Disegno di legge n. 2994

VII Commissione
(Cultura, scienza e istruzione)

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

EDIZIONE PROVVISORIA PER LA SEDE REFERENTE
(27 aprile 2015)

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 12. Vacca.

Sostituire gli articoli da 1 a 23 con il seguente:

Art. 1.

(Piano straordinario di assunzioni).

1. Per gli anni scolastici 2015-2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, la cui effettiva consistenza numerica è determinata dal fabbisogno reale delle singole scuole, definito dai posti in organico di diritto e di fatto suddivisi per le singole classi di concorso e comunicato dalle singole istituzioni scolastiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 giugno 2015.

2. Il piano quinquennale di cui al comma 1 è funzionale all'attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e viene realizzato a seguito dell'adozione delle seguenti misure:

a) con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria su base regionale per ciascuna classe di concorso o grado, in sostituzione delle graduatorie ad esaurimento istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, valida per le immissioni in ruolo e in cui confluiscano tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, potrà optare per una sola regione in cui richiedere l'immissione in ruolo.

La graduatoria ad esaurimento su base regionale è valida per l'immissione in ruolo in tutte le province della Regione in cui le classi di concorso risultino esaurite.

Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, può indicare una sola preferenza in merito alla provincia in cui richiede l'immissione in ruolo. Il rifiuto da parte del docente dell'immissione in ruolo in una provincia diversa da quella selezionata all'atto dell'iscrizione non comporta la perdita del diritto di permanenza nella suddetta graduatoria.

Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 31 agosto 2019 sono iscritti a pieno titolo nella graduatoria regionale.

b) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria provinciale dei docenti abilitati esclusi dalle graduatorie ad esaurimento regionali di cui alla lettera a) e in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o che lo consegnano entro il 31 agosto 2019, aggiornata con cadenza triennale, in cui confluiscono tutti i docenti abilitati. Tale graduatoria è valida ai fini del reclutamento, in subordine all'assorbimento della graduatoria ad esaurimento su base regionale di cui alla lettera a) del presente comma.

c) l'iscrizione nella graduatoria regionale valida per le immissioni in ruolo di cui alla lettera a) del presente comma e l'iscrizione alla graduatoria provinciale dei docenti abilitati di cui alla lettera b) del presente comma, avviene a seguito di un censimento di tutti gli attuali iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e di tutti i docenti in possesso del titolo dell'abilitazione all'insegnamento.

Il censimento è svolto mediante la compilazione di un questionario, in cui gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto indicano il numero di giorni di servizio prestato, l'eventuale contemporaneo svolgimento di un'altra professione e la classe di concorso in cui risultino abilitati. Il questionario contiene infine una richiesta circa la volontà del docente di accettare l'immissione in ruolo nella propria classe di concorso e l'indicazione della regione e della provincia in cui richiedere l'immissione in ruolo. Possono presentare formale richiesta di iscrizione nella graduatoria regionale e nella graduatoria provinciale dei docenti abilitati solo i docenti che forniscano risposta al questionario.

All'esito del censimento il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, previa pubblicazione dei dati raccolti, attiva percorsi abilitanti nelle sole classi di concorso in cui il fabbisogno del sistema nazionale d'istruzione non possa essere soddisfatto dal personale iscritto nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli.

3. Sono assunti a tempo indeterminato, conseguentemente all'approvazione delle misure di cui al comma 2:

a) i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 dei 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui alla lettera a), comma 2, del presente articolo;

c) i docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali dei docenti abilitati di cui alla lettera b), comma 2, del presente articolo;

4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano quinquennale straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;

b) gli iscritti nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo sono assunti, nell'ambito della regione relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e unicamente su classi di concorso per le quali possiedano l'abilitazione;

c) i docenti iscritti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, sono assunti in subordine rispetto al personale docente di cui alla lettera b) del presente comma nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti e, qualora in possesso di abilitazione per classi di concorso in cui non vi sia disponibilità di personale docente di cui alla lettera b) del presente comma, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016.

5. Durante il quinquennio 2015-2020 sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2014/15.

6. I docenti immessi in molo, secondo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore a i 80 giorni nell'anno scolastico.

Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.

Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera c), comma 3, del presente articolo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale».

Conseguentemente all'articolo 24, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-ter, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-ter. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016.

3-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-quinquies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

3-octies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
1. 13. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire gli articoli da 1 a 23 con il seguente:

«Articolo 1 (piano straordinario di assunzioni) 1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'a.s. 2014/2015, supplenze annuali con contatti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, per i posti comuni e di sostegno e i posti per il potenziamento sono istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale calcolato in conformità ai criteri e agli obiettivi di cui all'articolo 2».

2. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

c) i soggetti in possesso di idoneo titolo di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3.

3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.

4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, nonché gli abilitati all'insegnamento di cui alla lettera c) del comma 2, sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

5. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

6. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2018, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.

7. A decorrere dal 1o settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.

8. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2017/2018 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.

9. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.
1. 1009. Vacca, Simone Valente, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma l, sostituire la parola: disciplina con le seguenti: dà piena attuazione al.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La piena realizzazione del curriculo della scuola ed il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento degli studenti, la valorizzazione della comunità professionale scolastica, per incrementare le competenze disciplinari e didattiche, la collaborazione e la progettazione didattica, nonché l'interazione con le famiglie e il territorio; sono assicurati mediante tutte le forme di flessibilità dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 275/99 e in particolare attraverso:

a) articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina;

b) potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari, nel limiti della dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;

c) programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curriculo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo classe.
1. 1007. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

Al comma 1, primo periodo dopo la parola disciplina aggiungere le seguenti: dà piena attuazione al.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate, ove compatibili a tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. A tal fine, sulla base dei principi di cui alla presente legge sono conclusi, ove necessario, appositi accordi presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ai fini dell'estensione delle presenti norme alle istituzioni che erogano i percorsi in diritto- dovere all'istruzione e alla formazione di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed è modificata la disciplina per il conseguimento e il mantenimento della parità scolastica. Le deleghe legislative di cui all'articolo 21 sono esercitate nel rispetto dei principi di cui al presente comma.
1. 3. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: nell'ambito dell'autonomia del sistema scolastico statale.

Conseguentemente, al medesimo periodo:

dopo le parole: di garantire aggiungere le seguenti: la libertà di insegnamento, il pluralismo culturale, la laicità,;

sopprimere la parola: diversificazione;

sostituire la parola: servizio con la seguente: sistema;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'autonomia del sistema scolastico statale e, nel suo ambito, delle istituzioni scolastiche, nelle more di una piena realizzazione del governo democratico della scuola a tutti i livelli, si realizza con il rafforzamento della partecipazione decisionale degli organi collegiali.
1. 37. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: e delle istituzioni formative accreditate per i percorsi d'istruzione e formazione professionale.

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole istituzione scolastica, aggiungere le seguenti: nonché l'istituzione formativa.
1. 2 Gelmini, Centemero.

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: istituzioni scolastiche aggiungere la seguente: statali.
1. 9. Vacca.

Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: , anche in relazione alla dotazione finanziaria.
1. 4. Luigi Gallo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , anche in relazione fino a: flessibilità diversificazione, con le seguenti: allo scopo di sostenere processi di innovazione didattica e di ricerca educativa delle medesime istituzioni.
1. 6. Vacca.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: garantire la massima flessibilità, diversificazione, con le seguenti: sostenere processi di innovazione didattica e di ricerca educativa delle medesime istituzioni.
1. 5. Luigi Gallo.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico con la seguente: qualità e pari opportunità all'offerta formativa per tutti i cittadini.
1. 29. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico con le seguenti: qualità e pari opportunità, efficienza ed efficacia dell'offerta formativa per tutti i cittadini.
1. 30. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la massima flessibilità, diversificazione, con le seguenti: la qualità dell'offerta formativa e pari opportunità per tutti i cittadini.
1. 10. Chimienti.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: la massima flessibilità, diversificazione, con le seguenti: qualità e pari opportunità all'offerta formativa per tutti i cittadini.
1. 25. Rampelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: flessibilità, diversificazione.
1. 8. Vacca.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: territoriale aggiungere le seguenti: anche al fine di assicurare il benessere psico-fisico degli studenti.
*1. 23. Rubinato, Fioroni.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: territoriale aggiungere le seguenti: ,anche al fine di assicurare il benessere psico-fisico degli studenti.
*1. 1000. Gigli, Santerini, Lo Monte.

Al comma 1, secondo periodo sopprimere la parola: triennale.

Conseguentemente, ovunque ricorrano sostituire le parole: piani triennali di cui all'articolo 2 con le parole: piano triennale con le parole: piano dell'offerta formativa.
1. 26. Rampelli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: triennale.
1. 31. Vezzali.

Al comma 1, sostituire la parola: triennale con la seguente: annuale.

Conseguentemente, ovunque ricorrono, sostituire le parole: piani triennali con le seguenti: piani annuali e le parole: piano triennale con le seguenti: piano annuale.
1. 28. Iannuzzi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: programmazione triennale de11'offerta: aggiungere la seguente: educativa e.
1. 11. Valente.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dell'offerta formativa aggiungere le seguenti: garantendone la continuità agli allievi e studenti per tutto il percorso scolastico.
1. 24. Rampelli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per l'apertura della comunità scolastica al territorio aggiungere le seguenti: , privilegiando modelli educativi che favoriscano il riconoscimento della diversità e dell'intercultura come un arricchimento del sapere, per sostenere l'inclusione e prevenire ritardi scolastici o abbandoni precoci.
1. 16. Iori, Beni, Khalid Chaouli, Fossati, La Marca, Tidei, Patriarca, Cimbro, Lacquaniti, D'Incecco, Capone.

Al comma 1, secondo periodo, le parole: e per l'apertura della comunità scolastica al territorio sono sostituite dalle seguenti: per l'apertura della comunità scolastica ai territorio e per il rafforzamento della collaborazione educativa tra scuola e famiglia, in ossequio a quanto previsto dagli articoli 30, 33 e 34 della Costituzione Italiana.
1. 1006. Pagano.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: con il pieno coinvolgimento di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni.
*1. 38. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: con il pieno coinvolgimento di Regioni, province, città metropolitane e comuni.
*1. 1. Paolo Russo, Altieri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la Rete Educativa Nazionale con articolazioni territoriali, presso ogni Regione, denominate Nuclei per la didattica avanzata (NDA). L'assegnazione delle sedi per gli NDA, con le relative infrastrutture, sono individuate d'intesa con le amministrazioni e gli enti locali interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I Nuclei hanno lo scopo di esercitare autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e promuovendo le esperienze migliori del tessuto scolastico nazionale.
1. 7. Luigi Gallo.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Sono in ogni caso garantiti la medesima qualità del servizio e la pari opportunità nell'offerta formativa per tutti i cittadini e su tutto il territorio nazionale.
1. 1005. Scopelliti, Binetti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Il sistema nazionale dell'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

3. In quanto articolazione del sistema nazionale di istruzione le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico.
*1. 40. Rubinato, Fioroni.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

3. In quanto articolazione del sistema nazionale di istruzione le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico.
*1. 35. Gigli, Santerini, Lo Monte.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, alla trasparenza e qualità dei relativi servizi concorrono anche gli enti di formazione, accreditati dalle regioni quali istituzioni formative per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato a norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

**1. 18. Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, alla trasparenza e qualità dei relativi servizi concorrono anche gli enti di formazione, accreditati dalle regioni quali istituzioni formative per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato a norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

**1. 27. Pisicchio, Marguerettaz.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, alla trasparenza e qualità dei relativi servizi concorrono anche gli enti di formazione, accreditati dalle regioni quali istituzioni formative per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato a norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

**1. 33. Vignali, Scopelliti, Binetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, alla trasparenza e qualità dei relativi servizi concorrono anche gli enti di formazione, accreditati dalle regioni quali istituzioni formative per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato a norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

**1. 36. Santerini, Gigli, Caruso, Lo Monte.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, alla trasparenza e qualità dei relativi servizi concorrono anche gli enti di formazione, accreditati dalle regioni quali istituzioni formative per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato a norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

**1. 39. Centemero, Palmieri, Russo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, alla trasparenza e qualità dei relativi servizi concorrono anche gli enti di formazione, accreditati dalle regioni quali istituzioni formative per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato a norma del capo III del decreto legislativo n. 226/2005.

**1. 1008. Miotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le risorse per l'autonomia sono assegnate sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno di efficienza e di eventuali fondi perequativi individuati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
1. 1010. Centemero, Palmieri.

Al comma l, dopo le parole: la presente legge disciplina, aggiungere le seguenti: il diritto allo studio e.

Conseguentemente dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis
(Diritto allo studio)

1. Lo Stato riconosce a tutti il diritto all'educazione, all'istruzione ed alla formazione, garantendo a tale scopo l'accesso gratuito alle scuole statali di base e superiori, quale strumento fondamentale per l'emancipazione culturale ed economica degli individui.

2. Lo Stato assicura al sistema educativo d'istruzione statale risorse adeguate, destinando ad esso un ammontare di risorse tale raggiungere progressivamente il 6 per cento del prodotto interno lordo nazionale entro il 2025.

3. Lo Stato riconosce, nel rispetto di quanto sancito dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, l'importanza fondamentale del settore statale all'interno del sistema dell'istruzione nazionale e stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni volte a garantire il diritto di tutti i cittadini all'educazione, all'istruzione e alla formazione, nel rispetto delle competenze regionali e del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi l e 3, lo Stato realizza interventi volti a:

a) rimuovere gli ostacoli che impediscano l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione, anche attraverso la generalizzazione del servizio erogato dalle scuole pubbliche dell'infanzia, statali o paritarie gestite dagli enti locali;

b) riequilibrare l'offerta scolastica e formativa, attraverso interventi prioritariamente diretti ai cittadini che presentino bassi livelli di scolarità e alle zone territoriali all'interno delle quali l'ubicazione dei servizi educativi e formativi contrasti con l'esercizio sostanziale del diritto all'istruzione e alla formazione;

c) contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, anche attraverso una idonea articolazione dei percorsi formativi.

5. A tal fine, viene istituito un Fondo perequativo per il diritto allo studio, volto a correggere le diseguaglianze territoriali, in grado di garantire adeguate risorse anche allo sviluppo di un piano di interventi straordinario per soggetti a rischio abbandono.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le forme di erogazione delle borse di studio di cui al successivo comma 7 del presente articolo, nonché le ulteriori modalità di finanziamento del diritto allo studio, quali forme di reddito diretto, agevolazioni per il trasporto pubblico, gratuità totale o parziale dei libri di testo in base al principio della condizione reddituale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

7. Nella realizzazione degli interventi di cui al comma 4 e nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, lo Stato garantisce l'erogazione di borse di studio alle studentesse e agli studenti iscritti alla scuola pubblica e statale, quale strumento di contrasto alle disparità sociali e territoriali che impediscono ai cittadini un pieno accesso all'istruzione e alla formazione. A tal fine, i benefici ari di tali interventi devono essere individuati sulla base del principio della condizione reddituale, attraverso i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

8. Ai fini dell'attuazione delle finalità del presente articolo e la copertura del relativo onere finanziario pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di pari importo a decorrere dal 2016, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente».

1. 1001. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Al comma 1, dopo le parole: servizio scolastico, aggiungere le seguenti: la lotta alla dispersione scolastica.

Conseguentemente dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis
(Lotta alla dispersione scolastica)

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo l e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni scuola progetta interventi rivolti agli alunni e alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento.

2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati o formate, che concorre alla progettazione e realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti e alle docenti delle singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.

3. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni e alunne per classe non deve essere superiore a 20.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 200 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

1) quanto a 100 milioni per l'anno 2015, con l'assegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 settembre 2015, di una quota parte di pari importo delle maggiori entrate di cui all’ articolo l, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro medesimo termine del 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti;

2) quanto a 200 milioni a decorrere dall’ anno 2016 si provvede mediante soppressione dell’ articolo 11».
1. 1002. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Nicchi.

Al comma l, dopo le parole: nonché l'integrazione, aggiungere le seguenti: e l'alfabetizzazione degli alunni e delle alunne migranti.

Conseguentemente dopo l'articolo l, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis
(Alfabetizzazione e integrazione degli alunni e delle alunne migranti)

1. Al fine di promuovere l'alfabetizzazione nella lingua italiana, lo Stato assicura a ciascuna scuola una dotazione aggiuntiva di docenti e mediatori o mediatrici culturali opportunamente formati; tale dotazione aggiuntiva è determinata in misura di almeno un docente o una docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un o una docente ogni venticinque alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che sono da meno di tre anni in Italia.

2. Ai fini di cui al comma precedente lo Stato assicura alle scuole i fondi e le risorse necessarie per garantire agli alunni ed alle alunne migranti almeno un'ora alla settimana di insegnamento della lingua e della cultura madre, anche in rete con altri istituti, aperta alla partecipazione di tutti gli alunni e alunne, nonché per realizzare percorsi di accoglienza, orientamento e supporto a favore delle loro famiglie, al fine di renderle pienamente partecipi dell'esperienza formativa dei propri figli e favorirne la partecipazione alla vita sociale.

3. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un Fondo per l'alfabetizzazione dei migranti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il quale è autorizzato uno stanziamento di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 35 milioni a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.
1. 1003. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Nicchi.

Al comma l, dopo le parole: nonché l'integrazione aggiungere le seguenti: , alla valorizzazione delle diversità.

Conseguentemente dopo l'articolo l, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis
(Valorizzazione delle diversità)

l. Il Sistema Educativo di Istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il disagio scolastico in tutte le sue espressioni.

2. L'integrazione delle persone diversamente abili si realizza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modificazioni, della 4 agosto 1977, numero 517, e del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297, e successive modificazioni.

Conseguentemente è abrogato il limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

3. Su richiesta di ogni singolo scuola, il Ministero della Pubblica Istruzione assicura, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'assegnazione di tutti gli insegnanti o le insegnanti di sostegno necessari a garantire il progetto didattico, costruito in base alla diagnosi funzionale, con il concorso delle figure professionali coinvolte.

4. La formazione delle classi iniziali nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Elementare è effettuata, di norma, con l'inserimento di un solo alunno o alunna diversamente abile; le classi successive delle medesime Scuole e le classi della Scuola Media e della Scuola Superiore non possono essere costituite con l'inserimento di un numero superiore a due alunni o alunne diversamente abili.

5. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione scolastica, le classi che accolgono un alunno o alunna diversamente abile sono costituite da un massimo di 20 alunni. Qualora siano inseriti nella classe due alunni o alunne diversamente abili, la classe stessa viene costituita con un numero ancora inferiore di alunni o alunne.

6. Nella determinazione dell'organico deve essere garantita l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal progetto didattico-educativo, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna, se necessario.

7. La Scuola garantisce il regolare e periodico funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap, ai quali devono obbligatoriamente partecipare tutte le componenti delle istituzioni scolastiche.

8. Il Ministero della Pubblica Istruzione destina adeguate risorse per qualificare professionalmente tutti gli operatori delle scuole con alunni e alunne in situazione di disabilità e disagio.

9. Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga alle scuole risorse per l'istituzione di un fondo speciale da utilizzare secondo le esigenze dei progetti didattico-educativi previsti.

10. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 350 milioni di euro annui si provvede a decorrere dall'anno 2016 e fino al fabbisogno, con i risparmi derivanti dalla soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: «Carta elettronica per l'aggiornamento e la.
1. 1004. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Nicchi.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 53. Vacca.

Alla rubrica, sostituire le parole: Autonomia scolastica, con le seguenti: Rete scolastica.

2. 56. Luigi Gallo.

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, nell'ambito del quadro normativo di attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni dell'intero sistema scolastico pubblico, è istituito l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale di cui al presente articolo.
2. 197. Fioroni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Al fine di, fino a: materiali, con le seguenti: Al fine di valorizzare l'autonomia scolastica la funzione del dirigente scolastico deve garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, di concerto con le deliberazioni del Collegio dei Docenti per l'ambito di definizione e organizzazione del POF e del Consiglio di Istituto per gli ambiti organizzativi e gestionali.
2. 212. Rampelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: nelle more fino a: sistema scolastico pubblico.
2. 1041. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere le parole: rafforzata la funzione del Dirigente scolastico per garantire una efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, nonché gli elementi comuni dell'intero sistema scolastico pubblico.
2. 343. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: è rafforzata, fino alla fine del periodo.
2. 54. Vacca.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è rafforzata, sino alla fine del periodo con le parole: Dirigente scolastico è inserito nei ruoli unificati e coordinati della dirigenza pubblica.
2. 216. Rampelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è rafforzata la funzione del dirigente scolastico per garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie tecnologiche e materiali, con le seguenti: la funzione del dirigente scolastico deve garantire un'efficiente gestione, delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, di concerto con le deliberazioni del Collegio dei Docenti per l'ambito di definizione e organizzazione del POF e del Consiglio di Istituto per gli ambiti organizzativi e gestionali.
*2. 217. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è rafforzata la funzione del dirigente scolastico per garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie tecnologiche e materiali, con le seguenti: la funzione del dirigente scolastico deve garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, di concerto con le deliberazioni del Collegio dei Docenti per l'ambito di definizione e organizzazione del POF e del Consiglio di Istituto per gli ambiti organizzativi e gestionali.
*2. 248. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è rafforzata, fino a: materiali, con le seguenti: la funzione del dirigente scolastico deve garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, di concerto con le deliberazioni del collegio dei docenti per l'ambito di definizione e organizzazione del POF e del Consiglio di Istituto per gli ambiti organizzativi e gestionali.
*2. 58. Vacca.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è rafforzata la funzione del Dirigente scolastico, con le seguenti: sono rafforzate le funzioni degli organi collegiali della scuola e del dirigente scolastico.
2. 334. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è rafforzata la funzione di dirigente scolastico, con le seguenti: Il Dirigente scolastico è inserito nei ruoli unificati e coordinati del sistema della dirigenza pubblica.
2. 265. Vezzali.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dirigente scolastico, con le seguenti: collegio docenti.
2. 59. Chimienti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:dirigente scolastico aggiungere le seguenti: e del collegio dei docenti.
2. 1042. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, dopo e parole: del dirigente scolastico, aggiungere le seguenti: e gli organi collegiali.
2. 177. Terrosi.

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto della libertà d'insegnamento e delle relazioni sindacali.
2. 333. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tale funzione è esercitata tenendo conto delle deliberazioni del Collegio dei Docenti per la definizione e organizzazione del Piano offerta formativa (POF) e del Consiglio di Istituto per gli ambiti organizzativi e gestionali.
2. 1014. Scopelliti, Binetti.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di realizzare le esigenze didattiche, organizzative e progettuali definite nel Piano triennale, è istituito l'organico funzionale di ciascuna istituzione scolastica.
2. 332. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: É istituito, aggiungere le seguenti: sull'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e su tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica.
2. 148. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 1, dopo le parole È istituito aggiungere le seguenti sull'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e su tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica.

Conseguentemente, alla fine al medesimo comma, aggiungere il seguente periodo Tutti i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa con attività d'insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e coordinamento.
2. 1034. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: istituzioni scolastiche, con le seguenti: reti di scuole.
2. 57. Luigi Gallo.

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: È istituito l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali della singola Istituzione Scolastica o di reti di scuole, garantendo la continuità del progetto educativo fino a conclusione del percorso scolastico all'utenza che si iscrive confidando nell'offerta formativa delineata dallo stesso piano.
2. 211. Rampelli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: come emergenti, sino alla fine del periodo.
*2. 215. Rampelli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: come emergenti, sino alla fine del periodo.
*2. 266. Vezzali.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tutti i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa sia con attività d'insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e coordinamento.
2. 147. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Mazzoli, Fabbri.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di favorire la migliore governance territoriale e l'efficienza organizzativa, le istituzioni scolastiche si costituiscono in rete, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275. Le reti di scuole condividono gli elementi di offerta formativa territoriale e/o di filiera e le attività progettuali, valorizzando la sinergia tra le scuole della rete, siano scuole del medesimo o di diverso grado.

Conseguentemente:

al comma 3, premettere alle parole: istituzioni scolastiche le seguenti: reti di;

al comma 5 sostituire le parole: dai dirigenti scolastici con le seguenti: dalle reti di scuole;

al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: reti di scuole;

al comma 7 sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: reti di scuole;

sostituire il comma 9 con il seguente:

Il piano triennale dell'offerta formativa di rete è elaborato dai dirigenti scolastici, sentiti i collegi dei docenti ed i consigli d'istituto, nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti economici, sociali e culturali del territorio e dei soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa;.

Sostituire la rubrica con la seguente «Autonomia scolastica, reti di scuole e offerta formativa».
2. 7. Gelmini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È riconosciuta al direttore dei servizi generali e amministrativi un'intensificazione di lavoro che va di pari passo al rafforzamento delle funzioni del dirigente scolastico di cui al comma 1.
2. 1. Ciracì, Altieri, Fucci, Marti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il consiglio d'istituto coadiuva e supporta il dirigerne scolastico nelle attività di cui al comma 1.
2. 8. Altieri.

Al comma 2, dopo la parola studenti sostituire le parole le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte con le seguenti: le diverse componenti delle istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in autonomia, ciascuna per la specifica professionalità e in seno agli organi collegiali deputati.
2. 1058. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, dopo le parole: le istituzioni scolastiche, aggiungere le seguenti: con il coinvolgimento delle assemblee dei genitori e degli studenti, riunite in seduta comune, come agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
2. 60. Luigi Gallo.

Al comma 2, dopo le parole: scelte, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei limiti delle quote di flessibilità stabilite dalla legislazione vigente.
2. 61. Chimienti.

Al comma 2, sostituire le parole: in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, con le seguenti: per le attività curricolari nel rispetto dei limiti delle quote di flessibilità stabilite dalla legislazione vigente.

2. 218. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, dopo le parole: le attività curriculari, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei limiti delle quote di flessibilità stabilite dalla legislazione vigente.
2. 249. Simonetti, Borghesi.

All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, dopo le parole «educative e organizzative» aggiungere le seguenti parole «, attraverso il coinvolgimento attivo delle famiglie degli studenti, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione italiana»;

2) al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «Il piano dell'offerta formativa, di cui al presente comma, include, per ciascuna iniziativa curriculare ed extracurriculare, l'indicazione dell'eventuale impegno economico a carico delle famiglie, l'indicazione dei contenuti dell'attività, i riferimenti delle persone che porteranno avanti l'iniziativa e dei materiali utilizzati. Resta salva, la facoltà, per le famiglie stesse, di optare per l'esonero dell'alunno dalla partecipazione ad attività che non attengono il programma ministeriale»;

3) al comma 11, dopo le parole «I dirigenti scolastici, definito» aggiungere le seguenti parole «di concerto con il Collegio Docenti e sentito il Consiglio d'istituto»;

a) al comma 13, le parole «sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto» sono sostituite dalle seguenti parole «sulla base dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti e del consiglio di istituto».
2. 1016. Pagano.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6.
2. 339. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dirigenti scolastici individuano il fabbisogno di risorse umane, e strumentali, ciò al fine di innalzare il livello generale delle competenze e di assicurare la migliore offerta formativa e didattica per gli alunni e gli studenti.
2. 278. Causin.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le scelte per le attività curricolari sono effettuate nel rispetto dei limiti delle quote di flessibilità stabilite dalla legislazione vigente.
2. 210. Rampelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di posti destinati al personale ATA.
2. 64. Chimienti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alle scuole situate nei territori a bassa densità demografica e in presenza di minoranze linguistiche, nei territori di montagna e nelle piccole isole, viene garantita l'autonomia scolastica.
2. 1024. Pes, Carocci, Bossa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis). Nei limiti di spesa di 300 milioni annui a decorrere dal 2015 al fine di potenziare l'offerta formativa è reintrodotta nella scuola primaria il modello della compresenza.

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 3, sostituire le parole: 381,137, con le seguenti: 81,1374.

al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009 le parole da: ai sensi dell'articolo 4, fino a: compresenze, sono sostituite con le seguenti: secondo l'assetto delle compresenze.
2. 63. Marzana.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'effettuazione delle scelte e l'individuazione dei fabbisogni di cui al comma precedente sono esperiti dalle istituzioni scolastiche attraverso la rilevazione ed il monitoraggio annuale dei bisogni effettivi. Il Dirigente scolastico è responsabile della rilevazione, del monitoraggio ed è tenuto a presentare annualmente al Consiglio di Istituto apposita relazione sull'attività svolta in merito dall'istituzione scolastica. La predetta relazione è pubblicata sull'albo online dell'istituzione scolastica»;

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) sviluppo delle competenze e delle conoscenze in materia di diritto ed economia, potenziamento di costituzione e cittadinanza, inclusi i principi e le azioni di cittadinanza attiva;

al medesimo comma, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

q-bis) potenziamento delle competenze e delle conoscenze della lingua, della cultura e della civiltà latina;

al comma 4, dopo le parole: il piano dell'offerta formativa aggiungere le seguenti: aggiornabile annualmente,;

al medesimo comma, sostituire le parole da: anche la fino alla fine del comma con le seguenti: l'elencazione programmatica delle attività di formazione triennale, rivolte al personale docente ed amministrativo, nonché gli obiettivi di un apposito piano di miglioramento della scuola, riferiti agli standard nazionali della qualità del servizio, previsti dal regolamento dell'autonomia, e, infine, la quantificazione delle risorse per la realizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 2;

al comma 7, alle parole nei limiti premettere le seguenti: nel rispetto degli obiettivi generali ed educativi del sistema educativo di istruzione e formazione e di standard nazionali della qualità del servizio;

al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) il piano di miglioramento dell'istituzione scolastica».
2. 9. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, all'alinea, e ovunque ricorrano ai commi 4 e 12, sostituire le parole: le istituzioni scolastiche, con le seguenti: I dirigenti scolastici;
2. 279. Causin.

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: il fabbisogno, aggiungere le seguenti: di personale ATA e.

Conseguentemente al comma 8, lettera c) i dopo le parole: il fabbisogno di, aggiungere le seguenti: personale ATA dei differenti profili professionali;

Conseguentemente:

al comma 11, dopo le parole: scelgono il personale, aggiungere le seguenti: docente e ATA, dei differenti profili professionali;

al comma 13 dopo le parole: il dirigente scolastico individua, aggiungere le seguenti: il personale ATA dei differenti profili professionali e.
2. 280. Causin.

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole delle attività progettuali aggiungere le seguenti: e nel rispetto degli organici ATA e nel riconoscimento di un'equa retribuzione.
2. 2. Ciracì, Altieri, Fucci, Marti.

Al comma 3, all'alinea, sostituire le parole: dei seguenti obiettivi con le seguenti: per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti.

2. 10. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: delle attività progettuali, aggiungere le seguenti: del potenziamento del tempo pieno e dell'introduzione della compresenza nella scuola primaria.
2. 119. Marzana, Chimienti, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Vacca, Di Benedetto, Luigi Gallo.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue europee scelte dagli studenti e dalle famiglie, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrate learning.
2. 1060. Cristian Iannuzzi.

Al comma 3, lettera a) alle parole: valorizzazione e potenziamento, premettere le seguenti: valorizzazione e potenziamento della conoscenza della lingua e della civiltà latina e.
2. 65. Chimienti.

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con le seguenti: valorizzazione e potenziamento delle varie competenze linguistiche scelte dagli studenti o dalle famiglie
2. 331. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, lettera a) dopo la parola: italiano, aggiungere le seguenti: e al latino.
2. 62. Chimienti.

Al comma 3, lettera a) sostituire la parola: inglese, con la seguente: straniera.
2. 66. Vacca.

Al comma 3, lettera a) sopprimere le parole da: mediante, fino a: learning.
2. 269. Mazziotti Di Celso, Molea, Capua, Vezzali, Antimo Cesaro.

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) potenziamento delle conoscenze storiche e filosofiche e lo sviluppo del pensiero critico;
2. 328. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola musica con le seguenti: pratica musicale.

Conseguentemente, al medesimo comma lettera e) sostituire le parole: dei beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici con le seguenti: dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;.

Conseguentemente, al medesimo comma lettera f), dopo la parola alfabetizzazione aggiungere le seguenti alla storia dell'arte e alla musica;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f) dopo la parola immagini aggiungere e dei suoni.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;.
2. 1033. Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: musica, con le seguenti: pratica musicale.
2. 171. Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, lettera c) dopo le parole: nella musica, aggiungere le seguenti: nella geografia.
2. 67. Chimienti.

Al comma 3, alla lettera c) dopo le parole nella musica, inserire le seguenti nello spettacolo dal vivo e alla lettera f) dopo le parole alfabetizzazione all'arte aggiungere le seguenti al cinema.
2. 1027. Rampi, Manzi, Malpezzi.

Al comma 3, lettera c) sostituire le parole e nell'arte con le seguenti , nell'arte e nella storia dell'arte, con attenzione ai temi della tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale in Italia e nella dimensione internazionale.
2. 1028. Ghizzoni.

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine, le seguenti parole: nonché l'inserimento dell'insegnamento di due ore settimanali della materia storia dell'arte, laddove non previsto, nel primo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado e, per il successivo triennio, nelle aree economica, informatica, grafica, comunicativa, turistica, enogastronomica, tecnologica ed ambientale.

Conseguentemente all'articolo 24 dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3-ter. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n, 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente;.

All'articolo 10, comma 3, sostituire le parole: 381,137, con le seguenti: 242,137.
2. 68. Marzana.

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) Potenziamento delle attività laboratoriali negli istituti tecnici e professionali.
2. 1079. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) A decorrere dall'amo scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi del primo biennio; da una ulteriore ora di insegnamento di storia dell'arte (classe di concorso A061) laddove la materia sia già presente.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. È autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni nell'anno 2015, di euro 14,4 milioni nell'anno 2016, di euro 25,2 milioni nell'anno 2017, di euro 36,0 milioni nell'anno 2018 e di euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera c-bis) del comma 3, si provvede, quanto a euro 14,4 milioni nell'anno 2016, a euro 25,2 milioni nell'anno 2017, a euro 36,0 milioni nell'anno 2018 e a euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 7, sostituire le parole: 12 milioni, con le seguenti: 8,4 milioni.
2. 301. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis). A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dall'allegato C1 al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 relativo al riordino degli istituti professionali, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell'indirizzo «Produzioni industriali ed artigianali», da un'ora di insegnamento di «storia dell'arte».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 1,8 milioni nell'anno 2015, di euro 7,2 milioni nell'anno 2016, di euro 10,8 milioni a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera c-bis del comma 3 si provvede,

quanto a euro 7,2 milioni nell'anno 2016, a euro 10,8 milioni a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 7, sostituire le parole: 12 milioni, con le seguenti: 10,2 milioni.
2. 298. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dall'allegato B2 al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, relativo al riordino degli istituti tecnici, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell'indirizzo «Turismo», da un'ora di insegnamento della materia «arte e territorio».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 1,1 milioni nell'anno 2015, di euro 4,5 milioni nell'anno 2016, di euro 6,8 milioni a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera c-bis del presente comma si provvede, quanto a euro 4,5 milioni nell'anno 2016, a euro 6,8 milioni a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 7, sostituire le parole: 12 milioni, con le seguenti: 10,9 milioni.
2. 297. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) ripristino dell'insegnamento di storia dell'arte nelle scuola secondaria di secondo grado;
2. 330. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) gli obbiettivi formativi di medio periodo.
2. 150. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Al comma 3 sostituire la lettera d) con la seguente: d) potenziamento delle competenze in materia di diritto ed economia anche relative alla cultura della legalità e delle regole detta vita civile; lo sviluppo della cittadinanza attiva attraverso l'adozione di comportamenti e lo svolgimento di attività improntati al rispetto dei diritti e dei doveri, all'assunzione di responsabilità, alla solidarietà verso i più deboli, alla cura dei beni comuni.
2. 120. Brescia, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) potenziamento delle conoscenze in materia di diritti, con particolare attenzione allo studio della Costituzione italiana e ai principi e alle azioni di cittadinanza attiva, e delle dinamiche economiche correlate al contesto geo-politico globale.
2. 1061. Cristian Iannuzzi.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) potenziamento delle conoscenze e delle competenze in materia di diritto, di economia, inclusa la conoscenza dei principi e delle azioni di cittadinanza attiva, di alfabetizzazione economico-finanziaria e di educazione alla autoimprenditorialità.
2. 185. Blazina.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, democratica ed interculturale anche attraverso il potenziamento delle conoscenze in materia di diritto e di economia;
2. 288. Santerini, Lo Monte.

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: competenze in materia di diritto e di economia, inserire le seguenti: a partire dall'educazione finanziaria e al risparmio e.
2. 1001. Caruso, Lo Monte.

Al comma 3 lettera d) sostituire le parole da: inclusa a: cittadinanza attiva con le seguenti: incluso lo sviluppo della cittadinanza attiva attraverso l'adozione di comportamenti e lo svolgimento di attività improntati al rispetto dei diritti e dei doveri, all'assunzione di responsabilità, alla solidarietà verso i più deboli, alla cura dei beni comuni.
2. 16. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 3, lettera d) dopo le parole economia sopprimere le parole: , inclusa la conoscenza dei principi e delle azioni di cittadinanza attiva e aggiungere la lettera seguente:

d-bis) introduzione dell'educazione civica, intesa come insegnamento e processo formativo con cui gli studenti acquisiscono la consapevolezza di diventare soggetti attivi e protagonisti della comunità cittadina, regionale, nazionale ed europea, informata ai princìpi e ai valori della Costituzione italiana e delle norme europee;.
2. 1071. Pisicchio, Marguerettaz.

Al comma 3, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare attenzione allo studio della costituzione italiana, della normativa comunitaria all'interno del contesto geopolitico globale.
2. 14. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 3 lettera d), aggiungere, in fine, le parole: con particolare attenzione allo studio della Costituzione italiana e della normativa comunitaria.
2. 329. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, lettera d), in fine, aggiungere le seguenti parole: anche attraverso l'inserimento dell'ora di educazione civica in tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado.
2. 1046. D'Incà.

Al comma 3, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché delle culture, identità ed autonomie locali.
2. 232. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da una ulteriore ora di insegnamento di «Diritto ed Economia » (classe di concorso A019) laddove la materia sia già presente in una sola ora.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. È autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni nell'anno 2015, di euro 14,4 milioni -- nell'anno 2016, di euro 25,2 milioni nell'anno 2017, di euro 36,0 milioni nell'anno 2018 e di euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera d-bis del comma 3 si provvede, quanto a euro 14,4 milioni nell'anno 2016, a euro 25,2 milioni nell'anno 2017, a euro 36 milioni nell'anno 2018 e ad euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 7, sostituire le parole: 12 milioni, con le parole: 8,4 milioni.
2. 299. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) potenziamento dell'offerta formativa nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, attraverso l'introduzione :

a) di un'ora di insegnamento di «geografia generale ed economica» in una delle due classi del primo biennio degli istituti professionali e degli istituti tecnici, laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia;

b) di due ore settimanali di insegnamento autonomo della geografia nella prima classe e di due ore settimanali nella seconda classe nel primo biennio dei licei, ferma restando la previsione di tre ore di insegnamento autonomo della storia.
2. 245. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, lettera e) dopo le parole: della legalità, aggiungere le seguenti: e dell'identità di genere e del superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale.
2. 69. Chimienti.

Al comma 3, lettera e) sostituire le parole: della sostenibilità ambientale, con le seguenti: dell'ambiente.
2. 166. Malisani.

Al comma 3, lettera e) dopo le parole: della sostenibilità ambientale, aggiungere le seguenti: al fine di rendere consapevoli i giovani dell'importanza della conservazione di un ambiente sano e del rispetto del territorio.
2. 270. Antimo Cesaro, Molea.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: dei beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici, con le seguenti: dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.
2. 170. Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «beni paesaggistici» aggiungere le seguenti: nonché di comportamenti socio-culturali volti ad eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e pratiche basati sull'idea dell'inferiorità della donna e a promuovere la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali.
2. 304. Costantino, Nicchi, Duranti, Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: della tutela e della promozione del relativo patrimonio, nonché potenziamento delle conoscenze storiche e filosofiche, e sviluppo dello spirito critico;
2. 327. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, lettera e) dopo la parola: paesaggistici, aggiungere le seguenti: e a una consapevole educazione sessuale.
2. 268. Vargiu, Molea, Falcone, Vezzali.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: all'arte, con le seguenti: alla storia dell'arte, all'arte e alla musica.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo la parola: immagini, aggiungere le seguenti: e dei suoni. Aggiungere, in fine, le seguenti parole; anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.
2. 169. Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: all'arte, aggiungere le seguenti: al cinema,.
2. 1026. Rampi, Manzi, Malpezzi.

Al comma 3, lettera g), dopo la parola: alimentazione, aggiungere le seguenti: anche attraverso l'introduzione nelle scuole di ogni ordine e grado di specifici corsi di educazione alimentare.
2. 71. Chimienti.

Al comma 3, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: anche attraverso percorsi mirati all'educazione a un'alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, che valorizzi le tradizioni agroalimentari locali.
2. 121. Brescia, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Al comma 3, lettera g), dopo le parole: allo sport, aggiungere le seguenti: e l'adozione di disposizioni per la tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.
2. 273. Vezzali, Molea.

Al comma 3, lettera g) aggiungere le seguenti parole: anche attraverso percorsi mirati alla educazione ad una alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, che valorizzi le tradizioni agro alimentari locali.
2. 1045. Brescia, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Al comma 3 dopo la lettera g) aggiungere, in fine, la seguente:

g-bis) promozione di uno stile di vita sostenibile e che valorizzi lo sport, sviluppare percorsi disciplinari mirati alla educazione ad una alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, e che valorizzi le tradizioni agroalimentari locali.
2. 307. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, lettera h) dopo le parole: degli studenti, aggiungere le seguenti: e degli insegnanti.
2. 296. Santerini, Lo Monte.

Al comma 3, lettera h), dopo le parole: dei media, aggiungere le seguenti: anche al fine di contrastare il fenomeno del cyberbullismo promuovendo comportamenti solidali, educando alle differenze, all'accettazione di sé e al senso critico verso quei canoni estetici fissi e discriminatori che gli adolescenti subiscono, soprattutto nell'utilizzo dei social network.
2. 305. Nicchi, Duranti, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: negli istituti tecnici e professionali il potenziamento delle discipline tecnico pratiche di laboratorio nel primo biennio al fine di combattere la dispersione scolastica, nel secondo biennio al fine di rendere più consapevoli gli allievi attraverso maggiori competenze e abilità, del profilo professionale che sceglieranno per accedere al mondo del lavoro
2. 4. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Al comma 2 lettera h), aggiungere in fine: ; il potenziamento delle discipline tecnico pratiche di laboratorio nel primo biennio al fine di combattere la dispersione scolastica, nel secondo biennio al fine di rendere più consapevoli gli allievi attraverso maggiori competenze e abilità, acquisite attraverso l'ampiamento del POF permettendo così loro una scelta mirata per approdare nel mondo del lavoro.
2. 1031. Miotto.

Al comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) potenziamento delle attività di laboratorio e delle metodologie laboratoriali.
2. 146. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: h-bis) potenziamento delle metodologie laboratoriali e della attività di laboratorio.
2. 1082. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) iniziative per la prevenzione, il contrasto e la sensibilizzazione dei fenomeni legati alla dispersione scolastica, al bullismo, alle discriminazioni per ragioni di genere, stato sociale, religione, razza, origine etnica e disabilità, a garanzia della più ampia inclusione scolastica.
2. 17. Centemero, Carfagna.

Al comma 3, lettera i) dopo le parole: dispersione scolastica aggiungere le seguenti: quali la raccolta e l'analisi annuale da parte del MIUR dei dati relativi alla dispersione scolastica, e alle cause della stessa, suddivisi tipologia di scuola, per provincia e per regione,.
2. 1047. Catalano.

Al comma 3, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso la subordinazione dell'orario scolastico settimanale alle richieste delle famiglie.

Conseguentemente,

dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3-ter. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

all'articolo 10, comma 3, sostituire le parole: 381,137 con le seguenti: 281,137

all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 89/2009, al comma 3, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse dell'organico assegnato.
2. 72. Marzana.

Al comma 3, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso l'innalzamento dell'obbligo formativo fino al diciottesimo anno d'età e l'anticipo di un anno dell'inizio della scuola dell'obbligo attraverso l'introduzione di classi ponte tra la scuola dell'infanzia e primaria con la compresenza dei docenti di entrambi gli ordini.
2. 326. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso l'innalzamento dell'obbligo formativo fino al diciottesimo anno d'età.
2. 73. Chimienti.

Al comma 3, lettera i) dopo le parole: della più ampia inclusione scolastica, aggiungere le seguenti: anche con protocolli e strumenti per l'accoglienza e l'inserimento degli alunni, con particolare riferimento ai BES, valorizzando metodologie di apprendimento cooperativo e linguistico comunicativo integrato.
2. 342. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, lettera i), dopo e parole: inclusione scolastica, inserire le seguenti: in collaborazione con i servizi socio-educativi territoriali e supportando in particolare l'accoglienza e l'integrazione degli studenti di origine straniera.
2. 154. Iori, Beni, Capone, Locatelli, Di Lello, Cimbro, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Chaouki, Fossati, La Marca, Tidei, Patriarca, Cimbro, Lacquaniti, D'Incecco, Capone.

Al comma 3, lettera i) dopo le parole: della più ampia inclusione scolastica aggiungere le seguenti: anche con protocolli e strumenti per l'accoglienza e l'inserimento degli alunni, con particolare riferimento ai BES, valorizzando metodologie di apprendimento cooperativo e linguistico comunicativo integrato.
2. 1084. Centemero, Palmieri, Alteri, Lainati.

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: i-bis) sperimentazione nei primi due anni di scuola secondaria di secondo grado, di modalità di valutazione che limitino la non ammissione all'anno successivo, al solo caso in cui il Consiglio di classe si esprima all'unanimità in tal senso; conseguente possibilità di ammettere gli alunni alla frequenza dell'anno successivo, in deroga alla vigente normativa, anche in presenza di voti inferiori a 6 decimi in una o più materie.
2. 287. Santerini, Lo Monte.

Al comma 3, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) promozione e tutela del benessere psicofisico degli alunni e degli studenti, con particolare riguardo all'espletamento presso gli istituti scolastici di tirocini formativi post laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239 da parte dei di laureati in psicologia.
2. 1063. Labriola.

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: apertura pomeridiana delle scuole, aggiungere le seguenti: avvalendosi delle risorse di organico del personale ATA assegnato nell'organico dell'autonomia e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe prioritariamente in applicazione della normativa, sulla sicurezza, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in presenza di allievi e studenti portatori di bisogni educativi speciali.
2. 250. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, lettera m) dopo le parole: apertura pomeridiana delle scuole, inserire le seguenti: per attività educative, culturali e ricreative da svolgersi anche in collaborazione con i servizi socio-educativi territoriali.
2. 155. Iori, Beni, Capone, Locatelli, Di Lello, Cimbro, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Chaouki, Fossati, La Marca, Tidei, Patriarca, Cimbro, Lacquaniti, D'Incecco, Capone.

Al comma 3, sostituire la lettera m) con la seguente: m) apertura pomeridiana delle scuole avvalendosi delle risorse di organico del personale ATA assegnato nell'organico dell'autonomia e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe prioritariamente i applicazione della normativa sulla sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e in presenza di allievi e studenti portatori di bisogni educativi speciali;
2. 209. Rampelli.

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: apertura pomeridiana delle scuole, aggiungere le seguenti: avvalendosi delle risorse di organico del personale ATA assegnato nell'organico dell'autonomia e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe prioritariamente in applicazione della normativa sulla sicurezza, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, e in presenza di allievi e studenti portatori di bisogni educativi speciali.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 2, comma 3, lettera m) pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, a 30 milioni di euro per il 2016 e a 20 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. 229. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, lettera m) dopo le parole: apertura pomeridiane delle scuole aggiungere le seguenti anche avvalendosi delle risorse di organico del personale ATA assegnato nell'organico dell'autonomia.
2. 1007. Scopelliti, Binetti.

Al comma 3, lettera m), sostituire le parole: e riduzione del numero degli alunni e di studenti per classe, con le seguenti: avvalendosi delle risorse in organico del personale ATA assegnato: nell'organico dell'autonomia e riduzione del numero degli alunni e di studenti per classe prioritariamente in applicazione della normativa sulla sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e in presenza di allievi e studenti portatori di bisogni educativi speciali.
2. 219. Cristian Iannuzzi

Al comma 3, lettera m), aggiungere in fine, le seguenti parole: il dirigente scolastico dovrà dichiarare la conformità di ogni singolo ambiente classe al numero degli allievi/studenti in esso ospitati, con apposita dichiarazione rilasciata sotto la sua responsabilità in quanto titolare dell'attività, così come previsto, dal decreto ministeriale Interno 26 agosto 1992 recante «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica», punto 5.0 dell'allegato,
2. 220. Cristian Iannuzzi.

Al comma 3, lettera m) dopo le parole: studenti per classe, aggiungere le seguenti: o articolazioni di gruppi di classi e anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009.
2. 162. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 3 sostituire la lettera n) con la seguente:

n) incremento e valorizzazione dell'alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo di istruzione anche attraverso l'istituzione di un portale informatico espressamente dedicato destinato a favorire l'incontro tra le scuole, gli studenti e le aziende interessate all'attivazione di tali percorsi.
2. 1062. Labriola.

Al comma 3, lettera n), dopo le parole: nel secondo ciclo di istruzione, inserire: da svolgersi anche in contesti di impresa sociale, terzo settore e associazioni di volontariato incluse in appositi albi, al fine di valorizzare l'educazione alla solidarietà e all'impegno sociale e civile.
2. 156. Iori, Beni, Capone, Locatelli, Di Lello, Cimbro, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Chaouki, Fossati, La Marca, Tidei, Patriarca, Cimbro, Lacquaniti, D'Incecco, Capone.

Al comma 3, lettera n), in fine, aggiungere seguenti parole: anche attraverso un incremento delle ore di laboratorio negli istituti tecnici e professionali.
2. 74. Chimienti.

Al comma 3, lettera o), sostituire la parola: individualizzati, con le seguenti: in reti di scuole con il.
2. 75. Luigi Gallo.

Al comma 3, lettera o) dopo le parole: degli studenti, inserire le seguenti: adeguando e potenziando l'attività didattica e formativa per garantire l'integrazione degli studenti di origine straniera, tramite una specifica formazione dei docenti e l'utilizzo di mediatori culturali.
2. 157. Iori, Beni, Capone, Locatelli, Di Lello, Cimbro, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Chaouki, Fossati, La Marca, Tidei, Patriarca, Cimbro, Lacquaniti, D'Incecco, Capone.

Al comma 3, dopo la lettera o), aggiungere la seguente: o-bis) potenziamento dello studio della Costituzione italiana, della normativa comunitaria e delle conoscenze storiche e filosofiche e lo sviluppo del pensiero critico.
2. 52. Vacca.

Al comma 3, dopo la lettera o) inserire la seguente:

o-bis) valorizzazione dei percorsi di studi personalizzati coerenti con i piani educativi individuali degli alunni con bisogni educativi speciali, comunicazione annuale da parte degli insegnanti di sostegno degli obiettivi raggiunti e giustificazione di eventuali insuccessi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.
2. 1048. Catalano.

Al comma 3, sopprimere la lettera p).
2. 51. Luigi Gallo

Al comma 3, lettera p), sopprimere le parole: alla premialità e.
2. 325. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:

q) realizzazione del diritto-dovere all'istruzione degli stranieri di cui all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, garantito per almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, attraverso l'istituzione, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, di classi per l'inserimento scolastico degli studenti stranieri il cui livello di alfabetizzazione della lingua italiana non consente la normale frequenza, presso ciascuna scuola ovvero in rete tra istituti. La determinazione del numero delle classi per l'inserimento scolastico deve tenere conto, per ciascuna provincia, del numero degli studenti stranieri aventi diritto all'accesso alla scuola dell'obbligo che necessitano di un sostegno linguistico, della loro distribuzione sul territorio provinciale e delle prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato. La finalità delle classi per l'inserimento scolastico è quella di fornire un percorso intensivo di alfabetizzazione, anche con progetti specifici che disegnino percorsi individuali di apprendimento, definiti sulla base delle condizioni di partenza e degli obiettivi che si ritiene possano essere conseguiti da ciascuno di quegli alunni, al fine di dotare l'alunno degli strumenti linguistici necessari al fine di garantire il pieno diritto all'istruzione.

3-bis. Le istituzioni scolastiche, in conformità a quanto previsto dalla lettera q del comma 3, attuano piani di studio personalizzati che prevedono:

a) la dotazione aggiuntiva di insegnanti opportunamente formati nella didattica della lingua italiana come seconda lingua denominata «italiano lingua 2»;

b) il costante monitoraggio delle classi per l'inserimento scolastico da parte degli organi collegiali, con cadenza quadrimestrale;

c) il reperimento di strumenti, anche tecnologici, per attuare percorsi didattici personalizzati, in relazione alle diverse situazioni soggettive degli studenti;

d) la promozione di percorsi di valorizzazione della cultura italiana;

e) l'allestimento di un archivio di materiali didattici a disposizione degli insegnanti;

f) la collaborazione tra la scuola, la famiglia dello studente immigrato e le istituzioni locali;

g) l'educazione alla cittadinanza.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, lettera q, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. 247. Caparini, Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:

q) alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana per gli alunni stranieri), anche mediante l'attivazione di corsi opzionali, continuativi nel tempo e complementari di italiano come lingua seconda, ove possibile, con livelli di partenza omogenei e la dotazione di laboratori linguistici anche in rete.
2. 1022. Cimbro.

Al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana per gli alunni stranieri; mediante percorsi formativi e iniziative dirette a garantire il rafforzamento, il miglioramento e l'approfondimento della lingua italiana anche con laboratori permanenti di apprendimento».
2. 348 (ex 3.7). Centemero, Carfagna, Prestigiacomo.

Al comma 3, lettera q), sostituire le parole: per gli alunni stranieri, con le seguenti: per gli alunni di origine straniera,
2. 192. Beni, Iori, Capone, Locatelli, Di Lello, Cimbro, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Chaouki, Fossati, La Marca, Tidei, Patriarca, Cimbro, Lacquaniti, D'Incecco, Capone.

Al comma 3, lettera q) sostituire le parole: per gli alunni stranieri con le seguenti: per gli alunni che provengono dal altri Paesi.
2. 1017. Binetti.

Al comma 3, lettera q), sostituire le parole: stranieri, con le seguenti: di cittadinanza non italiana, e le parole: corsi opzionali di lingua, con le seguenti: corsi di insegnamento intensivo della lingua italiana per i neo arrivati, da organizzare secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, terzo capoverso, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni del terzo settore e del volontariato.
2. 1003. Santerini, Lo Monte.

Al comma 3, lettera q), dopo le parole: anche mediante, inserire le seguenti: l'istituzione di apposite classi di inserimento temporaneo.

Conseguentemente all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera q), comma 3, dell'articolo 2, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla. Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n.190, per un importo pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.196, per un importo pari a 10 milioni per l'anno 2015 e a 20 milioni a decorrere dal 2016.
2. 231. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3 lettera q) sopprimere le parole: opzionali.

Conseguentemente all'articolo 10,

al comma 1, sostituire le parole: euro 500 annui, con le seguenti: 489 annui;

al comma 3 sostituire le parole: euro 381,137 milioni, con le seguenti: euro 372,751.
2. 324. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, lettera q) sopprimere la parola: opzionali e dopo le parole: laboratori linguistici anche in rete aggiungere le seguenti: valorizzando le interazioni gli Enti locali e il terzo settore.
*2. 341. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, lettera q) sopprimere la parola: opzionali, dopo le parole: laboratori linguistici anche in rete aggiungere le seguenti valorizzando le interazioni con gli Enti locali e il terzo settore.
*2. 1085. Russo, Palmieri, Altieri, Lainati.

Al comma 3, lettera q), aggiungere, in fine, le seguenti parole: da organizzare secondo quanto previsto dalla direttiva 2000/43/CE in materia di parità di trattamento e non discriminazione.
2. 286. Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, dopo la lettera q) aggiungere le seguenti:

q-bis) una formazione di tipo socioantropologico in relazione alla differenza culturale e una formazione antropologica e storico religiosa sulle differenti religioni, che si aggiunga alla formazione religiosa cattolica già impartita in base al Concordato.

q-ter) la necessità di accrescere la consapevolezza delle giovani generazioni relativamente alla costruzione culturale del genere per rimuovere gli stereotipi e le disuguaglianze fondate sull'appartenenza di genere e sull'orientamento sessuale.
2. 36. Roberta Agostini.

Al comma 3, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) attivazione, negli istituti con elevata presenza di alunni di origine straniera, di corsi opzionali per l'insegnamento della loro lingua madre.
2. 188. Beni, Iori, Capone, Locatelli, Di Lello, Cimbro, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Chaouki, Fossati, La Marca, Tidei, Patriarca, Cimbro, Lacquaniti, D'Incecco, Capone.

Al comma 3 dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

q-bis) definizione di un sistema di orientamento che renda consapevoli delle scelte scolastiche effettuate e del possibili sbocchi professionali dei percorsi intrapresi.
2. 11. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) le scuole superiori di secondo grado effettuano una programmazione su 5 giorni settimanali.
2. 12. Russo, Squeri, Altieri.

Al comma 3, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) promozione della consapevolezza emotiva nella conoscenza e nella decifrazione delle proprie emozioni, consentendo l'ottimizzazione delle proprie risorse e producendo un potenziamento dell'apprendimento cognitivo attraverso l'istituzione dell'ora di educazione sentimentale nelle scuole.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, lettera q), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
2. 306. Costantino, Nicchi, Duranti, Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) promozione della creazione di aule digitali come spazio dinamico in cui convergono linguaggi digitali e strumenti multimediali a supporto di metodologie e strategie didattiche alternative, dotata di connessione di rete a banda larga, dispositivi multimediali degli studenti e della scuola in una rete dinamica ed interattiva mediante la quale ciascuno studente può accedere ai contenuti proposti dal docente, scaricare il materiale didattico di volta in volta prodotto e interagire con docenti e studenti dello stesso o di altri istituti così da congiungere ogni componente della comunità scolastica nazionale in un reale network dinamico e in continua crescita.
2. 84. Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) promozione di una percentuale del monte ore curriculare complessivo presso altra sede non convenzionale, in particolare all'aperto, al fine di intrecciare i temi peculiari di ciascun territorio con le singole discipline scolastiche e garantire percorsi esperienziali per le diverse materie scolastiche, anche in accordo con gli enti locali per la stipula di apposite convenzioni di durata almeno triennale.
2. 50. Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) adozione di formulazioni orarie di erogazione dell'insegnamento diverse dalla scansione usualmente definita in moduli da 60 minuti, con la possibilità di abbreviare o allungare i moduli per favorire una organizzazione curricolare e didattica che rispetti le necessità cognitive degli alunni nel rispetto delle recenti ricerche in cronobiologia.
2. 79. Pisano, Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) adozione di progetti che trasformino la spazialità della didattica a scuola, per superare la rigidità imposta dallo spazio-classe che limita le potenzialità cognitive degli alunni e le potenzialità degli insegnanti. Lo spazio di tutto l'edificio scolastico può diventare una risorsa per sviluppare la didattica e gli stili e i metodi di insegnamento-apprendimento.
2. 80. Pisano, Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) adozione di metodi di insegnamento che favoriscano l'apprendimento cooperativo, l'apprendimento tra pari, l'incremento delle iniziative cosiddette l’outdoor education, rafforzi le metodologia didattiche pedagogiche accreditate dal mondo scientifico come il metodo Montessori, dell'educazione libertaria, della pedagogia steineriana.
2. 81. Pisano, Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) adozione di progetti educativi basati sullo svolgimento di attività laboratoriali e sulla presenza di materiali didattici personalizzati per gli studenti e differenziati per tipologia di apprendimento nell'ambiente, per il superamento della didattica frontale e basata sull'insegnamento orale-visivo-passivizzante.
2. 82. Pisano, Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) valorizzazione e potenziamento delle discipline storico-filosofiche, per la loro particolare funzione di accrescimento del senso critico e della creatività, nonché di sviluppo della riflessione etica e dell'educazione civica inerenti la formazione e l'insegnamento dei principi costituzionali e dei valori di cittadinanza.
2. 300. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) potenziamento dell'offerta formativa extracurriculare su proposte di studenti e genitori appartenenti alla scuola o alle reti di scuole, sottoposte a consultazione diretta e votate, a scrutinio segreto, dalle assemblee dei genitori e degli studenti, riunite in seduta comune, come agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
2. 83. Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) raggiungimento delle pari opportunità, per i bambini sordi e udenti, di apprendimento e di acquisizione di conoscenze, abilità, competenze in rapporto all'autonomia, alla socializzazione e all'evoluzione cognitiva e psicomotoria; tale obiettivo può essere perseguito offrendo ai bambini sordi un'informazione equivalente a quella offerta ai bambini udenti anche attraverso il metodo di comunicazione denominato LIS.
2. 244. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) promozione della stimolazione multisensoriale e multimodale attraverso l'utilizzo di vari codici di comunicazione e l'inclusione di alunni con ogni tipo di disabilità e bisogni educativi speciali con lo svolgimento di opportune attività didattiche in uno spazio digitale che rappresenta un luogo fisico integrato delle tecnologie multimediali.
2. 86. Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) promozione dello sviluppo di reti di docenti finalizzate alla redazione e alla produzione di testi scolastici multimediali disponibili online gratuitamente per gli studenti e alla produzione di e-book in base all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104.
2. 85. Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) valorizzazione e potenziamento dei progetti di inclusione della disabilità la cui metodologia e i cui positivi risultati sono stati e sono oggetto di studio e di pubblicazioni, da parte di università e centri di ricerca nazionali e stranieri, che hanno permesso negli anni l'inclusione e il raggiungimento delle pari opportunità di apprendimento e di sviluppo personale e sociale nei bambini sordi e udenti.
2. 256. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) individuazione di sistemi e percorsi formativi individualizzati finalizzati al maggiore coinvolgimento e al sostegno degli studenti con maggiori difficoltà di apprendimento, con bisogni educativi speciali e con disturbi specifici dell'apprendimento.
2. 87. Chimienti.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) ripristino dell'organizzazione a moduli e delle compresenze nella scuola primaria e superamento del modello del docente unico di riferimento con orari di insegnamento prevalente e compiti di coordinamento.
2. 88. Chimienti.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) ripristino dell'orario settimanale delle lezioni nella scuola primaria da 27 a 30 ore, con estensione in base alla prevalenza delle scelte delle famiglie fino a 40 ore settimanali, corrispondenti al tempo pieno.
2. 89. Chimienti.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) definizione di un sistema di orientamento che renda consapevoli delle scelte scolastiche effettuate e dei possibili sbocchi professionali dei percorsi intrapresi.

2. 275. Vignali, Binetti.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) l'introduzione dell'insegnamento del primo soccorso nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado rivolto a studenti e docenti.
2. 274. Vezzali, Molea.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) possibile sostituzione, per gli alunni di origine straniera nella scuola secondaria di 1o grado, della seconda lingua straniera con la loro lingua madre.
2. 189. Beni, Iori, Capone, Locatelli, Di Lello, Cimbro, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Chaouki, Fossati, La Marca, Tidei, Patriarca, Cimbro, Lacquaniti, D'Incecco, Capone.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) previsione, per gli alunni di recente immigrazione, di eventuali deroghe dalle norme relative ai criteri di valutazione nell'esame conclusivo della scuola secondaria 1o grado.
2. 190. Beni, Iori, Capone, Locatelli, Di Lello, Cimbro, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Chaouki, Fossati, La Marca, Tidei, Patriarca, Cimbro, Lacquaniti, D'Incecco, Capone.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) valorizzazione e potenziamento delle discipline storico-geografiche per la loro particolare propensione all'accrescimento del senso civico e della creatività, nonché allo sviluppo della riflessione etica e dell'educazione civica inerente a «Cittadinanza e Costituzione».
2. 90. Vacca.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) promozione di processi di innovazione didattica e di ricerca educativa con il coinvolgimento di esperti del mondo universitario, maestri di strada ed esperienze all'avanguardia nel sistema scolastico nazionale.
2. 78. Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) sviluppo della dimensione interculturale nel curricolo scolastico e nella vita della scuola, anche attraverso l'apporto delle comunità di origine e dei mediatori culturali.
2. 1002. Santerini, Lo Monte.

Al comma 3, dopo la lettera q) inserire la seguente:

q-bis) attivazione, negli Istituti con elevata presenza di alunni di origine straniera, di corsi integrativi per l'insegnamento della lingua italiana e di corsi opzionali della lingua madre per studenti che hanno una stessa provenienza.
2. 1011. Binetti.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) sviluppo della didattica esperienziale e all'aperto e sviluppo di abilità concrete da parte dello studente.
2. 77. Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo la lettera q) inserire la seguente:

q-bis) nell'ambito delle risorse destinate alla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, prevedere iniziative dedicate alla formazione su tematiche interculturali.
2. 1020. Binetti.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) le scuole, a partire da quelle superiori di secondo grado, effettuano una programmazione su 5 giorni settimanali.
2. 337. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, dopo la lettera q) inserire la seguente:

q-bis) nelle scuole e nelle classi in cui sono presenti gruppi sufficientemente numerosi di studenti provenienti da uno stesso paese, su loro esplicita richiesta, sostituire, per gli alunni di origine straniera nella scuola secondaria di 1o grado, della seconda lingua straniera con la loro lingua madre.
2. 1019. Binetti.

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. sulla base delle proprie esigenze didattiche ed organizzative ed in coerenza con le finalità espresse nel comma precedente, le scuole possono determinare l'apertura degli istituti anche nei mesi di giugno e luglio. I genitori degli alunni che partecipano alle attività didattiche, formative ed educative si fanno carico delle eventuali spese aggiuntive. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»
2. 282. Adornato, Scopelliti, Binetti, Vignali, Bianchi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire l'attuazione di quanto disposto alla lettera c) del precedente comma, per le scuole con lingua di insegnamento slovena e/o bilingue del Friuli Venezia Giulia, esse possono sottoscrivere apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena, di cui al comma 2, dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
2. 184. Blazina.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Anche ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, lettere g), l) e m), le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo.
2. 1023. Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Sostituire i commi 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche e, secondo quanto disciplinato al comma 2 dell'articolo 6, alla dotazione organica per la realizzazione degli obiettivi con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

5. L'ufficio scolastico regionale quantifica le assegnazioni relative alla dotazione organica, alle singole IS per la realizzazione dei piani triennali dell'offerta formativa.

6. Per l'attuazione degli obiettivi relativi alle necessità e priorità individuate per l'IS fra quelle di cui al comma 3, le IS predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente in relazione all'andamento delle iscrizioni, che contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per l'IS.

7. L'Ufficio scolastico regionale verifica la proposta di piano, nonché eventuali revisioni annuali, presentata dai dirigenti scolastici, in termini di compatibilità economico-finanziaria e di risorse disponibili e trasmette al MIUR gli esiti della verifica.

2. 1037. Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche inoltrano attraverso i sistemi informativi del Miur, le richieste di integrazione all'organico, comprensive degli esoneri e del semiesoneri per i docenti che coadiuvano il Dirigente scolastico, sulla base della percentuale di posti aggiuntivi stabilita in proporzione alla consistenza dell'organico di diritto di ciascuna istituzione scolastica.

4-bis. Il Miur determina annualmente, sulla base della compatibilità economica e finanziaria, le consistenze degli organici aggiuntivi, nazionali e regionali. Successivamente gli USR determinano la percentuale di organico aggiuntivo assegnabile a ciascuna istituzione scolastica. Qualora per la scuola secondaria non fossero disponibili i docenti per le classi di concorso richieste l'USR assegna comunque il numero di docenti spettanti in organico aggiuntivo a ciascuna istituzione scolastica, utilizzando il personale disponibile.
2. 267. Vezzali.

Al comma 4, sostituire le parole da: le istituzioni scolastiche fino a riferimento con le seguenti: entro il mese di settembre del primo anno di riferimento del piano triennale, il dirigente scolastico di concerto con il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto, predispone il piano triennale dell'offerta formativa sulla base delle indicazioni e gli indirizzi predisposti dall'istituzione scolastica con delibera del Collegio dei Docenti e dei Consiglio di Istituto entro il mese di dicembre dell'anno scolastico precedente.

Conseguentemente, al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.
2. 222. Cristian Iannuzzi.

Al comma 4, dopo le parole: le istituzioni scolastiche inserire le seguenti: con delibera del Collegio dei docenti, adottato dal Consiglio d'Istituto.
2. 91. Vacca.

Al comma 4, sostituire le parole da predispongono entro il mese fino alla fine del comma con le parole inoltrano attraverso i sistemi informativi del MIUR, le richieste di integrazione anorganico, comprensive degli esoneri e dei semiesoneri per i docenti che coadiuvano il Dirigente scolastico, sulla base della percentuale di posti aggiuntivi stabilita in proporzione alla consistenza dell'organico di diritto di ciascuna istituzione scolastica. Il MIUR determina annualmente, sulla base della compatibilità economica e finanziaria, le consistenze degli organici aggiuntivi, nazionali e regionali. Successivamente gli USR determinano la percentuale di organico aggiuntivo assegnabile a ciascuna istituzione scolastica. Qualora per la scuola secondaria non fossero disponibili i docenti per le classi di concorso richieste l'USR assegna comunque il numero di docenti spettanti in organico aggiuntivo a ciascuna istituzione scolastica, utilizzando il personale disponibile.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2 sopprimere il comma 8, e al comma 4 dell'articolo 6, sostituire le parole da nel piano triennale dell'offerta formativa sino alla fine del periodo con le parole ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
2. 1040. Rampelli.

Al comma 4, sostituire lei parole da predispongono entro il mese fino alla fine del comma con le seguenti: inoltrano attraverso i sistemi informativi del MIUR, le richieste di integrazione all'organico, comprensive degli esoneri e dei semiesoneri per i docenti che coadiuvano il Dirigente scolastico, sulla base della percentuale di posti aggiuntivi stabilita in proporzione alla consistenza dell'organico di diritto di ciascuna istituzione scolastica. Il MIUR determina annualmente, sulla base della compatibilità economica e finanziaria, le consistenze degli organici aggiuntivi, nazionali e regionali. Successivamente gli USR determinano la percentuale di organico aggiuntivo assegnabile a ciascuna istituzione scolastica. Qualora per la scuola secondaria non fossero disponibili i docenti per le classi di concorso richieste l'USR assegna comunque il numero di docenti spettanti in organico aggiuntivo a ciascuna istituzione scolastica, utilizzando il personale disponibile.

Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 6, le parole da: nel piano triennale dell'offerta formativa sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
2. 214. Rampelli.

Al comma 4, dopo le parole: piano triennale dell'offerta formativa aggiungere le seguenti: rivedibile annualmente.
2. 153. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Al comma 4 sopprimere la parola: formative e dopo la parola: docente aggiungere le seguenti: e amministrativo, tecnico e ausiliario.
2. 323. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Placido, Airaudo.

Al comma 4 dopo la parola: docente aggiungere le seguenti: e ATA.
2. 176. Terrosi, Iacono.

Al comma 4, dopo le parole: al personale docente inserire le seguenti: e ATA.
*2. 221. Cristian Iannuzzi.

Al comma 4, dopo le parole: personale docente aggiungere le seguenti: e ATA.
*2. 238. Simonetti, Borghesi.

Al comma 4, dopo la parola: docente aggiungere le seguenti: e ATA.
*2. 92. Vacca.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: negli stessi tempi presentano, annualmente, eventuali revisioni del piano triennale.
2. 144. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:Il piano triennale dell'offerta formativa viene aggiornato di anno in anno per la parte di quantificazione delle risorse, per consentire alle istituzioni scolastiche di adeguare la loro capacità di accoglienza di alunni e studenti.
2. 1064. Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nell'elaborazione del Piano Triennale dell'offerta formativa, i dirigenti scolastici delle isole minori, nell'ambito delle competenze che saranno ad essi attribuite, per la scelta dell'organico (personale docente, personale ATA) dovranno comunque dare precedenza agli insegnanti residenti sull'isola, presenti nelle GAE e nelle graduatorie di Istituto tenuto conto delle loro posizioni in dette graduatorie.
2. 182. Bossa.

Sopprimere i commi 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
*2. 213. Rampelli.

Sopprimere i commi 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
*2. 264. Vezzali.

Sopprimere i commi 5 e 6.
2. 196. Fioroni.

Sostituire il comma 5,con il seguente:

5. Il piano triennale dell'offerta formativa viene presentato dai dirigenti scolastici al collegio dei docenti che possono proporre eventuali modifiche. Una volta condiviso e predisposto il piano triennale, questo viene presentato all'ufficio scolastico regionale che ne valuta i contenuti e la fattibilità in termini di compatibilità economico-finanziaria e di coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2. 1043. Simonetti, Borghesi.

Al comma 5, dopo le parole: ufficio scolastico regionale inserire le seguenti, anche sulla base del reddito medio familiare regionale, dei dati sulla dispersione scolastica e dell'occupabilità degli studenti nonché del numero di alunni per classe,.
2. 93. Luigi Gallo.

Al comma 5, dopo le parole: L'Ufficio scolastico regionale aggiungere le seguenti: sentito il Consiglio regionale dell'istruzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.
2. 338. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 5, dopo la parola: valuta inserire le seguenti: entro il 30 novembre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento.
2. 94. Vacca.

Al comma 5, dopo la parola: valuta inserire le seguenti: entro il 31 dicembre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento.
2. 95. Vacca.

Al comma 5, dopo le parole: offerta formativa presentata aggiungere le seguenti: ed eventuali richieste di revisione annuale.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere le parole: e di coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3.
2. 145. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 5, dopo le parole: dell'offerta formativa presentata aggiungere le seguenti: entro il 15 dicembre.
2. 335. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino. .

Al comma 5, sostituire le parole: dai dirigenti scolastici con le seguenti: dalle istituzioni scolastiche.
2. 292. Santerini, Lo Monte.

Al comma 5, dopo le parole ufficio scolastico regionale inserire le seguenti , anche sulla base del reddito medio disponibile, su base regionale, delle famiglie, quale accertato dall'ISTAT, dei dati sulla dispersione scolastica nonché del numero di alunni per classe.
2. 1044. Luigi Gallo.

Al comma 5 dopo le parole: ufficio scolastico regionale valuta è inserita la seguente: entro trenta giorni e al comma 6, dopo le parole: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che sono inserite le seguenti: entro sessanta giorni.
2. 18. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Al comma 5, dopo le parole dirigenti scolastici aggiungere le seguenti: previa approvazione del consiglio d'istituto.
2. 47. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì, Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 6, dopo le parole: è comunicato aggiungere le seguenti: agli Uffici scolastici provinciali e regionali e da questi.

Conseguentemente:

sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Gli Uffici scolastici regionali e i relativi ambiti territoriali provvedono, sulla base dei piani triennali definiti dai dirigenti scolastici e validati dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, all'assunzione del personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, secondo le modalità di cui all'articolo 8;

sopprimere il comma 13;

all'articolo 6, al comma 3:

al primo periodo, sopprimere le parole: ai ruoli territoriali di cui all'articolo 7;

sostituire il secondo periodo con il seguente: I posti dell'organico sono coperti secondo le procedure dettate dai commi 2, 4 e 12 dell'articolo 8;

sopprimere l'ultimo periodo.

all'articolo 7:

sopprimere i commi 2, 3 e 4;

al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, si dispongono i seguenti parametri per la formazione delle classi: a) le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 16 e non superiore a 24; b) le classi di scuola primaria sono costituite da non meno di 12 bambini e non più di 24, elevabili fino a 25 qualora residuino resti, le pluriclassi sono costituite con non più di 14 bambini e non meno di 6; c) le classi prime delle scuole secondarie di primo grado e delle relative sezioni staccate sono costituite da non meno di 16 alunni e non più di 24 alunni, elevabili fino a 25 qualora residuino eventuali resti; d) Se classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite con non meno di 24 allievi e non più di 27, tenendo conto degli elementi di valutazione e delle procedure previste dall'articolo 16, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 31;

all'articolo 8:

al comma 1 sostituire le parole: Per l'anno scolastico 2015/2016 con le seguenti: Per gli anni scolastici 2015/16, 2016/17 e 2017/18;

al comma 2 sopprimere le parole: e inseriti negli albi di cui all'articolo 7;

al medesimo comma dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto di ogni provincia. A tal fine, gli Uffici scolastici territoriali provvedono, entro il 30 giugno 2015, alla costituzione di una nuova graduatoria provinciale valida esclusivamente per il reclutamento, da ottenere mediante l'incrocio a pettine delle graduatorie di seconda fascia di ogni istituto del territorio, distinte per ordine e grado di scuola e per singola classe di concorso. I docenti abilitati dopo tale data potranno fare domanda di inserimento nella graduatoria provinciale con cadenza annuale ed entro e non oltre il 31 maggio 2017;

sostituire il comma 4 dell'articolo 3 con il seguente: 4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate. Nell'anno scolastico 2015/2016:

i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;

gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) gli iscritti nelle graduatorie provinciali di cui alla lettera c) dei comma 2 sono assunti, al termine delle fasi precedenti, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti di cui alle lettere a) e b) del presente comma..

Negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 si procede all'assunzione, sulla base dei posti vacanti determinati dai pensionamenti, degli eventuali docenti residui iscritti nella graduatoria di cui alla lettera b), nel limite del 50per cento dei posti vacanti e disponibili, e degli iscritti nelle graduatorie provinciali di cui alla lettera c) dei comma 2, nei limite dei restante 50per cento dei posti, incrementati di quelli vacanti per mancanza di iscritti di cui alla lettera b);

al comma 5, sopprimere il seguente periodo: In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione:

sopprimere il comma 6 dell'articolo 8;

al comma 10 dell'articolo 8, premettere il seguente periodo: A decorrere dal 1o giugno 2016 le graduatorie di cui al comma 2, lettera a) perdono efficacia ai fini dell'assunzione. Gli eventuali vincitori residui di cui al comma 4, lettera a) confluiscono, entro il 31 maggio 2016, nella terza fascia delle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 2, previa scelta della provincia di inserimento, sostituire le parole: A decorrere dal 1o settembre con le seguenti: A decorrere dal 1o settembre 2018, solo se esaurite, e sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti; lettere b) e c);

al comma 11 dell'articolo 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere utilizzate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento dei triennio 2017/2020 sono costituite su base provinciale;

sostituire il comma 12 dell'articolo 8 con il seguente: 12. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, ad esaurimento delle graduatorie di cui alle lettere b) e c) del comma 2, l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale, e comunque non oltre 3 anni. A tal fine, entro il 30 aprile 2017, si dispone l'indizione di un concorso pubblico per la copertura dei posti vacanti di ogni ordine e grado relativi al triennio 2018/2021, con assunzioni a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019. Solo in caso di mancato assorbimento delle graduatorie di cui alle lettere b) e c) del comma 2, o anche di una sola delle due, si procede alle assunzioni in ruolo tramite un doppio canale di reclutamento da concorso e graduatorie, in modo paritario, fino ad assorbimento e abolizione definitiva delle stesse. In tal caso, si dispone la confluenza degli iscritti nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere b) e c), in un'unica graduatoria provinciale di natura transitoria;

sopprimere il comma 1 dell'articolo 12.
2. 284. Pizzolante.

Al comma 6, dopo le parole: è comunicato aggiungere le seguenti: agli Uffici Scolastici provinciali e regionali e da questi.

Conseguentemente sostituire il comma 11 con il seguente: 1. Gli Uffici scolastici regionali e i relativi ambiti territoriali provvedono, sulla base dei piani triennali definiti dai dirigenti scolastici e validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'assunzione del personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, secondo le modalità di cui all'articolo 8;

sopprimere il comma 13;

al comma 3 dell'articolo 6 sopprimere le parole: ai ruoli territoriali di cui all'articolo 7 e, successivamente, sostituire il secondo periodo con il seguente: I posti dell'organico sono coperti secondo le procedure dettate dai commi 2, 4 e 12 dell'articolo 8 e sopprimere l'ultimo periodo.

sopprimere i commi 2, 3, e 4 dell'articolo 7;

al comma 6 dell'articolo 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, si dispongono i seguenti parametri per la formazione delle classi: a) le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 16 e non superiore a 24; b) le classi di scuola primaria sono costituite da non meno di 12 bambini e non più di 24, elevabili fino a 25 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite con non più di 14 bambini e non meno di 6; c) le classi prime delle scuole secondarie di primo grado e delle relative sezioni staccate sono costituite da non meno di 16 alunni e non più di 24 alunni, elevabili fino a 25 qualora residuino eventuali resti; d) le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di 11 grado sono costituite con non meno di 24 allievi e non più di 27, tenendo conto degli elementi di valutazione e delle procedure previste dall'articolo 16, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

sopprimere il comma 6 dell'articolo 8;

al comma 11 dell'articolo 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere utilizzate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/20 sono costituite su base provinciale;

sostituire il comma 12 dell'articolo 8 con il seguente: 12. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 l'accesso ai ruoli dei personale docente ed educativo della scuola statale avviene mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami con cadenza triennale, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre 3 anni, in via transitoria, si procede alla contestuale indizione ordinaria di un concorso per titoli ed esami e straordinaria di un concorso per soli titoli, da emanare entrambi con regolare bando del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro e non oltre il 30 giugno 2015;

all'articolo 8, dopo il comma 12 aggiungere i seguenti: 12-bis. La partecipazione ai concorso per soli titoli è riservata ai docenti in possesso dei titoli di abilitazione validi per l'accesso alle graduatorie di cui al comma 2 dell'articolo 8 e alle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2014, n. 353, e agli idonei del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012. Possono altresì partecipare con riserva gli abilitati in attesa di conseguire il titolo di abilitazione mediante i corsi di cui al decreto ministeriale 10 settembre, n. 249. La valutazione dei titoli avviene sulla base della tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014. La graduatoria dei concorso per soli titoli resta in vigore fino all'anno scolastico 2024/2025 incluso e viene aggiornata in relazione al servizio svolto presso le istituzioni scolastiche pubbliche, con cadenza annuale e procedura automatica a carico del sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

12-ter. Le graduatorie del concorso per titoli ed esami di validità triennale e la graduatoria del concorso per soli titoli sono costituite su base regionale e concorrono alle immissioni in ruolo del personale docente secondo le modalità di seguito indicate:

a) nell'anno scolastico 2015/16 si procede all'assunzione degli iscritti nella graduatoria per titoli, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti al termine della procedura di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b);

b) negli anni scolastici 2016/2017, 2017/18, 2018/2019 si procede all'assunzione degli iscritti nella graduatoria per titoli nel limite dei due terzi dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e dei vincitori del concorso per titoli ed esami nel limite di un terzo dei suddetti posti;

c) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/22 si procede all'assunzione degli iscritti nella graduatoria per titoli nel limite del 50per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e dei vincitori del concorso per titoli ed esami nel limite del restante 50per cento dei suddetti posti;

d) negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 si procede all'assunzione dei vincitori del concorso per titoli ed esami nel limite dei due terzi dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e degli iscritti nella graduatoria per titoli nel limite di un terzo dei suddetti posti.

In caso di mancato assorbimento della graduatoria per titoli, gli aspiranti iscritti in essa mantengono il diritto all'assunzione in ruolo su altre classi di concorso per le quali siano in possesso del relativo titolo di abilitazione, per il cui conseguimento il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna a predisporre percorsi agevolati di formazione.

sopprimere il comma 1 dell'articolo 12.
2. 283. Pizzolante.

Al comma 6, dopo le parole: è comunicato aggiungere le seguenti: agli Uffici scolastici provinciali e regionali e da questi.

Conseguentemente sostituire il comma 11 con il seguente: 11. Gli Uffici scolastici regionali e i relativi ambiti territoriali provvedono, sulla base dei piani triennali definiti dai dirigenti scolastici e validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'assunzione del personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, secondo le modalità di cui all'articolo 8;

sopprimere il comma 13;

al comma 3 dell'articolo 6 sopprimere le parole: ai ruoli territoriali di cui all'articolo 7 e, successivamente, sostituire il secondo periodo con il seguente: I posti dell'organico sono coperti secondo le procedure dettate dai commi 2, 4 e 12 dell'articolo 8 e sopprimere l'ultimo periodo.

sopprimere i commi 2, 3, e 4 dell'articolo 7;

al comma 6 dell'articolo 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, si dispongono i seguenti parametri per la formazione delle classi: a) le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 16 e non superiore a 24; b) le classi di scuola primaria sono costituite da non meno di 12 bambini e non più di 24, elevabili fino a 25 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite con non più di 14 bambini e non meno di 6; c) le classi prime delle scuole secondarie di primo grado e delle relative sezioni staccate sono costituite da non meno di 16 alunni e non più di 24 alunni, elevabili fino a 25 qualora residuino eventuali resti; d) le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di 11 grado sono costituite con non meno di 24 allievi e non più di 27, tenendo conto degli elementi di valutazione e delle procedure previste dall'articolo 16, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

al comma 1 dell'articolo 8 sostituire le parole: Per l'anno scolastico 2015/2016 con le seguenti: Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;

al comma 2 dell'articolo 8 sopprimere le parole: e inseriti negli albi di cui all'articolo 7 e aggiungere, dopo il medesimo comma 2, il seguente: 2-bis. Entro il 30 giugno 2015 si dispone l'inserimento nella quarta fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento degli abilitati iscritti nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto, mediante l'incrocio a pettine delle posizioni occupate nelle graduatorie di seconda fascia in ogni istituto della provincia di riferimento. I docenti abilitati dopo tale data potranno fare domanda di inserimento nella suddetta fascia aggiuntiva con cadenza annuale ed entro e non oltre il 31 maggio 2017. I docenti precedentemente iscritti nella suddetta fascia aggiuntiva, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-ter, della Legge 24 febbraio 2012, n. 14, confluiscono nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento con inserimento a pettine;

al comma 4 dell'articolo 8, premettere le seguenti parole: Negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e sopprimere la lettera c);

al comma 5 dell'articolo 8 sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a) e b) e sopprimere il seguente periodo: in caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione;

sopprimere il comma 6 dell'articolo 8;

al comma 10 dell'articolo 8, premettere il seguente periodo: A decorrere dal 1o giugno 2016 le graduatorie di cui al comma 2, lettera a) perdono efficacia ai fini dell'assunzione. Gli eventuali vincitori residui di cui al comma 4, lettera a) confluiscono, entro il 31 maggio 2016, nella terza fascia delle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 2, previa scelta della provincia di inserimento e con inserimento a pettine, sostituire le parole: A decorrere dal 1o settembre con le seguenti: A decorrere dal 1o settembre 2018, solo se esaurite, e sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera b);

al comma 11 dell'articolo 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere utilizzate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/2020 sono costituite su base provinciale;

sostituire il comma 12 dell'articolo 8 con il seguente: 12. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, ad esaurimento delle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 2, l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale, e comunque non oltre 3 anni. A tal fine, entro il 30 aprile 2017, si dispone l'indizione di un concorso pubblico per la copertura dei posti vacanti di ogni ordine e grado relativi al triennio 2018/2021, con assunzioni a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019. Solo in caso di mancato assorbimento delle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 2, si procede alle assunzioni in ruolo tramite un doppio canale di reclutamento da concorso e graduatorie ad esaurimento, in modo paritario, fino ad assorbimento e abolizione definitiva delle stesse;

sopprimere il comma 1 dell'articolo 12.
2. 285. Pizzolante.

Al comma 6 dell'articolo 2 premettere alle parole: al Ministero dell'istruzione, delluniversità e della ricerca le seguenti: agli Uffici scolastici provinciali e regionali e da questi;.
2. 1072. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 3 e, aggiungere le seguenti: previo parere favorevole del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di cui ai Decreto legislativo n. 233 del 30 giugno 1999,;

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: le istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: , con delibera del Consiglio di Istituto,.
2. 322. Pannarale, Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: Entro il mese di settembre del primo anno di riferimento del piano triennale, il dirigente scolastico di concerto con il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto predispongono il piano triennale dell'offerta formativa, sulla base delle indicazioni e gli indirizzi predisposti dall'istituzione scolastica con delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto avvenuta entro il mese di dicembre dell'anno scolastico precedente.
2. 251. Simonetti, Borghesi.

Al comma 7, dopo le parole: Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le parole: previo parere favorevole del Consiglio Superiore per la Pubblica Istruzione di cui al Decreto legislativo n. 233 del 30 giugno 1999.
2. 321. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 7, dopo la parola: scolastiche inserire la seguente: statali.
2. 96. Vacca.

Al comma 7 aggiungere, in fine le seguenti parole: in base al numero degli studenti e Piani triennali di cui ai commi precedenti.
2. 320. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: e sulla base di indicatori di riferimento di costo e fabbisogno che promuovano condizioni di efficienza.
2. 19. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: e sulla base di indicatori di riferimento di costo e fabbisogno standard.
2. 20. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 8, all'alinea dopo le parole: Il piano triennale dell'offerta formativa, in aggiunta inserire le seguenti: ed in coerenza;

Conseguentemente:

dopo la parola: indica, aggiungere le seguenti: gli ambiti disciplinari o classi concorsuali delle risorse professionali assegnate tali da coprire:

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) la programmazione delle attività formative rivolte al personale.
2. 1032. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

Sostituire le parole: per il piano dell'offerta formativa ai sensi dell’ con la parola dall.

2. 1039. Rocchi, Carocci, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 8, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel piano triennale coerentemente con le finalità previste dal presente comma è indicato anche il fabbisogno relativo ai posti ATA.
2. 175. Terrosi, Iacono.

Al comma 8, lettera a), dopo la parola: disabilità aggiungere la seguente: accertata.
2. 319. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Nicchi.

Al comma 8, alla lettera a) dopo la parola disabilità aggiungere le seguenti: delle diagnosi funzionali e delle certificazioni presentate,.
2. 1015. Pagano.

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto delle risorse di organico disponibili.
2. 234. Simonetti, Borghesi.

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: dell'offerta formativa, aggiungere le seguenti: prevedendone una quota non inferiore al 20 per cento, con funzioni di tutor, per la realizzazione di percorsi individuali di apprendimento e di didattica laboratoriale, nelle aree a forte processo migratorio o caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica.
2. 289. Santerini, Lo Monte.

Al comma 8, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) il fabbisogno relativo ai posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario;.
2. 318. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

Al comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) il fabbisogno dei servizi necessari per le innovazioni metodologiche-didattiche.
2. 97. Luigi Gallo.

Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) il fabbisogno del personale ATA.
2. 223. Cristian Iannuzzi.

Al comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) il fabbisogno relativo ai posti del personale ATA.
2. 98. Vacca.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Nel piano triennale, coerentemente con le finalità previste dal precedente comma, è indicato il fabbisogno relativo ai posti ATA.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 2, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della leggeri dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 100 milioni per l'anno 2015 e a 200 milioni a decorrere dal 2016.
2. 239. Simonetti, Borghesi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il Piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l'educazione alla parità di genere, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti ed i genitori sulle relative tematiche come previsto anche dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 199 in materia di Piano di azione straordinario contro la violenza.
2. 41. Martelli.

Sostituire il comma 9, con il seguente:

9. I comma 3 e 4, dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 sono sostituiti dai seguenti:

3. Il piano dell'offerta formativa è triennale, rivedibile annualmente, ed è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal Consiglio di circolo o d'istituto.

4. Ai fini della predisposizione del piano triennale dell'offerta formativa il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio; tiene conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.
2. 1038. Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il piano dell'offerta formativa è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività generali della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Circolo o d'Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per la scuola superiore secondaria, degli studenti. Il Piano è adottato dai Consiglio di Circolo o d'Istituto.
*2. 224. Cristian Iannuzzi.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il Piano triennale dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività generali della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Circolo o d'Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per la scuola superiore secondaria, degli studenti. Il Piano è adottato dai Consiglio di Circolo o d'Istituto.
*2. 174. Terrosi.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il piano triennale dell'offerta formativa è elaborato, modificato e approvato dal collegio docenti e può essere predisposto da un'apposita commissione eletta nell'ambito del collegio dei docenti. Nella elaborazione dei piano triennale sono, altresì coinvolti genitori e studenti, come agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i quali possono proporre e votare progetti educativi da inserire nel piano triennale.
2. 104. Luigi Gallo.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il piano triennale è elaborato ed approvato dagli organi collegiali: collegio dei docenti, consiglio di istituto, comitato tecnico-scientifico (ove istituito), ognuna per la parte di sua competenza. Il dirigente scolastico opera per un raccordo efficace ed efficiente tra i diversi organi scolastici, assicura la coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3 delle scelte proposte e del relativo piano economico-finanziaro.

2. 136. Burtone.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il piano triennale è elaborato dal collegio dei docenti e adottato dal consiglio d'istituto, in accordo con il dirigente scolastico, nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali attori economici, sociali e culturali del territorio.
2. 102. Chimienti.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il piano triennale dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti e adottato dal consiglio d'istituto, con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti economici, sociali e culturale del territorio.
2. 99. Vacca.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il piano dell'offerta formativa è elaborato dal dirigente scolastico di concerto con il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto, sentiti eventualmente i principali soggetti istituzionali, economici, sociali e culturali del territorio.
*2. 208. Rampelli.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il piano dell'offerta formativa è elaborato dal dirigente scolastico di concerto con il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto, sentiti eventualmente i principali soggetti istituzionali, economici, sociali e culturali del territorio.
*2. 252. Simonetti, Borghesi.

Sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Il piano triennale dell'offerta formativa, elaborato dal dirigente scolastico, deve essere approvato dal collegio dei docenti e adottato dal consiglio di istituto, con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti economici, sociali e culturali del territorio.
2. 290. Santerini, Caruso, Lo Monte.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il piano triennale dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti.
2. 316. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il piano triennale dell'offerta formativa è elaborato ed adottato dagli organi collegiali con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
2. 317. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 9 dopo le parole: è elaborato dal dirigente scolastico aggiungere le seguenti: di concerto con il consiglio d'istituto.
2. 23. Altieri.

Al comma 9, dopo le parole: Dirigente Scolastico aggiungere con il supporto di un'apposita commissione e dei docenti di cui ai comma 5 dell'articolo 7, e, al termine del comma aggiungere il piano è adottato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto.
2. 1078. Centemero, Palmieri.

Al comma 9, dopo le parole: sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto aggiungere le seguenti: e gli enti locali di riferimento.
*2. 24. Russo, Squeri, Altieri.

