Disegno di legge n. 1248

Commissioni riunite I-V

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

EDIZIONE PROVVISORIA

EMENDAMENTI

ART. 1.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche in relazione all'operatività per portafogli presentati alla controgaranzia del Fondo dai confidi;
b) al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: di copertura, inserire le seguenti: della garanzia diretta;
c) al comma 1, lettera a), numero 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:. La misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al primo periodo si applica anche a favore di imprese ubicate in aree di crisi, così come definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, del 27 luglio 2009;
d) al comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente: 2-bis. L'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura della controgaranzia del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, con riferimento a tutte le tipologie di operazioni finanziarie di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, ai sensi e nei limiti stabiliti nel medesimo decreto;
e) al comma 1, lettera a), numero 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'operatività per portafogli presentati alla controgaranzia def Fondo dai confidi;
f) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) limitare il rilascio della garanzia diretta o della controgaranzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire o controgarantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia o di controgaranzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia o della controgaranzia da parte del Fondo;
g) sopprimere il comma 3;
e) sopprimere il comma 4.
1. 34. Taranto, Benamati, Martella, Senaldi, Ginefra, Peluffo, Petitti, Donati, Cani, Impegno.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: n. 662 inserire le parole: e dei Confidi;
b) al comma 1, lettera a), numero 1), in fine, inserire le parole:, anche in relazione all'operatività per portafogli presentati alla controgaranzia del Fondo dai Confidi;
c) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: ottanta per cento dell'importo, inserire le parole: in garanzia diretta;
d) al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente: 2-bis) l'incremento sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193;
e) al comma 1, lettera a), numero 3, in fine inserire le parole: , e all'operatività per portafogli presentati alla controgaranzia del Fondo dai Confidi;
f) al comma 1 lettera b), in fine, inserire le parole: o della controgaranzia;
g) sopprimere il comma 3;
h) sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le parole: e del sistema della garanzia.
1. 4. Giulietti.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera
a) aggiungere la seguente:
a-bis) detti criteri di valutazione devono agevolare la concessione di garanzie a PMI in bonis in situazione di crisi temporanea e reversibile;
b) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) favorire il rilancio del settore edilizia permettendo l'accesso al Fondo di Garanzia anche per interventi finalizzati all'acquisto della prima casa;
c) al comma 1, lettera b) dopo le parole: garanzia del Fondo, aggiungere le seguenti: diretta alle banche;
d) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti i seguenti periodi: «La garanzia del Fondo di cui al comma 1 può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni o su portafogli di garanzie e controgaranzie concesse a piccole e medie imprese dal Confidi di primo e secondo grado, iscritti dell'Elenco Speciale ex Art. 107 del D.Lgs. e successive modificazioni.
Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia.».
1. 66. Alli, Vignali.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) al comma 1, lettera a) premettere al numero 1 il seguente:
01. L'aggiornamento dei soggetti ammessi alla presentazione delle richieste, includendovi le imprese agricole;.
1. 14. Sani, Faenzi, Oliverio, Catania, Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: ottanta per cento dell'importo, inserire le seguenti: in garanzia diretta;
b) dopo il numero 2 aggiungere il seguente: 2-bis. L'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193;.
* 1. 28. Lodolini.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:
a) al punto 2, dopo le parole: ottanta per cento dell'importo, aggiungere le seguenti: in garanzia diretta;
b) dopo il punto 2 aggiungere il seguente: 2-bis. L'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193;
* 1. 55. Causin, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Vitelli, Matarrese, Vezzali.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il numero 2 con il seguente: 2. L'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura della garanzia diretta del Fondo fino all'ottanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al primo periodo si applica anche alle operazioni a favore di imprese ubicate in aree di crisi come definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, del 27 luglio 2009;
b) dopo il numero 2, aggiungere il seguente: 2-bis. L'incremento, sull'intero territorio nazionale e per tutte le tipologie di operazioni finanziarie e di soggetti beneficiari, della misura massima di copertura della controgaranzia del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;.
* 1. 38. Giampaolo Galli.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il numero 2, con il seguente: 2. L'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura della garanzia diretta del Fondo fino all'ottanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al primo periodo si applica anche alle operazioni a favore di imprese ubicate in aree di crisi come definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n, 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, del 27 luglio 2009,;
b) dopo il numero 2, aggiungere il seguente: 2-bis. L'incremento, sull'intero territorio nazionale e per tutte le tipologie di operazioni finanziarie e di soggetti beneficiari, della misura massima di copertura della controgaranzia del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria.
* 1. 43. Palese, Saltamartini, Prestigiacomo.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il numero 2 con il seguente: 2. L'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura della garanzia diretta del Fondo fino all'ottanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi” di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al primo periodo si applica anche alle operazioni a favore di imprese ubicate in aree di crisi come definite dall'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, del 27 luglio 2009;
b) dopo il numero 2, aggiungere il seguente: 2-bis. L'incremento, sull'intero territorio nazionale e per tutte le tipologie di operazioni finanziarie e di soggetti beneficiari, della misura massima di copertura della controgaranzia del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;.
* 1. 52. Vignali.

Apportare le seguenti modifiche:
a) alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del sistema della garanzia;
b) al comma 1, dopo le parole: n. 662 aggiungere le seguenti: e dei Confidi.
1. 53. Causin, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Vitelli, Matarrese, Vezzali.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) favorire l'erogazione di nuovi finanziamenti alle piccole e medie imprese sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro i limiti delle risorse del fondo stesso;
b) al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia sono definite le condizioni e le modalità della prestazione delle garanzie di cui al comma 1, lettera b-bis).
* 1. 6. De Micheli.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) favorire l'erogazione di nuovi finanziamenti alle piccole e medie imprese sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale di cui all'articolo 186- bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro i limiti delle risorse del fondo stesso;
b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia, sono definite le condizioni e le modalità della prestazione delle garanzie di cui al comma 1, lettera b-bis).
* 1. 21. Abrignani.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) favorire l'erogazione di nuovi finanziamenti alle piccole e medie imprese sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro i limiti delle risorse del fondo stesso;
b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia, sono definite le condizioni e le modalità della prestazione delle garanzie di cui al comma 1, lettera b-bis).
* 1. 41. Gelmini.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1966, n. 662, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a:
a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese anche tramite:
1) l'aggiornamento in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese i fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;
2) la definizione di una franchigia sul rimborso in caso di escussione della garanzia, equivalente alla perdita ”normale” attesa graduata in funzione del coefficiente di rischio del credito garantito;
3) l'incremento su tutto il territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193 ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi articoli;
4) la definizione delle modalità di accesso alla garanzia del Fondo per intermediari finanziari creditizi quali società di leasing, factoring, assicurazioni, OICR con finalità esclusiva di acquisto di crediti e/o sottoscrizione di mini bond emessi da PMI non quotate;
5) la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di accesso e di gestione della garanzia; inclusa la possibilità di ottenere la garanzia su portafogli di crediti costruiti in modo omogeneo e di cui sia nota la perdita attesa «normale»;
6) misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento, attraverso una convenzione con le banche e gli altri intermediari finanziari aderenti che stabilisca i prezzi applicabili ai prestiti oggetto di garanzia, anche differenziati in funzione della rischiosità dell'azienda garantita;
7) misure volte a trasferire quote di risorse non impegnate dai fondi strutturali europei relativi alla programmazione 2007-2013 e dai nuovi fondi relativi alla programmazione 2014-2020, sul Fondo di garanzia ovvero su nuovi strumenti di garanzia del credito ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento del consiglio europeo 1083/2006;
8) il rafforzamento degli strumenti esistenti al fine di rendere ancora più efficiente la gestione a favore delle PMI attraverso un'azione del Fondo, concertata con le politiche regionali di garanzia, che tenga conto della diminuzione delle risorse pubbliche nei prossimi anni e della necessità di razionalizzare le poche disponibili, a tal fine concentrando l'intervento del Fondo sulla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei confidi;
b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo.
1. 23. Gutgeld, Causi, Petrini, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Leonori, Lodolini, Pelillo, Ribaudo, Rostan, Sanga.

Al comma 1, dopo le parole: piccole e medie imprese, inserire le seguenti: comprese quelle agricole e della pesca.
1. 12. Russo.

Al comma 1, dopo le parole: medie imprese aggiungere le seguenti: di tutti i settori economici, e dopo le parole: ad uso produttivo aggiungere le seguenti: nonché di tutte le componenti immateriali legate, connesse o accessorie agli investimenti fissi.
1. 65. Nardella.

Al comma 1, dopo le parole: n. 662 inserire le seguenti: e dei Confidi.
1. 26. Lodolini.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
1. 63. Franco Bordo, Palazzotto, Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Conseguentemente, alla lettera a), dopo il punto 4 aggiungere il seguente:
4-bis. opportune misure volte a ricomprendere, nel rispetto della normativa comunitaria, le imprese agricole e del settore della pesca tra i soggetti beneficiari del Fondo.
* 1. 33. Lupo, Gallinella, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: anche;.
1. 11. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

Al comma 1, alla lettera a), premettere al numero 1 il seguente:
01. l'aggiornamento dei soggetti ammessi alla presentazione delle richieste, includendovi le imprese agricole.
1. 62. Franco Bordo, Palazzotto, Melilla, Marcon, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 1).
1. 49. Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino.

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che tengano anche conto dell'attitudine delle imprese a rispettare i piani di restituzione di pregressi finanziamenti.
1. 16. Allasia.

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche in relazione all'operatività per portafogli presentati alla contro garanzia del Fondo dai Confidi.
* 1. 27. Lodolini.

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche in relazione all'operatività per portafogli presentati alla contro garanzia del Fondo dai Confidi.
* 1. 54. Causin, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Vitelli, Matarrese, Vezzali.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: di durata non inferiore a 36 mesi.
* 1. 8. De Micheli.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: di durata non inferiore a 36 mesi.
* 1. 19. Abrignani.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: di durata non inferiore a 36 mesi.
* 1. 39. Gelmini.

Al comma 1, lettera a), numero 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'operatività per portafogli presentati alla contro garanzia del Fondo dai Confidi.
* 1. 29. Lodolini.

Al comma 1, lettera a), numero 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e all'operatività per portafogli presentati alla controgaranzia del Fondo dai Confidi.
* 1. 56. Causin, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Vitelli, Matarrese, Vezzali.

Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 4 con il seguente:
4. misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica per il sostegno alla crescita dimensionale e all'aggregazione delle piccole e medie imprese.
1. 47. Castelli, Fantinati, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Prodani, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 4, aggiungere il seguente:
4-bis. misure volte a garantire la ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare della capacità contributiva di ciascuna regione.
1. 17. Guidesi, Allasia, Invernizzi, Bragantini, Borghesi.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
4-bis. garantire una quota ad interventi di garanzia in favore del microcredito ai sensi dell'articolo 39, comma 7-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
1. 48. Castelli, Fantinati, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Prodani, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 1. 3. Rubinato.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 1. 51. Pili.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che la delibera preveda la richiesta della garanzia.
* 1. 7. De Micheli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che la delibera preveda la richiesta della garanzia.
* 1. 20. Abrignani.

Al comma 1, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: o che la delibera preveda la richiesta della garanzia.
* 1. 40. Gelmini.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: della controgaranzia.
* 1. 30. Lodolini.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o della controgaranzia.
* 1. 57. Causin, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Vitelli, Matarrese, Vezzali.

1. All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis)
prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
1. 9. Bobba, Bragantini, Borghi, D'Ottavio, Biondelli, Fregolent, Lavagno, Bargero, Bonomo, Boccuzzi, Portas, Fiorio, Gribaudo, Damiano, Mattiello, Giorgis, Rabino, Monchiero, Taricco, Allasia, Costa, Balduzzi, Nastri.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) incaricare l'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) affinché provveda per consentire alle imprese di assicurazione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, nell'ambito degli impegni assunti dai Consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (iscritti nell'elenco speciale ex articolo 107 T.U.B.) e dagli altri Fondi di Garanzia gestiti da Banche e Intermediari ex articolo 107 T.U.B. nei confronti dei soggetti finanziatori, di assicurare le eventuali perdite patrimoniali e/o pecuniarie derivanti dall'infruttuoso recupero del credito verso il soggetto finanziato e garantito, in misura massima del 50 per cento (cinquanta pro-cento) del credito residuo stesso. L'efficacia della copertura è subordinata alla conclusione delle procedure di recupero oppure all'accertata irrecuperabilità del credito. Sono assicurabili, esclusivamente, le operazioni di finanziamento finalizzate alla realizzazione od acquisto di beni e/o servizi e/o lavori.
1. 58. Sottanelli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Vitelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Governo presenta, entro il 31 dicembre 2013, una relazione al Parlamento volta ad anticipare al 2013 gli effetti del secondo e terzo periodo dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011, ai sensi del quale le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese.
1. 64. Busin.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, sono ammesse all'intervento di garanzia le emissioni di titoli di debito, nella forma di obbligazioni e cambiali finanziarie, effettuate da parte di piccole e medie imprese e sottoscritte da fondi comuni di investimenti mobiliari chiusi per il tramite di società di gestione del risparmio e delle società di gestione armonizzate, da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. La garanzia diretta e la controgaranzia possono essere concesse fino all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie realizzate da piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale, purché rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria. La misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, la misura della copertura massima delle perdite nonché la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, è regolata in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
1-ter. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 può essere concessa su portafogli composti da titoli di debito di cui al precedente comma e su portafogli misti composti dai medesimi titoli di debito e da finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione, la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia.
1. 24. Causi, Gutgeld, Petrini, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Leonori, Lodolini, Pelillo, Ribaudo, Rostan, Sanga.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Allo scopo di favorire l'emersione alla legalità delle aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, e sequestrate ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero dell'articolo 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, assicurare che le medesime possano accedere alle garanzie sui finanziamenti di cui al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996 e successive modificazioni e integrazioni, previste dal presente articolo, a condizione che:
a) siano ravvisabili prospettive di prosecuzione dell'attività delle aziende in oggetto;
b) l'amministratore giudiziario presenti un dettagliato piano di risanamento industriale che tenga conto della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui essa è svolta, della forza lavoro occupata, nonché della capacità produttiva e del mercato di riferimento, tale da riqualificare la ripresa di un'attività produttiva sana e la reimmissione sul mercato delle aziende sequestrate.
1. 10. Garavini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 61. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Sopprimere il comma 3.
* 1. 1. Taranto, Benamati, Impegno.

Sopprimere il comma 3.
* 1. 15. Rondini.

Sopprimere il comma 3.
* 1. 31. Lodolini.

Sopprimere il comma 3.
* 1. 35. Taranto, Benamati, Martella, Senaldi, Ginefra, Peluffo, Petitti, Donati, Cani, Impegno.

Sopprimere il comma 3.
1. 37. Gagnarli, Lupo, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Sopprimere il comma 3.
1. 44. Palese, Saltamartini, Leone, Misuraca, Prestigiacomo, Vignali, Gelmini.

Sopprimere il comma 3.
* 1. 50. Castelli, Fantinati, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino.

Sopprimere il comma 3.
* 1. 59. Causin, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Vitelli, Matarrese, Vezzali.

Sopprimere il comma 3.
* 1. 68. Saltamartini, Vignali.

Sopprimere il comma 4.
* 1. 2. Taranto, Benamati, Impegno.

Sopprimere il comma 4.
* 1. 32. Lodolini.

Sopprimere il comma 4.
* 1. 36. Taranto, Benamati, Martella, Senaldi, Ginefra, Peluffo, Petitti, Donati, Cani, Impegno.

Sopprimere il comma 4.
* 1. 45. Palese, Saltamartini, Leone, Misuraca, Prestigiacomo, Vignali, Gelmini.

Sopprimere il comma 4.
* 1. 46. Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

Sopprimere il comma 4.
* 1. 60. Causin, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Vitelli, Matarrese.

Sopprimere il comma 4.
* 1. 67. Saltamartini, Vignali.

Sopprimere il comma 5.
** 1. 5. De Micheli.

Sopprimere il comma 5.
** 1. 22. Abrignani.

Sopprimere il comma 5.
** 1. 42. Gelmini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'accesso alle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è consentito alle imprese che non delocalizzano la produzione al di fuori dei Paesi membri de dello Spazio Economico Europeo.
1. 13. Matteo Bragantini, Guidesi, Borghesi, Invernizzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ai fini dell'accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese, definitive ai sensi della Raccomandazione 2003/36/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, agli interventi del Fondo italiano di investimento, costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Cassa depositi e prestiti, dall'ABI, dalla Confindustria e dalle principali banche italiane e gestito dalla società di gestione del risparmio SGR, il fatturato richiesto alle suddette imprese non deve essere superiore a 10 milioni di euro.
1. 18. Allasia, Invernizzi, Borghesi, Guidesi, Bragantini.

Alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e del sistema della garanzia.
1. 25. Lodolini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri con cui è apposta la garanzia dello Stato ai debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni certificati ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, privilegiando quelli delle piccole e medie imprese.
1. 01. Giacomelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole «1.800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «2.800 milioni di euro.
1. 02. Rughetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole «1.800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «2.800 milioni di euro.
1. 04. Rughetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola).

1. I soggetti interessati all'acquisizione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, non utilizzati per finalità istituzionali, possono fare richiesta al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ismea pubblica le richieste di acquisizione dei terreni di cui al comma i sul proprio sito internet.
3. Entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, avvia la dismissione attraverso la procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro.
4. Nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito dal comma 3 si ritiene accolta l'offerta inviata, salvo il caso in cui dovessero essere ricevute ulteriori offerte in aumento per la medesima porzione di terreno agricolo e a vocazione agricola, ritenendosi accolta l'offerta di maggior valore purché pubblicata almeno cinque giorni prima della scadenza del termine del comma 3.
1. 03. Faenzi.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: medie imprese sono aggiunte le seguenti: di tutti i settori economici e dopo le parole: ad uso produttivo inserire le altre: nonché di tutte le componenti immateriali legate, connesse o accessorie agli investimenti fissi.
2. 58. Saltamartini, Vignali.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario;
b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative;
c) al comma 7, lettera a), dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario;
d) al comma 7, lettera b), dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario;
e) al comma 7, lettera c), dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario;
f) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. I decreti di cui al presente articolo sono adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
* 2. 3. Taranto, Benamati, Impegno, Martella, Senaldi, Ginefra, Petitti, Donati, Cani.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario;
b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative;
c) al comma 7, lettera a), dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario;
d) al comma 7, lettera b), dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario;
e) al comma 7, lettera c), dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario;
f) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. I decreti di cui al presente articolo sono adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
* 2. 26. Giampaolo Galli.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario;
b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative;
c) al comma 7, lettera a), dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario;
d) al comma 7, lettera b), dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario;
e) al comma 7, lettera c), dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario;
f) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. I decreti di cui al presente articolo sono adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
* 2. 46. Palese, Saltamartini, Prestigiacomo.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario;
b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative;
c) al comma 7, lettera a), dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario;
d) al comma 7, lettera b), dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario;
e) al comma 7, lettera c), dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario;
f) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. I decreti di cui al presente articolo sono adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
* 2. 51. Vignali.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sostituire le parole: dalle banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7» con le seguenti: dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma;
b) al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 5 con le seguenti: del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 dalla conversione in legge del presente decreto-legge;
c) sostituire il comma 4 con il seguente: «Le richieste di finanziamento devono pervenire al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge. La gestione e la valutazione delle suddette richieste non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.»;
d) sopprime il comma 5;
e) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole; nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare con le seguenti: per l'intero ammontare;
f) sopprimere il comma 7;
g) sopprimere l'ultimo periodo del comma 8.
2. 25. Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sostituire le parole: dalle banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7 con le seguenti: dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 3;
b) al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 5 con le seguenti: del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge;
c) sostituire il comma 4 con il seguente: «Le richieste di finanziamento devono pervenire al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Per far fronte alle temporanee esigenze preposte all'attuazione del presente comma, il Ministero dello sviluppo economico, può procedere all'assunzione di personale a tempo determinato da collocare presso il Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto e nei limiti dell'autorizzazione di spesa si cui al comma 8.»;
d) sopprimere il comma 5;
e) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare con le seguenti: per l'intero ammontare;
f) sopprimere il comma 7;
g) al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ogni anno a decorrere dall'anno 2014 e fino all'anno 2016.
2. 24. Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) in rubrica, dopo la parola: attrezzature aggiungere le seguenti: e progetti di innovazione tecnologica;
b) al comma 1, dopo la parola: competitività sostituire le parole: dei crediti al con la parola: del; sostituire le parole: finanziamenti e contributi a tasso agevolato con le parole: finanziamenti a tasso agevolato e contributi per investimenti in beni o risorse umane rivolti allo sviluppo di progetti di innovazione tecnologica di processo e di prodotto incluso; dopo la parola: produttivo aggiungere le seguenti parole: a piani di espansione commerciale sui mercati all'esportazione;
c) al comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Saranno criteri prioritari per l'assegnazione dei finanziamenti l'utilizzo degli stessi per programmi di innovazione di prodotto e di processo e programmi di internazionalizzazione delle PMI».
2. 1. Nardella.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;
b) al comma 6 dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
2. 4. Benamati, Impegno, Martella, Senaldi, Ginefra, Petitti, Donati, Cani, Impegno.

Apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
2) al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
* 2. 52. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1) Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le piccole e medie imprese, di tutti i settori economici, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di tutte le componenti immateriali legate, connesse o accessorie agli investimenti fissi.
2. 47. Palese, Leone, Misuraca, Prestigiacomo, Vignali.

Al comma 1, dopo la parola: sistema produttivo, aggiungere le seguenti: le micro,.
2. 29. Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Prodani, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

Al comma 1, dopo le parole: piccole e medie imprese inserire le seguenti: ivi comprese quelle operanti nel settore agricolo ed agroalimentare,.
2. 48. Catania, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1, dopo le parole: medie imprese aggiungere le seguenti: di tutti i settori economici, e dopo le parole: ad uso produttivo aggiungere le seguenti: nonché di tutte le componenti immateriali legate, connesse o accessorie agli investimenti fissi.
* 2. 16. Rondini.

Al comma 1, dopo le parole: medie imprese sono aggiunte le seguenti: di tutti i settori economici, e dopo le parole: ad uso produttivo aggiungere le seguenti; nonché di tutte le componenti immateriali legate, connesse o accessorie agli investimenti fissi.
* 2. 33. Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Prodani, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

Al comma 1, dopo le parole: macchinari aggiungere le parole: beni strumentali d'impresa.
2. 18. Allasia, Invernizzi, Guidesi, Bragantini, Borghesi.

Al comma 1, dopo la parola: impianti aggiungere le seguenti:, beni strumentali d'impresa.
* 2. 9. Misiani.

Al comma 1, dopo le parole: impianti aggiungere le seguenti: beni strumentali d'impresa.
* 2. 41. Biasotti.

Al comma 1, dopo le parole: ad uso produttivo inserire le seguenti: e stampi per la lavorazione delle unità da diporto.
* 2. 2. Pagano, Giammanco, Misuraca.

Al comma 1, dopo le parole: ad uso produttivo inserire le seguenti: e stampi per la lavorazione delle unità da diporto.
* 2. 8. De Micheli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e stampi per la lavorazione delle unita da diporto.
* 2. 28. Tullo, Basso, De Micheli, Velo.

Al comma 1, dopo la parola: produttivo, aggiungere le seguenti:, nonché soluzioni hardware e software.
* 2. 6. Palmieri, Centemero.

Al comma 1, dopo le parole: ad uso produttivo aggiungere le seguenti:, nonché soluzioni di hardware e software.
* 2. 49. Quintarelli, Tinagli, Galgano, Andrea Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Vitelli.

Al comma 1, dopo la parola: produttivo, aggiungere le seguenti: , nonché soluzioni hardware e software in particolare quelli rivolti all'attivazione di strumenti per il commercio elettronico.
2. 22. Mosca, Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Marco Meloni, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Basso.

Al comma 1, dopo le parole: ad uso produttivo aggiungere le seguenti:, nonché apparecchiature elettroniche.
2. 13. Rubinato.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In relazione agli adempimenti previsti dall'articolo 13 del decreto ministeriale 21 novembre 2002 in materia di concessione definitiva e revoca delle agevolazioni in carico ai Comitati di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'intero processo, qualora i richiamati organismi non abbiano provveduto entro il 31 dicembre 2013 a definire gli adempimenti di competenza, si applicano le disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi di impresa di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2007.
2. 59. Saltamartini, Vignali.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché per investimenti in tecnologie della conoscenza e dell'innovazione, in particolare quelli per l'attivazione di strumenti di commercio elettronico.
2. 23. Marco Meloni, Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Basso.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché di applicazioni dedicate alle transazioni commerciali e applicativi gestionali aziendali.
2. 27. Mucci.

Al comma 1, dopo le parole: ad uso produttivo aggiungere le seguenti: nonché infrastrutture specifiche aziendali.
2. 40. Pili.

Al comma 1, dopo le parole: ad uso produttivo aggiungere le seguenti:, nonché per l'acquisto di beni immateriali.
2. 50. Galgano, Vitelli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 2, dopo le parole: sono concessi inserire e seguenti: dal 1o settembre 2013 ed.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 3.
2. 19. Allasia, Invernizzi, Guidesi, Borghesi, Bragantini.

Al comma 2, dopo la parola: banche inserire le seguenti: e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario.

Conseguentemente, al comma 7, lettera a), dopo la parola: banche inserire le seguenti; e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario. Inoltre, al comma 7, lettera b), dopo la parola: banche inserire le seguenti: e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario. Infine al comma 7, lettera c), dopo la parola: banche inserire le seguenti: e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario.
2. 7. De Micheli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'ambito dell'importo massimo di cui al comma 8, finanziamenti per un importo complessivo non superiore a 90 milioni di euro sono destinati, secondo le modalità previste dal presente articolo e con l'erogazione del contributo di cui al comma 4, alle imprese che esercitano attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici, per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, dei distributori automatici con cui l'attività è esercitata.
2. 42. Milanato.

Al comma 5, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti:, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. 20. Allasia, Invernizzi, Guidesi.

Al comma 5, dopo le parole: sono stabiliti inserire le seguenti:, entro 60 giorni dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
2. 60. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone.

Al comma 5, dopo le parole: del presente articolo inserire le seguenti:, prevedendo meccanismi premiali per le imprese che incrementano il livello occupazionale.
2. 32. Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Prodani, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

Al comma 6, dopo le parole: di cui al presente articolo può aggiungere le seguenti:, qualora si renda necessario,.
* 2. 17. Rondini.

Al comma 6, dopo le parole: di cui al presente articolo può aggiungere le seguenti:, qualora si renda necessario,.
2. 57. Saltamartini, Vignali.

Al comma 6, dopo le parole: di cui al presente articolo può aggiungere le seguenti: qualora si renda necessario.
* 2. 43. Palese, Leone, Misuraca, Prestigiacomo, Vignali.

Al comma 6, dopo le parole: sono disciplinate inserire le seguenti:, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
2. 12. Dadone, D'Ambrosio, Cozzolino.

Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: con priorità di accesso alle imprese innovative.
2. 34. Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Prodani, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

Al comma 7, dopo le parole: Cassa depositi e prestiti aggiungere le seguenti: e Poste italiane S.p.a.
2. 30. Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Prodani, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

Al comma 7, sostituire le parole: e Cassa depositi e prestiti S.p.A. con le seguenti:, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. 5. Taranto, Benamati, Impegno, Martella, Senaldi, Ginefra, Petitti, Donati, Cani.

Al comma 7, dopo la parola: stipulano inserire le seguenti:, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
2. 61. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Ai finanziamenti e ai contributi di cui al presente articolo possono accedere anche le cooperative sociali e i soggetti privati assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle organizzazioni criminali, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, i quali operino nel settore agricolo, per la realizzazione di investimenti produttivi sui beni loro assegnati in seguito a provvedimenti di confisca, per la realizzazione di migliorie dei beni stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali all'utilizzo aziendale dei beni stessi.
7-ter. In attuazione del comma 8-bis, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti requisiti, condizioni di accesso, modalità di erogazione dei contributi medesimi e relative attività di controllo.
2. 10. Garavini.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 61.

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, sostituire le lettere c) d) ed e) con la seguente:
c) Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita destinata alle vincite.
2. 53. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla, Ragosta, Paglia.

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 61.

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, sostituire le lettere c), d) ed e) con la seguente:
c) All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 21 per cento».
2. 54. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla, Ragosta, Paglia, Lavagno.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con la normativa europea in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e agroindustriali.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, al comma 5, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;.
2. 21. Catania, Sani, Oliverio, Faenzi, Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Una quota non inferiore al 5 per cento dell'importo massimo di cui al comma 8 è riservata alle PMI iscritte alle CCIAA quali startup innovative o incubatori certificati.
2. 14. Rubinato.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In relazione agli adempimenti previsti dall'articolo 13 del decreto ministeriale 21 novembre 2002 in materia di concessione definitiva e revoca delle agevolazioni in carico ai Comitati di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'intero processo, qualora i richiamati organismi non abbiano provveduto entro il 31 dicembre 2013 a definire gli adempimenti di competenza, si applicano le Disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi di impresa di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2007.
2. 15. Rondini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. I finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 2 alle imprese beneficiare verranno da queste restituite, in caso di delocalizzazione degli impianti produttivi in un Paese non appartenente all'Unione europea, se a questa consegue riduzione del personale dell'azienda in questione.
Se l'erogazione dei contributi non è stata ancora liquidata agli aventi diritto, la procedura stessa verrà sospesa nel caso si verifichino le fattispecie previste al comma 8-bis.
2. 31. Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Prodani, Della Valle, Da Villa, Vallascas, Terzoni.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In relazione agli adempimenti previsti dall'articolo 13 del decreto ministeriale 21 novembre 2002 in materia di concessione definitiva e revoca delle agevolazioni in carico ai Comitati di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'intero processo, qualora i richiamati organismi non abbiano provveduto entro il 31 dicembre 2013 a definire gli adempimenti di competenza, si applicano le disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi di impresa di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 127.
* 2. 38. Donati, Benamati, Taranto, Martella, Senaldi, Petitti, Cenni, Ginefra, Cani.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In relazione agli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 21 dicembre 2002, in materia di concessione definitiva e revoca delle agevolazioni ai Comitati di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'intero processo, qualora i richiamati organismi non abbiano provveduto entro il 31 dicembre 2013 a definire gli adempimenti di competenza, si applicano le disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi d'impresa di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
* 2. 44. Palese, Saltamartini, Leone, Misuraca, Prestigiacomo, Vignali.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per le finalità di sostegno all'attività imprenditoriale attraverso facilitazioni all'acquisto di macchinari e attrezzature, di cui al presente articolo, è istituito, a decorrere dall'anno 2014 e per gli anni 2015 e 2016, a favore delle imprese che esercitano attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici, un credito d'imposta nella misura pari al 30 per cento delle spese di investimento sostenute in ciascun anno per l'acquisto dei distributori automatici con cui l'attività è esercitata. Il credito d'imposta spetta, entro il limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui, per le spese di investimento di cui al presente comma realizzate a decorrere dal periodo d’ imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e fino alla chiusura del periodo d’ imposta in corso al 31 dicembre 2015. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’ imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma, anche per quanto concerne il rispetto del limite complessivo annuo di cui al secondo periodo.
Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 10 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 45. Milanato.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.
2. 39. L'Abbate, Benedetti, Lupo, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e agroindustriali.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, al comma 5, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze sono aggiunte le seguenti: e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;.
2. 55. Franco Bordo, Palazzotto, Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro l'anno, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il «Fondo destinato a supportare le regioni nei processi di acquisto e reindustrializzazione delle aree di insediamento industriale e delle aree di crisi secondo le priorità di intervento definite dalla Giunta regionale di ciascuna Regione interessata, di seguito denominato “Fondo”».
8-ter. Il «Fondo» interviene per facilitare gli interventi di acquisto e reindustrializzazione da attuarsi mediante la concessione di incentivi volti al rilancio ed alla riqualificazione delle aree industriali potenzialmente recuperabili dalla Regione che a tal fine può stipulare contratti con modalità di incentivazione e disincentivazione delle aziende, sulla base delle loro specifiche caratteristiche produttive, ma anche mediante il trasferimento di fabbricati industriali al fine di garantire un più rapido avvio di attività da parte di imprese, anche piccole e medie, che intendano realizzare piani di sviluppo aziendali nell'area oggetto dell'intervento.
8-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con quello dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater.
8-novies. Agli oneri derivanti dai commi da 8-bis a 8-quater si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 8-decies.
8-decies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita destinata alle vincite.
2. 56. Nardi, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche alla normativa in materia di strumenti di finanziamento per le imprese).

1. All'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2-quinquies dopo le parole: «ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi» aggiungere le seguenti: «ovvero da imprese di assicurazioni»;
b)
al comma 2-sexies dopo le parole: «ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi» aggiungere le seguenti: «ovvero da imprese di assicurazioni».
2. 01. Sottanelli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Vitelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Chiunque può destinare, su base volontaria, un contributo a favore del Fondo di garanzia a favore delle piccole imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le risorse del comma 1 sono destinate al sostegno della microimprenditorialità.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo nonché le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini al Fondo di cui al comma 2.
2. 02. Castelli, Currò, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Dadone, Cozzolino.

ART. 3.

Sopprimere l'articolo 3.

Conseguentemente all'articolo 18, comma 13, sopprimere le parole da: 250 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE fino alla fine del comma: Per le finalità di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti utilizza le disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, n. 113.
3. 10. Grimoldi.

Sopprimere l'articolo 3.

Conseguentemente all'articolo 18, comma 13, sopprimere le parole da: quanto a euro 96 milioni per l'anno 2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti utilizza le disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, n. 113.
3. 11. Allasia.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Agli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono attribuite risorse pari a 150 milioni di euro per il finanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, e per il finanziamento di tecnologie che consentano transazioni commerciali elettroniche, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle fonti finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni.
3. 5. Mucci.

Al comma 1, sostituire le parole: non possono essere destinatari con le seguenti: non sono destinatari.
3. 3. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

Al comma 1, sostituire le parole: possono essere con le seguenti: sono.
3. 9. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla, Ragosta, Paglia, Lavagno.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È stanziata la somma di euro 500.000 per un programma triennale di specializzazione per giovani diplomati da svolgersi presso ristoranti ed esercizi italiani all'estero sia nelle tecniche culinarie e commerciali sia nella conoscenza della lingua, delle leggi e del mercato del Paese estero.
3. 7. Nissoli, Preziosi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-ter. È stanziata la somma di euro 200.000 per un programma di studi presso Istituti alberghieri italiani rivolto a giovani italiani residenti all'estero ed iscritti AIRE.
3. 8. Nissoli, Preziosi.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: trecentosessantacinquesimo giorno successivo a quello dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 4 del presente articolo.
3. 2. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone.

Al comma 4, dopo la parola: provvede inserire le seguenti parole: entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. 1. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio.

All'articolo 3, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-bis. Per il rifinanziamento degli incentivi in materia di autoimprenditorialità ed autoimpiego disposti dal titolo I e dal titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2013, 50 milioni di euro per il 2014 e 50 milioni di euro per il 2015.
4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis si provvede quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, a 50 milioni di euro nel 2014 e a 50 milioni di euro nel 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato.
3. 6. Scalfarotto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Agevolazioni fiscali per incentivare l'aggregazione tra imprese).

1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione delle società europee a delle società cooperative europee, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2018, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell'imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 10 milioni di euro.
2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 del presente articolo a titolo di avviamento o dei beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 10 milioni di euro.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.
5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
6. La società risultante dall'aggregazione che, nei primi quattro periodi di imposta dall'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5 del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 6, la società è tenuta a liquidare e a versare l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2, Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovuti sanzioni e interessi.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
3. 01. Martella.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Norme in materia di dismissione di terreni demaniali agricoli a favore dei giovani agricoltori e finanziamento dell'imprenditoria femminile).

1. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunte le parole: «In tal caso, il ricorso alla trattativa privata è sempre ammessa.»;
b) al comma 7 dopo le parole: «al comma 1» sono inserite «e 2»;
c) al comma 9, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «Una quota pari al 10 per cento delle predette risorse è finalizzata ad alimentare, con un Fondo segregato di garanzia per l'imprenditoria femminile, il Fondo di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».
3. 02. Antezza.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 apportare le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

Art. 66.
(Affidamento in locazione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola).

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da affidare in locazione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al citato decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
2. È fatto divieto, per il locatario dei terreni di cui al comma 1, di utilizzare i medesimi a fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.
3. Ai fini del presente articolo, per attività agricole si intendono:
a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
c) le attività di silvicoltura e vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in locazione, individuati in base al comma 1, ai giovani agricoltori come definiti dal Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005.
6. Ai contratti di locazione di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
7. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 locatari dei i terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
8. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla locazione da parte degli enti gestori delle medesime aree.
9. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affidare in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
10. Ai terreni locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.
11. Le risorse derivanti dai canoni di locazione, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale.
12. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e l'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati.
3. 03. Massimiliano Bernini, Lupo, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

All'articolo 1, del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, è aggiunto il seguente comma:
1-bis. In sede di emanazione del decreto direttoriale previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le quote di anticipazione attribuite alle Regioni ma non richieste solo, per la copertura degli ammortamenti e per l'importo di cui all'assegnazione per l'anno 2014, restano nella disponibilità delle stesse per il completamento dei programmi di investimento tecnologici in sanità e dei relativi pagamenti alle imprese. Per quanto previsto al periodo precedente non si applica il comma 5, dell'articolo 3, del richiamato decreto-legge n. 35 del 2013.
3. 04. Guidesi.

ART. 4.

Sopprimere il comma 1.
*4. 30. Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Prodani, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

Sopprimere il comma 1.
*4. 15. Vignali.

Sopprimere il comma 1.
*4. 16. Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: Per i soli clienti domestici con le seguenti: Per i soli clienti aventi diritto alla compensazione della spesa di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 1. Pisicchio.

Al comma 1, sostituire le parole: Per i soli clienti domestici con le seguenti: Per i clienti domestici e per i clienti non civili i cui consumi non superino i 50.000 metri cubi annui.
*4. 20. Taranto, Benamati, Martella, Senaldi, Ginefra, Peluffo, Petitti, Donati, Cani, Impegno.

Al comma 1, sostituire le parole: Per i soli clienti domestici con le seguenti: Per i clienti domestici e per i clienti non civili i cui consumi non superino i 50.000 metri cubi annui.
*4. 2. Taranto, Benamati, Impegno.

Al comma 1, dopo le parole: Per i soli clienti domestici aggiungere le seguenti: e le utenze relative alle attività del servizio pubblico.
4. 31. Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Prodani, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

Sopprimere i commi 2, 4 e 5.
4. 14. Giulietti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le date di cui all'Allegato 1 del decreto 12 novembre 2011 n. 226 del Ministero per lo sviluppo economico sono prorogate di 24 mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal precedente comma 3, per quegli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco dell'allegato 1 del decreto 1o giugno 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. 18. Bratti, Ghizzoni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le date di cui all'Allegato 1 del decreto 12 novembre 2011 n. 226 del Ministero per lo sviluppo economico sono prorogate di 12 mesi per il terzo raggruppamento dell'Allegato medesimo.
4. 19. Ghizzoni, Bratti.

Sopprimere il comma 7.
*4. 40. Caruso.

Sopprimere il comma 7.
*4. 35. Palese, Saltamartini.

Sopprimere il comma 7.
*4. 22. Gianluca Pini.

Sopprimere il comma 7.
*4. 7. Capozzolo.

Sopprimere il comma 7.
*4. 11. Marco Di Maio.

Al comma 7, dopo le parole: l'uso del metano aggiungere le seguenti: del GPL e dopo le parole: esclusiva di metano aggiungere le seguenti: o GPL.
4. 29. Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Prodani, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
7-bis. In considerazione della totale assenza di reti di distribuzione di gas naturale nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, sono esenti dai contributi previsti dal fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, a carico di titolari di concessione o autorizzazione e dei gestori operanti nella suddetta Regione, ferma restando la disponibilità di tali fondi per la razionalizzazione della rete di distribuzione della stessa regione secondo quanto disposto dal comma 7 del presente articolo per tutto il territorio nazionale.
7-ter. Per la totale assenza di reti di distribuzione di gas naturale nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, non sono dovute le accise su Gpl per autotrazione e in bombola su tutto il territorio regionale e la componente A3 dalle tariffe applicate sulle utenze elettriche domestiche e non domestiche di tutto il territorio della suddetta Regione.
7-quater. Al minore gettito fiscale derivante dall'attuazione del comma 7-ter si provvede con l'aumento di 0,25 centesimi di euro dell'accisa sul consumo di gas metano consumato su tutto il territorio nazionale.
4. 42. Vallascas, Crippa, Sorial, Castelli, Fantinati, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Cozzolino, Della Valle, Da Villa.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è apportata la seguente modificazione:
a) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
14-bis. Nei settori regolati, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta spetta in via esclusiva all'Autorità, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, sentita l'Autorità di regolazione competente.
*4. 3. Capodicasa, Boccadutri.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è apportata la seguente modificazione:
a) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
14-bis. Nei settori regolati, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta spetta in via esclusiva all'Autorità, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, sentita l'Autorità di regolazione competente.
*4. 5. Lauricella.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il comma 1 dell'articolo 34 (Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti) della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente:
1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali del volumi d'affari di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000,00 euro;
b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000 euro;
c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000,00 euro.
*4. 21. Gianluca Pini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il comma 1 dell'articolo 34 (Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti) della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente:
1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali del volumi d'affari di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000,00 euro;
b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000 euro;
c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000,00 euro.
*4. 33. Squeri.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il comma 1 dell'articolo 34 (Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti) della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente:
1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali del volumi d'affari di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000,00 euro;
b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000 euro;
c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000,00 euro.
*4. 38. Caruso.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il comma 1 dell'articolo 34 (Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti) della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente:
1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali del volumi d'affari di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000,00 euro;
b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000 euro;
c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000,00 euro.
*4. 26. Palese.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il comma 1 dell'articolo 34 (Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti) della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente:
1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali del volumi d'affari di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000,00 euro;
b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000 euro;
c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000,00 euro.
*4. 6. Capozzolo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il comma 1 dell'articolo 34 (Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti) della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente:
1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali del volumi d'affari di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000,00 euro;
b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000 euro;
c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000,00 euro.
*4. 10. Marco Di Maio.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 si aggiunge, la frase: «La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 287/90».
**4. 39. Caruso.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge 133 del 6 agosto 2008 si aggiunge, la frase: «La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 287/90».
**4. 36. Palese, Saltamartini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge 133 del 6 agosto 2008 si aggiunge, la frase: «La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 287/90».
**4. 23. Gianluca Pini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge 133 del 6 agosto 2008 si aggiunge, la frase: «La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 287/90».
**4. 8. Capozzolo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge 133 del 6 agosto 2008 si aggiunge, la frase: «La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 287/90».
**4. 12. Marco Di Maio.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A partire dall'anno 2013 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Ai fini dell'attuazione della presente norma, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al primo periodo del presente comma.
*4. 25. Palese.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A partire dall'anno 2013 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Ai fini dell'attuazione della presente norma, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al primo periodo del presente comma.
*4. 37. Palese, Saltamartini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A partire dall'anno 2013 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Ai fini dell'attuazione della presente norma, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al primo periodo del presente comma.
*4. 41. Caruso.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A partire dall'anno 2013 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Ai fini dell'attuazione della presente norma, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al primo periodo del presente comma.
*4. 24. Gianluca Pini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A partire dall'anno 2013 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Ai fini dell'attuazione della presente norma, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al primo periodo del presente comma.
*4. 13. Marco Di Maio.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A partire dall'anno 2013 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Ai fini dell'attuazione della presente norma, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al primo periodo del presente comma.
*4. 9. Capozzolo.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. In favore delle Regioni confinanti con Stati Esteri è istituito un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
7-ter. All'onere derivante dal precedente comma, quantificato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione corrispondente del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 17. Allasia, Gianluca Pini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. In considerazione della totale assenza di reti di distribuzione di gas naturale nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, sono esenti dai contributi previsti dal fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, a carico di titolari di concessione o autorizzazione e dei gestori operanti nella suddetta Regione, ferma restando la disponibilità di tali fondi per la razionalizzazione della rete di distribuzione della stessa regione secondo quanto disposto dal comma 7 del presente articolo per tutto il territorio nazionale.
7-ter. Per la totale assenza di reti di distribuzione di gas naturale nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, non sono dovute le accise su Gpl per autotrazione e in bombola su tutto il territorio regionale e la componente A3 dalle tariffe applicate sulle utenze elettriche domestiche e non domestiche di tutto il territorio della suddetta Regione.
7-quater. Al minore gettito fiscale derivante dall'attuazione del comma 7-ter si provvede con l'aumento di 0,25 centesimi di euro dell'accisa sul consumo di gas metano consumato su tutto il territorio nazionale.
4. 32. Vallascas.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «ammontare lordo dei ricavi» sono sostituite con le parole: «giro d'affari ai sensi della dichiarazione annuale IVA».
4. 34. Palese, Saltamartini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. In deroga a quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e con l'articolo 105, comma f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai soggetti che gestiscono gli impianti per la distribuzione carburanti per uso di autotrazione non possono essere imposti vincoli unilaterali tesi a limitarne la libertà di approvvigionamento.
2. Sono comunque fatti salvi gli accordi commerciali stipulati con le modalità previste dal già citato articolo 19 della Legge 5 marzo 2001, n. 57, aventi ad oggetto la valorizzazione dell'utilizzo commerciale del «marchio» come elemento distintivo degli impianti di distribuzione, nonché quella degli investimenti effettuati dai proprietari dei medesimi impianti.
3. Ai sensi del precedente comma 1, i gestori degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, in alternativa al servizio assicurato da Acquirente Unico SpA, da qualunque produttore e/o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.
4. A decorrere dalla data di conversione del presente decreto-legge le clausole difformi, contenute nei contratti vigenti, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, sono automaticamente sostituite. Le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, sono nulle per violazione imperativa della legge, ovvero, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.
5. Nel caso in cui, entro un anno dalla data di conversione del presente decreto-legge non siano stati stipulati accordi commerciali o rapporti contrattuali che tengano conto di quanto disposto nel presente articolo, i proprietari degli impianti possono chiedere all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la definizione di un corrispettivo annuale a carico dei rispettivi gestori degli impianti di distribuzione carburanti. Il corrispettivo è determinato in misura tale da assicurare una adeguata remunerazione degli investimenti senza pregiudicare l'economicità della gestione. La mancata corresponsione del corrispettivo determina la risoluzione dei rapporti in essere tra proprietari e gestori degli impianti.
4. 02. Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Prodani, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 24. Corsaro.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: all'articolo 61, comma 1 lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 87 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 55 e per la rimanente quota mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e alla lettera C) dell'articolo 8 comma 10 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno secondo il criterio proporzionale al grado di inquinamento prodotto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
* 5. 48. Palese.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: all'articolo 61, comma 1 lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 87 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 55 e per la rimanente quota mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e alla lettera C) dell'articolo 8 comma 10 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno secondo il criterio proporzionale al grado di inquinamento prodotto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
* 5. 81. Saltamartini, Palese.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: all'articolo 61, comma 1 lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 87 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 55 e per la rimanente quota mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e alla lettera C) dell'articolo 8 comma 10 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno secondo il criterio proporzionale al grado di inquinamento prodotto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
* 5. 82. Gianluca Pini.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: all'articolo 61, comma 1 lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 87 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 55 e per la rimanente quota mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e alla lettera C) dell'articolo 8 comma 10 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno secondo il criterio proporzionale al grado di inquinamento prodotto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
* 5. 83. Caruso.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: all'articolo 61, comma 1 lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 87 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 55 e per la rimanente quota mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e alla lettera C) dell'articolo 8 comma 10 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno secondo il criterio proporzionale al grado di inquinamento prodotto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
* 5. 84. Capozzolo, Di Maio.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: all'articolo 61, comma 1 lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la lettera a) con la seguente:
a) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 87 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 55 e per la rimanente quota mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al metano, GPL e ai carburanti per la navigazione delle acque marine comunitarie, nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio delle vie navigabili e porti. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia;
b) sopprimere la lettera e).
**5. 86. Marco Di Maio.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: all'articolo 61, comma 1 lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la lettera a) con la seguente:
a) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 87 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 55 e per la rimanente quota mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al metano, GPL e ai carburanti per la navigazione delle acque marine comunitarie, nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio delle vie navigabili e porti. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia;
b) sopprimere la lettera e).
**5. 88. Capozzolo.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: all'articolo 61, comma 1 lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, lettera a), sostituire le parole: dagli articoli 5, comma 1 e con le seguenti: dall'articolo e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la rimanente quota mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e alla lettera C) dell'articolo 8 comma 10 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno secondo il criterio proporzionale al grado di inquinamento prodotto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
* 5. 2. Caruso.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: all'articolo 61, comma 1 lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, lettera a), sostituire le parole: dagli articoli 5, comma 1 e con le seguenti: dall'articolo e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la rimanente quota mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e alla lettera C) dell'articolo 8 comma 10 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno secondo il criterio proporzionale al grado di inquinamento prodotto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
* 5. 21. Capozzolo.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: all'articolo 61, comma 1 lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, lettera a), sostituire le parole: dagli articoli 5, comma 1 e con le seguenti: dall'articolo e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la rimanente quota mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e alla lettera C) dell'articolo 8 comma 10 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno secondo il criterio proporzionale al grado di inquinamento prodotto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
* 5. 23. Marco Di Maio, Capozzolo.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: all'articolo 61, comma 1 lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, lettera a), sostituire le parole: dagli articoli 5, comma 1 e con le seguenti: dall'articolo e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la rimanente quota mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e alla lettera C) dell'articolo 8 comma 10 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno secondo il criterio proporzionale al grado di inquinamento prodotto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
* 5. 43. Gianluca Pini.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: all'articolo 61, comma 1 lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, lettera a), sostituire le parole: dagli articoli 5, comma 1 e con le seguenti: dall'articolo e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la rimanente quota mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e alla lettera C) dell'articolo 8 comma 10 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno secondo il criterio proporzionale al grado di inquinamento prodotto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
* 5. 56. Palese.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: all'articolo 61, comma 1 lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, lettera a), sostituire le parole: dagli articoli 5, comma 1 e con le seguenti: dall'articolo e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la rimanente quota mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e alla lettera C) dell'articolo 8 comma 10 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno secondo il criterio proporzionale al grado di inquinamento prodotto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
* 5. 60. Saltamartini, Palese.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: all'articolo 61, comma 1 lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, lettera a), sostituire le parole: dagli articoli 5, comma 1 e con le seguenti: dall'articolo e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la rimanente quota mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al metano, GPL e ai carburanti per la navigazione delle acque marine comunitarie, nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio delle vie navigabili e porti. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
**5. 85. Marco Di Maio.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: all'articolo 61, comma 1 lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, lettera a), sostituire le parole: dagli articoli 5, comma 1 e con le seguenti: dall'articolo e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la rimanente quota mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al metano, GPL e ai carburanti per la navigazione delle acque marine comunitarie, nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio delle vie navigabili e porti. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
**5. 87. Capozzolo.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas è ridotta di due punti percentuali.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
5. 26. Corsaro.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Per l'anno 2014 è disposta una riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, pari ad un importo complessivo di 30 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 11, sostituire le parole: 45 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro.
5. 27. Corsaro.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 61, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
1-ter. All'articolo 30-bis comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 apportare la seguente modifiche:
alla lettera a) sostituire 12,6 per cento con 12,7;
alla lettera b) sostituire 11,6 per cento con 11,7;
alla lettera e) sostituire 10,6 per cento, con 10,7;
alla lettera d) sostituire 9 per cento, con 9,2;
alla lettera e) sostituire 8 per cento, con 8,2.
5. 49. Fantinati, Crippa, Caso, Castelli, Petraroli, Vallascas, Da Villa, Della Valle, Prodani, Sorial, Currò, Cariello, Cozzolino, Brugnerotto, D'Incà.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «è applicata con una addizionale di 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a euro» sono sostituite dalle seguenti: «è applicata con una addizionale di 6,5 punti percentuali al solo reddito imponibile superiore alla soglia indicata di seguito, per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 7 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 700.000 euro.
5. 39. Braga, Bratti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «volume di ricavi superiore a 7 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 700 mila euro».
5. 40. Braga, Bratti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni, dopo la lettera c-bis) aggiungere la seguente:
c-ter) Istituto di credito e assicurazioni.
5. 50. Crippa, Sorial, Castelli, Fantinati, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Cozzolino, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

Al comma 1, prima delle parole: Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, premettere le seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2014.
5. 3. Caruso.

Al comma 1 prima delle parole: Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 premettere le seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2014.
5. 66. Vignali.

Al comma 1 prima delle parole: Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 premettere le seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2014.
5. 59. Palese, Saltamartini.

Al comma 1, prima delle parole: Al comma 16 premettere le seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2014.
* 5. 42. Gianluca Pini.

Al comma 1, prima delle parole: Al comma 16 premettere le seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2014.
5. 80. Palese.

Al comma 1, prima delle parole: Al comma 16 premettere le seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2014.
* 5. 20. Capozzolo.

Al comma 1, prima delle parole: Al comma 16 premettere le seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2014.
* 5. 22. Marco Di Maio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre al termine del medesimo comma 16, aggiungere le parole: «La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sopprimere la lettera c)».

Conseguentemente, all'articolo 61, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) quanto a 50 milioni per il 2015 e 25 milioni dal 2016, nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 67. Zaratti, Zan, Pellegrino, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c), dopo la parola «produzione» sono aggiunte le parole «, anche mediante impianti appartenenti a lotti di impianti definiti tali all'atto della prima richiesta di connessione alla rete elettrica»;
b) aggiungere in fine le seguenti parole: «I predetti parametri relativi al volume di ricavi e al reddito imponibile, nel caso di lotti di impianti di produzione di energia elettrica definiti tali allatto della prima richiesta di connessione alla rete elettrica, si applicano in riferimento all'insieme degli impianti appartenenti a ciascun lotto».

Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al presente comma sono destinate a meccanismi di detrazione fiscale diverse da quelle di cui all'articolo 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a favore dello sviluppo della generazione elettrica distribuita da fonti rinnovabili realizzata presso utenti finali in regime di autoconsumo sulla base delle modalità individuate con il medesimo decreto di cui al successivo comma 2.
5. 10. Zan, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, le parole: «6,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «6,75 punti percentuali».

Conseguentemente all'articolo 25, dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dai seguenti:
23. Le entrate proprie della società ANAS SpA, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e per le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono aggiornate annualmente con atto dell'amministratore della società ANAS SpA in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore della società è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.
23-bis. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione iniziati a decorrere dal 1o gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.
23-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione della società ANAS SpA non sono soggetti ai canoni di concessione di cui al comma 23.
5. 9. De Menech, Miotto, Rubinato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le modifiche introdotte all'articolo 5 comma 1 si applicano all'anno d'imposta 2013.
5. 35. Abrignani.

Al comma 2, sostituire le parole: entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti.
5. 55. Crippa, Fantinati, Castelli, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

Al comma 2, sopprimere le parole: al netto della copertura finanziaria di cui all'articolo 61.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
5. 34. Allasia, Borghesi, Bragantini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. La remunerazione della componente tariffaria A3 è ridotta di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e i miliardo per l'anno 2013. Le modalità applicative della disposizione del primo periodo sono individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I minori oneri generate dalle disposizioni di cui al comma presente comma sono traslati sulle tariffe elettrica di cittadini ed imprese mediante delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
5. 65. Latronico.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. La remunerazione della componente tariffaria A3 è ridotta di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e i miliardo per l'anno 2013. Le modalità applicative della disposizione dei primo periodo sono individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I minori oneri generate dalle disposizioni di cui al presente comma sono traslati sulle tariffe elettrica di cittadini ed imprese mediante delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
5. 58. Latronico.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
al primo periodo, sostituire le parole: fino alla con le seguenti: e successivamente nella e, al secondo periodo, sostituire le parole: e degli ulteriori provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e del gas con le seguenti: dell'Autorità per l'energia elettrica e del gas e suoi successivi aggiornamenti.
5. 61. Squeri.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Ai fini di una piena e corretta applicazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, a partire dal 1o gennaio 2014, i finanziamenti, le misure di sostegno e gli incentivi pubblici sono riservati esclusivamente per la produzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili così come definite dall'articolo 2, lettere a) e b) della direttiva medesima.
8-ter. Nelle more di una complessiva ridefinizione del regime di sostegno alle fonti energetiche finalizzata alla esclusione dagli incentivi di tutte le fonti energetiche non rinnovabili assimilate, sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già realizzati ed operativi anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge, a condizione che entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge i soggetti che beneficiano dei sostegni alla produzione di energia da fonti energetiche assimilate - ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 29 aprile 1992 (CIP6) e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate - definiscano e attuino un piano di investimenti, di durata equivalente alla durata delle convenzioni in essere, in energie rinnovabili come definite dall'articolo i della direttiva 2009/28/CE, che preveda a tal fine l'investimento di una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse ricevute a titolo di incentivo o sostegno a far data dal 1o gennaio 2014.
5. 52. Crippa, Sorial, Fantinati, Castelli, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Cozzolino, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

Al comma 3, sostituire le parole: degli ulteriori provvedimenti con le seguenti: successivi aggiornamenti.
5. 16. Rostan.

Al comma 3, sostituire le parole: fino alla con le seguenti: e successivamente nella.
5. 15. Rostan.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: il Ministero dello Sviluppo economico, inserire le seguenti: previo parere delle commissioni parlamentari competenti, e sostituire le parole: entro 60 giorni con le seguenti: entro 120 giorni.
5. 53. Crippa, Fantinati, Castelli, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

Al comma 3, sostituire le parole da: sia progressivamente ridotto fino alla fine del periodo, con le seguenti: è ridotto del 60 per cento.
5. 45. Crippa, Fantinati, Castelli, Da Villa, Sorial, Currò, Dadone, Cozzolino, Cariello, D'Incà, Vallascas, Brugnerotto, Caso.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. A decorrere dal 1o gennaio 2014, in attesa della ridefinizione della disciplina organica di settore, il valore di cui al comma 3 è aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito al comma 3 e del costi di trasporto del gas e delle altre attività e rischi connessi all'approvvigionamento, come previsti dalla deliberazione del 9 maggio 2013 n. 196/2013/R/GAS e successivi aggiornamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ferma restando l'applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012, n. 280.
5. 62. Squeri.

Al comma 4 dopo le parole: come definito al comma 1 aggiungere le seguenti: e dei costi di trasporto del gas e delle altre attività e rischi connessi all'approvvigionamento del gas, come previsti dalla deliberazione del 9 maggio 2013 n. 196/2013/R/GAS e successivi aggiornamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
5. 44. Bonavitacola.

Comma 4, dopo le parole: è aggiornato trimestralmente aggiungere le seguenti: con legge.
5. 38. Balduzzi, Giorgis, Taglialatela, Businarolo, Turco.

Al comma 4, dopo le parole: come definito al comma 1 aggiungere le seguenti: e dei costi di trasporto del gas e delle altre attività e rischi connessi all'approvvigionamento del gas, come previsti dalla deliberazione del 9 maggio 2013 n. 196/2013/R/GAS e successivi aggiornamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
5. 18. Rostan.

Al comma 4, sostituire le parole: ferma restando con le seguenti: ferme restando le modalità di calcolo della componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso e della componente di trasporto nonché.
5. 17. Rostan.

Sopprimere il comma 5.
* 5. 68. Pellegrino, Zaratti, Zan, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

Sopprimere il comma 5.
* 5. 54. Crippa, Fantinati, Castelli, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

Sopprimere il comma 5.
* 5. 19. Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone.

Sopprimere il comma 5.
* 5. 14. Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo.

Al comma 5, sostituire le parole: al sessanta con le seguenti: all'ottanta.
5. 47. Carlo Galli, Fabbri.

Al comma 5 sostituire le parole: sessanta per cento con le seguenti: venti per cento.
5. 69. Zan, Pellegrino, Zaratti, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

Al comma 5, sostituire le parole: da un periodo inferiore a otto anni, fino al completamento dell'ottavo anno sono sostituite dalle seguenti: da un periodo inferiore a quattro anni, fino al completamento del quarto anno.
5. 72. Pilozzi, Zan, Pellegrino, Zaratti, Lacquaniti, Marcon, Melilla, Boccadutri, Kronbichler.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana un provvedimento di riforma della disciplina del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili basato sui seguenti princìpi:
a) innalzamento della soglia massima per l'accesso al servizio fino a 5 MW di potenza;
b) esclusione dell'obbligo di coincidenza fisica tra i punti di immissione e di prelievo per tutti gli utenti che si avvalgono del servizio in conto scambio, tenuto conto degli oneri di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e gestione della rete elettrica.
5. 71. Pilozzi, Zan, Pellegrino, Zaratti, Lacquaniti, Marcon, Melilla, Boccadutri, Kronbichler.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti commi:
5-bis. All'articolo 39, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sostituire le parole da «a livelli di consumo» sino ad «attività d'impresa» con le seguenti: «all'incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa superiore alla soglia minima del 35 per cento. Sono pertanto abrogate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 aprile 2013.
5-ter. In attuazione del comma precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze in concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente provvedimento, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica, emana un decreto ministeriale di riforma degli oneri generali di sistema a beneficio di un sistema di prelievo più equilibrato tra categorie di utenti.
* 5. 51. Crippa, Sorial, Castelli, Fantinati, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Cozzolino, Prodani, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

Dopo il comma 5 inserire i seguenti commi:
5-bis. All'articolo 39, comma 1 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sostituire le parole da «a livelli di consumo» sino ad «attività d'impresa» con le seguenti:
«all'incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa superiore alla soglia minima del 35 per cento. Sono pertanto abrogate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 aprile 2013.

5-ter. In attuazione del comma precedente il Ministero dell'economia e delle finanze in concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente provvedimento, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica, emana un decreto ministeriale di riforma degli oneri generali di sistema a beneficio di un sistema di prelievo più equilibrato tra categorie di utenti».
* 5. 30. Vignali.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. All'articolo 39, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sostituire le parole da «a livelli di consumo» sino ad «attività d'impresa» con le seguenti: «all'incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa superiore alla soglia minima del 35 per cento. Sono pertanto abrogate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 aprile 2013».
5-ter. In attuazione del comma precedente il Ministero delle Economie e delle Finanze in concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente provvedimento, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica, emana un decreto ministeriale di riforma degli oneri generali di sistema a beneficio di un sistema di prelievo più equilibrato tra categorie di utenti.
* 5. 32. Gianluca Pini.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. E Autorità per l'energia elettrica e il gas emana un provvedimento di riforma della disciplina del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili basato sui seguenti principi:
a) innalzamento della soglia massima per l'accesso al servizio lino a 5 MW di potenza;
b) esclusione dell'obbligo di coincidenza fisica tra i punti di immissione e di prelievo per tutti gli utenti che si avvalgono del servizio in conto scambio, tenuto conto degli oneri di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e gestione della rete elettrica.
5. 12. Pilozzi, Zan, Zaratti, Lacquaniti, Ferrara, Pellegrino, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Sopprimere il comma 6.
5. 74. Covello.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, e quindi con propri successivi decreti, provvede periodicamente ad aggiornare in riduzione la componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate, in misura tale da garantire un risparmio annuo di 100 milioni di euro e comunque non superiore al 20 per cento della remunerazione complessiva riconosciuta annualmente alle suddette fonti assimilate.
6-ter. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è tenuta a intensificare le già previste attività di controllo e verifica con relativi sopralluoghi su impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate che beneficiano di incentivi Cipe, al line di recuperare eventuali incentivi indebitamente percepiti.
6-quater. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera f) della legge 62 del 18 aprile 2005 relativamente alla cessazione, alla scadenza delle convenzioni in essere, e senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili.
6-quinquies. In relazione alle previste risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, all'articolo 45 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 50 luglio 2010, n. 122, il comma L è sostituito dal seguente: . Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 09, intese come differenza tra gli oneri che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione, sono portate annualmente in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3.».
6-sexies. Oltre alle risorse di cui al precedente comma 6-quinquies, il risparmio conseguente alle risorse liberatesi dalla progressiva riduzione della componente destinata al sostegno delle tonti energetiche assimilate di cui al comma 6-bis, nonché le risorse recuperate a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui al commi 6-ter, sono annualmente portate in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3.
5. 13. Zaratti, Zan, Pellegrino, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, i titolari di impianti di generazione elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili beneficiano di integrazioni dei ricavi o di prezzi minimi garantiti. I benefici devono consentire la remunerazione degli oneri di conduzione e manutenzione, di acquisto del combustibile risultanti dalle quotazioni regolamentate, quelli per le eventuali migliorie e la remunerazione dei capitali fissi nei limiti del saggio legale. L'agevolazione è fruibile in alternativa alle altre previste dalle leggi vigenti e non può consentire una sovracompensazione dei costi di produzione.
5. 75. Covello.

Sopprimere il comma 7.
* 5. 78. Distaso.

Sopprimere il comma 7.
* 5. 25. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Sopprimere il comma 7.
* 5. 11. Pilozzi, Zaratti, Zan, Pellegrino, Boccadutri, Marcon, Melilla, Kronbichler.

Sopprimere il comma 7.
* 5. 4. Caruso.

Sopprimere il comma 7.
* 5. 1. Pagani, Velo, Manciulli.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7-quater le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni».
Dopo le parole: «comma 7-ter» aggiungere le seguenti: «nonché i meccanismi di gradualità ed i criteri di esclusione di cui al comma 7-quinquies»;
b) dopo il comma 7-quater aggiungere il seguente:
7-quinquies. Ai fini della determinazione della producibilità massima attesa di cui ai commi 7-bis e 7-ter il decreto di cui al comma 7-quater tiene conto dei livelli di affidamento in capo agli operatori al momento della qualifica come impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR).
A decorrere dal 2014 e sino all'anno 2016 la producibilità massima attesa determinata ai sensi del presente comma, è ridotta annualmente del 5 per cento.
Tale riduzione non si applica:
a) agli impianti che raggiungano valori di efficienza complessiva superiori al 50 per cento;
b) agli impianti alimentati con almeno il 10 per cento di bioliquidi prodotti a partire da sottoprodotti e/o rifiuti, purché certificati sostenibili.
5. 5. Caruso.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7-quater sono inseriti i seguenti:
7-quinquies. Per la determinazione della producibilità massima attesa di cui al comma 7-bis e 7-ter, il decreto attuativo di cui al comma 7-quater dovrà fare riferimento, nel rispetto del legittimo affidamento maturato dagli operatori al momento del rilascio qualifica come impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR) e nel rispetto del livello massimo di spesa messo in preventivo dalle competenti autorità al momento del rilascio della qualifica, alle indicazioni contenute nella stessa in termini di quantità massima di energia producibile dall'impianto desumibile dai dati di progetto.
7-sexies. A partire dall'anno 2014 e fino all'anno 2016 la producibilità massima attesa determinata ai sensi dei commi precedenti, viene linearmente ridotta del 5 per cento ogni anno fino a giungere ad una riduzione del 15 per cento dal 2016 in avanti.
7-septies. Al fine di perseguire l'obiettivo della massimizzazione dell'efficienza e l'impiego di combustibili ad alta valenza ambientale si stabilisce che a riduzione di cui al precedente comma, secondo criteri stabiliti nel decreto attuativo di cui al comma 7-octies non si applichi nei seguenti casi:
a) per gli impianti che operano in regime Cogenerazione ad alto rendimento;
b) per gli impianti aumentati con almeno il 10 per cento di bioliquidi prodotti a partire da sottoprodotti e/o rifiuti, purché certificati sostenibili;
c) per gli impianti collegati e/o integrati in contesti produttivi.

7-octies. Il Ministero dello sviluppo economico emanerà entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge un decreto attuativo dei principi di cui ai precedenti commi da 7-sexies a 7-septies, prevedendo anche le linee guida di un processo organico di razionalizzazione del comparto - da realizzare di concerto con gli interessati - volto ad una progressiva ottimizzazione della produzione energetica del comparto dei bioliquidi sostenibili.
5. 70. Pilozzi, Zaratti, Zan, Pellegrino, Boccadutri, Marcon, Melilla, Kronbichler.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7-quater sono inseriti i seguenti commi:
«7-quinquies. Per la determinazione della producibilità massima attesa di cui ai comma 7-bis e 7-ter il decreto attuativo di cui al comma 7-quater dovrà fare riferimento, nel rispetto del legittimo affidamento maturato dagli operatori al momento del rilascio qualifica come impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR) e nel rispetto del livello massimo di spesa messo in preventivo dalle competenti autorità al momento del rilascio della qualifica, alle indicazioni contenute nella stessa in termini di quantità massima di energia producibile dall'impianto desumibile dai dati di progetto.
7-sexies. A partire dall'anno 2014 e fino all'anno 2016 la producibilità massima attesa determinata ai sensi dei commi precedenti, viene linearmente ridotta del 5 per cento ogni anno fino a giungere ad una riduzione del 15 per cento dal 2016 in avanti.
7-septies. Il decreto attuativo di cui al comma 7-quater dovrà indicare le linee guida di un processo organico di razionalizzazione del comparto - da realizzare di concerto con gli interessati - volto ad una progressiva ottimizzazione della produzione energetica del comparto dei bioliquidi sostenibili».
5. 6. Caruso.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7-quater sono inseriti i seguenti commi:
«7-quinquies. Per la determinazione della producibilità massima attesa di cui al comma 7-bis e 7-ter il decreto attuativo di cui al comma 7-quater dovrà fare riferimento, nel rispetto del legittimo affidamento maturato dagli operatori al momento del rilascio qualifica come impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR) e nel rispetto del livello massimo di spesa messo in preventivo dalle competenti autorità al momento del rilascio della qualifica, alle indicazioni contenute nella stessa in termini di quantità massima di energia producibile dall'impianto desumibile dai dati di progetto.
7-sexies. A partire dall'anno 2014 e fino all'anno 2016 la producibilità massima attesa determinata ai sensi dei commi precedenti, viene linearmente ridotta del 5 per cento ogni anno fino a giungere ad una riduzione del 15 per cento dal 2016 in avanti.
7-septies. Il decreto attuativo di cui al comma 7-quater dovrà indicare le linee guida di un processo organico di razionalizzazione del compatto - da realizzare di concerto con gli interessati - volto ad una progressiva ottimizzazione della produzione energetica del compatto dei bioliquidi sostenibili».
5. 8. Velo, Valiante, De Micheli, Manciulli, Bonifazi.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7-quater, è aggiunto il seguente:
«7-quinquies. Con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 8, i titolari di impianti di generazione elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, compresi quelli incentivati con il beneficio CIP6, possono optare per l'ottenimento dei benefici di cui al comma 7-bis per gli ulteriori anni mancanti al completamento della durata di anni 15 prevista per le incentivazioni dei certificati verdi introdotta dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244».
5. 76. Covello.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. La tipologia di contratto definita con la lettera j) dell'articolo 2 comma 2.2 dell'Allegato A - TIT Delibera ARG/Elt 199/11 non sarà soggetta a far data dall'entrata in vigore del presente decreto agli oneri definiti dagli articoli 44, comma 44.3, 44-bis, 45, 46, 48, 73 dell'Allegato A - TIT Delibera 111/06.
5. 63. Laffranco.

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da «a livelli di consumo» sino ad «attività d'impresa» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «all'incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa superiore alla soglia minima del 35 per cento. Sono pertanto abrogate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 aprile 2013».
7-ter. In attuazione del comma precedente, il Ministero dell'economie e delle finanze in concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente provvedimento, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica, emana un decreto ministeriale di riforma degli oneri generali di sistema a beneficio di un sistema di prelievo più equilibrato tra categorie di utenti.
5. 7. Caruso.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di favorire l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta uno o più provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio. Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. 46. Latronico.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di favorire l'efficienza energetica e ridurre t'inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, uno o più provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio.
5. 79. Librandi, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1, le parole: volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro sono sostituite dalle seguenti: volume di ricavi superiore a 5 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro. Per la sola fonte fotovoltaica l'addizionale si applica ai soggetti che abbiano conseguito nell'anno precedente un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro.
5. 36. Abrignani.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'ultimo periodo dopo le parole «all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti.» inserire le seguenti: «L'addizionale non si applica ai consorzi ed alle società consortili di imprese, che nel loro statuto indicano di non avere scopo di lucro.».
5. 37. Abrignani.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'ultimo periodo dopo le parole «all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti.» inserire le seguenti: «L'addizionale non si applica ai consorzi ed alle società consortili di imprese, che nel loro statuto indicano di non avere scopo di lucro.».
5. 57. Saltamartini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di favorire l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta uno o più provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio. Tutto ciò senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
5. 41. Gianluca Pini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di favorire l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta uno o più provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio, senza aggravio complessivo per l'utenza. Tutto ciò senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
5. 33. Bressa, Mariani, Bini.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. I distretti industriali, qualora regolarmente costituiti in base alla normativa vigente, sono considerati come unico soggetto giuridico destinato a fruire degli effetti conseguenti alla riduzione degli oneri generali del sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica derivanti dall'applicazione del presente articolo.
5. 28. Nardi, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di favorire l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta uno o più provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio. Tutto ciò senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
5. 31. Di Gioia, Librandi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

All'articolo 38-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 3, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche agli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale non inferiore a 40 MW alimentati con biomasse o bioliquidi».
5. 77. Covello.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Progetti per i consumatori finali di energia).

All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 2, comma 142, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «a vantaggio dei consumatori» sono aggiunte le seguenti: «e delle imprese meritevoli di tutela ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 73/2007 convertito in legge 125/2007 e dei clienti vulnerabili ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93».
5. 29. Vignali.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008).

All'articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 56, sostituire le parole: 20 MWe con le seguenti: 30 MWe.
5. 01. Caruso.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008).

All'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «un solo cliente finale» sono sostituite dalle seguenti: «al massimo tre clienti»;
b) le parole: «del medesimo cliente» sono sostituite dalle seguenti: «dei medesimi clienti».
5. 02. Caruso.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Applicazione delle disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55).

1. Nelle more del riordino della disciplina del settore energetico, le disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, devono ritenersi applicabili a tutte le fattispecie insorte a fare data dal 10 febbraio 2002, stante la stabilizzazione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, operata dall'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.
5. 03. De Micheli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Contributo a copertura dei costi di funzionamento del GSE).

1. Al fine di ridurre gli oneri per il sistema, con riflessi positivi quanto a riduzione delle componenti tariffarie nella fornitura di energia elettrica e gas per le famiglie ed imprese, e per evitare che i costi sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE, per le attività inerenti i meccanismi di sostegno ed incentivazione alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, ricadano sui consumatori finali, entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento il Gestore dei Servizi Energetici sottopone dello Ministero dello Sviluppo Economico, per l'approvazione, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, una proposta che definisca i corrispettivi a valere su tutti i soggetti che beneficiano dei suddetti meccanismi, avente l'obiettivo di razionalizzare ed uniformare i vari corrispettivi amministrativi ad oggi applicati ai diversi regimi di incentivazione gestiti dallo stesso Gestore.
La proposta deve in particolare prevedere la definizione di un corrispettivo unico, corrisposto dai soli soggetti beneficiari, che si compone di un contributo fisso, inteso a copertura dei costi fissi di istruttoria, e di un contributo annuo, variabile e in funzione del meccanismo di incentivazione, a copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo.
Per l'emissione di titoli energetici, deve essere previsto un contributo per ciascuna operazione di emissione, ritiro e annullamento effettuata dal Gestore.
5. 04. Abrignani.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Contenimento degli oneri ai cittadini derivanti dall'assicurazione obbligatoria dei professionisti).

1. Al fine di evitare maggiori oneri all'utenza, il termine per la stipula delle assicurazioni obbligatorie dei professionisti, previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, è prorogato al 15 agosto 2014.
2. Le convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti previste dal medesimo articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 devono tenere conto dei seguenti criteri:
a) obbligo delle compagnie ad assicurare il professionista richiedente;
b) possibilità per le Compagnie di disdettare la polizza o di incrementare il premio solo a seguito dell'accertamento effettivo della responsabilità professionale;
c) divieto di applicazione di clausole unilaterali o vessatorie;
d) competenza specifica dei periti assicurativi chiamati a valutare la responsabilità del professionista;
e) adeguata valutazione delle specifiche caratteristiche di ciascuna professione.

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, è soppressa la parola: «anche».
5. 05. Milanato.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 2. Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. A decorrere dal 1o agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri.
6. 7. Parentela, Lupo, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
6. 3. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 3, dopo le parole: mediante riduzione, aggiungere le seguenti:, ad esclusione delle assegnazioni ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale.
* 6. 1. Russo.

Al comma 3, dopo le parole: mediante riduzione, aggiungere le seguenti:, ad esclusione delle assegnazioni ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale.
* 6. 4. Russo.

Al comma 3, dopo le parole: mediante riduzione, aggiungere le seguenti:, ad esclusione delle assegnazioni ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione previdenziale.
* 6. 8. Russo, Faenzi, Bosco, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Romele.

Al comma 3, dopo le parole: mediante riduzione, aggiungere le seguenti:, ad esclusione delle assegnazioni ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale.
* 6. 10. Franco Bordo, Palazzotto, Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, al punto 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: limitatamente sono inserite le seguenti: alla pesca e. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le relative variazioni di bilancio.
** 6. 5. Pagano.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca nel rispetto dei principi comunitari e nazionali della concorrenza e di non discriminazione in campo fiscale, al punto 3 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: limitatamente, sono inserite le seguenti: alla pesca e. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma valutato nella cifra di 800 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
** 6. 6. Mongiello, Antezza, Venittelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, al punto 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: limitatamente sono inserite le seguenti: alla pesca e. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le relative variazioni di bilancio.
** 6. 9. Causin, Catania, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Matarrese.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, al punto 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: limitatamente sono inserite le seguenti: alla pesca e. All'onore derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sono apportate le relative variazioni di bilancio.
** 6. 11. Palazzotto, Franco Bordo, Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Gasolio per imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri).

1. Le disposizioni in materia di rimborso dell'accisa sul gasolio usato come carburante per autotrazione, di cui all'articolo 5, commi 2 e 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità ed effetti, anche ai fini fiscali, alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. All'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera: c-bis) alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Al comma 3, dopo le parole: mediante riduzione, aggiungere le seguenti:, ad esclusione delle assegnazioni ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale.
6. 02. Bruno Bossio, Covello.

ART. 7.

Sopprimerlo.
*7. 1. Bragantini Matteo.

Sopprimerlo.
*7. 13. Marcon, Scotto, Melilla, Fava, Boccadutri.

Sopprimerlo.
*7. 16. Corsaro.

Al comma 1, capoverso primo periodo, sostituire le parole: ad imprese italiane con le seguenti parole: alle piccole e medie imprese italiane.
7. 7. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi, Tacconi, Grande, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, D'Ambrosio, Sorial, Currò, Dadone, Brugnerotto, Cozzolino.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: di imprese miste aggiungere le seguenti parole: tra imprese italiane e imprese locali.
7. 2. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi, Tacconi, Grande, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, D'Ambrosio, Sorial, Currò, Dadone, Brugnerotto, Cozzolino.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: finanzino imprese miste aggiungere le seguenti parole: già realizzate o.
7. 4. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi, Tacconi, Grande, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, D'Ambrosio, Sorial, Currò, Dadone, Brugnerotto, Cozzolino.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: promuovano lo sviluppo aggiungere le seguenti parole: sostenibile.
7. 3. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi, Tacconi, Grande, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, D'Ambrosio, Sorial, Currò, Dadone, Brugnerotto, Cozzolino.

Al comma 1, capoverso il secondo periodo, aggiungere il seguente: Tali crediti agevolati possono essere concessi in alternativa anche direttamente all'impresa mista. Essi mirano, in sinergia con le altre attività realizzate nel quadro della presente legge, a mobilitare risorse finanziarie e capacità attraverso partenariati pubblico-privati, valorizzando il contributo che operatori economici italiani possono offrire allo sviluppo.
7. 10. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi, Tacconi, Grande, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, D'Ambrosio, Sorial, Currò, Dadone, Brugnerotto, Cozzolino.

Al comma 1, capoverso sopprimere l'ultimo periodo.
7. 5. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi, Tacconi, Grande, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, D'Ambrosio, Sorial, Currò, Dadone, Brugnerotto, Cozzolino.

Al comma 1, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Una quota del fondo, può essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane, fino a una concorrenza massima del 10 per cento, e per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste, per promuovere lo sviluppo sostenibile degli interventi e del microcredito.
7. 8. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi, Tacconi, Grande, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, D'Ambrosio, Sorial, Currò, Dadone, Brugnerotto, Cozzolino.

Al comma 1, capoverso ultimo periodo, dopo le parole: istituti di credito aggiungere la seguente: che gestiscono flussi finanziari, raccolti con strumenti quali i fondi comuni per sostenere organizzazioni che lavorano nel campo dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile, dei servizi sociali, della cultura e della cooperazione internazionale.
7. 9. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi, Tacconi, Grande, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, D'Ambrosio, Sorial, Currò, Dadone, Brugnerotto, Cozzolino.

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, dopo la parola: miste aggiungere le seguenti: esclusivamente al fine di realizzare progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalità della presente legge.
7. 14. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le imprese italiane devono garantire: una comprovata capacità di generare sviluppo e impiego nei PVS e una capacità di partenariato duraturo con le imprese locali; finalizzare l'intervento alle zone o fasce di popolazione più povere in sinergia con altri interventi della cooperazione italiana nel Paese; adottare i princìpi del Global Compact delle Nazioni Unite; seguire le linee guida OCSE sulla responsabilità sociale d'impresa per le imprese multinazionali; far rispettare le norme internazionali sul lavoro in termini di sicurezza sul lavoro e retribuzioni e rispetto dell'ambiente.
7. 6. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi, Tacconi, Grande, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, D'Ambrosio, Sorial, Currò, Dadone, Brugnerotto, Cozzolino.

Il comma 1, capoverso, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
comma 1-bis: I finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 2 alle imprese beneficiarie sono da queste restituite, in caso di de locazione degli impianti produttivi in un Paese straniero se a questa consegue riduzione del personale dell'azienda i questione.
1-ter: Se l'erogazione dei contributi non è stata ancora liquidata agli eventi diritto, la procedura stessa verrà sospesa nel caso si verifichino le fattispecie prevista al comma 1-bis.
7. 11. Crippa, Sorial, Castelli, Fantinati, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Cozzolino, Prodani, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

Il comma 1, capoverso, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale di superamento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle «Linee guida OCSE sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali» e dalla risoluzione n. 2010/2203 del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali ed ambientali e delle norme internazionali dei diritti umani.
7. 12. Marcon, Scotto, Melilla, Fava, Boccadutri.

Il comma 1, capoverso, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Al fine di contribuire ed ampliare quanto previsto nel comma 1, nell'ambito dei coordinamento delle politiche nazionali ed europee, la vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica.
7. 15. Galati, Palese.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le somme statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate al Fondo di cui all'articolo 6 per la concessione, attraverso il microcredito, di prestiti agevolati a sostegno di progetti caratterizzati da politiche di sostenibilità ambientale degli stessi e particolarmente rivolti a reintegrare nella società i disoccupati, le persone residenti in aree svantaggiate e le donne che intendano avviare una microimpresa e i membri di minoranze etniche. Le somme non statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli enti o organismi sovranazionali o privati firmatari dell'accordo di programma.
8. 1. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi, Tacconi, Grande, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, D'Ambrosio, Sorial, Currò, Dadone, Brugnerotto, Cozzolino.

ART. 9.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti alla cultura per il tema protezione, conservazione, promozione turistica del patrimonio culturale, allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi.
9. 9. Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con riferimento alle Regioni dell'obiettivo convergenza, il Gruppo di azione coesione di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 3 agosto 2012, n. 96, individua i procedimenti, i provvedimenti e gli atti, a partire dai progetti di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 39 del Regolamento 2006/1083/CE, su cui l'attività di accelerazione risulta maggiormente necessaria, al fine di consentire il raggiungimento dei target di spesa individuati.
* 9. 7. Giampaolo Galli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Con riferimento alle Regioni dell'obiettivo convergenza, il Gruppo di azione coesione di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 3 agosto 2012, n. 96 individua i procedimenti, i provvedimenti e gli atti, a partire dai progetti di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 39 del Regolamento 2006/1083/CE, su cui attività di accelerazione risulta maggiormente necessaria, al fine di consentire il raggiungimento dei target di spesa individuati.
* 9. 10. Palese, Saltamartini, Prestigiacomo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con riferimento alle Regioni dell'obiettivo convergenza, il Gruppo di azione coesione di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 3 agosto 2012, n. 96 individua i procedimenti, i provvedimenti e gli atti, a partire dai progetti di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 39 del Regolamento 2006/1083/CE, su cui l'attività di accelerazione risulta maggiormente necessaria, al fine di consentire il raggiungimento dei target di spesa individuati.
9. 14. Vignali.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il Governo, al fine di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuale dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n. 400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
9. 8. Marchi, Causi, Taranto.

Al comma 2, sostituire le parole da: lo Stato sino alla fine del comma seguenti: lo Stato ove accerti ritardi ingiustificati nell'adozione di atti di competenza degli enti territoriali, può intervenire in via di sussidiarietà, sostituendosi all'ente inadempiente secondo quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo.
9. 27. Corsaro.

Al comma 2, sostituire le parole: lo Stato, o la Regione, ove accertino ritardi ingiustificati nell'adozione di atti di competenza degli enti territoriali con le seguenti: lo Stato, o la regione, ove accertino ritardi ingiustificati nell'adozione di atti di competenza delle Regioni o degli enti locali.
9. 2. Fragomeli, Lodolini.

Al comma 2, dopo le parole: commi 3 e 4 del presente artico aggiungere le seguenti: A tal fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ma 212, n. 27.
9. 11. Palese, Galati.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
9. 12. De Mita, Andrea Romano, Balduzzi, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Per le amministrazioni che utilizzano i fondi strutturali la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il coinvolgimento operativo delle Regioni e delle rispettive comunità all'estero, anche attingendo alle esperienze locali già maturate ed in particolare alla progettualità ed all'approccio organico sviluppato ed implementato dalla Fondazione dei Calabresi nel Mondo in qualità di organismo in house providing della Regione Calabria, promuove, al fine di accrescere la spesa dei fondi strutturali, la definizione e la sperimentazione di un Progetto Pilota finalizzato alla valorizzazione delle reti lunghe di comunità costituite dagli italiani all'estero quale fattore di competitività nell'attivazione di processi di sviluppo e crescita interni, attraverso l'attivazione dei network materiali ed immateriali, operativi, culturali, sociali, professionali, produttivi e commerciali ad esse connesse, con l'obiettivo di renderli funzionali all'accrescimento dei livelli di competitività, innovazione ed internazionalizzazione del sistema nazionale.
2-ter. Entro il 30 settembre 2013 verrà definito il Protocollo Istituzionale d'intesa tra la presidenza del Consiglio dei ministri e le Regioni coinvolte, disciplinante governance, cronoprogramma, modalità ed obiettivi del Progetto Pilota.
9. 25. Galati, Palese, Fanucci, Fauttilli.

Sostituire il comma 3, con il seguente: 3. Le amministrazioni competenti all'utilizzazione dei diversi fondi strutturali, nei casi in cui riscontrino criticità nelle procedure di attuazione dei programmi, dei progetti e degli interventi di cui al comma 2, riguardanti la programmazione 2007-2013, convocano una Conferenza di servizi al fine di individuare le inadempienze e accertarne le eventuali cause, rimuovendo, ove possibile e comunque con esclusione degli esiti delle procedure di valutazione attinenti le materie dell'ambiente, del rischio idro-geologico e il paesaggio, gli ostacoli verificatisi.
9. 17. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 3, dopo la parola: convocano aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dall'accertamento delle inadempienze.
9. 28. Corsaro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle spese comunitarie relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e per evitare di incorrere nelle sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti comunitari, le autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali che abbiano disponibilità di risorse sui relativi assi territoriali o urbani, attingono direttamente agli interventi candidati dai Comuni al Piano Città di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 783, stipulando accordi diretti con i Comuni proponenti, in quanto questi ultimi risultino coerenti con le finalità dei suddetti programmi operativi. Su iniziativa del Ministero della Coesione Territoriale e d'intesa con il Ministero degli Affari Regionali e delle Autonomie Locali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'ANCI, che provvede a supportare le autorità competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi. Mediante apposita convenzione da stipularsi entro 30 giorni dalla costituzione del tavolo tecnico tra l'ANCI e il Ministero della Coesione Territoriale e il Ministero per gli affari regionali e le autonomie locali sono definite le linee di indirizzo per la stipula degli accordi diretti tra i Comuni e le autorità di gestione nonché il raccordo tra le attività di supporto alla stipula di dette convenzioni e le misure di assistenza tecnica o azioni di sistema dei programmi di capacity building della programmazione regionale unitaria.
9. 3. Rughetti, Melilli, Tabacci, Romano.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Ove non sia stato possibile superare le eventuali inadempienze nel corso della Conferenza di servizi di cui al comma 3, le amministrazioni, per la parte relativa alla propria competenza, comunicano all'ente territoriale inadempiente i motivi di ritardo nell'attuazione dei programmi, progetti e interventi di cui al comma 2 e indicano quali iniziative ed atti da adottare. In caso di ulteriore mancato adempimento, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, l'amministrazione dello Stato, prevista intesa con le Regioni interessate, adotta le iniziative necessarie al superamento delle criticità riscontrate e comunque con esclusione degli esiti delle procedure di valutazione attinenti le materie dell'ambiente, del rischio idro-geologico e il paesaggio, eventualmente sostituendosi all'ente inadempiente attraverso la nomina di uno o più commissari ad acta.
9. 19. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 4, secondo periodo sostituire le parole: sentite le Regioni interessate con le seguenti: d'intesa con le regioni interessate.
9. 18. Pilozzi, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure di verifica sono svolte secondo i principi di trasparenza e partecipazione dei cittadini attraverso la tempestiva comunicazione sul WEB dell'ente procedente la verifica, in un'apposita sezione, dell'attivazione della procedura e pubblicazione, sempre nell'apposita sezione del WEB, dei relativi atti, anche endo-procedimentali, che mano a mano vengono emessi in merito alla procedura stessa.
9. 20. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alla lettera n-bis), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Per gli anni 2013 e 2014 l'esclusione delle spese proprie sostenute per il cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari opera anche per comuni e province.
9. 1. Fragomeli, Lodolini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 23, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: di saldo sono soppresse.
* 9. 4. Mongiello, Antezza, Venittelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis: All'articolo 23, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole:
di saldo sono soppresse.
* 9. 13. Causin, Catania, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Matarrese.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. all'articolo 23, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: di saldo sono soppresse.
* 9. 16. Palazzotto, Franco Bordo, Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 23, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: di saldo sono soppresse.
* 9. 26. Pagano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 31, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ivi incluse le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali.

Conseguentemente il secondo periodo è abrogato.
9. 21. De Menech.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di garantire una maggiore accelerazione della spesa inerente i Fondi strutturali gli Enti locali destinatari del Patto di Stabilità verticale, di cui agli articoli da 138 a 143 della legge n. 220 del 2010, devono destinare in via prioritaria la dotazione assegnata in deroga ai vincoli del Patto di Stabilità interno alla realizzazione degli interventi a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari da certificare alle competenti AcIG entro gli anni 2013, 2014, 2015 al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse comunitarie.
9. 15. Alli, Vignali.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriale).

1. Per le finalità di cui al precedente articolo 9, nonché per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un «contratto istituzionale di sviluppo».
2. A tal fine, il contratto istituzionale di sviluppo è promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale e/o territoriale, ed è regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6, decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88, per quanto compatibili con il presente articolo.
3. Al comma 2 dell'articolo 6, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 8, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il contratto istituzionale di sviluppo prevede quale modalità attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, salvo per quanto assegnato all'attuazione dei concessionari di servizi pubblici.
4. Al comma 4, articolo 5, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), alla fine la parola: «attuatrici» è sostituita dalle seguenti: «responsabili dell'attuazione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo I del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, quale centrale di committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni responsabili per l'attuazione degli interventi strategici;»;
b) alla lettera d), alla fine aggiungere «, nonché incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale di sviluppo di cui al successivo articolo 6;».

5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa per le attività di progettazione e realizzazione degli interventi opererà nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia. Ai progetti strategici si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni antimafia.
6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali, è aggiornato il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5, articolo 2, decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1. L'attuazione del presente articolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. 01. Latronico, Galati.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Liquidazione degli indennizzi dovuti per revoca legittimo diniego di approvazione derivante da sopravvenuta indisponibilità delle risorse finanziarie già impegnate).

1. In caso di sopravvenuta indisponibilità, in tutto o in parte, delle risorse finanziarie già impegnate ai fini dell'adempimento dell'obbligazioni derivanti da aggiudicazioni operate all'esito di procedure ad evidenza pubblica, l'indennizzo dovuto dalla stazione appaltante che abbia legittimamente operato la revoca dell'aggiudicazione, anche definita, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, è liquidato dalla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, nelle forme della sua giurisdizione contenziosa, su istanza dell'aggiudicatario. Nel giudizio di cui al periodo precedente, regolato dall'articolo 26 del regio decreto n. 1038 del 1933, il contraddittorio con la stazione appaltante va instaurato mediante la notifica dell'istanza, entro 30 giorni dal suo deposito presso la segreteria della Sezione. Le stazioni appaltanti stanno in giudizio avvalendosi del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato. Ai fini della quantificazione dell'indennizzo dovuto nei casi di cui al primo periodo del presente comma, la Sezione giurisdizionale valuta i motivi addotti dalla stazione appaltante a sostegno della ravvisata sopraggiunta inopportunità del provvedimento di primo grado, in quanto ritenuto non più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico in vista del quale era stato adottato, e tiene conto dei maggiori oneri che da esso sarebbero derivati in caso di mancata revoca, nonché dei vantaggi arrecabili dalla revoca all'amministrazione o alla comunità amministrata.
2. Il comma precedente si applica anche in caso di legittimo diniego di approvazione degli atti di una gara d'appalto motivato dalla sopravvenuta indisponibilità, in tutto o in parte, delle risorse finanziarie già impegnate ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da aggiudicazioni operate all'esito di procedure ad evidenza pubblica.
3. Nei giudizi di liquidazione dell'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies comma 1-bis della legge n. 241 del 1990, ove la Sezione giurisdizionale accerti che fra i soggetti che abbiano concorso all'erronea valutazione della compatibilità dell'atto legittimamente revocato con l'interesse pubblico ve ne siano di assoggettati alla sua giurisdizione, dispone la trasmissione della sentenza che dispone la liquidazione dell'indennizzo alla Procura regionale competente, ai fini della valutazione dei presupposti previsti dalla legge per l'esercizio, nei loro confronti, dell'azione erariale.
9. 03. Bonavitacola.

ART. 10.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente sopprimere il primo periodo del comma 2.
* 10. 5. Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il primo periodo.
* 10. 3. Fragomeli, Lodolini.

Sopprimere il comma 1.
10. 20. Quintarelli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'offerta di accesso ad Internet al pubblico, in qualsiasi modalità e con qualsiasi tecnologia si attui, sia via cavo sia wireless, è libera e non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo l'obbligo del gestore di connettività - l'operatore di telecomunicazioni - di garantire la tracciabilità del collegamento a livello di sessione.
2. Al comma 2, sopprimere la parola: «commerciale».
10. 18. Cimbro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'offerta di accesso ad internet al pubblico è libera e non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento attraverso le modalità, anche indirette, di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, introdotto dal comma 10-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221.
10. 24. Russo, Sarro.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il primo periodo.
10. 7. Bressa, Fiano, Giorgis.

Sopprimere il primo periodo del comma 2.
10. 21. Quintarelli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Vitelli.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Quando non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore di un pubblico esercizio, l'offerta di accesso ad internet al pubblico non richiede la identificazione personale degli utilizzatori e non trovano applicazione l'articolo 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento attraverso l'assegnazione temporanea a ciascun utilizzatore di un distinto indirizzo IP pubblico e il mantenimento di un registro informatico della associazione temporanea di tale indirizzo IP pubblico al MAC address del terminale utilizzato per l'accesso alla rete Internet.
2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all'identità dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali.
2-bis. Nel caso di offerte di accesso ad internet al pubblico da parte di pubbliche amministrazioni, sono favoriti standard unici di identificazione, adottati anche ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis della legge 31 luglio 2005, n. 155. Al fine di tutelare e promuovere gli investimenti e non falsare la concorrenza, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adotta un regolamento che disciplina le modalità ed i limiti di tali offerte, in particolare delle offerte gratuite e non limitate all'accesso ai siti internet istituzionali.
* 10. 17. Saltamartini, Centemero, Palmieri.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Quando non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore di un pubblico esercizio, l'offerta di accesso ad internet al pubblico non richiede la identificazione personale degli utilizzatori e non trovano applicazione l'articolo 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento attraverso l'assegnazione temporanea a ciascun utilizzatore di un distinto indirizzo IP pubblico e il mantenimento di un registro informatico della associazione temporanea di tale indirizzo IP pubblico al MAC address del terminale utilizzato per l'accesso alla rete Internet.
2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all'identità dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali.
2-bis. Nel caso di offerte di accesso ad internet al pubblico da parte di pubbliche amministrazioni, sono favoriti standard unici di identificazione, adottati anche ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis della legge 31 luglio 2005, n. 155. Al fine di tutelare e promuovere gli investimenti e non falsare la concorrenza, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adotta un regolamento che disciplina le modalità ed i limiti di tali offerte, in particolare delle offerte gratuite e non limitate all'accesso ai siti internet istituzionali.
* 10. 26. Saltamartini.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Quando non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore di un pubblico esercizio, l'offerta di accesso ad internet al pubblico non richiede la identificazione personale degli utilizzatori e non trovano applicazione l'articolo 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento attraverso l'assegnazione temporanea a ciascun utilizzatore di un distinto indirizzo IP pubblico e il mantenimento di un registro informatico della associazione temporanea di tale indirizzo IP pubblico al MAC address del terminale utilizzato per l'accesso alla rete Internet.
2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all'identità dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali.
2-bis. Nel caso di offerte di accesso ad internet al pubblico da parte di pubbliche amministrazioni, sono favoriti standard unici di identificazione, adottati anche ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis della legge 31 luglio 2005, n. 155. Al fine di tutelare e promuovere gli investimenti e non falsare la concorrenza, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adotta un regolamento che disciplina le modalità ed i limiti di tali offerte, in particolare delle offerte gratuite e non limitate all'accesso ai siti internet istituzionali.
* 10. 14. Palmieri.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Quando non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore di un pubblico esercizio, l'offerta di accesso ad internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Non trovano applicazione l'articolo 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento attraverso l'assegnazione temporanea a ciascun utilizzatore di un distinto indirizzo IP pubblico e il mantenimento di un registro informatico della associazione temporanea di tale indirizzo IP pubblico al MAC address del terminale utilizzato per l'accesso alla rete Internet.
2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all'identità dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali.
2-bis. Nel caso di offerte di accesso ad internet al pubblico da parte di pubbliche amministrazioni, sono favoriti standard unici di identificazione, adottati anche ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis della legge 31 luglio 2005, n. 155. Al fine di tutelare e promuovere gli investimenti e non falsare la concorrenza, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adotta un regolamento che disciplina le modalità ed i limiti di tali offerte, in particolare delle offerte gratuite e non limitate all'accesso ai siti internet istituzionali.
* 10. 1. Palmieri, Centemero.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. L'offerta di accesso ad internet al pubblico è libera, fatto salvo il rispetto dell'articolo 5 della Direttiva dell'Unione europea 2006/24.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Gli obblighi di conservazione dei dati personali previsti dall'articolo 132 del Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti che realizzano esclusivamente, o prevalentemente, una trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, a prescindere dall'assetto proprietario della rete, e che offrono servizi a utenti finali secondo il principio di non discriminazione.
2-bis. I titolari e i gestori di pubblici esercizi odi circoli privati, ove l'offerta di accesso ad Internet non costituisca l'attività prevalente, e le pubbliche amministrazioni che pongano a disposizione del pubblico, di clienti o soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, ovvero punti di accesso a Internet utilizzando tecnologia senza fili non sono assoggettati all'autorizzazione generale prevista dall'articolo 25, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.
10. 10. Bruno Bossio, Coppola, Bonaccorsi, Marco Meloni, Rotta, Crivellari, Mosca, Basso.

Al comma 1, sostituire le parole: del collegamento (MAC address) con le seguenti: delle sessioni.
10. 4. Liuzzi, Catalano, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Dell'Orco, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all'identità dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici da parte degli operatori commerciali.
10. 13. Mucci.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
2. Il trattamento dei dati personali necessari per garantire la tracciabilità di cui al comma 1 è effettuato senza consenso dell'interessato, previa informativa resa con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non comporta l'obbligo di notificazione del trattamento al Garante per la protezione dei dati personali.
10. 6. Bressa, Fiano, Giorgis.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: accesso aggiungere la seguente: WiFi.
10. 22. Quintarelli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Qualora l'accesso ad internet al pubblico rientri tra i servizi offerti da una Pubblica Amministrazione, quest'ultima ha la facoltà di definire i criteri di riconoscimento al fine di limitare eventuali abusi.
* 10. 16. Saltamartini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Qualora l'accesso ad internet al pubblico rientri tra i servizi offerti da una Pubblica Amministrazione, quest'ultima ha la facoltà di definire i criteri di riconoscimento al fine di limitare eventuali abusi.
* 10. 8. Rughetti, Guerini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In deroga al regime previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 e successive modifiche e al decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2003, n. 126 e successive modifiche i Comuni Italiani possono fornire autonomamente i servizi WIFI ad uso pubblico.
10. 15. Biasotti.

Al comma 3, aggiungere le seguenti lettere:
c) all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, dopo le parole «le antenne» aggiungere le seguenti: «gli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica»;
d) le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano l'attività di installazione, di modifica e di ampliamento degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica e non sono abilitate all'esercizio dell'attività di installazione degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, possono, entro sei mesi dalla medesima data, presentare domanda di riconoscimento dell'abilitazione, corredata di documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività, presso le competenti Camere di Commercio;
e) all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, la frase: «ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica si applica la normativa vigente» è soppressa.
10. 25. Vignali.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 149, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) per gli interventi di nuove installazioni e per gli interventi di modifica di impianti radioelettrici da eseguire su edifici e tralicci pre-esistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati, fatta salva l'applicazione degli articoli 10 e seguenti.
10. 11. Caparini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000;
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente:
1-bis. Per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti;
c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «66.500,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente:
1-bis. Per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100,00 euro ogni 1.000 utenti».
10. 9. Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Mosca, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Meloni, Basso».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato n. 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, al comma 1, sub a) è aggiunto il seguente punto:
4) su un territorio fino a 50.000 abitanti, nulla è dovuto.
10. 23. Quintarelli, Tinagli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Coppola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 11 del 2010 alla lettera n), dopo le parole: «essere utilizzati tramite tale dispositivo», inserire le seguenti: «qualora non direttamente fruibili sul dispositivo, siano caratterizzati da un titolo digitale rappresentativo del bene e/o servizio digitale acquistato trasmissibile in forma elettronica.
10. 12. Caparini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 150, è apportata la seguente modifica: «all'articolo 87 viene aggiunto il comma 3-bis con il seguente testo: Nel caso di installazione di impianti con tecnologia WiFi o Hyperlan (sia outdoor che indoor) operanti nello spettro di frequenze libere, con potenza alla singola antenna uguale o inferiore ai 2 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra elencati, non è necessario effettuare alcuna comunicazione, richiesta di autorizzazione, o dichiarazione di inizio attività a comuni e/o a enti territoriali e/o enti ministeriali e/o altri enti/interlocutori quali le ARPA o le APPA o similari.
10. 2. Palmieri, Centemero.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate. Possono altresì fornire servizi di accesso a Internet al pubblico, in qualsiasi modalità e con qualsiasi tecnologia, sia via cavo che wireless, all'interno di spazi pubblici di competenza dei rispettivi enti.
10. 19. Cimbro.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure economiche di natura compensativa alle Televisioni Locali).

1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, sono da qualificarsi come contributi in conto capitale, di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), del TUIR, in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.
2. Agli oneri di cui sopra si provvede mediante la riduzione delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2013, n. 174.
10. 01. Caparini.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure economiche di natura compensativa alle Televisioni Locali).

1. Le misure economiche di natura compensativa di cui al comma 9 dell'articolo 1 della Legge 13 dicembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni, percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2012, non sono assoggettate a tassazione ai fini delle imposte sui redditi.
2. Agli oneri di cui sopra si provvede mediante la riduzione delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2013, n. 174.
10. 02. Caparini.

ART. 11.

Sopprimerlo.
11. 5. Corsaro.

L'articolo 11 è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e)
quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
11. 4. Corsaro.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.
(Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016.
2. Ai relativi oneri, pari a novanta milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede:
a) prioritariamente, con le risorse acquisite al bilancio dello Stato in applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane del 5 aprile 2011, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;
c) per la parte di fabbisogno non soddisfatta ai sensi della lettera a), con le modalità stabilite nel predetto articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2011.

3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
11. 8. Andrea Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

È sostituito dal seguente:
A decorrere dal 1o gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016.
2. Ai relativi oneri, pari a novanta milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede, per la parte eccedente la copertura finanziaria già disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della determinazione de Direttore dell'Agenzia delle Dogane del 5 aprile 2011, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, con le modalità stabilite nel medesimo articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2011.
3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 20111, n. 183.
* 11. 11. Marcon, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.
(Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico).

A decorrere dal 1o gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016.
2. Ai relativi oneri, pari a novanta milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede, per la parte eccedente la copertura finanziaria già disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane del 5 aprile 2011, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, con le modalità stabilite nel medesimo articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2011.
3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».
* 11. 9. Andrea Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 45 milioni con le seguenti: 90 milioni.

Conseguentemente: All'articolo 18, al comma 9, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 55 milioni.
11. 7. Di Benedetto, Battelli, Valente, Brescia, Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Laura Castelli, Currò, Sorial, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, sostituire le parole: 45 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, lettera e) sostituire le parole: 75 milioni con le seguenti: 120 milioni.
11. 6. Coscia, Orfini, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

Dopo le parole: agenzia delle Entrate, sono inserite le seguenti: da emanare entro 60 giorni dell'entrata in vigore della presente legge.
11. 2. Capozzolo.

