728 DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016

ALLEGATO

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   b) all'articolo 15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   c) all'articolo 16, le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  2. Per le spese sostenute dai soggetti proprietari dei beni immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relative agli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi relativi a parti comuni dei suddetti beni laddove riferibili a più comproprietari e/o condomini, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 75 per cento degli importi rimasti a carico dei contribuente, fino a un valore massimo di euro 500.000 per unità immobiliare. La necessità delle spese di cui al periodo precedente, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  3. Alla detrazione di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. La detrazione di cui al comma 2 è applicata nell'anno di sostenimento delle spese fino a capienza dell'imposta lorda, e per la differenza non utilizzata in relazione all'imposta lorda dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il decimo, per l'intero importo che trova capienza in essi.
  5. La detrazione di cui al comma 2 non è cumulabile con le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), dell'articolo 15 ed all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  6. La detrazione di cui al comma 2 non è inoltre cumulabile, in relazione allo stesso intervento, con le agevolazioni previste dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, in tema di interventi di riqualificazione energetica degli edifici ed agli interventi antisismici.
  7. La detrazione di cui al comma 2 non spetta, e nel caso già usufruita si intende decaduta e da recuperare, in caso di violazioni che diano luogo alle sanzioni di cui agli articoli 160, 164, 169 e 172 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le norme, le modalità di attuazione e le procedure di controllo delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.
2. 1. La VI Commissione.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
  «a) all'articolo 14:
   1) le parole: “31 dicembre 2016”, ovunque ricorrono, salvo quanto previsto dal successivo numero 2), sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2018”;
   2) al comma 2, lettera a) le parole: “31 dicembre 2016”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;
   3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
  2-quater. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano almeno la classe A1 di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. La medesima detrazione spetta nella misura del 75 per cento per gli interventi di cui al primo periodo e che contestualmente conseguano almeno la classe A1 di cui allo stesso decreto del Ministro dello sviluppo economico ed una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore; ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'85 per cento. Le detrazioni di cui al presente comma sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio; nel caso degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

  2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al primo periodo del comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015. L'Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, effettua su tali dichiarazioni controlli, anche a campione, con procedure, modalità e copertura dei costi disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico da emanare entro il 28 febbraio 2017. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.
  2-sexies. Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere al 1o gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai soggetti inclusi in apposito elenco con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare in prima applicazione entro il 31 marzo 2017 e successivamente aggiornato con le medesime modalità con cadenza trimestrale. A fronte della cessione del credito i soggetti beneficiari hanno titolo a trasferire al soggetto cessionario, ovvero, nel caso siano state pagate, ad ottenerne il rimborso, le fatture emesse dai soggetti progettisti e esecutori degli interventi nel limite del valore dei diritti ceduti.
  2-septies. Possono chiedere di essere inseriti nell'elenco di cui al comma 2-sexies:
   a) istituti di credito ed intermediari finanziari;
   b) concessionari di servizi di distribuzione di energia elettrica o gas naturale;
   c) società di vendita di energia elettrica o gas naturale con più di centomila clienti serviti nell'anno solare precedente;
   d) soggetti giuridici controllati o partecipati esclusivamente dai soggetti di cui alle precedenti lettere.

  2-octies. I soggetti di cui al comma 2-septies si avvalgono di Enea, o di altro ente pubblico convenzionato con la stessa, per verificare l'ammissibilità tecnica degli interventi di cui al comma 2-sexies.
  2-novies. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 2-sexies il direttore dell'Agenzia delle entrate definisce i requisiti finanziari minimi dei soggetti di cui al comma 2-septies per essere inseriti nell'elenco di cui al comma 2-sexies ed individua i parametri finanziari che gli stessi soggetti hanno l'obbligo di comunicare al fine di rendere trasparente e confrontabile la valorizzazione del credito ceduto.
  2-decies. I soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 2-sexies hanno titolo a godere di un credito di imposta nella misura annuale pari alla somma di:
   a) la quota di detrazioni di cui i beneficiari hanno ceduto il diritto, limitatamente agli importi che risultano essere annualmente detraibili dagli stessi beneficiari o da loro aventi titolo;
   b) la quota di detrazioni di cui i beneficiari hanno ceduto il diritto che non risultano essere annualmente detraibili dagli stessi beneficiari o da loro aventi titolo.

  Per la determinazione annuale delle quote di cui alle lettere a) e b) l'Agenzia delle entrate può operare anche sulla base di verifiche a campione della situazione fiscale dei beneficiari. Il credito di imposta di cui al primo periodo può essere ceduto dal soggetto beneficiario ai soggetti giuridici che detengono quote del proprio capitale sociale.
  2-undecies. Le detrazioni cui al comma 2-quater sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
  2-duodecies. Il comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
  2-terdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative dei commi 345, 346 e 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiornate fissando dei tetti di spesa massimi per tecnologia e adeguate alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), e comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché all'articolo 1, comma 88, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  2-quaterdecies. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, promuove un Accordo di Programma con l'ENEA, l'ANCE – Associazione nazionale costruttori edili – e altri soggetti interessati per la qualificazione delle imprese del settore delle costruzioni; l'Accordo è finalizzato ad ampliare il numero delle imprese in grado di offrire interventi di riqualificazione energetica profonda degli edifici e di adeguamento antisismico attraverso la partecipazione su base volontaria di imprese o gruppi di imprese ad appositi programmi di formazione che consentano, unitamente alla disponibilità di adeguate tecnologie, l'ottenimento da parte delle imprese di una specifica certificazione. Lo stesso Accordo prevede attività di informazione degli amministratori di condominio in merito alle disposizioni del presente articolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 61 milioni di euro per l'anno 2017, 127,2 milioni di euro per l'anno 2018, 289,5 milioni di euro per l'anno 2019, 558,9 milioni di euro per l'anno 2020, 579,2 milioni di euro per l'anno 2021, 548,8 milioni di euro per l'anno 2022, 563,9 milioni di euro per l'anno 2023, 530,7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 494,1 milioni di euro per l'anno 2028, 89,3 milioni di euro per l'anno 2029, 105,8 milioni di euro per l'anno 2030 e 13,9 milioni di euro per l'anno 2031 si provvede mediante:
   a) quanto a 27,2 milioni di euro per l'anno 2018, 189,5 milioni di euro per l'anno 2019, 300,0 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028 e 5,8 milioni di euro per l'anno 2030, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 81, comma 2;
   b) quanto a 158,9 milioni di euro per l'anno 2020, 179,2 milioni di euro per l'anno 2021, 148,8 milioni di euro per l'anno 2022, 163,9 milioni di euro per l'anno 2023, 130,7 milioni di euro per l'anno 2024, 130,7 milioni di euro per l'anno 2025, 130,7 milioni di euro per l'anno 2026, 130,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 94,1 milioni di euro per l'anno 2028, a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, comma 1.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 61.000.000;
   2018: – 100.000.000;
   2019: – 100.000.000.
2. 66. Misiani.

  Al medesimo comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «ivi inclusa la realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico, per i quali il coefficiente di detrazione sarà nella misura del 50 per cento in luogo del 65 per cento».

  Conseguentemente, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
  2-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «ivi inclusa la realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico, per i quali il coefficiente di detrazione sarà nella misura del 30 per cento in luogo del 65 per cento».
*2. 281. Abrignani.

  Al medesimo comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «ivi inclusa la realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico, per i quali il coefficiente di detrazione sarà nella misura del 50 per cento in luogo del 65 per cento».

  Conseguentemente, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
  2-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «ivi inclusa la realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico, per i quali il coefficiente di detrazione sarà nella misura del 30 per cento in luogo del 65 per cento».
*2. 282. Palese.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: 31 dicembre 2021 aggiungere le seguenti: e dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 295 milioni di euro per l'anno 2017, di 270 milioni di euro per l'anno 2018 e di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
**2. 6. La VIII Commissione.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: 31 dicembre 2021 aggiungere le seguenti: e dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 295 milioni di euro per l'anno 2017, di 270 milioni di euro per l'anno 2018 e di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
**2. 55. Realacci, Borghi, Braga, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Lavagno.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente: 2-bis) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «b-bis) per l'acquisto e la posa in opera dei micro-cogeneratori sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 80.000 euro. Per micro-cogeneratori si intendono gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento fino a 50 kWe che rispettano i vincoli in termini di risparmio energetico definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, come integrato dal decreto ministeriale del 4 agosto 2011.»

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 299 milioni di euro per l'anno 2017, 299 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
2. 12. Benamati, Braga, Vico.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:
  2-bis) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «b-bis) per interventi relativi all'installazione di impianti di aspirazione centralizzata sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
2. 26. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:
  2-bis) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «b-bis) per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, comprese quelle per le opere di demolizione e di smaltimento dell'esistente, per la realizzazione di coperture a verde su lastrici solari o su coperture a falda in conformità alla norma tecnica UNI 11235 o secondo progetti innovativi redatti da tecnici abilitati, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
2. 187. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente: 2-bis) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis) per l'acquisto e la posa in opera dei micro-cogeneratori sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 80.000,00 euro. Per micro-cogeneratori si intendono gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento fino a 50 kWe che rispettano i vincoli in termini di risparmio energetico definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, come integrato dal decreto interministeriale 4 agosto 2011.”.

  Conseguentemente, all'articolo 81, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2-bis), valutati in 7 milioni di euro annui per il periodo 2017-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo.
2. 275. Tancredi, Piccone, Vignali.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente: 2-bis) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis) per l'acquisto di sistemi di accumulo di energia installati su autoveicoli a esclusiva trazione elettrica, contestuale all'acquisto degli autoveicoli stessi o alla riqualificazione elettrica di veicoli già circolanti, sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 6.500 euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente norma, sono disciplinate le modalità attraverso cui i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito alla casa produttrice del veicolo acquistato o ad altro soggetto privato.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 30.000.000;
   2018: – 30.000.000;
   2019: – 30.000.000.
2. 272. Catalano, Mucci, Galgano, Vargiu, Mazziotti Di Celso, Menorello, Molea, Librandi.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2-quater, dopo le parole: riqualificazione energetica inserire le seguenti: nonché per interventi di bonifica da amianto.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
2. 169. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2-quater, al primo periodo sopprimere le parole: parti comuni degli.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.000.000;
   2018: – 3.000.000;
   2019: – 3.000.000.
2. 64. Braga, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Cenni.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: Per gli interventi di cui al comma 2-quater con le seguenti: Per gli interventi di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 295 milioni di euro per l'anno 2017, di 285 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*2. 7. La VIII Commissione.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: Per gli interventi di cui al comma 2-quater con le seguenti: Per gli interventi di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 295 milioni di euro per l'anno 2017, di 285 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*2. 56. Realacci, Borghi, Braga, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Arlotti.

  Al comma 1, alla lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: Per gli interventi di cui al comma 2-quater con le seguenti: Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2-quater.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo il numero 1) inserire il seguente: 1-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1.1. Per gli interventi di cui al comma 1, a decorrere dal 1o gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 275 milioni di euro per l'anno 2018, di 250 milioni di euro per l'anno 2019, di 260 milioni di euro annui dal 2020 al 2027 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
**2. 2. La VI Commissione.

  Al comma 1, alla lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: Per gli interventi di cui al comma 2-quater con le seguenti: Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2-quater.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo il numero 1) inserire il seguente: 1-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1.1. Per gli interventi di cui al comma 1, a decorrere dal 1o gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 275 milioni di euro per l'anno 2018, di 250 milioni di euro per l'anno 2019, di 260 milioni di euro annui dal 2020 al 2027 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
**2. 84. Barbanti.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, dopo le parole: Per gli interventi di cui aggiungere le seguenti: ai commi 1, 2 e.
*2. 279. Palese.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, dopo le parole: Per gli interventi di cui aggiungere le seguenti: ai commi 1, 2 e.
*2. 280. Alberto Giorgetti, De Girolamo.

  Al comma 1, alla lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito con le seguenti: ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 1-quinquies, terzo periodo, sopprimere le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione.
**2. 3. La VI Commissione.

  Al comma 1, alla lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito con le seguenti: ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 1-quinquies, terzo periodo, sopprimere le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione.
**2. 20. Guidesi.

  Al comma 1, alla lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito con le seguenti: ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 1-quinquies, terzo periodo, sopprimere le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione.
**2. 129. Moretto, Marco Di Maio, Donati.

  Al comma 1, alla lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito con le seguenti: ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 1-quinquies, terzo periodo, sopprimere le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione.
**2. 90. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 1, alla lettera a), numero 3), capoverso comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito con le seguenti: ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 1-quinquies, terzo periodo, sopprimere le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione.
**2. 85. Rampelli, Rizzetto.

  Al comma 1, lettera a), numero 3, capoverso comma 2-sexies, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il credito derivante dagli interventi di cui al presente articolo potrà essere compensato non solo con le imposte sul reddito, ma anche con l'IRAP, l'imposta sul valore aggiunto o altre imposte dirette e indirette di diversa natura.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 1-quinquies, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Il credito derivante dagli interventi di cui al presente articolo potrà essere compensato non solo con le imposte sul reddito, ma anche con l'IRAP, l'imposta sul valore aggiunto o altre imposte dirette e indirette di diversa natura.
2. 283. De Girolamo.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire il capoverso comma 2-septies con il seguente:
  2-septies. Le detrazioni di cui al comma 2-quater sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 290 milioni di euro.
2. 51. Misiani, Paola Bragantini, Bargero, Giulietti, Marco Di Maio, Ferrari.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2-septies, dopo le parole: su immobili di loro proprietà aggiungere le seguenti: o di proprietà degli enti locali,.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 298,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 282,9 milioni di euro per l'anno 2018, di 273,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
2. 75. Iori, Marchi, De Maria, Zampa.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2-septies, aggiungere, in fine, le parole: , ivi compresi gli interventi previsti nell'ambito dei Piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
2. 8. La VII Commissione.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  3-bis) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
  «3-ter. Le detrazioni di cui al presente articolo si applicano agli impianti per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che rispettano i requisiti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione del 24 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio».
*2. 11. La VIII Commissione.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  3-bis) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
  «3-ter. Le detrazioni di cui al presente articolo si applicano agli impianti per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che rispettano i requisiti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione del 24 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio».
*2. 222. Carrescia, Preziosi, Marchetti, Realacci..

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1.1 Per le spese sostenute e documentate per gli interventi di cui al comma 1 relativi ai fabbricati rurali, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per fabbricato. La detrazione è pari al 65 per cento per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. La detrazione, di cui al presente comma, è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi».

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio di ciascun anno, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2031.
2. 69. Guidesi.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: La detrazione è ripartita in cinque quote annuali con le seguenti: La detrazione è ripartita, a richiesta del contribuente, fino a dieci anni in quote annuali.
2. 213. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), numero 3, capoverso comma 1-quinquies, sopprimere il quarto periodo.
2. 263. Mucci, Menorello, Galgano, Librandi.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire il capoverso comma 1-sexies con il seguente:
  «1-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2017, le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 299 milioni di euro per l'anno 2017, di 288 milioni di euro per l'anno 2018, di 282 milioni di euro per l'anno 2019, di 275 milioni di euro per l'anno 2020 e di 265 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.».
*2. 9. La VIII Commissione.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire il capoverso comma 1-sexies con il seguente:
  «1-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2017, le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 299 milioni di euro per l'anno 2017, di 288 milioni di euro per l'anno 2018, di 282 milioni di euro per l'anno 2019, di 275 milioni di euro per l'anno 2020 e di 265 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.».
*2. 54. Realacci, Baradello, Borghi, Braga, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Pastorelli, Valiante, Zardini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Arlotti.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 1-sexies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le spese di redazione del fascicolo del fabbricato, che racchiude le informazioni sulla classificazione sismica e energetica degli edifici, le cui modalità di redazione e attuazione sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
2. 181. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 1-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le detrazioni spettano anche per le spese di redazione del libretto unico del fabbricato, che racchiude le informazioni sulla classificazione sismica e energetica degli edifici, le cui modalità di redazione e attuazione sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.000.000;
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 4.000,000.
2. 215. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Scotto, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo il capoverso comma 1-sexies aggiungere i seguenti:
  «1-septies. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, relative ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, come definite dall'articolo 817 del codice civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo e alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico, spetta la detrazione dall'imposta lorda del 50 per cento fino a un valore massimo di 20.000 euro.
  1-octies. Al fine di agevolare il tempestivo inizio dei lavori di sistemazione a verde di cui al comma 1-septies, il fondo speciale di cui al punto 4) del primo comma dell'articolo 1135 del codice civile è costituito obbligatoriamente entro l'inizio dei lavori o entro l'inizio di ogni lavoro nel caso di pagamento graduale, in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori stessi.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 299 milioni di euro per l'anno 2017, di 296 milioni di euro per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 288 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
*2. 10. La VIII Commissione.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo il capoverso comma 1-sexies aggiungere i seguenti:
  «1-septies. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, relative ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, come definite dall'articolo 817 del codice civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo e alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico, spetta la detrazione dall'imposta lorda del 50 per cento fino a un valore massimo di 20.000 euro.
  1-octies. Al fine di agevolare il tempestivo inizio dei lavori di sistemazione a verde di cui al comma 1-septies, il fondo speciale di cui al punto 4) del primo comma dell'articolo 1135 del codice civile è costituito obbligatoriamente entro l'inizio dei lavori o entro l'inizio di ogni lavoro nel caso di pagamento graduale, in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori stessi.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 299 milioni di euro per l'anno 2017, di 296 milioni di euro per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 288 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
*2. 57. Realacci, Borghi, Braga, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Tentori.

  Al comma 1, lettera c), numero 3, dopo il capoverso comma 1-sexies aggiungere il seguente:
  1-septies. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 per interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all'attività agricola, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 15 milioni di euro per l'anno 2019;

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000
   2018: – 10.000.000
   2019: – 15.000.000
*2. 14. La XIII Commissione.

  Al comma 1, lettera c), numero 3, dopo il capoverso comma 1-sexies aggiungere il seguente:
  1-septies. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 per interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all'attività agricola, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 15 milioni di euro per l'anno 2019;

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000
   2018: – 10.000.000
   2019: – 15.000.000
*2. 257. Lavagno, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Braga, Bratti.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 16-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 la parola: «credito» è sostituita dalle seguenti: «un mutuo» e le parole: «e di ristrutturazione edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «di ristrutturazione edilizia e di adeguamento sismico»;
    2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. I soggetti che intendono accedere al mutuo di cui al comma 1 possono richiedere la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. La garanzia è concessa nella misura del 100 per cento del valore della quota capitale e della quota interessi per un valore complessivo pari la valore della detrazione riconosciuta per ogni unità immobiliare ed è sostitutiva della garanzia ipotecaria e di ogni altro genere di garanzia.
  1-ter. La concessione della garanzia del Fondo di cui al comma 1-bis è a titolo oneroso a carico del cittadino richiedente e non può avere un costo superiore allo 0,5 per cento del valore complessivo del mutuo.
  1-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, promuove con l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, una verifica sulle condizioni per offrire polizze assicurative per il rischio premorienza agevolate ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente decreto, per gli interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e di adeguamento sismico.
  1-quinquies. I soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni disciplinate dal presente decreto per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia ed adeguamento sismico, in luogo della detrazione d'imposta, possono compensare una quota annuale del piano di ammortamento del mutuo con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dell'istituto di credito o dell'intermediario finanziario destinatario del corrispondente importo. Le disposizioni attuative della compensazione annuale di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  1-sexies. Nelle condizioni del credito agevolato di cui al comma 1 sono definite le modalità di decurtazione dal piano di ammortamento del credito delle quote compensate con la quota di detrazione annuale. Il residuo piano di ammortamento, al netto delle sole quote di detrazione effettivamente compensate, è a carico del soggetto richiedente del credito agevolato di cui al presente articolo.
  1-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, detta le norme attuative dei commi da 1-bis a 1-sexies e provvede ad apportare le opportune modifiche al fondo di cui al comma 1-bis.».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2017 è incrementato di 200 milioni di euro l'anno.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
2. 127. Pisano, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Alberti.

  Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 16-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la parola: «credito» è sostituita dalle seguenti: «un mutuo» e le parole: «e di ristrutturazione edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «di ristrutturazione edilizia e di adeguamento sismico»;
    2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. I soggetti che intendono accedere al mutuo di cui al comma 1 possono richiedere la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. La garanzia a prima richiesta è concessa nella misura del 100 per cento del valore della quota capitale e della quota interessi per un valore complessivo pari al valore della detrazione riconosciuta per ogni unità immobiliare ed è sostitutiva della garanzia ipotecaria e di ogni altro genere di garanzia.

  1-ter. La concessione della garanzia del Fondo di cui al comma 1-bis è a titolo oneroso a carico del cittadino richiedente e non può avere un costo superiore allo 0,5 per cento del valore complessivo del mutuo. Nel caso in cui il Fondo garantisca a prima richiesta l'estinzione del mutuo anche nei casi di premorienza del richiedente il costo della garanzia non può essere superiore all'1 per cento del valore complessivo del mutuo.
  1-quater. I soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni disciplinate dal presente decreto per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia ed adeguamento sismico, in luogo della detrazione d'imposta, possono compensare una quota annuale del piano di ammortamento del mutuo con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dell'istituto di credito o dell'intermediario finanziario destinatario del corrispondente importo. Le disposizioni attuative della compensazione annuale di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  1-quinquies. Nelle condizioni del credito agevolato di cui al comma 1 sono definite le modalità di decurtazione dal piano di ammortamento del credito delle quote compensate con la quota di detrazione annuale. Il residuo piano di ammortamento, al netto delle sole quote di detrazione effettivamente compensate, è a carico del soggetto richiedente del credito agevolato di cui al presente articolo.
  1-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, detta le norme attuative dei commi da 1-bis a 1-quinquies e provvede ad apportare le opportune modifiche al fondo di cui al comma 1-bis».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2017 è incrementato di 200 milioni di euro l'anno.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
2. 158. Pisano, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1 dopo la lettera c) inserire le seguenti:
   c-bis) all'articolo 16-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la parola: «credito» è sostituita dalle seguenti: «un mutuo» e le parole: «e di ristrutturazione edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «di ristrutturazione edilizia e di adeguamento sismico»;
    2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Il tasso annuo effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato al mutuo agevolato di cui al comma 1 non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,4.
  1-ter. I soggetti che intendono accedere al mutuo di cui al comma 1 possono richiedere la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. La garanzia a prima richiesta è concessa nella misura del 100 per cento del valore della quota capitale e della quota interessi per un valore complessivo non superiore a 100 mila euro per unità immobiliare ed è sostitutiva della garanzia ipotecaria e di ogni altro genere di garanzia. La concessione della garanzia del Fondo è a titolo oneroso a carico del cittadino richiedente e non può avere un costo superiore allo 0,5 per cento del valore complessivo del mutuo.
  1-quater. I soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni disciplinate dal presente decreto per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia ed adeguamento sismico, in luogo della detrazione d'imposta, possono compensare una quota annuale del piano di ammortamento del mutuo con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dell'istituto di credito o dell'intermediario finanziario destinatario del corrispondente importo. Le disposizioni attuative della compensazione annuale di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  1-quinquies. Nelle condizioni del mutuo agevolato di cui al comma 1 sono definite le modalità di decurtazione dal piano di ammortamento del mutuo delle quote compensate con la quota di detrazione annuale. Il residuo piano di ammortamento, al netto delle sole quote di detrazione effettivamente compensate, è a carico del soggetto richiedente del mutuo agevolato di cui al presente articolo.
  1-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, detta le norme attuative dei commi da 1-bis a 1-quinquies.».
   c-ter) all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: «per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2014».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 inserire il seguente:

Art. 87-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5.Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
2. 125. Alberti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7-bis:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «attività bancaria» sono inserite le seguenti: «e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385» e dopo le parole: «mutui garantiti da ipoteca» sono inserite le seguenti: «e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria»;
    2) al secondo periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti «ed intermediari finanziari»;
    3) al terzo periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e degli intermediari finanziari», dopo la parola: «mutuo» sono inserite le seguenti: «o della locazione finanziaria» e dopo la parola: «mutuatari» sono inserite le seguenti: «o degli utilizzatori»;
    4) al quarto periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti «e agli intermediari finanziari».
   b) al comma 8-ter, dopo la parola: «ipoteca» sono inserite le seguenti: «o locazioni finanziarie».

  1-ter. All'articolo 1, comma 77, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)».
2. 197. Abrignani, Galati, Sottanelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di incrementare le risorse finanziarie a disposizione del nuovo strumento del leasing abitativo, all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7-bis:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «attività bancaria» sono inserite le seguenti: «e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385» e dopo le parole: «mutui garantiti da ipoteca» sono inserite le seguenti: «e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria»;
    2) al secondo periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti «ed intermediari finanziari»;
    3) al terzo periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e degli intermediari finanziari», dopo la parola: «mutuo» sono inserite le seguenti: «o della locazione finanziaria» e dopo la parola: «mutuatari» sono inserite le seguenti «o degli utilizzatori»;
    4) al quarto periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti «e agli intermediari finanziari».
   b) al comma 8-ter, dopo la parola: «ipoteca» sono inserite le seguenti: «o locazioni finanziarie».
*2. 285. Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di incrementare le risorse finanziarie a disposizione del nuovo strumento del leasing abitativo, all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7-bis:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «attività bancaria» sono inserite le seguenti: «e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385» e dopo le parole: «mutui garantiti da ipoteca» sono inserite le seguenti: «e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria»;
    2) al secondo periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti «ed intermediari finanziari»;
    3) al terzo periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e degli intermediari finanziari», dopo la parola: «mutuo» sono inserite le seguenti: «o della locazione finanziaria» e dopo la parola: «mutuatari» sono inserite le seguenti «o degli utilizzatori»;
    4) al quarto periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti «e agli intermediari finanziari».
   b) al comma 8-ter, dopo la parola: «ipoteca» sono inserite le seguenti: «o locazioni finanziarie».
*2. 266. Abrignani, Galati, Sottanelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di incrementare le risorse finanziarie a disposizione del nuovo strumento del leasing abitativo, all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7-bis:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «attività bancaria» sono inserite le seguenti: «e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385» e dopo le parole: «mutui garantiti da ipoteca» sono inserite le seguenti: «e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria»;
    2) al secondo periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti «ed intermediari finanziari»;
    3) al terzo periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e degli intermediari finanziari», dopo la parola: «mutuo» sono inserite le seguenti: «o della locazione finanziaria» e dopo la parola: «mutuatari» sono inserite le seguenti «o degli utilizzatori»;
    4) al quarto periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti «e agli intermediari finanziari».
   b) al comma 8-ter, dopo la parola: «ipoteca» sono inserite le seguenti: «o locazioni finanziarie».
*2. 192. Vignali.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, per le diagnosi energetiche su interi edifici, con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni e per le indagini diagnostiche per la sicurezza negli edifici è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di 12.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
  2-ter. L'importo della detrazione è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà.
  2-quater. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 6.000.000;
   2018: – 6.000.000;
   2019: – 6.000.000.
2. 177. Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Qualora il bene immobile sia riconosciuto di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, deve essere apposta specifica annotazione di tale vincolo nei relativi atti catastali, con la seguente dicitura «immobile riconosciuto di interesse storico o artistico ex decreto legislativo n. 42 del 2004». Così come alle classificazioni catastali del suddetto bene immobile dovrà essere aggiunto il prefisso «V» (immobile vincolato), il procedimento di annotazione catastale dei vincolo di interesse storico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è disciplinato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2. 97. Tancredi, Bernardo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) di demolizione e ricostruzione effettuati su edifici a destinazione residenziale, anche in presenza di aumenti volumetrici previsti da leggi e regolamenti edilizi locali, che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio»;
   b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,» sono aggiunte le seguenti: «nonché di demolizione e ricostruzione anche in presenza di aumenti volumetrici previsti da leggi e regolamenti edilizi locali, che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio.».

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
2. 261. Matarrese, Menorello, Galgano, Librandi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Dopo l'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
   16-ter.(Detrazione delle spese per interventi straordinari di «sistemazione a verde» di aree scoperte delle unità immobiliari private). – 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese sostenute e documentate fino a un ammontare complessivo di 20.000 euro, limitatamente alla parte eccedente 2.000 euro, effettivamente rimaste a carico del contribuente per interventi straordinari di sistemazione a verde di aree scoperte di edifici esistenti, di unità immobiliari, di pertinenze o di recinzioni di proprietà privata, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
  2. La detrazione di cui al comma 1 spetta altresì per le spese documentate ed effettivamente rimaste a carico del contribuente per i medesimi interventi relativi a parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 30.000 euro, limitatamente alla parte eccedente 5.000 euro. In tali ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino relativamente alla quota a lui imputabile purché effettivamente versata al condominio e da questo pagata al fornitore che ha eseguito l'intervento nel periodo d'imposta in cui s'intende iniziare a detrarre la spesa.
  3. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e di medesimo importo, nell'anno di sostenimento delle spese e nei quattro anni successivi.
  4. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi e i lavori di cui al presente articolo, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente dell'unità immobiliare, a condizione che sia una persona fisica, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta dell'unità immobiliare.

  Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: acquisto di mobili inserire le seguenti: , interventi di sistemazione a verde.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.
2. 70. Guidesi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
   «l-bis) relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo; alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini e di interesse storico e artistico.».

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
*2. 15. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
   «l-bis) relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo; alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico.».

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
*2. 256. Oliverio, Falcone, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 250 milioni per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
2. 260. Librandi, Menorello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 281,6 milioni di euro per l'anno 2018, di 271,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 260,6 per l'anno 2020, di 268,5 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, di 279 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,5 milioni di euro per l'anno 2029 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2. 126. Marchi, Benamati, Mariani, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-duodevicies) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e alle locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 si applica l'aliquota IVA del 5 per cento;».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 150 milioni.
2. 237. Menorello, Librandi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 13 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui al comma 1, lettera c), numero 4).

  Conseguentemente, all'articolo 81, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 284 milioni di euro per l'anno 2017, di 262 milioni di euro per l'anno 2018, di 269 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
*2. 43. Famiglietti, Fanucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 13 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui al comma 1, lettera c), numero 4).

  Conseguentemente, all'articolo 81, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 284 milioni di euro per l'anno 2017, di 262 milioni di euro per l'anno 2018, di 269 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
*2. 122. Rostellato.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: le finalità con le seguenti: una o più delle finalità.
**2. 268. Abrignani, Galati, Sottanelli.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: le finalità con le seguenti: una o più delle finalità.
**2. 21. Guidesi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: le finalità con le seguenti: una o più delle finalità.
**2. 74. Taranto, Fregolent.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: le finalità con le seguenti: una o più delle finalità.
**2. 86. Rizzetto, Rampelli.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: le finalità con le seguenti: una o più delle finalità.
**2. 89. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: le finalità con le seguenti: una o più delle finalità.
**2. 93. Arlotti, Benamati, Taranto, Camani, Impegno, Bargero, Vico, Marchetti, Paola Bragantini.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: le finalità con le seguenti: una o più delle finalità.
**2. 286. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: le finalità con le seguenti: una o più delle finalità.
**2. 254. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.
*2. 22. Guidesi.

  Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.
*2. 87. Rampelli, Rizzetto.

  Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.
*2. 88. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.
*2. 94. Arlotti, Benamati, Taranto, Camani, Impegno, Bargero, Vico, Marchetti, Paola Bragantini.

  Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.
*2. 107. Tancredi, Piccone.

  Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.
*2. 267. Abrignani, Galati, Sottanelli.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: al periodo precedente anche aggiungere le seguenti: i ristoranti con somministrazione, classificati in base al codice ATECO 56.10.11, nonché.
**2. 53. Donati, Gadda, Dallai, Fregolent, Marco Di Maio, Moretto, Vazio, Capozzolo, Ermini, Morani, Paola Bragantini.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: al periodo precedente anche aggiungere le seguenti: i ristoranti con somministrazione, classificati in base al codice ATECO 56.10.11, nonché.
**2. 92. Senaldi.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: al periodo precedente anche aggiungere le seguenti: i ristoranti con somministrazione, classificati in base al codice ATECO 56.10.11, nonché.
**2. 128. Rubinato.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: al periodo precedente anche aggiungere le seguenti: i ristoranti con somministrazione, classificati in base al codice ATECO 56.10.11, nonché.
**2. 130. Squeri.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: al periodo precedente anche aggiungere le seguenti: le strutture ricettive all'aria aperta quali campeggi e villaggi turistici, nonché.
2. 13. Arlotti, Benamati, Taranto, Camani, Impegno, Bargero, Vico, Paola Bragantini, Marchetti.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i campeggi attrezzati, definiti dalle norme regionali.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
*2. 273. Nastri.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i campeggi attrezzati, definiti dalle norme regionali.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
*2. 269. Abrignani, Galati, Sottanelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per servizi ambientali necessari alla tutela e conservazione dei luoghi svolti da agricoltori, con validazione dell'amministrazione comunale competente per territorio, del lavoro assegnato e svolto. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti le categorie e le modalità di espletamento dei servizi ambientali necessari alla tutela e conservazione dei luoghi.
2. 242. Zaccagnini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per tali interventi di cui al comma 3 e riguardanti le strutture agroturistiche, a decorrere dal gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 105. Gelmini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente periodo: «Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma, è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio d'impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.».
*2. 210. Piccone, Binetti, Tancredi, Vignali.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente periodo: «Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma, è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio d'impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.».
*2. 236. Marti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per il periodo d'imposta 2017, nella misura del 65 per cento.

  Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: dai commi 3 e 4 con le seguenti: 3, 4 e 4-bis, sostituire le parole: nell'articolo 10 con le seguenti: negli articoli 9 e 10 e sostituire le parole: all'articolo 10 con le seguenti: agli articoli 9 e 10.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
2. 225. Tancredi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Le detrazioni fiscali previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono prorogate per il triennio 2017-2019.

  5-ter. Le detrazioni fiscali di cui al comma precedente sono fruibili per il triennio 2017-2019 anche dai soci di cooperative edilizie di abitazione assegnatari in godimento di alloggi adibiti a propria abitazione principale. La misura della detrazione spetta in conformità a quanto previsto all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro.
2. 48. Misiani, Paola Bragantini, Bargero, Giulietti, Ferrari, Marco Di Maio, Arlotti.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  ”5-bis. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
2. 115. Laffranco.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
   «l-bis) di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, così come definite dall'articolo 817 del codice civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alle seguenti opere:
   1) lavori di fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo;
   2) lavori di riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione;
   3) lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico; tra le spese sostenute di cui alla presente lettera sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere.

  In deroga a quanto previsto dall'articolo 1135 dei codice civile, l'agevolazione spetta anche per i lavori effettuati nelle parti comuni dei condomini negli edifici, anche senza costituzione del Fondo previsto dal comma 4 del citato articolo 1135. A tal fine le quote di agevolazione spettante sono riferite ai millesimi di possesso.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 150 milioni.
*2. 5. La VI Commissione.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
   «l-bis) di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, così come definite dall'articolo 817 del codice civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alle seguenti opere:
   1) lavori di fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo;
   2) lavori di riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione;
   3) lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico; tra le spese sostenute di cui alla presente lettera sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere.

  In deroga a quanto previsto dall'articolo 1135 dei codice civile, l'agevolazione spetta anche per i lavori effettuati nelle parti comuni dei condomini negli edifici, anche senza costituzione del Fondo previsto dal comma 4 del citato articolo 1135. A tal fine le quote di agevolazione spettante sono riferite ai millesimi di possesso.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 150 milioni.
*2. 159. Piccone, Fanucci.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
   ”l-bis) di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, così come definite dall'articolo 817 del codice civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alle seguenti opere:
   1) lavori di fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo;
   2) lavori di riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione;
   3) lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico; tra le spese sostenute di cui alla presente lettera sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere.

  In deroga a quanto previsto dall'articolo 1135 dei codice civile, l'agevolazione spetta anche per i lavori effettuati nelle parti comuni dei condomini negli edifici, anche senza costituzione del Fondo previsto dal comma 4 del citato articolo 1135. A tal fine le quote di agevolazione spettante sono riferite ai millesimi di possesso.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 150 milioni.
*2. 162. Tancredi, Fanucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «volontariamente sostenute sono soppresse»;
   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Le spese relative all'acquisto, alla costruzione, all'allestimento, al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzi, strutture e impianti sportivi aziendali utilizzabili, anche gratuitamente, dalla generalità o categorie di dipendenti, o assimilati, e dai loro familiari, sono integralmente deducibili».

  6-ter. All'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «per un importo non superiore a 210 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 600 euro» e le parole: «, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni,» sono soppresse.
  6-quater. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le spese relative all'acquisto, alla costruzione, all'allestimento, al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzi, strutture e impianti sportivi aziendali utilizzabili, anche gratuitamente, dalla generalità o categorie di dipendenti, o assimilati, e dai loro familiari, sono integralmente deducibili».

  6-quinquies. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:
  «5-ter. L'imposta relativa all'acquisto, alla costruzione, all'allestimento, al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzi, strutture e impianti sportivi aziendali è ammessa in detrazione se tali attrezzi, strutture e impianti sportivi sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente dai dipendenti dell'impresa, o assimilati, e dai loro familiari, anche a titolo gratuito.».

  6-sexies. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-bis) è aggiunto il seguente:
   1-ter) iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”.

  6-septies. Agli oneri derivanti dai commi da 6-bis a 6-sexies, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente articolo, con riferimento ai singoli regimi interessati.
2. 4. La VI Commissione.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di promuovere la regolarizzazione fiscale del mercato dei biocombustibili legnosi, per le spese documentate relative all'acquisto di legna da ardere per l'alimentazione di generatori di calore finalizzati alla climatizzazione invernale degli edifici ad uso residenziale, spetta in via sperimentale e nel limite massimo di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, una detrazione dall'imposta lorda, in un'unica quota annuale, per una quota pari al 14 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 150 euro per contribuente. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ad uso residenziale in grado di comprovare l'effettivo acquisto tramite i documenti fiscali previsti dalla vigente legislazione.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 297 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*2. 17. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di promuovere la regolarizzazione fiscale del mercato dei biocombustibili legnosi, per le spese documentate relative all'acquisto di legna da ardere per l'alimentazione di generatori di calore finalizzati alla climatizzazione invernale degli edifici ad uso residenziale, spetta in via sperimentale e nel limite massimo di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, una detrazione dall'imposta lorda, in un'unica quota annuale, per una quota pari al 14 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 150 euro per contribuente. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ad uso residenziale in grado di comprovare l'effettivo acquisto tramite i documenti fiscali previsti dalla vigente legislazione.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 297 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*2. 255. Zanin.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Assicurazioni contro gli eventi calamitosi. 11-bis. Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie».

  6-ter. La disposizione di cui al precedente comma 6-bis trova applicazione esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 280 milioni.
2. 77. Polidori.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   «f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo».

  6-ter. La disposizione di cui al precedente comma 6-bis trova applicazione esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 284,1 milioni.
*2. 203. Latronico.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   «f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo».

  6-ter. La disposizione di cui al precedente comma 6-bis trova applicazione esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 284,1 milioni.
*2. 296. Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   «f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo».

  6-ter. La disposizione di cui al precedente comma 6-bis trova applicazione esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 284,1 milioni.
*2. 233. Chiarelli, Palese, Latronico.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   «f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo».

  6-ter. La disposizione di cui al precedente comma 6-bis trova applicazione esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 284,1 milioni.
*2. 81. Petrini, Lodolini, Fragomeli, Fusilli, Giampaolo Galli, Arlotti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, le spese relative a prestazioni sanitarie odontoiatriche ricomprese tra le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche per un importo pari al 50 per cento dell'intero ammontare della spesa.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 500.000;
   2019: – 500.000.
2. 264. Vargiu, Menorello, Librandi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge, le spese relative a prestazioni sanitarie odontoiatriche ricomprese tra le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, saranno detraibili con un'aliquota pari al 27 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 160 milioni.
2. 35. Parrini, Fanucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –15.200.000;
   2018: –37.800.000;
   2019: –30.200.000.
*2. 23. Molteni, Guidesi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –15.200.000;
   2018: –37.800.000;
   2019: –30.200.000.
*2. 153. Vignali.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –15.200.000;
   2018: –37.800.000;
   2019: –30.200.000.
*2. 188. Piccone, Tancredi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –15.200.000;
   2018: –37.800.000;
   2019: –30.200.000.
*2. 148. Palmieri, Crimi, Gullo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –15.200.000;
   2018: –37.800.000;
   2019: –30.200.000.
*2. 36. Famiglietti, Fanucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –15.200.000;
   2018: –37.800.000;
   2019: –30.200.000.
*2. 206. Latronico.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. All'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, dopo il punto IV) è inserito il seguente:
  ”V. aventi le caratteristiche di cui all'articolo 4 comma 3 lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 per i quali la comunicazione di inizio lavori abbia data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.
2. 287. Pastorino, Brignone, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Social lending garantito).

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il social lending garantito, preposto alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico degli immobili di proprietà delle persone fisiche, di seguito denominate «cittadini utilizzatori».
  2. Il Fondo è gestito per conto del Ministero dell'economia e delle finanze da un intermediario finanziario individuato mediante una selezione pubblica da concludersi entro il 31 marzo 2017. La selezione pubblica è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  3. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate al Fondo per il social lending garantito nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 dalle persone fisiche, di seguito denominate «cittadini finanziatori» spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 105 per cento delle erogazioni effettuate. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno dell'erogazione ed in quelli successivi. Nei casi di incapienza fiscale il cittadino finanziatore potrà fruire della detrazione nei successivi anni senza perdere alcun diritto alle detrazioni riconosciute.
  4. Il credito d'imposta riconosciuto ai cittadini finanziatori non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito.
  5. I cittadini utilizzatori, proprietari o comproprietari di immobili, potranno accedere al finanziamento a fondo perduto concessi dal Fondo per il social lending garantito al fine di effettuare gli interventi di adeguamento sismico relativamente agli edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione. L'accesso al finanziamento a fondo perduto concesso dal Fondo è limitato ai soli interventi di adeguamento sismico da cui derivi il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. I cittadini utilizzatori per accedere al finanziamento a fondo perduto devono presentare un progetto di adeguamento sismico relativo al proprio immobile predisposto e firmato da un professionista abilitato ed un preventivo dei relativi lavori predisposto da un'impresa abilitata. A pena dell'inammissibilità della richiesta di finanziamento il preventivo dei lavori deve essere necessariamente certificato da un professionista abilitato diverso dal progettista non collegato, direttamente o indirettamente, alla suddetta impresa.
  6. Il Fondo per il social lending garantito concede finanziamenti a fondo perduto non superiori a cento mila euro per ogni cittadino utilizzatore richiedente. Il finanziamento a fondo perduto è erogato progressivamente in base allo stato di avanzamento dei lavori. I pagamenti per le spese di adeguamento sismico devono essere tracciati mediante bonifici bancari così come definito dall'Agenzia dell'entrate per le detrazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia.
  7. I cittadini utilizzatori possono presentare all'intermediario finanziario di cui al comma 2 la richiesta di erogazione del finanziamento a fondo perduto entro il 30 giugno 2017 indicando la propria situazione economica equivalente (ISEE). Entro il 31 luglio 2017 l'intermediario finanziario, di concerto all'Agenzia delle entrate, provvede a redigere un elenco dei «cittadini utilizzatori richiedenti» disposto in ordine crescente partendo dal valore ISEE più basso. La concessione del finanziamento a fondo perduto è disposta ai sensi del predetto elenco e nei limiti di capienza del Fondo per il social lending garantito. L'elenco dei beneficiari del finanziamento a fondo perduto verrà pubblicato sul sito dell'intermediario finanziario e dell'Agenzia delle entrate insieme ai documenti progettuali e contabili relativi all'intervento. L'Agenzia delle entrate rende noto il livello di ISEE a cui si è giunto nell'erogazione dei finanziamenti a fondo perduto.
  8. Per l'anno 2017 l'importo complessivo delle erogazioni liberali in denaro effettuate al Fondo per il social lending garantito non può superare complessivamente un miliardo di euro.
  9. L'intermediario finanziario di cui al comma 2, per le attività di cui al presente articolo, a valere sulle risorse del Fondo, riceve un compenso non superiore allo 0,05 per cento del volume complessivo dei finanziamenti concretamente erogati.
  10. I cittadini utilizzatori che ricevono il finanziamento a fondo perduto ai sensi del presente articolo non possono usufruire per lo stesso immobile delle detrazioni fiscali relative agli interventi preposti alla riduzione del rischio sismico.
  11. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
2. 02. Pesco, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi fiscali alla permuta immobiliare).

  1. Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che l'impresa acquirente trasferisca l'immobile entro i successivi cinque anni, dopo aver effettuato sullo stesso interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.
  2. Ove non si realizzi la condizione di cui al comma precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle maggiori imposte dovute, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate sino al 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 275,4 milioni di euro per il 2017, 2018 e 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*2. 026. Tancredi, Piccone.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi fiscali alla permuta immobiliare).

  1. Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che l'impresa acquirente trasferisca l'immobile entro i successivi cinque anni, dopo aver effettuato sullo stesso interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.
  2. Ove non si realizzi la condizione di cui al comma precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle maggiori imposte dovute, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate sino al 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 275,4 milioni di euro per il 2017, 2018 e 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*2. 028. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi fiscali alla permuta immobiliare).

  1. Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente” cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che l'impresa acquirente trasferisca l'immobile entro i successivi cinque anni, dopo aver effettuato sullo stesso interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero,
  2. Ove non si realizzi la condizione di cui al comma precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle maggiori imposte dovute, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate sino al 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 24.600.000;
   2018: – 24.600.000;
   2019: – 24.600.000.
2. 06. Matarrese, Menorello, Galgano, Librandi.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi fiscali alla permuta).

  1. Al fine di favorire la ripresa del mercato immobiliare, per le cessioni di unità immobiliari effettuate, dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, da imprese costruttrici a favore di qualunque soggetto, a fronte delle quali, a parziale pagamento del prezzo, sia ceduto in permuta dall'altra parte un immobile, è riconosciuta all'impresa costruttrice l'esenzione, per la durata di cinque anni dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento, dal pagamento delle imposte gravanti sull'immobile ricevuto in permuta a condizione che l'impresa costruttrice si impegni ad eseguire, sull'immobile stesso, lavori di ristrutturazione che consentano ad esso di raggiungere la classe energetica superiore rispetto a quella già in essere.
  2. Ove l'impresa costruttrice non esegua i lavori di ristrutturazione ovvero li esegua in modo tale da non consentire l'attribuzione all'immobile della classe energetica superiore, l'agevolazione di cui al comma 1 si intende revocata c risulteranno dovute tutte le imposte gravanti annualmente su detto immobile, a partire dalla data di trascrizione dell'atto notarile definitivo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 260 milioni di euro.
2. 021. Polidori.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli interventi di riqualificazione elettrica dei veicoli).

  1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «127-vicies) interventi di riqualificazione elettrica dei veicoli effettuati ai sensi dell'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
2. 03. Catalano, Mucci, Galgano, Librandi, Menorello, Mazziotti Di Celso, Oliaro, Dambruoso, Catania, Monchiero, Molea.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Detrazione delle spese per interventi straordinari di «sistemazione a verde» di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private).

  1. All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, il 917, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
   ”l-bis) di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, così come definite dall'articolo 817 del Codice Civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alle seguenti opere:
    1) lavori di fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo;
    2) lavori di riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione;
    3) lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico, come tali individuati dalle Soprintendenze competenti per territorio;
    4) le spese relative agli interventi di cui ai numeri 1, 2 e 3 non possono superare i 30.000,00 euro se si tratta di interventi su unità immobiliari singole e di 50.000,00 euro se trattasi di interventi su proprietà condominiali, con una franchigia di 2.000,00 euro per le unità immobiliari singole e di 5.000,00 euro per le proprietà condominiali.

  2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1, capoverso lettera l-bis), sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere.
  3. In deroga alla legge 11 dicembre 2012 n. 220, come modificata dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, con riferimento all'articolo 1135 (Attribuzioni dell'assemblea dei condomini) del codice civile è sospesa la costituzione del fondo speciale ivi previsto per i tre anni successivi all'approvazione della presente legge.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 220 milioni.
2. 05. Palladino, Menorello, Librandi.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Bonifiche ecologiche aree dismesse).

  1. Al fine di favorire il recupero delle aree dismesse nei programmi di rigenerazione urbana che perseguono l'obiettivo del riuso in un'ottica di sostenibilità ambientale di contenimento di suolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato nonché i criteri e le modalità attuative a favore dei soggetti che realizzano le bonifiche ecologiche delle aree dismesse oggetto dei progetti di rigenerazione urbana per la realizzazione di opere di utilità pubblica compresi gli interventi finalizzati ad incrementare prioritariamente l'offerta di alloggi sociali ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
2. 09. Menorello, Librandi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «agroforestali e fotovoltaiche» sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
2. 010. Capelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. – (Detrazioni fiscali per interventi di prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti nelle abitazioni private e negli esercizi commerciali). – 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 60 per cento delle spese documentate, sostenute per interventi finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti nell'abitazione private e negli esercizi commerciali da parte di terzi. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, si applica alle spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
   18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2017, 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari 200 milioni di euro per l'anno 2018 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 011. Simonetti, Allasia, Guidesi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Zona franca integrale).

  1. Al fine di recuperare gli effetti del divario insulare e le ripercussioni economiche e sociali rispetto alle altre regioni italiane ed europee il territorio della regione Sardegna è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca, in attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche».
  2. Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la regione e stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e d'intesa con il Presidente della regione Sardegna.
  3. Sino all'entrata in vigore del regime di zona franca di cui al comma 1 previsto per il territorio della regione Sardegna, è consentita l'immissione in consumo finalizzato alla produzione in detto territorio per il fabbisogno locale di prodotti indicati da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in esenzione dal dazio doganale e dalle imposte erariali di fabbricazione ed erariali di consumo.
  4. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia per la durata di anni dieci, prorogabili con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le modalità indicate al comma 2.
  5. In via transitoria e fino all'approvazione di un piano attuativo di riequilibrio insulare della Sardegna (PARIS) e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50 per cento da applicare ai redditi d'impresa:
    a) realizzati per le attività svolte nel territorio della regione Sardegna nei settori del turismo, dell'agroindustria, dell'agropastorizia del manifatturiero legato alle trasformazioni secondarie e terziarie di materie prime prodotte nel territorio regionale e della telematica, individuate in un elenco approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della regione Sardegna, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
    b) realizzati dalle società di persone e di capitali che operano nel settore dei trasporti e dei servizi annessi negli aeroporti e nei porti della regione Sardegna esclusivamente per i redditi conseguiti da attività di trasporto di passeggeri e di merci in transito da e per la medesima regione.

  6. L'imposta sostitutiva di cui al comma 5 non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
  7. In via transitoria e fino all'approvazione del PARIS e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote delle imposte dirette sono ridotte del 50 per cento per:
    a) i redditi conseguiti da enti e da società pubblici e privati che operano nell'ambito della ricerca e della formazione limitatamente alla quota realizzata dall'effettiva attività nel territorio della regione Sardegna;
    b) i redditi conseguiti in attuazione di progetti sperimentali e produttivi legati alla produzione di energia rinnovabile, non ricadente in aree agricole o di pregio paesaggistico e ambientale e alla produzione di idrogeno limitatamente alla quota realizzata nel territorio della regione Sardegna;
    c) i redditi conseguiti in attuazione di progetti di forestazione e di rigenerazione paesaggistica, nonché di attività produttive riconducibili alla ricostituzione del patrimonio ambientale con particolare riferimento alle specie endogene e alle attività produttive collegate alla produzione energetica limitatamente alla quota realizzata nel territorio della regione Sardegna.

  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Presidente della regione Sardegna sono definite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo.
  9. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  10. Agli oneri derivanti pari a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 013. Pili.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Detrazioni fiscali per interventi di manutenzione su autovetture ad uso privato e interventi sulla sicurezza delle abitazioni).

  1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:
   «g-bis) le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria su autovetture ad uso privato entro il limite massimo di spesa di euro 500,00;
   g-ter) le spese sostenute per impianti di allarme di abitazioni ad uso privato e manutenzione di caldaie;».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Deducibilità interessi passivi di banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 94,5 percento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94,5 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94,5 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,5 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
2. 018. Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al fine di incentivare il recupero edilizio, gli interventi di ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, usufruiscono di un'aliquota dell'imposta del valore aggiunto agevolata del 5 per cento.

  Conseguentemente dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 95, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nei primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'94 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 3. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –63.000.000;
   2018: –63.000.000;
   2019: –63.000.000.
2. 020. Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi per sostituzione serbatoi GPL).

  1. I soggetti che acquistano, nei periodo che intercorre tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, anche per finalità sostitutive di impianti già installati, serbatoi nuovi per GPL aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 metri cubi, beneficiano, a titolo di sconto sul prezzo di acquisto, di un contributo pari a:
    a) euro 100,00 se l'acquisto concerne serbatoi fissi fuori terra;
    b) euro 150,00 se l'acquisto concerne serbatoi da interno ricoperti di resina epossidica e dotati di protezione catodica;
    c) euro 350,00 se l'acquisto concerne serbatoi da interno ricoperti con guscio in polietilene autoportante;
    d) euro 500,00 se l'acquisto concerne serbatoi da interno confinati in cassa di contenimento in cemento armato.

  2. Per beneficiare del contributi di cui al comma 1 i serbatoi devono essere installati entro e non oltre il 30 giugno 2018 nei depositi di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004 e successive modificazioni.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto direttamente al momento dell'acquisto da parte del soggetto venditore. A quest'ultimo è riconosciuto un credito di imposta di pari importo al contributo di cui al comma 1, nel momento in cui dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
   a) la vendita del serbatoio dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fornendo l'indicazione della fattura di vendita e copia del documento di consegna e trasporto all'acquirente;
   b) la consegna all'acquirente di una copia del libretto matricolare e del libretto d'uso e manutenzione.

  4. Il credito di imposta è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Fermo restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori modalità di fruizione del credito di imposta di cui al presente articolo.
  5. Il contributo di cui al comma 1 non si applica all'acquisto di serbatoi interrati ricondizionati, di cui all'Allegato del decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004.
  6. I serbatoi sostituiti a seguito dell'acquisto di cui al comma 1, se di costruzione antecedente al 1o gennaio 1996, devono essere ritirati e rottamati a cura del soggetto venditore di cui al comma 3, secondo le modalità stabilite da un decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
2. 032. Piccone, Tancredi.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Detrazione fiscale per utilizzatori GPL).

  1. Per le spese documentate, sostenute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo, da parte di tutti i soggetti che siano titolari di un contratto di somministrazione di GPL e che siano allo stesso tempo proprietari o utilizzatori di un deposito di GPL, realizzato con serbatoi nuovi, di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
    a) euro 100,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio fisso fuori terra;
    b) euro 150,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interno ricoperto di resina epossidica e dotato di protezione catodica;
    c) euro 350,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interno ricoperto con guscio in polietilene autoportante;
    d) euro 500,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interno confinato in cassa di cemento armato.

  2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
  3. Il titolare del contratto di somministrazione, per beneficiare della detrazione di cui al comma 1, attesta, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
     a) d'essere titolare di un contratto di somministrazione, formalizzato anche in data precedente all'entrata in vigore della presente norma;
     b) di aver, acquistato ovvero di utilizzare un serbatoio nuovo rientrante nelle fattispecie di cui al comma 1, nel periodo che intercorre dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
     c) di essere in possesso di copia del libretto matricolare del serbatoio nuovo acquistato o concesso in utilizzo e del libretto di uso e manutenzione del serbatoio sul quale viene eseguito il rifornimento di GPL.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 275 milioni.
2. 033. Piccone, Tancredi.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Cedolare secca per affitti a canone concordato).

  2-bis. Per il triennio 2018-2020, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 269,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 266,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di 297,6 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
2. 034. Marchi, Braga, Rubinato, Fabbri, Arlotti.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione).

  1. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019; – 5.000.000.
2. 036. Ginato, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Le detrazioni di cui agli articoli 14, 15, 15-bis e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e dall'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, relative a immobili destinati ad abitazione principale, non utilizzate in tutto o in parte per situazioni di incapienza fiscale del beneficiario, possono essere trasferite per la parte non goduta al coniuge non legalmente ed effettivamente separato ovvero ad altro componente del nucleo familiare, a condizione che dimorino abitualmente e risiedono anagraficamente nell'immobile.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
2. 040. Alberti, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 si applicano le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 13 dicembre 1998, n. 448.
  2. All'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 13 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica» sono inserite le seguenti: «, nonché per gli impianti di teleriscaldamento a biomassa legnosa nel comuni ricadenti nella zona climatica D,».
  3. All'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la voce «Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 – Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento» è soppressa.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminate le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta, al fine di mantenere invariati gli effetti positivi derivanti dalla riduzione dei restanti crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 298,4 milioni.
2. 041. Sani, Dallai.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o luglio 2017. L'articolo 34 del predetto decreto continua ad applicarsi, relativamente ai passaggi dei prodotti di cui ai commi 7 e 8 dello stesso, alle cessioni dei prodotti conferiti fino al 30 giugno 2017, ancorché effettuate successivamente a tale data.
3. 36. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2018 con le seguenti: 30 settembre 2018.
*3. 1. La X Commissione.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2018 con le seguenti: 30 settembre 2018.
*3. 26. Basso.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo rimanendo quanto previsto dal primo periodo, in relazione agli investimenti posti in essere dalle strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise per gli investimenti effettuati nelle medesime aree e ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le maggiorazioni di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aumentate del 20 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2,sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 200 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per l'anno 2019, di 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di 170 milioni di euro per l'anno 2023, di190 milioni di euro per l'anno 2024, di 270 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
3. 20. Covello, Marchi, Tartaglione, Raciti, Magorno, Greco, Fusilli, Famiglietti, Vico, Pes, Antezza, Venittelli, D'Incecco, Ginefra, Cardinale, Oliverio, Battaglia, Bruno Bossio, Censore, Aiello, Barbanti, Sgambato, Tino Iannuzzi, Manfredi, Capozzolo, Cuomo, Palma, Mariano, Capone, Amoddio, Burtone, Iacono, Culotta, Albanella, Schirò, Giovanna Sanna, Mura, Francesco Sanna, Amato.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli investimenti negli impianti di cui all'allegato A annesso alla presente legge non possono superare il limite massimo di 10 milioni di euro per ogni singolo impianto.

  Conseguentemente, all'allegato A di cui al medesimo comma 2, alla sezione: Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti sostituire la voce: macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime con la seguente: macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime.
*3. 2. La X Commissione.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli investimenti negli impianti di cui all'allegato A annesso alla presente legge non possono superare il limite massimo di 10 milioni di euro per ogni singolo impianto.

  Conseguentemente, all'allegato A di cui al medesimo comma 2, alla sezione: Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti sostituire la voce: macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime con la seguente: macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime.
*3. 25. Basso, Montroni, Vico, Scuvera, Benamati, Becattini, Donati.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli investimenti negli impianti di cui all'allegato A annesso alla presente legge non possono superare il limite massimo di 10 milioni di euro per ogni singolo impianto.

  Conseguentemente, all'allegato A di cui al medesimo comma 2, alla sezione: Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti sostituire la voce: macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime con la seguente: macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime.
*3. 35. Vignali.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli investimenti negli impianti di cui all'allegato A annesso alla presente legge non possono superare il limite massimo di 10 milioni di euro per ogni singolo impianto.

  Conseguentemente, all'allegato A di cui al medesimo comma 2, alla sezione: Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti sostituire la voce: macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime con la seguente: macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime.
*3. 16. Giampaolo Galli, Fregolent.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per i soggetti collocati nelle aree obiettivo convergenza, che beneficiano delle disposizioni di cui al comma 1, è stabilita una maggiorazione del costo di acquisizione del 100 per cento. Per i medesimi soggetti, che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 2 e che, nel periodo indicato al comma 1, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 100 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
3. 33. Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine dell'ottenimento dell'incentivo fiscale le aziende dovranno produrre il conseguimento della certificazione attestante avvenuto processo di audit effettuato secondo le metodologie MTM (Method Time Measurement). Il processo di audit è funzionale alla valutazione d'impatto dell'incentivo in relazione ai processi d'innovazione messi in atto. Il costo della certificazione rientra nelle somme ammissibili secondo le modalità previste.
3. 74. D'Alessandro, Galati, Sottanelli.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Le previsioni di cui ai precedenti commi da 1 a 6 si applicano anche alle società e alle imprese individuali, purché in regime di contabilità ordinaria, che entro il 30 aprile 2018 trasferiscano la propria sede legale in Italia.
3. 30. Piccone, Bernardo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il limite del coefficiente di ammortamento pari al 6,5 per cento necessario per l'applicazione della maggiorazione del costo di acquisizione di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 22 dicembre 2015, n. 208, non si applica alle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 280 milioni di euro.
*3. 11. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il limite del coefficiente di ammortamento pari al 6,5 per cento necessario per l'applicazione della maggiorazione del costo di acquisizione di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 22 dicembre 2015, n. 208, non si applica alle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 280 milioni di euro.
*3. 61. Sani, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, La-
  vagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 93, è inserito il seguente: «93-bis. Ai soli tini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione del 40 per cento, di cui al comma 91, si applica anche alle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, sempre che la quota imputabile ad ogni esercizio sia pari o superiore al 7 per cento del costo di realizzazione degli impianti».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro, con le seguenti: 280 milioni di euro.
**3. 12. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 93, è inserito il seguente: «93-bis. Ai soli tini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione del 40 per cento, di cui al comma 91, si applica anche alle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, sempre che la quota imputabile ad ogni esercizio sia pari o superiore al 7 per cento del costo di realizzazione degli impianti».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro, con le seguenti: 280 milioni di euro.
**3. 50. Romanini, Fiorio, Terrosi.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito, per il medesimo periodo, nelle zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nella misura massima del 70 per cento per le piccole imprese, del 60 per cento per le medie imprese e del 55 per le grandi imprese. A tal fine ogni regione rientrante nell'obiettivo convergenza, può individuare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 200 milioni di euro, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le agevolazioni fiscali spettanti.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
4. 6. Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito, per il medesimo periodo, nelle zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nella misura massima del 70 per cento per le piccole imprese, del 60 per cento per le medie imprese e del 55 per le grandi imprese. A tal fine ogni regione rientrante nell'obiettivo convergenza, può individuare, in corrispondenza di aree in cui insistono autorità portuali, zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 100 milioni di euro, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le agevolazioni fiscali spettanti.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
4. 5. Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito, per il medesimo periodo, nelle zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nella misura massima del 70 per cento per le piccole imprese, del 60 per cento per le medie imprese e del 55 per le grandi imprese. A tale fine, le regioni rientranti nell'obiettivo convergenza, possono individuare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 200 milioni di euro, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prioritariamente nelle seguenti aree:
    a) Abruzzo: Valle Peligna, Val Vibrata, Complesso Val Pescara;
    b) Basilicata: Matera, Maratea;
    c) Campania (Napoli, interporto di Nola, interporto di Marcianise);
    d) Calabria (Tropea, Soverato, Roccella, Gioia Tauro, Cosenza, Sibaritide);
    e) Puglia (Bari area industriale – ASI, Taranto – per impresse nell'indotto ILVA, Bari, Lecce);
    f) Sicilia (Taormina, Cefalù, Distretto turistico del sud-est, Trapani e litorale trapanese, Agrigento, Lampedusa).

  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le agevolazioni fiscali spettanti.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 100 milioni.
4. 7. Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Al comma 1, lettera d), capoverso lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche riguardante i processi di trasformazione tecnologica e digitale del modello Industria 4.0.
4. 19. Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Una quota pari al 50 per cento del risparmio di imposta conseguente alla riduzione di aliquota di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è accantonata dall'impresa e destinata, entro i due periodi di imposte successivi a quello a cui si riferisce, al finanziamento di investimenti in beni materiali strumentali nuovi o in beni immateriali strumentali, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, allegati A e B, nonché ad attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3, commi da 4 a 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 95, o al finanziamento di investimenti ambientali relativi all'acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B) n.  II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente con esclusione degli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per il versamento all'erario delle somme accantonate e non utilizzate dall'impresa per le finalità di cui al primo periodo.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e sostegno permanente agli investimenti.
4. 4. Stumpo, Speranza, Capodicasa, Zoggia, Bossa, Lattuca, Patrizia Maestri, Leva.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di favorire lo sviluppo produttivo italiano, particolarmente nelle regioni meno sviluppate dell'Unione europea, attraverso il potenziamento di infrastrutture di ricerca, la riorganizzazione territoriale e tematica volta all'incremento dell'efficienza dell'utilizzazione delle risorse, nonché attraverso l'incentivazione di ricerche strategiche in materia di promozione dell'alternanza scuola lavoro con modalità gestionali innovative, di nanotecnologie e fotonica per la medicina di precisione, di gestione sostenibile delle risorse e dello spazio marino a fini di prevenzione e gestione dei rischi, protezione degli ecosistemi, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, sviluppo di nuove tecnologie marine e marittime, di sviluppo di tecnologie innovative che si rendono necessarie a seguito di calamità naturali per la schedatura, la messa in sicurezza, il restauro, il consolidamento e la ricostruzione del patrimonio artistico e culturale, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2017, 40 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro per l'anno 2019 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 270 milioni di euro per l'anno 2017, di 260 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
4. 3. Capone.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per le imprese del settore tessile e abbigliamento, calzaturiero e degli articoli in pelle identificati dai codici ATECO 2007 C.13, C.14, C.15 le quali in ragione del settore merceologico di appartenenza sostengono annualmente, ovvero ciclicamente, costi connessi alla realizzazione di campionari con specifico riferimento alle spese relative alla ricerca e ideazione estetica, ovvero alla realizzazione di prototipi, è attribuito un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa complessiva annua di 15 milioni di euro per l'anno 2017, nella misura del 15 per cento per tali categorie di spesa, elevabile al 20 per cento qualora i costi siano riferiti a contratti stipulati con Università e Enti Pubblici di ricerca.
  2-ter. L'agevolazione di cui al comma 2-bis è fruibile nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis. Le modalità attuative del comma 2-bis sono identificate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 285 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
4. 1. Benamati, Montroni, Bargero, Bini, Arlotti, Petrini, Pelillo, Barbanti, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Causi, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Ragosta, Ribaudo, Sanga, Zoggia, Lattuca, Donati, Cani, Senaldi, Scuvera.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime fiscale per le locazioni brevi).

  1. Ai sensi del presente articolo, si intendono per locazioni brevi le locazioni turistiche e i contratti relativi all'esercizio di ogni tipo di struttura ricettiva extra alberghiera aventi ad oggetto la concessione in godimento a terzi di immobili e relative pertinenze, o porzioni di essi, idonei all'uso abitativo effettuate direttamente da privati o tramite l'intermediazione di portali on line di commercializzazione, di agenzie immobiliari o di altri gestori professionali.
  2. Alle locazioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi la normativa vigente in materia di registrazione di contratto, le disposizioni di cui al codice civile in materia di locazioni e le relative discipline regionali.
  3. Per favorire la trasparenza nel mercato delle locazioni di breve periodo è istituito presso l'Agenzia delle entrate un Registro Unico Nazionale delle attività extra alberghiere non imprenditoriali che deve contenere le generalità dei soggetti di cui al comma 1 nonché degli immobili oggetto di locazione, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari ad uso abitativo che offre ospitalità in appartamenti privati locati con le modalità di cui al comma 1, ovvero l'intermediario delegato, trasmette idonea comunicazione, anche per via telematica, all'Agenzia delle entrate, al fine dell'iscrizione degli immobili al Registro di cui al periodo precedente. L'obbligo di comunicazione di cui al periodo precedente deve essere adempiuto preventivamente una sola volta e la dichiarazione ha efficacia fino a diversa comunicazione.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati per le finalità di cui al comma 1, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione in caso di registrazione, con un'aliquota pari a quella ordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in sostituzione del regime ordinario vigente per la tassazione dei reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  5. Il regime fiscale di cui al comma 4 esonera dagli obblighi dichiarativi del reddito fondiario ai fini dell'imposta, sul reddito delle persone fisiche.
  6. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, sulle somme corrisposte relative alle attività di cui al comma 1 concluse attraverso l'intermediazione di portali online di commercializzazione, di agenzie immobiliari o gestori professionali, l'imposta di cui al comma 4 è versata in nome e per conto del debitore dall'intermediario, in qualità di sostituto di imposta, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2415 entro il mese successivo. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta dovuta si applicano comunque le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  7. Per l'applicazione e la riscossione dell'imposta di soggiorno, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  8. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del regime di cui al presente articolo, prevedendo l'idoneo conguaglio per quanto versato a titolo di imposta per il primo anno di applicazione, gli obblighi di comunicazione a carico del locatore e di trasmissione e conservazione di dati in capo all'intermediario, nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 3 da parte di soggetti esercenti attività di intermediazione di cui al comma 1.
*4. 01. La VI Commissione.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime fiscale per le locazioni brevi).

  1. Ai sensi del presente articolo, si intendono per locazioni brevi le locazioni turistiche e i contratti relativi all'esercizio di ogni tipo di struttura ricettiva extra alberghiera aventi ad oggetto la concessione in godimento a terzi di immobili e relative pertinenze, o porzioni di essi, idonei all'uso abitativo effettuate direttamente da privati o tramite l'intermediazione di portali on line di commercializzazione, di agenzie immobiliari o di altri gestori professionali.
  2. Alle locazioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi la normativa vigente in materia di registrazione di contratto, le disposizioni di cui al codice civile in materia di locazioni e le relative discipline regionali.
  3. Per favorire la trasparenza nel mercato delle locazioni di breve periodo è istituito presso l'Agenzia delle entrate un Registro Unico Nazionale delle attività extra alberghiere non imprenditoriali che deve contenere le generalità dei soggetti di cui al comma 1 nonché degli immobili oggetto di locazione, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari ad uso abitativo che offre ospitalità in appartamenti privati locati con le modalità di cui al comma 1, ovvero l'intermediario delegato, trasmette idonea comunicazione, anche per via telematica, all'Agenzia delle entrate, al fine dell'iscrizione degli immobili al Registro di cui al periodo precedente. L'obbligo di comunicazione di cui al periodo precedente deve essere adempiuto preventivamente una sola volta e la dichiarazione ha efficacia fino a diversa comunicazione.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati per le finalità di cui al comma 1, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione in caso di registrazione, con un'aliquota pari a quella ordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in sostituzione del regime ordinario vigente per la tassazione dei reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  5. Il regime fiscale di cui al comma 4 esonera dagli obblighi dichiarativi del reddito fondiario ai fini dell'imposta, sul reddito delle persone fisiche.
  6. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, sulle somme corrisposte relative alle attività di cui al comma 1 concluse attraverso l'intermediazione di portali online di commercializzazione, di agenzie immobiliari o gestori professionali, l'imposta di cui al comma 4 è versata in nome e per conto del debitore dall'intermediario, in qualità di sostituto di imposta, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2415 entro il mese successivo. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta dovuta si applicano comunque le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  7. Per l'applicazione e la riscossione dell'imposta di soggiorno, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  8. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del regime di cui al presente articolo, prevedendo l'idoneo conguaglio per quanto versato a titolo di imposta per il primo anno di applicazione, gli obblighi di comunicazione a carico del locatore e di trasmissione e conservazione di dati in capo all'intermediario, nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 3 da parte di soggetti esercenti attività di intermediazione di cui al comma 1.
*4. 022. Fregolent, Arlotti.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime fiscale per le locazioni brevi).

  1. Ai sensi del presente articolo, si intendono per locazioni brevi le locazioni turistiche e i contratti relativi all'esercizio di ogni tipo di struttura ricettiva extra alberghiera aventi ad oggetto la concessione in godimento a terzi di immobili e relative pertinenze, o porzioni di essi, idonei all'uso abitativo effettuate direttamente da privati o tramite l'intermediazione di portali on line di commercializzazione, di agenzie immobiliari o di altri gestori professionali.
  2. Alle locazioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi la normativa vigente in materia di registrazione di contratto, le disposizioni di cui al codice civile in materia di locazioni e le relative discipline regionali.
  3. Per favorire la trasparenza nel mercato delle locazioni di breve periodo è istituito presso l'Agenzia delle entrate un Registro Unico Nazionale delle attività extra alberghiere non imprenditoriali che deve contenere le generalità dei soggetti di cui al comma 1 nonché degli immobili oggetto di locazione, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari ad uso abitativo che offre ospitalità in appartamenti privati locati con le modalità di cui al comma 1, ovvero l'intermediario delegato, trasmette idonea comunicazione, anche per via telematica, all'Agenzia delle entrate, al fine dell'iscrizione degli immobili al Registro di cui al periodo precedente. L'obbligo di comunicazione di cui al periodo precedente deve essere adempiuto preventivamente una sola volta e la dichiarazione ha efficacia fino a diversa comunicazione.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati per le finalità di cui al comma 1, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione in caso di registrazione, con un'aliquota pari a quella ordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in sostituzione del regime ordinario vigente per la tassazione dei reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  5. Il regime fiscale di cui al comma 4 esonera dagli obblighi dichiarativi del reddito fondiario ai fini dell'imposta, sul reddito delle persone fisiche.
  6. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, sulle somme corrisposte relative alle attività di cui al comma 1 concluse attraverso l'intermediazione di portali online di commercializzazione, di agenzie immobiliari o gestori professionali, l'imposta di cui al comma 4 è versata in nome e per conto del debitore dall'intermediario, in qualità di sostituto di imposta, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2415 entro il mese successivo. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta dovuta si applicano comunque le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  7. Per l'applicazione e la riscossione dell'imposta di soggiorno, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  8. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del regime di cui al presente articolo, prevedendo l'idoneo conguaglio per quanto versato a titolo di imposta per il primo anno di applicazione, gli obblighi di comunicazione a carico del locatore e di trasmissione e conservazione di dati in capo all'intermediario, nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 3 da parte di soggetti esercenti attività di intermediazione di cui al comma 1.
*4. 025. Palese.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime fiscale per le locazioni brevi).

  1. Ai sensi del presente articolo, si intendono per locazioni brevi le locazioni turistiche e i contratti relativi all'esercizio di ogni tipo di struttura ricettiva extra alberghiera aventi ad oggetto la concessione in godimento a terzi di immobili e relative pertinenze, o porzioni di essi, idonei all'uso abitativo effettuate direttamente da privati o tramite l'intermediazione di portali on line di commercializzazione, di agenzie immobiliari o di altri gestori professionali.
  2. Alle locazioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi la normativa vigente in materia di registrazione di contratto, le disposizioni di cui al codice civile in materia di locazioni e le relative discipline regionali.
  3. Per favorire la trasparenza nel mercato delle locazioni di breve periodo è istituito presso l'Agenzia delle entrate un Registro Unico Nazionale delle attività extra alberghiere non imprenditoriali che deve contenere le generalità dei soggetti di cui al comma 1 nonché degli immobili oggetto di locazione, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari ad uso abitativo che offre ospitalità in appartamenti privati locati con le modalità di cui al comma 1, ovvero l'intermediario delegato, trasmette idonea comunicazione, anche per via telematica, all'Agenzia delle entrate, al fine dell'iscrizione degli immobili al Registro di cui al periodo precedente. L'obbligo di comunicazione di cui al periodo precedente deve essere adempiuto preventivamente una sola volta e la dichiarazione ha efficacia fino a diversa comunicazione.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati per le finalità di cui al comma 1, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione in caso di registrazione, con un'aliquota pari a quella ordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in sostituzione del regime ordinario vigente per la tassazione dei reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  5. Il regime fiscale di cui al comma 4 esonera dagli obblighi dichiarativi del reddito fondiario ai fini dell'imposta, sul reddito delle persone fisiche.
  6. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, sulle somme corrisposte relative alle attività di cui al comma 1 concluse attraverso l'intermediazione di portali online di commercializzazione, di agenzie immobiliari o gestori professionali, l'imposta di cui al comma 4 è versata in nome e per conto del debitore dall'intermediario, in qualità di sostituto di imposta, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2415 entro il mese successivo. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta dovuta si applicano comunque le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  7. Per l'applicazione e la riscossione dell'imposta di soggiorno, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  8. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del regime di cui al presente articolo, prevedendo l'idoneo conguaglio per quanto versato a titolo di imposta per il primo anno di applicazione, gli obblighi di comunicazione a carico del locatore e di trasmissione e conservazione di dati in capo all'intermediario, nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 3 da parte di soggetti esercenti attività di intermediazione di cui al comma 1.
*4. 026. Alberto Giorgetti, De Girolamo, Milanato.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sgravi fiscali per la formazione dei lavoratori marittimi).

  1. Al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare delle spese sostenute dai lavoratori marittimi italiani, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento e formazione e per il rilascio dei certificati di addestramento e formazione e per il rilascio dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento delle convalide e per il rinnovo dei medesimi certificati di cui agli articoli 5 e 6 del citato decreto, non concorre a formare il reddito.».
  2. Qualora le spese inerenti ai corsi di cui al comma 1 siano a carico delle imprese di navigazione, anche per le attività di addestramento e formazione a bordo, a queste è riconosciuto un credito d'imposta, di ammontare pari al costo, documentato o documentabile, dei corsi e delle attività di addestramento e formazione, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
**4. 02. La IX Commissione.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sgravi fiscali per la formazione dei lavoratori marittimi).

  1. Al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare delle spese sostenute dai lavoratori marittimi italiani, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento e formazione e per il rilascio dei certificati di addestramento e formazione e per il rilascio dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento delle convalide e per il rinnovo dei medesimi certificati di cui agli articoli 5 e 6 del citato decreto, non concorre a formare il reddito.».
  2. Qualora le spese inerenti ai corsi di cui al comma 1 siano a carico delle imprese di navigazione, anche per le attività di addestramento e formazione a bordo, a queste è riconosciuto un credito d'imposta, di ammontare pari al costo, documentato o documentabile, dei corsi e delle attività di addestramento e formazione, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
**4. 016. Tullo, Oliaro, Garofalo, Mognato, Pagani, Carloni, Brandolin, Bruno Bossio, Giacobbe, Mura, Marco Di Stefano, Culotta.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito di imposta per interventi di bonifica per l'amianto).

  1. Sono ammessi al credito di imposta di cui all'articolo 56 della legge 18 dicembre 2015, n. 221, gli interventi di bonifica da amianto effettuati dal 1o giugno 2016 al 31 maggio 2017. A tal fine le domande per l'accesso al credito di imposta dovranno essere presentate a partire dal 15 gennaio 2017 e fino al 15 giugno 2017. Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare15 giugno 2016.
*4. 021. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito di imposta per interventi di bonifica per l'amianto).

  1. Sono ammessi al credito di imposta di cui all'articolo 56 della legge 18 dicembre 2015, n. 221, gli interventi di bonifica da amianto effettuati dal 1o giugno 2016 al 31 maggio 2017. A tal fine le domande per l'accesso al credito di imposta dovranno essere presentate a partire dal 15 gennaio 2017 e fino al 15 giugno 2017. Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare15 giugno 2016.
*4. 011. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali, effettuate nei periodi d'imposta a quelli successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, per interventi di manutenzione, protezione e restauro a favore di beni culturali, riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di proprietà di fondazioni e di privati, purché regolarmente aperti al pubblico.
  2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo pubblica su apposito sito internet i dati relativi all'ordine di arrivo della documentazione fiscale richiesta e all'ammontare delle donazioni e li aggiorna in tempo reale.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
4. 09. Gigli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento delle aree montane, di assicurare condizioni di permanenza delle popolazione residenti nei territori montani e di garantire il superamento degli squilibri economico-sociali nelle zone montane, con particolare riguardo per le zone dell'Appennino parmense, sono istituite le zone franche montane, con un numero di abitanti non superiore a 30.000, nei limiti di spesa di 200 milioni di euro annui. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
4. 014. Palmizio.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Il territorio del comune di Trieste costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro annui. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
4. 017. Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito nell'anno 2017 un Fondo con un importo pari a 100 milioni di euro, destinato alle spese per gli interventi straordinari per investimenti destinati a edilizia scolastica, viabilità, trasporto pubblico, infrastrutture e tutela dell'ambiente, per i comuni che si sono avvalsi della possibilità di azzerare l'aliquota TASI secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione.
  2. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 con le seguenti: di 200 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
4. 018. Sandra Savino.

ART. 5.

  Al comma 6, capoverso Art. 18, comma 8, sopprimere le parole: e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.
5. 4. Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Ai fini tributari, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano altresì ai soggetti costituiti in forma di società di capitali i cui ricavi non siano superiori ai limiti di cui al comma 1 del citato articolo.

  Conseguentemente al comma 7, sostituire le parole: da 1 a 6 con le seguenti: da 1 a 6-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 50 milioni.
5. 10. Alberti, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Finanziamento Camere di commercio).

  1. Per lo svolgimento delle funzioni delegate e per il finanziamento ordinario delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è attribuito ad esse un contributo annuale pari a 80 milioni di euro per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018 l'ammontare del contributo è determinato dalla legge di bilancio.

  Conseguentemente all'articolo 81 secondo comma sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 220 milioni.
5. 02. Ricciatti, Ferrara, Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Fondo per il sostegno alla ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari» al fine di erogare appositi contributi alle start up, micro, piccole e medie imprese del settore manifatturiero dell'abbigliamento.
  2. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 devono essere utilizzati esclusivamente per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni e per la realizzazione dei prototipi, previa richiesta nella quale siano indicati in particolare i costi relativi a:
   a) lavoro del personale interno impiegato nelle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
   b) le prestazioni dei professionisti;
   c) le materie prime e materiali di consumo connessi alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
   d) le lavorazioni esterne connesse alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
   e) le attrezzature tecniche specifiche utilizzate o acquistate.

