Disegno di legge n. 1920

Commissioni riunite
VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo).

EMENDAMENTI

Fascicolo n. 1

ART. 1.

Sopprimere il comma 1.
1. 10. Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Lavagno, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali del mercato di maggior tutela, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato e in considerazione dell'andamento dei consumi e della produzione derivante da energie rinnovabili.
1. 11. Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Lavagno, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: , allineando per tutti i clienti finali non domestici gli oneri di trasporto dell'energia elettrica alla media degli oneri riconosciuti agli operatori di rete europei.
1. 175. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1 aggiungere infine le parole: e della necessità di contenere le tariffe per le famiglie numerose.
1. 72. Pagano, Bernardo, Minardo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia, previste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, recepita con l'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2013, si applicano a tutte le aziende con consumi annui elettrici pari ad almeno 2,4 GWh con un'incidenza del costo dell'elettricità, rispetto al fatturato, non inferiore al 2 per cento.
1. 12. Bergamini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di dare impulso al perseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, con lo scopo di favorire lo sviluppo della rete a banda larga e ultralarga, il settore delle Telecomunicazioni è annoverato tra i beneficiari delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia, previsto dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, recepita con l'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2013.
1. 13. Latronico.

Sopprimere il comma 2.
* 1. 183. Catanoso Genoese.

Sopprimere il comma 2.
* 1. 15. Abrignani, Polidori.

Sopprimere il comma 2.
* 1. 16. Fiorio, Bargero, Cenni.

Sopprimere il comma 2.
* 1. 17. Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Lavagno, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Sopprimere il comma 2.
* 1. 18. Sandra Savino, Capezzone, Laffranco.

Sopprimere il comma 2.
* 1. 19. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Borghi, De Menech, Guerra.

Sopprimere il comma 2.
* 1. 108. Minardo, Pagano, Bernardo.

Sopprimere il comma 2.
* 1. 110. Della Valle, Petraroli, Crippa, Da Villa, Vallascas, Mucci, Fantinati, Prodani.

Sopprimere il comma 2.
* 1. 124. Librandi, Sottanelli, Vitelli, Cimmino, Zanetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono applicati all'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza attiva nominale fino a 500 kW, dagli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e dagli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride.
** 1. 20. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Borghi, De Menech, Guerra.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono applicati all'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza attiva nominale fino a 500 kW, dagli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e dagli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride.
** 1. 104. Crippa, Della Valle, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Mucci, Fantinati, Prodani.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono applicati all'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza attiva nominale fino a 200 kW, dagli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e dagli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride.
1. 150. Benamati, Braga, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Del Basso De Caro, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Taranto, Mariastella Bianchi.

Al comma 2, dopo le parole: per ciascun impianto inserire le seguenti: fino a 1,2 MWh prodotti da qualsiasi tipologia di impianto.
1. 123. Matarrese, Sottanelli, Vitelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 2, sostituire le parole: prezzo zonale con le seguenti: prezzo unico nazionale.
1. 103. Crippa, Della Valle, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Mucci, Fantinati, Prodani.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono esclusi dalle disposizioni di cui al presente comma gli impianti che accedono parzialmente a strumenti incentivanti.
1. 21. Lacquaniti, Lavagno, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio provvedimento da emanare entro il 30 aprile 2014, definisce, in applicazione dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia, in base all'incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa e tenuto conto di favorire le imprese che vendono i propri prodotti prevalentemente in mercati esteri. L'ammontare massimo annuo del beneficio erogabile in termini di riduzione degli oneri di sistema è fissato in 400.000.000 milioni di euro all'anno. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce il rispetto di tale limite di risorse massime erogabili e l'avvio del nuovo sistema a partire dal 1o luglio 2014.
2-ter. Con effetto dal 30 giugno 2014 è contestualmente abrogato l'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed i provvedimenti emanati ai sensi di tale articolo.
* 1. 22. Squeri, Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio provvedimento da emanare entro il 30 aprile 2014, definisce, in applicazione dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia, in base all'incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa e tenuto conto di favorire le imprese che vendono i propri prodotti prevalentemente in mercati esteri. L'ammontare massimo annuo del beneficio erogabile in termini di riduzione degli oneri di sistema è fissato in 400.000.000 milioni di euro all'anno. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce il rispetto di tale limite di risorse massime erogabili e l'avvio del nuovo sistema a partire dal 1o luglio 2014.
2-ter. Con effetto dal 30 giugno 2014 è contestualmente abrogato l'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed i provvedimenti emanati ai sensi di tale articolo.
* 1. 69. Pagano, Bernardo, Minardo.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio provvedimento da emanare entro il 30 aprile 2014, definisce, in applicazione dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia, in base all'incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa e tenuto conto di favorire le imprese che vendono i propri prodotti prevalentemente in mercati esteri. L'ammontare massimo annuo del beneficio erogabile in termini di riduzione degli oneri di sistema è fissato in 400.000.000 milioni di euro all'anno. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce il rispetto di tale limite di risorse massime erogabili e l'avvio del nuovo sistema a partire dal 1o luglio 2014.
2-ter. Con effetto dal 30 giugno 2014 è contestualmente abrogato l'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed i provvedimenti emanati ai sensi di tale articolo.
* 1. 80. Busin, Allasia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, dopo le parole: «per i soli clienti domestici» aggiungere le seguenti: «e le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza».
1. 107. Petraroli, Crippa, Da Villa, Vallascas, Mucci, Fantinati, Della Valle, Prodani.

Sopprimere i commi da 3 a 6.
* 1. 23. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Sopprimere i commi da 3 a 6.
* 1. 24. Abrignani, Polidori.

Sopprimere i commi da 3 a 6.
* 1. 25. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Borghi, De Menech, Guerra.

Sopprimere i commi da 3 a 6.
* 1. 92. Vallascas, Crippa, Da Villa, Fantinati, Prodani, Mucci, Della Valle, Petraroli.

Sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:
3. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e quindi con propri successivi decreti, provvede periodicamente ad aggiornare in riduzione la componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate, in misura tale da garantire un risparmio annuo di 100 milioni di euro e comunque non superiore al 20 per cento della remunerazione complessiva riconosciuta annualmente alle suddette fonti assimilate.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è tenuta a intensificare le già previste attività di controllo e verifica con relativi sopralluoghi su impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate che beneficiano di incentivi Cip6, al fine di recuperare eventuali incentivi indebitamente percepiti.
5. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera f), della legge 18 aprile 2005, n. 62, relativamente alla cessazione, alla scadenza delle convenzioni in essere, e senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili.
6. In relazione alle previste risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, intese come differenza tra gli oneri che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione, sono portate annualmente in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3.

6-bis. Oltre alle risorse di cui al comma 6, il risparmio conseguente alle risorse liberatesi dalla progressiva riduzione della componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate di cui al comma 3, nonché le risorse recuperate a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, sono annualmente portate in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3.
1. 26. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sopprimere le parole: in misura alternativa;
b) sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, procedere al coordinamento formale dei commi 3 e 4.
1. 27. Fiorio, Bargero, Cenni.

Al comma 3, alla lettera a), sopprimere le parole: . In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica.
1. 30. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Borghi, De Menech, Guerra.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: periodo di dieci anni con le seguenti: periodo di cinque anni.
1. 28. Lacquaniti, Lavagno, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: interventi di qualunque tipo inserire le seguenti: ad eccezione dei rifacimenti e dei potenziamenti, così come individuati nell'allegato 2 del decreto 6 luglio 2012, previa verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico dei rifacimenti e dei potenziamenti di cui al citato decreto.
1. 149. Benamati, Braga, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Del Basso De Caro, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Taranto, Mariastella Bianchi.

Al comma 3, alla lettera a), dopo le parole: interventi di qualunque tipo inserire le seguenti: ad eccezione dei rifacimenti e dei potenziamenti, così come individuati nell'allegato 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012,.
1. 29. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Borghi, De Menech, Guerra.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La riduzione tiene altresì conto dei costi specifici di esercizio degli impianti al fine di garantire una adeguata remunerazione degli investimenti con particolare riferimento alle biomasse, biogas da digestione anaerobica e bioliquidi.
* 1. 182. Catanoso Genoese.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La riduzione tiene altresì conto dei costi specifici di esercizio degli impianti al fine di garantire una adeguata remunerazione degli investimenti con particolare riferimento alle biomasse, biogas da digestione anaerobica e bioliquidi.
* 1. 32. Fiorio, Bargero, Cenni.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: Il decreto di cui al comma 3, lettera b), deve prevedere il periodo residuo di incentivazione, al di sotto il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a).
1. 31. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) agli impianti produttori di energia elettrica di fonte rinnovabile che beneficiano degli incentivi con termine al 31 dicembre 2014.
1. 126. Vallascas, Crippa, Da Villa, Fantinati, Prodani, Mucci, Della Valle, Petraroli.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono soppresse le parole: «nonché dagli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».
6-ter. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è abrogata la lettera a).
6-quater.
All'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 è abrogata la lettera e).
6-quinquies. All'articolo 30, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 sono soppresse le parole: «senza l'applicazione delle riduzioni di cui alla lettera b).
6-sexies. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, alla lettera h) è soppressa la parola: «biomassa».
6-septies. All'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 è soppressa la parola: «biomassa» e sono abrogate le lettere c) e d).
6-octies. All'articolo 30 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 è soppresso il comma 3.
1. 154. Ferraresi, Agostinelli, Colletti.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. In deroga a quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e con l'articolo 105, comma f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai soggetti che gestiscono gli impianti per la distribuzione carburanti per uso di autotrazione non possono essere imposti vincoli unilaterali tesi a limitarne la libertà di approvvigionamento. Sono comunque fatti salvi gli accordi commerciali stipulati con le modalità previste dall'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, aventi ad oggetto la valorizzazione dell'utilizzo commerciale del «marchio» come elemento distintivo degli impianti di distribuzione, nonché quella degli investimenti effettuati dai proprietari dei medesimi impianti.
6-ter. Ai sensi del comma 6-bis, i gestori degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, in alternativa al servizio assicurato da Acquirente Unico SpA, da qualunque produttore e/o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.
6-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le clausole difformi, contenute nei contratti vigenti, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, sono automaticamente sostituite. Le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, sono nulle per violazione imperativa della legge, ovvero, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.
6-quinquies. Nel caso in cui, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non siano stati stipulati accordi commerciali o rapporti contrattuali che tengano conto di quanto disposto dai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, i proprietari degli impianti possono chiedere all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la definizione di un corrispettivo annuale a carico dei rispettivi gestori degli impianti di distribuzione carburanti. Il corrispettivo è determinato in misura tale da assicurare una adeguata remunerazione degli investimenti senza pregiudicare l'economicità della gestione. La mancata corresponsione del corrispettivo determina la risoluzione dei rapporti in essere tra proprietari e gestori degli impianti.
1. 94. Fantinati, Prodani, Vallascas, Crippa, Mucci, Da Villa, Della Valle, Petraroli.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. Nell'ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, al fine di rendere facilmente comparabili i contratti e le offerte contrattuali rivolti alle tipologie di clienti del servizio del gas individuati ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, e del servizio elettrico di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, di seguito denominati «clienti del servizio del gas ed elettrico», l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di seguito denominata «Autorità», nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, identifica le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente in tutti i contratti e nelle offerte contrattuali di somministrazione dei servizi.
6-ter. L'Autorità predispone uno schema espositivo delle componenti di base di cui al comma 6-bis, curandone le massime semplicità e confrontabilità, che le imprese devono utilizzare nei contratti e in tutte le attività di pubblicizzazione delle proprie offerte. Le ulteriori opportunità commerciali e le diverse modalità di erogazione del servizio non possono modificare il quadro economico complessivo delle componenti di base e devono essere chiaramente distinte nei contratti e nelle offerte contrattuali.
6-quater. In caso di mancato o falsato rispetto dei provvedimenti adottati dall'Autorità in esecuzione di quanto previsto dai commi 6-bis e 6-ter si applicano i provvedimenti coercitivi nella sua disponibilità e l'irrogazione delle sanzioni massime previste.
6-quinquies. L'Autorità pubblica nel proprio sito internet lo schema di cui al comma 6-bis corredato da tutte le informazioni utili per la sua piena comprensione da parte dei fruitori del servizio, e ne cura la pubblicità nell'ambito delle proprie attività di comunicazione verso il pubblico.
6-sexies. L'Autorità provvede affinché quanto previsto dal presente articolo sia attuato entro i sei mesi successivi alla data di conversione del presente decreto-legge. L'Autorità provvede, inoltre, ad analizzare ed illustrare al Governo e al Parlamento lo stato d'avanzamento della presente normativa in un apposito capitolo della Relazione annuale.
1. 141. Mucci, Fantinati, Crippa, Da Villa, Della Valle, Petraroli, Vallascas, Prodani.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Nell'ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, al fine di rendere facilmente comparabili i contratti e le offerte contrattuali rivolti ai clienti del servizio del gas ed elettrico, l'Autorità, nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, provvede affinché, ove siano installati i misuratori elettronici, siano resi disponibile ai clienti ed ai loro mandatari i dati di consumo in forma puntuale e aggregata, al fine di consentire la fatturazione dei servizi di fornitura di elettricità e gas secondo i consumi effettivi.
6-ter. L'Autorità provvede, altresì, a regolare conseguentemente i rapporti e i reciproci doveri tra società di distribuzione e società di vendita, assicurando un adeguato standard di qualità commerciale a beneficio dei clienti. L'Autorità dispone inoltre le modalità per assicurare il conguaglio dei consumi fatturati precedentemente su base presunta.
6-quater. L'Autorità provvede a dare attuazione al comma 6-bis entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto per i clienti forniti di contatore elettronico di telelettura ed entro 12 mesi dalla medesima data per i clienti che sono sprovvisti di tale contatore.
6-quinquies. In deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 19 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, il completamento dell'installazione dei contatori elettronici e la predisposizione dei servizi di telelettura è attuato secondo condizioni economiche definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, senza oneri aggiuntivi per i consumatori finali.
1. 95. Da Villa, Crippa, Fantinati, Prodani, Vallascas, Mucci, Della Valle, Petraroli.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Nell'ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, al fine di rendere facilmente comparabili i contratti e le offerte contrattuali rivolti ai clienti del servizio del gas ed elettrico, l'Autorità, nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, provvede affinché la fatturazione dell'erogazione dei servizi del gas ed elettrico corrisponda alla fornitura effettivamente erogata nel periodo di riferimento e renda disponibile all'utente il profilo storico del consumo orario.
6-ter. L'Autorità provvede, altresì, a regolare conseguentemente i rapporti e i reciproci doveri tra società di distribuzione e società di vendita. In occasione della prima fatturazione senza importi presunti, le società di vendita provvedono alla restituzione di quanto eventualmente percepito precedentemente a tale titolo.
6-quater. L'Autorità provvede a dare attuazione al comma 6-bis entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto per i clienti forniti di contatore elettronico di telelettura ed entro dodici mesi dalla medesima data per i clienti che sono sprovvisti di tale contatore.
6-quinquies. In deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 19 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, il completamento dell'installazione dei contatori elettronici e la predisposizione dei servizi di telelettura non comporta nessun aumento delle componenti tariffarie previste a copertura dei costi del servizio.
1. 96. Crippa, Fantinati, Prodani, Vallascas, Mucci, Da Villa, Della Valle, Petraroli.

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:
6-bis. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è soppresso.
6-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 300 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2014. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento - entro il limite dell'1 per cento - del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.
6-quater. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 6-ter, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità del comma 6-bis. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
1. 133. Mucci, Vallascas, Fantinati, Crippa, Da Villa, Della Valle, Petraroli, Prodani.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera a), è aggiunto infine il seguente punto:
3) Per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per cento rispetto la corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione energetica, nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nell'attestato di certificazione energetica e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
b) all'articolo 5, comma 1, lettera a), le parole: «10 per cento» sono sostituite con le parole: «15 per cento»;
c) all'articolo 5, comma 1, lettera c), le parole: «5 per cento» sono sostituite con le parole: «10 per cento»;
d) all'articolo 5, comma 3, lettera b), le parole: «un contratto servizio energia Plus ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivanti e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche» sono soppresse;
e) all'articolo 6, comma 2, la lettera a) è soppressa;
f) all'articolo 6, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La remunerazione del servizio fornito deve essere misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati e non deve essere riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita».

6-ter. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Allo scopo di garantire l'indipendenza e la concorrenza nell'attività di fornitura dei servizi energetici e nella vendita di energia al dettaglio nei confronti dell'utente finale, anche sulla base di quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 12, comma 1, della direttiva europea 2006/32/CE, nonché al fine di assicurare una reale efficacia alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di energia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere q) e s), del presente decreto, ivi incluse le società eventualmente a esse collegate di esse controllanti o da esse controllate, non possono rivestire contemporaneamente il ruolo di fornitore di servizi energetici in qualità di ESCO e di venditore o distributore di energia nei confronti del medesimo cliente finale.
1. 119. Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Nell'ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, al fine di semplificare la conoscenza dei propri consumi da parte dei clienti del servizio del gas ed elettrico, favorendone la gestione consapevole, l'Autorità, nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, procede all'analisi delle tecnologie disponibili e di quelle in via di sviluppo, anche avvalendosi della collaborazione delle imprese e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'installazione all'interno delle abitazioni di sistemi semplificati di lettura dei consumi rilevati dai contatori del servizio del gas ed elettrico, nonché della loro trasmissione a distanza.
6-ter. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità, sulla base dell'analisi di cui al comma 6-bis, decide in merito all'installazione obbligatoria dei dispositivi di cui al medesimo comma a cura delle società di vendita o di distribuzione, stabilendo i relativi costi e le eventuali modalità di rimborso.
1. 97. Petraroli, Crippa, Fantinati, Prodani, Vallascas, Mucci, Da Villa, Della Valle.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Nell'ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità, nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, previa analisi statistica cui le imprese di distribuzione e vendita hanno l'obbligo di fornire la massima collaborazione, adotta i provvedimenti necessari a semplificare e a rendere trasparente, nel minor tempo possibile, comunque non superiore alla prima fatturazione utile successiva all'addebito, la restituzione degli importi addebitati in eccesso rispetto ai consumi effettivi dei clienti del servizio del gas ed elettrico.
6-ter. Ai fini di quanto previsto dal comma 6-bis, l'Autorità, anche con la collaborazione delle imprese interessate si avvale di modalità tecnologicamente innovative, che prevedono anche l'utilizzo di messaggi della rete telefonica mobile, emana le disposizioni che le imprese venditrici di elettricità e di gas sono tenute ad adottare nei modi e nei tempi stabiliti dalla medesima Autorità, previo consenso formale dei clienti del servizio del gas ed elettrico.
1. 136. Crippa, Fantinati, Prodani, Vallascas, Mucci, Da Villa, Della Valle, Petraroli.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Nell'ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, al fine di monitorare l'efficienza dei contatori luce, l'Autorità, nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio procede all'analisi dei contatori luce immessi nel mercato elettrico, al fine di verificare la loro omologazione in ossequio alle norme comunitarie.
6-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 6-bis, il Ministero dello sviluppo economico individua un ente terzo certificatore degli apparecchi.
1. 90. Da Villa, Crippa, Fantinati, Prodani, Vallascas, Mucci, Della Valle, Petraroli.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. Ai fini del contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina una revisione del meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92.
6-ter. La modifica prevista dal comma 5-bis ha come obiettivo di ridurre gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti come già disposto con decreto ministeriale 2 dicembre 2009.
1. 106. Crippa, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Mucci, Fantinati, Della Valle, Prodani.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. A partire dal luglio 2014 viene soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Conseguentemente viene meno l'esenzione per i clienti finali che prestano servizi di emergenza al sensi dell'articolo 30, comma 19, della legge n. 99 del 2009. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41.
* 1. 33. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano, Squeri.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. A partire dal 1o luglio 2014 viene soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Conseguentemente viene meno l'esenzione per i clienti finali che prestano servizi di emergenza ai sensi dell'articolo 30, comma 19, della citata legge n. 99 del 2009. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, della legge 22 marzo 2010, n. 41.
* 1. 68. Bernardo, Minardo, Pagano.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 3, lettera g), articolo 15, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché garantendo riduzioni delle medesime tariffe in caso di andamento favorevole del mercato elettrico».
1. 34. Lacquaniti, Lavagno, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, provvede a ridurre di almeno il 40 per cento, il riconoscimento dei costi sostenuti in ciascun anno termico dagli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW per situazioni di emergenza, di cui all'articolo 38-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I risparmi conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, sono portate a riduzione delle tariffe elettriche. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto è individuata, assicurando l'assenza di incrementi tariffari, la diminuzione della suddetta riduzione percentuale del riconoscimento dei costi sostenuti, per gli impianti che, seppur autorizzati ad operare in deroga dai parametri ambientali ai sensi dei commi 3 e 4 del suddetto articolo 38-bis, provvedono ad adeguarsi alla normativa vigente in materia di emissioni inquinanti, in deroga da quanto per loro previsto dai medesimi commi 3 e 4.
1. 35. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Con riferimento ai risultati ottenuti, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, in termini di potenza installata ed incentivata rispetto ai valori di potenza dei contingenti per gli anni 2013-2015 di cui al comma 4 dell'articolo 9 del citato decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 150 giorni dalla chiusura dell'ultimo registro relativo al 2015, viene stabilita l'apertura di uno o più nuovi registri per impianti a biomasse e biogas, alimentati da biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b), del citato Decreto 6 luglio 2012, di potenza fino a 500 KW. La potenza messa a disposizione viene calcolata sulla base della potenza residua dei precedenti registri, resa nota dal GSE sul proprio sito internet entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di ammissione al registro per il 2015. Con il medesimo decreto è definito il nuovo quadro di incentivazione per le fonti energetiche rinnovabili non fotovoltaiche per impianti di potenza fino a 500 KW.
1. 36. Fiorio, Bargero, Cenni.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Nell'ambito degli interventi del presente articolo in coerenza con gli obiettivi ivi previsti, l'incentivo di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è riconosciuto agli impianti costituiti da un unico generatore elettrico di potenza non superiore a 1 MW, realizzati da amministrazioni pubbliche. A tal fine, al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012, n. 159 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
h-bis) gli impianti costituiti da un unico generatore elettrico di potenza non superiore a 1 MW, realizzati da amministrazioni pubbliche convenzionate ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso una procedura ad evidenza pubblica. Le stesse individuano l'amministrazione capofila ovvero il soggetto responsabile, nonché la quota di potenza in capo ad ogni amministrazione convenzionata, non superiore al limite fissato dalla precedente lettera h), che è riferimento per l'attribuzione della tariffa incentivante di cui all'allegato 1, tabella 1.1, incrementata del 10 per cento.
1. 37. Latronico.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In presenza di difficoltà della rete elettrica nazionale ad accettare l'immissione in rete dell'energia prodotta da fonti rinnovabili non programmabili, viene concessa un'agevolazione alle imprese start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, per la realizzazione di progetti pilota di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, di accumulo di detta energia, mediante produzione di idrogeno, esclusivamente da fonti di energia rinnovabili, da utilizzarsi in progetti nel settore stazionario, con nuova produzione di elettricità in bassa tensione e calore, e come carburante prodotto da fonti rinnovabili nel settore della mobilità sostenibile. L'agevolazione concessa, consta di un azzeramento dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico e di una esenzione totale delle accise.
1. 143. De Lorenzis, L'Abbate, Crippa, Vallascas, Da Villa, Fantinati, Prodani, Della Valle, Petraroli.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Al fine di promuovere la competitività delle imprese industriali, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema applicati al consumo di gas ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La suddetta rideterminazione dovrà avvenire in modo da tenere conto della definizione di imprese a forte consumo di energia nel rispetto dei decreti e dei vincoli di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo gli indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico.
* 1. 73. Minardo, Bernardo, Pagano.

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
6-bis. Al fine di promuovere la competitività delle imprese industriali, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema applicati al consumo di gas ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il Gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La suddetta rideterminazione dovrà avvenire in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia nel rispetto dei decreti e dei vincoli di cui all'articolo 39, comma 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dello stesso articolo, secondo gli indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico.
* 1. 122. Vitelli, Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di ridurre la dipendenza da fonti fossili e ridurre i costi energetici per la produzione energetica nazionale, è previsto l'utilizzo di sarmenti derivati da potature di vite, ulivo o altre coltivazioni ortofrutticole, di accertata provenienza biologica per la produzione di cippati, bricchetti o pellet da impiegare in centrali termiche o termoelettriche.
1. 118. Causin, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas le aziende fornitrici di energia e gas entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto promuovono contratti sentito il parere dell'Autorità energia elettrica e gas per la fornitura di energia e gas a favore di Gruppi di acquisto, secondo i seguenti principi:
a) comparazione del risparmio tra contratto in gruppo ed individuale;
b) chiarezza e trasparenza delle condizioni contrattuali pubblicazione sui siti dell'offerta di acquisto.
1. 93. Prodani, Vallascas, Crippa, Mucci, Fantinati, Da Villa, Della Valle, Petraroli.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. In aggiunta a quanto già previsto dalla legislazione vigente, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 può essere concessa in favore delle società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emessi da piccole e medie imprese. Tale garanzia può essere concessa a fronte sia di singole operazioni di sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari che di portafogli di operazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente articolo.
1. 121. Vitelli, Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze determina un piano per la revisione delle agevolazioni fiscali per le imprese a forte consumo di energia al fine di incentivarne l'efficienza energetica delle medesime.
1. 89. Crippa, Da Villa, Fantinati, Prodani, Vallascas, Mucci, Della Valle, Petraroli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di concerto con il Ministro dello sviluppo economico determina un piano per il contenimento dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse.
1. 99. Da Villa, Crippa, Della Valle, Petraroli, Vallascas, Mucci, Fantinati, Prodani.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico sentite l'Autorità energia e gas adotta un regolamento volto ad adottare misure che verifichi l'omologazione ai sensi della normativa comunitaria dei contatori dell'energia elettrica: Secondo i seguenti principi:
individuazione di un ente terzo certificatore dei contatori;
individuazione dei tempi di revisione dei singoli contatori elettrici.
1. 112. Crippa, Fantinati, Da Villa, Prodani, Vallascas, Mucci, Della Valle, Petraroli.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Con regolamento dei Ministro dello Sviluppo economico di concerto con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono dettate le disposizioni volte a soddisfare il fabbisogno elettrico delle isole minori attraverso lo sviluppo di impianti di energia da fonti rinnovabili. Il regolamento si attiene ai seguenti criteri direttivi:
a) la componente UC4 è utilizzata come fonte finanziamento di energia da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica;
b) sviluppo dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale.
1. 98. Crippa, Fantinati, Da Villa, Prodani, Vallascas, Mucci, Della Valle, Petraroli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
5-bis. Le voci con cui si individuano nelle fatture elettriche gli oneri di gestione di sistema, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, e ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 2000 e 17 aprite 2001, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000 e n. 97 del 27 aprile 2001, ad esclusione della componente A3, sono soppresse e gli incentivi per le fonti assimilate previsti alta componente A3 sono soppressi.
1. 102. Mucci, Crippa, Fantinati, Da Villa, Prodani, Vallascas, Della Valle, Petraroli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati con qualsiasi tipo di combustibile, aventi potenza nominale elettrica superiori a 400 kw, sono ammessi ad incentivazione solo nel caso in cui l'energia termica prodotta venga utilizzata per fini civili, industriali o di processo.
1. 134. Vallascas, Mucci, Crippa, Fantinati, Da Villa, Prodani, Della Valle, Petraroli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I commi 18 e 19 dell'articolo 30 legge 23 luglio 2009, n. 99, sono soppressi.
1. 135. Crippa, Vallascas, Mucci, Fantinati, Da Villa, Prodani, Della Valle, Petraroli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Sopprimere i commi 125 e 126 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1. 111. Crippa, Vallascas, Mucci, Fantinati, Da Villa, Prodani, Della Valle, Petraroli.

All'articolo 1, sopprimere i commi 7 e 8.
1. 39. Rubinato.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sopprimere le parole: «di trasferimento di immobili a titolo gratuito»;
b) i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:
3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
1. 38. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sostituire il comma 3 con i seguenti:
«3. Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
1. 125. Crippa, Vallascas, Mucci, Fantinati, Da Villa, Prodani, Della Valle, Petraroli.

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente: con le seguenti: All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al comma 2 le parole: «, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o» sono soppresse e i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:».
* 1. 181. Catanoso Genoese.

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente: con le seguenti: «All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al comma 2 le parole; «, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o» sono soppresse e i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente;».
* 1. 40. Fiorio, Bargero, Cenni.

Al comma 7, capoverso comma 3, sopprimere le parole: nei contratti di compravendita immobiliare.
1. 42. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 7, capoverso comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari con le seguenti: tranne che nei casi di locazione;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: da euro 3000 a euro 18000 con le seguenti: da euro 300 a euro 1800 e le parole: da euro 1000 a euro 4000 con le seguenti: da euro 100 e euro 400.
1. 41. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 7, sostituire le parole: da euro 3.000 a euro 18.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 4.000’, nonché le parole: da euro 1.000 a euro 4.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 2000.
1. 76. Pagano.

Al comma 7, capoverso comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: da euro 3.000 a euro 18.000 con le seguenti: da euro 1000 a euro 6.000 e le parole: 1.000 a euro 4.000 con le seguenti: da euro 500 euro 1.500.
1. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 7, dopo le parole: euro 18.000 aggiungere le seguenti: nella misura di un terzo della sanzione predetta nei confronti del notaio o da altro pubblico ufficiale che redige l'atto ai sensi dell'articolo 2699 del codice civile.
1. 137. Crippa, Vallascas, Mucci, Fantinati, Da Villa, Prodani, Della Valle, Petraroli.

Al comma 7, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 4.000 con le seguenti: da euro 5000 a euro 2.000.
1. 74. Minardo, Bernardo, Pagano.

Al comma 7, capoverso comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica.
1. 153. Senaldi.

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza, che presenta rapporto al Prefetto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, l'Agenzia delle entrate verifica l'allegazione al contratto, se dovuta, dell'attestato di prestazione energetica, negando la registrazione in caso di omessa allegazione.
* 1. 113. Pagano, Bernardo, Minardo.

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente:
L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza, che presenta rapporto al Prefetto al sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, l'Agenzia delle entrate verifica l'allegazione al contratto, se dovuta, dell'attestato di prestazione energetica, negando la registrazione in caso di omessa allegazione.
* 1. 145. Sberna.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Al comma 52 dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le parole: «la persona giuridica» sono sostituite dalla seguente: l'impresa.
** 1. 43. Carrescia, Donati, Nardella, Biffoni, Gadda, Marco Di Maio, Moretto.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Al comma 52 dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 le parole: «la persona giuridica» sono sostituite dalla seguente: «l'impresa».
** 1. 44. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano, Squeri.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Al comma 52 dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 le parole: «la persona giuridica» sono sostituite dalla seguente: «l'impresa».
** 1. 70. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Al comma 52 dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 le parole: «la persona giuridica» sono sostituite dalla seguente: «l'impresa».
** 1. 81. Allasia, Busin.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Al comma 52 dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 le parole: «la persona giuridica» sono sostituite dalla seguente: «l'impresa».
** 1. 84. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 52 dell'Allegato A del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 le parole: «la persona giuridica» sono sostituite dalla seguente: «l'impresa».
** 1. 156. Bini.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere la lettera a).
1. 45. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Al comma 8, dopo le parole: su richiesta inserire le seguenti: da rivolgere al Prefetto.
1. 172. Bernardo, Pagano, Minardo.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Sono esentati dall'obbligo di allegare la copia dell'attestato di prestazione energetica i contratti di locazione immobiliare stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
1. 46. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis: All'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è aggiunto il seguente periodo: «L'obbligo del rilascio dell'attestato di certificazione energetica non si applica agli edifici di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione abitativa a canone sociale realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e non oggetto di interventi di manutenzione straordinaria».
* 1. 49. Braga.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è aggiunto il seguente periodo: L'obbligo del rilascio dell'attestato di certificazione energetica non si applica agli edifici di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione abitativa a canone sociale realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e non oggetto di interventi di manutenzione straordinaria.
* 1. 88. Pagano, Minardo, Bernardo.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è aggiunto il seguente periodo: «L'obbligo del rilascio dell'attestato di certificazione energetica non si applica agli edifici di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione abitativa a canone sociale realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e non oggetto di interventi di manutenzione straordinaria».
* 1. 85. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. Il venditore o il locatore che abbiano provveduto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, indicate al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, devono comunque provvedere a farsi rilasciare l'attestato di prestazione energetica per l'immobile oggetto della transazione immobiliare.
1. 173. Minardo, Bernardo, Pagano.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la parola: «locazione», aggiungere le seguenti parole: «ad eccezione delle locazioni ad uso turistico».
1. 180. Abrignani.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
8-bis. Qualora l'annuncio venga pubblicato per il tramite di un agente immobiliare, colui che conferisce l'incarico di vendita o di locazione, dopo essere stato obbligatoriamente informato dallo stesso agente immobiliare in ordine all'obbligo di cui al comma 8 ed all'entità delle sanzioni previste in caso di inadempimento di cui all'articolo 15, comma 10, è tenuto a fornire all'agente immobiliare l'attestato di prestazione energetica prima della pubblicazione dell'annuncio.
8-ter. Ai fini della presente legge, è considerato responsabile dell'annuncio, il proprietario o locatore che ha autorizzato la pubblicazione dell'annuncio di vendita o di locazione senza aver preventivamente fornito l'attestato di prestazione energetica.
1. 179. Abrignani.

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: 8-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, all'articolo 15 i commi 7, 8, 9 e 10 sono soppressi.
* 1. 47. Carrescia, Zardini, Donati, Cominelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, all'articolo 15 i commi 7, 8, 9 e 10 sono soppressi.
* 1. 48. Squeri, Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: 8-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, all'articolo 15 i commi 7, 8, 9 e 10 sono soppressi.
* 1. 67. Minardo, Bernardo, Pagano.

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
8-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, all'articolo 15 i commi 7, 8, 9 e 10 sono soppressi.
* 1. 79. Busin, Allasia.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole: da «LM-4» a «LM-73» sono sostituite dalle seguenti: «LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73», e le parole: da «4/S» a «77/S» sono sostituite dalle parole: «4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S»;
b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: «termotecnica» sono aggiunte le parole: «aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica»;
c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole: da «LM-17» a «LM-79» sono sostituite dalle seguenti: «LM17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79», e le parole: da 0/S» a «86/S» sono sostituite dalle seguenti: 0/S, 4515, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S»;
d) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «2. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi»;
e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «aa) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1»;
f) all'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE»;
g) all'allegato 1, le parole: «64 ore» sono sostituite dalle parole: «80 ore».
1. 132. Crippa, Vallascas, Da Villa, Fantinati, Prodani, Mucci, Della Valle, Petraroli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 2, lettera b), è sostituito dal seguente:
«b) I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3, 3-bis e 4 del presente articolo».
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte, altresì, senza necessità di frequenza di corsi di formazione, dai professionisti in possesso di laurea conseguita secondo il previgente ordinamento disposto dal decreto ministeriale n. 509 del 1999, iscritti negli albi delle professioni tecniche».
1. 129. Crippa, Vallascas, Da Villa, Fantinati, Prodani, Mucci, Della Valle, Petraroli.

All'articolo 1, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
8-bis. La lettera a) del comma 139 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppressa.
1. 71. Bernardo, Pagano, Minardo.

Sopprimere il comma 9.
1. 7. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. L'articolo 27 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 è sostituito dal seguente:
Art. 27. 1. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 le parole: «con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dall'articolo 1136 secondo e terzo comma del codice civile.
1. 5. Morassut.

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: 23 agosto 1988, n. 400 aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 50. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara.

Al comma 9, sopprimere la lettera b).
* 1. 127. Mucci, Crippa, Vallascas, Da Villa, Fantinati, Prodani, Della Valle, Petraroli.

Al comma 9, sopprimere la lettera b).
* 1. 131. Vazio, Verini, Tartaglione, Biffoni, Amoddio, Mattiello, Marzano, Fanucci, Gadda, Venittelli, Donati, Carrescia, Marco Di Maio.

Al comma 9 sopprimere la lettera b).
* 1. 169. Pisano, Da Villa, Crippa, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Della Valle.

Al comma 9 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 113, primo comma, n. 6 del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «contenente» inserire le seguenti: «fascicolo del fabbricato nel quale sono riportati i dati impiantistici, strutturali edificio ed eventuali coperture eternit».
1. 130. Crippa, Vallascas, Da Villa, Fantinati, Prodani, Mucci, Della Valle, Petraroli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative possono essere corrisposti facoltativamente attraverso l'utilizzo del denaro contante o strumenti che ne assicurino la tracciabilità».
1. 170. Busin.

Sopprimere il comma 10.
1. 1. Zaccagnini.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, dopo le parole: «ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW.», è aggiunto il seguente periodo: «Per emissioni nulle si deve intendere un impianto senza emissioni in atmosfera, salvo eventuali perdite sistemiche e comunque nei limiti idonei ad evitare potenziali rischi alla salute umana ed all'ambiente, durante il solo ciclo produttivo nelle normali condizioni di esercizio»;
b) al comma 3-bis.1, alla fine, dopo le parole: «energia immessa nel sistema elettrico» sono aggiunte le seguenti: «quale valore medio annuo di produzione»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge n. 5 del 2012, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche».
* 1. 3. Romele.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, dopo le parole: «ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW.», è aggiunto il seguente periodo: «Per emissioni nulle si deve intendere un impianto senza emissioni in atmosfera, salvo eventuali perdite sistemiche e comunque nei limiti idonei ad evitare potenziali rischi alla salute umana ed all'ambiente, durante il solo ciclo produttivo nelle normali condizioni di esercizio»;
b) al comma 3-bis.1, alla fine, dopo le parole: «energia immessa nel sistema elettrico» sono aggiunte le seguenti: «quale valore medio annuo di produzione»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge n. 5 del 2012, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche».
* 1. 6. Simone Valiante.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, dopo le parole: «ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW.» è aggiunto il seguente periodo: «Per emissioni nulle si intenda un impianto privo di emissioni in atmosfera, fatta eccezione per eventuali perdite sistemiche e comunque nei limiti idonei ad evitare potenziali rischi per la salute dei cittadini e per l'ambiente, durante il solo ciclo produttivo nelle normali condizioni di esercizio»;
b) al comma 3-bis.1., alla fine, dopo le parole: «energia immessa nel sistema elettrico» sono aggiunte le seguenti: «quale valore medio annuo di produzione»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge n. 5 del 2012, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche».
* 1. 117. Matarrese, Sottanelli, Vitelli, Zanetti, Cimmino.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, al penultimo capoverso, dopo le parole: «non superiore a 5 MW» aggiungere il seguente periodo: «Per emissioni nulle si deve intendere un impianto senza emissioni in atmosfera, salvo le eventuali perdite sistematiche e comunque nei limiti idonei ad evitare potenziali rischi alla salute umana ed all'ambiente, durante il solo ciclo produttivo nelle normali condizioni di esercizio»;
b) al comma 3-bis, dopo le parole: «immessa nel sistema elettrico» sono aggiunte le seguenti: «quale valore medio annuo di produzione»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:
7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i) della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge n. 5 del 2012, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche.
* 1. 51. Abrignani, Polidori.

Al comma 10, capoverso 7-bis, dopo le parole: del decreto-legge n. 5 del 2012 sono inserite le parole: d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, le quali provvedono sentiti gli Enti locali interessati.
1. 52. Terrosi.

Al comma 10, dopo il capoverso 7-bis aggiungere il seguente:
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1. 53. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'ambiente e con il Ministero dell'interno tramite il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vara un piano al fine di promuovere il trasporto ibrido ed elettrico sostenendo le attività imprenditoriali che sviluppano sistemi innovativi per il trasporto, coinvolgendo fonti rinnovabili di energia e vettori di energia quali l'idrogeno;.
1. 177. Della Valle, Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Petraroli, Prodani, Vallascas.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, dopo la lettera q), aggiungere «r) energia dal vento d'alta quota o troposferico»: forma di energia rinnovabile prodotta dalle correnti ventose disponibili ad un'altitudine superiore a 500 metri dal livello del suolo.
1. 178. Della Valle, Vallascas, Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Petraroli, Prodani.

Sopprimere i commi 11, 13, 13 e 14.
1. 138. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sostituire il comma 12 con il seguente:
12. Per il periodo 2014-2019 è assegnato alla Regione Autonoma della Sardegna un fondo, pari a 30 milioni di euro annui, destinato al sostegno del reddito e alla riqualificazione professionale dei lavoratori della miniera di carbone del Sulcis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti gli elementi e i criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali previsti dal precedente periodo e si disciplina la loro erogazione.

Conseguentemente, sopprimere i commi 13 e 14.
1. 116. Librandi, Sottanelli, Vitelli, Cimmino, Zanetti.

Sostituire i commi 12, 13 e 14 con il seguente:
12. La Regione autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha la facoltà di realizzare un centro di ricerca e produzione da fonti energetiche rinnovabili integrate da accumulatori a elevatissima capacità. Tale centro di ricerca sarà realizzato a cura dell'Università di Cagliari in collaborazione con gli enti di ricerca statali e regionali. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sentiti l'Università di Cagliari e gli enti di ricerca interessati, determina la copertura finanziaria del progetto attraverso la rimodulazione della componente tariffaria A5.
1. 142. Vallascas, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani.

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: 30 euro/MWh con le seguenti: 20 euro/MWh.
1. 115. Matarrese, D'Agostino, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 12, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Tale incentivo è concesso esclusivamente per la quantità di energia prodotta con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica.
1. 148. Benamati, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Del Basso De Caro, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Taranto.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinano alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, da realizzare nei comuni individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1995, sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, se autorizzati con provvedimenti abilitativi idonei alle potenze da installare e che abbiano dato comunicazione di inizio lavori entro il 31 luglio 2013,
conseguentemente al comma 13 sostituire le parole: del comma 12 con le parole: dei commi 12 e 12-bis.
1. 77. Pagano.

Sopprimere i commi 13 e 14.
1. 91. Vallascas, Crippa, Da Villa, Fantinati, Prodani, Mucci, Della Valle, Petraroli.

Sostituire il comma 13 con il seguente:
A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12, il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana disposizioni al fine di modificare la misura del Prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura pari a 65 milioni di euro l'anno.

Conseguentemente al comma 14, sopprimere il secondo periodo.
1. 54. Piras, Lacquaniti, Lavagno, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Sostituire il comma 13, con il seguente:
13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale ed allo scopo utilizzando le somme relative alla ripartizione dell'80 per cento delle risorse del predetto Fondo destinate alle regioni del Mezzogiorno.
1. 171. Allasia, Busin.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:
14-bis. All'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 1009 n. 99, sopprimere le parole: «nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore.
1. 55. Latronico.

Sostituire il comma 15 col seguente:
15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015». Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2020» e le parole: «e può essere rideterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente» sono soppresse. A decorrere dal 1o gennaio 2015 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «fino al 31 dicembre 2014» è sostituita dalla seguente: «fino al 31 marzo 2014» Al comma 5-ter dell'articolo 333 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni: al settimo punto dell'elenco, dopo le parole: «grassi animali di categoria 1» sono inserite le seguenti: «e di categoria 2» Al comma 5-quinquies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2014, la misura massima sopra indicata è pari al 25 per cento, a decorrere dall'anno 2015 la misura massima sopra indicata è pari al 30 per cento; a decorrere dall'anno 2016, la misura sopra indicata è pari al 40 per cento. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare il valore della misura massima sopra indicata».
1. 105. Bernardo, Minardo, Pagano.

Al comma 15 sopprimere il primo periodo.
1. 114. Oliaro, Matarrese, D'Agostino, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 15, quarto periodo, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
1. 8. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

Al comma 15, sopprimere l'ultimo periodo.
* 1. 9. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

Al comma 15, sopprimere l'ultimo periodo.
* 1. 144. Mucci, Crippa, Fantinati, Da Villa, Petraroli, Prodani, Della Valle, Vallascas.

Al comma 15 aggiungere in fine, il seguente periodo: Al comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni: la parola «coltivazioni» è sostituita con la parola: «produzioni».
1. 174. Minardo, Bernardo, Pagano.

Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
15-bis. Al fine di prevenire l'impatto negativo sull'ambiente, sulla salute e sulla produzione agricola degli impianti per la produzione di energia derivante da biogas o da biometano, nonché i rischi connessi alla proliferazione di microrganismi potenzialmente patogeni è vietata l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da biogas e da biometano, nonché da residui animali e vegetali in prossimità delle aree al cui interno sono ubicati impianti per la produzione, la lavorazione o la trasformazione di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica tipica (IGT) o a specialità tradizionale garantita (SGT). Il divieto si applica anche nel caso in cui si utilizzino silomais o altre sostanze vegetali insilate, fatto salvo il caso in cui l'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione, tal quale o trattato, avvenga in terreni situati all'esterno del medesimo comprensorio.
15-ter. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 15-bis, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dispone annualmente le attività di monitoraggio avvalendosi, ove necessario, del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente nazionale e regionali e di altri istituti pubblici di ricerca, allo scopo di garantire che l'alimentazione, lo stoccaggio e la gestione degli impianti per la produzione di energia derivante da biogas o da biometano siano effettuati nel rispetto dell'ambiente e della salute umana, nonché del divieto di cui al precedente comma.
15-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta, con proprio decreto, un regolamento che stabilisce i limiti territoriali entro i quali è consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da biogas o da biometano.
1. 56. Faenzi.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 21-bis, commi 1, lettera a) numero 1 sostituire le parole: «euro 374,67» con le parole: «euro 280,50». Conseguentemente al relativo onere pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento al medesimo.
1. 57. Latronico.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Al comma 635 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «L'efficacia della disposizione di cui al comma 634,» aggiungere le seguenti: «con esclusione di quelle relative alle emulsioni usate come combustibile per riscaldamento è subordinata,».
1. 58. Latronico.

Sopprimere il comma 16.
*1. 78. Bernardo, Pagano, Minardo.

Sopprimere il comma 16.
*1. 147. Peluffo, Bargero, Donati.

Sostituire il comma 16 con il seguente:
16. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: «con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4 comma 6 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara.»
1. 151. Benamati, Causi, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Del Basso De Caro, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Taranto.

Sostituire il comma 16 con il seguente:
All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo le parole: «con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.» sono aggiunte le seguenti parole: «In ogni caso per tutte le concessioni di cui al presente articolo, la valutazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità operative emessi in materia dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è riconosciuta in tariffa con le medesime modalità anche nel caso in cui il soggetto che si aggiudica la gara coincida con il gestore uscente.».
1. 86. Pagano, Minardo, Bernardo.

Sostituire il comma 16 con il seguente:
16. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo le parole: «con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.» è inserito il seguente periodo: «In ogni caso dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente».
* 1. 59. Lacquaniti, Lavagno.

Sostituire il comma 16 con il seguente:
16. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo le parole: «con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.» è inserito il seguente periodo: «In ogni caso dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente».
* 1. 164. Benamati, Causi, Peluffo, Bargero, Fragomeli, De Menech, Marco Di Maio, Lodolini.

Sostituire il comma 16 con il seguente:
16. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 14, comma 1, le parole: «non superiore a dodici» sono sostituite dalle seguenti: «pari a venti»;
b) all'articolo 15, comma 5, le parole: «ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e per quanto non desumibile dalle volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578» sono sostituite dalle seguenti: «calcolato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 8 detraendo quindi i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente».
1. 4. Pisicchio.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. Al fine di completare il pagamento dei rimborsi per gli anni pregressi al 2013 dovuti in relazione alle riduzioni tariffarie per consumi di energia elettrica applicate ai sensi dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, è assegnato a decorrere dall'anno 2014 un contributo di durata quindicennale, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, in favore dei gestori dei servizi elettrici che vantino spettanze residue alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I gestori di cui al precedente periodo devono comprovare i crediti esistenti alla data del 31 dicembre 2012 in conformità all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio 22 novembre 2010. A tal fine i predetti gestori trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda di rimborso corredata da idonea dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le copie dei decreti di concessione delle provvidenze e una tabella riepilogativa degli importi spettanti. Il contributo è assegnato agli aventi titolo preliminarmente sulla base di un criterio cronologico di presentazione della domanda e, a parità di data di presentazione, sulla base del criterio del credito più antico.
16-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 16-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
* 1. 63. Abrignani.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. Al fine di completare il pagamento dei rimborsi per gli anni pregressi al 2013 dovuti in relazione alle riduzioni tariffarie per consumi di energia elettrica applicate ai sensi dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, è assegnato a decorrere dall'anno 2014 un contributo di durata quindicennale, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, in favore dei gestori dei servizi elettrici che vantino spettanze residue alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I gestori di cui al precedente periodo devono comprovare i crediti esistenti alla data del 31 dicembre 2012 in conformità all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio 22 novembre 2010. A tal fine i predetti gestori trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda di rimborso corredata da idonea dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le copie dei decreti di concessione delle provvidenze e una tabella riepilogativa degli importi spettanti. Il contributo è assegnato agli aventi titolo preliminarmente sulla base di un criterio cronologico di presentazione della domanda e, a parità di data di presentazione, sulla base del criterio del credito più antico.
16-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 16-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
* 1. 83. Minardo, Bernardo, Pagano.

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:
16-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti investitori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b) punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, confermano al Ministero dello sviluppo economico la loro volontà di mantenere la partecipazione nello sviluppo delle nuove capacità di stoccaggio, ancora da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto. La procedura di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera b) punto 2 è indetta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il prezzo a base d'asta è determinato dall'autorità per l'energia elettrica e il gas in misura pari al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio. Il soggetto di cui allo stesso articolo 5, comma 1, è tenuto a realizzare unicamente la capacità di stoccaggio derivante dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente comma, fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri per il sistema del gas naturale. L'attestazione della quota di mercato all'ingrosso di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, è effettuata qualora il suo valore superi il 10 per cento. Con i decreti del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito legge 24 marzo 2012, n. 27, può essere indicata la parte di spazio di stoccaggio di gas naturale da allocare per periodi superiori a un anno. All'articolo 34, comma 19, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole «dalla legge 29 novembre 2007, n. 222», sono inserite le parole: «e di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 marzo 2000, n. 164».
16-ter. Il comma 2, dell'articolo 11 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2007, n. 40, è sostituito dal seguente:
2. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti e la cui quota di mercato all'ingrosso, calcolata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, supera il valore del 10 per cento, è soggetto, a decorrere dal 1o gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, all'obbligo di offerta di vendita nel Mercato a termine del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici, di un volume di gas naturale corrispondente al 5 per cento del totale annuo immesso dal medesimo soggetto nei punti di entrata della rete nazionale di trasporto connessi con gasdotti provenienti da altri Stati o da terminali di rigassificazione di GNL, con contestuale offerta di acquisto sul medesimo Mercato per un pari quantitativo, con una differenza tra il presso di vendita ed il previo di acquisto offerti non superiore a un valore definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la quale definisce altresì le modalità per l'adempimento del suddetto obbligo. Il Gestore dei mercati energetici trasmette i relativi dati all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato.
1. 163. Benamati, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Del Basso De Caro, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Taranto.

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:
16-bis. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2012, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali titoli è riconosciuta la copertura dei costi prevista dalle normative in materia di efficienza energetica emanate dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.»;
b) all'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera e) è sostituito dai seguenti: «I titoli di efficienza energetica utilizzabili al fine di soddisfare gli impegni assunti dal distributore in sede di gara devono derivare da interventi di riduzione dei consumi di energia primaria nell'ambito oggetto di gara e iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226. Il distributore può anche acquistare i titoli di efficienza energetica da progetti eseguiti, alle medesime condizioni, da altri soggetti. Sono ammissibili tutte le tipologie di titoli previsti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004, dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dai decreti ministeriali 4 agosto 2011 e 5 settembre 2011, in quest'ultimo caso non ritirati direttamente dal GSE.».
16-ter. Sono abrogate le disposizioni riportate negli Allegati al citato Decreto 12 novembre 2011, n. 226, incompatibili con le lettere a) e b) del comma 16-bis.
* 1. 75. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:
16-bis. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2012, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali titoli è riconosciuta la copertura dei costi prevista dalle normative in materia di efficienza energetica emanate dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.»;
b) all'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera e) è sostituito dai seguenti: «I titoli di efficienza energetica utilizzabili al fine di soddisfare gli impegni assunti dal distributore in sede di gara devono derivare da interventi di riduzione dei consumi di energia primaria nell'ambito oggetto di gara e iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226. Il distributore può anche acquistare i titoli di efficienza energetica da progetti eseguiti, alle medesime condizioni, da altri soggetti. Sono ammissibili tutte le tipologie di titoli previsti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004, dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dai decreti ministeriali 4 agosto 2011 e 5 settembre 2011, in quest'ultimo caso non ritirati direttamente dal GSE.».
16-ter. Sono abrogate le disposizioni riportate negli Allegati al citato Decreto 12 novembre 2011, n. 226, incompatibili con le lettere a) e b) del comma 16-bis.
* 1. 101. Bargero.

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:
16-bis. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2012, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali titoli è riconosciuta la copertura dei costi prevista dalle normative in materia di efficienza energetica emanate dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.»;
b) all'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera e) è sostituito dai seguenti: «I titoli di efficienza energetica utilizzabili al fine di soddisfare gli impegni assunti dal distributore in sede di gara devono derivare da interventi di riduzione dei consumi di energia primaria nell'ambito oggetto di gara e iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226. Il distributore può anche acquistare i titoli di efficienza energetica da progetti eseguiti, alle medesime condizioni, da altri soggetti. Sono ammissibili tutte le tipologie di titoli previsti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004, dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dai decreti ministeriali 4 agosto 2011 e 5 settembre 2011, in quest'ultimo caso non ritirati direttamente dal GSE.».
16-ter. Sono abrogate le disposizioni riportate negli Allegati al citato Decreto 12 novembre 2011, n. 226, incompatibili con le lettere a) e b) del comma 16-bis.
* 1. 158. Bargero, Donati.

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:
16-bis. Con riferimento ai recenti provvedimenti attuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, relativamente alla costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia, e l'assegnazione degli sgravi connessi, in parziale deroga a quanto previsto dalla nota di indirizzo del Ministero dello sviluppo economico del 24 luglio 2013, recepita dall'Autorità, che prevede l'ammissione all'iscrizione nel suddetto elenco delle sole aziende identificate come manifatturiere nella codifica ATECO, vengono ammesse anche le industrie di cui al punto 38.32 della codifica («Recupero e cernita dei materiali») qualora in possesso dei restanti requisiti previsti in termini di consumo annuo complessivo ed indice di intensità energetica.
16-ter. Prendendo atto della sostanziale natura manifatturiera dell'attività di riciclo meccanico di rifiuti, volto alla produzione di nuova materia prima, e tenendo conto dell'importanza strategica di tale categoria di imprese per il raggiungimento degli obiettivi comunitari di riciclo e recupero dei materiali, nonché di riduzione delle emissioni climalteranti, è avviata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una valutazione circa la possibilità’ di creare un'apposita codifica ATECO per le stesse, all'interno della categoria 20.16 («Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie»).
1.128. Causin, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 16 è inserito il seguente:
16-bis. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 i gestori uscenti anticipano alla Stazione appaltante l'importo equivalente alle componenti QA e QC degli oneri di gara una tantum, come riconosciuti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nelle delibere 407/2012/R/GAS dell'11/10/2012 e 230/2013/R/GAS del 30/5/2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'Ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione è effettuata a titolo di anticipo a seguito della individuazione della stazione appaltante, per tutti gli ambiti in cui non è presente il capoluogo di provincia ovvero al capoluogo di provincia, negli altri casi verrà rimborsata dal concessionario subentrante all'atto di avvenuta aggiudicazione del servizio. Per le finalità di cui ai periodi precedenti possono essere utilizzati specifici fondi della Cassa Conguagli del Settore Elettrico, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e/o della Cassa Depositi e Prestiti, su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. L'utilizzo dei fondi di cui al periodo precedente è definito nell'ambito di attuazione del comma 2 dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011. Eventuali oneri derivanti da tale misura non possono comunque essere traslati in tariffa né tantomeno incidere sui corrispettivi spettanti alle amministrazioni comunali».
* 1. 62. Lacquaniti, Lavagno.

Dopo il comma 16 è inserito il seguente:
16-bis. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 i gestori uscenti anticipano alla Stazione appaltante l'importo equivalente alle componenti QA e QC degli oneri di gara una tantum, come riconosciuti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nelle delibere 407/2012/R/GAS dell'11/10/2012 e 230/2013/R/GAS del 30/5/2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'Ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione è effettuata a titolo di anticipo a seguito della individuazione della stazione appaltante, per tutti gli ambiti in cui non è presente il capoluogo di provincia ovvero al capoluogo di provincia, negli altri casi verrà rimborsata dal concessionario subentrante all'atto di avvenuta aggiudicazione del servizio. Per le finalità di cui ai periodi precedenti possono essere utilizzati specifici fondi della Cassa Conguagli del Settore Elettrico, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e/o della Cassa Depositi e Prestiti, su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. L'utilizzo dei fondi di cui al periodo precedente è definito nell'ambito di attuazione del comma 2 dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011. Eventuali oneri derivanti da tale misura non possono comunque essere traslati in tariffa né tantomeno incidere sui corrispettivi spettanti alle amministrazioni comunali».
* 1. 165. De Menech, Marco Di Maio, Lodolini, Fragomeli.

All'articolo 1, dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis. Ai fini della riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche e di riconoscere gli investimenti privati in interconnessioni elettriche ad altissima tensione (AAT) in grado di ridurre al minimo le perdite per la rete di trasmissione nazionale, decongestionare la stessa e rendere maggiormente fruibili per il Paese i flussi di importazione dall'estero, la tipologia di contratto definita con la lettera J dall'articolo 2 comma 2.2 dell'Allegato A - TIT Delibera ARG/Elt 199/11 non sarà soggetta a far data dall'entrata in vigore del presente decreto agli oneri definiti dagli articoli 44, comma 44.3, 44-bis, 45, 46, 48, 73 dell'Allegato A - TIT Delibera 111/06. La presente misura è adottata senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 109. Minardo, Pagano, Bernardo.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
«16-bis. In relazione alle nuove gare d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, la Stazione Appaltante, rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011 n. 226, può inserire nel bando o nella lettera d'invito, quale condizione migliorativa dell'offerta economica, il versamento da parte del soggetto aggiudicatario, di un corrispettivo una tantum fino al 20 per cento della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, compresa la relativa quota di ammortamento annuale. La Stazione Appaltante, in sede di gara, assegna uno specifico punteggio a tale parametro. Tale elemento non può in alcun modo essere riconosciuto in tariffa e gravare sugli utenti finali.»
* 1. 64. Lacquaniti, Lavagno.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
«16-bis. In relazione alle nuove gare d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, la Stazione Appaltante, rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011 n. 226, può inserire nel bando o nella lettera d'invito, quale condizione migliorativa dell'offerta economica, il versamento da parte del soggetto aggiudicatario, di un corrispettivo una tantum fino al 20 per cento della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, compresa la relativa quota di ammortamento annuale. La Stazione Appaltante, in sede di gara, assegna uno specifico punteggio a tale parametro. Tale elemento non può in alcun modo essere riconosciuto in tariffa e gravare sugli utenti finali.»
* 1. 168. Lodolini, Fragomeli, De Menech, Marco Di Maio.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis. Nelle province che presentano un livello di sfruttamento ai fini idroelettrici corrispondente ad una potenza nominale complessiva concessa o riconosciuta, per impianti la cui derivazione è sita nel territorio di propria competenza, superiore a 360 Mw (megawatt), al sovracanone di cui all'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, è aggiunto un canone speciale riservato ai comuni rivieraschi e alle province, sedi della derivazione, per un importo rispettivamente di euro 10, per ogni chilowatt, per derivazioni a scopo di produzione di energia elettrica di potenza nominale media concessa o riconosciuta superiore a chilowatt 500 ed inferiore o uguale a chilowatt 3.000 e di euro 20 euro, per ogni chilowatt, per derivazioni di potenza nominale media concessa o riconosciuta superiore a chilowatt 3.000. Non sono tenuti al pagamento del canone gli enti locali titolari di concessioni di derivazione per uso idroelettrico.
1. 160. De Menech.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis. Nelle province che presentano un livello di sfruttamento ai fini idroelettrici corrispondente ad una potenza nominale complessiva concessa o riconosciuta, per impianti la cui derivazione è sita nel territorio di propria competenza, superiore ai valori determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al sovracanone di cui all'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, è aggiunto un canone speciale riservato ai comuni rivieraschi e alle province, sedi della derivazione, per un importo rispettivamente di euro 5, per ogni chilowatt, per derivazioni a scopo di produzione di energia elettrica di potenza nominale media concessa o riconosciuta superiore a chilowatt 500 ed inferiore o uguale a chilowatt 3.000 e di euro 15 euro, per ogni chilowatt, per derivazioni di potenza nominale media concessa o riconosciuta superiore a chilowatt 3.000. Non sono tenuti al pagamento del canone gli enti locali titolari di concessioni di derivazione per uso idroelettrico.
1. 161. De Menech.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorità per le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.
1. 162. De Menech.

Dopo il comma 16 inserire il seguente:
16-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), del decreto legislativo 13 agosto 2010. n. 130, confermano al Ministero dello sviluppo economico:
a) la loro volontà di mantenere la loro partecipazione nello sviluppo delle nuove effettive capacità di stoccaggio, ancora da realizzare alla stessa data di entrata in vigore, da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto:
b) la loro volontà di continuare ad usufruire, in parte o nella loro totalità, dei contratti pluriennali relativi ai servizi di stoccaggio di cui all'articolo 7, comma 1), lettera a), dello stesso decreto legislativo. Nel caso in cui le conferme di cui alla lettera a) non consentano di raggiungere il valore complessivo di 3 miliardi di metri cubi di capacità di stoccaggio, il piano di realizzazione delle nuove capacità di cui al comma 3 dello stesso articolo 5, è conseguentemente ridotto dell'ammontare mancante al raggiungimento della quota di 3 miliardi di metri cubi. Gli stessi soggetti di cui al primo periodo possono rinunciare, totalmente o parzialmente, non oltre sei mesi dal termine di scadenza, al rinnovo quinquennale del contratto pluriennale di stoccaggio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo.
* 1. 60. Lacquaniti, Lavagno, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 16 inserire il seguente:
16-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), del decreto legislativo 13 agosto 2010. n. 130, confermano al Ministero dello sviluppo economico:
a) la loro volontà di mantenere la loro partecipazione nello sviluppo delle nuove effettive capacità di stoccaggio, ancora da realizzare alla stessa data di entrata in vigore, da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto:
b) la loro volontà di continuare ad usufruire, in parte o nella loro totalità, dei contratti pluriennali relativi ai servizi di stoccaggio di cui all'articolo 7, comma 1), lettera a), dello stesso decreto legislativo. Nel caso in cui le conferme di cui alla lettera a) non consentano di raggiungere il valore complessivo di 3 miliardi di metri cubi di capacità di stoccaggio, il piano di realizzazione delle nuove capacità di cui al comma 3 dello stesso articolo 5, è conseguentemente ridotto dell'ammontare mancante al raggiungimento della quota di 3 miliardi di metri cubi. Gli stessi soggetti di cui al primo periodo possono rinunciare, totalmente o parzialmente, non oltre sei mesi dal termine di scadenza, al rinnovo quinquennale del contratto pluriennale di stoccaggio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo.
* 1. 61. Abrignani, Polidori, Giammanco.

Dopo il comma 16 inserire il seguente:
16-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), del decreto legislativo 13 agosto 2010. n. 130, confermano al Ministero dello sviluppo economico:
a) la loro volontà di mantenere la loro partecipazione nello sviluppo delle nuove effettive capacità di stoccaggio, ancora da realizzare alla stessa data di entrata in vigore, da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto:
b) la loro volontà di continuare ad usufruire, in parte o nella loro totalità, dei contratti pluriennali relativi ai servizi di stoccaggio di cui all'articolo 7, comma 1), lettera a), dello stesso decreto legislativo. Nel caso in cui le conferme di cui alla lettera a) non consentano di raggiungere il valore complessivo di 3 miliardi di metri cubi di capacità di stoccaggio, il piano di realizzazione delle nuove capacità di cui al comma 3 dello stesso articolo 5, è conseguentemente ridotto dell'ammontare mancante al raggiungimento della quota di 3 miliardi di metri cubi. Gli stessi soggetti di cui al primo periodo possono rinunciare, totalmente o parzialmente, non oltre sei mesi dal termine di scadenza, al rinnovo quinquennale del contratto pluriennale di stoccaggio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo.
* 1. 82. Bernardo, Pagano.

Dopo il comma 16 inserire il seguente:
16-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), del decreto legislativo 13 agosto 2010. n. 130, confermano al Ministero dello sviluppo economico:
a) la loro volontà di mantenere la loro partecipazione nello sviluppo delle nuove effettive capacità di stoccaggio, ancora da realizzare alla stessa data di entrata in vigore, da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto:
b) la loro volontà di continuare ad usufruire, in parte o nella loro totalità, dei contratti pluriennali relativi ai servizi di stoccaggio di cui all'articolo 7, comma 1), lettera a), dello stesso decreto legislativo. Nel caso in cui le conferme di cui alla lettera a) non consentano di raggiungere il valore complessivo di 3 miliardi di metri cubi di capacità di stoccaggio, il piano di realizzazione delle nuove capacità di cui al comma 3 dello stesso articolo 5, è conseguentemente ridotto dell'ammontare mancante al raggiungimento della quota di 3 miliardi di metri cubi. Gli stessi soggetti di cui al primo periodo possono rinunciare, totalmente o parzialmente, non oltre sei mesi dal termine di scadenza, al rinnovo quinquennale del contratto pluriennale di stoccaggio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo.
* 1. 176. Allasia.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:
16-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico recante «Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2013, n. 1, l'adeguamento delle linee guida diventa operativo nei termini stabiliti dal decreto di adozione dell'adeguamento e, comunque, non prima del 1° gennaio 2015. È inoltre prorogata alla data del 1° gennaio 2015 la scadenza, di cui al medesimo articolo 6, comma 2, oltre la quale avranno accesso al sistema dei certificati bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione. Nelle more dell'adozione delle linee guida è comunque garantito l'accesso al sistema dei Certificati Bianchi, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ai progetti relativi a interventi di miglioramento dell'efficienza energetica entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2012. Tempi e modalità di presentazione dei progetti devono essere conformi con le linee guida vigenti al momento della presentazione del progetto medesimo.
1. 100. Bargero, Donati.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:
16-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche, nelle misure rispettivamente indicate, alle spese documentate, sostenute a partire dal 1° gennaio 2014, per interventi finalizzati all'installazione di apparecchi sanitari-vasi aventi scarico massimo fino a 6 litri. La detrazione di cui al presente comma è calcolata sulle spese di acquisto e installazione degli apparecchi sanitari-vasi e relativi sistemi di scarico, con valore non superiore a 550 euro per singolo intervento, comprendente le spese relative alla loro posa in opera e alle opere murarie ad essa collegate. All'onere di cui al presente comma, pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013 n. 147.
1. 155. Mazzoli, Benamati.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:
16-bis. Per gli ambiti territoriali minimi del servizio di distribuzione del gas naturale stabiliti dal Ministero per lo sviluppo economico con decreto del 19 gennaio 2011, che rientrano nel territorio delle province aventi una popolazione superiore a tre milioni di abitanti alla fine dell'anno 2011, le quali diventeranno città metropolitane, la data limite stabilita dall'Allegato 1 del regolamento emanato dal Ministero per lo sviluppo economico in data 12 novembre 2011, n. 226, è pari a 42 mesi dall'entrata in vigore del medesimo regolamento.
1. 146. Peluffo, Mauri.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:
16-bis. Alle somme di cui all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011 n. 226, spettanti ai Comuni a seguito della gara, è aggiunta la relativa quota di ammortamento annuale che l'Autorità riconosce ai fini tariffari.
* 1. 66. Lacquaniti, Lavagno.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:
16-bis. Alle somme di cui all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011 n. 226, spettanti ai Comuni a seguito della gara, è aggiunta la relativa quota di ammortamento annuale che l'Autorità riconosce ai fini tariffari.
* 1. 167. Marco Di Maio, Lodolini, Fragomeli, De Menech.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. I termini previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, così come modificati dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori 180 giorni.
** 1. 152. Peluffo.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. I termini previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, così come modificati dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori 180 giorni.
** 1. 87. Pagano, Minardo, Bernardo.