Dopo il comma 1, aggiungere:
«2. All'articolo 23 del Regio Decreto 18 maggio 1942 n. 1369, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: «4. Nessun compenso è dovuto da chi utilizza, al momento della diffusione, il disco, o altro apparecchio analogamente idoneo a riprodurre suoni o voci, nell'ambito della fornitura di servizi non aventi quale oggetto immediato la riproduzione dei fonogrammi, il cui regolare acquisto comporta il contestuale assolvimento dei diritti SIAE, già comprensivi della percentuale destinata al pagamento dei diritti connessi».
* 11. 12. Milanato, Gelmini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 23 del Regio Decreto 18 maggio 1942 n. 1369, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: «4. Nessun compenso è dovuto da chi utilizza, al momento della diffusione, il disco o altro apparecchio analogamente idoneo a riprodurre suoni o voci, nell'ambito della fornitura di servizi non aventi quale oggetto immediato la riproduzione dei fonogrammi, il cui regolare acquisto comporta il contestuale assolvimento dei diritti SIAE, già comprensivi della percentuale destinata al pagamento dei diritti connessi.
* 11. 1. Miotto.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al Regio Decreto 18 maggio 1942 n. 1369, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «Nessun compenso è dovuto da chi utilizza il disco o qualsivoglia altro supporto fonografico o analoghi riproduttori di suoni o di voci (radio, TV, CD originali, CD masterizzati, lettori MP3 ed MP4, Hard Disk, memorie di massa, IPOD, ecc.), in relazione alla fornitura di servizi non direttamente correlati alla riproduzione dei fonogrammi, qualora utilizzi fonogrammi regolarmente acquistati con contestuale assolvimento dei diritti SIAE comprensivi anche della percentuale destinata al pagamento dei diritti connessi».
* 11. 10. De Mita, Romano, Balduzzi, Fauttilli, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Alla fine dell'articolo 11 aggiungere il seguente:
2. Il ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MiBAC), a cadenza annuale invia alle Commissioni Parlamentari competenti una relazione dettagliata sulla concessione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, specificando le imprese che hanno beneficiato dei succitati contributi.
Le Commissioni parlamentari, esprimono al MiBAC con proprio parere, da inviare entro 60 giorni dalla ricezione della relazione di cui al comma 1, le osservazioni riguardo la corretta ed adeguata applicazione dei contributi all'industria cinematografica.
11. 3. Capozzolo.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Articolo 11-bis.
(Misure per il sostegno alle imprese radiotelevisive locali).

Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 90,682 milioni di euro nel 2013, 105,7 milioni di euro nel 2014 e 110,2 milioni di euro nel 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che e incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 11. 022. Losacco.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per il sostegno alle imprese radiotelevisive locali).

1. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993. n. 422. pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 90,682 milioni di euro nel 2013. 105.7 milioni di euro nel 2014 e 110,2 milioni di euro nel 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 11. 06. Melilla.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per il sostegno alle imprese radiotelevisive locali).

Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 90,682 milioni di euro nel 2013, 105,7 milioni di euro nel 2014 e 110,2 milioni di euro nel 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 11. 015. Palese.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per il sostegno alle imprese radiotelevisive locali).

Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 90,682 milioni di euro nel 2013, 105,7 milioni di euro nel 2014 e 110,2 milioni di euro nel 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 025. Palese.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per il sostegno alle imprese radiotelevisive locali).

Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 90,682 milioni di euro nel 2013, 105,7 milioni di euro nel 2014 e 110,2 milioni di euro nel 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 11. 01. Di Gioia.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per il sostegno alle imprese radiotelevisive locali).

Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 59,007 milioni di euro nel 2013, 105,7 milioni di euro nel 2014 e 110,2 milioni di euro nel 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 02. Di Gioia.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per il sostegno alle imprese radiotelevisive locali).

Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 71,682 milioni di euro nel 2013, 98,3 milioni di euro nel 2014 e 110,2 milioni di euro nel 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che e incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente: all'articolo 61 comma 1 sostituire la lettera c), con la seguente:
c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88 n. 185;.
* 11. 023. Losacco.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per il sostegno alle imprese radiotelevisive locali).

Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 71,682 milioni di euro nel 2013, 98,3 milioni di euro nel 2014 e 110,2 milioni di euro nel si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente: all'art. 61 comma 1 sostituire la lettera c), con la seguente:
c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7.4 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n 88 n 185.
* 11. 08. Ginefra, Bellanova, Capone, Cassano, Decaro, Grassi, Losacco, Mariano, Mongiello, Pelillo, Scalfarotto, Ventricelli.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per il sostegno alle imprese radiotelevisive locali).

Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 71,682 milioni di euro nel 2013, 98,3 milioni di euro nel 2014 e 110,2 milioni di euro nel 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente: all'articolo 61 comma 1 sostituire la lettera c), con la seguente:
c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88 n. 185;.
* 11. 016. Palese.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per il sostegno alle imprese radiotelevisive locali).

Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 71,682 milioni di euro nel 2013, 98,3 milioni di euro nel 2014 e 110,2 milioni di euro nel 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente: all'articolo 61 comma 1 sostituire la lettera c), con la seguente:
c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88 n. 185.
11. 024. Palese.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per il sostegno alle imprese radiotelevisive locali).

Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 71,682 milioni di euro nel 2013, 98,3 milioni di euro nel 2014 e 110,2 milioni di euro nel 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente: all'articolo 61 comma 1 sostituire la lettera c), con la seguente:
c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88 n. 185.
* 11. 03. Di Gioia.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per il sostegno alle imprese radiotelevisive locali).

Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993. n. 422. pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 71,682 milioni di euro nel 2013. 98.3 milioni di euro nel 2014 e 110,2 milioni di euro nel 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938. n. 246. che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente: all'articolo 61 comma 1 sostituire la lettera c), con la seguente:
c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88 n. 185.
* 11. 07. Melilla.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per il sostegno alle imprese radiotelevisive locali).

Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro nel 2013, 98,3 milioni di euro nel 2014 e 110,2 milioni di euro nel 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente: all'articolo 61 comma 1 sostituire la lettera c), con la seguente:
c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88 n. 185;.
11. 04. Di Gioia.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Norme in favore degli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi).

1. Gli articoli 73 e 73-bis della legge n. 633 del 22 aprile 1941 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 73.

1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta distintamente a ciascuna delle imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito il rispettivo mandato.
2. Il compenso di cui al comma 1 spetta, per ciascun fonogramma e in egual misura, al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. Le modalità di determinazione e di corresponsione del compenso nonché le informazioni e le documentazioni, in formato digitale, che gli utilizzatori dei fonogrammi sono tenuti a consegnare al fine di consentire la ripartizione del compenso tra i rispettivi aventi diritto sono stabiliti mediante accordi generali e periodici stipulati fra i medesimi utilizzatori e le imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito il rispettivo mandato.
2-bis. In caso di mancata definizione degli accordi di cui al comma 2, il contenuto dei medesimi è determinato con la procedura di cui all'articolo 4 del D.Lg. Lgt. 20 luglio 1945, n. 440.
2-ter. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi del comma 1 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione in favore del produttore di fonogrammi.
3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.

Art. 73-bis.

1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'articolo 73 è effettuata a scopo non di lucro.
2. Si applicano a tale compenso le disposizioni di cui all'articolo 73.

2. Sono conseguentemente abrogati: l'articolo 23 del R.D. 18 maggio 1942, n. 1369; il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 settembre 1975; il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 1976; gli articoli 5, 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, nr. 93.
11. 05. Di Gioia.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazioni per lo spettacolo dal vivo).

1. Al testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 68 (articolo 67 T.U. 1926), dopo la parola «audizione.» aggiungere «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si sviluppano entro le ore 24 del giorno di inizio la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19, L. 241/1990 e s.m.i. presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive o ufficio analogo.»;
b) All'articolo 69 (articolo 68 T.U. 1926), dopo le parole «audizioni all'aperto» aggiungere le seguenti «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si sviluppano entro le ore 24 del giorno di inizio la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19, L. 241/1990 e s.m.i. presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive o ufficio analogo.»;
c) all'articolo 71 (articolo 70 T.U. 1926) dopo le parole «licenze» aggiungere le seguenti e «le segnalazioni certificate di inizio attività.».
11. 09. Rampi, Bonomo, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Meloni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rocchi, Zampa.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633).

1. All'articolo 71 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Alle associazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle associazioni di promozione sociale previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 388, è consentita la libera esecuzione dal vivo dell'opera senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore.
11. 010. Bonomo, Rampi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Meloni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rocchi, Zampa.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Interventi a sostegno degli enti, le associazioni e le fondazioni senza fine di lucro che operano nel settore dello spettacolo).

a) la misura degli interessi di mora, su base annuale, per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, dovuti in base all'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, è ridotta a un quinto dell'importo stabilito dai decreti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2000 e del 4 settembre 2009 e successivi;
b) la misura degli interessi per dilazioni di pagamento, dovuti in base all'art. 9 del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. e successive modificazioni, è ridotta a un quinto per le dilazioni di pagamento concesse a decorrere dal 1 luglio 2003;
c) le sanzioni per ritardati pagamenti delle ritenute d'acconto dovute come sostituto di imposta, sono ridotte a zero in presenza di regolare dichiarazione e nell'ipotesi che il mancato pagamento derivi da obiettive difficoltà economiche dell'azienda; nel caso di evasione contributiva la sanzione non può superare il 10 per cento dell'importo delle ritenute effettuate;
d) l'aggio, di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n? 112 e dell'articolo 32 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, per l'attività degli agenti della riscossione è stabilito, a carico del debitore, nella misura annua dell'1 per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, dei relativi interessi di mora e degli interessi di dilazione;
e) agli enti previdenziali pubblici non è dovuta alcuna sanzione civile, ai sensi dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, in presenza di regolare dichiarazione e nel caso in cui il mancato pagamento derivi da obiettive difficoltà economiche dell'azienda; nel caso di evasione contributiva la sanzione non può superare il 10 per cento dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge;
f) le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27 del D.Lgs del 26 febbraio 1999 n. 46 non sono dovute agli enti previdenziali pubblici;
g) gli interessi di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi ed accessori di legge dovuti agli enti pubblici previdenziali, sono ridotti all'1 per cento;
h) gli interessi di mora, gli interessi di dilazione e i compensi di riscossione applicati da Equitalia nelle rateazioni concesse, sono ridotti all'1 per cento;
i) le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche sui piani di ammortamento già emessi e notificati.
11. 011. Rampi, Piccoli Nardelli.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Liberalizzazione in materia di apertura delle sale cinematografiche).

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'autorizzazione all'apertura, in base alla disciplina dettata ai sensi dei commi 1 e 2, è richiesta solo per le strutture di cui al comma 2 aventi un numero di posti superiore a duemila.».
2. Le regioni adeguano la propria legislazione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
11. 012. Blazina, Orfini.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Credito di imposta per le imprese produttrici di prodotti fonografici).

1. Per il periodo di imposta 2014 e 2015, alle imprese produttrici di prodotti fonografici che svolgono questa attività in maniera prevalente e continuativa, è riconosciuto un credito di imposta di importo pari al 5 per cento del costo sostenuto per le spese relative a strutture situate nel territorio italiano, non oltre un importo pari a 500 mila euro per ciascuna azienda. Il credito di imposta di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Conseguentemente all'articolo 61, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg», sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
11. 013. Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Brescia, Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Castelli, Currò, Sorial, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Credito di imposta per le imprese produttrici di prodotti fonografici).

1. Per il periodo di imposta 2014, alle imprese produttrici di prodotti fonografici che svolgono questa attività in maniera prevalente e continuativa, è riconosciuto un credito di imposta nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014. Con provvedimento dell'agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.

Conseguentemente all'articolo 61, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg», sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
11. 014. Battelli, Di Benedetto, Valente, Brescia, Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Castelli, Currò, Sorial, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28).

1. Al DLgs 22 gennaio 2004, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8 apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, le parole: «anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori,» sono soppresse;
2) al comma 2 le lettere a) e d) sono soppresse;
3) il comma 4 è sostituito con il seguente:
«4. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 2 nonché la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1.»;

b) sopprimere gli articoli 10 e 11. Le risorse già destinate agli incentivi alla produzione cinematografica ai sensi delle norme di cui al precedente periodo sono assegnate, a far tempo dal 1 gennaio 2014, al Fondo di cui all'articolo 12 del medesimo decreto e finalizzate al sostegno diretto dello Stato di opere difficili, di opere a basso costo e di opere sperimentali. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso delle opere difficili, a basso costo e sperimentali ai benefici di cui al presente articolo.
11. 017. Orfini, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Compensi ai componenti degli organi societari delle istituzioni culturali).

1. L'ultimo capoverso del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 78 del 31 maggio 2010 convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010 è sostituito dal seguente:
La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria (con il termine «indicati» sono da intendersi tutti gli enti titolari o beneficiari dei contributi di cui alla tabella stessa), agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali».
11. 018. Orfini, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 1, comma 144 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo le parole: «livelli essenziali e di assistenza» aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi da 141 a 143 ed il comma 145, nonché le altre disposizioni di contenimento della spesa già previste a decorrere dal 2010 e seguenti, e quelle conseguenti all'inserimento nell'elenco ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009 e successive modifiche non si applicano per i servizi culturali dello spettacolo gestiti da enti, aziende speciali, fondazioni ed istituzioni con propria soggettività giuridica ed autonomia operativa, che usufruiscono anche di contributi ai sensi della legge n. 163/1985».
11. 019. Orfini, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177).

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la lettera o) sono inserite le seguenti lettere:
o-bis): «opera cinematografica», «opera filmica» o «film», l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico nelle sale cinematografiche;
o-ter) «opera audiovisiva», l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico attraverso qualunque tecnologia, supporto, sistema o piattaforma di diffusione e distribuzione diversi dalla sala cinematografica;».
b) all'articolo 44, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al terzo periodo le parole: «assegnando una quota adeguata» sono sostituite con le parole: «assegnando una quota non inferiore al 50 per cento»;
2) le parole «ovunque prodotte», ovunque ricorrano nel testo, sono soppresse;
3) al comma 3, il penultimo periodo è soppresso e, all'ultimo periodo le parole: «Con il medesimo decreto sono altresì» sono sostituite con le parole: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali di natura non regolamentare, da adottare sentite le competenti Commissioni parlamentari sono»;
c) all'articolo 44, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) Al primo periodo, dopo le parole: «L'Autorità» sono inserite le seguenti parole: «, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 44-bis».
d) all'articolo 44, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Ai fini degli obblighi stabiliti dal presente articolo, sono opere cinematografiche e audiovisive di espressione originale italiana, le opere che possiedono i seguenti requisiti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) autore della fotografia cinematografica italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese, localizzazione dei set in esterno e uso di teatri di posa situati in Italia;
p) utilizzo d'industrie tecniche italiane;
q) effettuazione in Italia di almeno il 50 per cento della spesa complessiva dell'opera, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o) e p), nonché agli oneri sociali.».
e) dopo l'articolo 44, è inserito il seguente:

Art. 44-bis.
(Norme sulla negoziazione dei diritti di sfruttamento commerciale di opere cinematografiche e audiovisive).

1. I fornitori di servizi media audiovisivi sono obbligati a condurre, relativamente alle opere audiovisive e cinematografiche realizzate da produttori indipendenti negoziazioni trasparenti e distinte in relazione:
a) ciascun diritto oggetto di negoziazione e relativo corrispettivo;
b) a ciascuna piattaforma o modalità di trasmissione o distribuzione;
c) al numero dei passaggi dell'opera e alla durata massima temporale delle cessioni o licenze oggetto di tali negoziazioni che siano compatibili con l'accesso ai finanziamenti del programma MEDIA di cui alla decisione 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, e in nessun caso superiore a tre anni a partire dalla data di consegna dell'opera al fornitore di servizi media audiovisivi;
d) al prezzo relativo all'acquisizione dei diritti di sfruttamento, distinto per ciascuna piattaforma o modalità di trasmissione o distribuzione.

2. Ai fornitori di servizi media audiovisivi è fatto divieto di rendersi cessionari o licenziatari di diritti di sfruttamento di opere relativi a piattaforme o modalità di trasmissione per le quali essi non siano in possesso dei titoli abilitativi alla diffusione diretta delle opere medesime.
11. 020. Orfini, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo di biblioteche e archivi, per interventi di promozione della lettura).

1. All'articolo 15 della Legge 633/1941 il comma 2 è sostituito dal seguente: «Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, nonché la lettura e l'esecuzione nelle biblioteche a fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse, purché tali utilizzi non vengano effettuati a scopo di lucro.».
11. 021. Piccoli Nardelli, Coscia, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

ART. 12.

Sopprimerlo.
12. 1. Rughetti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 61, comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 7 milioni.
12. 3. Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Sopprimerlo.

Conseguentemente le risorse derivanti dall'attuazione del presente articolo confluiscono, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, nel Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, per essere destinate alla microimprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 7-bis del decreto-legge n. 201 del 2011. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini al Fondo di cui al presente comma.
12. 2. Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Entro il 1o gennaio 2014 il bene denominato: «Castello di Miramare» è trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la quale è autorizzata a trasferire il medesimo bene al Comune di Trieste.
1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con uno stanziamento di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014, finalizzato a consentire il trasferimento al Comune di Trieste del bene denominato «Castello di Miramare» e a garantire al Comune stesso le risorse per la gestione del Bene.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, che sono a tale scopo versate all'entrata del bilancio dello Stato per un ammontare di pari importo.
12. 4. Fedriga.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nei settore dei servizi di call center, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai fini IVA, di importo pari al valore complessivo dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 30 giugno 2013.
Il valore complessivo del credito di imposta varia in misura proporzionale con il numero di lavoratori mantenuti in servizio, e spetta per un periodo massimo di 5 anni.
Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.
12. 01. Grassi.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Articolo 12-bis.
(Misure economiche di natura compensativa alle Televisioni Locali).

1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, sono da qualificarsi come contributi in conto capitale, di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), del TUIR, in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.
12. 02. Corsaro.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Articolo 12-bis.

1. Le misure economiche di natura compensativa di cui al comma 9 dell'articolo 1 della Legge 13 dicembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni, percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2012, non sono assoggettate a tassazione ai fini delle imposte sui redditi.
12. 03. Corsaro.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Articolo 12-bis.
(Modificazioni alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette).

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) lo svolgimento delle attività tese alla valorizzazione e allo sviluppo dell'area, nel rispetto dei vincoli ambientali, da affidare a imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 o a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, in particolar modo per progetti che favoriscano l'occupazione giovanile.»;
b) all'articolo 14, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Per le finalità di cui al presente comma l'Ente Parco può affidare la gestione a imprese sociali o a cooperative sociali, con progetti finalizzati a inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati, con priorità per quelli di età compresa fra i 18 ed i 35 anni.»;
c) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole «la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute» sono aggiunte le parole: «, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.».
12. 04. Patriarca, Taricco, Lenzi, Biondelli, Iori, Bragantini, Gelli, Capone, D'Incecco, Casati, Amato, Grassi, Carnevali, Piccione, Miotto, Murer, Bellanova, Scuvera, Burtone, Sbrollini.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Articolo 12-bis.

1. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai fini IVA, di importo pari al valore complessivo dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 30 giugno 2013.
2. Il valore complessivo del credito di imposta varia in misura proporzionale con il numero di lavoratori mantenuti in servizio, e spetta per un periodo massimo di 5 anni.
3. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'istituto Nazionale di Previdenza Sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro con le seguenti: volume di ricavi superiore a 2 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 200 mila euro.
12. 05. Elvira Savino, Palese.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Articolo 12-bis.
(Disposizioni in materia di cessione di prodotti alimentari).

1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari stipulati tra gli operatori della filiera del farmaco.
12. 06. Centemero.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Articolo 12-bis.
(Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati).

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto il seguente comma:
«13-bis. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, è riservata, a valere sull'accantonamento relativo agli enti locali di cui al comma 10, ultimo periodo, una quota annua sino all'importo massimo di 150 milioni a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei 24 mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ed abbiano aderito alla procedura semplificata di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 267 del 2000, previa apposita istanza dell'ente interessato. Tali somme sono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione che provvede al pagamento dei debiti con le modalità di cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per il riparto e l'attribuzione della somma stanziata tra gli enti beneficiari. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
12. 07. Balduzzi, Romano, De Mita, Librandi, Gitti, Mazziotti Di Celso, Fauttilli.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.

Alla legge 14 novembre 1995, n. 481 dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'Autorità di cui all'articolo 3 assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando autonomamente i capitoli di spesa da ridurre al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati dalla legge.
2. L'Autorità segnala al Parlamento i casi in cui l'applicazione dei vincoli di finanza pubblica determini un livello di risorse umane e finanziarie inidonee allo svolgimento delle sue attività.
3. Con proprio regolamento, l'Autorità assicura adeguati meccanismi di verifica circa la regolarità e l'efficiente impiego delle risorse da parte dei soggetti contributori ai sensi dell'articolo 2, comma 36, lettera b), della legge n. 481 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni».
12. 08. Fauttilli, Romano, Balduzzi, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Detassazione degli utili reinvestiti nell'acquisizione di aziende di autotrasporto e di logistica).

1. Per le imprese individuate ai fini ISTAT dai codici 494100, 522910, 522921, 521010, 521020 che acquistano aziende o si fondono con aziende o incorporano rami d'azienda la cui attività principale è individuata dagli stessi codici il 50 per cento dell'eccedenza tra l'importo di tale investimento e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015 e può essere fruita nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.
12. 09. Oliaro, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis. - (Disposizioni in materia di società cooperative di mutuo soccorso). - 1. L'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 23, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, già gravante sulle società cooperative di mutuo soccorso, è differito a far data dal 1o gennaio 2015.
2. All'articolo 23, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «l'esclusivo svolgimento» sono sostituite con: «lo svolgimento»;
b) al comma 3, i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: «Le società promuovono attività di carattere educativo, culturale ed aggregativo anche ai fini della prevenzione sanitaria e della diffusione dei valori mutualistici»;
c) al comma 4 è aggiunto infine il seguente periodo: «Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari»;
d) al comma 5, il capoverso è sostituito dal seguente: «In caso di cessazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso o agli enti territoriali competenti o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.»;
e) al comma 6, sono soppresse le parole «e sulle società di mutuo soccorso»;
f) al comma 7, sono soppresse le parole da «e delle Associazioni nazionali» fino a «apposita convenzione».
12. 0. 10. Tullo, Beni, Fossati, Capone.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Articolo 12-bis. - (Differimento delle disposizioni in materia di società cooperative di mutuo soccorso). - 1. L'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 23, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, già gravante sulle società cooperative di mutuo soccorso, è differito a far data dal 1o gennaio 2015.
12. 0. 11. Tullo, Beni, Fossati, Capone.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Articolo 12-bis.

1. Al fine di qualificare il rilancio e lo sviluppo locale dei territori interessati, valorizzando le finalità sociali, produttive e turistiche compatibili con il rilevante valore storico, culturale e ambientale, le funzioni nazionali relative al Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, di cui all'articolo 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, sono attribuite al Ministro dello sviluppo economico, che le esercita di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione e dell'università e della ricerca, e dei beni e delle attività culturali. All'organo di gestione del Parco è garantita la partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna e di una rappresentanza delle autonomie locali interessate.
2. All'articolo 114, comma 10, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 88, dopo le parole «è assegnato» sono inserite le parole «al Ministero dello sviluppo economico».
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 012. Francesco Sanna.

ART. 13.

Sopprimerlo.
13. 31. Quaranta, Nardi, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo dopo le parole: e composta aggiungere le seguenti: dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.
13. 8. Rughetti.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, aggiungere dopo le parole: dal Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.
13. 11. Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Mosca, Marco Meloni, Basso.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, alla lettera f), dopo le parole: «per favorire l'accesso alla rete internet» sono inserite le seguenti: «nelle zone rurali, nonché»
13. 10. Catania, Sani, Faenzi, Oliverio, Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e svolge un ruolo di indirizzo nei confronti dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
13. 7. Liuzzi, Catalano, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Dell'Orco, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, aggiungere, infine, le parole: e funge da comitato di indirizzo per l'Agenzia per l'Italia digitale.
13. 37. Liuzzi, Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:
«La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, una relazione sul quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati, del loro stato di avanzamento e delle tempistiche previste per la piena attuazione e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale.»
13. 13. Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:
«Alla cabina di regia spettano gli adempimenti previsti dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
13. 21. Quintarelli, Tinagli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1, capoverso comma 2, quarto periodo, dopo le parole: è istituito, inserire le seguenti: entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
13. 14. Guidesi.

Al comma 1, capoverso comma 2, quarto periodo, dopo le parole: organismo consultivo permanente composto inserire le seguenti: a titolo gratuito,.
13. 16. Guidesi.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, con le seguenti: soggetti di comprovata esperienza, almeno decennale, che abbiano partecipato a tavoli tecnici sia Nazionali che Internazionali per la definizione delle norme e delle specifiche tecniche sui dati e sulla loro gestione e condivisione; che abbiano esperienza operativa in progetti specifici nazionali ed internazionali sulla gestione dei dati; che abbiano esperienza sia nel pubblico che nel privato e che siano vincitori di concorso o selezione pubblica nella pubblica amministrazione, nell'Università e nella Ricerca da non meno di 5 anni.
13. 42. Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo le parole: esperti in materia di innovazione tecnologica aggiungere le seguenti: che siano in possesso dell'abilitazione NOS (Nulla Osta di Sicurezza) non inferiore al livello SEGRETO / NATO-UE.
13. 43. Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

Al comma 1, capoverso comma 2, quarto periodo, dopo le parole: delle imprese private aggiungere le seguenti: , degli esponenti delle associazioni di categoria operanti nel settore.
13. 1. Palmieri, Centemero.

Al comma 1, capoverso comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: e delle università con le seguenti: delle associazioni e delle università.
13. 22. Quintarelli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Coppola.

Al comma 1 capoverso comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: e delle università con le seguenti:, delle associazioni della società civile operanti nel settore e delle università.
13. 2. Palmieri, Centemero.

Al comma 1, capoverso comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: e delle università con le seguenti: delle associazioni operanti nel settore, delle università, delle ONLUS e portatori di interessi diffusi.
13. 6. Liuzzi, Catalano, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Dell'Orco, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole da: per l'attuazione fino a: Presidenza del Consiglio dei Ministri con le seguenti: che, di concerto con i componenti della cabina di regia, provvede all'attuazione dell'agenda digitale. Il Commissario del Governo è tenuto a riferire alle commissioni parlamentari competenti in materia, ogni tre mesi.
13. 38. Liuzzi, Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, capoverso comma 2, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Il Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale è tenuto a riferire alla commissioni parlamentari competenti in materia ogni 3 mesi sullo stato di attuazione dei piani dell'agenda digitale.
13. 5. Liuzzi, Catalano, Nicola Bianchi, Paolo Romano, De Lorenzis, Dell'Orco, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, infine, il periodo seguente: componenti del Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana esercitano il loro ruolo consultivo a titolo gratuito.
13. 41. Toninelli, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

Al comma 1, capoverso comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: della cabina di regia inserire le seguenti: e della struttura di missione.
13. 15. Guidesi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina il Commissario e i componenti della struttura di missione tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale sui temi dell'Agenda Digitale Europea, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione, in grado di garantire piena indipendenza nel proprio operato e assenza di conflitti di interesse. La nomina è subordinata alla verifica della predette condizioni ed all'assenza, in capo al designato, di ulteriori incarichi che, per qualità e durata, possano comprometterne il corretto ed integrale espletamento.
13. 23. Quintarelli, Tinagli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Coppola.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 alla lettera f), dopo le parole: «per favorire l'accesso alla rete internet» sono inserite le seguenti: «nelle zone rurali, nonché».
*13. 17. Gallinella, Lupo, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 alla lettera f), dopo le parole: «per favorire l'accesso alla rete internet» sono inserite le seguenti: «nelle zone rurali, nonché».
*13. 30. Franco Bordo, Palazzotto, Melilla, Boccadutri, Marcon, Pilozzi, Kronbichler.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 alla lettera f), dopo le parole: «per favorire l'accesso alla rete internet» sono inserite le seguenti: «nelle zone rurali, nonché».
*13. 35. Gallinella, Dadone, Cozzolino, Lombardi.

Al comma 2 sopprimere la lettera b).
13. 3. Centemero, Palmieri.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 20, comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
1) le parole da «altresì, fatte salve» sino a «istituzioni scolastiche», sono soppresse;
2) dopo le parole: «e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «, nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione, e-commerce e il supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»

Conseguentemente:
a) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a., è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura c i provenienza di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio.
b) alla lettera f) sostituire le parole 130 unità con le seguenti 196 unità incluse le unità previste dal trasferimento di cui al punto e-bis).
c) Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis Agli oneri derivanti dal comma 2 lettera e-bis) valutati in 3,5 milioni di euro si provvede mediante gli introiti derivanti dalle seguenti modifiche:
Al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-bis (Tabacchi lavorati), articolo 39 - Duodecies, è aggiunto il seguente Capo: Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-ter (Cartine e filtri per arrotolare le sigarette), - Articolo 39-Terdecies - (Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento). - 1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.
2. Si intendono per:
a) «cartine per sigarette» i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette.
b) «filtri per sigarette» i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 «Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico».

Articolo 39-Quaterdecies - (Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa) - 1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette.
*13. 27. Palese.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 20, comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
1) le parole da «altresì, fatte salve» sino a «istituzioni scolastiche», sono soppresse;
2) dopo le parole: «e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «, nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione, e-commerce e il supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»

Conseguentemente:
a) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a., è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura c i provenienza di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio.
b) alla lettera f) sostituire le parole 130 unità con le seguenti 196 unità incluse le unità previste dal trasferimento di cui al punto e-bis).
c) Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis Agli oneri derivanti dal comma 2 lettera e-bis) valutati in 3,5 milioni di euro si provvede mediante gli introiti derivanti dalle seguenti modifiche:
Al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-bis (Tabacchi lavorati), articolo 39-Duodecies, è aggiunto il seguente Capo: Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-ter (Cartine e filtri per arrotolare le sigarette), Articolo 39-Terdecies - (Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento). - 1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.
2. Si intendono per:
a) «cartine per sigarette» i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette.
b) «filtri per sigarette» i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 «Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico».

Articolo 39-Quaterdecies - (Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa) - 1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette.
*13. 33. Caruso.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 2, dopo le parole: «e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «, nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione, e-commerce e il supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane».

Conseguentemente:
a) Alla lettera f) sostituire le parole: 130 unità con le seguenti: 196 unità, e dopo le parole: con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza è inserita la seguente frase: , nonché le 66 risorse umane attualmente in forza a Retitalia internazionale S.p.A.».
b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2 lettera b-bis) valutati in 3,5 milioni di euro si provvede mediante gli introiti derivanti dalle seguenti modifiche: Al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-bis (Tabacchi lavorati), articolo 39-Duodecies, è aggiunto il seguente Capo: Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-ter (Cartine e filtri per arrotolare le sigarette). Articolo 39-Terdecies - (Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento) - 1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.
2. Si intendono per:
a) «cartine per sigarette» i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette.
b) «filtri per sigarette» i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.
3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 «Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico».

Articolo 39-Quaterdecies - (Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa). - 1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette.
**13. 28. Palese.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 2, dopo le parole: «e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «, nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione, e-commerce e il supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane».

Conseguentemente:
a) Alla lettera f) sostituire le parole: 130 unità con le seguenti: 196 unità, e dopo le parole: con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza è inserita la seguente frase: , nonché le 66 risorse umane attualmente in forza a Retitalia internazionale S.p.A.».
b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2 lettera b-bis) valutati in 3,5 milioni di euro si provvede mediante gli introiti derivanti dalle seguenti modifiche: Al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-bis (Tabacchi lavorati), articolo 39-Duodecies, è aggiunto il seguente Capo: Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-ter (Cartine e filtri per arrotolare le sigarette). Articolo 39-Terdecies - (Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento) - 1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.
2. Si intendono per:
a) «cartine per sigarette» i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette.
b) «filtri per sigarette» i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.
3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 «Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico».

Articolo 39-Quaterdecies - (Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa). - 1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette.
**13. 29. Vignali.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 2, dopo le parole: «e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «, nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione, e-commerce e il supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane».

Conseguentemente:
a) Alla lettera f) sostituire le parole: 130 unità con le seguenti: 196 unità, e dopo le parole: con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza è inserita la seguente frase: , nonché le 66 risorse umane attualmente in forza a Retitalia internazionale S.p.A.».
b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2 lettera b-bis) valutati in 3,5 milioni di euro si provvede mediante gli introiti derivanti dalle seguenti modifiche: Al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-bis (Tabacchi lavorati), articolo 39-Duodecies, è aggiunto il seguente Capo: Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-ter (Cartine e filtri per arrotolare le sigarette). Articolo 39-Terdecies - (Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento) - 1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.
2. Si intendono per:
a) «cartine per sigarette» i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette.
b) «filtri per sigarette» i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.
3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 «Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico».

Articolo 39-Quaterdecies - (Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa). - 1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette.
**13. 32. Caruso.

Al comma 2, lettera c), capoverso comma 2, dopo la parola: nomina aggiungere le seguenti: , a seguito di selezione pubblica,.
13. 24. Quintarelli, Tinagli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Coppola.

Al comma 2, lettera c), capoverso, dopo le parole: nomina il direttore generale dell'Agenzia inserire le seguenti:, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica,.
13. 39. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:
d) all'articolo 21, comma 4, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Lo Statuto prevede che il Comitato di Indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze, due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata e i membri del Tavolo Permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana. I componenti partecipano al Comitato di Indirizzo senza oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di Indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei Revisori.»
13. 25. Quintarelli, Tinagli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) all'articolo 22, dopo il secondo periodo del comma 3 è inserito il seguente:
«Sono fatte salve le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 222, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e i relativi rapporti in essere, nonché le risorse finanziarie a valere sul Progetto Operativo di Assistenza Tecnica «Società dell'informazione» che permangono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che può avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, come sostituito dall'articolo 13 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69»;»
13. 9. Marco Meloni, Mosca, Coppola, Basso.

Al comma 2, dopo la lettera e) asserite la seguente:
«e-bis) all'articolo 22, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Per lo svolgimento delle funzioni cui è preposta l'Agenzia non può fare ricorso ad incarichi e collaborazioni esterni a titolo oneroso.»

Conseguentemente: al medesimo comma 2, lettera f), capoverso primo periodo, sopprimere le parole: e per le collaborazioni esterne
13. 36. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, lettera f), capoverso comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 130 unità con le seguenti: 100 unità.
13. 4. Liuzzi, Catalano, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Dell'Orco, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Aggiungere in fine i seguenti commi:
2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5; 3, comma 4; 12, comma 13; 14, comma 2-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e una volta decorsi ulteriori 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio.
2-ter. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dagli articoli 2, comma 1; 3, comma 1; 7, comma 3-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e una volta decorsi ulteriori 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.
2-quater. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 4, comma 3; 8, commi 2 e 13; 10, comma 10; 12, comma 7; 13, comma 2 e 15, comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e una volta decorsi ulteriori 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.
13. 12. Coppola, Bonaccorsi, Marco Meloni, Mosca, Bruno Bossio, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Basso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Al fine di dare piena attuazione agli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana di cui all'articolo 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n 35, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta un regolamento che stabilisce i criteri per determinare l'ammontare e la ripartizione di un contributo annuale dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso internet, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana. Tale contributo, calcolato in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia per ciascuno di tali soggetti, va a sostituire in tutto o in parte il gettito previsto dall'applicazione dell'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che, con lo stesso regolamento, viene conseguentemente abolita, ovvero ridotta. E abrogato l'articolo 160 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.».
*13. 18. Caparini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Al fine di dare piena attuazione agli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana di cui all'articolo 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n 35, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta un regolamento che stabilisce i criteri per determinare l'ammontare e la ripartizione di un contributo annuale dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso internet, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana. Tale contributo, calcolato in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia per ciascuno di tali soggetti, va a sostituire in tutto o in parte il gettito previsto dall'applicazione dell'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che, con lo stesso regolamento, viene conseguentemente abolita, ovvero ridotta. E abrogato l'articolo 160 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.».
*13. 19. Saltamartini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Al fine di dare piena attuazione agli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana di cui all'articolo 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n 35, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta un regolamento che stabilisce i criteri per determinare l'ammontare e la ripartizione di un contributo annuale dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso internet, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana. Tale contributo, calcolato in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia per ciascuno di tali soggetti, va a sostituirei] gettito previsto dall'applicazione dell'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che, con lo stesso regolamento, viene conseguentemente abolita, ovvero ridotta. È abrogato l'articolo 160 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.».
13. 44. Saltamartini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Al fine di dare piena attuazione agli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana di cui all'articolo 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n 35, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta un regolamento che stabilisce i criteri per determinare l'ammontare e la ripartizione di un contributo annuale dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso internet, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana. Tale contributo, calcolato in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia per ciascuno di tali soggetti, va a sostituire in tutto o in parte il gettito previsto dall'applicazione dell'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che, con lo stesso regolamento, viene conseguentemente abolita, ovvero ridotta. E abrogato l'articolo 160 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.».
*13. 34. De Micheli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le regole tecniche previste dall'attuazione dell'Agenda digitale italiana sono adottate con le modalità previste dall'articolo 71 del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni sentite le amministrazioni e le autorità competenti.
13. 20. Gelmini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Per tutti i decreti attuativi di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, decorsi trenta giorni dalla scadenza prevista per la loro adozione, il Commissario all'attuazione dell'Agenda Digitale ne avoca la competenza e predispone, entro i successivi trenta giorni, la presentazione alla Cabina di Regia per l'approvazione, consultato il Tavolo Permanente, entro ulteriori 60 giorni.
13. 26. Quintarelli, Tinagli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis
(Erogazione dei servizi per via telematica).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad erogare i servizi in favore dei cittadini e delle imprese esclusivamente con modalità telematica.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente legge di conversione pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco dei servizi già erogati in modalità esclusivamente telematica.
3. Entro il termine di cui al comma precedente, le amministrazioni pubblicano l'elenco dei servizi la cui erogazione sarà possibile sia attraverso la modalità telematica sia attraverso le modalità vigenti.
4. In conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, non sono consentite comunicazioni tra amministrazioni pubbliche se non attraverso i sistemi informativi istituzionali.
13. 0.1. Gelmini.

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13-bis
(Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi ICT).

1. Con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità dei contratti pubblici da emanarsi entro centottanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto sono dettate linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste on-line e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e della informazione. L'accreditamento indica tra l'altro i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilità dei processi, i requisiti di inalterabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati.
2. Le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto on-line accreditate anche ponendole in competizione tra loro.
3. Gli operatori che mettono a disposizione delle soluzioni e delle tecnologie accreditate sono inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati del Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo n.82 del 2005 recante Codice della amministrazione digitale.
13. 0.2. Gelmini.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Comunicazione tra le pubbliche amministrazioni).

1. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione, mediante il sistema pubblico di connettività e cooperazione, degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni secondo la normativa vigente e applicando le regole per P interoperabilità dei sistemi informativi stabilite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.
13. 0.3. Gelmini.

ART. 14.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non è più dovuto il corrispettivo a carico dei richiedenti il rilascio della carta d'identità elettronica di cui all'articolo i del decreto 22 aprile 2008 del ministero dell'economia e delle finanze.
14. 12. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il capoverso comma 3-quater aggiungere il seguente: 3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale rilasciato dell'Agenzia delle Entrate.
14. 8. Mosca, Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Marco Meloni, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Basso.

Al comma 1, capoverso 3-quater sopprimere le parole: All'atto delle richiesta del documento unificato.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 3-quater sopprimere le parole: atto di richiesta del documento unificato.
14. 1. Liuzzi, Catalano, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Dell'Orco, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, capoverso 3-quater sopprimere le parole: All'atto della richiesta del documento unificato.
14. 11. Liuzzi, Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, capoverso 3-quater dopo le parole: All'atto della richiesta del documento unificato, inserire le seguenti:, ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o dichiarazione di cambio di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
14. 3. Rughetti, Guerini.

Al comma 1, dopo le parole: All'atto della richiesta del documento unificato inserire le seguenti: ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o dichiarazione di cambio di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe della Popolazione Residente, di cui all'articolo 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
14. 14. Saltamartini.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: è riconosciuta al cittadino fino a: articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 con il seguenti: è assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di domicilio digitale, di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente attivabile in modalità telematica dal medesimo cittadino.
14. 7. Marco Meloni, Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Basso.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. La Pubblica Amministrazione rende operativa entro il 1o gennaio 2014 l'infrastruttura tecnologica, il software di baseed il software applicativo per rendere possibile questa comunicazione. Il Cittadino deve poter comunicare sia mediante il personal computer sia mediante telefonia di ultima generazione (tablet).
1-ter. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1-bis comporta una sanzione al responsabile competente indicato della Pubblica amministrazione negligente pari a e 1.000 per ogni giorno di ritardo oltre il 1o gennaio 2014 e la segnalazione al Prefetto e alla Corte dei conti per i competenti provvedimenti sanzionatori.
1-quater. Le PA diligenti, fino al 31 dicembre 2015 potranno reinvestire in innovazione ICT i risparmi ottenuti, in materiale di consumo, risorse umane ed ogni altro componente del risparmio opportunamente giustificato. L'importo economico del risparmio reinvestito non rientra nel patto di stabilità.
1-quinquies. Per il Cittadino la premialità consiste nella facoltà di non pagare diritti di segreteria, mentre per il bollo eventualmente necessario sarà valido quello «virtuale». Rientrano nella comunicazione Cittadino-Pubblica Amministrazione anche certificati, atti, bollettini pre compilati dalla PA per il pagamento di imposte, tasse, servizi sociali, servizi a domanda individuale, multe, al fine di favorire, li dove previsto un pagamento, il pagamento on line.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.
14. 5. Cimbro.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 47, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: di cui all'articolo 71 sono inserite le seguenti:, ferma restando l'esclusione dell'invio a mezzo fax.
1-ter. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il comma 3 è sostituito dal seguente l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica.
14. 9. Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Rotta, Crivellari, Ermini, Marco Meloni, Scalfarotto, Donati, Mosca, Basso.

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 le parole: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono sostituite con le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
14. 4. Rughetti, Guerini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le PA. diligenti potranno reinvestire in innovazione ICT i risparmi ottenuti in materiale di consumo, risorse umane ed ogni altro componente del risparmio opportunamente giustificato ottemperando alla normativa. L'importo economico del risparmio reinvestito non rientra nel patto di stabilità.
14. 6. Cimbro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
1-ter. Ferma restando la relativa disciplina tributaria, gli atti di trasferimento di cui al comma i dell'articolo 2556 del codice civile possono essere sottoscritti, in deroga al comma 2 del medesimo articolo 2556, con la firma digitale di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a condizione che non comportino anche il trasferimento di diritti reali su beni immobili. Gli atti così sottoscritti sono depositati entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. L'intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, è altresì obbligato a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di cui al presente comma e sono responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al periodo precedente.
14. 10. Zanetti, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Aggiungere in fine il seguente comma:
2-bis. All'articolo 45, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunte in fine le seguenti parole:, a decorrere dalla data del primo accesso alla casella di posta elettronica successivo alla trasmissione.
14. 2. Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Rota, Marco Meloni, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Mosca, Basso, Quintarelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al comma 3, dell'articolo 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 le parole: «d’ intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».
14. 13. Saltamartini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Al del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1-bis, soppresse le parole: «da parte delle pubbliche amministrazioni;
b) l'articolo 6-bis, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: L'accesso all'INI-PEC è consentito a chiunque tramite sito web e senza necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto e con dati di tipo aperto, secondo l'articolo 68, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. All'articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 19 marzo 2013 «Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (IMPEC)» sono soppresse le parole: «Alle pubbliche amministrazioni registrate in IPA».
14. 01. Quintarelli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Semplificazione dell'accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione).

1. All'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente comma:
9. Gli account e servizi on-line della Pubblica Amministrazione che richiedono un accesso tramite credenziali di tipo alfanumerico, prevedono l'accesso da parte del cittadino in relazione al proprio account anche tramite Carta Nazionale dei Servizi, Carta di identità Elettronica e, in futuro, tramite Documento Unificato.

2. Per consentire alle Pubbliche Amministrazioni di predisporre l'accesso alternativo tramite Carta Nazionale dei Servizi, Carta di Identità Elettronica e, in futuro, tramite Documento Unificato, le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14. 02. Kronbichler, Pilozzi, Marcon, Melilla, Boccadutri.

ART. 15.

Sopprimerlo.
15. 2. Quaranta, Nardi, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1. bis. Nel caso in cui un documento o un servizio fornito da una pubblica amministrazione o da società a prevalente capitale pubblico, o che eroghino servizi di pubblica utilità, siano disponibili sia in formato analogico che digitale, non può essere imposto alcun onere aggiuntivo per la fruizione dei medesimi in formato digitale.

15. 1. Marco Meloni, Coppola, Mosca, Bonaccorsi, Basso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Qualora un operatore di reti di comunicazione elettronica, per installare nuovi apparati di trasmissione e comunicazione elettronica, utilizzi preesistenti infrastrutture di rete poste sul livello stradale e nel sottosuolo, ivi compresi tra l'altro pozzetti, cavidotti, armadi di distribuzione e cabine pubbliche, nei centri e nuclei storici nonché nelle aree urbane contraddistinte da una elevata densità di fabbricati e dalla difficoltà di reperire idonei spazi per replicare analoghe infrastrutture, lo stesso operatore ha l'obbligo di condivisione degli spazi per realizzare la coubicazione con altri operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica al fine di favorire l'offerta di connettività a banda larga ed ultralarga.
15. 3. Caparini.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Attuazione dell'Agenda Digitale).

1. All'articolo 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
15. 01. Ravetto.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Attuazione dell'Agenda Digitale).

1. All'articolo 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
15. 02. Naccarato.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179).

All'articolo 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 10-ter, inserire i seguenti:
10-quater. Al fine di contribuire al superamento del divario digitale, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento di investimenti in reti di accesso wireless in tecnologia wi-fi, per il collegamento di punti di erogazione di servizi pubblici diffusi sul territorio nazionale in aree infrastrutturalmente disagiate, anche al fine di favorire la realizzazione di piazze telematiche. Con decreto dei Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate le modalità di accesso al finanziamento e le caratteristiche dei richiedenti in qualità di erogatori di servizi pubblici.
10-quinquies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
15. 03. Naccarato.

ART. 16.

Al comma 1, capoverso comma 4-bis, dopo le parole: pubbliche e private aggiungere le seguenti: nonché di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali.
16. 1. De Mita, Romano, Balduzzi, Fauttilli, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1, dopo il capoverso 4-bis, aggiungere il seguente:
4-ter. Il criterio di individuazione dei livelli minimi di cui al precedente comma è costituito dal valore di mercato dell'allocazione dei tera byte. Esso varia a seconda che la razionalizzazione avvenga mediante il ricorso a imprese in outsourcing o in hosting.
16. 2. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome,» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»;
b) al comma 6, le parole «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE» sono sostituite dalle seguenti: «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE»;
c) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:
«15-bis. Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale il piano di progetto per la realizzazione del FSE.
15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni nell'ambito dei rispettivi piani cura la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura centrale necessaria a garantire l'interoperabilità dei fascicoli regionali.
15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute e la operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di:
a) valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7;
b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati.

15-quinquies. Per la realizzazione dell'infrastruttura centrale di interoperabilità FSE di cui al comma 15-ter, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale.»
17. 4. Lenzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome,» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»;
a-bis) per le finalità di cui alla lettera a) comma 2, in assenza del consenso libero ed informato da parte dell'assistito, i documenti entrano a far parte del fascicolo come documenti oscurati e non accessibili ad alcuno, ad esclusione dell'interessato. Per le finalità di cui alle lettere b) e c) dei comma 2 i dati rilevabili dai documenti oscurati sono trattati in conformità a quanto stabilito dal successivo comma 6.
b) al comma 6, le parole «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE» sono sostituite dalle seguenti: «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE»;
c) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:
«15-bis. Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale il piano di progetto per la realizzazione del FSE.
15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni nell'ambito dei rispettivi piani cura la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura centrale necessaria a garantire l'interoperabilità dei fascicoli regionali.
15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute e la operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di:
a) valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7;
b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati.

15-quinquies. Per la realizzazione dell'infrastruttura centrale di interoperabilità FSE di cui al comma 15-ter, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale.»
17. 12. Lenzi.

Al comma 1, lettera a), prima delle parole: entro il 31 dicembre 2014 sono inserite le seguenti: e dalle aziende sanitarie.
17. 1. Palmieri, Centemero.

Al comma 1, dopo la lettera a), dopo la parola: entro inserire: e non oltre.
17. 6. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Currò, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione».

Conseguentemente al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 7, le parole: «contenuti del FSE e sono sostituite con le seguenti: «i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico nonché».
17. 11. Centemero.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) al comma 6, le parole: «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE» sono sostituite con le seguenti: «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e con i documenti sanitari presenti nel FSE individuati dal decreto di cui al comma 7»

Conseguentemente le parole: il decreto di cui al comma 7 sono sostituite con le seguenti: il medesimo decreto di cui al comma 7.
17. 3. Bressa, Fiano, Giorgis.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) comma 11, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro il 30 settembre 2013»
17. 9. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 15 dopo le parole: «dei servizi da queste erogate» sono inserite le seguenti: «ovvero partecipare alla definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per il FSE, conforme ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale».

Conseguentemente al comma 1, lettera d), sostituire capoverso comma 15-ter con il seguente:
«15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale, in accordo con il Consiglio nazionale delle ricerche, avvia un progetto finalizzato sul Fascicolo Sanitario Elettronico per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura nazionale per il FSE di cui al comma 15 secondo modalità e procedure idonee a favorire il coinvolgimento delle imprese private in una logica di sviluppo anche occupazionale, attraverso il coinvolgimento delle Regioni che intendono avvalersi dei risultati di detto progetto e che abbiano un proprio piano operativo di realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico avvalendosi della società di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per gli aspetti relativi al monitoraggio e la individuazione delle azioni per la riduzione della spesa.

Al comma 1, lettera d) sostituire il capoverso comma 15-quinquies con il seguente:
«15-quinquies. Per il progetto finalizzato FSE di cui al comma 15-ter, con obiettivo di giungere a risultato entro il 31 dicembre 2015, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale.»
17. 10. Gelli, Carnevali, Piccione, Grassi, Lenzi, Miotto, Biondelli, Bellanova, D'Incecco, Scuvera, Burtone, Capone, Sbrollini.

Al comma 1 lettera d), capoverso 15-quater, lettera a) sostituire le parole: le regioni e le province autonome con le seguenti: le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie.

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso comma 15-quater:
alla lettera a) sostituire le parole: dalle regioni e province autonome con le seguenti: dalle regioni, dalle province autonome e dalle aziende sanitarie;
alla lettera b), sostituire le parole: da parte delle regioni e province autonome con le seguenti: da parte delle regioni, dalle province autonome e dalle aziende sanitarie.
17. 2. Palmieri, Centemero.

Al comma 1, lettera d), capoverso 15-quater, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed in particolare condizionandone l'approvazione alla piena fruibilità dei dati regionali a livello nazionale, per indagini epidemiologiche, valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta dati a fini di programmazione sanitaria nazionale.
17. 8. Gigli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1, lettera d) capoverso comma 15-quinquies sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.

Conseguentemente, sostituire le parole: 5 milioni di euro a decorrere dal 2015 con le seguenti: 2 milioni di euro per il 2015
17. 5. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Currò.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Semplificazione di procedure del pubblico registro automobilistico).

1. Le richieste per lo svolgimento delle formalità d'ufficio di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514, sono inoltrate al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) da parte delle pubbliche amministrazioni o dell'autorità giudiziaria competente, esclusivamente mediante posta elettronica certificata o, senza oneri e costi a carico delle medesime, attraverso l'utilizzo di apposita procedura telematica predisposta dall'Automobil Club d'Italia (ACI), quale Ente gestore del PRA. Analogamente si procede per l'invio in formato digitale al PRA della copia conforme al provvedimento amministrativo, della sentenza o di altro provvedimento giudiziario a supporto della richiesta. A decorrere dal 1° luglio 2014, non sono più eseguite le richieste di aggiornamento degli archivi del PRA trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nel presente comma.
2. Gli uffici del PRA provvedono alla conservazione sostitutiva in formato digitale, per il periodo minimo previsto dalla legge, dei documenti di cui al comma 1 in sostituzione del documento originale cartaceo. Tali documenti costituiscono prova legale al pari degli originali cartacei.
3. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i comuni trasmettono agli uffici del PRA, in via telematica o su supporto magnetico, i dati relativi all'avvenuto trasferimento di residenza dei proprietari di veicoli iscritti nel PRA, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. I predetti dati possono essere acquisiti dal PRA mediante idonee soluzioni di interoperabilità delle banche dati sulla base di un accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. L'annotazione nel PRA della perdita di possesso del veicolo per furto e del relativo rientro in possesso, per gli effetti di cui alla legge 28 febbraio 1983, n. 53. è curata d'ufficio dall'Autorità che ha ricevuto la denuncia secondo le modalità definite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'ACI.
5. Il PRA comunica con posta elettronica o con altra modalità telematica ai soggetti che ne facciano preventiva richiesta e senza oneri a carico degli stessi, le informazioni relative agli aggiornamenti della situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli loro intestati.
6. Le dichiarazioni unilaterali di vendita del veicolo previste dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, sono sostituite da atti bilaterali recanti la sottoscrizione autenticata del venditore e dell'acquirente.
7. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documento analogico originale presentato al PRA formate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto legislativo sono conservate con valore sostituivo dell'originale cartaceo.
8. Per tutti gli atti presentati al PRA, il pagamento dell'imposta di bollo è assolto esclusivamente con modalità virtuali ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
17. 01. Chiarelli, Costa.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis. - (Misure riguardanti la deducibilità delle spese mediche - scontrino elettronico). - 1. Al fine di semplificare le procedure di detrazione e agevolare il cittadino in materia di oneri deducibili per le spese mediche, come stabilito dagli articoli 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i rivenditori di prodotti deducibili dal reddito complessivo effettuano comunicazione in forma elettronica delle spese sostenute dall'utente alla Agenzia delle Entrate, tramite apposito server.
2. Al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
«La fattura o scontrino fiscale e il corrispondente flusso dati sono inviati, contestualmente all'acquisto, in formato elettronico direttamente dall'esercente all'Agenzia delle Entrate e catalogate tramite codice fiscale, i apposito server»;
b) all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il terzo periodo è inserito il seguente:
«La fattura o scontrino fiscale e il corrispondente flusso dati sono inviati, contestualmente all'acquisto, in formato elettronico direttamente dall'esercente all'Agenzia delle Entrate e catalogate tramite codice fiscale, i apposito server».

3. Gli scontrini cartacei di farmacie, parafarmacie e esercizi commerciali con prodotti deducibili non sono più emessi e sostituiti da comunicazione in formato elettronico.»
17. 02. Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Rota, Crivellari, Ermini, Marco Meloni, Scalfarotto, Donati, Mosca, Basso, Quintarelli.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis. - 1. All'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
17. 03. Coppola, Bonaccorsi, Mosca, Bruno Bossio, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Marco Meloni, Basso, Quintarelli.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Valorizzazione digitale dei beni culturali italiani).

1. La promozione e valorizzazione digitale dei beni culturali italiani attraverso le visite virtuali a musei e monumenti di proprietà statale e le riproduzioni di beni culturali, effettuate ai sensi della vigente normativa in materia, attraverso attività di commercio elettronico, rivolto al mercato nazionale ed internazionale, mira a diffondere la conoscenza ed incrementare l'accessibilità e la fruizione del patrimonio culturale italiano.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma precedente, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ricorre ad una gestione indiretta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici, attraverso la stipula di convenzioni con imprese pubbliche o private dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale che, in ragione della esperienza informatica e logistica acquisita, assicurino una diffusa ed immediata operatività attraverso l'impiego delle proprie dotazioni, impegnandosi anche a valorizzare, sulla base di una direttiva del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, le località in cui si trovano i musei e i monumenti di cui al comma 1, nonché a forme di sponsorizzazione da parte di privati dei progetti di valorizzazione digitale.
3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso virtuali e dai servizi accessori alla visita virtuale a musei e monumenti di proprietà statale sono acquisiti direttamente ai bilanci dei suddetti musei e alle gestioni monumentali mentre gli introiti derivanti dalle e dalla vendita delle riproduzioni di beni culturali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del dei Beni e delle Attività Culturali e dei Turismo, al fine di assicurare la gestione, manutenzione e restauro conservativo per la valorizzazione e fruizione di detti musei e monumenti.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e con quota parte delle risorse finanziarie di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
17. 04. Naccarato.

ART. 18.

Al comma 1, dopo la parola: lavori aggiungere le seguenti: per i quali l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ovvero è stata disposta la consegna dei lavori in via di urgenza secondo le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
18. 26. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al commi 2, primo periodo, sostituire le parole: da emanarsi fino a: decreto con le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
18. 108. Mariani, Borghi, Maria Stella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Ai commi 2, 3, 9 dopo le parole: dalla data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione ovunque ricorrano.
18. 149. Tullo, Pagani, Brandolin.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: del presente comma riguardano aggiungere le seguenti: prioritariamente il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione.
18. 110. Iannuzzi, Borghi, Maria Stella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Miriam, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Manfredi Mariani, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Sanna, Zardini.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: riguardano il potenziamento dei nodi aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alla Piastra logistica Euro Mediterranea della Sardegna di cui alla delibera Cipe 121 del 2001.
18. 129. Pili.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari aggiungere le seguenti: il superamento delle criticità legate all'attraversamento di Udine mediante il raddoppio della linea di circonvallazione da P.M.Vat a Udine Parco e opere complementari.
18. 88. Malisani.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari aggiungere le seguenti: con priorità per i servizi di trasporto pendolari, prevedendo l'aumento del numero delle corse degli orari di maggior sovraffollamento e/o l'aumento del numero dei vagoni.
18. 21. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari aggiungere le seguenti: ivi compresi adeguamenti del materiale rotabile ed incentivazioni tariffarie per consentire il trasporto di biciclette e mezzi di trasporto similari ad emissione zero.
18. 32. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Valle d'Aosta, aggiungere le seguenti: il completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto con priorità agli interventi di soppressione dei passaggi a livello.
18. 64. Rubinato, Mognato, Naccarato, Rotta, Crivellari, Martella.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: e la Valle d'Aosta aggiungere le seguenti: l'elettrificazione della linea ferroviaria Casale-Vercelli.
18. 43. Bargero.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie aggiungere le seguenti: il superamento delle strozzature di trasporto e logistiche con i corridoi transeuropei intermodali di trasporto all'intersezione tra il corridoio mediterraneo (ex corridoio 5) e il corridoio Adriatico-Baltico, mediante infrastrutture prioritarie quali il bivio S.Polo di Monfalcone; il raddoppio della linea di circonvallazione da P.M.Vat a Udine Parco e relative opere complementari; il collegamento Trieste-Capodistria-Divaccia (SLO); il raddoppio della Cervignano-Udine.
18. 145. Malisani, Brandolin, Coppola, Blazina, Rosato, Zanin, Savino, Gigli, Pellegrino.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie aggiungere le seguenti: e sulle infrastrutture viarie, di livello almeno provinciale, intersecate da reti ferroviarie di rilievo nazionale comprese nei corridoi trans europei con passaggi a livello con barriera.
18. 66. Rubinato.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: A19 Agrigento-Caltanissetta aggiungere le seguenti: la Terni-Rieti.
18. 104. Melilli, Sereni.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: A19 Agrigento-Caltanissetta aggiungere i seguenti: la dorsale Appenninica SS 182 «Trasversale delle Serre» asse di collegamento tra A3 e SS106.
18. 73. Censore.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: gli assi autostradali Pedemontana Veneta aggiungere le seguenti: la terza corsia della A4 tratta Quarto d'Altino-Villese-Gorizia di cui all'O.P.C.M. numero 3702/2008 e successive modificazioni e la.
18. 72. Rosato, Blazina, Brandolin, Coppola, Malisani, Zanin, Causin, Martella, Crivellari, De Menech, Rotta, Crimì, Zoggia.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Pedemontana Veneta aggiungere le seguenti: Salerno-Reggio Calabria.
18. 10. Nardi, Quaranta, Aiello, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Pedemontana Veneta aggiungere le seguenti: Pedemontana lombarda.
18. 114. Braga, Guerra, Gadda.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano aggiungere le seguenti: vincolato, quest'ultimo, alla realizzazione della riqualificazione delle stazioni della Metropolitana MM2 da Gobba a Gessate come da accordo di programma (allegato 4 Tav 19) per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna.
18. 93. Cova, Casati, Mauri, Malpezzi, Quartapelle Procopio.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Tangenziale Esterna Est di Milano aggiungere le seguenti: e la tratta 3 Collegno-Rivoli della linea 1 della Metropolitana di Torino.
18. 84. Catalano Liuzzi, Dell'Orco, Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2, l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è destinato alla realizzazione del tratto mancante della Terni-Rieti.
18. 105. Melilli, Sereni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la massima trasparenza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica, contestualmente all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, il testo integrale dei decreti, comprensivi dell'importo e dei beneficiari del Fondo di cui al comma 1 e realizza una piattaforma web-site per la consultazione elettronica delle informazioni di cui al presente comma.
18. 83. Catalano, Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Al comma 3, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della presente legge di conversione.
18. 109. Mariani, Borghi, Maria Stella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 3, dopo la parola: Roma aggiungere le seguenti: ove siano rispettate le disposizioni e le condizioni fissate dal comma 6 del presente articolo.
18. 27. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 3, dopo le parole: Rho-Monza aggiungere le seguenti: il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia Pontremolese.
18. 150. Nardi, Maestri, Quaranta, Lacquanati, Matarrelli, Ferrara, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Al comma 3, dopo le parole: Rho-Monza aggiungere le seguenti: il completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto con priorità agli interventi di soppressione dei passaggi a livello.
18. 63. Rubinato, Mognato, Naccarato, Rotta, Crivellari, Martella.

Al comma 3, dopo le parole: l'asse autostradale Ragusa Catania aggiungere le seguenti: completamento dei lavori della terza corsia dell'A4, tratta Quarto d'Altino-Trieste,

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. È autorizzato il prolungamento della durata della concessione assentita alla Società Autovie Venete spa, al fine di consentire l'immediato reperimento delle risorse finanziarie necessarie al completamento dei lavori della terza corsia dell'A4, tratta Quarto d'Altino-Trieste, garantendo la bancabilità del progetto. La durata del prolungamento della concessione sarà determinata in funzione dell'ammortamento dell'investimento sulla base di un piano economico-finanziario aggiornato allargato ad un Atto aggiuntivo alla convenzione vigente da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».
18. 132. Sandra Savino.

Al comma 3, dopo le parole: Napoli-Bari aggiungere le seguenti: la SS.131 Carlo Felice Cagliari-Porto Torres arteria primaria delle piastra logistica euro mediterranea di cui al programma strategico nazionale, per la quale, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, è nominato un commissario governativo per l'immediata ripresa dei cantieri bloccati da sette anni.
18. 130. Pili.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Con le medesime delibere, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per gli interventi necessari all'esercizio delle metropolitane con tecnologia driverless ad automazione integrale, è autorizzato un contributo, in proporzione al fabbisogno, di 41,85 milioni di euro per il 2013, di 48,6 milioni di euro per il 2014 e di 63,8 milioni di euro per il 2015.
18. 143. Mauri, Quartapelle Procopio, Fiano, Peluffo, Laforgia, Malpezzi, Casati, Fregolent, Bragantini, Piccoli Nardelli, Scalfarotto, Preziosi, Cova, Gasparini, Galli, Bazoli, Galperti, Cominelli, Berlinghieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Con delibera CIPE, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla riprogrammazione dei Fondi di cui all'articolo 7-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni con legge 24 giugno 2013, n. 71, è assegnata alla regione Piemonte sul Fondo PAR FSC 2007-2013, la somma di 70 milioni di euro per integrazioni alla realizzazione del collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle.
18. 41. Bobba, Bragantini, Borghi, D'Ottavio, Biondelli, Fregolent, Lavagno, Bargero, Bonomo, Boccuzzi, Portas, Fiorio, Gribaudo, Damiano, Mattiello, Giorgis, Allasia, Costa, Balduzzi, Nastri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Sempre a valere sul fondo di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzata la spesa straordinaria di 500 mila euro per la ricostruzione del ponte sulla ex SS176.
18. 50. Burtone, Folino.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 19, sopprimere il comma 1.
18. 122. Bonavitacola.

Sopprimere il comma 4.
18. 96. Nicola Bianchi, Catalano, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 88/2010 al «Corridoio tirrenico meridionale A12 - Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone» sono destinate alla messa in sicurezza della via Pontina nonché alle finalità di cui al comma 8 del presente articolo.
18. 33. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sono indistintamente utilizzabili per i lotti in cui è articolata l'opera con le seguenti: sono utilizzabili per i lotti in cui è articolata l'opera, ad esclusione dei lotti relativi al tratto autostradale A12 - Tor de’ Cenci.
18. 6. Zaratti, Zan, Pellegrino, Quaranta, Nardi, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Entro il 30 settembre 2013 con le risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 100/2006 e di cui al Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree, istituito ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Piano sud FAS ) per l’«itinerario Caianello (A1) Benevento» hanno inizio i lavori di adeguamento della S.S. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della S.S. 372 e lo svincolo di Benevento sulla S.S. 88. Il mancato avvio dei lavori alla data del 30 settembre 2013 determina la revoca dell'attuale soggetto promotore aggiudicatario. Le risorse già assegnate con delibera Cipe n. 100 2006 e di cui al Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree, istituito ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Piano sud FAS), sono destinate esclusivamente alla realizzazione dell'opera. In caso di revoca dell'attuale soggetto promotore, entro il 30 febbraio 2014, ANAS provvede a bandire ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni apposita procedura ad evidenza pubblica provvedendo eventualmente a dividere l'opera in lotti funzionali.
18. 123. Faenzi.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: procedura di cui al comma 2, aggiungere le seguenti: previa verifica dell'equilibrio economico finanziario e dell'effettiva attuazione del piano degli investimenti previsto dalla convenzione.
18. 111. Mariani, Borghi, Maria Stella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 32 comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11 con le seguenti: Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 comma del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
18. 20. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che preveda anche l'eventuale compensazione dei costi relativi ad interventi di ammodernamento dell'edilizia scolastica, già sostenuti ed accertati in sede di Conferenza unificata.
18. 101. Bragantini, Invernizzi, Guidesi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine consentire l'attuazione dell'O.P.C.M. 3702/2008 e successive modificazioni, in deroga alla procedura di cui al comma 2, a valere sul Fondo di cui al comma 1, è attribuito alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia un contributo di 40 milioni di euro per l'anno 2013 e di 80 milioni di euro per l'anno 2014 per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia.».
18. 71. Rosato, Blazina, Brandolin, Coppola, Malisani, Zanin, Causin, Martella, Crivellari, De Menech, Rotta, Crimì, Zoggia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per la realizzazione del prolungamento della strada statale n. 434 «Transpolesana», oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona, a valere sul Fondo di cui al comma 1, ed in deroga alla procedura di cui al comma 2, è destinato all'ANAS l'importo complessivo di 46.150.000,00 euro, in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2013, 14 milioni di euro per l'anno 2014 e 20,150 milioni di euro per l'anno 2015.
18. 89. Bragantini.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il progetto dell'intero tracciato della linea C della metropolitana di Roma deve essere sottoposto ad un'unica VIA. A conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale viene sottoposto al CIPE il progetto definitivo della tratta Colosseo-Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo di cui al comma 1.
18. 34. Daga, Segoni, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 6, sostituire le parole: esercizio con la seguente: pre-esercizio e le parole: 15 ottobre con le seguenti: 31 dicembre.
18. 75. Meta.

Al comma 6, sostituire le parole: 15 ottobre 2013 con le seguenti: 15 marzo 2014.
18. 9. Zaratti, Zan, Pellegrino, Quaranta, Nardi, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Al comma 7, dopo le parole: è autorizzata la contrattualizzazione aggiungere la seguente: esclusivamente.
18. 94. Nicola Bianchi, Catalano, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali interventi devono avere come priorità il riequilibrio della mobilità ferroviaria tra regioni, con particolare riferimento alle regioni con un indice infrastrutturale ferroviario inferiore al 50 per cento della media nazionale.
18. 131. Pili.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, e la Conferenza unificata Stato, regioni e autonomie locali istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
18. 103. Mariani, Borghi, Maria Stella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

Al comma 8, dopo la parola: sicurezza aggiungere le seguenti: e salubrità.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota degli interventi previsti nel predetto piano di edilizia scolastica, corrispondenti ad un terzo della dotazione finanziaria di cui al precedente periodo, è rivolto ad operazioni di bonifica degli edifici scolastici nelle cui strutture è stata censita la presenza di amianto, individuati in modo tale che le risorse a disposizione siano sufficienti al completamento dei singoli interventi di bonifica.
18. 142. Balduzzi, Paolo Nicolò Romano, De Mita, Librandi, Fauttilli, Gitti, Mazziotti Di Celso.

Al comma 8 dopo le parole: edifici scolastici aggiungere le seguenti: del sistema nazionale integrato d'istruzione.
18. 2. Centemero, Palmieri.

Al comma 8, sostituire le parole: fino a 100 milioni con le seguenti: 130 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 61 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. sono sostituite dalle seguenti: Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. e le parole: Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg sono sostituite dalle seguenti: Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.
18. 118. Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Battelli, Valente, Castelli, Currò, Sorial, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 8, sostituire le parole: fino a con la seguente: almeno.
18. 117. Gallo, Brescia, Vacca, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Battelli, Valente, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 8, aggiungere le seguenti parole: per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 aggiungere le seguenti: previo completamento dell'anagrafe dell'edilizia scolastica.
18. 3. Centemero, Palmieri.

Al comma 8, sostituire le parole: edilizia scolastica con le seguenti: messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti.
18. 28. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 8, dopo le parole: edilizia scolastica aggiungere le seguenti: pubblica, favorendo le situazioni emergenziali.
18. 22. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 8, dopo le parole: edilizia scolastica aggiungere le seguenti: con priorità agli interventi di messa in sicurezza di edifici danneggiati da eventi sismici.
18. 23. Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 8, sostituire le parole: su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
18. 76. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni, Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi.

Al comma 8, in fine, aggiungere le parole: e d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
18. 80. Fragomeli, Lodolini.

Al comma 8, dopo le parole: con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*18. 57. Guerra, Pastorino.

Al comma 8, dopo le parole: con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*18. 106. Mariani, Borghi, Maria Stella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 8, dopo le parole: con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*18. 127. Saltamartini.

Al comma 8, aggiungere in fine le parole: e la Conferenza Unificata, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
18. 38. Bobba, Bragantini, Borghi, D'Ottavio, Biondelli, Fregolent, Lavagno, Bargero, Bonomo, Boccuzzi, Portas, Fiorio, Gribaudo, Damiano, Mattiello, Giorgis, Allasia, Costa, Balduzzi, Nastri.

Al comma 8, aggiungere in fine, il seguente periodo: I ministeri interessati definiscono criteri e priorità per la ripartizione dei fondi e ne fanno pubblicazione sui siti dei relativi ministeri.
18. 4. Centemero, Palmieri.

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: La manutenzione ordinaria fino a 80.000 euro è assegnata alle istituzioni scolastiche autonome, anche associate in rete.
18. 40. Centemero.

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: In considerazione dell'elevata sismicità della regione Friuli, una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse individuate ai sensi del presente comma, è destinata agli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici scolastici della regione medesima.
18. 133. Savino.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi inseriti in tale Piano di edilizia scolastica non sono sottoposti al vincolo del patto di stabilità interno previsto per gli enti locali.
18. 81. Rughetti, Guerini.

All'articolo 18, comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano di cui al presente comma finanzia, per i soli edifici scolastici, anche gli interventi di bonifica di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
18. 7. Zaratti, Zan, Pellegrino, Quaranta, Nardi, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla, Lavagno.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di predisporre il piano di edilizia scolastica di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 69. Losacco.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In relazione all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni della legge 26 febbraio 2010, n. 26, allo scopo di assicurare la massima funzionalità per le attività della prevenzione al rischio sismico, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. L'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo è finalizzata alla individuazione di un modello univoco di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione a livello infrastrutturale degli edifici pubblici strategici e rilevanti, con particolare riferimento a edifici scolastici e ospedali, nelle aree più soggette a rischio sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 70. Losacco.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In relazione all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazione, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, allo scopo di assicurare la massima funzionalità per le attività della prevenzione al rischio sismico, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016. La spesa è finalizzata alla individuazione di un modello univoco di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione a livello infrastrutturale degli edifici pubblici strategici e rilevanti (scuole e ospedali) nelle aree più soggette a rischio sismico delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Le relazioni conseguenti saranno patrimonializzate da ciascuna regione presso gli attinenti Uffici della Protezione Civile. Al relativo onere si provvede, in deroga alle procedure indicate al precedente comma 2 dell'articolo 18, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sul Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo. Il capitolo di allocazione della spesa di cui al comma 1. non è rimodulabile e dunque non sono applicabili le procedure relative alla riduzione e flessibilità negli stanziamenti del Bilancio dello Stato.
18. 48. Losacco.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Ai fini del saldo finanziario rilevante per la verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono escluse le spese in conto capitale effettuate da regioni ed enti locali con l'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, necessarie per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.
8-ter. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 9-bis, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
18. 5. Lavagno, Boccadutri, Melilla, Marcon, Pilozzi, Kronbichler.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: conservazione di beni culturali sono inserite le seguenti:, valorizzazione e ammodernamento del patrimonio immobiliare scolastico.
*18. 37. De Micheli.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: conservazione di beni culturali sono inserite le seguenti:, valorizzazione e ammodernamento del patrimonio immobiliare scolastico.
*18. 59. Mattiello, Antezza, D'Ottavio, Malpezzi, Rocchi, Rampi, Bossa, Coccia, Vezzali, Manzi, Ascani, La Marca, Fanucci, Giulietti, Laforgia, Guerra, Melilli, Rubinato, Capodicasa, Ferrante, Arlotti, Biondelli, Bobba, Bonomo, Paola Bragantini, Carella, Cimbro, Damiano, D'Incecco, Gasparini, Gribaudo, Lattuca, Moretti, Morani, Quartapelle Procopio, Giovanna Sanna, Grassi, Tino Iannuzzi, Sbrollini, Taricco, Valiante, Iacono, Mariano, Iori, Martelli, Bazoli, Schirò Planeta, De Menech, Baruffi, Mura, Basso, Sberna, Senaldi, Patriarca, Ventricelli, Guerini, Moretto, Rostan, Venittelli, Realacci, Fabbri, Mazzoli, Marzano, Manfredi, Mariano, Carrescia, Cinzia Fontana, Donati, Zampa, Gadda, Chaouki, Venittelli, Moscatt, Pastorino, Pellegrino, Petitti, Biffoni, Lodolini, Tullo, Salvatore Piccolo, Berlinghieri, Bonaccorsi, Albanella, Carbone, Cova, Tartaglione, Borghi, Beni, Dallai, Incerti, Tidei, Cardinale, Ermini, Madia, Coppola, Benamati, Gnecchi, Caruso, Richetti, Zanin, Carnevali, Cani, Marantelli, Capozzolo, Bruno Bossio, Casati, Mauri, Montroni, Carlo Galli, Giuseppe Guerini, Ferrari, Capone, Marco Di Maio, Terrosi, Pagani, Casellato, Maestri, Simoni, Zappulla, Petrini, Braga, Mognato, Ginoble, Lavagno, Cominelli, D'Arienzo, Crivellari, Lacquaniti, Vazio, Giuliani, Bellanova, Scalfarotto, Tinagli, Franco Bordo, Di Salvo, Cova, Bini, Martella.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: conservazione di beni culturali sono inserite le seguenti: messa in sicurezza del patrimonio immobiliare scolastico.
* 18. 65. Rubinato.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: conservazione di beni culturali sono inserite le seguenti:, valorizzazione e ammodernamento del patrimonio immobiliare scolastico presente in Italia e delle scuole italiane all'estero.
18. 74. Merlo, Borghese, Bueno, Bruno.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: conservazione di beni culturali sono inserite le seguenti:, valorizzazione e ammodernamento del patrimonio immobiliare scolastico.
*18. 151. Tinagli, Paolo Nicolò Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti, Gitti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Dopo il comma 7-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente comma:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per interventi relativi all'edilizia scolastica».
18. 82. Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per l'anno 2013, i pagamenti in conto capitale dei Comuni relativi a interventi finalizzati ad innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, sono esclusi dai limiti del saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, nella misura pari alla differenza, se positiva, tra saldo finanziario effettivamente raggiunto al 31 dicembre 2012 e saldo obiettivo dell'anno 2012, come certificato ai sensi dell'articolo 31, commi 20 e 20-bis della legge 12 novembre 2011, n. 183.
18. 42. Moretti, Laforgia.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Agli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all'interno del piano integrato di recupero del borgo storico di Spina del comune di Marsciano di cui all'al comma 3 dell'articolo 1 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3853 del 3 marzo 2010, danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 verificatosi nella regione Umbria, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge 1 agosto 2012, n. 122, così come integrato con decreto-legge 10 ottobre 2012, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213.
18. 137. Galgano, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti, Gitti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Con riferimento all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e, in particolare, le lettere d) ed f), che definiscono rispettivamente gli strumenti del patto territoriale e del contratto d'area, il termine di 48 mesi previsto dalle norme applicative per la conclusione dei lavori, deve intendersi dalla data di rilascio, da parte delle amministrazioni competenti, dell'autorizzazione edilizia per l'esecuzione dei lavori, anche per i lavori di importo inferiore a 1,5 milioni di euro.
18. 134. Latronico.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: l'importo di 100 milioni di euro con le seguenti: l'importo di 200 milioni di euro.

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 100 milioni di euro annui per l'anno 2014.
18. 156. Franco Bordo, Boccadutri, Marcon.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: l'importo di 100 milioni di euro con le seguenti: l'importo di 200 milioni di euro.

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 100 milioni per l'anno 2014.
18. 17. Franco Bordo, Boccadutri, Marcon.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: l'importo di 100 milioni di euro con le seguenti: l'importo di 150 milioni di euro.

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 50 milioni per l'anno 2014.
18. 16. Franco Bordo, Boccadutri, Marcon, Melilla, Pilozzi.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: realizzazione, e dopo la parola: territorio aggiungere le seguenti: e finalizzati all'acquisizione e alta gestione sostenibile di aree destinate a verde pubblico ovvero non compromesse dall'urbanizzazione, nonché alla riqualificazione ambientale di aree degradate ovvero a basso grado di naturalizzazione.
18. 18. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio con le seguenti: concernente interventi infrastrutturali di adeguamento e ristrutturazione di edifici pubblici, ovvero di manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio, con priorità per interventi di messa in sicurezza per prevenire il dissesto idrogeologico e sismico.
Possono essere ammesse nuove costruzioni di edifici pubblici e nuove reti viarie, sulla base di specifiche ed effettive esigenze edificatorie o infrastrutturali e accertata l'assenza di alternative di reimpiego e riorganizzazione degli immobili e delle infrastrutture esistenti.
18. 25. Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 9, sopprimere le parole: e nuova costruzione e dopo la parola: pubblici aggiungere le seguenti: e finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica urbana.
18. 29. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: nuova costruzione con le seguenti: messa in sicurezza.
18. 95. Liuzzi, Catalano, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Dell'Orco, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: edifici pubblici aggiungere le seguenti:, ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.
18. 86. Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 9, dopo le parole: manutenzione di reti viarie aggiungere le seguenti: e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse.

Conseguentemente:
a)
al secondo periodo sostituire le parole: dall'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) al quarto periodo, dopo le parole: I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti aggiungere le seguenti: le Unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed i comuni risultanti da fusione tra Comuni, ciascuno dei quali con meno di 5.000 abitanti,.
18. 56. Guerra, Pastorino.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: reti viarie aggiungere le seguenti: o reti telematiche di NGN e Wi-Fi.
18. 102. Mosca, Coppola, Bonaccorsi, Meloni, Basso, Bruno Bossio, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati.

Al comma 9, terzo periodo dopo le parole: in vigore aggiungere le seguenti: del disegno di legge di conversione.
18. 120. Mariani, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 9, quarto periodo, sostituire le parole: I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti con le seguenti: Le Unioni di Comuni sino a 15.000 abitanti e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ed inferiore a 15.000 abitanti.

Conseguentemente:
a) sostituire il quinto periodo con il seguente: Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere maggiore di 500.000 euro.
b) al sesto periodo, dopo le parole: Ogni Comune aggiungere le seguenti: e Unione di Comuni.
18. 67. Rubinato, De Menech, Casellato, Bobba.

Al comma 9, quarto periodo, sostituire le parole: I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti con le seguenti: Le unioni di comuni.

Conseguentemente, al quinto periodo, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 300.000 euro e le parole: 1000.000 euro con le seguenti: 700.000 euro.
18. 99. Rughetti.

Al comma 9, quarto periodo, sostituire le parole: 5000 abitanti con le seguenti: fino a 10.000 abitanti.
18. 51. Burtone.

Al comma 9, quarto periodo, sostituire le parole: 5.000 abitanti con le seguenti: 15.000 abitanti.

Conseguentemente, sostituire il quinto periodo con il seguente: Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere maggiore di 500.000 euro.
18. 68. Rubinato, Casellato.

Al comma 9, quarto periodo, sostituire le parole: 5.000 abitanti con le seguenti: 15.000 abitanti.
18. 90. Grimoldi.

Al comma 9, quarto periodo, dopo le parole: I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti aggiungere le seguenti: o più comuni, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
18. 128. Latronico.

Al comma 9, quarto periodo, dopo le parole: con popolazione inferiore a 5000 abitanti, aggiungere le seguenti: e le unioni di comuni nonché unioni montane di commi.
18. 85. Borghi, Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 9, dopo le parole: inferiore a 5000 abitanti aggiungere le seguenti: ed i Comuni Montani con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
18. 60. Gozi.

Al comma 9, quinto periodo, dopo le parole: Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore, aggiungere le seguenti: a 200.000 euro per i Comuni con popolazione pari o inferiore ai 3.000 abitanti e, per quelli con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5000, non può essere inferiore.
18. 52. Bini.

Al comma 9, quinto periodo, sopprimere le parole: inferiore a 500.000 euro e.
18. 77. Giordano, Costantino, Fratoianni, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 9, sostituire le parole: 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro con: 70.000 euro e maggiore di 500.000 euro.
18. 24. De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 9, quinto periodo, sostituire le parole: 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro con le seguenti: 200.000 euro e maggiore di 600.000 euro.
18. 91. Grimoldi.

Al comma 9, quinto periodo, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.
18. 92. Allasia, Grimoldi.

Al comma 9, quinto periodo, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 200.000 euro.
18. 39. Bobba, Bragantini, Borghi, D'Ottavio, Biondelli, Fregolent, Lavagno, Bargero, Bonomo, Boccuzzi, Portas, Fiorio, Gribaudo, Damiano, Mattiello, Giorgis, Allasia, Costa, Balduzzi, Nastri.

Al comma 9, quinto periodo, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 250.000 euro.
18. 14. Franco Bordo, Melilla, Marcon, Pilozzi, Boccadutri.

Al comma 9, quinto periodo, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 300.000 euro.
*18. 49. Guerra, Pastorino, Fragomeli.

Al comma 9, quinto periodo, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 300.000 euro.
*18. 119. Mariani, Carrescia.

Al comma 9 sostituire il sesto periodo con il seguente: Ogni comune può presentare al massimo 3 progetti, la cui somma totale non superi 1.000.000 di euro. Il costo totale della somma dei 3 interventi può superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente.
18. 35. Terzoni.

Al comma 9 aggiungere, in fine, le parole: con priorità per i Comuni sul cui territorio sussistano aree ed edifici di proprietà dei medesimi per i quali sia necessaria la decontaminazione, lo smaltimento e la bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
18. 44. Bargero.

Al comma 9 aggiungere, in fine, le parole: , con priorità per i Comuni che investono nella copertura o nel potenziamento della banda larga.»
18. 47. Bargero.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono esclusi per l'anno 2014, dai limiti del Patto di Stabilità interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
*18. 30. Giulietti, Guerra, Pastorino.

Al comma 9, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono esclusi per l'anno 2014, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».
*18. 107. Mariani, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono esclusi per l'anno 2014, dai limiti del Patto di Stabilità Interno per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato».
*18. 126. Saltamartini.

Al comma 9 aggiungere in fine il secondo periodo: Entro 30 giorni dall'approvazione del Programma degli interventi, in un'apposita sezione del sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, viene pubblicata, e aggiornata con cadenza semestrale, una anagrafe che, per ciascuno degli interventi inseriti nel Programma, contenga una relazione descrittiva e indichi lo stato di avanzamento procedurale, fisico realizzativo e finanziario.
18. 19. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.
%

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
« 9-bis. All'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al comma 1 le parole: «a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,» sono soppresse;
b) al comma 2, la parola: « 1000» è sostituita con le seguenti: « e la lettera c) è soppressa;
c) al comma 6 la lettera c) è soppressa.
9-ter. All'onere derivante dal comma 9-bis, pari a 840 milioni euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi riservati ai comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, quanto a 470 milioni di euro, e di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, quanto a 370 milioni di euro.
9-quater. Dall'anno 2014 i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano un limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze previa intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti che disciplinano il concorso dei Comuni inferiori ai 5000 abitanti al Patto di stabilità interno in modo difforme dal presente comma.
9-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuati ve delle misure di cui ai commi precedenti.
9-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
18. 54. Guerra, Pastorino, Fragomeli.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di favorire il recupero e la riqualificazione delle facciate e delle parti comuni degli edifici privati dei centri storici o di aree di particolare pregio, presso il Ministero per beni culturali e ambientali è istituito un apposito Fondo con una dotazione annuale di 250 milioni di euro a decorrere dal 2014. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9-sexies.
9-ter. Hanno accesso ai finanziamenti gli interventi finalizzati al recupero delle facciate degli edifici che insistono nei centri storici, nelle «zone omogenee A» interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nonché in eventuali ulteriori aree individuate dai comuni.
9-quater. I contributi, erogati dal Comune, coprono fino al 100 per cento dei costi per i lavori e spese tecniche, relativamente agli interventi di cui al comma 9-bis. Con decreto del Ministero del economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per beni culturali e ambientali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse del fondo di cui al comma 9-bis.
9-quinquies. I contributi di cui ai presenti commi, non sono cumulabili con le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie previste dalla normativa nazionale.
9-sexies. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'Allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
18. 147. Pellegrino, Zaratti, Zan, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Kronbichler, Manfredi, Brandolin.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
« 9-bis. All'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2014».
9-ter. All'onere derivante dal comma 9-bis, pari a 840 milioni euro per Vanno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi riservati ai comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, quanto a 470 milioni di euro, e di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n, 64, quanto a 370 milioni di euro.
9-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle misure di cui ai commi 9-bis e 9-ter.
18. 53. Guerra, Pastorino.

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:
9-bis. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni ed enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei Siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
9-ter. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 9-bis, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
18. 8. Lavagno, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. A decorrere dall'anno 2013, a valere sul Fondo di solidarietà per i trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell'interno ai comuni, è disposto un contributo pari a 50 milioni di euro in favore delle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, e a sostegno dei comuni istituiti a seguito di fusione da attribuirsi in base ai criteri di cui al decreto del Ministro dell'interno del 1o settembre 2000, n. 318.
18. 58. Guerra, Pastorino.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali della stessa tipologia di quelli definiti dal precedente comma 9, è autorizzato un ulteriore importo di 100 milioni di euro per l'anno 2014 per i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti ed inferiore a 50.000 abitanti, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed a valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2. I criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi sono gli stessi di quelli previsti dal comma 9 e sono disciplinati con il medesimo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti citato dal comma stesso.
18. 15. Franco Bordo, Melilla, Marcon, Pilozzi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. A valere sul fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 3, l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2014, da iscriversi nelle previsioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è destinato alla realizzazione, nei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti e inferiore ai 15000 e con le stesse modalità di cui al comma 9, del primo programma «garanzie e sicurezza dei servizi al cittadino» concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio, strettamente legati a garantire l'efficacia e la sicurezza dei servizi obbligatori per i cittadini.
18. 36. De Menech.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. A valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020, d'intesa con la Conferenza Stato, città, autonomie, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità ed i criteri per garantire la continuità sino al 2020 dei programmi annuali «6000 Campanili».
18. 55 Guerra, Pastorino.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Gli interventi di cui al comma 9 non sono soggetti ai vincoli del patto di stabilità interno di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
18. 46. Mura, Pes, Giovanna Sanna.

Sopprimere il comma 10.
18. 97. Nicola Bianchi, Catalano, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Al comma 10, sono apportate le seguenti modifiche:
Sostituire le parole: Fermo restando con le seguenti: in aggiunta a;
dopo le parole: con l'individuazione delle relative risorse aggiungere le seguenti: a valere sul fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
18. 61. Dadone, D'Ambrosio, Cozzolino.

Al comma 10, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e trasporti aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
18. 157. Distaso, Fucci, Palese, Chiarelli, Marti.

Al comma 10, dopo le parole: infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
18. 112. Mariani, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 10, sostituire le parole: di manutenzione fino alle parole: ANAS SpA con le seguenti: di manutenzione straordinaria e completamento di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA con l'individuazione delle relative risorse e apposita convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA nonché degli innesti tra questa e la reti stradali minori.
18. 138. Vecchio, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 10, aggiungere, in fine il seguente periodo: ANAS SpA, presenta semestralmente al Parlamento una relazione sull'attuazione del
programma di cui al presente comma.
18. 113. Mariani, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. A valere sul fondo di cui al comma 1, possono essere altresì finanziati, entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013, gli interventi per il completamento e il potenziamento della Piattaforma per la rete logistica nazionale, di cui al comma 1 dell'articolo 61-bis del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, mediante il corrispondente incremento del fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, la società UIRNet S.p.A., soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della Piattaforma per la rete logistica nazionale, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 61-bis, è tenuta a presentare al CIPE il progetto di completamento e di potenziamento della Piattaforma medesima, già inserita nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla Legge n. 443 del 2001 ai sensi dell'articolo 1, comma 211, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228. Il progetto, presentato in forma preliminare, deve prevedere lo sviluppo della Piattaforma anche attraverso la realizzazione di una rete di collegamento su «banda larga» dei nodi logistici, nonché tramite la creazione di apposite aree di sosta attrezzate. Alla elaborazione del progetto preliminare di completamento della Piattaforma, da sottoporsi all'approvazione del CIPE, sono destinati 750 mila euro, nell'ambito del limite di spesa di cui al presente comma. L'importo restante è destinato alla estensione della Piattaforma medesima in termini di nuove aree territoriali e di nuovi servizi erogati.
18. 136. Castricone.

Al comma 11, sostituire le parole: assegnato ai sensi del presente articolo con le seguenti: di cui al comma 1 del presente articolo 1 del presente articolo.
18. 62. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. A valere, sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2, l'importo di 100 milioni di euro è destinato ad un programma nazionale di rinnovo urbano, volto al recupero delle parti comuni degli edifici ricadenti nelle zone A e B dei piani urbanistici comunali, mediante interventi riguardanti le categorie di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001, il contenimento dei consumi energetici, la messa in sicurezza, l'abbattimento delle barriere architettoniche. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinate le modalità attuative del Programma, con particolare riguardo all'individuazione dei criteri di determinazione paramedica della spesa ammissibile a contributo pubblico, in forma di contributo a fondo perduto e di contributo in conto interessi, comunque non superiore al 30 per cento del costo preventivato degli interventi, attivabile a condizione del contestuale ed obbligatorio concorso delle complementari risorse poste carico soggetti proprietari degli immobili interessati. Con il medesimo Decreto sono disciplinate le modalità di presentazione dei programmi d'intervento da parte dei soggetti proprietari delle parti condominiali, per singoli edifici o consorzi volontari, e di ammissione all'utilizzo del contributo pubblico, secondo il modello a sportello fino ad esaurimento risorse, previa validazione preventiva dei progetti d'intervento da parte dei Comuni interessati.
18. 155. Bonavitacola, Tino Iannuzzi.

Dopo il comma 11, aggiungere la seguente:
11-bis. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2, l'importo di 100 milioni di euro è destinata al completamento dei lavori di realizzazione delle nuove sedi per uffici giudiziari in avanzato stato di ultimazione, con priorità per le sedi destinatarie di elevati carichi di controversie pendenti. All'assegnazione delle risorse per i singoli interventi si provvede con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero della giustizia.
18. 154. Bonavitacola, Iannuzzi.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 16 comma 6-bis terzo periodo del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, dopo le parole: Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito sono aggiunte le seguenti: «intendendosi per tali quelle non impegnate entro il 31 dicembre 2012» e dopo le parole: sono recuperate nel 2013 con le modalità di cui al comma 6 e aggiungere le seguenti: i pagamenti relativi devono comunque essere effettuati entro il 30 giugno 2013 e al quarto periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2013 con le seguenti: 15 luglio 2013 e le parole. 31 gennaio 2013 con le seguenti: 15 maggio 2013.
18. 125. Costa.

Al comma 13, sostituire le parole: a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 189 milioni per l'anno 2014, con le seguenti parole: a euro 50 milioni per l'anno 2013 e a euro 189 milioni per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26; quanto.
18. 140. Librandi, Andrea Romano, Oliaro, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 13, sostituire le parole: a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 189 milioni per l'anno 2014, con le seguenti: a euro 50 milioni per l'anno 2013 e a euro 189 milioni per l'anno 2014 mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate al Fondo per la competitività e lo sviluppo di competenza del Ministero dello sviluppo economico di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208; quanto.
18. 139. Librandi, Andrea Romano, Oliaro, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 13 sostituire le parole: utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi a valere sul Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con le seguenti: riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
18. 124. Biasotti.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. Il Fondo di cui all'articolo 32, comma del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11 è utilizzato per la realizzazione delle seguenti opere:
a) completamento interramento e copertura della linea ferroviaria Bra-Alba ed elettrificazione della stessa;
b) raddoppio della linea ferroviaria Fossano-Cuneo.
18. 152. Taricco.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. Il Fondo di cui all'articolo 32, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è prioritariamente finalizzato alla realizzazione delle seguenti opere:
a) completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;
b) collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa (potenziamento e variante di Galliate).»
18. 153. Bobba, Paola Bragantini, Borghi, D'Ottavio, Biondelli, Fregolent, Lavagno, Bargero, Bonomo, Boccuzzi, Portas, Fiorio, Gribaudo, Damiano, Mattiello, Giorgis, Allasia, Costa, Balduzzi, Nastri.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. Con riferimento all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», all'articolo 1, punto V, delle «Linee guida di programmazione forestale», di cui al decreto 16 giugno 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ed alle previsioni del Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF), per il sostegno all'occupazione delle aree interne attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione del territorio per la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'attuazione della gestione forestale sostenibile, sono finanziati gli interventi e le azioni dei piani forestali regionali per l'importo di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC). Il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali predispone d'intesa con le regioni un unico sistema di monitoraggio, valutazione e rendicontazione degli interventi.
14-ter. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 14-quater.
14-quater. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
18. 79. Zan, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Con riferimento all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», all'articolo 1, punto V, delle Linee guida di programmazione forestale», di cui al decreto 16 giugno 2005 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed alle previsioni del Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF), per il sostegno all'occupazione delle aree interne attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione del territorio per la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'attuazione della gestione forestale sostenibile, sono finanziati gli interventi e le azioni dei piani forestali regionali per l'importo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e a decorrere dall'anno 2015 mediante le risorse previste dalle legge di stabilità ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC). Il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali predispone d'intesa con le regioni un unico sistema di monitoraggio, valutazione e rendicontazione degli interventi.
14-ter. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 14-quater.
14-quater. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
18. 148. Zan, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Al fine di realizzare azioni di prevenzione del dissesto idrogeologico forestale nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), è autorizzata la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2013 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare. Possono accedere al finanziamento gli interventi, previsti nell'abito di progetti di ingegneria naturalistica, muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro tenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare emana, in accordo con l'associazione dei Comuni Montani UNCEM con apposito decreto i criteri e le modalità di utilizzo delle predette risorse tenuto conto anche della legislazione sulla multifunzionalità agricola ambientale. Richiedenti e beneficiari sono i comuni montani e parzialmente montani. Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore ai 200.000 euro e superiore ai 500.000 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
*18. 1. Cenni.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Al fine di realizzare azioni di prevenzione del dissesto idrogeologico forestale nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), è autorizzata la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2013 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare. Possono accedere al finanziamento gli interventi, previsti nell'abito di progetti di ingegneria naturalistica, muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro tenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare emana, in accordo con l'associazione dei Comuni Montani UNCEM con apposito decreto i criteri e le modalità di utilizzo delle predette risorse tenuto conto anche della legislazione sulla multifunzionalità agricola ambientale. Richiedenti e beneficiari sono i comuni montani e parzialmente montani. Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore ai 200.000 euro e superiore ai 500.000 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
*18. 141. Catania, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. I finanziamenti assegnati alla Regione Friuli Venezia Giulia dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, sono destinati alla realizzazione di interventi da individuare di concerto tra Stato e Regione nell'ambito della revisione dell'Intesa Generale Quadro di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti assume i necessari provvedimenti amministrativi, ivi incluso l'adeguamento della convenzione sottoscritta in esecuzione del citato decreto-legge.
18. 146. Brandolin, Malisani, Coppola, Rosato, Blazina, Zanin.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Al fine di contrastare la grave situazione economica e occupazionale, nel triennio 2013-2015, i comuni, anche associati, sono autorizzati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge. 6 agosto 2008, n. 133, ad assumere personale a tempo determinato da impiegare in progetti speciali nei settori sociale e servizi alla persona, culturale e ambientale finanziati con fondi dei propri bilanci, fondi regionali e comunitari.
18. 45. Mura, Pes, Giovanna Sanna.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. I fondi di cui al presente articolo sono assegnati esclusivamente per realizzare interventi, opere e lavori pubblici o parte di essi che non risultino già inclusi in altri piani e programmi nazionali e regionali finanziati con risorse pubbliche di fonte nazionale e/o comunitaria».
18. 100. Rughetti.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione dei decreti attuativi di propria competenza di cui al presente decreto.
18. 98. Catalano, Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è emanato entro il 31 dicembre 2013.
18. 87. Matteo Bragantini, Grimoldi.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. Ai fini della determinazione degli obiettivi e della verifica del rispetto del patto di stabilita le entrate e le uscite del Comune capofila di convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la gestione associata di servizi e funzioni sono considerate al netto dei trasferimenti effettuati dagli altri comuni convenzionati.
18. 01. Guerra, Pastorino.

ART. 19.

Sopprimerlo.
*19. 1. Liuzzi, Catalano, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Dell'Orco, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Sopprimerlo.
*19. 13. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1 premettere il seguente:

01) «Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: aa) All'articolo 118 dopo il comma 12 è inserito il seguente: 12-bis) Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, non è considerato subappalto l'affidamento di lavori, da parte dell'aggiudicatario o, nel caso in cui questi sia rappresentato da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c), da parte dell'assegnatario del consorzio, a imprese che abbiano stipulato, con l'aggiudicatario o assegnatario, un contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni e che non abbiano partecipato alla gara. La stazione appaltante autorizzerà tale affidamento, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta, a condizione che:
a) l'affidamento dei lavori alle imprese della rete indicate da parte dell'aggiudicatario o assegnatario, ferma restando la sua responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante o concedente, sia effettuato ai prezzi di contratto e nei limiti del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto;
b) i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano dichiarato di essere legati ad altri operatori economici, con un contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni;
c) l'affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di rete e del contratto di affidamento ai sensi del presente comma presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
d) al momento del deposito del contratto di affidamento presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione affidata e la dichiarazione dell'affidatario attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
e) che non sussista, nei confronti dell'affidatario alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e smi».
19. 7. Polidori.

Al comma 1, premettere il seguente:
01) «Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: aa) dopo l'articolo 132 è inserito il seguente:

Art. 132-bis.
(Anticipazione sul prezzo d'appalto).
«1. Le amministrazioni aggiudicatrici, limitatamente agli appalti sotto la soglia di 1 milione di euro, concedono ed erogano all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari al 20 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 c.c.
2. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dai precedenti commi, l'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è sostituito dal seguente:
«1. L'erogazione dell'anticipazione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere definitivo del medesimo ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del codice.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla fattispecie di cui all'articolo 133, comma 1-bis, del codice.».
19. 8. Polidori.

All'articolo 19, comma 1, lettera a), punto 2), aggiungere in fine le seguenti parole: previa verifica del CIPE sentito il NARS.
19. 2. Mariani, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) con particolare riferimento al settore autostradale: a stabilire, entro il 31 dicembre 2013 e con effetto dall'anno successivo, i sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione. L'Autorità, nell'intervenire presso gli attuali concessionari, dovrà tenere conto dell'equilibrio del piano economico-finanziario di ciascuna impresa concessionaria. In caso di mancata determinazione dei nuovi criteri tariffari nel termine indicato, i livelli delle tariffe sono quelli definiti per l'anno 2012 e non possono subire alcun incremento fino alla rideterminazione secondo il metodo del price cap; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;».
19. 3. Guidesi.

Sopprimere il comma 2.
19. 12. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano anche alle concessioni di lavori pubblici già affidate».
19. 11. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 2 aggiungerei il seguente:
Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 240, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
b) all'articolo 240, comma 2, le parole: «per una sola volta» sono eliminate;
c) all'articolo 240, comma 11, è aggiunto infine il seguente periodo: «Nell'ipotesi in cui la Commissione di accordo bonario esprima all'unanimità la propria decisione in ordine alle riserve esaminate, la stessa è vincolante per le parti»;
d) all'articolo 240-bis, comma 1, il secondo periodo è soppresso.
19. 9. Saltamartini, Palese.

Sopprimere il comma 3.
19. 5. Catalano, Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».
19. 14. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al Comma 3, sopprimere la lettera a).
19. 4. Liuzzi, Catalano, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Dell'Orco, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: superiore a 200 milioni di euro con le seguenti: superiore a 500 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: superiore a 200 milioni di euro con le seguenti: superiore a 500 milioni di euro.
19. 10. Franco Bordo, Melilla, Marcon, Boccadutri.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 500 milioni.

19. 15. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
19. 16. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportato nel contratto.
19. 17. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: Il CIPE, previo parere del NARS con le seguenti: La non sostenibilità del piano economico-finanziario e l'entità del credito di imposta entro il limite di cui al comma 1, al fine di conseguire l'equilibrio del piano medesimo anche attraverso il mercato, è verificata dal Cipe con propria delibera, previo parere del Nars.
19. 18. Tofalo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con la medesima delibera di cui al comma 2 sono individuati i criteri e le modalità per l'accertamento, la determinazione e il monitoraggio dell'esenzione, nonché per la rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario. La presente misura è riconosciuta in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
19. 19. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f): «L'articolo 176, comma 9, - (Affidamento a contraente generale) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 viene così sostituito: 12/04/2006 n 163 viene così sostituito: “Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori (SAL), il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti la inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore dovrà applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario, nonché applicare le eventuali diverse sanzioni previste in contratto”».
19. 20. Covello.

Al comma 2, dopo le parole: del presente decreto aggiungere le seguenti parole: nonché, agli interventi da realizzare in finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.
19. 21. Misuraca.

Dopo comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis). All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio nazionale ad un soggetto passivo non stabilito, non rileva ai fini dell'applicazione delle norme previdenziali facenti capo alle Casse nazionali di previdenza e assistenza di liberi professionisti».
19. 6. Garavini, Gnecchi, Quartapelle Procopio.

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

Art. 19-bis.
(Riconoscimento ruolo pubblico delle casse edili).

Dopo l'articolo 252 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente: 252-bis). - 1. Alle casse edili promananti dalle contrattazioni collettive nazionali di lavoro sono riconosciute funzioni di interesse pubblico, ad esse demandate dalla normativa vigente anche ai fini dell'emersione del lavoro irregolare. Tali enti, al fine della legittimazione al rilascio della certificazione di regolarità contributiva, sono obbligatoriamente tenuti a rispettare integralmente tutti i diversi contratti collettivi di lavoro applicati da imprese e da lavoratori aderenti.

2. Le casse edili sono tenute alla certificazione dei propri bilanci e ad avere un organo amministrativo di controllo, rappresentativo delle Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore, che garantisca la loro corretta gestione economico-finanziaria a tutela dei contributi di imprese e lavoratori e delle quote di adesione contrattuale spettanti alle parte sociali sulla base delle dichiarazioni sottoscritte al momento dell'iscrizione alle casse edili.
19. 0. 1. Polidori.

ART. 20.

Al comma 2, dopo le parole: programma di interventi di sicurezza stradale inserire le seguenti: inerenti lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali conseguentemente al comma 4 dopo le parole: sicurezza stradale inserire le seguenti: di cui al comma 2.
20. 6. Dell'Orco, Catalano, Liuzzi, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Al comma 2, dopo le parole: di un programma di interventi di sicurezza stradale aggiungere le seguenti: al finanziamento di brevi tratti stradali mancanti e funzionali a dare continuità ad assi viari di collegamento,.
20. 9. Melilli, Sereni.

Al comma 2 dopo le parole: Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale aggiungere le seguenti: ivi comprese le analisi e i fattori che incidono sulla sicurezza stradale in aree urbane,.
20. 7. Rughetti, Guerini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti è destinata alle Regioni sul cui territorio gli interventi di sicurezza stradale risultino avviati per un importo pari ad almeno il 65 per cento del totale dei finanziamenti assegnati.
20. 12. Brandolin, Malisani, Coppola, Rosato, Blazina, Zanin, Savino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le attività di raccolta dati di incidentali stradale di cui al comma precedente ci si avvale della collaborazione dei dati raccolti ed elaborati dalle Province, per il tramite dell'UPI Unione delle Province d'Italia, secondo convenzione quadro da stipularsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto tra UPI e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Conseguentemente, al comma 4 dopo le parole: sulla base delle proposte formulate dalle Regioni aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.
20. 3. Fragomeli, Lodolini.