  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione delle risorse di cui al Fondo istituito dalla presente legge, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate per le finalità di cui al comma 1, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle risorse di cui l'impresa ha eventualmente fruito indebitamente.
  4. Ai fini dell'erogazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
  5. Il Ministero dello sviluppo economico svolge il monitoraggio dell'erogazione del contributo e degli obiettivi di cui al comma 1, nonché degli effetti sulle imprese in termini di competitività e livelli occupazionali. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al monitoraggio di cui al presente comma.
  6. Il Fondo di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2017, ha una dotazione di 150 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 150 milioni.
5. 03. Ricciatti, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti, Ricciatti.

ART. 6.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
  «5-ter. Per le prestazioni di cui ai precedenti commi 5 e 5-bis, alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, in base alle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di determinare l'imposta dovuta in proporzione all'aliquota applicata sugli acquisti di beni e servizi erogati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
6. 2. Piccone.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Regime IVA delle prestazioni di servizi di trasformazione delle eccedenze alimentari cedute gratuitamente).

  1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le prestazioni di servizi di trasformazione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 4, comma 2, della legge del 19 agosto 2016, n. 166, per un volume di affari non superiore a 5.000 euro per anno solare da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 166 del 2016, sono esentate dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.».

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
6. 03. Gadda, Fanucci, Fiorio, Fregolent, Moretto, Vazio, Morani, Coppola, Marco Di Maio, Donati, Dallai, Parrini, Ermini, Cenni, Arlotti.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del novembre 1994 delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi versati in eccesso).

  1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatarie dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, che hanno versato somme per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quanto previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto al rimborso delle somme versate in eccesso, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del citato articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi indebitamente versati è di dieci anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei tributi indebitamente versati è di due anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione dell'articolo 3-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nell'ambito della disponibilità finanziaria, i criteri di assegnazione dei predetti fondi. L'applicazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla decisione C(2015) 5549 final della Commissione europea del 14 agosto 2015.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
6. 08. Piccone, Taricco.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(IRAP per il settore alberghiero).

  1. All'articolo 1, comma 73, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «nei limiti del 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 100 per cento».

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 275 milioni.
6. 010. Tancredi, Piccone.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(IMU per il settore alberghiero).

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 100 per cento. La medesima imposta è deducibile, nella stessa misura, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
6. 011. Tancredi, Piccone.

ART. 7.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 1 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni e a condizione che la prestazione energetica dell'immobile sia almeno pari al limite di legge in vigore per quella tipologia di edificio e sia rispettato il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverato da un tecnico abilitato. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma, nei casi in cui l'immobile non abbia i requisiti di cui al precedente periodo all'atto dell'acquisto della proprietà o altro diritto reale, il soggetto acquirente assume l'obbligo di adeguamento energetico e sismico prima nel triennio precedente alla vendita»;
    alla lettera b), sostituire le parole: quinquennio con le seguenti: triennio.
7. 10. Alberti, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    alla lettera a) dopo le parole: al comma 1, inserire le seguenti: le parole: «200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 euro» e;
    alla lettera b) dopo le parole: biennio inserire le seguenti: , ovunque ricorra,;
    dopo la lettera b), inserire la seguente: b-bis) al comma 2-bis, le parole: «200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 euro»;
    alla lettera c), sostituire le parole: 30 giugno 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017.
7. 1. Pelillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, e all'articolo 33 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e successive modificazioni, non trovano applicazione con riferimento agli immobili in corso di costruzione o ristrutturazione, sulla base di titolo abilitativo già in vigore alla data del 1o gennaio 2014 e, rispettivamente, alla data del 13 dicembre 2014.

  1-ter. Il comma 1-bis si applica solo sul primo trasferimento della proprietà o dei diritti reali successivo all'ultimazione dell'intervento edilizio.

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
   a) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 80 milioni;
   2018: – 80 milioni;
   2019: – 80 milioni.
   b) alla voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 20 milioni;
   2018: – 20 milioni;
   2019: – 20 milioni.
7. 9. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
  «Per i beni immobili il curatore fissa altresì il numero complessivo degli esperimenti di vendita, in ogni caso non superiori a tre. Alla scadenza dei tre esperimenti di vendita il curatore fa istanza al giudice delegato per il conferimento dei beni immobili rimasti invenduti ad un fondo immobiliare di investimento appositamente costituito. Le quote del suddetto fondo immobiliare vengono poi attribuite al curatore che le assegna, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ai creditori in proporzione dei rispettivi crediti e nel rispetto dei privilegi. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinate le modalità di costituzione del fondo, nonché le modalità di scelta della SGR che gestirà il fondo stesso».
7. 11. Palese.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Assoggettamento a IVA del 5 per cento dei servivi di trasporto marittimo lacuale, fluviale e lagunare).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, comma 1, numero 14), le parole: «o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare» sono soppresse;
   b) alla Tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1) è aggiunto il seguente: «1.1 Prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.»;
   c) alla Tabella A, parte III, numero 127-novies), dopo la parola: «escluse» sono inserite le seguenti: «quelle di cui alla Tabella A, parte II-bis, n. 2), e».

  2. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare è comunque da ritenersi comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 292 milioni.
7. 01. La IX Commissione.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 28 gennaio 1977, si interpretano nel senso che il trattamento tributario di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601, si applica anche alle convenzioni di qualsiasi tipo e comunque denominate, nonché agli atti ad esse connessi e conseguenziali, stipulati dai comuni delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, in base alle normative urbanistiche provinciali che abbiano il fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi previsti nei piani urbanistici comunali oppure in piani attuativi, anche mediante modifiche degli stessi piani comportanti la previsione di nuove zone edificabili o l'aumento delle capacità edificatorie dei suoli a fronte delle obbligazioni assunte dai privati a favore degli enti pubblici coinvolti.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 298 milioni.
7. 03. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, capoverso Art. 25-ter, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuata dal condominio quale sostituto d'imposta al raggiungimento della soglia minima di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno qualora l'importo minimo di euro 500 non sia raggiunto.».
7. 07. Taricco.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Cedolare secca sui canoni di locazione di alcune tipologie di immobili ad uso diverso dall'abitativo).

  1. Per il quadriennio 2017-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
  2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui ai comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
  3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 900 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 900 milioni di euro per l'anno 2018 e 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
7. 013. Laffranco, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Palmizio.

ART. 8.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
8. 4. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017 è assegnata all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro la somma di 2 milioni di euro quale contributo per il funzionamento di Italia lavoro S.p.A., la cui denominazione cambia in «ANPAL Servizi S.p.A». Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 6. Dell'Aringa.

  Dopo il comma 1, i aggiungere il seguente:
  1-bis. Per gli anni 2017 e 2018, la deduzione di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 30 per cento per le microimprese.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
8. 1. Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito dal seguente:
  «Art. 63 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli). 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'ASI e da RIVS e per i motoveicoli dall'FMI, un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

  2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
   a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
   b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
   c) i veicoli quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

  3. I veicoli indicati ai comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e da RIVS e, per i motoveicoli, anche dall'FMI mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso. Tale certificato potrà essere rilasciato anche in forma digitale.
  4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli».
  2-ter Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
*8. 05. Camani, Bargero.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito dal seguente:
  «Art. 63 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli). 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'ASI e da RIVS e per i motoveicoli dall'FMI, un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

  2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
   a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
   b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
   c) i veicoli quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

  3. I veicoli indicati ai comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e da RIVS e, per i motoveicoli, anche dall'FMI mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso. Tale certificato potrà essere rilasciato anche in forma digitale.
  4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli».
  2-ter Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
*8. 08. Rampelli, La Russa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle tasse automobilistiche, la facoltà di pagamento cumulativo della tassa di proprietà, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è estesa alle aziende titolari di flotte di auto e camion. 
8. 06. Sandra Savino.

ART. 9.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento televisivo, derivanti dalla lotta all'evasione, per l'anno 2016, concorrono alla riduzione dell'importo del canone stesso, che a partire dal 1o gennaio 2017 è fissato in 50 euro annui.
9. 44. Brunetta.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con cadenza bimestrale.
9. 61. Caon, Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese elettriche, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 94 del 2016, i dati dei soggetti esonerati dall'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, o che abbiano già effettuato in data antecedente all'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le comunicazioni previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 maggio 2016, n. 94, e che sono esonerati dal pagamento del canone RAI.

  1-ter. I soggetti di cui al comma 1-quater non sono tenuti all'adempimento della sanzione per mancata comunicazione.
  1-quater. Per coloro che hanno già versato il canone, l'Agenzia delle entrate, entro novanta giorni, provvede al riconoscimento di un credito d'imposta di importo pari a quanto indebitamente versato.
  1-quinquies. Per coloro che sono esonerati dal pagamento del canone e non hanno adempiuto al versamento l'Agenzia delle entrate non provvede alla riscossione.
  1-sexies. All'onere, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
9. 1. Artini, Pastorino, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4 le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, al comma 1, lettera b), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
  1-quater. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di giugno dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
*9. 77. Pisicchio.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4 le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, al comma 1, lettera b), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
  1-quater. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di giugno dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
*9. 3. Ginefra, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Pelillo, Peluffo, Ventricelli, Vico.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4 le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, al comma 1, lettera b), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
  1-quater. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di giugno dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
*9. 10. Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4 le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, al comma 1, lettera b), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
  1-quater. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di giugno dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
*9. 27. Laforgia, Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4 le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, al comma 1, lettera b), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
  1-quater. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di giugno dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
*9. 38. Sandra Savino, Sisto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4 le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, al comma 1, lettera b), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
  1-quater. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di giugno dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
*9. 56. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4 le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, al comma 1, lettera b), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
  1-quater. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di giugno dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
*9. 64. Di Gioia, Mongiello, Galati.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
**9. 2. Ginefra, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Pelillo, Peluffo, Ventricelli, Vico.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
**9. 5. Caparini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
**9. 32. Laforgia, Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
**9. 35. Sandra Savino, Sisto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
**9. 40. Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
**9. 48. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
**9. 69. Di Gioia, Mongiello, Galati.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
**9. 72. Pisicchio.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.

  1-ter. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87, inserire il seguente:
  Art. 87-bis. – 1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, con proprio decreto stabilisce le modalità finalizzate a regolamentare l'esercizio consentito della prostituzione nelle abitazioni private in edifici ove non sono presenti abitazioni con destinazione d'uso diversa, site in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, prevedendo le modalità che garantiscano i dovuti controlli igienico sanitari e stabilendo contemporaneamente nuove misure atte a contrastare il fenomeno della prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
9. 15. Caparini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le lettere b) e c) sono soppresse.

  1-ter. All'articolo 1, comma 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, la lettera c) è soppressa.
9. 80. Fico, Brescia, D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Sibilia, Marzana, Di Benedetto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».
*9. 6. Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».
*9. 31. Laforgia, Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».
*9. 33. Sisto, Centemero, Calabria, Crimi, Sandra Savino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».
*9. 41. Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».
*9. 46. Fratoianni, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».
*9. 49. Palese, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».
*9. 68. Di Gioia, Mongiello, Galati.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».
*9. 70. Pisicchio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I cittadini iscritti all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), proprietari di un immobile sito sul territorio nazionale, sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
9. 63. Merlo, Borghese, Galati, Sottanelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La quota parte del canone di abbonamento alla televisione a favore della RAI non può superare l'importo pari ad euro cinquanta per abbonato.
9. 81. Palese.

ART. 10.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
10. 31. Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 260 milioni.
10. 18. Tancredi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Inoltre, i comuni sono tenuti ad equiparare le aliquote IMU, pagate dai cittadini italiani residenti all'estero, in possesso di un'abitazione di proprietà nel comune stesso non locata e non concessa in comodato d'uso, a quella dei cittadini italiani residenti sul territorio dello stesso comune.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 290 milioni.
10. 40. Fitzgerald Nissoli.

  Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 26, dopo le parole:
non si applica sono aggiunte le seguenti: per il contributo di sbarco di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, né.
10. 42. Formisano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Art. 10. (Proroga del blocco aumenti aliquote 2017 e limiti anticipazioni di tesoreria).
*10. 17. Gelmini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Art. 10. (Proroga del blocco aumenti aliquote 2017 e limiti anticipazioni di tesoreria).
*10. 15. Rampelli, Rizzetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Art. 10. (Proroga del blocco aumenti aliquote 2017 e limiti anticipazioni di tesoreria).
*10. 26. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Art. 10. (Proroga del blocco aumenti aliquote 2017 e limiti anticipazioni di tesoreria).
*10. 39. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Art. 10. (Proroga del blocco aumenti aliquote 2017 e limiti anticipazioni di tesoreria).
*10. 33. Marti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Art. 10. (Proroga del blocco aumenti aliquote 2017 e limiti anticipazioni di tesoreria).
*10. 35. Melilli, Minnucci, Tidei.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Art. 10. (Proroga del blocco aumenti aliquote 2017 e limiti anticipazioni di tesoreria).
*10. 3. Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.
**10. 38. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.
**10. 14. Rampelli, Rizzetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.
**10. 16. Gelmini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.
**10. 25. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.
**10. 32. Marti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.
**10. 10. Marchi, Giulietti, Fregolent, Fabbri.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per l'esercizio 2017, le province e le città metropolitane possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017, e possono applicare, per il mantenimento degli equilibri finanziari, l'avanzo libero e destinato anche presunto.
  1-ter. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2017, le province applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016 riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
*10. 43. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fregolent, De Menech, Gasparini, Fabbri, Arlotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per l'esercizio 2017, le province e le città metropolitane possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017, e possono applicare, per il mantenimento degli equilibri finanziari, l'avanzo libero e destinato anche presunto.
  1-ter. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2017, le province applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016 riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
*10. 45. Pastorelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La sospensione di cui alla lettera a) del comma 1 non si applica all'imposta di soggiorno, istituita con l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il maggior gettito può essere destinato dai comuni, oltre che alle finalità richiamate nel comma 1 dell'articolo 4, anche per sostenere gli oneri correlati alle assunzioni di personale stagionale nei comuni a vocazione turistica.
10. 19. Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per gli anni 2017 e 2018, l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è elevata al 30 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
10. 21. Ruocco, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati ad una tassa annua di proprietà di euro 60,00 per gli autoveicoli e di euro 25,00 per i motoveicoli. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato, Ai fini di quanto previsto dal presente comma, l'Automotoclub Storico Italiano (ASI) per tutte le tipologie di veicoli e la Federazione Motociclistica Italiana (FMI) per i motoveicoli, redigono un apposito elenco, con propria determinazione, indicante i periodi di produzione dei veicoli».
   b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di particolare interesse storico e collezionistico, a decorrere dall'anno in cui si compire il ventesimo anno dalla costruzione e fino al compimento del trentesimo anno, sono assoggettati ad una tassa di annua di proprietà di euro 80,00 per gli autoveicoli e di euro 30,00 per i motoveicoli. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
   a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
   b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
   c) i veicoli che, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

  1-ter. I veicoli di cui al comma 1-bis sono individuati, previo esame di ogni singolo esemplare, con propria determinazione, dall'ASI per tutti i veicoli e dalla FMI per i soli motoveicoli, mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso».
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente: per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della tasse di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli di cui al comma 1 e 1-bis l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 70,00 per gli autoveicoli ed in euro 40,00 per i motoveicoli.
10. 34. Marco Di Stefano, Ciracì, Tullo, Bargero, Giulietti, Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Soppressione Tasi/Imu immobili strumentali).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'imposta municipale unica e la Tassa sui servizi indivisibili non si applicano agli immobili strumentali all'attività dell'impresa censiti nelle categorie catastali A, B, C e D.
  2. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4,500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad un'ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro.
  4. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 3,000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 3, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 1.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2017, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 4, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora, a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con la legge di bilancio sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
10. 05. Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Compensazione crediti e debiti).

  1. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. La compensazione di cui al comma 1 del presente articolo si applica, su richiesta del creditore, con riferimento a tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, a tutte le somme dovute dalla medesima data a titolo di tributi e imposte, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del predetto comma 1.».

  2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 28-quinquies del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è emanato entro il 15 gennaio 2017.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
10. 06. Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»; dopo le parole: «non si applica» si aggiungono le seguenti parole: «all'addizionale comunale IRPEF, all'imposta di soggiorno, alla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni».
10. 012. Alberto Giorgetti.

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 26 le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017».
   b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017 il blocco delle aliquote non opera a favore dei soli comuni che per gli anni 2014, 2015 e 2016 non hanno applicato la TASI, istituita dal comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, né hanno deliberato aumenti delle aliquote dell'IMU o dell'addizionale comunale all'Irpef. In ogni caso l'aumento delle aliquote non potrà determinare un'aliquota superiore al 50 per cento dell'aliquota massima prevista per ciascun tributo nella parte discrezionale».
11. 1. Guidesi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1o gennaio 2017 al 30 giugno 2017, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, Gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
*11. 2. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1o gennaio 2017 al 30 giugno 2017, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, Gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
*11. 24. Sani, Dallai, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica ed a basso impatto ambientale, dal 1o gennaio 2017 al 30 giugno 2017 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241 e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, Gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  1-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, vengono riportate le modalità, i criteri ed i soggetti beneficiari di cui al comma 1-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
11. 21. Cenni, Terrosi, Fabbri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 908, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017».

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2017: – 20.000.000.
*11. 3. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 908, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017».

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2017: – 20.000.000.
*11. 23. Carra, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Arlotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al numero 12 della parte I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: «miele naturale» sono inserite le seguenti: «e pappa reale». Le percentuali di compensazione, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per la pappa reale nella misura del 12,5 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
11. 13. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. La concessione dell'agevolazione fiscale sul gasolio agricolo di cui al n. 5 della Tabella A allegata al Testo Unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta nella misura del 22 per cento ivi prevista agli imprenditori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale nonché agli altri soggetti indicati dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e nella misura del 28 per cento agli imprenditori agricoli iscritti soltanto nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 9.600 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
11. 18. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori).

  1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro, con le seguenti: 280 milioni di euro.
*11. 02. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori).

  1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro, con le seguenti: 280 milioni di euro.
*11. 013. Capozzolo, Oliverio, Antezza, Romanini, Carra, Falcone.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
11. 046. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Agevolazioni IMU sui terreni agricoli concessi in affitto).

  1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.».

  Conseguentemente, al comma 2, dell'articolo 81, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
*11. 03. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Agevolazioni IMU sui terreni agricoli concessi in affitto).

  1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.».

  Conseguentemente, al comma 2, dell'articolo 81, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
*11. 014. Fiorio, Carra, Romanini, Antezza.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2017 e per i quattro periodi d'imposta successivi, l'esenzione di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trova applicazione ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tali qualifiche.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
11. 047. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo le parole: «di fondi precedentemente affittati singolarmente.», sono aggiunte le seguenti: «Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola».
  2. Per i contratti di affitto a coltivatori diretti ed a soggetti equiparati ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, ferma restando comunque l'esenzione ai fini IVA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, punto 8) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e l'esclusione dall'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dall'Allegato B – Tabella Art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'imposta di registro minima è ridotta del 20 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 87, alla Tabella A ivi richiamata apportare le seguenti modifiche:
  Ministero dell'economia e delle finanze:
   2017: – 6.000.000;
   2018: – 6.000.000;
   2019: – 6.000.000.
*11. 04. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo le parole: «di fondi precedentemente affittati singolarmente.», sono aggiunte le seguenti: «Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola».
  2. Per i contratti di affitto a coltivatori diretti ed a soggetti equiparati ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, ferma restando comunque l'esenzione ai fini IVA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, punto 8) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e l'esclusione dall'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dall'Allegato B – Tabella Art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'imposta di registro minima è ridotta del 20 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 87, alla Tabella A ivi richiamata apportare le seguenti modifiche:
  Ministero dell'economia e delle finanze:
   2017: – 6.000.000;
   2018: – 6.000.000;
   2019: – 6.000.000.
*11. 015. Taricco.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Regime IRAP cooperative agricole).

  1. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n, 228.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro, con le seguenti: 295 milioni di euro.
**11. 05. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Regime IRAP cooperative agricole).

  1. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n, 228.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro, con le seguenti: 295 milioni di euro.
**11. 016. Oliverio, Antezza, Mongiello, Luciano Agostini, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Misiani, Paola Bragantini, Marco Di Maio, Giulietti, Bargero.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Regime IRAP cooperative agricole).

  1. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n, 228.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro, con le seguenti: 295 milioni di euro.
**11. 049. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. In previsione del riordino complessivo previsto dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1o gennaio 2017, al fine di garantire ulteriori risorse in favore della filiera ippica, è facoltà dei concessionari offrire palinsesti di scommesse complementari al palinsesto ufficiale delle scommesse ippiche. Nei casi in cui il concessionario propone palinsesti complementari e sostiene l'onere economico per l'acquisitone dei diritti per la ritrasmissione delle immagini delle corse, il prelievo sulle scommesse a quota fissa incluse in tali palinsesti è ridotto di un terzo.
11. 021. Russo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. I produttori di vino titolari di deposito fiscale sono esentati dalla predisposizione delle tabelle di taratura e dalla predisposizione e invio dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, del bilancio di materia e del bilancio energetico, fermo restando l'assolvimento dei diritti annuali di licenza.
  2. I produttori di bevande aromatizzate a base di vino, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di mosto cotto fermentato, con esclusione di quelli alcolizzati, che producono in media meno di 1.000 ettolitri all'anno e che utilizzano prevalentemente prodotti di produzione aziendale, sono assimilati ai produttori di vino di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e pertanto sono dispensati dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e a quelli connessi alla circolazione ed al controllo.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate procedure semplificate che consentano di adempiere con la comunicazione INTRASTAT ad informare contestualmente l'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate, rispettivamente per i controlli sulle accise e sull'IVA, ai produttori di vino che effettuano operazioni all'interno dell'Unione europea, titolari di deposito fiscale o piccoli produttori di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni annui con le seguenti: è incrementato di 299 milioni annui.
*11. 06. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. I produttori di vino titolari di deposito fiscale sono esentati dalla predisposizione delle tabelle di taratura e dalla predisposizione e invio dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, del bilancio di materia e del bilancio energetico, fermo restando l'assolvimento dei diritti annuali di licenza.
  2. I produttori di bevande aromatizzate a base di vino, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di mosto cotto fermentato, con esclusione di quelli alcolizzati, che producono in media meno di 1.000 ettolitri all'anno e che utilizzano prevalentemente prodotti di produzione aziendale, sono assimilati ai produttori di vino di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e pertanto sono dispensati dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e a quelli connessi alla circolazione ed al controllo.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate procedure semplificate che consentano di adempiere con la comunicazione INTRASTAT ad informare contestualmente l'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate, rispettivamente per i controlli sulle accise e sull'IVA, ai produttori di vino che effettuano operazioni all'interno dell'Unione europea, titolari di deposito fiscale o piccoli produttori di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni annui con le seguenti: è incrementato di 299 milioni annui.
*11. 017. Fiorio, Sani, Oliverio, Taricco.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Incentivi al recupero di imballaggi per l'uso alimentare).

  1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il recupero e il riutilizzo degli imballaggi usati, a decorrere dal 1o settembre 2017 e sino al 31 dicembre 2018 le aliquote di accisa sulla birra di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura di euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato, per il solo prodotto finito che venga immesso in consumo con il sistema del vuoto a rendere. Le modalità attraverso cui è accertata la sussistenza delle predette condizioni di immissione sul mercato sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro il 30 giugno 2017 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet della medesima Agenzia.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 295,4 milioni per l'anno 2017, 287,4 milioni per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
11. 020. Zanin, Sani, Romanini, Prina, Paolo Rossi, Cova, Misiani, Tancredi, Ginato.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ripristino agevolazione territori montani).

  1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 297 milioni.
11. 011. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Istituzione delle ZES nella regione Lombardia e relativo regime fiscale).

  1. Sono istituite ZES nelle aree territoriali della regione Lombardia al confine con la Svizzera.
  2. La regione Lombardia definisce l'ambito territoriale delle ZES di cui al comma 1, includendovi esclusivamente il comune di Campione d'Italia e i comuni nei quali opera la riduzione prevista dall'articolo 2 della legge della regione Lombardia 20 dicembre 1999, n. 28, e successive modificazioni; definisce, altresì, le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3.
  3. Nelle ZES sono ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le imprese che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché le imprese di servizi in genere.
  4. Le nuove imprese che si insediano nelle ZES operano in armonia con la normativa europea, con la legge statale e con gli specifici regolamenti disciplinanti il funzionamento delle ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione delle ZES sono registrate come imprese delle ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.
  5. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES, di cui all'articolo 2, nel periodo incluso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2017, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
   a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, l'esenzione è estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI l'esenzione è estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   c) esenzione dall'imposta unica comunale (IUC) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

  6. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati ed esportati nelle ZES.
  7. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettera b) e lettera d), e al comma 2. Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione è riconosciuta nella misura del 50 per cento.
  8. Il godimento dei benefìci di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti condizioni:
   a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca dei benefici concessi;
   b) almeno il 90 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti nella regione Lombardia;
   c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

  9. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è subordinata all'esito della procedura prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  10. Le agevolazioni indicate all'articolo 3 sono applicate dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri provenienti dalla precedente disposizione, stimati in 800 milioni per il primo anno e in 1,2 miliardi a decorrere dal 2018, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 800 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.200 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
11. 041. Guidesi, Molteni, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche alla legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di risarcibilità dei danni arrecati al contribuente).

  1. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «Art. 10-bis. – (Principio di risarcibilità del contribuente). – 1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.

  2. Il risarcimento è stabilito nella misura del 30 per cento della somma richiesta».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.000.000;
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000.
11. 029. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di riscossione).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti»;
   b) all'articolo 19, comma 1, le parole: «settantadue rate» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi rate»;
   c) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: «redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze» sono inserite le seguenti: «secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta».
   d) all'articolo 30 le parole: «gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi», sono sostituite dalle parole: «gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi di interesse sui titoli di Stato ad un anno, maggiorato dell'uno per cento».

  2. Sui ruoli emessi a partire dal 1o gennaio 2017 la percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione è ridotta di 2 punti percentuali.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 86, inserire il seguente:
  Art. 86-bis. – Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
11. 030. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Potenziamento sgravi contributivi per assunzioni detenuti).

  1. All'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n, 381 sono apportate le seguenti modificazioni:
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo sono ridotte a zero. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato».
   Il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. Per gli anni a decorrere dal 2017 l'agevolazione contributiva di cui al comma 3 è concessa fino alla concorrenza di euro 8 milioni di euro annui. Il rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli oneri derivanti dalla riduzione di cui al comma 3 è effettuato sulla base di apposita rendicontazione. Le agevolazioni contributive di cui al presente articolo sono riconosciute dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico, ai fini del rispetto delle risorse stanziate. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dal presente articolo fornendo i relativi elementi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 81, comma 2, della presente legge.
11. 024. Piccone, Marotta.

ART. 12.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: escluse le società di gestione di fondi comuni di investimento con le seguenti: escluse le società di gestione del risparmio e le società di intermediazione mobiliare.
*12. 1. La VI Commissione.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: escluse le società di gestione di fondi comuni di investimento con le seguenti: escluse le società di gestione del risparmio e le società di intermediazione mobiliare.
*12. 5. Petrini.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 56, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. A decorrere dal 1 settembre 2017, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 1 giugno 2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e occupato, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, è inserito, a domanda, nelle relative graduatorie provinciali. Al personale di cui al precedente periodo è riconosciuto, ai fini dell'inserimento a pettine nelle graduatorie, il solo servizio prestato nella qualifica ATA.
   b) dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 percento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
12. 8. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 66 inserire il seguente:

Art. 66-bis.
(Interventi concernenti la regione Sicilia).

  Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole da: «In attuazione dell'accordo» sino a: «dello statuto della regione Siciliana» sono soppresse, e le parole: «5,61» sono sostituite con le seguenti: «7,61».

   Dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Deducibilità interessi passivi di banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 percento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
12. 10. Villarosa, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

  Conseguentemente:
   all'articolo 67, dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. Per i contribuenti soggetti all'invio obbligatorio telematico dei dati ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ottemperano regolarmente alla trasmissione dei dati e che sono in regola con l'osservanza degli adempimenti dichiarativi e di versamento, sono esclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
   dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Deducibilità interessi passivi di banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 percento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
12. 12. Pisano, Cariello, Sorial, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, alle lettere a), b), c), dopo le parole: società di gestione dei fondi comuni d'investimento, aggiungere le seguenti: e le società di intermediazione mobiliare.
12. 4. Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti avicoli, per il benessere animale e per la tutela della salute del consumatore, in aggiunta alle detrazioni sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), previste dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si introduce, per gli allevamenti avicoli, un'ulteriore detrazione pari al 2 per cento sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione antibiotic free). La detrazione di cui al precedente periodo si applica per i periodi di imposta dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 150 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020.
12. 3. Gianluca Pini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:
  «6-ter. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata da ogni singolo comproprietario, al momento della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, anche per le unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo di proprietà del condominio.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
12. 041. Dell'Aringa.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Regolarizzazione con versamento volontario delle società sportive dilettantistiche).

  1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non oggetto, alla stessa data, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'IRES e IRAP per i quali non è stato instaurato, alla medesima data, un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione, con versamento volontario, delle imposte relative ai medesimi periodi di imposta con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i periodi di imposta regolarizzati ed esclusione della punibilità per i reati tributari. La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta.
  2. La regolarizzazione di cui al precedente comma si intende esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi: in presenza di dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP, con il versamento volontario di un importo pari al 25 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo. In ogni caso o se in presenza di dichiarazioni negative, l'importo relativo a ciascun periodo d'imposta non potrà essere inferiore a 800 euro ai fini IRES ed a 500 euro ai fini IRAP. In caso di omesse dichiarazioni, l'importo da versare per la regolarizzazione ammonta a 1.600 euro ai fini IRES e a 1.000 euro ai fini IRAP per ciascun periodo d'imposta cui la regolarizzazione si riferisce.
  3. In presenza di avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del reclamo di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 o per la proposizione del ricorso, i soggetti di cui al precedente articolo 1 possono procedere alla regolarizzazione di cui al precedente comma 542-bis, riferita al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, con il versamento di un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate ed al 5 per cento delle sanzioni comminate o dell'ammontare degli interessi accertati.
  4. I soggetti di cui al comma 542-bis, possono procedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario con il versamento volontario del:
   a) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni ed interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
   b) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni ed interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;
   c) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni ed interessi accertati in caso di soccombenza della società o associazione nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;

  5. Per valore della lite da assumere a base del calcolo per il versamento e la conseguente regolarizzazione si intende l'importo che ha formato oggetto di contestazione in primo grado.
  6. La definizione agevolata di cui ai commi da 542-bis a 542-undecies è preclusa quando l'ammontare complessivo delle imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a 30.000 euro per ciascuna imposta, IRES e IRAP, accertata o contestata.
  7. Il modello di definizione e le modalità di versamento con i codici di tributo relativi alle diverse imposte saranno oggetto di provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Le somme di cui ai commi precedenti possono essere versate ratealmente, gravate di interessi legali, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, e il mancato pagamento della prima o di una delle rate successive determina automaticamente l'annullamento della regolarizzazione e la conseguente acquisizione all'erario delle rate eventualmente già pagate.
  9. Il modello di definizione relativo ad uno o più periodi d'imposta dovrà essere inviato all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della data e dell'importo versato della prima o unica rata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  10. La regolarizzazione con versamento volontario o la definizione agevolata di cui ai commi 542-bis e seguenti della presente legge rende definitiva la liquidazione delle imposte dovute e preclude nei confronti del soggetto che la effettua ogni accertamento tributario con riferimento alle imposte medesime; comporta, inoltre, l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie nonché l'esclusione della punibilità per i reati tributari.
12. 03. Guidesi, Giancarlo Giorgetti.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Agevolazione fiscali locazioni brevi ad uso abitativo).

  1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi le locazioni tra privati aventi ad oggetto la concessione in godimento di immobili e relative pertinenze, o porzioni di esso, idonei all'uso abitativo, non effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni, di durata non superiore a trenta giorni e senza l'offerta di alcun tipo di servizio aggiuntivo o complementare che ecceda la mera locazione dell'immobile.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2017, in alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e del regime speciale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modificazioni, i redditi derivanti dalle locazioni di cui al comma 1 possono essere assoggettati, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione in caso di registrazione volontaria, nella misura del 10 per cento del canone di locazione stabilita dalle parti.
  3. L'opzione per il regime fiscale di cui al precedente comma è esercitarle a condizione che:
   1) il versamento delle somme dovute a titolo d'imposta sostitutiva venga eseguito, anche cumulativamente, entro il giorno 30 del secondo mese successivo al pagamento del canone di locazione;
   2) i pagamenti effettuati a favore del locatore, di qualsiasi importo, siano eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

  4. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta dovuta ai sensi del comma 2 si applicano comunque le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  5. Per i contratti di locazione di cui al comma 1, conclusi attraverso l'intermediazione di portali on line e con pagamento diretto all'intermediario, il versamento dell'imposta può essere operato dall'intermediario per conto del cliente che esercita l'opzione per il regime di cui ai precedenti commi mediante trattenuta sulle somme corrisposte a titolo di canone di locazione. L'intermediario rilascia al locatore apposita certificazione dei compensi corrisposti a titolo di locazione e dell'ammontare delle trattenute e dei versamenti operati.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui ai precedenti commi, nonché di versamento dell'imposta sostitutiva dovuta, i termini e le modalità di rilascio della certificazione di cui al comma 5, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 67, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:
  «7-bis. I dati e le informazioni relative ai nominativi delle persone alloggiate in strutture ricettive, trasmesse alle autorità di pubblica sicurezza in ottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, sono trasmessi periodicamente all'Agenzia delle entrate ai fini dei controlli sul corretto adempimento degli obblighi fiscali. I dati comunicati sono archiviati in apposita sezione dell'anagrafe tributaria secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi, di concerto con il Ministero dell'interno, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto stabilisce altresì le modalità della comunicazione di cui al presente articolo e prevede adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi,
  7-ter. Per la collaborazione e lo scambio di informazioni utili alle rispettive attività di competenza e per il contrasto all'evasione fiscale, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con enti e pubbliche amministrazioni locali, per il coordinamento e la cooperazione, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nelle attività di verifica e controllo del corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di locazioni brevi e con finalità ricettive.
  7-quater. Compatibilmente con la normativa comunitaria e gli accordi e le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e scambio di informazioni, per il rafforzamento della cooperazione in materia di contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni brevi e con finalità ricettive, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni o accordi con le competenti autorità e amministrazioni estere nonché con le società e gli enti di ogni tipo, anche non residenti nel territorio dello Stato e senza stabile organizzazione, per disciplinare criteri e modalità di scambio di informazioni relativamente ai rapporti intrattenuti con soggetti residenti nel territorio dello Stato, nonché per la cooperazione nell'assolvimento degli obblighi dichiarativi e di versamento.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 100 milioni.
12. 030. Pesco, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Riduzione aliquota Irap).

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, sono inseriti i seguenti:
  3-bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le aliquote indicate all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono ridotte di un punto percentuale. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore punto percentuale.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2017 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2018, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro.
  4. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017 e non inferiore a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, assicurando risparmi di spesa ulteriori a disposti dal comma 3, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 3.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2017, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 4, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di bilancio sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
12. 011. Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica).

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 111 è inserito il seguente:
  «Art. 111-bis. – (Finanza etica). – 1. Sono operatori bancari di finanza etica quelle banche che conformano la propria attività ai seguenti principi:
   a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche anche dal punto di vista sociale e ambientale;
   b) danno evidenza pubblica, anche via web, dei finanziamenti erogati a persone giuridiche con riferimento almeno alla ragione sociale dei beneficiari, all'attività svolta, all'importo del finanziamento erogato e alla sede dell'attività;
   c) devolvono almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti a organizzazioni non profit o imprese sociali;
   d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;
   e) sono caratterizzati da una gestione interna a forte orientamento democratico e partecipativo caratterizzato da un azionariato diffuso;
   f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 10».

  2. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni di cui alla presente articolo e dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 78, comma 1, le parole: nel limite di spesa di 24,4 milioni di euro annui, sono sostituite dalle seguenti: nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui.
12. 09. Marcon, Paglia, Fassina, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Palmieri, Palese, Realacci, Patrizia Maestri, Zanin, Sberna, Marazziti, Patriarca, Scuvera, Civati, Mognato, Murer, Beni, Bossa, Pinna.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Riduzione aliquota Irpef).

  1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le aliquote indicate all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ridotte di 0,4 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore 0,3 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al secondo periodo sono ulteriormente ridotte di 0,3 punti percentuali.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2017 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2018, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro.
  4. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 200, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017 e non inferiore a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 3, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 1.
  5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2017, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 4, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
12. 014. Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Agevolazioni fiscali per la promozione delle attività di vendita di beni usati).

  1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «127-terdevicies) servizi di cessione e di intermediazione di beni mobili materiali non registrati, definiti dall'articolo 812, terzo comma, del codice civile, che sono stati già utilizzati e che possono essere reimpiegati nello stato originario di fatto, nonché di beni sottoposti alla preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle procedure definite dall'articolo 180-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei decreti ministeriali emanati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 180-bis.».

  2. A decorrere dall'anno 2017, l'imposta municipale propria e la TARI relativa agli immobili strumentali all'esercizio dell'attività di distrazione, raccolta, selezione, riparazione, restauro, preparazione al riutilizzo, commercializzazione per conto di terzi, all'ingrosso o al dettaglio, di beni mobili usati, nonché all'organizzazione, sotto forma di organismi collettivi, di fiere e mercati dell'usato è deducibile nella misura del 40 per cento dalla base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI), istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e alla tariffa rifiuti, istituita con la legge provinciale 26 maggio 2006 n. 4, della provincia autonoma di Bolzano e all'imposta immobiliare semplice (IMIS), istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e alla tariffa rifiuti, istituita ai sensi del comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, della provincia autonoma di Trento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 150 milioni.
12. 039. Ruocco, Lombardi, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016).

  1. Al fine rilanciare il sistema produttivo dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016, nei medesimi comuni sono istituite zone franche urbane ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 il Fondo istituito dal comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 15.000.000;
   2018: – 15.000.000;
   2019: – 15.000.000.
12. 034. Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Agevolazioni fiscali in favore dei residenti nei Comuni sedi di strutture destinate all'accoglienza dei migranti).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito Fondo, con una dotazione iniziale di cinquecento milioni di euro, volto alla concessione di una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei residenti nei Comuni che ospitano strutture destinate a qualunque titolo all'accoglienza dei migranti. La determinazione dell'entità della detrazione da riconoscere e le relative modalità applicative sono demandate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
12. 035. Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 40, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si interpreta nel senso che le banchine e le aree scoperte dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, ivi compresi i piazzali, adibiti ai servizi di trasporto marittimo, terrestre ed aereo, le infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi, inclusi quelli doganali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, in quanto compendi strettamente funzionali alle attività di trasporto di persone e merci, anche se affidati in concessione.
  2. Resta fermo che gli immobili o loro porzioni che insistono sulle aree dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, destinati ad usi diversi da quelli di cui al comma 1, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 20.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
12. 06. Oliaro, Menorello, Monchiero, Galgano, Librandi.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Riduzione aliquota Ires).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 61 le parole: «24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
12. 013. Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al regime forfettario per le nuove attività).

  All'allegato 4 dell'articolo 1, comma 112, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, alla colonna «Redditività», riga numero 8 «attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi», la percentuale: «78 per cento» è sostituita con la seguente: «52 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
12. 016. Ruocco, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2017 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2017 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. 018. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

ART. 13.

  Al comma 2 sostituire le parole: 28 milioni di euro per l'anno 2017, con le seguenti: 26 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per il potenziamento delle azioni di promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'importo di cui all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2017.
13. 46. Di Gioia, Mongiello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di rilanciare le aziende italiane produttrici di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione, l'articolo 62-quater del decreto legislativo 26-10-1995 n. 504 è sostituito dal seguente: «Art. 62-quater».

  1. Dal 1o gennaio 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dai comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma 1.
  2. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali dovuti alla mancata riscossione dell'imposta di consumo ex articolo 62-quater, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, in considerazione dell'intervenuta sentenza della Corte di Costituzionale 83/2015, in considerazione dei principi esposti nella Direttiva 2014/40/UE, il cui ambito di applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, il soggetto autorizzato ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il termine perentorio del 1o giugno 2017, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta.
  3. La richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze, di cui al comma 2, pari ad una somma non inferiore all'1 per cento del fatturato totale relativo rispettivamente agli anni 2015 e 2016.
  4. La richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze di cui al comma 2 è pari ad una somma non inferiore allo 0,1 per cento del fatturato totale relativo all'anno 2014
  5. Ai fini della definizione del contenzioso, cui ai commi 3 e 4, il soggetto autorizzato versa la somma di cui al comma 2 entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta,
  6. Le domande presentate oltre il termine perentorio di cui al comma 2 sono irricevibili.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
13. 64. Sberna.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso prodotti a basso o nullo impatto ambientale e di sostegno al Piano Nazionale per la Biodiversità di interesse agricolo, una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 2 è riservata per progetti di autoimprenditorialità e per le start-up innovative,.
13. 65. Zaccagnini.

  Al comma 4, dopo le parole: aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti, aggiungere le seguenti: in servizi culturali e creativi,.
13. 1. La VII Commissione.

  Al comma 4, dopo le parole: Radio Frequency identification (RFID) aggiungere le seguenti: e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
13. 39. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 4, dopo le parole: Radio Frequency identification (RFID) inserire le seguenti: e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
13. 2. La X Commissione.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Allo scopo di favorire il reinserimento sul mercato degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, negli anni della crisi economico-finanziaria, hanno subìto il restringimento del credito bancario e l'assottigliamento delle fonti di finanziamento d'impresa, una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse disponibili del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservata alle imprese, ai lavoratori autonomi ed agli esercenti arti e professioni i quali versino in condizioni di oggettiva difficoltà finanziaria certificata da un commercialista iscritto al relativo ordine professionale da almeno dieci anni. La garanzia può essere concessa anche nei confronti dei soggetti sottoposti ad una delle procedure di composizione delle crisi disciplinate dalla legge Fallimentare di cui al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non abbiano richiesto l'accesso alla transazione fiscale, di cui all'articolo 182-ter del medesimo Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero siano sottoposti ad una procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.
  6-ter. La garanzia, di cui al comma 1, viene concessa, per i primi tre anni dalla sua richiesta, nella percentuale del 100 per cento dei debiti d'impresa, nella percentuale dell'80 per cento per i successivi tre anni e nella misura del 40 per cento per ulteriori tre anni.
  6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter trovano applicazione per i finanziamenti chirografari con preammortamento di sei mesi. La misura massima dello spread applicabile dagli erogatori ai finanziamenti garantiti di cui ai commi 6-bis e 6-ter è pari a 3,5, inteso quale commissione onnicomprensiva.
  6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater si applicano nel rispetto della disciplina europea degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e, in particolare, nei limiti della disciplina degli aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.
  6-sexies. Per usufruire dell'agevolazione di cui ai commi da 6-bis a 6-quater, i soggetti indicati al comma 6-bis devono predisporre un business plan in cui viene illustrata compiutamente l'iniziativa imprenditoriale, nuova o già esistente, per il cui finanziamento viene richiesto l'intervento del Fondo, di cui al comma 6-bis. La sostenibilità economico-finanziaria del piano viene certificata da una società di revisione iscritta all'albo di cui al decretolegislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero da un commercialista iscritto al relativo ordine professionale da almeno dieci anni.
  6-septies. Le disposizioni attuative, di cui ai commi da 6-bis a 6-sexies, sono individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  6-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6-bis a 6-septies, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma, con riferimento ai singoli regimi interessati.
13. 66. Sottanelli, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concretamente erogati dalla Banca pubblica dello Stato italiano, di cui al successivo comma.
  6-ter. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti Spa, istituita nel quadro degli interventi e della procedura di risoluzione della crisi di cui al comma 842 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e all'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento, e del relativo aumento di capitale, sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore a 500 milioni di euro in base al valore di mercato della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti determinato nella relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. All'atto del trasferimento, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a cambiare la denominazione sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti in Banca pubblica dello Stato italiano. Il tasso annuo effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato al credito concesso dalla Banca pubblica dello Stato italiano, non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,2.

  Conseguentemente dopo l'articolo 87 inserire il seguente:

Art. 87-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sui reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
13. 52. Villarosa, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Alberti.

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, le imprese alberghiere esistenti alla data del 1o gennaio 2017, per l'acquisto degli immobili situati nei distretti turistici individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, condotti dalle medesime e destinati alla prosecuzione dell'attività, possono accedere, alle medesime condizioni, in quanto compatibili, ai finanziamenti di cui al comma 1,
  6-ter. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per le finalità di cui ai comma 6-bis.
*13. 3. La X Commissione.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, le imprese alberghiere esistenti alla data del 1o gennaio 2017, per l'acquisto degli immobili situati nei distretti turistici individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, condotti dalle medesime e destinati alla prosecuzione dell'attività, possono accedere, alle medesime condizioni, in quanto compatibili, ai finanziamenti di cui al comma 1.
  6-ter. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per le finalità di cui al comma 6-bis.
*13. 30. Arlotti, Benamati, Taranto, Camani, Impegno, Bargero, Vico, Paola Bragantini, Marchetti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. La garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prestata in favore dei confidi e dei fondi di garanzia, resta valida per la banca finanziatrice, qualora l'inefficacia della garanzia sia da imputare al soggetto richiedente e la banca finanziatrice non poteva verificarne la corretta gestione.

  Conseguentemente, modificare la rubrica del medesimo articolo 13 con la seguente: «Nuova Sabatini e Fondo di Garanzia PMI».
13. 13. Fregolent, Giampaolo Galli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di garantire certezza ai finanziamenti erogati alle Piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo centrale di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prestata in favore dei confidi e dei Fondi di garanzia, resta valida per la banca finanziatrice, qualora l'inefficacia della garanzia sia da imputare ai soggetto richiedente e la banca finanziatrice non poteva verificarne la corretta gestione.
*13. 18. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di garantire certezza ai finanziamenti erogati alle Piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo centrale di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prestata in favore dei confidi e dei Fondi di garanzia, resta valida per la banca finanziatrice, qualora l'inefficacia della garanzia sia da imputare ai soggetto richiedente e la banca finanziatrice non poteva verificarne la corretta gestione.
*13. 60. Abrignani, Galati, Sottanelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di sostenere in modo più efficace gli investimenti delle piccole e medie imprese, all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «2 milioni e cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti «5 milioni».
13. 19. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto 2) è aggiunto il seguente:
  «2-bis) l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193 e successive modificazioni e integrazioni;»
*13. 23. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto 2) è aggiunto il seguente:
  «2-bis) l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193 e successive modificazioni e integrazioni;»
*13. 51. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il secondo periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, articolo 2, comma 4, è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un numero di soluzioni graduate in funzione dell'entità del finanziamento, prevedendo comunque che per i finanziamenti di importo non superiore ai 50.000 euro sia effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto.».
13. 47. Taricco, Zardini, Romanini, Cenni, Borghi, Carra, Verini, Lodolini, Incerti, Schullian, Gribaudo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto».
*13. 7. Guidesi

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto».
*13. 9. Guidesi, Allasia, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto».
*13. 11. Marchetti, Arlotti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto».
*13. 25. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto».
*13. 31. Leva.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto».
*13. 38. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto».
*13. 40. Vignali.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto».
*13. 43. Senaldi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto».
*13. 48. Basso.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto».
*13. 49. Cani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto».
*13. 54. Melilli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto».
*13. 57. Galgano, Menorello, Mucci, Monchiero, Prataviera, Matteo Bragantini, Librandi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto».
*13. 63. Dell'Aringa.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di cui al comma 2 è riservata alle imprese che effettuano investimenti per promuovere la conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro attraverso la realizzazione di asili aziendali o interaziendali, la flessibilità oraria per i lavoratori con figli minori a carico, di iniziative per il supporto ai lavoro familiare e per l'erogazione di servizi ai lavoratori.
13. 56. Cenni, Terrosi, Albini, Scuvera, Cinzia Maria Fontana, Tentori, Fabbri.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: «dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale» sono sostituite con le seguenti: «dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale».
13. 02. La X Commissione.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi).

  1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui alla medesima legge, è riconosciuto un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.500 euro annui, nel limite delle risorse di cui al comma 5 per gli anni 2017 e 2018.
  2. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  3. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili di cui al comma 1 rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene effettuato l'acquisto,
  4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
  5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per l'anno 2018, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al presente articolo.
  6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti. Con il medesimo decreto sono definite modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di spesa corrispondenti alle dotazioni annue del Fondo di cui al comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 81, al comma 2, sostituire le parole di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 290 milioni di euro per l'anno 2017, di 280 milioni di euro per il 2018 e per il 2019 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2020.
*13. 047. Gadda, Fanucci, Fiorio, Fregolent, Moretto, Vazio, Morani, Coppola, Marco Di Maio, Donati, Dallai, Parrini, Ermini, Cenni.

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi).

  1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, che acquistano in Italia, anche in locazione finanziarli, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui alla medesima legge è riconosciuto un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.500 euro annui nel limite delle risorse di cui al comma 5 per gli anni 2017 e 2018.
  2. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  3. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili di cui al comma 1 rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene effettuato l'acquisto,
  4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
  5. Nello stato di previsione della spesa dei Ministero dello sviluppo economico e istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al presente articolo.
  6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei, contributi previsti. Con il medesimo decreto sono definite modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di spesa corrispondenti alle dotazioni annue del Fondo di cui al comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 81, al comma 2, sostituire le parole di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 290 milioni di euro per l'anno 2017, di 280 milioni di euro per il 2018 e per il 2019 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2020.
*13. 046. Lupi, Binetti, Alli, Vignali.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Contribuzione ai confidi nel rifinanziamento di Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e per ciascuno degli anni successivi una quota pari ad almeno il 5 per cento delle risorse destinate ad incrementare la dotazione del Fondo garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è destinato sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso l'ampliamento dell'operatività dei Confidi a favore delle stesse.
  2. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modificazioni e integrazioni, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
  3. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate ai Confidi anche attraverso l'incremento dei fondi di garanzia finalizzati a concedere garanzie a favore delle PMI nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. Le risorse hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere nei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente, rilasciati a favore delle imprese associative e concessi, da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring per l'esercizio 2017 si intende come bilancio approvato quello chiuso al 31 dicembre 2016.
  4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottati i criteri volti a definire il riparto delle risorse di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.
**13. 016. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Contribuzione ai confidi nel rifinanziamento di Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e per ciascuno degli anni successivi una quota pari ad almeno il 5 per cento delle risorse destinate ad incrementare la dotazione del Fondo garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è destinato sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso l'ampliamento dell'operatività dei Confidi a favore delle stesse.
  2. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modificazioni e integrazioni, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
  3. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate ai Confidi anche attraverso l'incremento dei fondi di garanzia finalizzati a concedere garanzie a favore delle PMI nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. Le risorse hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere nei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente, rilasciati a favore delle imprese associative e concessi, da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring per l'esercizio 2017 si intende come bilancio approvato quello chiuso al 31 dicembre 2016.
  4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottati i criteri volti a definire il riparto delle risorse di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.
**13. 034. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Deducibilità Irap imprese Made in Italy e prodotti interamente italiani).

  1. Nei limiti di spesa di 600 milioni di euro a decorrere dal 2017, al fine di favorire la produzione italiana, l'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è deducibile ai fini delle imposte sui redditi per le imprese che hanno il loro intero ciclo produttivo in Italia ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009 n. 166.
  2. La deducibilità di cui al comma 1 è pari al 100 per cento per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e opera al 50 per cento per il quarto e il quinto anno.
  3. Il beneficio di cui al comma 1 è fruibile da parte delle micro e piccole imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dai settore di attività.
  4. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le modalità di verifica dell'effettiva operatività delle imprese nel territorio nazionale, sono stabilite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25-bis, valutati in 530 milioni di euro per l'anno 2017, 757 milioni per l'anno 2018 e 690 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
   all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
    a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
    b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 65 e 66»,

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'92 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'92 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'92 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportate le seguenti variazioni:
   2017: –24.000.000;
   2018: –24.000.000;
   2019: –24.000.000.
13. 025. Crippa, Castelli, Da Villa, D'Incà, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure finanziarie di contrasto alla delocalizzazione delle attività produttive).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sostituire i commi 60 e 61 con i seguenti:
  «60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti, dalle stesse imprese, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite, cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.

  61. Le imprese italiane ed estere di cui al comma 1 con almeno 1.000 dipendenti non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato in uno Stato anche appartenente all'Unione europea con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, le imprese interessate devono restituire i contributi in conto capitale ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali, nonché corrispondere al soggetto erogatore dei contributo il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 2 per cento del fatturato conseguito negli ultimi cinque anni.
  61-bis. I soggetti erogatori dei contributi di cui ai commi 60 e 61 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei contributi stessi.
  61-ter. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 61 affluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a sostenere le imprese che assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che hanno delocalizzato la propria produzione ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea attraverso il riconoscimento di appositi incentivi fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di funzionamento dei fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  2. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze», con una dotazione di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e di commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 2, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la cifra: 300 milioni con la seguente: 175 milioni.
13. 020. Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Sostegno agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla realizzazione di campionari).

  1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni della tabella codice ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente comma.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è fruibile nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 270 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
*13. 01. La VI Commissione.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Sostegno agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla realizzazione di campionari).

  1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni della tabella codice ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente comma.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è fruibile nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 270 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
*13. 035. Petrini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Per gli anni 2017 e 2018, è istituito un fondo di 250 milioni annui per la concessione a imprese industriali, artigianali, commerciali e di servizi di agevolazioni fiscali per la rilocalizzazione in Italia di stabilimenti e attività detenuti in un Paese non membro dell'Unione europea. Tali agevolazioni riguardano per il primo anno la concessione di un credito d'imposta pari al costo del lavoro sostenuto per l'assunzione di nuovi addetti, ad esclusione delle prime quindici unità, secondo modalità di accesso e godimento fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

  All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1o gennaio 2017, con effetto per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, le parole: «27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «24,5 per cento», e con effetto per i periodo d'imposta successivi a quello
in corso al 31 dicembre 2018, con le parole: «24 per cento».
13. 09. Librandi, Menorello.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Per gli anni 2017 e 2018, è istituito un fondo di 250 milioni annui per la concessione a imprese industriali, artigianali, commerciali e di servizi di agevolazioni fiscali per la rilocalizzazione in Italia di stabilimenti e attività detenuti in un paese non membro dell'Unione Europea. Tali agevolazioni riguardano per il primo anno la concessione di un credito d'imposta pari al costo del lavoro sostenuto per l'assunzione di nuovi addetti, ad esclusione delle prime quindici unità, secondo modalità di accesso e godimento fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 100 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 50.000.000;
   2018: – 50.000.000.
13. 010. Librandi, Menorello.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018 è disposta la concessione di crediti agevolati per un ammontare massimo complessivo di 50 milioni di euro destinati alle attività produttive che rilocalizzano in aree periferiche delle città metropolitane e in altre aree a tal scopo individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nonché di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a un milione di euro e fino al 50 per cento per spesa prevista non superiore a 5 milioni di euro. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima. Le condizioni, i limiti e le modalità sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 1, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 250 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
13. 011. Librandi, Menorello.

ART. 14.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione in sezione speciale, di cui al comma 8 dell'articolo 25, è esonerato dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
*14. 1. La X Commissione.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione in sezione speciale, di cui al comma 8 dell'articolo 25, è esonerato dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
*14. 5. Basso, Montroni, Vico, Scuvera, Becattini, Donati.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: ”9. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ai soci amministratori delle start-up innovative non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
14. 6. Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 8 dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, dopo le parole «in favore delle camere di commercio.» sono aggiunte le seguenti «La start-up innovativa è esonerata dal pagamento annuale della tassa di concessione governativa».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.000.000;
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 5.000.000.
14. 9. Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, il comma 5-novies è sostituito dal seguente:
  5-novies. Per «portale per la raccolta di capitali per le PMI» si intende una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina comunitaria e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI.

  Conseguentemente, al medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 50-quinquies, le parole: per le start-up innovative, per le PMI innovative, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: per le PMI.
*14. 01. Galgano, Menorello, Mucci, Matteo Bragantini, Prataviera, Librandi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, il comma 5-novies è sostituito dal seguente:
  5-novies. Per «portale per la raccolta di capitali per le PMI» si intende una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina comunitaria e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI.

  Conseguentemente, al medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 50-quinquies, le parole: per le start-up innovative, per le PMI innovative, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: per le PMI.
*14. 08. Giulietti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Contribuzione ai fondi di garanzia dei Confidi).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e per ciascuno degli anni successivi una quota delle risorse destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è destinato al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso l'ampliamento dell'operatività dei Confidi a favore delle stesse.
  2. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
  3. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate ai Confidi anche attraverso l'incremento dei fondi di garanzia finalizzati a concedere garanzie a favore delle PMI nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
  4. Per i confidi che intervengono in qualità di garanti delle PMI su garanzie precedentemente rilasciate da altri Confidi sottoposti a procedure concorsuali, liquidazione o stato di insolvenza è prevista una maggiorazione della misura del contributo come definito sulla base del successivo comma 5.
  5. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottati i criteri volti a definire il riparto delle risorse di cui ai commi del presente articolo.
14. 06. Giulietti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo Start up e PMI innovative dell'economia solidale).

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, finalizzato a sostenere gli investimenti per la nascita di start-up e piccole e medie imprese innovative che operino nel settore dell'economia solidale attraverso sistemi di acquisto orientati a remunerare dignitosamente il lavoro, rafforzare le relazioni comunitarie di fiducia e incoraggiare metodi di agricoltura sostenibile ovvero valorizzando la filiera dei prodotti provenienti dalle terre confiscate alla criminalità organizzata o da progetti di recupero e reinserimento sociale dei carcerati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati i criteri di funzionamento e le modalità di accesso al fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
14. 03. Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

ART. 15.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico del territorio nazionale, per l'attuazione di ulteriori interventi di cui all'articolo 66, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si provvede nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. con le seguenti: 292 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
15. 1. La X Commissione.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, si applica nelle medesime modalità ivi previste anche per l'anno 2017.
  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2017, 2018, 2019 e 2020.
  3-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 marzo 2017 sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 3-ter, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 285 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
15. 2. Arlotti, Benamati, Taranto, Camani, Impegno, Bargero, Vico, Paola Bragantini, Marchetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove start-up innovative nel settore del commercio, per il triennio 2017, 2018 e 2019, alle imprese costituite da giovani di età inferiore a 35 anni è riconosciuto un regime fiscale agevolato, versando un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 1.000 euro. All'attuazione del presente comma sono destinati 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
15. 4. Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi 2014/ 2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione ed ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 40 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica: economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. 8. Catanoso.

  All'articolo 15, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi:
  4. Il Ministero dello sviluppo economico inoltre, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora le imprese non abbiano provveduto all'invio della documentazione finale di spesa entro la data del 31 dicembre 2015, accerta la decadenza dai benefici delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale è altresì disposto il recupero dei contributi erogati.
  5. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi già adottati, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di procedure di gestione delle misure di cui al comma 1, per le imprese non interessate dalle disposizioni di decadenza di cui al medesimo comma 1, la definizione del procedimento agevolativo avviene con procedura semplificata stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico che disciplina altresì, in caso di inerzia dei soggetti proposti alla definizione dei procedimenti, le modalità di attribuzione di specifici poteri sostitutivi a soggetti pubblici o privati individuati d'intesa con le regioni interessate.
  6. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito di appositi accordi di programma con le regioni interessate per il finanziamento di progetti pilota, presentati anche per il tramite dei soggetti responsabili dei patti territoriali, per la realizzazione di interventi di sviluppo locale a valenza interregionale o che interessino vaste aree territoriali, volti, tra l'altro, a promuovere ambienti per la sperimentazione di tecnologie per servizi innovativi. Nella definizione dei predetti progetti è data priorità ai territori regionali interessati da richieste di rimodulazione presentate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, lettera b, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, non autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai medesimi accordi di programma possono essere destinate altresì le risorse, di cui alla deliberazione CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, impegnate in favore delle regioni e non utilizzate entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative ai contratti d'area.
15. 13. Galati, Francesco Saverio Romano, Sottanelli, Cenni.

  All'articolo 15, comma 2, le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2017 sono sostituite dalle seguenti: 60 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 290 milioni.
15. 16. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rifinanziamento degli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi).

  1. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente la crescita dei livelli di occupazione di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, sono assegnati al Fondo per la crescita sostenibile, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni di euro per l'anno 2018, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e al consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
  2. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte dei lavoratori, all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 5 con il seguente comma:
  «5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa.»;
   b) aggiungere dopo il comma 5 il seguente comma:
  «5-bis. Le società finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: 70 milioni con le parole: 65 milioni e le parole: 60 milioni con le parole: 55 milioni;
   b) all'articolo 15, comma 2 sostituire le parole: 50 milioni per l'anno 2017 con le parole: 45 milioni per l'anno 2017 e le parole: 50 milioni per l'anno 2018 con le parole: 45 milioni per l'anno 2018
*15. 03. Abrignani, Galati, Sottanelli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente;

Art. 15-bis.
(Rifinanziamento degli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi).

  1. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente la crescita dei livelli di occupazione, di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 dicembre 2014, sono assegnati al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni di euro per l'anno 2018, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e il consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
  2. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori, all'articolo 17, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 5 con il seguente comma:
  «5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa.»;
   b) aggiungere dopo il comma 5 il seguente comma:
  «5-bis. Le società finanziate possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto all'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 15, comma 1 sostituire le parole: 70 milioni con le parole: 65 milioni e le parole: 60 milioni con le parole: 55 milioni;
   b) all'articolo 15, comma 2 sostituire le parole: 50 milioni per l'anno 2017 con le parole: 45 milioni per l'anno 2017 e le parole: 50 milioni per l'anno 2018 con le parole: 45 milioni per l'anno 2018.
*15. 05. Vignali.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Fondo green city).

  1. Al fine di favorire lo sviluppo produttivo delle aree interessate, anche attraverso la riqualificazione ambientale e la valorizzazione dell'assetto urbanistico, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato « Green city» al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato al finanziamento di progetti presentati dagli enti locali, anche in forma associata, per lo sviluppo produttivo eco-compatibile delle aree urbane.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al fondo, con priorità per le aree che abbiano registrato significativi progressi nel settore della riqualificazione del tessuto urbano. L'accesso al fondo è in ogni caso condizionato al rispetto dello strumento urbanistico vigente.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico e le regioni possono destinare nel 2017 risorse a valere sul PON Imprese e Competitività, sui programmi operativi regionali e sulla connessa programmazione nazionale 2014-2020, fermi restando i criteri di cui al comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
15. 06. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rifinanziamento degli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi).

  1. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente la crescita dei livelli di occupazione, di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, sono assegnati al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni di euro per l'anno 2018, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e il consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
  2. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori, all'articolo 17, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 5 con il seguente comma:
  «5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa.»;
   b) aggiungere dopo il comma 5 il seguente comma:
  «5-bis. Le società finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto all'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 15, comma 1 sostituire le parole: 70 milioni con le parole: 65 milioni e le parole: 60 milioni con le parole: 55 milioni;
   b) all'articolo 15, comma 2 sostituire le parole: 50 milioni per l'anno 2017 con le parole: 45 milioni per l'anno 2017 e le parole: 50 milioni per l'anno 2018 con le parole: 45 milioni per l'anno 2018.
15. 013. Incerti, Benamati, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Misiani, Fabbri.

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Agevolazioni per abbonamenti).

  1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera i-quinquies) è sostituita dalla seguente: « i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento a società o associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione del comma 1, valutati in 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 81, comma 2, della presente legge.
15. 010. Tancredi, Piccone.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

Art. 16-bis.

  Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'articolo 182-ter è sostituito dal seguente:

Art. 182-ter.
(Trattamento dei crediti tributari e contributivi).

  Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicata nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui venga proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo va inserita in un'apposita classe.
  Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
  Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
  Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. In tali casi l'attestazione di cui all'articolo 182-bis, primo comma, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili e tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su conforme parere della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.
  La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
16. 01. Tancredi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  Per la gestione di programmi e interventi volti al sostegno dell'espletamento delle procedure di liquidazione delle società cooperative, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «297 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».
16. 03. Laffranco.

ART. 17.

  Al comma 1, dopo le parole: all'utilizzazione industriale di risultati della ricerca, inserire la seguente: propria.
17. 1. Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Al fine di favorire l'efficiente utilizzo delle risorse previste dal comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come successivamente integrato e modificato, le percentuali destinate alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 1 e di quelli di cui ai commi 8-ter e 8-quater del citato articolo, fermo rimanendo il complessivo limite del 40 per cento, possono essere rimodulate, tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi, su proposta della Società di gestione dei risparmio ivi prevista.
17. 9. Latronico.

  Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Estensione detta disciplina delle offerte al pubblico attraverso portali on-line per la raccolta di capitali).

  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 5-novies, le parole: «portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative e per le PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative, per le PMI innovative e per le PMI non quotate su mercati regolamentati» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle PMI di cui alta raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati»;
   b) alla rubrica del capo III-quater del titolo III della Parte II, dopo le parole: « start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, PMI non quotate»;
   c) all'articolo 50-quinquies:
    1) nella rubrica, dopo le parole: « start-up innovative» sono inserite le seguenti: «PMI non quotate»;
    2) al comma 1, dopo le parole: «per le PMI innovative,» sono inserite le seguenti: «per le PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati»;
    3) al comma 2, dopo le parole: «L'attività di gestione di portati per la raccolta di capitali» sono inserite le seguenti: «e per l'offerta di obbligazioni e altri titoli di debito» e dopo le parole: « start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, per le PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati,»;
    4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. È gestore di portali, ai sensi dei commi 1 e 2, anche il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per l'offerta di strumenti di debito emessi da start-up innovative, PMI innovative, e da PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati, purché iscritto nel registro di cui al comma 2.;
    5) al comma 3, dopo le parole: «L'iscrizione nel registro di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e 2-bis»;
   d) all'articolo 100-ter:
    1) al comma 1, dopo le parole: «portali per la raccolta di capitali» sono aggiunte le seguenti: «e per l'offerta di obbligazioni e altri titoli di debito» e dopo le parole: « start-up innovative» sono aggiunte le seguenti: «, dalle PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati»;
    2) al comma 2, dopo le parole: «start-up innovativa» sono inserite le seguenti: «, della PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotata in mercati regolamentati».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 100-ter, commi da 2-bis a 2-quinquies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto-legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 361/2003/CE, costituite in forma di società per azioni, non quotate su mercati regolamentati, con le specifiche modalità individuate dalla CONSOB con regolamento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentito il Ministro della giustizia.
  3. All'articolo 26, comma 5, e decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, in via sperimentale per il periodo 2017-2019, anche alle PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE costituite in forma di società a responsabilità limitata, esclusivamente con riferimento all'offerta al pubblico mediante portali on-line di cui all'articolo 30 del presente decreto»,
  4. Con deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata io vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi i e 3, apportando le necessarie modifiche e integrazioni al regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche.
  5. Per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 10 per cento della somma investita dal contribuente effettuati tramite i portali on-line, di cui all'articolo 1, comma 5-novies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terza. L'investimento massimo detraibile ai sensi del presente comma non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dai beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali
  6. Per i periodi d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società il 15 per cento della somma investita mediante i portali on line di cui all'articolo 1, comma 5-novies del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1598, e 58, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio. L'investimento massimo deducibile ai sensi del presente comma non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
  7. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente mediante i portali on line di cui all'articolo 1, comma 5-novies, del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non godono dell'agevolazione prevista dai commi 7 e 8.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. Dette agevolazioni fiscali non sono cumulabili con quelle previste dall'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge, 17 dicembre 2012, n. 221.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma, con riferimento ai singoli regimi interessati.
  10. All'articolo 30 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  8-bis. Nel caso di adesione ad offerte di strumenti finanziari effettuate attraverso i portali previsti dall'articolo 50-quinquies del TUF, l'adeguata verifica del cliente aderente da parte dell'intermediario incaricato di eseguire gli ordini a norma dei comma 2 del predetto articolo 50-quinquies ha luogo con la collaborazione attiva del gestore del portale interessato. Quest'ultimo condiziona l'efficacia dell'adesione alla trasmissione al gestore del portale, da parte dell'aderente, di tutti i dati identificativi di quest'ultimo (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, estremi e copia del documento di identificazione e codice fiscale) e dei dati della banca presso cui l'aderente detiene il conto che verrà utilizzato per l'esecuzione dell'ordine oggetto di adesione. Il gestore del portale comunica, via posta elettronica, all'aderente e, via posta elettronica certificata, alla banca indicata dall'aderente e all'intermediario che curerà l'esecuzione dell'ordine, i dati identificativi dall'aderente unitamente ad un codice identificativo. L'aderente effettua il bonifico sul conto dell'intermediario e a valere sul conto della banca indicata in sede di adesione includendo il codice identificativo fornitogli dal portale. Nel caso in cui rilevi difformità fra i dati dell'aderente in suo possesso e quelli comunicatogli dal gestore del portale, la banca non esegue l'operazione e ne dà immediata notizia, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del gestore del portale, a quest'ultimo e all'intermediario via posta elettronica certificata. L'esecuzione del bonifico con codice identificativo implica che nessuna difformità o anomalia è stata rilevata ed equivale ad idonea attestazione ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.
17. 01. La VI Commissione.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Estensione dell'ambito applicativo del Fondo istituito a norma del comma 312 della legge di stabilità 2016 includendo gli imputati ammessi alla prova).

  1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 312, le parole «In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017,» sono soppresse, dopo le parole «legge 26 luglio 1975, n. 354» sono aggiunte le parole: «, dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186 comma 9-bis e articolo 187 comma 8-bis del decreto legislativo 30 aprite 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, dell'articolo 68-bis del codice penale,»;
   b) al comma 314, le parole: «per ciascuno degli anni 2016 e 2017» sorto sostituite dalle parole: «per l'anno 2016 e l'importo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 297 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
17. 05. Misiani, Ferranti, Verini, Berretta, Rossomando, Giulietti, Marchi.

ART. 18.

  Apportare le seguenti modificazioni:
  Al comma 1, sostituire le parole: dell'attivo patrimoniale con le seguenti: del patrimonio netto.
18. 3. Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  c) obbligazioni e altri titoli di debito di imprese residenti, nonché azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in obbligazioni e altri titoli di debito.
18. 28. Castricone.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini dei provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario apprese nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88».
18. 29. Di Gioia, Mongiello, Galati.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo l'inciso: «per ogni frazione inferiore a mille» sono aggiunte le parole: «e nel massimo di cinquanta unità».
18. 31. Di Gioia, Mongiello, Galati.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana o di indici equivalenti di altri mercati regolamentati.» con le seguenti: «in strumenti finanziari di piccole e medie imprese, così come individuate dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, quotandi o quotati in mercati alternativi o regolamentati da Borsa italiana»;
   b) al comma 17, primo periodo, dopo le parole: «per almeno cinque anni» inserire le seguenti: «, ovvero tre anni nel caso di strumenti finanziari di piccole e medie imprese, così come individuate nel decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, quotandi o quotati in mercati alternativi e/o regolamentati da Borsa italiana».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 296 milioni di euro per l'anno 2017, di 292 milioni di euro per l'anno 2018, di 285 milioni di euro per l'anno 2019, di 277 milioni di euro per l'anno 2020, di 266 milioni di euro per l'anno 2021 e di 264 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
18. 1. La VI Commissione.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  26. All'Associazione degli enti previdenziali privati (Adepp) è riconosciuta la qualifica di centrale di committenza, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in favore degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza di cui all'Allegato IV del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ad essa aderenti, per la gestione in forma aggregata degli acquisti.
18. 20. Francesco Saverio Romano, Galati, Sottanelli.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo di Garanzia PMI e sostegno alle operazioni immobiliari).

  1. Per le operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa e aventi durata uguale o superiore a 15 anni, concesse ai soggetti beneficiari finali ubicati su tutto il territorio nazionale a fronte della copertura finanziaria di un programma di investimenti che preveda spese riferite all'acquisizione di beni immobili o spese in opere murarie in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo complessivo del medesimo programma di investimenti, la garanzia diretta del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 60 per cento dell'ammontare dell'operazione stessa.
  2. Sulle operazioni finanziarie di cui al comma 1 i soggetti finanziatori possono acquisire garanzie reali in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni operative del Fondo.
  3. Ferma restando la maggiore durata dell'operazione finanziaria, la garanzia diretta del Fondo rilasciata sulle operazioni finanziarie di cui al comma 1 decade allo scadere del decimo anno successivo alla data di sua concessione. Nel caso di escussione della garanzia diretta entro il periodo decennale di cui al periodo precedente, il Fondo, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 e a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie acquisite, ivi compresa la garanzia reale di cui al comma 2.
  4. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1, la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e ferma restando la durata della garanzia del Fondo di cui al comma 3.
18. 010. Fregolent, Giampaolo Galli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure sul Fondo di garanzia PMI).

  1. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati, con particolare riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia di cui al comma precedente, le modalità di concessione e di escussione, la durata della garanzia, comunque non superiore a 10 anni, assicurata dal Fondo, nonché i criteri di selezione delle relative operazioni.
  3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
*18. 01. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Menorello, Librandi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure sul Fondo di garanzia PMI).

  1. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati, con particolare riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia di cui al comma precedente, le modalità di concessione e di escussione, la durata della garanzia, comunque non superiore a 10 anni, assicurata dal Fondo, nonché i criteri di selezione delle relative operazioni.
  3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
*18. 02. Basso, Arlotti.

ART. 19.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 36, comma 11, sostituire le parole: 40 milioni con le parole: 50 milioni, e le parole: 85 milioni a decorrere dal 2018 con le parole: 199,3 milioni di euro per il 2018, di 221,5 milioni di euro per il 2019, di 197,1 milioni di euro per il 2020, di 207,1 milioni di euro per il 2021, di 218,6 milioni di euro per il 2022 e di 225,3 milioni di euro a decorrere dal 2023.
19. 11. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Fondazione Human technopole).

  1. Al fine di incrementare gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute, è istituita la Fondazione per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca Human technopole di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 di approvazione del progetto, di seguito denominato «Fondazione». Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.
  2. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai quali viene attribuita la vigilanza diretta sulla Fondazione. Gli enti vigilanti sottopongono, con cadenza triennale, le attività della Fondazione ad una Commissione internazionale di valutazione esterna, terza e competente che esprime valutazioni indipendenti e qualificate sull'efficacia ed efficienza dei seguenti aspetti: a) la governance; b) l'assetto finanziario; c) l'impatto scientifico e tecnologico. La relazione finale di valutazione è trasmessa alle Camere entro trenta giorni dalla sua redazione.
  3. Il comitato di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2016 predispone lo schema di statuto della Fondazione, che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Lo statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto esecutivo adottato dalla Fondazione medesima.
  4. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.
  5. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, all'uopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.
  6. La procedura selettiva internazionale per la scelta del direttore di Human Technopole di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 è indetta dal Miur, su elaborazione dell'Istituto italiano di tecnologia, previo parere del Comitato di coordinamento istituito dal medesimo decreto, conformemente ai principi enunciati dal Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005, nonché agli obblighi stabiliti dal decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.
  7. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto Human technopole di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto esecutivo di cui al comma 3.
  8. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  9. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, compresa la disciplina dei rapporti con l'Istituto italiano di tecnologia in ordine al progetto Human technopole di cui al comma 1, e il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
19. 30. Giampaolo Galli, Tinagli, Giuliani, Dell'Aringa, Marchi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Progetto Human technopole).

  1. Al fine di incrementare la ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca Human technopole di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è affidata tramite bando ad enti pubblici universitari e di ricerca.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previo inserimento nell'ambito del Programma nazionale della ricerca, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
  3. Per la realizzazione del progetto Human technopole di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto Human technopole di cui al comma 1.
  4. I contributi di cui al precedente comma nonché le risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, confluiscono nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ove è istituita una apposita sezione denominata «Fondo per il progetto Human technopole».
19. 20. Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto.

  Sostituire con il seguente:

Art. 19.
(Incremento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca).

  1. Al fine di valorizzare il settore della ricerca, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023.
19. 25. D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Sibilia, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e alla salute, aggiungere le seguenti: coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR).
19. 4. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Sibilia, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: finalizzata alla prevenzione e alla salute con le seguenti: e di valorizzare le aree in uso alla Società Expo S.p.a;
   b) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: della salute fino alla fine del periodo con le seguenti: , coerentemente con il Programma nazionale per la Ricerca (PNR), della salute; dell'energia; della mobilità sostenibile; del design, creatività e made in Italy e del Cultural heritage;
   c) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La gestione della Fondazione è affidata al Consiglio d'indirizzo. Il Consiglio d'indirizzo ha una composizione variabile da cinque a, e nel caso in cui, in base alle disposizioni del presente comma, il numero di soggetti legittimati sia superiore, sette. I membri necessari sono nominati nel numero di due dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e due dal Consiglio universitario nazionale. I membri privati che, come singoli o cumulativamente, assicurino per almeno due anni consecutivi un apporto finanziario annuo non inferiore al 20 per cento del totale delle erogazioni statali, possono nominare un membro nel Consiglio d'indirizzo. Gli enti di ricerca che assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto finanziario annuo non inferiore al 20 per cento del totale delle erogazioni statali possono nominare un membro nel Consiglio d'indirizzo. Il Consiglio d'indirizzo predispone lo schema di statuto della Fondazione, che è approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. Lo statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e disciplina, tra l'altro, la partecipazione di altri enti pubblici e privati;
   d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Consiglio d'indirizzo di cui al comma precedente predispone lo schema di bando per la selezione dei progetti di ricerca da finanziare, che è approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca. La valutazione dei progetti di ricerca presentati è effettuata da cinque Comitati di selezione, di cui all'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, cosi come modificato dall'articolo 63 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 uno per ciascuno dei cinque macrosettori di ricerca individuati dal comma 1. Ogni Comitato di selezione (CdS) è nominato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e formato, per ciascun macrosettore, da esperti scientifici, scelti dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in base alla comprovata e specifica competenza. Il numero complessivo dei componenti di ogni Comitato di selezione è pari a sette. Per ogni Comitato di selezione, il CNGR designa altresì il presidente, scelto fra tutti gli esperti chiamati a far parte dello stesso Comitato di selezione. Per la valutazione dei progetti i Comitato di selezione si avvalgono di tre revisori esterni anonimi per ogni progetto, selezionati dall'albo di esperti scientifici del MIUR (REPRISE), che operano in maniera indipendente, scelti dagli stessi Comitato di selezione nell'ambito della comunità scientifica internazionale di riferimento, secondo il criterio della competenza scientifica. I componenti dei Comitato di selezione e i revisori esterni non debbono prendere parte in alcun modo ai progetti presentati e, prima dell'accettazione dell'incarico, ovvero, per quanto riguarda i Comitato di selezione, contestualmente all'insediamento, debbono rilasciare una dichiarazione di impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità.;
   e) al comma 5 premettere il seguente periodo: La Fondazione assume il proprio personale esclusivamente attraverso procedure di selezione pubblica;
   f) al comma 6 sostituire le parole: del progetto Human technopole di cui al comma 1 con le seguenti: dei progetti di ricerca;
   g) sopprimere il comma 8.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Istituzione di un Polo di ricerca.
19. 23. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Sibilia, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministero della salute.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, dopo le parole:
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: e del Ministero della salute;
   b) al comma 8, dopo le parole: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: e con il Ministero della salute.
*19. 1. La XII Commissione.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministero della salute.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, dopo le parole:
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: e del Ministero della salute;
   b) al comma 8, dopo le parole: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: e con il Ministero della salute.
*19. 5. Lenzi, Miotto, Carnevali, Capone, Piazzoni, Paola Bragantini, Mariano, Grassi, Paola Boldrini, Argentin, Fabbri.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La Fondazione è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
**19. 2. La XII Commissione.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La Fondazione è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
**19. 6. Miotto, Paola Bragantini, Mariano, Grassi, Carnevali, Argentin.

  Al comma 3, sostituire le parole da: approvato con decreto del Presidente del Consiglio fino a: ricerca con le seguenti: approvato con decreto del Presidente della Repubblica.
*19. 3. La XII Commissione.