Dopo il comma 16 è inserito il seguente:
16-bis. Le somme di cui all'articolo 8, comma 4, e conseguentemente all'articolo 13, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011 n. 226, spettanti ai Comuni a seguito della gara, sono incrementate del 10 per cento.
* 1. 65. Lacquaniti, Lavagno.

Dopo il comma 16 è inserito il seguente:
16-bis. Le somme di cui all'articolo 8, comma 4, e conseguentemente all'articolo 13, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011 n. 226, spettanti ai Comuni a seguito della gara, sono incrementate del 10 per cento.
* 1. 166. Marco Di Maio, Lodolini, Fragomeli, De Menech.

Dopo il comma 16 inserire il seguente:
16-bis. Dopo il comma 4, dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 134, aggiungere il seguente:
4-bis: Gli oneri previsti dalla presente norma non devono essere traslati su utenze non domestiche a bassa tensione e grandi aziende servite in media ed alta tensione ma non energivore.
1. 120. Da Villa, Crippa, Della Valle, Petraroli, Vallascas, Mucci, Fantinati, Prodani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 2, comma 142, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al secondo periodo sostituire le parole da: «per il finanziamento» con le seguenti: «presso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico per la copertura su base annuale di parte del gettito della componente A3 in modo da ridurre il peso di tale componente sulle bollette delle imprese meritevoli di tutela ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2007, convertito dalla legge n. 125 del 2007.
* 1. 01. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano, Squeri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 2, comma 142, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al secondo periodo sostituire le parole da: «per il finanziamento» con le seguenti: «presso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico per la copertura su base annuale di parte del gettito della componente A3 in modo da ridurre il peso di tale componente sulle bollette delle imprese meritevoli di tutela ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2007, convertito dalla legge n. 125 del 2007.
* 1. 03. Minardo, Bernardo, Pagano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 2, comma 142, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al secondo periodo sostituire le parole da: «per il finanziamento» con le seguenti: «presso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico per la copertura su base annuale di parte del gettito della componente A3 in modo da ridurre il peso di tale componente sulle bollette delle imprese meritevoli di tutela ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2007, convertito dalla legge n. 125 del 2007.
* 1. 08. Allasia, Busin.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
1. 06. Gallinella, Prodani, Mucci, Della Valle, Da Villa, Crippa, Fantinati, Petraroli, Vallascas.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Condivisione di informazioni relative a crediti finanziari e crediti commerciali per le società energetiche).

1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 196 del 2003, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i contratti di somministrazione che prevedono un pagamento differito rispetto alla fornitura sono considerati concessione di credito. I soggetti esercenti attività di fornitura di servizi di pubblica utilità possono partecipare ai sistemi informativi di cui al comma 1 per le finalità di gestione della fornitura e con le specifiche modalità individuate al comma 1».
* 1. 05. Ginato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Condivisione di informazioni relative a crediti finanziari e crediti commerciali per le società energetiche).

1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 196 del 2003, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i contratti di somministrazione che prevedono un pagamento differito rispetto alla fornitura sono considerati concessione di credito. I soggetti esercenti attività di fornitura di servizi di pubblica utilità possono partecipare ai sistemi informativi di cui al comma 1 per le finalità di gestione della fornitura e con le specifiche modalità individuate al comma 1».
* 1. 04. Minardo, Pagano, Bernardo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Condivisione di informazioni relative a crediti finanziari e crediti commerciali per le società energetiche).

1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 196 del 2003, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i contratti di somministrazione che prevedono un pagamento differito rispetto alla fornitura sono considerati concessione di credito. I soggetti esercenti attività di fornitura di servizi di pubblica utilità possono partecipare ai sistemi informativi di cui al comma 1 per le finalità di gestione della fornitura e con le specifiche modalità individuate al comma 1».
* 1. 02. Busin, Allasia, Prataviera.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Condivisione di informazioni relative a crediti finanziari e crediti commerciali per le società energetiche).

1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 196 del 2003, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i contratti di somministrazione che prevedono un pagamento differito rispetto alla fornitura sono considerati concessione di credito. I soggetti esercenti attività di fornitura di servizi di pubblica utilità possono partecipare ai sistemi informativi di cui al comma 1 per le finalità di gestione della fornitura e con le specifiche modalità individuate al comma 1».
* 1. 07. Pagano.

ART. 2.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) sostituire le parole: «nei settori della produzione dei beni e servizi» con le seguenti: «nei settori della produzione dei beni ed erogazione dei servizi»;
b) alla lettera b), capoverso «Art. 4. Progetti finanziabili», comma 1 , sostituire le parole: «ovvero alla fornitura di servizi alle imprese,» con le seguenti: «ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo,».
* 2. 64. Bini.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) sostituire le parole: «nei settori della produzione dei beni e servizi» con le seguenti: «nei settori della produzione dei beni ed erogazione dei servizi»;
b) alla lettera b), capoverso «Art. 4. Progetti finanziabili», comma 1 , sostituire le parole: «ovvero alla fornitura di servizi alle imprese,» con le seguenti: «ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo,».
* 2. 60. Taranto, Benamati, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Del Basso De Caro, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) sostituire le parole: «nei settori della produzione dei beni e servizi» con le seguenti: «nei settori della produzione dei beni ed erogazione dei servizi»;
b) alla lettera b), capoverso «Art. 4. Progetti finanziabili», comma 1, sostituire le parole: «ovvero alla fornitura di servizi alle imprese,» con le seguenti: «ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo,».
* 2. 46. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) sostituire le parole: «nei settori della produzione dei beni e servizi» con le seguenti: «nei settori della produzione dei beni ed erogazione dei servizi»;
b) alla lettera b), capoverso «Art. 4. Progetti finanziabili», comma 1 , sostituire le parole: «ovvero alla fornitura di servizi alle imprese,» con le seguenti: «ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo,».
* 2. 39. Busin, Allasia.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) sostituire le parole: «nei settori della produzione dei beni e servizi» con le seguenti: «nei settori della produzione dei beni ed erogazione dei servizi»;
b) alla lettera b), capoverso «Art. 4. Progetti finanziabili», comma 1 , sostituire le parole: «ovvero alla fornitura di servizi alle imprese,» con le seguenti: «ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo,».
* 2. 21. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano, Squeri.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «produzione dei beni e servizi» aggiungere le seguenti: «e del commercio»;
b) alla lettera b), capoverso articolo 3, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) costituite sia in forma societaria sia in forma individuale;»;
c) alla lettera b), capoverso articolo 4, al comma 1, dopo le parole: «fornitura di servizi alle imprese» aggiungere le seguenti: «e del commercio».
2. 24. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1, comma 1 dopo le parole: la creazione di micro e piccole imprese aggiungere le seguenti: anche in forma cooperativa.

Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b), capoverso articolo 3, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) costituite in forma societaria, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro e le cooperative sociali.
2. 2. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Paglia, Lavagno.

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2 comma 1 sostituire le parole: ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis) e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento con le seguenti: ai sensi e nei limiti del regolamento n. 1407/2013/UE della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti di importanza minore («de minimis») e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento.
2. 3. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Paglia, Lavagno.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 2, comma 1, sostituire le parole: regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento con le seguenti: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).
2. 47. Prodani, Della Valle, Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Petraroli, Vallascas.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 2, comma 1, sostituire le parole da: regolamento (CE) sino alla fine del comma, con le seguenti: regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e delle eventuali successive disposizioni europee applicabili, modificative del predetto regolamento.
2. 15. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 2, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. L'accesso alle agevolazioni di cui al presente Capo è consentito alle micro e piccole imprese che non delocalizzano la produzione al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo, pena la decadenza delle agevolazioni medesime.
2. 75. Allasia.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 3, apportare le seguenti modificazioni: al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da non più di sei mesi» con le parole: «da non più di tre anni».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
2. I limiti ed i valori sopra determinati possono essere conseguiti anche tramite contratti di rete e/o altre forme aggregative tra piccole imprese.
* 2. 37. Busin, Allasia.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 3, apportare le seguenti modificazioni: al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da non più di sei mesi» con le parole: «da non più di tre anni».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
2. I limiti ed i valori sopra determinati possono essere conseguiti anche tramite contratti di rete e/o altre forme aggregative tra piccole imprese.
* 2. 77. Pagano, Bernardo, Minardo.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 3, apportare le seguenti modificazioni: al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da non più di sei mesi» con le parole: «da non più di tre anni».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
2. I limiti ed i valori sopra determinati possono essere conseguiti anche tramite contratti di rete e/o altre forme aggregative tra piccole imprese.
* 2. 28. Squeri, Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 3, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) costituite da non più di tre anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
** 2. 4. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Paglia, Lavagno.

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3, comma 1, sostituire le parole: «da non più di sei mesi con le parole: «da non più di tre anni».
** 2. 71. Allasia, Busin, Prataviera.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «da non più di sei mesi» con le seguenti parole: da non più di tre anni.
** 2. 67. Ruocco.

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3», comma 1, lettera a) sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: diciotto mesi.
2. 59. Taranto, Benamati, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Del Basso De Caro, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 12 mesi.
2. 73. Allasia, Busin.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 3, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) costituite in forma societaria o in cooperative di produzione e lavoro e sociali.
2. 65. Prodani, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Petraroli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 3, comma 1, lettera c), le parole: in forma societaria sono sostituite dalle seguenti: da soggetti imprenditoriali in qualsiasi forma costituiti.
2. 74. Allasia, Busin.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 3, lettera d) sostituire le parole: 18 ed 35 anni con le seguenti: 18 ed 40 anni.
2. 57. Mucci, Prodani, Crippa, Vallascas, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Petraroli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 3, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) ai lavoratori dipendenti i quali già fruiscono, alla data del 1o gennaio 2014, ovvero iniziano a fruire, nel corso dell'anno 2014, di almeno uno dei seguenti trattamenti:

1) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e all'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;

2) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3) del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;

3) trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, ai sensi della legge 20 maggio 1975, n. 164;

4) trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

5) trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

6) trattamenti di cassa integrazione salari straordinaria e di mobilità, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;

7) contratti di solidarietà stipulati con imprese non rientranti nel campo di applicazione della disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, lettera d-bis)».
2. 56. Mucci, Prodani, Crippa, Vallascas, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Petraroli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 3, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
e) che hanno sede nelle regioni dell'Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
2. 68. Ruocco.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis) i limiti ed i valori di cui al comma 1 possono essere conseguiti anche tramite contratti di rete e/o altre forme aggregative tra piccole imprese.
2. 72. Allasia, Busin, Prataviera.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative a:
a) produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, ovvero fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore;
b) fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale.
2. 7. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Paglia, Lavagno.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero alla fornitura di servizi alle imprese, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assesto idrogeologico e le bonifiche ambientali, individuati con il predetto decreto.
2. 5. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Paglia, Lavagno.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 1, dopo le parole: settori dell'industria inserire le seguenti: , progetti relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo e dell'innovazione tecnologica.
2. 66. Prodani, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Petraroli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 1, dopo le parole: prodotti agricoli inserire le seguenti: e ittici.
* 2. 25. Luciano Agostini, Oliverio, Taricco, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4, comma 1, dopo le parole: prodotti agricoli inserire le seguenti: e ittici.
* 2. 26. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 1, dopo le parole: prodotti agricoli inserire le seguenti: e ittici.
* 2. 35. Pagano.

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4, comma 1, dopo le parole: prodotti agricoli sono inserite le seguenti: e ittici.
* 2. 36. Leone.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 1, dopo le parole: prodotti agricoli inserire le seguenti: ed ittici.
* 2. 10. Mongiello, Oliverio.

Al comma 1, lettera b), nuovo capoverso «Art. 4, al comma 1, dopo le parole: prodotti agricoli inserire le seguenti: e ittici.
* 2. 1. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Paglia, Lavagno, Franco Bordo, Palazzotto.

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4, comma 1, dopo le parole: dell'imprenditoria giovanile aggiungere le seguenti: , nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assesto idrogeologico e le bonifiche ambientali,.
2. 6. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Paglia, Lavagno.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva una riserva almeno pari al 20 per cento a favore delle imprese con sede nel Mezzogiorno.
* 2. 27. Squeri, Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: , fatta salva una riserva almeno pari al 20 per cento a favore delle imprese con sede nel Mezzogiorno.
* 2. 45. Bernardo, Minardo, Pagano.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti lettere:
d-bis) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: «in forma di ditta individuale», sono aggiunte le parole: «o di società cooperativa»;
d-ter) all'articolo 19, comma 1: dopo le parole: «le società di persone» sono aggiunte le parole: «e le società cooperative»; sono soppresse le parole: «non aventi scopi mutualistici»; al termine del comma 3, dopo le parole: «unico socio.», è aggiunto il seguente periodo: «La presente disposizione è applicabile alle società cooperative.»;
d-quater) all'articolo 21, il comma 4 è abrogato.
** 2. 8. Nardella.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti lettere:
d-bis) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: «in forma di ditta individuale», aggiungere le parole: «o di società cooperativa»;
d-ter) all'articolo 19, comma 1: dopo le parole: «le società di persone» inserire le parole: «e le società cooperative»; eliminare le parole: «non aventi scopi mutualistici»; al termine del comma 3, dopo le parole: «unico socio.», aggiungere il seguente periodo: «La presente disposizione è applicabile alle società cooperative.»;
d-quater) all'articolo 21, sopprimere il comma 4.
** 2. 23. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera h), capoverso comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con: trenta giorni.
2. 9. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Paglia, Lavagno.

Al comma 1, lettera h), capoverso comma 1, sostituire la parola: novanta con: sessanta.
2. 48. Bruno Bossio, Censore.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 100 per cento del valore degli investimenti necessari per acquisire non meno dell'80 per cento del capitale sociale di una startup innovativa ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, fatti a decorrere dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. L'incentivo fiscale di cui al comma 1-bis è revocato se la partecipazione è ceduta a terzi prima che siano trascorsi tre periodi di imposta a partire dalla data di assunzione della partecipazione.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 137 milioni di euro per l'anno 2014 e a 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
2. 55. Quintarelli, Sottanelli, Vitelli, Cimmino, Zanetti, Tinagli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «pure finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione dei contratti di affitto di immobili».
2. 51. Della Valle, Vallascas, Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Petraroli, Prodani.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero: «30.000» è sostituito con il seguente: «65.000».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2016».
2. 62. Della Valle, Baldassarre, Rizzetto, Rostellato, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 96, lettera a), numero 1, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole: «non superiori a 30.000 euro» sono sostituite con le parole: «non superiori a 65.000 euro».
2. 52. Della Valle, Vallascas, Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Petraroli, Prodani.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il rimborso del capitale dei finanziamenti effettuati a favore delle imprese femminili di cui alla legge n. 415/92 ed al punto 1.2 della circolare del Ministero delle attività produttive n. 1151489 del 22 novembre 2002, potrà essere sospeso nei seguenti casi:
a) maternità dell'imprenditrice o della lavoratrice autonoma, ovvero del suo coniuge o convivente o dei figli;
b) malattia invalidante di un genitore o altro parente di primo grado convivente.
* 2. 22. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano, Squeri.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il rimborso del capitale dei finanziamenti effettuati a favore delle imprese femminili di cui alla legge n. 415/92 ed al punto 1.2 della circolare del Ministero delle attività produttive n. 1151489 del 22 novembre 2002, potrà essere sospeso nei seguenti casi:
a) maternità dell'imprenditrice o della lavoratrice autonoma, ovvero del suo coniuge o convivente o dei figli;
b) malattia invalidante di un genitore o altro parente di primo grado convivente.
* 2. 44. Bernardo, Minardo, Pagano.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il rimborso del capitale dei finanziamenti effettuati a favore delle imprese femminili di cui alla legge n. 415/92 ed al punto 1.2 della circolare del Ministero delle attività produttive n. 1151489 del 22 novembre 2002, potrà essere sospeso nei seguenti casi:
a) maternità dell'imprenditrice o della lavoratrice autonoma, ovvero del suo coniuge o convivente o dei figli;
b) malattia invalidante di un genitore o altro parente di primo grado convivente.
* 2. 63. Bini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il rimborso dal capitale dei finanziamenti effettuati a favore delle imprese femminili di cui alla legge n. 415 del 92 ed al punto 1.2 della circolare del Ministero delle attività produttive n. 1151489 del 22 novembre 2002, potrà essere sospeso nei seguenti casi:
a) maternità dell'imprenditrice o della lavoratrice autonoma, ovvero del suo coniuge o convivente o dei figli;
b) malattia invalidante di un genitore o altro parente di primo grado convivente.
* 2. 70. Allasia, Busin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali».
2. 54. Cimmino, Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Zanetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
2. 53. Prodani, Mucci, Della Valle, Da Villa, Fantinati, Petraroli, Vallascas.

Al comma 2, lettera d), capoverso comma 8-bis, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
2. 16. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro l'anno, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, il Fondo di sostegno regionale nei processi di acquisto e reindustrializzazione delle aree di insediamento industriale o di crisi, di seguito denominato «Fondo».
2-ter. Il «Fondo» interviene per facilitare gli interventi di acquisto e reindustrializzazione da attuarsi secondo le priorità di intervento definite dalla giunta di ciascuna regione interessata mediante la concessione di incentivi volti al rilancio ed alla riqualificazione delle aree industriali potenzialmente recuperabili dalla Regione che a tal fine può stipulare contratti con modalità di incentivazione e disincentivazione delle aziende, sulla base delle loro specifiche caratteristiche produttive, ma anche mediante il trasferimento di fabbricati industriali al fine di garantire un più rapido avvio di attività da parte di imprese, anche piccole e medie, che intendano realizzare piani di sviluppo aziendali nell'area oggetto dell'intervento.
2-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con quello dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi 2-quinquies e 2-sexies.
2-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013;
f) al comma 27:
1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
2) nell'ultimo periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti modalità:
1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
i) ai commi 30 e 31, le parole: 31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014, «16 maggio 2014»;
l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».

2-sexies. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
2. 14. Nardi, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Lavagno, Paglia.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro l'anno, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, il «Fondo di sostegno regionale nei processi di acquisto e reindustrializzazione delle aree di insediamento industriale o di crisi», di seguito denominato «Fondo».
2-ter. Il «Fondo» interviene per facilitare gli interventi di acquisto e reindustrializzazione da attuarsi secondo le priorità di intervento definite dalla giunta di ciascuna regione interessata mediante la concessione di incentivi volti al rilancio ed alla riqualificazione delle aree industriali potenzialmente recuperabili dalla regione che a tal fine può stipulare contratti con modalità di incentivazione e disincentivazione delle aziende, sulla base delle loro specifiche caratteristiche produttive, ma anche mediante il trasferimento di fabbricati industriali al fine di garantire un più rapido avvio di attività da parte di imprese, anche piccole e medie, che intendano realizzare piani di sviluppo aziendali nell'area oggetto dell'intervento.
2-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con quello dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 2-quinquies.
2-quinquies. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
«9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
2. 12. Nardi, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Lavagno, Paglia.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro l'anno, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, il «Fondo di sostegno regionale nei processi di acquisto e reindustrializzazione delle aree di insediamento industriale o di crisi», di seguito denominato «Fondo».
2-ter. Il «Fondo» interviene per facilitare gli interventi di acquisto e reindustrializzazione da attuarsi secondo le priorità di intervento definite dalla giunta di ciascuna regione interessata mediante la concessione di incentivi volti al rilancio ed alla riqualificazione delle aree industriali potenzialmente recuperabili dalla regione che a tal fine può stipulare contratti con modalità di incentivazione e disincentivazione delle aziende, sulla base delle loro specifiche caratteristiche produttive, ma anche mediante il trasferimento di fabbricati industriali al fine di garantire un più rapido avvio di attività da parte di imprese, anche piccole e medie, che intendano realizzare piani di sviluppo aziendali nell'area oggetto dell'intervento.
2-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con quello dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 2-quinquies.
2-quinquies. A decorrere dal 1o gennaio 2014, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate» sono sostituite dalle seguenti: «si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 14 per cento delle somme giocate».
2. 13. Nardi, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Lavagno, Paglia.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri è istituito il «Fondo per il finanziamento degli interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle piccole e micro-imprese operanti nei settori del commercio, del turismo e dell'artigianato in difficoltà» con una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014.
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-quater. Le attività di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui al comma 2-bis sono svolte da un apposito comitato tecnico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
2-quinquies. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettati i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-quater.
2. 17. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Lavagno, Paglia.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di favorire investimenti esteri sulle strutture ricettive esistenti e di nuova costruzione, è individuata la nuova tipologia ricettiva alberghiera condhotel.
2-ter. I condhotel sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicati in una o più unità immobiliari o in parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina.
2-quater. Nei condhotel la superficie delle unità abitative a destinazione residenziale non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati e la capacità ricettiva deve essere superiore alle cinquanta unità di alloggio.
2-quinquies. In caso di interventi di ristrutturazione di strutture ricettive esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal precedente comma, il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, viene automaticamente rimosso senza ricorrere alle procedure previste dal sopra citato articolo.
2. 20. Pizzolante, Bernardo, Pagano, Petitti, Montroni, Impegno.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà istituito dal decreto-legge 14 maggio 2005, n. 35, è rifinanziato con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, di cui possono beneficiare i soggetti indicati dal precedente articolo 2.
2-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 60 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento - entro il limite dell'1 per cento - del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.
2-quater. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 2-ter, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità di cui al comma 4. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
2. 69. Ruocco.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni facente parte della stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.
2-ter. La delega dei servizi di cui al comma precedente non si configura come affidamento di attività in subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
* 2. 31. Abrignani.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la banca aggiudicatario o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni facente parte dello stesso gruppo bancario della società aggiudicatario o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicatario o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.
2-ter. La delega dei servizi di cui al comma precedente non si configura come affidamento di attività in subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
* 2. 34. Pagano, Bernardo, Minardo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al fine di fronteggiare le emergenze connesse al patogeno da quarantena Xylella fastidiosa, nel territorio salentino, a valere sulle risorse di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzato un contributo straordinario di 10 milioni di euro, per azioni di risarcimento agli operatori per le spese effettivamente sostenute in azioni di prevenzione, controllo e certificazione delle produzioni vivaistiche. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la regione Puglia sono definiti i criteri di assegnazione delle risorse.
** 2. 11. Marti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al fine di fronteggiare le emergenze connesse al patogeno da quarantena Xylella fastidiosa, nel territorio salentino, a valere sulle risorse di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzato un contributo straordinario di 10 milioni di euro, per azioni di risarcimento agli operatori per le spese effettivamente sostenute in azioni di prevenzione, controllo e certificazione delle produzioni vivaistiche. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la regione Puglia, sono definiti i criteri di assegnazione delle risorse.
** 2. 29. Marti, Abrignani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «a piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese di qualsiasi dimensione con particolare riguardo alle piccole e medie imprese». La garanzia di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di cui al medesimo comma.
2. 30. Abrignani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A valere sulle risorse del comma 1, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, alle imprese che nel 2014 e nei due anni successivi effettuano investimenti in campagne pubblicitarie per un importo complessivo superiore a quello dell'anno precedente, si applica l'esclusione del 20 per cento dell'imposizione Ires e Irap sul reddito di impresa dell'investimento incrementale, rispetto all'anno precedente. Le campagne pubblicitarie devono essere effettuate, alternativamente o cumulativamente, attraverso mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché pubblicità esterna e circuiti cinematografici. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per la realizzazione e la diffusione delle campagne pubblicitarie di cui al comma 1 è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. 38. Leone, Vignali, Bernardo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.».
* 2. 33. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.».
* 2. 40. Bernardo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che la delibera preveda la richiesta della garanzia senza che si costituisca alcun obbligo per il Fondo al rilascio della garanzia».
* 2. 32. Abrignani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che la delibera preveda la richiesta della garanzia senza che si costituisca alcun obbligo per il Fondo al rilascio della garanzia».
* 2. 76. Pagano, Bernardo, Minardo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, nonché di quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti al rispetto dell'obbligo di produzioni finali inquadrabili in una «divisione» della «Classificazione delle attività economiche ISTAT ’91» diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato purché siano all'interno di una «sezione» della «Classificazione delle attività economiche ISTAT 91».
2. 58. Moscatt.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera e. 5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: «esigenze meramente temporanee» è aggiunto il seguente periodo: «Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici le installazioni di allestimenti mobili di pernottamento, quali roulottes, campers e case mobili con temporaneo ancoraggio al suolo, destinati alla sosta ed al soggiorno degli ospiti, qualora gli stessi vengano collocati, anche permanentemente, all'interno di strutture turistico-ricettive all'aperto, regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività assentita, purché ottemperino alle specifiche disposizioni degli ordinamenti regionali di settore.
2. 18. Pizzolante, Bernardo, Pagano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare, per offrire certezza agli investitori e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia del rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 400 del 1993, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico ricreative, sono incrementati nella misura del 3 per cento per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzano manufatti amovibili cui alla lettera e. 5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, senza necessità di nuova istanza. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa.
2. 41. Pizzolante, Bernardo, Pagano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le finalità connesse agli interventi di razionalizzazione e ristrutturazione produttiva delle imprese di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 8-bis e 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. 61. Giulietti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ulteriori disposizioni in favore dell'imprenditoria e dell'occupazione femminile).

1. Alle donne titolari di reddito d'impresa con figli a carico è riconosciuta, per i primi tre anni decorrenti dall'avvio dell'attività d'impresa, una detrazione forfettaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori, nel limite di 600 euro per il primo figlio, più 400 euro per ciascun figlio successivo. Nel caso di figli gemelli l'importo della detrazione è moltiplicato per il loro numero. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre. Con riferimento alle imprenditrici operanti nelle «zone assistite» ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (CE) n. 800/2008 ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) ed e), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il beneficio è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento.
2. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della medesima legge n. 845 del 1978. La finalizzazione dei progetti di formazione attinenti alle attività d'impresa avviate a sensi della presente legge viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego.
3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 2 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati e all'ammontare delle risorse stanziate da ciascuna regione:
a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati e all'ammontare delle risorse stanziate da ciascuna regione per le medesime finalità;
b) per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente.

4. Al fine di sostenere l'avvio di imprese femminili, secondo le modalità previste dal presente articolo, il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile di cui all'articolo 54 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2010 e per un triennio.
5. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 possono essere concesse, in via prioritaria, agevolazioni per le seguenti finalità:
a) ai progetti aziendali relativi all'acquisizione di servizi destinati all'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa, allo sviluppo di sistemi di qualità e al trasferimento di tecnologie;
b) alla realizzazione di progetti di ricerca di mercato per il collocamento dei prodotti e la prestazione dei servizi.

6. Per le finalità indicate dal comma 5 possono essere riconosciute agevolazioni integrative nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.
7. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 5 il Fondo di cui al comma 4 viene ripartito tra le regioni sulla base dell'ultima rilevazione dell'imprenditorialità femminile effettuata dall'ISTAT, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con le organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria. Le regioni hanno potestà di finanziare piani di intervento a integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo.
8. Al capo IX del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:
«Art. 56-bis. - (Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro). - 1. Nel caso d'instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice».

9. I datori di lavoro, pubblici e privati, che assumono con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno le donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti, per un periodo di cinque anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro, qualora sia stata superata la misura massima riferibile alle quote di riserva di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999. Tali agevolazioni si applicano anche nei casi di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo parziale, nonché nelle ipotesi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente all'intervenuta disabilità.
10. I datori di lavoro, pubblici e privati, con un numero di dipendenti non superiore a cinquanta, che assumono donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché con contratto di lavoro a tempo determinato nelle forme di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. Tali agevolazioni si applicano anche nei casi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente all'intervenuta disabilità.
11. Il contratto di apprendistato di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è stipulato in presenza di un contesto produttivo e organizzativo tale da garantire l'inserimento della lavoratrice disabile ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo sulla base delle professionalità e delle mansioni accertate dalle commissioni previste dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni. La definizione del percorso formativo della lavoratrice disabile è individuata dal datore di lavoro, d'intesa con il comitato tecnico di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 469 del 1997, e successive modificazioni. Il datore di lavoro, pubblico e privato, che stipula un contratto di apprendistato ai sensi del presente comma è tenuto al versamento dei contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. La stipulazione di contratti di apprendistato ai sensi del presente comma può avvenire anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente. Il datore di lavoro che, al termine del contratto di apprendistato, assume la lavoratrice con contratto a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalla normativa vigente nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di tre anni.
12. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno mille nuovi asili nido in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016.
13. Le maggiori risorse di cui al comma 12 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, entro il limite massimo di 500 milioni di euro l'anno, per ciascun anno del triennio 2014, 2015 e 2016 si provvede secondo quanto previsto dai successivi comma 15 e 16.
15. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento;
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
f) al comma 27:
1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013»;
2) nell'ultimo periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
g) il comma 28 è sostituito dal seguente:
«Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti modalità:
1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare»:
m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare».

16. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
2. 01. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Lavagno, Paglia, Di Salvo, Airaudo, Placido, Duranti, Nardi, Pannarale, Pellegrino, Ricciatti, Costantino, Nicchi, Piazzoni.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni per la promozione e il sostegno dell'imprenditoria femminile).

1. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo dell'imprenditoria femminile nel territorio nazionale è destinata, a decorrere dall'anno 2014, una quota non inferiore al 30 per cento del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che è rifinanziato, a tale fine, nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono conferite al Fondo per la crescita sostenibile per essere destinate a interventi finalizzati a facilitare la nascita di nuove imprese femminili attraverso operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti concessi da banche e da società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia, nonché attraverso operazioni di partecipazione al capitale di rischio e di rafforzamento patrimoniale e finanziario.
3. Le modalità per l'accesso alle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 5.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2014, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate» sono sostituite dalle seguenti: «si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 14 per cento delle somme giocate».
2. 02. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Lavagno, Paglia, Di Salvo, Airaudo, Placido, Duranti, Nardi, Pannarale, Pellegrino, Ricciatti, Costantino, Nicchi, Piazzoni.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Credito d'imposta per realizzare la parità tra i sessi nell'accesso alle attività di impresa).

1. Al fine di sostenere e di riqualificare le azioni positive per realizzare la parità tra i sessi nell'accesso alle attività d'impresa è concesso un credito d'imposta del 36 per cento ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'ordinamento, anche dell'Unione europea, per le spese documentate e sostenute:
a) per l'acquisto di impianti e di attrezzature necessari per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;
c) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e a cofinanziamenti dell'Unione europea o regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute ai soggetti ivi previsti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.
3. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 3.
5. Ai fini di cui al presente articolo sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 cui si provvede secondo quanto previsto dal successivo comma 6.
6. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
«9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
c) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
d) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
4) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
5) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
6) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
2. 03. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Lavagno, Paglia, Di Salvo, Airaudo, Placido, Duranti, Nardi, Pannarale, Pellegrino, Ricciatti, Costantino, Nicchi, Piazzoni.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per il potenziamento di programmi regionali in favore delle piccole e medie imprese femminili).

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo strategico in favore delle piccole e medie imprese femminili, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
2. Il Fondo è finalizzato al cofinanziamento di appositi programmi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile recanti, in particolare, interventi per:
a) il potenziamento patrimoniale delle piccole e medie imprese femminili;
b) l'accelerazione dei pagamenti dovuti dagli enti locali nei confronti delle piccole e medie imprese femminili;
c) il sostegno alla crescita dimensionale e all'aggregazione delle piccole e medie imprese femminili;
d) la valorizzazione della rete delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni di imprese finalizzata alla rappresentanza delle piccole e medie imprese femminili;
e) il finanziamento di percorsi di formazione e di innovazione per le giovani donne imprenditrici;
f) la promozione di idonee iniziative volte a favorire la cultura d'impresa.

3. Alla ripartizione del Fondo provvede il Ministero dello sviluppo economico entro il 30 aprile di ciascun anno del triennio 2014-2016, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono i soggetti beneficiari e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi, nonché la partecipazione dei soggetti coinvolti, nel rispetto di quanto previsto al comma 2.
5. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro l'anno per ciascun anno del triennio 2014-2016 si provvede secondo quanto previsto dal successivo comma 6.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,3 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,3 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata alle vincite.
2. 04. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Lavagno, Paglia, Di Salvo, Airaudo, Placido, Duranti, Nardi, Pannarale, Pellegrino, Ricciatti, Costantino, Nicchi, Piazzoni.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile e del Fondo asili nido).

1. A decorrere dall'anno 2014, il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, previsto dall'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016.
2. Le risorse rinvenienti da revoche, rinunce e decadenza dai requisiti, relative alle finalità previste dagli articoli 52 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, sono riassegnate al Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile.
3. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno mille nuovi asili nido in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016.
13. Le maggiori risorse di cui al comma 12 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente articolo pari complessivamente a 300 milioni di euro l'anno per ciascun anno del triennio 2014, 2015 e 2016 si provvede secondo quanto previsto dai successivi commi 15 e 16.
15. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
d) al comma 19, lettere a), b) e c), numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
f) al comma 27:
1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013»;
2) nell'ultimo periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
g) il comma 28 è sostituito dal seguente:
«Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461»;
h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011« sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».

16. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
2. 05. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Lavagno, Paglia, Di Salvo, Airaudo, Placido, Duranti, Nardi, Pannarale, Pellegrino, Ricciatti, Costantino, Nicchi, Piazzoni.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Programma nazionale di politica industriale e grandi progetti di innovazione industriale).

1. In coerenza con i contenuti delle linee di politica industriale e della programmazione europea sui temi della ricerca, sviluppo e innovazione e tenuto conto della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 e in attuazione degli adempimenti conseguenti, il Governo su proposta del Ministro dello sviluppo economico, presenta alle Camere il 30 giugno di ogni anno, un programma nazionale di politica industriale.
2. Il programma di politica industriale, che individua le traiettorie della crescita economica, è finalizzato allo sviluppo sostenibile, all'incremento della produttività e competitività del sistema produttivo, all'innovazione industriale ed all'internazionalizzazione delle imprese. Avrà come oggetto interventi di agevolazione fiscale, di promozione di strumenti finanziari e di accesso al credito, di incentivazione alle imprese, di investimento in infrastrutture, di domanda pubblica innovativa e di natura regolamentare. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il programma di politica industriale definisce gli interventi in materia previsti per l'anno successivo, in un quadro pluriennale delineato anche ai fini dell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali.
4. Al programma sarà allegata una relazione volta ad evidenziare:
a) lo stato di conformità del programma rispetto ai princìpi e agli obiettivi perseguiti dall'Unione europea;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti, indicando gli effetti che ne sono derivati per il sistema produttivo e le ricadute in termini di investimenti.

5. Nelle more della definizione del programma per l'anno 2015, da presentarsi entro il 30 giugno 2014, il Ministero dello sviluppo economico, sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti (BEI), promuove il finanziamento da parte della BEI, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, di grandi progetti per l'innovazione industriale di cui al successivo comma 8, posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, denominati, nel seguito, grandi progetti.
6. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è istituita una sezione, con una dotazione finanziaria di 100.000.000,00 a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo, dedicata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli costituiti dai finanziamenti di cui al comma 5. Ai fini dell'accesso alla predetta garanzia del Fondo, i portafogli devono essere costituiti da un ammontare minimo di finanziamenti pari a euro 500.000.000,00.
7. Le risorse di cui al comma 6 possono essere ulteriormente incrementate, tenuto conto degli effettivi fabbisogni, da quota parte delle risorse della Programmazione comunitaria 2014-2020 e, nel limite massimo di euro 150.000.000.00, tramite utilizzo delle risorse versate, a decorrere dal 2014, sulla contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per effetto del rimborso dei finanziamenti concessi a valere sulla medesima contabilità speciale.
8. I grandi progetti riguardano le seguenti traiettorie di sviluppo industriale:
a) industria integralmente ecologica;
b) salute, benessere e sicurezza delle persone;
c) agenda digitale italiana e smart communities;
d) creatività e patrimonio culturale

9. Con l'accordo-quadro di cui al comma 5 sono, tra l'altro, definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Il predetto accordo è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. 06. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Lavagno, Paglia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni per il contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo).

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «obsolescenza programmata»:
1) l'insieme delle tecniche di cui il produttore, come definito dall'articolo 103, comma 1, lettera d), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si avvale per ridurre la durata o l'uso potenziale di un prodotto immesso sul mercato, così da sostituirlo nell'arco di un breve periodo;
2) la strategia di pianificazione industriale adottata dal produttore per indurre la sostituzione di un prodotto con un nuovo modello, dotato di migliorie o di apparati o funzioni complementari ulteriori, immesso sul mercato in un momento successivo;
3) l'insieme delle tecniche di cui il produttore si avvale, nelle fasi di progettazione e di realizzazione del prodotto, per rendere di fatto impossibile la riparazione, la sostituzione o la ricarica delle sue parti componenti;
b) «bene di consumo»: qualsiasi bene mobile, come definito dall'articolo 128, comma 2, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, alimentato esclusivamente da energia elettrica, comunque prodotta;
c) «ricambio»: un oggetto idoneo a sostituire una parte componente, elemento o pezzo, comunque separabile dal bene di cui alla lettera b).

2. Il bene di consumo è considerato «a obsolescenza programmata»:
a) quando esiste un sistema di calcolo che ne arresta il funzionamento dopo un determinato periodo di utilizzo;
b) quando, nel periodo di garanzia oppure nel corso dei due anni immediatamente successivi, risulta comunque difettoso e soggetto a guasti ricorrenti;
c) quando è impedita la riparazione, la sostituzione delle parti componenti o la ricarica del bene stesso o della fonte di energia che ne consente il funzionamento.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 132, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il venditore di un bene di consumo è responsabile, a norma dell'articolo 130 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2005. quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di dieci anni dalla consegna del bene, se si tratta di bene di consumo per il quale sia ragionevole presumere una durata particolarmente lunga, ovvero entro il termine di cinque anni in tutti gli altri casi.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le politiche dell'Unione europea e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 2. Entro il medesimo termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è determinato l'elenco dei beni di consumo per i quali sia ragionevole presumere una durata particolarmente lunga, ai sensi del comma 2. L'elenco di cui al precedente periodo è aggiornato almeno ogni due anni con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Le disposizioni previste dal presente comma assicurano che l'applicazione delle disposizioni della presente legge, per i prodotti provenienti da Stati membri dell'Unione europea, sia compatibile con i princìpi dell'ordinamento dell'Unione europea.
4. Il comma 3 dell'articolo 132 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:
«3. Salva prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano nel periodo di garanzia del bene esistessero già alla data della consegna, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità».

5. Il produttore di un bene di consumo deve assicurare la disponibilità delle parti di ricambio per tutto il tempo in cui il bene è immesso in circolazione nel mercato, nonché per i cinque anni successivi.
6. Il costo della parte di ricambio deve essere sempre e comunque proporzionato al prezzo di vendita del bene.
7. Nel caso in cui, per motivi tecnici o di sicurezza, sia oggettivamente impossibile per il consumatore accedere alle parti componenti, elementi o pezzi del bene di consumo o sostituirle, il produttore deve darne chiara indicazione nell'etichetta del prodotto e il venditore è tenuto ad informarne il consumatore prima dell'acquisto.
8. Il produttore e il venditore sono comunque tenuti ad informare il consumatore sulla possibilità di riparazione del bene.
9. Le informazioni rese al consumatore ai sensi dei commi 7 e 8 dal produttore o dal venditore, ovvero da altri per loro incarico, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto di vendita del bene.
10. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dai commi da 5 a 9, si applica al produttore la sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 30.000 euro. La misura della sanzione è determinata tenendo in considerazione il prezzo di listino del bene e il numero delle unità poste in vendita.
11. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dai commi da 5 a 9, si applica al venditore la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 15.000 euro. La misura della sanzione è determinata tenendo in considerazione il prezzo di vendita del bene e il numero delle unità vendute.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, attraverso i propri organi ispettivi e di controllo, nonché attraverso enti od organi di certificazione e controllo specificamente autorizzati e abilitati dai medesimo Ministero, compie verifiche sul funzionamento e sulla durata media dei beni di consumo di cui alla presente legge. Sulla base delle verifiche compiute ai sensi del primo periodo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è determinata, per categorie di beni di consumo, la misura percentuale massima di accettabilità dei guasti che possono occorrere nel periodo della loro durata media secondo il loro normale utilizzo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le politiche dell'Unione europea e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità con cui i consumatori possono segnalare alle autorità competenti i difetti rilevati nonché i criteri per la redazione e la pubblicazione dell'elenco delle imprese produttrici che hanno utilizzato tecniche o strategie industriali di obsolescenza programmata.
13. Al produttore di beni di consumo che si avvale di tecniche o strategie industriali di obsolescenza programmata si applica:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 500.000 euro;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 3), la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro.

14. La misura delle sanzioni di cui al comma 13 è determinata tenendo in considerazione il prezzo di listino del bene, il numero di unità poste in vendita nonché il complessivo volume d'affari del produttore.
15. Il Ministero dello sviluppo economico promuove la realizzazione di campagne di comunicazione volte a informare i consumatori sulle conseguenze derivanti dalla pratica dell'obsolescenza programmata e sulle misure attuate per contrastarla ai sensi del presente articolo.
16. Nell'ambito delle loro attività a sostegno della formazione nell'artigianato, le regioni favoriscono e incentivano i corsi per la formazione di giovani che intendono specializzarsi nella riparazione dei beni di consumo di cui alla presente legge. I corsi sono attuati con la partecipazione delle imprese, singole o associate, operanti nel territorio della regione e delle associazioni di categoria dell'artigianato.
17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né costi aggiuntivi a carico dei consumatori.
2. 07. Lacquaniti, Marcon, Aiello, Franco Bordo, Duranti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Pellegrino, Quaranta, Zan.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Impiego del Fondo per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy).

1. Limitatamente alla misura per l'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing, di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, l'istanza di accesso al fondo può essere presentata dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominate e trasformate dalle regioni, proprietarie degli immobili oggetto del progetto di intervento. L'amministrazione pubblica nella stessa istanza dovrà indicare il soggetto privato esecutore già titolare di un contratto per la gestione di servizi energetici o le modalità di individuazione dello stesso secondo criteri di evidenza pubblica.
2. Nel caso di soggetto privato già titolare di un contratto per la gestione di servizi energetici la durata contrattuale residua non può essere inferiore a tre anni. La durata del finanziamento a tasso agevolato non può eccedere la durata contrattuale residua. Nel caso di successiva individuazione del soggetto privato la durata del finanziamento agevolato non può eccedere la durata contrattuale. Il soggetto privato è il soggetto obbligato al rimborso del finanziamento concesso.
3. Per le attività di diagnosi e certificazione energetica finalizzata alla presentazione delle domande per accedere al fondo di cui al comma 1 le amministrazione pubbliche possono essere ammesse agli incentivi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, recante incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. L'incentivazione di cui al periodo precedente si intende inclusiva dei costi per la progettazione dell'intervento di efficienza energetica.
4. Il Fondo di cui al comma 1 può essere utilizzato nell'ambito della programmazione unitaria ed alimentato con le risorse di provenienza comunitaria e quelle provenienti dalla quota nazionale di cofinanziamento. Le risorse finanziarie sono versate in una apposita sezione del Fondo costituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
2. 08. Cani.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure in favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura).

1. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese in agricoltura, è concesso ai giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni che non sono occupati alla data di entrata in vigore della presente legge, un contributo di 10 mila euro secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Per le finalità del presente articolo è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un «Fondo per i giovani imprenditori agricoli» le cui risorse sono destinate alle finalità di cui al comma precedente. Tale Fondo ha una dotazione di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
2. 09. Minardo.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: di euro 600 milioni con le parole: un miliardo di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
13-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziati in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento - entro il limite dell'1 per cento - del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.
13-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 13-bis, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità di cui al comma 4. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
3. 40. Ruocco.

Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1, sopprimere le parole nell'ambito del programma operativo di riferimento;
2) al comma 1, dopo le parole: della Commissione Europea aggiungere le seguenti: nonché, in via prioritaria a valere sulla dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e successive modificazioni, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147;
3) al comma 1, sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 400 milioni annui;
4) al comma 1, aggiungere, infine, il secondo periodo: Mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, vengono definite la partecipazione finanziaria dei fondi strutturali, i Programmi operativi interessati, le eventuali fonti finanziarie necessarie ad integrare la dotazione finanziaria fino al limite massimo di cui al presente comma. A seguito della citata intesa, le dotazioni del Fondo per la Crescita sostenibile e degli eventuali altri capitoli di bilancio di competenza del Ministero dello sviluppo economico interessate sono ridotte per l'importo corrispondente. Le risorse, in tale modo individuate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nell'apposito programma di cui al comma 13;
5) al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo con le seguenti: nella misura del 5 per cento sugli investimenti complessivi e del 20 per cento degli incrementi realizzati con il sistema pubblico e non profit di ricerca e sviluppo;
6) al comma 12, sopprimere le parole: all'interno del programma operativo nazionale di riferimento;
7) al comma 13, sopprimere le parole: nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di riferimento.
* 3. 24. Minardo, Bernardo, Pagano.

Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1, sopprimere le parole nell'ambito del programma operativo di riferimento;
2) al comma 1, dopo le parole: della Commissione Europea aggiungere le seguenti: nonché, in via prioritaria a valere sulla dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e successive modificazioni, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147;
3) al comma 1, sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 400 milioni annui;
4) al comma 1, aggiungere, infine, il secondo periodo: Mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, vengono definite la partecipazione finanziaria dei fondi strutturali, i Programmi operativi interessati, le eventuali fonti finanziarie necessarie ad integrare la dotazione finanziaria fino al limite massimo di cui al presente comma. A seguito della citata intesa, le dotazioni del Fondo per la Crescita sostenibile e degli eventuali altri capitoli di bilancio di competenza del Ministero dello sviluppo economico interessate sono ridotte per l'importo corrispondente. Le risorse, in tale modo individuate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nell'apposito programma di cui al comma 13;
5) al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo con le seguenti: nella misura del 5 per cento sugli investimenti complessivi e del 20 per cento degli incrementi realizzati con il sistema pubblico e non profit di ricerca e sviluppo;
6) al comma 12, sopprimere le parole: all'interno del programma operativo nazionale di riferimento;
7) al comma 13, sopprimere le parole: nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di riferimento.
* 3. 27. Bombassei, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1, sopprimere le parole: nell'ambito del programma operativo di riferimento;
2) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Mediante intesa in Conferenza Stato Regioni, da adottare entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, vengono definiti la partecipazione finanziaria dei fondi strutturali, i Programmi Operativi interessati, le eventuali fonti finanziarie necessarie ad integrare la dotazione finanziaria fino al limite massimo di cui al presente comma;
3) al comma 12, sopprimere le parole: all'interno del programma operativo nazionale di riferimento;
4) al comma 13 sopprimere le parole: nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di riferimento.
** 3. 23. Minardo, Pagano, Bernardo.

Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1, sopprimere le parole: nell'ambito del programma operativo di riferimento;
2) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, vengono definiti la partecipazione finanziaria dei fondi strutturali, i Programmi Operativi interessati, le eventuali fonti finanziarie necessarie ad integrare la dotazione finanziaria fino al limite massimo di cui al presente comma;
3) al comma 12, sopprimere le parole: all'interno del programma operativo nazionale di riferimento;
4) al comma 13 sopprimere le parole: nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di riferimento.
** 3. 36. Sberna.

Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1, sopprimere le parole: nell'ambito del programma operativo di riferimento;
2) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, vengono definiti la partecipazione finanziaria dei fondi strutturali, i Programmi Operativi interessati, le eventuali fonti finanziarie necessarie ad integrare la dotazione finanziaria fino al limite massimo di cui al presente comma;
3) al comma 12, sopprimere le parole: all'interno del programma operativo nazionale di riferimento;
4) al comma 13 sopprimere le parole: nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di riferimento.
** 3. 31. Bombassei, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. A valere sul credito d'imposta complessivo di cui al comma 1, è disposta l'istituzione di un credito d'imposta nel limite massimo complessivo di 100 milioni di euro per il triennio 2014-2016 a favore delle imprese che sostengono costi di ricerca e sviluppo pari almeno al 40 per cento del totale dei ricavi ovvero dei costi operativi, e hanno un numero di addetti dedicato alla ricerca e sviluppo pari almeno al 40 per cento del totale degli addetti.
1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1-bis, è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di spesa delle risorse individuate per ciascun anno ai sensi del comma 1-bis, a tutte le imprese di cui al comma 1-bis, nella misura del 20 per cento delle spese annuali complessive nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta con decorrenza dal periodo di imposta determinato con il decreto di cui al comma 12 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta.
3. 33. Senaldi, Peluffo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Tra le modalità operative per il riparto delle risorse di cui al comma 1, si considera altresì il riparto su base regionale tra le imprese in proporzione al numero di abitanti.
3. 19. Busin, Allasia, Prataviera.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2014. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. La disposizione opera nel limite massimo di 300 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: 600 milioni con le parole: 300 milioni.
3. 10. Busin, Allasia, Prataviera.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. La disposizione opera fino al limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole 600 milioni con le parole 300 milioni.
3. 9. Busin, Allasia, Prataviera.

Al comma 2 sostituire le parole: a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, con le seguenti: a tutte le imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni, indipendentemente dalla forma giuridica.
3. 37. Bonafè, Petrini, Marco Di Maio, Ginato, Senaldi.

Al comma 2, sostituire le parole: incrementi annuali di spesa con la parola: investimenti.
3. 18. Busin, Allasia, Prataviera.

Al comma 2, sostituire le parole: degli incrementi annuali di spesa nelle con le seguenti: delle spese per.
3. 6. Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Al comma 2, sostituire le parole: degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati con le seguenti: della spesa annuale nelle attività di ricerca e sviluppo, documentate e documentabili.
3. 30. Mosca.

Al comma 2, dopo le parole: degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo inserire le seguenti: svolte all'esterno del processo produttivo dell'impresa, e del 20 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo svolte all'interno del processo produttivo della medesima impresa.
3. 22. Busin, Allasia, Prataviera.

Al comma 2, dopo le parole: registrati in ciascuno dei periodi d'imposta, inserire le parole: a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: con decorrenza dal periodo di imposta determinato con il decreto di cui al comma 12 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.
3. 17. Busin, Allasia, Prataviera.

Al comma 2, sostituire le parole da: a condizione fino a: periodi di imposta con le seguenti: a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad euro 20.000 per le micro e piccole imprese, ad euro 50.000 per le medie imprese e 100.000 per le grandi imprese.
3. 26. Fantinati, Prodani, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Della Valle, Petraroli.

Al comma 2, sostituire le parole: 50.000 euro con le parole: 20.000 euro.
* 3. 21. Busin, Allasia, Prataviera.

Al comma 2, sostituire la parola: 50.000 con la seguente: 20.000.
* 3. 4. Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono destinatarie del credito d'imposta di cui al presente articolo anche quelle imprese che effettuano le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione in forma associata o aggregata. In questi casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengano conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese stesse.
3. 7. Lavagno, Paglia, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La misura del 50 per cento di cui al comma 2 è elevata all'80 per cento qualora l'incremento annuale di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo sia riferito al finanziamento da parte delle imprese di progetti di ricerca svolti da università o enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

Conseguentemente, al comma 5, lettera c), dopo le parole: organismi di ricerca, inserire le seguenti: o presso gli stessi.
3. 39. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Nardella, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto a ciascun beneficiano nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla prossima Carta italiana degli aiuti a finalità regionale relativa al periodo 2014-2020 e non è cumulabile con il sostegno de minimis, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi interventi ammissibili.
3. 1. Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Al comma 3, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti lettere:
a) Ricerca fondamentale;
b) Ricerca industriale;
c) Sviluppo sperimentale.
3. 16. Busin, Allasia, Prataviera.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
3. 15. Busin, Allasia, Prataviera.

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) industrializzazione e commercializzazione di brevetti e prototipi registrati.
3. 20. Caon, Busin, Allasia, Prataviera.

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) innovazione sui sistemi di produzione dei beni e dei servizi, sull'organizzazione aziendale, sulle pratiche di commercializzazione dei beni e dei servizi;.
3. 5. Lavagno, Paglia, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: , inclusi la creazione nuovi brevetti depositati nell'ufficio italiano brevetti e marchi;
2) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: ad esclusione delle attività che si concretizzino nelle creazione di nuovi brevetti depositati nell'ufficio italiano brevetti e marchi.
3. 35. Vallascas, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani.

Al comma 5, lettera c), sopprimere le parole: quella contrattuale, le competenze tecniche e.
3. 14. Busin, Allasia, Prataviera.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. L'agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
5-ter. Il credito d'imposta in favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.
3. 2. Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 53.
3. 8. Lavagno, Paglia, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. 38. Fragomeli.

Al comma 12, sostituire le parole: dall'adozione dell'intervento all'interno del programma operativo nazionale di riferimento con le parole: dalla conversione in legge del presente decreto-legge.
3. 11. Busin, Allasia, Prataviera.

Al comma 12, sopprimere le parole: sempre che permanga la spesa incrementale.
3. 12. Busin, Allasia, Prataviera.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. La fruizione del credito d'imposta è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:
a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio. L'importo dei costi ammessi all'agevolazione deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta;
b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione dell'istanza nonché, nei successivi trenta giorni, il nulla osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione dei credito d'imposta. L'utilizzo dei credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.
3. 3. Lavagno, Paglia, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo. Nel caso le risorse stanziate risultino insufficienti rispetto alle dotazioni iniziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato e fino al limite massimo annuo di 100 milioni di euro, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
3. 13. Busin, Allasia, Prataviera.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. L'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che il volume d'affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, non rileva ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi, prevista dalle norme previdenziali facenti capo agli enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti né, per tale effetto, ai fini dell'obbligo di versamento dell'ammontare del contributo integrativo agli enti medesimi.
* 3. 29. Quartapelle Procopio, Garavini, Gnecchi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. L'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che il volume d'affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, non rileva ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi, prevista dalle norme previdenziali facenti capo agli enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti né, per tale effetto, ai fini dell'obbligo di versamento dell'ammontare del contributo integrativo agli enti medesimi.
* 3. 41. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter del presente decreto».
3. 28. Garavini, Gnecchi, Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:
13-bis. Al fine di aumentare l'attrazione di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a partire dal periodo di imposta con decorrenza dal 1o gennaio 2014 è prevista l'applicazione di una aliquota fiscale ridotta pari al 10 per cento applicabile ai redditi che originano dallo sfruttamento della proprietà intellettuale. L'aliquota fiscale ridotta si applica alle imprese che commercializzano prodotti coperti da brevetto o siano in possesso di licenza, residenti in Italia ovvero che abbiano in Italia una stabile organizzazione. La misura è applicabile per brevetti concessi dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello sviluppo economico, dall'EPO (European Patent Office) e dai Paesi Membri dello Spazio Economico Europeo (SEE).
3. 32. Senaldi, Peluffo.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. Al comma 579 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «degli autotrasportatori» inserire le seguenti: «e credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano, GPL o a trazione elettrica, ovvero per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL».
13-ter. All'onere derivante dal comma 13-bis pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 379 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. 34. Mucci, Petraroli, Fantinati, Prodani, Crippa, Vallascas, Da Villa, Della Valle.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70).

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «entro il 15 maggio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2018».
2. Per l'attuazione della precedente disposizione è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro in ragione annua fino al 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante utilizzo di risorse europee e nazionali, individuate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale, in particolare a valere sulla programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali europei.
3. 01. Lavagno, Paglia, Di Salvo, Airaudo, Melilla, Boccadutri, Fava, Palazzotto, Aiello, Piras, Migliore, Scotto, Giancarlo Giordano, Ragosta, Placido, Costantino, Fratoianni, Pannarale, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure a sostegno dell'impresa sociale).

1. Al fine di promuovere l'occupazione attraverso la promozione e lo sviluppo dell'impresa sociale di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole «possono acquisire» sono sostituite dalla seguente: «acquisiscono»;
b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da enti senza finalità di lucro»;
2) al comma 1, dopo la lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«m-bis) commercio equo e solidale;
m-ter) servizi al lavoro finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, numero 18), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;
m-quater) alloggio sociale;
m-quinquies) erogazione di microcredito da parte dei soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 che svolgano in modo prevalente questa attività. L'erogazione di microcredito si considera prevalente quando risulti che almeno il 70 per cento degli impieghi dell'organizzazione esaminata sia destinato a microfinanziamenti, così come definiti dal medesimo articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.»;
3) al comma 2, le parole «possono acquisire» sono sostituite dalla seguente: «acquisiscono»;
c) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2 dopo le parole «A tale fine,» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dai successivi commi 2-bis e 2-ter»;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
«2-bis). L'impresa sociale, costituita nelle forme societarie di cui al libro V del Codice civile, può destinare una quota degli utili e degli avanzi di gestione ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti.
2-ter). L'impresa sociale costituita nelle forme societarie di cui al libro V del Codice civile può destinare alla distribuzione di dividendi ai soci una quota non superiore al 50 per cento degli utili e degli avanzi di gestione. In ogni caso non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.»;
d) all'articolo 8, il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Possono rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 3, purché non rappresentino la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.»;
e) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo le parole «atti posti in essere» sono aggiunte le seguenti: «e devono essere realizzati in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'articolo 2»;
2) al comma 3, dopo la parola «fondazioni», sono aggiunte le seguenti: «, imprese sociali di cui al presente decreto.»;
f) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è abrogato;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3) Le cooperative sociali ed i loro consorzi si considerano in ogni caso imprese sociali.»;
3) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis). Agli investimenti effettuati nel capitale delle imprese sociali costituite in forma societaria successivamente all'entrata in vigore della presente legge, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 29 comma 7 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
4-ter). All'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le parole «che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali» sono sostituite dalle seguenti: «e le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155».
4-quater).1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 111-ter dopo le parole «ad eccezione delle società cooperative» sono aggiunte le seguenti: «e delle società che abbiano acquisito la qualifica di imprese sociali.».

2. Le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale devono modificare i propri statuti, conformare la propria struttura organizzativa e in generale adempiere a tutti gli obblighi imposti entro dodici mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto.
3. 02. Bobba, Bargero, Basso, Bonomo, Gelli.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure a sostegno dell'impresa sociale).

1. Al fine di promuovere l'occupazione attraverso la promozione e lo sviluppo dell'impresa sociale di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118 al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 1 è così modificato
1) al comma 1 le parole: «Possono acquisire» sono sostituite dalla seguente: «Acquisiscono»;
b) l'articolo 2 è così modificato:
1) al comma 1, alla lettera m) sono aggiunte infine le seguenti parole: «o da enti senza finalità di lucro»;
2) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«m-bis) commercio equo e solidale;
m-ter) servizi al lavoro finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, numero 18), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;
m-quater) alloggio sociale;
m-quinquies) erogazione di microcredito da parte dei soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgano in modo prevalente questa attività. L'erogazione di microcredito si considera prevalente quando risulti che almeno il 70 per cento degli impieghi dell'organizzazione esaminata sia destinato a microfinanziamenti, così come definiti dal medesimo articolo 11 del decreto legislativo n. 385 del 1993»;
3) al comma 2, dopo le parole: «al comma 1,» sono aggiunte le seguenti: «acquisiscono la qualifica di imprese sociali»;
4) al comma 2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013.»;
c) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 dopo le parole «A tale fine,» sono aggiunte le seguenti: «e salvo quanto previsto dai successivi commi 2-bis e 2-ter»;
2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
«2-bis). L'impresa sociale, costituita nelle forme societarie di cui al libro V del Codice civile, può destinare una quota degli utili e degli avanzi di gestione ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti.
2-ter). L'impresa sociale costituita nelle forme societarie di cui al libro V del codice civile può destinare alla distribuzione di dividendi ai soci una quota non superiore al 50 per cento degli utili e degli avanzi di gestione. In ogni caso non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato»;
d) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«Possono rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 3, purché non rappresentino la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.»;
e) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole «atti posti in essere» è aggiunto il seguente periodo: «e devono essere realizzate in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'articolo 2»;
2) al comma 3, dopo la parola «fondazioni» è aggiunto il seguente periodo: «, imprese sociali di cui al presente decreto.»;
f) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è abrogato;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi si considerano in ogni caso imprese sociali.»;
3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. Agli investimenti effettuati nel capitale delle imprese sociali costituite in forma societaria successivamente all'entrata in vigore della presente legge, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
4-ter. All'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo le parole «100 per cento da cooperative sociali» sono inserite le seguenti «nonché le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155».
4-quater. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) dopo le parole «ad eccezione delle società cooperative» sono inserite le seguenti «e delle società che abbiano acquisito la qualifica di imprese sociali».
3. 014. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

Il beneficio del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve intendersi spettante per gli investimenti iniziali, consistenti nella costruzione di un nuovo stabilimento, nell'ampliamento di uno stabilimento esistente, nella diversificazione della produzione o cambiamento fondamentale del processo produttivo, già avviati in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione, ma limitatamente ai costi sostenuti negli esercizi agevolabili.
3. 03. Castricone.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Credito di imposta per le imprese del Mezzogiorno).

1. Alle imprese delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato istitutivo della Comunità europea decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, che intraprendono nuove attività imprenditoriali o azioni di rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile e innovative è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non è cumulabile con il sostegno de minimis, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.
3. Al fine di garantire l'efficacia delle misure previste dai commi precedenti sono stanziati 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a valere sulle risorse finanziarie previste al successivo comma 5.
4. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 80 milioni di euro per gli anni 2014-2016.
3. 05. Marti.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Credito di imposta per le imprese del Mezzogiorno).

1. Alle imprese delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato istitutivo della Comunità europea decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, che intraprendono nuove attività imprenditoriali o azioni di rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile e innovative è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non è cumulabile con il sostegno de minimis, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.
3. Al fine di garantire l'efficacia delle misure previste dai commi precedenti sono stanziati 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a valere sulle risorse finanziarie previste nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza delle amministrazioni centrali.
4. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
* 3. 06. Marti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Credito di imposta per le imprese del Mezzogiorno).

1. Alle imprese delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato istitutivo della Comunità europea decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, che intraprendono nuove attività imprenditoriali o azioni di rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile e innovative è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non è cumulabile con il sostegno de minimis, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.
3. Al fine di garantire l'efficacia delle misure previste dai commi precedenti sono stanziati 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a valere sulle risorse finanziarie previste nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza delle amministrazioni centrali.
4. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
* 3. 07. Abrignani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per agevolare l'occupazione nel Mezzogiorno).

1. Al fine di agevolare l'occupazione nelle regioni del Mezzogiorno con particolare attenzione ai lavoratori privi di strumenti di tutela, ai datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2014, 2015, 2016, un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il credito di imposta è concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempi indeterminato risulta inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni.
2. Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratori con figli di età inferiore a 18 anni di cui al comma 1, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione.
3. Ai lavoratori di cui al comma 2 è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.
4. Al fine di perseguire l'obiettivo di cui ai commi precedenti sono stanziati 150 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a valere sulle risorse finanziarie previste nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza delle amministrazioni centrali.
** 3. 04. Marti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per agevolare l'occupazione nel Mezzogiorno).

1. Al fine di agevolare l'occupazione nelle regioni del Mezzogiorno con particolare attenzione ai lavoratori privi di strumenti di tutela, ai datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2014, 2015, 2016, un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il credito di imposta è concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempi indeterminato risulta inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni.
2. Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratori con figli di età inferiore a 18 anni di cui al comma 1, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione.
3. Ai lavoratori di cui al comma 2 è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.
4. Al fine di perseguire l'obiettivo di cui ai commi precedenti sono stanziati 150 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a valere sulle risorse finanziarie previste nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza delle amministrazioni centrali.
** 3. 09. Abrignani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione nella gestione dei rifiuti).

1. All'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico ad eccezione del minimo costo per il conferimento dei rifiuti e alla valorizzazione dell'energia prodotta.»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve avere una durata inferiore a due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.»;
c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Per gli impianti di cui al presente articolo, con caratteristiche di processo analoghe a quelle di impianti già realizzati della stessa tipologia ed in esercizio in altro sito, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio non prevede una valutazione del processo, ma ne individua gli ingressi di materia prima e le uscite di prodotti e altre emissioni inquinanti per determinarne gli impatti ambientali e verificare il rispetto dei limiti di emissione. Ai fini della dimostrazione dell'analogia del processo, il richiedente presenta l'autorizzazione già acquisita dall'impianto similare, conduce le valutazioni ambientali e adotta tutte le misure impiantistiche allo scopo di ottenere un impatto ambientale nel nuovo sito equivalente a quello già autorizzato».
3. 010. Cani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di siti inquinati).

1. Nell'allegato II, alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla voce n. 13, sono aggiunte infine le seguenti parole: «, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati;».
2. Nell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla lettera t), sono aggiunte infine le seguenti parole: «, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati;».
3. 011. Cani.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Le università statali possono attivare corsi di dottorato industriale, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo. Le modalità di accreditamento dei relativi corsi di dottorato devono essere disciplinate con regolamento ministeriale.
2. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui al comma 1 stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa.
3. I costi complessivi per l'attivazione del corso di dottorato industriale, nonché i costi relativi al suo regolare svolgimento, fino alla naturale conclusione dello stesso, devono intendersi interamente a carico dell'impresa.
4. Qualora il corso di dottorato industriale, di cui al comma 1, sia stato attivato in convenzione tra un'impresa e un'università che abbia nel Mezzogiorno la propria sede principale, si intende a carico dello Stato il 20 per cento del costo sostenuto e documentato dall'impresa per l'attivazione e lo svolgimento dell'intero corso nel limite di spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui al commi 1, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.
6. Per i dottorati di cui al comma 1, il regolamento del corso può prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi, nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento - entro il limite dell'1 per cento - del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.
8. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 7, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità di cui al comma 4. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45.
3. 015. D'Uva, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Ruocco, Pisano, Barbanti, Villarosa, Cancelleri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica al regime delle SIIQ).

