2014 e a 68,6 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e a 120 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-terdecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  11-quinquiesdecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
  11-sexiesdecies. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente: «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

  11-septiesdecies. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

  11-duodevicies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  11-undevicies. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
   a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
   b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

  11-vicies. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 11-undevicies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.
  11-vicies semel. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi 11-undevicies e 11-vicies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 7 del presente decreto.
  11-vicies bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-undevicies a 11-vicies bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 5. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità oppure per insufficienza dell'obiettivo di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 1, comma 10, oppure l'attribuzione di una maggiore quota di obiettivo di competenza eurocompatibile a valere sulle risorse di cui alla predetta Sezione fino ad un massimo del 30 per cento delle dotazioni.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 3, alinea, dopo le parole: All'erogazione delle somme richieste aggiungere le seguenti: e alla attribuzione di maggiori quote di obiettivo di patto di competenza euro compatibile;
    2) al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in caso di erogazione delle somme per carenza di liquidità;
    3) al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in caso di erogazione delle somme per carenza di liquidità;
    4) al comma 5 dopo le parole: All'erogazione aggiungere le seguenti: oppure alla attribuzione di maggiori quote di obiettivo di patto di competenza euro compatibile;
    5) sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Per l'anno 2013 l'esclusione prevista dall'articolo 32, comma 4, lettera c), della legge 12 novembre 2011, n. 183, opera anche per le quote di cofinanziamento statale e regionale per un limite massimo di 700 milioni di euro. Per l'anno 2014 l'esclusione di cui all'articolo 32, comma 4, lettera n-bis) della legge 12 novembre 2011, n. 183, opera nei limiti di 1.000 milioni di euro;
   b) all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
  11-septies. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-octies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-nonies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-septies sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
  11-decies. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

  11-undecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, nella misura di 12,4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 8,4 milioni di euro per l'anno 2013 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,89 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 6,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-duodecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221,9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 0,79 milioni di euro per l'anno 2013, a 30,88 milioni di euro per l'anno 2014 e a 33,3 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 6,21 milioni di euro per l'anno 2013, a 36,52 milioni di euro per l'anno 2014 e a 68,6 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e a 120 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-terdecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  11-quinquiesdecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
  11-sexiesdecies. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

  11-septiesdecies. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

  11-duodevicies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  11-undevicies. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
   a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
   b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

  11-vicies. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 11-undevicies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.
  11-vicies semel. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi 11-undevicies e 11-vicies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 7 del presente decreto.
  11-vicies bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-undevicies a 11-vicies bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 4. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità oppure per insufficienza dell'obiettivo di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 1, comma 10, oppure l'attribuzione di una maggiore quota di obiettivo di competenza eurocompatibile a valere sulle risorse di cui alla predetta Sezione fino ad un massimo del 30 per cento delle dotazioni.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 3, alinea, dopo le parole: All'erogazione delle somme richieste aggiungere le seguenti: e alla attribuzione di maggiori quote di obiettivo di patto di competenza euro compatibile;
    2) al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in caso di erogazione delle somme per carenza di liquidità;
    3) al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in caso di erogazione delle somme per carenza di liquidità;
    4) al comma 5 dopo le parole: All'erogazione aggiungere le seguenti: oppure alla attribuzione di maggiori quote di obiettivo di patto di competenza euro compatibile;
    5) sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Per l'anno 2013 le quote di finanziamento statali e regionali di cui all'articolo 32, comma 4, lettera c), della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono escluse dal complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 32 nel limite massimo di 700 milioni di euro. Per l'anno 2014 l'esclusione di cui all'articolo 32, comma 4, lettera n-bis) della legge 12 novembre 2011, n. 183, opera nei limiti di 1.000 milioni di euro.
   b) all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
  11-septies. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-octies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-nonies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-septies sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
  11-decies. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

  11-undecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, nella misura di 12,4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 8,4 milioni di euro per l'anno 2013 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,89 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 6,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-duodecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221,9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 0,79 milioni di euro per l'anno 2013, a 30,88 milioni di euro per l'anno 2014 e a 33,3 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 6,21 milioni di euro per l'anno 2013, a 36,52 milioni di euro per l'anno 2014 e a 68,6 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e a 120 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-terdecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  11-quinquiesdecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
  11-sexiesdecies. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

  11-septiesdecies. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

  11-duodevicies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
  11-undevicies. A decorre dal 1o gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
   a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
   b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

  11-vicies. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 11-undevicies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.
  11-vicies semel. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi 11-undevicies e 11-vicies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 7 del presente decreto.
  11-vicies bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-undevicies a 11-vicies bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 6. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la parola: esigibili aggiungere le seguenti: o liquidabili.
*2. 40. Cenni, Antezza, Melilli.

  Al comma 1, dopo la parola: esigibili aggiungere le seguenti: o liquidabili.
*2. 59. Carfagna, Palese.

  Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 marzo 2013.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   a) al comma 3, lettera
b), sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 marzo 2013;
   b) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 marzo 2013.
2. 29. Rubinato.

  Al comma 1 dopo le parole: 31 dicembre 2012 ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: , relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.
2. 66. Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Segnalato)

  Al comma 1, dopo le parole: entro il predetto termine, aggiungere le seguenti: compresi quelli relativi alle società, alle fondazioni, agli enti e ad altri soggetti e organismi detenuti o partecipati dagli stessi.
2. 36. Orfini.

  Al comma 1, dopo le parole: in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, aggiungere le seguenti: e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*2. 2. Marcon, Di Salvo, Boccadutri, Melilla.
(Segnalato)

  Al comma 1, dopo le parole: in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, aggiungere le seguenti: e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*2. 33. Antezza, Cenni, Melilli.

  Al comma 1, dopo le parole: in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, aggiungere le seguenti: e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*2. 37. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Segnalato)

  Al comma 1, sopprimere le parole: con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario,.
**2. 22. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.

  Al comma 1, sopprimere le parole: con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario,.
**2. 49. Giampaolo Galli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 luglio 2013, raccoglie, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, i dati relativi ai pagamenti di cui al comma 1, catalogati in ordine cronologico e tipologico, e provvede a comunicarli alla Tesoreria dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvederanno ad erogare le somme di cui al comma 1 sulla base dell'ordine cronologico e tipologico comunicato ai sensi del presente comma.
2. 58. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco, Pisano.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 15 febbraio 2014 con le seguenti: 30 settembre 2013.
*2. 17. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 15 febbraio 2014 con le seguenti: 30 settembre 2013.
*2. 50. Benamati, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Marchi, Mariani, Rughetti, Taranto, Antezza, Fregolent.
(Segnalato)

  Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede entro quarantacinque giorni dall'approvazione dei decreti di cui al comma 2, sulla base:
   a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;
   b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

  4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato.
2. 15. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.
(Segnalato)

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede entro quarantacinque giorni dall'approvazione dei decreti di cui al comma 2, sulla base:
   a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;
   b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria, attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.
2. 51. Giampaolo Galli.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: maggiorata degli interessi aggiungere le seguenti: senza aumentare la pressione fiscale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad individuare, prioritariamente le risorse necessarie a coprire il rimborso dell'anticipazione di cui al presente articolo tra le spese e le dotazioni di Giunta e Consiglio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con circolare, indica l'ordine cronologico dei possibili tagli. Ogni genere di taglio al personale o di riduzione dei servizi usufruiti dai cittadini è da ritenersi come ultima soluzione prospettabile. La violazione dei criteri di cui alla presente lettera ovvero delle relative circolari del Ministero dell'economia e delle finanze implica l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a cinque mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, al Presidente ed ai membri della Giunta, ed ai consiglieri.
2. 57. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco.
(Segnalato)

  Al comma 3, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.
2. 62. Carfagna, Palese.
(Inammissibile)

  Al comma 3, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
  Il tasso di interesse praticato a carico della regione è pari a quello corrisposto dallo Stato per le somme depositate dagli enti di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, sulle contabilità speciali fruttifere aperte presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato.
2. 63. Carfagna, Palese.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Ai fini dell'attivazione dei poteri di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 provvede il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale della Stato.».
2. 52. Marchi, Benamati, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Mariani, Rughetti, Taranto, Antezza, Fregolent.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'atto dell'erogazione, e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento. In caso di accertato inadempimento entro tale termine degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al secondo periodo sono acquisiti al bilancio dell'ente.
*2. 18. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.
(Segnalato)

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'atto dell'erogazione, e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento. In caso di accertato inadempimento entro tale termine degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
*2. 53. Giampaolo Galli.

  Al comma 5, dopo le parole: responsabile finanziario della Regione, aggiungere le seguenti: ovvero dalla persona formalmente indicata dalla Regione, di cui all'articolo 3, comma 6, primo periodo.
2. 20. Calabria, Lainati, Pagano, Vignali, Carfagna, Palese.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: residui passivi aggiungere le seguenti: in via prioritaria di parte capitale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ogni regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI regionali il riparto di tali pagamenti.
2. 23. Calabria, Lainati, Pagano, Vignali, Palese.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: residui passivi aggiungere le seguenti: in via prioritaria di parte capitale.
2. 48. Melilli.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: anche perenti, aggiungere le seguenti: o, limitatamente alla Regione Siciliana, debiti giacenti in Tesoreria.
2. 35. Marchi, Capodicasa, Taranto.

  Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali risorse sono utilizzate dagli enti locali esclusivamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.
*2. 16. Vignali, Capezzone, Squeri, Palese.
(Segnalato)

  Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali risorse sono utilizzate dagli enti locali esclusivamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.
*2. 44. Marchi, Benamati, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Mariani, Rughetti, Taranto, Antezza, Fregolent.

  Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole:, ove nulla osti, e la parola: prioritariamente.
**2. 54. Marchi, Benamati, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Mariani, Rughetti, Taranto, Antezza, Fregolent.
(Segnalato)

  Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole:, ove nulla osti, e la parola: prioritariamente.
**2. 19. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.

  Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole:, ove nulla osti,.
2. 21. Vignali, Pagano, Calabria, Lainati, Palese.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. La lettera n-bis), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituita dalla seguente:
   «n-bis) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale e sulle risorse liberate della programmazione comunitaria 2000-2006, nonché le spese sostenute per l'attuazione del Piano di azione coesione (PAC), nei limiti di cui all'ultimo periodo. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014;».
2. 68. Carfagna, Palese.
(Segnalato)

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle regioni che adottano, o abbiano adottato, i piani di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. 60. Carfagna, Palese.

  Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni 2013 e 2014 l'esclusione delle spese proprie sostenute per il cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari opera anche per comuni e province.
*2. 24. Calabria, Lainati, Pagano, Vignali, Palese.
(Inammissibile)

  Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni 2013 e 2014 l'esclusione delle spese proprie sostenute per il cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari opera anche per comuni e province.
*2. 47. Melilli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 32, comma 4, lettera c), della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «con esclusione delle quote di cofinanziamento statale e regionale» sono soppresse.

  Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1.2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-sexies. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750.00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
  11-septies. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-octies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-nonies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-septies sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
  11-decies. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

  11-undecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7-bis, nella misura di 12,4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 8,4 milioni di euro per l'anno 2013 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013, a 5.1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,89 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 6,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-duodecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7-bis, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221,9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015. nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 0,79 milioni di euro per l'anno 2013, a 30.88 milioni di euro per l'anno 2014 e a 33,3 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 6,21 milioni di euro per l'anno 2013, a 36,52 milioni di euro per l'anno 2014 e a 68,6 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e a 120 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-terdecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7-bis, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004. n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0.5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  11-quinquiesdecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
  11-sexiesdecies. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

  11-septiesdecies. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

  11-duodevicies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  11-undevicies. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone tisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
   a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
   b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

  11-vicies. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 11-undevicies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.
  11-vicies semel. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi 11-undevicies e 11-vicies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 7 del presente decreto.
  11-vicies bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-undevicies a 11-vicies bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 7. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'esclusione prevista dall'articolo 32, comma 4, della lettera c) della legge 12 novembre 2011, n. 183 opera anche per le quote di cofinanziamento statale e regionale.

  Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1.2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-sexies. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750.00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
  11-septies. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-octies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-nonies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-septies sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
  11-decies. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

  11-undecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7-bis, nella misura di 12,4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 8,4 milioni di euro per l'anno 2013 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013, a 5.1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,89 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 6,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-duodecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7-bis, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221,9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015. nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 0,79 milioni di euro per l'anno 2013, a 30.88 milioni di euro per l'anno 2014 e a 33,3 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 6,21 milioni di euro per l'anno 2013, a 36,52 milioni di euro per l'anno 2014 e a 68,6 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e a 120 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-terdecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7-bis, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004. n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  11-quinquiesdecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
  11-sexiesdecies. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

  11-septiesdecies. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

  11-duodevicies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  11-undevicies. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone tisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
   a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0.50 per cento;
   b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

  11-vicies. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 11-undevicies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.
  11-vicies semel. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi 11-undevicies e 11-vicies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 7 del presente decreto.
  11-vicies bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-undevicies a 11-vicies bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 8. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le quote di finanziamento statali e regionali di cui all'articolo 32, comma 4, della lettera c) della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono escluse dal complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 32.

  Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1.2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-sexies. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750.00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
  11-septies. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-octies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-nonies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-septies sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
  11-decies. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

  11-undecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7-bis, nella misura di 12,4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 8,4 milioni di euro per l'anno 2013 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013, a 5.1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,89 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 6,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-duodecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7-bis, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221,9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015. nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 0,79 milioni di euro per l'anno 2013, a 30.88 milioni di euro per l'anno 2014 e a 33,3 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 6,21 milioni di euro per l'anno 2013, a 36,52 milioni di euro per l'anno 2014 e a 68,6 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e a 120 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-terdecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7-bis, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004. n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0.5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  11-quinquiesdecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
  11-sexiesdecies. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

  11-septiesdecies. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

  11-duodevicies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  11-undevicies. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone tisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
   a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0.50 per cento;
   b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

  11-vicies. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 11-undevicies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.
  11-vicies semel. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi 11-undevicies e 11-vicies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 7 del presente decreto.
  11-vicies bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-undevicies a 11-vicies bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 10. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'esclusione prevista all'articolo 32, comma 4, della lettera c) della legge 12 novembre 2011, n. 183, opera anche per le quote di cofinanziamento statale e regionale nel limite massimo di 700 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1.2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-sexies. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750.00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
  11-septies. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-octies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-nonies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-septies sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
  11-decies. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

  11-undecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7-bis, nella misura di 12,4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 8,4 milioni di euro per l'anno 2013 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013, a 5.1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,89 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 6,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-duodecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7-bis, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221,9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015. nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 0,79 milioni di euro per l'anno 2013, a 30.88 milioni di euro per l'anno 2014 e a 33,3 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 6,21 milioni di euro per l'anno 2013, a 36,52 milioni di euro per l'anno 2014 e a 68,6 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e a 120 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-terdecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7-bis, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004. n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0.5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  11-quinquiesdecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
  11-sexiesdecies. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

  11-septiesdecies. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

  11-duodevicies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  11-undevicies. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone tisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
   a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0.50 per cento;
   b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

  11-vicies. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 11-undevicies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.
  11-vicies semel. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi 11-undevicies e 11-vicies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 7 del presente decreto.
  11-vicies bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-undevicies a 11-vicies bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 9. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Segnalato)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le quote di finanziamento statali e regionali di cui all'articolo 32, comma 4, della lettera c) della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono escluse dal complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 32 nel limite massimo di 700 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1.2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-sexies. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750.00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
  11-septies. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-octies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-nonies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-septies sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
  11-decies. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

  11-undecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7-bis, nella misura di 12,4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 8,4 milioni di euro per l'anno 2013 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013, a 5.1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,89 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 6,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-duodecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7-bis, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221,9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015. nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 0,79 milioni di euro per l'anno 2013, a 30.88 milioni di euro per l'anno 2014 e a 33,3 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 6,21 milioni di euro per l'anno 2013, a 36,52 milioni di euro per l'anno 2014 e a 68,6 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e a 120 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-terdecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7-bis, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004. n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0.5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  11-quinquiesdecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
  11-sexiesdecies. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

  11-septiesdecies. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

  11-duodevicies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  11-undevicies. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone tisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
   a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0.50 per cento;
   b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

  11-vicies. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 11-undevicies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.
  11-vicies semel. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi 11-undevicies e 11-vicies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 7 del presente decreto.
  11-vicies bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-undevicies a 11-vicies bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 12. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Segnalato)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'esclusione prevista dall'articolo 32, comma 4, lettera c), della legge 12 novembre 2011, n. 183, opera anche per le quote di cofinanziamento statale, regionale e comunale, nonché per i fondi relativi ai terremoti di Basilicata e Molise, per un importo annuo non superiore a 80 milioni di euro.
2. 31. Antezza, Marchi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'esclusione prevista dall'articolo 32, comma 4, lettera c), della legge 12 novembre 2011, n. 183, opera anche per le quote di cofinanziamento statale e regionale.
2. 42. Antezza, Cenni, Melilli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «n-quinquies) le risorse rivenienti dalle royalty relative all'estrazione di idrocarburi ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.».
2. 27. Antezza, Folino, Marchi.
(Inammissibile)

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: 15 settembre fino a: del plafond di spesa con le seguenti: 15 novembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del 31 ottobre, del plafond di spesa.
2. 61. Carfagna, Palese.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 luglio.
*2. 13. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Segnalato)

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 luglio.
*2. 38. Marchi.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell'anno 2013» fino a «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di favorire il pagamento dei residui passivi in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, nell'anno 2013 e 2014, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di euro 1.272.006.281»;
   b) al comma 123, le parole da: «Gli importi» fino a «comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 318 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1000 e 5000 abitanti».

  9-ter. I maggiori spazi finanziari ceduti a ciascun ente locale sono destinati al pagamento dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
  9-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9-bis e 9-ter si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del presente decreto.
**2. 11. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Segnalato)

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell'anno 2013» fino a «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di favorire il pagamento dei residui passivi in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, nell'anno 2013 e 2014, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di euro 1.272.006.281»;
   b) al comma 123, le parole da: «Gli importi» fino a «comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 318 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1000 e 5000 abitanti».

  9-ter. I maggiori spazi finanziari ceduti a ciascun ente locale sono destinati al pagamento dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
  9-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9-bis e 9-ter si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del presente decreto.
**2. 25. Calabria, Lainati, Pagano, Vignali, Palese.
(Segnalato)

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell'anno 2013» fino a «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di favorire il pagamento dei residui passivi in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, nell'anno 2013 e 2014, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di euro 1.272.006.281»;
   b) al comma 123, le parole da: «Gli importi» fino a «comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 318 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1000 e 5000 abitanti».

  9-ter. I maggiori spazi finanziari ceduti a ciascun ente locale sono destinati al pagamento dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
  9-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9-bis e 9-ter si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del presente decreto.
**2. 41. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Segnalato)

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell'anno 2013» fino a «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di favorire il pagamento dei residui passivi in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, nell'anno 2013 e 2014, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di euro 1.272.006.281»;
   b) al comma 123, le parole da: «Gli importi» fino a «comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 318 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1000 e 5000 abitanti».

  9-ter. I maggiori spazi finanziari ceduti a ciascun ente locale sono destinati al pagamento dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
  9-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9-bis e 9-ter si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del presente decreto.
**2. 56. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco.
(Segnalato)

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell'anno 2013» fino a «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di favorire il pagamento dei residui passivi in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, nell'anno 2013 e 2014, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di euro 1.272.006.281»;
   b) al comma 123, le parole da «Gli importi» fino a «comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 318 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1000 e 5000 abitanti».

  9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del presente decreto.
2. 55. Marchi, Benamati, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Mariani, Rughetti, Taranto, Guerra, Lorenzo Guerini, Carnevali, Antezza, Fregolent, Borghi.
(Segnalato)

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Per le regioni e le province autonome che dichiarino di non avvalersi dell'anticipazione di cui al comma 1 del presente articolo, i pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, sostenuti nel corso del 2013, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 2.000 milioni di euro.
  9-ter. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra le singole regioni e province autonome, queste comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 31 maggio 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 10. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.
  9-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 9-ter, entro il 15 giugno 2013 sono individuati, per ciascuna regione e provincia autonoma, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-Regioni che potrà fornire entro il 10 giugno 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 9-bis. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.
  9-quinquies. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 9-quater, ciascuna regione e provincia autonoma può effettuare i pagamenti di cui al comma 9-quinquies nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 31 maggio 2013 ai sensi del comma 11.
  9-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».

  Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
  11-septies. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-octies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-nonies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-septies sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
  11-decies. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

  11-undecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 9-bis, nella misura di 12,4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 8,4 milioni di euro per l'anno 2013 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,89 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 6,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-duodecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 9-bis, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221,9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 0,79 milioni di euro per l'anno 2013, a 30,88 milioni di euro per l'anno 2014 e a 33,3 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 6,21 milioni di euro per l'anno 2013, a 36,52 milioni di euro per l'anno 2014 e a 68,6 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e a 120 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-terdecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 9-bis, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  11-quinquiesdecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
  11-sexiesdecies. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

  11-septiesdecies. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

  11-duodevicies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
  11-undevicies. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1 .200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
   a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
   b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

  11-vicies. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 11-undevicies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.
  11-vicies semel. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi 11-undevicies e 11-vicies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 7 del presente decreto.
  11-vicies bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-undevicies a 11-vicies bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. 67. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per le regioni e le province autonome che dichiarino di non avvalersi dell'anticipazione di cui al comma 1 del presente articolo, i pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, sostenuti nel corso del 2013, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 2.000 milioni di euro.
  9-ter. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra le singole regioni e province autonome, queste comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 31 maggio 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 9-bis. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.
  9-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 9-ter, entro il 15 giugno 2013 sono individuati, per ciascuna regione e provincia autonoma, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-Regioni che potrà fornire entro il 10 giugno 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 9-bis. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.
  9-quinquies. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 9-quater, ciascuna regione e provincia autonoma può effettuare i pagamenti di cui al comma 9-ter nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide dete- nute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 31 maggio 2013 ai sensi del comma 9-ter.
  9-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
2. 30. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Le somme di cui al comma 1, per un importo non superiore a 500 milioni di euro, possono essere utilizzate per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le predette somme sono destinate dalla regione esclusivamente all'estinzione anticipata di debiti finanziari e ad esse si applicano gli oneri previsti dal comma 3 lettera c) del presente articolo.
2. 34. Marchi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo e all'articolo 6, comma 1, del presente decreto non si applicano ai piani di pagamento dei debiti non sanitari e non finanziari, predisposti sulla base di disposizioni di legge, delle regioni che adottino, o abbiano adottato, i piani di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010. n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. 64. Carfagna, Palese.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  1. Per l'anno 2013, i pagamenti in conto capitale non rilevano ai fini del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome che non si avvalgono dell'anticipazione prevista all'articolo 2, comma 1.

  Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
  11-septies. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-octies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-nonies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-septies sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
  11-decies. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

  11-undecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 9-bis, nella misura di 12,4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 8,4 milioni di euro per l'anno 2013 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,89 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 6,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-duodecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 9-bis, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221,9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 0,79 milioni di euro per l'anno 2013, a 30,88 milioni di euro per l'anno 2014 e a 33,3 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 6,21 milioni di euro per l'anno 2013, a 36,52 milioni di euro per l'anno 2014 e a 68,6 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e a 120 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-terdecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 9-bis, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  11-quinquiesdecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
  11-sexiesdecies. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

  11-septiesdecies. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

  11-duodevicies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
  11-undevicies. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1 .200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
   a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
   b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

  11-vicies. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 11-undevicies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.
  11-vicies semel. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi 11-undevicies e 11-vicies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 7 del presente decreto.
  11-vicies bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-undevicies a 11-vicies bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. 01. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

  Per l'anno 2013, i pagamenti in conto capitale non rilevano ai fini del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome che non si avvalgono dell'anticipazione prevista all'articolo 2, comma 1.
2. 02. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

ART. 3.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: al fine di favorire, aggiungere le seguenti: in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b) della legge 12 novembre 2011, n. 183.
3. 35. Carfagna, Palese.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: dei pagamenti dei debiti, aggiungere le seguenti: certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.
3. 33. Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Segnalato)

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) alle mancate erogazioni per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari come risultanti nelle voci «crediti verso regione per spesa corrente», «crediti verso regione per ripiano perdite» e «crediti verso stato per spesa corrente» nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP. compreso il modello SP della gestione accentrata.
3. 5. Marcon, Di Salvo, Boccadutri, Melilla.
(Segnalato)

  Al comma l, lettera b), sostituire le parole da: e «crediti verso regione per ripiano perdite», sino alla fine della lettera, con le seguenti: «crediti verso regione per ripiano perdite» e «crediti verso Stato per spesa corrente» nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP, compreso il modello SP della gestione accentrata.
3. 36. Carfagna, Palese.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole:, ovvero degli altri modelli attraverso cui i bilanci delle regioni classificano tali voci.
3. 23. Marchi, Mariani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere le parole: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
3. 3. Marcon, Di Salvo, Boccadutri, Melilla.
(Segnalato)

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le disposizioni di cui al comma 5, con le seguenti: le disposizioni di cui al comma 5, lettera c).
3. 14. Gelmini, Vignali, Lainati, Pagano, Calabria, Palese.
(Segnalato)

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere le parole: , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
3. 2. Marcon, Di Salvo, Boccadutri, Melilla.
(Segnalato)

  Al comma 3, sostituire le parole: 30 novembre 2013, con le seguenti: 30 settembre 2013.
*3. 11. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.