Al comma 9, dopo le parole sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto aggiungere le seguenti: e gli enti locali di riferimento.
*2. 1086. Russo, Palmieri, Altieri, Lainati.

Al comma 9, sostituire le parole: sentiti il collegio dei docenti e il consiglio di istituto con le seguenti: di concerto con il collegio dei docenti e sentito il consiglio d'istituto.
*2. 103. Luigi Gallo.

Al comma 9, sostituire le parole: , sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto con le seguenti: e redatto di concerto con il collegio docenti e sentito il consiglio d'istituto,.
2. 315. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 9, sostituire le parole: sentiti il collegio dei docenti e il con le seguenti previo parere vincolante del collegio dei docenti e del.
2. 100. Vacca.

Al comma 9 sostituire la parola: sentiti con il seguente: sentito.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sopprimere le parole: il Consiglio d'istituto.

aggiungere, infine le seguenti parole: e lo sottopone al Consiglio d'istituto per l'approvazione che deve avvenire a maggioranza dei componenti.
2. 22. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

Al comma 9, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: di concerto con
2. 5. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 9, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: d'intesa con.
2. 49. Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stumpo.

Al comma 9, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: di concerto con.
*2. 225. Cristian Iannuzzi.

Al comma 9 sostituire la parola: sentiti con le seguenti di concerto con.
*2. 1065. Labriola.

Al comma 9 sostituire la parola: sentiti con le parole: di concerto con.
*2. 1008. Scopelliti, Binetti.

Al comma 9, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: di concerto con.
*2. 242. Simonetti, Borghesi.

Al comma 9, sostituire le parole: sentiti il con le seguenti: sottoponendolo al voto del. 2.260. Simonetti, Borghesi.

Al comma 9, dopo le parole dei docenti, aggiungere le seguenti: , il personale ATA,
2. 3. Ciracì, Altieri, Fucci, Marti.

Al comma 9, sopprimere le parole: nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti economici, sociali e culturali del territorio.
*2. 226. Cristian Iannuzzi.

Al comma 9, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma.
*2. 1087. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 9, sostituire le parole da: nonché a: sul territorio, con le seguenti: nonché con il coinvolgimento delle imprese, anche per il tramite delle rispettive associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dei principali soggetti economici, sociali e culturali del territorio.
2. 21. Centemero, Palmieri.

Al comma 9, sostituire le parole da: nonché, fino a del territorio, con le seguenti: nonché con il coinvolgimento delle imprese, anche per il tramite delle rispettive associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dei principali soggetti economici, sociali e culturali del territorio.
2. 276. Vignali, Binetti.

Al comma 9, dopo la parola: nonché, inserire le seguenti: con la partecipazione dei genitori e, limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado, degli studenti e.
2. 101. Vacca.

Al comma 9, dopo le parole: sociali e culturali aggiungere le seguenti: e dei principali soggetti istituzionali.
2. 240. Simonetti, Borghesi.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei rappresentanti degli enti locali.
2. 241. Simonetti, Borghesi.

Al comma 9 aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.
2. 1083. Centemero, Palmieri.

Al comma 9 aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.
2. 25. Gelmini.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: sono pubblicati nel, inserire le seguenti: sito web delle singole istituzioni scolastiche di appartenenza e.
2. 106. Vacca.

Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: È allegata ai singoli piani triennali e anch'essa ivi pubblicata una relativa scheda riepilogativa e di sintesi al fine di facilitare l'approccio informativo del contenuto dei piani stessi.
2. 105. Luigi Gallo.

Al comma 10 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente e contestualmente comunicate ai rappresentati dei genitori presso gli organi scolastici, eventuali revisioni del piano triennale, nonché le deliberazioni degli organi scolastici che riguardi progetti educativi, offerte formative aggiuntive o extracurricolari non comprese nei piani triennali dell'offerta formativa o che incidano sulle attività scolastiche o sui rapporti scuola famiglia. Tali comunicazioni devono essere dettagliate e sono sotto la cura e la responsabilità del dirigente scolastico e del direttore amministrativo.
2. 1004. Pagano.

Sopprimere i commi 11 e 13.
2. 173. Terrosi, Iacono, Fioroni.

Sopprimere il comma 11

Conseguentemente,

sostituire il comma 13 con il seguente: Per l'anno scolastico 2015/2016 le istituzioni scolastiche individuano il fabbisogno necessario all'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6 a seguito dell'immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario redatta con delibera del collegio dei docenti e adottata dal consiglio d'istituto. Tale stima confluisce nel successivo piano triennale dell'offerta formativa;

all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente: Con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, l'organico dell'autonomia è ripartito tra i territori di competenza e assegnato alle singole istituzioni scolastiche, sulla base del fabbisogno espresso dalle stesse nei piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2. I posti dell'organico sono assegnati dall'Ufficio scolastico regionale;

all'articolo 7, sopprimere i commi 2, 3 e 4;

all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: e iscritti negli albi di cui all'articolo 7;

all'articolo 8, comma 4, lettera a) sopprimere le parole: individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;

all'articolo 8, comma 4, lettera b) e c), sopprimere le parole: individuati a livello di albo territoriale;

all'articolo 8, comma 5, primo periodo sopprimere le parole da: tutti gli albi, fino a: e, in subordine, e al medesimo comma sopprimere l'ultimo periodo;

all'articolo 8, sopprimere il comma 6.
2. 107. Vacca.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente,

sostituire il comma 13 con il seguente: 13. In prima applicazione, per l'anno scolastico 2015-2016, il dirigente scolastico individua i docenti da destinare all'organico funzionale della Istituzione scolastica di riferimento, utilizzando il ruolo di cui all'articolo 7, a seguito di immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario redatta sentiti il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto.
2. 152. D'Ottavio.

Sopprimere il comma 11.
*2. 207. Rampelli.

Sopprimere il comma 11.
*2. 312. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Sopprimere il comma 11.
*2. 253. Simonetti, Borghesi.

Sopprimere il comma 11.
*2. 227. Cristian Iannuzzi.

Sopprimere il comma 11.
*2. 138. Amoddio.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Le istituzioni scolastiche, definito il piano dell'offerta formativa, nominano il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, utilizzando gli stessi criteri delle GAE negli albi territoriali.
2. 108. Luigi Gallo.

All'articolo 2 sostituire il comma 11 con il seguente: Gli Uffici scolastici regionali e i relativi ambiti territoriali provvedono, sulla base dei piani triennali definiti dai dirigenti scolastici e validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'assunzione del personale da assegnare ai posti dell'organico dei docenti, secondo le modalità di cui all'articolo 8.
2. 1073. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Al comma 11, sostituire le parole: dirigenti scolastici con le seguenti: collegio docenti e sostituire la parola scelgono con la seguente: individua.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: con le modalità di cui all'articolo 7.
2. 109. Chimienti.

Al comma 11, sostituire le parole: definito il con le seguenti: con riferimento al.
2. 314. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 11, sostituire le parole: scelgono il personale con le seguenti: nominano il personale.
2. 1066. Cristian Iannuzzi.

Al comma 11, sostituire le parole: ai sensi del comma 6 con le seguenti: ai sensi dei commi 6 e 9.
2. 243. Simonetti, Borghesi.

Al comma 11, dopo le parole: ai sensi del comma 6 aggiungere le seguenti: di concerto con il consiglio d'istituto.
2. 27. Altieri, Centemero, Palmieri.

Al comma 11, sostituire le parole: scelgono il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui all'articolo 7, con le seguenti: assegnano il personale docente ai posti dell'organico dei docenti con le modalità previste all'articolo 396, comma 2, lettera d) del testo unico in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. 313. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 11, sostituire le parole: scelgono il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia con le seguenti: propongono l'incarico di docenza al personale.

2. 345. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 11, sostituire le parole: scelgono il personale, con le seguenti: propongono l'incarico di docenza al personale.
2. 26. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 11, sostituire la parola: scelgono con le seguenti: propongono al collegio docenti.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere le parole: con le modalità di cui all'articolo 7.
2. 110. Chimienti.

Al comma 11, sostituire la parola scelgono con le seguenti: individuano, di concerto con il collegio dei docenti e sentito il consiglio d'istituto,.
2. 1067. Labriola.

Al comma 11, sostituire la parola scelgono con la seguente: individuano.
*2. 172. Giovanna Sanna, Albanella, Casellato, Iacono.

Al comma 11, sostituire le parole scelgono con individuano.
2. 1036. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

Al comma 11, sostituire le parole: dell'organico dell'autonomia con le seguenti: per il potenziamento dell'offerta formativa.

Conseguentemente:

al comma 13 sostituire le parole all'organico dell'autonomia con le seguenti: ai posti per il potenziamento dell'offerta formativa;

al comma 3 dell'articolo 6 sostituire le parole: I posti dell'organico con le seguenti: I posti comuni e di sostegno sono coperti con le immissioni in ruolo effettuate secondo le fasi previste dal successivo comma 4 dell'articolo 8. I posti per il potenziamento dell'offerta formativa;

al comma 2 dell'articolo 7 dopo le parole: dei posti assegnati aggiungere le seguenti: , per il potenziamento dell'offerta formativa,;

all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: e iscritti negli albi di cui all'articolo 7;

al medesimo articolo 8, sopprimere i commi 5, 6 e 7.
2. 134. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

All'articolo 2, comma 11, dopo le parole: posti dell'organico dell'autonomia aggiungere le seguenti: secondo criteri e.

Conseguentemente, all'articolo 7 comma 2 dopo le parole sulla base del Piano triennale di cui all'articolo 2 aggiungere secondo criteri trasparenti e pubblici da lui individuati ed adottati dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto.
2. 1081. Centemero, Palmieri.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in base a dei criteri da stabilirsi tramite decreto-legge per la valutazione dei titoli e dei servizi che ciascun insegnante può annoverare nella sua carriera.
2. 262. Simonetti, Borghesi.

Al comma 12 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la realizzazione dei progetti inseriti nei piani dell'offerta formativa è altresì autorizzata la spesa di 300 milioni annui, a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 7 del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
2. 111. Luigi Gallo.

Sopprimere il comma 13.
*2. 228. Cristian Iannuzzi.

Sopprimere il comma 13.
*2. 206. Rampelli.

Sopprimere il comma 13.
*2. 254. Simonetti, Borghesi.

Sopprimere il comma 13.
*2. 340. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Sopprimere il comma 13.
*2. 137. Amoddio.

Sopprimere il comma 13.
*2. 114. Vacca.

Sopprimere il comma 13.
2. 1074. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'USR assegna i docenti da destinare alle istituzioni scolastiche sulla base della ripartizione dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6 comma 3, rispettando quanto stabilito dall'articolo 8, a seguito della predisposizione di una stima del fabbisogno necessario redatto dal collegio dei docenti e adottato dal consiglio di istituto. Tale stima confluisce nel successivo piano triennale dell'offerta formativa.

Conseguentemente:

all'articolo 6, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ai ruoli territoriali di cui all'articolo 7 e, successivamente, e al medesimo comma sopprimere il secondo periodo;

all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: e iscritti negli albi di cui all'articolo 7.
2. 112. Vacca.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Per l'anno scolastico 2015-2016, il dirigente scolastico predispone una stima del fabbisogno necessario all'organico dell'autonomia e lo sottopone all'approvazione del collegio dei docenti, del consiglio di istituto e del comitato tecnico-scientifico, ove istituito. Tale stima confluisce nel successivo piano per l'offerta formativa. Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, individua i docenti da destinare all'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6 dell'istituzione scolastica di riferimento, scegliendoli dal ruolo di cui all'articolo 7.
2. 135. Burtone.

Sostituire il comma 13, con il seguente:

13. Ai fini dell'avvio della Riforma di cui alla presente legge, il dirigente scolastico per l'anno scolastico 2015/2016, a seguito dell'immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario, redatte sentito il Collegio Docenti e il Consiglio d'istituto, individua i docenti da destinare all'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6, scegliendoli dall'albo territoriale di cui all'articolo 7.
2. 1025. Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: il dirigente scolastico fino a: di cui all'articolo 7 con le seguenti: le istituzioni scolastiche individuano i docenti da destinare all'organico dell'autonomia dell'istituzione scolastica di riferimento, utilizzando gli stessi criteri delle GAE negli albi territoriali,.
2. 113. Luigi Gallo.

Al comma 13, dopo le parole: , il dirigente scolastico aggiungere le seguenti: , di concerto con il consiglio d'istituto.
2. 28. Altieri, Centemero, Palmieri.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: individua i docenti, fino a di cui all'articolo 7, con le seguenti: con le modalità di all'articolo 396, comma 2, lettera d), del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, individua i docenti da destinare all'organico funzionale.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
2. 311. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: individua i docenti con le seguenti: individua i posti.

Conseguentemente, al medesimo periodo:

sostituire la parola: scegliendoli con la seguente: nominandoli;

sostituire la parola: sentiti con le seguenti: di concerto con.
2. 6. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 13, sostituire le parole individua i docenti con le seguenti individua i posti e sostituire la parola scegliendoli con la seguente nominandoli.
2. 1068. Cristian Iannuzzi.

Al comma 13, primo periodo, sostituire la parola individua con le seguenti: propone al collegio dei docenti.

2. 115. Chimienti.

Al comma 13, primo periodo, sostituire la parola: docenti con la seguente: posti, la parola scegliendoli con la seguente: nominandoli, e le parole: sentiti il collegio dei docenti e il consiglio di istituto con le seguenti: di concerto con il Collegio dei docenti e sentito il Consiglio di istituto, entro il 30 giugno.
2. 310. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 13, sostituire la parola: scegliendoli con le seguenti: individuandoli, di concerto con il collegio dei docenti e sentito il consiglio d'istituto,.
2. 1070. Labriola.

Al comma 13, primo periodo, dopo la parola: redatta aggiungere le seguenti: entro il 31 luglio 2015.
2. 116. Marzana.

Al comma 13, sostituire sentiti con le seguenti: di concerto.
2. 1069. Cristian Iannuzzi.

Al comma 13, sostituire la parola sentiti con le seguenti: d'intesa con.
2. 48. Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stumpo.

Al comma 13, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 161. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 13, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della tabella di valutazione dei titoli attualmente in vigore per l'assegnazione del punteggio di graduatoria per l'immissione in ruolo del personale docente.
2. 263. Simonetti, Borghesi.

Al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: I curricula dei docenti da destinare all'organico dell'autonomia della singola istituzione scolastica devono essere valutati dai dirigenti scolastici e dal Consiglio d'Istituto.
2. 29. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì, Centemero.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente comma:

13-bis. È obbligatorio, a partire dalla scuola secondaria, l'inserimento nel programma scolastico della materia diritto del lavoro in tutti gli istituti. Tali disposizioni si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 1075. Rostellato, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Sopprimere il comma 14.
*2. 255. Simonetti, Borghesi.

Sopprimere il comma 14.
*2. 1049. Catalano.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. L'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è assicurato utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, docenti di madre lingua o abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti, assegnati all'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6, ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi, ovvero attraverso l'attribuzione dell'insegnamento a docenti di scuola primaria in possesso di comprovate capacità.

Al comma 14, sostituire la parola: inglese con la seguente: straniera.
2. 118. Vacca.

Al comma 14, dopo le parole: della lingua inglese inserire le seguenti: nella scuola dell'infanzia e.
2. 117. Luigi Gallo.

Al comma 14, dopo le parole: scuola primaria aggiungere le seguenti: e secondaria di primo grado e dopo le parole: ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi aggiungere le seguenti: che adottano il sistema di esami YLE (Young Learners English).

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n.190, per un importo pari a 25 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 15 milioni per l'anno 2015 e a 25 milioni a decorrere dal 2016.
2. 236. Simonetti, Borghesi.

Al comma 14, dopo le parole: è assicurato aggiungere le seguenti: mediante il sistema di esami YLE (Young Learners English).

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 30 milioni per l'anno 2015 e a 40 milioni a decorrere dal 2016.
2. 235. Simonetti, Borghesi.

Al comma 14, sostituire le parole: delle risorse finanziarie o di con la seguente: dell’ e sostituire le parole: ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi con le seguenti: ovvero mediante ricorso ai docenti delle graduatorie di istituto.
2. 128. Vacca.

Al comma 14, sostituire le parole da: docenti di madre lingua fino a in qualità di specialisti, con le seguenti: prioritariamente i docenti con laurea abilitante in Scienze della formazione primaria, ovvero nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, i docenti di madre lingua abilitati, i docenti abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti, nonché attraverso la possibilità di avvalersi di docenti madre lingua in compresenza con i docenti abilitati.
2. 1000. Santerini, Lo Monte.

Al comma 14, sostituire le parole da: docenti di madre lingua fino alla fine del periodo, con le seguenti: prioritariamente i docenti con laurea abilitante in Scienze della formazione primaria, ovvero nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, i docenti di madre lingua abilitati o mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi.
2. 291. Santerini, Lo Monte.

Al comma 14, sostituire le parole da: docenti di madre lingua fino a: ovvero con le seguenti: prioritariamente docenti di madre lingua, con titolo abilitante equipollente per l'insegnamento nella scuola primaria, a seguire abilitati all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria in qualità di specialisti, poi abilitati all'insegnamento della lingua inglese della scuola secondaria di primo e di secondo grado e, in subordine, mediante ricorso alla fornitura di appositi servizi.

2. 130. Marzana.

Al comma 14, dopo le parole docenti di madre lingua inserire le seguenti: in possesso di titolo equipollente all'abilitazione dell'insegnamento per lo specifico grado di istruzione.
2. 131. Marzana.

Al comma 14, sopprimere le parole nella relativa classe di concorso e le parole da ovvero mediante fino alla fine del periodo.
2. 1035. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

Al comma 14, dopo le parole: relativa classe di concorso inserire le seguenti: o nella disciplina in questione relativamente al grado di istruzione in cui sono necessari.
2. 133. Marzana.

Al comma 14, sopprimere le parole: ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi.
*2. 230. Cristian Iannuzzi.

Al comma 14, sopprimere le parole: ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi.
*2. 237. Simonetti, Borghesi.

Al comma 14, sopprimere le parole: ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi.
*2. 129. Vacca, Marzana.

Al comma 14, sopprimere le parole: ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi.
*2. 193. Fioroni.

Al comma 14 sopprimere le parole:ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi.
*2. 1009. Scopelliti, Binetti.

Al comma 14, sopprimere le parole da: ovvero sino alla fine del periodo.

*2. 205. Rampelli.

Al comma 14, sostituire le parole: ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi, con le seguenti: attraverso anche l'utilizzo dell'organico come scaturito dal Piano triennale di cui ai commi precedenti.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è abrogato.
2. 308. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 14, sostituire le parole: ovvero mediante ricorso alla fornitura di appositi servizi, con le seguenti: purché in possesso del titoli di accesso all'insegnamento nella scuola primaria.
2. 309. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, è istituita la classe di concorso per l'accesso al ruolo del personale docente per la scuola primaria per l'insegnamento della lingua inglese, dell'educazione musicale e dell'educazione fisica.
2. 132. Marzana.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come modificato dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è altresì assicurata l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese nella scuola dell'infanzia utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, docenti in possesso di titoli e di requisiti adeguati, attraverso metodi idonei all'insegnamento ai bambini dai tre ai sei anni di età, ovvero, in subordine, mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, a modificare le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, introducendo espresso riferimento all'acquisizione delle nozioni fondamentali della lingua inglese nella scuola dell'infanzia, nonché la conoscenza delle nozioni fondamentali della lingua inglese e delle relative tecniche di insegnamento agli alunni della scuola dell'infanzia quale requisito necessario ai fini del curricolo dei docenti della scuola dell'infanzia.
2. 127. Toninelli.

Sopprimere il comma 15.
2. 1050. Catalano.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. L'insegnamento della musica e dell'educazione fisica nella scuola primaria è assicurato avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti. In quanto specifici e specialistici, hanno priorità, dopo l'esaurimento dell'organico disponibile, i docenti abilitati delle graduatorie di II fascia d'istituto che in questi anni hanno svolto servizio presso gli Istituti comprensivi e le direzioni didattiche nei vari progetti nazionali di educazione fisica nella scuola primaria attuati dal Miur/Coni (Alfabetizzazione Motoria, Progetto primaria, Sport di classe).

Conseguentemente all'articolo 8, comma 7, al quarto periodo premettere le parole: Fatto salvo per l'insegnamento dell'educazione fisica,.
2. 277. De Girolamo.

Al comma 15, sopprimere le parole: e dell'educazione fisica.

Conseguentemente, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. A domanda possono essere utilizzati come docenti specialisti di educazione fisica nella scuola primaria anche i docenti di scuola primaria in possesso di diploma ISEF o laurea in Scienze motorie. A tal fine la cattedra dei docenti di educazione fisica negli istituti comprensivi è articolata in 12 ore settimanali di servizio da prestare nelle classi di scuola secondaria di primo grado e 6 ore settimanali di servizio da prestare nelle classi della scuola primaria.
2. 140. Coccia.

Al comma 15, sopprimere le parole e dell'educazione fisica.

Conseguentemente, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. A domanda possono essere utilizzati come docenti specialisti di educazione fisica nella scuola primaria anche i docenti di scuola primaria in possesso di diploma ISEF o laurea in Scienze motorie con priorità a coloro i quali hanno svolto i progetti di alfabetizzazione motoria e sport di classe.
2. 1021. Coccia.

Al comma 15, sostituire le parole da: avvalendosi fino alla fine del comma con le seguenti: prioritariamente avvalendosi di docenti abilitati nel relativo grado d'istruzione, in subordine anche di docenti in ruolo in altri gradi di istruzione, purché l'utilizzo di questo personale non produca esuberi nell'organico destinato alla scuola primaria e il trattamento stipendiale sia conforme al grado di istruzione della scuola in cui opera.
2. 124. Marzana.

Al comma 15, sostituire le parole da: avvalendosi fino alla fine del comma con le seguenti: prioritariamente avvalendosi di docenti abilitati nel relativo grado di istruzione e, in subordine, di docenti in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti.
2. 125. Marzana.

Al comma 15, sopprimere le parole: , anche in ruolo in altri gradi di istruzione,.
2. 126. Vacca.

Al comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

A tal fine si istituisce il ruolo dei docenti di Educazione fisica della scuola primaria, con cattedra articolata su un orario di insegnamento settimanale di 22 ore più 2 di programmazione. I docenti di scuola primaria a tempo indeterminato in possesso di diploma ISEF o laurea in SM transitano a domanda nel nuovo ruolo dei docenti di educazione fisica della scuola primaria, con contemporanea compensazione di posto comune in organico dell'autonomia.
2. 204. Rampelli.

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dall'anno scolastico 2015/16, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della determinazione dell'organico da effettuarsi secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, garantisce la presenza negli organici di diritto delle scuole primarie di docenti di educazione fisica.
2. 76. Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Chimienti, Di Benedetto.

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A domanda possono essere utilizzati come docenti specialisti di educazione fisica nella scuola primaria anche i docenti di scuola primaria in possesso di diploma ISEF o laurea in Scienze motorie.
*2. 203. Rampelli.

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A domanda possono essere utilizzati come docenti specialisti di educazione fisica nella scuola primaria anche i docenti di scuola primaria in possesso di diploma ISEF o laurea in Scienze motorie.
*2. 272. Vezzali, Molea, Capua.

Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , purché in possesso di una formazione per la didattica della musica ai bambini conseguita mediante specifici corsi attivati presso le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale nel quadro del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 10, comma 4.

2. 168. Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: laddove detti docenti non siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria dovranno seguire appositi percorsi di formazione in servizio predisposti dal Miur o dalla stessa Istituzione scolastica.
2. 293. Santerini, Lo Monte.

Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero attraverso l'attribuzione dell'insegnamento a docenti di scuola primaria in possesso di comprovate capacità.
2. 30. Centemero, Palmieri.

Al comma 15 aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure avvalendosi di atleti o musicisti professionisti di chiara fama nazionale o regionale inseriti negli albi territoriali secondo le modalità stabilite di concerto tra MIUR e CONI con apposito regolamento.
2. 31. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì, Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 15 aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure avvalendosi di atleti o musicisti professionisti di chiara fama nazionale o regionale con incarico ad esperti.
2. 32. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì, Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A domanda possono essere utilizzati come docenti specialisti di educazione fisica nella scuola primaria anche i docenti di scuola primaria in possesso di diploma ISEF o laurea in Scienze motorie.
2. 33. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine la cattedra dei docenti di educazione fisica negli istituti comprensivi è articolata in 12 ore settimanali di servizio da prestare nelle classi di scuola secondaria di primo grado e 6 ore settimanali di servizio da prestare nelle classi della scuola primaria.
2. 34. Centemero, Palmieri, Lainati.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo previsto dalla lettera d) del comma terzo del presente articolo, l'insegnamento di diritto e di economia, da garantirsi in tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, ove non previsto dai piani di studio, anche attraverso il potenziamento dell'offerta formativa, è assicurato utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti, assegnati all'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6, ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi.
2. 35. Centemero, Palmieri.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. L'insegnamento di esecuzione e interpretazione, musica d'insieme, teoria analisi e composizione, tecnologie musicali, storia della musica, storia della danza, tecniche della danza, laboratorio coreutico, laboratorio coreogratico, teoria e pratica musicale per la danza, nei licei musicali e coreutici, è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, avvalendosi di docenti abilitati nelle classi di concorso A031 A032 A077 come da allegato E del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 e successive note, anche in ruolo in altri gradi di istruzione.
2. 123. Vacca.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità di cui al comma 3, lettera e) della presente legge, è abrogato il comma 2 del/articolo 2048 del codice civile.
2. 281. Causin.

Dopo il comma 15, inserire il seguente: 15-bis. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 3, lettere e) e f), nonché al fine di promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, è riconosciuta, secondo le modalità e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'equipollenza alla laurea triennale, alla laurea magistrale e alla specializzazione dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. 1029. Ghizzoni, Manzi, Rampi, Malpezzi, Malisani, D'Ottavio, Bossa, Rocchi, Sgambato, Ascani, Blazina, Coccia, Crimi, Narduolo, Pes.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. L'insegnamento delle varie materie ai bambini non udenti è assicurato anche attraverso il metodo di comunicazione denominato LIS.

2. 246. Simonetti, Borghesi.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità» sono sostituite con le seguenti: «31 luglio»;

b) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché tenendo conto che le vacanze estive non possano durare per più di sessanta giorni consecutivi.».
2. 202. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-bis A decorrere dal 1o settembre 2015, l'articolo 307 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rivisto dall'articolo 328 della legge 190 del 2014 abrogato è sostituito dal seguente:

Art. 307. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici Scolastici Regionali e del Dirigente ad essi preposto, che per la specifica funzione da ricoprire in ogni Ambito Territoriale, si avvale della collaborazione di un docente di ruolo di Educazione Fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.

Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2015, e 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 1076. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Dopo il comma 16 aggiungere, in fine, il seguente:

16-bis. Ai fini di portare a compimento l'autonomia scolastica prevista dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 e successive norme attuative, nel rispetto degli articoli 117 e 118 della Costituzione e della innovazione e modernizzazione del Sistema Scolastico, a partire all'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può autorizzare, sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti di piena autonomia didattica, organizzativa, di innovazione e finanziaria. Ai progetti possono accedere tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione, previa approvazione degli organi collegiali di istituto. Il finanziamento è volto a coprire le spese di ordinaria gestione, inclusa la retribuzione degli insegnanti, calcolate sulla base del costo medio pro capite negli ultimi tre anni delle scuole di pari ordinamento ubicate in medesimo territorio. Le scuole autorizzate possono anche avvalersi di finanziamenti da parte di enti locali, realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. Ai fini dell'autonomia didattica, con decreto non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può essere autorizzato un ampliamento delle quote di autonomia e flessibilità, nel rispetto dei profili di uscita e del profilo educativo culturale e professionale, a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Le scuole autorizzate sono sottoposte a procedure di valutazione obbligatorie.
2. 1077. Centemero.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - (Costituzione di fondazioni e consorzi a sostegno di istituzioni scolastiche autonome). - 1. Le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore e formative accreditate, singolarmente o in rete, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, possono promuovere o partecipare alla costituzione di fondazioni e consorzi finalizzati al sostegno della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi collegiali.

2. I partner previsti dal comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, altre fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: culturali del territorio aggiungere le seguenti: e dei soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2.
2. 01. Centemero, Gelmini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Valorizzazione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale).

1. Fermo restando le prerogative delle Regioni e delle Province autonome in materia di Istruzione e formazione professionale, e il rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, per innalzare il livello generale delle competenze e per assicurare la migliore offerta formativa e didattica agli alunni e agli studenti, le istituzioni formative, anche in rete con le istituzioni scolastiche, definiscono una programmazione triennale cui concorrono lo Stato, le Regioni e le Province autonome, orientata ai criteri di flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio, integrazione delle strutture, efficienza nell'impiego delle risorse, introduzione di tecnologie innovative e coordinamento con il contesto territoriale.
2. 02. Gelmini, Centemero.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Fondo per la realizzazione dell'autonomia scolastica).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dall'esercizio finanziano 2015, è istituito il Fondo per l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Al fondo è attribuita la dotazione annua già prevista per il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Sono altresì versate nel Fondo le disponibilità residue del citato Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il fondo, di cui al comma 1, è destinato: alla piena realizzazione dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo delle istituzioni scolastiche ai fini del successo formativo. Il fondo può essere altresì utilizzato realizzare le forme di autonomia organizzativa previste dai regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e per il raccordo tra i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali, i percorsi di istruzione e formazione professionali regionali che intendono costituire, d'intesa tra di loro, centri scolastici polivalenti denominati «campus» o «poli informativi», nonché poli tecnico-professionali, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Le convenzioni costitutive dei campus dei poli prevedono modalità di gestione e di coordinamento delle attività che assicurano la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali.

3. I capitoli di bilancio del Fondo, di cui al comma 1, sono gestiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso bandi pubblicati annualmente con decreto dei Ministero e secondo i criteri di cui al comma 6.

4. Con una o più direttive del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Senato il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti annualmente:

a) gli interventi prioritari da finanziare mediante le risorse del Fondo, sulla base del monitoraggio effettuato e dei bisogni rilevati;

b) i criteri generali di ripartizione delle somme destinate agli interventi di cui alla lettera a) e le modalità della relativa gestione;

c) i criteri nazionali e i risultati attesi, nel rispetto dei quali sono ripartite le risorse del Fondo alle istituzioni scolastiche autonome;

d) la quota di progetti pluriennali, biennali o triennali da finanziare mediante le risorse del Fondo.

5. La definizione degli interventi e dei criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2-quinquies deve tenere conto dell'ammontare complessivo delle risorse in dotazione al fondo delle politiche nazionali adottate per il sistema nazionale di istruzione e formazione e delle indicazioni dell'unione europea, evitando un'eccessiva parcellizzazione delle medesime risorse al fine di non compromettere l'efficacia e l'impatto degli interventi finanziari.

6. Sono considerati criteri prioritari di finanziamento:

a) la qualità e la sostenibilità dei progetti;

b) il grado di innovazione organizzativa, didattica e di ricerca;

c) la progettualità a livello di rete;

d) il partenariato interregionale, in particolare con scuole che appartengono a contesti geografici o socio-economici svantaggiati;

e) la partecipazione al progetto da parte di enti locali, di università o di altri soggetti che svolgono attività culturale, sociale o economica nel territorio, sia nella forma di partenariato che di cofinanziamento del progetto attraverso elargizioni che non comportino vincoli all'autonomia organizzativa, didattica e di ricerca della scuola.
2. 03. Centemero, Palmieri, Lainati.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Autonomia delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica).

1. Il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 2, sostituire le parole da: 11.683.000 a: 33.923.000 con le seguenti: 4.683.000 euro per l'anno 2015, a 90.713.000 euro per l'anno 2016, a 127.663.000 euro per l'anno 2017, a 74.963.000 euro per l'anno 2018, a 40.863.000 euro per l'anno 2019, a 23.000.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 26.923.000
2. 06. Malpezzi, Ghizzoni, Crimì, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»;

b) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché tenendo conto che le vacanze estive non possano durare per più di sessanta giorni consecutivi.».
2. 07. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione sentimentale).

1. Nelle scuole del primo e del secondo ciclo è introdotto l'insegnamento dell'educazione sentimentale finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne.

2. La scuola, anche attraverso l'educazione sentimentale, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.

3. I piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono modificati e integrati al fine di garantire in ogni materia l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sentimentale.

4. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, l'orario settimanale di insegnamenti e attività delle scuole dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado è aumentato di un'ora dedicata all'educazione sentimentale. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni è conseguentemente modificato.

5. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, sono ridefiniti in aumento gli organici del personale docente delle scuole dell'istruzione secondaria del primo e del secondo ciclo dell'istruzione al fine di garantire l'insegnamento dell'educazione sentimentale.

6. Le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l'insegnamento dell'educazione sentimentale.

7. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per quanto di competenza, d'intesa con le regioni e con le province autonome, sono definiti i programmi e le linee guida dell'insegnamento dell'educazione sentimentale.

8. Le linee guida di cui al comma 7 forniscono indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ciclo e nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, i temi della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

9. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le istituzioni scolastiche attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti, per il personale scolastico, incluso quello delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

10. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, possono essere adottati in ambito scolastico unicamente libri di testo e materiali didattici corredati dalla autodichiarazione delle case editrici che attestino il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione polite (pari opportunità nei libri di testo), redatto con il contributo della Commissione europea e del Governo italiano.

11. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
2. 04. Costantino, Nicchi, Duranti, Giancarlo Giordano, Pannarale.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione sentimentale).

1. Nelle scuole del primo e del secondo ciclo è introdotto l'insegnamento dell'educazione sentimentale finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne.

2. La scuola, anche attraverso l'educazione sentimentale, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.

3. I piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono modificati e integrati al fine di garantire in ogni materia l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sentimentale.

4. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, l'orario settimanale di insegnamenti e attività delle scuole dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado è aumentato di un'ora dedicata all'educazione sentimentale. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni è conseguentemente modificato.

5. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, sono ridefiniti in aumento gli organici del personale docente delle scuole dell'istruzione secondaria del primo e del secondo ciclo dell'istruzione al fine di garantire l'insegnamento dell'educazione sentimentale.

6. Le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l'insegnamento dell'educazione sentimentale.

7. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per quanto di competenza, d'intesa con le regioni e con le province autonome, sono definiti i programmi e le linee guida dell'insegnamento dell'educazione sentimentale.

8. Le linee guida di cui al comma 7 forniscono indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ciclo e nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, i temi della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

9. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le istituzioni scolastiche attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti, per il personale scolastico, incluso quello delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

10. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, possono essere adottati in ambito scolastico unicamente libri di testo e materiali didattici corredati dalla autodichiarazione delle case editrici che attestino il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione polite (pari opportunità nei libri di testo), redatto con il contributo della Commissione europea e del Governo italiano.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede, nel modo seguente: All'articolo 10, i commi 1, 2 e 3 sono soppressi.

2. 05. Costantino, Nicchi, Duranti, Giancarlo Giordano, Pannarale.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Insegnamento dell'educazione civica).

1. L'educazione civica, intesa come insegnamento e processo formativo con cui gli studenti acquisiscono la consapevolezza di diventare soggetti attivi e protagonisti della comunità cittadina, regionale, nazionale ed europea, informata ai princìpi e ai valori della Costituzione italiana e delle norme europee, è materia di studio nelle scuole dell'obbligo.

2. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la materia «educazione civica» è parte integrante dei programmi e dell'attività didattica nella scuola dell'obbligo.

3. I programmi, le modalità e i tempi dell'insegnamento della materia di cui al comma 1, sono definiti dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che:

a) l'insegnamento dell'educazione civica sia articolato su di un orario di almeno dieci ore mensili;

b) l'insegnamento dell'educazione civica sia a cura di docenti adeguatamente formati;

c) all'apprendimento della materia si aggiungano anche momenti di ricerca e sperimentazione extrascolastici;

d) siano individuate e sviluppate nuove metodologie di insegnamento tese a realizzare una partecipazione attiva e un coinvolgimento pieno degli alunni e dei docenti stessi, in particolare con strategie che possano coinvolgere anche i genitori degli alunni.

4. Le direzioni scolastiche regionali, in collaborazione con gli assessorati all'istruzione delle singole regioni, individuano tra il personale docente le figure più idonee all'insegnamento dell'educazione civica, redigendo, previo espletamento dei corsi di cui al comma 2 dell'articolo 4, apposito albo regionale degli insegnanti di educazione civica ambientale.

5. Al fine di garantire la formazione del personale docente, per l'insegnamento della materia di studio di cui all'articolo 1, è istituito un fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

6. Le risorse di cui al comma 5, sono ripartite fra le regioni, che d'intesa con gli uffici scolastici regionali, predispongono appositi corsi di formazione per l'insegnamento della materia di cui al comma 1.

7. Ai maggiori oneri di cui al comma 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 01000. Pisicchio, Marguerettaz.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 18. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Al fine di tutelare la libertà di insegnamento e di apprendimento e di favorire l'innovazione didattica e l'uso delle nuove tecnologie, nelle scuole secondarie non sono previsti testi scolastici obbligatori. I docenti possono scegliere di utilizzare materiali didattici alternativi e gli studenti possono usare altri libri di testo o materiali purché siano in linea con gli obiettivi curricolari.
3. 37. Rampelli.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Come previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.
3. 19. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di soddisfare pienamente le esigenze didattiche e formative personalizzate degli studenti con le seguenti: al fine di favorire la crescita e lo sviluppo personale e culturale degli studenti.

Conseguentemente, al medesimo comma,

al primo periodo, sostituire la parola: introducono con la seguente: attivano.

al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsto dal percorso scelto;

al secondo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 2 aggiungere le seguenti: e della rilevazione degli effettivi bisogni degli studenti e delle esigenze delle famiglie.
3. 4. Centemero, Palmieri.

Al comma 1 sostituire le parole da: introducono insegnamenti fino alla fine del periodo con le seguenti: introducono gli insegnamenti opzionali nel 2o biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità.
3. 33. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 1, sostituire le parole: introducono insegnamenti opzionali fino a: ordine ed opzione di istruzione con le seguenti: introducono gli insegnamenti opzionali negli ultimi tre anni di studi per ogni studente, il quale individuerà le materie da approfondire su un quinto del monte orario totale per lo specifico grado, ordine ed opzione di istruzione.
3. 26. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli.

Al comma 1, dopo la parola: introducono inserire le seguenti: sentiti gli enti locali di riferimento.
*3. 49. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, dopo la parola: introducono inserire le seguenti: sentiti gli enti locali di riferimento.
*3. 5. Russo, Squeri, Altieri.

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere la parola: opzionali.

Conseguentemente al medesimo comma, al secondo periodo, sopprimere le parole da: e sono inseriti fino alla fine del periodo.
3. 44. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, sopprimere le parole: , ulteriori.
3. 1003. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Scanai, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ulteriori con le seguenti: alternativi ed equivalenti.

Conseguentemente, dopo le parole: di istruzione aggiungere le seguenti: , con esclusione di quelli caratterizzanti il corso di studi e oggetto di prova scritta negli esami di Stato.

3. 40. Santerini, Lo Monte.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: ulteriori aggiungere le seguenti: , con un numero massimo del 20 per cento.
3. 45. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola ordine.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione inseriscono il curriculum di ciascuno studente nel Portale unico di cui all'articolo 14, comma 1.
3. 3. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, dopo le parole: attivati dalle istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: o da reti di istituzioni scolastiche.
3. 32. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 1, dopo le parole: alle competenze acquisite aggiungere le seguenti: anche nel volontariato e nel servizio civile,.

Conseguentemente, dopo le parole: alle attività culturali, sportive sopprimere le seguenti: e di volontariato.
3. 41. Santerini, Lo Monte.

Al comma 1, dopo le parole: scuola-lavoro aggiungere le seguenti: , alla partecipazione a laboratori didattici e a comunità di apprendimento non formali, basate sulla logica pari a pari, nonché.
3. 8. Martelli.

Al comma 1, dopo le parole: attività culturali, aggiungere le seguenti: artistiche, di pratiche musicali,.
3. 30. Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'eventuale insegnamento opzionale dell'educazione sessuale, le istituzioni scolastiche dovranno fornire adeguate conoscenze sulla maternità e la paternità, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 29 della Costituzione.
3. 1000. Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Negli istituti tecnici agrari e negli istituti professionali per l'agricoltura è assicurato il potenziamento, per piano di studi per classe, degli insegnamenti di Esercitazioni Agrarie, classe di concorso C050, ora 5C.
3. 38. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.-bis. Agli insegnamenti di cui al comma 1, è comunque associato l'apprendimento di tecniche di pronto soccorso di basic life support con la possibilità di successiva integrazione con adeguate conoscenze di procedure di defibrillazione.
3. 24. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Valente, Brescia, Di benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Negli istituti tecnici e professionali, è assicurato il potenziamento delle discipline tecnico pratiche di laboratorio, nel primo biennio, al fine di combattere la dispersione scolastica; e nel secondo biennio al fine di rendere più consapevoli gli allievi attraverso maggiori competenze e abilità relative al profilo professionale che sceglieranno per accedere al mondo del lavoro.
3. 2. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

l-bis. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle scuole del primo ciclo, è previsto l'insegnamento della materia «Educazione alimentare» e sono organizzati percorsi didattici finalizzati alla suddetta disciplina concernente le abitudini alla piramide alimentare, la composizione e il valore nutritivo degli alimenti anche attraverso la lettura delle etichette, la rilevanza e la funzione e la storia dei vari alimenti al fine di far sviluppare all'adolescente un comportamento responsabile nella scelta dei cibi, la conoscenza degli effetti di un'alimentazione eccessiva o insufficiente e le varie patologie legate all'alimentazione allo scopo di prevenire i disturbi del comportamento alimentare.
3. 1006. Rostellato, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Sopprimere il comma 2.
*3. 22. Chimienti, Marzana, Vacca, Luigi Gallo.

Sopprimere il comma 2.
*3. 47. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 2, sostituire le parole: Il dirigente scolastico può individuare percorsi formativi e iniziative dirette a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti con le seguenti: Il dirigente scolastico di concerto con gli organi collegiali può individuare percorsi formativi e iniziative dirette a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti.
3. 27. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Al comma 2, sostituire le parole: Il dirigente scolastico può con le seguenti: Le scuole secondarie di II grado possono.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: utilizzando fino a: sponsorizzazioni e aggiungere, in fine, il seguente periodo: le istituzioni scolastiche non possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti privati.
3. 15. Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana.

Al comma 2 sostituire le parole: Il dirigente scolastico può con le seguenti: Le scuole secondarie di II grado possono.

Conseguentemente, sostituire le parole da: utilizzando fino a: sponsorizzazioni con le seguenti: utilizzando le risorse disponibili ai sensi del comma 1-bis comma 5 del decreto-legge n. 134 del 25 settembre 2009.
3. 16. Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana.

Al comma 2 sostituire le parole: Il dirigente scolastico può con le seguenti: Le scuole secondarie di II grado possono.

Conseguentemente, dopo le parole: studenti inserire le seguenti: dell'ultimo biennio.
3. 13. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia.

Al comma 2, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti: ed il Collegio dei docenti.

Conseguentemente, sostituire la parola: può con la seguente: possono e le parole: esterni, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni, con le seguenti: esterni pubblici.
3. 46. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 2, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti: previo parere del consiglio d'istituto e del collegio dei docenti.
3. 14. Vacca, Marzana, Luigi Gallo.

Al comma 2, dopo le parole: Il Dirigente scolastico sono aggiunte le seguenti: , sentiti il Collegio dei docenti e il Consiglio d'istituto.
3. 9. Pilozzi, Malpezzi.

Al comma 2, dopo le parole: Il Dirigente scolastico aggiungere le seguenti: sentito il Collegio dei docenti.
*3. 25. Burtone.

Al comma 2, dopo le parole: dirigente scolastico aggiungere le seguenti: sentito il Collegio dei docenti.
*3. 1001. Pagano.

Al comma 2, dopo le parole: può individuare inserire le seguenti: , sentito il pedagogista di riferimento dell'istituzione scolastica,.
3. 36. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole: e iniziative diretti, aggiungere le seguenti: all'orientamento post scolastico ed.
3. 43. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Al comma 2 sostituire le parole: del merito scolastico e dei talenti con le seguenti: delle inclinazioni e dei talenti di tutti gli studenti, in particolare di quelli che presentano bisogni educativi speciali e difficoltà di apprendimento.
3. 23. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Vacca.

Al comma 2 sopprimere le parole da: , utilizzando fino a: procedure.
3. 39. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2 sostituire le parole: compresi con quelli derivanti da sponsorizzazioni con le seguenti: senza che ci siano sponsorizzazioni negli Istituti scolastici.
3. 21. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia.

Al comma 2, dopo le parole: derivanti da sponsorizzazioni inserire le seguenti: sentiti gli enti locali di riferimento al fine di raccordare gli interventi con la programmazione della rete scolastica.
3. 6. Russo, Squeri, Altieri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e la completa autonomia di scelta nell'utilizzo delle risorse.
3. 20. Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare la migliore continuità tra scuola secondaria di II grado e l'istruzione superiore, le istituzioni scolastiche, le università e gli ITS potranno sottoscrivere dei protocolli d'intesa finalizzati alla definizione di un programma di attività co-progettate e co-realizzate, il cui fine sia quello di implementare e certificare le competenze acquisite dagli studenti della scuola secondaria superiore in vista della prosecuzione della loro formazione in ambito universitario ovvero nel segmento dell'Istruzione Tecnica Superiore (ITS).

I percorsi potranno essere attivati con gradualità a partire dal secondo biennio della scuola secondaria di II grado e insisteranno sul potenziamento delle competenze in ingresso richieste dalle Università e dagli ITS.

Le attività didattiche realizzate da un team di docenti universitari e di scuola secondaria di II grado, selezionati, rispettivamente, dai direttori di dipartimento universitari e dal Comitato per la valutazione del servizio dei docenti (articolo 11 d.lgs. n. 297/1994), contribuiranno anche alla formazione in servizio dei docenti, attraverso la metodologia della ricerca-azione e della Comunità di Pratiche.

Le competenze acquisite dagli studenti, certificate in base ad indicatori e livelli definiti nell'ambito dei protocolli di intesa coerentemente all'EQF (Quadro Europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente) contribuiranno a formare il 50 per cento del punteggio attribuito agli studenti che partecipano alle selezioni per l'ammissione alle facoltà a numero chiuso o limitato.
3. 11. Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stumpo.

Dopo il comma2, aggiungere il seguente:

2-bis. È istituito, nel sistema nazionale di istruzione, l'insegnamento a carattere interdisciplinare dell'educazione di genere.

I piani dell'offerta formativa delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano misure educative volte all'eliminazione degli stereotipi di genere promuovendo cambiamenti nei modelli comportamentali al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla differenziazione delle persone in base al sesso di appartenenza e di sopprimere gli ostacoli che limitano di fatto la complementarità tra i sessi nella società.

Le tematiche a contenuto metodologico scientifico e culturale relative all'educazione di genere non costituiscono materia curricolare a se stante e sono parte integrante degli orientamenti educativi e dei programmi di insegnamento.

Il dirigente scolastico, d'intesa con il collegio dei docenti ed il consiglio d'istituto nomina, tra i docenti, un referente dell'educazione di genere, con il compito di promuovere azioni e iniziative mirate, in collaborazione con gli organismi preposti alle politiche per le pari opportunità, assicurando il coinvolgimento delle famiglie degli studenti.

I contenuti e le modalità dell'educazione di genere saranno adeguati all'età degli alunni e al loro diverso grado di maturità psico-fisica e devono tenere conto delle diverse proposte in un quadro di pluralismo culturale.

Nell'ambito delle finalità indicate nel presente comma, il MIUR, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, predispone appositi percorsi formativi per il personale docente da impegnare nell'insegnamento dell'educazione di genere che prevedono, in particolare, tematiche quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, la cultura del rispetto dell'altro e la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali.

Le università, nel predispone i corsi di laurea per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria, tengono conto delle finalità della presente legge.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili e d'intesa con gli organi preposti alle politiche per le pari opportunità, l'adozione di libri di testo nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria conformi alle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione POLITE (Pari opportunità nei libri di testo) e recanti la dichiarazione di adesione al medesimo codice.
3. 12. Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stumpo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello Studente.
3. 1002. Ascani, Rocchi, Blazina, Bossa, Coccia, Carocci, Crimì, D'ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 3, sopprimere le parole: del curriculum dello studente di cui all'articolo 3 e.
*3. 48. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 3, sopprimere le parole: del curriculum dello studente di cui all'articolo 3 e.
*3. 17. Marzana, Brescia, Luigi Gallo.

Al comma 3 dopo le parole: Le istituzioni scolastiche inserire le seguenti: alla fine del percorso formativo dello studente fino ai 12 mesi successivi.
3. 10. Albini, Fossati.

Al comma 3, dopo le parole: istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: del sistema di istruzione nazionale.
3. 42. Santerini, Lo Monte.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: anche attraverso la sperimentazione di registri elettronici per la mappatura del curriculum ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.
3. 1. Coppola, Ascani, Marco Di Maio, Quintarelli, Bonaccorsi, Capua, Tentori, Basso, Peluffo, Gadda, Dellai, Malpezzi, Bonomo, Bargero, Carrozza, D'Alia, Gribaudo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le istituzioni scolastiche possono individuare docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 1.
3. 34. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera.

3. 29. Beni, Iori, Capone, Locatelli, Di Lello, Chaouli, Fossati, La Marca, Tidei, Patriarca, Cimbro, Lacquaniti, D'Incecco, Capone.

Dopo il comma aggiungere il seguente:

3-bis. Gli studenti delle scuole paritarie sono esclusi dal programma nazionale di valorizzazione del merito e del talento degli studenti e dal riparto delle risorse complessivamente disponibili per tale finalità.
3. 1004. Catalano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 2012, n. 222 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il primo e l'ultimo giorno di lezione di ogni anno scolastico è fatto obbligo il canto dell'inno di Mameli da parte degli studenti e degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado».
3. 025. Antimo Cesaro, Molea, Mazziotti Di Celso.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Revoca e riassegnazione della quota capitaria in caso di trasferimento per disagio psico-fisico).

1. Le risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, assegnate direttamente agli istituti scolastici con periodicità quadrimestrale, secondo i criteri e i parametri al decreto ministeriale 1o marzo 2007, n. 21 e di cui al decreto ministeriale n. 351 del 21 maggio 2014 e da questi erogate, sono ripartite in base al numero degli alunni.

2. Al termine del primo e del secondo quadrimestre le risorse assegnate per quota capitaria agli studenti che hanno richiesto, con nulla-osta, il trasferimento ad altro Istituto del sistema nazionale pubblico di istruzione per disagio psico-fisico sono revocate all'Istituto a cui l'alunno è iscritto e attribuite all'Istituto di destinazione. Al termine dell'anno scolastico, a seguito di verifica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che attesti il superamento del disagio psico-fisico e del contributo educativo formativo e motivazionale all'alunno, all'Istituto di destinazione sono assegnate risorse pari al doppio della quota capitaria medesima.
3. 050. Gigli, Santerini, Lo Monte.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Rafforzamento dei Poli tecnici professionali).

1. Al fine di favorire l'accesso all'occupazione giovanile nonché la ricollocazione delle persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata, nell'ambito dei poli tecnici professionali, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le Regioni definiscono piani di intervento per la formazione e il lavoro, di durata triennale, per il sostegno a programmi finalizzati a stimolare l'offerta di posti disponibili, a supportare le imprese nell'utilizzo degli strumenti, a valorizzare la componente formativa professionalizzante in raccordo con i sistemi di certificazione della competenze e i repertori regionali e nazionali, nonché ad accelerare processi di riallocazione del personale in esubero o oggetto di licenziamenti collettivi.

2. I piani di cui al comma precedente sono attuati dagli Istituti Tecnici Superiori e possono prevedere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, l'attivazione di strumenti anche in grado di compensare le maggiori difficoltà occupazionali di alcuni gruppi di lavoratori, incidendo direttamente o indirettamente sul costo del lavoro a favore delle imprese che partecipano attivamente alle attività formative mettendo a disposizione i propri impianti per le lezioni/esercitazioni pratiche e attività di tirocinio. I piani possono essere attivati anche nei processi di sviluppo aziendale collegati a programmi di investimenti con particolare riferimento a quelli ad alto contenuto innovativo, per la promozione dell'internazionalizzazione e il rafforzamento del made in Italy, nonché tesi ad introdurre nuovi processi produttivi sostenibili da un punto di vista energetico-ambientale.

3. Previa intesa in Conferenza Stato Regioni, agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti possono concorrere le risorse rinvenite dai fondi strutturali e di investimento 2014-2020, dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 188, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione.

4. Con Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro, dello Sviluppo economico, dell'Economia e delle Finanze, e previo parere della Conferenza Stato Regioni, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, sono disciplinati i criteri per l'attivazione dei piani di cui al comma 1 e le misure previste dal precedente comma 2.
3. 01. Palese, Centemero, Palmieri..

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Istituzione nelle città di Torino di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica).

1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa prevedendo un piano pluriennale per t'attivazione nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado comprendenti licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, al fine di si promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, istituendo nelle città di Torino distretti scolastici sperimentali in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, si struttura in modo che coinvolga tutti gli insegnamenti. A tal fine i docenti, per la sua realizzazione, presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.

2. La deroga contenuta nella presente legge consiste nella determinazione di un speciale distretto sperimentale da determinare nella città di Torino. A tal fine si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare un ambito territoriale omogeneo e una popolazione pari a 50.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Torino. Nell'ambito del distretto scolastico detto, sarà assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Governo dovrà tenere in conto il riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.

3. I principi sui quali si fonda la sperimentazione, nel rispetto della normativa domestica non derogata e comunitaria, sono quelli dell'indipendenza, libertà di scelta del percorso educativo entro limiti codificati e successivamente specificati, parzialmente delegati al Ministro della pubblica istruzione, vertenti sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale dello studente. Al fine di realizzare l'obiettivo le classi dovranno essere composte di studenti suddivise per fascia di età ovvero:

a) dalla nascita ai 3 anni di età;

b) dai 3 ai 6 anni di età;

c) dai 6 ai 12 anni di età;

d) dai 12 ai 18 anni di età.

4. Tali suddivisioni sono proposte al fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione, l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nelle individuazione autonoma delle attività da svolgere, nella decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato, all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente pubblicizzate dall'insegnante. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di cui al comma 1 ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.

5. Ogni istituto individuato per la sperimentazione, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento necessari al migliore funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, indicando nel periodo delle tre ore quello ottimale. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza individuati dalla delega di cui al comma 2 che specifica le modalità della sperimentazione delegate.

7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e apprendimento e dei materiali didattici a disposizione di docenti e discenti, deve favorire l'apprendimento per scoperta e per costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente sulla base di un modello psicopedagogico costruttivista. Il materiale didattico specializzato deve consentire l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi, l'autocorrezione.

8. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire un centro per l'innovazione scolastica presso i due distretti sperimentali di Torino al fine di favorire e implementare lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo che si vuole seguire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale del discente. A tal fine deve essere assicurata la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni educative sviluppate in seguito all'adozione del modello ivi proposto. Si specifica che il metodo di formazione degli insegnanti e dei formatori dovrà essere quello utilizzato per la formazione dei discenti.

9. È prevista l'istituzione di un centro per l'innovazione scolastica che favorisca lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza, sulla libertà di scelta del proprio percorso educativo, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e sul rispetto del naturale sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino, oltre alla formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni derivanti dalla sperimentazione delle attività educative sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.

10. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami degli studenti torinesi partecipanti al progetto sperimentale. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.

11. I decreti suddetti demandati al Ministro della pubblica istruzione, sono emanati entro il 31 dicembre 2015.

12. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2035. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 07. Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Istituzione nelle città di Torino di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica).

1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa prevedendo un piano pluriennale per t'attivazione nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado comprendenti licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, al fine di si promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, istituendo nelle città di Torino distretti scolastici sperimentali in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, si struttura in modo che coinvolga tutti gli insegnamenti. A tal fine i docenti, per la sua realizzazione, presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.

2. La deroga contenuta nella presente legge consiste nella determinazione di un speciale distretto sperimentale da determinare nella città di Torino. A tal fine si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare un ambito territoriale omogeneo e una popolazione pari a 50.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Torino. Nell'ambito del distretto scolastico detto, sarà assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Governo dovrà tenere in conto il riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.

3. I principi sui quali si fonda la sperimentazione, nel rispetto della normativa domestica non derogata e comunitaria, sono quelli dell'indipendenza, libertà di scelta del percorso educativo entro limiti codificati e successivamente specificati, parzialmente delegati al Ministro della pubblica istruzione, vertenti sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale dello studente. Al fine di realizzare l'obiettivo le classi dovranno essere composte di studenti suddivise per fascia di età ovvero:

a) dalla nascita ai 3 anni di età;

b) dai 3 ai 6 anni di età;

c) dai 6 ai 12 anni di età;

d) dai 12 ai 18 anni di età.

4. Tali suddivisioni sono proposte al fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione, l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nelle individuazione autonoma delle attività da svolgere, nella decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato, all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente pubblicizzate dall'insegnante. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di cui al comma 1 ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.

5. Ogni istituto individuato per la sperimentazione, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento necessari al migliore funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, indicando nel periodo delle tre ore quello ottimale. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza individuati dalla delega di cui al comma 2 che specifica le modalità della sperimentazione delegate.

7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e apprendimento e dei materiali didattici a disposizione di docenti e discenti, deve favorire l'apprendimento per scoperta e per costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente sulla base di un modello psicopedagogico costruttivista. Il materiale didattico specializzato deve consentire l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi, l'autocorrezione.

8. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire un centro per l'innovazione scolastica presso i due distretti sperimentali di Torino al fine di favorire e implementare lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo che si vuole seguire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale del discente. A tal fine deve essere assicurata la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni educative sviluppate in seguito all'adozione del modello ivi proposto. Si specifica che il metodo di formazione degli insegnanti e dei formatori dovrà essere quello utilizzato per la formazione dei discenti.

9. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami degli studenti torinesi partecipanti al progetto sperimentale. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.

10. I decreti suddetti demandati al Ministro della pubblica istruzione, sono emanati entro il 31 dicembre 2015.

11. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2035. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 08. Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Istituzione nelle città di Torino e Arezzo di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica).

1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa prevedendo un piano pluriennale per l'attivazione nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado comprendenti licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, al fine di si promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, istituendo nelle città di Torino e Arezzo distretti scolastici sperimentali in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, si struttura in modo che coinvolga tutti gli insegnamenti. A tal fine i docenti, per la sua realizzazione, presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.

2. La deroga contenuta nella presente legge consiste nella determinazione di un speciale distretto sperimentale da determinare nelle città di Torino e Arezzo. A tal fine si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare un ambito territoriale omogeneo e una popolazione pari a 50.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Torino, e una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Arezzo. Nell'ambito dei distretti scolastici detti, sarà assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Governò dovrà tenere in conto il riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.

3. I principi sui quali si fonda la sperimentazione, nel rispetto della normativa domestica non derogata e comunitaria, sono quelli dell'indipendenza, libertà di scelta del percorso educativo entro limiti codificati e successivamente specificati, parzialmente delegati al il Ministro della pubblica istruzione, vertenti sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale dello studente. Al fine di realizzare l'obiettivo le classi dovranno essere composte di studenti suddivise per fascia di età ovvero:

a) dalla nascita ai 3 anni di età;

b) dai 3 ai 6 anni di età;

c) dai 6 ai 12 anni di età;

d) dai 12 ai 18 anni di età.

4. Tali suddivisioni sono proposte al fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione, l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nelle individuazione autonoma delle attività da svolgere, nella decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato, all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente pubblicizzate dall'insegnante. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di cui al comma 1 ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.

5. Ogni istituto individuato per la sperimentazione, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento necessari al miglio funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, indicando nel periodo delle tre ore quello ottimale. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza individuati dalla delega di cui al comma 2 che specifica le modalità della sperimentazione delegate.

7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e apprendimento e dei materiali didattici a disposizione di docenti e discenti, deve favorire l'apprendimento per scoperta e per costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente sulla base di un modello psicopedagogico costruttivista. Il materiale didattico specializzato deve consentire l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi, l'autocorrezione.

8. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire un centro per l'innovazione scolastica presso i due distretti sperimentali di Torino e Arezzo al fine di favorire e implementare lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo che si vuole seguire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale del discente. A tal fine deve essere assicurata la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni educative sviluppate in seguito all'adozione del modello ivi proposto. Si specifica che il metodo di formazione degli insegnanti e dei formatori dovrà essere quello utilizzato per la formazione dei discenti.

9. È prevista l'istituzione di un centro per l'innovazione scolastica che favorisca lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza, sulla libertà di scelta del proprio percorso educativo, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge.

10) Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami degli studenti torinesi e aretini partecipanti al progetto sperimentale. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.

11) I decreti suddetti demandati al Ministro della pubblica istruzione, sono emanati entro il 31 dicembre 2015.

12) Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2035. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 013. Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Istituzione nelle città di Torino e Arezzo di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica).

1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa prevedendo un piano pluriennale per l'attivazione nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado comprendenti licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, al fine di promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, istituendo nelle città di Torino e Arezzo distretti scolastici sperimentali in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, si struttura in modo che coinvolga tutti gli insegnamenti. A tal fine i docenti, per la sua realizzazione, presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.

2. La deroga contenuta nella presente legge consiste nella determinazione di uno speciale distretto sperimentale da determinare nelle città di Torino e Arezzo. A tal fine si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare un ambito territoriale omogeneo e una popolazione pari a 50.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Torino, e una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Arezzo. Nell'ambito dei distretti scolastici detti, sarà assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Governo dovrà tenere in conto il riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.

3. I principi sui quali si fonda la sperimentazione, nel rispetto della normativa domestica non derogata e comunitaria, sono quelli dell'indipendenza, libertà di scelta del percorso educativo entro limiti codificati e successivamente specificati, parzialmente delegati al Ministro della pubblica istruzione, vertenti sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale dello studente. Al fine di realizzare l'obiettivo le classi dovranno essere composte di studenti suddivise per fascia di età ovvero:

a) dalla nascita ai 3 anni di età;

b) dai 3 ai 6 anni di età;

c) dai 6 ai 12 anni di età;

d) dai 12 ai 18 anni di età.

4. Tali suddivisioni sono proposte al fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione, l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nella individuazione autonoma delle attività da svolgere, nella decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato, all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente pubblicizzate dall'insegnante. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di cui al comma ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.

5. Ogni istituto individuato per la sperimentazione, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento necessari al miglior funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, indicando nel periodo delle tre ore quello ottimale. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza individuati dalla delega di cui al comma 2 che specifica le modalità della sperimentazione delegate.

7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e apprendimento e dei materiali didattici a disposizione di docenti e discenti, deve favorire l'apprendimento per scoperta e per costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente sulla base di un modello psicopedagogico costruttivista. Il materiale didattico specializzato deve consentire l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi, l'autocorrezione.

8. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire un centro per l'innovazione scolastica presso i due distretti sperimentali di Torino e Arezzo al fine di favorire e implementare lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo che si vuole seguire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale del discente. A tal fine deve essere assicurata la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni educative sviluppate in seguito all'adozione del modello ivi proposto. Si specifica che il metodo di formazione degli insegnanti e dei formatori dovrà essere quello utilizzato per la formazione dei discenti.

9. Si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare, in deroga alle disposizioni vigenti, una modifica per i distretti sperimentali di Torino e Arezzo del calendario scolastico ed i periodi di vacanze estive, natalizie e pasquali per un periodo continuativo di un massimo di 30 giorni consecutivi. Durante i periodi di chiusura sono garantite delle attività integrative mirate allo sviluppo fisico, psicologico, intellettivo e sociale del bambino.

10. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami degli studenti torinesi e aretini partecipanti al progetto sperimentale. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.

11. I decreti suddetti demandati al Ministro della pubblica istruzione, sono emanati entro il 31 dicembre 2014.

12. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2035. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 028. Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Istituzione nelle città di Torino e Arezzo di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica).

1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa prevedendo un piano pluriennale per l'attivazione nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado comprendenti licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, al fine di si promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, istituendo nelle città di Torino e Arezzo distretti scolastici sperimentali in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, si struttura in modo che coinvolga tutti gli insegnamenti. A tal fine i docenti, per la sua realizzazione, presentano programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.

2. La deroga contenuta nella presente legge consiste nella determinazione di un speciale distretto sperimentale da determinare nelle città di Torino e Arezzo. A tal fine si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare un ambito territoriale omogeneo e una popolazione pari a 50.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Torino, e una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Arezzo. Nell'ambito dei distretti scolastici detti, sarà assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Governo dovrà tenere in conto il riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.

3. I principi sui quali si fonda la sperimentazione, nel rispetto della normativa domestica non derogata e comunitaria, sono quelli dell'indipendenza, libertà di scelta del percorso educativo entro limiti codificati e successivamente specificati, parzialmente delegati al il Ministro della pubblica istruzione, vertenti sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale dello studente. Al fine di realizzare l'obiettivo le classi dovranno essere composte di studenti suddivise per fascia di età ovvero:

a) dalla nascita ai 3 anni di età;

b) dai 3 ai 6 anni di età;

c) dai 6 ai 12 anni di età;

d) dai 12 ai 18 anni di età.

4. Tali suddivisioni sono proposte al fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione, l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nelle individuazione autonoma delle attività da svolgere, nella decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato, all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente pubblicizzate dall'insegnante. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di cui al comma 1 ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.

5. Ogni istituto individuato per la sperimentazione, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento necessari al meglio funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, indicando nel periodo delle tre ore quello ottimale. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza individuati dalla delega di cui al comma 2 che specifica le modalità della sperimentazione delegate.

7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e apprendimento e dei materiali didattici a disposizione di docenti e discenti, deve favorire l'apprendimento per scoperta e per costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente sulla base di un modello psicopedagogico costruttivista. Il materiale didattico specializzato deve consentire l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi, l'autocorrezione.

8. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire un centro per l'innovazione scolastica presso i due distretti sperimentali di Torino e Arezzo al fine di favorire e implementare lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo che si vuole seguire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale del discente. A tal fine deve essere assicurata la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni educative sviluppate in seguito all'adozione del modello ivi proposto. Si specifica che il metodo di formazione degli insegnanti e dei formatori dovrà essere quello utilizzato per la formazione dei discenti.

9. È prevista l'istituzione di un centro per l'innovazione scolastica che favorisca lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza, sulla libertà di scelta del proprio percorso educativo, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e sul rispetto del naturale sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino, oltre alla formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni derivanti dalla sperimentazione delle attività educative sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.

10. Si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare, in deroga alle disposizioni vigenti, una modifica per i distretti sperimentali di Torino e Arezzo del calendario scolastico ed i periodi di vacanza estive, natalizie e pasquali per un periodo continuativo di un massimo di 30 giorni consecutivi. Durante i periodi di chiusura sono garantite delle attività integrative mirate allo sviluppo fisico, psicologico, intellettivo e sociale del bambino.

11. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami degli studenti torinesi e aretini partecipanti al progetto sperimentale. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.

12. I decreti suddetti demandati al Ministro della pubblica istruzione, sono emanati entro il 31 dicembre 2015.

13. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2035. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 030. Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Istituzione di corsi di apprendimento on line mediante corsi di e-learning per studenti temporaneamente impossibilitato da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo).

1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa volto a garantire una continuità didattica per tutti i casi in cui un discente sia temporaneamente impossibilitato da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo, con particolare riguardo alla situazione di discenti appartenenti all'etnia Rom o a discenti profughi. A tal fine si istituisce una piattaforma telematica di insegnamento on line che consenta lo svolgimento di corsi di e-learning al fine di consentire il superamento del divario di conoscenza imputabile alle condizioni descritte.

2. Al fine di promuovere l'innovazione, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, la piattaforma suddetta.

3. Al fine di aumentare i mezzi e i modi con i quali garantire l'offerta formativa e per la migliore attualizzazione e completa attuazione dell'articolo 34 della Costituzione si delega il Ministro della pubblica istruzione alla emanazioni di norme secondarie che consentano al corpo insegnante di:

e) aumentare le ore dedicate alle esercitazioni pratiche in aula, con particolare riguardo per le materie scientifiche;

f) aumentare il grado di integrazione dei minori di lingua madre straniera.

4. Per l'ottenimento degli obiettivi descritti si delega il Governo ad istituire entro gennaio 2016, tramite apposito bando da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale, una piattaforma internet ove siano presenti contenuti multimediali emozionali riguardanti:

a) tutti i programmi relativi all'istruzione obbligatoria impartita per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età;

b) l'insegnamento della Costituzione italiana, dei principi fondamentali dell'Unione Europea e i conseguenti diritti e dei doveri del cittadino italiano, europeo, straniero e degli apolidi.

5. I decreti suddetti sono demandati al Ministro della pubblica istruzione, e devono essere emanati entro il 31 marzo 2016.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 035. Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Istituzione di corsi di apprendimento on line mediante corsi di e-learning per studenti temporaneamente impossibilitati da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi

dell'obbligo).

1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa volto a garantire una continuità didattica per tutti i casi in cui un discente sia temporaneamente impossibilitato da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo, con particolare riguardo alla situazione di discenti appartenenti all'etnia Rom o a discenti profughi. A tal fine si istituisce una piattaforma telematica di insegnamento on line che consenta lo svolgimento di corsi di e-learning al fine di consentire il superamento del divario di conoscenza imputabile alle condizioni descritte.

2. Al fine di promuovere l'innovazione, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, la piattaforma suddetta.

3. Al fine di aumentare i mezzi e i modi con i quali garantire l'offerta formativa e per la migliore attualizzazione e completa attuazione dell'articolo 34 della Costituzione si delega il Ministro della pubblica istruzione alla emanazioni di norme secondarie che consentano al corpo insegnante di:

a) aumentare le ore dedicate alle esercitazioni pratiche in aula, con particolare riguardo per le materie scientifiche;

b) aumentare il grado di integrazione dei minori di lingua madre straniera.

4. Per l'ottenimento degli obiettivi descritti si delega il governo ad istituire entro gennaio 2016, tramite apposito bando da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in gazzetta ufficiale, una piattaforma internet ove siano presenti contenuti multimediali emozionali riguardanti:

a) tutti i programmi relativi all'istruzione obbligatoria impartita per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età;

5. I decreti suddetti sono demandati al Ministro della pubblica istruzione, e devono essere emanati entro il 31 marzo 2016.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 037. Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Istituzione di corsi di apprendimento on line mediante corsi di e-learning per studenti temporaneamente impossibilitati da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi

dell'obbligo).

1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa volto a garantire una continuità didattica per tutti i casi in cui un discente sia temporaneamente impossibilitato da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo, con particolare riguardo alla situazione di discenti appartenenti all'etnia Rom o a discenti profughi. A tal fine si istituisce una piattaforma telematica di insegnamento on line che consenta lo svolgimento di corsi di e-learning al fine di consentire il superamento del divario di conoscenza imputabile alle condizioni descritte.

2. Al fine di promuovere l'innovazione, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, la piattaforma suddetta.

3. Al fine di aumentare i mezzi e i modi con i quali garantire l'offerta formativa e per la migliore attualizzazione e completa attuazione dell'articolo 34 della Costituzione si delega il Ministro della pubblica istruzione alla emanazioni di norme secondarie che consentano al corpo insegnante di:

a) aumentare le ore dedicate alle esercitazioni pratiche in aula, con particolare riguardo per le materie scientifiche;

b) aumentare il grado di integrazione dei minori di lingua madre straniera.

4. Per l'ottenimento degli obiettivi descritti si delega il governo ad istituire entro gennaio 2016, tramite apposito bando da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in gazzetta ufficiale, una piattaforma internet ove siano presenti contenuti multimediali emozionali riguardanti:

a) tutti i programmi relativi all'istruzione obbligatoria impartita per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età;

b) l'insegnamento della lingua italiana ai discenti stranieri;

c) l'insegnamento della Costituzione italiana, dei principi fondamentali dell'Unione Europea e i conseguenti diritti e dei doveri del cittadino italiano, europeo, straniero e degli apolidi.

11. I decreti suddetti sono demandati al Ministro della pubblica istruzione, e devono essere emanati entro il 31 marzo 2016.

12. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai finì del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. 038. Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Istituzione nelle città di Arezzo di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica).

1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa prevedendo un piano pluriennale per l'attivazione nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado comprendenti licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, al fine di si promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali oltre agli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, istituendo nella città di Torino un distretto scolastico sperimentale in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, si struttura in modo che coinvolga tutti gli insegnamenti. A tal fine i docenti, per la sua realizzazione, presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.

2. La sperimentazione contenuta nella presente legge consiste nella determinazione di uno speciale distretto sperimentale da istituire nelle città di Torino. A tal fine si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare un ambito territoriale omogeneo e una popolazione non superiore a 50.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Torino. Nell'ambito dei distretti scolastici detti, sarà assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Governo dovrà tenere in conto il riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.

3. I principi sui quali si fonda la sperimentazione, sono quelli dell'indipendenza, libertà di scelta del percorso educativo entro limiti codificati e successivamente specificati, la cui attuazione è delegata al il Ministro della pubblica istruzione, vertenti sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale dello studente. Al fine di realizzare l'obiettivo le classi dovranno essere composte di studenti suddivise per fascia di età ovvero:

a) dalla nascita ai 3 anni di età;

b) dai 3 ai 6 anni di età;

c) dai 6 ai 12 anni di età;

d) dai 12 ai 18 anni di età.

4. Tali suddivisioni sono proposte al fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione, l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nelle individuazione autonoma delle attività da svolgere, nella decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente pubblicizzate dall'insegnante. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di cui al comma 1 ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.

5. Ogni istituto individuato per la sperimentazione, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento necessari al miglior funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, indicando nel periodo delle tre ore quello ottimale. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza individuati dalla delega di cui al comma 2.

7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e apprendimento e dei materiali didattici a disposizione di docenti e discenti, deve favorire l'apprendimento per scoperta e per costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente sulla base di un modello psicopedagogico costruttivista. Il materiale didattico specializzato utilizzato per l'insegnamento deve consentire l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi, l'autocorrezione.

8. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire un centro per l'innovazione scolastica presso i due distretto sperimentali di Torino al fine di favorire e implementare lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo che si vuole seguire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale del discente. A tal fine deve essere assicurata la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni educative sviluppate in seguito all'adozione del modello ivi proposto. Si specifica che il metodo di formazione degli insegnanti e dei formatori dovrà essere quello utilizzato per la formazione dei discenti.

9. È prevista altresì l'istituzione di un centro per l'innovazione scolastica che favorisca lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza, sulla libertà di scelta del proprio percorso educativo, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali oltre agli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e sul rispetto del naturale sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino, mediante la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni derivanti dalla sperimentazione delle attività educative sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.

10. Si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare, in deroga alle disposizioni vigenti, nel distretto sperimentale di Torino, il calendario scolastico sperimentale ed i periodi di vacanza estive, natalizie e pasquali per un periodo continuativo di un massimo di 15 giorni consecutivi. Durante i periodi di chiusura sono garantite delle attività integrative mirate allo sviluppo fisico, psicologico, intellettivo e sociale del bambino.

11. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami degli studenti torinesi partecipanti al progetto sperimentale. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.

12. I decreti suddetti demandati al Ministro della pubblica istruzione, sono emanati entro il 31 dicembre 2015.

13. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2035. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, ad eccezione dei programmi di spesa relativi allo stato di previsione del MIUR, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
3. 049. Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 28. Vacca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti e la consapevolezza degli stessi nei confronti del proprio percorso formativo e professionale, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati negli istituiti tecnici e professionali nonché nei percorsi liceali nell'ultimo anno del percorso di studi, per una durata massima di un terzo dell'orario complessivo annuale. Le disposizioni del periodo precedente si applicano a partire dalle classi quinte attivate nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono inseriti nei piani triennali di cui all'articolo 2.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di consentire il pieno sviluppo personale, culturale e professionale dello studente inserito nel percorso di alternanza scuola-lavoro, lo studente individua autonomamente il soggetto ospitante del proprio percorso in un elenco costituito dagli enti pubblici e privati accreditati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo, istituito con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.;

b) sopprimere il comma 6;

c) al comma 8, sostituire le parole da: individua le imprese a presente articolo e con le seguenti: in base alle scelte effettuate dallo studente ai sensi della comma 1-bis del presente articolo, il dirigente scolastico.
4. 1021. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al fine di inserire le seguenti: ampliare la didattica esperienziale e all'aperto e allo sviluppo di abilità concrete, nonché.

Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: 400 ore e 200 ore con le seguenti: 200 ore e 100 ore;

b) al comma 7 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 50 milioni;

c) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Con lo scopo principale di favorire adeguato collegamento con il territorio nonché la formazione civica del cittadino, lo sviluppo di una rete nazionale connessa di saperi, conoscenze, esperienze e metodologie didattiche in continua evoluzione e al passo, con i risultati delle ultime ricerche nel campo, il rinnovamento degli aspetti educativi e didattici e dell'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia, lo Stato e, per quanto di propria competenza, le Regioni e gli enti locali, in base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, promuovono, come parte integrante dell'attività curriculare in stretta correlazione con la programmazione disciplinare ed interdisciplinare:

a) i progetti di scuola aperta mediante l'impiego delle infrastrutture scolastiche in giorni e orari diversi da quelli della didattica convenzionale per attività educative avanzate e volte alla sperimentazione;

b) progetti di scuola djffusa finalizzati al superamento del concetto di aula e di edificio scolastico, intesi come esclusivo spazio destinato all'apprendimento attraverso l'introduzione di esperienze didattiche da svolgersi in altre sedi e in appositi spazi digitali.

8-ter. Nel bilancio previsionale del MIUR è istituito, a decorrere dall'anno 2016, un Fondo denominato «Scuole aperte e diffuse» pari a 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono assegnate le risorse di cui al presente comma a ciascuna Regione in base al reddito pro capite regionale e all'indice della dispersione scolastica.

8-quater. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri per l'assegnazione annuale, sulla base dei progetti presentati, delle risorse alle istituzioni scolastiche, che nella redazione dei progetti possono avvalersi della collaborazione dei Nuclei di cui all'articolo 1 della presente legge.

8-quinquies. Alle attività rientranti nei progetti di scuola aperta e diffusa, si provvede nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 8-ter del presente articolo e delle risorse derivanti dal concorso dei soggetti pubblici e privati partecipanti.
4. 1005. Luigi Gallo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Al fine di inserire le seguenti: ampliare la didattica esperienziale e all'aperto e allo sviluppo di abilità concrete, nonché.
4. 26. Luigi Gallo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole le opportunità di lavoro aggiungere le seguenti: e le capacità di orientamento.
4. 58. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: degli studenti, inserire le seguenti: anche attraverso specifiche azioni di orientamento.

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: I percorsi di alternanza, inserire le seguenti: e di orientamento.
*4. 69. Vignali, Binetti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: degli studenti, inserire le seguenti: anche attraverso specifiche azioni di orientamento.

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: I percorsi di alternanza, inserire le seguenti: e di orientamento.
*4. 79. Santerini, Lo Monte.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: opportunità di lavoro degli studenti inserire le seguenti: con particolare attenzione a quelli con bisogni educativi speciali,.
4. 1006. Catalano.

Al comma 1, sostituire la parola: almeno con la seguente: al massimo.
*4. 1010. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, sostituire la parola: almeno con la seguente: al massimo.
*4. 1007. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 400 ore con le seguenti: 200 ore.

Conseguentemente, sostituire le parole: 200 ore con le seguenti: 100 ore.
4. 27. Luigi Gallo.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione possono introdurre percorsi di alternanza scuola-lavoro anche nel primo biennio, per un numero di ore complessivamente non superiori a 100.
4. 1. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo d'istruzione sono autorizzate ad introdurre percorsi di alternanza scuola-lavoro anche nel primo biennio, per un numero di ore complessivamente non superiore a 100.
4. 1000. Caruso, Lo Monte.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: percorsi di alternanza aggiungere le seguenti: e di orientamento.
*4. 3. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: percorsi di alternanza aggiungere le seguenti: e di orientamento.

*4. 57. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: triennali di cui all'articolo 2 con le seguenti: dell'offerta formativa.
4. 68. Vezzali.

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Per gli studenti iscritti presso istituti liceali i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono facoltativi. Per gli studenti iscritti presso istituti tecnici e professionali i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono obbligatori per la metà del monte ore previsto dal presente articolo e, quale parte integrante del percorso formativo, possono svolgersi all'interno delle regolari attività didattiche.
4. 25. D'Uva.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al comma 1, si rende obbligatorio l'insegnamento della disciplina diritto del lavoro a partire dalle classi prime degli istituti tecnici e professionali. Tali disposizioni si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 1011. Rostellato, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Al comma 2 sostituire le parole da enti fino alla fine del comma con le seguenti: con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale.
4. 51. Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 2, dopo le parole: patrimonio artistico, culturale e ambientale, aggiungere le seguenti: e al rispetto degli animali come esseri senzienti e alle leggi in loro tutela.
4. 83. Vezzali, Molea, Capua.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli studenti nel loro percorso alternativo alla scuola sono affidati ad un tutor che favorisce l'inserimento nella struttura, garantisce le opportunità formative concrete e valuta l'acquisizione delle competenze previste al termine del periodo.
4. 73. Binetti.

Sopprimere il comma 3.
4. 24. Luigi Gallo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

L'alternanza non può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche; essa può essere svolta con la modalità dell'impresa formativa simulata
4. 22. Vacca.

Al comma 3, dopo le parole: può essere svolta inserire le seguenti: in orario extracurricolare e nel periodo di sospensione dell'attività didattica e dopo le parole: impresa formativa simulata inserire le seguenti: La partecipazione ai percorsi di alternanza scuola lavoro costituisce credito formativo nella valutazione finale dell'alunno.
4. 1002. Pagano.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: durante la sospensione delle attività didattiche nonché.
*4. 23. Vacca.

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: durante la sospensione delle attività didattiche nonché.
*4. 66. Cristian Iannuzzi.

Al comma 3, dopo le parole: sospensione delle attività didattiche aggiungere le seguenti: secondo il programma formativo e le modalità di verifica stabilite.
4. 50. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Al comma 3, aggiungere, in fine le seguenti parole: , fermo restando che il 40 per cento del monte ore complessivo delle ore destinate all'alternanza scuola-lavoro, venga svolto all'interno dell'orario curriculare.
4. 76. Santerini, Lo Monte.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero, per favorire contestualmente l'acquisizione di una lingua straniera che entri a far parte del bagaglio culturale del soggetto.
4. 72. Binetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nelle ore pomeridiane, gli studenti possono essere chiamati a svolgere attività extrascolastiche in collaborazione con le aziende designate nell'offerta formativa, aumentando le ore settimanali del P.O.F. fino a 45. Conseguentemente, le ore lavorative dei docenti possono essere aumentate da 18 fino a 36,, con conseguente adeguamento stipendiale da definirsi attraverso contratto.
4. 4. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il compenso dei docenti per l'attività oltre il proprio orario di servizio è stabilito in sede negoziale con le RSU.
4. 21. Marzana.

Al comma 4, sostituire le parole di concerto con la seguente: sentiti.

Conseguentemente, sostituire le parole sentito il Forum con le seguenti: nonché il Forum.
4. 61. Fioroni.

Al comma 4, sostituire le parole sentito il con le seguenti: di concerto con il.
4. 18. Vacca.

Al comma 4, sostituire le parole da di concerto fino a coinvolgimento di enti pubblici con le seguenti: entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. 20. Luigi Gallo.

Al comma 4, dopo le parole è adottato inserire le seguenti: entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. 19. Vacca.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione in relazione all'efficacia e alla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio.

4. 1012. Labriola.

Al comma 4, infine, aggiungere il seguente periodo: Nel regolamento è previsto un codice etico da far sottoscrivere a tutti i soggetti esterni coinvolti e che affermi il rispetto dell'ambiente, l'estraneità a qualsiasi ambiente criminale e le norme d'impiego degli studenti, nonché la costituzione di commissioni composte da docenti e studenti per la selezione delle aziende e degli enti pubblici e privati dove svolgere l'alternanza scuola-lavoro.
4. 44. Vacca.

Al comma 4, , aggiungere infine il seguente periodo: La citata Carta dei diritti e dei doveri degli studenti è riportata in tutte le Convenzioni, di cui al comma 8 del presente articolo, che le istituzioni scolastiche stipulano con i soggetti esterni nell'ambito dell'attuazione dell'alternanza scuola-lavoro.
4. 45. Vacca.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le attività degli studenti sono retribuite con un compenso forfettario a carico dell'azienda o altro soggetto di inserimento.
4. 82. Giancarlo Giordano, Pannarale, Placido, Airaudo.

Sopprimere il comma 6.
*4. 5. Gelmini.

Sopprimere il comma 6.
*4. 32. Chimienti, Simone Valente.

Sopprimere il comma 6.
4. 53. Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Sopprimere il comma 6.
*4. 65. Pisicchio, Marguerettaz.

Sopprimere il comma 6.
*4. 77. Santerini, Gigli, Caruso, Lo Monte.

Sopprimere il comma 6.
*4. 81. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Sopprimere il comma 6.
*4. 1003. Miotto.

Sopprimere il comma 6.
*4. 1016. Palmieri, Centemero.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Alla legge 28 marzo 2003 n. 53, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 2 comma 2 lettera g) la parola «quindicesimo» è sostituita con la seguente: «sedicesimo»;

all'articolo 4 comma 1 primo periodo la parola «quindicesimo» è sostituita con la seguente: «sedicesimo»;

all'articolo 4 comma 1 lettera a) le parole: «dai 15 ai 18 anni» sono sostituite con le seguenti: «dai 16 ai 18 anni».

6-bis. Al decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77, all'articolo 1 comma 1, secondo periodo la parola «quindicesimo» è sostituita con la seguente «sedicesimo» e le parole «dai 15 ai 18 anni» sono sostituite con le seguenti «dai 16 ai 18 anni».

6-ter. È abrogato il comma 8 dell'articolo 48 della Legge 4 novembre 2010 n. 183.

6-quater. All'articolo 3 comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167, al primo periodo la parola «quindicesimo» è sostituita con la seguente: «sedicesimo».

6-quinquies. All'articolo 3 della Legge 17 ottobre 1967 n. 977, le parole «15 anni compiuti» sono sostituite con le seguenti: «16 anni compiuti».
4. 1004. Vacca.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado con le seguenti: iscritti negli istituti tecnici e professionali di istruzione secondaria superiore e gli studenti inseriti nel sistema di istruzione e formazione professionale e le parole: anche tenuto conto di con la seguente: secondo.
4. 6. Centemero, Palmieri.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole secondo anno con le seguenti: terzo anno.
4. 30. Chimienti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole secondo anno con le seguenti: quarto anno.
4. 31. Vacca.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola azienda inserire le seguenti: dotata di certificazione di qualità e di laboratori innovativi.
4. 42. Simone Valente.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. A decorrere dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge gli studenti dopo il primo ciclo di istruzione possono acquisire una qualifica e un diploma professionale attraverso contratti di apprendistato che siano stipulati secondo le competenze di settore, tengano conto di quanto previsto dall'articolo 1 comma 7 della legge 10 dicembre 2014 n. 183, scaturiscano da accordi specifici tra i datori di lavoro e le istituzioni formative, comprendano piani formativi personali, sottoscritti dai rispettivi datori di lavoro, la cui progettazione e realizzazione siano affidate alle istituzioni formative con il riconoscimento di eventuali crediti culturali e professionali e che prevedano esperienze in azienda dopo il compimento del sedicesimo anno di età. È abrogato il comma 2 dell'articolo 8-bis del decreto legge 12 settembre 2013 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128. Sono fatti salvo, fino alla loro conclusione, i progetti sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati.
4. 78. Santerini, Lo Monte.

Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: Gli studenti, a partire dal quarto anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, possono svolgere periodi di formazione propedeutici all'accesso ai corsi universitari a numero programmato previsti dall'ordinamento. Gli istituti scolastici svolgono l'attività di formazione in materia di accesso ai corsi di laurea a numero programmato attraverso l'attivazione di appositi corsi, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tali corsi possono essere svolti durante la sospensione delle attività didattiche.
4. 29. D'Uva.

Al comma 6, infine, aggiungere il seguente periodo: Al termine del periodo di apprendistato sono riconosciuti allo studente crediti formativi.
4. 41. Simone Valente.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 6, con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure volte a consentire alle imprese che accolgono studenti in alternanza scuola lavoro, una defiscalizzazione delle spese sostenute per ogni progetto di inserimento.
4. 80. Santerini, Lo Monte.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.

Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 10 sostituire le parole a decorrere dall'esercizio 2015 con le seguenti: per l'anno 2015 e a decorrere dall'anno 2016 281,137 milioni di euro.
4. 34. Vacca.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 7. aggiungere le seguenti: Ulteriori risorse, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, potranno essere destinate, previa intesa in Conferenza Stato Regioni, a valere sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 188, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione.
4. 7. Palese, Centemero, Palmieri.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

L'istituzione scolastica, sentita la commissione, da istituire in ciascuna istituzione scolastica, composta da docenti e studenti dell'istituto per la selezione delle aziende e degli enti pubblici e privati dove svolgere l'alternanza scuola-lavoro,.
4. 36. Vacca.

Al comma 8, le parole: Il dirigente scolastico sono sostituite con le seguenti: Il Consiglio d'Istituto.
4. 1008. Cristian Iannuzzi.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti: avvalendosi di un'apposita commissione costituita da docenti referenti per l'alternanza scuola-lavoro e di concerto con il consiglio d'istituto,.
*4. 2. Altieri, Palmieri.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti: avvalendosi di un'apposita commissione costituita da docenti referenti per l'alternanza scuola-lavoro e di concerto con il consiglio d'istituto,.
*4. 1001. Caruso, Lo Monte.

Al comma 8, dopo le parole: dirigente scolastico aggiungere le seguenti: di concerto con un comitato paritetico costituito da docenti e studenti.
4. 1019. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti: in raccordo con gli enti locali anche attraverso i servizi per l'impiego.
4. 9. Russo, Squeri, Altieri.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: dirigente scolastico aggiungere le seguenti: , sentita la commissione, da istituire in ciascuna istituzione scolastica, composta da docenti e studenti dell'istituto, per la selezione delle aziende e degli enti pubblici e privati dove svolgere l'alternanza scuola-lavoro,.
4. 35. Vacca.

Al comma 8, dopo le parole: dirigente scolastico aggiungere le seguenti: e il Consiglio di Istituto» e, conseguentemente sostituire la parola: individua con la seguente: individuano.
4. 1020. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: dirigente scolastico aggiungere le seguenti: , di concerto con il consiglio d'istituto.
4. 1017. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì, Centemero, Palmieri.

Al comma 8 dopo la parola: individua inserire le seguenti: , di concerto con il consiglio d'istituto,.
4. 1015. Labriola.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole il dirigente scolastico aggiungere le seguenti: d'intesa con i docenti delle discipline coinvolte e con delibera del collegio docenti e adottata dal consiglio d'istituto.
4. 38. Marzana.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole stipula apposite convenzioni anche aggiungere le seguenti: con istituti e aziende sanitarie locali, ospedaliere, policlinici, scuole di specializzazione universitaria in medicina o associazioni specializzate nell'assistenza sanitaria, nel rispetto dell'autonomia scolastica e compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica,.
4. 47. Manzi, Rampi, Carrescia.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole della cultura aggiungere le seguenti: e delle arti performative,.
4. 52. Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dirigente scolastico al termine di ogni anno scolastico redige una scheda di valutazione sulle strutture che sono state convenzionate, evidenziandone la specificità del potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
4. 74. Binetti.

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra l'Agenzia delle entrate, gli enti locali e gli istituti statali d'istruzione secondaria superiore nei quali sia previsto l'insegnamento delle materie estimo e topografia al fine di consentire agli studenti iscritti agli ultimi due anni del triennio scolastico di avere un'esperienza professionale mediante una collaborazione attiva nell'ambito delle rilevazioni catastali.
4. 37. Marzana.

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il sistema dei servizi per l'impiego collabora con le istituzioni scolastiche e formative per la promozione dell'alternanza scuola lavoro e per l'organizzazione delle propedeutiche attività di orientamento degli studenti.
4. 1018. Centemero, Squeri, Russo, Altieri.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Con lo scopo principale di favorire adeguato collegamento con il territorio nonché la formazione civica del cittadino, lo sviluppo di una rete nazionale connessa di saperi, conoscenze, esperienze e metodologie didattiche in continua evoluzione e al passo con i risultati delle ultime ricerche nel campo, il rinnovamento degli aspetti educativi e didattici e dell'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia, lo Stato e, per quanto di propria competenza, le Regioni e gli enti locali, in base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, promuovono, come parte integrante dell'attività curriculare in stretta correlazione con la programmazione disciplinare ed interdisciplinare:

a) i progetti di «scuola aperta» mediante l'impiego delle infrastrutture scolastiche in giorni e orari diversi da quelli della didattica convenzionale per attività educative avanzate e volte alla sperimentazione;

b) progetti di «scuola diffusa» finalizzati al superamento del concetto di aula e di edificio scolastico intesi come esclusivo spazio destinato all'apprendimento attraverso l'introduzione di esperienze didattiche da svolgersi in altre sedi e in appositi spazi digitali.

8-ter. Nel bilancio previsionale del MIUR è istituito, a decorrere dall'anno 2016, un Fondo denominato «Scuole aperte e diffuse» con una dotazione annua pari a 300 milioni di euro, destinata al finanziamento dei progetti di scuola aperta e di scuola diffusa. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono assegnate le risorse di cui al presente comma a ciascuna Regione in base al reddito pro capite regionale e all'indice della dispersione scolastica.

8-quater. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri per l'assegnazione annuale, sulla base dei progetti presentati, delle risorse alle istituzioni scolastiche, che nella redazione dei progetti possono avvalersi della collaborazione dei Nuclei di cui all'articolo i della presente legge.

8-quinquies. Alle attività rientranti nei progetti di scuola aperta e diffusa, si provvede nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 8-ter del presente articolo e delle risorse derivanti dal concorso dei soggetti pubblici e privati partecipanti.

Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 24 aggiungere il seguente comma:

3-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
4. 40. Luigi Gallo.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui le piccole e medie imprese per l'alternanza scuola-lavoro devono essere iscritte; la sezione speciale del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera delle PMI per l'alternanza scuola-lavoro.

8-ter. I requisiti delle PMI per l'alternanza scuola-lavoro sono definiti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello Sviluppo economico.

8-quater. Si applicano in quanto compatibili i commi 3, 4, 5, 6, 7, 9 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
4. 55. Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Al fine di potenziare ed estendere l'esperienza dagli istituti tecnici e professionali con annesse aziende agrarie, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di costituzione delle aziende annesse alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento individua altresì i requisiti prioritari per l'assegnazione, su tali istituzioni scolastiche, dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Con effetto della data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sono adottate le conseguenti modifiche al decreto interministeriale i febbraio 2001, n. 44.
4. 12. Centemero, Palmieri.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in ogni scuola secondaria di secondo grado è istituito lo «Sportello Placement», con il compito di svolgere attività di orientamento al lavoro per gli studenti, favorendo i primi contatti con le aziende, anche attraverso l'organizzazione di career days, e assistendo aziende ed enti pubblici che manifestino interesse nella ricerca e selezione di studenti.

Gli Sportelli Placement gestiscono i contatti con aziende, enti pubblici e privati, anche internazionali, che offrano opportunità di formazione e di lavoro rivolte agli studenti. Inoltre offrono un servizio di supporto alla redazione del curriculum vitae, alla preparazione al colloquio di lavoro e all'elaborazione del progetto professionale.
4. 13. Centemero, Palmieri.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, nell'ambito del registro delle imprese è istituita un'apposita sezione per l'alternanza scuola-lavoro ove sono inserite le imprese disponibili ad attivare percorsi di alternanza in collaborazione con le istituzioni scolastiche. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge è emanato un decreto di concerto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che definisce i requisiti e i criteri per l'iscrizione al registro.
4. 14. Centemero, Palmieri, Lainati.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti, sono definiti i criteri generali,relativi alle risorse finanziarie disponibili, requisiti degli Enti interessati ad ospitare gli studenti e al riconoscimento dei crediti formativi, ai quali le convenzioni devono attenersi.
4. 39. Marzana.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, è istituito il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 agosto 2015. Nel Registro, suddiviso in sezioni regionali, sono inserite le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza in collaborazione con le istituzioni scolastiche. Nel Registro sono indicati, per ciascuna impresa iscritta, il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza.
4. 49. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stumpo, Mazzoli.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

9. Le attività proposte agli studenti devono avere carattere formativo e non esecutivo e devono essere concordate con l'Istituzione scolastica. Le imprese individuate per l'inserimento degli studenti devono ispirare la propria attività all'articolo 36 della Costituzione e devono dare adeguata dimostrazione di potere mettere a disposizione risorse per la formazione dello studente.
4. 1009. Cristian Iannuzzi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni concernenti l'insegnamento presso gli istituti penitenziari).

All'articolo 135 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari è istituito un ruolo speciale, al quale possono accedere, ai sensi dell'articolo 399, i docenti in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e del titolo di specializzazione di cui al comma 7»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari sono incardinati nei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2012, n. 263. Possono chiedere il trasferimento ad altro centro provinciale ai sensi della normativa vigente. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti di scuola primaria».

c) al comma 6 le parole: «elementari carcerarie» sono sostituite dalle parole: «primarie presso gli istituti penitenziari»;

d) al comma 7 le parole: «I docenti elementari del ruolo speciale» sono sostituite dalle parole: «I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari»;

e) dopo il comma 7, è aggiunto il comma:

«8. Nelle more dell'istituzione dei corsi di specializzazione di cui al comma 7, costituisce titolo di accesso al ruolo speciale l'aver maturato almeno 3 anni.»
4. 01. Centemero, Palmieri.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole da: Al fine di fino a: studenti con le seguenti: Al fine di rendere il digitale un importante strumento didattico per la costruzione delle competenze l'acquisizione di nuove conoscenze e strumenti educativi degli studenti.
5. 7. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì, Palmieri, Centemero.

Al comma 1, dopo le parole: le competenze digitali degli studenti aggiungere le seguenti e di favorire la personalizzazione della didattica, con particolare riguardo ai BES e alla disabilità.
5. 20. Brescia.

Al comma 1, dopo le parole: degli studenti aggiungere le seguenti: e di rendere il digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale,
5. 4. Coppola, Ascani, Marco Di Maio, Quintarelli, Bonaccorsi, Capua, Tentori, Basso, Peluffo, Gadda, Dallai, Malpezzi, Bonomo, Bargero, Carrozza, D'Alia, Gribaudo.

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: tenendo conto degli investimenti effettuati dagli enti locali nel campo dell'innovazione digitale e tecnologica delle scuole.
*5. 51. Giancarlo Giordano, Pannarale, Scotto.

Al comma 1, inserire in fine: tenendo conto degli investimenti effettuati dagli enti locali nel campo dell'innovazione digitale e tecnologica delle scuole.
*5. 1009. Palmieri, Russo, Squeri, Altieri.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis: Al fine di tutelare gli studenti dalla precoce esposizione a radiofrequenze è vietato installare ripetitori WI-FI presso le scuole d'infanzia, primarie, secondarie e gli Istituti superiori frequentati da ragazzi di età al di sotto di 16 anni.

1-ter: La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica negli Istituti scolastici che scelgono di usare tecnologia di connessione internet e trasmissione dati upload e download via cavo.

1-quater: L'Istituto superiore di sanità senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato avvia di concerto con il Ministero dell'Ambiente una commissione di studio per la valutazione dei reali effetti delle onde prodotte dai ripetitori WI-FI su bambini e ragazzi nell'età pre-adolescenziale e adolescenziale al fine di redigere delle linee guida in grado di stabilire le eventuali condizioni e criteri di installazione dei ripetitori WI-FI.
5. 31. Crippa.

Al comma 2, sostituire le parole: le istituzioni scolastiche con le seguenti: i dirigenti scolastici.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: le istituzioni scolastiche con le seguenti: i dirigenti scolastici.
5. 45. Causin.

Al comma 2 sostituire le parole: piani triennali con le seguenti: piani dell'offerta formativa.
5. 42. Vezzali.

Al comma 3 alinea, dopo le parole: i seguenti obiettivi, aggiungere le seguenti: al fine di assicurare in ogni caso lo sviluppo della banda ultralarga, fissa o mobile, dando priorità agli interventi concernenti le Regioni Obiettivo Convergenza.
5. 1008. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì, Centemero, Palmieri.

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) inserimento negli istituti tecnici e professionali delle ore di insegnamento affidate ai docenti di laboratorio (ITP) in tutti gli indirizzi ed in tutte le articolazioni, sulla base del monte ore esistente prima del riordino del secondo ciclo di istruzione ex articolo 64, comma 4-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 dell'articolo 8, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, a 150 milioni di euro per il 2016 e a 150 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. 1002. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3 alla lettera b), inserire in fine le seguenti parole: il potenziamento degli strumenti laboratoriali prevede anche la possibilità di fare della didattica a distanza per gli allievi disabili, o per allievi temporaneamente impossibilitati a frequentare le lezioni;
5. 47. Binetti.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: istituzioni scolastiche ed educative aggiungere le seguenti: locali.
*5. 8. Russo, Squeri, Altieri.

Al comma 3 lettera c) dopo le parole: istituzioni scolastiche ed educative inserire le seguenti: locali.
*5. 52. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) adozione di strumenti tecnologici per permettere agli studenti, in caso di assenze prolungate, di seguire l'attività didattica e per consentire colloqui a distanza tra docenti e genitori, anche in collaborazione con i datori di lavoro pubblici e privati dei genitori;.
5. 1003. Valeria Valente.

Al comma 3 sopprimere le lettere d) e e).

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis: Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca assicura e promuove, direttamente o in collaborazione coi soggetti accreditati ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 90 del 2003:

a) formazione dei docenti per la cultura digitale, l'innovazione didattica e la promozione dell'utilizzo critico e consapevole dei social media, conformemente a quanto previsto all'articolo 10 comma 4;

b) la formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione.
5. 41. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: innovazione didattica inserire le seguenti: e per il contrasto alle forme di cyberbullismo.
5. 50. Costantino, Duranti, Nicchi, Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, lettera d), dopo la parola didattica, inserire le seguenti: e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti così come previsto dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006.
5. 48. Santerini, Lo Monte.

Al comma 3, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: nel quadro di un piano di stabilizzazione nazionale del personale ATA,
5. 3. Ciracì, Altieri, Fucci, Marti, Centemero.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: la Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: la Conferenza Unificata.
*5. 53. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3 lettera f) sostituire le parole: la Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: la Conferenza Unificata.
*5. 9. Centemero, Russo, Squeri.

Al comma 3, lettera f), dopo la parola: Bolzano, inserire le seguenti: e sentito il Consiglio superiore della Pubblica istruzione di cui al Decreto legislativo n. 233 del 30 giugno 1999.
5. 49. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Sostituire la lettera g) con il seguente comma:

3-bis. Al fine di valorizzare le migliori esperienze promosse dalle scuole e dalle reti di scuole, di incrementare e sostenere iniziative di formazione del personale, di fornire consulenza alle scuole per sostenere processi di miglioramento e innovazione didattica, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca promuove una rete nazionale di centri di ricerca e formazione da collocare presso le scuole con più alto livello di innovazione.
5. 1001. Ascani, Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Malisani, D'Ottavio, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, lettera g), sopprimere le parole: da collocare presso le scuole con più alto livello di innovatività.
5. 38. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

G-bis: definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale di studenti, docenti, dirigenti scolastici e personale tecnico amministrativo;

G-ter: definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all'apprendimento, fruizione o produzione di contenuti didattici digitali;

G-quater: definizione dei criteri e delle finalità ai fini dell'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e circolazione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici;

conseguentemente all'articolo 21, comma 2, sopprimere la lettera n)
5. 54. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente: h) diffusione di aule digitali come spazio dinamico in cui convergono linguaggi digitali e strumenti multimediali a supporto di metodologie e strategie didattiche innovative con la presenza di dispositivi della tipologia tablet PC posti in rete i quali ciascuno studente può accedere ai contenuti proposti dal docente, scaricare il materiale didattico di volta in volta prodotto e interagire con docenti e studenti dello stesso o di altri istituti per lo sviluppo di una comunità scolastica nazionale in un reale network dinamico e in continua crescita.
5. 23. Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente: h) promozione della produzione di testi scolastici multimediali disponibili online gratuitamente per gli studenti nonché la produzione di e-book in base alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104.
5. 21. Luigi Gallo.

Al comma 3, dogo la lettera g) inserire la seguente: h) la stimolazione multisensoriale e multimodale attraverso l'utilizzo di vari codici di comunicazione per l'inclusione di alunni con ogni tipo di disabilità e bisogni educativi speciale.
5. 22. Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo la lettera g) inserire la seguente: h) inserimento della figura degli assistenti tecnici anche nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
5. 24. Marzana.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le istituzioni scolastiche possono individuare una figura tecnica per il primo ciclo (ITP) nell'ambito dell'organico dell'autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2.
5. 1000. Ascani, Carocci, Rocchi, Malpezzi, Scanu, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Malisani, D'Ottavio, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le istituzioni scolastiche possono individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia:

a) i docenti cui affidare il coordinamento delle attività relative al piano nazionale scuola digitale per il contesto della didattica;

b) il personale ATA cui affidare il coordinamento delle attività relative al piano nazionale scuola digitale per il contesto amministrativo e informatico.
5. 1. Ciracì, Altieri, Fucci, Marti, Centemero.

Al comma 4, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
*5. 12. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì, Palmieri.

Al comma 4, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
*5. 13. Palmieri, Centemero, Lainati.

Al comma 4, sostituire le parole possono individuare con la seguente individuano.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole dell'autonomia aggiungere le seguenti oppure, in mancanza, nell'ambito delle funzioni strumentali.
5. 5. Coppola, Ascani, Marco Di Maio, Quintarelli, Bonaccorsi, Capua, Tentori, Basso, Peluffo, Gadda, Dallai, Malpezzi, Bonomo, Bargero, Carrozza, D'Alia, Gribaudo.

Al comma 4, sostituire le parole: possono individuare con le seguenti: individuano.
5. 40. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 4, dopo la parola: individuare aggiungere la seguente: uno o più.
5. 11. Palmieri, Centemero, Lainati.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I dirigenti scolastici, inoltre, possono individuare tra il personale di ruolo dell'istituzione scolastica un IT Administrator a cui assegnare la responsabilità del controllo del sistema informativo della scuola, al fine di garantirne il corretto funzionamento del sistema e la sua connessione ad internet.
5. 14. Palmieri, Centemero.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Le istituzioni scolastiche possono individuare nell'ambito dell'organico il personale ATA per il coordinamento del contesto amministrativo e informatico delle attività del Piano Nazionale Scuola Digitale di cui al comma 2.
5. 39. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 5, sostituire la parola: occupabilità con la seguente: orientamento.

Conseguentemente, alla lettera a) dopo la parola: produttiva inserire le seguenti: culturale e sociale e alla lettera b) dopo la parola: lavoro inserire le seguenti: all'orientamento formativo.
5. 27. Vacca.

Al comma 5, sostituire la parola: occupabilità con la seguente: orientamento.
5. 25. Marzana.

Al comma 5, sostituire le parole: enti locali con le seguenti: enti pubblici e locali.
5. 26. Vacca.

Al comma 5, dopo le parole: enti locali, inserire le seguenti: Camere di commercio.
*5. 34. Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Al comma 5, dopo le parole: enti locali inserire le seguenti: Camere di commercio.
*5. 1007. Centemero, Palmieri.

Al comma 5, lettera a), dopo la parola: produttiva aggiungere le seguenti: , culturale e sociale.
5. 28. Vacca.

Al comma 5, lettera c), inserire, infine, le seguenti parole: prevedendo forme incentivanti per il personale collaboratore scolastico.
*5. 35. Sgambato.

Al comma 5, lett. c), inserire, infine, le seguenti parole: prevedendo forme incentivanti per il personale collaboratore scolastico.
*5. 2. Ciracì, Altieri, Fucci, Marti.

Al comma 5, lettera c), aggiungere, infine, le seguenti parole: prevedendo forme incentivanti per il personale collaboratore scolastico.
*5. 44. Vezzali, Molea, Capua.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) promozione di comunità di apprendimento in cui i membri si sostengono vicendevolmente attraverso strumenti di educazione non formale e alla pari, al fine di incentivare processi virtuosi di rigenerazione culturale, la nascita di nuovi centri di produzione della conoscenza, lo sviluppo di un sapere specifico, locale e differenziato ed il recupero di saperi tradizionali.
5. 18. Martelli.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) incremento fino a 1200 ore per ciascuno studente/ciclo della didattica laboratoriale negli Istituti Tecnici e Professionali per il miglioramento della formazione, dell'abilità e delle competenze dei alunni.
5. 46. Piso.

Al comma 5 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare attività di scuola sono responsabili in ordine alla sicurezza ed al mantenimento del decoro degli spazi.
5. 33. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini della prevenzione della dispersione scolastica sono avviate e, laddove già esistenti, adeguate agli standard internazionali, le bibliomediateche che consentano esperienze di didattica laboratoriale, acquisizione di competenze di ricerca, occasioni di lettura autonoma e critica, sostegno allo studio e all'apprendimento su supporti cartacei, digitali e in rete, nonché supporto al lavoro degli insegnanti. Le bibliomediateche sono organizzate in rete territoriale attorno ad una scuola polo; sono gestite e coordinate da personale individuato nell'organico dell'autonomia, di cui al successivo comma 4, opportunamente formato e periodicamente aggiornato nella misura di almeno una unità per ciascuna rete di bibliomediateche.
5. 32. Manzi, Rampi.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Gli strumenti tecnologici e i sistemi informatici previsti dal Piano nazionale scuola digitale saranno predisposti anche in lingua slovena al fine di garantirne l'accesso e l'utilizzo da parte delle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
5. 36. Blazina.

Al comma 6, sostituire la parola: 90 con la seguente: 45.
5. 16. Palmieri, Centemero, Lainati.

Al comma 6 sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 60 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 60 milioni.
5. 37. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 6 sostituire: A decorrere dall'anno 2016 è autorizzata la spesa di 30 milioni con il seguente: Per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di 75 milioni. A decorrere dall'anno 2017 è autorizzata la spesa annuale di 30 milioni.
5. 15. Palmieri, Centemero, Lainati.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 30 con la seguente: 60.

Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 24, inserire il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma, pari a 30 milioni, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. 30. Luigi Gallo.

Al comma 6, dopo le parole: tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 7 aggiungere le seguenti: Ulteriori risorse, potranno essere destinate, previa intesa in Conferenza Stato Regioni, a valere sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge i 6 aprile i 987, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 188, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione.
5. 19. Palese, Centemero, Palmieri.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Per le finalità di cui al comma 5 è istituito un apposito fondo pluriennale per Comuni, Province e Città metropolitane con una dotazione annua di 200 milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra gli enti locali interessati con apposito decreto del Ministero dell'Economia di concerto con il Ministero dell'Istruzione e con Il Ministero dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.
5. 17. Squeri, Russo, Altieri.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

7. Al fine di favorire e semplificare il percorso di orientamento alla scelta universitaria, gli istituti scolastici, in accordo con le Università del proprio territorio, propongono, organizzano e coordinano incontri di orientamento per gli studenti del quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado.
5. 29. D'Uva.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

1. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge n. 104/1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000, sono destinati cento milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.».

Conseguentemente: all'articolo 24, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso, sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:»,

con le seguenti: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 5-bis, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1,18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.100 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.136,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.176,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.100 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.112,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.155,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.195,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:»;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.».
5. 01002. Adornato, Bianchi, Scopelliti, Binetti, Vignali, Pagano.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Educazione alimentare nelle istituzioni scolastiche).

1. È ammessa la somministrazione ai minori, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, attraverso distributori automatici o somministrati da bar interni alla scuola, di alimenti e bevande che osservano gli standard così come definiti nell'allegato A;

2. Al fine di favorire l'equilibrio energetico nei pasti somministrati nelle scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in accordo con le indicazioni dell'OMS e della FAO, si dispone l'applicazione a livello nazionale degli standard nutrizionali di cui all'allegato B;

3. Al fine di educare e orientare i minori verso scelte alimentari sane dal punto di vista nutrizionale, i distributori automatici nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado devono:

a) fornire prodotti che riportano l'etichettatura nutrizionale;

b) rendere disponibili materiali informativi (poster/opuscoli/etichette/banner) nonché elenco ingredienti e caratteristiche nutrizionali dei prodotti offerti, accanto ai distributori automatici;

4. Il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, individua, con proprio regolamento, tra le figure operanti nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, gli addetti al controllo delle disposizioni relative ai distributori automatici di cui al comma 1, nonché le prerogative ad essi attribuite;

5. È istituito presso il Ministero della salute un Tavolo interdisciplinare, composto da un funzionario dei seguenti Ministeri: Salute, Istruzione Università e Ricerca, Politiche agricole alimentari e forestali, Sviluppo economico, con la finalità di aggiornare e revisionare ogni volta che lo ritenga opportuno ai fini di una corretta alimentazione e della tutela della salute dei minori dai rischi alimentari, gli standard nutrizionali di cui agli allegati A e B. Per l'espletamento di tale incarico non è previsto alcun compenso ai membri del tavolo tecnico e conseguentemente non ne deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

6. Il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, di intesa con il Ministero della Salute, promuove l'educazione alimentare e motoria nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, attraverso i seguenti percorsi:

a) di educazione alimentare e motoria per alunni, inseriti in modo coordinato nelle attività didattiche e formative dei minori e contenenti informazioni su: apparato digerente e gusto, principi e funzioni nutrizionali, etichette, funzione sociale del cibo, piramide alimentare, suddivisione dei pasti, conservazione degli alimenti, provenienza degli alimenti, importanza dei prodotti tipici, biologici, Km zero e Km utile, igiene della persona, pericolosità di alimenti e bevande che si discostano dagli standard definiti nell'allegato A, stile di vita attivo, piramide dell'attività fisica, apparato locomotore, attività sportiva;

b) di formazione professionale per docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, in materia di alimentazione ed educazione motoria, da predisporre a cura del Ministero dell'Istruzione Università e ricerca, di intesa con il Ministero della Salute, inserite in modo coordinato nel normale percorso di aggiornamento professionale previsto per tali docenti, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato;

7. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca stabilisce, con proprio decreto, l'obbligo minimo di 3 ore settimanali di educazione motoria e fisica sia nelle scuole dell'infanzia, che in quelle primarie e secondarie di primo grado, uniformandosi alla media degli standard degli altri Paesi europei.

ALLEGATO A

STANDARD NUTRIZIONALI RELATIVI Al DISTRIBUTORI AUTOMATICI

(L'offerta di tali alimenti andrà prevista anche in caso di bar interni alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado)

Per avere accesso alla vendita nei distributori automatici e nei bar interni alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, un alimento deve:

(1) soddisfare tutti gli standard riguardanti i nutrienti alimentari regolamentati;

(2) essere un prodotto che contiene almeno il 50 per cento in peso di cereali integrali o avere cereali integrali come primo ingrediente.*

* Se l'acqua è il primo ingrediente, il secondo ingrediente deve essere uno degli elementi 2, 3 o 4 qui elencati

(3) avere come ingrediente principale uno dei seguenti gruppi alimentari: frutta, verdura, latticini.

(4) nel caso di alimento composito, deve contenere almeno 1/4 in peso di frutta e/o verdura;

(5) deve contenere almeno il 10per cento del valore giornaliero di una delle sostanze nutritive considerate utili alla salute (calcio, potassio, vitamina D, fibre alimentari).

Fanno eccezione:

a) Frutta fresca e verdura senza ingredienti aggiunti ad esclusione dell'acqua;

b) Frutta in scatola e frutta congelata senza ingredienti aggiunti, tranne l'acqua, o confezionata, come succo 100per cento, sciroppo extralight o light;

c) Conserve vegetali senza altri ingredienti aggiunti, tranne l'acqua o che contengano una quantità trascurabile di zuccheri utilizzati in food processing per mantenere la qualità e la struttura del vegetale.

(6) avere meno del 35per cento di calorie derivanti da grassi totali e meno del 10per cento di grassi saturi;

Sono esentati dal computo dei grassi totali: lipidi contenuti nei formaggi light; noci e semi; prodotti costituiti da sola frutta secca frutta, frutta a guscio e/o di semi, senza aggiunta di dolcificanti o grassi.

(7) non deve contenere grassi trans (< 0,5 g per porzione);

(8) avere una quantità massima del 35per cento in peso di zuccheri totali: sono eccezioni allo standard: frutta secca o verdura, frutta intera secca o vegetali in pezzi, frutta disidratata o verdure senza zuccheri aggiunti; frutta secca o frutta intera, o a pezzi, con zuccheri aggiunti che sono necessari per l'elaborazione e/o a scopi di appetibilità (mirtilli, visciole), prodotti costituiti da sola frutta secca con noci e/o di semi, senza aggiunta di dolcificanti nutritivi o grassi.

(9) avere una quantità massima di 200 mg di sodio, inclusa qualsiasi aggiunta o accompagnamento;

(10) avere una quantità massima di 200 calorie a porzione, comprese eventuali accompagnamenti o aggiunte;

(11) non possono contenere caffeina, ad eccezione di tracce naturalmente contenute.

Nel rispetto degli standard sopra elencati, ove possibile, si preferiscono: prodotti alimentari freschi e locali, prodotti DOP (denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta), prodotti da agricoltura biologica;

Bevande

Sono ammesse le seguenti categorie di bevande:

Acqua naturale o acqua gassata (nessun limite di dimensione);

Latte o yogurt parzialmente scremati o scremati, anche alla frutta;

Succo di frutta o di verdura al 100per cento di frutta o di verdura in confezioni da 200 ml o succo al 100per cento di frutta o di verdure diluiti con acqua (con o senza carbonatazione) e senza dolcificanti aggiunti.

ALLEGATO B

Standard nutrizionali ristorazione scolastica
STANDARD RIPARTIZIONE CALORICA DEI PASTI
Pasti Percentuali
Colazione 15-20 per cento
Merenda mattino 5 per cento
Pranzo 35-40 per cento
Merenda pomeriggio 5-10 per cento
Cena 30-35 per cento


STANDARD DEI PRINCIPALI NUTRIENTI
Apporti raccomandati per il PRANZO Scuola dell'infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado
Energia (kcal) corrispondente al 35per cento dell'energia giornaliera 440 - 640 520-810 700 - 830
Proteine (g) corrispondenti al 10-15per cento dell'energia del pasto 11-24 13-30 18-31
con rapporto tra proteine animali e vegetali: 0,66
Grassi (g) corrispondenti al 30per cento dell'energia del pasto 15-21 18-27 23-28
di cui saturi (g) 5-7 6-9 8-9
Carboidrati (g) corrispondenti al 55-60per cento dell'energia del pasto 60-95 75 -120 95 -125
di cui zuccheri semplici (g) 11-24 13-30 18-31
Ferro (mg/) 5 6 9
Calcio (mg/) 280 350 420
Fibra (g/) 5 6 7,5
I livelli di assunzione raccomandati giornalieri di energia e nutrienti (LARN) sono diversificati per sesso, età e livelli di attività fisica. Nella tabella, relativa al pranzo, i valori minimi e massimi per ciascuna fascia scolastica sono calcolati sulla base degli apporti energetici raccomandati inferiori e superiori di ogni gruppo e tengono conto principalmente dell'età. (Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica)


STANDARD GRAMMATURE DI RIFERIMENTO
pranzo Scuola dell'infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado
Pasta per primi in brodo / in passati verdura, legumi 25-30/ 20-25 35-40/ 25-30 40-50/ 35-40
Pasta di semola, riso, mais, orzo, ecc. per primi asciutti / Pasta secca all'uovo 50-60 / 45-55 70-80 / 55-65 80-100 / 65-75
Pasta all'uovo ripiena 120 140 160
Legumi secchi per passati e sughi 25-30 30-35 35-40
Carne o pesce (per ragù) 20-25 25-30 30-35
Parmigiano (per primi) 6-7 7-8 8-9
Carne 50-60 60-70 70-80
Prosciutto 25-30 30-35 35-40
Pesce 60-70 80-100 100-150
Uovo (unità) 1 1 1
Formaggio fresco molle 50-60 60-70 80-100
Mozzarella, caciotta 40-50 70-80 80
Contorni 100 150-200 200-250
Verdura cruda a foglia 40 50 60
Patate 100-120 140-160 160-200
Olio ex. vergine oliva (totale pasto) 12-15 15-18 18-20
Pane 40 50 60
Frutta fresca 150 150-200 200
merende Scuola dell'infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado
Latte 150 200 200
Yogurt (conf. g 125) 1 1 1
Miele per dolcificare 5 10 10
Miele / Marmellata da spalmare 15 20 25
Cereali in fiocchi 20 25 30
Biscotti secchi / fette biscottate/ crackers 30 35 40
Torte 50-60 70-80 90-100
STANDARD DELLA FREQUENZA DEGLI AUMENTI
A PRANZO
Alimento/gruppo di alimenti Frequenza di consumo
Pane fresco 1 porzione a pasto
Cereali
(pasta di semola, riso, orzo, mais...)
Una porzione tutti i giorni: a rotazione le diverse tipologie di cereali
- pasta all'uovo/ripiena: 1 volta ogni 15 giorni
- pasta all'olio extravergine:
0-1 volta a settimana
- passati/zuppe/brodi:
1-2 volte a settimana
Legumi
(anche come piatto unico se associati a cereali)
1-2 volte a settimana
Carni fresche 1-2 volte a settimana a rotazione carne bianca/carne rossa
Pesce fresco o surgelato 1-2 volte a settimana
Uova 0-1 volta a settimana
Formaggi 0-1 volta a settimana
Parmigiano Reggiano o Grana Padano aggiunti quotidianamente ai primi piatti
Carni trasformate
(prosciutto crudo, cotto, bresaola, lonzino magro)
0-1 volta ogni 15 giorni in sostituzione della carne fresca
Frutta fresca di stagione 1 porzione a pasto
Verdura ed ortaggi 1 porzione a pasto:
-crude 2-3 volte a settimana
-cotte 1-2 volte a settimana
Patate 0-1 volta a settimana
Prodotti da forno, dolci preferibilmente non preconfezionati In occasione di festività:
Natale, Carnevale, Pasqua e fine anno scolastico
NOTA:
- il piatto freddo può essere proposto non più di 1 volta a settimana
- il piatto unico può essere proposto 1 volta a settimana;
- i metodi di cottura da preferire: al forno, al vapore, in umido;
- dare la preferenza a prodotti freschi e di stagione, ottenuti con metodi di produzione eco-compatibili (agricoltura biologica, produzione integrata - marchio Qualità Controllata), prodotti regolamentati dalla normativa comunitaria (DOP, IGP), prodotti tradizionali regionali (articolo 8 D. Lgs. 173/98), prodotti ottenuti secondo specifiche norme di qualità.
NELLE MERENDE
Merenda di metà mattina:
- Frutta fresca di stagione intera, a pezzi, frullata, spremuta;
- 1 volta al mese può essere proposto un dolce da forno di tipo casalingo;
Merenda di metà pomeriggio
Alimento/gruppo di alimenti Frequenza di consumo
Frutta fresca di stagione (intera, a pezzi, frullata, spremuta) 1-2 volte a settimana
Frutta secca oleosa 1 volta a settimana
Pane 0-1 volta a settimana
Cereali in fiocchi 0-1 volta a settimana
Prodotti da forno salati
(con olio extravergine oliva od olio monoseme)
0-1 volta a settimana
Prodotti freschi da forno dolci o gelato in estate 0-1 volta a settimana
Latte anche dolcificato con miele 1-2 volte a settimana
Yogurt 1-2 volte a settimana
Polpa di frutta al 100 per cento frutta 0-1 volta a settimana
Caffè d'orzo o Karkadè (anche dolcificati con miele) 1 volta a settimana

5. 02. Gagnarli, Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Valorizzazione delle diversità).

1. Il Sistema Educativo di Istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il disagio scolastico in tutte le sue espressioni.

2. L'integrazione delle persone diversamente abili si realizza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modificazioni, della 4 agosto 1977, numero 517, e del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297, e successive modificazioni.

Conseguentemente è abrogato il limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

3. Su richiesta di ogni singolo scuola, il Ministero della Pubblica Istruzione assicura, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'assegnazione di tutti gli insegnanti o le insegnanti di sostegno necessari a garantire il progetto didattico, costruito in base alla diagnosi funzionale, con il concorso delle figure professionali coinvolte.

4. La formazione delle classi iniziali nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Elementare è effettuata, di norma, con l'inserimento di un solo alunno o alunna diversamente abile; le classi successive delle medesime Scuole e le classi della Scuola Media e della Scuola Superiore non possono essere costituite con l'inserimento di un numero superiore a due alunni o alunne diversamente abili.

5. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione scolastica, le classi che accolgono un alunno o alunna diversamente abile sono costituite da un massimo di 20 alunni. Qualora siano inseriti nella classe due alunni o alunne diversamente abili, la classe stessa viene costituita con un numero ancora inferiore di alunni o alunne.

6. Nella determinazione dell'organico deve essere garantita l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal progetto didattico-educativo, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna, se necessario.

7. La Scuola garantisce il regolare e periodico funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap, ai quali devono obbligatoriamente partecipare tutte le componenti delle istituzioni scolastiche.

8. Il Ministero della Pubblica Istruzione destina adeguate risorse per qualificare professionalmente tutti gli operatori delle scuole con alunni e alunne in situazione di disabilità e disagio.

9. Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga alle scuole un fondo speciale da utilizzare secondo le esigenze dei progetti didattico-educativi previsti.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a circa 350 milioni di euro annui si provvede, fino al fabbisogno, mediante soppressione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10.
5. 07. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Nicchi.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge n. 104/1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000, sono destinati cento milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.

Conseguentemente all'articolo 24, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso, sostituire le parole: «pari complessivamente a 1.000 milioni per l'anno 2015 e a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019», con le seguenti: «pari complessivamente a 1.100 milioni per l'anno 2015, a 3.100 per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 e a 100 milioni a decorrere dal 2020»;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 100 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa , nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.».
5. 04. Adornato, Scopelliti, Binetti, Dorina Bianchi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Lotta alla dispersione scolastica).

1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni scuola progetta interventi rivolti agli alunni in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento.

2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti, opportunamente formati, che concorre alla progettazione e alla realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti delle singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.

3. Nelle aree a forte disagio socio ambientale il numero di alunni per classe non deve essere superiore a venti.
5. 06. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Nicchi.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge 104/1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge 62/2000 sono destinati 100 milioni di euro all'anno a partire dal 2015. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.

Conseguentemente all'articolo 10, comma 3 sostituire la cifra: 381,137 milioni con la seguente: 281,137 milioni.
5. 03. Falcone, Molea, Vargiu.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge 104 del 1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge 62/2000 sono destinati 100 milioni di euro all'anno a partire dal 2015. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.

*5.01. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Parità scolastica in materia di sostegno).

1. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge 104/1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge 62/2000 sono destinati 100 milioni di euro all'anno a partire dal 2015. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.
*5. 01000. Pagano.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica).

1. È autorizzata la spesa, per l'anno scolastico 2015/2016, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti, di 3,6 milioni per l'anno 2015 e di 11,4 per l'anno 2016 per ii programma di didattica integrativa di cui all'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2. L'assegnazione delle risorse, di cui al comma 1, alle istituzioni scolastiche, avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma pari 3,6 milioni di per l'anno 2015 e di 11,4 per l'anno 2016 si provvede: per 2,8 milioni di euro, per l'anno 2015 e 11,4 milioni di euro per l'anno 2016 -mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e 800 mila euro per 1’ anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 01004. Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Dopo l ’articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica).

1. È autorizzata la spesa, per l'anno scolastico 2015/2016, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti, di 3,6 milioni per l'anno 2015 e di 11,4 per l'anno 2016 per il programma di didattica integrativa di cui all'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2. L'assegnazione delle risorse, di cui al comma 1, alle istituzioni scolastiche, avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3.Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma pari 3,6 milioni di per l'anno 2015 e di 11,4 per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della legge 11 marzo 2014 n. 23.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 01003. Vacca, Marzano, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Educazione al valore del cibo).

1. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze degli studenti in merito al valore del cibo e dell'alimentazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale sperimentale «educazione al valore del cibo», in sinergia con la programmazione europea e regionale.

2. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche di primo grado promuovono, all'interno dei piani triennali di cui all'articolo 2 e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale «educazione al valore del cibo» di cui al comma 1.

3. Il Piano nazionale «educazione al valore del cibo» persegue i seguenti obiettivi:

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze degli studenti in materia di educazione alimentare, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g);

b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione;

c) formazione e aggiornamento dei docenti per lo svolgimento continuativo delle attività di cui al presente comma, garantendo un approccio integrato tra alimentazione e ambiente e un approfondimento nel campo delle scienze alimentari e nella pedagogia alimentare;

d) realizzazione di attività integrate di educazione alimentare e motoria, per favorire il wellness, sani stili di vita e il contrasto all'obesità e ai disturbi legati alla cattiva alimentazione;

e) distribuzione di frutta, di prodotti ortofrutticoli e ortofrutticoli trasformati, nei sistemi di ristorazione scolastica, nonché mediante l'installazione di distributori automatici di prodotti frutta e latte all'interno degli istituti scolastici, in collegamento con i corrispondenti progetti europei;

f) realizzare progetti e giochi didattici secondo l'approccio «imparare giocando», nonché attività informative, formative e divulgative relative:

1) al legame tra alimentazione e cultura, storia e paesaggio tipici, con particolare attenzione agli aspetti legati alla dieta mediterranea;

2) agli effetti e alle relazioni tra dieta equilibrata, salute pubblica e tutela dell'ambiente;

3) al valore del cibo al fine di promuovere una crescente consapevolezza delle tematiche inerenti il mancato diritto di accesso universale al cibo, il contrasto allo spreco e la connessione tra alimentazione e produzione agricola.

4. Le istituzioni scolastiche possono individuare docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2.

5. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche, anche in rete fra loro, possono dotarsi, dandone evidenza nei piani triennali di cui all'articolo 2, di laboratori attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti locali, università, associazioni, fondazioni, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) realizzazione di laboratori della biodiversità, attraverso la coltivazione di varietà di piccole produzioni (ortofrutticole);

b) realizzazione di laboratori di cucina didattica;

c) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del Made in Italy, in base alla vocazione produttiva di ciascun territorio;

d) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.

6. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste nel presente articolo, nell'anno finanziario 2015 è utilizzata quota parte, pari a euro 15 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 7.
5. 01001. Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis

(Assegnazione risorse alle istituzioni scolastiche)

1. L'assegnazione di risorse aggiuntive, autorizzate da disposizioni di legge o di regolamento, alle Istituzioni scolastiche, avviene previo bando pubblico adottato con decreto dei ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.
5. 01005. Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

ART. 6.

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: reti di scuole e sostituire le parole: istituzione scolastica con le seguenti: rete di scuole.

Conseguentemente al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: classi con la seguente: alunni.
6. 1. Gelmini, Centemero.

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: Personale Ata compreso.
6. 51. Terrosi, Iacono.

Al comma 1, primo periodo inserire, in fine, le seguenti parole: e comprende altresì l'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ed educativo.
6. 77. Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per il potenziamento dell'offerta formativa, inserire le seguenti: Definisce inoltre il fabbisogno del personale ATA, nelle sue diverse componenti, necessario per il regolare funzionamento delle attività previste dallo stesso piano.
6. 66. Cristian Iannuzzi. .

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: da ciascuna istituzione scolastica nel piano triennale, aggiungere le seguenti: e del fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale determinato da reti di scuole.
6. 46. Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: piano triennale, con le seguenti: Piano dell'offerta formativa e degli esoneri e dei semiesoneri dei docenti che coadiuvano il dirigente scolastico.
6. 71. Vezzali.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: piano triennale, inserire le seguenti: e degli esoneri e dei semiesoneri dei docenti che coadiuvano il Dirigente scolastico.
6. 65. Rampelli.

Al comma 1, secondo periodo, le parole:nel limite delle risorse disponibili sono sostituite con le seguenti: prevedendo che il numero di alunni per classe non possa essere superiore a 25, 20 in caso siano presenti studenti disabili, in accordo con la normativa vigente sulla sicurezza.
6. 1016. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene, il numero di alunni per classe non può essere superiore a 22, diminuito a 20 in caso di presenza di alunno certificato in situazione di handicap.
6. 75. Nicchi, Matarrelli, Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene, il numero di alunni per classe non può essere superiore a 22.
6. 76. Giancarlo Giordano, Pannarale, Nicchi, Matarrelli.

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: Il piano triennale definisce inoltre il fabbisogno del personale Ata nelle sue diverse componenti necessario per il regolare funzionamento delle attività previste dallo stesso piano.
6. 64. Rampelli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Il piano triennale definisce inoltre il fabbisogno del personale Ata nelle sue diverse componenti necessario per il regolare funzionamento delle attività previste dallo stesso piano.
6. 69. Simonetti, Borghese.

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. I commi 332, 333, 334 e 335 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono abrogati.
6. 62. Fioroni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I posti per il potenziamento dell'offerta formativa sono prioritariamente ai docenti inidonei.
6. 1011. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: L'organico dell'autonomia, con le seguenti: Il tetto massimo di spesa destinabile all'organico dell'autonomia.
6. 37. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: cadenza triennale aggiungere le seguenti: a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017.
6. 1009. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sentita, con le seguenti: sentiti il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e.

Conseguentemente, al medesimo comma, inserire, in fine, le seguenti parole: nonché di scuole collocate nelle carceri, nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche o ancora nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
6. 78. Giancarlo Giordano, Pannarale, Nicchi, Costantino, Matarrelli.

Al comma 2, sostituire la parola: sentita, con le seguenti: sentiti il Consiglio superiore della Pubblica istruzione di cui al Decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e.
6. 81. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: per quanto riguarda il personale docente.
6. 82. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: classi, con la seguente: alunni.

Conseguentemente al medesimo comma 2 inserire, in fine, il seguente periodo: Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, la ripartizione dei posti fra le classi di concorso tiene conto dei Piani triennali approvati nel ciclo precedente.

Conseguentemente al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: è possibile una revisione delle dotazioni organiche assegnate alle singole scuole nell'arco del periodo triennale in caso di sensibili variazioni del numero di alunni iscritti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: numero di classi aggiungere le seguenti: per quanto riguarda i posti comuni; sul numero degli alunni per quanto riguarda i posti per il potenziamento.

6. 1006. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: numero di classi, con le seguenti parole: numero degli alunni.
*6. 87. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: numero di classi con la seguente: numero di alunni.
*6. 2. Centemero, Gelmini, Palmieri, Altieri, Lainati.

Al comma 2 dopo le parole: è effettuato sulla base del numero di classi, inserire le seguenti: del numero di sedi/plessi,
6. 41. Burtone.

Al comma 2, secondo periodo,sostituire le parole: di aree interne, con le seguenti: di aree a basso reddito medio procapite,
6. 38. Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Marzana, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Al comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole: nonché di scuole collocate nelle carceri, nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche o ancora nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
*6. 79. Giancarlo Giordano, Pannarale, Nicchi, Costantino, Matarrelli.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: e di aree aggiungere le seguenti: montane, a bassa densità demografica e di piccole isole.
6. 1005. Pes, Bossa, Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole: nonché di scuole collocate nelle carceri, nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche o ancora nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
*6. 1001. Pagano.

Al comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole: nonché di scuole collocate nelle carceri, nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche.
6. 3. Centemero, Palmieri, Lainati.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Con decreti dei dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, l'organico dell'autonomia è ripartito tra i territori di competenza e assegnato ai ruoli territoriali di cui all'articolo 7 e, successivamente, alle singole istituzioni scolastiche, sulla base del fabbisogno espresso nei Piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2. I posti dell'organico sono coperti dal dirigente scolastico con il personale iscritto negli albi, ai sensi dell'articolo 7. Il dirigente scolastico effettua le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell’ autonomia.

Conseguentemente, aggiungere i seguenti commi:

3-bis. Le Istituzioni Scolastiche, afferenti al medesimo albo territoriale, costituiscono apposita rete finalizzata alla valorizzazione delle risorse professionali e alla gestione di funzioni e attività amministrative. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emana apposite linee guida per la definizione delle convenzioni che dovranno disciplinare:

a) principi per l'assegnazione di incarichi ai docenti afferenti all'albo territoriale che dovranno conformarsi alle norme antidiscriminatorie sul lavoro per l'assegnazione di incarichi ai docenti afferenti all'albo territoriale;

b) criteri e modalità per l'attribuzioni di incarichi su insegnamenti opzionali o specialistici o di coordinamento e progettazione a docenti di una Istituzione Scolastica in altra o altre Istituzioni Scolastiche della rete;

c) piani di formazione del personale;

d) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;

e) forme e modalità per la pubblicità delle decisioni assunte, e dei rendiconti delle attività svolte;

f) principi di governance della rete.

3-ter. Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle singole istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse al servizio dell'istituzione, le competenze in materia di cessazioni dal servizio, pratiche pensionistiche, trattamento di quiescenza e di previdenza, progressioni e ricostruzione di carriera, liquidazione di trattamento di fine rapporto del personale della scuola sono assegnati alle reti.

3-quater. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Gli Uffici scolastici regionali, sentiti i competenti organi regionali e le rappresentanze dei Comuni, definiscono l'ampiezza degli albi territoriali in relazione alla:

a) popolazione scolastica con attenzione alle situazioni territoriali specifiche e motivate;

b) vicinorietà delle Istituzioni Scolastiche;

c) caratteristiche geografiche del territorio, che dovrà considerare la specificità delle aree interne montane e delle piccole isole.

Al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina dell'iscrizione negli albi territoriali e di proposta dell'incarico da parte del dirigente scolastico di cui al comma 2, salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all'atto della quale anche i docenti in questione sono iscritti negli albi di cui al presente comma. Sono iscritti agli albi territoriali i docenti degli organici provinciali che al i settembre 2015 risultano sopranumerari.

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole: al comma 4 con le seguenti: al comma 3-bis;

al comma 4, sostituire le parole: l'organico dei posti comuni e dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa con le seguenti: l'organico dell'autonomia;

abrogare in fine le parole da: dell'offerta formativa di cui all'articolo 2, fino alla fine del periodo;

all'articolo 7 sopprimere il comma 4.
6. 1007. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'organico dell'autonomia, con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, è ripartito a livello territoriale e assegnato agli albi territoriali, suddivisi in sezioni per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto e successivamente, sulla base del fabbisogno espresso nei piani triennali dell'offerta formativa, è attribuito alle singole istituzioni scolastiche. Fatto salvo l'esperimento del preventivo piano di mobilità straordinaria di cui al comma 01 dell'articolo 8, i posti dell'organico dell'autonomia, sono coperti con il personale iscritto negli albi territoriali al quale il dirigente scolastico propone l'incarico. È comunque prevista la riserva dei posti da destinarsi alle operazioni annuali di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente ed educativo da definirsi in sede di CCNI e della Contrattazione decentrata regionale. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni. Esso gode del trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impiegato qualora sia superiore a quello già in godimento. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto inoltre ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che pone il divieto ai dirigenti scolastici di conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di assenza.

Conseguentemente, all'articolo 8, prima del comma 1, inserire il seguente:

01. Per l'anno scolastico 2015/2016, prioritariamente al piano di assunzioni di cui al Capo III, articolo 8 comma 1 del presente DDL, si procede ad un piano di mobilità territoriale e professionale straordinaria per tutti i docenti che risultano titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono considerati utili ai fini della mobilità straordinaria tutti i posti vacanti o disponibili degli attuali organici di diritto, di fatto, nonché tutti i posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa dell'organico funzionale e dell'autonomia di cui al capo II, articolo 2 comma 3, al capo III, articolo 6 comma 1 e seguenti e al capo III articolo 8 comma 1 della presente legge. La mobilità avverrà secondo quanto previsto negli allegati C (ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO) e D (TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI) del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2015/2016. In ogni caso, qualora la costituzione dell'organico dell'autonomia e funzionale, di cui al capo II articolo 2 comma 3, al capo III articolo 6 comma 1 e seguenti e al capo III articolo 8 comma 1 della presente legge, dovesse avvenire in un momento successivo alla scadenza del termine utile ai fini delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2015/16, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1 comma 4 del suindicato CCNI si procederà alla riapertura della contrattazione ai fini del trasferimento sui nuovi posti disponibili, con priorità rispetto alle procedure di immissione in ruolo. Per gli anni scolastici 2016/17 e seguenti, prioritariamente alle immissioni in ruolo, verranno espletate le procedure di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo sui posti vacanti e disponibili anche dell'organico dell'autonomia e funzionale.
6. 1002. Attaguile.

Sostituire il comma 3, con il seguente: La legge identifica l'ambito territoriale di competenza per stabilire l'assegnazione dell'organico dell'autonomia.
6. 70. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Uffici scolastici regionali, inserire le seguenti: e sentiti gli enti locali interessati, al fine di garantire il raccordo con il piano della programmazione della rete scolastica.
*6. 84. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Uffici scolastici regionali inserire le seguenti: e sentiti gli enti locali interessati, al fine di garantire il raccordo con il piano della programmazione della rete scolastica.
*6. 4. Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: l'organico dell'autonomia con le seguenti: il tetto massimo di spesa destinabile all'organico dell'autonomia.
6. 35. Chimienti, Brescia, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ai ruoli territoriali di cui all'articolo 7 e, successivamente, e I posti dell'organico sono coperti dal dirigente scolastico con il personale iscritto negli albi ai sensi dell'articolo 7.

Conseguentemente dopo il comma 3 inserire il seguente: 3-bis. I ruoli del personale docente sono regionali. Gli uffici scolastici regionali determinano i posti comuni e di sostegno da attribuire alle singole istituzioni scolastiche. Per il potenziamento dell'offerta formativa gli uffici scolastici regionali determinano graduatorie regionali, articolate aree territoriali e suddivise in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto rispettando i punteggi ereditati dalle GAE. Gli uffici scolastici regionali definiscono l'ampiezza delle aree territoriali, anche in funzione della popolazione scolastica.

Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire il comma 13 con il seguente: 13. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'USR assegna i docenti da destinare alle istituzioni scolastiche sulla base della ripartizione dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6 comma 3, rispettando quanto stabilito dall'articolo 8, a seguito della predisposizione di una stima del fabbisogno necessario redatto dal collegio dei docenti e adottato (o deliberato) dal consiglio di istituto. Tale stima confluisce nel successivo piano triennale dell'offerta formativa.

Conseguentemente all'articolo 7 sopprimere i commi 2, 3 e 4.

Conseguentemente all'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:.

Al comma 2 sopprimere le parole: «e iscritti negli albi di cui all'articolo 7»;.

Al comma 4 sopprimere le parole: «individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7»;.

Al comma 5 sostituire le parole: «gli albi» con le seguenti: «le aree» e sopprimere le parole: «nell'ambito degli albi indicati»;

sopprimere il comma 6;.

Al comma 7 sopprimere le parole: «I soggetti assunti sono destinatari di proposte di incarico ai sensi dell'articolo 7.
6. 36. Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: istituzioni scolastiche inserire le seguenti: fatto salvo l'esperimento del preventivo piano di mobilità straordinaria di cui al comma 01 dell'articolo 8.

Conseguentemente, all'articolo 8, prima del comma 1, inserire il seguente:

01. Per l'anno scolastico 2015/2016, prioritariamente al piano di assunzioni di cui al Capo III, articolo 8 comma 1 del presente DDL, si procede ad un piano di mobilità territoriale e professionale straordinaria per tutti i docenti che risultano titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono considerati utili ai fini della mobilità straordinaria tutti i posti vacanti o disponibili degli attuali organici di diritto, di fatto, nonché tutti i posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa dell'organico funzionale e dell'autonomia di cui al capo II articolo 2 comma 3, al capo III articolo 6 comma 1 e seguenti e al capo III articolo 8 comma 1 della presente legge. La mobilità avverrà secondo quanto previsto negli allegati C (ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO) e D (TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI) del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2015/2016. In ogni caso, qualora la costituzione dell'organico dell'autonomia e funzionale, di cui al capo II articolo 2 comma 3, al capo III articolo 6 comma 1 e seguenti e al capo III articolo 8 comma 1 della presente legge, dovesse avvenire in un momento successivo alla scadenza del termine utile ai fini delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2015/16, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1 comma 4 del suindicato CCNI si procederà alla riapertura della contrattazione ai fini del trasferimento sui nuovi posti disponibili, con priorità rispetto alle procedure di immissione in ruolo. Per gli anni scolastici 2016/17 e seguenti, prioritariamente alle immissioni in ruolo, verranno espletate le procedure di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo sui posti vacanti e disponibili anche dell'organico dell'autonomia e funzionale.
6. 1003. Attaguile.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ai ruoli territoriali di cui all'articolo 7 e, successivamente.

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo e sostituirlo con il seguente: I posti dell'organico sono coperti secondo le procedure dettate dai commi 2, 4 e 12 dell'articolo 8.

Conseguentemente sopprimere le parole: Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.
6. 1017. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Al comma 3 sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
*6. 60. Fassina.

Al comma 3 sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

*6. 67. Iannuzzi.

Al comma 3 sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.
*6. 50. Terrosi, Iacono.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: dell'articolo 7 inserire le seguenti: la cui funzione principale corrisponde al potenziamento dell'offerta formativa.
6. 12. Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

**6. 83. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3 sopprimere il terzo e quarto periodo.

**6. 30. Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia della stessa classe concorsuale, o comunque in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della disciplina da supplire, con il trattamento stipendiale del grado d'istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili se in possesso della necessaria abilitazione.
6. 33. Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia della stessa classe concorsuale, o in possesso di corrispondente abilitazione o titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento della disciplina da supplire, con il trattamento stipendiale del grado d'istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili se in possesso della necessaria abilitazione.
6. 26. Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: Il dirigente scolastico effettua le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia nel caso in cui questo sia in possesso delle corrispondenti competenze didattico-disciplinari desumibili dalla classe di concorso in cui è iscritto. Qualora non vi sia disponibilità di personale della dotazione organica dell'autonomia con i suddetti requisiti, il dirigente scolastico effettua le sostituzioni con il personale in possesso di abilitazione nella stessa classe concorsuale del docente assente. 11 medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.
6. 15. Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3 terzo periodo sostituire la parola: dieci con la seguente: due.
6. 29. Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3 terzo periodo sostituire la parola: dieci con la seguente: tre.
6. 34. Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3 terzo periodo sostituire la parola: dieci con la seguente: quattro.
6. 27. Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque
6. 28. Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dotazione organica dell'autonomia inserire le seguenti: solo se il docente è in possesso dell'abilitazione specifica all'insegnamento, relativa al grado di scuola, disciplina e tipologia di posto; diversamente si attinge dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché dalle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131. Le suddette continuano a esplicare la propria efficacia sino all'effettiva immissione in ruolo del personale docente ivi iscritto.
6. 19. Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: è impegnato, inserire le seguenti: solo.
6. 11. Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
*6. 40. Marzana.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
*6. 16. Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: medesimo personale inserire le seguenti: ove previsto di specifica abilitazione.
6. 32. Chimienti, Vacca, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3 inserire, in fine, le seguenti parole: , solo se in possesso della necessaria abilitazione all'insegnamento della disciplina da supplire. In assenza di soggetti muniti di abilitazione le supplenze sono affidate ai soggetti abilitati presenti nelle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.
6. 17. Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, in fine, le seguenti parole: solo se in possesso di specifica abilitazione altrimenti si attinge dalle graduatorie ad esaurimento e d'istituto.
6. 39. Marzana.

Al comma 3 inserire, in fine, le seguenti parole: nelle classi di concorso per cui possieda specifica abilitazione.
6. 31. Chimienti, Vacca, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3 inserire, in fine, il seguente periodo: In caso di copertura dei posti vacanti e disponibili, al personale della dotazione organica dell'autonomia viene conferito il trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento.
6. 14. Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Dopo il comma 3 inserire il seguente: 3-bis. Al comma 14 dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, la parola: «521» è soppressa.
6. 20. Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le Istituzioni Scolastiche, afferenti al medesimo albo territoriale, costituiscono apposita rete finalizzata alla valorizzazione delle risorse professionali. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emana apposite linee guida per la definizione delle convenzioni che dovranno disciplinare:

a) principi per l'assegnazione di incarichi ai docenti afferenti all'albo territoriale;

b) criteri e modalità per l'attribuzioni di incarichi su insegnamenti opzionali o specialistici o di coordinamento e progettazione a docenti di una Istituzione Scolastica in altra o altre Istituzioni Scolastiche della rete;

c) programmi di formazione del personale;

d) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;

e) forme e modalità per la pubblicità delle decisioni assunte, e dei rendiconti delle attività svolte;

f) principi di governance della rete.
6. 58. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Gli Uffici scolastici regionali, sentiti i competenti organi regionali e le rappresentanze dei Comuni, definiscono l'ampiezza degli albi territoriali in relazione alla:

a) popolazione scolastica che non può superare 20.000 alunni;

b) vicinorietà delle Istituzioni Scolastiche;

c) caratteristiche geografiche del territorio.

Al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina dell'iscrizione negli albi territoriali e di proposta dell'incarico da parte del dirigente scolastico di cui al comma 2, salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all'atto della quale anche i docenti in questione sono iscritti negli albi di cui al presente comma. Sono iscritti agli albi territoriali i docenti degli organici provinciali che al 1 settembre 2015 risultano sopranumerari.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: al comma 4 con le seguenti: al comma 3-bis.

Conseguentemente all'articolo 7 sopprimere il comma 4.
6. 55. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'organico dei posti comuni e dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato sulla base del fabbisogno di posti individuato da ciascuna istituzione scolastica nel piano triennale dell'offerta formativa.

6. 1008. Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Carocci, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 4 sostituire le parole: l'organico dei posti comuni e dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa con le seguenti: l'organico dell'autonomia.
6. 45. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il piano triennale definisce inoltre il fabbisogno del personale ATA nelle sue diverse componenti necessario per il regolare funzionamento delle attività.
6. 1000. Scopelliti, Binetti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'organico dei posti di sostegno è determinato nei posti complessivamente attivati in organico di fatto e di diritto nell'anno scolastico 2015/2016, è incrementato fino a coprire il rapporto di un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35 comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e dell'articolo 19 comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 24, aggiungere i seguenti:

3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-quater, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a I miliardo di euro a decorrere dal 2016.

3-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-sexies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-septies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-ter e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quinquies e 3-sexies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
6. 1010. Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'organico dei posti di sostegno è determinato nei posti complessivamente attivati in organico di fatto e di diritto nell'anno scolastico 2015/2016, e incrementato per gli anni successivi fino a coprire il rapporto uno a due tra alunni e docenti secondo le nuove certificazioni e iscrizioni registrate, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Conseguentemente è abrogato il limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, della legge 8 novembre 2013, n. 128.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3 e alla rubrica sopprimere le parole: Carta elettronica per l'aggiornamento e la.
6. 80. Giancarlo Giordano, Pannarale, Nicchi, Costantino, Matarrelli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nel decreto di determinazione dell'organico, di cui al comma 2, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assicura che l'organico dei posti di sostegno sia progressivamente incrementato al fine di garantire entro Vanno scolastico 2017-2018 il rispetto del rapporto uno a due tra docenti e alunni con disabilità certificata a livello provinciale, superando in tal modo il limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. 1012. Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nel decreto di determinazione dell'organico, di cui al comma 2, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assicura che l'organico dei posti di sostegno sia costituito in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. 1013. Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'organico dei posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità alla sentenza delle Corte costituzionale n. 80 del 2010. Resta ferma la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

All'onere derivante dalla seguente disposizione pari a 80 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 86. Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'organico dei posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità alla sentenza delle Corte costituzionale n. 80 del 2010. Resta ferma la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. 85. Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'organico dei posti di sostegno è progressivamente incrementato al fine di garantire entro l'anno scolastico 2017-2018 il rispetto del rapporto uno a due tra docenti e alunni con disabilità certificata a livello provinciale, superando in tal modo il limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. 21. Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'organico dei posti di sostegno è costituito in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. 22. Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente: 5. L'organico dei posti di sostegno è incrementato al fine di garantire il rispetto della media di un docente ogni due alunni disabili, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. 23. Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente: L'organico dei posti di sostegno è determinato nei posti complessivamente attivati in organico di fatto e di diritto nell'anno scolastico 2015/2016, è incrementato fino a coprire il rapporto di un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35 comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
6. 25. Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 5 inserire, in fine, il seguente periodo: Ai docenti di sostegno si richiede una stabilità nella sede scolastica a cui sono assegnati di almeno tre anni, per garantire continuità formativa ai soggetti che ne hanno bisogno, anche sulla base di una avviata collaborazione con i docenti della classe.
6. 72. Binetti.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. L'organico per gli insegnamenti curricolari di esecuzione e interpretazione e laboratorio di musica d'insieme nei licei musicali viene determinato annualmente sulla base del fabbisogno di posti individuato da ciascuna istituzione scolastica sentito l'Ufficio scolastico regionale.
6. 24. Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. La mobilità del personale docente, educativo ed Ata della scuola è regolato contrattualmente in coerenza con la stabilità triennale nella definizione dell'organico dell'autonomia di cui ai precedenti commi.
*6. 68. Iannuzzi.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. La mobilità del personale docente, educativo ed Ata della scuola è regolato contrattualmente in coerenza con la stabilità triennale nella definizione dell'organico dell'autonomia di cui ai precedenti commi.
*6. 49. Terrosi.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Sono istituite, senza nuovi o maggiori oneri per lo stato, quattro tipologie di ruoli per il sostegno didattico, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, per i quali si prevedono appositi percorsi di formazione universitaria;.
6. 1014. Catalano.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. L'offerta formativa laboratoriale della disciplina «Pratica di Agenzia» è potenziata con l'affidamento delle ore di laboratorio di esercitazioni tecniche turistiche ai docenti tecnico-pratici delle classi di concorso C150 o 15/C da utilizzare all'interno del nuovo curriculum turistico in compresenza con le discipline economiche. È disposta l'assegnazione in organico di un insegnante tecnico-pratico negli istituti che abbiano attivato non più di due corsi ovvero di due insegnanti nel caso di attivazione di più di due corsi.
6. 1018. Catanoso.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Nella ripartizione dell'organico, si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti funzionali è determinato a livello regionale nonché, ai sensi delle disposizioni vigenti, separato e distinto dall'organico regionale complessivo.
6. 1004. Blazina.

Al comma 6 sostituire le parole: slovena o bilingui con le seguenti: albanese, catalana, germanica, greca, slovena e croata, francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda o bilingui.
6. 9. Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stumpo.

Al comma 7 dopo le parole: province autonome di Trento e di Bolzano inserire le seguenti: hanno adottato e che.
6. 63. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 7, dopo le parole: personale docente ed educativo inserire le seguenti: Il personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie della regione autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, che ha maturato il diritto all'assunzione a tempo indeterminato per effetto della presente legge, può chiedere di essere inserito nelle graduatorie di altre province sul resto del territorio nazionale nel posto e con il punteggio maturato alla data dell'immissione in ruolo.
6. 10. Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stampo.

Dopo l'articolo 6 inserire i seguenti:

Art. 6-bis.

(Articolazione della professione docente nell'organico dell'autonomia).

1. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente ordinario, docente esperto e docente senior, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata.

2. Nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, quota parte della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 6 è destinata ai docenti esperti ed ai docenti senior. Tale quota parte è distribuita tra le regioni, le province e le istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. In prima applicazione, per ciascuna istituzione scolastica sono individuati due docenti esperti. Il numero di docenti esperti e senior è gradualmente incrementato, nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 11, sino alla concorrenza del quindici per cento della dotazione organica.

3. L'incarico di docente esperto è riservato ai soggetti confermati nei ruoli a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma precedente. Il docente esperto è nominato dal dirigente scolastico, tenuto conto dei crediti maturati e del curriculum professionale, sentito il Collegio dei docenti. Ai soli docenti esperti possono essere attribuiti incarichi in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna, di orientamento, di placement per l'attivazione dell'alternanza scuola-lavoro, di tirocini extra-curriculari e dell'apprendistato, nonché di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. L'incarico, con la relativa indennità, ha durata triennale, è rinnovabile ed è incompatibile con la funzione di docente senior. In sede di prima attuazione, la designazione dei docenti esperti è effettuata dal dirigente scolastico su proposta del Collegio dei docenti, tenuto conto dei titoli didattici e dei titoli professionali e culturali, nonché dello svolgimento di incarichi e di funzioni strumentali all'insegnamento.

4. Il docente senior è individuato dal dirigente scolastico, tenuto conto del curriculum professionale, nel limite dei posti di cui al comma 2. Il docente svolge funzioni di coordinamento in relazione agli aspetti organizzativi e progettuali dell'istituzione scolastica, a stretto contatto con il dirigente scolastico, nonché le funzioni proprie del profilo di appartenenza. La funzione, con la relativa indennità, ha durata triennale, è rinnovabile ed è incompatibile con quella di docente esperto.

Art. 6-ter.

(Progressione economica del docente).

1. A decorrere dal 1o settembre 2015, le risorse destinate alla progressione economica per anzianità del personale docente, inclusa la retribuzione professionale docente, sono rese indisponibili a tal fine e sono destinate agli istituti contrattuali di cui al comma 4, all'esito della sessione negoziale ivi prevista. Dette risorse sono pari ad euro 16,7 milioni ed euro 272,8 milioni, rispettivamente per il periodo da settembre a dicembre 2015 e per l'anno 2016.

2. A decorrere dall'anno 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è annualmente determinata la somma corrispondente alla spesa che, a legislazione previgente, si sarebbe sostenuta per la progressione economica per anzianità del personale docente, inclusa la retribuzione professionale docente ed escluse le somme già attribuite al personale con gli istituti contrattuali di cui al comma 4. Tali somme sono rese indisponibili al fine citato, per essere destinate agli istituti contrattuali di cui al comma 4, all'esito della sessione negoziale ivi prevista.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comitati di settore di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano indirizzi, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Scuola, in materia di progressione economica del personale docente, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli indirizzi di cui al comma 3 sono adottati nel rispetto dei seguenti vincoli e princìpi:

a) la progressione economica per anzianità, attribuita al personale docente per valorizzare l'esperienza professionale maturata, è ricondotta al 30 per cento di quella sostenuta a legislazione previgente;

b) alla valutazione positiva dell'efficacia dell'azione didattica e formativa, dell'impegno professionale nell'attuazione del piano dell'offerta formativa, dei titoli professionali acquisiti in servizio e del contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica corrisponde un incremento stipendiale stabile, nel limite della spesa annua complessiva pari, per ciascun anno, al 70 percento di quella sostenuta a legislazione previgente per la progressione economica per anzianità, detratte le risorse occorrenti per l'istituto contrattuale di cui alla lettera c). Detto incremento stipendiale ha natura retributiva, imponibile e pensionistica di trattamento fondamentale;

c) ai docenti esperti e senior di cui all'articolo 6-bis, commi 3 e 4 della presente legge, è riconosciuta una indennità, avente natura di trattamento accessorio, non inferiore al 10 per cento dello stipendio caratteristico della posizione economica iniziale;

d) il limite di spesa di cui alla lettera b) è ripartito tra le scuole in proporzione all'organico dei docenti. Ciascun dirigente scolastico attribuisce l'incremento stipendiale di cui alla medesima lettera b), nel limite della somma assegnata alla propria scuola, in occasione di ciascuna valutazione triennale di cui all'articolo precedente, ai docenti in servizio;

e) l'incremento stipendiale di cui alla lettera b) è distinto in tre diverse fasce economiche, definite a livello nazionale. La fascia di importo maggiore non può essere inferiore al valore che si ottiene dividendo il limite di spesa nazionale di cui alla lettera b) per l'80 per cento dei posti dell'organico docente dell'autonomia, così da far sì che le risorse disponibili non siano sufficienti ad attribuire a tutto il personale detta fascia. Le fasce di importo inferiore non possono essere superiori al valore che si ottiene dividendo il medesimo limite di spesa per, rispettivamente, il 120 per cento e il 150 per cento dei posti dell'organico, così che le risorse disponibili siano superiori a quelle occorrenti nell'ipotesi di assegnare a tutto il personale tali fasce;

f) le risorse di cui ai commi 1 e 2 eventualmente non utilizzate nel corso dell'anno di riferimento, anche se già assegnate alle istituzioni scolastiche ai sensi della lettera d), sono versate alle entrate dello Stato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, per essere assegnate, l'anno successivo, al fondo nazionale per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.

5. Rimane ferma la ricostruzione di carriera prevista all'atto della conferma in ruolo del personale docente.
6. 08. Centemero, Brunetta, Gelmini.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Articolo 6-bis.
(Potenziamento dei percorsi di IeFP).

1. L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è potenziata sulla base di piani di intervento adottati, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa mediante intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di garantire agli studenti iscritti ai percorsi per la qualifica e il diploma professionale pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria superiore dalle norme del presente Capo, ai docenti del sistema di IeFP la carta per la formazione e l'aggiornamento di cui al Capo III, articolo 10 e, per le istituzioni formative, la trasparenza dei dati, agevolazioni fiscali, sedi innovative e misure per la sicurezza e valorizzazione delle strutture edilizie, comprese le indagini diagnostiche, previste per le scuole statali al Capo IV, articolo 14, al Capo V, articoli 15 e 16, al Capo VI, articoli 18, 19 e 20.

2. All'attuazione delle finalità del comma 1, concorrono, nei limiti delle disponibilità, le risorse dello Stato e delle regioni, anche a valere su quelle reperibili nell'ambito delle misure cofinanziate dai fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea, sulle risorse conferite da soggetti pubblici e privati nonché su una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse stanziate per le scuole statali dalla presente legge.
6. 07. Vignali, Scopelliti, Binetti.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Potenziamento dei percorsi di IeFP).

1. L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è potenziata sulla base di piani di intervento adottati, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa mediante intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di garantire agli studenti iscritti ai percorsi per la qualifica e il diploma professionale pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria superiore dalle norme del presente Capo, ai docenti del sistema di IeFP la carta per la formazione e l'aggiornamento di cui al Capo III, articolo 10 e, per le istituzioni formative, la trasparenza dei dati, agevolazioni fiscali, sedi innovative e misure per la sicurezza e valorizzazione delle strutture edilizie, comprese le indagini diagnostiche, previste per le scuole statali al Capo IV, articolo 14, al Capo V, articoli 15 e 16, al Capo VI, articoli 18, 19 e 20. Ai predetti fini concorrono le risorse dello Stato e delle regioni, anche a valere su quelle reperibili nell'ambito delle misure cofinanziate dai fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea, sulle risorse conferite da soggetti pubblici e privati nonché su una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse stanziate per le scuole statali dalla presente legge.
*6. 03. Malpezzi, Fioroni, Ascani, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Potenziamento dei percorsi di IeFP).

1. L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è potenziata sulla base di piani di intervento adottati, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa mediante intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di garantire agli studenti iscritti ai percorsi per la qualifica e il diploma professionale pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria superiore dalle norme del presente Capo, ai docenti del sistema di IeFP la carta per la formazione e l'aggiornamento di cui al Capo III, articolo 10 e, per le istituzioni formative, la trasparenza dei dati, agevolazioni fiscali, sedi innovative e misure per la sicurezza e valorizzazione delle strutture edilizie, comprese le indagini diagnostiche, previste per le scuole statali al Capo IV, articolo 14, al Capo V, articoli 15 e 16, al Capo VI, articoli 18, 19 e 20. Ai predetti fini concorrono le risorse dello Stato e delle regioni, anche a valere su quelle reperibili nell'ambito delle misure cofinanziate dai fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea, sulle risorse conferite da soggetti pubblici e privati nonché su una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse stanziate per le scuole statali dalla presente legge.
*6. 04. Pisicchio, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Potenziamento dei percorsi di IeFP).

1. L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è potenziata sulla base di piani di intervento adottati, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa mediante intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di garantire agli studenti iscritti ai percorsi per la qualifica e il diploma professionale pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria superiore dalle norme del presente Capo, ai docenti del sistema di IeFP la carta per la formazione e l'aggiornamento di cui al Capo III, articolo 10 e, per le istituzioni formative, la trasparenza dei dati, agevolazioni fiscali, sedi innovative e misure per la sicurezza e valorizzazione delle strutture edilizie, comprese le indagini diagnostiche, previste per le scuole statali al Capo IV, articolo 14, al Capo V, articoli 15 e 16, al Capo VI, articoli 18, 19 e 20.

2. Ai predetti fini concorrono le risorse dello Stato e delle regioni, anche a valere su quelle reperibili nell'ambito delle misure cofinanziate dai fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea, sulle risorse conferite da soggetti pubblici e privati nonché su una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse stanziate per le scuole statali dalla presente legge.
*6. 010. Centemero, Palmieri, Russo.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Potenziamento dei percorsi di IeFP).

1. L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è potenziata sulla base di piani di intervento adottati, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa mediante intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di garantire agli studenti iscritti ai percorsi per la qualifica e il diploma professionale pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria superiore dalle norme del presente Capo, ai docenti del sistema di IeFP la carta per la formazione e l'aggiornamento di cui al Capo III, articolo 10 e, per le istituzioni formative, la trasparenza dei dati, agevolazioni fiscali, sedi innovative e misure per la sicurezza e valorizzazione delle strutture edilizie, comprese le indagini diagnostiche, previste per le scuole statali al Capo IV, articolo 14, al Capo V, articoli 15 e 16, al Capo VI, articoli 18, 19 e 20. Ai predetti fini concorrono le risorse dello Stato e delle regioni, anche a valere su quelle reperibili nell'ambito delle misure cofinanziate dai fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea, sulle risorse conferite da soggetti pubblici e privati nonché su una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse stanziate per le scuole statali dalla presente legge.
*6. 011. Santerini, Gigli, Caruso, Lo Monte.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Potenziamento dei percorsi di IeFP).

L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è potenziata sulla base di piani di intervento adottati, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa mediante intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997, alfine di garantire agli studenti iscritti ai percorsi per la qualifica e il diploma professionale pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria superiore dalle norme del presente Capo, ai docenti del sistema di IeFP la carta per la formazione e l'aggiornamento di cui al Capo III, articolo 10 e, per le istituzioni formative, la trasparenza dei dati, agevolazioni fiscali, sedi innovative e misure per la sicurezza e valorizzazione delle strutture edilizie, comprese le indagini diagnostiche, previste per le scuole statali al Capo IV, articolo 14, al Capo V, articoli 15 e 16, al Capo VI, articoli 18,19 e 20. Ai predetti fini concorrono le risorse dello Stato e delle regioni, anche a valere su quelle reperibili nell'ambito delle misure cofinanziate dai fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea, sulle risorse conferite da soggetti pubblici e privati nonché su una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse stanziate per le scuole statali dalla presente legge.
*6. 01000. Miotto.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Potenziamento dei percorsi di IeFP).

1. L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è potenziata sulla base di piani di intervento adottati, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa mediante intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di garantire agli studenti iscritti ai percorsi per la qualifica e il diploma professionale pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria superiore dalle norme del presente Capo, ai docenti del sistema di IeFP la carta per la formazione e l'aggiornamento di cui al Capo III, articolo 10 e, per le istituzioni formative, la trasparenza dei dati, agevolazioni fiscali, sedi innovative e misure per la sicurezza e valorizzazione delle strutture edilizie, comprese le indagini diagnostiche, previste per le scuole statali al Capo IV, articolo 14, al Capo V, articoli 15 e 16, al Capo VI, articoli 18, 19 e 20.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro a decorrere dal 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
6. 05. Pisicchio, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni concernenti l'organico di rete)

1. A far data dall'anno scolastico 2015/16 l'organico dell'autonomia, ripartito tra i territori di competenza e assegnato ai ruoli territoriali di cui all'articolo 7, è assegnato alle reti di scuole costituite in corrispondenza delle istituzioni scolastiche insistenti su ogni albo territoriale, la cui ampiezza è definita dagli uffici scolastici regionali, che in sede di prima applicazione per l'anno scolastico 2015/16 coincidono con i distretti.

2. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca emana un decreto avente natura non regolamentare che disciplina il funzìonamento delle reti di scuole in riferimento ai principi per l'assegnazione dei docenti afferenti all'albo territoriale alle istituzioni scolastiche e per l'assegnazione delle risorse destinate alla rete per le proprie finalità.

3. Con successivi decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, entro il 31 gennaio 2016 sono istituite le reti di scuole di cui al comma 1, sentiti i dirigenti coinvolti, i quali costituiscono il Consiglio di Dirigenza della rete, che assume i compiti assegnati al singolo dirigente scolastico dall'articolo 7 della presente legge. Le reti di scuola, altresì, assumono i compiti e le funzioni attribuite all'articolo 2 alle singole istituzioni scolastiche.

4. Con ulteriore decreto avente natura non regolamentare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini, le modalità e i criteri per la costituzione delle reti di scuola, dei suoi organi, nonché dell'organico di rete di cui al presente articolo.
6. 01001. Centemero, Palmieri.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni concernenti l'istituzione dell'organico di rete).

1. A far data dall'anno scolastico 2016/2017 l'organico dell'autonomia, ripartito tra i territori di competenza e assegnato ai ruoli territoriali di cui all'articolo 7, è assegnato alle reti di scuole costituite in corrispondenza delle istituzioni scolastiche insistenti su ogni albo territoriale, la cui ampiezza è definita dagli uffici scolastici regionali.

2. Con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, entro il 31 agosto 2016 sono istituite le predette reti di scuole, sentiti i dirigenti scolastici coinvolti, i quali costituiscono il Consiglio di dirigenza della rete, che assume i compiti assegnati al singolo dirigente scolastico dall'articolo 7 della presente legge. Le reti di scuole, altresì, assumono i compiti e le funzioni attribuite dall'articolo 2 alle singole istituzioni scolastiche.

3. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono stabiliti i termini, le modalità e i criteri per la costituzione delle reti di scuola, dei suoi organi, nonché dell'organico di rete di cui al presente articolo.
6. 09. Centemero, Palmieri.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Nucleo di valutazione del funzionamento degli istituti e Conferenza di rendicontazione).

1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, anche in raccordo con il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 289, un nucleo di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità complessive del servizio scolastico, composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque componenti assicurando in ogni caso la presenza di soggetti esterni individuati dal Consiglio d'istituto sulla base di criteri di competenza.

2. Il nucleo di valutazione predispone un rapporto annuale di valutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e del Piano di miglioramento.

3. I Dirigenti scolastici, sul Piano triennale dell'offerta formativa e sulle procedure e sugli esiti dell'attività dei nuclei di valutazione, promuovono annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche e ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio e invia una relazione in merito all'Ufficio Scolastico Regionale».
6. 01. Centemero, Palmieri.

ART. 7.

Sopprimerlo.
*7. 213. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Sopprimerlo.
*7. 36. Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Brugnerotto.

Sopprimerlo.
*7. 178. Cristian Iannuzzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Incremento del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di risultato).

1. In relazione alle competenze attribuite ai dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in relazione agli oneri professionali derivanti dai processi di riorganizzazione della rete scolastica, il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato per l'anno 2015 in misura pari a euro 36 milioni, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per il triennio riferito agli anni scolastici 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015 e dell'ulteriore misura di euro 12 milioni per l'anno scolastico 2015-2016. A decorrere dall'anno 2016 l'incremento è stabilito nella misura di euro 36 milioni annui, al lordo degli oneri a carico dello Stato.
*7. 32. Bini, Capone, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Incremento del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di risultato).

1. In relazione alle competenze attribuite ai dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in relazione agli oneri professionali derivanti dai processi di riorganizzazione della rete scolastica, il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato per l'anno 2015 in misura pari a euro 36 milioni, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per il triennio riferito agli anni scolastici 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015 e dell'ulteriore misura di euro 12 milioni per l'anno scolastico 2015-2016. A decorrere dall'anno 2016 l'incremento è stabilito nella misura di euro 36 milioni annui, al lordo degli oneri a carico dello Stato.
*7. 154. Fioroni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7

(Competenze del dirigente scolastico).

1. I dirigenti scolastici, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riducono il numero degli alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità della didattica.

2. Al fine di mantenere inalterata la retribuzione professionale dei dirigenti l'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per gli anni scolastici 2012/13, 2013/14 e 2014/15, trova applicazione nei confronti dei dirigenti scolastici relativamente alla automatica riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto dei meccanismi di finanziamento del fondo nazionale definiti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dall'anno scolastico 2015/16 il fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato è incrementato di un importo pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.
7. 1016. Fassina.

Sopprimere i commi da 1 a 5.
7. 135. Terrosi, Iacono.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5;

sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Al fine di mantenere inalterata la retribuzione professionale dei dirigenti l'articolo 9, comma 2 bis del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per gli anni scolastici 2012/13, 2013/14 e 2014/15, trova applicazione nei confronti dei dirigenti scolastici relativamente alla automatica riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto dei meccanismi di finanziamento del fondo nazionale definiti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dall'anno scolastico 2015/16 il fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato è incrementato di un importo pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.
7. 37. Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Sopprimere il comma 1.
7. 179. Cristian Iannuzzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le competenze del dirigente scolastico sono qualificate e potenziate in relazione al ruolo centrale che egli assume nella gestione della scuola e nella determinazione del fabbisogno e della migliore offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Unitamente al potenziamento e alla qualificazione del dirigente scolastico cresce anche la figura del direttore dei servizi generali e amministrativi che lo coadiuva per la parte amministrativa e contabile. In particolare, il dirigente scolastico assicura il buon andamento dell'istituzione scolastica nell'ambito dell'autonomia e insieme al direttore dei servizi generali e amministrativi svolge funzioni di gestione delle risorse finanziarie strumentali e dei risultati del servizio. Inoltre il dirigente scolastico è responsabile delle scelte didattiche e formative nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole dirigente scolastico aggiungere le seguenti: e del direttore dei servizi generali e amministravi.
7. 1. Ciracì, Altieri, Fucci, Marti, Centemero.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«7. Il dirigente scolastico, fermo restando le competenze già attribuite con l'articolo 396 del testo unico in materia di istruzione, (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) e nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale del personale docente, assicura il regolare funzionamento degli organi di partecipazione democratica ed a tale scopo svolge le necessarie attività organizzative e di coordinamento ed è responsabile della tempestiva esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali. L'articolo 25 del testo unico del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed ogni altra norma incompatibile con i princìpi di collegialità e di gestione democratica della scuola, sono abrogati».
7. 217. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, dopo le parole: A tale scopo, aggiungere le seguenti: esercita le funzioni e le prerogative di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16 come sostituito dall'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, modificato dall'articolo 2, comma 17, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. 202. Causin.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e di coordinamento aggiungere le seguenti: , nel confronto attivo con il Collegio docenti, il Consiglio d'istituto e i rappresentanti dei genitori.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: tenendo conto dei punteggi attribuiti ai docenti sulla base dei titoli posseduti;

al comma 4 dopo le parole: tipologie di posto, aggiungere le seguenti: A ciascun docente è assegnato un punteggio sulla base di criteri definiti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. E dopo le parole: di cui al presente comma. aggiungere le seguenti parole: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 60 giorni dall'emanazione della presente legge, definisce la struttura degli albi territoriali, le disposizioni relative all'iscrizione e alla permanenza negli stessi e i criteri di attribuzione del punteggio da assegnare ai docenti nell'albo territoriale;

al comma 6, dopo le parole: dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. aggiungere le seguenti: il comma 2, dell'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 è sostituito dal seguente: «2. Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, salvo quanto disposto dall'articolo 5, commi 2 e 3, da un numero di bambini non inferiore a 15 e non superiore a 20.».
7. 1002. Pagano.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: servizio sino alla fine del periodo.
7. 177. Rampelli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché delle scelte didattiche, formative e della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.
7. 157. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la parola: nonché, aggiungere le seguenti: , in pieno accordo con il collegio docenti che esprime parere vincolante,.
7. 40. Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: nonché delle scelte didattiche, formative e della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.
7. 38. Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché delle scelte didattiche fino alla fine del periodo.
7. 180. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché delle scelte didattiche, formative.
7. 108. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Al comma 1, sopprimere le parole: delle scelte didattiche, formative.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: del merito dei docenti.
7. 124. Giovanna Sanna, Albanella, Casellato, Iacono, Amoddio.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: nonché delle scelte didattiche.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le seguenti parole: del merito dei docenti.
7. 39. Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 1, dopo le parole: delle scelte didattiche e formative inserire le seguenti: nel rispetto delle scelte di competenza degli organi collegiali come specificato al successivo articolo 21, lettera f).
7. 33. Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stumpo.

Al comma 1, dopo le parole: merito dei docenti aggiungere le seguenti: sulla base dei criteri indicati dal successivo articolo 11.
7. 193. Antimo Cesaro, Molea, Mazziotti Di Celso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nello svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1, con particolare riferimento a quelli di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento nonché a quelli di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, il dirigente scolastico di avvale anche della collaborazione di un organismo digestione dell'istituzione scolastica.

1-ter. Con un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione, le funzioni e la durata in carica dell'organismo di gestione di cui al precedente comma 1-bis.

1-quater. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma 1-bis, quantificato il 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
7. 1017. Labriola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'organico dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, determinato sulla base del Piano triennale dell'offerta formativa, ai sensi dell'articolo 6 comma 4, viene coperto nella misura del 50per cento dai docenti perdenti posto della stessa istituzione scolastica, ove presenti, sulla base di una graduatoria d'istituto unica.
7. 97. Burtone.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

*7. 175. Rampelli.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
*7. 189. Vezzali.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
7. 1020. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Sopprimere i commi 2, 3 e 5.

Conseguentemente:

a) all'articolo 11 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per la valorizzazione delle competenze del personale docente con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca è autorizzata la spesa di 166 milioni di euro annui per i fondi MOF da destinare all'implementazione delle funzioni strumentali, dei collaboratori e delle altre figure di supporto al dirigente scolastico. L'articolo 1, comma 329 della legge n. 190 del 2014 è abrogato.;

b) alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: del merito.
7. 1023. Vacca, Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:

2. La dimensione prevalente dell'attività del Dirigente scolastico, come delineata dall'art 25 del decreto legislativo 165/2001 consiste nella gestione e nella amministrazione, mentre la funzione dirigenziale nel campo dei processi di insegnamento e apprendimento è esercitata anche per delega, attraverso i collaboratori e le altre funzioni intermedie della docenza e di concerto con gli organi collegiali della scuola. I dirigenti delle istituzioni scolastiche si collocano nell'ambito della dirigenza statale in quanto gli istituti scolastici sono amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, come precisato nell'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. 176. Rampelli.

Sopprimere il comma 2.
7. 181. Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'anno scolastico 2015-2016 le procedure di assunzione sono disciplinate dall'articolo 8.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 4 e 5;

dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Albi regionali dei docenti abilitati).

1. Sono costituiti gli albi regionali dei docenti abilitati, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione e classi di concorso, a cui hanno diritto ad iscriversi coloro che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249.

2. In fase di prima attuazione, ai fini del piano straordinario di assunzione di cui all'articolo 8, sono iscritti negli albi regionali distinti per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione, i docenti di cui all'articolo 8, comma 2.

3. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 1, incluse la domanda di iscrizione all'albo e l'espressione delle regioni di preferenza avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

sostituire le parole: albi territoriali ovunque ricorrano con le seguenti: albo regionale di cui all'articolo 7-bis.
7. 23. Gelmini, Centemero.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. «L'ufficio scolastico regionale dà pubblicità degli incarichi di docenza disponibili nell'organico dell'autonomia per la copertura dei posti assegnati alle istituzioni scolastiche sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2, per poi procedere alle assunzioni in ruolo secondo le modalità previste da norme di legge e di regolamento.».

Conseguentemente sopprimere i commi 3 e 4.
7. 41. Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il dirigente scolastico attribuisce gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica cui è preposto, sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2, ai docenti iscritti negli albi territoriali di cui al comma 4 del presente articolo, rispettando le graduatorie territoriali definite con specifico provvedimento da parte del MIUR, sentiti gli Uffici scolastici regionali e provinciali.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
7. 158. Simonetti, Borghesi.

Sostituire il comma 2 con il seguente: L'ufficio scolastico regionale dà pubblicità degli incarichi di docenza disponibili nell'organico dell'autonomia per la copertura dei posti assegnati alle istituzioni scolastiche sulla base del piano triennale di cui all'articolo. I docenti iscritti negli albi territoriali di cui al comma 4, nonché il personale docente di molo già in servizio, indicano la preferenza di dieci istituzioni scolastiche all'intemo della propria regione di appartenenza. Sulla base delle preferenze espresse, il dirigente scolastico propone gli incarichi di docenza. La proposta è ratificata a maggioranza dal Collegio docenti.
7. 42. Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il dirigente scolastico attribuisce gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica cui è preposto, sulla base del piano di cui all'articolo 2, ai docenti iscritti negli albi territoriali di cui al comma 4 rispettando le graduatorie territoriali definite con specifico provvedimento da parte del MIUR.
7. 182. Cristian Iannuzzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Dirigente scolastico assegna i docenti alle cattedre ed ai posti dell'organico funzionale sulla base del Piano triennale di cui all'articolo 2, dei criteri generali deliberati dal Consiglio di istituto e delle proposte deliberate dal Collegio dei docenti.
7. 218. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, premettere le seguenti parole: Sulla base dei criteri stabiliti dal decreto in merito alla valutazione dei titoli del personale docente di cui all'articolo 2, comma 13.
7. 164. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, sostituire le parole: il dirigente scolastico con le seguenti: l'ufficio scolastico regionale e dopo le parole: di cui al comma 4 inserire le seguenti: nell'ordine di punteggio conseguito nelle graduatorie in cui erano precedentemente iscritti.
7. 48. Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, sostituire le parole: il dirigente scolastico con le seguenti: l'ufficio scolastico regionale e dopo le parole: docenti iscritti inserire le seguenti: secondo l'ordine di punteggio acquisito nelle graduatorie di provenienza.
7. 49. Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo le parole: il dirigente scolastico inserire le seguenti: sentito il comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 297 del 1994 che istruisce la procedura di reclutamento.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprime le parole da: nonché al personale docente fino alla fine del periodo.
7. 151. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 2, dopo le parole: Il dirigente scolastico inserire le seguenti: di concerto con gli organi collegiali propongono.
7. 156. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole: Il Dirigente scolastico inserire le seguenti: Sentito il Collegio dei docenti.
7. 6. Polverini.

Al comma 2, dopo la parola: propone inserire le seguenti: , di concerto con il Collegio dei docenti e sentito il Consiglio d'istituto.
7. 1018. Labriola.

Al comma 2, sostituire la parola: propone con le seguenti: e gli organi collegiali propongono.
7. 155. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo.
*7. 214. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo.
*7. 50. Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Brugnerotto.

Al comma 2, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo.

*7. 1019. Labriola.

Al comma 2, sostituire le parole: nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica con le seguenti: con riguardo alle scelte ad al punteggio di ciascun docente nell'albo territoriale in cui è inserito.
7. 215. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, sostituire le parole: nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica con le seguenti: con riguardo al punteggio di ciascuno nella graduatoria ad esaurimento in cui è collocato.
7. 86. Brugnerotto.

Al comma 2, sostituire le parole: nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica con le seguenti: con riguardo al punteggio di ciascuno nell'albo in cui è collocato.
*7. 103. Amoddio, Giovanna Sanna, Albanella, Casellato, Iacono.

Al comma 2, sostituire le parole: nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica con le seguenti: con riguardo al punteggio di ciascuno nell'albo in cui è collocato.
*7. 191. Antimo Cesaro, Molea.

Al comma 2, sostituire le parole: nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica con le seguenti: con riguardo al punteggio di ciascuno nell'albo in cui è collocato.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 711 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sostituire le parole: esclusi i pellet con le seguenti: esclusi i pellet dal 1o gennaio 2016.
7. 87. Brugnerotto.

Al comma 2, sostituire le parole: altra istituzione scolastica con le seguenti: e ai docenti provvisti di abilitazione nella classe di concorso in cui gli albi territoriali risultino sprovvisti di personale docente provvisto delle necessarie competenze didattico-disciplinari.
7. 46. Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, sostituire le parole: altra istituzione scolastica con le seguenti: e, in subordine, qualora non vi sia disponibilità di personale docente provvisto delle necessarie competenze didattico-disciplinari, al personale docente provvisto di abilitazione.

7. 47. Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo le parole: propone gli incarichi aggiungere le seguenti: al personale ATA dei differenti profili professionali e.

Conseguentemente:

al comma 3, dopo le parole: dirigenti scolastici degli incarichi aggiungere le seguenti: al personale ATA dei differenti profili professionali e;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: del personale docente aggiungere le seguenti: nonché del personale ATA dei differenti profili professionali;

al medesimo comma 4, terzo periodo, dopo le parole: Al personale docente inserire le seguenti: nonché al personale ATA dei differenti profili professionali.
7. 203. Causin.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In caso di proposte concorrenti il docente esercita il diritto di scelta. Inoltre i docenti possono presentare liberamente la propria candidatura presso le istituzioni scolastiche che insistono nell'ambito territoriale dell'albo di appartenenza.
7. 34. Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stumpo.

Al comma 2, dopo le parole: altra istituzione scolastica aggiungere le seguenti: che abbia avanzato domanda di mobilità territoriale e professionale.
7. 5. Centemero, Palmieri, Lainati.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti :

2-bis. Nel caso di mancata realizzazione di quanto previsto al comma 2, gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica sono attribuiti sulla base del punteggio in possesso degli aspiranti aventi titolo collocati negli albi territoriali di cui al comma 4 attraverso convocazioni da parte dell'ambito territoriale di competenza.

2-ter. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono annualmente stabiliti i criteri per l'attribuzione e per il calcolo del punteggio da assegnare agli aspiranti collocati negli albi di cui al comma 4, nonché i termini e le modalità per l'attuazione delle procedure previste dal presente comma. Nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, il predetto decreto individua analiticamente altresì le precedenze spettanti ai docenti nella scelta dei posti di cui al primo periodo del presente comma. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al precedente periodo è adottato entro la data del 30 giugno 2015.
7. 4. Centemero, Palmieri.

Sopprimere il comma 3.
*7. 90. Brugnerotto.

Sopprimere il comma 3.
*7. 99. Amoddio.

Sopprimere il comma 3.
*7. 183. Cristian Iannuzzi.

Sopprimere il comma 3.
*7. 216. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'attribuzione, da parte dell'istituto scolastico, degli incarichi ai docenti, avviene nel rispetto di una graduatoria di merito che adopera gli stessi criteri e punteggi applicati alle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
7. 51. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3 all'alinea sostituire le parole: L'attribuzione, da parte dei dirigenti scolastici, degli incarichi ai docenti, avviene con le seguenti: Gli incarichi ai docenti sono attribuiti da una commissione composta dal dirigente scolastico e due docenti individuati dal collegio dei docenti.
7. 209. Santerini, Lo Monte.

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: ai docenti aggiungere le seguenti: assunti con contratto a tempo indeterminato.
7. 1022. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3 all'alinea dopo la parola: avviene aggiungere le seguenti: ,salvaguardando la continuità didattica,.
7. 52. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3 sopprimere la lettera a).
7. 89. Brugnerotto.

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: articolo 6, aggiungere le seguenti: e vincolata al parere del collegio docenti.
7. 55. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: articolo 6, aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio del ricongiungimento familiare e del criterio della vicinanza al luogo di residenza.
7. 53. Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: articolo 6, aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio della continuità della didattica, con particolare riguardo agli alunni con disabilità.
7. 54. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: criteri adottati dal dirigente per selezionare con le seguenti: requisiti dei docenti assunti rispondenti ai criteri stabiliti dal decreto in merito alla valutazione dei titoli del personale docente di cui all'articolo 2, comma 13.
7. 165. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: adotta inserire le seguenti: su base triennale.
7. 190. Antimo Cesaro, Molea, Mazziotti Di Celso.