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 119:
1) le parole: «del 51 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento» e le parole: «il 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il requisito partecipativo del 25 per cento non si applica in ogni caso per le società il cui capitale sia già quotato. Ove il requisito partecipativo del 60 per cento venisse superato a seguito di operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei capitali il regime speciale di cui al precedente periodo viene sospeso sino a quando il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei limiti imposti dalla presente norma.»;
b) dopo il comma 119 è inserito il seguente:
«119-bis. I requisiti partecipativi di cui al comma 119 devono essere verificati entro il primo periodo d'imposta per cui si esercita l'opzione ai sensi del comma 120; in tal caso il regime speciale esplica i propri effetti dall'inizio di detto periodo. Tuttavia, per le società che al termine del primo periodo d'imposta abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento è consentito di verificare l'ulteriore requisito partecipativo del 60 per cento nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto dal comma 119 si applica a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui detto requisito partecipativo viene verificato e fino ad allora la società applica in via ordinaria l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta d'ingresso di cui al comma 126, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da conferimento di cui al comma 137 e le imposte ipotecarie e catastali di cui al comma 139 sono applicate, rispettivamente dalla società che ha presentato l'opzione e dal soggetto conferente, in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale. Se l'accesso al regime speciale non si realizza, le suddette imposte sono rideterminate e dovute in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria costituiscono credito d'imposta da scomputare ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
c) al comma 121:
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Agli stessi effetti assumono rilevanza le quote di partecipazione nei fondi immobiliari indicati nel successivo comma 131 e i relativi proventi.»;
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, anche nel caso di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attività di locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate.»;
d) al comma 122, le parole: «due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «tre esercizi»;
e) al comma 123:
1) le parole: «l'85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento»;
2) al primo periodo, dopo la parola: «partecipazioni» sono inserite le seguenti: «o di quote di partecipazione in fondi immobiliari di cui al comma 131»;
f) dopo il comma 123 è inserito il seguente:
«123-bis. Ai fini del comma 123, i proventi rivenienti dalle plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazione nonché derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ o di quote in fondi immobiliari di cui al comma 131, incluse nella gestione esente ai sensi del comma 131, sono soggette all'obbligo di distribuzione per il 50 per cento nei due esercizi successivi a quello di realizzo.»;
g) al comma 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, la differenza fra il valore normale assoggettato all'imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo, è assoggettato ad imposizione ordinaria e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta»;
h) al comma 131, al secondo periodo, dopo le parole: «locazione immobiliare svolta da tali società», è aggiunto il seguente periodo: «, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a immobili destinati alla locazione e a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e i proventi e le plusvalenze o minusvalenze relative a quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono almeno l'80 per cento del valore delle attività in immobili, diritti reali immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di locazione finanziaria su immobili a carattere traslativo, e in partecipazioni in società immobiliari o in altri fondi immobiliari, destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i fondi destinati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ. Sui proventi di cui al periodo precedente distribuiti dai predetti fondi immobiliari alle SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;
i) al comma 134:
1) al secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431», è aggiunto il seguente periodo: «, ivi inclusi i contratti di locazione relativi agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 11 dell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009; la precedente disposizione fa eccezione all'unificazione dell'aliquota di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2011, n. 148»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non residenti si applicano, sussistendone i presupposti, le convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica l'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351.»;
l) al comma 141-bis, primo periodo, dopo le parole: «locazione immobiliare» sono aggiunte le seguenti «, anche svolta mediante partecipazioni in società che abbiano optato per l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125, legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 140 sono aggiunti i seguenti:
«140-bis. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti di azioni di società che abbiano optato per il regime di cui all'articolo 1, comma 119, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle stesse società non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ ricevute dagli stessi quotisti è attribuito il medesimo valore fiscale delle quote del fondo. Per la SIIQ conferitaria, il valore di conferimento iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli effetti del comma 127. Qualora il conferimento di cui ai periodi precedenti sia effettuato nei confronti di una SIIQ già esistente non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a condizione che il fondo stesso provveda all'assegnazione delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall'acquisto.
140-ter. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in società, che abbiano optato per il regime speciale di cui all'articolo 1, comma 119, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e aventi ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati, si applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si considerano, ai fini dell'articolo 19-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo.
140-quater. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma precedente si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione delle quote da fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a società che abbiano optato per il regime di cui all'articolo 1, comma 119, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

3. All'onere derivante dal comma 2, lettera f) pari a 2,44 milioni per l'anno 2014, 2,97 milioni per l'anno 2015, a 2,90 milioni per l'anno 2016, a 3,69 milioni per l'anno 2017, a 4,49 milioni per l'anno 2018, a 5,28 milioni per l'anno 2019 e a 4,69 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. 013. Zanetti, Andrea Romano, Tinagli, Vitelli, Sottanelli, Cimmino.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: messa in sicurezza o bonifica, aggiungere le seguenti: dei terreni e delle acque contaminate.
4. 16. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso Art. 252-bis, comma 1, le parole: sviluppo economico produttivo sono sostituite dalle seguenti: sviluppo economico;
b) al capoverso Art. 252-bis, comma 2, lettera b), le parole: sviluppo economico produttivo sono sostituite dalle seguenti: sviluppo economico;
c) al capoverso Art. 252-bis, comma 3, le parole: sviluppo economico produttivo sono sostituite dalle seguenti: sviluppo economico;
d) al capoverso Art. 252-bis, comma 4, primo periodo le parole: sviluppo economico produttivo sono sostituite dalle seguenti: sviluppo economico.
* 4. 39. Minardo, Bernardo, Pagano.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, commi 1, 2, lettera b), 3 e 4, sostituire le parole: sviluppo economico produttivo con le seguenti: sviluppo economico.
* 4. 49. Matarrese, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 1, 2, lettera b), 3 e 4, sostituire le parole: «sviluppo economico produttivo con le seguenti: sviluppo economico.
* 4. 33. Carra, Colaninno, Martelli.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 1 dopo le parole: e sviluppo economico e produttivo inserire le seguenti: nei comuni compresi.
4. 11. Borghi, Cominelli, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 1, dopo le parole: 9 dicembre 1998, n. 426, inserire le seguenti: compresi quindi quelli oggetto del decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare dell’ 11 gennaio 2013,.
4. 14. Carrescia, Donati.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 2, lettera a) sostituire le parole: e bonifica con le seguenti: o bonifica.
4. 36. Allasia, Busin, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
c-bis) la prestazione di idonee garanzie finanziarie da parte dei privati per assicurare l'adempimento degli impegni assunti.
4. 17. Lacquaniti, Lavagno, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
l)
gli adeguati ed efficaci sistemi di informazione e partecipazione dei cittadini in forma singola o associata in tutte le fasi del procedimento.
4. 53. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) Le modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.
4. 18. Lacquaniti, Lavagno, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 4 secondo periodo, dopo la parola: cagionato, aggiungere le seguenti: mediante condotte commissive o omissive.
4. 54. Rostan, Ribaudo.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le seguenti parole: ad eccezione di quanto previsto al comma 5.
4. 51. Petraroli, Zolezzi, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, sopprimere il comma 5.
4. 13. Carrescia, Mariani, Zardini, Cominelli, Donati.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 5, sopprimere la lettera a).
* 4. 40. Dorina Bianchi, Minardo, Bernardo, Pagano.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 5, sopprimere la lettera a).
* 4. 48. Matarrese, Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 5, sopprimere la lettera a).
* 4. 31. Colaninno, Carra, Martelli.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 6, sostituire le parole da: esclude per tali soggetti ogni altro obbligo fino alla fine del comma, con le seguenti: costituisce anche attuazione degli obblighi di cui alla direttiva 2004/35/CE e delle relative disposizioni di attuazione di cui alla parte VI del presente decreto.
4. 19. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 6, dopo le parole: e fa venir meno aggiungere le seguenti: , dopo che sia stata certificata l'avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 248 c. 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,.
4. 12. Carrescia, Borghi, Cominelli, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Donati.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, dopo comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica nonché quelli conseguenti all'accertamento di ulteriori danni ambientali sono a carico del soggetto responsabile della contaminazione, qualora sia individuato, esistente e solvibile. Il proprietario del sito contaminato è obbligato in via sussidiaria previa escussione del soggetto responsabile dell'inquinamento.
4. 20. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 7, sostituire le parole dall'inizio del comma fino alle parole: la pubblica amministrazione può con le seguenti: La pubblica amministrazione deve.
4. 21. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 7, sostituire la parola: può con la seguente: deve.
4. 56. Rostan, Ribaudo.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 7, inserire, in fine, il seguente periodo: La pubblica amministrazione può agire autonomamente anche nei confronti del responsabile della contaminazione che non adempia a tutte le obbligazioni assunte in base all'accordo di programma.
4. 52. Zolezzi, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Alberti.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 8, primo periodo, dopo la parola: proponenti aggiungere le seguenti: nonché il Prefetto territorialmente competente in base al S.I.N. interessato dall'accordo.
4. 57. Rostan, Ribaudo.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: Alla Conferenza dei Servizi sono ammessi gli enti, le associazioni e le organizzazioni sindacali interessati alla realizzazione del programma.
4. 22. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, sopprimere il comma 10.
4. 9. Borghi, Cominelli, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, sostituire il comma 10, con il seguente:
10. Sulle aree di proprietà pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi ad iniziativa pubblica, di cui all'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto cui è affidata l'attuazione degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, è individuato dall'autorità amministrativa competente con procedure ad evidenza pubblica, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria.
* 4. 41. Minardo, Bernardo, Pagano.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, sostituire il comma 10, con il seguente:
10. Sulle aree in proprietà pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi ad iniziativa pubblica, di cui all'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto cui è affidata l'attuazione degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1 è individuato dall'autorità amministrativa competente con procedure ad evidenza pubblica, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria.
* 4. 5. Bratti, Borghi, Cominelli, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, sostituire il comma 10, con il seguente:
10. Sulle aree in proprietà pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi ad iniziativa pubblica, di cui all'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto cui è affidata l'attuazione degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1 è individuato dall'autorità amministrativa competente con procedure ad evidenza pubblica, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria.
* 4. 47. Matarrese, Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, sostituire il comma 10, con il seguente:
10. Sulle aree in proprietà pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi ad iniziativa pubblica, di cui all'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto cui è affidata l'attuazione degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1 è individuato dall'autorità amministrativa competente con procedure ad evidenza pubblica, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria.
* 4. 34. Martelli, Carra, Colaninno.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, sostituire il comma 10, con il seguente:
10. L'autorità amministrativa competente individua con procedure ad evidenza pubblica il soggetto cui è affidata l'attuazione dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico nei siti inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1. L'avviso del bando di gara è pubblicato non oltre 60 giorni successivi alla data di sottoscrizione degli accordi di cui al medesimo comma 1 e la relativa aggiudicazione è comunicata agli interessati e alla popolazione residente nel SIN, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
4. 10. Mariani, Bratti, Borghi, Cominelli, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse impiegate per le finalità di cui al presente comma, sono escluse dal complesso delle spese considerate ai fini della verifica del patto di stabilità.
4. 23. Lacquaniti, Lavagno, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2012 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle finalità di cui al presente comma. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono individuati le attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del commissario straordinario, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
1-ter. Al fine di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono individuati le attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del commissario, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è istituita una contabilità speciale nella quale confluiscono le risorse pubbliche stanziate per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del sito contaminato.
1-quater. I commissari di cui ai commi 1-bis e 1-ter curano le fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la direzione lavori, la relativa contabilità e il collaudo, promuovendo anche le opportune intese tra soggetti pubblici e privati interessati. Per le attività connesse alla realizzazione degli interventi, i Commissari sono autorizzati ad avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di società specializzate a totale capitale pubblico, degli uffici dell'amministrazione regionale, della provincia e del comune.
4. 42. Dorina Bianchi.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Al fine della creazione di una rete di monitoraggio della qualità dell'aria e dei rischi ambientali, ogni regione incarica la propria A.R.P.A. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema denominato «S.I.M.A.G.E.» (Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze). L'A.R.P.A. gestisce il progetto S.I.M.A.G.E. attraverso personale proprio. Gli oneri previsti si intendono ripartiti in misura paritetica tra la regione e le aziende delle aree interessate dal monitoraggio.
1-ter. Per rendere più attendibile il monitoraggio del sistema di cui al comma 1-bis, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, all'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo la parola: «PM10» aggiungere le seguenti: «acido solfidrico (H2S), mercaptani; idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come il benz(a)antracene, il dibenz(a,h)antracene, il benzo(b)fluorantene, il benzo(k)fluorantene e l'indeno(1,2,3,-c,d)pirene); tra gli idrocarburi non metanici: i VOC. Tra gli idrocarburi aromatici: il benzene i cui livelli di valutazione si intendono su media oraria giornaliera».

Conseguentemente, all'allegato I (tabella 1) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, per il benzene, mercaptani, acido solfidrico, metalli pesanti (piombo, mercurio eccetera) e particolato, le misurazioni si devono applicare in continuo, con calcolo sulla base di dati orari e aggiornate ogni ora.
4. 58. Marzana, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.
(Uffici Geologici Territoriali di Zona).

1. Sull'intero territorio nazionale sono costituiti gli Uffici geologici territoriali di zona preposti alle seguenti attività:
a) monitoraggio dei territori di competenza con finalità di previsione, prevenzione e valutazione delle pericolosità dei rischi idrogeologici e di altri eventi di calamità naturale che coinvolgano l'assetto geologico del territorio;
b) supporto agli enti locali, in attuazione del presidio territoriale idrogeologico, previsto dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ai fini della protezione civile», assicurando, attraverso un'adeguata attività di ricognizione del territorio di competenza, il monitoraggio continuativo dei movimenti franosi e delle piene, attesi o in atto;
c) azioni di vigilanza sulla rete idrografica secondaria;
d) partecipazione, a richiesta, a progetti di studio e ricerca condotti da istituti, servizi tecnici, enti di ricerca, dipartimenti universitari, enti pubblici per le finalità attribuite al servizio;
e) supporto agli uffici di protezione civile comunali nella predisposizione e piena attuazione dei piani di emergenza;
f) supporto agli uffici tecnici dei comuni di competenza nella programmazione di interventi di mitigazione preventiva nelle aree a rischio idrogeologico;
g) individuazione delle aree a pericolosità e rischio idrogeologico presenti nel territorio di competenza, specificando in dettaglio: ambiti territoriali, popolazione, infrastrutture e insediamenti esposti».
4. 30. Moscatt.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine della creazione di una rete di monitoraggio della qualità dell'aria e dei rischi ambientali, ogni regione incarica la propria A.R.P.A. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema denominato «S.I.M.A.G.E.» (Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze). L'A.R.P.A. gestisce il progetto S.I.M.A.G.E. attraverso personale proprio. Gli oneri previsti si intendono ripartiti in misura paritetica tra la regione e le aziende delle aree interessate dal monitoraggio.
4. 59. Marzana, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per rendere più attendibile il monitoraggio del sistema di cui al comma 1-bis al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, all'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo la parola «PM10» aggiungere le seguenti: «acido solfidrico (H2S), mercaptani; idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come il benz(a)antracene, il dibenz(a,h)antracene, il benzo(b)fluorantene, il benzo(k)fluorantene e l'indeno(1,2,3,-c,d)pirene); tra gli idrocarburi non metanici: i VOC. Tra gli idrocarburi aromatici: il benzene i cui livelli di valutazione si intendono su media oraria giornaliera.

Conseguentemente, all'allegato I (tabella 1) del decreto di cui al comma 1-ter per il benzene, mercaptani, acido solfidrico, metalli pesanti (piombo, mercurio eccetera) e particolato, le misurazioni si devono applicare in continuo, con calcolo sulla base di dati orari e aggiornate ogni ora.
4. 60. Marzana, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis.1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 3 agosto 2009. A tal fine, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del citato decreto ministeriale, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa».
4. 6. Bratti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* 4. 43. Dorina Bianchi, Minardo, Bernardo, Pagano.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* 4. 46. Matarrese, Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* 4. 32. Colaninno, Carra, Martelli.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e per la tutela dell'ambiente.
4. 37. Allasia, Busin, Grimoldi.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: regolamento (CE) n. 1998/06 con le seguenti: regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
4. 1. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

Al comma 4, lettera b), dopo la parola: macchinari aggiungere le seguenti: veicoli industriali di vario genere.
4. 55. Rostan, Ribaudo.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Al fine di realizzare gli interventi di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia è nominato, senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e del trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è adottato l'accordo di programma quadro previsto dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
4. 61. Prodani, Mucci, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Petraroli, Vallascas, Crippa.

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: accordo di programma quadro aggiungere le seguenti: sottoscritto in data 25 maggio 2012 e relativo agli interventi di riqualificazione ambientali funzionali alla reindustrializzione e infrastrutturazione delle aree comprese nel SIN di Trieste.
4. 3. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Lavagno, Paglia, Donati.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: Friuli-Venezia Giulia con le seguenti: Friuli Venezia Giulia.
4. 2. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: prorogabile aggiungere le seguenti: una sola una sola volta per non più di un anno.
4. 4. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Lavagno, Paglia.

Sostituire il comma 12 con il seguente:
12. Il Commissario, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo di programma quadro di cui al comma 11, assicura la realizzazione degli interventi urgenti e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sulle aree demaniali marittime nella circoscrizione dell'Autorità portuale sono impregiudicate le attribuzioni e le competenze della stessa Autorità, come individuate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.
4. 62. Prodani, Mucci, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Petraroli, Vallascas, Crippa.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. Al comma 1, dell'articolo 37, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «sei» è sostituita dalla parola: «sette», conseguentemente l'ispettorato di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è soppresso. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare si provvede all'adeguamento dell'organizzazione ministeriale entro il 30 aprile 2014.
4. 15. Bratti.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis.
Ai fini di una celere e completa bonifica delle aree SIN del comune di Brescia, interessate da contaminazione diffusa da policlorobifenili (PCB), PCDD-PCDF, arsenico e mercurio, derivanti, principalmente, dalle attività pregresse dello stabilimento chimico Caffaro S.p.A., è stanziato 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Dette risorse sono escluse dal complesso delle spese considerate ai fini della verifica del patto di stabilità.
13-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13-quater. Per la necessaria azione di coordinamento volta ad accelerare gli indispensabili interventi di bonifica e di ripristino ambientale delle aree di cui al comma 13-bis, è nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i compiti e le funzioni del suddetto Commissario. Per le attività connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario è autorizzato ad avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di società specializzate a totale capitale pubblico, degli uffici dell'amministrazione regionale, della provincia e del comune.
4. 25. Lacquaniti, Lavagno, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Molise svolgono, secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Molise, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della regione Molise destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione, secondo le procedure stabilite dai commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136.
13-ter. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva di cui al comma 13-bis, gli enti di cui al medesimo comma 13-bis presentano una relazione ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica relativi ai terreni della regione Molise.
13-quater. Entro i quindici giorni successivi alla presentazione dei risultati delle indagini di cui al comma 13-ter, con distinti decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute sono indicati i terreni della regione Molise che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse. Con i decreti di cui al primo periodo possono essere indicati anche i terreni da destinare solo a produzioni agroalimentari determinate.
4. 7. Venittelli, Leva.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni ed enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei Siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 132, e successive modifiche e integrazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità intento di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nei limiti di 400 milioni per ciascun anno del triennio 2014-2016.
13-ter. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-bis si provvede:
a) per ciascun anno del triennio 2014-2016 mediante riduzione di 100 milioni delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese dei bilancio dello Stato per consumi intermedi con esclusione delle spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente, della salute, dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione e della ricerca, e delle spese iscritte nell'ambito della missione «ricerca e innovazione»;
b) con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, emana disposizioni al fine di modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura pari a 300 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.
4. 26. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. Ai fini di una celere e completa bonifica delle aree SIN del comune di Brescia, interessate da contaminazione diffusa da pohiclorobifenili (PCB), PCDD-PCDF, arsenico e mercurio, derivanti, principalmente, dalle attività pregresse dello stabilimento chimico Caffaro S.p.A., sono stanziati 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Dette risorse sono escluse dal complesso delle spese considerate ai fini della verifica del patto di stabilità.
13-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 24. Lacquaniti, Lavagno, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell'eternit o dell'amianto negli edifici pubblici e privati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi finalizzato a provvedere alla rimozione e allo smaltimento del medesimo materiale presente negli edifici, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici. Per la realizzazione del programma di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014.
14-ter. All'onere derivante dal comma 14-bis pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 379 della legge di stabilità n. 147 del 2013.
4. 50. Da Villa, Fantinati, Mucci, Prodani, Vallascas, Della Valle, Petraroli, Crippa.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:
15. Al decreto legislativo n. 152/06, dopo l'articolo 242, è inserito il seguente:

«Art. 242-bis.
(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza dei suoli).

1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con eliminazione delle eventuali fonti di contaminazione e riduzione della contaminazione a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni soglia di contaminazione, può, di sua iniziativa, presentare all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione del suolo e della falda e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, del cronoprogramma di svolgimento dei lavori, delle opere e delle attività necessarie e della documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Entro novanta giorni dalla presentazione, l'amministrazione competente autorizza le opere e le attività necessarie per l'esecuzione del progetto di cui al comma 1 con eventuali prescrizioni operative, acquisendo in sede di conferenza di servizi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni delle amministrazioni competenti. Decorso il predetto termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, dette opere e attività possono essere avviate, nel rispetto della normativa vigente applicabile. L'operatore informa l'autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma di cui al comma 1, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione.
3. L'operatore comunica l'ultimazione degli interventi e trasmette un piano di caratterizzazione all'amministrazione competente. Il piano è approvato, con eventuali integrazioni e prescrizioni, entro novanta giorni dalla data di ricevimento. A seguito dell'approvazione, o comunque decorso il predetto termine, l'operatore esegue a proprie cura e spese il piano di caratterizzazione dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e dei controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni soglia di contaminazione, in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati stessi all'ARPA e alla provincia territorialmente competenti comporta la certificazione dell'avvenuta bonifica dei suoli per gli usi legittimi. Trascorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'impresa, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica, dandone comunicazione a dette amministrazioni, e può utilizzare l'area interessata per gli usi legittimi. Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontri che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.
4. Resta fermo l'eventuale obbligo di messa in sicurezza e bonifica della falda indirettamente o direttamente contaminata dalle sostanze inquinanti presenti nei suoli nonché l'obbligo di eliminare i rischi sanitari eventualmente derivanti sul suolo a causa della contaminazione delle acque sotterranee».
* 4. 8. Carrescia, Zardini.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:
15. Al decreto legislativo n. 152/06, dopo l'articolo 242, è inserito il seguente:

«Art. 242-bis.
(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza dei suoli).

1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con eliminazione delle eventuali fonti di contaminazione e riduzione della contaminazione a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni soglia di contaminazione, può, di sua iniziativa, presentare all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione del suolo e della falda e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, del cronoprogramma di svolgimento dei lavori, delle opere e delle attività necessarie e della documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Entro novanta giorni dalla presentazione, l'amministrazione competente autorizza le opere e le attività necessarie per l'esecuzione del progetto di cui al comma 1 con eventuali prescrizioni operative, acquisendo in sede di conferenza di servizi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni delle amministrazioni competenti. Decorso il predetto termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, dette opere e attività possono essere avviate, nel rispetto della normativa vigente applicabile. L'operatore informa l'autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma di cui al comma 1, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione.
3. L'operatore comunica l'ultimazione degli interventi e trasmette un piano di caratterizzazione all'amministrazione competente. Il piano è approvato, con eventuali integrazioni e prescrizioni, entro novanta giorni dalla data di ricevimento. A seguito dell'approvazione, o comunque decorso il predetto termine, l'operatore esegue a proprie cura e spese il piano di caratterizzazione dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e dei controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni soglia di contaminazione, in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati stessi all'ARPA e alla provincia territorialmente competenti comporta la certificazione dell'avvenuta bonifica dei suoli per gli usi legittimi. Trascorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'impresa, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica, dandone comunicazione a dette amministrazioni, e può utilizzare l'area interessata per gli usi legittimi. Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontri che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.
4. Resta fermo l'eventuale obbligo di messa in sicurezza e bonifica della falda indirettamente o direttamente contaminata dalle sostanze inquinanti presenti nei suoli nonché l'obbligo di eliminare i rischi sanitari eventualmente derivanti sul suolo a causa della contaminazione delle acque sotterranee».
* 4. 29. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano, Squeri.

Dopo il comma 14, è inserito il seguente:
15. Al decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo l'articolo 242, è inserito il seguente:

«Art. 242-bis.
(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza dei suoli).

1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con eliminazione delle eventuali fonti di contaminazione e riduzione della contaminazione a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni soglia di contaminazione, può, di sua iniziativa, presentare all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione del suolo e della falda e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, del cronoprogramma di svolgimento dei lavori, delle opere e delle attività necessarie e della documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Entro novanta giorni dalla presentazione, l'amministrazione competente autorizza le opere e le attività necessarie per l'esecuzione del progetto di cui al comma 1 con eventuali prescrizioni operative, acquisendo in sede di conferenza di servizi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni delle amministrazioni competenti. Decorso il predetto termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, dette opere e attività possono essere avviate, nel rispetto della normativa vigente applicabile. L'operatore informa l'autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma di cui al comma 1, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione.
3. L'operatore comunica l'ultimazione degli interventi e trasmette un piano di caratterizzazione all'amministrazione competente. Il piano è approvato, con eventuali integrazioni e prescrizioni, entro novanta giorni dalla data di ricevimento. A seguito dell'approvazione, o comunque decorso il predetto termine, l'operatore esegue a proprie cura e spese il piano di caratterizzazione dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e dei controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni soglia di contaminazione, in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati stessi all'ARPA e alla provincia territorialmente competenti comporta la certificazione dell'avvenuta bonifica dei suoli per gli usi legittimi. Trascorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'impresa, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica, dandone comunicazione a dette amministrazioni, e può utilizzare l'area interessata per gli usi legittimi. Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontri che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, TARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.
4. Resta fermo l'eventuale obbligo di messa in sicurezza e bonifica della falda indirettamente o direttamente contaminata dalle sostanze inquinanti presenti nei suoli nonché l'obbligo di eliminare i rischi sanitari eventualmente derivanti sul suolo a causa della contaminazione delle acque sotterranee».
* 4. 35. Allasia, Busin.

Dopo il comma 14, è inserito il seguente:
15. Al decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo l'articolo 242, è inserito il seguente:

«Art. 242-bis.
(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza dei suoli).

1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con eliminazione delle eventuali fonti di contaminazione e riduzione della contaminazione a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni soglia di contaminazione, può, di sua iniziativa, presentare all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione del suolo e della falda e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, del cronoprogramma di svolgimento dei lavori, delle opere e delle attività necessarie e della documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Entro novanta giorni dalla presentazione, l'amministrazione competente autorizza le opere e le attività necessarie per l'esecuzione del progetto di cui al comma 1 con eventuali prescrizioni operative, acquisendo in sede di conferenza di servizi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni delle amministrazioni competenti. Decorso il predetto termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, dette opere e attività possono essere avviate, nel rispetto della normativa vigente applicabile. L'operatore informa l'autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma di cui al comma 1, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione.
3. L'operatore comunica l'ultimazione degli interventi e trasmette un piano di caratterizzazione all'amministrazione competente. Il piano è approvato, con eventuali integrazioni e prescrizioni, entro novanta giorni dalla data di ricevimento. A seguito dell'approvazione, o comunque decorso il predetto termine, l'operatore esegue a proprie cura e spese il piano di caratterizzazione dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e dei controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni soglia di contaminazione, in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati stessi all'ARPA e alla provincia territorialmente competenti comporta la certificazione dell'avvenuta bonifica dei suoli per gli usi legittimi. Trascorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'impresa, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica, dandone comunicazione a dette amministrazioni, e può utilizzare l'area interessata per gli usi legittimi. Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontri che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.
4. Resta fermo l'eventuale obbligo di messa in sicurezza e bonifica della falda indirettamente o direttamente contaminata dalle sostanze inquinanti presenti nei suoli nonché l'obbligo di eliminare i rischi sanitari eventualmente derivanti sul suolo a causa della contaminazione delle acque sotterranee».
* 4. 38. Pagano, Minardo, Bernardo.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, alinea, le parole: «Fino al 2 luglio 2012» sono soppresse;
b) al comma 9, lettera a), le parole: «cento chilogrammi o cento litri l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «trecento chilogrammi o trecento litri l'anno»;
c) al comma 9, lettera b), le parole: «cento chilogrammi o cento litri all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «trecento chilogrammi o trecento litri l'anno»;
4. 27. Fiorio, Bargero, Cenni.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. In relazione agli obblighi previsti dal Regolamento CE n. 842 del 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra, attuato con il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono emanate disposizioni di semplificazione per le imprese agricole singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile, nel caso in cui il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, ed in attesa che si completino le procedure di certificazione degli operatori di cui all'articolo 5 del Regolamento CE n. 842 del 2006 ed all'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, le sanzioni previste dal decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 si applicano a partire dal 1o gennaio 2016.
4. 28. Fiorio, Bargero, Cenni.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 10 milioni di euro. Alla relativa copertura per il medesimo anno si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. 44. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: «maturati alla medesima data», sono aggiunte le seguenti «nonché gli importi maturati successivamente per risarcimento danni derivante dall'esposizione ad amianto di lavoratori portuali».
4. 45. Causin, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

Nell'ambito delle misure previste dall'articolo 4 è altresì previsto che le imprese impegnate nei lavori di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale d'intesa con le organizzazioni sindacali procedano all'impiego di personale iscritto nelle liste di mobilità presso i centri per l'impiego territorialmente competenti con un limite non inferiore al 15 per cento.
4. 01. Burtone.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Nell'ambito degli interventi concernenti la bonifica dei siti di interesse nazionale è altresì prevista la riqualificazione urbanistica e l'ambientalizzazione in favore dei quartieri realizzati in prossimità delle pertinenti aree industriali ricadenti in tali siti;
2. A tale scopo presso il Ministero delle infrastrutture è istituito, entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto legge, una specifica commissione, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, le Regioni e gli enti locali interessati, finalizzata a valutare i progetti di cui al comma 1;
3. Entro 60 giorni dalla istituzione della Commissione è prevista la scadenza dei termini per la presentazione di progetti sperimentali di riqualificazione comprese eventuali delocalizzazioni
4. All'onere previsto dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020.
4. 02. Burtone.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale).

1. Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2012 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle finalità di cui al presente comma. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono individuati le attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del commissario straordinario, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Al fine di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono individuati le attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del commissario, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è istituita una contabilità speciale nella quale confluiscono le risorse pubbliche stanziate per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del sito contaminato.
3. I commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la direzione lavori, la relativa contabilità e il collaudo, promuovendo anche le opportune intese tra soggetti pubblici e privati interessati. Per le attività connesse alla realizzazione degli interventi, i Commissari sono autorizzati ad avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di società specializzate a totale capitale pubblico, degli uffici dell'amministrazione Regionale, della Provincia e del Comune.
* 4. 03. Cominelli, Galperti, Braga, Bazoli, Berlinghieri, Romele, Lacquaniti, Sberna, Oliverio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale).

1. Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2012 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle finalità di cui al presente comma. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono individuati le attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del commissario straordinario, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Al fine di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono individuati le attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del commissario, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma e’ istituita una contabilità speciale nella quale confluiscono le risorse pubbliche stanziate per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del sito contaminato.
3. I commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la direzione lavori, la relativa contabilità e il collaudo, promuovendo anche le opportune intese tra soggetti pubblici e privati interessati. Per le attività connesse alla realizzazione degli interventi, i Commissari sono autorizzati ad avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di società specializzate a totale capitale pubblico, degli uffici dell'amministrazione Regionale, della Provincia e del Comune.
* 4. 05. Cani.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di bonifiche).

1. Nell'articolo 257, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «se non provvede alla bonifica» sono sostituite dalle parole: «se non provvede alla messa in sicurezza o alla bonifica».
4. 04. Cani.

ART. 5.

Dopo comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di rafforzare l'azione di promozione linguistica, culturale, scientifica e tecnologica, rilanciare l'immagine dell'Italia nel mondo, sviluppare un sistema coordinato di promozione del sistema paese e dotare gli Istituti italiani di cultura di adeguate risorse finanziarie, atte a soddisfare le richieste di servizi a studiosi, ricercatori, studenti, lavoratori e operatori culturali stranieri e italiani, nonché a potenziare servizi informatizzati per veicolare la promozione della lingua e cultura italiana, del made in Italy e dell’Italian Life Style, è autorizzata la previsione di spesa aggiuntiva di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per le esigenze di funzionamento degli Istituti italiani di cultura. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, pari a 2 milioni e per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, di cui al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Gli Istituti italiani di cultura, in quanto proiezione strategica del sistema Italia e in considerazione della loro capacità di produrre bilanci di spesa in attivo, sono esclusi dagli interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con legge n. 135 del 2012, riguardante misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, e dal relativo programma di attuazione per il comparto esteri e la rete diplomatico-consolare.
1-quater. Gli Istituti italiani di cultura, d'intesa con i Comitati di collaborazione culturali, di cui all'articolo 9 della legge n. 401 del 1990, hanno l'obbligo di predisporre resoconti periodici sulle attività svolte, procedendo alla riduzione dei compensi non allineati con le esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione della rete diplomatica italiana, anche al fine di destinare i relativi risparmi di spesa allo svolgimento di attività di promozione della lingua e della cultura italiana all'estero.
1-quinquies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emana uno o più regolamenti di attuazione, da sottoporre al parere delle commissioni parlamentari competenti, al fine di ridefinire organizzazione, attività, organico, programmi generali, risorse disponibili, numero e dislocazione degli istituti italiani di cultura all'estero. Tali regolamenti, tenendo conto della presenza e consistenza delle comunità di lingua e di origine italiana provvedono, altresì, a indicare gli Istituti italiani di cultura da valorizzare, anche mediante specifiche misure di carattere premiale legate alla valutazione sia dei bilanci in attivo sia delle attività di promozione e del grado di trasferibilità e d'innovazione nella promozione del sistema Italia all'estero, in relazione alle aree geografiche di interesse strategico e alle dislocazioni ritenute di maggiore prestigio e importanza strategica per la promozione del sistema Italia.
5. 56. Garavini, Rampi, Amendola, Mosca, Porta, Fedi, La Marca, Gianni Farina.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del Made in Italy, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché di commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è autorizzata ad assumere un contingente di personale, attraverso lo scorrimento della graduatoria in corso di validità di vincitori del Concorso pubblico nei ruoli del personale dell'ICE - Area funzionale C - Posizione economica C1, bandito nel 2008. Pertanto, in base all'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalia legge n. 111 del 2011 e successive integrazioni e modifiche, la dotazione organica dell'ICE — Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane viene ampliata da 450 a 510 unità con l'immissione nei ruoli del Personale dei Vincitori di concorso. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2014, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 2,4 milioni di euro per l'anno 2016. Agli oneri derivanti dall'attuazione si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1-ter.
1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate» sono sostituite dalle seguenti: «si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 14 per cento delle somme giocate.».
5. 2. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Lavagno, Paglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In coerenza con le finalità del presente decreto volto a rendere più attrattiva l'Italia per le imprese operanti nel settore dell'innovazione, il primo periodo del comma 178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: «L'acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi ad essa ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario, postale o tramite carta di credito dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario».
5. 49. Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Catalano, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In coerenza con le finalità del presente decreto volto a favorire l'ingresso in Italia di start-up innovative, il comma 33 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso.
5. 48. Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Catalano, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La dotazione aggiuntiva del «Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese» di cui al comma 1 del presente articolo deve essere destinata alle piccole e medie imprese.
5. 47. Della Valle, Vallascas, Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Petraroli, Prodani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero dello sviluppo economico rende pubblico presso spazio web dedicato, a partire dal 30 giugno 2014, il bilancio annuale del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese.
5. 44. Della Valle, Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Petraroli, Prodani, Vallascas.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La dotazione aggiuntiva del «Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese» di cui al comma 1 del presente articolo deve essere destinata alla promozione di prodotti la cui intera filiera produttiva ha avuto sede in territorio italiano.
5. 43. Della Valle, Vallascas, Da Villa, Crippa, Fantinati, Petraroli, Mucci, Prodani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del Made in Italy e dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero nonché di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, in deroga ai limiti ed alle facoltà assunzionali previsti dalla legislazione vigente, l'ICE — Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere un contingente di personale attraverso lo scorrimento della graduatoria in corso di validità dei vincitori del concorso pubblico nei ruoli del personale dell'ICE, Area funzionale C, Posizione economica C1, bandito nel 2008 e la cui graduatoria è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2010. A tal fine, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni con la legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, la dotazione organica dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è ampliata da 450 a 482 unità. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, si provvede a carico del Capitolo 2532 del bilancio del Ministero dello sviluppo economico per il triennio 2014-2016.
5. 40. Andrea Romano, Tinagli, Antimo Cesaro, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 1, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 3,7 milioni di euro si provvede, a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate di cui al comma 1.
5. 10. Caruso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti della società Retitalia Internazionale Spa e di consentire il prosieguo delle attività della società medesima per le finalità di cui al comma 1, a seguito dell'entrata in vigore del comma 562, lettera a) dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la società medesima è sospesa la procedura di alienazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
5. 28. Pagano, Bernardo, Minardo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 562, lettera a) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti della società RetItalia Internazionale Spa e al fine di consentire il prosieguo delle attività della medesima società per le finalità di cui al comma 1, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativa alla società RetItalia Internazionale Spa è sospesa.
*5. 1. Nardi, Di Salvo, Lacquaniti, Lavagno, Paglia, Matarrelli, Ferrara.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 562, lettera a) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti della società RetItalia Internazionale Spa e al fine di consentire il prosieguo delle attività della medesima società per le finalità di cui al comma 1, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativa alla società RetItalia Internazionale Spa è sospesa.
*5. 9. Caruso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 1, la Fondazione Valore Italia, di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51, realizza l'Esposizione permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70 della legge 14 dicembre 2003, n. 350 secondo aggiornati criteri di politica economica per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie, anche attraverso attività di ricerca e innovazione in collaborazione con Università e centri di ricerca. Ferma restando l'opportunità di promuovere la partecipazione degli operatori di mercato all'esecuzione del progetto di cui al presente comma, i commi da 59 a 70 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. 8. Caruso.

Al comma 2, sopprimere le parole da a condizione che fino alla fine del comma.
5. 41. Oliaro, Galgano, Zanetti, Vitelli, Cimmino, Sottanelli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Allo scopo di consolidare lo sviluppo dei rapporti dell'Italia con i Paesi dell'area latino-americana, si individua nella Conferenza Italia-America latina e Caraibi, a cadenza biennale, lo strumento privilegiato per consolidare una delle priorità strategiche della politica estera del nostro Paese e per rafforzare l'espansione dell'interscambio e la promozione del Sistema paese con tale area. Al fine di rendere istituzionale e permanente lo svolgimento di tali conferenze, e in ottemperanza a quanto sancito dalla Dichiarazione Finale della VI Conferenza di dicembre 2013, è istituito l'Ufficio di coordinamento delle Conferenze Italia-America Latina e Caraibi che si avvale delle strutture del Ministero degli affari esteri e dell'IILA, di cui l'Italia fa parte.
2-ter. L'ufficio di coordinamento di cui al comma 2-bis è costituito da:
un Coordinatore, indicato dal Ministero degli affari esteri, sentito il Consiglio dei delegati dell'IILA, che esercita la sua funzione in forma gratuita e la cui funzione dura in carica tre anni, rinnovabile per un solo mandato;
una Segreteria composta da un responsabile, indicato dal Coordinatore, e da due operatori tecnici, comandati tra il personale alle dipendenze del Ministero degli Affari esteri.

2-quater. L'ufficio di Coordinamento delle Conferenze Italia-America Latina e Caraibi, in costante raccordo con il MAE, gli altri Dicasteri interessati e l'IILA, è tenuto a:
recepire e dare corso alla Dichiarazione Finale, votata dall'Italia e da tutti gli altri venti paesi membri IILA all'unanimità;
garantire, programmare e indirizzare l'organizzazione delle Conferenze biennali e le attività preparatorie, in particolare il Forum imprenditoriale italo-latinoamericano, il Forum della società civile italo-latinoamericana, il Forum parlamentare italo-latinoamericano.

2-quinquies. Per le spese di funzionamento e preparazione delle conferenze si provvede nell'ambito delle risorse strumentali e finanziarie a legislazione vigente e nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
2-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli affari esteri con apposito regolamento, d'intesa con l'IILA, definisce funzioni, attività e modalità di gestione dell'Ufficio di coordinamento di cui al comma 2-bis.
5. 57. Amendola, Porta, Tidei.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I procedimenti amministrativi facenti capo all'Agenzia delle Dogane, agli Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera, ai Posti di Ispezione Frontaliera, alle Aziende Sanitarie Locali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Corpo forestale dello Stato, all'Agecontrol Spa, ai Servizi fitosanitari regionali, all'Istituto del commercio estero e alle Camere di Commercio, che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, sono conclusi dalle amministrazioni competenti nel termine massimo di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci. È fatto obbligo alle amministrazioni competenti di coordinarsi affinché la visita merci sia svolta contestualmente e nel medesimo luogo. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, anche laddove occorra il prelevamento di campioni, i tempi tecnici per conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni. Del mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma risponde il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. 35. Oliaro, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è soppresso.
5. 36. Oliaro, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 3, sostituire:
1) la lettera a) con la seguente: a) al comma 5 le parole: «e agroalimentari» sono sostituite dalle seguenti: «, agroalimentari, agricole e ittiche»;
2) la lettera c) con la seguente: c) al comma 6 dopo le parole: «più favorevoli» è inserito il seguente periodo: «Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole e/o ittiche, ai fini del contributo si applicano rispettivamente, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni e il regolamento (CE) 875/2007, che disciplinano le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE.».
5. 11. Taricco, Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 5, le parole: «e agroalimentari» sono sostituite dalle seguenti: «agroalimentari, agricole e ittiche».
*5. 30. Pagano.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 5, le parole: «e agroalimentari» sono sostituite dalle seguenti: «agroalimentari, agricole e ittiche».
*5. 29. Leone.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 5, le parole: «e agroalimentari» sono sostituite dalle seguenti: «agroalimentari, agricole e ittiche».
*5. 12. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 5, le parole: «e agroalimentari» sono sostituite dalle seguenti: «agroalimentari, agricole e ittiche».
*5. 3. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Paglia, Lavagno, Franco Bordo, Palazzotto.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 5, le parole: «e agroalimentari» sono sostituite dalle seguenti: «agroalimentari, agricole e ittiche».
*5. 4. Mongiello, Oliverio.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: agroalimentari e agricole, con le seguenti: e agroalimentari, ivi comprese quelle agricole.
**5. 64. Catanoso Genoese.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: agroalimentari e agricole, con le seguenti: e agroalimentari, ivi comprese quelle agricole.
**5. 13. Fiorio, Bargero, Cenni.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: e successive modificazioni con le seguenti: e il Regolamento n. 1407/UE del 18 dicembre 2013, con effetto dal 1o gennaio 2014.
5. 52. Mucci, Vallascas, Crippa, Fantinati, Da Villa, Petraroli, Prodani, Della Valle.

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) al comma 6 dopo le parole: «più favorevoli.» è inserito il seguente periodo: «Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole o ittiche, ai fini del contributo si applicano rispettivamente, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni e il regolamento (CE) 875/2007, che disciplinano le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE».
*5. 5. Mongiello, Oliverio.

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) al comma 6 dopo le parole: «più favorevoli.» è inserito il seguente periodo: «Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole o ittiche, ai fini del contributo si applicano rispettivamente, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni e il regolamento (CE) 875/2007, che disciplinano le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE».
* 5. 14. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) al comma 6 dopo le parole: «più favorevoli.» è inserito il seguente periodo: «Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole o ittiche, ai fini del contributo si applicano rispettivamente, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni e il regolamento (CE) 875/2007, che disciplinano le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE».
* 5. 6. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Paglia, Lavagno, Franco Bordo, Palazzotto.

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) al comma 6 dopo le parole: «più favorevoli.» è inserito il seguente periodo: «Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole o ittiche, ai fini del contributo si applicano rispettivamente, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni e il regolamento (CE) 875/2007, che disciplinano le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE».
* 5. 31. Pagano.

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) al comma 6 dopo le parole: «più favorevoli.» è inserito il seguente periodo: «Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole o ittiche, ai fini del contributo si applicano rispettivamente, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1537/2007 e successive modificazioni e il regolamento (CE) 875/2007, che disciplinano le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE».
* 5. 32. Leone.

Al comma 3, lettera c) dopo le parole: plafond nazionale inserire le seguenti: con effetto dal 1o gennaio 2014, il Regolamento (CE) n. 1408/2013 e sopprimere le parole: il regolamento CE n. 1535/2007.
5. 53. Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Petraroli, Prodani, Della Valle, Vallascas.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: , il regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni, con le seguenti: , il regolamento (CE) n. 1408/2013.
* 5. 15. Fiorio, Bargero, Cenni.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: , il regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni, con le seguenti: , il regolamento (CE) n. 1408/2013.
* 5. 63. Catanoso Genoese.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «, della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale,», con le seguenti: «, della quantità di latte di massa prodotto giornalmente ed a trasmettere le informazioni, con cadenza settimanale, al SIAN, comprensive della quantità di latte prodotto, dei capi munti e dell'acquirente,».
5. 61. Catanoso Genoese.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune dell'attività agricola, secondo il programma definito, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto stesso.
* 5. 16. Fiorio, Bargero, Cenni.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune dell'attività agricola, secondo il programma definito, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto stesso.
* 5. 62. Catanoso Genoese.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono approvati i modelli per il rilascio dei predetti certificati.

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: e, nel rispetto delle competenze attribuite con le seguenti: sulla base delle prove documentali ammesse e, nel rispetto delle competenze attribuite.

Conseguentemente al comma 5, dopo le parole: sono approvati i modelli aggiungere le seguenti: delle attestazioni e e, in fine, dopo le parole dalle Camere di commercio aggiungere le seguenti: e le prove documentali ammesse ai fini della certificazione.
5. 27. Minardo, Pagano, Bernardo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche, nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando comunque il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa, con uno o più regolamenti emanati nel rispetto dei criteri dettati dal comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2004, n. 248, e con le modalità previste dal comma 2 dello stesso articolo 1-bis, sono stabiliti:
a) la riduzione dei controlli preventivi a carico dell'ufficio del registro delle imprese, quando l'iscrizione sia fondata su atto pubblico o scrittura privata autenticata;
b) l'introduzione, a fini di pubblicità notizia, di forme di iscrizione delle domande giudiziali e delle relative sentenze aventi ad oggetto la validità e l'efficacia di atti iscritti nel registro;
c) la previsione di opportune forme di coordinamento, affinché l'iscrizione di nuovi soggetti nel registro delle imprese sia effettuata acquisendo preventivamente, oltre ai dati fiscali necessari, gli elementi richiesti dalle altre pubbliche amministrazioni interessate, in modo tale che i predetti elementi siano trasmessi alle stesse in via telematica, nonché la previsione di ulteriori forme di controllo successivo, anche in ordine alla permanenza dei requisiti;
d) la emanazione di appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita Unioncamere, per semplificare le modalità di pagamento e di riscossione dei tributi dovuti in occasione dell'avvio di attività economiche e per la bollatura dei registri contabili;
e) le modalità per l'approvazione della modulistica conseguente alle modifiche apportate ai sensi delle precedenti lettere;
f) la previsione di una nuova procedura semplificata per l'iscrizione e la cancellazione d'ufficio, da parte del Conservatore del Registro delle Imprese;
g) l'espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonché delle disposizioni legislative incompatibili con la nuova normativa.

4-ter. Nelle more della emanazione dei regolamenti previsti dal comma 4-bis, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per gli atti di cui alla lettera a) dello stesso comma 4-bis, l'accertamento preventivo delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientrano nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni.
4-quater. Dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 54. Senaldi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In via transitoria e fino all'effettiva implementazione delle banche dati di cui al comma 2-bis dell'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia, gli uffici del registro delle imprese rilasciano a richiesta delle imprese, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dei gestori di servizi pubblici, i certificati recanti la dicitura antimafia di cui agli articoli 87 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di decertificazione.
5. 23. Taranto, Causi, Benamati.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:
5-bis. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. I nomi “cuoio” e “pelle”, i termini che ne derivano loro sinonimi sono riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonché agli articoli con esse fabbricati»;
b) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente comma:
«1. Il nome “pelliccia”, i termini che ne derivano o loro sinonimi sono riservati unicamente alle spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, o gli articoli con esse fabbricati»;
c) l'articolo 3 della legge n. 1112 del 16 dicembre 1966 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

1. Per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri, che usano la dicitura italiana dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 e, comunque, quando la lingua della dicitura non coincide con quella di origine della pelle finita, è fatto obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza. Il presente comma entra in vigore decorsi sei mesi dal perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica di cui alla Dir. 98/34/CE».
5. 17. Abrignani, Polidori.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 1 è sostituito dall'articolo 1 della legge n. 1112 del 16 dicembre 1966;
b) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dall'articolo 2 della legge n. 1112 del 16 dicembre 1966.

L'articolo 3 della legge n. 1112 del 16 dicembre 1966 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

1. Per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri, che usano la dicitura italiana dei termini di cui all'articolo, commi 1 e 2 e, comunque, quando la lingua della dicitura non coincide con quella di origine della pelle finita, è fatto obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza. Il presente comma entra in vigore decorsi 6 mesi dal perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica di cui alla Dir. 98/34/CE».
5. 18. Abrignani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di migliorare l'accesso delle imprese ai servizi dei soggetti istituzionali che partecipano alla Cabina di regia per l'internazionalizzazione e ai benefici previsti dalla legislazione vigente per le aziende che esportano all'estero, è istituita presso le Camere di commercio, senza nuovi oneri a carico delle imprese, l'Anagrafe delle imprese esportatrici, integrando le banche dati già esistenti.
5. 34. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. A titolo di sperimentazione, nel triennio 2014-2016, i redditi generati dalla cessione di beni e di servizi in favore di soggetti esteri da parte di micro imprese e di piccole imprese italiane, definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non concorrono, nella misura di un terzo, alla determinazione del reddito imponibile di impresa, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) le operazioni di cessione sono avvenute tramite piattaforme di commercio elettronico in favore di un soggetto non italiano;
b) il pagamento relativo alle operazioni di cui alla lettera a) è avvenuto tramite strumenti di pagamento elettronico che garantiscono la piena tracciabilità delle transazioni;
c) l'importo di ciascuna operazione di cui alla lettera a) è inferiore a 5.000 euro.

Il presente comma si applica a decorrere dall'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2014.
6-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le misure necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
6-quater. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutate in 76 milioni di euro per il 2014 e in 43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 37. Quintarelli, Tinagli, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di sostenere le attività economiche e favorire la nascita di nuove imprese nel comune di Campione d'Italia, anche in riferimento alle speciali condizioni di concorrenza dettate dal loro inquadramento territoriale nel contesto economico del Cantone Ticino e alla prossimità con analoghe zone di fiscalità di vantaggio, le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che iniziano dal 1o gennaio 2014 una nuova attività economica con sede e attività prevalente nel comune di Campione d'Italia beneficiano della esenzione dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive e dall'imposta comunale sugli immobili per gli immobili posseduti in Campione d'Italia e destinati all'esercizio dell'attività economica per i primi cinque periodi di imposta a decorrere dall'anno 2014. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è ridotta del 20 per cento per anno. Gli aiuti sono concessi fino alla concorrenza dei limiti imposti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).
6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 300.000 euro a decorrere dal 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5. 24. Guerra.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo il comma 10-ter.1 aggiungere il seguente:
«10-ter.1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 35, comma 10-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, deve intendersi nel senso che le disposizioni ivi menzionate sono applicabili anche ai fondi immobiliari istituiti in base alla legislazione di altri Stati membri dell'Unione europea e agli altri operatori professionali esteri.».
5. 19. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i pagamenti effettuati utilizzando carte di debito operanti su circuiti nazionali fino all'importo massimo di 25 euro per transazione e per cumulativi 50 euro giornalieri sono effettuati senza l'immissione del codice di identificazione personale (PIN).
5. 38. Quintarelli, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis.1. La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è destinata anche al finanziamento degli aiuti de minimis nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, e successive modificazioni, a favore delle piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nella aree esterne al confine nazionale come localizzate all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014. A tali imprese si applicano le tipologie di agevolazioni previste alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
5. 25. Guerra.

Al comma 7, dopo le parole: Ministero dell'interno sostituire la parola: e con: , e dopo le parole: Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. 21. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Nardella, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di incentivare la permanenza di studenti stranieri che, entro tre mesi dal termine del corso universitario, confermano o trasferiscono la loro residenza o il loro domicilio in Italia, è attribuito, su presentazione di apposita richiesta dei medesimi soggetti, un beneficio fiscale consistente in credito d'imposta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute a titolo di tasse, quote d'iscrizione o contributi per la frequenza di corsi d'istruzione universitaria o post-universitaria, purché effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi e nel limite di 10.000 euro di beneficio annuo massimo.
1-ter. Al fine di incentivare i giovani, nati all'estero dopo il 1o gennaio 1989 e residenti all'estero da almeno due anni, a completare un intero corso di laurea o un master universitario di secondo livello o un dottorato di ricerca presso un'università degli studi italiana e a intraprendere, sempre nel nostro Paese, un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, è attribuito ai medesimi soggetti un credito d'imposta, la cui quantificazione, requisiti di accesso e modalità di concessione, sono stabiliti con successivo decreto di attuazione da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'economia e delle finanze.
5. 51. Mosca, Garavini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Dopo l'articolo 83, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inserire il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pur rimanendo l'obbligo di fornire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, entro 180 giorni.».
5. 58. Baldassarre, Rizzetto, Rostellato, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 2 della legge n. 238 del 30 dicembre 2010, e successive modificazioni, al primo periodo, apportare le seguenti modificazioni: la parola: «2015» è sostituita con la seguente: «2018».
5. 50. Mosca, Garavini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341»;
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipula dell'atto costitutivo.
5. 55. Senaldi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nei progetti e attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane e di promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, adottati dai Ministeri competenti per materia e attuati dalle strutture decentrate dello Stato, nonché dagli enti pubblici operanti nel campo della commercializzazione e del turismo, ai fini di una più ampia promozione delle iniziative, si prevede, ove possibile, il coinvolgimento delle comunità d'origine italiana presenti all'estero e, in particolare, degli organismi di rappresentanza previsti dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di regolamento del funzionamento dei COMITES, e dalla legge 6 novembre 1989 n. 368, e successive modificazioni, sull'istituzione e il funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

Conseguentemente sostituire il primo periodo del comma 9 del medesimo articolo con il seguente: Dall'attuazione dei commi 7, 7-bis e 8 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
5. 42. La Marca, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

Al comma 8, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 9, comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le Università e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il superamento del test di cui al periodo precedente non è richiesto.
5. 22. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Nardella, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Sopprimere il punto 2) della lettera h) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
5. 45. Della Valle, Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Petraroli, Prodani, Vallascas.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le Regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, attiva su tutto il territorio nazionale percorsi per favorire il rientro in Italia di giovani talenti e profili professionali qualificati, attraverso la creazione di opportunità lavorative. Per le finalità di cui al precedente periodo è assegnato un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 26. Busin, Allasia.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
9-bis. Oltre a quanto stabilito dai precedenti commi 7, 8 e 9, al fine di incentivare il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che incrementano la loro base occupazionale attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell'elenco di cui al successivo comma 9-ter, è riconosciuta l'esclusione dalla base imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto.
9-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, è istituto presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito elenco dei ricercatori di cui al comma 9-bis ed a cui possono accedere i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, residenti all'estero da non meno di 12 mesi e non più di 15 anni, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche e private.
9-quater. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9-quinquies. L'agevolazione fiscale di cui al comma 9-bis si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima.
9-sexies. L'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies è pari a 150 milioni di euro in ragione annua. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni al fine di modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro in ragione annua.
5. 7. Paglia, Lavagno, Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-bis. La società Finest Spa è autorizzata ad operare nei Paesi del Mediterraneo».
5. 60. Colaninno.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di armonizzare la legislazione italiana a quella europea nell'ambito della vendita di azienda e favorire gli investimenti stranieri in Italia, al Libro quarto, Titolo III, Capo I, del codice civile, è aggiunta, in fine, la seguente sezione: «Sezione IV-bis DELLA VENDITA DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONI SOCIALI ARTICOLO 1547-bis. - (Vendita di azienda). - Nella vendita di azienda il termine di prescrizione dell'azione di cui all'articolo 1495 è di cinque anni. ARTICOLO 1547-ter. - (Vendita di partecipazioni sociali). - Nella vendita di partecipazioni sociali i diritti derivanti dai patti relativi alla consistenza, alle caratteristiche del patrimonio, alle prospettive reddituali e alla situazione economica e finanziaria della società si prescrivono in cinque anni.
5. 59. Moretti, Francesco Sanna.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Sopprimere il punto 3) della lettera h) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n, 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
5. 46. Della Valle, Vallascas, Da Villa, Crippa, Fantinati, Petraroli, Prodani.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. È istituito, entro il 30 luglio 2014, presso il Ministero dello sviluppo economico, un portale informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi relativi al settore delle SUI-start-up innovative. Il portale web, deve fornire chiare informazioni rispetto alle modalità di accesso ai bandi, ai finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al settore dalle strutture governative, indicando anche gli enti di riferimento preposti come interlocutori dei vari utilizzatori. Il portale deve altresì, avere una sezione dedicata ai territori, nella quale siano indicati tutti i riferimenti regionali e locali, con particolare attenzione ad una mappatura dettagliata di incubatori e strutture di sostegno alle start-up stesse.
5. 39. Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per incentivare il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero).

1. Al fine di incentivare il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che incrementano la loro base occupazionale attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell'elenco di cui al successivo comma 2, è riconosciuta l'esclusione dalla base imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP di un importo pari ai 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, è istituto presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito elenco dei ricercatori di cui al comma 1 ed a cui possono accedere i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, residenti all'estero da non meno di 12 mesi e non più di 15 anni, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche e private.
3. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima.
5. L'onere derivante dal presente articolo è pari a 150 milioni di euro in ragione annua. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, coti propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni al fine di modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro in ragione annua.
5. 01. Lavagno, Paglia, Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per favorire lo sviluppo e la modernizzazione delle imprese di pesca).

1. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Per la cessione di prodotti ittici, le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, si intendono assolte in presenza di sistemi di tracciabilità del prodotto di cui agli articoli 59 e seguenti del Regolamento (CE) N. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009.
3. Ai servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislative 9 gennaio 2012, n. 4, è riservato il 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come annualmente rifinanziate dalla legge di stabilità.
4. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:
«3. Sono vietati la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fiuta eccezione per quella a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto».

5. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.
5. 02. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Paglia, Lavagno, Franco Bordo, Palazzotto.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per favorire lo sviluppo e la modernizzazione delle imprese di pesca).

1. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Per la cessione di prodotti ittici, le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, in legge con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si intendono assolte in presenza di sistemi di tracciabilità del prodotto di cui agli articoli 59 e seguenti del Regolamento (CE) N. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009.
3. Ai servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è riservato il 10 per cento delle vigenti risorse di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
4. 11 comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:
«3. Sono vietati la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto.».

5. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.
5. 03. Mongiello, Oliverio.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per favorire lo sviluppo e la modernizzazione delle imprese di pesca).

1. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014. Conseguentemente alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: -5.000;
2015: -;
2016: -.

2. Per la cessione di prodotti ittici, le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27 si intendono assolte in presenza di sistemi di tracciabilità del prodotto di cui agli articoli 59 e seguenti del Regolamento (CE) N. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009.
3. Ai servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è riservato il 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come annualmente rifinanziate dalla legge di stabilità.
4. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:
«3. Sono vietati la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto».

5. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.
5. 04. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per favorire lo sviluppo e la modernizzazione delle imprese di pesca).

1. Ai servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è riservato il 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come annualmente rifinanziate dalla legge di stabilità.
2. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:
«3. Sono vietati la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto.».

3. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.
5. 05. Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per favorire lo sviluppo e la modernizzazione delle imprese di pesca).

1. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca di cui all’ articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014.
2. Per la cessione di prodotti ittici, le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si intendono assolte in presenza di sistemi di tracciabilità del prodotto di cui agli articoli 59 e seguenti del Regolamento (CE) n. 224 del 2009 del Consiglio del 20 novembre 2009.
3. Ai servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è riservato il 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come annualmente rifinanziate dalla legge di stabilità.
4. Il comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:
«3. Sono vietati la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella a fini scientifici, a meno che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto».

5. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è soppresso.
6. L'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012 è soppresso.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento al relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 5. 06. Pagano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per favorire lo sviluppo e la modernizzazione delle imprese di pesca).

1. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera di pesca di cui all'articolo 5 del decreto-legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014.
2. Per la cessione di prodotti ittici, le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si intendono assolte in presenza di sistemi di tracciabilità del prodotto di cui agli articoli 59 e seguenti del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009.
3. Ai servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è riservato il 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come annualmente rifinanziate dalla legge di stabilità.
4. Il comma 3, dell'articolo 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:
«3. Sono vietati la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quelli a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto».

5. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, è soppresso.
6. L'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è soppresso.
7. All'onere di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 all'uopo utilizzando l'accantonamento al relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 5. 09. Leone.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Tutela della filiera enogastronomica italiana).

1. Al fine della difesa del made in Italy e al contrasto del fenomeno della contraffazione dei prodotti agricoli tipici locali, è prevista l'introduzione obbligatoria della tracciabilità di filiera dei prodotti alimentari, la tutela del consumatore finale tramite la garanzia della sicurezza e della trasparenza delle singole fasi del processo produttivo e il potenziamento dei controlli in riferimento agli obblighi di etichettatura.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
5. 08. Minardo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Promozione del «made in Italy»).

1. Per il sostegno delle azioni di internazionalizzazione del sistema produttivo è destinata, per l'anno 2014, la somma di euro 2,1 milioni al Fondo per la promozione straordinaria del «made in Italy» di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, tramite utilizzo di pari importo delle risorse disponibili presso la contabilità speciale n. 5650, intestata a «Simest - Fondo Start up», istituita ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che vengono a tal fine versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2014.
3. Con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i progetti e le iniziative promozionali da realizzare.
4. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefici del Fondo Start up.
5. Simest S.p.A. continua a gestire le disponibilità residue per le finalità originarie del Fondo Start up sulla contabilità speciale di cui al comma 1, limitatamente agli interventi già deliberati nonché alle domande di intervento pervenute alla Simest alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati nonché ad assicurare il rientro delle stesse alle relative scadenze.
6. Le disponibilità residue, non utilizzate per le finalità originarie del Fondo start up, nonché le restituzioni da parte dei beneficiari dei relativi interventi, sono destinate a finanziare nuovi progetti per le finalità del Fondo per la promozione straordinaria del «made in Italy», con le modalità previste ai commi 1, 2, 3 del presente articolo.
7. Simest S.p.A. provvede altresì ad informare annualmente il Ministero dello sviluppo economico sul piano dei rientri delle partecipazioni e su ogni evento significativo collegato alle partecipazioni erogate.
5. 07. Bernardo, Pagano, Minardo.

ART. 6.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: micro, piccole e medie con le seguenti: micro e piccole.

Conseguentemente al secondo periodo, sostituire le parole: suddette piccole e medie con le seguenti: suddette micro e piccole.
6. 65. Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Catalano, Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, dopo le parole: medie imprese inserire le seguenti: e delle imprese agricole.
6. 22. Taricco, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Al comma 1, sostituire le parole: conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) con le seguenti: conformemente al regolamento n. 1407/2013/UE della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti di importanza minore (de minimis).
6. 2. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Lavagno, Paglia.

Al comma 1, sostituire le parole: concessi ad imprese per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga con le seguenti: concessi ad imprese per migliorare lo sviluppo della banda ultralarga e del commercio elettronico, nonché la diffusione di nuove soluzioni di e-commerce.
6. 3. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Lavagno, Paglia.

Al comma 1, sopprimere la parola: hardware.

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: per l'acquisto di software aggiungere le seguenti: con preferenza per soluzioni software open source.
6. 62. Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Catalano, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 1, dopo le parole: per l'acquisto di software, hardware, aggiungere le seguenti: servizi di virtualizzazione.
6. 63. Nicola Bianchi, Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Catalano, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 1, sostituire le parole da: il miglioramento dell'efficienza aziendale, fino alla fine del comma con le seguenti: lo sviluppo di soluzioni e-commerce e la connettività a banda larga e ultralarga.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contributi sono assegnati sulla base di graduatorie delle domande definite secondo la rispondenza delle domande stesse alle finalità di cui al comma 1.
6. 4. De Menech, Bonaccorsi, Coppola, Rotta, Quintarelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: il miglioramento dell'efficienza aziendale, fino alla fine del comma con le seguenti: lo sviluppo di soluzioni e-commerce e la connettività a banda larga e ultralarga.
6. 1. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Paglia, Lavagno, Quaranta, Nardi, Ragosta.

Al comma 1, dopo le parole: dell'efficienza aziendale aggiungere le seguenti: , la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro.
6. 72. Mosca, Tinagli, Saltamartini.

Al comma 1, dopo le parole: la connettività a banda larga e ultralarga aggiungere il seguente periodo: I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento ad internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, in quelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili.
6. 23. Bergamini.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
6. 64. Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Catalano, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 1, dopo le parole: piccole e medie imprese aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono ricomprese tra i destinatari del presente comma anche le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli dal vivo.
6. 21. Capozzolo.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 1o ottobre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2013 si applicano anche allo scavo per la installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni.
1-ter. La installazione sopra suolo dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni di volume non superiore a un metro cubo deve rispettare quanto previsto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del Decreto Interministeriale 1o ottobre 2013 e, se prevista al di sopra del marciapiede, deve essere realizzata in aderenza al muro degli edifici prospicenti la sede stradale, deve consentire gli spazi liberi per il passaggio sul marciapiede dei disabili e rispettare le idonee distanze per la fruizione dei passi carrai e degli altri accessi o aperture, ed è preceduta dalla presentazione di una Denuncia di Inizio Attività secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 20 ottobre 2001 e sue modificazioni.
* 6. 24. Abrignani.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 1o ottobre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2013 si applicano anche allo scavo per la installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni.
1-ter. La installazione sopra suolo dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni di volume non superiore a un metro cubo deve rispettare quanto previsto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del Decreto Interministeriale 1o ottobre 2013 e, se prevista al di sopra del marciapiede, deve essere realizzata in aderenza al muro degli edifici prospicenti la sede stradale, deve consentire gli spazi liberi per il passaggio sul marciapiede dei disabili e rispettare le idonee distanze per la fruizione dei passi carrai e degli altri accessi o aperture, ed è preceduta dalla presentazione di una Denuncia di Inizio Attività secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 20 ottobre 2001 e sue modificazioni.
* 6. 32. Caparini, Allasia, Busin.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 1o ottobre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2013 si applicano anche allo scavo per la installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni.
1-ter. La installazione sopra suolo dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni di volume non superiore a un metro cubo deve rispettare quanto previsto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del Decreto Interministeriale 1o ottobre 2013 e, se prevista al di sopra del marciapiede, deve essere realizzata in aderenza al muro degli edifici prospicenti la sede stradale, deve consentire gli spazi liberi per il passaggio sul marciapiede dei disabili e rispettare le idonee distanze per la fruizione dei passi carrai e degli altri accessi o aperture, ed è preceduta dalla presentazione di una Denuncia di Inizio Attività secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 20 ottobre 2001 e sue modificazioni.
* 6. 52. Minardo, Bernardo, Pagano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di colmare il digital divide, possono usufruire dei voucher di cui al comma 1 tutte le organizzazioni che, in forme giuridiche diverse, svolgono attività di carattere sociale senza fini di lucro e che perseguono l'obiettivo di realizzare reti intranet pubbliche da destinare alla collettività.
6. 66. Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Catalano, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Rientrano tra le attività connesse, di cui all'articolo 2135 del codice civile, le attività di fornitura di beni e servizi svolte da aziende faunistico-venatorie ed effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. Le Regioni e le Province autonome, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, con le caratteristiche indicate all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche aventi scopo di lucro.
6. 25. Oliverio.

Al comma 2, dopo le parole: proposta nazionale aggiungere le seguenti: assicurando la più ampia facilità di accesso anche sotto l'aspetto procedurale.
6. 77. Ruocco.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La somma così individuata dal CIPE è corrisposta alle imprese che ne fanno richiesta.
6. 70. Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Catalano, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camera di Commercio con le seguenti: in misura proporzionale al numero delle domande effettivamente presentate.
6. 6. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Lavagno, Paglia.

Al comma 2, sostituire le parole: al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni con le seguenti: al numero delle domande presentate per ciascuna Regione.
6. 5. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Paglia, Lavagno, Quaranta, Nardi, Ragosta.

Al comma 3, sostituire le parole: e le modalità di erogazione dei contributi con le seguenti: le modalità di erogazione e di controllo sulla gestione dei contributi.
6. 67. Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Catalano, Cristian Iannuzzi.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: I contributi sono assegnati sulla base di graduatorie delle domande definite secondo la rispondenza delle domande stesse alle finalità di cui al comma 1.
6. 11. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Paglia, Lavagno, Quaranta, Nardi, Ragosta.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Al comma 2 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente:
o-ter) la cessione a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e agli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, avente per oggetto apparecchiature informatiche funzionanti, fisse o portatili, alla cui produzione o al cui scambio non è diretta l'attività del cedente, per un ammontare pari al 50 per cento del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino a 30 mesi prima dal momento della cessione, pari al 40 per cento del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 36 mesi prima dal momento della cessione, pari al 30 per cento del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 42 mesi prima dal momento della cessione e pari al 20 per cento del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 48 mesi prima dal momento della cessione, e comunque complessivamente non superiore all'uno per cento del reddito d'impresa dichiarato. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che il soggetto beneficiario, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefìci fiscali previsti dal presente articolo, realizzi l'effettivo utilizzo diretto.
3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni correnti relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per un importo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
6. 57. Quintarelli, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti, Tinagli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Il comma 3-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 è sostituito dal seguente:
«3-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, presso qualsiasi pubblico esercizio, dotato di apparecchiature per la connessione telematica per la libera fruizione, è vietato giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.».
6. 71. Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Catalano, Cristian Iannuzzi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il punto 3) è aggiunto il seguente punto:
«4) su un territorio fino a 50.000 abitanti, nulla è dovuto.».
6. 58. Quintarelli, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti, Tinagli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il digital divide in relazione alla banda larga ed ultralarga e di conseguire una mappatura della rete nazionale in fibra ottica, l'Agenzia per l'Italia digitale, istituita con decreto-legge n. 83, convertito nella legge n. 13 del 2012, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, identifica tutte le reti in fibra ottica di proprietà pubblica o privata, esistenti sul territorio nazionale, individuando separatamente le reti che risultano non utilizzate o parzialmente utilizzate.
5-ter. Le reti non utilizzate o parzialmente utilizzate, di cui al comma precedente, possono, tramite accordo con l'Agenzia per l'Italia digitale e il proprietario della rete, essere riservate all'utilizzo da parte delle organizzazioni che, in forme giuridiche diverse, svolgono attività di carattere sociale senza fini di lucro e che perseguono l'obiettivo di realizzare reti intranet pubbliche da destinare alla collettività senza oneri, anche economici e finanziari, per il soggetto proprietario e sostenendo le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione.
6. 68. Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Catalano, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis
. All'Agenzia per l'Italia digitale è riconosciuto inoltre il compito di redigere, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in linea con le indicazioni del Codice dell'amministrazione digitale, una mappatura interattiva dei cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di cui al comma 1 dell'articolo 40 della legge 1o agosto 2002, n. 166 estesi su tutto il territorio nazionale.
6. 69. Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Catalano, Cristian Iannuzzi.