  Al comma 3, sostituire le parole: 30 novembre 2013, con le seguenti: 30 settembre 2013.
*3. 25. Marchi, Benamati, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Mariani, Rughetti, Taranto, Antezza, Fregolent.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, sopprimere il secondo periodo
;
   b) al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: «dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili, fino alla fine del periodo;
   c) al comma 7, sopprimere le parole: verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005;
   d) al comma 8, sopprimere il secondo e il terzo periodo;
   e) al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: , come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti.
3. 26. Giampaolo Galli.

  Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.
3. 12. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.
(Segnalato)

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Le regioni trasmettono, con le seguenti: Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b) della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono.
*3. 4. Marcon, Di Salvo, Boccadutri, Melilla.
(Segnalato)

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Le regioni trasmettono, con le seguenti: Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b) della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono.
*3. 19. Cenni, Antezza, Melilli.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Le regioni trasmettono, con le seguenti: Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b) della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono.
*3. 20. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Segnalato)

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario,.
**3. 7. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario,.
**3. 27. Giampaolo Galli.

  Al comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 15 dicembre 2013 con le seguenti: 31 luglio 2013.
3. 6. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, entro quarantacinque giorni dall'approvazione dei decreti di cui ai commi 2 e 3, anche in tranche successive, sulla base:
   a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
   b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.
3. 28. Giampaolo Galli.
(Inammissibile)

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole:
si provvede, anche in tranche successive, a seguito con le seguenti: si provvede, entro quarantacinque giorni dall'approvazione dei decreti di cui ai commi 2 e 3. anche in tranche successive sulla base;
   b) al medesimo comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per il quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
   c) sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.
   d) sopprimere la lettera c);
   e) sostituire il comma 6 con il seguente:
  All'atto dell'erogazione, e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In caso di accertato inadempimento entro tale termine degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
3. 10. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.
(Inammissibile)

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: di misure, aggiungere le seguenti: di riduzione della spesa corrente.
3. 31. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco, Pisano.
(Segnalato)

  Al comma 5, lettera b) dopo le parole: della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili aggiungere le seguenti: ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento.

  Conseguentemente alla medesima lettera sopprimere le parole da: Nei limiti delle risorse fino alla fine della lettera.
*3. 15. Pagano, Calabria, Vignali, Lainati, Palese.

  Al comma 5, lettera b) dopo le parole: della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili aggiungere le seguenti: ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento.

  Conseguentemente alla medesima lettera sopprimere le parole da: Nei limiti delle risorse fino alla fine della lettera.
*3. 24. Benamati, Marchi.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: All'atto dell'erogazione aggiungere le seguenti: , e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni,.
3. 29. Giampaolo Galli.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «In caso di accertato inadempimento entro tale termine degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente».
3. 30. Giampaolo Galli.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:
  6-bis. Nelle more dell'effettiva acquisizione delle risorse finanziarie relative all'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, le Aziende sanitarie sono autorizzate a saldare i debiti iscritti nel Piano di pagamento, attraverso anticipazioni di cassa nell'ambito delle proprie disponibilità liquide. Tali anticipazioni di cassa non possono essere effettuate prima dell'emanazione dei decreti direttoriali di riparto di cui ai commi 2 e 3 e non possono in ogni caso eccedere il 50 per cento della quota indicata nei decreti di riparto, per ciascuna regione, con riferimento all'esercizio finanziario nel quale il pagamento viene effettuato.
3. 1. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Segnalato)

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7 sopprimere le parole da:
«verificato dal Tavolo di verifica» fino a: «23 marzo 2005»;
   b) al comma 8 sopprimere il secondo e il terzo periodo;
   c) al comma 9 sopprimere le parole: come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti.
3. 13. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Relativamente all'esercizio 2012, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere prioritariamente le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo fino a concorrenza dell'importo di 14.000 milioni di euro, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, è differito al 30 giugno e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio.

  Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'aliquota sulla birra di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995. n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37.188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
  11-septies. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-octies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-novies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-septies sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
  11-decies. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»:
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

  11-undecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 9, nella misura di 12. 4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 8,4 milioni di euro per l'anno 2013 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013. a 5,1 milioni di euro per Danno 2014 e a 4,89 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 6,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-duodecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 3. comma 9, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2013. 67,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221,9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015. nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013. allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 0.79 milioni di euro per l'anno 2013. a 30,88 milioni di euro per l'anno 2014 e a 33.3 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali quanto a 6.21 milioni di euro per l'anno 2013. a 36.52 milioni di euro per l'anno 2014 e a 68.6 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a 120 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-terdecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 9, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013. 10 milioni di euro per l'anno 2014. 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10. comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004. n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0.5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0.5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  11-quinquiesdecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
  11-sexiesdecies. Il comma 9 dell'articolo 27. della legge 23 dicembre 1999, n. 488. è sostituito dal seguente: «9. I titolari di concessioni radiotelevisive pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale.
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

  11-septiesdecies. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»:
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, e successive modificazioni».

  11-duodevicies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
  11-undevicies. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
   a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
   b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

  11-vicies. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 11-undevicies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504. come modificato dal presente articolo.
  11-vicies semel. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi 11-undevicies e 11-vicies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1. comma 7 del presente decreto.
  11-vicies bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-undevicies a 11-vicies bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3. 34. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Segnalato)

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  9-bis. L'articolo 6-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 è soppresso.
*3. 8. Gelmini, Lainati, Pagano, Calabria, Palese.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  9-bis. L'articolo 6-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 è soppresso.
*3. 9. Vignali, Palese.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Il comma 11-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso.
3. 16. Lotti, Boschi, Rughetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:
  9-bis. Al comma 11-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione» sono soppresse.
3. 17. Lotti, Boschi, Rughetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del 28 settembre 2012, n. 178, l'Associazione italiana della Croce Rossa di seguito CRI, è autorizzata a presentare, entro il 30 giugno 2013, con certificazione congiunta del Presidente e del Direttore Generale, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità nel limite di 150 milioni di euro alla Cassa Depositi e Prestiti. La Cassa provvede all'anticipazione, previa presentazione da parte della CRI di un piano di pagamenti del debito accertato anche a carico di singoli Comitati territoriali e con riferimento all'ultimo consuntivo consolidato approvato e a quello che sarà approvato per l'anno 2012, per fare fronte al predetto debito nonché per fronteggiare future carenze di liquidità per spese obbligatorie ed inderogabili. La CRI fornirà inoltre idonee garanzie a valere sui beni immobili di cui al predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 178 del 2012. L'anticipazione è restituita con piano di ammortamento a rate costanti comprensive di quota capitale ed interessi, con durata fino ad un massimo di 30 anni. Per quanto riguarda il tasso di interesse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, sesto e settimo periodo del presente decreto.
3. 18. Bobba.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi programmati di risparmio previsti dai piani di rientro dai disavanzi sanitari, le disposizioni di cui al comma 5, lettera b), e di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto non si applicano ai piani di pagamento dei debiti sanitari, redatti ai sensi dell'articolo 11 comma 2, del decreto 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, delle regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle regioni che adottino, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.
3. 32. Carfagna, Palese.
(Segnalato)

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente articolo:

(Patto di stabilità interno orizzontale fra le regioni a statuto ordinario).

  1. Le regioni a statuto ordinario che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto agli obiettivi del patto di stabilità interno sia in termini di competenza eurocompatibile che di competenza finanziaria di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal rappresentante legale della regione e dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 15 luglio, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso.
  2. Le regioni a statuto ordinario che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto agli obiettivi del patto di stabilità interno sia in termini di competenza eurocompatibile che di competenza finanziaria di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 15 luglio, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. Entro lo stesso termine le regioni possono variare le comunicazioni già trasmesse. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 settembre, comunica alle regioni interessate la rimodulazione degli obiettivi.
  3. In favore delle regioni di cui al comma 1 è autorizzato, nel limite della media degli spazi finanziari ceduti da ciascuna di esse in termini di competenza finanziaria e competenza eurocompatibile, lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.
  4. Qualora l'entità delle richieste pervenute dalle regioni di cui al comma 2 superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dalle regioni di cui al comma 1, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.
  5. Il rappresentante legale, il responsabile finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari di cui al comma 4.

  Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg».
  11-septies. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-octies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-novies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-septies sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
  11-decies. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

  11-undecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 3-bis, nella misura di 12, 4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 8,4 milioni di euro per l'anno 2013 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,89 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 6,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-duodecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 3-bis, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221,9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 0,79 milioni di euro per l'anno 2013, a 30,88 milioni di euro per l'anno 2014 e a 33,3 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 6,21 milioni di euro per l'anno 2013, a 36,52 milioni di euro per l'anno 2014 e a 68,6 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e a 120 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-terdecies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 3-bis, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-quater-decies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  11-quinquiesdecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
  11-sexiesdecies. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente: «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

  11-septiesdecies. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

  11-duodevicies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  11-undevicies. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
   a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
   b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

  11-vicies. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 11-undevicies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.
  11-vicies semel. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi 11-undevicies e 11-vicies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 7 del presente decreto.
  11-vicies bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-undevicies a 11-vicies bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3.01. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

(Patto di stabilità interno orizzontale fra le regioni a statuto ordinario).

  1. Le regioni a statuto ordinario che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto agli obiettivi del patto di stabilità interno sia in termini di competenza eurocompatibile che di competenza finanziaria di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal rappresentante legale della regione e dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 15 luglio, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso.
  2. Le regioni a statuto ordinario che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto agli obiettivi del patto di stabilità interno sia in termini di competenza eurocompatibile che di competenza finanziaria di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 15 luglio, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. Entro lo stesso termine le regioni possono variare le comunicazioni già trasmesse. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 settembre, comunica alle regioni interessate la rimodulazione degli obiettivi.
  3. In favore delle regioni di cui al comma 1 è autorizzato, nel limite della media degli spazi finanziari ceduti da ciascuna di esse in termini di competenza finanziaria e competenza eurocompatibile, lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.
  4. Qualora l'entità delle richieste pervenute dalle regioni di cui al comma 2 superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dalle regioni di cui al comma 1, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.
  5. Il rappresentante legale, il responsabile finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari di cui al comma 4.
3. 02. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 1. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.
(Segnalato)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: all'attestazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
4. 2. Giampaolo Galli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, lettera c), e 3, comma 5, lettera c), del presente decreto non incidono sulla valutazione dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. 3. Carfagna, Palese.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di Patto regionale orizzontale).

  1. Alle regioni che ne fanno richiesta è consentito l'utilizzo della liquidità in eccedenza, ai fini del patto di stabilità interno delle altre regioni, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
4. 01. Carfagna, Palese.
(Inammissibile)

ART. 5.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai fini dell'estinzione dei debiti dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, nonché ai rimborsi per riduzioni tariffarie riferibili a somministrazioni o forniture effettuate in esecuzione di disposizioni di legge, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, ciascun Ministero e la Presidenza del Consiglio dei ministri predispongono un apposito elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l'indicazione dei relativi importi. Gli elenchi predisposti da ciascun Ministero sono trasmessi entro il 30 aprile 2013 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato per il tramite del coesistente Ufficio centrale di bilancio. In apposito allegato, anche da pubblicare sul sito internet istituzionale di ciascun Ministero e della Presidenza del Consiglio dei ministri, i predetti debiti sono aggregati per il pertinente capitolo/articolo di spesa con separata evidenza di quelli relativi a fitti passivi.
5. 7. Marchi.
(Segnalato)

  Al comma 1, dopo le parole; prestazioni professionali aggiungere le seguenti: anche relative a società, fondazioni, enti e altri soggetti e organismi comunque detenuti o partecipati dai ministeri medesimi.
5. 4. Orfini, Misiani.

  Al comma 1, dopo le parole: prestazioni professionali aggiungere le seguenti: ivi inclusi quelli per pagamenti dovuti ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2013, n. 75.
5. 1. Oliverio, Fontanelli, Agostini, Sani, Lattuca, Fanucci.

  Al comma 1, dopo le parole: prestazioni professionali aggiungere le seguenti: nonché per i debiti delle amministrazioni statali nei confronti di soggetti riconosciuti beneficiari di finanziamenti pubblici in forza di specifiche norme di legge.
5. 5. Orfini, Misiani.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo le parole: residui passivi anche perenti, aggiungere le seguenti: nonché dei crediti vantati dalle imprese a seguito di sentenze di condanna dello Stato da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo alle quali la pubblica amministrazione deve conformarsi.
5. 3. Vignali, Lainati, Pagano, Calabria, Palese.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al comma 2, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui al presente comma sono computati al netto dei giorni festivi».
5. 2. Carfagna, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sesto periodo, le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «15 mila euro»;
   b) al comma 7, lettera a), la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;
   c) al comma 7, lettera b), numero 1), le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento» e le parole: «cento milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro»;
   d) al comma 7, lettera b), numero 2), le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento», le parole: «cento milioni di lire» dalle seguenti: «50 mila euro» e le parole: «un miliardo di lire» dalle seguenti: «500 mila euro»;
   e) al comma 7, lettera b), numero 3), le parole: «1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento», le parole: «cento milioni di lire» dalle seguenti: «50 mila euro» e le parole: «un miliardo di lire» dalle seguenti: «500 mila euro»;
   f) al comma 8, le parole: «il 100 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 150 per cento».

  7-ter. All'articolo 21 del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento»;
   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «3. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì alle richieste di rimborso relative a periodi inferiori all'anno di cui all'articolo 38-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
5. 6. Giampaolo Galli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze effettua una ricognizione sugli stanziamenti di competenza iscritti negli stati di previsione nel bilancio per gli anni 2012, 2013 e 2014, destinati ad incentivi alle imprese, con esclusione di quelli cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione europea, non impegnati alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. I suddetti stanziamenti sono revocati e le risorse destinate ad incrementare il fondo di cui al comma 2.
5. 8. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco, Pisano.
(Inammissibile)

ART. 6.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «forniture e appalti» sono sostituite dalle seguenti: «forniture, appalti e prestazioni professionali».
6. 58. Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Segnalato)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le disposizioni di cui al presente Capo, nonché le disposizioni di attuazione, sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento, costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, nonché integrano l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e costituiscono misure per assicurare l'efficienza del mercato e la concorrenza e i ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione. A tal fine, le amministrazioni pubbliche destinano gli spazi finanziari e le risorse di cui al presente Capo per assicurare esclusivamente il pagamento dei debiti nei confronti delle imprese e l'adempimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.
6. 16. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.
(Segnalato)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «1200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «800 milioni».
6. 24. Squeri, Milanato.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento. I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione, ai crediti ceduti pro solvendo, secondo quanto risulta dalla notifica della cessione all'Amministrazione debitrice, ed ai crediti ceduti per i quali all'Amministrazione finanziaria non sia stata notificata la natura della cessione. Il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.
6. 21. Calabria, Pagano, Lainati, Vignali, Palese.
(Segnalato)

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento, costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, integrano l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e costituiscono misure per assicurare l'efficienza del mercato e la concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione. A tal fine, le amministrazioni pubbliche destinano gli spazi finanziari e le risorse di cui al presente Capo esclusivamente per assicurare il pagamento dei debiti nei confronti delle imprese e l'adempimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.
6. 43. Marchi, Benamati, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Mariani, Rughetti, Taranto, Antezza, Fregolent.
(Segnalato)

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo; conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: non oggetto di cessione pro soluto.
*6. 15. Squeri, Milanato.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo; conseguentemente, al terzo periodo sopprimere le parole: non oggetto di cessione pro soluto.
*6. 27. Vignali, Palese.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti:
  In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41, della Costituzione i pagamenti ai sensi della presente legge sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti rientranti nelle seguenti categorie:
   a) crediti che non sono stati oggetto di cessione, di sconto o anticipazione di fatture o altri effetti commerciali, ovvero di altra forma di finanziamento che vincoli le somme incassate alla soddisfazione di un credito di una banca, istituto di credito o intermediario finanziario;
   b) crediti che sono stati oggetto di cessione o di altro rapporto di finanziamento di cui alla lettera a), a condizione che la cessione, lo sconto, l'anticipazione o il finanziamento sia avvenuto nell'ambito di un rapporto avente natura continuativa o rotativa e che la banca, l'istituto di credito o l'intermediario finanziario beneficiano del pagamento abbia confermato prima di tale pagamento il proprio impegno a riattivare, mantenere o rinnovare il rapporto di finanziamento, per l'importo e alle condizioni contrattuali precedentemente pattuiti, per un periodo minimo di sei mesi dopo la data di pagamento.

  Tra più crediti rientranti nelle categorie a) e b), il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta di pagamento.
  Tra più crediti non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b), il pagamento viene effettuato dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto, dando priorità al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta di pagamento.

  Conseguentemente all'articolo 7, comma 8, sostituire le parole: con l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro soluto e cessioni pro solvendo con le seguenti: di sconto o anticipazione di fatture o altri effetti commerciali ovvero di altra forma di finanziamento che vincoli le somme incassate alla soddisfazione di un credito di una banca, istituto di credito o intermediario finanziario. L'elenco deve contenere l'indicazione della natura del rapporto contrattuale di cessione pro solvendo o pro soluto, sconto, anticipazione o finanziamento, nonché i dati identificativi dell'amministrazione debitrice, del cedente, del cessionario o della banca, istituto di credito o intermediario finanziario al quale è destinato il pagamento. Deve essere altresì specificato se la banca, l'istituto di credito o l'intermediario finanziario ha assunto o meno l'impegno di riattivazione, mantenimento o rinnovo dell'accordo di cessione o del rapporto di finanziamento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della presente legge.
6. 57. Mazziotti Di Celso, Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Segnalato)

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pro soluto con le seguenti: e a quelli ceduti pro solvendo secondo quanto attestato all'Amministrazione debitrice da parte del soggetto cessionario.

  Al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: pro soluto con le seguenti: e a quelli ceduti pro solvendo.

  Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 8.
6. 37. Marchi, Benamati, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Mariani, Rughetti, Taranto, Antezza, Fregolent.
(Segnalato)

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pro soluto con le seguenti: e a quelli ceduti pro solvendo, secondo quanto attestato all'Amministrazione debitrice da parte del soggetto cessionario;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: pro soluto con le seguenti: e a quelli ceduti pro solvendo.
*6. 13. Vignali, Palese.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pro soluto con le seguenti: e a quelli ceduti pro solvendo, secondo quanto attestato all'Amministrazione debitrice da parte del soggetto cessionario;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: pro soluto con le seguenti: e a quelli ceduti pro solvendo.
*6. 34. Bobba.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: non realizzati ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, dopo le parole: pro soluto aggiungere le seguenti: non realizzati ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
6. 19. Abrignani, Lainati, Palese.
(Segnalato)

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e ai crediti vantati da soggetti diversi da quelli per i quali sia stata emessa sentenza dichiarativa di fallimento.
6. 59. Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Segnalato)

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: credito più antico, aggiungere le seguenti: o ai crediti derivanti da forniture volte a garantire il funzionamento dei servizi essenziali al cittadino e di quelli di pubblica utilità, o ai crediti per forniture di prodotti o servizi energetici.
*6. 22. Latronico, Palese.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: credito più antico, aggiungere le seguenti: o ai crediti derivanti da forniture volte a garantire il funzionamento dei servizi essenziali al cittadino e di quelli di pubblica utilità, o ai crediti per forniture di prodotti o servizi energetici.
*6. 31. Vignali, Pagano, Calabria, Lainati, Palese.
(Segnalato)

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dando priorità ai creditori che, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, alla data del 31 dicembre 2012, hanno partecipato, a tavoli negoziali inerenti a crisi aziendali e occupazionali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presso il Ministero dello sviluppo economico, nonché presso gli uffici competenti degli enti locali. A tal fine le predette amministrazioni, entro la data del 30 giugno 2013, sono tenute a pubblicare presso i propri siti internet l'elenco completo dei creditori di cui al precedente periodo.
6. 4. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Segnalato)

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: comunque in modo da garantire il rispetto di un generale principio di equa distribuzione territoriale in proporzione alle disponibilità di cassa degli enti territoriali.
6. 39. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Segnalato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra più crediti di pari data, ha la precedenza il credito vantato dall'impresa o creditore di minore dimensione per fatturato.
6. 40. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Segnalato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Nel caso in cui per procedere al pagamento è prevista la presentazione del DURC, in caso di inadempienza contributiva, si procede comunque al pagamento, con applicazione dell'intervento sostitutivo dell'ente pagatore, secondo le medesime modalità previste nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
6. 49. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco, Pisano.
(Segnalato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Nel caso in cui per procedere al pagamento è richiesta la presentazione del DURC, è sufficiente che l'impresa creditrice risulti adempiente nel periodo di emissione della fattura ovvero della richiesta equivalente di pagamento.
6. 48. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco, Pisano.
(Segnalato)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese garantendo che la liquidità immessa nel sistema economico dallo Stato quale saldo dei propri debiti raggiunga capillarmente tutti i livelli e i settori produttivi ed evitare nel breve periodo i rischi generati dal rapporto eccessivamente sbilanciato del sistema produttivo verso il sistema bancario, una quota non inferiore al 50 per cento del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 è destinata all'applicazione sperimentale di un meccanismo di garanzia dei pagamenti esteso ai creditori indiretti della Pubblica Amministrazione;
  1-ter. A valere sulle risorse di cui al comma 1-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze procede direttamente al pagamento dell'ammontare complessivo del debito verso ciascun creditore secondo un criterio atto a soddisfare per il 20 per cento direttamente l'impresa richiedente e per il restante 80 per cento i debiti commerciali ceduti pro soluto dalla stessa impresa al Ministero dell'economia e delle finanze. Le imprese che beneficiano a loro volta del pagamento dei debiti ai sensi del comma precedente per un ammontare superiore a cinquantamila euro cedono pro soluto al Ministero dell'economia e delle finanze i propri debiti commerciali per un ammontare pari all'80 per cento.
6. 41. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Segnalato)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini del presente del decreto si intende per:
   a) «debiti»: quelli derivanti da transazioni commerciali, inclusi gli interessi moratori, entrambi come definiti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, compresi quelli delle società che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta in house. In ogni caso, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai debiti delle società in house nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
   b) «obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali»: i debiti di cui alla lettera a) del presente comma.
6. 9. Vignali, Pagano, Palese.
(Segnalato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini del presente del decreto si intende per:
   a) «debiti»: quelli derivanti da transazioni commerciali, inclusi gli interessi moratori, entrambi come definiti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, compresi quelli delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai debiti delle Autorità d'ambito territoriale nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
   b) «obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali»: i debiti di cui alla lettera a) del presente comma.
*6. 63. I Relatori.
(Segnalato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini del presente del decreto si intende per:
   a) «debiti»: quelli derivanti da transazioni commerciali, inclusi gli interessi moratori, entrambi come definiti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, compresi quelli delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai debiti delle Autorità d'ambito territoriale nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
   b) «obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali»: i debiti di cui alla lettera a) del presente comma.
*6. 18. Calabria, Lainati, Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Governo attiva adeguate convenzioni e sistemi di monitoraggio con le associazioni di categoria del sistema creditizio aventi la finalità di mantenere a disposizione del sostegno all'economia reale e alle imprese la liquidità che il sistema nel suo complesso verrà a recuperare per effetto del pagamento dei crediti già ceduti, ma anche per effetto, più in generale, del recupero dei margini finanziari da parte dei clienti imprese che hanno subito nel corso del tempo un deterioramento della loro posizione per effetto dei ritardi dei pagamenti pubblici. Il Governo trasmette alle Camere, ogni sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati dei relativi sistemi di monitoraggio.
6. 6. Marcon, Di Salvo, Boccadutri, Melilla.
(Segnalato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni del presente Capo si applicano, altresì, per i pagamenti relativi a debiti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni da soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso del DURC di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ma che erano in possesso di documentazione attestante la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili, alla data in cui risultava divenuto certo, liquido ed esigibile il credito di cui si dispone il pagamento in esecuzione delle disposizioni del presente decreto.
6. 56. Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Segnalato)

  Sopprimere il comma 5.
6. 32. Vignali, Pagano, Calabria, Lainati, Palese.