Al comma 3, lettera c) premettere le seguenti parole: trasparenza e.
*7. 56. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente:

al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: A tal fine, si dispongono i seguenti parametri per la formazione delle classi: a) le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 16 e non superiore a 24; b) le classi di scuola primaria sono costituite da non meno di 12 bambini e non più di 24, elevabili fino a 25 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite con non più di 14 bambini e non meno di 6; c) le classi prime delle scuole secondarie di primo grado e delle relative sezioni staccate sono costituite da non meno di 16 alunni e non più di 24 alunni, elevabili fino a 25 qualora residuino eventuali resti; d) le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite con non meno di 24 allievi e non più di 27, tenendo conto degli elementi di valutazione e delle procedure previste dall'articolo 16, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

all'articolo 8,

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno scolastico 2015/2016 con le seguenti: Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;

al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto di ogni provincia. A tal fine, gli Uffici scolastici territoriali provvedono, entro il 30 giugno 2015, alla costituzione di una nuova graduatoria provinciale-valida esclusivamente per il reclutamento, da ottenere mediante l'incrocio a pettine delle graduatorie di seconda fascia di ogni istituto del territorio, distinte per ordine e grado di scuola e per singola classe di concorso. I docenti abilitati dopo tale data potranno fare domanda di inserimento nella graduatoria provinciale con cadenza annuale ed entro e non oltre il 31 maggio 2017;

al comma 3 sostituire le parole: I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 con le seguenti: I soggetti che appartengono a due o a tutte le categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate. Nell'anno scolastico 2015/2016:

e) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;

f) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

g) gli iscritti nelle graduatorie provinciali di cui alla lettera c) del comma 2 sono assunti, al termine delle fasi precedenti, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

Negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 si procede all'assunzione, sulla base dei posti vacanti determinati dai pensionamenti, degli eventuali docenti residui iscritti nella graduatoria di cui alla lettera b), nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, e degli iscritti nelle graduatorie provinciali di cui alla lettera c) del comma 2, nel limite del restante 50 per cento dei posti, incrementati di quelli vacanti per mancanza di iscritti di cui alla lettera b);

al comma 5 sopprimere le parole: In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione;

sopprimere il comma 6;

al comma 10, premettere il seguente periodo: A decorrere dal 1o giugno 2016 le graduatorie di cui al comma 2, lettera a) perdono efficacia ai fini dell'assunzione. Gli eventuali vincitori residui di cui al comma 4, lettera a) confluiscono, entro il 31 maggio 2016, nella terza fascia delle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 2, previa scelta della provincia di inserimento. Sostituire le parole: A decorrere dal 1o settembre con le seguenti: A decorrere dal 1o settembre 2018, solo se esaurite, e sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettere b) e c);

al comma 11 aggiungere in fine il seguente periodo: La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere utilizzate per l'assegnazione degli incarichi'di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/2020 sono costituite su base provinciale;

sostituire il comma 12 con il seguente: A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, ad esaurimento delle graduatorie di cui alle lettere b) e c) del comma 2, l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale, e comunque non oltre 3 anni. A tal fine, entro il 30 aprile 2017, si dispone l'indizione di un concorso pubblico per la copertura dei posti vacanti di ogni ordine e grado relativi al triennio 2018/2021, con assunzioni a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019. Solo in caso di mancato assorbimento delle graduatorie di cui alle lettere b) e c) del comma 2, o anche di una sola delle due, si procede alle assunzioni in ruolo tramite un doppio canale di reclutamento da concorso e graduatorie, in modo paritario, fino ad assorbimento e abolizione definitiva delle stesse. In tal caso, si dispone la confluenza degli iscritti nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere b) e c), in un'unica graduatoria provinciale di natura transitoria;

all'articolo 12, sopprimere il comma 1.
7. 196. Pizzolante.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: A tal fine, si dispongono i seguenti parametri per la formazione delle classi: a) le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 16 e non superiore a 24; b) le classi di scuola primaria sono costituite da non meno di 12 bambini e non più di 24, elevabili fino a 25 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite con non più di 14 bambini e non meno di 6; c) le classi prime delle scuole secondarie di primo grado e delle relative sezioni staccate sono costituite da non meno di 16 alunni e non più di 24 alunni, elevabili fino a 25 qualora residuino eventuali resti; d) le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di Il grado sono costituite con non meno di 24 allievi e non più di 27, tenendo conto degli elementi di valutazione e delle procedure previste dall'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
7. 1000. Pizzolante.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*7. 8. Catanoso, Centemero.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*7. 59. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*7. 206. Piso.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*7. 195. Molea, Mazziotti Di Celso, Cesaro.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*7. 166. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
7. 1010. Catalano.

Al comma 3 sostituire la lettera d) con la seguente:

d) utilizzo del personale docente di ruolo sulla base dei titoli di abilitazione e specializzazione posseduti.
7. 7. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) utilizzo del personale docente di ruolo unicamente nella classe di concorso per cui possiede specifica abilitazione.
7. 61. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, lettera d), aggiungere dopo le parole: utilizzo del personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l'abilitazione, purché possegga titolo di studio valido all'insegnamento le seguenti: e purché vi sia il consenso all'utilizzo dell'interessato.
7. 144. Bossa.

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: diverse da quelle.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: purché possegga un titolo di studio valido all'insegnamento.
7. 84. Marzana, Luigi Gallo, Chimienti, Vacca, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: diverse da quelle per la quale possiede l'abilitazione, purché possegga un titolo di studio valido all'insegnamento con le seguenti: per le quali posseggano abilitazione relativa al grado di istruzione, disciplina e tipologia di posto.
7. 91. Marzana.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: diverse da quelle per la quale possiede l'abilitazione, purché possegga un titolo di studio valido all'insegnamento con le seguenti: per le quali posseggono specifica abilitazione.
7. 58. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: purché possegga un titolo di studio valido all'insegnamento con le seguenti: Purché possegga titoli di studio, percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.
7. 129. Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Al comma 3, lettera d) sostituire la parola: un con la seguente: il.
7. 1006. Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 3, lettera d), inserire in fine le seguenti parole: l'attribuzione degli incarichi di sostegno avviene unicamente in presenza della specifica abilitazione.
7. 62. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, alla lettera e), dopo le parole: dei posti inserire le seguenti: e in caso di segnalazione da parte del collegio docenti circa la scarsa trasparenza dei dirigenti nell'attribuzione degli incarichi.
7. 64. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, alla lettera e), dopo le parole: dei posti inserire le seguenti: e in caso di violazione del principio di trasparenza nell'attribuzione degli incarichi.
7. 63. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

f) assenza di conflitti di interesse, avendo riguardo a possibili collegamenti soggettivi e o di parentela del dirigente scolastico con i docenti iscritti negli albi territoriali di cui al comma 4.
7. 65. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) espresso divieto di attribuzione di incarichi di docenza al coniuge o a persona stabilmente convivente, a parente o affine entro al quarto grado, nonché a parente fino al quarto grado della persona stabilmente convivente;.
7. 1011. Catalano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della presente legge, l'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Articolo 11.
(Comitato per la valutazione dei docenti).

1. Presso ogni Istituzione scolastica ed educativa è istituto il Comitato per la valutazione dei docenti, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:

a) due docenti dell'Istituzione scolastica;

b) due rappresentanti dei genitori per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, ovvero un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori per il secondo ciclo di istruzione.

3. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base dei seguenti principi: qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica; dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo docente in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica; delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e della formazione del personale. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sull'attribuzione degli incarichi ai docenti inserite negli albi territoriali e sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

4. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il Comitato di cui al comma 2 è integrato della figura del tutor di cui al comma 3 dell'articolo 9.

5. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso della valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: il dirigente scolastico inserire le seguenti: sentito il comitato di valutazione.

Sopprimere, infine, le parole da: nonché al personale docente fino alla fine del periodo.
7. 1008. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I ruoli del personale docente sono regionali. Gli uffici scolastici regionali determinano i posti comuni e di sostegno da attribuire alle singole istituzioni scolastiche. Per il potenziamento dell'offerta formativa gli uffici scolastici regionali determinano graduatorie regionali, articolate aree territoriali e suddivise in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto rispettando i punteggi ereditati dalle GAE. Gli uffici scolastici regionali definiscono l'ampiezza delle aree territoriali, anche in funzione della popolazione scolastica.».
7. 73. Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: I ruoli del personale docente sono sopprimere la seguente: regionali.

Conseguentemente, dopo la parola: posto inserire il seguente periodo: In ciascun albo territoriale, gli aventi diritto sono inseriti secondo l'ordine di punteggio determinato in base alle regole previste dai contratti collettivi vigenti nonché dopo le parole: popolazione scolastica aggiungere le seguenti: in misura non superiore a quella degli attuali distretti scolastici.
7. 100. Amoddio.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: docente inserire le seguenti: ed educativo.
7. 69. Brescia, Luigi Gallo, Chimienti, Vacca, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: regionali.
7. 67. Luigi Gallo, Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: in albi territoriali inserire la seguente: provinciali.
7. 68. Chimienti, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: tipologie di posto inserire le seguenti: che

rispettino l'ordine di punteggio della graduatoria di provenienza.
7. 70. Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: regionali con la seguente: provinciali.
7. 194. Antimo Cesaro, Molea.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: albi territoriali inserire le seguenti: in rigoroso e vincolante ordine di punteggio conseguito nella graduatoria di provenienza.
7. 72. Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: tipologie di posto inserire le seguenti: In ciascun albo territoriale, gli aventi diritto sono inseriti secondo ordine di punteggio conseguito nella graduatoria di provenienza.
7. 71. Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ciascun albo territoriale, gli aventi diritto sono inseriti secondo ordine di punteggio con riferimento alla collocazione nelle graduatorie di provenienza.;

Conseguentemente:

dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: in nessun caso tale ampiezza potrà essere maggiore di quella già adottata come criterio per la delimitazione dei distretti scolastici.;

al terzo periodo, sopprimere le parole da: salvo che in caso di fino alla fine del periodo.
7. 219. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: In ciascun albo territoriale, gli aventi diritto sono inseriti secondo ordine di punteggio con riferimento alla collocazione nelle graduatorie di provenienza.
7. 133. Terrosi.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: La legge stabilisce gli ambiti territoriali su cui incardinare l'organico dell'autonomia, assumendo come elemento di riferimento l'organico di reti di scuole per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto su base distrettuale, con una revisione degli ambiti territoriali tradizionali.
7. 159. Simonetti, Borghesi.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: popolazione scolastica inserire il seguente periodo: In nessun caso tale ampiezza potrà essere maggiore di quella già adottata come criterio per l delimitazione dei distretti scolastici.
7. 132. Terrosi.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole da: salvo che in caso di fino alla fine del periodo.
*7. 131. Terrosi.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, fino alla fine del periodo.
*7. 184. Cristian Iannuzzi.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole da salvo che fino alla fine del comma.
7. 1001. Pagano.

Al comma 4, dopo le parole: salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale inserire la seguente: volontaria.
7. 96. Burtone.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all'atto della quale anche i medesimi docenti sono iscritti negli albi di cui al presente comma.
7. 92. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 4, sopprimere le parole da: , salvo che in caso di mobilità fino alla fine del comma.
7. 66. Luigi Gallo, Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: i medesimi docenti sopprimere la parola: sono.

Conseguentemente, al medesimo comma, inserire le seguenti parole: possono essere in base alle preferenze indicate.
7. 101. Amoddio.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Per il personale educativo la mobilità verso altre scuole o altri profili, avviene su richiesta dell'interessato, in relazione al possesso del titolo prescritto». Il personale educativo di ruolo nei convitti, in quanto equiparato al personale docente della scuola primaria, partecipa alla mobilità prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a pari merito con i docenti della scuola primaria e partecipa altresì ai bandi per l'ammissione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno nella scuola primaria ed, in caso di esubero, è destinatario di riconversione professionale previa partecipazione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.
7. 222. Pannarale, Giancarlo Giordano, Duranti.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Per il personale educativo la mobilità verso altre scuole o altri profili, avviene su richiesta dell'interessato, in relazione al possesso del titolo prescritto.
7. 220. Giancarlo Giordano, Pannarale, Duranti.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

L'iscrizione del personale di ruolo che abbia effettuato domanda di mobilità, si applica a partire dall'anno scolastico 2016/17.
7. 28. Piccione.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di dare piena e celere attuazione all'organico dell'autonomia, in sede di prima applicazione è prioritariamente consentita, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2015/2016, la assegnazione definitiva della titolarità, sui posti dell'organico di cui all'articolo 6, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2014/2015, previa opzione, da parte degli interessati, tra la titolarità attuale e quella della Scuola e/o Istituto di assegnazione.

4-ter. L'opzione di cui al comma 4-bis può essere esercitata su posti dell'organico dell'autonomia assegnati nell'ambito dell'istituto, da formarsi anche con spezzoni diversi compatibili tra loro oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione. Il personale docente in soprannumero, trasferito d'ufficio per l'anno scolastico 2015/2016, può essere assegnato, previa manifestazione di preferenza, per lo stesso anno scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia determinato e delle risorse disponibili della precedente sede di titolarità, sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2.

4-quater. Il personale docente assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 partecipa alla mobilità territoriale straordinaria interprovinciale per l'anno scolastico 2015/2016, da effettuarsi dopo le operazioni di cui al comma 4-bis, in deroga al vincolo triennale di permanenza sulla provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 15, comma 10-bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Conseguentemente, ogni disposizione contrattuale in contrasto con la presente previsione è disapplicata per le procedure di mobilità territoriale interprovinciale avviate per l'anno scolastico 2015/2016.

4-quinquies. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per lo svolgimento delle operazioni straordinarie previste ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.
7. 9. Centemero, Palmieri.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis. Al fine di dare piena e celere attuazione all'organico dell'autonomia, in sede di prima applicazione è prioritariamente consentita, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2015/2016, la assegnazione definitiva della titolarità, sui posti dell'organico di cui all'articolo 6, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2014/2015, previa opzione, da parte degli interessati, tra la titolarità attuale e quella della Scuola e/o Istituto di assegnazione.

4-ter. L'opzione di cui al comma 4-bis può essere esercitata su posti dell'organico dell'autonomia assegnati nell'ambito dell'istituto, da formarsi anche con spezzoni diversi compatibili tra loro oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione. Il personale docente in soprannumero, trasferito d'ufficio per l'anno scolastico 2015/2016, può essere assegnato, previa manifestazione di preferenza, per lo stesso anno scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia determinato e delle risorse disponibili della precedente sede di titolarità, sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2.

4-quater. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per lo svolgimento delle operazioni straordinarie previste ai commi 4-bis e 4-ter.
7. 11. Centemero, Palmieri.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il personale docente che ha già prestato servizio in una istituzione scolastica nel triennio in scadenza che riceve ed accetta l'incarico di cui all'articolo 7 comma 2, dal DS preposto della stessa istituzione scolastica viene cancellato dall'albo territoriale e considerato allo stesso modo dei docenti già assunti a T.I. alla data di entrata in vigore della presente legge, come specificato nel primo capoverso di questo comma.
7. 95. Burtone.

Sopprimere il comma 5.
*7. 29. Albini, Fossati.

Sopprimere il comma 5.
*7. 77. Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I dirigenti sono coadiuvati nell'organizzazione dell'istituzione scolastica dal personale docente secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché dal contratto collettivo nazionale. Al fine di garantire l'efficienza dell'organizzazione scolastica, l'articolo 1, comma 329, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 11 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 166 milioni.
7. 78. Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I dirigenti sono coadiuvati nell'organizzazione dell'istituzione scolastica dal personale docente secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché dal contratto collettivo nazionale. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stanziati 200 milioni di euro annui per i fondi MOF da destinare all'implementazione delle figure di supporto all'attività del dirigente scolastico.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.
7. 80. Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I dirigenti scolastici individuano fino a tre docenti tra quelli di ruolo, tenuto conto del curriculum professionale, che li coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione scolastica con funzioni di staff. Quota parte della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 6 è destinata ai docenti con funzione di staff Tale quota parte è distribuita tra le regioni, le città metropolitane, le provincie e le istituzioni scolastiche, in proporzione al numero degli alunni.

Conseguentemente, dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. I dirigenti scolastici individuano inoltre un docente mentor, tenuto conto del curriculum professionale e sentito il collegio docenti, tra coloro che abbiano maturato un congruo numero di anni di servizio a tempo indeterminato. Il docente mentor svolge funzioni di supporto didattico e di coordinamento delle attività di formazione e di valutazione dei docenti, nonché le funzioni proprie del profilo di appartenenza e può svolgere altresì funzioni di tutoraggio dei docenti in periodo di formazione e prova. Il dirigente scolastico con l'atto di nomina ne determina i compiti e le modalità di esonero dal servizio di docenza.
7. 13. Centemero, Palmieri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I dirigenti scolastici, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse disponibili, individuano fino a tre docenti tra quelli di ruolo che li coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione scolastica, determinandone analiticamente con l'atto di nomina le funzioni, i compiti e le modalità di esonero dal servizio di docenza, ove il predetto esonero sia ritenuto necessario al fine della più efficace ed efficiente gestione dell'istituzione scolastica.
7. 12. Centemero, Palmieri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I dirigenti scolastici individuano fra i docenti di ruolo, ed entro il limite massimo del dieci per cento del loro numero, collaboratori che li coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione scolastica.
7. 14. Centemero, Palmieri, Lainati.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I dirigenti sono coadiuvati nell'organizzazione dell'istituzione scolastica dal personale docente secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché dal contratto collettivo nazionale.
7. 79. Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. I dirigenti scolastici possono individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano nel supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. I docenti individuati costituiscono lo staff del dirigente scolastico.
7. 1007. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il collegio docenti elegge tre docenti che coadiuvano il dirigente scolastico nell'organizzazione dell'istituzione scolastica.
7. 81. Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Con cadenza triennale il collegio docenti individua, proporzionalmente al numero di alunni della scuola, da tre a sette docenti tra quelli di ruolo che si siano resi disponibili, che coadiuvano il dirigente scolastico nell'organizzazione dell'istituzione scolastica. L'incarico è rinnovabile per una sola volta al termine dei tre anni.
7. 75. Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Con cadenza triennale il collegio docenti individua fino a tre docenti, tra quelli di ruolo che si siano resi disponibili, che coadiuvano il dirigente scolastico nell'organizzazione dell'istituzione scolastica. L'incarico è rinnovabile per una sola volta al termine dei tre anni. I docenti così designati sono esonerati per metà del loro monte ore dal servizio di insegnamento con un'indennità da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale.
7. 76. Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Con cadenza triennale il collegio docenti individua fino a tre docenti, tra quelli di ruolo che si siano resi disponibili, che coadiuvano il dirigente scolastico nell'organizzazione dell'istituzione scolastica. L'incarico è rinnovabile per una sola volta al termine dei tre anni.
7. 74. Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I dirigenti scolastici possono individuare fino a due docenti tra quelli di ruolo che li coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione scolastica. Il Collegio dei Docenti individua un docente per ogni specifico grado di istruzione con il compito di coordinare e ottimizzare e attività previste dal piano dell'offerta formativa a livello didattico e di organizzazione della didattica.
7. 185. Cristian Iannuzzi.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. I dirigenti scolastici possono individuare fino a due docenti tra quelli di ruolo che li coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione scolastica. Il Collegio dei Docenti individua un docente per ogni specifico grado di istruzione con il compito di coordinare e ottimizzare le attività previste dal piano dell'offerta formativa a livello didattico e di organizzazione della didattica.
7. 160. Simonetti, Borghesi.

Al comma 5 dopo le parole: i dirigenti scolastici aggiungere le seguenti: nei limiti delle risorse disponibili in modo funzionale al grado di complessità dell'istituzione scolastica.

Conseguentemente:

dopo la parola: individuano sopprimere le parole: fino a tre;

dopo le parole: dell'istituzione scolastica inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 25,comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
7. 35. Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stumpo.

Al comma 5, sostituire le parole: fino a tre con le seguenti: fino a quattro.
7. 201. Causin.

Al comma 5, dopo le parole: fino a tre docenti tra quelli di ruolo, aggiungere le seguenti: con l'esclusione del coniuge o persona stabilmente convivente, parente o affine entro al quarto grado, nonché di parente fino al quarto grado della persona stabilmente convivente;.
7. 1012. Catalano.

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai quali conferire esoneri e semiesoneri dall'insegnamento; i relativi posti di insegnamento sono coperti all'interno dei posti aggiuntivi ricompresi nell'organico dell'autonomia.
7. 174. Rampelli.

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per i quali può disporre l'esonero parziale o totale dall'insegnamento, utilizzando le risorse dell'organico per il potenziamento dell'offerta formativa.
7. 211. Santerini, Lo Monte.

Al comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo: I docenti così designati sono collocati in organico funzionale esonerati per metà dal servizio di insegnamento.
7. 130. Terrosi.

Al comma 5 aggiungere infine il seguente periodo: Ad uno è concesso l'esonero dall'insegnamento.
7. 1014. Miotto.

Al comma 5 inserire, in fine, il seguente periodo: Si potrà derogare, con l'aggiunta di una ulteriore unità docente, qualora l'istituto ha sedi in due o più comuni o plessi distanti tra loro non meno di 15 km.
7. 94. Burtone.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Il dirigente scolastico presenta la proposta del Piano Triennale dell'Offerta Formativa al Consiglio d'istituto per l'approvazione a maggioranza dei componenti, il quale viene successivamente inviato all'Ufficio Scolastico Regionale che valuta la proposta e la invia al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
7. 15. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

Sopprimere il comma 6.
7. 17. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Al fine di migliorare l'offerta formativa e la qualità didattica e consentire una più equa distribuzione nelle classi degli alunni e degli studenti, il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato, delle risorse disponibili e tenendo presente le disponibilità logistiche, è tenuto a diminuire il numero di alunni per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, adeguandosi ai seguenti parametri:

a) le classi di scuola primaria sono, di norma, costituite da non più di 25 bambini e non meno di 10;

b) le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, da non più di 25 e non meno di 15 alunni. Le eventuali iscrizioni in eccedenza possono essere ripartite, tra le classi parallele della stessa scuola o sezione staccata, purché siano di entità non superiore ad uno o, eccezionalmente, due alunni per classe; si procede, peraltro, alla formazione di un'unica prima classe qualora il numero degli alunni iscritti sia inferiore a 30;

c) le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di regola, con non meno di 25 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi prime che funzioneranno nell'anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per 25 il numero prevedibile di alunni iscritti. Le eventuali iscrizioni in eccedenza sono distribuite tra le classi dello stesso istituto, scuola, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire ad istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le richieste eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 28 studenti per classe; si costituisce un'unica classe quando le iscrizioni previste siano meno di 30;

d) le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché comprendano almeno 16 alunni.
7. 31. Cimbro.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Ai fini di migliorare la qualificazione dei servizi scolastici e allo scopo di consentire la piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 sono adottati interventi e misure volte a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2018/2019. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ai fini di prevedere i nuovi criteri, come indicati nel precedente periodo, per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.
7. 204. Piso.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Al fine di migliorare l'offerta formativa e la qualità didattica e consentire una più equa distribuzione nelle classi degli alunni e degli studenti, il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato, delle risorse disponibili e tenendo presente le disponibilità logistiche, è tenuto a diminuire il numero di alunni per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e alla legge 10 febbraio 2000, n. 30 in materia.
7. 30. Cimbro.

Al comma 6, dopo le parole: I Dirigenti scolastici inserire le seguenti: sentito il collegio dei docenti.
7. 93. Burtone.

Al comma 6 dopo la parola: disponibili inserire le seguenti: previo il raccordo con gli enti locali interessati per la programmazione delle aule e degli spazi necessari.
*7. 16. Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 6, dopo la parola: disponibili inserire le seguenti: previo il raccordo con gli enti locali interessati per la programmazione delle aule e degli spazi necessari.
*7. 224. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 6 dopo le parole: n. 81 aggiungere le seguenti: nel rispetto delle normative antincendio.
7. 210. Santerini, Lo Monte.

All'articolo 7, al comma 6, dopo te parole: n. 81 inserire le seguenti: fino a raggiungere un massimo di 22 alunni per classe entro l'anno scolastico 2017-2018.
7. 82. Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, D'Incà.

Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: A tal fine, si dispongono i seguenti parametri per la formazione delle classi: a) le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 16 e non superiore a 24; b) le classi di scuola primaria sono costituite da non meno di 12 bambini e non più di 24, elevabili fino a 25 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite con non più di 14 bambini e non meno di 6; c) le classi prime delle scuole secondarie di primo grado e delle relative sezioni staccate sono costituite da non meno di 16 alunni e non più di 24 alunni, elevabili fino a 25 qualora residuino eventuali resti; d) le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite con non meno di 24 allievi e non più di 27, tenendo conto degli elementi di valutazione e delle procedure previste dall'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
7. 1021. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale riduzione non può e non deve comportare un aumento degli alunni e degli studenti in altre classi.
7. 186. Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nelle classi frequentate da alunni con disabilità non possono essere presenti più di un alunno certificato con disabilità grave o più di due alunni certificati con disabilità non grave.
7. 1009. Catalano.

Sopprimere il comma 7.
*7. 102. Amoddio.

Sopprimere il comma 7.
*7. 167. Simonetti, Borghesi.

Sopprimere il comma 7.
*7. 205. Piso.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. Al fine di mantenere inalterata la retribuzione professionale dei dirigenti l'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per gli anni scolastici 2012/13, 2013/14 e 2014/15, trova applicazione nei confronti dei dirigenti scolastici relativamente all'automatica riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto dei meccanismi di finanziamento del fondo nazionale definiti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dall'anno scolastico 2015/16 il fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato è incrementato di un importo pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.
7. 152. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Al fine di mantenere inalterata la retribuzione professionale dei dirigenti, l'articolo 9 comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 così come modificato dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per gli anni scolastici 2012/13, 2013/14, 2014/15, trova applicazione nei confronti dei dirigenti scolastici relativamente alla autonoma riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto dei meccanismi di finanziamento del fondo nazionale definiti dal relativo contratto collettivo nazionale del lavoro. A decorrere dall'anno scolastico 2015/16 il fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile e della retribuzione di risultato è incrementato di un importo pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 al lordo degli oneri a carico dello Stato.
7. 134. Terrosi, Iacono.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Al fine di mantenere inalterata la retribuzione professionale dei dirigenti l'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per gli anni scolastici 2012/13, 2013/14 e 2014/15, trova applicazione nei confronti dei dirigenti scolastici relativamente alla automatica riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto dei meccanismi di finanziamento del fondo nazionale definiti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dall'anno scolastico 2015/15 il fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato è incrementato di un importo pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.
7. 187. Cristian Iannuzzi.

Al comma 7, sostituire le parole: In relazione alle nuove competenze attribuite ai dirigenti scolastici, con le parole: In riconoscimento dei maggiori carichi di lavoro attribuiti ai singoli dirigenti scolastici a partire dal 2012 per effetto dell'accorpamento di più sedi dirigenziali in istituti di maggiori dimensioni.
7. 18. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 7, sostituire le parole: In relazione alle nuove competenze attribuite al dirigenti scolastici, con le seguenti: In relazione alle competenze attribuite alle istituzioni scolastiche ed all'impegno del dirigente scolastico per garantire la piena realizzazione del governo democratico delle istituzioni scolastiche,.
7. 221. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere la parola: nuove.
7. 173. Rampelli.

Al comma 7, dopo le parole dirigenti scolastici aggiungere le seguenti che va di pari passo con un'intensificazione del lavoro del direttore dei servizi generali e amministrativi.

Conseguentemente, nel medesimo comma:

sostituire le parole 12 milioni con le seguenti: 8 milioni;

sostituire le parole 35 milioni con le seguenti: 24 milioni;

aggiungere infine le seguenti parole: in ragione della maggiore intensificazione del lavoro del direttore dei servizi generali e amministrativi per le relative retribuzioni la dotazione del predetto Fondo unico è aumentata rispettivamente di 4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11 milioni per l'anno 2016, a lordo degli oneri a carico dello Stato.
7. 3 Ciracì, Altieri, Fucci, Marti, Centemero.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 60 milioni nell'anno 2016, da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.

Corrispondentemente, all'articolo 24, comma 2, le parole: 97.713.000 sono sostituite dalle seguenti: 37.713.000.
7. 1013. Carocci, Rocchi, Mazzoli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di garantire una tempestiva copertura dei posti di dirigente scolastico vacanti, a conclusione delle operazioni di mobilità i posti destinati alla mobilità interregionale, nella misura del 30 per cento, non coperti per difetto di aspiranti saranno annualmente conferiti mediante assunzioni a tempo indeterminato ai candidati idonei inclusi nelle graduatorie regionali dei concorsi banditi con DDG 13.7.2011 fino all'esaurimento delle graduatorie medesime. I candidati di cui sopra confluiscono, a domanda, in una graduatoria nazionale compilata sulla base dei punteggi ottenuti nelle graduatorie regionali di provenienza. Il Miur con proprio decreto predispone le necessarie misure applicative.

7. 139. Sgambato, Bonavitacola, Tartaglione, Cartoni, Valeria Valente, Manfredi, Palma, Rostan, lannuzzi, Paris, Impegno.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Nelle more della complessiva revisione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, per l'effettuazione della stessa si tiene conto della disciplina prevista dagli articoli 438 e 439 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché della necessità di rendere rilevante la specifica valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuali contenuti nel singoli contratti di ogni dirigente scolastico, i quali non dovranno fare riferimento unicamente alla complessità dell'istituzione scolastica presso la quale l'incarico dirigenziale è svolto, ma dovranno contenere indicatori complessivi legati alle nuove competenze e responsabilità assegnate dalla presente legge al dirigente scolastico. A far data dall'anno scolastico 2015/2016 i contratti dei dirigenti scolastici in servizio sono adeguati, da parte dei direttori generali degli uffici scolastici regionali di riferimento, alla disciplina prevista dal presente comma.

Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Sulla base di quanto previsto dal comma 8, con decreto avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità, i termini ed i criteri per l'effettuazione della valutazione periodica dei dirigenti scolastici.
7. 20. Centemero, Palmieri.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, il MIUR è tenuto ad emanare un Regolamento avente per oggetto i criteri e le modalità di valutazione dei dirigenti scolastici garantendo in caso di non idoneità alla funzione il collocamento nel precedente ruolo di insegnamento e garantendo nei processi di valutazione strumenti di valutazione esterna e il coinvolgimento delle componenti della scuola (docenti, ATA, genitori, studenti).
7. 188. Cristian Iannuzzi.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«Con un successivo Decreto Ministeriale, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, in base al Sistema Nazionale di Valutazione, del dirigente scolastico che tengano conto di una maggiore trasparenza ed omogeneità nel corso della valutazione».
7. 192. Antimo Cesaro.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, il MIUR è tenuto ad emanare un Regolamento avente per oggetto i criteri e le modalità di valutazione dei dirigenti scolastici, garantendo in caso di non idoneità alla funzione, il collocamento nel precedente ruolo di insegnamento e assicurando, nei processi di valutazione, strumenti di giudizio esterni, attraverso il coinvolgimento dei docenti, personale ATA, genitori e studenti.
7. 161. Simonetti, Borghesi.

Al comma 8, sopprimere le parole da: nonché dei criteri sino alla fine del periodo.
7. 172. Rampelli.

All'articolo 7, comma 8, sopprimere le parole da dei criteri utilizzati fino a dei docenti.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 6 dell'articolo 8;

all'articolo 14, comma 3, sopprimere le parole: di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b);

sopprimere il punto 2 della lettera b) e sopprimere al punto 3 della lettera d) le parole da: dei criteri fino alla parola: nonché.
7. 223. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 8 dopo le parole: per migliorarli aggiungere le seguenti: nonché dell'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa.
*7. 21. Centemero, Palmieri.

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dell'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa.
*7. 200. Vignali, Binetti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Il Nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto sulla base dell'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e può essere articolato in funzione delle modalità previste dal processo di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico triennale, con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato.

Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della Riforma di cui alla presente Legge ed in relazione alla indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013, viene disposto un reclutamento temporaneo di dirigenti tecnici, conferiti a personale della scuola in possesso dei requisiti richiesti per accedere alle procedure concorsuali ordinarie, nel limite delle risorse di 7 milioni di euro per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente Legge.

Conseguentemente all'articolo 24 comma 2, le parole: 97.713.000 sono sostituite dalle seguenti: 90.713.000.

Conseguentemente la lettera d) del comma 2 dell'articolo 21 è soppressa.
7. 1015. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Malisani, D'Ottavio, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

Al comma 8, sostituire le parole: dei criteri utilizzati per la scelta, la valorizzazione e la valutazione dei docenti con le seguenti: del giudizio espresso dal collegio dei docenti al termine del triennio in cui si svolge l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa.
7. 1004. Simonetti, Borghesi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di potenziare il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici e delle scuole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è autorizzata la spesa di euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.

La spesa di cui al precedente comma è destinata prioritariamente:

a) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti;

b) alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali;

c) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 2, sostituire le cifre 11.683.000, 97.713.000, 134.663.000, 81.963.000, 47.863.000, 30.000.000, 33.923.000 con le seguenti: 3.683.000, 89.713.000, 126.663.000, 73.963.000, 31.863.000, 22.000.000, 25.923.000.
7. 116. Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, in deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10, comma 3, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede, con procedura semplificata da espletarsi entro la fine del 2015, al bando per la copertura di dirigenti tecnici per una quota non inferiore a 300 unità.

7. 212. Santerini, Lo Monte.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. A decorrere dall’ anno scolastico 2016/2017, in occasione del rinnovo dei Consigli di istituto negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, si provvede ad effettuare una consultazione tra docenti, genitori e personale ATA, volta alla valutazione complessiva dell'operato dei Dirigenti scolastici. Detta valutazione viene trasmessa al MIUR e va ad integrare le altre valutazione dei medesimi.
7. 162. Simonetti, Borghesi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di garantire una tempestiva copertura dei posti di dirigente scolastico vacanti, a conclusione delle operazioni di mobilità i posti destinati alla mobilità interregionale, nella misura del 30 per cento, non coperti per difetto di aspiranti saranno annualmente conferiti mediante assunzioni a tempo indeterminato ai candidati idonei inclusi nelle graduatorie regionali dei concorsi banditi con DDG 13 luglio 2011 fino all'esaurimento delle graduatorie medesime. I candidati di cui sopra confluiscono, a domanda, in una graduatoria nazionale compilata sulla base dei punteggi ottenuti nelle graduatorie regionali di provenienza. Il MIUR con proprio decreto predispone le necessarie misure applicative.
7. 143. Bossa.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Il dirigente scolastico valutato negativamente, sulla base di parametri tra cui la crescita del tasso di dispersione scolastico, può perdere, anche interamente, la parte di retribuzione variabile.
7. 83. Luigi Gallo, Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Il consiglio d'istituto, occupandosi della gestione e dell'amministrazione trasparente degli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione statali italiani valuta l'operato del dirigente scolastico e ne invia l'esito al Ministero dell'istruzione, università e ricerca.
7. 19. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni inerenti le modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici).

1. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, e successive modificazioni, le parole: Entro il 31 marzo 2015 sono sostituite dalle seguenti: Entro il 30 settembre 2015.

2. Al fine di valorizzare l'esperienza acquisita nello svolgimento della funzione dirigenziale e consentire altresì il definitivo superamento del precariato della dirigenza scolastica, sono ammessi direttamente al corso-concorso per dirigenti scolastici di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, senza lo svolgimento del previsto concorso di ammissione:

a) tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati in servizio, per almeno un biennio, con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito di procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - quarta serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, sottoposta ad annullamento giurisdizionale e a conseguente rinnovazione, dalla quale abbiano avuto esito negativo.

b) tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

c) tutti quei soggetti, che non abbiano svolto le funzioni di dirigente scolastico, già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - quarta serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, successivamente annullate in sede giurisdizionale e che non siano risultati più tali in seguito alla conseguente rinnovazione concorsuale.

3. Sono altresì ammessi direttamente alle prove scritte del concorso di ammissione al corso-concorso per dirigenti scolastici di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128:

a) tutti i soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006.
7. 01. Palmieri, Bergamini, Lainati, Andrea Romano.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis 1. Con proprio decreto, da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca emana un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza del personale docente, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.2. Gli incarichi di supplenza sono attribuiti dal dirigente scolastico ad aspiranti non assunti a tempo indeterminato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. La stipula di un contratto a tempo indeterminato comporta la decadenza dalle graduatorie di cui al comma 3.3. A ciascuno degli albi territoriali di cui all'articolo 7, comma 4 ai fini dell'individuazione dei docenti aventi titolo a incarichi di supplenza corrisponde:a) una graduatoria territoriale di prima fascia riservata ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, articolata per gradi di istruzione e classi di concorso;b) relativamente alla scuola secondaria di I e II grado, una graduatoria territoriale di II fascia riservata ad aspiranti in possesso del solo titolo di studio;c) una graduatoria territoriale riservata ad aspiranti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, articolata per gradi di istruzione.4. Ciascun aspirante può richiedere l'inserimento in una graduatoria territoriale per ciascuna classe di concorso per cui sia in possesso del titolo di abilitazione, di specializzazione sul sostegno o, in mancanza del titolo di abilitazione, del titolo di studio.5. Gli aspiranti inseriti nelle graduatorie territoriali di I fascia cui alla lettera a) possono altresì presentare domande di messa a disposizione, per i relativi posti e classi di concorso, presso istituzioni scolastiche non ricomprese nel territorio della graduatoria di inserimento, al fine dell'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine allo scorrimento della relativa graduatoria territoriale di cui alla lettera a) e con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui alla lettera b).6. Gli aspiranti inseriti nella graduatoria territoriale per il sostegno hanno diritto alla precedenza assoluta nell'attribuzione dei relativi incarichi.7. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono definite le tabelle di valutazione dei titoli concernenti le graduatorie di cui al punto 1.8. In prima applicazione del presente articolo, le graduatorie sono istituite a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 con validità per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. Successivamente, si procede alla loro istituzione con cadenza triennale, in raccordo con i piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2.9. Nelle more degli aggiornamenti di cui al comma 8, entro il 31 luglio di ciascun anno le graduatorie di cui al comma 3, lettera a) e c) sono integrate da un elenco aggiuntivo, relativo a ciascun anno di inserimento, ove sono inseriti gli aspiranti che hanno conseguito, entro tale termine, il titolo di abilitazione e di specializzazione. Gli aspiranti ivi inseriti hanno diritto all'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine agli aspiranti collocati nelle relative graduatorie di I fascia.10. I curriculum degli aspiranti di cui al comma 1 sono inseriti nel Portale di cui all'articolo 14.11. La sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato depennamento dell'aspirante da tutte le graduatorie territoriali e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale inserito nelle graduatorie di cui al comma 3, lettera b), resta fermo il successivo diritto di inserimento nelle graduatorie territoriali di cui al comma 3, lettera a) e c) una volta acquisiti i relativi titoli.

Conseguentemente, all'articolo 8, sopprimere il comma 11.
7. 02. Centemero, Palmieri.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi a dirigente scolastico di cui al comma seguente, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti per consentire la tempestiva definizione di detti contenziosi, anche mediante l'adozione di soluzioni in autotutela, volte a validare le posizioni controverse e le posizioni di coloro che, nelle more della pubblicazione di graduatorie definitive di concorsi rinnovati, abbiano svolto funzioni dirigenziali, attraverso percorsi formativi con valutazione finale dei soggetti interessati.

2. I provvedimenti di cui al comma precedente riguardano:

a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

3. Le graduatorie ad esaurimento regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito con legge 8 novembre 2013, n. 128 nelle regioni in cui alla data di entrata in vigore della presente legge sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario a Dirigente Scolastico indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al comma 1.

4. Per le finalità di cui al comma 1, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate ed impiegate, i soggetti che hanno partecipato a tutte le fasi del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 e che, al 28 febbraio 2014, prestano servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale d'esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

5. All'attuazione delle procedure di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza.

7. 01000. Rocchi, Parrini, Cenni, Guerini, Malpezzi, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 8.
(Piano straordinario di assunzioni).

1. Per l'anno scolastico 2015-2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, per i posti comuni e di sostegno e i posti per il potenziamento sono istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale calcolato in conformità ai criteri e agli obiettivi di cui all'articolo 2.

2. Sono assunti a tempo indeterminato gli iscritti negli albi di cui all'articolo 8-bis, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i soggetti presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

c) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249.

3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.

4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono inseriti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale di cui all’ articolo 8-ter;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell’ ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) i soggetti di cui al comma 2 lettera a), gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell’ organico dell’ autonomia nazionale, individuati a livello di albo regionale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed agli abilitati ai sensi del predetto decreto.

5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), possono esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli albi regionali e sono assunti prioritariamente, nell'ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione.

6. Per una maggiore fungibilità del personale assunto e per limitare il ricorso a contratti a tempo determinato, nella fase di assegnazione degli incarichi si applica l'articolo 7, comma 3, lettera d).

7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione per il tramite del sistema di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione nel termine e con le modalità predette, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4. I posti per il potenziamento dell'offerta formativa, che rimangono vacanti all'esito del piano straordinario di assunzioni, non sono disponibili per incarichi a tempo determinato fino al successivo ciclo di determinazione dei fabbisogni di cui all'articolo 2. I soggetti assunti sono destinatari di proposte di incarico ai sensi dell’ articolo 7.

8. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

9. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.

10. A decorrere dal 1o settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.

11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma l.

12. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici su base regionale per titoli ed esami, banditi dalle reti di scuole, anche eventualmente costituite appositamente, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti accertati, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.
8. 44. Gelmini.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 8.
(Piano straordinario di assunzioni).

1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, per i posti comuni e di sostegno e i posti per il potenziamento sono istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale calcolato in conformità ai criteri e agli obiettivi di cui all'articolo 2.

2. Sono assunti a tempo indeterminato gli iscritti negli albi di cui all'articolo 8-bis, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

c) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249.

3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.

4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono inseriti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale di cui all'articolo 8-ter;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell’ ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell’ organico dell’ autonomia nazionale, individuati a livello di albo regionale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed agli abilitati ai sensi del predetto decreto.

5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), possono esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli albi regionali e sono assunti prioritariamente, nell'ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione.

6. Per una maggiore fungibilità del personale assunto e per limitare il ricorso a contratti a tempo determinato, nella fase di assegnazione degli incarichi si applica l'articolo 7, comma 3, lettera d).

7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione per il tramite del sistema di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione nel termine e con le modalità predette, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4. I posti per il potenziamento dell'offerta formativa, che rimangono vacanti all'esito del piano straordinario di assunzioni, non sono disponibili per incarichi a tempo determinato fino al successivo ciclo di determinazione dei fabbisogni di cui all'articolo 2. I soggetti assunti sono destinatari di proposte di incarico ai sensi dell’ articolo 7.

8. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

9. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.

10. A decorrere dal 1o settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.

11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma l.

12. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici su base regionale per titoli ed esami, banditi dalle reti di scuole, anche eventualmente costituite appositamente, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti accertati, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.
8. 45. Gelmini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

1. Per l'anno scolastico 2015-2016 il Miur realizza un censimento di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e di tutti i docenti iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

2. Il censimento è finalizzato a verificare le competenze didattico-disciplinari dei docenti iscritti nelle graduatorie di cui al comma 1, al fine di verificarne la corrispondenza con il fabbisogno reale delle singole istituzioni scolastiche, determinato dall'articolazione di curricoli e programmi e sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa.

3. Contestualmente all'elaborazione dei piani triennali dell'offerta formativa da parte di ciascuna istituzione scolastica, e sulla base delle risultanze del censimento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 elabora un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti í posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia.

4. Sono assunti a tempo indeterminato:

a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

c) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.

5. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento,che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale e, qualora non vi sia disponibilità, i soggetti residuali appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma vengono assunti a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

d) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente, confluiscono nelle Graduatorie Provinciali dei docenti abilitati, istituite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge e sono assunti a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-ter, sono abrogate te disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato;

3-ter: Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016;

3-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-quinquies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dei 94 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento.

3-octies: I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
8. 111. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

1. Per gli anni scolastici 2015-2020; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, la cui effettiva consistenza numerica è determinata dal fabbisogno reale delle singole scuole, definito dai posti in organico di diritto e di fatto suddivisi per le singole classi di concorso e comunicato dalle singole istituzioni scolastiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 giugno 2015.

2. Sono assunti a tempo indeterminato:

a) i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni,

c) gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, e coloro i quali vi si iscriveranno entro il 31 agosto 2019.

3. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano quinquennale straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della regione relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e unicamente su classi di concorso per le quali possiedano l'abilitazione;

c) gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, e coloro i quali vi si iscriveranno entro il 31 agosto 2019 sono assunti in subordine rispetto al personale docente di cui alla lettera b) del presente comma nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti e, qualora in possesso di abilitazione per classi di concorso in cui non vi sia disponibilità di personale docente di cui alla lettera b) del presente comma, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016.

4. Durante il quinquennio 2015-2020 sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2014/15.

5. I docenti immessi in ruolo, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.

Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.

Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera c), comma 2 del presente articolo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale.»

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-ter, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitate, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato;

3-ter. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016;

3-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-quinquies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dei 94 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento.

3-octies: I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui ai presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
8. 110. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

1. Per gli anni scolastici 2015-2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, la cui effettiva consistenza numerica è determinata dal fabbisogno reale delle singole scuole, definito dai posti in organico di diritto e di fatto suddivisi per le singole classi di concorso e comunicato dalle singole istituzioni scolastiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 giugno 2015.

2. Il piano quinquennale di cui al comma 1 è funzionale all'attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e viene realizzato a seguito dell'adozione delle seguenti misure:

a) con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria su base regionale per ciascuna classe di concorso o grado, in sostituzione delle graduatorie ad esaurimento istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1 comma 605 lettera c) e successive modificazioni, valida per le immissioni in ruolo e in cui confluiscano tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, potrà optare per una sola regione in cui richiedere l'immissione in ruolo.

La graduatoria ad esaurimento su base regionale è valida per l'immissione in ruolo in tutte le province della Regione in cui le classi di concorso risultino esaurite.

Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, può indicare una sola preferenza in merito alla provincia in cui richiede l'immissione in molo. Il rifiuto da parte del docente dell'immissione in ruolo in una provincia diversa da quella selezionata all'atto dell'iscrizione non comporta la perdita del diritto di permanenza nella suddetta graduatoria.

Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 31 agosto 2019 sono iscritti a pieno titolo nella graduatoria regionale.

b) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria provinciale dei docenti abilitati esclusi dalle Graduatorie ad esaurimento regionali di cui alla lettera a) e in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o che lo conseguano entro il 31 agosto 2019, aggiornata con cadenza triennale, in cui confluiscono tutti i docenti abilitati. Tale graduatoria è valida ai fini del reclutamento, in subordine all'assorbimento della graduatoria ad esaurimento su base regionale di cui alla lettera a) del presente comma.

c) l'iscrizione nella graduatoria regionale valida per le immissioni in ruolo di cui alla lettera a) del presente comma e l'iscrizione alla graduatoria provinciale dei docenti abilitati di cui alla lettera b) del presente comma, avviene a seguito di un censimento di tutti gli attuali iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e di tutti i docenti in possesso del titolo dell'abilitazione all'insegnamento.

Il censimento è svolto mediante la compilazione di un questionario, in cui gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto indicano il numero di giorni di servizio prestato, l'eventuale contemporaneo svolgimento di un'altra professione e la classe di concorso in cui risultino abilitati. Il questionario contiene infine una richiesta circa la volontà del docente di accettare l'immissione in ruolo nella propria classe di concorso e l'indicazione della regione e della provincia in cui richiedere l'immissione in ruolo. Possono presentare formale richiesta di iscrizione nella Graduatoria regionale e nella Graduatoria Provinciale dei docenti abilitati solo i docenti che forniscano risposta al questionario.

All'esito del censimento il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, previa pubblicazione dei dati raccolti, attiva percorsi abilitanti nelle sole classi di concorso in cui il fabbisogno del sistema nazionale d'istruzione non possa essere soddisfatto dal personale iscritto nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli.

3. Sono assunti a tempo indeterminato, conseguentemente all'approvazione delle misure di cui al comma 2:

a) i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui alla lettera a), comma 2 del presente articolo;

c) i docenti iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie Provinciali dei docenti abilitati di cui alla lettera b), comma 2, del presente articolo;

4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano quinquennale straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;

b) gli iscritti nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo sono assunti, nell'ambito della regione relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e unicamente su classi di concorso per le quali possiedano l'abilitazione;

c) i docenti iscritti nelle Graduatorie Provinciali di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, sono assunti in subordine rispetto al personale docente di cui alla lettera b) del presente comma nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti e, qualora in possesso di abilitazione per classi di concorso in cui non vi sia disponibilità di personale docente di cui alla lettera b) del presente comma, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016.

5. Durante il quinquennio 2015-2020 sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2014/15.

6. I docenti immessi in ruolo, secondo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.

Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione. Al temine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera c), comma 3 del presente articolo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. 11 superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale.

Conseguentemente dopo il comma 3 dell'articolo 24 aggiungere i seguenti:

3-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-ter, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato;

3-ter. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016.

3-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-quinquies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

3-octies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
8. 109. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Piano straordinario di assunzioni).

1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, per i posti comuni e di sostegno e i posti per il potenziamento sono istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale calcolato in conformità ai criteri e agli obiettivi di cui all'articolo 2.

2. Sono assunti a tempo indeterminato gli iscritti negli albi di cui all'articolo 8-bis, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed osami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ivi inclusi, a far data dal 1o luglio 2015, coloro che abbiano conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 3. Al piano straordinaria di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 3. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.

4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale di cui all'articolo 8-ter;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo regionale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed gli abilitati ai sensi del predetto decreto.

5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), possono esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli albi regionali e sono assunti prioritariamente, nell'ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione.

6. Per una maggiore fungibilità del personale assunto e per limitare il ricorso a contratti a tempo determinato, nella fase di assegnazione degli incarichi si applica l'articolo 7, comma 3, lettera d).

7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione per il tramite del sistema di cui al comma 3. In caso di mancata accettazione nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4. I posti per il potenziamento dell'offerta formativa, che rimangono vacanti all'esito del piano straordinario di assunzioni, non sono disponibili per incarichi a tempo determinato fino al successivo ciclo di determinazione dei fabbisogni di cui all'articolo 2. I soggetti assunti sono destinatari di proposte di incarico ai sensi dell'articolo 7.

8. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativa 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

9. E escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), e indipendentemente dalia classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.

10. A decorrere dal 1o settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.

11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.

12. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici su base regionale per titoli ed esami, banditi dalle reti di scuole, anche eventualmente costituite appositamente, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti accertati, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.
8. 222. Cristian Iannuzzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Piano straordinario di assunzioni).

1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, per i posti comuni e di sostegno e i posti per il potenziamento sono istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale calcolato in conformità ai criteri e agli obiettivi di cui all'articolo 2.

2. Sono assunti a tempo indeterminato gli iscritti negli albi di cui all'articolo 8-bis, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ivi inclusi, a far data dal l luglio 2015, coloro che abbiano conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249.

3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.

4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale di cui all'articolo 8-ter;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo regionale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed gli abilitati ai sensi del predetto decreto.

5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), possono esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli albi regionali e sono assunti prioritariamente, nell'ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione.

6. Per una maggiore fungibilità del personale assunto e per limitare il ricorso a contratti a tempo determinato, nella fase di assegnazione degli incarichi si applica l'articolo 7, comma 3, lettera d).

7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione per il tramite del sistema di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4. I posti per il potenziamento dell'offerta formativa, che rimangono vacanti all'esito del piano straordinario di assunzioni, non sono disponibili per incarichi a tempo determinato tino al successivo ciclo di determinazione dei fabbisogni di cui all'articolo 2. I soggetti assunti sono destinatari di proposte di incarico ai sensi dell'articolo 7.

8. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

9. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2015, termo restando quanto previsto dal periodo precedente.

10. A decorrere dal l settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), perdono efficacia, per i gradi di istruzione delta scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.

11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.

12. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici su base regionale per titoli ed esami, banditi dalle reti di scuole, anche eventualmente costituite appositamente, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti accertati, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.

Conseguentemente: all'articolo 24, al comma 3:

all'alinea sostituire le parole pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno2015, a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019», con le seguenti: pari complessivamente a 1.700 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2017 e a 1.000 milioni a decorrere dalla anno 2020;

dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
8. 359. Pizzolante.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, in deroga a quanto disposto dagli articoli 400 e 401 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni, un piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e al fine di garantire la salvaguardia della continuità didattica attraverso la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati per la copertura dei posti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 30 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, per i posti comuni, di sostegno e i posti per il potenziamento, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale calcolato in conformità ai criteri e agli obiettivi di cui all'articolo 2.

2. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. In quest'ambito saranno assunti prioritariamente coloro che alla predetta data abbiano superato durata complessiva di trentasei mesi di servizio anche non continuativi, attraverso contratti di lavoro a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura dei posti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

c) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5, del regolamento approvato con decreto ministeriale n. 131 del 13 giugno 2007, non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento costituite ai sensi ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e in possesso di specifica abilitazione all'insegnamento e che abbiano superato alla predetta la durata complessiva di trentasei mesi di servizio anche non continuativi, attraverso contratti di lavoro a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura dei posti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124. A tal fine il personale interessato sarà inserito in una graduatoria provinciale compilata sulla base del punteggio posseduto con decreto.

3. Al piano triennale di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono più si una delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.

4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano triennale di assunzioni si provvede, per ciascuno degli anni scolatici previsti, secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6, disponibili a livello regionale;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo nonché gli iscritti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 2, lettera c), sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello provinciale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

4-bis. A conclusione del piano triennale i soggetti che nelle fasi a) e b) di cui al precedente comma 4 non risultino destinatari di assunzione, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello provinciale. A tal fine gli interessati potranno esprimere l'ordine di preferenza tra tutte le province ove risultino disponibilità di posti. I soggetti della categoria di cui alla lettera a) del comma 2 hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali di cui al comma 2, lettera c).

5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, sono assunti prioritariamente sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore.

6. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione per il tramite del sistema di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari, di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano triennale di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione consentono lo scorrimento della graduatoria nella quale era iscritto il docente rinunciatario. La nomina del docente assunto a seguito di rinuncia, qualora sia intervenuta successivamente al 31 agosto, avrà decorrenza dal 1o settembre dell'anno scolastico successivo.

7. Con un apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sarà data notizia delle modalità con le quali i soggetti di cui al comma 2 potranno trasmettere e ricevere le comunicazioni relative alla partecipazione al piano triennale delle assunzioni. La domanda di assunzione, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

8. È escluso dal piano triennale di assunzioni il personale docente già assunto a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante nell'arco del triennio, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.
8. 190. Fioroni.

Sostituire l'articolo 8, con il seguente:

Art. 8.

(Piano straordinario di assunzioni).

1. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, inclusi nelle Graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché i soggetti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato di oltre 36 mesi per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti ivi compreso il sostegno.

2. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 15 giugno 2015 ai sensi delle disposizioni della presente legge. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, per i percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del sud.

3. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti legislativi attualmente vigenti.

4. Con apposito Decreto Ministeriale sarà indetto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Tirocinio Formativo Attivo speciale per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.

5. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di cui all'art 21, comma 1, lett c) della presente legge, si prevede il mantenimento del percorso di Tirocinio Formativo Attivo al fine di consentire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.

6. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei Decreti legislativi allo stato vigenti e, per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.
8. 1043. Fassina.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

1. A partire dall'anno scolastico 2015/16, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario e pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, inclusi delle GAE, abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato di oltre 36 mesi per la copertura di posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti ivi compreso il sostegno.

2. Analogamente con decorrenza dall'anno scolastico 2015/16 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA sui posti liberi tramite l'istituzione di un organico funzionale.

3. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico della autonomia è determinato entro il 31 maggio 2015 ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, dei percorsi laboratoriali, per la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa delle aree del sud; relativamente ai posti ATA è finalizzato all'apertura delle scuole al territorio, all'integrazione degli alunni disabili con riferimento alla assistenza di base e all'estensione della figura dell'assistente tecnico nella scuola del primo ciclo.

4. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti legislativi attualmente vigenti.

5. Con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarà indetto un TFA speciale per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.

6. Nella fase di transizione verso il nuovo sistema di formazione iniziale si prevede il mantenimento del TFA alfine di consentire a chi è già laureato/laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.

7. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei Decreti legislativi allo stato vigenti e per la fase transitoria avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.

8. Terminata la fase transitoria del piano pluriennale il reclutamento avverrà per pubblico concorso indetto con decreto ministeriale.
*8. 193. Terrosi, Iacono.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

1. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, inclusi nelle GAE, abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato di oltre 36 mesi per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti ivi compreso il sostegno.

2. Analogamente con decorrenza dall'anno scolastico 2015/2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA sui posti liberi tramite l'istituzione di un organico funzionale.

3. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 31 maggio 2015 ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del sud; relativamente ai posti Ata è finalizzato all'apertura delle scuole al territorio, all'integrazione degli alunni disabili con riferimento all'assistenza di base e all'estensione della figura dell'assistente tecnico nella scuola del primo ciclo.

4. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti legislativi attualmente vigenti.

5. Con apposito decreti ministeriali sarà indetto entro l'entrata in vigore della presente legge un TFA speciale per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.

6. Nella fase di transizione verso il nuovo sistema di formazione iniziale [vedi articolo 21 comma 1 punto c)], si prevede il mantenimento del TFA al fine di consentire a chi è già laureato/laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.

7. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei Decreti legislativi allo stato vigenti e, per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.

8. Terminata la fase transitoria del piano pluriennale il reclutamento avverrà per pubblico concorso indetto con decreto ministeriale.
*8. 208. Cristian Iannuzzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

1. Per offrire definitiva soluzione al fenomeno del precariato scolastico è stabilito un piano quinquennale, per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2019/2020, di immissione in ruolo del personale docente ed educativo presente all'interno delle graduatorie ad esaurimento, degli idonei del concorso 2012, del personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie dei docenti abilitati, nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a trentasei mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2015/2016.

2. Le immissioni in ruolo di cui al comma 1 sono effettuate sulla base dei posti vacanti e disponibili dopo la determinazione degli organici sulla base dei seguenti criteri:

a) abbassamento dei limiti del numero degli alunni per classe stabilito nel rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'agibilità dei plessi scolastici;

b) ripristino del tempo pieno e delle compresenze nella scuola primaria.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante l'apposito fondo denominato «La Buona Scuola» e per gli oneri residuali con corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. 234. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Per l'anno scolastico 2015/2016, e prima della realizzazione del piano straordinario delle immissioni in ruolo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo, ivi inclusi coloro che terminano il periodo di prova nell'anno scolastico 2014/2015, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli organici dell'autonomia determinati entro il 30 maggio 2015 per posti comuni e per quelli di sostegno. I posti nell'organico dell'autonomia inutilizzati nelle operazioni di mobilità sono destinati alle immissioni in ruolo.»

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 dell'articolo 8, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2015, a 250 milioni di euro per il 1 2016 e a 200 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
8. 1025. Simonetti, Borghesi.

All'articolo 8, al comma 1, premettere il seguente:

01. Per l'anno scolastico 2015/2016, e prima della realizzazione del piano straordinario delle immissioni in ruolo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli organici dell'autonomia determinati entro il 30 maggio 2015 per posti comuni e per quelli di sostegno. Per chi ha superato l'anno di prova entro il 31/8/2014, è possibile fare richiesta di mobilità territoriale e professionale straordinaria per l'anno scolastico 2015/2016.1 posti nell'organico dell'autonomia inutilizzati nelle operazioni di mobilità sono destinati alle immissioni in ruolo.

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 dell'articolo 8, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, a 150 milioni di euro per il 1 2016 e a 150 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
8. 1026. Simonetti, Borghesi.

Prima del comma 1, inserire il seguente:

01. Per l'anno scolastico 2015/2016, prioritariamente al piano di assunzioni di cui al Capo III, articolo 8 c.1 del presente DDL, si procede ad un piano di mobilità territoriale e professionale straordinaria per tutti i docenti che risultano titolari dì contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge . Sono considerati utili ai fini della mobilità straordinaria tutti i posti vacanti o disponibili degli attuali organici di diritto, di fatto, nonché tutti i posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa dell'organico funzionale e dell'autonomia di cui al capo II articolo 2 comma 3, al capo III articolo6 c.l e segg. e al capo III articolo8 comma 1 della presente legge. La mobilità avverrà secondo quanto previsto negli allegati C (ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO) e D (TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI) del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2015/2016. In ogni caso, qualora la costituzione dell'organico dell'autonomia e funzionale, di cui al capo II articolo 2 comma 3, al capo III articolo6 c.l e segg. e al capo III articolo8 comma 1 della presente legge, dovesse avvenire in un momento successivo alla scadenza del termine utile ai fini delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2015/16, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1 comma 4 del suindicato CCNI si procederà alla riapertura della contrattazione ai fini del trasferimento sui nuovi posti disponibili, con priorità rispetto alle procedure di immissione in ruolo. Per gli anni scolastici 2016/17 e seguenti, prioritariamente alle immissioni in ruolo, verranno espletate le procedure di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo sui posti vacanti e disponibili anche dell'organico dell'autonomia e funzionale.

Conseguentemente: la rubrica «(Piano straordinario di assunzioni)» è modificata:

«(Piano straordinario di mobilità e piano straordinario di assunzioni)».
8. 1024. Attaguile.

Al comma 1, premettere il seguente: 01) il piano straordinario di assunzioni risponde primariamente alle esigenze degli studenti e tiene conto della composizione delle classi nello specifico contesto scolastico.
8. 269. Binetti.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. A partire dall'anno scolastico 2015-16 il MIUR è autorizzato ad attuare un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e nelle singole istituzioni scolastiche su copertura dei posti e delle cattedre resisi disponibili per cessazioni dal servizio e per trasferimento.
*8. 235. Simonetti, Borghesi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A partire dall'anno scolastico 2015-16 il MIUR è autorizzato ad attuare un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e nelle singole istituzioni scolastiche su copertura dei posti e delle cattedre resisi disponibili per cessazioni di servizio e per trasferimento.
*8. 209. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia;

Conseguentemente:

al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente;

al comma 3, sostituire le parole: a) e b) con le seguenti: a), b) e c).
8. 113. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma primo sostituire le parole: Per l'anno 2015/2016 con le seguenti: Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;

Conseguentemente:

al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis): gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto di ogni provincia. A tal fine, gli Uffici scolastici territoriali provvedono, entro il 30 giugno 2015, alla costituzione di una nuova graduatoria provinciale valida esclusivamente per il reclutamento, da ottenere mediante l'incrocio a pettine delle graduatorie di seconda fascia di ogni istituto del territorio, distinte per ordine e grado di scuola e per singola classe di concorso. I docenti abilitati dopo tale data potranno fare domanda di inserimento nella graduatoria provinciale con cadenza annuale ed entro e non oltre il 31 maggio 2017;

al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 con le seguenti: I soggetti che appartengono a due o a tutte le categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2;

sostituire il comma 4 con il seguente: In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate. Nell'anno scolastico 2015/2016:

a) i vincitori e gli idonei sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite della metà posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite della metà dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) gli iscritti nelle graduatorie d'istituto di cui alla lettera c) del comma 2 sono assunti in coda alle assunzioni di cui alle lettere a) e b) sui posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine delle relative fasi.

A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 gli iscritti nelle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 2, sulla base dei posti vacanti determinati dai pensionamenti, saranno assunti in subordine alla graduatoria di cui alla lettera b) nel limite della metà dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, e, per la restante parte, nel limite della metà dei posti di cui alla lettera a). In caso di esaurimento delle graduatorie di cui alle lettere b) e c) si procederà allo scorrimento dei posti per gli iscritti di cui alla lettera a);

al comma 5 sostituire il secondo periodo con il seguente: In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, si procede all'assunzione l'anno scolastico successivo;

sopprimere il comma 6;

al comma 10 premettere il seguente periodo: A decorrere dal 1o giugno 2016 le graduatorie di cui al comma 2, lettera a) perdono efficacia ai fini dell'assunzione. Gli eventuali vincitori residui di cui al comma 4, lettera a) confluiscono, entro il 31 maggio 2016, nella terza fascia delle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 2;

sostituire le parole: 2015 con le seguenti: 2018, solo se esaurite, e sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettere b) e c);

al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere usate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/20 sono costituite su base provinciale;

sostituire il comma 12 con il seguente: A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esaurimento delle graduatorie di cui alle lettere b) e c) del comma 2, l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale, e comunque non oltre 3 anni;

all'articolo 7, comma 3, sopprimere la lettera d);

al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, si dispongono i seguenti parametri per la formazione delle classi: a) le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 16 e non superiore a 24; b) le classi di scuola primaria sono costituite da non meno di 12 bambini e non più di 24, elevabili fino a 25 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite con non più di 14 bambini e non meno di 6; c) le classi prime delle scuole secondarie di primo grado e delle relative sezioni staccate sono costituite da non meno di 16 alunni e non più di 24 alunni, elevabili fino a 25 qualora residuino eventuali resti; d) le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite con non meno di 24 allievi e non più di 27, tenendo conto degli elementi di valutazione e delle procedure previste dall'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; qualora fossero presenti alunni disabili nelle classi, queste non possono superare le 20 unità;

sopprimere il comma 1 dell'articolo 12;

all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera c-bis) Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 8 pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, a 150 milioni di euro per il 2016 e a 150 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. 231. Simonetti, Borghesi.

All'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: Per l'anno scolastico 2015/2016 con le seguenti: Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;

b) al comma 2, dopo il punto b), inserire il seguente: c-bis) gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto di ogni provincia. A tal fine, gli Uffici scolastici territoriali provvedono, entro il 30 giugno 2015, alla costituzione di una nuova graduatoria provinciale valida esclusivamente per il reclutamento, da ottenere mediante l'incrocio a pettine delle graduatorie di seconda fascia di ogni istituto del territorio, distinte per ordine e grado di scuola e per singola classe di concorso. I docenti abilitati dopo tale data potranno fare domanda di inserimento nella graduatoria provinciale con cadenza annuale ed entro e non oltre il 31 maggio 2017;

c) al comma 3 sostituire le parole: I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 con le seguenti: I soggetti che appartengono a due o a tutte le categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, at piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate. Nell'anno scolastico 2015/2016:

a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) gli iscritti nelle graduatorie provinciali di cui alla lettera c) del comma 2 sono assunti, al termine delle fasi precedenti, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

Negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 si procede all'assunzione, sulla base dei posti vacanti determinati dai pensionamenti, degli eventuali docenti residui iscritti nella graduatoria di cui alla lettera b), nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, e degli iscritti nelle graduatorie provinciali di cui alla lettera c) del comma 2, nel limite del restante 50 per cento dei posti, incrementati di quelli vacanti per mancanza di iscritti di cui alla lettera b);

e) al comma 5 sopprimere le parole: In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione;

f) sopprimere il comma 6;

g) al comma 10 inserire in inizio il seguente periodo: A decorrere dal 1o giugno 2016 le graduatorie di cui al comma 2, lettera a) perdono efficacia ai fini dell'assunzione. Gli eventuali vincitori residui di cui al comma 4, lettera a) confluiscono, entro il 31 maggio 2016, nella terza fascia delle graduatone di cui alla lettera b) del comma 2, previa scelta della provincia di inserimento.

h) al comma 10, sostituire le parole: A decorrere dal 1o settembre con le seguenti: A decorrere dal 1o settembre 2018, solo se esaurite, e sostituire le lettere a) e b) con le seguenti: lettere b) e c);

i) al comma 11 aggiungere in fine il periodo: La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere utilizzate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/2020 sono costituite su base provinciale;

l) sostituire il comma 12 con il seguente: A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, ad esaurimento delle graduatorie di cui alle lettere b) e c) del comma 2, l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale, e comunque non oltre 3 anni. A tal fine, entro il 30 aprile 2017, si dispone l'indizione di un concorso pubblico per la copertura dei posti vacanti di ogni ordine e grado relativi al triennio 2018/2021, con assunzioni a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019. Solo in caso di mancato assorbimento delle graduatorie di cui alle lettere b) e c) del comma 2, o anche di una sola delle due, si procede alle assunzioni in ruolo tramite un doppio canale di reclutamento da concorso e graduatorie, in modo paritario, fino ad assorbimento e abolizione definitiva delle stesse. In tal caso, si dispone la confluenza degli iscrìtti nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere b) e c), in un'unica graduatoria provinciale di natura transitoria.
8. 1001. Pizzolante.

Al comma 1 sostituire le parole: Per l'anno scolastico 2015/2016 con le seguenti: Per gli anni scolastici 2015/16, 2016/17 e 2017/18;

Conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole: e inseriti negli albi di cui all'articolo 7;

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto di ogni provincia. A tal fine, gli Uffici scolastici territoriali provvedono, entro il 30 giugno 2015, alla costituzione di una nuova graduatoria provinciale valida esclusivamente per il reclutamento, da ottenere mediante l'incrocio a pettine delle graduatorie di seconda fascia di ogni istituto del territorio, distinte per ordine e grado di scuola e per singola classe di concorso. I docenti abilitati dopo tale data potranno fare domanda di inserimento nella graduatoria provinciale con cadenza annuale ed entro e non oltre il 31 maggio 2017;.
8. 1000. Pizzolante.

All'articolo 8 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: Per l'anno scolastico 2015/2016 con le seguenti: Per gli anni scolastici 2015/16, 2016/17 e 2017/18;

b) al comma 2 sopprimere le parole: e inseriti negli albi di cui all'articolo 7;

c)al comma 2 inserire dopo la lettera b) la seguente:

«b-bis) gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto di ogni provincia. A tal fine, gli Uffici scolastici territoriali provvedono, entro il 30 giugno 2015, alla costituzione di una nuova graduatoria provinciale valida esclusivamente per il reclutamento, da ottenere mediante l'incrocio a pettine delle graduatorie di seconda fascia di ogni istituto del territorio, distinte per ordine e grado di scuola e per singola classe di concorso. I docenti abilitati dopo tale data potranno fare domanda di inserimento nella graduatoria provinciale con cadenza annuale ed entro e non oltre il 31 maggio 2017»;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate. Nell'anno scolastico 2015/2016:

a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) gli iscritti nelle graduatorie provinciali di cui alla lettera c) del comma 2 sono assunti, al termine delle fasi precedenti, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

Negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 si procede all'assunzione, sulla base dei posti vacanti determinati dai pensionamenti, degli eventuali docenti residui iscritti nella graduatoria di cui alla lettera b), nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili, e degli iscritti nelle graduatorie provinciali di cui alla lettera c) del comma 2, nel limite del restante 50 per cento dei posti, incrementati di quelli vacanti per mancanza di iscritti di cui alla lettera b);

e) al comma 5 sopprimere il seguente periodo: In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non sì procede all'assunzione;

f) sopprimere il comma 6;

g) al comma 10 premettere il seguente periodo: A decorrere dal 1o giugno 2016 le graduatorie di cui al comma 2, lettera a) perdono efficacia ai fini dell'assunzione. Gli eventuali vincitori residui di cui al comma 4, lettera a) confluiscono, entro il 31 maggio 2016, nella terza fascia delle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 2, previa scelta della provincia di inserimento.

h) al comma 10, sostituire le parole: A decorrere dal 1o settembre con le seguenti: A decorrere dal 1o settembre 2018, solo se esaurite;

i) al comma 10 sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettere b) e c);

l) al comma 11, inserire in fine il periodo: La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere utilizzate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/2020 sono costituite su base provinciale;

m) sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, ad esaurimento delle graduatorie di cui alle lettere b) e c) del comma 2, l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale, e comunque non oltre 3 anni. A tal fine, entro il 30 aprile 2017, si dispone l'indizione di un concorso pubblico per la copertura dei posti vacanti di ogni ordine e grado relativi al triennio 2018/2021, con assunzioni a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019. Solo in caso di mancato assorbimento delle graduatorie di cui alle lettere b) e c) del comma 2, o anche di una sola delle due, si procede alte assunzioni in ruolo tramite un doppio canale di reclutamento da concorso e graduatorie, in modo paritario, fino ad assorbimento e abolizione definitiva delle stesse. In tal caso, si dispone la confluenza degli iscritti nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere b) e c), in un'unica graduatoria provinciale di natura transitoria.
8. 1002. Pizzolante.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole 2015-2016, aggiungere le seguenti 2016-2017 e 2017-18.
8. 18. Albini, Fossati.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: è autorizzato ad attuare con le seguenti: realizza, entro il 31 agosto 2015.
8. 106. Vacca, Chimienti, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzato ad attuare con le seguenti: realizza.
8. 104. Chimienti, Vacca, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzato ad attuare con le seguenti: attua.
8. 105. Chimienti, Vacca, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, dopo le parole: è autorizzato ad attuare sono inserite le seguenti: in via prioritaria, un piano straordinario di trasferimenti interprovinciali su tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico funzionale e dell'autonomia con relativa eliminazione del vincolo triennale, anche tramite la riapertura delle procedure della Mobilità di cui alla clausola di salvaguardia CCNL Scuola. Ai relativi trasferimenti non si applica la disciplina dell'iscrizione negli albi territoriali e di proposta dell'incarico da parte del dirigente scolastico di cui all'articolo 7, comma 2, nonché, per le restanti disponibilità ad attuare.
8. 19. Michele Bordo.

Al comma 1, dopo le parole: è autorizzato ad attuare aggiungere le seguenti: , in via prioritaria, un piano straordinario di trasferimenti interprovinciali sul 50per cento dei posti vacanti e disponibili nell'organico funzionale e dell'autonomia con relativa eliminazione del vincolo triennale. Sarà predisposta una riapertura delle procedure della Mobilità come già previsto nella clausola di salvaguardia inserita al CCNL. Ai relativi trasferimenti non si applica la disciplina dell'iscrizione negli albi territoriali e di proposta dell'incarico da parte del dirigente scolastico di cui all'articolo 7, comma 2, nonché per il restante 50per cento.
8. 21. Pilozzi.

Al comma 1, dopo le parole: è autorizzato ad attuare sono inserite le seguenti: , in via prioritaria, un piano straordinario di trasferimenti interprovinciali su tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico funzionale e dell'autonomia con relativa eliminazione del vincolo triennale, anche tramite la riapertura delle procedure della Mobilità di cui alla clausola di salvaguardia CCNL Scuola. Ai relativi trasferimenti non si applica la disciplina dell'iscrizione negli albi territoriali e di proposta dell'incarico da parte del dirigente scolastico di cui all'articolo 7, comma 2, nonché per le restanti disponibilità.
8. 20. Pilozzi.

All'articolo 8, comma 1, dopo le parole: piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, aggiungere le seguenti: , educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario.

Conseguentemente:

1) al medesimo articolo, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 150 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.»

2) le seguenti disposizioni sono soppresse:

1) commi 1,2 e 3 dell'articolo 10;

2) comma 7 dell'articolo 7,

3) articolo 11;

e conseguentemente:

a) all'articolo 24, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8 comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8, comma 12-bis.»;

b) all'articolo 24, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «7, comma 7» e «11» sono soppresse, mentre le parole: «10, commi 3 e» sono sostituite dalle parole: «10, comma 5»;

2) alla lettera a), le parole: «1.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni» e le parole: «3.000» sono sostituite dalle seguenti: «2.383,863».
8. 1076. Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, aggiungere le seguenti: , educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario.

Conseguentemente:

dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 150 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti;

all'articolo 10:

al comma 1, sostituire le parole: euro 500 annui con le seguenti: euro 93 annui;

al comma 3, sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 331 milioni;

sopprimere l'articolo 11;

all'articolo 24, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati della quota pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 derivante dalla disposizione di cui al medesimo articolo 8, comma 12-bis.
8. 309. Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, aggiungere le seguenti: , educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario.

Conseguentemente:

dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 150 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

all'articolo 10, al comma 1, sostituire le parole: euro 500 annui con le seguenti: euro 93 annui;

al medesimo articolo 10, al comma 3, sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 331 milioni;

sopprimere l'articolo 11;

all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: è incrementata, aggiungere le seguenti: in aggiunta a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 8.
8. 308. Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: a tempo indeterminato fino a: statali con le seguenti: a tempo determinato da trasformare in tempo indeterminato dopo tre anni di servizio svolti senza demerito e con valutazioni positive da parte del dirigente scolastico e il Consiglio d'Istituto.
8. 46. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

Al comma 1 dell'articolo 8 dopo le parole: di personale docente inserire le seguenti: ed educativo nonché di assistenti tecnici, amministrativi e collaboratori scolastici.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 1 dopo le parole: docente inserire le seguenti: e di assistenti tecnici, amministrativi e collaboratori scolastici.
8. 1037. Marzana, Brescia, Chimienti, Vacca, Simone Valente, Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: di personale docente inserire le seguenti: ed educativo nonché di assistenti tecnici, amministrativi e collaboratori scolastici.
8. 99. Vacca, Marzana, Brescia, Chimienti, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di personale docente aggiungere le seguenti: ed educativo.
8. 102. Brescia, Marzana, Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

All'articolo 8, comma 1, dopo le parole: di personale docente inserire le seguenti: e ATA;

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 1 dopo le parole: docente inserire le seguenti: e ATA.
8. 1028. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di personale docente aggiungere le seguenti: e ATA.

* 8.112. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di personale docente aggiungere le seguenti: e ATA

* 8.2. Ciracì, Altieri, Fucci, Marti.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere dopo le parole: organico dell'autonomia le seguenti parole: e di personale amministrativo, tecnico e ausiliare.

Di conseguenza, all'articolo 24, primo periodo, aggiungere dopo la parole: personale docente le parole: personale amministrativo, tecnico e ausiliare.
8. 47. Polverini, Centemero, Palmieri.

All'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: nell'organico dell'autonomia sino alla fine del comma con le seguenti: nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'a.s. 2014/2015, supplenze annuali con contatti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015;

b) al comma 2 sopprimere le parole: iscritti negli albi di cui all'articolo 7;

c) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: i vincitori presenti con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito e sopprimere le parole: nelle graduatorie;

d) al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

c) i soggetti in possesso di idoneo titolo di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3;

e) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i vincitori presenti con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito;

f) al comma 4, lettera b) dopo le parole: del personale docente inserire le seguenti: , nonché gli abilitati all'insegnamento di cui alla lettera c) del comma 2,;

g) sopprimere i commi 5, 6, 7;

h) al comma 10 sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2018;

i) al comma 11 sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2017/2018;

Conseguentemente:

all'articolo 2, sopprimere i commi 11 e 13;

all ’articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) ed comma 1, sopprimere le parole: e quelli per il potenziamento dell'offerta formativa;

b) al comma 3, sopprimere le parole: I posti dell'organico sono coperti dal dirigente scolastico con il personale iscritto negli albi ai sensi dell'articolo 7;

all'articolo 7 sopprimere i commi 2, 3 e 4.
8. 1032. Vacca, Simone Valente, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nell'organico dell'autonomia sino alla fine del comma con le seguenti: nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'a.s. 2014/2015, supplenze annuali con contatti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015;

b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: i vincitori presenti con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito e sopprimere le parole: nelle graduatorie;

c) al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) i soggetti in possesso di idoneo titolo di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3»;

d) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito;

e) al comma 4, lettera b) dopo le parole: del personale docente inserire le seguenti: , nonché gli abilitati all'insegnamento di cui alla lettera c) del comma 2,;

f) sopprimere i commi 5, 6, 7;

g) al comma 10 sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2018;

h) al comma 11 sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2017/2018;

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, sopprimere la lettera d).
8. 1035. Vacca, Simone Valente, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

All'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: nell'organico dell'autonomia inserire le seguenti: nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'a.s. 2014/2015, supplenze annuali con contatti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015;

b) al comma 2 sopprimere le parole: iscritti negli albi di cui all'articolo 7;

c) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: i vincitori presenti con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito e sopprimere le parole: nelle graduatorie;

d) al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) i soggetti in possesso di idoneo titolo di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3»;

e) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito;

f) al comma 4, lettera b) dopo le parole: del personale docente inserire le seguenti: , nonché gli abilitati all'insegnamento di cui alla lettera c) del comma 2,»;

g) sopprimere i commi 5, 6, 7;

h) al comma 10 sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2018;

i) al comma 11 sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2017/2018;

Conseguentemente,

all'articolo 2, sopprimere i commi 11 e 13;

all'articolo 6, al comma 3, sopprimere le parole: posti dell'organico sono coperti dal dirigente scolastico con il personale iscritto negli albi ai sensi dell'articolo 7;

all'articolo 7 sopprimere i commi 2, 3 e 4;

Conseguentemente dopo il comma 3 dell'articolo 24, aggiungere i seguenti:

3-bis. I regimi dì esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis) al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono Rassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-quater, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 600 milioni di euro a decorrere dal 2016. 3-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-sexies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-ter e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quinquies e 3-sexies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
8. 1033. Vacca, Simone Valente, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

All'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: nell'organico dell'autonomia» inserire le seguenti «nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'a.s. 2014/2015, supplenze annuali con contatti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015;

b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: i vincitori presenti con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito e sopprimere le parole: nelle graduatorie;

c) al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) i soggetti in possesso di idoneo titolo di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3»;

d) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito;

e) al comma 4, lettera b) dopo le parole: del personale docente inserire le seguenti: , nonché gli abilitati all'insegnamento di cui alla lettera c) del comma 2,;

f) sopprimere i commi 5, 6, 7;

g) al comma 10 sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2018;

h) al comma 11 sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2017/2018;

Conseguentemente,

all'articolo 2, sopprimere i commi 11 e 13;

all'articolo 6, al comma 3, sostituire le parole: dell'organico con le seguenti: per il potenziamento dell'offerta formativa;

all'articolo 7 sopprimere i commi 2, 3 e 4;

Conseguentemente dopo il comma 3 dell'articolo 24, aggiungere i seguenti:

3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis) al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, delia famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-quater, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 600 milioni di euro a decorrere dal 2016. 3-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-sexies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-ter e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quinquies e 3-sexies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
8. 1034. Vacca, Simone Valente, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, alla fine del primo periodo aggiungere le parole: residuali alle operazioni di mobilità territoriale e professionale straordinaria dei docenti di ruolo, che concorrono alla copertura dei posti in organico.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 8, comma 1 pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, a 150 milioni di euro per il 2016 e a 150 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. 230. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, dell'articolo 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico assegnati al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 510 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, delta legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.»;

b) all'articolo 10 apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sostituire le parole: «euro 500 annui» con le seguenti: «euro 93 annui»;

2) al comma 3 sostituire le parole: «euro 381,137 milioni» con le seguenti: «euro 70,891 milioni»;

c) sopprimere l'articolo 11;

d) all'articolo 24, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8, comma 12-bis;

e) Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data dì entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n, 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro nel 2015 e a 400 milioni all'anno a decorrere dal 2016. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto,.
8. 1073. Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.

Al comma 1 dell'articolo 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico assegnati al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione pari a circa 510 milioni di euro a partire dall'anno 2015, si provvede nel seguente modo:

a) all'articolo 10 apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sostituire le parole: «euro 500 annui» con le seguenti; «euro 93 annui»;

2) al comma 3 sostituire le parole: «euro 381,137 milioni» con le seguenti: «euro 70,891 milioni»;

b) sopprimere l'articolo 11,

c) Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi dì fabbisogno e di indebitamento netto.
8. 1072. Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico assegnati al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.

Conseguentemente:

dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 510 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

all'articolo 10:

al comma 1, sostituire le parole: euro 500 annui con le seguenti: euro 93 annui;

al comma 3, sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 70,891 milioni;

sopprimere l'articolo 11;

all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: è incrementata, aggiungere le seguenti: in aggiunta a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo.
8. 310. Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico assegnati al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.

Conseguentemente:

dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 510 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. 11 Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: euro 500 annui con le seguenti: euro 93 annui;

al medesimo articolo 10, comma 3, sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 70,891 milioni;

sopprimere l'articolo 11;

all'articolo 24, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8, comma 12-bis.
8. 311. Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo sostituire le parole: solo presso con le seguenti: presso la scuola dell'infanzia;

2) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 12, i seguenti:

12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 500 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione si provvede per quota parte mediante una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri si provvede anche per quota parte mediante corrispondente riduzione lineare pari a 300 milioni annui delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10;

c) comma 7 dell'articolo 7;

d) articolo 11.

Conseguentemente:

all'articolo 24, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8 comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8 , commi da 12-bis a 12-quater.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «7, comma 7» e «11» sono soppresse, mentre le parole: «10, commi 3 e» sono sostituite dalle parole: «10, comma 5»;

b) alla lettera a), le parole: «1.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni» e le parole: «3.000» sono sostituite dalle seguenti: «2.383,863».
8. 1079. Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini del piano straordinario di assunzioni, l'organico dell'autonomia limitatamente ai posti del potenziamento nella scuola primaria e secondaria di 1 e 2 grado, è determinato entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base della stima effettuata dal Dirigente scolastico, di cui al comma 13, articolo 2 della presente legge.
8. 1045. Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5.
8. 248. Vezzali.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti: In sede di prima attuazione.
8. 103. Brescia, Marzana, Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire: 31 maggio, con le parole seguenti: 30 giugno.
8. 173. Terrosi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: per i posti comuni, fino a: di cui all'articolo 2, con le seguenti parole: per i posti comuni e di sostegno. I posti per il potenziamento sono istituiti a partire dall'anno scolastico 2016/2017 sulla base dei piani predisposti ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
8. 258. Mazziotti Di Celso.

All'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo sostituire le parole: solo presso con le seguenti: presso la scuola dell'infanzia,;

2) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2015, al netto delle domande dì quiescenza già inoltrate dal personale.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 893 milioni nel 2015 ed a 2.100 milioni a decorrere dal 2016, si provvede nel seguente modo:

a) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 500 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n, 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo, Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma, Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

12-ter. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità on line).

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on Une attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti;

b) all'articolo 7, sopprimere il comma 7,

c) all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3;

d) sopprimere l'articolo 11;

e) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: «è incrementata,» aggiungere le seguenti: «in aggiunta a quanto previsto dai commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 8»;

f) il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni nell'anno 2015 e a 400 milioni a decorrere dal 2016. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».
8. 1071. Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: solo presso, con le seguenti: presso la scuola d'infanzia.

Conseguentemente:

dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.

dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 500 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

12-ter. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità on line).

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

all'articolo 7, sopprimere il comma 7;

all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3;

sopprimere l'articolo 11;

all'articolo 24, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8, comma 12-bis e 12-ter.
8. 319. Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.

Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: solo presso, con le seguenti: presso la scuola dell'infanzia.

Conseguentemente:

dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale;

dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: 12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 500 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

12-ter. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità online).

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

all'articolo 7, sopprimere il comma 7;

all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3;

sopprimere l'articolo 11;

all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: è incrementata, aggiungere le seguenti: in aggiunta a quanto previsto dai commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 8.
8. 320. Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: solo presso con le seguenti: presso la scuola dell'infanzia, e aggiungere in fine il seguente periodo: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.

Conseguentemente:

dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 500 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. 11 Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione si provvede per quota parte mediante una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri si provvede anche per quota parte mediante corrispondente riduzione lineare pari a 300 milioni annui delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

all'articolo 7, sopprimere il comma 7;

all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3;

sopprimere l'articolo 11;

all'articolo 24, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni il cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8, comma 12-bis, 12-ter e 12-quater.
8. 324. Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: solo presso con le seguenti: Presso la scuola dell'infanzia, e aggiungere in fine il seguente periodo: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.

Conseguentemente:

dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 500 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione si provvede per quota parte mediante una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri si provvede anche per quota parte mediante corrispondente riduzione lineare pari a 700 milioni annui delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

all'articolo 7, sopprimere il comma 7;

all'articolo 10, sopprimere i commi 1. 2 e 3;

sopprimere l'articolo 11;

all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: è incrementata, aggiungere le seguenti: in aggiunta a quanto previsto dai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 8.
8. 325. Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: solo con le seguenti: presso la scuola per l'infanzia e.

Conseguentemente al comma 2 lettera a) sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: i candidati che hanno superato le prove concorsuali;

al comma 4 lettera a) sostituire le parole: i vincitori con le seguenti i soggetti di cui alla lettera a);

al comma 10 sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera b);

al comma 12 sopprimere le parole ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo.
8. 48. Fucci.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: solo presso, con le seguenti: presso la scuola dell'infanzia.
8. 172. Terrosi.

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: solo presso, con le seguenti: presso la scuola dell'infanzia.
8. 101. Marzana, Brescia, Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assegnati al 30 giugno 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.

Conseguentemente:

dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità online).

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

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all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: è incrementata, aggiungere le seguenti: in aggiunta a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 8.
8. 318. Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assegnati al 30 giugno 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.

Conseguentemente:

dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione si provvede per quota parte mediante una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-ter. Agli ulteriori relativi oneri si provvede anche per quota parte mediante corrispondente riduzione lineare pari a 400 milioni annui delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

all'articolo 24, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8, commi 12-bis e 12-ter.
8. 326. Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico assegnati al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.

Conseguentemente:

dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 150 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura ditali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.;

all'articolo 10:

comma 1, sostituire le parole: euro 500 annui con te seguenti: euro 93 annui;

comma 3, sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 331 milioni;

sopprimere l'articolo 11;

all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: è incrementata, aggiungere le seguenti: in aggiunta a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 8.
8. 312. Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico assegnati al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.

Conseguentemente:

dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 150 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura ditali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.;

all'articolo 10:

comma 1, sostituire le parole: euro 500 annui con te seguenti: euro 93 annui;

comma 3, sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 331 milioni;

sopprimere l'articolo 11;

all'articolo 24, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8, comma 12-bis.
8. 313. Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'organico dell'autonomia la ripartizione dei posti aggiuntivi per il potenziamento è effettuata attribuendo un incremento percentualmente uguale dell'organico di diritto dì ciascuna istituzione scolastica dello stesso ordine e grado d'istruzione, nei limiti della copertura finanziaria stabilita all'articolo 24, commi 1 e 2 della presente legge.
8. 1017. Rampelli.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I posti aggiuntivi per il potenziamento sono calcolati nella misura di un incremento del 10 per cento dell'organico di diritto di ciascuna istituzione scolastica.
8. 207. Rampelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale docente di religione, educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 30 giugno 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.
8. 171. Terrosi, Iacono.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita una Graduatoria Provinciale dei docenti abilitati in cui confluiscono i docenti iscritti entro il 30 giugno 2015 nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131. Tale graduatoria è aggiornata annualmente ed è valida ai tini dell'immissione in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 in subordine all'attuazione del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1 e sulla base del fabbisogno reale delle singole istituzioni scolastiche.
8. 128. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai fini del potenziamento dell'offerta formativa e del funzionamento del servizio scolastico il comma 332 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.

Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 24, aggiungere il seguente:

3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
8. 98. Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai fini del potenziamento dell'offerta formativa e del funzionamento del servizio scolastico la lettera a), comma 334 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppressa.

Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 24, aggiungere il seguente:

3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
8. 97. Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai fini del potenziamento dell'offerta formativa e del funzionamento del servizio scolastico il comma 333 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.

Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 24, aggiungere il seguente:

3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 64 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
8. 96. Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In ciascuna istituzione scolastica del primo ciclo d'istruzione è assunto un assistente tecnico di cui al decreto del presidente della Repubblica del 7 marzo 1985, n. 588.

Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 24, aggiungere i seguenti commi:

3-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
8. 89. Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, per l'anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di mobilità professionale su tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico funzionale e dell'autonomia, con particolare riguardo al passaggio dai posti di sostegno ai posti comuni e relativa eliminazione del vincolo quinquennale. Ai soggetti che partecipano al piano straordinario di mobilità professionale non si applica la disciplina di cui all'articolo 7, comma 4, relativa all'iscrizione negli albi territoriali.
8. 1074. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le rinunce dei posti comuni e di sostegno destinati alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado sono destinati al personale educativo della scuola dell'infanzia statale.
8. 1066. Centemero, Palmieri, Altieri, Lainati.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La mobilità straordinaria di cui al comma 1, nel caso di insufficienza di posti negli organici di diritto, di fatto nonché nell'organico funzionale e dell'autonomia di cui al capo II articolo 2 comma 3, al capo III articolo 6 c. 1 e segg. e al capo III articolo8 comma 1 del presente DDL, viene realizzata, con decorrenza giuridica dall'a.s. 2015/16, attraverso l'inserimento dei docenti richiedenti il trasferimento in una o più «graduatorie provinciali di mobilità», secondo l'ordine di gradimento, da cui attingere prioritariamente per la copertura dei posti che si renderanno disponibili negli aa.ss.2016/17 e segg.

Le graduatorie provinciali di mobilità vengono redatte secondo i criteri previsti dalla contrattazione nazionale vigente in materia di mobilità.
8. 1027. Attaguile.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli albi di cui all'articolo 7, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i soggetti iscritti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale.
8. 49. Catanoso, Centemero.

Al comma 8 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, le parole: Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli albi territoriali di cui all'articolo 7, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo sono sostituite dalle seguenti parole: Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1 sono effettuate sulla base degli albi territoriali di cui all'articolo 7, nei quali sono iscritti;

2) al comma 2, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti lettere:

b-bis) i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto che abbiano maturato almeno 36 mesi di servizio o almeno tre (3) incarichi annuali, conferiti dai rispettivi ambiti territoriali, nonché gli idonei del concorso del 2012 inseriti nelle graduatorie di merito;

b-ter) i docenti afferenti alle seguenti categorie, non ricompresi nelle precedenti lettere: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del DM 10 settembre 2010, n. 249, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; docenti inseriti nelle graduatorie di merito de ! concorso a cattedra di cui al DDG 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della Formazione Primaria; docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. È altresì consentito l'inserimento con riserva a coloro che, pur non avendo ancora concluso il percorso abilitante, risultino iscritti ad uno dei percorsi abilitanti di cui al citato DM 249 del 2010 e al DDG n. 58 del 25 luglio 2013. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono definisce con proprio decreto le modalità di attribuzione dei punteggi per le categorie inserite nella presente lettera;

3) al comma 4, lettera c), dopo le parole: fasi precedenti inserire le seguenti parole: i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto che abbiano maturato almeno 36 mesi di servizio o almeno tre (3) incarichi annuali conferiti dai rispettivi ambiti territoriali;

4) al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: in caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione sono soppresse;

b) le parole: e sono assunti prioritariamente, nell'ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno sono sostituite dalle seguenti parole: e optare per la scelta, nell'ambito della classe di concorso di pertinenza, tra posto comune e posto di sostegno, ove disponibile;

c) le parole: e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado dì istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio dando priorità al grado di istruzione superiore. sono sostituite dalle seguenti parole: , A parità di punteggio, è data priorità al grado di istruzione per cui si possiede maggiore punteggio.;

d) le parole: in caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione sono soppresse.