  Al comma 3, sostituire le parole da: approvato con decreto del Presidente del Consiglio fino a: ricerca con le seguenti: approvato con decreto del Presidente della Repubblica.
*19. 7. Miotto, Patriarca, Mariano, Carnevali, Argentin.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: purché tracciabili e resi pubblici sul sito internet dei Ministeri di riferimento. I finanziamenti da parte di soggetti privati sono consentiti previa verifica dell'assenza di qualsiasi conflitto d'interesse.
19. 21. Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 6, sostituire le parole: 10 milioni di euro nel 2017, 114,3 milioni di euro per il 2018, 136,5 milioni di euro per il 2019, 112,1 milioni di euro per il 2020, 122,1 milioni di euro per il 2021, 133,6 milioni di euro per il 2022, 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 con le parole: 4 milioni di euro nel 2017, 45,7 milioni di euro per il 2018, 54,6 milioni di euro per il 2019, 44,8 milioni di euro per il 2020, 48,8 milioni di euro per il 2021, 53,4 milioni di euro per il 2022, 56,1 milioni di euro a decorrere dal 2023;
   2) al comma 8, aggiungere, in fondo le seguenti parole: Le medesime risorse vengono distribuite con il decreto di cui al presente comma, e destinate nella misura del 40 per cento ad un fondo straordinario per gli enti pubblici di ricerca e nella misura del 20 per cento ad un fondo straordinario per le università statali.
19. 26. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(EXPO).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato il Commissario straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 S.p.a. in liquidazione.
  2. Gli organi sociali di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione decadono alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.
  3. I poteri attribuiti al Collegio dei liquidatori ai sensi dell'articolo 2489, primo comma, del codice civile, sono assunti dal Commissario straordinario per la liquidazione di EXPO 2015 S.p.a. in liquidazione. Al fine di limitare l'assunzione di ulteriori oneri a carico della procedura liquidatoria di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione, contenendone gli effetti sulle pubbliche finanze, per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il Commissario Straordinario si avvale del personale e delle strutture di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013.
  4. Il contributo economico-patrimoniale a carico dei soci di EXPO 2015 S.p.a. in liquidazione, così come individuato nel progetto di liquidazione adottato dal Collegio dei liquidatori non può, in nessun caso, essere complessivamente superiore a 23.690.000 euro.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Città Metropolitana Milano, la Camera di Commercio di Milano assicurano, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società, le risorse necessarie alla integrale copertura del fondo di liquidazione, nella misura massima di cui al comma 4.
  6. Il contributo economico-patrimoniale a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è individuato in misura non superiore a 9.460.000 Euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. In deroga a quanto previsto all'articolo 2490, primo comma, del codice civile, le risorse di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, fissate nella misura massima di cui al comma 6, primo periodo, destinate alla copertura del Fondo di liquidazione di EXPO 2015 S.p.a. in liquidazione sono riconosciute, per ciascuna delle annualità comprese tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, in via anticipata, nella misura massima, rispettivamente, di: 4.810,000 euro per il 2017; 1.480.000 euro per il 2018; 1.230.000 euro per il 2019; 1.060.000 euro per il 2020; 880.000 euro per il 2021. Il Commissario straordinario presenta, con cadenza annuale, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il rendiconto delle attività di liquidazione, che dovrà concludersi entro il 2021. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 6, il riconoscimento, entro il loro limite massimo, delle somme relative alle annualità successive al 2017 è posto a conguaglio con la differenza tra quanto già corrisposto in via anticipata nell'annualità precedente e gli oneri effettivamente sostenuti dal Commissario straordinario nello stesso periodo di riferimento.
  8. Al fine di dare compiuta attuazione al progetto di valorizzazione dell'area EXPO 2015 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, nel quale si prevede, tra l'altro, il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università degli studi di Milano al fine di costituire, insieme a «Human Technopole», un polo della didattica, della ricerca e dell'innovazione, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2017 per garantire l'avvio delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture, di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le iniziative e le relative modalità attuative, i tempi e i beneficiari del contributo.
  9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede, per l'anno 2017 per l'importo di 3 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e, per l'importo di 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni successivi mediante riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 81.
  10. La società AREXPO S.p.a. può, sulla base di convenzioni, avvalersi della collaborazione degli uffici tecnici e amministrativi dei propri soci pubblici, nonché delle rispettive società in house a questi ultimi.
  11. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n.56 sono soppressi i seguenti periodi:
   a) al comma 49 l'ultimo periodo;
   b) al comma 49-bis il quinto periodo;
   c) al comma 49-ter il quarto e quinto periodo.

  12. È abrogato il comma 775, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
19. 01. Guidesi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Expo).

  1. Al fine di consentire la conclusione delle attività di liquidazione di EXPO 2015 S.p.a., in liquidazione, è autorizzata la spesa fino a 9.460.000 euro, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, quale contributo economico-patrimoniale di competenza al progetto di liquidazione della società. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato, in sostituzione degli organi di amministrazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 S.p.a. in liquidazione.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono riconosciute in via anticipata, nella misura massima, rispettivamente, di 4.810.000 euro per il 2017, 1.480.000 euro per il 2018, 1.230.000 euro per il 2019, 1.060.000 euro per il 2020 e 880.000 euro per il 2021.
  3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.
  4. Al fine di favorire l'attuazione del progetto di valorizzazione dell'area EXPO 2015 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2017, per le attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università degli studi di Milano.
  5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede, per l'importo di 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e, per l'importo di 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. 02. Laforgia, Casati, Cimbro, Cova, Fiano, Gasparini, Malpezzi, Mauri, Monaco, Peluffo, Pollastrini, Prina, Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Efficientamento centri di ricerca).

  1. La gestione dell'infrastruttura di ricerca FERMI rientra nell'esercizio dei compiti istituzionali di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e pertanto non ha natura commerciale. Ad essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, della medesima legge 19 ottobre 1999, n. 370, e il suo valore non è soggetto ad ammortamento.
  2. Alla società di cui all'articolo 10, comma 4, della legge di cui al comma 1, ed alle amministrazioni pubbliche che vi partecipano non si applicano, limitatamente alla predetta partecipazione, le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
19. 05. Blazina.

ART. 21.

  Sopprimerlo.
21. 46. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese).

  1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione, alla messa in sicurezza del territorio e al rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, uso sociale e/o produttivo, ad investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, ad investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per sostenere l'occupazione femminile, la nascita di start up e l'avvio di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sui versante sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, denominato «Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese» di seguito denominato «Fondo».
  2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente comma, il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  3. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma triennale di interventi è riservata ai territori del Mezzogiorno.
  4. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi;
   a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Piano i cui oneri non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro annui;
   b) definizione di un programma triennale di interventi che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione dei rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo dei patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo ai pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici, alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al sostegno dell'occupazione femminile, della nascita di start up e di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo che si orientino e prioritariamente;
    1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;
    2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;
    3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
    4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi;
    5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;
   c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;
   d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al programma;
   e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
   f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
   g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
   h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
   i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani;
   j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati al l'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

  4. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 3 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
  5. Entro il limite massimo di 12.000 milioni di euro annui, per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019, al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le maggiori entrate, opportunamente accertate, rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 22 del presente articolo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano nei limiti delle risorse del Fondo stesso.
  6. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.
  7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.
  8. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.
  9. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il numero 2 è abrogato.
  10 Al comma 2 dell'articolo 3. dell decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo è abrogato.
  11. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  12. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, secondo periodo, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento».

  13. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
  14. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491:
    1) al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
    2) al quarto periodo le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
    3) all'ultimo periodo le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   b) al comma 492:
    1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo. comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
  «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro”»;
   d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari».

  16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
  17. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:
  «48. 1 trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis, Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro; 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

  18. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
  19. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

«Art. 17-01.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che li ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.».

  20. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del Super Enalotto.
  21. Al comma 14 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) al comma 639 le parole: “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile” sono sostituite dalle seguenti: “a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia dei Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”»;
   2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il comma 669 è sostituito dal seguente: “669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabilc ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”»;
   3) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
   «b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: “671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”.»;
   b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;
   4) la lettera c) è soppressa;
   5) la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) il comma 681 è sostituito dal seguente: “681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dai titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”.»;

  22. Le maggiori entrate realizzate negli anni a decorrere dal 2017 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno al fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente:
   all'articolo 48 sopprimere il comma 1;

   sopprimere l'articolo 57;
   all'articolo 63, sopprimere il comma 3;
    all'articolo 74, sopprimere i commi 7 e 8;
   all'articolo 81 sopprimere il comma 2;
   sopprimere l'articolo 82.
21. 74. Scotto, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: del Paese aggiungere le seguenti: , anche al fine di pervenire alla soluzione delle procedure di infrazione europea,;
   b) dopo le parole: b) infrastrutture, aggiungere le seguenti: «comprese le opere di collettamento, fognatura e depurazione»;
21. 1. La VIII Commissione.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: a) trasporti e viabilità fino a: prevenzione del rischio sismico con le seguenti: a) ricerca; b) difesa del suolo e dissesto idrogeoiogico; c) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; d) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; e) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; f) prevenzione dal rischio sismico.
*21. 52. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: a) trasporti e viabilità fino a: prevenzione del rischio sismico con le seguenti: a) ricerca; b) difesa del suolo e dissesto idrogeoiogico; c) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; d) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; e) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; f) prevenzione dal rischio sismico.
*21. 85. Zaccagnini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a): trasporti e viabilità aggiungere le seguenti: , interventi di riqualificazione idonei ad eliminare le barriere architettoniche e migliorare l'accessibilità nelle stazioni ferroviarie italiane, anche minori,.
21. 5. La IX Commissione.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: d) difesa del suolo e dissesto idrogeologico; aggiungere le seguenti: d-bis) risanamento ambientale, bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto, completamento del censimento della sua presenza sul territorio nazionale, realizzazione di una impiantistica di trattamento e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto anche prevedendo la realizzazione di impianti di stoccaggio temporanei e la realizzazione di impianti di smaltimento monodedicati/celle mono-dedicate ai materiali contenenti amianto;
*21. 2. La VIII Commissione.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: d) difesa del suolo e dissesto idrogeologico; aggiungere le seguenti: d-bis) risanamento ambientale, bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto, completamento del censimento della sua presenza sul territorio nazionale, realizzazione di una impiantistica di trattamento e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto anche prevedendo la realizzazione di impianti di stoccaggio temporanei e la realizzazione di impianti di smaltimento monodedicati/celle mono-dedicate ai materiali contenenti amianto;
*21. 22. Bratti, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Baradello, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Lavagno, Arlotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: d) difesa del suolo e rischio idrogeologico, aggiungere le seguenti: d-bis) bonifiche.
21. 15. Busin, Grimoldi, Castiello, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: h) prevenzione del rischio sismico; aggiungere le seguenti: i) mobilità ciclistica e sicurezza stradale dell'utenza vulnerabile.
*21. 6. La IX Commissione.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: h) prevenzione del rischio sismico; aggiungere le seguenti: i) mobilità ciclistica e sicurezza stradale dell'utenza vulnerabile.
*21. 78. Gandolfi, Mognato, Carloni, Mura, Pagani, Giuseppe Guerini, Tullo, Crivellari, Brandolin, Paola Bragantini, Bonomo, Carra.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , sostituire le parole: 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro con le seguenti: 1.800 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.050 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.400 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.900 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 65, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  42-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2032, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti di retti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.
21. 93. Misiani, Realacci, Tino Iannuzzi, Borghi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 1.895 milioni di euro per l'anno 2017, si 3.145 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.495 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18), programma 1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13), apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.

  2018:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.

  2019:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.
21. 61. Terzoni, Mannino, Benedetti, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tale fondo è assegnato, per il 60 per cento ai settori di spesa di cui alle lettere a), d) ed e).

  Conseguentemente sostituire il secondo periodo con il seguente: L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Conferenza Stato- Città ed Autonomie locali, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti locali.
*21. 49. Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tale fondo è assegnato, per il 60 per cento ai settori di spesa di cui alle lettere a), d) ed e).

  Conseguentemente sostituire il secondo periodo con il seguente: L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Conferenza Stato- Città ed Autonomie locali, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti locali.
*21. 83. Pastorelli.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tale fondo è assegnato, per il 60 per cento ai settori di spesa di cui alle lettere a), d) ed e).

  Conseguentemente sostituire il secondo periodo con il seguente: L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Conferenza Stato- Città ed Autonomie locali, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti locali.
*21. 87. Minnucci.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tale fondo è assegnato, per il 60 per cento ai settori di spesa di cui alle lettere a), d) ed e).

  Conseguentemente sostituire il secondo periodo con il seguente: L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Conferenza Stato- Città ed Autonomie locali, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti locali.
*21. 90. Cenni, Fabbri.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il 50 per cento delle risorse stanziate nei fondo sono destinate alle regioni dei Mezzogiorno.
21. 33. Rampelli.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il 20 per cento delle risorse stanziate nel fondo sono destinate alle regioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016.
21. 31. Rampelli.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: su proposta dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i settori di spesa relativi alle lettere a) e b), e, per gli altri settori di spesa di cui al primo periodo,.
*21. 7. La IX Commissione.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: su proposta dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i settori di spesa relativi alle lettere a) e b), e, per gli altri settori di spesa di cui al primo periodo,.
*21. 76. Meta.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
21. 51. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: A tal fine, nell'ambito degli investimenti relativi ai settori di cui alle lettere a) e b) del presente comma, una quota del fondo di cui al primo periodo non inferiore a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 è destinata al finanziamento degli interventi per l'ammodernamento della tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 340 milioni di euro per l'anno 2017, 340 milioni di euro per l'anno 2018, 340 milioni di euro per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021.
21. 66. Latronico, Antezza.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: e i relativi importi aggiungere le seguenti: ivi comprese le spese inerenti gli studi di fattibilità e della progettazione definitiva ed esecutiva, con priorità e per una quota almeno pari al 50 per cento, alla progettazione di opere di importo inferiore alla soglia comunitaria.
*21. 3. La VIII Commissione.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: e i relativi importi aggiungere le seguenti: ivi comprese le spese inerenti gli studi di fattibilità e della progettazione definitiva ed esecutiva, con priorità e per una quota almeno pari al 50 per cento, alla progettazione di opere di importo inferiore alla soglia comunitaria.
*21. 20. Mariani, Braga, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Baradello, Arlotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: e i relativi importi, aggiungere le seguenti: assegnando una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro, a decorrere dal 2017, alle regioni colpite dagli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016.
21. 47. Baldelli, Brunetta, Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti, Laffranco, Milanato, Polidori, Polverini, Prestigiacomo, Ricciatti.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per gli interventi sul dissesto idrogeologico le operazioni finanziarie possono riguardare anche le risorse già allo scopo autorizzate.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Al fine di accelerare le attività di progettazione degli interventi del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 65 milioni di euro per l'anno 2018 delle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre, 2013, n. 147 confluisce nel Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che viene indistintamente destinato alla progettazione per interventi su tutto il territorio nazionale in relazione ai fabbisogni della programmazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
21. 8. Braga, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Cenni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti in tema di edilizia pubblica, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari e il Fondo istituito nello stato di previsione dei Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono rispettivamente incrementati di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 50.000.000 euro;
   2018: – 50.000.000 euro;
   2019: – 50.000.000 euro.
21. 18. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli interventi di cui al presente articolo devono garantire lo sviluppo paritario tra le regioni meridionali e settentrionali del Paese.
21. 32. Rampelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate nella misura dell'ottanta per cento alle regioni dell'Italia meridionale ed insulare.
21. 30. Polverini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. A valere sulla dotazione finanziaria di cui al comma 1, è autorizzata l'erogazione di almeno 1.000 milioni di euro alle regioni del Mezzogiorno, con particolare riferimento ad interventi di spesa per il trasporto pubblico, attraverso il rinnovamento del parco treni, viabilità e infrastrutture. Per l'individuazione degli interventi da finanziare i relativi importi, si provvede ai sensi del comma 1.
21. 54. Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire la realizzazione dei programmi dei singoli ministeri nella massima trasparenza, celerità e leale collaborazione, il Ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presenta alle Camere l'elenco degli interventi da finanziare nell'anno in corso e nei due anni successivi e i corrispondenti importi da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Le Commissioni parlamentari competenti approvano il relativo atto di indirizzo entro i successivi 20 giorni, a cui da attuazione il Governo con un apposito decreto Ministeriale.
21. 12. Simonetti, Castiello, Grimoldi, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per gli interventi finanziati ai sensi del comma 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ove il soggetto beneficiario produca una motivata istanza di proroga. In presenza di tale istanza il CIPE dispone una conseguente proroga dei termini di affidamento dei lavori e degli stati d'avanzamento.
21. 36. Fragomeli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. A valere sulla dotazione finanziaria di cui al comma 1, è autorizzata l'erogazione di contributi nei confronti delle regioni colpite dagli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016, in misura non inferiore 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2017, con particolare riferimento ad interventi di spesa per viabilità, infrastrutture, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, edilizia pubblica, compresa quella scolastica, prevenzione del rischio sismico, tutela dei marchi, La ripartizione degli importi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al presente comma con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di conforme risoluzione approvata dalle competenti commissioni parlamentari competenti per materia in ambito finanziario.
21. 48. Baldelli, Brunetta, Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti, Laffranco, Milanato, Polidori, Polverini, Prestigiacomo, Ricciatti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge 7 maggio 1999 n. 144 sono apportate le seguenti, modificazioni:
   1) al primo periodo, le parole: «della progettazione preliminare» sono sostituite con le seguenti: «degli studi di fattibilità e della progettazione definitiva ed esecutiva»;
   2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I finanziamenti di cui al presente comma sono destinati con priorità e per una quota almeno pari al 50 per cento, alla progettazione di opere di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50.».
*21. 4. La VIII Commissione.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge 7 maggio 1999 n. 144 sono apportate le seguenti, modificazioni:
   1) al primo periodo, le parole: «della progettazione preliminare» sono sostituite con le seguenti: «degli studi di fattibilità e della progettazione definitiva ed esecutiva»;
   2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I finanziamenti di cui al presente comma sono destinati con priorità e per una quota almeno pari al 50 per cento, alla progettazione di opere di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50.».
*21. 21. Mariani, Braga, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Baradello, Cenni.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive).

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.
  3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**21. 02. La VIII Commissione.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive).

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.
  3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**21. 028. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Ferraresi, Agostinelli, Realacci, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo da ripartire per la messa in sicurezza nelle aree interessate da depositi di rifiuti).

  1. Al fine di prevenire nuove procedure d'infrazione da parte della Commissione europea, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo con dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2017, 50 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per l'anno 2019 per la definizione di un Piano straordinario di messa in sicurezza permanente e ripristino dello stato dei luoghi nelle aree interessate da depositi di rifiuti realizzate in violazione delle norme europee in materia di gestione delle discariche di rifiuti, non comprese nei siti di interesse nazionale e individuate, con relativa priorità d'intervento, nella pianificazione regionale di settore in materia di gestione dei rifiuti e siti contaminati. Il Piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono, nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi. Le risorse sono destinate, prioritariamente, a interventi di rimozione dei rifiuti depositati, realizzazione della messa in sicurezza permanente o ripristino dello stato dei luoghi, che risultino già cofinanziati dalle Regioni per un valore almeno pari al 30 per cento dell'intero importo stimato degli interventi.

  Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 50.000.000;
   2018: – 50.000.000;
   2019: – 50.000.000.
*21. 03. La VIII Commissione.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo da ripartire per la messa in sicurezza nelle aree interessate da depositi di rifiuti).

  1. Al fine di prevenire nuove procedure d'infrazione da parte della Commissione europea, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo con dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2017, 50 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per l'anno 2019 per la definizione di un Piano straordinario di messa in sicurezza permanente e ripristino dello stato dei luoghi nelle aree interessate da depositi di rifiuti realizzate in violazione delle norme europee in materia di gestione delle discariche di rifiuti, non comprese nei siti di interesse nazionale e individuate, con relativa priorità d'intervento, nella pianificazione regionale di settore in materia di gestione dei rifiuti e siti contaminati. Il Piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono, nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi. Le risorse sono destinate, prioritariamente, a interventi di rimozione dei rifiuti depositati, realizzazione della messa in sicurezza permanente o ripristino dello stato dei luoghi, che risultino già cofinanziati dalle Regioni per un valore almeno pari al 30 per cento dell'intero importo stimato degli interventi.

  Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 50.000.000;
   2018: – 50.000.000;
   2019: – 50.000.000.
*21. 062. Narduolo, Zardini, Baradello, Cominelli, Pastorelli, Crivellari, Ginato, Camani.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per il concorso dello Stato al finanziamento del trasporto pubblico locale e regionale).

  1. La dotazione annuale del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari a 4.859.000.000 euro per il 2017, 5.032.000.000 per il 2018 e 5.032.000.000 euro a decorrere dal 2019. Non trova applicazione, dal 2013, il comma 4 dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2017 e di 225 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
**21. 085. Biasotti, Alberto Giorgetti, Tino Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per il concorso dello Stato al finanziamento del trasporto pubblico locale e regionale).

  1. La dotazione annuale del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari a 4.859.000.000 euro per il 2017, 5.032.000.000 per il 2018 e 5.032.000.000 euro a decorrere dal 2019. Non trova applicazione, dal 2013, il comma 4 dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2017 e di 225 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
**21. 087. Tartaglione, Capozzolo, Carloni, Cuomo, Di Lello, Epifani, Famiglietti, Impegno, Bruno Bossio, Manfredi, Palma, Paris, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo, Ragosta, Rostan, Sgambato, Valiante, Valeria Valente, Gandolfi, Pastorino.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per il concorso dello Stato al finanziamento del trasporto pubblico locale e regionale).

  1. La dotazione annuale del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari a 4.859.000.000 euro per il 2017, 5.032.000.000 per il 2018 e 5.032.000.000 euro per il 2019.
*21. 088. Tartaglione, Capozzolo, Carloni, Cuomo, Di Lello, Epifani, Famiglietti, Tino Iannuzzi, Impegno, Bruno Bossio, Manfredi, Palma, Paris, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo, Ragosta, Rostan, Sgambato, Valiante, Valeria Valente, Gandolfi, Pastorino, Biasotti.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per il concorso dello Stato al finanziamento del trasporto pubblico locale e regionale).

  1. La dotazione annuale del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari a 4.859.000.000 euro per il 2017, 5.032.000.000 per il 2018 e 5.032.000.000 euro per il 2019.
*21. 083. Biasotti, Alberto Giorgetti, Tino Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli utenti del trasporto pubblico locale).

  1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
  2. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12».
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, inserita dal comma 2 del presente articolo.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.800.000;
   2018: – 14.500.000;
   2019: – 14.500.000.
   voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 79.900.000;
   2019: – 40.800.000.
**21. 05. La IX Commissione.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli utenti del trasporto pubblico locale).

  1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
  2. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12».
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, inserita dal comma 2 del presente articolo.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.800.000;
   2018: – 14.500.000;
   2019: – 14.500.000.
   voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 79.900.000;
   2019: – 40.800.000.
**21. 016. Gandolfi, Mognato, Carloni, Mura, Pagani, Giuseppe Guerini, Tullo, Crivellari, Brandolin, Paola Bragantini, Bonomo, Carra.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli utenti del trasporto pubblico locale).

  1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
  2. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12».
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, inserita dal comma 2 del presente articolo.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.800.000;
   2018: – 14.500.000;
   2019: – 14.500.000.
   voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 79.900.000;
   2019: – 40.800.000.
**21. 042. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli utenti del trasporto pubblico locale).

  1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui per ciascun componente familiare. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
  2. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente: d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nei comma 2 del medesimo articolo 12.
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera d-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.800.000;
   2018: – 14.500.000;
   2019: – 14.500.000.

  voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 79.900.000;
   2019: – 40.800.000.
21. 032. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli utenti del trasporto pubblico locale).

  1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti con un reddito non superiore a euro 25.000,00 ISEE, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 296,2 milioni per l'anno 2017, 290,6 milioni per l'anno 2018, 292,7 per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
21. 049. Minnucci.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche).

  1. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2017, 30.000.000 per l'anno 2018, 40,000.000 per l'anno 2019.
  2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono da destinarsi a progetti diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, alla Tabella B voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 13.000.000;
   2018: – 30.000.000;
   2019: – 40.000.000.
*21. 06. La IX Commissione.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche).

  1. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2017, 30.000.000 per l'anno 2018, 40,000.000 per l'anno 2019.
  2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono da destinarsi a progetti diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, alla Tabella B voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 13.000.000;
   2018: – 30.000.000;
   2019: – 40.000.000.
*21. 026. Simone Valente, De Lorenzis, Busto, Battelli, Mantero, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, De Rosa, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche).

  1. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2017, 30.000.000 per l'anno 2018, 40,000.000 per l'anno 2019.
  2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono da destinarsi a progetti diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, alla Tabella B voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 13.000.000;
   2018: – 30.000.000;
   2019: – 40.000.000.
*21. 018. Gandolfi, Mognato, Carloni, Mura, Pagani, Giuseppe Guerini, Tullo, Crivellari, Brandolin, Paola Bragantini, Bonomo, Carra.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Finanziamento per la sicurezza della rete ferroviaria).

  1. Al fine di sostenere l'adeguamento dei sistemi tecnologici a tutela della sicurezza della circolazione della rete ferroviaria della regione Puglia, è autorizzata una spesa pari a 50 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti gli interventi e attribuite le risorse alla medesima regione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 50.000.000;
   2018: – 50.000.000;
   2019: – 50.000.000.
21. 011. Pisicchio.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Diffusione della logistica digitale).

  1. Ai fini del completamento degli investimenti, anche in relazione a quanto previsto dal piano della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2015 e alla procedura definita nell'ultimo capoverso dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del di cui all'articolo 81, comma 2.
*21. 07. La IX Commissione.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Diffusione della logistica digitale).

  1. Ai fini del completamento degli investimenti, anche in relazione a quanto previsto dal piano della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2015 e alla procedura definita nell'ultimo capoverso dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del di cui all'articolo 81, comma 2.
*21. 052. Tullo, Mognato, Pagani, Carloni, Brandolin, Bruno Bossio, Giacobbe, Mura, Marco Di Stefano, Culotta.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Diffusione della logistica digitale).

  1. Ai fini del completamento degli investimenti, anche in relazione a quanto previsto dal piano della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2015 e alla procedura definita nell'ultimo capoverso dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementato ulteriormente senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
  2. Agli oneri recati dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
21. 021. Sottanelli, Rabino, D'Agostino, Vezzali.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per rendere i sistemi finanziari più efficienti attraverso l'utilizzo della tecnologia).

  1. All'articolo 6, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «relativi a soggetti non residenti nell'Unione europea».
  2. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.
  6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.».

  3. A decorrere dal 1o luglio 2017, i soggetti di cui all'articolo 46-bis e 46-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) sono tenuti ad adottare il documento armonizzato a livello europeo, Fund Processing Passport (FPP), elaborato dal Fund Processing Standardization Group costituito da EFAMA – associazione europea del risparmio gestito.
  4. All'articolo 46-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
  5. Al fine di favorire lo sviluppo del crowdfunding e agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte delle start-up innovative, la CONSOB adotta un regolamento per incrementare i limiti di esenzione dall'applicazione della disciplina sui servizi di investimento per gli investimenti delle persone giuridiche fissandosi rispettivamente a 15.000 euro per singolo ordine e 50.000 euro per ordini complessivi annuali.
  6. Nell'ambito della quota stabilita annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, a decorrere dall'anno 2017, è consentito l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, a imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 200.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 245 milioni di euro per l'anno 2017, 257 milioni di euro per l'anno 2018, 227 milioni di euro per l'anno 2019, 239 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021.
*21. 01. La VI Commissione.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per rendere i sistemi finanziari più efficienti attraverso l'utilizzo della tecnologia).

  1. All'articolo 6, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «relativi a soggetti non residenti nell'Unione europea».
  2. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.
  6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.».

  3. A decorrere dal 1o luglio 2017, i soggetti di cui all'articolo 46-bis e 46-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) sono tenuti ad adottare il documento armonizzato a livello europeo, Fund Processing Passport (FPP), elaborato dal Fund Processing Standardization Group costituito da EFAMA – associazione europea del risparmio gestito.
  4. All'articolo 46-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
  5. Al fine di favorire lo sviluppo del crowdfunding e agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte delle start-up innovative, la CONSOB adotta un regolamento per incrementare i limiti di esenzione dall'applicazione della disciplina sui servizi di investimento per gli investimenti delle persone giuridiche fissandosi rispettivamente a 15.000 euro per singolo ordine e 50.000 euro per ordini complessivi annuali.
  6. Nell'ambito della quota stabilita annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, a decorrere dall'anno 2017, è consentito l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, a imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 200.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 245 milioni di euro per l'anno 2017, 257 milioni di euro per l'anno 2018, 227 milioni di euro per l'anno 2019, 239 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021.
*21. 054. Barbanti, Quintarelli, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Pelillo, Petrini, Ragosta, Ribaudo, Zoggia, Sanga, Coppola, Boccadutri, Dallai, Catalano, Bonomo, Carrozza, Mucci.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per assicurare l'inserimento nella programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, con riferimento alla parte dei «Programmi complementari» nelle quote delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) finanziati al 50 per cento con i Fondi SIE, con una spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione di linee ferroviarie ad alta velocità nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
21. 033. Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per assicurare l'inserimento nella programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, con riferimento alla parte dei «Programmi complementari» nelle quote delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) finanziati al 50 per cento con i Fondi SIE, con una spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per il potenziamento, la manutenzione e la messa in sicurezza della rete viaria stradale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
21. 034. Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per assicurare l'inserimento nella programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, con riferimento alla parte dei «Programmi complementari» nelle quote delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) finanziati al 50 per cento con i Fondi SIE, con una spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per lo sviluppo dei distretti turistici o delle aree a vocazione turistica nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
21. 036. Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Finanziamento dello sviluppo dell'economia del territorio Mezzogiorno, e della riqualificazione delle città).

  1. Al fine di perseguire congiuntamente obiettivi di sviluppo dell'economia del territorio nelle aree del Mezzogiorno, di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente e di contrastare il rischio sismico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2017, un apposito fondo da ripartire tra i comuni che presentino progetti per promuovere e finanziare la riqualificazione e la rigenerazione urbana dei centri storici a più alto rischio sismico, con una dotazione di 300 milioni di euro annui.
  2. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al comma, 1 è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  3. Con i medesimi decreti di cui al comma 2 sono individuate le modalità e le condizioni di acquisizione, da parte dei comuni, degli immobili di proprietà privata nei confronti di coloro che abbiano interesse alla vendita, e la loro gestione anche attraverso la destinazione di detti immobili a edilizia pubblica residenziale, nonché gli specifici interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
21. 038. Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Finanziamento degli attrattori culturali del Paese).

  1. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, è assegnato alle 21 città selezionate per il titolo di «Capitale Italiana della Cultura 2018» – Alghero, Aliano, Altamura, Aquileia, Caserta, Comacchio, Cosenza, Ercolano, Iglesias, Montebelluna, La Spezia, Ostuni, Palermo, Piazza Armerina, Recanati, Settimo Torinese, Spoleto, Trento, Unione dei Comuni Elimo Ericini, Vittorio Veneto, Viterbo-Orvieto-Chiusi – ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e dal decreto ministeriale 16 febbraio 2016, un contributo di 30 milioni di euro per il 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2016, fermo restando il rispetto dell'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno già previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 23 dicembre 2014 n. 190.
  2. Con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo sono individuati gli interventi da finanziare, finalizzati alla valorizzazione degli attrattori turistici e culturali delle città di cui al comma 1 e i relativi importi.
21. 039. Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Criteri di determinazione dell'importo dell'indennizzo in favore di figli di vittime di reati intenzionali violenti).

  1. All'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed in particolare, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa, ai figli della vittima.».

21. 020. Pes, Gribaudo, Agostini, Albanella, Blazina, Bruno Bossio, Carloni, Carocci, Cenni, Centemero, Cimbro, Ciprini, Coccia, Cominelli, Di Salvo, Duranti, Cinzia Maria Fontana, Fregolent, Galgano, Giacobbe, Giuliani, Gnecchi, Iacono, Incerti, Iori, Patrizia Maestri, Malisani, Mannino, Mariani, Mariano, Milanato, Miotto, Mongiello, Moretto, Fitzgerald Nissoli, Pannarale, Petrenga, Pollastrini, Polverini, Quartapelle Procopio, Ricciatti, Rossomando, Rostellato, Rubinato, Schirò, Sereni, Simoni, Terrosi, Tidei, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Stella Bianchi, Giovanna Sanna, Mura, Fabbri, Garavini, Locatelli, Nicchi.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Interventi per far fronte ai danni causati dagli eventi meteorologici).

  1. Per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che il 18 novembre 2013 e il 1o ottobre 2015 hanno colpito i comuni della Sardegna è altresì autorizzata la spesa di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
21. 023. Pili.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Rifinanziamento Fondo Solidarietà Nazionale pesca e acquacoltura).

  1. La dotazione finanziaria del fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e successive modificazioni, è incrementata, per gli interventi in conto capitale di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo alle aziende danneggiate.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni con le seguenti: 298 milioni.
21. 066. Piccone, Tancredi.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è aggiunto il seguente:
  3-bis. Nel caso in cui il progetto ammesso è già stato finanziato con altre risorse pubbliche diverse da quelle stanziate dal presente articolo, il relativo intervento è escluso dal Piano pluriennale degli interventi. Resta salva la possibilità che, in sede di rimodulazione annuale del Piano, le risorse equivalenti vengano destinate, su richiesta del proponente e previa valutazione da parte del CONI dei requisiti necessari ed accordo con l'ente proprietario, al finanziamento di altri interventi relativi a proposte presentate dallo stesso soggetto proponente, negli stessi modi e termini già previsti dal CONI, che abbiano analogo o inferiore importo e che posseggano i requisiti richiesti.
21. 072. Parrini, Fanucci.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  Dopo l'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 è inserito il seguente:
  «5-bis. – (Valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico).1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come modificata dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ed il cui termine è stato prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sono incentivati, con le misure previste nei commi da 2 a 9, appositi programmi di intervento per la cessione ed il rilancio degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.
  2. I programmi di cui al comma precedente, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni competenti per territorio, lo approva nei successivi centottanta giorni ovvero dispone il rigetto motivato del programma stesso.
  3. I programmi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali interessati dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono inderogabilmente prevedere la dismissione immediata degli stessi, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere altresì elementi idonei a verificare:
   a) valore degli asset e relativi criteri di valutazione adottati;
   b) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
   c) piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
   d) valutazione dell'impatto socio-economico ed occupazionale sul territorio;
   e) piano finanziario e cronoprogramma.

  4. Ad avvenuta presentazione del programma di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale.
  5. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.
  6. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi, soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
  7. Le risorse provenienti dalla dismissione degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.
  8. A copertura delle previsioni contenute nei commi 4, 5 e 6 è istituito un apposito Fondo, avente una dotazione annua di 15 milioni di euro per il triennio 2017-2019, per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, da utilizzare secondo criteri e modalità da definire con regolamento del Ministero della salute.
  9. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia.
  10. A decorrere dal 1o gennaio 2017, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.
  11. Nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 1».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: –15.000.000;
   2018: –15.000.000;
   2019: –15.000.000.
21. 081. Camani, Alfreider, Arlotti, Barbanti, Bargero, Paola Bragantini, Capone, Cenni, Donati, Fanucci, Galperti, Patrizia Maestri, Manfredi, Moretto, Moscatt, Romanini, Schirò, Vignali.

ART. 22.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).
22. 6. Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ovvero euro 500.000 nel caso tale società sia una startup innovativa iscritta nella sezione speciale dei registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8 dei decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalia legge 17 dicembre 2012, n. 221,.
*22. 5. La X Commissione.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ovvero euro 500.000 nel caso tale società sia una startup innovativa iscritta nella sezione speciale dei registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8 dei decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalia legge 17 dicembre 2012, n. 221,.
*22. 11. Basso, Montroni, Vico, Scuvera, Becattini, Donati.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, lettera c), sostituire l'alinea con il seguente:
   «c) una donazione di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse nei settori della ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e che».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) con le seguenti: una donazione che rispettino i criteri di cui alle lettere a), b) e c).
22. 4. Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, lettera c), alinea, sopprimere le parole: gestione dell'immigrazione.
*22. 28. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, lettera c), alinea, sopprimere le parole: gestione dell'immigrazione.
*22. 16. Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, lettera c), alinea, sostituire le parole: gestione dell'immigrazione con le seguenti: riqualificazione dei centri storici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016.
22. 30. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, lettera c), alinea, dopo le parole: e paesaggistici, aggiungere le seguenti: , riqualificazione dei centri storici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016.
22. 29. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, aggiungere, in fine la seguente lettera: «d) un investimento di almeno 1.000.000 di euro nelle start up o incubatori start up».
22. 49. Labriola.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Sono escluse dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), i finanziamenti e donazioni a favore di enti, nonché associazioni e comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, per la realizzazione degli edifici di culto e delle attrezzature destinate a servizi religiosi che possono essere disposti solo da altri enti, persone fisiche o comunque da parti terze, purché tutti residenti nel territorio nazionale.»
22. 3. Guidesi, Molteni, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai fini di una preliminare verifica sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio del nulla osta di cui al comma 3, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 trasmette tempestivamente all'Unità di informazione finanziaria le comunicazioni che attestano la provenienza lecita dei fondi unitamente ad ogni altra informazione, documento o atto disponibile sul soggetto che intende avvalersi della procedura di cui al comma 2 e ritenuta utile ai lini delia verifica, Con il decreto di cui al comma 2 sono disciplinate le forme e le modalità di attuazione delle predette verifiche preliminari da concludersi entro quindici giorni dall'inoltro, del relativo scambio di informazioni e della partecipazione richiesta agli organi di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007».
22. 40. Bindi.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: o che ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b).
*22. 1. La I Commissione.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: o che ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b).
*22. 45. Mazziotti Di Celso, Menorello, Galgano, Librandi.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: per un ulteriore periodo di due anni.
**22. 2. La I Commissione.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: per un ulteriore periodo di due anni.
**22. 44. Mazziotti Di Celso, Menorello, Galgano, Librandi.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare non è ammesso in Italia quando non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
22. 26. Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Chiunque, nell'ambito della procedura di cui ai commi precedenti, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In relazione alla certificazione di cui al precedente comma 2, lettera c), resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1902, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
22. 39. Bindi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. In considerazione della particolare collocazione geografica del Comune ove la moneta corrente utilizzata per le transazioni è il franco svizzero, le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1-ter del l testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, non si applicano ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia che detengono un conto in franchi svizzeri presso un istituto di credito italiano operante sul territorio dell’enclave che si sono avvalsi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
  4-ter. All'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «dello stesso comune», sono aggiunte le seguenti: «o da attività lavorative svolte direttamente in Svizzera»;
   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 7.500 euro. La disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 298,5 milioni.
22. 36. Fragomeli, Braga.

  Sopprimere i commi 5, 6 e 7
22. 33. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 5 capoverso Art. 24-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 con le seguenti: pari a un terzo dei redditi delle persone fisiche.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 24-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: a euro 25.000 con le seguenti: a un sesto.
22. 35. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 5, capoverso Art. 24-bis, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: calcolata in via forfettaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti nella misura di euro 100.000 con le seguenti: pari al venti per cento dei redditi sulle persone fisiche.
22. 48. Laforgia, Cenni.

  Al comma 5, capoverso Art. 24-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: calcolata in via fortettaria a prescindere dall'importo dei redditi percepiti nella misura di euro 100.000 con le seguenti: pari al quindici per cento dei redditi sulle persone fisiche.
22. 46. Palese.

  Al comma 5 capoverso Art. 24-bis, comma 2, primo periodo,sostituire le parole: calcolata in via forfettaria a prescindere dall'importo dei redditi nella misura di euro 100.000 con le seguenti: pari al dieci per cento dei redditi sulle persone fisiche.
22. 47. Alberto Giorgetti, De Girolamo.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di optare per l'assoggettamento della successione o donazione al regime ordinario di tassazione con riferimento ai beni o diritti esistenti in uno o più Stati o territori esteri.
22. 10. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Considerato che la creazione di zone economiche speciali consente la catalizzazione di nuovi investimenti soprattutto nei settori infrastrutturale, logistico ed industriale, da cui discende un considerevole sviluppo in termini di produzione di valore aggiunto, di opportunità di lavoro, di trasferimento tecnologico, di volume delle esportazioni, di migliori condizioni salariali e di lavoro, e al fine di consentire al sistema portuale e logistico nazionale l'acquisizione di una maggiore competitività, soprattutto con riferimento agli interscambi commerciali con i Paesi esterni all'Unione europea, sono istituite e, per quanto concerne gli aspetti di carattere doganale, ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013 (Codice Doganale dell'Unione), le Zone Economiche Speciali (ZES) nelle aree logistiche ed industriali in connessione funzionale con i porti di rilevanza internazionale, per stimolare l'insediamento di imprese estere che svolgono attività nel comparto logistico-industriale o in quello dei servizi, e di imprese –up innovative, di imprese spin off attive nel settore R&D e dell'alta tecnologia, di imprese di servizi per le «città intelligenti» (smart cities) e di piccole e medie imprese (PMI). Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità con la disciplina prevista dall'Unione europea in materia di compatibilità degli aiuti di Stato, in particolare con: gli articoli. 107-109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; gli «Orientamenti per gli aiuti regionali della Commissione per il periodo 2014-2020»; il Regolamento (UE) n. 651 del 17 ghigno 2014, ed anche con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 dell'Italia approvata il 16 settembre 2014 dalla Commissione europea, nonché con il «Codice di condotta sulla tassazione delle imprese», con proprio decreto approva le delimitazioni delle zone, stabilisce gli organismi di gestione e le corrispondenti funzioni, le tipologie, l'entità e la durata delle agevolazioni e degli incentivi di natura doganale, fiscale, nonché le caratteristiche delle agevolazioni di tipo amministrativo/burocratico ed infrastrutturale, le operazioni commerciali consentite.
  2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 (ad eccezione delle ipotesi riguardanti l'insediamento di imprese start-up innovative, di imprese spin off attive nel settore R&D e dell'alta tecnologia, nonché di PMI secondo le soglie di cui all'Allegato I del precitato regolamento (UE) n. 651/2014) è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.
22. 01. Oliaro, Menorello, Monchiero, Galgano, Librandi.

ART. 23.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 25;
   sopprimere l'articolo 31;
    dopo l'articolo 34, aggiungere i seguenti:

Art. 34-bis.
(Soppressione di disposizioni dell'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011 e flessibilità di accesso alla pensione di vecchiaia).

  1. I commi da 1 a 20 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono soppressi.
  2. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per conseguire la pensione di vecchiaia sono fissati a 65 anni.
  3. Il requisito anagrafico di cui al comma 2 non costituisce età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, potendo i lavoratori optare per un'uscita flessibile dal lavoro a partire dal raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni, purché abbiano maturata un'anzianità contributiva di 35 anni, e fino a quello di 70 anni.
  4. L'accesso flessibile alla pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del requisito anagrafico di 65 anni è riconosciuto a favore dei lavoratori nel regime misto con il ricalcolo interamente contributivo della prestazione pensionistica.

Art. 34-ter.
(Coefficiente di trasformazione).

  1. L'ISTAT accerta entro il 31 dicembre di ogni anno le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli standard dell'Unione europea e internazionali.
  2. II dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dall'ISTAT annualmente entro il 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita. Il dato deve essere distinto anche in base al genere.
  3. Il comma 6 dell'articolo 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dai seguenti:
  «6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, rideterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita dei lavoratori e delle lavoratrici, sono individuati coefficienti di trasformazione standard distinti per attività lavorativa sulla base delle tavole sulle speranze di vita rese disponibili dall'ISTAT.
  6-bis. I coefficienti di trasformazione standard per attività lavorativa, rideterminati periodicamente, ai sensi del comma 11, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono proporzionalmente più alti rispetto a quello relativo alla media della popolazione italiana e vengono applicati per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato del lavoratore, che è elaborato tenendo conto del numero di anni o delle frazioni di anno in cui ha svolto una o più professioni.
  6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dodici esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, quattro indicati dall'Istituto nazionale di statistica e quattro indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2017, le formule matematiche per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato. Qualora la Commissione non termini i suoi lavori entro il 30 giugno 2017, le formule sono elaborate dall'ISTAT entro il 31 luglio 2017. La Commissione può chiedere all'ISTAT di integrare la classificazione delle professioni con quelle attività lavorative che non vi fossero già incluse.
  6-quater. Le tavole recanti i coefficienti di trasformazione per ogni professione moltiplicate per il montante individuale dei contributi e le formule per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato sono adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  6-quinquies. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa».

Art. 34-quater.
(Anticipo dell'età di accesso alla pensione dei lavoratori la cui attività lavorativa impatta negativamente sulle speranze di vita).

  1. Il lavoratore che svolge un'attività lavorativa che impatta negativamente sulle speranze di vita può richiedere, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 34-ter, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto se le speranze di vita del lavoratore sono ridotte di almeno un anno rispetto alla media della popolazione italiana accertata dall'ISTAT e abbia maturato almeno 30 anni di contributi.
  3. L'anticipo dell'età anagrafica di accesso alla pensione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 34-bis, è pari alla riduzione delle speranze di vita, accertata dall'INPS sulla base dell'articolo 1, commi 6-bis e 6-quater, dell'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 3 dell'articolo 34-ter della presente legge, entro tre mesi dalla richiesta del lavoratore, inviata anche telematicamente.
  4. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente standard di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento reso disponibile dall'ISTAT.
  5. L'estratto conto inviato annualmente ad ogni assicurato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, indica altresì le speranze di vita del lavoratore in ragione delle attività lavorative svolte.

Art. 34-quinquies.
(Tutela previdenziale della maternità)

  1. Al fine di tutelare la salute delle donne e riconoscere il valore della maternità, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, è riconosciuto alla lavoratrice, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi della maternità, un anticipo di età rispetto ai requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a un anno per ogni figlio.
  2. È riconosciuta la contribuzione figurativa a copertura dell'intero anno, nel settore pubblico e in quello privato, in caso di accesso anticipato alla pensione ai sensi del comma 1. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità; in tale caso è data facoltà alla lavoratrice di optare tra essi.
  3. In alternativa all'anticipo di cui al comma 1, la lavoratrice può optare per la determinazione dell'importo della pensione annuo con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, maggiorato di due anni in caso di tre o quattro figli e maggiorato di tre anni in caso di cinque o più figli.
  4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti anche se la donna risulta inoccupata durante la gestazione o al momento del parto e anche in assenza di precedenti versamenti contributivi.
  5. Il requisito anagrafico per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è ridotto, per le donne, di un anno per ogni figlio.
  6. Per il riconoscimento dei benefici previsti dalla presente legge, la persona interessata presenta richiesta, secondo modalità semplificate, anche tramite un ente di patronato, all'ente previdenziale. Nelle comunicazioni inviate dagli enti previdenziali alle lavoratrici è sempre riportata in nota la comunicazione della possibilità di avvalersi dei benefìci di cui ai commi 1 e 3.
  7. La lettera c) del comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.

Art. 34-sexies.
(Coperture per le misure previdenziali)

  1. All'onere delle disposizioni di cui agli articoli da 34-bis a 34-quinquies si provvede anche con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni del presente articolo.
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è soppresso.
  3. All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il terzo comma e l'annessa tabella (allegato C) sono abrogati.
  4. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è soppresso.
  5. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
  6. Il versamento di cui al comma 5 non è dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non è altresì dovuto per specifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative.
  7. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
  8. L'articolo 1870 del codice dell'Ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1o gennaio 2017.
  9. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  10. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  11. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura dei 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

  12. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento»;

  all'articolo 68, sopprimere i commi da 1 a 3.
23. 34. Airaudo.

  Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'alinea sostituire le parole: «è inserita la seguente» con le seguenti: «sono inserite le seguenti»;
   b) al capoverso, dopo la lettera f-quater), aggiungere la seguente:
    «f-quinquies) i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 299,5 milioni di euro.
23. 6. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Carlo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:
   «e-quater) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.»;

  Conseguentemente:
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: « i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530.»;
   alla rubrica, sostituire la parola: aziendale con la seguente: integrativo;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 289,8 milioni.
23. 20. Latronico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:
   «e-quater) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.»;

  Conseguentemente:
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530.»;
   alla rubrica, sostituire la parola: aziendale con la seguente: integrativo;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 298,7 milioni.
23. 25. Chiarelli, Palese, Latronico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:
   «e-quater) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.»;

  Conseguentemente:
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: « i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530.»;
   alla rubrica, sostituire la parola: aziendale con la seguente: integrativo;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti 298,8 milioni.
23. 16. Sottanelli, Galati.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, comma 1, lettera f), il primo periodo è sostituito dal seguente: «i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530 e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, a euro 3.615,21, per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di malattia o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.».

  Conseguentemente:
   alla rubrica sostituire la parola: aziendale con la seguente: integrativo;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262 milioni.
*23. 7. Polidori.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, comma 1, lettera f), il primo periodo è sostituito dal seguente: «i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530 e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, a euro 3.615,21, per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di malattia o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.».

  Conseguentemente:
   alla rubrica sostituire la parola: aziendale con la seguente: integrativo;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262 milioni.
*23. 17. Sottanelli, Galati.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, comma 1, lettera f), il primo periodo è sostituito dal seguente: «i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530 e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, a euro 3.615,21, per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di malattia o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.».

  Conseguentemente:
   alla rubrica sostituire la parola: aziendale con la seguente: integrativo;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262 milioni.
*23. 27. Chiarelli, Palese, Latronico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 51, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'anno 2017, possono essere stanziate ulteriori risorse fino a complessivi 20 milioni di euro.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 50.
23. 2. Saltamartini, Allasia.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Cassa integrazione in deroga per il settore della pesca).

  1. Ai fini del finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 41 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2017: – 41.000.000 euro.
*23. 01. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Cassa integrazione in deroga per il settore della pesca).

  1. Ai fini del finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 41 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2017: – 41.000.000 euro
*23. 04. Venittelli, Luciano Agostini, Mongiello, Rostellato.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Proroga efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici).

  1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data del 31 dicembre 2016 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni è prorogata fino al 31 dicembre 2018.
23. 02. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità).

  1. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, integrata dal decreto legge n. 210 del 30 dicembre 2015, articolo 1 comma 10, da concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2017, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017, a titolo di compartecipazione dello Stato. La Regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale degli ulteriori oneri necessari derivanti da quanto previsto al periodo precedente e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
23. 07. Oliverio, Aiello, Barbanti, Battaglia, Bruno Bossio, Censore, Covello, Magorno, Stumpo.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure concernenti i contratti di solidarietà espansiva).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Le percentuali dei contributi di cui al comma 1 sono incrementate di un 5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2017 nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1-ter e sulla base delle date di stipulazione dei contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  1-ter. È istituito il Fondo di solidarietà per le riduzioni di orario presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento, a favore di tale Fondo di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.
  1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter.
  1-quinquies. Il versamento di cui al comma 1-ter non è dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non è altresì dovuto per specifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative.».
23. 09. Airaudo, Fassina, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno).

  1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero completo dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
  2. L'esonero di cui al presente articolo spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al comma 1, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
  3. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
  4. L'esonero di cui al presente articolo non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
  5. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili in esito alla ricognizione di cui al comma 109 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  7. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 475 milioni di euro per il 2017, 1.230 milioni per il 2018, 630 milioni di euro nel 2019, 160 euro nei 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 475 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.230 milioni per il 2018, 630 milioni di euro nel 2019, 160 euro nel 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delie finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
  8. Il comma 110 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
23. 011. Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Esonero dal contributo di licenziamento).

  All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono soppresse.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 40.000.000;
   2018: – 40.000.000;
   2019: – 40.000.000.
23. 023. Matarrese, Menorello, Galgano, Librandi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Esonero dal contributo di licenziamento per i cambi di appalto)
.

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 23 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2017».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 262 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
23. 013. Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 23 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2017».
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 38 milioni di euro si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
23. 020. Dell'Aringa.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire le parole: «Per il periodo 2013-2016» con le seguenti: «Per il periodo 2013-2017».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 38.000.000.
23. 022. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

ART. 24.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che non siano pensionati, e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o che, pur essendo iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria sono soggetti al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 111 a 113 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 24 per cento.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Sterilizzazione dell'incremento dell'aliquota IRES).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
24. 8. Airaudo, Fassina, Placido, Paglia, Marcon, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 che iniziano un'attività nel corso dell'anno 2017, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 per i primi tre esercizi è ridotta al 15 per cento.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Deducibilità interessi passivi di banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'89 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare,»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento dei loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
24. 3. Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Indennizzi aziende commerciali in crisi).

  1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e successivamente dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020»;
   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
24. 012. Taranto, Fregolent, Benamati, Bergonzi, Senaldi.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure urgenti per i soggetti esposti all'amianto).

  1. In deroga al limite previsto dal comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, i lavoratori esposti all'amianto e i lavoratori ex esposti che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro il 31 dicembre 2017. Per gli addetti alle bonifiche o per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.
  2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è abrogato.
  3. I benefìci contributivi, per esposizione ad amianto, di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, avendo natura pensionistica, non sono soggetti a prescrizione.
  4. I ratei, ovvero le maggiorazioni dei ratei, sono sottoposti al regime prescrizionale delle altre prestazioni.
  5. I benefìci di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
24. 01. D'Alessandro, Galati, Sottanelli.

ART. 25.

  Sopprimere i commi da 1 a 13.

  Conseguentemente dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Reddito di cittadinanza)
.

  1. Il reddito di cittadinanza è istituito in attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei princìpi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
  2. Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
  3. Il reddito di cittadinanza è istituito a decorrere dal 1 febbraio 2016 in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza.
  4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo 1886 del codice civile; e compartecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.
  5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».
  6. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:
   a) «reddito di cittadinanza»: l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);
   b) «beneficiario»: qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;
   c) «soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro»: i beneficiari di cui alla lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottoccupati, cassaintegrati, esodati;
   d) «struttura informativa centralizzata»: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;
   e) «sistema informatico nazionale per l'impiego»: la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
   f) «fascicolo personale elettronico del cittadino»: l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica, amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
   g) «libretto formativo elettronico del cittadino»: documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;
   h) «soglia di rischio di povertà»: il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;
   i) «reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza»: il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;
   l) «nucleo familiare»: il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;
   m) «Fondo per il reddito di cittadinanza»: il Fondo di cui al comma 5, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
   n) «bilancio di competenze»: il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di renderne possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;
   o) «registro nazionale elettronico delle qualifiche»: l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;
   p) «salario minimo orario»: la retribuzione oraria minima che il datare di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;
   q) «tessera sanitaria nazionale»: il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

  7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.
  8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al presente comma, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.
  9. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.
  10. L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all'allegato 3 della presente legge.
  11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.
  12. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.
  13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.
  14. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.
  15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.
  16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.
  17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del comma 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:
   a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;
   b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

  18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.
  19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.
  20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.
  21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al comma 17, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.
  22. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite le seguenti funzioni:
   a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;
   b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati, verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al comma 56;
   c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;
   d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al comma 6, lettere b) e c). I centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata; il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;
   e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, all'erogazione dei contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;
   f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
   g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l'impiego;
   h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;
   i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;
   l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al comma 103;
   m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;
   n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;
   o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fruiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.

  23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.
  24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai commi 22 e 23.
  25. I soggetti di cui al comma 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico dei cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui al comma 22. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui alla decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.
  26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai commi da 97 a 104.
  27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.
  28. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
  29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.
  30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  31. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al punto 22, lettere c) e d), allegando:
   a) copia della dichiarazione ISEE;
   b) autodichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al comma 11;
   c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  32. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di cui al comma 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.
  33. I soggetti di cui al comma 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.
  34. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al comma 22, lettera h), competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.
  35. Sui siti internet dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta,
  36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.
  37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.
  38. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.
  39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al punto 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, ai commi 47 e da 52 a 58.
  40. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.
  41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al comma 62, lettera b), sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.
  42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma 41.
  43. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal comma 41 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.
  44. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al comma 41 è attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.
  45. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 41.
  46. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.
  47. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.
  48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.
  49. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 66.
(Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola).

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
  2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.
  3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:
   a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
   b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
   c) le attività di silvi coltura e di vivaistica.

  4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
  5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
  6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.
  7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
  8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo li del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
  9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.
  10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
  11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.
  12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale.».

  50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 dei 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012».

  51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai punti 47 e 48 del presente comma e al comma 1-bis dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal comma 50 del presente articolo, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. Il fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al punto 5.
  52. Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.
  53. Le agenzie di cui al comma 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.
  54. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al comma 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al comma 62, lettera b).
  55. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina web personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al comma 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.
  56. Le agenzie di cui ai commi 52 e 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.
  57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.
  58. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.
  59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti ai termine di ciascun percorso formativo.
  60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.
  61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del voucher online e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del voucher presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento online.
  62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:
   a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;
   b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
   c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
   d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;
   e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui al comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;
   f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;
   g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;
   h) sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

  63. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
   a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 62;
   b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;
   c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;
   d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;
   e) non ottempera agli obblighi di cui al comma 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

  64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:
   a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;
   b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;
   c) fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.

  65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere “i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 64, lettera a), qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.
  66. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.
  67. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 62 le madri, fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.
  68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 47, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 62, lettere e), g) e h).
  69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai princìpi di congruità di cui al comma 64.
  70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici; sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno ai pagamento dei canoni di locazione.
  71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal punto 6 del presente articolo.
  72. I benefici di cui alla presente legge sono erogati in rate anticipate entro il 10 di ciascun mese a decorrere da febbraio 2017.
  73. Ai beneficiari del reddito cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244,
  74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai commi 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.
  75. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: “di cui al comma 4” sono inserite le seguenti: “ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza”.
  76. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente:
  “479-bis. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476”.

  77. Ai fini di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, è le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:
   a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;
   b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;
   c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
   d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;
   e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;
   f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

  78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.
  79. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi, in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
  80. I programmi di cui al comma 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
  81. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al punto 79 e i risultati conseguiti.
  82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al comma 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.
  83. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:
   a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;
   b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.

  84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al comma 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.
  85. Il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.
  86. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.
  87. Al beneficiario che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito, il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.
  88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.
  89. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.
  90. Le assunzioni di cui ai commi 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.
  91. L'incentivo mensile di cui ai commi 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
  92. L'incentivo mensile di cui al comma 88 ha una durata massima di dodici mesi.
  93. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione, il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
  94. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.
  95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino princìpi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.
  96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare.
  97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente punto si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.
  98. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.
  99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
  100. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.
  101. Il termine per la segnalazione di cui al comma 40 è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito.
  102. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborsa di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
  103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica. Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.
  104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi funzionati alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:
   a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al comma 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 27;
   c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al comma 36;
   d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai commi 22, lettera c), 42, 47 e da 79 a 82.

  105. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2016 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai commi da 106 a 145.
  106. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:
   a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;
   b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.
  I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello stato per le finalità di cui alla presente legge.

  107. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 106, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.
  108. Nel termine di cui al comma 106 le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.
  109. Le ASL, le ASC, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.
  110. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al comma 109.
  111. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.
  112. Ai fini di cui al comma 109, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.
  113. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.
  114. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.
  115. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 107 a 114 devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.
  116. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.
  117. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.”;
   b) il secondo periodo è soppresso;
   c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1 comma 5 della presente legge. Il ‘Fondo straordinario di sostegno all'editoria’, di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo.”;

  118. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.
  119. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato;
  120. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  “Art. 1 – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.”;
   2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  “Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.”;

  121. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
   a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;
   c) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro quadrato;
   d) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilometro quadrato;
   e) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro quadrato;
   f) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro quadrato;

  122. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
  123. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 è stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
  124. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
   b) al comma 8, primo periodo, le parole da: “e tenendo conto delle riduzioni” fino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) al comma 12, le parole: “la Commissione di cui al comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie”;
   d) al comma 14, le parole: “per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie”.

  125. A decorrere dal 1o gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.
  126. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: “ai commi da 65 a 68” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 65 e 66”.

  127. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare”.
  128. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.”;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare”;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'82 per cento”.

  129. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  130. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  131. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 250 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.
  132. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.
  133. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2016, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita.
  134. A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.
  135. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5.
  136. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al comma 5.
  137. A decorrere dall'anno 2016, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 5, nella misura del 70 per cento.
  138. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
  «486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
   a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
   b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il mimmo: aliquota 5 per cento;
   c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
   d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
   e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
   f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
   g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
   h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

  486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo”.

  139. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  139-bis. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.
  140. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.
  141. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 139, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
  142. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
  143. A decorrere dal 1o gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al comma 5.
  144. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.
  145. A decorrere dal 1o gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.
  146. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, anche prevedendo indici di rideterminazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e nuove metodologie per l'istituzione di tetti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani CANCI) e l'Unione delle province d'Italia CUPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.
  147. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 143, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che il corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
  150. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 sono ridotti complessivamente, secondo criteri che salvaguardano le fasce più deboli della popolazione, per un importo pari a 5.000.000.000 di euro. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  151. All'articolo 1 comma 918 della legge 28 dicembre 2015, le parole: “17,5 per cento” sono sostituite dalla seguenti: “20 per cento”;
  152. All'articolo 1 comma 919 della legge 28 dicembre 2015, le parole: “5,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “8,5 percento”.
  153. Alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 i commi da 386 a 389 sono abrogati.».

  Conseguentemente;
    al comma 2 dell'articolo 81 sostituire la parole:
300 con la seguente; 50;.
    alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 60.000.000;
   2018: – 110.000.000;
   2019: – 102.000.000.

  alla tabella A;
     voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

   2017: – 2.000.000;
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000;
    voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.650.000;
   2018: – 5.436.000;
   2019: – 5.436.000.
    voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.236.000;
   2018: – 5.236.000;
   2019: – 4.236.000.
     voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 7.500.000;
   2019: – 7.500.000.
     voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
      voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.500.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 7.500.000.
     voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.700.000;
   2018: – 5.800.000;
   2019: – 5.800.000.

Allegato 1

Scala OCDE modificata Relazione annuale Istat 2014 Erogazione (Relazione annuale Istat 2014)
Totale componenti

Adulti (14+anni)

Ragazzi (<14 anni)

Coeff.

Importo annuale massimo erogabile (Euro) Importo mensile massimo erogabile (Euro)
1 1 0 1 9.360 780
2 1 1 1,3 12.168 1.014
2 2 0 1,5 14.040 1.170
3 1 2 1,6 14.976 1.248
3 2 1 1,8 16.848 1.404
4 1 3 1,9 17.784 1.482
3 3 0 2 18.720 1.560
4 2 2 2,1 19.656 1.638
5 1 4 2,2 20.592 1.716
4 3 1 2,3 21.528 1.794
5 2 3 2,4 22.464 1.872
4 4 0 2,5 23.400 1.950
6 1 5 2,5 23.400 1.950
5 3 2 2,6 24.336 2.028
6 2 4 2,7 25.272 2.106
5 4 1 2,8 26.208 2.184
7 1 6 2,8 26.208 2.184
6 3 3 2,9 27.144 2.262
5 5 0 3 28.080 2.340
7 2 5 3 28.080 2.340
6 4 2 3,1 29.016 2.418
7 3 4 3,2 29.952 2.496
6 5 1 3,3 30.888 2.574
7 4 3 3,4 31.824 2.652
6 6 0 3,5 32.760 2.730
7 5 2 3,6 33.696 2.808
7 6 1 3,8 35.568 2.964
7 7 0 4 37.440 3.120

Allegato 2
(articolo 3, comma 5)

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE

Caso 1
Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1
Ra, Rb, Rc,...Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare: Rf=Ra+Rb+Rc+...Ri
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1
Rcf = Sp-Rf
Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale
Rcx = Sp/Ni
Rca, Rcb, Rcc,....Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare
Rci = Rcx-Ri

Caso 2
Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1
Ra, Rb, Rc,...Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
Rs = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare
Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare: Rf = Ra+Rb+Rc+Rs+... Ri
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1
Rcf = Sp-Rf
Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale
Rcx = Sp/Ni
Es=Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale
Es = Rs-Rcx
Rca, Rcb, Rcc = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare
Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare
Rci = Rcx-(Ri+(Es/(N-1)))

Note.
1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente i-esimo e dell'extrareddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.
2. In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

Allegato 3
N mesi = parte intera di (Rfa – 3 RdC)/(Rdc/4)
N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza
Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)
Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)
25. 174. Pesco, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 120)

  Sopprimere i commi da 1 a 13.
*25. 138. Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Sopprimere i commi da 1 a 13.
*25. 91. Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: L'APE è un prestito aggiungere le seguenti: a tasso agevolato;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, terzo periodo, dopo le parole: La restituzione del prestito aggiungere le seguenti: a tasso agevolato e sopprimere il quarto periodo;
   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipula una convenzione con la Banca pubblica dello Stato italiano di cui al successivo comma al fine di erogare i prestiti APE a tasso agevolato. Il tasso annuo effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato al prestito APE non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,2.
  1-ter. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A., istituita nel quadro degli interventi e della procedura di risoluzione della crisi di cui al comma 842 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed all'articolo 42 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento, e del relativo aumento di capitale, sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore a 500 milioni di euro in base al valore di mercato della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti determinato nella relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. All'atto del trasferimento il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a cambiare la denominazione sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti in Banca pubblica dello Stato italiano.
   al comma 4 sostituire il quarto periodo con il seguente: Nella domanda il soggetto richiedente indica il numero del conto corrente aperto presso la Banca pubblica dello Stato italiano ed il protocollo dell'istanza di adesione al Fondo di garanzia per l'accesso all'APE e sopprimere il sesto periodo;
   al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 70 milioni per l'anno 2017 con le seguenti: 1.570 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   sopprimere il comma 9;

  sostituire ovunque ricorra la parola: finanziatore con le seguenti: Banca pubblica dello Stato italiano;

  sostituire ovunque ricorrano le parole: istituto finanziatore con le seguenti: Banca pubblica dello Stato italiano;

  sostituire ovunque ricorrano le parole: impresa assicurativa con le seguenti: Fondo di garanzia per l'accesso all'APE;

  sostituire ovunque ricorrano le parole: polizza assicurativa con le seguenti: garanzia del Fondo di garanzia per l'accesso all'APE;

  sostituire ovunque ricorrano le parole: premi assicurativi con le seguenti: garanzia del Fondo di garanzia per l'accesso all'APE;

  sostituire ovunque ricorra la parola: banca con le seguenti: Banca pubblica dello Stato italiano;

  all'articolo 81 comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 100.
   dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 3. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
25. 14. Villarosa, Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Alberti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, aggiungere le seguenti: con garanzia prosoluta in capo all'INPS secondo le modalità di cui al successivo comma 6.
25. 5. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente:
   al comma 21, sopprimere l'ultimo periodo;
   dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all'APE, all'APE sociale e a RITA).

  1. Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui agli articoli 25 e 27 e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.
**25. 6. La XI Commissione.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente:
   al comma 21, sopprimere l'ultimo periodo;
   dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all'APE, all'APE sociale e a RITA).

  1. Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui agli articoli 25 e 27 e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.
**25. 44. Damiano, Incerti, Giacobbe, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Gnecchi, Antezza, Vico.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: In deroga all'articolo 67-duodecies, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il termine per recedere dal contratto di assicurazione è di 14 giorni.

  Conseguentemente:
   al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole:
, se di importo non superiore a 75.000 euro;
   al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento del contributi del mese di decorrenza dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 e aggiungere in fine il seguente periodo: Al contributo di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori;
   dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Per l'attività di informazione su uscita anticipata, l'INPS in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e ad ogni altra disposizione in materia di facoltà assunzionali, è autorizzato ad assumere con procedure straordinarie di reclutamento un contingente sino a 660 unità, area C – posizione economica C1, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per la durata massima di 36 mesi, nel limite di spesa di euro 22.000.000 per l'anno 2017, 33.000.000 per l'anno 2018 e 11.000.000 per l'anno 2019.
  7-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 7-bis si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'INPS. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente pari a 11.000.000 di euro per l'anno 2017, 16.500.000 per l'anno 2018 e 5.500,000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.
  7-quater. All'articolo 20 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 8, è inserito il seguente comma:
  «8-bis. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica da riversare annualmente in entrata al bilancio dello Stato, l'INPS può procedere alla rimodulazione delle risorse finanziarie destinate alle spese di funzionamento, tra le diverse categorie di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, ovvero tra i diversi Programmi di spesa risultanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, nella misura necessaria all'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche in deroga ai singoli limiti previsti dalla normativa in relazione a specifiche tipologie, categorie e voci di spesa».

  7-quinquies. La conferenza dei servizi tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dei lavoro ed elle politiche sociali e l'INPS approva le risultanze delle rimodulazioni di spesa operate annualmente ai sensi dei comma 7-quater, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di raggiungimento degli obiettivi di risparmio, da riversare annualmente in entrata al bilancio dello Stato.;
   al comma 18, secondo periodo, sostituire le parole: nei limiti di 8.000 euro annui con le seguenti: dipendente o parasubordinato entro gli 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo entro i 4.800 euro annui.
25. 57. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri, Arlotti.

  Al comma 4, sostituire il sesto periodo con il seguente: Il finanziatore è la Cassa depositi e prestiti; le imprese assicurative sono scelte tra quelle che aderiscono agli accordi-quadro da stipulare, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie.
25. 76. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: l'importo della rata, aggiungere le seguenti: impignorabile ed insequestrabile.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
25. 3. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. Il tasso annuo effettivo globale applicato all'APE, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato al credito non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,1.

  9-bis. Il costo complessivo delle polizze assicurative obbligatorie per il rischio premorienza sottoscritte ai sensi del presente articolo non possono superare lo 0,3 per cento del valore complessivo del prestito APE.
25. 95. Lombardi, Villarosa, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 9, dopo le parole: il tasso di interesse, aggiungere le seguenti: comunque nella misura non superiore al tasso REFI applicato dalla Bce all'entrata in vigore della presente legge.
25. 30. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima aggiungere le seguenti: , alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 14:
     alla lettera
a), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
    alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti aggiungere le seguenti: o autonomi.
   al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023, con le seguenti: 330 milioni di euro per l'anno 2017, di 659 milioni di euro per l'anno 2018, di 697 milioni di euro per l'anno 2019, di 502 milioni di euro per l'anno 2020, di 310 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 270 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 250 milioni di euro per l'anno 2019, 260 milioni di euro per l'anno 2020, 270 milioni di euro per l'anno 2021, 283 milioni di euro per l'anno 2022, 298 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
25. 54. Gribaudo.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima aggiungere le seguenti: , alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 14, lettera
a), aggiungere, in fine, le parole: ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività artigianale con chiusura della partita IVA, cancellazione dall'Albo e dal registro delle imprese artigiane e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
*25. 7. La XI Commissione.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima aggiungere le seguenti: , alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 14, lettera
a), aggiungere, in fine, le parole: ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività artigianale con chiusura della partita IVA, cancellazione dall'Albo e dal registro delle imprese artigiane e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
*25. 92. Pizzolante.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
  al medesimo comma 14:
   alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi.
**25. 64. Rizzetto, Rampelli.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
  al medesimo comma 14:
   alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi
**25. 160. Prataviera, Matteo Bragantini, Galgano, Caon.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
  al medesimo comma 14:
   alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi
**25. 24. Guidesi

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
  al medesimo comma 14:
   alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi
**25. 56. Ginato, Paola Bragantini.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
  al medesimo comma 14:
   alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi
**25. 63. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
  al medesimo comma 14:
   alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi
**25. 78. Leva.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
  al medesimo comma 14:
   alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi
**25. 114. Vignali.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
  al medesimo comma 14:
   alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi
**25. 155. Basso.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
  al medesimo comma 14:
   alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi
**25. 146. Senaldi.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
  al medesimo comma 14:
   alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi
**25. 156. Cani.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
  al medesimo comma 14:
   alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi
**25. 97. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 14, alinea, sostituire le parole: 63 anni, con le seguenti: 62 anni.

  Conseguentemente:
  Dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: “ai commi da 65 a 68” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 65 e 66”.

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare”.
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare”;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare”;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'82 per cento”.

  4. ln deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.».
25. 100. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: 63 anni, aggiungere le seguenti: salvo che per la condizione di cui alla lettera b) per la quale il requisito viene ridotto di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.

  Conseguentemente:
   al comma 21, sostituire il primo periodo con il seguente: Il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 14 a 20 è riconosciuto a domanda nel limite di 310 milioni di euro per l'anno 2017, di 619 milioni di euro per l'anno 2018, di 657 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 472 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per l'anno 2021, di 93 milioni di euro per l'anno 2022 e di 18 milioni di euro per l'anno 2023.
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
25. 171. Sberna.

  Al comma 14, alinea dopo le parole: 63 anni, aggiungere le seguenti: salvo che per la condizione di cui alla lettera b), per la quale il requisito viene ridotto di 1 anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2 , sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
25. 81. Tancredi, Piccone.

  Al comma 14, lettera a) sostituire le parole: 30 anni con le seguenti: 25 anni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi di riserva e speciali» apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 400.000
  2018: – 809.000.
25. 167. Faenzi, Galati, Sottanelli.

  Al comma 14 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
  a-bis) lavoratori artigiani che hanno cessato l'attività, con cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, da almeno dodici mesi e che sono in possesso di anzianità contributiva di almeno 30 anni di cui almeno 5 nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.
25. 12. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri, Arlotti.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.

  Conseguentemente:
   al comma 21, sostituire il primo periodo con il seguente: Il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 14 a 20 è riconosciuto a domanda nel limite di 310 milioni di euro per l'anno 2017, di 619 milioni di euro per l'anno 2018, di 657 milioni di euro per l'anno 2019, di 472 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per l'anno 2021, di 93 milioni di euro per l'anno 2022 e di 18 milioni di euro per l'anno 2023.
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
25. 172. Sberna.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
*25. 60. Rizzetto, Rampelli.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
*25. 21. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
*25. 39. Paola Bragantini, Carra, Mazzoli, Miotto.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
*25. 62. Coccia.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
*25. 111. Vignali.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
*25. 121. Latronico.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
*25. 141. Ricciatti, Pellegrino, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
*25. 148. Senaldi.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
*25. 151. Taricco.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
*25. 163. Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre.

  Al comma 14, lettera b), sostituire le parole: primo grado con le seguenti: secondo grado.

  Conseguentemente;
   all'articolo 81, sopprimere il comma 2.

  alla tabella A;
    voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2017: – 76.000.000;
   2018: – 76.000.000;
   2019: – 76.000.000;
     voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.000.000;
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 4.000.000;
    voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
     voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
      voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
     voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
25. 31. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 14, lettera d) dopo le parole: che svolgono da almeno sei anni in via continuativa aggiungere le seguenti: inclusi anche i periodi di disoccupazione coperti figurativamente.
25. 13. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri.

  Al comma 14, lettera d), sostituire le parole: 36 anni con le seguenti: 35 anni.
25. 8. La XI Commissione.

  Al comma 14, lettera d), aggiungere in fine, il seguente periodo: A tal fine sono utili tutti i periodi di contribuzione figurativa;

  Conseguentemente;
    al comma 21, primo periodo:

    1) sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro;
    2) sostituire le parole: 609 milioni di euro con le seguenti: 659 milioni di euro;
    3) sostituire le parole: 647 milioni di euro con le seguenti: 697 milioni di euro;
    4) sostituire le parole: 462 milioni di euro con le seguenti: 512 milioni di euro;
    5) sostituire le parole: 280 milioni di euro con le seguenti: 330 milioni di euro;
    6) sostituire le parole: 83 milioni di euro con le seguenti: 133 milioni di euro;
    7) sostituire le parole: 8 milioni di euro con le seguenti: 58 milioni di euro;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
25. 9. La XI Commissione.

  Al comma 14, lettera d), aggiungere in fine, il seguente periodo: Per i lavoratori delle lavorazioni dell'amianto, il suddetto periodo minimo di attività si intende maturato, anche in via non continuativa, nell'arco dell'intera vita lavorativa;

  Conseguentemente, all'Allegato C di cui al comma 14, lettera d), dopo la lettera M, aggiungere le seguenti:
   N. Lavoratori marittimi;
   O. Lavoratori impiegati in attività di estrazione, importazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento e smaltimento dell'amianto;
   P. Lavoratori in altezza come indicato nella tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374;
   R. Operai agricoli;
   S. Stuntman;
   T. Operai occupati in attività di stampaggio a caldo che manipolano particolari in acciaio ad alte temperature;
   U. Operatori socio sanitari;
   V. Pescatori imbarcati a bordo, ai sensi dell'articolo 115 del codice della navigazione.
25. 10. La XI Commissione.

  Al comma 14, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: Per gli operai del settore dell'edilizia e delle costruzioni, il suddetto periodo minimo di attività si intende maturato, anche in via non continuativa, nell'arco degli ultimi 12 anni.
25. 11. La XI Commissione.

  Al comma 14, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine sono utili tutti i periodi di contribuzione figurativa.
25. 166. Matarrese, Menorello, Galgano, Librandi.

  Al comma 14, lettera d), sostituire l'Allegato C con il seguente:
   Allegato C
    A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
    B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
    C. Conciatori di pelli e di pellicce;
    D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
    E. Conduttori mezzi pesanti e camion;
    F. Personale delle professioni sanitarie e infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoratore organizzato in turni;
    G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
    H. Professori di scuola pre-primaria e secondaria di primo e secondo grado;
    I. Facchini addetti allo spostamento merci e assimilati;
    L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
    M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
    N. Lavoratori marittimi e portuali;
    O. Operatori socio sanitari.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
25. 143. Scotto, Placido, Airaudo, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 14, lettera d), allegato C, sopprimere la lettera A).

  Conseguentemente:
    all'articolo 31:
    al comma 1, dopo la lettera
a) aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici»;
     sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per effetto di quanto stabilito dai comma 1 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 584,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 586,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 624,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 626,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 623,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 644,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 645,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 651,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 655,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 670,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67;
    dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   g) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare,»;
   h) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   i) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
25. 176. Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 14, lettera d), allegato C, sopprimere la lettera F).

  Conseguentemente:
   all'articolo 31:
    dopo la lettera
a) aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) lavoratori delle professioni sanitarie infermieristiche ospedaliere»;
    sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per effetto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 1084,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 1086,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 1126,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 1123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 1144,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 1145,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1151,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 1155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, dei decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.;
   dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'89 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
25. 177. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 14, lettera d), allegato C, lettera F). dopo la parola: ospedaliere aggiungere le seguenti: pubbliche o private, nonché infermieri e lavoratori del comparto O.S.S. che svolgono la propria attività lavorativa garantendo il servizio di pronta disponibilità anche con turnazione h24 in strutture socio-sanitarie con servizi residenziali diretti alla persona.
25. 2. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 14, lettera d), Allegato C, sostituire la lettera h), con la seguente:
   h)
Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido.
*25. 1. La VII Commissione.

  Al comma 14, lettera d), Allegato C, sostituire la lettera h), con la seguente:
   h) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido.
*25. 53. Ventricelli, Coscia, Damiano, Gnecchi, Blazina, Carocci, Rocchi, Ascani, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato.

  Al comma 14, lettera d), Allegato C, sostituire la lettera h), con la seguente:
   h)
Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido.
*25. 34. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 14, lettera d), Allegato C, dopo la lettera M, aggiungere la seguente:
   N. Il personale civile dell'amministrazione Difesa impiegati presso l'Area Tecnico Industriale della Marina Militare e dell'Aeronautica Militari e dei Poli di Mantenimento dell'esercito Italiano ex esposti all'amianto con certificazione INAIL.

  Conseguentemente:
   al comma 21 sostituire le parole: 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022, e di 8 milioni di euro per l'anno 2023, con le seguenti: 330 milioni di euro per l'anno 2017, di 639 milioni di euro per l'anno 2018, di 637 milioni di euro per l'anno 2019, di 492 milioni di euro per l'anno 2020, di 310 milioni di euro per l'anno 2021, di 113 milioni di euro per l'anno 2022, e di 38 milioni di euro per l'anno 2023;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
25. 117. Duranti, Piras, Carlo Galli, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Ricciatti, Quaranta, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 14, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.
25. 145. Fregolent.

  Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: 1.500 euro con le seguenti: 1.650 euro.

  Conseguentemente:
   all'articolo 74 dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   e) All'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
   f) All'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
   all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
25. 131. Martelli, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  21-bis. Le Aziende del Servizio sanitario nazionale possono consentire il pensionamento anticipato dei loro dirigenti sanitari alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunto almeno un'età pari a 62 anni ed in presenza di un'anzianità contributiva pari a 40 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo, nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui. Durante gli anni dello scivolo, l'importo dell'assegno pensionistico è ridotto del venti per cento fino al conseguimento dell'età pensionabile per legge. Conseguentemente i posti in organico sono soppressi, per essere successivamente riassegnati nella misura di un terzo, da coprire facendo ricorso alle normali procedure concorsuali.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
25. 84. Tancredi, Piccone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  21-bis. Al fine di ampliare le misure di sostegno di cui al comma 21, è istituito, per il medesimo periodo definito dal comma 14, un contributo progressivo di solidarietà a carico dei redditi da pensione, le cui percentuali dì riduzione sono definite in relazione alle seguenti fasce di reddito:
   a) 0,50 per cento per gli superiori a 7 e pari a 10 volte il trattamento minimo;
   b) 0,75 per cento per gli importi superiori a 10 fino a 12 volte il il trattamento minimo;
   c) 1 per cento per gli importi superiori a 12 fino a 14 volte il trattamento minimo;
   d) 1,50 per cento per gli importi superiori a 14 fino a 16 volte il trattamento minimo;
   e) 1,75 per cento per gli importi superiori a 16 fino a 18 volte il trattamento minimo;
   f) 2 per cento per gli importi superiori a 18 fino a 20 volte il trattamento minimo;
   g) 3 per cento per gli importi superiori a 20 fino a 25 volte il trattamento minimo;
   h) 4 per cento per gli importi superiori a 25 fino a 30 volte il trattamento minimo;
   i) 5 per cento per gli importi superiori a 30 fino a 35 volte il trattamento minimo;
   l) 6 per cento per gli importi superiori a 35 fino a 40 volte il trattamento minimo;
   m) 7 per cento per gli importi superiori a 40 fino a 45 volte ii trattamento minimo;
   n) 8 per cento per gli importi superiori a 45 fino a 50 volte il trattamento minimo;
   o) 9 per cento per gli importi superiori a 50 fino a 55 volte il trattamento minimo;
   p) 10 per cento per gli importi superiori a 55 fino a 60 volte il trattamento minimo;
   q) 12 per cento per gli importi superiori a 60 fino a 70 volte il trattamento minimo;
   r) 14 per cento per gli importi superiori a 70 fino a 80 volte il trattamento minimo;
   s) 16 per cento per gli importi oltre 80 volte il trattamento minimo.
25. 93. Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Quota 96).