  Al comma 5, sostituire le parole da: sulle somme sino alla fine del comma con le seguenti:, né azioni esecutive sulle somme destinate ai pagamenti di cui al presente Capo, ovvero da effettuarsi in attuazione dei piani di pagamento redatti ai sensi dell'articolo 11 comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché effettuate presso i tesorieri delle aziende del servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituita secondo disposizioni di legge.
6. 52. Carfagna, Palese.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «3. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.»
6. 1. Benamati, Rubinato, Benamati, Valiante, Bargero.
(Inammissibile)

  Sopprimere i commi 6 e 7.

(Compensazione dei crediti da condanna giurisdizionale dello Stato).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

  1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati, nei confronti dello Stato o della pubblica amministrazione statale convenuta, per il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, possono essere compensati, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia dichiarato da sentenza di un organo giurisdizionale dotata, ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 1 del codice di procedura civile, di efficacia esecutiva, e che non sia stato soddisfatto. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità, idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito, stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo mediante riduzione delle somme dovute allo Stato a qualsiasi titolo, a Seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  2. Nelle controversie di cui ai commi 6-bis e 6-quater dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il contributo unificato versato dal privato ricorrente dà luogo alla compensazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità di cui al comma 1, laddove concorrano tutte le seguenti condizioni:
   a) effettivo versamento del contributo, in assenza del patrocinio a spese dello Stato;
   b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna alle spese, nei confronti dello Stato o della pubblica amministrazione stata le convenuta;
   c) mancata inclusione dell'ammontare del contributo nel giudizio di ottemperanza ovvero nell'istanza di precetto esecutivo per l'esecuzione della sentenza di cui alla lettera b);
   d) imputazione al periodo d'imposta immediatamente successivo al passaggio in giudicato di cui alla lettera b).

  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, all'equo indennizzo riconosciuto a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89 si applica la procedura di cui al comma 1. Ai fini dell'articolo 474, secondo comma, numero 1 del codice di procedura civile, è attribuita efficacia esecutiva all'equo indennizzo accordato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
  4. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l'articolo 5-quater è inserito il seguente:
  «Art. 5-quinquies – Esecuzione forzata.
  1. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi e le contabilità speciali del Ministero dell'economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89. La riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge avviene esclusivamente secondo le disposizioni recate dai seguenti commi.
  2. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ad iniziativa dei creditori delle somme di cui al comma 1, neppure sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.
  3. I creditori delle somme di cui al comma 1, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento pagamento relativamente alle somme pignorate. L'atto di cui al primo periodo allega, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, dotato di efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 1 del codice di procedura civile. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.
  4. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate.
  5. Alla copertura dei maggiori oneri, eventualmente derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede ai sensi del comma 3 dell'articolo 9.
6. 7. Sanna Francesco, Marchi.

  Al comma 8, lettera c), capoverso 4-bis, terzo periodo, sostituire le parole: è tenuto a segnalare con le seguenti: è tenuto ad inviare una circostanziata segnalazione.
6. 25. Gelmini, Calabria, Pagano, Lainati, Vignali, Palese.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il rilascio della certificazione dei crediti di cui al presente decreto maturati alla data del 31 dicembre 2012, avviene indipendentemente dalla circostanza che il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari o superiore a diecimila euro qualora l'importo delle inadempienze sia pari o inferiore alla somma complessiva da certificare. Qualora vi siano inadempienze fiscali o contributive, la pubblica amministrazione debitrice certifica il credito al netto dell'importo di tali inadempienze e trattiene dal certificato di pagamento l'importo complessivo corrispondente alle inadempienze stesse. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze fiscali e contributive accertate è disposto dalla medesima amministrazione direttamente alle pubbliche amministrazioni ed agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile, I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, sono stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 9, comma 1 del presente decreto, di concerto, per quanto di sua competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. 5. Di Salvo, Marcon, Airaudo, Placido, Boccadutri, Melilla.
(Segnalato)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il rilascio della certificazione dei crediti di cui al presente decreto maturati alla data del 31 dicembre 2012, avviene indipendentemente dalla circostanza che il beneficiano risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari o superiore a diecimila euro qualora l'importo delle inadempienze contributive sia pari o inferiore alla somma complessiva da certificare. Qualora vi siano inadempienze contributive, la pubblica amministrazione debitrice certifica il credito al netto dell'importo di tali inadempienze e trattiene dal certificato di pagamento l'importo complessivo corrispondente alle inadempienze stesse. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze contributive accertate è disposto dalla medesima pubblica amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 9, comma 1 del presente decreto, di concerto, per quanto di sua competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. 3. Di Salvo, Marcon, Airaudo, Placido, Boccadutri, Melilla.
(Segnalato)

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le parole: 30 settembre.
*6. 14. Squeri, Milanato.
(Segnalato)

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 30 settembre.
*6. 17. Calabria, Lainati, Pagano, Vignali, Palese.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 30 settembre.
*6. 60. Vignali, Palese.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 30 settembre.
*6. 42. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 30 luglio.
6. 47. Melilli.

  Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:
  11-bis. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile ricorrere, le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2013 e non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  11-ter. Nel caso di esaurimento entro il 31 dicembre 2013 delle quantità ovvero degli importi massimi complessivi incrementati ai sensi del precedente comma, le quantità ovvero gli importi massimi complessivi saranno per una sola volta ulteriormente incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario solo se alla data di esaurimento delle quantità ovvero degli importi massimi complessivi incrementati ai sensi del precedente comma, non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi. L'aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 11-bis.
  11-quater. La durata delle convenzioni di cui ai precedenti commi 11-bis e 11-ter è prorogata fino al 30 giugno 2014, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi. L'aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 11-bis.
6. 33. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 11 con il seguente:
  11. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente Capo sono pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti internet delle amministrazioni competenti, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per la loro adozioni non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto-legge, le amministrazioni competenti omettono la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dei decreti di riparto fra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidità e degli altri decreti e provvedimenti di cui al presente Capo.
*6. 11. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.

  Sostituire il comma 11 con il seguente:
  11. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente Capo sono pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti internet delle amministrazioni competenti, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per la loro adozione non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto-legge, le amministrazioni competenti omettono la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dei decreti di riparto fra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidità e degli altri decreti e provvedimenti di cui al presente Capo.
*6. 44. Giampaolo Galli.
(Segnalato)

  Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
  11-bis. Al fine di tutelare l'unità giuridica e l'unità economica e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il Governo può sostituirsi agli organi delle Regioni e degli Enti Locali in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente Capo, per l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 1 e 3, e all'articolo 3, commi 4 e 5, si procede alla nomina di un apposito commissario per il compimento di tali atti. Per l'esercizio dei poteri di cui al presente comma si osserva l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
**6. 10. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.
(Segnalato)

  Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
  11-bis. Al fine di tutelare l'unità giuridica e l'unità economica e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il Governo può sostituirsi agli organi delle Regioni e degli Enti Locali in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente Capo, per l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 1 e 3, e all'articolo 3, commi 4 e 5, si procede alla nomina di un apposito commissario per il compimento di tali atti. Per l'esercizio dei poteri di cui al presente comma si osserva l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
**6. 46. Marchi, Benamati, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Mariani, Rughetti, Taranto, Antezza, Fregolent.

  Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
  11-bis. Al fine di evitare la formazione di nuovi debiti di parte capitale degli enti locali e di consentire una equilibrata politica di investimenti, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, la legge di stabilità per il 2014 modifica le regole di patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo, a partire dal 2014, il criterio del saldo finanziario in termini di competenza mista con il criterio dell'equilibrio di parte corrente associato ad un limite all'indebitamento netto, definito d'intesa con la commissione permanente per la finanza pubblica.
*6. 20. Vignali, Lainati, Pagano, Calabria, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
  11-bis. Al fine di evitare la formazione di nuovi debiti di parte capitale degli enti locali e di consentire un'equilibrata politica di investimenti, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, la legge di stabilità per il 2014 modifica le regole del patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, sostituendo, a partire dal 2014, il criterio del saldo finanziario in termini di competenza mista con il criterio dell'equilibrio di parte corrente associato ad un limite dell'indebitamento netto, definito d'intesa con la commissione permanente per la finanza pubblica.
*6. 36. Mariani, Marchi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
  11-bis. Al fine di evitare la formazione di nuovi debiti di parte capitale degli enti locali e di consentire una equilibrata politica di investimenti, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, la legge di stabilità per il 2014 modifica le regole di patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo, a partire dal 2014, il criterio del saldo finanziario in termini di competenza mista con il criterio dell'equilibrio di parte corrente associato ad un limite all'indebitamento netto, definito d'intesa con la commissione permanente per la finanza pubblica.
*6. 55. Matarrese, Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
  11-bis. All'articolo 23, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: di saldo sono soppresse.
**6. 2. Venittelli, Leva, Marchi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
  11-bis. All'articolo 23, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: di saldo sono soppresse.
**6. 28. Carfagna, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
  11-bis. All'articolo 23, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: di saldo sono soppresse.
**6. 53. Mongiello, Luciano Agostini, Oliverio, Lodolini, Fiorio, Cenni, Marchi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
  11-bis. All'articolo 23, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: di saldo sono soppresse.
**6. 54. Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
  11-bis. Ai fini dei pagamenti di cui al presente Capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento.
6. 61. I Relatori.
(Segnalato)

  Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
  11-bis. Ai fini dei pagamenti di cui al presente Capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato sulla base della situazione esistente alla data del contratto.
*6. 29. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.
(Segnalato)

  Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
  11-bis. Ai fini dei pagamenti di cui al presente Capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato sulla base della situazione esistente alla data del contratto.
*6. 45. Giampaolo Galli.
(Segnalato)

  Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
  11-bis. Ai fini dei pagamenti di cui al presente Capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato sulla base della situazione esistente alla data della stipula del contratto.
6. 8. Lainati, Palese.

  Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
  11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012 n. 189, si applicano esclusivamente per i debiti inclusi nei piani di pagamento di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a) del presente decreto.
6. 30. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.

  Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
  11-bis. Per agevolare la riscossione dei crediti di cui al presente decreto, nei casi in cui sia prevista la preventiva presentazione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il creditore può produrre la certificazione relativa alla data dell'insorgenza del credito.
6. 35. Marchi.

  Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
  11-bis. Al comma 1-quinquies dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dall'articolo 1, comma 138 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e le acquisizioni di immobili, ivi incluse le aree di particolare pregio ambientale, per la realizzazione di opere o interventi assistiti da dichiarazione di pubblica utilità, nel rispetto dei limiti del patto di stabilità interno.
6. 38. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
  11-bis. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 5 del 2009, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «piccole e medie» sono soppresse;
   b) al secondo periodo le parole: «delle piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «delle micro e piccole imprese».
6. 50. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:
  11-bis. Le banche, le Poste Italiane e gli istituti di pagamento sono tenuti a predisporre, per i conti correnti e gli strumenti di pagamento, un'apposita sezione nella quale confluiscono le somme trasferite a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Per le somme di cui al presente articolo vigono i limiti di impignorabilità di cui all'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. 51. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco, Pisano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Clausola di salvaguardia a tutela dei diritti dei creditori).

  1. Qualora entro il 30 giugno 2013 non siano stati sottoscritti i contratti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), e all'articolo 3, comma 5, lettera c), le Regioni e le province autonome decadono dal diritto all'ottenimento delle anticipazioni ivi previste.
  2. A partire dal 16 settembre 2013, i crediti non prescritti, certi, liquidi, esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle regioni e delle province autonome inadempienti, nonché nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale di competenza delle regioni inadempienti possono essere compensati, nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 10, con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale con le modalità di cui all'articolo 9, comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies», comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, mediante l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
  3. A partire dal 16 settembre 2013, i crediti non prescritti, Certi, liquidi, esigibili e non contestati, maturati al 31 dicembre 2012, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazione dello Stato che non hanno provveduto alla predisposizione degli elenchi dei debiti scaduti di cui all'articolo 5, comma 1, possono essere compensati con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale con le modalità di cui al secondo periodo e seguenti dell'articolo 9, comma 1.
  4. Ai fini della programmazione delle risorse finanziarie necessarie a garantire adeguate coperture alle esigenze di tesoreria determinate dalle minori entrate generate dalle compensazioni di cui ai comma 2 e 3, l'esercizio della compensazione può essere esercitato secondo la seguente graduazione cronologica:
   a) A partire dalla data del 16 settembre 2013, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011;
   b) A partire dalla data del 1o gennaio 2014, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 30 giugno 2012;
   c) A partire dalla data del 1o gennaio 2014, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2012.
*6. 07. Marchi, Benamati, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Mariani, Rughetti, Taranto, Antezza, Fregolent.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Clausola di salvaguardia a tutela dei diritti dei creditori).

  1. Qualora entro il 30 giugno 2013 non siano stati sottoscritti i contratti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), e all'articolo 3, comma 5, lettera c), le Regioni e le province autonome decadono dal diritto all'ottenimento delle anticipazioni ivi previste.
  2. A partire dal 16 settembre 2013, i crediti non prescritti, certi, liquidi, esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle regioni e delle province autonome inadempienti, nonché nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale di competenza delle regioni inadempienti possono essere compensati con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale con le modalità di cui al secondo periodo e seguenti dell'articolo 9, comma 1.
  3. A partire dal 16 settembre 2013, i crediti non prescritti, certi, liquidi, esigibili e non contestati, maturati al 31 dicembre 2012, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazione dello Stato che non hanno provveduto alla predisposizione degli elenchi dei debiti scaduti di cui all'articolo 5, comma 1, possono essere compensati con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale con le modalità di cui al secondo periodo e seguenti dell'articolo 9, comma 1.
  4. Ai fini della programmazione delle risorse finanziarie necessarie a garantire adeguate coperture alle esigenze di tesoreria determinate dalle minori entrate generate dalle compensazioni di cui ai comma 2 e 3, l'esercizio della compensazione può essere esercitato secondo la seguente graduazione cronologica:
   a) A partire dalla data del 16 settembre 2013, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011;
   b) A partire dalla data del 1o gennaio 2014, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 30 giugno 2012;
   c) A partire dalla data del 1o gennaio 2014, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2012.
*6. 09. Vignali, Pagano, Calabria, Lainati, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

(Clausola di salvaguardia a tutela dei diritti dei creditori).

  1. Qualora entro il 30 giugno 2013 non siano stati sottoscritti i contratti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), e all'articolo 3, comma 5, lettera c), le Regioni e le province autonome decadono dal diritto all'ottenimento delle anticipazioni ivi previste.
  2. A partire dal 16 settembre 2013, i crediti non prescritti, certi, liquidi, esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle regioni e delle province autonome inadempienti, nonché nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale di competenza delle regioni inadempienti possono essere compensati ai sensi dell'articolo 9, comma 1.
  3. A partire dal 16 settembre 2013, i crediti non prescritti, certi, liquidi, esigibili e non contestati, maturati al 31 dicembre 2012, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazione dello Stato che non hanno provveduto alla predisposizione degli elenchi dei debiti scaduti di cui all'articolo 5, comma 1, possono essere compensati ai sensi dell'articolo 9, comma 1.
6. 011. Vignali, Capezzone, Squeri, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

(Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo).

  1. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma:
  23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell'importo netto contrattuale.
*6. 01. Matarrese, Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Segnalato)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

(Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo).

  1. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:
  23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell'importo netto contrattuale.
*6. 05. Mariani, Marchi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

(Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo).

  1. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma:
  23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell'importo netto contrattuale.
*6. 010. Vignali, Lainati, Pagano, Calabria, Palese.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  1. All'articolo 12 comma 1-ter, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla fine del secondo periodo dopo le parole: «rimborso delle spese» sono aggiunte le seguenti: «fatti salvi gli acquisti conseguenti alle procedure di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».
**6. 06. Mariani, Marchi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  1. All'articolo 12, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla fine del secondo periodo dopo le parole: «rimborso delle spese» aggiungere le seguenti: «fatti salvi gli acquisti conseguenti alle procedure di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».
**6. 02. Matarrese, Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

(Permuta negli appalti di lavori pubblici).

  1. All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
  7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
  7-bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3.
*6. 03. Matarrese, Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

(Permuta negli appalti di lavori pubblici).

  1. All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è Sostituito dai seguenti:
  7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
  7-bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3.
*6. 08. Mariani, Marchi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  1. Sono escluse dai pagamenti di cui al Capo I le imprese ed i lavoratori autonomi nei confronti delle quali siano state emesse sentenze penali passate in giudicato relative ai delitti contro l'ordine pubblico di cui al Libro Secondo, Titolo V, del Codice Penale.
  2. Dall'esclusione di cui al precedente comma 1 fanno eccezione i pagamenti relativi alle retribuzioni ed agli oneri sociali, dei dipendenti e di ogni altro lavoratore delle imprese di cui al comma i del presente articolo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, con regolamento fissa le modalità di erogazione dei pagamenti di cui al presente comma 2.
6. 04. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco, Pisano.
(Segnalato)

ART. 7.

  Al comma 1, dopo le parole: Le amministrazioni pubbliche, aggiungere le seguenti: ivi inclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piani di rientro da deficit sanitari e le società partecipate dalle amministrazioni locali,.
7. 24. Borghesi, Fedriga.
(Segnalato)

  Al comma 1, dopo le parole: Le amministrazioni pubbliche, aggiungere le seguenti: ivi incluse le società partecipate dalle amministrazioni locali,.
7. 41. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco.
(Segnalato)

  Al comma 1, dopo le parole: forniture e appalti, aggiungere le seguenti: e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5.

  Conseguentemente all'articolo 7, comma 4, dopo le parole: forniture e appalti, aggiungere le seguenti: obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5.
7. 29. Braga, Marchi.

  Al comma 1, dopo le parole: forniture e appalti, aggiungere le seguenti: e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5.
7. 14. Calabria, Lainati, Pagano, Vignali, Carfagna, Palese.

  Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: In caso di mancata registrazione entro tale termine, può provvedere d'ufficio il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 maggio 2013.

  Conseguentemente:
   a) al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

   b) sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, o nei casi di mancata registrazione sulla piattaforma elettronica nei termini di cui al comma 1, ovvero nel caso di mancata comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 9, a partire dal 1o luglio 2013, il creditore, tramite la piattaforma elettronica, può presentare istanza di ricognizione del credito, corredata dell'importo e degli estremi identificativi del credito vantato o richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 30 giorni dalla data di istanza di ricognizione o di richiesta di correzione o integrazione formulata dal creditore senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il credito si intende automaticamente acquisito e certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, ai fini dell'esercizio della compensazione di cui all'articolo 9.
*7. 5. Vignali, Pagano, Calabria, Lainati, Palese.
(Inammissibile)

  Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: In caso di mancata registrazione entro tale termine, può provvedere d'ufficio il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 maggio 2013.

  Conseguentemente:
   a) al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

   b) sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, o nei casi di mancata registrazione sulla piattaforma elettronica nei termini di cui al comma 1, ovvero nel caso di mancata comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 9, a partire dal 1o luglio 2013, il creditore, tramite la piattaforma elettronica, può presentare istanza di ricognizione del credito, corredata dell'importo e degli estremi identificativi del credito vantato o richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 30 giorni dalla data di istanza di ricognizione o di richiesta di correzione o integrazione formulata dal creditore senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il credito si intende automaticamente acquisito e certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, ai fini dell'esercizio della compensazione di cui all'articolo 9.
*7. 31. Marchi, Benamati, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Mariani, Rughetti, Taranto.
(Inammissibile)

  Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: In caso di mancata registrazione entro tale termine, può provvedere d'ufficio il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 maggio 2013.

  Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, o nei casi di mancata registrazione sulla piattaforma elettronica nei termini di cui al comma 1, ovvero nel caso di mancata comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 9, a partire dal 1o luglio 2013, il creditore, tramite la piattaforma elettronica, può presentare istanza di ricognizione del credito, corredata dell'importo e degli estremi identificativi del credito vantato o richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 30 giorni dalla data di istanza di ricognizione o di richiesta di correzione o integrazione formulata dal creditore senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il credito si intende automaticamente acquisito e certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, ai fini dell'esercizio della compensazione di cui all'articolo 9.
7. 15. Vignali, Capezzone, Squeri, Palese.
(Inammissibile)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di superamento dei termini fissati dalla legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e lavori, le amministrazioni pubbliche certificano mediante la piattaforma elettronica, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La certificazione di cui al periodo precedente deve essere rilasciata con data di pagamento.
*7. 38. Marchi, Benamati, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Mariani, Rughetti, Taranto.
(Segnalato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di superamento dei termini fissati dalla legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e lavori, le amministrazioni pubbliche certificano mediante la piattaforma elettronica, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La certificazione di cui al periodo precedente deve essere rilasciata con data di pagamento.
*7. 13. Vignali, Lainati, Pagano, Calabria, Palese.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di superamento dei termini fissati dalla legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e lavori, le amministrazioni pubbliche certificano mediante la piattaforma elettronica, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La certificazione di cui al periodo precedente deve essere rilasciata con data di pagamento.
*7. 46. Matarrese, Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Segnalato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  L'elenco dei debiti scaduti del Ministero dell'interno comprende anche i debiti nei confronti delle province per trasferimenti ordinari correnti e di conto capitale.
7. 10. Calabria, Lainati, Pagano, Vignali, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale e le società che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta in house certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente; la certificazione viene rilasciata anche in relazione ai debiti fuori bilancio. Scaduto il predetto termine senza che i soggetti debitori sopra indicati abbiano provveduto ovvero espresso un motivato diniego, la certificazione si intende rilasciata. La cessione dei crediti certificati avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fatto salvo il caso delle cessioni effettuate attraverso la piattaforma elettronica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 che sono stipulate con scrittura privata e per le quali l'obbligo di notificazione all'amministrazione ceduta è assolto tramite comunicazione effettuata attraverso la suddetta piattaforma. Le cessioni dei crediti certificati sono efficaci e opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione della loro comunicazione mediante la suddetta piattaforma elettronica. Resta ferma l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.»;
   b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «La certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata a pena di nullità dagli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tali enti sono comunque tenuti a effettuare la comunicazione di cui all'articolo 7 comma 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.».
7. 39. Giampaolo Galli.
(Segnalato)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale e le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente: la certificazione viene rilasciata anche in relazione a debiti fuori bilancio. Scaduto il predetto termine senza che i soggetti debitori sopra indicati abbiano provveduto ovvero espresso un motivato diniego, la certificazione si intende rilasciata. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fatto salvo il caso delle cessioni effettuate attraverso la piattaforma elettronica di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, che sono stipulate con scrittura privata e per le quali l'obbligo di notificazione all'amministrazione ceduta è assolto tramite comunicazione effettuata attraverso la suddetta piattaforma. Resta ferma l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52».
*7. 49. I Relatori.
(Segnalato)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale e le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente; la certificazione viene rilasciata anche in relazione a debiti fuori bilancio. Scaduto il predetto termine senza che i soggetti debitori sopra indicati abbiano provveduto ovvero espresso un motivato diniego, la certificazione si intende rilasciata. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fatto salvo il caso delle cessioni effettuate attraverso la piattaforma elettronica di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, che sono stipulate con scrittura privata e per le quali l'obbligo di notificazione all'amministrazione ceduta è assolto tramite comunicazione effettuata attraverso la suddetta piattaforma. Resta ferma l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.».
*7. 12. Calabria, Lainati, Palese.
(Segnalato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis può essere rilasciata:
   a) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi;
   b) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione, a pena di nullità, degli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
7. 32. Marchi, Benamati, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Mariani, Rughetti, Taranto, Antezza, Fregolent.

  Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.
*7. 11. Calabria, Lainati, Pagano, Vignali, Palese.

  Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.
*7. 37. Melilli.

  Al comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti:, ivi compresi quelli fuori bilancio.
7. 21. Pagano, Calabria, Vignali, Lainati, Palese.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, le pubbliche amministrazioni debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1o giugno 2013 ed entro il termine del 31 luglio 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, inclusi i debiti fuori bilancio, maturati alla data del 31 marzo 2013, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, anche attraverso la piattaforma elettronica, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa.
7. 33. Giampaolo Galli.

  Al comma 4, sostituire le parole: 15 settembre 2013 con le seguenti: 31 luglio 2013.

  Conseguentemente sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. Alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 è allegato un elenco riepilogativo dei debiti certi liquidi ed esigibili, certificati ai sensi del presente articolo, delle amministrazioni incluse nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, con indicazione delle quote riferibili a ciascun sottosettore della Pubblica amministrazione. L'allegato di cui al periodo precedente reca altresì analogo prospetto dei debiti riferibili alle società controllate dalle Amministrazioni locali rientranti nel predetto conto economico consolidato della pubblica amministrazione.
  9-bis. Il Governo, previa intesa con le autorità europee e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ridetermina, in sede di presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, gli obiettivi programmatici di finanza pubblica computandovi gli effetti della liquidazione del complesso dei debiti delle pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo del comma 9, da completare nel corso dell'esercizio 2014. Nella medesima Nota di aggiornamento, tenuto conto della regola del debito e della disciplina in materia di fattori rilevanti definita dall'ordinamento dell'Unione europea, è predisposto un piano di rientro dell'indebitamento derivante dall'attuazione di quanto stabilito dal periodo precedente, articolato per ciascun sottosettore istituzionale.
  9-ter. In coerenza con quanto disposto dal comma 9-bis, con la legge di stabilità per il 2014 sono rideterminati gli obiettivi e le modalità di applicazione del Patto di stabilità interno delle amministrazioni locali, nonché rimodulati i limiti all'indebitamento di tali enti tenendo conto della quota di debiti ad essi riferita e prevedendo che eventuali saldi positivi in termini di competenza e di cassa tra le entrate finali e le spese finali, siano prioritariamente destinati all'estinzione dei debiti maturati da ciascun ente. La legge di stabilità per il 2014 determina altresì, sulla base del piano di rientro di cui al comma 9-bis, la misura del contributo delle amministrazioni locali, da realizzare anche mediante valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio di loro proprietà, da destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, nonché l'entità del rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, da destinare all'anticipazione di liquidità in favore delle regioni e degli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti di cui al comma 9. La medesima legge di stabilità può autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle amministrazioni statali che hanno formato oggetto di cessione da parte dei creditori in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati di cui al comma 8, nonché disporre l'incremento del limite massimo di assegnazione di titoli di Stato, di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali.
  9-quater. Le maggiori risorse reperite sul mercato con l'emissione di titoli di Stato ai fini di cui al comma 9-bis possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità ivi indicate.
  9-quinquies. In coerenza con quanto previsto nella deliberazione parlamentare di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato sui crediti certificati compresi nell'elenco di cui al comma 9, primo periodo. La predetta garanzia è inclusa nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con il medesimo decreto le amministrazioni debitrici sono autorizzate a richiedere la ristrutturazione dei predetti crediti oggetto di cessione a banche e intermediari finanziari autorizzati, sulla base di un piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, decorrente dall'esercizio 2014, della durata non inferiore a 10 anni per la quota riferibile a debiti di parte capitale, cui si applica un saggio d'interesse non superiore a quello stabilito a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Le banche e gli intermediari finanziari cui siano stati ceduti i predetti crediti hanno la facoltà, qualora non intendano accedere alla richiesta di ristrutturazione formulata dalle amministrazioni debitrici, ovvero qualora le medesime amministrazioni non provvedano a corrispondere nei termini stabiliti tra le parti le rate di ammortamento e i relativi interessi, di richiedere la cessione dei relativi crediti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., che può acquisirli ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo e terzo periodo del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269. Su richiesta della pubblica amministrazione interessata, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a ristrutturare i crediti oggetto di cessione ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti, previo accordo con la Cassa depositi prestiti S.p.A, i limiti e i criteri per l'acquisizione dei crediti e la regolazione dei relativi rapporti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.
7. 30. Marchi.
(Segnalato)

  Al comma 4, sostituire le parole: 15 settembre 2013 con le seguenti: 31 luglio 2013.

  Conseguentemente, sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. Alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 è allegato un elenco riepilogativo dei debiti certi liquidi ed esigibili, certificati ai sensi del presente articolo, delle amministrazioni incluse nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, con indicazione delle quote riferibili a ciascun sottosettore della Pubblica amministrazione. L'allegato di cui al periodo precedente reca altresì analogo prospetto dei debiti riferibili alle società controllate dalle Amministrazioni locali rientranti nel predetto conto economico consolidato della pubblica amministrazione.
  9-bis. Il Governo, previa intesa con la Commissione europea e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ridetermina, in sede di presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, gli obiettivi programmatici di finanza pubblica computandovi gli effetti della liquidazione del complesso dei debiti delle pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo del comma 9, da completare nel corso dell'esercizio 2014. Nella medesima Nota di aggiornamento, tenuto conto della regola del debito e della disciplina in materia di fattori rilevanti definita dall'ordinamento dell'Unione europea, è predisposto un piano di rientro dell'indebitamento derivante dall'attuazione di quanto stabilito dal periodo precedente, articolato per ciascun sottosettore istituzionale.
  9-ter. In coerenza con quanto disposto dal comma 9-bis, con la legge di stabilità per il 2014 sono rideterminati gli obiettivi e le modalità di applicazione del Patto di stabilità interno delle amministrazioni locali, nonché rimodulati i limiti all'indebitamento di tali enti tenendo conto della quota di debiti ad essi riferita e prevedendo che eventuali saldi positivi in termini di competenza e di cassa tra le entrate finali e le spese finali, siano prioritariamente destinati all'estinzione dei debiti maturati da ciascun ente. La legge di stabilità per il 2014 determina altresì, sulla base del piano di rientro di cui al comma 9-bis, la misura del contributo delle amministrazioni locali, da realizzare anche mediante valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio di loro proprietà, da destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, nonché l'entità del rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, da destinare all'anticipazione di liquidità in favore delle regioni e degli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti di cui al comma 9. La medesima legge di stabilità può autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle amministrazioni statali che hanno formato oggetto di cessione da parte dei creditori in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati di cui al comma 8, nonché disporre l'incremento del limite massimo di assegnazione di titoli di Stato, di cui all'articolo 35, comma l, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali.
  9-quater Le maggiori risorse reperite sul mercato con l'emissione di titoli di Stato ai fini di cui ai commi 9-bis e 9-ter possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità ivi indicate.
  9-quinquies. In coerenza con quanto previsto nella deliberazione parlamentare di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato sui crediti certificati compresi nell'elenco di cui al comma 9, primo periodo. La predetta garanzia è inclusa nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con il medesimo decreto le amministrazioni debitrici sono autorizzate a richiedere la ristrutturazione dei predetti crediti oggetto di cessione a banche e intermediari finanziari autorizzati, sulla base di un piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, decorrente dall'esercizio 2014, della durata non inferiore a 5 anni per la quota riferibile a debiti di parte capitale, cui si applica un saggio d'interesse non superiore a quello stabilito a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Le banche e gli intermediari finanziari cui siano stati ceduti i predetti crediti hanno la facoltà, qualora non intendano accedere alla richiesta di ristrutturazione formulata dalle amministrazioni debitrici, ovvero qualora le medesime amministrazioni non provvedano a corrispondere nei termini stabiliti tra le parti le rate di ammortamento e i relativi interessi, di richiedere la cessione dei relativi crediti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., che può acquisirli anche per il tramite di società controllate ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo e terzo periodo del decreto legge 30 settembre 2003, n.269. Fermo restando quanto disposto dal terzo periodo del presente comma, su richiesta della pubblica amministrazione interessata la Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata a ristrutturare i crediti oggetto di cessione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti, previo accordo con la Cassa depositi prestiti S.p.A, i limiti e i criteri per l'acquisizione dei crediti e la regolazione dei relativi rapporti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.
7. 45. Tabacci.
(Segnalato)

  Al comma 4, sostituire le parole: 15 settembre 2013 con le seguenti: 31 luglio 2013.

  Conseguentemente, dopo il comma 9 inserire i seguenti:
  9-bis. Entro il 20 settembre 2013 il Governo predispone, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, l'elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili delle pubbliche amministrazioni, articolati per sottosettori e tipologia di debito di parte capitale e di parte corrente, con specifica evidenza dei debiti delle società partecipate dalle amministrazioni territoriali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, aggiornando gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Contestualmente, il Governo definisce il programma per il pagamento degli stessi e il piano di rientro per ciascuna amministrazione debitrice. È altresì modificato il Patto di stabilità interno al fine di garantire il pagamento dei debiti delle amministrazioni territoriali e la realizzazione del piano di rientro. I debiti compresi nell'elenco sono assistiti dalla garanzia dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa. La predetta garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  9-ter. I soggetti creditori possono cedere i crediti di cui al comma 9-bis ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito. In tal caso, l'amministrazione debitrice è tenuta a ristrutturare il debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 10 anni, con decorrenza comunque non anteriore al 2014, rilasciando delegazione di pagamento o altra garanzia a valere sulle entrate di bilancio. Il tasso di interesse del debito ristrutturato non può superare il tasso di interesse previsto dalla normativa vigente per i ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono richiedere a Cassa Depositi e Prestiti l'acquisizione dei medesimi crediti, che può acquistarli, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo e terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Su richiesta della pubblica amministrazione interessata, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può ristrutturare i crediti ad essa ceduti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, previo apposito accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e la Cassa depositi e prestiti S.p.A.. Sulla base di tale accordo sarà fissato il tasso di sconto massimo che dovranno applicare i soggetti autorizzati al credito.
7. 44. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco.
(Segnalato)

  Al comma 4, primo periodo sostituire le parole: 15 settembre 2013 con le seguenti: 31 luglio 2013.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma 4, primo periodo dopo le parole:
liquidi ed esigibili aggiungere le seguenti:, inclusi i debiti fuori bilancio.
   b) al medesimo comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: all'amministrazione pubblica debitrice, aggiungere le seguenti:, anche attraverso la piattaforma elettronica.
7. 8. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.
(Segnalato)

  Al comma 4, primo periodo sostituire le parole: 15 settembre 2013 con le seguenti: 31 luglio 2013.
*7. 1. Marcon, Di Salvo, Boccadutri, Melilla.
(Segnalato)

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 15 settembre 2013 con le seguenti: 31 luglio 2013.
*7. 25. Borghesi, Fedriga.
(Segnalato)

  Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente.
  Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, entro quindici giorni dalla decorrenza della scadenza ultima del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa. In mancanza di una risposta il creditore ha facoltà di avvalersi di quanto già previsto dal decreto ministeriale 22 maggio 2012.
*7. 20. Vignali, Pagano, Calabria, Lainati, Palese.
(Segnalato)

  Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente.
  Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, entro quindici giorni dalla decorrenza della scadenza ultima del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa. In mancanza di una risposta il creditore ha facoltà di avvalersi di quanto già previsto dal decreto ministeriale 22 maggio 2012.
*7. 16. Latronico, Palese.

  Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, aggiungere le seguenti: mediante la piattaforma elettronica,.
7. 3. Corsaro.
(Segnalato)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. A partire dal 1o ottobre 2013 le amministrazioni debitrici di cui al comma 1 aggiornano, con cadenza trimestrale, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, inclusi i debiti fuori bilancio, e lo comunicano con le modalità di cui al comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono definite le modalità con le quali la piattaforma elettronica di cui al comma 1 può essere utilizzata anche per la cessione di debiti non esigibili per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento.
*7. 9. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. A partire dal 1o ottobre 2013 le amministrazioni debitrici di cui al comma 1 aggiornano, con cadenza trimestrale, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, inclusi i debiti fuori bilancio, e lo comunicano con le modalità di cui al comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono definite le modalità con le quali la piattaforma elettronica di cui al comma 1 può essere utilizzata anche per la cessione di debiti non esigibili per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento.
*7. 34. Giampaolo Galli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le comunicazioni di cui al comma precedente, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, dovranno essere trasmesse da parte delle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di inadempienza si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2 del presente articolo.
7. 47. Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Segnalato)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1 non costituisce motivo ostativo per la presentazione, da parte del creditore, dell'istanza di ricognizione del credito di cui all'ultimo periodo del comma precedente.
7. 2. Corsaro.
(Segnalato)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di garantire la più ampia conoscenza, trasparenza e tracciabilità sui debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni, i dati di cui alla piatta forma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 contengono obbligatoriamente, per ciascun debito contratto, oltre la distinzione tra parte corrente e parte capitale della spesa i seguenti elementi informativi:
   1) Codice Identificativo Gara (CIG) rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici;
   2) Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto dalla Legge n. 3 del 16 gennaio 2003.

  Il mancato o il non corretto inserimento degli elementi di cui ai punti 1) e 2) costituisce mancato adempimento ai sensi del comma 5 del presente articolo. Le amministrazioni debitrici, al momento della comunicazione dei dati di cui al comma 4 sottoscrivono formale impegno all'aggiornamento periodico delle informazioni secondo modalità e scadenze stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per le varie tipologie di spesa, utilizzando i sistemi di rilevazione già previsti a legislazione vigente. Le informazioni inserite nella piattaforma sono rese pubbliche sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato secondo i principi dell’open data entro il 31 ottobre 2013.
7. 43. Barbanti, Castelli, Cancelleri, Ruocco, Sorial, Rostellato, Pisano.
(Segnalato)

  Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
*7. 6. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.

  Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
*7. 35. Giampaolo Galli.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, o nei casi di mancata registrazione sulla piattaforma elettronica nei termini di cui al comma 1, il creditore può presentare istanza di ricognizione del credito, corredata dell'importo e degli estremi identificativi del credito vantato o richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il credito si intende automaticamente acquisito e certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, dei decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, ai fini dell'esercizio della compensazione di cui all'articolo 9.
7. 4. Corsaro.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 7 col seguente:
  7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, il creditore può richiedere all'amministrazione stessa entro il 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma di cui al comma 1, di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, la richiesta si intende accettata.
*7. 7. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.
(Segnalato)

  Sostituire il comma 7 col seguente:
  7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, il creditore può richiedere all'amministrazione stessa entro il 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma di cui al comma 1, di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, la richiesta si intende accettata.
*7. 36. Giampaolo Galli.
(Segnalato)

  Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  Decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, l'istanza dei creditore si intende accettata.
7. 26. Borghesi, Fedriga.
(Segnalato)

  Sopprimere il comma 8.
7. 17. Calabria, Pagano, Lainati, Vignali, Palese.

  Sopprimere il comma 8.

  Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: oggetto di cessione inserire le seguenti: pro-soluto perfezionante prima del 31 dicembre 2012,.

  Conseguentemente, dopo il comma 9 inserire i seguenti:
  9-bis. Entro il termine di cui al comma 4, e al fine di individuare l'ammontare dei titoli di Stato da assegnare secondo la procedura prevista dal comma 9, le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il tramite dell'Associazione bancaria italiana, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l'importo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione pro soluto in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con l'indicazione dei dati identificativi del cessionario e dell'amministrazione debitrice.
  9-ter. I crediti di cui al comma precedente che alla data del 31 marzo 2014 non sono stati pagati, possono essere ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti al loro valore nominale maggiorato degli interessi contrattuali e di mora. Il Ministero delle economia e delle finanze stipula una Convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti e l'Associazione bancaria italiana per definire le modalità di reimpiego delle somme liquidate da Cassa Depositi e Prestiti in ulteriori operazioni di smobilizzo presso il sistema bancario e finanziario dei crediti commerciali che le imprese vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione.
*7. 22. Vignali, Palese.

  Sopprimere il comma 8.

  Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: oggetto di cessione inserire le seguenti: pro-soluto perfezionante prima del 31 dicembre 2012,.

  Conseguentemente, dopo il comma 9 inserire i seguenti:
  9-bis. Entro il termine di cui al comma 4, e al fine di individuare l'ammontare dei titoli di Stato da assegnare secondo la procedura prevista dal comma 9, le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il tramite dell'Associazione bancaria italiana, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l'importo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione pro soluto in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con l'indicazione dei dati identificativi del cessionario e dell'amministrazione debitrice.
  9-ter. I crediti di cui al comma precedente che alla data del 31 marzo 2014 non sono stati pagati, possono essere ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti al loro valore nominale maggiorato degli interessi contrattuali e di mora. Il Ministero delle economia e delle finanze stipula una Convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti e l'Associazione bancaria italiana per definire le modalità di reimpiego delle somme liquidate da Cassa Depositi e Prestiti in ulteriori operazioni di smobilizzo presso il sistema bancario e finanziario dei crediti commerciali che le imprese vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione.
*7. 23. Bobba.
(Segnalato)

  Al comma 9, sostituire le parole: può autorizzare il pagamento con le seguenti: definisce le modalità di pagamento, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2014.
7. 40. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco.
(Segnalato)

  Al comma 9, dopo le parole: oggetto di cessione inserire le parole: pro-soluto perfezionate prima del 31 dicembre 2012,.
*7. 18. Calabria, Pagano, Lainati, Vignali, Palese.

  Al comma 9, dopo le parole: oggetto di cessione inserire le parole: pro-soluto perfezionate prima del 31 dicembre 2012,.
*7. 28. Marchi, Benamati, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Mariani, Rughetti, Taranto, Antezza, Fregolent.

  Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
  9-bis. Al fine di individuare l'ammontare dei titoli di Stato da assegnare, entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il tramite dell'Associazione bancaria italiana, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, ai fini di definire l'importo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione pro soluto in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con l'indicazione dei dati identificativi del cessionario e dell'amministrazione debitrice.
  9-ter. Le banche e gli intermediari finanziari hanno il diritto di cedere alla Cassa depositi e prestiti i crediti oggetto di cessione pro soluto non pagati alla data del 31 marzo 2014, al loro valore nominale, maggiorato degli interessi contrattuali e di mora. Il Ministero delle economia e delle finanze stipula una convenzione con la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana per il reimpiego di queste somme liquidate in ulteriori operazioni di smobilizzo presso il sistema bancario e finanziario dei crediti commerciali che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione.
7. 19. Calabria, Pagano, Lainati, Vignali, Palese.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Al fine di individuare l'ammontare dei titoli di Stato da assegnare, entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il tramite dell'Associazione bancaria italiana, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, l'importo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione pro soluto in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con l'indicazione dei dati identificativi del cessionario e dell'amministrazione debitrice.
  9-ter. Le banche e gli intermediari finanziari hanno il diritto di cedere alla Cassa depositi e prestiti i crediti oggetto di cessione pro soluto non pagati alla data del 31 marzo 2014, al loro valore nominale, maggiorato degli interessi contrattuali e di mora. Il Ministero delle economia e delle finanze stipula una convenzione con la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana per il reimpiego di queste somme liquidate in ulteriori operazioni di smobilizzo presso il sistema bancario e finanziario dei crediti commerciali che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione.
7. 27. Marchi, Benamati, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Mariani, Rughetti, Taranto.

  Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
  9-bis. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di un miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per il medesimo periodo la garanzia diretta è concessa alle banche e agli intermediari finanziari a fronte di finanziamenti a medio-lungo termine, di prestiti partecipativi e della acquisizione di partecipazioni destinati alle PMI e ai consorzi, in misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione.
  9-ter. All'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c)-bis a c)-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 22 per cento».
7. 42. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Il Ministero delle economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, stipula apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana per disciplinare le modalità con cui la Cassa depositi e prestiti finanzia l'acquisizione pro solvendo, da parte di banche o intermediari finanziari autorizzati, dei crediti certi, liquidi ed esigibili, certificati entro la data di cui al comma 4, che risultassero esclusi dai piani dei pagamenti, così come disposti dall'articolo 6 del presente decreto, né già oggetto di cessione pro solvendo alle banche e intermediari finanziari medesimi.
7. 48. Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Segnalato)

ART. 8.

  Al comma 1, dopo le parole: forniture e appalti, aggiungere le seguenti: e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5.
*8. 1. Calabria, Lainati, Pagano, Vignali, Carfagna, Palese.

  Al comma 1, dopo le parole: forniture e appalti, aggiungere le seguenti: e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5.
*8. 5. Braga, Marchi.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. Le autenticazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate da un avvocato o da un commercialista che sia iscritto all'albo della categoria professionale di appartenenza da almeno cinque anni.
  2-ter. Le modalità dell'autenticazioni sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, sentiti il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale ordine dei commercialisti.
8. 7. Cancelleri, Barbanti, Castelli, Ruocco, Sorial, Rostellato, Pisano.
(Segnalato)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.
8. 3. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. A decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del valore della produzione netta i corrispettivi derivanti dalle cessione di beni e dalle prestazioni di servizi effettuate da imprese nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, possono essere imputati nel periodo di imposta in cui i relativi crediti sono effettivamente incassati.
*8. 2. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. A decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del valore della produzione netta i corrispettivi derivanti dalle cessione di beni e dalle prestazioni di servizi effettuate da imprese nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, possono essere imputati nel periodo di imposta in cui i relativi crediti sono effettivamente incassati.
*8. 4. Giampaolo Galli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. A decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del valore della produzione netta i corrispettivi derivanti dalle cessione di beni e dalle prestazioni di servizi effettuate da imprese nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, possono essere imputati nel periodo di imposta in cui i relativi crediti sono effettivamente incassati.
*8. 6. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

>  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.
(Modifiche all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

  1. L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
  «Art. 48-bis. – (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). – 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versa rito derivante dalla notifica di uno o più avvisi di accertamento ex articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010 o di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso affermativo, le suddette amministrazioni procedono comunque al pagamento, a favore del beneficiario, di una percentuale pari al 50 per cento della somma dovuta, segnalando contestualmente la circostanza della disponibilità del restante 50 per cento all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo od oggetto di avvisi di accertamento esecutivi. Entro 15 giorni dal ricevimento del primo 50 per cento il beneficiario deve presentare istanza di rateizzazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, all'Agente della riscossione al fine di sbloccare il residuo 50 per cento del credito. Tale somma è erogata solo successivamente al deposito, da parte del debitore, del provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione presentata. In caso di mancato pagamento di almeno due rate, il debitore inadempiente non può più richiedere l'applicazione del beneficio di cui al presente per nessun altro tributo.
  2. In caso di cessione del credito, effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per la cessione dei crediti d'impresa, la verifica prevista dal comma 1 deve essere eseguita nei confronti del creditore originario cedente.
  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575.
  4. Il comma 1 del presente articolo non si applica in caso di erogazioni effettuate a favore delle imprese a titolo di contributi, incentivi, sovvenzioni ovvero finanziamenti a fondo perduto comunque denominati, ove manchino valutazioni o apprezzamenti discrezionali della pubblica amministrazione.
  5. Nelle procedure di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) o del saldo finale il cui importo sia superiore a diecimila euro, acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'im- presa appaltatrice o fornitrice. In caso di irregolarità contributive dell'impresa, le suddette amministrazioni pubbliche e società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento di un importo pari al 50 per cento della somma dovuta, con le seguenti modalità: a) presentazione, da parte della Società debitrice, di una dichiarazione dell'Ente previdenziale competente a rilasciare il DURC, in cui saranno indicati il debito maturato alla data e le modalità per il versamento delle somme così determinate; b) erogazione, da parte delle stesse amministrazioni pubbliche e società a prevalente partecipazione pubblica, delle somme così definite, a favore degli Enti previdenziali titolari del rilascio del DURC provvedendo, contestualmente, alla liberazione dell'importo residuo rispetto al primo 50 per cento delle somme spettanti all'impresa. Resta ferma la disciplina per il rilascio del secondo 50 per cento così come stabilita al precedente comma 1 del presente articolo».