5) al comma 7, le parole da: Le disponibilità di posti sopravvenute fino a: fabbisogni di cui all'articolo 2. Sono sostituite dalle seguenti parole: Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione sono messe a disposizione per il completamento delle assunzioni dalle graduatorie di cui al comma 2, lettera b).
8. 1011. Pagano.

Al comma 2, sostituire l'alinea, con il seguente:

2. A partire dall'anno scolastico 2015-16, con piano triennale, sono assunti a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche e iscritti negli albi di cui all'articolo 7, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e per copertura dei posti e delle cattedre resisi disponibili per cessazioni dal servizio e per trasferimento:.
8. 236. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli albi di cui all'articolo 7 con le seguenti: Sono assunti a tempo indeterminato con piano triennale a partire dall'anno scolastico 2015-16 nelle istituzioni scolastiche per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e su copertura dei posti e delle cattedre resisi disponibili per cessazioni dal servizio e per trasferimento o iscritti negli albi di cui all'articolo 7.
8. 210. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, all'alinea, sopprimere le parole: e iscritti negli albi di cui all'articolo 7.
8. 247. Vezzali.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: Sono assunti a tempo indeterminato e aggiungere le seguenti: possono essere e dopo la parola: iscritti aggiungere la seguente: anche.
8. 156. Giovanna Sanna, Albanella, Casellato, Iacono.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: Sono assunti a tempo indeterminato e aggiungere le seguenti: possono essere.
8. 161. Amoddio.

Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: sono assunti aggiungere le seguenti: , entro il 31 agosto 2015,.
8. 94. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Al comma 2, all'alinea dopo la parola: assunti sono aggiunte le parole: con contratto.
8. 1075. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, all'alinea, sopprimere le seguenti parole: e iscritti negli albi di cui all'articolo 7.
8. 90. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Al comma 2, all'alinea, sostituire la parole: negli albi con le seguenti: nelle graduatorie.

Conseguentemente:

al medesimo comma, alla lettera a) sopprimere le parole da: alla data di scadenza prevista fino a: di cui al comma 3;

al medesimo comma, alla lettera b) sopprimere le parole da: alla data di scadenza prevista fino a: di cui al comma 3.
8. 22. Albini, Fossati.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i soggetti inseriti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie di merito del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i soggetti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con il D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;

al medesimo comma sostituire la lettera c) con la seguente:

c) gli iscritti nelle graduatorie di merito, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti;

sopprimere il comma 10;

al comma 11, sopprimere le parole fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso.

al comma 12, sopprimere le parole: e comunque non oltre tre anni;

all'articolo 24,

al comma 1 sostituire le parole 544,l8 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nell'anno 2016, 1.865,70 milioni nell'anno 2017, 1.909,60 milioni nell'anno 2018, 1.951,20 milioni nell'anno 2019, 2.012,93 milioni nell'anno 2020, 2.058,50 milioni nell'anno 2021, 2.104,44 milioni nell'anno 2022, 2.150,63 milioni nell'anno 2023, 2.193,85 milioni nell'anno 2024 e 2.233,60 milioni a decorrere dall'anno 2025, con le seguenti: 559,18 milioni nell'anno 2015, 1.891,35 milioni nell'anno 2016, 1.907,70 milioni nell'anno 2017, 1.954,60 milioni nell'anno 2018, 1.998,20 milioni nell'anno 2019, 2.062,93 milioni nell'anno 2020, 2.111,50 milioni nell'anno 2021, 2.159,44 milioni nell'anno 2022, 2.207,63 milioni nell'anno 2023, 2.252,85 milioni nell'anno 2024 e 2.294,60 milioni a decorrere dall'anno 2025;

al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 15.000.000 euro per l'anno 2015, a 38.000.000 euro per l'anno 2016, a 42.000.000 euro per l'anno 2017, a 45.000.000 euro per l'anno 2018, a 47.000.000 euro per l'anno 2019, a 50.000.000 euro per l'anno 2020, a 53.000.000 euro per l'anno 2021, a 55.000.000 euro per l'anno 2022, a 57.000.000 euro per l'anno 2023, a 59.000.000 euro per l'anno 2024 e a 61,000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle medesime tipologie di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 26. Burtone.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i soggetti inseriti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie di merito del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;.

Conseguentemente:

al comma 4:

sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i soggetti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con il D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) gli iscritti nelle graduatorie di merito, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti;

sopprimere il comma 10;

al comma 11, sopprimere le parole fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso.

al comma 12, sopprimere le parole: e comunque non oltre tre anni;

all'articolo 24:

al comma 1, sostituire le parole 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nell'anno 2016, 1.865,70 milioni nell'anno 2017, 1.909,60 milioni nell'anno 2018, 1.951,20 milioni nell'anno 2019, 2.012,93 milioni nell'anno 2020, 2.058,50 milioni nell'anno 2021, 2.104,44 milioni nell'anno 2022, 2.150,63 milioni nell'anno 2023, 2.193,85 milioni nell'anno 2024 e 2.233,60 milioni a decorrere dall'anno 2025, con le seguenti: 559,18 milioni nell'anno 2015, 1.891,35 milioni nell'anno 2016, 1.907,70 milioni nell'anno 2017, 1.954,60 milioni nell'anno 2018, 1.998,20 milioni nell'anno 2019, 2.062,93 milioni nell'anno 2020, 2.111,50 milioni nell'anno 2021, 2.159,44 milioni nell'anno 2022, 2.207,63 milioni nell'anno 2023, 2.252,85 milioni nell'anno 2024 e 2.294,60 milioni a decorrere dall'anno 2025;

al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 15.000.000 euro per l'anno 2015, a 38.000.000 euro per l'anno 2016, a 42.000.000 euro per l'anno 2017, a 45.000.000 euro per l'anno 2018, a 47.000.000 euro per l'anno 2019, a 50.000.000 euro per l'anno 2020, a 53.000.000 euro per l'anno 2021, a 55.000.000 euro per l'anno 2022, a 57.000.000 euro per l'anno 2023, a 59.000.000 euro per l'anno 2024 e a 61,000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle medesime tipologie di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 24. Oliverio, Albanella.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i soggetti inseriti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie di merito del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;.

Conseguentemente:

al comma 4:

sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i soggetti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con il D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) gli iscritti nelle graduatorie di merito, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti;

sopprimere il comma 10;

al comma 11, sopprimere le parole: fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso;

al comma 12, sopprimere le parole: e comunque non oltre tre anni;

all'articolo 24, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 175. Sgambato.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i soggetti inseriti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie dì merito del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: a) i soggetti inseriti nelle graduatorie dì merito del concorso indetto con il D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria, iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;

al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente: c) gli iscritti nelle graduatorie di merito, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti;

sopprimere il comma 10;

al comma 11, sopprimere le parole: fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso;

al comma 12, sopprimere le parole: e comunque non oltre tre anni;

all'articolo 24,

comma 1, sostituire le parole: 544,l8 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nell'anno 2016, 1.865,70 milioni nell'anno 2017, 1.909,60 milioni nell'anno 2018, 1.951,20 milioni nell'anno 2019, 2.012,93 milioni nell'anno 2020, 2.058,50 milioni nell'anno 2021, 2.104,44 milioni nell'anno 2022, 2.150,63 milioni nell'anno 2023, 2.193,85 milioni nell'anno 2024 e 2.233,60 milioni a decorrere dall'anno 2025, con le seguenti: 559,l8 milioni nell'anno 2015, 1.891,35 milioni nell'anno 2016, 1.907,70 milioni nell'anno 2017, 1.954,60 milioni nell'anno 2018, 1.998,20 milioni nell'anno 2019, 2.062,93 milioni nell'anno 2020, 2.111,50 milioni nell'anno 2021, 2.159,44 milioni nell'anno 2022, 2.207,63 milioni nell'anno 2023, 2.252,85 milioni nell'anno 2024 e 2.294,60 milioni a decorrere dall'anno 2025;

comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 15.000.000 euro per l'anno 2015, a 38.000.000 euro per l'anno 2016, a 42.000.000 euro per l'anno 2017, a 45,000.000 euro per l'anno 2018, a 47.000.000 euro per l'anno 2019, a 50.000.000 euro per l'anno 2020, a 53.000.000 euro per l'anno 2021, a 55.000.000 euro per l'anno 2022, a 57.000.000 euro per l'anno 2023, a 59.000.000 euro per l'anno 2024 e a 6 1,000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle medesime tipologie di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 152. Giorgis, Fassina.

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i soggetti inseriti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i soggetti inseriti nelle graduatorie di merito sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) i soggetti inseriti nelle graduatorie di merito, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite deì posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I soggetti inseriti nelle graduatorie di merito hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
8. 292. Santerini, Caruso, Lo Monte.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i soggetti inseriti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli cd esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale concorsi cd esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.
8. 52. Francesco Saverio Romano, Centemero.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i soggetti inseriti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli cd esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale concorsi cd esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;.

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: a) i soggetti inseriti nelle graduatorie di merito sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nei limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;

b) al medesimo comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente: c) i soggetti inseriti nelle graduatorie di merito, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I soggetti inseriti nelle graduatorie di merito hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

c) sopprimere il comma 10;

d) al comma 12 sopprimere le parole: e comunque non oltre tre anni.
8. 260. De Girolamo.

Al comma 2, lettera a), sopprimere la seguente parola: vincitori.

Conseguentemente: Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera a) del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. 1052. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: i vincitori presenti con le seguenti: i soggetti inseriti.

Conseguentemente:

al comma 4, lettera a), le parole: i vincitori sono sostituite dalle seguenti: i soggetti inseriti nella graduatoria di merito;

al comma 4, la lettera c), è sostituita dalla seguente: c) i soggetti inseriti nella graduatoria di merito, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I soggetti presenti nella graduatoria di merito hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;

il comma 10 è soppresso;

al comma 12 sopprimere le parole: 12. e comunque non oltre tre anni.

Conseguentemente, all'articolo 24, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede: con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 5-bis, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.330 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.330 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.366,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.406,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.330 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.342,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.385,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.425,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
8. 1081. Minardo.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: gli iscritti.

Conseguentemente:

a) al comma 4, lettera a) e c), sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: gli iscritti alle graduatorie di merito;

b) sostituire il comma 9 con il seguente: Sono esclusi dal piano straordinario di assunzioni i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro, e non oltre, il 30 giugno 2015.;

c) all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole: 544,l8 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nell'anno 2016, 1.865,70 milioni nell'anno 2017, 1.909,60 milioni nell'anno 2018, 1.951,20 milioni nell'anno 2019, 2.012,93 milioni nell'anno 2020, 2.058,50 milioni nell'anno 2021, 2.104,44 milioni nell'anno 2022, 2.150,63 milioni nell'anno 2023, 2.193,85 milioni nell'anno 2024 e 2.233,60 milioni a decorrere dall'anno 2025, con le seguenti: 559,18 milioni nell'anno 2015, 1.891,35 milioni nell'anno 2016, 1.907,70 milioni nell'anno 2017, 1.954,60 milioni nell'anno 2018, 1.998,20 milioni nell'anno 2019, 2.062,93 milioni nell'anno 2020, 2.111,50 milioni nell'anno 2021, 2.159,44 milioni nell'anno 2022, 2.207,63 milioni nell'anno 2023, 2.252,85 milioni nell'anno 2024 e 2.294,60 milioni a decorrere dall'anno 2025;

d) all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 15.000.000 euro per l'anno 2015, a 38.000.000 euro per l'anno 2016, a 42.000.000 euro per l'anno 2017, a 45.000.000 euro per l'anno 2018, a 47.000.000 euro per l'anno 2019, a 50.000.000 euro per l'anno 2020, a 53.000.000 euro per l'anno 2021, a 55.000.000 euro per l'anno 2022, a 57.000.000 euro per l'anno 2023, a 59.000.000 euro per l'anno 2024 e a 61.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle medesime tipologie di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 182. Bossa.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2 lettera a), sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: gli iscritti;

b) al comma 4 lettere a) e c), sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: gli iscritti alle graduatorie di merito;

c) sostituire il comma 9 con il seguente: Sono esclusi dal piano straordinario di assunzioni i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro, e non oltre, il 30 giugno 2015.

Conseguentemente:

a) all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole: 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nell'anno 2016, 1.865,70 milioni nell'anno 2017, 1.909,60 milioni nell'anno 2018, 1.951,20 milioni nell'anno 2019, 2.012,93 milioni nell'anno 2020, 2.058,50 milioni nell'anno 2021, 2.104,44 milioni nell'anno 2022, 2.150,63 milioni nell'anno 2023, 2.193,85 milioni nell'anno 2024 e 2.233,60 milioni a decorrere dall'anno 2025, con le seguenti 559,18 milioni nell'anno 2015, 1.891,35 milioni nell'anno 2016, 1.907,70 milioni nell'anno 2017, 1.954,60 milioni nell'anno 2018, 1.998,20 milioni nell'anno 2019, 2.062,93 milioni nell'anno 2020, 2.111,50 milioni nell'anno 2021, 2.159,44 milioni nell'anno 2022, 2.207,63 milioni nell'anno 2023, 2.252,85 milioni nell'anno 2024 e 2.294,60 milioni a decorrere dall'anno 2025;

b) all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 15.000.000 euro per l'anno 2015, a 38.000.000 euro per l'anno 2016, a 42.000.000 euro per l'anno 2017, a 45.000.000 euro per l'anno 2018, a 47.000.000 euro per l'anno 2019, a 50.000.000 euro per l'anno 2020, a 53.000.000 euro per l'anno 2021, a 55.000.000 euro per l'anno 2022, a 57.000.000 euro per l'anno 2023, a 59.000.000 euro per l'anno 2024 e a 61.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle medesime tipologie di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 153. D'Ottavio.

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola vincitori.
8. 7. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 2 lettera a), sostituire la parola: vincitori con la seguente: soggetti.

Conseguentemente:

a) al comma 4, lettere a) e c), sostituire la parola: vincitori con le seguenti: soggetti di cui al comma 2, lettera a);

b) al medesimo comma 4, lettera a), sostituire la parola: iscritti con la seguente: inseriti;

c) al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'anno accademico 2012-13 e che abbiano almeno 36 mesi di anzianità di servizio al momento del conseguimento del titolo abilitativo;

d) al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) gli idonei di cui al comma 2 lettera a), gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo regionale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed gli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2.;

e) al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) gli idonei di cui al comma 2 lettera a), gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui alla lettera c), che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e questi rispetto agli abilitati.;

f) al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In sede di prima applicazione, a decorrere dal 1o settembre 2015, la procedura concorsuale prevederà una riserva di posti per il personale abilitato con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che non hanno i requisiti di cui all'articolo 2 lettera c).
8. 289. Centemero, Gelmini.

Al comma 2, lettera a), e ovunque ricorra, sostituire la parola vincitori con la seguente: soggetti.

Conseguentemente al comma 4, lettera a), sostituire la parola iscritti con la seguente: inseriti.
8. 1. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 2 lettera a), sostituire le parole: i vincitori presenti con le seguenti: i soggetti inseriti.

Conseguentemente:

a) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: i soggetti inseriti nella graduatoria di merito;

b) al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente: c) i soggetti inseriti nella graduatoria di merito, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I soggetti presenti nella graduatoria di merito hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;

c) sopprimere il comma 10;

d) al comma 12 sopprimere le seguenti parole: e comunque non oltre tre anni;

e) all'articolo 24, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso, sostituire le parole: pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, con le seguenti: pari complessivamente a 1.330 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.330 milioni di euro per ciascuno degli anni 201 6 e 2017 e a 3.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019;

b) la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
8. 276. Minardo.

Al comma 2, lettera a), la parola: vincitori è sostituita dalla parola: soggetti;

al comma 4, lettere a) e c), la parola: vincitori è sostituita dalle parole: soggetti di cui al comma 2, lettera a);

al comma 4, lettera a), la parola: iscritti è sostituita dalla parola: inseriti.
8. 51. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, lettera a), la parola: vincitori è sostituita dalla parola: soggetti;

Conseguentemente:

al comma 4, lettere a) e c), la parola: vincitori è sostituita dalle parole: soggetti di cui al comma 2, lettera a);

al comma 4, lettera a), la parola: iscritti è sostituita dalla parola: inseriti.
8. 60. Centemero, Brunetta, Sisto, Bergamini, Gelmini, Palese, Palmieri, Altieri, Lainati, Abrignani, Biasotti, Castiello, Carfagna, Catanoso, Ciracì, D'Alessandro, Distaso, Faenzi, Fucci, Garnero Santanchè, Alberto Giorgetti, Milanato, Occhiuto, Parisi, Petrenga, Polidori, Polverini, Prestigiacomo, Francesco Saverio Romano, Romele, Russo, Savino, Squeri, Vella, Valentini,.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: i soggetti inseriti.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: i soggetti inseriti nelle graduatorie di merito.

Al comma 4, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: i soggetti inseriti nelle graduatorie di merito.

Al comma 4, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: i soggetti inseriti nelle graduatorie di merito.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole: 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nell'anno 2016, 1.865,70 milioni nell'anno 2017, 1.909,60 milioni nell'anno 2018, 1.951,20 milioni nell'anno 2019, 2.012,93 milioni nell'anno 2020, 2.058,50 milioni nell'anno 2021, 2.104,44 milioni nell'anno 2022, 2.150,63 milioni nell'anno 2023, 2.193,85 milioni nell'anno 2024 e 2.233,60 milioni a decorrere dall'anno 2025, con le seguenti: 559,18 milioni nell'anno 2015, 1.891,35 milioni nell'anno 2016, 1.907,70 milioni nell'anno 2017, 1.954,60 milioni nell'anno 2018, 1.998,20 milioni nell'anno 2019, 2.062,93 milioni nell'anno 2020, 2.111,50 milioni nell'anno 2021, 2.159,44 milioni nell'anno 2022, 2.207,63 milioni nell'anno 2023, 2.252,85 milioni nell'anno 2024 e 2.294,60 milioni a decorrere dall'anno 2025;

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 15.000.000 euro per l'anno 2015, a 38.000.000 euro per l'anno 2016, a 42.000.000 euro per l'anno 2017, a 45.000.000 euro per l'anno 2018, a 47.000.000 euro per l'anno 2019, a 50.000.000 euro per l'anno 2020, a 53.000.000 euro per l'anno 2021, a 55.000.000 euro per l'anno 2022, a 57.000.000 euro per l'anno 2023, a 59.000.000 euro per l'anno 2024 e a 61,000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle medesime tipologie di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 23. Piccione.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: i vincitori presenti con le seguenti: gli iscritti.
8. 206. Rampelli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: i vincitori a: nelle graduatorie con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito.
8. 95. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: i soggetti.

Conseguentemente, al comma 4, lettera a) sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: i soggetti di cui al comma 2, lettera a).

Conseguentemente, al comma 4, lettera c) sostituire, al primo e ultimo periodo, le parole: vincitori con le seguenti: i soggetti di cui al comma 2, lettera a).
8. 1048. Malpezzi, Rocchi, Carocci, Fassina, Fioroni, Ferranti, D'Ottavio, Bossa, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Carrescia, Fabbri, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) lettera b), sostituire le parole: i vincitori presenti con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito;

b) lettera b), sopprimere le parole: nelle graduatorie;

c) alla lettera c) sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito;.
8. 1036. Luigi Gallo, Vacca, Simone Valente, Marzana, Chimienti, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole i vincitori aggiungere le seguenti: e gli idonei, ancorché inseriti nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo.
8. 10. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: vincitori, aggiungere le seguenti: e gli idonei, ed, in fine, aggiungere le seguenti parole: e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 o che sono risultati idonei ai concorsi di cui al comma precedente, e con riserva i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall'approvazione della legge. In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i docenti in possesso di abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà di Scienze della Formazione primaria negli anni accademici 2012-2015, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015. Nello stesso decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.;

dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai tini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

12-ter. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità on line).

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

12-quater. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:

«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiano, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiano, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale lino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiano diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 3 1 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiano, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiano, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e e), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

12-quinquies. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.»

c) all'articolo 7, sopprimere il comma 7;

d) all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3;

e) sopprimere l'articolo 11;

f) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: è incrementata, aggiungere le seguenti: in aggiunta a quanto previsto dai commi da 12-bis a 12-quinquies dell'articolo 8.
8. 321. Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: vincitori, aggiungere le seguenti: e gli idonei ,ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 o che sono risultati idonei ai concorsi di cui al comma precedente, e con riserva i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante con Decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall'approvazione della legge.

b) dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

12-ter. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità on line).

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

c) all'articolo 7, sopprimere il comma 7;

d) all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3;

e) sopprimere l'articolo 11;

f) all'articolo 24, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8, commi da 12-bis a 12-ter.
8. 322. Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola vincitori, aggiungere le seguenti: e gli idonei , e aggiungere, in fine, il seguente periodo: e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti.

Conseguentemente,

a) al medesimo comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 o che sono risultati idonei ai concorsi di cui al comma precedente, e con riserva i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante con Decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall'approvazione della legge. In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i docenti in possesso di abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà di Scienze della Formazione primaria negli anni accademici 2012-2015, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30giugno 2015. Nello stesso decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi) universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.

b) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione si provvede per quota parte mediante una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri si provvede anche per quota parte mediante corrispondente riduzione lineare pari a 300 milioni annui delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

12-quinquies. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:

«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 percento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

12-sexies. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

c) all'articolo 7, sopprimere il comma 7;

d) all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3;

e) sopprimere l'articolo 11;

f) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: è incrementata, aggiungere le seguenti: in aggiunta a quanto previsto dai commi da 12-bis a 12-sexies dell'articolo 8.
8. 327. Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: vincitori, aggiungere le seguenti: e gli idonei, e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 o che sono risultati idonei ai concorsi di cui al comma precedente, e con riserva i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante con Decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall'approvazione della legge. In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i docenti in possesso di abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà di Scienze della Formazione primaria negli anni accademici 2012-2015, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015. Nello stesso decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.

b) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione si provvede per quota parte mediante una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri si provvede anche per quota parte mediante corrispondente riduzione lineare pari a 700 milioni annui delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

12-quinquies. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:

«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

12-sexies. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

c) all'articolo 7, sopprimere il comma 7;

d) all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3;

e) sopprimere l'articolo 11;

f) all'articolo 24, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8, commi da 12-bis a 12-sexies.
8. 328. Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: vincitori, aggiungere le seguenti: e gli idonei, ed, in fine, aggiungere, le seguenti parole: e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti;

b) alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 o che sono risultati idonei ai concorsi di cui al comma precedente, e con riserva i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall'approvazione della legge. In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i docenti in possesso di abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà di Scienze della Formazione primaria negli anni accademici 2012-2015, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015. Nello stesso decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.

Conseguentemente, al fine di provvedere ai relativi oneri finanziari, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione si provvede per quota parte mediante una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri si provvede anche per quota parte mediante corrispondente riduzione lineare pari a 700 milioni annui delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

12-quinquies. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:

«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

12-sexies. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

Conseguentemente le seguenti disposizioni sono soppresse:

1) commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10;

2) comma 7 dell'articolo 7;

3) articolo 11;

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

1) all'articolo 24, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8, commi da 12-bis a 12-sexies»;

2) le parole: «7, comma 7» e «11» sono soppresse, mentre le parole: «10, commi 3 e» sono sostituite dalle parole: «10, comma 5»;

3) alla lettera a), le parole: «1.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni» e le parole: «3.000» sono sostituite dalle seguenti: «2.383,863».
8. 1080. Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: vincitori, aggiungere le seguenti: e gli idonei, ed, in fine, aggiungere, le seguenti parole: e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti;

b) alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 o che sono risultati idonei ai concorsi di cui al comma precedente, e con riserva i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall'approvazione della legge. In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i docenti in possesso di abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà dì Scienze delta Formazione primaria negli anni accademici 2012-2015, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015. Nello stesso decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.

Conseguentemente, al fine di provvedere ai relativi oneri finanziari, pari a 943 milioni nel 2015 ed a 3.316 milioni a decorrere dal 2016, si provvede nel seguente modo:

a) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

12-ter. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine, dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».

12-quater. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:

«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

12-quinquies. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate;

b) all'articolo 7, sopprimere il comma 7;

c) all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3;

d) sopprimere l'articolo 11;

e) all'articolo 24, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8, commi da 12-bis a 12-quinquies;

f) il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro nel 2015 ed a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
8. 1070. Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola vincitori, aggiungere le seguenti: e gli idonei, ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti.

Conseguentemente,

al medesimo comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 o che sono risultati idonei ai concorsi di cui al comma precedente, e con riserva i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante con Decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall'approvazione della legge.

dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. 11 Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione si provvede per quota parte mediante una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri si provvede anche per quota parte mediante corrispondente riduzione lineare pari a 300 milioni annui delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

all'articolo 7, sopprimere il comma 7;

all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3;

sopprimere l'articolo 11;

all'articolo 24, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui 7 all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8, commi da 12-bis a 12-quater.
8. 329. Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: vincitori, aggiungere le seguenti: e gli idonei, ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti;

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 o che sono risultati idonei ai concorsi di cui al comma precedente, e con riserva i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante con Decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall'approvazione della legge.

dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione si provvede per quota parte mediante una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri si provvede anche per quota parte mediante corrispondente riduzione lineare pari a 700 milioni annui delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

all'articolo 7, sopprimere il comma 7,

all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3,

sopprimere l'articolo 11,

all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: è incrementata, aggiungere le seguenti: in aggiunta a quanto previsto dai commi 12-bis e 12-quater dell'articolo 8.
8. 330. Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: vincitori, aggiungere le seguenti: e gli idonei, ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti;

Conseguentemente al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i docenti in possesso di abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà di Scienze della Formazione primaria negli anni accademici 2012-2015, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015. Nello stesso decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.

b) dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione si provvede per quota parte mediante una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri si provvede anche per quota parte mediante corrispondente riduzione lineare pari a 700 milioni annui delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

all'articolo 7, sopprimere il comma 7,

all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3

sopprimere l'articolo 11,

all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: è incrementata, aggiungere le seguenti: in aggiunta a quanto previsto dai commi 12-bis e 12-quater dell'articolo 8.
8. 331. Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: vincitori, aggiungere le seguenti: e gli idonei, ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti;

Conseguentemente al medesimo comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i docenti in possesso di abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà di Scienze della Formazione primaria negli anni accademici 2012-2015, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015. Nello stesso decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.

dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

1) 12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione si provvede per quota parte mediante una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri si provvede anche per quota parte mediante corrispondente riduzione lineare pari a 700 milioni annui delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

all'articolo 7, sopprimere il comma 7,

all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3,

sopprimere l'articolo 11,

all'articolo 24, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8, commi da 12-bis a 12-quater.
8. 332. Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: vincitori, aggiungere le seguenti: e gli idonei, ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti;

Conseguentemente:

a) dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

1) 12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. 11 Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione si provvede per quota parte mediante una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri si provvede anche per quota parte mediante corrispondente riduzione lineare pari a 700 milioni annui delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

all'articolo 7, sopprimere il comma 7,

all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3,

sopprimere l'articolo 11,

all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: è incrementata, aggiungere le seguenti: in aggiunta a quanto previsto dai commi 12-bis e 12-quater dell'articolo 8.
8. 334. Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: vincitori, aggiungere le seguenti: e gli idonei, ad aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti.

Conseguentemente,

dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione si provvede per quota parte mediante una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri si provvede anche per quota parte mediante corrispondente riduzione lineare pari a 700 milioni annui delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

all'articolo 7, sopprimere il comma 7,

all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3,

sopprimere l'articolo 11,

all'articolo 24, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8, commi da 12-bis a 12-quater.
8. 333. Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: vincitori, aggiungere le seguenti: e gli idonei, ed, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti;

Conseguentemente,

dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

1) 12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione si provvede per quota parte mediante una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri si provvede anche per quota parte mediante corrispondente riduzione lineare pari a 700 milioni annui delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

all'articolo 7, sopprimere il comma 7,

all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3,

sopprimere l'articolo 11,

all'articolo 24, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8, commi da 12-bis a 12-quater.
8. 335. Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: i vincitori aggiungere le seguenti: e gli idonei, ancorché inseriti nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo; alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera a) del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. 1054. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: vincitori, aggiungere le seguenti: e gli idonei;

b) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti.

Conseguentemente al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: vincitori, aggiungere le seguenti: e idonei;

b) alla lettera c), dopo la parola: vincitori, aggiungere le seguenti: e idonei.
8. 1005. Pagano.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: vincitori, aggiungere le seguenti: e gli idonei e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti.
8. 267. Pagano.

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti.
8. 167. Terrosi, Iacono.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: vincitori aggiungere le seguenti: e gli idonei.
8. 170. Terrosi, Iacono.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: vincitori con le seguenti: soggetti inseriti.
8. 169. Terrosi, Iacono.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché i docenti in possesso di abilitazione conseguita presso i corsi universitari in Scienze della Formazione Primaria vecchio ordinamento, immatricolatisi negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e, con riserva, coloro che la conseguiranno entro il 31 marzo 2016, immatricolatisi negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.
8. 144. Chimienti.

Al comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti parole: nonché coloro i quali abbiano conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002.
8. 108. Marzana.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i docenti in possesso di abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà di Scienze della Formazione primaria negli anni accademici 2012-2015, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015. Nello stesso decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.

Conseguentemente,

dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

1) 12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 250 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione si provvede per quota parte mediante una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri si provvede anche per quota parte mediante corrispondente riduzione lineare pari a 300 milioni annui delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

all'articolo 7, sopprimere il comma 7,

all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3,

sopprimere l'articolo 11,

all'articolo 24, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8, commi da 12-bis a 12-quater.
8. 336. Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente: In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i docenti in possesso di abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà di Scienze della Formazione primaria negli anni accademici 2012-2015, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015. Nello stesso decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.

Conseguentemente:

dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 250 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione si provvede per quota parte mediante una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri si provvede anche per quota parte mediante corrispondente riduzione lineare pari a 700 milioni annui delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

all'articolo 7, sopprimere il comma 7;

all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3;

sopprimere l'articolo 11;

all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: è incrementata, aggiungere le seguenti: in aggiunta a quanto previsto dai commi 12-bis e 12-quater dell'articolo 8.
8. 337. Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015, sono inseriti a pieno titolo i docenti in possesso di abilitazione conseguita presso i corsi universitari della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria Vecchio Ordinamento negli anni accademici 2012/13, 2013/14, 2014/15, e con riserva i docenti che sono iscritti al suddetto corso del vecchio ordinamento che rilasci titolo abilitante entro marzo del 2016».

Conseguentemente: Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera b) del comma 2, articolo 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21 , comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. 17. Prataviera, Bragantini, Caon.

Al comma 2 alla lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento sono inseriti a pieno titolo i docenti in possesso di abilitazione conseguita presso i corsi universitari della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria Vecchio Ordinamento negli anni accademici 2012/13, 2013/14, 2014/15, e con riserva i docenti che sono iscritti al suddetto corso del vecchio ordinamento che rilasci titolo abilitante entro marzo del 2016, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera b) del comma 2, articolo 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. 1051. Prataviera, Bragantini, Caon.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 o che sono risultati idonei ai concorsi di cui al comma precedente, e con riserva i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante con Decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall'approvazione della legge.

Conseguentemente,

dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 250 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione si provvede per quota parte mediante una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri si provvede anche per quota parte mediante corrispondente riduzione lineare pari a 700 milioni annui delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

all'articolo 7, sopprimere il comma 7,

all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3,

sopprimere l'articolo 11,

all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: è incrementata, aggiungere le seguenti: in aggiunta a quanto previsto dai commi 12-bis e 12-quater dell'articolo 8.
8. 338. Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, alla lettera b), alla fine del periodo, inserire il seguente testo: Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 o che sono risultati idonei ai concorsi di cui al comma precedente, e con riserva i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall'approvazione della legge.
8. 1006. Pagano.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente anche tutti i docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.
8. 1069. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2 inserire dopo la lettera b) la seguente:

c) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'anno accademico 2012-13;

2) sostituire il comma 4 con il seguente:

In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate. Nell'anno scolastico 2015/2016:

a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite dei 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) gli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2 sono assunti, al termine delle fasi precedenti, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti di cui alle lettere a) e b) del presente comma, secondo l'ordine di punteggio conferito dalla tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014;

d) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui alla lettera c), che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e questi rispetto agli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2;

3) al comma 5 sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), b), c) e d).
8. 1003. Pagano.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'a.a. 2012-13;

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) gli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2, sono assunti, al termine delle fasi precedenti, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi gli aspiranti di cui alle lettere a) e b) del presente comma, secondo l'ordine di punteggio conferito dalla tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014;

al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui alla lettera c), che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e questi rispetto agli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2;

al comma 5, dopo le parole: lettere a), b) e c) aggiungere le seguenti: d)
8. 58. Gelmini.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente anche tutti i docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002».
8. 307. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora le predette graduatorie non siano sufficienti per la copertura dei posti si procede all'assunzione su base provinciale del personale abilitato inserito in seconda fascia graduatoria d'istituto fino alla totale copertura dei posti disponibili.
8. 275. Garofalo.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014, di conversione del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti a pieno titolo i docenti in possesso di abilitazione conseguita presso i corsi universitari della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria Vecchio Ordinamento negli anni accademici 2012/13, 2013/14, 2014/15, e con riserva i docenti che sono iscritti al suddetto corso del vecchio ordinamento che rilasci titolo abilitante entro marzo del 2016, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015.
8. 174. Sgambato.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: le GAE risultassero già esaurite si procede con l'assunzione del personale per i posti vacanti o disponibili dalle graduatorie di istituto di seconda fascia soltanto per coloro che hanno maturato 36 mesi di servizio su posti vacanti al momento della domanda di ammissione ai posti spettanti il ruolo.
8. 177. Bossa, Narduolo.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della realizzazione del piano di assunzioni di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di I abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 o che sono risultati idonei ai concorsi di cui al comma precedente e con riserva i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro dieci giorni dalla approvazione della legge.
8. 166. Terrosi, Iacono.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: e coloro che, iscritti al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria entro l'anno accademico 2010/2011 hanno conseguito l'abilitazione nonché il titolo di specializzazione per le attività di sostegno, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande.

Conseguentemente,

al comma 4, lettera b) dopo le parole: gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente aggiungere: e gli iscritti al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria entro l'anno accademico 2010/2011 che hanno conseguito l'abilitazione nonché il titolo di specializzazione per le attività di sostegno.

al comma 4, lettera e), primo periodo, dopo le parole: graduatorie ad esaurimento inserire le seguenti: e gli iscritti al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria entro l'anno accademico 2010/2012 che hanno conseguito l'abilitazione e il titolo di specializzazione per le attività di sostegno;

al medesimo comma 4, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: ed agli iscritti al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria entro l'anno accademico 2010/2012 che hanno conseguito l ’abilitazione e il titolo di specializzazione per le attività di sostegno.
8. 183. Rocchi, Fassina, Morani, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 2, lettera b) aggiungere, in fine il seguente periodo: In considerazione del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i docenti in possesso di abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà di Scienze della Formazione primaria negli anni accademici 2012-2015, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015. Nello stesso decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alta frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.
8. 165. Terrosi.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine, il seguente periodo: Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad, esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 o che sono risultati idonei ai concorsi di cui al comma precedente, e con riserva i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante le modalità applicative del presente periodo sono armate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. 263. Pagano.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) gli idonei al concorso di cui al punto a);

b-ter) i docenti inseriti nella seconda fascia di istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche statali.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera c, aggiungere la seguente:

c-bis) Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, lettera 6, dell'articolo 8, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, a 150 milioni di euro per il 2016 e a 150 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito nelle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. 237. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) gli idonei al concorso di cui al punto a);

b-ter) i docenti inseriti nella seconda fascia di istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche statali.
8. 211. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'anno 2012-13 e che abbiano almeno 36 mesi di anzianità di servizio al momento del conseguimento del titolo abilitativo.

Conseguentemente:

sostituire, ovunque ricorra la parola: territoriale, con la seguente: regionale;

sostituire, ovunque ricorra, la parola: territoriali, con la seguente: regionali.

al comma 4, lettera a), sopprimere le seguenti parole: del 50 per cento;

al medesimo comma 4, lettera b), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento;

al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'anno 2012-13 e che abbiano almeno 36 mesi di anzianità di servizio al momento del conseguimento del titolo abilitativo, sono assunti nel limite del restante 30 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

allo stesso comma, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.;

al comma 12, sopprimere la parola: nazionale;

sostituire le parole da: le cui graduatorie, a: tre anni, con le seguenti: banditi dalle reti di scuole, anche eventualmente costituite appositamente, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti accertati, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni;

al medesimo comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In sede di prima applicazione, a decorrere dal 1o settembre 2015, la procedura concorsuale prevederà una riserva di posti per il personale abilitato con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che non hanno i requisiti di cui all'articolo 2 lettera c).
8. 286. Gelmini.

Al comma 2, lettera a) la parola: vincitori è sostituita dalla parola: soggetti;

Conseguentemente, al comma 4, lettere a) e c), la parola: vincitori è sostituita dalle parole: soggetti di cui al comma 2, lettera a);

al comma 4, lettera a), la parola: iscritti è sostituita dalla parola: inseriti.

Dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti commi:

-----Gli aspiranti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado che non sono stati destinatari di proposta di assunzione ai sensi del comma 7 sono inseriti, a domanda, in appositi elenchi regionali ad esaurimento, cui attingere prioritariamente per le assunzioni con contratti a tempo indeterminato a valere nel triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Detti elenchi decadono al decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. I bandi concorsuali sono predisposti tenendo conto delle consistenze dei predetti contingenti.

----- Gli elenchi di cui al comma----- sono da disporsi con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 sulla base dei seguenti criteri:

a) i termini di inserimento a domanda sono tassativi, pena esclusione;

b) gli elenchi sono articolati per posti o classi di concorso secondo la normativa vigente;

c) gli aspiranti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento sono collocati negli elenchi della regione di cui la provincia cui risultano iscritti fa parte;

d) gli aspiranti inseriti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, sono collocati negli elenchi regionali relativi alle corrispettive procedure concorsuali;

e) gli aspiranti sono graduati attraverso apposita tabella, unica, sulla base dei titoli professionali e di servizio posseduti alla data del 31 agosto 2015. Un particolare punteggio è assegnato alle idoneità o abilitazioni ottenute con concorso ordinario per titoli ed esami e per le abilitazioni conseguite attraverso percorsi ordinari a numero programmato e prova di accesso. Gli elenchi non sono aggiornabili, fatto salvo per il titolo di specializzazione sul sostegno che può essere inserito, nel triennio di vigenza, all'atto del conseguimento.
8. 50. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'anno accademico 2012-2013 e che abbiano almeno 36 mesi di anzianità di servizio al momento del conseguimento del titolo abilitativo».

Conseguentemente:

al comma 4 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo regionale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed gli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2»;

al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«d) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui alla lettera c), che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e questi rispetto agli abilitati».

al comma 12, aggiungere infine il seguente periodo: In sede di prima applicazione, a decorrere dal 1o settembre 2015, la procedura concorsuale prevederà una riserva di posti per il personale abilitato con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che non hanno i requisiti di cui all'articolo 2 lettera c)».
8. 59. Gelmini.

Al comma 2 e ovunque ricorra sostituire la parola: territoriale, con la seguente: regionale;

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'a.a. 2012-2013 e che abbiano almeno 36 mesi di anzianità di servizio al momento del conseguimento del titolo abilitativo»;

alla lettera a) eliminare le parole: del 50 per cento;

alla lettera b) sostituire le parole: 50 per cento con le parole: 70 per cento;

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'a.a. 2012-2013 e che abbiano almeno 36 mesi di anzianità di servizio al momento del conseguimento del titolo abilitativo, sono assunti nel limite del restante 30 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase»;

dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui al comma 2 lettera e) del presente articolo, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

al comma 12, eliminare la parola: nazionale, sostituire le parole: le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni con le parole: banditi dalle reti di scuole, anche eventualmente costituite appositamente, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti accertati, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni aggiungere infine le seguenti parole: In sede di prima applicazione, a decorrere dal 1o settembre 2015, la procedura concorsuale prevederà una riserva di posti per il personale abilitato con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che non hanno i requisiti di cui all'articolo 2 lettera c).
8. 61. Gelmini.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015, sono inseriti a pieno titolo i docenti in possesso di abilitazione conseguita presso i corsi universitari della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria Vecchio Ordinamento negli anni accademici 2012/13, 2013/14, 2014/15, e con riserva i docenti che sono iscritti al suddetto corso del vecchio ordinamento che rilasci titolo abilitante entro marzo del 2016».

Conseguentemente: Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera b) del comma 2, articolo 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21 , comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. 17. Prataviera, Bragantini, Caon.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'anno accademico 2012-13;

Conseguentemente:

sostituire il comma 4 con il seguente:

In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui ai decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate. Nell'anno scolastico 2015/2016:

a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) gli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2 sono assunti, al termine delle fasi precedenti, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti di cui alle lettere a) e b) del presente comma, secondo l'ordine di punteggio conferito dalla tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014;

d) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui alla lettera c), che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e questi rispetto agli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2;

al comma 5, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), b), c) e d);
8. 277. Pizzolante.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'anno accademico 2012-13;

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) gli abilitati di cui alla lettera b-bis) del comma 2 sono assunti, al termine delle fasi precedenti, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti di cui alle lettere a) e b) del presente comma, secondo l'ordine di punteggio conferito dalla tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014;

b) al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui alla lettera c), che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e questi rispetto agli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2;

c) al comma 5, dopo le parole: lettere a), b) e c) aggiungere le seguenti: c-bis);
8. 291. Caruso, Lo Monte.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'anno accademico 2012-13;

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) gli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2 sono assunti, al termine delle fasi precedenti, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti di cui alle lettere a) e b) del presente comma, secondo l'ordine di punteggio conferito dalla tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014;

al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui alla lettera c), che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nei limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e questi rispetto agii abilitati di cui alla lettera c) del comma 2;

al comma 5 dopo le parole: lettere a), b) e c) aggiungere le seguenti: d);
8. 221. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche.

Conseguentemente:

1) al comma 4, lettera c) dopo le parole: fasi precedenti, sono sostituite dalle seguenti: fasi precedenti e i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche;

2) agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera c) del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. 1053. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio o di almeno tre incarichi annuali effettuati nelle istituzioni scolastiche.

Conseguentemente:

1) al comma 4, lettera c) dopo le parole: fasi precedenti, sono sostituite dalle seguenti: fasi precedenti e i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso in possesso di almeno 36 mesi di servizio o di almeno tre incarichi annuali effettuati nelle istituzioni scolastiche;

2) agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera c) del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. 1055. Di Gioia, Pastorelli.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio o di almeno tre incarichi annuali effettuati nelle istituzioni scolastiche.

Conseguentemente, al comma 4, lettera c), dopo le parole fasi precedenti aggiungere le seguenti: e i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio o di almeno tre incarichi annuali effettuati nelle istituzioni scolastiche
8. 9. Di Gioia, Pastorelli.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche.

Conseguentemente, al comma 4, lettera c), dopo le parole fasi precedenti aggiungere le seguenti: e i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche
8. 8. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 sono iscritti a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
8. 107. Marzana.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) I docenti abilitati, specializzati, formati e selezionati della seconda fascia d'istituto sono inseriti, in subordino alle graduatorie ad esaurimento, nel Piano di Assunzioni per l'A.S. 2015/2016 su posti vacanti e disponibili, anche con cadenza triennale o quinquennale.
8. 261. Piso.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: di cui alle lettere a) e b) con le seguenti: a), b), e c);
8. 115. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015, laddove il fabbisogno di personale docente in una determinata classe di concorso risulti superiore alla disponibilità di docenti in possesso dei requisiti previsti alle lettere a) e b) del presente comma.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: a) e b) con le seguenti: a), b) e c).
8. 114. Chimienti, Vacca, Morgana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) i docenti, abilitati e non, di seconda fascia iscritti nelle graduatorie d'istituto.
8. 279. Catanoso.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) i docenti della seconda fascia d'istituto.».
8. 272. Piso.

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

c) i possessori del titolo di abilitazione A077, conseguito presso i conservatori di musica all'esito dei percorsi abilitanti ordinari definiti dal decreto ministeriale n. 194 dell'11 novembre 2011.
8. 92. Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) i docenti, abilitati e non, di seconda fascia iscritti nelle graduatorie d'istituto.
8. 54. Catanoso.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis) È sciolta definitivamente la riserva per i candidati inseriti nelle graduatorie ministeriali del concorso docenti, di cui al d.d.g. 82 del 24 Settembre 2012, dovuta al raggiungimento nella prova preselettiva, di un punteggio compreso tra 30 e 34,5 su 50, giusto presupposto la sentenza n.327/2014 emessa dal Tar del Lazio e passata in giudicato.
8. 27. Albanella.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ai candidati inseriti nelle graduatorie ministeriali del concorso docenti di cui al d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012, è sciolta definitivamente la riserva con cui gli stessi sono ivi inseriti, causa il raggiungimento nella prova preselettiva, di un punteggio compreso tra 30 e 34,5 su 50, giusto presupposto la sentenza n. 327/2014 emessa dal Tar del Lazio e passata in giudicato nonché medesimo trattamento favorevole di scioglimento riserva, già riconosciuto, sulla base di una pronuncia definitiva di primo grado, a ricorrenti relativi alla mancanza di titolo d'accesso su stesso concorso.
8. 167. Capone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai candidati inseriti nelle graduatorie ministeriali del concorso docenti di cui al d.d.g. 82 del 24 settembre 2012, è sciolta definitivamente la riserva con cui gli stessi sono ivi inseriti, causa il raggiungimento nella prova preselettiva, di un punteggio compreso tra 30 e 34,5 su 50, giusto presupposto la sentenza n. 327/2014 emessa dal Tar del Lazio e passata in giudicato.
8. 1004. Scopelliti, Binetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento istituita dal comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è soppressa e i docenti ivi iscritti confluiscono nella terza fascia delle medesime graduatorie».
8. 93. Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento del personale docente restano chiuse, limitatamente ai docenti in possesso del diploma di maturità magistrale, del diploma triennale di scuola magistrale ovvero di titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001/02 che hanno maturato 36 mesi di servizio sull'organico di diritto e/o di fatto, è consentito l'inserimento nella terza fascia delle predette graduatorie nella medesima provincia in cui si è espletato il servizio.
8. 273. Garofalo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento istituita dal comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è soppressa e i docenti ivi iscritti confluiscono nella terza fascia delle medesime graduatorie. Nella medesima terza fascia delle graduatorie ad esaurimento sono altresì iscritti coloro i quali abbiano conseguito, entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma magistrale».
8. 91. Marzana.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono destinatari del piano straordinario di assunzioni:

a) i docenti assunti nel limite dei posti definiti al comma 1 e inseriti negli albi territoriali. I soggetti destinatari sono i vincitori presenti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito nel 2012 e gli iscritti a pieno titolo alla data della scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente;

b) il personale ATA inserito nella graduatoria permanente ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 21 del 2009, così come integrata.
8. 3 Ciracì, Altieri, Fucci, Marti.

Al comma 3 sopprimere le parole da: di cui al comma 2 fino a: I soggetti e le parole da: scelgono fino a: essere trattati.
8. 28. Albini, Fossati.

Al comma 3, dopo le parole: di cui al comma 2 inserire le seguenti: con priorità a coloro che hanno già espletato tre supplenze annuali nella scuola statale.
8. 224. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) con le seguenti: I soggetti che appartengono a più di una delle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d).
8. 212. Iannuzzi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: il tutor a cui è affidato il docente nel suo periodo di prova, al termine del periodo stesso elabora una relazione in cui il giudizio formulato viene sostenuto con precise argomentazioni, di cui il dirigente scolastico prende atto e, se necessario, chiede ulteriori approfondimenti.
8. 268. Binetti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: E data priorità ai soggetti con 36 mesi di servizio complessivi, anche non continuativi, nella scuola statale.
8. 225. Simonetti, Borghesi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Laddove il fabbisogno di personale docente in una determinata classe di concorso risulti superiore alla disponibilità effettiva di docenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) del presente comma, al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 nella classe di concorso in questione».
8. 116. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie di merito (GM) del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale;

b) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della fase precedente;

c) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie di merito (GM) del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, nonché gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. Gli iscritti nelle graduatorie di merito (GM) del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento».
8. 284. Catanoso.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie di merito (GM) del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale;

b) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della fase precedente;

c) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie di merito (GM) del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, nonché gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. Gli iscritti nelle graduatorie di merito (GM) del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
8. 55. Catanoso, Centemero.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, fino ad esaurimento dei vincitori fermo restando la possibilità qualora non avvenga l'assunzione nell'anno scolastico 2015/16 di rientrare nel piano triennale di assunzioni.

Conseguentemente, al medesimo comma sostituire la lettera b) con la seguente:

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di graduatoria territoriale provinciale fino ad esaurimento degli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento fermo restando la possibilità qualora non avvenga l'assunzione nell'anno scolastico 2015/16 di rientrare nel piano triennale di assunzioni.
8. 29. Albini, Fossati.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i soggetti inseriti nelle graduatorie di merito sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;
8. 53. Francesco Saverio Romano, Centemero.

Al comma 4, lettera a) le parole: i vincitori sono sostituite dalle seguenti: i presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorso ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera a) del comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. 1056. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 4, lettera a) e ovunque ricorra, dopo la parola: vincitori, aggiungere le seguenti: e idonei.
8. 314. Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 4, lettera a) e ovunque ricorra, dopo la parola: vincitori, aggiungere le seguenti: e idonei.
8. 262. Pagano.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: i presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.
8. 11. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 4, lettera a) sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: i soggetti inseriti nelle graduatorie di merito, ancorché inseriti nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo pendente.
8. 168. Terrosi, Iacono.

Al comma 4, lettera a), dopo la parola: vincitori aggiungere le seguenti: e gli idonei, ancorché inseriti nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo pendente

Conseguentemente, alla lettera c), dopo la parola: vincitori aggiungere le seguenti: e gli idonei, ancorché inseriti nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo pendente.
8. 315. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: i vincitori aggiungere le seguenti: e gli idonei, ancorché inseriti nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo;

b) alla lettera c), dopo le parole: i vincitori aggiungere le seguenti: e nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della lettere a) e c) del comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. 1058. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: i vincitori aggiungere le seguenti: e gli idonei, ancorché inseriti nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: i vincitori aggiungere le seguenti: e nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo
8. 13. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: dei posti vacanti e disponibili aggiungere le seguenti: nell'organico di diritto nelle singole istituzioni scolastiche.
8. 239. Simonetti, Borghesi.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7 con le seguenti: individuati a livello provinciale.
8. 254. Vezzali, Molga, Capua.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7 con le seguenti: a livello di ambito territoriale provinciale di ciascun Ufficio scolastico regionale.

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: albo territoriale con le seguenti: ambito territoriale provinciale e le parole: albi territoriali con le seguenti: ambiti territoriali provinciali.
8. 205. Rampelli.

Al comma 4, lettera b), ovunque ricorrano, sopprimere le parole: individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7.
8. 88. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: individuati a livello di albo territoriale" con le seguenti: individuati a livello provinciale.
8. 253. Vezzali, Molea, Capua.

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) gli iscritti al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria entro l'anno accademico 2010/2011 che hanno conseguito l'abilitazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. 293. Santerini, Lo Monte.

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) si considera sanata, con l'immediato scioglimento della riserva, la posizione di coloro i quali, inseriti nelle graduatorie di merito con riserva dal 2009, hanno frequentato i corsi PAS conseguendo l'abilitazione all'insegnamento, ma che avevano altresì conseguito analoga abilitazione, per la stessa classe di concorso, nei precedenti corsi abilitanti speciali previsti dal decreto ministeriale n. 137/2007, conseguendo però, allora, il titolo abilitante con riserva;.
8. 266. Scopelliti, Roccella, Piccone.

Al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: i presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorso ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale. I presenti di cui al periodo precedente hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera c) del comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. 1057. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) i vincitori, gli iscritti alle graduatorie ad esaurimento che residuano nelle fasi precedenti sono assunti sui posti effettivamente vacanti nell'organico dell'autonomia. Gli ulteriori posti vacanti nell'ambito del piano triennale assunzionale sono attribuiti con contratto a tempo indeterminato ai docenti idonei al concorso di cui al punto a) del comma 4 e ai docenti inseriti nella seconda fascia di istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio presso la scuola statale.
8. 213. Cristian Iannuzzi.

Al comma 4 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) gli iscritti nelle graduatorie di merito, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti.

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 176. Sgambato.

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) i soggetti nelle graduatorie di merito, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I soggetti inseriti nelle graduatorie di merito hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
8. 63. Francesco Saverio Romano, Centemero.

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) successivamente alla terza fase delle modalità di assunzione di cui alle lettere a), b) e c), nei limiti dei posti rimasti eventualmente vacanti o disponibili, procedere all'assunzione degli inclusi nelle graduatorie di istituto di seconda fascia che hanno conseguito con TFA (inserire riferimento legislativo) o PAS (inserire riferimento legislativo) le abilitazioni all'insegnamento;.
8. 30. Rigoni.

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) per i docenti inclusi nelle graduatorie di istituto di seconda fascia, provvisti di abilitazione tramite tfa, viene bandito un concorso riservato per titoli che consente loro l'assunzione sulla base dei posti che residuano dalle fasi precedenti nel limite dei posti rimasti vacanti e disponibili.
8. 31. Rigoni.

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) qualora residuino posti dalle fasi precedenti, nei limiti dei posti rimasti vacanti e disponibili in particolare per le classi di concorso per cui non sono stati espletati nel passato né SSIS in ambito regionale né tantomeno il concorso ordinario del 2012, e le cui GAE nelle varie province risultino esaurite, per tali classi di concorso si assumono i docenti inseriti nelle graduatorie di seconda fascia provvisti di abilitazione tramite tfa per l'anno scolastico 2011/2012.
8. 32. Rigoni.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tale disposizione non si applica ai docenti delle classi A029 e A030 che, secondo la previsione dell'articolo 2 comma 15 del presente testo, sono assunti prioritariamente presso i circoli didattici e gli istituti comprensivi per assicurare l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria in qualità di specialisti.
8. 64. Palmieri, Lainati.

Al comma 4, sostituire lettera c) con la seguente:

c) i vincitori, gli iscritti alle graduatorie ad esaurimento che residuano nelle fasi precedenti sono assunti sui posti effettivamente vacanti nell'organico dell'autonomia. Gli ulteriori posti vacanti nell'ambito del piano triennale assunzionale sono attribuiti con contratto a tempo indeterminato ai docenti idonei al concorso di cui al punto a) del comma 4 e ai docenti inseriti nella seconda fascia di istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio presso la scuola statale.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

c-bis) Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4, lettera e), dell'articolo 8 pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 70 milioni di euro per il 2016 e fino a 50 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. 240. Simonetti, Borghesi.

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti sui posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albi territoriali. Qualora non vi sia disponibilità, i soggetti residuali appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma vengono assunti a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017.
8. 117. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) i presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale. I presenti di cui al periodo precedente hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
8. 12. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: I vincitori con le parole: e idonei, ancorché inseriti nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo pendente.
8. 160. Terrosi, Iacono.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: individuati a livello territoriale con le seguenti: individuati a livello provinciale.
8. 252. Vezzali, Molea, Capua.

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) I soggetti di cui al comma 2, lettera b), iscritti inseguito al decreto ministeriale 1o aprile 2014, n. 235, a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/1017 nelle province autonome di Trento e Bolzano possono presentare domanda di assunzione in una qualsiasi provincia del territorio nazionale e sono assunti con un massimo di 15 unità, nella provincia prescelta secondo le modalità della medesima lettera.

Conseguentemente, dopo il comma 4 , aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dell'attuazione della lettera c-bis) del comma 4, è autorizzata la spesa di 350mila euro a decorrere dal 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun ministero.
8. 4. Franco Bruno.

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) gli idonei delle graduatorie di merito (GM);

Conseguentemente:

a) sostituire l'articolo 10 con il seguente:

1. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.

4. Le linee-guida di cui al comma i devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (e-learning) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua

5. Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016.

b) all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera d) comma 3, dell'articolo 8, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».
8. 232. Simonetti, Borghesi.

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) successivamente alla terza fase delle modalità di assunzione di cui alle lettere a), b) e c), nei limiti dei posti rimasti eventualmente vacanti o disponibili, procedere all'assunzione degli inclusi nelle graduatorie di istituto di seconda fascia che hanno conseguito con TFA (inserire riferimento legislativo) o PAS (inserire riferimento legislativo) le abilitazioni all'insegnamento;.
8. 30. Rigoni.

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) per i docenti inclusi nelle graduatorie di istituto di seconda fascia, provvisti di abilitazione tramite tfa, viene bandito un concorso riservato per titoli che consente loro l'assunzione sulla base dei posti che residuano dalle fasi precedenti nel limite dei posti rimasti vacanti e disponibili.
8. 31. Rigoni.

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) qualora residuino posti dalle fasi precedenti, nei limiti dei posti rimasti vacanti e disponibili in particolare per le classi di concorso per cui non sono stati espletati nel passato né SSIS in ambito regionale né tantomeno il concorso ordinario del 2012, e le cui GAE nelle varie province risultino esaurite, per tali classi di concorso si assumono i docenti inseriti nelle graduatorie di seconda fascia provvisti di abilitazione tramite tfa per l'anno scolastico 2011/2012.
8. 32. Rigoni.

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) gli iscritti nella graduatoria di seconda fascia d'istituto nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine delle fasi precedenti.
8. 274. Garofalo.

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) il personale ATA inserito nelle graduatorie e che risulti in possesso del requisito delle 36 mensilità di servizio.

8. 118. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Sopprimere i commi 5 e 6.
8. 33. Albini, Fossati.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), possono esprimere l'ordine di preferenza tra le province e sono assunti prioritariamente, nell'ambito degli istituti scolastici delle province indicate, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti si procede all'assunzione a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017.
8. 87. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e e), possono esprimere l'ordine di preferenza tra le province e sono assunti, nell'ambito degli istituti scolastici delle province indicate, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti si procede all'assunzione a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017.
8. 86. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati si procede all'assunzione a valere sui posti di altro albo territoriale.
8. 1018. Rampelli.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e sono assunti fino alla fine del comma.
8. 316. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: I soggetti interessati fino a: albi indicati con le seguenti: I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), possono esprimere l'ordine di preferenza nell'ambito territoriale in primis su cattedre disponibili nelle singole istituzioni scolastiche e in subordine sugli albi territoriali.
8. 214. Cristian Iannuzzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: a), b) e c) con le seguenti: b) e c).
8. 84. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

Conseguentemente, allo stesso periodo, sostituire le parole: alibi territoriali con la seguente: provincia.
8. 251. Vezzali, Molea, Capua.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: possono esprimere fino a: albi indicati con le seguenti: possono esprimere l'ordine di preferenza nell'ambito territoriale in primis su cattedre disponibili nelle singole istituzioni scolastiche e in subordine sugli albi territoriali.
8. 241. Simonetti, Borghesi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: possono esprimere con la seguente: esprimono.
8. 143. Chimienti.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: tra tutti gli albi territoriali aggiungere le seguenti: e, fatta eccezione per i docenti di educazione fisica,.
8. 151. Coccia.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: tra tutti gli albi territoriali aggiungere le seguenti: e, fatta eccezione per i docenti di educazione fisica,.
*8. 257. Vezzali, Molea, Capua.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: tra tutti gli albi territoriali aggiungere le seguenti: e, fatta eccezione per i docenti di educazione fisica,.
*8. 198. Rampelli.

Al comma 5, sopprimete le parole da: e sono assunti fino a all'assunzione.
8. 1007. Pagano.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e.
8. 85. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: sui posti di sostegno aggiungere le seguenti: solo nella fase di cui alla lettera c) del comma 4.
8. 1077. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: se in possesso del relativo titolo di specializzazione e aggiungere le seguenti: non rinuncino espressamente;.
8. 185. Lenzi.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il il seguente: Tale disposizione non si applica ai docenti delle classi A029 e A030 che, secondo la previsione dell'articolo 2 comma 15 del presente testo, sono assunti prioritariamente presso i circoli didattici e gli istituti comprensivi per assicurare l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria in qualità di specialisti.
8. 64. Palmieri, Lainati.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il il seguente: Tale disposizione non si applica ai docenti delle classi A029 e A030 che, secondo la previsione dell'articolo 2 comma 15 del presente testo, sono assunti prioritariamente presso i circoli didattici e gli istituti comprensivi per assicurare l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria in qualità di specialisti.
8. 256. Vezzali, Molea, Capua.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: istruzione superiore inserire le seguenti: ed a conseguimento dell'abilitazione con i PAS (Percorso abilitante speciale) e TFA (Tirocinio formativo Attivo).

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Ai maggiori operi si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni per l'anno 2015 e a 400 milioni a decorrere dal 2016;.
8. 226. Simonetti, Borghesi.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tale disposizione non si applica ai docenti delle classi A029 e A030 che, secondo la previsione del comma 15 dell'articolo 2, sono assunti prioritariamente presso i circoli didattici e gli istituti comprensivi per assicurare l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria in qualità di specialisti.

8. 197. Rampelli.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
*8. 215. Iannuzzi.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
*8. 162. Amoddio.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: gli albi territoriali indicati con le seguenti: le province indicate.
8. 250. Vezzali, Molea, Capua.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
*8. 204. Rampelli.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
*8. 119. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: non si procede all'assunzione con le seguenti: si procede all'assunzione a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017;.
8. 120. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: non si procede all'assunzione con le seguenti: si procede all'assunzione giuridica in attesa dell'assunzione economica da effettuarsi sui posti disponibili negli anni successivi.
8. 148. Marzana.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La rinuncia, nell'ambito del medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria.

Conseguentemente, al comma 7 del medesimo articolo, sopprimere le parole da: in caso di mancata a: straordinario di assunzioni.
8. 131. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In ogni caso, prima di avviare le assunzioni di cui al comma 4, si tiene conto delle richieste di trasferimento dei docenti con nomina a tempo indeterminato di cui al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 293, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 10-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, seguendo l'ordine cronologico delle richieste.
8. 270. Pagano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. è da considerarsi sanata, con l'immediato scioglimento della riserva, la posizione di coloro i duali, inseriti in GAE con riserva dal 2009, hanno frequentato i corsi PAS conseguendo l'abilitazione all'insegnamento, una che avevano altresì conseguito analoga abilitazione, per la stessa classe di concorso, nei precedenti corsi abilitanti speciali previsti dal D.M 137/07, conseguendo allora, il titolo abilitante con riserva.
8. 149. Burtone.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. in ogni caso, prima di avviare le assunzioni di cui al comma 4, si tiene conto delle richieste di trasferimento dei docenti con nomina a tempo indeterminato di cui al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 293, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 10-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, seguendo l'ordine cronologico delle richieste.
8. 271. Pagano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'attribuzione di incarichi su albi territoriali per i soggetti di cui al comma 5 avrà carattere annuale.
8. 184. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Giovanna Sanna, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per l'anno scolastico 2015-2016, gli incarichi su albi territoriali, per i soggetti di cui al comma 5, hanno carattere annuale.
8. 1064. Centemero, Palmieri.

Sopprimere i commi 6 e 7.
8. 135. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Sopprimere il comma 6.
*8. 34. Rigoni.

Sopprimere il comma 6.
*8. 65. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Sopprimere il comma 6.
*8. 121. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Sopprimere il comma 6.
*8. 317. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

Sopprimere il comma 6.
*8. 242. Simonetti, Borghesi.

Sopprimere i comma 6.
*8. 216. Cristian Iannuzzi.

Sopprimere il comma 6.
*8. 203. Rampelli.

Sopprimere il comma 6.
8. 1042. Malpezzi, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Carocci, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Sopprimere il comma 6.
8. 1059. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

Per una piena valorizzazione delle competenze del personale docente e ai fini del potenziamento della qualità didattica, nella fase di assegnazione degli incarichi si procede all'assunzione a tempo indeterminato di personale docente esclusivamente sulle classi di concorso per le quali sia in possesso dello specifico titolo di abilitazione, ricorrendo qualora necessario al personale iscritto nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.
8. 123. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: per una maggiore fungibilità del personale assunto e;

b) sostituite le parole: si applica l'articolo 7, comma 3, lettera d) con le seguenti: qualora tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo non vi sia disponibilità di personale in possesso di abilitazione in determinate classi di concorso, si procede all'assunzione a tempo indeterminato di personale iscritto nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131 e in possesso del titolo di abilitazione nella classe di concorso richiesta.
8. 142. Chimienti.

Sopprimere il comma 7.
8. 130. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.
8. 124. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 7 sopprimere i periodi dal secondo al quinto.
*8. 163. Amoddio.

Al comma 7 sopprimere i periodi dal secondo al quinto.

*8.78. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Al comma 7 sopprimere i periodi secondo e terzo.
8. 79. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.
8. 77. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Al comma 7, sostituire i periodi dal secondo al quarto con il seguente: In caso di non accettazione della proposta, l'avente diritto riceve ancora un massimo di altre quattro proposte, e nel caso di mancata accettazione decade dal diritto in ordine al piano di assunzioni straordinario. In ogni fase di cui al comma 4 delle assegnazioni, la disponibilità dei posti è potenziata con quelli ai quali gli aventi diritto hanno rinunciato..
8. 295. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: mancata accettazione nel termine e con le modalità predetti con la seguente: rinuncia.
8. 141. Chimienti.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato con le seguenti: sono destinatari di un'ulteriore proposta di assunzione a tempo determinato, da accettare espressamente entro i successivi dieci giorni.
8. 140. Chimienti.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato con le seguenti: sono destinatari di un'ulteriore proposta di assunzione a tempo determinato, da accettare espressamente entro i successivi dieci giorni, salvo il caso in cui abbiano espressamente rinunciato.
8. 139. Chimienti.

Al comma 7, sopprimere dal terzo al quinto periodo.

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 8, comma 7, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 70 milioni di euro per il 2016 e pari a 50 milioni per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni flnanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. 243. Simonetti, Borghesi.

Al comma 7, sopprimere i periodi dal terzo al quinto.
*8. 15. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 7, sopprimere i periodi dal terzo al quinto.
*8. 217. Cristian Iannuzzi.

Al comma 7, sopprimere i periodi dal terzo al quinto.
*8. 35. Albini, Fossati.

Al comma 7, le parole da: Le disponibilità di posti sopravvenute fino a: fabbisogni di cui all'articolo 2 sono soppresse.
8. 1012. Pagano.

Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.
8. 76. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Al comma 7, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione sono riassegnate scorrendo le graduatorie residue ove presenti.
8. 14. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4 con le parole: sono assegnate per scorrimento delle graduatorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del presente articolo.
8. 202. Rampelli.

Al comma 7, sopprimere i periodi quarto e quinto.
8. 255. Vezzali, Molea, Capua.

Al comma 7, sopprimere il quarto periodo.
8. 158. Malpezzi, Rocchi, Carocci, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: sono destinatari di proposte di incarico ai sensi dell'articolo 7 con le seguenti: sono assegnati alla sede scolastica sulla base delle preferenze espresse e delle disponibilità nell'organico dell'autonomia definito a livello di ambito territoriale provinciale di ciascun Ufficio scolastico regionale.
8. 200. Rampelli.

Al comma 7, quinto periodo, sostituire le parole: sono destinatari di proposte di incarico ai sensi dell'articolo 7 con le seguenti: sono assegnati alla sede scolastica prescelta sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia provinciale.
8. 249. Vezzali.

Al comma 8, sopprimere le parole da: in deroga fino a: modificazioni.
8. 132. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Sopprimere il comma 9.
*8. 36. Michele Bordo.

Al comma 8 sopprimere le parole: incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze.
8. 37. Albini, Fossati.

Sopprimere il comma 9.
*8. 296. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

Al comma 9, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 agosto.
8. 38. Ventricelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Si considera sanata, con l'immediato scioglimento della riserva, la posizione di coloro i quali, inseriti in GAE con riserva dal 2009, hanno frequentato i corsi PAS conseguendo l'abilitazione all'insegnamento, ma che avevano altresì conseguito analoga abilitazione, per la stessa classe di concorso, nei precedenti corsi abilitanti speciali previsti dal decreto-ministeriale 137/07, conseguendo però, allora, il titolo abilitante con riserva.
8. 189. Burtone.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente:

all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 8 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016;

sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.

1. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.

4. Le linee-guida di cui al comma 1 devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (e-learning) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.

5. Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016.
8. 292. Simonetti, Borghesi.

Sopprimere il comma 10.
*8. 6. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Sopprimere il comma 10.
*8. 66. Francesco Saverio Romano, Catanoso.

Sopprimere il comma 10.
*8. 122. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Sopprimere il comma 10.
*8. 159. Terrosi, Amoddio.

Sopprimere il comma 10.
*8. 218. Cristian Iannuzzi.

Sopprimere il comma 10.
*8. 1013. Pagano.

Sopprimere il comma 10.
*8. 297. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

Il comma 10 è sostituito dal seguente:

10. Le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b) mantengono efficacia ai fini dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato fino al completo esaurimento delle stesse. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, in via straordinaria, ad adottare, con proprio decreto, l'aggiornamento anticipato delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti per consentire l'inserimento nella prima fascia di tali graduatorie per le seguenti categorie: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra di cui al DDG 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della Formazione Primaria; docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. È altresì consentita la presentazione della domanda con riserva a coloro che, pur non avendo ancora concluso il percorso abilitante, risultino iscritti ad uno dei percorsi abilitanti di cui al citato decreto ministeriale n. 249 del 2010 e al DDG n. 58 del 25 luglio 2013.
8. 1014. Pagano.

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2025.
8. 81. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2020.
8. 82. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2019.
8. 80. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Al comma 10, sostituire le parole: 1o settembre 2015 con le seguenti: 1o settembre 2018 e le parole: Dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: Dal 1o settembre 2018.

Conseguentemente:

a) sostituire l'articolo 10 con il seguente:

1. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.

4. Le linee-guida di cui al comma 1 devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (e-learning) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.

5. Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016.

b) all'articolo 24, comma 3, aggiungere la seguente lettera:

c-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 10, dell'articolo 8, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016;.
8. 228. Simonetti, Borghesi.

Al comma 10, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2018.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 8, comma 10, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 70 milioni di euro per il 2016 e pari a 50 milioni per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. 244. Simonetti, Borghesi.

Al comma 10 dopo la parola: 2015 aggiungere la seguente: 2018.

Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole da: perdono efficacia fino a: ordine e grado con le seguenti: confluiscono in un'unica graduatoria territoriale in cui confluiscono anche le graduatorie di seconda fascia previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.
8. 39. Albini, Fossati.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole a decorrere dal 1o settembre 2015, inserire le seguenti: previo accertamento dell'effettiva immissione in ruolo di tutti i soggetti presenti,.
8. 83. Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.
8. 278. Lainati.

Sopprimere il comma 11
*8. 298. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

Sopprimere il comma 11.
*8. 219. Cristian Iannuzzi.

Sopprimere il comma 11.
*8. 68. Catanoso.

Sostituire il comma 11, con il seguente:

11. Le graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, con atto di natura regolamentare da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sono trasformate in graduatorie provinciali da aggiornare annualmente, ai fini dell'attribuzione di incarichi a tempo determinato su posto non vacante fino al termine delle attività didattiche o per supplenza breve, e per la nomina a tempo indeterminato sul 50 per cento dei posti vacanti in organico di diritto, del personale non assunto a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.
8. 301. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

Sostituire il comma 11, con il seguente:

11. Le graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, a partite dall'anno scolastico 2016/2017, con atto di natura regolamentare da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasformate in graduatorie provinciali da aggiornare annualmente, ai fini dell'attribuzione di incarichi a tempo determinato su posto non vacante fino al termine delle attività didattiche o per supplenza breve, e per la nomina a tempo indeterminato sul 50 per cento dei posti vacanti in organico di diritto, del personale non assunto a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.

8. 264. Pagano.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Le graduatorie di circolo e d'Istituto del personale docente ed educativo, in possesso di regolare abilitazione, previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continuano a esplicare la propria efficacia sono convertite in graduatorie territoriali e danno accesso al ruolo in assenza di aspiranti nelle categorie previste al comma 2.
8. 40. Albini, Fossati.

Al comma 11, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole , fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso, sono soppresse;

b) dopo le parole: di cui al comma 1, inserire le seguenti parole: nonché per i soggetti, i possesso di abilitazione, appartenenti alle seguenti categorie: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra di cui al DDG 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della Formazione Primaria; docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. È altresì consentita la presentazione della domanda con riserva a coloro che, pur non avendo ancora concluso il percorso abilitante, risultino iscritti ad uno dei percorsi abilitanti di cui al citato decreto ministeriale n. 249 del 2010 e al DDG n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi n. 60 del 30 luglio 2013. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti, entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, le modalità di aggiornamento delle graduatorie di cui al presente comma, al fine di inserirvi i soggetti sopraelencati.
8. 1015. Pagano.

Al comma 11, sostituire le parole: la prima fascia con le seguenti: le fasce.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: continua con la seguente: continuano;
8. 137. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: la prima fascia con le seguenti: le fasce;

b) sostituire la parola: continua con la parola: continuano;

c) sopprimere le parole: , fino all'anno scolastico 2016/2017.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: altra istituzione scolastica inserire le seguenti: e ai docenti provvisti di abilitazione nella classe di concorso in cui gli albi territoriali risultino sprovvisti di personale docente in possesso delle necessarie competenze didattico-disciplinari.
8. 1039. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 11, sostituire le parole: la prima fascia con le seguenti: le fasce.

Conseguentemente, al medesimo comma

sostituire la parola: continua con la seguente: continuano;

sopprimere le parole: , fino all'anno scolastico 2016/2017;
8. 125. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: la prima fascia con le seguenti: le fasce;

b) sostituire la parola: continua con la seguente: continuano;

c) sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2019/2020
8. 126. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: la prima fascia con le seguenti: le fasce;

b) sostituire la parola: continua con la seguente: continuano;

c) sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2017/2018.
8. 138. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 11, sopprimere le seguenti parole: fino all'anno scolastico 2016/2017

compreso.
8. 299. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

Al comma 11, sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2017/2018.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis. Ai maggiori oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 70 milioni di euro per il I 2016 e pari a 50 milioni per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. 245. Simonetti, Borghesi.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le suddette graduatorie d'istituto, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, con atto di natura regolamentare da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sono trasformate in graduatorie provinciali da aggiornare annualmente, ai fini dell'attribuzione di incarichi a tempo determinato su posto non vacante fino al termine delle attività didattiche o per supplenza breve, e per la nomina a tempo indeterminato sul 50 per cento dei posti vacanti in organico di diritto.
8. 300. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere utilizzate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/20 sono costituite su base provinciale.
8. 201. Rampelli.

Al comma 11, aggiungere infine il periodo: La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere utilizzate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/20 sono costituite su base provinciale.
8. 1060. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le suddette graduatorie di circolo e d'istituto, a partire dall'anno scolastico 2016/17, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono trasformate in graduatorie provinciali da aggiornare annualmente ai fini dell'attribuzione di incarichi a tempo determinato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 12.
8. 75. Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli albi territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza sulla provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 15, comma 10-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui all'articolo 8 della presente legge e assegnati, in via provvisoria e per l'anno scolastico 2015/2016, agli albi territoriali, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità territoriale, anche interprovinciale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.
8. 1046. Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Rosato.

Sostituire il comma 12 con i seguenti:

12. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami con cadenza triennale, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre 3 anni. In via transitoria, si procede alla contestuale indizione ordinaria di un concorso per titoli ed esami e straordinaria di un concorso per soli titoli, da emanare entrambi con regolare bando del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro e non oltre il 30 giugno 2015.

12-bis. La partecipazione al concorso per soli titoli è riservata ai docenti in possesso dei titoli di abilitazione validi per l'accesso alle graduatorie di cui al comma 2 dell'articolo 8 e alle graduatorie di cui all'articolo 2, lettera b) del decreto ministeriale 22 maggio 2014, n. 353, e agli iscritti nelle graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012. Possono altresì partecipare con riserva gli abilitati in attesa di conseguire il titolo di abilitazione mediante i corsi di cui al decreto ministeriale 10 settembre, n. 249. La valutazione dei titoli avviene sulla base della tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014. La graduatoria del concorso per soli titoli resta in vigore fino all'anno scolastico 2024/2025 incluso e viene aggiornata in relazione al servizio svolto presso le istituzioni scolastiche pubbliche, con cadenza annuale e procedura automatica a carico del sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

12-ter. Le graduatorie del concorso per titoli ed esami di validità triennale e la graduatoria del concorso per soli titoli sono costituite su base regionale e concorrono alle immissioni in ruolo del personale docente secondo le modalità di seguito indicate:

a) nell'anno scolastico 2015/16 si procede all'assunzione degli iscritti nella graduatoria per titoli, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti al termine della procedura di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b) e c);

b) negli anni scolastici 2016/2017, 2017/18, 2018/2019 si procede all'assunzione degli iscritti nella graduatoria per titoli nel limite dei due terzi dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e dei vincitori del concorso per titoli ed esami nel limite di un terzo dei suddetti posti;

c) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/22 si procede all'assunzione degli iscritti nella graduatoria per titoli nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e dei vincitori del concorso per titoli ed esami nel limite del restante 50 per cento dei suddetti posti;

d) negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 si procede all'assunzione dei vincitori del concorso per titoli ed esami nel limite dei due terzi dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e degli iscritti nella graduatoria per titoli nel limite di un terzo dei suddetti posti.
8. 199. Rampelli.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami con cadenza triennale, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre 3 anni. In via transitoria, si procede alla contestuale indizione ordinaria di un concorso per titoli ed esami e straordinaria di un concorso per soli titoli, da emanare entrambi con regolare bando del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro e non oltre il 30 giugno 2015. La partecipazione al concorso per soli titoli è riservata ai docenti in possesso dei titoli di abilitazione validi per l'accesso alle graduatorie di cui al comma 2 dell'articolo 8 e alle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2014, n. 353, e agli idonei del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012. Possono altresì partecipare con riserva gli abilitati in attesa di conseguire il titolo di abilitazione mediante i corsi di cui al decreto ministeriale 10 settembre, n. 249. La valutazione dei titoli avviene sulla base della tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014. La graduatoria del concorso per soli titoli resta in vigore fino all'anno scolastico 2024/2025 incluso e viene aggiornata in relazione al servizio svolto presso le istituzioni scolastiche pubbliche, con cadenza annuale e procedura automatica a carico del sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
8. 16. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 l'accesso ai moli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami con cadenza triennale, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre 3 anni. In via transitoria, si procede alla contestuale indizione ordinaria di un concorso per titoli ed esami e straordinaria di un concorso per soli titoli, da emanare entrambi con regolare bando del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro e non oltre il 30 giugno 2015.

8. 1061. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Le graduatorie di cui al comma 10 danno accesso al ruolo tramite concorso riservato per titoli a copertura del turn over in cui confluiscono anche tutti i laureati in Scienze della Formazione Primaria e i docenti abilitati con i corsi di Tirocinio Formativo Attivo 2 ciclo fino all'istituzione di nuovi canali di reclutamento e procedure concorsuali.
8. 42. Albini, Fossati.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. L'accesso ai ruoli del personale docente, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali banditi su base regionale, per titoli ed esami, a cadenza triennale. Le graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale.
8. 69 (ex 8.281). Catanoso.

Al comma 12, sopprimere le parole da: ad eccezione fino a: personale educativo;

Conseguentemente, al medesimo comma 12, aggiungere in fine, il seguente periodo:

Per il personale della scuola dell'infanzia e del personale educativo entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, il MIUR si obbliga a presentare appositi progetti di legge per il riordino del segmento formativo 0-6 anni e dei compiti nel quali si definiranno, in analogia con le norme presenti in questo testo di legge, le modalità di assunzione del personale.
8. 220. Cristian Iannuzzi.

Al comma 12 sopprimere le parole: e comunque non oltre tre anni.
8. 70. Catanoso, Francesco Saverio Romano.

Al comma 12, sostituire le parole da: ad eccezione fino a: personale educativo con le seguenti: per il personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, il MIUR presentare appositi progetti di legge nei quali si definiranno, in analogia con le norme presenti in questo testo di legge, le modalità di assunzione del suddetto personale.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 8, comma 121, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 30 milioni di euro per il 2016 e pari a 20 milioni per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. 246. Simonetti, Borghesi.

Al comma 12, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: del personale educativo, inserire le seguenti parole: e fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo l'avvenuta assunzione a tempo indeterminato di tutti i docenti attualmente abilitati all'insegnamento e in attesa di assunzione, in caso di vacanza di posti per l'insegnamento,;

b) le parole: le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni sono soppresse;

c) dopo le parole: ed esami, inserire le seguenti parole: banditi per un numero di posti limitato all'effettivo fabbisogno, per posto comune o per sostegno, sulle diverse classi di concorso.
8. 1016. Pagano.

Al comma 12, dopo le parole: della scuola statale inserire le seguenti: previo esaurimento delle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012.
8. 1047. Blazina, Pes, Coccia, Manzi, Rampi, Crimì, Malisani, Narduolo, Andrea Romano, Rossi.

Al comma 12 dopo le parole: per titoli ed esami inserire le seguenti: riconoscendo un punteggio maggiore alla precedente docenza nelle scuole statali per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, ed alle abilitazioni con i PAS (Percorso abilitante speciale) e TFA (Tirocinio formativo Attivo).
8. 227. Simonetti, Borghesi.

Al comma 12, sostituire, le parole da: fino all'approvazione fino a: non oltre tre anni con le seguenti: non oltre tre anni, e comunque lino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale.
8. 303. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

Al comma 12, sostituire le parole: fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale, e comunque, non oltre tre anni, con le seguenti: non oltre tre anni, e comunque fino all'approvatone della successiva graduatoria concorsuale.
8. 1009. Pagano.

Al comma 12 sopprimere le seguenti parole: e comunque non oltre tre anni.
8. 280. Catanoso.

Al comma 12, dopo le parole: ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo inserire le seguenti: il personale docente abilitato per le sole supplenze e incarichi annuali.
8. 129. Marzana.

Al comma 12 sopprimere le seguenti parole: del personale docente della scuola dell'infanzia e e dopo la parola: educativo aggiungere le seguenti: laddove esaurite le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 196.

Conseguentemente, al medesimo comma 12, sostituire le parole: fino all'approvazione e non oltre tre anni con le seguenti: non oltre tre armi, e comunque fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale.
8. 302. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

Al comma 12 dopo le parole: del personale educativo aggiungere le seguenti: nonché, sino alla definizione delle relative classi di concorso, del personale proveniente anche da altro ruolo in servizio nei licei musicali e coreutici e nei licei sportivi per le materie di indirizzo.
8. 133. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Al comma 12, sostituire le parole: concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami con le seguenti: con concorsi per soli titoli su base regionale, con cadenza triennale.
8. 178. Bossa, Narduolo.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale disposizione non si applica ai docenti delle classi A029 e A030 assunti, per le disposizioni di cui al comma 15 articolo 2, prioritariamente presso i circoli didattici e gli istituti comprensivi per assicurare l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria in qualità di specialisti.
8. 150. Coccia.

Al comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I bandi di concorso prevedono che una quota pari al 40 per cento di ciascuna procedura concorsuale è riservata ai candidati che, inseriti nelle graduatorie di merito delle predette procedure, sono in possesso del relativo titolo di abilitazione acquisito a seguito della frequenza di percorsi ad accesso programmato e subordinato al superamento di procedure selettive per titoli ed esami ovvero siano risultati inseriti, per il medesimo posto o classe di concorso, nelle graduatorie di merito della procedura concorsuale antecedente. I predetti candidati sono ammessi direttamente alle prove concorsuali, senza dover superare eventuali prove di preselezione. Ai concorsi inerenti il personale docente non si applica comunque l'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. 73. Centemero, Palmieri, Fossati.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 è concessa la mobilità per i docenti di sostegno su tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto, di fatto e funzionale nonché la garanzia della mobilità di seconda fase dal passaggio dall'insegnamento di sostengo a quello della materia,

12-ter. Il vincolo quinquennale relativo all'insegnamento di sostegno è abrogato ed equiparato al vincolo triennale della mobilità interprovinciale e per il computo degli anni relativi a tale vincolo sono valutati anche gli anni di servizio svolti nel periodo precedente all'assunzione a tempo indeterminato sul posto di sostegno.

12-quater. Il personale docente assunto in ruolo su sostegno ed ottenuto il passaggio su materia, può mantenere quota parte del proprio orario di servizio sul profilo del sostegno a domanda.
8. 1078. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

Dopo il comma, 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Per gli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - settore AFAM è autorizzato ad avviare presso le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nelle rispettive piante organiche, una procedura straordinaria di stabilizzazione finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato del personale docente che abbia stipulato con le predette istituzioni artistiche e musicali contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo complessivo superiore a 36 mesi, e che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto, anche se non risulta inserito nelle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM di cui al decreto ministeriale n. 526 del 30 giugno 2014.

Conseguentemente, all'articolo 24:

al comma 1, sostituire le parole: 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nell'anno 2016, 1.865,70 milioni nell'anno 2017, 1.909,60 milioni nell'anno 2018, 1.951,20 milioni nell'anno 2019, 2.012,93 milioni nell'anno 2020, 2.058,50 milioni nell'anno 2021, 2.104,44 milioni nell'anno 2022, 2.150,63 milioni nell'anno 2023, 2.193,85 milioni nell'anno 2024 e 2.233,60 milioni a decorrere dall'anno 2025, con le seguenti: 559,18 milioni nell'anno 2015, 1.891,35 milioni nell'anno 2016, 1.907,70 milioni nell'anno 2017, 1.954,60 milioni nell'anno 2018, 1.998,20 milioni nell'anno 2019, 2.062,93 milioni nell'anno 2020, 2.111,50 milioni nell'anno 2021, 2.159,44 milioni nell'anno 2022, 2.207,63 milioni nell'anno 2023, 2.252,85 milioni nell'anno 2024 e 2.294,60 milioni a decorrere dall'anno 2025;

al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 15.000.000 euro per l'anno 2015, a 38.000.000 euro per l'anno 2016, a 42.000.000 euro per l'anno 2017, a 45.000.000 euro per l'anno 2018, a 47.000.000 euro per l'anno 2019, a 50.000.000 euro per l'anno 2020, a 53.000.000 euro per l'anno 2021, a 55.000.000 euro per l'anno 2022, a 57.000.000 euro per l'anno 2023, a 59.000.000 euro per l'anno 2024 e a 61.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle medesime tipologie di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 43. Burtone.

Al comma 12, aggiungere in fine, seguente periodo: A decorrere dall'anno 2016 sono

banditi concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale per soli titoli, riservati al personale docente in possesso del titolo abilitante e validi ai fini dell'immissione in ruolo fino all'assorbimento della seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.
8. 136. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Il decreto legislativo di cui all'articolo 21, comma 2, lettera i) stabilisce le procedure di immissione straordinaria in ruolo dei docenti necessari all'attuazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni da effettuarsi secondo le modalità definite agli articoli 399 e 401 del Testo Unico Scuola nel testo vigente prima dell'approvazione della presente legge, attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado. Dette procedure sono altresì seguite, nelle more dell'emanazione del predetto decreto legislativo, per le assunzioni su posti vacanti e disponibili, nei limiti delle vigenti dotazioni organiche. I concorsi per esami e titoli di cui all'articolo 400 del Testo Unico Scuola possono essere banditi per le procedure esaurite, al fine di garantire la spendibilità dei titoli conseguiti ai sensi della normativa vigente e nel quadro della direttiva 2005/36/CE. Al termine della fase di prima applicazione di cui al presente comma, le assunzioni sono disposte sulla base di concorsi per esami e titoli, in raccordo con i bandi previsti per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.
8. 297. Centemero, Palmieri.

All'articolo 8 aggiungere il seguente comma 12-bis: La partecipazione al concorso per soli titoli è riservata ai docenti in possesso dei titoli di abilitazione validi per l'accesso alle graduatorie di cui al comma 2 dell'articolo 8 e alle graduatorie di cui all'articolo 2, lettera b) del decreto ministeriale 22 maggio 2014, n. 353, e agli idonei del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012. Possono altresì partecipare con riserva gli abilitati in attesa di conseguire il titolo di abilitazione mediante i corsi di cui al decreto ministeriale 10 settembre, n. 249. La valutazione dei titoli avviene sulla base della tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014. La graduatoria del concorso per soli titoli resta in vigore fino all'anno scolastico 2024/2025 incluso e viene aggiornata in relazione al servizio svolto presso le istituzioni scolastiche pubbliche, con cadenza annuale e procedura automatica a carico del sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
8. 1062. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

All'articolo 8 aggiungere il seguente comma 12-ter: «Le graduatorie del concorso per titoli ed esami di validità triennale e la graduatoria del concorso per soli titoli sono costituite su base regionale e concorrono alle immissioni in ruolo del personale docente secondo le modalità di seguito indicate:

a) nell'anno scolastico 2015/16 si procede all'assunzione degli iscritti nella graduatoria per titoli, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti al termine della procedura di cui air articolo 8, comma 4, lettere a) e b);

a) negli anni scolastici 2016/2017, 2017/18, 2018/2019 si procede all'assunzione degli iscritti nella graduatoria per titoli nel limite dei due terzi dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e dei vincitori del concorso per titoli ed esami nel limite di un terzo dei suddetti posti;

b) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/22 si procede all'assunzione degli iscritti nella graduatoria per titoli nei limite del 50per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell1 autonomia e dei vincitori del concorso per titoli ed esami nel limite del restante 50per cento dei suddetti posti;

c) negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 si procede all'assunzione dei vincitori del concorso per titoli ed esami nel limite dei due terzi dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e degli iscritti nella graduatoria per titoli nel limite di un terzo dei suddetti posti.
8. 1063. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10 e stante la necessità di assicurare la continuità amministrativa ad ogni istituzione scolastica autonoma, in attesa dell'avvio del nuovo reclutamento, su base concorsuale, a posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare, su base provinciale, specifici corsi di formazione di mobilità professionale del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA), dall'area «B» all'area «D», ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, riservati a tutti gli assistenti amministrativi inseriti negli elenchi provinciali definitivi per la mobilità professionale ATA, per il profilo di DSGA, ai sensi dell'articolo 5 del relativo CCNI sottoscritto in data 3 dicembre 2009, ma in posizione non utile per la formazione di cui agli articoli 7 e 8 di detto Contratto collettivo nazionale integrativo, al fine di consentire a detti soggetti di acquisire un requisito necessario per la mobilità professionale verso il profilo di DSGA.

L'organizzazione e lo svolgimento dei predetti corsi di formazione sono fatti a valere di quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 10 dell'articolo 28 della presente legge, da individuarsi con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. 72. Centemero, Palmieri.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 401 della legge 228 del 29 dicembre 2012, al fine di ridurre gradualmente e portare ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione di cui al decreto ministeriale n. 66/2001 nell'ambito dell'amministrazione scolastica, per una graduale assunzione a tempo indeterminato nell'ambito dei piani annuali previsti per l'assunzione di personale scolastico fino ad esaurimento del bacino dei lavoratori in esso presenti, nel rispetto dell'invarianza finanziaria, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, i lavoratori di cui al decreto ministeriale n. 66/2001 attualmente in servizio ininterrotto dal 2001 ad oggi, partecipano di diritto alle procedure concorsuali secondo i criteri e le modalità previste dal testo unico 297/94, in relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate al decreto ministeriale n. 66/2001 nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato.
8. 74. Censore, Battaglia.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti, ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 85 del 18 novembre 2005, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure di assunzione straordinaria previste dalla presente normativa.
8. 265. Pagano.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 15, comma 10-bis della legge 8 novembre 2013 n. 128 sono soppresse le parole: «l'assegnazione provvisoria».
8. 265. Pagano.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 15, comma 10-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di modifica del primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le parole: «dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità» sono sostituite con le seguenti: «già durante l'anno di prova».
8. 304. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 15, comma 10-bis della legge n. 128 dell'8 novembre 2013, di modifica del primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le parole: «dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità» sono sostituite con le seguenti: «subito dopo il superamento dell'anno di prova».
8. 306. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 15, comma 10-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di modifica del primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «l'assegnazione provvisoria».
8. 305. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al fine di garantire una tempestiva copertura dei posti di dirigente scolastico vacanti, solo a conclusione delle operazioni di mobilità i posti destinati alla mobilità interregionale che ammontano al 30 per cento, non coperti per difetto di aspiranti, saranno annualmente conferiti mediante assunzioni a tempo indeterminato ai candidati idonei che sono inclusi nelle graduatorie regionali dei concorsi di cui al DDG 13 luglio 2011 del Ministero dell'istruzione, università e ricerca fino all'esaurimento delle graduatorie medesime. I candidati di cui sopra confluiscono, a domanda, in una graduatoria nazionale compilata sulla base dei punteggi ottenuti nelle graduatorie regionali di provenienza.
8. 323. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al fine di garantire la copertura dei posti di dirigente scolastico risultati vacanti a conclusione delle operazioni di mobilità, i posti destinati alla mobilità interregionale, nella misura del 30 per cento, non coperti per difetto di aspiranti saranno annualmente conferiti mediante assunzioni a tempo indeterminato ai candidati idonei inclusi nelle graduatorie regionali dei concorsi banditi con DDG 13 luglio 2011 fino all'esaurimento delle graduatorie medesime. I candidati di cui sopra confluiscono, a domanda, in una graduatoria nazionale compilata sulla base dei punteggi ottenuti nelle graduatorie regionali di provenienza. Con successivo provvedimento ministeriale verranno dettate specifiche disposizioni applicative.
8. 288. Russo.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, dopo il primo periodo è inserito il seguente: Alle medesime graduatorie sono aggiunti, in fine, i soggetti che pur avendo superato le prove concorsuali hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, con riferimento al medesimo concorso».
8. 196. Taglialatela.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, è sostituito dal seguente: Te graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Le medesime graduatorie sono integrate con i soggetti che hanno superato le prove, pur avendo partecipato in ragione di contenziosi attualmente pendenti e comunque non avendo raggiunto il richiesto punteggio in sede dì prove di preselezione. La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. I candidati che ai sensi del presente comma sono ammessi definitivamente alle graduatorie permanenti pur non avendo superato le prove preselettive vengono inseriti in coda alle graduatorie, secondo il punteggio da ciascuno di essi conseguito.
8. 1022. Taglialatela.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Nelle Regioni in cui le graduatorie del Concorso per Dirigenti scolastici bandito con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, già pubblicate, risultano esaurite, e nelle more dell'espletamento del nuovo corso concorso previsto dall'articolo 17 dei decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le vacanze di organico sono colmate mediante il conferimento di incarico ai vincitori e idonei che a domanda si rendano disponibili ad assumere tale incarico anche in regime di interregionalità. Sono considerati idonei anche coloro i quali, pur non avendo superato la prima prova preselettiva, sono stati ammessi con riserva alle prove scritte ed orali con provvedimenti successivi e le hanno superate,»
8. 1023. Taglialatela.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sostituire le parole «Entro il 31 dicembre 2014» con le parole «Entro il 31 luglio 2015», ed inserire, prima dell'ultimo periodo, il seguente: «Una quota di posti sarà altresì riservata ai soggetti che pur avendo superato te prove scritte e le prove orali del concorso hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto, alcuna sentenza definitiva, con riferimento al Concorso per Dirigenti scolastici bandito con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011».
8. 1020. Taglialatela.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Alle medesime graduatorie sono aggiunti, in fine, i soggetti che pur avendo superato le prove le prove scritte e le prove orali del concorso hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, con riferimento al medesimo concorso. ».
8. 1019. Taglialatela.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Nelle regioni in cui le graduatorie del concorso per dirigenti scolastici bandito con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, già pubblicate, risultano esaurite, e nelle more dell'espletamento del nuovo corso concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le vacanze di organico sono colmate mediante il conferimento di incarico ai vincitori e idonei che a domanda si rendano disponibili ad assumere tale incarico anche in regime di interregionalità.
8. 194. Taglialatela.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

13. Il personale a tempo determinato gode dello stesso trattamento giuridico ed economico del personale a tempo indeterminato.