Al comma 7, dopo le parole: di cui all'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e inserire le seguenti: di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché.
6. 54. Minardo, Pagano, Bernardo.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica in materia informatica e per l'acquisto di beni e servizi, l'INPS, anche ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8, comma 2, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge, affida, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le attività di incasso e pagamento al prestatore di servizi di pagamento avente i seguenti requisiti:
a) abilitazione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) presenza capillare su tutto il territorio nazionale di sportelli fisici;
c) dotazione di piattaforme tecnologiche integrate attive su scala nazionale;
d) esperienza pluriennale maturata nei servizi finanziari di pagamento effettuati a sportello ed elettronicamente.

7-ter. La convenzione regolante i rapporti tra l'INPS e il prestatore di servizi di pagamento evidenzia il ricorso dei requisiti di cui al comma 7-bis determina il corrispettivo per il servizio reso.
7-quater. Dall'attuazione del comma 7-bis deve derivare un risparmio di spesa rispetto al costo medio sostenuto dall'INPS nel triennio 2011-2013 per i servizi di incasso e pagamento.
6. 75. Bruno Bossio, Ginefra.

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:
8. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge causano situazioni interferenziali, accertate dal Ministero dello sviluppo economico, a frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti devono essere dismesse entro il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. A seguito di tali dismissioni l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni provvede all'aggiornamento del piano di assegnazione delle frequenze per la tv digitale terrestre.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2014, previa consultazione delle associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese televisive, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori di rete per la tv digitale terrestre, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Il decreto di cui al presente comma 9 definisce anche i criteri per l'assegnazione agli operatori di rete, attualmente esercenti le frequenze da liberare che intendano proseguire l'attività, delle frequenze volontariamente rilasciate dai soggetti che eserciscono frequenze diverse da quelle da liberare. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti per il rilascio di frequenze di cui al comma 8. Alle misure economiche di natura compensativa di cui sopra si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
* 6. 33. Caparini, Busin, Allasia.

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:
8. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge causano situazioni interferenziali, accertate dal Ministero dello sviluppo economico, a frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti devono essere dismesse entro il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. A seguito di tali dismissioni l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni provvede all'aggiornamento del piano di assegnazione delle frequenze per la tv digitale terrestre.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2014, previa consultazione delle associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese televisive, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori di rete per la tv digitale terrestre, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Il decreto di cui al presente comma 9 definisce anche i criteri per l'assegnazione agli operatori di rete, attualmente esercenti le frequenze da liberare che intendano proseguire l'attività, delle frequenze volontariamente rilasciate dai soggetti che eserciscono frequenze diverse da quelle da liberare. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti per il rilascio di frequenze di cui al comma 8. Alle misure economiche di natura compensativa di cui sopra si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
* 6. 47. Bernardo, Pagano, Minardo.

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:
8. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge causano situazioni interferenziali, accertate dal Ministero dello Sviluppo Economico, a frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti devono essere dismesse entro il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. A seguito di tali dismissioni l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni provvede all'aggiornamento del piano di assegnazione delle frequenze per la tv digitale terrestre.
9. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2014, previa consultazione delle associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese televisive, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori di rete per la tv digitale terrestre, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Il decreto di cui al presente comma 9 definisce anche i criteri per l'assegnazione agli operatori di rete, attualmente esercenti le frequenze da liberare che intendano proseguire l'attività, delle frequenze volontariamente rilasciate dai soggetti che eserciscono frequenze diverse da quelle da liberare. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti per il rilascio di frequenze di cui al comma 8. Alle misure economiche di natura compensativa di cui sopra si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
* 6. 12. De Menech, Rotta.

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:
8. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge causano situazioni interferenziali, accertate dal Ministero dello Sviluppo Economico, a frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti devono essere dismesse entro il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. A seguito di tali dismissioni l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni provvede all'aggiornamento del piano di assegnazione delle frequenze per la tv digitale terrestre.
9. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2014, previa consultazione delle associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese televisive, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori di rete per la tv digitale terrestre, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Il decreto di cui al presente comma 9 definisce anche i criteri per l'assegnazione agli operatori di rete, attualmente esercenti le frequenze da liberare che intendano proseguire l'attività, delle frequenze volontariamente rilasciate dai soggetti che eserciscono frequenze diverse da quelle da liberare. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti per il rilascio di frequenze di cui al comma 8. Alle misure economiche di natura compensativa di cui sopra si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
* 6. 26. Abrignani.

Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'obbligo di rilascio delle frequenze da parte degli operatori riguarda solo ed esclusivamente le frequenze legittimamente assegnate sulla base della pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e interessate da interferenze da parte dei Paesi confinanti.
6. 9. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Lavagno, Paglia.

Al comma 8, dopo le parole: 31 dicembre 2014, aggiungere le seguenti: Gli operatori di rete assegnatari delle frequenze di cui al primo periodo potranno optare tra l'assegnazione di nuove frequenze coordinate, in particolare il CH 7 VHF e il CH 11 VHF, o il riconoscimento di un indennizzo calcolato proporzionalmente all'area di servizio coperta dalla frequenza da liberare nonché agli ascolti Auditel prodotti sulla frequenza stessa. Nell'assegnazione di nuove frequenze si seguiranno le graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto legge 31 marzo 2011 n. 34 convertito dalla legge 26 maggio 2011 n. 75.
* 6. 15. Ginefra.

Al comma 8, dopo le parole: 31 dicembre 2014, aggiungere le seguenti: Gli operatori di rete assegnatari delle frequenze di cui al primo periodo potranno optare tra l'assegnazione di nuove frequenze coordinate, in particolare il CH 7 VHF e il CH 11 VHF, o il riconoscimento di un indennizzo calcolato proporzionalmente all'area di servizio coperta dalla frequenza da liberare nonché agli ascolti Auditel prodotti sulla frequenza stessa. Nell'assegnazione di nuove frequenze si seguiranno le graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto legge 31 marzo 2011 n. 34 convertito dalla legge 26 maggio 2011 n. 75.
* 6. 30. Caparini, Allasia, Busin.

Al comma 8, dopo le parole: 31 dicembre 2014, aggiungere le seguenti: Gli operatori di rete assegnatari delle frequenze di cui al primo periodo potranno optare tra l'assegnazione di nuove frequenze coordinate, in particolare il CH 7 VHF e il CH 11 VHF, o il riconoscimento di un indennizzo calcolato proporzionalmente all'area di servizio coperta dalla frequenza da liberare nonché agli ascolti Auditel prodotti sulla frequenza stessa. Nell'assegnazione di nuove frequenze si seguiranno le graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto legge 31 marzo 2011 n. 34 convertito dalla legge 26 maggio 2011 n. 75.
* 6. 10. Paglia, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Lavagno.

Al comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In considerazione della accresciuta potenzialità tecnica dei blocchi trasmissivi per la radiofonia, un blocco viene riservato alla concessionaria pubblica, due blocchi vengono destinati alle reti radiofoniche nazionali e 11 blocchi vengono destinati alle emittenti radiofoniche locali in banda VHF III; di tali 11 blocchi, un blocco viene riservato alle emittenti radiofoniche locali con copertura territoriale almeno regionale. Le emittenti radiofoniche locali con copertura almeno regionale non sono tenute ad osservare la condizione del rispetto del quorum del 30 per cento.
** 6. 16. Ginefra.

Al comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In considerazione della accresciuta potenzialità tecnica dei blocchi trasmissivi per la radiofonia, un blocco viene riservato alla concessionaria pubblica, due blocchi vengono destinati alle reti radiofoniche nazionali e 11 blocchi vengono destinati alle emittenti radiofoniche locali in banda VHF III; di tali 11 blocchi, un blocco viene riservato alle emittenti radiofoniche locali con copertura territoriale almeno regionale. Le emittenti radiofoniche locali con copertura almeno regionale non sono tenute ad osservare la condizione del rispetto del quorum del 30 per cento.
** 6. 31. Caparini, Busin, Allasia.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'aggiornamento del piano di assegnazione 177 delle frequenze, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 2005, in modo da permettere l'assegnazione agli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi nei confronti dei quali sono adottate le misure di cui al comma 8 di porzioni di spettro tali da consentire la prosecuzione dell'attività di impresa.
6. 17. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Paglia, Lavagno, Quaranta, Nardi, Ragosta.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
9-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 50 milioni per l'anno 2014, 20 per l'anno 2015 e 20 per l'anno 2016.
9-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 30 milioni per gli anni 2014, 2015 e 2016 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 20 milioni per gli anni 2014, 2015, 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 39. Caparini, Allasia, Busin.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
9-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 45 milioni per l'anno 2014,15 per l'anno 2015 e 15 per l'anno 2016.
9-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 15 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 30 milioni per l'anno 2014, 10 milioni per gli anni 2015 e 2016 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 15 milioni per l'anno 2014 e 5 milioni per gli anni 2015 e 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 40. Caparini, Allasia, Busin.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
9-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 25 milioni per l'anno 2014,10 per l'anno 2015 e 10 per l'anno 2016.
9-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 15 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 25 milioni per l'anno 2014, 10 milioni per gli anni 2015 e 2016 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 41. Caparini, Allasia, Busin.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
9-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
9-ter. All'onere derivante dal comma 9-bis, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2014, 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 10 milioni per l'anno 2014, 18 milioni per l'anno 2015 e 18 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 8 milioni per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 35. Caparini, Caon, Allasia, Busin.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
9-bis. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge.
9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 36. Caparini, Caon, Allasia, Busin.

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:
9-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.»;
b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.
2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.

9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, per un importo pari a 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 37. Caparini, Busin, Allasia.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
9-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.
9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, per un importo pari a 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 45. Caparini, Busin, Allasia.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
9-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 488, all'articolo 27 comma 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, all'articolo 145 comma 18 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, all'articolo 52 comma 18 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, all'articolo 80 comma 35 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, all'articolo 4 comma 5 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, all'articolo 2 comma 296 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.
9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, per un importo pari a 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 46. Caparini, Allasia, Busin.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
9-bis.
In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.
9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, per un importo pari a 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 44. Caparini, Busin, Allasia.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio, per le emittenti televisive che operano in ambito locale è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente:
Al comma 4 dell'articolo 3-
quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto in fine il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale.
6. 34. Caparini, Allasia, Busin.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Il Contratto di programma di cui al comma 31 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è prorogato fino al 31 dicembre 2014. I trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato a parziale copertura dell'onere del servizio postale universale sono determinati in base al meccanismo previsto dal contratto di programma di cui al periodo precedente. Conseguentemente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede al pagamento dei maggiori oneri integrando gli stanziamenti per l'anno 2012 di 28,4 milioni di euro e per l'anno 2014 di 59 milioni di euro provvedendo per l'anno 2014 mediante compensazione nella misura di 9 milioni di euro con gli stanziamenti previsti a tal fine per l'anno 2013 e quanto ai restanti 78.4 milioni di euro, nella misura di 15 milioni per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e nella misura di 63,4 milioni sul medesimo Fondo con una rateizzazione di tre anni, con ratei annuali di pari importo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 9 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, dei decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche operate dall'Autorità di regolamentazione del settore postale in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio e gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia. Entro il 31 luglio 2014, deve essere sottoscritto dalle parti il contratto di programma per il triennio 2015-2017, che deve essere notificato entro il 10 ottobre 2014 alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza. Il contratto di programma di cui al periodo precedente deve prevedere criteri di efficientamento e rimodulazione dei livelli di servizio al fine di consentire una graduale riduzione degli oneri del contratto in relazione all'evoluzione del mercato. Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio. I contratti di programma, di durata triennale, relativi ai periodi regolatori successivi a quello di cui al primo periodo, sono sottoscritti entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del contratto in vigore e notificati alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza entro il 10 ottobre dello stesso anno. Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio.
Qualora, alla data del 10 ottobre dell'anno di scadenza del contratto in vigore non sia stato notificato alla Commissione Europea il contratto di programma per il triennio successivo si intende rinnovato per triennio il contratto di programma in vigore, che viene contestualmente notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla Commissione Europea.
* 6. 51. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Il Contratto di programma di cui al comma 31 dell'articolo 33 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 è prorogato fino al 31 dicembre 2014. I trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato a parziale copertura dell'onere del servizio postale universale sono determinati in base al meccanismo previsto dal contratto di programma di cui al periodo precedente. Conseguentemente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede al pagamento dei maggiori oneri integrando gli stanziamenti per l'anno 2012 di 28,4 milioni di euro e per l'anno 2014 di 59 milioni di euro provvedendo per l'anno 2014 mediante compensazione nella misura di 9 milioni di euro con gli stanziamenti previsti a tal fine per l'anno 2013 e quanto ai restanti 78.4 milioni di euro, nella misura di 15 milioni per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e nella misura di 63,4 milioni sul medesimo Fondo con una rateizzazione di tre anni, con ratei annuali di pari importo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 9 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche operate dall'Autorità di regolamentazione del settore postale in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio e gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia. Entro il 31 luglio 2014, deve essere sottoscritto dalle parti il contratto di programma per il triennio 2015-2017, che deve essere notificato entro il 10 ottobre 2014 alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza. Il contratto di programma di cui al periodo precedente deve prevedere criteri di efficientamento e rimodulazione dei livelli di servizio al fine di consentire una graduale riduzione degli oneri del contratto in relazione all'evoluzione del mercato. Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio. I contratti di programma, di durata triennale, relativi ai periodi regolatori successivi a quello di cui al primo periodo, sono sottoscritti entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del contratto in vigore e notificati alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza entro il 10 ottobre dello stesso anno. Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio.
Qualora, alla data del 10 ottobre dell'anno di scadenza del contratto in vigore non sia stato notificato alla Commissione Europea il contratto di programma per il triennio successivo si intende rinnovato per triennio il contratto di programma in vigore, che viene contestualmente notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla Commissione Europea.
* 6. 27. Abrignani.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione.
6. 38. Caparini, Caon, Busin, Allasia.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 42. Caparini, Allasia, Busin.

Al comma 10, dopo le parole: 30 Mbps, aggiungere le seguenti: e la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro.
6. 73. Mosca, Tinagli, Saltamartini.

Al comma 10, sostituire le parole: un valore massimo di 20.000 euro e nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro con le seguenti: un valore massimo di 40.000 euro e nella misura massima di 125 milioni di euro.
6. 19. Bonaccorsi, Coppola, Rotta, Quintarelli, De Menech.

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro con 200 milioni di euro.
6. 18. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Lavagno, Paglia.

Al comma 11, sostituire le parole da: regolamento (CE) sino a («de minimis») con le seguenti: regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
6. 20. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica in materia informatica e per l'acquisto di beni e servizi, l'INPS, anche ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8, comma 2, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge, affida, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le attività di incasso e pagamento al prestatore di servizi di pagamento avente i seguenti requisiti:
a) abilitazione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) presenza capillare su tutto il territorio nazionale di sportelli fisici;
c) dotazione di piattaforme tecnologiche integrate attive su scala nazionale;
d) esperienza pluriennale maturata nei servizi finanziari di pagamento effettuati a sportello ed elettronicamente.

14-ter. La convenzione regolante i rapporti tra l'INPS e il prestatore di servizi di pagamento evidenzia il ricorso dei requisiti di cui al comma 14-bis e determina il corrispettivo per il servizio reso.
14-quater. Dall'attuazione del comma 14-bis deve derivare un risparmio di spesa rispetto al costo medio sostenuto dall'INPS nel triennio 2011-2013 per i servizi di incasso e pagamento.

Conseguentemente alla rubrica sostituire la parola: editoria con le seguenti: agenda digitale.
6. 74. Bruno Bossio, Ginefra.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
d) i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;
f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;
g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;
l) l'articolo 138 del codice dei consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
n) il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;
r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

14-ter. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione del comma 14-bis sono destinate al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
6. 29. Della Valle, Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Petraroli, Prodani, Vallascas.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione dei progetti relativi all'introduzione di nuove tecnologie per i servizi di comunicazione al cittadino e alle imprese attraverso servizi evoluti in mobilità nelle aree urbane decentrate e rurali, è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per il finanziamento dei progetti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono individuati i progetti nonché sono definite le modalità operative e di gestione degli stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitate «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. 50. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Al comma 1 dell'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono premesse le seguenti parole: Fermo quanto disposto dal successivo comma 3,.
6. 59. Quintarelli, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Al comma 3 dell'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «richieste da chiunque per qualsiasi finalità, ad esclusione dell'uso commerciale. Con separati decreti, il Ministero può definire specifiche modalità applicative per determinati utilizzi.».
6. 60. Quintarelli, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 109 le parole: «Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora la concessione, nei limiti di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:».
6. 61. Quintarelli, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 47, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici, convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di computer emergency response team. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, alla rubrica sostituire la parola: editoria con le seguenti: agenda digitale.
6. 76. Bruno Bossio, Ginefra.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la parola: «2014» è sostituita con: «2015».
* 6. 28. Squeri, Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertita, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 la parola: «2014» è sostituita con: «2015».
* 6. 43. Allasia, Busin, Prataviera.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 10 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di contribuire al superamento del divario digitale è autorizzata una spesa di 4 milioni di euro per il 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per il finanziamento di investimenti e costi in reti di accesso wireless in tecnologia wi-fi e relativo backhauling, per il collegamento di punti di erogazione di servizi pubblici diffusi sul territorio nazionale in aree infrastrutturalmente disagiate, anche al fine di favorire la realizzazione di piazze telematiche, Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso al finanziamento. Saranno ammessi al finanziamento i soggetti erogatori di servizi pubblici di interesse generale su tutto il territorio nazionale dotati di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di infrastrutture fisiche aperte all'accesso al pubblico e con il decreto di cui al periodo precedente saranno individuate ulteriori caratteristiche dei richiedenti. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
6. 49. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera t) è sostituita dalla seguente lettera t). Le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto-legislativo n. 502 del 1992. Qualora le Regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il presidente della Regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti.
6. 48. Dorina Bianchi, Bernardo, Pagano.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Manifestazioni a premio).

1. Fatta salva la possibilità di successive modificazioni nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia di revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, alla disciplina vigente in materia sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alle manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a persone presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, anche se precedute dalla preselezione dei concorrenti in luoghi diversi, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese, la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio si applica limitatamente a quanto previsto dalla lettera b); a tal fine si considerano presenti alle manifestazioni anche i telespettatori o, per le emittenti radiofoniche, gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento telefonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza contestuale;
b) per le manifestazioni radiotelevisive di cui alla lettera a), il soggetto promotore predispone un apposito regolamento, volto a garantire la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i concorrenti; il regolamento contiene l'indicazione del soggetto o dei soggetti promotori, della durata, dell'ambito territoriale, delle modalità di svolgimento della manifestazione, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio, del termine della consegna degli stessi e dei criteri di selezione dei concorrenti, è autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della impresa promotrice ed è conservato presso la sede di quest'ultima per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione; il regolamento è accessibile a tutti gli interessati e allo stesso è fatto riferimento negli inviti al pubblico a partecipare alla manifestazione;
c) fatti salvi gli sconti di prezzo già esclusi dall'ambito delle operazioni a premio, l'esclusione della possibilità di utilizzo del denaro quale premio delle manifestazioni a premio, finalizzata a contrastare l'elusione della riserva statale su lotto e lotterie, si applica anche alla moneta elettronica, ma non si applica agli sconti di prezzo anche cumulati, differiti e aleatori, ai buoni spesa di valore predeterminato da utilizzare nell'ambito di un circuito di pagamento, anche elettronico, idoneo a selezionare i punti di vendita nei quali gli stessi sono spendibili e le categorie di beni ammessi all'acquisto e, comunque, ai premi in denaro di importo pari o inferiore all'importo del prezzo dei beni o servizi al cui acquisto è condizionata la partecipazione alla manifestazione;
d) le limitazioni allo svolgimento al di fuori del territorio dello Stato delle attività relative a manifestazioni a premio, finalizzate a contrastare l'elusione della riserva statale su lotto e lotterie o a garantire la regolarità e trasparenza delle fasi di assegnazione dei premi, non si applicano alle attività e fasi irrilevanti a tali fini e, in particolare, non si applicano alle attività connesse al confezionamento dei prodotti e alla partecipazione alla manifestazione mediante il servizio postale, telefonico o mediante internet o carte di pagamento, anche da parte di cittadini stranieri.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. All'articolo 12, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le sanzioni specificamente previste dalla lettera o) del comma 1 si applicano, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la diversa disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia.
4. Le somme relative alle cauzioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, incassate a seguito di violazioni della normativa sulle manifestazioni a premio, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche per essere utilizzate per concedere, nei limiti delle somme disponibili, eventuali indennizzi ai consumatori danneggiati dalle violazioni stesse.
5. Le vendite abbinate promozionali di prodotti di diverse tipologie sono ammesse a condizione che siano realizzate nel rispetto delle disposizioni relative ai requisiti necessari per la vendita dei singoli prodotti e fornendo ai consumatori informazioni anche relativamente al peso ed al prezzo unitario dei singoli prodotti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate modalità semplificate appropriate di informazione ai consumatori.
6. 01. Bernardo, Pagano, Minardo.

ART. 7.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).
7. 2. Pisano.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. In attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità», trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento - Settore Internazionale - Ufficio Ruling Internazionale - pubblica nel proprio sito internet l'elenco delle imprese con attività transnazionale che presentano richiesta di ruling di standard internazionale, entro dieci giorni dal ricevimento. Per ciascuna impresa interpellante l'elenco riporta, oltre all'oggetto del ruling, la denominazione, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA e, eventualmente, l'indicazione del domiciliatario nazionale per la procedura. In caso di istanza presentata da impresa non residente, dovranno essere altresì indicati l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, se posseduta, nonché le generalità e l'indirizzo in Italia del rappresentante per i rapporti tributari. Il sito internet dell'indicata Agenzia fiscale deve essere strutturato, in un contesto di assoluta trasparenza, in maniera da consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i dati, le informazioni e i documenti ivi pubblicati».
2-ter L'elenco di cui al precedente comma 2-bis. è aggiornato, a cadenza settimanale, con l'indicazione della data e dello scopo degli incontri tenuti nel contesto di attività officiali di pre-filing nonché delle generalità dei soggetti che vi intervengono. Sono altresì pubblicati i verbali degli incontri in contraddittorio redatti all'atto dell'avvio e nel corso dello svolgimento dell'attività istruttoria. È infine pubblicato l'atto contenente l'accordo intervenuto tra le parti ed avente ad oggetto operazioni complesse di carattere internazionale.
2-quater. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, richiamato dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le attività di verifica dei termini dell'accordo sono demandate esclusivamente agli Uffici provinciali dell'Agenzia delle Entrate titolari di potestà ispettiva.
7. 3. Pisano.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. In attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, lettera b), legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento - Settore Internazionale - Ufficio Ruling Internazionale - pubblica nel proprio sito internet l'elenco delle imprese con attività transnazionale che presentano richiesta di ruling di standard internazionale, entro dieci giorni dal ricevimento. Per ciascuna impresa interpellante l'elenco riporta, oltre all'oggetto del ruling, la denominazione, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale c/o la partita IVA e, eventualmente, l'indicazione del domiciliatario nazionale per la procedura. In caso di istanza presentata da impresa non residente, dovranno essere altresì indicati l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, se posseduta, nonché le generalità e l'indirizzo in Italia del rappresentante per i rapporti tributari. Il sito internet dell'indicata Agenzia fiscale deve essere strutturato, in un contesto di assoluta trasparenza, in maniera da consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i dati, le informazioni e i documenti ivi pubblicati.
1-ter. L'elenco di cui al precedente comma 2-bis. - è aggiornato, a cadenza settimanale, con l'indicazione della data e dello scopo degli incontri tenuti nel contesto di attività officiali di pre-filing nonché delle generalità dei soggetti che vi intervengono. Sono altresì pubblicati i verbali degli incontri in contraddittorio redatti all'atto dell'avvio e nel corso dello svolgimento dell'attività istruttoria. È infine pubblicato l'atto contenente l'accordo intervenuto tra le parti ed avente ad oggetto operazioni complesse di carattere internazionale.
1-quater. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, richiamato dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le attività di verifica dei termini dell'accordo sono demandate esclusivamente agli Uffici provinciali dell'Agenzia delle Entrate titolari di potestà ispettiva.
7. 4. Pisano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
7. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. I commi 33, 177 e 178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrograti.
7. 02. Sandra Savino, Capezzone, Laffranco.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. I commi 33, 177 e 178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati. Agli oneri derivanti dalla presente abrogazione si provvede ai sensi del comma 2.
2. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici individuati all'articolo 114 della Costituzione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al comma 2 e commina, in caso di violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.
4. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 sono assegnate al credito di imposta di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.
7. 01. Sandra Savino, Capezzone, Laffranco.

ART. 8.

Sopprimerlo.
*8. 243. Maietta.

Sopprimerlo.
*8. 164. Busin, Allasia, Guidesi, Caparini.

Sopprimerlo.
*8. 142. Colletti, Pisano, Pesco.

Sopprimerlo.
*8. 522. Velo.

Sopprimerlo.
*8. 1. Chiarelli.

Sopprimerlo.
*8. 263. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8.

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle Assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 141 è sostituito dal seguente:

Art. 141.
(Risarcimento del terzo trasportato)

1. Il terzo trasportato ha sempre facoltà di esercitare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro medesimo, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato ha facoltà di promuovere nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148, e successive modificazioni, o, alternativamente, di rivolgere in qualsiasi momento richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del responsabile civile.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento, ove esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, è soggetta ai termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione del vettore che abbia effettuato il pagamento avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
b) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 1, le parole «sessanta» sono sostituite dalle parole «quaranta» e le parole «trenta» sono sostituite dalle parole «venti»;
2. il comma 5 è sostituito dal seguente: «In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi,»;
3. al comma 10, dopo la parola: «interessi,» sono inserite le seguenti: «o quando non sia effettuata alcuna offerta,».
c) all'articolo 149 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, e successive modificazioni, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che avrà l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia.
2. La richiesta di risarcimento di cui al comma 1 riguarda esclusivamente i danni al veicolo. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, come disciplinato dall'articolo 141.
d) l'articolo 150 è abrogato.
e) all'articolo 133, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
3. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo.
4. È fatto altresì divieto alle imprese di assicurazioni di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in base alla durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la stessa compagnia ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative.
f) l'articolo 133, primo comma, quarto periodo, è sostituito dal seguente:
Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 200.000 euro.
g) all'articolo 134, comma 4-bis, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
«In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito superiore alla 9, ovvero a quella media tra quelle utilizzate».

2. Il decreto del Ministro della salute 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003, recante «Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità», è abrogato.
3. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.
4. Le presenti disposizioni si applicano a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge medesima.
5. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 11 è abrogato;
b) il comma 13 è sostituito dal seguente: 3. Il Consiglio è composto dal Presidente, nominato dal governo con voto favorevole obbligatorio dei 2/3 delle commissioni finanze della Camera dei Deputati e del Senato, e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. I membri del Consiglio non possono essere iscritti a partiti politici, ovvero essere stati eletti a cariche elettive nei precedenti dieci anni ovvero avere intrattenuto rapporti di collaborazione, di dipendenza con imprese assicurative o loro controllate negli ultimi 5 anni. Gli stessi non potranno, nei successivi tre anni dalla loro dismissione, stipulare contratti ovvero accettare collaborazioni e/o emolumenti dalle medesime imprese di assicurazione. Alle limitazioni previste dal precedente periodo soggiacciono altresì i familiari entro il secondo grado di parentela. Oltre le eventuali implicazioni penali o in tema di risarcimento del danno, in caso di inosservanza delle disposizioni precedenti si applica la sanziona pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro».
c) il comma 14 è sostituito dal seguente: «I due consiglieri restano in carica sei anni, senza possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia e, comunque, non possono essere superiori ad euro 150.000 lordi, ivi comprese altre indennità di risultato o emolumenti affini.».
8. 143. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
Oa) all'articolo 13, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
4. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo.
8. 530. Carbone, Bargero, Capozzolo, Causi, Fragomeli, Pelillo, Petrini, Sanga.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
*8. 126. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
*8. 511. Tartaglione.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
*8. 3. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 1, aggiungere le seguenti modificazioni:
sopprimere la lettera
a);
alla lettera b) sopprimere il comma 1-bis e il comma 1-ter;
alla lettera c) sopprimere il comma 3-bis, il comma 3-ter ed il comma 3-quater;
sopprimere la lettera d);
alla lettera e) sopprimere il comma 1 ed il comma 2-bis;
alla lettera f) sopprimere il comma 1;
sopprimere i commi da
2 a 13.
8. 2. Chiarelli.

Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso la lettera c).
8. 284. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera c), sostituire le parole dieci milioni con le seguenti venticinque milioni.
8. 368. Senaldi.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 131 dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
2-quater. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni avvalersi. Questa facoltà deve essere chiarita nelle condizioni generali di polizza e indicata all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di cui al periodo precedente si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio.
8. 416. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 131 dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
2-quater. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro.
L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio.
8. 618. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 131, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
2-quater. In ogni contratto di assicurazione è prevista la facoltà per l'assicurato, o per il beneficiario, per il caso di danno coperto dalla garanzia oggetto del contratto, di indicare il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Di tale facoltà deve essere fornita informazione nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro, sull'avviso di scadenza annuale e sulla quietanza di pagamento del premio. L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma oltre che all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere contenuta sull'avviso di scadenza annuale e sulla quietanza di pagamento del premio.
8. 92. Sandra Savino, Capezzone, Laffranco.

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 131, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
2-quater. In ogni contratto di assicurazione è prevista la facoltà per l'assicurato, o per il beneficiario, per il caso di danno coperto dalla garanzia oggetto del contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro, sull'avviso di scadenza annuale e sulla quietanza di pagamento del premio. L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma oltre che all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere contenuta sull'avviso di scadenza annuale e sulla quietanza di pagamento del premio.
*8. 134. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 131, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
2-quater. In ogni contratto di assicurazione è prevista la facoltà per l'assicurato, o per il beneficiario, per il caso di danno coperto dalla garanzia oggetto del contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro, sull'avviso di scadenza annuale e sulla quietanza di pagamento del premio. L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma oltre che all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere contenuta sull'avviso di scadenza annuale e sulla quietanza di pagamento del premio.
*8. 509. Totaro, Maietta.

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 131, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
2-quater. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio.
8. 310. Russo, Bergamini, Castiello, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 131, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
2-quater. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto.
*8. 422. Colletti, Pesco.

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 131, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
2-quater. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto.
*8. 617. Pagano, Bernardo, Minardo.

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 131, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
2-quater. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto.
*8. 623. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 131, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
2-quater. L'assicurato, decorso un anno dalla stipula del contratto, ha facoltà di recesso senza oneri spese o penalità. Il recesso ha effetto un mese dopo la ricezione della disdetta, che deve essere formulata in forma scritta a mezzo di raccomandata o strumento equipollente che ne provi il ricevimento. La facoltà di esercitare il diritto di recesso deve essere indicata in polizza, nelle condizioni generali di contratto oltre che sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della formulazione di disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti gli interessi legali. Le formalità per il recesso anticipato sono espletate dal nuovo assicuratore per la RC auto che deve pure garantire la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la medesima polizza con la quale è stata stipulata la garanzia RC auto.
8. 135. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 133, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
3. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo.
4. È fatto altresì divieto alle imprese di assicurazioni di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in base alla durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la stessa compagnia ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative.
8. 424. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).
8. 84. Faenzi.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dai seguenti, con le seguenti: all'articolo 132, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: e conseguentemente in fine aggiungere le seguenti parole: b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-bis. Per la corretta osservanza dell'obbligo a contrarre, di cui al comma 3, nei casi dei mutamenti di cui all'articolo 94, commi 2 e 4-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in attesa della definizione dell'aggiornamento della carta di circolazione e ferma restando l'esigenza di una successiva verifica, la sola documentazione idonea per la stipulazione della polizza è quella prevista all'articolo 92 del medesimo decreto legislativo, commi 1 e 2, o, in alternativa, una copia semplice della carta di circolazione stessa accompagnata da copia semplice dell'atto che dà luogo ai menzionati mutamenti. Il contratto è valido solo se contestualmente alla stipulazione viene conservata e trasmessa alla compagnia una copia della suddetta documentazione.
8. 524. Velo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 1.
8. 285. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:
1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera od equivalenti, od ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire la conformità agli standard europei, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare, all'atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale riduzione del premio, all'atto della stipula del contratto, non è comunque inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato;
b) al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1-ter con il seguente:
1-ter. I dati rilevati dai meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al periodo precedente la riduzione del premio di cui al presente articolo non si applica. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata;
c) al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 31 marzo, l'entità della riduzione del premio prevista, all'atto della stipula del contratto, in misura non inferiore al cinque per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato ed un'ulteriore sconto di almeno un dieci per cento sul premio netto di tariffa in corso che, al verificarsi dell'evento dannoso, sarà liquidato al contraente della polizza assicurativa, entro i quindici giorni successivi dalla riparazione del veicolo mediante le imprese convenzionate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato. Le aree di cui al quarto periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: frequenza dei sinistri denunciati, entità media dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo, il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa. In quest'ultimo caso, previa valutazione del danno da concordarsi tra l'impresa di assicurazione e quella non convenzionata, la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente a quest'ultima dietro presentazione di fattura.
Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.
2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre di ogni anno e per il 2014, entro il 31 marzo la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nell'anno successivo;
d) al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1);
e) al comma 1, lettera
e), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) al comma 2-bis, terzo periodo, la parola «trenta» è sostituita con la seguente «sessanta»;
f) al comma 1, lettera f), capoverso articolo 150-ter, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione con le seguenti: del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato ed un'ulteriore sconto di almeno un cinque per cento sul premio netto di tariffa in corso che, al verificarsi dell'evento dannoso, sarà liquidato al contraente della polizza assicurativa, entro i quindici giorni successivi;
g) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le imprese di assicurazione hanno la facoltà di proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi esclusivamente da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato ed un'ulteriore sconto di almeno un cinque per cento sul premio netto di tariffa in corso che, al verificarsi dell'evento dannoso, sarà liquidato al contraente della polizza assicurativa, entro i quindici giorni successivi;
h) al comma 4 sostituire le parole da 5.000 euro a 40.000 euro con le seguenti: da 5.000 euro a 20.000 euro aggiungere alla fine dei commi 4, 5 e 9 quanto segue: La sanzione è ad esclusivo carico delle imprese di assicurazione senza possibilità di rivalsa verso gli intermediari assicurativi;
i) dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013, è abrogato.
8. 186. Sottanelli, Vitelli, Zanetti, Cimmino.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:
1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire la conformità agli standard europei, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare, all'atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale riduzione del premio non è comunque inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione;
b) al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1-ter con il seguente:
1-ter. I dati rilevati dai meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al periodo precedente la riduzione del premio di cui al presente articolo non si applica. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata;
c) al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. In ogni caso l'assicurato ha la possibilità, al momento della sottoscrizione del contratto, di rifiutare espressamente il risarcimento in forma specifica, rinunciando allo sconto determinato con le modalità di cui ai periodi successivi. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro 30 giorni dall'entrata in vigore di una nuova tariffa e, per l'anno 2014, entro il 31 marzo, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato. Le aree di cui al quarto periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: frequenza dei sinistri denunciati, entità media dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria, incidenza dei sinistri con soli danni a cose sul totale dei sinistri denunciati. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.
2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 31 marzo 2014 la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nel 2014;
d) al comma 1, lettera f), capoverso articolo 150-ter, comma 1, sostituire le parole dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione con le seguenti: del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato;
e) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le imprese di assicurazione hanno la facoltà di proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi esclusivamente da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato;
f) dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013, è abrogato.
8. 148. Bernardo.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1, con il seguente:
1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per rassicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire la conformità agli standard europei, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare, all'atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale riduzione del premio non è comunque inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
8. 336. Causi, Bargero, Capozzolo, Carbone, Fragomeli, Pelillo, Petrini, Sanga.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:
1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera od equivalenti, od ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire la conformità agli standard europei, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare, all'atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale riduzione del premio, all'atto della stipula del contratto, non è comunque inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato.
8. 187. Sottanelli, Vitelli, Zanetti, Cimmino.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
1. Le imprese sono tenute ad accettare, per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente secondo lo schema del contratto base ex articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, facendo salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.
8. 463. Pisano, Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le imprese sono tenute ad accettare, per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente secondo lo schema del contratto base ex articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221.
8. 307. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le imprese sono tenute, nell'adempimento dell'obbligo a contrarre, per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ad accettare proposte per l'assicurazione obbligatoria conformi alle condizioni di polizza e alle tariffe preventivamente determinate secondo lo schema del contratto base ex articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221.
8. 132. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le imprese sono tenute ad accettare, per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente secondo lo schema del contratto base ex articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221.
8. 466. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Le imprese possono proporre all'assicurato la preventiva ispezione del veicolo, a propria cura e spese e a mezzo di propri tecnici specializzati. In caso di accettazione l'assicurato ha diritto ad uno sconto significativo del premio almeno pari al quindici per cento del premio che avrebbe pagato non acconsentendo all'ispezione preventiva del veicolo;
b) al quinto periodo, dopo le parole: installazione, disinstallazione aggiungere la seguente: funzionamento,;
c) sostituire il sesto periodo, con il seguente: Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non può essere inferiore quindici per cento della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto;
d) al settimo periodo, sostituire le parole: al sette per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente con le seguenti: allo sconto applicato al premio di tariffa nella annualità precedente.
8. 366. Senaldi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: richiedono con le seguenti: possono richiedere.
* 8. 115. Abrignani.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: richiedono con le seguenti: possono richiedere.
* 8. 156. Chiarelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: richiedono con le seguenti: possono richiedere.
* 8. 182. Bernardo.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: richiedono con le seguenti: possono richiedere.
* 8. 443. Carbone, Bargero.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: richiedono con le seguenti: possono richiedere.
* 8. 425. Gigli, Sberna.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: richiedono con le seguenti: possono richiedere.
* 8. 9. Distaso, Fucci, Marti.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parole: le imprese richiedono con le seguenti: le imprese possono richiedere.
* 8. 335. Petrini, Bargero, Capozzolo, Carbone, Causi, Fragomeli, Pelillo, Sanga.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: richiedono con le seguenti: possono richiedere.
* 8. 204. Bernardo, Pagano, Minardo.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto, con le seguenti: sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione da parte di un perito assicurativo che stenderà un rapporto da allegare alla polizza, prima della stipula del contratto. Qualora il veicolo abbia un valore superiore ad euro 25.000 l'ispezione è obbligatoria.
8. 476. Peluffo, Carella.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, terzo periodo, dopo le parole: le imprese praticano una riduzione aggiungere le seguenti: di almeno il dieci per cento.
8. 457. Pesco, Colletti.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1), terzo periodo, dopo le parole: le imprese praticano una riduzione, aggiungere le seguenti: del cinque per cento.
* 8. 133. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1), terzo periodo, dopo le parole: le imprese praticano una riduzione, aggiungere le seguenti: del cinque per cento.
* 8. 576. Totaro, Maietta.

Al comma 1 lettera b) capoverso comma 1, terzo periodo, dopo le parole: le imprese praticano una riduzione aggiungere le seguenti: di almeno il tre per cento.
8. 460. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, terzo periodo, dopo la parola: riduzione aggiungere le seguenti: del tre per cento.
8. 308. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 lettera b), quarto periodo, sostituire le parole: «possono proporre la stipula di contratti» con le seguenti: «devono proporre preventivamente la stipula di contratti»;
b) al comma 1 lettera f), primo periodo, sostituire le parole: «L'impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all'atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive» con le seguenti: «L'impresa di assicurazione, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, in sede di stipula dei contratti e in occasione dei rinnovi, deve formulare preventivamente proposte di contratti che prevedano,»;
c) al comma 5, primo periodo sostituire le parole: «delle facoltà di cui al comma 1, lettere b), d) ed f)con le seguenti: «della facoltà di cui al comma 1, lettera d),».
8. 414. Impegno, Amendola, Valeria Valente, Tartaglione, Manfredi, Tino Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: le imprese possono proporre con le seguenti: le imprese devono proporre.
8. 75. Paglia.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, quarto periodo, dopo le parole: possono proporre aggiungere le seguenti: in aggiunta al contratto base ex articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che deve essere comunque oggetto dell'obbligo a contrarre,.
8. 94. Sandra Savino, Capezzone, Laffranco.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, quarto periodo, dopo le parole: possono proporre aggiungere le seguenti: in aggiunta al contratto base che deve essere comunque oggetto dell'obbligo a contrarre.
8. 575. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, quarto periodo, dopo le parole: possono proporre aggiungere le seguenti: in aggiunta al contratto base.
* 8. 311. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, quarto periodo, dopo le parole: le imprese di assicurazione possono proporre aggiungere le seguenti: in aggiunta al contratto base.
* 8. 450. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, quarto periodo sostituire le parole: individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013 con le seguenti: individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire la conformità agli standard europei, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013, è abrogato.
** 8. 157. Chiarelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, quarto periodo sostituire le parole: individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013 con le seguenti: individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire la conformità agli standard europei, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013, è abrogato.
** 8. 536. Impegno, Amendola, Valeria Valente, Tartaglione, Manfredi, Tino Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, quarto periodo sostituire le parole: individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013 con le seguenti: individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire la conformità agli standard europei, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013, è abrogato.
** 8. 448. Bargero, Carbone.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, quarto periodo sostituire le parole: individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013 con le seguenti: individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire la conformità agli standard europei, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013, è abrogato.
** 8. 428. Gigli, Sberna.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, quarto periodo sostituire le parole: individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013 con le seguenti: individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire la conformità agli standard europei, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013, è abrogato.
** 8. 8. Distaso, Fucci, Marti.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, portabilità sono a carico dell'impresa, con le seguenti: La corretta installazione ed il corretto funzionamento deve essere certificato da un Perito Assicurativo se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, portabilità e della perizia di cui al quinto periodo sono a carico dell'impresa.
8. 479. Carella, Peluffo.

Al comma 1, lettera b), comma 1, quinto periodo, dopo le parole: disinstallazione, sostituzione, aggiungere la seguente: funzionamento.
8. 172. Allasia, Busin, Guidesi, Caparini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1., quinto periodo, sostituire le parole: sostituzione e portabilità con le seguenti: sostituzione, portabilità e funzionamento.
8. 96. Sandra Savino, Capezzone, Laffranco.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, quinto periodo, dopo le parole: sostituzione e portabilità inserire le seguenti: nonché costi del buon funzionamento, dei costi di gestione, per l'intera durata del contratto di assicurazione,.
8. 471. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1), quinto periodo, dopo le parole: e portabilità, aggiungere le seguenti: e di funzionamento.
* 8. 137. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1), quinto periodo, dopo le parole: i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità, aggiungere le seguenti: e di funzionamento.
* 8. 573. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1), quinto periodo, dopo le parole: i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità, aggiungere le seguenti: e di funzionamento.
* 8. 572. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, quinto periodo sostituire le parole: una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo con le seguenti: una riduzione del premio non inferiore al cinque per cento di quanto stabilito ai sensi del primo periodo;.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sesto periodo, sostituire le parole: non è inferiore al sette per cento con le seguenti: non è inferiore al dieci per cento e al medesimo capoverso comma 1, al settimo periodo sostituire le parole: non può, comunque, essere inferiore al sette per cento con le seguenti: non può, comunque, essere inferiore al sette dieci per cento.
8. 492. Colletti, Pisano.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo con le seguenti: una riduzione del premio non inferiore al cinque per cento di quanto stabilito ai sensi del primo periodo.
8. 477. Colletti, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sostituire il sesto ed il settimo periodo con il seguente: «Tale riduzione del premio non è comunque inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato»;
b) al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo, sostituire le parole: «dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione» con le seguenti: «del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato»;
2) al terzo periodo, sostituire le parole: «non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo» con le seguenti: «non inferiori al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato»;
c) al comma 1, lettera f), capoverso articolo 150-ter, comma 1, sostituire le parole: «dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione» con le seguenti: «del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato»;
d) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le imprese di assicurazione hanno la facoltà di proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi esclusivamente da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato».
* 8. 158. Chiarelli.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sostituire il sesto ed il settimo periodo con il seguente: «Tale riduzione del premio non è comunque inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato»;
b) al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo, sostituire le parole: «dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione» con le seguenti: «del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato»;
2) al terzo periodo, sostituire le parole: «non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo» con le seguenti: «non inferiori al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato»;
c) al comma 1, lettera f), capoverso articolo 150-ter, comma 1, sostituire le parole: «dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione» con le seguenti: «del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato»;
d) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le imprese di assicurazione hanno la facoltà di proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi esclusivamente da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato».
* 8. 453. Carbone, Bargero.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sostituire il sesto ed il settimo periodo con il seguente: «Tale riduzione del premio non è comunque inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato»;
b) al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo, sostituire le parole: «dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione» con le seguenti: «del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato»;
2) al terzo periodo, sostituire le parole: «non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo» con le seguenti: «non inferiori al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato»;
c) al comma 1, lettera f), capoverso articolo 150-ter, comma 1, sostituire le parole: «dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione» con le seguenti: «del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato»;
d) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le imprese di assicurazione hanno la facoltà di proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi esclusivamente da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato».
* 8. 7. Distaso, Fucci, Marti.

Al comma 1, lettera b), capoverso al comma 1 sostituire il sesto e settimo periodo con il seguente: Tale riduzione non è inferiore al dieci per cento dell'importo del premio stabilito ai sensi del primo periodo.
8. 205. Bernardo, Pagano, Minardo.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b) capoverso comma 1 sostituire il sesto periodo con il seguente: Tale riduzione, in caso al contratto stipulato con un nuovo assicurato, non è inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati dalla medesima compagnia nell'anno precedente, divisa per il numero totale degli assicurati;
b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 133 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le imprese di assicurazione, per le classi di massimo sconto e comunque per le stesse classi universali di merito, a parità di condizioni oggettive e soggettive, adottano le stesse tariffe su tutto il territorio nazionale.
2-ter. La violazione, da parte dell'impresa di assicurazione, della disposizione di cui al comma 2-bis, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione prendendo come parametro la tariffa minima dalla stessa compagnia praticata sul territorio nazionale».
c) al comma 1, lettera f) capoverso Art. 150-ter, sostituire le parole: dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione con le seguenti: dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati dalla medesima compagnia nell'anno precedente, divisa per il numero totale degli assicurati ovunque ricorrano.
8. 390. Bruno Bossio, Censore.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sesto periodo, sostituire le parole: sette per cento dell'importo con le seguenti: venticinque per cento dell'importo e al settimo periodo sostituire le parole: sette per cento del premio con le seguenti: venticinque per cento del premio.
8. 14. Cirielli.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sesto periodo, sostituire le parole: sette per cento dell'importo con le seguenti: venticinque per cento dell'importo e al settimo periodo sostituire le parole: sette per cento del premio con le seguenti: quindici per cento del premio.
8. 244. Maietta.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sesto periodo, sostituire le parole: non è inferiore al sette per cento con le seguenti: non è inferiore al dieci per cento.
8. 474. Colletti, Pisano.

Al comma 1, lettera b), capoverso sostituire, ovunque ricorrano, le parole: al sette per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.
8. 458. Rostan, Ribaudo.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, settimo periodo e lettera d), dopo le parole: l'entità della riduzione del premio inserire le seguenti: del singolo contratto.
8. 426. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera b), settimo periodo, sostituire le parole: non può, comunque, essere inferiore al sette per cento con le seguenti: non può, comunque, essere inferiore al dieci per cento.
8. 473. Colletti, Pisano.

Al comma 1 lettera b) capoverso comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In tale caso l'impresa applicherà lo sconto senza modifica alcuna delle condizioni generali di polizza, delle franchigie, dei massimali e delle garanzie prestate col previgente contratto assicurativo.
* 8. 136. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1 lettera b) capoverso comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In tale caso l'impresa applicherà lo sconto senza modifica alcuna delle condizioni generali di polizza, delle franchigie, dei massimali e delle garanzie prestate col previgente contratto assicurativo.
* 8. 570. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In tale caso l'impresa applicherà lo sconto senza modificare condizioni generali di polizza, franchigie e massimali e garanzie prestate col previgente contratto assicurativo.
** 8. 312. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In tale caso l'impresa applicherà lo sconto senza modificare condizioni generali di polizza, franchigie e massimali e garanzie prestate col previgente contratto assicurativo.
** 8. 309. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1: inserire, infine, il seguente periodo: Nel caso in cui l'assicurato si doti autonomamente dei meccanismi elettronici di cui al quarto periodo e ne sostenga i costi di acquisto e installazione, avrà diritto a un'ulteriore riduzione rispetto a quanto indicato nel presente comma.
8. 93. Sandra Savino, Capezzone, Laffranco.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1 aggiungere in fine le parole: Inoltre, nel caso in cui l'assicurato si doti autonomamente dei meccanismi elettronici di cui al quarto periodo e ne sostenga i costi di acquisto e installazione, avrà diritto a un'ulteriore significativa riduzione rispetto a quanto indicato nel presente comma.
8. 111. Bergamini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, inserire in fine, il seguente periodo: Le imprese sono tenute, nell'adempimento dell'obbligo a contrarre, per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ad accettare proposte per l'assicurazione obbligatoria conformi alle condizioni di polizza e alle tariffe preventivamente determinate secondo lo schema del contratto base ex articolo 22 del d.l. 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221.
8. 544. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1, inserire, in fine, le parole: Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sulla base dei dati riferiti all'anno precedente relativi alla frequenza dei sinistri denunciati, all'entità media dei rimborsi, al numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria e all'incidenza dei sinistri con soli danni a cose sul totale dei sinistri denunciati le riduzioni del premio di cui al presente comma sono applicate in misura non inferiore al 10 per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato.
8. 355. Bargero, Capozzolo, Carbone, Causi, Fragomeli, Pelillo, Petrini, Sanga.

Al comma 1 alla lettera b), sopprimere i capoversi commi 1-bis) e 1-ter).
8. 127. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 1-bis.
* 8. 95. Sandra Savino, Capezzone, Laffranco.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 1-bis.
* 8. 313. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 1-bis.
* 8. 545. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 1-bis.
* 8. 513. Tartaglione.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 1-bis.
* 8. 468. Colletti, Pesco, Pisano.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 1-bis.
* 8. 13. Valiante.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 1-bis.
* 8. 286. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso, comma 1-bis, con il seguente:
1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano semplice prova, limitatamente alle dinamiche per l'accertamento delle responsabilità nei procedimenti civili, su espressa richiesta del Giudice che ne valuterà la relativa portata, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo. Resta a carico della Compagnia, qualora fosse utilizzata la fonte di prova di cui sopra, dimostrare il corretto funzionamento del dispositivo al momento del sinistro.
8. 404. Senaldi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo con le seguenti: le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente valutate dal giudice in relazione ai fatti cui esse si riferiscono a condizione che del corretto funzionamento del predetto dispositivo sia data previa dimostrazione.
8. 245. La Russa, Corsaro, Maietta.

Al comma 1 lettera b) capoverso comma 1-bis dopo le parole: le risultanze del dispositivo aggiungere le seguenti: solo nei confronti dell'assicurato che sia anche proprietario del veicolo sul quale è installato.
8. 454. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1 lettera b) comma 1-bis, dopo le parole: le risultanze del dispositivo aggiungere le seguenti: nei soli confronti dell'assicurato che sia anche proprietario del veicolo sul quale è installato.
8. 546. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1-bis dopo le parole: le risultanze del dispositivo aggiungere le seguenti: nei confronti dell'assicurato che sia anche proprietario del veicolo sul quale è installato.
8. 314. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: formano piena prova nei procedimenti civili,.
* 8. 315. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: formano piena prova nei procedimenti civili,.
* 8. 548. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole da: formano piena prova fino alla fine del comma, con le seguenti: ove prodotte dalla parte che ne ha interesse, costituiscono prova oggetto di valutazione ex articolo 116 codice di procedura civile da parte del giudice.
**8. 147. Boccuzzi, Carra, Zappulla, Albanella, D'Ottavio, Lodolini, Maestri, Martelli, Gribaudo, Casellato, Bonomo, Giacobbe.

Al comma 1 lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo. con le seguenti: ove prodotte dalla parte che ne ha interesse, costituiscono prova oggetto di valutazione ex articolo 116 c.p.c. da parte del giudice.
**8. 446. Colletti, Pesco, Pisano.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole da: formano fino alla fine con le seguenti: possono formare prova nei procedimenti civili in base a prudente apprezzamento del giudice come disposto dall'articolo 116 c.p.c.
8. 255. Pesco.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: formano piena prova, con le seguenti: possono fornire prova.
8. 173. Allasia, Busin, Guidesi, Caparini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: le risultanze del dispositivo formano sopprimere la seguente: piena.
8. 12. Valiante.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis sostituire le parole: dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo. con le seguenti: ove prodotte dalla parte che ne ha interesse, costituiscono prova oggetto di valutazione ex 116 cpc da parte del giudice.
8. 316. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1 lettera b) capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo. con le seguenti: qualora vengano prodotte in giudizio da una parte che ne ha l'interesse, possono comunque essere liberamente oggetto di valutazione da parte del giudice ai sensi dell'articolo 116 cpc.
8. 549. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo. con le seguenti: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.
8. 599. Vazio, Verini, Tartaglione, Ermini, Biffoni, Amoddio, Mattiello, Marzano, Fanucci, Gadda, Venittelli, Donati, Carrescia, Marco Di Maio.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo con le seguenti: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.
8. 496. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo. aggiungere le seguenti: Ai fini della determinazione degli elementi di un incidente stradale il dispositivo deve segnalare solo l'avvenuto sinistro, con data, ora e luogo. La segnalazione deve avvenire ad ente terzo attraverso un call center non legato né alle compagnie di assicurazione né alle imprese di autoriparazione. L'ente terzo produce, a richiesta delle parti interessate, i dati riscontrati. In caso di contestazione o mancato accordo tra le parti lo stesso ente produce al giudice che ne fa richiesta ulteriori dati del dispositivo.
*8. 488. Nicola Bianchi, Colletti.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo. aggiungere le seguenti: Ai fini della determinazione degli elementi di un incidente stradale il dispositivo deve segnalare solo l'avvenuto sinistro, con data, ora e luogo. La segnalazione deve avvenire ad ente terzo, attraverso un call center, non legato né alle compagnie di assicurazione né alle imprese di autoriparazione. L'ente terzo produce, a richiesta delle parti interessate, i dati riscontrati. In caso di contestazione o mancato accordo tra le parti lo stesso ente produce al giudice che ne fa richiesta ulteriori dati relativi al dispositivo.
*8. 260. Nicola Bianchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis dopo le parole: del predetto dispositivo. aggiungere le seguenti: Le risultanze del dispositivo sono tempestivamente comunicate e rese disponibili all'assicurato da parte dell'impresa di assicurazione quale titolare del trattamento dei dati a norma del comma 1-ter del presente articolo.
8. 11. Valiante.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Le medesime risultanze sono rese immediatamente fruibili al danneggiato.
8. 174. Allasia, Busin, Guidesi, Caparini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 1-ter.
*8. 122. Abrignani.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 1-ter.
*8. 185. Bernardo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 1-ter.
*8. 516. Tartaglione.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 1-ter.
*8. 287. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera b), sostituire, il capoverso comma 1-ter, con il seguente:
1-ter. L'interoperabilità e portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto ad installare i meccanismi elettronici, è garantita da operatori - provider di telematica assicurativa - iscritti in un apposito registro tenuto e autorizzato dall'IVASS. L'IVASS, sentito il Ministro dello Sviluppo economico e l'Autorità Garante per il Trattamento dei dati, definisce con Regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, le caratteristiche tecniche, di competenza e affidabilità, e le modalità necessarie per l'iscrizione al registro unico nazione dei provider di telematica assicurativa. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore iscritti al registro tenuto dall'IVASS, sulla base dello standard di comunicazione e sicurezza indicato nell'articolo 32, comma 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successivamente inviati alle rispettive Compagnie di Assicurazione. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo in particolare stabilendo uno standard tecnologico comune hardware e software, per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati raccolti. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione, entro dodici mesi dall'emanazione del decreto, allo standard tecnologico comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo. I dati sono trattati dall'Impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato di tale divieto, la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto.
8. 357. Fragomeli, Bargero, Capozzolo, Carbone, Causi, Pelillo, Petrini, Sanga.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1-ter con il seguente:
1-ter. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare i meccanismi elettronici, è garantita da operatori - provider di telematica assicurativa - iscritti in un apposito registro tenuto e autorizzato dall'IVASS. Lo stesso IVASS, sentito il MISE e l'Autorità Garante per il Trattamento dei dati, definisce con Regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, le caratteristiche tecniche, di competenza e affidabilità, e le modalità necessarie per l'iscrizione al registro unico nazione dei provider di telematica assicurativa. A tal fine, i dati sull'attività del veicolo saranno gestiti in sicurezza dagli operatori del settore iscritti al registro tenuto dall'IVASS, sulla base dello standard di comunicazione e sicurezza indicato nell'articolo 32, comma 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successivamente inviati alle rispettive Compagnie di Assicurazione. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità. I dati sono trattati dall'Impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato di tale divieto, la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto.
*8. 110. Bergamini.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1-ter con il seguente:
1-ter. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare i meccanismi elettronici, è garantita da operatori - provider di telematica assicurativa - iscritti in un apposito registro tenuto e autorizzato dall'IVASS. Lo stesso IVASS, sentito il MISE e l'Autorità Garante per il Trattamento dei dati, definisce con Regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, le caratteristiche tecniche, di competenza e affidabilità, e le modalità necessarie per l'iscrizione al registro unico nazione dei provider di telematica assicurativa. A tal fine, i dati sull'attività del veicolo saranno gestiti in sicurezza dagli operatori del settore iscritti al registro tenuto dall'IVASS, sulla base dello standard di comunicazione e sicurezza indicato nell'articolo 32, comma 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successivamente inviati alle rispettive Compagnie di Assicurazione. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità. I dati sono trattati dall'Impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato di tale divieto, la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto.
*8. 178. Pagano, Minardo, Bernardo.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1-ter con il seguente:
1-ter. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare i meccanismi elettronici, è garantita da operatori - provider di telematica assicurativa - iscritti in un apposito registro tenuto e autorizzato dall'IVASS. Lo stesso IVASS, sentito il MISE e l'Autorità Garante per il Trattamento dei dati, definisce con Regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, le caratteristiche tecniche, di competenza e affidabilità, e le modalità necessarie per l'iscrizione al registro unico nazione dei provider di telematica assicurativa. A tal fine, i dati sull'attività del veicolo saranno gestiti in sicurezza dagli operatori del settore iscritti al registro tenuto dall'IVASS, sulla base dello standard di comunicazione e sicurezza indicato nell'articolo 32, comma 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successivamente inviati alle rispettive Compagnie di Assicurazione. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità. I dati sono trattati dall'Impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato di tale divieto, la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto.
*8. 193. Bombassei, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1-ter con il seguente:
1-ter. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dall'IVASS mediante la predisposizione di un registro unico nazionale dei provider di telematica assicurativa abilitati. Con regolamento dell'IVASS, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e sentiti l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative dei gestori dei provider di telematica assicurativa, sono stabilite le caratteristiche tecniche e gli standard funzionali minimi necessari per l'iscrizione al registro unico nazionale. A tal fine, a decorrere dal 1o ottobre 2014, i dati sull'attività del veicolo sono scambiati in sicurezza tra provider con lo stesso standard di comunicazione e sicurezza e successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione. Il provider è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. I dati dei citati meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui periodo precedente la riduzione del premio di cui al presente articolo non si applica. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata.
**8. 160. Chiarelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1-ter con il seguente:
1-ter. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dall'IVASS mediante la predisposizione di un registro unico nazionale dei provider di telematica assicurativa abilitati. Con regolamento dell'IVASS, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e sentiti l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative dei gestori dei provider di telematica assicurativa, sono stabilite le caratteristiche tecniche e gli standard funzionali minimi necessari per l'iscrizione al registro unico nazionale. A tal fine, a decorrere dal 1o ottobre 2014, i dati sull'attività del veicolo sono scambiati in sicurezza tra provider con lo stesso standard di comunicazione e sicurezza e successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione. Il provider è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. I dati dei citati meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui periodo precedente la riduzione del premio di cui al presente articolo non si applica. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata.
**8. 464. Carbone, Bargero.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1-ter con il seguente:
1-ter. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dall'IVASS mediante la predisposizione di un registro unico nazionale dei provider di telematica assicurativa abilitati. Con regolamento dell'IVASS, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e sentiti l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative dei gestori dei provider di telematica assicurativa, sono stabilite le caratteristiche tecniche e gli standard funzionali minimi necessari per l'iscrizione al registro unico nazionale. A tal fine, a decorrere dal 1o ottobre 2014, i dati sull'attività del veicolo sono scambiati in sicurezza tra provider con lo stesso standard di comunicazione e sicurezza e successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione. Il provider è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. I dati dei citati meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui periodo precedente la riduzione del premio di cui al presente articolo non si applica. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata.
**8. 10. Distaso, Fucci, Marti.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1-ter con il seguente:
1-ter. I dati rilevati dai meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui periodo precedente la riduzione del premio di cui al presente articolo non si applica. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata.
*8. 159. Chiarelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1-ter con il seguente:
1-ter. I dati rilevati dai meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui periodo precedente la riduzione del premio di cui al presente articolo non si applica. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata.
*8. 461. Bargero, Carbone.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1-ter con il seguente:
1-ter. I dati rilevati dai meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui periodo precedente la riduzione del premio di cui al presente articolo non si applica. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata.
*8. 188. Sottanelli, Vitelli, Zanetti, Cimmino.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1-ter con il seguente:
1-ter. I dati rilevati dai meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui periodo precedente la riduzione del premio di cui al presente articolo non si applica. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata.
*8. 6. Distaso, Fucci, Marti.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1-ter, con il seguente:
1-ter. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al precedente periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non si applica. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata.
8. 580. Abrignani.

Al comma 1, lettera b), al capoverso comma 1-ter, primo e secondo periodo, sostituire le parole: l'attività del veicolo con le seguenti: la dinamica dello scontro in caso di incidente stradale.
8. 121. Abrignani.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, dopo le parole: è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso aggiungere le seguenti: un decreto che stabilisce i parametri tecnici del servizio che si adegua i criteri stabiliti con provvedimento dall'Autorità garante per la protezione di dati personali e sopprimere: un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A tal fine, a decorrere dal 1o ottobre 2014, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al suddetto centro, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle compagnie di assicurazioni competenti per ciascun veicolo assicurato.
8. 317. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, sopprimere le parole: un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A tal fine, a decorrere dal 1o ottobre 2014, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al suddetto centro, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle compagnie di assicurazioni competenti per ciascun veicolo assicurato. e dopo le parole: è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso aggiungere le seguenti: un decreto che stabilisce i parametri tecnici del servizio in conformità ai criteri dettati con provvedimento dall'Autorità garante per la protezione di dati personali e.
8. 550. Totaro, Maietta.

Al comma 1 lettera b) capoverso comma 1-ter, sopprimere le parole: anche affidato in concessione.
8. 442. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1 lettera b), capoverso comma 1-ter sopprimere il terzo periodo e, al quarto periodo sostituire le parole: trattati dalla impresa di assicurazione con le seguenti: trattati dalle strutture tecniche del centro di coordinamento che ne assicurano la accessibilità all'interessato e la consultazione all'impresa di assicurazione, solo in riferimento al sinistro di cui alla denuncia proveniente dal proprio assicurato.
8. 439. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter sostituire il terzo periodo con il seguente: L'impresa di assicurazione può richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati sull'attività del veicolo di ogni assicurato solo in seguito al verificarsi di un sinistro. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede a comunicare i dati all'impresa di assicurazione ed all'assicurato nei limiti grettamente necessari per la ricostruzione della dinamica del sinistro.
8. 258. Pesco, Villarosa.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, terzo periodo, dopo le parole: veicolo assicurato aggiungere le seguenti: in caso di incidente stradale.
8. 120. Abrignani.

Al comma 1 lettera b) capoverso comma 1-ter, quarto periodo, sostituire le parole: trattati dall'impresa di assicurazione con le seguenti: rilevati dalle società che provvedono alla installazione e alla gestione che ne devono garantire la accessibilità all'interessato permettendone, in caso di sinistro, la consultazione all'impresa di assicurazione che li deve trattare.
*8. 106. Sandra Savino, Capezzone, Laffranco.

Al comma 1 lettera b) capoverso comma 1-ter, quarto periodo, sostituire le parole: trattati dall'impresa di assicurazione con le seguenti: rilevati dalle società che provvedono alla installazione e alla gestione che ne devono garantire la accessibilità all'interessato permettendone, in caso di sinistro, la consultazione all'impresa di assicurazione che li deve trattare.
*8. 552. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, quarto periodo, sostituire le parole: trattati dalla impresa di assicurazione con le seguenti: rilevati dalle società di gestione che ne assicurano la accessibilità all'interessato, e la consultazione all'impresa di assicurazione che li deve trattare.
8. 318. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter quarto periodo, dopo le parole: 30 giugno 2003, n. 196. aggiungere le seguenti: Al momento della stipula del contratto di assicurazione, nel caso di assenso di installazione del dispositivo da parte dell'assicurato, lo stesso dovrà dichiarare di aver preso conoscenza del fatto che tutti gli spostamenti del veicolo assicurato verranno registrati dalle strutture di cui ai precedenti periodi.
8. 257. Pesco, Villarosa.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, quarto periodo, dopo le parole: 30 giugno 2003, n. 196. aggiungere le seguenti: Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la compagnia di assicurazione rendono disponibili all'assicurato, su sua richiesta, i dati riferiti agli spostamenti del veicolo assicurato.
8. 501. Pesco, Villarosa.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, sostituire il quinto e il sesto periodo con il seguente: Qualora l'assicurato intenda avvalersi della facoltà di rimuovere il dispositivo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto.
8. 319. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, sostituire il quinto e il sesto periodo con il seguente: Nel caso in cui l'assicurato richieda all'impresa la rimozione del dispositivo non si applica per la durata residua del contratto la riduzione del premio di cui al presente articolo.
8. 554. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, dopo il quinto periodo inserire il seguente: Il dispositivo deve essere dotato di un meccanismo che consenta all'assicurato la sua attivazione e disattivazione in maniera semiautomatica. L'assicurato è tenuto a comunicare alla compagnia di assicurazione l'eventuale disattivazione del dispositivo, in quanto per il periodo di tempo in cui la scatola nera risulti disattivata non ha diritto alla riduzione del premio assicurativo per cui deve procedere al rimborso della compagnia di assicurazione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 1-ter, sopprimere i sesto e il settimo periodo.
8. 482. Nicola Bianchi, Colletti.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, sostituire il sesto e settimo periodo con il seguente: Qualora l'assicurato intenda avvalersi della facoltà di rimuovere il dispositivo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto.
8. 435. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, sopprimere il settimo periodo.
*8. 320. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, sopprimere il settimo periodo.
*8. 555. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire il settimo periodo con i seguenti: In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al periodo precedente la riduzione del premio di cui al presente articolo non si applica. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata.
8. 346. Impegno, Amendola, Valeria Valente, Tartaglione, Manfredi, Tino Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:
1-quater. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, ogni singola impresa di assicurazione ed i gruppi assicurativi relativi al ramo R.C. Auto, devono pubblicare ogni sei mesi, sul proprio sito istituzionale, i seguenti dati: a) il numero totale dei sinistri, b) il valore totale dei sinistri liquidati, c) il valore totale dei sinistri non liquidati, d) il numero ed il valore totale dei sinistri liquidati in via giudiziale, e) il numero ed il valore totale dei sinistri liquidati in via stragiudiziale, f) il valore totale delle somme liquidate relative al risarcimento danni ed il valore totale delle somme liquidate relative alle spese legali. I suddetti dati devono essere inviati all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) contestualmente alla pubblicazione.
8. 259. Pesco, Villarosa.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. Le imprese di assicurazione che adottano gli sconti di cui al presente articolo, per il triennio 2014-2017, non possono prevedere aumenti dei premi assicurativi.
8. 256. Pesco, Villarosa.