Al comma 3, dopo le parole: per le finalità del comma 2 inserire le seguenti: rispettivamente nella misura dell'80 per cento per il programma di interventi di sicurezza stradale, del 10 per cento per la prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e del 10 per cento per il miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalità stradale.
20. 5. Dell'Orco, Catalano, Liuzzi, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Al comma 4, dopo le parole: specifica procedura inserire le seguenti: da avviarsi entro un mese dalla emanazione del decreto o dei decreti di revoca di cui al comma 1.
20. 4. Dell'Orco, Catalano, Liuzzi, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, oltre che a quelle specifiche relative alle aree urbane come definite con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici e l'ANCI secondo i medesimi criteri di selezione.
20. 8. Rughetti, Guerini.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Una quota parte delle risorse derivanti dalle revoche di cui al presente articolo può altresì essere destinata al finanziamento di un piano per l'implementazione delle attività ispettive di controllo e vigilanza sui soggetti operanti nel settore della motorizzazione e sul parco circolante. L'attività svolta dal personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione del piano sono remunerate, con apposito emolumento da assegnare con le modalità stabilite in sede di contrattazione decentrata. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo.
20. 10. Latronico.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 7, comma 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole «le categorie dei veicoli esentati.» è inserito il seguente periodo: «Sono in ogni caso esentati dal pagamento di qualsiasi somma, in caso di ingresso e/o circolazione all'interno delle zone a traffico limitato, gli autobus adibiti a servizi di linea, che si svolgono in ambito sia nazionale che internazionale, da qualsiasi ente autorizzati».
20. 13. Bruno Bossio, Covello, Magorno, Stumpo, Bindi, D'Attorre, Battaglia, Censore, Oliverio.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 3, comma 2 lettera g) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, dopo le parole: «del servizio di linea proposto» è inserito il seguente periodo: «Il nulla osta in materia di sicurezza delle fermate di cui sopra, una volta rilasciato, è valido fino ad eventuale revoca o annullamento da parte del competente UMC, con apposito provvedimento motivato. Pur in assenza del nulla osta in questione, possono essere utilizzate aree di fermata ritenute idonee, sotto il profilo della sicurezza, da parte di Enti pubblici concedenti i servizi di linea».
20. 14. Bruno Bossio, Covello, Magorno, Stumpo, Bindi, D'Attorre, Battaglia, Censore, Oliverio.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 comma 2 lettera f) dell'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le imprese devono disporre di almeno un autobus immatricolato per la prima volta da meno di sette anni»;
b) all'articolo 5, comma 1 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «d) la condizione di impiegare nei servizi di linea regolati dal presente decreto almeno un autobus immatricolato per la prima volta da meno di sette anni».
20. 15. Bruno Bossio, Covello, Magorno, Stumpo, Bindi, D'Attorre, Battaglia, Censore, Oliverio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada e l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo»;
d) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico».
e) al comma 2-ter le parole: «alla metà del massimo» sono sostituite dalle seguenti: «al minimo».
5-ter. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 5-bis del presente articolo.
5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.
*20. 1. Ravetto.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada e l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo»;
d) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico».
e) al comma 2-ter le parole: «alla metà del massimo» sono sostituite dalle seguenti: «al minimo».
5-ter. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 5-bis del presente articolo.
5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.
*20. 2. Meta, Piso, Catalano, Quaranta.

ART. 21.

Sopprimerlo.
21. 1. Balduzzi, Taglialatela, Formisano, Businarolo, Turco, Giorgis.

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.
(Potenziamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie).

1. Al fine di garantire il corretto espletamento dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, istituita con decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo, e sulla base dei fabbisogni individuati dal comitato direttivo di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo, l'Agenzia, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, è autorizzata ad assumere fino a sessanta unità di personale, avviando le procedure concorsuali per il reclutamento previo espletamento, per 20 di esse, delle procedure di mobilità e delle procedure di cui all'articolo 14, comma 4-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.».
21. 01. Totaro.

ART. 22.

Sopprimere il comma 1.
22. 2. Liuzzi, Catalano, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Dell'Orco, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
22. 3. Liuzzi, Catalano, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Dell'Orco, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
22. 4. Liuzzi, Catalano, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Dell'Orco, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).
22. 5. Liuzzi, Catalano, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Dell'Orco, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).
22. 1. Liuzzi, Catalano, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Dell'Orco, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 2, dopo le parole: «e dei servizi portuali» sono aggiunte le parole: «con singoli lavoratori o con squadre organizzate per singolo avviamento ovvero per più lungo periodo, ivi compresa la fornitura di mezzi meccanici ed attrezzature ausiliarie»;
al comma 8, dopo le parole: «di lavoro temporaneo.» sono aggiunte le seguenti: «All'onere relativo concorre l'Autorità Portuale, previa deliberazione del Comitato Portuale, sentita la Commissione Consultiva, utilizzando il gettito della addizionale dalla stessa istituita in attuazione dell'articolo 1, comma 984, della legge n. 296 del 2006 per servizi di vigilanza e per la sicurezza portuale.»;
al comma 10 la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe delle attività di cui al precedente comma 2, nonché per l'eventuale fornitura di lavoro temporaneo anche ad altre imprese autorizzate ad operare in ambito portuale ad integrazione delle attività autorizzate, tariffe da approvare dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima;
22. 25. Tullo, Velo, Mognato, Carella, Ferro, Mauri.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) al comma 8, dopo le parole: «in attuazione del Piano regolatore portuale» sono aggiunte le altre: «ovvero all'interno delle casse di colmata laddove realizzate»
22. 19. Brandolin, Malisani, Coppola, Rosato, Blazina, Zanin, Savino, Tullo.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:
8-bis. La verifica di assoggettabilità e la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di bonifica di interesse nazionale sono svolte dalla Regione, qualora questa provveda al finanziamento dell'intervento in sostituzione dello Stato.
22. 23. Brandolin, Malisani, Coppola, Rosato, Blazina, Zanin, Savino, Tullo.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
« 1-bis. L'autorità portuale svolge altresì un ruolo di coordinamento delle attività esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella propria circoscrizione territoriale. Il presidente dell'autorità portuale, ai fini dell'esercizio della funzione dì coordinamento, può convocare un'apposita conferenza con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell'esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto.»
2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione, anche di finanza pubblica, riferita alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici, se non per quanto diversamente ed espressamente previsto. Le autorità portuali non sono ricomprese nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli atti adottati dall'A.P. sono assoggettati esclusivamente alle forme di controllo preventive e successive espressamente previste dalla presente legge».
1-ter. All'articolo 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
h) amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia; esercita, sentito il comitato portuale, preventivamente per i soli casi di maggior rilievo, le attribuzioni amministrative stabilite dall'articolo 30 del codice della navigazione, fermo restando l'esercizio della polizia da parte dell'autorità marittima, nonché le attribuzioni stabilite negli articoli 32 da 34 a 55, 64, 65 e 68; 75 e 76 e, con riguardo a tali articoli, anche quelle di cui all'articolo 84, del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione; esprime l'intesa con l'autorità marittima sulle competenze da questa esercitate ai sensi delle disposizioni contenute nel libro I, titolo III, capo I, del codice della navigazione, limitatamente a quelle di cui agli articoli 62, 66, 67, 77 e 78. Ferma restando la validità delle tessere di libero accesso a tutti i porti nazionali rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disciplina con propria ordinanza gli accessi e i permessi d'ingresso ai porti dì giurisdizione, esercita le competenze di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, conferendo, con proprio provvedimento, al personale dell'autorità portuale le funzioni di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, esercitabili nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale».
2) al comma 3, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
“2h-bis) esercita, d'intesa con l'autorità marittima, relativamente ai porti rientranti nella propria circoscrizione territoriale, nell'assolvimento dei compiti in tema di security portuale.
3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. Il Presidente, con proprio provvedimento, conferisce al personale dell'autorità portuale appositamente incaricato, il compito di accertare l'inosservanza dei provvedimenti ed atti di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale e di applicare le sanzioni amministrative previste dal Codice della Navigazione, dal regolamento per la Navigazione marittima, dal Codice della strada e nelle altre pertinenti norme vigenti, se il fatto non costituisce reato.
1-quater. All'articolo 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente non si applica ai dipendenti delle Autorità Portuali nessuna disposizione riferita ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di altri enti pubblici».
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
6-bis. L'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza e difesa delle Autorità Portuali dinanzi a qualsiasi giurisdizione, sono attribuite all'Avvocatura interna delle medesime, nel rispetto dei principi della legge professionale, nei casi in cui la pianta organica delle stesse, approvata dal Ministero Vigilante, preveda apposito ufficio dedicato a tale attività.
22. 33. Tullo, Velo, Meta, Bonavitacola, Pagani, Mauri, Brandolin, Mognato, Bruno Bossio.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), il controllo e la regolamentazione tecnica, ai fini della sicurezza, delle attività esercitate negli ambiti portuali e a bordo delle navi»;
b) al comma 1-bis, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Fatta salva, fino a disposizione contraria, la validità dei vigenti provvedimenti definitivi emanati al riguardo, l'obbligatorietà dei suddetti servizi è stabilita, su proposta della autorità marittima, d'intesa con l'autorità portuale, ove istituita, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne fissa i limiti, sentite le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. In caso di necessità e di urgenza l'autorità marittima, previa informazione all'autorità portuale ove istituita, può rendere temporaneamente obbligatorio l'impiego dei suddetti servizi per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta. Nei porti ricompresi nella circoscrizione territoriale di un'autorità portuale, la disciplina e l'organizzazione dei servizi tecnico-nautici di cui al presente comma sono stabilite dall'autorità marittima d'intesa con l'autorità portuale, sentite le rappresentanze unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. In difetto di intesa provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, di rimorchio, di ormeggio e battellaggio, di cui al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di una istruttoria condotta dallo stesso Ministero congiuntamente al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, alle rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi, nonché all'associazione maggiormente rappresentativa delle autorità portuali»;
c) il comma 1-ter è sostituito dai seguenti:
1-ter. Le tariffe dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis relative ai singoli porti sono stabilite, in ottemperanza ai criteri e meccanismi di cui al medesimo comma 1-bis, attraverso un'istruttoria condotta in sede ministeriale alla quale partecipano l'autorità marittima e l'autorità portuale, laddove istituita, che possono essere anche rappresentate o assistite rispettivamente dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalla associazione maggiormente rappresentativa delle autorità portuali, nonché, in veste consultiva, le rappresentanze unitarie nazionali degli erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. La predetta istruttoria ministeriale termina con la conseguente proposta di variazione tariffaria avanzata dall'autorità marittima d'intesa con l'autorità portuale, laddove istituita, e sottoposta all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In difetto di intesa ovvero in caso di mancata approvazione ministeriale, il provvedimento tariffario definitivo è adottato dall'autorità marittima su disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1-quater. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adottare un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto ad individuare, per i porti ove già esiste il servizio di rimorchio, i parametri operativi e gestionali in presenza dei quali, ferma restando l'unicità e l'inscindibilità del servizio di rimorchio disciplinato dalla stessa concessione, è possibile introdurre una tariffa di prontezza operativa. Detti parametri devono indicare quando l'insufficienza del fatturato, comprensivo di eventuali altri ricavi di natura ricorrente, continuativa e non occasionale, debba essere considerata notevole e strutturale e quando debba considerarsi particolarmente elevato il divario tra il numero delle navi che si avvalgono del servizio di rimorchio e quelle che non se ne avvalgono. Nei porti in cui si riscontrano tali parametri, l'autorità marittima, qualora ritenga indispensabile un presidio di rimorchio, d'intesa con l'autorità portuale, ove istituita, e sentite le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori del servizio e degli utenti dello stesso, può introdurre, attraverso l'apertura di un'istruttoria a livello ministeriale disciplinata ai sensi del comma 1-ter, un'apposita tariffa di prontezza operativa per le navi che scalano il porto. Il
gettito complessivo di detta tariffa deve essere tale da integrare il fatturato derivante dal servizio di rimorchio, comprensivo di eventuali altri ricavi di natura ricorrente, continuativa e non occasionale, in modo da consentire il raggiungimento dell'equilibrio gestionale derivante dall'applicazione dei criteri e meccanismi tariffari di cui al comma 1-bis.
1-quinquies. Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, per porti o per altri luoghi d'approdo o di transito delle navi si intendono le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee».
22. 28. Meta, Tullo, Velo, Bonavitacola, Pagani, Paolucci, Brandolin.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente:
«Art. 18. - (Concessione di aree e banchine). - 1. L'autorità portuale o, nei porti di categoria III, la regione o l'ente territoriale competente, compatibilmente con la necessità di riservare nell'ambito portuale spazi operativi per lo svolgimento delle operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie, in conformità con quanto previsto dal piano regolatore, può concedere alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, l'occupazione e l'uso di aree demaniali e banchine.
2. È altresì sottoposta a concessione da parte dell'autorità portuale o, nei porti di categoria III, della regione o dell'ente territoriale competente, la realizzazione e la gestione di opere attinenti ad attività marittime e portuali collocate a mare, nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee, anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali, anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo.
3. Ai fini della determinazione della durata delle concessioni, l'autorità portuale o, nei porti di categoria III, la regione o l'ente territoriale competente, tiene conto del programma di investimenti del concessionario volti a valorizzare la qualità dei servizi da rendere all'utenza ovvero ad assumere a proprio esclusivo carico la realizzazione di opere portuali.
4. L'atto di concessione contiene il termine, almeno biennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio reso all'utenza alle previsioni dei piani di investimento di cui all'atto di concessione. Il medesimo atto di concessione contiene altresì le modalità di definizione e approvazione degli eventuali programmi d'investimento del concessionario nella realizzazione di opere portuali, le sanzioni e le altre specifiche cause di decadenza o revoca della concessione, diverse da quelle generali previste dalle pertinenti norme del codice della navigazione.
5. Quando siano trascorsi i due terzi della durata della concessione, il concessionario che dia corso a investimenti in opere infrastrutturali e in opere o impianti di non facile rimozione ulteriori rispetto al programma di cui al comma 3 e oggetto di valutazione nella procedura di evidenza pubblica di cui al comma 7 può richiedere che la durata della concessione sia prorogata, da parte dell'autorità portuale, previa delibera del comitato portuale, acquisito il parere favorevole del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un periodo proporzionale al rapporto fra gli ulteriori investimenti e quelli indicati nel programma di cui al comma 3 e oggetto di valutazione nella procedura di evidenza pubblica di cui al comma 7, purché non superiore a un terzo della durata inizialmente stabilita per la concessione.
6. A fronte di un programma di investimenti ulteriori il concessionario può richiedere, quando siano decorsi i due terzi della durata della concessione, che la procedura di evidenza pubblica per la riassegnazione dell'area sia anticipata rispetto alla scadenza naturale. Se la richiesta è accolta, la procedura deve essere avviata entro sei mesi dalla richiesta.
7. L'atto di concessione è adottato all'esito di selezione effettuata tramite procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi europei di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, previe idonee forme di pubblicità.
8. È facoltà dell'autorità portuale, previa deliberazione motivata del comitato portuale, tenuto altresì conto delle previsioni del piano regolatore portuale e del piano operativo triennale, derogare alle disposizioni del comma 7 del presente articolo, con riguardo a spazi interclusi entro aree concesse ad un unico soggetto o ad esse attigue, se a giudizio dell'autorità concedente le stesse aree intercluse o attigue non siano suscettibili, trattandosi di superfici limitate in relazione alla utilizzazione prevista, di autonomo sfruttamento funzionale ovvero, nel caso in cui il piano regolatore portuale ne preveda la unitarietà di utilizzazione, di essere assegnate a diversi soggetti al fine dello svolgimento di una attività imprenditoriale autonoma e connotata da criteri di economicità. Tali aree, con le modalità e previa verifica delle condizioni predette, possono essere assegnate direttamente al soggetto concessionario delle aree ad esse attigue, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riguardante la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma.
9. Le autorità portuali o, nei porti di categoria III, la regione o l'ente territoriale competente riferiscono con cadenza biennale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito allo stato delle concessioni in atto e in particolare al rispetto delle condizioni poste dall'atto di concessione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle relazioni ricevute, effettua il monitoraggio sull'utilizzazione delle aree portuali e può emanare indirizzi generali per la migliore fruizione delle aree demaniali.
10. Le imprese che intendono partecipare alla procedura di cui al comma 7, oltre ai requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 3, documentano anche:
a) un programma di attività, assistito da idonee garanzie anche fideiussorie, volto all'incremento dei traffici e della produttività del porto e gli eventuali investimenti programmati;
b) un organico di lavoratori adeguato in relazione al programma di attività di cui alla lettera a);
c) un apparato tecnico e organizzativo adeguato, anche dal punto di vista della sicurezza, a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato, per conto proprio o di terzi. L'impresa richiedente, ove autorizzata, rimane comunque unica responsabile nei confronti dell'autorità portuale di interesse statale o, ove non istituita, dell'autorità competente, per il rispetto degli obblighi e degli impegni derivanti dall'autorizzazione e dalla concessione, anche relativamente alle attività appaltate.

11. L'atto di concessione indica altresì le modalità di calcolo, di rivalutazione e di versamento del relativo canone, il cui importo è parametrato in ragione della prevedibile redditività, per il concessionario, dell'area o della banchina interessata e in nessun caso può essere inferiore a quello derivante dall'applicazione della normativa nazionale in materia di concessioni di beni del demanio marittimo. Nel caso in cui sia ad esclusivo carico del concessionario la realizzazione di opere portuali, anche di grande infrastrutturazione, ovvero di strutture di difficile rimozione, l'importo del canone, ad esclusione dei casi in cui esso sia determinato nel predetto limite minimo, limitatamente alla zona interessata dalle opere, è ridotto secondo i criteri contenuti in apposito regolamento adottato dal comitato portuale. Comunque, in nessun caso l'importo del canone può, per effetto delle riduzioni, essere determinato in misura inferiore al limite minimo.
12. Se l'autorità portuale concede, ai sensi del presente articolo, aree e banchine sulle quali la stessa autorità o un precedente concessionario abbiano finanziato opere atte a valorizzare il bene demaniale, ivi compresi eventuali mezzi di movimentazione della merce, il canone non può essere soggetto alle riduzioni di cui al comma 11 ed è invece aumentato secondo criteri contenuti nell'apposito regolamento, adottato dal comitato portuale, di cui al medesimo comma 11.
13. L'impresa concessionaria esercita direttamente l'attività oggetto della concessione. All'atto del rilascio della concessione il soggetto concessionario deve indicare la struttura di controllo soggettiva. In caso di modifica delle partecipazioni nell'ambito di tale struttura, il concessionario ha l'obbligo di preventiva informazione nei confronti dell'autorità portuale, la quale può indicare eventuali ragioni che essa ravvisi discendere sul rapporto concessionario ai fini del suo mantenimento o della sua revoca. L'autorità portuale può autorizzare l'affidamento a terzi in subconcessione di una parte limitata delle aree al fine dello svolgimento di attività secondarie, nell'ambito della stessa concessione, non coincidenti con quelle ricomprese nel ciclo delle operazioni portuali o con i servizi portuali di cui all'articolo 16, comma 1. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può comunque autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività non preponderanti comprese nel ciclo operativo non coincidente con le operazioni di sbarco o imbarco ovvero lo svolgimento dei servizi portuali di cui al comma I del medesimo articolo 16. L'impresa autorizzata, ai sensi dell'articolo 16, a cui è affidato, previa autorizzazione dell'autorità concedente, l'esercizio di alcune attività non preponderanti comprese nel ciclo operativo, esercita pienamente il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati e deve disporre delle professionalità e delle attrezzature specifiche corrispondenti alle esigenze tecniche e operative dell'attività che svolge.
14. L'autorità portuale, nell'ambito dei poteri di concessione, garantisce il rispetto dei princìpi della concorrenza, in modo da escludere qualsiasi comportamento pregiudiziale per l'utenza. L'impresa concessionaria in un porto non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale dello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui ha la concessione già assentita. È facoltà dell'autorità concedente, previa deliberazione del comitato portuale, tenuto conto delle previsioni del piano regolatore portuale e sulla base delle evoluzioni attese e dei traffici, derogare a quanto previsto al secondo periodo del presente comma, ferma restando la necessità di garantire nei porti il rispetto della concorrenza e la pluralità delle imprese operanti per le diverse tipologie di traffico.
15. Le autorità portuali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adottano un regolamento che, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, determini criteri e condizioni per il rilascio delle concessioni e per la determinazione dei relativi canoni.
16. Le concessioni assentite in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione restano efficaci nella loro attuale configurazione fino alla loro scadenza».
22. 30. Meta, Tullo, Velo, Bonavitacola, Pagani, Mauri, Brandolin, Paolucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In ordine ai poteri di regolamentazione e di ordinanza di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, con regolamento adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono fissati obblighi uniformi per l'applicazione dell'articolo 68 del Codice della navigazione, con riferimento agli adempimenti burocratici e all'applicazione di tasse di iscrizione ai registri, di tariffe d'accesso e di uso degli spazi e della struttura, a carico dei soggetti che esercitino un'attività all'interno dei porti, secondo i principi della semplificazione, della non ripetizione degli adempimenti, della certezza e della non retroattività degli oneri.
22. 36. Bergamini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, al comma 4 è premesso il seguente periodo: «In ciascun porto l'impresa autorizzata deve esercitare direttamente l'attività per cui ha ottenuto l'autorizzazione utilizzando l'organizzazione e l'organigramma presentati in modo esclusivo in relazione alle operazioni svolte in quel porto».
22. 29. Meta, Tullo, Velo, Bonavitacola, Pagani, Mauri.

Al comma 2, sopprimere le parole da: nonché variazioni in aumento fino alle seguenti: tasse medesime.
22. 7. Fedriga.

Al comma 2 sopprimere il terzo periodo.
22. 20. Oliaro, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. In ordine ai poteri di regolamentazione e di ordinanza di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla presente legge, con regolamento adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati obblighi uniformi per l'applicazione dell'articolo 68 del Codice della navigazione, con riferimento agli adempimenti burocratici e all'applicazione di tasse di iscrizione ai registri, di tariffe d'accesso e di uso degli spazi e della struttura, a carico dei soggetti che esercitino un'attività all'interno dei porti, secondo i principi della semplificazione, della non ripetizione degli adempimenti, della certezza e della non retroattività degli oneri.
22. 8. Latronico.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. In ordine ai poteri di regolamentazione e di ordinanza di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla presente legge, con regolamento adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati obblighi uniformi per l'applicazione dell'articolo 68 del Codice della navigazione, con riferimento agli adempimenti burocratici e all'applicazione di tasse di iscrizione ai registri, di tariffe d'accesso e di uso degli spazi e della struttura, a carico dei soggetti che esercitino un'attività all'interno dei porti, secondo i principi della semplificazione, della non ripetizione degli adempimenti, della certezza e della non retroattività degli oneri.
22. 37. Latronico.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le entrate riscosse dalle autorità portuali ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle indicate dal comma 1, lettera e), del medesimo articolo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull'applicazione dell'imposta sui redditi alle entrate delle autorità portuali, di cui al comma 1, perdono efficacia e i relativi procedimenti tributari si estinguono.
22. 31. Meta, Tullo, Velo, Pagani, Bonavitacola, Mauri, Brandolin.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Con riferimento alle variazioni delle tasse di ancoraggio e portuali, di cui al comma 2, nonché all'applicazione di tasse di iscrizione ai registri ai sensi dell'articolo 68 del Codice della navigazione o alle tariffe d'accesso e di uso degli spazi e della struttura a carico dei soggetti che esercitino un'attività all'interno dei porti o agli oneri per altri adempimenti burocratici, si applicano i principi della semplificazione, della non ripetizione degli adempimenti, della certezza e della non retroattività degli oneri.
22. 13. Biasotti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Con riferimento alle variazioni delle tasse di ancoraggio e portuali, di cui al comma 2, nonché all'applicazione di tasse di iscrizione ai registri al sensi dell'articolo 68 del Codice della navigazione o alle di tariffe d'accesso e di uso degli spazi e della struttura a carico dei soggetti che esercitino un'attività all'interno dei porti o agli oneri per altri adempimenti burocratici, si applicano i princìpi della semplificazione, della non ripetizione degli adempimenti, della certezza e della non retroattività degli oneri.
22. 14. Biasotti.

Il comma 3 è sostituito dai seguenti:
3. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nel limite di 70 milioni di euro annui».
3-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, aggiungere i seguenti commi:
«7. A decorrere dall'anno 2014, è istituito nello stato di previsione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo, ulteriore rispetto a quello indicato al comma 1 del presente articolo, alimentato su base annua in misura pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto. Il fondo di cui al periodo precedente è ripartito annualmente, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro il 30 maggio di ciascun anno, tra le autorità portuali per la realizzazione di interventi di manutenzione, messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture portuali.
8. Nell'ambito delle risorse ad esse attribuite ai sensi del precedente comma 7, le portuali sono autorizzate a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie finalizzate al finanziamento degli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e riqualificazione di cui al precedente comma 7.»

Conseguentemente all'articolo 61, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «e 3-bis»;
b) dopo la lettera e, aggiungere la seguente: e-bis) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013 e a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e successive modificazioni.
22. 16. Garofalo.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 1, dopo le parole: « 1 per cento» inserire le parole: «per l'anno 2013; 2 per cento per l'anno 2014 e 3 per cento dal 2015» e sopprimere le parole: «nel limite di 70 milioni di euro annui.»

Conseguentemente all'articolo 61, comma 1, dopo la lettera e, aggiungere la seguente: e-bis) quanto a 60 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e successive modificazioni.
22. 15. Garofalo.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 1, dopo le parole: « 1 per cento» sono aggiunte le parole: «per l'anno 2013; 2 per cento dall'anno 2014,» e sono soppresse le parole: «nel limite di 70 milioni di euro annui». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro per l'anno 2013 e in 130 milioni a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
22. 26. Tullo, Pagani, Brandolin, Carella, Mognato, Mognato, Mauri, Bruno Bossio.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
«4. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è inserito il seguente comma 1-bis: «L'autorità portuale svolge altresì un ruolo di coordinamento delle attività esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella propria circoscrizione territoriale. Il presidente dell'autorità portuale, ai fini dell'esercizio della funzione di coordinamento, può convocare un'apposita conferenza con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell'esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto.»

5. In considerazione delle funzioni affidate alle autorità portuali, enti pubblici di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale, il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
«Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione, anche di finanza pubblica, riferita alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici, se non per quanto diversamente ed espressamente previsto. Le autorità portuali non sono ricomprese nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli atti adottati dall'autorità portuale sono assoggettati esclusivamente alle forme di controllo preventive e successive espressamente previste dalla presente legge».

6. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
h) amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia; esercita, sentito il comitato portuale, preventivamente per i soli casi di maggior rilievo, le attribuzioni amministrative stabilite dall'articolo 30 del codice della navigazione, fermo restando l'esercizio della polizia da parte dell'autorità marittima, nonché le attribuzioni stabilite negli articoli 32 da 34 a 55, 64, 65 e 68, 75 e 76 e, con riguardo a tali articoli, anche quelle di cui all'articolo 84, del codice della navigazione e delle relative norme di attuazione; esprime l'intesa con l'autorità marittima sulle competenze da questa esercitate ai sensi delle disposizioni contenute nel libro I, titolo III, capo I, del codice della navigazione, limitatamente a quelle di cui agli articoli 62, 66, 67, 77 e 78. Ferma restando la validità delle tessere di libero accesso a tutti i porti nazionali rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disciplina con propria ordinanza gli accessi e i permessi d'ingresso ai porti di giurisdizione, esercita le competenze di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, conferendo, con proprio provvedimento, al personale dell'autorità portuale le funzioni di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, esercitabili nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale».

7. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, dopo la lettera h) come modificata ai sensi del precedente comma 6, è inserita la seguente lettera:
h-bis) esercita, d'intesa con l'autorità marittima, le competenze attribuite all'autorità portuale in tema di security portuale relativamente ai porti rientranti nella propria circoscrizione territoriale.

8. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 3 e aggiunto il seguente comma:
«4. Il Presidente, con proprio provvedimento, conferisce al personale dell'autorità portuale appositamente incaricato, il compito di accertare l'inosservanza dei provvedimenti e degli atti di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale e di applicare le sanzioni amministrative previste dal Codice della Navigazione, dal regolamento per la Navigazione marittima, dal Codice della strada e dalle altre norme vigenti in materia, salvo che il fatto non costituisca reato».

9. All'articolo 10, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente non si applica ai dipendenti delle Autorità Portuali nessuna disposizione riferita ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di altri enti pubblici».
10. L'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza e difesa delle Autorità Portuali dinanzi a qualsiasi giurisdizione, sono attribuite all'Avvocatura interna delle medesime, nel rispetto dei principi della legge professionale, nei casi in cui la pianta organica delle stesse, approvata dal Ministero Vigilante, preveda apposito ufficio dedicato a tale attività.»
22. 18. Garofalo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituiti dai seguenti:
2. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. Il piano regolatore portuale può contenere previsioni concernenti, altresì, aree esterne necessarie allo sviluppo delle attività portuali, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.
3. Il piano regolatore portuale di ciascun porto rientrante nella circoscrizione territoriale di un'autorità portuale è adottato dal Comitato portuale e viene trasmesso al Comune o ai Comuni interessati per l'espressione dell'intesa. L'intesa si intende raggiunta qualora il Comune o i Comuni interessati non comunichino all'autorità portuale un motivato diniego entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Sono vincolanti ai fini dell'intesa esclusivamente le prescrizioni assunte dal Consiglio comunale a maggioranza dei componenti, relativamente agli ambiti portuali di interazione con il territorio contiguo di esclusiva competenza del Comune.
4. Qualora non si raggiunga l'intesa, nel termine di novanta giorni di cui al comma precedente, la Regione convoca, su proposta dell'autorità portuale, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della proposta, una conferenza di servizi tra Regione, Comune o Comuni interessati ed autorità portuale. La conferenza entro i successivi quaranta cinque giorni assume a maggioranza le determinazioni in ordine al piano regolatore portuale.
5. Esperita la procedura di cui ai commi precedenti, il piano regolatore portuale è sottoposto alla valutazione integrata tecnica e di impatto ambientale, effettuata da un'apposita commissione paritetica istituita, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La commissione è composta da componenti del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e della Commissione per la valutazione di impatto ambientale e si esprime sul piano regolatore entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la Commissione disponga l'acquisizione di pareri da parte di altri enti o amministrazioni, il suddetto termine è prorogato una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni. Decorso inutilmente il termine, il parere tecnico e la valutazione di impatto ambientale si intendono resi in senso favorevole. Nei successivi sessanta giorni la Regione emana il provvedimento di approvazione del piano regolatore portuale; decorso inutilmente tale termine il piano si intende comunque approvato.
5-bis. I progetti di opere di grande infrastrutturazione costituenti adeguamenti tecnico-funzionali di piani regolatori portuali approvati non sono assoggettati alla procedura per la valutazione di impatto ambientale».
22. 17. Garofalo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunti i seguenti:
6-bis. A decorrere dall'anno 2014, è istituito nello stato di previsione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo, ulteriore rispetto a quello indicato al comma 1 del presente articolo, alimentato in misura pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto. Dette risorse, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 30 maggio di ciascun anno, sono ripartite annualmente tra le Autorità Portuali per la realizzazione di interventi di manutenzione, messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture portuali.
6-ter. Con le risorse attribuite ai sensi del comma 6-bis, le Autorità Portuali sono autorizzate a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie finalizzate al finanziamento degli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e riqualificazione di cui al precedente comma.
6-quater. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.»
22. 27. Tullo, Pagani, Brandolin, Carella, Mognato, Mauri, Meta, Bruno Bossio.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, è aggiunto, in fine il seguente comma:
«Previa autorizzazione del comandante della competente capitaneria di porto è consentito, altresì, l'impiego di personale di bordo che abbia superato apposito corso teorico-pratico presso il comando provinciale dei vigili del fuoco».
22. 6. Mongiello, Antezza, Venittelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di consentire la riduzione compensata del costo dei carburanti utilizzati dai veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente all'interno dei siti portuali, sono stanziati a decorrere dal 2014, 20 milioni di euro, quale limite di spesa annuale. Le modalità applicative e la misura della suddetta agevolazione sono definite con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e trasporti e dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
22. 9. Garofalo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Le aree e le banchine demaniali marittime dei porti, come delimitate dal Piano Regolatore portuale, ivi compresi i piazzali, le infrastrutture stradali e ferroviarie, le aree assegnate ad attività di servizi portuali, costituendo immobili a destinazione particolare in quanto compendi destinati al traffico marittimo e ad operazioni funzionali alle attività portuali, anche se affidate in concessione, non sono assoggettate all'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed all'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ed all'articolo 13 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sono esclusi dal beneficio ti fabbricati o porzioni di essi non destinati ai suddetti usi marittimo-portuali, che insistono sulle aree demaniali dei porti e sono affidati in concessione, qualora gli stessi fabbricati, rivestendo natura di autonoma unità immobiliare, presentino effettiva autonomia funzionale e reddituale. Ai sensi del comma 2, articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il soggetto passivo è il concessionario. La misura si applica con decorrenza 10 luglio 2013. Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all'applicazione dell'ICI ai beni individuati ai sensi del primo periodo, perdono efficaci. All'onere di cui al presente comma, valutato in 20 milioni di euro per il 2013 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2014, si, provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
22. 10. Biasotti.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Le aree e le banchine demaniali marittime dei porti, come delimitate dal Piano Regolatore portuale, ivi compresi i piazzali, e infrastrutture stradali e ferroviarie, le aree assegnate ad attività di servizi portuali, costituendo immobili a destinazione particolare in quanto compendi destinati al traffico marittimo e ad operazioni funzionali alle attività portuali, anche se affidate In concessione, non sono assoggettate all'Imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed all'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 ed all'articolo 13 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sono esclusi dal beneficio li fabbricati o porzioni di essi non destinati ai suddetti usi marittimo-portuali, che insistono sulle aree demaniali dei porti e sono affidati in concessione, qualora gli stessi fabbricati, rivestendo natura di autonoma unità immobiliare, presentino effettiva autonomia funzionale e reddituale. Al sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il soggetto passivo è concessionario. La misura si applica con decorrenza 1o luglio 2013. Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all'applicazione dell'ICI ai beni individuati ai sensi del primo periodo, perdono efficacia. All'onere di cui al presente comma, valutato in 20 milioni di euro per il 2013 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2014, si, provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
22. 11. Garofalo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di consentire la riduzione compensata del costo dei carburanti utilizzati dai veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente all'interno dei siti portuali, sono stanziati a decorrere dal 2014, 20 milioni di euro, quale limite di spesa annuale. Le modalità applicative e la misura della suddetta agevolazione sono definite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e trasporti e dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
22. 12. Biasotti.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Quale azione a supporto della competitività delle imprese portuali, è introdotta una riduzione delle accise sui prodotti energetici per i veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente in siti portuali, nel limite di spesa annua di 20 milioni di euro. La modalità, la misura e relativa decorrenza della suddetta riduzione sono definite con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e trasporti e dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente norma.
22. 21. Oliaro, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, è aggiunto in fine il seguente comma:
«Previa autorizzazione del comandante della competente capitaneria di porto è consentito, altresì, l'impiego di personale di bordo che abbia superato apposito corso teorico-pratico presso il comando provinciale dei vigili del fuoco».
22. 22. Causin Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Matarrese.

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:
3-bis. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
8-bis. Le Autorità Portuali, in presenza di accertati, negativi, andamenti dei traffici portuali non riconducibili alle imprese concessorie, possono adottare modalità di pagamento dei canoni concessori che prevedano la temporanea dilazione degli stessi ed il successivo recupero nell'ambito della durata della concessione con applicazione di un saggio di interesse legale.
22. 24. Tullo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, è aggiunto infine il seguente comma:
«Previa autorizzazione del comandante della competente capitaneria di porto è consentito, altresì, l'impiego di personale di bordo che abbia superato apposito corso teorico-pratico presso il comando provinciale dei vigili del fuoco»;
*22. 34. Palazzetto, FrancoBordo, Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

All'articolo 22, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, è aggiunto in fine il seguente comma:
«Previa autorizzazione del comandante della competente capitaneria di porto è consentito, altresì, l'impiego di personale di bordo che abbia superato apposito corso teorico-pratico presso il comando provinciale dei vigili del fuoco».
*22. 35. Pagano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186 dopo le parole: situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese sono aggiunte le seguenti: «, anche costituite in forma cooperativa,».
22. 32. Mauri, Tullo, Velo, Meta, Bonavitacola, Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Misure per lo sviluppo degli interporti e delle piattaforme logistiche territoriali).

1. L'individuazione di un nuovo interporto è subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti:
a) disponibilità di un territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilità;
b) collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione;
c) collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;
d) adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto;
e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010.

2. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve altresì prevedere:
a) un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare o ricevere treni completi, conformemente a standard europei, in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni per settimana;
b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali;
c) un servizio doganale;
d) un centro direzionale;
e) un'area per i servizi destinati alle persone e una per i servizi destinati ai veicoli industriali;
f) aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;
g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori;
h) interconnessioni con piattaforme info-telematiche orientate alla gestione dei processi logistici e del trasporto di merci.

3. Gli interporti già operativi e quelli in corso di realizzazione devono garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi i e 2 entro il quinto anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La progettazione, la realizzazione e la gestione di un interporto devono rispondere a criteri di unitarietà tra le diverse funzioni previste e devono essere conformi ad adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico.
5. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale.
6. I soggetti che gestiscono interporti agiscono in regime di diritto privato. In ogni caso, l'utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità di Stato e dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I predetti soggetti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, nonché, compatibilmente con equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione, ai sensi del comma 3 del presente articolo.
7. Entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 8 del presente articolo, individua, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.
8. Ai fini del finanziamento dei progetti di cui al comma 7, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per gli anni successivi al 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
9. Nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di rifiuti e trasporto delle merci pericolose, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire, anche attraverso la definizione di procedure semplificate, la diversificazione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito delle piattaforme logistiche territoriali.
10. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, i progetti di cui al comma 7 costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali.
11. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
*22. 01. Velo, Meta, Tullo, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Cardinale, Carella, Culotta, Mura.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Misure per lo sviluppo degli interporti e delle piattaforme logistiche territoriali).

1. L'individuazione di un nuovo interporto è subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti:
a) disponibilità di un territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilità;
b) collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione;
c) collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;
d) adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto;
e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010.

2. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve altresì prevedere:
a) un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare o ricevere treni completi, conformemente a standard europei, in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni per settimana;
b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali;
c) un servizio doganale;
d) un centro direzionale;
e) un'area per i servizi destinati alle persone e una per i servizi destinati ai veicoli industriali;
f) aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;
g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori;
h) interconnessioni con piattaforme info-telematiche orientate alla gestione dei processi logistici e del trasporto di merci.

3. Gli interporti già operativi e quelli in corso di realizzazione devono garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi i e 2 entro il quinto anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La progettazione, la realizzazione e la gestione di un interporto devono rispondere a criteri di unitarietà tra le diverse funzioni previste e devono essere conformi ad adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico.
5. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale.
6. I soggetti che gestiscono interporti agiscono in regime di diritto privato. In ogni caso, l'utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità di Stato e dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I predetti soggetti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, nonché, compatibilmente con equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione, ai sensi del comma 3 del presente articolo.
7. Entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 8 del presente articolo, individua, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.
8. Ai fini del finanziamento dei progetti di cui al comma 7, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per gli anni successivi al 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
9. Nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di rifiuti e trasporto delle merci pericolose, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire, anche attraverso la definizione di procedure semplificate, la diversificazione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito delle piattaforme logistiche territoriali.
10. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, i progetti di cui al comma 7 costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali.
11. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
*22. 02. Velo, Meta, Tullo, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Cardinale, Carella, Culotta, Mura, Ferro, Mauri.

Dopo l'articolo 22 - Misure per l'aumento della produttività nei porti è aggiunto il seguente:
«Art. 22-bis. (Semplificazione delle procedure di approvazione dei piani regolatori portuali). All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
« 3. Il piano regolatore portuale di ciascun porto rientrante nella circoscrizione territoriale di una autorità portuale è adottato dal comitato portuale e viene trasmesso ai comuni interessati per l'espressione dell'intesa.
4. Qualora non si raggiunga l'intesa nel termine di sessanta giorni, la regione convoca, su proposta dell'autorità portuale, entro trenta giorni, una conferenza di servizi alla quale sono chiamati a partecipare i soggetti pubblici interessati che, entro i successivi trenta giorni, assume a maggioranza le determinazioni in ordine all'adozione del piano regolatore portuale.
5. Il piano regolatore portuale adottato è sottoposto alla valutazione integrata tecnica e di impatto ambientale, effettuata da un'apposita commissione paritetica, istituita, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La commissione è composta da funzionari tecnici dei detti Ministeri e della Commissione per la valutazione di impatto ambientale e si esprime sul piano regolatore entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Dall'attività della detta commissione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora la commissione disponga l'acquisizione di pareri da parte di altri enti o amministrazioni, il suddetto termine è prorogato una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni. Decorso inutilmente il termine, la valutazione integrata tecnica e di impatto ambientale si intende resa in senso favorevole. Nei successivi sessanta giorni la regione emana il provvedimento di approvazione del piano regolatore portuale. Decorso inutilmente tale termine il piano si intende comunque approvato.
5-bis. Il piano regolatore portuale, ove ne ricorrano i presupposti, è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) con le modalità previste dal titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di assoggettabilità del piano regolatore portuale alla VAS, la delibera di adozione del piano medesimo deve comprendere anche il rapporto ambientale e la procedura di consultazione deve concludersi entro trenta giorni dalla pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della delibera di adozione dell'autorità portuale.
5-ter. I progetti di opere di grande infrastrutturazione costituenti adeguamenti tecnico-funzionali di piani regolatori portuali approvati non sono assoggettati alla procedura per la valutazione di impatto ambientale».
22. 03. Tullo, Meta, Pagani, Velo, Brandolin, Mognato.

ART. 23.

Sopprimerlo.
23. 14. Marcon, Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Melilla, Pilozzi, Kronbichler.

Sopprimere il comma 1.
* 23. 3. Liuzzi, Catalano, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Dell'Orco, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Sopprimere il comma 1.
* 23. 5. Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: quarantadue giorni.
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «il titolare persona fisica» sono inserite le seguenti: «, o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione».
23. 16. De Micheli.

Al comma 1, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: cinquantasei giorni.
23. 2. Pagano, Giammanco, Misuraca.

Al comma 1, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: quarantadue giorni.
* 23. 12. Basso, Tullo, De Micheli, Velo.

Al comma 1, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: quarantadue giorni.
* 23. 15. De Micheli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. I comuni costieri, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, devono realizzare nell'ambito del proprio territorio scivoli pubblici per l'alaggio e il tiro a secco delle unità da diporto trasportate a mezzo dei carrelli.
23. 8. Latronico.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 59, al comma 1, le parole da: la spesa di 5 milioni fino a: per l'anno 2015 sono sostituite dalle seguenti: la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2013, e la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
b) all'articolo 61, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) l'alinea, è sostituito dal seguente: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 56 e 59, per la parte non coperta dal comma 9 dello stesso articolo, pari a 34,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 82,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 49,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 42 milioni di euro per l'anno 2020, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede;
2) sostituire la lettera a) con le seguente:
a) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 49,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 42 milioni di euro per l'anno 2020, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, comma i e 55;.
23. 18. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 120) è sostituito dal seguente:
«120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, prestazioni rese per lo stazionamento di imbarcazioni da diporto nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari».

Conseguentemente all'articolo 61; apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, apportate le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, sostituire le parole da: 34,05 milioni fino a 36,9 milioni con le seguenti: 60,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 134,4 milioni di euro per l'anno 2014 a 97,9 milioni di euro per 1'anno 2015, ai 111,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 93,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 82,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 76,9 milioni.
2) dopo la lettera d) aggiungere la seguente: d-bis) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis.
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37, 1 88 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
23. 9. Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2, le lettere a) e b) sono soppresse e le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) euro 870 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;»
b) al comma 10-bis, alla lettera b), le parole: «euro 100» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50,00» e alla lettera c), le parole: «euro 200», sono sostituite dalle seguenti: «euro 100,00»;
c) dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente: 10-ter. L'imposta erariale di cui al comma 10-bis non si applica:
1) ai passeggeri dei voli effettuati con aeromobili di peso massimo al decollo (MTOM) complessivo non superiore a 2700 chilogrammi;
2) ai passeggeri dei voli di navigazione aerea da turismo effettuati nello spazio aereo nazionale per fini sportivi e ricreativi senza scopo di lucro, da aeromobili di peso massimo al decollo (MTOM) complessivo non superiore a 2700 chilogrammi, anche se noleggiati o concessi in esercenza.
d) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. È istituita l'imposta erariale sugli aeroplani ed elicotteri privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), il cui peso massimo al decollo indicato nel manuale operativo del costruttore sia superiore a 2.000 kg, nelle seguenti misure annuali:
1) da 2.001 kg. fino a 4.000 kg: euro 2,00 al kg;
2) fino a 6.000 kg: euro 2,50 al kg;
3) fino a 8.000 kg: euro 3,00 al kg;
4) fino a 10.000 kg: euro 3.50 al kg;
5) oltre 10.000 kg: euro 4,00 al kg. 7».
e) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. L’ imposta di cui al comma 11 è corrisposta in misura pari al 50 per cento dell'importo nominale dovuto, per gli aeromobili omologati EASA ovvero facenti parte di quelli di cui all'annesso 2 del Regolamento (CE) 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento risultino iscritti presso il Registro Aeronautico Nazionale da almeno 10 anni e che rispettino i requisiti di nazionalità previsti dall'articolo 756 Codice della Navigazione;
f) al comma 14 dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) gli alianti, i motoalianti e gli aerostati;»;
g) il comma 14-bis è sostituito dal seguente: «14-bis. L'imposta di cui al comma 11 è applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, risultanti di proprietà o in esercenza a cittadini Italiani residenti nel territorio dello Stato. Valgono le esenzioni del comma 14 e l'esenzione è estesa agli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto, del turismo nautico nonché del settore aeronautico «di base»).
23. 6. Melilli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 219, le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3,» e le parole da: «all'articolo 3» fino a: «disposizioni amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146».

2-ter. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) negli articoli in cui ricorrono le parole: «ufficio di iscrizione delle navi e delle imbarcazioni da diporto» e «ufficio di iscrizione», le stesse sono sostituite dalle parole: «Sportello telematico del diportista (STED)»; salvo ove diversamente specificato;
b) al comma 3 dell'articolo 2, le parole: «all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona,» sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)»;
c) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente: «1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nei registri dell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).»;
d) al comma 1 dell'articolo 20, le parole: «ad uno degli uffici detentori dei registri» sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)»;
e) all'articolo 21:
la rubrica «Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri» è sostituita dalla seguente: «Cancellazione dai registri»;
il comma 1 è abrogato;
f) ai commi 1 e 2 dell'articolo 22, le parole: «dall'ufficio che detiene il relativo registro» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del diportista (STED)»;
g) al comma 2 dell'articolo 23, le parole: «e la sigla» sono soppresse;
h) al comma 1 dell'articolo 24, le parole: «di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero» sono soppresse;
i) all'articolo 25:
al comma 1, le parole: «dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e» sono soppresse;
al comma 3, le parole: «che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo ufficio di iscrizione» sono soppresse;
l) al comma 2 dell'articolo 31, le parole da: «Il capo del circondario marittimo» fino a «il capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede principale o secondaria, rilasciano» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia».
b) al comma 221 è aggiunto infine il seguente capoverso: «A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 219, sono abrogate le norme contenute nel decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 ed ogni altra disposizione correlata incompatibili con l'istituzione ed il funzionamento del sistema di cui a comma 217.».

2-quater. È abrogata altresì ogni altra disposizione incompatibile con l'istituzione ed il funzionamento del sistema di cui a comma 217 della legge n. 228 del 2012.
23. 4. Tullo, Velo, Meta.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10-bis è sostituito dal seguente: «10-bis. È istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari ad euro 50 in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri e a euro 100 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore. L'imposta erariale non si applica:
a) ai passeggeri dei voli effettuati con aeroplani di peso massimo al decollo (MTOM)complessivo non superiore a 2700 chilogrammi;
b) ai passeggeri dei voli di navigazione aerea da turismo effettuati nello spazio aereo nazionale per fini sportivi e ricreativi senza scopo di lucro, da aeromobili di peso massimo al decollo (MTOM) complessivo non superiore a 2700 chilogrammi, anche se noleggiati o concessi in esercenza»;
b) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. È istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), il cui peso massimo al decollo indicato nel manuale operativo del costruttore sia superiore a 2,000 kg, nelle seguenti misure annuali:
a) aeroplani con peso massimo al decollo:
1) da 2.001 kg. fino a 4.000 kg: euro 2,00 al kg;
2) da 4.001 kg fino a 6.000 kg: euro 2,50 al kg;
3) da 6.001 kg fino a 8.000 kg: euro 3,00 al kg;
4) da 8.001 kg fino a 10.000 kg: euro 3.50 al kg;
5) oltre 0.000 kg: euro 4,00 al kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento;
c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450».
c) i commi 14, 14-bis, 15 e 15-bis sono sostituiti dai seguenti: «14. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui ai commi da 11 a 13:
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
b) gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui alla parte I, libro I, titolo VI, capi I, II e III del codice della navigazione;
c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero club d'Italia, agli Aeroclub locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;
i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.

L'imposta erariale è corrisposta in misura pari al 50 per cento dell'importo nominale dovuto, per gli aeromobili omologati EASA ovvero facenti parte di quelli di cui all'annesso 2 del Regolamento (CE) 2 16/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento risultino iscritti presso il registro aeronautico nazionale da almeno 10 anni e che rispettino i requisiti di nazionalità previsti dall'articolo 756 Codice della Navigazione.
14-bis. L'imposta di cui al comma 11 è applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, risultanti di proprietà o in esercenza a cittadini Italiani residenti nel territorio dello Stato. Valgono le esenzioni del comma 14 e l'esenzione è estesa agli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono previsti modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11.
15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
15-ter.1 Il Corpo della guardia di finanza e le autorità aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 15-bis».

2-ter. Le modificazioni apportate dal comma i ai commi 11 e 14, nonché al comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, rispettivamente, a partire dal 6 dicembre 2013 e dal 28 dicembre 2013. Per gli aeromobili di cui al citato comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011 che, a decorrere dal 28 dicembre fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno sostato nel territorio nazionale per un periodo superiore a quarantacinque giorni l'imposta è corrisposta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'ammontare dell'imposta di cui al comma 11 dello stesso articolo 16, versata in applicazione delle disposizioni previgenti in eccedenza rispetto alla misura stabilita dal presente decreto, è computato a credito del contribuente all'atto del successivo rinnovo del certificato di revisione dell'aeronavigabilità; non si procede all'applicazione di sanzioni e interessi per i versamenti dell'imposta di cui al comma 11 dello stesso articolo 16, effettuati in applicazione delle disposizioni previgenti in misura inferiore rispetto a quella stabilita dal presente decreto, se l'eccedenza è versata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico e in materia di aeromobili privati).
23. 11. Coppola.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: «L'addizionale di cui al periodo precedente è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione».
2-ter. Il comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica e del settore automobilistico).
23. 13. Zanetti, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi da 11 a 15-ter sono sostituiti con i seguenti:
«11. È istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
a) velivoli con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 0,75 al kg;
2) da 1.001 kg fino a 2.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 1,25 al kg;
3) da 2.002 kg fino a 4.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 2,50 al kg;
4) da 4.001 fino a 6.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 4,00 al kg;
5) da 6.001 fino a 8.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 6,65 al kg;
6) da 8.001 fino a 10.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso, maggiorata del 50 per cento;
c) alianti, motoalianti, aerostati e apparecchi per il volo da diporto e sportivo: l'imposta dovuta è fissata nella misura fissa di euro 250,00.

12. L'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere esercente dell'aeromobile ed è corrisposta annualmente entro il 1o luglio di ciascun anno.
13. Nel caso di nuova immatricolazione, il primo anno l'imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 1 1 per ciascun mese da quello in corso alla data dell'immatricolazione sino al mese di giugno.
14. Sono esenti dall'imposta di cui ai commi precedenti gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo di cui al codice della navigazione, parte II, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organization) e dei Centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO-Type Rating Training Organization); gli aeromobili di proprietà o in esercenza dell'Aero Club d'Italia, degli Aereo Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso, gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre 40 anni. Sono altresì esenti gli aeromobili di costruzione amatoriale.
15. Gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantacinque giorni, sono soggetti all'imposta di cui al comma 1 e alle esenzioni di cui al comma 14. Per il calcolo dei giorni, non si tiene conto dei periodi di sosta degli aeromobili presso i manutentori nazionali quando la ragione tecnica della sosta risulti dai registri tecnici del manutentore.
16. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di riscossione dell'imposta di cui al comma 11.
17. A decorrere dal 1o giugno 2012, ciascun passeggero che usufruisce del servizio di aereotaxi, è tenuto al pagamento di un'imposta erariale, fissata nella misura di 50 euro per ogni tratta. Il vettore provvede a versare le imposte sui passeggeri di aerotaxi congiuntamente al versamento degli importi dovuti per i diritti di approdo e di partenza. Sono esentati dal pagamento i passeggeri che utilizzano il velivolo a scopo dimostrativo o esercitativo».

2-ter. Per i pagamenti non versati, relativi all'imposta di cui al comma 11 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011 come modificato dal comma 2-bis, si applicano i nuovi importi e le esenzioni come disposti ai sensi dell'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, senza l'applicazione di interessi di mora. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già provveduto al pagamento dell'imposta ai sensi del comma 11 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, si provvede al conguaglio di quanto versato in eccedenza.
23. 7. Fedriga.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al n. 120) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «e presso porzioni di specchi acquei e piazzali appositamente attrezzati per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto,».
* 23. 1. Pagano, Misuraca, Giammanco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al n. 120) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «e presso porzioni di specchi acquei e piazzali appositamente attrezzati per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto,».
* 23. 17. De Micheli.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di autoveicoli).

1. Il comma 1, dell'articolo 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
23. 04. Allasia.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di autoveicoli).

1. Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 201 1, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 214, è abrogato.
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 1 10, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, adotta i relativi decreti dirigenziali.
* 23. 02. Misiani.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di autoveicoli).

1. Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 201 1, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 214, è abrogato.
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 1 10, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, adotta i relativi decreti dirigenziali.
* 23. 05. Biasotti.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 2, comma 60, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo dopo le parole: «le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale», sono aggiunte le seguenti: «i veicoli nuovi con tecnologia ibrida, a doppia alimentazione elettrica/termica, ovvero a celle di combustibile»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia alimentazione, le regioni possono prevedere incentivi finanziari nel rispetto delle norme della Unione Europea sugli aiuti di stato e restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali».
23. 03. Tidei.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni urgenti per il rilancio delle attività di intrattenimento).

1. All'articolo 124 del 6 maggio 1940, n. 635 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «È considerato piccolo trattenimento ogni tipo di spettacolo o intrattenimento con capienza inferiore alle 200 persone e/o con attrezzature e mezzi che non prevedano la competenza della Commissione di vigilanza di Pubblico Spettacolo».
23. 01. Bini, Petitti.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

Al comma 388 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 288 le parole «30 giugno 2013» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2013».
23. 06. Magorno.

ART. 24.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
24. 7. Oliaro, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) al comma 1, le parole: «è stabilito il canone dovuto» sono sostituite dalle seguenti: «viene approvata, entro il 31 dicembre 2013, la proposta dell'Autorità di regolamentazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 per l'individuazione del canone dovuto».
24. 4. Catalano, Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Al comma 3, lettera b), capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sostituire le parole: «L'autorità competente» con le seguenti: «L'Autorità di regolamentazione dei trasporti»;
b) al terzo periodo sostituire le parole: «alla competente autorità» con le seguenti: «all'Autorità di regolamentazione dei trasporti».
24. 3. Catalano, Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
1) Al capoverso 4-bis:
a) al secondo periodo sostituire le parole: «Tale compensazione» con le seguenti: «L'importo di tali diritti deve, in linea con l'analisi economica effettuata dall'organismo di regolazione, essere tale da neutralizzare la predetta compromissione dell'equilibrio economico e»;
b) dopo il secondo periodo inserire il seguente: «I diritti riscossi devono essere utilizzati per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico.».
2) Al capoverso 4-ter, dopo le parole: «e i livelli» inserire la seguente: «medi».
24. 6. Velo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di consentire un'accelerazione del processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario merci è istituita una procedura per la vendita, a valori di mercato, del materiale rotabile non più utilizzato di proprietà del gruppo Ferrovie dello Stato Spa generando la conseguente benefica valorizzazione economica di tali assets.
3-ter. Al fine di incentivare il trasferimento modale verso la ferrovia del trasporto merci è prevista una riduzione del pedaggio di accesso all'Infrastruttura pari al 30 per cento per le percorrenze superiori a 400 km.
24. 2. Chiarelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.».
24. 1. Saltamartini, Palese.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Governo, entra novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno o più decreti per l'attivazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dal decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'Autorità, nell'attuazione dei compiti conferiti dalla legge, ha il compito di coordinare, riorganizzare e garantire il buon funzionamento dei servizi di trasporto pubblico, avendo particolare riguardo alle esigenze di mobilità dei passeggeri e garantendo nella gestione dei contratti di servizio pubblico delle condizioni economiche accessibili per i passeggeri pendolari. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 61.
24. 8. Capozzolo.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Una quota pari ad euro 300 mila annui del contratto di programma 2012-2014 - parte servizi - tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviari italiana s.p.a., è versata all'entrata dello Stato per la successiva riassegnazione su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'espletamento delle attività di vigilanza e di controllo sull'attuazione della concessione e del contratto di programma.
24. 9. Latronico.

ART. 25.

Sostituire il comma 1, con il seguente: 1. Entro il 30 novembre 2013 le funzioni assegnate alla Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, istituita con Decreto Ministeriale 1o ottobre 2012, n. 341 presso il Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad eccezione delle funzioni di cui alla lettera e) dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 341 del 1o ottobre 2012 sono trasferite all'Autorità di regolazione dei Trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214. Conseguentemente all'articolo 37, comma 2, lettera a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 le parole «fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111» sono soppresse. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, si procede alla individuazione delle unità di personale comandato, ai sensi della lettera b-bis del comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214.

Conseguentemente:
a) al comma 2 sopprimere le parole:
da iscrivere corrispondentemente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) al comma 4 sostituire le parole: Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sostituite da: l'Autorità dei Trasporti di cui al comma 1.
25. 6. Catalano, Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Sostituire il comma 1, con il seguente: 1. Entro il 30 novembre 2013 le funzioni assegnate alla Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, istituita con Decreto Ministeriale 1o ottobre 2012 n. 341, presso il Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e il Personale, sono trasferite all'Autorità dei Trasporti di cui all'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214. Le risorse umane, finanziarie e strumentali, ad essa assegnate, sono contestualmente trasferite alla medesima Autorità dei Trasporti. Conseguentemente all'articolo 37, comma 2, lettera a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 le parole «fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111» sono soppresse. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, si procede alla individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ex Ispettorato di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali presso ANAS S.p.A., nonché alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attività della Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali. L'inquadramento del predetto personale tiene conto della continuità giuridica dell'anzianità di servizio complessivamente maturata nonché del trattamento previdenziale pre-esistente alla data di trasferimento, senza oneri a carico del personale. L'inquadramento sarà disciplinato dai contratti pubblici vigenti per le autorità amministrative indipendenti ai sensi della disciplina prevista dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Conseguentemente:
a) al comma 2 sopprimere le parole:
da iscrivere corrispondentemente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) al comma 4 sostituire le parole: Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: L'Autorità dei Trasporti di cui al comma 1.
25. 42. Bargero.

Al comma 1, dopo le parole: dell'assicurazione stessa aggiungere le seguenti: nonché la continuità giuridica dell'anzianità di servizio maturata in ANAS prima del trasferimento presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
25. 11. Carrescia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica dell'area funzionale e dell'area dirigenziale di prima e seconda fascia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono incrementate rispettivamente di un numero di unità pari al numero di unità di personale individuato in ciascuna delle predette aree dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo.
25. 20. Saltamartini, Palese.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, al quarto periodo, le parole «limitatamente alle voci fisse e continuative» sono soppresse.
25. 10. Carrescia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Entro il 30 settembre 2013 con le risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 100/2006 e di cui al Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree, istituito ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Piano sud FAS) per l’«itinerario Caianello (A1) Benevento» hanno inizio i lavori di adeguamento della S.S. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della S.S. 372 e lo svincolo di Benevento sulla S.S. 88. Il mancato avvio dei lavori alla data del 30 settembre 2013 determina la revoca dell'attuale soggetto promotore aggiudicatario. Le risorse già assegnate con delibera Cipe n. 100 2006 e di cui al Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree, istituito ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Piano sud FAS), sono destinate esclusivamente alla realizzazione dell'opera. In caso di revoca dell'attuale soggetto promotore, entro il 30 febbraio 2014, ANAS provvede a bandire ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni apposita procedura ad evidenza pubblica provvedendo eventualmente a dividere l'opera in lotti funzionali.
*25. 3. Galati.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Entro il 30 settembre 2013 con le risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 100/2006 e di cui al Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree, istituito ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Piano sud FAS) per l’«itinerario Caianello (A1) Benevento» hanno inizio i lavori di adeguamento della S.S. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della S.S. 372 e lo svincolo di Benevento sulla S.S. 88. Il mancato avvio dei lavori alla data del 30 settembre 2013 determina la revoca dell'attuale soggetto promotore aggiudicatario. Le risorse già assegnate con delibera Cipe n. 100 2006 e di cui al Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree, istituito ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Piano sud FAS), sono destinate esclusivamente alla realizzazione dell'opera. In caso di revoca dell'attuale soggetto promotore, entro il 30 febbraio 2014, ANAS provvede a bandire ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni apposita procedura ad evidenza pubblica provvedendo eventualmente a dividere l'opera in lotti funzionali.
*25. 4. Russo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il nono periodo è inserito il seguente: «Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 il presente comma non si applica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività».
25. 17. Saltamartini, Palese.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «alimentari e forestali», sono aggiunte le seguenti: «dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i servizi operativi di tutela della sicurezza stradale, in relazione all'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14».
**25. 47. Saltamartini, Palese.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Per l'adozione di misure urgenti di riduzione del rischio aeronautico ed ambientale, correlato all'insistenza di abitazioni ad uso residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.
5-ter. Le somme previste dal comma 5-bis sono destinate alla delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'Aeroporto di Pisa secondo le modalità indicate in un accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e finanze, l'ENAC, la Società di gestione interessata, la Regione, Provincia e Comune competenti. In tale Accordo sono stabilite, fra l'altro, le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1 e di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile e statale.
5-quater. All'onere derivante dal comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
5-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
25. 1. Velo, Fontanelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Al Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 789 è sostituito dal seguente: «Art. 789 (Lavoro aereo per conto di terzi). 1. I servizi di lavoro aereo per conto di terzi sono esercitati da soggetti titolari di un certificato di operatore di lavoro aereo, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente capo, nonché dai regolamenti dell'ENAC.
2. Il certificato di lavoro aereo è rilasciato soltanto ai soggetti e alle società indicate nell'articolo 778.
3. Ai fini del rilascio del certificato di operatore di lavoro aereo, in materia di proprietà e disponibilità degli aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al capo I.
4. La durata, le condizioni di mantenimento, la sospensione e la revoca del certificato di operatore di lavoro aereo di cui al presente capo sono determinate dall'ENAC con proprio regolamento»;
b) l'articolo 790 (Licenza di esercizio) è abrogato.
25. 14. Latronico.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Al Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 691-bis, quarto comma, primo periodo, le parole: «se del caso» sono soppresse e dopo le parole: «del Ministero della difesa», sono aggiunte le seguenti: «anche al fine di garantire un livello di sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla normativa comunitaria»;
b) dopo l'articolo 733, è aggiunto il seguente: «Art. 733-bis (Funzioni del personale addetto al comando alla guida e al pilotaggio di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale). I compiti, le attribuzioni e le relative procedure operative del personale di volo di cui all'articolo 732, primo comma, lettera a), nonché del personale non di volo di cui all'articolo 733, primo comma, lettera a), e del personale militare quando fornisce il servizio di navigazione aerea per il traffico aereo generale, sono disciplinati dalla normativa comunitaria, nonché dalla normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC ai sensi degli articoli 687, primo comma, e 690, primo e secondo comma, nonché dai manuali operativi dei fornitori di servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica Militare e degli operatori aerei».
25. 16. Latronico.

Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:
7. All'articolo 36, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) all'alinea, le parole: «, anche avvalendosi di Anas S.p.A.,» sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: «ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata», sono soppresse;
3) alla lettera b) il numero 3) è soppresso;
b) al comma 3, lettera a), le parole: «anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b)» sono soppresse.

8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «L'amministratore unico» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo amministrativo» e le parole «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre»;
b) al secondo periodo le parole: «Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio dell'esercizio 2012»;
c) il terzo periodo è soppresso.
25. 19. Saltamartini, Palese.

Al comma 10, aggiungere infine il seguente periodo: Con le medesime modalità, si provvede alle modifiche al testo convenzionale, stipulato in data 30 luglio 2012, necessarie all'adeguamento alle presenti disposizioni.

Conseguentemente, sopprimere il comma 11.
25. 2. Giorgis, Balduzzi, Taglialatela, Businarolo, Turco.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di trasporto ferroviario e funicolare urbano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il piano nazionale infrastrutturale per il trasporto ferroviario e funicolare urbano.
11-ter. Il piano di cui al comma 11-bis. è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 11-bis.
11-quater. Il piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per servizio di trasporto ferroviario e funicolare urbano, nonché interventi di manutenzione finalizzati al rilancio e la riqualificazione delle medesime reti.
11-quinquies. Il piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di trasporto ferroviario e funicolare urbano sul territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale.
11-sexies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 11-quinquies nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.
11-septies. Ai fini dei finanziamento del piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a euro 500 milioni di euro l'anno. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante quanto previsto dai successivi commi 11-octies e 11-nonies.
11-octies. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 23 per cento».
11-nonies. Le aliquote di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono incrementate rispettivamente di 15 punti percentuali.
25. 40. Nardi, Quaranta, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:
11-bis. Le competenze di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 1988 n. 474, riguardanti l'autorizzazione per il trasporto marittimo di cabotaggio di acqua potabile e di sostanze alimentari, liquide sfuse idrosolubili e liposolubili, spettano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11-ter. Gli oneri connessi all'attività tecnica, restano a carico della società richiedente, che provvede al relativo versamento su capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati su apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11-quater. Qualora l'istanza di autorizzazione abbia ad oggetto esclusivamente il trasporto di acqua e/o di sostanze alimentari liquide sfuse idrosolubili, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale direttamente dei supporto degli Uffici di Sanità Marittima locali.
11-quinquies. Con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le procedure applicative ed autorizzative relative al trasporto di altre sostanze alimentari sfuse idrosolubili e liposolubili, ivi comprese le eventuali forme di concertazione con altre Amministrazioni interessate.
25. 15. Latronico.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis. A decorrere dall'anno 2013 l'autorizzazione di spesa del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario è incrementata di 596 milioni di euro per l'anno 2013, di 803 milioni di euro per l'anno 20144; e 630 milioni di euro a decorrere dal 2015. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante quanto previsto dai successivi commi 11-ter e 11-quater.
11-ter. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 23 per cento».
11-quater. Le aliquote di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono incrementate rispettivamente di 15 punti percentuali.
25. 41. Nardi, Quaranta, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 152 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: «Qualora non sia possibile acquisire espressa dichiarazione da parte dell'autorità consolare straniera, dell'avvenuta presa in consegna da parte di quest'ultima dell'atto di nazionalità, o altro documento equipollente, la durata del passavanti provvisorio non può essere superiore a sessanta giorni e deve riportare i motivi della mancata acquisizione della dichiarazione di cui sopra. Il passavanti provvisorio è rinnovabile secondo quanto previsto al comma precedente previo ottenimento del rilascio del relativo certificato di cancellazione dalle matricole dell'autorità marittima straniera ai fini dell'immatricolazione nei registri nazionali».
11-ter. All'articolo 156 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modifiche: a) Al comma 5, le parole: «bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale»; b) al comma 8 dopo le parole: «qualora la nave venga, iscritta nel registro di uno Stato», sono aggiunte le seguenti: «non comunitario» c) Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di un altro Stato membro dell'Unione Europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita, previa autorizzazione, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni degli articoli 145 e 163, comma 1 lettera d), nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della nave, constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici dell'autorità marittima di iscrizione».
11-quater. All'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: «appartengono a soggetti» sono aggiunte le seguenti: «comunitari e» e, dopo le parole, «registro straniero» sono aggiunte le seguenti: «comunitario e».
25. 37. Tullo, Meta, Velo, Pagani.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. All'articolo 5 comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, dopo la lettera h) è inserita la seguente: «h-bis) abbia riportato una informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».
*25. 5. Borghesi.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. All'articolo 5 comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, dopo la lettera h) è inserita la seguente: «h-bis) abbia riportato una informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».
*25. 7. Catalano, Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. All'articolo 5 comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, dopo la lettera h) è inserita la seguente: «h-bis) abbia riportato una informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».
*25. 9. Rondini.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. All'articolo 5 comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, dopo la lettera h) è inserita la seguente: «h-bis) abbia riportato una informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».
*25. 13. Taranto, Impegno.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. All'articolo 5 comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, dopo la lettera h) è inserita la seguente: «h-bis) abbia riportato una informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».
*25. 29. Saltamartini, Vignali.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme relative al trasporto pubblico locale, la Regione Calabria è autorizzata ad utilizzare, previo accordo con il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti di 40 milioni di euro per interventi finalizzati all'efficientamento dei servizi di trasporto, compreso l'acquisto di materiale rotabile ferroviario, e nei limiti di 60 milioni di euro per garantire la copertura degli oneri di parte corrente nelle more della produzione degli effetti dell'efficientamento e della razionalizzazione previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le risorse sono rese disponibili, entro il limite complessivo di euro 100 milioni, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
25. 25. Saltamartini, Palese.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme relative al trasporto pubblico locale, la Regione Calabria è autorizzata ad utilizzare, previo accordo con il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti di 40 milioni di euro per interventi finalizzati all'efficientamento dei servizi di trasporto, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario, e nei limiti di 60 milioni di euro per garantire la copertura degli oneri di parte corrente nelle more della produzione degli effetti dell'efficientamento e della razionalizzazione dei servizi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le risorse sono rese disponibili, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
*25. 38. Bruno Bossio, Covello, Battaglia, Censore, D'Attorre, Magorno, Oliverio, Aiello, Bruno.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme relative al trasporto pubblico locale, la Regione Calabria è autorizzata ad utilizzare, previo accordo con il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti di 40 milioni di euro per interventi finalizzati all'efficientamento dei servizi di trasporto, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario, e nei limiti di 60 milioni di euro per garantire la copertura degli oneri di parte corrente nelle more della produzione degli effetti dell'efficientamento e della razionalizzazione dei servizi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le risorse sono rese disponibili, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
*25. 45. Bruno Bossio, Covello, Battaglia, Censore, D'Attorre, Magorno, Oliverio, Aiello, Bruno.

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
11-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'Autorità Garante per la Concorrenza e i mercati rispettivamente pari a: per Moby 5.462.310 euro; per GNV 2.370.795 euro; per SNAV 231.765 euro; per Marinvest 42.575 euro sono destinate, ripartite e restituite in quota procapite, proporzionale al costo del biglietto, a tutti coloro che presenteranno richiesta alla agenzia delle entrate territoriali con copia dei biglietti emessi e utilizzati o ricevuta di acquisto rilasciata dall'agenzia di viaggio o altro venditore che specifichi i numeri di passeggeri, la rotta, e la data di acquisto.
25. 30. Pili.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 è consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2011 e 2012 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614, nonché dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
*25. 22. Palese.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 è consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2011 e 2012 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614, nonché dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
*25. 24. Saltamartini, Palese.

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: 11-bis. La convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la società Cin-Tirrenia relativamente alla gestione delle rotte in regime di continuità territoriale è revocata in seguito alle procedure di infrazione comunitaria e alla mancata audizione e intesa con la Regione Sardegna. Entro tre mesi il Ministero competente impone l'onere del servizio sulle rotte da e per la Sardegna definite d'intesa con la Regione Sardegna indicando rotte, frequenze, tipologie di navi e tariffe massime ammissibili. Qualora nessun soggetto dovesse aderire all'imposizione dell'onere del servizio pubblico il Ministero procederà all'assegnazione delle rotte attraverso la compensazione finanziaria di 72.000.000 di euro all'anno sino al 2020 da affidarsi mediante gara. L'offerta economica per l'affidamento delle rotte con compensazione avviene al ribasso sulla cifra assegnata su ogni singola rotta. La definizione delle tariffe è parametrata in funzione dei costi più bassi nell'ambito del territorio nazionale ed europeo.
25. 31. Pili.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché quanto disposto dall'articolo 16, comma 4 e 9, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le Regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali inerenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di applicare i criteri di efficientamento e razionalizzazione previsti dall'articolo 16-bis, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013 all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per il finanziamento del suddetto piano di ristrutturazione, ciascuna Regione interessata è autorizzata, previa delibera CIPE, ad utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse assegnatele sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 7 aprile 2011, n. 80, nel limite massimo dell'importo che sarà concordato tra ciascuna Regione, il Ministero per la coesione territoriale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del Piano stesso. Per le Regioni interessate sarà conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
25. 28. Saltamartini.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché quanto disposto dall'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le Regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali inerenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di favorire l'applicazione dei criteri di efficientamento e razionalizzazione previsti dall'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013 all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per il finanziamento del suddetto piano di ristrutturazione, ciascuna Regione interessata è autorizzata, previa delibera CIPE, ad utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse assegnatele sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 pubblicata nella Gazzetta ufficiale 7 aprile 2011, n. 80, nel limite massimo dell'importo che sarà concordato tra ciascuna Regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle finanze sulla base del piano stesso. Per le Regioni interessate sarà conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
25. 44. Covello, Bruno Bossio, Magorno, Stumpo, Bindi, D'Attorre, Battaglia, Censore, Oliverio.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti: 11-bis. Il comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e successive modificazioni è abrogato.
11-ter. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera n) è inserita la seguente:
«n-bis) con particolare riferimento alle imprese esercenti l'attività di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a proporre, sulla base di criteri improntati alla tutela della concorrenza e comunque tali da garantire l'equilibrio del mercato, lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico non di linea in funzione delle reali esigenze di mobilità.
25. 32. Squeri.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. Nella prospettiva di realizzare o completare gli affidamenti mediante gara ad evidenza pubblica dei servizi di trasporto pubblico extraurbano e al fine di realizzare una condizione di assoluta parità delle aziende concorrenti e di evitare effetti distorsivi della concorrenza, le Regioni che hanno erogato negli ultimi trentasei mesi oltre i corrispettivi di esercizio per i servizi resi, contributi suppletivi a qualsiasi titolo per la gestione ad imprese di trasporto pubblico extraurbano direttamente partecipate, potranno avviare le procedure ad evidenza pubblica trascorsi almeno 36 mesi dalla cessazione dell'erogazione dei contributi suppletivi a qualsiasi titolo concessi e comunque entro i termini stabiliti dall'articolo 8 del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 2007.
25. 36. Palese, Saltamartini.

Dopo l'articolo 25, aggiungere l'articolo 25-bis (Misure urgenti per la mobilità sostenibile) - 1. Il comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è sostituito dal seguente: 1. Al fine allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida, nonché la facilitazione burocratica della conversione da mezzi a trazione endotermica in mezzi a trazione elettrica (retrofit).
2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 17-bis. del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è sostituita dalla seguente:
c) per veicoli, i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) e n), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1, M2, M3, N1, N2 e N3 di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonché quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, e i veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002»;

3. L'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è sostituito dal seguente:
Art. 17-terdecies. - (Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli cingolati) - 1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore limitatamente alla trasformazione dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M e N in veicoli elettrici, intendendo per veicolo elettrico un veicolo la cui trazione sia ottenuta esclusivamente mediante un motore elettrico di qualsiasi tipo alimentato da batterie di qualsiasi tipo, e per batteria un dispositivo che accumuli energia elettrica e reversibilmente la ceda, sono consentite senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza una visita e una prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) i componenti elettrici devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle norme tecniche stabilite dal Comitato elettrotecnico italiano, l'ente riconosciuto dallo Stato italiano e dall'Unione europea alla normazione tecnica nei settori elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni; le modifiche elettriche e meccaniche devono comunque rispettare la regola dell'arte della trazione elettrica e della tecnica automobilistica;
b) il peso massimo a pieno carico e la potenza del motore elettrico del veicolo trasformato non devono essere superiori a quelli del veicolo omologato circolante antecedentemente alla trasformazione; la distribuzione spaziale delle masse comprimibili deve essere mantenuta con l'approssimazione del 30 per cento, quella delle masse incomprimibili entro il 15 per cento; forme e profili esterni non possono essere variati;
c) il rispetto delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) è certificata da apposita relazione, redatta e realizzata in conformità alla norma CEI-02, e in conformità a disposizioni tecniche previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE ONU, è firmata da ingegnere elettromeccanico iscritto all'albo professionale, ed è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportare le modifiche previste nel presente comma, senza che le modifiche stesse siano state realizzate nel pieno rispetto delle precedenti lettere a), b) e c), è soggetto alle sanzioni di cui al comma 4;
e) un veicolo in circolazione trasformato in veicolo elettrico secondo le disposizioni Tel presente comma, è da considerarsi un derivato del modello originario, inoltre può accedere a tutte le agevolazioni e incentivazioni di natura nazionale, locale, regionale e comunitaria eventualmente vigente o successivamente emanate, riferite a veicoli elettrici».
25. 01. Mucci.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Approvazione interventi infrastrutturali relativi ad aeroporti di interesse strategico).

1. All'articolo 71, comma 3-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «dalla stessa disposizione» sono inserite le seguenti: «relativi agli aeroporti qualificati “core” nella rete transeuropea dei trasporti TEN-T e comunque relativi agli aeroporti con traffico passeggeri superiore a 5 milioni».
25. 02. Saltamartini, Palese.

ART. 26.

Sopprimere il comma 2.
26. 12. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 9-bis;
1) al primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
2) al primo periodo, le parole: «ai migliori cinque anni del decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio».
*26. 2. Iannuzzi, Mariani, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 9-bis;
1) al primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
2) al primo periodo, le parole: «ai migliori cinque anni del decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio».
*26. 4. Grimoldi.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 9-bis;
1) al primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
2) al primo periodo, le parole: «ai migliori cinque anni del decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio».
*26. 10. Pili.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 9-bis;
1) al primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
2) al primo periodo, le parole: «ai migliori cinque anni del decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio».
*26. 13. Rubinato.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: 31 dicembre 2015 aggiungere le seguenti: inoltre, al comma 9-bis, primo periodo, le parole: «ai migliori cinque anni del decennio» sono sostituite dalle parole: «al decennio».
26. 11. Matarrese, Vecchio, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti, Gitti, Causin, D'Agostino.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le modifiche introdotte dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, all'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si interpretano nel senso che il contratto conseguente all'atto di aggiudicazione può avere una delle seguenti forme:
a) atto pubblico notarile informatico;
b) la forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;
c) la scrittura privata, per la quale resta legittima la modalità cartacea.

2-ter. La sanzione della nullità per i contratti in forma pubblica amministrativa opera dal 1o gennaio 2014.
26. 3. Rughetti, Guerini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: o gennaio 2013», sono sostituite dalle seguenti: o gennaio 2014»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 1o gennaio 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1o gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata».

2-ter. Sono validi gli accordi di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e i contratti di cui all'articolo 6, comma 3 del medesimo decreto, stipulati in modalità non elettronica a far data dal primo gennaio 2013 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
26. 7. Saltamartini, Palese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: o gennaio 2015»;
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, ed in particolare delle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità è tenuta a definire modalità e termini per l'acquisizione di dati coerenti con una progressiva applicazione delle nuove disposizioni, garantendo alle piccole imprese ed alle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori di minori dimensioni modalità graduali e semplificate nello svolgimento degli adempimenti a loro carico.
2-ter. Nella predisposizione di interventi che coinvolgano le piccole imprese, l'Autorità è tenuta a sentire preventivamente le associazioni di rappresentanza maggiormente rappresentative delle PMI».
*26. 1. Vignali.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: o gennaio 2015»;
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, ed in particolare delle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità è tenuta a definire modalità e termini per l'acquisizione di dati coerenti con una progressiva applicazione delle nuove disposizioni, garantendo alle piccole imprese ed alle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori di minori dimensioni modalità graduali e semplificate nello svolgimento degli adempimenti a loro carico.
2-ter. Nella predisposizione di interventi che coinvolgano le piccole imprese, l'Autorità è tenuta a sentire preventivamente le associazioni di rappresentanza maggiormente rappresentative delle PMI».
*26. 6. Braga.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: o gennaio 2015»;
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, ed in particolare delle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità è tenuta a definire modalità e termini per l'acquisizione di dati coerenti con una progressiva applicazione delle nuove disposizioni, garantendo alle piccole imprese ed alle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori di minori dimensioni modalità graduali e semplificate nello svolgimento degli adempimenti a loro carico.
2-ter. Nella predisposizione di interventi che coinvolgano le piccole imprese, l'Autorità è tenuta a sentire preventivamente le associazioni di rappresentanza maggiormente rappresentative delle PMI».
*26. 9. Saltamartini, Vignali.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
26. 5. Coppola, Bonaccorsi, Marco Meloni, Bruno Bossio, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Mosca, Quintarelli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis.
All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro le pubbliche amministrazioni possono ricorrere all'affidamento diretto, senza obbligo di utilizzo del mercato elettronico ovvero del sistema telematico».
26. 14. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Suddivisione in lotti).

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «in lotti funzionali» sono aggiunte le seguenti: «Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti».
2. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente» sono aggiunte le seguenti: «di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali».
3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, lettera a), dopo le parole: «i dati concernenti il contenuto dei bandi» sono aggiunte le seguenti: «con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis».
*26. 02. Rubinato.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Suddivisione in lotti).

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «in lotti funzionali» sono aggiunte le seguenti: «Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti».
2. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente» sono aggiunte le seguenti: «di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali».
3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, lettera a), dopo le parole: «i dati concernenti il contenuto dei bandi» sono aggiunte le seguenti: «con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis».
*26. 05. Matarrese, Vecchio, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Causin, D'Agostino.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Suddivisione in lotti).

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «in lotti funzionali» sono aggiunte le seguenti: «Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti».
2. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente» sono aggiunte le seguenti: «di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali».
3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, lettera a), dopo le parole: «i dati concernenti il contenuto dei bandi» sono aggiunte le seguenti: «con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis».
*26. 012. Pili.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Suddivisione in lotti).

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «in lotti funzionali» sono aggiunte le seguenti: «Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti».
2. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente» sono aggiunte le seguenti: «di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali».
3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, lettera a), dopo le parole: «i dati concernenti il contenuto dei bandi» sono aggiunte le seguenti: «con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis».
*26. 015. Grimoldi.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Suddivisione in lotti).

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «in lotti funzionali» sono aggiunte le seguenti: «Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti».
2. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente» sono aggiunte le seguenti: «di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali».
3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, lettera a), dopo le parole: «i dati concernenti il contenuto dei bandi» sono aggiunte le seguenti: «con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis».
*26. 024. Mariani, Iannuzzi, Braga.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di pubblicità).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, secondo periodo, dell'articolo 66, dopo le parole: «Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati» sono inserite le seguenti: «non oltre due giorni lavorativi, sul sito informatico della stazione appaltante. Solo nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di un proprio sito informatico, gli avvisi e i bandi sono pubblicati».
b) al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 122, dopo le parole: «Gli avvisi e i bandi sono, altresì pubblicati» sono inserite le seguenti: «non oltre due giorni lavorativi, sul sito informatico della stazione appaltante. Solo nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di un proprio sito informatico, gli avvisi e i bandi sono pubblicati».
26. 018. Grimoldi.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

1. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro le pubbliche amministrazioni possono ricorrere all'affidamento diretto, senza obbligo di utilizzo del mercato elettronico ovvero del sistema telematico».
26. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

1. Agli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all'interno del piano di recupero del borgo storico di Spina del Comune di Marsciano di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3853 del 3 marzo 2010, danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 verificatosi nella Regione Umbria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
26. 03. Giulietti, Sereni, Verini, Ascani.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Quota di lavori da affidare a terzi con procedure di gara da parte dei concessionari assentiti anteriormente al 30 giugno 2002).

1. All'articolo 253, comma 25. del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici» sono sostituite con le seguenti: «sono tenuti ad affidare a terzi, a far data dal 1o gennaio 2014, il cento per cento dei lavori, agendo a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici».
*26. 07. Matarrese, Vecchio, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Causin, D'Agostino.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Quota di lavori da affidare a terzi con procedure di gara da parte dei concessionari assentiti anteriormente al 30 giugno 2002).

1. All'articolo 253, comma 25. del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici» sono sostituite con le seguenti: «sono tenuti ad affidare a terzi, a far data dal 1o gennaio 2014, il cento per cento dei lavori, agendo a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici».
*26. 011. Pili.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Quota di lavori da affidare a terzi con procedure di gara da parte dei concessionari assentiti anteriormente al 30 giugno 2002).

1. All'articolo 253, comma 25. del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici» sono sostituite con le seguenti: «sono tenuti ad affidare a terzi, a far data dal 1o gennaio 2014, il cento per cento dei lavori, agendo a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici».
*26. 023. Iannuzzi, Mariani, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai,
Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Quota di lavori da affidare a terzi con procedure di gara da parte dei concessionari assentiti anteriormente al 30 giugno 2002).

1. All'articolo 253, comma 25. del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici» sono sostituite con le seguenti: «sono tenuti ad affidare a terzi, a far data dal 1o gennaio 2014, il cento per cento dei lavori, agendo a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici».
*26. 020. Grimoldi.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Pagamenti in acconto).

1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:
«30-bis. In relazione all'articolo 194, in deroga a quanto previsto al comma 1, fino al 31 dicembre 2014, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza bimestrale. La disposizione si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione».
**26. 06. Matarrese, Vecchio, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Causin, D'Agostino.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Pagamenti in acconto).

1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:
«30-bis. In relazione all'articolo 194, in deroga a quanto previsto al comma 1, fino al 31 dicembre 2014, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza bimestrale. La disposizione si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione».
**26. 019. Grimoldi.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Pagamenti in acconto).

1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:
«30-bis. In relazione all'articolo 194, in deroga a quanto previsto al comma 1, fino al 31 dicembre 2014, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza bimestrale. La disposizione si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione».
**26. 09. Pili.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Pagamenti in acconto).

1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:
«30-bis. In relazione all'articolo 194, in deroga a quanto previsto al comma 1, fino al 31 dicembre 2014, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza bimestrale. La disposizione si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione».
**26. 022. Mariani, Iannuzzi, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Anticipazione).

1. All'articolo 357 del decreto, del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 30, è aggiunto il seguente:
«30-bis. In relazione all'articolo 140, in deroga a quanto previsto al comma 1 e fino al 31 dicembre 2014, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di una anticipazione contrattuale pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. L'anticipazione verrà corrisposta entro 10 giorni dalla consegna dei lavori previa presentazione di garanzia fideiussoria secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, da svincolarsi progressivamente ed automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento lavori in originale o copia autentica attestanti l'avvenuta esecuzione».
*26. 010. Pili.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Anticipazione).

1. All'articolo 357 del decreto, del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 30, è aggiunto il seguente:
«30-bis. In relazione all'articolo 140, in deroga a quanto previsto al comma 1 e fino al 31 dicembre 2014, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di una anticipazione contrattuale pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. L'anticipazione verrà corrisposta entro 10 giorni dalla consegna dei lavori previa presentazione di garanzia fideiussoria secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, da svincolarsi progressivamente ed automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento lavori in originale o copia autentica attestanti l'avvenuta esecuzione».
*26. 021. Grimoldi.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Anticipazione agli appaltatori).

1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 30, è aggiunto il seguente:
«30-bis. In relazione all'articolo 140, in deroga a quanto previsto al comma 1, fino al 31 dicembre 2014, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di una anticipazione contrattuale pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. L'anticipazione è corrisposta entro 15 giorni dalla consegna dei lavori previa presentazione di garanzia fideiussoria secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile del 2006, n. 163, da svincolarsi progressivamente ed automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento lavori in originale o copia autentica attestanti l'avvenuta esecuzione. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali; in tal caso la stazione appaltante può procedere all'escussione della polizza ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006».
26. 04. Rubinato.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Caro materiali).

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, dopo le parole: «si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la» sono soppresse le seguenti: «metà della»;
b) al comma 5, dopo le parole: «è determinata applicando la» sono soppresse le seguenti: «metà della».
*26. 08. Matarrese, Vecchio, Oliaro, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Causin, D'Agostino.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Caro materiali).

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, dopo le parole: «si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la» sono soppresse le seguenti: «metà della»;
b) al comma 5, dopo le parole: «è determinata applicando la» sono soppresse le seguenti: «metà della».
*26. 013. Pili.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Caro Materiali).

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, dopo le parole: «si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la» sono soppresse le seguenti: «metà della»;
b) al comma 5, dopo le parole: «è determinata applicando la» sono soppresse le seguenti: «metà della».
*26. 014. Grimoldi.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Caro Materiali).

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, dopo le parole: «si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la» sono soppresse le seguenti: «metà della»;
b) al comma 5, dopo le parole: «è determinata applicando la» sono soppresse le seguenti: «metà della».
*26. 025. Iannuzzi.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Appalti a kilometro zero).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 1-ter, dopo le parole: «di coinvolgimento delle» sono aggiunte le seguenti: «imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti con particolare attenzione alle» e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa l'eventuale mancato coinvolgimento delle imprese di cui al precedente periodo».
26. 016. Guidesi, Grimoldi.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Appalti a kilometro zero).

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «assegnando comunque quote di riserva e criteri di premialità correlati alla sostenibilità ambientale nel proprio territorio, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche».
26. 017. Guidesi, Borghesi, Bragantini, Invernizzi.

ART. 27.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
al comma 3, secondo periodo, le parole: «motivate proposte» sono sostituite dalle seguenti: «parere contrario motivato o proposte.
27. 2. Dell'Orco, Catalano, Liuzzi, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per l'adozione del decreto aggiungere le seguenti: o in caso di parere contrario motivato da parte di almeno la metà delle pubbliche amministrazioni competenti.
27. 1. Dell'Orco, Catalano, Liuzzi, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
« 2-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 165, comma 4,
1) al secondo periodo, dopo le parole: «nei casi previsti» sono inserite le seguenti: «e su indicazione del Ministero»;
2) al quinto periodo, le parole: «nei casi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «ove richiesto»;
b) all'articolo 166, comma 3, dopo le parole: «gestori di opere interferenti» sono inserite le seguenti: «e, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici e ad ogni altra commissione consultiva competente, ove i relativi pareri non siano stati già acquisiti sul progetto preliminare»;
c) l'articolo 173 è sostituito dal seguente:
«Art. 173 (Modalità di realizzazione). - 1. La realizzazione delle infrastrutture è oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale;
c) appalto ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) e c).»;
d)
all'articolo 177, comma 2, le parole: «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c)».

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis, lettere a) e b) si applicano rispettivamente ai progetti preliminari ed ai progetti definitivi non ancora approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
27. 6. Saltamartini, Palese.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
« 2-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 165, comma 4,
1) al secondo periodo, dopo le parole: «nei casi previsti» sono inserite le seguenti: «e su indicazione del Ministero»;
2) al quinto periodo, le parole: «nei casi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «ove richiesto»;
b) all'articolo 166, comma 3, dopo le parole: «gestori di opere interferenti» sono inserite le seguenti: «e, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici e ad ogni altra commissione consultiva competente, ove i relativi pareri non siano stati già acquisiti sul progetto preliminare»;
c) l'articolo 173 è sostituito dal seguente:
«Art. 173 (Modalità di realizzazione). - 1. La realizzazione delle infrastrutture è oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale;
c) appalto ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) e c).»;
d) all'articolo 1 77, comma 2, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c)».

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis, lettere a) e b) si applicano rispettivamente ai progetti preliminari ed ai progetti definitivi non ancora approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
27. 4. Saltamartini, Palese.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, alla lettera g) l'alinea è sostituito dal seguente:
g) le istituzioni, le fondazioni, lo organizzazioni non aventi scopo di lucro, le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, le imprese sociali di cui alla legge n. 118 del 2005, le associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 luglio 2000, n. 383, le quali:»;
b) all'articolo 11, comma 1 , lettera g), dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:
«4-bis. valorizzano gli immobili realizzandovi attività che favoriscono l'occupazione giovanile.
27. 01. Patriarca, Taricco, Lenzi, Biondelli, Iori, Bragantini, Gelli, Capone, D'Incecco, Casati, Amato, Grassi, Beni, Carnevali, Piccione, Miotto, Murer, Bellanova, Scuvera, Burtone, Sbrollini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'ordine del giorno delle sedute del Cipe è pubblicato sul sito internet del Comitato almeno 5 giorni prima della seduta.
27. 3. Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

All'articolo 10-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 164, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis:
1-bis. Sono altresì escluse dal divieto di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, le procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori nonché le operazioni di acquisto motivate da ragioni di sicurezza e di tutela dell'incolumità pubblica, ivi incluse quelle relative all'acquisto di immobili da adibire a sede degli organi delle forze dell'ordine ai fini dello svolgimento dei servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
27. 02. Grassi.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Razionalizzazione delle concessioni autostradali).

1. Al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie, i concessionari di tratte autostradali interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, possono proporre l'unificazione del rapporto concessorio, mediante la costituzione di un unico soggetto concessionario, per l'elaborazione di un piano economico finanziario unitario per le reti autostradali in concessione e per la stipula, con il soggetto concedente, di un'apposita convenzione unitaria, avente durata pari al termine massimo previsto per la scadenza degli originari rapporti concessori.
2. Ai fini dell'equilibrio del piano economico finanziario unitario, questo deve assicurare, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione sia degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni, sia di quelli necessari per l'adeguamento ai parametri di sicurezza definiti dalle disposizioni comunitarie. Il piano economico finanziario unitario deve comunque prevedere l'esecuzione di nuovi ed ulteriori interventi infrastrutturali posti a totale carico del concessionario rispetto a quelli risultanti dai piani economico finanziari oggetto di unificazione, assicurando altresì una riduzione tariffaria in termini di impatto sull'utenza.
3. L'affidamento dei lavori derivanti dagli investimenti aggiuntivi non compresi nelle originarie convenzioni previsti dalla convenzione unitaria avviene nel rispetto delle procedure di evidenza comunitaria.
4. La convenzione unitaria di cui al comma 1 è sottoposta al parere del CIPE che si pronuncia entro trenta giorni ed è successivamente approvata con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni decorrenti dalla registrazione della relativa delibera del CIPE.
5. La misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, è fissata per la convenzione unitaria, stipulata ai sensi del presente articolo nel 5 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
27. 03. Leone.

Dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:

Art. 27-bis.
(Disposizioni a tutela dei cittadini utenti).

1. Nell'ambito dei rapporti bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.
2. Le presenti disposizioni si applicano ai rapporti fra banche e persone fisiche e micro-imprese.
27. 04. Ginato.

Dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:

Art. 27-bis.
(Norme per favorire la portabilità dei contratti di conto corrente bancario).

1. Il cliente può chiedere il trasferimento del rapporto di conto corrente ad altra banca senza spese aggiuntive. Il CICR individua i casi in cui la banca di origine o di destinazione possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del trasferimento.
2. La domanda del cliente, redatta in forma scritta e presentata alla banca di destinazione, contiene: a) l'esplicita autorizzazione a procedere al trasferimento del rapporto di conto corrente dalla banca di origine; b) l'indicazione dei servizi associati al conto corrente aperto presso la banca d'origine che il cliente intende trasferire; c) la data di efficacia, a partire dalla quale i servizi di pagamento trasferiti sono eseguiti attraverso il conto corrente aperto presso la banca di destinazione; d) l'eventuale autorizzazione al trasferimento alla banca di destinazione del saldo residuo presso la banca d'origine; e) l'eventuale autorizzazione alla chiusura del conto corrente aperto presso la banca d'origine.
3. Entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della domanda di cui al comma precedente, la banca di destinazione deve richiedere alla banca di origine: a) l'elenco degli ordini periodici di pagamento e di riscossione associati al conto corrente aperto presso la banca di origine; b) l'elenco dei bonifici ricevuti e degli addebiti effettuati sul conto corrente del cliente nei tredici mesi antecedenti alla domanda di cui al comma 2; c) ogni altra informazione necessaria a garantire il servizio di portabilità del conto corrente alle condizioni e nelle modalità indicate dal cliente. Le informazioni di cui al presente comma sono fornite entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta dalla banca di origine alla banca di destinazione, nonché al cliente se questi ne ha espressamente richiesto la ricezione.
4. Entro sette giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma precedente, la banca di destinazione predispone gli ordini periodici di pagamento associati al nuovo conto corrente. Alla data di efficacia del trasferimento indicata nella domanda di cui al comma 2, la banca di destinazione esegue gli ordini di pagamento ed accetta i bonifici effettuati a favore del cliente, alle condizioni con quest'ultimo convenute. Se richiesto nella domanda di cui al comma 2, la banca di destinazione provvede a comunicare la data di efficacia del trasferimento e i dati del nuovo conto corrente ai beneficiari degli ordini di pagamento ad esso associati, e ai soggetti che effettuano abitualmente versamenti a favore del cliente; nel caso la banca di destinazione non disponga di tutte le informazioni necessarie per effettuare tali comunicazioni, può richiederle al cliente o alla banca d'origine.
5. Alla data di efficacia del trasferimento, la banca di origine sospende l'esecuzione degli ordini di pagamento e l'accettazione dei bonifici effettuati a favore del cliente e, se da questi richiesto nella domanda di cui al comma 2, provvede a trasferire alla banca di destinazione l'eventuale saldo attivo, e procede alla chiusura del conto. La banca di destinazione può ritirare dal cliente, per conto della banca di origine, eventuali strumenti elettronici di pagamento o di credito e moduli di assegno inutilizzati, per gli effetti di cui al comma 2 del precedente articolo.
6. Nel caso in cui il trasferimento non si perfezioni nel rispetto dei termini complessivi indicati nei commi precedenti, per cause dovute alla banca di origine, quest'ultima è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del saldo, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salvo prova di maggior danno. Resta ferma la possibilità per la banca di origine di rivalersi sulla banca di destinazione, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause a questa imputabili.
7. Nel caso in cui la richiesta di trasferimento si riferisca ad una banca con sede in un diverso Stato membro dell'Unione Europea, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati.
8. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 116 (T.U.B.), le banche rendono note in modo completo alla clientela le informazioni concernenti la disponibilità e le condizioni di esercizio del servizio di portabilità del conto corrente.
9. È nullo ogni patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si impedisca o si renda più oneroso o complesso per il cliente l'esercizio della facoltà di trasferimento di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto di conto corrente.
27. 05. Ginato.

Dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:

Art. 27-bis.
(Norme per favorire l'estinzione dei contratti di conto corrente bancario).

1. Il rapporto di conto corrente bancario si può estinguere, su richiesta del cliente, anche se è stata convenuta la non esigibilità dell'eventuale finanziamento collegato o se è stato pattuito un termine a favore della banca creditrice.
2. L'ammontare dell'eventuale saldo di conto corrente a favore della banca, comprensivo delle spese di gestione relative al periodo in corso, a domanda del cliente che recede, deve essere comunicato dalla banca nel termine di 8 giorni lavorativi dalla richiesta e, se dovuta, dalla restituzione di eventuali strumenti elettronici di pagamento o di credito e dei moduli di assegno inutilizzati.
3. Il termine accordato dalla banca al cliente che recede per il pagamento dell'eventuale saldo debitore risultante dalla chiusura del rapporto di conto corrente non può essere inferiore a 14 giorni lavorativi.
27. 06. Ginato.

Dopo l'articolo 27 aggiungere i seguenti:

Art. 27-bis.
(Norme per favorire l'estinzione dei contratti di conto corrente bancario).

1. Il rapporto di conto corrente bancario si può estinguere, su richiesta del cliente, anche se è stata convenuta la non esigibilità dell'eventuale finanziamento collegato o se è stato pattuito un termine a favore della banca creditrice.
2. L'ammontare dell'eventuale saldo di conto corrente a favore della banca, comprensivo delle spese di gestione relative al periodo in corso, a domanda del cliente che recede, deve essere comunicato dalla banca nel termine di 8 giorni lavorativi dalla richiesta e, se dovuta, dalla restituzione di eventuali strumenti elettronici di pagamento o di credito e dei moduli di assegno inutilizzati.
3. Il termine accordato dalla banca al cliente che recede per il pagamento dell'eventuale saldo debitore risultante dalla chiusura del rapporto di conto corrente non può essere inferiore a 14 giorni lavorativi.

Art. 27-ter.
(Norme per favorire la portabilità dei contratti di conto corrente bancario).

1. Il cliente può chiedere il trasferimento del rapporto di conto corrente ad altra banca senza spese aggiuntive. Il CICR individua i casi in cui la banca di origine o di destinazione possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del trasferimento.
2. La domanda del cliente, redatta in forma scritta e presentata alla banca di destinazione, contiene: a) l'esplicita autorizzazione a procedere al trasferimento del rapporto di conto corrente dalla banca di origine; b) l'indicazione dei servizi associati al conto corrente aperto presso la banca d'origine che il cliente intende trasferire; c) la data di efficacia, a partire dalla quale i servizi di pagamento trasferiti sono eseguiti attraverso il conto corrente aperto presso la banca di destinazione; d) l'eventuale autorizzazione al trasferimento alla banca di destinazione del saldo residuo presso la banca d'origine; e) l'eventuale autorizzazione alla chiusura del conto corrente aperto presso la banca d'origine.
3. Entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della domanda di cui al comma precedente, la banca di destinazione deve richiedere alla banca di origine: a) l'elenco degli ordini periodici di pagamento e di riscossione associati al conto corrente aperto presso la banca di origine; b) l'elenco dei bonifici ricevuti e degli addebiti effettuati sul conto corrente del cliente nei tredici mesi antecedenti alla domanda di cui al comma 2; c) ogni altra informazione necessaria a garantire il servizio di portabilità del conto corrente alle condizioni e nelle modalità indicate dal cliente. Le informazioni di cui al presente comma sono fornite entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta dalla banca di origine alla banca di destinazione, nonché al cliente se questi ne ha espressamente richiesto la ricezione.
4. Entro sette giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma precedente, la banca di destinazione predispone gli ordini periodici di pagamento associati al nuovo conto corrente. Alla data di efficacia del trasferimento indicata nella domanda di cui al comma 2, la banca di destinazione esegue gli ordini di pagamento ed accetta i bonifici effettuati a favore del cliente, alle condizioni con quest'ultimo convenute. Se richiesto nella domanda di cui al comma 2, la banca di destinazione provvede a comunicare la data di efficacia del trasferimento e i dati del nuovo conto corrente ai beneficiari degli ordini di pagamento ad esso associati, e ai soggetti che effettuano abitualmente versamenti a favore del cliente; nel caso la banca di destinazione non disponga di tutte le informazioni necessarie per effettuare tali comunicazioni, può richiederle al cliente o alla banca d'origine.
5. Alla data di efficacia del trasferimento, la banca di origine sospende l'esecuzione degli ordini di pagamento e l'accettazione dei bonifici effettuati a favore del cliente e, se da questi richiesto nella domanda di cui al comma 2, provvede a trasferire alla banca di destinazione l'eventuale saldo attivo, e procede alla chiusura del conto. La banca di destinazione può ritirare dal cliente, per conto della banca di origine, eventuali strumenti elettronici di pagamento o di credito e moduli di assegno inutilizzati, per gli effetti di cui al comma 2 del precedente articolo.
6. Nel caso in cui il trasferimento non si perfezioni nel rispetto dei termini complessivi indicati nei commi precedenti, per cause dovute alla banca di origine, quest'ultima è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del saldo, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salvo prova di maggior danno. Resta ferma la possibilità per la banca di origine di rivalersi sulla banca di destinazione, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause a questa imputabili.
7. Nel caso in cui la richiesta di trasferimento si riferisca ad una banca con sede in un diverso Stato membro dell'Unione Europea, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati.
8. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 116 (T.U.B.), le banche rendono note in modo completo alla clientela le informazioni concernenti la disponibilità e le condizioni di esercizio del servizio di portabilità del conto corrente.
9. È nullo ogni patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si impedisca o si renda più oneroso o complesso per il cliente l'esercizio della facoltà di trasferimento di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto di conto corrente.

Art. 27-quater.
(Disposizioni a tutela dei cittadini utenti).

1. Nell'ambito dei rapporti bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.
2. Le presenti disposizioni si applicano ai rapporti fra banche e persone fisiche e micro-imprese.
27. 08. Ginato.

ART. 28.

Sopprimerlo.
28. 9. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, dopo le parole: La pubblica amministrazione procedente o aggiungere i seguenti:, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni,;

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: novanta giorni.
28. 2. Rughetti, Guerini.

Al comma 1, dopo le parole: procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, aggiungere le seguenti: o d'ufficio.
28. 10. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e dei concorsi pubblici.
28. 7. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 1, sostituire le parole: pari a 30 euro con le seguenti: pari a 60 euro, e le parole: non superiore a 2.000 euro con le seguenti: non superiore a 4.000 euro.
28. 21. Corsaro.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 euro con le seguenti: 50 euro.
*28. 6. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 euro con le seguenti: 50 euro.
*28. 11. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, sopprimere le parole:, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
28. 12. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'interessato, decorso il termine di conclusione del procedimento, si rivolge, nel termine di trenta giorni, al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione procedente, ovvero, nel caso di procedimenti che coinvolgono più amministrazioni, di quella responsabile del ritardo.;

Conseguentemente:
sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Il titolare del potere sostitutivo, ove non adotti il provvedimento nei termini di cui all'articolo 2, comma 9-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuto, entro cinque giorni, a disporre la liquidazione dell'indennizzo a decorrere dalla data di scadenza del termine di conclusione del procedimento. Resta ferma la facoltà dell'interessato di proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
al comma 10, sostituire le parole: relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa con le seguenti: ad istanza di parte;
al comma 12, sopprimere le seguenti parole:, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10.
28. 3. Bressa, Giorgis.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'interessato, decorso il termine di conclusione del procedimento, si rivolge, nel termine di trenta giorni, al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione procedente, ovvero, nel caso di procedimenti che coinvolgono più amministrazioni, di quella responsabile del ritardo.;

Conseguentemente:
sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Il titolare del potere sostitutivo, ove non adotti il provvedimento nei termini di cui all'articolo 2, comma 9-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuto, entro cinque giorni, a disporre la liquidazione dell'indennizzo a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di conclusione del procedimento.;
sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7;
sostituire il comma 8 con il seguente:

8. All'articolo 35, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: m-bis) le modalità e i termini per domandare l'indennizzo, di cui all'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
al comma 10, sopprimere le parole: , in via sperimentale e sostituire le parole: relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa con le seguenti: ad istanza di parte;
sopprimere il comma 12.
28. 4. Bressa, Giorgis.

Al comma 2, sostituire le parole: di sette giorni con le seguenti: di trenta giorni.
*28. 5. Taranto, Benamati, Martella, Senaldi, Ginefra, Petitti, Donati, Cani, Impegno.

Al comma 2, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: trenta giorni.
*28. 18. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 3, dopo le parole: non emani il provvedimento nel termine inserire le seguenti: di 30 giorni.
28. 13. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 3, dopo le parole: l'indennizzo maturato a tale data inserire le seguenti: a seconda della richiesta dell'istante,.
28. 14. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Sopprimere il comma 6.
28. 19. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Si applica l'articolo 26, comma 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
28. 15. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

Sopprimere il comma 9.
28. 1. Balduzzi, Taglialatela, Formisano, Businarolo, Turco, Giorgis.

Al comma 9, sopprimere le parole da: o, sulla base della legge fino alla fine del periodo.
28. 16. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sopprimere i commi 10 e 12.
28. 20. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi iniziati successivamente a detta data di entrata in vigore.

Conseguentemente, sopprimere il comma 12.
28. 8. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Sopprimere il comma 12.
28. 17. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Tutor d'impresa).

1. Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa, presso gli sportelli unici per le attività produttive è individuato un tutor d'impresa per i procedimenti che, secondo la normativa vigente, sono conclusi con provvedimento espresso.
2. Il tutor assiste le imprese dall'avvio alla conclusione dei procedimenti, curando le informazioni concernenti la normativa applicabile e gli adempimenti richiesti per l'esercizio di attività produttive. Nello svolgimento dei suoi compiti, il tutor d'impresa assicura l'osservanza delle migliori prassi amministrative e delle disposizioni in materia di semplificazione.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dello sviluppo economico curano ogni anno, in collaborazione con le Regioni, l'ANCI, Unioncamere e le associazioni di imprese, la pubblicazione delle migliori prassi amministrative sul portale www.impresainungiorno.it.
4. Il tutor d'impresa è individuato nella persona del responsabile dello sportello unico per le attività produttive o in un suo delegato.
5. All'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole «anche attraverso le province» sono inserite le seguenti: «e i tutor d'impresa presso gli sportelli unici per le attività produttive»; b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Nel caso in cui il Comune non assicuri la funzione del tutor d'impresa, l'impresa può rivolgersi alla Regione competente affinché quest'ultima, anche con il supporto di tutor d'impresa di altri sportelli unici ubicati nel proprio territorio, assicuri servizi di assistenza e informazione.».
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
28. 02. Giampaolo Galli.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Tutor d'impresa).

1. Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa, presso gli sportelli unici per le attività produttive è individuato un tutor d'impresa per i procedimenti che, secondo la normativa vigente, sono conclusi con provvedimento espresso.
2. Il tutor assiste le imprese dall'avvio alla conclusione dei procedimenti, curando le informazioni concernenti la normativa applicabile e gli adempimenti richiesti per l'esercizio di attività produttive. Nello svolgimento dei suoi compiti, il tutor d'impresa assicura l'osservanza delle migliori prassi amministrative e delle disposizioni in materia di semplificazione.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dello sviluppo economico curano ogni anno, in collaborazione con le Regioni, l'ANCI, Unioncamere e le associazioni di imprese, la pubblicazione delle migliori prassi amministrative sul portale www.impresainungiorno.it.
4. Il tutor d'impresa è individuato nella persona del responsabile dello sportello unico per le attività produttive o in un suo delegato.
5. All'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole «anche attraverso le province» sono inserite le seguenti: «e i tutor d'impresa presso gli sportelli unici per le attività produttive»; b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Nel caso in cui il Comune non assicuri la funzione del tutor d'impresa, l'impresa può rivolgersi alla Regione competente affinché quest'ultima, anche con il supporto di tutor d'impresa di altri sportelli unici ubicati nel proprio territorio, assicuri servizi di assistenza e informazione.».
6. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*28. 01. Palese, Saltamartini, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Tutor d'impresa).

1. Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa, presso gli sportelli unici per le attività produttive è individuato un tutor d'impresa per i procedimenti che, secondo la normativa vigente, sono conclusi con provvedimento espresso.
2. Il tutor assiste le imprese dall'avvio alla conclusione dei procedimenti, curando le informazioni concernenti la normativa applicabile e gli adempimenti richiesti per l'esercizio di attività produttive. Nello svolgimento dei suoi compiti, il tutor d'impresa assicura l'osservanza delle migliori prassi amministrative e delle disposizioni in materia di semplificazione.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dello sviluppo economico curano ogni anno, in collaborazione con le Regioni, l'ANCI, Unioncamere e le associazioni di imprese, la pubblicazione delle migliori prassi amministrative sul portale www.impresainungiorno.it.
4. Il tutor d'impresa è individuato nella persona del responsabile dello sportello unico per le attività produttive o in un suo delegato.
5. All'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole «anche attraverso le province» sono inserite le seguenti: «e i tutor d'impresa presso gli sportelli unici per le attività produttive»; b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Nel caso in cui il Comune non assicuri la funzione del tutor d'impresa, l'impresa può rivolgersi alla Regione competente affinché quest'ultima, anche con il supporto di tutor d'impresa di altri sportelli unici ubicati nel proprio territorio, assicuri servizi di assistenza e informazione.».
6. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*28. 03. Vignali.

ART. 29.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché delle Autorità amministrative indipendenti.
29. 3. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Nel caso di provvedimenti adottati in una data molto prossima ad una delle due suddette finestre temporali tra la data di pubblicazione del provvedimento recante un nuovo onere e la sua entrata in vigore deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni.
29. 4. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma, lettera f) sono apprese le parole: «e ai parenti entro il secondo grado»;
b) al comma, 2 sono soppresse le parole: «e dei parenti entro il secondo grado».
29. 2. Fragomeli, Rughetti, Guerra, Pelillo, Lodolini, Pastorino, Tentori, Lorenzo Guerini.

Al comma 4, sostituire le parole: con uno o più decreti del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione con le seguenti: con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.
29. 1. Balduzzi, Taglialatela, Formisano, Businarolo, Turco, Giorgis.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Risposta «veloce» all'interpello fiscale).

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «novanta».
2. All'articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al secondo periodo, le parole: «centoventi» e «sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «novanta».
29. 02. Matteo Bragantini.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

1. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali.
29. 04. Matteo Bragantini.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica per lo svolgimento di consultazioni elettorali locali, la norma di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, deve essere intesa nel senso che la causa di incompatibilità ivi prevista si applichi solo rispetto alle cariche pubbliche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione superiore a 5000 abitanti le cui elezioni si siano tenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
29. 05. Abrignani, Stumpo, Lauricella, Nardi, Pagano, Palese.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Semplificazione servizi al cittadino e alle imprese).

1. Al fine di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici anche digitali e di consentire agli utenti la semplificazione nel relativo accesso, le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali possono stipulare, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, convenzioni con concessionari di pubblici servizi essenziali su tutto il territorio nazionale dotati di infrastrutture fisiche, logistiche e piattaforme tecnologiche integrate per l'erogazione dei servizi, su scala nazionale, delegati della pubblica amministrazione che necessitino della identificazione personale degli aventi diritto.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione e dello Sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le aree dei servizi delegati della pubblica amministrazione, anche a valore aggiunto, di cui al comma precedente, che possono essere oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, il livello e le modalità delle relative prestazioni, le caratteristiche che i soggetti erogatori dei servizi di cui al comma 1 devono avere al fine di garantire su tutto il territorio nazionale prestazioni uniformi, tempestive e di qualità nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni nonché in conformità delle previsioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
3. L'interessato oltre al servizio standard potrà chiedere servizi aggiuntivi nonché l'effettuazione dei servizi anche digitali resi, ove disponibili, in mobilità a domicilio per i quali corrisponderà direttamente al concessionario il relativo onere, reso preventivamente noto attraverso apposita informativa all'utenza. L'interessato provvederà al pagamento dei servizi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
4. All'attuazione del presente articolo vede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione, vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
29. 01. Ravetto.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Semplificazione servizi al cittadino e alle imprese).

1. Al fine di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici anche digitali e di consentire agli utenti la semplificazione nel relativo accesso, le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali possono stipulare, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, convenzioni con concessionari di pubblici servizi essenziali su tutto il territorio nazionale dotati di infrastrutture fisiche, logistiche e piattaforme tecnologiche integrate per l'erogazione dei servizi, su scala nazionale, delegati della pubblica amministrazione che necessitino della identificazione personale degli aventi diritto.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione e dello Sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le aree dei servizi delegati della pubblica amministrazione, anche a valore aggiunto, di cui al comma precedente, che possono essere oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, il livello e le modalità delle relative prestazioni, le caratteristiche che i soggetti erogatori dei servizi di cui al comma 1 devono avere al fine di garantire su tutto il territorio nazionale prestazioni uniformi, tempestive e di qualità nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni nonché in conformità delle previsioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
3. L'interessato oltre al servizio standard potrà chiedere servizi aggiuntivi nonché l'effettuazione dei servizi anche digitali resi, ove disponibili, in mobilità a domicilio per i quali corrisponderà direttamente al concessionario il relativo onere, reso preventivamente noto attraverso apposita informativa all'utenza. L'interessato provvederà al pagamento dei servizi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
4. All'attuazione del presente articolo vede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione, vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
29. 06. Naccarato.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Semplificazione delle comunicazioni a carico dei comuni).

1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle economia e finanze e il Ministro per la semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione, prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai dati elaborati dai comuni da parte delle pubbliche amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.
2. L'applicazione della presente norma non deve comportare un vi oneri a carico del bilancio dello Stato.
29. 03. Matteo Bragantini.

ART. 30.

Sopprimerlo.
30. 43. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:
Oa) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,» sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Ob) all'articolo 1, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e di esercizio dell'attività d'impresa».
30. 65. Rughetti, Guerini.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«Oa) Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

”Art. 2-bis.
(Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati).

1. Le distanze minime tra i fabbricati di cui all'articolo 9 del Decreto Ministeriale del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 non si applicano nei comuni provvisti di strumenti urbanistici, comunque denominati, funzionali ad un assetto complessivo ed unitario del territorio comunale o di determinate zone, che contengano una propria disciplina in materia.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti, anche in deroga al Decreto Ministeriale del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti,”».
30. 52. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Bressa.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c) e e).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso Art. 23-bis, lettera f) sopprimere il punto 4.
30. 56. Malisani.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) c) ed e).
*30. 72. Braga, Morassut, Malisani.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) c) ed e).
*30. 59. Rughetti, Guerini.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) c) ed e).
*30. 73. Malisani.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) c) ed e).
*30. 44. Terzoni.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) c) ed e).
*30. 9. Zan, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) c) ed e).
*30. 10. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole comma 1 aggiungere le seguenti:
dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis)» interventi di sostituzione edilizia, gli interventi intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, eseguiti anche con contestuale incremento volumetrico, diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento sulle opere di urbanizzazione, e alla.

Conseguentemente, alla lettera c), le parole: «della sagoma» sono soppresse, con le seguenti: «dopo la lettera b)», è aggiunta la seguente lettera: «b-bis) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, eseguiti anche con contestuale incremento volumetrico, diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento sulle opere di urbanizzazione e.
30. 66. Braga, Morassut.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole sono soppresse, aggiungere le seguenti:, la parola «volumetria» è sostituita dalle seguenti: «superficie utile lorda - SUL».

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 e successive modificazioni e a tutti quelli ricadenti nelle zone omogenee «A» di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati e demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la sagoma dell'edificio preesistente.

Conseguentemente al comma 1, lettera c), dopo le parole: sono soppresse, aggiungere le seguenti: e la parola «volume» è sostituita dalle seguenti «Superficie Utile Lorda - S.U.L.».

Conseguentemente al comma 1, lettera c), dopo le parole successive modificazioni, aggiungere le seguenti: e di tutti quelli ricadenti nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali;

Conseguentemente al comma 1, lettera e), dopo le parole successive modificazioni, aggiungere le seguenti: e di tutti quelli ricadenti nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali;
30. 57. Morassut, Braga, Borghi, Tino Iannuzzi, Malisani, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma, lettera a), dopo le parole o parti di essi aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli compresi nelle zone territoriali omogenee A e E di cui al decreto ministeriale 1444/1968.
30. 17. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole o parti di essi aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli compresi nelle zone territoriali omogenee A di cui al decreto ministeriale 1444/1968.
30. 16. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: eventualmente crollati o demoliti con le seguenti: crollati in Seguito a calamità naturali, eventi bellici e a eventi di carattere eccezionale riconosciuti dalla pubblica autorità o demoliti in seguito ad ordinanze emesse dalle autorità preposte per la tutela della incolumità pubblica della igiene pubblica e della sicurezza urbana.
30. 14. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: eventualmente.
30. 13. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza, con le seguenti: dei quali vengano accertate, anche con il supporto di documentazione fotografica e fonti storiche, la preesistente consistenza edilizia, e destinazioni d'uso autorizzate, nonché l'esistenza dei titoli abilitativi previsti, oppure, nel caso di edifici realizzati antecedentemente al 1o settembre 1967, per i quali venga presentata una relazione tecnica asseverata che comprovi l'esistenza dell'immobile indicando, con il supporto dell'opportuna documentazione fotografica, data e/o periodo di costruzione e descrivendone le caratteristiche tipologiche ed edilizie e gli usi.
30. 15. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola preesistente aggiungere le seguenti: e venga conservata la destinazione d'uso degli stessi edifici prevista dal titolo abilitativo oppure, nel caso di immobili crollati o demoliti realizzati antecedentemente al 1o settembre 1967, l'uso degli stessi immobili al momento del crollo o della demolizione, accertato nella relazione tecnica asseverata che comprovi l'esistenza dell'immobile indicandone, con il supporto dell'opportuna documentazione fotografica, data e/o periodo di costruzione e descrivendone le caratteristiche tipologiche ed edilizie e gli usi.
30. 36. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola preesistente aggiungere le seguenti: e ove siano finalizzati a garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali e valori paesaggistici oggetto di protezione.
30. 37. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: consistenza aggiungere le seguenti: e venga conservata la destinazione d'uso degli stessi edifici prevista dal titolo abilitativo oppure, nel caso di immobili realizzati antecedentemente al 1o settembre 1967, l'uso degli stessi immobili al momento del crollo o della demolizione, accertato nella relazione tecnica asseverata che comprovi l'esistenza dell'immobile indicandone, con il supporto dell'opportuna documentazione fotografica, data e/o periodo di costruzione e descrivendone le caratteristiche tipologiche ed edilizie e usi.
30. 18. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, inserire il seguente: Il ripristino dell'edificio o parti di esso va effettuato necessariamente rispettando il contesto architettonico ed effettuato secondo aggiornati principi di sostenibilità ambientale, tali caratteristiche vanno preliminarmente documentate e certificate nel progetto.
30. 11. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.
30. 33. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera a), sostituire il secondo periodo, con il seguente: Con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 e successive modificazioni e a tutti quelli ricadenti nelle zone omogenee «A» di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati e demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la sagoma dell'edificio preesistente.
30. 58. Braga, Morassut, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo la parola modificazioni aggiungere le seguenti: e a quelli che ricadono all'interno delle zone territoriali omogenee A ed E di cui al decreto ministeriale 144 del 1968.
30. 34. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo la parola modificazioni aggiungere le seguenti: e a quelli che ricadono all'interno delle zone territoriali omogenee A ed E di cui al decreto ministeriale 144 del 1968.
30. 35. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ove siano interventi conservativi imposti, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n, 42 e successive modificazioni, o comunque eseguiti al fine di ottemperare agli obblighi conservativi dei beni culturali e valori paesaggistici oggetto di protezione.
30. 39. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sia rispettata la medesima sagoma con le seguenti: siano rispettati la sagoma e il volume.
30. 38. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola sagoma aggiungere le seguenti: con la stessa altezza massima, la stessa superficie utile di pavimento, lo stesso indice di occupazione del lotto e, indipendentemente dalla zona omogenea nella quale ricade l'immobile, con la stessa destinazione d'uso ovvero nel rispetto delle destinazioni d'uso ammesse e degli indici urbanistico-edilizi stabiliti dallo strumento urbanistico generale e/o di piani urbanistici esecutivi, ancorché decaduti, e del
Regolamento Edilizio comunale.
30. 12. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: Rimane altresì fermo che i suddetti interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia solo qualora la variazione della sagoma dell'edificio preesistente, avviene nel rispetto dell'indice di copertura della zona in cui ricade l'immobile.
30. 8. Zan, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*30. 5. Pellegrino, Zan, Zaratti, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*30. 30. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*30. 45. Terzoni.

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).
30. 7. Pellegrino, Zan, Zaratti, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: della sagoma aggiungere le seguenti: ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso e dopo la parola superficie aggiungere le seguenti: dell'altezza massima, dell'indice di occupazione del lotto e, indipendentemente dalla zona omogenea nella quale ricade l'immobile della destinazione d'uso.
30. 40. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
30. 41. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:, o che, seppure non sottoposti ai suddetti vincoli, comportino modificazioni della sagoma dell'immobile preesistente non rispettando l'indice di copertura della zona in cui ricade l'immobile medesimo.
30. 6. Zaratti, Pellegrino, Zan, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: «dei prospetti» sono soppresse;
30. 21. Rubinato.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) all'articolo 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, che non comportano consumo di ulteriore suolo agricolo o comunque inurbanizzato»;
2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. I comuni possono aumentare il contributo di costruzione anche in deroga all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al comma 4 e al costo di costruzione di cui al comma 9 dell'articolo 16 rispetto a quelli definiti dalle Regioni, non oltre le minori entrate determinate dalla lettera e-bis) del comma 3.
30. 50. Giulietti.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) all'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) alla adeguata differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione;
2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo i parametri di cui al comma 4.»;
3) al comma 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.».

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole Dall'attuazione, inserire le seguenti: della lettera c-bis), del comma 1, nonché».
30. 92. Latronico.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: «dei prospetti» sono soppresse.
30. 60. Rughetti, Guerini.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: «, dei prospetti» sono soppresse;
*30. 93. Matarrese, Vecchio, Oliaro, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Causin, D'Agostino.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: «, dei prospetti» sono soppresse;
*30. 82. Grimoldi.

Al comma 1, lettera d), sostituire il punto 1 con il seguente: al comma 8 le parole «e 10» sono soppresse.
30. 42. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera d) sopprimere il punto 2).
30. 87. Braga.

Al comma 1, lettera d), punto 2), dopo le parole: conferenza di servizi, aggiungere le seguenti: o di mancata espressione.
30. 69. Braga.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il punto 3).
30. 86. Morassut, Braga.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ovvero ubicato all'interno delle zone territoriali omogenee A ed E e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali.
30. 22. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
30. 61. Rughetti, Guerini.

Sopprimere il punto 4, capoverso Art. 23-bis, lettera f), comma 1.
*30. 62. Rughetti, Guerini.

Sopprimere il punto 4, capoverso Art. 23-bis, lettera f), comma 1.
*30. 67. Braga, Morassut.

Sopprimere il punto 4, capoverso Art. 23-bis, lettera f), comma 1.
*30. 74. Malisani.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

«Art. 23-bis.
(Comunicazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione di inizio lavori).

1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, entro i trenta giorni prima della presentazione della segnalazione l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio o, in alternativa, può presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Se tali atti non vengono acquisiti entro il predetto termine, si applica quanto previsto dal comma 5-bis dell'articolo 20.
2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, lo sportello unico comunica all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso entro il termine di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e, in caso di mancata tempestiva acquisizione, si applica si applica quanto previsto dal comma 5-bis dell'articolo 20.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.
4. Nei casi previsti ai commi precedenti l'interessato può comunque dar corso ai lavori nei termini previsti dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.».
30. 99. Abrignani.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, punto 4 dopo la parola A aggiungere le seguenti ed E e dopo la parola segnalazione aggiungere le seguenti: ovvero dalla comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio.
30. 23. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, punto 4, dopo le parole: all'edificio preesistente, aggiungere le seguenti: comunque conforme alla normativa urbanistico-edilizia.
30. 63. Rughetti, Guerini.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, punto 4, sostituire dalle parole: per gli interventi o le varianti, fino alla fine del periodo con le seguenti: gli interventi o le varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la segnalazione certificata d'inizio attività, non devono comportare modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente o già assentito.
30. 1. Pellegrino, Zan, Zaratti, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, punto 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Rimane fermo che nelle zone di cui al presente comma, la variazione della sagoma dell'edificio preesistente o già assentito, deve avviene nel rispetto dell'indice di copertura della zona in cui ricade l'immobile.
30. 2. Zaratti, Zan, Pellegrino, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

Al comma 1 sopprimere la lettera g).
*30. 46. Terzoni.

Al comma 1 sopprimere la lettera g).
*30. 31. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1 sopprimere la lettera g).
*30. 3. Pellegrino, Zaratti, Zan, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 23-bis, punto 4-bis, sostituire le parole: I piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni piano-volumetriche tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sedi di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti, possono prevedere, disciplinandone le condizioni le modalità e i termini, il rilascio del certificato di agibilità nei seguenti casi.
30. 24. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 23-bis, punto 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo le parole: «le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate» aggiungere le seguenti: «e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti»;
b) alla lettera a) sopprimere le parole: «le parti»;
c) alla lettera a) sopprimere le parole: «relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione»;
d) alla lettera b) sostituire le parole: «siano completati» con le seguenti: «siano completate» e dopo la parola: «completate» aggiungere le seguenti: «e collaudate»;
e) alla medesima lettera b), dopo le parole: «le opere strutturali» aggiungere le seguenti: «connesse, siano certificati» e dopo le parole: «gli impianti» aggiungere le seguenti: «completate».
30. 64. Rughetti, Guerini.

Al comma 1, lettera g), capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole: «le parti», con le seguenti: «e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti»; sopprimere inoltre, dopo la parola «comuni», le parole «relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione»;
b) sostituire la lettera b) con la seguente:
b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti, completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
30. 68. Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

All'articolo 30, comma 1, lettera g) sopprimere il capoverso 4-ter.

Conseguentemente, al medesimo sopprimere la lettera h).
30. 70. Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, lettera g), capoverso 4-ter, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Qualora l'opera non fosse completata entro suddetto termine il certificato di agibilità precedentemente rilasciato si intende automaticamente decaduto.
30. 4. Zan, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

Al comma 1, lettera g), capoverso 4-ter, dopo il primo periodo inserire il seguente: Qualora l'opera non sia completata entro il suddetto termine il certificato di agibilità precedentemente rilasciato decade automaticamente.
30. 47. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso 4-ter aggiungere il seguente:
4-quater. In ogni caso si procede al rilascio del certificato di agibilità solo laddove venga preventivamente accertato il rispetto dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2011. In mancanza, Patto rilasciato è nullo con responsabilità del dirigente del competente ufficio comunale.
30. 48. D'Ambrosio, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: Ove l'interessato, fino a: comma 1, con le seguenti: Entro lo stesso termine stabilito dall'articolo 25 comma 1, l'interessato.

Conseguentemente sostituire la parola: presenta, con le seguenti: può rappresentare.
30. 25. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera h), capoverso 5-ter, dopo le parole: effettuazione dei controlli, aggiungere le seguenti: Le disposizioni di cui al comma 5-bis del presente articolo trovano applicazione, ove non previste da leggi regionali, solo dopo l'entrata in vigore della legge regionale con la quale verranno disciplinate le disposizioni di cui al comma 5-bis e per l'effettuazione dei controlli.
30. 26. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Sopprimere il comma 2.
*30. 71. Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Sopprimere il comma 2.
*30. 32. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Sopprimere il comma 2.
*30. 49. Terzoni, De Rosa, Daga, Busto, Mannino, Segoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1, aggiungere le seguenti: a condizione che l'atto con il quale viene trasferito il vincolo di pertinenzialità sia soggetto a trascrizione in Conservatorio.
30. 27. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n.122, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 sono liberati dal vincolo della pertinenzialità qualora, trascorsi tre anni dall'ultimazione dell'opera, rimangano invenduti.».
*30. 20. Rubinato.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n.122, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 sono liberati dal vincolo della pertinenzialità qualora, trascorsi tre anni dall'ultimazione dell'opera, rimangano invenduti.».
*30. 81. Grimoldi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n.122, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 sono liberati dal vincolo della pertinenzialità qualora, trascorsi tre anni dall'ultimazione dell'opera, rimangano invenduti.».
*30. 77. Borghesi.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n, 71, il comma 6-septies è sostituito dai seguenti:
«6-septies. I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dal presidente del consorzio o dall'amministratore di condominio o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, e dal direttore dei lavori, con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture degli appaltatori e dei professionisti incaricati della progettazione, direzione lavori e sicurezza del cantiere relative ai lavori contabilizzati nel SAL precedente a quello oggetto di pagamento.
6-octies. Al fine del rilascio dell'autocertificazione di cui al comma 6-septies, l'appaltatore rilascia al presidente del consorzio o all'amministratore di condominio o al proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, e al direttore dei lavori analoga autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture dei fornitori e degli eventuali subappaltatori relative ai lavori contabilizzati nel SAL precedente a quello oggetto di pagamento.».
30. 83. Rughetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 sono liberati dal vincolo della pertinenzialità qualora, trascorsi tre anni dall'ultimazione dell'opera, rimangano invenduti.
*30. 94. Matarrese, Vecchio, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Causin, D'Agostino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 sono liberati dal vincolo della pertinenzialità qualora, trascorsi tre anni dall'ultimazione dell'opera, rimangano invenduti.
*30. 96. Pili.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Ferma restando la diversa disciplina regionale, fino al 31 dicembre 2015 sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380.
30. 84. Taricco.

Al comma 3, sostituire, le parole: Ferma restando la diversa disciplina regionale, con le seguenti: Fermi restando la diversa disciplina regionale e gli obblighi assunti dal titolare del permesso di costruire al momento della stipula della Convenzione urbanistica ovvero di atti analoghi.

Conseguentemente, dopo le parole: sono prorogati, aggiungere le seguenti: con provvedimento motivato.
30. 28. Mannino, Busto, Daga, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: previa comunicazione del soggetto interessato.
30. 85. Taricco.

Al comma 3, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, sopprimere le seguenti:, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.
30. 78. Gelmini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni.
*30. 79. Grimoldi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni.
*30. 95. Matarrese, Vecchio, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Causin, D'Agostino.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni.
*30. 53. Vignali.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n, 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni qualora la lottizzazione abbia raggiunto almeno il 50 per cento delle opere di urbanizzazione primaria.
30. 90. Pili.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, POSSONO ESSERE prorogati di cinque anni.
30. 75. Gianluca Pini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni.
* 30. 54. Vignali.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni.
* 30. 80. Grimoldi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il termine di validità delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni qualora sia stato realizzato almeno il 50 per cento delle urbanizzazioni primarie previste.
30. 97. Pili.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942. n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni.
30. 76. Guidesi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. I termini di validità delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di due anni previo accordo con il Comune in ordine alle condizioni economiche pattuite tra le parti.
30. 19. Rubinato.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica finalizzati alla riqualificazione complessiva degli immobili e la rigenerazione urbana di insediamenti prevalentemente residenziali, nonché quelli produttivi e per servizi, volti a favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio insediato, è consentita una premialità sui volumi esistenti definita con normativa regionale, nonché il cambio di destinazione d'uso, purché compatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici, anche in deroga alla programmazione settoriale in materia di distanze tra attività o di contingentamento complessivo delle stesse, a condizione che i nuovi edifici siano classificati in classe energetica «A». Qualora le volumetrie non siano collocabili su tali aree è consentito il trasferimento delle stesse con piano particolareggiato anche con variante agli strumenti urbanistici generali con le procedure previste per il piano medesimo.
30. 51. Giulietti.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Ferma restando la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di cinque anni i termini di validità delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: commi 3 e 4, con le seguenti: commi 3, 4 e 4-bis.
30. 91. Saltamartini.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di assicurare l'integrazione delle funzioni e delle attività connesse al rilascio della valutazione tecnica europea (di seguito ETÀ), in attuazione dell'articolo 29 del Regolamento UE 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (di seguito Regolamento), che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, T Organismo italiano di valutazione tecnica europea (di seguito ITAB). IT AB entra a far parte dell'Organizzazione europea dei TAB di cui all'articolo 31 del Regolamento. I compiti di comunicazione e di controllo del mantenimento dei requisiti di ITAB sono svolti dal Ministero dello sviluppo economico.
5-ter. Fanno parte di ITAB il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e l'istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio nazionale delle ricerche (di seguito Organismi). Mediante convenzione, da stipularsi entro novanta giorni dalla designazione, i suddetti Organismi stabiliscono le disposizioni generali in ordine all'assetto organizzativo e al funzionamento di ITAB.
5-quater. ITAB è designato per le aree di prodotto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35 di cui all'allegato IV del Regolamento. In caso di variazione delle predette aree di prodotto si provvede con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'interno. 5-quinquies. Ai fini della valutazione e verifica della costanza della prestazione di prodotti da costruzione sulla base di ETÀ, ITAB ovvero gli uffici competenti degli Organismi di cui al comma 5-ter continuano a svolgere le funzioni di Organismi di parte terza di cui all'allegato V, punto 2, del Regolamento, nel rispetto dei requisiti di cui al capo VII del medesimo Regolamento. Per la relativa notifica si applica la procedura non basata su un certificato di accreditamento, di cui all'articolo 48 comma 4, del predetto Regolamento.
5-sexies. I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge 1o agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014, dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I dello stesso decreto, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati, nonché all'importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza.
5-septies. I proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al comma 5-sexies. sono destinate allo svolgimento delle attività di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, incluse le spese relative al personale.
5-octies. All'articolo 59, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) prelievo di campioni di terreno e prove e misure geotecniche in sito;
30. 89. Saltamartini, Palese.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di assicurare l'integrazione delle funzioni e delle attività connesse al rilascio della valutazione tecnica europea (di seguito ETÀ), in attuazione dell'articolo 29 del Regolamento UE 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (di seguito Regolamento), che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, T Organismo italiano di valutazione tecnica europea (di seguito ITAB). IT AB entra a far parte dell'Organizzazione europea dei TAB di cui all'articolo 31 del Regolamento. I compiti di comunicazione e di controllo del mantenimento dei requisiti di ITAB sono svolti dal Ministero dello sviluppo economico.
5-ter. Fanno parte di ITAB il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e l'istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio nazionale delle ricerche (di seguito Organismi). Mediante convenzione, da stipularsi entro novanta giorni dalla designazione, i suddetti Organismi stabiliscono le disposizioni generali in ordine all'assetto organizzativo e al funzionamento di ITAB.
5-quater. ITAB è designato per le aree di prodotto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35 di cui all'allegato IV del Regolamento. In caso di variazione delle predette aree di prodotto si provvede con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'interno. 5-quinquies. Ai fini della valutazione e verifica della costanza della prestazione di prodotti da costruzione sulla base di ETÀ, ITAB ovvero gli uffici competenti degli Organismi di cui al comma 5-ter continuano a svolgere le funzioni di Organismi di parte terza di cui all'allegato V, punto 2, del Regolamento, nel rispetto dei requisiti di cui al capo VII del medesimo Regolamento. Per la relativa notifica si applica la procedura non basata su un certificato di accreditamento, di cui all'articolo 48 comma 4, del predetto Regolamento.
5-sexies. I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge 1o agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014, dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I dello stesso decreto, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati, nonché all'importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza.
5-septies. I proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al comma 5-sexies. sono destinate allo svolgimento delle attività di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, incluse le spese relative al personale.
5-octies. All'articolo 59, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) prelievo di campioni di terreno e prove e misure geotecniche in sito;
30. 98. Saltamartini, Palese.

Al comma 6, sostituire le parole da: dalla data fino alla fine del periodo con le seguenti: ai procedimenti ad istanza di parte avviati a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
30. 29. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. Al comma 5 dell'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Per i lavori che hanno ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali limitatamente alla qualificazione in classifiche inferiori alla IV, viene comunque riconosciuta la qualificazione anche ai soggetti che, in data antecedente all'abrogazione del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, abbiano acquisito esperienza professionale in qualità di direttore di cantiere ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto, comprovata da idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione, rilasciati dalle autorità preposte alla tutela dei suddetti beni, per un periodo non inferiore a cinque anni.
30. 88. Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. Dopo l'articolo 2 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis
(Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati).

1. Le distanze minime tra i fabbricati di cui all'articolo 9 del Decreto Ministeriale del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 non si applicano nei comuni provvisti di strumenti urbanistici, comunque denominati, funzionali ad un assetto complessivo ed unitario del territorio comunale o di determinate zone, che contengano una propria disciplina in materia.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti, anche in deroga al Decreto Ministeriale del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti.
30. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Bressa.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74).

1. Al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

Art. 3-bis.
(Recupero dei centri storici con possibilità di vendita degli immobili).

1. Per favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici distrutti o gravemente danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, è ammesso il finanziamento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di edifici non occupati alla data del sisma ed aventi destinazione abitativa, produttiva o mista, che i proprietari vendono ad imprese di costruzione, cooperative di abitazione od altri soggetti privati che si impegnano a recuperarli e destinarli alla locazione per almeno 10 anni secondo la convenzione di cui al comma 4.
2. Gli interventi di cui al comma 1, realizzati nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali vigenti, riguardano di norma edifici appartenenti ad una stessa Unita minima d'intervento o ad uno stesso aggregato edilizio comprendenti più unità immobiliari da destinare alla locazione a coloro che già abitavano nel centro storico prima del terremoto o che vi intendano trasferire la residenza ovvero, nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ad imprenditori o artigiani che già vi esercitavano l'attività o che vi intendano trasferirla od intraprenderla.
3. La vendita di cui al comma l può riguardare anche singole unità immobiliari facenti parte di edifici ove sono presenti altri proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che hanno titolo per beneficiare dei finanziamenti per la riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici e che siano coinvolti nella loro effettiva realizzazione.
4. Con apposita ordinanza del commissario delegato viene stabilita, nei casi di cui ai commi precedenti, l'entità dei finanziamenti in misura percentuale del costo degli interventi di riparazione, di miglioramento sismico o di ricostruzione, determinato secondo le modalità stabilite con le precedenti ordinanze. La percentuale è variabile tra il 100 per cento ed il 50 per cento in funzione del canone e della durata della locazione nonché dei requisiti soggettivi dei locatari sia delle abitazioni che delle unità immobiliari destinate ad attività economiche o servizi, definiti nella convenzione che sarà stipulata tra i beneficiari del finanziamento ed i comuni interessati sulla base di convenzione tipo approvata dal commissario delegato.
5. Al termine della durata della locazione le unità immobiliari possono essere cedute, al prezzo stabilito nella convenzione, a soggetti aventi i requisiti contenuti nella stessa.

Art. 3-ter.
(Domanda di contributo per edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari diversi).

1. Per i condomini, costituiti e di fatto, negli edifici in cui siano presenti unità immobiliari aventi proprietari diversi e nelle Unità Minime di Intervento individuate dai comuni, la domanda di concessione di finanziamenti agevolati è presentata, sia per le parti comuni che per le proprietà esclusive:
a) dall'amministratore del condominio ove presente;
b) dall'amministratore del consorzio, ove costituito;
c) dal soggetto all'uopo delegato dai proprietari negli altri casi.

2. I contenuti e la forma della delega di cui al comma precedente saranno definiti da un apposito atto del commissario delegato.
3. I soggetti delegati cureranno per conto dei proprietari deleganti degli immobili tutti i rapporti con i professionisti, le imprese, la Pubblica Amministrazione e gli Istituti di credito finalizzati alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, ivi compresi l'affidamento degli incarichi di natura tecnica, l'appalto dei lavori, la presentazione della domanda di contributo, la sottoscrizione del contratto e l'utilizzo del finanziamento.
4. La domanda di concessione di finanziamenti agevolati di cui al presente articolo è presentata nella forma stabilita dai provvedimenti del commissario delegato.
5. Quando la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, riguardano un edificio composto da più unità immobiliari non costituite in condominio e di proprietà di soggetti diversi, i proprietari che rappresentano almeno la metà del valore dell'edificio, designano un solo rappresentante, ai sensi del comma 1 lettera c), per la presentazione della domanda di contributo relativa agli interventi da eseguire sull'edificio, il quale è tenuto ad operare con le regole previste per f amministratore di condominio.
6. I finanziamenti di cui dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del D.Lgs 231/2007 in quanto considerati presentare un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo D.Lgs 231/2007.

All'articolo 4, comma 2 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, dopo le parole «nonché degli altri soggetti pubblici competenti» sono inserite le seguenti «e degli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n, 222».

3. All'articolo 4 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, dopo il comma 5 bis è inserito il seguente:
5-ter. Per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 i soggetti attuatori, in deroga all'articolo 91, comma l, del decreto-legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono affidare gli incarichi di servizi tecnici per quanto attiene progettazione, coordinamento sicurezza lavori, direzione dei lavori, di importo compreso tra - 100,000,00 e la soglia comunitaria per gli appalti di servizi, fermo restando l'obbligo di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 6, fra almeno 10 concorrenti scelti da un elenco di professionisti e sulla base del principio di rotazione degli incarichi.
30. 02. Baruffi, Marchi, Bratti, Lenzi, Carra, Ghizzoni.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).

1. Il comma 14 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 è sostituito dal seguente:
Per i fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1, comma 1, dèi decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, è prorogato la 31 dicembre 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
30. 03. Bratti, Baruffi, Marchi, Lenzi, Carra, Ghizzoni.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30.
(Semplificazione in materia di modifiche impiantistiche non sostanziali).

Dopo l'articolo 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 è aggiunto il seguente:
Art. 1-bis. (Procedura semplificata). — 1. Il Ministero dello Sviluppo Economico può autorizzare, con procedura semplificata, le modifiche delle fattispecie di cui all'articolo 1, che siano escluse dalla Valutazione di impatto Ambientale e che non comportino espropriazione.
2. A seguito dell'esclusione della Valutazione di Impatto Ambientale, il Ministero dello Sviluppo Economico chiede alle Amministrazioni interessate il parere sul progetto, da esprimere entro i successivi trenta giorni. All'esito favorevole di tali valutazioni, il Ministero dello Sviluppo Economico autorizza l'intervento, con le eventuali prescrizioni impartite.
3. In caso di dissenso, il Ministero dello Sviluppo Economico convoca apposita Conferenza dei Servizi, e, sulla base delle posizioni emerse, si pronuncia definitivamente sull'istanza nei successivi novanta giorni, ferme restando le eventuali prescrizioni impartite.
30. 04. Losacco.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30.
(Disposizioni in materia di distanze).

1. All'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, dopo il comma 1, numero 2), è aggiunto il seguente:
2-bis) Zone B): per gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall'articolo 3 c. 1 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, anche con sopraelevazioni e aumenti di volume è prescritto il rispetto delle distanze vigenti all'epoca della costruzione originaria, salvo deroga, ai sensi dell'ultimo comma, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati qualora rientrino in piani di recupero e riconversione urbana.
30. 05. Gianluca Pini.

ART. 31.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In caso di lavori privati in edilizia realizzati direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio.
31. 3. Allasia.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) all'articolo 118, sostituire il comma 6-bis con il seguente:
6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva, a decorrere dal i gennaio 2015, è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Per i lavori privati, la congruità sarà verificata solo qualora l'entità dell'opera, riferita alla singola lavorazione o subappalto, sia superiore a 100.000 euro.
31. 13. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 553, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile il comma precedente.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione e, per la durata di validità, è utilizzato in tutti i casi in cui ne è prevista l'acquisizione e da tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Tali soggetti utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma.
31. 5. Palese, Saltamartini, Prestigiacomo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
31-bis. A tal fine i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, prima di procedere alla trattenuta di cui al comma 3 del presente articolo, invitano il soggetto o i soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, mediante PEC o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.
31. 6. Ciprini, Baldassarre, Rostellato, Bechis, Rizzetto, Tripiedi, Cominardi, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Currò, D'Incà, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 553, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma precedente.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione e, per la durata di validità, è utilizzato in tutti i casi in cui ne è prevista l'acquisizione e da tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Tali soggetti utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma.
* 31. 8. Zanetti, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 553, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma precedente.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione e, per la durata di validità, è utilizzato in tutti i casi in cui ne è prevista l'acquisizione e da tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Tali soggetti utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma.
* 31. 7. Giampaolo Galli, Taranto, Gutgeld.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 553, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma precedente.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione e, per la durata di validità, è utilizzato in tutti i casi in cui ne è prevista l'acquisizione e da tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Tali soggetti utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma.
* 31. 9. Vignali.

Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: «3-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 553, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma precedente»;
b) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione e, per la durata di validità, è utilizzato in tutti i casi in cui ne è prevista l'acquisizione e da tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Tali soggetti utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma.».
31. 16. Saltamartini.

Al comma 4, lettera e) sostituire le parole:, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale con le seguenti: e l'attestazione di regolare esecuzione.

Conseguentemente, al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole:, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
* 31. 2. Borghesi.

Al comma 4, lettera e) sostituire le parole:, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale con le seguenti: e l'attestazione di regolare esecuzione.

Conseguentemente, al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole:, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
* 31. 1. Vignali.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis) All'articolo 4, comma 14-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «Per i contratti di» è aggiunta la parola «lavori»;
b) è aggiunto infine il periodo: «Tali controlli sono eseguiti prima della sottoscrizione del contratto e devono comunque interessare almeno il 10 per cento degli affidamenti in economia effettuati nel corso dell'anno solare.»
31. 14. Casellato.

Al comma 4 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
f) La Commissione di collaudo di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 163/2006 oltre alla collaudazione dei lavori, dei materiali e della corrispondenza dell'opera realizzata rispetto la documentazione progettuale, dovrà verificare, attraverso il DURC in corso di validità e acquisito ai sensi del comma 2 lettera a), la regolarità delle retribuzioni percepite da tutti i lavoratori, dipendenti dall'impresa appaltatrice ed eventualmente da quelle subappaltatrici, cottimiste o fornitrici con posa in opera, come risultano dalle autorizzazioni conservate dal RUP e riportate nei Giornale di cantiere.
La regolarità delle retribuzioni sono onnicomprensive di tutte le spettanze di legge e contrattuali dovute ai lavoratori salariati e stipendiati.
Nel caso che la Commissione collaudo di fine lavori, dovesse riscontrare delle irregolarità negli adempimenti contributivi, sospenderà la procedura della collaudazione e segnalerà, per iscritto, al RUP di quanto riscontrato chiedendo, anche in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, gli opportuni chiarimenti.
Il RUP, dalla data della sospensione della verifica di collaudo, avrà 30 giorni di tempo per acquisire, dall'appaltatore, le giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine, per colpa e a danno dell'appaltatore anche nel caso che la irregolarità è contestata ad impresa in regime di sub-contrattazione, il collaudo non sarà effettuato. Il collaudo verrà ripetuto, quando il RUP avrà a disposizione tutte le giustificazioni richieste dalla Commissione o le ricevute dei pagamenti quietanzati, oggetto della richiesta della Commissione.
Trascorsi inutilmente ulteriori 15 giorni dalla richiesta di giustificazioni avanzata dal RUP all'impresa appaltatrice, la stazione appaltante segnalerà il caso all'AVCP e incamererà, dalle somme a disposizione dell'appaltatore per i lavori eseguiti della commessa, oppure da quelle a garanzia depositate, una quota giornaliera corrispondente a quella stabilità per gli eventuali ritardi dei lavori, così come trascritta nel contratto d'appalto.
31. 12. Di Salvo, Boccadutri.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione con le seguenti: è rilasciato mediante strumenti informatici immediatamente all'atto della richiesta e ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.
31. 4. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Sbrollini, Manfredi.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Il documento di regolarità contributiva (DURC) rilasciato ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale ha validata di 180 giorni.
31. 11. Alli, Vignali.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i fascicoli relativi ai pagamenti dei corrispettivi devono essere corredati, a cura del responsabile unico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dal documento unici di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.»
31. 15. D'Arienzo, Zardini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria il Documento Unico di Regolarità Contributiva ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione.
31. 10. Vignali.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Definitiva abolizione della licenza di P.S.).

1. L'esercizio dell'attività di impresa di spedizione non è più soggetto alla licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Conseguentemente la legge 14 novembre 1941, n. 1442, recante «Istituzione di elenchi autorizzati di spedizionieri» è così modificata:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «Ferma l'osservanza dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e dell'articolo 223 del relativo regolamento esecutivo approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635» sono soppresse;
b) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: «licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e» sono soppresse;
c) l'articolo 23 è soppresso.
31. 0. 1. Oliaro, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

ART. 32.

Sopprimerlo.
32. 76. Airaudo, Placido, Di Salvo, Boccadutri, Marcon, Melilla, Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:
0a) All'articolo 3, comma 12-bis, dopo le parole «e dei volontari che effettuano servizio civile» sono inserite le seguenti «nonché dei soggetti che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso delle spese, in favore delle Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 17 dicembre 2002, n. 289, e di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.
32. 94. Fossati, Beni, Carnevali, Piccione, Grassi, Lenzi, Miotto, Biondelli, Bellanova, D'Incecco, Sbrollini, Scuvera, Burtone, Capone.

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:
0a) all'articolo 21, comma 2, la lettera b), le parole: «all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali» sono sostituite con le seguenti: «agli articoli 37 e 73».
32. 99. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) All'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 al comma 1 dopo la lettera o) è inserita la seguente: o-bis) un rappresentante dell'ANCI.
32. 50. Rughetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
32. 74. Di Salvo, Airaudo, Placido, Boccadutri, Marcon, Melilla, Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i capoversi 3 e 3-bis.
32. 86. Gelli, Lenzi, Fossati, Casati, Capone, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 3.
32. 97. Gelli, Lenzi, Fossati, Casati, Capone, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 1, lettera a), al capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole: a basso rischio infortunistico con le seguenti: a basso rischio di infortuni e malattie professionali, dopo le parole: con riferimento inserire la parola: sia, dopo la parola: committente inserire le parole: sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi e sostituire le parole: tipiche di un preposto con le seguenti: adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito; al medesimo capoverso comma 3, dopo il secondo periodo inserire, altresì, il seguente: A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;.
32. 100. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Sbrollini, Manfredi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 3-bis.
32. 61. Bechis, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre.

Al comma 1, lettera a), al capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: dieci uomini-giorno con le seguenti: cinque uomini-giorno, dopo le parole: comportino rischi derivanti aggiungere le seguenti: dal rischio incendio alto, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, e successive modificazioni, nonché dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o, dopo la parola: cancerogeni siano aggiunte le seguenti:, mutageni, amianto;.
32. 103. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Sbrollini, Manfredi.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 27, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: 2-ter Decorsi 48 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e, in assenza della emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui ai commi 1 e 1-bis, il Ministro del lavoro provvede con proprio decreto alla individuazione dei settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
32. 111. Boccuzzi.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera a-bis):
a-bis) all'articolo 6, comma 8, lettera g), all'articolo 32, comma 7 e all'articolo 37, comma 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008 è aggiunto il seguente periodo: «Decorsi 48 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e, ove permanga la concreta indisponibilità, il Ministro del lavoro provvede con proprio decreto alla approvazione di un modello di libretto formativo, finalizzato alle attestazioni di avvenuta formazione in materia di salute e sicurezza, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
32. 113. Boccuzzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
32. 73. Airaudo, Di Salvo, Placido, Nicchi, Boccadutri, Marcon, Melilla, Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso 6-ter.
32. 87. Gelli, Lenzi, Fossati, Casati, Capone, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 6-ter, al primo periodo, sostituire le parole: sentita la Commissione, con le seguenti: sulla base delle indicazioni della Commissione e sostituire le parole: settori di attività a basso rischio infortunistico sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL con le seguenti: settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici INAIL infortunistici e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda; al medesimo capoverso comma 6-ter, al secondo periodo, sostituire la parola: attestare con la seguente: dimostrare e, all'ultimo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 26 con le seguenti: dell'articolo 29;.
32. 104. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Sbrollini, Manfredi.

Al comma 1, lettera b), numero 2, capoverso 6-ter: sostituire le parole: di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: di Conferenza Unificata.
32. 48. Rughetti, Guerini.

Al comma 1, lettera b), punto 2), capoverso 6-quater, aggiungere infine il seguente periodo: Entro lo stesso termine i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono effettuare l'autocertificazione per la valutazione dei rischi.
32. 101. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera b), punto 2), dopo il capoverso 6-quater, aggiungere il seguente:
6-quinquies. La valutazione dei rischi nelle aziende agricole fino a 10 dipendenti, con particolare riferimento ai rischi chimico, biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, può essere effettuata attraverso metodologie semplificate indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, sentita la Commissione consultativa permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
32. 102. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 34, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
4. Ai datori di lavori di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto il credito formativo di cui all'articolo 37, comma 14-bis.
32. 98. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, lettere c) e d), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6. Tutti gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e 37, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
32. 105. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Sbrollini, Manfredi.

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis) All'articolo 37, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1-bis. La formazione per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni può essere svolta, sia generale che specifica, anche per via telematica.
32. 49. Rughetti, Guerini.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) L'articolo 67 è abrogato.
32. 39. Vignali.

Al comma 1, lettera e) capoverso articolo 67, dopo le parole: i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore, aggiungere le seguenti:, con particolare riguardo alla normativa antisismica.
32. 83. Borghese, Merlo, Bueno, Franco Bruno.

Al comma 1, lettera e), capoverso articolo 67, punto 2, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.
32. 51. Rughetti, Guerini.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) all'articolo 71, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. L'INAIL ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, delle ASL, dell'ARPA, ove ciò sia previsto con legge regionale, o di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di trenta giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13.1 verbali redatti in esito alle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, i soggetti privati abilitati acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio nell'esercizio di tale funzione.»
32. 112. Boccuzzi.

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:
f) all'articolo 71 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 11 dell'articolo 71 è abrogato e sostituito dal seguente:
«Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifica periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Le verifiche sono effettuate da soggetti pubblici o privati abilitati.
I soggetti pubblici e privati abilitati devono possedere i seguenti requisiti: certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione.
I risultati delle ispezioni devono essere comunicati dagli organismi di ispezione al possessore delle attrezzature e rese disponibili, a richiesta, delle autorità di controllo.
I soggetti abilitati sono inseriti nella banca dati di ACCREDIA, a cui possono accedere le imprese che ne richiedono le prestazioni.»
b) Il comma 12 è soppresso.
c) Il comma 13 è soppresso.
*32. 66. Guidesi.

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:
f) all'articolo 71 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 11 dell'articolo 71 è abrogato e sostituito dal seguente:
«Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifica periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Le verifiche sono effettuate da soggetti pubblici o privati abilitati.
I soggetti pubblici e privati abilitati devono possedere i seguenti requisiti: certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione.
I risultati delle ispezioni devono essere comunicati dagli organismi di ispezione al possessore delle attrezzature e rese disponibili, a richiesta, delle autorità di controllo.
I soggetti abilitati sono inseriti nella banca dati di ACCREDIA, a cui possono accedere le imprese che ne richiedono le prestazioni.»
b) Il comma 12 è soppresso.
c) Il comma 13 è soppresso.
*32. 44. Vignali.

Al comma 1, lettera f), sostituire il capoverso 11) con il seguente:
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL o dall'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ove ciò sia previsto con legge regionale, che vi provvedono nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Le successive verifiche sono effettuate dall'ARPA ove ciò sia previsto con legge regionale, che vi provvede nel termine di trenta giorni dalla richiesta. L'INAIL e le ARPA hanno sempre l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso o in assenza di comunicazione entro 15 giorni, il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma 13.
Per l'effettuazione delle verifiche L'INAIL e le ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche di cui al presente comma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
32. 71. Placido, Airaudo, Di Salvo, Nicchi, Boccadutri, Marcon, Melilla, Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 1, lettera f) capoverso 11, dopo le parole: In tal caso il datore di lavoro aggiungere le seguenti: , entro le scadenze indicate nell'allegato VII,
*32. 106. Boccuzzi, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Sbrollini, Manfredi.

Al comma 1, lettera f) capoverso 11, dopo le parole: In tal caso il datore di lavoro aggiunge le seguenti: , entro le scadenze indicate nell'allegato VII,
*32. 95. Gelli, Lenzi, Fossati, Casati, Capone, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 1 sopprimere la lettera g).
32. 88. Gelli, Lenzi, Fossati, Casati, Capone, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g)
all'articolo 88, comma 2, lettera g-bis), dopo le parole:
«condizionamento e riscaldamento» sono inserite le seguenti: «nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, ancorché comportanti lavori edili e di ingegneria civile di cui all'allegato X».
32. 117. Casellato, Rubinato.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
g-bis)
all'articolo 90, comma 9, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: «L'amministrazione competente eseguirà controlli a campione delle regolarità contributiva delle imprese segnalate dai committenti privati, mediante richiesta d'ufficio del documento unico di regolarità; tali controlli devono riguardare almeno il 10 per cento delle istanze, denunce e segnalazioni di interventi edilizi privati presentate nell'anno solare.»
32. 118. Casellato.

Al comma 1 sopprimere la lettera h).
*32. 89. Gelli, Lenzi, Fossati, Casati, Capone, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 1 sopprimere la lettera h).
*32. 4. Di Salvo, Airaudo, Placido, Nicchi, Boccadutri, Marcon, Melilla, Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 1, lettera h), capoverso Articolo 4-bis, sostituire le parole: e la Conferenza permanente con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, articolo 4-bis, dopo le parole: dei trasporti inserire le seguenti: e con il Ministro della salute.

Conseguentemente, alla rubrica del capoverso articolo 4-bis, sostituire le parole: temporanei e mobili con le seguenti: temporanei o mobili.
32. 107. Boccuzzi, Damiano, Ghecchi, Bellanova, Albanella, Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Sbrollini, Manfredi.

Al comma 1, lettera h), capoverso articolo 104-bis, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le seguenti: «la Conferenza Unificata».
32. 52. Rughetti, Guerini.

Al comma 1, sopprimere le lettere i), l), m) e n).
32. 78. Placido, Di Salvo, Airaudo, Nicchi, Marcon, Melilla, Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire le seguenti:
o)
All'articolo 25, comma 1, lettera i), le parole: «per iscritto» sono soppresse.
p) All'articolo 40, i commi 1 e 2 sono soppressi. Il comma 2-bis dell'articolo 40, è sostituito dal seguente: «Entro il 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro della salute, previa intesa della Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, vengono definiti, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, i contenuti dell'allegato 3A».
q) L'Allegato 3B «Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria» è soppresso.
*32. 36. Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire le seguenti:
o)
All'articolo 25, comma 1, lettera i), le parole: «per iscritto» sono soppresse.
p) All'articolo 40, i commi 1 e 2 sono soppressi. Il comma 2-bis dell'articolo 40, è sostituito dal seguente: «Entro il 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro della salute, previa intesa della Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, vengono definiti, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, i contenuti dell'allegato 3A».
q) L'Allegato 3B «Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria» è soppresso.
*32. 79. Gianluca Pini.

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire le seguenti:
o)
All'articolo 25, comma 1, lettera i), le parole: «per iscritto» sono soppresse.
p) All'articolo 40, i commi 1 e 2 sono soppressi. Il comma 2-bis dell'articolo 40, è sostituito dal seguente: «Entro il 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro della salute, previa intesa della Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, vengono definiti, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, i contenuti dell'allegato 3A».
q) L'Allegato 3B «Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria» è soppresso.
*32. 63. Gianluca Pini.

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:
0) All'articolo 27, il comma 1-bis è abrogato. Al comma 2 dell'articolo 27, le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis. che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative» sono soppresse.
32. 37. Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:
o)
All'articolo 28, al comma 2 dopo le parole: «e deve essere munito» le parole: «anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, nonché, ai soli lini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente ove nominato» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «di data attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro».
32. 38. Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente lettera:
o)
All'Articolo 37, al comma 14, dopo le parole: «libretto formativo» le parole: «del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.» sono sostituite dalle seguenti: «del lavoratore, se concretamente disponibile in una forma standardizzata a livello nazionale e definita in sede di Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6».
32. 77. Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:
o)
All'articolo 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «sanitaria locale», la parola: «e» è sostituita dalla parola: «o»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro.»
*32. 43. Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:
o)
All'articolo 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «sanitaria locale», la parola: «e» è sostituita dalla parola: «o»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro.»
*32. 56. Taranto, Impegno.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
o) nell'Allegato VII («Verifiche di attrezzature»), dopo il punto «Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato» e «Verifica annuale» sono inserite seguenti:
Attrezzatura: Piattaforme di lavoro elevatoli e carri per la coltivazione di frutta in agricoltura;
Intervento/periodicità: Verifica triennale.
32. 96. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis)
all'Allegato XV, paragrafo 4.1.1, alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le parole: «comprese le indagini e le prove di laboratorio sui materiali di costruzione».
32. 115. Covello.

Sopprimere il comma 4.
32. 91. Gelli, Lenzi, Fossati, Casati, Capone, Sbrollini, D'Incecco, Miotto.

Al comma 4, capoverso 2-bis, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: la Conferenza Unificata.
32. 53. Rughetti, Guerini.

Sopprimere i commi 6 e 7.
32. 60. Rizzetto, Baldassarre, Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Bechis, Rostellato, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Currò, D'Incà, Dadone, Cozzolino.

Sopprimere il comma 6.
32. 3. Airaudo, Di Salvo, Placido, Boccadutri, Marcon, Melilla, Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire il capoverso 1) con il seguente: L'INAIL trasmette telematicamente alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni. L'INAIL trasmette telematicamente alle regioni e alle ASL, con periodicità annuale, ed entro il 30 luglio di ogni anno, i dati relativi a tutti gli infortuni denunciati e definiti nel corso dell'anno secondo le modalità definite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Conseguentemente, al capoverso di cui al punto 2, dopo le parole: ispezione del lavoro procede, siano inserite le seguenti: direttamente o su richiesta.
32. 93. Gelli, Lenzi, Fossati, Casati, Capone, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 6, sopprimere la lettera a).
32. 108. Boccuzzi, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Sbrollini, Manfredi.

Al comma 6, lettera b), sostituire il capoverso 1) con il seguente: L'INAIL trasmette telematicamente alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni;.
32. 109. Boccuzzi, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Sbrollini, Manfredi.

Al comma 6 lettera b), capoverso 2), dopo le parole: su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite aggiungere le seguenti: o di un loro congiunto.
32. 84. Borghese, Bueno, Bruno.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. I benefìci previdenziali previsti dalla legislazione vigente in materia di pensionamento dei lavoratori esposti all'amianto, ovvero i lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o comunque sono stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto, si applicano anche a coloro i quali sono stati collocati in quiescenza in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «per un periodo superiore a dieci anni,» sono soppresse;
2) le parole: «il coefficiente di 1,25» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti coefficienti: 0,25, nel caso di cinque anni di esposizione; 0,5, nel caso di sei anni di esposizione; 0,75, nel caso di sette anni di esposizione; 1, nel caso di otto anni di esposizione; 1,05, nel caso di nove anni di esposizione; 1,25, nei casi di dieci o più anni di esposizione. I coefficienti si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014. I lavoratori che sono stati esposti all'amianto e che intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al presente comma devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti entro il 31 dicembre 2013, con le modalità previste dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per i lavoratori esposti all'amianto addetti alle bonifiche, all'escavazione o all'estrazione non è fissato alcun termine».
3) I benefìci derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non danno luogo alla corresponsione di arretrati.
4) All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
32. 59. Bechis, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Currò, D'Incà, Dadone, Cozzolino.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I sanitari dei servizi di pronto soccorso e, ove attivati, delle aziende regionali di emergenza e urgenze, ovvero le autorità di pubblica sicurezza che intervengono in occasione di infortuni sul lavoro mortali o con lesioni gravi o gravissime ne danno immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e all'organo di vigilanza della ASL competente per territorio; analoga comunicazione è inviata all'INAIL.
32. 110. Boccuzzi, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Sbrollini, Manfredi.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:
« 3-bis. Il prezzo più basso è altresì determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».
1-ter. All'articolo 87, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, la lettera g) è abrogata.
32. 114. Damiano, Marchi, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Manfredi.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 34, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, al comma 1-bis le parole: o unità produttive fino a cinque lavoratori sono sostituite dalle parole: pretiste nell'allegato 2.
* 32. 68. Borghesi.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:
7-bis. All'articolo 34, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, al comma 1-bis le parole: o unità produttive fino a cinque lavoratori sono sostituite dalle seguenti: previste nell'allegato 2.
* 32. 75. Gianluca Pini.

Dopo comma 7 aggiungere il seguente comma:
7-bis. All'articolo 34, del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81, e successive modificazioni, al comma 1-bis le parole: o unità produttive fino a cinque lavoratori sono sostituite dalle parole: previste nell'allegato 2.
* 32. 46. Vignali.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:
7-bis. All'articolo 29, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo il comma 2 inserire il seguente: 2-bis - Per le imprese fino a 5 dipendenti, ove non sia stata eletta la RLS, la consultazione di cui al comma precedente, sul documento di valutazione dei rischi, si può assolvere attraverso la redazione di un verbale, sottoscritto dai partecipanti, dell'incontro tra datore di lavoro e lavoratori sulla consultazione del documento stesso.
** 32. 47. Vignali.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 29, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo il comma 2 inserire il seguente: 2-bis - Per le imprese fino a 5 dipendenti, ove non sia stata eletta la RLS, la consultazione di cui al comma precedente, sul documento di valutazione dei rischi, si può assolvere attraverso la redazione di un verbale, sottoscritto dai partecipanti, dell'incontro tra datore di lavoro e lavoratori sulla consultazione del documento stesso.
** 32. 57. Taranto, Impegno.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 29, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo il comma 2 inserire il seguente: 2-bis - Per le imprese fino a 5 dipendenti, ove non sia stata eletta la RLS, la consultazione di cui al comma precedente, sul documento di valutazione dei rischi, si può assolvere attraverso la redazione di un verbale, sottoscritto dai partecipanti, dell'incontro tra datore di lavoro e lavoratori sulla consultazione del documento stesso.
** 32. 72. Guidesi.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 29, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Per le imprese fino a 5 dipendenti, ove non sia stata eletta la RLS, la consultazione di cui al comma precedente, sul documento di valutazione dei rischi, si può assolvere attraverso la redazione di un verbale, sottoscritto dai partecipanti, dell'incontro tra datore di lavoro e lavoratori sulla consultazione del documento stesso».
**32. 70. Gianluca Pini.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
«1-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minima le contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto, del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
7-ter. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1-bis, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».
32. 90. De Micheli.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, connesso ai minori introiti contributivi correlati al contenzioso in essere, quantificato in 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 e a 5 milioni per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 61.

Conseguentemente, all'articolo 61, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea 1, sostituire le parole da: «Agli oneri fino a 2020» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 23, 32 comma 7-bis e 56, pari a 34,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 104,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 67,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 81,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 58,9 milioni di euro per l'anno 2020»;
b) alla lettera d) sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2019 e 5 milioni di euro per l'anno 2020».
32. 62. Gianluca Pini, De Micheli.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 61.

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole da: «Agli oneri» fino a: 019» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 23, 32 comma 7-bis e 56, pari a 39,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 104,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 67,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 81,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019»;
b) alla lettera a) sostituire le parole: «2,4 milioni di euro» con le seguenti: «7,4 milioni di euro»;
c) alla lettera d) sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2019».
32. 85. De Micheli.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa.
32. 92. De Micheli.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
32. 69. Andrea Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente:
7-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le sanzioni previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965, non si applicano ai casi di mancata tenuta del registro manuale degli infortuni.
32. 67. Sottanelli, Romano, De Mita.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, al comma 1, secondo periodo, le parole: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a nove mesi».
32. 65. Faenzi.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
«6-ter. La valutazione dei rischi nelle aziende agricole fino a 10 dipendenti, con particolare riferimento ai rischi chimico, biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, può essere effettuata attraverso metodologie semplificate indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
32. 64. Faenzi.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. È istituito presso l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, il Fondo per le vittime dell'amianto, di seguito denominato «Fondo», in favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto correlata e in favore di tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di loro decesso a causa della malattia, in favore dei loro superstiti, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ai qual l'ente assicuratore di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha liquidato una rendita ai sensi del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965:
a) il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL;
b) il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto;
c) per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) l'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
32. 58. Bechis, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Currò, D'Incà, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:
7-bis. All'articolo 18, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, successivamente alle parole: «consultare», sono aggiunte le seguenti: «anche in via telematica».
32. 55. Taranto, Impegno.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di assicurare l'esercizio unitario della attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, gli accertamenti ispettivi nei confronti delle imprese agricole devono essere effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. Gli accertamenti ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi ai periodi anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento.
32. 54. Antezza.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 18, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, successivamente alle parole: «consultare», sono aggiunte le seguenti: «anche in via telematica».
32. 45. Vignali.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
8. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
32. 1. Laffranco.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
8. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa.
32. 2. Laffranco.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 86, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
«3-quater. L'offerta che non assicura la copertura complessiva del costo relativo alla sicurezza, del costo del lavoro così come definito ai sensi del comma 3-bis e di un margine minimo di remunerazione del capitale investito, è esclusa automaticamente dalla stazione appaltante.».
32. 116. Causi, Fregolent.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis
(Disposizioni in materia di lavoratori dipendenti presso scuderie, maneggi o allevamenti).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori dipendenti che svolgono attività di manodopera per la cura dei cavalli e della pulizia della stalla, presso scuderie, maneggi o allevamenti ippici inquadrati nel livello A del CCNL del 2007, è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
32. 01. Faenzi.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis

1. Il personale che svolge servizio assistenziale nell'ambito delle funzioni attribuite alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficenza (IPAB) e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) è escluso dalla normativa riguardante il blocco del turn over del personale della pubblica amministrazione così come previsto dall'articolo 66 del decreto legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni nonché dall'articolo 14 del decreto legge n. 95 del 2012».
32. 02. Miotto, Carnevali, Lenzi, Murer, Biondelli, Bellanova, D'Incecco, Scuvera, Burtone, Capone, Sbrollini.

ART. 33.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 33.
(Disposizioni sul procedimento per l'acquisto della cittadinanza e analisi dei flussi migratori).

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 9, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione»;
b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione».
2. L'esame di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituite dall'articolo 1 della presente legge, è finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della medesima legge.
4. All'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo
5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.
2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato.».

5. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.
6. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:
a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;
b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;
c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;
d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;
e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;
f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare.

7. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
33. 2. Matteo Bragantini.

Al comma 2, sostituire le parole: Gli Ufficiali di stato civile fino a: anno di età con le seguenti: Gli Ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età
33. 7. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il comma dell'articolo 4 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992, è sostituito dal seguente:
Gli Ufficiali di Stato Civile devono comunicare allo straniero, al compimento del suo diciottesimo anno di età, nella sede di residenza dello stesso o con qualunque altro luogo disponibile, la possibilità si poter esercitare il suo diritto acquisto della cittadinanza. A tal fine l'interessato deve poter dimostrare di essere nato nel territorio italiano e di aver vissuto prevalentemente nel territorio nazionale fino al raggiungimento della maggiore età.
33. 8. Capozzolo.

Aggiungere in fine, il seguente comma:
«2-bis. Gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici.».
33. 5. Bressa.

Aggiungere, in fine il seguente comma:
2-bis le disposizioni di cui al comma 2 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica i costi relativi alle comunicazioni sono a carico del ricevente.
33. 3. Matteo Bragantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. I nati in Italia, figli di almeno un genitore italiano, che hanno perso la cittadinanza in seguito ad espatrio, per cause non direttamente imputabili a loro stessi o per motivi di lavoro, riacquistano la cittadinanza italiana nelle forme previste dalla legge purché ciò non sia in contrasto con accordi bilaterali internazionali in vigore».
33. 4. Nissoli, Preziosi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo le parole: con decreto del Ministro dell'interno, sono aggiunte le seguenti: da emanarsi entro centottanta giorni dal deposito della domanda.
33. 1. Biondelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo le parole: «con decreto del Ministero dell'Interno», sono aggiunte le seguenti: «da emanarsi entro centottanta giorni dal deposito della domanda».
33. 6. Biondelli, Carnevali, Grassi, Lenzi, Miotto, Bellanova, D'Incecco, Scuvera, Burtone, Capone, Sbrollini.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione»;
b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione».

2. L'esame di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituite dall'articolo 1 della presente legge, è finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della medesima legge.
33. 04. Matteo Bragantini.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.
(Disciplina del procedimento del rilascio dei certificati di stato civile per gli stranieri).

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile, per i provvedimenti inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti all'accesso a pubblici servizi e alle prestazioni scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole dell'infanzia e gli asili nido, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati».»
33. 01. Rosato, Luciano Agostini, Roberta Agostini, Albanella, Alfreider, Amato, Amoddio, Arlotti, Ascani, Baruffi, Basso, Bellanova, Beni, Berlinghieri, Mariastella Bianchi, Biffoni, Biondelli, Blazina, Bonaccorsi, Bonifazi, Bonomo, Borghi, Boschi, Braga, Bratti, Bruno Bossio, Capodicasa, Capone, Carella, Carocci, Carra, Carrescia, Casati, Castricone, Causi, Cenni, Chaouki, Coccia, Cominelli, Coppola, Coscia, Crivellari, Culotta, D'Ottavio, Dallai, Marco Di Maio, Fabbri, Famiglietti, Fedi, Ferranti, Fiano, Fontanelli, Fossati, Fregolent, Gadda, Carlo Galli, Gandolfi, Gasparini, Ghizzoni, Giachetti, Giacobbe, Gigli, Giuliani, Gnecchi, Grassi, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Lorenzo Guerini, Incerti, Iori, La Marca, Laforgia, Lenzi, Lodolini, Madia, Maestri, Magorno, Malisani, Malpezzi, Manfredi, Manzi, Marchetti, Marchi, Mariani, Mariano, Martella, Martelli, Mauri, Mazzoli, Misiani, Mogherini, Mongiello, Montroni, Moretti, Moretto, Moscatt, Mura, Murer, Palma, Paris, Parrini, Pastorino, Patriarca, Pellegrino, Petitti, Petrini, Piccoli Nardelli, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo, Giuditta Pini, Quartapelle Procopio, Rampi, Realacci, Richetti, Rigoni, Rostan, Rubinato, Rughetti, Sberna, Sbrollini, Senaldi, Sereni, Simoni, Taricco, Tartaglione, Tentori, Terrosi, Tidei, Tullo, Valeria Valente, Valiante, Ventricelli, Zampa.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Revoca della cittadinanza).

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

«2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
33. 02. Matteo Bragantini.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Analisi dei flussi migratori).

1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'1o luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.
2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:
a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;
b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;
c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;
d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;
e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;
f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare.

3. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
33. 03. Prataviera, Matteo Bragantini.

ART. 34.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, il certificato di parto e il certificato di interruzione di gravidanza devono essere inviati all'INPS esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della Salute 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010 n. 65.
34. 1. Biondelli, Miotto, Lenzi, Bellanova, Bragantini, Casati, Piccione, Sbrollini, Iori, Fossati.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali del volumi d'affari di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000,00 euro;
b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000 euro;
c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000,00 euro.
34. 2. Taranto, Impegno.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica della variazione dello stato civile in seguito alla denuncia di morte).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l'articolo 44-bis è aggiunto il seguente:

Art. 44-ter.
(Trasmissione automatica in via telematica della variazione dello stato civile in seguito alla denuncia di morte).

1. Gli uffici di stato civile o gli uffici dell'anagrafe del Comune dove è avvenuto il decesso, entro 48 ore dal ricevimento della denuncia di morte provvedono ad effettuare la variazione dello stato civile ed inviano in via telematica copia dell'estratto del certificato di morte all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
34. 01. Rosato, Gnecchi.

ART. 35.

Sopprimerlo.
*35. 6. Gelli, Lenzi, Fossati, Casati, Capone, Sbrollini, D'Incecco, Miotto.

Sopprimerlo.
*35. 7. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Sbrollini, Manfredi.

Sopprimerlo.
*35. 8. Baldassarre, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Rostellato, Rizzetto, Bechis, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Currò, D'Incà, Dadone, Cozzolino.

Sopprimerlo.
*35. 14. Di Salvo, Airaudo, Placido, Nicchi, Boccadutri, Marcon, Melilla, Pilozzi, Kronbichler, Baldassarre, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Rostellato, Rizzetto, Bechis, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Currò, D'Incà, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Conseguentemente:
dopo il capoverso 13-bis aggiungere il seguente:
13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della Salute, adottato in accordo con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sentite le corrispondenti componenti delle Commissioni consultive permanenti per la salute e la sicurezza sul lavoro e in agricoltura e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni.
all'alinea sostituire le parole: seguente comma con le seguenti seguenti commi.
35. 5. Taricco, Oliverio, Faenzi, Catania, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Russo, Catanoso, Bosco, Riccardo Gallo, Romele, Di Stefano.

Al comma 1, capoverso dopo la parola: adottato inserire le seguenti: entro 90 giorni.
35. 16. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: mediante idonee attestazioni con le seguenti: mediante attestazioni puntualmente individuate dal decreto.
35. 13. Airaudo, Placido, Di Salvo, Nicchi, Marcon, Boccadutri, Melilla, Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: mediante idonee attestazioni aggiungere le seguenti: specificatamente individuate dal decreto.
35. 15. Di Salvo, Airaudo, Placido, Nicchi, Marcon, Boccadutri, Melilla, Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative per ogni settore sul piano nazionale definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente lavoratori per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento di cui al precedente periodo.».
35. 10. Di Salvo, Airaudo, Placido, Marcon, Boccadutri, Melilla, Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Ai fini della valutazione dell'idoneità delle attestazioni, il decreto stabilisce che ad esse siano sempre allegati la documentazione o le certificazioni relative all'informazione fornita o alla sorveglianza sanitaria eseguita, nonché i programmi della formazione seguita, anche al fine di poter verificare l'eventuale necessità di integrare gli obblighi di informazione, formazione o sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto.».
35. 12. Placido, Di Salvo, Airaudo, Nicchi, Marcon, Boccadutri, Melilla, Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Il decreto individua i soggetti, enti o autorità che possono rilasciare le idonee attestazioni di cui al periodo precedere.».
35. 11. Airaudo, Placido, Di Salvo, Nicchi, Marcon, Boccadutri, Melilla, Pilozzi, Kronbichler.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Al comma 3, dell'articolo 70 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 dopo le parole: «patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione delle prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale».
1-ter. Al comma 1, dell'articolo 72 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 dopo le parole: «con le parti sociali» sono aggiunte le seguenti parole: «oltre che con l'ANCI limitatamente alle condizioni di maggiore favore per le prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale.»
*35. 4. Rughetti, Guerini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Al comma 3, dell'articolo 70 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 dopo le parole: «patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione delle prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale».
1-ter. Al comma 1, dell'articolo 72 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 dopo le parole: «con le parti sociali» sono aggiunte le seguenti parole: «oltre che con l'ANCI limitatamente alle condizioni di maggiore favore per le prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale.»
*35. 9. Saltamartini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Il comma 557 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.».
35. 3. Rughetti, Guerini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni»;
b) le parole «dell'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2004.».
35. 2. Rughetti, Guerini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, aggiungere infine il seguente periodo: «Restano esclusi dal campo di applicazione dell'accordo di cui al precedente comma i lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali.»
35. 17. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
«14-bis. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nell'anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l'anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il presente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell'anno 2014. Gli enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nell'anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13 nell'anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti locali nell'anno 2013.
35. 1. Rughetti, Guerini.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente articolo:

Art. 35-bis.

1. Al fine di favorire la riduzione delle piante organiche e, al contempo, favorire l'accesso ai giovani nelle pubbliche amministrazioni, l'istituto del collocamento in disponibilità può essere applicato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, a tutti i dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo indeterminato, compresi quelli dipendenti dalle società strumentali a totale partecipazione pubblica che maturino i requisiti per il trattamento pensionistico entro l'anno 2018.
2. Le norme del presente articolo non si applicano ai dipendenti del comparto scuola, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle Forze di polizia di Stato e al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia.
3. A decorrere dal 2013, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Dipartimento della funzione pubblica, da emanare previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene determinato il numero di personale da collocare in disponibilità che, nell'anno 2014, non può essere inferiore alle 100.000 unità.
4. Dalla data di collocamento in disponibilità il lavoratore ha diritto ad una indennità pari al 70 per cento dello stipendio. Gli oneri sociali relativi alla indennità goduta dal momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. È fatta salva la facoltà del lavoratore di effettuare un versamento volontario ad integrazione dei propri contributi fino a concorrenza della somma dovute agli stessi istituti di previdenza per lo stipendio lordo in godimento il mese antecedente il collocamento in disponibilità.
5. I dipendenti pubblici collocati in disponibilità sono tenuti a prestare mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento per ventiquattro giornate lavorative l'anno se l'amministrazione di appartenenza lo ritiene necessario per particolari esigenze. Ogni periodo di richiamo in servizio deve essere svolto presso l'ultima amministrazione di appartenenza.
6. Con il decreto di cui al comma 3, il Dipartimento della Funzione pubblica individua:
a) il numero dipendenti da collocare in disponibilità divisi per ogni singola amministrazione, tenendo conto del numero complessivo dei dipendenti di ogni amministrazione e, relativamente agli enti locali, degli sforamenti delle medie di comparto e di fascia;
b) le modalità di iscrizione dei lavoratori in appositi elenchi per il collocamento in mobilità che tengano in considerazione dell'eventuale adesione volontaria e della vicinanza all'età pensionabile.
7. Ultimato il collocamento in disponibilità le singole amministrazioni attivano procedure di reclutamento di un numero di personale pari al 20 per cento delle unità collocate in disponibilità e, in ogni caso, per una spesa pari alle risorse rese disponibili dall'applicazione del presente articolo.
35. 01. Melilli, Tabacci, Romano, Rughetti.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge del 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:
«12-ter. Le liste speciali già costituite ai sensi del comma 12 sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della presente legge, e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007».
35. 08. Vargiu, Romano, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure di incentivazione per l'impiego nelle cooperative sociali di personale economicamente svantaggiato).

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: «si considerano persone svantaggiate», sono inserire le seguenti: «i soggetti che versano in grave stato di disagio economico il cui indicatore della situazione economica equivalente - Isee - sia inferiore o uguale a 7.500 euro».
35. 02. De Menech, Rubinato.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

L'articolo 4 comma 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 è sostituito dal seguente:
«1. In sede di prima applicazione e comunque fino al definitivo e completo riordino delle istituzioni in aziende dei servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato gli atti relativi sono esenti dall'imposta di registro ipotecarie catastali e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva»
35. 07. Miotto, Carnevali, Piccione, Lenzi, Murer, Biondelli, Bellanova, D'Incecco, Scuvera, Burtone, Capone, Sbrollini.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.
(Misure di incentivazione per le prestazioni lavorative di breve durata negli enti locali).

1. All'articolo 1, comma 21, lettera a), punto 2), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire il capoverso 2 con il seguente:
2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con non meno di sedici anni età”.
35. 04. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.
(Misure di incentivazione per le prestazioni lavorative di breve durata negli enti locali).

1. All'articolo 70, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. Gli enti locali che usufruiscono dei buoni lavoro (cosiddetto voucher) per la retribuzione di prestazioni di natura occasionale accessoria effettuate da persone in disagio sociale, prive di ammortizzatori o di prestazioni sostitutive del reddito, entro i limiti fissati dalla normativa vigente, possono considerare tale spesa tra le componenti da sottrarre alla spesa di personale determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»
35. 03. De Menech, Rubinato.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

L'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è soppresso.
35. 05. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
«1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le somme a qualunque titolo corrisposte ai volontari del servizio civile nazionale impegnati in progetti di utilità sociale, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 e del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni, non costituiscono imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.».

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) all'alinea sostituire le parole da: «Agli oneri derivanti» fino a: «57,9 milioni di euro per l'anno 2015,» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 23, 56 e 35-bis, pari a 39,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 104 milioni di euro per l'anno 2014, 67 milioni a decorrere dall'anno 2015»
b) alla lettera e) sostituire le parole: «quanto a 75 milioni per l'anno 2014” con le seguenti: «quanto a 5 milioni per l'anno 2013, 85 milioni per il 2014 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2015».
35. 06. Patriarca, Beni, Fossati, Lenzi, Biondelli, Iori, Bragantini, Gelli, Capone, D'Incecco, Casati, Amato, Grassi, Carnevali, Piccione, Miotto, Murer, Bellanova, Scuvera, Burtone, Sbrollini.

ART. 36.

Sopprimerlo.
* 36. 1. Allasia, Fedriga.

Sopprimerlo.
* 36. 8. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Currò, D'Incà, Dadone, Cozzolino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 36.

1. Nelle more del completamento del processo di riassetto organizzativo e funzionale dell'INPS, per definire le linee di indirizzo utili al fine del conseguimento di quegli obiettivi di efficienza e di efficacia di cui all'articolo 21, commi 6, 7 e 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e nelle more del riordino del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto degli ulteriori ed obbligatori adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, i componenti del medesimo organismo operanti alla data del 30 aprile 2013 sono prorogati nei rispettivi incarichi fino alla costituzione del nuovo consiglio di indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.
2. Nelle more del completamento del processo di riordino del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto degli adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, i componenti del medesimo organismo operanti alla data del 30 aprile 2013 sono prorogati nei rispettivi incarichi fino alla costituzione del nuovo consiglio di indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013.
3. Fermo restando il conseguimento dei risparmi derivanti dall'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei consigli di indirizzo e vigilanza, disposta dal presente articolo nell'attuale composizione, non danno luogo ad alcun maggior onere rispetto a quello destinato alla copertura della loro ricostituzione nel numero di membri disposto dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per effetto della conseguente nuova suddivisione tra i membri degli organismi collegiali in proroga delle risorse a copertura del loro funzionamento, resta invariato il risparmio previsto dall'articolo 1, comma 403, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
36. 6. Miccoli.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre sono sostituite con le seguenti: 30 luglio.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: di ulteriori 150.000 euro per l'anno 2013 con le seguenti: di ulteriori 90.000 euro per l'anno 2013.
36. 7. Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Currò, D'Incà, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 30 luglio.
36. 2. Allasia, Fedriga.

Aggiungere in fine, il seguente comma:
2-bis. I trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, commi 6, 7 e 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i trattamenti relativi alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche, i vitalizi elargiti agli ex parlamentari dalle due Camere nonché ogni altro trattamento pensionistico erogato da istituti pubblici o da organi costituzionali, non sono tra di loro cumulabili, salvo che detti trattamenti non siano calcolati ed erogati integralmente sulla base del sistema contributivo. In caso di trattamenti calcolati integralmente o parzialmente sulla base del sistema retributivo, il divieto di cumulo di cui al primo periodo non opera qualora l'ammontare complessivo dei trattamenti erogati sia inferiore a 90.000 euro annui lordi.
36. 3. Giorgis, Richetti, Fiano, Bressa, D'Attorre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. I redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo non sono cumulabili con i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, commi 6, 7 e 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con i trattamenti relativi alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, nonché con i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche e con i vitalizi elargiti agli ex parlamentari dalle due Camere, nonché con ogni altro trattamento pensionistico erogato da istituti pubblici o da organi costituzionali. Ai sensi del primo periodo, gli enti o istituti competenti all'erogazione del trattamento pensionistico o del vitalizio sospendono l'erogazione dello stesso sino alla cessazione dell'attività lavorativa dei soggetti aventi diritto. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non opera qualora l'ammontare complessivo dei trattamenti percepiti sia inferiore a 90.000 euro annui lordi. Coloro che beneficiano di redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo e di trattamenti di cui al primo periodo possono comunque optare per la conservazione del trattamento pensionistico, in luogo del trattamento economico derivante dalla prestazione lavorativa.
36. 4. Richetti, Giorgis, Fiano, Bressa, D'Attorre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al comma 24 dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente comma:
24-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006, n. 296 si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni adottati dagli Enti di previdenza ex D. Lgs. 509/94 e D. Lgs. 103/96 per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine esplicano piena efficacia, secondo quanto previsto nei suddetti provvedimenti, ancorché l'approvazione ministeriale, di cui all'articolo 3 e all'articolo 6 dei medesimi D. Lgs. 509/94 e D.Lgs. 103/96, sia intervenuta precedentemente l'entrata in vigore della L. 296/2006.
* 36. 5. Boccuzzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al comma 24 dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente comma:
«24-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006, n. 296 si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni adottati dagli Enti di previdenza ex D.Lgs. 509/94 e D.Lgs. 103/96 per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine esplicano piena efficacia, secondo quanto previsto nei suddetti provvedimenti, ancorché l'approvazione ministeriale, di cui all'articolo 3 e all'articolo 6 dei medesimi D.Lgs. 509/94 e D.Lgs. 103/96, sia intervenuta precedentemente l'entrata in vigore della legge 296 del 2006».
* 36. 9. Borghesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al comma 24 dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 214, è aggiunto il seguente comma:
24-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006, n. 296 si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni adottati dagli Enti di previdenza ex D.Lgs. 509/94 e D.Lgs. 103/96 per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine esplicano piena efficacia, secondo quanto previsto nei suddetti provvedimenti, ancorché l'approvazione ministeriale, di cui all'articolo 3 e all'articolo 6 dei medesimi D.Lgs. 509/94 e D.Lgs. 103/96, sia intervenuta precedentemente l'entrata in vigore della L. 296/2006.
* 36. 10. Pagano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Qualora sia approvata una variante alla strumentazione urbanistica comunale di destinazione d'uso delle aree e/o della normativa tecnica attuativa delle aree, le opere realizzate antecedentemente alla approvazione della variante possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla variante stessa. Il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria, è subordinato al pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/01.
36. 11. Chiarelli, Bianconi.

ART. 37.

Sopprimerlo.
* 37. 6. Pilozzi, Boccadutri, Kronbichler, Marcon, Melilla.

Sopprimerlo.
* 37. 3. Taranto, Senaldi, Petitti, Ginefra, Cani, Impegno.

Al comma 1, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: 40 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge.
37. 2. Crippa, Sorial, Castelli, Fantinati, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Cozzolino, Prodani, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le finalità dei commi 1 e 2, è istituito entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge un tavolo tecnico composto dai soggetti sperimentatori, rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico e Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione al fine di monitorare l'attuazione delle Convezioni del comma 1 e l'applicabilità della creazione del sistema integrato dei dati telematici.
37. 1. Crippa, Sorial, Castelli, Fantinati, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Cozzolino, Prodani, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

Al comma 3, sostituire le parole: i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato con le seguenti: i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza può essere sostituito, in via del tutto temporanea, da una comunicazione dell'interessato ed i nuovi termini entro i quali l'interessato è tenuto a presentare, indifferibilmente, le autorizzazioni stesse. La mancata presentazione, totale o parziale, delle autorizzazioni di competenza determina la sospensione dell'attività fino ad ottenimento della documentazione necessaria.
37. 7. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengano necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai precedenti periodi.
37. 4. Gelmini.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
6-bis. Entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge è altresì autorizzata la sperimentazione di zone a burocrazia zero una per ciascuna provincia delle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia individuate d'intesa con gli enti locali e le Regioni al fine di rilanciare lo sviluppo locale. Entro 12 mesi dalla individuazione delle zone di cui al presente comma il Ministero dello Sviluppo Economico e della Pubblica Amministrazione relazionano alle competenti commissioni parlamentari sui risultati conseguiti per valutarne esiti e apportare eventuali correttivi e implementazioni normative.
37. 8. Burtone.

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.

1. All'articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: «comma 6-bis», sono aggiunte le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2010, n. 159.
37. 01. Taranto, Impegno.

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche al D.Lgs. 1o settembre 1993 n. 385).

All'articolo 120-bis del Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
2. Il rapporto di conto corrente bancario si può estinguere, su richiesta del cliente, anche se è stata convenuta la non esigibilità dell'eventuale finanziamento collegato o se è stato pattuito un termine a favore della banca creditrice. L'ammontare dell'eventuale saldo di conto corrente a favore della banca, comprensivo delle spese di gestione relative al periodo in corso, a domanda del cliente che recede, deve essere comunicato dalla banca nel termine di 8 giorni lavorativi dalla richiesta e, se dovuta, dalla restituzione di eventuali strumenti elettronici di pagamento o di credito e dei moduli di assegno inutilizzati. Il termine accordato dalla banca al cliente che recede per il pagamento dell'eventuale saldo debitore risultante dalla chiusura del rapporto di conto corrente non può essere inferiore a 14 giorni lavorativi.
3. Il cliente può chiedere il trasferimento del rapporto di conto corrente ad altra banca senza spese aggiuntive di qualsiasi natura ed origine. La domanda del cliente, redatta in forma scritta e presentata alla banca di destinazione, e per conoscenza alla banca di origine, contiene: a) l'esplicita autorizzazione a procedere al trasferimento del rapporto di conto corrente dalla banca di origine; b) l'indicazione dei servizi associati al conto corrente aperto presso la banca d'origine che il cliente intende trasferire; c) l'indicazione degli eventuali affidamento qualunque sia la tecnicalità concessa dalla banca, che il cliente intende trasferire dalla banca di origine, con espressa indicazione di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile, in quanto applicabile, specificando l'accordato e l'utilizzato alla data della domanda; d) la data di efficacia, a partire dalla quale i servizi di pagamento trasferiti sono eseguiti attraverso il conto corrente aperto presso la banca di destinazione; e) l'eventuale autorizzazione al trasferimento alla banca di destinazione del saldo residuo presso la banca d'origine; f) l'eventuale autorizzazione alla chiusura del conto corrente aperto presso la banca d'origine. Entro Il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della domanda di cui al comma precedente, la banca di destinazione deve richiedere alla banca di origine: a) l'elenco degli ordini periodici di pagamento e di riscossione associati al conto corrente aperto presso la banca di origine, nonché, l'elencazione degli affidamenti concessi con l'indicazione del saldo maturato al momento della stessa richiesta; b) l'elenco dei bonifici ricevuti e degli addebiti effettuati sul conto corrente del cliente nei tredici mesi antecedenti alla domanda di cui al comma 2; c) ogni altra informazione necessaria a garantire il servizio di portabilità del conto corrente alle condizioni e nelle modalità indicate dal cliente. Le informazioni di cui al presente comma sono fornite entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta dalla banca di origine alla banca di destinazione, nonché, al cliente se questi ne ha espressamente richiesto la ricezione. Entro sette giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma precedente, la banca di destinazione predispone gli ordini periodici di pagamento associati al nuovo conto corrente. Alla data di efficacia del trasferimento indicata nella domanda di cui al comma 2, la banca di destinazione esegue gli ordini di pagamento ed accetta i bonifici effettuati a favore del cliente, alle condizioni con quest'ultimo convenute. La banca di destinazione provvede a comunicare la data di efficacia del trasferimento e i dati del nuovo conto corrente ai beneficiari degli ordini di pagamento ad esso associati, e ai soggetti che effettuano abitualmente versamenti a favore del cliente; nel caso la banca di destinazione non disponga di tutte le informazioni necessarie per effettuare tali comunicazioni, può richiederle al cliente o alla banca d'origine. Alla data di efficacia del trasferimento, la banca di origine sospende l'esecuzione degli ordini di pagamento e l'accettazione dei bonifici effettuati a favore del cliente e, se da questi richiesto nella domanda di cui al comma 2, provvede a trasferire alla banca di destinazione l'eventuale saldo attivo, e procede alla chiusura del conto. La banca di destinazione può ritirare dal cliente, per conto della banca di origine, eventuali strumenti elettronici di pagamento o di credito e moduli di assegno inutilizzati, per gli effetti di cui al comma 2 del precedente articolo. Nel caso in cui il trasferimento non si perfezioni nel rispetto dei termini complessivi indicati nei commi precedenti, per cause dovute alla banca di origine, quest'ultima è comunque tenuta a risarcire 11 cliente in misura pari all'1 per cento del saldo, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salvo prova di maggior danno. Resta ferma la possibilità per la banca di origine di rivalersi sulla banca di destinazione, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause a questa imputabili. Nel caso in culla richiesta di trasferimento si riferisca ad una banca con sede in un diverso Stato membro dell'Unione Europea, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 116 (T.U.B.), le banche rendono note in modo completo alla clientela le informazioni concernenti la disponibilità e le condizioni di esercizio del servizio di portabilità del conto corrente. È nullo ogni patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si impedisca o si renda più oneroso o complesso per il cliente l'esercizio della facoltà di trasferimento di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto di conto corrente.
4. Nell'ambito dei rapporti bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto. Le presenti disposizioni si applicano ai rapporti fra banche e persone fisiche e piccole - medie - imprese.
37. 04. Covello.

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazioni per la compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico).

1. Dopo l'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è inserito il seguente:

Art. 97-bis.
(Ulteriori funzioni roganti dei segretari comunali).

1. Il segretario comunale può:
a) rogare i contratti fra privati che hanno per oggetto fondi agricoli con superficie non superiore a 5000 mq o con un valore economico inferiore a cinquemila euro, ubicati nel territorio comunale;
b) autenticare le sottoscrizioni dei privati che hanno stipulato i contratti di cui alla lettera a).

2. Le funzioni di cui al comma 1, nel caso di contratti aventi oggetto appezzamenti di terreno agricolo che insistono sul territorio di più comuni, sono esercitate dal segretario del comune nel quale insiste la porzione maggiore del fondo agricolo.
37. 02. Oliverio, Fiorio, Sani, Faenzi, Catania, Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Marrocu, Mongiello, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Russo, Catanoso, Bosco, Riccardo Gallo, Romele, Di Stefano.

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
37-bis. 1. Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, le Regioni, favoriscono l'insediamento di nuove imprese all'interno di aree industriali dismesse che sono individuate dalle stesse Regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un apposito elenco pubblicato sul sito internet istituzionale di ciascuna Regione.
2. Con l'obiettivo di favorire l'occupazione nelle aree di cui al comma 1, alle imprese che si insediano nelle suddette aree e procedono all'assunzione con contratti a tempo indeterminato, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:
a) a decorrere dal 1o gennaio 2014, in via sperimentale per un quinquennio, ai soggetti neo assunti si applicano le aliquote dell'Irpef stabilite dal comma 1, dell'articoli, del testo unico di cui al decreto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, ridotte di:
a) 15 punti percentuali, nel primo anno di assunzione;
b) 12 punti percentuali, nel secondo anno di assunzione;
c) 9 punti percentuali nel terzo anno di assunzione;
d) 6 punti percentuali, nel quarto anno di assunzione;
e) 3 punti percentuali, nel quinto anno di assunzione;
b) la deduzione dell'importo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è elevata di duemila euro.

3. Alle imprese che preliminarmente all'insediamento nelle aree di cui al comma 1, effettuano la bonifica dell'area dismessa, sono riconosciute, in alternativa alle misure di cui al comma 6-ter, le seguenti agevolazioni:
a) a decorrere dal 1o gennaio 2014, in via sperimentale per un quinquennio, i soggetti neo assunti sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni;
b) la sospensione, per il quinquennio successivo all'insediamento, del pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Ai lavoratori neoassunti dalle imprese di cui al presente articolo spetta per la durata di ventiquattro mesi la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, garantendo comunque al lavoratore l'ammontare contributivo dovuto.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
37. 03. Guidesi, Fedriga, Borghesi, Bragantini.

ART. 38.

Sopprimerlo.
38. 13. Terzoni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa valutazione da parte degli enti competenti del progetto di modifica al fine di verificare l'esistenza dei presupposti tecnici per usufruire dell'esenzione di cui sopra.
38. 14. Terzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: dello stesso, con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto-legge.
38. 5. Allasia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «categorie B c C» sono sostituite dalle seguenti: «categoria C»;
b) all'articolo 8, comma 1, le parole: «categorie B e C» sono sostituite dalle seguenti: «categoria C».
38. 17. Pizzolante.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si provvede a aumentare, nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1o agosto 2011, alle voci n. 12 e n. 13, le attività soggette a controllo di prevenzione incendi da 1 m3 a 5 m3.
38. 15. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1o agosto 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla voce n. 12, ovunque ricorrano, le parole: «1 m3» sono sostituite dalle seguenti: «5 m3»;
b) alla voce n. 12, ovunque ricorrano, le parole: «1 m3» sono sostituite dalle seguenti: «5 m3»;
38. 16. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, ovvero contenitori distributori mobili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1990 ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno dell'azienda, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica l'agosto 2011, n. 151.
38. 4. Faenzi, Oliverio, Catania, Sani, Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Russo, Catanoso, Bosco, Riccardo Gallo, Romele, Di Stefano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151.
38. 1. Russo, Franco Bordo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Tutte le prescrizioni riferite ai termini di adeguamento di cui al punto 13 dell'Allegato al decreto del Ministero dell'interno 26 agosto 1992, recante «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica», sono da attuare entro il 31 dicembre 2015. Entro tale data dovranno essere emanate, dal Ministero competente, nuove modalità e disposizioni di adeguamento per gli edifici scolastici esistenti all'entrata in vigore del suddetto decreto.
38. 2. Rughetti, Guerini.

All'articolo 38 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis Tutte le prescrizioni riferite ai termini di adeguamento di cui al punto 13 dell'Allegato al decreto del Ministero dell'interno 26 agosto 1992 sono da intendersi entro il 31 dicembre 2015. Entro la medesima data dovranno essere emanate, dal Ministero competente, le nuove modalità e le disposizioni di adeguamento per gli edifici scolastici esistenti all'entrata in vigore del suddetto decreto.
38. 8. Saltamartini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis Dopo il comma 8 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, è aggiunto il seguente: «8-bis. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, i contenitori distributori mobili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1990 ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno di aziende agricole.
38. 9. Faenzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere», semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, e rimodulando conseguentemente i tempi e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012.
*38. 11. Sandra Savino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere», semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, e rimodulando conseguentemente i tempi e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012.
*38. 19. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 2-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno del 9 aprile 1994 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere», semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto e rimodulando conseguentemente i tempi e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012.
2-ter. Fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui al comma precedente, restano sospesi i termini previsti per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012.
**38. 3. Guidesi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 2-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno del 9 aprile 1994 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere», semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto e rimodulando conseguentemente i tempi e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012.
2-ter. Fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui al comma precedente, restano sospesi i termini previsti per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012.
**38. 6. Bini, Benamati, Taranto, Martella, Senaldi, Petitti, Cenni, Ginefra, Donati, Cani.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 2-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno del 9 aprile 1994 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere», semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto e rimodulando conseguentemente i tempi e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012.
2-ter. Fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui al comma precedente, restano sospesi i termini previsti per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012.
**38. 12. Palese.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 2-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno del 9 aprile 1994 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere», semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto e rimodulando conseguentemente i tempi e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012.
2-ter. Fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui al comma precedente, restano sospesi i termini previsti per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012.
**38. 7. Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

ART. 39.

Sopprimerlo.
39. 13. Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Malisani.

Al comma 1, premettere le seguenti lettere:
0a) all'articolo 12 comma 8 le parole «Le schede» sono sostituite dalle parole «Al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio unico dello Stato Italiano, le schede» e dopo la parola «accessibile» il testo è sostituito dal seguente: «a chiunque, in formato digitale, e con attribuzione in pubblico dominio secondo compilazione delle schede di metadati come riconosciute dall'Unione Europea.»
a-bis) all'articolo 15 comma 2-bis dopo la parola «informatico» è inserito il seguente testo «che viene pubblicato e aggiornato con cadenza annuale come dataset in formato di tipo aperto e con attribuzione in pubblico dominio.».
a-ter) all'articolo 17 comma 5 dopo la parola «articolazione.» è inserito il seguente testo «Il Catalogo è realizzato in formato aperto e con dati di tipo aperto, secondo il disposto dell'articolo 68, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
a-quater) all'articolo 41 comma 5 è aggiunto il seguente testo «La versione digitale, in risoluzione web, è da intendersi come documentazione acquisita e riutilizzabile come dato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Eventuali digitalizzazioni sono da considerarsi anch'esse distribuibili con licenze che ne consentano il riutilizzo, anche per scopi commerciali. Tali licenze, in conformità alle linea guida del MIBAC, saranno individuate dal soggetto che esegue la digitalizzazione di concerto con gli istituti centrali del ministero per i beni e le attività culturali;».
39. 9. Coppola, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente: «Al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio unico dello Stato Italiano, le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile a chiunque in formato digitale, e con attribuzione in pubblico dominio secondo compilazione delle schede di metadati come riconosciute dall'Unione Europea».
39. 26. Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Mosca, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Meloni.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 12 comma 8 le parole: «Le schede» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio unico dello Stato Italiano, le schede» e dopo la parola «accessibile» il testo è sostituito dal seguente: «a chiunque, in formato digitale, e con attribuzione in pubblico dominio secondo compilazione delle schede di metadati come riconosciute dall'Unione Europea.»
* 39. 1. Palmieri, Centemero.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 12 comma 8 le parole: «Le schede» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio unico dello Stato Italiano, le schede» e dopo la parola «accessibile» il testo è sostituito dal seguente: «a chiunque, in formato digitale, e con attribuzione in pubblico dominio secondo compilazione delle schede di metadati come riconosciute dall'Unione Europea.»
* 39. 43. Quintarelli, Tinagli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 12, comma 9, dopo il primo periodo inserire il seguente:
«Le norme del presente comma si interpretano nel senso che, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui al successivo articolo 13, non sono sottoposti alle disposizioni della Parte II del presente decreto legislativo i beni mobili ed immobili appartenenti a società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ovvero ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, universale e particolare.»
39. 37. Latronico.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 15 comma 2-bis dopo la parola «informatico» sono inserite le seguenti: «che viene pubblicato e aggiornato con cadenza annuale come dataset in formato di tipo aperto e con attribuzione in pubblico dominio.».
* 39. 24. Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Mosca, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Meloni.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 15 comma 2-bis dopo la parola «informatico» sono inserite le seguenti: «che viene pubblicato e aggiornato con cadenza annuale come dataset in formato di tipo aperto e con attribuzione in pubblico dominio.».
* 39. 2. Palmieri, Centemero.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 15 comma 2-bis dopo la parola «informatico» sono inserite le seguenti: «che viene pubblicato e aggiornato con cadenza annuale come dataset in formato di tipo aperto e con attribuzione in pubblico dominio.».
* 39. 44. Quintarelli, Tinagli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 17 comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo Il Catalogo è realizzato in formato aperto e con dati di tipo aperto, secondo quanto previsto dall'articolo 68, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
** 39. 23. Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Mosca, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Meloni.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 17 comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo Il Catalogo è realizzato in formato aperto e con dati di tipo aperto, secondo quanto previsto dall'articolo 68, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
** 39. 3. Palmieri, Centemero.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 17 comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo Il Catalogo è realizzato in formato aperto e con dati di tipo aperto, secondo quanto previsto dall'articolo 68, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
** 39. 45. Quintarelli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) l'articolo 17 comma 6 è abrogato.
* 39. 4. Palmieri, Centemero.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) l'articolo 17 comma 6 è abrogato.
* 39. 46. Quintarelli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 41 comma 5 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «La versione digitale è da intendersi come documentazione acquisita e riutilizzabile come dato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Eventuali digitalizzazioni sono da considerarsi anch'esse distribuibili con licenze che ne consentano il riutilizzo, anche per scopi commerciali. Tali licenze sono individuate dal soggetto che esegue la digitalizzazione di concerto con l'Archivio di Stato.»
** 39. 22. Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Mosca, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Meloni.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 41 comma 5 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «La versione digitale è da intendersi come documentazione acquisita e riutilizzabile come dato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Eventuali digitalizzazioni sono da considerarsi anch'esse distribuibili con licenze che ne consentano il riutilizzo, anche per scopi commerciali. Tali licenze sono individuate dal soggetto che esegue la digitalizzazione di concerto con l'Archivio di Stato.»
** 39. 5. Palmieri, Centemero.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 41 comma 5 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «La versione digitale è da intendersi come documentazione acquisita e riutilizzabile come dato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Eventuali digitalizzazioni sono da considerarsi anch'esse distribuibili con licenze che ne consentano il riutilizzo, anche per scopi commerciali. Tali licenze sono individuate dal soggetto che esegue la digitalizzazione di concerto con l'Archivio di Stato.»
** 39. 47. Quintarelli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) All'articolo 59, comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le norme del presente comma si interpretano nel senso che non sono soggetti a denuncia di trasferimento gli atti di fusione, scissione e trasformazione per quanto attiene ai loro effetti sul patrimonio immobiliare delle società a capitale pubblico.»
* 39. 11. Orfini, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Velo.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) All'articolo 59, comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le norme del presente comma si interpretano nel senso che non sono soggetti a denuncia di trasferimento gli atti di fusione, scissione e trasformazione per quanto attiene ai loro effetti sul patrimonio immobiliare delle società a capitale pubblico.»
* 39. 34. Latronico.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
a-bis) all'articolo 107 comma 1 le parole «possono consentire» sono sostituite dalla parola «consentono»;
a-ter) all'articolo 108 il comma 3 è sostituito dal seguente «Nessun canone è dovuto per le riproduzioni in formato digitale già in possesso degli Enti che le conservano. I richiedenti, qualora tali riproduzioni fossero inaccessibili per motivazioni tecniche, possono compartecipare ai costi a beneficio dell'Ente che le conserva e di chiunque altro ne accederà in futuro»;
a-quater) all'articolo 108, dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Nessun canone è altresì richiesto è dovuto per le riproduzioni fotografiche e audiovisive, da chiunque effettuate, qualora le stesse non abbiano finalità commerciali e ad esse sia associata una licenza che ne permetta il riutilizzo.»;
a-quinquies) all'articolo 122 comma 1 dopo la parola consultabili sono aggiunte le seguenti parole: «e le loro riproduzioni digitali sono distribuibili e riutilizzabili come dati di tipo aperto di cui all'articolo 68, comma 3 lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
39. 68. Coppola, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 107 comma 1 le parole «possono consentire» sono sostituite dalla seguente: «consentono».
* 39. 21. Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Mosca, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Meloni.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 107 comma 1 le parole «possono consentire» sono sostituite dalla seguente: «consentono».
* 39. 6. Palmieri, Centemero.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 107 comma 1 le parole «possono consentire» sono sostituite dalla seguente: «consentono».
* 39. 48. Quintarelli, Tinagli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) l'articolo 108, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni in formato digitale già in possesso degli Enti che le conservano. I richiedenti, qualora tali riproduzioni fossero inaccessibili per motivazioni tecniche, possono compartecipare ai costi a beneficio dell'Ente che le conserva e di chiunque altro ne accederà in futuro».
39. 20. Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Mosca, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Meloni.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 108 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
3-bis. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni in formato digitale già in possesso degli enti che le conservano. I richiedenti, qualora tali riproduzioni fossero inaccessibili per motivazioni tecniche, possono compartecipare ai costi a beneficio dell'Ente che le conserva e di chiunque altro ne accederà in futuro. L'ente che conserva il documento può prevedere che un canone sia posto a carico di chi accede alle riproduzioni per scopi industriali o commerciali.
I limiti e le modalità di corresponsione, saranno definiti dall'Ente che conserva i beni e saranno pubblicati anche sul sito del Ministero in un catalogo pubblico.
39. 49. Quintarelli, Tinagli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 108 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso non commerciale, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione Nessun canone è altresì dovuto per le riproduzioni fotografiche e audiovisive, da chiunque effettuate, qualora le stesse non abbiano finalità commerciali ma associate ad una licenza che ne permetta il riutilizzo. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'amministrazione concedente.»
39. 42. Quintarelli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Coppola.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 108, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nessun canone è altresì dovuto per le riproduzioni fotografiche e audiovisive, da chiunque effettuate, qualora le stesse non abbiano finalità commerciali e ad esse sia associata una licenza che ne permetta il riutilizzo.»
39. 25. Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Mosca, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Meloni.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 122 comma 1 dopo la parola «consultabili» sono aggiunte le seguenti: «e le loro riproduzioni digitali sono distribuibili e riutilizzabili come dati di tipo aperto di cui all'articolo 68, comma 3 lett. b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
* 39. 19. Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Mosca, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Meloni.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 122 comma 1 dopo la parola «consultabili» sono aggiunte le seguenti: «e le loro riproduzioni digitali sono distribuibili e riutilizzabili come dati di tipo aperto di cui all'articolo 68, comma 3 lett. b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
* 39. 7. Palmieri, Centemero.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 122 comma 1 dopo la parola «consultabili» sono aggiunte le seguenti: «e le loro riproduzioni digitali sono distribuibili e riutilizzabili come dati di tipo aperto di cui all'articolo 68, comma 3 lett. b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
* 39. 50. Quintarelli, Tinagli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 135, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle aree naturali protette la pianificazione paesaggistica di cui all'articolo 143 è condotta in modo integrato e in forme di copianificazione con la partecipazione dei soggetti istituzionali responsabili delle aree medesime. I piani territoriali delle aree protette, in applicazione dell'articolo 145, adeguano le loro disposizioni entro 180 giorni dalla approvazione del piano paesaggistico. Tutte le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 sono esercitate in conformità al Piano paesaggistico. Nelle more della formazione del Piano paesaggistico, nei territori delle aree naturali protette, per i quali sia vigente il Piano del parco o il Piano di gestione, le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 sono esercitate sulla base del Piano del parco o del Piano di gestione.»
** 39. 29. Braga, Realacci, Borghi, Mariani.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 135, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle aree naturali protette la pianificazione paesaggistica di cui all'articolo 143 è condotta in modo integrato e in forme di copianificazione con la partecipazione dei soggetti istituzionali responsabili delle aree medesime. I piani territoriali delle aree protette, in applicazione dell'articolo 145, adeguano le loro disposizioni entro 180 giorni dalla approvazione del piano paesaggistico. Tutte le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 sono esercitate in conformità al Piano paesaggistico. Nelle more della formazione del Piano paesaggistico, nei territori delle aree naturali protette, per i quali sia vigente il Piano del parco o il Piano di gestione, le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 sono esercitate sulla base del Piano del parco o del Piano di gestione.»
** 39. 63. Valiante, Brambilla, Bossa.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 142, comma 2, primo periodo, dopo le parole «e)» aggiungere le seguenti parole: «f)».
39. 33. Braga.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-ter)
all'articolo 145, comma 3, le parole: «, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette».
* 39. 30. Braga, Realacci, Borghi, Mariani.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 145, comma 3, le parole: «, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette».
* 39. 64. Valiante, Brambilla, Bossa.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 106, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«
1-bis) Dai beni di cui al comma 1 sono esclusi quelli di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4.
39. 66. Centemero.