8. 127. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Sono assunti a tempo indeterminato tutti i precari iscritti nella seconda fascia d'istituto.
8. 5 Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

13. All'articolo 15, comma 10-bis della legge n. 128 dell'8 novembre 2013, di modifica del primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppresse le parole «l'assegnatone provvisoria».
8. 1010. Pagano.

Dopo il comma 12, inserire il seguente

12-bis. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono interamente valutabili, prescindendo dalla circostanza che il servizio stesso sia stato svolto in costanza di nomina. Tale servizio è valutabile come servizio a tutti gli effetti sia per il personale di ruolo sia non di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 297/94, articolo 485 comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74 articolo 81, articolo 52 Costituzione.
8. 1044. Fassina.

Dopo il comma 12, inserire il seguente

12-bis. Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, considerati gli effetti conseguenti al piano straordinario di assunzioni del personale docente nei ruoli statali, le scuole paritarie sono autorizzate ad utilizzare docenti in possesso del necessario titolo di studio, ancorché sprovvisti della abilitazione all'insegnamento, in deroga a quanto previsto all'articolo 1 comma 4 lettera g) legge

62/2000.
8. 1041. Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Aggiungere il seguente comma:

13. Al fine di garantire una tempestiva copertura dei posti di dirigente scolastico vacanti, solo a conclusione delle operazioni di mobilità i posti destinati alla mobilità interregionale che ammontano al 30 per cento, non coperti per difetto di aspiranti, saranno annualmente conferiti mediante assunzioni a tempo indeterminato ai candidati idonei che sono inclusi nelle graduatorie regionali dei concorsi di cui al DDG 13 luglio 2011 del Ministero dell'istruzione, università e ricerca fino all'esaurimento delle graduatorie medesime. I candidati di cui sopra confluiscono, a domanda, in una graduatoria nazionale compilata sulla base dei punteggi ottenuti nelle graduatorie regionali di provenienza.
8. 1068. Giancarlo Giordano, Pannarale, Duranti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e altre disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche statali).

1. Ai fini di cui all'articolo 8 comma 12 e nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), punto 5), al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, di seguito denominato Testo Unico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi i e 2 dell'articolo 399 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2015/2016 avviene ai sensi dei provvedimenti di attuazione del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2015).

2. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo avviene a seguito di concorsi triennali per titoli ed esami, da bandirsi su tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia.»;

b) il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:

I concorsi per titoli ed esami indetti a decorrere dal 1o gennaio 2015 sono banditi con cadenza triennale. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di indizione del concorso e decadono alla scadenza del predetto termine.;

c) al secondo periodo del comma 02 dell'articolo 400, le parole: «in ragione dell'esiguo numero di candidati» sono sostituite dalle parole: «in ragione dell'esiguo numero dei posti disponibili»;

d) il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:

Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti:

a) i contenuti della prova preselettiva di cui all'articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, per il cui superamento è stabilita la soglia di punteggio di 7/10 o equivalente;

b) le prove concorsuali e i relativi programmi;

c) le soglie di superamento di ciascuna delle prove di cui alla lettera b), per ciascuna delle quali è stabilito il conseguimento di una votazione di almeno 7/10 o equivalente;

d) i titoli valutabili e i criteri di attribuzione del relativo punteggio;

e) la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici.;

e) il comma i dell'articolo 402 è sostituito dal seguente:

A decorrere dal primo concorso bandito successivamente alla data del 1o gennaio 2016, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione. Restano ferme, per i bandi concorsuali banditi antecedentemente a tale data, le deroghe al possesso del titolo di abilitazione di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, al fine di consentire ai possessori dei titoli di studio ivi contemplati un tempo ragionevole per l'acquisizione dell'abilitazione. Sempre ai predetti fini, ai candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi banditi antecedentemente al 1o gennaio 2016 è riconosciuto il titolo di abilitazione, ove ne fossero sprovvisti. Le procedure di abilitazione sono bandite, entro il 31 maggio di ogni anno, ai sensi della normativa vigente.;

f) l'articolo 405 è sostituito dal seguente:

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, alla revisione periodica delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, in modo che esse corrispondano ad ampie aree disciplinari e agli insegnamenti impartiti negli ordinamenti vigenti, nonché alla revisione periodica dei titoli di accesso ai relativi percorsi di abilitazione.;

g) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, il comma 2 dell'articolo 402 e l'articolo 404 sono abrogati.

2. A decorrere dal 1o settembre 2015, l'articolo 401 del Testo Unico è altresì abrogato. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 12, che determinano la validità delle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 inerenti la scuola dell'infanzia e il personale educativo, sino all'attuazione del decreto legislativo di cui all'articolo 21, comma 2, lettera i).

3. A decorrere dalla nomina nelle commissioni giudicatrici e sino alla conclusione delle attività di valutazione:

a) il personale docente membro delle commissioni giudicatrici è collocato in posizione di esonero dal servizio e sostituito con personale docente dell'organico dell'autonomia;

b) presso le istituzioni scolastiche il cui dirigente scolastico è presidente delle commissioni giudicatrici, il docente con funzioni vicarie di cui all'articolo 459, comma 1 del Testo Unico è collocato in posizione di esonero dal servizio e sostituito con personale docente dell'organico dell'autonomia.

4. Il compenso dei presidenti e dei componenti delle commissioni giudicatrici è fissato nella misura prevista dal decreto interministeriale 12 marzo 2012. Con decreto interministeriale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con il Ministro per la semplificazione e per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad aggiornare, modificare e revisionare periodicamente i predetti compensi.

5. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, la cui fissazione è rimessa al bando di concorso.

6. Anche in deroga ai termini previsti al primo periodo del comma 01 dell'articolo 400 del Testo unico previgente alle presenti modificazioni, il primo concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del presente articolo è bandito entro il mese di dicembre 2015. Alla tornata concorsuale è garantita la partecipazione degli aspiranti che conseguono il titolo di abilitazione entro il 31 luglio 2015.

7. Ai concorsi inerenti il personale docente non si applica comunque l'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. 04. Centemero, Palmieri.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis

(Delega al Governo per l'avvìo di un piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole).

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 8, il governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi, al fine di avviare nel comparto scuola a partire dall'anno scolastico 2016-2017, un piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, tecnico ed amministrativo, in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2011, n. Ili, che consenta di ridurre l'attuale divario anagrafico tra docente e discente e, conseguentemente, innovare i metodi della didattica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione di un programma che preveda la sostituzione integrale del turn over di personale docente, assistente, tecnico ed amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado;

b) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi attraverso una riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra docenti ed alunni, che tenga anche conto delle particolari esigenze formative degli alunni disabili e di quelli di diversa nazionalità;

c) adozione di un programma adeguato di assistenza e di sostegno agli alunni portatori di handicap, attraverso una rideterminazione delle dotazioni organiche che garantisca l'affiancamelo e la permanenza in classe di un docente di sostegno per l'intero orario richiesto dal progetto-didattico educativo;

d) adozione di un programma capace di fronteggiare il declino delle competenze ed il diffondersi dell'analfabetismo di ritorno, di promuovere l'inclusione linguistica e culturale degli immigrati residenti nel nostro Paese e di risolvere le situazioni di disagio sociale ed ambientale degli alunni;

e) promozione del cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali anche attraverso l'introduzione di nuove materie d'insegnamento quali l'educazione sentimentale, l'educazione ambientale e l'educazione alimentare, il potenziamento delle conoscenze storiche e filosofiche, lo sviluppo del pensiero critico, e l'implementazione dell'insegnamento di materie quali diritto ed economia;

f) definizione delle procedure di assunzione prevedendo prioritariamente che la metà dei posti in organico vacanti e disponibili vengano coperti attingendo dalle graduatorie di merito del concorso pubblico ordinario e la restante metà vengano coperti attingendo dalle graduatorie ad esaurimento aggiornate che comprendano i docenti vincitori di concorsi precedenti, i docenti idonei al concorso indetto con Decreto ministeriale n.82 del 24 settembre 2012, i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non assunti nell'anno scolastico 2015/2016, i docenti abilitati mediante Percorso Abilitante Speciale e Tirocinio Formativo Attivo, i docenti in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato di almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente norma, ed altre categorie di docenti precari della scuola inclusa la scuola dell'infanzia;

g) previsione della copertura di tutti i posti disponibili e vacanti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo la normativa vigente relativa alle assunzioni nei ruoli del personale della scuola.

3. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti dei decreti legislativi attuativi del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
8. 01003. Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Duranti, Costantino.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole di ogni ordine e grado).

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 8, al fine di procedere a un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause determinanti la formazione di precariato, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca predispone a partire dall'anno scolastico 2016-2017, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, un Piano pluriennale che preveda anche la sostituzione integrale e costante del turn over mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario di ogni ordine e grado, in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

2. Il Piano pluriennale di assunzioni, oltre a incidere sui processi di formazione del precariato, è volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del cento per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano, che presenta, da almeno un quindicennio, minime variazioni percentuali;

b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;

c) ridefinizione della formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a 20, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;

d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del D.L, 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in modo da garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico, nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario; la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno garantisce altresì l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare, e di un massimo di due alunne o alunni disabili nelle classi successive delle medesime scuole e nelle classi della scuola secondari di primo e secondo grado;

e) ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui attraverso la definizione di programmi didattici innovativi e di contrasto a fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:

1. l'elaborazione e realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;

2. la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della Storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;

3. l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, determinata in misura di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;

4, il potenziamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;

5. la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali l'educazione sentimentale, l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di Diritto ed Economia.

3. Al Piano pluriennale di assunzione si provvede secondo le seguenti modalità e nei limiti delle risorse disponibili del "Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico" di cui al successivo comma 4 :

a) mediante la copertura per il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti a tal fine annualmente assegnabili con le graduatorie di merito dei concorsi pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre ai sensi della normativa vigente;

b) mediante la copertura per restante il 50 per cento dei posti disponibili con le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso dei seguenti requisiti:

1 ) vincitori di concorsi precedenti;

2) idonei al concorso indetto con Decreto ministeriale n.82 del 24 settembre 2012;

3) inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non assunti nell'anno scolastico 2015/2016;

4) abilitati mediante Percorso Abilitante Speciale e Tirocinio Formativo Attivo;

5) in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato di almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente norma;

6) muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

7) insegnamento presso le scuole per l'infanzia;

c) mediante la copertura di tutti i posti disponìbili e vacanti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo la normativa vigente relativa alle assunzioni nei ruoli del personale della scuola,

4. Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico», di seguito denominato «Fondo»", al quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi da 5 a 15, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca che le destinerà, nel limite delle risorse disponibili, alle finalità di cui a precedenti commi da 1 a 3.

5. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'I per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

6. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

7. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

8. L'articolo 11, comma 1 dei decreto dei Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:

«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15,000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;

g) oltre 150.000 euro, e fino a 200,000 euro, 47 per cento;

h) oltre 200.000 euro 49 per cento.

9. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 10 gennaio 2016:

«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul.valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis, Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100,000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dai precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

10. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

11. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità on line).

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

12. Lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015- 2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto per l'anno 2016 di un importo pari a 80 milioni di euro e per l'anno 2017 di un importo pari a 100 milioni di euro, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Le dotazioni lineari di parte corrente iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili dì cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni dì spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente, sono ridotte mediante riduzione lineare in maniera da assicurare 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

14. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli dì Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 400 milioni all'anno a decorrere dal 2016, L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

15. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 4 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , denominato Fondo «La Buona scuola» è ridotto per l'anno 2015 di 530 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2016 di 616,137 milioni di euro.

Conseguentemente le seguenti disposizioni sono soppresse:

1) commi 1,2 e 3 dell'articolo 10;

2) comma 7 dell'articolo 7,

3) articolo 11;

Conseguentemente:

a) all'articolo 24, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8-bis, commi da 5 a 13.;

b) all'articolo 24, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «7, comma 7» e «11» sono soppresse, mentre le parole: «10, commi 3 e» sono sostituite dalle parole: «10, comma 5»;

2) alla lettera a), le parole: «1.000 milioni» sono sostituite dalie seguenti: «470 milioni» e le parole: «3.000» sono sostituite dalle seguenti: «2.383,863».
8. 01004. Pannarale, Scotto, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido, Nicchi, Duranti, Costantino.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8 -bis.

(Salvaguardia previdenziale del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni).

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 3.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, secondo modalità telematiche, definendo un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico, non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2016, di 105 milioni di euro per l'anno 2017, di 101 milioni di euro per l'anno 2018, di 94 milioni di euro per l'anno 2019 e di 81 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
8. 01005. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8 -bis.

(Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diplomamagistrale).

1. I docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro il 2002 sono inseriti nelle Graduatorie a Esaurimento.
8. 01002. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8 -bis.

(Procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo).

1. A decorrere dal concorso pubblico per titoli ed esami di cui al comma 4, possono accedere alle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali, esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso o la tipologia di posto per cui concorrono. Per il personale educativo e per gli insegnanti tecnico pratici continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle procedure concorsuali.

2. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi di concorso. I versamenti effettuati per i diritti di segreteria sono riassegnati alla missione dell'istruzione scolastica con particolare riferimento allo svolgimento della procedura concorsuale.

3. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400, è sostituito dal seguente: «I concorsi per titoli ed esami sono banditi su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili o che si rendono tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e decadono, inderogabilmente, con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 percento del numero dei posti banditi»;

b) al secondo periodo del comma 01 dell'articolo 400, dopo le parole «di un'effettiva» sono aggiunte le seguenti parole: «vacanza e»;

c) al secondo periodo del comma 02 dell'articolo 400, le parole «in ragione dell'esiguo numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili»;

d) all'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 400, la parola «disponibili» è sostituita dalle seguenti parole: «messi a concorso»;

e) al comma 1 dell'articolo 400 le parole «e per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto», sono soppresse;

f) al comma 19 dell'articolo 400, le parole «eventualmente disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;

g) al comma 21, dell'articolo 400, le parole «in ruolo» sono soppresse;

h) a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, al comma 1 dell'articolo 399, le parole «per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili» sono sostituite dalle seguenti: «per il 70 per cento dei posti a tal fine annualmente conferibili», e le parole «per il restante 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per il restante 30 per cento»;

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1o ottobre 2015, il concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili o che si rendono tali nel triennio 2016-2019 nell'organico dell'autonomia. Limitatamente al predetto bando è valorizzato, in termini di maggior punteggio, il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito sia a seguito di procedure selettive pubbliche per titoli ed esami che attraverso il conseguimento di specifica laurea magistrale o specialistica.

8. 01000. Ascani, Malpezzi, D'Ottavio, Coccia, Rocchi, Narduolo, Andrea Romano, Rossi, Crimi, Ghizzoni.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8 -bis.

(Procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo).

1. A decorrere dal concorso pubblico per titoli ed esami di cui al comma 4, possono accedere alle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali, esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso o la tipologia di posto per cui concorrono. Per il personale educativo e per gli insegnanti tecnico pratici continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle procedure concorsuali.

2. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi di concorso. I versamenti effettuati per i diritti di segreteria sono riassegnati alla missione dell'istruzione scolastica con particolare riferimento allo svolgimento della procedura concorsuale.

3. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400, è sostituito dal seguente: «I concorsi per titoli ed esami sono banditi su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili o che sì rendono tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e decadono, inderogabilmente, con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio. Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 percento del numero dei posti banditi»;

b) al secondo periodo del comma 01 dell'articolo 400, dopo le parole «di un'effettiva» sono aggiunte le seguenti parole: «vacanza e»;

c) al secondo periodo del comma 02 dell'articolo 400, le parole «in ragione dell'esiguo numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili» ;

d) all'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 400, la parola «disponibili» è sostituita dalle seguenti parole: «messi a concorso»;

e) al comma 1 dell'articolo 400 le parole «e per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto» sono soppresse;

f) al comma 19 dell'articolo 400, le parole «eventualmente disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;

g) al comma 21, dell ’articolo 400, le parole «in ruolo» sono soppresse;

h) a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, al comma 1 dell'articolo 399, le parole «per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili» sono sostituite dalle seguenti: «per il 70 per cento dei posti a tal fine annualmente conferibili», e le parole «per il restante 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per il restante 30 per cento»;

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatola, bandisce, entro il 1o ottobre 2015, il concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili o che si rendono tali nel triennio 2016-2019 nell'organico dell'autonomia. Ferma restando l'applicazione di quanto previsto dal precedente comma 1, limitatamente al predetto bando una quota dei posti, fino al 40 per cento, è riservata agli abilitati che abbiano prestato servizio a tempo determinato per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado di istruzione.
8. 01001. Malpezzi, Carocci, Pes, Blazina, Bossa, Malisani, Manzi, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Piazzoni.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Trasformazione contratti personale Ausiliare Tecnico amministrativo).

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 7, lettere a) e b), decreto-legge n. 184/2015, si procede alla trasformazione dei contratti (Co.co.co., Co.co.pro.) del personale ATA amministrativo, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge con il Ministero della pubblica istruzione, in rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con la conseguente stabilizzazione nei ruoli, nei limiti dei posti all'uopo accantonati.

2. Agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede mediante corrispondente e stabile riduzione degli stanziamenti iscritti sui fondi denominati «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. 01. Ribaudo, Culotta, Censore, Moscatt.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

Sono inclusi, al piano straordinario di assunzione di cui all'articolo 8, quanti prestano la loro attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa e le cooperative formate dagli ex lavoratori socialmente utili.
8. 02. Albanella.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

1. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro la data di svolgimento della prova finale dei suddetti corsi speciali.
8. 03. Iacono.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Piano straordinario di assunzioni di educatori e pedagogisti).

1. A partire dall'anno scolastico 2015/16 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della determinazione dell'organico da effettuarsi secondo quanto stabilito come stabilito dal comma 2 dell'articolo 6, garantisce che tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, di ogni ordine e grado, abbiano nel proprio organico di diritto almeno un educatore. Per l'anno scolastico 2015/16 sono assunti, nei ruoli di educatore:

a) i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito dell'ultimo concorso pubblico per titoli ed esami bandito per le classi di concorso PPPP e L030;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

c) i soggetti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso del personale educativo (PPPP) e L030.

2. A partire dall'anno scolastico 2016/17 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della determinazione dell'organico, da effettuarsi secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 6, garantisce che tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, di ogni ordine e grado, abbiano nel proprio organico di diritto almeno un pedagogista. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, bandisce un concorso per titoli ed esami aperto a tutti coloro clic siano in possesso del diploma di laurea nelle classi di laurea magistrale LM 50 programmazione e gestione dei servizi educativi, LM 57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua o LM 85 scienze pedagogiche ovvero siano in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso L030.
8. 07. Brescia, Marzana, Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

Al fine di garantire un maggior supporto all'attività didattica attraverso un potenziamento della funzionalità organizzativa all'interno delle singole istituzioni scolastiche e al fine di rendere effettiva l'autonomia scolastica, per l'anno scolastico 2015/2016 iL Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) in possesso dei seguenti requisiti:

a) maturazione delle 36 mensilità di servizio, anche non continuative, svolte presso istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;

b) inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato ovvero negli elenchi provinciali ad esaurimento, ovvero nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per le supplenze annuali o fino al termine delle lezioni, ovvero nelle graduatorie di circolo e d'istituto.».
8. 08. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Piano straordinario di assunzione di docenti di sostegno)

1. A partire dall'anno scolastico 2015/16 l'organico dei posti di sostegno, determinato sulla base dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2015/2016, è incrementato fino a coprire il rapporto di un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35 comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e dell'articolo 19 comma 11 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'anno scolastico 2015/16 sono assunti, nei ruoli di educatore:

a) i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito dell'ultimo concorso pubblico per titoli ed esami;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

c) i soggetti in possesso dell'abilitazione per il sostegno.

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-quater, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-ter. I regolamenti determinano risparmi pari a 1,5 miliardi a decorrere dal 2016.

3-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-ter le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-quinquies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-ter le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-ter e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
8. 05. Marzana, Brescia, Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Piano straordinario di assunzioni dei docenti di educazione fisica).

1. A partire dall'anno scolastico 2015/16 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della determinazione dell'organico da effettuarsi secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, garantisce la presenza negli organici di diritto delle scuole primarie di docenti di educazione fisica. A tal fine sono assunti:

a) i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito dell'ultimo concorso pubblico per titoli ed esami bandito per la classe di concorso A029 e A030;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

c) i soggetti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso A029 e A030».
8. 06. Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Chimienti, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola).

1. Ai fini del Piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 8 e per favorire il ricambio generazionale nel comparto scuola, all'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 201 1 n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 449, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 59 e successive modificazioni,».

2. Il beneficio di cui al comma i è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 2.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma i che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2015, di 36 milioni di euro per l'anno 20 1 6, di 3 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 32 milioni di euro per l'anno 2018 e di 28 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 24,

al comma 1, sostituire le parole: 544, 18 milioni nell'anno 2015, 1 .853,35 milioni nell'anno 2016, 1.865,70 milioni nell'anno 2017, 1.909,60 milioni nell'anno 2018, 1.951,20 milioni nell'anno 2019, con le seguenti: 556,1 8 milioni nell'anno 2015, 1.889,35 milioni nell'anno 2016, 1.900,70 milioni nell'anno 2017, 1.941,60 milioni nell'anno 2018, 1.979,20 milioni nell'anno 2019;

al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 12.000.000 euro per l'anno 2015, a 36.000.000 euro per l'anno 2016, a 35.000.000 euro per l'anno 2017, a 32.000.000 euro per l'anno 2018, a 28.000.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle medesime tipologie di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 09. Ghizzoni, Bossa, Fassina.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Piano straordinario di mobilità e nuove regole sulla mobilità).

1. Al Fine di favorire la continuità didattica, di trovare una collocazione ottimale ai docenti soprannumerari ed attenuare il fenomeno dei docenti titolari in sedi lontane dai luoghi di residenza, in conformità alla vigente legislazione nazionale ed europea, i posti di cui al comma 1 dell'articolo 8, così come dettagliati all'articolo 8 della relazione tecnica, prima di essere utilizzati per il piano assunzionale straordinario, devono essere resi disponibili per soddisfare le domande di mobilità di tutti i docenti già in ruolo dopo aver accantonato, nelle rispettive regioni, i posti necessari all'assunzione dei soggetti di cui all'articolo 8 comma 1 lettera a), ed un pari numero di posti da destinare all'assunzione dei soggetti di cui all'articolo 8 comma 1 lettera b). Di detto accantonamento non si tiene conto per i movimenti all'interno di ciascuna regione.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si potrà procedere a nuove assunzioni su posti sui quali non siano state prima esperite le procedure di mobilità, nelle quali dovrà essere comunque destinato non meno del 50 per cento delle disponibilità alla mobilità territoriale.

3. Alle precedenze eventualmente previste dai contratti collettivi sulla mobilità, non potrà essere destinato oltre il 75 per cento dei posti disponibili annualmente in ciascun tipo di mobilità.

4. L'articolo 15 comma 10 bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni alla legge 8 novembre 2013, n. 128, è soppresso.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nulle le disposizioni in materia di mobilità territoriale in contrasto con il presente articolo.
8. 012. De Girolamo.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8 -bis.

1. Al fine di garantire un maggior supporto all'attività didattica attraverso un potenziamento della funzionalità organizzativa all'interno delle singole istituzioni scolastiche e al fine di rendere effettiva l'autonomia scolastica, per l'anno scolastico 2015/2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) in possesso dei seguenti requisiti:

a) maturazione delle 36 mensilità di servizio, anche non continuative, svolte presso istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;

b) inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato ovvero negli elenchi provinciali ad esaurimento, ovvero nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per le supplenze annuali o fino al termine delle lezioni, ovvero nelle graduatorie di circolo e d'istituto.

Conseguentemente dopo il comma 3 dell'articolo 24, aggiungere i seguenti:

3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-quater, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 270 milioni di euro a decorrere dal 2016.

3-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-sexies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-ter e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quinquies e 3-sexies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
8. 01006. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. La validità delle graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 18 luglio 2003, n. 186, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, è prorogata fino al 31 agosto 2017. Le suddette graduatorie sono utilizzate, con riferimento ad ogni anno scolastico, nella misura del cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste di cui al comma 6 del presente articolo, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente di cui all'articolo 1 della stessa legge. Qualora le graduatorie di cui al presente comma siano esaurite prima del 31 agosto 2017, i posti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sono interamente assegnati alla procedura concorsuale prevista dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2003. L'articolo 8, comma 10 della presente legge si applica alle graduatorie di cui ai precedenti periodi a partire dal 10 settembre 2018.

2. Tra i titoli previsti dalla procedura di cui all'articolo 3 della predetta legge 186/2003 si intende anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, svolto con il titolo di qualificazione professionale così come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2012.

3. La percentuale dell'organico dei posti per l'insegnamento della religione cattolica, stabilito dall'articolo 2 della legge 186/2003, è rideterminata negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 rispettivamente nella misura pari all'ottanta per cento e al novanta per cento; a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 è pari al cento per cento.

4. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale docente di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-ter della legge n. 27 del 3 febbraio 2006.
8. 013. Moscatt.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

I posti rimasti vacanti e disponibili dopo l'esaurimento delle Graduatorie ad Esaurimento e delle nomine ai vincitori di concorso, saranno assegnati 50 per cento ai docenti inseriti nelle graduatorie di 2o fascia d'lstituto e 50 per cento agli idonei del concorso indetto con D.D.G. n. 82/2012.
8. 010. Amoddio.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso

di diploma magistrale).

1. I docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro il 2002 sono inseriti nelle Graduatorie a Esaurimento.
8. 011. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

ART. 9.

Sopprimerlo.
*9. 7. Vacca.

Sopprimerlo.
*9. 35. Fioroni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo).

1. In attesa di una nuova disciplina sulla formazione e il reclutamento per la prova ed il periodo di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 438, 438 e 440 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
9. 55. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 11 e alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione VII del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 inerenti il periodo di formazione e di prova).

1. Gli articoli 438, 439 e 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 438. - Norme comuni sul periodo di formazione e di prova. - 1. Il positivo superamento del periodo di formazione e di prova determina la conferma nei ruoli di appartenenza.

2. La validità del periodo di formazione e di prova è subordinata allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico di immissione in ruolo.

3. Il periodo di formazione e di prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dagli accordi collettivi, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le linee guida relative agli indirizzi delle attività di formazione, all'individuazione dei soggetti deputati all'erogazione, al loro svolgimento e alle relative valutazioni. Le attività di formazione sono disciplinate annualmente con decreto direttoriale.

5. I provvedimenti di cui agli articoli 439 e 440 sono definitivi.

Art. 439. - Periodo di formazione e di prova per la conferma in ruolo dei dirigenti scolastici. 1. Il periodo di formazione e di prova per i dirigenti scolastici è valutato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di competenza, anche sulla scorta degli elementi conoscitivi forniti da apposite visite ispettive.

2. Nel corso del periodo di formazione e di prova, sono valutati:

a) il corretto espletamento dei compiti relativi alla funzione di dirigente scolastico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della normativa vigente;

b) l'ottemperanza al codice disciplinare vigente, nonché alla normativa vigente collegata all'esercizio di funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione;

c) le attività di formazione svolte.

3. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di competenza, con parere motivato, conferma il dirigente scolastico in ruolo in caso di esito positivo o lo riconsegna, in caso di esito negativo, al ruolo di appartenenza, sulla base della disciplina prevista dal relativo CCNL.

4. Continuano ad applicarsi le disposizioni previste dai vigenti CCNL dell'Area v della dirigenza scolastica, nelle parti non incompatibili con le presenti disposizioni.

Art. 440. - Anno di formazione e di prova per la conferma in ruolo del personale docente ed educativo. 1. - L'anno di formazione e di prova del personale docente ed educativo è valutato dal dirigente scolastico anche sulla base di una istruttoria di un docente di ruolo al quale sono affidate le funzioni di tutor, sentiti il collegio docenti e il consiglio di istituto, in possesso di abilitazione sulla specifica classe di concorso ovvero, in caso di impossibilità, su classe di concorso affine. Il dirigente scolastico, con parere motivato e documentato, esprime una valutazione positiva o negativa.

2. Nel corso dell'anno di formazione e di prova, sono valutate, anche prevedendo verifiche e ispezioni in classe:

a) le effettive capacità didattico-disciplinari e docimologiche, finalizzate alla progressione degli apprendimenti degli alunni come delineate dalla normativa vigente;

b) il corretto espletamento dei compiti relativi alla funzione docente e l'ottemperanza al codice disciplinare vigente;

c) le attività di formazione svolte.

3. In caso di esito positivo dell'anno di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla conferma in ruolo.

4. In caso di esito negativo del periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo nella pubblica amministrazione, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso.

5. L'anno di formazione e di prova è richiesto anche per i passaggi di cattedra e di grado. In caso di esito negativo, si procede alla restituzione alla cattedra o al grado di provenienza.

2. Il decreto di cui al novellato articolo 438, comma 4 è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 3. Centemero, Palmieri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

1. I docenti immessi in ruolo, secondo quanto stabilito all'articolo 8 della presente legge, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore a 80 giorni nell'anno scolastico.

2. Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.

3. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni.
9. 6. Chimienti.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. Il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo è svolto secondo quanto previsto dal decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297.

Conseguentemente, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 del presente articolo.

1-bis All'articolo 438 decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Durante la prova annuale uno psicologo osserverà i profili psicoattitudinali del personale docente e direttivo in prova, stilando una relazione finale.

1-ter. All'articolo 440, comma 4 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, dopo la parola: «essa» inserire le seguenti «della relazione dello psicologo».
9. 9. Vacca.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo è svolto secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994

Conseguentemente, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 del presente articolo.
9. 8. Vacca.

Al comma 1, dopo le parole: il personale docente ed educativo assunto ai sensi dell'articolo 8, aggiungere le seguenti: nonché il personale ATA dei differenti profili professionali di nuova assunzione all'entrata in vigore della presente legge,.
9. 47. Causin.

Al comma 1, dopo le parole: di formazione e di prova, aggiungere le seguenti: della durata di 180 giorni.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: dell'anno con le seguenti: del periodo;

al comma 4, dopo le parole: anche prevedendo verifiche e ispezioni in classe aggiungere le seguenti: , fermo restando il rispetto della libertà di insegnamento di cui all'articolo 33 della Costituzione Italiana;

al comma 5 sostituire le parole: senza obbligo di preavviso, con le seguenti: con un preavviso di almeno 60 giorni e con atto ufficiale che specifichi le motivazioni della valutazione negativa. Entro 15 giorni dalla comunicazione, il docente può inviare una memoria scritta che è posta agli atti nel fascicolo dell'istruttoria dello stesso e a seguito della quale il dirigente scolastico, sentito il Collegio Docenti, può rivedere la valutazione precedentemente effettuata.
9. 1000. Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In materia di riordino degli organi di rappresentanza dell'istruzione di livello territoriale è ripristinato il Consiglio superiore della pubblica istruzione con competenze e composizione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.
9. 10. Marzana.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e alla verifica delle competenze nella lingua inglese e in informatica, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
9. 49. Santerini, Lo Monte.

Sopprimere il comma 3.

9. 29. Amoddio.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: di prova, inserire le seguenti: le commissioni di valutazione esterne,.
9. 12. Chimienti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte di una commissione interna composta dal dirigente

scolastico e da due docenti a cui sono affidate funzioni di tutor, sulla base di un'istruttoria di una commissione esterna composta da ispettori ministeriali e psicologi.
9. 13. Chimienti.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte da parte del Comitato di Valutazione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base di un'istruttoria svolta da un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.
9. 42. Rampelli.

Al comma 3, sostituire le parole: da parte del dirigente scolastico con le seguenti: da parte del Comitato di Valutazione.

Conseguentemente, sopprimere le parole: sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto.
9. 43. Cristian Iannuzzi.

Al comma 3, sostituire le parole: del dirigente scolastico con le seguenti: del comitato di valutazione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

9. 11. Chimienti, Vacca.

Al comma 3, sostituire le parole: del dirigente scolastico, con le seguenti: di un comitato di valutazione nominato dal collegio dei docenti a inizio anno scolastico e.
9. 1001. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, sostituire le parole: da parte del dirigente scolastico con le parole: da parte del comitato di valutazione.
*9. 33. Terrosi, Iacono.

Al comma 3, sostituire le parole: da parte del dirigente scolastico con le parole: da parte del comitato di valutazione.
*9. 50. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, sostituire le parole: del dirigente scolastico sulla base di un'istruttoria di con le seguenti: del nucleo di valutazione interno composto dal dirigente scolastico, da tre docenti nominati dal Collegio docenti e da.
9. 52. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, sostituire le parole: da parte del dirigente scolastico fino alla fine del comma con le seguenti: da parte del Comitato di valutazione sulla base di un'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.
9. 36. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, dopo le parole: dirigente scolastico aggiungere le seguenti: sentito il Comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del Testo Unico.

Conseguentemente:

al medesimo comma sopprimere le parole da: sentiti il collegio fino alla fine del periodo;

al comma 4 sopprimere le parole: anche prevedendo verifiche ed ispezioni in classe.
9. 1003. Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Carocci, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 3, sostituire le parole: sentiti il con le seguenti: d'intesa con.
9. 4. Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stumpo.

Al comma 3, sostituire le parole: sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto, con le seguenti: sentiti i docenti collaboratori di cui all'articolo 7, comma 5.
9. 46. Causin.

Al comma 3, sopprimere le parole: e il consiglio d'Istituto.
9. 1. Ciracì, Fucci, Marti..

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Il personale ATA dei differenti profili professionali in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico sulla base di un'istruttoria del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor, sentiti i docenti collaboratori di cui all'articolo 7, comma 5.».
9. 45. Causin.

Sopprimere il comma 4.
9. 15. Luigi Gallo.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni, dopo le parole: della ricerca inserire le seguenti: da emanarsi entro il 30 ottobre 2015,;

Conseguentemente, sopprimere le parole: del grado di raggiungimento degli stessi e le parole: anche prevedendo a verifiche e ispezioni.
9. 21. Vacca.

Al comma 4, dopo le parole: della ricerca inserire le seguenti: da emanarsi entro il 30 ottobre 2015.
9. 16. Vacca.

Al comma 4, dopo le parole: della ricerca inserire le seguenti: da emanarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.
9. 1004. Labriola.

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole del grado di raggiungimento degli stessi.
9. 20. Vacca.

Al comma 4, sopprimere le parole: anche prevedendo verifiche e ispezioni in classe.
9. 53. Pannarale, Costantino, Giancarlo Giordano.

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: , anche prevedendo verifiche e ispezioni.
9. 18. Vacca.

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: verifiche e.
9. 19. Vacca.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: degli ispettori ministeriali.
9. 14. Luigi Gallo.

Sopprimere il comma 5.
*9. 30. Amoddio.

Sopprimere il comma 5.
*9. 56. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, l'anno di prova potrà essere ripetuto per un anno il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. Se il personale proviene da altro ruolo docente o della pubblica amministrazione, il dirigente scolastico provvede alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che avrebbe conseguito nel medesimo ruolo.
9. 28. Vallascas, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva.

Al comma 5, premettere il seguente periodo: In caso di valutazione positiva del periodo di formazione e di prova, il docente risulta idoneo al servizio.

Conseguentemente, al primo periodo sostituire le parole: il dirigente scolastico con le seguenti: l'ufficio scolastico regionale.
9. 27. Vacca.

Al comma 5, premettere il seguente periodo: In caso di valutazione positiva del periodo di formazione e di prova, il docente risulta idoneo al servizio.
9. 26. Vacca.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il Dirigente dispone la ripetizione del periodo di prova per un massimo di un anno con la nomina da parte del Collegio dei Docenti di un team di tutor formato da almeno un docente della classe di concorso di riferimento.
9. 41. Rampelli.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: In caso di valutazione negativa, il personale docente viene nuovamente sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui esito positivo è vincolante ai fini dell'effettiva immissione in ruolo. In caso di valutazione negativa del secondo periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso.
9. 1002. Chimienti.

Al comma 5 sostituire le parole: il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. Se, con le seguenti: il Dirigente Scolastico dispone la ripetizione del periodo di prova per un massimo di un anno, con la nomina da parte del collegio dei docenti di un team di tutor. Qualora anche questo secondo anno non abbia dato esito positivo, se.
9. 44. Cristian Iannuzzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. con le seguenti: il Dirigente dispone la ripetizione del periodo di prova per un massimo di 6 mesi, con la nomina da parte del Collegio dei Docenti di un team di tutor.
9. 37. Simonetti, Borghesi.

Al comma 5 dopo la parola: provvede, inserire le seguenti: di concerto con il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
9. 1005. Labriola.

Al comma 5, sostituire le parole: alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obblighi di preavviso con le seguenti: a comunicare l'esito al docente.
9. 5. Marzana.

Al comma 5, primo periodo sostituire le parole: provvede alla dispensa del servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso con le seguenti: decreta il non superamento dello straordinariato e ne dispone la ripetizione, per una sola volta.
9. 54. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso con le seguenti: provvede al rinvio del docente ad una commissione ministeriale che verificherà la valutazione negativa.
9. 25. Simone Valente.

Sopprimere il comma 6.
9. 48. Causin.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I soggetti di cui al comma 2-ter dell'articolo 1, del decreto-legge n. 58 del 7 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 5 giugno 2014, che hanno un contenzioso pendente legato al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004 ovvero avverso la rinnovazione della procedurale concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202 sono ammessi alla frequenza di un corso intensivo di formazione a carattere nazionale al termine del quale sosterranno una prova scritta e una orale non selettive sulle tematiche del corso. A conclusione delle prove verranno inseriti in una graduatoria ad esaurimento.
9. 2. Francesco Saverio Romano.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Giuramento del personale docente al termine del periodo di formazione e di prova).
1. Il personale della scuola, dirigente, docente, educativo ed amministrativo, tecnico, ausiliario (A.T.A), al termine del periodo di formazione e di prova, se positivamente superato, e prima dell'effettiva immissione in ruolo, è tenuto a prestare un giuramento di fedeltà alla Repubblica.

2. Il giuramento di fedeltà di cui al comma i è prestato secondo la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di adempiere ai doveri del mio ufficio nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nell'interesse dell'amministrazione, per il perseguimento del pubblico bene».
9. 01. Centemero, Palmieri.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Articolo 9-bis.
(Modifiche al Capo IV, Titolo I, Parte III e al Capo VI, Titolo Primo, Parte Terza, Sezione IV del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

1. Al Capo IV, Titolo I, Parte III del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2 dell'articolo 492 le lettere «b), c), d), e)» sono sostituite dalle seguenti:

b) sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a 10 giorni;

c) sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da 11 giorni ad un mese;

d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;

e) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;

f) la destituzione»;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 492 è inserito il seguente:

«2-bis. Al personale docente sono inoltre irrogabili, ove ne ricorrano i requisiti, le sanzioni di cui agli articoli 55-bis, comma 7,55-quater e 55-sexies, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

c) l'articolo 494 è sostituito dal seguente:

«Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a 10 giorni e da 11 giorni ad un mese.

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:

a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;

b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;

c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.»;

d) dopo l'articolo 501 è inserito il seguente:

«Art. 501-bis - Competenza all'irrogazione delle sanzioni disciplinari per il personale docente.

1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere a) e b), è il dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica;

2. organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b), c), d) e) ed f), è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale;

3. organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 55-bis, comma 7 e 55-sexies, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, ove l'entità delle sanzioni ivi previste superi il termine temporale dei 10 giorni. Diversamente, nell'ipotesi di irrogazione delle suddette sanzioni fino ad un massimo di 10 giorni, organo competente è il dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica;

4. organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale».

2. Al Capo VI, Titolo Primo, Parte Terza, Sezione IV del decreto legislativo 16 aprile

1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma i dell'articolo 535 i numeri da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1) l'ammonizione;

2) la censura;

3) la sospensione della retribuzione fino a dieci giorni;

4) la sospensione della retribuzione da undici giorni fino ad un mese;

5) la sospensione della retribuzione e dell'insegnamento fino a dieci giorni;

6) la sospensione della retribuzione e dell'insegnamento da undici giorni ad un mese;

7) la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;

8) l'esclusione dall'insegnamento, da un anno a cinque anni;

9) l'esclusione definitiva dall'insegnamento»;

b) Il comma 2 dell'articolo 535 è sostituito dal seguente:

«2. Le sanzioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) del comma i sono inflitte dal dirigente scolastico. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal dirigente dell'ambito territoriale, che per quelle indicate ai numeri 7), 8) e 9) decide su conforme parere del competente Consiglio di disciplina.»;

c) Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«La sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato depennamento dell'aspirante da tutte le graduatorie e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale privo del titolo di abilitazione, resta fermo il successivo diritto di inserimento nelle graduatorie destinate al personale abilitato, una volta acquisiti i relativi titoli».

d) Al comma 1 dell'articolo 536 le parole: «e sanzioni di cui ai numeri 1), 2) e 3 dell'articolo 535» sono sostituite dalle seguenti:

«e sanzioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) dell'articolo 535»;

e) Il comma 2 dell'articolo 536 è sostituito dal seguente:

«2. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica una tra le sanzioni di cui ai n. 3) o 4) dell'articolo 535, in base alla gravità del fatto commesso.»;

f) Al comma 1 dell'articolo 537 le parole: «di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 535» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai numeri 7) e 8) dell'articolo 535».
9. 02. Centemero, Palmieri.

ART. 10.

Sopprimerlo.
10. 5. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Aggiornamento e formazione del docente).

1. Per gli anni 2015 e 2016 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le relative competenze professionali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni tre anni con decreto un Piano nazionale di formazione, coerentemente con le norme contrattuali, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria e le commissioni parlamentari competenti. Il primo decreto dovrà essere adottato entro due mesi dall'approvazione della presente legge.

2. La formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, retribuita, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano dell'offerta formativa di cui agli articoli 2 e 3. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 421,137 milioni per gli anni 2015 e 2016.
10. 31. Vacca, Brescia, Gallo, Marzana.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Aggiornamento e formazione del docente).

1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le relative competenze professionali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni tre anni con decreto un Piano nazionale di formazione, coerentemente con le norme contrattuali, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria e le commissioni parlamentari competenti. Il primo decreto dovrà essere adottato entro due mesi dall'approvazione della presente legge.

2. La formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, retribuita, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano dell'offerta formativa di cui agli articoli 2 e 3. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 421,137 milioni a decorrere dall'anno 2016.
10. 32. Vacca, Marzana, Brescia, Gallo, Valente.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. A partire dall'anno scolastico 2015-16 è istituita la tessera nazionale del docente che attribuisce la gratuità ai musei statali e civici, sconti convenzionati per spettacoli teatrali e cinematografici e convenzioni specifiche con imprese pubbliche e private per acquisto di prodotti e servizi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento. A partire dal 2016 saranno oggetto di deduzioni in sede IRPEF tutte le spese di natura professionale, per l'aggiornamento e l'autoaggiornamento. Per la frequenza a corsi di aggiornamento riconosciuti dal MIUR effettuati a pagamento da parte dei docenti è prevista detrazione fiscale del 50 per cento da computarsi in un triennio.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni a decorrere dall'esercizio 2015, e di 421,137 milioni di euro a decorrere dal 2016.
10. 47. Rampelli.

Sostituirlo con il seguente:

«Articolo 10
(Formazione in servizio del personale docente scolastico).

1. La formazione in servizio di tutti i docenti è obbligatoria, permanente e strutturale ed è connessa allo svolgimento della funzione docente. Essa è coerente con il piano nazionale di formazione e il Piano dell'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche autonome e costituisce uno dei parametri della procedura di valutazione.

2. Le finalità delle attività di formazione dei docenti sono definite da:

a) i Piani nazionali di Formazione triennale;

b) i piani di Miglioramento delle scuole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;

c) le esigenze e i bisogni formativi individuali.

3. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i Piani nazionali di formazione triennali per il personale docente. I Piani sono aggiornati con cadenza annuale con l'indicazione della destinazione delle risorse di cui al comma 5. I Piani contengono anche:

a) individuazione delle aree di intervento ritenute prioritarie in esito ai risultati del Sistema nazionale di Valutazione;

b) le modalità di riconoscimento delle attività formative svolte a cura delle università e delle istituzioni scolastiche ed educative o loro reti, anche nelle modalità tra pari;

c) la definizione di criteri e dei parametri per l'attribuzione di crediti in relazione alle attività formative;

d) la disciplina per l'accreditamento periodico dei soggetti autorizzati ad erogare attività formative del personale scolastico.

4. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Piano Nazionale di formazione triennale, prevede, come priorità nazionale:

a) le innovazioni metodologiche, anche attraverso il rafforzamento delle competenze digitali, della didattica progettuale, collaborativa e interdisciplinare;

b) le competenze linguistiche anche in «Italiano lingua 2» e l'insegnamento secondo la metodologia CLIL;

c) l'inclusione scolastica, con particolare riguardo agli alunni e studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali.

5. All'inizio di ogni anno scolastico, a partire dall'anno 2015/2016, le istituzioni scolastiche definiscono le attività formative rivolte ai docenti delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive, coerenti con i piani degli studi personalizzati ricompresi nei Piani Educativi Individualizzati e nei Piani Didattici Personalizzati (PDP) nel caso di alunni con bisogni educativi speciali certificati, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

6. Tutti i docenti delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali sono tenuti a partecipare alle attività formative sulla didattica inclusiva, realizzate in collaborazione con università, centri di ricerca, enti accreditati, Centri territoriali di Supporto, Centri Territoriali per l'inclusione o da esperti segnalati anche dalle associazioni di settore che si occupano di disabilità. Tali attività rientrano nella formazione di cui al comma 1.

7. Il personale ATA partecipa ad iniziative di aggiornamento e formazione su tematiche inerenti la disabilità ed altri bisogni educativi speciali nell'ambito del piano di formazione.

8. I dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative partecipano ad iniziative di formazione e aggiornamento professionale, sugli aspetti organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.

9. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri e le modalità di formazione in materia di inclusione scolastica dei docenti, dei dirigenti e del personale ATA, d'intesa con le organizzazioni sindacali, prevedendo adeguate attività di certificazione, valutazione e monitoraggio.

10. Per la creazione e il sostegno del sistema nazionale di formazione di cui ai commi 1, 2 e 3 e per le attività di formazione di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni a decorrere dall'esercizio 2015, e di ulteriori 40 milioni di euro a decorrere dal 2016.
10. 1002. Centemero, Palmieri, Lainati.

Sopprimere il comma 1.
10. 4. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3; al comma 4 dopo le parole: obbligatoria, inserire la seguente: retribuita e sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e 421,137 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
10. 17. Luigi Gallo, Brescia, Vacca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti delle scuole statali e paritarie, nonché di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

Conseguentemente sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.

4. Le linee-guida di cui al comma 1 devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (e-learning) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.
10. 44. Simonetti, Borghesi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A partire dall'anno scolastico 20115-16 è istituita la tessera nazionale del docente che attribuisce la gratuità ai musei statali e civici, sconti convenzionati per spettacoli teatrali e cinematografici e convenzioni specifiche con imprese pubbliche e private per l'acquisto di prodotti e servizi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento. Per la frequenza di corsi di aggiornamento riconosciuti dal MIUR effettuati a pagamento da parte dei decenti è prevista la detrazione fiscale del 50 per cento da computarsi in un triennio.
10. 48. Cristian Iannuzzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, è istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che attribuisce l'accesso gratuito ai musei statali e civici, sconti e convenzioni per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di natura didattico-scientifica, di pubblicazioni e di riviste riferite alle materie d'insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, sconti e convenzioni per l'accesso a spettacoli teatrali e cinematografici e convenzioni specifiche con imprese pubbliche e private per l'acquisto di prodotti e servizi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento.
10. 26. Chimienti, Marzana, Vacca.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: continua dei docenti aggiungere le seguenti: e del personale amministrativo e tecnico.

Conseguentemente:

a) al medesimo periodo, dopo le parole: formazione del docente aggiungere le seguenti: e del personale amministrativo e tecnico.

b) nella rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e del personale amministrativo e tecnico.
10. 1. Ciracì, Altieri, Fucci, Marti.

Al comma 1 primo periodo, dopo le parole: formazione continua dei docenti inserire le seguenti: presso la scuola statale e scuole paritarie.

Conseguentemente:

ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n.190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 300 milioni a decorrere dal 2016.
10. 43. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del docente di ruolo con le seguenti: dei docenti di ruolo e con contratto a termine.
10. 29. Vacca, Marzana, Brescia, Gallo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del docente di ruolo con le seguenti: dei docenti di ruolo e con contratto a tempo determinato.
10. 13. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: con l'esclusione dei docenti di religione;

b) al secondo periodo, dopo le parole: per ciascun anno scolastico, aggiungere le seguenti: è finalizzata all'esclusivo aggiornamento relativo alla materia d'insegnamento e;

c) al secondo periodo, le parole: per l'acquisto di hardware e software, sono sostituite dalle seguenti: per l'acquisto od il rinnovo di software e, nel limite di non più di un'unità ogni cinque anni, di hardware,

d) al secondo periodo, le parole: iniziative coerenti con le attività individuate sono sostituite dalle seguenti: iniziative strettamente connesse alle attività individuate.

Conseguentemente al comma 2, le parole: di assegnazione e di utilizzo sono sostituite dalle seguenti: di assegnazione ed i limiti di utilizzo.
10. 1003. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di ogni ordine e grado, aggiungere le seguenti: con l'esclusione dei docenti di religione.
10. 52. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La Carta, dell'importo nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico deve essere utilizzata per l'iscrizione a corsi e seminari per attività di aggiornamento e di qualificazione professionali, la cui frequenza è attestata dal conseguimento di crediti formativi, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano di offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 4.
10. 46. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: di libri e.

Conseguentemente:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ed eventi culturali, sostituire la parola: nonché con la parola: e;

al comma 1, al termine del secondo periodo aggiungere le parole: individuate nel Piano di formazione del personale dell'istituzione scolastica in cui i docenti prestano servizio;

al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti i criteri di accreditamento dei soggetti deputati all'erogazione di attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, favorendo la collaborazione e cooperazione tra scuole e sistema di alta formazione e gli accordi di rete tra le scuole per lo sviluppo di centri territoriali per la formazione permanente, nonché i criteri di accreditamento dei corsi offerti;

al comma 4, dopo le parole: rappresentative di categoria aggiungere le parole: e sono inserite nel piano di formazione del personale dell'istituzione scolastica.
10. 10. Centemero, Palmieri.

Al comma 1 sostituire le parole: per l'acquisto di hardware e software con le seguenti: per l'acquisto di materiali didattici, software specifici per l'insegnamento nell'ambito dell'autonomia didattica riconosciuta ai docenti.
10. 27. Pisano, Gallo.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: delle competenze professionali inserire le seguenti: secondo gli obiettivi formativi definiti dal collegio dei docenti nel Piano annuale di cui all'articolo 66 del CCNL del Comparto scuola.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per la frequenza dei corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali può essere utilizzato fino al 20 per cento del valore della Carta.
10. 49. Santerini, Lo Monte.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: delle competenze professionali, inserire le seguenti: purché riconosciuti e/o svolti da enti accreditati alla formazione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a norma del decreto ministeriale 177 del 2000.

10. 36. Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 1, dopo le parole: qualificazione delle competenze professionali, inserire le seguenti: , per iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, e/o specialistica, e/o a ciclo unico, inerenti il profilo professionale, iscrizione a corsi post lauream e/o master inerenti il profilo professionale.
10. 11. Pilozzi, Malpezzi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: professionali, inserire le seguenti: per iniziative finalizzate a prevenire o curare lo stress professionale e il logoramento psicofisico.
10. 1001. Labriola.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: , per rappresentazioni fino a: comma 4.
10. 28. Pisano, Luigi Gallo.

Al comma 1, sopprimere le parole: per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali.
10. 45. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: cinematografiche, aggiungere le seguenti: per eventi musicali.
10. 37. Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Sopprimere il comma 2.
10. 3. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

Sopprimere il comma 3.
10. 2. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

Al comma 3, sostituire le parole: 381,137 milioni a decorrere dall'esercizio 2015 con le seguenti: 381,137 milioni per l'esercizio 2015 e 281,137 a decorrere dall'esercizio 2016.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 15 con il seguente:

Art. 15.

(Cinque per mille Scuola).

1. A decorrere dall'anno finanziario 2016, in sede di dichiarazione dei redditi e fermo quanto già dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa, di seguito denominato «5 per mille Scuola» al sostegno delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

2. La quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche in base alla scelta del contribuente è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per essere destinata alle singole istituzioni in misura proporzionale, ferma restando la destinazione di quota parte della somma complessiva pari al 20 per cento, alle istituzioni poste in zone a basso reddito secondo i criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Per la liquidazione della quota del «5 per mille Scuola» è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.
10. 53. Santerini, Lo Monte.

Sopprimere il comma 4.
10. 15. Vacca, Brescia, Marzana, Gallo.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale o, qualora non fossero retribuibili, svolte in orario di servizio. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e dei risultati emersi dai Piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
10. 34. Vallascas, Vacca, Valente, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Gallo, D'Uva.

Al comma 4, premettere le seguenti parole: Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente.
10. 35. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Al comma 4 sostituire il primo periodo con il seguente: La formazione in servizio dei docenti è retribuita, obbligatoria, permanente e strutturale.
10. 21. Chimienti, Marzana, Brescia.

Al comma 4 sostituire il primo periodo con il seguente: La formazione in servizio dei docenti è retribuita, permanente e strutturale.
10. 22. Chimienti, Vacca, Marzana.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: di ruolo.
10. 25. Chimienti, Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 4, dopo le parole: dei docenti di ruolo inserire le seguenti: presso le scuole statali e paritarie.

Conseguentemente:

Ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 300 milioni a decorrere dal 2016.
10. 42. Simonetti, Borghesi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di ruolo, inserire le seguenti: e non.
10. 23. Chimienti, Vacca, Brescia.

Al comma 4 dopo le parole: di ruolo è inserire le seguenti: retribuita se.
10. 24. Luigi Gallo, Marzana.

Al comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche con le seguenti: I contenuti e i criteri secondo cui si svolgono le attività di formazione sono individuate dalle singole istituzioni scolastiche.
10. 9. Palmieri.

Al comma 4 dopo le parole: istituzioni scolastiche inserire le seguenti parole: e dovrà prevedere corsi di informatica obbligatori per l'utilizzo degli strumenti elettronici obbligatori.
10. 16. Vacca, Marzana, Gallo, Brescia.

Al comma 4 dopo le parole: di cui all'articolo 2 inserire le seguenti: con le ultime ricerche in campo didattico e pedagogico.
10. 14. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia.

Al comma 4, dopo le parole: dell'università e della ricerca, inserire le seguenti: tenuto conto delle indicazioni fornite dalle realtà associative facenti parte del Forum delle associazioni professionali dei docenti e dirigenti della scuola (FONADDS) e.
10. 8. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: sentite con le seguenti: a seguito di contrattazione con le.
10. 20. Marzana, Gallo, Brescia, Chimienti.

Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: e le associazioni professionali accreditate.
*10. 51. Pannarale, Costantino, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: e le associazioni professionali accreditate.
*10. 7. Centemero, Palmieri, Lainati.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. La programmazione dell'orario di lavoro prevista per le attività di formazione di cui al comma 4 del presente articolo e il trattamento economico sono definite a seguito di contrattazione con le RSU.
10. 18. Marzana, Gallo, Chimienti, Vacca.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Ai fini della predisposizione delle attività di formazione, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, possono organizzare i propri percorsi in collaborazione con associazioni professionali di docenti, università ed enti di ricerca.
10. 6. Centemero, Palmieri, Lainati.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis) Incrementare l'organizzazione dei corsi di formazione, secondo quanto previsto dal CCNL comparto scuola 1998/2001, articolo 46, in modo che ciascuna istituzione scolastica, anche attraverso un piano triennale di formazione, sia in grado di formare tutti i collaboratori scolastici presenti in organico idonei ad assolvere le mansioni previste dall'assistenza di base agli alunni portatori di handicap».

Conseguentemente:

al comma 3 sostituire le parole: 381,137 milioni di euro con le seguenti: 371,137 milioni di euro;

e al comma 5 sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 50 milioni.
10. 1000. Marzana.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Incrementare l'organizzazione dei corsi di formazione, secondo quanto previsto dal CCNL comparto scuola 1998/2001, articolo 46, in modo che ciascuna istituzione scolastica, anche attraverso un piano triennale di formazione, sia in grado di formare tutti i collaboratori scolastici presenti in organico idonei ad assolvere le mansioni previste dall'assistenza di base agli alunni portatori di handicap.
10. 19. Marzana, Gallo, Brescia, Vacca.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e 421,137 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, sopprimere i commi 1, 2 e 3.
*10. 12. Marzana.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e 421,137 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, sopprimere i commi 1, 2 e 3.
*10. 30. Vacca, Marzana, Gallo.

Al comma 5, dopo le parole: realizzazione delle attività formative inserire le seguenti: a beneficio della scuola statale e paritaria.

Conseguentemente:

ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella c allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle datazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 300 milioni a decorrere dal 2016.
10. 41. Simonetti, Borghesi.

Al comma 5 sostituire le parole: 40 milioni di euro annui con le seguenti: 240 milioni di euro annui.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.
10. 33. Luigi Gallo.

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Art. 10-bis.

(Formazione in servizio del personale docente e del personale scolastico per gli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali).

1. La formazione in servizio di tutti i docenti è obbligatoria, permanente e strutturale ed è connessa allo svolgimento della funzione docente. Essa è coerente con il Piano Nazionale di formazione e il Piano dell'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche autonome e costituisce uno dei parametri della procedura di valutazione.

2. Le finalità delle attività di formazione dei docenti sono definite da:

a) i Piani Nazionali di Formazione triennale;

b) i Piani di Miglioramento delle scuole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;

c) le esigenze ed i bisogni formativi individuali.

3. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i Piani Nazionali di formazione triennali per il personale docente. I Piani sono aggiornati con cadenza annuale con l'indicazione della destinazione delle risorse di cui al comma 5. I Piani contengono anche:

a) individuazione delle aree d'intervento ritenute prioritarie in esito ai risultati del Sistema Nazionale di Valutazione;

b) le modalità di riconoscimento delle attività formative svolte a cura delle università e delle istituzioni scolastiche ed educative o loro reti, anche nelle modalità tra pari;

c) la definizione di criteri e dei parametri per l'attribuzione di crediti in relazione alle attività formative;

d) la disciplina per l'accreditamento periodico dei soggetti autorizzati ad erogare attività formative al personale scolastico.

4. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Piano Nazionale di formazione triennale, prevede, come priorità nazionali:

a) le innovazioni metodologiche, anche attraverso il rafforzamento delle competenze digitali, della didattica progettuale, collaborativa e interdisciplinare;

b) le competenze linguistiche anche in «Italiano Lingua 2» e l'insegnamento secondo la metodologia CLIL;

c) l'inclusione scolastica, con particolare riguardo agli alunni e studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali.

5. All'inizio di ogni anno scolastico, a partire dall'anno 2015/2016, le istituzioni scolastiche definiscono le attività formative rivolte ai docenti delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive, coerenti con i piani degli studi personalizzati ricompresi nei Piani Educativi Individualizzati e nei Piani Didattici Personalizzati (PDP) nel caso di alunni con bisogni educativi speciali certificati, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

6. Tutti i docenti delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali sono tenuti a partecipare alle attività formative sulla didattica inclusiva, realizzate In collaborazione con università, centri di ricerca, entri accreditati, Centri territoriali di Supporto, Centri Territoriali per l'inclusione o da esperti segnalati anche dalle associazioni di settore che si occupano di disabilità. Tali attività rientrano nella formazione di cui al comma 1.

7. Il personale ATA partecipa ad iniziative di aggiornamento e formazione su tematiche inerenti la disabilità ed altri bisogni educativi speciali nell'ambito del piano di formazione.

8. I dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative partecipano ad iniziative di formazione e aggiornamento professionale, sugli aspetti organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.

9. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri e le modalità di formazione in materia di inclusione scolastica dei docenti, dei dirigenti e del personale ATA, d'intesa con le organizzazioni sindacali, prevedendo adeguate attività di certificazione, valutazione e monitoraggio.

10. Per la creazione e il sostegno del sistema nazionale di formazione di cui ai commi 1, 2, 3 e per le attività di formazione di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di ero 15 milioni e a decorrere dall'anno 2016, la spesa di euro 40 milioni.
10. 01. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Nei limiti di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 al fine di sostenere la formazione continua degli studenti, è istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dello studente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominate di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitate, di natura didattico-scientifica, di pubblicazioni e di riviste riferite alle materie di studio, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi di approfondimento. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 1.

Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 10 sostituire le parole: 381,137 con le seguenti: 366,137.
10. 02. Luigi Gallo, Vacca, Brescia.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 11.
(Finanziamento del Fondo unico per l'edilizia scolastica).

1. Al fine di incrementare le risorse destinate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, a decorrere dall'anno 2016, sono stanziati ulteriori 200 milioni annui che confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
11. 10. Vacca, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Marzana, Chimienti, D'Uva, Luigi Gallo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Potenziamento dell'efficacia degli interventi didattici ed educativi del personale docente).

1. Per il potenziamento dell'efficacia degli interventi didattici ed educativi del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministero dell’ istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Dirigente scolastico di concerto con il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto propone annualmente l'assegnazione di una somma del fondo di cui al comma destinandola all'attività di potenziamento, verifica, ricerca-azione, diagnosi e interventi nell'ambito della qualità dell'insegnamento, del rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, della progettualità nella metodologia didattica utilizzata, dell'innovatività e del miglioramento complessivo della scuola.

3. La definizione delle linee generali delle attività e degli interventi di cui al comma 2 è affidata a un Comitato di autovalutazione rinnovato ogni tre anni, costituito da rappresentanti eletti tra docenti, genitori, personale ATA e studenti, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado; la consistenza numerica di detto Comitato è definita in misura proporzionale alle dimensioni dell'istituzione scolastica con apposita delibera dal Consiglio d'Istituto. L'elaborazione e la concreta attuazione delle proposte sarà affidata dal Comitato di autovalutazione al personale scolastico, che potrà servirsi di consulenze esterne e che dovrà documentare i percorsi attivati e i risultati raggiunti.
11. 1005. Cristian Iannuzzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

1. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Con modalità da definire in sede di contrattazione all'Aran, entro 60 giorni dall'approvazione della legge, sono definiti i criteri di assegnazione annuale al personale della suddetta somma, ferme restando le finalità di destinazione, di cui al comma 3 successivo.

3. Con decorrenza 1o settembre 2016, in coerenza con le finalità dell'organico funzionale e per promuovere l'attuazione dei Piani dell'offerta formativa di istituto, il fondo dell'istituzione scolastica di cui all'articolo 84 del Contratto collettino nazionale di lavoro del comparto scuola vigente è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2016 e di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 3:

a) quanto a 200 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente;

b) quanto a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

1) i commi 1,2 e 3 dell'articolo 10 sono soppressi;

2) mediante riduzione, fino al soddisfacimento del fabbisogno residuale, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 1010. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per la valorizzazione delle competenze del personale docente il MIUR stanzia con decreto 200 milioni di euro annui per i fondi MOF da destinare all'implementazione delle funzioni strumentali, dei collaboratori e delle altre figure di supporto al dirigente scolastico».

Conseguentemente:

a) alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «del merito»;

b) alla rubrica, sopprimere i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 7.
11. 9. Vacca.

Al comma 1, sostituire le parole: Per la valorizzazione del merito del personale docente con le seguenti: «Per il potenziamento dell'efficacia degli interventi didattici ed educativi del personale docente».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Potenziamento dell'efficacia degli interventi didattici ed educativi dei personale docente.
11. 54. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, sopprimere le parole: «del merito».

Conseguentemente:

a) alla rubrica sopprimere le parole: «del merito»;

b) al comma 3, sopprimere le parole: «merito del».

11. 22. Luigi Gallo.

Al comma 1 sostituire le parole: «del merito» con le seguenti: «della formazione» e

sopprimere le parole da: «ripartito a livello territoriale» fino alla fine del comma».

Conseguentemente, al medesimo articolo:

a) sostituire il comma 2, con il seguente: «2. Il fondo di cui al comma 2 è destinato alla retribuzione spettante al personale docente per le attività opzionali di formazione. Con successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria, sono definite i criteri di riparto del Fondo nonché le attività di formazione»;

b) sopprimere il comma 3.
11. 11. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 1, dopo le parole: «del personale docente» inserire le seguenti: «del comparto scuola statale e paritaria».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 300 milioni a decorrere dal 2016».
11. 47. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: dotazione organica dei docenti aggiungere le seguenti: considerando altresì i fattori di complessità delle Istituzioni Scolastiche e delle aree a maggiore rischio educativo.
11. 45. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 1, dopo le parole: dei docenti inserire le seguenti: e al tasso di dispersione scolastica.
11. 7. Luigi Gallo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2015, per le carriere dei professori delle istituzioni AFAM sono adottati i criteri e i parametri utilizzati per l'adeguamento delle carriere dei docenti universitari. L'equiparazione economica e giuridica è effettuata nell'arco di 5 anni in scaglioni articolati in rapporto alla fascia e all'anzianità di servizio, stabiliti con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è data piena attuazione al regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999».

Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 10 sostituire le parole: «381, 137» con: «371, 137».
11. 25. Marzana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle reti di scuole è istituito il comitato di valutazione previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999, composto da un docente, provvisto di specifiche competenze, rappresentante di ciascuna istituzione scolastica della rete eletto in seno al collegio docenti, incaricato di provvedere alla valutazione della qualità delle istituzioni scolastiche sulla base di parametri stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sulla base dei dati, pubblicati nel portale di cui all'articolo 14, il MIUR predispone gli interventi compensativi per le istituzioni che presentano maggiori difficoltà, come il supporto di docenti tutor nella didattica e nella collocazione di risorse aggiuntive. Il comitato di valutazione ogni anno invia una relazione al «Comitato scientifico nazionale per l'attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo dell'insegnamento» istituito con decreto ministeriale del 19 marzo 2013».

Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 10 sostituire le parole: «381, 137» con: «371, 137».
11. 24. Marzana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle reti di scuole è istituito il comitato di valutazione previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, composto da un docente, dotato di specifiche competenze, rappresentante di ciascuna istituzione scolastica della rete eletto in seno al collegio docenti, incaricato di attestare la valutazione qualitativa del lavoro educativo-didattico dei docenti delle istituzioni della rete scolastica sulla base di parametri stabiliti con decreto del ministero dell'istruzione da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
11. 23. Marzana.

Sopprimere il comma 2.
11. 27. Chimienti.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al fine di migliorare l'offerta formativa è istituito il comitato di valutazione della rete delle istituzioni scolastiche,rinnovato a cadenza triennale, quale organismo tecnico-scientifico con il compito di valutare la qualità delle istituzioni scolastiche.

2-bis. Ciascuna rete di scuole istituisce il comitato di cui al comma 1. Il comitato è composto dai rappresentanti del personale scolastico e dei genitori, eletti dai componenti della categoria di appartenenza. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati la composizione, le competenze, la sede, le modalità di funzionamento, i criteri e la procedura di valutazione garantendo in particolare:

a) la promozione della valutazione interna delle istituzioni scolastiche;

b) la verifica dell'organizzazione ai fini dell'efficacia e dell'efficienza della gestione delle istituzioni scolastiche;

c) la valutazione dei livelli professionali dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA ed educativo.

2-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica, entro il 31 luglio, nel proprio sito istituzionale i risultati della valutazione svolta dai comitati.

2-quater. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'implementazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e per la realizzazione del comitato di cui al comma 1».
11. 1001. Marzana.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il dirigente scolastico, sentiti il collegio dei docenti e il consiglio di istituto, fissa a inizio di ogni anno scolastico i criteri, basati su principi di merito e di trasparenza, per la assegnazione annuale di una somma del fondo di cui al comma 1 al personale docente, di cui al medesimo comma 1, sulla base della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, di progettualità nella metodologia didattica utilizzata, di innovatività e di contributo al miglioramento complessivo della scuola. La predetta valutazione è effettuata dal dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, istituito presso ciascuna istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».
11. 6. Centemero, Palmieri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. «Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui, a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con modalità da definire in sede di contrattazione all'Aran, entro 60 giorni dalla approvazione della legge, sono definiti i criteri di assegnazione annuale al personale della suddetta somma, ferme restando le finalità di destinazione di cui al comma 3 successivo. Con decorrenza 1o settembre 2015 in coerenza con le finalità dell'organico funzionale e per promuovere l'attuazione dei POF di istituto, il fondo della istituzione scolastica di cui all'articolo 84 del CCNL scuola vigente, incrementato di 700 milioni di euro».
11. 40. Terrosi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I docenti che vogliono partecipare all'assegnazione di risorse aggiuntive per il proprio lavoro presentano dei progetti che saranno valutati da un'apposita commissione di docenti. I progetti che hanno carattere interdisciplinare e fanno ricorso a nuove metodologie, anche di tipo informatico, avranno un esplicito riconoscimento nella valutazione complessiva. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la composizione della commissione dei docenti».
11. 57. Binetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il dirigente scolastico, annualmente, sottopone all'approvazione del Consiglio di Istituto, del Comitato tecnico-scientifico, ove istituito, del Comitato di Valutazione e del Nucleo di autovalutazione, in seduta comune, i criteri della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, di progettualità nella metodologia didattica utilizzata, di innovazione e di contributo al miglioramento complessivo della scuola. Sulla base dei criteri approvati, il dirigente scolastico, individua i docenti meritevoli e assegna quanto previsto al comma 1».
11. 32. Burtone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione.
11. 44. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, e acquisito il parere del comitato di valutazione del servizio dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, assegna annualmente una somma del fondo di cui al comma 1 al personale docente, di cui al medesimo comma 1, definendo in sede di contrattazione integrativa di istituto i criteri di ripartizione della somma.
11. 46. Fioroni.

Al comma 2, sostituire le parole: il dirigente scolastico, con le seguenti: Il comitato di valutazione previsto dall'articolo 10, comma 1, del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999.
11. 29. Marzana.

Al comma 2,apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: il dirigente scolastico inserire le seguenti: sulla base delle risultanze di valutazione di un corpo ispettivo autonomo e appositamente formato a questo scopo, da istituirsi con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, e;

b) sostituire le parole: della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti con te seguenti: della disponibilità alla formazione continua e all'aggiornamento, con particolare riferimento alle pratiche didattiche innovative finalizzate all'inclusione degli alunni disabili e degli studenti con bisogni educativi speciali, della valutazione delle competenze didattico-disciplinari, della capacità di propiziare una relazione educativa significativa con gli studenti anche attraverso modalità relazionali che incentivino l'apprendimento degli alunni con maggiori difficoltà, della gestione corretta del processo di apprendimento e della capacità di instaurare processi cooperativi e collaborativi con gli altri docenti e in ragione dei risultati ottenuti in termini.
11. 1002. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo le parole: il dirigente scolastico, inserire le seguenti: sulla base delle risultanze di valutazione di un corpo ispettivo autonomo e appositamente formato a questo scopo, da istituirsi con decreto, del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, e.

Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, con le seguenti: della valutazione delle competenze didattico-disciplinari, della capacità di propiziare una relazione educativa significativa con gli studenti anche attraverso modalità relazionali che incentivino l'apprendimento degli alunni con maggiori difficoltà, della gestione corretta del processo di apprendimento e della capacità di instaurare processi cooperativi e collaborativi con gli altri docenti e in ragione dei risultati ottenuti in termini.
11. 15. Chimienti.

Al comma 2, dopo le parole: il dirigente scolastico, inserire le seguenti: sulla base delle risultanze di valutazione di un corpo ispettivo autonomo e appositamente formato a questo scopo, da istituirsi con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, e.
11. 16. Chimienti.

Al comma 2, dopo le parole: Il dirigente scolastico, inserire le seguenti: previa delibera del collegio dei docenti.
11. 51. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, sostituire le parole: Il dirigente scolastico, sentito il consiglio d'istituto, con le seguenti: il collegio dei docenti.
11. 21. Luigi Gallo.

Al comma 2, sopprimere le parole: sentito il Consiglio di Istituto.
11. 3. Ciracì, Fucci, Marti.

Al comma 2, sostituire le parole: sentito il consiglio d'istituto assegna annualmente una somma con le seguenti: di concerto con il collegio dei docenti e il consiglio di istituto propone annualmente l'assegnazione di una somma.
*11. 49. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, sostituire le parole: sentito il consiglio d'istituto assegna annualmente una somma con le seguenti: di concerto con il collegio dei docenti e il consiglio di istituto propone annualmente l'assegnazione di una somma.
*11. 55. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, sostituire le parole: sentito il consiglio d'istituto con le seguenti: sentiti i docenti collaboratori di cui all'articolo 7, comma 5.
11. 56. Causi.

Al comma 2, sostituire le parole: sentito il consiglio d'istituto con le seguenti: sentito il collegio docenti.
11. 42. Sgambato.

Al comma 2, sostituire le parole: sentito il consiglio d'istituto con le seguenti: a seguito di contrattazione decentrata di istituto con le Rappresentanti sindacali unitarie di istituto.

11. 59. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 2, le parole: sentito il consiglio d'istituto sono sostituite dalle seguenti parole: sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e sentito il Consiglio di Istituto e le parole: al rendimento scolastico degli alunni e degli studenti" sono soppresse.
11. 1000. Pagano.

Al comma 2, sostituire le parole: sentito il consiglio d'istituto con le seguenti: sulla base dei criteri formulati dal Consiglio di Istituto e su proposta del Collegio dei docenti.
11. 58. Santerini, Caruso, Lo Monte.

Al comma 2, sostituire la parola: sentito con le seguenti: di concerto con.
*11. 20. Chimienti.

Al comma 2, sostituire la parola: sentito con le seguenti: di concerto con.
*11. 48. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, sostituire la parola: sentito con le seguenti: di concerto con.
*11. 52. Labriola.

Al comma 2, sostituire la parola: sentito con le seguenti: in accordo con.
11. 19. Chimienti.

Al comma 2, sostituire la parola: sentito con le seguenti: con l'approvazione del.
11. 4. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: sulla base della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti.
11. 28. Chimienti.

Al comma 2, sostituire le parole da: della valutazione fino alla fine del comma con le seguenti: delle ore aggiuntive svolte per attività didattiche nel proprio istituto e per la formazione.
11. 12. Luigi Gallo.

Al comma 2, sostituire le parole: della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti con le seguenti: della valutazione delle competenze didattico-disciplinari, della capacità di propiziare una relazione educativa significativa con gli studenti anche attraverso modalità relazionali che incentivino l'apprendimento degli alunni con maggiori difficoltà, detta gestione corretta del processo di apprendimento e della capacità di instaurare processi cooperativi e collaborativi con gli altri docenti e in ragione dei risultati ottenuti in termini.
11. 17. Chimienti.

Al comma 2, sostituire le parole: della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti con le seguenti: della disponibilità alla formazione continua e all'aggiornamento, con particolare riferimento alle pratiche didattiche innovative finalizzate all'inclusione degli alunni disabili e degli studenti con bisogni educativi speciali.
11. 18. Chimienti.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti.
11. 26. Brescia.

Al comma 2, sostituire le parole: di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti con le seguenti: capacità di propiziare relazioni educative significative con gli studenti attraverso modalità didattico-disciplinari che incentivino gli apprendimenti.
11. 13. Chimienti.

Al comma 2, sostituire le parole: di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti con le seguenti: di sviluppo di modalità relazionali che incentivino gli apprendimenti degli studenti con maggiori difficoltà.
11. 14. Chimienti.

Al comma 2, dopo la parola: innovatività inserire le seguenti: del contesto sociale in cui è inserita la scuola, di mantenimento della scolarizzazione.
11. 30. Marzana.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le iniziative di aggiornamento professionale di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche e la valorizzazione professionale dei docenti sono definite a seguito di contrattazione con le RSU, in deroga a quanto disposto dalla legge n. 15 del 4 marzo 2009 e dal decreto legislativo n. 150 del 2009.

11. 31. Marzana.

Al comma 3 dopo le parole: retribuzione accessoria aggiungere le seguenti: Come tale deve essere oggetto di contrattazione in sede di RSU di Istituto.
11. 1006. Cristian Iannuzzi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e come tale deve essere oggetto di contrattazione in sede di RSU di Istituto.
*11. 50. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e come tale deve essere oggetto di contrattazione in sede di RSU di Istituto.
*11. 53. Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini del recupero delle professionalità acquisite e del riconoscimento del merito è istituito un elenco nazionale dove inserire in graduatoria, in base al servizio svolto e ai titoli posseduti, gli assistenti amministrativi che hanno svolto la funzione di DSGA per almeno 3 anni, anche non continuativi, dal 2000 al 2015. Nell'elenco nazionale saranno prioritariamente inseriti in testa coloro che hanno partecipato con esito positivo alla mobilità professionale e che non hanno otenuto il passaggio (dall'area B all'area D) e, a seguire, tutti coloro che hanno maturato il diritto.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del personale amministrativo.
11. 1. Ciracì, Altieri, Fucci, Marti, Centemero.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della valorizzazione professionale del personale docente è istituita la figura del docente mentor, che svolge funzioni di supporto didattico, di coordinamento delle attività di formazione, aggiornamento e valutazione dei docenti, nonché le funzioni proprie del profilo di appartenenza e può svolgere, altresì, funzioni di tutoraggio dei docenti in periodo di formazione e prova. Il mentor è individuato dal dirigente scolastico, sentito il collegio docenti, tra coloro che abbiano maturato un congruo numero di anni di servizio a tempo indeterminato e che siano in possesso di titoli didattici, formativi e professionali adeguati. Il dirigente scolastico può inoltre determinare con l'atto di nomina le modalità di esonero dal servizio di docenza, ove predetto esonero sia ritenuto necessario al fine di un più efficace svolgimento della funzione in oggetto.
11. 5. Centemero, Palmieri, Lainati.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11.

(Valutazione scolastica).

1. Al decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dall'anno scolastico 2015/16 la valutazione del comportamento è espressa mediante l'attribuzione di giudizi sintetici: non sufficiente; sufficiente, buono, distinto, ottimo»;

b) sostituire il comma 3 dell'articolo 2: «La valutazione del comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e può determinare la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo»;

c) sostituire il comma 1 dell'articolo 3: «Dall'anno scolastico 2015/2016, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni è espressa con giudizio sintetico (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo); la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria viene effettuata su apposito modello stabilito con decreto ministeriale e mediante i seguenti livelli: iniziale, di base, intermedio, avanzato. Nelle classi intermedie viene effettuata una attestazione dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalla Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale del 16 dicembre 2012»;

d) il comma 2 dell'articolo 3 è così sostituito: «Dall'anno scolastico 2015/2016, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni, nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo, sono effettuate mediante l'attribuzione di giudizi sintetici (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo). La certificazione delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado viene effettuata su apposito modello stabilito con decreto ministeriale e mediante i seguenti livelli: iniziale, di base, intermedio, avanzato. Nelle classi intermedie viene effettuata una attestazione dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalla Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale del 16 dicembre 2012»;

e) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «3. Alla scuola secondaria di primo grado l'ammissione degli studenti alle classi successive, ovvero all'esame di stato a conclusione del ciclo, è deliberata, a maggioranza di due terzi, dal consiglio di classe»;

f) il comma 3-bis è soppresso;

2. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente: «4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo, deliberato a maggioranza dei due terzi dal consiglio di classe, è espresso dalla certificazione delle competenze e dalla valutazione degli apprendimenti dall'alunno, espressa con il giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto, ottimo). In caso di esito negativo il giudizio è «non licenziato»».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 2 è soppresso;

b) al comma 3 dell'articolo 2 da: «la valutazione» a: «decimi» sono sostituite dalle seguenti: «il giudizio sintetico»;

c) al comma 5 dell'articolo 2 la parola: «voto» è sostituita dalla seguente: «giudizio»;

d) il comma 8 è così riformulato: La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, e’ espressa nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado con un giudizio sintetico (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo);

e) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «L'ammissione all'esame di Stato è disposta dal consiglio di classe a maggioranza di due terzi, previo accertamento della prescritta frequenza ai lini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha raggiunto un livello essenziale negli apprendimenti e nelle competenze»;

f) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «È abrogato l'articolo 22, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004»;

g) sostituire il comma 6 con il seguente: «All'esito dell'esame di Stato, che è espresso dal giudizio sintetico, concorrono gli esiti delle prove scritte e orali e i livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno nelle varie discipline. Il giudizio finale è basato sui giudizi ottenuti nelle singole discipline nel corso dell'anno e sui giudizi ottenuti nelle singole prove d'esame. La certificazione delle competenze concorre nella valutazione complessiva dell'alunno da parte del Consiglio di classe ai fini dell'esito dell'esame di Stato»;

h) al comma 7 dell'articolo 3 sopprimere le parole: «ivi compresa la prova di cui al comma 4»;

i) all'articolo 3, sopprimere il comma 8.
11. 01000. Vacca, Marzana, Chimienti, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo.

ART. 12.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti oltre i 36 mesi, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 70 milioni di euro per il 2016 e pari a 50 milioni per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
12. 24. Simonetti, Borghesi.

Sopprimerlo.
*12. 9. Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Sopprimerlo.
*12. 17. Terrosi.

Sopprimerlo.
*12. 20. Fioroni.

Sopprimerlo.
*12. 23. Simonetti, Borghesi.

Sopprimerlo.
*12. 25. Rampelli.

Sopprimerlo.
*12. 31. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: Limite alla durata dei contratti di lavoro a tempo determinato.
12. 32. Pannarale, Costantino, Giancarlo Giordano.

Sopprimere il comma 1.
*12. 3. Rigoni.

Sopprimere il comma 1.
*12. 1. Centemero, Palmieri, Lainati.

Sopprimere il comma 1.

*12. 10. Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Sopprimere il comma 1.
*12. 26. Rampelli.

Sopprimere il comma 1.
*12. 27. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Sopprimere il comma 1.
12. 1001. Cristian Iannuzzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di prevenire l'abuso di contratti a termine nel settore scuola e di ottemperare a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE e dall'allegato accordo quadro CES, UNICE e CEEP, attuati con il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il fabbisogno di personale docente deliberato ai sensi dell’ articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e le conseguenti facoltà assunzionali annuali prevedono la copertura con contratti a tempo indeterminato di tutti i posti resisi vacanti e disponibili nell’ organico dell’ autonomia.
12. 2. Centemero, Palmieri, Lainati.

Sostituire il comma 1 con il seguente: Al fine di rispettare la Direttiva Europea 70/1999 a partire dall'anno scolastico 2015/2016 i posti vacanti e disponibili, entro la data del 31 dicembre, è immesso in ruolo, con contratto a tempo indeterminato, il personale scolastico abilitato che abbia prestato, sulla medesima classe di concorso, servizio per almeno 3 anni.
12. 13. Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali vengono assegnati tramite procedura concorsuale, a cadenza massimo triennale. In attesa degli esiti del concorso, gli stessi possono essere coperti stipulando contratti a tempo determinato con una durata massima di 36 mesi.
*12. 19. Bossa.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. I nuovi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.
12. 22. Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Carrescia, Fassina, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Al comma 1, premettere le seguenti parole A partire dall'anno 2018/19.

Conseguentemente al medesimo comma, dopo le parole tecnico ed ausiliario inserire le seguenti ad esclusione dei soggetti individuati dall’Art. 8 comma 12 in possesso di regolare titolo abilitativo.
12. 4. Albini, Fossati.

Al comma 1, sostituire le parole non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi con le seguenti: In caso di superamento, il contratto è convertito a tempo indeterminato con l'immediata immissione in ruolo in applicazione dell'articolo 5, comma 4 bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
12. 12. Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, sostituire le parole non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi con le seguenti: sono automaticamente convertiti in contratti a tempo indeterminato qualora superino la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi, a valere sul turn-over.
12. 14. Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, sostituire le parole non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi con le seguenti: sono automaticamente convertiti in contratti a tempo indeterminato qualora superino la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
12. 11. Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , successivi alla data di entrata della presente legge.

12. 21. Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Carrescia, Fassina, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: non sarà applicabile a coloro che alla data di entrata in vigore del decreto hanno già maturato 36 mesi i quali avendo già acquisito un diritto al ruolo, dovranno essere inclusi in un piano quinquennale di assunzioni in ruolo attraverso esami per titoli.

Conseguentemente al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: in concertazione col MIUR è data possibilità al docente al quale spetta il risarcimento di essere immesso in ruolo su disponibilità di posto vacante o disponibile se il docente rifiuta il risarcimento a lui spettante.
12. 18. Bossa, Narduolo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ove la durata complessiva superi i trentasei mesi, il contratto è convertito in contratto a tempo indeterminato con l'immediata immissione in ruolo in applicazione del comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,. Le graduatorie di circolo e d'istituto sono trasformate in graduatoria a scorrimento per il ruolo.
12. 8. Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il personale di cui al precedente periodo ha diritto ad una quota riservata di posti nel primo concorso utile bandito per la categoria di appartenenza.
12. 15. Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Nel caso contrario di superamento del limite di durata, il contratto è convertito a tempo indeterminato con l'immediata immissione in ruolo del personale oggetto della proposta di assunzione».

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 2, con i seguenti:

2. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

3. Le dotazioni lineari di parte corrente iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente, sono ridotte mediante riduzione lineare in maniera da assicurare 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

4. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1º gennaio 2016:

«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma l, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

5. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

b) all'articolo 7, sopprimere il comma 7,;

c) all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3,;

d) sopprimere l'articolo 11;

e) all'articolo 24, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole: «7, comma 7» e «11» e sostituire le parole: «10, commi 3 e» con le seguenti: «10, comma 5»;

2) alla lettera a), sostituire le parole: «1.000 milioni» con le seguenti: «470 milioni» e le parole: «3.000» con le seguenti: «2.383,863».
12. 1004. Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso contrario di superamento del limite di durata, il contratto è convertito a tempo indeterminato con l'immediata immissione in ruolo del personale oggetto della proposta di assunzione.

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

2-bis. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:

«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

2-ter. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

b) all'articolo 7, sopprimere il comma 7;

c) all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3;

d) sopprimere l'articolo 11.

5) Corrispondente riduzione, fino al fabbisogno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

6) Corrispondente riduzione lineare, fino a fabbisogno residuale, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
12. 42. Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di superamento, il contratto è convertito a tempo indeterminato con l'immediata immissione in ruolo del personale oggetto della proposta di assunzione.
12. 1000. Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. La durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi, di cui al comma 1, è riferita esclusivamente ai servizi prestati con contratto a tempo determinato su supplenze annue o fino al termine delle attività.

1-ter. Al raggiungimento dei 36 mesi di servizio con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, così come individuati dal comma 1, è possibile, comunque, la stipula di contratti a tempo determinato per supplenze brevi in base alle graduatorie d'istituto.

Conseguentemente all'articolo 6 comma 3 terzo periodo aggiungere, in fine,le seguenti parole: salvo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 12.
12. 30. Santerini, Lo Monte.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al personale docente che non abbia ancora maturato 36 mesi di servizio, anche non continuativi. Per il personale docente che abbia stipulato contratti di lavoro a tempo determinato oltre i 36 mesi di servizio, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, con cadenza quinquennale, per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico.
12. 29. Piso.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I docenti della seconda fascia d'istituto abilitati sono immessi in ruolo a decorrere dall'A.S. 2015-16, su posti vacanti e disponibili, eventualmente prevedendo un piano di assunzioni triennale o quinquennale.
12. 28. Piso.

All'articolo 12, comma 2, sostituire le parole da: 10 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 60 milioni a decorrere dal 2015.

Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere, in fine il seguente periodo: All'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, per 50 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
12. 43. Pannarale, Costantino, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è soppresso. Ai relativi oneri si fa fronte con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 21,333 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 64 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 33. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Placido, Airaudo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è soppresso. Per far fronte ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2015, ed a 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 , si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
12. 41. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Placido, Airaudo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 333 è soppresso. Ai relativi oneri si fa fronte con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 35. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Placido, Airaudo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 333 è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: euro 500 annui con le seguenti: euro 322 annui;

b) al comma 3 sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 245,452 milioni.
12. 36. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Placido, Airaudo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 333 è soppresso. Per far fronte ai relativi oneri pari a 45 milioni di euro per l'anno 2015, ed a 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
12. 40. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Placido, Airaudo.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi 334 e 336 sono soppressi.

2-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2015, ed a 51 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi ad invarianza della consistenza complessiva.
12. 39. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Placido, Airaudo.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi 334 e 336 sono soppressi. Ai relativi oneri si fa fronte con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al successivo comma 3-bis.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 51 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi ad invarianza della consistenza complessiva.
12. 37. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Placido, Airaudo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi 334 e 336 sono soppressi. Ai relativi oneri si fa fronte con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al successivo comma 3-bis.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi ad invarianza della consistenza complessiva.

Conseguentemente, all'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: euro 500 annui con le seguenti: euro 433 annui;

b) al comma 3 sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 330,064 milioni.
12. 38. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Placido, Airaudo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

a)al comma 1 sostituire le parole: euro 500 annui con le seguenti: euro 415 annui;

b)al comma 3 sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 316,344 milioni.
12. 34. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Placido, Airaudo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Salvaguardia previdenziale del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni).

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 3.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, secondo modalità telematiche, definendo un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico, non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2016, di 105 milioni di euro per l'anno 2017, di 101 milioni di euro per l'anno 2018, di 94 milioni di euro per l'anno 2019 e di 81 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
12. 01. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Salvaguardia previdenziale del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni).

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del Io settembre 2015, nel limite massimo di 3.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, secondo modalità telematiche, definendo un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico, non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2016, di 105 milioni di euro per l'anno 2017, di 101 milioni di euro per l'anno 2018, di 94 milioni di euro per l'anno 2019 e di 81 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 02. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

ART. 13.

Sopprimerlo.
13. 13. Cristian Iannuzzi.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Art. 13.

(Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni).

1. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1o settembre 2015 fatte salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla Parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola utilizzato presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può essere ulteriormente posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata ed entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sottoposto, a domanda, alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
13. 16. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, dopo le parole: Il personale docente, inserire le seguenti: ivi compreso il contingente di 300 unità di personale utilizzato nell'anno scolastico 2014-2015 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché il personale.
13. 3. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, dopo le parole: in posizione inserire le seguenti: o che ha presentato formale domanda.
13. 7. Giovanna Sanna.

Al comma 1, dopo le parole: comando, distacco o fuori luogo alla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: fatta 0eccezione per l'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica che deve essere coperto a livello provinciale.
13. 1000. Vezzali.

Al comma 1, dopo le parole: procedura comparativa inserire le seguenti: , secondo i criteri di equipollenza nei diversi livelli della Pubblica Amministrazione.
13. 6. Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

All'articolo 13 sostituire le parole da: fermo restando a 23 dicembre 2014, n. 190 con le seguenti: . Il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.

Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 24 aggiungere i seguenti:

3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma, pari a 1 milione e 32 mila euro per l'anno 2015 e 3 milioni e 96 mila euro decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 4. Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Di Benedetto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nel personale docente di cui al comma 1 del presente articolo è compreso quello del contingente di 300 unità di personale utilizzato nell'anno scolastico 2014-2015 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

13. 1. Centemero, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nel personale docente di cui al comma 1 è compreso quello del contingente di 300 unità di personale, utilizzato nell'anno scolastico 2014-2015 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
13. 2. Centemero, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. In deroga a quanto previsto dal decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per quanto riguarda il personale della scuola, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge permangono per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsto per essi.
13. 5. Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il contingente di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Miur, gli UUSSRR e articolazioni territoriali ai sensi della legge n. 448 del 1998 - articolo 26, comma 8, e successive modifiche e integrazioni, appartenente al contingente già selezionato ai sensi della legge 24.12.2012, n.228 (legge di stabilità 2013) e confermato dalla legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) è utilizzato ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente legge nelle posizioni e funzioni attualmente ricoperte.
13. 11. Moscatt.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. L'articolo 1, comma 57, della legge 2 dicembre 2012, n. 228, è soppresso.