  1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 1, e in considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui a comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del lo settembre 2016, nel limite massimo di 2.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa dì cui al comma 3.
  3. Ai fini di cui ai precedenti comma 1 e 2 l'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal personale della scuola di cui al comma 1, che intende avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede all'esame delle relative domande, definendo un elenco delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.
  4. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in casi di applicazione dei requisiti per l'accesso ai trattamento pensionistico previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
25. 01. Pannarale, Marcon, Martelli, Airaudo, Placido, Giancarlo Giordano, Melilla, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Riscatto ai fini previdenziali dei corsi legali di studio universitario).

  1. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.
(Corsi universitari di studio).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-nonies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1982, n. 694, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti a Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 9, e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario.
  3. Gli oneri del riscatto per i periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in un'unica soluzione ovvero, su richiesta, fino a 240 rate mensili senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
  4. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione all'inizio dell'attività lavorativa.
  5. La facoltà di riscatto di cui al comma 4, è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo pari alla misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 100 il minimale giornaliero stabilito.
  6. Il contributo erogato per il riscatto è fiscalmente deducibile dall'interessato. Il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento.
  7. I periodi riscattati sono utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i soggetti di cui al comma 1 e al comma 5 anche per il riscatto degli anni di laurea antecedenti alla data di entrata in vigore del presente articolo.
  9. Il beneficio del riscatto degli anni di corso universitario disciplinato ai sensi dei commi da 1 a 8 è riconosciuto, secondo quanto previsto dal comma 2, in seguito alle domande che vengono accolte in ordine di presentazione entro un limite massimo di costo annuale di 500 milioni di euro. A tale onere sì provvede mediante quota parte del gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 10.
  10. Dal 1o gennaio 2017 sono disposte le seguenti misure:
   a) nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso;
   b) all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: “I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche”, sono soppresse».
25. 02. Melilla, Marcon, Pannarale, Giancarlo Giordano, Placido, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  A decorrere dal 1o gennaio 2017, in via transitoria, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, cori modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010. n. 122, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, l'adeguamento dei requisiti anagrafici di accesso anticipato al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, è sospeso per un periodo di 5 anni.

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   d) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   e) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   f) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
25. 08. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «2840,51 euro» sono sostituite dalle parole: «4000,00 euro».

  Conseguentemente:
  all'articolo 81, comma 2, dopo le parole: «300 milioni per l'anno 2017» aggiungere le seguenti: «143 milioni per l'anno 2018 e 210 milioni a decorrere dal 2019»;
   dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 92 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre. 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare,»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dei l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
25. 012. Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: «Alla determinazione di tale limite non concorrono le pensioni spettanti ai figli superstiti minori o inabili».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 164 milioni per l'anno 2017, 106 milioni per l'anno 2018 e 126 milioni a decorrere dall'anno 2019.
25. 013. Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. In via sperimentale i lavoratori cassaintegrati inoccupati che intraprendono un'attività imprenditoriale sono esenti dalie imposte sui redditi per i primi due periodi di imposta, elevato a quattro anni nei caso di assunzione di almeno tre dipendenti a tempo indeterminato entro un anno dall'avvio dell'attività. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente:
   all'articolo 89, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari fino a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017, Entro la data dei 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  alla tabella A:
     voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2017: – 76.000.000;
   2018: – 76.000.000;
   2019: – 76.000.000;
     voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.000.000;
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 4.000.000;
    voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
     voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
      voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
     voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
25. 015. Caparini, Guidesi.

ART. 26.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 1, comma 288, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017».

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «115 milioni di euro per l'anno 2017, 485 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
26. 1. Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Damiano, Incerti, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Gnecchi.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di pensioni sociali e minime).

  1. Con decorrenza dal 1o gennaio 2017 e per gli anni 2017, 2018 e 2019 per i titolari di reddito derivante esclusivamente da pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, ovvero di assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'importo della pensione o dell'assegno sociale è incrementato a 550 euro mensili per l'anno 2017 e a 600 euro mensili a partire dal 1o gennaio 2018; per i titolari di pensioni minime Inps, per i titolari di una pensione integrata al minimo, appartenenti all'AGO e ai regimi sostitutivi e esclusivi nonché dei trattamenti di invalidità, vecchiaia e superstiti l'importo dell'assegno minimo è incrementato a 650 euro mensili per tredici mensilità. All'onere derivante dagli incrementi di cui al comma 1 del presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei comma 2.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le risorse rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 3.
  3. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 è abrogato.
26. 03. Airaudo, Franco Bordo, Scotto, Marcon, Melilla, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

ART. 28.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Interventi per i lavoratori affetti da malattie asbesto correlate).

  1. Tutti i lavoratori affetti da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti dall'INAIL di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, hanno diritto ad essere collocati in pensione secondo le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, in assenza di qualsiasi limite, di grado di inabilità e di anzianità anagrafica e contributiva, e con effetto immediato, e con quantificazione degli importi della prestazione, nella misura dell'80 per cento della media delle retribuzioni percepite per attività di lavoro, con rivalutazione in base agli indici ISTAT.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
28. 01. La XI Commissione.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Prestazioni previdenziali).

  1. I benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori di stabilimenti chimici presenti sul territorio nazionale esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2017. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1 con l'individuazione degli stabilimenti in cui si è esposti al rischio chimico e dei lavoratori interessati dall'assegnazione dei benefìci, nell'ambito delle disponibilità autorizzate nel medesimo comma 1.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000;
28. 05. Bratti, Castricone.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Al comma 12 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995 n. 335 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo», sono sostituite dalle seguenti: «all'atto del compimento del requisito di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, vigente al momento della decorrenza della pensione di inabilità»;
   b) le parole: «superiore a 40 anni» sono sostituite dalle seguenti: «superiore al requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata di anzianità, vigente all'atto della decorrenza della pensione di inabilità».

  2. Il comma 15 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n. 335 è sostituito dal seguente:
   «15. Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore al requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata di anzianità, vigente all'atto della decorrenza della pensione di inabilità, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del requisito di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, vigente al momento della decorrenza della pensione di inabilità dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, relativo all'età di 65 anni.».

  3. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, nella lettera a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   a) per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione è pari alla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data del compimento del requisito di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, vigente al momento della decorrenza della pensione di inabilità dell'interessato. In ogni caso, non potrà essere computata una anzianità contributiva superiore al requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata di anzianità, vigente all'atto della decorrenza della pensione di inabilità;
   b) per l'iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione è costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato al compimento dei requisito dell'età per la pensione di vecchiaia, vigente al momento della decorrenza della pensione di inabilità dell'interessato, considerando il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data del raggiungimento di detto requisito, coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello vigente per l'accesso alla pensione anticipata di anzianità nell'anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
28. 016. Argentin, Boccadutri, Melilli.

ART. 29.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
*29. 1. La XI Commissione.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
*29. 16. Polverini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019..
*29. 17. Palese, Corsaro, De Girolamo.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal comma 10 del medesimo articolo 24 aggiungere le seguenti: o sia in possesso dei requisiti contributivi e anagrafici previsti dall'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
**29. 2. La XI Commissione.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal comma 10 del medesimo articolo 24 aggiungere le seguenti: o sia in possesso dei requisiti contributivi e anagrafici previsti dall'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
**29. 7. Baruffi, Giacobbe, Damiano, Albanella, Arlotti, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Gnecchi, Antezza, Vico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: adeguata agli incrementi fino a: legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, sopprimere il comma 2;

   alla tabella A;

     voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 76.000.000;
   2018: – 76.000.000;
   2019: – 76.000.000;

     voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.000.000;
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 4.000.000;

    voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.

     voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
      voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
     voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
29. 5. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto;

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 280 milioni di euro per l'anno 2017, 290 milioni di euro per l'anno 2018, 280 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
29. 9. Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Gnecchi, Antezza, Vico.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-septies dell'articolo 12 della legge 30 luglio 2010 n. 122 è soppresso.

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
29. 15. Airaudo, Franco Bordo, Scotto, Marcon, Melilla, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977 n. 284 si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità del Servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969 n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costruita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente regolato dai diritto privato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 8.000.000;
   2019: – 8.000.000.
29. 20. Francesco Saverio Romano, Abrignani, Aiello.

  Aggiungere , in fine, il seguente comma:
  5. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1991 n. 274, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di studio per il conseguimento degli attestati per l'abilitazione alla professione di tecnico di radiologia medica, disciplinati ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103, a prescindere dal conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
29. 3. La XI Commissione.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Lavoratori invalidi).

  1. A decorrere dall'anno 2017 agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 60 per cento o rientrante tra le prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è riconosciuto, a loro richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi.

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 150 milioni.
   alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 50.000.000;
    2018: – 50.000.000;
    2019: – 55.000.000.
29. 01. Palladino, Menorello, Librandi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni per favorire lo sviluppo dei fondi pensione e la previdenza complementare).

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema dei fondi pensione e promuovere la semplificazione dei relativi meccanismi in favore dei cittadini e della collettività, ottimizzandone l'utilizzo e l'impiego anche mediante appositi investimenti finalizzati alla crescita del Paese, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli strumenti propri della garanzia in favore dei fondi pensione e degli altri enti previdenziali che investano parte delle proprie risorse per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.
  2. Ai fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati alla crescita del Paese, quali la realizzazione di infrastrutture o di opere pubbliche, ovvero la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è garantito oltre alla restituzione a scadenza dell'intero capitale, anche il 75 per cento del rendimento pattuito, ove lo stesso non fosse perseguibile per intero. Con decreto di cui al precedente comma 1, sono individuate a tal fine, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.
  3. Per il sostegno delle misure indicate dai precedenti commi 2 e 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, adottano iniziative dirette a favorire gli investimenti di cui al comma 2 del presente articolo, previa analisi e valutazione da parte del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: «Previdenza Italia» istituito in data 21 febbraio 2011, al fine di realizzare un adeguato e stabile rendimento economico – finanziario di quota parte dei fondi di garanzia. Al predetto Comitato sono attribuiti compiti di analisi e valutazione degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, da parte dei fondi pensione e degli enti previdenziali interessati. Al Comitato è affidato il compito di coordinare le iniziative di promozione e informazione poste in essere dai fondi pensione e dagli enti e associazioni previdenziali interessati, nonché di consorziare le iniziative di investimento dei fondi pensione che per dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare, autonomamente, le iniziative medesime.
  4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in favore del Comitato di cui al precedente comma e per i successivi anni 2018 e 2019 è assegnato un contributo di 4 milioni di euro, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300, con la seguente: 296.
29. 03. Tancredi.

ART. 30.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.
  2. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69, le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
*30. 1. Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.
  2. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69, le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
*30. 61. Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: a 41 anni aggiungere le seguenti: , salvo che per i lavoratori di cui alla lettera b) per i quali l'anzianità contributiva necessaria si riduce ulteriormente di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita,.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

     b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
     al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: di 360 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: per ciascuna delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 del presente articolo di 90 milioni di euro per l'anno 2017, di 137,50 milioni di euro per l'anno 2018, di 142,5 milioni di euro per l'anno anno 2019 e di 147,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 270 milioni di euro.
30. 2. Binetti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: a 41 anni aggiungere le seguenti:, salvo che per i lavoratori di cui alla lettera b) per i quali l'anzianità contributiva necessaria si riduce ulteriormente di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita,
*30. 19. Rizzetto, Rampelli.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: a 41 anni aggiungere le seguenti:, salvo che per i lavoratori di cui alla lettera b) per i quali l'anzianità contributiva necessaria si riduce ulteriormente di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita,
*30. 40. Latronico.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: a 41 anni aggiungere le seguenti:, salvo che per i lavoratori di cui alla lettera b) per i quali l'anzianità contributiva necessaria si riduce ulteriormente di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita,
*30. 44. Ricciatti, Pellegrino, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: a 41 anni aggiungere le seguenti:, salvo che per i lavoratori di cui alla lettera b) per i quali l'anzianità contributiva necessaria si riduce ulteriormente di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita,
*30. 58. Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 mesi con le seguenti: tre mesi.
30. 23. Polverini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ovvero hanno cessato definitivamente l'attività artigianale con chiusura della partita IVA, cancellazione dall'albo e dal registro delle imprese artigiane.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo 30, comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: 360 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2017, di 600 milioni di euro per l'anno 2018, di 620 milioni di euro per l'anno 2019 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
30. 15. Gribaudo.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104;
*30. 16. Rizzetto, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
*30. 41. Latronico.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104;
*30. 45. Ricciatti, Pellegrino, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 2.
**30. 24. Rizzetto, Rampelli.

  Sopprimere comma 2.
**30. 21. Polverini.

  Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'accertamento della presenza nel nucleo familiare di uno o più figli disoccupati.
30. 38. Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 600 milioni di euro per l'anno 2018 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
30. 9. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 6, sostituire le parole: , subordinato o autonomo, con la seguente: subordinato.
30. 60. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz, Bueno.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Opzione donna).

  1. All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018». Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.

  Conseguentemente, alla Tabella A:
   alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 76.000.000;
    2018: – 76.000.000;
    2019: – 76.000.000.
   alla voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 4.000.000;
    2018: – 4.000.000;
    2019: – 4.000.000.
   alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 1.000.000;
    2018: – 1.000.000;
    2019: – 1.000.000.
   alla voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 10.000.000;
    2018: – 10.000.000;
    2019: – 10.000.000.
    alla voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 3.000.000;
    2018: – 3.000.000;
    2019: – 3.000.000.
    alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 5.000.000;
    2018: – 5.000.000;
    2019: – 5.000.000.
    alla voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 5.000.000;
    2018: – 5.000.000;
    2019: – 5.000.000.
    alla voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 5.000.000;
    2018: – 5.000.000;
    2019: – 5.000.000.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
   18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
30. 01. Simonetti, Guidesi, Fedriga.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Lavoratori autonomi precoci).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 30 si applicano anche ai titolari e coadiuvanti familiari di aziende agricole situate nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  2. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento di cui al comma 1 è riconosciuto a domanda nei limiti e nelle modalità di cui all'articolo 30, comma 5.
30. 03. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 31.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, è aggiunta, infine, la seguente categoria: «lavori inerenti impianti a fune»: ed in particolare delle attività di ispezione e manutenzione, conduzione mezzi battipista e motoslitte, innevamento artificiale, conduzione di mezzi d'opera e servizio di soccorso sulle piste.».

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo 31, comma 2, sostituire le parole da: 84,5 milioni di euro a: 170,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 con le seguenti: 134,5 milioni di euro per l'anno 2017, 120,0 milioni di euro per l'anno 2018, 173,1 milioni di euro per l'anno 2019, 176,0 milioni di euro per l'anno 2020,172,1 milioni di euro per l'anno 2021, 200,8 milioni di euro per l'anno 2022, 201,9 milioni di euro per l'anno 2023, 211,1 milioni di euro per l'anno 2024, 216,1 milioni di euro per l'anno 2025, 237,1 milioni di euro a decorrere dal 2026;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 165,5 milioni di euro per l'anno 2017, 180,0 milioni di euro per l'anno 2018, 126,9 milioni di euro per l'anno 2019,124,0 milioni di euro per l'anno 2020, 127,9 milioni di euro per l'anno 2021, 99,2 milioni di euro per l'anno 2022, 98,1 milioni di euro per l'anno 2023, 88,9 milioni di euro per l'anno 2024, 83,9 milioni di euro per l'anno 2025, 62,9 milioni di euro a decorrere dal 2026.
31. 17. Marguerettaz, Dellai, Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre, Gnecchi, Borghi.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;
   b) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
    «b-bis) entro il 1o marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso dell'anno 2017;
    b-ter) entro il 1o maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1o gennaio 2018.».
31. 6. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri, Arlotti.

  Al comma 3, dopo le parole: attuazione del presente articolo aggiungere le seguenti: nonché ai fini di una puntuale specifica delle mansioni di cui alla tabella A di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, per le quali è previsto l'accesso anticipato al pensionamento e al fine di semplificare la documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio.
*31. 1. La XI Commissione.

  Al comma 3, dopo le parole: attuazione del presente articolo aggiungere le seguenti: nonché ai fini di una puntuale specifica delle mansioni di cui alla tabella A di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, per le quali è previsto l'accesso anticipato al pensionamento e al fine di semplificare la documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio.
*31. 2. Rostellato, Venittelli, Iacono, Ribaudo, Crivellari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le aziende del servizio sanitario nazionale possono consentire il pensionamento anticipato dei loro dirigenti sanitari alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunto almeno un'età pari a 62 anni ed in presenza di un'anzianità contributiva pari a 40 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo. Durante gli anni dello scivolo, l'importo dell'assegno pensionistico è ridotto del venti per cento fino al conseguimento dell'età pensionabile per legge. Conseguentemente i posti in organico sono soppressi, per essere successivamente riassegnati nella misura di un terzo, da coprire facendo ricorso alle normali procedure concorsuali.

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
31. 18. Marcolin, Galati, Sottanelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono soppresse le parole: «In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 299,4 milioni di euro.
31. 5. Gribaudo, Patrizia Maestri, Incerti, Paris, Rotta, Albanella, Miccoli, Cenni.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Quota 96).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, accede al trattamento pensionistico, – nel limite massimo di 2.000 soggetti e nel limite di spesa di 20 milioni per l'anno 2017 e di 55 milioni per l'anno 2018 – il personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  2. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 280 milioni di euro annui per l'anno 2017, 245 milioni di euro annui per l'anno 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
31. 05. Ciprini, Marzana, Cominardi, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Fondo per le politiche di sistemazione logistica e di supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli).

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le politiche di sistemazione logistica e di supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, di cui alla legge 29 ottobre 2016, n. 199, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 290 milioni di euro per l'anno 2017, 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*31. 01. La XI Commissione.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Fondo per le politiche di sistemazione logistica e di supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli).

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le politiche di sistemazione logistica e di supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, di cui alla legge 29 ottobre 2016, n. 199, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 290 milioni di euro per l'anno 2017, 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*31. 09. Miccoli, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Giacobbe, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Gnecchi.

ART. 32.

  Dopo il comma 1, agg il seguente:
  «2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.
  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti riduzioni:
   2017: – 81.178.830;
   2018: – 181.591.830;
   2019: – 166.321.830.
32. 1. Sottanelli, Rabino, D'Agostino, Vezzali.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis, All'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, dopo le parole: «istituti svizzeri di prepensionamento» aggiungere le seguenti: «, nonché le rendite da infortunio non professionale».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 275 milioni di euro.
32. 3. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz, Borghi.

ART. 33.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
   «a) nel limite di 8.000 soggetti, ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipologia finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che prevedevano l'eventualità alla mobilità a fine CIGS, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, intervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma;».
33. 50. Airaudo, Fassina, Placido, Martelli, Duranti, Piras, Carlo Galli, Marcon, Melilla, Placido, Ricciatti, Quaranta, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Ferrara, Folino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le parole: nel limite di 8.000 soggetti, aggiungere le seguenti: ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo, finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che abbiano comportato, senza soluzione di continuità, la successiva collocazione in mobilità,
*33. 1. La XI Commissione.

  Al comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le parole: nel limite di 8.000 soggetti, aggiungere le seguenti: ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo, finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che abbiano comportato, senza soluzione di continuità, la successiva collocazione in mobilità,
*33. 55. Airaudo, Fassina, Placido, Martelli, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
33. 2. La XI Commissione.

  Al comma 3, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole: intervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge. Per le lavoratrici collocate in mobilità di cui alla presente lettera non trovano applicazione l'aspettativa di vita e l'innalzamento del requisito anagrafico disposto dalla legge n. 111 del 2011, per il solo raggiungimento del previgente requisito ai fini dell'accesso alla salvaguardia, ma non ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2017, 260 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, 270 milioni di per gli anni 2020 e 2021, 280 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, 290 milioni di euro per l'anno 2024 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
33. 30. Giacobbe, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Gnecchi.

  Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: settantaduesimo con la seguente: ottantaquattresimo.
*33. 3. La XI Commissione.

  Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: settantaduesimo con la seguente: ottantaquattresimo.
*33. 38. Polverini.

  Al comma 3, lettera e), dopo le parole: al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere le seguenti: e al coniuge.
33. 4. La XI Commissione.

  Al comma 3, lettera f), sostituire la parola: settantaduesimo con la seguente: ottantaquattresimo.
*33. 5. La XI Commissione.

  Al comma 3, lettera f), sostituire la parola: settantaduesimo con la seguente: ottantaquattresimo.
*33. 37. Polverini.

  Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   «f-bis) nel limite di 400 soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantadue settimane di contributi volontari accreditati o accreditabili, che non abbiano svolto attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che maturino i requisiti entro il 6 gennaio 2019.»
33. 40. Rizzetto, Rampelli.

  Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   «f-bis) nel limite di 5000 soggetti e nel limite di spesa di 33 milioni di euro annui, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a qualunque titolo entro il 31 dicembre 1992, qualora possano far valere almeno quindici anni di contributi versati, anche senza contribuzione volontaria né iscrizione a contribuzione volontaria, rientranti nelle deroghe sancite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera, pari a 33 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
33. 35. Rizzetto, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il comma:
  3-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro.
*33. 6. La XI Commissione.

  Dopo il comma 3, aggiungere il comma:
  3-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro.
*33. 21. Incerti, Giacobbe, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Gnecchi, Fabbri.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: dell'articolo 24 del decreto-legge fino alla fine del comma con le seguenti: degli articoli 12-bis e 12-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 122 del 30 maggio 2010, come modificato dal decreto-legge n. 98 del 2011 e dal decreto-legge n. 136 del 13 agosto 2011, e prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
33. 39. Rizzetto, Rampelli.

  Al comma 9, sopprimere le parole: e, conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono soppressi i primi tre periodi e gli ultimi due periodi.
33. 8. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 295, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «legge 5 agosto 1981, n. 416,» sono aggiunte le seguenti: «o in mobilità derivante da cessazione di azienda».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000.
33. 29. Tullo.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243).

  1. A seguito dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, terzo e quarto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al medesimo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016»;
   b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dalle lavoratrici di cui al primo periodo del presente comma, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet in forma aggregata, al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento degli oneri previsti per l'attuazione del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire della facoltà di cui al medesimo periodo.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
33. 01. La XI Commissione.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243).

  All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016»;
   b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dalle lavoratrici di cui al primo periodo del presente comma, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito Internet in forma aggregata, al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento degli oneri previsti per l'attuazione del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire della facoltà di cui al medesimo periodo.»;
   c) all'ultimo periodo dopo le parole «verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate», le parole «per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione» sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente per la prosecuzione della medesima sperimentazione».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
33. 015. Andrea Maestri, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Criteri di determinazione del computo del patrimonio mobiliare ai fini ISEE per usufruire delle prestazioni e dei servizi alla collettività).

  1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto previsto all'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, ai fini del computo del patrimonio mobiliare, di cui all'articolo 5, comma 4, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non si tiene conto del valore dei depositi aventi ad oggetto i libretti di prestito sociale nel caso in cui l'emittente sia sottoposto a procedura concorsuale.
*33. 02. La XII Commissione.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Criteri di determinazione del computo del patrimonio mobiliare ai fini ISEE per usufruire delle prestazioni e dei servizi alla collettività).

  1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto previsto all'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, ai fini del computo del patrimonio mobiliare, di cui all'articolo 5, comma 4, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non si tiene conto del valore dei depositi aventi ad oggetto i libretti di prestito sociale nel caso in cui l'emittente sia sottoposto a procedura concorsuale.
*33. 04. Coppola, Boccadutri, Piazzoni.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti i termini, presso le sedi INAIL regionali, con domanda, da presentarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il rilascio delle certificazioni di esposizione all'amianto relativamente ai lavoratori, anche pensionati o in mobilità non coperti dagli atti di indirizzo ministeriale successivi alla data dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257. Tale certificazione è rilasciata esclusivamente su documentazione prodotta dal lavoratore in funzione della tipologia delle lavorazioni svolte, ove vi sia un elevato grado di probabilità di esposizione ricavabile anche dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro nonché dalla durata della prestazione lavorativa.
  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentement,e all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 295 milioni di euro.
33. 07. Piras, Duranti, Capelli, Pes, Vargiu, Giovanna Sanna, Ricciatti, Quaranta, Melilla, Marcon, Airaudo, Placido, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. La legge 11 giugno 1974 n. 252 è abrogata; sono esclusi effetti retroattivi per coloro che hanno acquisito legittimamente il diritto al trattamento pensionistico ivi previsto.
33. 017. Rizzetto, Rampelli.

ART. 34.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno).

  1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati aventi sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ovvero del 40 per cento per le assunzioni di donne, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 2.450 euro su base annua, ovvero pari a 3.250 euro su base annua per le assunzioni di donne. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:
   a) nel limite di 0,3 milioni di euro per l'anno 2017, 0,7 milioni di euro per l'anno 2018, 0,003 milioni di euro per l'anno 2019, per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti;
   b) nel limite di 0,45 milioni di euro per l'anno 2017, 2,3 milioni di euro per l'anno 2018, 0,25 milioni di euro per l'anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1o gennaio 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2017, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2016 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2016.

  3. L'esonero contributivo di cui al comma 2 è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 2, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 1 o 2, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
  5. L'efficacia della misura di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 100 milioni di euro per l'anno 2017, di 60 milioni di euro per l'anno 2018, di 298,24 milioni di euro per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
   b) alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 8.500.000;
   2018: – 86.000.000;
34. 01. Valeria Valente, Roberta Agostini, Albanella, Blazina, Bruno Bossio, Carloni, Carocci, Cenni, Centemero, Cimbro, Coccia, Cominelli, Di Salvo, Duranti, Cinzia Maria Fontana, Fregolent, Galgano, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Iacono, Incerti, Iori, Locatelli, Patrizia Maestri, Malisani, Manzi, Mariani, Mariano, Milanato, Miotto, Mongiello, Moretto, Fitzgerald Nissoli, Pannarale, Pes, Petrenga, Pollastrini, Polverini, Quartapelle Procopio, Ricciatti, Rossomando, Rostellato, Rubinato, Schirò, Sereni, Simoni, Terrosi, Tidei, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Marchi, Paris.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.
(Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno).

  1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati aventi sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ovvero del 40 per cento per le assunzioni di donne, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 2.450 euro su base annua, ovvero pari a 3.250 euro su base annua per le assunzioni di donne. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:
   a) nel limite di 0,3 milioni di euro per l'anno 2017, 0,7 milioni di euro per l'anno 2018, 0,003 milioni di euro per l'anno 2019, per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti;
   b) nel limite di 0,45 milioni di euro per l'anno 2017, 2,3 milioni di euro per l'anno 2018, 0,25 milioni di euro per l'anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1o gennaio 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2017, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2016 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2016.

  3. L'esonero contributivo di cui al comma 2 è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 2, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 1 o 2, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
  5. L'efficacia della misura di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

  Conseguentemente,
   a) all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 95 milioni di euro per l'anno 2017, di 60 milioni di euro per l'anno 2019, di 298 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
   b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2017: – 3.750.000;
   2018: – 86.000.000;
   2019: – 5.253.000.
34. 06. Valeria Valente, Roberta Agostini, Albanella, Blazina, Bruno Bossio, Carloni, Carocci, Cenni, Cimbro, Centemero, Coccia, Cominelli, Di Salvo, Duranti, Cinzia Maria Fontana, Fregolent, Galgano, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Iacono, Incerti, Iori, Locatelli, Patrizia Maestri, Malisani, Mannino, Mariani, Mariano, Milanato, Miotto, Mongiello, Moretto, Fitzgerald Nissoli, Pannarale, Pes, Petrenga, Pollastrini, Polverini, Quartapelle Procopio, Ricciatti, Rossomando, Rostellato, Rubinato, Schirò, Sereni, Simoni, Terrosi, Tidei, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Stella Bianchi, Fabbri, Nicchi.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno).

  1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati aventi sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ovvero del 40 per cento per le assunzioni di donne, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 2.450 euro su base annua, ovvero pari a 3.250 euro su base annua per le assunzioni di donne. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ovvero di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:
   a) nel limite di 0,3 milioni di euro per l'anno 2017, 0,7 milioni di euro per l'anno 2018, 0,003 milioni di euro per l'anno 2019, per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti;
   b) nel limite di 0,45 milioni di euro per l'anno 2017, 2,3 milioni di euro per l'anno 2018, 0,25 milioni di euro per l'anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1o gennaio 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2017, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2016 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2016.

  3. L'esonero contributivo di cui al comma 2 è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 2, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 1 o 2, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
  5. L'efficacia della misura di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 100 milioni di euro per l'anno 2017, di 60 milioni di euro per l'anno 2018, di 297,94 milioni di euro per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
   b) alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 50.050.000;
   2018: – 159.900.000;
34. 02. Covello, Marchi, Tartaglione, Raciti, Magorno, Pinna, Greco, Fusilli, Famiglietti, Vico, Pes, Antezza, Venittelli, D'Incecco, Ginefra, Cardinale, Oliverio, Battaglia, Bruno Bossio, Censore, Aiello, Barbanti, Sgambato, Tino Iannuzzi, Manfredi, Capozzolo, Cuomo, Palma, Mariano, Capone, Amoddio, Burtone, Iacono, Culotta, Albanella, Schirò, Giovanna Sanna, Mura, Francesco Sanna, Amato.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa).

  1. È riconosciuta l'applicazione dei requisiti di accesso e il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, ai dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV S.p.A.), appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa, iscritti presso l'INPS-Gestione Privata e INPS-Gestione Pubblica (ex-INPDAP), ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279.
  2. La gestione delle attività pensionistiche relative a tutto il personale non dirigente di ENAV S.p.A. saranno disciplinate da INPS-Gestione Pubblica (ex-INPDAP) in deroga a quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, della legge 21 dicembre 1996, n. 665.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 285 milioni.
34. 05. Di Salvo, Simoni, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Gnecchi.

ART. 35.

  Al comma 2, dopo le parole: processi di ristrutturazione e fusione, aggiungere le seguenti: che comportano rilevanti esuberi di personale,
35. 21. Dell'Aringa.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Gli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure in forma associata attraverso l'Associazione degli enti previdenziali privati – AdEPP, anche attraverso la costituzione di un apposito Fondo, destinano annualmente il 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, per il sostegno all'esercizio della libera professione ed al reddito.
  4-ter. Il comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.000.000;
   2018: – 8.000.000;
   2019: – 15.000.000.
35. 19. Fregolent, D'Alessandro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito e del credito cooperativo compresa fra quelle di cui al comma 2 assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui all'articolo 12 «Sezione Emergenziale» di cui, rispettivamente, ai decreti ministeriali 20 giugno 2014, n. 82761, e 28 luglio 2014, n. 83486, il trattamento residuo di spettanza del lavoratore, ivi compresa la contribuzione correlata, andrà a favore dell'azienda che assume sino al termine dei 24 mesi di durata dell'assegno.
35. 13. Airaudo, Fassina, Paglia, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Esonero dal contributo di licenziamento).

  1. All'articolo 2, comma 34, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2013».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262 milioni.
35. 01. La XI Commissione.

  Dopo l'articolo 35, inserire seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga Ticket Licenziamento).

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2017». Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 37,8 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
35. 043. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Interventi in materia di politiche del lavoro).

  1. A carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, ai seguenti interventi:
   a) il fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
   b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce l'interconnessione dei sistemi informativi dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro attraverso l'implementazione di una infrastruttura tecnologica denominata «Nodo di coordinamento nazionale», che garantisce l'interconnessione delle banche dati in materia di lavoro e i flussi informativi con altri soggetti istituzionali, secondo le regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Al fine di implementare il «Nodo di coordinamento nazionale» è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 con incremento degli appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   c) per consentire all'Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di svolgere le proprie funzioni istituzionali, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2017;
   d) il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017;
   e) gli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017 e, a tal fine, è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. All'articolo 32, comma 3, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo le parole: «sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016» sono inserite le seguenti: «e di 27 milioni di euro per l'anno 2017»;
   f) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, le parole: «euro 15 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti «euro 30 milioni annui»;
   g) al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017.
*35. 02. La XI Commissione.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Interventi in materia di politiche del lavoro).

  1. A carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, ai seguenti interventi:
   a) il fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
   b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce l'interconnessione dei sistemi informativi dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro attraverso l'implementazione di una infrastruttura tecnologica denominata «Nodo di coordinamento nazionale», che garantisce l'interconnessione delle banche dati in materia di lavoro e i flussi informativi con altri soggetti istituzionali, secondo le regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Al fine di implementare il «Nodo di coordinamento nazionale» è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 con incremento degli appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   c) per consentire all'Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di svolgere le proprie funzioni istituzionali, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2017;
   d) il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017;
   e) gli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017 e, a tal fine, è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. All'articolo 32, comma 3, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo le parole: «sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016» sono inserite le seguenti: «e di 27 milioni di euro per l'anno 2017»;
   f) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, le parole: «euro 15 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti «euro 30 milioni annui»;
   g) al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017.
*35. 053. Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Gnecchi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Congedo per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere).

  1. Il diritto all'astensione dal lavoro di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è riconosciuto alle lavoratrici autonome nella misura massima di tre mesi.
  2. Durante il periodo di congedo di cui al comma 1, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 297 milioni.
**35. 03. La XI Commissione.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Congedo per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere).

  1. Il diritto all'astensione dal lavoro di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è riconosciuto alle lavoratrici autonome nella misura massima di tre mesi.
  2. Durante il periodo di congedo di cui al comma 1, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 297 milioni.
**35. 023. Gribaudo, Roberta Agostini, Albanella, Blazina, Bruno Bossio, Carloni, Carocci, Cenni, Centemero, Cimbro, Coccia, Cominelli, Di Salvo, Duranti, Cinzia Maria Fontana, Fregolent, Galgano, Giacobbe, Gnecchi, Giuliani, Iacono, Incerti, Iori, Locatelli, Patrizia Maestri, Malisani, Mannino, Manzi, Mariani, Mariano, Milanato, Miotto, Mongiello, Moretto, Fitzgerald Nissoli, Pannarale, Pes, Petrenga, Pollastrini, Polverini, Quartapelle Procopio, Ricciatti, Rossomando, Rostellato, Rubinato, Schirò, Sereni, Simoni, Terrosi, Tidei, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Stella Bianchi, Fabbri, Garavini, Nicchi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Durata delle prestazioni della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali).

  1. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2017, limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 di tale articolo relativamente alle prestazioni di disoccupazione fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a dodici settimane. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
35. 04. La XI Commissione.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga DIS-COLL).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 246 milioni di euro per l'anno 2017, 276 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
*35. 05. La XI Commissione.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga DIS-COLL).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 246 milioni di euro per l'anno 2017, 276 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
*35. 048. Gribaudo, Damiano, Patrizia Maestri, Arlotti, Di Salvo, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Incerti, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Gnecchi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni in materia di finanziamenti per la povertà).

  1. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, vengono adottati, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2017, nuovi criteri di accesso alla misura di contrasto alla povertà di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, definiti mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel predetto Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
35. 06. Covello, Marchi, Tartaglione, Raciti, Magorno, Pinna, Greco, Fusilli, Famiglietti, Vico, Pes, Antezza, Venittelli, D'Incecco, Ginefra, Cardinale, Oliverio, Battaglia, Bruno Bossio, Censore, Aiello, Barbanti, Sgambato, Tino Iannuzzi, Manfredi, Capozzolo, Cuomo, Palma, Mariano, Capone, Amoddio, Burtone, Iacono, Culotta, Albanella, Schirò, Giovanna Sanna, Mura, Francesco Sanna, Amato.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori dell'amianto).

  1. Per i lavoratori che hanno prestato la loro attività in processi produttivi legati all'amianto, nei comuni che presentano un tasso di mortalità per patologie asbesto correlate significativamente superiore a quello medio nazionale, individuati con decreto del Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
  2. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, 60 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  3. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di rivalutazione contributiva e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 2, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di riconoscimento del beneficio.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 270 milioni di euro per l'anno 2017, 240 milioni di euro per l'anno 2018, 220 milioni per l'anno 2019, 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
35. 07. Blazina, Boccuzzi, Giacobbe, Albanella, Brandolin, Tullo.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Incremento fondi per le scuole di specializzazione fino a concorrenza di 9.000 posti annui).

  1. Al fine di incrementare i fondi per la formazione dei medici specialisti fino al raggiungimento del numero di 9.000 posti annui, il finanziamento statale dei contratti di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per i medici in formazione specialistica è aumentato di 100 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
35. 08. Binetti.

  Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga dei contratti a tempo determinato degli Enti locali della Regione Siciliana).

  1. Il termine del 31 dicembre 2015 di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, già differito al 31 dicembre 2016 dall'articolo 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è differito al 31 dicembre 2017. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al quarto periodo, le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016» e le parole: «fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2017», al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2017»; dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga può essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per l'anno 2017, agli enti territoriali di cui al primo periodo del presente comma, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 280 milioni.
35. 017. Riccardo Gallo, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 35, inserire seguente:

Art. 35-bis.
(Norme in materia di localizzazione e svolgimento dei servizi di call center).

  «Art. 1. L'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:
   Art. 24-bis. – 1. Le misure del presente articolo si applicano alle attività svolte da call center indipendentemente dal numero di dipendenti occupati.

  2. Qualora un operatore economico decida di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non sia membro dell'Unione europea, deve darne comunicazione, almeno trenta giorni prima del trasferimento:
   a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché all'ispettorato nazionale del lavoro a decorrere dalla data della sua effettiva operatività a seguito dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, indicando i lavoratori coinvolti;
   b) al Ministero dello sviluppo economico, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico ed utilizzate per i suddetti servizi delocalizzati;
   c) al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le misure adottate per il rispetto della legislazione nazionale, ed in particolare delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di registro pubblico delle opposizioni istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

  3. Gli operatori economici che, antecedentemente all'entrata in vigore della presente norma, hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non sia membro dell'Unione europea, devono darne comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 nel termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico ed utilizzate per i suddetti servizi delocalizzati. La omessa o tardiva comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo.
  4. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nei settore dei call center, qualunque tipologia di beneficio, anche fiscale o previdenziale, ivi compresi quelli previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, non può essere erogato ad operatori economici che delocalizzano le attività di call center in Paesi che non siano membri dell'Unione europea.
  5. Quando un cittadino effettua una chiamata ad un call center deve essere informato preliminarmente sul Paese in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato e, in caso della localizzazione dell'operatore in un Paese che non sia membro dell'Unione europea, della possibilità di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o dell'Unione europea, di cui deve essere garantita l'immediata disponibilità nell'ambito della medesima chiamata.
  6. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche quando un cittadino è destinatario di una chiamata da un call center.
  7. La omessa o tardiva comunicazione di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), la sanzione è irrogata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, dalla data della sua effettiva operatività, dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), la sanzione è irrogata, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Garante per la protezione dei dati personali. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione; l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 4 e 5 e l'irrogazione della relativa sanzione spettano al Ministero dello sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 161 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, ove la mancata informazione di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo integri, altresì, la violazione di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine dì consentire l'applicazione delle predette disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Garante per la protezione dei dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione.
  8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché di quanto previsto dall'articolo 130 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il soggetto che abbia affidato lo svolgimento di propri servizi ad un call center esterno, o nell'interesse del quale comunque operi un call center, è considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera f), e 28 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003 ed è conseguentemente responsabile in solido con il soggetto gestore del call center. La constatazione della violazione può essere notificata all'affidatario estero per il tramite del committente.
  9. Qualunque operatore economico che svolge o si avvale di servizi di call center è tenuto a comunicare, nel termine di 10 giorni, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico o del Garante per la protezione dei dati personali, la localizzazione del call center destinatario della chiamata, o da quale origina la stessa, nonché il volume di traffico telefonico effettuato. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni violazione.
  10. Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che procedono ad affidamenti di servizi ad operatori di call center l'offerta migliore è determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  11. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali devono, nel termine di 60 giorni a decorrere alla data di entrata in vigore della presente legge, iscriversi presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando, altresì, tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico ed utilizzate per i suddetti servizi. Tale obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio.
  12. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 11 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50.000 euro.
  13. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) imprese del settore dei call center;».
35. 050. Miccoli, Albanella, Damiano, Giacobbe, Gnecchi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Tutela dell'occupazione nelle attività di call center).

  1. All'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di sostegno dell'occupazione nelle attività svolte da call center, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
   a) la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro per ogni giornata di violazione;
   b) il divieto per l'azienda di fruire di tutti gli incentivi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data dell'accertamento della violazione;
   c) la restituzione di tutti gli incentivi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente in favore dell'azienda percepiti nei due anni precedenti la data dell'accertamento della violazione.»;
   b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Nelle more della ridefinizione del sistema di incentivi all'occupazione nel settore dei call center, gli importi derivanti dall'applicazione del comma 6 sono trasferiti al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine del finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni.»;
   c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Al fine di tutelare i livelli occupazionali, in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, qualora sia previsto da un'espressa clausola di salvaguardia sociale contenuta nel bando di gara, il rapporto di lavoro e gli effetti che ne derivano si intendono trasferiti all'appaltatore subentrante con la conservazione di ogni diritto in favore del lavoratore. L'appaltatore subentrante è sempre tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data del subentro, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi più favorevoli applicabili all'impresa dell'appaltatore. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente tra contratti collettivi del medesimo livello.
  7-ter. I bandi di gara aventi ad oggetto l'aggiudicazione di contratti per la gestione di call center sono predisposti dalla pubblica amministrazione tenuto conto dell'obbligo di attribuzione di un coefficiente premiale, da assegnare ai partecipanti che dichiarano la disponibilità a riconfermare il personale, garantendo la continuità del rapporto di lavoro per i dipendenti precedentemente occupati nella medesima sede lavorativa, con la previsione del mantenimento degli identici trattamenti retributivi e normativi, fatte salve disposizioni più favorevoli.
  7-quater. In ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore dei call center, agli operatori del medesimo settore si applica la disciplina del rapporto di lavoro a carattere subordinato, con espressa esclusione dell'applicazione della disciplina contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e dell'associazione in partecipazione.
  7-quinquies. L'azienda che affida un'attività di call center, anche di natura promozionale, a una società estera è titolare del trattamento dei dati e, nei casi di illecito, entrambi i soggetti sono responsabili in solido nei confronti dell'utente,
  7-sexies. Nei casi previsti dai commi 7-bis e 7-ter, il lavoratore può proseguire il rapporto con l'appaltatore subentrante oppure, in presenza di commesse che ne consentano la prosecuzione dell'impiego, esercitare il diritto di proseguire il rapporto di lavoro con il precedente appaltatore. Tale volontà deve essere manifestata in forma scritta al datore di lavoro in ogni momento e comunque non oltre novanta giorni dopo la data di subentro del nuovo appaltatore. L'esercizio da parte del lavoratore del diritto di prosecuzione del rapporto di lavoro di cui al presente comma non costituisce di per sé motivo di licenziamento.».
35. 029. Cominardi, Lombardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Fondo di Solidarietà per il Settore Pesca).

  1. Al fine di garantire continuità del reddito degli operatori del settore pesca, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla sottoscrizione di accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a norma dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2017, presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è istituito il Fondo di Solidarietà per il Settore Pesca (FOSPE) di seguito denominato Fondo.
  2. Il Fondo è costituito da una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2017 e da contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in misura tale da garantire un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ed ai livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.
  3. Al rifinanziamento del Fondo si provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, mediante un contributo a carico del bilancio dello Stato, pari alla contribuzione ordinaria effettivamente versata nelle casse del Fondo, al netto dei costi di gestione del fondo nell'anno di riferimento.
  4. Il Fondo eroga prestazioni e relative coperture figurative ai dipendenti e comunque a tutti gli imbarcati delle imprese di pesca nonché a quelli delle cooperative di pesca, ivi compresi i soci lavoratori ed i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle Autorità pubbliche competenti nonché nel caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per condizioni meteorologiche avverse, e per ogni altra causa – organizzativa o ambientale – non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 287 milioni per l'anno 2017, 290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
35. 032. Rostellato, Venittelli.

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, al fine di contenere la spesa riguardante l'indennità di malattia e poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo, sono escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108, legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando i risparmi aggiuntivi ivi previsti, gli oneri relativi all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, assenti dal servizio per malattia, il cui importo non potrà essere inferiore almeno all'ottanta per cento di quello previsto dallo stesso Istituto prima della entrata in vigore della suddetta legge. I risparmi di spesa conseguenti all'applicazione della presente disposizione sono destinati al fondo indennizzi dell'INPS.
35. 036. Rizzetto, Rampelli.

  Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Reversibilità).

  1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le quote del trattamento di reversibilità spettanti ai figli minori non concorrono al computo del reddito complessivo di cui al periodo precedente.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
35. 035. Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. La rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante.
  2. La rendita di cui al comma 1 è esclusa dalla formazione del reddito dei percipiente.

35. 040. Rizzetto, Rampelli.

ART. 36.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: e degli istituti tecnici superiori;

  Conseguentemente:
   al comma 4, lettera
a), dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiungere le seguenti: ovvero ai sensi dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;
   al comma 4, lettera b), dopo le parole: corso di laurea aggiungere le seguenti: , di laurea magistrale;
   al comma 4, lettera c), sostituire le parole: almeno 10 crediti con le seguenti: almeno 20 crediti e sostituire le parole: almeno 25 crediti con le seguenti: almeno 35 crediti;
   al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    d) ai fini del soddisfacimento dei requisiti per l'esonero di cui al presente comma, agli studenti che si iscrivono al primo anno del corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico non si applica la lettera c).;
   sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:
  5. Il contributo onnicomprensivo annuale di cui al comma 1 è dovuto proporzionalmente, nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 3, compresa tra il 6 e il 10 per cento della quota ISEE eccedente 13.000 euro, dagli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra i 13.001 euro e 25.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4.;
   al comma 7, alinea, dopo le parole: 4, 5 e 6 aggiungere le seguenti, del principio di graduazione dei contributi;
   al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: riconducibile comunque a categorie di carattere generale;
   al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2017 e di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 85 milioni di euro per l'anno 2017 e di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   sopprimere l'articolo 38;
   alla Tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 45.000.000;
   2018: – 75.000.000;
   2019: – 75.000.000.
36. 7. Centemero, Palmieri, Crimi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anche differenziato tra i diversi corsi di laurea, con le seguenti: di eguale importo per i diversi corsi di laurea,.
36. 30. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tra i diversi corsi di laurea aggiungere le seguenti: e di laurea magistrale.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012 con le seguenti: di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
   al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 con le seguenti: dell'articolo 3, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
   al comma 4, lettera a), dopo le parole: 5 dicembre 2013, n. 159, aggiungere le seguenti: nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;
   al comma 4, lettera b), sostituire le parole: laurea o laurea magistrale a ciclo unico con le seguenti: studio, aumentata di uno;
   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
    
4-bis. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico l'unico requisito da soddisfare è quello di cui al comma 4, lettera a).;
   al comma 5, sostituire le parole: 25.000 euro con le seguenti: 30.000 euro e le parole: 8 per cento con le seguenti: 7 per cento;
   al comma 6, sostituire le parole: 25.000 euro con le seguenti: 30.000 euro;
   al comma 9, sostituire le parole: commi 2, 4, 5 e 6 con le seguenti: commi 4, 5 e 6;
   dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
  9-bis. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari della borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce il contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione.

  9-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono abrogati gli articoli 2 e 3.
   al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le parole: 55 milioni di euro e le parole: 85 milioni di euro con le parole: 105 milioni di euro;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 285 milioni di euro per il 2017 e di 280 milioni di euro a decorrere dal 2018.
36. 5. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Gribaudo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tra i diversi corsi di laurea aggiungere le seguenti: e di laurea magistrale.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012 con le seguenti: di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
   al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 con le seguenti: dell'articolo 3, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
   al comma 4, lettera a), dopo le parole: 5 dicembre 2013, n. 159 aggiungere le seguenti: nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;
   al comma 4, lettera b) sostituire le parole: laurea o laurea magistrale a ciclo unico con la seguente : studio;
   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
    
4-bis. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico l'unico requisito da soddisfare è quello di cui al comma 4, lettera a).;
   al comma 5, sostituire le parole: 25.000 euro con le seguenti: 30.000 euro, e le parole: 8 per cento con le seguenti: 7 per cento;
   al comma 6, sostituire le parole: 25.000 euro con le seguenti: 30.000 euro;
   al comma 9 sostituire le parole: commi 2, 4, 5 e 6 con le seguenti: commi 4, 5 e 6;
   dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
  9-bis. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari della borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce il contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione.

  9-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono abrogati gli articoli 2 e 3.
   al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro e le parole: 85 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 290 milioni di euro per il 2017 e di 285 milioni di euro a decorrere dal 2018.
36. 1. La VII Commissione.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. Gli studenti iscritti al primo anno del corso di studi sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale se appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è inferiore o eguale a 13.000 euro.

  4-bis. Gli studenti iscritti oltre il primo anno del corso di studi sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale se soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
   a) appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è inferiore o eguale a 13.000 euro;
   b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di laurea, corso di laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;
   c) acquisizione entro il 10 agosto di almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo.

  Conseguentemente:
   a) al comma 5, premettere il seguente periodo:
Per gli studenti iscritti al primo anno che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 25.000 euro, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 6 per cento della quota ISEE eccedente 13.000 euro.;
   b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Per gli studenti aggiungere le seguenti: iscritti oltre il primo anno del corso di studi;
   c) sopprimere l'articolo 38;
   d) all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 240 milioni.
36. 21. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiungere le seguenti: ovvero ai sensi dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.
*36. 28. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiungere le seguenti: ovvero ai sensi dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.
*36. 10. Gelmini.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 35.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4, il contributo omnicomprensivo annuale non può superare il 5 per cento della quota di ISEE eccedente a 13.000 euro.

  Conseguentemente:
   al comma 11, primo periodo, sostituire le parole:
40 milioni di euro per l'anno 2017 e di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 55 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   all'articolo 78, comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: nel limite di spesa di 24,4 milioni di euro annui, con le seguenti: nel limite di spesa di 9 milioni di euro annui.
36. 35. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: che comunque non potranno essere superiori a 25 euro.
36. 17. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, è abrogato.
36. 18. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

ART. 37.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 37.
(Disposizioni per il diritto allo studio).

  1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, sono individuati come servizi sussidiari, e costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, le seguenti forme di contributo economico, logistico e materiale a vantaggio degli studenti:
   a) le borse di studio e le sovvenzioni per studenti che versano in particolari condizioni di disagio economico, valutate, anche con riferimento ai criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione alle condizioni generali di vita della popolazione residente nel territorio regionale;
   b) i contributi economici per la copertura parziale o totale delle tasse scolastiche;
   c) i contributi economici per gli studenti che raggiungono eccellenti livelli di merito scolastico, anche nella forma di concorso alle spese relative a viaggi di istruzione, scambi culturali, studio o approfondimento di lingue straniere o di materie non insegnate negli ordinari programmi scolastici, pratiche sportive o ricreative;
   d) i servizi di ristorazione ed i contributi per il vitto;
   e) i servizi di trasporto e le forme di agevolazione della mobilità;
   f) i servizi residenziali, quali alloggi presso convitti, residenze o appartamenti, contributi economici per la locazione di alloggi privati, supporti nella ricerca di alloggi, per studenti residenti a rilevante distanza dalla sede degli istituti scolastici e che presentano idonei requisiti reddituali e di merito;
   g) la fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi e istituzione di servizi di comodato d'uso degli stessi;
   h) le provvidenze per agevolare l'inserimento dei lavoratori italiani e dei loro congiunti nelle scuole dei Paesi esteri in cui sono immigrati;
   i) i contributi agli enti locali per l'apertura di scuole comunali dell'infanzia, l'attivazione di servizi culturali e sportivi, l'edilizia scolastica, il funzionamento degli edifici e degli impianti scolastici.

  2. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un fondo perequativo statale con una dotazione pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2017, allo scopo di fornire risorse finanziarie aggiuntive alle Regioni con minore capacità fiscale in rapporto al numero degli studenti iscritti e frequentanti presso le istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione e formazione situate nel loro territorio.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Sterilizzazione dell'incremento dell'aliquota IRES).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso.
37. 14. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: borse di studio aggiungere le seguenti: , di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
dell'accesso alle con le seguenti: della gestione delle;
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
37. 1. La VII Commissione.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2 con il seguente:

    2. Ai fini dell'accesso alle risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, ciascuna regione razionalizza l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi nei cui organi di governo sia garantita la rappresentanza studentesca.
   al comma 4, sostituire le parole: previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, con le seguenti: previo parere del CNSU e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

  Conseguentemente:
   all'articolo 43, comma 1, sostituire le parole: 271 milioni di euro con le seguenti: 171 milioni di euro;
   dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
  «Art. 73-bis. – (Aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). – 1. Limitatamente all'anno 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dal comma 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate»;
   3) all'articolo 78, sopprimere i commi 1, 2 e 4.
37. 15. Pannarale, Franco Bordo, Scotto, Marcon, Melilla, Airaudo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo comunque una rappresentanza degli studenti nei relativi organi direttivi.
37. 2. La VII Commissione.

  Al comma 4, dopo le parole: articolo 18, comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti: e comma 3,

  Conseguentemente:
    al medesimo comma 4, sostituire le parole:
venti giorni con le seguenti: sessanta giorni;
   al comma 5, dopo le parole:
Le risorse, aggiungere le seguenti: del Fondo;
   al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:
, entro il 30 settembre di ciascun anno. Nelle more della razionalizzazione di cui al comma 2, tali risorse sono comunque trasferite direttamente agli enti regionali erogatori, previa indicazione da parte di ciascuna regione della quota da trasferire a ciascuno di essi.
37. 5. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 4, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: sessanta giorni.
*37. 3. La VII Commissione.

  Al comma 4, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: sessanta giorni.
*37. 8. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

37. 4. La VII Commissione.

ART. 38.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le parole: 58 milioni di euro per il 2017, di 64 milioni di euro per il 2018, e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2019.
38. 7. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 1, sostituire le parole: Fondazione Articolo 34 con le seguenti «Fondazione per le eccellenze»;

  Conseguentemente,
   ai commi 3, 14, 15, 16, sostituire le parole:
Fondazione Articolo 34 con le seguenti «Fondazione per le eccellenze» ;
   al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «i componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e della finanze, tra i docenti delle università»;
   ai commi 3, 14, 15, 16, sostituire le parole: Fondazione Articolo 34 con le seguenti Fondazione per le eccellenze;
   al comma 3, sostituire le parole: almeno 400 borse con le seguenti: fino a 800 borse;
   al comma 3, sostituire le parole: del valore di con le seguenti: del valore fino ad un massimo di;
   al comma 3, dopo le parole: nelle università statali aggiungere le seguenti: e legalmente riconosciute;
   al comma 3, sostituire le parole: nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con le seguenti: nelle istituzioni statali e pareggiate dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
   al comma 4, lettera a), sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 30.000 euro;
   al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:
    b)
siano risultati vincitori delle competizioni, nazionali, regionali e internazionali, riconosciute nel programma annuale di promozione delle eccellenze, di cui alla legge 11 gennaio 2007, n. 1, e dal decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, e dal decreto ministeriale 19 marzo 2015, n. 182 inseriti nell'Albo Nazionale delle Eccellenze»;
   al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
    b-bis) abbiano conseguito una certificazione di lingua inglese presso enti certificati e riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
    al comma 4, sopprimere la lettera c);
   al comma 5, sostituire le parole: può essere aggiornato con le seguenti: è aggiornato;
   sopprimere il comma 6;
   ai commi 7 e 8, dopo le parole: graduatoria nazionale di merito aggiungere le seguenti: delle eccellenze;
   al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il punteggio assegnato a ciascun candidato è calcolato sulla base dei criteri stabiliti nel bando e fondati sui valori di cui al comma 4;
    al comma 10, lettera b), sostituire le parole: 40 crediti con le seguenti: 30 crediti;
   al comma 11, sostituire le parole da: nonché delle tasse fino alla fine del comma con le seguenti: nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti universitari o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di appartenenza o dall'istruzione tecnica superiore, comprensive delle tasse d'immatricolazione e di iscrizione, ferma restando la disciplina dell'imposta di bollo;
   al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente del consiglio dei ministri è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia, composta da tre membri designati rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le seguenti: con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una cabina di regia, composta da tre membri designati rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'economia e delle finanze;
   al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: con il medesimo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le parole: presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 294 milioni di euro.
38. 3. Centemero, Palmieri, Crimi.

  Al comma 3, dopo le parole: la «Fondazione articolo 34» aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

  Conseguentemente:
   al comma 4, lettera a), dopo le parole: 5 dicembre 2013 n. 159, aggiungere le seguenti: nonché dall'articolo 2-sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;
   al comma 10, dopo le parole: corso di laurea, aggiungere le seguenti: o corso di laurea magistrale a ciclo unico, o corso di diploma accademico di I livello;
   al comma 11, sostituire le parole: di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 con le seguenti: di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
   al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La quota parte delle risorse di cui al comma 14 eventualmente non utilizzate per le finalità di cui al presente articolo confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
*38. 1. La VII Commissione.

  Al comma 3, dopo le parole: la «Fondazione articolo 34» aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

  Conseguentemente:
   al comma 4, lettera a), dopo le parole: 5 dicembre 2013 n. 159, aggiungere le seguenti: nonché dall'articolo 2-sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;
   al comma 10, dopo le parole: corso di laurea, aggiungere le seguenti: o corso di laurea magistrale a ciclo unico, o corso di diploma accademico di I livello;
   al comma 11, sostituire le parole: di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 con le seguenti: di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
   al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La quota parte delle risorse di cui al comma 14 eventualmente non utilizzate per le finalità di cui al presente articolo confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
*38. 5. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 3, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: statali.
38. 24. Binetti, Tancredi, Vignali.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. La residenza o l'iscrizione in un istituto scolastico ricadente nell'aree colpite da sisma per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale è da considerarsi quale elemento di preferenza in caso di uguale punteggio conseguito.
38. 6. Polverini.

ART. 40.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: nonché le istituzioni formative accreditate per l'erogazione di percorsi di Istruzione e formazione professionale ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

  Conseguentemente,
   al medesimo comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: nonché le istituzioni formative accreditate per l'erogazione di percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi del Capo III dei decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
    dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 145, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «sistema nazionale di istruzione» sono inserite le seguenti: «e delle istituzioni formative accreditate per l'erogazione di percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226».
  1-ter. Al fine di rispondere alla crescente domanda di partecipazione al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, la quota parte del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. L'incremento del fondo è destinato prioritariamente a finanziare la crescita del sistema ed è assegnato alle fondazioni ITS in relazione all'aumento percentuale dei percorsi rilevato nell'anno precedente, con riferimento al limite di costo previsto dalla normativa vigente.
  1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 298,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 298,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 298,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 298,9 milioni di euro per l'anno 2021 e di 299,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
40. 10. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di rispondere alla crescente domanda di partecipazione al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, la quota parte del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori è incrementata di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. L'incremento del fondo è destinato prioritariamente a finanziare la crescita del sistema ed è assegnato alle fondazioni ITS in relazione all'aumento percentuale dei percorsi rilevato nell'anno precedente, con riferimento al limite di costo previsto dalla normativa vigente.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 287 milioni.
*40. 1. La VII Commissione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di rispondere alla crescente domanda di partecipazione al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, la quota parte del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori è incrementata di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. L'incremento del fondo è destinato prioritariamente a finanziare la crescita del sistema ed è assegnato alle fondazioni ITS in relazione all'aumento percentuale dei percorsi rilevato nell'anno precedente, con riferimento al limite di costo previsto dalla normativa vigente.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 287 milioni.
*40. 6. Ghizzoni, Damiano, Piccoli Nardelli, Coscia, Gnecchi, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Centemero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di rispondere alla crescente domanda di partecipazione al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, la quota parte del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori è incrementata di euro 13 milioni per l'anno 2017,13 milioni per l'anno 2018 e di 13 milioni dall'anno 2019. L'incremento del fondo è destinato prioritariamente a finanziare la crescita del sistema ed è assegnato alle fondazioni ITS in relazione all'aumento percentuale dei percorsi rilevato nell'anno precedente, con riferimento al limite di costo previsto dalla normativa vigente.

  Conseguentemente, alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla missione 1 Istruzione scolastica, programma 13 Istituzioni scolastiche non statali, apportare le seguenti variazioni:

   2017:
    CP: – 13.000.000;
    CS: – 13.000.000.

   2018:
    CP: – 13.000.000;
    CS: – 13.000.000.

   2019:
    CP: – 13.000.000;
    CS: – 13.000.000.

**40. 15. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Menorello, Librandi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di rispondere alla crescente domanda di partecipazione al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, la quota parte del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori è incrementata di euro 13 milioni per l'anno 2017,13 milioni per l'anno 2018 e di 13 milioni dall'anno 2019. L'incremento del fondo è destinato prioritariamente a finanziare la crescita del sistema ed è assegnato alle fondazioni ITS in relazione all'aumento percentuale dei percorsi rilevato nell'anno precedente, con riferimento al limite di costo previsto dalla normativa vigente.

  Conseguentemente, alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla missione 1 Istruzione scolastica, programma 13 Istituzioni scolastiche non statali, apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: – 13.000.000;
    CS: – 13.000.000.
   2018:
    CP: – 13.000.000;
    CS: – 13.000.000.
   2019:
    CP: – 13.000.000;
    CS: – 13.000.000.
**40. 12. Vignali.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di rispondere alla crescente domanda di partecipazione e formazione tecnica superiore, la quota parte del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori è incrementata di euro 13 milioni per l'anno 2017, 13 milioni per l'anno 2018 e di 13 milioni dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 287 milioni.

40. 8. Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Borghesi.

ART. 41.

  Al comma 2 sopprimere le parole: a tempo pieno;

  Conseguentemente:
   al comma 3:

    1) dopo le parole: i ricercatori aggiungere le seguenti: e i professori di seconda fascia;
    2) sostituire le parole: comma 207 con le seguenti: commi da 207 a 212;
    3) sopprimere le parole: dal Fondo per gli investimenti nella ricerca di base (FIRB),;
   al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali. L'assegnazione del finanziamento dovrà tenere conto dell'ordine di elenchi di cui al comma 6, lettere b) e c), in modo che le domande di cui al comma 7 siano soddisfatte nella misura del 75 per cento di quelle presentate da ricercatori e del 25 per cento di quelle presentate dai professori associati;
   al comma 6, lettera a), sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti: di cui al comma 3;
   al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 60 per cento dei ricercatori in servizio nelle università statali; tale quota è costituita da.
   f) al comma 6, lettera c), sopprimere le parole: una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 20 per cento dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali; tale quota è costituita da.
*41. 1. La VII Commissione.

  Al comma 2 sopprimere le parole: a tempo pieno;

  Conseguentemente:
   al comma 3:

    1) dopo le parole: i ricercatori aggiungere le seguenti: e i professori di seconda fascia;
    2) sostituire le parole: comma 207 con le seguenti: commi da 207 a 212;
    3) sopprimere le parole: dal Fondo per gli investimenti nella ricerca di base (FIRB),;
   al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali. L'assegnazione del finanziamento dovrà tenere conto dell'ordine di elenchi di cui al comma 6, lettere b) e c), in modo che le domande di cui al comma 7 siano soddisfatte nella misura del 75 per cento di quelle presentate da ricercatori e del 25 per cento di quelle presentate dai professori associati;
   al comma 6, lettera a), sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti: di cui al comma 3;
   al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 60 per cento dei ricercatori in servizio nelle università statali; tale quota è costituita da.
   f) al comma 6, lettera c), sopprimere le parole: una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 20 per cento dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali; tale quota è costituita da.
*41. 11. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. L'insegnamento o l'attività di ricerca presso una università ricadente nelle aree colpite da sisma per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale è da considerarsi quale elemento di preferenza in caso di uguale punteggio conseguito.
41. 17. Polverini.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi da 207 a 212 sono abrogati. Il fondo speciale denominato «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta» è soppresso.

  11-ter. Il fondo di finanziamento ordinario delle università di cui l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
  11-quater. All'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «80» è sostituita dalla seguente: «100».
41. 21. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Allo scopo di incrementare il potenziale di ricerca delle università statali italiane, al comma 13-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento a decorrere dall'anno 2017. A tal fine, il fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
*41. 3. La VII Commissione.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Allo scopo di incrementare il potenziale di ricerca delle università statali italiane, al comma 13-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento a decorrere dall'anno 2017. A tal fine, il fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
*41. 8. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Gribaudo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata a decorrere dall'anno 2017 una spesa ulteriore di 1 milione di euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
41. 26. Mottola, Galati, Sottanelli.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), è autorizzata l'assunzione a decorrere dall'anno 2017 di ulteriori 15 unità di Area terza del CCNL Ministeri (13 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi) e ulteriori 2 unità di Area seconda del CCNL Ministeri, mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e per l'eventuale quota non coperta mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
41. 10. Ascani, Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Blazina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Giampaolo Galli, Dell'Aringa.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. Ai professori e ai ricercatori universitari in servizio alla data del 1o gennaio 2017 sono riconosciuti, per intero ai fini giuridici e per il 50 per cento ai fini economici le classi e gli scatti di carriera maturati nel quinquiennio 2011-2015, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, ma non goduti in applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ai professori e ai ricercatori universitari che hanno preso servizio successivamente alla data del 1o gennaio 2011 le classi e gli scatti sono riconosciuti per intero sia ai fini giuridici che economici. Al fine di sostenere i bilanci delle università per i pagamenti di questi emolumenti e degli incrementi stipendiali correnti del personale docente stabiliti dalla legge, a decorrere dal 2017 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro e il contributo alle università non statali di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è incrementato di 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni con le seguenti: 190 milioni.
*41. 2. La VII Commissione.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. Ai professori e ai ricercatori universitari in servizio alla data del 1o gennaio 2017 sono riconosciuti, per intero ai fini giuridici e per il 50 per cento ai fini economici le classi e gli scatti di carriera maturati nel quinquiennio 2011-2015, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, ma non goduti in applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ai professori e ai ricercatori universitari che hanno preso servizio successivamente alla data del 1o gennaio 2011 le classi e gli scatti sono riconosciuti per intero sia ai fini giuridici che economici. Al fine di sostenere i bilanci delle università per i pagamenti di questi emolumenti e degli incrementi stipendiali correnti del personale docente stabiliti dalla legge, a decorrere dal 2017 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro e il contributo alle università non statali di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è incrementato di 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni con le seguenti: 190 milioni.
*41. 7. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al fine di incentivare la ricerca scientifica di base, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) è incrementato di euro 500 milioni per l'anno 2017, 500 milioni per l'anno 2018 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2019.
  2. L'incremento del fondo è destinato a finanziare i Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN).

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 1.900 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: 1.400 milioni di euro per l'anno 2017, di 2.650 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 ai 2032.
**41. 02. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Marzano, Labriola.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al fine di incentivare la ricerca scientifica di base, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) è incrementato di euro 500 milioni per l'anno 2017, 500 milioni per l'anno 2018 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2019.
  2. L'incremento del fondo è destinato a finanziare i Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN).

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 1.900 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: 1.400 milioni di euro per l'anno 2017, di 2.650 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 ai 2032.
**41. 06. Schirò.

  Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al fine di incentivare la ricerca scientifica di base, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è incrementato di euro 300 milioni per l'anno 2017, 300 milioni per l'anno 2018 e di 300 milioni dall'anno 2019.
  2. L'incremento del fondo è destinato a finanziare i Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN).

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
*41. 01. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Marzano, Labriola.

  Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al fine di incentivare la ricerca scientifica di base, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è incrementato di euro 300 milioni per l'anno 2017, 300 milioni per l'anno 2018 e di 300 milioni dall'anno 2019.
  2. L'incremento del fondo è destinato a finanziare i Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN).

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
*41. 07. Schirò.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato, per l'80 per cento, agli enti di formazione destinatari e, per la restante parte, all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e mobilità e dell'annessa Scuola cani guida per ciechi e per il funzionamento del Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di Catania.
  2. La quota parte spettante agli enti di formazione destinatari è assegnata dal Ministero dell'interno, con proprio provvedimento adottato su proposta dell'Unione italiana ciechi, tenuto conto dei progetti di attività presentati dai predetti enti, il restante 20 per cento è ripartito dal Ministero dell'interno, con proprio provvedimento, in parti uguali, tra l'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e mobilità e dell'annessa Scuola cani guida per ciechi, e il Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di Catania, tenuto conto dei progetti di attività presentati da ciascuno dei predetti enti. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione già previsti dall'articolo 2 della legge 23 settembre 1993, n. 379, per l'Unione italiana ciechi.
41. 05. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. All'articolo 3, comma 6, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dall'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n.190, le parole «e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto» sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
41. 03. Santerini.

ART. 42.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche in apprendistato.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le convenzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono stipulate in modo da garantire la massima valorizzazione del percorso formativo attraverso la stretta attinenza tra le competenze acquisite e l'esperienza lavorativa da effettuare. Le medesime convenzioni prevedono che i periodi di apprendimento attraverso esperienze di lavoro si svolgano, per almeno il trenta per cento delle ore, presso i soggetti, individuati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, parte della convenzione.
42. 4. Luigi Gallo, Chimienti, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma l, secondo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro con le seguenti: soggetti a sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, in numero pari al massimo al numero di studenti ospitati in percorsi di alternanza scuola-lavoro nell'anno scolastico in corso purché abbiano svolto.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:
L'esonero di cui al primo periodo spetta, inoltre, anche nel caso di assunzione di giovani che abbiano svolto periodi di apprendistato di ricerca entro sei mesi dalla conclusione del progetto di ricerca.;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
    3-bis. All'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione»;
   sostituire la rubrica con la seguente: Esonero contributivo per l'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato duale.
42. 29. Centemero, Palmieri, Alberto Giorgetti, Crimì.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro con le seguenti: soggetti a sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, in numero pari al massimo al numero di studenti ospitati in percorsi di alternanza scuola lavoro nell'anno scolastico in corso purché abbiano svolto;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: L'esonero di cui al primo periodo spetta, inoltre, anche nel caso di assunzione di giovani che abbiano svolto periodi di apprendistato di ricerca entro sei mesi dalla conclusione del progetto di ricerca.
   sostituire la rubrica con la seguente: Esonero contributivo per l'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato duale.
42. 23. Gelmini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari almeno al 30 per cento con le seguenti: pari almeno al 10 per cento nel 2017 e al 30 per cento nel 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
42. 1. Simonetti, Borghesi, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: L'esonero ai cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto solo a fronte di una certificata rispondenza tra le mansioni svolte dallo studente nell'ambito dei percorsi di alternanza di cui al presente comma e le esigenze formative alla base dei suddetti percorsi, stabilite in sede di progetto formativo con l'istituzione scolastica o universitaria di riferimento.
42. 31. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, D'Uva, Di Benedetto, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1, primo periodo, è riconosciuto anche agli enti privati, iscritti agli albi degli enti di servizio civile nazionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, per un periodo massimo di trentasei mesi. L'esonero contributivo spetta, a domanda e alle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, agli enti privati iscritti agli albi degli enti di servizio civile nazionale che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al comma 1, primo periodo, entro sei mesi dal completamento del servizio civile nazionale, i giovani che hanno svolto senza demerito presso i medesimi enti attività di servizio civile, pari almeno al 30 per cento del monte ore (millequattrocento) previsto dal contratto di servizio civile nazionale, purché iscritti ad un corso di istruzione di scuola secondaria di secondo grado o ad un corso di laurea. L'INPS provvede ai medesimi adempimenti di cui al comma 1, ultimo periodo, con le modalità ivi indicate.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Esonero contributivo per l'alternanza scuola-lavoro e per il servizio civile nazionale.
42. 11. Paola Bragantini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 282 milioni di euro per l'anno 2017, 246 milioni di euro per l'anno 2018 e 125,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
*42. 2. La XI Commissione.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 282 milioni di euro per l'anno 2017, 246 milioni di euro per l'anno 2018, 125,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
*42. 13. Gribaudo, Giacobbe, Patrizia Maestri, Paris, Rotta, Miccoli, Baruffi, Ginato, Paola Bragantini, Antezza, Vico, Arlotti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 275 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
42. 48. Galgano, Menorello, Mucci, Monchiero, Prataviera, Matteo Bragantini, Librandi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'ultimo periodo del comma 39 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: «Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione».

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 285 milioni.
42. 45. Gigli, Rubinato.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. L'ultimo periodo del comma 39 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: «Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione».
*42. 7. Binetti, Tancredi, Vignali.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. L'ultimo periodo del comma 39 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: «Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione».
*42. 40. Latronico.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. Al fine di favorire l'autonomia delle donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, così come certificati ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ai datori di lavoro privato che le assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta a domanda e alle condizioni di cui al comma 6, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito dal presente comma.
  6. Il beneficio contributivo di cui al comma 5 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 500 mila euro per l'anno 2017, di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 11,74 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,35 milioni di euro per l'anno 2020, di 6,85 milioni di euro per l'anno 2021 e di 580 mila euro per l'anno 2022. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 5.
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 299,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 295 milioni di euro per l'anno 2018, di 288,26 milioni di euro per l'anno 2019, di 288,65 milioni di euro per l'anno 2020, di 293,15 milioni di euro per l'anno 2021 e di 299,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
**42. 3. La XI Commissione.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. Al fine di favorire l'autonomia delle donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, così come certificati ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ai datori di lavoro privato che le assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta a domanda e alle condizioni di cui al comma 6, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito dal presente comma.
  6. Il beneficio contributivo di cui al comma 5 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 500 mila euro per l'anno 2017, di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 11,74 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,35 milioni di euro per l'anno 2020, di 6,85 milioni di euro per l'anno 2021 e di 580 mila euro per l'anno 2022. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 5.
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 299,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 295 milioni di euro per l'anno 2018, di 288,26 milioni di euro per l'anno 2019, di 288,65 milioni di euro per l'anno 2020, di 293,15 milioni di euro per l'anno 2021 e di 299,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
**42. 42. Di Salvo, Roberta Agostini, Albanella, Blazina, Bruno Bossio, Carloni, Carocci, Cenni, Cimbro, Centemero, Coccia, Cominelli, Duranti, Cinzia Maria Fontana, Fregolent, Galgano, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Iacono, Incerti, Iori, Locatelli, Patrizia Maestri, Malisani, Mannino, Mariani, Mariano, Milanato, Miotto, Mongiello, Moretto, Fitzgerald Nissoli, Pannarale, Pes, Petrenga, Pollastrini, Polverini, Quartapelle Procopio, Ricciatti, Rossomando, Rostellato, Rubinato, Schirò, Sereni, Simoni, Terrosi, Tidei, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Stella Bianchi, Fabbri, Garavini, Nicchi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Nel programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento», del periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, per «istituzioni scolastiche» si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62.
*42. 27. Rubinato, Gigli, Rotta, Sanga, Malpezzi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Nel programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento», del periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, per «istituzioni scolastiche» si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62.
*42. 46. Gigli, Rubinato.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Nel programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento», del periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, per «istituzioni scolastiche» si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62.
*42. 6. Binetti, Tancredi, Vignali.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Nel programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento», del periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, per «istituzioni scolastiche» si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62.
*42. 38. Latronico.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Sgravi contributivi per nuove assunzioni per il Mezzogiorno).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'Anpal con proprio provvedimento può disporre l'erogazione di sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro privati aventi sede operativa nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. All'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo si provvede, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.
42. 01. Covello, Marchi, Tartaglione, Raciti, Magorno, Pinna, Greco, Fusilli, Famiglietti, Vico, Pes, Antezza, Venittelli, D'Incecco, Ginefra, Cardinale, Oliverio, Battaglia, Bruno Bossio, Censore, Aiello, Barbanti, Sgambato, Tino Iannuzzi, Manfredi, Capozzolo, Cuomo, Palma, Mariano, Capone, Amoddio, Burtone, Iacono, Culotta, Albanella, Schirò, Giovanna Sanna, Mura, Francesco Sanna, Amato.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.
(Percorsi formativi di qualifica professionale).

  Le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono incrementate di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per finanziare ulteriori percorsi formativi di qualifica professionale, di durata triennale, da avviarsi nell'anno formativo 2017/2018 presso le istituzioni formative accreditate a norma del Capo III del decreto legislativo 17 luglio 2005, n. 226, nelle regioni in cui gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale presso le istituzioni medesime sono meno del 2 per cento degli studenti iscritti alle scuole di istruzione secondaria superiore».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
*42. 02. Pisicchio, Bueno.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.
(Percorsi formativi di qualifica professionale).

  Le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono incrementate di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per finanziare ulteriori percorsi formativi di qualifica professionale, di durata triennale, da avviarsi nell'anno formativo 2017/2018 presso le istituzioni formative accreditate a norma del Capo III del decreto legislativo 17 luglio 2005, n. 226, nelle regioni in cui gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale presso le istituzioni medesime sono meno del 2 per cento degli studenti iscritti alle scuole di istruzione secondaria superiore».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
*42. 06. Preziosi, Cova, Malpezzi, Prina, Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.
(Percorsi formativi di qualifica professionale).

  Le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono incrementate di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per finanziare ulteriori percorsi formativi di qualifica professionale, di durata triennale, da avviarsi nell'anno formativo 2017/2018 presso le istituzioni formative accreditate a norma del Capo III del decreto legislativo 17 luglio 2005, n. 226, nelle regioni in cui gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale presso le istituzioni medesime sono meno del 2 per cento degli studenti iscritti alle scuole di istruzione secondaria superiore».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
*42. 07. Paola Bragantini.

ART. 43.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.

  1. L'assegnazione alle singole università delle quote del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 2 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per ogni ateneo, esclusivamente sulla base dei risultati della valutazione della qualità della ricerca dei singoli dipartimenti.
  2. Il Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 2 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è incrementato di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 44 e 45.
43. 8. D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 44, comma 1:
   sostituire la lettera b) con la seguente:
    b)
cinque designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito di una rosa di sei membri indicata dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN);
   sopprimere la lettera c).
43. 7. D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Una quota parte pari al quaranta per cento dello stanziamento di cui al comma 1 del presente articolo è riservato alle università la cui sede legale è in una delle regioni dell'Italia del Sud ed insulare. Una quota parte pari al cinque per cento è assegnata con priorità alle università ricadenti nell'aree colpite dal sisma per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale.
43. 1. Polverini.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Elevazione della facoltà assunzionale nelle università statali di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato).

  1. All'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), le parole: «dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018», sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento a decorrere dall'anno 2017»;
   b) alla lettera c), le parole: «dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018», sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento a decorrere dall'anno 2017»;

  Conseguentemente:
   1) l'articolo 43 è soppresso;
   2) dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Soppressione del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi da 207 a 214 sono soppressi.
   3) dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 113).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
43. 02. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

ART. 44.

  Al comma 1, sostituire le lettere a), b), e c) con le seguenti:
   a) uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con funzioni di presidente;
   b) sei designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito di due rose di quattro membri ciascuna, indicate rispettivamente dall'ANVUR e dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
44. 2. Civati, Pastorino, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

ART. 45.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di favorire le modalità di utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo e ai precedenti articoli 43 e 44, sono apportate le seguenti modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240:
   a) all'articolo 23, comma 4, dopo le parole: «ruoli universitari» sono aggiunte le seguenti parole: «ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4»;
   b) all'articolo 24, comma 3, lettera b) è sostituita dalla seguente: «contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16, ovvero siano in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché di assegni di ricerca di cui all'articolo 22, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
*45. 1. La VII Commissione.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di favorire le modalità di utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo e ai precedenti articoli 43 e 44, sono apportate le seguenti modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240:
   a) all'articolo 23, comma 4, dopo le parole: «ruoli universitari» sono aggiunte le seguenti parole: «ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4»;
   b) all'articolo 24, comma 3, lettera b) è sostituita dalla seguente: «contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16, ovvero siano in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché di assegni di ricerca di cui all'articolo 22, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
*45. 2. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Arlotti.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).

  1. Al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma, è autorizzato, a domanda, lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2015, n. 257. Durante il periodo autorizzato a norma del presente comma è riconosciuto il diritto all'attribuzione della borsa di studio per l'importo e con le modalità di cui all'articolo 9 del citato decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015.
  2. La domanda, di cui al comma 1, è redatta e trasmessa secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia e fatta pervenire al predetto Ministero, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata da un'attestazione del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 dalla quale risulti che lo svolgimento da parte del richiedente dell'ulteriore periodo di perfezionamento di cui al comma 1 è funzionale alle esigenze dell'ufficio.
  3. Per i soggetti di cui al comma 1 resta fermo il riconoscimento dei titoli di preferenza e di merito in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente agli anni 2016 e 2017.
45. 02. Verini, Vazio, Rostan, Rossomando, Leva, Iori, Giuditta Pini, Giuliani, Greco.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Horizon 2020).