  2. In caso di ritardato pagamento, da parte di amministrazioni statali ed enti pubblici nazionali, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, i titolari di crediti certificati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012 possono sospendere, per l'importo corrispondente al credito certificato, il versamento di tasse e imposte dovute allo Stato fino all'effettivo pagamento dell'intera somma da parte della P.A.
  3. Il comma 2 si applica anche nel caso in cui il creditore sia titolare di crediti certificati nei confronti delle Regioni, degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale ed il pagamento dei tributi debba avvenire in favore dei suddetti enti territoriali.
  4. Prima di eseguire i pagamenti, le pubbliche amministrazioni, le regioni, gli enti locali e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, procedono alle verifiche, applicando le procedure di cui articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  Conseguentemente all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso Art. 28-quinquies; dopo le parole: possono essere compensati, inserire le seguenti: solo su specifica richiesta del creditore,;
   b) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il creditore nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali o degli enti del Servizio sanitario nazionale non intenda dar corso alla compensazione di cui al presente articolo, può avvalersi della procedura di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
8. 01. Marchi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Ulteriori misure in materia di cessione dei debiti delle pubbliche amministrazioni).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i debiti delle pubbliche amministrazioni di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero i debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, certificati ai sensi della legislazione vigente, devono essere ceduti pro-solvendo alla Cassa depositi e prestiti SpA ovvero alle banche e agli istituti finanziari autorizzati.
  2. Le somme di cui al comma 1, comprensive degli interessi, sono rimborsate in dieci rate annuali, decorrenti dall'anno 2015, ad un tasso di interesse non superiore ai migliori tassi applicati dalla Cassa depositi e prestiti SpA sui mutui decennali concessi agli enti della pubblica amministrazione.
  3. Qualora le banche non intendano adeguarsi alle condizioni di cui al comma 2 ovvero l'ente debitore non provveda al pagamento di una rata, il medesimo credito può essere ceduto a prima richiesta alla Cassa depositi e prestiti SpA.
  4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i crediti della Cassa depositi e prestiti SpA sono assistiti dai medesimi strumenti di garanzia previsti per i mutui concessi agli territoriali.
  5. Con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Cassa depositi e prestiti SpA e l'ABI sono disciplinate le modalità attuative delle misure di cui ai commi 3 e 4.
8. 02. Gutgeld, Marchi.
(Segnalato)

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

(Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:
  «Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti certificati verso pubbliche amministrazioni). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi, esigibili e non contestati, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, ovvero ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ivi inclusi i crediti certificati ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del presente decreto. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
  2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 31 maggio 2013.
  3. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate. Per l'anno 2014 si provvede a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7».

  2. Ai fini di una adeguata programmazione delle risorse finanziarie necessarie a garantire le adeguate coperture delle esigenze immediate di tesoreria a seguito delle minori entrate generate dall'esercizio della compensazione di cui al presente articolo, l'esercizio della compensazione stessa può essere esercitato secondo la seguente graduazione cronologica:
   a partire dalla data del 1o settembre 2013, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011;
   a partire dal 1o gennaio 2013 possono essere compensati i crediti maturati alla data del 30 giugno 2012;
   a partire dalla data del 1o giugno 2014, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2012.
9. 4. Corsaro.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

(Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:
  «Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti certificati verso pubbliche amministrazioni). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, possono essere compensati con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo del medesimo decreto-legge. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministeri dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei confronti delle regioni e delle province autonome che non abbiano sottoscritto, entro il 30 giugno 2013, i contratti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), e all'articolo 3, comma 5, lettera c), nonché nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di competenza delle predette regioni, nonché nei confronti delle Amministrazione dello Stato che non abbiano provveduto alla predisposizione degli elenchi dei debiti scaduti di cui all'articolo 5, comma 1.
  3. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 maggio 2013.
  4. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.00 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate. Per l'anno 2014 si provvede a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7.
  5. Ai fini della programmazione delle risorse finanziarie necessarie a garantire adeguate coperture alle esigenze di tesoreria determinate dalle minori entrate generate dalla compensazione di cui al comma 1, l'esercizio della compensazione può essere esercitato secondo la seguente graduazione cronologica:
   a) a partire dalla data del 16 settembre 2013, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011;
   b) a partire dalla data del 1o gennaio 2014, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 30 giugno 2012;
   c) a partire dalla data del 1o gennaio 2014, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2012.
9. 14. Vignali, Pagano, Calabria, Lainati, Palese.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:
  «Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, anche con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente territoriale a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali».
9. 16. Vignali, Pagano, Calabria, Lainati, Palese.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, comma 1, sostituire le parole: per somministrazione, forniture e appalti con le seguenti: per appalti di opere.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. Dopo l'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:
  «Art. 28-sexies. – (Altre misure in materia di compensazione). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione e forniture di beni e servizi, possono essere compensati da parte delle imprese intestatarie di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, alla condizione che l'impresa abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione, limitatamente:
   a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;
   b) all'imposta sul valore aggiunto;
   c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
   d) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
   e) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
   f) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
   g) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
   h) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

  2. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto. L'impresa è tenuta a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.
  3. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro in riferimento ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per appalti di opere. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate. Per l'anno 2014 si provvede a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7. Il suddetto limite è aumentato a 1.000.000 di euro in riferimento ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione e forniture di beni e servizi.
*9. 13. Gelmini, Vignali, Lainati, Pagano, Calabria, Palese.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, sostituire le parole: per somministrazione, forniture e appalti con le seguenti: per appalti di opere.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. Dopo l'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:
  «Art. 28-sexies. – (Altre misure in materia di compensazione). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione e forniture di beni e servizi, possono essere compensati da parte delle imprese intestatarie di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, alla condizione che l'impresa abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione, limitatamente:
   a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;
   b) all'imposta sul valore aggiunto;
   c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
   d) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
   e) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
   f) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
   g) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
   h) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

  2. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto. L'impresa è tenuta a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.
  3. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro in riferimento ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per appalti di opere. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate. Per l'anno 2014 si provvede a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7. Il suddetto limite è aumentato a 1.000.000 di euro in riferimento ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione e forniture di beni e servizi.
*9. 10. Vignali, Palese.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, sostituire le parole: per somministrazione, forniture e appalti con le seguenti: per appalti di opere.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:
  «Art. 28-sexies. – (Altre misure in materia di compensazione). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione e forniture di beni e servizi, possono essere compensati da parte delle imprese intestatarie di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, alla condizione che l'impresa abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione, limitatamente:
   a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;
   b) all'imposta sul valore aggiunto;
   c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
   d) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
   e) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
   f) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
   g) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
   h) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

  2. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto. L'impresa è tenuta a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.
  3. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro in riferimento ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per appalti di opere. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate. Per l'anno 2014 si provvede a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7. Il suddetto limite è aumentato a 1.000.000 di euro in riferimento ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione e forniture di beni e servizi».
*9. 24. Marchi.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, registrati e certificati nella piattaforma operativa presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme a qualunque titolo dovute per imposte e contributi a favore dello Stato e degli enti previdenziali.

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, capoverso Art. 28-
quinquies, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1-bis dell'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 2 ed entro il limite di spesa ivi previsto.
9. 32. Marchi.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: Agenzia delle entrate aggiungere le seguenti:, con tutti i debiti correnti erariali, regionali e comunali, con quelli correnti previdenziali e contributivi, nonché.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, dopo le parole:
700.000 euro aggiungere le seguenti:; tale limite non è intaccato dalle eventuali compensazioni previste dal comma 1 del presente articolo;
   b) sostituire la rubrica con la seguente: (Compensazioni di crediti con debiti tributari, contributivi e previdenziali correnti, nonché con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario).
9. 5. Corsaro.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, maturati al 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, al medesimo comma, al medesimo periodo dopo le parole: di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto aggiungere le seguenti:, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo automatico della dichiarazione dei redditi ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 36-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
*9. 8. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, comma 1, primo periodo sopprimere le parole:, maturati al 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, al medesimo comma, al medesimo periodo, dopo le parole: di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto aggiungere le seguenti:, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo automatico della dichiarazione dei redditi ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 36-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
*9. 23. Marchi, Benamati, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Mariani, Rughetti, Taranto.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole: al 31 dicembre 2012.
9. 43. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco, Pisano.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, dopo le parole: forniture e appalti, aggiungere le seguenti: e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5.
*9. 12. Calabria, Lainati, Pagano, Vignali, Carfagna, Palese.

  Al comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, dopo le parole: forniture e appalti, aggiungere le seguenti: e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5.
*9. 31. Braga.

  Al comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, sostituire le parole da: a seguito di fino alla fine del periodo con le seguenti: ogni imposta, tributo, contributo, precisamente le somme vantante periodicamente ed annualmente asseverati da un professionista abilitato.
9. 38. Ruocco, Rostellato, Cancelleri, Barbanti, Castelli, Sorial, Pisano.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, dopo le parole: di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto aggiungere le seguenti: e da ogni imposta, tributo, contributo, precisamente le somme vantante periodicamente ed annualmente asseverati da un professionista abilitato.
9. 39. Ruocco, Rostellato, Cancelleri, Barbanti, Castelli, Sorial, Pisano.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, comma 2, dopo le parole: sono stabiliti aggiungere le seguenti: entro il 15 maggio 2013,.
9. 3. Marcon, Di Salvo, Boccadutri, Melilla.
(Segnalato)

  Dopo il comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-bis. Sulla base di quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 e dalla Corte suprema di Cassazione con sentenza n. 8313 dell'8 aprile 2010, la compensazione di cui al presente articolo, si estende anche ai crediti non prescritti relativi alla illegittima applicazione dell'IVA sulla TARSU di cui al decreto legislativo del 15 novembre 1993 n. 507 e TIA di cui al decreto legislativo del 5 febbraio 1997 n. 22. Entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, l'Agenzia delle entrate provvede ad emanare una circolare con la quale fornirà eventuali comunicazioni nonché indicherà le specifiche modalità di compensazione e gli eventuali documenti da allegare.
9. 44. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco, Pisano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-bis. È sospesa la cartella di pagamento emessa dalla società di Riscossione nei confronti delle imprese che vantino crediti certificati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Con decreto del Ministero dell'economia da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalità.
9. 40. Ruocco, Rostellato, Cancelleri, Barbanti, Castelli, Sorial, Pisano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto il seguente:
  Art. 19-ter – (Sospensione della riscossione nei confronti delle imprese creditrici Pubblica Amministrazione). – 1. È sospesa ogni attività di riscossione nei confronti delle imprese che vantino crediti certificati nei confronti della Pubblica amministrazione.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità della presente norma.
9. 41. Rostellato, Cancelleri, Barbanti, Castelli, Ruocco, Sorial, Pisano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-bis. In mancanza del documento unico di regolarità contributiva o qualora tale documento segnali un'inadempienza contributiva, si applica l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le indicazioni fornite dalla circolare del Ministero del lavoro n. 3 del 2012.
9. 30. Mariani, Marchi.
(Segnalato)

  Dopo il comma 1, capoverso Art. 28-quinquies, inserire il seguente:
  1-bis. Sono compensati ai sensi dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i contributi versati dal lavoratore nella gestione separata che non ha conseguito il diritto alla pensione autonoma o altro trattamento.
9. 37. Ruocco, Rostellato, Cancelleri, Barbanti, Castelli, Sorial, Pisano.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. A decorrere dall'anno 2013, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2013, 380 milioni per l'anno 2014 e 250 milioni per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate. Per gli anni 2013 e 2014 si provvede a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7.
9. 2. Marcon, Di Salvo, Paglia, Lavagno, Ragosta, Boccadutri, Melilla.
(Segnalato)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dall'anno 2013, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 1.000.000 per ciascun anno solare. All'onere pari a euro 830 milioni per l'anno 2013, 800 milioni per l'anno 2014 e 250 milioni per l'anno 2015 si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate».
9. 26. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. A decorrere dall'anno 2013, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2013, 380 milioni per l'anno 2014 e 250 milioni per l'anno 2015, si prevede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778-fondi di bilancio dell'Agenzia delle Entrate, Per gli anni 2013 e 2014 si provvede a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7;
9. 33. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Segnalato)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dall'anno 2013, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 700.000 per ciascun anno solare. All'onere pari a euro 830 milioni per l'anno 2013, 800 milioni per l'anno 2014 e 250 milioni per l'anno 2015 si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate».

  Conseguentemente all'articolo 12, comma 3 lettera c) sostituire le parole: Quanto a 570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: Quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2013, 1.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
*9. 20. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dall'anno 2013, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 700.000 per ciascun anno solare. All'onere pari a euro 830 milioni per l'anno 2013, 800 milioni per l'anno 2014 e 250 milioni per l'anno 2015 si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate».
*9. 27. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

  Al comma 2, sopprimere le parole: a decorrere dall'anno 2014.
9. 21. Borghesi, Fedriga.
(Inammissibile)

  Al comma 2, sostituire le parole: 700.000 euro con le seguenti: 1.000.000.

  Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede, per l'anno 2014 ai sensi del comma 2-ter e per gli anni 2015 e 2016 ai sensi del comma 2-quater.
  2-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 apportare la seguente modifiche:
   alla lettera a) sostituire «12,6 per cento» con «15,6»;
   alla lettera b) sostituire «11,6 per cento» con «14,6»;
   alla lettera c) sostituire «10,6 per cento», con «13,6»;
   alla lettera d) sostituire «9 per cento», con «12»;
   alla lettera e) sostituire «8 per cento», con «11».

  2-quater. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sostituire le parole: «0,2 per cento» con le seguenti: «0,3 per cento» e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 223 del 2012 è aumentata dello 0,1.
9. 45. Cancelleri, Barbanti, Castelli, Ruocco, Sorial, Rostellato, Pisano.
(Inammissibile)

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Tale limite è, in ogni caso, fissato in euro 1.000.000 per ciascun anno solare, per i contribuenti di cui all'articolo 30, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere a), b) e d) e per le imprese di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate.
9. 28. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Tale limite è, in ogni caso, fissato in euro 1.000.000 per ciascun anno solare, per i contribuenti di cui all'articolo 30, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere a), b) e d) e per le imprese di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate.

  Conseguentemente all'articolo 12, comma 3 lettera c) sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: per l'anno 2015 e 850 milioni a decorrere dall'anno 2016.
9. 9. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini del documento unico di regolarità contributiva, l'INPS e l'INAIL rilasciano la regolarità anche in presenza di una certificazione, emessa ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, 3-ter e 3-quater del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi previdenziali e assistenziali accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari e rilascio del Durc).
*9. 7. Lainati, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini del documento unico di regolarità contributiva, l'INPS e l'INAIL rilasciano la regolarità anche in presenza di una certificazione, emessa ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, 3-ter e 3-quater del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi previdenziali e assistenziali accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari e rilascio del Durc).
*9. 11. Vignali, Lainati, Pagano, Calabria, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini del documento unico di regolarità contributiva, l'INPS e l'INAIL rilasciano la regolarità anche in presenza di una certificazione, emessa ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, 3-ter e 3-quater del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi previdenziali e assistenziali accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari e rilascio del Durc).
*9. 25. Rubinato, Benamati.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini del documento unico di regolarità contributiva, l'INPS e l'INAIL rilasciano la regolarità anche in presenza di una certificazione, emessa ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, 3-ter e 3-quater del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi previdenziali e assistenziali accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari e rilascio del Durc).
*9. 46. Matarrese, Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini del documento unico di regolarità contributiva, l'INPS e l'INAIL rilasciano la regolarità anche in presenza di una certificazione, emessa ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, 3-ter e 3-quater del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi previdenziali e assistenziali accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari e rilascio del Durc).
*9. 29. Benamati, Marchi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini del documento unico di regolarità contributiva, l'INPS e l'INAIL rilasciano la regolarità anche in presenza di una certificazione, emessa ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, 3-ter e 3-quater del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi previdenziali e assistenziali accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari e rilascio del Durc).
*9. 35. Mariani, Marchi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. È consentita la compensazione tra crediti commerciali e debiti fiscali tributari e previdenziali verso tutte le amministrazioni pubbliche. Le imprese sono tenute a presentare all'ente debitore autocertificazione attestante la situazione debitoria. L'effettiva compensazione di quanto dovuto viene effettuata a carico dell'ente debitore.
9. 19. Vignali, Pagano, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.
*9. 47. Matarrese, Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.
*9. 1. Benamati, Valiante, Bargero, Giampaolo Galli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.
*9. 15. Vignali, Lainati, Pagano, Calabria, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili derivanti dalla fornitura di farmaci agli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere compensati con le somme dovute alla singola regione di competenza territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni; dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; dell'articolo 15, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con le somme dovute per il superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e per gli importi dovuti in applicazione delle procedure di rimborsabilità condizionata (payment by results, risk sharing, cost sharing) sottoscritte in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
**9. 17. Gelmini, Vignali, Lainati, Pagano, Calabria, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili derivanti dalla fornitura di farmaci agli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere compensati con le somme dovute alla singola Regione di competenza territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni; dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; dell'articolo 15, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con le somme dovute per il superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e per gli importi dovuti in applicazione delle procedure di rimborsabilità condizionata (payment by results, risk sharing, cost sharing) sottoscritte in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
**9. 18. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili derivanti dalla fornitura di farmaci agli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere compensati con le somme dovute alla singola Regione di competenza territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni; dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; dell'articolo 15, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con le somme dovute per il superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e per gli importi dovuti in applicazione delle procedure di rimborsabilità condizionata (payment by results, risk sharing, cost sharing) sottoscritte in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
**9. 22. Giampaolo Galli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Alla contabilità speciale di cui al comma 2, affluiscono, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui ai commi dal 2-ter al 2-quater. Le medesime risorse, a decorrere dall'anno 2017, sono acquisite al bilancio dello Stato.
  2-ter. All'articolo 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni e integrazioni dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Qualsiasi prodotto contenente nicotina o altra sostanza idonea a sostituire il consumo di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, ivi inclusi quelli di cui ai commi 1, 2, e 4 del presente articolo, è assoggettato alle medesime disposizioni inerenti alla distribuzione, vendita, detenzione e consumo in materia di tabacchi lavorati».
  2-quater. Le modalità attuative del comma 2-ter del presente articolo, quanto ai profili fiscali e tariffari occorrenti per il conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 2-bis, sono adottate con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia 21 febbraio 2013, n. 38 quanto alla disciplina delle modalità di distribuzione e vendita dei prodotti assoggettati a monopolio di Stato.
  2-quinquies. Al comma 1, dell'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni le parole: «commi 1, 2 e 4» sono sostituite con le seguenti: «commi 1, 2, 4 e 4-bis».
*9. 6. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Alla contabilità speciale di cui al comma 2, affluiscono, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui ai commi dal 2-ter al 2-quater. Le medesime risorse, a decorrere dall'anno 2017, sono acquisite al bilancio dello Stato.
  2-ter. All'articolo 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni e integrazioni dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Qualsiasi prodotto contenente nicotina o altra sostanza idonea a sostituire il consumo di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, ivi inclusi quelli di cui ai commi 1, 2, e 4 del presente articolo, è assoggettato alle medesime disposizioni inerenti alla distribuzione, vendita, detenzione e consumo in materia di tabacchi lavorati».
  2-quater. Le modalità attuative del comma 2-ter del presente articolo, quanto ai profili fiscali e tariffari occorrenti per il conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 2-bis, sono adottate con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia 21 febbraio 2013, n. 38 quanto alla disciplina delle modalità di distribuzione e vendita dei prodotti assoggettati a monopolio di Stato.
  2-quinquies. Al comma 1, dell'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni le parole: «commi 1, 2 e 4» sono sostituite con le seguenti: «commi 1, 2, 4 e 4-bis».
*9. 36. Bonavitacola.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta che risulti titolare di ragioni creditorie nei confronti della Pubblica amministrazione deve allegare un elenco, conforme al modello da approvarsi, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi alla medesima rese, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco di cui al presente comma è presentato all'Amministrazione finanziaria in via telematica, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 322 del 1998.
9. 42. Pisano, Cancelleri, Barbanti, Castelli, Ruocco, Sorial, Rostellato.
(Segnalato)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
  1. Il Governo è delegato, con apposito decreto legislativo da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, al riordino complessivo della tassazione derivante dalla attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione, riarmonizzando le vigenti norme, anche a valere sulle interpretazioni delle stesse, con le previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 «Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)».
  2. Sono abrogati:
   a) l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 24 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;
   b) il comma 3 dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1983, n. 72;
   c) il comma 4 dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 1990, n. 408;
   d) il comma 4 dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
   e) il comma 4 dell'articolo 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
  Armonizzando le vigenti norme, anche a valere sulle interpretazioni delle stesse vigenti, con le previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 recante il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

  3. In ragione di tale armonizzazione e per ragioni di sistematicità, con valore di interpretazione autentica delle norme vigenti, il comma 6 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 è sostituito dal seguente: «6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione d'imposta, la riduzione del capitale subentrante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5 e diversi da quelli accantonati in sospensione di imposta, a partire dal meno recente.
  4. Le modifiche al comma 6 articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 si applicano, ove più favorevoli, anche ai rapporti e alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche si applicano altresì nei casi di riduzione della riserva legale che si sia formata anche con saldi di rivalutazione monetaria.
9. 01. Borghesi, Pini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

(Misura dell'aggio).

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «7. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio complessivo pari al 3 per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, che è a carico del debitore nelle seguenti misure:
   a) nella misura del 2 per cento delle somme iscritte a ruolo in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella esattoriale, tenendo conto della sospensione feriale. In tal caso, la restante parte del 2 per cento è a carico dell'ente creditore;
   b) nella misura del 2 per cento delle somme iscritte a ruolo in caso di pagamento anche oltre il sessantesimo giorno, ove la sospensione della riscossione sia disposta dal giudice tributario o dalla stessa amministrazione finanziaria, locale o previdenziale, ovvero in caso di forza maggiore, ovvero in caso di obiettive situazioni di incertezza sull'applicazione della norma tributaria, previdenziale o dei tributi locali. In tal caso, la restante parte del 2 per cento è a carico dell'ente creditore;
   c) nella misura del 4 per cento in tutti gli altri casi«;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Relativamente agli avvisi di accertamenti emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, l'aggio va calcolato, nelle percentuali di cui al comma 1 del presente articolo, sugli importi indicati negli stessi avvisi di accertamento»;
   c) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
  «7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui al comma 1»;
   d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «7-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso in cui la riscossione coatta sia svolta in proprio dall'ente locale o sia affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
  7-quinquies. Nelle ordinanze-ingiunzioni di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'aggio è trattenuto dall'esattore nelle percentuali di cui al comma 1 del presente articolo, ridotte del 50 per cento».
9. 02. Cancelleri, Barbanti, Castelli, Ruocco, Sorial, Rostellato, Pisano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  1. A decorrere dal 2014 è istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo finalizzato alla concessione alle microimprese e alle piccole imprese, come definite dalla normativa comunitaria, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione.
  2. I soggetti di cui al comma 1 possono e utilizzare a garanzia del finanziamento agevolato i crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi a somministrazione, forniture e appalti.
  3. La dotazione iniziale del Fondo è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a valere e nei limiti dei risparmi derivanti dall'abrogazione erogazioni a titolo di cofinanziamento ed il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e i contributi a titolo di cofinanziamento, di cui all'articolo 2 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
  4. Con il decreto di cui al comma 3, sono stabiliti i requisiti, le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi ed il tasso di interesse da applicare.
9. 03. Sorial, Castelli, Barbanti, Cancelleri, Ruocco, Rostellato, Pisano.
(Segnalato)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

(Dimostrazione dei requisiti speciali di qualificazione SOA).

  1. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 9-bis, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015» e le parole: «ai migliori cinque anni del decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio». Al secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 dicembre 2015».
9. 04. Vignali, Lainati, Pagano, Calabria, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  1. A decorrere dal 2013 è istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A., un apposito fondo rotativo finalizzato alla concessione alle imprese e ai professionisti che vantino crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, di un finanziamento pari al credito vantato.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono stabiliti i requisiti, le condizioni per l'accesso al finanziamento.
9. 05. Sorial, Castelli, Barbanti, Cancelleri, Ruocco, Rostellato, Pisano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

(Documento unico di regolarità contributiva).