1-ter. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «del comparto scuola» sono soppresse. Dopo le parole: «ed enti di ricerca» inserire le parole: «nonché di tutto il personale del comparto scuola».
13. 12. Fioroni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il contingente di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il MIUR, gli uffici scolastici regionali e articolazioni territoriali ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, appartenente al contingente già selezionato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e confermato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 è utilizzato ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente legge nelle posizioni e funzioni attualmente ricoperte.
*13. 14. Centemero, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

2. Il contingente di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il MIUR, gli uffici scolastici regionali e articolazioni territoriali ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, appartenente al contingente già selezionato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e confermato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 è utilizzato ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente legge nelle posizioni e funzioni attualmente ricoperte.
*13. 15. Pagano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 331 è aggiunto il seguente:

«331-bis. Nei confronti del personale di cui al comma 331 appartenente al comparto scuola in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso gli Uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o presso le sue articolazioni territoriali, l'applicazione del predetto comma 331 è sospesa fino alla conclusione della procedura comparativa finalizzata al transito nei ruoli dell'amministrazione scolastica periferica, nei limiti delle facoltà assunzionali».
13. 1001. Causin.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Per il personale in posizione di comando presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi di quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, il disposto di cui al comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.
13. 1003. Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. A decorrere dal 1o settembre 2015, l'articolo 307 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 307. - (Organizzazione e coordinamento periferico) - 1. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici scolastici regionali e del Dirigente ad essi preposto, che per la specifica funzione da ricoprire in ogni ambito territoriale, si avvale della collaborazione di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento».
13. 1004. Famiglietti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il trattamento relativo al personale assunto con contratto a tempo determinato che fruisce del congedo straordinario per dottorato di ricerca è esteso anche al personale dottorando e assegnista di ricerca. Il servizio è riconosciuto anche ai fini del punteggio finalizzato all'aggiornamento delle graduatorie.
13. 1005. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13.

(Adempimento degli oneri già previsti per l'istituto musicale di Ceglie Messapica).

1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 43, si rende immediatamente operativo il contributo ministeriale annuale del Ministero dell'economia e delle finanze per il funzionamento dell'Istituto musicale di Ceglie Messapica accorpato al Conservatorio statale di musica «Tito Schipa» di Lecce, ivi compresi gli oneri per il trattamento economico e la stabilizzazione del personale docente e tecnico ivi operante, secondo la convenzione 7 marzo 2006 tra comune di Ceglie Messapica e Ministero dell'economia e delle finanze.
13. 01. Ciracì, Altieri, Marti, Centemero.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni concernenti la realizzazione di un piano assunzionale straordinario del MIUR, per l'attuazione della buona scuola).

1. Per le finalità stabilite dalla presente legge e, in particolare, allo scopo di garantire una più efficace ed efficiente gestione delle attività amministrative e di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di n. 413 unità di personale, di cui 30 dirigenti tecnici, 10 dirigenti amministrativi, 330 funzionari, area III, posizione economica F1 e 43 collaboratori amministrativi, area II, posizione economica F2.

2. Ai fini del reclutamento, ai sensi del comma 1 del presente articolo, di 30 dirigenti tecnici, una quota di riserva di posti è destinata a quei soggetti che, alla data di emanazione del bando di concorso, abbiano svolto, con contratti a tempo determinato, la funzione di dirigente tecnico per almeno 36 mesi. A tali soggetti è altresì consentito l'accesso diretto alle prove scritte della predetta procedura concorsuale.

3. Alla procedura di reclutamento, ai sensi del comma 1 del presente articolo, di 10 dirigenti amministrativi, possono partecipare anche tutti i soggetti che, alla data di emanazione del bando di concorso, non siano dipendenti pubblici, ma siano muniti, oltre che della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale n. 509 del 1999, anche di dottorato di ricerca o di diploma di specializzazione per le professioni legali.

4. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 1 potranno essere effettuate in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Al relativo onere, pari ad euro 20 milioni, a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, nonché di quota parte della percentuale prevista dall'ultimo periodo, del secondo comma, dell'articolo 24 della presente legge.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 02. Centemero, Palmieri.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Trasferimento di funzioni e attività amministrative delle scuole al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

1. Per le finalità stabilite dalla presente legge e, in particolare allo scopo di garantire una più efficace ed efficiente gestione delle attività amministrative e di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato, per l'anno 2015, ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2016, di n. 413 unità di personale, dotate di competenze professionali specifiche in materia di istruzione, di cui 30 dirigenti tecnici, 10 dirigenti amministrativi, 330 funzionari, area III, posizione economica F1 e 43 collaboratori amministrativi, Area II, posizione economica F2.

2. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 3 potranno essere effettuate in deroga sia alle ordinarie procedure autorizzatorie sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

3. Per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente:

all'articolo 24, comma 2, sostituire le parole: a 97.713.000 euro per l'anno 2016, a 134.663.000 euro per l'anno 2017, a 81.963.00 euro per l'anno 2018, a 47.863.000 euro per l'anno 2019, a 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 33.923.000 euro per l'anno 2022 con le parole: a 77.713.000 euro per l'anno 2016, a 114.663.000 euro per l'anno 2017, a 61.963.000 euro per l'anno 2018, a 27.863.000 euro per l'anno 2019, a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 13.923.000 euro per l'anno 2022;

all'articolo 24, comma 3:

a) dopo le parole: 12, comma 2, aggiungere le parole: 13-bis, comma 5;

b) sostituire le parole: a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 con le parole: a 3.032,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.075,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.115,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

c) alla lettera b) sostituire le parole: a 12.267.000 euro per l'anno 2023, a 55.487.000 euro per l'anno 2024 e a 95.237.000 con le parole: a 32.267.000 euro per l'anno 2023, a 75.487.000 euro per l'anno 2024 e a 115.237.000.
13. 01000. Centemero, Palmieri.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola).

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 5.

5. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 03. Centemero, Palmieri.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, considerati gli effetti conseguenti al piano straordinario di assunzioni del personale docente nei ruoli statali, le scuole paritarie sono autorizzate ad utilizzare docenti in possesso del necessario titolo di studio ancorché sprovvisti della abilitazione all'insegnamento, in deroga a quanto previsto all'articolo 1 comma 4 lettera g) della legge n. 62 del 2000.
13. 04. Palmieri.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Internalizzazione dei servizi di pulizia e dei servizi di collaboratore scolastico).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assunto anche con contratti di collaborazione, nonché i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, riconducibili a funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, occupati, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno tre anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle medesime istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, sono inseriti, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico in virtù del servizio prestato presso le scuole da almeno tre anni e con modalità di inserimento da calcolare in base alla metà del punteggio di servizio rispetto a quello del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) già inserito nelle graduatorie.
13. 05. Marzana, Luigi Gallo.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Proroga di disposizioni in materia previdenziale per il personale docente).

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».

2. Ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 4.335 soggetti e nel limite massimo di spesa di 103,63 milioni di euro per l'anno 2015, di 261,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 234,9 milioni di euro per l'anno 2017 e di 101,9 milioni di euro per l'anno 2018, 87,8 milioni di euro per l'anno 2019. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate.

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2015, al personale di cui al citato comma 1.

4. Ai soli fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Il trattamento di fine servizio, comunque denominato, è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013 e la legge n. 190 del 2014.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nei limiti di spesa di cui al comma 2, con le risorse derivanti dal comma 5.

6. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

«1-ter. L'importo di 960 euro di cui al comma 1-bis, numeri 1) e 2), è ridotto a 945 euro per l'anno 2015, 930 euro per l'anno 2016, 935 euro per l'anno 2017, 950 per ciascuno degli anni 2018 e 2019».
13. 01002. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola).

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 10 con il seguente:

1. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.

4. Le linee-guida di cui al comma 1 devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (e-learning) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.

5. Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016.
13. 07. Saltamartini, Simonetti, Borghesi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, considerati gli effetti conseguenti al piano straordinario di assunzioni del personale docente nei ruoli statali, le scuole paritarie sono autorizzate ad utilizzare docenti in possesso del necessario titolo di studio ancorché sprovvisti della abilitazione all'insegnamento, in deroga a quanto previsto all'articolo 1 comma 4 lettera g) legge n. 62 del 2000.
13. 08. Falcone, Molea.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.

1. Gli eventuali risparmi di spesa conseguenti a scioperi del personale dipendente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca confluiscono nei fondi MOF.
13. 01001. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Vacca, Di Benedetto.

ART. 14.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: statale e paritaria.

Conseguentemente:

Ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.196, per un importo pari a 20 milioni per l'anno 2015 e a 10 milioni a decorrere dal 2016.
14. 12. Simonetti, Borghesi.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con l'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e in applicazione del decreto legislativo 24 gennaio2006, n. 36, garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema di istruzione e formazione nazionale, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti il Sistema Nazionale di Valutazione, l'anagrafe dell'edilizia scolastica, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, compresi quelli delle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 62/2000, i dati dell'Osservatorio Tecnologico, i materiali e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto secondo le modalità di cui all'articolo 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico, e d'innovazione del sistema scolastico.
14. 1000. Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole del sistema nazionale di istruzione e formazione, con le seguenti: del sistema educativo di istruzione e formazione, e le parole

ai bilanci delle scuole con le seguenti: ai bilanci delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sistema scolastico con le seguenti sistema educativo di istruzione e formazione e al comma 6, dopo le parole: istituzioni scolastiche ed educative e prima delle parole: nella risoluzione inserire la parola: statali.
14. 4. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, dopo le parole: l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, aggiungere le seguenti: , i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti.
*14. 13. Giancarlo Giordano, Pannarale, Duranti.

Al comma 2, dopo le parole: l'Anagrafe dell'edilizia scolastica aggiungere le seguenti i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti.
*14. 2. Centemero, Russo, Squeri, Altieri.

Al comma 2, dopo le parole: docenza, inserire le seguenti: le operazioni di gestione amministrativa, previdenziale e di mobilità del personale docente di ruolo, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dall'anno scolastico 2016-2017 le operazioni del personale di ruolo dovranno avvenire esclusivamente tramite sistema informativo on line.
14. 5. Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, sostituire le parole da: 15 del decreto legge, n. 133 con le seguenti: 6 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
14. 6. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. I dati presenti sul portale di cui al comma 1, o comunque già forniti ad una Amministrazione pubblica, non potranno essere ulteriormente richiesti alle scuole.

14. 9. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Al comma 3, sopprimere le parole: curriculum dello studente di cui all'articolo 3

Conseguentemente: all'articolo 3, al comma 1, sopprimere le parole: e sono inseriti nel curriculum dello studente, e sopprimere il comma 3.
14. 7. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 4inserire il seguente: 4-bis I dati presenti nel Portale di cui al comma 1 o comunque nella disponibilità del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca non potranno più essere fatti oggetto di richiesta alle istituzioni scolastiche.
14. 10. Carocci, Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole della presente legge aggiungere le seguenti: è inserito nell'organico delle scuole di ogni ordine e grado la figura dell'assistente tecnico ed
14. 1. Ciracì, Altieri, Fucci, Marti.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: anche attraverso la costruzione di un portale e di forum informatici dedicati.
14. 11. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Una sezione del portale è dedicata ad una community network peer to peer a disposizione di docenti, genitori e studenti che offre mezzi di comunicazione on-line tra cui forum di discussione chat room per la condivisione di esperienze educative finalizzate a connettere a livello nazionale le comunità educanti del territorio.
14. 8. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Nel Programma Operativo Nazionale Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento, Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, i riferimenti alle istituzioni scolastiche sono da intendersi comprensivi sia delle istituzioni scolastiche statali che delle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000.
*14. 01. Palmieri, Centemero.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Nel Programma Operativo Nazionale «Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento», Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, i riferimenti alle istituzioni scolastiche sono da intendersi comprensivi sia delle «istituzioni scolastiche» statali che delle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000.
*14. 02. Falcone, Molea, Vargiu, Pinna.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Nel Programma Operativo Nazionale «Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento», Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, i riferimenti alle istituzioni scolastiche sono da intendersi comprensivi sia delle «istituzioni scolastiche» statali che delle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000.
*14. 03. Adornato, Scopelliti, Binetti, Dorina Bianchi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Ai fini di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle necessarie modifiche del «Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche» di cui al decreto interministeriale 1o febbraio 2001, n. 44».

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sopprimere la lettera b).
14. 01000. Carocci, Rocchi, Mazzoli, Fabbri.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(disposizioni straordinarie per l'alta formazione artistica e musicale).

1. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione per il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), gli atti e i provvedimenti adottati dal MIUR in assenza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3 comma 1 della legge 508 del 21/12/99, sono perfetti ed efficaci.

2. Al fine di consentire all'ISIA - Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - di poter continuare a garantire gli standard formativi di qualità attuali, nelle more della emanazione della nuova normativa che disciplinerà il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistico musicale, il contributo statale di funzionamento per l'anno 2015 è pari a euro 1.800.000, per assicurare il pagamento dei costi del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attività istituzionale.

3. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e nell'arco del triennio 2015-2017, secondo quanto prevede il medesimo comma 7 alla lett. e), è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione degli Istituti Musicali Pareggiati che avanzino richiesta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alle seguenti condizioni:

a) accorpamento degli Istituti ai Conservatori statali su base regionale con l'eventuale creazione di sedi distaccate dei medesimi e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti ex pareggiati statalizzati;

b) razionalizzazione dell'offerta formativa in rapporto all'utenza effettiva dell'ultimo triennio;

c) ricollocazione del solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede alla valutazione delle istanze e stila una graduatoria delle stesse secondo i caratteri di urgenza e procede con proprio decreto alla conseguente statalizzazione nell'ordine degli Istituti fino ad esaurimento dei fondi individuati allo scopo dalla presente legge. Per l'attuazione del presente comma l'onere complessivo massimo è pari a euro 5.000.000 per l'anno 2015, a euro 10.000.000 nell'anno 2016, a euro 17.000.000 nell'anno 2017 e a euro 20.000.000 a decorrere dall'anno 2018.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3, a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 01001. Crimì, Manzi, Rampi, Malpezzi, Ghizzoni.

ART. 15.

Sopprimerlo.
*15. 8. Brescia, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Sopprimerlo.
*15. 23. Miotto, Lenzi, Capone, Albini, Piazzoni, Grassi, Fossati, Beni, D'Incecco.

Sopprimerlo.
*15. 29. Palmieri.

Sopprimerlo.
*15. 37. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Sostituire l'articolo 15, con il seguente:

Art. 15.

(Cinque per mille).

1. All'articolo 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-novies dopo la lettera e) è, aggiunta la seguente: «e-bis) al sostegno del sistema nazionale di istruzione»;

b) dopo il comma 4-terdecies, è inserito il seguente: «4-terdecies.1. Le somme relative alla quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinate alla finalità di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), sono assegnate ai fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti le modalità di riparto delle somme di cui al primo periodo tra i suddetti fondi e i criteri in base ai quali destinare le medesime risorse alle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi d'imposta decorrenti dall'anno 2016.
15. 1001. Bonomo.

Sostituire l'articolo 15, con il seguente:

Art. 15.

(Cinque per mille).

1. All'articolo 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-novies dopo la lettera e) è, aggiunta la seguente: «e-bis) al sostegno dei sistema nazionale di istruzione»;

b) dopo il comma 4-terdecies, è inserito il seguente: «4-terdecies.1. Le somme relative alla quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinate alla finalità di cui al comma 4-novies, lettera e-bis) sono assegnate, sino a concorrenza dell'importo massimo di 50 milioni di euro annui, ai fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti le modalità di riparto delle somme di cui al primo periodo tra i suddetti fondi e i criteri in base ai quali destinare le medesime risorse alle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi d'imposta decorrenti dall'anno 2016.

3. Per le finalità di cui al presente articolo le risorse di cui all'articolo 1, comma 154, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono incrementate nella misura di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, delle proiezioni per l'anno 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. 1002. Bonomo.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies con il seguente: «4-terdecies.1. In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), indicano l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la suddetta quota. Le somme di cui al primo periodo sono assegnate, sino a concorrenza dell'importo massimo di 50 milioni di euro annui e proporzionalmente sulla base delle scelte dei contribuenti, ai fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti i criteri in base ai quali destinare le risorse iscritte nei suddetti fondi alle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione in misura proporzionale alle scelte espresse, fermo restando il limite di spesa di cui al secondo periodo.

Conseguentemente sostituire il comma 2, con i seguenti:

2. Per le finalità di cui al presente articolo le risorse di cui all'articolo 1, comma 154, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono incrementate nella misura di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, delle proiezioni per l'anno 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi d'imposta decorrenti dall'anno 2016.
15. 1003. Bonomo.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera e-bis), con il seguente:

e-bis) sostegno al sistema nazionale di istruzione.

Conseguentemente sopprimere la lettera a) e c).
15. 32. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera e-bis) con il seguente:

e-bis) sistema nazionale di istruzione;

Conseguentemente:

a) sopprimere la lettera b);

b) alla lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies con il seguente:

«4-quaterdecies. I contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte al sistema nazionale di istruzione di cui al comma 4-novies, lettera e-bis) effettuano la scelta in sede di dichiarazione dei redditi secondo le modalità da determinarsi con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. La quota di risorse attribuita al sistema di istruzione nazionale a seguito del riparto delle somme di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».
15. 12. Vacca, Pisano.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera e-bis), con le seguenti: sostegno al sistema nazionale statale di istruzione";

Conseguentemente:

sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) La somma complessiva delle risorse di cui al presente comma è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per essere indirizzata alle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione in base a criteri di proporzionalità per zone di reddito, dando priorità alle istituzioni poste in zone a basso reddito»;

b) sopprimere la lettera c).
15. 33. Giancarlo Giordano, Pannarale, Paglia.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera e-bis) con il seguente:

«e-bis) scuole statali e degli enti locali del sistema nazionale di istruzione»;

Conseguentemente:

a) alla lettera b) sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: scuole statali e degli enti locali;

b) alla lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies con il seguente:

«4-quaterdecies. In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies lettera e-bis), indicano una istituzione scolastica statale o di un ente pubblico locale. La quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme di cui all'articolo 1 , comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per essere ripartita tra le singole istituzioni statali e degli enti pubblici locali in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno di competenza della dichiarazione dei redditi ove è stata effettuata la scelta di destinazione del cinque per mille, ferma restando la destinazione di quota parte della somma complessiva pari al 1 0 per cento, alle istituzioni poste in zone a basso reddito secondo i criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
15. 16. Vacca, Pisano.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera e-bis)) con il seguente:

«e-bis) scuole statali del sistema nazionale di istruzione; »

Conseguentemente:

a) alla lettera b) sostituire le parole: «istituzioni scolastiche» con le seguenti: «scuole statali»;

b) alla lettera c), sostituire il capoverso 4- quaterdecies con il seguente:

«4-quaterdecies. In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), indicano una istituzione scolastica statale. La quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per essere ripartita tra le singole istituzioni statali e degli enti pubblici locali in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno di competenza della dichiarazione dei redditi ove è stata effettuata la scelta di destinazione del cinque per mille, ferma restando la destinazione di quota parte, pari al 10 per cento della somma complessiva ricevuta da ciascun istituto beneficiario, all'acquisto di materiale didattico e alla formazione del personale scolastico in relazione alla disabilità e ai bisogni educativi speciali».
15. 11. Marzana.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera e-bis)) con il seguente:

«e-bis) scuole statali e degli enti locali del sistema nazionale di istruzione»;

Conseguentemente:

a) alla lettera b) sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: scuole statali e degli enti locali;

b) alla lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies con il seguente:

«4-quaterdecies. In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), indicano una istituzione scolastica statale o di un ente pubblico locale. La quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme di cui all'articolo 1 , comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per essere ripartita tra le singole istituzioni statali e degli enti pubblici locali in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno di competenza della dichiarazione dei redditi ove è stata effettuata la scelta di destinazione del cinque per mille».
15. 9. Vacca, Pisano.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso lettera e-bis)) con il seguente:

«e-bis) scuole statali e degli enti locali del sistema nazionale di istruzione»;

Conseguentemente:

a) alla lettera b) sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: scuole statali e degli enti locali;

b) alla lettera c), capoverso 4-quaterdecies apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «l'istituzione scolastica» con le seguenti: «la scuola statale e dell'ente locale»;

2) al secondo periodo, sostituire le parole: «istituzioni scolastiche» con le seguenti: «scuole statali e degli enti locali»;

3) al secondo periodo, sostituire la parola: «istituzioni», ovunque ricorra, con le seguenti: «scuole statali e degli enti locali»;

4) al secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 10 per cento», con le seguenti: «pari al 30 per cento»;
15. 15. Vacca, Alberti.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera e-bis)) con il seguente:

«e-bis) scuole statali e degli enti locali del sistema nazionale di istruzione»;

Conseguentemente:

a) alla lettera b) sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: scuole statali e degli enti locali.

b) alla lettera c), capoverso 4-quaterdecies apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «l'istituzione scolastica» con le seguenti: «la scuola statale e dell'ente locale»;

2) al secondo periodo, sostituire le parole: «istituzioni scolastiche» con le seguenti: «le scuole statali e degli enti locali»;

3) al secondo periodo, sostituire la parola: «istituzioni», ovunque ricorra, con le seguenti: «scuole statali e degli enti locali».
15. 18. Vacca, Alberti.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera e-bis)) con il seguente:

«e-bis) istituzioni scolastiche e formative del sistema nazionale di istruzione e formazione;»

Conseguentemente:

a) alla lettera b), sostituire le parole: Le istituzioni scolastiche con le seguenti: Le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative del sistema di istruzione e formazione professionale;

b) alla lettera c), sostituire le parole: l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione con le seguenti: l'istituzione scolastica o formativa del sistema nazionale di istruzione e formazione.
15. 2. Centemero, Gelmini.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera e-bis)) con il seguente:

«e-bis) istituzioni scolastiche statali».

Conseguentemente alla lettera c) sostituire il capoverso: 4. Quota del 5 per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis) indicano il sistema scolastico nazionale statale. Tale somma sarà iscritta nel fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
15. 19. Terrosi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera e-bis)) con il seguente:

e-bis) tutte le istituzioni scolastiche e formative del sistema nazionale d'istruzione e formazione;
15. 5. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera e-bis)) con il seguente:

«e-bis) istituzioni scolastiche statali e scuole paritarie degli enti locali».
15. 35. Giancarlo Giordano, Pannarale, Paglia, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera e-bis)) con il seguente:

«e-bis) istituzioni scolastiche statali».
15. 27. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera a) capoverso lettera e-bis)) sostituire le parole: istituzioni scolastiche del con le seguenti: al sostegno del.

Conseguentemente alla lettera c), capoverso 4-quaterdecies), primo periodo, sostituire le parole: indicano l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la somma con le seguenti: indicano tale finalità e al secondo periodo, sopprimere le parole da: per essere destinata alle singole istituzioni fino a Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
15. 21. Lenzi, Miotto, Capone, Albini, Piazzoni, Grassi, Fossati, Beni, D'Incecco.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera e-bis)), dopo le parole: istituzioni scolastiche inserire le seguenti: statali e paritarie.
15. 25. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera e-bis)), dopo le parole: di istruzione inserire le seguenti: e percorsi di istruzione e formazione professionale.

15. 24. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: le istituzioni scolastiche con le seguenti: le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative del sistema nazionale d'istruzione e formazione professionale.
15. 4. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) dopo il comma 4-septiesdecies è inserito il seguente:

4-octiesdecies. In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), indicano l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la somma. La quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per essere destinata alle singole istituzioni beneficiarie in misura proporzionale alle scelte espresse, ferma restando la destinazione di quota parte della somma complessiva pari al 10 per cento, alle istituzioni poste in zone a basso reddito secondo i criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
15. 10. Vacca.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies con il seguente:

4-quaterdecies. In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del 5 per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis) indicano il sistema scolastico nazionale statale. Tale somma sarà iscritta nel fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
*15. 28. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies) con il seguente:

4-quaterdecies. In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del 5 per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis) indicano il sistema scolastico nazionale statale. Tale somma sarà iscritta nel fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
*15. 36. Giancarlo Giordano, Pannarale, Nicchi, Paglia.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4-quaterdecies, primo periodo, sostituire le parole da: l'istituzione scolastica fino alla fine del periodo, con le seguenti : di devolvere la somma al sistema nazionale d'istruzione che provvederà susseguentemente a ripartire tali importi sulla base di criteri nazionali oggettivi ed obiettivi specifici.
15. 1. Ciracì, Altieri, Marti, Fucci, Centemero.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: l'istituzione scolastica del sistema nazionale d'istruzione con le seguenti: le istituzioni scolastiche o formative del sistema nazionale d'istruzione e formazione professionale.
15. 3. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-quaterdecies, sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti: 50 per cento.
15. 14. Luigi Gallo.

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-quaterdecies, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 40 per cento.
15. 34. Giancarlo Giordano, Pannarale, Paglia.

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-quaterdecies, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 30 per cento.
*15. 20. Sgambato, Bonavitacola, Carloni, Bossa, Manfredi, Palma, Salvatore Piccolo, Valeria Valente.

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-quaterdecies, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 30 per cento.
*15. 13. Vacca.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4-quaterdecies, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Conseguentemente al medesimo capoverso comma 4-quaterdecies aggiungere in fine il seguente periodo: a tale onere, quantificato in 150 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
15. 1006. Labriola.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4-quaterdecies, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Conseguentemente al medesimo capoverso comma 4-quaterdecies aggiungere in fine il seguente periodo: a tale onere, quantificato in 50 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
15. 1005. Labriola.

Al comma 1, capoverso 4-quaterdecies, dopo le parole: zone a basso reddito aggiungere le seguenti: , alle istituzioni paritarie che forniscono il servizio scolastico essenziale in territori dove non sono presenti istituzioni statali,.
15. 30. Adornato, Scopelliti, Binetti, Vignali, Dorina Bianchi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In sede di riparto delle somme del Fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le finalità di cui al presente articolo è destinata una quota non superiore al 20 per cento del Fondo stesso.
*15. 22. Lenzi, Miotto, capone, Albini, Piazzoni, Grassi, Fossati, Beni, D'Incecco.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In sede di riparto delle somme del Fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le finalità di cui al presente articolo è destinata una quota non superiore al 20 per cento del Fondo stesso.
*15. 1000. Santerini, Lo Monte.

Sostituire il comma 2, con il seguente: Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi d'imposta decorrenti dall'anno 2016.
15. 1004. Bonomo.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Risorse statali per l'istruzione).

1. Lo Stato assicura al sistema educativo di istruzione statale risorse adeguate, destinando ad esso un ammontare di risorse tale da raggiungere progressivamente il 6 per cento del prodotto interno lordo nazionale entro il 2025.

2. Le risorse pubbliche per l'istruzione vengono distribuite sulla base dei seguenti criteri:

a) collocazione in zone di disagio economico, culturale e sociale;

b) numero di alunni per classe e di alunni diversamente abili;

c) dotazione tecnologica presente;

d) territori in aumento demografico.
15. 01. Giancarlo Giordano, Pannarale.

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

Sono stanziati 7,5 milioni per l'anno 2016, 15 milioni di euro per l'anno 2017, 20,8 milioni di euro per l'anno 2018, 13,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 a favore del fondo di istituto. Ai maggiori oneri del presente articolo si provvede quanto disposto dall'articolo 24.
16. 1000. Vacca.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

(School bonus).

Sono stanziati 7,5 milioni per l'anno 2016, 15 milioni di euro per l'anno 2017, 20,8 milioni di euro per l'anno 2018, 13,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 a favore del fondo di istituto.
16. 4. Vacca.

Sostituire la rubrica con la seguente: bonus fiscale per le scuole.
16. 21. Bossa.

Al comma 1, sopprimere le parole: degli istituti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
16. 28. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, sopprimere le parole: degli istituti.
16. 5. Marzana.

Al comma 1, sostituire le parole: degli istituti del sistema nazionale di istruzione con le seguenti: delle scuole statali degli enti locali del sistema di istruzione nazionale.
16. 8. Vacca.

Al comma 1, sostituire le parole: degli istituti con le seguenti: di tutti gli istituti.
16. 3. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, sostituire le parole: del sistema nazionale di istruzione, con le seguenti: scolastici statali e delle scuole paritarie degli enti locali.
16. 27. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, dopo le parole: del sistema nazionale di istruzione aggiungere la seguente: statale.
*16. 20. Terrosi.

Al comma 1, dopo le parole: del sistema nazionale di istruzione aggiungere la seguente: statale.
*16. 25. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, dopo le parole: del sistema nazionale di istruzione aggiungere la seguente: statale.
*16. 29. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, dopo le parole: sistema nazionale di istruzione aggiungere le seguenti: formazione.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento con le seguenti: Le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative beneficiarie delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente rispettivamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla Regione presso cui sono accreditate, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento.
16. 2. Centemero, Gelmini.

Al comma 1, dopo le parole: potenziamento di quelle esistenti inserire le seguenti: , anche paritarie,.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n.190, peri un importo pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 5 milioni per l'anno 2015 e a 10 milioni a decorrere dal 2016.
16. 22. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: occupabilità degli studenti inserire le seguenti: e incentivino la prosecuzione degli studi.
16. 6. Luigi Gallo.

Al comma 1, dopo le parole: occupabilità degli studenti inserire le seguenti: per cui la utilizzazione Comuni, Province e Città-metropolitane istituiscono un apposito capitolo di bilancio dell'erogazione.
16. 1. Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 1, dopo le parole: degli studenti sono inserite le seguenti: , nonché quelle che favoriscano gli studenti a rischi di dispersione scolastica, al fine di facilitare la frequenza scolastica.
16. 26. Binetti.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le istituzioni scolastiche non possono chiedere contributi volontari generalizzati alle famiglie all'atto dell'iscrizione ad inizio anno scolastico, ma solo per singole attività didattiche inserite nel Piano dell'offerta formativa extracurriculari o per singoli progetti. Le risorse economiche derivanti dal contributo volontario delle famiglie non possono essere utilizzate per l'acquisto di materiali di consumo e attrezzature didattiche.
16. 9. Vacca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite bonifico bancario o postale ovvero ogni altro mezzo idoneo a garantire la tracciabilità dei pagamenti, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che effettua l'erogazione liberale e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
16. 19. Alberti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
16. 18. Alberti.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: il credito d'imposta non è in ogni caso cumulabile con le detrazioni previste dal successivo articolo 17, e dall'articolo 15, comma 1, lettera i-octies) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
16. 17. Alberti.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:

Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono della prima quota annuale del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.
16. 16. Alberti.

Sopprimere il comma4.
16. 10. Vacca.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. I limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni non si applicano al credito d'imposta di cui al presente articolo. Le erogazioni in denaro che superano i detti limiti, sono versate in apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per essere ripartire fra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione in proporzione al numero di alunni iscritti.
16. 11. Vacca.

Al comma 5, sostituire le parole: I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma I comunicano mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento con le seguenti: I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 versano mensilmente il 50 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento allo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Le risorse di cui al precedente comma sono ripartite secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 4-quaterdecies dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni dalla legge.
16. 12. Luigi Gallo, Marzana.

Al comma 5, sostituire le parole: I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento con le seguenti: soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 versano mensilmente il 50 per cento dell'ammontare delle rogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento allo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in funzione di parametri che considerino anche il reddito medio procapite e il tasso di dispersione scolastico.
16. 14. Luigi Gallo.

Al comma 5, sostituire le parole: I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento con le seguenti: I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 versano mensilmente il 20 per cento dell'ammontare delle rogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento allo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in funzione di parametri che considerino anche il reddito medio procapite e il tasso di dispersione scolastico.
16. 15. Luigi Gallo.

Al comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: comunicano con la seguente: versano;

b) dopo le parole: di tale ammontare aggiungere le seguenti: e della quota successivamente ricevuta. Il MIUR provvede alla.

c) dopo le parole: erogazioni stesse aggiungere le seguenti: e ne da pubblicazione.

d) sopprimere le parole: nonché della, le parole: e dell'utilizzo e le parole e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, in fine, il seguente periodo: Le istituzioni scolastiche tramite il proprio sito web istituzionale comunicano la destinazione delle risorse ricevute che è rinvenibile pure sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
16. 13. Marzana.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È vietata, pena la revoca del credito d'imposta di cui al precedente comma 1, ogni forma di comunicazione in merito all'erogazione liberale di cui al presente articolo che abbia lo scopo o l'effetto, diretto od indiretto, di promuovere l'attività d'impresa o la professione svolta dal soggetto erogante nonché per il perseguimento di uno scopo di lucro.
16. 7. Vacca.

ART. 17.

Sopprimerlo.
*17. 1. Di Lello.

Sopprimerlo.
*17. 21. Terrosi.

Sopprimerlo.
*17. 34. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

(Buono scuola).

Agli studenti iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie superiori, paritarie che applicano una retta di iscrizione e frequenza, è riconosciuto un corrispettivo economico definito «buono scuola». L'ammontare del buono scuola è determinato in misura proporzionale alla fascia di Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) e in relazione all'ordine e grado di scuola frequentata, secondo i parametri previsti dalla seguente tabella.
ISEE Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado Scuola secondaria di secondo grado
0-8.000 euro 700 euro 1.600 euro 2.000
8.001-16.000 euro 600 euro 1.300 euro 1.600
16.001-28.000 euro 450 euro 1.100 euro 1.400
23.001-38.000 euro 300 euro 1.000 euro 1.300

17. 2. Centemero, Gelmini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

l. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 4.000 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera».

2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 1005. Centemero, Palmieri, Lainati.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

l. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera».

2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 1006. Centemero, Palmieri, Lainati.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1917, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 per un importo annuo non superiore a 4.000 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera.
17. 5. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

1. Sono stanziati 116 milioni di euro per l'anno 2016 e 64 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 della legge 10 marzo 2000, n. 62.
17. 19. Luigi Gallo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

(School bonus).

1. Nelle more della piena attuazione della legge n. 62 del 2000, anche al fine di accogliere i principi della Risoluzione del Parlamento europeo del 14.3.1984 e della successiva n. 1904 del 4.10.2012, a partire dal periodo d'imposta 2015, per le spese documentate sostenute dai genitori per la frequenza di scuole del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 per un importo inferiore al costo standard annuo fissato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per ogni figlio iscritto agli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta risulti pari a zero, è attribuita, a partire dall'anno d'imposta 2015, una somma pari a euro 1.000 quale rimborso forfetario di parte delle rette versate a istituti scolastici paritari per ciascun figlio. A tal fine è previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'istituzione di un Fondo, per l'anno 2015, con una dotazione pari a 20 milioni di euro.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme.

Conseguentemente,

all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede: con le seguenti a 3.020 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.056,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.096,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.020 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.032,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.075,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.115,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

Conseguentemente,

all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 500.000.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
17. 1002. Rubinato, Fioroni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

(School bonus).

1. Nelle more della piena attuazione della legge n. 62 del 2000, anche al fine di accogliere i principi della Risoluzione del Parlamento europeo del 14.3.1984 e della successiva n. 1904 del 4.10.2012, a partire dal periodo d'imposta 2015, per le spese documentate sostenute dai genitori per la frequenza di scuole del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 per un importo inferiore al costo standard annuo fissato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per ogni figlio iscritto agli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta risulti pari a zero, è attribuita, a partire dall'anno d'imposta 2015, una somma pari a curo 1.000 quale rimborso forfetario di parte delle rette versate a istituti scolastici paritari per ciascun figlio. A tal fine è previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'istituzione di un Fondo, per l'anno 2015, con una dotazione pari a 20 milioni di euro.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme.
17. 24. Rubinato, Fioroni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

1. All'articolo 15 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1917 dopo la lettera e) è inserita la seguente:

e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 per un importo annuo non superiore a 4.000 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera.
17. 26. Falcone, Molea, Vargiu.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

1. Nelle more della piena attuazione della legge n. 62/2000, anche al fine di accogliere i principi della Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 1984 e della successiva n. 1904 del 4 ottobre 2012, a partire dal periodo d'imposta 2015, per le spese documentate sostenute dai genitori per la frequenza di scuole paritarie primarie o secondarie di primo o secondo per un importo inferiore al costo standard annuo fissato dal Miur per ogni figlio iscritto agli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2014 risulti pari a zero, è attribuita, a partire dall'anno 2015, una somma pari a euro 1.000 quale rimborso forfetario di parte delle rette versate a istituti scolastici paritari per ciascun figlio.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, sono individuate le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
17. 30. Gigli, Santerini, Lo Monte, Sberna.

Al comma 1, sostituire la lettera e-bis) con la seguente:

«e-bis) le spese sostenute per la frequenza delle scuole del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore, per ogni alunno o studente, a:

400 euro, per le scuole dell'infanzia;

600 euro per le scuole dell'obbligo;

800 euro per le scuole secondarie superiori;

Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera;»

Conseguentemente: all'articolo 24, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso, sostituire le parole:

«3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede», con le seguenti: «, a 3.80 milioni di euro per l'anno 2016, a 3.120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a 3.156,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.196,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.120 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.132,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.175,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.215,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede»;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2016 e a 120 milioni a decorre dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».
17. 1008. Adornato, Bianchi, Scopelliti, Binetti, Vignali.

Al comma 1, sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:

e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62. e successive modificazioni, a condizione che il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del contribuente nell'anno in cui ha effettuato la spesa non sia superiore a 22.000 euro. Con decreto del Ministro delle economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuato il tetto massimo di spesa per alunno o studente. Dalle disposizioni di cui alla presente lettera, non deve derivare una maggior onere finanziario a carico dello Stato superiore 66.400.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera.
17. 10. Vacca, Alberti.

Al comma 1, sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:

e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, a condizione che il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del contribuente nell'anno in cui ha effettuato la spesa non sia superiore a 11.000 euro. Con decreto del Ministro delle economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuato il tetto massimo di spesa per alunno o studente. Dalle disposizioni di cui alla presente lettera, non deve derivare una maggior onere finanziario a carico dello Stato superiore 66.400.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera.
17. 9. Vacca, Alberti.

Al comma 1, capoverso e-bis), sostituire il primo periodo con il seguente: le spese sostenute per la mensa e per la frequenza di scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 200 euro per alunno o studente.
17. 20. Giorgis.

Al comma 1, capoverso e-bis), sostituire le parole: spese sostenute per la frequenza con le seguenti: spese direttamente connesse alla frequenza di.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso e-bis), dopo le parole: scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: comprese le spese per il servizio di trasporto pubblico e di refezione scolastica poste, anche parzialmente, a carico dell'utente.
17. 13. Luigi Gallo.

Al comma 1, capoverso e-bis) sostituire le parole: spese sostenute per la frequenza con le seguenti: spese direttamente connesse alla frequenza di.
17. 12. Luigi Gallo.

Al comma 1, capoverso e-bis) sostituire le parole: la frequenza di con la seguente: le.
17. 11. Vacca.

Al comma 1, capoverso e-bis), sostituire le parole da: scuole dell'infanzia a: ciclo d'istruzione con le seguenti: scuole dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo d'istruzione fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.
17. 4. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e-bis), dopo le parole: scuole dell'infanzia eliminare la congiunzione e e a seguire, dopo le parole: del primo aggiungere le seguenti: e del secondo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 1003. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Al comma 1, lettera e-bis), sostituire le parole da: scuole dell'infanzia a ciclo d'istruzione con le seguenti: scuole dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo d'istruzione fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 1004. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, capoverso lettera e-bis), dopo: scuole inserire le seguenti: statali e paritarie, e, dopo le parole o studente, aggiungere il seguente periodo: . I beneficiari della detrazione sono individuati con i criteri stabiliti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62;.
17. 1007. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

Al comma 1, capoversoe-bis), dopo le parole: scuole dell'infanzia sopprimere la parola: e e dopo le parole: del primo aggiungere le seguenti: e del secondo.
17. 3. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, capoverso e-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: e del primo ciclo d'istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni;

b) sostituire le parole: 400 euro con le seguenti: 550 euro.
17. 6. Vacca.

Al comma 1, capoverso e-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: e del primo ciclo d'istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni,;

b) sostituire le parole: per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente con le seguenti: per un importo annuo non superiore a 560 euro per alunno o studente, a condizione che il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del contribuente non sia superiore a 22.000 euro.
17. 7. Vacca, Alberti.

Al comma 1, capoverso e-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: e del primo ciclo d'istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni,;

b) sostituire le parole: per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente con le seguenti: per un importo annuo non superiore a 600 euro per alunno o studente, a condizione che il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del contribuente non sia superiore a 11.000 euro.
17. 8. Vacca, Alberti.

Al comma 1, capoverso e-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: e del primo ciclo di istruzione;

b) dopo le parole: non superiore a 400 euro per alunno o studente aggiungere le seguenti: , se il reddito complessivo non è superiore a 35.000 curo ed il nucleo familiare non è inferiore a 3 componenti.
17. 18. Chimienti.

Al comma 1, capoverso e-bis, sopprimere le parole: del primo ciclo d'istruzione.

Conseguentemente,

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'istituzione o il potenziamento dei servizi d'istruzione e dei servizi connessi alla frequenza delle scuole dell'infanzia e del primo e secondo ciclo d'istruzione, tra cui il servizio di trasporto pubblico, refezione scolastica e assistenza agli alunni affetti da disabilità, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo con dotazione iniziale di 19.152.000 milioni di euro per l'anno 2015;

all'articolo 24, comma 3, alinea, sostituire le parole: 17, comma 1, con le seguenti: 17, commi 1 e 2,.
17. 15. Marzana.

Al comma 1, nella lettera e-bis) sostituire le parole: e del primo ciclo di istruzione con le parole: del primo ciclo di istruzione, nonché della scuola superiore di secondo grado.

Conseguentemente, all'articolo 24, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso, sostituire le parole: «3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede», con le seguenti: «a 3.040 milioni di euro nel 2016, a 3.030 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, 3.076,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.116,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.040 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.052,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.095,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.135,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede»;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2016 e a 30 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».
17. 1009. Adornato, Bianchi, Scopelliti, Binetti, Vignali.

Al comma 1, nella lettera e-bis) sostituire le parole: e del primo ciclo di istruzione con le parole: del primo ciclo di istruzione, nonché della scuola superiore di secondo grado.

Conseguentemente, all'articolo 24, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso, sostituire le parole: «a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019», con le seguenti: «a 3.040 milioni di euro nel 2016, a 3.030 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e a 30 milioni a decorrere dal 2020»;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2016 e a 30 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».
17. 1001. Adornato, Scopelliti, Bianchi, Binetti, Vignali.

Al comma 1, capoverso e-bis), sostituire le parole: del sistema nazionale di istruzione con le seguenti: statali e paritarie degli enti locali.
17. 33. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, capoverso a-bis) dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: , che accolgano gratuitamente alunni in disagiate condizioni sociali e somministrino ad essi la refezione scolastica gratuita, ai sensi dell'articolo 339 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
17. 32. Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Matarrelli.

Al comma 1, capoverso e-bis), sostituire le parole: 400 euro con le seguenti: 1.000 euro.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 400 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 100 milioni per l'anno 2015 e a 200 milioni a decorrere dal 2016.
17. 25. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, capoverso e-bis), dopo le parole: non superiore a 400 euro per alunno o studente aggiungere le seguenti: , se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, ovvero a 250 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 24.000 euro.
17. 17. Alberti.

Al comma 1, nella lettera e-bis) dopo le parole: per alunno o studente aggiungere le seguenti: nonché le spese sostenute per la frequenza della scuola superiore di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, per un importo annuo non superiore a 800 euro ad alunno o studente. Conseguentemente: all'articolo 24, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso, sostituire le parole: «a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede», con le seguenti: «a 3.080 milioni di euro nel 2016, a 3.050 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a 3.086,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.126,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.050 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.062,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.105,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.145,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede»;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2016 e a 50 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».
17. 1010. Adornato, Bianchi, Scopelliti, Binetti, Vignali.

Al comma 1, nella lettera e-bis) dopo le parole: per alunno o studente aggiungere le seguenti: nonché le spese sostenute per la frequenza della scuola superiore di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, per un importo annuo non superiore a 800 euro ad alunno o studente. Conseguentemente, all'articolo 24, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso, sostituire le parole: «a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019», con le seguenti: «a 3.080 milioni di euro nel 2016, a 3.050 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e a 50 milioni a decorrere dal 2020»;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 80 milioni di curo per l'anno 2016 e a 50 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».
17. 1000. Adornato, Scopelliti, Binetti, Vignali.

Al comma 1, capoverso e-bis), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La detrazione di cui alla presente lettera è ammessa nei limiti di reddito previsti dall'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), rivalutati ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).
17. 16. Alberti.

Al comma 1, capoverso e-bis) aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione di cui alla presente lettera spetta nei soli casi in cui nel comune di residenza del contribuente non siano istituite scuole statali ovvero, laddove istituite, nei casi di comprovata carenza di posti disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concreto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i comuni nei quali non risultano istituite scuole dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione statali nonché i comuni che versano in una situazione di comprovata carenza di posti disponibili;.
17. 14. Brescia.

Al comma 1, capoverso e-bis), dopo le parole: di cui alla presente lettera; aggiungere le seguenti: i beneficiari della detrazione sono individuati con i decreti stabiliti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, n. 106 di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62.
17. 31. Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Paglia.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. All'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono aggiunte le seguenti parole: «fatto salvo il caso di concessione in comodato gratuito dell'immobile da un ente non commerciale ad altro ente non commerciale».

17. 02. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. L'articolo 1, comma 8, della legge 62/2000 va interpretato nel senso che il regime fiscale Onlus di cui all'articolo 10 e seguenti del decreto legislativo n. 460 del 1997 è applicabile ai soggetti senza fine di lucro che gestiscono scuole paritarie, a prescindere dal possesso del requisito di cui all'articolo 10 comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 460 del 1997, come precisato dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 10.
17. 01. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. Per gli enti ecclesiastici riconosciuti dall'ordinamento italiano i requisiti generali di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 200 del 2012 sono da ritenere insiti nella natura stessa di tali enti.
17. 03. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. L'esenzione dall'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992 si applica anche alle ONLUS di diritto ex articolo 10 comma 8 decreto legislativo 460/1997.
17. 04. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 248/2007 convertito nella legge n. 31 del 2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.
17. 05. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge 62/2000 che ne facciano richiesta, il Comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio.
17. 06. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale delle «PMI per l'alternanza formazione-lavoro» presso il registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

2. I requisiti a cui potranno iscriversi le imprese al registro di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'istruzione, Università e ricerca.

3. Alle PMI di cui ai commi 1 e 2, fino a sette anni dalla data di inizio dell'attività dell'impresa o dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, si applicano le disposizioni a favore delle startup innovative di cui agli articoli 26 e 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione del 20 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
17. 07. Luigi Gallo.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Parità tra statali e paritarie in materia

di accesso ai dati anagrafici della popolazione).

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1999, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 che ne facciano richiesta, il Comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio».
17. 08. Falcone, Molea, Vargiu, Pinna.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. L'articolo 1, comma 8, della legge n. 62 del 2000 va interpretato nel senso che il regime fiscale Onlus di cui all'articolo 10 e seguenti del decreto legislativo n. 460 del 1997 è applicabile ai soggetti senza fine di lucro che gestiscono scuole paritarie, a prescindere dal possesso del requisito di cui all'articolo 10 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 460 del 1997, come precisato dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 10.
17. 09. Falcone, Molea, Vargiu, Pinna.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. Per l'anno 2015, è ammessa la detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette, relative alla frequenza di centri estivi, per i bambini fino al compimento del quinto anno di età per un importo complessivamente non superiore a 500 euro per ogni figlio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le opportune variazioni.
17. 010. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. Per l'anno 2015 è ammessa la detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle vacanze, certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della prestazione e l'indicazione del codice fiscale del destinatario della detrazione, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro annui per nucleo familiare, indipendentemente dal fatto che i genitori siano legalmente coniugati.

2. Per il periodo d'imposta relativo all'anno 2015, in deroga all'articolo 9, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 717, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'assoggettamento all'imposta municipale propria concorre interamente alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali per gli immobili ad uso abitativo non locati.
17. 011. Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

I comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.

Conseguentemente: all'articolo 24, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso, sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 17-bis, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.015 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.015 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.051,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.091,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.015 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.027,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.070,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.110,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede»;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 15 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».
17. 01004. Adornato, Bianchi, Scopelliti, Binetti, Vignali.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis:

1. l'articolo 1, comma 8, della legge n. 62 del 2000, si interpreta nel senso il regime fiscale Onlus di cui all'articolo 10 e seguenti del decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni è applicabile ai soggetti senza fini di lucro che gestiscono scuole paritarie, a prescindere dal possesso del requisito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 460 del 1997, come precisato dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 10.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso, sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 17-bis, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.100 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.136,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.176,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.100 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.112,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.155,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.195,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede» ;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 100 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».
17. 01003. Adornato, Dorina Bianchi, Scopelliti, Binetti, Vignali.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Spese per l'istruzione scolastica ed universitaria).

1. Lo Stato assicura al sistema educativo d'istruzione statale risorse adeguate, destinando ad esso un ammontare di risorse tale raggiungere progressivamente il 6 per cento del prodotto interno lordo nazionale entro il 2025.
17. 014. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Spese per l'istruzione scolastica ed universitaria).

1. La somma delle autorizzazioni di spesa per le missioni 22 - «Istruzione scolastica» e 23 - «Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria» sono incrementate gradualmente nell'arco di un decennio fino al raggiungimento di una somma pari ad una percentuale del prodotto interno lordo pari alla media delle risorse destinate alle stesse finalità da parte dei Paesi dell'Unione europea espresse in termini di percentuali del PIL.
17. 015. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Denominazione del Ministero della pubblica istruzione).

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca è denominato ministero della Pubblica istruzione, dell'Università e della ricerca.
17. 016. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Revoca e riassegnazione della quota capitarla

in caso di trasferimento per disagio psico-fisico).

1. Le risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 assegnate direttamente agli istituti scolastici con periodicità quadrimestrale, secondo i criteri e i parametri al decreto ministeriale 1o marzo 2007, n. 21 e di cui al decreto ministeriale n. 351 del 2014 e da questi erogate, sono ripartite in base al numero degli alunni.

2. Al termine del primo e del secondo quadrimestre le risorse assegnate per quota capitaria agli studenti che hanno richiesto, con nulla-osta, il trasferimento ad altro Istituto del sistema nazionale pubblico di istruzione per disagio psico-fisico sono revocate all'Istituto a cui l'alunno è iscritto e attribuite all'Istituto di destinazione. Al termine dell'anno scolastico, a seguito di verifica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che attesti il superamento del disagio psico-fisico e del contributo educativo formativo e motivazionale all'alunno, all'Istituto di destinazione sono assegnate risorse pari al doppio della quota capitaria medesima.
17. 017. Rubinato, Fioroni.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

(Revoca e riassegnazione della quota capitaria in caso di trasferimento per disagio psico-fisico).

1. Le risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 assegnate direttamente agli istituti scolastici con periodicità quadrimestrale, secondo i criteri e i parametri al decreto ministeriale lº marzo 2007, n. 21 e di cui al decreto ministeriale n. 351 del 2014 e da questi erogate, sono ripartite in base al numero degli alunni.

2. Al termine del primo e del secondo quadrimestre le risorse assegnate per quota capitaria agli studenti che hanno richiesto, con nulla-osta, il trasferimento ad altro Istituto del sistema nazionale pubblico di istruzione per disagio psico-fisico sono revocate all'Istituto a cui l'alunno è iscritto e attribuite all'Istituto di destinazione. Al termine dell'anno scolastico, a seguito di verifica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che attesti il superamento del disagio psico-fisico e del contributo educativo formativo e motivazionale all'alunno, all'Istituto di destinazione sono assegnate risorse pari alla quota capitaria medesima anche per l'anno scolastico successivo.
17. 01000. Rubinato, Fioroni.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

(Revoca e riassegnazione della quota capitaria in caso di trasferimento per benessere psico-fisico).

l. Le risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo l, comma 601, della legge n. 296 del 2006 assegnate direttamente agli istituti scolastici con periodicità quadrimestrale, secondo i criteri e i parametri al decreto ministeriale 1º marzo 2007, n. 21 e di cui al decreto ministeriale n. 351 del 2014, e da questi erogate, sono ripartite in base al numero degli alunni.

2. In caso di trasferimento ad altro Istituto del sistema nazionale pubblico di istruzione, statale o paritario, motivato dalla famiglia con la necessità di garantire allo studente il benessere psico-fisico, le relative risorse assegnate per quota capitaria per l'anno scolastico in corso sono revocate all'Istituto a cui l'alunno è iscritto e attribuite all'Istituto di destinazione. La quota capitaria medesima resta assegnata all'Istituto di destinazione anche per l'anno scolastico successivo al trasferimento a seguito di verifica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che attesti il benessere psico-fisico dello studente ed il contributo educativo, formativo e motivazionale apportato dall'Istituto medesimo.
17. 01001. Rubinato, Fioroni.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

(Revoca e riassegnazione della quota capitaria in caso di trasferimento per disagio psico-fisico).
l. Le risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 assegnate direttamente agli istituti scolastici con periodicità quadrimestrale, secondo i criteri e i parametri al decreto ministeriale 1o marzo 2007, n. 21 e di cui al decreto ministeriale n. 351 del 2014, e da questi erogate, sono ripartite in base al numero degli alunni.

2. Al termine del primo e del secondo quadrimestre le risorse assegnate per quota capitaria agli studenti che hanno richiesto, con nulla-osta, il trasferimento ad altro Istituto del sistema nazionale pubblico di istruzione per disagio psico-fisico sono revocate all'Istituto a cui l'alunno è iscritto e attribuite all'Istituto di destinazione. Al termine dell'anno scolastico, a seguito di verifica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che attesti il superamento del disagio psico-fisico e del contributo educativo formativo e motivazionale all'alunno, all'Istituto di destinazione sono assegnate risorse pari alla quota capitaria medesima.
17. 01002. Rubinato, Fioroni.

ART. 18.

Sopprimerlo.
18. 14. Vacca, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 18. (Scuole sicure). 1. Per la realizzazione del progetto «scuole sicure» e nell'ambito del piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, di cui all'articolo 19, sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 18, comma 8 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a 300 milioni di euro nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni a decorrere dall'anno 2018».
18. 13. Vacca, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i criteri per l'elaborazione di soluzioni progettuali per la realizzazione di scuole altamente innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'incremento dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento anche per favorire l'uso continuo e costante delle moderne tecnologie nell'attività didattica.
18. 9. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata di cui al d.lgs 28 agosto 1997, n. 281»;

b) sostituire le parole: «provvede a pubblicare» con la seguente: «predispone»;

c) la parola: «esperti» aggiungere le seguenti: «designati anche dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

d) sostituire le parole: «cui partecipa anche» con le seguenti: «cui partecipano anche i rappresentati dell'Osservatorio permanente per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996 n. 23».
18. 5. Centemero, Gelmini.

Al comma 1, dopo le parole: un avviso pubblico inserire le seguenti: rivolto a Comuni, Province e Città metropolitane ciascuno per gli istituti di propria competenza.

*18. 4. Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 1, dopo le parole: un avviso pubblico inserire le seguenti: rivolto a Comuni, Province e Città metropolitane ciascuno per gli istituti di propria competenza.
*18. 24. Giancarlo Giordano, Pannarale, Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, sostituire le parole: l'elaborazione di proposte progettuali da sottoporre ad una commissione di esperti con la seguente: linee.
18. 1002. Palmieri, Altieri, Lainati.

Al comma 1, dopo le parole: di proposte progettuali aggiungere le seguenti: rivolto agli enti locali, che dovranno avvalersi di professionisti under 40 e dopo le parole: che esamina e coordina inserire le seguenti: d'intesa con le Regioni e dopo le parole: delle moderne tecnologie nell'attività didattica aggiungere le seguenti: una per Regione.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.
18. 1000. Malisani, D'Ottavio, Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 1, dopo le parole: commissione di esperti inserire le seguenti: in cui siano garantite anche competenze nell'ambito delle scienze pedagogiche.
18. 17. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 1, dopo le parole: commissione di esperti inserire le seguenti: , senza alcun compenso,.
18. 21. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: commissione di esperti inserire le seguenti: , a titolo gratuito,.
18. 22. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri inserire le seguenti: nonché due rappresentanti di Anci e Upi.
*18. 3. Centemero, Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 1, dopo le parole: istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri inserire le seguenti: nonché due rappresentanti di Anci e Upi.
*18. 25. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1 dopo le parole: cui partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri inserire le seguenti: nonché rappresentanti di comuni, province e città metropolitane e regioni.
18. 1003. Palmieri, Russo.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) sopprimere le parole: che esamina e coordina le proposte pervenute;

2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dell'apertura della scuola al territorio;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni segnaleranno al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i contesti locali che accoglieranno le nuove scuole. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunicherà preventivamente la quantificazione e la ripartizione delle risorse disponibili per ogni regione tenendo conto della popolazione scolastica.
18. 1001. Malpezzi, D'Ottavio, Malisani, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e coordina.
18. 16. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 1, sostituire la parola: soluzioni con la parola: proposte.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

**18. 2. Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 1, sostituire la parola: soluzioni con la parola: proposte.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

**18. 26. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, dopo le parole: dell'efficienza energetica inserire le seguenti: della compatibilità con il paesaggio circostante.
18. 10. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 1, sostituire le parole: anche per favorire l'uso continuo e costante delle moderne tecnologie nell'attività didattica con le seguenti: che trasformino la spazialità della didattica, al fine di superare, anche attraverso open-space, la rigidità imposta dallo spazio-classe e utilizzare l'edificio scolastico come risorsa per sviluppare le potenzialità cognitive degli alunni, la didattica, gli stili nonché i metodi di insegnamento-apprendimento.
18. 12. Luigi Gallo, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Vacca.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e contrastare i rischi derivanti dalla presenza di amianto, avviando lavori di totale bonifica dei manufatti.

Conseguentemente:

a) al comma 2, le parole: per la realizzazione dell'edificio sono sostituite dalle seguenti: per la realizzazione o la bonifica da amianto del fabbricato scolastico;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata l'utilizzazione di quota parte, pari a 150 milioni nel triennio 2015-2017 per la realizzazione di nuovi e moderni edifici scolastici, e pari a 150 milioni, a valere nel medesimo triennio 2015-2017, per la messa in sicurezza e la bonifica dall'amianto degli edifici scolastici, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni a decorrere dall'anno 2018;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Scuole innovative ed interventi per contrastate i rischi derivanti dalla presenza di amianto).
18. 1010. Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino, Duranti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della valutazione delle soluzioni progettuali di scuole altamente innovative di cui al comma 1, sono considerati a titolo preferenziale i progetti che prevedano:

a) facilità di collegamento delle scuole attraverso collegamenti ciclo-pedonali;

b) la realizzazione degli edifici scolastici in aree dismesse o che comunque non comportino ulteriore consumo di suolo;

c) l'individuazione di spazi verdi a disposizione degli edifici scolastici;

d) la collocazione di barriere, anche naturali per mitigare gli effetti delle fonti di inquinamento, comprese le emissione sonore».
18. 11. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Sulla base delle soluzioni progettuali individuate, ai sensi del comma 1, gli enti locali interessati presentano progetti per la realizzazione di nuove scuole alla rispettiva regione che seleziona le migliori proposte anche in termini di necessità territoriali, sociali e di apertura della scuola al territorio. Le Regioni trasmettono tali proposte individuate al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento per la realizzazione dei nuovi edifici garantendo almeno un intervento per regione».
18. 6. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. La commissione di cui al comma 1 trasmette i progetti selezionati al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento all'ente locale di riferimento per la realizzazione dell'edificio.
*18. 1. Squeri, Russo, Altieri.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. La commissione di cui al comma 1 trasmette i progetti selezionati al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento all'ente locale di riferimento per la realizzazione dell'edificio.
*18. 27. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 2, sostituire la parola: individuate con la seguente: selezionate.
18. 15. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, dopo le parole: ai sensi del comma 1 aggiungere le seguenti: e nel rispetto delle norme tecniche per l'edilizia scolastica.
18. 1004. Centemero, Palmieri, Altieri, Lainati.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «presentano» inserire la seguente: «almeno»;

b) dopo le parole: «una nuova scuola» inserire le seguenti: «in base al fabbisogno reale».
18. 7. Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, sostituire le parole: alla rispettiva regione con le seguenti: alla commissione di cui al comma1.
18. 1005. Centemero, Palmieri.

Al comma 2 sostituire le parole: la migliore proposta con le seguenti: le migliori proposte.
18. 1006. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, dopo le parole: anche in termini di inserire le seguenti: individuazione di idonei spazi che consentano l’.
18. 18. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, dopo le parole: di apertura della scuola al territorio inserire le seguenti: , e di offerta di attività extracurriculari,.
18. 20. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il progetto deve essere altresì corredato dallo studio d'impatto ambientale, che permetta all'amministrazione competente la verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale.
18. 8. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 3, sostituire le parole: è utilizzata quota parte delle risorse con le seguenti: sono utilizzate le risorse.
18. 1007. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, dopo le parole: sono posti a carico delle Stato inserire le seguenti: e sono pari al 3 per cento del capitale investito, e quindi, complessivamente,.
18. 1008. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, sostituire la parola: 300 con la seguente: 150, e le parole: di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: di euro 1.5 milioni per l'anno 2016, di euro 3 milioni per l'anno 2017 e di euro 4.5 milioni a decorrere dall'anno 2018.

Conseguentemente:

a) sostituire la rubrica con la seguente: Scuole innovative ed interventi per contrastate i rischi derivanti dalla presenza di amianto;

b) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

3-bis. La restante quota delle risorse di cui all'articolo 18. comma o, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 98, viene destinata, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, viene destinata ad interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con riferimento a quelli in cui è stata censita la presenza di amianto.

c) all'articolo 24 sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4. comma 7, 5, comma 6, 7. comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5. 16. comma 6, 17, comma 1. 18. comma 3, e 20, comma 1. nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015. a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro annui per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La buona scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 12.267.000 euro per l'anno 2023, a 55.487.000 euro per l'anno 2024 e a 95.237.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 184.752.700 euro per l'anno 2015, a 362.650.250 euro per l'anno 2016, a 376.160.500 euro per l'anno 2017. a 384.869.000 euro per l'anno 2018, a 389.693.000 euro per l'anno 2019, a 379.753.950 euro per l'anno 2020, a 357.652.500 euro per l'anno 2021, a 335.371.600 euro per l'anno 2022. a 312.969.450 euro per l'anno 2023, a 292.007.750 euro per l'anno 2024 e a 272.729.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. e successive modificazioni.
18. 23. Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino, Duranti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È prevista la possibilità di riscatto dell'immobile da parte dell'ente locale secondo modalità agevolate da definire con INAIL.
*18. 28. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È prevista la possibilità di riscatto dell'immobile da parte dell'ente locale secondo modalità agevolate da definire con INAIL.
*18. 1009. Centemero, Palmieri.

ART. 19.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.

1. Alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del comma i dell'articolo 3, le parole da: «articolo 14» fino a: «142» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19, comma 1 , lettera i), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi). - 1. Per gli interventi previsti dalla presente legge e, in particolare, per consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali, a decorrere dall'anno 2015, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti.

2. Per l'inserimento nei piani di cui al comma 1, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al citato comma 1, domanda alle regioni territorialmente competenti.

3. Ciascuna regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto di cui al comma 1 e tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute. La mancata trasmissione dei piani nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in assenza di osservazioni da formulare li approva e ne dà loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali.

5. Per le finalità di cui alla presente norma, tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

6. Per gli edifici scolastici di nuova edificazione gli enti locali responsabili dell'edilizia scolastica provvedono a includere l'infrastruttura di rete internet tra le opere edilizie necessarie»;

c) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. - (Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fìscali). -1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e a residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2015-2017, le regioni interessate, anche in ragione delle domande presentate dagli enti locali per la predisposizione dei piani triennali di cui all'articolo 4, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993,n. 385. Ai sensi dell'articolo i , comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali per 80 milioni di euro annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione del presente comma e del comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni per l'importo annualmente erogato dagli istituti di credito.

Art. 4-ter. - (Interventi per adeguamento antisismico e prevenzione del rischio idrogeologico). Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24. novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 201 5, da destinare a interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, qualora indispensabili per sostituire quelli a rischio sismico e idrogeologico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità»;

d) l'articolo 5 è abrogato;

e) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: «Ministero della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale ne determina la composizione con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio non comporta il diritto a percepire alcun compenso a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I competenti uffici e i servizi statistico e informatico operanti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono di supporto all'Osservatorio, ai tini delle attività di cui al comma 1. Ai medesimi fini, opera presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un'apposita struttura tecnica funzionalmente incardinata nel competente ufficio per l'edilizia scolastica. Per le esigenze di tale struttura può essere disposto il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, fino a un massimo di due unità»;

f) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: «Ministero della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

2) al comma 2, le parole: «Ministro della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti:

«Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo unico per l'edilizia di cui al comma 5 dell'articolo 4 è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015»;

g) l'articolo 1 0 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 4-ter e 7, pari a 551 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede tramite le risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di interessi passivi, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4-bis si provvede, quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante le risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo.

5. All'alinea del comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «10, commi i e» sono sostituite dalle seguenti: «10, comma 3»;

b) dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 4-bis della legge 11 gennaio 1996, n. 23;».

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7. 1 commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-septies e 4-octies dell'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22 1 , sono

abrogati.

2. L'articolo 53 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 20 1 2. n. 3 5, e successive modificazioni, è abrogato.

8. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 1-bis, 1-ter e 2 sono abrogati;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detrazioni fiscali e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche».
19. 20. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Sostituire il comma 1 con il seguente: «L'Osservatorio per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è integrato nella propria composizione dalla Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».
19. 17. Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 1 sostituire le parole: al quale con le seguenti: alla cui struttura tecnica di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23,
19. 1005. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e di programmazione degli interventi.
19. 15. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 1, dopo le parole: di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica aggiungere le seguenti: e di diffusione della cultura della sicurezza, prevedendo l'estensione della composizione alle organizzazioni civiche di comprovata competenza ed esperienza sulla base di criteri oggettivi e predefiniti.
19. 28. D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'Osservatorio può avvalersi dell'esperienza di associazioni ed organizzazioni civiche individuate sulla base di criteri oggettivi.
19. 7. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di diffusione della cultura della sicurezza, prevedendo l'estensione della composizione alle organizzazioni civiche di comprovata competenza ed esperienza sulla base di criteri oggettivi e predefiniti e prevedendo l'istituzione di una giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.
19. 1002. D'Ottavio, Malisani, Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatte salve le competenze territoriali degli Enti locali e delle Regioni.
19. 1000. D'Ottavio, Malisani, Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di diffusione della cultura della sicurezza, prevedendo l'estensione della propria composizione ad organizzazioni civiche di comprovata competenza ed esperienza, sulla base di criteri oggettivi e predefiniti.
19. 1009. Giancarlo Giordano,Pannarale.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: triennio 2015-2017 aggiungere le seguenti: , è aggiornata annualmente e per il triennio di riferimento sostituisce i piani di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,.
19. 24. Malisani, D'Ottavio, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.

Al comma 2, primo periodo sopprimere la parola: anche.
*19. 2. Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 2, primo periodo sopprimere la parola: anche.
*19. 14. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, primo periodo sopprimere la parola: anche.
*19. 34. Giancarlo Giordano, Pannarale, Pellegrino, Zaratti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: tenendo conto dei dati con le seguenti: tenendo in debito conto i dati.
19. 13. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica aggiungere le seguenti: la quale cura il coinvolgimento e la partecipazione degli istituti scolastici e delle principali associazioni e organizzazioni studentesche,.
19. 11. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Anagrafe dell'edilizia scolastica, aggiungere le seguenti: e previa integrazione e aggiornamento del Piano da parte delle Regioni, entro il 31 dicembre 2015, sulla base delle richieste degli enti locali, e conseguente verifica da parte dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica della omogenea distribuzione territoriale degli interventi per scuole di ogni ordine e grado.
*19. 3. Centemero, Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Anagrafe dell'edilizia scolastica, aggiungere le seguenti: e previa integrazione e aggiornamento del Piano da parte delle Regioni, entro il 31 dicembre 2015, sulla base delle richieste degli enti locali e conseguente verifica da parte dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica della omogenea distribuzione territoriale degli interventi per scuole di ogni ordine e grado.
*19. 33. Giancarlo Giordano, Pannarale, Pellegrino, Zaratti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle Regioni con le seguenti: con canoni di locazione a carico dello Stato per come stabilito al precedente articolo 18.
19. 1006. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle, aggiungere le seguenti: derivanti dalle disposizioni di cui al successivo comma 2-bis e quelle;.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari al 50 per cento delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di messa in sicurezza dell'edilizia scolastica. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'ammontare esatto di tale quota parte. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
19. 30. Pannarale, Giancarlo Giordano, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: A tali fini i poteri derogatori, aggiungere la seguente: esclusivamente.
19. 12. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Lo scorrimento delle graduatorie che derivano da bandì regionali, viene effettuato in raccordo con le regioni competenti. A tal fine, l'Osservatorio permanente per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996 n. 23, svolge le necessarie attività di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte.
19. 6. Centemero, Gelmini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti: sono utilizzabili per tutti gli interventi ricompresi nella stessa programmazione 2015-2017.
19. 1007. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sicurezza degli edifici scolastici inserire le seguenti: anche in relazione a quelli in cui è stata censita la presenza di amianto.
19. 16. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 3, dopo le parole: Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: fatte salve quelle risorse relative ad interventi in corso di realizzazione o di cui sia stato approvato da parte della stazione appaltante il progetto definitivo, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2011.
19. 1004. Malisani, D'Ottavio, Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: ancora da erogare aggiungere le seguenti: e la responsabilità civile e penale dei suddetti enti conseguente ad eventuali danni provocati dalla mancata segnalazione diretta alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.

19. 1003. Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: successiva assegnazione di ulteriori risorse statali aggiungere le seguenti: e la loro responsabilità civile e penale conseguente ad eventuali danni provocati dalla mancata segnalazione diretta alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.
19. 1001. Bechis, Artini, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica.
19. 10. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. aggiungere le seguenti: Le risorse sono inoltre destinate agli interventi che si rendono necessari per la ristrutturazione e la messa a norma degli immobili degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, quali «Ambienti per l'apprendimento».
19. 1. Ciracì, Altieri, Marti, Centemero, Palmieri, Lainati.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Per l'anno 2015, le Province e le Città metropolitane escludono dal computo di cui al comma 3, articolo 31, legge n. 183/2011 le spese in conto capitale sostenute o da sostenere entro il 31 dicembre 2015 relative ad interventi su edifici scolastici. A partire dal 2016 le spese di investimento per l'edilizia scolastica sono escluse dal pareggio di bilancio.
*19. 32. Giancarlo Giordano, Pannarale, Pellegrino, Zaratti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Per l'anno 2015, le Province e le Città metropolitane escludono dal computo di cui al comma 3, articolo 31, legge n. 183/2011 le spese in conto capitale sostenute o da sostenere entro il 31 dicembre 2015 relative ad interventi su edifici scolastici. A partire dal 2016 le spese di investimento per l'edilizia scolastica sono escluse dal pareggio di bilancio.
*19. 4. Centemero, Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: è ridotta con le parole: è eliminata.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: di un importo fino alla fine del comma.
19. 31. Giancarlo Giordano, Pannarale, Pellegrino, Zaratti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: è ridotta con le seguenti: è eliminata, e conseguentemente sopprimere fino al termine del comma.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: di un importo pari fino alla fine del comma.
19. 5. Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: entro il 31 maggio 2015 con le seguenti: entro il 15 luglio 2015.
19. 9. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 6 sostituire le parole: entro il 31 maggio 2015 con le seguenti: entro il 30 giugno 2015.
19. 1008. Centemero, Palmieri.

Al comma 7, sesto periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
19. 29. Malisani, Malpezzi, D'Ottavio, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.

Al comma 10, capoverso 2-octies, dopo le parole: di cui al comma 1 inserire le seguenti: limitatamente alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e all'adeguamento degli stessi alla normativa antisismica.
19. 18. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Le risorse della quota a gestione statale relativa all'edilizia scolastica dell'otto per mille, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall'articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili come individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
19. 21. Malisani, D'Ottavio, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Le somme iscritte sul capitolo 7105 «Fondo unico per l'edilizia scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari ad euro 31.788.058,00, non ancora impegnate, sono mantenute nel conto dei residui di lettera F sino al 31 dicembre 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
19. 22. D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente:

a) all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole: «544,18 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nell'anno 2016, 1.865,70 milioni nell'anno 2017, 1.909,60 milioni nell'anno 2018, 1.951,20 milioni nell'anno 2019, con le seguenti 554,18 milioni nell'anno 2015, 1.863,35 milioni nell'anno 2016, 1.875,70 milioni nell'anno 2017, 1.919,60 milioni nell'anno 2018, 1.961,20 milioni nell'anno 2019»;

b) all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 10.000.000 euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle medesime tipologie di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
19. 23. D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto aventi ad oggetto interventi di edilizia scolastica, l'ente aggiudicatore non può prevedere ribassi d'asta superiori al 15 per cento dell'importo dell'appalto stabilito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
19. 8. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

ART. 20.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di euro 90 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici ed interventi di adeguamento antisismico e dissesto idrogeologico, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui all'articolo 24.

Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 10, sostituire la parola: 381,137 con: 331,137.
20. 4. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 1 dopo le parole: eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti, aggiungere le seguenti: ed eventi calamitosi legati al dissesto idrogeologico e al rischio sismico.

Conseguentemente:

a) sostituire le parole: 40 milioni con: 90 milioni.

b) al comma 3 dell'articolo 10 sostituire le parole: 381,137 con: 331,137.
20. 2. Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 1, dopo la parola: crollo inserire la seguente: segnatamente.
20. 3. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 1, sopprimere le parole da: anche attraverso a: enti locali proprietari.
*20. 1. Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 1, sopprimere le parole da: anche attraverso a: enti locali proprietari.
*20. 6. Giancarlo Giordano, Pannarale, Pellegrino, Zaratti.

Al comma 3, dopo le parole: indagini diagnostiche di cui al comma 1 del presente articolo aggiungere le seguenti: e quelle eseguite tra il 2009 e il 2011 in base all'articolo 8, comma 6, della legge 5 maggio 2013, n. 131 (intesa sottoscritta Stato Regioni Enti locali il 28 gennaio 2009).
20. 5. Malisani, D'ottavio, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Istruzione degli adulti: nuovi assetti organizzativi e didattici).

1. Per sostenere e favorire - nel più ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla Legge 92/12 - la messa a regime dei nuovi assetti organizzativi e didattici delineati dal decreto del Presidente della Repubblica 263/12, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei neet, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il MIUR, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta con proprio decreto un Piano di Azione per l'Innovazione Dell'Istruzione degli Adulti che prevede la realizzazione - a decorrere dall'a.s. 2015/2016 - delle azioni finalizzate a:

a) sviluppare, consolidare, potenziare e aggiornare le competenze del personale scolastico - richieste ai vari livelli - per sostenere e favorire la messa a regime dei nuovi assetti organizzativi e didattici delineati dal decreto del Presidente della Repubblica 263/12 con particolare riferimento ai seguenti ambiti: Rete Territoriale di Servizio; Centro di attività di ricerca sperimentazione e sviluppo; Commissione per la definizione del patto formativo individuale; progettazione per unità di apprendimento; percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena;

b) sostenere e favorire la progettazione e l'applicazione degli strumenti di flessibilità, di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 263/12 con particolare riferimento a quello ivi previsto alla lettera c), nonché la costituzione, presso i Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti, di ambienti-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a realizzare la «fruizione a distanza», di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 263/12 secondo parametri di alta professionalità individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca con proprio decreto;

c) ampliare e potenziare l'offerta formativa prevista dai nuovi assetti organizzativi e didattici delineati dal decreto del Presidente della Repubblica 263/12, in modo da promuovere il raccordo tra i percorsi di istruzione di primo livello, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 263/12 e altre tipologie di percorsi formativi, nonché con i percorsi di istruzione e formazione professionale e realizzare progetti integrati con la collaborazione di altre agenzie formative pubbliche e private, anche per valorizzare l'alternanza scuola-lavoro nei CPIA;

d) sostenere e favorire il ruolo strategico dei CPIA per la costruzione del sistema integrato per l'apprendimento permanente di cui alla Legge 92/2012, riconosciuto nell'Accordo siglato in CU il 10 luglio 2014, fermo restando la possibilità di concludere convenzioni con le regioni per coordinare le rispettive iniziative in materia, in modo da sviluppare e potenziare partenariati con gli attori delle reti territoriali per l'apprendimento individuati nella citata Legge 92/2012;

2. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 la parte del Fondo di cui al comma 1 è espressamente destinata alla realizzazione delle azioni previste dal Piano di Azione per l'Innovazione Dell'Istruzione degli Adulti, di cui all'articolo..., legge ... finanziate, secondo i criteri e le modalità ivi stabiliti con la parte di Fondo di cui al comma 1».

3. Il MIUR, in collaborazione rispettivamente con l'INDIRE e l'INVALSI, avvia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il monitoraggio e la valutazione dei percorsi di istruzione degli adulti, come previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 263/12 al fine di garantire il miglioramento della qualità, l'innovazione permanente e l'aggiornamento dei percorsi medesimi; il monitoraggio e la valutazione devono concludersi entro dodici mesi dal loro avvio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri.

4. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 263/12 è così sostituito: «A partire dall'a.s. 2016/2017, i Centri costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni da adottare con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti».

5. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 263/12 è abrogata la lettera b); conseguentemente la successiva lettera c) è sostituita con la lettera b).

6. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 263/12 alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «fermo restando la competenza esclusiva delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, i suddetti percorsi sono progettati e realizzati sulla base delle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10».

7. Al comma 1 dell'articolo 4 della Legge 53/03 dopo le parole «in alternanza scuola-lavoro» sono inserite le seguenti: «e agli adulti iscritti ai percorsi di istruzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 263/12».

8. Al comma 1 dell'articolo 1 della Legge 440/97 dopo le parole: «alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica» sono inserite le seguenti: «al potenziamento dell'ampliamento dell'offerta formativa dei CPIA».

9. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 89/13 dopo le parole: «sistema educativo di istruzione e formazione» sono inserite le seguenti: «ivi compreso il sistema di istruzione degli adulti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 263/12».

10. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 della legge 111/11 è inserita la seguente lettera: a-bis) I Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di iscrizione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento dei titoli previsti in esito ai percorsi di istruzione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 263/12.
20. 08. Malpezzi, Malisani, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Obbligo di residenza nel comune in cui si sostiene l'esame di maturità).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto il seguente: «2-bis. Il candidato privatista agli esami di idoneità e maturità sostiene le relative prove presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza di tali istituzioni del medesimo indirizzo di studio prescelto, nel comune di residenza il candidato privatista sostiene gli esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nella provincia di residenza. Nel caso di assenza di istituzioni del medesimo indirizzo di studio nella provincia di residenza, il candidato privatista sostiene gli esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nella regione di residenza e, infine, nel caso di assenza di istituzioni del medesimo indirizzo di studio anche nella regione di residenza, il candidato sostiene gli esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nelle regioni immediatamente confinanti. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato privatista presenta la domanda di ammissione agli esami di maturità, non può accogliere un numero di candidati privatisti superiore al venti per cento degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima».
20. 02. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali»;

b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «i) attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante».
20. 03. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti i seguenti:

«4-ter. Per il mantenimento della parità il gestore o il rappresentante legale dell'istituto o della scuola deve dichiarare, alla conclusione di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 31 luglio, al competente ufficio scolastico regionale la permanenza del possesso dei requisiti previsti dal comma 4 a cui devono essere allegate le attestazioni relative a:

a) i dati relativi ai coordinatori delle attività educative e didattiche e ai docenti;

b) il numero delle sezioni, delle classi, degli alunni frequentanti e il numero di titoli di studio rilasciati divisi per tipologia, il numero di titoli di studio rilasciati a candidati privatisti;

c) la composizione degli organi collegiali;

d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta

formativa (POF) che deve essere conservato agli atti della scuola;

e) le quietanze del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione e degli allegati delle attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma, l'ufficio scolastico regionale revoca il riconoscimento della parità a partire dall'anno scolastico immediatamente successivo.

4-quater. Gli uffici scolastici regionali competenti effettuano, presso tutte le scuole paritarie dell'infanzia e dell'istruzione primaria e secondaria, verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Le verifiche saranno disposte presso ciascuna scuola paritaria con periodicità non superiore ad un anno, sulla base di un apposito piano annuale regionale di verifica dei requisiti (PARV). Ogni ufficio scolastico regionale predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano annuale regionale di verifica dei requisiti. Il piano è il documento in cui sono programmati i tempi e indicate le modalità delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Al dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva alla retribuzione ordinaria, a partire dall'anno retributivo di riferimento e per i due anni successivi, qualora non venga predisposto il PARV entro il 30 settembre di ogni anno. Ferma restando la periodicità non superiore a un anno, le verifiche sono effettuate ogni volta che l'ufficio scolastico regionale competente le ritenga opportune o necessarie anche a seguito di segnalazioni.

4-quinquies. Nel caso in cui l'ufficio scolastico regionale accerti l'assenza anche di uno solo dei requisiti dichiarati di cui al comma 4 del presente articolo o riscontri la non veridicità delle attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 4-ter del presente articolo, la parità è revocata a partire dall'anno scolastico successivo per un periodo complessivo di 5 anni.
20. 04. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali»;

b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«i) attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante».

2. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti i seguenti:

«4-ter. Per il mantenimento della parità il gestore o il rappresentante legale dell'istituto o della scuola deve dichiarare, alla conclusione di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 31 luglio, al competente ufficio scolastico regionale la permanenza del possesso dei requisiti previsti dal comma 4 a cui devono essere allegate le attestazioni relative a:

a) i dati relativi ai coordinatori delle attività educative e didattiche e ai docenti;

b) il numero delle sezioni, delle classi, degli alunni frequentanti e il numero di titoli di studio rilasciati divisi per tipologia, il numero di titoli di studio rilasciati a candidati privatisti;

c) la composizione degli organi collegiali;

d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta formativa (POF) che deve essere conservato agli atti della scuola;

e) le quietanze del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione e degli allegati delle attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma, l'ufficio scolastico regionale revoca il riconoscimento della parità a partire dall'anno scolastico immediatamente successivo.

4-quater. Gli uffici scolastici regionali competenti effettuano, presso tutte le scuole paritarie dell'infanzia e dell'istruzione primaria e secondaria, verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Le verifiche saranno disposte presso ciascuna scuola paritaria con periodicità non superiore ad un anno, sulla base di un apposito piano annuale regionale di verifica dei requisiti (PARV). Ogni ufficio scolastico regionale predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano annuale regionale di verifica dei requisiti. Il piano è il documento in cui sono programmati i tempi e indicate le modalità delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Al dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva alla retribuzione ordinaria, a partire dall'anno retributivo di riferimento e per i due anni successivi, qualora non venga predisposto il PARV entro il 30 settembre di ogni anno. Ferma restando la periodicità non superiore a un anno, le verifiche sono effettuate ogni volta che l'ufficio scolastico regionale competente le ritenga opportune o necessarie anche a seguito di segnalazioni.

4-quinquies. Nel caso in cui l'ufficio scolastico regionale accerti l'assenza anche di uno solo dei requisiti dichiarati di cui al comma 4 del presente articolo o riscontri la non veridicità delle attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 4-ter del presente articolo, la parità è revocata a partire dall'anno scolastico successivo per un periodo complessivo di 5 anni.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunto il seguente:

«5-bis le scuole paritarie hanno l'obbligo di reperire, prioritariamente, il personale docente da inserire nel proprio organico, ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nel piano dell'offerta formativa, dalle graduatorie degli istituti della provincia in cui è ubicata la sede scolastica».
20. 05. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunto il seguente:

«5-bis. le scuole paritarie hanno l'obbligo di reperire, prioritariamente, il personale docente da inserire nel proprio organico, ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nel piano dell'offerta formativa, dalle graduatorie degli istituti della provincia in cui è ubicata la sede scolastica».
20. 06. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).

1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000, n. 62, è così riformulato: «Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché la modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo».
20. 07. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Interventi in materia di strutture educative).

Al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 17 ottobre 2005 n. 226, su tutto il territorio nazionale e garantire l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica, le misure in materia di costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici e delle strutture, sono estese anche alle istituzioni formative accreditate che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, anche con riferimento al potenziamento dei laboratori per garantire l'evoluzione didattica e tecnologica di tali percorsi.
20. 01. Centemero, Gelmini.

ART. 21.

Sopprimerlo.
*21. 2. Ciracì, Altieri, Fucci, Marti, Centemero, Palmieri.

Sopprimerlo.
*21. 144. Vacca, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Chimienti, Di Benedetto.

Sopprimerlo.
*21. 205. Simonetti, Borghesi.

Sopprimerlo.
*21. 235. Cristian Iannuzzi.

Sopprimerlo.
*21. 285. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Sopprimere il comma 1.
21. 140. Vacca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.;

sopprimere il comma 5.
21. 143. Vacca.

Al comma 1, dopo le parole il Governo inserire le seguenti: sentito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
21. 141. Chimienti.

Al comma 1, dopo le parole il Governo inserire le seguenti: in accordo con il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
21. 142. Chimienti.

Sopprimere il comma 1.
21. 1084. Vacca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

sostituire il comma 3 con il seguente: I decreti legislativi di cui al comma i sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.

Sopprimere il comma 5.
21. 1076. Vacca.

Al comma 1, dopo le parole: il Governo, aggiungere le seguenti: sentito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
21. 1095. Chimienti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
21. 225. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, lettera a) all'alinea dopo le parole: sistema nazionale dell'istruzione, aggiungere le seguenti: , costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

Conseguentemente, alla lettera i) all'alinea dopo le parole: dalle scuole dell'infanzia statali aggiungere le seguenti: e paritarie.
21. 1007. Binetti.

Al comma 2, lettera a), all'alinea, aggiungere dopo la parola: istruzione inserire le parole: , costituito dalle scuole statali, paritarie private o degli enti locali, a partire da quelle dell'infanzia.
21. 1128. Rubinato, Fioroni.

Al comma 2, lettera a) numero 1) sostituire le parole: la ridefinizione con le seguenti: l'implementazione.
21. 1103. Vacca.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).
21. 31. Vacca.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).
21. 30. Vacca.

Al comma 2, lettera a) sostituire il numero 3) con il seguente:

3. Il riordino e il coordinamento forme delle disposizioni di legge incluse nella codificazione.

21. 1110. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera a), numero 3, sopprimere le parole: e sostanziale e le parole da: anche apportando integrazioni fino alla fine del numero.
21. 29. Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: anche apportando integrazioni e modifiche innovative necessarie.
*21. 184. Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: anche apportando integrazioni e modifiche innovative necessarie.
*21. 1120. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4.
21. 28. Vacca.

Al comma 2, lettera a) al numero 4) aggiungere le seguenti parole: nonché a quanto stabilito in materia di libertà educativa dall'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 e dall'articolo 2 del Protocollo addizionale, firmato a Parigi il 20 marzo 1950, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.
21. 1006. Pagano.

Al comma 2, lettera a), numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: sottoponendo alle Camere eventuali modifiche per gli adeguamenti necessari.
21. 234. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera a) numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: sottoponendo alle Camere eventuali modifiche per gli adeguamenti necessari.
21. 1125. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 5).
21. 27. Vacca.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

5-bis) l'abolizione degli Uffici Scolastici Territoriali (UST) di ambito provinciale e le modalità di utilizzazione del personale ivi operante, con priorità per la restituzione alle Istituzioni Scolastiche nei relativi profili di appartenenza;.
21. 259. Causin.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*21. 193. Fassina.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*21. 224. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).
21. 32. Vacca.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).
21. 36. Vacca.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Rafforzamento dell'autonomia scolastica attraverso l'ampliamento delle competenze gestionali, organizzative ed amministrative delle Istituzioni scolastiche;

Conseguentemente, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

5) anche in applicazione dell'articolo 118 comma 4, Titolo V Costituzione, è incoraggiata la collaborazione dei cittadini con l'amministrazione pubblica per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa della Scuola, e in particolare viene incoraggiata la partecipazione dei genitori, degli studenti e dei cittadini attivi in forma associata, intesi come soggetti giuridicamente costituiti e autonomi.
21. 1116. Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Al comma 2, lettera b), alinea, sostituire le parole: ampliamento delle competenze gestionali, organizzative e amministrative delle istituzioni scolastiche con le seguenti: finanziarie, gestionali, relative al reclutamento e alla gestione del personale, organizzative e amministrative delle istituzioni scolastiche.
21. 20. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Al comma 2, lettera b) sopprimere il numero 1).
21. 1127. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera b), numero 1) dopo le parole: dell'offerta formativa aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alla formazione obbligatoria in servizio dei personale docente;.
21. 277. Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, lettera b) sopprimere il numero 2).
21. 1117. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera b) il capoverso 2) è così sostituito:

2) la responsabilizzazione e la valutazione del dirigente scolastico nell'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate alla scuola rispetto al conseguimento degli obiettivi definiti nel piano dell'offerta formativa deliberato dal Collegio dei docenti e fatto proprio dal Consiglio di circolo o di istituto.
21. 1119. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire le parole: dirigente scolastico con le seguenti: consiglio d'istituto.
21. 35. Chimienti.

Al comma 2, lettera b), numero 2) dopo le parole: dirigente scolastico aggiungere le seguenti: e degli organi di gestione dell'istituzione scolastica.
21. 19. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire le parole da: nella scelta fino a: conseguimento del con le seguenti: per il.
21. 33. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera b), numero 2) sopprimere le parole: nella scelta e nella valorizzazione del merito del personale docente nonché.
21. 301. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: del merito.
21. 34. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera b), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: anche avvalendosi al riguardo della collaborazione di un organo di gestione dell'istituzione scolastica composto da professionisti dei relativi settori.

21.1134. Labriola.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).
21. 38. Vacca.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).
21. 39. Vacca.

Al comma 2 lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis. Il rispetto dei criteri per l'assegnazione dell'autonomia scolastica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
21. 299. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

4-bis. L'istituzione della figura del mentor, docente con congruo numero di anni di servizio a tempo indeterminato, cui assegnare funzioni di supporto didattico, di coordinamento delle attività di formazione, aggiornamento e valutazione dei docenti e funzioni di tutoraggio dei docenti in periodo di formazione e prova. La selezione del mentor a cui è riconosciuto l'esonero parziale dall'insegnamento, avviene in base a titoli derivanti da crediti didattici, formativi e professionali.
21. 17. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

4-bis. Individuazione di modi e modelli didattici che consentano di tenere aperte le scuole, mettendoli a disposizione degli studenti e delle famiglie nei mesi giugno-luglio.
21. 266. Binetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
*21. 223. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
*21. 40. Chimienti.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di reclutamento in ruolo per l'accesso alla professione di insegnante nella scuola secondaria in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, aperto ai giovani più preparati e interessati dal punto di vista disciplinare e didattico, adeguato alle modalità di accesso al pubblico impiego e alla mobilità dei lavoratori nell'ambito dell'Unione Europea come sancita dai trattati e dagli indirizzi comunitari in materia, mediante:

1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale e le procedure di reclutamento dei professori, sia la formazione in servizio di cui all'articolo 10, comma 4, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e alle scuole, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata e di reciproco interesse, favorendo anche lo svolgimento di attività di ricerca da parte degli insegnanti;

2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali annuali per l'assunzione di professori nella scuola secondaria statale con contratto retribuito a tempo determinato di formazione e apprendistato professionale; l'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale, o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso, purché abbiano maturato, all'interno del corso di laurea o di diploma accademico, ovvero con ulteriori studi universitari o accademici, almeno 36 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche;

3) il completamento della formazione iniziale degli insegnanti assunti secondo le procedure di cui al n.2) tramite:

i. il conseguimento di un diploma di specializzazione all'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con scuole o reti di scuole, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca n. 270 del 22 ottobre 2004 e dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; il corso di specializzazione è destinato a completare la preparazione in campo didattico, pedagogico e scolastico degli iscritti;

ii. nei due anni successivi, l'effettuazione di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso scuole o reti di scuole;

4) la trasformazione, al termine del triennio, del contratto a tempo determinato di formazione e apprendistato professionale in contratto a tempo indeterminato di professione a condizione che abbia esito positivo la valutazione da parte del sistema scolastico regionale dell'attività svolta dall'interessato;

5) la previsione che il superamento del concorso di cui al n. 2, del conseguimento del diploma di specializzazione di cui al n. 3 e la valutazione positiva di cui al numero 4, divengano gradualmente l'unico percorso per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione di supplenze;

6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei professori e le norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;

7) la graduale abolizione del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie statali e la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al n. 3, punto i), costituisca il titolo necessario di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole paritarie per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, fermo restando le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e della legge 18 luglio 2003, n. 186.»
21. 303. Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria per l'accesso alla professione docente in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione del ruolo culturale, educativo e sociale del docente, nonché delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo, per renderle funzionali sia alle modalità di accesso al pubblico impiego sia alla mobilità culturale e professionale del personale docente ed educativo in ambito europeo come sancito dai Trattati e dagli indirizzi in materia della UE, attraverso:

1) il riordino complessivo, l'adeguamento e la semplificazione del sistema per il conseguimento dell'abilitazione attraverso il riferimento ai cluster di competenza del profilo culturale e professionale del personale docente come previsto dagli indirizzi europei in materia, e l'attivazione di specifici curricula a numero programmato collocati nell'ambito di corsi di laurea magistrale coerenti con le classi di concorso, mediante l'inclusione del percorso abilitativo all'interno di quello universitario e il conseguente superamento dell'attuale percorso di tirocinio formativo attivo;

2) la definizione di nuovi percorsi di formazione iniziale che comprendano in modo adeguatamente coordinato gli ambiti sia delle materie caratterizzanti e delle correlate didattiche disciplinari (fino ad un massimo di 60 CFU), sia delle materie relative alle necessarie competenze antropo-psico-pedagogico-didattiche e di quelle metodologiche connesse all'espletamento con successo del tirocinio professionale (fino ad un massimo di 60 CFU). Tali percorsi saranno peraltro definiti nella prospettiva della formazione in servizio obbligatoria permanente e strutturale prevista dall'articolo 10 comma 4, e collegati con i piani nazionali per l'innovazione e la ricerca educativa e formativa;

3) la previsione all'interno del percorso di laurea magistrale abilitante di un periodo di tirocinio professionale, nonché la previsione di un esame conclusivo, nel quale sia valutato l'intero percorso, comprensivo del tirocinio professionale;

4) la previsione di standard nazionali - sentite anche le società scientifiche e il Consiglio Universitario Nazionale - per le prove di accesso alle lauree magistrali abilitanti nonché per gli esami conclusivi, che attestino anche il possesso di competenze minime - per i settori disciplinari per cui viene rilasciata l'abilitazione all'insegnamento - e che siano coerenti con la scansione dei cicli formativi, le indicazioni programmatiche nazionali e le competenze linguistiche e culturali funzionali ad assicurare mobilità culturale professionale al personale docente ed educativo in ambito europeo ed internazionale;

5) la previsione di un sistema di monitoraggio e valutazione dei corsi di laurea magistrale attivati e delle competenze dei docenti abilitati secondo criteri definiti a livello nazionale e comparati in ambito internazionale;

6) la previsione di attivare una sola laurea magistrale abilitante per tipologia di classe di concorso in ciascuna regione o area territoriale vasta, previa approvazione dei Piani di offerta formativa da parte dei Comitati Regionali di Coordinamento Universitari tenendo conto sia della compatibilità con l'offerta formativa degli altri corsi di laurea magistrale sia degli indici di assorbimento nei ruoli del personale docente ed educativo definiti annualmente dall'ISTAT e dal MIUR.