  1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma europeo per la ricerca «Horizon 2020» e per sostenere i processi di reclutamento a decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementata di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Sterilizzazione dell'incremento dall'aliquota IRES).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso.
45. 013. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritto allo studio universitario).

  1. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle Regioni.
  2. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge utilizzati dagli istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro con le seguenti: di 290 milioni di euro.
*45. 01. La VI Commissione.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritto allo studio universitario).

  1. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle Regioni.
  2. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge utilizzati dagli istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro con le seguenti: di 290 milioni di euro.
*45. 019. Parrini, Causi.

ART. 46.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tra il 1o gennaio 2017 con le seguenti: tra il 1o luglio 2016.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: nell'anno 2016 con le seguenti: nel primo semestre dell'anno 2016.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.129.000;
   2018: – 7.671.000;
   2019: – 7.814.000.
46. 1. Oliverio, Falcone, Antezza, Luciano Agostini, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: L'esonero di cui al presente comma spetta altresì ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni, che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare gli importi come segue:
   2017: – 1.419.000;
   2018: – 5.115.000;
   2019: – 5.214.000.
*46. 4. La XIII Commissione.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: L'esonero di cui al presente comma spetta altresì ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni, che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare gli importi come segue:
   2017: – 1.419.000;
   2018: – 5.115.000;
   2019: – 5.214.000.
*46. 13. Oliverio, Falcone, Antezza, Luciano Agostini, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Arlotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 13 marzo 1958, nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017, nel limite di 11 milioni di euro, per il medesimo anno, una indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.
  2-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento della misura di cui al comma 1.
  2-quater, L'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2017, è posto a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, dei decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
46. 3. Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
*46. 02. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
*46. 073. Catanoso, Russo.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
*46. 020. Oliverio, Capozzolo, Fiorio, Terrosi, Falcone.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
*46. 074. Scotto, Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
*46. 075. Cenni, Fabbri.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure in favore del settore della pesca).

  1. Al comma 307 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Per l'anno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2017»;
   b) le parole: «18 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «38 milioni».

  Conseguentemente:
   al titolo, aggiungere, in fine, le parole: E DELLA PESCA;
   all'articolo 81, al comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 280 milioni.
46. 028. Riccardo Gallo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 307, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «fino a 18 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 35 milioni di euro».
  2-ter. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
46. 2. Venittelli, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Zanin, Arlotti.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2017 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per gli acquisti sostenuti, e comunque non superiore a 5.000 euro l'anno, per l'acquisto da parte delle imprese della pesca di dispositivi volti a diminuire la cattura accessoria e per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzati alla sperimentazione di dispositivi volti a diminuire la cattura accessoria.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nei limiti di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 4.
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie alla attuazione del presente articolo ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
  5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

  Conseguentemente:
   al titolo, aggiungere in fine le parole: E DELLA PESCA;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
46. 055. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. È istituito nello stato di previsione del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo con una dotazione finanziaria di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la promozione e la ricerca nel settore castanicolo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 296,5 milioni.
46. 07. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Sospensione aliquote contributive lavoratori coltivatori diretti).

  1. Per il triennio 2017-2019 sono sospesi gli aumenti delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS di cui all'articolo 24, comma 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui con le seguenti: 157 milioni di euro per l'anno 2017, di 127 milioni di euro per l'anno 2018, di 98 milioni di euro per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
46. 09. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz, Bueno.

  Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure per le imprese agricole colpite da crisi di mercato).

  1. Al fine di favorire la ripresa economica delle aziende agricole condotte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella gestione previdenziale agricola, che si trovano in difficoltà finanziaria a causa delle crisi di mercato dei prodotti agricoli con evidenti squilibri in termini di prezzi e di redditi percepiti dagli stessi imprenditori, possono essere concessi mutui ad ammortamento decennale da erogare al tasso pari a quello di riferimento per il credito agevolato determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze per il mese di settembre 2016 (1,68 per cento).
  2. I mutui sono assistiti dalle garanzie rilasciate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ovvero da altre garanzie prestate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, anche nella forma della controgaranzia.
  3. La presenza degli squilibri di cui al comma 1 si verifica nel caso di riduzione di almeno il 30 per cento del reddito medio annuo dei suddetti imprenditori rispetto al reddito medio dell'anno precedente.
  4. Alla domanda di finanziamento presentata alla banca deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articolo 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la riduzione del reddito.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 295 milioni di euro per l'anno 2017, di 290 milioni di euro per ciascun anno 2018 e 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*46. 01. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure per le imprese agricole colpite da crisi di mercato).

  1. Al fine di favorire la ripresa economica delle aziende agricole condotte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella gestione previdenziale agricola, che si trovano in difficoltà finanziaria a causa delle crisi di mercato dei prodotti agricoli con evidenti squilibri in termini di prezzi e di redditi percepiti dagli stessi imprenditori, possono essere concessi mutui ad ammortamento decennale da erogare al tasso pari a quello di riferimento per il credito agevolato determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze per il mese di settembre 2016 (1,68 per cento).
  2. I mutui sono assistiti dalle garanzie rilasciate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ovvero da altre garanzie prestate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, anche nella forma della controgaranzia.
  3. La presenza degli squilibri di cui al comma 1 si verifica nel caso di riduzione di almeno il 30 per cento del reddito medio annuo dei suddetti imprenditori rispetto al reddito medio dell'anno precedente.
  4. Alla domanda di finanziamento presentata alla banca deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articolo 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la riduzione del reddito.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 295 milioni di euro per l'anno 2017, di 290 milioni di euro per ciascun anno 2018 e 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

*46. 019. Terrosi, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Venittelli, Zanin, Arlotti.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di apicoltura amatoriale).

  1. Al fine di promuovere l'iniziativa privata nell'esercizio dell'apicoltura, dopo l'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Apicoltura amatoriale).

  1. È apicoltore amatoriale chiunque detiene fino ad un massimo di 20 alveari e che nell'anno solare precedente ha realizzato o, in caso di inizio di attività, prevede di realizzare un volume d'affari per l'attività di apicoltura non superiore a cinquemila euro.
  2. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi dell'attività di apicoltura amatoriale.
  3. Per gli apicoltori di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
  2. All'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, le parole: «di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «Di cui agli articoli 3 e 3-bis».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 298 milioni.
46. 016. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. È istituito presso il Servizio Fitosanitario Centrale un fondo di emergenza, per le attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzate anche in collaborazione con Regioni, Crea, università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe, nonché con il coinvolgimento delle aziende agricole del territorio, attivabile dalla Cabina di regia di cui al comma 3, con procedure semplificate, definite dal decreto di cui al comma 4.
  2. Per le attività connesse alla attuazione del presente articolo la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 5 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è istituita presso il Ministero delle politiche agricole ed agroalimentari una Cabina di regia con il compito di coordinare le attività del Servizio Fitosanitario Nazionale con tutti i soggetti istituzionali coinvolti per affrontare le emergenze fitosanitarie e prevenire l'introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi, al fine di evitare danni economici all'agricoltura.
  4. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Ministro, da adottare, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
  Ministero dell'economia e delle finanze:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000.
*46. 03. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. È istituito presso il Servizio Fitosanitario Centrale un fondo di emergenza, per le attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzate anche in collaborazione con Regioni, Crea, università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe, nonché con il coinvolgimento delle aziende agricole del territorio, attivabile dalla Cabina di regia di cui al comma 3, con procedure semplificate, definite dal decreto di cui al comma 4.
  2. Per le attività connesse alla attuazione del presente articolo la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 5 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è istituita presso il Ministero delle politiche agricole ed agroalimentari una Cabina di regia con il compito di coordinare le attività del Servizio Fitosanitario Nazionale con tutti i soggetti istituzionali coinvolti per affrontare le emergenze fitosanitarie e prevenire l'introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi, al fine di evitare danni economici all'agricoltura.
  4. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Ministro, da adottare, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
  Ministero dell'economia e delle finanze:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000.
*46. 021. Taricco.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, apportare le seguenti modifiche:
   a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  3-bis. Per i microbirrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno:
   < 5.000 hl/anno – riduzione del 50 per cento;
   < 10:000 hl/anno – riduzione del 40 per cento;
   < 20.000 hl/anno – riduzione del 30 per cento;
   < 40.000 hl/anno – riduzione del 20 per cento.
   b) dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Per i microbirrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, il volume di ciascuna partita di birra da sottopone a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite modalità particolari per l'esercizio dei controlli, senza, tuttavia, imporre ulteriori oneri amministrativi rispetto alla tenuta del registro di carico e scarico della produzione effettuata di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
**46. 04. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, apportare le seguenti modifiche:
   a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  3-bis. Per i microbirrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno:
   < 5.000 hl/anno – riduzione del 50 per cento;
   < 10:000 hl/anno – riduzione del 40 per cento;
   < 20.000 hl/anno – riduzione del 30 per cento;
   < 40.000 hl/anno – riduzione del 20 per cento.
   b) dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Per i microbirrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, il volume di ciascuna partita di birra da sottopone a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite modalità particolari per l'esercizio dei controlli, senza, tuttavia, imporre ulteriori oneri amministrativi rispetto alla tenuta del registro di carico e scarico della produzione effettuata di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
**46. 022. Sani, Dallai, Pagani, Taricco, Mongiello.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. Per i piccoli birrifici indipendenti, come definiti dall'articolo 35 della legge 28 luglio 2016, n. 154, le aliquote di accisa relative al prodotto birra, di cui all'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni, sono rideterminate nelle seguenti misure:
   fino a 5.000 hl/anno: riduzione del 50 per cento;
   da 5.000 a 10.000 hl/anno: riduzione del 40 per cento;
   da 10.000 a 20.000 hl/anno: riduzione del 30 per cento;
   da 20.000 a 40.000 hl/anno: riduzione del 20 per cento;
   sopra i 40.000 hl/anno: riduzione del 10 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
46. 054. Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Rifinanziamento del fondo nazionale per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti).

  1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato con 10 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
*46. 05. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Rifinanziamento del fondo nazionale per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti).

  1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato con 10 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
*46. 023. Fiorio, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Gadda, Arlotti.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2017 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per gli acquisti sostenuti, e comunque non superiore a 5.000 euro l'anno, per l'acquisto da parte delle imprese agricole, di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5 del Regolamento n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  4. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 5.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie alla attuazione del presente articolo, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
  6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 297 milioni.
46. 056. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Incentivi fiscali per lo sviluppo di coltivazioni idroponiche).

  1. I soggetti che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, che nel triennio 2017-2019 realizzano un impianto industriale idroponico MFT o RTW, secondo le modalità stabilite da un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali hanno diritto ad un credito di imposta pari al 50 per cento del costo di realizzazione dell'impianto fino ad un limite massimo di 100.000 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di fruizione dei credito di imposta di cui al presente comma.
  2. Agli oneri derivanti dal l'attuazione della disposizione del comma 1, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 81, comma 2 della presente legge.
46. 057. Tancredi, Piccone.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure in favore delle aziende agricole che hanno subito danni a causa della diffusione del batterio xylella fastidiosa).

  1. In via eccezionale e in considerazione del perdurare dello stato di emergenza in corso nel territorio della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, causato dal batterio patogeno da quarantena xylella fastidiosa che ha colpito piante di olivo, anche monumentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e spontanee, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso un credito di imposta nella misura del 50 per cento e comunque non superiore a 20.000 euro in favore delle aziende agricole che hanno subito danni, a causa di infezioni di organismi nocivi legati dalla diffusione della xylella fastidiosa.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  4. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al successivo comma 5.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie per le finalità del presente articolo, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fluito indebitamente.
  6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 210 milioni.
46. 070. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

ART. 47.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le atlete che non sono professioniste ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, non iscritte ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, che praticano da almeno un anno discipline di squadra di interesse nazionale, individuate ai sensi del comma 1-quater, e che conseguono per tale attività esclusivamente redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno diritto ad una indennità di maternità pari all'80 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali per i periodi di congedo di maternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e ad una indennità pari al 30 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti l'attività commerciale per i successivi sei mesi di astensione facoltativa, da esercitare entro il primo anno di vita del bambino.
  1-ter. Le atlete che praticano le discipline sportive di squadra di interesse nazionale individuate ai sensi del comma 1-quater, sono tenute a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in apposita evidenza contabile separata, per l'intera durata dell'attività praticata, un contributo obbligatorio annuo pari allo 0,46 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti l'attività commerciale, da corrispondere secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto.
  1-quater. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS e il Comitato olimpico nazionale italiano, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuate le discipline sportive di interesse nazionale di cui ai commi 1-bis e 1-ter e sono definite le modalità di attuazione dei predetti commi.
  1-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano alle atlete non professioniste ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato di praticare le discipline di interesse nazionale individuate ai sensi del medesimo comma. I benefici di cui al comma 1-bis non si applicano nel caso in cui il parto sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge.
  1-sexies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis e seguenti, quantificato in euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante l'istituzione di un apposti Fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni con le seguenti: 298,5 milioni.
47. 8. Coccia, Scopelliti, Di Salvo, Gribaudo, Vezzali, Carocci, Agostini, Albanella, Blazina, Bruno Bossio, Carloni, Carocci, Cenni, Centemero, Cimbro, Cominelli, Duranti, Fregolent, Galgano, Giacobbe, Giuliani, Gnecchi, Gribaudo, Iacono, Incerti, Iori, Locatelli, Patrizia Maestri, Malisani, Mannino, Mariani, Mariano, Martelli, Milanato, Miotto, Mongiello, Moretto, Fitzgerald Nissoli, Pannarale, Pes, Petrenga, Pollastrini, Polverini, Quartapelle Procopio, Ricciatti, Rossomando, Rostellato, Rubinato, Schirò, Sereni, Simoni, Terrosi, Tidei, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Stella Bianchi, Fabbri, Garavini, Nicchi.

  Al comma 2, dopo le parole: e delle finanze inserire le seguenti: da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
47. 1. La XII Commissione.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di consentire un effettivo ampliamento dell'offerta pubblica dei servizi socio-educativi per la prima infanzia volto a garantire livelli più alti di prestazione da parte di detti servizi in termini di presa in carico degli utenti e a ridurre le forti disparità territoriali nelle opportunità di accesso, per il triennio 2017-2019 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con dotazione di 150 milioni di euro annui, da destinare a contributi dello Stato per la realizzazione di nuovi servizi socio-educativi per la prima infanzia e per il miglioramento e la messa in sicurezza di quelli esistenti.
  2-ter. Le regioni e gli enti locali concorrono al finanziamento degli interventi di cui al comma 2-bis per quanto nelle loro disponibilità. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuate le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse e di monitoraggio degli interventi.
  2-quater. Al fine di avviare i necessari adeguamenti di organico conseguenti alle previsioni di cui al comma 2-bis, dall'anno 2017 sono avviate le relative procedure concorsuali nel rispetto dell'attuale normativa in materia, anche in deroga ai limiti finanziari e assunzionali vigenti, prevedendo la possibilità di una riserva di posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni;
   b) alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 100.000.000;
   2018: – 100.000.000;
   2019: – 100.000.000.
47. 10. Nicchi, Agostini, Albanella, Blazina, Bruno Bossio, Carloni, Carocci, Cenni, Centemero, Cimbro, Ciprini, Coccia, Cominelli, Di Salvo, Duranti, Fregolent, Galgano, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Iacono, Incerti, Iori, Locatelli, Patrizia Maestri, Malisani, Mannino, Mariani, Mariano, Martelli, Milanato, Miotto, Mongiello, Moretto, Fitzgerald Nissoli, Pannarale, Pes, Petrenga, Pollastrini, Polverini, Quartapelle Procopio, Ricciatti, Rossomando, Rostellato, Rubinato, Schirò, Sereni, Simoni, Terrosi, Tidei, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Fabbri, Garavini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. La gestione del Fondo di cui al comma 1 è affidata direttamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che definisce gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e per la richiesta di ammissione al contributo del Fondo, le modalità di estinzione del debito, nonché il tasso annuo effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato al credito, che non può comunque superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerta la disponibilità finanziaria e ammette il finanziamento al contributo.
  2-ter. La banca o l'intermediario finanziario, accertata l'ammissione al contributo del Fondo di cui al comma 1, delibera sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare al beneficiario l'importo corrispondente in base alle modalità concordate con il gestore del Fondo.
  2-quater. In caso di inadempimento del beneficiario, la banca o l'intermediario finanziario, decorsi novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta insoluta, avvia gli adempimenti previsti in caso di intervento della garanzia del Fondo.
47. 6. Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Villarosa.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini della predisposizione e dell'attuazione del terzo Piano di azione da adottare in ottemperanza della risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325) sulle donne, la pace e la sicurezza e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione, è autorizzata per il triennio 2017-2019 la spesa di 1 milione di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
47. 9. Locatelli, Agostini, Albanella, Blazina, Bruno Bossio, Carloni, Carocci, Cenni, Centemero, Cimbro, Coccia, Cominelli, Di Salvo, Duranti, Fregolent, Galgano, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Iacono, Incerti, Iori, Andrea Maestri, Malisani, Mannino, Mariani, Mariano, Martelli, Milanato, Miotto, Mongiello, Moretto, Fitzgerald Nissoli, Pannarale, Pes, Petrenga, Pollastrini, Polverini, Quartapelle Procopio, Ricciatti, Rossomando, Rostellato, Rubinato, Schirò, Sereni, Simoni, Terrosi, Tidei, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Stella Bianchi, Fabbri, Garavini, Nicchi.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Aliquota IVA agevolata sui prodotti di prima necessità per l'infanzia).

  1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-quater) è aggiunto il seguente:
   «41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia;».

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
47. 02. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Nuove fonti di alimentazione del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime).

  1. Al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. L'importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria civile è recuperato secondo le disposizioni di cui alla parte VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
   b) all'articolo 10, le parole: «devoluto a favore della Cassa delle ammende» sono sostitute dalle seguenti: «versato in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122,».

  2. All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «30 maggio 2002, n. 115» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7,».
47. 04. Misiani, Ferranti, Verini, Berretta, Valeria Valente, Rossomando, Giulietti, Marchi, Arlotti.

ART. 48.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  «01. Al fine di contrastare il calo delle nascite e di contribuire alle spese per la natalità delle famiglie a basso reddito, gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono rimodulati come segue. L'assegno già richiesto dal genitore italiano o comunitario, per ogni figlio nato o adottato tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, è raddoppiato qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 14.000 euro annui, ed è aumentato della metà qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento, non superiore a 21.000 euro annui.
  01-bis. L'INPS provvede ad erogare in un'unica soluzione, entro il 31 luglio del 2017, l'ulteriore somma spettante relativa agli assegni già erogati nel 2015 e nel 2016, fino a compensazione degli importi stabiliti dalle disposizioni di cui al comma 01, al genitore di cui al comma precedente che ha richiesto l'assegno secondo le modalità e i tempi di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; per il 2017, l'INPS provvede ad erogare le somme già aggiornate ai nuovi criteri stabiliti nel comma 01. L'INPS provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
  01-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificate dal comma 01-quinquies, sono prorogate per l'anno 2018, per ogni figlio nato tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, secondo le stesse modalità e secondo i requisiti di condizione economica del nucleo familiare e condizione lavorativa dei genitori previsti dal comma 01.
  01-quater. Per la finalità dei commi precedenti, è autorizzata la spesa di 1.500 milioni di euro per il biennio 2017-2018. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti, al fine di stabilire le modalità e i tempi di attuazione dei precedenti commi per la maggiorazione degli assegni già richiesti relativi agli anni 2015 e 2016, da effettuarsi nell'anno 2017, nonché per l'erogazione degli assegni già richiesti relativi all'anno 2017, maggiorati secondo gli importi dei cui al comma 01, e per i nuovi assegni richiesti per i nati nell'anno 2018.
  01-quinquies. All'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «7.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «14.000 euro annui»;
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 21.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è aumentato della metà».

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. A decorrere dall'anno 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizione effettuate dalla società Soluzioni per il sistema economico S.p.A., si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi, al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2017.»;
   b) sostituire la rubrica con la seguente: «(Bonus bebé, premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore)».
48. 7. Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:
   all'articolo 49, sopprimere il comma 1;
   all'articolo 74, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  «10-bis. A decorrere dall'anno 2017 sono stanziate risorse pari a 600 milioni per il 2017, 710 milioni per il 2018, 760 milioni per il 2019 e 790 milioni annui dal 2020, per il finanziamento del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,»;
   all'articolo 78, sopprimere il comma 2.
48. 26. Nicchi, Gregori, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: è riconosciuto inserire le seguenti: ai cittadini italiani e comunitari.
48. 8. Guidesi, Saltamartini, Rondini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 800 euro con le seguenti: 750 euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale premio, nei comuni rientranti nelle aree periferiche e ultra-periferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è pari a 1.000 euro».
48. 16. Misiani, Borghi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il premio è cumulabile con il beneficio di cui all'articolo 1, comma 125 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per i soli nuclei familiari che si trovino in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 13.000 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
*48. 4. La XII Commissione.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il premio è cumulabile con il beneficio di cui all'articolo 1, comma 125 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per i soli nuclei familiari che si trovino in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 13.000 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
*48. 13. Piazzoni, Miotto, Carnevali, Capone, Patriarca, Mariano, Grassi, Paola Boldrini, Argentin.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   al secondo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: quindici giorni;
   al terzo periodo sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 140 milioni;
   dopo le parole: si provvede mediante sopprimere la parola: corrispondente e dopo la parola: riduzione aggiungere le seguenti: per 20 milioni di euro;
   alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: per i restanti 120 milioni mediante corrispondente riduzione dell'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 180 milioni.
48. 25. Locatelli, Roberta Agostini, Albanella, Blazina, Bruno Bossio, Carloni, Carocci, Cenni, Cimbro, Centemero, Coccia, Cominelli, Di Salvo, Duranti, Fregolent, Galgano, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Iacono, Incerti, Iori, Patrizia Maestri, Malisani, Mannino, Mariani, Mariano, Martelli, Miotto, Mongiello, Moretto, Fitzgerald Nissoli, Pannarale, Pes, Petrenga, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Ricciatti, Rossomando, Rostellato, Rubinato, Schirò, Sereni, Simoni, Terrosi, Tidei, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Stella Bianchi, Fabbri, Garavini, Nicchi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: cinque giorni.

  Conseguentemente:
   al terzo periodo, sostituire le parole: in 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le seguenti: in 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 20 milioni,;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 270 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
*48. 2. La XI Commissione.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: cinque giorni.

  Conseguentemente:
   al terzo periodo, sostituire le parole: in 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le seguenti: in 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 20 milioni,;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 270 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
*48. 14. Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Gnecchi, Antezza, Vico.

  Al comma 2, sostituire le parole: è aumentata a due giorni con le seguenti: è aumentata a tre giorni.

  Conseguentemente, all'ultimo periodo del medesimo comma le parole: valutato in 20 milioni con le seguenti: valutato in 30 milioni.
**48. 5. La XII Commissione.

  Al comma 2, sostituire le parole: è aumentata a due giorni con le seguenti: è aumentata a tre giorni.

  Conseguentemente, all'ultimo periodo del medesimo comma le parole: valutato in 20 milioni con le seguenti: valutato in 30 milioni.
**48. 20. Binetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
  6-bis. L'istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità alle lavoratrici di imprese che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
*48. 3. La XI Commissione.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
  6-bis. L'istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità alle lavoratrici di imprese che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
*48. 15. Di Salvo, Albanella, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Gnecchi, Iacono.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole: «sei mesi», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in alternativa, un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di tre mesi».
48. 6. Piccone, Tancredi, Lupi.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
(Implementazione dei servizi socio-educativi nel territorio).

  1. Al fine di implementare il sistema territoriale dei servizi socio-educativi e sostenere le famiglie e la genitorialità, è applicata, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento in capo ai datori di lavoro del settore privato che, in convenzione, concedono l'utilizzo delle proprie strutture interne di accoglienza a carattere socio-educativo-ricreativo ai bambini di età compresa da 3 a 36 mesi figli di genitori residenti nella zona territoriale dove è ubicata l'azienda e di essa non dipendenti.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa altresì alle aziende che, in convenzione, estendono il proprio servizio di ristorazione alle scuole pre-primarie e primarie ubicate nella medesima zona territoriale dell'azienda medesima.
  3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto, a domanda, nel limite di 2.900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, il beneficio di cui al presente articolo è differito con criteri di priorità in ragione del rapporto territoriale natalità/siti aziendali.».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 81 sopprimere il comma 2;
   b) all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  18-ter. A decorrere dall'anno 2016 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla Società soluzioni per il sistema economico S.p.A., si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia, con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi, al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dai 2017.»;
   c) per la quota pari a 100.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero della salute per 5.000,000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
48. 01. Saltamartini, Guidesi, Simonetti.

ART. 49.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con riferimento ai nati a decorrere dal 1o gennaio 2015, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati è attribuito, a partire dall'anno scolastico 2017-2018, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, per l'anno 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
49. 33. Parisi, Galati, Sottanelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: asili nido pubblici e privati aggiungere le seguenti: , nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.
*49. 1. La XII Commissione.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: asili nido pubblici e privati aggiungere le seguenti: , nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.
*49. 20. Binetti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro con le seguenti: 950 euro.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale buono, nei comuni rientranti nelle aree periferiche e ultra-periferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è pari a 1.200 euro.
49. 12. Misiani, Borghi, Realacci, Tino Iannuzzi, De Menech.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: attestante l'iscrizione aggiungere le seguenti: e la frequenza.
*49. 2. La XII Commissione.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: attestante l'iscrizione aggiungere le seguenti: e la frequenza.
*49. 10. Piazzoni, Miotto, Carnevali, Capone, Patriarca, Mariano, Grassi, Paola Boldrini, Argentin.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'attestazione dell'indice della situazione economica equivalente (ISEE) di fascia 1.
49. 27. Civati, Pastorino, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il beneficio è riconosciuto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.
*49. 3. La XII Commissione.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il beneficio è riconosciuto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.
*49. 11. Piazzoni, Miotto, Carnevali, Capone, Patriarca, Mariano, Grassi, Paola Boldrini, Argentin.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo, con il seguente: Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni di euro per l'anno 2018, 330 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017; – 56.000.000;
   2018: – 50.000.000;
   2019: – 30.000.000.
49. 14. Gelmini.

  Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: il beneficio di cui al presente comma non è altresì fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 2 e 3.
49. 17. Piccone, Tancredi.

  Al comma 2 sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 con le seguenti: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 40.000.000;
   2018: – 40.000.000:
   2019: – 80.000.000.
49. 15. Gelmini.

  Al comma 3, sostituire le parole: nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 con le seguenti: nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 20.000.000;
   2018: – 20.000.000;
   2019: – 30.000.000.
49. 16. Gelmini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Alle cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia della provincia autonoma di Bolzano è consentito altresì di versare i contributi previdenziali previsti per i soci lavoratori».
49. 30. Gebhard, Gnecchi, Alfreider, Plangger, Schullian.

  Aggiungere, infine, i seguenti commi:
  3-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per il potenziamento dell'offerta dei servizi socio-educativi», la cui dotazione per l'anno 2017 è pari a 200 milioni di euro.
  3-ter. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 200 milioni di euro per l'anno 2017. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.
  3-quater. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e per attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 3-ter è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:
   a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;
   b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
49. 8. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
  49-bis. – (Credito di imposta per colf, badanti, baby-sitter). – 1. Al fine di sostenere la genitorialità, a decorrere dal 2017 è attribuito un credito di imposta annuale pari a 960 euro per le spese relative a baby-sitter. Il credito spetta ai sostituti di imposta persone fisiche il cui nucleo familiare è composto da soggetti entrambi lavoratori cittadini italiani o comunitari con reddito complessivo di lavoro del nucleo familiare inferiore o pari a 30.000 euro lordi annui. Il medesimo credito spetta altresì alle ragazze madri lavoratrici cittadine italiane o comunitarie, nonché a genitori legalmente o effettivamente separati entrambi lavoratori cittadini italiani o comunitari.
  2. Al fine di sostenere le spese per l'assistenza agli anziani, è attributo un credito di imposta annuale pari 960 euro per le spese relative a colf e badanti per i sostituiti di imposta cittadini italiani o comunitari con reddito complessivo di lavoro del nucleo familiare inferiore o pari a 30.000 euro lordi annui.
  3. I crediti di cui ai commi precedenti non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1o gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 2 dell'articolo 81;
   b) all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  18-ter. A decorrere dall'anno 2016 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla Società soluzioni per il sistema economico S.p.A., si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2017.
   c) per la quota parte di 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 40.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
49. 01. Saltamartini, Guidesi.

  Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

  1. Per l'assunzione di genitori lavoratori con quattro o più figli, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2017, con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che, nei sei mesi precedenti, siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui con le parole: 200 milioni di euro annui.
49. 04. Sberna, Gigli.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Servizi socio-educativi per la prima infanzia).

  1. Al fine di consentire un effettivo ampliamento dell'offerta pubblica dei servizi socio-educativi per la prima infanzia volto a garantire livelli più alti di prestazione da parte di detti servizi in termini di presa in carico degli utenti e di ridurre le forti disparità territoriali nelle opportunità di accesso, per il triennio 2017-2019 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro annui, quale contributo dello Stato per la realizzazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e per il miglioramento e la messa in sicurezza di quelli esistenti.
  2. In sede di Conferenza unificata sono individuate le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse fra Stato, regioni ed enti locali.
  3. Al fine di avviare i necessari adeguamenti di organico conseguenti alle previsioni di cui al comma 1, dall'anno 2017 si avviano le relative procedure concorsuali nel rispetto dell'attuale normativa in materia, per un limite massimo di 150 milioni di euro, prevedendo la possibilità di una riserva di posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 81.
49. 05. Carfagna, Milanato.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

  Art. 49-bis.

  1. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al 2017, sono destinate al potenziamento della misura di contrasto alla povertà di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo criteri definiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da emanare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
49. 07. Stumpo, Speranza, Capodicasa, Roberta Agostini, Malisani, Zappulla, Giorgis.

ART. 50.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro destinati al finanziamento delle attività dei centri antiviolenza di cui al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
50. 4. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
50. 7. Carfagna, Milanato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del piano antiviolenza, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis, del citato decreto-legge, 24 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata di 24 milioni di euro per ciascuno del triennio 2017-2019.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni sino alla fine del comma con le seguenti: 276 milioni di euro annui dal 2017 al 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
*50. 12. Galgano, Mucci, Roberta Agostini, Albanella, Blazina, Bruno Bossio, Carloni, Carocci, Cenni, Centemero, Cimbro, Coccia, Cominelli, Di Salvo, Duranti, Fregolent, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Iacono, Incerti, Iori, Locatelli, Patrizia Maestri, Malisani, Mannino, Mariani, Mariano, Martelli, Milanato, Miotto, Moretto, Fitzgerald Nissoli, Pannarale, Pes, Petrenga, Pollastrini, Polverini, Quartapelle Procopio, Ricciatti, Rossomando, Rostellato, Rubinato, Schirò, Sereni, Simoni, Terrosi, Tidei, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Stella Bianchi, Fabbri, Garavini, Nicchi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del piano antiviolenza, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis, del citato decreto-legge, 24 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata di 24 milioni di euro per ciascuno del triennio 2017-2019.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni sino alla fine del comma con le seguenti: 276 milioni di euro annui dal 2017 al 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
*50. 18. Galgano, Mucci, Menorello, Molea, Librandi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del piano antiviolenza, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis, del citato decreto-legge, 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni sino alla fine del comma con le seguenti: 280 milioni di euro annui dal 2017 al 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
**50. 13. Galgano, Mucci, Roberta Agostini, Albanella, Blazina, Bruno Bossio, Carloni, Carocci, Cenni, Centemero, Cimbro, Coccia, Cominelli, Di Salvo, Duranti, Fregolent, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Iacono, Incerti, Iori, Locatelli, Patrizia Maestri, Malisani, Mannino, Mariani, Mariano, Martelli, Milanato, Miotto, Mongiello, Moretto, Pes, Petrenga, Pollastrini, Polverini, Quartapelle Procopio, Ricciatti, Rossomando, Rostellato, Rubinato, Schirò, Sereni, Simoni, Terrosi, Tidei, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Stella Bianchi, Fabbri, Garavini, Nicchi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del piano antiviolenza, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis, del citato decreto-legge, 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni sino alla fine del comma con le seguenti: 280 milioni di euro annui dal 2017 al 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
**50. 17. Galgano, Mucci, Menorello, Molea, Librandi.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico).

  1. Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non utilizzate per l'anno 2016 confluiscono per l'anno 2017 nel fondo medesimo.
50. 09. Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Nuove disposizioni per la redazione dei criteri unificati ISEE).

  1. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, al primo periodo, dopo le parole: «non esercenti attività di impresa» sono inserite le seguenti: «con l'esclusione degli immobili ad uso residenziale adibiti ad abitazione principale, purché non rientranti nei fabbricati di cui alle categorie catastali A9 e A10».

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
50. 02. Tancredi, Piccone.

  Dopo l'articolo, 50 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al fine di assicurare ai comuni il finanziamento per interventi specifici a sostegno dei nuclei familiari con soggetti in stato di disabilità fisica o psichica cronica accertato e non ricoverati presso strutture sanitarie o di cura e assistenza, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2017.
  2. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di conforme risoluzione approvata dalle Commissioni parlamentari competenti per materia in ambito finanziario, sono stabiliti i criteri di accesso al fondo di cui al comma 1 da parte dei Comuni, nonché la ripartizione degli importi, e la tipologia di interventi che possono essere finanziati, con particolare riferimento al sostegno alle incombenze a carico dei nuclei familiari in materia di trasporto scolastico e assistenza allo svolgimento delle attività scolastica e di formazione, di avviamento al lavoro e di sostegno alla vita indipendente.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
50. 012. Carfagna, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Acquisto prima casa giovani coppie).

  1. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie attraverso l'erogazione di mutui, lo Stato, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti d'importanza minore (de minimis), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, garantisce l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal successivo comma.
  2. Gli aiuti di cui al comma precedente sono concessi per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.
  3. Alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché a favore delle giovani coppie di età compresa tra i trenta e i quaranta anni, e dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato».
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal precedente comma.
  5. Per le finalità previste dai commi da 1 a 3, è previsto l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
  6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
50. 03. Nastri.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Introduzione del quoziente familiare).

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.
(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare).

  1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:
   a) dal contribuente;
   b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
   c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
   d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
   e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.».

  2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti del nucleo familiare, stabilita nei modi seguenti:
   a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;
   b) contribuenti coniugati senza figli a carico: 2;
   c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;
   d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;
   e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;
   f) contribuenti coniugati con due figli a carico: 3;
   g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;
   h) contribuenti coniugati con tre figli a carico: 4;
   i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;
   j) contribuenti coniugali con quattro figli a carico: 5;
   k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;
   l) contribuenti coniugati con cinque figli a carico: 6;
   m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;
   n) contribuenti coniugati con sei figli a carico: 7.

  3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.
  4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti del nucleo familiare.
  6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.
  7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti dei nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 190 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.
  8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.
  9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.
  10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione.
  11. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5.000 milioni di euro per l'anno 2017 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
50. 06. Nastri.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Incremento della soglia familiari fiscalmente a carico).

  1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, le parole: «non superiore a 2.840,51 euro», sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 3.300 euro»;

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, sopprimere il comma 2;
   alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017:
   2018: – 25.000.000;
   2019:
50. 016. Preziosi, Arlotti, Ascani, Basso, Bergonzi, Berlinghieri, Borghi, Carrescia, Cova, Dell'Aringa, Falcone, Galperti, Ginato, Grassi, Iori, Oliverio, Patriarca, Piccione, Giorgio Piccolo, Quartapelle Procopio, Prina, Rubinato, Senaldi, Valiante, Zanin, Taricco.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Bolletta solidale).

  1. Le imprese distributrici di energia elettrica possono, direttamente o indirettamente, anche attraverso istituti di intermediazione bancaria o finanziaria, sostenere i nuclei famigliari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è inferiore o eguale a 13.000 euro, rinunciando, totalmente o parzialmente, al pagamento del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, ovvero concedendo dilazioni a titolo gratuito nel pagamento del predetto corrispettivo,
  2. Le imprese che attivano gli strumenti di sostegno sociale di cui al comma 1 possono scegliere di godere degli incentivi previsti dalla legislazione vigente anche detraendone direttamente il corrispettivo dalla componente fiscale della bolletta energetica.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di fruizione del beneficio di cui al comma 2.
50. 019. Laforgia, Cenni.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Fondo di solidarietà in favore degli orfani per crimini domestici).

  1. Al fine di sostenere gli orfani da crimini domestici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, denominato «Fondo di solidarietà in favore degli orfani per crimini domestici», volto a favorire l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici, al finanziamento di iniziativa di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa, nonché alla copertura delle spese relative alla loro assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria.
  2. La dotazione del «Fondo di solidarietà in favore degli orfani per crimini domestici» è pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Con regolamento adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo e per l'accesso agli interventi finanziati con le sue risorse.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: 2.000.000;
   2018: 2.000.000;
   2019: 2.000.000.
50. 024. Carfagna, Milanato, Gullo.

ART. 51.

  Al comma 1 premettere il seguente periodo: Tutti i territori delle province colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre e del 30 ottobre 2016, sono considerati zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1257/99 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
51. 58. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: del 24 agosto 2016 con le seguenti: che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.
* 51. 1. La VIII Commissione.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: del 24 agosto 2016 con le seguenti: che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.
*51. 19. Carrescia, Pastorelli, Preziosi, Marchetti, Manzi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 400 milioni di euro per l'anno 2018, di 450 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
**51. 2. La VIII Commissione.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 400 milioni di euro per l'anno 2018, di 450 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
**51. 44. Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
  « b) è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2017, di 600 milioni di euro per l'anno 2018, di 650 milioni di euro per l'anno 2019 e di 450 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189.»;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. In relazione al reperimento delle maggiori risorse necessarie alla concessione dei contributi per l'emergenza sismica di cui al comma 1, lettera b), per i soli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applica nella misura dello 0,4 per cento».
51. 21. Cuperlo, Cenni, Laforgia, Albini, Argentin, Beni, Bossa, Capodicasa, Carra, De Maria, Fontanelli, Fossati, Iacono, Miotto, Pollastrini, Rocchi, Scuvera, Terrosi, Gianni Farina, Agostini.

  Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2017 da destinare a microinterventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici delle province di Perugia, Teramo, Ascoli Piceno, Macerata e Rieti. Il contributo, ripartito in misura proporzionale al numero di abitanti dei comuni interessati, è pari a 1 milione di euro per la provincia di Perugia, 500 mila euro per la provincia di Teramo, 400 mila euro per la provincia di Ascoli Piceno, 500 mila euro per la provincia di Macerata, 350 per la provincia di Terni e 250 mila euro per la provincia di Rieti.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.000.000;
   2018: – ;
   2019: – .
51. 62. Galgano, Menorello, Librandi, Laffranco.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. Al fine di favorire la rinascita economica e sociale dei comuni colpiti dal sisma, a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, e con le modalità previste dallo stesso articolo, la somma di 600 milioni di euro, è destinata all'ammodernamento della rete viaria nazionale di collegamento tra le aree colpite e la Capitale.
51. 3. Melilli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. Al fine di favorire la rinascita economica dei comuni colpiti dal sisma, a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 la somma di 150 milioni di euro per ogni anno, per il quadriennio 2018-2021 è destinata all'ammodernamento della rete viaria nazionale di collegamento delle stesse aree alla Capitale.
51. 51. Melilli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2017 è assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, ivi includendo quelle inerenti alla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, dell'importo complessivo di 15 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti.
51. 11. Castricone.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2017 al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, destinato ad integrare le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
51. 12. Castricone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di fronteggiare i primi interventi di messa in sicurezza e di ripristino delle strutture pubbliche e private nelle aree della Regione Lazio colpite dall'evento calamitoso del 6 novembre 2016, è concesso un contributo di cinque milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 295 milioni di euro.
51. 25. Polverini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale, in riferimento alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, n. 126, e alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2016, n. 139, con cui è stato proclamato lo stato di emergenza per le zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, alle richieste di anticipazione, anche sotto forma di prestito, della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei comuni ricadenti nelle aree individuate con ordinanze delle protezione civile, nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016.
51. 4. Preziosi, Carrescia, Lodolini, Marchetti, Morani.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
51. 46. Ferraresi, Dell'Orco, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il termine di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre 2017. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo di 500.000 euro.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni;
   2017: – 500.000;
   2018: – ;
   2019: – .
51. 47. Ferraresi, Dell'Orco, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nei comuni dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e ottobre 2016, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I lavoratori autonomi e le micro imprese localizzate nei comuni del cratere possono beneficiare, nei limiti complessivi di 100 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi per il reddito derivante dall'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  2-ter. Le esenzioni di cui al comma 2-bis sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.
  2-quater. Nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo.
  2-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

  Conseguentemente all'articolo 81, al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 200 milioni.
51. 52. Ricciatti, Zaratti, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Sannicandro, Scotto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Per gli anni 2017 e 2018, è istituito un fondo di 50 milioni annui per la concessione di una detrazione fiscale del 25 per cento delle opere di ricostruzione realizzate con finalità liberali nelle zone di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo interessate da eventi sismici e riguardanti immobili di elevato valore storico-artistico o di utilità sociale. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono individuate le modalità, i limiti e i criteri per l'accesso alla detrazione.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 250 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
51. 61. Librandi, Menorello, Galgano.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, in deroga al comma 5 dell'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono inclusi nei finanziamenti di cui al dell'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 anche le microimprese e le piccole e medie imprese.
51. 63. Luigi Di Maio, Castelli, Nesci, Cariello, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 436, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalla seguenti: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017».
51. 60. Carra.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «10 per cento» sono sostituite con le seguenti: «12 per cento».
  2-ter. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito fondo alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 2-bis, destinato agli interventi per la riparazione, ricostruzione. e la ripresa economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, in coerenza con quanto disposto dal presente articolo.
  2-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la ripartizione e l'accesso al Fondo.
51. 64. Nastri.

  Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. 51-bis.
(Fondo da ripartire per il finanziamento di progetti per la rinascita culturale dei luoghi colpiti dai terremoti, diruti e abbandonati).

  1. Allo scopo di salvaguardare la storia e la memoria delle aree terremotate, dirute e abbandonate e ricostituirle quali luoghi culturali a cielo aperto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Il Fondo per la rinascita culturale finanzia progetti degli enti territoriali per iniziative volte a promuovere le culture e le tradizioni locali a rischio di scomparsa, eventi culturali e commemorativi finalizzati a rivitalizzare le aree colpite e a sviluppare il turismo.
  2. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, caratteristiche e modalità di presentazione dei progetti di cui al comma 1.

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 297 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
51. 03. Moscatt.

  Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

  1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per le vittime di calamità naturali, destinato ad assicurare un equo risarcimento per i danni di cui sono state vittime, la cui dotazione è stabilita in 250 milioni di euro, a decorrere dal 2017.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 50 milioni.
51. 04. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis
(Utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).

  1. All'articolo 13 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Presidente della regione Lombardia, in qualità di commissario delegato per la ricostruzione, può destinare fino a 205 milioni di euro alele finalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122».
51. 06. Carra.

  Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. 51-bis
(Modifiche all'articolo 9 dello Statuto del contribuente).

  1. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i commi 2, 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può sospendere o differire il termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi erariali e relative addizionali, nonché dell'Imposta regionale per le attività produttive (IRAP) a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili. Gli enti territoriali, nell'ambito della propria autonomia, possono disporre la sospensione o il differimento degli obblighi relativi ai tributi di rispettiva competenza.
  2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi del comma 2 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo. Gli enti territoriali definiscono le modalità e i termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, con propri provvedimenti.
  2-ter. Per i tributi erariali e relative addizionali, nonché per l'Imposta regionale per le attività produttive (IRAP), non sospesi né differiti, ai sensi del comma 2, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni, con danni riconducibili all'evento e individuati, successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di danno di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) della medesima legge n. 225 del 1992, possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, dei tributi che scadono nei sei mesi successivi al riconoscimento della condizione di soggetto danneggiato. Agli importi oggetto di rateizzazione è applicato il tasso di interesse legale. I contribuenti che hanno i requisiti per usufruire della rateizzazione, presentano apposita istanza al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti territoriali, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono le modalità e i termini di presentazione dell'istanza da parte dei contribuenti che hanno i requisiti per usufruire della rateizzazione, relativamente ai tributi di rispettiva competenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, determinati dal temporaneo differimento della riscossione dei tributi di cui al precedente periodo, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo rotativo di cui al comma 430 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
51. 09. Ginato.

ART. 52.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, 4.440 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 4.000 milioni di euro per l'anno 2017 e di 4.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:
   a) copertura, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, pari a 2.000 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
   b) copertura, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, pari a 750 milioni di euro annui, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) copertura, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per una spesa pari a 750 milioni di euro annui;
   d) copertura, per il solo anno 2017, per una spesa pari a 500 milioni di euro, della proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste.

  Conseguentemente, aggiungere ,in fine, il seguente comma:
  5-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.600 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.600 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
52. 71. Vito, Brunetta, Gelmini, Centemero, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco, Sisto.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, 4.440 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
  5-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.600 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.600 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
52. 72. Vito, Brunetta, Gelmini, Centemero, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco, Sisto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni di euro con le seguenti: 1.920,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.633 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera b), dopo le parole: agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 aggiungere le seguenti: e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi del Capo IV della legge 11 agosto 2014, n. 125.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: 240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni sono sostituite dalla seguenti: 239,2 milioni per l'anno 2017 e di euro 357 milioni.
*52. 4. La III Commissione.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni di euro con le seguenti:1.920,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.633 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera b), dopo le parole: agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 aggiungere le seguenti: e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi del Capo IV della legge 11 agosto 2014, n. 125.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: 240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni sono sostituite dalla seguenti: 239,2 milioni per l'anno 2017 e di euro 357 milioni.
*52. 41. Quartapelle Procopio, Tacconi, Nicoletti, Carrozza, Garavini, Cimbro, Zampa, Chaouki, Censore.

  Al comma 1 sostituire le parole: 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni di euro a decorrere dal 2018. con le seguenti: 2.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 3.630 milioni di euro a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 1.480 milioni di euro per il 2017 e 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 2.480 milioni di euro per il 2017 e 2.930 milioni di euro a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante le risorse rinvenienti dall'applicazione di quanto previsto dal comma 2-ter.
  2-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
52. 104. Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 1 sostituire i numeri: 1.920 e 2630 con i seguenti: 1921,2 e 2631,2.

  Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b) dopo le parole: Corpo nazionale dei vigili del fuoco inserire le seguenti: , per quest'ultimo anche con riguardo alle risorse da destinare all'assunzione in forma permanente del personale delle Unità cinofile che opera alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo di personale discontinuo.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: –1.200.000;
   2018: –1.200.000;
   2019: –1.200.000.
52. 97. Spadoni, Sibilia, Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 2.320 milioni di euro per l'anno 2017 e 3.030 milioni a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, alinea, sostituire le parole:
di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: di 1.880 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2.330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   b) al medesimo comma 2, lettera c), sostituire le parole: definizione nell'anno 2017 dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto con le seguenti: realizzazione del riallineamento delle carriere del personale delle forze di polizia, cui sono destinati 400 milioni di euro a decorrere dal 2017, garantendo anche la piena attuazione di quanto previsto e le parole: per il solo anno 2017 proroga del contributo con le seguenti: trasformazione in retribuzione aggiuntiva permanente del contributo.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 400 milioni di euro per l'anno 2018 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
52. 25. Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni con le seguenti: 2.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 3.630 milioni.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'88 percento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

  3. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
52. 13. Lombardi, Dieni, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire i numeri: 1.920 e 2.630 con, rispettivamente, i seguenti: 1.920,8 e 2.633.

  Conseguentemente:
   al comma 2, lettera b), dopo le parole: agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 aggiungere le seguenti: e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e dopo le parole: fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza aggiungere le seguenti: con specifico riferimento alle gravi impellenze della cooperazione internazionale.;
   all'articolo 61, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125 è ridotto di euro 0,8 milioni per l'anno 2017 e di euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2018.
52. 11. Quartapelle Procopio, Tacconi, Nicoletti, Carrozza, Garavini, Cimbro, Zampa, Chaouki, Censore.

  Al comma 1, sostituire i numeri: 1.920 e 2.630 rispettivamente con i seguenti: 1.920,8 e 2.633.

  Conseguentemente:
   al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo le parole: agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 aggiungere le seguenti: e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
   all'articolo 61, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è ridotto di euro 0,8 milioni per l'anno 2017 e di euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2018.
52. 138. Librandi, Menorello.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni e 2.630 milioni rispettivamente con le seguenti: 1.918,3 milioni e 2.628,3 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Per garantire e rafforzare la sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi della cultura dello Stato, il contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 40 unità. Conseguentemente, all'articolo 827, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero «88» è sostituito dal numero «128»;
   b) alla lettera e), il numero «18» è sostituito dal numero «22»;
   c) alla lettera f) il numero «24» è sostituito dal numero «28»;
   d) alla lettera g) il numero «21» è sostituito dal numero «53».
52. 51. Manzi, Rampi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
52. 100. Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dall'anno 2017, le risorse del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono aumentate nella misura di 20 milioni di euro in ragione d'anno.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
52. 1. La I Commissione.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*52. 2. La I Commissione.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*52. 75. Vito, Brunetta, Gelmini, Centemero, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco, Sisto.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa,.
**52. 7. La IV Commissione.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa,.
**52. 74. Vito, Brunetta, Gelmini, Centemero, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco, Sisto.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: ferme restando le disposizioni vigenti di cui agli articoli 10, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, e 32, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
52. 102. Galati, Francesco Saverio Romano, Sottanelli.

  Al comma 2, lettera b) dopo le parole: nell'ambito dell'amministrazione dello Stato aggiungere le seguenti: in via prioritaria per il personale addetto ai musei di interesse nazionale,.
52. 133. Labriola.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Corpo nazionale dei vigili del fuoco inserire le seguenti: per quest'ultimo prevedendo una riserva pari almeno al 20 per cento delle assunzioni per i vigili del fuoco volontari iscritti da almeno 5 anni negli elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, alla data di entrata in vigore della presente legge,.
52. 99. Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Spadoni, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Corpo nazionale dei vigili del fuoco aggiungere le seguenti: anche facendo ricorso allo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici.
52. 137. Rabino, Galati, Sottanelli.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: di cui agli articoli, sopprimere la parola: 62,.
52. 9. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 aggiungere le seguenti: e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi del Capo IV della legge 11 agosto 2014, n. 125.
*52. 5. La III Commissione.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 aggiungere le seguenti: e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi del Capo IV della legge 11 agosto 2014, n. 125.
*52. 42. Quartapelle Procopio, Tacconi, Nicoletti, Carrozza, Garavini, Cimbro, Zampa, Chaouki, Censore.

  Al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo le parole: agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 aggiungere le seguenti: e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
52. 139. Librandi, Menorello.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, aggiungere il seguente periodo: Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato ad assumere un numero massimo di 450 unità nel ruolo iniziale, attingendo in via prioritaria, in deroga all'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi banditi per gli anni, nell'ordine, 2011 e 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4.
*52. 3. La I Commissione.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, aggiungere il seguente periodo: Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato ad assumere un numero massimo di 450 unità nel ruolo iniziale, attingendo in via prioritaria, in deroga all'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi banditi per gli anni, nell'ordine, 2011 e 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4.
*52. 46. Fiano.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
52. 60. Rampelli, Cirielli.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per il reclutamento di Carabinieri effettivi si utilizza in via prioritaria la graduatoria del concorso per l'arruolamento di 1552 Carabinieri effettivi pubblicata nell'anno 2010 vigente alla data di approvazione della presente legge. La validità della predetta graduatoria è prorogata al 31 dicembre 2018.
52. 67. Rizzetto, Rampelli.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse e il rispetto della normativa europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, entro il 31 marzo 2017 è avviato un piano di mobilità straordinaria, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del personale del servizio sanitario nazionale;
   b-ter) le Regioni e le province autonome, entro il 1o giugno 2017, sulla base del piano concernente il fabbisogno di personale predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, avviano un piano straordinario di immissione in ruolo per la copertura dei posti individuati. La relativa dotazione organica è aumentata di un massimo di 3.000 unità di personale medico e di 3.000 unità di personale tecnico professionale e infermieristico.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 92 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
52. 14. Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) per le esigenze connesse al soccorso tecnico urgente, la validità della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 814 Vigili del Fuoco di cui al decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008 è prorogata al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000.
52. 134. Labriola.

  Al comma 2, dopo lettera b) inserire le seguenti:
   b-bis) ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) è autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b-ter) all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti parole: «31 dicembre 2018».
52. 65. Rizzetto, Rampelli.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
   b-bis) ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) è autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b-ter) all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti parole: «31 dicembre 2017».
52. 61. Rampelli, Cirielli.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) copertura, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per una spesa pari a 500 milioni di euro annui;
   d) copertura, per il solo anno 2017, per una spesa pari a 500 milioni di euro, della proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 gennaio 2018, per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
52. 73. Vito, Brunetta, Gelmini, Centemero, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco, Sisto.

  Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: per il solo anno 2017 proroga del contributo con le seguenti: trasformazione in retribuzione aggiuntiva permanente del contributo.
52. 29. Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 2 lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  All'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il medesimo contributo è riconosciuto, con la disciplina e le modalità previste dal presente comma, al personale della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 200.000;
   2018: –
   2019: –
52. 141. Dambruoso, Menorello, Librandi.

  Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   d) autorizzazione all'assunzione, in incremento dell'organico, di 300 unità di personale in servizio permanente effettivo, della categoria dei graduati del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, per fronteggiare le accresciute esigenze di controllo dei flussi migratori e di sicurezza delle strutture portuali e delle navi nei confronti di minacce. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
*52. 10. La IX Commissione.

  Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) autorizzazione all'assunzione, in incremento dell'organico, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, di 300 unità di personale in servizio permanente effettivo, della categoria dei graduati del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, per fronteggiare le accresciute esigenze di controllo dei flussi migratori e di sicurezza delle strutture portuali e delle navi nei confronti di eventuali minacce. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
*52. 24. Oliverio.

  Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) autorizzazione all'assunzione, in incremento dell'organico, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, di 300 unità di personale in servizio permanente effettivo, della categoria dei graduati del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, per fronteggiare le accresciute esigenze di controllo dei flussi migratori e di sicurezza delle strutture portuali e delle navi nei confronti di eventuali minacce. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
*52. 33. Bolognesi, Scanu.

  Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) autorizzazione all'assunzione, in incremento dell'organico, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, di 300 unità di personale in servizio permanente effettivo, della categoria dei graduati del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, per fronteggiare le accresciute esigenze di controllo dei flussi migratori e di sicurezza delle strutture portuali e delle navi nei confronti di eventuali minacce. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
*52. 118. Paola Bragantini.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Ai fini della determinazione per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018 del finanziamento da destinare allo sblocco delle assunzioni per i Comparti della sicurezza e del soccorso pubblico, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'88 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 3. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
52. 98. Lombardi, Dieni, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per il concorso alle finalità di cui al comma 1, il Fondo «La Buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2017. Per le medesime finalità è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca un fondo con un'autonoma dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 53, con il seguente:

Art. 53.
(Personale della scuola).

  1. L'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo, avviene nel limite di 20.000 posti comuni, mediante l'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare cattedre o posti interi, anche costituiti tra più scuole, e 5.000 posti di sostegno. La dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e l'organico di fatto dei posti di sostegno sono ridotti in pari misura.
  2. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale, e con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sulla razionalizzazione e sull'accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.
  3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, primo periodo, si fa fronte per quota parte con i risparmi di spesa derivanti dal medesimo comma 1, secondo periodo, e per la restante parte con le risorse del fondo di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo.
  4. Per l'anno scolastico 2017-2018 è effettuato un piano di mobilità territoriale e professionale, su quota parte dei posti vacanti e disponibili nell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, inclusi quelli di cui al comma 1. Il piano è rivolto al personale docente assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015-2016, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  5. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi compresa la fascia aggiuntiva alle predette graduatorie di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono rideterminate, per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, fermi restando i soggetti che vi sono iscritti, per coloro che hanno conseguito la laurea in scienze della formazione primaria, con attribuzione di un punteggio aggiuntivo per ogni credito formativo universitario pari a 0,2 punti e fino ad un massimo di 48, acquisito nell'ambito del predetto corso di laurea abilitante.
  6. All'articolo 1, comma 110, ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «titoli ed esami», sono aggiunte le seguenti: «banditi ai sensi del comma 114 del presente articolo».
  7. All'articolo 1, comma 68, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di corrispondere al fabbisogno di personale docente delle Istituzioni scolastiche ed educative statali espresso nei Piani Triennali dell'Offerta formativa, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito della definizione triennale dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64, i posti per il potenziamento dell'offerta formativa di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, possono essere ripartiti, con riferimento all'ammontare complessivo massimo, per ciascun grado di istruzione e tipologia di posto, compresa la scuola dell'infanzia, in misura differente rispetto alla determinazione effettuata dalla predetta Tabella anche con riferimento alla distribuzione regionale; conseguentemente la distribuzione dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è effettuata, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito dei decreti di cui al comma 64 che provvedono pertanto alla distribuzione territoriale per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, e tipologia di posto. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 95 anche con riferimento alla confluenza dei posti del potenziamento nell'organico dell'autonomia come definiti ai sensi del presente comma nonché l'assorbimento dei vincitori dei concorsi banditi ai sensi del comma 114».
* 52. 8. La VII Commissione.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per il concorso alle finalità di cui al comma 1, il Fondo «La Buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2017. Per le medesime finalità è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca un fondo con un'autonoma dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 53, con il seguente:

Art. 53.
(Personale della scuola).

  1. L'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo, avviene nel limite di 20.000 posti comuni, mediante l'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare cattedre o posti interi, anche costituiti tra più scuole, e 5.000 posti di sostegno. La dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e l'organico di fatto dei posti di sostegno sono ridotti in pari misura.
  2. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale, e con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sulla razionalizzazione e sull'accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.
  3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, primo periodo, si fa fronte per quota parte con i risparmi di spesa derivanti dal medesimo comma 1, secondo periodo, e per la restante parte con le risorse del fondo di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo.
  4. Per l'anno scolastico 2017-2018 è effettuato un piano di mobilità territoriale e professionale, su quota parte dei posti vacanti e disponibili nell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, inclusi quelli di cui al comma 1. Il piano è rivolto al personale docente assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015-2016, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  5. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi compresa la fascia aggiuntiva alle predette graduatorie di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono rideterminate, per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, fermi restando i soggetti che vi sono iscritti, per coloro che hanno conseguito la laurea in scienze della formazione primaria, con attribuzione di un punteggio aggiuntivo per ogni credito formativo universitario pari a 0,2 punti e fino ad un massimo di 48, acquisito nell'ambito del predetto corso di laurea abilitante.
  6. All'articolo 1, comma 110, ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «titoli ed esami», sono aggiunte le seguenti: «banditi ai sensi del comma 114 del presente articolo».
  7. All'articolo 1, comma 68, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di corrispondere al fabbisogno di personale docente delle Istituzioni scolastiche ed educative statali espresso nei Piani Triennali dell'Offerta formativa, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito della definizione triennale dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64, i posti per il potenziamento dell'offerta formativa di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, possono essere ripartiti, con riferimento all'ammontare complessivo massimo, per ciascun grado di istruzione e tipologia di posto, compresa la scuola dell'infanzia, in misura differente rispetto alla determinazione effettuata dalla predetta Tabella anche con riferimento alla distribuzione regionale; conseguentemente la distribuzione dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è effettuata, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito dei decreti di cui al comma 64 che provvedono pertanto alla distribuzione territoriale per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, e tipologia di posto. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 95 anche con riferimento alla confluenza dei posti del potenziamento nell'organico dell'autonomia come definiti ai sensi del presente comma nonché l'assorbimento dei vincitori dei concorsi banditi ai sensi del comma 114».
* 52. 48. Malpezzi, Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Iacono, Di Lello, Binetti.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al reclutamento, negli anni 2017, 2018 e 2019, del personale docente ed educativo della scuola statale dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 115 milioni.
52. 132. Di Lello, Sgambato, Valeria Valente, Manfredi, Mongiello, Cardinale, Iacono, Salvatore Piccolo, Capozzolo, Burtone, Albanella, Ribaudo, Di Gioia, Impegno, Tartaglione, Burtone, Currò, Amoddio, Piccione, Capodicasa, Moscatt, Greco, Palladino, Dallai, Rostan, Lauricella, Raciti, Berretta, Schirò, Valiante, Cuomo, Bossa, Tino Iannuzzi, Zappulla, Anzaldi, Causi, Culotta, Bruno Bossio, Palma, Arlotti.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al reclutamento, nel limite delle attuali dotazioni organiche, del personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
52. 87. Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia, Marzana, D'Uva, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: al recupero della riduzione di 2.020 unità di personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola effettuata con l'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al concorso ordinario e riservato per il reclutamento di 1.200 Direttori SGA a copertura dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto. Il fondo di cui al comma 2 è altresì finalizzato alla progressiva equiparazione, nel corso del triennio 2016-2018, del trattamento economico della dirigenza scolastica a quello degli altri profili dirigenziali presenti nell'area dell'istruzione e della ricerca di cui all'articolo 7 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 13 luglio 2016 mediante:
   a) l'equiparazione della retribuzione di posizione fissa nonché della retribuzione accessoria complessiva;
   b) il finanziamento dell'incremento della retribuzione di risultato in caso di reggenza di una seconda istituzione scolastica.

  Conseguentemente:
   1) dopo il comma 3, inserire il seguente comma 3-bis:
  3-bis. Le risorse per l'autonomia sono assegnate sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno di efficienza e di eventuali fondi perequativi individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
   2) sopprimere il comma 4.
52. 79. Centemero, Palmieri, Crimi.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Per le finalità previste al comma 2, le autorità di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono, su base volontaria e sulla base della propria autonomia organizzativa, definire risparmi di spesa da destinarsi, per l'anno 2017, al fondo di cui al comma 2, conseguenti alla riduzione delle unità dei contratti di diritto privato di cui dispongono ai sensi di legge sino ad un massimo del 70 per cento e possono procedere, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ad incrementare la pianta organica dei dipendenti in misura non superiore al 75 per cento di detta riduzione. Nei limiti di tale incremento, al fine di non disperdere le professionalità acquisite e di far fronte a indifferibili esigenze di servizio, le medesime autorità possono procedere alla indizione, entro il 31 dicembre 2017, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi previsti dalla legge a carico dei soggetti vigilati, di una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica.
52. 143. Carbone, Boccadutri.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Le risorse indicate al comma 1 sono incrementate di euro 741.870 per l'anno 2017 e di euro 2.967.480 annui a decorrere dal 2018 per consentire all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di bandire concorsi per titoli ed esami e, conseguentemente, assumere a tempo indeterminato fino a 60 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1.
  4-ter. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni» sono sostituite dalla seguenti: «239,2 milioni per l'anno 2017 e di euro 357 milioni».
*52. 6. La III Commissione.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Le risorse indicate al comma 1 sono incrementate di euro 741.870 per l'anno 2017 e di euro 2.967.480 annui a decorrere dal 2018 per consentire all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di bandire concorsi per titoli ed esami e, conseguentemente, assumere a tempo indeterminato fino a 60 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1.
  4-ter. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni» sono sostituite dalla seguenti: «239,2 milioni per l'anno 2017 e di euro 357 milioni».
*52. 43. Quartapelle Procopio, Tacconi, Nicoletti, Cimbro, Carrozza, Garavini, Zampa, Chaouki, Censore.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Le risorse indicate al comma 1 sono incrementate di euro 741.870 per l'anno 2017 e di euro 2.967.480 annui a decorrere dal 2018 per consentire all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di bandire concorsi per titoli ed esami e, conseguentemente, assumere a tempo indeterminato fino a 60 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1.
  4-ter. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni» sono sostituite dalla seguenti: «239,2 milioni per l'anno 2017 e di euro 357 milioni».
*52. 101. Palazzotto, Fava, Melilla, Marcon, Duranti, Scotto, Carlo Galli, Piras, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Folino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Le risorse indicate al comma 1 sono incrementate di 741.870 euro per l'anno 2017 e di 2.967.480 euro annui a decorrere dal 2018 per consentire all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di bandire concorsi per titoli ed esami e conseguentemente assumere a tempo indeterminato fino a 60 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1. È corrispondentemente ridotto il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
52. 140. Librandi, Menorello.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. 5. Al fine di assicurare e potenziare l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura statali, il fondo unico di amministrazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 31 del CCNL normativo 1998-2001 economico 1998-1999, è incrementato, a decorrere dall'anno 2017, di un importo complessivo pari a 20 milioni di euro. All'incremento di cui al periodo precedente non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti parole: 280 milioni.
52. 145. Narduolo, Manzi, Arlotti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non hanno assolto per gli anni 2011-2014 ai vincoli in materia di personale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, il riversamento di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2017, è pari al 16 per cento ed è soddisfattorio degli obblighi di cui al predetto articolo 9.”
52. 103. Manfredi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, si applica l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284, nei limiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 292 milioni.
52. 94. Sibilia, Spadoni, Lombardi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei conti, in presenza degli ampliati compiti e delle scoperture d'organico, è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 per l'assunzione di magistrati contabili, anche in deroga alla disciplina del turn over.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.800.000;
   2018: – 6.500.000;
   2019: – 6.500.000.
52. 91. Lombardi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Bonafede, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali» sono inserite le seguenti: «e ai loro enti strumentali».
52. 49. Misiani, Braga.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.

  1. Al fine di realizzare e gestire quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e dai regolamenti europei in materia di statistica ufficiale, per il proseguimento delle attività necessarie a garantire, in vista della realizzazione con cadenza annuale del censimento della popolazione e delle abitazioni previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché per il superamento del precariato del personale non amministrativo, il termine del 31 dicembre 2016 per bandire procedure concorsuali per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, deve intendersi fissato, per l'Istituto nazionale di statistica, al 31 dicembre 2018.
  2. A tal fine, i requisiti richiesti dall'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, devono essere posseduti, dal personale dell'istituto nazionale di statistica con contratto di lavoro a tempo determinato, alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Le assunzioni relative alle procedure selettive avviate ai sensi del presente articolo trovano copertura a valere su risorse aggiuntive nell'ambito del contributo ordinario pari ad euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2017, sulle risorse assunzionali dell'Istituto, nonché sulle risorse disponibili nel bilancio dell'Istituto, tenendo conto del trattamento fondamentale e accessorio del personale interessato.
  4. Le graduatorie definite in esito alle procedure concorsuali di cui al comma 1 sono utilizzabili fino alla conclusione delle assunzioni dei vincitori delle procedure medesime.
  5. Nelle more delle procedure di cui al comma 1, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato è prorogato, anche in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino alla conclusione delle medesime procedure. Gli oneri scaturenti dall'utilizzo di detto personale sono a carico dei progetti in cui lo stesso personale è impegnato e su cui attualmente grava.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
52. 06. Palese, Marcon.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure per la valorizzazione delle professionalità maturate all'interno delle pubbliche amministrazioni locali).

  1. Per garantire la continuità e assicurare la qualità dei servizi degli enti locali, i comuni possono procedere, negli anni 2017, 2018 e 2019, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale complessivamente sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno 2015, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.
  2. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale impiegato con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, nel triennio 2017-2019, assumere personale inserito nelle graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Per le finalità del comma precedente e del presente comma, i comuni possono, altresì, avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale che abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale prevista dal comma precedente, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo periodo in riduzione della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento.
  3. Per i comuni di cui ai commi precedenti, ed al solo fine di favorire le procedure di cui ai medesimi commi, le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 215, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, continuano ad applicarsi per il triennio 2017-2019. Per gli enti territoriali che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano per il triennio 2017-2019 le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dell'articolo 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4. I limiti previsti all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, nonché quelli dettati dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, non trovano applicazione nei confronti degli enti che operano la stabilizzazione di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato in possesso dei requisiti indicati all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, nel caso in cui la stessa avvenga ad invarianza di spesa e comunque nel rispetto dei limiti dettati dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 e nei limiti della disponibilità dei posti vacanti nella dotazione organica.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano alcuna spesa a carico dei bilancio dello Stato e non possono determinare alcuna spesa aggiuntiva a carico degli enti locati e delle Regioni.
52. 024. Capodicasa, Raciti, Albanella, Amoddio, Berretta, Boccadutri, Burtone, Cardinale, Causi, Culotta, Currò, Greco, Iacono, Lauricella, Moscatt, Piccione, Ribaudo, Schirò, Zappulla.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Fondo per l'operatività del soccorso pubblico).

  1. Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di soccorso pubblico rese anche in contesti emergenziali, è istituito, a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», un fondo per l'operatività del soccorso pubblico destinato al finanziamento di misure volte ad incrementare il valore delle componenti retributive erogate in via fissa e continuativa al personale anzidetto, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti. Il fondo di cui al precedente periodo è alimentato con le risorse di cui al comma 3, fatti salvi gli incrementi di risorse finanziarie derivanti da successivi provvedimenti legislativi.
  2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, vengono utilizzati i risparmi strutturali di spesa corrente derivati dall'ottimizzazione e razionalizzazione dei seguenti settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
   a) locazioni passive delle sedi di servizio;
   b) servizi di mensa al personale;
   c) servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici.

  3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:
   a) dalle risorse disponibili a regime dei fondi incentivanti del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, pari a 5.300.000 euro;
   b) mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 81, comma 2, pari a 10.000.000 di euro;
   c) dai risparmi di spesa di cui al comma 2, fino a un importo pari a 4.000.000 di euro per fanno 2017 e a 6.000.000 di euro a decorrere dal 2018.

  4. Le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'attribuzione degli incrementi retributivi di cui al comma 1 sono stabilite con accordi integrativi nazionali, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, e dell'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  5. Per le annualità precedenti al 2017, ai fini dell'attribuzione degli introiti afferenti al fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.
  6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 71, comma 1-bis, del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  7. Resta altresì fermo, per il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quanto disposto dagli articoli 10, comma 5, e 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250.
*52. 01. La I Commissione.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Fondo per l'operatività del soccorso pubblico).

  1. Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di soccorso pubblico rese anche in contesti emergenziali è istituito, a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», un fondo per l'operatività del soccorso pubblico destinato al finanziamento di misure volte ad incrementare il valore delle componenti retributive erogate in via fissa e continuativa al personale medesimo, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti. Il fondo di cui al precedente periodo è alimentato con le risorse di cui al comma 3, fatti salvi gli incrementi di risorse finanziarie derivanti da successivi provvedimenti legislativi.   
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, vengono utilizzati i risparmi strutturali di spesa corrente derivati dall'ottimizzazione e razionalizzazione dei seguenti settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
   a) locazioni passive delle sedi di servizio;
   b) servizi di mensa al personale;
   c) servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici.

  3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:
   a) dalle risorse disponibili a regime dei fondi incentivanti del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, aventi carattere di certezza, continuità e stabilità pari a 5.300,000 euro;
   b) mediante riduzione del fondo dì cui all'articolo 81, comma 2, pari a 10.000.000 di euro;
   c) dai risparmi di spesa di cui al comma 2, pari a 4,000.000 di euro per fanno 2017 e a 6.000.000 di euro a decorrere dal 2018.

  4. Le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'attribuzione degli incrementi retributivi di cui al comma 1 sono stabilite con accordi integrativi nazionali, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, e dell'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.   
  5. Per le annualità precedenti al 2017, ai fini dell'attribuzione degli introiti afferenti il fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 e al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.
  6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 71, comma 1-bis, del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  7. Resta altresì fermo, per il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quanto disposto dagli articoli 10, comma 5, e 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250.
*52. 022. Fiano, Piccione.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2018, per l'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente, anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso, nonché per l'equiparazione del trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:
  2017:
   CP – 1.500.000;
   CS – 1.500.000;
  2018:
   CP – 1.000.000;
   CS – 1.000.000;
  2019:
   CP – 1.000.000
   CS – 1.000.000
**52. 02. La I Commissione.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2018, per l'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente, anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti svolgendo attività addestrativi od operative diverse da quelle connesse al soccorso, nonché per l'equiparazione del trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio.

  Conseguentemente allo stato di previsione, del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:
  2017:
   CP: –1.500.000;
   CS: –1.500.000;

  2018:
   CP: –1.000.000;
   CS: –1.000.000;

  2019:
   CP: –1.000.000;
   CS: –1.000.000;
**52. 021. Fiano.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Stabilizzazione dei Vigili del fuoco discontinui).

  1. Al fine di assicurare efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e limitare le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato all'indizione di una procedura di stabilizzazione, nel triennio 2017-2019, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale volontario di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti iscritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio e senza limiti di età. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i criteri e il sistema di selezione.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
52. 023. Rizzetto, Rampelli.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Risorse per l'assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso già espletato).

  1. II Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943,084 per l'anno 2017, di euro 25.043.700 per l'anno 2018, di euro 27.387.210 per l'anno 2019, di euro 27.926.016 per l'anno 2020, di euro 35.423.877 per l'anno 2021, di euro 35.632.851 per l'anno 2022, di euro 36.273.804 per l'anno 2023, di euro 37.021.584 per l'anno 2024, di euro 37.662.540 per l'anno 2025 e di euro 38.410.320 a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 279.056.916,00 di euro per l'anno 2017, di 274.956.300,00 di euro per l'anno 2018, di 272.612.790,00 di euro per l'anno 2019, di 272.073.984,00 di euro per l'anno 2020, di 264.576.123,00 di euro per l'anno 2021, di 264,367.149,00 di euro per l'anno 2022, di 263.726.196,00 di euro per l'anno 2023, di 262.337.460,00 di euro per l'anno 2024, di 262.337.460,00 di euro per l'anno 2025 e di 261.589.680,00 di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
52. 03. La II Commissione.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche al decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117).

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2-quater è sostituito dal seguente «Fermo quanto previsto dal comma 2-bis e al fine di assicurare le finalità di cui al medesimo comma, il Ministero della giustizia, per il triennio 2017-2019, è altresì autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un ulteriore contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente comma, secondo i criteri previsti dal decreto di cui al comma 2-ter».
   b) dopo il comma 2-quater è aggiunto il seguente: «2-quinquies. 1. Il reclutamento di cui al comma 2-quater è autorizzato nell'ambito e nel limite delle risorse previste dall'articolo 1, comma 425, settimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
52. 025. Verini, Ferranti, Ermini, Berretta, Morani, Rossomando, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Iori, Amoddio, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan, Fabbri.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Organico dell'autonomia).

  1. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 52, comma 3, avviene in maniera corrispondente alla quota dei posti derivanti da quelli dei docenti attualmente «utilizzati in altri compiti» per motivi di salute. La predetta quota copre esclusivamente i posti del personale già dichiarato permanentemente inidoneo all'entrata in vigore della presente legge.
52. 013. Morassut.

  Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Procedure concorsuali per il reclutamento presso il MIUR).

  1. Al fine di garantire la gestione delle attività istituzionali di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica e di dare attuazione alle riforme strutturali introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2017, di 500 unità di personale, dotate di competenze professionali specifiche in materia di istruzione, di cui 20 dirigenti tecnici, 10 dirigenti amministrativi, 420 funzionari, area III, posizione economica F1, e 50 collaboratori amministrativi, Area II, posizione economica F2.
  2. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 1 possono essere effettuate in deroga sia alle ordinarie procedure autorizzatorie, sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
  3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 22,7 milioni a decorrere dall'anno 2017.
  4. Al maggior onere di cui al presente articolo, pari ad euro 22,7 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede, per un importo di 7,5 milioni annui, mediante utilizzo delle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'esercizio finanziario 2017 e per un importo di 15,2 milioni annui mediante utilizzo del fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 52.
52. 038. Carocci.

  Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

Art. 52-bis.

  1. Alle Fondazioni di cui all'articolo 11 della legge n. 112 del 2013 che si trovano, al 31 dicembre 2016, in eccedenza di personale artistico, tecnico ed amministrativo si applicano le norme dell'articolo 11, comma 13, della legge n. 112 del 2013.
52. 034. Losacco, Boccadutri.

ART. 53.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: comprensivi, in misura non inferiore a 5 mila, dei posti di sostegno in deroga.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, primo periodo, si fa fronte per quota parte con i risparmi di spesa derivanti dal medesimo comma 1, secondo periodo, e per la restante parte con le risorse del fondo di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo.
53. 5. Iori, Coscia, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di consolidare l'incremento di posti di cui all'articolo 52, comma 3, in sede di prima applicazione dell'accorpamento degli spezzoni di orario, di cui al comma 1 del presente articolo, è avviata, in via straordinaria, una procedura di mobilità di carattere triennale e graduale, sui posti dell'organico dell'autonomia, come incrementato dalle disposizioni contenute nella presente legge, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati assunti in ruolo entro l'anno scolastico 2015-2016, con priorità per i soggetti già utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015-2016.
  1-ter. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis sono disciplinati con apposita sessione contrattuale, nel rispetto della normativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
53. 55. Centemero, Occhiuto, Prestigiacomo, Palmieri, Crimi, Murgia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di consolidare la continuità didattica nei posti dell'organico dell'autonomia, come rideterminati ai sensi del comma 2, all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono aggiunte le seguenti parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2017-2018, i docenti assunti in ruolo a seguito delle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 95, ove iscritti in un ruolo regionale di cui al comma 65 diverso da quello relativo alle graduatorie di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 297 del 1994 ove risultavano inseriti all'atto dell'assunzione, anche in deroga al vincolo triennale, hanno la precedenza nelle procedure di mobilità finalizzate al rientro nelle regioni di precedente afferenza, con priorità per i soggetti già utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015-2016».
  1-ter. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis sono disciplinati con apposita sessione contrattuale, nel rispetto della normativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
53. 50. Centemero, Occhiuto, Prestigiacomo, Palmieri, Crimi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di valorizzare l'intervento finanziario e l'incremento di posti di cui all'articolo 52, comma 3, le risorse per l'organico dell'autonomia ivi previste sono assegnate sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno di efficienza e di eventuali fondi perequativi individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
53. 57. Centemero, Prestigiacomo, Occhiuto, Palmieri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Fermo restando che il computo dei trentasei mesi su posto vacante e disponibile di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, decorre dal 1o settembre 2016 il fondo di cui all'articolo 1, comma 132, della medesima legge è rifinanziato, per gli anni 2017, 2018 e 2019, con la somma di euro 5 milioni ad anno. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna delle annualità indicate, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).
*53. 3. La VII Commissione.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Fermo restando che il computo dei trentasei mesi su posto vacante e disponibile di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, decorre dal 1o settembre 2016 il fondo di cui all'articolo 1, comma 132, della medesima legge è rifinanziato, per gli anni 2017, 2018 e 2019, con la somma di euro 5 milioni ad anno. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna delle annualità indicate, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).
*53. 21. Blazina, Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017 alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra alle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione, prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale, o regionale dell'organismo militare, alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici non economici collocate nel territorio provinciale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 1,5 milioni di euro per il triennio 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017 + 500.000;
   2018 + 500.000;
   2019 + 500.000.
53. 44. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco, Albanella, Albanella, Parrini, Scanu, Crimì, Basilio, Rizzo, Corda, Cristian Iannuzzi, Duranti, Gallipoli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Ai fini di procedere alle immissioni in ruolo conseguenti all'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1, le graduatorie del concorso bandito con decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, n. 106 e n. 107, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono, ove non sufficientemente capienti, integrate, di anno in anno e sino al termine della vigenza triennale delle graduatorie stesse, di un numero di aspiranti, che abbiano superato le prove della relativa procedura concorsuale, pari alla necessità di copertura di posti vacanti e disponibili, assegnati dalle facoltà assunzionali, da riservare alle procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente.
53. 52. Centemero, Palmieri, Crimi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. In ragione dell'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1 del presente articolo, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, n. 106 e n. 107, in deroga all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono, ove non sufficientemente capienti, integrate di anno in anno e sino al termine della vigenza triennale delle graduatorie stesse, di un numero di aspiranti che abbiano superato le prove della relativa procedura concorsuale pari alla necessità di copertura di posti vacanti e disponibili, assegnati dalle facoltà assunzionali, da riservare alle procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente.
53. 31. Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia, Marzana, D'Uva, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 52, comma 3, è altresì finalizzato ad avviare un piano straordinario di potenziamento e ampliamento del tempo pieno nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione nelle regioni del Sud Italia, provvedendo a dotare tutti gli istituti scolastici interessati del numero dei docenti e delle strutture necessarie per le attività di studio, ricerca, sportive, di informatica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, da attuarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
53. 53. Centemero, Occhiuto, Prestigiacomo, Murgia.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. All'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi i posti relativi alle classi di concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, prive di corrispondenza con le precedenti classi di concorso ovvero di nuova istituzione, fermo restando il limite alle dotazioni organiche di cui al comma 201».
53. 36. Centemero, Occhiuto, Palmieri, Crimi.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

  1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1 che, nel corso del mandato non risultino iscritti ad alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione hanno facoltà di riscattare, con oneri a proprio carico, un periodo effettivamente svolto non superiore ad una consiliatura, applicando il metodo contributivo».
53. 01. La I Commissione.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

  1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  3-bis. Gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1 che, nel corso del mandato non risultino iscritti ad alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione hanno facoltà di riscattare, con oneri a proprio carico, un periodo, effettivamente svolto, non superiore ad una consiliatura, applicando il metodo contributivo.
53. 044. Fabbri.

  Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Organico di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104).

  1. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107, è sostituito come segue: «75. L'organico dei posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto, nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità alla sentenza delle Corte costituzionale n. 80 del 2010. Resta ferma la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'onere derivante dalla presente disposizione è pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Sterilizzazione dell'incremento dell'aliquota IRES).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso.
53. 024. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole di ogni ordine e grado).

  1. Dopo l'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono aggiunti i seguenti:
  108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause determinanti la formazione di precariato, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone a partire dall'anno scolastico 2017-2018, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un piano pluriennale di assunzioni per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del personale per turn over mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario di ogni ordine e grado, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
  108-ter. Il piano pluriennale di assunzioni di cui al precedente comma 108-bis, oltre ad incidere sui processi di formazione dei precariato passati e futuri, è volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
   a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del cento per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;
   b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;
   c) ridefinizione della formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a 20, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;
   d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge, 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in modo da garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico, nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente, se necessario, l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili; la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno garantisce altresì l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare e di un massimo di due alunne o alunni disabili nelle classi successive delle medesime scuole e nelle classi della scuola secondari di primo e secondo grado;
   e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo delle scuole secondarie superiori di secondo grado;
   f) ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui attraverso la definizione di programmi didattici innovativi e di contrasto a fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:
    1) l'elaborazione e realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;
    2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;
    3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, promossa assicurando almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;
    4) il potenziamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;
    5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali l'educazione sentimentale, l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di diritto ed economia.

  108-quater. Al piano pluriennale di assunzione si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del «Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico» di cui al comma 108-quinquies, secondo le seguenti modalità:
   a) mediante la copertura per il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre ai sensi della normativa vigente;
   b) mediante la copertura per restante il 50 per cento dei posti disponibili attingendo dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso dei seguenti requisiti:
    1. essere risultato vincitore di concorsi precedenti;
    2. essere risultato idoneo al concorso indetto con decreto ministeriale n. 82 del 24 settembre 2012;
    3. risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non assunto nell'anno scolastico 2016-2017;
    4. essere abilitato mediante Percorso Abilitante Speciale e Tirocinio Formativo Attivo;
    5. aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente norma;
    6. essere munito di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002;
    7. aver insegnato presso le scuole per l'infanzia;
   c) mediante la copertura di tutti i posti disponibili e vacanti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo la normativa vigente relativa alle assunzioni nei ruoli del personale della scuola.

  108-quinquies. Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi da 108-bis a 108-quater, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico», di seguito denominato «Fondo», al quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi da 108-sexies a 108-undecies accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca che le destina, nel limite delle stesse, alle finalità di cui ai precedenti commi 108-bis e 108-ter.
  108-sexies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso.
  108-septies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491:
    1. sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
    2. le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
    3. le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   b) al comma 492:
    1. le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
  499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»”;
   d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  108-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
  108-nonies. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:
  “48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario. 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.»
  108-decies. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
  108-undecies. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising) visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario ovvero il pagamento degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.
  108-duodecies. Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 108-bis, i limiti d'impegno finanziario di cui al comma 201 si intendono rideterminati sulla base dei maggiori introiti derivanti dalle previsioni di cui ai commi da 108-sexies a 108-undecies.
53. 023. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Fava, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, è fatto divieto di procedere, a decorrere dall'anno 2016, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Gli enti locali che non ottemperino alle disposizioni previste dall'articolo 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono assoggettati alla sanzione pecuniaria consistente nella diminuzione del 30 per cento del trasferimento delle risorse statali.
53. 027. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

ART. 54.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e alle ulteriori esigenze sino a: vertice G7.
54. 4. Frusone, Basilio, Corda, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è altresì previsto in via sperimentale a partire dal 1o gennaio 2017 l'utilizzo del personale militare delle Forze armate da affiancare alle Forze di polizia, per il contrasto dei fenomeni criminali nell'ambito delle attività legate a fenomeni delittuosi connesse all'aumento dei furti nelle abitazioni private.
54. 18. Faenzi, Galati, Sottanelli, Francesco Saverio Romano, Abrignani, Borghese, D'Agostino, D'Alessandro, Lainati, Marcolin, Mottola, Merlo, Parisi, Rabino, Vezzali.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero è autorizzata la spesa di 10 milioni a decorrere dall'anno 2017 per l'invio di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, come integrate dal primo periodo, al suddetto personale, ancorché non ricopra un posto di organico nella rappresentanza diplomatica o nell'ufficio consolare di destinazione, spetta il trattamento economico di cui al quinto comma dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, quando l'assegnazione è disposta per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
*54. 2. La III Commissione.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero è autorizzata la spesa di 10 milioni a decorrere dall'anno 2017 per l'invio di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, come integrate dal primo periodo, al suddetto personale, ancorché non ricopra un posto di organico nella rappresentanza diplomatica o nell'ufficio consolare di destinazione, spetta il trattamento economico di cui al quinto comma dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, quando l'assegnazione è disposta per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
*54. 6. Manciulli, Quartapelle Procopio, Tacconi, Zampa, Chaouki, Censore.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'invio di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, come integrate dal primo periodo, al suddetto personale, ancorché non ricopra un posto di organico nella rappresentanza diplomatica o nell'ufficio consolare di destinazione, spetta il trattamento economico di cui al quinto comma dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, quando l'assegnazione è disposta per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
**54. 3. La III Commissione.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'invio di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, come integrate dal primo periodo, al suddetto personale, ancorché non ricopra un posto di organico nella rappresentanza diplomatica o nell'ufficio consolare di destinazione, spetta il trattamento economico di cui al quinto comma dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, quando l'assegnazione è disposta per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
**54. 7. Manciulli, Quartapelle Procopio, Tacconi, Carrozza, Garavini, Zampa, Chaouki, Censore.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di garantire una maggior tutela dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada e gli standard operativi, nonché i livelli di efficienza connessi alla salvaguardia della pubblica sicurezza, a decorrere dal 2017, per la durata di tre anni, il credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto di valori con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, di categoria euro uguale o superiore a 3.
  1-ter. Le procedure per ottenere il beneficio di cui al precedente comma possono essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 con la seguente: 294.
*54. 1. La I Commissione.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di garantire una maggior tutela dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada e gli standard operativi, nonché i livelli di efficienza connessi alla salvaguardia della pubblica sicurezza, a decorrere dal 2017, per la durata di tre anni, il credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto di valori con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, di categoria euro uguale o superiore a 3.
  1-ter. Le procedure per ottenere il beneficio di cui al precedente comma possono essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 con la seguente: 294.
*54. 17. Francesco Sanna

  Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

Art. 54-bis.
(Norme previdenziali e assicurative per i corpi di polizia locale).

  1. Al personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 11 si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
  2. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 11, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
54. 04. Lombardi, L'Abbate, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

Art. 54-bis.
(Equo indennizzo per causa di servizio per i corpi di polizia locale).

  1. Per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 è stanziata la somma di 1.500.000 euro da destinarsi al personale appartenente alla polizia provinciale e municipale della misura dell'equo indennizzo disposta dall'articolo 6 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.500.000;
   2018: – 1.500.000;
   2019: – 1.500.000.
54. 03. Lombardi, L'Abbate, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

ART. 55.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 55-bis.
(Fondo volo).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è abrogato, al fine di sostenere le ragioni di sviluppo del trasporto aereo, incrementare i flussi turistici e ridurre gli oneri a carico dei passeggeri.
  2. Al fine di consentire al sistema aeroportuale regionale una ulteriore maggiore capacità di sviluppo del traffico e consentire un diritto alla mobilità strutturale, a decorrere dal 1o gennaio 2017 sono abrogate le disposizioni relative alle addizionali comunali sui diritti di imbarco per gli aeroporti con traffico annuo inferiore a 1 milione di passeggeri di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 2 dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43, al comma 1328 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e al comma 75 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  3. Al ristoro della diminuzione di entrate derivante all'INPS per effetto di quanto previsto dai commi 1 e 2 provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione è appositamente iscritto l'importo di 197 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 287 milioni.
55. 1. Melilla, Marcon, Scotto, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, è attribuita alla Regione Sicilia la somma di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate in osservanza alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 30.000.000;
   2018: – 30.000.000;
   2019: – 30.000.000.
55. 4. Minardo.

ART. 56.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 agosto 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: 128 milioni con le seguenti: 192 milioni;
   al comma 2:
   dopo le parole:
5 giugno 2014, n. 87, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «nell'anno scolastico 2016-2017» sono aggiunte le seguenti: e nell'anno scolastico 2017-2018 sino al 31 dicembre 2017 e;
   sostituire le parole: 31 agosto 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 236 milioni.
56. 1. Di Gioia, Mongiello, Galati.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato, per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, a micro interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 ottobre 2016. Il contributo, ripartito in misura proporzionale al numero di abitanti dei comuni interessati, è pari a 1 milione di euro per la provincia di Perugia, 500 mila euro per la provincia di Teramo, 400 mila euro per la provincia di Ascoli Piceno, 500 mila euro per la provincia di Macerata, 350 mila euro per la provincia di Temi e 250 mila euro per la provincia di Rieti.
56. 8. Galgano, Menorello, Librandi, Laffranco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 113 sono aggiunti i seguenti:
  «113-bis. A decorrere dal termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del personale ATA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di conseguenza non sono più accantonati i posti relativi di personale dagli organici provinciali del personale statale.
  113-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del personale ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali con provvedimento da definire a seguito di confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al fondo di cui al comma 113-quater.
  113-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 113-bis e 113-ter è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 465 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 775).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate nella misura del 19,5 per cento e del 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento ai giochi del Lotto e del Super Enalotto.
56. 5. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2017-2017 non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. A partire da settembre 2017, si prevede un piano triennale di assunzioni equivalenti alla vacanza organica del personale ATA. È riconosciuta la possibilità, in deroga rispetto ai titoli di accesso, di inserimento in graduatoria del personale ex LSU ed appalti storici, in virtù del servizio prestato presso le scuole.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 236 milioni di euro per l'anno 2017 e 108 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
56. 2. Di Gioia, Mongiello, Galati.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)

  1. Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che si rendono necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. Le risorse accertate sono rese disponibili da Cassa depositi e prestiti S.p.A. previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che disciplina modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di inagibilità accertata degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone a maggior rischio sismico nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
  2. A decorrere dall'anno 2017, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ricadenti nelle zone sismiche classificate 1 e 2, devono essere corredati di valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per l'adeguamento antisismico dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.
  3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili.
  4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ad integrazione della programmazione nazionale, predispone un piano di interventi di adeguamento antisismico degli edifici scolastici nelle zone a rischio sismico 1 e 2 che abbiano già eseguito la verifica di vulnerabilità e la conseguente progettazione di adeguamento antisismico. Il piano viene finanziato con le risorse che si rendono annualmente disponibili per la programmazione nazionale.
56. 06. D'Ottavio.

ART. 57.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il vertice dovrà svolgersi in uno dei comuni colpiti dagli eventi del 24 agosto e del 30 ottobre 2016.
57. 1. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, una quota del fondo di cui al comma 1 può essere destinata al finanziamento di interventi non strutturali contro il dissesto idrogeologico e la difesa del suolo.
57. 3. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

ART. 58.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 15-ter, sostituire le parole in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni e province autonome, con le seguenti: in accordo con il Ministero della salute e con le regioni e province autonome e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, la regolamentazione tecnica e.

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, lettera b), capoverso comma 15-ter, dopo le parole: la cui realizzazione aggiungere le seguenti: sia applicativa sia tecnica, di concerto con il Capo dipartimento della qualità del Ministero della salute,;
   b) al comma 1, lettera d), capoverso comma 15-sexies, sostituire le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale con le seguenti: sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia per l'Italia digitale;
   c) sopprimere il comma 2;
   d) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 15-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è ridotta di 2,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 2,42 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 ed è destinata al Ministero dell'economia e della finanze per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 12, comma 15-ter, del medesimo decreto-legge, incluse le attività di regolamentazione e progettazione svolte dall'Agenzia per l'Italia Digitale.
58. 59. Coppola, Boccadutri, Lenzi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), capoverso comma 15-ter, sostituire il punto 4) con il seguente: 4) a partire dal 30 giugno 2017, la gestione delle codifiche nazionali e regionali stabilite dai decreti di cui al comma 7, in accordo con le amministrazioni e gli enti che le detengono, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro della salute;
   b) alla lettera d), dopo il capoverso comma 15-septies, aggiungere il seguente: 15-octies. Sono fatte salve le attività svolte o in corso di svolgimento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, per l'attuazione di quanto previsto dal comma 15-ter.
58. 20. Tancredi, Piccone.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: quota pari allo 0,1 per cento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: solo con riferimento alle regioni che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento ovvero in misura superiore.
58. 61. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: permanente con le seguenti; , per il medesimo anno 2017,.
*58. 3. La XII Commissione.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: permanente con le seguenti; , per il medesimo anno 2017,.
*58. 16. Carnevali, Miotto, Capone, Paola Bragantini, Argentin.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a favore dell'istituto Gaslini di Genova.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni sino alla fine del comma con le seguenti: 295 milioni di euro annui dal 2017 al 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
58. 27. Tullo, Biasotti, Pastorino, Quaranta, Basso, Carocci, Giacobbe, Mariani.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione riguardante l'applicazione da parte delle regioni dell'articolo 1, comma 524, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tale relazione dovrà in particolare confrontare, per ogni azienda cui si applica la predetta disposizione, i dati dell'esercizio 2015 con quelli del biennio precedente, nonché i volumi di attività svolti in ciascuna azienda nei medesimi anni.

  Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 535, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «A decorrere dal 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2018».
*58. 4. La XII Commissione.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione riguardante l'applicazione da parte delle regioni dell'articolo 1, comma 524, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tale relazione dovrà in particolare confrontare, per ogni azienda cui si applica la predetta disposizione, i dati dell'esercizio 2015 con quelli del biennio precedente, nonché i volumi di attività svolti in ciascuna azienda nei medesimi anni.

  Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 535, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «A decorrere dal 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2018».
*58. 17. Miotto, Carnevali, Capone, Paola Bragantini, Patriarca, Mariano, Grassi, Paola Boldrini, Argentin.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 536 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono al finanziamento del servizio sanitario esclusivamente con risorse dei propri bilanci.
58. 69. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 574, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «connesso alla deroga di cui al periodo precedente» sono aggiunte le seguenti: «si provvede mediante compensazione nell'ambito del riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio Sanitario Nazionale, in coerenza con quanto previsto dagli accordi di cui al comma 576».
58. 47. Lo Monte, Pastorelli.

  Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: in 113.000 milioni di euro e in 114.000 milioni di euro con le seguenti: in 115.000 milioni di euro e in 116.000 milioni di euro e, al secondo periodo le parole: 115.000 milioni di euro con le seguenti: 117.000 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 74, dopo il comma 36, sono aggiunti i seguenti:
  36-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
  36-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  36-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  36-quinquies. Alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.
   b) all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
58. 58. Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 11, sostituire le parole: commi 4, 5, 12 e 13 con le seguenti: commi 4, 5 e 12.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 59, comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: Nel rispetto di quanto previsto fino a: dall'anno 2018 con le seguenti: Sono stanziati 300 milioni per il 2017 e 500 milioni a decorrere dal 2018.
   b) all'articolo 74, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
   c) all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
58. 55. Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  All'articolo 58, comma 11, sostituire le parole: commi 4, 5, 12 e 13 con le seguenti: commi 4, 5, 12, 13 e 13-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. A decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, è prevista una specifica finalizzazione, pari a 300 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, per il concorso al rimborso alle regioni delle spese per l'acquisto di strumenti e di medicinali degli ambulatori NO CUP di neurochirurgia oncologica destinati al follow up dei pazienti già dimessi che necessitano di ulteriori controlli o che presentano recidive.
58. 75. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Al comma 11, sostituire le parole: 5, 12 e 13 con le seguenti: 10 e 11.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 59 con il seguente:

Art. 59.
(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria).

  1. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e di quanto convenuto nell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR), fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, al governo del settore farmaceutico si applicano i commi da 2 a 9.
  2. Il tavolo di lavoro istituito presso il Ministero della salute, in coerenza con l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti a. 113/CSR), composto da rappresentanti dei Ministeri della salute, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, delle regioni e dell'AIFA, tenuto conto dell'andamento della spesa farmaceutica dell'anno 2016, predispone entro il 30 gennaio 2017 la revisione delle norme relative il governo della spesa farmaceutica, ivi incluse quelle relative al meccanismo di pay-back. La proposta deve essere oggetto di apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2017. I rappresentanti dell'AIFA di cui al periodo precedente devono contemplare oltre che la presenza del direttore generale anche quella di rappresentanti delle Commissioni consultive e tecnico-scientifiche non componenti di diritto. Fanno parte del tavolo di lavoro anche 2 rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute il fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 1 miliardo di euro. Tali incrementi sono finanziati per 825 milioni di euro per l'anno 2017, 723 milioni di euro per l'anno 2018, 664 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante l'utilizzo delle risorse dell'articolo 58, comma 11, e per 175 milioni di euro per l'anno 2018, 277 milioni di euro per l'anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  4. Per gli effetti dell'incremento del fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il tavolo istituito presso il Ministero della salute, in coerenza con l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR), deve stabilire i criteri di classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. Per garantire un equo e omogeneo accesso dei pazienti ai trattamenti innovativi l'AIFA mette a disposizione le valutazioni di HTA secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 588 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. I criteri individuati dal tavolo di cui al periodo precedente devono essere adottati entro il 31 marzo 2017 con determinazione del direttore generale dell'AIFA. Con la medesima determinazione sono definite le modalità per la valutazione degli effetti dei predetti farmaci ai fini della permanenza del requisito di innovatività e le modalità per l'eventuale riduzione di prezzo di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al presente comma e comunque, entro e non oltre il 31 marzo 2017, i farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi validi ai fini della presente procedura sono quelli attualmente individuati dall'AIFA.
  5. Il requisito di innovatività permane per un periodo massimo di 36 mesi.
  6. I farmaci di cui al comma 4 sono soggetti a monitoraggio dei registri AIFA nel rispetto di quanto predisposto al comma 22 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
  7. Le somme del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi secondo le modalità individuate, entro il 31 marzo 2017, dal tavolo di lavoro istituito presso il Ministero della salute, in coerenza con l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR). Le modalità individuate dal tavolo di cui al periodo precedente sono sancite con apposito decreto dei Ministero della salute d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  8. Alla lettera a), comma 3, dell'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «300.000.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150.000.000 di euro».
  9. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente: «11-quater. Il principio attivo di un biosimilare e quello del suo medicinale di riferimento, come precisato dal documento EMA/837805/2011 del 27 settembre 2012, sono di fatto la stessa sostanza biologica, tuttavia possano essere presenti differenze minori dovute alla loro natura complessa e alle tecniche di produzione. Come il medicinale di riferimento, il biosimilare presenta un certo grado di variabilità naturale. Un biosimilare viene approvato quando è stato dimostrato che tale variabilità naturale ed eventuali differenze rispetto al medicinale di riferimento non influiscono sulla sicurezza o sull'efficacia. Alla luce delle evidenze emerse dall'utilizzo dei biosimilari e dall'evoluzione del mercato, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi tenendo in considerazione le indicazioni presenti nel secondo Concept Paper AIFA sui farmaci biosimilari da approvarsi in via definita entro il 31 gennaio 2017;
   b) al comma 33-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “di almeno il 30 per cento”».

  10. A decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, 127 milioni di euro per l'anno 2018 e 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV) nonché per la realizzazione di un sistema informatizzato univoco nazionale per la risoluzione delle difformità nella rilevazione statistica e di certificazione, di cui all'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 7 settembre 2016 (Rep. Atti n. 157/CSR). Le somme di cui al presente comma sono ripartite in favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancirsi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.
  11. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 75 milioni di euro per il 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per il concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale, da espletare ai sensi delle disposizioni recate dal primo e secondo periodo del comma 543 del medesimo articolo 1. Inoltre, al fine di ridurre i tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e dei ricoveri, promuovendo una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale, la quota di premialità di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata, a livello sperimentale per l'anno 2017, dello 0,1 per cento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Le somme di cui al presente comma sono ripartire a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancirsi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.
58. 76. Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. I commi 569 e 570 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono abrogati.
  12-ter. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 79, alinea:
    1) al terzo periodo, le parole: «nomina un commissario ad acta», sono sostituite dalle seguenti «nomina il presidente della regione commissario ad acta»;
    2) al quarto periodo, dopo le parole: «nomina del» sono inserite le seguenti: «presidente quale»;
   b) al comma 83, alinea, secondo periodo, le parole: «nomina un commissario ad acta», sono sostituite dalle seguenti «nomina il presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta»;
   c) al comma 84, primo periodo, le parole: «Qualora il commissario ad acta per la redazione e l'attuazione del piano, a qualunque titolo nominato» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora il presidente della regione, nominato commissario ad acta per la redazione e l'attuazione del piano ai sensi dei commi 79 o 83»;
   d) il comma 84-bis è sostituito dal seguente: «84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222».
58. 46. Rabino, Galati, Sottanelli.

  Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
  12-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Su istanza motivata delle regioni interessate, il Consiglio dei ministri delibera le nomine commissariali in applicazione delle presenti disposizioni.
  12-ter. Il comma 570 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
58. 13. Tartaglione, Capozzolo, Carloni, Cuomo, Tino Iannuzzi, Impegno, Salvatore Piccolo, Ragosta, Rostan, Sgambato, Valiante.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Entro il 31 marzo 2017 il Ministero della salute presenta e condivide con le regioni il nuovo Piano Oncologico Nazionale (PON) 2017/2019. Al fine di rendere più efficiente la spesa sanitaria e garantire una migliore assistenza ai pazienti oncologici, il PON dovrà obbligatoriamente identificare per le Regioni obiettivi misurabili attraverso indicatori predefiniti, così da poter valutare la qualità dei servizi offerti e calcolare in modo attendibile le spese sostenute per conto di altre regioni. Il PON dovrà altresì prevedere sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.
58. 18. Rizzetto, Rampelli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al fine di ottenere quanto previsto dai comma 8 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e di tutelare la libertà prescrittiva orientata al bene del paziente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con un decreto emanato dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, sono identificate ed assoggettate all'obbligatorietà dell'acquisto centralizzato mediante accordo quadro multi fornitore ulteriori categorie di dispositivi medici. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma, il comma 9 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla di legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato.
58. 5. Lenzi, Epifani, Fabbri, Carnevali.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al fine di incentivare la promozione e l'informazione del personale medico scientifico da parte delle aziende farmaceutiche si dispone l'innalzamento della quota di deducibilità da parte delle imprese al 40 per cento, secondo quanto stabilito all'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
*58. 1. La VI Commissione.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al fine di incentivare la promozione e l'informazione del personale medico scientifico da parte delle aziende farmaceutiche si dispone l'innalzamento della quota di deducibilità da parte delle imprese al 40 per cento, secondo quanto stabilito all'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
*58. 33. Calabrò.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al fine di incentivare la promozione e l'informazione del personale medico scientifico da parte delle aziende farmaceutiche si dispone l'innalzamento della quota di deducibilità da parte delle imprese al 40 per cento, secondo quanto stabilito all'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
*58. 38. Piccone.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 574, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)» sono aggiunte le seguenti: «e dalle strutture accreditate pubbliche e private»;
   b) al quinto periodo, dopo le parole: «per i pazienti extraregionali presi in carico dagli IRCCS» sono aggiunte le seguenti: «e dalle strutture accreditate pubbliche e private.».
   c) al settimo periodo, dopo le parole: «Le regioni pubblicano per ciascun IRCCS» sono aggiunte le seguenti: «e per ciascuna struttura accreditata pubblica e privata».
58. 49. Lo Monte, Pastorelli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 14, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 2012, n. 135 le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
58. 31. Calabrò.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Con riferimento a quanto disciplinato dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, Allegato 1, punto 2.5, ai fini dell'operatività della soglia di accreditabilità e di sottoscrivibilità degli accordi contrattuali annuali per le strutture ospedaliere miste si devono conteggiare tutti i posti letto presenti nella struttura compresi quelli di riabilitazione e di lungodegenza. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
58. 50. Lo Monte, Parrini, Fanucci, Pastorelli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, gli enti territoriali prevedono quale criterio prioritario di accesso alle prestazioni erogate dai Sistema sanitario nazionale il requisito della residenza e della durata della stessa nel territorio di riferimento.
58. 60. Matteo Bragantini, Prataviera, Caon. 

ART. 59.

  Al comma 2, sostituire le parole: 6,89 per cento con le seguenti: 7,25 per cento.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 7,96 per cento con le seguenti: 7,60 per cento.
59. 133. Bargero, Misiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di ridurre la spesa farmaceutica e di adeguare il sistema di tracciabilità del farmaco alla dematerializzazione delle ricette e alle nuove tecnologie informatiche, in coerenza con gli obiettivi di efficientamento dell'articolo 58, in via sperimentale per gli anni 2017-2019, i produttori di farmaci possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo a quello indicato dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, apponendo su ogni confezione di farmaci, in chiaro e a barre, un codice alfanumerico formato dall'AIC seguito da un numero seriale almeno di nove cifre univoco, unico ed irripetibile, apposto con modalità che ne rendano impossibile la cancellazione. I codici, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici, devono consentire al consumatore di tracciare ogni confezione lungo la filiera distributiva sino al produttore. I produttori di farmaci traslano non meno del 70 per cento dei risparmi conseguiti nell'applicazione del sistema di tracciabilità di cui al primo periodo, a riduzione del prezzo dei farmaci. Resta fermo quanto stabilito dalle norme sulla modalità di archiviazione e trasmissione del codice alla Banca dati istituita presso il Ministero della salute ai sensi dei decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2005, n. 2. Entro il 31 dicembre 2017, il Ministro della salute procede alla verifica dei risultati della sperimentazione. I risparmi conseguiti sono reimpiegati a copertura della spesa farmaceutica del Servizio Sanitario Nazionale.
*59. 71. Binetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di ridurre la spesa farmaceutica e di adeguare il sistema di tracciabilità del farmaco alla dematerializzazione delle ricette e alle nuove tecnologie informatiche, in coerenza con gli obiettivi di efficientamento dell'articolo 58, in via sperimentale per gli anni 2017-2019, i produttori di farmaci possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo a quello indicato dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, apponendo su ogni confezione di farmaci, in chiaro e a barre, un codice alfanumerico formato dall'AIC seguito da un numero seriale almeno di nove cifre univoco, unico ed irripetibile, apposto con modalità che ne rendano impossibile la cancellazione. I codici, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici, devono consentire al consumatore di tracciare ogni confezione lungo la filiera distributiva sino al produttore. I produttori di farmaci traslano non meno del 70 per cento dei risparmi conseguiti nell'applicazione del sistema di tracciabilità di cui al primo periodo, a riduzione del prezzo dei farmaci. Resta fermo quanto stabilito dalle norme sulla modalità di archiviazione e trasmissione del codice alla Banca dati istituita presso il Ministero della salute ai sensi dei decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2005, n. 2. Entro il 31 dicembre 2017, il Ministro della salute procede alla verifica dei risultati della sperimentazione. I risparmi conseguiti sono reimpiegati a copertura della spesa farmaceutica del Servizio Sanitario Nazionale.
*59. 75. Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al quarto periodo le parole: «non superiore a lire 750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 450.000»;
   b) al quinto periodo le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sano sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 300.000».

  3-ter. I maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, sono valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
59. 79. Tancredi, Piccone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, tenuto conto che la modalità operativa della distribuzione scelta dalla regione per i farmaci di cui all'elenco dell'allegato 2 della Determina AIFA del 29 ottobre 2004, come successivamente modificato e integrato, non deve costituire aggravio di spesa per il Servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, la dispensazione dei farmaci appartenenti al «Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale – territorio», dei farmaci ad alto costo non ricompresi nel sopracitato prontuario e destinati a pazienti affetti da pluripatologie in politerapia, nonché dei farmaci classificati in fascia H ovvero ad esclusiva dispensazione ospedaliera avviene esclusivamente ai sensi del comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
59. 103. Mantero, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: al rimborso alle regioni aggiungere le seguenti: a statuto ordinario e a statuto speciale.

  Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni aggiungere le seguenti: a statuto ordinario e a statuto speciale.
59. 150. Marguerettaz.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: determinazione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) aggiungere le seguenti: previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS).
*59. 2. La XII Commissione.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: determinazione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) aggiungere le seguenti: previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS).
*59. 54. Lenzi, Miotto, Carnevali, Capone, Paola Bragantini, Patriarca, Amato, Mariano, Grassi, Paola Boldrini, Argentin, Fabbri.

  Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di superamento del tetto imputabile allo sforamento, da parte dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi di ciascuno dei fondi di cui ai commi 4 e 5, si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 8, lettera h), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
**59. 53. Paola Bragantini.

  Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di superamento del tetto imputabile allo sforamento, da parte dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi di ciascuno dei fondi di cui ai commi 4 e 5, si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 8, lettera h), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
**59. 113. Latronico.

  Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di superamento del tetto imputabile allo sforamento, da parte dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi di ciascuno dei fondi di cui ai commi 4 e 5, si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 8, lettera h), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
**59. 136. Fucci.

  Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di superamento del tetto imputabile allo sforamento, da parte dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi di ciascuno dei fondi di cui ai commi 4 e 5, si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 8, lettera h), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
**59. 152. Monchiero, Menorello, Galgano, Librandi.

  Sopprimere il comma 11.
*59. 49. Miotto.

  Sopprimere il comma 11.
*59. 68. Giorgis, Speranza, Capodicasa, Bersani, Zoggia, Murer, Zappulla.

  Sopprimere il comma 11.
*59. 134. Palese.

  Sostituire il comma 11 con il seguente:
  11. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente:
  «11-quater. Il principio attivo di un biosimilare e quello del suo medicinale di riferimento, come precisato dal documento EMA/837805/2011 del 27 settembre 2012, sono di fatto la stessa sostanza biologica, tuttavia possono essere presenti differenze minori dovute alla loro natura complessa e alle tecniche di produzione. Come il medicinale di riferimento, il biosimilare presenta un certo grado di variabilità naturale. Un biosimilare viene approvato quando è stato dimostrato che tale variabilità naturale ed eventuali differenze rispetto al medicinale di riferimento non influiscono sulla sicurezza o sull'efficacia. Alla luce delle evidenze emerse dall'utilizzo dei biosimilari e dell'evoluzione del mercato, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi tenendo in considerazione le indicazioni presenti nel secondo Concept Paper AIFA sui farmaci biosimilari da approvarsi in via definita entro il 31 gennaio 2017;
   b) al comma 33-bis del l'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modificazioni, in fine sono aggiunte le seguenti parole: “di almeno il 30 per cento”».
59. 106. Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 11, capoverso comma 11-quater, alinea, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: European Medicine Agency (EMA) aggiungere le seguenti: e dell'AIFA;
   b) sopprimere il secondo periodo.
*59. 3. La XII Commissione.

  Al comma 11, capoverso comma 11-quater, alinea, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: European Medicine Agency (EMA) aggiungere le seguenti: e dell'AIFA;
   b) sopprimere il secondo periodo.
*59. 55. Miotto, Amato, Mariano, Grassi, Paola Boldrini, Carnevali, Argentin.

  Al comma 11, capoverso comma 11-quater, apportare le seguenti modificazioni:
   all'alinea sopprimere il secondo e il terzo periodo;
   alla lettera a), primo periodo, sostituire le parole: a base del medesimo principio attivo con le seguenti: che hanno sovrapponibilità terapeutica;
   alla lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: senza obbligo di motivazione e aggiungere, alla fine del medesimo periodo, le seguenti parole: dando priorità al farmaco con minor prezzo e in caso contrario con obbligo di motivazione.
59. 11. Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Mantero, Grillo, Nesci, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 11, capoverso comma 11-quater, alinea, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: È consentita la sostituibilità automatica sia tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare sia tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto va attuato l'espletamento di gare in equivalenza terapeutica, mettendo in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, purché abbiano le stesse indicazioni terapeutiche.

  Conseguentemente al medesimo capoverso:
   a) sostituire la lettera a), con la seguente:
    a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici titolari di medicinali a base di principi attivi aventi le stesse indicazioni terapeutiche. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono specificare i principi attivi aventi le stesse indicazioni terapeutiche, indicando i dosaggi e le vie di somministrazione;
   b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
59. 118. Nicchi, Gregori, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 11, capoverso comma 11-quater, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) le procedure pubbliche di acquisto possono svolgersi mediante utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici titolari di medicinali a base del medesimo principio attivo quando i medicinali siano più di tre. A tal fine le centrali d'acquisto predispongono un lotto unico; la base d'asta dell'accordo quadro deve essere il prezzo medio di cessione dei medicinali al Servizio sanitario nazionale.
*59. 4. La XII Commissione.

  Al comma 11, capoverso comma 11-quater, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) le procedure pubbliche di acquisto possono svolgersi mediante utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici titolari di medicinali a base del medesimo principio attivo quando i medicinali siano più di tre. A tal fine le centrali d'acquisto predispongono un lotto unico; la base d'asta dell'accordo quadro deve essere il prezzo medio di cessione dei medicinali al Servizio sanitario nazionale.
*59. 56. Lenzi, Miotto, Carnevali, Capone, Piazzoni, Paola bragantini, Patriarca, Mariano, Grassi, Vico, Argentin, Fabbri.

  Al comma 11, capoverso comma 11-quater, lettera c), sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
**59. 5. La XII Commissione.

  Al comma 11, capoverso comma 11-quater, lettera c), sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
**59. 57. Lenzi, Miotto, Carnevali, Capone, Piazzoni, Paola Bragantini, Patriarca, Mariano, Grassi, Vico, Paola Boldrini, Argentin, Fabbri.

  Al comma 11, capoverso comma 11-quater, lettera c), sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
**59. 128. Fassina, Nicchi, Gregori.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente:
  «11-quater. In caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro trenta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti di cui all'articolo 10, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento.».
*59. 52. Paola Bragantini.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente:
  «11-quater. In caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro trenta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti di cui all'articolo 10, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento.».
*59. 112. Latronico.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente:
  «11-quater. In caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro trenta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti di cui all'articolo 10, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento.».
*59. 137. Fucci.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente:
  «11-quater. In caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro trenta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti di cui all'articolo 10, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento.».
*59. 153. Monchiero, Menorello, Galgano, Librandi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. A decorrere dal 2017, nell'ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è incrementato di 30 milioni di euro annui vincolati alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione ed in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o elicoidale.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
59. 15. Amato, Boccadutri.

  Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole per l'acquisto di vaccini aggiungere la seguente: obbligatori;
   b) al medesimo periodo, aggiungere, infine le seguenti parole: e per l'attività di prevenzione nella rete dei consultori, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405.
59. 87. Colonnese, Di Vita, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quelle croniche invalidanti e/o degenerative di cui al decreto ministeriale – Ministero della sanità 28 maggio 1999, n. 329 come aggiornato dal decreto ministeriale – Ministero della sanità 21 maggio 2001, n. 296, e nei casi in cui è stato riconosciuto almeno il 75 per cento di invalidità del lavoratore, nel limite di 50 milioni a decorrere dal 2017.».

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
59. 104. Lorefice, Nesci, Silvia Giordano, Mantero, Grillo, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All’articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le lettere p) e p-bis), sono soppresse.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 74 dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

  b) all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
59. 121. Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 541 a 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari in riferimento all'area dell'emergenza-urgenza e della terapia intensiva e del fabbisogno correlato alla riorganizzazione della rete ospedaliera e di emergenza-urgenza ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, nonché nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, le regioni e le province autonome possono indire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto sanità a copertura del turn over nell'area indicata. Il personale così assunto ha l'obbligo di permanere in tale area per almeno otto anni dall'atto dell'assunzione.
*59. 6. La XII Commissione.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 541 a 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari in riferimento all'area dell'emergenza-urgenza e della terapia intensiva e del fabbisogno correlato alla riorganizzazione della rete ospedaliera e di emergenza-urgenza ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, nonché nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, le regioni e le province autonome possono indire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto sanità a copertura del turn over nell'area indicata. Il personale così assunto ha l'obbligo di permanere in tale area per almeno otto anni dall'atto dell'assunzione.
*59. 58. Lenzi, Miotto, Piazzoni, Carnevali, Capone, Iacono, Paola Bragantini, Patriarca, Mariano, Marazziti, Grassi, Vico, Paola Boldrini, Argentin, Fabbri, Arlotti.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Con accordo da sancire entro il 31 gennaio 2017, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è disposto, per il triennio 2017-2019, l'obbligo per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale di procedere alla copertura di posti vacanti in organico attraverso procedure di mobilità nella misura del 50 per cento dei posti autorizzati per nuove assunzioni prima di espletare nuove procedure concorsuali.
**59. 7. La XII Commissione.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Con accordo da sancire entro il 31 gennaio 2017, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è disposto, per il triennio 2017-2019, l'obbligo per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale di procedere alla copertura di posti vacanti in organico attraverso procedure di mobilità nella misura del 50 per cento dei posti autorizzati per nuove assunzioni prima di espletare nuove procedure concorsuali.
**59. 162. Calabrò.

  Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
  13-bis. Con riferimento alle regioni sottoposte a Piano di rientro in tema di sanità, laddove necessario al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nelle more del pieno recepimento del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, ed in considerazione della scadenza al 31 dicembre 2016 delle graduatorie dei concorsi a tempo indeterminato già espletati, prevista ai sensi della legge 30 ottobre 2013, n. 125, le regioni in parola e le aziende sanitarie sono autorizzate a procedere all'assunzione del personale sanitario, già vincitore o idoneo collocato in posizione utile, in deroga a quanto previsto dal comma 541 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 1, comma 8, della legge 8 novembre 2012, n. 189, e nel rispetto della cornice finanziaria di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le predette assunzioni dovranno essere effettuate entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e conseguentemente la validità delle graduatorie dei predetti concorsi a tempo indeterminato viene prorogata al fine di consentire di porre in essere le procedure di assunzione.
  13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, laddove necessario, potrà farsi ricorso alle risorse previste per i processi di assunzione e stabilizzazione di cui al comma 13.
*59. 40. Crimì.

  Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
  13-bis. Con riferimento alle regioni sottoposte a Piano di rientro in tema di sanità, laddove necessario al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nelle more del pieno recepimento del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, ed in considerazione della scadenza al 31 dicembre 2016 delle graduatorie dei concorsi a tempo indeterminato già espletati, prevista ai sensi della legge 30 ottobre 2013, n. 125, le regioni in parola e le aziende sanitarie sono autorizzate a procedere all'assunzione del personale sanitario, già vincitore o idoneo collocato in posizione utile, in deroga a quanto previsto dal comma 541 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 1, comma 8, della legge 8 novembre 2012, n. 189, e nel rispetto della cornice finanziaria di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le predette assunzioni dovranno essere effettuate entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e conseguentemente la validità delle graduatorie dei predetti concorsi a tempo indeterminato viene prorogata al fine di consentire di porre in essere le procedure di assunzione.
  13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, laddove necessario, potrà farsi ricorso alle risorse previste per i processi di assunzione e stabilizzazione di cui al comma 13.
*59. 64. Berretta, Burtone, Currò, Boccadutri, Giulietti, Iacono, Albanella.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerataadempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico».
59. 8. Antezza, Lenzi, Miotto, Carnevali.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Per avviare un piano straordinario di assunzioni secondo le modalità previste dai commi 4 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, destinate all'espletamento delle funzioni dell'Istituto Superiore di Sanità, viene istituito a partire dall'anno 2017 un fondo di 30 milioni di euro nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Per la realizzazione del piano straordinario di assunzioni, la validità delle graduatorie di cui al citato articolo 4 è prorogata al 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
59. 12. Marazziti, Gigli.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Per garantire l'espletamento delle funzioni del Servizio Sanitario Nazionale assegnate all'Istituto Superiore di Sanità si avvia un piano straordinario di assunzioni secondo le modalità previste dai commi 4 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Al fine della realizzazione del piano straordinario di assunzioni è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e la validità delle graduatorie di cui al citato articolo 4 è prorogata sino al 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 270 milioni.
59. 35. Piazzoni, Miotto, Pilozzi, Carnevali, Lenzi.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano alla dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale.
59. 24. Amato, Miotto, D'Incecco.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive proroghe, cessano i loro effetti al 31 dicembre 2016. A decorrere dal 1o gennaio 2017 la determinazione dei fondi aziendali avviene secondo le previsioni dell'ultimo contratto collettivo nazionale sottoscritto senza arretrati riferiti ad annualità precedenti.
59. 25. Amato, Miotto, D'Incecco.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Le risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale non risentono della disposizione di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura del loro utilizzo per l'attuazione dell'articolo 22, comma 4, lettera d), del Patto della salute 2014-2016.
59. 28. Amato, Miotto, D'Incecco.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata «adroterapia», come previsto dall'articolo 1, comma 602, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: 295 milioni di euro per l'anno 2017, 290 per gli anni 2018 e 2019 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
59. 30. Falcone.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima della presentazione della domanda di rinnovo e in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia italiana del farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al venti per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia italiana del farmaco».
*59. 37. Rondini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima della presentazione della domanda di rinnovo e in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia italiana del farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al venti per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia italiana del farmaco».
*59. 61. Sbrollini, Patriarca.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima della presentazione della domanda di rinnovo e in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia italiana del farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al venti per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia italiana del farmaco».
*59. 74. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima della presentazione della domanda di rinnovo e in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia italiana del farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al venti per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia italiana del farmaco».
*59. 138. Fucci.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono continuare ad avvalersi dei personale addetto alla ricerca, appartenente sia all'area dei ricercatori, sia all'area professionalità della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso detti enti alla data del 31 dicembre 2016.
59. 43. Gelli, Miotto, Carnevali, Lenzi.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Con riferimento all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, l'obbligo di provvedere alla copertura dei posti vacanti in organico con procedura di mobilità, prima di ricorrere a procedure concorsuali, è ridotto del 50 per cento dei posti individuati per le procedure di assunzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
59. 45. Tartaglione, Capozzolo, Carloni, Cuomo, Di Lello, Epifani, Famiglietti, Tino Iannuzzi, Impegno, Manfredi, Palma, Paris, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo, Ragosta, Rostan, Sgambato, Valiante, Valeria Valente.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Al comma 524 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla lettera a), dopo le parole: «ad almeno 10 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «tenuto conto che le spese sostenute per la ricerca scientifica devono essere preventivamente scorporate».
59. 10. Gelli.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 529 è aggiunto il seguente:
   «529-bis. Le disposizioni di cui al comma 529 non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono al finanziamento dell'assistenza sanitaria con risorse dei propri bilanci, ove sia garantito l'equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso e fatta salva la sussistenza delle due seguenti condizioni:
    a) rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70;
    b) rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo la metodologia prevista dal decreto di cui al comma 526.».
59. 9. Gelli.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo da ripartire, con una dotazione di 300 milioni di euro annui, destinato alle misure di prevenzione, diagnosi e cura della malattia di Alzheimer. Con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, anche tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
59. 78. Prestigiacomo, Alberto Giorgetti, Milanato, Baldelli.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n.190, è incrementata di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'88 per cento del loro ammontare.».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare.»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
59. 105. Lorefice, Di Vita, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. A decorrere dall'anno 2017, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro a favore del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, nonché dell'assistenza ai nuclei con persone non autosufficienti, anche al fine di far emergere e promuovere, di concerto con la rete dei servizi sociali locali, il lavoro di cura.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni con le seguenti: 200 milioni
59. 159. Nicchi, Gregori, Melilla, Marcon, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Al fine di consentire il completamento della rete ospedaliera necessaria allo svolgimento delle attività di ricerca, assistenza e cura e di integrare il percorso di attivazione del DEA di II livello, è autorizzato un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2017, a favore della Fondazione Policlinico Tor Vergata di Roma, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. Ai fini della concessione del predetto contributo la Fondazione Policlinico Tor Vergata presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con la programmazione regionale, il piano degli investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Fondazione, nonché la relazione, asseverata dal Collegio dei revisori del conti, di quelli già effettuati per i medesimi scopi. Il contributo è erogato, previa approvazione del predetto piano e della relazione, da parte del Ministero della Salute. Per gli interventi da eseguire, l'erogazione delle somme è effettuata per stati di avanzamento lavori.
59. 146. Melilli.

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. Al fine di garantire la continuità assistenziale nelle regioni sottoposte a piani di rientro per il settore sanitario, alle sole case di cura accreditate, dotate di pronto soccorso ed inserite nella Rete Ospedaliera Regionale dell'emergenza sanitaria del 118, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano i limiti di spesa per le prestazioni di emergenza di Pronto Soccorso e di alta specialità ivi previsti.
59. 158. Francesco Saverio Romano, Galati, Sottanelli, Sgambato.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i nuovi iscritti al corso di formazione specifica in Medicina Generale stipulano un apposito contratto annuale di formazione specialistica ai sensi degli articoli 37, 38, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dell'importo lordo di euro 25.000. Il contratto non dà titolo di accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale o dell'università né costituisce rapporto di lavoro con tali enti.
  2. Ai corsi di formazione in Medicina Generale iniziati entro l'anno 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di cui al comma 1 si fa fronte con l'importo dei fondi vincolati nel Fondo sanitario nazionale precedentemente destinati ai corsi di formazione specifica in Medicina generale, secondo la disciplina vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Tali fondi sono incrementati di 50 milioni di euro a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
59. 01. La VII Commissione.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Assunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici mediante utilizzo di parte delle risorse che finanziano l'istituto di cui all'articolo 55, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000 area dirigenziale medico veterinaria).

  1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in attesa della definizione di standard al fine di determinare il fabbisogno dei professionisti sanitari a livello nazionale, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, e sulla base degli indirizzi fissati dalle regioni, possono utilizzare nel limite del 50 per cento del costo sostenuto nel 2016 le risorse che finanziano l'istituto di cui all'articolo 55, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000 area dirigenziale medico veterinaria per effettuare assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti medici nelle discipline ove si registra una carenza di organico. L'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verifica l'invarianza dei costi, certificando che all'incremento della spesa del personale corrisponda, nella stessa misura, la riduzione stabile e continuativa della spesa per l'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2, del CCNL dell'8 giugno 2000. La spesa derivante dalle assunzioni del personale medico effettuate ai sensi del primo periodo non viene computata agli effetti del rispetto dei vincoli di spesa del personale.
59. 02. Gelli, Miotto, Carnevali.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali).

  1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: «per protesi dentarie e sanitarie in genere» sono inserite le seguenti: «nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni con le seguenti: 298 milioni.
59. 023. D'Incecco, Fusilli, Covello, Carnevali, Fedi, Capone, Mongiello, D'Ottavio, Patriarca, Tidei, Gadda, Carloni, Zardini, Grassi, Rubinato, Antezza, Venittelli, Zoggia, Gribaudo, Paola Boldrini, Di Salvo, Sgambato, Morani, Luciano Agostini, Romanini, Fitzgerald Nissoli, Massa, Tartaglione, Piazzoni, Capua, Galperti, Donati, Ciracì, Chaouki, Fucci, Vargiu, Becattini, Terrosi, Tancredi, Nesi, Piccione, Iori, Battaglia, Burtone, Carocci, Coppola, Cuomo, Riccardo Gallo, Iacono, Tino Iannuzzi, Incerti, Patrizia Maestri, Pisicchio, Pizzolante, Fragomeli, Arlotti.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Medici ex condotti).

  1. In ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione I-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV Giurisdizionale, n. 2537/2004, e al fine del definitivo riconoscimento del diritto del personale medico ex condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1o gennaio 1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale di tutta la dirigenza medico-veterinaria, i Ministri della salute, della funzione pubblica, dell'economia e finanze e l'Aran provvedono, per quanto di competenza, alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario, nonché alla stipula di ogni necessaria determinazione contrattuale integrativa, al fine della perequazione e della rideterminazione del trattamento economico attribuito a favore della categoria e della corresponsione con effetto retroattivo dei relativi miglioramenti contrattuali.
  2. Gli atti e ed i provvedimenti, anche di natura regolamentare e contrattuale, necessari al fine della attuazione dei predetti interventi di perequazione economica e della corresponsione dei miglioramenti contrattuali dovuti, sono adottati entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
   2017: – 20;000;
   2018: – 45.000;
   2019: – 45.000.
59. 06. Gigli, Sberna.

ART. 60.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione, inserire le seguenti: che non deve comportare discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese;
   b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare od escludere le micro e le piccole imprese.
*60. 4. Guidesi, Allasia, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione, inserire le seguenti: che non deve comportare discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese;
   b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare od escludere le micro e le piccole imprese.
*60. 6. Marchetti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione, inserire le seguenti: che non deve comportare discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese;
   b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare od escludere le micro e le piccole imprese.
*60. 9. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione, inserire le seguenti: che non deve comportare discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese;
   b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare od escludere le micro e le piccole imprese.
*60. 10. Rampelli, Rizzetto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione, inserire le seguenti: che non deve comportare discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese;
   b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare od escludere le micro e le piccole imprese.
*60. 11. Leva.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione, inserire le seguenti: che non deve comportare discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese;
   b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare od escludere le micro e le piccole imprese.
*60. 20. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione, inserire le seguenti: che non deve comportare discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese;
   b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare od escludere le micro e le piccole imprese.
*60. 22. Vignali.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione, inserire le seguenti: che non deve comportare discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese;
   b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare od escludere le micro e le piccole imprese.
*60. 24. Senaldi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione, inserire le seguenti: che non deve comportare discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese;
   b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare od escludere le micro e le piccole imprese.
*60. 25. Cenni, Taricco, Zardini, Romanini, Carra, Verini, Lodolini, Borghi, Fabbri, Incerti, Schullian, Gribaudo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione, inserire le seguenti: che non deve comportare discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese;
   b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare od escludere le micro e le piccole imprese.
*60. 26. Basso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione, inserire le seguenti: che non deve comportare discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese;
   b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare od escludere le micro e le piccole imprese.
*60. 27. Cani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione, inserire le seguenti: che non deve comportare discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese;
   b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare od escludere le micro e le piccole imprese.
*60. 28. Galgano, Menorello, Mucci, Prataviera, Matteo Bragantini, Librandi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, dopo le parole: avvia una sperimentazione, inserire le seguenti: che non deve comportare discriminazioni od esclusioni per le micro e le piccole imprese;
   b) al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle modalità per non discriminare od escludere le micro e le piccole imprese.
*60. 30. Dell'Aringa.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: In particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze completa entro il 2017, attraverso Consip, almeno la sperimentazione di acquisto centralizzato del servizio energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, attraverso lo strumento della concessione dei servizi, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
60. 29. Francesco Saverio Romano, Abrignani, Borghese, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Lainati, Marcolin, Mottola, Merlo, Parisi, Rabino, Sottanelli, Vezzali.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle istituzioni universitarie per l'acquisto di beni e servizi destinati esclusivamente all'attività di ricerca.
*60. 1. La VII Commissione.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle istituzioni universitarie per l'acquisto di beni e servizi destinati esclusivamente all'attività di ricerca.
*60. 8. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 7, lettera b), dopo il capoverso comma 514-bis, aggiungere il seguente:
  «514-ter. Al fine di garantire un miglior coordinamento tra gli acquisti di beni e servizi informatici da parte delle amministrazioni statali, centrali e periferiche ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e delle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e il piano triennale di cui al comma 513, Consip S.p.A. provvede alla predisposizione dei bandi di gara, alla gestione degli altri strumenti di acquisto e negoziazione, ivi incluso il perfezionamento delle convenzioni quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, secondo le linee guida individuate nel medesimo piano triennale di cui al comma 513».

  Conseguentemente alla lettera c) sostituire le parole: di cui al comma 514-bis con le seguenti: di cui ai commi 514-bis e 514-ter.
60. 5. Boccadutri, Carbone, Coppola, Quintarelli.

  Al comma 9, capoverso comma 3-bis, dopo le parole: stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria sono aggiunte le seguenti: , che si intendono automaticamente risolti in caso di attivazione dei contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2.

  Conseguentemente al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché alle politiche e ai processi di gestione delle risorse umane.
60. 12. Gutgeld, Marchi.

  Al comma 11 aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il Servizio sanitario nazionale.
60. 23. Sottanelli, Rabino, D'Agostino, Vezzali.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prima delle parole «in tutti gli altri casi» sono inserite le parole: «per i ricorsi di cui all'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 12.500.000;
   2018: – 12.500.000;
   2019: – 12.500.000.
60. 33. Menorello, Mazziotti Di Celso, Galgano, Librandi.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. L'approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, in deroga a quanto previsto dall'attuale normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.
60. 2. Palese.

ART. 61.

  Al comma 2 sopprimere la lettera b).
61. 9. Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Grande, Di Battista, Scagliusi, Del Grosso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sopprimere i commi 3 e 4.

  Conseguentemente

   all'articolo 74, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. L'articolo 1, comma 623, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
*61. 1. La III Commissione.

  Sopprimere i commi 3 e 4.

  Conseguentemente

   all'articolo 74, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. L'articolo 1, comma 623, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
*61. 13. Porta, Quartapelle Procopio, Garavini, Tacconi, Zampa, Chaouki, Censore, Fitzgerald Nissoli.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 294 milioni.
**61. 2. La III Commissione.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 294 milioni.
**61. 14. Porta, Quartapelle Procopio, Tacconi, Garavini, Zampa, Chaouki, Censore.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 4.000.000;
  2018: – 4.000.000;
  2019: – 4.000.000.
*61. 3. La III Commissione.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 4.000.000;
  2018: – 4.000.000;
  2019: – 4.000.000.
*61. 15. Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta, Tacconi, Zampa, Chaouki, Censore.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 385, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «pari a 150.000 euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 250.000 euro per l'anno 2017»;
   b) alla lettera b), le parole: «pari a 100.000 euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 200.000 euro per l'anno 2017»;
   c) alla lettera c), le parole: «pari a 3.400.000 euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 4.800.000 euro per l'anno 2017»;
   d) alla lettera d), le parole: «pari a 500.000 euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 700.000 euro per l'anno 2017»;
   e) alla lettera e), le parole: «pari a 650.000 euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 700.000 euro per l'anno 2017»;
   f) alla lettera f), le parole: «pari a 100.000 euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 200.000 euro per l'anno 2017»;
   g) alla lettera g), le parole: «pari a 150.000 euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 250.000 euro per l'anno 2017»;
   h) alla lettera h), le parole: «pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» e le parole: «pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 300,000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019»;
   i) alla lettera i) le parole: «pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1.500.000 di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –7.000.000;
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000.
61. 33. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte, Vaccaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del trenta per cento, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce le risorse ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze agli uffici dei consolati di ciascuna Circoscrizione consolare che hanno operato la percezione del contributo di 300 euro versato da persone adulte per domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in proporzione delle percezioni realizzate. Le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.000.000;
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 4.000.000.
61. 4. La III Commissione.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 da destinare alle seguenti tipologie di spesa:
   a) manutenzione degli immobili;
   b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;
   c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni sino alla fine del comma con le seguenti: 298 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
61. 38. Bueno, Palese.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per finanziare le seguenti tipologie di spesa:
   a) manutenzione degli immobili;
   b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;
   c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.

  Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.000;
   2018: – 5.000;
   2019: – 5.000.
61. 31. Bueno, Palese.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Alla tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sezione I, l'articolo 7-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 7-bis. – Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne: euro 100,00.».

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
61. 32. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000.
61. 11. Rostellato, Venittelli, Giacobbe, Crivellari.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Le risorse non impiegate per le finalità di cui al primo periodo possono essere utilizzate dall'AGEA per le sue finalità istituzionali, nei limiti di 4,5 milioni di euro».
  5-ter. Al fine di conseguire un razionale impiego delle risorse pubbliche e, in particolare, dei mezzi a disposizione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), realizzando contestuali risparmi di spesa, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata alla cessione dei beni mobili, immobili e immateriali acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268. I corrispettivi delle predette cessioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, anche mediante rateizzazione in più esercizi finanziari, e integralmente riassegnati annualmente ad AGEA.
  5-quater. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettua una ricognizione al 31 dicembre 2016 delle economie derivanti dai finanziamenti concessi ai Consorzi di bonifica e irrigazione per la realizzazione di opere irrigue, ivi compresi quelli concessi dall'ex Commissario Agensud e dalla ex Cassa per il Mezzogiorno, previa verifica delle esigenze necessarie al completamento delle opere medesime. La ricognizione di cui al primo periodo riguarda anche i mutui assentiti e i relativi oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, nonché gli interessi attivi maturati dai mutui medesimi.
  5-quinquies. Le somme accertate come economie ai sensi del comma 5-quater sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di concorrere, come quota nazionale, al finanziamento del Programma nazionale di sviluppo rurale.
  5-sexies. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni concesse alla data della ricognizione di cui al comma 5-quater.
*61. 8. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Le risorse non impiegate per le finalità di cui al primo periodo possono essere utilizzate dall'AGEA per le sue finalità istituzionali, nei limiti di 4,5 milioni di euro».
  5-ter. Al fine di conseguire un razionale impiego delle risorse pubbliche e, in particolare, dei mezzi a disposizione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), realizzando contestuali risparmi di spesa, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata alla cessione dei beni mobili, immobili e immateriali acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268. I corrispettivi delle predette cessioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, anche mediante rateizzazione in più esercizi finanziari, e integralmente riassegnati annualmente ad AGEA.
  5-quater. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettua una ricognizione al 31 dicembre 2016 delle economie derivanti dai finanziamenti concessi ai Consorzi di bonifica e irrigazione per la realizzazione di opere irrigue, ivi compresi quelli concessi dall'ex Commissario Agensud e dalla ex Cassa per il Mezzogiorno, previa verifica delle esigenze necessarie al completamento delle opere medesime. La ricognizione di cui al primo periodo riguarda anche i mutui assentiti e i relativi oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, nonché gli interessi attivi maturati dai mutui medesimi.
  5-quinquies. Le somme accertate come economie ai sensi del comma 5-quater sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di concorrere, come quota nazionale, al finanziamento del Programma nazionale di sviluppo rurale.
  5-sexies. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni concesse alla data della ricognizione di cui al comma 5-quater.
*61. 35. Capozzolo, Cova, Palma, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza Carra, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di garantire risparmi strutturali della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, assicurando altresì maggiori entrate derivanti dalla bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, le Soprintendenze speciali del medesimo Ministero si adeguano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2014, n. 106. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nei termini e nei modi di cui all'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 gennaio 2016.
**61. 5. La VII Commissione.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di garantire risparmi strutturali della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, assicurando altresì maggiori entrate derivanti dalla bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, le Soprintendenze speciali del medesimo Ministero si adeguano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2014, n. 106. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nei termini e nei modi di cui all'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 gennaio 2016.
**61. 16. Bonaccorsi, Coscia, Manzi, Rampi, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Arlotti.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica al reddito complessivo derivante dall'utilizzo delle navi di cui al libro Terzo, Titolo Primo, Secondo e Terzo, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
*61. 6. La IX Commissione.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica al reddito complessivo derivante dall'utilizzo delle navi di cui al libro Terzo, Titolo Primo, Secondo e Terzo, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
*61. 20. Garofalo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2017.
**61. 7. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2017.
**61. 34. Oliverio, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Norme in materia di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30).

  1. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non utilizzate per mancata attuazione degli interventi, nonché i residui di somme erogate e parzialmente utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, per le medesime finalità, al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il 2,5 per cento delle risorse complessive di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono assegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per lo svolgimento delle attività di protezione e ricerca ambientale riconducibili alle finalità del medesimo articolo. La rendicontazione sull'utilizzo delle somme assegnate è inviata, a conclusione di ciascun esercizio finanziario, per l'approvazione del Ministro vigilante.
61. 01. La VIII Commissione.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Misure di efficientamento della spesa degli Enti locali).

  1. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale della polizia locale in occasione dei medesimi eventi non viene considerato nel calcolo degli straordinari del medesimo personale.
61. 02. Guidesi, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

  1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri l'Amministrazione penitenziaria procede, per l'anno 2017, in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale di polizia penitenziaria, in via prioritaria tramite lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi, nonché, per i posti residui, di concerto con il Ministero della difesa, bloccando la partenza dei volontari in ferma prefissata quadriennale interforze e facendo rientrare quelli attualmente in servizio, per un totale di 500 unità nei limiti di spesa di 15 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 285 milioni di euro per l'anno 2017 e di 270 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
61. 04. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Istituzione del Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di discriminazioni o ritorsioni).

  1. Il segnalante di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che subisce ovvero ha subito un atto o fatto di natura ritorsiva o discriminatoria, diretta o indiretta, in conseguenza di una segnalazione che si riveli fondata, ha diritto alla refusione di qualsiasi conseguente spesa sostenuta, ivi incluse quelle per la tutela legale, nonché al risarcimento dei derivanti danni patrimoniali e non patrimoniali.
  2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica il Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di discriminazione o ritorsioni con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ed altresì alimentato da un contributo determinato sulla base di una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento calcolato sulle somme recuperate dall'erario a seguito di condanna definitiva della Corte dei Conti, per condotte illecite che cagionino danno erariale o all'immagine della Pubblica amministrazione successiva alla segnalazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
61. 07. Businarolo, Castelli, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

  1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri e sopperire le gravi mancanze di organico, si procede ad ulteriori assunzioni di personale da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di cui 500 unità di personale socio-pedagogico, e 500 unità di personale amministrativo contabile per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della giustizia, a tal fine sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime, in particolare lo scorrimento delle graduatorie del concorso per educatore penitenziario C2 e C1 e per contabile C1, nei limiti di spesa di 30 milioni di euro per il 2017 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 270 milioni di euro per l'anno 2017 e di 240 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
61. 010. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

  1. I commi da 41 a 48 dell'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono soppressi.
61. 017. Cariello, Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà.

ART. 63.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
   «714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell'approvazione del rendiconto 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui al citato articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1o gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. Al piano di riequilibrio finanziario pluriennale così riformulato non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il controllo del predetto piano avviene alla scadenza periodica di cui all'articolo 243-quater, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

  2. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
   «7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi transattivi riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di trenta anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.
  7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali.
  7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 70 per cento del capitale sociale.».
63. 5. Misiani, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fregolent, De Menech, Gasparini, Fabbri, Arlotti.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2047.

  Conseguentemente, all'articolo 65, comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per il 2017, tra le entrate finali è considerato anche l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente finalizzato al finanziamento della spesa per investimenti.
63. 9. Giovanna Sanna.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un tondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 672,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 638 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 628 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047,

  Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. A decorrere dai 2017 le riduzioni incrementali di risorse previste a carico delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, compresa Reggio Calabria, e delle costituende città metropolitane di Cagliari, Catania, Messina e Palermo, sono ripartite sulla base degli importi già determinati per l'anno 2016, ai sensi del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, complessivamente pari a euro 297 milioni di euro. A decorrere dal 2017, è attribuito agli enti di cui al primo periodo un contributo di pari importo, compensativo degli effetti delle ulteriori riduzioni di risorse previste, a decorrere dal medesimo anno 2017, dal citato comma 418.
63. 6. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fregolent, De Menech, Gasparini, Fabbri, Arlotti.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 869,6 milioni di euro per l'anno 2017, 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.

  Conseguentemente:
   all'articolo 64, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Per l'anno 2017, alle province delle regioni a statuto ordinario sono assegnati 300 milioni di euro per l'attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria.
   allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1. Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
    CP: – 200.000.000;
    CS: – 200.000.000.
  2018:
    CP:  –;
    CS:  –.
  2019:
    CP:  –;
    CS:  –.
63. 7. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fregolent, De Menech, Gasparini, Fabbri.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali, con una dotazione di 900 milioni di euro per l'anno 2017, di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.

  Conseguentemente, all'articolo 65, comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per il 2017, per i comuni virtuosi sotto i 5.000 abitanti, tra le entrate finali è considerato anche l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente finalizzato al finanziamento della spesa per investimenti.
63. 30. Giovanna Sanna.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali, con una dotazione di 939,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.

  Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per il triennio 2017-2019, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
63. 20. Giulietti, Fregolent.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali, con una dotazione di 949,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per l'anno 2017, in considerazione della necessità di garantire le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, è attribuito un contributo di 20 milioni di euro ai liberi consorzi (ex province) della Regione Sicilia.
63. 14. Greco, Giulietti, Zappulla.

  Al comma 3, sostituire le parole: 969,6 milioni, 935 milioni, 925 milioni, rispettivamente con le seguenti: 269,6 milioni, 235 milioni, 225 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. A decorrere dall'anno 2017, il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui all'articolo 1, commi 974 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è trasformato in programma permanente.
  10-ter. I progetti anche pluriennali di cui all'articolo 1, comma 975, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono trasmessi dagli enti interessati alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 1o marzo di ogni anno.
  10-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un agenzia per la valutazione dei progetti di cui al comma all'articolo 1, comma 975, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  10-ter. L'Agenzia è composta da tre rappresentanti nominati, rispettivamente, uno dal Governo, con la funzione di presidente, uno dalla Conferenza delle regioni ed uno dall'Associazione nazionale dei Comuni, nonché da 6 esperti nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, due dalla Conferenza universitaria nazionale ed uno dall'Istituto nazionale di urbanistica, scelti tra urbanisti, architetti, economisti, sociologi e esperti di finanza di progetto, dotati delle necessarie competenze. L'Agenzia ha facoltà di operare anche avvalendosi dei supporto tecnico di enti pubblici o privati. Per ciascuno dei componenti effettivi può essere designato un componente supplente. Si applicano le speciali disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi.
  10-quinquies. L'Agenzia viene convocata dal suo presidente e opera con la presenza di tutti i suoi componenti. Il presidente convoca la prima seduta entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Nella prima seduta sono definite le modalità operative di funzionamento dell'Agenzia stessa, nonché gli ulteriori criteri di valutazione dei progetti. Le decisioni sulle valutazioni sono espresse, di regola, all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza dei membri.
  10-sexies. Ai fini delle attività connesse alla valutazione dei progetti, l'Agenzia si avvale del supporto di una segreteria tecnica composta da personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in un numero di componenti non superiore a dieci unità, senza ricorrere a modalità di distacco o comando comunque denominate. Il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mantiene la dipendenza funzionale e il trattamento economico complessivo percepito dall'amministrazione di appartenenza.
  10-septies. I componenti dell'Agenzia e della segreteria tecnica sono individuati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, su designazione delle amministrazioni o degli enti interessati. Per attività di supporto e di assistenza gestionale alle attività successive alla valutazione dei progetti, la Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare convenzioni ed accordi con enti pubblici e privati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie esistenti. Ai componenti dell'Agenzia e della segreteria tecnica non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.
  10-octies. Sulla base dell'istruttoria svolta, l'Agenzia seleziona i progetti con le relative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 10-decies, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono gli accordi di programma forniscono all'Agenzia i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile.
  10-novies. L'Agenzia entro il primo anno dalla sua istituzione, elabora, anche attraverso il contributo di esperti del mondo scientifico e universitario di comprovata competenza specialistica, linee guida esplicative, contenenti soluzioni metodologiche replicabili nei diversi possibili contesti metropolitani nonché uno strumento di valutazione oggettiva degli impatti dei progetti del Programma finanziati.
  10-decies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 10-novies, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato Fondo per l'attuazione del Programma di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
63. 47. Costantino, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Gregori, Pannarale, Duranti, Martelli, Ricciatti, Airaudo, Franco Bordo, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Piras, Placido, Quaranta, Sannicandro, Scotto.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi da 10-quater a 10-novies)

  Al comma 3 sostituire le parole: 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 con le seguenti: 909,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026;

  Conseguentemente, all'articolo 65 dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Per gli anni dal 2017 al 2019 nel saldo individuato ai sensi del comma 4 non sono considerate le spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali per interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sulla salute della popolazione, anche ulteriori rispetto ai siti di interesse nazionale individuati a legislazione vigente. L'esclusione opera nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascun anno dal 2017 al 2019 per gli enti locali e di 30 milioni di euro per ciascun anno dal 2017 al 2019 per le regioni.
*63. 2. La VIII Commissione.

  Al comma 3 sostituire le parole: 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 con le seguenti: 909,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026;

  Conseguentemente, all'articolo 65 dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Per gli anni dal 2017 al 2019 nel saldo individuato ai sensi del comma 4 non sono considerate le spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali per interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sulla salute della popolazione, anche ulteriori rispetto ai siti di interesse nazionale individuati a legislazione vigente. L'esclusione opera nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascun anno dal 2017 al 2019 per gli enti locali e di 30 milioni di euro per ciascun anno dal 2017 al 2019 per le regioni.
*63. 16. Bratti, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Alberti, Arlotti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 con le seguenti: 919,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026;

  Conseguentemente, all'articolo 65 dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Al fine della riduzione della spesa pubblica mediante riqualificazione della rete e del servizio di pubblica illuminazione, per gli anni dal 2017 al 2019 nel saldo individuato ai sensi del comma 4 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti da trasferimenti a qualunque titolo e da ricorso al debito, per il censimento dei quadri elettrici e dei punti luce, per l'installazione di dispositivi di misurazione (smart meters) sui quadri elettrici afferenti all'illuminazione pubblica, e per la trasmissione dei dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione alla piattaforma PELL (Public Energy Living Lab) dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), di cui all'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché le spese di parte corrente e in conto capitale degli enti locali e territoriali, relative a progetti di messa in sicurezza, di riqualificazione energetica, di ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e per l'applicazione, in tali impianti, di tecnologie per la fornitura di servizi di interesse pubblico quali gli Smart Services complementari. L'esclusione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.
63. 35. Rubinato.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata alle finalità di cui all'articolo 64, comma 10-quater.

  Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017».
  10-ter. Per l'anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
  10-quater. In via straordinaria per l'anno 2017 i comuni possono utilizzare l'avanzo di amministrazione per il pagamento delle penalizzazioni per l'estinzione anticipata dei mutui per un ammontare massimo corrispondente al limite di 10 milioni di euro.
*63. 1. La VI Commissione.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata alle finalità di cui all'articolo 64, comma 10-quater.

  Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017».
  10-ter. Per l'anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
  10-quater. In via straordinaria per l'anno 2017 i comuni possono utilizzare l'avanzo di amministrazione per il pagamento delle penalizzazioni per l'estinzione anticipata dei mutui per un ammontare massimo corrispondente al limite di 10 milioni di euro.
*63. 19. Fragomeli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di scongiurare l'ulteriore diffusione delle zanzare e di eventi patologici conseguenti all'introduzione sul territorio nazionale di agenti microbici derivanti dall'aumento della mobilità di merci e persone e per limitare il conseguente impatto negativo sui piani di sviluppo socio-economici locali e sui costi del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del fondo di cui al comma 3, una quota parte pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2017, è riservata alla realizzazione di progetti degli enti territoriali finalizzati ad integrare in una unica strategia la lotta alle zanzare.
**63. 8. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di scongiurare l'ulteriore diffusione delle zanzare e di eventi patologici conseguenti all'introduzione sul territorio nazionale di agenti microbici derivanti dall'aumento della mobilità di merci e persone e per limitare il conseguente impatto negativo sui piani di sviluppo socio-economici locali e sui costi del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del fondo di cui al comma 3, una quota parte pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2017, è riservata alla realizzazione di progetti degli enti territoriali finalizzati ad integrare in una unica strategia la lotta alle zanzare.
**63. 58. Lavagno.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A valere sulla dotazione finanziaria di cui al comma 3, è autorizzata l'erogazione di contributi nei confronti dei comuni in misura non inferiore a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, per interventi specifici a sostegno dei nuclei familiari con soggetti in stato di disabilità fisica o psichica cronica accertata e non ricoverati presso strutture sanitarie o di cura e assistenza. Gli interventi sono destinati esclusivamente in favore di nuclei familiari con reddito lordo complessivo dei componenti non superiore a 50.000 euro annui e per interventi di sostegno alle incombenze a carico dei nuclei familiari in materia di trasporto scolastico e assistenza allo svolgimento delle attività scolastica e di formazione; avviamento al lavoro; sostegno alla vita indipendente. La ripartizione degli importi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al presente comma con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di conforme risoluzione approvata dalle competenti commissioni parlamentari competenti per materia in ambito finanziario.
63. 38. Carfagna, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'ammontare delle risorse a valere sul fondo di cui al comma precedente, assegnate alle province delle regioni a statuto ordinario, è individuato in misura pari all'ammontare del concorso al contenimento della spesa pubblica ad esse assegnato in misura incrementale per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
63. 43. Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per il triennio 2017-2019, il Fondo di cui al comma 1, ha una dotazione pari a 4.859.000.000 euro per il 2017 e a 5.032.554.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».
63. 3. Melilli, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Allo scopo di salvaguardare il paesaggio garantendo gli interventi di cui all'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ivi compresi quelli di taglio ceduo come definito dalle apposite norme regionali, gli enti territoriali promuovono progetti volti alla manutenzione del territorio e alla prevenzione del dissesto idrogeologico per un limite massimo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2017 a valere sulle risorse di cui al comma 3. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, caratteristiche e modalità di presentazione dei progetti di cui al presente comma.
63. 60. Fiorio, Dallai, Zanin.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Disposizioni in materia di rinegoziazione ed estinzione dei mutui degli enti locali).

  1. Al fine di ridurre l'indebitamento degli enti locali e liberare risorse da destinate allo svolgimento delle funzioni dei medesimi mediante lo strumento della rinegoziazione dei mutui e l'estinzione anticipata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a definire, d'intesa con l'ANCI, la Cassa depositi e prestiti e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, le modalità e i criteri generali di rinegoziazione ed estinzione anticipata dei mutui in essere contratti dagli enti locali e territoriali. L'intesa è finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi:
   a) riapertura della rinegoziazione dei mutui non rinegoziati per tutti gli enti locali, ivi inclusi quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali e quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
   b) riduzione dei tassi di interesse applicati sulla base delle condizioni di mercato vigenti, senza prolungamento della scadenza naturale del mutuo, se non richiesto espressamente dall'ente richiedente;
   c) oneri della rinegoziazione a carico del bilancio dello Stato;
   d) estinzione anticipata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti con applicazione, ai fini della penale di recesso, del tasso di interesse pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'ammortamento del debito da estinguere, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma dell'estinzione;
   e) estinzione anticipata dei mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze senza applicazione di alcuna penale di recesso.

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni previste dall'intesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 63 nei limiti di 250 milioni di euro annui.
63. 01. Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

ART. 64.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «cedimenti» inserire le seguenti: «, o procedure di esproprio»;
   2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «cedimenti strutturali» aggiungere le seguenti: «o a procedure di esproprio»;
   3) al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «strutturali,» inserire le seguenti: «o le procedure di esproprio»;
   4) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera d) del comma 2, sono soppresse le parole: “, in via residuale,”;
    b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Qualora in sede di verifica dell'utilizzo degli spazi di cui al comma 2 siano accertate disponibilità residue in una delle finalità, queste sono utilizzabili a compensazione per le altre finalità, fino a concorrenza dell'accantonamento.”;
   5) la rubrica dell'articolo 4 è sostituita con la seguente: “(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti o espropri)”;

  Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: e Sardegna aggiungere le seguenti: nonché dei comuni di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 4.
64. 137. Causin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018», ovunque ricorrano, con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

  Conseguentemente:
   al comma 4 del medesimo articolo 64 sostituire le parole: euro 6.197.184.364,87 con le seguenti: euro 6.760.184.365,27;
   dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'86 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
64. 5. Cariello, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Caso, D'Incà.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. L'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è obbligatoria a decorrere dall'anno finanziario 2018.
64. 121. Brugnerotto, Castelli, Cariello, Caso, Sorial, D'Incà.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sostituire il comma 1-ter con il seguente:
  «1-ter. Gli enti locali, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, possono raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.».
64. 116. Marzana, Cariello, Caso, Brugnerotto, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Alle spese di personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del presente comma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali, non si applicano fino al 31 dicembre 2019 i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.
64. 90. Antezza, Latronico.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2017».
64. 126. Caso, Cariello, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari è stabilita in euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso.

  3-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 380-ter, lettera a), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2016 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2016 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione.»;
   b) il comma 380-quater è sostituito con il seguente: ”380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 20 per cento per l'anno 2015, il 30 per cento per l'anno 2016, il 40 per cento per l'anno 2017, il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021 dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016. Per la quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter e si può applicare un correttivo statistico finalizzato a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun comune. Per gli anni 2015 e 2016, l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonché a titolo di Fondo di solidarietà comunale netto per gli anni 2015 e 2016, ed è pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale. A decorrere dal 2017, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.

  Conseguentemente, sopprimere i commi dal 4 all'8.
64. 3. Fanucci, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fregolent, De Menech, Gasparini, Fabbri, Arlotti.

  Al comma 6 sostituire le parole: «determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore all'8 per cento o inferiore al meno 8 per cento» con le seguenti: «determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore all'1,3 per cento o inferiore al meno 1,3 per cento», le parole: «rispetto all'anno precedente superiore all'8 per cento» con le seguenti: «rispetto all'anno precedente superiore all'1,3 per cento», le parole: «superiore all'8 per cento nei limiti delle risorse accantonate» con le seguenti: «superiore all'1,3 per cento nei limiti delle risorse accantonate».
64. 17. Parrini, Fanucci.

  Al comma 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 8 per cento con le seguenti: 5 per cento.

  Conseguentemente dopo il comma 6 aggiungere in seguente: 6-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 6, pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa al 2017 e entro il 15 gennaio 2018 per quella relativa al 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
64. 97. Carfagna, Alberto Giorgetti, Milanato.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto. Le risorse derivanti dall'applicazione della presente disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali.
64. 20. Gasparini, Peluffo, Alli, Cinzia Maria Fontana, Arlotti, Mauri.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sugli obblighi di servizio nel settore del gas, a carico del gestore uscente, si interpreta nel senso che tale gestore resta obbligato a proseguire il servizio senza soluzione di continuità, limitatamente alla ordinaria amministrazione, e il contratto di concessione, con i relativi oneri, si intende prorogato dalla sua scadenza fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento.
64. 218. Piccone, Pizzolante, Tancredi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. I consorzi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali, assicurando comunque risparmi di spesa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
64. 18. Piazzoni, Capone, Mariano, Grassi, Pilozzi.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Il termine per la deliberazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2017, di cui all'articolo 170 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 dicembre 2016.
64. 6. De Girolamo.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. I comuni interessati dal sisma dell'ottobre 2002, che, a seguito dell'abbattimento dei tributi erariali e locali di cui i residenti nei comuni medesimi hanno usufruito ai sensi dell'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge n. 85 del 2008, hanno registrato una conseguente diminuzione delle entrate e non hanno finora ricevuto dallo Stato il corrispondente contributo finanziario a ripiano della diminuzione di entrate suddetta, trasmettono entro il 31 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente, attestante l'ammontare delle minori entrate medesime. Entro tre mesi dal ricevimento della dichiarazione di cui al periodo precedente il predetto Ministero, previo esito positivo della verifica sulla richiesta trasmessa dall'ente locale, eroga all'ente richiedente l'ammontare delle risorse spettanti.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 290 milioni.
64. 197. Michele Bordo.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Per il solo esercizio 2017, le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per la sola annualità 2017. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2017, le province e le città metropolitane applicano l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016. In tal caso il consiglio dell'ente può anche entro il 31 dicembre 2016 adeguare gli stanziamenti di bilancio provvisorio 2017 prevedendo in aumento per la missione/il programma competente, gli stanziamenti di entrata e di spesa finanziati con entrate accertate negli esercizi precedenti a valere sul bilanci del 2017. Durante l'esercizio provvisorio 2017 è possibile applicare avanzo di amministrazione vincolato, quale risultante dal preconsuntivo 2016 in aumento rispetto alla situazione assestata 2016 per missione e programma.
64. 129. Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Caso, D'Incà.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione.
64. 198. Michele Bordo, Vico.

  Al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Commissione, in merito alle sue facoltà, ha potere propositivo e all'uopo trasmette proposte vincolanti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale adotta le determinazioni sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
64. 167. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon. 