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 1 con il seguente: Il termine previsto può essere prorogato, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
39. 54. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera b), al punto 1, sostituire le parole l'autorizzazione si considera efficace con le seguenti: può essere accordata, con provvedimento motivato, una proroga del termine di efficacia dell'autorizzazione.
39. 55. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera b), punto 1) sopprimere le parole: e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.
* 39. 12. Melilli, Rughetti, Guerini.

Al comma 1, lettera b), punto 1), sopprimere le parole: e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.
* 39. 17. Guidesi.

Al comma 1, lettera b), punto 1), sopprimere le parole: e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.
* 39. 18. Grimoldi.

Al comma 1, lettera b), punto 1), sopprimere le parole: e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.
* 39. 32. Pili.

Al comma 1, lettera b), punto 1), sopprimere le parole: e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.
* 39. 35. Saltamartini.

Al comma 1, lettera b), punto 1), sopprimere le parole: e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.
* 39. 51. Matarrese, Vecchio, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Causin, D'Agostino.

Al comma 1, lettera b), punto 1), sopprimere le parole: e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.
* 39. 53. Rubinato.

Al comma 1, lettera b) sopprimere i punti 2) e 3).
* 39. 10. Malisani, Orfini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere i punti 2 e 3.
* 39. 61. Simone Valente, De Rosa, Di Benedetto, Battelli, Vacca, Gallo, Marzana, D'Uva, Brescia, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma l, lettera b), sopprimere il punto 2).
39. 15. Malisani.

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 2 con il seguente: 2) al comma 5 secondo periodo, le parole «si considera favorevole» sono soppresse, e conseguentemente dopo la parola «atti» sono aggiunte le seguenti parole: «l'amministrazione competente, di cui al comma 6, provvede sulla domanda di autorizzazione nel rispetto delle previsioni delle prescrizioni del piano paesaggistico.
39. 56. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 2 con il seguente: 2) al comma 5 secondo periodo dopo le parole «novanta giorni» è aggiunta la seguente «lavorativi», le parole «si considera favorevole» sono soppresse, e conseguentemente dopo la parola «atti» sono aggiunte le seguenti parole: «l'amministrazione competente, di cui al camma 6, provvede sulla domanda di autorizzazione nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico».
39. 59. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera b), al punto 2), sostituire la parola «quarantacinque» con la seguente: «novanta» e sostituire le parole «l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione» con le seguenti: «la domanda s'intende respinta».
39. 31. Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia, Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera b), punto 2, sostituire le parole «entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti» con le seguenti «entro il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti».
39. 62. Terzoni.

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 2 aggiungere il seguente:
2-bis) al comma 5 le parole: «assume natura obbligatoria non vincolante» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «assume natura obbligatoria vincolante».
39. 65. Centemero.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 3).
* 39. 16. Malisani.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il punto 3).
* 39. 38. Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Malisani.

Al comma 1, lettera b), al punto 3 sostituire le parole «l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione» con le seguenti: «la domanda s'intende respinta».
39. 67. Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia, Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1 lettera b), al punto 3 aggiungere il seguente: il primo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente: «All'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, il soprintendente rende il parere di cui al comma 5 entro il termine di novanta giorni.
39. 58. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera b), al punto 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: al primo periodo del comma 8 la parola «quarantacinque giorni» è sostituita dalla seguente: «novanta giorni lavorativi».
39. 60. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera b), al punto 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: al primo periodo del comma 8 la parola «quarantacinque giorni» è sostituita dalla seguente: «novanta giorni».
39. 57. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. I commi da 24 a 30 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati. È altresì abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
1-ter. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con apposito decreto interministeriale ad una revisione del regolamento della società Arcus S.p.A., prevedendo anche la trasmissione al Consiglio Superiore dei Beni Culturali dell'atto di indirizzo per Arcus S.p.A., annualmente emanato con apposito decreto interministeriale dallo stesso Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Consiglio Superiore dei Beni Culturali ha facoltà di proporre osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di indirizzo. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, preventivamente all'emanazione del suddetto atto di indirizzo, provvede a trasmetterne il testo alle commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato, che hanno facoltà di proporre osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di indirizzo. Dette osservazioni saranno recepite entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni. Nella predisposizione del richiamato atto di indirizzo annuale una quota non inferiore ai due terzi delle risorse utilizzabili ex comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinata al sostegno di programmi d'intervento di rilevanza nazionale o internazionale concernenti i beni e le attività culturali e il turismo, eventualmente nelle loro interrelazioni con le infrastrutture strategiche del Paese. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.
39. 52. Andrea Romano, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. I commi da 24 a 30 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati. È altresì abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
1-ter. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con apposito decreto interministeriale ad una revisione del regolamento della società Arcus S.p.A., prevedendo anche la trasmissione al Consiglio Superiore dei Beni Culturali dell'atto di indirizzo per Arcus S.p.A. annualmente emanato con apposito decreto interministeriale dallo stesso Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. II Consiglio Superiore dei Beni Culturali ha facoltà di proporre osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di indirizzo. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, preventivamente all'emanazione del suddetto atto di indirizzo, provvede a trasmetterne il testo alle commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato, che hanno facoltà di proporre osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di indirizzo. Dette osservazioni saranno recepite entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni. Nella predisposizione del richiamato atto di indirizzo annuale una quota non inferiore ai due terzi delle risorse utilizzabili ex comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinata al sostegno di programmi d'intervento di rilevanza nazionale o internazionale concernenti i beni e le attività culturali e il turismo, eventualmente nelle loro interrelazioni con le infrastrutture strategiche del Paese.
39. 69. Centemero.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 167, comma 4, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per i lavori che abbiano determinato variazioni di superfici o volumi compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti.».
39. 41. Amato, Castricone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al fine di sviluppare l'offerta museale italiana, il Ministero per i beni e le attività culturali promuove accordi di programma tra le direzioni dei musei nazionali e i comuni gestori di musei finalizzati al trasferimento gratuito di opere, attualmente detenute nei magazzini dei musei nazionali, presso musei comunali, a condizione che ne venga garantita l'esposizione. Gli accordi di programma disciplinano i rapporti tra i singoli musei e la durata del trasferimento delle opere.
39. 27. Melilli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 4, comma l, della legge 20 febbraio 2006 n. 77 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), dopo la parola: «realizzazione,» è aggiunta la seguente: «anche»;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani UNESCO, nonché alla diffusione della loro conoscenza; nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole».
39. 8. Capua.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il comma 26-ter della legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.
39. 14. Buonanno.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Esenzione Irap per le Fondazioni lirico-sinfoniche).

All'Articolo 25, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta, ai contributi del Fondo unico per lo spettacolo (Fus), destinati alle fondazioni lirico-sinfoniche, si applica la disciplina stabilità dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per i contributi correlati a costi indeducibili».
39. 01. Zampa.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modificazioni al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio).

1. Dopo l'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto il seguente:

«Art.. 115-bis.
(Affidamento della gestione dei beni culturali a soggetti non lucrativi).

1. Gli immobili di appartenenza pubblica sottoposti a tutela ai sensi del presente codice, non destinati a scopi istituzionali, attualmente non aperti alla fruizione pubblica o non adeguatamente valorizzati, per i quali si verifichino circostanze di fatto tali da rendere oggettivamente non praticabili, a breve o medio termine, forme di gestione diretta o indiretta attuate secondo le disposizioni di cui all'articolo 115, possono essere affidati in gestione, nel rispetto della vigente normativa e senza alcun corrispettivo a carico dell'amministrazione, a imprese sociali o cooperative sociali, associazioni di volontariato e di promozione sociale aventi, tra i propri fini, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.
2. L'affidamento avviene mediante procedura negoziata, previa pubblicazione, esclusivamente sul sito dell'amministrazione interessata, di un avviso pubblico con la fissazione di un termine per la proposizione di candidature da parte dei soggetti interessati. La convenzione di affidamento in gestione potrà prevedere l'istituzione di un biglietto d'ingresso ed eventualmente il diritto del soggetto gestore di trattenere in tutto o in parte i proventi della bigliettazione, al solo scopo di coprire i costi di gestione e salvo riversamento dell'eccedenza all'amministrazione.
3. Decorso il termine di durata della convenzione, non superiore in ogni caso a otto anni, l'amministrazione potrà rinnovare l'affidamento al medesimo soggetto non lucrativo, previa puntuale verifica in merito alla perdurante inesistenza delle condizioni per procedere alla gestione diretta ovvero indiretta ai sensi dell'articolo 115.».
39. 02. Patriarca, Taricco, Lenzi, Biondelli, Iori, Bragantini, Gelli, Capone, D'Incecco, Casati, Amato, Grassi, Beni, Carnevali, Piccione, Miotto, Murer, Bellanova, Scuvera, Burtone, Sbrollini.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 2013).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla individuazione delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, da destinare al turismo, Per l'esercizio di tali funzioni è istituita, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, la Direzione generale per le politiche del turismo articolata in non meno di 4 uffici dirigenziali, in deroga al decreto-legge n. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 12) è sostituito dal seguente:
«12) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

3. II Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad adeguare la propria struttura organizzativa sulla base delle disposizioni di cui al comma 2 e si avvale fino al 31 dicembre 2013 dell'Ufficio per le politiche del turismo. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attualmente in servizio presso l'Ufficio per le politiche del turismo, è trasferito nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a decorrere dal 1 gennaio 2014, fatto salvo il diritto di opzione da esercitarsi entro il 31 dicembre 2013.
4. Le risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuate ai sensi del comma 2, comprensive dei residui e delle risorse finanziarie non impegnate alla data del 31 dicembre 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
39. 03. Totaro.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Valorizzazione digitale dei beni culturali italiani).

1. La promozione e valorizzazione digitale dei beni culturali italiani attraverso le visite virtuali a musei e monumenti di proprietà statale e le riproduzioni di beni culturali, effettuate ai sensi della vigente normativa in materia, attraverso attività di commercio elettronico, rivolto al mercato nazionale ed internazionale, mira a diffondere la conoscenza ed incrementare l'accessibilità e la fruizione del patrimonio culturale italiano.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma precedente, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ricorre ad una gestione indiretta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici, attraverso la stipula di convenzioni con imprese pubbliche o private dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale che, in ragione della esperienza informatica e logistica acquisita, assicurino una diffusa ed immediata operatività attraverso l'impiego delle proprie dotazioni, impegnandosi anche a valorizzare, sulla base di una direttiva del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, le località in cui si trovano i musei e i monumenti di cui al comma 1, nonché a forme di sponsorizzazione da parte di privati dei progetti di valorizzazione digitale.
4. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso virtuali e dai servizi accessori alla visita virtuale a musei e monumenti di proprietà statale sono acquisiti direttamente ai bilanci dei suddetti musei e alle gestioni monumentali mentre gli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni e dalla vendita delle riproduzioni di beni culturali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, al fine di assicurare la gestione, manutenzione e restauro conservativo per la valorizzazione e fruizione di detti musei e monumenti.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e con quota parte delle risorse finanziarie di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
39. 04. ..................., ..........................

ART. 40.

Sopprimere l'articolo 40.

40. 3. Nuti, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: valorizzazione del patrimonio culturale inserire le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,.

40. 2. Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia, Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela del settore dei beni culturali, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato presso l'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2014.
1-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero per i beni e le attività culturali».

40. 1. Bossa, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Ripristino del Ministero dei Turismo).

1. All'articolo 1 della legge 24 giugno 2013, n. 71, sopprimere i commi da 2 a 8.
40. 0. 2. Di Gioia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Organismi collegiali operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali).

1. Le disposizioni dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano nei confronti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali. I predetti organismi sono ricostituiti anche ove siano cessati per effetto delle predette disposizioni. In occasione della ricostituzione o del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organismi assumono nuovamente la durata prevista dalle disposizioni che ne prevedono l'istituzione e ne regolano il funzionamento.

2. Gli organismi di cui al precedente comma operano senza oneri a carico della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto. Ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.
40. 0. 3. Piccoli Nardelli, Coscia, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Norme per il sostegno e lo sviluppo delle imprese culturali e creative).

1. All'articolo 51-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai soggetti produttori di attività, beni e servizi culturali, così come definiti ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, conclusasi a Parigi il 20 ottobre 2005 e ratificata dall'Italia con la legge 19 febbraio 2007, n. 19, e agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di genere e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa, è riconosciuta la qualifica di micro, piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia».

2. All'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il primo periodo è soppresso.
40. 0. 1. Orfini, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

ART. 41.

Sopprimerlo.
41. 118. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, capoverso articolo 243, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee, le fonti di contaminazione diretta o indiretta presenti nel sito devono essere eliminate o comunque isolate, salva l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza in attesa del completamento di detti interventi.
2. Al fine di garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche e tempi certi per il risanamento degli acquiferi, gli interventi di cui al comma 1 tramite conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento sono ammessi solo nei casi in cui applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili non è possibile procedere ai sensi del comma 1. In tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio del sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche, stabiliti nella Parte III del presente Decreto. 1

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso: sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessato; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.
6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.
7. È ammessa la reimmissione previo trattamento delle acque emunte nella stessa falda anche durante l'attivazione delle misure di messa in sicurezza previa presentazione entro quindici giorni dall'inizio delle attività all'autorità competente di un progetto di monitoraggio per la verifica dello stato di qualità della sezione dell'acquifero interessato dagli emungimenti e dalle reimmissioni. Il progetto di monitoraggio di reimmissione delle acque nella fase di messa in sicurezza deve essere approvato entro trenta giorni dalla sua presentazione. Il progetto di monitoraggio deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali¬quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione e reimmissione. In tal caso le acque emunte, nel rispetto di quanto disposto dal comma 6, possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento di un impianto idoneo che ne riduca la contaminazione a livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione e non devono contenere altre acque di scarico ne altre sostanze.
*41. 27. Bratti, Carrescia, Matarrese, De Rosa, Zan, Pellegrino, Braga, Pili, Realacci, Mariani, Borghi, Bianchi, Sbrollini, Valiante.

Al comma 1, capoverso Articolo 243, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee, le fonti di contaminazione diretta o indiretta presenti nel sito devono essere eliminate o comunque isolate, salva l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza in attesa del completamento di detti interventi.
2. Al fine di garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche e tempi certi per il risanamento degli acquiferi, gli interventi di cui al comma 1 tramite conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento sono ammessi solo nei casi in cui applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili non è possibile procedere ai sensi del comma 1. In tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio del sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche, stabiliti nella Parte III del presente Decreto. 1

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso: sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessato; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.
6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.
7. È ammessa la reimmissione previo trattamento delle acque emunte nella stessa falda anche durante l'attivazione delle misure di messa in sicurezza previa presentazione entro quindici giorni dall'inizio delle attività all'autorità competente di un progetto di monitoraggio per la verifica dello stato di qualità della sezione dell'acquifero interessato dagli emungimenti e dalle reimmissioni. Il progetto di monitoraggio di reimmissione delle acque nella fase di messa in sicurezza deve essere approvato entro trenta giorni dalla sua presentazione. Il progetto di monitoraggio deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione e reimmissione. In tal caso le acque emunte, nel rispetto di quanto disposto dal comma 6, possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento di un impianto idoneo che ne riduca la contaminazione a livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione e non devono contenere altre acque di scarico ne altre sostanze.
*41.61. Matarrese, D'Agostino, Causin.

Sopprimere il comma 1.
41. 78. Melilla, Zan, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Kronbichler.

Al comma 1, capoverso articolo 243 comma 1, premettere le seguenti parole: Fatto salvo l'obbligo di risarcire il danno ambientale e il concorso ai relativi oneri per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ecologica delle acque previsti dalla disciplina comunitaria,.
*41. 100. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, capoverso Art. 243, comma 1, premettere le seguenti parole: Fatto salvo l'obbligo di risarcire il danno ambientale e il concorso ai relativi oneri per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ecologica delle acque previsti dalla disciplina comunitaria,.
*41. 81. Zan, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Pilozzi, Boccadutri, Kronbichler.

Al comma 1, capoverso articolo 243, sopprimere le parole: ove possibile ed economicamente sostenibile.
**41. 10. Zappulla.

Al comma 1, capoverso articolo 243, sopprimere le parole: ove possibile ed economicamente sostenibile.
**41. 79. Melilla, Zan, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Kronbichler.

Al comma 1, capoverso articolo 243, sopprimere le parole: ove possibile ed economicamente sostenibile.
**41. 101. Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso articolo 243, sopprimere le parole: ove possibile ed economicamente sostenibile.
**41. 117. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino

Al comma 1, capoverso articolo 243, comma 1, sopprimere le parole: ed economicamente sostenibile.
41. 129. Rampelli, Corsaro.

Al comma 1, capoverso articolo 243, comma 1, dopo le parole: ove possibile ed economicamente sostenibile aggiungere le seguenti: ai fini della prosecuzione delle attività imprenditoriali ivi esercitate.
41. 11. Grimoldi.

Al comma 1, capoverso articolo 243, comma 1, le parole: devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi con le seguenti:devono essere adottate misure che, tenendo conto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione o, qualora sia stata svolta l'analisi di rischio sito-specifica, delle Concentrazioni Soglia di Rischio, siano efficienti ed efficaci al fine nell'impedire la diffusione della contaminazione e conformi.
*41. 80. Melilla, Zan, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Kronbichler.

Al comma 1, capoverso articolo 243, comma 1, le parole: devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi con le seguenti: devono essere adottate misure che, tenendo conto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione o, qualora sia stata svolta l'analisi di rischio sito-specifica, delle Concentrazioni Soglia di Rischio, siano efficienti ed efficaci al fine nell'impedire la diffusione della contaminazione e conformi.
*41. 92. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: misure di attenuazione della diffusione con le seguenti: misure finalizzate ad impedire la diffusione
41. 116. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, capoverso articolo 243, dopo le parole: misure di attenuazione aggiungere le seguenti: o cessazione.
41. 12. Grimoldi.

Al comma 1, capoverso articolo 243 sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo in via temporanea e, se non attuati come misura di messa in sicurezza di emergenza, previa conclusione dell'iter amministrativo di cui all'articolo 242 in cui si evinca chiaramente un crono-programma per gli interventi di bonifica. In ogni caso devono ridurre i valori dei contaminanti ad un livello uguale o inferiore ai valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione o, qualora sia stata svolta l'analisi di rischio sito-specifica, delle Concentrazioni Soglia di Rischio. Nel rispetto dei princìpi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.»
41. 93. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, capoverso articolo 243 comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
«Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo in via temporanea e, se non attuati come misura di messa in sicurezza di emergenza, previa conclusione dell’iter amministrativo di cui all'articolo 242 in cui si evinca chiaramente un crono-programma per gli interventi di bonifica. In ogni caso detti interventi devono ridurre i valori dei contaminanti ad un livello uguale o inferiore ai valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione o, qualora sia stata svolta l'analisi di rischio sito-specifica, delle Concentrazioni Soglia di Rischio.»
41. 82. Melilla, Zaratti, Zan, Pellegrino, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Kronbichler.

Al comma 1 capoverso articolo 243, comma 2 primo periodo, dopo le parole: sono ammessi solo nei casi in cui aggiungere le seguenti: a seguito dell'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
41. 13. Grimoldi.

Al comma 1, capoverso articolo 243, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tal caso il soggetto che utilizza le acque emunte nei processi produttivi è tenuto a pagare il canone di concessione delle acque all'autorità competente in misura pari alla quantità prelevata.
*41. 84. Zan, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Pilozzi, Boccadutri, Kronbichler.

Al comma 1, capoverso articolo 243, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tal caso il soggetto che utilizza le acque emunte nei processi produttivi è tenuto a pagare il canone di concessione delle acque all'autorità competente in misura pari alla quantità prelevata.
*41. 102. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, capoverso articolo 243, comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente:
«Le acque possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in un impianto idoneo che ne riduca, al sistema di monitoraggio in loco implementato, la contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione o, qualora sia stata svolta l'analisi di rischio sito-specifica, delle Concentrazioni Soglia di Rischio, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze».
41. 94. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, capoverso articolo 243, comma 5, terzo periodo sopprimere le parole: anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione,.
41. 109. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, capoverso articolo 243 comma 6, sostituire le parole: In ogni caso le attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono garantire un'effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell'ambiente con le seguenti: In ogni caso le attività di cui ai commi 2,3,4 e 5 devono garantire un'efficiente ed efficace riduzione degli inquinanti. A tal fine sono implementati adeguati sistemi di monitoraggio volti a dimostrare che i valori degli inquinanti per i quali è stato attivato il sistema di emungimento sono rientrati ad un livello uguale o inferiore ai valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione o, qualora sia stata svolta l'analisi di rischio sito-specifica, delle Concentrazioni Soglia di Rischio.
*41. 85. Melilla, Zaratti, Zan, Pellegrino, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Kronbichler.

Al comma 1, articolo 243, comma 6, sostituire le parole: In ogni caso a ambiente; con le seguenti «6. In ogni caso le attività di cui ai commi 2,3,4 e 5 devono garantire un'efficiente ed efficace riduzione degli inquinanti. A tal fine sono implementati adeguati sistemi di monitoraggio volti a dimostrare che i valori degli inquinanti per i quali è stato attivato il sistema di emungimento sono rientrati ad un livello uguale o inferiore ai valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione o, qualora sia stata svolta l'analisi di rischio sito-specifica, delle Concentrazioni Soglia di Rischio,.
*41. 95. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, capoverso articolo 243 dopo le parole: devono garantire inserire le seguenti: l'eliminazione e, laddove non fosse possibile,.
41. 14. Grimoldi.

Al comma 1, capoverso articolo 243, comma 6, dopo le parole: devono garantire aggiungere le seguenti: l'annullamento e, laddove non fosse possibile,.
41. 132. Grimoldi.

Al comma 1, capoverso articolo 243, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. Alle attività amministrative connesse all'approvazione dei progetti e dei piani di cui al presente articolo e all'articolo 242, con esclusione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza se attuati entro i termini temporali stabiliti dal presente decreto, si applicano le norme sulla trasparenza e partecipazione di cui all'articolo 6 comma 2 lettere da a) a d) della Convenzione di Aarhus ratificata con legge 108/2001, mediante tempestiva pubblicazione sui siti WEB degli enti procedenti delle informazioni ivi richieste, compresa la documentazione progettuale e l'aggiornamento degli eventuali atti autorizzativi endoprocedimentali.
*41. 86. Melilla, Zan, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Kronbichler.

Al comma 1, capoverso articolo 243, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. Alle attività amministrative connesse all'approvazione dei progetti e dei piani di cui al presente articolo e all'articolo 242, con esclusione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza se attuati entro i termini temporali stabiliti dal presente decreto, si applicano le norme sulla trasparenza e partecipazione di cui all'articolo 6 comma 2 lettere da a) a d) della Convenzione di Aarhus ratificata con legge 108/2001, mediante tempestiva pubblicazione sui siti WEB degli enti procedenti delle informazioni ivi richieste, compresa la documentazione progettuale e l'aggiornamento degli eventuali atti autorizzativi endoprocedimentali.
*41. 119. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, capoverso articolo 243, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. I dati di monitoraggio dovranno essere resi pubblici e facilmente accessibili alla cittadinanza, attraverso i mezzi già previsti all'interno della pubblica amministrazione, quali bacheche, siti web, pubbliche affissioni e eventuali altri mezzi idonei. I dati da pubblicare sono aggiornati periodicamente durante l’iter della bonifica.
41. 122. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In via sperimentale, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ai soggetti non responsabili della contaminazione, interessati alla realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento, fino all'importo massimo di euro 500.000 per ciascun periodo d'imposta, delle spese sostenute per la realizzazione di detti interventi ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel limite massimo di spesa di 10 milioni per ciascuno dei periodi di imposta.

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, lettera d), sostituire le parole quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013 sono sostituite dalle seguenti: quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.
*41. 62. Librandi, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Mazziotti, Gitti.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. In via sperimentale, per gli anni 2014, 2015 e 2016, a i soggetti non responsabili della contaminazione, interessati alla realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento, fino all'importo massimo di euro 500.000 per ciascun periodo d'imposta, delle spese sostenute per la realizzazione di detti interventi ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel limite massimo di spesa di 10 milioni per ciascuno dei periodi di imposta.

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, lettera d), le parole quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013 con le seguenti: quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.
*41. 75. Di Gioia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è abrogato.
41. 90. Caruso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, lettera f), le parole: «le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, ivi incluso quello derivante dalla manutenzione del verde pubblico e privato, sempre che soddisfi i requisiti dell'articolo 184 bis, utilizzati in agricoltura».
41. 77. Franco Bordo, Palazzotto, Pellegrino, Zan, Zaratti, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

Sopprimere il comma 2.
*41. 36. Latronico.

Sopprimere il comma 2.
*41. 103. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 se il produttore dimostra:
a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;
b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;
c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun trattamento preventivo, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2-bis. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all'autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, fermo restando che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.
2-ter. Il produttore deve in ogni caso confermare all'autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.
2-quater. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di questi materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta ovvero dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.
2-quinquies. All'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «seimila metri cubi di materiale» sono inserite le seguenti parole: «per i cantieri relativi ad opere puntuali ed i mille metri cubi per chilometro lineare per i cantieri relativi ad infrastrutture lineari».
41. 37. Latronico, Alli.

Al comma 2, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti sono aggiunti i seguenti.

Conseguentemente, dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
«2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 185 del presente decreto legislativo, i materiali da scavo, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, e derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del precedente comma 2-bis, sono sottoposti al regime di cui al presente articolo se rispondono ai seguenti requisiti:
a) sono rispettati i requisiti di qualità ambientale quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno dei materiali di scavo sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al Titolo V, parte IV del presente decreto legislativo con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, fatti salvi i valori di fondo naturale. A tal fine, il produttore seleziona, tra le sostanze della Tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, le sostanze indicatrici da ricercare, che consentano di definire le caratteristiche del materiale da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente. Prima dei lavori di scavo, la lista delle sostanze indicatrici deve essere comunicata all'amministrazione aggiudicatrice in caso di opere pubbliche o al Comune in ogni altro caso. L'amministrazione aggiudicatrice o il Comune possono modificare ed estendere la lista delle sostanze indicatrici dandone motivata notizia all'impresa entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso tale termine e in assenza di modifiche o estensioni della lista i lavori di scavo possono essere avviati previa verifica del rispetto dei valori soglia di contaminazione;
b) non è necessario sottoporli ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere, così come individuate nell'allegato 3 al decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161;
c) è certo che sono utilizzati nel corso dell'esecuzione di un'opera diversa da quella da cui sono originati, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari, ripristini e miglioramenti ambientali o in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
d) la certezza dell'avvenuto utilizzo è documentata dal produttore e dall'utilizzatore. A tal fine, una volta avvenuta la cessione dei materiali da scavo, l'utilizzatore è tenuto ad attestare al cedente l'avvenuto utilizzo dei materiali come sottoprodotti, oppure, qualora se ne disfi, abbia l'intenzione di disfarsene o ne abbia l'obbligo, a gestirli come produttore iniziale di rifiuti, dandone notizia per iscritto al cedente;
e) il trasporto è accompagnato dal documento di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

12-quater. La documentazione relativa all'osservanza del comma precedente è conservata dal produttore e dall'utilizzatore, se diverso, per un periodo di tre anni che decorrono rispettivamente dalla data di produzione e di utilizzo.
2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai cantieri di piccole dimensioni fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 266, comma 7, del presente decreto legislativo.».

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«
2-bis. L'articolo 8-bis del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.
2-ter. Al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente disposizione, i progetti e le opere per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti della precedente normativa possono essere portati a termine secondo le preesistenti previsioni.».
*41. 44. Palese, Saltamartini, Prestigiacomo.

Al comma 2, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti sono aggiunti i seguenti.

Conseguentemente, dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
«2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 185 del presente decreto legislativo, i materiali da scavo, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, e derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del precedente comma 2-bis, sono sottoposti al regime di cui al presente articolo se rispondono ai seguenti requisiti:
a) sono rispettati i requisiti di qualità ambientale quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno dei materiali di scavo sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al Titolo V, parte IV del presente decreto legislativo con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, fatti salvi i valori di fondo naturale. A tal fine, il produttore seleziona, tra le sostanze della Tabella 4.1, allegato 4, del decreto mini- steriale 10 agosto 2012, n. 161, le sostanze indicatrici da ricercare, che consentano di definire le caratteristiche del materiale da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente. Prima dei lavori di scavo, la lista delle sostanze indicatrici deve essere comunicata all'amministrazione aggiudicatrice in caso di opere pubbliche o al Comune in ogni altro caso. L'amministrazione aggiudicatrice o il Comune possono modificare ed estendere la lista delle sostanze indicatrici dandone motivata notizia all'impresa entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso tale termine e in assenza di modifiche o estensioni della lista i lavori di scavo possono essere avviati previa verifica del rispetto dei valori soglia di contaminazione;
b) non è necessario sottoporli ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere, così come individuate nell'allegato 3 al decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161;
c) è certo che sono utilizzati nel corso dell'esecuzione di un'opera diversa da quella da cui sono originati, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari, ripristini e miglioramenti ambientali o in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
d) la certezza dell'avvenuto utilizzo è documentata dal produttore e dall'utilizzatore. A tal fine, una volta avvenuta la cessione dei materiali da scavo, l'utilizzatore è tenuto ad attestare al cedente l'avvenuto utilizzo dei materiali come sottoprodotti, oppure, qualora se ne disfi, abbia l'intenzione di disfarsene o ne abbia l'obbligo, a gestirli come produttore iniziale di rifiuti, dandone notizia per iscritto al cedente;
e) il trasporto è accompagnato dal documento di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

12-quater. La documentazione relativa all'osservanza del comma precedente è conservata dal produttore e dall'utilizzatore, se diverso, per un periodo di tre anni che decorrono rispettivamente dalla data di produzione e di utilizzo.
2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai cantieri di piccole dimensioni fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 266, comma 7, del presente decreto legislativo.».

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«
2-bis. L'articolo 8-bis del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.
2-ter. Al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente disposizione, i progetti e le opere per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti della precedente normativa possono essere portati a termine secondo le preesistenti previsioni.».
*41. 48. Giampaolo Galli.

Al comma 2 sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

Conseguentemente, dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
«2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 185 del presente decreto legislativo, i materiali da scavo, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, e derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del precedente comma 2-bis, sono sottoposti al regime di cui al presente articolo se rispondono ai seguenti requisiti:
a) sono rispettati i requisiti di qualità ambientale quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno dei materiali di scavo sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al Titolo V, parte IV del presente decreto legislativo con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, fatti salvi i valori di fondo naturale. A tal fine, il produttore seleziona, tra le sostanze della Tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, le sostanze indicatrici da ricercare, che consentano di definire le caratteristiche del materiale da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente. Prima dei lavori di scavo, la lista delle sostanze indicatrici deve essere comunicata all'amministrazione aggiudicatrice in caso di opere pubbliche o al Comune in ogni altro caso. L'amministrazione aggiudicatrice o il Comune possono modificare ed estendere la lista delle sostanze indicatrici dandone motivata notizia all'impresa entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso tale termine e in assenza di modifiche o estensioni della lista i lavori di scavo possono essere avviati previa verifica del rispetto dei valori soglia di contaminazione;
b) non è necessario sottoporli ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere, così come individuate nell'allegato 3 al decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161;
c) è certo che sono utilizzati nel corso dell'esecuzione di un'opera diversa da quella da cui sono originati, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari, ripristini e miglioramenti ambientali o in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
d) la certezza dell'avvenuto utilizzo è documentata dal produttore e dall'utilizzatore. A tal fine, una volta avvenuta la cessione dei materiali da scavo, l'utilizzatore è tenuto ad attestare al cedente l'avvenuto utilizzo dei materiali come sottoprodotti, oppure, qualora se ne disfi, abbia l'intenzione di disfarsene o ne abbia l'obbligo, a gestirli come produttore iniziale di rifiuti, dandone notizia per iscritto al cedente;
e) il trasporto è accompagnato dal documento di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

2-quater. La documentazione relativa all'osservanza del comma precedente è conservata dal produttore e dall'utilizzatore, se diverso, per un periodo di tre anni che decorrono rispettivamente dalla data di produzione e di utilizzo.
2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai cantieri di piccole dimensioni fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 266, comma 7, del presente decreto legislativo».

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«
2-bis. L'articolo 8-bis del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.
2-ter. Al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente disposizione, i progetti e le opere per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti della precedente normativa possono essere portati a termine secondo le preesistenti previsioni».
*41. 63. Matarrese, Sottanelli, Causin, D'Agostino.

Al comma 2 sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

Conseguentemente, dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
«2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 185 del presente decreto legislativo, i materiali da scavo, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, e derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del precedente comma 2-bis, sono sottoposti al regime di cui al presente articolo se rispondono ai seguenti requisiti:
a) sono rispettati i requisiti di qualità ambientale quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno dei materiali di scavo sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al Titolo V, parte IV del presente decreto legislativo con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, fatti salvi i valori di fondo naturale. A tal fine, il produttore seleziona, tra le sostanze della Tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, le sostanze indicatrici da ricercare, che consentano di definire le caratteristiche del materiale da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente. Prima dei lavori di scavo, la lista delle sostanze indicatrici deve essere comunicata all'amministrazione aggiudicatrice in caso di opere pubbliche o al Comune in ogni altro caso. L'amministrazione aggiudicatrice o il Comune possono modificare ed estendere la lista delle sostanze indicatrici dandone motivata notizia all'impresa entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso tale termine e in assenza di modifiche o estensioni della lista i lavori di scavo possono essere avviati previa verifica del rispetto dei valori soglia di contaminazione;
b) non è necessario sottoporli ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere, così come individuate nell'allegato 3 al decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161;
c) è certo che sono utilizzati nel corso dell'esecuzione di un'opera diversa da quella da cui sono originati, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari, ripristini e miglioramenti ambientali o in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
d) la certezza dell'avvenuto utilizzo è documentata dal produttore e dall'utilizzatore. A tal fine, una volta avvenuta la cessione dei materiali da scavo, l'utilizzatore è tenuto ad attestare al cedente l'avvenuto utilizzo dei materiali come sottoprodotti, oppure, qualora se ne disfi, abbia l'intenzione di disfarsene o ne abbia l'obbligo, a gestirli come produttore iniziale di rifiuti, dandone notizia per iscritto al cedente;
e) il trasporto è accompagnato dal documento di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

2-quater. La documentazione relativa all'osservanza del comma precedente è conservata dal produttore e dall'utilizzatore, se diverso, per un periodo di tre anni che decorrono rispettivamente dalla data di produzione e di utilizzo.
2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai cantieri di piccole dimensioni fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 266, comma 7, del presente decreto legislativo».

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«
2-bis. L'articolo 8-bis del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.
2-ter. Al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente disposizione, i progetti e le opere per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti della precedente normativa possono essere portati a termine secondo le preesistenti previsioni».
*41. 39. Latronico, Alli.

Al comma 2 sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

Conseguentemente, dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
«2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 185 del presente decreto legislativo, i materiali da scavo, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, e derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del precedente comma 2-bis, sono sottoposti al regime di cui al presente articolo se rispondono ai seguenti requisiti:
a) sono rispettati i requisiti di qualità ambientale quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno dei materiali di scavo sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al Titolo V, parte IV del presente decreto legislativo con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, fatti salvi i valori di fondo naturale. A tal fine, il produttore seleziona, tra le sostanze della Tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, le sostanze indicatrici da ricercare, che consentano di definire le caratteristiche del materiale da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente. Prima dei lavori di scavo, la lista delle sostanze indicatrici deve essere comunicata all'amministrazione aggiudicatrice in caso di opere pubbliche o al Comune in ogni altro caso. L'amministrazione aggiudicatrice o il Comune possono modificare ed estendere la lista delle sostanze indicatrici dandone motivata notizia all'impresa entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso tale termine e in assenza di modifiche o estensioni della lista i lavori di scavo possono essere avviati previa verifica del rispetto dei valori soglia di contaminazione;
b) non è necessario sottoporli ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere, così come individuate nell'allegato 3 al decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161;
c) è certo che sono utilizzati nel corso dell'esecuzione di un'opera diversa da quella da cui sono originati, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari, ripristini e miglioramenti ambientali o in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
d) la certezza dell'avvenuto utilizzo è documentata dal produttore e dall'utilizzatore. A tal fine, una volta avvenuta la cessione dei materiali da scavo, l'utilizzatore è tenuto ad attestare al cedente l'avvenuto utilizzo dei materiali come sottoprodotti, oppure, qualora se ne disfi, abbia l'intenzione di disfarsene o ne abbia l'obbligo, a gestirli come produttore iniziale di rifiuti, dandone notizia per iscritto al cedente;
e) il trasporto è accompagnato dal documento di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

2-quater. La documentazione relativa all'osservanza del comma precedente è conservata dal produttore e dall'utilizzatore, se diverso, per un periodo di tre anni che decorrono rispettivamente dalla data di produzione e di utilizzo.
2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai cantieri di piccole dimensioni fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 266, comma 7, del presente decreto legislativo».

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«
2-bis. L'articolo 8-bis del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.
2-ter. Al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente disposizione, i progetti e le opere per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti della precedente normativa possono essere portati a termine secondo le preesistenti previsioni».
*41. 73. Vignali.

Al comma 2, capoverso sostituire le parole:. ..si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale... con le seguenti: si applica solo ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, prodotti da opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, indipendentemente dai volumi escavati....

Conseguentemente dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:
2-ter
. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, il comma 7 dell'articolo 266 del decreto legislativo 152/06 e s.m.i. è abrogato e le procedure semplificate previste sono individuate dai commi seguenti.
2-quater. È dettata con le disposizioni dei successivi commi la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale e non provenga da opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.
2-quinquies. I Materiali da scavo prodotti nel corso di interventi autorizzati in base alle norme vigenti e provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i seimila metri cubi, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del presente decreto se è attestata all'Autorità che ha approvato o ha autorizzato l'intervento, la sussistenza delle seguenti condizioni:
a) la destinazione all'utilizzo è certa presso un determinato sito di utilizzo oppure in un determinato ciclo produttivo;
b) per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, parte IV, del presente decreto, con riferimento alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destino;
c) l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime;
d) ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento diverso dalle normali pratiche industriali e di cantiere.

Qualora non sia possibile attestare, all'Autorità che ha approvato o ha autorizzato l'intervento, la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del presente comma è consentito procedere secondo la disciplina di cui al Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

2-sexies. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 5 è attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'Allegato 6 alla Parte Quarta Titolo Quinto del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., resa all'Autorità che ha approvato o ha autorizzato l'intervento, prima dell'attività di scavo oppure successivamente, se nel corso degli scavi si accerti uno stato qualitativo degli inerti tale da consentire l'utilizzo dei medesimi, precisando anche:
a) l'ubicazione del cantiere di produzione dei materiali da scavo;
b) la quantità complessiva dei materiali escavati;
c) i siti di destinazione di utilizzo dei materiali, con indicazione della quantità ad essi destinati;
d) nel caso non sia possibile l'immediato utilizzo del materiale di scavo, nella dichiarazione di cui al presente comma dovrà essere indicato il sito di deposito, che potrà essere anche esterno al luogo di produzione. Il deposito non può superare due anni dalla data di produzione, salvo motivate proroghe, da comunicare all'Autorità che ha approvato o ha autorizzato l'intervento.

2-septies. Il dichiarante deve, in ogni caso, comunicare all'Autorità che ha approvato o ha autorizzato l'intervento che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo la dichiarazione iniziale oppure secondo successive variazioni che dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, idonea a integrare l'originaria dichiarazione.
2-octies. Ove i materiali da scavo rispettino la disciplina dettata per i sottoprodotti ai sensi dell'articolo 183 lettera qq) e dell'articolo 184-bis e del decreto legislativo 152/06 e s.m.i., il trasporto di tali materiali da scavo è accompagnato dal documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, oppure dalla copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta oppure dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7 bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
2-novies. La dichiarazione di cui al comma 6 non è richiesta ove i materiali da scavo siano utilizzati nello stesso sito di produzione, in quanto espressamente esclusi dal novero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 comma 1 lettera c) del presente decreto. Non è altresì richiesta detta dichiarazione nell'ambito di produzione di materiali da scavo riguardanti esecuzioni di opere che non necessitano di titolo abilitativo.
2-decies. Copia della dichiarazione di cui al comma 6 deve essere conservata per tre anni.
2-undecies. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, la disciplina per la gestione dei materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri la cui produzione superi i seimila metri cubi di materiale e che non provengono da opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale, è soggetta alle seguenti disposizioni:
a) Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 41 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, ove la produzione di cui sopra avvenga nell'ambito della realizzazione di opere soggette a permesso di costruire, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/06 e s.m.i., nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare due anni, devono essere dimostrati tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa all'Autorità che ha approvato o ha autorizzato l'intervento, corredata da documenti tecnici comprovanti l'avvenuta caratterizzazione del materiale. Gli utilizzi devono essere autorizzati dalla medesima Autorità con la tempistica di rilascio del permesso di costruire e se entro detti termini non sia stato rilasciato alcun parere, il materiale da scavo è gestito nel rispetto di quanto dichiarato.
b) Diversamente ove la produzione di cui sopra avvenga nell'ambito della realizzazione di opere soggette a dichiarazione di inizio di attività (DIA), a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o ad altri titoli abilitativi diversi da quelli di cui alla lettera a) e c), la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/06 e s.m.i., nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare due anni, devono essere dimostrati tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa all'Autorità che ha approvato o ha autorizzato l'intervento, corredata da documenti tecnici comprovanti l'avvenuta caratterizzazione del materiale. Gli utilizzi devono essere autorizzati dalla medesima Autorità entro trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra. Decorso il menzionato termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva o delle eventuali integrazioni, il materiale da scavo è gestito nel rispetto di quanto dichiarato.
c) Ove la produzione di materiali da scavo, ivi comprese terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA, né ad AIA, né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività o ad altri titoli abilitativi edilizi, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/06 e s.m.i.,, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare due anni, devono essere dimostrati tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa all'Autorità che ha approvato o ha autorizzato l'intervento, corredata da documenti tecnici comprovanti l'avvenuta caratterizzazione del materiale. Gli utilizzi devono essere autorizzati dalla medesima entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. Decorso il menzionato termine di sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra o delle eventuali integrazioni, il materiale da scavo è gestito nel rispetto di quanto dichiarato.
d) Ove i materiali di cui alle lettere a), b) e c) rispettino la disciplina dettata per i sottoprodotti ai sensi dell'articolo 183 lettera qq) e dell'articolo 184-bis e del decreto legislativo 152/06 e s.m.i., il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 oppure dalla copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta oppure dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Allegato 6 alla Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. - Dichiarazione resa ai sensi del comma 6 dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006.

Conseguentemente, dopo il medesimo comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 8-bis della legge 24 giugno 2013 n. 71 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 1 dopo le parole: «...10 agosto 2012, n. 161,...» le parole «...si applicano solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale...» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «... si applicano solo ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, che provengono da opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale, indipendentemente dai volumi escavati.».
b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 e in deroga a quanto stabilito dal decreto ministeriale 10 agosto 2012 n. 161, per la gestione dei materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, si applicano le disposizioni dal comma 3 al comma 10 e relativo allegato di cui al comma 6 dell'articolo 41 della legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, purché non provenienti da opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale.
41. 21. Gelmini.

Al comma 2, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Il medesimo decreto n. 161 del 2012 si applica con modalità semplificate alle terre e rocce da scavo provenienti da attività o opere non soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, la cui produzione supera i seimila metri cubi di materiale; a tal fine i requisiti del piano di utilizzo, di cui all'allegato 5 dello stesso decreto, hanno carattere indicativo e definizione rapportata all'entità dei materiali da scavo e, inoltre, le attività connesse alla caratterizzazione dei materiali possono essere comunque eseguite in corso d'opera, ivi compresa la presentazione dell'eventuale piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere.
41. 18. Grimoldi.

Al comma 2, dopo il capoverso 2-bis, aggiungere i seguenti:
2-ter. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui al presente articolo qualora il produttore dimostri:
a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;
b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superati valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;
c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2-quater. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all'autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare due anni dalla data di produzione, fermo restando che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico.
2-quinquies. Il produttore deve, in ogni caso, confermare all'autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.
2-sexies. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Il comma 2 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è soppresso.
41. 19. Grimoldi, Bragantini, Invernizzi, Guidesi, Borghesi.

Al comma 2, dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposte al regime di cui all'articolo 184-bis se il produttore dimostra:
a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;
b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;
c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all'Autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, fermo restando che l'attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.
3. Il produttore deve in ogni caso confermare all'Autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.
4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005.
41. 120. Valiante, Rubinato.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Quando i materiali e le sostanze di cui al periodo precedente non possono essere considerati esclusi dal campo di applicazione della parte IV del presente decreto in considerazione della loro provenienza o della loro destinazione di impiego, resta fatta salva la possibilità per il produttore o il detentore degli stessi materiali o sostanze di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis del presente decreto ai fini della loro qualifica come sottoprodotti».
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non pregiudicano l'esclusione dal campo di applicazione della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni per i materiali e le sostanze di cui al medesimo comma 1 nei casi in cui per essi sono soddisfatti i relativi requisiti di esclusione di cui all'articolo 185 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
41. 28. Mongiello, Antezza, Venittelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 184-bis è inserito il seguente:
184-bis.1. - (Residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo). - 1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i residui prodotti come parte integrante di un processo di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei costituiscono un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, se il produttore dimostra che ricorrono i seguenti requisiti:
a) è certo che i residui saranno ulteriormente utilizzati nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo;
b) l'ulteriore utilizzo dei residui è diretto e non determina rischi per la salute né rischi di inquinamento e danno per le risorse naturali protette e non ha impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;
c) i residui non sono sottoposti ad alcun trattamento ai fini della lettera b) diverso dalla normale pratica industriale;
d) i residui sono conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

2. I residui di cui al comma 1 sono in ogni caso assoggettati al regime dei rifiuti, qualora il processo di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei dal quale sono prodotti utilizza sostanze potenzialmente inquinanti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, resine, collanti, prodotti chimici in genere.
3. I fanghi di segagione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottoprodotto se il produttore dimostra che ricorrono i requisiti di cui al comma 1 e tali residui:
a) non contengano acrilamide e poliacrilamide;
b) sia accertata la loro compatibilità ambientale, tenendo conto dei valori di fondo naturale, verificando, con analisi eseguite ogni 1000 metri cubi di produzione o al variare del processo di lavorazione e/o dei prodotti lavorati e comunque almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia per gli specifici parametri, che non siano superati i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato V al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i parametri potenzialmente presenti, in riferimento al ciclo produttivo, selezionati tra le sostanze della tabella 4.1, allegato 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;
c) sia eseguito ogni 1000 metri cubi di produzione e, comunque, almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia per gli specifici parametri e risulti conforme al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

4. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.
5. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.
6. L'idoneità allo specifico utilizzo deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla direttiva CEE 89/106 del Consiglio, del 21 dicembre 1988. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e successive modificazioni.
7. Il produttore, in caso di utilizzo dei residui di cui al comma 1, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei e, comunque, non da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.
41. 20. Grimoldi, Bragantini, Invernizzi, Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la lettera ff), è inserita la seguente: «ff-bis) digestato da non rifiuto: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti, o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis che sia utilizzabile come effluente zootecnico o come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia»;.
41. 25. Faenzi, Sani, Oliverio, Catania, Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Russo, Catanoso, Bosco, Riccardo Gallo, Romele, Di Stefano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatti salvi il rispetto delle condizioni recate ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni alle imprese agricole che, nell'ambito della propria attività o di attività connesse, effettuano opere dalla cui realizzazione derivino materiali da scavo, non si applicano le procedure previste dal medesimo decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
41. 26. Faenzi, Sani, Oliverio, Catania, Taricco, Mongiello, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Russo, Romele, Riccardo Gallo, Di Stefano, Catanoso.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, lettera b), del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, sono soppresse le seguenti parole: «(quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)».
41. 60. Sottanelli.

Sopprimere il comma 3.
* 41. 87. Zan, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

Sopprimere il comma 3.
* 41. 104. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 3, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di terreno e di materiali di origine antropica, quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali litoidi, materiali di demolizione, pietrisco tolto d'opera, scorie spente, loppe di fonderia, detriti e fanghi di lavorazione di lavaggio inerti, che compongono un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati, a titolo esemplificativo, per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri nell'ambito di opere edili nonché nell'ambito di ripristini ambientali anche di ex-cave.»;
b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, per le sole sostanze in comune con la tabella 2 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee oppure, in alternativa, devono essere sottoposte a verifica qualitativa le acque di falda sottostanti le matrici materiali di riporto.
Ove le matrici materiali di riporto siano conformi ai limiti del test di cessione oppure le acque sotterranee a detti materiali siano conformi ai limiti previsti dalla tabella 2 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., le matrici materiali di riporto devono rispettare anche quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati. Le disposizioni del presente comma non si applicano all'articolo 185 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.
3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione per le sole sostanze in comune con la tabella 2 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. oppure se le acque sotterranee superano i limiti indicati dalla tabella 2 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dette matrici sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.
41. 23. Grimoldi.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
41. 105. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di terreno e di materiali di origine antropica, quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali litoidi, materiali di demolizione, pietrisco tolto d'opera, scorie spente, loppe di fonderia, detriti e fanghi di lavorazione di lavaggio inerti, che compongono un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati, a titolo esemplificativo, per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri nell'ambito di opere edili nonché nell'ambito di ripristini ambientali anche di ex-cave.».

Conseguentemente:
al comma 3 lettera b) sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, per le sole sostanze in comune con la tabella 2 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee oppure, in alternativa, devono essere sottoposte a verifica qualitativa le acque di falda sottostanti le matrici materiali di riporto.
Ove le matrici materiali di riporto siano conformi ai limiti del test di cessione oppure le acque sotterranee a detti materiali siano conformi ai limiti previsti dalla tabella 2 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., le matrici materiali di riporto devono rispettare anche quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati. Le disposizioni del presente comma non si applicano all'articolo 185 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.
3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione per le sole sostanze in comune con la tabella 2 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. oppure se le acque sotterranee superano i limiti indicati dalla tabella 2 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dette matrici sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.
al comma 3 aggiungere i seguenti:
b-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 comma 1 della legge 24 marzo 2012, n. 28 si apportano le modifiche seguenti: al 3o capoverso del sottocapitolo «Rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo», allegato 2, Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: «in considerazione della eterogeneità delle matrici suolo, sottosuolo e materiali di riporto» sono sostituite dalle seguenti: «in considerazione della eterogeneità delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e materiali di riporto». Alla lettera b) del 4o capoverso del sottocapitolo «Interventi di messa in sicurezza», allegato 3, Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: «trattare e riutilizzare il suolo nel sito, trattamento in situ ed on site del suolo contaminato» sono sostituite dalle seguenti: «trattare e riutilizzare il suolo e le matrici ambientali materiali di riporto nel sito, trattamento in situ ed on site del suolo e delle matrici ambientali materiali di riporto contaminati». Alla seconda lettera a) del 5o capoverso del medesimo sottocapitolo, allegato 3, Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo le parole: «materiali eterogenei» sono aggiunte le seguenti parole: «intesi come matrici ambientali materiali di riporto»;
b-ter) al paragrafo 6 del sottocapitolo «Messa in sicurezza operativa», allegato 3, Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo le parole: «materiali eterogenei» sono aggiunte le seguenti parole: «intesi come matrici ambientali materiali di riporto.».
41. 22. Gelmini.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: di produzione e di consumo inserire le seguenti: sottoposte a caratterizzazione preliminare con esito vincolante per il successivo utilizzo.
41. 106. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto delle norme vigenti al tempo della realizzazione di tali interventi.
41. 31. Bratti, Carrescia.

Al, comma 3, lettera b), capoverso 2, sopprimere le parole: sui materiali granulari.

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:; per i parametri non previsti si applicano i valori limite di riferimento di cui alla Tabella 2, dell'Allegato 5, alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
41. 32. Bratti, Carrescia.

Al comma 3, lettera b), comma 3, sopprimere le parole da: che rimuovono i contaminanti fino a: a costi sostenibili.

Conseguentemente sostituire le parole: che consentono con le seguenti: che consentano.
41. 99. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 3, lettera b), comma 3, dopo le parole: che rimuovano i contaminanti o aggiungere le seguenti:, solo nel caso in caso in cui è impossibile sotto il profilo tecnico-scientifico procedere alla rimozione,.
41. 98. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 3, lettera b), comma 3, sopprimere le parole: e a costi sostenibili.
41. 91. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 3, capoverso comma 3-bis dopo le parole: le verifiche ivi previste aggiungere le seguenti:, e i test di cessione devono essere eseguiti in laboratori certificati scelti dall'acquirente.
41. 107. Terzoni, Segoni, Daga, Mannino, Zolezzi, Tofalo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, costituiscono un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, i residui di estrazione c di lavorazione di marmi c lapidei idonei ad essere usati direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni.
Qualora il ciclo produttivo preveda l'utilizzo di ulteriori sostanze i residui devono essere conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.
3-ter. I fanghi di segagione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottoprodotto se il produttore dimostra che ricorrono i requisiti di cui al comma 1 e per tali residui sia accertata la loro compatibilità ambientale, tenendo conto dei valori di fondo naturale, verificando, con analisi eseguite ogni 1000 metri cubi di produzione o al variare del processo di lavorazione e/o dei prodotti lavorati e comunque almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia, che non siano superati i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato V al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i parametri potenzialmente presenti, in riferimento al ciclo produttivo, selezionati tra le sostanze della tabella 4.1, allegato 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;
3-quater. I materiali di cui ai commi 3-bis e 3-ter possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.
3-quinquies. I materiali di cui ai commi 3-bis e 3-ter possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.
3-sexies. L'idoneità allo specifico utilizzo, nei casi previsti ai commi 3-quater e 3-quinquies, deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione e sue successive modifiche ed integrazioni. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161/2012 e successive modificazioni.
3-septies. Il produttore dei residui di cui al comma 3-bis, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei.
* 41. 3. Vignali.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, costituiscono un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, i residui di estrazione c di lavorazione di marmi c lapidei idonei ad essere usati direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni.
Qualora il ciclo produttivo preveda l'utilizzo di ulteriori sostanze i residui devono essere conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.
3-ter. I fanghi di segagione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottoprodotto se il produttore dimostra che ricorrono i requisiti di cui al comma 1 e per tali residui sia accertata la loro compatibilità ambientale, tenendo conto dei valori di fondo naturale, verificando, con analisi eseguite ogni 1000 metri cubi di produzione o al variare del processo di lavorazione e/o dei prodotti lavorati e comunque almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia, che non siano superati i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato V al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i parametri potenzialmente presenti, in riferimento al ciclo produttivo, selezionati tra le sostanze della tabella 4.1, allegato 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;
3-quater. I materiali di cui ai commi 3-bis e 3-ter possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.
3-quinquies. I materiali di cui ai commi 3-bis e 3-ter possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.
3-sexies. L'idoneità allo specifico utilizzo, nei casi previsti ai commi 3-quater e 3-quinquies, deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione e sue successive modifiche ed integrazioni. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161/2012 e successive modificazioni.
3-septies. Il produttore dei residui di cui al comma 3-bis, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei.
* 41. 9. Guidesi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, costituiscono un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, i residui di estrazione c di lavorazione di marmi c lapidei idonei ad essere usati direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni.
Qualora il ciclo produttivo preveda l'utilizzo di ulteriori sostanze i residui devono essere conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.
3-ter. I fanghi di segagione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottoprodotto se il produttore dimostra che ricorrono i requisiti di cui al comma 1 e per tali residui sia accertata la loro compatibilità ambientale, tenendo conto dei valori di fondo naturale, verificando, con analisi eseguite ogni 1000 metri cubi di produzione o al variare del processo di lavorazione e/o dei prodotti lavorati e comunque almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia, che non siano superati i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato V al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i parametri potenzialmente presenti, in riferimento al ciclo produttivo, selezionati tra le sostanze della tabella 4.1, allegato 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.
3-quater. I materiali di cui ai commi 3-bis e 3-ter possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.
3-quinquies. I materiali di cui ai commi 3-bis e 3-ter possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.
3-sexies. L'idoneità allo specifico utilizzo, nei casi previsti ai commi 3-quater e 3-quinquies, deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione e sue successive modifiche ed integrazioni. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161/2012 e successive modificazioni.
3-septies. Il produttore dei residui di cui al comma 3-bis, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei.
* 41. 71. Palese.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 comma 1 della legge 24 marzo 2012, n. 28, alla Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al 3o capoverso del sottocapitolo «Rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo», allegato 2, le parole «in considerazione della eterogeneità delle matrici suolo, sottosuolo e materiali di riporto» sono sostituite dalle seguenti: «in considerazione della eterogeneità delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e materiali di riporto»;
b) alla lettera b) del 4o capoverso del sottocapitolo «Interventi di messa in sicurezza», allegato 3, le parole «trattare e riutilizzare il suolo nel sito, trattamento in situ ed on site del suolo contaminato» sono sostituite dalle seguenti: «trattare e riutilizzare il suolo e le matrici ambientali materiali di riporto nel sito, trattamento in situ ed on site del suolo e delle matrici ambientali materiali di riporto contaminati»;
c) alla seconda lettera a) del 5o capoverso del medesimo sottocapitolo, allegato 3, dopo le parole «materiali eterogenei» sono aggiunte le seguenti parole: «intesi come matrici ambientali materiali di riporto»;
d) al paragrafo 6 del sottocapitolo «Messa in sicurezza operativa», allegato 3, dopo le parole: «materiali eterogenei» sono aggiunte le seguenti parole: «intesi come matrici ambientali materiali di riporto.».
41. 24. Grimoldi.

Sopprimere il comma 4.
41. 108. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Sostituire il comma 4 col seguente:
4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, dopo le parole «esigenze meramente temporanee», è aggiunto il seguente periodo «Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici le installazioni di allestimenti mobili di pernottamento, quali roulottes, campers e case mobili con temporaneo ancoraggio al suolo, destinati alla sosta ed al soggiorno degli ospiti, qualora gli stessi vengano collocati, anche permanentemente, all'interno di strutture turistiche-ricettive all'aperto, regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività assentita, purché ottemperino alle specifiche disposizioni degli ordinamenti regionali di settore.
* 41. 47. Latronico, Tancredi.

Sostituire il comma 4 col seguente:
4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, dopo le parole «esigenze meramente temporanee», è aggiunto il seguente periodo «Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici le installazioni di allestimenti mobili di pernottamento, quali roulottes, campers e case mobili con temporaneo ancoraggio al suolo, destinati alla sosta ed al soggiorno degli ospiti, qualora gli stessi vengano collocati, anche permanentemente, all'interno di strutture turistiche-ricettive all'aperto, regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività assentita, purché ottemperino alle specifiche disposizioni degli ordinamenti regionali di settore.
* 41. 45. Gelmini.

Sostituire il comma 4 col seguente:
4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, dopo le parole «esigenze meramente temporanee», è aggiunto il seguente periodo «Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici le installazioni di allestimenti mobili di pernottamento, quali roulottes, campers e case mobili con temporaneo ancoraggio al suolo, destinati alla sosta ed al soggiorno degli ospiti, qualora gli stessi vengano collocati, anche permanentemente, all'interno di strutture turistiche-ricettive all'aperto, regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività assentita, purché ottemperino alle specifiche disposizioni degli ordinamenti regionali di settore.
* 41. 57. Amato.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 3, (L) comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, è aggiunto, In fine, il seguente periodo «Non sono considerati interventi di nuova costruzione, poiché comunque diretti a soddisfare esigenze di carattere meramente temporaneo, gli allestimenti mobili per il pernottamento, quali tende, roulettes, campers e case mobili, collocati in strutture turistico-ricettive all'aperto regolarmente autorizzate e destinati all'esercizio della stessa struttura, e comunque, in nessun caso, ad uso di residenza. Le condizioni funzionali e strutturali di tali mezzi sono definite dalle leggi regionali in relazione alle caratteristiche territoriali della ricettività turistica all'aria aperta.
* 41. 59. Zanetti, Nesi, Sottanelli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti, Gitti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari In materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici le installazioni di allestimenti mobili di pernottamento, quali roulottes, campers e case mobili, destinati alla sosta ed al soggiorno degli ospiti, qualora gli stessi vengano collocati, anche permanentemente, all'interno di strutture turistico-ricettive all'aperto, regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività assentita, purché ottemperino alle specifiche disposizioni degli ordinamenti regionali di settore».
* 41. 121. Taranto, Petitti.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale) è aggiunto il seguente: «4-bis. Non costituiscono attività selvicolturale i tagli di vegetazione eseguiti nell'ambito di interventi di manutenzione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) nelle zone comprese nella fascia A dei piani di assetto idrogeologico (PAI) per i corsi d'acqua per i quali queste sono definite, nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda per gli altri corsi d'acqua nonché nelle parti di isole fluviali interessate dalla piena ordinaria; per detti interventi, che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi, non è richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)».
* 41. 50. Borghi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale) è aggiunto il seguente: «4-bis. Non costituiscono attività selvicolturale i tagli di vegetazione eseguiti nell'ambito di interventi di manutenzione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) nelle zone comprese nella fascia A dei piani di assetto idrogeologico (PAI) per i corsi d'acqua per i quali queste sono definite, nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda per gli altri corsi d'acqua nonché nelle parti di isole fluviali interessate dalla piena ordinaria; per detti interventi, che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi, non è richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)».
* 41. 123. Borghi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 358, dopo le parole: «in via ordinaria» aggiungere le seguenti: «per la risoluzione dell'emergenza rifiuti e la gestione virtuosa verso la minimizzazione della quantità del prodotto sversato in discarica attraverso il miglioramento del sistema di trattamento a freddo, di raccolta differenziata porta a porta e di implementazione di impianti di riciclo al fine di escludere l'incenerimento e il recupero energetico dei rifiuti».
41. 110. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

Sopprimere il comma 5.
41. 76. Zaratti, Zan, Pellegrino, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 1, comma 359, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012 n. 228,le parole: «di cui agli articoli 1, comma 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963».
41. 111. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

Al comma 5 sopprimere le parole:, in tutto o in parte,.
41. 15. Grimoldi.

Sopprimere i commi 6 e 7.
41. 16. Grimoldi.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: degli impianti nella Regione con le seguenti: virtuosa dei rifiuti ad esclusione degli impianti per il recupero energetico e per la combustione nella Regione.
41. 112. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: strettamente, abrogare le seguenti parole: strumentali e.
41. 113. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: necessarie, aggiungere le seguenti parole: alla lotta contro le ecomafie e le infiltrazioni di carattere camorristico nell'ambito della gestione dei rifiuti.
41. 114. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole:, sentiti gli Enti interessati.
41. 97. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: i compiti e la durata della nomina per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca, con le seguenti: le modalità e la tempistica per completare gli interventi di adeguamento del sistema di rifiuti e comunque fino al superamento della gestione emergenziale. I decreti di nomina rimangono in vigore fino al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, salvo la facoltà per il Governo di nominare nuovi o diversi Commissari.
41. 125. Capozzolo.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: proroga o.
41. 17. Grimoldi.

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, la parola: motivate.
41. 96. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis) Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 giugno 2012 è sostituito dal seguente: « 1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto i produttori, gli importatori, gli esportatori e gli smaltitori di gas fluorurati ad effetto serra presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti rispettivamente la quantità di gas fluorurati ad effetto serra prodotta, importata, esportata e smaltita nell'anno precedente».
6-ter) Al comma 3) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 giugno le parole: «più di una tonnellata all'anno di» sono soppresse.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le parole: e di semplificazione.
41. 43. Faenzi.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis) All'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla parte I, comma 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente: «v-bis: Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, che non lavorano più di 90 giorni l'anno e di potenza termica installata pari o inferiore a 3 MW»;
2) alla parte II, comma 1, dopo la lettera v), è inserita la seguente: «v-bis: Impianti di essiccazione di prodotti agricoli, non ricompresi nella parte I del presente allegato».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le parole: e di semplificazione.
41. 41. Faenzi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis) All'articolo 185 comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole: «le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, ivi incluso quello derivante dalla manutenzione del verde pubblico e privato, sempre che soddisfi i requisiti dell'articolo 184-bis, utilizzati in agricoltura».
41. 42. Faenzi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura commissariale «Commissariato Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania ex OPCM 3849/2010», in ragione delle residue competenze al 31 dicembre 2012, non precedentemente trasferite agli enti ordinariamente competenti, e consistenti prevalentemente nel contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni, è assegnato al Commissario Delegato di cui all'articolo 11 dell'OPCM 3891/2010, prorogato con l'articolo 2 del decreto legge n. 1 del 2013, in considerazione della precedente attività di liquidazione svolta, il compito di definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il valore economico del predetto contenzioso, gli enti legittimati al subentro e comunque di garantire la continuità dell'attività amministrativa in essere. Alle attività di cui al precedente periodo si procede con l'ausilio oltre che dell'Avvocatura dello Stato anche dell'Avvocatura della Regione Campania. Per le eventuali esigenze di natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino al 31 dicembre 2013, il Commissario di cui al comma 1 è autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ad utilizzare le somme giacenti sulla contabilità speciale di competenza.
41. 124. Manfredi, Iannuzzi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 sono regolati nella fase di affidamento e comunque assorbiti durante la gestione degli impianti secondo modalità da stabilirsi con i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsti dal medesimo comma.
41. 6. Rughetti, Guerini.

Al comma 7, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti parole: da adottarsi previo parere delle commissioni parlamentari competenti,.
41. 115. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 239, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al fine di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari causati dalla contaminazione. Resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione dell'eventuale danno ambientale residuo a carico del responsabile della contaminazione, ai sensi e per gli effetti della parte sesta»;
b) all'articolo 240, comma 1:
1) alla lettera c), dopo le parole: «matrici ambientali,» sono inserite le seguenti: «comunque superiori alle relative concentrazioni soglia di contaminazione,»;
2) alla lettera n), le parole: «con attività in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «, ad esclusione di quelli con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario,»;
3) alla lettera o), dopo le parole: «in modo definitivo le fonti inquinanti» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi rifiuti stoccati,», dopo le parole: «per le persone e per l'ambiente» sono inserite le seguenti: «, qualora si dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la fonte inquinante sia costituita da rifiuti si applicano le norme tecniche, finanziarie e amministrative e le garanzie previste dalla normativa vigente per il controllo e per la gestione delle discariche dopo la chiusura»;
c) all'articolo 242:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. La rilevazione dei valori di fondo è effettuata dall'ARPA territorialmente competente. Ove tale rilevazione non venga resa disponibile entro 60 giorni dalla presentazione del piano di caratterizzazione, si ritengono valide le rilevazioni dei valori di fondo effettuate, in contraddittorio con l'ARPA, dal soggetto procedente. Le rilevazioni sono effettuate sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo.»;
2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
7-bis. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinati dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa»;
3) al comma 9, il terzo periodo è soppresso;
4) il comma 13 è sostituito con il seguente:
«13. La procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni e le concessioni per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni.»;
5) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis. Nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza e, più in generale, tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all'operatività degli impianti produttivi e allo sviluppo della produzione. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente comunicata all'autorità titolare del procedimento di bonifica al fine di verificare che tali interventi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle acque»;
d) dopo l'articolo 242 è inserito il seguente:
«Art. 242-bis. - (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza). - 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni di soglia di contaminazione, e di eliminazione dei rischi sanitari derivanti da acque di falda contaminate, può presentare, di propria iniziativa, all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, facendo istanza di potere procedere ai lavori come da progetto. Nell'istanza è indicato il cronoprogramma di svolgimento dei lavori e ad essa è allegata la documentazione tecnica, dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990.
2. L'amministrazione competente provvede sull'istanza, acquisendo mediante conferenza di servizi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni delle amministrazioni competenti ad autorizzare i singoli interventi e attività previsti dal progetto di bonifica, eventualmente fissando prescrizioni operative, entro novanta giorni dalla data della sua presentazione. Trascorso tale termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, il progetto si intende approvato e le operazioni di bonifica possono essere avviate nel rispetto della normativa applicabile. L'operatore informa l'autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione.
3. Alla ultimazione degli interventi, l'operatore esegue a propria cura e spese un piano di caratterizzazione, approvato ai sensi del comma 2, dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro sessanta giorni dalla ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo alle concentrazioni soglia di contaminazione e l'eliminazione dell'eventuale rischio sanitario derivante da acque di falda contaminate, in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati stessi alla competente autorità comporta la certificazione dell'avvenuta bonifica e l'area è restituita agli usi legittimi. Decorso inutilmente il termine per la validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi. I costi della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente alla validazione dei dati può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. Gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico dell'operatore interessato. Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontri che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, TARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo restando il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'ampliamento e l'approfondimento delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque.».
*41. 49. Giampaolo Galli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 239, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al fine di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari causati dalla contaminazione. Resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione dell'eventuale danno ambientale residuo a carico del responsabile della contaminazione, ai sensi e per gli effetti della parte sesta»;
b) all'articolo 240, comma 1:
1) alla lettera c), dopo le parole: «matrici ambientali,» sono inserite le seguenti: «comunque superiori alle relative concentrazioni soglia di contaminazione,»;
2) alla lettera n), le parole: «con attività in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «, ad esclusione di quelli con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario,»;
3) alla lettera o), dopo le parole: «in modo definitivo le fonti inquinanti» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi rifiuti stoccati,», dopo le parole: «per le persone e per l'ambiente» sono inserite le seguenti: «, qualora si dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la fonte inquinante sia costituita da rifiuti si applicano le norme tecniche, finanziarie e amministrative e le garanzie previste dalla normativa vigente per il controllo e per la gestione delle discariche dopo la chiusura»;
c) all'articolo 242:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. La rilevazione dei valori di fondo è effettuata dall'ARPA territorialmente competente. Ove tale rilevazione non venga resa disponibile entro 60 giorni dalla presentazione del piano di caratterizzazione, si ritengono valide le rilevazioni dei valori di fondo effettuate, in contraddittorio con l'ARPA, dal soggetto procedente. Le rilevazioni sono effettuate sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo.»;
2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
7-bis. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinati dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa»;
3) al comma 9, il terzo periodo è soppresso;
4) il comma 13 è sostituito con il seguente:
«13. La procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni e le concessioni per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni.»;
5) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis. Nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza e, più in generale, tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all'operatività degli impianti produttivi e allo sviluppo della produzione. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente comunicata all'autorità titolare del procedimento di bonifica al fine di verificare che tali interventi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle acque»;
d) dopo l'articolo 242 è inserito il seguente:
«Art. 242-bis. - (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza). - 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni di soglia di contaminazione, e di eliminazione dei rischi sanitari derivanti da acque di falda contaminate, può presentare, di propria iniziativa, all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, facendo istanza di potere procedere ai lavori come da progetto. Nell'istanza è indicato il cronoprogramma di svolgimento dei lavori e ad essa è allegata la documentazione tecnica, dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990.
2. L'amministrazione competente provvede sull'istanza, acquisendo mediante conferenza di servizi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni delle amministrazioni competenti ad autorizzare i singoli interventi e attività previsti dal progetto di bonifica, eventualmente fissando prescrizioni operative, entro novanta giorni dalla data della sua presentazione. Trascorso tale termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, il progetto si intende approvato e le operazioni di bonifica possono essere avviate nel rispetto della normativa applicabile. L'operatore informa l'autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione.
3. Alla ultimazione degli interventi, l'operatore esegue a propria cura e spese un piano di caratterizzazione, approvato ai sensi del comma 2, dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro sessanta giorni dalla ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo alle concentrazioni soglia di contaminazione e l'eliminazione dell'eventuale rischio sanitario derivante da acque di falda contaminate, in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati stessi alla competente autorità comporta la certificazione dell'avvenuta bonifica e l'area è restituita agli usi legittimi. Decorso inutilmente il termine per la validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi. I costi della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente alla validazione dei dati può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. Gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico dell'operatore interessato. Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontri che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, TARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo restando il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'ampliamento e l'approfondimento delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque.».
*41. 55. Latronico.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 239, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al fine di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari causati dalla contaminazione. Resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione dell'eventuale danno ambientale residuo a carico del responsabile della contaminazione, ai sensi e per gli effetti della parte sesta»;
b) all'articolo 240, comma 1:
1) alla lettera c), dopo le parole: «matrici ambientali,» sono inserite le seguenti: «comunque superiori alle relative concentrazioni soglia di contaminazione,»;
2) alla lettera n), le parole: «con attività in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «, ad esclusione di quelli con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario,»;
3) alla lettera o), dopo le parole: «in modo definitivo le fonti inquinanti» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi rifiuti stoccati,», dopo le parole: «per le persone e per l'ambiente» sono inserite le seguenti: «, qualora si dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la fonte inquinante sia costituita da rifiuti si applicano le norme tecniche, finanziarie e amministrative e le garanzie previste dalla normativa vigente per il controllo e per la gestione delle discariche dopo la chiusura»;
c) all'articolo 242:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. La rilevazione dei valori di fondo è effettuata dall'ARPA territorialmente competente. Ove tale rilevazione non venga resa disponibile entro 60 giorni dalla presentazione del piano di caratterizzazione, si ritengono valide le rilevazioni dei valori di fondo effettuate, in contraddittorio con l'ARPA, dal soggetto procedente. Le rilevazioni sono effettuate sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo.»;
2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
7-bis. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinati dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa»;
3) al comma 9, il terzo periodo è soppresso;
4) il comma 13 è sostituito con il seguente:
«13. La procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni e le concessioni per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni.»;
5) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis. Nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza e, più in generale, tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all'operatività degli impianti produttivi e allo sviluppo della produzione. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente comunicata all'autorità titolare del procedimento di bonifica al fine di verificare che tali interventi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle acque»;
d) dopo l'articolo 242 è inserito il seguente:
«Art. 242-bis. - (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza). - 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni di soglia di contaminazione, e di eliminazione dei rischi sanitari derivanti da acque di falda contaminate, può presentare, di propria iniziativa, all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, facendo istanza di potere procedere ai lavori come da progetto. Nell'istanza è indicato il cronoprogramma di svolgimento dei lavori e ad essa è allegata la documentazione tecnica, dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990.
2. L'amministrazione competente provvede sull'istanza, acquisendo mediante conferenza di servizi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni delle amministrazioni competenti ad autorizzare i singoli interventi e attività previsti dal progetto di bonifica, eventualmente fissando prescrizioni operative, entro novanta giorni dalla data della sua presentazione. Trascorso tale termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, il progetto si intende approvato e le operazioni di bonifica possono essere avviate nel rispetto della normativa applicabile. L'operatore informa l'autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione.
3. Alla ultimazione degli interventi, l'operatore esegue a propria cura e spese un piano di caratterizzazione, approvato ai sensi del comma 2, dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro sessanta giorni dalla ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo alle concentrazioni soglia di contaminazione e l'eliminazione dell'eventuale rischio sanitario derivante da acque di falda contaminate, in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati stessi alla competente autorità comporta la certificazione dell'avvenuta bonifica e l'area è restituita agli usi legittimi. Decorso inutilmente il termine per la validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi. I costi della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente alla validazione dei dati può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. Gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico dell'operatore interessato. Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontri che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, TARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo restando il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'ampliamento e l'approfondimento delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque.».
*41. 70. Palese, Saltamartini, Prestigiacomo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 239, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al fine di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari causati dalla contaminazione. Resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione dell'eventuale danno ambientale residuo a carico del responsabile della contaminazione, ai sensi e per gli effetti della parte sesta»;
b) all'articolo 240, comma 1:
1) alla lettera c), dopo le parole: «matrici ambientali,» sono inserite le seguenti: «comunque superiori alle relative concentrazioni soglia di contaminazione,»;
2) alla lettera n), le parole: «con attività in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «, ad esclusione di quelli con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario,»;
3) alla lettera o), dopo le parole: «in modo definitivo le fonti inquinanti» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi rifiuti stoccati,», dopo le parole: «per le persone e per l'ambiente» sono inserite le seguenti: «, qualora si dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la fonte inquinante sia costituita da rifiuti si applicano le norme tecniche, finanziarie e amministrative e le garanzie previste dalla normativa vigente per il controllo e per la gestione delle discariche dopo la chiusura»;
c) all'articolo 242:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. La rilevazione dei valori di fondo è effettuata dall'ARPA territorialmente competente. Ove tale rilevazione non venga resa disponibile entro 60 giorni dalla presentazione del piano di caratterizzazione, si ritengono valide le rilevazioni dei valori di fondo effettuate, in contraddittorio con l'ARPA, dal soggetto procedente. Le rilevazioni sono effettuate sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo.»;
2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
7-bis. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinati dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa»;
3) al comma 9, il terzo periodo è soppresso;
4) il comma 13 è sostituito con il seguente:
«13. La procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni e le concessioni per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni.»;
5) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis. Nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza e, più in generale, tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all'operatività degli impianti produttivi e allo sviluppo della produzione. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente comunicata all'autorità titolare del procedimento di bonifica al fine di verificare che tali interventi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle acque»;
d) dopo l'articolo 242 è inserito il seguente:
«Art. 242-bis. - (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza). - 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni di soglia di contaminazione, e di eliminazione dei rischi sanitari derivanti da acque di falda contaminate, può presentare, di propria iniziativa, all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, facendo istanza di potere procedere ai lavori come da progetto. Nell'istanza è indicato il cronoprogramma di svolgimento dei lavori e ad essa è allegata la documentazione tecnica, dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990.
2. L'amministrazione competente provvede sull'istanza, acquisendo mediante conferenza di servizi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni delle amministrazioni competenti ad autorizzare i singoli interventi e attività previsti dal progetto di bonifica, eventualmente fissando prescrizioni operative, entro novanta giorni dalla data della sua presentazione. Trascorso tale termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, il progetto si intende approvato e le operazioni di bonifica possono essere avviate nel rispetto della normativa applicabile. L'operatore informa l'autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione.
3. Alla ultimazione degli interventi, l'operatore esegue a propria cura e spese un piano di caratterizzazione, approvato ai sensi del comma 2, dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro sessanta giorni dalla ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo alle concentrazioni soglia di contaminazione e l'eliminazione dell'eventuale rischio sanitario derivante da acque di falda contaminate, in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati stessi alla competente autorità comporta la certificazione dell'avvenuta bonifica e l'area è restituita agli usi legittimi. Decorso inutilmente il termine per la validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi. I costi della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente alla validazione dei dati può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. Gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico dell'operatore interessato. Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontri che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, TARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.
41. 72. Vignali.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di non pregiudicare la straordinaria urgenza è necessità dell'immediato e pieno conseguimento delle finalità di tutela e protezione già stabilite dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, per il Parco nazionale da istituirsi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto è vietato l'avvio di nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche munite delle autorizzazioni necessarie.
41. 58. Amato, D'Incecco, Castricone, Ginoble, Legnini.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: «3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla loro tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci o l'attività commerciale che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb). In tale circostanza la cooperativa o l'attività commerciale possono adottare un registro unico in cui vengono annotate il nome e la ragione sociale dei socio produttore, la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ogni singolo socio».
7-ter. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica dell'attività commerciale che ha fornito il mezzo tecnico di produzione da cui è derivato il rifiuto qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo».
*41. 2. Vignali.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: «3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla loro tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci o l'attività commerciale che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb). In tale circostanza la cooperativa o l'attività commerciale possono adottare un registro unico in cui vengono annotate il nome e la ragione sociale dei socio produttore, la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ogni singolo socio».
7-ter. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica dell'attività commerciale che ha fornito il mezzo tecnico di produzione da cui è derivato il rifiuto qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo».
*41. 8. Gianluca Pini.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: «3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla loro tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci o l'attività commerciale che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb). In tale circostanza la cooperativa o l'attività commerciale possono adottare un registro unico in cui vengono annotate il nome e la ragione sociale dei socio produttore, la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ogni singolo socio».
7-ter. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica dell'attività commerciale che ha fornito il mezzo tecnico di produzione da cui è derivato il rifiuto qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo».
*41. 56. Latronico.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: «3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla loro tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci o l'attività commerciale che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb). In tale circostanza la cooperativa o l'attività commerciale possono adottare un registro unico in cui vengono annotate il nome e la ragione sociale dei socio produttore, la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ogni singolo socio».
7-ter. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica dell'attività commerciale che ha fornito il mezzo tecnico di produzione da cui è derivato il rifiuto qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo».
*41. 64. Palese.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. I trasporti in conto proprio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti quantitativi di cui all'articolo 193, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, non si considerano effettuati a titolo professionale e non necessitano di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7-ter. Alla movimentazione dei rifiuti dal luogo in cui sono esercitate le attività di manutenzione di cui all'articolo 266, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fino alla sede aziendale del soggetto che le ha poste in essere, non si applicano le disposizioni in materia di trasporto di cui agli articoli 193 e 212 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
41. 29. Mongiello, Antezza, Venittelli.

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
7-bis. All'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «seimila metri cubi di materiali» sono inserite le seguenti: «per i cantieri relativi a opere puntuali ed i mille metri cubi per chilometro lineare per i cantieri a infrastrutture lineari».
7-ter. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. l, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo, così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis se rispondono ai seguenti requisiti:
a) la destinazione all'utilizzo è certa presso un determinato sito o un determinato cielo produttivo;
b) non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione. II “set analitico minimale” da considerare è quello riportato in tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale n. 161/2012 e successive modificazioni, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata, estesa o ridotta, in accordo con l'autorità competente, in considerazione delle attività antropiche pregresse;
c) l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute, né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;
d) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere come individuate nel citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 161 del 2012.
7-quater. Entro tre mesi dall'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera, l'impresa che la esegue attesta i requisiti di cui al comma 1 mediante una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da inviare all'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera stessa, nella quale devono essere inoltre riportate le seguenti informazioni:
a) quantità di materiali da scavo destinati all'utilizzo;
b) tempi previsti per l'utilizzo;
c) siti di destinazione c/o cicli produttivi di utilizzo;
d) siti di deposito, la cui durata non può essere superiore a due anni.
7-quinquies. Eventuali variazioni alle informazioni di cui al comma precedente devono essere preventivamente comunicate all'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera.
7-sexies. Al termine dei lavori di realizzazione dell'opera l'impresa che li ha eseguiti deve dichiarare all'Autorità che ha autorizzato l'opera stessa le quantità di materiale utilizzato in processi industriali c/o in siti idonei. II materiale da scavo non utilizzato dovrà essere gestito come rifiuto.
7-septies. L'utilizzo del materiale da scavo come sottoprodotto di cui ai commi precedenti resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti, pertanto il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
7-octies. In situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore che non consentono l'espletamento delle procedure di cui sopra, il materiale da scavo può comunque essere riutilizzato senza adempiere alle previsioni di cui ai commi precedenti. Il materiale non utilizzato può essere depositato presso un sito in disponibilità dell'impresa che ha eseguito i lavori che provvederà ad adempiere alle procedure di cui al comma 2 per poterlo utilizzare come sottoprodotto. In questi casi la documentazione deve essere inviata al comune ove è stato realizzato lo scavo. Durante le fasi di trasporto i materiali devono essere accompagnati dai documenti indicati al comma 5.
**41. 4. Vignali.

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
7-bis. All'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «seimila metri cubi di materiali» sono inserite le seguenti: «per i cantieri relativi a opere puntuali ed i mille metri cubi per chilometro lineare per i cantieri a infrastrutture lineari».
7-ter. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. l, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo, così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis se rispondono ai seguenti requisiti:
a) la destinazione all'utilizzo è certa presso un determinato sito o un determinato cielo produttivo;
b) non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione. II “set analitico minimale” da considerare è quello riportato in tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale n. 161/2012 e successive modificazioni, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata, estesa o ridotta, in accordo con l'autorità competente, in considerazione delle attività antropiche pregresse;
c) l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute, né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;
d) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere come individuate nel citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 161 del 2012.
7-quater. Entro tre mesi dall'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera, l'impresa che la esegue attesta i requisiti di cui al comma 1 mediante una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da inviare all'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera stessa, nella quale devono essere inoltre riportate le seguenti informazioni:
a) quantità di materiali da scavo destinati all'utilizzo;
b) tempi previsti per l'utilizzo;
c) siti di destinazione c/o cicli produttivi di utilizzo;
d) siti di deposito, la cui durata non può essere superiore a due anni.
7-quinquies. Eventuali variazioni alle informazioni di cui al comma precedente devono essere preventivamente comunicate all'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera.
7-sexies. Al termine dei lavori di realizzazione dell'opera l'impresa che li ha eseguiti deve dichiarare all'Autorità che ha autorizzato l'opera stessa le quantità di materiale utilizzato in processi industriali c/o in siti idonei. II materiale da scavo non utilizzato dovrà essere gestito come rifiuto.
7-septies. L'utilizzo del materiale da scavo come sottoprodotto di cui ai commi precedenti resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti, pertanto il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
7-octies. In situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore che non consentono l'espletamento delle procedure di cui sopra, il materiale da scavo può comunque essere riutilizzato senza adempiere alle previsioni di cui ai commi precedenti. Il materiale non utilizzato può essere depositato presso un sito in disponibilità dell'impresa che ha eseguito i lavori che provvederà ad adempiere alle procedure di cui al comma 2 per poterlo utilizzare come sottoprodotto. In questi casi la documentazione deve essere inviata al comune ove è stato realizzato lo scavo. Durante le fasi di trasporto i materiali devono essere accompagnati dai documenti indicati al comma 5.
**41. 65. Palese.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo le parole «non pericolosi» sono aggiunte le seguenti: «e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi».
*41. 7. Borghesi.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo le parole «non pericolosi» sono aggiunte le seguenti: «e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi».
*41. 66. Palese.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 8 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: 5-bis. Per le persone rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, che svolgono la propria attività in forma di impresa individuale o di società, l'iscrizione nella sezione «persone» del Registro produce i propri effetti anche ai fini dell'iscrizione della sezione «imprese» che viene effettuata d'ufficio dalla competente Camera di Commercio senza ulteriori oneri a carico dell'interessato»;
b) al comma 2 dell'articolo 9 le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;
c) al comma 4 dell'articolo 9 sono aggiunte le seguenti parole: «senza necessità di sostenere nuovamente alcun esame»;
d) il comma 3 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: «3. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto i produttori, gli importatori, gli esportatori e gli smaltitori di gas fluorurati ad effetto serra presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti rispettivamente la quantità di gas fluorurati ad effetto serra prodotta, importata, esportata e smaltita nell'anno precedente».
Al comma 3) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio le parole «più di una tonnellata all'anno di» sono soppresse.
e) Al punto 2.1 dell'allegato B le parole «un piano della qualità» sono sostituite dalla seguente frase: «di procedure c/o istruzioni stabilite»;
f) Al punto 2.1 lettera a) dell'allegato B sono aggiunte le seguenti parole: «nel volume di attività previsto non sono compresi i costi di materiale e di apparecchiature»;
g) Al punto 2.1 dell'allegato B dopo la lettera b) aggiungere la seguente frase: «Per le imprese, l'organismo di certificazione può eseguire la verifica iniziale a livello documentale per verificare che gli elementi della conformità siano disponibili. Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione l'organismo di certificazione dovrà effettuare una verifica sul campo, mentre le restanti verifiche dovranno essere documentali».
*41. 1. Vignali.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 8 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: 5-bis. Per le persone rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, che svolgono la propria attività in forma di impresa individuale o di società, l'iscrizione nella sezione «persone» del Registro produce i propri effetti anche ai fini dell'iscrizione della sezione «imprese» che viene effettuata d'ufficio dalla competente Camera di Commercio senza ulteriori oneri a carico dell'interessato»;
b) al comma 2 dell'articolo 9 le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;
c) al comma 4 dell'articolo 9 sono aggiunte le seguenti parole: «senza necessità di sostenere nuovamente alcun esame»;
d) il comma 3 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: «3. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto i produttori, gli importatori, gli esportatori e gli smaltitori di gas fluorurati ad effetto serra presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti rispettivamente la quantità di gas fluorurati ad effetto serra prodotta, importata, esportata e smaltita nell'anno precedente».
Al comma 3) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio le parole «più di una tonnellata all'anno di» sono soppresse.
e) Al punto 2.1 dell'allegato B le parole «un piano della qualità» sono sostituite dalla seguente frase: «di procedure c/o istruzioni stabilite»;
f) Al punto 2.1 lettera a) dell'allegato B sono aggiunte le seguenti parole: «nel volume di attività previsto non sono compresi i costi di materiale e di apparecchiature»;
g) Al punto 2.1 dell'allegato B dopo la lettera b) aggiungere la seguente frase: «Per le imprese, l'organismo di certificazione può eseguire la verifica iniziale a livello documentale per verificare che gli elementi della conformità siano disponibili. Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione l'organismo di certificazione dovrà effettuare una verifica sul campo, mentre le restanti verifiche dovranno essere documentali».
*41. 68. Palese.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis.
Al comma 4, dell'articolo 14 del decreto-legge n. 5 del 2012, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «eliminazione dei controlli sulle imprese con meno di 10 dipendenti di cui alle lettere d) e e) articolo 184, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 in possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 1400».
41. 69. Palese.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis.
La lettera p) dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è soppressa.
*41. 30. Carrescia, Braga.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis.
La lettera p) dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è soppressa.
*41. 35. Carrescia.

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
7-bis. All'articolo 195, comma 2, la lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituita con la seguente: e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Per la tariffazione delle quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alte quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio del lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie e superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani».
41. 33. Carrescia, Braga.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 194, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370» sono aggiunte le seguenti: «ma le garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni Enlso 14001.
41. 34. Carrescia, Braga.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
«Art. 41-bis. 1. L'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 è sostituito con il seguente:
«14-bis. - Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP).
1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro della Pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP) per la movimentazione di rifiuti pericolosi che superi il quantitativo di una tonnellata e comunque quando essa superi, da parte del produt- tore o gestore, il quantitativo di tre tonnellate nell'anno solare, che:
a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;
b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:
a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;
b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;
c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;
d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;
e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;
f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;
g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;
h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro 120 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) nel decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, le parole «il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)», ovunque ricorrenti, sono sostituite con le seguenti: «Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)»;
b) sono abrogati:
1) il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;
2) l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;
3) gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
4) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.
4. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate.
41. 01. Carrescia.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
«Art. 41-bis (Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti). 1. L'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito con il seguente:
«14-bis. - Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP).
1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro della Pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n,400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:
a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;
b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:
a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;
b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;
c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione dei monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento dei sistema, in caso di esito negativo della stessa;
d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;
e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;
f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;
g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;
h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) le parole «il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole «Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)»;
b) sono abrogati:
1) il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 ed il decreto 20 marzo 2013;
2) l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011;
3) gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
4) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.
4. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate».
41. 05. Palese.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Le sanzioni previste agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 sono comminate sulla base di un piano di ispezioni sulle attività, predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori ai quali appartengono le imprese certificate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43. Il piano delle ispezioni sulle attività è predisposto entro centottanta giorni dalla data in vigore della presente legge».
41. 67. Palese.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: 3-ter. Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale.
7-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Alla Parte II - Allegato II, dopo il punto 7-ter è aggiunto il seguente: 7-quater. Gli impianti geotermici pilota di cui al Capo I, articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni»;
b) Alla Parte II - Allegato III, lettera v) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui al Capo I, articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni»;
c) Alla Parte II - Allegato IV, punto 2, lettera b) dopo le parole «le risorse geotermiche» sono aggiunte le seguenti «con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui al Capo I, articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni».

7-quater. All'articolo 4, del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, il comma e-bis è sostituito da «e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli idrocarburi nonché quelli previsti dall'articoli 1 comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;».
41. 46. Abrignani, Palese.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di assicurare il potenziamento delle attività, in particolare di controllo e di monitoraggio, in applicazione della normativa in materia di tutela e protezione dell'ambiente e della salute, le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA), istituite in attuazione del decreto legge n. 496/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1994, provvedono a ricoprire le posizioni già previste dalla rispettiva dotazione organica vigente ovvero a rideterminarla in relazione ai necessari ulteriori fabbisogni. Alle stesse ARPA/APPA non trovano applicazione:
a) il divieto alle assunzioni, anche già effettuate, di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
b) il limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge n.78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, limitatamente alle attività a progetto svolte in attuazione di specifici incarichi e convenzioni che assicurino la piena copertura finanziaria dei relativi costi;
c) il limite di spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 565 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), confermato, per il triennio 2010-2012, dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) e per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 15, comma 21 del decreto-legge n. 95/2012 convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012;
d) il limite di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, limitatamente alle autovetture destinate alle attività di controllo e monitoraggio ambientale;
e) le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012.

7-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i livelli essenziali di tutela ambientale (LETA) in relazione alle funzioni che le ARPA/APPA sono tenute a garantire nell'esercizio delle attività istituzionali. Con il medesimo decreto viene corrispondentemente determinata, rispetto alla spesa sanitaria di parte corrente, la percentuale minima da destinare al finanziamento ordinario annuale delle ARPA/APPA.
7-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
41. 74. Alli, Bratti.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Ai fini del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono escluse le spese effettuate da regioni ed enti locali con 1*utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, per interventi finalizzati alla bonifica dei Siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni.
7-ter. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma precedente, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
41. 89. Lavagno, Melilla, Boccadutri, Marcon, Zaratti, Iaquaniti, Pilozzi, Kronbichler.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 17, articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i primi quattro periodi, sono sostituiti dai seguenti:
«Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro le dodici miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i procedimenti concessori di cui ai citati articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, di sviluppo e di coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.
Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al presente comma.».
41. 88. Melilla, Boccadutri, Marcon, Zaratti, Iaquaniti, Pilozzi, Kronbichler.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dalle imprese, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale e le imprese che li effettuano non necessitano di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le spese di funzionamento per l'Albo sono ridotte in misura corrispondente alle minori entrate che derivano dal presente comma.
41. 126. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 14-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 sono abrogati.
41. 127. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'articolo 16 del decreto de Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, è abrogato.
41. 128. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente:

«Art. 41-bis.
(Residui di estrazione lavorazione di marmi e lapidei).

1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, costituiscono un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, i residui di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei idonei ad essere usati direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161/2012 e successive modificazioni.
Qualora il ciclo produttivo preveda l'utilizzo di ulteriori sostanze, i residui devono essere conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.
2. I fanghi di segagione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottoprodotto se il produttore dimostra che ricorrono i requisiti di cui al comma 1 e per tali residui sia accertata la loro compatibilità ambientale, tenendo conto dei valori di fondo naturale, verificando, con analisi eseguite ogni 1000 metri cubi di produzione o al variare del processo di lavorazione e/o dei prodotti lavorati e comunque almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia, che non siano superati i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato V al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i parametri potenzialmente presenti, in riferimento al ciclo produttivo, selezionati tra le sostanze della tabella 4.1, allegato 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.
3. I materiali di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.
4. I materiali di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.
5. L'idoneità allo specifico utilizzo, nei casi previsti ai commi 3 e 4, deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione e sue successive modifiche ed integrazioni. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161/2012 e successive modificazioni.
6. Il produttore dei residui di cui al comma 1, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei».
41. 02. Corsaro.

Dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente:

«Art. 41-bis.
(Utilizzo di terre e rocce da scavo di dimensioni inferiori a 6.000 metri cubi).

1. All'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «seimila metri cubi di materiali» sono inserite le seguenti: «per i cantieri relativi a opere puntuali ed i mille metri cubi per chilometro lineare per i cantieri a infrastrutture lineari».
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo, così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis se rispondono ai seguenti requisiti:
a) la destinazione all'utilizzo è certa presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;
b) non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione. Il «set analitico minimale» da considerare è quello riportato in tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale n. 161/2012 e successive modificazioni, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata, estesa o ridotta, in accordo con l'autorità competente, in considerazione delle attività antropiche pregresse;
c) l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute, né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;
d) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere come individuate nel citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 161 del 2012.

3. Entro tre mesi dall'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera, l'impresa che la esegue attesta i requisiti di cui al comma 1 mediante una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da inviare all'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera stessa, nella quale devono essere inoltre riportate le seguenti informazioni:
a) quantità di materiali da scavo destinati all'utilizzo;
b) tempi previsti per l'utilizzo;
c) siti di destinazione e/o cicli produttivi di utilizzo;
d) siti di deposito, la cui durata non può essere superiore a due anni.

4. Eventuali variazioni alle informazioni di cui al comma precedente devono essere preventivamente comunicate all'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera.
5. Al termine dei lavori di realizzazione dell'opera l'impresa che li ha eseguiti deve dichiarare all'Autorità che ha autorizzato l'opera stessa le quantità di materiale utilizzato in processi industriali e/o in siti idonei. Il materiale da scavo non utilizzato dovrà essere gestito come rifiuto.
6. L'utilizzo del materiale da scavo come sottoprodotto di cui ai commi precedenti resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti, pertanto il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
7. In situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore che non consentono l'espletamento delle procedure di cui sopra, il materiale da scavo può comunque essere riutilizzato senza adempiere alle previsioni di cui ai commi precedenti. Il materiale non utilizzato può essere depositato presso un sito in disponibilità dell'impresa che ha eseguito i lavori che provvederà ad adempiere alle procedure di cui al comma 2 per poterlo utilizzare come sottoprodotto. In questi casi la documentazione deve essere inviata al comune ove è stato realizzato lo scavo. Durante le fasi di trasporto i materiali devono essere accompagnati dai documenti indicati al comma 5.»
41. 03. Corsaro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.
2. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 1, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.
41. 04. Francesco Sanna.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.
(Soppressione dell'Albo dei direttori di parco e norme di semplificazione sulla attività di vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale).

1. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:
« 11. Il Direttore del Parco è individuato con delibera del Consiglio Direttivo tra tre candidati proposti dal Presidente, previa pubblica selezione tra dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno dieci anni di anzianità nell'incarico, nonché esperti che abbiano già esercitato le medesime funzioni in Parchi nazionali e regionali o quelle di responsabile di area marina protetta, sulla base delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali possedute tenuto conto della specificità deH'incarico. Il Presidente del Parco provvede a stipulare con il Direttore un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico.»

2. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n 394, il comma 1 è sostituito dal seguente: «La vigilanza sugli enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci e delle piante organiche.»
41. 06. Mariani, Borghi, Maria Stella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.
(Aggiornamento dell'albo di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 394/91).

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione è aggiornato l'albo degli idonei all'attività di direttore di parco di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 394/91, mediante l'inserimento di coloro che abbiano svolto le funzioni di direttore di area protetta di interesse nazionale o regionale o di responsabile di area marina protetta, per almeno un mandato e che ne facciano richiesta secondo le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto.»
41. 07. Anzaldi.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.
(Norme transitorie in materia di rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale).

1. All'articolo 35, comma 2-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali rientranti tra le ipotesi previste dall'articolo 29-octies e rilasciate con validità quinquennale, è effettuato alle diverse scadenze indicate nel medesimo articolo 29-octies».
2. In fase di rinnovo dell'autorizzazione ambientale integrata, l'autorità può disporre una verifica di assoggettabilità alle procedure di valutazione ambientale soltanto nell'ipotesi in cui vengano apportate sostanziali modifiche all'impianto o alle attività produttive, tali da generare un conseguente aumento significativo del possibile impatto ambientale.»
41. 08. Mongiello, Antezza, Venittelli.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.
(Differimento dell'applicazione delle sanzioni in materia di gas fluorurati).

1. Le sanzioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2015.»
41. 09. Mongiello, Antezza, Venittelli.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo).

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012 n. 161, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se il produttore dimostra:
a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;
b) che in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti, ambientali o altri utilizzi sul suolo non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee;
c) che in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all'ARPA o alla provincia territorialmente competente ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare due anni dalla data di produzione, fermo restando che l'attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.
3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.
4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, inoltre, ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotto dal comma 2 dell'articolo 41.
6. È abrogato l'articolo 8-bis del decreto legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.
41. 010. Bratti, Borghi, Maria Stella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo).

1. Alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera « m) », sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché i silos per i materiali vegetali»;
b) dopo la lettera « v) » è inserita la seguente: «v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore ad 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione a biodiesel ed uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano, o a gpl, o a biogas»;
c) alla lettera z), la parola «potenzialmente» è soppressa;
d) dopo la lettera ll) è aggiunta la seguente:
ll-bis) cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera»;
e) dopo la lettera ll), è aggiunta la seguente: « 1-bis) frantoi»;

2. Alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera: «v),» è inserita la seguente: «v-bis): Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato»;
b) dopo la lettera: «oo)» è aggiunta la seguente lettera: «oo-bis): stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato»;
41. 011. Sani, Faenzi, Oliverio, Catania, Taricco, Mongiello, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Russo, Romele, Gallo, Di Stefano, Catanoso.

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:
«41-bis. - Al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'articolo 8 dopo il comma 5, è aggiunto il seguente periodo: «per le persone rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, che svolgono la propria attività in forma di impresa individuale o di società, l'iscrizione nella sezione «persone» del Registro produce i propri effetti anche ai fini dell'iscrizione della sezione «imprese» che viene effettuata d'ufficio dalla competente Camera di Commercio senza ulteriori oneri a carico dell'interessato».
b) Al comma 2) dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012 le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi».
c) Al comma 4) dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012 sono aggiunte le seguenti parole: «senza necessità di sostenere nuovamente alcun esame».
d) Il comma 3) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012 è sostituito dal seguente: 1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842 del 2006 entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto i produttori, gli importatori, gli esportatori e gli smaltitori di gas fluorurati ad effetto serra presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti rispettivamente la quantità di gas fluorurati ad effetto serra prodotta, importata, esportata e smaltita nell'anno precedente».
Al comma 3) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio le parole: «più di una tonnellata all'anno di» sono soppresse.
e) Al punto 2.1 dell'allegato B le parole: «un piano della qualità» sono sostituite dalla seguente frase: «di procedure e/o istruzioni stabilite».
f) Al punto 2.1 lettera a) dell'allegato B sono aggiunte le seguenti parole: «nel volume di attività previsto non sono compresi i costi di materiale e di apparecchiature».
g) Al punto 2.1 dell'Allegato B, dopo la lettera b,) aggiungere il seguente periodo: «Per le imprese, l'organismo di certificazione può eseguire la verifica iniziale a livello documentale per verificare che gli elementi della conformità siano disponibili. Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione l'organismo di certificazione dovrà effettuare una verifica sul campo, mentre le restanti verifiche dovranno essere documentali».
41. 012. Carrescia.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.
(Potenziamento delle attività di tutela ambientale).

1. Al fine di assicurare il potenziamento delle attività, in particolare di controllo e di monitoraggio, in applicazione della normativa in materia di tutela e protezione dell'ambiente e della salute, le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) istituite, in attuazione del decreto legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994, provvedono a ricoprire le posizioni già previste dalla rispettiva dotazione organica vigente ovvero a rideterminarla in relazione ai necessari ulteriori fabbisogni.
2. Ai sensi di quanto previsto al comma precedente non trovano applicazione alle Agenzia di cui al comma 1:
a) il divieto alle assunzioni, anche già effettuate, di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge 133 del 2008 e s.m.i.;
b) previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito
dalla legge n. 122 del 2010, limitatamente alle attività a progetto svolte in attuazione di specifici incarichi e convenzioni che assicurino la piena copertura finanziaria dei relativi costi;
c) il limite di spesa personale di cui comma 565 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), confermato, per il triennio 2010-2012 dall'articolo 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) e per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 15, comma 21 del decreto-legge 95 del 2012 Convertito nella n. 135 del 7 agosto 2012;
d) il limite di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, limitatamente alle autovetture destinate alle attività di controllo e monitoraggio ambientale;
e) le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i livelli essenziali di tutela ambientale (LETA) in relazione alle funzioni che le Agenzia di cui al comma 1 sono tenute a garantire nell'esercizio delle attività istituzionali. Con il medesimo decreto viene corrispondentemente determinata, rispetto alla spesa sanitaria di parte corrente la percentuale minima da destinare al finanziamento ordinario annuale delle Agenzie medesime.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
41. 013. Bratti, Mariani, Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti).

1. L'articolo 14 bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 è sostituito con il seguente:
«14-bis. - Sistema integrato per il controllo c la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP). - 1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n.400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:
a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;
b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della pubblica amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:
a) informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;
b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;
c) la data di avvio del periodo transitorio ai lini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;
d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;
e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;
f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dal l'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;
g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;
h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f) Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione c prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.»

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto:
a) nel decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)» ovunque ricorrenti, sono sostituite con le seguenti: «il Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)»;
b) sono abrogati:
1) il decreto ministeriale 17 dicembre 2009, e successive modificazioni e integrazioni, il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni, ed il decreto 20 marzo 2013;
2) l'articolo 6 del decreto legge 13 agosto 2011 e successive modificazioni e integrazioni;
3) gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
4) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.
4. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate.
41. 014. Vignali.

ART. 42.