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 133, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo.
2-ter. È fatto altresì divieto alle imprese di assicurazioni di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in base alla durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la stessa compagnia ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative.
8. 430. Colletti, Pesco, Pisano.

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 133, comma 1, il quarto periodo, è sostituito dal seguente:
«Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'ISVAP, di una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 200.000 euro».
8. 503. Colletti, Pesco, Pisano.

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 133, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. A decorrere dalla data di conversione del presente decreto-legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza. La presente disposizione trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno 5 anni.
8. 210. Fantinati, Da Villa, Mucci, Prodani, Crippa, Vallascas, Della Valle, Petraroli.

Al comma 1 dopo lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 134, comma 4-bis, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
«In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito superiore alla 9, ovvero a quella media».
8. 506. Colletti, Pesco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 146, comma 1, dopo le parole: «ai contraenti ed ai danneggiati» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito».
8. 170. Caparini, Busin, Allasia, Guidesi, Borghesi.

Al comma 1 sopprimere le lettere c) e d).
8. 128. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*8. 15. Valiante.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*8. 518. Tartaglione.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 135, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».
**8. 18. Venittelli.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 135, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».
**8. 177. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 135, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».
**8. 455. Rostan, Ribaudo.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 135, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nei processi aventi per oggetto l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni conseguenti ad incidente stradale, il giudice verifica se risultano chiamate a testimone le medesime persone che già lo siano state in precedenza in occasione di altri procedimenti aventi uguale natura e, ove riscontri, anche avvalendosi dell'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre giudizi negli ultimi cinque anni, ne dà comunicazione alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia».
8. 246. La Russa, Corsaro, Maietta.

Al comma 1, lettera c), sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.
8. 17. Lavagno, Paglia, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso comma 3-bis.
8. 288. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1 lettera c), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: L'identificazione di eventuali testimoni con le seguenti: L'identificazione di eventuali persone informate sui fatti.
*8. 345. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1 lettera c), capoverso comma 3-bis, primo periodo dopo le parole: L'identificazione di eventuali sostituire la parola: testimoni con le seguenti: persone informate sui fatti.
*8. 321. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1 lettera c), capoverso comma 3-bis, primo periodo dopo le parole: L'identificazione di eventuali sostituire la parola: testimoni con le seguenti: persone informate sui fatti.
*8. 557. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, dopo le parole: sul luogo di accadimento dell'incidente aggiungere le seguenti: , ai soli fini degli adempimenti relativi all'accertamento della responsabilità di cui alle convenzioni stipulate tra le imprese ex articolo 150.
**8. 344. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, dopo le parole: sul luogo di accadimento dell'incidente aggiungere le seguenti: , ai soli fini degli adempimenti relativi all'accertamento della responsabilità di cui alle convenzioni stipulate tra le imprese ex articolo 150.
**8. 559. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, dopo le parole: sul luogo di accadimento dell'incidente aggiungere le seguenti: , ai soli fini degli adempimenti relativi all'accertamento della responsabilità di cui alle convenzioni stipulate tra le imprese ex articolo 150.
**8. 322. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, sopprimere le parole: dalla denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, nonché e sopprimere il secondo periodo.
8. 16. Cirielli.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: nonché con la seguente: ovvero.
8. 600. Vazio, Verini, Tartaglione, Biffoni, Amoddio, Mattiello, Marzano, Fanucci, Gadda, Venittelli, Donati, Carrescia, Marco Di Maio.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Qualora l'assicuratore riceva una richiesta danni senza indicazione di persone informate sul fatto, deve dare avviso entro 15 giorni al proprio assicurato dell'eventuale esistenza e delle generalità complete delle persone informate sui fatti che eventualmente emergano dalla denuncia della controparte. La mancata risposta o la mancata indicazione di persone informate sui fatti entro i successivi trenta giorni comporta la definitiva chiusura della procedura liquidativa.
8. 561. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, dopo il primo periodo aggiungere, il seguente: L'assicuratore che riceve una richiesta danni priva della indicazione dei testimoni sul fatto deve comunicare al proprio assicurato la esistenza e le generalità complete dei testi eventualmente emersi dalla denuncia della controparte entro 15 giorni. La mancata allegazione di testi entro i successivi trenta giorni comporta la chiusura della procedura liquidativa.
8. 323. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera c) capoverso comma 3-bis, sopprimere il secondo periodo.
8. 352. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1, lettera c) capoverso comma 3-bis, secondo periodo sopprimere le parole: l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.
*8. 347. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1, lettera c) capoverso comma 3-bis, secondo periodo sopprimere le parole: l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.
*8. 563. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera c) capoverso comma 3-bis, secondo periodo sopprimere le parole: l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.
*8. 324. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Qualora l'impresa nell'ambito della procedura di cui all'articolo 149 abbia provveduto, a seguito di tardiva indicazione di persone informate sui fatti, all'integrale liquidazione del danno al proprio assicurato che non l'assicurato non abbia fornito tempestivamente le indicazioni richieste, questi non ha il diritto alla riclassificazione della classe di merito.
8. 565. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'eventuale integrale liquidazione del danno all'assicurato, da parte del proprio assicuratore, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 149, qualora l'assicurato non abbia fornito tempestivamente le indicazioni richieste, non comporta il diritto al recupero della classe di merito.
8. 325. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera c), sopprimere i capoversi commi 3-ter e 3-quater.
8. 421. Venittelli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso comma 3-ter.
**8. 356. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso comma 3-ter.
**8. 326. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso comma 3-ter.
**8. 566. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera c) capoverso comma 3-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'assicuratore che riceve una richiesta danni priva della indicazione dei testimoni sul fatto deve comunicare al proprio assicurato la esistenza e le generalità complete dei testi eventualmente emersi dalla denuncia della controparte entro 15 giorni. La mancata allegazione di testi entro i successivi trenta giorni comporta la chiusura della procedura liquidativa.
8. 349. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso comma 3-quater.
*8. 342. Colletti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso comma 3-quater.
*8. 290. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso comma 3-quater.
*8. 568. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso comma 3-quater con il seguente:
3-quater. Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, su documentata segnalazione dell'IVASS o delle parti, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.
8. 601. Vazio, Verini, Tartaglione, Ermini, Biffoni, Amoddio, Mattiello, Marzano, Fanucci, Gadda, Venittelli, Donati, Carrescia, Marco Di Maio.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) l'articolo 141 è sostituito dal seguente: «Art. 141. - (Risarcimento del terzo trasportato) - 1. Il terzo trasportato ha sempre facoltà di esercitare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro medesimo, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato ha facoltà di promuovere nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148, e successive modificazioni, o, alternativamente, di rivolgere in qualsiasi momento richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del responsabile civile.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento, ove esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, è soggetta ai termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione del vettore che abbia effettuato il pagamento avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile;
c-ter) all'articolo 149 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, e successive modificazioni, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che avrà l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia.
2. La richiesta di risarcimento di cui al comma 1 riguarda esclusivamente i danni al veicolo. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, come disciplinato dall'articolo 141.
8. 339. Colletti, Pesco.

Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) dopo l'articolo 135 è inserito il seguente:

Art. 135-bis.
(Istituzione della Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi prevista dall'articolo 2054 c.c.).

1. Al fine di ridurre progressivamente il costo dei premi assicurativi per la responsabilità civile automobilistica è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi prevista dall'articolo 2054 c.c., di seguito denominata «Banca».
2. Alla Banca affluiscono tutti i dati della Motorizzazione civile relativi ai veicoli a motore immatricolati e circolanti in Italia, nonché i dati relativi alla copertura assicurativa obbligatoria degli stessi veicoli.
3. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare i dati riguardanti la copertura assicurativa dei propri assicurati, secondo regolamento adottato dall'IVASS entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'IVASS entro il termine di cui al precedente periodo alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'IVASS e per i profili di riservatezza il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, le modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese di assicurazione stesse e ai dati relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia non circolanti ed esenti dall'obbligo di assicurazione obbligatoria RC Auto.
4. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente articolo comporta per l'impresa di assicurazione l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. 65. Lavagno, Scotto, Paglia, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo l'articolo 139 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 139-bis. (Danno non patrimoniale da morte subito dai prossimi congiunti) 1. In caso di decesso del danneggiato, come conseguenza di un sinistro da circolazione di veicoli a motore e natanti, è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile il danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale. Per prossimi congiunti del danneggiato si intendono il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e, qualora siano conviventi, gli ascendenti e i discendenti di secondo grado.
2. Al coniuge è equiparato il convivente di fatto, che abbia dato prova di stabile comunione spirituale e materiale con la vittima.
3. Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale è determinato sulla base dei valori monetari uniformi indicati nella Tabella unica nazionale emanata ai sensi dell'articolo 139-quater.
4. In caso di decesso non contestuale al sinistro il danno non patrimoniale subito dalla vittima è risarcibile limitatamente al periodo di tempo intercorrente tra l'evento dannoso e la morte e sulla base di valori monetari giornalieri indicati dalla Tabella unica nazionale.
Art. 139-ter. (Danno non patrimoniale dei prossimi congiunti del macroleso) 1. In caso di lesioni comportanti gravissime alterazioni permanenti dell'integrità psicofisica del danneggiato che richiedano l'aiuto di altre persone per la realizzazione delle attività più essenziali per la vita quotidiana, come conseguenza di un sinistro da circolazione di veicoli a motore e natanti, è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 c.c. il danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti del danneggiato.
2. Per prossimi congiunti si intendono il coniuge non legalmente separato, i genitori e i figli, se conviventi. Al coniuge è assimilato il convivente di fatto che abbia dato prova di stabile comunione morale e materiale con il danneggiato.
3. Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti del macroleso è determinato sulla base dei valori monetari uniformi indicati nella Tabella unica nazionale emanata ai sensi dell'articolo 139-quater.
Art. 139-quater (Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti) 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, da emanarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla predisposizione della Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri:
a) indicazione da parte della Tabella degli importi liquidabili diversificati in relazione ai seguenti parametri:
1. rapporto di coniugio o grado di parentela;
2. età del defunto o del macroleso;
3. età del congiunto avente diritto al risarcimento;
4. convivenza tra vittima o macroleso e congiunto;
5. assenza di altri congiunti conviventi;
b) previsione da parte della Tabella di fattori di correzione in aumento e in riduzione degli importi che considerano le circostanze familiari e personali e la possibile esistenza di circostanze eccezionali che possono essere utili per l'esatta valorizzazione del danno causato;
c) indicazione da parte della Tabella degli importi giornalieri liquidabili per il danno non patrimoniale subito dalla vittima in caso di decesso sopravvenuto a distanza di tempo dall'evento dannoso, prevedendo fasce di valore distinte in funzione della durata del periodo di sopravvivenza;
d) considerazione, in sede di predisposizione della Tabella, della necessità di risarcire in modo appropriato tale tipologia di danno, adeguando i valori economici a quelli in vigore nei principali Paesi appartenenti all'Unione Europea».

2. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.
3. Gli importi stabiliti dalla tabella unica nazionale si applicano a tutte le fattispecie risarcitorie non ancora definite in via transattiva o con sentenza passata in giudicato, anche nel caso in cui l'evento dannoso si è già verificato al momento della sua entrata in vigore.
*8. 4. Distaso, Fucci, Marti.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo l'articolo 139 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 139-bis. (Danno non patrimoniale da morte subito dai prossimi congiunti) 1. In caso di decesso del danneggiato, come conseguenza di un sinistro da circolazione di veicoli a motore e natanti, è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile il danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale. Per prossimi congiunti del danneggiato si intendono il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e, qualora siano conviventi, gli ascendenti e i discendenti di secondo grado.
2. Al coniuge è equiparato il convivente di fatto, che abbia dato prova di stabile comunione spirituale e materiale con la vittima.
3. Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale è determinato sulla base dei valori monetari uniformi indicati nella Tabella unica nazionale emanata ai sensi dell'articolo 139-quater.
4. In caso di decesso non contestuale al sinistro il danno non patrimoniale subito dalla vittima è risarcibile limitatamente al periodo di tempo intercorrente tra l'evento dannoso e la morte e sulla base di valori monetari giornalieri indicati dalla Tabella unica nazionale.
Art. 139-ter. (Danno non patrimoniale dei prossimi congiunti del macroleso) 1. In caso di lesioni comportanti gravissime alterazioni permanenti dell'integrità psicofisica del danneggiato che richiedano l'aiuto di altre persone per la realizzazione delle attività più essenziali per la vita quotidiana, come conseguenza di un sinistro da circolazione di veicoli a motore e natanti, è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 c.c. il danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti del danneggiato.
2. Per prossimi congiunti si intendono il coniuge non legalmente separato, i genitori e i figli, se conviventi. Al coniuge è assimilato il convivente di fatto che abbia dato prova di stabile comunione morale e materiale con il danneggiato.
3. Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti del macroleso è determinato sulla base dei valori monetari uniformi indicati nella Tabella unica nazionale emanata ai sensi dell'articolo 139-quater.
Art. 139-quater (Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti) 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, da emanarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla predisposizione della Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri:
a) indicazione da parte della Tabella degli importi liquidabili diversificati in relazione ai seguenti parametri:
1. rapporto di coniugio o grado di parentela;
2. età del defunto o del macroleso;
3. età del congiunto avente diritto al risarcimento;
4. convivenza tra vittima o macroleso e congiunto;
5. assenza di altri congiunti conviventi;
b) previsione da parte della Tabella di fattori di correzione in aumento e in riduzione degli importi che considerano le circostanze familiari e personali e la possibile esistenza di circostanze eccezionali che possono essere utili per l'esatta valorizzazione del danno causato;
c) indicazione da parte della Tabella degli importi giornalieri liquidabili per il danno non patrimoniale subito dalla vittima in caso di decesso sopravvenuto a distanza di tempo dall'evento dannoso, prevedendo fasce di valore distinte in funzione della durata del periodo di sopravvivenza;
d) considerazione, in sede di predisposizione della Tabella, della necessità di risarcire in modo appropriato tale tipologia di danno, adeguando i valori economici a quelli in vigore nei principali Paesi appartenenti all'Unione Europea».

2. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.
3. Gli importi stabiliti dalla tabella unica nazionale si applicano a tutte le fattispecie risarcitorie non ancora definite in via transattiva o con sentenza passata in giudicato, anche nel caso in cui l'evento dannoso si è già verificato al momento della sua entrata in vigore.
*8. 343. Carbone.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo l'articolo 139 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 139-bis. (Danno non patrimoniale da morte subito dai prossimi congiunti) 1. In caso di decesso del danneggiato, come conseguenza di un sinistro da circolazione di veicoli a motore e natanti, è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile il danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale. Per prossimi congiunti del danneggiato si intendono il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e, qualora siano conviventi, gli ascendenti e i discendenti di secondo grado.
2. Al coniuge è equiparato il convivente di fatto, che abbia dato prova di stabile comunione spirituale e materiale con la vittima.
3. Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale è determinato sulla base dei valori monetari uniformi indicati nella Tabella unica nazionale emanata ai sensi dell'articolo 139-quater.
4. In caso di decesso non contestuale al sinistro il danno non patrimoniale subito dalla vittima è risarcibile limitatamente al periodo di tempo intercorrente tra l'evento dannoso e la morte e sulla base di valori monetari giornalieri indicati dalla Tabella unica nazionale.
Art. 139-ter. (Danno non patrimoniale dei prossimi congiunti del macroleso) 1. In caso di lesioni comportanti gravissime alterazioni permanenti dell'integrità psicofisica del danneggiato che richiedano l'aiuto di altre persone per la realizzazione delle attività più essenziali per la vita quotidiana, come conseguenza di un sinistro da circolazione di veicoli a motore e natanti, è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 c.c. il danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti del danneggiato.
2. Per prossimi congiunti si intendono il coniuge non legalmente separato, i genitori e i figli, se conviventi. Al coniuge è assimilato il convivente di fatto che abbia dato prova di stabile comunione morale e materiale con il danneggiato.
3. Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti del macroleso è determinato sulla base dei valori monetari uniformi indicati nella Tabella unica nazionale emanata ai sensi dell'articolo 139-quater.
Art. 139-quater (Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti) 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, da emanarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla predisposizione della Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri:
a) indicazione da parte della Tabella degli importi liquidabili diversificati in relazione ai seguenti parametri:
1. rapporto di coniugio o grado di parentela;
2. età del defunto o del macroleso;
3. età del congiunto avente diritto al risarcimento;
4. convivenza tra vittima o macroleso e congiunto;
5. assenza di altri congiunti conviventi;
b) previsione da parte della Tabella di fattori di correzione in aumento e in riduzione degli importi che considerano le circostanze familiari e personali e la possibile esistenza di circostanze eccezionali che possono essere utili per l'esatta valorizzazione del danno causato;
c) indicazione da parte della Tabella degli importi giornalieri liquidabili per il danno non patrimoniale subito dalla vittima in caso di decesso sopravvenuto a distanza di tempo dall'evento dannoso, prevedendo fasce di valore distinte in funzione della durata del periodo di sopravvivenza;
d) considerazione, in sede di predisposizione della Tabella, della necessità di risarcire in modo appropriato tale tipologia di danno, adeguando i valori economici a quelli in vigore nei principali Paesi appartenenti all'Unione Europea».

2. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.
3. Gli importi stabiliti dalla tabella unica nazionale si applicano a tutte le fattispecie risarcitorie non ancora definite in via transattiva o con sentenza passata in giudicato, anche nel caso in cui l'evento dannoso si è già verificato al momento della sua entrata in vigore.
*8. 214. Chiarelli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) l'articolo 141 è sostituito dal seguente: «Art. 141. - (Risarcimento del terzo trasportato) - 1. Il terzo trasportato ha sempre facoltà di esercitare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro medesimo, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato ha facoltà di promuovere nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148, e successive modificazioni, o, alternativamente, di rivolgere in qualsiasi momento richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del responsabile civile.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento, ove esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, è soggetta ai termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione del vettore che abbia effettuato il pagamento avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
8. 560. Colletti, Pesco.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 146, al comma 1, dopo le parole: «ai contraenti ed ai danneggiati», sono aggiunge le seguenti: «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito.
*8. 125. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 146, al comma 1, dopo le parole: «ai contraenti ed ai danneggiati», sono aggiunge le seguenti: «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito.
*8. 71. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 146, al comma 1, dopo le parole: «ai contraenti ed ai danneggiati», sono aggiunge le seguenti: «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito.
*8. 194. Librandi, Zanetti, Vitelli, Cimmino.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 146, al comma 1, dopo le parole: «ai contraenti ed ai danneggiati», sono aggiunge le seguenti: «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito.
*8. 218. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zappulla, Albanella, D'Ottavio, Lodolini, Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 146, al comma 1, dopo le parole: «ai contraenti ed ai danneggiati», sono aggiunge le seguenti: «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito.
*8. 620. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 146, al comma 1, dopo le parole: «ai contraenti ed ai danneggiati», sono aggiunge le seguenti: «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito.
*8. 242. Marco Di Stefano, Brandolin.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «sessanta» sono sostituite dalle parole «quaranta» e le parole «trenta» sono sostituite dalle parole «venti»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi.;
3) al comma 10, dopo la parola: «interessi,» sono inserite le seguenti: «o quando non sia effettuata alcuna offerta,».
8. 337. Colletti, Pesco.

Al comma 1, sopprimere le lettere d) e f).
*8. 615. Bernardo, Pagano, Minardo.

Al comma 1, sopprimere le lettere d) e f).
*8. 38. Moretto, Rubinato, Cominelli.

Al comma 1, sopprimere le lettere d) e f).
*8. 551. Colletti, Pesco.

Al comma 1, sopprimere le lettere d) e f).
*8. 116. Squeri, Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, sopprimere le lettere d) e f).
*8. 192. Pagano, Minardo, Bernardo.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**8. 26. Valiante.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**8. 478. Velo.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**8. 520. Tartaglione.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**8. 602. Vazio, Verini, Tartaglione, Ermini, Biffoni, Amoddio, Mattiello, Marzano, Fanucci, Gadda, Venittelli, Donati, Carrescia, Marco Di Maio.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**8. 447. Rostan, Ribaudo.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**8. 494. Ermini.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**8. 419. Colletti, Pesco.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**8. 361. Colletti, Pesco.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**8. 78. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**8. 165. Busin, Allasia, Guidesi, Caparini, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
** 8. 291. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sopprimere il comma 11.
* 8. 436. Nicola Bianchi, Pesco, Colletti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sopprimere il comma 11.
* 8. 261. Nicola Bianchi.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) dopo l'articolo 147 è inserito il seguente:

Art. 147-bis.
(Risarcimento in forma specifica).

1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile. Al danneggiato compete sempre il risarcimento delle ulteriori voci del danno quali svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non possono essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.
2. La compagnia, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso una carrozzeria convenzionata.
3. La compagnia risponde in solido dell'operato del prestatore d'opera e fornisce, solidalmente, la garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le partì sostituite non soggette a usura ordinaria.
4. L'assicuratore fornisce al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse saranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali o prodotti commerciali e, per i danni ai soli lamierati, se ne sarà effettuata la sostituzione o la riparazione, o per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo piuttosto che attraverso riverniciatura completa.
5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emette e consegna al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura o ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento verrà effettuato dall'impresa assicuratrice, con l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa, oltre che con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di prodotti originali ovvero di prodotti commerciali compatibili con quelli prodotti dalla casa madre.
6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli.
8. 141. Marco Di Stefano, Brandolin.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) dopo l'articolo 147 è inserito il seguente:

Art. 147-bis.
(Risarcimento in forma specifica).

1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 gennaio, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; l'impresa di assicurazione è tenuta ad informare il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, di tale possibilità di rifiuto. In caso di rifiuto, la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene.
2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre e, per il 2014, entro il 30 gennaio, la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nell'anno successivo.
* 8. 469. Venittelli.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) dopo l'articolo 147 è inserito il seguente:

Art. 147-bis.
(Risarcimento in forma specifica).

1. In alternativa al risarcimento per equivalente, le imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, hanno facoltà di risarcire in forma specifica danni a cose, prestando garanzia di durata non inferiore a due anni con esclusione degli eventuali malfunzionamenti dovuti ad usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 28 marzo, l'entità di una corrispondente riduzione del premio che deve essere prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dal totale dei premi RCA da essa incassati nella regione nel corso dell'anno precedente, diviso per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 marzo 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali le riduzioni del premio devono essere non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applica, anche nelle dette aree, la riduzione del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte del soggetto convenzionato con l'impresa di assicurazione, individuandone uno diverso; l'impresa di assicurazione è tenuta ad informare il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, di tale possibilità di rifiuto. In caso di rifiuto, la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente al soggetto che ha eseguito la riparazione, ovvero al danneggiato previa presentazione della fattura quietanzata relativa alla riparazione. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene.
2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre e, per il 2014, entro il 30 gennaio, la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nell'anno successivo».
* 8. 247. La Russa, Corsaro, Maietta.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) dopo l'articolo 147 è inserito il seguente:

Art. 147-bis.
(Risarcimento in forma specifica).

1. All'atto della sottoscrizione del contratto, in alternativa al risarcimento per equivalente, l'impresa di assicurazione può offrire al contraente, a fronte di uno sconto sul premio determinato con le modalità di cui ai periodi successivi, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La presente disposizione non si applica ai terzi danneggiati. L'impresa di assicurazione che intende offrire la facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro 30 giorni dall'entrata in vigore di una nuova tariffa e, per l'anno 2014, entro il 31 marzo, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al tre per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato. Le imprese di assicurazione identificano i comuni nei quali offrono tale facoltà a tutti i contraenti che ne facciano richiesta. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato. Le aree di cui al quinto periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: frequenza dei sinistri denunciati, entità media dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria, incidenza dei sinistri con soli danni a cose sul totale dei sinistri denunciati. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del tre per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.
2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 31 marzo 2014 la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nel 2014.
8. 535. Petrini, Bargero, Capozzolo, Carbone, Causi, Fragomeli, Pelillo, Sanga.

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) dopo l'articolo 147 è inserito il seguente:

Art. 147-bis.
(Risarcimento in forma specifica).

1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, ovvero accertando la responsabilità piena della controparte preventivamente attraverso il modulo di denuncia di cui all'articolo 143 sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti nel sinistro, ovvero dichiarandosi obbligata al pagamento dei danni entro e non oltre il termine previsto per l'ispezione peritale risarcire in forma specifica danni a cose. L'impresa di assicurazione fornirà direttamente idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria rimanendo per l'effetto obbligata in solido con il riparatore per ogni eventuale danno cagionato anche a terzi, derivante direttamente o indirettamente dalle predette riparazioni. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 28 febbraio, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel terzo periodo. Le aree di cui al quarto periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa.
In tal caso il risarcimento delle spese di riparazione sarà determinato in base alle modalità stabilite dal successivo comma 2, ridotto in misura pari alla percentuale di sconto di cui al terzo capoverso del presente comma, applicata all'importo della sola mano d'opera necessaria alla riparazione per un massimo del 5 per cento. La somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, ove sussista cessione del credito ovvero mandato irrevocabile di incasso.
La compagnia assicuratrice, entro trenta giorni dal pagamento, è obbligata a richiedere all'impresa di autoriparazione la documentazione fiscale per gli importi corrisposti, comprovante l'avvenuta riparazione. La documentazione è conservata unitamente al fascicolo di sinistro nelle modalità previste dai regolamenti IVASS, la mancata conservazione della predetta documentazione è sanzionata secondo le modalità previste per legge. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene.
2. Gli importi dei risarcimenti in forma specifica nei casi di cui al comma 1, sono determinati annualmente, nei modi e con le tariffe individuate da una apposita commissione paritetica, formata da rappresentanti delle associazioni di categoria, delle compagnie di assicurazione e dei periti assicurativi. La commissione è costituita presso il Ministero dello sviluppo economico con la finalità di regolamentare e stabilire le modalità di accertamento, quantificazione, riparazione e pagamento dei danni ad autoveicoli conseguenti a sinistri che interessino una garanzia assicurativa.
3. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre e, per il 2014, entro il 30 gennaio, la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nell'anno successivo»;
b) dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 lettera d).
8. 495. Velo.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) dopo l'articolo 147 è inserito il seguente:

Art. 147-bis.
(Risarcimento in forma specifica).

1. È facoltà delle imprese propone polizze che prevedano, in caso di applicabilità della procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 e in assenza di responsabilità concorsuale, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di risarcire in forma specifica i danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 gennaio, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al quindici per cento della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto.
8. 397. Senaldi.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) dopo l'articolo 147, è inserito il seguente:
147-bis. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato in caso di danno, di indicare il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere riportata sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio.
8. 240. Marco Di Stefano, Brandolin.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) dopo l'articolo 150-ter è inserito il seguente:

«Art. 150-quater.
(Risarcimento in forma specifica).

1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia che abbia coinvolto due veicoli, identificati e assicurati, ove non vi siano state lesioni alle persone e nel quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo149, è facoltà del danneggiato richiedere ex 2058 cc il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al proprio veicolo. Al danneggiato non è precluso il risarcimento delle ulteriori voci danno prelative a svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato che richiede il risarcimento in forma specifica non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.
2. La compagnia, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ex 2058 cc, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso imprese di riparazione convenzionate.
3. La compagnia risponde dell'operato del riparatore fiduciario ex 2049 cc in solido col medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, ferma quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.
4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta nella quale sono indicati gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire inoltre le modalità di esecuzione delle
riparazioni e deve precisare se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione, o per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo piuttosto che attraverso riverniciatura completa.
5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento verrà effettuato dalla impresa assicuratrice, con l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa, oltre che con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.
6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli».
8. 543. Totaro, Maietta.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) dopo l'articolo 150-ter è inserito il seguente:

Art. 147-bis.
(Risarcimento in forma specifica).

1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ex 2058 c.c. Al danneggiato compete sempre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali la svalutazione commerciale, il fermo tecnico e il nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.
2. L’ impresa di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ex 2058 c.c., risarcisce il danno al veicolo informa specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.
3. L’ impresa assicuratrice risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido con questo ed è tenuta, sempre in solido con il medesimo prestatore d'opera, a fornire ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.
4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando:
a) se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica ovvero con ricambi non originali ma compatibili;
b) per i danni ai soli lamierati se ne verrà effettuata la sostituzione ovvero la riparazione;
c) per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo ovvero attraverso riverniciatura completa.

5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato, anche ai fini della decorrenza della garanzia biennale, fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato recante l'indicazione che il pagamento verrà effettuato a mezzo rimessa diretta da parte della impresa assicuratrice; la fattura dovrà contenere, inoltre, l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere a quanto indicato nell'informativa di cui al punto che precede, oltre che l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.
6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli.
8. 401. Colletti.

Al comma 1, lettera d), sostituire l'alinea con il seguente: dopo l'articolo 150-ter è inserito il seguente: «Art. 150-quater».
* 8. 265. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera d), sostituire l'alinea con la seguente: dopo l'articolo 150-ter è inserito il seguente:
«150-quater. Risarcimento in forma specifica».
* 8. 234. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zappulla, Albanella, D'Ottavio, Lodolini, Maestri, Martelli, Gribaudo, Giacobbe.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 31 marzo, l'entità della riduzione del premio prevista, all'atto della stipula del contratto, in misura non inferiore al cinque per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato ed un'ulteriore sconto di almeno un dieci per cento sul premio netto di tariffa in corso che, al verificarsi dell'evento dannoso, sarà liquidato al contraente della polizza assicurativa, entro i quindici giorni successivi dalla riparazione del veicolo mediante le imprese convenzionate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato. Le aree di cui al quarto periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: frequenza dei sinistri denunciati, entità media dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo, il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa. In quest'ultimo caso, previa valutazione del danno da concordarsi tra l'impresa di assicurazione e quella non convenzionata, la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente a quest'ultima dietro presentazione di fattura.
Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.
2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre di ogni anno e per il 2014, entro il 31 marzo la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nell'anno successivo.
2. Al comma 1, lettera f), capoverso articolo 150-ter, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione» con le seguenti: «del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio dei singolo assicurato ed un'ulteriore sconto di almeno un cinque per cento sul premio netto di tariffa in corso che, al verificarsi dell'evento dannoso, sarà liquidato al contraente della polizza assicurativa, entro i quindici giorni successivi»;
3. Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le imprese di assicurazione hanno la facoltà di proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi esclusivamente da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato ed un'ulteriore sconto di almeno un cinque per cento sul premio netto di tariffa in corso che, al verificarsi dell'evento dannoso, sarà liquidato al contraente della polizza assicurativa, entro i quindici giorni successivi».
8. 195. Sottanelli, Molea, Vitelli, Zanetti, Cimmino.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. In ogni caso l'assicurato ha la possibilità, al momento della sottoscrizione del contratto, di rifiutare espressamente il risarcimento in forma specifica, rinunciando allo sconto determinato con le modalità di cui ai periodi successivi. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro 30 giorni dall'entrata in vigore di una nuova tariffa e, per l'anno 2014, entro il 31 marzo, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato. Le aree di cui al quarto periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: frequenza dei sinistri denunciati, entità media dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria, incidenza dei sinistri con soli danni a cose sul totale dei sinistri denunciati. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.
2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 31 marzo 2014 la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nel 2014.
* 8. 467. Bargero, Carbone.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. In ogni caso l'assicurato ha la possibilità, al momento della sottoscrizione del contratto, di rifiutare espressamente il risarcimento in forma specifica, rinunciando allo sconto determinato con le modalità di cui ai periodi successivi. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro 30 giorni dall'entrata in vigore di una nuova tariffa e, per l'anno 2014, entro il 31 marzo, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato. Le aree di cui al quarto periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: frequenza dei sinistri denunciati, entità media dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria, incidenza dei sinistri con soli danni a cose sul totale dei sinistri denunciati. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.
2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 31 marzo 2014 la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nel 2014.
* 8. 20. Distaso, Fucci, Marti.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. In ogni caso l'assicurato ha la possibilità, al momento della sottoscrizione del contratto, di rifiutare espressamente il risarcimento in forma specifica, rinunciando allo sconto determinato con le modalità di cui ai periodi successivi. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro 30 giorni dall'entrata in vigore di una nuova tariffa e, per l'anno 2014, entro il 31 marzo, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato. Le aree di cui al quarto periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: frequenza dei sinistri denunciati, entità media dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria, incidenza dei sinistri con soli danni a cose sul totale dei sinistri denunciati. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.
2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 31 marzo 2014 la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nel 2014.
* 8. 211. Chiarelli.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà del danneggiato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, in alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, effettuare il risarcimento mediante liquidazione delle somme necessarie per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 gennaio, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nel caso previsto dal presente articolo, la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente dall'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento della cessione del credito;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, sulla base di un accordo fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sentite le Associazioni dei consumatori riconosciute.
** 8. 79. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà del danneggiato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, in alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, effettuare il risarcimento mediante liquidazione delle somme necessarie per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 gennaio, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni de] premio non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria, I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nel caso previsto dal presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, con contestuale presentazione della documentazione fiscale. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, sulla base di un accordo fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'Associazione Nazionale fra le imprese Assicuratrici, sentite le Associazioni dei consumatori riconosciute.
** 8. 392. Taranto, Senaldi, Donati, Carrescia, Marco di Maio, Biffoni, Donati, Coppola, Dallai, Lodolini, Arlotti, Bonifazi, Fregolent, Famiglietti, De Menech, Fanucci, Crimì, D'Incecco, Richetti, Ginato, Parrini, Bargero, Cominelli, Bini.

Al comma 1, lettera d), il comma 1 dell'articolo 147-bis è sostituito dal seguente:
1. Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà di scelta da parte del danneggiato di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della normativa vigente, in alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 gennaio, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi in cui al presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura, corrispondente alla valutazione preventiva del danno congiunta e condivisa tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.
8. 139. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1:
a) al primo periodo inserire all'inizio le seguenti parole: «Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà del danneggiato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni,» e sostituire le parole: «risarcire in forma specifica danni a cose» con le seguenti: «effettuare il risarcimento mediante liquidazione delle somme necessarie per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato»;
b) sostituire il settimo periodo con il seguente:
«Nel caso previsto dal presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, con contestuale presentazione della documentazione fiscale»;
c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti»;
2) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, sulla base di un accordo fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sentite le Associazioni dei consumatori riconosciute».
*8. 612. Bernardo, Pagano, Minardo.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1:
a) al primo periodo inserire all'inizio le seguenti parole: «Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà del danneggiato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni,» e sostituire le parole: «risarcire in forma specifica danni a cose» con le seguenti: «effettuare il risarcimento mediante liquidazione delle somme necessarie per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato»;
b) sostituire il settimo periodo con il seguente:
«Nel caso previsto dal presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, con contestuale presentazione della documentazione fiscale»;
c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subìti»;
2) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, sulla base di un accordo fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sentite le Associazioni dei consumatori riconosciute».
*8. 161. Busin, Allasia.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1:
a) al primo periodo inserire all'inizio le seguenti parole: «Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà del danneggiato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni,» e sostituire le parole: «risarcire in forma specifica danni a cose» con le seguenti: «effettuare il risarcimento mediante liquidazione delle somme necessarie per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato»;
b) sostituire il settimo periodo con il seguente:
«Nel caso previsto dal presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, con contestuale presentazione della documentazione fiscale»;
c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subìti»;
2) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, sulla base di un accordo fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sentite le Associazioni dei consumatori riconosciute».
*8. 119. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1:
a) al primo periodo inserire all'inizio le seguenti parole: «Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà del danneggiato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni,» e sostituire le parole: «risarcire in forma specifica danni a cose» con le seguenti: «effettuare il risarcimento mediante liquidazione delle somme necessarie per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato»;
b) sostituire il settimo periodo con il seguente:
«Nel caso previsto dal presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, con contestuale presentazione della documentazione fiscale»;
c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subìti»;
2) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, sulla base di un accordo fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sentite le Associazioni dei consumatori riconosciute».
*8. 155. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1:
a) al primo periodo inserire all'inizio le seguenti parole: «Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà del danneggiato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni,» e sostituire le parole: «risarcire in forma specifica danni a cose» con le seguenti: «effettuare il risarcimento mediante liquidazione delle somme necessarie per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato»;
b) sopprimere il sesto periodo;
c) sostituire il settimo periodo con il seguente:
«Nel caso previsto dal presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, con contestuale presentazione della documentazione fiscale»;
d) sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subìti»;
2) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, sulla base di un accordo fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sentite le Associazioni dei consumatori riconosciute».
*8. 146. Crimì.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo premettere le seguenti parole: «Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà di scelta da parte del danneggiato di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della normativa vigente,»;
b) sostituire il settimo periodo con il seguente: «Nei casi di cui al presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura, corrispondente alla valutazione preventiva del danno congiunta e condivisa tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione»;.
**8. 32. Lavagno, Paglia, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo inserire le seguenti parole: «Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà di scelta da parte del danneggiato di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della normativa vigente,»;
b) sostituire il settimo periodo con il seguente: «Nei casi di cui al presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura, corrispondente alla valutazione preventiva del danno congiunta e condivisa tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione»;
**8. 107. Sandra Savino, Capezzone, Laffranco.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo inserire le seguenti parole: «Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà di scelta da parte del danneggiato di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della normativa vigente,»;
b) sostituire il settimo periodo con il seguente: «Nei casi di cui al presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura, corrispondente alla valutazione preventiva del danno congiunta e condivisa tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione»;
**8. 109. Biasotti.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo inserire le seguenti parole: «Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà di scelta da parte del danneggiato di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della normativa vigente,»;
b) sostituire il settimo periodo con il seguente: «Nei casi di cui al presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura, corrispondente alla valutazione preventiva del danno congiunta e condivisa tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione»;
**8. 189. Busin, Allasia, Prataviera.

Al comma 1, lettera d), premettere al primo periodo le seguenti parole: Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà di scelta da parte del danneggiato di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della normativa vigente,.

Conseguentemente, sostituire il settimo periodo con il seguente: nei di cui al presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura, corrispondente alla valutazione preventiva del danno congiunta e condivisa tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione.
**8. 27. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo premettere le seguenti parole: «Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà di scelta da parte del danneggiato di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della normativa vigente,»;
b) sostituire il settimo periodo con il seguente: «Nei casi di cui al presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura, corrispondente alla valutazione preventiva del danno congiunta e condivisa tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione»;
**8. 130. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
1. Premettere le parole: «Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere la reintegrazione in forma specifica dei danni materiali subiti dal veicolo ex 2058 del codice civile».
2. Le parole da: è facoltà delle imprese a danni a cose, sono soppresse;
3. Sostituire la parola: fornendo con le seguenti: salvo l'obbligo dell'impresa di assicurazione di fornire.
8. 398. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, prima delle parole: in alternativa al risarcimento per equivalente sono inserite le seguenti: Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica ex 2058 codice civile dei danni materiali subìti al veicolo.
*8. 266. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera d), capoverso nuovo articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, premettere il seguente:
1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica ex 2058 codice civile dei danni materiali subìti al veicolo.
*8. 56. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, premettere il seguente:
1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica di cui all'articolo 2058 del codice civile dei danni materiali subìti al veicolo.
*8. 233. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zappulla, Albanella, D'Ottavio, Lodolini, Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo, Giacobbe.

Al comma, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, premettere il seguente:
1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica ex articolo 2058 del codice civile dei danni materiali subìti al veicolo.
*8. 622. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti:
1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate. La compagnia di assicurazione risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido col medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali intendendosi per tali unicamente quelli prodotti dalla casa automobilistica, o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione, o per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo piuttosto che attraverso riverniciatura completa. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura o ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento è stato effettuato dalla impresa assicuratrice, con l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa, oltre che con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché equivalente. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli. I soli costi sostenuti per la riparazione potranno essere computati quale costo del sinistro.
8. 58. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Scotto.

All'articolo 8, comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, sostituire le parole da: In alternativa a: usura ordinaria. con le seguenti: al risarcimento per equivalente, ferma restando la possibilità del danneggiato di chiedere il risarcimento in forma specifica come disciplinato dall'articolo 2058 del codice civile, le imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, possono risarcire in forma specifica danni a cose, tramite imprese convenzionate con le imprese di assicurazione medesime, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.

Conseguentemente, sostituire le parole: che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo con le seguenti: nel caso di cui al primo periodo e sostituire le parole: non può esercitare la facoltà nell'anno successivo. con le seguenti: non può provvedere alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata a norma del comma 1 del presente articolo.
8. 23. Valiante.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è facoltà delle imprese con le seguenti: è obbligo per le imprese.
8. 76. Paglia.

Al comma 1, lettera d), capoverso nuovo articolo 147-bis, comma 1, dopo le parole: in assenza di responsabilità concorsuale, aggiungere le seguenti: per l'ipotesi in cui il danneggiato abbia optato per la procedura di cui all'articolo 149 e quando non risulta eccessivamente oneroso, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.
*8. 57. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, dopo le parole: in assenza di responsabilità concorsuale, aggiungere le seguenti: per l'ipotesi in cui il danneggiato abbia optato per la procedura di cui all'articolo 149 e quando non risulta eccessivamente oneroso, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.
*8. 267. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, dopo le parole: in assenza di responsabilità concorsuale, aggiungere le seguenti: per l'ipotesi in cui il danneggiato abbia optato per la procedura di cui all'articolo 149 e quando non risulta eccessivamente oneroso, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.
*8. 232. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zappulla, Albanella, D'Ottavio, Lodolini, Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo, Giacobbe.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, dopo le parole: in assenza di responsabilità concorsuale, aggiungere le seguenti: per l'ipotesi in cui il danneggiato abbia optato per la procedura di cui all'articolo 149 e quando non risulta eccessivamente oneroso, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.
*8. 394. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, sopprimere le parole: fornendo idonea garanzia fino al punto.

Conseguentemente inserire i seguenti periodi:
La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido col medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali intendendosi per tali unicamente quelli prodotti dalla casa automobilistica, o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione, o per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo piuttosto che attraverso riverniciatura completa. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura/ ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento è stato effettuato dalla impresa assicuratrice, con l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa, oltre che con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché equivalente. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli. I soli costi sostenuti per la riparazione potranno essere computati quale costo del sinistro.
**8. 231. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zappulla, Albanella, D'Ottavio, Lodolini, Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo, Giacobbe.

Al comma 1, capoverso articolo 147-bis, comma 1, sostituire le parole: fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. Con le seguenti: La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido col medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali intendendosi per tali unicamente quelli prodotti dalla casa automobilistica, o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione, o per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo piuttosto che attraverso riverniciatura completa. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura/ ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento è stato effettuato dalla impresa assicuratrice, con l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa, oltre che con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché equivalente. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli. I soli costi sostenuti per la riparazione potranno essere computati quale costo del sinistro.
**8. 268. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, capoverso articolo 147-bis, comma 1, sostituire le parole: fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. Con le seguenti: La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido col medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali intendendosi per tali unicamente quelli prodotti dalla casa automobilistica, o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione, o per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo piuttosto che attraverso riverniciatura completa. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura/ ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento è stato effettuato dalla impresa assicuratrice, con l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa, oltre che con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché equivalente. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli. I soli costi sostenuti per la riparazione potranno essere computati quale costo del sinistro.
**8. 377. Sberna, Gigli.

Al comma 1, sopprimere le lettere d) e) ed f).
8. 77. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, sostituire le parole: fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. con le seguenti:
La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido con questo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il medesimo, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.
L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori.
L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando:
a) se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica ovvero con ricambi non originali ma compatibili;
b) per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione ovvero la riparazione;
c) per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo ovvero attraverso riverniciatura completa.

Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato, anche ai fini della decorrenza della garanzia biennale, fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato recante l'indicazione che il pagamento verrà effettuato a mezzo rimessa diretta da parte della impresa assicuratrice; la fattura dovrà contenere, inoltre, l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere a quanto indicato nell'informativa di cui al punto che precede, oltre che l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.
È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli. I soli costi sostenuti per la riparazione potranno essere computati quale costo del sinistro.
8. 385. Colletti.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, sostituire le parole: fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate con le seguenti: fornendo la certificazione di un perito assicurativo attestante il ripristino delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e idonea garanzia sulle riparazioni effettuate.
8. 480. Peluffo, Carella.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, sostituire le parole: fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con le seguenti: fornendo idonea garanzia prodotta dalle imprese di autoriparazione secondo la vigente legge 5 febbraio 1992, n. 122,.
8. 358. Nicola Bianchi, Colletti.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 aprile, le province e le categorie di veicoli per le quali intende avvalersi della facoltà di applicare il risarcimento in forma specifica, nonché l'entità della riduzione del premio che intende praticare rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo dell'articolo 132.
b) sopprimere il terzo, quarto, quinto e sesto periodo.
c) al comma 2 sostituire le parole:
30 gennaio con le seguenti: 30 aprile.
d) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. Fermo quanto disposto ai commi che precedono, per tutti i casi in cui, nel contratto di assicurazione, non siano pattuite clausole di risarcimento in forma specifica, l'indennizzo per danni a cose verrà determinato e corrisposto solo dietro esibizione di fattura attestante il costo delle riparazione. Nei casi in cui l'assicurato danneggiato intenda avvalersi della facoltà di risarcimento per equivalente, il risarcimento sarà determinato sempre dall'impresa gestionaria sulla base dei preziari e mercuriali in vigore a livello nazionale, certificati da ANIA. Resta in ogni caso escluso il risarcimento sulla base del solo preventivo di spesa.
8. 184. Bernardo.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il secondo periodo con il seguente: L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno, e, per l'anno 2014, entro il 30 aprile, le province e le categorie di veicoli per le quali intende avvalersi della facoltà di applicare il risarcimento in forma specifica, nonché l'entità della riduzione del premio che intende praticare rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo dell'articolo 132;
b) sopprimere dalle parole: Con decreto del Ministro dello sviluppo economico alle parole: del cinque per cento.
8. 112. Abrignani.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: avvalersi della facoltà di cui al primo periodo con le seguenti: offrire al danneggiato la facoltà di richiedere la riparazione del mezzo a cura e spese dell'impresa stessa.
*8. 378. Sberna, Gigli.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: avvalersi della facoltà di cui al primo periodo con le seguenti: offrire al danneggiato la facoltà di richiedere la riparazione del mezzo a cura e spese dell'impresa stessa.
*8. 230. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zappulla, Albanella, D'Ottavio, Lodolini, Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo, Giacobbe.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: avvalersi della facoltà di cui al primo periodo con le seguenti: offrire al danneggiato la facoltà di richiedere la riparazione del mezzo a cura e spese dell'impresa stessa.
*8. 59. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: avvalersi della facoltà di cui al primo periodo con le seguenti: offrire al danneggiato la facoltà di richiedere la riparazione del mezzo a cura e spese dell'impresa stessa.
*8. 269. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 2, sostituire le parole: entro il 30 gennaio con le seguenti: entro il 30 aprile.
8. 113. Abrignani.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, punto 1, dopo le parole: entità della riduzione del premio inserire le seguenti: del singolo contratto.
8. 391. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, sostituire le parole: non inferiore al cinque per cento con le seguenti: non inferiore al dieci per cento.
8. 429. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, sostituire le parole: riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento con le seguenti: riduzioni del premio non inferiori al tredici per cento.
8. 427. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, sostituire il quinto periodo, con i seguenti:
Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, non può comunque superare i costi standard per tipologia di interventi determinati dall'IVASS sulla base di apposita analisi statistica rappresentativa dei fattori di costo di tipo industriale e di tipo territoriale e previa consultazione delle associazioni rappresentative delle imprese di assicurazione e delle imprese di autoriparazione. Tali costi standard sono rivisti con cadenza biennale. Le somme conseguentemente corrisposte a titolo di risarcimento sono versate direttamente alle imprese che hanno svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura.
8. 374. Benamati, Causi, Taranto, Petrini.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, sopprimere il settimo e l'ottavo periodo.
8. 373. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, sopprimere il settimo periodo.
8. 379. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, il settimo periodo è sostituito dal seguente: Nei casi di cui al presente articolo l'assicurato può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione previa presentazione di fattura.
8. 19. Valiante.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: il danneggiato anche se diverso dall'assicurato con le seguenti: il soggetto che ha stipulato il contratto.
*8. 341. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: il danneggiato anche se diverso dall'assicurato con le seguenti: il soggetto che ha stipulato il contratto.
*8. 196. Librandi, Zanetti, Vitelli, Cimmino.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: il danneggiato anche se diverso dall'assicurato con le seguenti: il soggetto che ha stipulato il contratto.
*8. 389. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: il danneggiato anche se diverso dall'assicurato con le seguenti: il soggetto che ha stipulato il contratto.
*8. 229. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zappulla, Albanella, D'Ottavio, Lodolini, Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo, Giacobbe.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: il danneggiato anche se diverso dall'assicurato con le seguenti: il soggetto che ha stipulato il contratto.
*8. 380. Sberna, Gigli.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: il danneggiato anche se diverso dall'assicurato con le seguenti: il soggetto che ha stipulato il contratto.
*8. 270. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: il danneggiato anche se diverso dall'assicurato con le seguenti: il soggetto che ha stipulato il contratto.
*8. 60. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, sopprimere le parole: , che non può comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata,.
8. 369. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, sopprimere le parole: ovvero previa presentazione di fattura.

Conseguentemente, dopo le parole: attività di riparazione aggiungere le seguenti: Nessuna limitazione risarcitoria è applicabile per il caso di emissione di fattura di riparazione o altro documento fiscale equipollente.
8. 235. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zappulla, Albanella, D'Ottavio, Lodolini, Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo, Giacobbe.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, dopo le parole: attività di autoriparazione sopprimere la parola: ovvero.
8. 367. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: ovvero previa presentazione di fattura con le seguenti: Nessuna limitazione risarcitoria è applicabile per il caso di emissione di fattura di riparazione o altro documento fiscale equipollente.
*8. 264. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera d), capoverso nuovo articolo 147-bis, al penultimo periodo, sostituire le parole: ovvero previa presentazione di fattura con le seguenti: Nessuna limitazione risarcitoria è applicabile per il caso di emissione di fattura di riparazione o altro documento fiscale equipollente.
*8. 621. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: ovvero previa presentazione di fattura con le seguenti: Nessuna limitazione risarcitoria è applicabile per il caso di emissione di fattura di riparazione o altro documento fiscale equipollente.
*8. 55. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera d), capoverso nuovo articolo 147-bis, comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: ovvero previa presentazione di fattura con le seguenti: la quale, a seguito del pagamento, è tenuta a far pervenire all'assicuratore copia del documento fiscale rilasciato al danneggiato attestante le avvenute riparazioni.
**8. 61. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: ovvero previa presentazione di fattura con le seguenti: la quale, a seguito del pagamento, è tenuta a far pervenire all'assicuratore copia del documento fiscale rilasciato al danneggiato attestante le avvenute riparazioni.
**8. 228. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zappulla, Albanella, D'Ottavio, Lodolini, Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo, Giacobbe.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: ovvero previa presentazione di fattura con le seguenti: la quale, a seguito del pagamento, è tenuta a far pervenire all'assicuratore copia del documento fiscale rilasciato al danneggiato attestante le avvenute riparazioni.
**8. 383. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, sostituire le parole: ovvero previa presentazione di fattura con le seguenti: la quale, a seguito del pagamento, è tenuta a far pervenire all'assicuratore copia del documento fiscale rilasciato al danneggiato attestante le avvenute riparazioni.
**8. 271. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: ovvero previa presentazione di fattura con le seguenti: la quale, a seguito del pagamento, è tenuta a far pervenire all'assicuratore copia del documento fiscale rilasciato al danneggiato attestante le avvenute riparazioni.
**8. 382. Sberna, Gigli.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, settimo periodo, sostituire la parola: ovvero con la seguente salvo.
8. 451. Sberna, Gigli.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, settimo periodo è aggiunto il seguente:
È fatto salvo il diritto del danneggiato che abbia optato per il risarcimento in forma specifica di percepire l'integrale risarcimento dei danni patiti anche nel caso di mancata riparazione. Oltre al risarcimento del danno in forma specifica, se e in quanto dovuto, al danneggiato spetta anche il risarcimento del danno patito a seguito della sosta forzata del veicolo e della svalutazione commerciale del medesimo.
*8. 381. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d) capoverso nuovo articolo 147-bis, comma 1, dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente: È fatto salvo il diritto del danneggiato che abbia optato per il risarcimento in forma specifica di percepire l'integrale risarcimento dei danni patiti anche nel caso di mancata riparazione. Oltre al risarcimento del danno in forma, se e in quanto dovuto, al danneggiato spetta anche il risarcimento del danno patito a seguito della sosta forzata del veicolo e della svalutazione commerciale del medesimo,.
*8. 62. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo e aggiungere il seguente comma:
1-bis. Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui al 2058 cc, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.
**8. 423. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo e aggiungere il seguente comma:
1-bis. Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui al 2058 cc, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.
**8. 329. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1 dell'articolo 147 aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui al 2058 cc, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.
**8. 619. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis) Nell'ipotesi in cui costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui al 2058 cc, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.
**8. 91. Biasotti.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il capoverso comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.
**8. 226. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zappulla, Albanella, D'Ottavio, Lodolini, Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo, Giacobbe.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il capoverso comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.
**8. 197. Librandi, Zanetti, Vitelli, Cimmino.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il capoverso comma 1, inserire il seguente: Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.
**8. 273. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
1) sopprimere l'ultimo periodo;
2) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.
**8. 384. Sberna.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, sopprimere l'ultimo periodo e aggiungere il seguente comma:
1-bis. Qualora il costo per la riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene comunque risarcito nei limiti di cui al 2058 cc, ai fini della determinazione della eccessiva onerosità oltre che del valore commerciale si tiene ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato anche in relazione al suo stato d'uso, delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale si determina sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.
8. 542. Totaro, Maietta.

Al comma 1 lettera d) punto 1, sopprimere l'ottavo periodo.
8. 376. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d) capoverso nuovo articolo 147-bis, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui al 2058 cc, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.
*8. 63. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo anche conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e immatricolazione di un nuovo veicolo nonché dell'Iva, e della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e da riviste di settore.
*8. 151. Marco Di Stefano, Brandolin.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, sopprimere le parole: e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.
8. 363. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È fatto salvo il diritto del danneggiato che abbia optato per il risarcimento in forma specifica di percepire l'integrale risarcimento dei danni patiti anche nel caso di mancata riparazione. Oltre al risarcimento del danno in forma, se e in quanto dovuto, al danneggiato spetta anche il risarcimento del danno patito a seguito della sosta forzata del veicolo e della svalutazione commerciale del medesimo.
*8. 227. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zappulla, Albanella, D'Ottavio, Lodolini, Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo, Giacobbe.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È fatto salvo il diritto del danneggiato che abbia optato per il risarcimento in forma specifica di percepire l'integrale risarcimento dei danni patiti anche nel caso di mancata riparazione. Oltre al risarcimento del danno in forma, se e in quanto dovuto, al danneggiato spetta anche il risarcimento del danno patito a seguito della sosta forzata del veicolo e della svalutazione commerciale del medesimo.
*8. 272. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, sulla base di un accordo fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sentite le Associazioni dei consumatori riconosciute.
8. 33. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 2, sostituire le parole: può esercitare la facoltà con le seguenti: non è tenuta ad accettare le richieste di riparazione degli assicurati.
*8. 386. Sberna.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 2, le parole: può esercitare la facoltà sono sostituite dalle seguenti: non è tenuta ad accettare le richieste di riparazione degli assicurati.
*8. 274. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 2, sostituire le parole: non può esercitare la facoltà con le seguenti: non è tenuta ad accettare le richieste di riparazione degli assicurati.
*8. 64. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 2, sostituire le parole: può esercitare la facoltà con le seguenti: è tenuta ad accettare le richieste di riparazione degli assicurati.
*8. 225. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zappulla, Albanella, D'Ottavio, Lodolini, Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo, Giacobbe.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. 3. Fermo quanto disposto ai commi precedenti, per tutti i casi in cui, nel contratto di assicurazione, non siano pattuite clausole di risarcimento in forma specifica, l'indennizzo per danni a cose verrà determinato e corrisposto solo dietro esibizione di fattura attestante il costo della riparazione. Nei casi in cui l'assicurato danneggiato intenda avvalersi della facoltà di risarcimento per equivalente, il risarcimento sarà determinato sempre dall'impresa gestionaria sulla base dei preziari e mercuriali in vigore a livello nazionale, certificati da ANIA. Resta in ogni caso escluso il risarcimento sulla base del solo preventivo di spesa.
8. 114. Abrignani.

Al comma 1 sopprimere la lettera e).
**8. 498. Tartaglione.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
**8. 80. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).
*8. 35. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere il numero 1).
*8. 25. Valiante.

Al comma 1 lettera e), sopprimere il numero 1.
*8. 523. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1.
*8. 486. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).
*8. 152. Marco Di Stefano, Brandolin.

Al comma 1, lettera e), il numero 1) è soppresso.
*8. 105. Sandra Savino, Capezzone, Laffranco.

Al comma 1 lettera e) sopprimere il numero 1.
*8. 66. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1 lettera e) sopprimere il numero 1.
*8. 198. Sottanelli, Vitelli, Zanetti, Cimmino.

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere il numero 1.
*8. 90. Biasotti.

Al comma 1 lettera e) sopprimere il numero 1.
*8. 167. Caparini, Busin, Allasia, Guidesi, Borghesi.

Al comma 1 sopprimere il numero 1 della lettera e).
*8. 292. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1.
*8. 388. Sberna, Fauttilli, Gigli.

Al comma 1 lettera e) sopprimere il numero 1.
*8. 481. Velo.

Al comma 1 lettera e) sopprimere il numero 1.
*8. 224. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zappulla, Albanella, D'Ottavio, Lodolini, Maestri, Martelli, Gribaudo.

Al comma 1 lettera e) apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere il numero 1);
b) al numero 2 sopprimere le parole: «o in sua mancanza allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura».
8. 393. Fauttilli, Sberna, Gigli.

Al comma 1, lettera e) apportare le seguenti modifiche:
a) al numero 1) sopprimere le seguenti parole: «al primo periodo» la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “dieci” e»;
b) al numero 2 sopprimere le parole: «o in sua mancanza allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura».
*8. 108. Sandra Savino, Capezzone, Laffranco.

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:
a)
al numero 1) sopprimere le seguenti parole: «al primo periodo la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “dieci” e»;
b) al numero 2) sopprimere le seguenti parole: «o in sua mancanza allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura».
*8. 603. Vazio, Verini, Tartaglione, Ermini, Biffoni, Amoddio, Mattiello, Marzano, Fanucci, Gadda, Venittelli, Donati, Carrescia, Marco Di Maio.

Al comma 1, lettera e) apportare le seguenti modifiche:
a)
al numero 1) sopprimere le seguenti parole: «al primo periodo la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “dieci” e»;
b) al numero 2 sopprimere le parole: «o in sua mancanza allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura».
*8. 190. Busin, Allasia, Prataviera.

Al comma 1, lettera e) apportare le seguenti modifiche:
a)
al numero 1) sopprimere le seguenti parole: «al primo periodo la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “dieci” e»;
b) al numero 2) sopprimere le parole: «o in sua mancanza allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura».
*8. 449. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera e) apportare le seguenti modifiche:
a) al numero 1) sopprimere le seguenti parole: «al primo periodo la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “dieci” e;
b) al numero 2) sopprimere le parole: «o in sua mancanza allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura».
*8. 36. Lavagno, Paglia, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:
a) al punto 1) sopprimere le parole da: «, al primo periodo» fino alle parole: «dieci e»;
b) al punto 2) sopprimere le parole: «o in sua mancanza allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura».
*8. 140. Laffranco, Bianconi, Marco Di Stefano.

Al comma 1, lettera e) apportare le seguenti modifiche:
a) al numero 1) sopprimere le seguenti parole: «al primo periodo la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “dieci” e»;
b) numero 2 sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trenta».
**8. 613. Bernardo, Pagano, Minardo.

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1) sopprimere le parole: al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci» e;
b) al numero 2) sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trenta».
**8. 81. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera e) apportare le seguenti modifiche:
a) al numero 1) sopprimere le seguenti parole: al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci» e;
b) al numero 2) sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trenta».
**8. 440. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera e) apportare le seguenti modificazioni:
a) numero 1) sopprimere le seguenti parole: al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci» e;
b) al numero 2) sostituire la parola «novanta» con la seguente: «trenta».
**8. 431. Donati, Senaldi, Taranto, Carrescia, Marco Di Maio, Biffoni, Coppola, Dallai, Lodolini, Arlotti, Bonifazi, Fregolent, Famiglietti, Fanucci, Crimì, D'Incecco, Richetti, Parrini, De Menech, Ginato, Cominelli, Bini.

Al comma 1, lettera e) apportare le seguenti modifiche:
a) al numero 1) sopprimere le seguenti parole: al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci» e;
b) al numero 2 sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trenta».
**8. 145. Crimì.

Al comma 1, lettera e) apportare le seguenti modifiche:
a) al punto 1) sopprimere le seguenti parole: al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci» e;
b) al punto 2 sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trenta».
**8. 154. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1, lettera e) apportare le seguenti modifiche:
a) al punto 1) sopprimere le seguenti parole: al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci» e;
c) al punto 2 sostituire la parola «novanta» con la seguente: «trenta».
**8. 162. Allasia, Busin.

Al comma 1, lettera e) apportare le seguenti modifiche:
a) numero 1 sopprimere le seguenti parole: al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci» e;
b) al numero 2 sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trenta».
**8. 118. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera e) sostituire la parola: dieci con la seguente: sette.
*8. 360. Capozzolo, Bargero, Carbone, Causi, Fragomeli, Pelillo, Petrini, Sanga.

Al comma 1 lettera e) numero 1: sostituire la parola: dieci con la seguente: sette.
*8. 456. Colletti, Pesco.

Al comma 1 lettera e) numero 1, apportare le seguenti modifiche:
a)
sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «sette»;
b) sopprimere le parole: «il sesto periodo è soppresso».
8. 459. Colletti, Pesco.

Al comma 1 lettera e) numero 1 sopprimere le parole: e il sesto periodo è soppresso.
8. 483. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 2).
8. 293. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera e) numero 2), sopprimere le parole: e emersi in sede di perizia e sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni
8. 489. Velo.

Al numero 1), lettera e) numero 2 sostituire il secondo periodo con il seguente: La sospensione dei termini per formulare l'offerta, previsti al presente articolo, non preclude l'accesso agli atti previsto dall'articolo 146 tranne che per l'ipotesi in cui l'assicuratore abbia sporto querela. La sospensione dei termini non preclude il diritto del danneggiato di agire in giudizio.
*8. 276. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1 lettera e) punto 2 sostituire il secondo periodo con il seguente:
La sospensione dei termini per formulare l'offerta, previsti al presente articolo, non preclude l'accesso agli atti previsto dall'articolo 146 tranne che per l'ipotesi in cui rassicurato ne abbia sporto querela. La sospensione dei termini non preclude il diritto del danneggiato di agire in giudizio.
*8. 462. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: La sospensione dei termini per formulare l'offerta, previsti al presente articolo, non preclude l'accesso agli atti previsto dall'articolo 146 tranne che per l'ipotesi in cui l'assicuratore abbia sporto querela. La sospensione dei termini non preclude il diritto del danneggiato di agire in giudizio.
*8. 67. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera e) numero 2 sostituire il secondo periodo con il seguente: La sospensione dei termini per formulare l'offerta, previsti al presente articolo, non preclude l'accesso agli atti previsto dall'articolo 146 tranne che per l'ipotesi in cui l'assicuratore abbia sporto querela. La sospensione dei termini non preclude il diritto del danneggiato di agire in giudizio.
*8. 331. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire il secondo periodo con il seguente: La sospensione dei termini per formulare l'offerta, previsti al presente articolo, non preclude l'accesso agli atti previsto dall'articolo 146 tranne che per l'ipotesi in cui l'assicuratore abbia sporto querela. La sospensione dei termini non preclude il diritto del danneggiato di agire in giudizio.
*8. 396. Sberna, Gigli.

Al comma 1 lettera e) il secondo periodo del numero 2 è sostituito dal seguente: La sospensione dei termini per formulare l'offerta, previsti al presente articolo, non preclude l'accesso agli atti previsto dall'articolo 146 tranne che per l'ipotesi in cui l'assicuratore abbia sporto querela. La sospensione dei termini non preclude il diritto del danneggiato di agire in giudizio.
*8. 88. Biasotti.

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «La sospensione dei termini per formulare l'offerta, previsti al presente articolo, non preclude l'accesso agli atti previsto dall'articolo 146 tranne che per l'ipotesi in cui l'assicuratore abbia sporto querela. La sospensione dei termini non preclude il diritto del danneggiato di agire in giudizio.».
*8. 223. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zappulla, Albanella, D'Ottavio, Lodolini, Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo, Giacobbe.

Al comma 1, lettera e) alinea articolo 148, al numero 2) sostituire il secondo periodo coi seguenti: La sospensione dei termini per formulare l'offerta, previsti al presente articolo, non preclude l'accesso agli atti previsto dall'articolo 146 tranne che per l'ipotesi in cui l'assicuratore abbia sporto querela. La sospensione dei termini non preclude il diritto del danneggiato di agire in giudizio.
*8. 354. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1, lettera e, capoverso 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La sospensione dei termini per formulare l'offerta, previsti al presente articolo, non preclude l'accesso agli atti previsto dall'articolo 146 tranne che per l'ipotesi in cui l'assicuratore abbia sporto querela. La sospensione dei termini non preclude il diritto del danneggiato di agire in giudizio.»
*8. 168. Caparini, Busin, Allasia, Guidesi, Borghesi.

Al comma 1 lettera e), comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: L'accesso agli atti previsto dall'articolo 146 non è precluso dalla sospensione dei termini per formulare l'offerta, prevista dal presente articolo, tranne che per l'ipotesi in cui l'assicuratore abbia presentato querela. La sospensione dei termini non preclude il diritto del danneggiato di agire in giudizio.»
*8. 525. Totaro, Maietta.

Al comma 1 lettera e) numero 2) sopprimere le seguenti parole: o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura.
8. 34. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 1, lettera e) numero 2), la parola: novanta è sostituita con la seguente: sessanta.
*8. 452. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) al comma 2-bis, terzo periodo, la parola: «trenta» è sostituita con la seguente: «sessanta».
*8. 199. Sottanelli, Vitelli, Zanetti, Cimmino.

Al comma 1 lettera e), dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:
2-bis) al comma 1, le parole: «sessanta» sono sostituite dalle parole: «quaranta» e le parole: «trenta» sono sostituite dalle parole: «venti»;
2-ter) il comma 5 è sostituito dal seguente: «In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi.»;
2-quater) al comma 10, dopo la parola: «interessi,» sono inserite le seguenti: «o quando non sia effettuata alcuna offerta,».
8. 445. Colletti, Pesco.

Al comma 1, dopo la lettera e, aggiungere la seguente:
e-bis) All'articolo 149 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «risarcimento all'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «nei soli confronti dell'impresa»;
b) al comma 3, dopo la parola: «impresa» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo»;
c) al comma 5, dopo la parola: «assicurazione» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo»;

Conseguentemente, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) All'articolo 144 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dell'articolo 149, commi 1 e 2,»;
b) Al comma 3, dopo le parole: «l'impresa di assicurazione» sono aggiunte le seguenti: «del responsabile civile».
*8. 533. Bargero, Carbone.

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis)
All'articolo 149 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «risarcimento all'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «nei soli confronti dell'impresa»;

b) al comma 3, dopo la parola: «impresa» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo»;
c) al comma 5, dopo la parola: «assicurazione» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo»;

Conseguentemente, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis)
All'articolo 144 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dell'articolo 149, commi 1 e 2,»;
b) Al comma 3, dopo le parole: «l'impresa di assicurazione» sono aggiunte le seguenti: «del responsabile civile».
*8. 215. Chiarelli.