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-bis. All'articolo 1, comma 10-bis, della legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: «approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti», è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di procedure concorsuali relative a società a totale partecipazione pubblica di enti locali di cui all'articolo 243-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono considerati anche i pagamenti dei debiti che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 30 giugno 2016.».
64. 22. Bonomo, Rossomando, Porta, Patriarca, Mattiello, Giorgis, Fregolent, Damiano, D'Ottavio, Paola Bragantini, Boccuzzi, Benamati, Taricco, Lavagno, Gribaudo, Fiorio, Falcone, Borghi, Bonifazi, Bargero.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-bis. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «allo stesso titolo previsto dal comma 1», sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
64. 32. Rubinato, Fabbri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-bis. Gli enti i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 e che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 267 del 2000, possono, anche in deroga alla normativa vigente, assumere impegni e pagare spese per iniziative culturali, compatibilmente con gli obiettivi del piano di riequilibrio approvato oppure a fronte di specifici progetti finanziati dal bilancio statale.
64. 35. Battaglia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-bis. Gli enti i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 e che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del Decreto legislativo 267 del 2000, possono, compatibilmente con gli obiettivi del piano di riequilibrio approvato, introdurre nei propri regolamenti, nel rispetto del piano di riequilibrio, norme di esenzione e/o di agevolazione per i tributi locali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia contro la criminalità organizzata, per il periodo massimo di 10 anni.
64. 36. Battaglia.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  10-bis. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
  10-ter. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata.
*64. 158. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  10-bis. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
  10-ter. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata.
*64. 214. Catania, Galgano, Quintarelli, Molea, Menorello, Monchiero, Librandi, Bombassei.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  4-ter. I Comuni possono altresì nei limiti delle proprie capacità di bilancio e nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, contrarre mutui per l'adeguamento o ristrutturazione di immobili già acquisiti al patrimonio comunale, da destinare a caserme delle Forze dell'ordine e da concedere alle stesse in comodato gratuito, previa approvazione degli appositi programmi, di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
64. 1. La I Commissione.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 4-bis è sostituito con il seguente:
  4-bis. Il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e gli enti locali che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono integralmente a carico del bilancio della regione o degli enti locali interessati che inoltrano, entro e non oltre sei mesi dalla data di chiusura dei suddetti uffici, la richiesta di riapertura degli stessi.
64. 65. Fabrizio Di Stefano.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  10-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al secondo e terzo periodo le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   b) al terzo periodo le parole: «le province possono prorogare» sono sostituite dalle seguenti: «le province e le regioni possono prorogare».

  10-ter. Al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 7, al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016»;
   b) all'articolo 15, comma 6-bis, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016».

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, sopprimere il secondo comma;
   all'articolo 74 dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:

  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo del comma 5-bis le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
*64. 161. Placido, Martelli, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  10-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al secondo e terzo periodo le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   b) al terzo periodo le parole: «le province possono prorogare» sono sostituite dalle seguenti: «le province e le regioni possono prorogare».

  10-ter. Al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 7, al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016»;
   b) all'articolo 15, comma 6-bis, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016».

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, sopprimere il secondo comma;
   all'articolo 74 dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:

  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo del comma 5-bis le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
*64. 156. Placido, Martelli, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  10-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al secondo e terzo periodo le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   b) al terzo periodo le parole: «le province possono prorogare» sono sostituite dalle seguenti: «le province e le regioni possono prorogare».

  10-ter. Al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 7, al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016»;
   b) all'articolo 15, comma 6-bis, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016».

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, sopprimere il secondo comma;
   all'articolo 74 dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:

  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo del comma 5-bis le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
*64. 162. Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, dei decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2017».
64. 207. Palladino, Menorello, Monchiero, Librandi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-bis. All'articolo 47, comma 9, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole «relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto» è inserito il seguente periodo: «Per gli anni 2017 e 2018, nell'ipotesi in cui la spesa relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A sia stata sostenuta da comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata per conto dei comuni facenti parte della stessa, le riduzioni di cui alla presente lettera sono applicate a tutti i comuni ricompresi all'interno della gestione associata, proporzionalmente alla frazione di spesa loro riferibile. A tal fine, la Regione acquisisce dai comuni capofila idonea certificazione della quota di spesa riferibile ai comuni facenti parte della gestione associata e la trasmette, entro il 15 gennaio, al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale ne tiene conto in sede di predisposizione del decreto del Presidente della Repubblica annuale, di determinazione del fondo di solidarietà comunale».
64. 15. Marchi, Fabbri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-bis. Al fine di garantire il servizio postale universale nei comuni piccoli e medi, anche in un'ottica di rilancio della crescita e della competitività dei tessuti imprenditoriali locali, i nuovi meccanismi di recapito a giorni alterni, istituiti ai sensi del comma 7, articolo 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, sono sospesi per tutto l'anno 2017. Per gli obiettivi di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato allo stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
64. 150. Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  10-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 228 è sostituito con il seguente:
  «228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento per gli anni 2016 e 2017 e al 75 per cento a decorrere dal 2018 di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, non si applicano ai comuni individuati nel precedente periodo. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, quinto periodo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 14.».

  10-ter. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, dopo le parole «con decreto a cadenza triennali il Ministro dell'interno», sono inserite le seguenti: «, previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».
  10-quater. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente:
  «557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte. Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato”.

  10-quinquies. Al fine di consentire un utilizzo più razionale ed una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano al passaggio di personale tra l'Unione ed i Comuni ad essa aderenti, nonché tra i Comuni medesimi, anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.

  Conseguentemente, all'articolo 65, comma 17, sopprimere la lettera d).
64. 2. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fregolent, De Menech, Gasparini, Fabbri, Arlotti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-bis. Al comma 347 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alle spese di personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del presente comma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali, non si applicano, nel limite di spesa annuo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale al cui onere, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondi di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
64. 152. Latronico, Antezza.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-bis. All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole «per l'anno 2016» sono inserite le seguenti «e di 70 milioni per l'anno 2017».

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 230 milioni.
64. 123. Castelli, Marzana, Cariello, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-bis. Il contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 33 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, deve essere interamente conferito ai comuni che ne hanno diritto.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
64. 105. Russo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  10-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 è sostituito con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni in materia di riscossione locale).

  1. All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
  2. A decorrere dal 1o luglio 2017, gli enti locali possono deliberare, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate.
  10-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «6-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai ruoli di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.».
64. 147. Sottanelli, Galati.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  10-bis. All'articolo 243-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa al caso di procedure concorsuali relative a società a totale partecipazione pubblica di enti locali, quali fallimento, concordato, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria, con formale dichiarazione alla data del 30 giugno 2016».
64. 21. Bonomo, Rossomando, Porta, Patriarca, Mattiello, Giorgis, Fregolent, Damiano, D'Ottavio, Paola Bragantini, Boccuzzi, Benamati, Taricco, Lavagno, Gribaudo, Fiorio, Falcone, Borghi, Bonifazi, Bargero.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi).

  1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
  2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e il comma 737 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base delle norme abrogate.
*64. 01. La VIII Commissione.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi).

  1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
  2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e il comma 737 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base delle norme abrogate.
*64. 030. Braga, Mariani, Pastorelli, Giovanna Sanna, Realacci, Baradello.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti locali).

  1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 3, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.
  2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente o del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.
  3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
  4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
   b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi;

  5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.
  6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sono adottate le modalità di attuazione del presente articolo.
  7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni. Al tal fine l'incremento del Fondo di cui all'articolo 81, comma 2, pari a 300 milioni di euro annui, è integralmente destinato alla finalità del presente articolo.
64. 03. Cariello, Pesco, Sorial, Caso, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Pisano, Alberti.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Rinegoziazione del debito degli enti locali).

  1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.
  2. Gli enti locali possono richiedere la rinegoziazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 15 marzo 2017, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente o del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da rinegoziare.
  3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di rinegoziazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
  4. Possono essere oggetto di rinegoziazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 5 milioni di euro;
   b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi;

  5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo non può superare il rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo.
  6. Al fine di consentire le finalità di cui al presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 50 milioni.
64. 02. Sorial, Villarosa, D'Incà, Cariello, Pisano, Pesco, Caso, Castelli, Brugnerotto, Alberti.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno).

  1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti nei confronti delle province per le quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
64. 029. Marchetti, Arlotti.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. Al fine di garantire l'attuazione delle sentenze esecutive del Consiglio di Stato, riguardanti l'annullamento dei decreti 4 maggio 2012 e 8 agosto 2012 con i quali il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha determinato di applicare al fondo sperimentale di riequilibrio destinato ai comuni una riduzione di risorse rapportata alla differenza tra l'Imu 2012 (stimata e computata ad aliquota base) e la pregressa per come effettivamente riscossa negli esercizi 2009 e 2010, è istituito un fondo denominato «Fondo per i contenziosi amministrativi connessi a sentenze esecutive relative all'annullamento dei decreti 4 maggio 2012 e 8 agosto 2012, emanati dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018.
  2. Il riconoscimento delle somme di cui al comma precedente è subordinato alla rinuncia da parte dei comuni interessati al contenzioso amministrativo pendente.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 5.000.000;
64. 011. Palese.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Applicabilità avanzi alle previsioni e svincolo degli avanzi da trasferimenti regionali, per città metropolitane e province).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 756, ovunque ricorrano, le parole «2016» sono sostituite con le seguenti: «2017»;
   b) al comma 758, ovunque ricorrano, le parole «2016» sono sostituite con le seguenti: «2017»;
   c) al comma 758, ovunque ricorrano, le parole «2015» sono sostituite con le seguenti: «2016»;
   d) al comma 758 dopo le parole: «di garantire» sono aggiunte le seguenti: «il rispetto del saldo di competenza e».
64. 039. Castelli, Cariello, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

ART. 65

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dall'anno 2017, ai comuni che hanno conseguito, nel 2016, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 100 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore almeno del 50 per cento del rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
65. 54. Rubinato, Casellato.

  Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: e di spesa, aggiungere le seguenti: per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
65. 105. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché l'avanzo di amministrazione disponibile, risultante dal rendiconto dell'anno precedente, se di importo complessivo inferiore al fondo cassa al 31 dicembre del medesimo anno e se applicato al bilancio di previsione per finanziare investimenti.

  Conseguentemente:
   al comma 6, sostituire il secondo periodo, con il seguente:
A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione considera l'ammontare dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'anno precedente se applicato al bilancio di previsione per finanziare investimenti, fermo restando che l'utilizzo dello stesso avviene solamente dopo l'approvazione del rendiconto.
   all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
65. 50. Rubinato, Camani, Casellato, Crimì, Crivellari, D'Arienzo, Dal Moro, De Menech, Ginato, Martella, Miotto, Mognato, Moretto, Murer, Naccarato, Narduolo, Rostellato, Rotta, Sbrollini, Zan, Zardini, Zoggia.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. A decorrere dall'anno 2017, ai fini del saldo di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 710 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tra le entrate valide deve essere considerato fino al 50 per cento della quota di avanzo libera per la parte utilizzata per le finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo, 18 agosto 2000, così come risultato dal rendiconto dell'anno precedente.
  4-ter. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis sono pari a 800 milioni annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, sopprimere il comma 2
;
   all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. A decorrere dall'anno 2016 con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della elaborazione e della ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2017.
   alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
    alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
   2017: –76.000.000;
   2018: –76.000.000;
   2019: –76.000.000.
    alla voce: Ministero dello sviluppo economico:
   2017: –4.000.000;
   2018: –4.000.000;
   2019: –4.000.000.
    alla voce: Ministero della giustizia:
   2017: –10.000.000;
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000.
    alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
   2017: –5.000.000;
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
    alla voce: Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali:
   2017: –5.000.000;
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
65. 18. Guidesi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Per ciascuno degli anni 2017-2019, per i Comuni fino a 1.000 abitanti nel saldo individuato ai sensi del comma 4 è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, derivante dal ricorso all'indebitamento.
  4-ter. Fino al 2019 e comunque nei limiti del quinquennio successivo all'anno della loro istituzione sono esclusi dagli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 4, i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione.

  Conseguentemente, al comma 23, sostituire le parole: 700 milioni di euro con le seguenti: 680 milioni di euro.
65. 8. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fregolent, De Menech, Gasparini, Fabbri, Arlotti.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa aggiungere le seguenti: o in discussione in conferenza dei servizi.
65. 51. Mariani, Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Cenni, Arlotti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di compensare eventuali effetti negativi sui bilanci dei Comuni sopra i 5.000 abitanti, derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è istituito un fondo, presso il Ministro dell'interno, di 100 milioni di euro per il triennio 2017-2019 da riportare secondo apposito decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente all'articolo 81 comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 200 milioni.
65. 67. Alberto Giorgetti, Carfagna.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: «a decorrere dall'anno 2016» sono sostitute dalle seguenti: «per l'anno 2016».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 231 milioni.
65. 89. Marzana, Nesci, Cariello, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per l'anno 2017 e 2018, nel saldo individuato ai sensi del comma 4 del presente articolo non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese nonché indennizzi derivanti da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del maggio 2012 e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 25 milioni di euro per ciascuna annualità. L'ammontare delle spese da escludere dal saldo di riferimento per il pareggio di bilancio ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 20 milioni di euro annuali e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 2,5 milioni di euro annuali per ciascuna regione. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno degli anni 2017 e 2018, gli importi di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 275 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
65. 43. Ghizzoni, Baruffi, Carra, Crivellari.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il rispetto dell'equilibrio previsto nel prospetto dimostrativo del saldo di cui al comma 4 in fase di previsione si intende assolto nel caso in cui lo scostamento derivi esclusivamente dalla mera iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato conseguente da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione europea.
*65. 6. Guidesi.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il rispetto dell'equilibrio previsto nel prospetto dimostrativo del saldo di cui al comma 4 in fase di previsione si intende assolto nel caso in cui lo scostamento derivi esclusivamente dalla mera iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato conseguente da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione europea.
*65. 7. Melilli, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato.

  Al comma 13, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo periodo, sopprimere le parole: o province autonome;.
**65. 28. Nicoletti.

  Al comma 13, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo periodo, sopprimere le parole: o province autonome;.
**65. 122. Dellai.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il secondo periodo è soppresso.
  13-ter. All'articolo 15, comma 6-bis del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  13-quater. Agli oneri derivanti dai commi 13-bis e 13-ter si provvede a valere sulle risorse indicate nei rifinanziamenti disposti nella sezione II della legge presente riferiti al contributo alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego.
65. 9. Dell'Aringa, Damiano, Venittelli, Baruffi, Tinagli, Incerti, Giacobbe, Albanella, Arlotti, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Gnecchi, Arlotti.

  Al comma 17, lettera d), sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 100 per cento.

  Conseguentemente dopo l'articolo 87 aggiungere seguente:

Art. 87-bis.
(Deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a), i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
65. 11. Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
  17-bis. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 e nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente sono autorizzate, in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni, a procedere a decorrere dal 1o gennaio 2017 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le suddette funzioni nel limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro annui. A tal fine, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni, le Agenzie determinano annualmente i fabbisogni di personale e i piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle rispettive regioni. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale.

  Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguente variazioni:
  2017: – 2.000.000;
  2018: – 2.000.000;
  2019: – 2.000.000.
*65. 4. La VIII Commissione.

  Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
  17-bis. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 e nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente sono autorizzate, in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni, a procedere a decorrere dal 1o gennaio 2017 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le suddette funzioni nel limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro annui. A tal fine, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni, le Agenzie determinano annualmente i fabbisogni di personale e i piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle rispettive regioni. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale.

  Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguente variazioni:
   2017: – 2.000.000;
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000.
*65. 40. Bratti, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Antezza, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Pastorelli, Terzoni, Zolezzi, Arlotti.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 254, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. E in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».
**65. 36. Giampaolo Galli.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 254, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. E in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».
**65. 56. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 254, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. E in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».
**65. 138. Abrignani, Galati, Sottanelli.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. In considerazione dell'emergenza nel settore dei rifiuti verificatasi in Sicilia nel corso del 2016, i comuni della Regione siciliana possono escludere per l'anno 2017 i maggiori costi determinatisi rispetto a quanto previsto nei piani finanziari del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti per il 2016 dalle spese finali utili ai fini del nuovo saldo di finanza pubblica di cui ai commi 710 e seguenti dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015 n. 208. La misura si applica nel limite di spesa di 15 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 285 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
65. 86. Tancredi, Piccone.

  Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: province autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e gli Enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza.
65. 134. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi gli eventuali spazi finanziari destinati a interventi per le politiche abitative atte ad ospitare cittadini italiani anziani e famiglie con cittadinanza italiana con minori e/o persone con disabilità o in situazione di indigenza.
65. 118. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
  25-bis. In caso di cessione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle partecipazioni in enti o società interamente partecipate da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione non concorrono a formare reddito imponibile e non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale interessato se finalizzate agli investimenti di cui al successivo comma 26.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 30.000.000;
   2018: – 30.000.000;
   2019: – 30.000.000.
65. 120. Matteo Bragantini, Caon, Prataviera.

  Al comma 26, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti richiedenti abbiano ricevuto un finanziamento pubblico statale o regionale per la realizzazione dei medesimi interventi, completi del cronoprogramma della spesa.
*65. 26. Giulietti, Giovanna Sanna, Melilli.

  Al comma 26, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti richiedenti abbiano ricevuto un finanziamento pubblico statale o regionale per la realizzazione dei medesimi interventi, completi del cronoprogramma della spesa;.
*65. 112. Zaratti, Marcon, Pellegrino, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.

  Al comma 30, lettera c), dopo le parole: rischio idrogeologico aggiungere le seguenti: e alla messa in sicurezza ed alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario,.

  Conseguentemente al comma 37, lettera b), dopo le parole: rischio idrogeologico aggiungere le seguenti: e alla messa in sicurezza ed alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario,.
**65. 5. La VIII Commissione.

  Al comma 30, lettera c), dopo le parole: rischio idrogeologico aggiungere le seguenti: e alla messa in sicurezza ed alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario,.

  Conseguentemente al comma 37, lettera b), dopo le parole: rischio idrogeologico aggiungere le seguenti: e alla messa in sicurezza ed alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario,.
**65. 39. Bratti, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 30, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) investimenti finalizzati alla rimozione e sostituzione delle condutture di approvvigionamento idrico e per lo smaltimento delle acque reflue contenenti amianto.
65. 95. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 30, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) investimenti finalizzati all'adeguamento statico e antisismico di edifici pubblici, sede di scuole dell'obbligo, per cui verifiche tecniche di sicurezza e stabilità nei confronti dei carichi statici e dell'azione sismica di progetto evidenzino rischi per la vita, per danni materiali e di perdita di operatività.
65. 1. Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Al comma 30, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) adeguamento statico e antisismico di edifici pubblici, sede di scuole dell'obbligo, per cui verifiche tecniche di stabilità nei confronti dei carichi statici e dell'azione sismica di progetto prevista dalla normativa attuale, evidenzino criticità nei confronti degli stati limite di salvaguardia
della vita (SLV), di danno (SLD) e di operatività (SLO).
65. 103. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 30, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) investimenti finalizzati all'adeguamento e alla nuova costruzione di edifici scolastici che prevedano la realizzazione di aree di sosta e di parcheggio per velocipedi.
65. 115. Cristian Iannuzzi, Artini.

  Al comma 40, sopprimere le parole: e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
*65. 123. Dellai.

  Al comma 40, sopprimere le parole: e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
*65. 29. Nicoletti.

  Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:
  42-bis. A decorrere dall'anno 2017, gli spazi finanziari ceduti agli enti locali dalle regioni in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011, nonché dai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale.
  42-ter. A decorrere dall'anno 2017, i programmi e provvedimenti statali che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità ai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale.
65. 64. Misiani, Giuseppe Guerini, Carnevali.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'ammontare dell'imposta prevista dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, comma 29, stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, è fissata in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto
65. 98. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. All'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «di ciascuna operazione» sono aggiunte le seguenti: «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera è, altresì, consentito per sostenere operazioni di partenariato pubblico-privato e di finanza di progetto, il cui valore sia pari o superiore a cinque milioni di euro. Per l'esecuzione dell'istruttoria su tali operazioni, la CDP SpA si avvale del supporto tecnico degli istituti bancari».
65. 16. Palese.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. All'articolo 46-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Al fine di evitare impatti negativi sui saldi finanziari degli enti locali, a decorrere dal 1o gennaio 2017, il valore industriale della parte di impianto di proprietà dell'ente locale e della società patrimoniale delle reti, partendo dallo stato di consistenza condiviso con il gestore uscente, se l'ente locale o la società patrimoniale delle reti intendono cedere le loro proprietà, nel rispetto del vincolo di destinazione dei beni strumentali all'erogazione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano, è pari al costo che dovrebbe essere sostenuto per la sua ricostruzione a nuovo, decurtato del valore di degrado fisico di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, ed al netto dei contributi pubblici e privati dei cespiti di località di proprietà dell'ente locale o della società patrimoniale delle reti, valutati in base alla metodologia della regolazione tariffaria vigente, ed assumendo le viti utili dei cespiti a cui si riferiscono. Per la valorizzazione viene usato lo stesso prezzario utilizzato per la valorizzazione delle proprietà del gestore uscente, applicando le modalità operative specificate nel decreto ministeriale 22 maggio 2014 recante “Approvazione del documento linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”».
65. 114. Fregolent.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. Il terzo periodo del comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è sostituito con il seguente: «Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 31 dicembre 2015; non sono ripetibili le somme già richieste, alla data di entrata in vigore della presente legge, riferite alle annualità 2015 e 2016, con contestuale esclusione del relativo consolidamento».
65. 25. Sgambato, Tartaglione, Manfredi, Valiante, Impegno, Petrenga, Giorgio Piccolo, Famiglietti, Paris, Sarro.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 13-duodecies è aggiunto il seguente:
  «13-terdecies. All'esito dell'eventuale rimborso anticipato delle operazioni di prestito sottoscritte dagli enti territoriali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, le maggiori entrate confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432 e destinate integralmente al riacquisto di titoli di Stato.».
65. 69. Melilli.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Norme relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale).

  1. L'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione».

  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 243-bis, comma 9:
    le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
   b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:
    1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
    2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
    3) al servizio di trasporto pubblico locale;
    4) al servizio di pubblica illuminazione;
    5) al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;
   c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad enti, agenzie e/o fondazioni lirico sinfoniche;
    dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   c-bis) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato;
   2) all'articolo 243-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «9-ter. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione della Corte dei Conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio pluriennale. Le procedure esecutive pendenti alla data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente; o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nelle passività dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
  9-quater. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.
  9-quinquies. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente inseriti nel piano di riequilibrio a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.
  9-sexies. Per tutta la durata del piano di riequilibrio, trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 265, comma 1, secondo periodo, del presente decreto.».

  3. Gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 67 del 2000, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.
*65. 048. Marchetti, Giulietti.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Norme relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale).

  1. L'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione».

  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 243-bis, comma 9:
    le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
   b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:
    1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
    2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
    3) al servizio di trasporto pubblico locale;
    4) al servizio di pubblica illuminazione;
    5) al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;
   c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad enti, agenzie e/o fondazioni lirico sinfoniche;
    dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   c-bis) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato;
   2) all'articolo 243-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «9-ter. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione della Corte dei Conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio pluriennale. Le procedure esecutive pendenti alla data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente; o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nelle passività dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
  9-quater. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.
  9-quinquies. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente inseriti nel piano di riequilibrio a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.
  9-sexies. Per tutta la durata del piano di riequilibrio, trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 265, comma 1, secondo periodo, del presente decreto.».

  3. Gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.
*65. 040. Gelmini.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. Le sanzioni di cui al comma 26, lettera A dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non trovano applicazione nei confronti dei comuni in stato di dissesto che non abbiano provveduto all'approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
65. 023. Prestigiacomo.

ART. 66.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di consentire la chiusura della fase transitoria della riforma degli enti di area vasta della Sicilia, con accordo sottoscritto dal Governo e dalla Regione Siciliana entro il 28 febbraio 2017 sono determinate:
   a) le misure di razionalizzazione dei servizi e di contenimento della spesa delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali istituiti, in conformità con lo Statuto speciale e i principi dettati dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15;
   b) la contestuale riduzione, a partire dal 2017, del 50 per cento del contributo degli enti di area vasta siciliani al concorso al contenimento delle della spesa pubblica, previsto dall'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
66. 15. Tancredi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nelle more del recepimento e dell'attuazione delle previsioni di riordino degli enti di area vasta (ex province) di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le riduzioni di spesa del 10 per cento di cui al secondo periodo sono imputate alle Regioni Sicilia e Sardegna».
66. 9. Greco, Giulietti, Zappulla.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 418 è aggiunto il seguente:
  418-bis. Le riduzioni di spesa di cui al comma 418, primo periodo, si applicano alla Regione Sicilia e alla regione Sardegna qualora non abbiano recepito ed attuato la legge 7 aprile 2014, n. 56 e non abbiano provveduto a garantire le risorse compensative necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti di area vasta e ai liberi consorzi (ex province).
66. 10. Greco, Giulietti, Zappulla.

  Al comma 16, sostituire le parole: le risorse eccedenti possono essere utilizzate dalle medesime regioni con le seguenti: , nonché dalla gestione commissariale istituita dall'articolo 1, commi 452 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risorse eccedenti possono essere utilizzate.
66. 12. Paola Bragantini, Borghi, Fregolent, Bonomo, Giorgis.

  Al comma 20 sopprimere le parole da: e al secondo periodo fino alla fine del comma.
*66. 1. Guidesi.

  Al comma 20 sopprimere le parole da: e al secondo periodo fino alla fine del comma.
*66. 34. Palese.

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
  20-bis. Al secondo periodo, del comma 680, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL» sono sostituite dalle seguenti: «in base ai costi standard ed in maniera inversamente proporzionale alla spesa di funzionamento».
  20-ter. Al secondo periodo del comma 6, dell'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e sue modifiche e integrazioni, le parole: «tenendo anche conto del PIL e della popolazione residente» sono sostituite con le seguenti: «in base ai costi standard ed in maniera inversamente proporzionale alla spesa di funzionamento».
**66. 2. Guidesi.

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
  20-bis. Al secondo periodo, del comma 680, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL» sono sostituite dalle seguenti: «in base ai costi standard ed in maniera inversamente proporzionale alla spesa di funzionamento».
  20-ter. Al secondo periodo del comma 6, dell'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e sue modifiche e integrazioni, le parole: «tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente» sono sostituite con le seguenti: «in base ai costi standard ed in maniera inversamente proporzionale alla spesa di funzionamento».
**66. 30. Palese.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  25-bis. In virtù dell'articolo 51, comma 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è attribuita alla regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1o gennaio 2017, l'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli, avente competenza nel territorio regionale, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e ad essa sono versate le relative entrate. La regione può disciplinare, nei limiti previsti dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'imposta di cui al periodo precedente, ivi compresa la denominazione della medesima. Fino ad approvazione di detta disciplina regionale continua a trovare applicazione la vigente normativa in ciascuna provincia, con attribuzione del gettito direttamente alla regione Friuli Venezia Giulia.
66. 3. Brandolin.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  25-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, le procedure previste dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono consentite, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che le amministrazioni pubbliche siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al presente comma, il valore medio del triennio anteriore al 2016 delle risorse dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni a statuto speciale, nonché per gli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni e la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato secondo quanto previsto dai periodi precedenti.
66. 41. Melilli, Dal Moro.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Misure di potenziamento della rete infrastrutturale nella regione Sardegna).

  1. Nelle more del riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna, in considerazione dello stato di degrado della rete infrastrutturale che in alcuni casi pone a rischio la sicurezza dei cittadini, in altri pregiudica fortemente lo sviluppo economico e l'impianto sociale e produttivo della Regione, è autorizzata, a favore della Regione Sardegna, la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 finalizzata ad interventi di manutenzione della rete stradale delle province sarde e di opere di potenziamento della rete di trasporto pubblico locale nella città metropolitana di Cagliari.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
66. 02. Capelli.

  Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

  1. All'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 1992, n. 504, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «anche se concessi a titolo gratuito a agenzie regionali per il diritto allo studio o a enti di ricerca».

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 230 milioni.
66. 08. Pisicchio, Bueno.

  Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Fondo per il recupero e la valorizzazione di caserme o aree militari dismesse).

  1. Per l'anno 2017 è istituito il Fondo per il recupero e la valorizzazione di caserme e aree militari dismesse di proprietà degli Enti Locali, di seguito denominato «Fondo», finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle ex-aree militari in territorio urbano ed extraurbano attraverso la promozione di progetti di miglioramento, manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 gennaio 2017, sono stabilite modalità, procedure e termini per l'accesso e l'utilizzo del «Fondo».
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  4. Le coperture finanziarie per l'istituzione del Fondo di cui ai commi 1 e 3 sono stabilite ai sensi dell'articolo 63, comma 4, della presente legge.
66. 07. Coppola, Boccadutri.

  Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

  1. Le determinazioni di spesa previste agli articoli 21, 52, comma 2, lettera b), 65, commi 26 e 30, nonché 66 sono parametrate sulla base delle indicazioni riguardanti i costi e fabbisogni standard forniti dalla Commissione di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette le singole proposte di spesa ai sensi degli articoli citati al comma che precede alla Commissione ex articolo 1, comma 29, della predetta legge n. 208 del 2015, che, ove possibile, fornisce entro dieci giorni specifiche osservazioni sulle quantificazioni rappresentate, in forza dei costi e dei fabbisogni standard riferibili agli interventi di spesa di volta in volta considerati, che vengono recepite in occasione dei provvedimenti definitivi di finanziamento per gli stessi.
  3. Al fine di rendere i pareri sugli interventi di cui agli articoli 21 e 52, comma 2, lettera b), il Governo è delegato ad integrare la Commissione di cui all'articolo 1, comma 29, della predetta legge n. 208 del 2015 con ulteriori tre componenti rappresentanti dei Ministeri interessati.
  4. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da assumere ai sensi dell'articolo 21, comma 1, sono adottati previa concertazione con le Regioni di volta in volta interessate ai singoli interventi oggetto degli stessi.
66. 014. Menorello, Galgano, Prataviera, Librandi.

ART. 67.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto dei prodotti assoggettati ad accisa sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione, che tengano in considerazione le minori esigenze di tutela fiscale dei prodotti assoggettati ad accisa e che non determinino eccessivi costi ed aggravi per gli operatori».
*67. 35. Tancredi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto dei prodotti assoggettati ad accisa sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione, che tengano in considerazione le minori esigenze di tutela fiscale dei prodotti assoggettati ad accisa e che non determinino eccessivi costi ed aggravi per gli operatori».
*67. 20. Fregolent, Marchi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto dei prodotti assoggettati ad accisa sono munite di sistemi di tracciamento della posizione. Con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione».
**67. 21. Fregolent, Marchi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto dei prodotti assoggettati ad accisa sono munite di sistemi di tracciamento della posizione. Con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione».
**67. 36. Tancredi.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-ter. Negli impianti soggetti a denuncia, l'amministrazione finanziaria può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese dei soggetti obbligati alla denuncia, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura, diversi da quelli di cui al comma 1 e che tengano in considerazione le minori esigenze di tutela fiscale dei prodotti assoggettati ad accisa e che non determinino eccessivi costi ed aggravi per gli operatori».
67. 18. Fregolent, Marchi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 23, comma 4, lettera a) sopprimere le parole: , in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio.

  Conseguentemente, alla medesima lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabilite le modalità di rilascio delle autorizzazioni e di controllo relativamente al regime di deposito fiscale.
*67. 28. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 23, comma 4, lettera a) sopprimere le parole: , in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio.

  Conseguentemente, alla medesima lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabilite le modalità di rilascio delle autorizzazioni e di controllo relativamente al regime di deposito fiscale.
*67. 47. Vignali.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 23, comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) il deposito operi in situazioni particolari di tipo operativo, territoriale e logistico, specificamente individuate dall'Amministrazione finanziaria.
67. 31. Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di contrastare l'evasione dell'imposta sui liquidi da inalazione senza combustione contenenti o meno nicotina, il comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lett. f), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Dal 1o gennaio 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
67. 61. Sberna.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di contrastare l'economia sommersa, in via sperimentale, per l'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto un credito d'imposta in favore di contribuenti persone fisiche, consumatori finali, in relazione alle spese effettuate per l'acquisto di beni e servizi in uno o più settori di attività con maggiore indice di evasione fiscale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati in maniera analitica i settori di cui al precedente periodo, identificati con il relativo codice ATECO. Con lo stesso decreto, sono individuate le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate. Con successivo decreto da emanarsi entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito d'imposta, è determinata la misura del credito d'imposta nei limiti della dotazione finanziaria disponibile. Per le finalità di cui al presente, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
67. 5. Pesco, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  7-bis. Ai fini dell'applicazione dei regimi fiscali speciali in materia di imposte dirette e indirette, si presumono non agricole le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative nonché gli imprenditori agricoli in forma societaria, come definiti al comma 1094 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, appartenenti a un gruppo di imprese verticalmente o orizzontalmente integrato e collegate o controllate, direttamente o indirettamente, da società di capitali che non rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
  7-ter. Non possono in ogni caso qualificarsi agricole le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative nonché gli imprenditori agricoli in forma societaria, come definiti al comma 1094 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, appartenenti a un gruppo di imprese verticalmente o orizzontalmente integrato e collegate o controllate, direttamente o indirettamente, da società di capitali che, indipendentemente dal possesso dei requisiti dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non esercitano effettivamente le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, ivi comprese le attività di natura finanziaria, o di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, recante Testo unico delle imposte sui redditi.
  7-quater. In presenza delle condizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter la società interessata può interpellare l'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, fornendo la dimostrazione dell'attività agricola effettivamente svolta ovvero che il collegamento o controllo, diretto o indiretto, con società di capitali non sia privo di sostanza economica ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  7-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive in relazione alle quali non trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente comma.
  7-sexies. Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 7-quater ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.
  7-septies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 7-bis e seguenti entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
67. 45. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  7-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi di cui al comma 6 è aumentata del venti per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

  7-ter. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 6, a decorrere dal 1o marzo 2017, la lotteria nazionale è attuata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati da contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
  7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra
disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.
67. 8. Boccadutri, Coppola, Losacco, Cenni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo è consentita unicamente ai titolari, anche sulla base di apposito contratto, dei sistemi per la loro emissione. Il collocamento di titoli di accesso effettuato da qualsiasi diverso soggetto è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e, nei casi determinati con il decreto di cui al presente comma, con sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito web attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare, sentita l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e la Società Italiana degli Autori ed Editori, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative delle disposizioni di cui al presente comma, in particolare al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate.
67. 25. Rampi, Manzi, Fiorio, Dallai.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il quinto comma è sostituito dal seguente:
  «In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati, entrambi di purezza pari o superiore a 325 millesimi, per le cessioni imponibili di materiale di altri metalli preziosi e per quelle di prodotti semilavorati di argento, di palladio e di platino, tutti di purezza pari o superiore a 500 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.»;
   b) al sesto comma, dopo la lettera d-quater), è inserita la seguente: «d-quater.1) alle cessioni di oggetti finiti usati, sia d'oro che di altri metalli preziosi, anche recanti materiale gemmologico, destinati ad essere fusi e/o affinati o comunque rivenduti per la successiva fusione o affinazione al fine del recupero del materiale prezioso in essi contenuto».
*67. 3. La VI Commissione.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il quinto comma è sostituito dal seguente:
  «In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati, entrambi di purezza pari o superiore a 325 millesimi, per le cessioni imponibili di materiale di altri metalli preziosi e per quelle di prodotti semilavorati di argento, di palladio e di platino, tutti di purezza pari o superiore a 500 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.»;
   b) al sesto comma, dopo la lettera d-quater), è inserita la seguente: «d-quater.1) alle cessioni di oggetti finiti usati, sia d'oro che di altri metalli preziosi, anche recanti materiale gemmologico, destinati ad essere fusi e/o affinati o comunque rivenduti per la successiva fusione o affinazione al fine del recupero del materiale prezioso in essi contenuto».
*67. 38. Causi, Donati.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. All'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
67. 4. Pisano, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
  Art. 67-bis. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:
  «Art. 17.1 – 1. I soggetti che intendano vendere servizi on line, sia mediante operazioni di commercio elettronico, sia diretto che indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad essere titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana e qualsiasi transazione, in cui il soggetto passivo sia un cittadino di nazionalità italiana, deve essere assoggettata a tale regime fiscale.

  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nei caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».
*67. 04. Cenni, Laforgia, Fabbri, Iacono, Carra, Gianni Farina, Albini, De Maria, Marcon.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
  Art. 67-bis. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:
  «Art. 17.1 – 1. I soggetti che intendano vendere servizi on line, sia mediante operazioni di commercio elettronico, sia diretto che indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad essere titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana e qualsiasi transazione, in cui il soggetto passivo sia un cittadino di nazionalità italiana, deve essere assoggettata a tale regime fiscale.

  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nei caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».
*67. 05. Civati, Pastorino, Marcon.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Misure antielusive e di contrasto all'evasione nel settore della cessione di tartufi).

  1. All'articolo 34, comma 6, primo periodo, del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «I produttori agricoli» sono aggiunte le seguenti: «e i raccoglitori di tartufo».
  2. All'articolo 25-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La ritenuta di cui al primo periodo si applica ai raccoglitori occasionali che hanno superato, nell'anno solare in corso, un volume d'affari derivante dalla cessione di tartufi superiore a 7.000 euro».
  3. Ai proventi derivanti dalla cessione da parte di raccoglitori professionali di tartufo non si applicano, nel limite di 7.000 euro annui, le imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 297 milioni.
**67. 02. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Misure antielusive e di contrasto all'evasione nel settore della cessione di tartufi).

  1. All'articolo 34, comma 6, primo periodo, del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «I produttori agricoli» sono aggiunte le seguenti: «e i raccoglitori di tartufo».
  2. All'articolo 25-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La ritenuta di cui al primo periodo si applica ai raccoglitori occasionali che hanno superato, nell'anno solare in corso, un volume d'affari derivante dalla cessione di tartufi superiore a 7.000 euro».
  3. Ai proventi derivanti dalla cessione da parte di raccoglitori professionali di tartufo non si applicano, nel limite di 7.000 euro annui, le imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 297 milioni.
**67. 09. Sani, Carra, Taricco, Luciano Agostini, Terrosi, Falcone, Lavagno, Fiorio, Dallai.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità e detraibilità delle spese per gli addetti all'assistenza personale).

  All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-bis) aggiungere la seguente: «e-ter) le spese effettivamente sostenute nell'arco dell'anno d'imposta per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare assunti con contratto di lavoro subordinato, a titolo di retribuzioni mensili ed annuali e trattamento di fine rapporto, fino all'importo di euro 4.800 per ciascuna annualità. Il beneficio non è cumulabile tra contribuenti conviventi;».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Modifiche all'aliquota IRES).

  1. All'articolo 1, comma 61, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25,5 per cento».
67. 015. Nicchi, Albanella, Antezza, Braga, Cimbro, Ciprini, Coccia, Di Salvo, Duranti, Fregolent, Gnecchi, Locatelli, Malisani, Mannino, Manzi, Mariano, Miotto, Fitzgerald Nissoli, Pannarale, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Rossomando, Rostellato, Rubinato, Schirò, Valeria Valente, Villecco Calipari, Stella Bianchi, Garavini, Patrizia Maestri.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Misure per contrastare l'evasione del bollo auto).

  1. All'articolo 80 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 17, sono aggiunti i seguenti:
  «17-bis. A decorrere dall'anno 2018, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dal comma 8, prima di effettuare la revisione ai veicoli soggetti alla revisione obbligatoria, devono verificare l'avvenuto pagamento, dell'anno in corso e degli anni precedenti, della tassa di proprietà, della tassa di circolazione e della situazione di fermo amministrativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, del veicolo oggetto di revisione.
  17-ter. Nel caso che la verifica prevista al comma 17-bis dia esito negativo, non è possibile procedere con la revisione del veicolo ed il suo proprietario è obbligato ad effettuare i pagamenti mancanti e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare. Il proprietario del veicolo è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento del bollo, solo a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente all'acquisto.
  17-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emana un decreto contenente le modalità tecniche e amministrative di accertamento dell'avvenuto pagamento, o della presenza del fermo amministrativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e l'importo per l'attività prestata riconosciuto alle imprese di cui al comma 8, secondo periodo.
  17-quinquies. Le attività di verifica ai sensi del comma 17-bis sono soggette ai limiti ed alle sanzioni previste dai commi 15, 16 e 17 del presente articolo».
*67. 01. La VI Commissione.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Misure per contrastare l'evasione del bollo auto).

  1. All'articolo 80 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 17, sono aggiunti i seguenti:
  «17-bis. A decorrere dall'anno 2018, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dal comma 8, prima di effettuare la revisione ai veicoli soggetti alla revisione obbligatoria, devono verificare l'avvenuto pagamento, dell'anno in corso e degli anni precedenti, della tassa di proprietà, della tassa di circolazione e della situazione di fermo amministrativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, del veicolo oggetto di revisione.
  17-ter. Nel caso che la verifica prevista al comma 17-bis dia esito negativo, non è possibile procedere con la revisione del veicolo ed il suo proprietario è obbligato ad effettuare i pagamenti mancanti e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare. Il proprietario del veicolo è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento del bollo, solo a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente all'acquisto.
  17-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emana un decreto contenente le modalità tecniche e amministrative di accertamento dell'avvenuto pagamento, o della presenza del fermo amministrativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e l'importo per l'attività prestata riconosciuto alle imprese di cui al comma 8, secondo periodo.
  17-quinquies. Le attività di verifica ai sensi del comma 17-bis sono soggette ai limiti ed alle sanzioni previste dai commi 15, 16 e 17 del presente articolo».
*67. 06. Ribaudo.

  Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

  1. Al fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 30 giugno 2016, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:
   a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;
   b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;
   c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella.

  2. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di cui al comma 1, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facoltà prevista dal comma 1, mediante l'invio di apposita comunicazione.
  3. Con il provvedimento di cui al comma 1 è approvato il modello della comunicazione di cui al comma 2 e sono stabiliti le modalità e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione.
  4. L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per le quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso.

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
67. 08. Baldelli, Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

  Il comma 1 dell'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:
  «1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione».
67. 018. Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Sorial.

ART. 68.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 53 è aggiunto il seguente:

«Art. 53-bis.
(Imposta sul reddito di lavoro autonomo).

  1. Il reddito di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota del venti per cento».

  Conseguentemente:
    al comma 1, lettera b), capoverso Art. 55-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «con l'aliquota prevista dall'articolo 77» con le seguenti: «con l'aliquota del venti per cento»;
    al comma 1, lettera b), capoverso Art. 55-bis, c il secondo periodo del comma 1;
    al comma 1, lettera b), capoverso Art. 55-bis, sopprimere il comma 3;
    al comma 1, lettera b), capoverso Art. 55-bis, sopprimere il comma 6;
    dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 5 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
68. 35. Giacomoni.

  Al comma 7, sostituire le parole: «le disposizioni di cui al comma 4» con le seguenti: «l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale stabilita per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».
68. 15. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia,
  Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis. In via sperimentale per l'anno 2017 le spese sostenute dalle aziende che adottino interventi aggiuntivi rispetto all'anno precedente, volti all'attuazione dei piani per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la normativa vigente, insistenti nelle aree obiettivo convergenza, sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate.
  7-ter.Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
68. 36. Alberto Giorgetti, Sisto, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Brunetta, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Al fine di favorire e accelerare gli interventi di bonifica da amianto, e sostenere contestualmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, qualora installati in sostituzione di coperture o tetti contenenti amianto, è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al successivo comma.
  7-ter. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'introduzione e l'attuazione del nuovo meccanismo di incentivazione.
  7-quater. A parziale copertura degli oneri conseguenti dalle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter, e in relazione allo stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 7-quinquies, è ridotto del 50 per cento l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22 marzo 2010, n. 41.
  7-quinquies. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a disciplinare le procedure di approvvigionamento dei servizi di interrompibilità ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni».
68. 50. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese estere che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato o vi istituiscono una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi, il capitale dell'impresa e il fondo di dotazione della stabile organizzazione sono considerati integralmente incrementi di capitale rilevanti ai fini della disciplina di cui al presente articolo».
  7-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
68. 26. Bernardo, Tancredi.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo Testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, valutato in 50 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
*68. 1. La VI Commissione.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo Testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
  7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, valutato in 50 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
*68. 24. Rampelli, Rizzetto.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo Testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
  7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, valutato in 50 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
*68. 31. Marco Di Maio, Donati, Moretto, Taranto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo Testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  Conseguentemente:
   sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP);
    alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 50.000.000;
  2018: – 50.000.000;
  2019: – 50.000.000.
68. 13. Gribaudo, Patrizia Maestri, Albanella, Giacobbe, Camani, Baruffi, Rostellato, Incerti, Narduolo, Paris, Rotta, Cominelli, Taranto, Basso.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
  7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente:
    sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP);
    all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui» con le seguenti: «è incrementato di 28 milioni di euro annui».
68. 14. Ginato, Paola Bragantini, Taranto, Basso.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «297 milioni di euro».
68. 10. Misiani, Paola Bragantini, Giulietti, Bargero, Ferrari, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.000.000;
   2018: – 3.000.000;
   2019: – 3.000.000.
*68. 32. Laffranco.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.000.000;
   2018: – 3.000.000;
   2019: – 3.000.000.
*68. 49. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole: «aumentata dello 0,90 per cento» con le seguenti: «aumentata dell'1,50 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «290 milioni di euro».
68. 11. Misiani, Paola Bragantini, Giulietti, Bargero, Ferrari, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Web tax).

  Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario».
68. 02. Marcon, Paglia, Fassina, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Imposta sul reddito professionale).

  1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:
  «Art. 53-bis. – (Imposta sul reddito professionale) – 1. Il reddito di lavoro autonomo, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77.
  2. In deroga all'articolo 8, comma 1, le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito conseguito nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi.
  3. I lavoratori autonomi che optano per il regime di contabilità ordinaria possono esercitare l'opzione per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.
  4. L'applicazione del presente articolo alle associazioni senza personalità giuridica fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni esclude quella dell'articolo 5, limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017; si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
68. 05. Sottanelli, Rabino, D'Agostino, Dellai.

ART. 69.

  Dopo l'articolo 69, inserire il seguente:

Art. 69-bis.

  1. Al comma 14, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia del territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
   b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia del territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».
69. 05. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

ART. 70.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La possibilità di opzione di cui al comma 2 è estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «290 milioni».
70. 1. Baradello.

ART. 71.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 71.

  1. All'articolo 1, comma 127, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  2. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, dopo le parole: «prodotti semilavorati», è aggiunta la seguente: «entrambi»;
   b) al comma 6, dopo la lettera d-quater), è aggiunta la seguente: « d-quater.1) alle cessioni o importazioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione alla fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso».

  3. Le modifiche di cui al comma 2 si applicano alle operazioni effettuate dal 1o gennaio 2018.
*71. 17. Vignali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 71.

  1. All'articolo 1, comma 127, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  2. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, dopo le parole: «prodotti semilavorati», è aggiunta la seguente: «entrambi»;
   b) ai comma 6, dopo la lettera d-quater), è aggiunta la seguente: « d-quater.1) alle cessioni o importazioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione alla fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso».

  3.Le modifiche di cui al comma 2 si applicano alle operazioni effettuate dal 1o gennaio 2018.
*71. 26. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Menorello, Librandi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 71.
(Modifiche alla disciplina delle cessioni imponibili di materiale d'oro e di prodotti semilavorati dell'oro).

  All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, dopo le parole: «prodotti semilavorati», è inserita la seguente: «entrambi»;
   b) al comma 6, dopo la lettera d-quater), è inserita la seguente: «d-quater.1) alle cessioni o importazioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro con le seguenti: di 295 milioni di euro.
71. 25. Fregolent, Giampaolo Galli.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero: «4».

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, sopprimere il comma 2:
     alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 40.000.000;
   2018: – 40.000.000;
   2019: – 40.000.000.
71. 1. De Girolamo.

  Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   
d-bis) alla Tariffa Parte II del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: 1-bis. Sono prestazioni di servizi imponibili, ai sensi del comma 1, lettera b), anche le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento e/o di ristrutturazione del debito poste in essere in funzione di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, cd. legge fallimentare, o di un accordo di ristrutturazione omologato ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare, o le domande di concordato di cui all'articolo 161, sesto comma, ammesse ai sensi dell'articolo 163 della legge fallimentare.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro, con le seguenti: di 290 milioni di euro.
71. 2. De Girolamo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla tabella A di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, è inserita la seguente voce: «manutenzione dei beni strumentali ai servizi svolti dalle Onlus».

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 200 milioni.
71. 15. Bergamini.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Misure per il sostegno al settore dello spettacolo di musica dal vivo).

  1. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al numero 119 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi anche i contratti funzionali alla produzione e all'organizzazione dello spettacolo.
  2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 6 milioni di euro annui.
*71. 010. Vignali.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Misure per il sostegno al settore dello spettacolo di musica dal vivo).

  1. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al numero 119 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi anche i contratti funzionali alla produzione e all'organizzazione dello spettacolo.
  2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 6 milioni di euro annui.
*71. 014. Valiante, Fanucci.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Misure per il sostegno al settore dello spettacolo di musica dal vivo).

  1. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al numero 119 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi anche i contratti funzionali alla produzione e all'organizzazione dello spettacolo.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 6.000.000;
   2018: – 6.000.000;
   2019: – 6.000.000.
71. 04. Ciracì.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Modifica del regime delle esenzioni dell'imposizione fiscale sugli immobili).

  1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222» sono aggiunte le parole: «, a condizione che i predetti soggetti siano statutariamente vincolati a non svolgere attività diverse da quelle di cui alla presente lettera o da quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, ed adottino politiche non discriminatorie nei confronti degli utenti e del personale. Il Governo provvede ad aggiornare entro il 31 dicembre 2016 il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».
  2. All'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012 n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. L'esenzione di imposta di cui al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a condizione che il costo dei corrispettivi eventualmente richiesti dai soggetti ivi indicati non sia mai superiore al costo marginale medio del medesimo servizio reso nell'anno precedente nel medesimo territorio regionale dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali e dagli altri enti pubblici. A tal fine la Ragioneria generale dello Stato rende disponibile entro il 30 aprile i costi marginali medi di riferimento in ciascuna regione. Il Governo provvede ad aggiornare entro il 31 dicembre 2016 il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174».
71. 011. Andrea Maestri, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 1 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

  Ai fini della costituzione del plafond IVA per la qualifica di esportatore abituale, sono da intendersi cessioni all'esportazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni a viaggiatori in uscita dallo Stato, destinati ad essere consumati fuori dal territorio della Comunità europea, effettuate negli speciali negozi di cui all'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 230 milioni.
71. 02. Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Modifica delle norme sull'otto per mille).

  1. La Ragioneria generale dello Stato provvede a calcolare entro il 31 giugno 2016 la rivalutazione ai valori dell'anno 2010 delle somme cumulate di cui al bilancio di previsione dell'anno 1984 stanziate nel capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, nei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno nonché nel capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
  2. Entro il 30 novembre 2017 è convocata la commissione di cui all'articolo 49 della legge 20 maggio 1985, n. 222, per procedere alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47 della medesima legge alla luce dei valori di cui al precedente comma 1, al fine di predisporre entro il 31 gennaio 2018 un piano per la riduzione del 75 per cento della differenza fra le somme di cui al comma 1 ed il gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, entro il 31 dicembre 2020.
  3. Il Governo comunica alla Conferenza episcopale italiana il piano elaborato dalla commissione paritetica.
  4. L'omessa convocazione della commissione di cui al precedente comma 2 è causa di responsabilità amministrativa.
  5. A partire dall'anno 2017 il Governo indica nella legge di bilancio per l'anno successivo la destinazione degli importi di cui all'articolo 47, comma secondo, della legge del 20 maggio 1985, n. 222, nonché i relativi criteri e priorità di assegnazione. Della destinazione, dei criteri e delle priorità di cui al comma 4 è data notizia sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  6. All'articolo 47, comma terzo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «dei contribuenti», le parole: «la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse» sono sostituite con: «le relative somme sono destinate al Fondo nazionale per la protezione civile».
71. 01. Andrea Maestri, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

ART. 72.

  Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

Art. 72-bis.
(Monopolio della cannabis e dei suoi prodotti derivati, nonché destinazione delle maggiori entrate all'emergenza sismica).

  1. La coltivazione, la lavorazione e l'immissione sul mercato della cannabis e dei suoi prodotti derivati, ovverosia i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis, sono soggette a Monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito denominata «Agenzia», senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, provvede a seguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione dei siti indicati dalla Agenzia. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia, disciplina:
   a) le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi prodotti derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile, le relative quantità e stabilendo il prezzo di conferimento;
   b) le modalità di immissione sul mercato;
   c) il livello delle accise;
   d) il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, e le relative modalità di riscossione e versamento, nonché il prezzo di vendita al pubblico del prodotto;
   e) le modalità di concessione da parte della Agenzia all'interno del territorio nazionale di licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti derivati, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale;
   f) le modalità di vendita al dettaglio da parte dei depositari autorizzati e delle rivendite di generi di monopolio, ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze del 22 febbraio 1999, n. 67 e della legge del 22 dicembre 1957, n. 1293.

  3. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del comma 1, opportunamente accertate, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro annui, affluiscono ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato ad assicurare la garanzia pubblica per la concessione dei contributi diretti finalizzati all'assistenza della popolazione e alla ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 ottobre 2016 che si aggiungono a quelli riconosciuti con lo strumento del credito di imposta di cui all'articolo 51.
72. 06. Daniele Farina, Ricciatti, Paglia, Marcon, Fassina, Melilla, Sannicandro, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Zaratti, Pastorino, Bruno Bossio, Culotta, D'Ottavio, Locatelli, Cominelli, Tino Iannuzzi, Zaccagnini.

ART. 73.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nelle more dell'adozione della legge di riordino dei giochi pubblici che preveda una disciplina uniforme delle concessioni delle reti di gioco,».
73. 13. Bindi.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «nel rispetto dei principi e delle regole europei e nazionali» aggiungere le seguenti: «anche in tema di requisiti di onorabilità e trasparenza del contraente e di controllo dei capitali utilizzati».
73. 14. Bindi.

  Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».

  Conseguentemente:
   alla lettera d) sopprimere le parole: «con offerta al ribasso»;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni».
73. 15. Capelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dalla di entrata in vigore le clausole previste da decreti ministeriali ovvero da norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.
  2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del presente comma, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del presente comma.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni in materia di giochi.
73. 11. Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Baroni, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e all'articolo 12 del Testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di aliquote e di determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni).

  1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dai comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del Testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».
  2. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
73. 01. Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palaz-zotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Modifiche all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie).

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012. n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491:
    1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
    2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
    3) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   b) al comma 492:
    1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore dei contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
  «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»;
   d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
73. 02. Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore ippico nazionale).

  1. Ai fini di accelerare il rilancio del settore ippico, nelle more dell'attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale», a decorrere dal primo gennaio 2017:
   a) alle scommesse ippiche a quota fissa, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte nella misura del 30 per cento relativamente alle corse da disputarsi sul territorio italiano organizzate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ovvero, una volta istituito, dall'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b), della legge 28 luglio 2016, n. 154 e del 20 per cento con riferimento alle altre corse. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ovvero, una volta istituito, l'organismo competente per la gestione dei diritti televisivi sulle corse ippiche, di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154 fornisce gratuitamente ai concessionari le immagini relative alle corse da disputarsi sul territorio italiano o incluse nel programma ufficiale.
   b) con decreto del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabilite le modalità per il versamento dell'imposta unica da parte dei concessionari;
   c) entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede con proprio decreto dirigenziale all'adozione delle opportune modifiche del decreto direttoriale 14432/GIOCHI/UD del 30 luglio 2013, anche mediante l'abrogazione del proprio Provvedimento n. 55797 del 1o luglio 2014, al fine di introdurre espressamente le corse dei cavalli fra gli avvenimenti che possono essere oggetto di scommesse del programma complementare previsto dall'articolo 12 comma 1 lettera m) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
   d) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 12, della legge 7 luglio 2009, n. 88, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede all'adeguamento del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 marzo 2013, n. 47, conformemente a quanto previsto alla lettera e). È consentita la raccolta delle predette scommesse relative alle corse dei cavalli anche nelle more dell'adozione del citato decreto ministeriale di adeguamento.

  2. Qualora dall'applicazione delle lettere precedenti non si realizzino entrate sufficienti a garantire un gettito pari a quello dell'anno 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può stabilire l'aumento dell'aliquota d'imposta di cui alla lettera a) in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di entrate e coprire eventuali oneri derivanti dall'attuazione del comma 1.
73. 04. Sottanelli, Galati.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di entrate).

  1. La disposizione di cui al comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non si applica nei confronti delle imprese il cui fatturato superi il 50 per cento dei ricavi derivanti dal commercio di armamenti.
73. 06. Civati, Fassina, Fossati, Marcon, Artini, Duranti, Bossa, Sberna, Airaudo, Zanin, Melilla, Pastorino, Franco Bordo, Folino, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Disposizioni per la tassazione di imbarcazioni di lusso).

  1. Il comma 366, dell'articolo 1, della legge 20 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) è abrogato.
73. 03. Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

ART. 74.

  Al comma 1, dopo le parole: versamenti volontari effettuati aggiungere le seguenti: eccedenti quanto già previsto dalla normativa vigente.
74. 36. La XII Commissione.

  Al comma 1, dopo parole: legge 11 agosto 1991, n. 266 aggiungere le seguenti: e finalizzati esclusivamente a specifici progetti di volontariato, selezionati dalle regioni nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: l'impegno a effettuare;
   al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: delibera d'impegno fino alla fine del periodo con le seguenti: assegnazione delle somme di cui al comma 1 al fondo speciale istituito presso le regioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.;
   al comma 3, sopprimere il secondo e terzo periodo.
74. 310. Silvia Giordano, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Lorefice, Di Vita, Baroni, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che effettua interventi di primo soccorso e di carattere sanitario, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-ter1): euro 200»;
   b) dopo la nota II-ter è aggiunta la seguente: «Il-ter1) A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
*74. 15. La VI Commissione.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che effettua interventi di primo soccorso e di carattere sanitario, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-ter1): euro 200»;
   b) dopo la nota II-ter è aggiunta la seguente: «Il-ter1) A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
*74. 162. Fragomeli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'opzione è esercitata con efficacia a valere dal 1o gennaio 2016 con il primo versamento di cui al comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo.»;
   b) al comma 2, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «per ciascun esercizio di applicazione della disciplina» e dopo le parole: «e le imposte versate» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente»;
   c) al comma 7, i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: «Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente; per il primo periodo di applicazione della disciplina di cui al presente articolo il versamento è, invece, effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza applicazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.».
**74. 182. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'opzione è esercitata con efficacia a valere dal 1o gennaio 2016 con il primo versamento di cui al comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo.»;
   b) al comma 2, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «per ciascun esercizio di applicazione della disciplina» e dopo le parole: «e le imposte versate» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente»;
   c) al comma 7, i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: «Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente; per il primo periodo di applicazione della disciplina di cui al presente articolo il versamento è, invece, effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza applicazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.».
**74. 442. Abrignani, Galati, Sottanelli.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Il Fondo «Sport e periferie», di cui all'articolo 15 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è incrementato di 10 milioni di euro per il 2017, 10 milioni di euro per il 2018 e 20 milioni di euro per il 2019.
  5-bis. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, la lettera d) è soppressa.
74. 330. Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La destinazione dei fondi di cui al presente comma è stabilita direttamente dai cittadini italiani. La Presidenza dei Consiglio dei ministri pubblica, fornendo adeguata pubblicità, sul proprio sito internet istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco completo delle destinazioni eleggibili per i fondi di cui al presente comma e predispone apposita procedura di votazione on line al fine di consentire ai cittadini la selezione dei progetti cui destinare l'intero ammontare di cui al presente comma. La graduatoria finale, completa di identificazione dei progetti selezionati, è pubblicata sul sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
74. 40. Fraccaro, Battelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini dell'adozione del nuovo Piano di Azione in attuazione della Risoluzione n. 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e risoluzioni seguenti, specificamente per azioni di monitoraggio e valutazione per la predisposizione dello stesso e per le conseguenti azioni previste, a decorrere dal 2017, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
74. 2. La III Commissione.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni a decorrere dal 2017 per il sostegno all'attività del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) per la promozione su tutto il territorio nazionale di iniziative contro l'omofobia in attuazione degli impegni assunti dall'Italia per l'attuazione del Rapporto della Fundamental Rights Agency dell'Unione Europea sui diritti LGBTI in Europa e delle raccomandazioni accettate dall'Italia al Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
74. 4. La III Commissione.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. È autorizzata la spesa di 1 milione per il sostegno all'attività dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), Dipartimento Pari Opportunità, per la promozione su tutto il territorio nazionale di azioni positive volte a favorire il contrasto all'omofobia in attuazione degli impegni assunti dall'Italia per l'attuazione del Rapporto della Fundamental Rights Agency dell'Unione Europea sui diritti LGBTI in Europa e delle raccomandazioni accettate dall'Italia al Consiglio Diritti Umani a Ginevra.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
74. 454. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Marzano, Labriola.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In attuazione degli impegni assunti dall'Italia per il conseguimento dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, con particolare riferimento all'Obiettivo n. 3 «Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età» e all'Obiettivo n. 5 «Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze», è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dal 2017 per interventi di promozione della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne, delle adolescenti e delle bambine nell'ambito della Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents’ Health, 2016-2030 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
74. 5. La III Commissione.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni a decorrere dal 2017 per il sostegno all'attività del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) a favore di una campagna informativa internazionale per il contrasto ai matrimoni precoci e forzati e contro le mutilazioni genitali femminili.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
74. 3. La III Commissione.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. È autorizzata la spesa di 1 milione per il sostegno all'attività del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei ministri a favore della realizzazione di una campagna informativa e di azioni positive volte al contrasto dei matrimoni precoci e forzati e contro le mutilazioni genitali femminili.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
74. 452. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Marzano, Labriola.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività strumentali alle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla società Ales – Arte lavoro e servizi S.p.a. non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, per un importo pari a 150.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui alla Tabella A della presente legge.
74. 347. Losacco, Boccadutri, Melilli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di finanziare progetti di cooperazione tra università italiane ed estere di Paesi aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica, aventi ad oggetto il dialogo interreligioso, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro con le seguenti: di 290 milioni di euro.
74. 213. Chaouki.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di favorire le erogazioni liberali assoggettate alla agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, a decorrere dall'anno 2017 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui in favore di tali enti. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo, anche in modo da erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti parole: 270 milioni.
74. 18. La VII Commissione.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. A decorrere dall'anno 2017, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i teatri classificati nella categoria catastale D/3.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti parole: 270 milioni.
74. 19. La VII Commissione.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di provvedere all'erogazione degli indennizzi, agli aventi diritto per le attività economiche di pesca interdette, a causa degli addestramenti militari, di cui articolo 8 dell'Accordo, prot. 0007186/26/10/2016, stipulato tra il Ministero della difesa e la Regione Autonoma della Sardegna, sulla base di quanto disposto dall'articolo 332 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si autorizza la provvista di risorse finanziarie necessarie, pari a 7 milioni di euro, mediante apertura di credito disposta a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, come previsto dall'articolo 2 del suddetto Accordo, prot. 0007186/26/10/2016, nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 325 decreto legislativo n. 66 del 2010.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
74. 423. Pes, Cani, Marrocu, Marco Meloni, Mura, Francesco Sanna, Giovanna Sanna, Scanu, Pinna, Capelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Dall'anno 2017 è autorizzata la spesa di 39 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché per le finalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 261 milioni di euro.
74. 157. Carocci, Coscia, Crimì, Manzi, Ascani, Bonaccorsi, Blazina, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Giampaolo Galli, Sanga, Cinzia Maria Fontana, Cenni, Basilio, Rizzo, Cenni.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Nell'anno 2017 è autorizzata la spesa di 39 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché per le finalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: 261 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
74. 22. La VII Commissione.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi (Sustainable Development Goals – SDGs) dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2017, di 300.000 euro per l'anno 2018 e di 200.000 euro per l'anno 2019, per la costituzione di un Comitato indipendente di monitoraggio e valutazione sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile cui partecipano esperti nelle varie materie rilevanti per gli SDGs e rappresentanti delle parti sociali e della società civile.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 299,5 milioni di euro per il 2017, di 299,7 milioni di euro per il 2018, di 299,8 milioni di euro per il 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
74. 369. Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2017, di 60 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017 e per i successivi anni 2018 e 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro per l'anno 2019. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
74. 439. Merlo, Borghese, Galati, Sottanelli.

  Al comma 9 sostituire le parole da: 20 milioni a: 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2017, di 35 milioni di euro per l'anno 2018 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni sino alla fine del comma con le seguenti: 295 milioni di euro annui dal 2017 al 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
74. 332. Grande, Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Scagliusi, Del Grosso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 10.000.000.
*74. 7. La III Commissione.

  Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 10.000.000.
*74. 133. Cimbro, Zampa, Chaouki, Censore.

  Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 290 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018.
**74. 6. La III Commissione.

  Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 290 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018.
**74. 23. La VII Commissione.

  Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 290 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018.
**74. 53. Santerini.

  Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000.
*74. 9. La III Commissione.

  Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000.
*74. 135. Cimbro, Zampa, Chaouki, Censore.

  Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 295 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
**74. 8. La III Commissione.

  Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 295 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
**74. 134. Carrozza, Quartapelle Procopio, Cimbro, Tacconi, Nicoletti, Garavini, Zampa, Chaouki, Censore.

  Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 295 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
**74. 390. Santerini.

  Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 295 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
**74. 428. Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 9 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 23 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole da: 300 milioni sino alla fine del comma con le seguenti: 297 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
74. 427. Fitzgerald Nissoli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. A favore degli italiani nel mondo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 294 milioni.
*74. 14. La III Commissione.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. A favore degli italiani nel mondo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 294 milioni.
*74. 138. Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta, Tacconi, Zampa, Chaouki, Censore.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Allo scopo di favorire la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero si dispongono per il 2017 i seguenti interventi: a) 300.000 euro in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero; b) 1 milione di euro, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:
  2017: – 1.300.000.
**74. 12. La III Commissione.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Allo scopo di favorire la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero si dispongono per il 2017 i seguenti interventi: a) 300.000 euro in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero; b) 1 milione di euro, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:
  2017: – 1.300.000.
**74. 136. La Marca, Fedi, Gianni Farina, Garavini, Porta, Tacconi, Zampa, Chaouki, Censore.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. È istituito, a decorrere dall'anno 2017, un Fondo destinato al miglioramento dei servizi consolari pari a 15 milioni di euro. Il Fondo è ripartito tramite distribuzione proporzionale ai consolati stessi in proporzione al numero di italiani residenti all'estero in ogni circoscrizione consolare.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 285 milioni.
74. 438. Merlo, Borghese, Galati, Sottanelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. I proventi derivanti dalla riscossione dei diritti per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di cui alla tabella dei diritti consolari allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono destinati interamente al miglioramento dei servizi consolari tramite distribuzione proporzionale ai consolati stessi in proporzione al numero di italiani residenti all'estero in ogni circoscrizione consolare.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
74. 437. Merlo, Borghese, Galati, Sottanelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2017, di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.
  10-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono individuati gli interventi da finanziare con il fondo di cui al comma 10.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
74. 405. Bueno, Palese.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2017 da destinare alle seguenti tipologie di spesa: a) manutenzione degli immobili; b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati; c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui dall'anno 2017 con le seguenti: 296 milioni di euro per il 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
*74. 13. La III Commissione.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2017 da destinare alle seguenti tipologie di spesa: a) manutenzione degli immobili; b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati; c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui dall'anno 2017 con le seguenti: 296 milioni di euro per il 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
*74. 137. Porta, Quartapelle Procopio, Tacconi, Garavini, Zampa, Chaouki, Censore, Fitzgerald Nissoli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo per il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare ed extracurriculare per la cui dotazione finanziaria è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2017. I programmi di tirocinio curriculare ed extracurriculare di cui al presente comma sono promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, nonché per i laureati che abbiano conseguito la laurea da non oltre 12 mesi. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 500 euro mensili per i tirocini curriculari e di 600 euro mensili per i tirocini extracurriculari; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta, in tutto o in parte, in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attività. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può cofinanziare, nell'ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio, tirocini curriculari ed extracurriculari svolti con le modalità di cui al presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299,5 milioni.
74. 10. La III Commissione.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo per il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare, per la cui dotazione finanziaria è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2017. I programmi di tirocinio curriculare di cui al presente comma sono promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 500 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta, in tutto o in parte, in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attività. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può cofinanziare, nell'ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio, tirocini curriculari svolti con le modalità di cui al presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299,5 milioni.
*74. 11. La III Commissione.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo per il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare, per la cui dotazione finanziaria è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2017. I programmi di tirocinio curriculare di cui al presente comma sono promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 500 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta, in tutto o in parte, in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attività. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può cofinanziare, nell'ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio, tirocini curriculari svolti con le modalità di cui al presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299,5 milioni.
*74. 131. Quartapelle Procopio, Nicoletti, Tacconi, Carrozza, Garavini, Zampa, Chaouki, Censore.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. Per il triennio 2017-2019, una quota pari al 5 per cento a valere sul Fondo unico per lo spettacolo destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ed alla legge 11 novembre 2003, n. 310 è destinata a quelle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.
74. 62. Borghesi, Guidesi, Fedriga, Saltamartini.

  Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
  10-bis. Al fine di favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta congressuale italiana attraverso la promozione di sistemi integrati di offerta, anche per mezzo di accordi con le Regioni che abbiano proceduto alla mappatura dei servizi di qualità dei proprio territorio, il miglioramento del livello di rappresentanza, della notorietà e reputazione sui mercati esteri della Destinazione Italia come meta di convegni e congressi e la realizzazione di programmi mirati di formazione, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  10-ter. Con decreto Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Comitato di Coordinamento delle Azioni di Sviluppo dell'offerta congressuale italiana, sono definiti gli interventi da finanziarie con le risorse di cui al comma 10-bis, le modalità e le procedure per il loro finanziamento, il monitoraggio annuale dei risultati raggiunti.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 290 milioni di euro per l'anno 2017 e 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
74. 41. Tancredi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 386 le parole: «1.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9.000 milioni»;
   2) al comma 387, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
    b-bis) a iniziale integrazione delle misure di cui alla lettera a), e in previsione di un loro rapido superamento, le ulteriori risorse disponibili rispetto a quelle previste dalle precedenti lettere a) e b) per il 2017, sono finalizzate al graduale finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili per gli anni 2017 e seguenti, di un provvedimento legislativo volto all'istituzione a regime del reddito minimo garantito, con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro. Il reddito minimo garantito, della durata di un anno rinnovabile, deve prevedere a regime una forma reddituale diretta, consistente nella erogazione a regime di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il reddito minimo garantito è diretto a tutte le persone inoccupate, disoccupate e precariamente occupate con un reddito personale imponibile inferiore a 8.000, iscritte ai centri per l'impiego;
    b-ter) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e sotto i profili finanziari, i criteri e le modalità di attuazione e di messa a regime del reddito minimo garantito;
   3) il comma 388 è sostituito dal seguente:
  388. Per gli anni successivi al 2017 le risorse di cui al comma 386, pari a 9.000 milioni di euro, sono destinate all'implementazione e quindi alla messa a regime del reddito minimo garantito di cui ai comma 387, lettera b-bis).

  10-ter. A copertura degli oneri relativi alle disposizioni di cui al comma 10-bis, si provvede con le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai successivi commi.
  10-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
  10-quinquies. All'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  10-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  10-septies. Alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.
  10-octies. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:
  «Art. 17-bis. – (Acquisto di pubblicità on line) – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione sì applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.

  10-nonies. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.
  10-decies. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
    a) al comma 639 le parole: «a carico sia dei possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
   2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
    b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
   3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
    b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: «671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria»;
    b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;
   4) la lettera c) è soppressa;
   5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
    d) il comma 681 è sostituito dai seguente: «681. Nel caso in cui l'unita immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione, tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare».

  10-undecies. Le maggiori entrate realizzate negli anni a decorrere dal 2017 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno al fondo di cui al comma 1.
  10-duodecies. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2017:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti ai netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del Testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500,000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

  10-terdecies. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, dì cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
  10-quaterdecies. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
74. 385. Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, dì cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, sono assegnate risorse pari a 150 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019.
  10-ter. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
74. 374. Zaratti, Marcon, Pellegrino, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 132 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 è incrementato di 5 milioni a decorrere dal 2017.

  Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –5.000.000;
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
74. 29. Quartapelle Procopio, Zanin, Preziosi, Iori, Patriarca, Rossomando, Zampa.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate per l'anno 2017. Conseguentemente, e relativamente alla medesima annualità, per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n, 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono assegnati 85 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 215 milioni.
74. 377. Duranti, Marcon, Melilla, Gregori, Nicchi, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per ciascun anno del triennio 2017-2019, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo di 150 milioni di euro per il concorso al rimborso agli enti territoriali degli oneri conseguenti all'introduzione di misure specifiche volte a garantire la gratuità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dei servizi scolastici e dei libri scolastici, nonché dei servizi erogati dagli enti territoriali, compreso il trasporto pubblico locale, ai minori di anni 16 il cui nucleo familiare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con te parole: 200 milioni;
   alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –50.000.000;
   2018: –50.000.000;
   2019: –50.000.000.
74. 384. Nicchi, Marcon, Melilla, Gregori, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Ai fine del potenziamento della mobilità e per il miglioramento delle condizioni dei pendolari, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la regione Lombardia, è autorizzato allo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 3 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019, per il potenziamento infrastrutturale e l'implementazione del parco treni della linea ferroviaria Milano-Treviglio-Crema-Cremona.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
74. 362. Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di sviluppare il sistema dei trasporti della Basilicata così da migliorare la mobilità e la ricettività turistica in vista del progetto Matera, città della cultura 2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la regione Basilicata, è autorizzato alla spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017 per il completamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria Ferrandina-Matera-La Martella.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 150 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018.
74. 360. Folino, Franco Bordo, Placido, Marcon, Melilla, Airaudo, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. In considerazione della designazione della città di Matera come capitale europea della cultura per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2017 e 160 milioni di euro per l'anno 2018, quale contributo al contratto di programma – Parte investimenti, aggiornamento al 2016, di Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a. destinata al finanziamento degli interventi per il completamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella.

  Conseguentemente, alla tabella B voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 60.000.000;
   2018: – 160.000.000
74. 37. Antezza, Covello, Vico.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. In considerazione della designazione della città di Matera come capitale europea della cultura per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2017 e 160 milioni di euro per l'anno 2018, quale contributo al nuovo contratto di programma – Parte investimenti, 2017-2021, di Rete ferroviaria italiana (KM) S.p.a. destinata al finanziamento degli interventi per il completamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella.

  Conseguentemente, all'articolo 87, alla tabella B voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 60.000.000;
   2018: – 160.000.000.
74. 116. Antezza, Covello, Vico.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. In considerazione della designazione della città di Matera come capitale europea della cultura per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2017 e 160 milioni di euro per l'anno 2018 quale contributo al nuovo contratto di programma – Parte investimenti, 2017-2021, di Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a. destinata al finanziamento degli interventi per il completamento dei collegamenti su ferro con le altre linee ferroviarie che collegano il mare Adriatico ed il mar Tirreno nel Sud Italia.

  Conseguentemente, alla tabella B voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 60.000.000;
   2018: – 160.000.000.
*74. 481. Latronico.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. In considerazione della designazione della città di Matera come capitale europea della cultura per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2017 e 160 milioni di euro per l'anno 2018 quale contributo al nuovo contratto di programma – Parte investimenti, 2017-2021, di Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a. destinata al finanziamento degli interventi per il completamento dei collegamenti su ferro con le altre linee ferroviarie che collegano il mare Adriatico ed il mar Tirreno nel Sud Italia.

  Conseguentemente, alla tabella B voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 60.000.000;
   2018: – 160.000.000.
*74. 115. Antezza, Covello, Vico.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Con la finalità di ridurre l'esposizione per contenzioso:
   a) per gli anni 2017 e 2018 ANAS Spa è autorizzata, nei limiti delle risorse di cui alla successiva lettera b), a definire con le imprese appaltatrici le riserve iscritte e le richieste di risarcimento, per l'esecuzione di lavori pubblici in corso di esecuzione o conclusi, con le modalità previste dalla normativa vigente;
   b) la quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE numeri, 96/2002, 14/2004, 95/2004, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle predette delibere, nel limite di 700 milioni di euro, è destinata alle finalità di cui alla precedente lettera a). Il CIPE individua le effettive disponibilità in relazione al quadro aggiornato delle opere concluse.
74. 349. Abrignani, Galati, Sottanelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 62-quater, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ottanta per cento».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
74. 446. Galgano, Menorello, Monchiero, Librandi.

  Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
  10-bis. Le sanzioni relative a procedimenti sanzionatori pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le pubbliche amministrazioni, per le violazioni di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte al 10 per cento di quanto previsto nei relativi verbali di accertamento, da corrispondere entro il 31 marzo 2017, L'attuazione delle disposizioni di cui ai precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 30 milioni di euro. Il pagamento delle sanzioni di cui al primo periodo estingue le violazioni e rende improcedibili gli eventuali ricorsi in essere. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  10-ter. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 4 è soppresso;
   b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
   a) per il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro; la sanzione è raddoppiata in caso di secondo accertamento della trasgressione da parte dell'autorità di controllo ed è triplicata a decorrere dal terzo accertamento della trasgressione;
   b) per l'indicazione nel formulario di cui all'articolo 193 di dati incompleti o inesatti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ciascuna trasgressione; la sanzione è raddoppiata in caso di quarto accertamento della trasgressione da parte dell'autorità di controllo ed è triplicata a decorrere dal sesto accertamento della trasgressione; la sanzione è ulteriormente raddoppiata se la trasgressione riguarda un quantitativo di rifiuti superiore a 10 tonnellate.

  4-ter. Si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni di cui al comma 4-bis lettera b). Il ravvedimento esclude l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-bis, lettere a) e b), se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore. Le sanzioni di cui al comma 4-bis, lettere a) e b), sono ridotte a un decimo di quanto dovuto se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro trenta giorni dall'accertamento della trasgressione».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 30.000.000;
   2018: – 10.000.000.
74. 72. Molteni, Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Grimoldi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. In applicazione al principio di irretroattività dei tributi, l'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli, di cui all'articolo 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, non è dovuta dai soggetti passivi direttamente coltivatori del fondo, per il periodo d'imposta 2014. L'imposta indebitamente riscossa viene recuperata, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsata entro sessanta giorni dalla data della presentazione di un'apposita richiesta all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate da far pervenire entro la data del 30 giugno 2017; in caso di ritardata erogazione del rimborso, sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale maggiorata di tre punti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per 270 milioni di euro per l'anno 2017, finalizzate esclusivamente al rimborso o alla compensazione dell'imposta di cui al primo periodo, e di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2018, per eventuali interessi di mora, assegnando le necessarie risorse all'Agenzia delle entrate. Le somme non utilizzate nell'anno di riferimento possono esserlo nell'anno successivo fino al completo rimborso o compensazione di quanto dovuto.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
74. 83. Bossi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per consentire all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di svolgere le proprie funzioni istituzionali, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
74. 165. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri, Arlotti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per l'anno 2017 è assegnata all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro la somma di 2 milioni di euro quale contributo per il funzionamento di Italia Lavoro S.p.A, la cui denominazione cambia in «ANPAL Servizi S.p.A.». Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
74. 167. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri.

  Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso.» sono sostituite dalle seguenti: «Per il miglioramento funzionale dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria».
  36-ter. All'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole «Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dallo svincolo di Ragliano allo svincolo di Altilia» e le parole «, Autostrada Salerno-Reggio Calabria svincolo Laureano di Borrello» sono sostituite dalle parole: «Per il miglioramento funzionale dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria».
74. 353. Magorno.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, sesto comma, dopo le parole: «Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente» sono aggiunte le seguenti: «che abbiano un fatturato annuo inferiore a un milione di euro.».
74. 206. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Dopo il comma 15-bis dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
  «15-ter. 1. L'attribuzione del numero di partita IVA a una persona fisica avente cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a un soggetto, diverso da una persona fisica, residente in uno stato estero non appartenente all'Unione europea, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio delle attività, è subordinata al deposito, da parte del medesimo soggetto, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo non inferiore a 10.000 euro. Tale garanzia fideiussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dal soggetto straniero.».
74. 126. Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 13, dopo il comma 1-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente: «1-ter. Per i soggetti con almeno quattro figli a carico, l'importo di cui ai punti l) e 2) del comma 1-bis viene incrementato di 240 euro per ogni figlio a carico, e i relativi limiti di reddito vengono incrementati di euro 2000 per ogni figlio a carico. Per questi soggetti l'intera detrazione viene riconosciuta anche in caso di incapienza rispetto all'imposta lorda dovuta».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
74. 52. Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 15, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:
   e-ter) per le famiglie con quattro o più figli la spesa pro capite per libri di testo e di cancelleria per un massimo di 80 euro per le scuole elementari, 200 euro per le scuole medie, 400 euro per le scuole medie superiori e di 600 euro per le università;

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
74. 49. Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis inserire il seguente: «1-ter) in presenza di almeno quattro figli a carico, le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti ed organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa sede, dagli enti gestiti da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 6.000 euro, al lordo degli oneri deducibili».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
74. 395. Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 164, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1.986 n. 917, dopo le parole: «esercenti attività di agenzia a di rappresentanza di commercio» sono inserite le seguenti: «, ovvero agenti esattori a tutela del credito, esercenti attività professionale autonoma sotto forma di lavoro autonomo a partita IVA, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, ricondotta al mandato con rappresentanza, con imprese titolari della licenza per l'attività di recupero crediti di cui all'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui con le seguenti: è incrementato di 190 milioni di euro annui.
*74. 17. La VI Commissione.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 164, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1.986 n. 917, dopo le parole: «esercenti attività di agenzia a di rappresentanza di commercio» sono inserite le seguenti: «, ovvero agenti esattori a tutela del credito, esercenti attività professionale autonoma sotto forma di lavoro autonomo a partita IVA, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, ricondotta al mandato con rappresentanza, con imprese titolari della licenza per l'attività di recupero crediti di cui all'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui con le seguenti: è incrementato di 190 milioni di euro annui.
*74. 224. Currò, Capodicasa.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, la Tabella 2 (scala di equivalenza) è modificata come segue:

Numero componenti Scala di equivalenza normalizzata
1 1
2 1,57
3 2,355
4 3,14
5 3,925
6 4,71
7 5,495
8 6,28
9 7,065
10 7,85
11 8,635
12 9,42
13 10,205
14 10,99

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 50;
   2018: – 50;
   2019: – 50.
74. 462. Sberna.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, come modificato dall'articolo 1, comma 666 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

Art. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli).