Al comma 1, dopo le parole: Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti aggiungere le seguenti: per le assunzioni del personale scolastico e quelli previsti.
42. 1. Coscia, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Piccoli Nardelli.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. L'articolo 14 della legge 30 aprile 1962 n. 283 «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande» e l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327 relativo al libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi sono abrogati.
42. 2. Gelli.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990. n. 285» Approvazione del regolamento di polizia mortuaria apportare le seguenti modifiche:
a) l'articolo 20 e 21 sono abrogati;
b) all'articolo 32, comma 3 dopo le parole «Le prescrizioni del presente articolo» aggiungere le seguenti: «si applicano solo per il trasporto di cadaveri verso paesi esteri e»;
c) all'articolo 48 dopo le parole «da altro personale tecnico da lui delegato» inserire le seguenti: «o dal personale delle imprese funebri adeguatamente formato»;
d) all'articolo 79 sopprimere il comma 4;
e) all'articolo 83, comma 3 dopo le parole «alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale» aggiungere le seguenti: «da altro personale tecnico da lui delegato»;
f) all'articolo 84 comma 1, lettera b) dopo le parole «e il coordinatore sanitario» aggiungere le seguenti: «o da personale tecnico da lui delegato»;
g) all'articolo 88, comma 1 dopo le parole «il coordinatore sanitario» aggiungere le seguenti: «o il personale tecnico da lui delegato»;
h) all'articolo 94 comma 1 sopprimere le parole «e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente»;
i) all'articolo 101 sopprimere le parole «sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale».
42. 3. Gelli.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. La lettera f) dell'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 1992 n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» è abrogata.
42. 4. Gelli.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. La lettera b) dell'articolo 3 del decreto ministeriale 1o marzo 1974 «Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore» è abrogata.
42. 5. Gelli.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956 n. 302 le parole: «a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalità degli arti) sono soppresse nonché all'articolo 35 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773» Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza le parole: «Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere» sono soppresse.
42. 6. Gelli.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Il punto 5 del comma 1 dell'articolo 8 del decreto ministeriale 5 giugno 1985 «Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri» è abrogato.
42. 7. Gelli.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede ad unificare i seguenti adempimenti:
a) le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le visite previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
c) i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

7-ter. Il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, determina le linee guida alle quali devono attenersi le Commissioni territoriali di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 271/1999.
* 42. 8. Mongiello, Antezza, Venittelli.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'unificazione dei seguenti adempimenti:
a) le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le visite previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
c) i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

7-ter. Il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, determina le linee guida alle quali devono attenersi le Commissioni territoriali di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 271 del 1999.
* 42. 9. Causin, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Matarrese.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'unificazione dei seguenti adempimenti:
a) le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le visite previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
c) i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

7-ter. Il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, determina le linee guida alle quali devono attenersi le Commissioni territoriali di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 271 del 1999.
* 42. 10. Pagano.

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42-bis.

All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 14-bis è inserito il seguente:
«14-ter. Al fine della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva».

Conseguentemente all'articolo 61, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) all'alinea dopo le cifre «3, 23» inserire la seguente «, 42-bis e sostituire le parole «a 94,4 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti «96,3 milioni di euro per l'anno 2014»;
b) alla lettera e) sostituire le parole «a 75 milioni per l'anno 2014» con le seguenti «76,9 milioni di euro per l'anno 2014».
42. 01. Giacobbe, Oliaro, Biasotti, Tullo, Basso, Carocci, Pastorino, Vazio, Gnecchi, Bellanova, Boccuzzi.

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42-bis.

All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, il comma 14-bis è sostituito dal seguente:
«14-bis. Restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono prive di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva».

Conseguentemente all'articolo 61, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) all'alinea sostituire le parole da «Agli oneri derivanti» fino a «a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021,» con le seguenti «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 23, 42-bis e 56, pari a 34,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 134,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 97,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 111,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 93,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 82,9 milioni di euro per l'anno 2021»;
b) alla lettera e) sostituire le parole «quanto a 75 milioni per l'anno 2014» con le seguenti «quanto a 115 milioni per il 2014 e a 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2021».
42. 02. Giacobbe, Oliaro, Biasotti, Tullo, Gnecchi, Bellanova, Basso, Boccuzzi, Carocci, Pastorino, Vazio.

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Autorizzazione all'immissione al commercio di fitofarmaci).

1. In applicazione del Regolamento (CE) N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, il Ministero della salute, sentito il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, stabilisce con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure amministrative per l'attuazione delle disposizioni comunitarie, con riferimento, in particolare, alle seguenti previsioni:
a) autorizzazioni e modifiche di autorizzazioni per l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
b) estensione delle autorizzazioni per usi minori;
c) situazioni di emergenza fitosanitaria;
d) mutuo riconoscimento di un'autorizzazione;
e) autorizzazioni zonali.

Nell'elaborazione delle procedure amministrative, il Ministero della salute tiene conto delle linee guida comunitarie e delle disposizioni adottate negli altri Stati membri dell'Unione europea operando secondo criteri di semplificazione, proporzionalità ed adeguatezza, anche al fine di evitare l'introduzione di oneri amministrativi in grado di svantaggiare le imprese nazionali interessate dall'applicazione delle disposizioni, rispetto a quelle europee.
2. Ai sensi dell'articolo 33 e dell'articolo 51 del Regolamento (CE) N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il Ministero della salute, sentito il parere del Comitato di cui al comma 1, emana entro 120 giorni dalla domanda presentata dal richiedente:
a) i provvedimenti di autorizzazione o di modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
b) i provvedimenti di estensione delle autorizzazioni per usi minori.

3. Ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento (CE) N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il Ministero della salute, sentito il Comitato di cui al comma 1, autorizza il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte del soggetto richiedente.
4. Ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento (CE) N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il Ministero della salute, sentito il Comitato di cui al comma 1, autorizza, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte della società produttrice del prodotto fitosanitario, l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non
5.
6. Nell'adottare i provvedimenti di cui al comma 1, il Ministero della salute e il Comitato tengono conto delle istanze presentate dalle Organizzazioni professionali maggiormente rappresentative del settore agricolo.
7. Ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i soggetti interessati all'emanazione dei provvedimenti di attuazione del Regolamento (CE) N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e, in particolare, a quelli relativi agli articoli 33, 51 e 53 del medesimo Regolamento, hanno, in qualsiasi momento, diritto di accesso alla documentazione prodotta dalle amministrazioni competenti durante il procedimento di approvazione della domanda presentata dalla società produttrice del prodotto fitosanitario.
8. In riferimento alla composizione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale prevista dall'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 44, al fine di garantire un'efficiente applicazione della legislazione in materia di prodotti fitosanitari, devono essere presenti nell'ambito di tale organo e nel rispetto del numero di membri già stabilito per ciascun ente:
a) per il Ministero della salute: il Direttore della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione ed il Direttore dell'Ufficio VII «Prodotti fitosanitari» nonché tre rappresentanti dei Servizi Fitosanitari delle Regioni;
b) per il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: due rappresentanti della direzione generale competente in materia di prodotti fitosanitari e sette esperti scelti tra le Facoltà di agraria delle Università e tra gli Istituti sperimentali facenti capo al Ministero;
c) per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: un dirigente della Direzione generale per le valutazioni ambientali, un rappresentante dell'Ispra e tre esperti provenienti dai Dipartimenti di scienze agrarie ed ambientali delle Università;
d) per Ministero per lo sviluppo economico: un esperto scelto tra professionisti esterni o funzionari del Ministero;
e) per le associazioni nazionali di categoria più rappresentative, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera q) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 44: un imprenditore agricolo. Si intendono come associazioni nazionali di categoria più rappresentative le Organizzazioni Professionali Agricole rappresentate in seno al CNEL.

9. Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di attuazione del Regolamento (CE) N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 come stabiliti ai sensi del presente articolo, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli enti partecipanti alla conclusione dell’iter amministrativo dei provvedimenti indicati al comma 1, in caso di inosservanza dei tempi di conclusione del procedimento sono tenuti a corrispondere all'interessato che ne faccia richiesta una somma a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita nella misura di 100 (cento) euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 5.000 (cinquemila) euro. È fatto salvo, per l'interessato, il diritto al risarcimento in conformità con quanto previsto dall'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'istanza è presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento alla Direzione regionale competente in materia di risorse umane, finanziarie e strumentali. Le disposizioni di cui al presente comma, sono comunicate all'interessato contestualmente alla comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, al fine di garantirne l'attuazione.
42. 03. Mongiello, Antezza, Venittelli.

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

1. All'articolo 102 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla fine del primo comma, dopo la parola «sanitarie» sono aggiunte le seguenti parole «abilitate alla prescrizione di medicinali», e al secondo comma, dopo la parola «i sanitari» sono aggiunte le seguenti parole «abilitati alla prescrizione di medicinali».
42. 04. Corsaro.

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968. n. 475, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, ovvero abbia raggiunto il requisito dell'età pensionabile previsto dall'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012. n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012. n. 27 e successive modificazioni, è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo.».
42. 05. Corsaro.

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42-bis.

1. All'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» sostituire il comma 11 con il seguente:
«11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone linee guida per la dotazione di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte dei proprietari della strutture e dei luoghi dove si svolge attività sportiva organizzata e dell'impiego dei suddetti dispositivi da parte dei gestori delle strutture o degli organizzatori delle attività».
42. 06. Fossati, Molea, Coccia, Carnevali, Piccione, Grassi, Lenzi, Miotto, Biondelli, Bellanova, D'Incecco, Scuvera, Burtone, Capone, Sbrollini.

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Semplificazione in merito alle verifiche dell'istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità).

1. I soggetti ai quali è già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingravescente di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte degli uffici dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante effettua le verifiche limitatamente alle situazioni incerte.
3. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante non perde il diritto a percepire l'emolumento economico di cui è titolare anche se i verbali di visita non sono immediatamente vidimati dal responsabile preposto.
42. 07. Miotto, Carnevali, Piccione, Lenzi, Murer, Biondelli, Bellanova, D'Incecco, Scuvera, Burtone, Capone, Sbrollini.

ART. 43.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al Fascicolo sanitario elettronico.
43. 3. Gigli, Andrea Nicolò Romano, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Gelso, Gitti.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni, nel caso che dalla carta di identità del soggetto, oltre al consenso o diniego alla donazione degli organi dopo la morte risulti anche la sua esplicita volontà di donare il suo corpo, sempre dopo la morte, alla ricerca scientifica, trasmettono l'informazione al sistema informativo trapianti.
43. 4. Binetti, De Mita.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La carta d'identità ovvero il passaporto e la patente dovranno contenere l'assenso ovvero il diniego alla donazione dei propri organi con un codice seriale corrispondente al soggetto senza alcuna dicitura esplicativa sul documento.
43. 1. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, D'Incà, D'Ambrosio, Cariello, Currò, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel Fascicolo Sanitario Elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni.
43. 2. Gelli, Carnevali, Piccione, Grassi, Lenzi, Miotto, Biondelli, Bellanova, D'Incecco, Scuvera, Burtone, Capone, Sbrollini.

ART. 44.

Sopprimere i commi 1 e 2.
44. 2. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, D'Inca, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Currò.

Sopprimere il comma 3.
44. 3. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, D'Inca, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Currò.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
«Nell'importazione di farmaci da Paesi con un insoddisfacente livello di verifica della qualità del prodotto tale certificazione va rilasciata solo dopo un rinnovato controllo della conformità del farmaco alla normativa europea e nazionale».
44. 6. Binetti, De Mita.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al comma 14, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011» sono inserite le seguenti: «integrata con i tetti di spesa fissati nel medesimo anno con gli atti di programmazione regionale per le strutture private accreditate rimaste inoperative a causa di eventi sismici od anche per effetto di situazioni di insolvenza».
4-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
44. 4. Tancredi, Latronico.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al comma 14, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011» sono inserite le seguenti: «integrata con i tetti di spesa fissati nel medesimo anno con gli atti di programmazione regionale per le strutture private accreditate rimaste inoperative a causa di eventi sismici od anche per effetto di situazioni di insolvenza».
4-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.
44. 5. Tancredi, Latronico.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nei comuni sotto i 10.000 abitanti in cui le farmacie risultino essere soprannumerarie per decremento popolazione è consentita la possibilità di trasferimento sulla base di una graduatoria regionale».
44. 1. Pagano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
2-bis. Le farmacie che risultino ancora soprannumerarie a seguito della revisione straordinaria in base ai nuovi parametri di cui ai commi 1 e 3, a domanda, possono richiedere il trasferimento in una sede di nuova istituzione nell'ambito della Provincia di appartenenza, secondo una graduatoria provinciale elaborata sulla base dei criteri di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni.
44. 7. Pagano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In considerazione della particolare natura della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e tenuto conto che la stessa è l'unico Ente pubblico riconosciuto di notevole rilievo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2010, n. 229, emanato ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della Legge 20 marzo 1975, n. 70, a cui sono stati attribuiti compiti in materia di prevenzione dei tumori, attesa la struttura amministrativa dell'ente, dotato di Sede Centrale Ente pubblico e di Sezioni Provinciali, individuabili come strutture a carattere associativo di natura privatistica, in deroga alle disposizione di cui all'articolo 5 , comma 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 recante «Regolamento concernente l'amministrazione e le contabilità degli enti Pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70», non è tenuta alla redazione del bilancio preventivo e consuntivo consolidato.
44. 8. Palese.

ART. 45.

Sostituire l'articolo 45 con il seguente:

Art. 45.
(Macchine Agricole)

Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 107, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono aggiunte le seguenti: «o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali»;
b) all'articolo 111, comma 1, secondo periodo, le parole da: «sono stabiliti» fino alla fine del comma sono soppresse.
45. 10. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per l'utilizzo delle macchine agricole l'abilitazione degli operatori prevista dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non è richiesta ai conducenti di detti veicoli muniti, da almeno sei mesi, della patente di cui all'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-ter. Le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, possono attivare lo sportello telematico di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
45. 11. Paolo Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
1-ter. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui al comma 2 dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'accertamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuato da enti operanti nel settore meccanico agrario riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 e che svolgono anche attività di supporto nel campo dell'omologazione delle macchine agricole e del miglioramento delle prestazioni e della sicurezza delle stesse macchine agricole.
45. 6. Franco Bordo, Palazzotto, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui al comma 2 dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'accertamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può essere ad ogni modo effettuato da enti operanti nel settore meccanico agrario riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 e che svolgono anche attività supporto nel campo dell'omologazione delle macchine agricole e del miglioramento delle prestazione e della sicurezza delle stesse macchine agricole.
45. 1. Oliverio, Sani, Faenzi, Catania, Taricco, Mongiello, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
45. 2. Oliverio, Sani, Faenzi, Catania, Taricco, Mongiello, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserire il seguente:

«Art. 110-bis.

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d'epoca nonché di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria di cui al comma precedente le macchine agricole costruite entro l'anno 1990 ed iscritte nell'apposito registro istituito presso l'Ufficio meccanizzazione agricola di cui al comma 3, attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.
3. Presso l'Ufficio meccanizzazione agricola è istituito il registro Macchine agricole d'epoca (Maep).
4. Le macchine agricole d'epoca di cui al presente articolo sono esenti dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 110.

Conseguentemente, i fini del funzionamento e armonizzazione delle disposizioni del presente articolo, il Ministro dei trasporti è delegato, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 1992 n. 1992, n. 495.»
45. 3. Caon.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 213 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai carrelli, di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c) del codice della strada, che, al di fuori dei casi di cui all'articolo 114, comma 2, del citato codice, circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.»
45. 4. Pagani, Brandolin, Mognato, Carella.

All'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a
valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Le verifiche sono effettuate da soggetti pubblici o privati abilitati.
I soggetti pubblici e privati abilitati devono possedere i seguenti requisiti: certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008, con scopo di accreditamento che evidenzi la competenza del soggetto ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione.
I risultati delle ispezioni devono essere comunicati dagli organismi di ispezione al possessore delle attrezzature e rese disponibili, a richiesta, dalle autorità di controllo.
I soggetti abilitati sono inseriti nella banca dati di ACCREDIA a cui possono accedere le imprese che ne richiedono le prestazioni.
2) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«2. Nelle more della completa attuazione di quanto previsto nel precedente comma 11, con particolare riferimento alle procedure per il rilascio dell'accreditamento da parte dell'ente di accreditamento, in via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2014, per la effettuazione delle verifiche di cui al comma 1 i datori di lavoro possono avvalersi direttamente del supporto dei soggetti privati già abilitati ai sensi del decreto ministeriale 11 aprile 2011.
3) tutto il comma 13 è soppresso.
45. 5. Tullo, Brandolini, Mauri, Pagani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è soppresso.
45. 8. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Resta in ogni caso fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e successive modifiche ed integrazioni.
45. 9. Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 77 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. L'obbligo a carico del titolare dell'omologazione dei veicoli indicati dall'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992 del controllo del processo produttivo e del prodotto, ai fini della conformità di produzione, nonché dell'accertamento della conformità del prodotto al tipo omologato, è assolto con la presentazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della sola certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa - sistema di produzione e del prodotto - a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA)».
45. 12. Caruso.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Proroga termini presentazione istanze di ammissione ai benefici di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo 1, comma 1-bis).

1. I soci delle cooperative agricole in stato di accertata insolvenza alla data del 31 dicembre 1999, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, ai sensi dell'articolo 1 comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono presentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le garanzie devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e saranno inserite in coda all'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, secondo l'ordine di presentazione delle domande, e si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.
45. 01. Folino, Antezza.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Abilitazione all'uso di macchine agricole).

1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione».
2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'Accordo del 22 febbraio 2012, n. 53, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, è posticipato al 22 marzo 2015.
45. 02. Catania, Oliverio, Sani, Faenzi, Taricco, Mongiello, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Differimento della data di decorrenza dell'applicazione, per le attrezzature ed i veicoli di lavoro agricoli, delle disposizioni di cui all'Articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sul possedimento di una specifica abilitazione da parte degli operatori).

1. L'entrata in vigore del punto 3, lettera F, dell'allegato A dell'Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e’ richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, supplemento ordinario n. 47, è differita al 1° gennaio 2014.
45. 03. Mongiello, Antezza, Venittelli.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: «non si applicano» inserire le seguenti: «in caso di guida accompagnata da una persona che rispetti i requisiti di cui all'articolo 122, comma 2, e».
45. 04. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 115, comma 1-bis, le parole: «e che sono titolari di patente di guida di categoria A1 o B1» sono soppresse, mentre al comma 1-ter dopo le parole: «dopo aver effettuato» sono inserite le seguenti: «, se già titolare di patente di guida di categoria A1 o B1» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il minore autorizzato non sia titolare di altra patente, o sia titolare di patente di categoria AM, il corso di cui al primo periodo è preceduto da un corso di teoria della durata di dieci ore, sempre presso un'autoscuola e con insegnante abilitato e autorizzato.»;
b) all'articolo 117, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali limitazioni non si applicano al titolare di patente B conseguita dopo il percorso di guida accompagnata di cui all'articolo 115, commi 1-bis e 1-ter.»;
c) all'articolo 122, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le esercitazioni presso un'autoscuola l'autorizzazione di cui al primo periodo è rilasciata prescindendo dal superamento da parte dell'interessato della prova di controllo delle cognizioni, con sei mesi di tempo dal rilascio per sostenere tale prova e quella di verifica delle capacità e dei comportamenti; l'autorizzazione è rinnovabile per altri sei mesi per sostenere quest'ultima prova».
45. 05. Corsaro.

ART. 46.

Sopprimerlo.
46. 8. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Sopprimerlo.
46. 7. Caso, D'Inca, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, sostituire le parole da: di cui ai commi 8 e 12 fino a: legge 30 luglio 2010, n. 122 con le parole: relative al Patto di Stabilità interno, e sostituire le parole da: limitatamente a grande evento con le seguenti: nonché alla Regione Lombardia;

Conseguentemente, aggiungere in fine i seguenti commi:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma i si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1-ter del presente articolo, che confluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
1-ter. Per gli anni 2013, 2014, 2015 è istituito un prelievo straordinario a carico di ogni esercizio abilitato a commercializzare, in via accessoria o in via principale, prodotti di gioco pubblici, che abbia installato all'interno dei propri locali apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del regio-decreto 15 giugno 1931, n.773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Il contributo è stabilito in 5000 euro annui per ogni apparecchio da gioco ed interamente riversato nel fondo di cui al comma 1-bis.
46. 4. Rondini, Guidesi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: spese sostenute dagli enti locali coinvolti con opere connesse ad EXPO non rilevano ai fini del calcolo del saldo finanziario rilevante per il patto di stabilità interno.
46. 1. Cimbro.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
g-bis) fino al 31 dicembre 2015, la pubblicità per il grande evento Expo Milano 2015, effettuata dagli enti indicati all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013.

1-ter. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
a-bis) fino al 31 dicembre 2015, i manifesti, riguardanti il grande evento Expo Milano 2015, degli enti indicati all'articolo 5, commi i e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013.
46. 9. Laforgia, Moretti, Cimbro, Fiano, Guerra, Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g) del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, è aggiunta la seguente:
g-bis). Fino al 31 dicembre 2015, la pubblicità, recante i segni i distintivi del grande evento Expo Milano 2015 e finalizzata allo stesso, effettuata in via esclusiva dagli enti indicati all'articolo 5, commi 1 e 2, del DPCM 6 maggio 2013.
1-ter. All'articolo 21, comma 1, dopo la lettera a) del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, è aggiunta la seguente:
a-bis). Fino al 31 dicembre 2015, i manifesti, recanti i segni i distintivi del grande evento Expo Milano 2015 e finalizzati allo stesso, dei soli enti indicati all'articolo 5, commi 1 e 2, del DPCM.
* 46. 10. Laforgia, Moretti, Cimbro, Fiano, Guerra, Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g) del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, è aggiunta la seguente:
g-bis). Fino al 31 dicembre 2015 la pubblicità recante i segni distintivi del Grande Evento Expo Milano 2015 e finalizzata allo stesso, effettuata in via esclusiva dagli enti indicati all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPCM 6 maggio 2013.

1-ter. All'articolo 21, comma 1, dopo la lettera a) del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, è aggiunta la seguente:
a-bis). Fino al 31 dicembre 2015, i manifesti recante i segni distintivi del Grande Evento(Expo, Milano 2015 e finalizzati allo stesso, effettuata in via esclusiva dagli enti indicati all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPCM 6 maggio 2013.
* 46. 11. Tabacci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le spese poste in essere dagli enti di cui al comma 1 per (a realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come indicati negli allegati 1 e 2 del DPCM 6 maggio 2013, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.
46. 2. Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di promuovere l'adeguata presentazione delle iniziative e delle esperienze della Cooperazione italiana all'Expo 2015 nonché la valorizzazione delle esperienze innovative nel campo del diritto all'alimentazione, della sovranità alimentare e dell'accesso alle risorse naturali da essa condotte, è assegnato al Ministero degli Affari Esteri, nell'ambito dei fini e degli obiettivi della alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, lo stanziamento di euro 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, specificatamente destinato alle attività di organizzazione logistica e comunicazione attinenti alla partecipazione all'Expo 2015. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
46. 12. Mogherini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il Comune di Milano, nonché gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, sono obbligati a pubblicare sul proprio sito ufficiale le spese dettagliate sostenute per l'organizzazione del grande evento Expo, di cui al comma 1.
46. 6. Caso, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la realizzazione delle attività di promozione del sistema agroalimentare italiano nel mondo connesse a Expo 2015, la società ISA spa, nell'ambito delle risorse ad essa trasferite ai sensi dell'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di 6 milioni di euro, per il successivo riversamento allo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La predetta somma può essere assegnata, su richiesta del predetto Ministero anche in parte all'esercizio 2014.
46. 3. Faenzi, Sani, Oliverio, Catania, Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Russo, Catanoso, Bosco, Riccardo Gallo, Romele, Di Stefano.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Ai giochi aventi per oggetto corse di cavalli virtuali, compresi quelli operati con apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo del 5 per cento aggiuntivo a quello di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 26. L'ulteriore prelievo del 5 per cento è destinato per metà al potenziamento del settore ippico ed all'organizzazione degli eventi sportivi ippici, e per la restante metà alla realizzazione delle attività di promozione del sistema agroalimentare italiano nel mondo connesse a Expo 2015, realizzate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
46. 5. Faenzi, Marrocu, Fanucci, Catania, Sani, Oliverio, Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Russo, Catanoso, Bosco, Riccardo Gallo, Romele, Di Stefano.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Milano, relativamente agli anni 2013, 2014, 2015 e nella misura dell'ottanta per cento, ha destinazione vincolata al programma di azioni finalizzato alla realizzazione dell'evento «Expo 2015» denominato «City Operations», approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Milano.
2. Le azioni indicate nel programma e le relative spese, finanziate con l'entrata di cui al comma 1 del presente articolo, non sono sottoposte ai limiti ed ai divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2012 n. 122, e non sono prese in considerazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.
3. Anche i comuni della Provincia di Milano, e successivamente ricompresi nella istituendo Area Metropolitana, possono istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Ai detti comuni sono estese le facoltà previste nei precedenti commi del presente articolo per il Comune di Milano, sulla base di idonee Deliberazioni delle rispettive Giunte Comunali.
46. 01. Tabacci.

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999).

1. Al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e per assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse a Expo 2015, è assegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lo stanziamento di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per le finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, nonché per la partecipazione all'Expo 2015. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
46. 02. Sani, Faenzi, Oliverio, Catania, Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Russo, Catanoso, Bosco, Riccardo Gallo, Romele, Di Stefano.

Dopo l'articolo 46, è inserito il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78).

1. All'articolo 6 comma 8 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: dalle università e dagli enti di ricerca è inserito il seguente periodo: nonché alle mostre e ai convegni realizzati, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché alle mostre e ai convegni realizzati da ogni altra istituzione culturale.
46. 03. Orfini.

ART. 47.

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-bis. In attuazione degli articoli 21 e 33 della Costituzione, all'articolo 53, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo la parola: «seminari» sono aggiunte le parole seguenti: «dall'attività di insegnamento e di ricerca scientifica».
1-ter. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 6 dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
«f-ter) dalla partecipazione a Commissioni ministeriali».

1-quater. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 manzo 2001, n. 165, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il comma precedente».
47. 1. Fucci.

Dopo l'articolo 47 inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 152).

1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
«3. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che, alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 228, hanno già ottenuto il riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorizzazione allo svolgimento delle attività in forma consortile.
4. La domanda di autorizzazione di cui al comma 3, deve essere corredata dalla documentazione comprovante la rispondenza ai requisiti stabiliti dalla presente legge.
5. Entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerta la rispondenza ai requisiti di cui al comma 4 e concede l'autorizzazione allo svolgimento delle attività in forma consortile. In assenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16».

2. Il comma 4 dell'articolo 20 è abrogato.
3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
47. 01. Di Gioia.

Dopo l'articolo 47 inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Proroga termini presentazione istanze di ammissione ai benefici di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo 1, comma 1-bis).

1. I soci delle cooperative agricole in stato di accertata insolvenza alla data del 31 dicembre 1999, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono presentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le garanzie devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e saranno inserite in coda all'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, secondo l'ordine di presentazione delle domande, e si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.
47. 02. Mongiello, Sani.

ART. 48.

Sopprimerlo.
*48. 6. Piras, Duranti, Migliore, Boccadutri, Marcon, Pilozzi, Melilla, Kronbichler, Aiello, Airaudo, Bordo, Costantino, Di Salvo, Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Matarrelli, Nardi, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan.

Sopprimerlo.
*48. 1. Grassi, Amato, Beni, Boccuzzi, Capone, Civati, Cova, Culotta, D'Ottavio, Fioroni, Gadda, Gasbarra, Gribaudo, Incerti, Malpezzi, Manfredi, Mariano, Martelli, Martiello, Marzano, Miccoli, Murer, Nicoletti, Quartapelle Procopio, Raciti, Scanu, Simoni, Taricco, Terrosi, Valiante, Ventricelli, Bobba.

Al comma 1, lettera a), capoverso 537-ter, punto 1, sopprimere le parole: ovvero contrattuale.
48. 2. Mogherini.

Al comma 1, lettera a), punto 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: e con il previo parere delle Commissioni competenti,.
48. 3. Mogherini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3 sostituire le parole: I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1 con le seguenti: Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1.
48. 4. Mogherini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis) Il Ministero della difesa è tenuto a fornire dettagliatamente gli esiti di tutte le attività di cui al comma 1 inserendoli nella Relazione annuale inviata alla Presidenza del Consiglio ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni, indicando specificamente per singolo contratto: la natura del proprio supporto tecnico-amministrativo e contrattuale; la tipologia dei singoli materiali, il valore, la quantità e il Paese destinatario intermedio nonché l'utilizzatore finale; il dettaglio dei proventi derivanti da tali attività in maniera univoca e collegata con le informazioni precedenti.
48. 5. Artini, Corda, Frusone, Rizzo, Basilio, Alberti, Paolo Bernini, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, D'Ambrosio, Sorial, Currò, Dadone, Cozzolino, Brugnerotto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministero della difesa è tenuto a fornire con apposita relazione un dettagliato resoconto nella relazione annuale della Presidenza del Consiglio ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni, indicando specificamente la tipologia dei singoli materiali, il valore, la quantità e il Paese destinatario intermedio ed utilizzatore finale di tutte le tipologie delle attività di supporto tecnico-amministrativo e contrattuale svolte ed i proventi derivanti da tale attività.
48. 7. Piras, Duranti, Migliore, Boccadutri, Marcon, Pilozzi, Melilla, Kronbichler, Aiello, Airaudo, Bordo, Costantino, Di Salvo, Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Matarrelli, Nardi, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan.

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Pagamento cumulativo delle tasse automobilistiche per le imprese di autotrasporto di merci).
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto indica le modalità per il versamento cumulativo delle tasse automobilistiche dovute dalle imprese di autotrasporto di merci aventi in disponibilità più di un autoveicolo.
48. 0. 1. Oliaro, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Obblighi previdenziali per i soci di società a responsabilità limitata inquadrate previdenzialmente nel terziario).
1. I soci di società a responsabilità limitata iscritti nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, se svolgenti per la stessa società l'attività di amministratore in via prevalente, non sono soggetti all'obbligo di iscrizione anche nella gestione commercianti di all'articolo 1 comma 203 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.
48. 0. 2. Oliaro, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Libertà contrattuale nei settori liberalizzati).

1. Ai fini del rilascio di autorizzazioni, di concessioni, di licenze o comunque di certificazioni di idoneità ad operare in ambito ferroviario, portuale, aeroportuale o postale, la finalità di armonizzare i trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle imprese per evitare distorsioni della concorrenza è soddisfatta con l'applicazione da parte delle stesse imprese di contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni di categoria e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
48. 0. 3. Oliaro, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Esimente per errori formali nelle dichiarazioni doganali).
All'articolo 303 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43 sono apportate le seguenti modifiche:
il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sul valore sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti superi il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:».
Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza.».
48. 0. 4. Oliaro, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Tempi massimi dei procedimenti contestuali alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali).
1. I procedimenti amministrativi facenti capo all'Agenzia delle Dogane, agli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera, ai Posti di Ispezione Frontaliera, alle Aziende Sanitarie Locali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Corpo forestale dello Stato, all'Agecontrol Spa, ai Servizi Fitosanitari Regionali, all'Istituto del Commercio Estero e alle Camere di Commercio, che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, sono conclusi dalle amministrazioni competenti nel termine massimo di 1 ora per il controllo documentale e di 5 ore per la visita delle merci.
2. È fatto obbligo alle amministrazioni competenti di coordinarsi affinché la visita merci sia svolta contestualmente e nel medesimo luogo.
3. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, anche laddove occorra il prelevamento di campioni, i tempi tecnici per conoscere i relativi esiti non possono superare i 3 giorni.
4. Del mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti risponde il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
48. 0. 5. Oliaro, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Riduzione dei tempi di sdoganamento per le merci presentate nei porti e negli aeroporti).

1. Relativamente alle merci presenti negli spazi doganali portuali e aeroportuali, le dichiarazioni doganali trasmesse dalle ore 1,00 alle ore 24,00 tramite il servizio telematico dagli operatori abilitati, verso il circuito doganale di controllo strutturato all'interno della piattaforma AIDA, vengono sottoposte alla procedura automatica di analisi dei rischi. L'esito determina l'immediato via libera della merce se il controllo automatico è stato positivo, ovvero la blocca se la dichiarazione stessa deve essere sottoposta a controllo documentale oppure se la merce stessa deve essere sottoposta a visita fisica.
2. L'operatore è avvertito telematicamente e automaticamente dell'esito del circuito doganale di controllo.
48. 0. 6. Oliaro, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Semplificazione del pagamento degli oneri relativi a procedimenti amministrativi di competenza del Ministro della salute influenti sulle procedure di sdoganamento delle merci).
1. A coloro che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali può essere concesso di pagare mensilmente gli oneri relativi ai procedimenti amministrativi di sdoganamento di competenza del Ministero della Salute. La concessione dell'agevolazione è subordinata alla prestazione di idonea cauzione, salvo che per gli operatori cui è riconosciuta la notoria solvibilità ai sensi dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1973, n. 43.
2. L'Amministrazione può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento periodico.
3. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono stabilite entro 60 giorni dalla loro entrata in vigore con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico.
48. 0. 7. Oliaro, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Pagamento periodico degli oneri sanitari legati allo sdoganamento delle merci).
1. A coloro che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali può essere concesso di pagare mensilmente gli oneri relativi ai procedimenti amministrativi di sdoganamento di competenza del Ministero della salute. La concessione dell'agevolazione è subordinata alla prestazione di idonea cauzione, salvo che per gli operatori cui è riconosciuta la notoria solvibilità ai sensi dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1973, n.43.
2. L'Amministrazione può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento periodico.
3. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite entro 60 giorni dalla loro entrata in vigore con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro della salute.
48. 0. 8. Oliaro, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 volte a favorire la fusione di comuni).
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 2, dopo le parole «mediante fusione di due o più comuni contigui» sono inserite le seguenti: «o comunque considerabili parte di una entità territoriale omogenea».
48. 0. 9. Morani, Marchetti.

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Modifiche alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 14, comma 1, lettera f), primo periodo, dopo le parole da «, limitatamente al soggetto,» sino a fine periodo, sono soppresse.
2. All'articolo 2, comma 2, della legge 5 luglio 1982 n. 441, dopo le parole «vi consentono.» è aggiunto il seguente periodo: «Tali adempimenti non si applicano ai soggetti di cui al punto 5) dell'articolo 1.».
48. 0. 10. Rughetti, Guerra, Sanga, Fragomeli.

ART. 49.

Al comma 1, anteporre il seguente comma:
01. all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2012» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2013.
49. 17. Piazzoni, Boccadutri, Marcon, Melilla, Pilozzi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis) al comma 1, dopo le parole: «da prestazione di servizi» sono inserite le seguenti: «affidati senza gara»;
a-ter) al comma 1, le parole: «di pubbliche amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «delle pubbliche amministrazioni controllanti»;
a-quater) al comma 1, dopo le parole: «superiori al 90 per cento» inserire le seguenti: «che abbiano registrato perdite nel triennio 2010-2012».
49. 10. Fragomeli.

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
b-bis) Al comma 3-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole da: «novanta giorni» fino a: «presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «Il 31 dicembre 2013»;
2) al secondo periodo le parole da: «previo parere» fino a: «legge 6 luglio 2012, n. 94 e» sono sostituite dalle seguenti: «dai rispettivi organi di indirizzo»;
3) al secondo periodo la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «prioritariamente»;
4) al secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «nonché una riduzione dei costi derivanti dall'attuazione dello stesso»;
5) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In tal caso le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione».
49. 12. Fragomeli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
h-bis) Al comma 3, dopo le parole: «del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» sono inserite le seguenti: «alle società che nel triennio 2010-2012 non abbiano registrato perdite, alle società di cui all'articolo 113 comma 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
49. 11. Fragomeli.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, i commi 4 e 5 sono abrogati.
49. 23. Fragomeli, Rughetti, Guerra, Pelillo, Lodolini, Pastorino, Tentori, Lorenzo Guerini.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) Al comma 8, dopo le parole: «l'affidamento diretto», sono inserite le seguenti: «delle attività di cui ai commi 6 e 7».
49. 6. Fragomeli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 dopo le parole: «bilancio di previsione» aggiungere le seguenti: «e dei relativi allegati».
49. 20. Causi, Guerra.

Sopprimere il comma 2.
49. 24. Nuti, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. In relazione alla composizione dei Consigli di Amministrazione delle Società Pubbliche di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 ovvero rispetto all'individuazione di dipendenti delle amministrazioni titolari della partecipazioni o controllanti o con poteri d'indirizzo, al comma 4 dopo la parola «due» sono aggiunte le seguenti: «possono essere» ed al comma 5 dopo la parola «composizione» la parola «dovrà» è sostituita con la seguente: «potrà».
2-ter. È obbligo precisare che per quanto attiene ai compensi derivanti dall'attività assembleare permangono le medesime condizioni previste dall'articolo 4 comma 4 del medesimo decreto legge anche nel caso di individuazione di componenti non dipendenti dalle amministrazioni titolari della partecipazione o controllanti o con poteri d'indirizzo.
49. 21. Martelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 15, comma 8, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «rilevati dai modelli CE» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005».
49. 1. Ravetto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2013 le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, in proporzione alla spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2011, desunta dal SIOPE, fermo restando che l'entità della riduzione per ciascun comune non può essere superiore al 6 per cento della corrispondente spesa corrente. A partire dal 2014 le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione alla spesa sostenuta per consumi intermedi dell'ultimo triennio disponibile, desunta dal SIOPE, fermo restando che l'entità della riduzione per ciascun Comune non può essere superiore al 6 per cento della corrispondente spesa corrente. In ogni caso l'entità della riduzione per ciascun Comune non può essere superiore all'8 per cento della riduzione operata nell'anno precedente».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche in materia di spending review.
49. 2. Rughetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. il comma 12 dell'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.
49. 3. Ghizzoni, Garavini, Porta, Fedi, Farina, La Marca, Coscia, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Piccoli Nardelli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis.
Le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di incompatibilità trovano applicazione in relazione agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo.
2-ter. All'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 dopo le parole «incarichi dirigenziali» aggiungere la seguente: «esterni».
49. 4. Fragomeli, Lodolini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.
49. 5. Fragomeli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al comma 2, dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituire la parola: 2013» con la seguente: 2014».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: spending review inserire le seguenti: e di editoria.
49. 25. Ravetto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 è sostituito dal seguente:
32. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 30 settembre 2013, i Comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente Decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:
a) abbiano, al 30 settembre 2013, due bilanci in utile negli ultimi tre esercizi;
b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il Comune sia gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una società; entro il 30 settembre 2014 i predetti Comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.
49. 26. Gandolfi, Iori, Incerti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 6 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società partecipate dagli enti locali per le quali restano ferme le relative vigenti normative in materia»;
b) al comma 2, le parole: «tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Il 31 dicembre 2013»;
c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 dicembre 2013»;
2) dopo le parole: «indicati al medesimo comma 1» sono inserite le seguenti: «identificati ai sensi del comma 2»;
3) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dai quali derivano incrementi di spesa rispetto al 2013»;
d) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «funzioni fondamentali e» sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È sempre ammessa la costituzione di aziende speciali per la gestione delle farmacie nonché di enti, organismi ed agenzie di gestione dei servizi di cui al comma 1-bis e di organismi privi di personalità giuridica».
49. 7. Fragomeli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per la determinazione dell'obiettivo di saldo finanziario di cui al comma 2, i comuni escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel triennio 2007-2009 per la quota di spesa che gestiscono per funzioni e servizi in forma associata per altri enti. Alla compensazione degli effetti finanziari del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
*49. 9. Rughetti, Guerra, Causi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il divieto di cui all'articolo 76, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica qualora, per assicurare la regolarità e la continuità del servizio, sia necessario trasferire a società a partecipazione pubblica locale la gestione dei servizi relativi all'igiene urbana precedentemente gestiti da organismi di natura consortile obbligatoria».
49. 14. Rughetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. A decorrere dall'anno 2013, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno sono esclusi dai pagamenti del titolo II Spese in conto capitale, i pagamenti derivanti da specifici finanziamenti statali, regionali o altro, ivi compresi i pagamenti derivanti da mutui concessi, per la parte effettivamente coperta da specifici finanziamenti. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e b), del regio decreto 18 giugno, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, adotta i relativi decreti dirigenziali».
49. 15. Capodicasa, Iacono.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al comma 423, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2015».
49. 16. Leone.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al comma 423, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2015».
49. 18. Leone.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 dopo le parole «per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica, del settore sociale» sono aggiunte le seguenti: «, a garantire la funzionalità degli uffici di supporto agli organi di direzione politica di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità».
49. 19. Giulietti, Rughetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 32, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i comuni che, pur avendo una popolazione inferiore a 30.000 abitanti, possiedano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano collocati in zone montane;
b) la società a partecipazione pubblica, totale o mista, sia deputata allo svolgimento di un servizio pubblico locale, anche a rilevanza economica, o all'espletamento di un'attività strumentale strettamente necessaria ai bisogni del comune affidante;
c) per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile, per il comune, un efficace e utile ricorso al mercato.
49. 22. De Menech.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente comma: 1-ter. Ferma restando la relativa disciplina tributaria, gli atti di trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 2556 del codice civile possono essere sottoscritti, in deroga al comma 2 del medesimo articolo 2556, con la firma digitale di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a condizione che non comportino anche il trasferimento di diritti reali su beni immobili. Gli atti così sottoscritti sono depositati entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. L'intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, è altresì obbligato a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di cui al presente comma e sono responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al periodo precedente.
49. 01. Sanga.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis. (Soppressione della tenuta della contabilità specifica per l'utilizzo di alcol etilico ad accisa assolta). 1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici.
49. 02. Pini.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis. (Semplificazione della disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari). All'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
3-bis. I termini di cui al comma precedente possono essere modificati con accordo tra le parti prevedendo un indennizzo a favore del venditore pari ad un interesse annuo del 2 per cento oltre all'euribor.
49. 03. Pini.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis. (Società pubbliche). 1. Al primo periodo del comma 27 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è soppressa la parola «direttamente». Al medesimo comma 27 è aggiunto, infine, il seguente periodo «Non è comunque consentito il mantenimento di partecipazioni indirette in società che non abbiano conseguito, nell'ultimo triennio, un fatturato medio superiore a 200.000 euro.
2. Al secondo periodo del comma 28 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole «la delibera di cui al presente comma» sono aggiunte le parole «è adottata con cadenza annuale ed».
49. 04. Rughetti, Melilli, Tabacci, Romano.

Dopo l'articolo 49, è inserito il seguente:

Art. 49-bis.
(Agevolazioni contributive per i lavoratori agricoli delle zone di montagna o svantaggiate).

1. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa.
49. 17. Sani, Oliverio, Faenzi, Catania, Taricco, Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:
Art. 49-bis. (Proroga termini in materia di pesca e acquacoltura). - 1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca ed acquacoltura».
49. 06. Mongiello, Antezza, Venittelli.

Dopo l'articolo 49, è inserito il seguente:

Art. 49-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.
49. 07. Oliverio, Sani, Faenzi, Catania, Taricco, Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis. (Misure di razionalizzazione dei consigli, delle giunte comunali e durata mandato dei Sindaci). 1. L'articolo 37, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
1. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio comunale, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, è composto dal sindaco e da un numero di consiglieri:
a) non superiore a 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) non superiore a 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) non superiore a 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) non superiore a 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) non superiore a 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
f) non superiore a 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
g) non superiore a 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h) non superiore a 12 membri negli altri comuni».

2. Nei Comuni con popolazione residente fino a 1.000 abitanti, ad esclusione di quanto previsto per le Unioni di comuni ex articolo 16, comma 13, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni, la giunta è costituita dal sindaco e dal vicesindaco. Il vicesindaco può essere nominato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, tra i consiglieri comunali. In tal caso, detto consigliere è sostituito dal primo dei non eletti all'interno della lista di appartenenza.
3. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. All'articolo 32 d.lgs. 267/2000, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente. Ove si renda necessario al fine di garantire una adeguata rappresentanza, anche complessiva, delle minoranze e/o assicurare la rappresentanza di ogni comune, con disposizione statutaria tale composizione può essere aumentata fino a un terzo».
49. 08. Rughetti, Guerra, Sanga, Fragomeli, Pastorino.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Semplificazioni in materia di privacy).

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: 3-bis. Ai fini dell'applicazione del presente codice l'imprenditore è considerato persona giuridica relativamente ai dati concernenti l'esercizio dell'attività di impresa».;
b) l'articolo 36 è sostituito dal seguente: «Art. 36 - (Adeguamento). - 1. Il disciplinare tecnico di cui allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere del Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 5, e sentite le associazioni rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche coinvolte, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore, anche individuando modalità semplificate di adozione delle misure minime in caso di trattamenti effettuati in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani».
c) all'articolo 121, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al trattamento dei dati delle persone giuridiche, quali contraenti o utenti di fornitura di servizi di comunicazione elettronica.
49. 09. Taranto, Impegno.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Soppressione della tenuta della contabilità specifica per l'utilizzo di alcol etilico ad accisa assolta).

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici.
Soppressione dell'obbligo della contabilità UTF per le imprese alimentari che utilizzano alcool etilico per uso alimentare ad accisa assolta.
49. 010. Taranto, Cenni, Impegno.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Circolazione su strada di carrelli elevatori non immatricolati).

1. All'articolo 213 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma; 3-bis. Le prescrizioni di cui al precedente comma 3 si applicano anche ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c) del codice, che al di fuori dei casi di cui all'articolo 114, comma 2, del medesimo codice circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Fino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, alla circolazione dei predetti carrelli non si applicano le sanzioni previste dal codice».
2. Il decreto di cui all'articolo 213, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 è emanato entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
49. 011. Galli.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Semplificazioni per i contratti pubblici).

1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e può essere sostituita esclusivamente da una autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa.
49. 012. Gelmini.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Norme in materia di pubblicità legale).

1. Gli obblighi di pubblicazione, di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, inerenti i bandi e gli avvisi pubblicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono assolti con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante.
2. Con la medesima modalità di cui al comma 1, sono assolti gli obblighi relativi alle procedure per la selezione di sponsor, di cui all'articolo 199-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
49. 013. Gelmini.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:
Art. 49-bis. (Circolazione su strada di carrelli elevatori non immatricolati). - 1. All'articolo 213 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: 3-bis. Le prescrizioni di cui al precedente comma 3 si applicano anche ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c) del codice, che al di fuori dei casi di cui all'articolo 114, comma 2, del medesimo codice circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Fino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, alla circolazione dei predetti carrelli non si applicano le sanzioni previste dal codice.
2. Il decreto di cui all'articolo 213, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 è emanato entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
49. 014. Palese, Saltamartini, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 49, nel Capo II «SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE» aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: 10.000 euro»;
b) al comma 2-bis, le parole: «euro 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000».
49. 015. Palese, Saltamartini.

Dopo l'articolo 49, nel Capo II «SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE» aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche dei limiti per la tracciabilità dei pagamenti).

1. Ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: «euro mille», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «euro tremila».
2. Il comma 1-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è abrogato.
3. Alle lettere b) e c) del comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, le parole: «mille euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tremila euro».
4. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro»;
b) al comma 2-bis, le parole: «euro 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000».
49. 016. Palese, Saltamartini.

Dopo l'articolo 49, nel Capo II «SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE» aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche dei limiti per la tracciabilità dei pagamenti).

1. Ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: «euro mille», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «euro tremila».
2. Il comma 1-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è abrogato.
3. Alle lettere b) e c) del comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, le parole «mille euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tremila euro».
49. 017. Palese, Saltamartini.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:
Art. 49-bis. (Circolazione su strada di carrelli elevatori non immatricolati). 1. All'articolo 213 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: 3-bis. Le prescrizioni di cui al precedente comma 3 si applicano anche ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c) del codice, che al di fuori dei casi di cui all'articolo 114, comma 2, del medesimo codice circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto 0 a carico. Fino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, alla circolazione dei predetti carrelli non si applicano le sanzioni previste dal codice».
2. Il decreto di cui all'articolo 213, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 è emanato entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto».
49. 018. Vignali.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Proroga dei termini in materia di pesca e acquacoltura).

1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca ed acquacoltura».
49. 019. Palazzotto, Bordo, Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504).

1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.
49. 020. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Proroga dell'efficacia di graduatorie concorsuali).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4 della legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è differito al 30 giugno 2014.
49. 021. Caruso.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Modificazioni dell'articolo 4 in materia di spending review).

1. Ai commi 4, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «società di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per le società di cui al comma 3».
49. 022. Fregolent.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Proroga in materia di impianti funiviari).

1. Le scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali, nonché quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali “Torino 2006”, sono prorogate di diritto di due anni, decorrenti per ciascun impianto dalla data di scadenza del quadriennio di cui all'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, approvato, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
2. Gli organi incaricati del controllo dell'idoneità al funzionamento e della sicurezza procedono all'effettuazione delle verifiche di loro competenza.»
49. 023. Dal Moro, Rotta, Zardini, D'Arienzo.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Proroga in materia di impianti funiviari).

1 All'articolo 11-bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «proroga di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «proroga di sei anni»;
b) al comma 3 le parole «limite massimo di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti «limite massimo di sei anni».
49. 024. Fanucci, Velo, Bini.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Proroga in materia di impianti funiviari).

1 All'articolo 11-bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al comma 1, le parole: «proroga di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «proroga di cinque anni»;
b) al comma 3 le parole «limite massimo di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti «limite massimo di cinque anni».
49. 025. Bini, Fanucci, Rotta, Velo.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

1. All'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente. Ove si renda necessario al fine di garantire una adeguata rappresentanza, anche complessiva, delle minoranze ovvero assicurare la rappresentanza di ogni comune, con disposizione statutaria tale composizione può essere aumentata fino a un terzo.»
49. 026. Guerra, Pastorino.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Misure di razionalizzazione dei consigli, delle giunte comunali e durata mandato dei Sindaci).

1. L'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio comunale, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, è composto dal sindaco e da un numero di consiglieri:
a) non superiore a 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) non superiore a 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) non superiore a 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) non superiore a 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) non superiore a 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
f) non superiore a 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
g) non superiore a 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h) non superiore a 12 membri negli altri comuni».
2. Nei Comuni con popolazione residente fino a 1.000 abitanti, ad esclusione di quanto previsto per le Unioni di comuni di cui all'articolo 16, comma 13, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 la giunta è costituita dal sindaco e dal vicesindaco. Il vicesindaco può essere nominato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, tra i consiglieri comunali. In tal caso, detto consigliere è sostituito dal primo dei non eletti all'interno della lista di appartenenza.
3. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. All'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente. Ove si renda necessario al fine di garantire una adeguata rappresentanza, anche complessiva, delle minoranze ovvero assicurare la rappresentanza di ogni comune, con disposizione statutaria tale composizione può essere aumentata fino a un terzo.»
49. 027. Guerra, Pastorino.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicazione in relazione agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo.»
49. 028. Giulietti.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

1. All'articolo 9 comma 28 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «gli enti locali possono superare il predetto limite ove necessario a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali così come definite nell'articolo 21 e nell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n.42, nonché nell'articolo 14, comma 27 del presente decreto, fermo restando il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dei saldi finanziari previsti dal Patto di stabilità interno».
49. 029. Rubinato.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Proroga termini in materia di pesca e acquacoltura).

All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca ed acquacoltura».
49. 030. Pagano.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
1. L'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è così modificato:
a) la rubrica «Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e non previste dall'ordinamento scolastico italiano» è sostituita dalla seguente: «Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano»;
b) al comma 1 dopo la parola «straniero» inserire «o italiano, residente nel paese ospitante da almeno un anno»
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«Gli insegnamenti di materie previste nell'ordinamento scolastico italiano, individuate con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere affidati a personale italiano o straniero residente nel paese ospitante da almeno un anno in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.».
d) al comma 2, le parole «comma 1» sono sostituite da «commi 1 e 1-bis».
49. 031. Amendola, Scotto, Marazziti, Bergamini.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

1. All'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti i seguenti commi:
«12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per esigenze didattiche o amministrative che non trovino idonea soluzione con le operazioni di mobilità di personale scolastico già collocato fuori ruolo all'estero o con l'applicazione, in quanto compatibile, del comma 17, lettera a) del presente articolo, i posti vacanti e disponibili nelle istituzioni scolastiche ed educative italiane all'estero possono essere coperti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con l'assegnazione di un numero di unità di personale scolastico, determinato in base al criteri di cui al comma successivo, da individuare tra coloro che alla data del 6 luglio 2012 erano utilmente collocati nella graduatoria prevista dall'articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
12-ter. Con il provvedimento di cui all'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 il Ministro degli Affari Esteri di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua il numero di posti di cui al comma precedente, fermo restando il raggiungimento del livello medio annuo dei risparmi attesi dall'applicazione del presente articolo, senza che ciò comporti un numero di posti aggiuntivi nel contingente previsto dall'articolo 639 citato».
49. 032. Amendola, Scotto, Marazziti, Bergamini.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Razionalizzazione delle spese di trasferimento del personale del Ministero degli affari esteri).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il testo dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è sostituito dal seguente:
«Art. 199. - Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo è rapportata all'indennità spettante a norma dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell'articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrazione:
per distanze non maggiori di 500 chilometri: trenta per cento;
per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1500: cinquanta per cento;
per distanze maggiori di chilometri 1500 e non maggiori di chilometri 3500: settantacinque per cento;
per distanze maggiori di chilometri 3500: cento per cento.
La parametrazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al comma 1 è corrisposto nella misura del settantacinque per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo venticinque per cento del contributo spettante è corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente è trasferito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie. In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale, tale attestazione è sostituita da un'attestazione che le masserizie sono state effettivamente spedite resa dalla sede dalla quale il dipendente è trasferito. La sede all'estero rilascia l'attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in loco. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota già pagata all'atto dell'assunzione di servizio è recuperata a cura dell'Amministrazione.
Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma primo spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico.
Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2013 e da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennità di base per le quali il contributo di cui al comma primo può essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrazione stabilita al medesimo comma. Dall'applicazione di tale decreto non possono derivare maggiori oneri.»

2. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è abrogato l'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2014, all'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo la parola «domestici» sono abrogate le parole «nonché per i trasporti di cui all'articolo 199».
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al secondo comma dell'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo la parola: «domestici» sono abrogate le parole: «ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti».
49. 033. Amendola, Scotto, Marazziti, Bergamini.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
1. Per le società che svolgono servizi pubblici di interesse generale, partecipate dai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti il termine di cui all'articolo 14, comma 32, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2010, n. 14, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014.»
49. 034. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Michele, Nicoletti, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazione di adempimenti in materia igienico-sanitaria).

1. Le imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa non sono tenute agli adempimenti relativi alla registrazione di cui all'articolo 6 del Regolamento 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile del 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.
49. 035. Russo.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazione dei controlli sulle imprese agricole).

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e fatte salve le esclusioni ivi previste, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni dei procedimenti di controllo e di recare il minor intralcio all'esercizio dell'attività di impresa, gli esiti dei controlli effettuati da parte di organi di polizia a carico delle aziende agricole, come risultanti dai relativi processi verbali, sono resi disponibili tempestivamente con modalità informatica alle altre Pubbliche Amministrazioni per il tramite dell'Ufficio territoriale di Governo.
2. Le Pubbliche Amministrazioni, qualora dalle verifiche ed ispezioni di cui al precedente comma 1 non emergano irregolarità gestionali ed amministrative o violazioni della normativa di settore da parte dell'azienda sottoposta a controllo, non procedono ai controlli di propria competenza per un periodo annuale decorrente dalla pubblicazione informatica dei processi verbali.
49. 036. Russo.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia agricola).

1. Ai fini civilistici ed amministrativi si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.
2. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, deve interpretarsi nel senso che è consentito anche il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita diretta, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con esclusione del servizio assistito di somministrazione.»
49. 037. Russo.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Proroga termini in materia di pesca e acquacoltura).

All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalia legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca ed acquacoltura».
49. 038. Causin, Catania, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Matarrese.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

1. All'articolo 15 «Disposizioni urgenti per il riequilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica» del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «spesa consuntivata per l'anno 2011» sono aggiunte le seguenti: «integrata con i tetti di spesa fissati nell'anno 2011 con gli atti di programmazione regionale per le strutture private accreditate rimaste inoperative a causa di eventi sismici».
2. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.
49. 039. Cera, De Mita.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Interpretazione autentica).

1. Le limitazioni contenute nell'articolo 1, comma 444, della legge del 24 dicembre 2012 n. 228, esplicano i loro effetti sulle delibere di salvaguardia degli equilibri di bilancio adottate, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2010, a decorrere dall'anno 2013.
49. 040. Mariani.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

Nelle more dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del 28 settembre 178, l'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.L). può 2012, n. presentare, entro il 30 giugno 2013, con certificazione congiunta del Presidente e del Direttore generale, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità nel limite di 150 milioni di euro alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., La Cassa può provvedere all'anticipazione, previa presentazione da parte della C.R.I di un piano di pagamenti del debito accertato anche a carico di singoli Comitati territoriali sulla base dell'ultimo consuntivo consolidato approvato e a quello relativo all'anno 2012, per fare fronte al predetto debito nonché per fronteggiare future carenze di liquidità per spese obbligatorie ed inderogabili. La C.R.L, in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione, fornisce idonee garanzie a valere sui beni immobili di cui all'articolo 4 del suddetto 178 del 2012. L'anticipazione è restituita sulla base di decreto legislativo n. un piano di ammortamento a rate costanti comprensive di quota capitale e interessi, con durata fino ad un massimo di 30 anni. Il tasso di interesse da applicare il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è stabilito sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, sesto e settimo periodo del presente decreto.
49. 041. Covello.

ART. 50.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 50.
(Modifiche alla responsabilità solidale fiscale).

All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 28 è sostituito dal seguente:
28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.
b) i commi 28-bis e 28-ter sono abrogati.
50. 2. Grimoldi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 50.
(Eliminazione alla responsabilità solidale fiscale).

All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.
* 50. 7. Pili.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 50.
(Abrogazione della disciplina della responsabilità solidale fiscale negli appalti).

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.
* 50. 8. Palese, Saltamartini, Prestigiacomo.

Il comma 1, è sostituito dal seguente:
1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.
50. 23. Saltamartini, Vignali.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 50.
(Responsabilità solidale appalti).

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppressi i commi da 28 a 28-ter.
50. 22. Saltamartini, Vignali.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 50.
(Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti).

1. I commi 28, 28-bis e 28-ter dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.
* 50. 11. Zanetti, Sottanelli, Matarrese, Mazziotti Di Celso, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Gitti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 50.
(Abrogazione della disciplina della responsabilità solidale fiscale negli appalti).

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.
* 50. 12. Giampaolo Galli, Taranto, Gutgeld.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 50.
(Abrogazione della disciplina della responsabilità solidale fiscale negli appalti).

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.
* 50. 3. Gelmini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 50.
(Abrogazione della disciplina della responsabilità solidale fiscale negli appalti).

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.
* 50. 6. Saltamartini, Vignali.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 50.
(Abrogazione della disciplina della responsabilità solidale fiscale negli appalti).

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.
* 50. 21. Latronico.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 50.
(Abrogazione della disciplina della responsabilità solidale fiscale negli appalti).

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.
* 50. 13. Vignali.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I commi 28, 28-bis e 28-ter, dell'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.
* 50. 1. Caparini, Grimoldi.

Sostituirlo con il seguente:
1. I commi 28, 28-bis e 28-ter, dell'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.
* 50. 14. Di Gioia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.
* 50. 10. Latronico.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 50.
(Eliminazione alla responsabilità solidale fiscale).

All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.
* 50. 16. Rubinato.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 50.
(Abrogazione della disciplina della responsabilità solidale fiscale negli appalti).

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.
* 50. 19. Pisicchio.

Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.
* 50. 17. D'Incecco.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 50.
(Modifiche alla responsabilità solidale fiscale).

All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 28 è sostituito dal seguente:
28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.
b) i commi 28-bis e 28-ter sono abrogati.
50. 15. Rubinato.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 50.
(Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti).

1. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
«28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo convenuto e delle prestazioni erogate in esecuzione degli obblighi contrattuali assunti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovute all'erario dal subappaltatore medesimo. È esclusa la responsabilità solidale ove l'appaltatore verifichi, acquisendo il Documento Unico di Regolarità Tributaria relativo alla posizione del subappaltatore presso uno degli Uffici Provinciali dell'Agenzia delle Entrate del territorio nazionale, l'inesistenza di debiti tributari a titolo di imposte, sanzioni e/o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso».

2. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 28, sono aggiunti i seguenti:
«28-bis. Ai fini del rilascio, per via digitale e certificata, del Documento Unico di Regolarità Tributaria, l'Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi del sistema UNIEMENS reso operativo dall'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, predispone idoneo portale per l'acquisizione degli occorrenti flussi informativi.
28-ter. I soggetti d'imposta che vi abbiano interesse possono richiedere la registrazione al portale di cui al comma che precede. A tale scopo, ed in attesa della messa a regime delle procedure di fatturazione elettronica, devono trasmettere, in conformità alle procedure implementate e per via digitale, i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute. Ai fini della permanenza della validità della registrazione, l'adempimento è eseguito all'atto della iscrizione e, successivamente, con cadenza periodica.
28-quater. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, che risultano validamente registrati al portale di cui al precedente comma 28-bis, eseguono le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti d'imposta entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
28-quinquies. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, previa intesa con l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sono stabilite le modalità organizzative ed attuative di rilascio della certificazione, per via digitale, ai soggetti aventi titolo.
28-sexies. Le presenti disposizioni entrano in vigore a far data dal 1o gennaio 2014».
50. 20. Pisano.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28:
1. al primo periodo, le parole: «e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta» sono sostituite dalla seguente: «dovute»;
2. al terzo periodo, dopo le parole: «22 luglio 1998, n. 322» sono inserite le seguenti: «nonché da parte della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 7 gennaio 2010, n. 39, ovvero attraverso il rilascio da parte del responsabile di una autodichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la correttezza dei versamenti delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'appalto per le prestazioni rese nel medesimo ambito.»;
3. dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «L'appaltatore può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento»;
4. dopo l'ultimo periodo, inserire i seguenti: «La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.»;
b) il comma 28-ter è sostituito dal seguente:
28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, solo qualora, congiuntamente:
a) il valore dell'appalto sia superiore a cinquecentomila euro ed il valore del sub-appalto sia superiore a 200 mila euro;
b) per l'esecuzione dell'opera o del servizio l'appaltatore si avvalga di uno o più sub-appaltatori;
c) il valore della porzione di opera o del servizio concessa in sub-appalto ad altre imprese sia superiore al 90 per cento del valore complessivo dell'appalto.

2. Dall'applicazione delle predette disposizioni sono esclusi, in ogni caso, i contratti stipulati ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
50. 18. Pelillo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In attesa dell'adozione generalizzata della fatturazione elettronica, a decorrere dal 1o gennaio 2014 il pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici on-line ovvero, solo per operazioni di importo inferiore a euro 500, anche mediante carta di debito o credito da cui risultino l'importo dell'operazione e le partite IVA del cedente o prestatore e dell'acquirente.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche alle note di credito e debito rettificative delle fatture.
1-quater. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al comma 1-bis sono calcolate in misura fissa e ridotte alla metà rispetto a quelle applicate per le medesime operazioni non effettuate tra soggetti passivi IVA.
1-quinquies. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1-bis è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestatore e il soggetto acquirente.
1-sexies. Gli operatori finanziari trasmettono telematicamente all'Anagrafe Tributaria i dati relativi ai pagamenti di cui al comma 1-bis entro trenta giorni dall'effettuazione dell'operazione, secondo modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
50. 4. Causi, Gutgeld, Petrini, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Guerini, Leonori, Lodolini, Pelillo, Ribaudo, Rostan, Sanga.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 28-ter è inserito il seguente: «28-quater. Le disposizioni di cui ai commi 28, 28-bis e 28-ter non si applicano alle imprese esercenti attività economica classificata con codice A - Agricoltura, selvicolture e pesca - nella tabella dei codici attività elaborata dall'ISTAT denominata ATECO 2007 e adottata dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento 14 novembre 2007».
50. 5. Carra.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 50-bis.
(Semplificazione elenchi intrastat servizi).

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, al fine di ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette.
2. Al comma 6 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e quelle da questi ultimi ricevute» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità» sono soppresse;
c) al terzo periodo, le parole: «ed al secondo» sono soppresse.
* 50. 01. Palese, Saltamartini, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 50-bis.
(Semplificazione elenchi intrastat servizi).

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, al fine di ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette.
2. Al comma 6 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e quelle da questi ultimi ricevute» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità» sono soppresse;
c) al terzo periodo, le parole: «ed al secondo» sono soppresse.
* 50. 02. Vignali.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 50-bis.
(Semplificazione elenchi intrastat servizi).

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 50 del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, al fine di ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette.
2. Al comma 6 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e quelle da questi ultimi ricevute» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità» sono soppresse;
c) al terzo periodo, le parole: «ed al secondo» sono soppresse.
* 50. 03. Giampaolo Galli.

Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di deducibilità dei canoni di locazione finanziaria).

1. All'articolo 102, comma 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo le parole: «ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «alla metà»;
b) al secondo e terzo periodo le parole: «qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a nove anni».

2. Conseguentemente, all'articolo 54, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al periodo le parole: «otto anni e un massimo di quindici» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni»;
b) è soppresso il quinto periodo.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
50. 04. Sottanelli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Vitelli.

ART. 51.

Sopprimerlo.
51. 1. Rostellato, Ciprini, Baldassarre, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Bechis, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Currò, D'Incà, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 1, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: «comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate»;

Conseguentemente, le parole: euro 500 sono sostituite dalle seguenti: euro 1.000.

1-ter. Le modifiche di cui al comma 1-bis, si applicano alle operazioni indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
51. 10. Zanetti, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 36-sexies-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: abrogazione di adempimenti dichiarativi e presunzioni fiscali.
51. 2. Zanetti, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Il secondo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 è sostituito dal seguente: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello nella cui dichiarazione annuale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta.»
1-ter. Per il periodo di imposta 2013 la comunicazione annuale deve essere presentata entro il 31 gennaio 2014 relativamente ai soli dati che non sono già stati comunicati prima della trasformazione dell'obbligo da periodico ad annuale.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: abrogazione di adempimenti dichiarativi e presunzioni fiscali.
51. 3. Zanetti, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione è semplificato e ridotto il contenuto delle informazioni che devono essere rese mediante la presentazione degli elenchi di cui al comma 6 dell'articolo 50 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di adeguarne il livello di dettaglio e di complessità a quello mediamente praticato dagli altri Paesi europei per la compilazione dei medesimi elenchi secondo le rispettive legislazioni nazionali.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: abrogazione di adempimenti dichiarativi e presunzioni fiscali.
51. 4. Zanetti, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Alla fine del secondo periodo dell'articolo 32, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono abrogate le seguenti parole: «;alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: abrogazione di adempimenti dichiarativi e presunzioni fiscali.
51. 5. Zanetti, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è abrogato.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: abrogazione di adempimenti dichiarativi e presunzioni fiscali.
51. 6. Zanetti, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I contribuenti che non hanno potuto presentare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati conseguiti nel periodo di imposta 2012, in quanto divenuti nel mentre privi di sostituto di imposta a qualsiasi titolo, possono presentare entro il 30 settembre 2013, ai fini del rimborso dei crediti e delle eccedenze eventualmente emergenti, in alternativa alla dichiarazione con il modello UNICO, una dichiarazione dei redditi con il modello 730 direttamente all'Agenzia delle entrate, la quale provvederà entro 30 giorni alla liquidazione dei crediti e delle eccedenze.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: abrogazione di adempimenti dichiarativi e presunzioni fiscali.
51. 7. Zanetti, Sberna, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Al fine di semplificare l'onere della prova di cui all'articolo 110 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il settore della spedizione internazionale delle merci, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le categorie di spese e di componenti negativi sostenuti nei confronti di operatori residenti nei Paesi black list di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2002 il cui interesse economico non deve essere dimostrato trattandosi di spese indispensabili per lo svolgimento della spedizione internazionale. Con lo stesso decreto sono individuate le compagnie di navigazione internazionale aerea e marittima residenti nei Paesi black list di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2002, di cui si riconosce lo svolgimento in via prevalente ed effettiva dell'attività economica di vettore cargo aereo e marittimo. A tal fine rilevano i Manifesti Merci in Arrivo e in Partenza che quelle compagnie hanno presentato in via ricorrente negli ultimi due anni agli uffici doganali nazionali. Per le spese sostenute per i servizi internazionali resi dalle stesse compagnie non sussistono gli obblighi di dimostrazione di cui all'articolo 110 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: abrogazione di adempimenti dichiarativi e presunzioni fiscali.
51. 8. Oliaro, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, dopo il comma 2-bis, il seguente comma: «2-ter. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è ridotta ad un terzo del minimo qualora il maggior reddito derivi dalla violazione delle norme sull'imputazione temporale dei componenti di reddito di cui all'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Nel caso di rettifica dell'imputazione temporale dei componenti di reddito operata dal contribuente in un determinato esercizio, l'ufficio tiene direttamente conto di tale rettifica e compensa le relative posizioni debitorie e creditorie in capo al contribuente; si applica la sanzione di cui al periodo precedente.»
51. 9. Zanetti, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 51 inserire il seguente:

Art. 51-bis.
(Errori nell'imputazione a periodo dei componenti di reddito).
All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, dopo il comma 2-bis, il seguente comma:
«2-ter. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è ridotta ad un terzo del minimo qualora il maggior reddito derivi dalla violazione delle norme sull'imputazione temporale dei componenti di reddito di cui all'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Nel caso di rettifica dell'imputazione temporale dei componenti di reddito operata dal contribuente in un determinato esercizio, l'ufficio tiene direttamente conto di tale rettifica e compensa le relative posizioni debitorie e creditorie in capo al contribuente; si applica la sanzione di cui al periodo precedente.».
*51. 01. Palese, Saltamartini, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 51 inserire il seguente:

Art. 51-bis.
(Errori nell'imputazione a periodo dei componenti di reddito).
All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, dopo il comma 2-bis, il seguente comma:
«2-ter. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è ridotta ad un terzo del minimo qualora il maggior reddito derivi dalla violazione delle norme sull'imputazione temporale dei componenti di reddito di cui all'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Nel caso di rettifica dell'imputazione temporale dei componenti di reddito operata dal contribuente in un determinato esercizio, l'ufficio tiene direttamente conto di tale rettifica e compensa le relative posizioni debitorie e creditorie in capo al contribuente; si applica la sanzione di cui al periodo precedente.».
*51. 02. Giampaolo Galli.

Dopo l'articolo 51 inserire il seguente:

Art. 51-bis.
(Errori nell'imputazione a periodo dei componenti di reddito).
All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, dopo il comma 2-bis, il seguente comma:
«2-ter. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è ridotta ad un terzo del minimo qualora il maggior reddito derivi dalla violazione delle norme sull'imputazione temporale dei componenti di reddito di cui all'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Nel caso di rettifica dell'imputazione temporale dei componenti di reddito operata dal contribuente in un determinato esercizio, l'ufficio tiene direttamente conto di tale rettifica e compensa le relative posizioni debitorie e creditorie in capo al contribuente; si applica la sanzione di cui al periodo precedente.».
*51. 03. Vignali.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Assistenza fiscale nel caso di assenza del sostituto d'imposta di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 )

Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è aggiunto il seguente:

Art. 37-bis.
(Assistenza fiscale nel caso di assenza del sostituto d'imposta).

1. Tutti i soggetti titolari dei redditi di cui all'articolo 49, commi 1 e 2 lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e che non possono avvalersi di un sostituto d'imposta, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, ad esclusione della dichiarazione in forma congiunta, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, anche in assenza del sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
2. Se dalle dichiarazioni di cui al comma precedente emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale effettua il versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il versamento con le modalità indicate dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Nei confronti dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del precedente comma 1, i rimborsi sono eseguiti dal l'amministrazione finanziaria sulla base del risultato finale delle dichiarazioni con procedura accelerata.
4. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente articolo.
51. 04. Lavagno, Ragosta, Paglia, Marcon, Melilla, Boccadutri, Kronbichler, Pilozzi.

Dopo l'articolo 51 inserire il seguente:
51-bis. L'Articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è così modificato:
al comma 1 le parole: «euro mille» sono sostituite con: euro tremila.
al comma 2 lettera b) le parole: «di 500 euro» sono sostituite con: «di mille cinquecento euro».
51. 05. Caruso.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale).

1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2, le parole: «otto», «dodici» e «euro 51.645,69» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dodici», «ventiquattro» e «euro 50.000,00»;
b) all'articolo 8, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente: «3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata non versata e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva»;
c) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis, 11 pagamento rateale di cui all'articolo 8, comma 2, si applica anche in caso di omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta a fronte del quale non può essere formulata istanza di accertamento con adesione, sempreché il contribuente paghi la prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso».

2. All'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «otto» e «dodici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dodici» e «ventiquattro»;
b) il comma 3-bis, è sostituito dal seguente: «3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata non versata e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva».

3. All'articolo 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sei», «cinquemila» e «venti» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dodici», «cinquantamila» e «ventiquattro»;
b) al comma 3, le parole: «al tasso del 3,5 per cento annuo» sono sostituite dalle seguenti: «al saggio legale».

4. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al l'articolo 16, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di ventiquattro rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione»;
b) all'articolo 17, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di ventiquattro rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine di proposizione del ricorso. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
51. 06. Moretti, Laforgia.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Dilazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato e controllo formale della dichiarazione).

1. All'articolo 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. La rateazione di cui comma 1, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a quarantotto rate mensili con un importo minimo della rata fissato in euro 150,00 (centocinquanta).
51. 07. Antezza, Biondelli, Amoddio, Sbrollini, Arlotti.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Rimborsi dei crediti fiscali per i contribuenti che non possono avvalersi del sostituto d'imposta).

1. Per i soli lavoratori dipendenti che non possono avvalersi del regime del sostituto d'imposta, in quanto il rapporto di lavoro risulti cessato al momento della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in quanto non possano più fruire, alla scadenza del predetto termine, dei benefici previsti dalla disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali o di mobilità, i centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e i professionisti abilitati comunicano all'Agenzia delle entrate, secondo le attuali procedure, l'importo dell'eventuale credito d'imposta IRPEF, risultante dal prospetto di liquidazione, da rimborsare ai predetti contribuenti, nonché le coordinate bancarie, comunicate dai contribuenti interessati, su cui accreditare le relative somme.
2. Per i redditi relativi all'anno d'imposta 2012, i contribuenti di cui al comma 1 possono presentare la dichiarazione entro il 30 settembre 2013 ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o a un professionista abilitato, utilizzando il modello 730/2013, ai fini del sollecito rimborso del credito d'imposta loro spettante attraverso il predetto modello 730/2013. I CAF e i professionisti abilitati, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvedono a consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata entro il 15 ottobre 2013 e a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 31 ottobre 2013, le dichiarazioni presentate.
51. 08. Causi, Petrini, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Ribaudo, Rostan, Sanga.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Ampliamento assistenza fiscale).

1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera h), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ai soggetti di cui all'articolo 34; comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nei decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalia legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1, emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza dei termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 dei decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.
4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma.
51. 09. Causi, Petrini, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Ribaudo, Rostan, Sanga.

ART. 52.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
Art. 19. 1. L'agente di riscossione, qualora il contribuente dimostri di trovarsi in una situazione economica tale da non poter provvedere alla risoluzione del debito, provvede, sentito il contribuente, a formulare un piano di rientro del debito che può estendersi fino a cento venti rate mensili.
2. Qualora il contribuente, dopo l'approvazione del nuovo piano di rientro, di cui al comma 1, si dimostri insolvente superando un quarto del valore complessivo del debito dovuto, l'agente di riscossione provvede d'ufficio alla rimozione del beneficio.
3. Il contribuente può, in ogni momento, chiedere la sospensione dei pagamenti del piano di rientro fino al massimo di un anno.
4. Al debito iscritto al ruolo, per il quale è stato chiesto il beneficio della dilazione del pagamento, non vengono applicati oneri o interessi aggiuntivi.
52. 35. Capozzolo.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis). Nel caso in cui a beneficiare della maggiore rateazione di cui al precedente numero 1) sia un debitore costituito in forma societaria, questo è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.
52. 31. Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Ragosta, Melilla.

Al comma 1, lettera a) numero 2 sostituire le parole: otto rate con le seguenti: quattro rate.
52. 30. Paglia, Ragosta, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Pilozzi.

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 2) aggiungere il seguente:
3). In sede di prima applicazione del presente provvedimento non si tiene conto di quanto previsto dal comma 1-bis del richiamato articolo 19 relativamente alle eventuali proroghe già ottenute dal contribuente nonché alle decadenze intervenute.
52. 20. Causin, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Matarrese.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
52. 36. Corsaro.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c), sostituire la parola: «duecento» con la parola: «trecentosessanta»;
b) alla lettera d), n. 2), sopprimere il periodo: «In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto».
52. 21. Causin, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Matarrese.

Sopprimere il numero 1, lettera d), del comma 1.
52. 3. Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Sopprimere la lettera e), del comma 1.
52. 5. Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Sostituire la lettera f), del comma 1, con la seguente: f) all'articolo 72-ter dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Le somme di cui ai commi i e 2 accreditate sui conti correnti, devono essere inserite in un'apposita sezione, nella quale non si estendono gli obblighi del terzo pignorato. La sezione è istituita secondo le modalità indicate con apposita delibera della Banca d'Italia. Il Ministero della Giustizia con decreto indica le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.

Sopprimere il numero 1, lettera d), del comma 1.
52. 4. Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, sostituire le lettere g) e h) con le seguenti:
g) dopo l'articolo 76 è inserito il seguente:
«76-bis. Limiti alla pignorabilità ed all'espropriazione immobiliare La casa di abitazione non di lusso e le relative pertinenze sono impignorabili per debiti verso le Pubbliche Amministrazioni.
Le disposizioni del comma 1. non si applicano ai mutui e/o fideiussioni volontarie. Le disposizioni del comma i non si applicano, altresì, nei casi di sequestro e confisca posti in essere in applicazione delle norme contro criminalità organizzata.
Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.»;
h) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
«77. (Iscrizione di ipoteca) 1. Salvi i casi di cui all'articolo 76-bis, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
1-bis. Salvi i casi di cui all'articolo 76-bis, l'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a centomila euro.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera la somma di 40.000 euro, ovvero il quaranta per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1».
52. 37. Corsaro.

Al comma 1, lettera g), capoverso a), sostituire le parole: e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, con le seguenti: e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
52. 32. Fragomeli, Rughetti, Guerra, Pelillo, Lodolini, Pastorino, Tentori, Lorenzo Guerini.

Al comma 1, lettera g) la lettera a) sostituire le parole: e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, con le seguenti: dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e comunque di quelli aventi un valore di quotazione OMI superiore ai 600.000 euro.
52. 27. Paglia, Lavagno, Ragosta, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 1, lettera g), il capoverso a) aggiungere, in fine le seguenti parole:, a condizione che lo stesso debitore non abbia nei confronti del sistema bancario un'esposizione debitoria superiore a 50 mila euro;
52. 29. Paglia, Ragosta, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Pilozzi.

Al comma 1, lettera g), il capoverso a) aggiungere, in fine il seguente periodo: Non dà corso all'espropriazione per un specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» ed individuato tramite decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in accordo con l'Agenzia delle Entrate e l'istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
52. 13. Busin.

Al comma 1, lettera g), sostituire la lettera h) è sostituita con la seguente: b) può procedere all'espropriazione immobiliare se è stata iscritta i ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
52. 28. Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Ragosta, Melilla.

Al comma 1, lettera g), capoverso b), secondo periodo sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
52. 15. Busin.

Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso I), aggiungere in fine il seguente:
1-bis. Non dà corso all'espropriazione degli immobili necessari al processo produttivo dell'attività d'impresa.
52. 14. Busin.

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
m-bis) all'articolo 86, comma 1, dopo le parole: fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, sono inserite le seguenti:, esclusi quelli strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o della professione.
* 52. 1. Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: m-bis) all'articolo 86, comma 1, dopo le parole: fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, sono inserite le seguenti: esclusi quelli strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o della professione.
* 52. 10. Saltamartini, Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) all'articolo 86, comma 1, dopo le parole: fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, sono inserite le seguenti:, esclusi quelli strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o della professione.
* 52. 41. Saltamartini, Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) all'articolo 86, comma 1, dopo le parole: fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, sono inserite le seguenti:, esclusi quelli strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o della professione.
*52. 17. Latronico.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) all'articolo 86, comma 1 dopo le parole: fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, sono inserite le seguenti:, esclusi quelli strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o della professione.
*52. 33. Rubinato.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) all'articolo 86, comma 1, dopo le parole: fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, sono inserite le seguenti:, esclusi quelli strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o della professione.
*52. 6. Benamati, Taranto, Impegno.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I termini e le condizioni per la concessione della dilazione di pagamento di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche per la rateazione delle somme a qualsiasi titolo dovute all'Agenzia delle entrate.
52. 8. Saltamartini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 6, comma 9-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, dopo le parole: non assolve inserire le seguenti:, se dovuta,.
52. 38. Pagano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di dodici rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere le parole: mediante ruolo.
52. 9. Saltamartini.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: attuazione e.
*52. 34. Rubinato.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: attuazione e.
*52. 18. Latronico.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: attuazione e.
52. 40. Latronico.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: attuazione e.
* 52. 11. Vignali.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e seguenti sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale, se il reddito complessivo accertato non eccede il doppio di quello dichiarato.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sulle iscrizioni a ruolo effettuate in base ad accertamenti notificati a decorrere dall'1o ottobre 2013.
52. 24. Zanetti, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole: «un terzo» sono sostituite dalle parole: «il quaranta per cento»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Le imposte o le maggiori imposte accertate sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale, per la parte di esse che discende non dall'accertamento di maggiori redditi o componenti positivi non dichiarati dal contribuente, bensì dal disconoscimento di componenti negativi, deduzioni o detrazioni indicate in dichiarazione dal contribuente, ad esclusione di quelle operate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e sempre che il comportamento del contribuente non integri gli estremi della frode ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 2000, n. 74.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sulle iscrizioni a ruolo effettuate in base ad accertamenti notificati a decorrere dall'1o ottobre 2013.
52. 22. Zanetti, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
12-bis. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale, se i ricavi o compensi accertati non eccedono il doppio di quelli dichiarati.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sulle iscrizioni a ruolo effettuate in base ad accertamenti notificati a decorrere dal 1o ottobre 2013.
52. 25. Zanetti, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono soppresse le seguenti parole:; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiano, e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni.
52. 26. Zanetti, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e seguenti sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 68 deI decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale, se il reddito complessivo accertato non eccede il doppio di quello dichiarato.
52. 23. Zanetti, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo trovano applicazione dal 1o gennaio 2013.
52. 16. Busin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il comma 2-bis è soppresso.
52. 2. Gianluca Pini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai soggetti ammessi alla facoltà di rateizzazione dei versamenti contributivi connessi a piani di rientro non sono applicate sanzioni o penalità di alcun genere. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, all'articolo 61, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis dell'articolo 52, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013 e 30 milioni a decorrere dal 2014, si provvede mediante aumento, da attuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
52. 7. Latronico.

All'articolo 52, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4. Ai soggetti ammessi alla facoltà di rateizzazione dei versamenti contributivi connessi a piani di rientro non sono applicate sanzioni o penalità di alcun genere. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2013 e 3 milioni a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
52. 19. Latronico.

Aggiungere in fine i seguenti:
4. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: «otto», «dodici» e «euro 51.645,69» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dodici», «ventiquattro» e «euro 50.000,00».
5. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia le parole «otto» e «dodici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dodici» e «ventiquattro».
6. L'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 è sostituito dal seguente: 3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata non versata e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva.
7. L'articolo 48, camma 3-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è sostituito dal seguente: 3-bis. In caso di mancato pagamento anche di uno sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata non versata e degli interessi legali. L iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva.
8. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 le parole: «sei» «cinquemila» e «venti» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dodici» «cinquantamila» e «ventiquattro».
9. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 le parole: «al tasso del 3,5 per cento annuo» sono sostituite dalle seguenti: «al saggio legale».
10. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 dopo il comma 2 è inserito il seguente: -bis, Il pagamento rateale previsto nell'articolo 8, comma 2, si applica anche in caso di omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta a fronte del quale non può essere formulata istanza di accertamento con adesione, sempreché il contribuente paghi la prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso.
11. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo la parola: «accessorie», è inserito il seguente periodo: «Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche rotealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di ventiquattro rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione».
12. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo la parola «ricorso», è inserito il seguente periodo: «Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di ventiquattro rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine di proposizione del ricorso. Sull'importo delle rate successive sano dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione».
13. I commi a) e b) si applicano anche alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali il contribuente non sia già decaduto dal diritto alla dilazione del pagamento delle somme dovute, i contribuenti che siano interessati al prolungamento della rateazione indicano all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificato, il numero di rate prescelto, nei limiti previsti dagli articoli 1 e 2. L'invio della comunicazione sospende l'obbligo di pagamento delle rate ancora dovute. L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate invia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posto elettronica certificato, il nuovo piano di roteazione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e fissa la data del pagamento della prima rata in un termine non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della stessa da parte del contribuente.
52. 12. Busin.

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.

1. La sospensione dei provvedimenti esecutivi di rilascio prevista al comma i dell'articolo i della legge 8 febbraio 2007 n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni per la finita locazione è estesa anche ai provvedimenti in corso di esecuzione per morosità, quando questa sia indipendente dalla volontà del conduttore e motivata da sopravvenute e comprovate difficoltà economiche connesse alla perdita del lavoro, alla sottoposizione alla cassa integrazione, a gravi patologie riguardanti lo stato di salute di uno dei membri della famiglia.
2. Ai soggetti di cui al primo comma con situazione di difficoltà e sofferenza nella regolare corresponsione del canone di locazione abitativa ovvero con provvedimento di rilascio per morosità, è concesso un contributo, anche sotto forma di prestito agevolato, finalizzato alla sanatoria della morosità, delle spese e oneri connessi e al ripristino dell'efficacia della locazione prevedendo anche la forma di erogazione diretta al locatore creditore. A tal fine è utilizzato anche quale Fondo di Solidarietà a favore delle famiglie in difficoltà nel sostenimento delle spese alloggiative primarie, il Fondo di cui all'articolo 2 comma 475 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativo alle rate di mutuo prima casa.
3. Oltre al Fondo concorrono quali ulteriori dotazioni di risorse gli apporti di Regioni e Comuni con risorse proprie, ed anche i volontari versamenti di depositi cauzionali raccolti nell'ambito dei contratti di locazione abitativa, promossi ed incentivati da specifici provvedimenti di Regioni e Comuni anche con l'istituzione di Agenzie per l'affitto comunque denominate ovvero incrementando i compiti e le finalità di quelle attualmente esistenti ed operanti nei vari territori, ferme restando le garanzie e le tutele cui sono finalizzati i depositi cauzionali.
4. Le modifiche e integrazioni al regolamento di attuazione del Fondo sono adottate ai sensi articolo 2 comma 480 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
5. L'accesso al Fondo e alle altre risorse rese disponibili ai sensi del precedente comma 3 Costituiscono specifico elemento di valutazione ai fini di possibili procedure di conciliazione e rinegoziazione tra locatore e conduttore, assistiti dalle rispettive Associazioni di rappresentanza o dalle Agenzie per l'affitto comunque denominate, per graduare l'esecuzione del provvedimento di rilascio e concordare un piano di rientro dalla situazione debitoria.
6. Il termine di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 27 luglio 1978, n. 392 è elevato a giorni 180 per consentire al conduttore in difficoltà la procedura di accesso al Fondo di Solidarietà e per esperire il tentativo di ricomposizione della locazione di cui al precedente comma.
7. I provvedimenti di rilascio per morosità di cui al comma 1 costituiscono titolo idoneo per concorre alle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per l'attribuzione del punteggio previsto per i provvedimenti esecutivi di rilascio.
52. 01. Ribaudo, Rubinato.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Proroga dei termini per il versamento dei tributi sospesi nell'isola di Lampedusa).

1. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le parole «fino al 10 dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 10 dicembre 2013».
2. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma I devono essere versati entro la prima scadenza utile successiva al 2 dicembre 2013, in unica soluzione maggiorato degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 2 dicembre 2013, fino alla data di versamento.
2. È possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.
3. Le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazione di cui all'articolo 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e a seguito dei controlli formali di cui all'articolo 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative ai tributi sospesi di cui al comma 1 sono inefficaci.

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1 lettera e) sostituire le parole: 75 milioni per l'anno 2014 con le seguenti: 5 milioni per l'anno 2013 e 75 milioni per l'anno 2014.
52. 02. Capodicasa, Iacono.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Versamento dilazionato dei tributi sospesi nell'isola di Lampedusa).

I. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi dell'articolo 3 della ordinanza di protezione civile n. 3947 del 16 giugno 2011, dell'articolo 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e dell'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 devono essere versati entro la prima scadenza utile, in unica soluzione maggiorato degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 2 dicembre 2012, fino alla data di versamento.
2. È possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.
3. Le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazione di cui all'articolo 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e a seguito dei controlli formali di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative ai tributi sospesi di cui al comma 1 sono inefficaci.

Conseguentemente all'articolo 61, comma 1 lettera e) sostituire le parole: 75 milioni per l'anno 2014 con le seguenti: 5 milioni per l'anno 2013 e 75 milioni per l'anno 2014.
52. 03. Iacono, Capodicasa.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Interventi in materia di riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali).

1. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria e di sostenere la ripresa del sistema produttivo, i contributi e i premi previdenziali e assicurativi relativi a periodi contributivi maturati alla data del 31 dicembre 2012 possono essere regolarizzati, previa domanda da presentare agli enti previdenziali esclusivamente in via telematica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, attraverso il versamento, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2013, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi, nonché dell'importo dovuto per sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a) e b) della legge 23 dicembre 2000, 11. 388, ridotte nella misura del 50 per cento.
2. Il versamento delle somme di cui al comma 1 può essere effettuato anche in forma rateale, nel numero massimo di 36 rate mensili, con applicazione di un tasso di dilazione pari alla misura degli interessi legali. L'integrale pagamento di quanto dovuto estingue le violazioni civili, amministrative e penali connesse alle violazioni previdenziali e assicurative accertate, con esclusione delle eventuali spese legali e degli aggi di riscossione e delle spese esecutive connesse alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione dei reati di cui al presente comma.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedono entro il 31 dicembre 2013, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 1-ter del presente articolo in sostituzione di quelle iscritte al ruolo nonché dell'aggio esattoriale e delle spese esecutive di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi. L'integrale pagamento di quanto dovuto comporta la definizione dell'obbligazione contributiva che ha formato oggetto del procedimento con preclusione di ulteriori ricorsi giudiziari o amministrativi da parte del debitore, e di ulteriori accertamenti ispettivi relativi alla violazione contestata.
4. Il mancato pagamento di due rate comporta la decadenza dei benefici di cui ai commi precedenti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contributi e premi assicurativi che sono stati dichiarati aiuti di stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato della Comunità Europea nonché ai crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
52. 04. Gelmini.

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

Art. 52-bis.

Le disposizioni derivanti dalle modificazioni all'articolo 19 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, indicate all'articolo 52, comma 1 del presente decreto, si applicano anche alla riscossione a seguito di comunicazioni di irregolarità da parte dell'Agenzia delle Entrate.
52. 05. Martinelli, Bianconi, Laffranco.

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Dichiarazione TARES e Sistema di Riscossione della TARES).

1. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 34 inserire il seguente comma:
34-bis. «Ai fini degli obblighi di cui ai commi 33 e 34 restano valide le dichiarazioni già presentate e gli accertamenti già notificati ai fini della Tarsu, Tia 1 o Tia 2, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo»;
b) al comma 35, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni presentate ed agli accertamenti già notificati inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo ovvero per la tariffa di cui al comma 29, per la maggiorazione di cui al comma 13 e per il tributo provinciale di cui al comma 28, suddividendo l'ammontare complessivo in relazione al numero delle rate stabilite ed indicando i relativi termini di versamento.».
52. 06. Palese, Saltamartini, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 52, il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di impignorabilità).

1. Ad eccezione delle ipotesi di ipoteca volontaria di cui agli articoli 2821 e ss, della Sezione IV, del Libro Sesto, del Codice Civile, è disposta l'impignorabilità dell'unico immobile di proprietà del debitore adibito ad uso abitativo, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9.
2. Ad eccezione delle ipotesi di ipoteca volontaria di cui agli articoli 2821 e ss, della Sezione IV, del Libro Sesto, del Codice Civile, è disposta l'impignorabilità dell'immobile di proprietà del debitore adibito ad uso abitativo nel quale il debitore vi risiede anagraficamente, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9.
52. 07. Villarosa, Barbanti, Cariello.

ART. 53.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «anche mediante Istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione,»
53. 6. Di Gioia.

Al comma 1, sostituire le parole: che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione» con le seguenti: che si avvale delle società del Gruppo Equitalia e delle società iscritte all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione.
53. 7. Di Gioia.

Al comma 1, dopo le parole: «funzioni relative alla riscossione» inserire le seguenti: «e la cui costituzione e attività sono disciplinate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013 d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, che vi partecipa,».
53. 4. Lorenzo Guerini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo la lettera 1-bis) è aggiunta la seguente: « 1-ter) servizi culturali».
53. 1. Zampa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I comuni istituiti mediante fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti venuti a fusione, fermo restando l'obiettivo della loro armonizzazione entro l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo.
53. 2. Guerra, Pastorino.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a condizione che alla data del 31 dicembre 2013 abbiano ad oggetto esclusivo lo svolgimento delle attività previste dallo stesso articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
53. 3. Lorenzo Guerini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 163, comma 1, della legge 18 agosto del 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli (Enti locali, nelle more di approvazione del bilancio di previsione, qualora norme statali ne abbiano differito il termine, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore a quanto definitivamente accertato nell'ultimo bilancio approvato»
53. 5. Cimbro, Guerra, Pastorino.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Disposizioni in materia di imposta sugli spettacoli a favore dei piccoli comuni).

1. Per le attività indicate nella tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dai comuni fino a 15.000 abitanti e dalle associazioni territoriali, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o altre manifestazioni, a decorrere dall'anno 2014 l'aliquota è ridotta del 50 per cento.
2. Prima dell'inizio di ciascuna iniziativa di cui al comma 1, è data comunicazione all'ufficio accertatore territorialmente competente.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;
53. 01. Buonanno.

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

Art. 53-bis.

1. L'articolo 54 del decreto legislativo n. 446 del 1997 è abrogato.
2. Al comma 169, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e le aliquote» sono sostituite dalle parole: «le aliquote e le detrazioni»;
b) al primo periodo dopo le parole: «bilancio di previsione» aggiungere le seguenti: «ancorché già approvato»;

3. La disposizione di cui al comma 1, si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013.
53. 02. Rughetti, Lorenzo Guerini.

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

Art. 53-bis.
(Addizionali comunali e regionali Irpef).

1. Nell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Le delibere di variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.».
2. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale comunale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.»
53. 03. Palese, Saltamartini, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:
53-bis. In caso di liquidazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di enti o società partecipati al 100 per cento da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso.

Conseguentemente dopo l'articolo 85, inserire il seguente:
1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: « 13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento».
2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato».
53. 04. Matteo Bragantini.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore o pensionato).

1. La ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore o del pensionato, da parte del sostituto di imposta, può avere ad oggetto solo le somme effettivamente entrate nella sfera patrimoniale del lavoratore o del pensionato.
2. Conseguentemente, è fatto divieto assoluto, al sostituto di imposta, pretendere la restituzione delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali operate nei confronti del lavoratore o del pensionato. Il sostituto di imposta regolerà tali ritenute con gli enti impositori.
3. La disposizione si applica anche per i rapporti di restituzione degli indebiti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
53. 05. Causin, Andrea Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Matarrese.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Attività professionali, ricevute fiscali).

1. A decorrere dal 1o settembre 2013 i soggetti esercenti le attività professionali di servizi alla persona nonché per le prestazioni sanitarie possono certificare la prestazione resa, in luogo della fattura, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.
2. Con decreto del Ministro dell'economia, da emanarsi entro il 31 agosto 2013, saranno individuati i soggetti di cui al comma precedente secondo la classificazione ATECO.
53. 06. Causin, Andrea Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Matarrese.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Attività professionali, ricevute fiscali).

1. A decorrere dal 1o settembre 2013 i soggetti esercenti le attività professionali possono certificare la prestazione resa, in luogo della fattura, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.
53. 07. Causin, Zanetti, Andrea Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Matarrese.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Oneri deducibili e detrazioni per oneri, deduzione).

1. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti e nei due successivi. La disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013.
53. 08. Causin, Zanetti, Andrea Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Matarrese.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Esclusione per i piccoli Comuni dal patto di stabilità).

1. Il comma 31 dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
2. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono abrogate la lettera c) del comma 6, nonché al comma 2, le parole: «dal c) per i comuni» fino a « 2016».
53. 09. Rabino, Andrea Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Misure a favore della finanza locale).

1. In via transitoria per l'anno 2013, ai fini del rispetto del Patto di stabilità, i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti che depositano entro il 30 settembre alla Ragioneria generale dello Stato ed alla Corte dei Conti territorialmente competente una specifica attestazione del responsabile del servizio finanziario e del revisore dei conti che attesti la veridicità ed esigibilità dei residui attivi generanti l'avanzo di amministrazione dell'ultimo esercizio finanziario chiuso, possono computare, tra le entrate in conto esercizio, destinate ad investimenti, la quota massima del 70 per cento dell'avanzo di amministrazione disponibile, a condizione che, contestualmente, stanzino a bilancio almeno una quota pari al 30 per cento del suddetto destinandolo all'abbattimento del debito pregresso.
53. 010. Rabino, Andrea Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

>Art. 53-bis.
(Misure a favore della finanza locale).
1. Ai fini del rispetto del Patto di stabilità, in via transitoria per l'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti possono computare tra le entrate in conto esercizio la riscossione di mutui riportati a residui attivi dagli esercizi precedenti, sino ad ultimazione degli investimenti cui sono destinati.
53. 011. Rabino, Andrea Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Misure a favore della finanza locale).

1. Ai fini del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità, in via transitoria per l'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti possono detrarre dal valore medio della spesa corrente relativamente al triennio 2007/2009 una quota pari al 50 per cento delle riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio intervenute nel corso degli esercizi finanziari 2012 e 2013 di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 7 agosto 2012.
53. 012. Rabino, Andrea Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Misure a favore della finanza locale).

1. Gli enti locali che hanno direttamente o indirettamente fatto ricorso al credito ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici beneficiari di incentivi statali da parte del GSE possono detrarre l'incentivo statale stesso sino a concorrenza degli interessi annui imputabili al finanziamento acceso ai fini del computo del limite di indebitamento di cui all'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
53. 013. Rabino, Andrea Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Addizionali comunali e regionali Irpef).

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Le delibere di variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.»
2. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale comunale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».
53. 014. Zanetti, Andrea Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 53 inserire il seguente:

Art. 53-bis.
(Addizionali comunali e regionali Irpef).

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole: «nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,»;
b) al comma 5, primo periodo, le parole: «1 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio» e sono soppresse le parole: «, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano a partire dalle delibere relative al periodo d'imposta 2014 e quelle di cui alla lettera b) a decorrere dal 2014.
53. 015. Causi, Pertini, Barbero, Bonifazi, Capezzolo, Ernesto, Colaninno, De Maria, De Menech, Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gerini, Gutgeld, Le onori, Lodolini, Pelillo, Ribaudo, Rostan, Sanga.

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

Art. 53-bis.

1. Per le società che svolgono servizi pubblici di interesse generale, partecipate dai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti il termine di cui all'articolo 14, comma 32, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2010, n. 14, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014.
53. 05. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Nicoletti, Marguerettaz.

ART. 54.

Sopprimerlo.
*54. 3. Rughetti.

Sopprimerlo.
*54. 6. Pilozzi, Kronbichler, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, dopo il comma 124, è inserito il seguente:
« 124-bis. Nel caso in cui il contributo concesso alla Regione, previsto dalla Tabella 1 allegata all'articolo 1 comma 122, per gli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio non venga ripartito, è attribuito, con criteri da definirsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato previa intesa di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella stessa misura direttamente a Province e Comuni della medesima Regione sotto forma di spazi finanziari al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale.»
54. 1. Rughetti, Guerini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel triennio 2007-2009 per la quota di spesa che gestiscono per funzioni e servizi in forma associata per altri enti. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
54. 2. Rughetti, Guerini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, la norma di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui all'articolo 208, primo comma, lettere a), b) e c), che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni che sia controllata dal tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2 del codice civile. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generate alcun aggravio di costi per l'ente.».
*54. 4. Abrignani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, la norma di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui all'articolo 208, primo comma, lettere a), b) e c), che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni che sia controllata dal tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2 del codice civile. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generate alcun aggravio di costi per l'ente.».
*54. 5. Gelmini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, la norma di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui all'articolo 208, primo comma, lettere a), b) e c), che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni che sia controllata dal tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2 del codice civile. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generate alcun aggravio di costi per l'ente.».
*54. 7. De Micheli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire l'efficiente svolgimento del servizio di tesoreria degli enti locali, le disposizioni di cui all'articolo 208 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpretano nel senso che il titolare del servizio di tesoreria ai sensi delle lettere a), b) e c), del comma 1 del citato articolo, che sia costituito in forma di società per azioni, può delegare la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria, anche se già affidato, ad una società per azioni, che sia controllata dal tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. Il tesoriere, che deleghi la gestione delle singole fasi o processi del servizio di tesoreria, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. La delega della gestione di singole fasi o processi del servizio avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
54. 8. Covello.

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.
(Semplificazioni di adempimenti relativi ai rimborsi d'imposta e all'imposta sul valore aggiunto).

1. La lettera a), del comma 33, dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sostituita dalla seguente: « a) l'erogazione del rimborso è effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente e contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia;».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1o gennaio 2014.
3. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana»;
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.».

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione, corredata della ricevuta di presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17».
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a partire dal 1o gennaio 2014.
6. Al comma 1 dell'articolo 1, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate»;
b) le parole: «euro 500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000».

7. Le modifiche di cui al comma 6 si applicano alle operazioni indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».
54. 01. Palese, Saltamartini, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 54, è aggiunto il seguente:

«Art. 54-bis.
(Norma di interpretazione autentica).

1. Le limitazioni contenute nell'articolo 1, comma 444, della legge del 24 dicembre 2012, n. 228, esplicano i loro effetti sulle delibere di salvaguardia degli equilibri di bilancio adottate, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2010, a decorrere dall'anno 2013.
54. 02. Mariani.

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

All'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parole: «segnalazione» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica»;
b) al comma 3, le parole: «delle amministrazioni e degli enti interessati» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica»;
c) al comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei pareri espressi dalla Commissione, emana proprie direttive sull'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi».
54. 03. Bressa, Giorgis.

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.
(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190).

All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
a.1) alla lettera d) sostituire le parole: «e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni» con le seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica sulle direttive adottate per assicurare l'uniforme applicazione della presente legge e dei decreti legislativi da questa previsti»;
a.2) alla lettera e), dopo le parole: «esprime pareri facoltativi» aggiungere le seguenti: «, su richiesta della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione pubblica,»;
a.3) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. La Commissione trasmette tempestivamente i pareri di cui al comma 2, lettere d) ed e) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica. Il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei detti pareri, emana proprie direttive nelle materie di cui al comma 2, lettere d) ed e).
a.4) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi del presente comma» aggiungere le seguenti: «e li comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica».
54. 04. Bressa, Giorgis.

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sopprimere le seguenti parole da: «oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma»;
b) al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione,».
54. 05. Bressa, Giorgis.

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel caso di conferma dell'incarico ricoperto».
54. 06. Bressa, Giorgis.

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i trattamenti retributivi personalizzati collegati a specifiche situazioni di stato del beneficiario conseguenti al trascinamento di anzianità pregresse maturate in qualifiche e ruoli diversi.
Il decreto di cui al primo periodo provvede altresì a riallineare tali trattamenti retributivi al trattamento riconosciuto alla categoria alla quale il dipendente appartiene.
54. 07. Giorgis, Fiano, Bressa, D'Attorre, Richetti, Fabbri.

ART. 55.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai fini del pieno rispetto della disciplina relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, i prezzi degli alimenti e bevande stabiliti nei contratti di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici, che sono stati stipulati entro il 6 giugno 2013, sono rideterminati in aumento al fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto intervenuto nell'anno in corso. La rideterminazione dei prezzi è effettuata con decorrenza corrispondente a quella con cui si applica l'aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto.»
55. 1. Milanato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpreta nel senso che l'istanza di rimborso di cui al comma 1 del medesimo articolo può essere presentata anche nel caso in cui le ritenute versate dal sostituto d'imposta all'atto dell'erogazione di somme e valori soggetti a ritenuta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, risultino non più dovute per effetto di legge, provvedimento giudiziario, provvedimento amministrativo o accordo tra le parti, anche di natura transattiva e, inoltre, che nei casi previsti dal medesimo comma 1, il termine di 48 mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dalla data in cui la legge è entrata in vigore, il provvedimento giudiziario è stato emanato, il provvedimento amministrativo è stato adottato e l'accordo tra le parti, anche di natura transattiva, si è concluso.».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Norme di interpretazione autentica in materia di rimborsi delle imposte.
*55. 2. Leone.

Sostituire la rubrica con la seguente:
(Norme interpretative in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio e di credito di imposta per le acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate).

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 29 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. L'agevolazione del credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 271-279 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si intende applicabile anche per le opere in corso, già iniziate in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione, ma limitatamente ai costi sostenuti negli esercizi agevolabili.»
55. 3. Zanetti, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 633).

1. All'articolo 10, primo comma, del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 633, il n. 5) è sostituito dal seguente:
«5) le operazioni relative ai versamenti di imposte e contributi effettuati per conto dei contribuenti dai soggetti a ciò abilitati a norma di specifiche disposizioni di legge;».
55. 01. Leone.

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Riduzione accise sugli olii minerali utilizzati per le attività portuali ed interportuali).

Ai fini dell'applicazione della Direttiva 2003/96/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con Legge 18 aprile 2005, n. 62, il punto 9 della Tabella A del Testo Unico delle Accise (approvato il 26 ottobre 1995 con decreto legislativo 504 del 1995) viene modificato come segue: «I veicoli destinati ad essere utilizzati al di fuori della rete stradale pubblica o che non hanno ricevuto un'autorizzazione a circolare prevalentemente sulla rete stradale pubblica sono soggetti - per l'impiego di olio minerale - all'accisa di Euro 21 ogni 1000 litri.»
55. 02. De Micheli.

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Riduzione dei tempi di sdoganamento per le merci presentate nei porti e negli aeroporti).