  1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 2012, n. 94, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, ovvero in presenza di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'interessato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 31 luglio 2013, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica».
9. 06. Taranto, Marchi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 2012, n. 94, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, ovvero in presenza di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'interessato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica».
9. 07. Pagano, Calabria, Lainati, Vignali, Palese.
(Inammissibile)

ART. 10.

  Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
  1. Sopprimere l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011. n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a 943 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter.
  3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.
  3-bis. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012. n. 228 le parole: «0,2 per cento» con le seguenti: «0.3 per cento» e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumenta dello 0,1.
  3-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
   alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
   alla lettera c), le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
   alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
   alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
10. 110. Barbanti, Ruocco, Rostellato, Cancelleri, Castelli, Sorial, Pisano.
(Inammissibile)

  Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
  1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sostituire le parole: «1o gennaio 2013» con le seguenti: «1o gennaio 2014».
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i comuni introducono, con propria deliberazione, modulazioni del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi basate sulla reale produzione di rifiuti per ogni unità abitativa. Entro 30 giorni dalla conversione del presente decreto, i comuni sono tenuti ad approvare, mediante delibera, un piano per le rilevazioni che preveda i criteri attraverso i quali si è previsto di pervenire alla rimodulazione del tributo e collegano alle stime della produzione di rifiuti. Il piano di gestione dei rifiuti deve essere comunicato al Ministero dell'Ambiente, il quale, previo esame da compiersi entro 60 giorni dalla comunicazione, può indicare, con un atto amministrativo, eventuali modifiche che il comune dovrà recepire, con propria deliberazione, entro 15 giorni dal recepimento delle indicazioni ministeriali e meccanismi premiali a favore dell'ente locale che promuove una maggiore raccolta differenziata.
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 943 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.
  3-bis. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.
  3-ter. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole: «0.2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0.3» e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumenta dello 0.1.
  3-quater. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
   alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
   alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
   alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9.5 per cento».
10. 116. Ruocco, Sorial, Castelli, Barbanti, Cancelleri, Rostellato, Pisano.
(Inammissibile)

  Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
  1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 le parole: «1o gennaio 2013» con le seguenti: «1o gennaio 2014».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 943 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter.
  3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.
  3-bis. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «0.2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,3 per cento» e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumenta dello 0.1.
  3-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   alla lettera a), le parole: «12.6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13.1 per cento»;
   alla lettera b), le parole: «11.6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12.1 per cento»:
   alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11.1 per cento»;
   alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9.5 per cento»;
   alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8.5 per cento».
10. 115. Ruocco, Sorial, Castelli, Barbanti, Cancelleri, Rostellato, Pisano.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 1.
10. 83. Melilli.
(Segnalato)

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. All'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n, 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo le parole: «1.200 milioni» sono sostituite con le seguenti: «800 milioni»;
   b) al secondo periodo, le parole: «31 gennaio 2013» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento»;
   c) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono pari agli importi indicati nell'allegato 3-bis del presente decreto»;
   d) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Per le province che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le riduzioni di cui al precedente periodo sono ripartite nel triennio 2013/2015. Ali esito positivo della pronuncia da pane della Sezione regionale della Corte dei conti sui suddetti piani, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla conseguente copertura finanziaria a valere sul proprio bilancio».

  1-bis. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro, si procede ai sensi dell'articolo 12».
  1-ter. Le Province che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono tenute, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla modifica del piano di riequilibrio conseguente alla definizione delle riduzioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Conseguentemente ridurre proporzionalmente di 400 milioni di euro gli importi della tabella 3.
10. 29. Calabria, Lainati, Pagano, Vignali, Palese.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al primo periodo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «1.200 milioni» sono sostituite con le seguenti: «800 milioni».
10. 35. Squeri, Milanato.
(Inammissibile)

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, i termini di cui al comma 1 del presente articolo sono sospesi per le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni provinciali, fino al completamento del procedimento di riordino di cui all'articolo 17. Le amministrazioni provinciali predispongono in ogni caso, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate previsti dal comma 3-sexies del presente articolo».
*10. 30. Calabria, Lainati, Pagano, Vignali, Squeri, Milanato.
(Inammissibile)

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, i termini di cui al comma 1 del presente articolo sono sospesi per le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni provinciali, fino al completamento del procedimento di riordino di cui all'articolo 17. Le amministrazioni provinciali predispongono in ogni caso, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate previsti dal comma 3-sexies del presente articolo».
*10. 86. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, i termini di cui al comma 1 del presente articolo sono sospesi per le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni provinciali, fino al completamento del procedimento di riordino di cui all'articolo 17. Le amministrazioni provinciali predispongono in ogni caso, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate previsti dal comma 3-sexies del presente articolo».
*10. 84. Melilli.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera a), secondo capoverso, dopo le parole: importi indicati nell'allegato 3-bis del presente decreto aggiungere le seguenti: Il valore annuale del saldo obiettivo di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e ridotto per ogni anno di riferimento di un importo paria alla riduzione del Fondo sperimentale di Riequilibrio.
10. 98. Bobba.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis)
al primo periodo del comma 7, articolo 16, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «950 milioni di euro» e le parole: «1.250 milioni di euro» sono sostituite con le altre: «950 milioni di euro».
10. 73. Rubinato.
(Inammissibile)

  Al comma 10, lettera b), sostituire l'allegato 3-bis del comma 1 con il seguente:

.

.

10. 87. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Segnalato)

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «1.200 milioni di euro» sono sostituite con le parole: «950 milioni di euro» e le parole: «1.250 milioni di euro» sono sostituite con le parole: «950 milioni di euro».

  Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli importi di cui all'allegato 3-bis fino alla concorrenza della somma di euro 950.000.000.
*10. 46. Carfagna, Palese.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c)
al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «1.200 milioni di euro» sono sostituite con le parole: «950 milioni di euro» e le parole: «1.250 milioni di euro» sono sostituite con le parole: «950 milioni di euro».

  Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli importi di cui all'allegato 3-bis fino alla concorrenza della somma di euro 950.000.000.
*10. 93. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 16, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è aggiunto il seguente periodo: «Le province che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono tenute, entro 60 giorni dalla definizione delle riduzioni di cui al comma 1, alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, con una previsione di riparto triennale 2013-2015. All'esito della pronuncia da parte della Sezione regionale della Corte dei conti sui suddetti piani, il Ministero dell'Economia e finanze, con proprio decreto, provvede alla rimodulazione delle riduzioni di cui al comma 1».
**10. 36. Squeri, Milanato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 16, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è aggiunto il seguente periodo: «Le province che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono tenute, entro 60 giorni dalla definizione delle riduzioni di cui al comma 1, alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, con una previsione di riparto triennale 2013-2015. All'esito della pronuncia da parte della Sezione regionale della Corte dei conti sui suddetti piani, il Ministero dell'Economia e finanze, con proprio decreto, provvede alla rimodulazione delle riduzioni di cui al comma 1».
**10. 85. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Segnalato)

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. È prorogata al 1o gennaio 2014 l'entrata in vigore del nuovo tributo TARES, istituito dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  3. Con regolamento da emanarsi entro il 31 dicembre 2013, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione dei coefficienti del nuovo tributo. Fino all'emanazione del regolamento si applicano, in via transitoria, a decorrere dal 1o gennaio 2013, i regolamenti previsti dai regimi di prelievo vigenti nei comuni.
*10. 1. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. È prorogata al 1o gennaio 2014 l'entrata in vigore del nuovo tributo TARES, istituito dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  3. Con regolamento da emanarsi entro il 31 dicembre 2013, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione dei coefficienti del nuovo tributo. Fino all'emanazione del regolamento si applicano, in via transitoria, a decorrere dal 1o gennaio 2013, i regolamenti previsti dai regimi di prelievo vigenti nei comuni.
*10. 24. Pagano, Calabria, Lainati, Vignali, Palese.
(Inammissibile)

  Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. All'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nella rubrica, le parole «e sui servizi» sono soppresse;
   b) al comma 1, le parole «e dei costi relativi ai servizi indivisibili» sono soppresse;
   c) il comma 13 è abrogato.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) quanto ad una somma non inferiore a 550 milioni di euro a decorrere dal 2013, mediante soppressione del regime fiscale agevolato di cui al comma 126 secondo periodo dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296.
   b) dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 dell'articolo 10, si provvede altresì mediante:
   a) incremento del 10 per cento delle accise su tutti i prodotti alcolici. A tal fine con decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014;
   b) incremento non minore 20 per cento dell'accisa sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petroli, in modo da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui nel 2014 e 47 milioni di euro a decorrere dal 2015. A tal fine l'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg»;
   c) riduzione delle spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del personale della Pubblica amministrazione, in misura tale da assicurare minori spese per 77 milioni di euro nel 2013 e 132 milioni a decorrere dal 2014. A tal fine a decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui alla presente lettera sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato;
   d) incremento del contributo sulle bottiglie di acqua minerale o da tavola in materiale plastico in misura tale da assicurare maggiori entrate per 25 milioni di euro nel 2013 e 50 milioni si euro a decorrere dal 2014. A tal fine all'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
    2) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
    3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma»;
   e) riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, in misura tale da assicurare minori spese per 12 milioni di euro nel 2013, 10 milioni nel 2014, 26 milioni di euro nel 2015 e 38 milioni a decorrere dal 2016. A tal fine è conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   f) mediante incremento dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n.446/1997, tali da assicurare maggiori entrate non minori di 500 milioni di euro in ragion d'anno. A tal fine all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n.446/1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7».

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 40. Vignali, Lainati, Carfagna, Palese.
(Inammissibile)

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite con le seguenti «1o gennaio 2014».
  3. All'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole «1o gennaio 2013» con le seguenti: «1o gennaio 2014».
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3 si provvede altresì ai sensi dell'articolo 12-bis.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) quanto ad una somma non inferiore a 550 milioni di euro a decorrere dal 2013, mediante soppressione del regime fiscale agevolato di cui al comma 126 secondo periodo dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296.
   b) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

  1. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 dell'articolo 10 si provvede anche mediante:
   a) incremento del 10 per cento delle accise su tutti i prodotti alcolici. A tal fine con decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014;
   b) incremento non minore 20 per cento dell'accisa sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petroli, in modo da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui nel 2014 e 47 milioni di euro a decorrere dal 2015. A tal fine l'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg»;
   c) riduzione delle spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del personale della Pubblica amministrazione, in misura tale da assicurare minori spese per 77 milioni di euro nel 2013 e 132 milioni a decorrere dal 2014. A tal fine A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui alla presente lettera sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato;
   d) incremento del contributo sulle bottiglie di acqua minerale o da tavola in materiale plastico in misura tale da assicurare maggiori entrate per 25 milioni di euro nel 2013 e 50 milioni si euro a decorrere dal 2014. A tal fine all'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
    2) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
    3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma»;
   e) riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, in misura tale da assicurare minori spese per 12 milioni di euro nel 2013, 10 milioni nel 2014, 26 milioni di euro nel 2015 e 38 milioni a decorrere dal 2016. A tal fine è conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   f) mediante incremento dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997, tali da assicurare maggiori entrate non minori di 500 milioni di euro in ragion d'anno. A tal fine all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7».

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 38. Vignali, Lainati, Carfagna, Palese.
(Inammissibile)

  Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. L'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

  Conseguentemente:
   a) All'articolo 12, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) quanto ad una somma non inferiori a 550 milioni di euro a decorrere dal 2013, mediante soppressione del regime fiscale agevolato di cui al comma 126 secondo periodo dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296.
   b) Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 e dell'articolo 10 si provvede altresì mediante:
   a) incremento del 10 per cento delle accise su tutti i prodotti alcolici. A tal fine con decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014;
   b) incremento non minore 20 per cento dell'accisa sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petroli, in modo da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui nel 2014 e 47 milioni di euro a decorrere dal 2015. A tal fine l'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg»;
   c) riduzione delle spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del personale della Pubblica amministrazione, in misura tale da assicurare minori spese per 77 milioni di euro nel 2013 e 132 milioni a decorrere dal 2014. A tal fine A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui alla presente lettera sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato;
   d) incremento del contributo sulle bottiglie di acqua minerale o da tavola in materiale plastico in misura tale da assicurare maggiori entrate per 25 milioni di euro nel 2013 e 50 milioni di euro a decorrere dal 2014. A tal fine all'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
    2) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
    3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma»;
   e) riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, in misura tale da assicurare minori spese per 12 milioni di euro nel 2013, 10 milioni nel 2014, 26 milioni di euro nel 2015 e 38 milioni a decorrere dal 2016. A tal fine è conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   f) mediante incremento dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997, tali da assicurare maggiori entrate non minori di 500 milioni di euro in ragion d'anno. A tal fine all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7».

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 39. Vignali, Lainati, Carfagna, Palese.
(Inammissibile)

  Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. All'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nella rubrica, le parole «e sui servizi» sono soppresse;
   b) al comma 1, le parole «e dei costi relativi ai servizi indivisibili» sono soppresse;
   c) il comma 13 è soppresso.
10. 127. Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 2 con seguenti:
  2. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «A decorrere dal 1o gennaio 2014 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Fino a tale data restano invariati i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 adottati presso ciascun comune.»;
   b) sono soppressi i commi 13, 13-bis e 21;
   c) il comma 35 è sostituito dal seguente:
  «35. Dal 1o gennaio 2014 i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2014, la gestione del tributo ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2013, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Dal 1o gennaio 2014 il versamento del tributo è effettuato in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Dal 1o gennaio 2014 il tributo, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo è effettuato secondo la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo stabilite dal comune con propria deliberazione adottata e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento. Per l'anno 2013 la prima o unica rata di versamento prevista dai previgenti regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottati presso ciascun comune, è fissata al 16 giugno 2013, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tale versamento è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili»:
   d) al comma 46 le parole «a decorrere dal 1o gennaio 2013» sono sostituite dalle parole «a decorrere dal 1o gennaio 2014» e la parola «compresa» è sostituita dalle parole «a decorrere dal 1o gennaio 2013» è soppressa.

  2-bis. Alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «890,5 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «1.833,5 milioni di euro».

  Conseguentemente, all'articolo 12, comma 3 lettera c) sostituire le parole: Quanto a 570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: Quanto a 943 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.513 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
10. 28. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. In materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 inserire il seguente capoverso «Tutte le disposizioni relative al tributo a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e assimilati, si intendono in vigore a partire dal 1o gennaio 2014. Fino a tale data restano invariati i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 adottati presso ciascun comune»;
   b) il comma 13 è abrogato;
   c) il comma 13-bis è abrogato;
   d) il comma 21 è abrogato;
   e) il comma 35 è sostituito dal seguente:
  «35. Dal 1o gennaio 2014 i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2014, la gestione del tributo ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2013, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Dal 1o gennaio 2014 il versamento del tributo è effettuato in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Dal 1o gennaio 2014 il tributo, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 146 del 1997, è versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo è effettuato secondo la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo stabilite dal comune con propria deliberazione adottata e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento. Per l'anno 2013 la prima o unica rata di versamento prevista dai previgenti regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottati presso ciascun comune, è fissata al 16 giugno 2013, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tale versamento è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili»;
   f) al comma 46 le parole «a decorrere dal 1o gennaio 2013» sono sostituite dalle parole «a decorrere dal 1o gennaio 2014» e la parola «compresa» è sostituita dalle parole «a decorrere dal 1o gennaio 2013» è soppressa;
   g) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «890,5 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «1.833,5 milioni di euro».
10. 77. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle parole: «1o gennaio 2014».
  2-bis. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 avente natura corrispettiva mediante sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.
  2-ter. All'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle parole: «1o gennaio 2014».
  2-quater. Alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «890,5 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «1.833,5 milioni di euro».
10. 70. Rubinato, Benamati.
(Inammissibile)

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: per solo l'anno 2013 sono aggiunte le seguenti: e limitatamente ai comuni colpiti dall'evento alluvionale del novembre 2012 in Toscana, anche per il 2014.
10. 31. Faenzi, Palese.

  Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a)
la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo. Ai fini del versamento delle rate nonché della maggiorazione standard di cui alla lettera c), i comuni devono, obbligatoriamente, inviare i modelli di versamento precompilati in tempo utile per effettuare il pagamenti del tributo alle scadenze prestabile. In ogni caso, la sanzione di cui al comma 39 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica, esclusivamente, qualora il versamento del tributo avviene decorsi 30 giorni alla ricezione del modello di versamento precompilato.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 e sostituito dal seguente:
  «4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva»;
   b) al comma 23, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Le tariffe devono essere inviate al Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il 30 giugno dell'anno a cui si riferiscono»;
   c) al comma 35, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. A tal fine i comuni sono tenuti ad inviare ai contribuenti appositi modelli di versamento precompilati, utili per effettuare il versamento del tributo, tramite qualsiasi mezzo che consenta di attribuire una data certa alla ricezione del documento; in ogni caso, la sanzione di cui al comma 39, si applica esclusivamente qualora il versamento del tributo avviene decorsi 30 giorni alla ricezione del modello precompilato».
*10. 47. Pagano, Calabria, Lainati, Vignali, Palese.

  Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
  a) la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo. Ai fini del versamento delle rate nonché della maggiorazione standard di cui alla lettera c), i comuni devono, obbligatoriamente, inviare i modelli di versamento precompilati in tempo utile per effettuare il pagamenti del tributo alle scadenze prestabile. In ogni caso, la sanzione di cui al comma 39 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica, esclusivamente, qualora il versamento del tributo avviene decorsi 30 giorni alla ricezione del modello di versamento precompilato.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 e sostituito dal seguente:
  «4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva»;
   b) al comma 23, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Le tariffe devono essere inviate al Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il 30 giugno dell'anno a cui si riferiscono»;
   c) al comma 35, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. A tal fine i comuni sono tenuti ad inviare ai contribuenti appositi modelli di versamento precompilati, utili per effettuare il versamento del tributo, tramite qualsiasi mezzo che consenta di attribuire una data certa alla ricezione del documento; in ogni caso, la sanzione di cui al comma 39, si applica esclusivamente qualora il versamento del tributo avviene decorsi 30 giorni alla ricezione del modello precompilato».
*10. 91. Mariani, Marchi.

  Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
  a) la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo. Ai fini del versamento delle rate nonché della maggiorazione standard di cui alla lettera c), i comuni devono, obbligatoriamente, inviare i modelli di versamento precompilati in tempo utile per effettuare il pagamenti del tributo alle scadenze prestabile. In ogni caso, la sanzione di cui al comma 39 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica, esclusivamente, qualora il versamento del tributo avviene decorsi 30 giorni alla ricezione del modello di versamento precompilato.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 e sostituito dal seguente:
  «4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva»;
   b) al comma 23, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Le tariffe devono essere inviate al Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il 30 giugno dell'anno a cui si riferiscono»;
   c) al comma 35, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. A tal fine i comuni sono tenuti ad inviare ai contribuenti appositi modelli di versamento precompilati, utili per effettuare il versamento del tributo, tramite qualsiasi mezzo che consenta di attribuire una data certa alla ricezione del documento; in ogni caso, la sanzione di cui al comma 39, si applica esclusivamente qualora il versamento del tributo avviene decorsi 30 giorni alla ricezione del modello precompilato».
*10. 95. Taranto, Giampaolo Galli.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: con propria deliberazione con le seguenti: con deliberazione della giunta comunale».

  Conseguentemente:
   a) Al comma 2, lettera
b), sopprimere le parole: prime due e dopo le parole: già in uso per gli stessi prelievi inserire le seguenti: , escludendo in ogni caso l'applicazione dell'IVA;
   b) al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   h)
i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno;
   c) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.
  2-ter. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale, sentita l'ANCI, saranno modificati i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 158 del 1999 per quel che riguarda la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti resta in vigore anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dalla lettera h) del comma 2.
**10. 67. Borghi, Rughetti.
(Inammissibile)

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: con propria deliberazione con le seguenti: con deliberazione della giunta comunale.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, lettera
b), sopprimere le parole: prime due e dopo le parole: già in uso per gli stessi prelievi inserire le seguenti:, escludendo in ogni caso l'applicazione dell'IVA»;
   b) al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

  h) i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno;
   c) Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.
  2-ter. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale, sentita l'ANCI, saranno modificati i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 158 del 1999 per quel che riguarda la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti resta in vigore anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dalla lettera h) del comma 2.
**10. 102. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba.
(Inammissibile)

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: con propria deliberazione con le seguenti: con deliberazione della giunta comunale.

  Conseguentemente:
   a) alla lettera
b) sopprimere le parole: prime due e dopo le parole; già in uso per gli stessi prelievi aggiungere le seguenti:, escludendo in ogni caso l'applicazione dell'IVA»;
   b) Dopo la lettera g) è inserita la seguente:
   g-bis)
fermo restando quanto previsto dalle lettere c) e f), i comuni possono continuare ad applicare nel 2013 il regime di prelievo relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani vigente nel 2012; dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; i comuni devono provvedere all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio;
   c) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.
  2-ter. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ANCI, sono modificati i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 per quel che riguarda la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti resta in vigore anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dalla lettera g-bis) del comma 2.
10. 72. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Segnalato)

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: con propria deliberazione con le seguenti: con deliberazione della giunta comunale.
*10. 16. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Segnalato)

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: con propria deliberazione con le seguenti: con deliberazione della giunta comunale.
*10. 112. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Ruocco, Rostellato, Pisano.
(Segnalato)

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: con propria deliberazione con le seguenti: con deliberazione della giunta comunale.
*10. 121. Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Segnalato)

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: b) i comuni possono utilizzare le stesse modalità di pagamento già predisposte per la TARSU o la TIA 1 o la TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi;.
10. 88. Marchi, Mariani, Rughetti.
(Inammissibile)

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: ai fini del versamento fino alle parole: rata dello stesso, con le seguenti: ai fini del versamento delle rate del tributo,.
10. 122. Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Segnalato)

  Al comma 2, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: prime due e dopo le parole: già in uso per gli stessi prelievi aggiungere le parole: escludendo in ogni caso l'applicazione dell'IVA.
10. 18. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Segnalato)

  Al comma 2, lettera b), dopo parole: già in uso per gli stessi prelievi aggiungere le seguenti: escludendo in ogni caso l'applicazione dell'IVA.
*10. 113. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Ruocco, Rostellato, Pisano.
(Segnalato)

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: già in uso per gli stessi prelievi aggiungere le seguenti: escludendo in ogni caso l'applicazione dell'IVA.
*10. 123. Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Segnalato)

  Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis)
i comuni introducono, con propria deliberazione, modulazioni del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi basate sulla reale produzione di rifiuti per ogni unità abitativa. Entro 30 giorni dalla conversione del presente decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, i comuni sono tenuti ad approvare, mediante delibera, un piano per le rilevazioni che preveda i criteri attraverso i quali si è previsto di pervenire alla rimodulazione del tributo e collegano alle stime della produzione di rifiuti. Il piano di gestione dei rifiuti deve essere comunicato al Ministero dell'Ambiente, il quale, previo esame da compiersi entro 60 giorni dalla comunicazione, può indicare, con un atto amministrativo, eventuali modifiche che il comune dovrà recepire, con propria deliberazione, entro 15 giorni dal recepimento delle indicazioni ministeriali.
10. 111. Ruocco, Sorial, Castelli, Barbanti, Cancelleri, Rostellato, Pisano.
(Segnalato)

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Per l'anno 2013, all'articolo 30-bis comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 sono apportate le seguenti modifiche:
   alla lettera a) le parole:
12,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15,6 per cento;
   alla lettera b) le parole: 11,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 14,6 per cento;
   alla lettera c) le parole: 10,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 13,6 per cento;
   alla lettera d) le parole: 9 per cento sono sostituite dalle seguenti: 12 per cento;
   alla lettera e) le parole: 8 per cento sono sostituite dalle seguenti: 11 per cento.
10. 114. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco, Pisano.
(Inammissibile)

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: al fine di evitare distorsioni alle modalità di prelievo tariffario commisurato alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, i Comuni di cui al comma 29 dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono prevedere, con deliberazione del Consiglio Comunale, l'applicazione di una maggiorazione calcolata in misura percentuale sull'importo della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il cui gettito risulta equivalente all'ammontare della maggiorazione;.
10. 74. Rubinato, Benamati.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: tale maggiorazione non è dovuta nei casi in cui il soggetto passivo sia tenuto al versamento dell'Imposta municipale (IMU) sul medesimo immobile.
10. 75. Rubinato, Benamati.
(Inammissibile)

  Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente: d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e province autonome non si applica, inoltre, la lettera c) del presente comma.
10. 7. Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre.
(Segnalato)

  Al comma 2, sopprimere le lettere c) e f).