7) la previsione dell'attivazione delle nuove lauree magistrali abilitanti a partire dall'A.A 2016-17 e dell'eliminazione del Tirocinio formativo Attivo a partire dall'anno successivo a quello dell'attivazione delle nuove lauree magistrali abilitanti, con norme transitorie che tutelino gli iscritti a corsi magistrali il cui titolo è valido per tale accesso.

8) la previsione di specifiche facilitazioni per gli studenti dei corsi abilitanti e dei corsi non abilitanti di utilizzare i crediti ottenuti per conseguire rispettivamente anche la laurea magistrale senza abilitazione o con abilitazione, nonché la previsione di opportune modalità per conseguire ulteriori abilitazioni in classi affini e valorizzarne il possesso ai fini di una maggiore flessibilità di impiego dei docenti; 4. il riordino delle classi disciplinari di concorso - sentite le società scientifiche e il Consiglio Universitario Nazionale e con ottica comparata internazionale - secondo principi di razionalizzazione, fermo restando l'accertamento della competenza nella disciplina insegnata;

9) la ridefinizione della disciplina e delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo, al fine di renderlo omogeneo alle modalità di accesso al pubblico impiego e alla mobilità culturale e professionale in ambito almeno europeo, mediante concorsi pubblici che tengano anche conto del conseguimento di titoli culturali aggiuntivi (lauree specialistiche e magistrali, dottorati, periodi di ricerca postdoc in Italia e all'estero, ecc.).

10) le modalità di realizzazione dei concorsi di reclutamento degli insegnanti, riservati a chi ha conseguito tali lauree abilitanti, banditi per un numero di posti predeterminati dal Miur, effettuati sulla base di prove scritte e orali sulle discipline delle classi concorsuali e su quelle di natura trasversale.

11) la definizione dei contratti retribuiti di formazione e apprendistato professionale per i vincitori, di durata biennale, gestiti da scuole o reti di scuole in collaborazione con le Università, trasformabili alla fine del biennio in contratto di professore di ruolo a tempo indeterminato sulla base di una valutazione individuale degli studi compiuti e del lavoro svolto, condotta dal sistema scolastico su scala regionale in collaborazione con le Università del territorio.
21. 278. Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) Riordino, adeguamento e semplificazione dei percorsi di formazione iniziate e reclutamento per l'accesso alla professione di docente nella scuola secondaria, in modo da renderli funzionali alla valorizzazione del ruolo sociale del docente, attraverso: 1) la previsione di un corso-concorso, bandito annualmente e sulla base del fabbisogno espresso dalle singole scuole, aperto a tutti i candidati in possesso del titolo di laurea quinquennale;

2) l'accesso per i vincitori ad un corso annuale di specializzazione all'insegnamento, che comprenda gli ambiti delle materie caratterizzanti e delle materie relative alla didattica e alla pedagogia;

3) la previsione, all'interno dell'anno di specializzazione all'insegnamento, di un periodo di tirocinio professionale retribuito;

4) il riordino dette classi disciplinari di concorso, con attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare, secondo principi di valorizzazione delle competenze specifiche nella disciplina

insegnata;

5) la ridefinizione della disciplina e delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo, al fine di renderle omogenee alla normativa comunitaria, prevedendo l'immissione in ruolo entro tre anni dal superamento del corso-concorso.
21. 41. Chimienti.

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 1).
21. 154. Vacca.

Al comma 2, lettera c), sostituire i numeri da 1) a 3) con i seguenti:

1) il riordino complessivo, l'adeguamento e la semplificazione del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento anche nell'ambito di corsi di laurea magistrale o di diplomi accademici di II livello a numero programmato e prova di accesso, mediante l'inclusione del percorso abilitativo all'interno di quello accademico;

2) la definizione dei percorsi di formazione iniziale che comprendano gli ambiti sia delle materie caratterizzanti sia delle materie relative alla didattica disciplinare ed inclusiva, sia di un periodo di tirocinio professionale, anche in deroga al numero di crediti e alla quantità di esami di profitto previsti dalla normativa vigente;

3) la prosecuzione dei percorsi di abilitazione previsti dalla normativa vigente, con cadenza annuale, sino all'entrata a regime del sistema di cui ai punti 1 e 2.
21. 21. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il riordino complessivo, l'adeguamento e la semplificazione del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nell'ambito dei corsi di laurea mediante l'inclusione del percorso abilitativo all'interno di quello universitario e il conseguente superamento dell'attuale percorso di tirocinio formativo attivo prevedendo dei servizi di diritto allo studio ed agevolazioni economiche per le persone a basso reddito che accedono al percorso TFA;
21. 153. Vacca.

Al comma 2, lettera c), numero 1, sopprimere le parole: nell'ambito dei corsi di laurea magistrale mediante l'inclusione del percorso abilitativo all'interno di quello universitario.
21. 42. Chimienti.

Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il riordino complessivo, l'adeguamento e la semplificazione del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nell'ambito dei corsi di laurea mediante l'inclusione de ! percorso abilitativo all'interno di quello universitario e il conseguente superamento dell'attuale percorso di tirocinio formativo attivo prevedendo dei servizi di diritto allo studio ed agevolazioni economiche per le persone a basso reddito che accedono al percorso TFA.
21. 1079. Vacca.

Al comma 2, lettera c), numero 1), sostituire le parole: nell'ambito dei corsi di laurea magistrale mediante l'inclusione del percorso abilitativo all'interno di quello universitario con le seguenti: , fermo restando la netta separazione tra corsi di laurea magistrale e percorso abilitativo.
21. 43. Chimienti.

Al comma 2, lettera c), numero 1) apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la parola: «magistrale»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo il percorso di TFA transitorio fino alla realizzazione della proposta definitiva sull'accesso all'insegnamento;»
21. 292. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera c), al numero 2), dopo le parole: formazione iniziale aggiungere la seguente: gratuiti.
21. 1094. Chimienti.

Al comma 2, lettera c), numero 1) apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la parola: «magistrale»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo dei servizi di diritto allo studio e agevolazioni economiche per le persone a basso reddito che accedono al percorso TFA».
21. 293. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera c), numero 1), dopo la parola universitario aggiungere le seguenti: , della durata di massima di un anno o 60 CFU,;
21. 155. Vacca.

Al comma 2, lettera c) numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base dei seguenti principi direttivi: 1.1) valorizzazione della metodologia dell'alternanza formativa e, in particolare, dell'alternanza scuola lavoro; 1.2) funzionalità dell'ottica disciplinare ai fini della risoluzione coordinata e interdisciplinare di problemi complessi, dell'esecuzione di compiti in situazione, dell'elaborazione di progetti di innovazione personale e sociale e della costruzione di prodotti con un'adeguata organizzazione dei processi; 1.3) impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione come ordinario ambiente di apprendimento critico; 1.4) padronanza delle competenze pedagogiche, tecniche e relazionali indispensabili per lo svolgimento dei processi didattici dell'individualizzazione e della personalizzazione rivolti a tutti gli alunni.

Conseguentemente al medesimo comma:

a) alla lettera e), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

1. dopo la parola: «indicatori» aggiungere la seguente: «di natura qualitativa e quantitativa»;

2. sostituire la parola: «scolastica» con le seguenti: «nei gruppi classe e nelle più larghe dinamiche relazionali e formative della scuola e della società locale»;

b) alla lettera i), numero 1.2), «aggiungere, in fine, le seguenti parole: «armonizzando le scelte ordinamentali e formative con quelle vigenti nella maggior parte dei paesi europei».
21. 228. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 2).
21. 156. Vacca.

Al comma 2, lettera c), numero 2), dopo le parole: formazione iniziale aggiungere la seguente: gratuiti.
21. 157. Chimienti.

Al comma 1, lettera c) numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché la conoscenza delle manovre di disostruzione pediatrica e rianimazione cardiopolmonare pediatrica per la scuola dell'infanzia.
21. 175. Manzi, Rampi, Carrescia.

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).
21. 158. Vacca.

Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) la previsione, al di fuori del percorso di laurea abilitante a numero aperto, di un periodo di tirocinio professionale prevedendo inoltre un consiglio del tirocinio, preposto alla tutela e alla valutazione del tirocinante.
*21. 294. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) la previsione, al di fuori del percorso di laurea abilitante a numero aperto, di un periodo di tirocinio professionale prevedendo inoltre un consiglio del tirocinio, preposto alla tutela e alla valutazione del tirocinante.
*21. 161. Vacca.

Al comma 2, lettera c), numero 3) apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «all'interno del percorso di laurea abilitante,»

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «retribuito e con prova concorsuale, al termine del percorso, per l'assunzione a tempo indeterminato per 3 anni».
21. 37. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera c), numero 3), sostituire le parole: all'interno del con le seguenti: successivamente al.
21. 159. Chimienti.

Al comma 2, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: della durata massima di 250 ore.
21. 160. Vacca.

Al comma 2, lettera c), numero 4), sostituire la parola: classi con la seguente: aree.
21. 162. Vacca.

Al comma 2, lettera c), numero 4), sostituire le parole da: secondo principi di semplificazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: secondo principi di valorizzazione delle competenze specifiche nella disciplina insegnata;
21. 164. Chimienti.

Al comma 2, lettera c), numero 4), sostituire le parole da: secondo principi di semplificazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: secondo principi di valorizzazione che rispettino la valorizzazione delle competenze specifiche;
21. 165. Chimienti.

Al comma 2, lettera c) numero 4), sopprimere le parole: e di flessibilità.
21. 163. Vacca.

Al comma 2, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'istituzione di una specifica classe di concorso per l'insegnamento sul sostegno;
21. 166. Chimienti.

Al comma 2, lettera c), al numero 3,) aggiungere in fine le seguenti parole: della durata massima di 250 ore.
21. 1080. Vacca.

Al comma 2, lettera c), al numero 4), sostituire le parole: secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nella disciplina insegnata con le seguenti: secondo principi di valorizzazione delle competenze specifiche nella disciplina insegnata.
21. 1092. Chimienti.

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

4-bis) Aggiunta di classi di concorso per l'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda e aggiunta di classi di concorso mediatori linguistico/culturali.
21. 25. Cimbro.

Al comma 2, lettera c), numero 5) dopo le parole: concorsi pubblici, aggiungere le seguenti: che garantiscano omogeneità di valutazione e selezione a livello regionale.
21. 206. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, lettera c), numero 5), sopprimere le parole: e con graduatorie di durata triennale.
21. 167. Vacca.

Al comma 2, lettera c), numero 5) aggiungere, in fine, le seguenti parole: basate sul fabbisogno indicati dagli uffici regionali, con una quota aggiuntiva pari al 20 per cento per coprire le supplenze.
21. 295. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

5-bis). riordino delle classi disciplinari di concorso di area chimica, il cui insegnamento verrà riservato, sia per i licei che per gli istituti tecnici e professionali, ai possessori dei titoli di ammissione oggi previsti per l'accesso alla classe di concorso 13/A;
21. 170. D'Uva.

Al comma 2, lettera c), dopo il punto 5), aggiungere il seguente:

5-bis). l'abolizione delle disposizioni normative, anche ministeriali, che prevedano l'utilizzo delle classi di concorso cosiddette atipiche, da considerarsi, a partire dall'anno 2015/2016, non più applicabili nell'ordinamento scolastico italiano;
21. 171. Marzana.

Al comma 2, lettera c), dopo il punto 5) aggiungere il seguente:

6) l'abolizione delle disposizioni normative, anche ministeriali, che prevedano l'utilizzo delle classi di concorso cosiddette atipiche, da considerarsi, a partire dall'anno 2015/2016, non più applicabili nell'ordinamento scolastico italiano.
21. 1089. Marzana.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
21. 222. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, lettera d) sostituire l'alinea con la seguente:

«d) riordino delle modalità di assunzione dei dirigenti scolastici, con esplicita esclusione della elezione, della assunzione diretta da parte delle istituzione scolastiche autonome e/o dell'utilitario ne degli stessi in attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche anche temporaneo, per periodi o per parte dell'orario;

riordino della formazione dei dirigenti scolastici, nonché del sistema di valutazione degli stessi in conseguenza del rafforzamento delle loro funzioni, attraverso.
21. 258. Causin.

Al comma 2, lettera d), all'alinea dopo le parole dei dirigenti scolastici, aggiungere le seguenti: in conformità con quanto previsto per la rimanente dirigenza pubblica.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d):

sopprimere il numero 1);

al numero 2) sostituire le parole: di cui al numero 1) con le seguenti: attribuire al dirigente scolastico ai sensi della presente legge.
21. 18. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, lettera d), alinea dopo le parole: nonché aggiungere le seguenti: risoluzione dei contenziosi pendenti e.

Conseguentemente al medesimo comma, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

3-bis) la risoluzione dei contenziosi pendenti riguardanti i concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, in deroga a quanto disciplinato dalla legge 3 dicembre 2010, n. 202, attraverso l'iscrizione dei soggetti di cui al comma 2-ter dell'articolo 1 della legge n. 87 del 5 giugno 2014, all'interno di una graduatoria ad esaurimento;
21. 264. Piccone.

Al sostituire al punto d), alinea sopprimere le parole: in conseguenza del rafforzamento delle loro funzioni
21. 44. Chimienti.

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 1).
21. 45. Vacca.

Al comma 2 lettera d) sostituire il numero 1) con il seguente:

1) l'assunzione mediante corsi-concorsi pubblici nazionali, per titoli ed esami, banditi secondo le modalità previste per la dirigenza pubblica, volti a selezionare candidati in possesso di competenze didattiche nonché gestionali e organizzative adeguate alle nuove funzioni attribuite al dirigente scolastico ai sensi della presente legge;
21. 23. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, lettera d), numero 1), dopo le parole: per titoli ed esami aggiungere le seguenti: assorbendo sui posti vacanti prima tutti i vincitori del precedente concorso tramite mobilità interregionale.
21. 50. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera d), numero 1), sopprimere le parole: adeguate alle nuove funzioni attribuite al dirigente scolastico ai sensi della presente legge.
21. 47. Chimienti.

Al comma 2, lettera d), numero 1), dopo le parole: l'assunzione attraverso concorsi pubblici nazionali, per titoli ed esami, per la selezione di candidati in possesso di competenze didattiche nonché manageriali e organizzative adeguate alle nuove funzioni di cui alla presente legge; aggiungere le seguenti: al fine di non violare i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di uguaglianza della Costituzione) di eliminare definitivamente il contenzioso pendente, nonché assicurare prontamente i dirigenti scolastici alle istituzioni scolastiche preposte, è indetto, in via transitoria, un corso-concorso riservato per tutti quei candidati ricorrenti che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un contenzioso attivo con sentenza non definitiva avverso il DDG del 13 luglio 2011 relativo alla non ammissione alle prove orali del concorso a dirigente scolastico.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole: 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nell'anno 2016, 1.865,70 milioni nell'anno 2017, 1.909,60 milioni nell'anno 2018, 1.951,20 milioni nell'anno 2019, 2.012,93 milioni nell'anno 2020, 2.058,50 milioni nell'anno 2021, 2.104,44 milioni nell'anno 2022, 2.150,63 milioni nell'anno 2023, 2.193,85 milioni nell'anno 2024 e 2,233,60 milioni a decorrere dall'anno 2025, con le seguenti: 559,18 milioni nell'anno 2015, 1.891,35 milioni nell'anno 2016, 1.907,70 milioni nell'anno 2017, 1.954,60 milioni nell'anno 2018, 1.998,20 milioni nell'anno 2019, 2.062,93 milioni nell'anno 2020, 2.111,50 milioni nell'anno 2021, 2.159,44 milioni nell'anno 2022, 2.207,63 milioni nell'anno 2023, 2.252,85 milioni nell'anno 2024 e 2.294,60 milioni a decorrere dall'anno 2025;

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 15.000.000 euro per l'anno 2015, a 38.000.000 euro per l'anno 2016, a 42.000.000 euro per l'anno 2017, a 45.000.000 euro per l'anno 2018, a 47.000.000 euro per l'anno 2019, a 50.000.000 euro per l'anno 2020, a 53.000.000 euro per l'anno 2021, a 55.000.000 euro per l'anno 2022, a 57.000.000 euro per l'anno 2023, a 59.000.000 euro per l'anno 2024 e a 61.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle medesime tipologie di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
21. 1133. Capone.

Al comma 2, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di non violare i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di uguaglianza della Costituzione, di eliminare definitivamente il contenzioso pendente, nonché assicurare prontamente i dirigenti scolastici alle istituzioni scolastiche preposte, è indetto in via derogatoria e transitoria, entro 60 giorni dall'efficacia della presente, una selezione riservata per soli titoli e successivo corso abilitante di formazione, per tutti quei candidati ricorrenti che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un contenzioso attivo con sentenza amministrativa non definitiva avverso il DDG del 13 luglio 2011 relativo alla non ammissione alle prove orali del concorso a dirigente scolastico.
21. 9. Palese, Palmieri.

Al comma 2, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al fine di non violare i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di eliminare definitivamente il contenzioso pendente, nonché assicurare prontamente i dirigenti scolastici alle istituzioni scolastiche preposte, è indetto, in via transitoria, un corso-concorso riservato per tutti quei candidati ricorrenti che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un contenzioso attivo con sentenza non definitiva avverso il DDG del 13 luglio 2011 relativo alla non ammissione alle prove orali del concorso a dirigente scolastico.

21. 1. Gregori.

Al comma 2, lettera d), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: consentendo la partecipazione anche a docenti a tempo determinato con cinque anni di servizio;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis. l'istituzione di corsi-concorsi di formazione per l'accesso ai ruoli di dirigente per il personale che ha attivo un contenzioso in corso avverso i bandi delle precedenti procedure concorsuali o che ha prestato servizio come dirigente per più di 36 mesi.
21. 300. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) «All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «, il bando dispone che una quota dei posti,» inserire le seguenti: «non superiore al 50 per cento»;

b) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In sede di prima applicazione ai soggetti già vincitori di concorso, agli idonei di concorsi a posti di dirigente scolastico sottoposti ad annullamento giurisdizionale, e a quelli che hanno avuto la conferma di incarichi di presidenza è concessa la possibilità di essere ammessi in sovrannumero direttamente al corso-concorso di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Diversamente, i soggetti che hanno un contenzioso pendente avverso le prove di concorsi a posti di dirigente scolastico banditi entro la data del primo gennaio 2011, nonché avverso la rinnovazione di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, accedono alle prove scritte del concorso di ammissione alla prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».
21. 5. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 2, lettera d) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, e successive modificazioni, le parole: «Entro il 31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2015». Conseguentemente, al fine di valorizzare l'esperienza acquisita nello svolgimento della funzione dirigenziale e consentire altresì il definitivo superamento del precariato della dirigenza scolastica, sono ammessi direttamente al corso-concorso per dirigenti scolastici di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, senza lo svolgimento del previsto concorso di ammissione:

a) tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati in servizio, per almeno un biennio, con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito di procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, sottoposta ad annullamento giurisdizionale e a conseguente rinnovazione, dalla quale abbiano avuto esito negativo.

b) tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

c) tutti quei soggetti, che non abbiano svolto le funzioni di dirigente scolastico, già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, successivamente annullate in sede giurisdizionale e che non siano risultati più tali in seguito alla conseguente rinnovazione concorsuale.
21. 6. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) coloro che, pur avendo superato le prove scritte ed orali del concorso per dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4o serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011, hanno un contenzioso pendente o abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado del giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, vengono collocati, in fascia aggiuntiva, in coda alle graduatorie regionali definitive;
21. 3. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) nelle Regioni in cui le graduatorie del concorso per dirigenti scolastici, bandito con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, già pubblicate, risultano esaurite, e nelle more dell'espletamento del nuovo corso-concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le vacanze di organico sono colmate mediante il conferimento di incarico ai vincitori e idonei che a domanda si rendano disponibili ad assumere tale incarico anche in regime di interregionalità. Sono considerati idonei anche coloro i quali, pur non avendo superato la prima prova preselettiva, sono stati ammessi con riserva alle prove scritte ed orali con provvedimenti successivi e le hanno superate;
21. 4. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 2).
21. 48. Vacca.

Al comma 2, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , limitatamente agli assunti con i nuovi concorsi.
21. 46. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera d),numero 2), dopo le parole: numero 1), inserire le seguenti: nonché con particolare riguardo alla formazione finalizzata alla prevenzione e alla gestione dello stress professionale e del logoramento psicofisico del personale docente.
21. 1135. Labriola.

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 3).
21. 49. Vacca.

Al comma 2, lettera d), numero 3), sopprimere le parole: e alla valutazione degli apprendimenti.
21. 51. Luigi Gallo, Vacca.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).
*21. 52. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).
*21. 221. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).
21. 1036. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Chimienti, Di Benedetto, Brescia, D'Uva.

Al comma 2, lettera e) sostituire l'alinea con la seguente:

e) favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria e attraverso il riconoscimento della lingua dei segni (LIS) e attraverso:

Conseguentemente, sostituire il punto 5) con il seguente:

5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e della legge 8 ottobre 20110, n. 170 che partecipano al GLH o agli incontri informali.

21. 173. Coccia, Scopelliti.

Al comma 2, lettera e), all'alinea dopo le parole: bisogni educativi speciali inserire le seguenti, nonché potenziamento degli insegnamenti di sostegno domiciliari con le opportune tecnologie che garantiscano l'inclusione ,inoltre introduzione di un fondo di finanziamento apposito per la formazione dei docenti di sostegno nonché dei dirigenti scolastici e dei docenti curriculari, per garantire, per disabilità gravi, la presenza di un insegnante di sostegno per l'intero orario curriculare e l'acquisizione della documentazione per gli accertamenti della disabilità e bisogni educativi speciali senza alcun onere a carico delle famiglie a basso reddito, infine riconoscimento di fondi vincolati per gli enti locali che garantiscano risorse per il personale specializzato nell'assistenza materiale nelle istituzioni scolastiche.
21. 1097. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera e), alinea, dopo la parola: speciali aggiungere le seguenti: , a partire dalla scuola dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione,.
21. 273. Gigli, Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, lettera e), alinea, dopo la parola: speciali inserire le seguenti: , a partire dalla scuola dell'infanzia, statale o paritaria,.
21. 204. Rubinato, Fioroni.

Al comma 2, lettera e) sopprimere il numero 1).
21. 55. Simone Valente, Vacca.

Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) l'istituzione di quattro tipologie di ruoli per il sostegno didattico, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, per i quali si prevedono appositi percorsi di formazione universitaria;.
*21. 236. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) l'istituzione di quattro tipologie di ruoli per il sostegno didattico, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, per i quali si prevedono appositi percorsi di formazione universitaria;.
*21. 1011. Catalano.

Al comma 2, lettera e), al numero 1), dopo le parole: attraverso l'istituzione di aggiungere le seguenti: una classe di concorso specifica per l'insegnamento sul sostegno e di.
21. 84. Chimienti.

Al comma 2, lettera e), numero 1), dopo le parole: docente di sostegno inserire le seguenti: che entrerà in ruolo a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma.
21. 1143. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) il raggiungimento per i bambini non udenti e udenti di pari opportunità di apprendimento e di acquisizione di conoscenze, abilità, competenze, in rapporto all'autonomia, alla socializzazione e all'evoluzione cognitiva e psicomotoria; tale obiettivo può essere perseguito offrendo ai bambini non udenti un'informazione equivalente a quella offerta ai bambini udenti anche attraverso il metodo di comunicazione denominato LIS.
21. 207. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:

2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, in modo da assicurare allo studente lo stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione e prevedendo il passaggio di cattedra su posto disciplinare, non prima di aver coperto il posto organico di sostegno per un periodo di dieci anni;.
21. 179. Coccia.

Al comma 2, lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:

2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, in modo da assicurare allo studente lo stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione e prevedendo il passaggio di cattedra su posto disciplinare, non prima di aver coperto il posto organico di sostegno per un periodo di dieci anni;.
21. 1012. Catalano.

Al comma 1, lettera e), al numero 2) dopo le parole: istituzioni scolastiche ed educative le parole: inclusa la scuola dell'infanzia statale o paritaria.
21. 1000. Gigli, Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, lettera e), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del diritto alla mobilità e alla famiglia del lavoratore.

21. 286. Pannarale, Giancarlo Giordano, Duranti.

Al comma 2, lettera e), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del diritto alla mobilità e alla famiglia del lavoratore.
21. 87. Chimienti.

Al comma 2, lettera e), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: garantendo annualmente il rapporto uno a due tra docenti di sostegno e alunni con disabilità a livello provinciale.
21. 86. Chimienti.

Al comma 2, lettera e), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel pieno rispetto del rapporto uno a due tra docenti di sostegno e alunni con disabilità.
21. 85. Chimienti.

Al comma 2, lettera e), al numero 3), aggiungere, infine, le seguenti parole: inclusa la scuola dell'infanzia statale o paritaria.
*21. 203. Rubinato, Fioroni.

Al comma 2, lettera e), al numero 3), aggiungere, infine, le seguenti parole: inclusa la scuola dell'infanzia statale o paritaria.
*21. 1001. Gigli, Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 4) con il seguente:

4. la previsione di indicatori idonei a valutare e ad autovalutare la qualità dell'integrazione scolastica nelle singole classi, nelle singole scuole e nell'interno sistema di istruzione, nell'ambito del regolamento sul sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

**21. 245. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 4) con il seguente:

4. la previsione di indicatori idonei a valutare e ad autovalutare la qualità dell'integrazione scolastica nelle singole classi, nelle singole scuole e nell'interno sistema di istruzione, nell'ambito del regolamento sul sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

**21. 1021. Catalano.

Al comma 1, lettera e), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

gli indicatori per l'auto-valutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica, includono anche le iniziative volte a favore delle famiglie degli studenti interessati.
21. 265. Binetti.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere i seguenti:

6-bis. riconoscimento della lingua italiana dei segni (US) come lingua non territorialmente propria della comunità dei sordi, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, e in ottemperanza alla risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 187 del 18 luglio 1988, e alla risoluzione del Parlamento europeo 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 379 del 7 dicembre 1998;

6-ter. la previsione di tutti i servizi a sostegno e a integrazione dell'alunno sordo, tra cui la presenza dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione, di ausili tecnologici e altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche e la facoltà di scelta per l'alunno e per la sua famiglia tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento;

6-quater. l'apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva in genere, che abbiano optato per questa lingua e l'accesso a modelli educativi che promuovano il bilinguismo (lingua italiana parlata/US) e l'oralismo, che a sono di libera scelta da parte degli alunni sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva in genere e delle loro famiglie;

6-quinquies. la previsione nei corsi di laurea universitari dell'istituzione della disciplina facoltativa attinente l'insegnamento della LIS;
*21. 256. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere i seguenti:

6-bis. riconoscimento della lingua italiana dei segni (US) come lingua non territorialmente propria della comunità dei sordi, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, e in ottemperanza alla risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 187 del 18 luglio 1988, e alla risoluzione del Parlamento europeo 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 379 del 7 dicembre 1998;

6-ter. la previsione di tutti i servizi a sostegno e a integrazione dell'alunno sordo, tra cui la presenza dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione, di ausili tecnologici e altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche e la facoltà di scelta per l'alunno e per la sua famiglia tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento;

6-quater. l'apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva in genere, che abbiano optato per questa lingua e l'accesso a modelli educativi che promuovano il bilinguismo (lingua italiana parlata/US) e l'oralismo, che a sono di libera scelta da parte degli alunni sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva in genere e delle loro famiglie;

6-quinquies. la previsione nei corsi di laurea universitari dell'istituzione della disciplina facoltativa attinente l'insegnamento della LIS;
*21. 1032. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere i seguenti:

6-bis. la revisione dei criteri per l'assegnazione degli insegnanti di sostegno agli studenti disabili, stabilendo che, in mancanza di insegnanti di ruolo provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno, agli studenti disabili vengano assegnati educatori professionali in possesso almeno della laurea triennale in scienze dell'educazione e prevedendo altresì che, nella scuola secondaria di secondo grado, agli alunni con una programmazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi minimi, in mancanza di insegnanti di ruolo provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno, siano assegnati docenti di ruolo nell'area di sostegno specifica e, in mancanza di questi ultimi, gli educatori professionali che siano in possesso almeno della laurea triennale in scienze dell'educazione;

6-ter. il ripristino della suddivisione delle aree: scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (ADQ4) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997;
*21. 246. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere i seguenti:

6-bis. la revisione dei criteri per l'assegnazione degli insegnanti di sostegno agli studenti disabili, stabilendo che, in mancanza di insegnanti di ruolo provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno, agli studenti disabili vengano assegnati educatori professionali in possesso almeno della laurea triennale in scienze dell'educazione e prevedendo altresì che, nella scuola secondaria di secondo grado, agli alunni con una programmazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi minimi, in mancanza di insegnanti di ruolo provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno, siano assegnati docenti di ruolo nell'area di sostegno specifica e, in mancanza di questi ultimi, gli educatori professionali che siano in possesso almeno della laurea triennale in scienze dell'educazione;

6-ter. il ripristino della suddivisione delle aree: scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (ADQ4) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997;
*21. 1024. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere i seguenti:

6-bis. la revisione del percorso di formazione degli insegnati di sostegno e degli educatori professionali prevedendo per la scuola dell'infanzia e primaria, la laurea magistrale quinquennale a ciclo unico e successivo corso di specializzazione per il sostegno ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e per fa scuola secondaria di primo e di secondo grado, la laurea triennale conseguita in materie che consentano l'abilitazione all'insegnamento e successiva laurea magistrale, nonché un anno di corso di specializzazione per il sostegno ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

6-ter. la previsione che il corso di specializzazione per i docenti di sostegno e per gli educatori professionali fornisca strumenti utili e specifici in relazione ai diversi deficit degli studenti;

**21. 250. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere i seguenti:

6-bis. la revisione del percorso di formazione degli insegnati di sostegno e degli educatori professionali prevedendo per la scuola dell'infanzia e primaria, la laurea magistrale quinquennale a ciclo unico e successivo corso di specializzazione per il sostegno ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e per fa scuola secondaria di primo e di secondo grado, la laurea triennale conseguita in materie che consentano l'abilitazione all'insegnamento e successiva laurea magistrale, nonché un anno di corso di specializzazione per il sostegno ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

6-ter. la previsione che il corso di specializzazione per i docenti di sostegno e per gli educatori professionali fornisca strumenti utili e specifici in relazione ai diversi deficit degli studenti;

**21. 1026. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il punto 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la revisione dei criteri di assegnazione del personale docente di sostegno agli studenti disabili, tenendo conto prioritariamente dell'esperienza maturata negli anni sui diversi tipi di disabilità e stabilendo che per ogni anno di insegnamento il docente matura uno specifico percorso professionale configurato sulla base della tipologia di disabilità dell'alunno al quale è assegnato. Tale curriculum individuale, finalizzato alla maturazione di priorità di assegnazione dell'insegnante che ha conseguito maggiore esperienza in relazione alla specifica categoria di disabilità, è elaborato sulla base dei seguenti criteri:

a) la classificazione di ciascun tipo di disabilità sulla base di singoli codici identificativi;

b) l'attribuzione ad ognuno dei summenzionati codici di uno specifico punteggio, con riferimento agli anni di insegnamento in relazione ad una specifica disabilità, così da delineare il percorso professionale dell'insegnante di sostegno e individuare le categorie di disabilità dove ha conseguito la maggiore esperienza;

*21. 178. Coccia.

Al comma 2, lettera e), dopo il punto 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la revisione dei criteri di assegnazione del personale docente di sostegno agli studenti disabili, tenendo conto prioritariamente dell'esperienza maturata negli anni sui diversi tipi di disabilità e stabilendo che per ogni anno di insegnamento il docente matura uno specifico percorso professionale configurato sulla base della tipologia di disabilità dell'alunno al quale è assegnato. Tale curriculum individuale, finalizzato alla maturazione di priorità di assegnazione dell'insegnante che ha conseguito maggiore esperienza in relazione alla specifica categoria di disabilità, è elaborato sulla base dei seguenti criteri:

a) la classificazione di ciascun tipo di disabilità sulla base di singoli codici identificativi;

b) l'attribuzione ad ognuno dei summenzionati codici di uno specifico punteggio, con riferimento agli anni di insegnamento in relazione ad una specifica disabilità, così da delineare il percorso professionale dell'insegnante di sostegno e individuare le categorie di disabilità dove ha conseguito la maggiore esperienza;
*21. 1025. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la disciplina del profilo professionale e dello stato giuridico degli assistenti per l'autonomia per gli alunni non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e degli assistenti per la comunicazione per gli alunni con grave difficoltà di comunicazione dovuta a qualsiasi causa, prevedendo un percorso di formazione iniziale e obbligatorio in servizio per tali figure e la continuità educativa per il grado di istruzione frequentato dall'alunno con disabilità;
21. 177. Coccia.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e su aspetti organizzativi ed educativo-relazionali con riferimento al processo di integrazione scolastica;
*21. 180. Coccia.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e su aspetti organizzativi ed educativo-relazionali con riferimento al processo di integrazione scolastica;
*21. 242. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e su aspetti organizzativi ed educativo-relazionali con riferimento al processo di integrazione scolastica;
*21. 1018. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;

**21. 172. Coccia.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;

**21. 1017. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la valorizzazione e il potenziamento dei progetti di inclusione della disabilità la cui metodologia e i cui positivi risultati sono stati e sono oggetto di studio e di pubblicazioni, da parte di università e centri di ricerca nazionali e stranieri, che hanno permesso negli anni l'inclusione e il raggiungimento delle pari opportunità di apprendimento e di sviluppo personale e sociale nei bambini sordi e udenti;
21. 208. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. il raggiungimento delle pari opportunità, per i bambini sordi e udenti, di apprendimento e di acquisizione di conoscenze, abilità, competenze in rapporto all'autonomia, alla socializzazione e all'evoluzione cognitiva e psicomotoria; tale obiettivo può essere perseguito offrendo ai bambini sordi un'informazione equivalente a quella offerta ai bambini udenti anche attraverso il metodo di comunicazione denominato LIS;
21. 209. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

«6-bis istituzione di albi territoriali, gestiti dagli ATP, di docenti appartenenti alla II Fascia d'istituto ed in possesso del titolo di specializzazione nelle attività di sostegno didattico, non presenti negli elenchi sostegno delle GAE. Tali albi di neo formazione verranno utilizzati in subordine agli elenchi sostegno delle GAE per il conferimento di incarichi a tempo determinato, al fine di garantire la reale attuazione del diritto a docenti specializzati per gli studenti con disabilità (Legge 104/92 articolo 13 comma 3 e articolo 14 comma 6)».
21. 1114. Rocchi, Coccia, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la disciplina dei profilo professionale e dello stato giuridico degli assistenti per l'autonomia per gli alunni non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e degli assistenti per la comunicazione per gli alunni con grave difficoltà di comunicazione dovuta a qualsiasi causa, prevedendo un percorso di formazione iniziale e obbligatorio in servizio per tali figure e la continuità educativa per il grado di istruzione frequentato dall'alunno con disabilità;
*21. 255. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la disciplina dei profilo professionale e dello stato giuridico degli assistenti per l'autonomia per gli alunni non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e degli assistenti per la comunicazione per gli alunni con grave difficoltà di comunicazione dovuta a qualsiasi causa, prevedendo un percorso di formazione iniziale e obbligatorio in servizio per tali figure e la continuità educativa per il grado di istruzione frequentato dall'alunno con disabilità;
*21. 1031. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione della facoltà per il genitore dell'alunno disabile di presentare una richiesta motivata per la sostituzione dell'insegnante di sostegno, previo avallo del neuropsichiatra ovvero da chi ha in carica l'alunno;

**21. 253. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione della facoltà per il genitore dell'alunno disabile di presentare una richiesta motivata per la sostituzione dell'insegnante di sostegno, previo avallo del neuropsichiatra ovvero da chi ha in carica l'alunno;

**21. 1029. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell'organico funzionale di rete, in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
*21. 254. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell'organico funzionale di rete, in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
*21. 1030. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione di un rimborso da parte delle regioni delle spese sostenute dagli studenti disabili per gli spostamenti da casa a scuola e viceversa, con l'ulteriore previsione di escludere tali spese dal patto di stabilità delle regioni;

**21. 237. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione di un rimborso da parte delle regioni delle spese sostenute dagli studenti disabili per gli spostamenti da casa a scuola e viceversa, con l'ulteriore previsione di escludere tali spese dal patto di stabilità delle regioni;

**21. 1013. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione di una adeguata e tempestiva predisposizione delle certificazioni di disabilità e della documentazione relativa da parte delle aziende sanitarie locali e degli enti con essi convenzionati o accreditati, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche;
*21. 238. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione di una adeguata e tempestiva predisposizione delle certificazioni di disabilità e della documentazione relativa da parte delle aziende sanitarie locali e degli enti con essi convenzionati o accreditati, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche;
*21. 1014. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell'obbligo, per le azienda sanitarie locali e per gli enti con esse convenzionati o accreditati che posseggono il servizio di neuropsichiatria, di pubblicare sul proprio sito internet i tempi di attesa previsti per la prima visita, per l'inizio del trattamento terapeutico e i curricula vitae di tutti gli operatori che predispongono la summenzionate certificazioni ovvero degli operatori che effettuano il trattamento terapeutico;

**21. 239. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell'obbligo, per le azienda sanitarie locali e per gli enti con esse convenzionati o accreditati che posseggono il servizio di neuropsichiatria, di pubblicare sul proprio sito internet i tempi di attesa previsti per la prima visita, per l'inizio del trattamento terapeutico e i curricula vitae di tutti gli operatori che predispongono la summenzionate certificazioni ovvero degli operatori che effettuano il trattamento terapeutico;

**21. 1015. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione della effettiva presa in carico da parte degli insegnanti curricolari degli alunni con disabilità frequentanti le classi loro assegnate, attraverso una partecipazione corresponsabile alla predisposizione, all'attuazione e alla verifica del piano educativo individualizzato e del piano degli studi personalizzato, in correlazione con il progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, limitatamente al periodo di scolarizzazione, secondo i criteri dell’lnternational classification of functioning, disability and Health (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

**21. 240. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione della effettiva presa in carico da parte degli insegnanti curricolari degli alunni con disabilità frequentanti le classi loro assegnate, attraverso una partecipazione corresponsabile alla predisposizione, all'attuazione e alla verifica del piano educativo individualizzato e del piano degli studi personalizzato, in correlazione con il progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, limitatamente al periodo di scolarizzazione, secondo i criteri dell’lnternational classification of functioning, disability and Health (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
*21. 1016. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il punto 6) aggiungere il seguente:

6-bis) la previsione del ricorso allo strumento della conciliazione pregiudiziale obbligatoria prima di avviare un'azione giurisdizionale, in caso di contestazioni da parte delle famiglie di alunni con disabilità relative alla composizione numerica della classe, al numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe, all'assegnazione del numero di ore di sostegno didattico, all'assegnazione di assistenti per l'autonomia e di assistenti per la comunicazione, al trasporto gratuito e, comunque, concernenti il diritto allo studio;.
21. 1033. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
21. 241. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione dell'obbligo di indicare nel piano dell'offerta formativa i criteri e le strategie di accoglienza e di realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità;
*21. 243. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione dell'obbligo di indicare nel piano dell'offerta formativa i criteri e le strategie di accoglienza e di realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità;
*21. 1019. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

**21. 244. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

**21. 1020. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione dell'obbligo di pubblicazione sul sito internet della scuola del curriculum vitae di tutto il personale scolastico che ha in carico lo studente disabile;
*21. 246. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione dell'obbligo di pubblicazione sul sito internet della scuola del curriculum vitae di tutto il personale scolastico che ha in carico lo studente disabile;
*21. 1022. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, di misure tese a garantire che nelle classi frequentate da alunni con disabilità non possano essere presenti più di un alunno certificato con disabilità grave ovvero due alunni certificati con disabilità non grave;

**21. 247. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, di misure tese a garantire che nelle classi frequentate da alunni con disabilità non possano essere presenti più di un alunno certificato con disabilità grave ovvero due alunni certificati con disabilità non grave;

**21. 1023. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. Previsione dell'obbligo per l'insegnante di sostegno di comunicare, alla fine di ogni anno scolastico, alla scuola e ai genitori gli obiettivi raggiunti in relazione al piano educativo individuale dell'alunno e a giustificare eventuali insuccessi.
*21. 251. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis. Previsione dell'obbligo per l'insegnante di sostegno di comunicare, alla fine di ogni anno scolastico, alla scuola e ai genitori gli obiettivi raggiunti in relazione al piano educativo individuale dell'alunno e a giustificare eventuali insuccessi.
*21. 1027. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis l'adozione, al fine di assicurare la riduzione delle certificazioni di falsi positivi alla valutazione dei DSA, (disturbi specifici dell'apprendimento), fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, di specifiche linee guida per favorire l'inserimento di esercizi finalizzati all'utilizzo ottimale delle capacità di attenzione, ascolto, memoria, visuspazialità e pregrafismo nel programma di tutti gli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e dei primi due anni della scuola primaria, di tutti gli istituti scolastici, nell'ambito della rispettiva autonomia amministrativa ed organizzativa.

**21. 252. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis l'adozione, al fine di assicurare la riduzione delle certificazioni di falsi positivi alla valutazione dei DSA, (disturbi specifici dell'apprendimento), fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, di specifiche linee guida per favorire l'inserimento di esercizi finalizzati all'utilizzo ottimale delle capacità di attenzione, ascolto, memoria, visuspazialità e pregrafismo nel programma di tutti gli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e dei primi due anni della scuola primaria, di tutti gli istituti scolastici, nell'ambito della rispettiva autonomia amministrativa ed organizzativa.

**21. 1028. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis l'adeguamento dell'organico di sostegno, garantendo annualmente il rapporto uno a due tra alunni e docenti a livello provinciale.
*21. 88. Chimienti.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis l'adeguamento dell'organico di sostegno, garantendo annualmente il rapporto uno a due tra alunni e docenti a livello provinciale.
*21. 287. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

6-bis). si provvede all'istituzione di albi territoriali, gestiti dagli ATP, di docenti appartenenti alla II Fascia d'Istituto ed in possesso del titoli di specializzazione nelle attività di sostegno didattico, non presenti negli elenchi sostegno delle GAE. Tali albi di neo formazione verranno utilizzati in subordine agli elenchi sostegno delle GAE per il conferimento di incarichi a tempo determinato, al fine di garantire la reale attuazione del diritto a docenti specializzati per gli studenti con disabilità (Legge n. 104 del 1992, articolo 13, comma 3 e articolo 14, comma 6).
21. 147. Ciprini.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

**21. 89. Vacca.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

**21. 190. Fassina, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Malisani, D'Ottavio, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

**21. 218. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, lettera f), alinea sopprimere la parola: adeguamento
21. 90. Vacca.

Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 1).
*21. 91. Vacca.

Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 1).
*21. 260. Causin.

Al comma 2, lettera f), numero 1), dopo la parola: autogoverno inserire le seguenti anche al fine di aumentare gli spazi e gli strumenti democratici.
21. 93. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera f) numero 1) dopo le parole: della Costituzione aggiungere le seguenti: nonché degli atti internazionali sul diritto all'istruzione;

Conseguentemente:

al numero 2) dopo le parole: tutte le componenti della comunità scolastica aggiungere le seguenti: secondo criteri di trasparenza e tempestività nelle comunicazioni;

al numero 4 ) sostituire le parole: la partecipazione con le seguenti: l'informazione, la partecipazione e i poteri decisionali.
21. 1005. Pagano.

Al comma 2, lettera f), al numero 1) aggiungere infine le seguenti parole: che rechi altresì la previsione dell'istituzione di un organo di gestione che affianchi il dirigente scolastico nell'espletamento dei suoi compiti, con particolare riferimento a quelli di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento nonché a quelli di gestione delle risorse finanziarie e strumentali.
21. 1136. Labriola.

Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 2).
21. 92. Vacca.

Al comma 2, lettera f), numero 2), dopo le parole da riservare al consiglio dell'istituzione scolastica autonoma aggiungere le seguenti fatta esclusione per le funzioni e le prerogative esclusive del dirigente scolastico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.16 come sostituito dall'articolo 34, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, modificato dall'articolo 2, comma 17, decreto-legge, 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
21. 261. Causin.

Al comma 2, lettera f), numero 2) dopo le parole: collegio dei studenti aggiungere la parola: deliberante.
21. 210. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, lettera f), numero 6) sostituire le parole autonomia scolastica con le seguenti autoritarismo scolastico.
21. 94. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera f), numero 6) sostituire le parole da anche attraverso la definizione fino alla fine del numero con le seguenti attraverso l'istituzione della Rete Educativa Nazionale presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con articolazioni, presso ogni Regione, denominate Nuclei per la didattica avanzata (NDA); l'assegnazione delle sedi per gli NDA, con le relative infrastrutture, sono da individuarsi d'intesa con le amministrazioni e gli enti locali interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I Nuclei avranno lo scopo di esercitare autonomia di ricerca didattica-pedagogica, promuovere sperimentazione e sviluppo in funzione delle ultime ricerche pedagogiche in campo scientifico, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali, promuovendo le esperienze migliori del tessuto scolastico nazionale e affiancando il personale docente per la formazione.
21. 95. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera f), numero 7) sopprimere le parole da , anche in relazione fino alla fine del numero.
21. 96. Vacca.

Al comma 2, lettera f) numero 8) sostituire le parole da: di supporto alle fino alla fine del numero con le seguenti: di espressione di pareri su tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di istruzione e di indirizzo e coordinamento dell'offerta scolastica ai vari livelli.
21. 297. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

8-bis In materia di riordino degli organi di rappresentanza dell'istruzione di livello territoriale, il ripristino del Consiglio superiore della pubblica istruzione con competenze e composizione di cui agli articolo 2 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.
21. 98. Marzana.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).
*21. 191. Fassina.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).
*21. 219. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) ulteriore semplificazione e innovazione dell'istruzione e formazione tecnico professionale nel suo complesso, con:

1) il superamento della distinzione tra istituti tecnici e istituti professionali e la ridefinizione dei loro ordinamenti in modo unitario con riferimento agli ambiti caratterizzanti i sistemi produttivi del XXI secolo, quali la tecnologia, l'economia e la finanza, i servizi alla persona e al territorio, rafforzandone la flessibilità e l'autonomia nell'organizzazione degli indirizzi di studio e nell'interconnessione con il mondo del lavoro;

2) l'eliminazione delle sovrapposizioni esistenti tra indirizzi di studio dell'istruzione tecnico-professionale e qualifiche e diplomi professionali di competenza del sistema di IeFP;

3) completa articolazione degli ordinamenti dei percorsi di IeFP anche per l'accesso all'università, all'AFAM e agli istituti tecnici superiori, con la previsione di modalità di raccordo strutturale con i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, anche ai fini del rientro nei sistemi formativi di coloro che non sono in possesso di almeno una qualifica professionale, disoccupati o inoccupati.

**21. 194. Fioroni, Miotto, Malpezzi.

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) ulteriore semplificazione e innovazione dell'istruzione e formazione tecnico professionale nel suo complesso, con:

1) il superamento della distinzione tra istituti tecnici e istituti professionali e la ridefinizione dei loro ordinamenti in modo unitario con riferimento agli ambiti caratterizzanti i sistemi produttivi del XXI secolo, quali la tecnologia, l'economia e la finanza, i servizi alla persona e al territorio, rafforzandone la flessibilità e l'autonomia nell'organizzazione degli indirizzi di studio e nell'interconnessione con il mondo del lavoro;

2) l'eliminazione delle sovrapposizioni esistenti tra indirizzi di studio dell'istruzione tecnico-professionale e qualifiche e diplomi professionali di competenza del sistema di IeFP;

3) completa articolazione degli ordinamenti dei percorsi di IeFP anche per l'accesso all'università, all'AFAM e agli istituti tecnici superiori, con la previsione di modalità di raccordo strutturale con i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, anche ai fini del rientro nei sistemi formativi di coloro che non sono in possesso di almeno una qualifica professionale, disoccupati o inoccupati.

**21. 227. Centemero, Palmieri, Russo.

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) ulteriore semplificazione e innovazione dell'istruzione e formazione tecnico professionale nel suo complesso, con:

1) il superamento della distinzione tra istituti tecnici e istituti professionali e la ridefinizione dei loro ordinamenti in modo unitario con riferimento agli ambiti caratterizzanti i sistemi produttivi del XXI secolo, quali la tecnologia, l'economia e la finanza, i servizi alla persona e al territorio, rafforzandone la flessibilità e l'autonomia nell'organizzazione degli indirizzi di studio e nell'interconnessione con il mondo del lavoro;

2) l'eliminazione delle sovrapposizioni esistenti tra indirizzi di studio dell'istruzione tecnico-professionale e qualifiche e diplomi professionali di competenza del sistema di IeFP;

3) completa articolazione degli ordinamenti dei percorsi di IeFP anche per l'accesso all'università, all'AFAM e agli istituti tecnici superiori, con la previsione di modalità di raccordo strutturale con i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, anche ai fini del rientro nei sistemi formativi di coloro che non sono in possesso di almeno una qualifica professionale, disoccupati o inoccupati.

**21. 233. Pisicchio, Marguerettaz.

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) ulteriore semplificazione e innovazione dell'istruzione e formazione tecnico professionale nel suo complesso, con:

1) il superamento della distinzione tra istituti tecnici e istituti professionali e la ridefinizione dei loro ordinamenti in modo unitario con riferimento agli ambiti caratterizzanti i sistemi produttivi del XXI secolo, quali la tecnologia, l'economia e la finanza, i servizi alla persona e al territorio, rafforzandone la flessibilità e l'autonomia nell'organizzazione degli indirizzi di studio e nell'interconnessione con il mondo del lavoro;

2) l'eliminazione delle sovrapposizioni esistenti tra indirizzi di studio dell'istruzione tecnico-professionale e qualifiche e diplomi professionali di competenza del sistema di IeFP;

3) completa articolazione degli ordinamenti dei percorsi di IeFP anche per l'accesso all'università, all'AFAM e agli istituti tecnici superiori, con la previsione di modalità di raccordo strutturale con i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, anche ai fini del rientro nei sistemi formativi di coloro che non sono in possesso di almeno una qualifica professionale, disoccupati o inoccupati.

**21. 270. Vignali, Scopelliti, Binetti.

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) ulteriore semplificazione e innovazione dell'istruzione e formazione tecnico professionale nel suo complesso, con:

1) il superamento della distinzione tra istituti tecnici e istituti professionali e la ridefinizione dei loro ordinamenti in modo unitario con riferimento agli ambiti caratterizzanti i sistemi produttivi del XXI secolo, quali la tecnologia, l'economia e la finanza, i servizi alla persona e al territorio, rafforzandone la flessibilità e l'autonomia nell'organizzazione degli indirizzi di studio e nell'interconnessione con il mondo del lavoro;

2) l'eliminazione delle sovrapposizioni esistenti tra indirizzi di studio dell'istruzione tecnico-professionale e qualifiche e diplomi professionali di competenza del sistema di IeFP;

3) completa articolazione degli ordinamenti dei percorsi di IeFP anche per l'accesso all'università, all'AFAM e agli istituti tecnici superiori, con la previsione di modalità di raccordo strutturale con i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, anche ai fini del rientro nei sistemi formativi di coloro che non sono in possesso di almeno una qualifica professionale, disoccupati o inoccupati.

**21. 275. Gigli, Caruso, Lo Monte, Santerini.

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 1).
21. 99. Vacca.

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 2)
21. 101. Vacca.

Al comma 2, lettera g) sostituire il numero 2) con il seguente: il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali dei percorsi realizzati presso le istituzioni formative, anche attraverso il finanziamento pubblico di interventi di edilizia, messa in sicurezza e manutenzione e una rimodulazione, a parità di tempo scuola, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio.

Conseguentemente, dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

2-bis. il potenziamento dei sistemi di valutazione degli apprendimenti degli studenti inseriti nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

2-ter. la realizzazione di misure volte a consentire a tutti gli studenti il conseguimento del diploma professionale, anche garantendo l'attivazione del IV di Istruzione e Formazione Professionale su tutto il territorio nazionale.

21. 15. Gelmini.

Al comma 2, lettera g), numero 2), dopo le parole: attività didattico-laboratoriali aggiungere le seguenti: mediante il ripristino dei quadri orari in vigore precedentemente all'approvazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e 88.
21. 100. Chimienti.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

2-bis. il potenziamento dei sistemi di valutazione degli apprendimenti degli studenti inseriti nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

2-ter. la realizzazione di misure volte a consentire a tutti gli studenti il conseguimento del diploma professionale, anche garantendo l'attivazione del IV di Istruzione e Formazione Professionale su tutto il territorio nazionale.
21. 13. Centemero.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2.bis. il ripristino dei Titoli Professionali e le relative equipollenze nonché il progetto Orione negli istituti Nautici, anche attraverso l'aggiornamento dei programmi scolastici per ciò che concerne i correttivi riguardanti gli standard internazionali e l'implementazione dei programmi di insegnamento della lingua inglese».
21. 1098. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis). il ripristino dei Titoli Professionali e le relative equipollenze nonché il progetto Orione negli Istituti Nautici, anche attraverso l'aggiornamento dei programmi scolastici per ciò che concerne i correttivi riguardanti gli standard internazionali e l'implementazione dei programmi di insegnamento della lingua inglese;
21. 151. Luigi Gallo.

Al comma 2, sopprimere la lettera h),

conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

articolo 4-bis.
(Istituti Tecnici Superiori).

1. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter, della legge 7 agosto 2012, n. 135, destinate ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, da ripartire secondo l'accordo in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al trenta per cento del loro ammontare, alle singole Fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a 12 mesi raggiunti in relazione ai percorsi da ciascuna di esse attivati, con riferimento al termine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli Istituti Tecnici Superiori da parte delle Fondazioni esistenti.

2. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori con il possesso dei seguenti titoli di studio:

diploma di istruzione secondaria superiore;

diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, integrato da un percorso di Istruzione e formazione Tecnica Superiore di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza Stato Regioni.

3. Per favorire le misure di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:

a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;

b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;

c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori e le loro attività possano avvenire senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico dei propri bilanci;

d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del Prefetto, le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme su tutto il territorio nazionale, non inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00) e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;

e) prevedere per le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme su tutto il territorio nazionale.

4. Nel Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 15, comma 1, sono apportate le seguenti integrazioni:

alla lettera e) dopo la parola «statali» è aggiunto il seguente periodo: «nonché le spese per frequenza dei percorsi indicati nell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori;»;

alla lettera i-sexies), dopo la parola «riconosciuti» è aggiunto il seguente periodo: «Istituti Tecnici Superiori» e dopo la parola «diversa» è aggiunto il seguente periodo: «, ovvero dagli studenti iscritti ai percorsi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 la cui sede sia ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa,»;

alla lettera i-octies), dopo la parola «nonché» è aggiunto il seguente periodo: «a favore degli Istituti Tecnici Superiori indicati al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008,» e dopo la parola «scolastica» è aggiunto il seguente periodo: «degli Istituti Tecnici Superiori».

5. Nel Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 100, comma 2, lettera o-bis), dopo la parola «modificazioni,» è aggiunto il seguente periodo: «nonché degli Istituti Tecnici Superiori indicati al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008,» e dopo la parola «scolastica» è aggiunto il seguente periodo: «e dei suddetti Istituti Tecnici Superiori».

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida relativamente ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci - conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci - gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di Ufficiale di marina mercantile, di navigazione e di macchina, integrando la composizione della commissione d'esame, mediante modificazione delle norme vigenti in materia;

7. All'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 75 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: b1) diploma di Tecnico Superiore di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 Gennaio 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'Allegato A, Area 1 - Efficienza energetica, del D.I. 7 Settembre 2011.

8. All'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 75 dopo le parole «ordini e collegi professionali,» sono aggiunte le seguenti parole: «Istituti Tecnici Superiori dell'area Efficienza energetica,».

9. All'articolo 4, comma 1, del decreto minsteriale 22 gennaio 2008, n. 37 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera:

a1)diploma di Tecnico Superiore di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 Gennaio 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'Allegato A, Area 1 - Efficienza energetica del D.I. 7 Settembre 2011.

10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in termini di competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non potrà essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri, e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.

11. All'articolo 55 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole «della durata di 4 semestri,», sono aggiunte le seguenti parole: «oppure i percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008».
21. 174. Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).
21. 220. Centemero, Palmieri.

Sopprimere il comma 2, lettera h) numero 2).
21. 1102. Vacca.

Al comma 2, lettera h) numero 2) sostituire le parole: dei diplomati e al tasso di occupabilità a dodici mesi rispetto ai percorsi attivati con le seguenti all'incremento di nuovi iscritti.
21. 1104. Vacca.

Al comma 2, lettera h) sopprimere il numero 4).
*21. 296. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 4).
*21. 152. Vacca.

Al comma 2, lettera h), numero 4), dopo le parole: la previsione di un contributo dovuto dagli studenti aggiungere le seguenti: e destinato all'Istituzione Scolastica per l'iscrizione.
21. 262. Causin.

Al comma 2, lettera i), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

7-bis). l'adozione di note metodologiche relative alla procedura di calcolo e la determinazione del fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto speciale relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel settore sociale e sul servizio degli asili nido, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216; nonché il «livello essenziale delle prestazioni» in maniera da garantire la quantificazione del fabbisogno di ciascuna regione sulla base del fabbisogno effettivo, superando il parametro della «spesa storica» al fine di una riqualificazione della spesa e di un progressivo riequilibrio territoriale nell'utilizzo delle risorse per l'individuazione e l'erogazione dei servizi scolastici.
21. 145. Marzana.

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 10).
21. 102. Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera h), numero 10), dopo la parola: industriale inserire: anche.
21. 103. Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, sopprimere la lettera i).
*21. 22. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, lettera i), alinea sostituire le parole da: istituzione del sistema integrato fino a: scuole dell'infanzia statali con le seguenti: trasformazione del servizio a domanda individuale da 0 a 3 anni in servizio di interesse collettivo, con adeguamento delle scuole dell'infanzia comunali agli standard di quelle statali e rafforzamento del servizio in capo alle scuole di infanzia statali.
21. 302. Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere la parola: statali.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, lettere b), g), h), l), sono istituiti presso il Ministero dell'istruzione università e ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appositi tavoli tecnici con il coinvolgimento dei rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome e delle Amministrazioni statali competenti.
21. 16. Centemero, Gelmini.

Al comma 2, lettera i) sopprimere la parola: statali.

Conseguentemente alla medesima lettera, dopo il numero 7, aggiungere il seguente:

7-bis) la modifica di quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2009, salvo il disposto di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica, in tema di numero di alunni per classe, mediante la definizione, per le sezioni di scuola dell'infanzia, di un numero minimo di bambini non inferiore a 15 e un numero massimo non superiore a 20.
21. 1009. Pagano.

Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere la parola: statali.
*21. 24. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere la parola: statali.
*21. 186. Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ghizzoni, Bossa, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Rubinato, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere la parola: statali.
*21. 212. Falcone, Molea, Pinna.

Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere la parola: statali.
*21. 268. Adornato, Scopelliti, Binetti, Dorina Bianchi.

Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere la parola: statali.
*21. 276. Santerini, Gigli, Lo Monte.

Al comma 2, lettera i), alinea, sostituire la parola statali con le seguenti: del sistema nazionale di istruzione;
21. 274. Gigli, Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, lettera i), alinea, dopo le parole statali inserire le seguenti: e paritarie.
*21. 202. Rubinato, Fioroni.

Al comma 2, lettera i), alinea dopo la parola statali inserire le seguenti: "e paritarie"
*21. 269. Adornato, Scopelliti, Binetti, Vignali, Dorina Bianchi.

Al comma 2, lettera i) dopo la parola: istruzione, sopprimere la parola cura.
21. 1067. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Chimienti, Di Benedetto, Brescia, D'Uva.

Al comma 2, lettera i), numero 1) dopo le parole: la definizione aggiungere: entro 5 mesi dall'approvazione della presente legge.
21. 108. Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera i) numero 1, dopo le parole: e dei servizi sociali aggiungere le seguenti: tenuto conto delle indicazioni dell'Autorità Garante per l'infanzia e.
*21. 1008. Binetti.

Al comma 2, lettera i), al numero 1), dopo le parole: servizi sociali aggiungere le parole: e dalle indicazioni dell'Autorità Garante per l'infanzia.
*21. 1129. Rubinato, Fioroni.

Al comma 2, lettera i), punto 1.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo che lo Stato e le regioni garantiscano la copertura delle spese relative al servizio pubblico integrato della scuola dell'infanzia, affinché siano rimossi gli ostacoli di ordine economico che impediscono alle famiglie l'effettiva iscrizione dei bambini, sul modello di erogazione e finanziamento delle prestazioni nell'ambito del sistema nazionale sanitario, con le modalità di accreditamento istituzionale dei soggetti erogatori aventi i requisiti previsti dalla legge, sulla base di apposite convenzioni stipulate dalla Regione, e prevedendo il finanziamento pubblico nei limiti del costo standard pro capite determinato tenuto conto di prefissati standard di qualità.
21. 200. Rubinato, Fioroni.

Al comma 2, lettera i), punto 1.1) aggiungere, infine, le seguenti parole: di cui si potenzia l'offerta formativa con la reintroduzione nella scuola dell'infanzia della compresenza.

Conseguentemente:

al comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 89/09, al primo periodo, la parola: 40 è sostituita dalla seguente: 50, e le parole: , con possibilità di estensione fino a 50 ore sono soppresse.
21. 107. Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera i), numero 1.1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: con l'estensione dell'orario di funzionamento a 50 ore per tutte le scuole autonome, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Conseguentemente è garantita la compresenza di un docente per un numero complessivo di 10 ore per classe.

21. 288. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Nicchi.

Al comma 2, lettera i), numero 1.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di assicurare, a far data dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore dei decreti delegati, a tutti i bambini il diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia pubblica, statale o paritaria.
21. 201. Rubinato, Fioroni.

Al comma 2, lettera i), numero 1.1), aggiungere infine la parola: statale.
21. 298. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera i), punto 1.2) sopprimere le parole: la qualificazione universitaria e.
21. 106. Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera i), numero 1.2) sopprimere la parola universitaria;

Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo la qualificazione universitaria per quest'ultima.
*21. 196. Rubinato, Fioroni.

Al comma 2, lettera i), numero 1.2) sopprimere la parola universitaria;

Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo la qualificazione universitaria per quest'ultima.
*21. 1002. Gigli, Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, lettera i), numero 1.2), aggiungere, in fine le seguenti parole: fatti salvi i percorsi di formazione e qualificazione già previsti dalle regioni per specifiche tipologie di servizi educativi e di cure domiciliari per la prima infanzia.
21. 197. Rubinato, Fioroni.

Al comma 2, lettera i), numero 1.2), aggiungere, in fine le seguenti parole: fatti salvi i percorsi di formazione e qualificazione già previsti dalle regioni per specifiche tipologie di servizi educativi e di cure domiciliari per la prima infanzia.
*21. 1003. Gigli, Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, lettera i), punto 1.3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella definizione di tali standard, per i principi e i criteri di cui alla lettera i), è fatto divieto alle scuole dell'infanzia paritarie gestite dagli enti territoriali di esternalizzare il servizio e le attività educative;.

21. 280. Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera i), punto 1.3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da adeguare al nuovo percorso dell'obbligo scolastico.
21. 289. Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Al comma 2, lettera i) sopprimere il numero 4).
21. 281. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2 lettera i), sostituire il numero 4 con il seguente:

4) che lo Stato, per assicurare i livelli essenziali, oltre alla gestione diretta delle scuole d'infanzia statali, garantisca con trasferimenti diretti un cofinanziamento dei costi di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia paritarie. Il restante cofinanziamento rimane a carico dei gestori dei servizi al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio e delle eventuali risorse trasferite dalle Regioni.
21. 1140. Russo, Palmieri.

Al comma 2, lettera i), al numero 4), dopo le parole: costi di gestione aggiungere le seguenti: delle scuole paritarie.
21. 1131. Rubinato, Fioroni.

Al comma 2, lettera i), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

4-bis) prevedere che la compartecipazione delle famiglie venga stabilita in maniera proporzionale rispetto al reddito, stabilendo anche una soglia minima di reddito entro cui è prevista la gratuità:.
21. 105. Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera i), sopprimere il numero 5).
21. 282. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera i), sopprimere il numero 6).
*21. 11. Centemero, Carfagna, Prestigiacomo.

Al comma 2, lettera i), sopprimere il numero 6).
*21. 283. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera i), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: del sistema nazionale dell'istruzione.
21. 198. Rubinato, Fioroni.

Al comma 2, lettera i), numero 7) aggiungere, in fine, le seguenti parole: da consultare prima dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalla delega della lettera i).
21. 104. Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera i), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

7-bis). l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in raccordo con il ministero dell'Interno, di un nucleo di valutazione dedicato al monitoraggio dell'utilizzo dei fondi comunitari stanziati per i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia, con la rendicontazione di ogni voce di spesa effettivamente sostenuta dall'ente beneficiario per la realizzazione di un'operazione o di un progetto approvato mediante fatture quietanzate, o in alternativa, comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.
21. 10. Centemero, Carfagna, Prestigiacomo.

Al comma 2, lettera i), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

7-bis) la previsione, nelle more dell'entrata a regime del nuovo sistema di finanziamento del sistema integrato della scuola dell'infanzia, al fine di calmierare le rette per la frequenza della scuola a carico delle famiglie, nelle Regioni dove le scuole dell'infanzia paritarie assicurano l'offerta formativa del servizio in misura superiore al 50 per cento della popolazione scolastica dai 3 ai 6 anni, siano esclusi dal Patto di Stabilità i contributi erogati dagli enti locali a favore delle scuole.
21. 199. Rubinato, Fioroni.

Al comma 2, lettera i), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

7-bis. l'adozione di note metodologiche relative alla procedura di calcolo e la determinazione del fabbisogno standard per ciascun Comune delle Regioni a Statuto ordinario ed a Statuto speciale relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel settore sociale e sul servizio degli asili nido, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216; nonché il «livello essenziale delle prestazioni» in maniera da garantire la quantificazione del fabbisogno di ciascuna regione sulla base del fabbisogno effettivo, superando il parametro della «spesa storica» al fine di una riqualificazione della spesa e di un progressivo riequilibrio territoriale nell'utilizzo delle risorse per l'individuazione e l'erogazione dei servizi scolastici.
21. 1090. Marzana.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).
*21. 192. Fassina.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).
*21. 214. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, sostituire la lettera l), con la seguente:

l) istituzione di un sistema nazionale di diritto allo studio, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, finalizzato a garantire l'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione: attraverso la definizione di livelli essenziali omogenei su tutto il territorio nazionale, con riferimento sia ai servizi sussidiari sia ai servizi alla persona.
21. 195. Marco Meloni, Ascani, Malpezzi.

Al comma 2, sostituire la lettera l) con al seguente:

La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni del diritto allo studio al fine di garantire l'effettività su tutto il territorio nazionale.
21. 1086. Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

l). la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni del diritto allo studio al fine di garantire l'effettività su tutto il territorio nazionale;
21. 123. Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine le seguenti parole: delle prestazioni, prevedendo:

1) l'individuazione dei destinatari degli interventi e delle provvidenze ossia:

1.2) gli studenti, anche adulti, iscritti e frequentanti presso le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione;

1.3) le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione;

1.4) gli enti locali;

1.5) i soggetti senza scopo di lucro, singoli e associati, che, in possesso di idonei requisiti morali e organizzativi, agiscano in tale campo in base al principio di sussidiarietà.

2) Sono individuati quali servizi essenziali:

a) i servizi sussidiari quali: borse di studio e sovvenzioni; contributi economici per studenti che versano in particolari condizioni di disagio economico; servizi di ristorazione; agevolazione della mobilità; fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi; contributi economici per gli studenti che raggiungono eccellenti livelli di merito scolastico;

b) i servizi alla persona quali: sussidi e servizi individualizzati per studenti diversamente abili e per studenti migranti; supporti per alunni ricoverati in ospedali e in case di cura e riabilitazione; supporti economici, organizzativi o di altro genere per realizzare progetti volti all'inclusione sociale di minori e adulti in condizioni di particolare difficoltà o disagio e per prevenire l'abbandono scolastico.
21. 187. Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di prevedere:

a) l'esonero dal pagamento delle tasse, compresa la tassa del diploma, per motivi economici e per meriti scolastici degli studenti delle scuole statali;

b) misure di sostegno per il diritto allo studio per tutti gli alunni e gli studenti sulle seguenti prestazioni: la completa gratuità dei libri di testo per gli alunni della scuola dell'obbligo;

agevolazioni per l'acquisto di strumenti informatici per gli studenti di famiglie a basso reddito; sia anche lo strumento informatico è considerato materiale didattico, oltre ai libri di testo;

c) misure di sostegno per il diritto allo studio per tutti gli alunni e gli studenti della scuola statale: l'accesso al trasporto gratuito degli alunni della scuola primaria e agevolazioni per gli studenti della scuola secondaria di primo grado anche in relazione al reddito della famiglia misure di sostegno alle mense per gli alunni della scuola primaria prevedendo la gratuità delle famiglie a basso reddito.
21. 122. Vacca, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, d'Uva, Luigi Gallo, Marzana.

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di minimi ineludibili di investimenti per le singole amministrazioni che tengano conto della totalità dei soggetti sventi diritto.
21. 119. Chimienti, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'istituzione di un fondo nazionale per il diritto allo studio.
21. 120. Chimienti, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera I), aggiungere infine le seguenti parole: con particolare riguardo alla possibilità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di bilancio, la detraibilità delle spese sostenute da parte delle famiglie per i libri di testo delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali.

21.1137. Labriola.

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e un incremento delle risorse.

21. 121. Chimienti, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

l-bis) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale, coreutico, cinematografico e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:

1) l'accesso, nelle sue varie declinazioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle espressioni artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:

1.1. l'implementazione della formazione nel settore delle arti nel curriculum delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;

1.2 l'attivazione da parte di scuole, o reti di scuole, di ogni ordine e grado di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;

1.3 il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;

2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle SMIM e l'aggiornamento dell'offerta formativa a anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di I grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;

3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado;

4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici ed artistici implementando progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;

5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso preaccademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'Alta Formazione artistica e Musicale (AFAM) e all'Università;

6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione
7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;

8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'Estero.

21. 1121. Crimì, Ghizzoni, Manzi, Rampi, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Narduolo, Pes, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera m).
*21. 215. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, sopprimere la lettera m).
*21. 1088. Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera m), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: con particolare attenzione, per quanto riguarda gli studenti, alla possibilità degli stessi di monitorare l'aggiornamento del curriculum di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge.

21.1138. Labriola.

Al comma 2, lettera m), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentito il parere del garante della privacy.
21. 125. Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera m), sopprimere il numero 3).
21. 124. Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, sopprimere la lettera n).
*21. 189. Fassina.

Al comma 2, sopprimere la lettera n).
*21. 216. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:

n) riforma della normativa in materia di istituzioni e iniziative formative italiane all'estero e loro riorganizzazione, con la finalità di rendere la lingua e la cultura italiane veicolo di promozione del Sistema Paese nel mondo, tenendo conto delie nuove aree emergenti, nonché del rilancio della nostra presenza culturale nelle aree geografiche più tradizionali.

L'italiano è un veicolo culturale privilegiato, anche a livello internazionale, per l'accesso ad un universo artistico, letterario e filosofico. Invece la cultura, nella sua più ampia accezione che comprende arte, paesaggio, tradizione, beni culturali e stili di vita rappresenta a sua volta un marchio - il brand Italia - che può essere un patrimonio straordinario per il nostro Paese, sia in termini economici che per rafforzare l'influenza ed il ruolo politico dell'Italia nel contesto europeo ed internazionale. Si prevede:

1) il coordinamento e la razionalizzazione degli interventi pubblici, anche attraverso un nuovo modello di governance del sistema;

2) l'integrazione dei programmi di promozione culturale con l'offerta di apprendimento linguistico nei rispettivi paesi esteri, in un quadro di formazione interculturale e plurilinguistico;

3) la programmazione pluriennale degli interventi;

4) la valorizzazione delle espressioni storico-culturali delle comunità italiane nel mondo e delle professionalità in esse maturate, anche ai fini della promozione culturale e linguistica;

5) l'integrazione delle iniziative nei sistemi formativi locali e la promozione di esperienze multi linguistiche;

6) la responsabilizzazione dei terminali locali del sistema con l'obiettivo di favorire la raccolta e l'impiego di risorse da destinare al sostegno di progetti di promozione linguistica e culturale e l'estensione dei bonus fiscali a tali iniziative;

7) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo.
21. 1112. Garavini, Gianni Farina, Fedi, La Marca, Porta, Tacconi.

Al comma 2, lettera n), alinea, dopo le parole: all'estero aggiungere le seguenti: al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il MAECI ed il MIUR nella gestione rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero:.
21. 271. Fitzgerald Nissoli, Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, lettera n) punto 1) dopo le parole: delle competenze degli studenti inserire le seguenti: attraverso il progressivo superamento del sistema INVALSI.
21. 1093. Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, lettera n) sopprimere il numero 1).
21. 129. Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, lettera n), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base dei criteri contenuti nelle norme contrattuali;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), dopo le parole: trattamento economico aggiungere le seguenti: del dirigente scolastico e;

b)al numero 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la revisione della normativa che disciplina l'attività scolastica all'estero da parte degli enti gestori per le iniziative scolastiche previste dall'articolo 638 del decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, al fine di realizzare gli obiettivi di promozione della lingua e cultura italiana;

c) al numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalle norme vigenti.
21. 272. Fitzgerald Nissoli, Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, lettera n), numero 1), dopo le parole: del personale docente e amministrativo inserire le seguenti parole: della scuola secondaria di secondo grado;
21. 128. Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, lettera n), sopprimere il numero 2).
21. 132. Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, lettera n), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato.
*21. 290. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Nicchi.

Al comma 2, lettera n), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato.
*21. 127. Chimienti, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera n), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché la parità di trattamento economico del personale di ruolo e a tempo determinato.
21. 126. Chimienti, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, dopo la seguente lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) riordino delle disposizioni relative al personale ATA al fine di assicurare la parità di trattamento economico e giuridico su tutto il territorio nazionale, tenendo conto della necessità di valutare l'anzianità di servizio maturato presso gli end locali o gli altri enti pubblici. A tal fine, prevedere che al personale individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sia riconosciuta l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124.

21. 267. Pagano.

Al comma 2, sopprimere la lettera o).
*21. 217. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, sopprimere la lettera o).
*21. 135. Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera o), al punto 1) dopo le parole: degli studenti aggiungere le seguenti: per il primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, anche con opportune modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 122 del 2009, e delle modalità di svolgimento dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo.

Conseguentemente, al punto 2) lettera o), comma 2, dopo le parole di Stato aggiungere le seguenti: dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010.
21. 1123. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Blazina, Ascani, D'Ottavio, Bossa, Pes, Mazzoli.

Al comma 2 lettera o) sostituire il numero 1) con il seguente:

1) la revisione delle modalità di valutazione degli apprendimenti con il superamento della votazione in decimi per la scuola del primo ciclo; la valorizzazione della certificazione delle competenze attraverso l'adozione di un apposito modello stabilito con decreto ministeriale e negli anni intermedi di una attestazione dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalla Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale del 16 dicembre 2012.
21. 1106. Vacca.

Al comma 2 lettera o) punto 2) inserire in fine le seguenti parole: escludendo la prova Invalsi come prova d'esame.
21. 1107. Vacca.

Al comma 2 lettera o) punto 2) inserire infine le seguenti parole: , prevedendo per quello conclusivo del primo ciclo un'unica prova orale, deliberata dal Consiglio dì classe su indicazioni del Collegio dei docenti dell'istituto scolastico, interdisciplinare e multimediale, che accerti il livello di competenze raggiunto dall'alunno.
21. 1108. Vacca.

Al comma 2, lettera o), numero 1), dopo le parole: delle competenze degli studenti aggiungere le seguenti parole: attraverso il progressivo superamento del sistema INVALSI;

21. 130. Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, lettera o), dopo il numero 2), inserire i seguenti:

2-bis). revisione della disciplina degli esami di maturità degli studenti privatisti prevedendo che la stessa venga sostenuta, in via prioritaria, nella provincia di residenza;

2-ter). prevedere che le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione pubblico possano accogliere un numero limitato di studenti privatisti per gli esami di maturità;
21. 134. Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, lettera o), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis). revisione della disciplina degli esami di maturità degli studenti privatisti prevedendo che la stessa venga sostenuta, in via prioritaria, nella provincia di residenza.
21. 131. Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, lettera o), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis). prevedere che le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione pubblico possano accogliere un numero limitato di studenti privatisti per gli esami di maturità;
21. 133. Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo la lettera o), inserire la seguente:

o-bis. Previsione di un sistema di incentivi economici a favore delle imprese che promuovono strumenti volti a favorire la formazione in azienda e l'inserimento occupazionale attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*21. 8. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, dopo la lettera o), inserire la seguente:

o-bis. Previsione di un sistema di incentivi economici a favore delle imprese che promuovono strumenti volti a favorire la formazione in azienda e l'inserimento occupazionale attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*21. 257. Vignali, Binetti.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis. Al fine di facilitare l'individuazione delle imprese nonché degli organismi che aderiscono ai progetti di alternanza scuola-lavoro, previsione di un apposito albo, o di una sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 580/1993, presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
21. 14. Centemero, Gelmini.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis. Istituzione, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, di una unità di crisi presso la presidenza del Consiglio dei Ministri con il compito di coordinare gli interventi contro la dispersione scolastica. Tale unità di crisi è costituita da rappresentanti del MIUR, della Conferenza Stato Regioni e degli Uffici Scolastici Regionali.
21. 211. Vargiu, Molea, Falcone, Vezzali.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) istituzione, nella scuola secondaria di primo grado e nei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado, di percorsi didattici interdisciplinari di educazione all'affettività e alla sessualità consapevole, finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione degli studenti sulla problematica dell'omo fobia e della transfobia e a promuovere il superamento dei pregiudizi fondati sul genere di appartenenza e sull'orientamento sessuale.
21. 1091. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

p) Trasformazione dell'insegnamento della religione cattolica in storia delle religioni prevedendo:

1) Che l'insegnamento di religione non preveda esclusivamente la dottrina cattolica;

2) L'istituzione di uno specifico percorso formativo, anche attraverso la modifica di attuali lauree magistrali, di uno specifico percorso formativo che dia accesso al percorso di abilitazione o all'insegnamento di storia delle religioni;

3) Che il docente di religione sia in possesso di specifico titolo di studio abilitativo per l'insegnamento della storia delle religioni;

4) Che non sia necessario, per il docente di religione, il possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano o dalla chiesa cattolica.
21. 1078. Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.
21. 1083. Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis). revisione e potenziamento dei percorsi formativi riguardanti i corsi scolastici di cittadinanza e costituzione attraverso: 1) l'implementazione nei programmi scolastici dello studio e della conoscenza della Costituzione italiana, dei principali organi della Repubblica italiana e del loro funzionamento; 2) l'introduzione nei programmi scolastici dello studio e della conoscenza, anche storica, del fenomeno mafioso.
21. 136. D'Uva, Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis). trasformazione dell'insegnamento della religione cattolica in storia delle religioni prevedendo: 1) che l'insegnamento di religione non preveda esclusivamente la dottrina cattolica; 2) l'istituzione di uno specifico percorso formativo, anche attraverso la modifica di attuali lauree magistrali, di uno specifico percorso formativo che dia accesso al percorso di abilitazione o all'insegnamento di storia delle religioni; 3) che il docente di religione sia in possesso di specifico titolo di studio abilitativo per l'insegnamento della storia delle religioni; 4) che sia necessario, per il docente di religione, il possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano o dalla chiesa cattolica;
21. 137. Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis). revisione delle norme sulla parità scolastica prevedendo: 1) la non gratuità dell'attività di docenza; 2) la decadenza del riconoscimento della parità in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale docenti e dirigente; 3) l'obbligo di reperire, prioritariamente, il personale docente dalle graduatorie di istituto della provincia in cui è ubicata la sede scolastica;
21. 138. Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis). istituzione, nella scuola secondaria di primo grado e nei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado, di percorsi didattici interdisciplinari di educazione all'affettività e alla sessualità consapevole, finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione degli studenti sulla problematica dell'omofobia e della transfobia e a promuovere il superamento dei pregiudizi fondati sul genere di appartenenza e sull'orientamento sessuale;
21. 139. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.
21. 148. Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: della Conferenza Unificata Stato-regioni ed autonomie locali.
21. 12. Centemero, Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: della Conferenza Unificata Stato-regioni ed autonomie locali.
21. 182. Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di cui al decreto legislativo n. 233 del 30 giugno 1999.
21. 291. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Al comma 3, sostituire le parole: il secondo periodo con il seguente: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
21. 1077. Simone Valente, Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Di Benedetto.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Gli schemi di decreto sono trasmessi inserire le seguenti: al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per l'espressione del previsto parere e.

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: da parte delle Commissioni inserire le seguenti: e del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
21. 1004. Caruso, Lo Monte.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
21. 1085. Simone Valente, Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Di Benedetto.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
21. 150. Simone Valente, Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Di Benedetto.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
21. 149. Simone Valente, Vacca, D'Uva, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Dottorato di ricerca sperimentale in materia di legislazione scolastica, finalizzato alla collaborazione al riordino della normativa nazionale in materia di istruzione e formazione).

1. Al fine di garantire la qualità del riordino, adeguamento e semplificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in deroga a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 e, in particolare, ai requisiti di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, i soggetti di cui al comma 2, dell'articolo 2 del suddetto decreto possono attivare, previo accreditamento concesso dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, in via sperimentale, a partire dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, corsi di dottorato di ricerca aventi ad oggetto lo studio della natura, delle caratteristiche e delle problematiche connesse alla legislazione scolastica.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, in sede di prima attivazione, al fine di promuovere la sperimentazione di cui al comma 1, partecipa in convenzione con i soggetti attivanti il corso di dottorato, nella misura del 100 per cento degli oneri finanziari.

3. La partecipazione e la convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca riguarda tassativamente un solo corso di dottorato, da scegliersi tra le proposte che perverranno presso il predetto Ministero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono fissati:

a) i requisiti di attivazione dei corsi di dottorato di cui al comma 1, da riferirsi unicamente al numero delle borse di studio da attivare, non inferiore a sei, e a quanto previsto dalle lettere d), e), f) dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45;

b) i criteri per la scelta della proposta di attivazione del corso di dottorato da finanziare in convenzione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella misura indicata dal comma 2;

c) le modalità di partecipazione delle strutture e del personale ministeriale allo svolgimento delle attività di dottorato, ivi compresa la fase della selezione dei dottorandi;

d) le modalità di collaborazione con il Governo dei dottorandi ammessi alla stesura dei decreti legislativi di cui all'articolo 21 della presente legge;

e) l'individuazione dei membri della commissione di selezione degli ammessi al corso di dottorato, da individuarsi in: il Direttore Generale per il personale scolastico pro tempore, un Dirigente Tecnico esperto in materia di legislazione scolastica, nominato dal Direttore Generale predetto, un docente universitario indicato dalla Università prescelta;

f) la determinazione specifica dei relativi oneri finanziari;

5. Il Direttore Generale per il personale scolastico nomina, con proprio decreto, e presiede la Commissione incaricata di scegliere la proposta da finanziare, in convenzione, dal Ministero. La stessa Commissione, oltre che dal predetto Direttore Generale, è composta da un Dirigente Tecnico esperto in materia di legislazione scolastica, dal Direttore generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore o da un Dirigente tecnico da questi delegato e da un Dirigente dell'Ufficio Legislativo del Ministero.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a circa euro 386.076, di cui 128.692 per l'anno accademico 2015/2016, euro 128.692 per l'anno accademico 2016/2017 ed euro 128.692 per l'anno accademico 2017/2018 mediante ulteriore corrispondente riduzione, oltre a quanto previsto dall'articolo 24, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, nonché di eventuali risorse disponibili nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
21. 01. Centemero, Sisto, Palmieri.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Attivazione di corsi speciali per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità).

1. Gli Atenei possono attivare corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, riservati alle sotto elencate categorie di docenti che siano privi del titolo di specializzazione di sostegno, purché in possesso di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 e fino all'anno scolastico 2014/2015 incluso, almeno tre anni di servizio su posti di sostegno, con il possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
21. 02. Roccella, Scopelliti, Piccone.

ART. 22.

Sopprimere il comma 1.
*22. 3. Vacca, Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Sopprimere il comma 1.
*22. 18. Rampelli.

Sopprimere il comma 1.
*22. 20. Pagano.

Sopprimere il comma 1.
*22. 1000. Caruso, Lo Monte.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è applicato fino all'attuazione dell'organico dell'autonomia.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle more dell'espletamento del corso-concorso per dirigenti scolastici di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto-legge 104/2013 convertito in legge 128/2013 il docente con funzioni vicarie delle scuole prive di dirigente scolastico ha diritto all'esonero dall'insegnamento. Le maggiori spese vengono coperte dai risparmi attuati dalla mancata assunzione dei dirigenti.
22. 11. Carocci, Mazzoli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge è richiesto il parere, da formulare in tempi congrui, dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.
22. 13. Terrosi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge è richiesto il parere, da formulare in tempi congrui, dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.
22. 19. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, sostituire le parole da: non è richiesto a scuola con le seguenti: Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge è richiesto il parere, da formulare in tempi congrui, dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.
22. 21. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1 sostituire le parole : non è richiesto con le seguenti: è previsto.
22. 5. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 1 sostituire le parole : non è richiesto con le seguenti: è obbligatorio.
22. 23. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Al comma 1, sopprimere la parola: non.
*22. 2. Piccione.

Al comma 1, sopprimere la parola: non.
*22. 4. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Sopprimere il comma 2.
22. 7. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, sopprimere la parola: non.
22. 6. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga all'articolo 8, comma 7, i docenti che lavorano presso le scuole paritarie oggetto di proposte di assunzione nella scuola statale possono chiedere, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 8, di posticipare, per un massimo di due anni scolastici, la presa di servizio al fine di poter completare il ciclo di istituzione. Tale richiesta non è soggetta ad autorizzazione del Dirigente scolastico statale».
22. 1002. Rubinato, Fioroni.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge e in deroga all'articolo 8 comma 7, i docenti oggetto di proposta di assunzione possono richiedere con le modalità di cui all'articolo 8, comma 8, di posticipare per un massimo di due anni scolastici la presa di servizio. Tale richiesta non è soggetta ad autorizzazione del dirigente scolastico».
22. 1003. Rubinato, Fioroni.

Sopprimere il comma 5.
*22. 1. Piccione.

Sopprimere il comma 5.
*22. 8. Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Sopprimere il comma 5.
*22. 15. Simonetti, Borghesi.

Sopprimere il comma 5.
*22. 17. Rampelli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le norme della presente legge sono inderogabili. Le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto dalla presente legge saranno oggetto di revisione ed adeguamento nel successivo rinnovo del CCNL. In mancanza di revisione resta ferma la competenza del contratto sulle norme riguardanti il salario, l'organizzazione del lavoro, la formazione e l'orario.
22. 9. Vacca, Luigi Gallo, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

Le norme della presente legge sono inderogabili. Le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto dalla presente legge saranno oggetto di revisione e adeguamento nel successivo rinnovo del CCNL. In mancanza di revisione resta ferma la competenza del contratto sulle norme riguardanti il sedarlo, l'organizzazione del lavoro, la formazione e l'orario.
22. 12. Terrosi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Èistituita l'Area di Contrattazione separata della docenza e il Consiglio superiore della Docenza composto in maggioranza da docenti.
22. 16. Simonetti, Borghesi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro contrastanti con quanto previsto dalla presente legge saranno oggetto di revisione ed adeguamento nel successivo rinnovo del CCNL. In mancanza di revisione resta ferma la competenza del contratto sulle norme riguardanti il salario, l'organizzazione del lavoro, la formazione e l'orario.
22. 22. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 5, sopprimere le parole da: e le norme fino alla fine.
22. 10. Vacca, Luigi Gallo, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di adeguare le disposizione della presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o bilingue nella regione Friuli Venezia Giulia il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emanerà entro 60 giorni dalla data della sua approvazione un decreto ministeriale, regolando in particolare:

a) la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione ed il reclutamento del personale docente;

b) le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici;

c) il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, sia a livello nazionale che territoriale.

5-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nonché del decreto di cui al precedente comma, per quanto riguarda le scuole con lingua d'insegnamento slovena e/o bilingue del Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'istruzione , dell'università e della ricerca si avvale dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13.
22. 14. Blazina.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Disposizioni particolari per la Provincia autonoma di Bolzano).

1. Alla Provincia autonoma di Bolzano spetta la legittimazione attiva e passiva nei procedimenti giudiziari concernenti il personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale.

2. Al fine di rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche della scuola dei diversi gruppi linguistici, la Provincia autonoma di Bolzano individua, sulla base di ricerche di settore, i percorsi didattici, il percorso formativo e la disciplina di valutazione delle alunne e degli alunni più idonei e rispondenti alle esigenze socio culturali e linguistiche dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nel quadro dell'unitarietà dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

3. La Provincia autonoma di Bolzano si adegua alla normativa statale sugli esami di Stato con legge provinciale, al fine di integrare i percorsi nazionali con aspetti culturali e linguistici legati alla realtà locale. Le rispettive norme per l'attuazione sono adottate dalla Provincia, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La Provincia nomina i presidenti e i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado. In relazione al particolare ordinamento scolastico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, le materie su cui vertono gli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado e le relative prove sono annualmente determinate dalla Provincia sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. In attuazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, la Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'Università ed il Conservatorio di musica siti nella Provincia autonoma di Bolzano, disciplina la formazione disciplinare e pedagogico-didattica degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici della Provincia di Bolzano, anche nelle materie artistiche, nonché le modalità e i contenuti delle relative prove di accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a livello nazionale, potendosi discostare dalla tempistica nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed in vigore nella Provincia stessa. Tale formazione può comprendere fino a 60 crediti formativi universitari del percorso quinquennale per attività di insegnamento che riguardano il relativo contesto culturale. La Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'Università ed il Conservatorio summenzionati, definisce altresì il punteggio con il quale integrare la votazione della prova di accesso, in caso di possesso di Certificazioni di competenze linguistiche di almeno livello B1 del Quadro comune Europeo di riferimento.

Al fine di garantire ai futuri insegnanti delle scuole in lingua di insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine, la formazione nella madre lingua e l'abilitazione all'insegnamento si consegue mediante il solo compimento del tirocinio formativo attivo (TFA). Lo stesso, nonché le relative modalità di accesso a numero programmato, sono disciplinati dalla Provincia autonoma di Bolzano. Per lo specifico contesto linguistico e culturale della Provincia autonoma di Bolzano e l'impegno istituzionale della Libera Università di Bolzano a garantire nei percorsi di formazione i presupposti delle competenze indispensabili al fine di poter partecipare alla vita culturale ed e di accedere al mondo del lavoro nella Provincia stessa, la Libera Università di Bolzano ha facoltà di ampliare, in tutti i Corsi di laurea e di laurea magistrale attivati presso la stessa i settori scientifici disciplinari afferenti alle discipline letterarie e linguistiche, previsti dai rispettivi decreti ministeriali tra le attività formative di base e caratterizzanti.

5. La Provincia autonoma di Bolzano è delegata ad esercitare le attribuzioni dello Stato in di riconoscimento dei titoli di formazione professionale rilasciati da un Paese membro dell'Unione ai fini dell'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione primaria, ed artistica in relazione alle classi di concorso esistenti nella sola provincia di Bolzano o ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano o ai posti di insegnamento delle scuole delle località ladine della provincia di Bolzano per materie impartite in lingua tedesca. Resta fermo che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie.

L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 427 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è soppresso.

6. La Provincia autonoma di Bolzano stabilisce i programmi di esame, le tabelle di valutazione dei titoli e le norme per la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed ! ovvero dei corsi-concorsi selettivi di formazione per il reclutamento del personale docente.

7. Sono fatte salve le potestà attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La Provincia autonoma di Bolzano provvede all'adeguamento del proprio ordinamento esclusivamente nel rispetto dei principi desumibili dalla presente legge.
22. 01. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

ART. 23.

Al comma 2, sostituire la parola: docente con le seguenti: docente e ATA.
23. 1. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis: Sono soppresse e cessano di produrre i loro effetti dalla data di entrata in vigore della presente legge le seguenti norme:

articolo 7, comma 2, lettere b), h), l), p), r) del d.lgs. 297/1994;

articolo 7 del d.lgs. 297/1994, comma 6;

articolo 9, comma 2, del d.lgs. 297/1994 dopo le parole «conto consuntivo» e fino alla fine del periodo;

articolo 9, comma 3, del d.lgs. 297/1994 dopo le parole «su proposta della giunta» fino a «sulle seguenti materie»;

articolo 9, comma 3, del d.lgs. 297/1994 lettere a) e b);

articolo 9 del d.lgs. 297/1994 commi 4, 5, 6, 9,11,12;

articolo 396 del d.lgs. 297/1994;

articolo 25 del d.lgs. 165/2001 come modificato dal d.lgs. 150/2009, commi 2 e 6.
23. 4. Causin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Gli articoli 46, 47, 48, 49 del regio decreto 5 febbraio 1928 sono soppressi.
23. 2. Pisano, Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I commi 8, 9 e 10 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono soppressi.
23. 3. Terrosi, Iacono.

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

Art. 23-bis.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

23. 01. Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

ART. 24.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Entra in vigore).

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
24. 01000. Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Carrescia, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.