1. Relativamente alle merci presenti negli spazi doganali portuali e aeroportuali, le dichiarazioni doganali trasmesse dalle ore 1,00 alle ore 24,00 tramite il servizio telematico dagli operatori dagli operatori abilitati, verso il circuito doganale di controllo strutturato all'interno della piattaforma AIDA, vengono sottoposte alla procedura automatica di analisi dei rischi. L'esito determina l'immediato via libera della merce se il controllo automatico è stato positivo, ovvero la blocca se la dichiarazione stessa deve essere sottoposta a controllo documentale oppure se la merce stessa deve essere sottoposta a visita fisica.
2. L'operatore è avvertito telematicamente e automaticamente dell'esito del circuito doganale di controllo.
55. 03. De Micheli.

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Norma interpretativa in materia di rimborso).

1. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 17, della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, che abbiano presentato istanza entro il 30 marzo 2012, hanno riconosciuto il diritto al rimborso delle imposte pagate in eccedenza, ai sensi del medesimo comma, relative agli anni 1990,1991 e 1992.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalità applicative del precedente comma.
55. 04. Zappulla.

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Modifica dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26/10/1972).

1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, dopo le parole: «pagamento dell'imposta» è aggiunto il seguente periodo: «Ai soggetti che cedono in misura prevalente agli esportatori abituali di cui al primo periodo della presente lettera c) la propria produzione di semilavorati destinati ad essere incorporati nei prodotti finiti oggetto delle cessioni all'estero, è estesa, per opzione, la facoltà di acquistare i beni e i servizi necessari in esenzione di imposta, con le stesse modalità di cui al successivo comma.»
55. 05. Folino, Ginefra, Antezza, Ventricelli.

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Sequestro conservativo).

Al decreto legislativo 100 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
13-bis. Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale, salvo il caso in cui il debito tributario relativo ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sia stato estinto mediante pagamento od sia stato accettato il piano di pagamento rateizzato, anche a seguito di speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie ovvero se risulta estinto per prescrizione o per decadenza.».
55. 06. Palese, Saltamartini, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Norma interpretativa in materia di documenti di lavoro delle associazioni dei datori di lavoro agricolo).

1. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, al 4 comma è aggiunto il seguente periodo: «Le imprese considerate agricole ai sensi dell'articolo 20135 del codice civile, ivi comprese le cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 288, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma alle associazioni dei datori di lavoro agricolo che possono gestire gli adempimenti direttamente o tramite servizi o centri di assistenza fiscale da loro stesse istituiti».
55. 08. Faenzi.

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Norma interpretativa in materia di cedolare secca).

1. All'articolo 3 del decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata dai medesimi soggetti di cui ai comma da 1 a 6, anche per unità immobiliari abitative locate nei confronti di soggetti operanti nell'esercizio d'impresa e di società anche cooperative, purché destinate con contratti di sublocazione regolati dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, o assegnate ad uso abitativo in favore di studenti universitari, con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione».
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo per il finanziamento ordinario delle università, il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, all'l’istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché quelle destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
3. Nel biennio 2013-2014, i ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli eventuali interventi correttivi alle riduzioni di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al suddetto comma 2.
55. 016. Saltamartini, Vignali.

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.
1. All'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai soggetti che cedono in misura prevalente agli esportatori abituali di cui al primo periodo la propria produzione di semilavorati destinati ad essere incorporati nei prodotti finiti oggetto delle cessioni all'estero, è estesa, per opzione, la facoltà di acquistare i beni e i servizi necessari in esenzione di imposta, con le stesse modalità di cui al successivo comma.
55. 010. Rabino, Andrea Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Prestazioni socio-assistenziali delle cooperative sociali).

1. All'articolo 1, comma 490, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, le parole: «dopo il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 1o gennaio 2015».
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
55. 011. Andrea Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Norma interpretativa in materia di cedolare secca).

1. All'articolo 3 del decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. L'opzione, inoltre, può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di soggetti operanti nell'esercizio d'impresa, purché le unità abitative:
a) siano destinate ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ad uso abitativo a favore di studenti universitari, con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione;
b) siano assegnate ai soci studenti universitari, da parte di cooperative edilizie, con rinuncia all'aggiornamento del canone di assegnazione».
55. 012. De Mita, Romano, Balduzzi, Fauttilli, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Riallineamento del termine per la detrazione dell'IVA sulle importazioni con quello dell'accertamento doganale).

1. L'imposta o la maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento od inviti a pagamento relativi a beni importati è detraibile, alle condizioni esistenti al momento della nascita dell'obbligazione tributaria, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il soggetto passivo ha provveduto al pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.
55. 013. Oliaro, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Regime trimestrale IVA per la logistica).

Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 riferite agli autotrasportatori di cose per conto di terzi si applicano altresì alle prestazioni di servizi di spedizione, di distribuzione, di deposito e di logistica effettuate dalle imprese classificate con i codici ISTAT di attività 522910, 522921, 521010, 521020.
55. 014. Oliaro, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

All'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Ai soggetti che cedono in misura prevalente agli esportatori abituali di cui al primo periodo della presente lettera c) la propria produzione di semilavorati destinati ad essere incorporati nei prodotti finiti oggetto delle cessioni all'estero, è estesa, per opzione, la facoltà di acquistare i beni e i servizi necessari in esenzione di imposta, con le stesse modalità di cui al successivo comma».
55. 015. Caruso.

ART. 56.

Sopprimerlo.
56. 9. Marcon, Ragosta, Boccadutri, Paglia, Melilla, Lavagno, Pilozzi, Kronbichler.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2013»;
2) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2013».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Proroghe di termini).
56. 2. Zanetti, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 1o settembre 2013 con le seguenti: 1o luglio 2013.

Conseguentemente, all'articolo 61, al comma 1, sopprimere le parole: e 56 e sostituire le parole: 34,05 milioni con le seguenti: 21,2 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 61, al comma 1, sopprimere le lettere b) e d) e alla lettera c) sostituire le parole: 19 milioni con le seguenti: 18,75 milioni.
56. 6. Nuti, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: nella misura dello con le seguenti: a partire dallo e le parole: in misura pari a con le seguenti: a partire dallo.

Conseguentemente, all'articolo 61, al comma 1, sopprimere la lettera c).
56. 5. Coppola.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 1o settembre 2013 con le seguenti: 1o luglio 2013 e le parole: nel mese di settembre del con le seguenti: fino al 30 settembre.
56. 3. Coppola.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Nelle more di un riordino complessivo tassazione derivante dalla attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione, riarmonizzando le vigenti norme con le previsioni, di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 «Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)», sono abrogati:
l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 576 del 1975;
il comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 72 del 1983;
il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 408 del 1990;
il comma 4 dell'articolo 26 della legge n. 413 del 1991;
il comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 342 del 2000.

2-ter. Il comma 6 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 (TUIR) è sostituito dal seguente: «6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione d'imposta, la riduzione del capitale subentrante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5 e diversi da quelli accantonati in sospensione di imposta, a partire dal meno recente».
2-quater. Le modifiche di cui al precedente comma si applicano, ove più favorevoli, anche ai rapporti e alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le modifiche si applicano altresì nei casi di riduzione della riserva legale che si sia formata anche con saldi di rivalutazione monetaria.
56. 1. Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole: «con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione.» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota dello 0,02 per cento sul valore della transazione fino a 15.000 euro, dello 0,2 per cento da 15.001 a 50.000 euro, dello 0,5 per cento da 50.001 euro a 200.000 euro, dello 1 per cento per la parte superiore a 200.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 61, al comma 1, sopprimere la lettera c).
56. 4. Coppola.

Sostituire l'articolo 56 con il seguente:

Art. 56.
(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie e proroga termine di versamento).

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 491, primo periodo, sono premesse le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
b) al medesimo comma 491, le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
c) dal comma 492, le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,», «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse;
d) il comma 497 è sostituito dal seguente:
497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1o marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1o settembre 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491 e sugli ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013.»;
e) dopo il comma 499, è aggiunto il seguente: «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro”»;
f) al comma 500, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare:
a) l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari;
b) l'applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie a tutti i derivati, anche a quelli negoziati fuori mercato, ai prodotti strutturati e alle operazioni realizzate intra-gruppo o da intermediari finanziari inclusi gli hedge fund;
c) la differenziazione delle aliquote dell'imposta in funzione dell'effettivo utilizzo dello strumento derivato, prevedendo l'esenzione per le operazioni dalla comprovata finalità di copertura, premiando in questo modo gli intermediari finanziari che svolgono solo attività di banca commerciale rispetto a quelli che svolgono trading proprietario.».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 agosto 2013, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie.
3. La società di Gestione Accentrata per l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà, sulle operazioni e sugli ordini di cui rispettivamente ai commi 491, 492 e 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013.
56. 7. Marcon, Ragosta, Boccadutri, Paglia, Melilla, Lavagno, Pilozzi, Kronbichler.

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

Art. 56-bis.
(Semplificazioni in materia di comunicazioni e dichiarazioni).

1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana»;
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute».

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione, corredata della ricevuta di presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a partire dal 1o gennaio 2014.
4. Al comma 1 dell'articolo 1, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate»;
b) le parole: «euro 500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000».

5. Le modifiche di cui al comma 4 si applicano alle operazioni indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Al comma 1 dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,» sono soppresse.
7. Il primo periodo, del comma 1, dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 effettuano i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione».
56. 04. Saltamartini, Vignali.

Dopo l'articolo 56, è inserito il seguente:

Art. 56-bis.
(Disciplina fiscale delle aree demaniali portuali).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili (Ici) e di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, in materia di imposta municipale propria (Imu), si interpretano nel senso che le aree e le banchine demaniali marittime dei porti, come delimitate dal piano regolatore portuale, ivi comprese le aree e le banchine destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica ed alle infrastrutture stradali e ferroviarie, in quanto compendi destinati ai traffici marittimi ed alle attività e servizi funzionali agli stessi traffici, non sono assoggettate alle predette imposte.
2. Sono assoggettati alle imposte di cui al precedente comma 1 i fabbricati o porzioni di essi non destinati ai suddetti usi marittimo-portuali che insistono sulle aree demaniali dei porti e sono affidati in concessione, qualora gli stessi fabbricati, rivestendo natura di autonoma unità immobiliare, presentino effettiva autonomia funzionale e reddituale. In tali casi, soggetto passivo dell'imposta è il concessionario.
3. Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al comma 1 perdono efficacia.
56. 06. Garofalo.

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

Art. 56-bis.
(Semplificazioni in materia di comunicazioni fiscali).

1. Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 non si applicano ai veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il cui costo d'acquisizione non è superiore a trentamila euro.
2. La modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
56. 02. Saltamartini, Vignali.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Introduzione della deducibilità delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287).

1. Le sanzioni applicate alle imprese ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, rientrano nelle sopravvenienze passive, di cui all'articolo 101, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
56. 08. Oliaro, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Riduzione accise sugli olii minerali utilizzati per le attività portuali ed interportuali).

1. Ai fini dell'applicazione della direttiva 2003/96/CE, recepita con la legge 18 aprile 2005, n. 62, il punto 9 della Tabella A del Testo Unico delle Accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituito dal seguente:
9. I veicoli destinati ad essere utilizzati al di fuori della rete stradale pubblica o che non hanno ricevuto un'autorizzazione a circolare prevalentemente sulla rete stradale pubblica sono soggetti - per l'impiego di olio minerale - all'accisa di euro 21 ogni 1.000 litri.
56. 09. Oliaro, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Limitazione all'uso del contante).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
1-ter. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano qualora il trasferimento del contante o dei titoli al portatore riguardi servizi resi dai soggetti di cui al comma 1, numero 5), dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
56. 010. Oliaro, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Modifiche all'articolo 303 del testo unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43).

All'articolo 303 del Testo unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o al transito, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516. Tuttavia, qualora l'errore sul valore comporti una rideterminazione dei diritti di confine complessivamente dovuti superiore del cinque per cento rispetto a quelli calcolati in base alla dichiarazione, si applicano le sanzioni indicate al comma 3.»;
b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) quando pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;»;
c) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna voce tariffaria;»;
d) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «d) quando la differenza tra i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento e quelli calcolati in base alla dichiarazione dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione nella compilazione della dichiarazione, sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso.»;
e) al comma 3, l'alinea è sostituito dal seguente: «Se la differenza tra i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sul valore e quelli calcolati in base alla dichiarazione supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:»;
f) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) per i diritti da 2.000,1 a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;».
56. 017. Pagano.

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:
Art. 56-bis. - (Definizione dei carichi di ruolo pregressi). - 1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali o da enti pubblici statali e affidati agli enti e alle società incaricate per la riscossione, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», fino al 31 dicembre 2012, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 50 per cento dell'importo iscritto a ruolo non superiore a 50.000 euro;
b) di una somma pari al 40 per cento dell'importo iscritto a ruolo superiore a 50.000 euro, che comunque non sia inferiore ad euro 25.000;
c) delle somme dovute ai concessionari per la riscossione a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dagli stessi.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai carichi affidati agli enti e alle società incaricate per la riscossione da uffici statali o da enti pubblici statali fino al 31 dicembre 2012.
3. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 gennaio 2014, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 60 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 ottobre 2014. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento. L'omesso versamento del residuo importo entro la data indicata non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
4. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari per la riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.
56. 018. Taglialatela, Corsaro.

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

Art. 56-bis.
(Facoltà di opzione delle società agricole per la determinazione del reddito su base catastale).

1. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.
2. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2013», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;
2) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
3) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalla seguenti: «31 dicembre 2013».
56. 019. Cenni.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Divieto di cumulo).

1. I titolari di pensione erogata dagli enti previdenziali e da altri organi la cui attività è sostenuta, in via prevalente, da finanziamenti a carico del bilancio statale, ivi inclusi la commissione europea e gli organismi internazionali sostenuti da trasferimenti a carico del bilancio statale, nonché da organismi retti da amministratori, consiglieri o commissari di nomina pubblica, i quali si trovano a svolgere attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoratore autonomo, nelle strutture sotto indicare devono, per il periodo di svolgimento di tali attività riversare al bilancio dello stato l'importo della pensione.
2. Le attività per le quali si applica l'obbligo di riversamento sono quelle relative a: gli incarichi di governo, le cariche e gli incarichi negli organi costituzionali (Quirinale, corte costituzionale, corte dei conti, CNEL, CSM) le cariche di consigliere e assessore regionale, le cariche di sindaco ed assessore nei comuni capoluogo di provincia, le cariche di consigliere di amministratore di società pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica, le cariche di commissari di autorità, le posizioni di ruolo nella magistratura ordinaria e amministrativa, la carica di amministratore di società pubbliche quotate.
3. In prima applicazione tutti i soggetti di cui al comma 2 devono dichiarare se sono o no titolari di una pensione e sottoscrivere contemporaneamente l'atto di riversamento della loro pensione ad un capitolo del bilancio dello stato appositamente istituito volto ad alimentare un programma di sostegno alla assunzione e/o alla stabilizzazione dei giovani di età compresa fra i 18 ed i 29 anni. Per le nuove nomine, all'atto della nomina in una delle strutture indicate al comma 2, i nominati devono sottoscrivere l'atto di riversamento della loro pensione allo stesso capitolo di bilancio.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del lavoro e della presidenza sociale sono definiti i criteri e le modalità operative e dell'utilizzo del fondo di cui al presente articolo.
56. 020. Rughetti, Melilli, Tabacci, Romano.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, aggiungere il seguente:
«6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni effettuate entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto, indica le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma».
56. 022. Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, capoverso al comma 7, è aggiunto il seguente periodo:
«Possono altresì continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, esistenti alla data del 1o gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:
a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato».
* 56. 011. Andrea Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, capoverso al comma 7, è aggiunto il seguente periodo:
«Possono altresì continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, esistenti alla data del 1o gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:
a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli prevalenti sul mercato».
* 56. 015. De Micheli.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.
* 56. 014. De Micheli.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.
* 56. 01. Laffranco.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.
* 56. 012. Andrea Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).

1. Le limitazioni contenute nell'articolo 1, comma 444 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, esplicano i loro effetti sulle delibere di salvaguardia degli equilibri di bilancio adottate, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2010 a decorrere dall'anno 2013.
56. 021. Mariani.

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

Art. 56-bis.
(Norma di interpretazione autentica).

1. Ferma restando la limitazione alle prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, l'articolo 25-bis, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 si interpreta nel senso che tra le aziende ed istituti di credito e le società finanziarie cui non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 4 del medesimo articolo, rientra anche Poste Italiane S.p.A..
56. 03. Leone.

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

Art. 56-bis.
(Semplificazioni in materia di dichiarazioni fiscali).

1. All'articolo 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il comma 2-bis è soppresso.
56. 05. Saltamartini, Vignali.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

1. In caso di accordo fra le parti finalizzato alla riduzione del canone relativo a un contratto di locazione, la relativa registrazione è esente dalle imposte di registro e di bollo.
56. 016. Misiani.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Semplificazioni in materia di comunicazioni fiscali).

1. Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 non si applicano ai veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il cui costo d'acquisizione non è superiore a trentamila euro.
2. La modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
56. 023. Saltamartini, Vignali, Gelmini.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Semplificazioni in materia di comunicazioni e dichiarazioni).

1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana»;
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute».

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione, corredata della ricevuta di presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a partire dal 1o gennaio 2014.
4. Al comma 1 dell'articolo 1, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate»;
b) le parole: «euro 500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000».

5. Le modifiche di cui al comma 4 si applicano alle operazioni indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Al comma 1 dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,» sono soppresse.
7. Il primo periodo, del comma 1, dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 effettuano i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione».
56. 024. Saltamartini, Vignali, Gelmini.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Semplificazioni in materia di dichiarazioni fiscali).

1. All'articolo 9, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il comma 2-bis è soppresso.
56. 025. Saltamartini, Vignali, Gelmini.

ART. 57.

All'articolo 57, al comma 1, sostituire le parole: e di ricerca industriale con le seguenti e di ricerca in ambito industriale e terziario e dopo la lettera l) aggiungere la seguente: m) allo sviluppo dell'innovazione tecnologica e non tecnologica nei Servizi di mercato.
57. 3. Guidesi.

Al comma 1, sostituire le parole: nel limite del 50 per cento con le seguenti: in misura non inferiore al cinquanta per cento.
57. 7. Vacca, D'Uva, Marzana, Gallo, Brescia, Di Benedetto, Battelli, Valente, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1 alla lettera b) le parole: «start-up innovative e spin-off universitari» sono sostituite dalle parole: avvii d'impresa innovativi e di società universitarie (alle quali l'Università partecipa in qualità di socio); alla lettera c) le parole: «social innovation» sono sostituite dalle parole: innovazione sociale; alla lettera d) la parola «crowdfunding» è sostituita dalle parole di raccolta fondi; alla lettera e) la parola «post-doc» è sostituita dalle parole «postdottorato»; alla lettera f) la parola «grant» è sostituita dalle parole borsa di studio.
57. 11. Corsaro.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole 30 anni con le seguenti 35 anni.
57. 5. Vacca, D'Uva, Marzana, Gallo, Brescia, Di Benedetto, Battelli, Valente, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: e) ad incoraggiare la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e assegni di ricerca post-doc, favorendo così l'introduzione di nuove tipologie di formazione dottorale ulteriori e diverse rispetto a quelle attualmente previste dal nostro sistema universitario.
57. 6. D'Uva, Vacca, Marzana, Gallo, Brescia, Di Benedetto, Battelli, Valente, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere, in fine, le parole: o il cui anno di fondazione sia successivo al 2008 e sostituire la lettera l) con la seguente: l) al sostegno di quelle imprese che per la prima volta si avvicinano a un processo di internazionalizzazione, anche attraverso la partecipazione a bandi europei di ricerca.
57. 1. Cimbro, Coscia, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

Al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
i) al sostegno ed alla incentivazione di progetti elaborati da ricercatori che risultino aver partecipato a progetti europei o a progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB.
57. 10. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni, Boccadutri, Melilla, Marcon, Pilozzi.

Al comma 1 lettera i) dopo le parole PRIN o FIRB, aggiungere le seguenti: e allo sblocco delle erogazioni relative alle attività di ricerca già rendicontate.
57. 4. Taranto, Benamati, Martella, Peluffo, Mosca, Senaldi, Petitti, Ginefra, Donati, Cani, Impegno.

Al comma 1 dopo la lettera l) inserire la seguente:
1-bis) al sostegno in favore di progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa on line dei relativi prodotti.
57. 12. Santerini, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1 dopo la lettera l) inserire la seguente:
1-bis) alla sperimentazione di percorsi di collaborazione tra Dottori di Ricerca, Atenei, Aziende e al fine di un utilizzo diffuso delle risorse nazionali e UE destinate a Ricerca e Sviluppo, da realizzare con modalità che assicurino la massima trasparenza e in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica.
57. 8. Vecchio, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche finanziate per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, indipendentemente dal formato della prima pubblicazione e dalle modalità della sua distribuzione o messa a disposizione del pubblico, devono essere depositate, non oltre sei mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali o di settore, predisposti in modo tale da garantire l'accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti individualmente, l'interoperabilità all'interno e all'esterno dell'Unione Europea e la conservazione a lungo termine in formato elettronico. I soggetti preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le misure necessarie per l'attuazione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici;
2-ter. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il Ministero per i Beni e le Attività culturali e il Ministero per l'istruzione, l'Università e la Ricerca adottano strategie coordinate per la piena integrazione, interoperabilità e non duplicazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.
57. 2. Piccoli Nardelli, Coscia, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

All'articolo 57, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente:
d-quater. Gli assegni, i premi o sussidi per fini di studio ovvero le erogazioni assegnate da qualificati Enti di Ricerca a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio, di ricerca scientifica, di specializzazione.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è abrogata la lettera c).

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis si provvede quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2013, a 20 milioni nel 2014 e a 30 milioni nel 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato.
57. 9. Scalfarotto.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Ricerca effettuata da strutture cooperative).

1. Al fine di potenziare il sostegno alla ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura e in attuazione del principio di pari opportunità, per colmare la disparità di condizioni con la ricerca istituzionale, il 35 per cento degli stanziamenti previsti dal Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il finanziamento della ricerca scientifica applicata alla pesca è riservato alla ricerca scientifica effettuata dalle strutture cooperative.
2. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, per i progetti di ricerca scientifica presentati dalle strutture cooperative è ammessa la spesa fino al 100 per cento dello stanziamento.
*57. 06. Causin, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Matarrese.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Ricerca effettuata da strutture cooperative).

1. Al fine di potenziare il sostegno alla ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura e in attuazione del principio di pari opportunità, per colmare la disparità di condizioni con la ricerca istituzionale, il 35 per cento degli stanziamenti previsti dal Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il finanziamento della ricerca scientifica applicata alla pesca è riservato alla ricerca scientifica effettuata dalle strutture cooperative.
2. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, per i progetti di ricerca scientifica presentati dalle strutture cooperative è ammessa la spesa fino al 100 per cento dello stanziamento.
*57. 05. Palazzotto, Bordo, Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Ricerca effettuata da strutture cooperative).

1. Al fine di potenziare il sostegno alla ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura e in attuazione del principio di pari opportunità, per colmare la disparità di condizioni con la ricerca istituzionale, il 35 per cento degli stanziamenti previsti dal Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il finanziamento della ricerca scientifica applicata alla pesca è riservato alla ricerca scientifica effettuata dalle strutture cooperative.
2. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, per i progetti di ricerca scientifica presentati dalle strutture cooperative è ammessa la spesa fino al 100 per cento dello stanziamento.
*57. 01. Pagano.

Inserire il seguente:

Art. 57-bis.
(Ricerca nel settore della pesca effettuata da strutture cooperative).

1. Al fine di incrementare il sostegno alla ricerca scientifica applicata al settore della pesca e dell'acquacoltura nel rispetto del principio di pari opportunità tra differenti soggetti che svolgono attività di ricerca e con l'obiettivo di evitare il formarsi di situazioni di disparità con la ricerca istituzionale, non meno del 35 per cento degli stanziamenti previsti dal Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura in favore della ricerca scientifica applicata alla pesca è riservato alla ricerca scientifica effettuata dalle strutture cooperative.
2. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, per i progetti di ricerca scientifica presentati dalle strutture cooperative è ammessa la spesa fino al 100 per cento dello stanziamento.
57. 011. Mongiello, Antezza, Venittelli.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca).

L'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.
*57. 09. Causin, Catania, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Matarrese.

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca).

L'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.
*57. 02. Pagano.

Dopo l'articolo 57, è aggiunto il seguente:

Art. 57-bis.

1. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:
a) al primo periodo, le parole: «centocinquanta unità» sono sostituite dalle seguenti: «trecento unità».

2. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «per l'anno scolastico 2012-2013» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno scolastico 2013-2014».
3. All'onere previsto dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2013 e delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
57. 03. Centemero.

> Dopo l'articolo 57, è aggiunto il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca).

1. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.
57. 04. Palazzotto, Franco Bordo, Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure in materia di sicurezza).

1. Il ministero dell'interno entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto invia una relazione al Parlamento con l'indicazione degli addetti del personale del comparto sicurezza di ogni ordine e grado che risulta impiegato ad ogni titolo nell'anno 2012 in funzioni e servizi ausiliari a sostegno e presidio dei luoghi e delle persone che ricoprono incarichi in organi costituzionali o di rilievo costituzionale.
2. Entro il 28 febbraio del 2014 il Ministro dell'interno definisce con proprio decreto una riorganizzazione dei servizi e dei presidi di cui al comma 1 che comunque deve assicurare una riduzione degli addetti non inferiore al 25% rispetto all'anno 2012, da impiegare in servizi operativi territoriali.
57. 07. Rughetti, Melilli, Tabacci, Romano.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure per ridurre l'incidenza del debito pubblico).

1. In applicazione delle regole fissate dal patto di stabilità e crescita, per concorrere alla progressiva riduzione dell'incidenza del debito pubblico sul PIL e per dare applicazione ai principi di solidarietà nei confronti dei territori a più bassa capacità fiscale, lo Stato addebita annualmente ai bilanci di ciascuna delle Regioni a statuto speciale, con eccezione delle regioni che non hanno raggiunto il livello pro - capite medio nazionale di reddito e alle province autonome una frazione della spesa per interessi sul debito pubblico pari al rapporto tra il provento delle compartecipazioni regionali al gettito dei tributi erariali e il totale del gettito regionale dei tributi erariali compartecipati.
57. 08. Rughetti, Melilli, Tabacci, Romano.

Dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:

Art. 57-bis.

1. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:
a) al primo periodo, le parole: «centocinquanta unità» sono sostituite dalle seguenti: «trecento unità».

2. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «per l'anno scolastico 2012-2013» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno scolastico 2013-2014».
3. All'onere previsto dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2013 e delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
57. 010. Centemero.

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca).

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, comma 3, il secondo periodo è soppresso;
b) all'articolo 10, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

57. 012. Mongiello, Antezza, Venittelli.

ART. 58.

Al comma 1 lettera a), in fine, aggiungere le seguenti parole: e la parola «cinquanta» è sostituita dalla seguente «cento».

Al comma 1, lettera b), in fine, aggiungere le seguenti parole: e la parola «cinquanta» è sostituita dalla seguente «cento».
58. 18. D'Uva, Vacca, Marzana, Gallo, Brescia, Di Benedetto, Battelli, Valente, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
a-bis) dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente: « 13-ter. I limiti previsti dal comma 13-bis non si applicano nel caso di assunzioni di personale risultato idoneo all'esito di procedure di valutazione comparativa per professori di I e II fascia, bandite prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge da università che riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento».
58. 32. Garofalo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis) Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge, al fine di consentire agli Enti Pubblici di Ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi Enti, previa autorizzazione dei Ministri vigilanti, sono autorizzati alla rideterminazione della propria dotazione organica, in ragione dei finanziamenti di origine governativa, entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali.
58. 11. Miccoli, Coscia, Mosca, Agostini, Albanella, Fontana, Laforgia, Madia, Martelli, Tidei.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il primo e secondo periodo del comma 4, sono sostituiti dal seguente: «I contratti di cui al precedente comma possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.».
*58. 17. Marzana, D'Uva, Vacca, Gallo, Battelli, Di Benedetto, Brescia, Valente, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il primo e secondo periodo del comma 4, sono sostituiti dal seguente: «I contratti di cui al precedente comma possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.»
*58. 3. Pagano, Giammanco, Misuraca.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. 1. È istituito un comparto di contrattazione aggiuntivo a quelli già determinati dal comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009, a cui corrisponde un'ulteriore separata area di dirigenza. Nel comparto confluisce il personale contrattualizzato delle Università, delle istituzioni ed Enti Pubblici di Ricerca e dell'AFAM, così come definito dagli articoli 5, 6, e 12 del Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di Contrattazione per il Quadriennio 2006-2009.
2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è costituito un Comitato di Settore costituito dai Rettori delle Università Italiane, dai Presidenti degli enti di ricerca e dai Direttori dell'AFAM, in numero proporzionale a quello degli addetti a tempo indeterminato dei vari comparti.
3. Dalla attuazione del presente articolo non possono derivare costi o ulteriori aggravi per la finanza pubblica.»
58. 10. Buonanno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli interventi atti a incentivare la mobilità tra docenti tra Atenei attuando uno scambio tra le università in cui, a causa della chiusura dei corsi, si possa verificare la presenza di docenti privi di un carico didattico.
58. 6. Malisani, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Carlo Galli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, sono individuate le risorse per un piano straordinario triennale di reclutamento e stabilizzazione di ricercatori e professori ordinari.
58. 7. Malisani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 141 e 142 della legge 228 del 2012, dai rispettivi limiti ed effetti sono escluse le spese effettuate dalle Università a valere su entrate proprie o finanziamenti pubblici aventi specifico vincolo di destinazione.
58. 30. Lodolini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 15, comma 14, della legge 7 agosto 2012, n. 135, al primo periodo, dopo le parole: «e per l'assistenza ospedaliera», aggiungere la seguente frase: «ad esclusione dei policlinici universitari non statali di cui all'articolo 33, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
58. 8. Rughetti.

Sopprimere i commi 4 e 5 e al comma 6 sopprimere le parole: rispetto a quelli indicati al comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) all'alinea sostituire le parole da: «Agli oneri derivanti» fino a «57,9 milioni di euro per l'anno 2015,» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 11, 22, comma 3, 23, 56 e 58, comma 1, pari a 34,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 119,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 107,7 milioni per l'anno 2015»;
b) alla lettera e) sostituire le parole: «quanto a 75 milioni per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 100 milioni per il 2014 e a 49,8 milioni per l'anno 2015».
58. 13. Bellanova, Damiano, Coscia, Gnecchi, Albanella, Fontana, Maestri, Simoni, Zappulla, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Capone, Manfredi.

Al comma 4, sostituire le parole: pari ad euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5 con le seguenti: pari ad euro 45 milioni nell'anno 2014 ed euro 69,8 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5 e mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritta alla missione «Istruzione scolastica» alla voce «Legge 29 luglio 1991, n. 243: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 - cap. 1692)» per un importo pari a 20 milioni per il 2014 e 20 milioni per il 2015.

Al comma 1, dopo le parole: Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della Ricerca inserire le seguenti: l'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228 iscritta alla Missione «Istruzione universitaria», voce Legge 14 novembre 2000, n. 338, articolo 1, comma 1, è aumentata di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Inoltre,».
58. 19. Caso, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono aggiunti i seguenti periodi:
«All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20 della legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, i termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006. n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2102/2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito».
*58. 31. Centemero.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono aggiunti i seguenti periodi:
«All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20 della legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, i termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006. n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2102/2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito».
*58. 20. Gelmini, Centemero.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per far fronte ai compiti istituzionali di ricerca nelle discipline geofisiche e vulcanologiche, al mantenimento delle reti di monitoraggio sismico e vulcanico del territorio nazionale e alla sorveglianza sismica e vulcanica h24 nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile, l'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è autorizzato con oneri a carico del proprio bilancio, inclusi i fondi assegnati dal Dipartimento della Protezione Civile, ad avvalersi in continuità del personale in servizio con contratti a tempo determinato anche oltre il limite di 60 mesi.
58. 21. Pagano.

I commi 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:
5. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base-regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2014 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
58. 29. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Boccadutri, Melilla, Marcon, Pilozzi, Kronbichler.

I commi 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 settembre 2013. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
58. 28. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Boccadutri, Melilla, Marcon, Pilozzi, Kronbichler.

I commi 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:
5. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiore a 25 di euro annui per l'anno 2014 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
58. 27. Fratoianni, Costantino, Giordano, Boccadutri, Melilla, Marcon, Pilozzi, Kronbichler.

I commi 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:
5. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 25 milioni per l'anno 2014 e di 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.
58. 26. Costantino, Fratoianni, Giordano, Boccadutri, Melilla, Marcon, Pilozzi, Kronbichler.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
A decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 31 agosto 2013 si provvede all'assunzione di 11851 collaboratori scolastici ordinariamente spettante sulla base degli accantonamenti sui posti di organico di diritto. Le risorse rivenienti dall'applicazione della presente disposizione sono destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dal comma 1.
58. 16. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Valente, D'Uva, Chimienti, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti commi:
5-bis. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, introdotti dall'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.
5-ter. Nelle università che provvedono alla cessazione dei servizi esternalizzati originariamente prodotti al proprio interno a qualsiasi titolo o attraverso convenzioni o contratti con le Fondazioni universitarie, a partire dall'anno 2013 fino all'anno 2016, il calcolo delle spese complessive di personale, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2012, si ottiene sottraendo l'importo totale del risparmio ottenuto dalla cessazione del servizio esternalizzato.
5-quater. All'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n 49 del 29 marzo 2012, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: f) spese sostenute per servizi esternalizzati originariamente prodotti al proprio interno.
58. 15. Vacca, D'Uva, Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Valente, Battelli, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti commi:
5-bis. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, introdotti dall'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.
5-ter. Nelle università che provvedono alla cessazione dei servizi esternalizzati a qualsiasi titolo o attraverso convenzioni o attraverso contratti con le Fondazioni universitarie, a partire dall'anno 2013 fino all'anno 2016, il calcolo delle spese complessive di personale, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2012, si ottiene sottraendo l'importo totale del risparmio ottenuto dalla cessazione del servizio esternalizzato.
58. 14. Vacca, D'Uva, Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Valente, Battelli, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 6, dopo le parole: presente decreto sono inserite le seguenti:, dedotte le risorse necessarie alla prosecuzione dei rapporti convenzionali in essere ed ininterrottamente prorogati ai sensi dell'articolo 9, comma 15-bis decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 2010.
58. 4. Capodicasa.

Al comma 6, dopo le parole: e per le supplenze brevi aggiungere le seguenti: e per i libri di testo delle scuola primaria, di cui all'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.
58. 9. Rughetti, Guerini.

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:
6-bis. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte in fine le seguenti parole «, nonché quelli adottati ai sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico 2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui all'articolo 26, comma 8, primo periodo».
6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 3,7 milioni di euro, si provvede, per euro 1,3 milioni per il 2013 mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti rimodulabili iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione «Istruzione scolastica», programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema di istruzione scolastica e per il diritto allo studio» e per euro 2,6 per il 2014 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5.
* 58. 5. Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Caterina, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:
6-bis. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte in fine le seguenti parole «, nonché quelli adottati ai sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico 2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui all'articolo 26, comma 8, primo periodo».
6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 3,7 milioni di euro, si provvede, per euro 1,3 milioni per il 2013 mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti rimodulabili iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione «Istruzione scolastica», programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema di istruzione scolastica e per il diritto allo studio» e per euro 2,6 per il 2014 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5».
*58. 2. Centemero.

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:
6-bis. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte in fine le seguenti parole «, nonché quelli adottati ai sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico 2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui all'articolo 26, comma 8, primo periodo».
6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 3,7 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5.
58. 1. Centemero.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:
7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento delle attività agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione può avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto.
* 58. 12. Sani, Oliverio, Taricco.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis
. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione può avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto.
* 58. 24. Catania, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 58 è aggiunto il seguente:

Art. 58-bis.

Al fine di garantire, in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, la piena funzionalità del sistema scolastico con l'immissione di un numero congruo di dirigenti e conseguire un risparmio di spesa correlato alla riduzione del contenzioso attualmente pendente, l'articolo 1, comma 1, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, è così modificato:
«A decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, gli incarichi di presidenza sono conferiti, in via prioritaria, a coloro che già rivestivano in precedenza tale incarico.
In via subordinata, gli incarichi di presidenza sono assegnati, secondo il seguente ordine, a:
a) soggetti risultati idonei in una delle precedenti procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici (ordinari o riservati) ma non immessi in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili;
b) soggetti risultati idonei in una delle precedenti procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici (ordinari o riservati) ma non immessi in ruolo per annullamento della procedura concorsuale;
c) soggetti, che abbiano partecipato a precedenti concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici (ordinari o riservati) che abbiano instaurato un contenzioso ancora pendente, avente ad oggetto l'esclusione a il mancato superamento della procedura concorsuale».

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma, 1-bis:
«Alla copertura finanziaria della spesa relativa al conferimento degli incarichi di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente si provvede mediante l'attribuzione di un importo corrispondente all'indennità di reggenza che sarebbe spettata al dirigente scolastico destinatario di incarico di reggenza su sedi vacanti».

Dopo il comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma 2:
«I docenti beneficiari di incarichi di presidenza nel triennio 2008/2011 sono ammessi ad un periodo di formazione, previo superamento di un esame orale, ai fini dell'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici.
Il Ministro dell'istruzione, università e ricerca disciplina con proprio decreto le modalità di svolgimento dell'esame orale e del successivo periodo di formazione».
58. 01. Piccone.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 58-bis.
(Disposizioni transitorie per l'Università degli studi della Basilicata).

1. Entro il 31 ottobre 2013 l'Università degli Studi della Basilicata è tenuta ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a bandire contestualmente, in deroga al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e successive modificazioni, le procedure concorsuali per la copertura di un numero di posti equivalente, anche in termini di Aree e di Categorie contrattuali di inquadramento, a quello resosi vacante per effetto dell'annullamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente articolo, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento indicati al primo comma continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico, ferma restando la validità dei processi di riorganizzazione dell'Università degli Studi della Basilicata.
3. Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni riservati a personale di ruolo dell'Università degli Studi della Basilicata ai quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore, nonché i dipendenti di cui al secondo comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello ordinariamente richiesto per l'accesso alla qualifica corrispondente.
4. Resta ferma in ogni caso la responsabilità degli organi di amministrazione dell'Università degli Studi della Basilicata che hanno concorso all'adozione dei provvedimenti di inquadramento indicati al primo comma.
58. 02. Folino, Antezza, Latronico, Placido.

Dopo l'articolo 58 inserire il seguente:

Art. 58-bis.

1. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un intero anno scolastico, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.
2. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami, organizzata dagli Uffici scolastici regionali ove i predetti soggetti abbiano prestato il servizio. La procedura concorsuale consta di una prima fase di valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale e di una prova scritta sull'esperienza maturata, analogamente a quanto disposto, anche in ordine alla valutazione della prova, per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui al comma 1. L'assunzione è disposta, terminate le assegnazioni dei candidati dei concorsi precedenti, nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato o, in subordine, in altra regione a scelta dell'avente titolo.
4. All'attuazione della procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. I soggetti di cui al comma 1 che non superano con esito positivo la procedura concorsuale riservata di cui al comma 1 sono ricollocati nei ruoli di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015.
5. I candidati non in quiescenza risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente alla data del 1o gennaio 2011, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda in coda alle relative graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13 luglio 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56, 4a serie speciale del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del CCNL per l'Area V, 11-4-2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti alla prova scritta di cui al comma 2. In caso di esito positivo della stessa, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. In caso di esito negativo della procedura ovvero del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del predetto articolo 14, per come modificato dall'articolo 8, comma primo, del CCNL per l'Area V, 15 luglio 2010.
6. Al primo periodo dell'articolo 1-sexies della legge 31 marzo 2004 n. 43 dopo le parole «incarichi già conferiti» è aggiunto: «e salvo il conferimento degli incarichi previsti dal successivo comma 7».
7. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema scolastico e dare provvisoria copertura tanto ai posti vacanti e disponibili che ai posti disponibili per un solo anno scolastico, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, ai soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto un contenzioso con oggetto la partecipazione al concorso (ordinario) a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 o la partecipazione al concorso (riservato) a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 3 ottobre 2006, è affidato un incarico di presidenza della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti o fino alla cessazione della disponibilità del posto. All'incaricato della presidenza spetta l'ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto. Alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2011/2012, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici.
8. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca sono adottate le misure idonee a individuare i requisiti e i termini delle operazioni di conferimento dell'incarico di direzione di cui al comma 1.
58. 03. Bruno.

ART. 59.

Sostituirlo con il seguente:
1. Nelle more della revisione del sistema del Diritto allo studio universitario, al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilità interregionale degli studenti universitari, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro il 30 luglio 2013, «borse per la mobilità» a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l'anno accademico 2013-2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale «a ciclo unico», di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, presso Università statali o non statali italiane, con esclusione delle Università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.
2. Il bando stabilisce l'importo delle borse, nonché le modalità per la presentazione telematica delle domande e i criteri per la formulazione della graduatoria nazionale di merito tra i candidati. L'importo delle borse potrà essere differenziato tenendo conto della distanza tra la sede di residenza dello studente e quella dell'università alla quale lo stesso intende iscriversi.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:
a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;
b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

4. Le borse di mobilità sono attribuite sulla base di una graduatoria nazionale formata dai soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle relative risorse assegnate ai sensi del comma 2. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori più bassi nel requisito di cui alla lettera b), quindi più alti nei requisiti di cui alla lettera a). La comunicazione delle graduatorie e l'assegnazione delle borse è effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 3 settembre 2013. Essa diviene efficace all'atto dell'immatricolazione dello studente in una università situata in una regione differente da quella di residenza della sua famiglia, con esclusione delle università telematiche.
5. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:
a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;
b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;
c) non aver riportato nessun voto inferiore a 26/30.

6. Le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
7. All'atto dell'effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'università presso la quale lo studente beneficiario è iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente.
8. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per l'anno 2015 da iscrivere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle Università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 per l'erogazione di «borse per la mobilità» a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l'anno accademico 2013-2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale «a ciclo unico», di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, presso Università statali o non statali italiane, con esclusione delle Università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.
9. Nelle more di una revisione del sistema di finanziamento del Diritto allo studio universitario, al finanziamento delle borse di mobilità di cui al presente articolo è destinata altresì una quota pari al 2 per cento del fondo premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, così come definito negli appositi decreti ministeriali di ripartizione per il triennio di competenza 2013-2015.
10. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi dal 3 al 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
59. 2. Marco Meloni, Coscia, Ghizzoni, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Nardello, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 59.

1. Nelle more della revisione del sistema del Diritto allo studio universitario, al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilità interregionale degli studenti universitari, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro il 30 luglio 2013, «borse per la mobilità» a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l'anno accademico 2013-2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale «a ciclo unico», di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, presso Università statali o non statali italiane, con esclusione delle Università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.
2. Il bando stabilisce l'importo delle borse, nonché le modalità per la presentazione telematica delle domande e i criteri per la formulazione della graduatoria nazionale di merito tra i candidati. L'importo delle borse potrà essere differenziato tenendo conto della distanza tra la sede di residenza dello studente e quella dell'università alla quale lo stesso intende iscriversi
3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:
a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;
b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

4. Le borse di mobilità sono attribuite sulla base di una graduatoria nazionale formata dai soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle relative risorse assegnate ai sensi del comma 2. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori più bassi nel requisito di cui alla lettera b), quindi più alti nei requisiti di cui alla lettera a). La comunicazione delle graduatorie e l'assegnazione delle borse è effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 3 settembre 2013. Essa diviene efficace all'atto dell'immatricolazione dello studente in una università situata in una regione differente da quella di residenza della sua famiglia, con esclusione delle università telematiche.
5. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:
a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;
b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;
c) non aver riportato nessun voto inferiore a 26/30.

6. Le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
7. All'atto dell'effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'università presso la quale lo studente beneficiario è iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente.
8. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per l'anno 2015 da iscrivere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle Università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 per l'erogazione di «borse per la mobilità» a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l'anno accademico 2013-2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale «a ciclo unico», di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, presso Università statali o non statali italiane, con esclusione delle Università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.
9. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi dal 3 al 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
59. 3. Marco Meloni, Coscia, Ghizzoni, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Nardello, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Carlo Gallo.

Sostituirlo con il presente:

1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per l'anno 2015, per incrementare i fondi destinati alla gamma degli strumenti e dei servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n 68 del 2012.
2. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi dal 3 al 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
59. 17. D'Uva, Vacca, Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Valente, Battelli, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: e della mobilità interregionale, le parole: per la mobilità nonché le parole: che hanno sede in regioni diverse da quelle di residenza;
b) al comma 3, sopprimere la lettera c);
c) al comma 4, sopprimere le parole: di mobilità nonché le parole: quindi nei requisiti di cui alle lettere c) e a);
d) al comma 5, sopprimere le parole: di mobilità;
e) al comma 6, sopprimere le parole: , ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, ;
f) al comma 7, sopprimere le parole: di mobilità;
e) nella rubrica, sopprimere le parole: di mobilità.
59. 27. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Boccadutri, Melilla, Marcon, Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:
a) e della mobilita interregionale;
b) che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.
59. 26. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano, Boccadutri, Melilla, Marcon, Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 1, sostituire le parole: la spesa di 5 milioni con le seguenti: la spesa di 10 milioni.

Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per l'eventuale parte eccedente mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate al Fondo per la competitività e lo sviluppo di competenza del MISE di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208.
59. 22. Librandi, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1, sostituire le parole: da iscrivere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università con le seguenti: da erogare alle regioni come apposito fondo finalizzato.
59. 16. Vacca, Gallo, D'Uva, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Valente, Battelli, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, dopo le parole: risultati scolastici eccellenti aggiungere le seguenti: e in assenza dei mezzi necessari.
59. 18. Luigi Gallo, D'Uva, Vacca, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Valente, Battelli, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, dopo le parole: ottobre 2004, n. 270 aggiungere le seguenti: nonché dei corsi di laurea magistrale istituiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 2010 e con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 marzo 2011.
59. 20. Santerini, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole da: con votazione sino alla fine del periodo con le seguenti: con votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore al valore determinato sommando quindici punti alla media della distribuzione dei voti della propria Commissione d'esame;.
59. 29. Corsaro.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 95/100 con le seguenti: 85/100.
59. 15. Vacca, Gallo, D'Uva, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Valente, Battelli, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i Collegi Universitari di Merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: quindi nei requisiti di cui alle lettere c) e a) con le seguenti: quindi nei requisiti di cui alle lettere c), c-bis) e a).
*59. 1. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i Collegi Universitari di Merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: quindi nei requisiti di cui alle lettere c) e a) con le seguenti: quindi nei requisiti di cui alle lettere c), c-bis) e a).
*59. 21. Binetti, Santerini, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti, Gitti.

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i Collegi Universitari di Merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: quindi nei requisiti di cui alle lettere c) e a) con le seguenti: quindi nei requisiti di cui alle lettere c), c-bis) e a).
*59. 30. Centemero.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: le borse di mobilità sono assicurate, in presenza dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo, a tutti gli aventi diritto. In caso di esaurimento delle relative risorse assegnate ai sensi del comma 1, si autorizza una variazione di spesa in aumento al fine di assicurare l'accesso alla borsa di mobilità per i soggetti richiedenti e valutati come idonei ai sensi del comma 3 del presente articolo.
59. 5. Vacca, D'Uva, Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Valente, Battelli, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Le borse di mobilità sono attribuite, sulla base di una graduatoria regionale, agli studenti iscritti e ammessi ai sensi del comma 3 alle università con sede legale nel proprio territorio, fino ad esaurimento delle risorse assegnate ai sensi del comma 2; le graduatorie sono stilate dalle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i propri enti per il diritto allo studio universitario.
59. 9. Vacca, D'Uva, Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Valente, Battelli, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 4, al secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fermo restando la possibilità per le regioni di introdurre ulteriori criteri che reputino opportuni.
59. 4. Matteo Bragantini.

Al comma 5, sostituire le parole: 30 luglio 2013 con le seguenti: 21 agosto 2013.
59. 8. Vacca, D'Uva, Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Valente, Battelli, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo:, qualora, all'atto della verifica, non dovessero sussistere i requisiti stabiliti richiesti, lo studente viene escluso dal beneficio.
59. 7. Vacca, D'Uva, Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Valente, Battelli, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Per gli anni accademici successivi al primo e fino al termine previsto dal proprio corso di studi, sia esso triennale che quinquennale, gli studenti che hanno avuto accesso al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso, con proroga annuale, attraverso apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che questi rispettino i seguenti requisiti di merito:
a) aver acquisito almeno l'80 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;
b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 27/30;
c) non aver riportato nessun voto inferiore a 24/30.
59. 14. D'Uva, Vacca, Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Valente, Battelli, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente: a) aver acquisito almeno il 50 per cento dei crediti formativi universitari previsti di studi in base all'anno di iscrizione precedente entro la conclusione della sessione estiva.
59. 11. Vacca, Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Valente, Battelli, D'Uva, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera b), sostituire le parole: 28/30 con le seguenti: 26/30;
2) alla lettera c), sostituire le parole: 26/30 con le seguenti: 24/30.
59. 6. Vacca, Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Valente, Battelli, D'Uva, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 6, dopo le parole: con apposita domanda inserire le seguenti: da presentare entro il 15 settembre.
59. 12. Vacca, D'Uva, Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Valente, Battelli, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis Il possesso dei requisiti richiesti dal comma 6 è dichiarato dallo studente sotto la sua responsabilità e sottoposta a verifica all'esito dell'eventuale ammissione al beneficio; qualora, all'atto della verifica, non dovessero sussistere i requisiti stabiliti richiesti, lo studente viene escluso dal beneficio.
59. 13. Vacca, Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Valente, Battelli .D'Uva, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Le somme corrisposte a titolo di borse di mobilità non costituiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono pertanto esenti dal pagamento dell'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 26 milioni di euro per il 2013 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 7-quater.
7-quater. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg» e le parole «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».
59. 28. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Le somme stanziate dagli end territoriali destinate esclusivamente all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione formazione di cui alla legge del 28 marzo 2003, n. 53, al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai commi 622-624 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
59. 19. Centemero.

Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Modifiche al decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 81).

1. All'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: «le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti.» sono sostituite dalle seguenti: «le classi di scuola primaria sono, di norma, costituite da non più di 25 bambini e non meno di 10.»;
2.All'articolo 11, comma 1, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, da non più di 25 e non meno di 15 alunni. Le eventuali iscrizioni in eccedenza possono essere ripartite, tra le classi parallele della stessa scuola o sezione staccata, purché siano di entità non superiore ad uno o, eccezionalmente, due alunni per classe; si procede, peraltro, alla formazione di un'unica prima classe qualora il numero degli alunni iscritti sia inferiore a 30.»;
3. All'articolo 16, sono appostate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «Le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi del primo anno di corso in funzione nell'anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per 27 il numero complessivo di alunni iscritti nell'istituto o scuola» «Le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di regola, con non meno di 25 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi prime che funzioneranno nell'anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per 25 il numero prevedibile di alunni iscritti». Alla fine del medesimo comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le eventuali iscrizioni in eccedenza sono distribuite tra le classi dello stesso istituto, scuola, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire ad istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le richieste eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 28 studenti per classe; si costituisce un'unica classe quando le iscrizioni previste siano meno di 30».
b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le eventuali iscrizioni in eccedenza sono distribuite tra le classi dello stesso istituto, scuola, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire ad istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le richieste eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 28 studenti per classe; si costituisce un'unica classe quando le iscrizioni previste siano meno di 30»;
c) il comma 4 è soppresso;

4. all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica netta fase finale del corso di studi, purché comprendano almeno 16 alunni».
59. 03. Cimbro.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa.
2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti.».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26 milioni di euro per il 2013 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4.
4. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativi sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».
59. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Misure per l'internazionalizzazione e il sostegno agli studenti Erasmus).

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-octies), è aggiunta, la seguente: «i-novies) le spese documentate relative alla partecipazione al programma Erasmus di studenti di età compresa tra i 18 anni ed i 28 anni, per un importo non superiore a 10.000 euro annui per ogni studente, nel caso in cui il reddito complessivo lordo della famiglia anagrafica, definita ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, sia inferiore a 80.000 euro annui»;.
2. Le modalità di accesso al beneficio di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto-legge;
3. Per la facilitazione degli scambi nell'ambito del programma Erasmus è introdotto un sistema di buoni per le famiglie ospitanti incoming student, utilizzabili nel sostegno delle spese degli outgoing student. Le modalità di erogazione e d'accesso ai buoni sono definite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto coi partner comunitari.
4. Sulla base di accordi stipulati tra i singoli Atenei ed il Ministero dell'università e della ricerca una quota di posti letto degli studentati - da definire tramite specifico regolamento da emanare di concerto coi partner comunitari, a condizione di reciprocità - viene riservata agli incoming student.
4. I consigli di corso di studio delle università sono tenuti al riconoscimento dei crediti formativi universitari ottenuti dallo studente in attuazione del piano di studi oggetto del programma Erasmus.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 31 marzo-di ogni anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emette un bando per l'assegnazione, a studenti meritevoli di borse di studio per l'iscrizione e la frequenza di master universitari in un altro stato membro dell'Unione europea, prevedendo che:
a) i partecipanti al bando sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base della media dei voti riportati in tutti gli esami universitari del proprio corso di studio superati entro la data di scadenza del bando;
b) a parità di punteggio nell'ambito della graduatoria di cui alla lettera a), le borse di studio sono prioritariamente assegnate agli studenti per i quali le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza calcolate in base ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui alla tabella 1, allegata al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, risultano inferiori;
c) le borse di studio sono assegnate entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un master scelto dallo studente e in una seconda rata semestrale il 1o marzo dell'anno successivo;
d) alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

6. Ai fini di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero per la coesione territoriale e con le Regioni, coordina e promuove, nell'ambito dei programmi operativi co-finanziati dal FSE, l'istituzione su scala nazionale di programmi «Master and Back», sugli scambi internazionali e l'alta formazione.
8. Ai fini della incentivazione del grado di internazionalizzazione delle università, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
c-bis) il grado di internazionalizzazione delle università, misurato sulla base della capacità delle stesse di attrarre studenti, ricercatori e professori stranieri e di competere in attività di didattica e ricerca con le università di Paesi dell'Unione europea e di Paesi extracomunitari, nonché sulla percentuale, sul totale degli studenti iscritti, di studenti Erasmus in entrata ed in uscita».

Conseguentemente all'articolo 61, comma 1 lettera e) sostituire le parole: quanto a 75 milioni per l'anno 2014 con le seguenti quanto a 85 milioni per il 2014 con le seguenti quanto a 85 milioni per il 2014 e a 10 milioni per l'anno 2015.
59. 04. Marco Meloni, Coscia, Ghizzoni, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Nardello, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli).

1. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un Programma nazionale di sostegno allo studio degli studenti capaci e meritevoli, suddiviso per le lauree, le lauree magistrali e i dottorati di ricerca.
2. Il Programma è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dei seguenti indirizzi:
a) le borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca sono assegnate entro il 31 marzo di ogni anno e sono riservate a studenti meritevoli che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale appartenenti alle famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando;
b) i candidati ammessi ai sensi della lettera a) sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base della carriera scolastica o universitaria pregressa, attraverso meccanismi di valutazione uniforme su base nazionale ovvero attraverso la valutazione della media scolastica o dei voti universitari rapportate alla media di tutti studenti iscritti allo stesso istituto o allo stesso corso, in tempo utile per poter scegliere liberamente ateneo e corso di studio;
c) l'importo della borsa di studio è graduato in relazione al reddito e al patrimonio della famiglia d'origine, comunque totale per coloro che si trovano al di sotto del livello ISEE di cui alla lettera a) e decrescente fino ad azzerarsi al superamento di un livello massimo fissato dal decreto di cui al presente comma;
d) gli studenti appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi della normativa vigente, risulti superiore al valore fissato nel bando, hanno la facoltà di richiedere l'attribuzione di un'ulteriore quota di finanziamento agli studi in forma di prestito d'onore da rimborsare nel corso della vita lavorativa con una percentuale fissa sul reddito;
e) l'importo della borsa di studio è maggiorato per coloro che scelgono di studiare in atenei fuori della regione d'origine;
f) le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un corso di studio di un'università scelti liberamente dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il primo marzo dell'anno successivo. Le borse sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca, di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente al 31 agosto abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno, ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso;
g) lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda.
h) il numero e l'importo annuale delle borse è stabilito nel bando;
i) le borse di studio di cui al comma 1 sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero;
j) alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

3. Il Programma nazionale di cui al comma 1 è realizzato attraverso la fondazione di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che assume la denominazione di «Fondazione per il merito e il diritto allo studio».
4. Il Programma nazionale di cui al presente articoli è finanziato attraverso l'utilizzazione di una quota pari al 20 per cento del fondo premiale di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito nella Legge 9 gennaio 2009 n. 1 e successive modificazioni così come definito negli appositi decreti ministeriali di ripartizione per il triennio di competenza 2013-2015.
59. 05. Marco Meloni, Coscia, Ghizzoni, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Nardello, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Carlo Galli.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono stanziati per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, lettera e) sostituire le parole quanto a 75 milioni per l'anno 2014 con le seguenti: quanto a 85 milioni per il 2014 e a 10 milioni a decorrere dall'anno 2015.
59. 06. Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malpezzi, Manzi, Nardello, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Articolo 59-bis. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, introdotti dall'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.
59. 10. Vacca, D'Uva, Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Valente, Battelli, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis (Disposizioni a favore del diritto allo studio). Al fine di assicurare il diritto allo studio per interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per l'anno 2015, per incrementare i fondi destinati alla gamma degli strumenti e dei servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n 68 del 2012.
59. 02. Vacca, D'Uva, Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Valente, Battelli, Castelli, Currò, Sorial, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

Art. 59-bis.
(Disposizioni in materia di dimensionamento delle scuole).

1. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono approvate le seguenti modificazioni:
a) i commi 4 e 5 sono soppressi;
b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza maggiori oneri per lo Stato».
59. 07. Rocchi, Carocci, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Borsa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malpezzi, Marzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Zampa.

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

Art. 59-bis.

1. All'articolo 425, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta dell'interessato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può limitare gli effetti del riconoscimento previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiana della regione Friuli Venezia Giulia».
59. 08. Blazina.

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

Art. 59-bis.
(Fondo a tutela della dispersione scolastica).

1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo straordinario denominato «sfondo a tutela della dispersione scolastica» pari a 15 milioni di euro, a sostegno dell'autonomia scolastica, al fine di abbattere l'alto tasso di dispersione, in linea con gli obiettivi europei;
2. Il fondo, di cui al comma 1, dovrà essere utilizzato anche dalle Regioni, ad alto tasso di dispersione, escluse dagli obiettivi di convergenza del programma 2007-2013 POR Convergenza FSE.

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, lettera e) sostituire le parole: 75 milioni con le seguenti: 90 milioni.
59. 09. Pes, Malpezzi, Raciti, Orfini, D'Ottavio, Coccia, Bonafè, Blazina, Malisani, Manzi, Mg. Rocchi, Carocci, La Marca, Mura, Sanna, Zampa, Ascani.

ART. 60.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. La quota del fondo di finanziamento ordinario destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è determinata annualmente, a partire dal 2014, in misura non inferiore al 20 per cento, con incrementi annuali non inferiori all'uno per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'Università e della ricerca (ANVUR).
* 60. 11. Centemero.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. La quota del fondo di finanziamento ordinario destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è determinata annualmente, a partire dal 2014, in misura non inferiore al 20 per cento, con incrementi annuali non inferiori all'uno per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'Università e della ricerca (ANVUR).
* 60. 9. Gelmini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posti in essere dalle università e dagli enti pubblici di ricerca sono soggetti al controllo di cui all'articolo 3, comma l, lettere f-bis e f-ter, della legge 14 gennaio 194, n. 20, solo nel caso in cui siano di importo superiore a diecimila euro.
1-ter. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «soggetti privati» sono aggiunte le seguenti «nonché di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca».
1-quater. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge n. 228 del 2012, dai rispettivi limiti ed effetti sono escluse le spese effettuate dalle università a valere su entrate proprie o su finanziamenti pubblici aventi specifica vincolo di destinazione.
60. 3. Coscia, Ghizzoni, Piccoli Nardelli, Flavia, Ascani, Blazina, Tamara, Bonate, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi Zampa, Carlo Galli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a) e comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2011, nel riparto del fondo per il finanziamento ordinario delle università determinato ai sensi del comma 1, è individuata anche la quota spettante all'Università degli Studi di Trento. Alla predetta Università sono direttamente trasferite da parte dello Stato le quote del fondo aventi natura di incentivazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del predetto decreto legislativo, nonché le corrispondenti quote consolidabili; le restanti quote sono attribuite all'Università degli studi di Trento con i meccanismi di cui all'articolo 2, commi 2 e 5, del medesimo decreto legislativo, insieme alle somme spettanti ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 590 del 1982.
60. 6. Nicoletti, Piccoli Nardelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il decreto di ripartizione del fondo di cui al comma 1 viene emanato dopo aver ottenuto il parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sarà formulato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta.
60. 7. Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Valente, Battelli Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: personale di magistratura, inserire le seguenti: del personale delle università e degli enti pubblici di ricerca purché a valere su finanziamenti di ricerca che le prevedano espressamente.
60. 1. Coscia, Ghizzoni, Piccoli Nardelli, Flavia, Ascani, Blazina, Tamara, Bonate, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi Zampa, Carlo Galli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: livelli essenziali di assistenza aggiungere le seguenti parole: e, limitatamente alle spese per gli arredi, per i servizi didattici delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
60. 2. Coscia, Ghizzoni, Piccoli Nardelli, Flavia, Ascani, Blazina, Tamara, Bonate, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi Zampa, Carlo Galli.

Sostituire il comma 3, con i seguenti:
3. A decorrere dall'anno 2014, al fine di semplificare il sistema di finanziamento per il funzionamento dell'ANVUR e consentire un'adeguata programmazione delle sue attività, le risorse iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione del fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le ulteriori risorse eventualmente attribuite all'ANVUR a valere sui predetti fondi ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 76, non possono superare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascun fondo.
3-bis. Al fine di semplificare le procedure di valutazione che richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, le parole:, in numero non superiore complessivamente a cinquanta unità sono sostituite dalla seguenti: nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-quater. All'applicazione del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, non derivano nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.
* 60. 12. Centemero.

Sostituire il comma 3, con i seguenti:
3. A decorrere dall'anno 2014, al fine di semplificare il sistema di finanziamento per il funzionamento dell'ANVUR e consentire un'adeguata programmazione delle sue attività, le risorse iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione del fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le ulteriori risorse eventualmente attribuite all'ANVUR a valere sui predetti fondi ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 76, non possono superare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascun fondo.
3-bis. Al fine di semplificare le procedure di valutazione che richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 76, le parole:, in numero non superiore complessivamente a cinquanta unità sono sostituite dalla seguenti: nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-quater, dall'applicazione del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, non derivano nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.
* 60. 10. Gelmini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 7, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dopo il primo periodo inserire il seguente: L'incentivazione della mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti.
60. 4. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Meloni, Ascani, Blazina, Tamara, Bonate, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malpezzi, Flavia, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi Zampa, Nicoletti, Carlo Galli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, sono individuate le risorse disponibili da destinare alla copertura delle spese, attualmente a carico delle singole università (Articolo 5 comma 2 decreto ministeriale 12 gennaio 2012), a carico del MIUR per la preselezione dei progetti PRIN.
60. 5. Malisani.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Attività didattica svolta in privato).

1. Nell'ambito delle misure di contrasto alle pratiche di elusione ed evasione fiscale e al fine di garantire un'offerta formativa più ampia per gli studenti, a partire dall'anno scolastico 2013-2014, i docenti che intendano svolgere anche attività didattica privata, al di fuori del normale orario scolastico e ad esclusione degli alunni delle proprie classi, devono avvalersi delle strutture della propria o di altra istituzione scolastica.
2. I competenti organi scolastici hanno il compito di fissare i criteri per l'accesso all'attività da parte dei docenti, fissandone tempi e procedure, avendo cura di definire la prestazione, la relativa retribuzione oraria e le modalità di riscossione della stessa. Il docente è tenuto al rilascio di regolare fattura e la spesa è detraibile dalle imposte.
3. Il docente devolve alla struttura scolastica per l'utilizzo dei locali, dei servizi di segreteria e di quant'altro sia necessario allo svolgimento della prestazione circa il 5 per cento del proprio compenso.
4. Il pagamento del compenso deve avvenire tramite mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo.
5. È fatto divieto ai docenti di svolgere l'attività libero professionale di cui al comma 1, presso sedi diverse dagli istituti scolastici, pena una sanzione pari a 100 euro per ogni ora di lezione svolta. Per i dirigenti scolastici che non provvedano all'organizzazione dell'attività medesima, è prevista la decurtazione dalla retribuzione pari ad almeno il 20 per cento o, nel caso di grave inadempienza, la destituzione dall'incarico.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato.
60. 01. Buonanno.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Attività didattica svolta dai docenti nei centri estivi).

1. Nelle scuole comunali che organizzano i centri estivi, i docenti assicurano la propria disponibilità lavorativa nella stagione, per un periodo minimo di 15 giorni, anche non consecutivi.
2. L'organizzazione, i periodi di apertura e gli orari dei centri di cui al comma 1 sono decisi dai competenti organi scolastici.
3. L'attività svolta viene computata nell'anzianità di servizio ai fini previdenziali; con successivo decreto ministeriale, da emanarsi entro il 31 gennaio 2013, saranno stabiliti i criteri di computo del punteggio da attribuire ai docenti per l'attività svolta nei cesti estivi alla fine di ogni anno scolastico.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato.
60. 02. Buonanno.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Armonizzazione della disciplina applicabile ai docenti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze e della Scuola superiore della pubblica amministrazione).

1. Al fine di completare il processo di razionalizzazione e di riordino delle scuole pubbliche di formazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, e di rafforzare la qualità e l'efficienza del sistema didattico, con decreto del rettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla revisione della disciplina concernente i doveri dei docenti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze al fine di assicurare lo svolgimento, da parte dei docenti inseriti nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e dei docenti con incarichi temporanei, di attività di ricerca, di studio e di insegnamento in termini omogenei a quanto previsto per i docenti del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica titolari di analoghi incarichi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono rideterminati il trattamento economico annuo onnicomprensivo e il trattamento giuridico dei docenti inseriti nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, al fine di renderli omogenei a quelli dei docenti a tempo pieno del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica. I docenti iscritti nei moli ad esaurimento di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, non possono essere iscritti nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se titolari di rapporti in regime di diritto pubblico. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione i docenti inseriti nei moli ad esaurimento comunicano la presenza di eventuali condizioni di incompatibilità ai sensi del periodo precedente e, qualora intendano permanere nei medesimi moli, entro i successivi 30 giorni, trasmettono una documentazione idonea ad attestare l'avvenuta cessazione dei rapporti di lavoro incompatibili. Nel caso venga omessa la comunicazione di cui al secondo periodo e risulti accertata l'esistenza di cause di incompatibilità ovvero nel caso non venga trasmessa la documentazione di cui al medesimo periodo, è disposta la cancellazione dai moli ad esaurimento di cui al primo periodo. Qualora venga meno l'iscrizione nei moli ad esaurimento in applicazione del presente comma, ai docenti possono essere attribuiti incarichi di docenza ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
3. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 4 è soppresso;
b) il comma 4-bis è soppresso.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
60. 0. 3. Giampaolo Galli, Marchi, Gutgeld.

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

Art. 60-bis.

1. Alle amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché agli altri soggetti pubblici che non adempiono agli obblighi o nei termini indicati dal presente decreto-legge è disposta una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio pari al 2 per cento.
60. 0. 4. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 61.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sostituire le parole: 2,65 milioni con le seguenti: 9,65 milioni;
b) sopprimere la lettera c);
c) alla lettera e) sostituire le parole: 75 milioni con le seguenti: 82,4 milioni;
d) dopo la lettera e) inserire la seguente:
e-bis. quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
61. 3. Peluffo, Coscia, Rossomando, Capodicasa, Velo, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Meloni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

Conseguentemente, al medesimo comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: 75 milioni per l'anno 2014 con le seguenti: 19 milioni di euro per l'anno 2013 e 82,4 milioni per l'anno 2014.
61. 7. Capodicasa, Iacono.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
61. 30. Centemero, Bianconi.

Al comma 1, sostituire le lettere c), d) ed e), con la seguente:
c) Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita destinata alle vincite.»
61. 21. Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Kronbichler, Melilla, Ragosta, Paglia, Lavagno.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) quanto a 19 milioni di puro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo del Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1 comma 139 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
61. 2. Ginefra, Bellanova, Capone, Cassano, Decaro, Grassi, Losacco, Mariano, Mariano, Mongiello, Pelillo, Scalfarotto, Ventricelli.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88 n. 185;».
61. 12. Giammanco, Palese, Bernardo.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
61. 16. Librandi, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;».
61. 11. Giammanco, Palese, Bernardo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 19 milioni con le parole: 29 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera d).
61. 5. Caso, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: mediante fino alla fine della lettera, con le seguenti: mediante le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, che sono a tale scopo versate all'entrata del bilancio dello Stato per un ammontare di pari importo;
61. 4. Caparini.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, il seguente periodo: Una quota non superiore al 20 per cento delle disponibilità di cui al predetto articolo 27, comma 10, è ripartita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti commissioni parlamentari, sulla base di parametri che tengano conto della qualità della programmazione, degli spazi riservati all'informazione e all'approfondimento, della diffusione di opere realizzate da giovani autori o di produzioni originali.
61. 24. Zampa.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) quanto a 75 milioni per l'anno 2014 mediante l'aumento del canone annuo di cui all'articolo 27, comma 9, lettera a-bis) della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 esclusivamente per le emittenti private, in misura tale da assicurare un maggior gettito annuo pari a 75 milioni di euro. La misura dell'aumento è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 agosto 2013.
61. 6. Caso, Castelli, Currò, Sorial, D'Incà, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e alla lettera c) dell'articolo 8 comma 10 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre 2013 secondo il criterio proporzionale al grado di inquinamento prodotto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
*61. 8. Palese, Saltamartini.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e alla lettera C) dell'articolo 8 comma 10 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre 2013 secondo il criterio proporzionale al grado di inquinamento prodotto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
*61. 14. Gianluca Pini.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e alla lettera C) dell'articolo 8 comma 10 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre 2013 secondo il criterio proporzionale al grado di inquinamento prodotto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
*61. 23. Caruso.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e alla lettera C) dell'articolo 8 comma 10 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre 2013 secondo il criterio proporzionale al grado di inquinamento prodotto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
*61. 26. Marco Di Maio, Capozzolo.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e alla lettera C) dell'articolo 8 comma 10 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre 2013 secondo il criterio proporzionale al grado di inquinamento prodotto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
*61. 32. Marco Di Maio.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e alla lettera C) dell'articolo 8 comma 10 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre 2013 secondo il criterio proporzionale al grado di inquinamento prodotto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
*61. 33. Capozzolo.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente lettera:
e) quanto a 75 milioni per l'anno 2014 mediante l'aumento del canone di concessione delle «newslot» o apparecchiature di intrattenimento articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto legge del 4 luglio 2007 del Ministero delle Finanze (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.160 del 12 luglio del 2007), in misura tale da assicurare un maggior gettito annuo pari a 75 milioni di euro. La misura dell'aumento è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2013.
61. 15. Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:
e) quanto a 75 milioni per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa per 40 milioni allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per 15 milioni allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per 14 milioni allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per 6 milioni allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
61. 17. Librandi, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1, lettera e) dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti:
«Le disposizioni in materia di rimborso delle accise per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità ed effetti, anche fiscali, anche alle imprese esercenti i servizi di trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. A tal fine all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, dopo la lettera c)» è inserita la seguente: «c-bis alle imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri ai sensi della legge 22 agosto 2003, n. 218. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni del quarto e quinto periodo si provvede attraverso un corrispondente taglio lineare dei capitoli di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228».
*61. 10. Palese, Saltamartini.

Al comma 1, lettera e) dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti:
«Le disposizioni in materia di rimborso delle accise per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità ed effetti, anche fiscali, anche alle imprese esercenti i servizi di trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. A tal fine all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, dopo la lettera c)» è inserita la seguente: «c-bis alle imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri ai sensi della legge 22 agosto 2003, n. 218. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni del quarto e quinto periodo si provvede attraverso un corrispondente taglio lineare dei capitoli di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228».
*61. 25. Covello, Bruno Bossio, Magorno, Stumpo, Bindi, D'Attorre, Battaglia, Censore, Oliverio.

Al comma 1, lettera e) dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti:
«Le disposizioni in materia di rimborso delle accise per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità ed effetti, anche fiscali, anche alle imprese esercenti i servizi di trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. A tal fine all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, dopo la lettera c)» è inserita la seguente: «c-bis alle imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri ai sensi della legge 22 agosto 2003, n. 218. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni del quarto e quinto periodo si provvede attraverso un corrispondente taglio lineare dei capitoli di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228».
*61. 31. Centemero.

ART. 62.

All'articolo 62 premettere il seguente:

Art. 61-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo unico di giustizia).

1. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) in misura non inferiore alla metà, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali nonché per incentivare il personale amministrativo dei medesimi uffici.
062. 01. Ferranti.

Sopprimere il Titolo III
62. 1. Guidesi.

Al Titolo III, Capo I, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire la rubrica del Capo I con la seguente: Norme per lo smaltimento dell'arretrato della giustizia civile e giudici ausiliari;
sostituire l'articolo 62 con il seguente:
Art. 62. (Finalità e ambito di applicazione). — 1. Al fine di accelerare la definizione dei ricorsi pendenti di più remota iscrizione, con significativi risparmi di spesa rispetto ai crescenti impegni finanziari necessari per fronteggiare le condanne maturate a seguito e per l'effetto dei procedimenti di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, e di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello con i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. Ili, si applicano le disposizioni del presente capo.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado.

Dopo l'articolo 62 aggiungere i seguenti:
Art. 62-bis - (Programma di smaltimento dell'arretrato della giustizia civile). — 1. Il Ministero della Giustizia, su proposta del Consiglio Superiore della Magistratura, con cadenza annuale e nei limiti della disponibilità di bilancio, approva un programma straordinario della durata di un anno per lo smaltimento dell'arretrato della giustizia civile, al fine di accelerare la definizione delle controversie di più remota iscrizione.

Art. 62-ter. - (Modalità di svolgimento). 1. Il programma si svolgerà mediante la iscrizione a ruolo delle cause oggetto del programma in udienze già calendarizzate presso i diversi uffici giudiziari.
2. L'assegnazione di affari rientranti nel programma straordinario si cumula con l'ordinario carico di lavoro e concerne solo cause di merito.
3. Le assegnazioni aggiuntive di cui al comma 2 non possono, di norma, essere inferiori a sei né, comunque, superare il numero di dieci fascicoli per ciascuna udienza. Ai fini del relativo computo.
4. Nei casi di cui al precedente comma, e nei limiti numerici ivi previsti, deve essere privilegiata da parte del Presidente dell'ufficio o della sezione l'assegnazione di cause più risalenti, seriali, omogenee o simili.

Art. 62-quater. — (Ammissione al programma). 1. Il Ministero della Giustizia, su proposta del Consiglio Superiore della Magistratura, individua annualmente, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, e sulla base dei programmi per la gestione dei procedimenti civili pendenti di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. Ili, gli uffici da ammettere al programma di cui all'articolo 57 bis, al fine di ridurre il rischio per esposizione a procedimenti di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89.
2. Il Consiglio Superiore della Magistratura, applica i criteri di seguito elencati in ordine di priorità e tiene, altresì, conto, in presenza di situazioni omogenee, del rapporto tra dotazione organica e magistrati in servizio effettivo, considerando eventuali particolari situazioni locali che giustifichino, per uno o più magistrati, eventuali riduzioni dell'ordinario carico di lavoro:
a) le cause ultradecennali pendenti per i quali risulta presentata la dichiarazione di interesse alla trattazione della causa;
b) le cause ultraquinquennali pendenti per quali risulta presentata la dichiarazione di interesse alla trattazione della causa;
c) le cause ultratriennali pendenti.

Art. 62-quinquies. — (Adempimenti degli uffici ammessi al programma). — 1. Presidenti degli uffici ammessi al programma sono tenuti ad indicare motivatamente:
a) il numero dei magistrati di cui si richiede l'applicazione straordinaria;
b) le date delle udienze che intendono utilizzare per l'assegnazione straordinaria.

Art. 62-sexies. — (Acquisizione di disponibilità da parte dei magistrati). — 1. Il Consiglio Superiore della Magistratura acquisisce la disponibilità dei magistrati interessati a partecipare al programma mediante apposito interpello, nel quale indica gli uffici disponibili e le date delle relative udienze.
2. I magistrati che rispondono all'interpello dovranno indicare gli uffici e le date delle udienze a cui intendono partecipare in ordine di preferenza.
3. Successivamente all'adozione della delibera di assegnazione al programma il magistrato non potrà revocare la sua disponibilità all'interpello, tranne che per oggettivo impedimento o per giustificate e documentate ragioni che dovranno essere comunicati con immediatezza al Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di consentire, ove possibile, l'assegnazione di altro magistrato.

Art. 62-septies. — (Criteri di selezione delle domande). — 1. Nel caso di domande eccedenti il numero dei magistrati richiesti, per singola udienza, dagli uffici ammessi al programma, il Consiglio Superiore della Magistratura provvede all'assegnazione dei magistrati che hanno dichiarato la propria disponibilità, applicando i criteri di seguito elencati in ordine di priorità fino a concorrenza del limite di cui all'articolo 62-octies, comma 1:
a) magistrati che prestano servizio, che risiedano nella medesima sede, oppure la cui assegnazione comporti minori oneri per il trattamento di missione;
b) magistrati che nell'anno precedente non hanno svolto incarichi extragiudiziari conferiti dal Consiglio Superiore della Magistratura, ad eccezione degli incarichi gratuiti o per i quali è previsto esclusivamente il trattamento di missione o il rimborso delle spese;
c) magistrati che nell'anno precedente non hanno svolto incarichi extragiudiziari autorizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, ad eccezione degli incarichi gratuiti o per i quali è previsto esclusivamente il trattamento di missione o il rimborso delle spese;
d) magistrati che nell'anno precedente non hanno svolto incarichi extragiudiziari autorizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura in regime di presa d'atto, ad eccezione degli incarichi gratuiti o per i quali è previsto esclusivamente il trattamento di missione o il rimborso delle spese;
e) magistrati con minore anzianità di servizio.

Art. 62-octies. — (Limiti complessivi ed esclusioni). — 1. I magistrati che partecipano al programma non potranno svolgere più di un'udienza mensile e, complessivamente, più di 6 udienze nel corso del programma.
2. Non sono ammessi al programma i magistrati che accusino ritardi ingiustificati nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali. Si considerano giustificati i ritardi che dipendano dall'attribuzione di un carico di lavoro significativamente eccedente quello consentito dalle vigenti deliberazioni in materia.
3. I magistrati che godono, a qualunque titolo, di riduzioni del carico di lavoro sono ammessi al programma solo qualora non vi siano altre richieste concorrenti, purché ammissibili ai sensi dei precedenti commi.
4. Sono esclusi dal programma i magistrati in fuori ruolo, in aspettativa o che versino in qualunque altra condizione di sospensione dal servizio effettivo.

Art. 62-nonies. — (Corrispettivo). — 1. La partecipazione al programma da parte dei magistrati interessati è remunerata nella misura di euro 1.300,00 a udienza oltre, se ne ricorrano i presupposti, al trattamento di missione per i soli giorni in cui il magistrato deve garantire la sua presenza in sede.
2. L'attribuzione del compenso assegnato è condizionata al puntuale deposito dei provvedimenti di competenza, salvo che ricorrano ragioni di giustificazione.
3. Il Ministero della Giustizia, con apposite deliberazioni, individua annualmente i fondi da destinare in bilancio al presente programma di smaltimento dell'arretrato.

Art. 62-decies. — (Udienze straordinarie). — 1. Il Consiglio Superiore della Magistratura, di concerto con il Ministero della Giustizia, su richiesta del Presidente dell'ufficio ammesso al programma di cui all'articolo 62-bis, motivata dalla necessità di assicurare il funzionale svolgimento dell'udienza ordinaria, può autorizzare la fissazione di una o più udienze straordinarie alle quali partecipano i magistrati che hanno dichiarato la propria disponibilità.
2. Nei casi di cui al comma che precede il Presidente della sezione interessata ovvero, in caso di sua indisponibilità, il magistrato più anziano tra quelli designati ai sensi dell'articolo 62-septies svolge le funzioni di Presidente del collegio giudicante.
3. Il Presidente del collegio che siede nelle udienze straordinarie di cui al comma 1 percepisce il corrispettivo di cui all'articolo 62-novies ed è assegnatario di un numero di affari pari alla metà di quelli previsti dall'articolo 62-quater, comma 2.

Art. 62-undecies. — (Clausola di invarianza finanziaria). — 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 62-bis, 62-ter, 62-quater, 62-quinquies, 62-sexies, 62-septies, 62-octies, 62-nonies e 62-decies non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
62. 2. Dambruoso, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della determinazione delle priorità di cui al comma precedente, il Presidente del Tribunale attribuisce preferenza ai seguenti criteri:
a) cause pendenti in grado di appello da più di 18 mesi;
b) cause per le quali sia già stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
62. 3. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Se la sentenza impugnata è stata decisa in primo grado da un giudice onorario, in grado d'appello non può essere designato, quale relatore, un giudice ausiliario.
62. 4. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

ART. 63
(Giudici ausiliari)

All'articolo 1, sostituire la parola: quattrocento con la seguente: seicento.
*63. 12. Chiarelli.

All'articolo 1, sostituire la parola: quattrocento con la seguente: seicento.
*63. 9. Bonafede, Colletti, Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Il comma 2 è sostituito dal seguente «I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della Giustizia e vengono scelti tra i vincitori del concorso in magistratura i cui posti messi a bando, nel prossimo concorso, saranno aumentati di 400».

E conseguentemente sono soppressi:
a)
Art. 63 comma 3;
b) Art. 64;
c) Art. 66 comma 1 dalle parole «, assegnando» sino alla fine dell'articolo;
d) Art. 69;
e) Art. 70;
63. 7. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso.

Al comma 3, le lettere a), b) ed e) sono soppresse.

Al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente e) bis: i magistrati onorari, qualora abbiano maturato un'esperienza, positivamente valutata, di almeno cinque anni.

Conseguentemente:
all'articolo 64 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è soppresso;
b) al comma 3, le parole «ed e)» sono soppresse;

all'articolo 65 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole da «, assegnando ai soggetti» fino alla fine del comma, sono soppresse;
b) al comma 2, le parole «di servizio» sono soppresse;

all'articolo 70, comma 2, le parole da «ovvero ha svolto» fino alla fine del comma, sono soppresse.
63. 10. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 3, aggiungere le lettere a), b) ed e) sono soppresse.
63. 8. Bonafede, Colletti, Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrpsio, Cariello, Brugnerotto.

All'articolo 63, comma 3, apportare le seguenti modifiche: sopprimere la lettera a); alla lettera b) sopprimere le parole: o a riposo; alla lettera d) sopprimere le parole: anche se a riposo; alla lettera e) sopprimere le parole: anche se a riposo.
63. 18. Morani.

All'articolo 63, comma 3, sopprimere la lettera a).
63. 4. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, lettera a), dopo la parola amministrativi aggiungere le seguenti: magistrati onorari, che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno 5 anni,.
*63. 2. Ferranti.

Al comma 3, lettera a), dopo la parola amministrativi aggiungere le seguenti: magistrati onorari, che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno 5 anni,.
*63. 3. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) dopo la parola: «Stato,» sopprimere le parole: «a riposo;»;
b) alla lettera b) dopo la parola: «definito,» sopprimere le parole: «o a riposo;»
c) alla lettera d) dopo la parola: «avvocati,» sopprimere le parole: «anche se a riposo;»;
d) alla lettera e) dopo la parola: «notai,» sopprimere le seguenti parole: «anche se a riposo;».
63. 11. Chiarelli.

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: da non più di due anni.

Conseguentemente:
al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di due anni.
al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente: e) i notai anche se a riposo da non più di due anni;
63. 1. Ferranti.

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le parole da non più da due anni.
*63. 20. La Russa, Corsaro.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole a riposo aggiungere in fine le parole da non più da due anni.
*63. 14. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) i magistrati onorari, con un'esperienza di almeno cinque anni.
63. 13. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

All'articolo 63, comma 3, alla lettera b), sopprimere le parole o a riposo.
63. 5. Molteni, Attaguile.

Al comma 4, sopprimere la lettera c).
63. 19. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 3, alla lettera c), dopo la parola ricercatori inserire la parola
conferma.
63. 6. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole anche se a riposo, con le seguenti: ANCHE SE CANCELLATI DALL'ALBO DA NON PIÙ DI DUE ANNI;
63. 16. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 3, lettera d) dell'articolo 63 sostituire le parole anche se a riposo con le parole cancellati dall'albo da non più da due anni.
63. 21. La Russa, Corsaro.

Al comma 3, lettera e) dopo le parole a riposo, aggiungere le seguenti: da non più di due anni.
63. 15. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 3, lettera e) dell'articolo 63 e inserire in fine le parole e che hanno cessato le funzioni da non più di due anni.
63. 22. La Russa, Corsaro.

All'articolo 63, al terzo comma, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
f) i dirigenti ed i direttori amministrativi dell'amministrazione giudiziaria a riposo, che siano in possesso di Laurea magistrale in Giurisprudenza.
63. 17. Zappulla.

ART. 64.

Al comma 2, sostituire le parole: Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere a) e b) con le seguenti: Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere a), b) ed f).
64. 7. Zappulla.

Al comma 2, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettere a), b) e c).
64. 8. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 2, sostituire la parola: sessantacinque con la seguente: settantatré.
64. 11. La Russa, Corsaro.

Al comma 2, sostituire la parola: sessantacinque con la seguente: sessantacinque.
64. 2. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, sostituire la parola: sessanta con la seguente:
settantatré.
64. 12. La Russa, Corsaro.

Al comma 3, sostituire la parola: sessanta con la seguente:
sessantacinque.
64. 3. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, sostituire la parola: sessanta con la seguente:
settantacinque.
* 64. 1. Ferranti.

Al comma 3, sostituire la parola: sessanta con la seguente:
settantacinque.
* 64. 9. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 3, la parola: sessanta con la seguente: settantacinque.
* 64. 6. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca, da accertare con le modalità di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Si osservano altresì i principi di cui all'articolo 8, secondo comma, e all'articolo 12 dello stesso decreto.
64. 10. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 5, lettera d), aggiungete dopo la parola: politici aggiungere le seguenti: e nelle organizzazioni sindacali.
64. 4. Molteni, Attaguile.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma non possono essere nominati giudici ausiliari per i cinque anni successivi alla cessazione dei rispettivi incarichi.
64. 5. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

ART. 65.

Sostituire il comma 1 con il seguente: Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura ed i Consigli degli Ordini Distrettuali, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui può essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte.
65. 13. La Russa, Corsaro.

Al comma 1, dopo le parole, con decreto del ministero della giustizia aggiungere le seguenti: sottoposto a parere parlamentare.
65. 2. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, sostituire la parola «ministero», con la seguente: «Ministro».
65. 10. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 1, sopprimere le parole: , da assegnando ai soggetti fino alla fine del comma.
65. 4. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, dopo le parole: giudice ausiliario previsti presso ciascuna Corte di appello, aggiungere le seguenti:, tenendo conto delle pendenze e delle coperture di organico di ciascuna Corte.
65. 8. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: I primi giudici ausiliari verranno nominati entro sei mesi dall'emanazione del decreto del Ministero della giustizia con cui si determina la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari.
65. 6. Chiarelli.

Al primo comma, secondo periodo, sostituire la parola quaranta con la seguente: venti.
65. 5. Chiarelli.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere il termine «nonché» e dopo le parole: priorità nella nomina aggiungere le seguenti: ed indicati i documenti di cui stessa deve essere corredata.
65. 7. Chiarelli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: priorità nella nomina aggiungere le seguenti: tenuto conto del profilo curriculare degli aspiranti.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: domande dei candidati, aggiungere le seguenti: corredate da curriculum che documenti le pregresse esperienze professionali.
65. 9. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: A parità di titoli sono prioralmente nominati coloro di minore età anagrafica con almeno 5 anni di iscrizione all'Albo.
65. 1. Ferranti.

Al comma 2 secondo periodo, le parole: di servizio sono soppresse.
65. 3. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 3, dopo le parole: domande dei candidati aggiungere le seguenti: corredate da curriculum che documenti le pregresse esperienze professionali.
65. 11. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo le specifiche competenze professionali maturate.
65. 12. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo le
specifiche competenze professionali maturate.
65. 14. La Russa, Corsaro.

ART. 67.

Al comma 1, sopprimere le parole: e può essere prorogato per non più di cinque anni.
67. 2. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sostituire le parole: e può essere prorogata per non più di cinque anni con le seguenti: e non può essere prorogata.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
67. 1. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

ART. 68.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Se la sentenza impugnata è stata decisa in primo grado da un Giudice Onorario, non può essere designato quale relatore un giudice ausiliario.
68. 1. La Russa, Corsaro.

Sopprimere il comma 2.
68. 2. La Russa, Corsaro.

ART. 69.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui all'articolo 63, comma 3, lettera d) e lettera e), non può svolgere le funzioni presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei tre anni precedenti.
69. 7. La Russa, Corsaro.

Al comma 2, dopo le parole lettera d), aggiungere le seguenti: ed e).

Conseguentemente sostituire le parole consiglio dell'ordine cui era, con le seguenti: consiglio dell'ordine nel cui albo.
69. 5. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 2, dopo le parole: comma 3, lettera d) aggiungere le seguenti: e lettera e).
69. 3. Chiarelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 non si applicano ai giudici ausiliari nominati tra i candidati di cui all'articolo 63 comma 3, lettere b) e c) in regime di tempo pieno, che al momento della nomina risultino iscritti, da più di cinque anni consecutivi, nell'elenco speciale dell'albo professionale degli avvocati di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
69. 9. Zappulla.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I notai che svolgono le funzioni di giudice ausiliario, non possono esercitare la professione nel distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni di giudice ausiliario.
69. 4. Chiarelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte d'appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni, se non decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico. Non possono in ogni caso rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni di giudice ausiliario nei successivi gradi di giudizio.
69. 8. La Russa, Corsaro.

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio, o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
* 69. 6. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
* 69. 1. Ferranti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Le disposizioni di cui al precedente comma sono estese ai cinque anni successivi a far tempo dalla cessazione dalla funzione di giudice ausiliario.
69. 2. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

ART. 70.

Al comma 1, sostituire le parole: quando è stato associato con le seguenti: quando è o è stato associato.
70. 3. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 1, dopo le parole: quando è aggiungere le seguenti: ovvero quando è.
70. 2. Chiarelli.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ovvero ha svolto fino alla fine del comma.
70. 1. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

ART. 71.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Consiglio Giudiziario, nei casi gravi, con provvedimento motivato può sospendere dalle funzioni il giudice ausiliario sono all'adozione del provvedimento di cui al comma 5.
71. 1. La Russa, Corsaro.

ART. 72.

Al comma 2, sostituire la parola: duecento con la seguente: trecento.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: ventimila con la seguente: trentamila.

Conseguentemente all'articolo 61, dopo il comma 1, inserire il seguente: Alla copertura degli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 72, pari a 2 milioni per l'anno 2013 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2014. si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di spesa della tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012 n. 228.
72. 4. Chiarelli.

Al comma 2, sostituire le parole: duecento con le seguenti: trecento.
72. 3. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 2, sostituire le parole: duecento sono sostituite dalle seguenti: trecento.

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: ventimila con le seguenti: trentamila.
72. 1. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 3, sostituire le parole: ventimila con le seguenti: trentamila.
72. 2. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 4, dopo le parole: del presente articolo inserire la seguente: non.
72. 5. Morani.

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

Art. 72-bis.

A supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato si prevede, a partire dal gennaio 2014, uno stanziamento di 46.620.000 euro per stipulare 3000 contratti a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente, per la durata di 6 mesi per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, Isu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia in virtù dello stanziamento di cui all'articolo 1 comma 25 lettera C) legge 24 dicembre 2012, n. 228.
72. 0. 1. Verini, Ferro.

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

Art. 72-bis.

1. A supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato si prevede, a partire dal gennaio 2014, uno stanziamento di 47.000.000 - per stipulare 3000 contratti a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente, per la durata di 6 mesi per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, Isu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia in virtù dello stanziamento di cui all'articolo 1 comma 25 lettera c) legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 47 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al successivo comma 3.
3. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiore a 47 milioni a decorrere dall'anno 2014. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
72. 0. 2. Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

Art. 72-bis.

1. A supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato si prevede, a partire dal gennaio 2014, uno stanziamento di 47.000.000 - per stipulare 3000 contratti a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente, per la durata di 6 mesi per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, Isu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia in virtù dello stanziamento di cui all'articolo 1 comma 25 lettera c) legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 47 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 3.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 settembre 2013. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori ad euro 47 milioni a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
72. 0. 3. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

Art. 72-bis.

1. A supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato si prevede, a partire dal gennaio 2014, uno stanziamento di 47.000.000 euro per stipulare 3000 contratti a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente, per la durata di 6 mesi per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, Isu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia in virtù dello stanziamento di cui all'articolo 1 comma 25 lettera C) legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 47 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 3.3. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 30 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base-regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori ad euro 47 milioni a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
72. 0. 4. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente articolo:

Art. 72-bis.

1. A supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato si prevede, a partire dal gennaio 2014, uno stanziamento di 47.000.000 euro per stipulare 3000 contratti a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente, per la durata di 6 mesi per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, Isu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia in virtù dello stanziamento di cui all’ articolo 1 comma 25 lettera C) legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 47 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 3.
3. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 47 milioni a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
72. 0. 5. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Dopo l'articolo 72, aggiungere i seguenti:

Capo I-bis

CAMERE ARBITRALI DELL'AVVOCATURA

Art. 72-bis.
(Istituzione delle camere arbitrali dell'avvocatura ed obblighi informativi).

1. Presso ciascun ordine degli avvocati è costituita una camera arbitrale dell'avvocatura al fine di amministrare lo svolgimento di arbitrati rituali.
2. Il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati è il presidente della camera arbitrale, il segretario del consiglio dell'ordine è il segretario della camera arbitrale, il tesoriere del consiglio dell'ordine è il tesoriere della camera arbitrale, componenti della camera arbitrale dell'avvocatura sono tutti i restanti componenti del consiglio dell'ordine.
3. I componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2.
4. Per il funzionamento della camera arbitrale possono utilizzarsi le risorse dell'organismo di conciliazione forense, ove costituito.
5. Il consiglio nazionale forense vigila sul corretto funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura.
6. All'atto del conferimento del mandato, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale amministrato dalle camere arbitrali dell'avvocatura. L'informazione deve essere fornita chiaramente, con l'indicazione dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura e per iscritto; il relativo documento va allegato all'atto introduttivo del giudizio.

Art. 72-ter.
(compiti delle camere arbitrali dell'avvocatura).

1. La camera arbitrale dell'avvocatura tiene e aggiorna annualmente l'elenco degli arbitri, composto da avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni e che abbiano fatto domanda.
2. Con regolamento del ministro di giustizia, sentito il consiglio nazionale forense, sono fissati i criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione nell'elenco degli arbitri ed alla cancellazione dall'elenco degli arbitri.
3. Il regolamento:
a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa; i
b) stabilisce i casi nei quali i provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare ed non definitivi, ostano all'iscrizione ed al mantenimento della stessa, o determinano la sospensione dell'iscrizione;
c) fissa per gli iscritti i requisiti per l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della funzione di arbitro.

4. Prima di assumere il provvedimento di cancellazione di cui al comma 2 il consiglio dell'ordine deve sentire l'interessato.
5. L'elenco degli arbitri è pubblico e deve essere consultabile nel sito internet del consiglio dell'ordine.
6. I consigli dell'ordine degli avvocati organizzano per gli iscritti corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale.
7. La frequenza dei corsi di cui al precedente comma e lo svolgimento della funzione di arbitro in procedure arbitrali amministrate dalle camere arbitrali dell'avvocatura sono considerati dal consiglio nazionale forense come attività utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione.

Art. 72-quater.
(Assegnazione degli incarichi).

1. Con il regolamento di cui all'articolo 2 sono altresì fissati i criteri in base ai quali la camera arbitrale assegna gli incarichi arbitrali.
2. Tali criteri devono valorizzare le specifiche competenze professionali dell'arbitro, assicurare di criteri di rotazione tra gli iscritti e, per quanto possibile, assicurare la prossimità geografica dell'arbitro alla sede legale o alla residenza delle parti, se comune.
3. Il regolamento di cui all'articolo 2 prevede che un arbitro non possa essere designato per più di dieci procedure nel corso di un anno.

Art. 72-quinquies.
(richiesta di arbitrato).

1. Chi intende promuovere il procedimento arbitrale deve depositare presso la segreteria della camera arbitrale una domanda sottoscritta personalmente, con firma autenticata da un avvocato, e versare i diritti per il funzionamento della camera arbitrale ed il compenso dell'arbitro, come da tariffa allegata; la domanda deve contenere:
a) l'indicazione delle parti, della loro residenza o sede e del codice fiscale, nonché l'indicazione dei difensori e del loro indirizzo di posta elettronica certificata per l'invio delle comunicazioni e l'elezione di domicilio per la comunicazione del lodo;
b) l'esposizione generica dei fatti, la formulazione generica dei quesiti e l'indicazione del valore della controversia;
c) la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della camera arbitrale.

2. È possibile il ricorso all'arbitrato amministrato dalla camera arbitrale dell'avvocatura per ogni controversia, eccettuate quelle concernenti diritti indisponibili e quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge.
3. Il ricorso all'arbitrato amministrativo dalle camere arbitrali dell'avvocatura esonera dall'eventuale obbligo della mediazione.

Art. 72-sexies.
(Designazione dell'arbitro ed accettazione dell'incarico).

1. Le controversie vengono trattate e decise da un arbitro unico.
2. L'arbitro deve accettare l'incarico con comunicazione a mezzo pec entro cinque giorni dalla comunicazione che, unitamente alla domanda depositata, gli viene trasmessa a mezzo pec dalla segreteria della camera arbitrale.
3. Con l'accettazione l'arbitro dichiara:
a) l'inesistenza di cause di incompatibilità;
b) l'assenza di relazioni con le parti, i loro difensori od ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare la sia imparzialità e la sua indipendenza;
c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativamente all'oggetto della controversia.

4. Nel caso di mancata accettazione dell'arbitro o di dichiarazione della sussistenza di cause di incompatibilità o delle relazioni o degli interessi di cui al comma che precede, la camera arbitrale procede ad Una nuova designazione.

Art. 72-septies.
(sede dell'arbitrato).

1. La sede dell'arbitrato è stabilita presso lo studio professionale dell'arbitro.

Art. 72-octies.
(compenso dell'arbitro).

1. Il compenso spettante all'arbitro, determinato in base al valore della controversia, risulta dalla tabella allegata.
2. Il valore della controversia è dato dalla somma del valore delle domande presentate dalle parti secondo i seguenti criteri:
a) le domande riconvenzionali si sommano a quelle principali;
b) le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali;
c) le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali.

3. Il valore non determinato o non determinabile è stabilito con equo apprezzamento dalla camera arbitrale.

Art. 72-novies.
(sostituzione dell'arbitro e ricusazione).

1. Qualora le parti segnalino ritardi o comportamenti negligenti dell'arbitro, il presidente della camera arbitrale, previa audizione dell'arbitro, può provvedere alla sua sostituzione.
2. In ogni caso vi provvede nell'ipotesi di rinuncia dell'arbitro o di cancellazione o sospensione.
3. Nel caso di sostituzione il compenso viene ripartito in proporzione dell'attività svolta.
4. La parte che ricusa l'arbitro deve darne comunicazione alla camera arbitrale. Il presidente del tribunale comunica alla camera arbitrale l'esito del procedimento di ricusazione.

Art. 72-decies.
(Procedimento).

1. Il procedimento è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti codice di procedura civile.
2. Le parti devono essere assistite da un avvocato.
3. L'arbitro regola con il lodo la ripartizione gli oneri del procedimento arbitrale e delle spese del giudizio.
4. I termini fissati nel procedimento sono perentori.
5. Il lodo, redatto in triplice originale, viene spedito dall'arbitro a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio eletto ovvero consegnato ai difensori delle parti.
6. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti e con l'arbitro esclusivamente tramite messaggi di pec firmati digitalmente, in formato pdf è onere dell'arbitro fornire alle parti copia del verbale delle riunioni.
7. L'arbitro trasmette alla segreteria della camera arbitrale uno dei tre originali del lodo, nonché, tramite pec, il fascicolo elettronico dell'arbitrato, con le memorie, i documenti, le comunicazioni, i verbali ed una copia del lodo in formato pdf e firmata digitalmente.
8. Con il regolamento di cui all'articolo 2 sono determinati modalità e termini della conservazione digitale dei fascicoli di cui al comma precedente, anche nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. 196/2003.
9. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nella camera arbitrale è tenuto all'obbligo di riservatezza.

Art. 72-undecies.
(Conciliazione).

1. L'arbitro deve tentare di conciliare le parti. Se l'accordo riesce la sottoscrizione delle parti è autenticata dall'arbitro.
2. Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all'articolo 185 codice procedura civile ed è titolo per la trascrizione.

Art. 72-duodecies.
(Esecutività ed apposizione della formula esecutiva).

1. Il lodo costituisce titolo esecutivo ed è titolo per la trascrizione.
2. Il lodo ed il verbale di conciliazione sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio dell'ordine presso il quale ha sede la camera arbitrale che ha proceduto, con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza nessun altro onere o spesa per la parte richiedente.

Art. 72-terdecies.
(Decreto ingiuntivo).

1. All'articolo 637 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma: «per l'ingiunzione è altresì competente, quanto alle domande di valore fino a euro 100.000, la camera arbitrale dell'avvocatura che ha sede presso il tribunale competente per la domanda proposta in via ordinaria.
2. La domanda di ingiunzione di cui al comma precedente deve essere accompagnata dal versamento delle somme di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ridotte ad un quarto, per le spese di i funzionamento della camera arbitrale.
3. La domanda è assegnato ad un arbitro iscritto nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 2 sono fissati i criteri in base ai quali la camera arbitrale assegna i ricorsi.
5. Le funzioni della cancelleria sono svolte dalla segreteria della camera arbitrale dell'avvocatura.

Art. 72-quaterdecies.
(Opposizione a decreto ingiuntivo).

All'articolo 645 del codice di procedura civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «le parti possono concordare di proporre l'opposizione dinanzi alla camera arbitrale che ha sede presso il tribunale che ha emesso il decreto, ovvero, nel caso di cui all'articolo 637, comma 4, dinanzi alla camera arbitrale che ha emesso il decreto. Nel primo caso all'atto del deposito della domanda congiunta la segreteria della camera arbitrale comunica l'avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. Alla procedura arbitrale prevista nel presente comma si applicano gli articoli 648 e 649 del codice procedura civile. Il lodo ha gli effetti previsti nell'articolo 653 codice procedura civile.

Art. 72-quinquiesdecies.
(Trasferimento alla sede arbitrale di procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria).

1. Nelle cause pendenti in primo grado dinanzi al tribunale alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 2, nelle quali non sia stata già fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere il procedimento arbitrale dinanzi alla camera arbitrale dell'avvocatura avente sede nel circondario del tribunale che procede.
2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo, comma 2, ferme le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone che il procedimento prosegua dinanzi alla camera arbitrale.
3. La cancelleria trasmette alla segreteria della camera arbitrale copia del verbale contenente la concorde richiesta dei procuratori delle parti ed il fascicolo d'ufficio. L'istanza congiunta produce gli effetti della richiesta di cui all'articolo 4.
4. Il procedimento prosegue davanti all'arbitro designato dalla camera arbitrale secondo le norme che precedono.
5. Si conservano gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta dinanzi al giudice ed il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
6. Le parti sono esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella tabella allegata e che sarà liquidato dal presidente della camera arbitrale. Tale credito d'imposta è certificato con dichiarazione del presidente della camera arbitrale.
7. Alla copertura degli oneri derivanti del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, in data 30 luglio 2009, n. 127 che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello stato.

Art. 72-sexdecies.
(Collegio arbitrale).

1. A richiesta delle parti le procedure arbitrali di cui alle norme che precedono possono essere svolte dinanzi ad un collegio arbitrale.
2. In tale caso la camera arbitrale provvede alla nomina del terzo arbitro con funzioni di presidente.
3. In difetto di presentazione di istanza congiunta con indicazione, ad opera di ciascuna parte, del proprio arbitro, si procede ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile, sostituito il presidente della camera arbitrale al presidente del tribunale.
4. Il compenso per ciascun arbitro è quello di cui alla tabella allegata, diminuito di un quarto.

Art. 72-septesdecies.
(Iniziative territoriali per favorire il ricorso alle camere arbitrali dell'avvocatura).

1. Gli enti territoriali e le associazioni di categoria assumono, su richiesta del consiglio dell'ordine degli avvocati e d'intesa con lo stesso, ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza delle camere arbitrali dell'avvocatura ed incentivare il ricorso alle procedure arbitrali da esse amministrate.

Art. 72-octodecies.
(Incentivi ed esenzioni fiscali).

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento arbitrale amministrato dalle camere arbitrali dell'avvocatura sono esenti dall'imposta di bollo (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni) e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il lodo ed il verbale di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni entro il limite di valore di 50.000 euro; l'imposta è dovuta per la quota di valore eccedente.
3. Le parti possono portare in detrazione dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali dell'avvocatura, sino alla concorrenza di euro 640,00 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno. La detrazione d'imposta è certificata con dichiarazione del presidente della camera arbitrale.
4. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle i disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei benefici anche per Le procedure arbitrali amministrate dalle camere arbitrali dell'avvocatura. L'arbitro matura un credito d'imposta pari al compenso. L'ammissione della parte ai benefici del patrocinio a spese dello stato è di competenza del presidente della camera arbitrale ed il credito d'imposta ai sensi del periodo che precede è certificato con dichiarazione del presidente della camera arbitrale.
5. L'attività svolta dalle camere arbitrali dell'avvocatura non è assoggettata ad alcuna imposta; i compensi percepiti dagli arbitri sono soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e sono esenti da iva.
6. Alle camere arbitrali dell'avvocatura non si applicano gli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.
7. Alla copertura degli oneri derivanti del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri della giustizia e dell'interno, in data 30 luglio 2009, n. 127 che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello stato.

Art. 72-novodecies.
(Raccolta dei dati).

1. Annualmente i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono al ministero di giustizia il numero delle procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti ai sensi della presente legge.