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis)
All'articolo 149 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «risarcimento all'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «nei soli confronti dell'impresa»;
b) al comma 3, dopo la parola: «impresa» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo»;
c) al comma 5, dopo la parola: «assicurazione» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo»;

Conseguentemente, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis)
All'articolo 144 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dell'articolo 149, commi 1 e 2,»;
b) Al comma 3, dopo le parole: «l'impresa di assicurazione» sono aggiunte le seguenti: «del responsabile civile».
*8. 24. Distaso, Fucci, Marti.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis)
all'articolo 149, comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: , che avviene sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese.

Conseguentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: «2. Per la regolazione dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito, ed un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi.
2-bis. I conguagli avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macroaree territorialmente omogenee»;
b) all'articolo 13, sono abrogati i commi 4, 5 e 6;
c) l'articolo 14 è abrogato».
8. 334. Sanga, Bargero, Capozzolo, Carbone, Causi, Fragomeli, Pelillo, Petrini.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis)
al comma 1 dell'articolo 149 dopo le parole: «veicolo utilizzato», aggiungere le seguenti: «entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo».
8. 365. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis)
all'articolo 149 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, e successive modificazioni, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che avrà l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «La richiesta di risarcimento di cui al comma 1 riguarda esclusivamente i danni al veicolo. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, come disciplinato dall'articolo 141».
8. 558. Colletti, Pesco.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) All'articolo 149, i commi 1 e 2, sono sostituiti dal seguente:
«1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia.»
*8. 149. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zappulla, Albanella, D'Ottavio, Lodolini, Maestri, Martelli, Gribaudo.

Al comma 1 dopo la lettera e) è inserita la seguente:
e-bis)
all'articolo 149 i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
«1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal qual siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia».
*8. 569. Colletti, Pesco.

Al comma 1 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) All'articolo 149 i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
«1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia.»
*8. 418. Sberna.

Al comma 1 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) All'articolo 149 i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
«1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia.»
*8. 598. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) All'articolo 149 i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
«1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia.»
*8. 171. Caparini, Busin, Allasia, Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia.
8. 74. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
e-bis) all'articolo 149, comma 1, dopo le parole: «veicolo utilizzato» sono aggiunte le seguenti: «entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo».

Conseguentemente, alla lettera f) sopprimere il capoverso 6.
8. 219. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zappulla, Albanella, D'Ottavio, Lodolini, Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo, Giacobbe.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) All'articolo 151, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-ter. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo a una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM».
8. 150. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zappulla, Albanella, D'Ottavio, Lodolini, Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo, Giacobbe.

Al comma 1, lettera f) il capoverso Art. 150-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 150-ter. - (Cessione del credito). - 1. La cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può comportare un aggravamento della prestazione cui è tenuta la parte obbligata. In presenza di cessione del credito, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all'imprenditore che ha eseguito le riparazioni, previa presentazione di fattura corrispondente alla valutazione preventiva congiunta e condivisa tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione. Nei casi di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione».
8. 131. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 150-ter, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'impresa di assicurazione può offrire al contraente la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all'atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al tre per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato. La presente disposizione non si applica ai terzi danneggiati.
8. 353. Carbone, Bargero, Capozzolo, Causi, Fragomeli, Pelillo, Petrini, Sanga.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 150-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: non sia cedibile a terzi aggiungere le seguenti: che si rendano cessionari di crediti non inerenti l'attività svolta.
*8. 68. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 150-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: non sia cedibile a terzi aggiungere le seguenti: che si rendano cessionari di crediti non inerenti l'attività svolta.
*8. 529. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 150-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: non sia cedibile a terzi aggiungere le seguenti: che si rendano cessionari di crediti non inerenti l'attività svolta.
*8. 278. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 150-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: non sia cedibile a terzi aggiungere le seguenti: che si rendano cessionari di crediti non inerenti l'attività svolta.
*8. 403. Sberna.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 150-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: non sia cedibile a terzi aggiungere le seguenti: che si rendano cessionari di crediti non inerenti l'attività svolta.
*8. 616. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 150-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: non sia cedibile a terzi aggiungere le seguenti: che si rendano cessionari di crediti non inerenti l'attività svolta.
*8. 221. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zappulla, Albanella, D'Ottavio, Lodolini, Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo, Giacobbe.

Al comma 1, lettera f), comma 1, dopo le parole: senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. aggiungere i seguenti periodi: Qualora all'atto della stipula del contratto sia apposta la clausola che prevede il divieto di cessione del credito, la compagnia si obbliga, ove venga successivamente sottoscritto idoneo mandato irrevocabile all'incasso da parte del danneggiato a beneficio dell'impresa autoriparatrice, che dovrà essere regolarmente comunicato, a versare esclusivamente a questa tutte le somme dovute a titolo di risarcimento. L'eventuale pagamento dell'assicuratore in favore del mandante non può considerarsi estintivo dell'obbligazione nei confronti del mandatario, qualora venga effettuato successivamente alla ricevuta comunicazione. La compagnia assicuratrice, entro trenta giorni dal pagamento, è obbligata a richiedere all'impresa di autoriparazione la documentazione fiscale per gli importi corrisposti, comprovante l'avvenuta riparazione. La documentazione è conservata unitamente al fascicolo di sinistro nelle modalità previste dai regolamenti IVASS, la mancata conservazione della predetta documentazione è sanzionata secondo le modalità previste dalla legge.
8. 504. Velo.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 150-ter, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nei casi di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al dieci per cento della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto.

Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Le imprese di assicurazione possono proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al venti per cento della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto.

c) sopprimere il comma 6.
8. 400. Senaldi.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 150-ter, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nei casi di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al 4 per cento del premio applicato a una polizza che non prevede la clausola di divieto di cessione del credito.
8. 472. Petrini.

Al comma 1, lettera f), comma 1, dopo le parole: significativa riduzione del premio inserire le seguenti: del singolo contratto.
8. 497. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera f), capoverso «1», sostituire le parole: in misura comunque non inferiore al quattro per cento con le seguenti: in misura comunque non inferiore al venti per cento.
8. 441. Rostan, Ribaudo.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 150-ter, comma 1, sostituire le parole: non inferiore al quattro per cento con le seguenti: non inferiore al dieci per cento.
*8. 499. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 150-ter, comma 1, sostituire le parole: non inferiore al quattro per cento con le seguenti: non inferiore al dieci per cento.
*8. 39. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 150-ter, comma 1, sostituire le parole: dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione con le seguenti: del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato.
**8. 212. Chiarelli.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 150-ter, comma 1, sostituire le parole: dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione con le seguenti: del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato.
**8. 22. Distaso, Fucci, Marti.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 150-ter, comma 1, sostituire le parole: dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione con le seguenti: del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato.
**8. 338. Carbone, Bargero.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 150-ter, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Resta comunque fermo che all'atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive l'assicurato possa chiedere l'applicazione degli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, rinunciando alla riduzione del premio prevista dal presente articolo.».
8. 37. Valiante.

Dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
f-bis) dopo l'articolo 150-ter è inserito il seguente: «Art. 150-quater. Risarcimento in forma specifica.

1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ex 2058 cc. Al danneggiato compete sempre il risarcimento delle ulteriori voci danno quali svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.
2. La compagnia, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ex 2058 cc, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.
3. La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido col medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.
4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione, o per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo piuttosto che attraverso riverniciatura completa.
5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento verrà effettuato dalla impresa assicuratrice, con l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa, oltre che con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.
6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli.
8. 328. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) commi 1 e 2 dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono sostituiti dal seguente: « 1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia.».
8. 517. Totaro, Maietta.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, sopprimere i commi 8 e 13.
8. 129. Laffranco, Bianconi, Marco Di Stefano.

Al comma 1, sopprimere la lettera f), sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, ai commi 4 e 5, sopprimere le parole: ed f).
**8. 41. Venittelli.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera f);
b) sopprimere il comma 2;

Conseguentemente, ai commi 4 e 5, sopprimere le parole: ed f).
**8. 417. Venittelli.

Al comma 1, sopprimere la f).

Conseguentemente, ai commi 4 e 5, sopprimere le parole: ed f).
*8. 176. Minardo, Bernardo, Pagano.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, ai commi 4 e 5, sopprimere le parole: ed f).
*8. 248. La Russa, Corsaro, Maietta.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).
**8. 332. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
**8. 399. Sberna.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).
**8. 502. Colletti, Pesco.

Al comma 1 la lettera f) è soppressa.
**8. 28. Burtone, Vargiu.

Al comma 1, la lettera f) è soppressa.
**8. 98. Sandra Savino, Capezzone, Laffranco.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).
**8. 500. Tartaglione.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
**8. 527. Totaro, Maietta.

Al comma 1, la lettera f) è soppressa.
**8. 485. Velo.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
**8. 29. Valiante.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
**8. 166. Busin, Allasia, Guidesi, Caparini, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
**8. 82. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
**8. 40. Pastorelli, Di Lello.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
**8. 604. Vazio, Verini, Tartaglione, Ermini, Biffoni, Amoddio, Mattiello, Marzano, Fanucci, Gadda, Venittelli, Donati, Carrescia, Marco Di Maio.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
**8. 294. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
**8. 222. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zappulla, Albanella, D'Ottavio, Lodolini, Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo, Giacobbe.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
**8. 277. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
**8. 262. Nicola Bianchi.

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: dopo l'articolo 150-bis è inserito il seguente:, con le seguenti: dopo l'articolo 150-bis sono inseriti i seguenti:;
b) aggiungere in fine i seguenti periodi:

«Art. 150-quater.
(Osservatorio nazionale sui costi delle riparazioni dei veicoli soggetti all'assicurazione per la responsabilità civile).

1. È istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Osservatorio nazionale sui costi delle riparazioni dei veicoli soggetti all'assicurazione per la responsabilità civile, di seguito denominato “Osservatorio”, con il compito di monitorare il costo delle parti di ricambio dei veicoli, dei materiali e della mano d'opera relativi all'attività di riparazione dei veicoli, nonché di presentare, al Ministro dello Sviluppo Economico, un rapporto annuale sui costi di tali riparazioni.
2. L'Osservatorio è composto:
a) dal direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico o da un suo delegato, che lo presiede;
b) da un funzionario dell'IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di vice presidente;
c) da un funzionario del CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A con qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di vice presidente;
d) da un funzionario del Ministero dello sviluppo economico con qualifica non inferiore a primo dirigente;
e) da due rappresentanti dei periti assicurativi iscritti al Ruolo Periti Assicurativi;
f) da due rappresentanti delle organizzazioni degli autoriparatori;
g) da due rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori;
h) da un rappresentante delle imprese di assicurazione;
i) da un rappresentante delle associazioni dei produttori di veicoli;
l) da un rappresentante delle associazioni dei produttori di prodotti chimici e di vernici;
m) da un rappresentante delle associazioni dei produttori delle parti di ricambio dei veicoli.

3. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario appartenente all'area C, con posizione economica non inferiore a C1, in servizio presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Tutti i componenti dell'Osservatorio, nonché i supplenti dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), nonché il segretario e il relativo supplente, sono nominati, per la durata di tre anni, con provvedimento del Ministro dello Sviluppo Economico».
8. 434. Peluffo, Carella.

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: dopo l'articolo 150-bis è inserito il seguente:, con le seguenti: dopo l'articolo 150-bis sono inseriti i seguenti:
b) aggiungere in fine i seguenti periodi:

«Art. 150-quater.
(Interventi per ridurre i tempi di liquidazione dei sinistri e diminuire le liti giudiziali per sinistri semplici).

1. Per ridurre i tempi per l'accertamento delle responsabilità nella causazione dei sinistri e per diminuire le liti giudiziali sui sinistri coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile, il perito assicurativo, su delega delle imprese o delle parti, può raccogliere copie o estratti degli accertamenti svolti dalle autorità inquirenti, Tali documenti devono essere forniti al perito entro sette giorni dalla richiesta, salvo che l'autorità giudiziaria opponga diniego per l'istruttoria del relativo procedimento penale.
2. La richiesta di risarcimento con allegato il modulo di constatazione amichevole di incidente, deve essere inviata, anche in copia, alla posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa di assicurazione.
3. Il proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro è obbligato e metterlo a disposizione ai fini dell'accertamento e la stima dei danni, anche ai fini della coerenza dei danni fisici denunciati riportati dalle persone eventualmente coinvolte nel sinistro. Il medesimo proprietario deve indicare il luogo e i giorni, comunque non inferiori a otto giorni lavorativi, in cui il veicolo è messo a disposizione dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00. Il rifiuto a mettere a disposizione il veicolo è motivo di negazione del risarcimento. I termini di cui all'articolo 148, comma 1, sono calcolati dalla data di effettiva messa a disposizione del veicolo.
4. Per i sinistri soggetti alla procedura di indennizzo diretto (CARD) con responsabilità acclarata, qualora il perito assicurativo incaricato non raggiunga un accordo con il danneggiato o con un suo delegato si procede all'arbitrato obbligatorio per la quantificazione del risarcimento dei danni la cui stima non supera 7.500 euro».
8. 484. Carella, Peluffo.

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso Art. 150-ter sostituire la rubrica con la seguente: Art. 150-ter (Cessione del credito);
b) al capoverso Art. 150-ter sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati e versata direttamente all'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni che ha eseguito le riparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale, fatto salvo il diritto del danneggiato e del cessionario all'integrale risarcimento dei danni subiti».
**8. 490. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso Art. 150-ter sostituire la rubrica con la seguente: Art. 150-ter (Cessione del credito);
b) al capoverso Art. 150-ter sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati e versata direttamente all'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni che ha eseguito le riparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale, fatto salvo il diritto del danneggiato e del cessionario all'integrale risarcimento dei danni subiti».
**8. 153. Pagano, Bernardo, Minardo.

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso Art. 150-ter sostituire la rubrica con la seguente: Art. 150-ter (Cessione del credito);
b) al capoverso Art. 150-ter sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati e versata direttamente all'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni che ha eseguito le riparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale, fatto salvo il diritto del danneggiato e del cessionario all'integrale risarcimento dei danni subiti».
**8. 163. Busin, Allasia.

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso Art. 150-ter sostituire la rubrica con la seguente: Art. 150-ter (Cessione del credito);
b) al capoverso Art. 150-ter sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati e versata direttamente all'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni che ha eseguito le riparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale, fatto salvo il diritto del danneggiato e del cessionario all'integrale risarcimento dei danni subiti».
**8. 117. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso Art. 150-ter sostituire la rubrica con la seguente: Art. 150-ter (Cessione del credito);
b) al capoverso Art. 150-ter sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati e versata direttamente all'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni che ha eseguito le riparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale, fatto salvo il diritto del danneggiato e del cessionario all'integrale risarcimento dei danni subiti».
**8. 83. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso Art. 150-ter sostituire la rubrica con la seguente: Art. 150-ter (Cessione del credito);
b) al capoverso Art. 150-ter sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati e versata direttamente all'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni che ha eseguito le riparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale, fatto salvo il diritto del danneggiato e del cessionario all'integrale risarcimento dei danni subiti».
**8. 614. Bernardo, Pagano, Minardo.

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso Art. 150-ter sostituire la rubrica con la seguente: Art. 150-ter (Cessione del credito);
b) al capoverso Art. 150-ter sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati e versata direttamente all'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni che ha eseguito le riparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale, fatto salvo il diritto del danneggiato e del cessionario all'integrale risarcimento dei danni subiti».
**8. 438. Senaldi, Donati, Taranto, Carrescia, Marco Di Maio, Biffoni, Donati, Coppola, Dallai, Lodolini, Arlotti, Bonifazi, Fregolent, Famiglietti, D'Incecco, Richetti, Parrini, De Menech, Fanucci, Crimì, Ginato, Ginato, Cominelli, Bini, Basso.

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso Art. 150-ter sostituire la rubrica con la seguente: Art. 150-ter (Cessione del credito);
b) al capoverso Art. 150-ter sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e del natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all'imprenditore che ha eseguito le riparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale, fatto salvo il diritto del danneggiato e del cessionario all'integrale risarcimento del danno.
*8. 531. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso Art. 150-ter sostituire la rubrica con la seguente: Art. 150-ter (Cessione del credito);
b) al capoverso Art. 150-ter sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e del natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all'imprenditore che ha eseguito le riparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale, fatto salvo il diritto del danneggiato e del cessionario all'integrale risarcimento del danno.
*8. 216. Marco Di Stefano, Senaldi, Donati, Taranto, Carrecia, Marco Di Maio, Biffoni, Coppola, Dallai, Lodolini, Arlotti, Bonifazi, Fregolent, Famiglietti, D'Incecco, Richetti, Parrini, De Menech, Fanucci, Crimì, Ginato, Cominelli, Bini, Brandolin.

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso Art. 150-ter sostituire la rubrica con la seguente: Art. 150-ter (Cessione del credito);
b) al capoverso Art. 150-ter sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: La cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può comportare un aggravamento della prestazione cui è tenuta la parte obbligata. In presenza di cessione del credito, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all'imprenditore che ha eseguito le riparazioni, previa presentazione di fattura corrispondente alla valutazione preventiva congiunta e condivisa tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione.
**8. 99. Sandra Savino, Capezzone, Laffranco.

Al lettera f) apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso Art. 150-ter sostituire la rubrica con la seguente: Art. 150-ter. (Cessione del credito)
b) al capoverso Art. 150-ter sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: La cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può comportare un aggravamento della prestazione cui è tenuta la parte obbligata. In presenza di cessione del credito, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all'imprenditore che ha eseguito le riparazioni, previa presentazione di fattura corrispondente alla valutazione preventiva congiunta e condivisa tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione.
**8. 420. Fauttilli, Sberna.

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso Art. 150-ter sostituire la rubrica con la seguente: Art. 150-ter (Cessione del credito);
b) al capoverso Art. 150-ter sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: La cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può comportare un aggravamento della prestazione cui è tenuta la parte obbligata. In presenza di cessione del credito, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all'imprenditore che ha eseguito le riparazioni, previa presentazione di fattura corrispondente alla valutazione preventiva congiunta e condivisa tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione.
**8. 191. Busin, Allasia, Prataviera.

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso Art. 150-ter sostituire la rubrica con la seguente: Art. 150-ter (Cessione del credito);
b) al capoverso Art. 150-ter sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all'imprenditore che ha eseguito le riparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale, fatto salvo il diritto del danneggiato e del cessionario all'integrale risarcimento dei danni subiti, sempreché la cessione del credito non comporti un incremento degli oneri relativi alla prestazione cui è tenuta la parte obbligata.
8. 144. Crimì.

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso Art. 150-ter sostituire la rubrica con la seguente: Art. 150-ter (Cessione del credito);
b) al capoverso Art. 150-ter sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: La cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può comportare un aggravamento della prestazione cui è tenuta la parte obbligata. In presenza di cessione del credito, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all'imprenditore che ha eseguito le riparazioni, previa presentazione di fattura corrispondente alla valutazione preventiva congiunta e condivisa tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione.
8. 89. Biasotti.

Al comma 1, lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 131 aggiungere il seguente comma:
«2-quinquies. L'assicurato, decorso un anno dalla stipula del contratto, ha facoltà di recesso senza oneri spese o penalità. Il recesso ha effetto un mese dopo la ricezione della disdetta, che deve essere formulata in forma scritta a mezzo di raccomandata o strumento equipollente che ne provi il ricevimento. La facoltà di esercitare il diritto di recesso deve essere indicata in polizza, nelle condizioni generali di contratto oltre che sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della formulazione di disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti gli interessi legali. Le formalità per il recesso anticipato sono espletate dal nuovo assicuratore per la RC auto che deve pure garantire la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la medesima polizza con la quale è stata stipulata la garanzia RC auto».
8. 541. Totaro, Maietta.

Al comma 1 dopo la lettera f) è aggiunto il seguente:
f-bis) all'articolo 138 il comma 1 è soppresso.
8. 577. Colletti, Pesco.

Al comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
f-bis)
all'articolo 139, comma 2, le parole: «In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.» sono soppresse.
8. 505. Turco, Colletti.

Al comma 1 dopo la lettera f) è aggiunto il seguente:
f-bis) all'articolo 139 il comma 4 è soppresso.
8. 574. Colletti, Pesco.

Al comma 1 dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
f-bis) articolo 139 il comma 4 è soppresso;
f-ter) all'articolo 138 il comma 1 è soppresso.
8. 571. Colletti, Pesco.

Al comma 1 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 146, al comma 1, dopo le parole: «ai contraenti ed ai danneggiati» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito».
*8. 412. Sberna.

Al comma 1 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 146, al comma 1, dopo le parole: «ai contraenti ed ai danneggiati» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito».
*8. 567. Colletti, Pesco.

Al comma 1 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 146, al comma 1, dopo le parole: «ai contraenti ed ai danneggiati» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito».
*8. 521. Totaro, Maietta.

Al comma 1 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 146, al comma 1, dopo le parole: «ai contraenti ed ai danneggiati» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito».
*8. 281. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 156, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«
2. Le imprese di assicurazione possono effettuare l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157.
**8. 104. Sandra Savino, Capezzone, Laffranco.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 156, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«
2. Le imprese di assicurazione possono effettuare l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157.
**8. 415. Sberna.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 156, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«
2. Le imprese di assicurazione possono effettuare l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157.
**8. 217. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zappulla, Albanella, D'Ottavio, Lodolini, Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo, Giacobbe.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 156, comma 2, è soppressa la parola: «direttamente» e dopo la parola: «natanti» sono aggiunte le parole: «esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157».
*8. 282. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 156, comma 2, è soppressa la parola: «direttamente» e dopo la parola: «natanti» sono aggiunte le parole: «esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157».
*8. 512. Totaro, Maietta.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 156, comma 2, è soppressa la parola: «direttamente» e dopo la parola: «natanti» sono aggiunte le parole: «esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157».
*8. 72. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 151 è aggiunto il seguente comma:
«2-ter. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM».
**8. 515. Colletti, Pesco.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 151 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM».
**8. 86. Biasotti.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 151 è aggiunto il seguente comma:
«2-ter. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM».
**8. 283. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 151 è aggiunto il seguente comma:
«2-ter. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM».
**8. 73. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 151 è aggiunto il seguente comma:
«2-ter. La determinazione del calore commerciale di un veicolo non può essere effettuata mediante il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, e per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM».
8. 514. Totaro, Maietta.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 151 è aggiunto il seguente comma:
«2-ter. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore».
*8. 519. Colletti, Pesco.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 151 è aggiunto il seguente comma:
«2-ter. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore».
*8. 410. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) l'articolo 150 è abrogato, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.
8. 556. Colletti, Pesco.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 170-bis dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le polizze assicurative di ogni tipologia alla loro scadenza non possono essere rinnovate con il metodo del tacito consenso».
8. 30. Pisicchio.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) l'articolo 172 è sostituito dal seguente:
«1. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare l'eventuale differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta. In caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto».
8. 241. Marco Di Stefano, Brandolin.

Al comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
f-bis) all'articolo 283, comma 2, sopprimere le parole da: «il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona» a: «nei casi di cui al comma 1 lettere» e dopo le parole: «nonché per i danni alle cose.» aggiungere le seguenti: «nel casi di cui al comma 1 lettera a) il risarcimento per i danni alle cose è dovuto in misura non superiore a euro 10.000».
8. 564. Colletti, Pesco.

Al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
f-bis) l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.
8. 579. Colletti, Pesco.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al decreto legislativo n. 159 del 2011, all'articolo 48 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, alla lettera a) dopo la parola: «confiscata» inserire le seguenti: «ovvero in via prioritaria al comune ove il bene è sito, alla provincia o della regione, che ne facciano richiesta, ove l'affitto da parte dell'ente pubblico rechi un evidente beneficio della finanza pubblica»;
b) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti commi:
8-bis. I beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d) al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo che assicurino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al presente comma è disposto, conformemente al decreto di cui al periodo precedente, con apposita delibera dell'Agenzia.
8-ter. Quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, i beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima, al fine di costituire una società mista di capitali a prevalente capitale privato, in cui l'ente assegnatario pubblico del bene partecipa al capitale sociale mediante il conferimento del bene assegnato.
Della nuova società mista non possono fare parte i lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata che siano parenti, coniugi, affini o conviventi con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei loro confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55. Nella scelta del socio di maggioranza sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo che assicurino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al presente comma è disposto, conformemente al decreto di cui al periodo precedente, con apposita delibera dell'Agenzia.
c) al comma 11, dopo la parola: «cessionario» inserire le seguenti: «del socio privato di maggioranza nella società mista di cui al comma 8-ter,» e, dopo le parole: «trattativa privata» inserire le seguenti: «Nel caso in cui l'affittuario sia un ente pubblico non è necessaria l'attivazione di procedura concorsuale.»
8. 608. Ribaudo, Culotta.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni». Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.
1-ter. Le clausole in contrasto con le prescrizioni di cui al comma 1-bis, sono nulle e non comportano la nullità del contratto, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto entro i successivi centottanta giorni.
8. 372. Benamati.

Sopprimere i commi 2 e 3.
8. 21. Burtone, Vargiu.

Sopprimere il comma 2.
*8. 48. Valiante.

Sopprimere il comma 2.
*8. 123. Abrignani.

Sopprimere il comma 2.
*8. 175. Allasia, Busin, Guidesi, Caparini.

Sopprimere il comma 2.
*8. 183. Bernardo.

Sopprimere il comma 2.
*8. 249. La Russa, Corsaro, Maietta.

Sopprimere il comma 2.
*8. 348. Bargero, Capozzolo, Carbone, Causi, Fragomeli, Pelillo, Petrini, Sanga.

Sopprimere il comma 2.
*8. 370. Bernardo.

Sopprimere il comma 2.
*8. 470. Petrini.

Sopprimere il comma 2.
*8. 596. Colletti, Pesco.

Sopprimere il comma 2.
*8. 295. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Sopprimere il comma 2.
*8. 42. Lavagno, Paglia, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Scotto.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le imprese di assicurazione hanno la facoltà di proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi esclusivamente da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato.
**8. 49. Distaso, Fucci, Marti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le imprese di assicurazione hanno la facoltà di proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi esclusivamente da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato.
**8. 213. Chiarelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le imprese di assicurazione hanno la facoltà di proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi esclusivamente da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato.
**8. 432. Gigli, Sberna.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le imprese di assicurazione hanno la facoltà di proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi esclusivamente da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato.
**8. 340. Bargero, Carbone.

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
al primo periodo, sostituire le parole: sono tenute a con la seguente: possono;
al secondo periodo, sostituire le parole: sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione con le seguenti: tre per cento del premio applicato a una polizza che non prevede la clausola di prestazioni di servizi medico-sanitari.
8. 207. Bernardo, Pagano, Minardo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sono tenute a proporre con le seguenti: possono proporre.
8. 507. Fragomeli.

Al comma 2, dopo le parole: medico-sanitari aggiungere le seguenti: o medico legali.
8. 493. Colletti, Pesco.

Al comma 2, sostituire le parole: in misura comunque non inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione della medesima compagnia dell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione con le seguenti: in misura comunque non inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato. La presente disposizione non si applica ai terzi danneggiati.
8. 350. Pelillo, Bargero, Capozzolo, Carbone, Causi, Fragomeli, Petrini, Sanga.

Al comma 2 sostituire le parole: non inferiore al sette per cento con le seguenti: non inferiore al tredici per cento.
8. 595. Colletti, Pesco.

Al comma 2, sostituire la parola: sette con la seguente: quindici.
8. 46. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
«L'assicurato ha il pieno diritto di provvedere a scegliere liberamente modalità di cura e di tutela della propria salute senza che l'assicuratore possa opporgli limitazioni risarcitorie.
*8. 102. Sandra Savino, Capezzone, Laffranco.

Al comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
«L'assicurato ha il pieno diritto di provvedere a scegliere liberamente modalità di cura e di tutela della propria salute senza che l'assicuratore possa opporgli limitazioni risarcitorie.
*8. 138. Laffranco, Bianconi, Marco Di Stefano.

Al comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
«L'assicurato ha il pieno diritto di provvedere a scegliere liberamente modalità di cura e di tutela della propria salute senza che l'assicuratore possa opporgli limitazioni risarcitorie.
*8. 532. Totaro, Maietta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È fatto salvo in ogni caso il diritto dell'assicurato di provvedere liberamente alla tutela della propria salute senza che l'assicuratore possa opporgli limitazioni risarcitorie. In tal caso il risarcimento è diminuito della somma in denaro pari alla somma dello sconto praticato.
**8. 236. Marco Di Stefano, Brandolin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È fatto salvo in ogni caso il diritto dell'assicurato di provvedere liberamente alla tutela della propria salute senza che l'assicuratore possa opporgli limitazioni risarcitorie. In tal caso il risarcimento è diminuito della somma in denaro pari alla somma dello sconto praticato.
**8. 333. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:
«È fatto salvo in ogni caso il diritto dell'assicurato di provvedere liberamente alla tutela della propria salute senza che l'assicuratore possa opporgli limitazioni risarcitorie. In tal caso il risarcimento è diminuito della somma in denaro pari alla somma dello sconto praticato».
**8. 594. Colletti, Pesco.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio.
2-ter. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di offrire tariffe diverse a parità di parametri territoriali e personali, ogni impresa di assicurazione offre un unico tariffario per tutta la propria rete di vendita. Eventuali sconti sui premi assicurativi sono determinati a livello nazionale e sono offerti nella stessa misura in tutta la rete di vendita. Il comma 2-ter dell'articolo 131 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è abrogato.
8. 387. Impegno, Amendola, Valeria Valente, Tartaglione, Manfredi, Tino Iannuzzi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le imprese di assicurazione riconoscono sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, è riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Tale premio, nelle regioni con maggiore sinistrosità, può essere maggiorato fino ad un massimo del 40 per cento.
8. 364. Impegno, Amendola, Valeria Valente, Tartaglione, Manfredi, Tino Iannuzzi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio.
8. 411. Impegno, Amendola, Valeria Valente, Tartaglione, Manfredi, Tino Iannuzzi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di offrire tariffe diverse a parità di parametri territoriali e personali, ogni impresa di assicurazione offre un unico tariffario per tutta la propria rete di vendita. Eventuali sconti sui premi assicurativi sono determinati a livello nazionale e sono offerti nella stessa misura in tutta la rete di vendita. Il comma 2-ter dell'articolo 131 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è abrogato.
8. 408. Impegno, Amendola, Valeria Valente, Tartaglione, Manfredi, Tino Iannuzzi.

Sopprimere il comma 3.
*8. 605. Vazio, Verini, Morani, Tartaglione, Ermini, Biffoni, Amoddio, Mattiello, Marzano, Fanucci, Gadda, Venittelli, Donati, Carrescia, Marco Di Maio.

Sopprimere il comma 3.
*8. 437. Rostan, Ribaudo.

Sopprimere il comma 3.
*8. 296. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Sopprimere il comma 3.
*8. 50. Venittelli.

Sopprimere il comma 3.
*8. 250. La Russa, Corsaro, Maietta.

Sopprimere il comma 3.
*8. 487. Venittelli.

Sopprimere il comma 3.
*8. 593. Colletti, Pesco.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. All'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 3-quater è abrogato.
8. 592. Colletti, Pesco.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale» sono sostituite dalle seguenti: «è risarcito solo a seguito di riscontro ad opera di specialista medico legale».
*8. 237. Marco Di Stefano, Brandolin.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tra le parole: «riscontro» e «medico legale» è aggiunta la parola: «ad opera di specialista».
*8. 534. Totaro, Maietta.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo la parola: «riscontro» sono aggiunte le seguenti: «ad opera di specialista».
8. 100. Sandra Savino, Capezzone, Laffranco.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo la parola: «riscontro» sono aggiunte le seguenti: «ad opera di specialista».
*8. 371. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo la parola: «riscontro» sono aggiunte le seguenti: «ad opera di specialista».
*8. 538. Totaro, Maietta.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prima delle parole: «visivamente o strumentalmente» sono aggiunte le parole: «clinicamente o».
**8. 101. Sandra Savino, Capezzone, Laffranco.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:
All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prima delle parole: «visivamente o strumentalmente» sono aggiunte le parole: «clinicamente o».
**8. 537. Totaro, Maietta.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prima delle parole: «visivamente o strumentalmente» sono aggiunte le parole: «clinicamente, visivamente o strumentalmente».
**8. 238. Marco Di Stefano, Brandolin.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prima delle parole: «visivamente o strumentalmente» sono aggiunte le parole: «clinicamente, visivamente o strumentalmente».
**8. 375. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le imprese di assicurazioni sono tenute a richiedere a tutti i contraenti la disponibilità ad avvalersi dei servizi di cui al comma 1 lettere b), d), ed f) ed al comma 2. L'assicurato che accetti di avvalersi dei servizi di cui al periodo precedente, potrà beneficiare dell'applicazione di classi di merito inferiori o di uno sconto sulle tariffe di premio, secondo un criterio progressivo. In particolare, gli appartenenti alle classi uguali o superiori alla decima, potranno beneficiare di una riduzione di tre classi di merito; gli appartenenti alle classi uguali o superiori alla quinta e inferiori alla decima potranno beneficiare di una riduzione di due classi di merito, gli appartenenti alle classi inferiori alla quinta, potranno beneficiare di una riduzione di tre una classe di merito. Chi si trova già nella prima classe di merito, potrà beneficiare di una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

Conseguentemente:
a) al comma 1 lettera b) le parole da: Tale riduzione sino a: contratto di assicurazione sono soppresse;
b) al comma 1, lettera d), le parole da: l'entità della riduzione sino a: cinque per cento sono soppresse;
c) al comma 2, le parole da: Nel caso in cui l'assicurato sino a: stessa Regione. sono soppresse;
d) al comma 4, le parole: di cui al comma 1, lettere b), d) ed f), ed al comma 2 sono sostituite dalle seguenti: di cui al comma 3-bis.
8. 510. Cristian Iannuzzi, Colletti, Pesco.

Sopprimere il comma 4.
8. 297. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 4 sostituire le parole: da 5.000 euro a 40.000 euro con le seguenti: da 5.000 euro a 20.000 euro.

Conseguentemente, ai commi 4, 5 e 9 aggiungere, in fine, le parole: La sanzione è ad esclusivo carico delle imprese di assicurazione senza possibilità di rivalsa verso gli intermediari assicurativi.
8. 201. Sottanelli, Vitelli, Zanetti, Cimmino.

Al comma 4, sostituire le parole: 5.000 euro a 40.000 con le seguenti: 10.000 euro a 100.000.
8. 44. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 4, sostituire le parole: da 5.000 con le seguenti: da 10.000.
8. 590. Colletti, Pesco.

Al comma 4, dopo le parole: da 5.000 euro a 40.000 euro aggiungere le seguenti: per ogni contratto.
8. 588. Colletti, Pesco.

Sopprimere il comma 5.
8. 298. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 5 sostituire le parole: 1.000 euro a 10.000 con le seguenti: 5.000 euro a 50.000.
8. 45. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 5, sostituire le parole: da 1.000 euro a 10.000 con le seguenti: da 3.000 euro a 20.000 per ogni contratto.
8. 589. Colletti, Pesco.

Sopprimere il comma 6.
*8. 51. Valiante.

Sopprimere il comma 6.
*8. 52. Venittelli.

Sopprimere il comma 6.
*8. 169. Caparini, Busin, Allasia, Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 6.
*8. 251. La Russa, Corsaro, Maietta.

Sopprimere il comma 6.
*8. 587. Colletti, Pesco.

Sopprimere il comma 6.
*8. 607. Vazio, Verini, Tartaglione, Ermini, Biffoni, Amoddio, Mattiello, Marzano, Fanucci, Gadda, Venittelli, Donati, Carrescia, Marco Di Maio.

Sopprimere il comma 6.
*8. 359. Minardo, Pagano, Bernardo.

Sopprimere il comma 6.
*8. 299. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Sopprimere il comma 6.
*8. 43. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Sopprimere il comma 6.
*8. 279. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Il comma 6 è soppresso.
*8. 124. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Il comma 6 è soppresso.
*8. 103. Sandra Savino, Capezzone, Laffranco.

Il comma 6 è soppresso.
*8. 87. Biasotti.

Sopprimere il comma 6.
*8. 220. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zappulla, Albanella, D'Ottavio, Lodolini, Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo, Giacobbe.

Sopprimere il comma 6.
*8. 539. Totaro, Maietta.

Sopprimere il comma 6.
*8. 239. Marco Di Stefano, Brandolin.

Sopprimere il comma 6.
*8. 395. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Sopprimere il comma 6.
*8. 406. Sberna.

Sopprimere il comma 6.
*8. 69. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Scotto.

Il comma 6, è sostituito dal seguente:
6. Al comma 1 dell'articolo 149, dopo le parole: «veicolo utilizzato» vengono aggiunte le seguenti: «,entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo».
**8. 586. Colletti, Pesco.

Il comma 6, è sostituito dal seguente:
6. Comma 1 dell'articolo 149 dopo le parole: «veicolo utilizzato», aggiungere il seguente periodo: «entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo.»
**8. 85. Biasotti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Al comma 1 dell'articolo 149 dopo le parole: «veicolo utilizzato» aggiungere le seguenti: «entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo».
**8. 409. Sberna.

Il comma 6 è sostituito dal seguente:
Al comma 1 dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni dopo le parole: «veicolo utilizzato» sono aggiunte le seguenti: «entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo».
**8. 402. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Al comma 1 dell'articolo 149 del Codice delle assicurazioni private dopo le parole: «veicolo utilizzato», sono aggiunte le seguenti: «entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo».
**8. 200. Librandi, Zanetti, Vitelli, Cimmino.

Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. Al comma 1 dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni aggiungere le seguenti parole: «entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo.»
**8. 70. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Scotto.

Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. Al comma 1 dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni dopo le parole: «veicolo utilizzato» aggiungere le seguenti: «entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato che non abbia formulato richiesta danni, anche incompleta, decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo.».
8. 540. Totaro, Maietta.

Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni e le parole da: in ogni caso a: forza maggiore sono soppresse.
8. 597. Turco, Colletti, Pesco.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
8. 585. Colletti, Pesco.

Al comma 6, sostituire le parole: la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso con le seguenti: la richiesta di risarcimento non venga presentata entro un anno dal fatto dannoso.
8. 444. Rostan, Ribaudo.

Al comma 6, le parole: entro tre mesi sono sostituite dalle seguenti: entro sei mesi.
8. 47. Cirielli.

Al comma 6, sostituire le parole: tre mesi dal fatto dannoso con le seguenti: tre mesi dal consolidamento degli effetti del fatto dannoso.
8. 253. La Russa, Corsaro, Maietta.

Al comma 6, le parole: tre mesi sono sostituite dalle seguenti: diciotto mesi.
8. 583. Colletti, Pesco.

Al comma 6, le parole: tre mesi sono sostituite dalle seguenti: dodici mesi.
8. 584. Colletti, Pesco.

Al comma 6, sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
8. 252. La Russa, Corsaro, Maietta.

Sopprimere il comma 7.
8. 300. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Esercita inoltre il proprio potere regolamentare e sanzionatorio per il contrasto alle frodi, elusioni o omissioni assuntive.
8. 179. Pagano, Minardo, Bernardo.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 11 è abrogato.
b) il comma 13 è sostituito dal seguente:
13. Il Consiglio è composto dal Presidente, nominato dal governo con voto favorevole obbligatorio dei 2/5 delle commissioni finanze Camera/Senato, e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
I membri del Consiglio non possono essere iscritti a partiti politici, ovvero essere stati eletti a cariche elettive nei precedenti sette anni ovvero avere intrattenuto rapporti di collaborazione, di dipendenza con imprese assicurative o loro controllate negli ultimi 5 anni. Gli stessi non potranno accettare nei successivi tre anni dalla loro dismissione contratti ovvero collaborazioni ovvero emolumenti dalle medesime imprese di assicurazione.
Alle limitazioni previste dal precedente comma soggiacciono altresì i familiari entro il secondo grado di parentela.
Oltre le eventuali implicazioni penali o in tema di risarcimento del danno, in caso di inosservanza delle disposizioni precedenti si applica la sanziona tra euro 20.000 ad euro 100.000».
c) il comma 14 è sostituito dal seguente:
I due consiglieri restano in carica sei anni, senza possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia e, comunque, non possono essere superiori ad euro 150.000,00 lordi, ivi comprese altre indennità di risultato o emolumenti affini.
8. 547. Colletti, Pesco.

Sopprimere il comma 8.
8. 301. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet le percentuali delle riduzioni di premio applicate ai sottoscrittori delle polizze e delle clausole previste dal comma 1.
*8. 208. Bernardo, Pagano, Minardo.

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet le percentuali delle riduzioni di premio applicate ai sottoscrittori delle polizze e delle clausole previste dal comma 1.
*8. 475. Sanga.

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet le percentuali delle riduzioni di premio applicate ai sottoscrittori delle polizze e delle clausole previste dal comma 1.
*8. 578. Abrignani.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Ai fini di certezza della posizione assicurativa dei veicoli in circolazione, nonché del connesso controllo, all'articolo 132 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 109, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
3-bis. Per la corretta osservanza dell'obbligo a contrarre, richiamata al comma 3, nei casi dei mutamenti di cui all'articolo 94, commi 2 e 4-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in attesa della definizione dell'aggiornamento della carta di circolazione e ferma restando l'esigenza di una successiva verifica in tal senso, la sola documentazione idonea per la stipulazione della polizza è quella prevista all'articolo 92 del medesimo decreto legislativo, commi 1 e 2, o, in alternativa, una copia semplice della carta di circolazione stessa accompagnata da copia semplice dell'atto che dà luogo ai menzionati mutamenti. Il contratto è valido solo se contestualmente alla stipulazione viene conservata e trasmessa alla compagnia una copia della suddetta documentazione.
**8. 180. Pagano, Minardo, Bernardo.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Ai fini di certezza della posizione assicurativa dei veicoli in circolazione, nonché del connesso controllo, all'articolo 132 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 109, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
3-bis. Per la corretta osservanza dell'obbligo a contrarre, richiamata al comma 3, nei casi dei mutamenti di cui all'articolo 94, commi 2 e 4-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in attesa della definizione dell'aggiornamento della carta di circolazione e ferma restando l'esigenza di una successiva verifica in tal senso, la sola documentazione idonea per la stipulazione della polizza è quella prevista all'articolo 92 del medesimo decreto legislativo, commi 1 e 2, o, in alternativa, una copia semplice della carta di circolazione stessa accompagnata da copia semplice dell'atto che dà luogo ai menzionati mutamenti. Il contratto è valido solo se contestualmente alla stipulazione viene conservata e trasmessa alla compagnia una copia della suddetta documentazione.
**8. 254. Corsaro, Maietta.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute a raddoppiare gli sconti di cui al comma 1, lettere b) ed f), ed al comma 2 ai contraenti/assicurati, residenti nelle tre regioni in cui è stata registrata la maggiore frequenza di sinistri per numero di assicurati, che abbiamo sottoscritto tutte le clausole ivi previste.
8. 362. Impegno, Amendola, Valeria Valente, Tartaglione, Manfredi, Tino Iannuzzi.

Sopprimere il comma 9.
8. 302. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 9, sostituire le parole: da 1.000 euro a 10.000 con le seguenti: 100.000 euro a 500.000.
8. 581. Colletti, Pesco.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo, erogate dall'IVASS, sono applicate dopo la presentazione dei bilanci consuntivi delle imprese di assicurazione, dell'anno in cui sono state commesse le infrazioni, e non possono incidere sulla determinazione dei premi assicurativi.
8. 351. Impegno, Amendola, Valeria Valente, Tartaglione, Manfredi, Tino Iannuzzi.

Sopprimere il comma 10.
8. 303. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Sopprimere il comma 11.
*8. 304. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Sopprimere il comma 11.
*8. 606. Vazio, Verini, Tartaglione, Ermini, Biffoni, Amoddio, Mattiello, Marzano, Fanucci, Gadda, Venittelli, Donati, Carrescia, Marco Di Maio.

Sopprimere il comma 11.
*8. 206. Bernardo, Pagano, Minardo.

Sopprimere il comma 11.
*8. 562. Colletti, Pesco.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 201, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, lettera g-bis), le parole: «di rilevamento.» Sono sostituite dalle seguenti: «di rilevamento;» e dopo la lettera g-bis) è inserita la seguente: g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile, effettuato mediante il raffronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli, con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.»;
b) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente: «1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.».
8. 526. Causi, Bargero, Capozzolo, Carbone, Fragomeli, Pelillo, Petrini, Sanga.

Sopprimere il comma 12.
8. 305. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013, è abrogato.
8. 202. Sottanelli, Vitelli, Zanetti, Cimmino.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al fine di razionalizzare la disciplina delle assicurazioni professionali in campo medico, si prescrive in cinque anni il diritto al risarcimento del danno derivante dall'esercizio dell'attività sanitaria.
8. 181. Minardo, Pagano, Bernardo.

Sopprimere il comma 13.
8. 306. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Dopo il comma 13 inserire il seguente:
13-bis. I commi 1, 3 e 4 dell'articolo 120 del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, e successive modificazioni, (Codice delle Assicurazioni Private) sono sostituiti dai seguenti:
« 1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109, comma 2, e quelli di cui all'articolo 116, prima della conclusione di qualsiasi contratto iniziale e se necessario in occasione della relativa modifica o rinnovo, forniscono al contraente, le informazioni stabilite dall'IVASS, con regolamento, nel rispetto di quanto disposto con il presente articolo.
2. L'intermediario assicurativo, per quanto previsto al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l'impresa di assicurazione.
3. L'IVASS, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all'attività d'intermediazione, disciplina con regolamento:
a) le norme di presentazione e di comportamento nei confronti del contraente, da realizzarsi mediante un unico modello standard, valido per uno o più contratti iniziali stipulati con lo stesso contraente, soggetto a revisione periodica, ove necessario, contenente le necessarie informative precontrattuali, i potenziali conflitti d'interesse e l'adeguatezza dei contratti offerti, anche, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ove applicabile;
b) le norme per una corretta e completa informativa, da realizzarsi mediante un unico modello standard, valido per uno o più contratti iniziali stipulati con lo stesso contraente, soggetto a revisione periodica, ove necessario, in relazione al fatto che l'attività d'intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, nonché l'indicazione dell'esatta identità, della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata;
c) le modalità con le quali è fornita l'informazione al contraente, prevedendo che l'esecuzione degli adempimenti previsti ai commi a) e b) abbiano cadenza annuale, salvo variazioni in corso d'anno, o comunque prima della conclusione di uno o più contratti iniziali stipulati con lo stesso contraente. Prevedere i casi nei quali l'informazione può essere effettuata su richiesta del contraente. Fermo restando che le esigenze di protezione richiedono, di regola, l'uso della lingua italiana, la comunicazione e la revisione di quanto previsto ai commi a) e b) si può realizzare, alternativamente, mediante supporto cartaceo, con altro supporto durevole, con strumenti informatici, anche, web on-line purché accessibili per il contraente;
d) le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta che si può realizzare, alternativamente, mediante supporto cartaceo, con altro supporto durevole, con strumenti informatici, anche, web on-line;
e) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 329».
8. 203. Sottanelli, Vitelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis
. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica - Regolamento recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il Ministero dello sviluppo economico effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze r.c. auto distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al periodo precedente collaborano l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'istituto nazionale di statistica.
13-ter. I risultati del monitoraggio sono raccolti in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito alla effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione delle tabelle di cui al comma 13-bis. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.
8. 508. Causi, Benamati, Petrini, Ginato.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Fuori dai casi in cui si fa luogo alle provvidenze di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, per la concessione di indennizzi alle imprese per il ristoro del danno subito da materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere, si provvede, mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
13-ter. L'indennizzo è concesso esclusivamente per una quota della parte eccedente la somma liquidata o liquidabile sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata ovvero, in assenza di un contratto di assicurazione, per una quota del danno subito.
8. 433. Fregolent, Bargero, Benamati, Biondelli, Bobba, Boccuzzi, Bonomo, Borghi, Paola Bragantini, D'Ottavio, Fiorio, Gribaudo, Mattiello, Patriarca, Portas, Rossomando, Taricco.

Dopo il comma 13 inserire il seguente:
13-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali viene calcolata la tariffa e il premio per Provincia di residenza. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporla l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
8. 53. Scotto, Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
13-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza.
13-ter. La disposizione di cui al comma 13-bis trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno 5 anni.
8. 54. Scotto, Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

All'articolo 76 del decreto-legislativo 7-9-2005 n. 209, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. La funzione di amministrazione, direzione o controllo in una impresa di assicurazione o riassicurazione non è compatibile con lo svolgimento di qualsiasi funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza.
8. 209. Da Villa, Mucci, Fantinati, Prodani, Crippa, Vallascas, Della Valle, Petraroli.

Dopo il comma 13 è inserito il seguente:
13-bis. Il decreto del Ministro della salute 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003 è abrogato. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.
8. 553. Colletti, Pesco.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Inserimento nel codice penale dell'articolo 640-sexies in materia di frode assicurativa in caso di sinistro stradale).

Dopo l'articolo 640-quinquies del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 640-sexies. - (Frode assicurativa in caso di sinistro stradale). 1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo la compagnia di assicurazione, il giudice e chiunque altro in errore circa la sussistenza, i termini e le modalità di un sinistro stradale e procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da tre anni a sei anni.
2. La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui al primo comma ha determinato il pagamento di somme di denaro a titolo di premi o indennizzi a carico dello Stato o di altri enti pubblici, anche previdenziali, e dell'Unione europea.
3. La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto di cui al primo comma è commesso da perito, avvocato, agente, liquidatore, medico legale, o impiegato di strutture ospedaliere anche private.
8. 01. Scotto, Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Obbligo assicurazione per esercenti professioni regolamentate).

1. All'articolo 44 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:
«4-quater-bis. La proroga di cui al precedente comma 4-quater, capo verso comma 5.1, è estesa anche agli altri esercenti professioni regolamentate di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 138 del 2011, e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica, del 7 agosto 2012. n. 137.»
8. 02. Pellegrino, Brandolin.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 8-bis) Disposizioni per servizi di noleggio con conducente) 1.
Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera n) è inserita la seguente: o) con particolare riferimento alle imprese esercenti l'attività di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a proporre, sulla base di criteri improntati alla tutela e alla concorrenza lo sviluppo dei servizi di trasporto pubblico, non di linea in funzione delle reali esigenze della mobilità e di mercato, in considerazione, anche dei flussi turistici presenti nei territori». A tal fine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
8. 03. Abrignani.

Dopo l'Articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Norme sul noleggio con conducente).

1. Al comma 2, dell'articolo 37, decreto-legge 201/2011, convertito in legge n. 214 del 2011, dopo la lettera n) inserire la seguente:
o) con particolare riferimento alle imprese esercenti l'attività di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a proporre, sulla base di criteri improntati alla tutela della concorrenza lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico non di linea in Funzione delle reali esigente di mobilità e di mercato, in considerazione, anche, dei flussi turistici presenti nei territori.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1-quater, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
8. 07. Bonomo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Riduzione dei costi di gestione delle autovetture di servizio).

1. A far data dal 1o gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono all'acquisizione di autovetture di servizio esclusivamente attraverso la stipulazione di contratti di noleggio a lungo termine, comprensivi di qualsiasi onere, anche per responsabilità derivante da colpa non grave del conducente, connesso alla circolazione dei veicoli, ed incluso il costo del carburante necessario per le percorrenze chilometriche contrattualmente determinate.
2. I contratti di cui al periodo precedente sono stipulati nell'ambito delle convenzioni quadro negoziate dalla Consip s.p.a. ovvero al di fuori di esse qualora risultanti più convenienti per l'amministrazione dal punto di vista economico a parità di servizio reso.
3. Ciascuna autovettura di servizio è assegnata, di norma, ad un solo conducente, che risponde sotto ogni aspetto della regolarità del servizio reso.
4. A far data dal 1o gennaio 2014 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono soppressi tutti gli uffici, le strutture o le articolazioni amministrative comunque denominate deputate alla gestione dei buonicarburante o delle carte-carburante, con conseguente riassegnazione delle relative unità di personale ad altre funzioni istituzionali.
5. Entro il 31 dicembre 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono alla dismissione di tutte le autovetture di servizio di proprietà, privilegiando il sistema telematico delle aste on-line, ed alla rescissione di tutti i contratti di noleggio a lungo termine in corso che non rispondono ai requisiti di cui al presente articolo.
8. 04. Carbone.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia».
8. 05. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Milanato, Polidori.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.

1. Il comma 3-quinquies, dell'articolo 32, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:
«3-quinquies. Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive e oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare tariffe uniche a livello nazionale».
8. 06. Russo, Carfagna, Castiello, Luigi Cesaro.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazione delle operazioni di consegna dei rimorchi e semirimorchi dallo stabilimento di produzione alla sede dell'acquirente).

1. All'articolo 99 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
«1-quater. Alle fabbriche costruttrici di rimorchi e semirimorchi è consentito, espletato l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione di cui all'articolo 75 o con l'emissione del certificato di conformità, il trasferimento di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica di categoria 04 non eccedenti la sagoma limite di cui all'articolo 61, muniti di foglio di via e targa provvisoria, dallo stabilimento di produzione alla sede dell'acquirente. Il foglio di via, la cui durata è limitata a quindici giorni, è intestato all'acquirente del veicolo il quale deve assolvere gli obblighi assicurativi pertinenti. Il complesso autotreno o autoarticolato, durante il trasferimento, non deve eccedere la massa limite complessiva di cui all'articolo 62.»
8. 010. Velo, Bargero.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Aumento della tolleranza della massa massima consentita per gli autotreni e autoarticolati dotati di strumentazione di sicurezza).

1. All'articolo 167 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis. Gli autotreni e autoarticolati costituiti da un'unità motrice, omologata nel rispetto degli standard europei sulle emissioni inquinanti «Euro 5» o successivi e dotata di controllo elettronico della stabilità, e da una unità trainata, dotata di controllo elettronico della stabilità e di protezioni antincastro posteriori conformi a normativa comunitaria, possono circolare con una massa complessiva che non superi del 10 per cento la massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano all'eccedenza rispetto al limite di cui al periodo precedente.
8. 08. Velo, Bargero.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Adeguamento ai parametri europei delle velocità dei convogli leggeri in autostrada).

1. All'articolo 142, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, alla lettera e), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso di treni, appartenenti alla lettera h) dell'articolo 54, comma 1, costituiti da un autoveicolo di categoria M1 0 N1 trainante un rimorchio della categoria 01 o 02, come definiti all'articolo 47 comma 2 lettere c) e d), la velocità sulle autostrade è pari a 100 km/h.».
8. 09. Bargero, Velo.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Misure per favorire la diffusione della lettura).

1. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, sono adottati interventi per il finanziamento tramite voucher per l'acquisto di libri di testo scolastici ed universitari muniti di codice ISBN con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 e fino al 31 dicembre 2016.
2. Il beneficio, di cui al comma 1, fermo il rispetto dei limiti delle risorse complessive effettivamente individuate per ciascun anno nell'ambito del Programma operativo nazionale di riferimento, può essere concesso a soggetti appartenenti a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 25.000 euro annui e avere un importo massimo, per ciascun soggetto, di euro 200.
3. L'acquisto deve essere documentato fiscalmente dal venditore.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del programma operativo nazionale di riferimento, sono definite, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), le modalità per usufruire del beneficio e per la verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate.
5. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste, fruibili a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.
9. 9. Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste e con l'approvazione della Commissione europea, è istituito un credito d'imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche con decorrenza dal 1o gennaio 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: sono definite, conformemente inserire le seguenti: per quanto necessario.

Conseguentemente, sostituire il comma 5, con il seguente:
5. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste, fruibili a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura annua massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi nel corso del quale la spesa è stata sostenuta. Esso non concorre alla formazione del reddito, né dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile attraverso la detrazione dall'imposta lorda dovuta ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
*9. 16. Misuraca, Bernardo, Pagano, Minardo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste e con l'approvazione della Commissione europea, è istituito un credito d'imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche con decorrenza dal 1o gennaio 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: sono definite, conformemente inserire le seguenti: per quanto necessario.

Conseguentemente, sostituire il comma 5, con il seguente:
5. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste, fruibili a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura annua massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi nel corso del quale la spesa è stata sostenuta. Esso non concorre alla formazione del reddito, né dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile attraverso la detrazione dall'imposta lorda dovuta ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
*9. 11. Bernardo, Pagano, Minardo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste e con l'approvazione della Commissione europea, è istituito un credito di imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche con decorrenza dal 1o gennaio 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN.
9. 22. Fregolent.

Al comma 1, sostituire le parole: è disposta l'istituzione di un credito di imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche con decorrenza dal periodo d'imposta determinato con il decreto di cui al comma 5 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN, con le seguenti: è riconosciuta la spesa effettuata per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN sia dalle persone fisiche che dalle persone giuridiche nella forma rispettivamente di detrazione fiscale e di credito d'imposta, con decorrenza dal periodo d'imposta determinato con il decreto di cui al comma 5 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Fermo il rispetto dei limiti delle risorse complessive effettivamente individuate per ciascun anno nell'ambito del Programma operativo nazionale di riferimento, la detrazione fiscale ed il credito d'imposta sono pari al 19 per cento della spesa effettuata nel corso dell'anno solare per un importo massimo, per ciascun soggetto beneficiario, di euro 2.000, di cui euro 1.000 per i libri di testo scolastico ed universitari ed euro 1.000 per tutte le altre pubblicazioni.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: dal venditore aggiungere le seguenti: anche attraverso emissione di fattura.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: del credito d'imposta con le seguenti: della detrazione e del credito d'imposta di cui al comma 1.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. L'importo delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di cui al comma 1, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato, e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 517 del 1936, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) la spesa sostenuta nel corso dell'anno solare, e limitatamente agli anni 2014, 2015 e 2016, per un importo massimo, per ciascun soggetto, di euro 2.000, di cui euro 1.000 per i libri di testo scolastici ed universitari ed euro 1.000 per tutte le altre pubblicazioni, e muniti di codice ISBN».

8-ter. All'articolo 78, del decreto del Presidente della Repubblica n. 517 del 1986, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
«1-ter. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e-bis).
9. 8. Paglia, Lavagno, Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Ai commi 1, 6 e 7, sostituire la parola: credito con la seguente: detrazione.
9. 10. Busin, Allasia.

Al comma 1, dopo la parola: l'acquisto di libri aggiungere le seguenti: anche in formato digitale.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: scolastici ed universitari aggiungere le seguenti: anche in formato digitale.

Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: acquisti di libri sopprimere le seguenti: in formato digitale, o comunque.
9. 19. Marzana, Cancelleri, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Catalano, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 1, dopo le parole: per l'acquisto aggiungere le seguenti: , anche on line,.
9. 1. Valiante.

Al comma 1 dopo le parole: libri, sono inserite seguenti; in formato cartaceo e digitale.

Conseguentemente al comma 3, sopprimere le parole: in formato digitale, o comunque,.

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Ai numeri 18) e 35) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola «libri», sono inserite le seguenti «anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica».
7-ter. All'onere dalle disposizioni di cui al comma 8, pari a 1 milione di euro per ciascun anno a partire dal 2014 si provvede mediante le risorse di cui al comma 5 del presente articolo.
9. 12. Bernardo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: Nell'ambito del medesimo Programma Operativo Nazionale è previsto un contributo per la digitalizzazione delle opere di pubblico dominio secondo le modalità di cui ai commi da 7-bis a 7-sexies.

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Il Servizio bibliotecario nazionale, coordinato dall'istituto centrale per il catalogo unico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è responsabile del digitalizzazione su larga scala delle opere di pubblico dominio, fuori commercio od orfane, con funzioni di conservazione e di promozione dell'accesso.
7-ter. L'accesso alle opere digitalizzate è aperto e gratuito nelle biblioteche poli del Servizio bibliotecario nazionale. L'accesso alle opere digitalizzate non coperte dal diritto d'autore è aperto e gratuito per ogni utente tramite via telematica. L'accesso esterno alle opere orfane o fuori commercio digitalizzate è considerato un obiettivo prioritario, da perseguire attraverso appositi accordi con le associazioni degli autori e degli editori, in conformità alla normativa europea in materia.
7-quater. Le pubblicazioni scientifiche e di ricerca destinate esclusivamente o prevalentemente a diffondere risultati di ricerche finanziate per una quota superiore al 60 per cento con fondi pubblici locali, nazionali o europei, indipendentemente dalle modalità della loro eventuale pubblicazione a stampa, devono comunque essere sempre disponibili anche in formato elettronico e in accesso aperto, su depositi istituzionali o di settore che garantiscono l'interoperabilità Open Archivies Initiative - Protocol for Metadata Harvesting (OAIPMH).
7-quinquies. Presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze è istituito un centro per il deposito legale digitale e per la conservazione di lungo periodo delle pubblicazioni elettroniche. Entro sei mesi dalla sua istituzione, il centro definisce una procedura di deposito digitale per tutte le pubblicazioni elettroniche dotate di codice International Standard Book Number (ISBN) o International Standard Serial Number (ISSN) e provvede a definire le modalità per la loro conservazione di lungo periodo, garantendo inoltre la possibilità di consultazione delle pubblicazioni digitali depositate nelle biblioteche che costituiscono poli del codice ISBN.
7-sexies. Ai fini di cui ai commi da 7-bis a 7-quinquies, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, stabilisce con decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l'ammontare del contributo necessario per la digitalizzazione delle opere di pubblico dominio nella misura massima di 10 milioni a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.
9. 6. Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Fratoianni, Costantino.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: Nell'ambito del medesimo Programma Operativo Nazionale è previsto un contributo alle biblioteche scolastiche ai fini e secondo le modalità di cui ai commi da 7-bis a 7-sexies.

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Le scuole di ogni ordine e grado provvedono all'istituzione di biblioteche scolastiche, tenuto conto anche di eventuali progetti in materia già realizzati, e assicurano la loro gestione in conformità agli obiettivi educativi e didattici elaborati nell'esercizio del loro autonomia nonché agli orientamenti indicati dalle Linee guida dell’International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).
7-ter. Per assicurare il pieno utilizzo e la migliore gestione delle risorse, le biblioteche scolastiche si organizzano in rete tra loro e, ove possibile, con le biblioteche del territorio al fine di realizzare azioni integrate o complementari. Ciascuna rete individua una o più scuole capofila denominate «scuole polo».
7-quater. A ciascuna scuola polo è preposto almeno un bibliotecario scolastico, previsto dal regolamento di cui al comma 7-quinquies, esperto e costantemente aggiornato su tutti gli aspetti biblioteconomici, gestionali e tecnologici che il profilo richiede, come previsto dalle Linee guida dell'IFLA. Periodici corsi di formazione, finalizzati alla migliore fruizione delle risorse della biblioteca scolastica, sono altresì previsti per il personale dirigente, direttivo e docente delle scuole.
7-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, è adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, un regolamento recante disposizioni per l'istituzione e l'organizzazione delle biblioteche scolastiche.
7-sexies. Ai fini di cui ai commi da 7-bis a 7-quinquies, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ripartisce con decreto, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i contributi necessari per le biblioteche scolastiche nella misura massima di 80 milioni a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.
9. 5. Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Fratoianni, Costantino.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: Nell'ambito del medesimo Programma Operativo Nazionale è previsto un contributo alle biblioteche pubbliche ai fini e secondo le modalità di cui ai commi da 7-bis a 7-quater.

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Allo scopo di favorire la diffusione e la conoscenza dei libri italiani nonché la diffusione della lettura, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con le regioni, con le città metropolitane, con le province e con i comuni, promuove progetti sulle biblioteche pubbliche volti a:
a) incrementare il patrimonio mediante l'acquisto di libri e di riviste su qualsiasi supporto;
b) realizzate cataloghi e inventari, anche su supporto digitale, con metodologie condivise:
c) assicurare l'adeguata formazione del personale e il suo periodico aggiornamento;
d) attuare iniziative di invito alla lettura, destinate in particolare ai e giovani.

7-ter. I criteri e le modalità per promuovere e sostenere le attività di cui al comma 7-bis, prevedendo anche la disponibilità di idonei servizi e risorse tecnologici, nonché di adeguate forme di collaborazione professionale, sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
7-quater. Ai fini di cui al comma 7-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ripartisce con decreto, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i contributi necessari per le biblioteche pubbliche nella misura massima di 50 milioni a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.
9. 4. Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Fratoianni, Costantino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi gli obblighi di cui al secondo comma e le valutazioni discrezionali di cui al terzo comma, è comunque legittima la vendita di aziende in esercizio ove risulti rispettato il criterio di prevalenza del ricavo di cui al comma primo dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
9. 18. Sberna.

Al comma 2, dopo le parole: i libri di testo scolastici aggiungere le seguenti: adottati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 25 agosto 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. 23. Malpezzi, Coscia, Ascani, Blazina, Basso, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Manzi, Nardella, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Ghizzoni, Rampi, Rocchi, Zampa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e per la sottoscrizione di abbonamenti a riviste professionali.
*9. 13. Bernardo, Pagano, Minardo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e per la sottoscrizione di abbonamenti a riviste professionali.
*9. 21. Martella.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'acquisto deve essere documentato fiscalmente dal venditore. Sono esclusi gli acquisti di libri già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
9. 24. Ruocco.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
9. 3. Lavagno, Paglia, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Sono esclusi gli acquisti già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
9. 17. Quintarelli, Librandi, Antimo Cesaro, Causin, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 3, sopprimere le parole: di libri in formato digitale, o comunque.
*9. 25. Bonaccorsi, Coppola, Rotta, Quintarelli, De Menech.

Al comma 3, sopprimere le parole: di libri in formato digitale, o comunque.
*9. 2. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Paglia, Lavagno, Quaranta, Nardi, Ragosta.

Al comma 5, dopo le parole: l'ammontare dell'intervento aggiungere le seguenti: , il quale comprende anche gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter.

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. A decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è istituita la Festa nazionale del libro e della lettura, di seguito denominata «Festa».
7-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sentiti i pareri del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Centro per il libro e la lettura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, stabilisce la data di celebrazione della Festa e fissa i criteri generali per l'organizzazione delle relative iniziative e manifestazioni.
9. 7. Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Fratoianni, Costantino.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore delle piccole librerie, in via sperimentale e nell'ambito delle risorse e con le decorrenze di cui al presente articolo, alle piccole librerie e alle librerie di qualità è riconosciuto uno sgravio contributivo pari sino al limite massimo del 100 cento della contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi 5 anni di contratto, riferiti alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, intervenute entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il beneficio di cui al periodo precedente è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per le nuove imprese costituite a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. La misura di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2019. Al relativo onere pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
9. 14. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. Nell'ambito del medesimo programma, di cui al comma 1, e con le medesime decorrenze ivi citate, è istituita una detrazione d'imposta per i proprietari di immobili locati a piccole librerie e librerie di qualità, nonché per i titolari dell'attività d'impresa che prende l'immobile in locazione.
7-ter. Il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti di locazione di cui al comma 7-bis, è ridotto del 30 per cento. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'Imu.
7-quater. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:
«1-septies. A decorrere dal periodo d'imposta determinato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 145 del 2013, e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, alle piccole librerie e alle librerie di qualità spetta la detrazione di cui al comma 1-bis lettera b) alle condizioni ivi previste».

7-quinquies. All'onere di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, valutato in a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
9. 15. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. Nell'ambito del medesimo programma, di cui al comma 1, e con le medesime decorrenze ivi citate, è istituita una detrazione d'imposta per i proprietari di immobili locati a piccole librerie e librerie di qualità, nonché per i titolari dell'attività d'impresa che prende l'immobile in locazione.
7-ter. Il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti di locazione di cui al comma 7-bis è ridotto del 30 per cento. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'Imu.
7-quater. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:
«1-septies. A decorrere dal periodo d'imposta determinato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 145 del 2013, e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, alle piccole librerie e alle librerie di qualità spetta la detrazione di cui al comma 1-bis lettera b) alle condizioni ivi previste».
9. 20. Martella.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per favorire le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli dal vivo).

1. All'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«Con decreto del Ministro per i beni culturali è definito annualmente l'ammontare delle risorse destinate alle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli dal vivo nel rispetto dei seguenti criteri:
aver introdotto innovazioni tecnologiche nell'organizzazione degli eventi;
non aver riportato incidenti sui luoghi di lavoro negli ultimi tre anni;
per spettacoli ed eventi presentati in prima esecuzione assoluta o per l'Italia.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 agosto 1967, n. 800, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:
«n-bis) un rappresentante delle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli dal vivo;».

3. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, dopo le parole: «attività cinematografiche, musicali,» sono aggiunte le seguenti: «anche di musica popolare contemporanea».
4. All'articolo 8 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nel limite delle risorse stanziate, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo spetta altresì anche alle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli dal vivo».

5. All'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800 dopo e parole: «corali e di balletto,» sono aggiunte le seguenti: «festival di musica anche popolare contemporanea».
9. 01. Capozzolo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per favorire le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli dal vivo).

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto-legge è aggiunto il seguente periodo: «Sono ricomprese tra i destinatari del presente comma anche le imprese di produzione e organizzazione di musica e spettacoli dal vivo».
2. All'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800 dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Con decreto del Ministro per i beni culturali è definito annualmente l'ammontare delle risorse destinate alle imprese di produzione e organizzazione di musica e spettacoli dal vivo nel rispetto dei seguenti criteri:
1. aver introdotto innovazioni tecnologiche nell'organizzazione degli eventi;
2. non aver riportato incidenti sui luoghi di lavoro negli ultimi tre anni;
3. per spettacoli ed eventi presentati in prima esecuzione assoluta o per l'Italia;
4. per spettacoli ed eventi che valorizzino il territorio creando ricadute economico culturali;
5. per spettacoli ed eventi tesi all'internazionalizzazione e promozione della creatività e del patrimonio culturale italiano, creando occasioni di lavoro anche all'estero, attraverso coproduzioni con altri paesi e la realizzazione di piattaforme e networks.

3. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 agosto 1967, n. 800, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:
«n-bis) un rappresentante delle imprese di produzione e organizzazione di musica e spettacoli dal vivo;».

6. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, dopo le parole: «attività cinematografiche, musicali,» sono aggiunte le seguenti: «anche di musica popolare contemporanea».
7. All'articolo 8 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nel limite delle risorse stanziate, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo spetta altresì anche alle imprese di produzione e organizzazione di musica e spettacoli dal vivo».

8. All'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dopo le parole: «corali e di balletto,» sono aggiunte le seguenti: «festival di musica anche popolare contemporanea».
9. 02. Abrignani.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti a favore della Società di studi fiumani).

1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 2004, n. 92, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«4. Con riguardo all'Archivio museo storico di Fiume, in aggiunta ai vigenti stanziamenti di bilancio, è altresì autorizzato un finanziamento di 70.000 euro per l'anno 2014 e di 70.000 euro per l'anno 2015 alla Società di studi fiumani».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
9. 03. Rampelli.

ART. 10.

Sopprimerlo.
* 10. 6. Allasia, Busin.

Sopprimerlo.
* 10. 5. Sarti.

Sopprimerlo.
* 10. 2. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, al comma 1-bis, dopo le parole «corte d'appello di Brescia.» sono aggiunte le seguenti: «È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte d'appello (sezione distaccata) di Bolzano».
1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, prima delle parole «Le controversie di cui all'articolo 3» sono inserite le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal comma 1-bis,»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Per le controversie di cui all'articolo 3 nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:
1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza;
2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari (sezione distaccata);
3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;
4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;
5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;
6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno;
7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;
8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;
9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Trieste, Venezia;
10) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano (sezione distaccata) per gli uffici giudiziari ivi ricompresi;».
10. 3. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 9) con i seguenti:
9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trieste e Venezia.
9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento e Bolzano (sezione distaccata).
10. 4. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera b) numero 9), sopprimere le parole: Trento, Bolzano (sezione distaccata).

Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b), dopo il numero 9) inserire il seguente:
9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento e Bolzano (sezione distaccata).
10. 1. La Russa, Corsaro, Maietta.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 9) aggiungere il seguente:
9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Reggio Calabria per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Reggio Calabria, Catanzaro.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: Catanzaro, Reggio Calabria.
10. 8. Sarti.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:
9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Bologna per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Bologna, Ancona.

Conseguentemente,
al comma 1, lettera
b), numero 4), sopprimere la parola: Bologna;
al comma 1, lettera b), punto 7), sopprimere la parola: Ancona.
10. 7. Sarti.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 9) aggiungere il seguente:
9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Firenze per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Firenze, Perugia.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 7) sopprimere la parola: Firenze, Perugia.
10. 9. Sarti.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 9) aggiungere il seguente:
9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Trento, Bolzano.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 9), sopprimere le parole: Trento, Bolzano.
10. 10. Sarti.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Spese di giustizia).

1. All'articolo 92, comma 2, del codice di procedura civile le parole: «o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione», sono soppresse.
2. All'articolo 96 del codice di procedura civile, il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, condanna la parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».
10. 01. Minardo, Pagano, Bernardo.

ART. 11.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1987, n. 49, dopo le parole: «ai finanziamenti del Foncooper» sono aggiunte le seguenti: «e a quelli erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5».
* 11. 39. Maietta.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1987, n. 49, dopo le parole: «ai finanziamenti del Foncooper» sono aggiunte le seguenti: «e a quelli erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5».
* 11. 28. Pagano, Minardo, Bernardo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1987, n. 49, dopo le parole: «ai finanziamenti del Foncooper» sono aggiunte le seguenti: «e a quelli erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5».
* 11. 1. Nardella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1987, n. 49, dopo le parole: «ai finanziamenti del Foncooper» sono aggiunte le seguenti: «e a quelli erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5».
* 11. 7. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
11. 20. Sberna.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere infine la seguente:
b-bis) all'articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai finanziamenti a favore delle micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003».
11. 21. Guidesi, Busin, Allasia, Prataviera.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. La legge 27 febbraio 1985, n. 49, è applicabile anche nei casi di avvio di procedure di delocalizzazione all'estero delle attività produttive.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami di azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, a qualsiasi forma di concordato, ivi compreso il concordato preventivo o il concordato in continuità di cui all'articolo 186-bis della legge fallimentare, o amministrazione straordinaria, ovvero nel caso di avvio di procedure di delocalizzazione all'estero delle attività produttive, hanno diritto di prelazione per l'affitto o l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura. Al fine di rafforzare gli interventi di sostegno alla cooperazione introdotti dalla citata legge 27 febbraio 1985 n. 49, gli interventi di assunzione di partecipazione al capitale delle società cooperative possono essere sostenuti dai Fondi per gli interventi sul capitale di rischio delle società cooperative istituiti a livello regionale, nonché a livello nazionale, direttamente dal FONCOOPER di cui all'articolo 1 della legge n. 49 del 1985 istituito presso il Ministero dello sviluppo economico le cui disponibilità sono incrementate a decorrere dall'anno 2014 per 100 milioni di euro l'anno, per ciascun anno del triennio 2014, 2015 e 2016. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente comma si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 2-bis.
2-bis. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
«9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
g) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
h) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
10) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
11) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
12) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
11. 6. Paglia, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Lavagno.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, punto 1, dopo le parole: «Gli enti cooperativi» sono inserite le seguenti: «il cui volume di affari è superiore a Euro 1.000.000,00»;
b) all'articolo 2, numero 2, la parola: «due» è sostituita con la parola: «quattro»;
c) all'articolo 6, dopo il numero 7, è aggiunto, in fine, il seguente punto:
«8. Per le cooperative non soggette a revisione il possesso dei requisiti mutualistici viene certificato mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente».
11. 26. Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
1-bis. All'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: «sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti» sono sostituite dalle seguenti: «sale pubbliche per giuochi leciti a pagamento».
11. 8. Murer.

Al comma 2, dopo le parole: amministrazione straordinaria, aggiungere le seguenti: liquidazione coatta amministrativa.
* 11. 9. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 2, dopo le parole: amministrazione straordinaria, aggiungere le seguenti: liquidazione coatta amministrativa.
* 11. 3. Nardella.

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: Ai lavoratori non soci che passano alle dipendenze della società cooperativa saranno riconosciuti gli sgravi di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: n. 223, aggiungere le seguenti: nonché dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92,.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il trattamento di fine rapporto potrà essere richiesto al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
3-ter. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto- legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
11. 10. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: Ai lavoratori non soci che passano alle dipendenze della società cooperativa saranno riconosciuti gli sgravi di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis.
Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il trattamento di fine rapporto potrà essere richiesto al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
3-ter. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
11. 4. Nardella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, dopo la parola: «medesime.» sono aggiunte le seguenti: «Le revisioni delle cooperative possono essere effettuate anche da dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti all'Albo all'uopo incaricati dal Ministero dello Sviluppo Economico».
11. 38. Pagano.

Al comma 3 sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui al comma 2.
11. 34. Da Villa, Vallascas, Crippa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani.

Al comma 3, dopo le parole: , della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiungere le seguenti: e altresì dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92,.
11. 37. Baldassarre, Rizzetto, Rostellato, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 67, comma 3, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dopo la lettera g) è introdotta la seguente lettera: «h) in relazione a quanto disposto dall'articolo 182-quater, secondo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato»;
b) all'articolo 182-quater:
i. al primo comma, dopo le parole: «in qualsiasi forma effettuati» sono introdotte le seguenti: «da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,»;
ii. il secondo comma è sostituito con il seguente: «Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano indicati nella proposta di concordato o nell'accordo di ristrutturazione. Il professionista che redige la relazione prevista dagli articoli 161, terzo comma e 182-bis, primo comma, attesta che i finanziamenti di cui al periodo precedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e del fabbisogno finanziario della società ai fini della presentazione della domanda. Resta ferma la prededucibilità del credito anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato»;
iii. dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 anche i crediti derivanti da somministrazioni, forniture e appalti eseguiti nei tre mesi antecedenti il deposito del ricorso di cui all'articolo 161, sesto comma e funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa»;
c) all'articolo 217-bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole: «a norma dell'articolo 182-quinquies» sono aggiunte le seguenti parole: «oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli artt. 67, terzo comma, lett. h) e 182-quater, secondo comma».

3-ter. Sui finanziamenti di cui ai commi precedenti, qualora siano concessi a piccole e medie imprese, può essere concessa la garanzia dello Stato, nel limite massimo, per il totale delle imprese garantite di 100 milioni di euro, secondo le modalità previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, convertito con legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. All'articolo 2-bis, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con legge 3 aprile 1979, n. 95, le parole: «500 milioni» sono sostituite da: «400 milioni».
* 11. 24. Pagano, Bernardo, Minardo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 67, comma 3, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dopo la lettera g) è introdotta la seguente lettera: «h) in relazione a quanto disposto dall'articolo 182-quater, secondo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato»;
b) all'articolo 182-quater:
i. al primo comma, dopo le parole: «in qualsiasi forma effettuati» sono introdotte le seguenti: «da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,»;
ii. il secondo comma è sostituito con il seguente: «Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano indicati nella proposta di concordato o nell'accordo di ristrutturazione. Il professionista che redige la relazione prevista dagli articoli 161, terzo comma e 182-bis, primo comma, attesta che i finanziamenti di cui al periodo precedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e del fabbisogno finanziario della società ai fini della presentazione della domanda. Resta ferma la prededucibilità del credito anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato»;
iii. dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 anche i crediti derivanti da somministrazioni, forniture e appalti eseguiti nei tre mesi antecedenti il deposito del ricorso di cui all'articolo 161, sesto comma e funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa»;
c) all'articolo 217-bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole: «a norma dell'articolo 182-quinquies» sono aggiunte le seguenti parole: «oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli artt. 67, terzo comma, lett. h) e 182-quater, secondo comma».

3-ter. Sui finanziamenti di cui ai commi precedenti, qualora siano concessi a piccole e medie imprese, può essere concessa la garanzia dello Stato, nel limite massimo, per il totale delle imprese garantite di 100 milioni di euro, secondo le modalità previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, convertito con legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. All'articolo 2-bis, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con legge 3 aprile 1979, n. 95, le parole: «500 milioni» sono sostituite da: «400 milioni».
* 11. 11. Abrignani.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze» con una dotazione di 100 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e commercializzazione dei prodotti con immanente pericolo di chiusura oppure abbiano avviato procedure di delocalizzazione all'estero delle attività produttive, oppure ancora in costanza dell'avvio di procedure fallimentari o concordatarie in qualsiasi forma vengano attuate, ivi compresa quella del concordato preventivo o del concordato in continuità di cui all'articolo 186-bis della legge fallimentare. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente comma si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 3-ter.
3-ter. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
«9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
e) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
f) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
7) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
8) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
9) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
11. 5. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Lavagno, Paglia.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 175, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: «nonché eventuali controproposte dei creditori o di un terzo pervenute non oltre 20 giorni prima dell'adunanza stessa.»;
b) al secondo comma dopo le parole: «di concordato» sono inserite le seguenti: «nonché le eventuali controproposte»;
c) al terzo comma dopo le parole: «di concordato» sono aggiunte le seguenti: «o le modifiche proposte».

3-ter. All'articolo 177, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «Il concordato è approvato» sono sostituite con le seguenti: «La proposta di concordato definitiva del debitore e le eventuali controproposta dei creditori o di un terzo di cui all'articolo 175 sono approvati».
* 11. 12. Abrignani.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 175, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: «nonché eventuali controproposte dei creditori o di un terzo pervenute non oltre 20 giorni prima dell'adunanza stessa.»;
b) al secondo comma dopo le parole: «di concordato» sono inserite le seguenti: «nonché le eventuali controproposte»;
c) al terzo comma dopo le parole: «di concordato» sono aggiunte le seguenti: «o le modifiche proposte».

3-ter. All'articolo 177, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «Il concordato è approvato» sono sostituite con le seguenti: «La proposta di concordato definitiva del debitore e le eventuali controproposta dei creditori o di un terzo di cui all'articolo 175 sono approvati».
* 11. 25. Pagano, Bernardo, Minardo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sessanta giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre trenta giorni»;
b) al comma 10, le parole: «, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni» sono soppresse.
* 11. 13. Abrignani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 6, le parole: «compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sessanta giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre trenta giorni»;
b) al comma 10, le parole: «, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni» sono soppresse.
11. 23. Pagano, Bernardo, Minardo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al libro quarto, titolo III, capo I, sezione IV, del codice civile, è aggiunta, in fine, la seguente:

«Sezione IV-bis
DELLA VENDITA DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 1547-bis. - (Vendita di azienda). - Nella vendita di azienda il termine di prescrizione dell'azione di cui all'articolo 1495 è di cinque anni.
Art. 1547-ter. - (Vendita di partecipazioni sociali). - Nella vendita di partecipazioni sociali i diritti derivanti dai patti relativi alla consistenza, alle caratteristiche del patrimonio, alle prospettive reddituali e alla situazione economica e finanziaria della società si prescrivono in cinque anni».
11. 14. Francesco Sanna, Moretti, Benamati, Bargero.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperto ai sensi dell'articolo 161, comma sesto, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 161, comma sesto.
11. 36. Arlotti, Petitti, Benamati.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per favorire una migliore efficienza e rafforzare l'organizzazione ed il coordinamento delle funzioni relative alle politiche di coesione territoriale, l'Agenzia per la coesione territoriale, istituita ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi della collaborazione e dell'assistenza tecnica dell'Associazione nazionale patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale, finalizzata alla risoluzione delle crisi aziendali.
11. 15. Faenzi, Parisi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di completare il processo di riassegnazione delle risorse destinate ai patti territoriali e dei contratti d'area e favorire il migliore e immediato utilizzo delle risorse giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente disegno di conversione, l'Associazione nazionale patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale - ANPACA provvede al coordinamento e alla presentazione dei progetti materiali e immateriali, nonché ad affiancare il Ministero dello sviluppo economico, nella successiva istruttoria, garantendo l'assistenza tecnica, con lo scopo di semplificare le procedure degli adempimenti dei soggetti responsabili, sul territorio e sostenere le politiche di sviluppo locale, al fine della risoluzione delle crisi aziendali in corso.
11. 16. Faenzi, Parisi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 8-bis della legge 3 agosto 2007, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), dopo le parole: «di cui al comma 7» sono aggiunte le seguenti: «e dall'ulteriore contributo globale di cui al comma 7-bis»;
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
7-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è determinata la misura e le modalità di corresponsione del contributo globale aggiuntivo, da riconoscere nel caso di rimodulazioni di patti territoriali e di contratti d'area, con esiti istruttori positivi a partire dal 1o gennaio 2013, da riconoscere nella misura massima del 5 per cento dell'investimento approvato ed in relazione all'entità dello stesso, nonché da erogare successivamente al completo utilizzo del contributo globale già concesso e dell'incremento del 25 per cento di cui al comma precedente.
11. 17. Faenzi, Parisi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ferma restando l'applicazione del minimale contributivo, il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge 142 del 2001, costituisce base imponibile inderogabile per la contribuzione previdenziale nella gestione speciale, di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
* 11. 40. Maietta.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ferma restando l'applicazione del minimale contributivo, il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge 142 del 2001, costituisce base imponibile inderogabile per la contribuzione previdenziale nella gestione speciale, di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
* 11. 30. Pagano, Minardo, Bernardo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ferma restando l'applicazione del minimale contributivo, il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge 142 del 2001, costituisce base imponibile inderogabile per la contribuzione previdenziale nella gestione speciale, di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
* 11. 33. Sberna.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ferma restando l'applicazione del minimale contributivo, il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge 142 del 2001, costituisce base imponibile inderogabile per la contribuzione previdenziale nella gestione speciale, di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
* 11. 18. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 86, comma 1, dopo l'espressione: «sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti» sono aggiunte le parole: «a pagamento»;
b) all'articolo 110, comma 1, dopo l'espressione: «sale da bigliardo o da giuoco» sono aggiunte le parole: «a pagamento».
11. 35. Da Villa, Vallascas, Crippa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 2526, comma 4, del codice civile si interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, il limite alla emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.
* 11. 29. Pagano, Minardo, Bernardo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 2526, comma 4, del codice civile si interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, il limite alla emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.
* 11. 19. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 182-quinquies, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Il debitore, anche su istanza del creditore o del commissario giudiziale preventivamente nominato dal giudice, deve procedere a tale richiesta di pagamento per crediti anteriori relativi a contratti ad esecuzione continuativa o periodica essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori».
* 11. 22. Minardo, Pagano, Bernardo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 182-quinquies, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Il debitore, anche su istanza del creditore o del commissario giudiziale preventivamente nominato dal giudice, deve procedere a tale richiesta di pagamento per crediti anteriori relativi a contratti ad esecuzione continuata o periodica essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori».
* 11. 27. Minardo, Pagano, Bernardo.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. L'articolo 186-bis, comma 2, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: «c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali susstiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto. È comunque ammessa una moratoria superiore a un anno; in tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui alla presente lettera esercitano per intero il loro diritto di voto.»
11. 44. Francesco Sanna, Bargero.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, la parola: «biennio» è sostituita dalla parola: «triennio».
11. 42. Francesco Sanna, Bargero.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. L'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è sostituito dal seguente: «Ai fini della vendita di aziende o di rami di aziende in esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un triennio le attività imprenditoriali, anche con modalità e contenuti diversi, e a mantenere per il medesimo periodo, in modo effettivo, i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita».
11. 41. Francesco Sanna, Bargero.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 65 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. L'azione diretta ad invalidare l'atto di vendita dell'azienda deve essere proposta in ogni caso, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla sua stipulazione.».
11. 43. Francesco Sanna, Bargero.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi gli obblighi di cui al comma 2 e le valutazioni discrezionali di cui al comma 3, è comunque legittima la vendita di aziende in esercizio ove risulti rispettato il criterio di prevalenza del ricavo di cui al comma primo dell'articolo 105 della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
11. 31. Petrini, Lodolini, Giulietti, Benamati.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 10 dicembre 2013, n. 136, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi gli obblighi di cui al secondo comma e le valutazioni discrezionali di cui al terzo comma, è legittima la vendita di aziende in esercizio a un prezzo inferiore a quello determinato ai sensi del primo comma se, sulla base di apposite perizie di liquidazione o delle concrete proposte di acquisto raccolte sul mercato, la liquidazione dei singoli cespiti non garantisca il realizzo di un corrispettivo almeno pari o superiore al prezzo complessivamente offerto per l'azienda».
11. 32. Petrini, Lodolini, Giulietti, Benamati.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. Nelle more di un riordino complessivo della tassazione derivante dall'attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione, riarmonizzando le vigenti norme con le previsioni, di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 «Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)», sono abrogati:
l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 576 del 1975;
il comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 72 del 1983;
il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 408 del 1990;
il comma 4 dell'articolo 26 della legge n. 413 del 1991;
il comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 342 del 2000.

2. Il comma 6 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 (TUIR) è sostituito dal seguente: «6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione d'imposta, la riduzione del capitale subentrante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5 e diversi da quelli accantonati in sospensione di imposta, a partire dal meno recente».
3. Le modifiche di cui al precedente comma si applicano, ove più favorevoli, anche ai rapporti e alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le modifiche si applicano altresì nei casi di riduzione della riserva legale che si sia formata anche con saldi di rivalutazione monetaria.
11. 04. Gianluca Pini.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o costituite in forma di società europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, le quali occupano complessivamente più di duecento lavoratori dipendenti e nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformità agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile, deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza.
2. Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui al comma 1, il calcolo è basato sul numero medio ponderato mensile dei lavoratori subordinati impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori occupati con contratto a tempo determinato sono computabili qualora il contratto abbia durata superiore a nove mesi. Per i datori di lavoro che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate, anche non continuative.
11. 03. Fantinati, Mucci, Da Villa, Prodani, Vallascas, Della Valle, Petraroli, Crippa.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 186-bis del regio decreto n. 267/1942).

1. All'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
3-bis. Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale.
11. 01. Allasia, Busin.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. Le regioni Molise e Sicilia provvedono a garantire, per il triennio 2014-2016, continuità lavorativa o a richiamare in servizio il personale assunto in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 e all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, in base all'articolo 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2003 n. 3279 e in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2003 n. 3268, per completare i compiti assegnati dalle ordinanze medesime, con oneri a carico del bilancio dello Stato.
11. 02. Venittelli.

ART. 12.

Sopprimerlo.
12. 6. Pesco.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della società emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla società emittente i titoli».
12. 74. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargero.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: sottoscrizione e inserire la parola: o;
b) dopo le parole: titoli similari inserire le parole: ovvero cambiali finanziarie;
c) dopo le parole: da parte della società, sopprimere le parole: per la cartolarizzazione dei crediti;
d) aggiungere in fine, il seguente periodo: nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione e/o acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla società emittente i titoli.
12. 52. Sberna.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo la parola: obbligazioni aggiungere le seguenti: , titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile.
12. 33. Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
12. 7. Barbanti.

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;
b) dopo il capoverso comma 4-bis), aggiungere i seguenti:
4-ter. Gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, che intendono sottoscrivere come unici investitori i titoli delle operazioni di cartolarizzazione in oggetto sono tenuti a rendere pubblica l'operazione;
4-quater. Gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, che intendono sottoscrivere come unici investitori i titoli delle operazioni di cartolarizzazione in oggetto se risultano essere anche gestori della medesima operazione sono obbligati, al fine di rendere più trasparente il mercato delle cartolarizzazioni, a testare il mercato per 15 giorni, per dare la possibilità ad altri investitori di sottoscrivere i medesimi titoli.
12. 11. Pesco.

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: conti correnti segregati presso inserire le seguenti: la banca depositaria ovvero presso;
b) al capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e vengono integralmente restituite alla società per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni;
c) al capoverso comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: dove vengano accreditate inserire le seguenti: , anche in via non esclusiva;
d) al capoverso comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: nell'articolo 2, comma 3, lettera c) inserire le seguenti: e vengono integralmente restituite alla società per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni.
*12. 53. Sberna.

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: conti correnti segregati presso inserire le seguenti: la banca depositaria ovvero presso;
b) al capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e vengono integralmente restituite alla società per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni;
c) al capoverso comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: dove vengano accreditate inserire le seguenti: , anche in via non esclusiva;
d) al capoverso comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: nell'articolo 2, comma 3, lettera c) inserire le seguenti: e vengono integralmente restituite alla società per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni.
*12. 75. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargero.

Al comma 1, lettera c), al capoverso comma 2-bis apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: conti correnti segregati presso inserire le parole: la banca depositaria ovvero presso;
b) dopo le parole: non sono soggette a sospensione dei pagamenti inserire le parole: e vengono integralmente restituite alla società per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni.
**12. 18. Abrignani.

Al comma 1, lettera c), al capoverso comma 2-bis apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: conti correnti segregati presso inserire le parole: la banca depositaria ovvero presso;
b) dopo le parole: non sono soggette a sospensione dei pagamenti inserire le parole: e vengono integralmente restituite alla società per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni.
**12. 31. Pagano, Bernardo, Minardo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero per il pagamento del corrispettivo delle attività ulteriori di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e).
12. 34. Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Possono essere altresì segregati ai sensi della presente disposizione tutti i conti correnti sui quali i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), ricevono le somme corrisposte dai debitori ceduti.
12. 35. Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).
12. 9. Barbanti.

Al comma 1, lettera d), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso comma 1, dopo le parole: crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991 n. 52, inserire le seguenti: , ai fini degli effetti di cui al successivo comma 2, è sufficiente che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni;
b) al capoverso comma 2, dopo le parole: la compensazione tra i crediti acquistati inserire le seguenti: dalla società di cartolarizzazione e dopo le parole: e i crediti inserire le seguenti: di tali debitori nei confronti del cedente.
*12. 54. Sberna.

Al comma 1, lettera d), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso comma 1, dopo le parole: crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991 n. 52, inserire le seguenti: , ai fini degli effetti di cui al successivo comma 2, è sufficiente che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni;
b) al capoverso comma 2, dopo le parole: la compensazione tra i crediti acquistati inserire le seguenti: dalla società di cartolarizzazione e dopo le parole: e i crediti inserire le seguenti: di tali debitori nei confronti del cedente.
*12. 76. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargero.

Al comma 1, lettera d), numero 1), al capoverso comma 2, lettera a), dopo le parole: titolo di acquisto aggiungere le seguenti: o costitutivo di altro diritto reale.
12. 36. Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo il capoverso comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, l'espletamento delle formalità di opponibilità previste dal presente articolo produce gli effetti ivi indicati anche con riferimento a tutti i crediti futuri nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti siano stipulati prima della data di espletamento di tali formalità.
**12. 55. Sberna.

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo il capoverso comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, l'espletamento delle formalità di opponibilità previste dal presente articolo produce gli effetti ivi indicati anche con riferimento a tutti i crediti futuri nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti siano stipulati prima della data di espletamento di tali formalità.
**12. 77. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargero.

Al comma 1, lettera d), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: dalla banca cedente con le seguenti: dal cedente;
b) dopo il capoverso comma 4-bis, aggiungere il seguente:
4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, il diritto di rendere esigibile il credito ceduto è esercitato dalla società cessionaria in conformità alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.
***12. 56. Sberna.

Al comma 1, lettera d), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: dalla banca cedente con le seguenti: dal cedente;
b) dopo il capoverso comma 4-bis, aggiungere il seguente:
4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, il diritto di rendere esigibile il credito ceduto è esercitato dalla società cessionaria in conformità alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.
***12. 78. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargero.

Al comma 1, sopprimere le lettere e), f) e g).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
12. 10. Rubinato.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
12. 8. Barbanti.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole: anche privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi.
12. 12. Pesco.

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un fondo comune di investimento, inserire le seguenti: ai sensi del comma 1), lettera b),.
*12. 57. Sberna.

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un fondo comune di investimento, inserire le seguenti: ai sensi del comma 1), lettera b),.
*12. 79. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargero.

Al comma 1, lettera h), capoverso articolo 7-quater, apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso comma 1, dopo le parole: aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari inserire le parole: ovvero cambiali finanziarie;
b) al capoverso comma 1, dopo le parole: crediti della medesima natura. inserire le parole: Tali crediti e i titoli possono essere ceduti anche da società facenti parte di un gruppo bancario;
c) al capoverso comma 2, dopo le parole: di cui al presente articolo inserire le parole: e regola l'emissione di titoli di cui al presente articolo differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo 7-bis.
**12. 19. Abrignani.

Al comma 1, lettera h), capoverso articolo 7-quater, apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso comma 1, dopo le parole: aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari inserire le parole: ovvero cambiali finanziarie;
b) al capoverso comma 1, dopo le parole: crediti della medesima natura. inserire le parole: Tali crediti e i titoli possono essere ceduti anche da società facenti parte di un gruppo bancario;
c) al capoverso comma 2, dopo le parole: di cui al presente articolo inserire le parole: e regola l'emissione di titoli di cui al presente articolo differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo 7-bis.
**12. 27. Pagano, Minardo, Bernardo.

Al comma 1, lettera h), capoverso articolo 7-quater, comma 1, dopo le parole: aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari inserire le seguenti: ovvero cambiali finanziarie.
*12. 58. Sberna.

Al comma 1, lettera h), capoverso articolo 7-quater, comma 1, dopo le parole: aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari inserire le seguenti: ovvero cambiali finanziarie.
*12. 80. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargero.

Al comma 1, lettera h), capoverso articolo 7-quater, comma 1, dopo le parole: crediti della medesima natura inserire il seguente periodo: Tali crediti e titoli possono essere ceduti anche da società facenti parte di un gruppo bancario.
**12. 59. Sberna.

Al comma 1, lettera h), capoverso articolo 7-quater, comma 1, dopo le parole: crediti della medesima natura inserire il seguente periodo: Tali crediti e titoli possono essere ceduti anche da società facenti parte di un gruppo bancario.
**12. 81. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargero.

Al comma 1, lettera h), capoverso articolo 7-quater, comma 2, dopo le parole: di cui al presente articolo inserire le seguenti: e regola l'emissione di titoli di cui al presente articolo differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo 7-bis.
12. 73. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargero.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
h-bis) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: nel citato articolo 15 sono inserite le seguenti: anche alle eventuali iscrizioni, annotamenti e ulteriori formalità che si rendano opportune in relazione alle garanzie che assistono i crediti, anche in considerazione del regime di opponibilità prescelto ai sensi del precedente articolo 4.
12. 37. Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A partire dal 1o gennaio 2014, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti un apposito Fondo per operazioni di cessione dei crediti scaduti o esigibili, anche mediante cartolarizzazione degli stessi con costi ed oneri finanziari a carico delle amministrazioni debitrici.
1-ter. La disposizione si applica a favore degli enti locali che:
a) hanno rispettato il Patto di stabilità nell'ultimo triennio;
b) non abbiano dichiarato il dissesto finanziario, così come previsto all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, negli ultimi dieci esercizi;
c) non abbiano decretato, negli ultimi dieci esercizi lo scioglimento del consiglio comunale, ovvero di quello provinciale, a seguito di fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso.

1-quater. La dotazione del Fondo di cui al comma 1-bis opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014, a 100 milioni per l'anno 2015 e a 100 milioni per il 2016.
1-quinquies. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento.
12. 26. Busin, Allasia, Prataviera.

Sopprimere il comma 2.
12. 17. Barbanti.

Al comma 2, capoverso comma 26-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Le obbligazioni e i titoli similari di cui al presente articolo, le quote di fondi di investimento che investono prevalentemente negli anzidetti strumenti finanziari, nonché i titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli anzidetti strumenti finanziari costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, solo se destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e provvisti di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi.
12. 66. Vallascas, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani.

Al comma 2, capoverso 26-bis, dopo le parole: Le obbligazioni aggiungere le seguenti: le cambiali finanziarie.
*12. 20. Abrignani.

Al comma 2, capoverso 26-bis, dopo le parole: Le obbligazioni aggiungere le seguenti: le cambiali finanziarie.
*12. 44. Pagano, Bernardo, Minardo.

Al comma 2, capoverso 26-bis, dopo le parole: Le obbligazioni aggiungere le seguenti: le cambiali finanziarie.
*12. 60. Sberna.

Al comma 2, capoverso 26-bis, dopo le parole: Le obbligazioni aggiungere le seguenti: le cambiali finanziarie.
*12. 72. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargero.

Al comma 2, capoverso 26-bis, sopprimere le parole: anche privi di valutazione del merito di reddito da parte di operatori terzi.
12. 13. Pesco.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. La lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, Disciplina delle cambiali finanziarie, è sostituita dalla seguente:
a) l'emissione deve essere assistita, in qualità di sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, da una società di gestione del risparmio (SGR), da una società di gestione armonizzata, da una società di investimento a capitale variabile (SICAV), da una società di intermediazione mobiliare autorizzata (SIM) alla consulenza in materia di investimenti - con le seguenti limitazioni operative: senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa, esclusivamente in relazione ad emissioni di cambiali finanziarie che siano assistite dalle garanzie di cui al comma 2-quinquies (SIM di pura consulenza), purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi.
12. 28. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 2 aggiungere, i seguenti:
2-bis. All'articolo 4 del decreto ministeriale n. 703 del 21 novembre 1996, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. I fondi pensione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1991 fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 dello stesso, e quelli di cui al successivo comma 2 del presente regolamento, devono destinare, fatte salve le disponibilità di mercato, almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio alla sottoscrizione di titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime di cui alla legge n. 130 del 1999, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse.
2-ter. Al all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo, n. 124 del 21 aprile 1993, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis) sottoscrizione o acquisizione di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, in misura non inferiore al 2 per cento del proprio patrimonio.
12. 1. Paglia, Lavagno, Boccadutri, Melilla, Marcon, Di Salvo, Airaudo, Placido, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. I fondi pensione, nell'ambito dell'attività di investimento delle proprie disponibilità non possono detenere crediti cartolarizzati nella misura superiore al 10 per cento. Entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto legge, il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto provvede a modificare il decreto ministeriale 21 novembre 1996, n. 703, regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi.
12. 16. Pesco.

Al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) all'articolo 15, primo comma, dopo le parole: «dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,» sono inserite le seguenti: «per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17,» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito dei provvedimenti, atti, contratti e formalità esenti ai sensi del periodo precedente, si intendono compresi anche quelli inerenti alle ristrutturazioni di finanziamenti a medio e lungo termine, alle retrocessioni di crediti oggetto di cartolarizzazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 e successive modificazioni ed integrazioni, derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine, alle cessioni di crediti e di contratti, anche non a scopo di garanzia, totali o parziali, ivi comprese le sindacazioni bancarie, relative a finanziamenti a medio e lungo termine, effettuate da parte dei soggetti finanziatori».
12. 84. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargero.

Al comma 4 lettera c) capoverso articolo 20-bis, comma 1, dopo le parole: emissioni di obbligazioni aggiungere le seguenti:, titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile.
12. 38. Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 4, lettera c), capoverso articolo 20-bis, comma 2, dopo le parole: nella delibera di emissione, aggiungere le seguenti: o in analogo provvedimento autorizzativo.
*12. 61. Sberna.

Al comma 4, letta c), capoverso articolo 20-bis, comma 2, dopo le parole: nella delibera di emissione, aggiungere in fine le seguenti: o in analogo provvedimento autorizzativo.
*12. 71. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargero.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le operazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, effettuate anteriormente al 24 dicembre 2013, l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 17 è dovuta se le operazioni risultano da contratti definitivi formati per iscritto nel territorio dello Stato e obbligatori per entrambe le parti. Se il contratto è stato formato all'estero, l'imposta non è dovuta anche se lo svolgimento delle trattative è avvenuto in Italia o se è stato stipulato in Italia un contratto preliminare.
**12. 39. Zanetti, Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le operazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, effettuate anteriormente al 24 dicembre 2013, l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 17 è dovuta se le operazioni risultano da contratti definitivi formati per iscritto nel territorio dello Stato e obbligatori per entrambe le parti. Se il contratto è stato formato all'estero, l'imposta non è dovuta anche se lo svolgimento delle trattative è avvenuto in Italia o se è stato stipulato in Italia un contratto preliminare.
**12. 47. Minardo, Pagano, Bernardo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le operazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, effettuate anteriormente al 24 dicembre 2013, l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 17 è dovuta se le operazioni risultano da contratti definitivi formati per iscritto nel territorio dello Stato e obbligatori per entrambe le parti. Se il contratto è stato formato all'estero, l'imposta non è dovuta anche se lo svolgimento delle trattative è avvenuto in Italia o se è stato stipulato in Italia un contratto preliminare.
**12. 64. Gitti, Sberna.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le operazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, effettuate anteriormente al 24 dicembre 2013, l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 17 è dovuta se le operazioni risultano da contratti definitivi formati per iscritto nel territorio dello Stato e obbligatori per entrambe le parti. Se il contratto è stato formato all'estero, l'imposta non è dovuta anche se lo svolgimento delle trattative è avvenuto in Italia o se è stato stipulato in Italia un contratto preliminare.
**12. 69. Giampaolo Galli.

Sopprimere il comma 5.
12. 14. Pesco.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 1 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituto dal seguente:
1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da società diverse dalle prime sottoscritti da investitori qualificati che non siano, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, direttamente o indirettamente soci della società emittente oppure che siano negoziati nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
*12. 40. Zanetti, Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino.

Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. All'articolo 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, comma 1 è sostituito dal seguente:
1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da società diverse dalle prime sottoscritti da investitori qualificati che non siano, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, direttamente o indirettamente soci della società emittente oppure che siano negoziati nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
*12. 62. Gitti, Sberna.

Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. All'articolo 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da società diverse dalle prime sottoscritti da investitori qualificati che non siano, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, direttamente o indirettamente soci della società emittente oppure che siano negoziati nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
*12. 70. Giampaolo Galli.

Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. All'articolo 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da società diverse dalle prime sottoscritti da investitori qualificati che non siano, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, direttamente o indirettamente soci della società emittente oppure che siano negoziati nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
*12. 46. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 5, sostituire il capoverso comma 9-bis con il seguente:
9-bis. La ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica nella misura del 10 per cento sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie,.
12. 15. Pesco.

Al comma 5, capoverso comma 9-bis, sopprimere le parole: e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie e aggiungere, in fine, le seguenti: nonché alle società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130.
12. 41. Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 5, capoverso comma 9-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero a società di assicurazioni nonché e a società costituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli detenuti da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.
12. 82. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargero.

Al comma 6, lettera a), capoverso comma 1-bis, eliminare le parole: aventi una scadenza a medio il lungo termine.
12. 83. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargero.

All'articolo 12, dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera a), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a) le parole: «due esperti», sono sostituite dalle seguenti: «tre esperti»;
b) alla fine dello stesso periodo sono aggiunte le seguenti parole: «anche cooperative».
*12. 2. Nardella.

All'articolo 12, dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera a), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a) le parole: «due esperti», sono sostituite dalle seguenti: «tre esperti»;
b) alla fine dello stesso periodo sono aggiunte le seguenti parole: «anche cooperative».
*12. 21. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla fine del secondo periodo dopo le parole: «delle piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «e delle banche».
**12. 65. Sberna.

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
7-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla fine del secondo periodo dopo le parole: «delle piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «e delle banche».
**12. 85. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargero.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le società cooperative di cui alla sezione II del capo V del Titolo II del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica, in ogni caso, agli utili destinati alle riserve indivisibili».
6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis pari ad euro 14 milioni a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
12. 51. Sberna.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le società cooperative di cui alla sezione II del capo V del Titolo II del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica, in ogni caso, agli utili destinati alle riserve indivisibili».
*12. 22. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le società cooperative di cui alla sezione II del capo V del Titolo II del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica, in ogni caso, agli utili destinati alle riserve indivisibili».
*12. 30. Bernardo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In aggiunta a quanto già previsto dalla legislazione vigente, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 può essere concessa in favore delle società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emessi da piccole e medie imprese. Tale garanzia può essere concessa a fronte sia di singole operazioni di sottoscrizione di obbligazione titoli similari che di portafogli di operazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio dalla concessione della garanzia di cui al presente articolo.
**12. 48. Minardo, Bernardo, Pagano.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In aggiunta a quanto già previsto dalla legislazione vigente, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 può essere concessa in favore delle società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emessi da piccole e medie imprese. Tale garanzia può essere concessa a fronte sia di singole operazioni di sottoscrizione di obbligazione titoli similari che di portafogli di operazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio dalla concessione della garanzia di cui al presente articolo.
**12. 68. Giampaolo Galli.

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:
6-bis. All'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «dal Fondo interbancario di tutela dei depositi» sono sostituite dalle seguenti: «dai sistemi di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385». Il comma 628 del medesimo articolo è abrogato.
*12. 32. Pagano, Minardo, Bernardo.

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:
6-bis. All'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «dal Fondo interbancario di tutela dei depositi» sono sostituite dalle seguenti: «dai sistemi di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385». Il comma 628 del medesimo articolo è abrogato.
*12. 50. Sberna.

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:
6-bis. All'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «dal Fondo interbancario di tutela dei depositi» sono sostituite dalle seguenti: «dai sistemi di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385». Il comma 628 del medesimo articolo è abrogato.
*12. 23. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:
6-bis. All'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «dal Fondo interbancario di tutela dei depositi» sono sostituite dalle seguenti: «dai sistemi di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385». Il comma 628 del medesimo articolo è abrogato.
*12. 3. Nardella.

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:
6-bis. All'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «dal Fondo interbancario di tutela dei depositi» sono sostituite dalle seguenti: «dai sistemi di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385». Il comma 628 del medesimo articolo è abrogato.
*12. 86. Maietta.

All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis Al testo unico delle imposte su redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 8 dell'articolo 16-bis, sono aggiunti i seguenti:
8-bis. Le detrazioni fiscali di cui al precedente comma 1 sono riconosciute, in alternativa, anche mediante attribuzione di certificato di credito fiscale rappresentativo dell'incentivo finanziario.
8-ter. Il certificato di credito fiscale di cui al comma 8-bis, è emesso dall'Agenzia delle entrate previa opzione irrevocabile del titolare dell'agevolazione, che la esercita nei modi e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità telematiche di esercizio dell'opzione e di emissione del certificato nonché di annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'Agenzia emittente, che provvede ad istituirlo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.
8-quater. Il beneficiario dell'agevolazione fiscale che ha esercitato l'opzione di cui al comma 8-ter, deve richiedere un certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Nella istanza di cartolarizzazione, il predetto beneficiario è tenuto a dichiarare il titolo del possesso e i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, specificandone il tipo, l'ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a proprio carico nonché gli estremi di versamento della somma bonificata. La disposizione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, si applica solo sulla parte bonificata. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, la detrazione d'imposta, di cui al comma 1, spetta al singolo condomino nel limite della quota al medesimo imputabile. Tuttavia, ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa delegato, richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condòmini.
8-quinquies. Il certificato di credito fiscale, emesso a nome del titolare del diritto al beneficio tributario, deve essere da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui inerisce la fattura unita alla istanza di cartolarizzazione. Il trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. L'operazione di trasferimento dei certificati di credito fiscale di cui al periodo precedente, è ammessa, per ciascuno soggetto esecutore e per ciascun anno di imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore con riferimento al precedente anno d'imposta. Per le attività d'impresa e professionali, non tenute alla denuncia mensile ai fini retributivi e contributivi, si fa riferimento al reddito dichiarato ai fini previdenziali nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno antecedente il trasferimento dei certificati di credito fiscale.
8-sexies. Il giratario del titolo, previa annotazione del trasferimento nel registro della emittente ai sensi del precedente comma 8-ter, realizza il sottostante diritto esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare ad istituto bancario o intermediario finanziario. Il soggetto scontante può trasferire il titolo cartolare ad altri istituti bancari ovvero ad intermediari finanziari nell'osservanza delle modalità da fissare ai sensi del precedente comma 8-ter o, in alternativa. Esercitare il sottostante diritto di credito direttamente nei confronti della debitrice, Agenzia dell'Entrate, nell'osservanza delle modalità temporali indicate al precedente comma 7).
8-septies. La disposizione di cui al precedente comma 8 non si applica se la detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta mediante emissione di certificati di credito.
8-octies. Ai certificati di credito fiscale emessi in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, di approvazione del T.U.R. Il regime di favore portato dall'articolo 5, comma 1, Tab. All. B, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, si intende esteso ad ogni atto e documento formato in attuazione del presente comma e dei successivi.
b) All'articolo 85, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
3-ter. In conseguenza dell'applicazione dei commi 8-quinquies ed 8-sexies dell'articolo 16-bis, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), del presente articolo non costituiscono ricavi, e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, le somme, eccedenti il corrispettivo fatturato, corrisposte dal committente a copertura del costo dello sconto convenuto con l'esecutore dei lavori nel contratto d'opera o di appalto. Di tali somme deve in ogni caso eseguirsi separata annotazione nei documenti emessi ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con espressa indicazione del titolo di esclusione. Il presente regime deve intendersi esteso ai soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
c) all'articolo 61, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3. In conseguenza dell'applicazione del comma 8-sexies del precedente articolo 16-bis, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dal cessionario del credito agevolativo realizzato mediante l'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 del codice civile.
d) all'articolo 66, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
5-bis. In conseguenza dell'applicazione del comma 8-sexies dell'articolo 16-bis, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dal cessionario del credito agevolativo realizzato mediante l'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 del codice civile;
e) all'articolo 96, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
9. In conseguenza dell'applicazione del comma 8-sexies dell'articolo 16-bis, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dal cessionario del credito agevolativo realizzato mediante l'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 del codice civile.

b) al comma 7, sostituire le parole: «All'onere derivante dal presente articolo», con le seguenti: «Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 6»;
c) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 2.300.000 euro per l'anno 2015, a 29.000.000 euro per il 2016, a 45.000.000 euro per il 2017, a 60.000.000 euro per il 2018, a 75.200.000 euro per il 2019, a 90.600.000 per il 2020, a 106.000.000 euro per il 2021, a 121.300.000 euro per il 2022, a 136.600.000 euro per il 2023, a 152.000.000 per il 2024, a 138.800.000 per il 2025, a 131.400.000 euro per il 2026 e a 114.650.000 euro a decorrere dal 2027, si provvede si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7-ter.
7-ter. A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota di cui all'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, comma 2-ter, è fissata nella misura del 2,20 per mille.
12. 4. Pisano, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Ruocco, Villarosa.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. L'articolo 3, comma 155, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è soppresso.
12. 29. Minardo, Bernardo, Pagano.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. L'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è soppresso.
* 12. 42. Zanetti, Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. L'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è soppresso.
* 12. 63. Gitti, Sberna.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Per l'anno 2014 sono sospese le cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.
7-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 300 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento - entro il limite dell'1 per cento - del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.
7-quater. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 7-ter, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità di cui al comma 7-bis. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
12. 49. Fantinati, Da Villa, Mucci, Prodani, Crippa, Vallascas, Della Valle, Petraroli.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 116, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «modo chiaro» sono inserite le seguenti: «e in forma disaggregata»;
b) dopo le parole «servizi offerti», sono inserite le seguenti «oltre a qualsiasi elemento che concorra alla formazione del prezzo finale effettivamente applicato per ciascuna tipologia di operazione e di servizio».
12. 67. Prodani, Vallascas, Crippa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Da Villa.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività.»

7-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2014. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento - entro il limite dell'1 per cento - del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.
7-quater. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 7-bis, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità del comma 7-bis. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
12. 45. Fantinati, Mucci, Da Villa, Prodani, Vallascas, Della Valle, Petraroli, Crippa.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. I confidi sottoposti a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione nel caso siano destinati ad incrementare il patrimonio. In conformità alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, sono beneficiarie dei predetti fondi di garanzia/contributi esclusivamente le imprese consorziate o socie o comunque destinatarie della garanzia ai sensi della normativa vigente. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera è di competenza dell'assemblea ordinaria.
7-ter. La disposizione di cui al comma 7-bis si applica anche ai confidi che operano a seguito di operazioni di fusione realizzate a partire dal 1o gennaio 2007, ovvero che realizzino, entro il 31 dicembre 2013, operazioni di fusione. In quest'ultimo caso la delibera assembleare richiamata al terzo periodo del comma 33-bis può essere adottata entro il 30 giugno 2014.
12. 43. Galgano, Vitelli, Bombassei, Librandi, Oliaro, Matarrese, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
7-bis. L'agevolazione per le reti d'impresa di cui all'articolo 42 comma 2-quater del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge n. 122 del 2010 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», può essere fruita in relazione agli utili conseguiti fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, nel limite complessivo di 14 milioni di euro per gli utili di ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000.
7-quater. All'onere di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 1 si provvede per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 nel limite massimo del 30 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 24 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, assicurando l'utilizzo efficace delle risorse in caso di richieste di agevolazioni inferiori al predetto limite.
12. 25. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane è modificata la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. 145744 del 23 dicembre 2013, recante l'aumento della misura delle aliquote dell'accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcool etilico, al fine di eliminare gli incrementi dell'accisa sulla birra decorrenti, rispettivamente, dal 1o marzo 2014 e dal 1o gennaio 2015. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro per il 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12. 24. Sandra Savino, Capezzone, Laffranco.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le previsioni e le agevolazioni previste dall'articolo 5, commi 9 e 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, nell'articolo 5, commi 9 e 14, si interpretano nel senso che le agevolazioni incentivanti previste in detta norma prevalgono sulle normative di P.R.G., anche relative a piani particolareggiati e/o attuativi non ancora approvati, fermi i limiti di cui all'articolo 5, comma 11, secondo periodo, decreto-legge n. 70/11, convertito in legge n. 106/11.
12. 5. Sottanelli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Fondo di garanzia per il microcredito nelle regioni meridionali).

1. Al fine di contribuire alla creazione d'impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione di lunga durata ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato dei lavoro delle persone inattive delle regioni meridionali, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato «Fondo di garanzia per il microcredito nelle regioni meridionali» la cui gestione è demandata alla Cassa depositi e prestiti.
2. Il Fondo di cui al comma 1 copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.
4. Possono accedere al microcredito di cui al comma 1, i soggetti residenti nelle regioni Sardegna, Molise, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, disoccupati da almeno 12 mesi, inattivi o appartenenti alla categoria dei soggetti svantaggiati di cui al Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.
5. Il microcredito è erogato sotto forma di prestito, fino ad un importo massimo di euro centomila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, e rateizzabile, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.
6. Al fine di agevolare l'avvio della nuova attività da parte dei beneficiari, oltre alla elargizione del prestito gli intermediari finanziari possono associare servizi aggiuntivi di consulenza, assistenza e tutoraggio.
7. I servizi aggiuntivi di cui al comma 6 possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari anche avvalendosi di associazioni, enti no profit e società di consulenza nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle regioni e con il concorso finanziario delle fondazioni bancarie.
8. Le regioni di cui al comma 4 possono concorrere alle finalità di cui al comma 1 attraverso la partecipazione alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 7.
9. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma 1, è disposto uno stanziamento di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli stessi, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate afferenti con la disposizione di cui al successivo comma 11.
11. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni al fine di modificare la misura del Prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
12. 01. Paglia, Lavagno, Di Salvo, Airaudo, Melilla, Boccadutri, Fava, Palazzotto, Aiello, Piras, Migliore, Scotto, Giancarlo Giordano, Ragosta, Ferrara, Placido, Costantino, Fratoianni, Pannarale, Lacquaniti, Matarrelli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 sono estesi alle associazioni di promozione sociale cui all'articolo 2 della legge del 7 dicembre 204 n. 383, e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, lettera a), che svolgano attività almeno in cinque regioni e venti province del territorio nazionale. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti condizioni e criteri di valutazione per l'ammissione alla garanzia degli organismi di cui al precedente periodo, secondo quanto stabilito per le garanzie in favore delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
12. 02. Bobba, Bargero, Basso, Bonomo, Gelli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Certificati di Credito Fiscale).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 8 dell'articolo 16-bis sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Le detrazioni fiscali di cui al precedente comma 1 sono riconosciute, in alternativa, anche mediante attribuzione di certificato di credito fiscale rappresentativo dell'incentivo finanziario.
8-ter. Il certificato di credito fiscale di cui al comma 8-bis, è emesso dall'Agenzia delle Entrate previa opzione irrevocabile del titolare dell'agevolazione, che la esercita nei modi e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità telematiche di esercizio dell'opzione e di emissione del certificato nonché di annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'Agenzia emittente, che provvede ad istituirlo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente legge.
8-quater. Il beneficiario dell'agevolazione fiscale che ha esercitato l'opzione di cui al precedente comma 8-ter, deve richiedere un certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Nella istanza di cartolarizzazione, il predetto beneficiario è tenuto a dichiarare il titolo del possesso e i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, specificandone il tipo, l'ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a proprio carico nonché gli estremi di versamento della somma bonificata. La disposizione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 si applica solo sulla parte bonificata. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, la detrazione d'imposta, di cui al comma 1, spetta al singolo condomino nel limite della quota al medesimo imputabile. Tuttavia, ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa delegato, richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condomini.
8-quinquies. Il certificato di credito fiscale, emesso a nome del titolare del diritto al beneficio tributario, deve essere da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui inerisce la fattura unita alla istanza di cartolarizzazione. Il trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. L'operazione di trasferimento dei certificati di credito fiscale di cui al periodo precedente, è ammessa, per ciascuno soggetto esecutore e per ciascun anno di imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore con riferimento al precedente anno d'imposta. Per le attività d'impresa e professionali, non tenute alla denuncia mensile ai fini retributivi e contributivi, si fa riferimento al reddito dichiarato ai fini previdenziali nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno antecedente il trasferimento dei certificati di credito fiscale.
8-sexies. Il giratario del titolo, previa annotazione del trasferimento nel registro della emittente ai sensi del precedente comma 8-ter, realizza il sottostante diritto esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare ad istituto bancario o intermediario finanziario. Il soggetto scontante può trasferire il titolo cartolare ad altri istituti bancari ovvero ad intermediari finanziari nell'osservanza delle modalità da fissare ai sensi del precedente comma 8-ter o, in alternativa. Esercitare il sottostante diritto di credito direttamente nei confronti della debitrice, Agenzia dell'Entrate, nell'osservanza delle modalità temporali indicate al precedente comma 7).
8-septies. La disposizione di cui al precedente comma 8 non si applica se la detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta mediante emissione di certificati di credito.
8-octies. Ai certificati di credito fiscale emessi in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, di approvazione del T.U.R. Il regime di favore portato dall'articolo 5, comma 1, Tab. All. B, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, si intende esteso ad ogni atto e documento formato in attuazione del presente comma e dei successivi»;
b) all'articolo 85, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
«3-ter. In conseguenza dell'applicazione dei commi 8-quinquies ed 8-sexies dell'articolo 16-bis, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera a), del presente articolo non costituiscono ricavi, e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, le somme, eccedenti il corrispettivo fatturato, corrisposte dal committente a copertura del costo dello sconto convenuto con l'esecutore dei lavori nel contratto d'opera o di appalto. Di tali somme deve in ogni caso eseguirsi separata annotazione nei documenti emessi ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con espressa indicazione del titolo di esclusione. Il presente regime deve intendersi esteso ai soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;
c) all'articolo 61, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
3. In conseguenza dell'applicazione del comma 8-sexies dell'articolo 16-bis, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dal cessionario del credito agevolativo realizzato mediante l'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 del codice civile»;
d) all'articolo 66, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
6. In conseguenza dell'applicazione del comma 8-sexies dell'articolo 16-bis, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dal cessionario del credito agevolativo realizzato mediante l'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 del codice civile»;
e) all'articolo 96, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
9. In conseguenza dell'applicazione del comma 8-sexies dell'articolo 16-bis, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dal cessionario del credito agevolativo realizzato mediante l'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 del codice civile.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.300.000 euro per l'anno 2015, a 29.000.000 euro per il 2016, a 45.000.000 euro per il 2017, a 60.000.000 euro per il 2018, a 75.200.000 euro per il 2019, a 90.600.000 per il 2020, a 106.000.000 euro per il 2021, a 121.300.000 euro per il 2022, a 136.600.000 euro per il 2023, a 152.000.000 per il 2024, a 138.800.000 per il 2025, a 131.400.000 euro per il 2026 e a 114.650.000 euro a decorrere dal 2027, si provvede si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3.
3. A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota di cui all'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, comma 2-ter, è fissata nella misura del 2,20 per mille.
12. 03. Pisano, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Ruocco, Villarosa.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure per l'immediato rilancio del credito bancario a favore delle PMI).

Il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, determina indirizzi e misure al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese italiane, perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) creare le condizioni normative per consentire l'utilizzo dei Fondi Previdenziali per il finanziamento delle PMI;
b) sollecitare la crescita di canali di finanziamento bancario diretto, tramite provviste specifiche BEI, FEI, BCE, monitorando il loro effettivo utilizzo in favore delle PMI;
c) determinare le condizioni affinché i nuovi strumenti di finanziamento alle PMI (emissione di mini-bond, potenziamento del mercato di venture capital, eccetera) siano veicolati anche tramite il supporto di reti d'impresa, che svolgono l'azione di organizzatore e garante della distribuzione alle imprese appartenenti alla Rete.
d) monitorare l'applicazione delle modifiche alla normativa di Basilea3, tese a neutralizzare gli assorbimenti patrimoniali delle banche a fronte dei finanziamenti in favore delle imprese minori;
e) eliminare le distorsioni sulle classificazioni dei crediti deteriorati (sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturate, esposizioni past-due) attualmente esistenti nell'eurozona, che creano problemi alle banche operanti in Italia in termini sia di maggiore assorbimento di capitale regolamentare sia di ridotta propensione ad erogare nuovi crediti alle imprese.
12. 04. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano, Squeri.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure per l'immediato rilancio bancario a favore delle PMI).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, determina indirizzi e misure al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese italiane, perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) creare le condizioni normative per consentire l'utilizzo dei Fondi Previdenziali per il finanziamento delle PMI;
b) sollecitare la crescita di canali di finanziamento bancario diretto, tramite provviste specifiche BEI, FEI, BCE, monitorando il loro effettivo utilizzo in favore delle PMI;
c) determinare le condizioni affinché i nuovi strumenti di finanziamento alle PMI (emissione di mini-bond, potenziamento del mercato di venture capital, ecc.) siano veicolati anche tramite il supporto di reti d'impresa, che svolgono l'azione di organizzatore e garante della distribuzione alle imprese appartenenti alla rete;
d) monitorare l'applicazione delle modifiche alla normativa di Basilea3, tese a neutralizzare gli assorbimenti patrimoniali delle banche a fronte dei finanziamenti in favore delle imprese minori;
e) eliminare le distorsioni sulle classificazioni dei crediti deteriorati (sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturate, esposizioni past-due) attualmente esistenti nell'eurozona, che creano problemi alle banche operanti in Italia in termini sia di maggiore assorbimento di capitale regolamentare sia di ridotta propensione ad erogare nuovi crediti alle imprese.
* 12. 014. Minardo, Bernardo, Pagano.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure per l'immediato rilancio bancario a favore delle PMI).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, determina indirizzi e misure al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese italiane, perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) creare le condizioni normative per consentire l'utilizzo dei Fondi Previdenziali per il finanziamento delle PMI;
b) sollecitare la crescita di canali di finanziamento bancario diretto, tramite provviste specifiche BEI, FEI, BCE, monitorando il loro effettivo utilizzo in favore delle PMI;
c) determinare le condizioni affinché i nuovi strumenti di finanziamento alle PMI (emissione di mini-bond, potenziamento del mercato di venture capital, eccetera) siano veicolati anche tramite il supporto di reti d'impresa, che svolgono l'azione di organizzatore e garante della distribuzione alle imprese appartenenti alla rete;
d) monitorare l'applicazione delle modifiche alla normativa di Basilea3, tese a neutralizzare gli assorbimenti patrimoniali delle banche a fronte dei finanziamenti in favore delle imprese minori;
e) eliminare le distorsioni sulle classificazioni dei crediti deteriorati (sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturate, esposizioni past-due) attualmente esistenti nell'eurozona, che creano problemi alle banche operanti in Italia in termini sia di maggiore assorbimento di capitale regolamentare sia di ridotta propensione ad erogare nuovi crediti alle imprese.
* 12. 019. Allasia, Busin, Prataviera.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Agevolazioni fiscali per interventi di bioedilizia).

1. Dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al successivo periodo, la misura delle detrazioni spettanti ai sensi del comma 1, articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano, lino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese documentate, sostenute relativamente agli interventi di ristrutturazione dell'immobile secondo criteri e requisiti di eco-compatibilità ed eco-sostenibilità, concernenti tra l'altro le caratteristiche tecniche dei materiali certificati utilizzati nella costruzione e nelle finiture, l'utilizzo di prodotti con la marcatura CE di conformità e il marchio di sicurezza, nonché l'assenza di combustibili di origine fossile, di isolanti costituiti da materiale nocivo, di impregnanti chimici e di solventi per i pavimenti, di legni tropicali, di pavimenti e di infissi in cloruro di polivinile. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche dei materiali, nonché i criteri e le modalità ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 150 milioni di euro dal 2014.
12. 05. Pellegrino, Lacquaniti, Paglia.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti).

1. All'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole da: «quali unici» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «quale unico onere a carico del cliente un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.»;
b) al comma 4, sono soppresse le parole da: «il CICR prevede» sino alla fine del periodo.
12. 06. Maietta.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione delle incompatibilità per la professione di mediatore).

1. L'articolo 5, comma 3, della legge n. 39 del 1989 è sostituito dal seguente:
3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
con le attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
con l'esercizio di attività imprenditoriali unicamente nel caso in cui tali attività si esplichino nel commercio di prodotti oggetto dell'attività di mediazione che si intende esercitare;
con l'esercizio di attività professionali svolte nell'ambito dell'attività di mediazione.
12. 07. Abrignani.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione delle incompatibilità per la professione di mediatore).

Fermo restando quanto previsto dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, così come modificato dall'articolo 18 della legge n. 57 del 2001, l'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare è compatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali svolte nell'ambito di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione.
12. 08. Abrignani.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione delle incompatibilità per la professione di mediatore).

1. All'articolo 5, comma 3, lettera b, della legge n. 39 del 1989, come modificato dall'articolo 18 della legge n. 57 del 2001, dopo le parole «escluse quelle di mediazione comunque esercitate» aggiungere «e quelle di mediazione creditizia esercitate in qualità di collaboratore delle società di mediazione creditizia ai sensi dell'articolo 17, comma 4 octies, del decreto legislativo n. 141 del 2010».
12. 09. Abrignani.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549).

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 114 è inserito il seguente:
«114-bis. La ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è dovuta sugli interessi derivanti dalle obbligazioni e da altri strumenti finanziari emessi nel rispetto dei limiti imposti dal comma 115 nella misura del 20 per cento. La ritenuta è ridotta al 12,5 per cento se gli emittenti sono soggetti definiti imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003»;
b) il comma 115 è sostituito dai seguenti:
«115. Se i titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono emessi da società o enti, diversi dalle banche e dalle società di cui all'articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore:
a) al doppio del tasso dei corporate bond della stessa durata, rilevato dalla Banca d'Italia, per le obbligazioni e i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale di cui all'alinea, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione;
b) per le obbligazioni e per i titoli similari diversi da quelli di cui alla lettera a) al maggiore dei seguenti valori:
1) al tasso dei corporate bond della stessa durata, rilevato dalla Banca d'Italia, aumentato di due terzi;
2) al tasso dei corporate bond della stessa durata, rilevato dalla Banca d'Italia, maggiorato di 3 punti percentuali per le piccole imprese, di 2 punti per le medie imprese e di 1 punto per le grandi imprese.
115-bis. Qualora il tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui al comma 115, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito d'impresa.
115-ter. I limiti di deducibilità di cui al comma 115 non si applicano ai titoli emessi ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ivi compresi quelli sottoscritti da investitori non qualificati. Per qualsiasi garanzia prestata si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
115-quater. Il numero dei sottoscrittori dei titoli non negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista prevista dal decreto ministeriale di cui al comma 115, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento dell'emissione, non può essere superiore a quaranta, per ogni emissione di ammontare fino a 2.000.000 di euro. Per ogni emissione superiore a 2.000.000 di euro il numero dei sottoscrittori non può essere superiore al rapporto tra l'ammontare dell'emissione e 50.000 euro».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante le maggiori risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
12. 010. Gitti, Sberna.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, alla legge 2 dicembre 2011, n. 214).

1. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: «titoli obbligazionari pubblici» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «titoli obbligazionari pubblici a dieci anni, rilevati nell'anno precedente, aumentati di ulteriori 3 punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio per le piccole imprese, di 2 punti percentuali per le medie imprese e di 1 punto percentuale per le grandi imprese, così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. In via transitoria e comunque fino al 31 dicembre 2013, l'aliquota è fissata al 3 per cento per tutte le tipologie di imprese».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante le maggiori risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
12. 011. Gitti, Sberna.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«4-bis. Gli utili distribuiti dalle società destinati alla sottoscrizione e alla liberazione di aumenti di capitale sociale in esecuzione di prestiti partecipativi o capitalizzativi stipulati con i soggetti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo».

2. All'articolo 96 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'ulteriore eccedenza risultante al netto di quella di cui al periodo precedente è deducibile, in prededuzione rispetto alle perdite di cui all'articolo 84, nei cinque anni successivi nel limite dell'80 per cento dell'imponibile fiscale; le eventuali quote non compensate sono deducibili negli esercizi successivi»;
b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Non sono soggetti alle limitazioni di cui al comma 1 del presente articolo gli interessi passivi relativi a titoli emessi ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ivi compresi quelli sottoscritti da investitori non qualificati».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante le maggiori risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
12. 012. Gitti, Sberna.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Le disposizioni di cui al comma 158 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 146 non si applicano agli intermediari finanziari che risultino iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 o nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che abbiano conseguito un volume di affari nell'esercizio di riferimento inferiore ai 5 milioni di euro.
12. 013. Gitti, Sberna.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure per favorire lo sviluppo di reti di impresa).

1. Al fine di agevolare lo sviluppo e semplificare gli adempimenti delle reti di impresa, è apportata la seguente modificazione: «all'articolo 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3, prima delle parole «entro due mesi» sono inserite le seguenti «qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater
12. 015. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazioni per lo sviluppo delle imprese).

1. In caso di attività soggetta alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), l'impresa, in assenza del relativo modulo sul sito dello sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, per il perfezionamento della SCIA utilizza il corrispondente modulo disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it, relativamente ad uno o più dei comuni della medesima regione.
2. All'articolo 9 della legge 11 novembre 2011, n. 180, dopo il comma 2, 8 aggiunto il comma 2-bis:
«2-bis. In assenza, entro il termine prescritto, della comunicazione di cui al comma 2 da parte delle pubbliche amministrazioni, le Camere di Commercio competenti per territorio, entro i successivi novanta giorni, provvedono alla pubblicazione e all'aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa».

3. In via transitoria e fino all'effettiva implementazione delle banche dati di cui al comma 2-bis dell'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia, gli uffici del registro delle imprese rilasciano a richiesta delle imprese, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dei gestori di servizi pubblici, i certificati recanti la dicitura antimafia di cui agli articoli 87 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di decertificazione.
12. 016. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Tutor d'impresa).

1. Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa, presso gli sportelli unici per le attività produttive è individuato un tutor d'impresa per i procedimenti che, secondo la normativa vigente, sono conclusi con provvedimento espresso.
2. Il tutor assiste le imprese dall'avvio alla conclusione dei procedimenti, curando le informazioni concernenti la normativa applicabile e gli adempimenti richiesti per l'esercizio di attività produttive. Nello svolgimento dei suoi compiti, il tutor d'impresa assicura l'osservanza delle migliori prassi amministrative e delle disposizioni in materia di semplificazione.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dello sviluppo economico curano ogni anno, in collaborazione con le Regioni, l'ANCI, Unioncamere e le associazioni di imprese, la pubblicazione delle migliori prassi amministrative sul portale www.impresainungiorno.it.
4. Il tutor d'impresa è individuato nella persona del responsabile dello sportello unico per le attività produttive o in un suo delegato.
5. All'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «anche attraverso le province» sono inserite le seguenti: «e i tutor d'impresa presso gli sportelli unici per le attività produttive»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso in cui il Comune non assicuri la funzione del tutor d'impresa, l'impresa può rivolgersi alla Regione competente affinché quest'ultima, anche con il supporto di tutor d'impresa di altri sportelli unici ubicati nel proprio territorio, assicuri servizi di assistenza e informazione».

6. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12. 017. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo).

1. L'articolo 62-quater, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 501 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati che non rientrano nel periodo precedente è prevista una imposta di consumo di Euro 0,25».
2. All'articolo 39-septies, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni le parole «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento», e all'Allegato 1 le aliquote di accisa relativa ai prodotti di seguito elencati sono determinati nelle seguenti misure:

Tabacchi lavorati
a) sigari: 24,00 per cento;
b) sigaretti: 24,00 per cento;
c) sigarette: 59,50 per cento;
d) tabacco da fumo:
1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: 58,00 per cento;
2) altri tabacchi da fumo: 58,00 per cento;
e) tabacco da fiuto: 26,78 per cento;
f) tabacco da masticare: 26,78 per cento».
12. 018. Prodani, Vallascas, Crippa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Da Villa.