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 13 è soppresso.
*10. 48. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.
(Inammissibile)

  Al comma 2, sopprimere le lettere c) ed f).

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 13 è soppresso.
*10. 94. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

  Al comma 2, sopprimere la lettera g).

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
10. 82. Marchi.
(Segnalato)

  Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
   g-bis)
una quota parte la maggiorazione standard di cui alla lettera c) è riservata a favore dei comuni delle province di Grosseto e di Massa Carrara, colpiti dall'evento alluvionale del novembre dell'anno 2012;
   g-ter) con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità delle disposizioni di cui alla lettera g-bis).
10. 32. Faenzi, Palese.
(Inammissibile)

  Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis)
i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.
*10. 15. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis)
i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.
*10. 124. Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Inammissibile)

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis)
fermo restando quanto previsto dalle lettere c) e f), i comuni possono continuare ad applicare nel 2013 il regime di prelievo relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani vigente nel 2012; dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; i comuni devono provvedere all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
10. 81. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Segnalato)

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del citato articolo 14, comma 29, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2-ter. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale, sentita l'ANCI, saranno modificati i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158, riguardo alla determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti resta in vigore anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dal punto h) del comma 2.
10. 17. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 del citato articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
10. 125. Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Segnalato)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale, sentita l'ANCI, saranno modificati i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 per quel che riguarda la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe anche per il 2014 sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.
10. 126. Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva»;
   b) al comma 35, alla fine del secondo periodo, dopo le parole «in quanto compatibili» inserire le seguenti «, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari».
*10. 80. Marchi, Benamati, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Mariani, Rughetti, Taranto, Antezza, Fregolent.
(Segnalato)

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva»;
   b) al comma 35, alla fine del secondo periodo, dopo le parole «in quanto compatibili» inserire le seguenti «, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari».
*10. 45. Calabria, Pagano, Lainati, Vignali, Palese.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazione dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 10, è inserito il seguente: 10-bis. Sono escluse dalla superficie imponibile Tares le aree di lavorazione industriali, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, con esclusione degli uffici, delle mense, degli spacci, dei bar e dei locali di servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.
**10. 27. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazione dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 10, inserire il seguente comma 10-bis: 10-bis. Sono escluse dalla superficie imponibile Tares le aree di lavorazione industriali, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, con esclusione degli uffici, delle mense, degli spacci, dei bar e dei locali di servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.
**10. 78. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 14, comma 35, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «, della tariffa di cui al comma 29 nonché» sono sostituite con «e».
10. 71. Rubinato, Benamati.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 10, è inserito il seguente: 10-bis. Sono escluse dalla superficie imponibile Tares le aree in cui si formano di regola rifiuti speciali, in particolare le aree di lavorazione industriali, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, con esclusione degli uffici, delle mense, degli spacci, dei bar e dei locali di servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.
10. 99. Giampaolo Galli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Ai fini di un'equa applicazione dei tributi comunali, è conferito agli enti locali le funzioni relative ai servizi di visura e certificazione degli atti del catasto terreni e del catasto fabbricati da effettuare con collegamenti telematici alle banche dati dell'Agenzia dell'entrate e degli uffici provinciali.
  3-ter. Con regolamento del Ministro dell'economia e finanze sono definite le modalità di applicazione della presente norma.
10. 108. Sorial, Barbanti, Ruocco, Rostellato, Cancelleri, Castelli, Pisano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Ai fini di un'equa applicazione dei tributi comunali, entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge l'Agenzia delle entrate d'intesa con i Comuni, sentita l'Anci adotta protocolli operativi al fine di individuare immobili che non risultano dichiarati in Catasto.
  3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono stabiliti i principi e le modalità dei protocolli di cui al presente comma.
10. 109. Cancelleri, Sorial, Barbanti, Ruocco, Rostellato, Castelli, Pisano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 188-ter comma 2, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «non pericolosi» sono inserite le seguenti: «e imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono e conferiscono rifiuti speciali pericolosi per non più di 100 kg/l all'anno.
10. 117. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).
*10. 4. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Segnalato)

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).
*10. 105. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba, Borghi.

  Al comma 4, sostituire, la lettera a), con la seguente:
   a)
al comma 12-ter, le parole: «novanta giorni dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di presentazione con modalità telematica della dichiarazione unificata annuale delle persone fisiche relativa all'anno».
**10. 25. Pagano, Calabria, Lainati, Vignali, Palese.

  Al comma 4, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a)
al comma 12-ter, le parole: «novanta giorni dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di presentazione con modalità telematica della dichiarazione unificata annuale delle persone fisiche relativa all'anno».
**10. 97. Taranto, Marchi.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: al comma 12-ter inserire le seguenti: ovunque ricorrano.
10. 120. Cenni, Mongiello, Venittelli, Marchi.

  Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
il comma 13-bis è sostituito dal seguente: 13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
*10. 54. Pagano, Calabria, Lainati, Vignali, Palese.

  Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
il comma 13-bis è sostituito dal seguente: 13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
*10. 96. Marchi, Taranto.
(Segnalato)

  Al comma 4, lettera b), capoverso 13-bis sostituire il quarto periodo con il seguente: Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 aprile di ciascun anno di imposta: a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 aprile dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 aprile i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta: a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 aprile dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.
10. 2. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Segnalato)

  Al comma 4, lettera b), capoverso 13-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: L'efficacia delle deliberazioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico degli stessi, e gli effetti degli stessi retroagiscono al 1o gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 30 giugno dell'anno cui la delibera si riferisce. A tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine del 16 giugno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 giugno si applicano le aliquote e le detrazioni vigenti l'anno precedente. Il versamento della prima rata è comunque dovuto in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata dovrà essere versata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base delle aliquote indicate nelle delibere pubblicate nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze entro il 30 giugno.
*10. 49. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.

  Al comma 4, lettera b), capoverso 13-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: L'efficacia delle deliberazioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico degli stessi, e gli effetti degli stessi retroagiscono al 1o gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 30 giugno dell'anno cui la delibera si riferisce. A tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine del 16 giugno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 giugno si applicano le aliquote e le detrazioni vigenti l'anno precedente. Il versamento della prima rata è comunque dovuto in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata dovrà essere versata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base delle aliquote indicate nelle delibere pubblicate nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze entro il 30 giugno.
*10. 76. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  Al comma 4, lettera b), capoverso 13-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: L'efficacia delle deliberazioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico degli stessi, e gli effetti degli stessi retroagiscono al 1o gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 30 giugno dell'anno cui la delibera si riferisce. A tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine del 16 giugno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 giugno si applicano le aliquote e le detrazioni vigenti l'anno precedente. Il versamento della prima rata è comunque dovuto in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata dovrà essere versata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base delle aliquote indicate nelle delibere pubblicate nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze entro il 30 giugno.
*10. 100. Giampaolo Galli.

  Al comma 4, lettera b), capoverso 13-bis, quarto periodo, sostituire le parole da: Il versamento della prima rata fino a: 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente con le seguenti: Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 30 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 23 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
10. 119. Cenni, Mongiello, Venittelli, Marchi.

  Al comma 4, lettera b), capoverso 13-bis, quarto periodo, sostituire le parole da: Il versamento della prima rata fino alla fine del capoverso con le seguenti: Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è eseguito in misura pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito entro la data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
10. 128. Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Segnalato)

  Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 14-bis deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
10. 9. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) al comma 14-ter le parole: 30 novembre 2012 sono sostituite dalle seguenti: 30 novembre 2013:

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b-bis), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede ai sensi dei commi da 4-ter a 4-quinquies.
  4-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
  4-quater. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013.
  4-quinquies. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 4, lettera b-bis), nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, e quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  4-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 10. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011 è sostituito dal seguente:
  3-bis. I Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i Comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma i del presente articolo, un'imposta di sbarco, fino ad un massimo di euro 1,50 da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione. Le compagnie di navigazione sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal Regolamento comunale.
  Per l'omessa o infedele presentazione, al Comune, della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, al Comune, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 Dicembre 1997, N 471 e successive modificazioni.
  L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel Comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che paghino l'imposta municipale primaria. Questi ultimi anche ai fini del trasporto sono parificati ai residenti.
  I Comuni possono prevedere nel regolamento ulteriori modalità applicative e di riscossione del tributo anche da parte dei Vettori pubblici e privati ed eventuali ulteriori esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo e forme di composizione dei conflitti attraverso il preventivo esperimenti di procedure di mediazione-conciliazione. Il regolamento è comunicato, ai fini della pubblicazione in G.U. ai sensi dell'articolo 52, 2o comma del decreto legislativo N 446/97. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, e di servizi pubblici e locali.
10. 107. Castelli, Barbanti, Cancelleri, Sorial, Ruocco, Rostellato, Pisano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:
  4-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali, e in assenza di queste, di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9, comma 6-bis del decreto-legge n. 174 del 2012, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali crediti vantati nei confronti dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministero dell'interno previa intesa presso la Conferenza stato città ed autonomie locali.
*10. 58. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e – in assenza di queste – di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9, comma 6-bis del decreto-legge n. 174 del 2012, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali crediti vantati nei confronti dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministero dell'interno previa intesa presso la Conferenza stato città ed autonomie locali.
*10. 69. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Borghi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e – in assenza di queste – di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9, comma 6-bis del decreto-legge n. 174 del 2012, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali crediti vantati nei confronti dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministero dell'interno previa intesa presso la Conferenza Stato città ed autonomie locali.
*10. 51. Calabria, Lainati, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione del comma 17, articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e, in assenza di queste, di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9, comma 6-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali crediti vantati nei confronti dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministero dell'interno previa intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
*10. 13. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-bis e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali del 1o marzo 2012. Nel caso in cui l'esito delle predette verifiche comporti l'aumento del valore dell'accertamento convenzionale dell'imposta municipale propria ad aliquote di base rispetto ai valori già pubblicati, la differenza da riconoscere allo Stato per la riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, può essere imputata quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 ed è in questo caso esclusa dai vincoli del patto di stabilita interno per il medesimo anno.
**10. 52. Calabria, Lainati, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-bis e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali del 1o marzo 2012. Nel caso in cui l'esito delle predette verifiche comporti l'aumento del valore dell'accertamento convenzionale dell'imposta municipale propria ad aliquote di base rispetto ai valori già pubblicati, la differenza da riconoscere allo Stato per la riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, può essere imputata quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 ed è in questo caso esclusa dai vincoli del patto di stabilita interno per il medesimo anno.
**10. 103. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-bis e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali del 1o marzo 2012. Nel caso in cui l'esito delle predette verifiche comporti l'aumento del valore dell'accertamento convenzionale dell'imposta municipale propria ad aliquote di base rispetto ai valori già pubblicati, la differenza da riconoscere allo Stato per la riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, può essere imputata quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 ed è in questo caso esclusa dai vincoli del patto di stabilita interno per il medesimo anno.
**10. 57. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo il comma 11 è inserito il seguente 11-bis. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 13 del comma 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il comma 17 del medesimo articolo non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio.
*10. 59. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo il comma 11 è inserito il seguente 11-bis. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 13 del comma 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il comma 17 del medesimo articolo non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio.
*10. 68. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba, Borghi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo il comma 11 è inserito il seguente 11-bis. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 13 del comma 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il comma 17 del medesimo articolo non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio.
*10. 50. Calabria, Lainati, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo il comma 11 è inserito il seguente 11-bis. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 13 del comma 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il comma 17 del medesimo articolo non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio.
*10. 11. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, inserire il seguente:
  10-bis. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili appartenenti al gruppo catastale «D» posseduti dai comuni siti sul proprio territorio. L'imposta municipale propria è versata contestualmente sia allo Stato che ai comuni. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo d'imposta, interessi e sanzioni».
**10. 5. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 201/2011, inserire il seguente: 10-bis Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili appartenenti al gruppo catastale «D» posseduti dai Comuni siti sul proprio territorio. L'imposta municipale propria è versata contestualmente sia allo Stato sia ai Comuni. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
**10. 104. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba, Borghi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 201/2011, inserire il seguente: 10-bis Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili appartenenti al gruppo catastale «D» posseduti dai Comuni siti sul proprio territorio. L'imposta municipale propria è versata contestualmente sia allo Stato sia ai Comuni. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
**10. 66. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 201/2011, inserire il seguente: 10-bis Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili appartenenti al gruppo catastale «D» posseduti dai Comuni siti sul proprio territorio. L'imposta municipale propria è versata contestualmente sia allo Stato sia ai Comuni. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
**10. 53. Calabria, Lainati, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili appartenenti al gruppo catastale «D» posseduti dai comuni siti sul proprio territorio. L'imposta municipale propria è versata contestualmente sia allo Stato che ai comuni. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
10. 12. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per l'anno 2013 il termine della deliberazione da parte dell'organo consiliare del rendiconto della gestione 2012, di cui all'articolo 227 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 30 giugno. Per l'anno 2013 il termine del 31 marzo per la certificazione degli obiettivi del patto di stabilità interno 2012, di cui all'articolo 31 comma 20 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è prorogato al 31 maggio 2013.
*10. 106. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba, Borghi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Per l'anno 2013 il termine della deliberazione da parte dell'organo consiliare del rendiconto della gestione 2012, di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 30 giugno.
  4-ter. Per l'anno 2013 il termine del 31 marzo per la certificazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno 2012, di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è prorogato al 31 maggio 2013.
*10. 3. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per l'anno 2013 il termine della deliberazione da parte dell'organo consiliare del rendiconto della gestione 2012, di cui all'articolo 227 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 30 giugno.
  4-ter. Per l'anno 2013 il termine del 31 marzo per la certificazione degli obiettivi del patto di stabilita interno 2012, di cui all'articolo 31 comma 20 della legge 12 novembre 2011, n. 183, prorogato al 31 maggio 2013.
*10. 55. Calabria, Lainati, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-bis e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1o marzo 2012.
  4-ter. Nel caso in cui l'esito delle predette verifiche comporti l'aumento del valore dell'accertamento convenzionale dell'imposta municipale propria ad aliquote di base rispetto ai valori già pubblicati, la differenza da riconoscere allo Stato per la riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, può essere imputata quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 ed è in questo caso esclusa dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno.
**10. 14. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-bis e 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1o marzo 2012.
  4-ter. Nel caso in cui l'esito delle predette verifiche comporti l'aumento del valore dell'accertamento convenzionale dell'imposta municipale propria ad aliquote di base rispetto ai valori già pubblicati, la differenza da riconoscere allo Stato per la riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, può essere imputata quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 ed è in questo caso esclusa dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno.
**10. 60. Borghi, Rughetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
  «f-bis) la riserva allo Stato di cui alla lettera f) non opera, in nessun caso, sul gettito derivante dall'eventuale assoggettamento all'imposta municipale propria di fabbricati rurali ad uso strumentale derivante dalla facoltà, concessa alle province autonome di Trento e Bolzano, dall'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
10. 8. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo il comma, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Ferme le disposizioni speciali che regolano il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), nonché la competenza e l'esecuzione delle relative formalità, il gettito dell'imposta, nella misura stabilita dalla provincia destinataria, è riversato alla provincia dove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo e, per il resto, come intestatario del veicolo, cioè, a seconda dei casi, proprietario, acquirente con riserva della proprietà, usufruttuario o locatario con facoltà di compera. In quest'ultimo caso, se l'annotazione del leasing è contestuale o contemporanea alla prima iscrizione o alla trascrizione a favore della società di leasing, il tributo colpisce solo la formalità di annotazione, con esclusione inoltre di quella di riscatto in capo al locatario».
10. 19. Corsaro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, dopo il comma 1-sexies aggiungere il seguente:
  «1-septies. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 1-sexies del presente articolo si applicano alle regioni a stato speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale».
10. 20. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive medicazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per le operazioni di acquisto di importo superiore a 100.000 euro la congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese.»;
   b) al comma 1-quinquies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le operazioni di acquisto di immobili per la realizzazione di opere assistite da dichiarazione di pubblica utilità già disposta o ancora da disporsi, nonché le operazioni di acquisto di immobili interessati da occupazioni in corso.».
10. 21. Gandolfi, Marchi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. L'ammontare del gettito dell'imposta comunale degli immobili, individuato in via eccezionale, per i comuni delle province di Grosseto e di Massa Carrara, colpiti dall'alluvione del novembre 2012, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è determinato sulla base di informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e in assenza di queste, di ogni altra informazione disponibile. Le quote derivanti dal gettito dell'imposta comunale unica, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9 comma 6-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono mantenute nei bilanci dei comuni indicati dal medesimo comma, quali crediti vantati nei confronti dello Stato.
  4-ter. Ai fini dell'attuazione di cui al precedente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministero dell'Interno previa intesa tra la regione Toscana e gli enti territoriali interessati dall'evento alluvionale, individuati dal precedente comma.
10. 34. Faenzi, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Fermo restando l'obbligatorietà del pagamento dell'imposta municipale unica di cui al precedente comma, i comuni delle province di Grosseto e di Massa Carrara colpiti dall'evento alluvionale del novembre 2012, al fine di agevolare le condizioni di ripristino della normalità, possono prevedere modalità differenti in termini di differimento dei termini di versamento da parte dei contribuenti dell'imposta municipale propria e comunque entro e non oltre l'anno 2016.
10. 33. Faenzi, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per l'anno 2013, il termine di deliberazione da parte degli organi consiliari dei comuni delle province di Grosseto e di Massa-Carrara, colpiti dall'alluvione del novembre 2012 relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2012, di cui all'articolo 227 comma 2 del decreto legislativo n. 267 è prorogato in via eccezionale al 30 settembre. Per l'anno 2013 il termine del 31 marzo per la certificazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2012, di cui all'articolo 31 comma 20 della legge 12 novembre 2011, n. 183, per i comuni individuati dal medesimo comma, è prorogato in via eccezionale al 30 giugno 2013.
10. 22. Faenzi, Palese.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il punto 2 della tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, è abrogato.
*10. 23. Squeri, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il punto 2 della tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, è abrogato.
*10. 26. Calabria, Lainati, Pagano, Vignali, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 5, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire le parole: «31 marzo 2012» con le parole: «31 dicembre 2013».
10. 56. Borghi, Rughetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, dei decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato fino al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi i bandi di gara e gli avvisi pubblicati a far data dal 1o aprile 2013 dalle centrali uniche di committenza, di cui all'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ove già costituite. Sono altresì fatti salvi gli eventuali bandi e gli avvisi pubblicati dai comuni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a far data dal 1o aprile 2013 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. 79. Mariani, Marchi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
   g) il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, si applica anche per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, fermo restando l'invarianza di gettito per lo Stato assicurata dai corrispondenti minori trasferimenti a favore dei comuni che deliberano la riduzione dell'aliquota.
10. 90. Bratti, Marchi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è inserito il seguente comma:
«1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.
10. 118. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «di attività» aggiungere le seguenti: «di ricerca scientifica».

  Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A decorrere dall'anno 2013, agli oneri derivanti dal comma 4-bis dell'articolo 10 pari a 9.000.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 129. Capua, Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,», sono aggiunte le seguenti: «e per quelle relative all'acquisto, al montaggio e all'installazione di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione,».
10. 130. Lainati, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di ottimizzare la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni nell'anno 2013, all'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono inoltre apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 15, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite con le parole: «30 giugno 2013» al comma 16, le parole: «30 giugno» sono sostituite con le parole: «31 dicembre» e le parole: «la pubblicazione» sono sostituite con le parole:
  «l'aggiudicazione definitiva»;
   b) è aggiunto il seguente comma:
  «16-ter. La centrale di committenza Consip Spa è autorizzata a incrementare ulteriormente le quantità ovvero gli importi massimi complessivi, esclusivamente per i casi di cui al comma 16, anche in deroga alle quantità e agli importi di cui al comma 15».
10. 6. Benamati, Valiante, Marchi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 9-bis, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 2015» e le parole: «ai migliori cinque anni del decennio» sono sostituite dalle parole: «al decennio». Al secondo periodo, le parole: «fino ai 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 dicembre 2015».
10. 101. Marchi, Benamati, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Mariani, Rughetti, Taranto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
  «7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
  7-bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3».
10. 01. Vignali, Lainati, Pagano, Calabria, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

(Disposizioni ulteriori in materia di enti locali).

  1. Per le province la sanzione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 149/2011 si applica nel limite del 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'anno precedente e comunque non si applica in caso di rispetto dell'obiettivo di patto di stabilita interno assegnato al comparto province. L'eventuale eccedenza viene assegnata agli enti interessati dallo sforamento in parte proporzionale.
  2. È soppresso l'articolo 1, comma 443, della legge 228/2012 e all'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sostituire le parole: «nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale» con le seguenti: «compresi i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili».
10. 02. Squeri, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  1. All'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, alla fine del secondo periodo dopo le parole: «rimborso delle spese» aggiungere le seguenti parole: «fatti salvi gli acquisti conseguenti alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
10. 03. Vignali, Lainati, Pagano, Calabria, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98).

  1. Nel rispetto del patto di stabilità, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso di cui all'articolo 12 comma 1-quater del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».
10. 04. Vignali, Lainati, Pagano, Calabria, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

(Esenzione Imu prima casa).

  1. A decorrere dall'anno 2013 è esclusa dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetto passivo.
  2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
  3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
  4. All'onere derivante dall'applicazione della presente norma pari a 4 miliardi di euro si provvede ai sensi dei commi 4-bis 4-ter, 4-quater.
  4-bis. All'articolo 30-bis comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 sono apportate le seguenti modifiche:
   alla lettera a) sostituire 12,6 per cento con 25,6;
   alla lettera b) sostituire 11,6 per cento con 24,5;
   alla lettera e) sostituire 10,6 per cento, con 22,5;
   alla lettera d) sostituire 9 per cento, con 19,5;
   alla lettera e) sostituire 8 per cento, con 17,5.

  4-ter. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.
  4-quater. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire «0,2 per cento» con: «0,3» e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge è aumenta dello «0,1».
  5. Al fine di garantire la copertura finanziaria della presente norma il Governo indica nel disegno di legge di stabilità ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, le risorse necessarie.
10. 05. Barbanti, Castelli, Cancelleri, Ruocco, Sorial, Rostellato, Pisano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

(Ulteriori modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recanti misure di incentivazione della locazione a canone concordato).

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 7 è così sostituito: «L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per i fabbricati indicati al comma 4, lettera a), locati a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431»;
   b) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:
  «8-ter
. L'aliquota è aumentata al 0,8 per cento per i fabbricati indicati al comma 4, lettera a), tenuti a disposizione».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
10. 011. Misiani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

(Interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98).

  1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso di cui all'articolo 12 comma 1-quater del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
10. 07. Mariani, Marchi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Per le province la sanzione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 149/2001 si applica il limite del 2 per cento delle entrate correnti registrate nell'anno precedente.
10. 08. Bobba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

(Disposizioni ulteriori in materia di enti locali).

  1. Per le province le sanzioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 149/2011 non si applicano nel caso in cui il comparto abbia rispettato gli obiettivi del di patto di stabilità interno assegnato al comparto province.
10. 09. Rubinato, Benamati.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

(Disposizioni ulteriori in materia di enti locali).