Allegato a) diritti di segreteria e compensi

1. Diritti di segreteria da versarsi contestualmente alla domanda di procedimento arbitrale: euro 50,00 per ciascuna parte.
2. Compensi spettanti all'arbitro:
per le controversie di valore sino a euro 25.000,00: da ciascuna parte euro...;
per le controversie di valore da euro 25.000,01 e sino a 50.000.000: da ciascuna parte euro ....;
per le controversie di valore da euro 50.000,01 e sino a 75.000.000: da ciascuna parte euro ...;
per le controversie di valore da euro 75.000,01 e sino a 100.000.000: da ciascuna parte euro ....;
per ogni decreto ingiuntivo: da parte del ricorrente....

3. I diritti di segreteria ed i compensi per l'arbitro, se dovuti, devono essere depositati contestualmente alla richiesta di nomina dell'arbitro; il mancato deposito rende improcedibile la procedura arbitrale esonerando la camera arbitrale da ogni responsabilità.
72. 06. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

ART. 73.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: almeno quadriennale con la seguente: magistrale.
73. 9. Ferranti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: quadriennale aggiungere le seguenti: ovvero magistrale; sostituire le cifre: 27/30 con le seguenti cifre: 28/30; e le cifre: 102/110 con le seguenti: 105/110 e le parole: ventotto anni d'età con le seguenti: ventinove anni d'età.
73. 57. Chiarelli.

Al comma 1, dopo la parola: quadriennale inserire le seguenti: o gli iscritti al quinto anno dei corsi di laurea magistrale in giurisprudenza.

Conseguentemente, dopo le parole 102/110 inserire le seguenti: nel caso in cui abbiano già conseguito la laurea.
73. 63. Daniele Farina, Sannicandro, Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: quadriennale aggiungere le seguenti: ovvero magistrale.
73. 66. Chiarelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, un punteggio di laurea non inferiore a 102/110.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea con le seguenti: alla media più alta e al punteggio di laurea più alti.
73. 74. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da «una media» a «amministrativo».
73. 10. Ferranti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le cifre: 27/30 con le seguenti: 28/30.
73. 65. Chiarelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: una media di almeno 27/30 con le seguenti: una media di almeno 26/30.
73. 72. Centemero.

Al comma 1, sostituire le parole: diritto privato con le seguenti: diritto civile.
73. 36. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore a 102/110 con le seguenti: non inferiore a 108/110.
73. 71. Centemero.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ventotto anni di età con le seguenti: ventisette anni di età ovvero trenta anni di età qualora abbiano conseguito un diploma presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali.
73. 73. Centemero.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ventotto anni con le seguenti: trenta anni.
73. 77. Bonafede, Businarolo Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ventotto anni con le seguenti: ventinove anni.
*73. 64. Chiarelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ventotto anni con le seguenti: ventinove anni.
*73. 13. Ferranti.

Al comma 1, sostituire le parole a domanda e per una sola volta con le seguenti previa domanda e, dopo le parole a un periodo di formazione teorico-pratico presso i tribunali e le Corti di appello della durata complessiva di diciotto mesi, aggiungere le seguenti:, per la durata di un solo periodo formativo.
73. 33. Nuti, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Tribunali e Corti di appello con le seguenti: Uffici giudiziari.
73. 75. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, dopo le parole: Corti di appello aggiungere le seguenti: il giudice per l'udienza preliminare, i tribunali per i minorenni, limitatamente alle attività di udienza e a quelle preliminari e successive all'udienza, i tribunali e gli uffici di sorveglianza.
73. 1. Ferranti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Corti di appello aggiungere le seguenti: presso il cui circondario o distretto risiedono da almeno cinque anni.
73. 16. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Corti di appello aggiungere le seguenti: nonché la Corte di Cassazione.
73. 53. Ferranti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: due anni.
73. 8. Ferranti.

Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: sei mesi, rinnovabili una sola volta.
73. 37. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo: Lo stage formativo con riferimento al processo penale può essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento con il seguente: Negli uffici di tribunale e di corte di appello è assicurata la priorità al settore civile e lavoro nella designazione dei magistrati affidatari rispetto alle domande ammesse secondo le modalità individuate dal capo dell'ufficio.
73. 76. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige con le seguenti: le province autonome di Trento e Bolzano e le parole: Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige, con le seguenti: Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano;

Conseguentemente al comma 3 e al comma 5, sostituire le parole: Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, con le seguenti: Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.
73. 51. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano anche ai laureandi in giurisprudenza a cui manchino, per il completamento del corso di studi, non più di sei mesi di tempo, fatto riferimento alla sua ordinaria durata, il superamento di un numero di esami non superiore a tre, oltre alla presentazione della tesi di laurea.
73. 50. La Russa, Corsaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Analogamente a quanto disposto dall'articolo 9, quinto comma, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 per il tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate, il periodo di formazione teorico-pratica di cui al comma precedente potrà essere svolto, per il primi sei mesi ed in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, anche in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea. In tal caso possono accedere, a domanda e per una sola volta, allo stage formativo, i laureandi in giurisprudenza iscritti ad un corso di durata almeno quadriennale che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo e che non abbiano compiuto i 26 anni di età.

Al comma 2, dopo le parole «punteggio di laurea» e prima delle parole «e alla minore età anagrafica», aggiungere «o alla media degli esami per i laureandi».

Al comma 3, dopo le parole «i soggetti di cui, sostituire le parole «al comma 1» con le parole «ai commi 1 e 1-bis»; dopo le parole «i requisiti di cui», sostituire le parole «al predetto comma» con «ai predetti commi».

Al comma 5, terzo periodo, prima delle parole «a partecipare al periodo di formazione», le parole «i laureati ammessi» sono sostituite con «gli ammessi».

Sopprimere il comma 8. («Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi»).
73. 80. Galati, Palese.

Al comma 2, dopo le parole: nell'ordine, inserire le seguenti: la specializzazione in materie giuridiche.
73. 11. Ferranti.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: I soggetti che hanno presentato domanda per l'accesso allo stage sono inseriti in una graduatoria pubblicamente consultabile, che viene aggiornato con cadenza semestrale.
73. 35. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 3, sopprimere le parole: a uno o più magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari.
73. 3. Ferranti.

Al comma 3, sostituire le parole: a uno o più magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie con le seguenti: a una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie.
73. 34. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 3 sopprimere le parole: uno o.
73. 49. La Russa, Corsaro.

Al comma 4, sostituire il primo periodo: Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio con il seguente: Gli ammessi allo stage sono affidati dal capo dell'ufficio giudiziario ai magistrati designati tra coloro che hanno espresso la disponibilità.
73. 78. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli ammessi allo stage sono affidati dal Capo dell'ufficio giudiziario ai magistrati designati tra coloro che hanno espresso la disponibilità.
73. 2. Ferranti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: a un magistrato che ha espresso la disponibilità con le seguenti: ad ogni magistrato nella misura di almeno un ammesso.
73. 32. Nuti, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: quando è necessario assicurare la continuità della formazione.
73. 28. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 4, dopo il periodo: Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi., aggiungere il seguente: Nel caso di un elevato numero di procedimenti giudiziari, un magistrato può chiedere tramite richiesta giustificata, di rendersi affidatario di tre ammessi.
73. 31. Nuti, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: Il ministero della Giustizia fornisce agli ammessi allo stage inserire le seguenti: negli uffici che dallo stesso dipendono come organizzazione e funzionamento dei servizi.
73. 79. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 4, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al precedente periodo, sono autorizzate una spesa unitaria di 300 euro ed una spesa massima complessiva di 300.000 euro.
73. 81. Corsaro.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: il controllo del magistrato inserire le seguenti: secondo le indicazioni impartite dal Capo dell'ufficio.
* 73. 4. Ferranti.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: il controllo del magistrato inserire le seguenti: secondo le indicazioni impartite dal Capo dell'ufficio.
* 73. 42. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: almeno.
73. 41. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: secondo programmi che saranno indicati alla formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.
* 73. 6. Ferranti.

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: secondo programmi che saranno indicati alla formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.
* 73. 40. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, secondo e terzo periodo, dopo la parola: ammessi aggiungere la parola: gratuitamente.
73. 27. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. Gli ammessi allo stage garantiscono una presenza nell'ufficio non superiore a 24 e non inferiore a 18 ore settimanali, tenuto conto delle esigenze di studio, secondo modalità di frequenza da concordarsi con il magistrato affidatario, assicurando in ogni caso la presenza per le giornate in cui il magistrato affidatario tiene udienza. La verifica della presenza è effettuata dal magistrato formatore, il quale è tenuto a segnalare eventuali inadempimenti al capo dell'Ufficio anche ai fini dell'interruzione dello stage.
5-ter. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta di concerto con i consigli dell'ordine degli avvocati e le scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal capo dell'ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione per le professioni legali.
73. 39. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Gli ammessi allo stage garantiscono una presenza nell'ufficio non superiore a 24 e non inferiore a 18 ore settimanali, tenuto conto delle esigenze di studio, secondo modalità di frequenza da concordarsi con il magistrato affidatario, assicurando in ogni caso la presenza per le giornate in cui il magistrato affidatario tiene udienza. La verifica della presenza è effettuata dal magistrato formatore, il quale è tenuto a segnalare eventuali inadempimenti al Capo dell'ufficio anche ai fini dell'interruzione dello stage.
73. 12. Ferranti.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta di intesa con i consigli dell'Ordine degli avvocati e le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio e dal Presidente dell'ordine degli avvocati, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.
73. 15. Molteni, Attaguile.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta di concerto con i consigli dell'Ordine degli avvocati e le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.
73. 5. Ferranti.

Al comma 6, sopprimere le parole: nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli.
73. 58. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 6, dopo le parole: ritenga di non ammetterli, aggiungere le seguenti: per motivate ragioni connesse alla particolare natura del fascicolo trattato.
73. 48. La Russa, Corsaro.

Al comma 6, sopprimere le parole: ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
73. 67. Chiarelli.

Al comma 7, sostituire le parole: non possono esercitare attività professionale innanzi all'ufficio ove lo stesso si svolge, né con le seguenti: qualora in seguito al termine dello stesso decidano di svolgere il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato e/o intraprendano la professione forense, non.
73. 68. Chiarelli.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Lo svolgimento dello stage dà diritto a un rimborso spese di 400 euro mensili; il suddetto rimborso spese, in ogni caso, non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi.
8-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8, pari ad euro 1,1 milioni nell'anno 2013 ed euro 4,4 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 8-ter.
8-ter. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 30 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base-regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori ad euro 1,1 milioni nell'anno 2013 ed euro 4,4 milioni a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
73. 59. Daniele Farina, Sannicandro, Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Lo svolgimento dello stage dà diritto a un rimborso spese di 400 euro mensili; il suddetto rimborso spese, in ogni caso, non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi.
8-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8, pari ad euro 1,1 milioni nell'anno 2013 ed euro 4,4 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 8-ter.
8-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiore a 1,1 milioni per l'anno 2013 e a 4,4 milioni a decorrere dall'anno 2014. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
73. 62. Daniele Farina, Sannicandro, Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Lo svolgimento dello stage dà diritto a un rimborso spese di 400 euro mensili; il suddetto rimborso spese, in ogni caso, non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi.
8-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8, pari ad euro 1,1 milioni nell'anno 2013 ed euro 4,4 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 8-ter.
8-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 settembre 2013. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori ad euro 1,1 milioni nell'anno 2013 ed euro 4,4 milioni a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
73. 61. Daniele Farina, Sannicandro, Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Lo svolgimento dello stage dà diritto a un rimborso spese di 400 euro mensili; il suddetto rimborso spese, in ogni caso, non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi.
8-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8, pari ad euro 1,1 milioni nell'anno 2013 ed euro 4,4 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 8-ter.
8-ter. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1,1 milioni per l'anno 2013 e di 4,4 milioni a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
73. 60. Daniele Farina, Sannicandro, Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Sostituire il comma 8 con il seguente: Lo svolgimento dello stage da diritto ad un trattamento onnicomprensivo nella misura di euro 400 mensili. Esso non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.
73. 52. Morani.

Al comma 8, sopprimere le parole: non dà diritto ad alcun compenso e.
73. 30. Nuti, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 8, sostituire le parole: non dà diritto ad alcun compenso con le seguenti: dà diritto ad un compenso pari ad euro 500,00 netti mensili.
73. 26. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 8, sostituire le parole: non dà diritto ad alcun compenso con le seguenti: dà diritto alla corresponsione dei rimborsi spese ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76.
73. 14. Ferranti.

Al comma 8 dopo le parole: alcun compenso aggiungere le seguenti: ad eccezione del diritto al rimborso delle spese sostenute e dopo le parole: previdenziali ed assicurativi aggiungere le seguenti: salvo l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni.
73. 69. Chiarelli.

Al comma 8, dopo le parole: alcun compenso aggiungere le seguenti: ad accezione del rimborso delle spese sostenute.
73. 25. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 8, sostituire le parole: né di obblighi previdenziali e assicurativi con le seguenti:, salvo l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni.
73. 24. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli stage introdotti dalla presente legge sono altresì regolati dai commi 34, 35 e 36, articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
73. 29. Nuti, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 9 sopprimere le parole: per sopravvenute ragioni organizzative o.
73. 47. La Russa, Corsaro.

Al comma 9 aggiungere, infine, il seguente periodo: Lo stage può essere interrotto dallo stagista in ogni momento.
73. 19. Nuti, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 10, dopo le parole: ad altre attività aggiungere le seguenti: salvo il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato,.

Conseguentemente, al comma 10, sopprimere le parole: di avvocato e sopprimere il secondo periodo.
73. 70. Chiarelli.

Al comma 11, dopo le parole: al capo dell'ufficio, aggiungere le seguenti: nonché al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dello stagista.
73. 46. La Russa, Corsaro.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: consegnandone copia allo stagista.
73. 55. Daniele Farina, Sannicandro, Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Sostituire il comma 12 con il seguente:
12. L'esito positivo dello stage, di cui al presente articolo, laddove svolto per dodici mesi, e lo svolgimento del tirocinio professionale di dodici mesi presso l'Avvocatura dello Stato è valutato per il periodo di un anno ai fini della frequenza dei corsi della Scuola di Specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
73. 20. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. Ai fini degli effetti di cui al comma 12 è equiparato l'esito positivo del tirocinio espletato ai sensi dell'articolo 37 decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, purché siano rispettati i requisiti di cui al primo comma dei presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 18 per i tirocini in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreta, secondo le convenzioni già stipulate dai capi degli uffici giudiziari.
73. 84. Fucci.

Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. Per il tirocinio forense lo stage è disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; in ogni caso devono essere rispettate le previsioni degli artt. 41, comma 7, e 43 della legge 31 dicembre 2012. Nel caso in cui lo stagista sia contemporaneamente iscritto al registro del tirocinio tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati, la relazione di cui al comma 11 è trasmessa altresì al predetto consiglio.
73. 54. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. Per l'accesso alla professione di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale, ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. Per il tirocinio forense lo stage è disciplinato dall'emanando regolamento ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 247 del 2012; in ogni caso deve essere rispettato il minimo di almeno un semestre di pratica presso uno studio legale fissato dall'articolo 41 comma 7 della legge n. 247 del 2012 e fermo l'obbligo della frequenza e delle verifiche presso le scuole forensi ai sensi dell'articolo 43 legge n. 247 del 2012.
73. 45. La Russa, Corsaro.

Al comma 13 dopo le parole: di avvocato sopprimere le seguenti: e di notaio.
73. 21. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 13, dopo le parole: tirocinio professionale sopprimere le seguenti: ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della Scuola di Specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
73. 22. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Sopprimere i commi 14 e 15.
73. 56. Chiarelli.

Al comma 14 sostituire le parole: nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura di Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito. con le seguenti parole: nel concorso di accesso alla magistratura professionale.
73. 23. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Sopprimere il comma 16.
73. 17. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Sopprimere il comma 17.
73. 18. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Sostituire il comma 18 con il seguente:
18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo, quando stipulano le convenzioni previste dall'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e, limitatamente ai tirocini già in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle convenzioni già stipulate, possono, su domanda dell'interessato, adeguare la durata del tirocinio a quella prevista per lo stage formativo di cui al presente articolo, sempre che sussistano i requisiti di ammissibilità di cui al comma 1, salvo quello relativo all'età del tirocinante.
73. 83. Fucci.

Al comma 18 dopo la parola: convenzioni aggiungere le seguenti: con Università, Regioni, enti locali, ordini professionali degli avvocati e dei notai o fondazioni agli stessi riconducibili, scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

Conseguentemente sopprimere il comma 19.
73. 44. La Russa, Corsaro.

Sopprimere il comma 19.
73. 43. La Russa, Corsaro.

Al comma 20, sostituire le parole: la domanda di cui al comma 3 non può essere presentata con le seguenti: Le domande di cui ai commi 3 e 18 non possono essere presentate.
73. 82. Fucci.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. Coloro che alla data dell'entrata in vigore svolgono stage e tirocini ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 11 del 2011 presso gli uffici giudiziari, sono ammessi su loro domanda al tirocinio formativo di cui al presente articolo purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1 al momento dell'inizio del tirocinio presso il tribunale. Il periodo già svolto presso l'ufficio è computato ai fini di cui ai commi 12, 13, 14, 15.
73. 7. Ferranti.

Dopo il comma 20, inserire il seguente comma:
20-bis. Coloro che svolgono stage ai sensi della legge n. 11 del 2011 presso gli uffici giudiziari, sono ammessi su loro domanda al tirocinio formativo di cui al presente articolo purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1 al momento dell'inizio del tirocinio presso il tribunale. Il periodo già svolto presso l'ufficio è computato ai fini di cui ai commi 12, 13, 14, 15.
73. 38. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Dopo il Capo II, inserire il seguente:

Capo II-bis.

MISURE VOLTE ALL'AUMENTO DELL'EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MAGISTRATURA DI PACE

Art. 73-bis.
(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa).

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 30.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
2. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata la morte di una persona».

2. Al comma 3 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«3-ter) per le cause relative alla materia condominiale ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini».

3. All'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto il comma 3-bis: «Il giudice di pace è altresì competente in materia di esecuzione forzata mobiliare».
4. All'articolo 9, il comma 2, del codice di procedura civile dopo le parole «per l'esecuzione forzata» è aggiunta la parola «immobiliare».
5. All'articolo 6, il comma 3, del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150 è sostituito dal seguente: «salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone sempre davanti al giudice di pace».
6. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell'art. 6 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150.
73. 01. Molteni, Attaguile.

Dopo il Capo II, inserire il seguente:

Capo II-bis.
MISURE VOLTE ALL'AUMENTO DELL'EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MAGISTRATURA DI PACE

Art. 73-bis.
(Normativa in materia di contenzioso pendente).

1. I giudizi civili di cui all'articolo precedente pendenti dinanzi ai Tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non siano successivamente rimesse in istruttoria.
73. 02. Molteni, Attaguile.

Dopo il Capo II, inserire il seguente:

Capo II-bis.
MISURE VOLTE ALL'AUMENTO DELL'EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MAGISTRATURA DI PACE

Art. 73-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace).

1. All'articolo 7, il comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per ulteriori mandati di quattro anni ciascuno, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter della presente legge, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.

2. All'articolo 7, il comma 2, della Legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato.
3. All'articolo 7, al comma 2-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole «del primo quadriennio» sono sostituite con le parole «di ogni quadriennio».
4. All'articolo 7 della Legge 21 novembre 1991, n. 374 è aggiunto il comma 2-quinquies:
«2-quinquies. Fino alla decisione del Consiglio Superiore della Magistratura in ordine al rinnovo dell'incarico, il giudice di pace continua a prestare servizio. In caso di rinnovo il periodo di proroga legale si computa nel quadriennio. In caso di mancato rinnovo la cessazione dell'incarico avviene all'atto della notifica del decreto del Ministero della giustizia e gli atti emessi rimangono comunque validi».
73. 03. Molteni, Attaguile.

Dopo l'articolo 73 inserire il seguente:

Art. 73-bis.
(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa).

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 25.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.»
73. 04. Molteni, Attaguile.

Dopo l'articolo 73, inserire il seguente:

Art. 73-bis.
(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa).

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 40.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.»
73. 05. Molteni, Attaguile.

Dopo l'articolo 73, inserire il seguente:

Art. 73-bis.
(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa).

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 50.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.»
73. 06. Molteni, Attaguile.

Dopo l'articolo 73, inserire il seguente:

Art. 73-bis.
(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa).

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 100.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.»
73. 07. Molteni, Attaguile.

ART. 74.

Sopprimere l'articolo.
74. 2. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Sostituire l'articolo 74 con il seguente: Art. 74. - (Ufficio del Ruolo del Massimario presso la Corte di Cassazione). - 1. Nella pianta organica della magistratura ordinaria sono soppressi 30 posti di magistrato esercente le funzioni di merito di primo grado e sono aggiunti 30 posti di magistrato destinati all'ufficio del massimario.
2. L'articolo 115 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:
Art. 115. - (Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione). - 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e abbiano svolto effettivo esercizio di funzioni merito per almeno cinque anni.
2. I magistrati destinati all'Ufficio del massimario che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità e abbiamo svolto almeno 10 anni di effettivo esercizio di funzioni di merito possono essere autorizzati, con decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione previo parere del Consiglio direttivo, ad esercitare le funzioni di consigliere di cassazione.
3. Ai fini della copertura dei posti vacanti del magistrati destinati all'ufficio del Massimario il Consiglio superiore della magistratura acquisisce il parere della commissione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dall'articolo 2 della legge n. 111 del 2007.
4. Per la prima copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore della magistratura può valutare le attitudini degli aspiranti sulla base di ogni idoneo elemento senza che sia necessario acquisire il parere di cui al comma precedente».
74. 1. Ferranti.

Al comma 2, capoverso Art. 115-bis, dopo le parole: da destinare alle sezioni civili inserire il seguente periodo: Con decreto del Ministro della giustizia è disciplinata la procedura di trasferimento dei Magistrati assistenti di studio presso la Corte suprema di Cassazione.
74. 3. Chiarelli.

Al comma 2, capoverso Art. 115-bis, dopo le parole: effettivo esercizio delle funzioni di merito inserire il seguente periodo: Le attribuzioni di magistrato assistente di studio possono essere assegnate anche a magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo che, all'atto di nomina, non abbiano compiuto i settantacinque anni d'età.
74. 4. Chiarelli.

ART. 75.

Sopprimerlo.
75. 1. La Russa, Corsaro.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in Camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
75. 2. Ferranti.

ART. 76.

Sostituire l'articolo 76 con il seguente:

Art. 76.
(Divisione a domanda congiunta demandata al notaio e all'avvocato).

1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 791, è aggiunto il seguente:
«791-bis. - (Divisione a domanda congiunta). - Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio avente sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti. Il giudice, con decreto, nomina il notaio, o l'avvocato eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.
Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il professionista incaricato rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 739.
Il professionista designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro III, Titolo II, Capo IV. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il professionista incaricato predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.
Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III-bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter. Se l'opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al professionista incaricato.
Decorso il termine di cui al quinto comma senza che sia stata proposta opposizione, il professionista incaricato, deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al notaio per gli adempimenti successivi.
76. 3. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Alla rubrica dell'articolo la parola: al notaio è sostituita dalla seguente: ad un professionista.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la nomina di un notaio, aggiungere le seguenti: ovvero di un avvocato con potere di autentica delle firme,; nell'intero rimanente articolo, la parola: notaio è sostituita dalla parola professionista incaricato.
76. 1. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Sostituire, ogni volta che ricorre nel testo dell'articolo 76, la parola: notaio con: professionista di cui al Libro III, Titolo II, Capo IV.
76. 2. Chiarelli.

Al comma 1, al primo periodo, dell'articolo 76, aggiungere, dopo le parole: la nomina di un notaio, e nel seguito dell'articolo, sostituire la parola: notaio, con la parola: professionista.
76. 4. La Russa, Corsaro.

ART. 77.

Sopprimerlo.
* 77. 9. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Sopprimerlo.
* 77. 10. Chiarelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 77-bis.
(Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti civili).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 163, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto, il Presidente del Tribunale, stabilisce le modalità di gestione dei calendario dei procedimenti di cui al successivo articolo 175, secondo comma, e di organizzazione dell'ufficio secondo i criteri di ivi previsti»;
b) all'articolo 163-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero» sono sostituite con le seguenti: «di cinquanta giorni e non superiori a settanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e non minori di novanta giorni e non superiori a centodieci giorni se si trova all'estero»;
2) il terzo comma, è abrogato;
c) all'articolo 167, secondo comma, le parole: «rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla» sono sostituite dalle seguenti: «rilevata la nullità alla prima udienza, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla non superiore a dieci giorni dopo la prima udienza»;
d) all'articolo 168-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al quarto comma, dopo le parole: «giudice designato» aggiungere le seguenti parole: «dedicata alle udienze di prima comparizione ai sensi dell'articolo 163, secondo comma»;
2) il quinto comma è abrogato;
e) all'articolo 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente articolo possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni»;
f) all'articolo 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il secondo comma aggiungere il seguente: «Ai fini di cui al primo comma, all'udienza di prima comparizione, il giudice stabilisce un calendario dell'intero procedimento, stabilendo le date delle udienze successive e i termini per le altre attività. Il calendario, salve esigenze eccezionali del procedimento, deve prevedere lo svolgimento consecutivo e quanto più possibile ravvicinato delle diverse udienze e attività, in modo da assicurare una gestione celere e concentrata dell'intero procedimento. Il giudice, nel fissare il calendario di ciascun procedimento, tiene conto degli altri procedimenti pendenti davanti a lui, adottando un principio di gestione consecutiva dei procedimenti stessi sulla base di un criterio di priorità temporale, ma riservando comunque ai procedimenti nuovi una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento, del tempo di udienza disponibile in ciascun anno»;
2) al terzo comma, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;
g) all'articolo 176 il primo comma è sostituito dal seguente: «Tutti i provvedimenti del giudice istruttore hanno la forma dell'ordinanza e sono pronunciati in udienza»;
h) all'articolo 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole «fissa un'udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice» sono soppresse;
2) al secondo comma, le parole «fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui,» sono soppresse;
i) all'articolo 182, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «termine perentorio» sono inserite le seguenti «non superiore a trenta giorni»;
2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «In caso di mancata osservanza del termine, se l'irregolarità riguarda la costituzione dell'attore, il giudice dichiara, ai sensi dell'articolo 164, comma secondo, la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo. Se invece l'irregolarità riguarda la costituzione di parti diverse dall'attore, dichiara la nullità della costituzione»;
l) all'articolo 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma sesto è sostituito dal seguente: «Se richiesto, il giudice concede alle parti:
1) un termine di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, nonché alla indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
2) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria»;
2) il comma settimo è sostituito dal seguente: «Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede in udienza sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. L'assunzione delle prove deve essere esaurita in tale udienza, ovvero, in caso di necessità, in udienze da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.»;
m) dopo l'articolo 185 è inserito il seguente: «Articolo 185-bis - (Proposta di conciliazione del giudice). - Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando e esaurita l'istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.»;
n) all'articolo 186-bis, primo comma, primo periodo, dopo le parole «Su istanza di parte» sono aggiunte le seguenti: «che può essere avanzata per la prima volta anche nel corso dell'udienza di prima comparizione»;
o) all'articolo 186-ter, primo comma, primo periodo, dopo le parole «in ogni stato del processo» sono aggiunte le seguenti: «e per la prima volta anche nel corso dell'udienza di prima comparizione»;
p) all'articolo 187, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «rimette le parti davanti al collegio» sono sostituite dalle seguenti: «la invia al collegio per la decisione.»;
2) al secondo comma, le parole «Può rimettere le parti» sono sostituite dalle seguenti: «Può inviare la causa»;
q) all'articolo 188, le parole «esaurita l'istruzione rimette le parti al collegio» sono sostituite dalle seguenti: «all'udienza in cui vengono assunti gli ultimi mezzi di prova ammessi, dichiara chiusa l'istruttoria e, rimette la causa al collegio»;
r) all'articolo 189, il primo comma è sostituito dal seguente: «Entro quindici giorni dall'udienza in cui i giudice istruttore rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, le parti precisano per iscritto le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'articolo 187,
secondo e terzo comma»;
s) all'articolo 190, al primo comma la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «cinquanta»;
t) all'articolo 195 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Salvi casi di grave complessità, il termine per la consegna della relazione non può essere superiore a 60 giorni.»;
u) all'articolo 275, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, dopo le parole: «la sentenza è depositata in cancelleria entro» sono aggiunte le seguenti: «il termine improrogabile di»;
2) al secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni può», sono aggiunte le: «in casi eccezionali e di particolare complessità»;
3) al terzo comma, dopo le parole «provvede sulla richiesta» sono aggiunte le seguenti: «con provvedimento motivato sulle ragioni di eccezionalità e particolare complessità.»;
v) all'articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa»; allo stesso comma, secondo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa».

2. All'articolo i della legge 7 ottobre 1969 n. 42, le parole «dal 1o agosto al 15 settembre» sono sostituite dalle parole «dal 10 agosto al 31 agosto».
77. 6. Gitti, Mazziotti Di Celso, Dambruoso, Piepoli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) col provvedimento previsto dall'articolo 183 settimo comma e comunque prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni il giudice formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, può costituire comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.
77. 15. La Russa, Corsaro.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 185-bis, al primo periodo sostituire le parole deve formulare alle parti con le seguenti: può formulare alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia ed alla esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto.
77. 1. Ferranti.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 185-bis sopprimere il secondo periodo.
77. 2. Ferranti.

Al comma 1, lettera a) capoverso Art. 185-bis, al secondo periodo, dopo la parola: rifiuto aggiungere le seguenti: manifestamente ingiustificato e/o pretestuoso e/o meramente dilatorio e le parole: senza giustificato motivo, sono soppresse.
77. 7. Chiarelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 185-bis, al secondo periodo sostituire le parole ai fini del giudizio con le seguenti: ai fini della decisione sulle spese.
77. 8. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 185-bis, al secondo periodo le parole del giudizio sono sostituite dalle seguenti: della decisione in ordine alla determinazione delle spese processuali.
77. 5. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 185-bis, aggiungere infine il seguente periodo: La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione od astensione del giudice.
77. 3. Ferranti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 599 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in camera di consiglio altresì quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
3-ter. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento».
77. 4. Gianluca Pini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 16 comma 4-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, aggiungere infine il seguente periodo: «L'esercizio della professione di mediatore è tuttavia subordinato all'espletamento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale in materia di mediazione previsto dalla legge».
77. 11. Moretti, Amoddio.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il verbale di accordo è sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti. Gli avvocati verificano, prima della sottoscrizione, che il contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative».
77. 12. Moretti, Amoddio.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sostituire il comma 2 con il seguente: «Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; il tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il provvedimento di cui al periodo precedente indica l'organismo di mediazione ed è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione».
77. 13. Moretti, Amoddio.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché l'avvocato designato per la sottoscrizione del verbale di accordo di cui all'articolo 12».
77. 14. Moretti, Amoddio.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Rinnovabilità dell'incarico di giudice di pace).

1. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono sostituiti dal seguente: «L'incarico di Giudice di Pace dura quattro anni ed è rinnovabile, su domanda dell'interessato e previa verifica di idoneità, per ulteriori periodi di quattro anni, fino al compimento del settantacinquesimo anno di età».
2. Al comma 2-bis dell'articolo 7 della Legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole «del primo quadriennio» sono sostituite dalle seguenti «di ogni quadriennio».
3. Il comma 2-ter dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente: «Se nelle more del procedimento di rinnovo, ovvero in conseguenza della sua sospensione, scade il termine quadriennale, l'incarico del giudice di pace è provvisoriamente prorogato sino alla comunicazione del decreto ministeriale. In caso di rinnovo, il periodo di proroga legale si computa nel quadriennio».
77. 01. Cimbro.

ART. 78

Al comma 1, premettere alla lettera a), le seguenti:
01a) all'articolo 492, il settimo comma è abrogato;
02a) dopo l'articolo 492 è inserito il seguente:

Art. 492-bis.
(Ricerca dei beni da pignorare).

In ogni caso, l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione rilasciata su richiesta del creditore procedente, accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati pubbliche e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro. L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale indica i beni individuati.
Se l'accesso ha consentito di individuare cose appartenenti e nella disponibilità del debitore, utilmente assoggettabili ad esecuzione, l'ufficiale giudiziario procede alla scelta a norma dell'articolo 517 e nel limite di un presumibile valore di realizzo pari al triplo dell'importo precettato e notifica, ove possibile ai sensi dell'articolo 149-bis, al debitore il relativo verbale, che dovrà anche contenere 1'ingiunzione, l'invito e l'avvertimento di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 492. Le cose individuate si considerano pignorate al momento della notificazione del verbale, anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale. Se le cose si trovano in luoghi compresi nel territorio di competenza dell'ufficio cui appartiene, l'ufficiale giudiziario accede ai luoghi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 518 e 520, salva la possibilità di limitare l'estensione del pignoramento ad una parte delle cose rinvenute quando il loro presumibile valore di realizzo appare superiore al limite di cui all'articolo 517. Se le cose si trovano altrove, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa pignorata ai sensi del comma precedente, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti o cose appartenenti al debitore che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica, ove possibile ai sensi dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, commi primo, secondo e terzo, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Se il terzo risiede in un luogo non compreso nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, copie autentiche del titolo esecutivo, del precetto e del verbale con la relazione di notificazione sono trasmesse all'ufficiale giudiziario territorialmente competente, perché proceda a norma dell'articolo 543, quinto comma.
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al secondo comma che crediti o cose di cui al quarto comma, l'ufficiale giudiziario procede alla scelta preferendo, nell'ordine, i crediti di cui all'articolo 553, le cose appartenenti e nella disponibilità del debitore, le cose del debitore che sono in possesso di terzi
03a) all'articolo 543, dopo il quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando provvede a norma dell'articolo 492-bis, quarto comma, l'ufficiale giudiziario deposita ii verbale, il titolo esecutivo ed il precetto in cancelleria entro le ventiquattro ore dalla notificazione del verbale. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del terzo, del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 529 e seguenti o a norma dell'articolo 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente deve contenere l'invito al terzo di cui al numero 4) del secondo comma».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Dopo l'articolo 165 delle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile è inserito il seguente:

Art. 165-bis.
(Modalità di accesso alle banche dati).

Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati detenute da soggetti pubblici cui l'ufficiale giudiziario può accedere direttamente tramite collegamento telematico o mediante richiesta al titolare dei dati.
Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato «Modello ricerca beni», conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma precedente.
1-ter All'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: «All'ufficiale giudiziario che procede alle operazioni di pignoramento mobiliare o presso terzi spetta inoltre un compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, determinato dal giudice dell'esecuzione:
in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;
in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.

In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile il compenso è determinato, secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sull'importo della somma versata.
In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore del credito per cui si procede.
In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quattro non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere 01a), 02a) e 03a) del comma 1 e di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano ai procedimenti di espropriazione forzata iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
78. 1. Ferranti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 648, primo comma, le parole «se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile» sono sostituite dalle seguenti: «se l'opposizione non è fondata su prova scritta dalla quale emerga la probabile fondatezza dell'opposizione, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile concede».
78. 2. Mazziotti Di Celso, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Gitti.

Al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 648, primo comma, al primo periodo, dopo le parole «esecuzione provvisoria» le seguenti: «anche parziale».
78. 6. Rubinato.

Al comma 1, dopo la parola lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 648, primo comma, aggiungere infine il seguente periodo: «Il giudice può concedere l'esecuzione provvisoria parziale altresì nei casi in cui l'opposizione si fondi solo in parte su prova scritta o di pronta soluzione».
78. 5. Rubinato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 96, primo comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si considera in mala fede chi abbia proposto opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile, anche in caso di accoglimento parziale dell'opposizione, quando l'opposizione sia dichiarata manifestamente infondata per la parte in cui viene rigettata».
78. 3. Gitti, Mazziotti Di Celso, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi.

Aggiungere in fine il seguente comma:
2-bis. L'articolo 2751-bis, comma 1, numero 5) del codice civile, si interpreta nel senso che per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti si intendono tutti i crediti spettanti alla cooperativa, a condizione che la medesima sia stata sottoposta, senza rilievi, a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nei termini previsti dalla legge.
*78. 4. De Micheli.

Aggiungere in fine il seguente comma:
2-bis. L'articolo 2751-bis, comma 1, numero 5) del codice civile, si interpreta nel senso che per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti si intendono tutti i crediti spettanti alla cooperativa, a condizione che la medesima sia stata sottoposta, senza rilievi, a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nei termini previsti dalla legge.
*78. 7. Censore, D'Attore.

ART. 79.

Sopprimerlo.
* 79. 2. Molteni, Attaguile.

Sopprimerlo.
* 79. 3. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Brugnerotto.

Sopprimerlo.
* 79. 4. Chiarelli.

Sopprimerlo.
* 79 6. Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
«La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, purché gli stessi siano stati resi conoscibili alle parti nel corso del giudizio prima della precisazione delle conclusioni, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo 114 debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.
79. 7. La Russa, Corsaro.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: anche con esclusivo a: atti di causa.
79. 1. Ferranti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: altri atti di causa. aggiungere le seguenti: analiticamente indicati, se del caso anche nella loro collocazione topografica nell'ambito dell'atto richiamato e nella materiale collocazione fisica nell'indice del fascicolo.
79. 5. Chiarelli.

ART. 80.

Sopprimerlo.
* 80. 1. Ferranti.

Sopprimerlo.
* 80. 2. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Sopprimerlo.
* 80. 3. Biasotti.

Sopprimerlo.
* 80. 4. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri, Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Sopprimerlo.
* 80. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Sopprimerlo.
* 80. 7. La Russa, Corsaro.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: Trento e Bolzano (sezione distaccata).

Conseguentemente al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché ai procedimenti giudiziari disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
80. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

Al comma 1, lettera l), dell'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per tali controversie è confermata la giurisdizione esclusiva estesa al merito del giudice amministrativo ed in prima istanza del TAR Lazio-Roma».
80. 01. Sottanelli.

ART. 81.

Al comma 1, capoverso Art. 76, comma 2, dopo le parole: dalla legge aggiungere le seguenti: ovvero quando lo ritenga necessario per la materia di diritto o per la complessità del caso sottoposto all'esame della Corte.
81. 1. Molteni, Attaguile.

Dopo l'articolo 81, inserire il seguente Capo:

Capo V-bis.
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

Articolo 81-bis.
(Delega al Governo per la riforma della magistratura onoraria).

Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 81-ter, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) modificare le disciplina per l'accesso alla magistratura onoraria;
b) razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati onorari;
c) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonché modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio;
d) razionalizzare le circoscrizioni degli uffici giudiziari;
e) dotare la magistratura onoraria di un organo di autogoverno dedicato e federalista.
81. 01. Molteni, Attaguile.

Dopo l'articolo 81, inserire il seguente Capo:

Articolo 81-ter.
(Prinicìpi e criteri direttivi).

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 81-bis, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che vengano valorizzate le professionalità acquisite con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie;
b) prevedere la continuità del servizio e dell'incarico al fine di non creare discontinuità nell'attività giurisdizionale fino al compimento del settantacinquesimo anno di età;
c) prevederle e un organo di autogoverno dedicato alla magistratura onoraria su base regionale composto per meno della metà da rappresentanti degli enti locali e per metà più uno da magistrati onorari;
d) prevedere un coordinamento centrale tra i vari organi regionali;
e) prevedere idonee garanzie ai magistrati onorari in caso di malattia o in caso di maternità;
f) prevedere che i casi di necessità per la funzionalità degli uffici giudiziari i magistrati onorari possano essere impiegati in più funzioni giudiziarie anche presso altri organi giurisdizionali.
81. 02. Molteni, Attaguile.

Dopo l'articolo 81, inserire il seguente Capo:

Articolo 81-quater.
(Norme di immediata applicazione).

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per ulteriori mandati di quattro anni ciascuno, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter della presente legge, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età».
b) il comma 2, soppresso;
c) il comma 2-bis, le parole: del primo quadriennio sono sostituite dalle seguenti: di ogni quadriennio;
b) dopo il comma 2-quater, è aggiunto il seguente: «2-quinquies. Fino alla decisione del Consiglio Superiore della Magistratura in ordine al rinnovo dell'incarico, il giudice di pace continua a prestare servizio. In caso di rinnovo il periodo di proroga legale si computa nel quadriennio. In caso di mancato rinnovo la cessazione dell'incarico avviene all'atto della notifica del decreto del Ministero della giustizia e gli atti emessi rimangono comunque validi».
81. 03. Molteni, Attaguile.

Articolo 81-quinquies.
(Entra in vigore).

Gli articoli 81-bis, 81-ter, 81-quater entrano in vigore un mese dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
81. 04. Molteni, Attaguile.

ART. 82.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 160, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono premesse le parole: «Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 186-bis, la proposta di concordato deve garantire il pagamento di almeno il 30 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. Il pagamento dei crediti già scaduti alla data dell'omologazione deve essere effettuato entro centoventi giorni da tale data. Il pagamento dei crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione deve essere effettuato entro centoventi giorni dalla data di scadenza.
* 82. 5. Abrignani.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 160, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono premesse le parole: «Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 186-bis, la proposta di concordato deve garantire il pagamento di almeno il 30 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. Il pagamento dei crediti già scaduti alla data dell'omologazione deve essere effettuato entro centoventi giorni da tale data. Il pagamento dei crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione deve essere effettuato entro centoventi giorni dalla data di scadenza.
* 82. 23. Gelmini.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 160, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono premesse le parole: «Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 186-bis, la proposta di concordato deve garantire il pagamento di almeno il 30 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. Il pagamento dei crediti già scaduti alla data dell'omologazione deve essere effettuato entro centoventi giorni da tale data. Il pagamento dei crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione deve essere effettuato entro centoventi giorni dalla data di scadenza.
* 82. 33. De Micheli.

Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al primo periodo sostituire le parole: «riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo» con le seguenti: «e alla documentazione di cui al comma 2, lettere b), c) e d), riservandosi di presentare i documenti di cui al comma 2, lettere a) ed e) e la relazione di cui al comma 3», e le parole: «compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati e documentati motivi, di non oltre sessanta giorni» con le seguenti: «compreso fra trenta e sessanta giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre trenta giorni»;
b) dopo il comma 3, inserire il seguente:
3. All'articolo 162, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il Tribunale ha facoltà di accertare se il concordato proposto risulta idoneo a consentire il superamento dello stato di crisi dell'impresa e di dichiarare, anche d'ufficio ed in difetto di opposizione ai sensi dell'articolo 180, l'inammissibilità della proposta in caso di inadeguatezza del piano non rilevata dal professionista di cui al comma 3 dell'articolo 161».
82. 19. Taranto, Impegno.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nominativo dei creditori aggiungere le seguenti: per i quali alla data di deposito della domanda di concordato ai sensi del presente comma il credito risulti certo, liquido ed esigibile, nonché la documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del secondo comma.

Conseguentemente:
a) al medesimo comma, sostituire la lettera
b), con la seguente:
b) le parole: «di cui ai commi secondo e terzo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo comma»;
b) sopprimere il comma 2;
c) al comma 3, capoverso, sopprimere le parole: e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato;
d) al comma 3, capoverso, quarto periodo, sopprimere le parole: e il commissario giudiziale se nominato;
e) dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Modificazioni all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

1. All'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), le parole: «nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «nei diciotto mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento»;
b) al primo comma, numero 3), le parole: «nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «nei diciotto mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento»;
c) al primo comma, numero 4), le parole: «entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento»;
d) al secondo comma le parole: «entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento».
82. 01. Covello.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole «compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni» sono sostituite dalla seguenti: «non superiore a sessanta giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre trenta giorni»;
al comma 1, lettera b), sostituire le parole: il tribunale può nominare, con le seguenti: il tribunale nomina;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole “, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni” sono soppresse”;
al comma 2, sopprimere le parole:, se nominato;
al comma 3, sopprimere il penultimo periodo;
al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: se nominato;
dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “4-bis. Sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 anche i crediti derivanti da somministrazioni, forniture e appalti eseguiti nei tre mesi antecedenti il deposito del ricorso di cui all'articolo 161, comma 6 e funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa.”».
82. 26. Giampaolo Galli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e le parole «compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sessanta giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre trenta giorni»;
al comma 1, lettera b), le parole: il tribunale può nominare, sono sostituite dalla seguenti: il tribunale nomina;
dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis.
All'articolo 182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine il seguente comma: «4-bis. Sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 anche i crediti derivanti da somministrazioni, forniture e appalti eseguiti nei tre mesi antecedenti il deposito del ricorso di cui all'articolo 161, sesto comma, e funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa.».

Conseguentemente:
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole “, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni” sono soppresse»;
ai commi 2 e 3, sopprimere le parole:, se nominato;
al comma 3, sopprimere il penultimo periodo.
* 82. 24. Palese, Saltamartini, Prestigiacomo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e le parole «compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sessanta giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre trenta giorni»;
al comma 1, lettera b), le parole: il tribunale può nominare, sono sostituite dalla seguenti: il tribunale nomina;
dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis.
All'articolo 182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine il seguente comma: «4-bis. Sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 anche i crediti derivanti da somministrazioni, forniture e appalti eseguiti nei tre mesi antecedenti il deposito del ricorso di cui all'articolo 161, sesto comma, e funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa.».

Conseguentemente:
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole “, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni” sono soppresse»;
ai commi 2 e 3, sopprimere le parole:, se nominato;
al comma 3, sopprimere il penultimo periodo.
* 82. 28. Vignali.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e le parole «compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sessanta giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi di non oltre trenta giorni».
* 82. 6. Abrignani.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e le parole «compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sessanta giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi di non oltre trenta giorni».
* 82. 22. Gelmini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e le parole «compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sessanta giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi di non oltre trenta giorni».
* 82. 32. De Micheli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con i relativi indirizzi di posta elettronica certificata, e alla situazione economica e patrimoniale aggiornata alla data del deposito.
82. 8. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) All'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sopprimere il seguente periodo: «Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma».
82. 18. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: può nominare con la seguente: nomina.
* 82. 1. Ferranti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: può nominare con la seguente: nomina.
* 82. 9. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: si applica l'articolo 170, secondo comma. aggiungere il seguente periodo: Il commissario giudiziale dovrà essere nominato nel caso il debitore chiedesse la proroga del termine concesso, oltre i 60 giorni.
82. 11. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: quando accerta che il debitore aggiungere le seguenti:, dopo la domanda,.
82. 2. Ferranti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis)
Le disposizioni previste si applicano anche alle procedure pendenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sia quelle per cui non è stato ancora emesso il decreto di concessione del termine sia a tutte le altre procedure.
82. 13. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il decreto di cui al primo periodo, il tribunale può stabilire il termine non superiore a 20 giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 10 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma che sia determinata dal giudice.
82. 17. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'articolo 161, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è così modificato: «Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111. Tenuto conto della prededuzione le Banche non possono negare il credito aprioristicamente ma devono giustificare la negazione al Prefetto per l'eventuale inoltro all'Arbitro Bancario Finanziario».
82. 34. Cinzia Maria Fontana.

Al comma 2, sopprimere le parole: se nominato.
82. 10. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Sostituire il comma con il seguente:
3. L'articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: «La proposta ai creditori, il piano e la documentazione di cui ai commi II e III, devono essere redatti necessariamente con l'assistenza di un avvocato iscritto all'albo o di un professore universitario di ruolo di diritto commerciale o economia aziendale ovvero di un professore universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche con comprovata esperienza in operazioni di risanamento d'imprese in crisi. Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alle scritture contabili dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.
82. 30. Daniele farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: che il debitore deve assolvere, con periodicità sopprimere la parola: almeno.
82. 14. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: deposita una situazione finanziaria dell'impresa sopprimere le seguenti: che, entro il giorno successivo, e pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere.
82. 15. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: a cura del cancelliere con le seguenti: a cura dello stesso debitore.
82. 37. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli obblighi informativi periodici nonché la situazione finanziaria dell'impresa devono essere accompagnati dalla relazione di cui al comma terzo.
82. 35. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, aggiungere le seguenti: , o nei casi più gravi si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo delle leggi fallimentari.
82. 16. Bonafede, Businarolo, Castelli, Serial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 160, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, prima delle parole «La proposta può prevedere» è inserito il seguente periodo «La proposta di concordato preventivo diverso da quello con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis deve prevedere il pagamento di almeno il 30 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari».
3-ter. All'articolo 177, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole «dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla metà più uno dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi al voto».
3-quater. All'articolo 178, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola «proprio» e prima della parola «dissenso» sono inserite le seguenti: «assenso o»;
b) il secondo periodo è soppresso;
c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Gli assensi o i dissensi sono annotati dal cancelliere in calce al verbale».
82. 20. Palese, Saltamartini, Prestigiacomo.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 160, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, prima delle parole «La proposta può prevedere» è inserito il seguente periodo «La proposta di concordato preventivo diverso da quello con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis deve prevedere il pagamento di almeno il 30 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari».
3-ter. All'articolo 177, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n, 267, le parole «dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla metà più uno dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi al voto».
3-quater. All'articolo 178, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola «proprio» e prima della parola «dissenso» sono inserite le seguenti «assenso o»;
b) il secondo periodo è soppresso;
c) il terzo periodo è sostituito dal seguente «Gli assensi o i dissensi sono annotati dal cancelliere in calce al verbale».
* 82. 27. Giampaolo, Galli.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 160, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, prima delle parole «La proposta può prevedere» è inserito il seguente periodo «La proposta di concordato preventivo diverso da quello con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis deve prevedere il pagamento di almeno il 30 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari».
3-ter. All'articolo 177, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole «dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla metà più uno dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi al voto»;
3-quater. All'articolo 178, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo la parola «proprio» e prima della parola «dissenso» sono inserite le seguenti «assenso o»;
b) il secondo periodo è soppresso;
c) il terzo periodo è sostituito dal seguente «Gli assensi o i dissensi sono annotati dal cancelliere in calce al verbale.».
* 82. 29. Vignali.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 175, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché eventuali controproposte dei creditori o di un terzo pervenute non oltre 20 giorni prima dell'adunanza stessa»;
b) al secondo comma dopo le parole «di concordato» sono inserite le seguenti: «nonché le eventuali controproposte»;
c) al terzo comma dopo le parole «di concordato» sono aggiunte le seguenti: «o le modifiche proposte».

3-ter. All'articolo 177, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono sostituite dalle seguenti: «La proposta di concordato definitiva del debitore e le eventuali controproposte dei creditori o di un terzo di cui all'articolo 175 sono approvati.
** 82. 7. Abrignani.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 175, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole «nonché eventuali controproposte dei creditori o di un terzo pervenute non oltre 20 giorni prima dell'adunanza stessa.»;
b) al secondo comma dopo le parole «di concordato» sono aggiunte le seguenti: «nonché le eventuali controproposte»;
c) al terzo comma dopo le parole: di concordato sono aggiunte le seguenti: «o le modifiche proposte».

3-ter. All'articolo 177, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: Il concordato è approvato sono sostituite dalle seguenti: «La proposta di concordato definitiva del debitore e le eventuali controproposte dei creditori o di un terzo di cui all'articolo 175 sono approvati».
** 82. 21. Gelmini.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 175, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le parole: nonché eventuali controproposte dei creditori odi un terzo pervenute non oltre 20 giorni prima dell'adunanza stessa»;
b) al secondo comma dopo le parole «di concordato» sono aggiunte le seguenti: «nonché le eventuali controproposte»;
c) al terzo comma dopo le parole «di concordato» sono aggiunte le seguenti: «o le modifiche proposte».

3-ter. All'articolo 177, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole «Il concordato è approvato» sono sostituite dalle seguenti: «La proposta di concordato definitiva del debitore e le eventuali controproposte dei creditori o i un terzo di cui all'articolo 175 sono approvati».
** 82. 31. De Micheli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 169-bis, primo comma, dopo le parole: «il giudice delegato» si aggiungono le seguenti: «previa acquisizione del parere del commissario giudiziale,».
5-ter. All'articolo 182-quinquies. primo comma, dopo le parole «sommarie informazioni» sono aggiunte le seguenti: «previa acquisizione del parere del commissario giudiziale,».
** 82. 12. Bonafede, Castelli, Currò, D'Incà, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 168, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono aggiunte, in fine, le parole: «e dei coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso».
82. 36. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
3-bis. Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale.
* 82. 3. Iannuzzi, Mariani, Borghi, Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Sanna, Zardini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. All'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:
3-bis. Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale.
* 82. 4. Grimoldi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«3-bis. Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito 11 parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale».
* 82. 25. Pili.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

1. Dopo l'articolo 67-bis è inserito il seguente:
Art. 67-ter. (Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti derivanti dal piano di risanamento di cui ai terzo comma, lettera d) dell'articolo 67. — 1. Sono prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 bis L.F., i crediti derivanti da finanziamenti, in qualunque forma effettuati da banche ed intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d) R.D. n. 267/1942; nonché i finanziamenti - ponte, purché, nelle more della presentazione da parte dell'imprenditore del piano di risanamento, sia stata sottoscritta dagli stessi soggetti, una lettera di moratoria (standstill) relativamente alle ragioni creditorie vantate dai medesimi».
2. All'articolo 182-quater, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
«Sono parimenti prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111-bis della legge fallimentare, i crediti derivanti da finanziamenti - ponte effettuati dai soggetti indicati al precedente comma, anche prima dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, purché forniscano il loro assenso all'accordo di ristrutturazione e purché sia stata, nelle more della stessa omologazione, sottoscritta dagli stessi soggetti di cui al precedente comma, una lettera di moratoria (standstill) relativamente alle ragioni creditorie vantate dai medesimi. Sono parimenti prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111-bis L.F., le somme erogate da banche ed intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come finanziamenti - ponte, ad un soggetto che abbia presentato istanza di ammissione al sesto concordato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma della legge fallimentare, nonché, gli eventuali importi che costituiscano un delta a favore dello stesso soggetto, rispetto all'utilizzato sull'accordato già concesso».
82. 02. Covello.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Mercato di voto).

1. L'articolo 233 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato.
* 82. 05. De Micheli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Mercato di voto).

1. L'articolo 233 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato.
* 82. 08. Gelmini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Mercato di voto).

1. L'articolo 233 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato.
* 82. 012. Abrignani.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Mercato di voto).

1. Il creditore che, al fine di danneggiare gli altri creditori, stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
2. La sanzione di cui al comma I è irrogata dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'articolo 233 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato.
* 82. 04. De Micheli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Mercato di voto).

1. Il creditore che, al fine di danneggiare gli altri creditori, stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10,000 a 50.000 euro.
2. La sanzione di cui al comma I è irrogata dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'articolo 233 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato.
* 82. 09. Gelmini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Mercato di voto).

1. Il creditore che, al fine di danneggiare gli altri creditori, stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
2. La sanzione di cui al comma I è irrogata dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'articolo 233 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato.
* 82. 011. Abrignani.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Riduzione termini revocatoria fallimentare).

1. All'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento».
* 82. 06. De Micheli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Riduzione termini revocatoria fallimentare).

1. All'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento».
* 82. 07. Gelmini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Riduzione termini revocatoria fallimentare).

1. All'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento».
* 82. 013. Abrignani.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Disposizioni sui contratti in corso di esecuzione e finanziamenti).

1. All'articolo 169-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di cui all'articolo 161, sesto comma, il Tribunale o il giudice delegato possono autorizzare esclusivamente la sospensione dei contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso»;
b) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «La prosecuzione dei contratti aventi ad oggetto finanziamenti in qualsiasi forma erogati, deve essere autorizzata sensi dell'articolo 182-quinquies, primo comma».

2. All'articolo 182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «in qualsiasi forma effettuati», sono introdotte le seguenti: «effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,»;
b) il comma 2 è sostituto con il seguente: «Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, decreto legislativo 10 settembre 1993, n, 385, in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano indicati nella proposta di concordato o nell'accordo di ristrutturazione. Il professionista che redige la relazione prevista dagli articoli 161, terzo comma e 182-bis, primo comma, attesta che i finanziamenti di cui al periodo precedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e del fabbisogno finanziario della società ai fini della presentazione della domanda. Resta ferma la prededucibilità del credito anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato».
3. All'articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 dopo la lettera g) è introdotta la seguente: h) in relazione a quanto disposto dall'articolo 182-quater, secondo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato».
4. All'articolo 217-bis, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «a norma dell'articolo 182-quinquies, sono aggiunte le seguenti parole: «oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lettera h) e 182-quater, secondo comma.
* 82. 010. Bonifazi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Disposizioni sui contratti in corso di esecuzione e finanziamenti).

1. All'articolo 1, della tariffa II, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, «Atti a registrazione solo in caso d'uso» è aggiunto il seguente comma:
1-bis. Sono prestazioni di servizi imponibili, ai sensi del precedente articolo 1, comma 1, lettera b), le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento poste in essere in funzione di un piano attestato ex articolo 67, comma 3 della legge parlamentare o di un accordo di ristrutturazione omologato ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare, o le domande di concordato ammesse ex articolo 163, nonché le operazioni di consolidamento dei debiti effettuate sempre ai sensi dell'articolo 67, comma 3, della legge fallimentare.
82. 03. Covello.

ART. 83

Sopprimerlo.
*83. 1. Ferranti.

Sopprimerlo.
*83. 2. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Sopprimerlo.
*83. 4. Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Sopprimerlo.
*83. 5. Chiarelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 83.
(Modifiche alla disciplina in materia di spese per gli uffici giudiziari).

1. Il regio decreto 24 aprile 1941, n. 392, è abrogato.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dall'Agenzia del Demanio ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Fino alla data del 1o gennaio 2014 le spese di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge non sono considerate nel saldo finanziario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
83. 3. Dambruoso, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Istituzione e funzionamento delle Camere arbitrali dell'avvocatura).

1. Ciascun Ordine degli Avvocati, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con lo scopo di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie, e al fine di amministrarne lo svolgimento, costituisce una Camera Arbitrale dell'Avvocatura. Più Ordini, sino ad un massimo di tre, caratterizzati da contiguità territoriale, possono costituire una Camera Arbitrale comune, provvedendo con apposita convenzione a stabilirne la sede presso uno degli stessi, ad indicarne il numero dei Consiglieri di ogni Ordine che sono chiamati a farne parte, in modo che sia in ogni caso assicurata proporzionalità di partecipazione per ciascuno di essi, ad indicarne gli organi di funzionamento, a prevederne le modalità per il relativo rinnovo, e a concordare i contributi che ciascuno di essi deve versare per provvederne alle necessità di funzionamento.
2. La costituzione delle Camere Arbitrali dell'Avvocatura, finalizzata a ridurre, e quindi esaurire, l'arretrato di giudizi pendenti in materia civile e di impedirne la nuova formazione, è rappresentativa di un servizio che la stessa intende offrire ai cittadini; realizza il proposito di contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in tempi rapidi, di norma non superiori ad un anno, caratterizzati dal costo contenuto, per i cittadini e per l'imprese che se ne avvalgono, oltre che la relativa deducibilità agli effetti fiscali.
3. La composizione e il funzionamento delle Camere, e lo svolgimento degli arbitrati da essa amministrati, sono regolati dalle disposizioni contenute negli commi seguenti.
4. La Camera Arbitrale dell'Avvocatura è composta dai Consiglieri dell'Ordine presso il quale è stata costituita. I medesimi restano in carica sino a quando non se ne verifica la sostituzione a seguito dell'elezione di nuovi consiglieri per effetto del rinnovo dei relativi Consigli. Nel caso in cui fa Camera sia costituita da più Ordini e composta da Consiglieri provenienti da ciascuno di essi, i suoi componenti possono essere avvicendati anche non simultaneamente, qualora i Consigli degli Ordini di relativa provenienza siano rinnovati in tempi diversi.
5. La Camera arbitrale è, di norma, presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine presso cui è costituita. Il Segretario e il Tesoriere del Consiglio dell'Ordine svolgono la medesima funzione in seno ad essa. Le relative cariche, come quelle dei rimanenti componenti, non danno diritto ad alcun compenso, ma può essere stabilita l'assegnazione di un rimborso delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento della funzione.
6. I componenti del Consiglio dell'Ordine in carica non possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 9.
7. Per il funzionamento della Camera Arbitrale possono utilizzarsi le risorse dell'Organismo di Conciliazione Forense, ove costituito.
8. Il Consiglio Nazionale Forense vigila sul corretto funzionamento delle Camere Arbitrali istituite presso ciascun Consiglio dell'Ordine e, ove siano rilevate gravi irregolarità nel funzionamento di una di esse, può deliberarne lo scioglimento con provvedimento immediatamente efficace. In tale caso designa contestualmente, scegliendolo tra i propri membri, un Commissario che ne esercita le funzioni sino a che il Consiglio dell'Ordine cui la stessa si riferisce non sia innovato e la medesima non sia ricostituita.
9.La Camera Arbitrale tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri, che è composto da avvocati iscritti all'Albo del circondario da almeno tre anni, che ne abbiano fatto domanda.
10. I criteri in base ai quali il Consiglio dell'Ordine delibera in merito alle domande di iscrizione ed all'eventuale cancellazione dall'elenco degli arbitri sono fissati con regolamento che il Ministro di Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, adotta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e modifica secondo necessità. Il regolamento:
a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'elenco;
b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non definitivi, adottati a carico di coloro che richiedono l'iscrizione nell'elenco ostano alla stessa, ovvero ne determinano la cancellazione o la sospensione;
c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto all'elenco ha l'obbligo di stipulare e mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste nella presente legge; la mancata stipula o il venir meno per qualsivoglia ragione della polizza comporta la cancellazione, con provvedimento immediatamente efficace, dall'elenco; la sussistenza della polizza assicurativa e l'indicazione del termine della sua scadenza successiva sono contenuti nella dichiarazione di accettazione della nomina che l'arbitro, a pena di nullità, comunica alle parti all'inizio di ciascuna procedura.

11. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dell'arbitro dall'elenco sono sempre assunti dal Consiglio dell'Ordine dopo aver convocato e sentito l'interessato.
12. L'elenco degli arbitri è pubblico, deve essere tenuto aggiornato e deve essere consultabile nel sito internet dell'Ordine.
13. I Consigli dell'Ordine degli avvocati organizzano per gli iscritti corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale. La frequenza dei corsi di cui al precedente comma e lo svolgimento della funzione di arbitro in procedure arbitrali previste nella presente legge saranno considerati dal Consiglio Nazionale Forense come attività utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.
14. Con il regolamento di cui al comma 10 sono altresì fissati i criteri in base ai quali la Camera Arbitrale assegna gli incarichi arbitrali. Tali criteri valorizzano le specifiche competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle materie che caratterizzano la controversia, tengono conto del luogo in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro, assicurano il rispetto del principio della rotazione provvedimento immediatamente sussistenza della nell'assegnazione degli Incarichi agli iscritti negli elenchi, tenuto conto che nessun arbitro può essere designato per il compimento di oltre dieci procedure arbitrali nel corso di ciascun anno.
15. Le parti che intendono promuovere il procedimento arbitrale devono depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale domanda sottoscritta personalmente con firma autenticata da un avvocato e versare i diritti per il funzionamento della Camera Arbitrale ed il compenso dell'arbitro, come da tariffa allegata. La domanda contiene:
a) il nome delle parti e l'indicazione della loro residenza, ovvero la ragione sociale e l'indicazione del legale rappresentante e della sede legale, oltre ai codici fiscali e all'indicazione degli avvocati cui è affidato il patrocinio e presso cui è eletto il domicilio; nella domanda sono indicati gli indirizzi di pec dei difensori delle parti presso cui sono eseguite le comunicazioni del procedimento e la comunicazione del lodo;
b) l'esposizione generica dei fatti, la formulazione generica dei quesiti, l'eventuale indicazione del valore della controversia;
c) la richiesta di nomina dell'Arbitro da parte della Camera Arbitrale;
d) l'eventuale espressa indicazione della possibilità, per l'arbitro, di decidere secondo equità.

16. È ammesso il ricorso all'arbitrato amministrato dalla Camera arbitrale dell'Avvocatura per le controversie che non siano di competenza del Giudice di Pace e che non abbiano un valore superiore a Euro 100.000, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge.
17. La domanda rimane depositata presso la segreteria della Camera Arbitrale e della stessa viene a richiesta rilasciata copia autentica.
18. Il ricorso a questa procedura esonera le parti dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui sono previsti dalla legge.
19. Le controversie sono trattate e decise da un arbitro unico. Tutte le comunicazioni con la Segreteria della Camera arbitrale, e tra l'arbitro e i difensori delle parti, sono eseguite a mezzo di pec. L'arbitro, se non ricorrono ragioni di incompatibilità o di grave documentata inopportunità, deve accettare l'incarico inviando alte parti e ai loro difensori dichiarazione scritta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di designazione da parte della Segreteria della Camera Arbitrale che gli è trasmessa unitamente alla domanda depositata.
20. Con l'accettazione l'arbitro dichiara:
a) l'inesistenza di cause di incompatibilità;
b) l'assenza di relazioni con le parti, i loro difensori od ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare la sia imparzialità e la sia indipendenza;
c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.
La mancata comunicazione dell'accettazione nel termine previsto al comma 19 produce gli effetti della mancata accettazione e determina l'applicazione di quanto previsto al comma 21.

21. Nel caso di mancata accettazione dell'arbitro o di dichiarazione della sussistenza di causa di incompatibilità o delle relazioni o degli interessi di cui al comma che precede, la Camera Arbitrale procederà ad una nuova designazione.
22. La sede dell'arbitrato è presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla Camera Arbitrale.
23. Il compenso spettante all'arbitro, determinato in base al valore della controversia, risulta dalla tabella «A», allegata alla presente legge. Il valore della controversia è dato dalla somma del valore delle domande presentate dalle parti secondo i seguenti criteri:
a) le domande riconvenzionali si sommano a quelle principali;
b) le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali;
c) le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali;
d) il valore non determinato né determinabile è stabilito con equo apprezzamento dalla Camera arbitrale.

In ogni caso il valore della controversia, così determinato, non può superare per ciascuna parte il limite fissato al comma 13.
24. In caso di ritardo o negligenza dell'arbitro nominato, il Presidente della Camera Arbitrale, previa audizione dell'arbitro, può provvedere alla sua sostituzione. In ogni caso vi provvede nell'ipotesi di rinuncia dell'arbitro o di cancellazione o sospensione, o di sua ricusazione.
25. L'arbitro può essere ricusato, con obbligo della parte di darne comunicazione alla Camera Arbitrale. II Presidente del Tribunale comunica alla Camera Arbitrale l'esito del procedimento di ricusazione.
26. Il procedimento è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile. È sempre consentita l'impugnazione del lodo per errore di diritto ai sensi dell'articolo 829 terzo comma del codice di procedura civile. Le parti devono essere assistite da un avvocato. L'arbitro regola con il lodo la ripartizione gli oneri del procedimento arbitrale e delle spese del giudizio. I termini fissati nel procedimento sono perentori. Il lodo è redatto in triplice originale ed in formato cartaceo, ed è spedito dall'arbitro a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio eletto, ovvero consegnato a mani dei difensori delle parti. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti e con l'arbitro esclusivamente tramite pec, firmate digitalmente, in formato pdf. Sarà onere dell'arbitro fornire alle parti copia del verbale delle riunioni.
27. Terminata la procedura l'arbitro trasmette alla segreteria della Camera Arbitrale uno dei tre originali del lodo, nonché, tramite pec, il fascicolo elettronico dell'arbitrato con le memorie, i documenti, le comunicazioni, i verbali ed una copia del lodo firmata digitalmente in formato pdf. Il regolamento di cui al comma 10 determina le modalità e la durata della conservazione digitale dei fascicoli di cui ai comma precedente, anche nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
28. La Segreteria della Camera Arbitrale rilascia, su richiesta di una delle parti del procedimento, copie autentiche della domanda, del lodo, degli atti e dei documenti del procedimento, attestandone la conformità agli originali, dietro rifusione delle spese nella misura fissata da ciascun Consiglio dell'Ordine.
29. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nella Camera arbitrale è tenuto all'obbligo di riservatezza.
30. All'articolo 645 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Le parti possono concordare di proporre l'opposizione prevista nel presente articolo, entro i limiti di valore previsti nella legge speciale istitutiva della Camera arbitrale dell'Avvocatura, davanti alla Camera arbitrale del tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. La Segreteria della Camera arbitrale presso cui è depositata la domanda congiunta procede immediatamente alla nomina dell'arbitro e dà contestualmente avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. Alla procedura arbitrale prevista nel presente comma si applicano gli articoli 648 e 649 del codice di procedura civile. Al lodo si applicano gli effetti previsti nell'articolo 653 del codice di procedura penale.
31. All'articolo 637 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma: «Per l'ingiunzione è altresì competente, entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della Camera arbitrale dell'Avvocatura, la Camera Arbitrale del tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. L'arbitro designato dalla Camera arbitrale emette ingiunzione ai sensi dell'articolo 641, comma 1, e l'opposizione ai sensi dell'articolo 645 si propone avanti la stessa Camera Arbitrale; le parti nel giudizio di opposizione possono congiuntamente chiedere che la stessa sia trattata avanti il Tribunale competente. L'articolo 642 non è applicato.»
32. L'Arbitro deve tentare di conciliare le parti. Se l'accordo riesce l'autentica delle relative sottoscrizioni è fatta dall'arbitro. Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all'articolo 185 del codice di procedura civile ed è titolo per la trascrizione.
33. Il lodo costituisce titolo esecutivo ed è titolo per la trascrizione.
34. Il lodo ed il verbale di conciliazione sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della Cancelleria del Tribunale, senza nessun altro onere o spesa per la parte richiedente.
35. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al presente procedimento arbitrale sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
36. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, entro il limite di valore di 50.000 euro; l'imposta è dovuta per la quota di valore eccedente; in ipotesi di controversia arbitrale conclusasi positivamente con un verbale di accordo, che si voglia o si debba sottoporre a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate o alla Cancelleria del Tribunale, l'imposta di registro dovuta sarà determinata solo sul differenziale rispetto alla soglia in esenzione.
37. Le parti possono detrarre dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato di cui alla presente legge, sino alla concorrenza di euro 640 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno. La detrazione d'imposta sarà documentata con certificazione rilasciata dal Presidente della Camera Arbitrale.
38. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei benefici anche per le procedure previste nella presente legge; l'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge. L'ammissione della parte ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è di competenza del Presidente della Camera Arbitrale ed il credito d'imposta ai sensi del periodo che precede è certificato con dichiarazione del Presidente della Camera Arbitrale.
39. L'attività svolta dalle Camere arbitrali previste nella presente legge si considera come attività non assoggettabile ad alcuna imposta; i compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nella presente procedura sono soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e sono esenti da Iva e da qualsiasi contribuzione previdenziale. Nel caso in cui l'attività arbitrale sia svolta da più arbitri a causa della sostituzione nel corso del procedimento, il compenso è ripartito proporzionalmente all'attività svolta su decisione del Presidente della Camera arbitrale.
40. Le Camere arbitrali previste nella presente legge sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.
41. In via transitoria, in tutte le cause che risultino pendenti avanti il Tribunale in composizione monocratica alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 10, e che rientrino per valore tra quelle previste al comma purché non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, le parti con istanza congiunta possono richiedere di promuovere il procedimento arbitrale avanti la Camera Arbitrale del Consiglio dell'ordine del tribunale al quale appartiene il giudice. Il giudice rilevata la sussistenza delle condizioni previste, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone che il processo prosegue avanti alla Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dichiara l'estinzione del procedimento.
42. La Cancelleria trasmette alla Segreteria della Camera Arbitrale copia del verbale contenente la concorde richiesta dei procuratori delle parti. L'istanza congiunta produce gli effetti della domanda di cui all'articolo 12. Il processo prosegue davanti all'arbitro designato dalla Camera arbitrale secondo le norme fissate nella presente legge. Gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta avanti il giudice si conservano nel processo proseguito e il lodo emesso nella procedura arbitrale ha gli stessi effetti della sentenza.
43. Le parti sono esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge e che sarà liquidato dal Presidente della Camera Arbitrale nei limiti di cui alla tabella di cui all'allegato «A» ed in proporzione dell'attività svolta. Il credito d'imposta ai sensi del periodo che precede è certificato con dichiarazione del Presidente della Camera Arbitrale.
44. I Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati trasmettono annualmente al Ministero di Giustizia il numero delle procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti ai sensi della presente legge davanti alle Camere arbitrali costituite presso i medesimi.
45. Il limite di valore fissato al comma 13 può essere aumentato con Decreto Ministeriale.
46. Alla copertura degli oneri derivanti del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo Unico Giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, in data 30 luglio 2009, n. 127, che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.
47. Gli Enti territoriali, le Associazioni di categoria assumono, su richiesta del Consiglio dell'ordine degli avvocati e d'intesa con lo stesso, ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle Camere Arbitrali dell'avvocatura ed incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste nella presente legge. All'atto del conferimento del mandato, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale previsto nella presente legge. L'informazione deve essere fornita chiaramente, completa dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, e per iscritto ed il documento che la contiene va allegato all'atto introduttivo del giudizio.

ALLEGATO «A» (Articolo 83-bis).

Diritti di segreteria e Compensi professionali spettanti all'arbitro:
1) Elenco fisso del diritti di segreteria per spese da versarsi contestualmente alla domanda di procedimento arbitrale: Euro 50,00 a carico di ciascuna delle parti.
2) Elenco fisso dei compensi professionali spettanti all'Arbitro:
per le controversie di valore sino a Euro 25.000,00: da ciascuna parte, Euro 450,00;
per le controversie di valore da Euro 25.000,00 e sino a 50.000.000: da ciascuna parte, Euro 550,00;
per le controversie di valore da Euro 50.000,00 e sino a 75.000.000: da ciascuna parte, Euro 650,00;
per le controversie di valore da Euro 75.000,00 e sino a 100.000.000: da ciascuna parte, Euro 900,00.
per ogni decreto ingiuntivo: da parte del ricorrente, in relazione al valore della domanda, un importo corrispondente alla metà di quanto previsto ai punti che precedono.

3. I diritti di segreteria ed i compensi per l'arbitro dovranno, se dovuti, essere depositati dalle parti contestualmente alla richiesta di nomina dell'arbitro; il mancato deposito rende improcedibile la procedura arbitrale esonerando la Camera Arbitrale da ogni responsabilità.
83. 02. La Russa, Corsaro.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Disposizioni per la riduzione del contenzioso civile in materia di sinistri di veicoli per i quali vi
sia obbligo di assicurazione).

1. All'articolo 143, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole «sono tenuti a denunciare il sinistro» sono aggiunte le seguenti: «entro 90 giorni».
2. All'articolo 143 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Fatto salvo il termine di prescrizione di cui all'articolo 2952 del codice civile, nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, il diritto al risarcimento del danno è soggetto a decadenza qualora il sinistro non venga denunciato nei termini di cui al comma 1, salvo che l'assicurato dimostri che non aveva potuto averne conoscenza o in casi di forza maggiore o di lesioni alla persona di non lieve entità.
3. All'articolo 148, comma 9, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole «di cui al presente articolo,» sono aggiunte le seguenti: «salvo quanto disposto dall'articolo 143, comma 1-bis,».
83. 01. Abrignani.

ART. 84.

Sopprimerlo.
* 84. 47. La Russa, Corsaro.

Sopprimerlo.
*84. 48. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Sopprimerlo.
* 84. 51. Molteni, Attaguile.

Sopprimerlo.
* 84. 88. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) All'articolo 4 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza».
84. 2. Ferranti.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) All'articolo 4, comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 2 è presentata» inserire le seguenti: «, secondo gli ordinari criteri di competenza per territorio di cui agli articoli 18 e seguenti del Codice di Procedura Civile,».
84. 97. Dambruoso, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) All'articolo 1, comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;».
* 84. 4. Ferranti.

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
0a) All'articolo 1, comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;».
* 84. 57. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
0a) All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) incontro di programmazione: il primo incontro con il quale il mediatore informa le parti personalmente sulla finalità e le caratteristiche della mediazione e verifica con le stesse ed i loro consulenti, ove presenti. la possibilità e l'opportunità di proseguire con il tentativo di mediazione».
84. 101. Vignali.

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole condizione di procedibilità della domanda giudiziale con le parole obbligatorio.
84. 87. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: allo stesso comma, sesto periodo, dopo la parola «documento» sono inserite le seguenti parole: «se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1» con le seguenti: sono soppresse le parole da «L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto.» fino alla fine del comma.
84. 34. Chiarelli.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 5, comma 1 dopo la parola «medica» inserire le seguenti «e sanitaria».
84. 28. Miotto, Lenzi, Bellanova, Biondelli, Bragantini, Casati, Piccione, Sbrollini, Iori, Fossati.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, patti di famiglia, locazione, ad eccezione delle cause di risoluzione per inadempimento del conduttore, comodato, affitto di aziende, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto con l'assistenza prestata da soggetto iscritto all'albo degli avvocati, davanti ad un Organismo di Conciliazione avente sede operativa nel circondano dell'ufficio giudiziario competente per la causa da introdurre, ovvero ai sensi dell'articolo 16 comma 4-ter del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
84. 40. Chiarelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari con le seguenti: Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di azioni aventi per oggetto diritti reali limitatamente a quelle riguardanti i diritti di cui al libro terzo, titolo Il, capo II, limitatamente alle sezioni VI, VII, VIII. IX, capo III, titolo III, titolo IV, titolo V, titolo VI, titolo VIllI limitatamente alle sole sezioni I e Il e titolo IX del codice civile, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità.
84. 27. La Russa, Corsaro.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole condominio, diritti reali, locazione, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi.
84. 85. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sopprimere le parole: divisione, successioni ereditarie, nonché le parole risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con ogni altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
84. 77. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, primo periodo, dopo la parola locazione aggiungere le seguenti: ad eccezione delle cause di risoluzione per morosità del conduttore.
84. 78. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
84. 60. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole risarcimento del danno derivante aggiungere le seguenti: dalla circolazione di veicoli e natanti, nel caso in cui non vi siano lesioni per le persone.
84. 8. Ferranti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: da responsabilità medica e.
84. 49. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: contratti assicurativi, bancari e finanziari.
84. 59. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo le parole: contratti assicurativi, bancari e finanziari inserire le seguenti: risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti relativi a transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni,.
84. 93. Taranto, Impegno.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole contratti assicurativi, bancari e finanziari, aggiungere le seguenti: nonché contratti aventi ad oggetto rapporti economici tra imprese, tra imprese e consumatori, tra imprese e pubblica amministrazione,.
84. 94. Taranto, Impegno.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole bancari e finanziari aggiungere le seguenti:, di valore non superiore ad euro 20.000.
84. 86. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole e finanziari aggiungere le seguenti: società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra le imprese, proprietà industriale e intellettuale nonché contratti di somministrazione.
84. 10. Ferranti.

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole e finanziari aggiungere le seguenti società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra le imprese, proprietà industriale e intellettuale.
84. 68. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole e finanziari aggiungere le seguenti: profili patrimoniali delle separazioni e divorzi, in assenza di figli di minore età,.
* 84. 9. Ferranti.

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole e finanziari aggiungere le seguenti: profili patrimoniali delle separazioni e divorzi, in assenza di figli di minore età,.
* 84. 55. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, dopo le parole bancari e finanziari aggiungere le seguenti: nonché quelle indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.
84. 96. Dambruoso, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole è tenuto preliminarmente a esperire con le seguenti: può esperire.
84. 75. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole è tenuto inserire le seguenti:, assistito dall'avvocato, salvo il procedimento di cui all'articolo 322 del codice di procedura penale.
84. 53. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole è tenuto inserire le seguenti: assistito dall'avvocato.
84. 1. Ferranti.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo le parole: è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, aggiungere le seguenti parole: con l'assistenza prestata da soggetto iscritto all'albo degli avvocati, davanti ad un Organismo di conciliazione avente sede operativa nel circondano dell'ufficio giudiziario competente per la causa da introdurre.
* 84. 89. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto aggiungere le seguenti: con l'assistenza prestata da soggetto iscritto all'albo degli avvocati, davanti ad un Organismo di conciliazione avente sede operativa nel circondano dell'ufficio giudiziario competente per la causa da introdurre.
* 84. 74. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole e successive modificazioni, per le materie ivi regolate aggiungere le seguenti: ovvero il procedimento di conciliazione extragiudiziale previsto dall'articolo 322 del codice di procedura civile.
84. 52. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: È in ogni caso esclusa dal procedimento di mediazione e/o conciliazione il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sia per ciò che riguarda danni alle cose sia per ciò che riguarda i danni alle persone.
84. 39. Chiarelli.

Al comma 1, lettera b) sopprimere le seguenti parole: L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
84. 73. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1, sopprimere il seguente periodo: L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
84. 84. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso, dopo le parole della domanda giudiziale. inserire le seguenti: La presente disposizione ha la durata di tre anni dall'entrata in vigore della stessa. Al termine dei tre anni sarà attivato su iniziativa del Ministero della Giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.
84. 5. Ferranti.

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole della domanda giudiziale. inserire le seguenti: La presente disposizione ha la durata di un anno dall'entrata in vigore della stessa. Al termine dell'anno è attivato, su iniziativa del Ministero della giustizia, il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.
84. 58. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sopprimere le parole:, o rilevata d'ufficio dal giudice.
84. 83. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso, dopo le parole Allo stesso modo provvede, inserire le seguenti: , salvo che verifichi che i costi della mediazione sono tali da rendere nel caso concreto la misura sproporzionata rispetto all'obiettivo di una composizione più economiche delle controversie,.
84. 18. Ferranti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
84. 26. La Russa, Corsaro.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) con esclusione delle ipotesi di cui al comma 1 e tutte le volte che le parti documentino l'avvenuto esperimento della conciliazione e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice nel giudizio di primo grado, una volta che il contraddittorio tra tutte le parti, espletate le eventuali chiamate in causa, sia completamente integrato ed una volta esaustivamente delineato, nel contraddittorio delle parti, l'oggetto del contendere e dei fatti necessitanti prova, anche a seguito di scambio di memorie previamente autorizzate, può per una sola volta e con ordinanza motivata emessa prima dell'udienza di precisazione conclusioni, ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa, in alternativa effettuare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 185-bis del codice di procedura civile, oppure disporre l'esperimento del suddetto presso un organismo di conciliazione avente sede nel circondano del giudice adito. Nel primo caso fissa un'udienza ad hoc da tenersi entro tre mesi e nel secondo caso fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, salvo, in entrambi i casi, l'assegnazione di un maggior termine in presenza di concorde istanza delle parti.
84. 30. Chiarelli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: Fermo quanto previsto dal comma 1 con le seguenti: Con esclusione delle ipotesi di cui al comma 1 e tutte le volte in cui le parti documentino l'avvenuto esperimento di conciliazione.
84. 35. Chiarelli.

Al comma 1, lettera c) prima delle parole: allo stesso comma, stesso periodo aggiungere le seguenti: allo stesso comma, stesso periodo sono soppresse le seguenti parole: «anche in sede di giudizio di appello».
84. 71. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: allo stesso comma fino a: sono soppresse con le seguenti: allo stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mediazione si svolge presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia».
* 84. 11. Ferranti.

al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: allo stesso comma fino alle parole: sono soppresse con le seguenti: allo stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mediazione si svolge presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia».
* 84. 67. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da allo stesso comma fino alle parole sono soppresse con le seguenti: allo stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esito negativo della mediazione, gli avvocati delle parti dovranno motivare alla prima udienza le ragioni del mancato accordo che saranno scritte nel verbale di udienza».
84. 12. Ferranti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: disporre l'esperimento con le seguenti: invitare le parti, per una sola volta, con ordinanza motivata, dopo l'integrazione de contraddittorio e dopo l'esaurimento della prima udienza di trattazione, all'esperimento.
84. 37. Chiarelli.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: procedibilità della domanda giudiziale;, aggiungere le seguenti: allo stesso comma, stesso periodo, le parole: «anche in sede di giudizio d'appello» sono soppresse.
84. 36. Chiarelli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: indica l'organismo di mediazione ed.

Conseguentemente, sostituire la lettera m) con la seguente:
m) all'articolo 12, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «2-bis. Il verbale di accordo sottoscritto dal mediatore, da tutte le parti e dagli avvocati che le hanno assistite nel procedimento di mediazione, costituisce titolo esecutivo ai sensi del comma 2, senza necessità di omologa. Gli avvocati che sottoscrivono il verbale di accordo certificano la conformità del suo contenuto all'ordine pubblico e alle norme imperative.».
* 84. 42. Vignali.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: indica l'organismo di mediazione ed.

Conseguentemente, sostituire la lettera m) con la seguente:
m) all'articolo 12, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «2-bis. Il verbale di accordo sottoscritto dal mediatore, da tutte le parti e dagli avvocati che le hanno assistite nel procedimento di mediazione, costituisce titolo esecutivo ai sensi del comma 2, senza necessità di omologa. Gli avvocati che sottoscrivono il verbale di accordo certificano la conformità del suo contenuto all'ordine pubblico e alle norme imperative.».
* 84. 43. Giampaolo Galli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: indica l'organismo di mediazione ed.

Conseguentemente, sostituire la lettera m) con la seguente:
m) all'articolo 12, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «2-bis. Il verbale di accordo sottoscritto dal mediatore, da tutte le parti e dagli avvocati che le hanno assistite nel procedimento di mediazione, costituisce titolo esecutivo ai sensi del comma 2, senza necessità di omologa. Gli avvocati che sottoscrivono il verbale di accordo certificano la conformità del suo contenuto all'ordine pubblico e alle norme imperative.».
* 84. 95. Palese, Saltamartini, Prestigiacomo.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: indica l'organismo di mediazione ed.
** 84. 29. Chiarelli.

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: indica l'organismo di mediazione ed.
** 84. 72. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: indica l'organismo di mediazione ed.
84. 100. Zanetti, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1, lettera c), penultimo periodo, sostituire le parole: indica l'organismo di mediazione con le seguenti: può indicare un organismo che ha sede nell'ambito del distretto di Corte d'appello all'interno del quale è pendente la controversia.
84. 102. Vignali.

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.
84. 17. Ferranti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 84. 66. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 84. 13. Ferranti.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e)
all'articolo 5, comma 5, prima delle parole: «salvo quanto» sono aggiunte le seguenti: «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; al primo periodo dello stesso comma dopo la parola: «contratto» sono soppresse le parole: «lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente»; la parola «prevedono» è sostituita dalla seguente: «prevede»; all'ultimo periodo dello stesso comma 5, dopo la parola: «contratto» sono soppresse le parole: «o allo statuto o all'atto costitutivo».
84. 14. Ferranti.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h)
all'articolo 8 comma 1, le parole: «non oltre quindici» sono sostituite dalle seguenti parole: «non oltre trenta». Nel comma 1, dopo la parola: «istante» si aggiungono le seguenti parole: «Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti dovranno partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. All'esito del primo incontro, se il procedimento relativo alle materie di cui al comma i dell'articolo 5 si concluda con un mancato accordo non è dovuta alcuna indennità di mediazione salvo i diritti di segreteria. Quando il procedimento si conclude con un accordo o, nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, non si conclude con un accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 20.000 euro; di 200 euro per le liti di valore superiore.
84. 15. Ferranti.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h)
all'articolo 8 comma 1, le parole «non oltre quindici» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre trenta». Nel comma 1, dopo la parola «istante», sono inserite le seguenti: «Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti dovranno partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. All'esito del primo incontro, se il procedimento relativo alle materie di cui al comma 1 dell'articolo 5 si concluda con un mancato accordo non è dovuta alcuna indennità di mediazione. Quando il procedimento si conclude con un accordo o, nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, non si conclude con un accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 20.000 euro; di 200 euro per le liti di valore superiore.
84. 63. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
4-bis. Ove in sede di mediazione sia stata richiesta l'assistenza di esperti di cui al comma 4, ciascuna parte, assistita da avvocato, può chiedere, nell'eventuale giudizio successivo e con il consenso di tutte le parti che hanno partecipato al procedimento di mediazione, che la relazione, ove predisposta, sia acquisita agli atti del successivo giudizio, ferma restando la facoltà del giudice di richiedere all'esperto ulteriori chiarimenti o integrazioni.
84. 103. Vignali.

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:
i) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
5. La parte che documenti di aver sostenuto spese, anche per assistenza legale, per l'attivazione e/o la partecipazione ad un tentativo di conciliazione preventivo all'instaurazione del giudizio ha diritto di ottenere la condanna della parte soccombente nel futuro giudizio alla integrale rifusione delle spese suddette. Quanto dalla parte pagato a titolo di indennità di mediazione di cui al successivo articolo 17 comma 5-bis può, debitamente documentato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, dalla stessa essere detratto dall'importo dovuto per il contributo unificato.
* 84. 41. Chiarelli.

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:
i) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
5. La parte che documenti di aver sostenuto spese, anche per assistenza legale, per l'attivazione e/o la partecipazione ad un tentativo di conciliazione preventivo all'instaurazione del giudizio ha diritto di ottenere la condanna della parte soccombente nel futuro giudizio alla integrale rifusione delle spese suddette. Quanto dalla parte pagato a titolo di indennità di mediazione di cui al successivo articolo 17 comma 5-bis può, debitamente documentato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, dalla stessa essere detratto dall'importo dovuto per il contributo unificato.
* 84. 62. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
* 84. 25. Larussa, Corsaro.

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
* 84. 76. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:
i-bis)
il comma 4 dell'articolo 8 è soppresso.
84. 69. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).
* 84. 20. Ferranti.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).
* 84. 65. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
m) l'articolo 12 è sostituito con il seguente:
Art. 12. - 1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
84. 98. Gitti, Andrea Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti.

Al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguenti: «Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
* 84. 6. Ferranti.

Al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguenti: «Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
* 84. 106. Vignali.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).
84. 21. Ferranti.

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:
n) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile anche relativamente all'indennità corrisposta al mediatore ed al compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
2. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.
84. 38. Chiarelli.

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:
n) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
1. La parte che senza giustificato motivo ometta di partecipare al primo incontro di cui all'articolo 17, comma 5-bis, sia lo stesso obbligatorio, facoltativo o delegato dal giudice, purché da effettuarsi presso organismo avente sede operativa nel circondario dell'ufficio giudiziario competente per il merito della causa, è sanzionata dal giudice tramite condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per la causa a favore della cassa ammende dello Stato e può essere condannata al risarcimento danni ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile per responsabilità processuale in favore delle altre parti che l'hanno proposto o vi hanno partecipato in misura comunque non inferiore all'importo del contributo unificato dovuto per la causa in oggetto.
84. 31. Chiarelli.

Al comma 1, lettera n) sopprimere le parole: nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
* 84. 24. La Russa, Corsaro.

Al comma 1, lettera n) sopprimere le parole: nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
* 84. 70. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).
84. 44. Zanetti, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:
o) all'articolo 16, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.
4-ter. Le parti, assistite dai rispettivi legali, possono espletare il tentativo di conciliazione davanti ad un avvocato da entrambe designato come mediatore; in caso di raggiungimento di accordo conciliativo, per i compensi corrisposti agli avvocati che hanno assistito le parti alla conciliazione è riconosciuto un credito d'imposta fino a concorrenza di 500 euro».
84. 32. Chiarelli.

Al comma 1, lettera o) dopo le parole: di diritto mediatori aggiungere le seguenti: fermo restando l'obbligo di acquisire una specifica formazione teorico-pratica ed uno specifico aggiornamento almeno biennale, da determinarsi secondo le prescrizioni del Consiglio Nazionale Forense.
84. 99. Gitti, Andrea Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti.

Al comma 1, lettera o), aggiungere dopo le parole: sono di diritto mediatori le seguenti: Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico.
* 84. 3. Ferranti.

Al comma 1, lettera o), aggiungere dopo le parole: sono di diritto mediatori le seguenti: Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico.
* 84. 107. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1 sostituire la lettera m) con la seguente:
m) all'articolo 12, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Le parti possono farsi assistere da soggetti scelti tra quelli appartenenti alle professioni giuridico economiche regolamentate. Qualora il verbale di accordo sia sottoscritto dal mediatore, da tutte le parti e dagli avvocati o, per le materie di loro competenza elencate all'articolo 2 del decreto legislativo n. 139 del 2005, dai dottori commercialisti ed esperti contabili che le hanno assistite nel procedimento di mediazione, esso costituisce titolo esecutivo ai sensi del comma 2, senza necessità di omologa. Gli avvocati o i dottori commercialisti ed esperti contabili che sottoscrivono il verbale di accordo certificano la conformità del suo contenuto all'ordine pubblico e alle norme imperative.
84. 46. Zanetti, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1 dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
m-bis)
all'articolo 12, comma 1, le parole: «nel cui circondano ha sede l'organismo» sono sostituite dalle seguenti: «nel cui circondano l'accordo è stato redatto».
84. 45. Dambruoso, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).
84. 64. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:
o)
all'articolo 16, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.
4-ter. Le parti, assistite dai rispettivi legali, possono espletare il tentativo di conciliazione davanti ad un avvocato da entrambe designato come mediatore; in caso di raggiungimento di accordo conciliativo, per i compensi corrisposti agli avvocati che hanno assistito le parti alla conciliazione è riconosciuto un credito d'imposta fino a concorrenza di euro 500,00.
84. 54. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).
84. 50. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: all'articolo 17 aggiungere le seguenti: al comma 2, dopo la parola: natura sono aggiunte le seguenti: nonché l'imposta sul valore aggiunto.
84. 91. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, alla lettera p) dopo le parole: all'articolo 17, sono inserite le seguenti: al comma 3 le parole «50.000» sono sostituite con 00.000».
* 84. 7. Ferranti.

Al comma 1, alla lettera p) dopo le parole: all'articolo 17, sono inserite le seguenti: al comma 3 le parole «50.000» sono sostituite con 00.000».
* 84. 105. Vignali.

Al comma 1, lettera p) dopo le parole: all'articolo 17, aggiungere le seguenti: dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
3-bis. Alle controversie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica una riduzione del 20 per cento del contributo unificato previsto del comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ove sia documentato con il verbale il previo esperimento del tentativo di mediazione della controversia sul medesimo oggetto.
84. 104. Vignali.

Al comma 1, lettera p) primo periodo, sopprimere le parole: e 5-bis.
84. 61. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2 con le seguenti: d) nei casi in cui il tentativo di conciliazione è condizione di pro cedibilità della domanda i mediatori sono liberi di determinare nel minimo in accordo con le parti le relative indennità; l'indennità al mediatore verrà corrisposta soltanto in caso di raggiungimento dell'accordo conciliativo.
84. 33. Chiarelli.

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole da: dopo il comma 4 fino alle parole: quanto dichiarato con le seguenti: potrebbe essere modificata nel seguente modo:
p) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:
5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
84. 22. Ferranti.

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 aggiungere le seguenti: i cui importi si intendono raddoppiati.
84. 82. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera p), ultimo periodo, sopprimere le parole: nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
84. 81. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera p), sopprimere il capoverso 5-bis.
84. 16. Ferranti.

Al comma 1, lettera p), sostituire il capoverso comma 5-bis con il seguente:
5-bis.
Nel caso di mancato accordo nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione.
84. 80. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera p), capoverso comma 5-bis, sostituire le parole: per ciascuna parte con le seguenti: per la parte proponente.
84. 92. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera p) ultimo periodo sostituire le parole da: è di 60 euro fino a di valore superiore con le seguenti: è di 20 euro per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 30 euro per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 50 euro per le liti di valore sino a 50.000 euro; di euro 62,5 per le liti di valore superiore;
84. 79. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera p), capoverso comma 5-bis ultimo periodo sostituire le parole da: è di 60 euro a di valore superiore con le seguenti: è di 40 euro per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 60 euro per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 100 euro per le liti di valore sino a 50.000 euro; di euro 125 per le liti di valore superiore;
84. 90. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera p) dopo le parole: all'articolo 17, inserire le seguenti: al comma 3 il numero «50.000» è sostituito con il seguente: «100.000»;
84. 56. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente: Nel corso dei primi 180 giorni di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, tentativo obbligatorio di mediazione nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dall'articolo 84 del presente decreto, è gratuito.
84. 19. Ferranti.

Dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

Art. 84-bis.
(Modifica al Codice civile).

1. All'articolo 2643, primo comma, dopo il numero 12 è inserito il seguente:
12-bis) l'accordo di mediazione che accerta l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;.
84. 23. Ferranti.

Dopo l'articolo 84 aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Norme di interpretazione autentica degli articoli 8 e 9 della legge 4 aprile 2007, n. 41).

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per «soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401» deve intendersi che tali provvedimenti debbano essere in atto.
2. All'articolo 8, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per «soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive» deve intendersi che il divieto posto alle società sportive di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, sia limitato temporalmente fino al completamento dei cinque anni successivi alla data della condanna e che comunque non operi là dove il soggetto abbia già scontato, anche parzialmente, la misura inflitta con provvedimenti di cui al citato articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 per lo stesso episodio per cui è intervenuta la sentenza di condanna.
3. All'articolo 9, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per «soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401» deve intendersi che tali provvedimenti debbano essere in atto.
4. All'articolo 9, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per «soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive» deve intendersi che il divieto posto alle società organizzatrici il gioco del calcio responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso sia limitato temporalmente fino al completamento dei cinque anni successivi alla data della condanna e che comunque non operi là dove il soggetto abbia già scontato, anche parzialmente, la misura inflitta con provvedimenti di cui al citato articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 per lo stesso episodio per cui è intervenuta la sentenza di condanna.
84. 04. Gianluca Pini.

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Modifiche al codice civile in materia di nozione del patto di famiglia).

1. All'articolo 768-bis del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie può anche ricevere la titolarità dei beni alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione sospensiva non retroattiva, anche successivi alla morte dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie. In tal caso, l'imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie nomina nel contratto un gestore, al quale si applicano le disposizioni dei commi quinto e sesto.
L'assegnatario può anche essere designato da un terzo nominato dall'imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie, tra più persone, indicate dall'imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie ovvero appartenenti a determinate categorie, indicate dallo stesso imprenditore o titolare di partecipazioni societarie, nei limiti posti dall'articolo 784, primo comma. In tal caso, fino all'accettazione da parte dell'assegnatario, il soggetto nominato dall'imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie ai sensi del primo periodo esercita altresì il compito di gestore dei beni. Si applicano le disposizioni dei commi quinto e sesto.
L'accettazione da parte dell'assegnatario designato ai sensi dei commi secondo e terzo, resa nelle forme di cui all'articolo 768-ter, rende irrevocabile la designazione e il suo rifiuto, in assenza di ulteriori designazioni, produce effetti equivalenti all'apertura della successione dell'imprenditore, relativamente a tutti i beni oggetto del contratto.
Nel periodo intercorrente tra la morte dell'imprenditore e l'accettazione da parte dell'assegnatario o il verificarsi di uno degli eventi di cui al secondo comma, l'azienda o le partecipazioni societarie e i relativi frutti costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello del gestore. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del medesimo gestore o nell'interesse degli stessi.
Il gestore amministra l'azienda o le partecipazioni societarie e i relativi frutti secondo le indicazioni contenute nel contratto, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ed evitando situazioni di conflitto di interessi. Il gestore rende conto del suo operato ai soggetti indicati al terzo comma.

2. L'articolo 768-quater. del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 748-quater.
(Partecipazione).

Al contratto possono partecipare anche il coniuge, tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie e il gestore nominato ai sensi del terzo comma dell'articolo 768-bis.
Qualora al contratto non partecipino tutti i legittimari di cui al primo comma l'imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie notifica loro, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il relativo contenuto, affinché possano aderirvi nelle forme di cui all'articolo 768-bis.
Nel caso previsto dal secondo comma, l'azienda o le partecipazioni societarie sono oggetto di relazione giurata di un esperto, designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società o l'impresa, contenente la descrizione dei beni e l'attestazione del loro valore. L'esperto risponde dei danni causati ai terzi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del codice di procedura civile.
Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie, o lo stesso imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie, liquidano gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.
Qualora la liquidazione di cui al quarto comma avvenga a opera dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie tutti i beni assegnati con il contratto, secondo il valore ivi attribuito, sono imputati alle quote di legittima spettanti ai rispettivi assegnatari; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo.
Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

3. Il primo comma dell'articolo 768-sexies del codice civile è sostituito dal seguente: «All'apertura della successione dell'imprenditore i legittimari esistenti alla conclusione del contratto che non vi abbiano partecipato possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal quinto comma dell'articolo 168-quater, aumentata degli interessi legali».
4. L'articolo 768-septies del codice civile è abrogato.
5. Al comma 2 dell'articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, nei casi indicati dall'articolo 768-bis, secondo comma, del codice civile, fino alla scadenza del termine o al verificarsi della condizione sospensiva ivi indicata. In tal caso l'amministratore dell'azienda o delle partecipazioni societarie è assimilato al curatore dell'eredità giacente».
84. 06. Milanato.

Dopo l'articolo 84 aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili).

1. In tutti i casi in cui, per un atto avente ad oggetto trasferimento a titolo gratuito o oneroso di beni immobili, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore indicato in atto pari o inferiore ai 100.00 euro ovvero, aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata anche dagli avvocati abilitati al patrocinio da almeno cinque anni muniti di polizza assicurativa pari ad almeno il valore del bene dichiarato nell'atto.
2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione dell'atto di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione dello stesso agli uffici competenti sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disciplina di cui al comma 1 e le clausole in contrasto con le disposizioni del presente articolo sono considerate nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
84. 07. Venittelli, Leva, Biffoni, Tartaglione.

Dopo l'articolo 84 aggiungere il seguente:

Capo. VIII-bis.
MISURE VOLTE AL RICONOSCIMENTO, ALL'EFFICIENZA ED ALL'EFFICACIA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA.

Art. 84-bis.
(Riconoscimento del servizio prestato dai giudici onorari di tribunale e dai viceprocuratori onorari).

1. I magistrati onorari che abbiano prestato servizio per non meno di un anno senza demerito e senza essere stati revocati per motivi disciplinari hanno la preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni il predetto servizio costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.
2. I giudici onorari di tribunale, i viceprocuratori onorari e i giudici di pace sono equiparati ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che prestato servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea, ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici che prevedano tale requisito ai fini dell'accesso o ai fini della sopraelevazione dell'età minima richiesta per accedere al concorso.
3. All'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 le parole «sei anni» sono sostituite dalle parole «diciotto mesi».
4. I giudici onorari di tribunale, i viceprocuratori onorari e i giudici di pace che abbiano svolto per almeno sei anni le rispettive funzioni onorarie hanno la precedenza, nell'ordine determinato dalla maggiore anzianità di servizio, sugli altri candidati che concorrono alla nomina nelle predette funzioni giudiziarie, sia in caso di concorso alla nomina presso altra sede giudiziaria, sia in caso di concorso per il passaggio ad altra funzione onoraria.
5. I giudici onorari di tribunale con almeno dieci anni di servizio nelle funzioni onorarie hanno la precedenza nella nomina a giudice ausiliario presso le corti d'appello. Ad essi il divieto di esercizio della professione forense nel distretto di corte d'appello non si applica per il periodo precedente alla nomina.
84. 01. Molteni, Attaguile.

Dopo l'articolo 84 aggiungere il seguente:

Art. 84-ter.
(Applicazione dei giudici onorari e dei viceprocuratori onorari presso le Corti di Appello).

1. I giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari in servizio da almeno dieci anni dei quali il consiglio giudiziario, sulla base della relazione fornita dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica dell'ufficio giudiziario di appartenenza, accerti la particolare affidabilità e preparazione professionale nella materia civile o nella materia del lavoro, anche sulla base di documentate attività professionali e competenze maturate al di fuori dell'incarico giudiziario, possono essere applicati con funzioni di giudice ausiliario presso le corti d'appello, in sovrannumero rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 63, comma 1, per il periodo di un anno, più volte rinnovabile, proseguendo contemporaneamente le funzioni di giudice onorario di tribunale o di viceprocuratore onorario. Per le funzioni svolte presso la corte d'Appello essi percepiscono esclusivamente un'indennità, da corrispondere ogni tre mesi, di settantacinque euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune parti. La predetta indennità non può superare, complessivamente, in ogni caso, la somma annua di quindicimila euro.
2. I giudici onorari di tribunale incaricati delle funzioni di giudice ausiliario presso la corte d'appello non possono comporre il collegio nei procedimenti di cui essi stessi o altri giudici della sezione civile del tribunale alla quale appartengano abbiano emesso la sentenza di primo grado.
3. Ai giudici onorari di tribunale e ai viceprocuratori onorari addetti alle funzioni di cui al comma 1 non si applica l'incompatibilità con il pregresso svolgimento della professione forense nel distretto della corte d'appello relativamente al quinquennio antecedente l'assunzione delle funzioni di giudice ausiliario presso la corte d'appello.
84. 02. Molteni, Attaguile.

Dopo l'articolo 84 aggiungere il seguente:

Art. 84-quater.
(Razionalizzazione del riparto territoriale dei magistrati onorari in servizio presso i tribunali ordinari e le procure della Repubblica attraverso procedure di mobilità volontaria territoriale).

1. Sino alla complessiva riforma della magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 106, comma 2, della Costituzione, il Consiglio superiore della magistratura indice, con cadenza almeno biennale, a decorrere dall'anno 2014, procedure di mobilità territoriale nazionale per il trasferimento volontario presso altri uffici giudiziari dei viceprocuratori onorari e dei giudici onorari di tribunale in servizio, avendo riguardo al fabbisogno rilevato dai consigli giudiziari presso le corti d'appello relativamente ai tribunali ordinari e alle procura della Repubblica inclusi nei rispettivi distretti. Le domande di trasferimento hanno la precedenza sulle domande di prima nomina. Si applica la normativa in vigore per i magistrati di ruolo in quanto compatibile, avendo riguardo, ove le domande superino i posti disponibili presso ciascun tribunale ordinario o presso ciascuna procura della Repubblica, alla maggiore anzianità di servizio nelle funzioni giudiziarie.
84. 03. Molteni, Attaguile.

Al testo del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, dopo l'articolo 84 è inserito il seguente:

Art. 84-bis.

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 240, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
b) all'articolo 240, comma 2, le parole: «per una sola volta» sono eliminate;
c) all'articolo 240, comma 11, è aggiunto infine il seguente periodo: «Nell'ipotesi in cui la Commissione di accordo bonario esprima all'unanimità la propria decisione in ordine alle riserve esaminate, la stessa è vincolante per le parti»;
d) all'articolo 240-bis, comma 1, il secondo periodo è soppresso.

È di tutta evidenza, infatti, che l'effetto di tali misure sia quello di spingere l'impresa sulla via degli ordinari mezzi di giustizia civile per trovare soddisfazione rispetto alle proprie ragioni. Anche qui, dunque, la «camera di decantazione» costituita dall'istituto dell'accordo bonario non ha modo di operare con conseguente traduzione di tutte le richieste di maggior compenso in contenzioso formale di fronte all'AGO.
84. 08. Fucci, Centemero.

ART. 85.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

1. Per l'opposizione alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere richiesto alcun tipo di contributo unificato o marca da bollo o altro tributo o imposta comunque denominata. Ogni norma incompatibile con la presente disposizione si intende abrogata.
85. 01. Molteni, Attaguile.