ART. 13.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3, al comma 4, sopprimere il primo periodo.
13. 46. Antezza.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Le assegnazioni disposte dalla delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010 sono revocate.
13. 1. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Lavagno, Paglia.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 1. Le assegnazioni disposte dal CIPE con la delibera n. 33 del 13 maggio 2010 sono revocate.
13. 49. Folino, Antezza, Benamati, Ginefra, Mariano, Mongiello.

Al comma 1, sopprimere le parole: le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e le assegnazioni disposte dalla.
13. 52. Antezza.

Al comma 1 le parole: Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 sono soppresse.
13. 44. Antezza, Oliverio, Luciano Agostini, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Al comma 1, sopprimere le parole: Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e.

Conseguentemente sopprimere lettera a) del comma 1.

Conseguentemente al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 45 milioni con le seguenti: 29,362 milioni.
13. 51. Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Catalano, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 1, sopprimere le parole: Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e.

Conseguentemente, al comma 26, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 430 milioni di euro.
13. 34. Latronico.

Al comma 1, sopprimere le parole: Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a: 62,580 milioni per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
13. 35. Latronico.

Al comma 1, sopprimere le parole: Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e.

Conseguentemente:
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 62,580 milioni per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 36. Latronico.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
13. 47. Crippa, De Rosa, Catalano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di euro, nel limite di 20 milioni di euro alla realizzazione del progetto Vento e 33,2 milioni di euro per un piano al fine di promuovere il trasporto ibrido ed elettrico sostenendo le attività imprenditoriali che sviluppano sistemi innovativi per il trasporto, coinvolgendo fonti rinnovabili di energia e vettori di energia quali l'idrogeno;.
13. 50. Mucci, Vallascas, Della Valle, Da Villa, Crippa, Fantinati, Petraroli, Prodani.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: T1-T2 inserire le seguenti: e alle opere necessarie alla realizzazione dell'interramento dell'asse autostradale Rho-Monza nel tratto interessato dal comune di Pademo Dugnano.
13. 54. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) per l'importo di 1,5 milioni di euro, per l'anno 2014, alla realizzazione del modulo di gestione dei flussi merci e del modulo «corridoio doganale virtuale», per le finalità di EXPO 2015. L'importo sarà assegnato al soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale, ai sensi dell'articolo 61-bis, Legge 24 marzo 2012 n. 27, a valle della stipula di opportuna convenzione con EXPO 2015 SpA.
13. 45. Bernardo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, in un'apposita sezione del sito web, il CIPE pubblica un anagrafe dei provvedimenti aventi forza di legge con i quali, a far data dal 1o gennaio 2010, sono state revocate le assegnazioni disposte, con proprie delibere, dal CIPE. Nell'anagrafe - da aggiornare con cadenza almeno trimestrale - per ogni provvedimento, devono essere indicati la consistenza delle risorse revocate, le finalità alla quali sono state destinate con il provvedimento di revoca e con gli atti successivi previsti dallo stesso provvedimento, e lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario sia degli interventi a beneficio dei quali sono state riassegnate le risorse revocate, sia di quelli oggetto delle delibere di assegnazione oggetto della revoca.
13. 55. Mannino, Busto, De Rosa, Daga, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini del finanziamento del progetto approvato con la delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010, è autorizzato un contributo venticinquennale di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere daranno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 56. Grimoldi, Allasia, Busin.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014. Con apposita delibera del con le seguenti: 31 dicembre 2014. Con provvedimento del MIT da trasmettere al.
13. 57. Peluffo, Quartapelle Procopio.

Al comma 4, sostituire le parole: al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici con i Paesi dell'Unione Europea con le seguenti: ad interventi di contrasto al rischio idrogeologico e di prevenzione dei rischi da calamità naturali, sul territorio nazionale.
13. 58. Allasia, Busin, Grimoldi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: porti italiani, e inserire le seguenti: al completamento degli assi viari di valenza internazionale, individuati dalla Legge 21 dicembre 2001, numero 443, già interamente progettati, nonché.
13. 2. Dallai, Sani, Cenni.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: da sottoporre al CIPE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: il progetto definitivo dei quali è sottoposto al CIPE entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13. 59. Mannino, Busto, De Rosa, Daga, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: dalla data di entrata in vigore inserire le seguenti: della legge di conversione;
b) al secondo periodo, dopo le parole: sono revocati i fondi statali inserire le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 994, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) al secondo periodo, dopo le parole: il bando di gara, inserire le seguenti: fatti salvi gli effetti dei bandi pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto,;
d) al terzo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: centoventi;
e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo schema del predetto decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia che esprimono il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione.
13. 43. Tullo, Meta, Mognato, Pagani, Rotta, Velo, Carrescia, Lodolini.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: i fondi statali inserire le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 994, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dopo le parole: il bando di gara inserire le seguenti: , fatti salvi gli effetti dei bandi pubblicati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
13. 5. Carrescia, Tullo, Lodolini, Donati.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e aggiungere in fine il seguente periodo: Lo schema di decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione.
* 13. 3. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Paglia, Lavagno, Quaranta, Nardi, Ragosta.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e aggiungere in fine il seguente periodo: Lo schema di decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione.
* 13. 4. Rotta, De Menech.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano alle Autorità Portuali commissariate nel corso degli ultimi due anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno predisposto una programmazione di opere infrastrutturali strategiche per un'importo superiore a 5 milioni di euro.
** 13. 37. Abrignani.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano alle Autorità Portuali commissariate nel corso degli ultimi due anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno predisposto una programmazione di opere infrastrutturali strategiche per un'importo superiore a 5 milioni di euro.
** 13. 32. Latronico.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano alle Autorità Portuali commissariate nel corso degli ultimi due anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno predisposto una programmazione di opere infrastrutturali strategiche per un'importo superiore a 5 milioni di euro.
** 13. 60. Pagano.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «23 milioni» ed aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nell'ambito degli interventi di cui al primo periodo destinati al miglioramento della competitività dei porti italiani ed a valere sulle risorse ivi previste una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonché pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 è destinata, al fine di ottemperare alla previsione di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, per far fronte alle spese connesse all'adeguamento ed allo sviluppo del sistema di cui all'articolo 2 comma 1, lettera t-undecies del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196 anche allo scopo di consentire che le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del citato decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196, in possesso dell'Amministrazione di cui all'articolo 2 comma 1 lettera m) del medesimo decreto, limitatamente alle informazioni relative alle navi presenti nella propria circoscrizione portuale e nella rada adiacente ed alle navi dirette verso le medesime aree, possano essere rese disponibili alle Autorità Portuali, con modalità che la citata Amministrazione stabilisce attraverso le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del citato Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221.»;
b) al comma 7, dopo le parole: «e 6» inserire le seguenti: «, ad esclusione di quelle di cui all'ultimo periodo».
* 13. 61. Latronico.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «23 milioni» ed aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nell'ambito degli interventi di cui al primo periodo destinati al miglioramento della competitività dei porti italiani ed a valere sulle risorse ivi previste una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonché pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 è destinata, al fine di ottemperare alla previsione di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, per far fronte alle spese connesse all'adeguamento ed allo sviluppo del sistema di cui all'articolo 2 comma 1, lettera t-undecies del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196 anche allo scopo di consentire che le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del citato decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196, in possesso dell'Amministrazione di cui all'articolo 2 comma 1 lettera m) del medesimo decreto, limitatamente alle informazioni relative alle navi presenti nella propria circoscrizione portuale e nella rada adiacente ed alle navi dirette verso le medesime aree, possano essere rese disponibili alle Autorità Portuali, con modalità che la citata Amministrazione stabilisce attraverso le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del citato Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221.»;
b) al comma 7, dopo le parole: «e 6» inserire le seguenti: «, ad esclusione di quelle di cui all'ultimo periodo».
* 13. 62. Bruno Bossio, Censore.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «23 milioni» ed aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nell'ambito degli interventi di cui al primo periodo destinati al miglioramento della competitività dei porti italiani ed a valere sulle risorse ivi previste una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonché pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 è destinata, al fine di ottemperare alla previsione di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, per far fronte alle spese connesse all'adeguamento ed allo sviluppo del sistema di cui all'articolo 2 comma 1, lettera t-undecies del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196 anche allo scopo di consentire che le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del citato decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196, in possesso dell'Amministrazione di cui all'articolo 2 comma 1 lettera m) del medesimo decreto, limitatamente alle informazioni relative alle navi presenti nella propria circoscrizione portuale e nella rada adiacente ed alle navi dirette verso le medesime aree, possano essere rese disponibili alle Autorità Portuali, con modalità che la citata Amministrazione stabilisce attraverso le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del citato Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221.»;
b) al comma 7, dopo le parole: «e 6» inserire le seguenti: «, ad esclusione di quelle di cui all'ultimo periodo».
* 13. 63. Sberna.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «23 milioni» ed aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nell'ambito degli interventi di cui al primo periodo destinati al miglioramento della competitività dei porti italiani ed a valere sulle risorse ivi previste una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonché pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 è destinata, al fine di ottemperare alla previsione di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, per far fronte alle spese connesse all'adeguamento ed allo sviluppo del sistema di cui all'articolo 2 comma 1, lettera t-undecies del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196 anche allo scopo di consentire che le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del citato decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196, in possesso dell'Amministrazione di cui all'articolo 2 comma 1 lettera m) del medesimo decreto, limitatamente alle informazioni relative alle navi presenti nella propria circoscrizione portuale e nella rada adiacente ed alle navi dirette verso le medesime aree, possano essere rese disponibili alle Autorità Portuali, con modalità che la citata Amministrazione stabilisce attraverso le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del citato Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221.»;
b) al comma 7, dopo le parole: «e 6» inserire le seguenti: «, ad esclusione di quelle di cui all'ultimo periodo».
* 13. 65. Bernardo.

Al comma 6, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Una quota pari a 10 milioni di euro per un piano per lo sviluppo del trasporto pubblico elettrico nelle città.
13. 66. Mucci, Prodani, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Petraroli, Crippa.

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.
13. 67. Catalano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Ai fini del punto 4.1 della Delibera CIPE del 2 agosto 2013, n. 51, il richiesto impegno vincolante della Regione Lazio ad assumere a proprio carico qualunque onere eventualmente derivante da contenzioso, per il quale si sia fatto ricorso a procedure arbitrali in relazione all'opera cui la Delibera si riferisce, non comporta nuovi impegni di spesa o assunzioni di responsabilità direttamente riferibili alla procedura di realizzazione dell'opera stessa.
13. 6. Morassut.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Quale azione a supporto della competitività delle imprese portuali di cui agli articoli 16, 17, 18, della legge n. 84 del 1994 è prevista una riduzione delle accise sui prodotti energetici per i veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente in siti portuali, nel limite di spesa annua di 30 milioni di euro. La modalità, la misura e relativa decorrenza della suddetta riduzione sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni correnti relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per un importo pari a 30 milioni di euro annui.
13. 68. Oliaro, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 252, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, le misure dei canoni cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, devono intendersi applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2007 unicamente alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi per oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate a partire da tale data.
13. 69. Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Sopprimere il comma 8.
13. 19. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

Al comma 8, sostituire la parola: 2010 con la seguente: 2011.
13. 70. Segoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni.

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
8-bis. Per le finalità di cui al comma 8-ter, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalia legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 70 milioni di euro per l'anno 2015 e 160 milioni di euro per l'anno 2016. Ai fini della ripartizione delle risorse, ai sensi del comma 8-quater del medesimo articolo 18, gli enti locali presentano alle regioni i progetti esecutivi degli interventi immediatamente cantierabili entro il 28 febbraio di ciascun anno e le regioni presentano le graduatorie al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo di ciascun anno che, con apposito decreto, da emanare entro il 15 aprile di ciascun anno, provvede all'assegnazione delle risorse agli enti locali. L'affidamento dei lavori ai sensi del comma 8-quater del citato articolo 18, deve avvenire entro i 4 mesi successivi dall'assegnazione delle risorse.
8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014, 70 milioni di euro per l'anno 2015 e 160 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 10 milioni per l'anno 2014, 20 milioni per l'anno 2015 e 20 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 10 milioni per l'anno 2014, 30 milioni per l'anno 2015 e 30 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 10 milioni per l'anno 2014, 10 milioni per l'anno 2015 e 10 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 10 milioni per l'anno 2015 e 100 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 71. Allasia, Busin, Grimoldi.

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
8-bis. Per le finalità di cui al comma 9, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 70 milioni di euro per l'anno 2015 e 160 milioni di euro per l'anno 2016. Possono accedere al finanziamento anche i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.
8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014, 70 milioni di euro per l'anno 2015 e 160 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 10 milioni per l'anno 2014, 20 milioni per l'anno 2015 e 20 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 10 milioni per l'anno 2014, 30 milioni per l'anno 2015 e 30 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 10 milioni per l'anno 2014, 10 milioni per l'anno 2015 e 10 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 10 milioni per l'anno 2015 e 100 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 72. Allasia, Busin, Grimoldi.

Sopprimere il comma 9.
13. 73. Busin, Allasia, Prataviera.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di favorire il recupero e la riqualificazione delle facciate e delle parti comuni degli edifici privati dei centri storici o di aree di particolare pregio, presso il Ministero per beni culturali e ambientali è istituito un apposito Fondo con una dotazione annuale di 250 milioni di euro per il triennio 2014-2016.
9-ter. Hanno accesso ai finanziamenti gli interventi finalizzati al recupero delle facciate degli edifici che insistono nei centri storici, nelle «zone omogenee A» interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nonché in eventuali ulteriori aree individuate dai comuni.
9-quater. I contributi, erogati dal Comune, coprono fino al 100 per cento dei costi per i lavori e spese tecniche, relativamente agli interventi di cui al comma 9-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per beni culturali e ambientali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse del fondo di cui al comma 9-bis.
9-quinquies. I contributi di cui ai presenti commi, non sono cumulabili con le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie previste dalla normativa nazionale.
9-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana disposizioni al fine di modificare la misura del Prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura pari a 250 milioni di euro per ciascun anno del triennio.
13. 40. Pellegrino, Lavagno.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. A integrazione del sistema locale di trattamento di rifiuti solidi urbani, e per consentire la realizzazione secondo le migliori tecnologie disponibili, di un impianto di trattamento dei rifiuti a bassa temperatura, con caratteristiche già utilizzate dalla Società Centro Riciclo di Vedelago in provincia di Treviso, e in grado di produrre materie prime-seconde riutilizzabili dall'industria in ulteriori cicli di produzione, sono stanziati e vincolati a favore del consorzio industriale del comune di Tossilo in provincia di Nuoro, 10 milioni di euro per l'anno 2014.
9-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 39. Piras, Lacquaniti, Lavagno.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico ferroviario sulla tratta Stazione Centrale FS di Salerno - Stadio Arechi, le risorse statali impegnate per la realizzazione della tratta medesima e non utilizzate, sono destinate, nei limiti di 5 milioni di euro, alla copertura del relativo contratto di servizio ferroviario regionale per il biennio 2014-2015.
13. 7. Bonavitacola, Carfagna, Impegno, Tino Iannuzzi.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Sono altresì autorizzati a contrarre mutui necessari per il perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza, sempre in deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-ter del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, anche i Comuni che abbiano già approvato alla data del 1o gennaio 2014 il progetto esecutivo di opere di pubblica utilità e di valenza strategica per il rilancio del Paese.
13. 74. Busin, Allasia, Prataviera.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis.
All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 1-ter, dopo le parole: «di coinvolgimento delle» sono aggiunte le seguenti: «imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono focalizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle», e sono aggiunte in fine le seguenti parole «Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa l'eventuale mancato coinvolgimento delle imprese di cui al precedente periodo».
13. 75. Allasia, Busin, Guidesi, Grimoldi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis.
All'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «assegnando comunque quote di riserva e criteri di premialità correlati alla sostenibilità ambientale nel proprio territorio, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche».
13. 76. Allasia, Busin, Guidesi, Grimoldi.

Sopprimere il comma 10.
13. 77. Pelillo, Ribaudo.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Ove ricorrano condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell'esecuzione del contratto accompagnate da una situazione di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario accertate dalla stazione appaltante, per i contratti di appalto in corso, sentito l'affidatario, può provvedersi, anche in deroga alle previsione del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o ai cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti.»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall'affidatario medesimo, anche con riferimento agli eventuali diversi soggetti che lo costituiscono, e dai subappaltatori e cottimisti, secondo le determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
13. 79. Garofalo, Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: al completamento dell'esecuzione del contratto accertate inserire le seguenti: e oggettivamente comprovate.
13. 78. Zolezzi, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Alberti.

Al comma 10, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) nei casi straordinari di pendenza di procedura di concordato preventivo, è consentito alla stazione appaltante anche per i contratti di appalto in corso, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall'affidatario medesimo e dai subappaltatori e cottimisti, presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
13. 80. Segoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Fantinati, Alberti.

Al comma 10, dopo la lettera b), è aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 3-bis l'appaltatore è esonerato dagli obblighi relativi alla responsabilità solidale, di cui all'attuale normativa di legge, per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi, assistenziali e previdenziali, nei confronti del subappaltatore».
* 13. 81. Allasia, Busin.

Al comma 10, dopo la lettera b), è aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 3-bis l'appaltatore è esonerato dagli obblighi relativi alla responsabilità solidale, di cui all'attuale normativa di legge, per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi, assistenziali e previdenziali, nei confronti del subappaltatore».
* 13. 83. Matarrese, Sottanelli, Vitelli, Zanetti, Cimmino.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. All'articolo 175, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 144, comma 3-quater, ultimo periodo, non si applicano agli interventi da realizzare mediante le procedure di cui al presente articolo per i quali l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ed all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sia superiore a tre miliardi di euro.».
13. 82. Pagano, Minardo, Bernardo.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre o per quali consorzi consorziati e relativi consorziati il consorzio concorre; a questi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia i consorzi sia i consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale».
13. 84. Montroni, Benamati.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Il soggetto giuridico di cui all'articolo 1 comma 72 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'articolo 2, comma 254, della legge n. 244 del 2007 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale di cui alla legge Obiettivo n. 443 del 2001.
13. 10. Distaso, Fucci, Marti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di razionalizzare i costi della spesa pubblica, considerata la particolare rilevanza economica sociale e della protezione civile nella gestione delle dighe per l'approvvigionamento idrico nelle Regioni Meridionali, rivestita dalle funzioni in capo del ex Eipli, decorsi i termini di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 21, comma 11 della legge 6 dicembre 2011, n. 201 in seguito all'adozione e per effetto delle misure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ai sensi delle disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 15, comma 1 trasformato in «Agenzia idrica Puglia, Lucania ed Irpinia costituita ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, n. 8», entro 180 giorni dalle misure di cui all'articolo 1, comma 72 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono trasferite tutte le funzioni e tutti i rapporti attivi e passivi e risorse umane al nuovo soggetto giuridico. Inoltre al fine del completamento degli schemi idrici del mezzogiorno «Il Soggetto giuridico sopraindicato è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 2, comma 257 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale per il completamento degli schemi idrici del mezzogiorno della legge Obiettivo 21 dicembre 2001, n. 443».
13. 8. Distaso, Fucci, Marti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine del completamento degli schemi idrici del Mezzogiorno il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 2, comma 257, della legge n. 244 del 2007.
13. 9. Distaso, Fucci, Marti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale».
13. 42. Mariani, Tino Iannuzzi, Matarrese.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 143, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dal terzo periodo fino alla fine del comma, si applicano anche alle concessioni di lavori pubblici già affidate.
13. 24. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Sopprimere il comma 12.
13. 20. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

Al comma 12, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inserire le seguenti: , da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,.
13. 29. Fiorio, Bargero, Cenni.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Entro il 30 Marzo 2014 è istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione, un tavolo tecnico per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli come previsto dall'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Possono partecipare al Tavolo gli enti direttamente coinvolti, nonché le aziende e gli operatori interessati.
12-ter. Le richieste di partecipazione al Tavolo Tecnico di cui al precedente comma dovranno essere presentate dai soggetti interessati entro e non oltre il 15 Marzo 2014.
13. 90. Catalano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo il comma 12, aggiungere i sententi:
12-bis. All'articolo 5 del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, al comma 2 dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
i) abbia riportato una informativa antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.
12-ter. I dati relativi alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'articolo 96 del decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dovranno essere pubblicati utilizzando un formato aperto così come definito dall'articolo 68 comma 3 lettera a) del codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.
13. 91. Catalano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 4 sostituire le parole: «6 tonnellate», con le seguenti: «25 tonnellate».
13. 25. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Dopo l'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto il seguente:
Art. 41-bis. All'imprenditore iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, che abbia ottenuto apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 41 della presente legge, è consentita anche l'effettuazione di trasporti di cose in conto proprio, senza il rilascio di apposita licenza.
13. 26. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis: Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 164, al comma 2, le parole: «, se costituito da cose indivisibili, sono soppresse».
13. 85. Caparini, Busin, Allasia.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 167 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
5-bis. Gli autotreni e autoarticolati costituiti da un'unità motrice omologata Euro V o successivi e dotata di controllo elettronico della stabilità, e da una unità trainata dotata di controllo elettronico della stabilità e di protezioni antincastro posteriori conformi a normativa comunitaria, possono circolare con una massa complessiva che non superi del 10% la massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione. Le sanzioni previste al comma 2 si applicano all'eccedenza rispetto al limite di cui al periodo precedente.
13. 86. Bombassei, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 142, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «80 km/h sulle autostrade» sono inserite le seguenti: «e 100 km/h, nel caso di treni, appartenenti alla lettera h) dell'articolo 54, comma 1, costituiti da un autoveicolo di categoria M1 o N1 trainante un rimorchio della categoria 01 o 02, come definiti all'articolo 47 comma 2 lettere c) e d)».
13. 87. Bombassei, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
1-quater. Alle fabbriche costruttrici di rimorchi e semirimorchi è consentito, espletato l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione di cui all'articolo 75 o con l'emissione del certificato di conformità, il trasferimento di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica di categoria 04 non eccedenti la sagoma limite di cui all'articolo 61, muniti di foglio di via e targa provvisoria, dallo stabilimento di produzione alla sede dell'acquirente. Il foglio di via, la cui durata è limitata a quindici giorni, è intestato all'acquirente del veicolo il quale deve assolvere gli obblighi assicurativi pertinenti. Il complesso autotreno o autoarticolato, durante il trasferimento, non deve eccedere la massa limite complessiva di cui all'articolo 62.
13. 88. Bombassei, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 85, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
b-bis) i velocipedi.
13. 89. Catalano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottarsi entro il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 1o gennaio 2016, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1o gennaio 2009.
* 13. 30. Fiorio, Bargero, Cenni.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottarsi entro il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 1o gennaio 2016, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1o gennaio 2009.
* 13. 130. Catanoso Genoese.

Sopprimere il comma 13.
**13. 21. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

Sopprimere il comma 13.
**13. 92. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Alberti.

Sostituire il comma 13, con i seguenti:
13. I commi 19, 19-bis, 19-ter e 20 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 sono abrogati.
13-bis. Il comma 4 dell'articolo 154 del dlgs 152/2006 è sostituito dal seguente: «4. L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
13-ter. Le funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici vengono attribuite al Ministero dell'ambiente, che con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce il metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato nel rispetto dell'articolo 154 del dlgs 152/2006.
13. 94. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Alberti.

Sostituire il comma 13, con il seguente:
13. I commi 19, 19-bis, 19-ter e 20 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 sono abrogati. È inoltre abrogato il comma 4 dell'articolo 154 del dlgs 152/2006, così come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in L. 17.12.2012, n. 221.
13. 93. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Alberti.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore delle piccole librerie, in via sperimentale e nell'ambito delle risorse e con le decorrenze di cui al presente articolo, alle piccole librerie e alle librerie di qualità è riconosciuto uno sgravio contributivo pari al 100 cento della contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, riferiti alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, intervenute entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il beneficio di cui al periodo precedente è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per le nuove imprese costituite a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale.
13. 95. Martella.

Sopprimere i commi da 14 a 23.
13. 22. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

Sopprimere i commi 14 e 15.
13. 97. Sanga, Carnevali, Caparini, Busin, Allasia.

Al comma 14, sostituire le parole: esperire procedure di scelta del beneficiario che siano concorrenziali trasparenti e tali da garantire con le seguenti: assicurare la trasparenza garantendo;

Conseguentemente, al comma 15, sostituire le parole: l'esito delle procedure previste dal con le seguenti: le modalità di pubblicità relative ai principi di cui al.
*13. 48. Bernardo.

Al comma 14, sostituire le parole: esperire procedure di scelta del beneficiario che siano concorrenziali trasparenti e tali da garantire con le seguenti: assicurare la trasparenza garantendo;

Conseguentemente, al comma 15, sostituire le parole: l'esito delle procedure previste dal con le seguenti: le modalità di pubblicità relative ai principi di cui al.
*13. 99. Sanga, Carnevali.

Al comma 14, sostituire le parole: esperire procedure di scelta del beneficiario che siano concorrenziali trasparenti e tali da garantire con le seguenti: assicurare la trasparenza garantendo;

Conseguentemente, al comma 15, sostituire le parole: l'esito delle procedure previste dal con le seguenti: le modalità di pubblicità relative ai principi di cui al.
*13. 100. Bernardo, Pagano, Minardo.

Al comma 14, sopprimere le parole: che siano concorrenziali,.
13. 98. Garofalo, Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 14, sostituire le parole: dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: dall'Autorità di regolazione dei trasporti;

Conseguentemente, al comma 15, dopo la parola: comunicano inserire le seguenti: all'Autorità di regolazione dei trasporti e.
*13. 11. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Paglia, Lavagno, Quaranta, Nardi, Ragosta.

Al comma 14, sostituire le parole: dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: dall'Autorità di regolazione dei trasporti;

Conseguentemente, al comma 15, dopo la parola: comunicano inserire le seguenti: all'Autorità di regolazione dei trasporti e.
*13. 13. Garofalo, Minardo.

Al comma 14, sostituire le parole: dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: dall'Autorità di regolazione dei trasporti;

Conseguentemente, al comma 15, dopo la parola: comunicano inserire le seguenti: all'Autorità di regolazione dei trasporti e.
*13. 101. Garofalo, Pagano, Bernardo, Minardo.

Al comma 14, dopo le parole: dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti inserire le seguenti: , d'intesa con l'Autorità di regolazione dei trasporti.

Conseguentemente, al comma 15, dopo la parola: comunicano aggiungere le seguenti: all'Autorità di regolazione dei trasporti e.
13. 12. Rotta, De Menech.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. È fatto obbligo a tutti i vettori aerei beneficiari dei contributi, sussidi o ogni altra forma di emolumento di cui al comma precedente, acquisire la residenza fiscale sul territorio nazionale al fine di applicare le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale.
13. 102. Paolo Nicolò Romano, Catalano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere l'attrattività del sistema aeroportuale italiano, anche con riferimento agli eventi legati all'EXPO 2015, nella definizione della misura dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili - IRESA di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a euro 0,50. Fermo restando il valore massimo sopra indicato, la determinazione del tributo è rimodulata tenendo conto anche degli ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti.
13. 103. Minardo, Pagano, Bernardo, Garofalo.

Dopo il comma 18, è inserito il seguente:
18-bis. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, istituita dall'articolo 2 comma 11 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'anno 2014 è pari ad 6,50 euro per passeggero imbarcato di cui 1,00 euro destinato ai Comuni aeroportuali ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro destinata in un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per compensare ENAV spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa, e per la quota eccedente secondo i seguenti criteri e priorità:
a) il 40 per cento del totale destinato a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente e al versamento in un apposito conto destinato ai Comuni Aeroportuali;
b) il 60 per cento del totale destinato in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
13. 41. Lacquaniti, Lavagno.

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, sostituire il comma 20 con il seguente:
20. Una quota pari a 28 milioni di euro è assegnata alla realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della competitività degli aeroporti italiani. Il CIPE, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Regioni interessate, provvede ad individuare gli interventi da finanziarie.
13. 104. Librandi, Sottanelli, Vitelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis.
Il comma 5 dell'articolo 3 della L.27.05.1977 nr. 284 si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità di Servizio d'Istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della L. 22.XII.1969 nr. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal Diritto Privato.
19-ter. Alla copertura dell'onere, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13. 23. Sandra Savino, Portas.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'ultimo periodo dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma».
13. 105. Gnecchi, Damiano.

Al comma 21, lettera a), sostituire le parole: 1o gennaio 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2016.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2016.

Conseguentemente all'articolo 2 della legge 27 ottobre 2008 n. 166, al comma 1, sostituire le parole: per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi con le seguenti: per periodi di 12 mesi.
13. 106. Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Cristian Iannuzzi, Ciprini, Rizzetto, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
23-bis. I lavoratori dipendenti o autonomi che non hanno maturato i requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, o i loro superstiti, possono chiedere, a domanda, la restituzione dei contributi previdenziali versati alle casse previdenziali. Il diritto a presentare la domanda di cui al precedente periodo decorre a partire dal compimento del requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 o dal momento del decesso, a condizione che non spetti alcun trattamento pensionistico a carico di casse di previdenza pubbliche o private, ovvero un'indennità per morte. Il diritto alla restituzione, su domanda, dei contributi previdenziali versati spetta anche al lavoratore che, pur essendo inabile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, non possieda i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'articolo 4 della citata legge n. 222 del 1984. I contributi restituiti ai sensi dei periodi precedenti sono rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
23-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 23-bis, si provvede impiegando, a decorrere all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, quota parte dei maggiori risparmi conseguiti, rispetto a quanto preventivato all'atto dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, derivati dall'articolo 24 del predetto decreto-legge, ed accertati annualmente con provvedimento del Presidente dell'Inps.
13. 15. Pellegrino, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Paglia, Lavagno.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. L'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto. Con regolamento da emanare entro il 31 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.
13. 14. Di Salvo, Airaudo, Placido, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Paglia, Lavagno.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. Al fine di agevolare il percorso formativo di giovani studenti iscritti presso Istituti universitari aventi sede al di fuori della regione di residenza del nucleo familiare, presso lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 finalizzato all'acquisto di biglietti aerei necessari allo studente per raggiungere, dal luogo di residenza del nucleo familiare, la località ove è ubicata l'università frequentata e viceversa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono dettate le misure attuative della presente disposizione. All'onere derivante dal presente comma si provvede a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
13. 33. Latronico.

Sostituire il comma 24 con il seguente:
24. Anche in vista dell'Expo 2015, al fine di promuovere il coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite la valorizzazione di aree territoriali, di beni culturali e ambientali, e il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, sono finanziati progetti che individuino uno o più interventi di valorizzazione e di accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati da comuni, da più comuni in collaborazione tra loro o da Unioni di Comuni con popolazione tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Ogni comune o raggruppamento di comuni potrà presentare un solo progetto articolato in uno o più interventi fra loro coordinati, con una richiesta di Finanziamento che non potrà essere inferiore a 1 milione e superiore a 5 milioni di euro e purché in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno giuridicamente vincolante entro il 31 settembre 2014 e ne sia possibile la conclusione entro 20 mesi da quest'ultima data. Nel caso in cui il costo complessivo del progetto sia superiore a 5 milioni di euro, il soggetto o i soggetti interessati dovranno indicare la copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente.
13. 109. Petitti, Montroni, Impegno, Carra.

Al comma 24, sopprimere le parole: Anche in vista dell'Expo 2015.
13. 107. Battelli, Di Benedetto, Simone Valente.

Al comma 24, dopo le parole: della dotazione, inserire le seguenti: , nonché la valorizzazione e al comma 25, dopo le parole: e le autonomie, aggiungere le seguenti: d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,.

Conseguentemente, dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Resta comunque fatto salvo il rispetto delle normative vigenti per quanto riguarda gli interventi di cui al comma 24, in zone vincolate dalle Soprintendenze competenti.
13. 117. Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

Al comma 24, dopo le parole: della dotazione, inserire le seguenti: nonché la valorizzazione.

Conseguentemente, al comma 25, dopo le parole: e le autonomie, inserire le seguenti: d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,.
13. 110. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 24, dopo le parole: della dotazione, inserire le seguenti: nonché la valorizzazione.
13. 111. Di Benedetto, Battelli, Simone Valente.

Al comma 24, dopo le parole: possono essere presentati da comuni inserire le seguenti: o da unioni di comuni e dopo le parole: ogni comune inserire le seguenti: in forma singola o associata.
13. 116. Moscatt.

Al comma 24, sostituire le parole: con popolazione tra i 5.000 e i 150.000 abitanti, con le seguenti: , singoli o associati, con popolazione fino a 150.000 abitanti.
13. 16. Realacci, Tino Iannuzzi.

Al comma 24, sostituire le parole: popolazione tra i con le seguenti: popolazione inferiore ai.
13. 31. Faenzi.

Al comma 24, sostituire il numero: 5.000 con il seguente: 1.000.
13. 108. Prodani, Da Villa, Fantinati, Mucci, Vallascas, Della Valle, Petraroli, Crippa.

Al comma 24, dopo le parole: dei comuni con popolazione tra i 5.000 e i 150.000 abitanti inserire le seguenti: e da Unioni dei comuni con analoga popolazione.
13. 28. Borghi, Cominelli, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 24, sostituire le parole: 31 maggio 2014 con le seguenti: 31 settembre 2014.
13. 53. Carra.

Al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della valutazione e dell'accoglimento dei progetti si darà priorità a quelli che prevedano il coinvolgimento diretto di giovani di età inferiore ai 29 anni e a quelli proposti in forma associata da più comuni, per i quali il suddetto limite di 5 milioni di euro deve intendersi riferito a ciascun comune partecipante.
13. 112. Peluffo.

Al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota non inferiore a 30 milioni di euro delle risorse di cui al comma 26 è destinata allo sviluppo del turismo golfistico nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia e Basilicata, ammesse all'Obiettivo Convergenza comunitario. In tale ambito i progetti potranno essere presentati anche da più comuni associati.
13. 113. Pagano.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
Una quota non inferiore a 30 milioni di euro delle risorse di cui al comma 26 è destinata creazione di sistemi turistici integrati (STI) nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia e Basilicata, ammesse all'Obiettivo Convergenza comunitario. Il STI possono essere costituiti nelle aree urbane e nei territori che presentino una forte identità culturale, ivi compresa quella enogastronomica, storica o artistica. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le caratteristiche minime dei STI, necessarie per consentire l'accoglimento dei progetti:
sottoscrizione di specifici accordi tra amministratori pubblici, enti turistici, associazioni di categoria, imprenditori, artigiani, operatori turistici, anche mediante costituzione tra gli stessi di un apposito tavolo permanente;
creazione di una cabina di regia destinata a coordinare le varie iniziative;
presentazione di uno o più progetti integrati in materia di percorsi turistici coordinati, anche enogastronomici e di artigianato locale;
superiore qualità dell'accoglienza e della ristorazione, con individuazione di prezzi concordati;
individuazione di eventi culturali coordinati e distribuiti nell'arco della stagione turistica;
creazione di servizi di trasporto collettivo e individuale;
disponibilità di strutture sportive e di benessere, di servizi ai disabili, di strutture di intrattenimento diurno e notturno.
13. 114. Pagano.

All'articolo 13, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. Anche in vista di Expo 2015, i comuni sotto i 5.000 abitanti che non abbiano provveduto all'istituzione degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), di cui al comma 1, previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008, sono tenuti a conferire, nel termine di tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le funzioni conferite ai SUAP alle Agenzie per le imprese, attive nel territorio, e costituite ai sensi del decreto del Presidente n. 159 del 2010. A tal fine procedono, attraverso accordi e intese, con i comuni limitrofi che versano nelle medesime condizioni, con l'obiettivo di ridurre i costi di attivazione ed organizzazione delle funzioni dei SUAP, sulla base delle esigenze di area vasta. Le regioni monitorano il tempestivo adeguamento dei comuni, garantendo che il servizio sia attivato e presente, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale.
13. 115. Bernardo, Pagano, Minardo.

Sostituire il comma 25 con il seguente:
25. All'attribuzione delle risorse si provvede mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica tali da garantire la più ampia partecipazione degli enti locali interessati, stabilite mediante apposito decreto del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.
Sono comunque attribuiti criteri di premialità ai progetti con le più rilevanti ricadute in termini di occupazione, produzione di energia da fonti rinnovabili, valorizzazione delle risorse naturali e ambientali, nonché del patrimonio edilizio secondo la logica dei «volumi zero», e in grado di assicurare e dimostrare l'economicità dei modelli gestionali delle infrastrutture realizzate. Per la formulazione delle graduatorie dei soggetti interessati valgono le norme in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
13. 27. Borghi, Cominelli, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

All'articolo 13, comma 25, sostituire le parole: del presente decreto con: della legge di conversione del presente decreto.
13. 120. Bressa.

Al comma 25 sostituire le parole: presente decreto con le seguenti: disegno di legge di conversione del presente decreto-legge.
13. 119. Tidei.

Al comma 25, dopo le parole: Ministro per gli affari regionali e le autonomie inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
13. 121. Mannino, Busto, De Rosa, Daga, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Prodani.

Al comma 25, dopo le parole: e le autonomie, inserire le seguenti: d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,.
13. 122. Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

Dopo il comma 28, inserire i seguenti:
28-bis. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo istituisce, a titolo di sperimentazione e per la durata di tre anni, con proprio decreto, sentita la Regione Lazio, un Tavolo Tecnico per la valorizzazione dell'area denominata - Ambito meridionale dell'Agro Romano compreso tra le Vie Laurentina e Ardeatina - e delimitata dal decreto dirigenziale di dichiarazione di notevole interesse pubblico del 25 gennaio 2010.
28-ter. Del Tavolo Tecnico di cui al comma precedente fanno parte di diritto il Soprintendente per i beni culturali e paesaggistici e il Soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio o loro delegati. Dei restanti membri, in numero non superiore a otto, quattro sono nominati tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità e esperienza nella tutela del paesaggio e nella valorizzazione dei beni culturali e quattro in rappresentanza delle associazioni portatrici di interessi diffusi operanti sul territorio.
28-quater. Compito del Tavolo Tecnico è la raccolta e la valutazione di proposte innovative per il recupero e la tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico e artistico e di definizione di un progetto integrato per la valorizzazione e il potenziamento dell'attrattività turistica dell'Ambito meridionale dell'Agro Romano. In particolare il Tavolo Tecnico promuove la raccolta di dichiarazioni spontanee d'interesse alla sponsorizzazione per il finanziamento o la realizzazione degli interventi riguardanti i beni culturali, secondo la normativa vigente, e inseribili nei piani triennali di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
28-quinquies. Dall'attuazione delle norme riguardanti il suddetto Tavolo Tecnico non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle relative attività previste si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
13. 38. Brunetta, Abrignani, Polidori.

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
28-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, lo Stato favorisce gli interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici e, in particolare quelli considerati come Patrimonio dell'Unesco, dei comuni con popolazione pari o superiore a 50 mila abitanti.
28-ter. Al fine di cui al comma 1, i Comuni individuano, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nei quali realizzare interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto e compatibilmente con le tipologie e le strutture originarie.
28-quater. Gli interventi di cui al comma 28-bis del presente articolo, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati, la realizzazione di opere pubbliche nel rispetto dei caratteri identificativi delle zone, la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti, gli interventi finalizzati al consolidamento antisismico degli edifici storici.
28-quinquies. Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto-legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
13. 128. Minardo.

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
28-bis. La lettera e.5) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituita dalla seguente: «e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici le installazioni di allestimenti mobili, quali roulottes, campers e case mobili, destinati alla sosta e al soggiorno degli ospiti, qualora gli stessi vengano collocati all'interno delle Strutture Turistico - Ricettive all'aperto regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività assentita, conformemente alle specifiche disposizioni regionali a tutela del territorio.
28-ter. All'articolo 149 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: d) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», limitatamente alle installazioni all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate ed in conformità alla normativa regionale di settore.
13. 17. Galperti, Busin, Gelmini.

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
28-bis. Al fine di collaborare allo svolgimento dell'Expo Milano 2015, è assegnato un contributo pari a 10 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture alberghiere nella regione Piemonte. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro per l'anno 2014.
28-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative di cui al precedente comma.
13. 18. Nastri.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. È autorizzata la spesa di euro 40,80 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 35 milioni per l'anno 2016 per il sistema viario di collegamento tra la strada statale n. 115 del tratto Comiso-Vittoria e la strada statale n. 514 di Ragusa-Catania al fine del collegamento con l'aeroporto di Comiso.
28-ter. Al relativo onere, pari a 40,80 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 35 milioni per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
13. 126. Minardo.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Resta comunque fatto salvo il rispetto delle normative vigenti per quanto riguarda gli interventi di cui al comma 24, in zone vincolate dalle Soprintendenze.
13. 123. Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. È autorizzata la spesa di euro 6,14 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2015 e 2016 per l'ammodernamento della strada provinciale n. 46 da Ispica a Pozzallo ai fini del collegamento stradale tra l'autostrada ed il porto di Pozzallo. Al relativo onere, pari a 6, 14 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
13. 124. Minardo.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. È autorizzata la spesa di euro 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 44 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per la realizzazione della variante alla statale 115 nel tratto compreso fra il chilometro 294, svincolo di Vittoria Ovest e la strada provinciale 20 Comiso Sud. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 44 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
13. 125. Minardo.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Ai fini della salvaguardia dei luoghi riconosciuti di importanza turistica, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro, per l'anno 2014, per la trasformazione della Conca del Salto, tra Modica e Scicli ed il torrente Prainito, in riserva naturale. Al relativo onere pari a 25 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto-legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
13. 127. Minardo.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:
28-bis. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto comunitario, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e riconoscere la specifica e peculiare professionalità e specializzazione delle guide turistiche abilitate in Italia, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale.
13. 129. Bini.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
13-bis.1. Per concessioni in essere previste dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, devono intendersi tutte le concessioni demaniali marittime vigenti alla data del 30 dicembre 2009, ivi comprese quelle scadute e rinnovate automaticamente, sia pure in assenza di un formale atto amministrativo, in quanto già disciplinate dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88 e pertanto le stesse si intendono prorogate ai sensi del citato articolo 1, comma 18. Restano fermi gli adempimenti in materia di imposta di registro da parte delle autorità competenti in materia di rilascio di concessioni demaniali sul demanio marittimo e nel mare territoriale.
13. 01. Bonavitacola, Impegno.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per favorire l'attrattività turistica in aree sottoposte a particolari vincoli paesaggistici).

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo istituisce, a titolo di sperimentazione e per la durata di tre anni, con proprio decreto, sentita la Regione Lazio, un Tavolo Tecnico per la valorizzazione dell'area denominata - Ambito meridionale dell'Agro Romano compreso tra le Vie Laurentina e Ardeatina - e delimitata dal decreto dirigenziale di dichiarazione di notevole interesse pubblico del 25 gennaio 2010.
2. Del Tavolo Tecnico di cui al comma precedente fanno parte di diritto il Soprintendente per i beni culturali e paesaggistici e il Soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio o loro delegati. Dei restanti membri, in numero non superiore a otto, quattro sono nominati tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità e esperienza nella tutela del paesaggio e nella valorizzazione dei beni culturali e quattro in rappresentanza delle associazioni portatrici di interessi diffusi operanti sul territorio.
3. Compito del Tavolo Tecnico è la raccolta e la valutazione di proposte innovative per il recupero e la tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico e artistico e di definizione di un progetto integrato per la valorizzazione e il potenziamento dell'attrattività turistica dell'Ambito meridionale dell'Agro Romano. In particolare il Tavolo Tecnico promuove la raccolta di dichiarazioni spontanee d'interesse alla sponsorizzazione per il finanziamento o la realizzazione degli interventi riguardanti i beni culturali, secondo la normativa vigente, e inseribili nei piani triennali di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
13. 02. Brunetta, Abrignani, Polidori.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Riconversione industriale comparto bieticolo-saccarifero).

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali.».
2. All'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012, come convertito, il comma 2 è sostituito dal seguente: «I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del Regolamento (CE) n.320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, assegna alla Regione competente territorialmente il termine di novanta giorni affinché siano adottati i provvedimenti necessari all'autorizzazione dei progetti medesimi e, in caso di inutile decorso di detto termine, nomina senza indugio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, un Commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali rimborsi di spese vive fanno carico alle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.
13. 03. Bernardo, Minardo, Pagano.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 dopo il comma 587, è aggiunto il seguente:
587-bis. I termini a disposizione dell'agenzia delle entrate per effettuare i controlli ed il relativo rimborso, ove dovuto, sono stabiliti in un massimo di 120 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.
13. 04. Ribaudo, Rocchi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che si rende necessaria in considerazione della complessità della materia e che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto comunitario, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e riconoscere la specifica e peculiare professionalità e specializzazione delle guide turistiche abilitate in Italia, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale.
13. 05. Busin, Allasia.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Road pricing per il finanziamento delle infrastrutture di trasporto locale).

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 201 è aggiunto il seguente:
«Art. 201-bis. - Tariffa per il finanziamento delle infrastrutture di trasporto locale. - 1. Le Città metropolitane, i Comuni, le Unioni di Comuni o le altre forme di aggregazione fra essi o con altri Enti locali ammesse dalla legge hanno la facoltà di istituire una tariffa per l'ingresso con mezzi di trasporto privati in determinate aree del loro territorio, anche coincidenti col territorio stesso, nel rispetto dei principi di seguito stabiliti.
2. La tariffa è applicata per ciascun ingresso nell'area o su base giornaliera. Il suo importo non può eccedere il doppio dell'importo medio delle tariffe giornaliere applicate nell'anno solare in corso per l'uso dei mezzi pubblici di trasporto disponibili per attraversare quell'area.
3. La tariffa può essere istituita se per l'accesso nell'area sono disponibili mezzi di trasporto pubblico alternativi, che rispondano a requisiti minimi definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oppure se le opere da finanziare con la tariffa siano state avviate per la conclusione entro i due anni successivi.
4. I proventi della tariffa sono contabilizzati dall'Ente percettore in fondi segregati e destinati inderogabilmente al finanziamento di nuovi servizi o nuove opere per il trasporto pubblico nell'area interessata dalla tariffa stessa, con priorità alla realizzazione delle linee metropolitane, o per l'eccedenza ad opere di efficientamento e di sicurezza della viabilità veicolare, inclusi i percorsi ciclabili.
5. La tariffa può essere istituita anche congiuntamente da più di uno dei soggetti individuati nel comma 1, in un'area comprendente i territori di loro competenza, mediante accordo che individua quello fra loro incaricato della riscossione e le modalità e le quote per ripartire i proventi e utilizzarli per le opere di cui al comma 4».
13. 06. Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Alla legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono abrogati i commi da 586 a 589.
13. 07. Ribaudo, Rocchi.

ART. 14.

Sopprimerlo.
*14. 1. Di Gioia.

Sopprimerlo.
*14. 23. Bernardo, Pagano, Minardo.

Sopprimerlo.
*14. 24. Bernardo, Minardo, Pagano.

Sopprimerlo.
*14. 25. Busin, Allasia.

Sopprimerlo.
*14. 16. Squeri, Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Sopprimerlo.
*14. 15. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

Sopprimerlo.
*14. 2. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
14. 3. Pastorelli.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: comma 4, lettera c), aggiungere le seguenti: e altresì comma 5, lettera b),;
dopo le parole: è aumentato del 30 per cento aggiungere le seguenti: in caso di reiterate violazioni del soggetto.

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), dopo le parole: sanzioni di cui alle lettere a) e b) aggiungere le seguenti: , fatte salve le somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,.
14. 52. Baldassarre, Rizzetto, Rostellato, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: del 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: del 10 per cento;
b) alla lettera b), le parole: sono decuplicate sono sostituite dalle seguenti: sono raddoppiate.
14. 5. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

Al comma 1, alla lettera a), le parole: del 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: del 10 per cento.
14. 6. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 15 per cento.
14. 28. Fedriga, Busin, Allasia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.
*14. 17. Fiorio, Bargero, Cenni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.
*14. 7. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.
*14. 20. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.
*14. 36. Pagano, Minardo, Bernardo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.
*14. 56. Catanoso Genoese.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**14. 26. Busin, Allasia, Prataviera.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**14. 34. Minardo, Bernardo, Pagano.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**14. 45. Sberna.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera b), le parole: previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto-legislativo sono duplicate sono sostituite dalle seguenti: relative all'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono incrementate della metà. In ogni caso, nelle ipotesi sanzionatorie disciplinate dall'articolo 18-bis, comma 3, terzo e ultimo periodo, e comma 4, ultimo periodo, è ammesso il pagamento della sanzione misura ridotta nel caso di prima violazione;
dopo la lettera b) inserire: b-bis) La disposizione di cui alla lettera b), come modificata in sede di conversione, trova applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013».
*14 . 32. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera b) sostituire le parole: previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono decuplicate con le seguenti: relative all'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono incrementate della metà. In ogni caso, nelle ipotesi sanzionatorie disciplinate dall'articolo 18-bis, comma 3, terzo e ultimo periodo, e comma 4, ultimo periodo, è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta nel caso di prima violazione.;
2) dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis). La disposizione di cui alla lettera b), come modificata in sede di conversione, trova applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013 in Gazzetta Ufficiale.
*14. 37. Antimo Cesaro, Tinagli, Sottanelli, Vitelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera b) sostituire le parole: previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono decuplicate con le seguenti: relative all'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono incrementate della metà. In ogni caso, nelle ipotesi sanzionatorie disciplinate dall'articolo 18-bis, comma 3, terzo e ultimo periodo, e comma 4, ultimo periodo, è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta nel caso di prima violazione.;
2) dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) La disposizione di cui alla lettera b), come modificata in sede di conversione, trova applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013 in Gazzetta Ufficiale.
*14. 46. Sberna.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: decuplicate con le seguenti: raddoppiate e decuplicate nei casi di reiterata violazione.
14. 53. Baldassarre, Rizzetto, Rostellato, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: decuplicate con le seguenti: raddoppiate.
*14. 8. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: decuplicate con la seguente: raddoppiate.
*14. 29. Fedriga, Busin, Allasia.

Alla lettera b), del comma 1, sostituire la parola: decuplicata con la seguente: quintuplicata.
**14. 14. Di Salvo, Placido, Airaudo, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Paglia, Lavagno.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: decuplicata con la seguente: quintuplicata.
**14. 47. Bini, Benamati.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera c) con la seguente:
c) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) confluiscono nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui al comma 2.
b) sopprimere la lettera d);
c) sostituire la lettera f) con la seguente:
f) con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono individuate (e finanziate) misure anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggior efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro effettuate da parte delle Direzioni territoriali del lavoro, alle spese di missione del personale ispettivo e a forme di implementazione e razionalizzazione nell'utilizzo del mezzo proprio in un'ottica di economicità complessiva per garantire l'ottimizzazione del servizio reso dallo stesso personale.
d) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera e) pari a euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e alla lettera f) mediante i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui al comma 1, lettere a) e b)».
14. 55. Benamati.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

1. Ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare e rafforzare l'attività ispettiva dei singoli Enti attraverso un efficace impiego del personale ispettivo degli Enti Pubblici che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, si conferma l'autonomia funzionale e di programmazione dei predetti Enti.
2. Al fine di realizzare una maggiore efficacia di Coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ed iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei posti di lavoro, la percentuale dello 0,035 per cento delle sanzioni amministrative comminate e delle sanzioni civili accertate durante l'attività ispettiva ed effettivamente riscosse, è destinato al finanziamento dell'implementazione dell'attività di ricerca e informazione della banca dati dell'attività ispettiva.
3. La gestione della banca dati dell'attività ispettiva è affidata, senza ulteriori oneri di spese aggiuntive, all'INPS.
14. 4. Di Gioia.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*14. 30. Fedriga, Busin, Allasia.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*14. 54. Bini.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:
d) Ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare l'attività ispettiva dei singoli enti attraverso un efficace impiego del personale ispettivo degli enti pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, è confermata l'autonomia funzionale e di programmazione dei rispettivi Enti, INPS, INAIL, e Direzioni del lavoro.
d-bis) Al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, realizzando in tal modo una maggiore efficacia di coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la percentuale dello 0,1 delle risorse di cui alla lettera c) del presente articolo è destinata al finanziamento di un'apposita banca dati a cui dovranno accedere tutti i funzionari ispettivi che direttamente o indirettamente contrastano il lavoro nero, prima di iniziare la verifica ispettiva. La gestione della banca dati dell'attività ispettiva è affidata, senza ulteriori oneri aggiuntivi, all'INPS».
14. 10. Pizzolante, Bernardo, Pagano.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
d) ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. e pur confermandosi l'autonomia funzionale e di programmazione degli Enti, INPS, INAIL, Direzioni del lavoro, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, realizzando una maggiore efficacia di coordinamento dell'attività della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ed iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per assicurare efficace ed efficiente adempimento dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 12 luglio 2011, n. 106, quota parte delle risorse di cui alla lettera c) è destinata alla costruzione di un'apposita banca dati a cui accedono tutti i funzionari delle predette amministrazioni pubbliche, prima di iniziare la verifica ispettiva. La gestione della banca data dati dell'attività ispettiva è affidata, senza ulteriori oneri di spese aggiuntive, all'INPS.
14. 11. Airaudo, Di Salvo, Placido, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Paglia, Lavagno.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
d) ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e pur confermandosi l'autonomia funzionale e di programmazione degli Enti, INPS, INAIL, Direzioni del lavoro, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, realizzando una maggiore efficacia di coordinamento dell'attività della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ed iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, una congrua percentuale delle risorse di cui alla lettera c) è destinata al finanziamento di un'apposita banca dati a cui accedono tutti i funzionari, prima di iniziare la verifica ispettiva. La gestione della banca data dati dell'attività ispettiva è affidata, senza ulteriori oneri di spese aggiuntive, all'INPS.
*14. 9. Airaudo, Di Salvo, Placido, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Paglia, Lavagno.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
d) ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e pur confermandosi l'autonomia funzionale e di programmazione degli Enti, INPS, INAIL, Direzioni del lavoro, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, realizzando una maggiore efficacia di coordinamento dell'attività della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ed iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, una congrua percentuale delle risorse di cui alla lettera c) è destinata al finanziamento di un'apposita banca dati a cui accedono tutti i funzionari, prima di iniziare la verifica ispettiva. La gestione della banca data dati dell'attività ispettiva è affidata, senza ulteriori oneri di spese aggiuntive, all'INPS.
*14. 38. Antimo Cesaro, Rabino, Monchiero, Impegno, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) ferme restando le competenze della commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 124, al fine di assicurare il migliore e più razionale impiego del personale ispettivo di tutti gli organi di vigilanza sul territorio e altresì al fine di evitare duplicazioni di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, vengono istituite e rese attive, entro e non oltre il 31 marzo 2014, la banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
14. 51. Baldassarre, Rizzetto, Rostellato, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 1 sostituire la lettera d), con la seguente:
«d) Ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi e rafforzare l'attività ispettiva dei singoli enti che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a destinare una quota delle risorse economiche di cui alla lettera c) del presente comma, per il finanziamento di un'apposita Banca Dati a cui dovranno accedere tutti i funzionari ispettivi dei diversi Enti e Direzioni del Lavoro che, a diverso titolo, eseguono verifiche ispettive, sia a livello centrale che territoriale, nel rispetto dell'autonomia funzionale e di programmazione dei succitati Enti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto ministeriale, stabilisce le modalità di gestione e di affidamento all'INPS della suddetta Banca Dati, senza ulteriori oneri di spese aggiuntive».
14. 21. Capozzolo.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: la programmazione delle verifiche con le seguenti: le indicazioni sulle priorità delle verifiche.
14. 44. Boccuzzi, Zappulla, Albanella, D'Ottavio, Lodolini, Maestri, Martelli, Gribaudo, Carra, Casellato.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: è sottoposta all'approvazione delle con le seguenti: è comunicata alle.
14. 31. Fedriga, Busin, Allasia.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) al fine di prevenire e contrastare le stragi di lavoratori e lavoratrici occupate in nero da imprese inesistenti o che violano le norme in materia di sicurezza e salute, oltreché assicurative e previdenziali, nel triennio 2014-2016 è predisposto un piano di controlli, in particolare nei distretti e siti produttivi ad alta intensità, da parte del personale ispettivo di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e successive modificazioni;
e-bis) per consentire la predisposizione del piano di controlli di cui alla lettera e) all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 11 inserire il seguente:
«11-bis. Per il triennio 2014-2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può procedere, per ciascun anno, ad assunzione di personale ispettivo di livello non dirigenziale, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale ispettivo di livello dirigenziale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La facoltà assunzionale di cui al periodo precedente è riconosciuta anche all'INPS e all'INAIL per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale»;
e-ter) nel triennio 2014-2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL possono procedere, in deroga alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 66, comma 11-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, a partire dai vincitori di concorso o idonei inseriti in graduatorie in corso di validità, di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza, assistenza sociale, sicurezza e salute, nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 250 milioni di euro per ciascun anno;

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:
Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alle lettere e), e-bis) ed e-ter) si provvede nei limiti delle risorse derivanti dalle seguenti riduzioni:
a) il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere dall'anno 2016;
b) le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
14. 12. Nicchi, Di Salvo, Airaudo, Placido, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Paglia, Lavagno.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 11 inserire il seguente:
«11-bis. Per il triennio 2014-2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può procedere, per ciascun anno, ad assunzione di personale ispettivo di livello non dirigenziale, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale ispettivo di livello dirigenziale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La facoltà assunzionale di cui al periodo precedente è riconosciuta anche all'INPS e all'INAIL per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale».
e-bis) nel triennio 2014-2016. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL possono procedere, in deroga alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 66, comma 11-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, a partire dai vincitori di concorso o idonei inseriti in graduatorie in corso di validità, di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza, assistenza sociale, sicurezza e salute, nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 250 milioni di euro per ciascun anno;

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:
Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alle lettera e) ed e-bis) si provvede nei limiti delle risorse derivanti dalle seguenti riduzioni:
a) il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere dall'anno 2016;
b) le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
14. 13. Nicchi, Di Salvo, Airaudo, Placido, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Paglia, Lavagno.

Al comma 1 lettera e) dopo le parole: centro-nord aggiungere le seguenti: e altresì venti unità nel profilo di ispettore tecnico di area III da destinare nelle regioni del sud con particolare attenzione alle sedi che attualmente ne sono parzialmente o totalmente sprovviste,.

Conseguentemente:

al comma 2 le parole: di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere dall'anno 2016 sono sostituite dalle seguenti: di euro 8 milioni per l'anno 2014 e 11,02 milioni a decorrere dall'anno 2015.
14. 49. Baldassarre, Rizzetto, Rostellato, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Al comma 1 lettera e) dopo le parole: centro-nord sono aggiunte le seguenti parole: e altresì venti unità nel profilo di ispettore tecnico di area III da destinare nelle regioni del sud con particolare attenzione alle sedi che attualmente ne sono parzialmente o totalmente sprovviste.

Conseguentemente,
al comma 2 le parole:
riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere dall'anno 2016,» sono sostituite dalle seguenti: la soppressione del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 con conseguente recupero di euro 13 milioni da utilizzare ai fini suddetti per l'anno 2014.
14. 50. Baldassarre, Rizzetto, Rostellato, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di avviare un processo di eliminazione della grave situazione di pericolo per l'incolumità pubblica all'interno dei centri storici, ed avviare, quindi, un processo di prevenzione rischio crolli, è stanziata la somma di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per interventi di monitoraggio, censimento e messa in sicurezza e recupero degli immobili che versano in stato di degrado, ovvero sono a rischio di crollo.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e dello finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
14. 48. Moscatt.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla lettera e) si provvede mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni correnti relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2014, 7 milioni di euro per l'anno 2015 e 10,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
14. 39. Antimo Cesaro, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione, s'intendono comunque applicabili le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora, nel contratto individuale di lavoro, non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi.
*14. 19. Mariani, Tino Iannuzzi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione, s'intendono comunque applicabili le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora, nel contratto individuale di lavoro, non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi.
*14. 27. Allasia, Busin.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione, s'intendono comunque applicabili le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora, nel contratto individuale di lavoro, non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi.
*14. 35. Minardo, Pagano, Bernardo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione, s'intendono comunque applicabili le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora, nel contratto individuale di lavoro, non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi.
*14. 40. Matarrese, D'Agostino, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Ai contratti individuali di lavoro relativi ad attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione, che non richiedano espressamente l'espletamento delle attività in luoghi sempre variabili e diversi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
14. 18. Mariani, Tino Iannuzzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 3, legge 12 marzo 1999, n. 68, il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, per il singolo ambito provinciale.
*14. 42. Pagano, Bernardo, Minardo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 3, legge 12 marzo 1999, n. 68, il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, per il singolo ambito provinciale.
*14. 22. Abrignani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
14. 41. Bargero, Fiorio, Bobba.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 13, comma 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è aggiunto infine il seguente periodo: «L'importo delle somme ammesse al pagamento e assegnate alle AA.SS.LL. è reso pubblico all'interno del bilancio annuale delle Regioni e, conseguentemente ogni singola AA.SS.LL assegnata provvede a rendere pubblici gli importi ad essa assegnati e le attività di prevenzione cui sono state destinate le relative risorse; la destinazione delle risorse è oggetto di valutazione in sede di Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
14. 43. Boccuzzi, Zappulla, Albanella, D'Ottavio, Lodolini, Maestri, Martelli, Gribaudo, Carra, Casellato, Giacobbe, Bonomo.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti per il settore agricolo).

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 la lettera m) è sostituita dalla seguente:
m) il luogo di origine o di provenienza, da intendersi quale luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

2. All'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo le parole: «società di capitale» sono inserite le seguenti: «escluse le società cooperative».
3. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole: «depositi alimentari» si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli.
4. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo le parole: «Il Ministero può altresì avvalersi» inserire le seguenti: «dei soggetti di cui all'articolo 2409-bis, comma 1, del codice civile, e».
5. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo non possono aderire soggetti diversi dai soci imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese.

6. Le Regioni revocano il riconoscimento alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo che non provvedono ad adeguare la compagine sociale, ai sensi del precedente comma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
7. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto n. 151.
8. All'Allegato 1, punti 27 e 28, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 le parole: «a 50.000 kg» sono sostituite dalle seguenti: «a 250.000 kg».
9. All'articolo 45, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4;
d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4. In tal caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4.

10. All'articolo 5-bis, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
11. La disposizione di cui al precedente comma 10 si applica anche ai trasferimenti a qualsiasi titolo di terreni agricoli posti in essere in data antecedente la data di entrata in vigore del presente articolo.
*14. 01. Russo.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti per il settore agricolo).

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 la lettera m) è sostituita dalla seguente:
m) il luogo di origine o di provenienza, da intendersi quale luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti;».

2. All'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo le parole: «società di capitale» sono inserite le seguenti: «escluse le società cooperative».
3. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole «depositi alimentari» si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli.
4. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo le parole: «Il Ministero può altresì avvalersi» inserire le seguenti: «dei soggetti di cui all'articolo 2409-bis, comma 1, del codice civile, e».
5. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo non possono aderire soggetti diversi dai soci imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese.

6. Le Regioni revocano il riconoscimento alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo che non provvedono ad adeguare la compagine sociale, ai sensi del precedente comma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
7. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
8. All'Allegato 1, punti 27 e 28, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 le parole: «a 50.000 kg» sono sostituite dalle seguenti: «a 250.000 kg».
9. All'articolo 45, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta percento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4.
d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4. In tal caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4.

10. All'articolo 5-bis, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
11. La disposizione di cui al precedente comma 10 si applica anche ai trasferimenti a qualsiasi titolo di terreni agricoli posti in essere in data antecedente la data di entrata in vigore del presente articolo.
* 14. 016. Pagano.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Etichettatura dei prodotti alimentari).

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 la lettera m) è sostituita dalla seguente:
m) il luogo di origine o di provenienza, da intendersi quale luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti;
14. 02. Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Semplificazione in materia di certificazione di prevenzione degli incendi).

Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
2. All'Allegato 1, punti 27 e 28, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 le parole: «a 50.000 kg» sono sostituite dalle seguenti: «a 250.000 kg»;
14. 03. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità).

All'articolo 45, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4;
d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4. In tal caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4».
14. 04. Fiorio, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di agricoltura).

All'articolo 5-bis, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 223 le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche ai trasferimenti a qualsiasi titolo di terreni agricoli posti in essere in data antecedente la data di entrata in vigore del presente articolo.
14. 05. Sani, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Norme in materia di attività ambulanti).

1. All'articolo 4-bis del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, in legge il 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: contrastare l'esercizio è aggiunto il seguente periodo: abusivo e di tutelare il decoro e la fruibilità dei beni culturali;
2) la parola: vietare è sostituita dalla seguente: indicare.
14. 06. Polidori.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure a favore delle istituzioni scolastiche nella regione Friuli Venezia Giulia).

1. Al fine di garantire adeguati livelli di studio e d'istruzione della regione Friuli Venezia Giulia, in coerenza con quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 è autorizzata la spesa di 800 mila euro per l'anno scolastico 2014-2015, per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole paritarie.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 07. Sandra Savino.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia esenzione delle commissioni per i pagamenti con modalità informatiche).

1. A decorrere dalla data di conversione del presente decreto, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, non sono applicate commissioni o spese di gestione, da parte di istituti di credito o società emittenti di strumenti di moneta elettronica, per i pagamenti effettuati attraverso carte di debito o strumenti di pagamento elettronici.
14. 09. Sandra Savino, Faenzi.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure per favorire le attività turistico-balneari).

1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 1 legge 4 dicembre 1993 n. 494 ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.
3. Le aree individuate sono assegnate con diritto di superficie per una durata di 50 anni, con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione dei decreto interministeriale di cui al successivo comma 5. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
4. L'assegnazione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il decreto dovrà definire inoltre regole e procedure di partecipazione alla fase di assegnazione, dei soggetti che ne faranno richiesta, fermo restante il diritto di opzione per il concessionario attuale.
5. Le restanti aree, gli arenili con ombreggi, facenti parte della medesima concessione, di cui al comma 1 e che rimangono demanio pubblico, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, saranno oggetto di nuova assegnazione secondo i princìpi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi, con canone fisso prestabilito con decreto del Ministero dell'economia e finanze, al fine di stimolare gli investimenti per preservare e valorizzare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e Finanze.
7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di superficie delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore minimo pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico e ambientale, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle infrastrutture in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dei beni culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente.
14. 010. Abrignani, Bergamini, Faenzi, Palmizio.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che si rende necessaria in considerazione della complessità della materia e che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto comunitario, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e riconoscere la specifica e peculiare professionalità e specializzazione delle guide turistiche abilitate in Italia, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale.
14. 011. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano, Squeri.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizione a favore dei beni culturali).

1. Al fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Una quota del 3 per cento, nel limite di 100 milioni di euro annui, degli stanziamenti annualmente previsti per le infrastrutture e inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali e, nel limite massimo del 5 per cento della predetta quota annuale, alle attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni e delle attività culturali».
14. 012. Centemero, Russo.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

Al fine di completare il programma di ricostruzione dei comuni della Valle del Belice interessati dagli eventi sismici del 1968, i comuni beneficiari dei trasferimenti possono escludere le relative risorse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del Patto di Stabilità interno relativo all'anno 2014 entro il limite di 50 milioni di euro».
14. 013. Moscatt.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

Nell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 7-quinquies è inserito il seguente:
«7-sexies. Il titolare del pubblico esercizio, del circolo privato o del punto di raccolta di giochi autorizzati presso il quale è installato uno degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 può recedere dal contratto stipulato con il concessionario senza addebito di indennizzo, risarcimento di danni o penale a qualunque titolo, qualora ravvisi nei giocatori l'esistenza di condotte e disturbi riferibili alla pratica del gioco d'azzardo patologico o gli sono state segnalate dai servizi per le dipendenze patologiche del sistema sanitario nazionale. Sono nulle le clausole contrattuali stipulate in contrasto con la disposizione del presente comma».
14. 014. Mucci, Fantinati, Da Villa, Prodani, Vallascas, Della Valle, Petraroli, Crippa.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

1. Le trattenute ed i versamenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, non vengono eseguiti dagli acquirenti per il periodo 2014/2015.
14. 015. L'Abbate.