  1. Per le province la sanzione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 149/2011 si applica nel limite del 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'anno precedente e comunque non si applica in caso di rispetto dell'obiettivo di patto di stabilità interno assegnato al comparto province. L'eventuale eccedenza viene assegnata agli enti interessati dallo sforamento in parte proporzionale.
  2. È soppresso l'articolo 1, comma 443, della legge 228/2012 e all'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sostituire le parole: «nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale» con le seguenti: «compresi i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili».
10. 010. Squeri, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  1. All'articolo 1, comma 380, della legge 228/12, alla lettera f), dopo le parole: «E riservato allo Stato» sono inserite le seguenti parole: «nella misura del 50 per cento,».
  2. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
   alla lettera a) la cifra: «12,6» è sostituita con la cifra: «22,9»;
   alla lettera b) la cifra: «11,6» è sostituita con la cifra: «21,5»;
   alla lettera c) la cifra: «10,6» è sostituita con la cifra: «19,5»;
   alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite con le seguenti: «16,5 per cento»;
   alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite con le seguenti: «14,5 per cento».
10. 06. Guerra, Lorenzo Guerini.
(Inammissibile)

ART. 11.

  Sopprimere il comma 3.
11. 3. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco, Pisano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dai commi 1 e 2 della presente legge, al fine di dare applicazione al nuovo regime finanziario regionale disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006 secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 2012, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la Regione Autonoma della Sardegna, con le procedure di cui all'articolo 27 della legge n.42/2009, le modifiche da apportare al patto di stabilità interno per la regione Sardegna.
11. 8. Francesco Sanna, Marchi.
(Inammissibile)

  Al comma 5, sopprimere le parole: nel territorio regionale e le parole: e dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241.
11. 10. Capodicasa, Taranto, Albanella, Burtone, Cardinale, Culotta, Faraone, Genovese, Greco, Gullo, Lauricella, Moscatt, Piccione, Piccoli Nardelli, Raciti, Ribaudo, Zappulla.
(Segnalato)

  Al comma 5, sopprimere le parole: nel territorio regionale.
11. 9. Capodicasa, Taranto, Albanella, Burtone, Cardinale, Culotta, Faraone, Genovese, Greco, Gullo, Lauricella, Moscatt, Piccione, Piccoli Nardelli, Raciti, Ribaudo, Zappulla.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 2012, numero 228, al fine di dare piena applicazione – secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012 – al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione autonoma della Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze ridefinisce l'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno della regione Sardegna, concordandolo mediante le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
11. 1. Francesco Sanna, Cani, Marrocu, Marco Meloni, Mura, Pes, Giovanna Sanna, Scanu, Di Gioia, Marchi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, le Regioni interessate predispongono un piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovrà individuare le necessarie azioni di razionalizzazione ed efficientamento da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012;
  7-ter. Per il finanziamento del piano di cui al comma precedente, ciascuna Regione interessata è autorizzata ad utilizzare, per l'anno 2013, le rispettive risorse assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'il gennaio 2011 (pubblicata nella G.U. n. 80 del 7 aprile 2011), nel limite massimo dell'importo che sarà concordato tra ciascuna Regione, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base del piano stesso. Ciascuna Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse disponibili.
11. 2. Marchi, Covello.

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole:
e, per la parte corrente, nel comparto dei trasporti con le seguenti:, ai pagamenti di parte corrente relativi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale e al cofinanziamento degli investimenti destinati all'acquisto di veicoli e unità navali adibiti a tali servizi, nonché;
   b) dopo le parole: promozione dello sviluppo in materia di trasporti, aggiungere le seguenti: ed in particolare agli investimenti destinati all'acquisto di veicoli e unità navali adibiti ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale,.
11. 4. Covello, Marchi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di garantire il finanziamento degli Istituti Superiori di Studi Musicali, mediante risorse ripartite, con Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, in proporzione al numero di alunni e di corsi attivati in ciascun Istituto Superiore di Studi Musicali, è autorizzata per l'anno finanziario 2013 la spesa annua di 4 milioni di euro a favore degli ex Istituti Pareggiati, trasformati in Istituti Superiori di Studi Musicali in applicazione della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modificazioni, a valere sulle risorse del «fondo di riserva per le spese obbligatorie» di cui all'articolo 26 della Legge del 31 dicembre 2009, n. 196, e sulle risorse del «fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa» di cui all'articolo 29 della Legge del 31 dicembre 2009, n.196.

  Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e per l'impiego dei Fondi di riserva di cui alla legge del 31 dicembre 2009, n. 196.
11. 11. Benamati, Marchi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è aggiunto il seguente comma: 2-bis. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali delle prestazioni di trasporto, i servizi minimi di cui al presente articolo sono qualificati come servizi pubblici essenziali e pertanto i crediti derivanti dall'erogazione delle relative prestazioni sono assistiti da privilegio generale e preferiti ad ogni altro credito secondo l'ordine indicato all'articolo 2777 Codice Civile.
11. 5. Covello, Marchi.

  Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:
  8-bis. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga di cui agli articolo 2, commi dal 64 al 67, della Legge 28 giugno 2012, n.92, e successive modificazioni ed integrazioni, in aggiunta a quanto previsto dal comma 65 del citato articolo 2 della legge n.92 del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2099, n. 2, è incrementata di euro 800 milioni per l'anno 2013.

  Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
  11-ter. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

  11-quater. All'onere derivante dal comma 9 dell'articolo 11, si provvede:
   a) per la quota di 8.400 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   b) per la quota di 4.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancia triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   c) per la quota di 80 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
   d) per l'importo di 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   e) per l'importo di 8 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, ti. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

  11-quinquies. All'articolo 11, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole «per euro 49.000.000 per l'anno 2013» sono soppresse;
   b) la lettera a) è soppressa;
   c) alla lettera b), le parole: «per milioni di euro 46 per il 2013» sono soppresse.

  11-sexies. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:
  «31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: «In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1o gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:
   a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120,000 euro lordi annui;
   b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
   c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
   d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
   e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
   f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
   g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
   h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui»;

  11-septies. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
  11-octies. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1o giugno 2013 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.
  11-novies. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino a tutto il periodo di imposta 2013, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sui redditi derivanti da contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di importo annuo compreso tra 500.000 euro e 1.000.000 euro il contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è dovuto nella misura del 10 per cento. Per i contratti di importo annuo superiore a 1.000.000 euro, il contributo è dovuto nella misura del 20 per cento. Tale onere fiscale non è traslabile né direttamente, né indirettamente sul datore di lavoro, il quale provvede al versamento in qualità di sostituto di imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
11. 6. Borghesi, Molteni, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:
  8-bis. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga di cui agli articolo 2, commi dal 64 al 67, della legge 28 giugno 2012, n.92, e successive modificazioni ed integrazioni, in aggiunta a quanto previsto dal comma 65 del citato articolo 2 della legge n.92 del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2099, n.2, è incrementata di euro 243,4 milioni per l'anno 2013.

  Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
  11-ter. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate,» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

  11-quater. All'onere derivante dal comma 9 dell'articolo 11, si provvede:
   g) per la quota di 8.400 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   g) per la quota di 4.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   h) per la quota di 80 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
   i) per l'importo di 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   j) per l'importo di 8 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

  11-quinquies. All'articolo 11, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   d) le parole «per euro 49.006.060 per l'anno 2013» sono soppresse;
   e) la lettera a) è soppressa;
   f) alla lettera b), le parole: «per milioni di euro 46 per il 2013» sono soppresse.
11. 7. Borghesi, Molteni, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
  1. All'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: fino e non oltre il 31 luglio 2013 sono sostituite dalle seguenti: fino e non oltre il 31 dicembre 2013;
   b) al secondo periodo, le parole: limiti ordinamentali, finanziari e temporali sono sostituite dalle seguenti: limiti ordinamentali e finanziari.

  Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
11. 01. Di Salvo, Marcon, Airaudo, Placido, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

(Proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga).

  1. In considerazione dell'eccezionale situazione di crisi del mondo del lavoro, le risorse finanziarie nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge del 28 giugno 2012, n. 92, sono incrementate per l'anno 2013 di una somma pari alle maggiori entrate fiscali derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Eventuali risorse non utilizzate nel corso del 2013 potranno essere utilizzate nel 2014 per lo stesso fine.
  2. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

  3. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 3, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11. 02. Airaudo, Di Salvo, Marcon, Placido, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

(Proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga).

  1. In considerazione dell'eccezionale situazione di crisi del mondo del lavoro, le risorse finanziarie nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009. n. 2, destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono incrementate per l'anno 2013 di una somma pari ai risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2. Eventuali risorse non utilizzate nel corso del 2013 potranno essere utilizzate nel 2014 per lo stesso fine.
  2. 1 contributi per il proseguimento del programma di sviluppo unità navale classe FREMM di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e per sviluppo tecnologico nel settore aeronautico di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, come rideterminati ai sensi della tabella E allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, qualora non corrispondano ad impegni già assunti, sono soppressi.
11. 03. Marcon, Di Salvo, Airaudo, Placido, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

(Proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga).

  1. In considerazione dell'eccezionale situazione di crisi del mondo del lavoro, le risorse finanziarie nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, sono incrementate per l'anno 2013 di una somma pari alle maggiori entrate fiscali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2. Eventuali risorse non utilizzate nel corso del 2013 potranno essere utilizzate nel 2014 per lo stesso fine.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
   a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota dello 0,50 per cento;
   b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota dello 0,80 per cento.

  3. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 2.
  4. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.
  5. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11. 04. Di Salvo, Airaudo, Marcon, Placido, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente articolo:

(Proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga).

  1. In considerazione dell'eccezionale situazione di crisi del mondo del lavoro, le risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, sono incrementate di euro 1.750 milioni per l'anno 2013. Eventuali risorse non utilizzate nel corso del 2013 potranno essere utilizzate nel 2014 per lo stesso fine.
  2. All'onere derivante dal comma precedente si provvede per l'anno 2013 per una somma corrispondente, a valere sulle maggiori entrate fiscali derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Tali maggiori entrate vanno ad incrementare le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori in deroga nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

  4. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11. 05. Di Salvo, Marcon, Airaudo, Placido, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

Capo III-bis.
(Ulteriori interventi a sostegno delle imprese).

  1. All'articolo 1 comma 48 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013».

  Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
11. 06. Pellegrino, Zan, Zaratti, Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  1. L'esclusione prevista dall'articolo 31, comma 4, della lettera c) della legge 12 novembre 2011 n. 183, opera anche per le quote di cofinanziamento statale, regionale e comunale, nonché per i fondi relativi ai terremoti di Basilicata e Molise, per un importo annuo non superiore a 80 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emano le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
11. 07. Marcon, Di Salvo, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  1. L'esclusione prevista dall'articolo 32, comma 4, della lettera c) della legge 12 novembre 2011 n. 183, opera anche per le quote di cofinanziamento statale, regionale, comunale, nonché per i fondi relativi ai terremoti ed alluvione del Molise per un importo annuo superiore a 80 milioni di euro per tutti i debiti scaduti nei confronti di enti ed imprese.
11. 08. Venittelli, Leva, Marchi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  1. L'esclusione prevista dall'articolo 32, comma 4, della lettera c) della legge 12 novembre 2011 n. 183, opera anche per le quote di cofinanziamento statale, regionale, comunale, nonché per i fondi relativi ai terremoti di Basilicata e Molise per un importo annuo superiore a 80 milioni di euro.
11. 09. Venittelli, Leva, Marchi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

(Proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga).

  1. In considerazione dell'eccezionale situazione di crisi del mondo del lavoro, le risorse finanziarie nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale di mobilità, di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2010, n. 92, sono incrementate per l'anno 2013 di una somma pari alle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2. Eventuali risorse non utilizzate nel corso del 2013 potranno essere utilizzate nel 2014 per lo stesso fine.
  2. Il comma 481 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato.
11. 010. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

(Modifiche all'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99).

  1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, le parole «2009-2012» sono sostituite dalle seguenti «2009-2014».
11. 011. Caruso, Andrea Romano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

(Disposizioni a favore degli enti territoriali della Regione Toscana per favorire il superamento delle conseguenze dell'alluvione del 2012).

  1. Al fine di consentire una sufficiente liquidità per far fronte ai pagamenti in conto capitale che hanno determinato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012, non si applicano le sanzioni ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e successivi, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 per i comuni della province di Grosseto e Massa Carrara colpiti dall'alluvione del novembre 2012.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. 012. Faenzi, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

(Deroga al patto di stabilità interno).

  1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale evento alluvionale del novembre 2012, che ha coinvolto i comuni delle province di Grosseto e di Massa-Carrara e di agevolare la ripresa delle attività ed il ripristino delle condizioni di normalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2013, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni interessati dall'evento calamitoso, per il rilascio delle autorizzazioni per opere di rilevanza urbanistica quali nuove costruzioni, nonché da alienazione di beni patrimoniali.
11. 013. Faenzi, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

(Disposizioni a favore degli enti territoriali della Regione Toscana, per favorire il superamento delle conseguenze dell'alluvione del 2012).

  1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012, gli enti territoriali della Regione Toscana colpiti dall'evento alluvionale del novembre 2012, per i pagamenti effettuati in conto capitale relativi ad impegni già assunti.
11. 014. Faenzi, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  1. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpretano nel senso che il divieto di procedere ad assunzioni di personale conseguente al mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente non trova applicazione in relazione ai processi di stabilizzazione conclusi ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 94, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, a condizione che gli Enti rispettino, nell'anno in cui si procede alla stabilizzazione, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 557 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni.
11. 015. Borghi, Rughetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

(Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Sardegna).

  1. Al fine di dare attuazione ai principi richiamati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 118/2012, l'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno della Regione Sardegna è adeguato, mediante la rideterminazione dei livelli di spesa in termini di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile, in ragione del maggior livello delle entrate derivanti dall'applicazione del nuovo regime finanziario regionale previsto dall'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
  2. Le quote pregresse di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla Regione Sardegna in applicazione dell'articolo 8 del proprio Statuto sono devolute in tre quote annuali a decorrere dal 2013.
11. 016. Vargiu, Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

(Misure per interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza conseguenti agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei mesi di marzo ed aprile 2013).

  1. Le risorse destinate dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'attuazione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico tramite Accordi di Programma tra le Regioni interessate e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono integrate nella misura di 9 milioni di euro da destinarsi ad interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza conseguenti agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei mesi di marzo 2013 e aprile 2013.
  2. Per la finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Emilia-Romagna stipulano un Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della Legge n. 191/2009.

  Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11-bis si provvede con gli stanziamenti del bilancio 2013 presenti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
11. 017. Gelmini, Calabria, Pagano, Lainati, Vignali, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga).

  1. All'articolo 1, comma 254, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, primo periodo le parole «è incrementata di euro 200 milioni per l'anno 2013» sono sostituite con «è incrementata di euro 1.200 milioni per Panno 2013». All'onere di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
11. 018. Damiano, Bellanova, Giampaolo Galli, Taranto, Gnecchi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

(Dimostrazione dei requisiti speciali di qualificazione SOA).

  1. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 9-bis, primo periodo, le parole «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 2015» e le parole «ai migliori cinque anni del decennio.» sono sostituite dalle parole «al decennio». Al secondo periodo, le parole «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 2015».
11. 019. Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

(Misure per interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza conseguenti agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei mesi di marzo ed aprile 2013).

  1. Le risorse destinate dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 all'attuazione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico tramite Accordi di Programma tra le Regioni interessate e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono integrate nella misura di 9 milioni di euro da destinarsi ad interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza conseguenti agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei mesi di marzo 2013 e aprile 2013.
  2. Per la finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Emilia-Romagna stipulano un Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con gli stanziamenti del bilancio 2013 presenti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
11. 020. Bratti, Marchi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

(Riduzione delle assegnazioni statali per effetto delle cd spending review).

  1. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge n.95 del 2012 le parole: «di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per 1'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» sono soppresse.
11. 021. Borghi, Rughetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

(Assunzioni nei piccoli Comuni).

  1. Al comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni» e le parole «dell'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2004».
11. 022. Borghi, Rughetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

(Spese di personale e processi associativi).

  1. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.
11. 023. Borghi, Rughetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

(Assunzioni di dirigenti a tempo determinato).

  1. Il comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente: «1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.»
  2. Il comma 5 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente: «Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio».
  3. L'articolo 19, comma 6 quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.
11. 024. Borghi, Rughetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

(Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Sardegna).

  1. Al fine di dare attuazione ai principi richiamati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 118 del 2012, l'obiettivo programmatico del Patto di stabilità interno della regione Sardegna è adeguato, mediante la rideterminazione dei livelli di spesa in termini di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile, in ragione del maggior livello delle entrate derivanti dall'applicazione del nuovo regime finanziario regionale previsto dall'articolo 1, comma 834 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di riforma dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
  2. Le quote pregresse di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla Regione Sardegna in applicazione dell'articolo 8 del proprio Statuto sono devolute in tre quote annuali a decorrere dal 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma pari a 300 milioni di euro per gli anni 2013-2015, aggiuntivi rispetto alle somme già iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2013 e nelle corrispondenti proiezioni per gli anni 2014 e 2015, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2013, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è incrementata in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non minore di 300 milioni di euro in ragione d'anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 025. Cicu, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad individuare le necessarie compensazioni al fine di introdurre gradualmente, entro il 2016, come regola di patto di stabilità interno per i Comuni, l'equilibrio di parte corrente con limite al deficit individuata d'intesa con la commissione permanente per la finanza pubblica.
11. 026. Borghi, Rughetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

(Esclusione per i Piccoli Comuni dal patto di stabilità).

  1. Il comma 31 dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
  2. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono abrogate la lettera c) del comma 6, nonché al comma 2, le parole dal «c) per i comuni» fino a «2016».
11. 027. Borghi, Rughetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  1. All'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010 e come modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge n. 183 del 2011 e dall'articolo 1 comma 6-bis del decreto-legge n. 216 del 2011 convertito in legge n. 14 del 2012, le parole: «Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009» sono sostituite con le seguenti: «Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica, del settore sociale e delle politiche del lavoro, fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma 557, della Legge 296/2006».
11. 028. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

ART. 12.

  Al comma 3, lettera c) dopo le parole: a decorrere dall'anno 2015, aggiungere le seguenti: entro un anno dalla data di conversione del presente decreto-legge ogni Ministero assicura una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente.
12. 14. Barbanti, Cancelleri, Sorial, Ruocco, Rostellato, Castelli, Pisano.
(Segnalato)

  Al comma 3, lettera c) aggiungere in fine, le parole: e i trasferimenti a qualsiasi titolo alle regione e alle autonomie locali, nonché quelli relativi a Expo 2015.

  Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreterò aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  11-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 le parole: «Olii lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Olii lubrificanti euro 900,00 per mille kg» e le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.».
  11-septies. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-octies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-nonies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-septies sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
  11-decies. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

  11-undecies. A quota parte degli oneri derivanti dal presente articolo, nella misura di 12,4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 8,4 milioni di euro per l'anno 2013 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,89 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 6,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-duodecies. A quota parte degli oneri derivanti dal presente articolo, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221,9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 0,79 milioni di euro per l'anno 2013, a 30,88 milioni di euro per l'anno 2014 e a 33,3 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 6,21 milioni di euro per l'anno 2013, a 36,52 milioni di euro per l'anno 2014 e a 68,6 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e a 120 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-terdecies. A quota parte degli oneri derivanti dal presente articolo, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  11-quinquesdecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
  11-sexiesdecies. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
12. 1. Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e i trasferimenti a qualsiasi titolo alle regioni e alle autonomie locali, nonché quelli relativi a Expo 2015.
12. 11. Borghesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Segnalato)

  Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e i trasferimenti a qualsiasi titolo alle regioni e alle autonomie locali.
12. 15. Sorial, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Cominardi, Rostellato, Ruocco, Pisano.
(Segnalato)

  Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e quelli relativi a Expo 2015.
*12. 4. Vignali, Calabria, Lainati, Pagano, Palese.

  Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e quelli relativi a Expo 2015.
*12. 7. Peluffo, Braga, Misiani.
(Segnalato)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Dalle riduzioni e dagli accantonamenti previsti dai commi 3, 4 e 5 sono esclusi gli stanziamenti destinati alle istituzioni scolastiche non statali.

  Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente all'Allegato 1, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sopprimere la voce: 1.9 Istituzioni scolastiche non statali.
12. 17. Vignali, Palese.

  Al comma 10, dopo le parole: presente decreto aggiungere le seguenti: fatte salve le disposizioni previste per gli enti territoriali colpiti da eventi alluvionali nel 2012 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
12. 2. Faenzi, Palese.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le autorizzazioni disposte per gli enti locali.
12. 12. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba, Borghi.

  Sostituire il comma 11 con il seguente:
  11. Le eventuali risorse non utilizzate per i pagamenti previsti dall'articolo 1, comma 13, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma precedente, sono destinate agli enti locali, ed in via prioritaria a quelli per cui, a seguito di eventi alluvionali verificatisi nell'anno 2012, è stato dichiarato lo stato di emergenza. Con decreto unificato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità del riparto.
12. 3. Faenzi, Palese.
(Inammissibile)

  Al comma 11, sopprimere le parole: dall'articolo 1, comma 13.

  Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Le eventuali risorse non utilizzate per i pagamenti previsti dall'articolo 1, comma 13, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma 10 del presente articolo, sono destinate agli enti locali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di riparto.
12. 13. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba, Borghi.
(Inammissibile)

  Al comma 11, sostituire le parole: possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad incremento prioritariamente di quelle previste all'articolo 5, comma 7, del presente decreto con le seguenti: sono conferite in dotazione al Fondo di cui all'articolo 1, comma 10 al fine di incrementare le spese autorizzate dal presente decreto per gli anni successivi.
12. 16. Mazziotti Di Celso, Buttiglione, Marazziti, Zanetti, Andrea Romano.
(Segnalato)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. La sospensione del pagamento di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata di 12 mesi.
12. 8. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo il numero 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. È sospeso fino al 31 dicembre 2013 il pagamento delle rate di mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere e, previo accordo con gli istituti di credito interessati, la sospensione può essere prorogata per ulteriori 6 mesi.»
12. 9. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al comma 5, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: «31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
12. 10. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

(Disposizioni in materia di contenzioso).

  1. Al fine di assicurare l'uniformità della gestione dei pagamenti dei debiti e delle misure di riequilibrio finanziario di cui al presente decreto, le regioni e le province autonome possono autorizzare i propri enti strumentali ed agenzie, le società delle quali abbiano sottoscritto interamente o in misura maggioritaria il capitale, nonché gli enti del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, ad avvalersi, anche in via facoltativa, del patrocinio e della consulenza delle avvocature costituite presso gli enti territoriali di riferimento, mediante apposite convenzioni che regolano le modalità di prestazione del servizio e gli oneri a carico del soggetto patrocinato.
12. 01. Carfagna, Palese.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad individuare le necessarie compensazioni al fine di introdurre gradualmente, entro il 2016, come regola di patto di stabilità interno per i Comuni l'equilibrio di parte corrente con limite al deficit individuato d'intesa con la Commissione permanente per la finanza pubblica.
12. 02. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
  1. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le Unioni di comuni»;
   b) le parole: «dell'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2004».
12. 03. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
  1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni».
12. 04. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
  1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico»;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio».

  2. Il comma 6-quater dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.
12. 05. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
  1. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpretano nel senso che il divieto di procedere ad assunzioni di personale conseguente al mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente non trova applicazione in relazione ai processi di stabilizzazione conclusi ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a condizione che gli enti rispettino, nell'anno in cui si procede alla stabilizzazione, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
12. 06. Cinzia Maria Fontana, Fragomeli, Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
  1. Il comma 31 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
  2. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono soppresse la lettera c) del comma 2 e la lettera c) del comma 6.
12. 07. Rughetti, Guerra, Lorenzo Guerini, Bobba.
(Inammissibile)

DIS. 1.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Fermo restando la validità degli atti e delle operazioni di pagamento per debiti di parte capitale effettuate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, in sostituzione delle modalità ivi previste, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i debiti delle pubbliche amministrazioni di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, sono certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente e assistiti da garanzia dello Stato. I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e garantito ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ed eventualmente alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. In tal caso, l'amministrazione debitrice, anche in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno, è tenuta a ristrutturare il debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 10 anni, con decorrenza comunque non anteriore al 2014, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. Il tasso di interesse del debito ristrutturato non può superare il tasso di interesse di mora previsto dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione.
  1-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, può attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire i crediti certificati dalle amministrazioni e garantiti dallo Stato.
Dis.1. 1. Speranza, Bobba, Bressa, Cenni, Covello, Ferranti, Giampaolo Galli, Lenzi, Marchi, Mariani, Rughetti, Taranto.
(Segnalato)