  1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I. di cui al comma 3. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
  L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
   a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
   b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
   c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

  3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso,
  4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli.

  Conseguentemente: alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
74. 96. Moretto, Camani.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. L'articolo 63 della legge n. 342 del 2000 è sostituito dal seguente:

Art. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli).

  1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al comma 3. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
  2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
   a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
   b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
   c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

  3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.
  4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 100 milioni.
74. 273. Catanoso, Laffranco, Russo.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. All'Allegato relativo alla Tabella delle aliquote per il calcolo della tassa portuale prevista dall'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, al numero 1 della colonna relativa alle voci merceologiche, limitatamente ai porti ricadenti in territorio insulare nel rispetto della Risoluzione del Parlamento UE del 4 febbraio 2016, sono aggiunte le seguenti parole: «Cloruro di sodio».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 325.000;
   2018: – 325.000;
   2019: – 325.000.
74. 299. Piccone, Tancredi.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. L'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

Art. 2195.
(Contributi a favore di Associazioni combattentistiche).

  1. Al fine di sostenere le finalità istituzionali, le attività di promozione sociale e di tutela degli associati delle Associazioni combattentistiche, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, e successive modificazioni, si autorizza la spesa di 1.000.000 euro per ciascun anno del triennio 2017, 2018, 2019. Il relativo riparto è annualmente effettuato entro il 31 gennaio dal Ministro della difesa, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000.
74. 400. Villecco Calipari, De Maria, Gribaudo, Moscatt, Paola Boldrini, Stumpo, Iacono.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 10 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole da: «e la misura della riduzione dei consumi intermedi» fino a: «è pari all'8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2017, non si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 loglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni di euro.
*74. 24. La VII Commissione.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 10 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole da: «e la misura della riduzione dei consumi intermedi» fino a: «è pari all'8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2017, non si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 loglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni di euro.
*74. 158. Malisani, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019».
74. 238. Laffranco, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 1, comma 607, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2020».
74. 471. Galati, Francesco Saverio Romano, Sottanelli.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al fine di agevolare la mobilità del personale militare, con particolare riguardo a quello appartenente ai ruoli della truppa, nella regione dove presta servizio, è istituito presso il Ministero della Difesa un fondo pari a 300 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019, destinato a consentire la realizzazione di convenzioni con le Regioni, intese a garantire allo stesso personale la possibilità di fruire gratuitamente dei trasporti pubblici regionali.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 300.000;
   2018: – 300.000;
   2019: – 300.000.
74. 30. Zanin, Moscatt, Ginato, Cenni, Paola Boldrini, Bolognesi, Fusilli, Stumpo, Scanu.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n.64 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per la formazione e la sperimentazione di attività di difesa civile non armata e non violenta in attuazione dell'articolo 52 della Costituzione. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 297.
74. 338. Marcon, Zanin, Fossati, Civati, Artini, Duranti, Fassina, Bossa, Sberna, Airaudo, Melilla, Pastorino, Franco Bordo, Folino, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica il programma Joint Strike Fighter (F-35) è integralmente definanziato.
74. 336. Basilio, Marcon, Zanin, Fossati, Civati, Artini, Duranti, Fassina, Bossa, Sberna, Airaudo, Melilla, Pastorino, Franco Bordo, Folino, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. Al fine del rafforzamento delle attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e di garantire gli interventi di soccorso in particolare negli eventi sismici e nelle calamità naturali a partire dall'anno 2017 si procede alla stabilizzazione del personale precario richiamato in servizio in maniera discontinua dai comandi provinciali.
  36-ter. Il personale di cui al comma precedente da stabilizzare deve possedere i seguenti requisiti alla data del 31 dicembre 2016:
   a) avere effettuato da almeno tre anni il corso 120 ore o il servizio militare di leva presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
   b) avere effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi, presso i comandi provinciali.

  36-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto definisce le modalità, i criteri e i termini per l'attuazione di quanto previsto dal comma 36-bis del presente articolo relativo alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 36-ter.
  36-quinquies. L'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81/2015 è soppresso.
  36-sexies. Alla stabilizzazione del personale di cui al comma 36-bis sono destinati a decorrere dall'anno 2017 risorse nei limite di 300 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
74. 357. Fassina, Placido, Airaudo, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fassina, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze di risparmio della pubblica amministrazione la Guardia di Finanza, per l'alimentazione del ruolo speciale e del ruolo tecnico logistico amministrative, in relazione a specifiche esigenze operative, è tenuta ad assumere a tempo indeterminato, esclusivamente mediante scorrimento di graduatoria, gli ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico logistico amministrativo, risultati vincitori dei concorsi banditi rispettivamente nel 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 luglio 2008) e nel 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3 agosto 2010), che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio e che, seppur in congedo, siano utilmente collocati quali «idonei non vincitori» nelle rispettive graduatorie per il transito nel servizio permanente effettivo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
74. 46. Fauttilli.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al fine di ridurre il debito dell'Ente strumentale alla Croce Rossa nei confronti dei sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, in essere al 28 febbraio 2017, è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  36-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 36-bis, si provvede per l'importo risultante da apposita istanza congiunta del Presidente e dell'Amministratore, presentata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, corredata di specifica deliberazione dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa, approvata dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e certificazione della posizione debitoria netta nei confronti del sistema bancario, ivi inclusa l'anticipazione bancaria, asseverata dal Collegio dei Revisori dei conti.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 33 Fondi da ripartire, programma 33.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: – 80.000.000;
    CS: – 80.000.000.
74. 240. Laffranco.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al fine di ridurre il debito dell'Ente strumentale alla Croce Rossa nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, in essere al 28 febbraio 2017, è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze.
  36-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 36-bis, si provvede per l'importo risultante da apposita istanza congiunta del Presidente e dell'Amministratore, presentata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, corredata di specifica deliberazione dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa, approvata dai Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 7 del Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e certificazione della posizione debitoria netta nei confronti del sistema bancario, ivi inclusa l'anticipazione bancaria, asseverata dal Collegio dei Revisori dei conti.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
74. 168. Pilozzi, Lenzi, Piazzoni, Kronbichler, Carella, Kronbichler.

  Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. Tenuto conto della necessità di consentire alle imprese editrici, alle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro ed alle associazioni d'arma e combattentistiche il mantenimento di riduzioni tariffarie postali, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri e dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, l'entità dell'agevolazione tariffaria di cui al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46, anche in funzione del limite di spesa di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge, è definita dalle tariffe di cui agli allegati B, D ed E del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 dei 23 novembre 2010.
  36-ter. Alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, è applicato il trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante «Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria «no profit», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002.
  36-quater. Restano, comunque, ferme le modalità di determinazione delle tariffe postali agevolate previste dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46.
  37-quinquies. Le spedizioni postali di cui ai commi precedenti, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio, salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa della Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
*74. 275. Tancredi, Piccone.

  Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. Tenuto conto della necessità di consentire alle imprese editrici, alle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro ed alle associazioni d'arma e combattentistiche il mantenimento di riduzioni tariffarie postali, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri e dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, l'entità dell'agevolazione tariffaria di cui al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46, anche in funzione del limite di spesa di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge, è definita dalle tariffe di cui agli allegati B, D ed E del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 dei 23 novembre 2010.
  36-ter. Alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, è applicato il trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante «Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria «no profit», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002.
  36-quater. Restano, comunque, ferme le modalità di determinazione delle tariffe postali agevolate previste dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46.
  37-quinquies. Le spedizioni postali di cui ai commi precedenti, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio, salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa della Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
*74. 445. Melilli.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al fine di promuovere il rinnovo dei sistemi frenanti del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci e compensare le imprese ferroviarie dei relativi maggiori oneri di gestione è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore dell'ammodernamento dei carri merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto della normativa europea e delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di ammissione al Fondo di cui al presente articolo da parte delle imprese ferroviarie e dei detentori dei carri merci operanti in Italia. Il Fondo di cui al presente comma è finanziato con una dotazione di 10 milioni di euro annui dal 2017 al 2021.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000;

  alla tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
**74. 249. Tancredi.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al fine di promuovere il rinnovo dei sistemi frenanti del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci e compensare le imprese ferroviarie dei relativi maggiori oneri di gestione è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore dell'ammodernamento dei carri merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto della normativa europea e delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di ammissione al Fondo di cui al presente articolo da parte delle imprese ferroviarie e dei detentori dei carri merci operanti in Italia. Il Fondo di cui al presente comma è finanziato con una dotazione di 10 milioni di euro annui dal 2017 al 2021.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000;

  alla tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
**74. 258. Alberto Giorgetti, Bergamini, Biasotti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al fine di promuovere il rinnovo dei sistemi frenanti del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci e compensare le imprese ferroviarie dei relativi maggiori oneri di gestione è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore dell'ammodernamento dei carri merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto della normativa europea e delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di ammissione al Fondo di cui al presente articolo da parte delle imprese ferroviarie e dei detentori dei carri merci operanti in Italia. Il Fondo di cui al presente comma è finanziato con una dotazione di 10 milioni di euro annui dal 2017 al 2021.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000;

  alla tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
**74. 422. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Menorello, Librandi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «36-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 destinato alla formazione avanzata dei macchinisti ferrovieri. I corsi di formazione sono affidati ad organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE in materia di sicurezza e sviluppo delle ferrovie comunitarie».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 295 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2020.
74. 26. La IX Commissione.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per investimenti destinati alla promozione della sicurezza ferroviaria per consentire il superamento dei passaggi a livello ancora esistenti presso le stazioni ferroviarie delle ferrovie regionali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
74. 281. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. A decorrere dall'anno 2017, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro annui in favore delle aree protette, dei parchi nazionali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché per le aree marine protette ed il controllo marino delle aree prospicienti le piattaforme petrolifere ubicate nelle acque territoriali nazionali.
74. 380. Melilla, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. La dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata per l'anno 2017 di euro 7 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 7.000.000.
74. 410. Paola Bragantini.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente comma:
  36-bis. Per i ricercatori che siano professori aggregati ai soli fini dell'età del collocamento in pensione, si applicano le norme previste per i professori universitari ordinari, come previsto dall'articolo 1, commi 17 e 18, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 285 milioni.
74. 465. Santerini, Gigli.

  Dopo il comma 36 inserire il seguente:
  36-bis. (Carta della famiglia). A decorrere dall'anno 2017 è istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli a carico. La Carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo pagamento degli interi costi di emissione, con i criteri e le modalità stabiliti, con decreto del Ministro degli Affari regionale e delle autonomie con delega alla famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla date di entrata in vigore della presente legge. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. La Carta famiglia nazionale è emessa dai singoli comuni, che attestano lo stato della famiglia al momento del rilascio, e ha una durata biennale dalla data di emissione. La Carta famiglia nazionale è funzionale anche alla creazione di uno o più gruppi di acquisto familiare o gruppi di acquisto solidale nazionali, nonché alla fruizione dei biglietti famiglia e abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici e di altro tipo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 285 milioni.
74. 399. Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 36 inserire il seguente:
  36-bis. La misura degli assegni al nucleo familiare da corrispondersi al cittadino italiano lavoratore in un Paese membro dell'Unione europea, stabilita ai sensi dell'articolo 33 del Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è aumentata del 20 per cento in presenza di quattro o più figli.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
74. 393. Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. Per le famiglie con almeno quattro figli a carico, l'acquisto di un autoveicolo per uso privato con almeno sei posti è soggetto all'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
74. 455. Sberna.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, l'importo degli assegni al nucleo familiare è raddoppiato.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 50 milioni.
74. 459. Sberna.

  Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. Dando seguito all'investimento che lo Stato sostiene per promuovere la crescita individuale di ciascun bambino e adolescente senza o fuori famiglia, in attesa che si completi l’iter parlamentare e il successivo percorso attuativo della Legge delega per il contrasto alla povertà, a decorrere dall'anno 2017, i neomaggiorenni che escono dai percorsi di accoglienza, esposti al rischio di marginalizzazione e povertà, sono inclusi fra i beneficiari del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA);
  36-ter. A decorrere dall'anno 2017, i comuni e/o gli ambiti territoriali includono fra i beneficiari dei programmi di formazione, tirocini, borse lavoro e misure, di accompagnamento sociale finanziati con le risorse del Programma Operativo Nazionale dedicato interamente all'inclusione sociale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (PON Inclusione), i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni provenienti da strutture di accoglienza residenziali per minori e da famiglie affidatarie, esposti al rischio di marginalizzazione e povertà, al fine di promuoverne il inserimento lavorativo o il sostegno allo studio, accompagnandoli verso l'autonomia.
74. 95. Marchetti, Arlotti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 30.000.000;
   2018: – 30.000.000;
   2019: – 30.000.000.
*74. 25. La VIII Commissione.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 30.000.000;
   2018: – 30.000.000;
   2019: – 30.000.000.
*74. 152. Braga, Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Albanella, Paola Bragantini.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 100 milioni per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 200 milioni per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
74. 302. Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al fine di valorizzare e ridare piena centralità ai Consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, quale strumento essenziale per le politiche di prevenzione e promozione della maternità e della paternità libera e responsabile, attraverso un adeguamento delle risorse, della rete di servizi, degli organici, delle sedi, sono stanziati 70 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. Al riparie delle somme di cui al periodo precedente, si provvede previa intesa in sede di Conferenza unificata.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 70.000.000;
   2018: – 70.000.000;
   2019: – 70.000.000.
74. 364. Gregori, Nicchi, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. Il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 288/2002, di euro 7.746.253 è incrementato, a decorrere dal 1o gennaio 2017, di euro 300.000.
  36-ter. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 36-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
74. 113. Miotto.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. A decorrere dal 2017, l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro riconosciuta alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, è estesa anche alle associazioni e organizzazioni, prive del requisito di cui all'articolo 3 della citata legge limitatamente agli atti connessi allo svolgimento di attività di volontariato come qualificate dall'articolo 2 della medesima legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 285 milioni.
74. 277. D'Incà, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, Cariello.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. A decorrere dal 2017 le esenzioni dall'imposta di bollo e di registro previste dall'articolo 27-bis della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'articolo 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono estese alle associazioni di promozione sociale di cui alla logge 7 dicembre 2000, n. 333.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 290 milioni.
74. 278. D'Incà, Brugnerotto, Villarosa, Caso, Sorial, Castelli, Cariello.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Il ristoro di cui al decreto-legge n. 59 del 3 maggio 2016, n. 59, è dovuto altresì agli acquirenti degli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che abbiano acquistato i medesimi strumenti nell'ambito di un accordo negoziale diretto con una delle banche sottoposte a risoluzione e che ne abbiano in seguito ceduto o suddiviso la proprietà a titolo non oneroso con coniugi o parenti fino al secondo grado.
74. 478. Busin.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per la schiena ovvero protettori gonfiabili, per uso motociclistico. La detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto dei suddetti Dispositivi di Protezione Individuale per il motociclismo che siano marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
74. 293. Garofalo, Tancredi.

  Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 17 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1o gennaio 2017.
  36-ter. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1o gennaio 2017.
74. 210. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Nel rispetto del principio di progressività tributaria, garantita l'invarianza del gettito fiscale, le tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, fatte salve le esenzioni già previste per legge nonché le riduzioni di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.449, a decorrere dal 1o gennaio 2017 sono modulate in base alla data di costruzione del veicolo. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quanto stabilito al periodo precedente.
74. 186. Gianluca Pini, Guidesi.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Per l'adeguamento delle biblioteche penitenziarie è annualmente previsto uno stanziamento di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 299 milioni.
74. 343. Marcon, Daniele Farina, Melilla, Sannicandro, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Zaratti.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. È autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di euro per l'anno 2018 per il completamento dei marginamenti di messa in sicurezza permanente e di rifacimento delle sponde delle macroisole lagunari del sito di interesse nazionale (SIN) di Venezia – Porto Marghera, quale contributo straordinario in favore del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, dell'Autorità portuale di Venezia e della Regione Veneto, da assegnare ai suddetti enti secondo la ripartizione delle competenze previste dagli accordi di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera) e dai relativi protocolli attuativi.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 120 milioni di euro per l'anno 2017, 200 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
74. 73. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. Al fine di procedere ai completamento del processo di bonifica in particolare per quanto concerne i marginamenti, il rifacimento delle sponde delle macroisole lagunari e la messa in sicurezza del sito di interesse nazionale (SIN) di Venezia – Porto Marghera, a partire dall'anno 2017 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 280 milioni di annui a decorrere dall'anno 2017.
74. 246. Martella, Mognato, Murer, Moretto, Zoggia.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Il fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destinato all'attuazione dei necessari interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale, istituito dall'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 destinati agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 da destinare con priorità ai siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23. Fondi da ripartire, programma 23.1. Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  2018:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  2019:
   CP: – 20.000,000;
   CS: – 20.000.000.
74. 420. Pilozzi, Piazzoni, Carella.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. «Ai fini della prosecuzione degli interventi di cui al comma 253 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 297 milioni.
74. 337. Marcon, Artini, Zanin, Fossati, Civati, Duranti, Fassina, Bossa, Sberna, Airaudo, Melilla, Pastorino, Franco Bordo, Folino, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

Art. 74-bis.
(Interventi a sostegno della mobilità dei disabili).

  1. Al numero 31) della tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 53, comma 1, lettere b), c), f) e h)».
  2. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 53, comma 1, lettere b), c), f) e h)».
  3. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti dal pagamento dell'imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai periodo precedente.
  4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
74. 02. Romanini, Casellato, Pelillo, Patrizia Maestri, Carocci, Petrini, Paolo Rossi.

  Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

Art. 74-bis.

  1. Il comma 21 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2017, la determinazione della rendita catastale degli immobili, a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastati dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e delle piattaforma petrolifere situate nel mare territoriale, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. L'esclusione di cui al secondo periodo non opera in riferimento alle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale».
  2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza» sono inserite le seguenti: «, nonché le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale».
  3. Le piattaforme petrolifere, come inventariate dall'istituto idrografico della Marina, sono classificabili nella categoria catastale D/7. In mancanza di definizione della rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, classificabili nella categoria D/7 è costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri stabiliti nei penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
74. 017. Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.

  Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

Art. 74-bis.

  All'articolo 2195, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018 e 2019».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000.
74. 010. Duranti, Scotto, Carlo Galli, Piras, Melilla, Marcon, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

Art. 74-bis.

  1. Al fine di potenziare le attività di cooperazione del Dipartimento Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (UNDESA), svolte nell'ambito dei programmi di risorse umane per la cooperazione internazionale è autorizzata la spesa di 500 mila euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 per consentire la partecipazione di giovani laureati al Programma Junior Professional Officer (JPO).

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 500.000;
   2018: – 500.000;
   2019: – 500.000.
74. 011. Palazzotto, Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Disposizioni per garantire il corretto funzionamento degli Uffici Giudiziari).

  1. Le posizioni di comando presso gli Uffici Giudiziari del personale proveniente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, cessate al 31 agosto 2016, sono ripristinate fino alla data del 31 agosto 2018 al fine di poter consentire l'avvio e lo svolgimento delle procedure di mobilità intercompartimentale previste dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015.
74. 06. Galati, Sottanelli.

  Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

Art. 74-bis.
(Interventi per il rilancio dell'economia).

  1. Al comma 246 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «per gli anni dal 2015 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2027».
  2. Le banche e gli intermediari finanziari, ogni sei mesi, sono tenute ad informare i propri clienti della possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale del piano di ammortamento.
  3. La sospensione del pagamento della quota capitale del piano di ammortamento di cui al comma 246 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può essere anche parziale per complessivamente tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
  4. I contratti di credito stipulati tra le banche e gli intermediari finanziari con i clienti devono contenere espressamente le disposizioni che concedono la facoltà di sospendere il pagamento della quota capitale del piano di ammortamento ai sensi del presente articolo.
  5. La richiesta di sospensione del pagamento della quota capitale ai sensi del presente articolo è concessa a chiunque senza alcun genere di limitazione.
74. 030. Cariello.

ART. 75.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: in coerenza con le indicazioni fino alla fine del periodo, con le seguenti: ed avvalendosi del supporto tecnico della società in house Studiare Sviluppo S.r.l., in coerenza con le indicazioni adottate dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di Economia e Finanza per l'anno 2015 e per l'anno 2016, utilizzando anche parte delle risorse previste dal comma 193 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, dopo le parole: I fondi di cui al comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono essere incrementati con aggiungere le parole: dotazioni provenienti dal complesso delle.
75. 1. Boccadutri, Losacco.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 4, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole: «È autorizzata la spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata la spesa di euro 6,37 milioni per l'anno 2017, di euro 7,28 milioni per l'anno 2018 e di euro 8,19 milioni a decorrere dall'anno 2019».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro a decorrere dal 2017 con le seguenti di euro 299.230.000 nel 2017, di euro 298.320.000 nel 2018 e di euro 297.410.000 a decorrere dal 2019.
75. 13. Tancredi, Bernardo.

  Dopo l'articolo 75 aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Abolizione della commissione bancomat sulle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, tutte le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore. Ai fini di cui al presente comma gli stessi esercenti sono sollevati dal corrispondere ai gestori telematici degli apparecchi remoti di transazione (POS) il relativo canone di locazione.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di ripartizione degli oneri derivanti dalla precedente disposizione, tra il sistema bancario e l'amministrazione finanziaria dello Stato.
  3. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma 1, gli enti creditizi applicano, per conto dello Stato, su ogni prelievo di contante effettuato presso i loro sportelli superiori alla somma di 2.000 euro una commissione pari all'1 per cento.
75. 04. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

ART. 77.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 77.
(Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile).

  1. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare» con una dotazione di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo di 5.000.000 persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete ferroviaria italiana e aumentando la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato, nonché i collegamenti sulle principali linee pendolari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono, altresì, rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari complessivamente a 2 miliardi e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante le risorse rivenienti dall'attuazione del comma 6 che affluiscono al fondo di cui al comma 1.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 250 milioni di euro l'anno. Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Nell'ambito del Piano strategico nazionale è previsto un programma di interventi finalizzati a sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  4. A valere sulle risorse di cui al comma 3, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può immediatamente stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti-INVITALIA e con dipartimenti universitari specializzati nella mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine ai costi e ai benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali, al fine di predisporre il Piano strategico nazionale e il programma di interventi di cui al comma 3.
  5. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato entro il 30 giugno 2017 il Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 dicembre 2017, sono disciplinati gli interventi di cui al comma 3, ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale.
  6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
77. 43. Franco Bordo, Scotto, Airaudo, Marcon, Melilla, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola rinnovo aggiungere le seguenti: o alla riconversione elettrica.
77. 48. Cristian Iannuzzi, Artini.

  Al comma 1 primo periodo dopo le parole: è incrementato aggiungere le seguenti: di 30 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018,.

  Conseguentemente:
     al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse del fondo di cui al presente comma è destinata all'incentivazione della mobilità ciclistica;
    all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 270 milioni di euro per l'anno 2017 e per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
77. 1. La VIII Commissione.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono esclusi dall'utilizzo di tale Fondo le pubbliche amministrazioni, le regioni, gli enti locali e i gestori di pubblica utilità che al momento della sostituzione del parco auto, autobus e mezzi per la raccolta dei rifiuti urbani non riconvertano i veicoli stessi in elettrici oppure non acquistino veicoli alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento euro 0 e 1 oppure alimentati da combustibili a basso impatto ambientale.
77. 47. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: a sostenere il riposizionamento competitivo con le seguenti: ad aumentare la competitività.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: ultimo periodo.
77. 57. Bombassei, Menorello, Monchiero, Molea, Galgano, Librandi.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: alimentazione alternativa aggiungere le seguenti: e allo sviluppo di servizi di mobilità elettrica veicolare pubblica.
77. 56. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2017, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con le seguenti: 27 milioni di euro per l'anno 2017, di 65 milioni di euro per l'anno 2018 e 60 milioni per l'anno 2019 di cui 25 milioni per il 2017, 15 milioni per il 2018 e 10 milioni per il 2019 sono destinati alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto elettriche e di colonnine per la ricarica elettrica ad uso residenziale e domestico da installare in aree private.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2017: –25.000.000 di euro

  2018: –15.000.000 di euro
  2019: –10.000.000 di euro
77. 33. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 647, sono aggiunte infine, le seguenti parole: «e di 45 milioni per l'anno 2019.» e al comma 648 le parole : «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019». All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente ai fini del bilancio triennale 2017-2019 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2017: –;
  2018: –;
  2019: –65.000.000
77. 50. Paola Bragantini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il primo periodo del comma 640 è sostituito dal seguente:
  «640. Per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi da Ventimiglia (IM) a Roma (Ciclovia Tirrenica), Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2, della presente legge.
77. 2. La IX Commissione.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato a partire dall'anno 2017 di 50 milioni di euro da destinarsi esclusivamente alle Regioni che nei contratti con i gestori del servizio di trasporto pubblico prevedano l'accesso gratuito al servizio di trasporto pubblico locale per i disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 6 mesi, che abbiano un livello di ISEE non superiore ai 20 mila euro annui e che abbiano reso ai competenti servizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e delle eventuali disposizioni regionali, compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e della legge 19 luglio 1993, n. 236.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
77. 3. Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni per il 2018 e di 300 milioni per il 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro fino a: l'anno 2019, con le seguenti: 1.600 milioni di euro per l'anno 2017, 2.850 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.200 milioni di euro per l'anno 2019.
77. 24. Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di razionalizzare il sistema di trasporto pubblico locale e favorirne l'efficienza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi esclusivamente in favore delle aziende di trasporto pubblico locale, a totale partecipazione statale, in stato debitorio e commissariate purché dotate di un piano industriale di ristrutturazione e rilancio. A tal fine, è autorizzata la spesa annua di 500 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 1.900 milioni di euro fino a l'anno 2019, con le seguenti: 1.400 milioni di euro per l'anno 2017, 2.850 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.400 milioni di euro per l'anno 2019.
77. 25. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. A tal fine e autorizzata la spesa annua di 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 400 milioni di euro per l'anno 2018 e di 500 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro fino a l'anno 2019, con le seguenti: 1.700 milioni di euro per l'anno 2017, 2.750 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019.
77. 26. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro fino a l'anno 2019, con le seguenti: 1.400 milioni di euro per l'anno 2017, 2.650 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019.
77. 27. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per gli investimenti destinati all'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ad emissioni di CO2 pari a zero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  3-ter. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-quater), inserire il seguente:
  127-quater. 1) veicoli a trazione elettrica o ad emissioni di CO2 pari a zero;.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –30.000.000;
   2018: –50.000.000;
   2019: –50.000.000.
77. 29. Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed i) della medesima legge n. 366 del 1998.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –10.000.000;
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000.
77. 28. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019. L'incremento è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –5.000.000;
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
77. 30. Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti – secondo il regolamento ECE/ONU 109 – da destinare ai veicoli di cui all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Il credito spetta per l'acquisto di un treno di pneumatici ricostruiti secondo la norma ECE/ONU 109 – per ciascun veicolo di cui all'articolo 164 del TUIR, ogni anno. Il credito di imposta IRPEF/IRES da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi, e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 280 milioni.
77. 55. Pastorelli, Lo Monte, Busin.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

  1. Al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono aggiunte le seguenti: «e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare».
  2. Il Governo è conseguentemente autorizzato ad apportare le seguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205:
   a) al comma 2, dell'articolo 1, alla lettera f), dopo le parole: «strada-mare,» sono aggiunte le seguenti: «strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare»;
   b) alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono aggiunte le seguenti: «e della modalità di trasporto per vie navigabili interne»;
   c) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco, incluso il conteggio dell'eventuale peso del contenitore. Il contributo può essere erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 298,5 milioni.
*77. 01. La IX Commissione.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

  1. Al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono aggiunte le seguenti: «e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare».
  2. Il Governo è conseguentemente autorizzato ad apportare le seguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205:
   a) al comma 2, dell'articolo 1, alla lettera f), dopo le parole: «strada-mare,» sono aggiunte le seguenti: «strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare»;
   b) alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono aggiunte le seguenti: «e della modalità di trasporto per vie navigabili interne»;
   c) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco, incluso il conteggio dell'eventuale peso del contenitore. Il contributo può essere erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 298,5 milioni.
*77. 023. Crivellari, Mognato, Carra.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

  1. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «nonché» è soppressa;
   b) dopo le parole: «ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali» sono aggiunte le seguenti: «nonché le merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».

  2. Il Governo è autorizzato ad apportare le seguenti modifiche al comma 3, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107:
   a) la parola: «nonché» è soppressa;
   b) dopo le parole: «su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
**77. 02. La IX Commissione.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

  1. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «nonché» è soppressa;
   b) dopo le parole: «ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali» sono aggiunte le seguenti: «nonché le merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».

  2. Il Governo è autorizzato ad apportare le seguenti modifiche al comma 3, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107:
   a) la parola: «nonché» è soppressa;
   b) dopo le parole: «su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
**77. 022. Crivellari, Mognato, Carra.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

  1. Al comma 647, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «servizi marittimi» sono aggiunte le seguenti: «o di navigazione interna»;
   b) dopo le parole: «48,9 milioni di euro per l'anno 2018.» sono aggiunte le seguenti: «Per il miglioramento e lo sviluppo della catena intermodale di cui al periodo precedente nonché ai fini della crescita della occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, le imprese armatrici della navigazione interna, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 133 del codice della navigazione ed imbarcato su unità navali iscritte nei registri della navigazione interna e adibite al trasporto merci lungo il sistema idroviario padano veneto, nonché lo stesso personale, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299,3 milioni.
*77. 03. La IX Commissione.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

  1. Al comma 647, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «servizi marittimi» sono aggiunte le seguenti: «o di navigazione interna»;
   b) dopo le parole: «48,9 milioni di euro per l'anno 2018.» sono aggiunte le seguenti: «Per il miglioramento e lo sviluppo della catena intermodale di cui al periodo precedente nonché ai fini della crescita della occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, le imprese armatrici della navigazione interna, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 133 del codice della navigazione ed imbarcato su unità navali iscritte nei registri della navigazione interna e adibite al trasporto merci lungo il sistema idroviario padano veneto, nonché lo stesso personale, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299,3 milioni.
*77. 024. Crivellari, Mognato, Carra.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

  1. All'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «all'articolo 3 della» sono sostituite con la parola: «alla»;
   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Al fine dello sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario padano veneto nonché ai fini di tutela dell'ambiente e della sicurezza della navigazione, a ciascuna impresa armatoriale che effettua lavori di ammodernamento dell'unità operante regolarmente su un porto fluviale interno, installa a bordo della stessa nuove dotazioni, apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), dispositivi anche di ausilio alle operazioni di carico e scarico della merce o di imbarco e sbarco di persone o nuovi motori dotati delle più recenti tecnologie per il controllo delle emissioni, è riconosciuto un aiuto fino ad un massimo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi ed in conformità al regolamento Ue n. 1407/2013. L'aiuto è altresì riconosciuto alle imprese che effettuano operazioni portuali nei porti fluviali interni, ai fini dell'acquisto o ammodernamento di applicazioni telematiche, di apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), ovvero ai fini dell'ammodernamento delle attrezzature per il carico e lo scarico della merce. Ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, l'armatore o l'operatore portuale presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soggetto erogante, specifica istanza corredata da relazione illustrativa indicante l'oggetto dell'intervento da effettuare».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 298,5 milioni.
**77. 04. La IX Commissione.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

  1. All'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «all'articolo 3 della» sono sostituite con la parola: «alla»;
   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Al fine dello sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario padano veneto nonché ai fini di tutela dell'ambiente e della sicurezza della navigazione, a ciascuna impresa armatoriale che effettua lavori di ammodernamento dell'unità operante regolarmente su un porto fluviale interno, installa a bordo della stessa nuove dotazioni, apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), dispositivi anche di ausilio alle operazioni di carico e scarico della merce o di imbarco e sbarco di persone o nuovi motori dotati delle più recenti tecnologie per il controllo delle emissioni, è riconosciuto un aiuto fino ad un massimo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi ed in conformità al regolamento Ue n. 1407/2013. L'aiuto è altresì riconosciuto alle imprese che effettuano operazioni portuali nei porti fluviali interni, ai fini dell'acquisto o ammodernamento di applicazioni telematiche, di apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), ovvero ai fini dell'ammodernamento delle attrezzature per il carico e lo scarico della merce. Ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, l'armatore o l'operatore portuale presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soggetto erogante, specifica istanza corredata da relazione illustrativa indicante l'oggetto dell'intervento da effettuare».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 298,5 milioni.
**77. 019. Crivellari, Mognato, Carra.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.

  1. Al fine di promuovere e di stimolare il mercato dei veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità europea in materia, di clima e di energia, le amministrazioni pubbliche procedono dal 1o gennaio 2020 all'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada esclusivamente alimentati ad energia elettrica.
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), nonché l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché e le Forze di polizia.
  3. Nel caso venga esperita una procedura di appalto con il criterio dell'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni di cui al presente comma fondano la decisione di acquisizione altresì sull'impatto ambientale, sulle prestazioni e sui consumi, includendo tali caratteristiche tra i criteri di aggiudicazione dell'appalto.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è concessa facoltà di deroga a quanto previsto al comma 1 per motivate e non altrimenti risolvibili esigenze di servizio, con particolare riguardo ad autoveicoli delle forze armate impiegati in azioni militari all'estero, e a quelle delle forze dell'ordine per le quali siano richieste prestazioni non compatibili con l'attuale stato della tecnologia degli autoveicoli a motore elettrico.
  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella presente proposta di legge e nell'intesa di cui al comma 7 del presente articolo.
  6. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal precedente comma 5 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
  7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove la stipula di un'intesa per assicurare l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni sul territorio nazionale in materia di veicoli di servizio alimentati ad energia elettrica.
  8. Decorso infruttuosamente il termine di cui a comma 5 il Consiglio del ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Presidente della giunta regionale interessata, provvedono in via sostitutiva, in conformità dell'articolo 120 della Costituzione e dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 5 giugno 2003.
  9. Per la realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici adibiti a trasporto pubblico o di servizio, si applica per quanto compatibile l'articolo 17-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.
  10. Fatta salva la potestà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire ulteriori misure di incentivazione alla mobilità sostenibile, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per il triennio 2017-2019, il Fondo nazionale per lo sviluppo della mobilità elettrica, di seguito denominato Fondo.
  11. Le risorse del Fondo sono utilizzate per l'erogazione a titolo di incentivo a fondo perduto in favore delle amministrazioni comunali per la realizzazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici sia pubblici sia privati.
  12. L'erogazione di contributi di cui al precedente comma viene stabilita con cadenza annuale tramite decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Conseguentemente nella Tabella A voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:
   2017: –2.000.000;
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000.
77. 06. Baradello, Gigli, Sberna.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Incentivi demolizione vecchi veicoli).

  1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 5» della medesima tipologia, e dotati di sistemi di sicurezza avanzati, è riconosciuto un contributo pari a 5.000 euro per ciascun veicolo acquistato. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, ivi compresi i requisiti di sicurezza minimi per il riconoscimento del contributo, e le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –5.000.000;
   2018: –;
   2019: –.
77. 05. Arlotti, Benamati, Taranto, Camani, Impegno, Bargero, Vico, Paola Bragantini, Cenni, Marchetti.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Incentivi demolizione vecchi veicoli).

  1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 5» della medesima tipologia, e dotati di sistemi di sicurezza avanzati, è riconosciuto un contributo pari a 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, ivi compresi i requisiti di sicurezza minimi per il riconoscimento del contributo, e le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –8.000.000;
   2018: –;
   2019: –.
77. 012. Cenni, Dallai, Fabbri, Arlotti.

  Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente

Art. 77-bis.

  1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre del 1997, n. 422, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «In tale fattispecie permane l'esenzione da ogni imposta e tassa esclusivamente in caso di conferimento dei beni stessi da parte delle regioni alle società costituite dalle ex gestioni governative di cui al comma 3-bis del successivo articolo 18».
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con la dotazione di 10 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di accesso al Fondo. Le domande di accesso al Fondo sono accolte, nell'ordine di presentazione, fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Le domande pervenute dopo l'esaurimento delle risorse disponibili annualmente sono imputate, con precedenza, all'esercizio finanziario successivo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni con le seguenti 290 milioni.
77. 013. Bruno Bossio, Oliverio, Barbanti.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Ferrobonus).

  1-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 647, sono aggiunte infine, le seguenti parole: «e di 45 milioni per l'anno 2019.» e al comma 648 le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 65.000.000.
77. 014. Michele Bordo.

  Dopo l'articolo 77 inserire il seguente:

Art. 77-bis.
(Piano straordinario per la sicurezza ferroviaria).

  1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, per l'anno 2017, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.
  2. Ai fini di una maggiore armonizzazione con la politica europea del trasporto ferroviario, sia in ambito del trasporto delle persone, che nell'ambito del trasporto delle merci, così da garantire una maggiore interoperabilità tra i sistemi per la sicurezza ferroviaria elaborati a livello comunitario, sono stanziati, per l'anno 2017, 30 milioni di euro per implementazione del progetto ERSAT per gestire il traffico ferroviario regionale.
  3. Entro il 31 maggio 2017, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle Camere un resoconto dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di cui ai commi precedenti.”.

  Conseguentemente, all'articolo 63, comma 3, sostituire le parole: 969,9 milioni con le parole 639,9 milioni.
77. 026. Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Disposizioni in materia di car pooling).

  1. Nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile di cui all'articolo 77, è ricompresa la pratica del car pooling, intesa come modalità di trasporto non professionale consistente nel l'uso condiviso di veicoli privati tra due o più utenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche tramite servizi dedicati forniti da gestori intermediari pubblici o privati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e non. Per gestore si intende il soggetto privato o pubblico che gestisce la piattaforma di intermediazione; per utente operatore si intende il soggetto che attraverso la piattaforma opera condividendo il veicolo; per utente fruitore si intende il soggetto che attraverso la piattaforma utilizza il veicolo condiviso dall'utente operatore; per utente si intende l'utente operatore o l'utente fruitore. A tal fine sono vincolate risorse pari al 10 per cento della dotazione prevista dal comma 1 dell'articolo 77.
  2. Il car pooling non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone. Sono ammesse forme di compartecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, il cui importo deve essere preventivamente concordato. La compartecipazione di cui al periodo precedente non può essere superiore al costo complessivo del servizio di trasporto sulla tratta in oggetto e non può determinare profitti per l'utente operatore. L'ammontare complessivo della compartecipazione a carico degli utenti fruitori non può essere superiore al 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI) al netto di eventuali pedaggi per strade, autostrade, soste e imbarco del veicolo su treni e traghetti.
  3. I gestori delle piattaforme di intermediazione mettono in contatto gli utenti operatori e gli utenti fruitori. L'attività dei gestori delle piattaforme si configura come attività di impresa.
  4. Al fine di promuovere lo sviluppo del car pooling, al comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: c-bis) promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore del car pooling.
*77. 044. Saltamartini.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Disposizioni in materia di car pooling).

  1. Nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile di cui all'articolo 77, è ricompresa la pratica del car pooling, intesa come modalità di trasporto non professionale consistente nell'uso condiviso di veicoli privati tra due o più utenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche tramite servizi dedicati forniti da gestori intermediari pubblici o privati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e non. Per gestore si intende il soggetto privato o pubblico che gestisce la piattaforma di intermediazione; per utente operatore si intende il soggetto che attraverso la piattaforma opera condividendo il veicolo; per utente fruitore si intende il soggetto che attraverso la piattaforma utilizza il veicolo condiviso dall'utente operatore; per utente si intende l'utente operatore o l'utente fruitore. A tal fine sono vincolate risorse pari al 10 per cento della dotazione prevista dal comma 1 dell'articolo 77.
  2. Il car pooling non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone. Sono ammesse forme di compartecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, il cui importo deve essere preventivamente concordato. La compartecipazione di cui al periodo precedente non può essere superiore al costo complessivo del servizio di trasporto sulla tratta in oggetto e non può determinare profitti per l'utente operatore. L'ammontare complessivo della compartecipazione a carico degli utenti fruitori non può essere superiore al 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI) al netto di eventuali pedaggi per strade, autostrade, soste e imbarco del veicolo su treni e traghetti.
  3. I gestori delle piattaforme di intermediazione mettono in contatto gli utenti operatori e gli utenti fruitori. L'attività dei gestori delle piattaforme si configura come attività di impresa.
  4. Al fine di promuovere lo sviluppo del car pooling, al comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: c-bis) promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore del car pooling.
*77. 031. Garofalo.

ART. 78.

  Sopprimerlo.
78. 45. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: L'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 è abrogato.

  Conseguentemente:
    sopprimere i commi 2, 3 e 4;

   alla Sezione II, stato di previsione del Ministero dell'ambiente, Missione sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:
  1.1. Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)

  2017:
   CP: + 4.000.000;
   CS: + 4.000.000.

  2018:
   CP: + 4.000.000;
   CS: + 4.000.000.

  2019:
   CP: + 4.000.000;
   CS: + 4.000.000.

  1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)
  2017:
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000.

  2018:
   CP: + 90.000.000;
   CS: + 90.000.000.

  2019:
   CP: + 90.000.000;
   CS: + 90.000.000.

  1.6 Tutela e salvaguardia di biodiversità ed ecosistema marino (18.13)
  2017:
   CP: + 7.000.000;
   CS: + 7.000.000.

  2018:
   CP: + 7.000.000;
   CS: + 7.000.000.

  1.7 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)
  2017:
   CP: + 4.000.000;
   CS: + 4.000.000.

  2018:
   CP: + 3.000.000;
   CS: + 3.000.000.

  2019:
   CP: + 3.000.000;
   CS: + 3.000.000.

  1.8 Cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili
  2017:
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000.

  2018:
   CP: + 6.000.000;
   CS: + 6.000.000.

  2019:
   CP: + 6.000.000;
   CS: + 6.000.000.
78. 34. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. l'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato;

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 2 e 3;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è avviato un programma sperimentale per l'attivazione di classi con metodi didattici diversi dal tradizionale; a tal fine i dirigenti scolastici presentano progetti che tangono conto dei necessari adeguamenti d'arredo, dei materiali didattici dedicati nonché delle esigenze di formazione del personale. Per l'attuazione del periodo precedente, a partire dall'anno 2017 il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 130,55 milioni per l'anno 2017, 111,6 milioni per il 2018 e 110,7 milioni per il 2019.
78. 35. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire le parole: 24,4 milioni con le seguenti: 36,6 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 263,4 milioni.
78. 48. Gigli, Rubinato.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera e-bis), le parole: «400 euro» sono sostituite dalle seguenti: «640 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2018,»;
   b) alla lettera i-quinquies) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le spese, per il medesimo limite di importo per i ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni culturali riconosciute, musicali, teatrali o che comunque contribuiscano alla crescita culturale, sociale e civile dei minori e ad istituti abilitati che propongano corsi di lingue straniere, rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui con le seguenti: è incrementato di 290 milioni di euro annui.
*78. 1. VI Commissione.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera e-bis), le parole: «400 euro» sono sostituite dalle seguenti: «640 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2018,»;
   b) alla lettera i-quinquies) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le spese, per il medesimo limite di importo per i ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni culturali riconosciute, musicali, teatrali o che comunque contribuiscano alla crescita culturale, sociale e civile dei minori e ad istituti abilitati che propongano corsi di lingue straniere, rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui con le seguenti: è incrementato di 290 milioni di euro annui.
*78. 7. Currò, Prodani.

  Al comma 2, sostituire le parole: 640 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: 480 euro per l'anno 2016, a 417 euro per l'anno 2017 e a 505 euro a decorrere dall'anno 2018,.

  Conseguentemente, al comma 4:
   sostituire le parole: Per l'anno 2017 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2017;
   sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
78. 23. Rubinato, Gigli, Rotta, Santerini, Ginato, Malpezzi, Sanga.

  Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Il contributo è erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.
78. 2. VII Commissione.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 148 è aggiunto il seguente: «148-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 148, il 90 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali destinate alle scuole paritarie sono corrisposte direttamente alle scuole beneficiarie indicate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali. Il restante 10 per cento confluisce nel fondo di cui al comma 148, per le finalità di cui al terzo periodo del medesimo comma».
78. 3. Gigli, Rubinato.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 148 sono aggiunti seguenti: «148-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 148, le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie, sono effettuate su conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili. in tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a:
   a) comunicare mensilmente ai Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, provvedendo altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
   b) versare entro 30 giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali suddette, il 10 per cento nel fondo di cui al comma 148 stesso per le finalità di cui al terzo periodo del medesimo comma.

  148-ter. All'attuazione del comma 148-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
78. 22. Rubinato, Gigli, Rotta, Ginato, Malpezzi, Sanga.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200, di attuazione dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si interpreta nel senso che l'attività si intende svolta con modalità non commerciali se il corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente pubblicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
78. 4. Gigli, Rubinato.

  Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Sostegno alla formazione degli alunni con disabilità).

  1. Al fine di assicurare continuità al sostegno agli alunni con disabilità, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, la dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è rideterminata, in modo tale da ottenere una consistenza organica pari al 100 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2016/2017. Il riparto dei docenti di sostegno è assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui al primo periodo, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel limite di spesa di 100 milioni annui.
  2. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, a partire dall'anno accademico 2017/2018, presso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è istituito un Fondo per l'integrazione degli alunni disabili, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, al fine di garantire l'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sulla base delle effettive esigenze rilevate ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della specifica tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno”.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 180 milioni.
78. 032. Binetti, Piccone.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  1. A decorrere dall'anno accademico 2016/2017, gli iscritti ai corsi di laurea triennale in materie economiche che consentono di sostenere l'esame di Stato necessario ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei dottori commercialisti, sezione esperti contabili, possono svolgere formazione teorico-pratica presso i professionisti iscritti a tale Ordine.
  2. Per il periodo di formazione di cui ai comma 1 è corrisposto all'iscritto il rimborso delle spese universitarie di vitto, alloggio e trasporto, nei limiti di spesa di cui al comma 3.
  3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
  4. Il periodo di frequenza dà diritto all'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro con le seguenti: di 295 milioni di euro”.
78. 03. Di Gioia, Mongiello, Galati.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  1. Gli iscritti ai corsi di laurea triennale in materie economiche che consentono di sostenere l'esame di Stato necessario ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei dottori commercialisti, Sezione esperti contabili, possono svolgere formazione teorica pratica presso i professionisti iscritti a tale Ordine.
  2. Per il periodo di formazione è corrisposto all'iscritto il rimborso delle spese universitarie di vitto, alloggio e trasporto.
  3. Il periodo di frequenza dà diritto all'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.
78. 02. Di Gioia, Mongiello, Galati.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  1. La tabella nella parte relativa agli stipendi del personale della magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è sostituita dalla seguente: «TABELLE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA, DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO.
MAGISTRATURA ORDINARIA QUALIFICA/STIPENDIO ANNUO LORDO
  Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione) euro 78.474,39
  Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione) euro 75.746,26
  Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche) euro 73.018,13
  Magistrati ordinari dalla quarta valutazione di professionalità euro 66.470,60
  Magistrati ordinari alla seconda valutazione di professionalità euro 50.521,10
  Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità euro 44.328,37
  Magistrati ordinari euro 31.940,23
  Magistrati ordinari in tirocinio 22.766,71».

  2. Ai magistrati ordinari è attribuito, all'atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, come modificata con la presente legge. La tabella allegata al presente articolo deve intendersi incrementata degli interventi di attualizzazione già adottati ed adottandi dalle competenti Amministrazioni.
  3. L'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dall'articolo 2, comma 12, della legge 30 luglio 2007, n. 111 è sostituito dal seguente:
  «Art. 51. – (Trattamento economico). – 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1o gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e.4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27; e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo otto anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la seconda valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete uno dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto».

  4. L'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 è sostituito dalla seguente disposizione: «Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, è istituita a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal 10 luglio 1980, una speciale indennità non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mentili con esclusione dei periodi di aspettativa per causa diversa da infermità, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e di-sospensione dal servizio per qualsiasi causa».
  5. Il Governo è delegato ad adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) procedere al coordinamento delle nonne che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge; b) operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti; c) procedere alla ricostruzione delle carriere in favore dei magistrati ordinari che per effetto dell'entrata in vigore della presente legge vengano a percepire una retribuzione complessiva inferiore rispetto a magistrati ordinari che abbiano conseguito valutazioni di professionalità precedenti rispetto ai primi, in favore dei quali dovrà dunque essere operata la ricostruzione della carriera. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nel presente articolo. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta».

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
78. 09. Dambruoso, Matarrese, Vargiu, Verini, Menorello, Librandi.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 5)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  1. Dall'entrata in vigore della presente legge, il trattamento giuridico ed economico dei magistrati ordinari è parificato a quello dei magistrati amministrativi.
  2. In attuazione di quanto disposto al comma precedente:
   a) il trattamento giuridico ed economico dei magistrati ordinari in tirocinio coincide con quello del magistrato referendario;
   b) il trattamento giuridico ed economico dei magistrati ordinari che conseguono la I valutazione di professionalità coincide con quello dei primi referendari;
   c) il trattamento giuridico ed economico dei magistrati ordinari che conseguono la II valutazione di professionalità coincide con quello dei consiglieri dei tribunali amministrativi regionali;
   d) il trattamento giuridico ed economico dei magistrati ordinari che conseguono la IV valutazione di professionalità coincide con quello dei presidenti di sezione di Consiglio di Stato.

  3. Sono abrogate le disposizioni che collegano la progressione economica dei magistrati ordinari ad ulteriori valutazioni di professionalità, pur restando invariato il sistema quadriennale di valutazioni di professionalità dei giudici ordinari ai fini diversi da quelli della progressione economica.
  4. I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 2017 sono in possesso della I valutazione di professionalità conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per i primi referendari.
  I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 2017 sono in possesso della II valutazione di professionalità conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per i consiglieri dei tribunali amministrativi regionali.
  I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 201.7 sono in possesso della III valutazione di professionalità da oltre I anno conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per i consiglieri dei tribunali amministrativi regionali di pari anzianità di servizio.
  I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 2017 sono in possesso della IV valutazione di professionalità conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato.
  I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 2017 sono in possesso della V valutazione di professionalità conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato di pari anzianità di servizio.
  I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 2017 sono in possesso della VI valutazione di professionalità conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato di pari anzianità di servizio.
  I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 2017 sono in possesso della VII valutazione di professionalità conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per í presidenti di sezione del Consiglio di Stato di pari anzianità di servizio.

  5. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista.
  6. L'articolo 3 comma 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 è sostituito dalla seguente disposizione: «Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del ’personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, è istituita a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal 1o luglio 1980, una speciale indennità non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di aspettativa per causa diversa da infermità, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa».
  7. Il Governo è delegato ad adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge; b) operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nel presente articolo. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.
  8. Dall'attuazione del presente articolo derivano per l'anno 2017 ulteriori maggiori oneri a carico della finanza pubblica nella misura di euro 70.000.000,00 a seguito dell'applicazione della norma transitoria.

  Conseguentemente:
  alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2017: – 70.000.000;
   2018: – ;
   2019: – ;

  all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
78. 010. Dambruoso, Matarrese, Vargiu, Verini, Menorello, Librandi, Dambruoso, Ermini.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 7)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:
  30-bis) attrezzature sanitarie da donare alle aziende sanitarie, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o a fondazioni Onlus operanti nel settore socio-sanitario.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 7.000.000;
   2018: – 7.000.000;
   2019: – 7.000.000.
78. 08. Monchiero, Menorello, Galgano, Librandi.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Dismissione e locazione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici).

  1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) sia attuata la completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, anche mediante il conferimento parziale del medesimo – escluso il patrimonio residenziale da dismettersi direttamente da parte di INPS secondo le condizioni stabilite dalla legge 410 del 2001 – al fondo di gestione del risparmio di cui all'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica.«

  2. Gli oneri sostenuti per le attività già svolte ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2014, in relazione agli immobili di proprietà dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale non conferiti al fondo di cui al comma 1, comunque ricompresi nei piani di alienazione, sono rimborsati alla società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in concorso con l'Agenzia del Demanio, a valere sulle risorse con-vincolo di destinazione assegnate.
  3. Al fine di favorire l'assolvimento della vendita dei beni immobili trasferiti per effetto dell'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale promuove la definizione del relativo contenzioso privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è autorizzato a procedere all'alienazione delle unità residenziali di pregio, per le quali pende ricorso dinanzi al Giudice amministrativo e/o civile avverso la qualificazione di pregio del cespite e/o la determinazione del prezzo di vendita delle singole unità, al prezzo a suo tempo definito dall'Agenzia del Territorio, ove non inferiore al valore determinato dall'Agenzia del Territorio medesima in sede di retrocessione per effetto dell'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, senza alcuna riduzione o abbattimento previsti per le unità immobiliari non di pregio, a condizione che vengano abbandonati i giudizi in corso, con compensazione delle spese, e che i conduttori rinunzino ad eventuali richieste risarcitorie o di restituzione del canone corrisposto nelle more del giudizio e che risultino in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.
  4. L'INPS è autorizzato a procedere all'alienazione di immobili da reddito di proprietà dell'Istituto aventi caratteristiche idonee a fronteggiare l'emergenza abitativa situati nel territorio dei Comuni delle Città Metropolitane mediante l'inclusione nelle procedure trasferimento di immobili agli enti territoriali di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con Legge 9 agosto 2013, n. 98. A tale scopo, il valore complessivo degli immobili trasferiti, da determinarsi a cura dell'Agenzia delle Entrate, è computato ai fini del raggiungimento dell'importo di cui all'articolo 1, comma 608 della legge 28 dicembre 2015, fino a concorrenza dello stesso.
  5. Dopo il comma 12 dell'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 è aggiunto il seguente:
  «12-bis. Al fine di incrementare la redditività del patrimonio immobiliare non strumentale gli enti previdenziali pubblici destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 27.02.09, possono procedere, per le unità residenziali loro retrocesse in forza di quanto previsto all'articolo 43-bis della legge 14/09, alla messa a reddito delle unità libere, nonché al rinnovo dei contratti in scadenza, applicando i canoni di locazione determinati sulla base degli accordi territoriali sottoscritti tra le OO.SS. dell'inquilinato maggiormente rappresentative a livello nazionale e gli enti previdenziali pubblici. Le disposizioni di cui al precedente capoverso non si applicano alle unità residenziali di pregio, i cui contratti scaduti sono rinnovati sulla base delle quotazioni dell'Osservatorio sul Mercato Immobiliare della Agenzia delle Entrate riferite al semestre precedente quello di scadenza del contratto».
78. 018. Morassut.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo le parole: «remunerazione massima spettante a titolo di aggio» sono aggiunte le seguenti: «, comunque non superiore al 3 per cento dell'utile annuo della gestione finanziaria del Fondo unico giustizia, al netto delle spese di gestione del Fondo medesimo».
  2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati al finanziamento delle opere per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.
78. 019. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  1. L'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è soppresso.
78. 020. Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'ambrosio, Toninelli, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

ART. 79.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 74, dopo il comma 36, aggiungere il seguente: 36-bis. Il fondo, di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per l'anno 2017 è incrementato di duecento milioni di euro.
79. 5. Rampelli.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 80, al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 270 milioni di euro per l'anno 2017.
79. 6. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

  1. In via sperimentale per il 2017 è istituito un Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro, per la concessione di prestiti in favore di persone che versano in stato di disoccupazione al fine di finanziare percorsi specialistici individuali mirati all'ingresso o al reingresso nel mondo del lavoro.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno individuati i beneficiari delle misure, i percorsi formativi finanziabili e le modalità per accedere al Fondo.
79. 7. Rampelli.

  Sopprimerlo.
79. 8. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Sostituire l'articolo 79 con il seguente:

Art. 79-bis.
(Fondo per il sostegno ai marchi di eccellenza delle zone colpite da eventi sismici).

  1. Al fine di sostenere la ripresa degli investimenti, anche infrastrutturali, e la produzione dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016 nello stato di previsione dei Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo con una dotazione di duecento milioni di euro per l'anno 2017.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.
79. 08. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra i programmi di spesa interessati del medesimo stato di previsione.
79. 1. La III Commissione.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Fondo per la destinazione della quota inoptata dell'otto per mille dell'IRPEF).

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo al quale affluiscono tutte le maggiori risorse rivenienti dalle quote dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrispondenti alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, previo rinnovo delle intese già sottoscritte tra le lo Stato e le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, in materia ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 517 del 1986, al fine di adeguarle al nuovo regime di ripartizione.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono definite le modalità di destinazione delle maggiori risorse affluenti nel fondo di cui al comma precedente, al finanziamento di finalità sociali.
79. 05. Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

Art. 79-bis.

  1. Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
79. 07. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

ART. 80.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Corpo nazionale dei vigili del fuoco aggiungere le seguenti: nonché al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: e del Ministro della giustizia con le seguenti: , del Ministro della giustizia e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
80. 5. Tullo, Gandolfi, Mognato, Pagani, Mura, Bruno Bossio, Brandolin, Marco Di Stefano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030 con le seguenti: dotazione finanziaria di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 230 milioni di euro nell'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 230 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
80. 2. Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Per le necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse agli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, lo stanziamento per l'anno 2017 del fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è incrementato di 15 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 15.000.000;
   2018: – 15.000.000;
   2019: – 15.000.000.
*80. 1. La I Commissione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Per le necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse agli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, lo stanziamento per l'anno 2017 del fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è incrementato di 15 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 15.000.000;
   2018: – 15.000.000;
   2019: – 15.000.000.
*80. 3. Fabbri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In caso infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.500.000;
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000.
80. 4. Paola Bragantini, Gribaudo, Fiorio.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
  «ART. 80-bis. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.»

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.500.000;
   2018: – 1.500,000;
   2019: – 1.500.000.
*80. 01. La I Commissione.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
  «ART. 80-bis. 1. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.»

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 1.500.000;
2018: – 1.500.000;
2019: – 1.500.000;
*80. 07. Fiano, Naccarato, Fabbri.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
«Art. 80-bis.
(Rideterminazione del Fondo nazionale del servizio civile)

  1. Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 è incrementato di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.»

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 160 milioni.
80. 04. Marcon, Zanin, Fossati, Civati, Artini, Duranti, Fassina, Bossa, Sberna, Airaudo, Melilla, Pastorino, Franco Bordo, Folino, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

ART. 81.

  Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299.900 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 104, dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
  29-bis. Al fine di rendere effettivo anche in capo al personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile il godimento del diritto spettante al genitore il cui coniuge non svolga alcuna attività lavorativa, in applicazione del principio stabilito dall'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono stanziati euro 100.000 per l'anno 2017.
81. 26. Nastri.

  Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 297 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 104, dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
  31. È autorizzato un contributo straordinario di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per la messa in sicurezza e la bonifica dei siti industriali dei territori di Scarlino e di Follonica, alla luce del quadro emissivo esistente, nonché delle violazioni delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, risultate a seguito delle verifiche effettuate dall'ISPRA. Sono fatte salve le responsabilità degli autori della contaminazione delle aree inquinate in conformità alle leggi vigenti, e fatto salvo il dovere della autorità competenti di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
81. 27. Faenzi, Parisi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 294 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente:
  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 9 Infrastrutture pubbliche e logistica programma 9.1 Opere pubbliche e infrastrutture, apportare le seguenti variazioni:
  2017
   CP: + 6.000.000;
   CS: + 6.000.000.

  2018
   CP: –
   CS: –

  2019
   CP: –
   CS: –
81. 18. Melilli, Piazzoni, Carella, Pilozzi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 170 milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione Tutela della salute programma Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:
  2017
   CP: + 130.000.000;
   CS: + 130.000.000.

  2018
   CP: + 130.000.000;
   CS: + 130.000,000.

  2019
   CP: + 130.000.000;
   CS: + 130.000.000.
*81. 1. La XII Commissione.

  Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 170 milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione Tutela della salute programma Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:
  2017
   CP: + 130.000.000;
   CS: + 130.000.000.

  2018
   CP: + 130.000.000;
   CS: + 130.000,000.

  2019
   CP: + 130.000.000;
   CS: + 130.000.000.
*81. 14. Miotto, Sbrollini, Mariano, Grassi, Paola Boldrini, Carnevali, Argentin.

  Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250. milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione Tutela della salute programma Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.

  2018:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.

  2019:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.
**81. 2. La XII Commissione.

  Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250. milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione Tutela della salute programma Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.

  2018:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.

  2019:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.
**81. 21. Paola Boldrini, Sbrollini, Piccione.

  Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella 7 stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione scolastica, programma Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000.

  2018:
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000.

  2019:
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000.
81. 28. Vezzali, Galati, Sottanelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione Tutela della salute, programma Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:
  2017
   CP: + 10.000.000;
   CS; + 10.000.000.

  2018
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000.

  2019
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000.
*81. 3. La XII Commissione.

  Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione Tutela della salute, programma Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:
  2017
   CP: + 10.000.000;
   CS; + 10.000.000.

  2018
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000.

  2019
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000
*81. 15. Miotto, Mariano, Grassi, Paola Boldrini, Carnevali, Piccione, Sbrollini, Argentin.

  Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: di 298,3 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla Tabella 7, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 1.700.000;
   CS: + 1.700.000;
  2018:
   CP: + 1.700.000;
   CS: + 1.700.000;
  2019:
   CP: + 1.700.000;
   CS: + 1.700.000.
81. 4. Calabrò, Vignali, Fanucci, Ghizzoni, Malpezzi, Scuvera.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 è rifinanziato per 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 50;
   2018: – 50;
   2019: – 50.
81. 6. Guidesi, Molteni, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari in condizione di sofferenza)
.

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.
  2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.
  3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.
  5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.
  6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2 sono rideterminate entro un termine di venti anni con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.
  8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.
  9. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.
81. 01. Paglia, Franco Bordo, Scotto, Marcon, Melilla, Airaudo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

ART. 82.

  Sopprimerlo.
82. 22. Civati, Pastorino, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 82.
(Finanziamento formazione culturale delle giovani generazioni).

  1. Per l'anno 2017, al fine di sostenere la formazione culturale delle giovani generazioni, accrescerne le competenze e valorizzarne il merito, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi inseriti in percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale che abbiano ottenuto risultati eccellenti, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella sezione II (sezione II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo sulla base dei seguenti criteri: individuazione dei parametri per la selezione dei destinatari del suddetto contributo riservato in via prioritaria agli studenti più meritevoli; predisposizione di un catalogo delle attività proposte, accessibile on line garantendo il valore culturale delle attività proposte; divieto di riconoscere il contributo per attività diverse da quelle previste dal catalogo; ammontare del contributo proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
  4. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
82. 16. Gelmini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 82-bis.
(Finanziamento Fondazione per il merito).

  1. Per l'anno 2017, al fine di aumentare il numero di studenti che si iscrivono a universitari e di sostenere l'accesso agli studi avanzati degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, 290 milioni annui sono attribuiti alla Fondazione per il merito di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e confluiscono nel fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La Fondazione destina prioritariamente, nell'ambito delle risorse a disposizione, una cifra pari almeno a 500 euro annui come contributo di studio a quanti si iscrivono a corsi universitari negli atenei italiani.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella sezione II (sezione II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. I criteri e le modalità di attribuzione del fondo, nell'ambito delle risorse disponibili, pari a 290 milioni di euro, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
82. 15. Gelmini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 82.
(Finanziamento alternanza scuola-lavoro).

  1. Per l'anno 2017, al fine di favorire le giovani generazioni, accrescere l'acquisizione di competenze pratiche per facilitare il loro accesso al mercato del lavoro e per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, ai giovani che frequentino percorsi di integrazione scuola-lavoro nelle forme dell'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 ovvero attraverso un contratto di apprendistato duale ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuto un contributo economico di importo proporzionato alla durata del percorso e al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella sezione II (sezione II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1, nei limiti complessivi di spesa di cui al comma 2.
  4. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
82. 19. Gelmini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 82.
(Finanziamento del «bonus diploma»).

  1. Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali conseguano, nell'anno scolastico 2016/2017, presso le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale entro il ventesimo anno di età, è assegnata una Carta elettronica.
  2. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2017, può essere utilizzata per:
   a) l'iscrizione/immatricolazione e la frequenza:
    di corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o legalmente riconosciute, a corsi di diploma accademico di I livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbiano sede sul territorio nazionale o in uno stato dell'Unione europea e aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente;
    di corsi di alta formazione presso gli Istituti Tecnici Superiori e ad altri percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore;
   b) l'iscrizione e la frequenza di corsi atti all'acquisizione di competenze di lingua inglese o di competenze informatiche o per corsi di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e coerenti con il percorso formativo seguito;
   c) l'acquisto di libri di testo richiesti dal percorso formativo scelto dallo studente o per l'acquisto di software.

  3. Le somme assegnate con la Carta sono erogate fermo restando il superamento delle prove di ammissione ai corsi di cui al comma precedente, ove previste, e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
  5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o nella maggiore o minore somma, individuata da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prevista nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  6. Il comma 979 dell'articolo I della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
82. 21. Centemero.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: , i quali possono utilizzare la Carta elettronica anche per l'acquisto di musica registrata.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: Restano fermi i relativi criteri e le relative modalità attuative disciplinati con le seguenti: Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato.
*82. 1. La VII Commissione.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: , i quali possono utilizzare la Carta elettronica anche per l'acquisto di musica registrata.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: Restano fermi i relativi criteri e le relative modalità attuative disciplinati con le seguenti: Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato.
*82. 7. Rampi, Bonaccorsi, Coscia, Manzi, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: , i quali possono utilizzare la Carta elettronica anche per l'acquisto di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: Restano fermi i relativi criteri e le relative modalità attuative disciplinati con le seguenti: Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato.
82. 8. Giacobbe, Carocci.

  Al comma 1, aggiungere infine i seguenti periodi: Per il triennio 2017-2019, nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 984 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli Istituti superiori di studi musicali (ISSM) e delle Istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è concesso un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500 (duemilacinquecento), per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

  Conseguentemente:
   alla rubrica, dopo le parole: per i diciottenni aggiungere le seguenti e del bonus strumenti musicali;
   alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 20.000.000;
   2018: – 20.000.000;
   2019: – 20.000.000.
82. 4. Vignali, Tancredi, Cinzia Maria Fontana, Tino Iannuzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per contrastare l'analfabetismo di ritorno e il calo del consumo di libri e promuoverne l'acquisto da parte dei cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, è assegnata una carta elettronica per le librerie a partire dal 1o gennaio 2017. La carta, dell'importo nominale di 200 euro annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo.
  1-ter. La carta è assegnata nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2017, 2018 e 2019 e ne hanno titolo i contribuenti appartenenti ai nuclei famigliari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a euro 15 mila. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta.
  1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
  1-quinquies. Al primo periodo del comma 46 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quella del finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura».
  1-sexies. Il Centro per il libro e la lettura (CEPELL), costituito presso il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, adotta annualmente il Piano per il contrasto della povertà culturale. Per l'adozione delle misure necessarie per la sua attuazione è assegnata al CEPELL una dotazione di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  1-septies. Le librerie indipendenti sono imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi tre anni, il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti è ridotto del 30 per cento. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria.
  1-octies. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, alle librerie indipendenti, i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro.
  1-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'accesso alle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7.
  1-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-novies, quantificati in euro 60 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, si fa fronte con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*82. 2. La VII Commissione.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per contrastare l'analfabetismo di ritorno e il calo del consumo di libri e promuoverne l'acquisto da parte dei cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, è assegnata una carta elettronica per le librerie a partire dal 1o gennaio 2017. La carta, dell'importo nominale di 200 euro annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo.
  1-ter. La carta è assegnata nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2017, 2018 e 2019 e ne hanno titolo i contribuenti appartenenti ai nuclei famigliari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a euro 15 mila. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta.
  1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
  1-quinquies. Al primo periodo del comma 46 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quella del finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura».
  1-sexies. Il Centro per il libro e la lettura (CEPELL), costituito presso il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, adotta annualmente il Piano per il contrasto della povertà culturale. Per l'adozione delle misure necessarie per la sua attuazione è assegnata al CEPELL una dotazione di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  1-septies. Le librerie indipendenti sono imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi tre anni, il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti è ridotto del 30 per cento. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria.
  1-octies. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, alle librerie indipendenti, i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro.
  1-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'accesso alle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7.
  1-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-novies, quantificati in euro 60 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, si fa fronte con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*82. 6. Piccoli Nardelli, Blazina, Coscia, Manzi, Malpezzi, Rampi, Bonaccorsi, Ascani, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Narduolo, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di potenziare l'offerta culturale per l'attuazione del comma 1 e di promuovere le attività educative e di ricerca dei musei, nonché favorire il mecenatismo culturale, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, può costituire una segreteria tecnica, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 24 mesi, entro i limiti di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per sostenere il buon andamento degli istituti. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede, per ciascun istituto, con le risorse disponibili sul bilancio dell'istituto medesimo.
**82. 3. La VII Commissione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di potenziare l'offerta culturale per l'attuazione del comma 1 e di promuovere le attività educative e di ricerca dei musei, nonché favorire il mecenatismo culturale, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, può costituire una segreteria tecnica, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 24 mesi, entro i limiti di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per sostenere il buon andamento degli istituti. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede, per ciascun istituto, con le risorse disponibili sul bilancio dell'istituto medesimo.
**82. 5. Bonaccorsi, Coscia, Manzi, Rampi, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Fondo nazionale per la rievocazione storica).

  Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di attività, feste e valorizzazione di beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione annuale di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. L'accesso sarà consentito in via diretta alle Regioni, ai Comuni, alle istituzioni culturali e le associazioni di rievocazione riconosciute attraverso appositi Albi tenuti presso i Comuni o già operanti da un minimo di dieci anni, in base a criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.000.000;
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000.
82. 02. Rampelli.

  Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Fondo nazionale per le politiche sociali).

  1. Al Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementato di mille milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: – 1.000000.000;
    CS: – 1.000.000.000;

   2018:
    CP: – 1.000000.000;
    CS: – 1.000.000.000;

   2019:
    CP: – 1.000.000.000;
    CS: – 1.000.000.000.
82. 03. Rampelli.

ART. 83.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».
*83. 1. La III Commissione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».
*83. 3. Quartapelle Procopio, Tacconi, Nicoletti, Carrozza, Garavini, Zampa, Chaouki, Censore.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 35 milioni di euro per l'anno 2019.

  1-ter. Per effetto di quanto disposto dal comma precedente, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione della citata legge n. 183 del 1987, è pari, complessivamente, a 285 milioni di euro. La ripartizione delle risorse, definita all'articolo 1 comma 812 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è modificata come segue: 16 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 124 milioni di euro per l'anno 2017, 50 milioni di euro per l'anno 2018 e 35 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: e per gli interventi a favore delle aree interne.
83. 2. Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Culotta, Arlotti.

ART. 84.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 84.

  1. Sono destinate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, risorse fino ad un massimo di 280 milioni di euro, a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.
84. 12. Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attività di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, sono interamente destinate a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», il programma «flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» è definanziato per i corrispondenti importi.
84. 14. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito della ripartizione delle risorse di cui al presente comma, è concessa la priorità nell'attribuzione alla regione Sicilia, in considerazione alle oggettive complessità derivanti dal ruolo di territorio frontaliero.
84. 20. Riccardo Gallo.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per far fronte agli impegni derivanti dall'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato per il triennio 2017, 2018, 2019 ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, da inquadrare in un nuovo profilo professionale della terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno, nel limite complessivo di 250 unità e della spesa di 10.000.000 di euro annui. Il Ministero dell'interno è autorizzato a procedere alle assunzioni delle 250 unità in deroga ai limiti per l'accesso al pubblico impiego e in aggiunta alle facoltà assunzionali previsti dalla vigente normativa. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, sono stabiliti i contenuti delle mansioni del nuovo profilo professionale.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni con le seguenti: di 290 milioni.
84. 1. Fiano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per il triennio 2017, 2018 e 2019 gli enti locali possono procedere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale da destinare alla gestione dei progetti di accoglienza ammessi ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate nel rispetto degli obiettivi del saldo non negativo in termini di competenza e di cassa.
84. 3. Giuseppe Guerini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 dell'8 novembre 1991, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1o gennaio 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2017, di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1o gennaio 2015, si applicano per un periodo massimo di trentasei mesi le aliquote di cui al comma 3, articolo 4, della medesima legge n. 381 del 8 novembre 1991, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 10.000.000;
  2018; – 10.000.000;
  2019: – 10.000.000.
84. 9. Giuseppe Guerini, Fabbri, Santerini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni sui cui territori si registra la presenza di stranieri richiedenti protezione internazionale, inseriti nelle strutture di accoglienza di cui, rispettivamente, agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2017. Per la ripartizione delle risorse tra i comuni interessati, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo, si procede secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 81, comma 2, con il seguente: 2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2017, e di 200 milioni a decorrere dal 2018.
84. 15. Gregorio Fontana.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di agevolare le procedure di rimpatrio dei richiedenti asilo o dei rifugiati cui è stato negato il riconoscimento, lo stanziamento del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 220 milioni.
84. 22. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon. 

ART. 85.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ottanta per cento».

  2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017 e per i successivi anni 2018 e 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
85. 6. Abrignani, Galati, Sottanelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
  «3-bis. Per i piccoli birrifici di cui al comma 3-ter l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui al comma 7-bis secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione annua:
   a) inferiore a 20.000 hl/anno: riduzione del 40 per cento;
   b) superiore a 20.000 ma non a 50.000 hl/anno: riduzione del 30 per cento;
   c) superiore a 50.000 ma non a 100.000 hl/anno: riduzione del 20 per cento;
   d) superiore a 100.000 ma non a 200.000 hl/anno: riduzione del 10 per cento.

  3-ter. Per piccoli birrifici si intendono quelli definiti dall'articolo 2, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 16 agosto 1962, n. 1354»;
   b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Per le fabbriche di birra di cui al comma 3-ter il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro elettronico di scarico di magazzino, nel quale sono assunti in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese.
  7-ter. I controlli sui volumi di cui all'articolo 7-bis sono effettuati dall'Agenzia delle dogane nell'ambito delle proprie competenze, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni di euro con le parole 296 milioni di euro.
85. 1. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore della birra).

  1. Al fine di sostenere il settore della birra in Italia che produce ricchezza, occupazione e imprenditorialità per il Paese, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa ai prodotto birra è rideterminata, a decorrere dal 1o gennaio 2017, ad euro 2,86 per ettolitro e per grado-Plato.
  2. Al fine di valorizzare i piccoli birrifici indipendenti che rappresentano una realtà produttiva molto dinamica e ad alto livello qualitativo, all'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 19951 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 3-bis è sostituito con il seguente:
  «3-bis. Ai piccoli birrifici indipendenti, come definiti al secondo periodo dei comma 4-bis dell'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, recante Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra, si applica l'aliquota di cui all'Allegato I, sezione «Alcole e bevande alcoliche», relativa alla voce «Birra», ridotta del 30 per cento».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
   2017: – 38.000.000;
   2018: – 38.000.000;
   2019: – 38.000.000.
85. 01. Gianluca Pini, Marco Di Maio, Pizzolante, Simonetti, Molteni, Romanini, Saltamartini, Bianconi, Laffranco, Prataviera, Galgano, Matteo Bragantini, Attaguile, De Girolamo, Giancarlo Giorgetti, Manciulli, Russo, Baldelli, Mucci, Arlotti.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Determinazione dell'aliquota per le miscele di birra).

  1. Al fine di valorizzare i prodotti contenenti una miscela di birra e di bevande non alcoliche, aventi un basso contenuto alcolico complessivo non superiore al 2.8 per cento, all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi «Per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta; la ricchezza saccarometria così ottenuta viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo grado quelle superiori. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
85. 02. Gianluca Pini, Marco Di Maio, Pizzolante, Simonetti, Molteni, Saltamartini, Romanini, Bianconi, Laffranco, Galgano, Prataviera, Matteo Bragantini, Attaguile, De Girolamo, Giancarlo Giorgetti, Manciulli, Russo, Baldelli, Mucci, Arlotti.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Tassazione dei veicoli di interesse storico).

  1. L'articolo 63 della legge n. 342 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli).

  1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
  2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
   a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
   b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
   c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

  3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.
  4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 70,00 per gli autoveicoli e di euro 30,00 per i motoveicoli Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 292 milioni a decorrere dal 2017.
85. 04. Abrignani, Galati, Sottanelli, Faenzi, Marcolin, Parisi.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione per particolari categorie di veicoli).

  1. L'articolo 63, legge 21 novembre 2000, n. 342, è così sostituito:

«Art. 63.
(Tasse automobilistiche e disposizioni in materia di reimmatricolazione per particolari categorie di veicoli).

  1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli attualmente adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
  2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
   a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
   b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
   c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

  3. I veicoli corrispondenti alle categorie di cui alle lettere a), b) e c) sono iscritti in una lista aggiornata annualmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 60,00 per gli autoveicoli e di euro 30,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per veicoli esenti ai sensi dei commi 1 e 2 l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 60,00 per gli autoveicoli e euro 30,00 per i motoveicoli».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 297 milioni.
85. 012. Prodani.

ART. 86.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. Al fine di favorire il recupero urbanistico delle aree urbane degradate, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree rurali a disagio abitativo, è disposta la concessione di particolare agevolazioni fiscali in caso di avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e di cui alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori, ovvero di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in locazione per l'esercizio delle predette attività.
  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuano le aree al cui interno sono situati gli immobili in relazione ai quali i soggetti interessati possono godere dei benefici ammessi.
  3. Ai contratti di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, stipulati, per l'esercizio delle attività e negli immobili individuati ai comma 1, a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del regolamento di cui al comma 2 si applica, in base alla decisione del locatore, un'imposta, operata nella forma della cedolare, secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 20 per cento.
  4. Per l'applicazione del regime agevolativo di cui al comma 3 si fa rinvio alle norme previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2017 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2018, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro.
  7. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017 e non inferiore a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 7, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 7.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2017, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 4, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di bilancio sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
86. 04. Gelmini.

ART. 87.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
87. 02. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome).

  1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di principio desumibili dalla presente legge, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
  2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.
*87. 01. Dellai.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome).

  1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di principio desumibili dalla presente legge, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
  2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.
*87. 04. Nicoletti.

TAB. A

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 150.000.000;
   2019: – 150.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 12.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000.

  2018:
   CP: + 150.000.000;
   CS: + 150.000.000.

  2019:
   CP: + 150.000.000;
   CS: + 150.000.000.
Tab. A. 13. Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese (1.2) Programma Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.

  2018:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.

  2019:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.
Tab. A. 5. Sammarco, Piccone, Galati.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 800.000

  2018: – 300.000
  2019: – 300.000

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 Italia in Europa e nel mondo, Programma: 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 800.000;
   CS: + 800.000.

  2018:
   CP: + 300.000;
   CS: + 300.000.

  2019:
   CP: + 300.000;
   CS: + 300.000.
*Tab. A. 2. La III Commissione.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 800.000

  2018: – 300.000
  2019: – 300.000

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 Italia in Europa e nel mondo, Programma: 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 800.000;
   CS: + 800.000.

  2018:
   CP: + 300.000;
   CS: + 300.000.

  2019:
   CP: + 300.000;
   CS: + 300.000.
*Tab. A. 8. Porta, Quartapelle Procopio, Sereni, Gianni Farina, Zampa, Chaouki, Censore, Fitzgerald Nissoli.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 1.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:
  2019:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.
**Tab. A. 1. La III Commissione.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 1.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:
  2019:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.
**Tab. A. 7. Garavini, Porta, Gianni Farina, Fedi, La Marca, Tacconi, Zampa, Chaouki, Censore.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000.

  Conseguentemente:
  allo stato di previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 1 Istruzione scolastica, programma 1.6 Istruzione del primo ciclo, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 70.000.000;
   CS: – 70.000.000.

  allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 1 Istruzione scolastica, programma 1.7 Istruzione del secondo ciclo, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 80.000.000;
   CS: + 80.000.000.
Tab. A. 15. Carnevali, Cinzia Maria Fontana.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.500.000;
   2018: – 1.500.000;
   2019: – 1.500.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 3 Ricerca e innovazione, programma 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 1.500.000;
   CS: + 1.500.000.

  2018:
   CP: + 1.500.000;
   CS: + 1.500.000.

  2019:
   CP: + 1.500.000;
   CS: + 1.500.000.
Tab. A. 16. Francesco Saverio Romano, Galati.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.044.919;
   2018: – 1.028.295;
   2019: – 1.264.764.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tab. 10), missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 1.044.919;
   CS: + 1.044.919.

  2018:
   CP: + 1.028.295;
   CS: + 1.028.295.

  2019:
   CP: + 1.264.764;
   CS: + 1.264.764.
Tab. A. 26. Oliverio.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittime per vie d'acqua in Terme apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.

  2018:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.

  2019:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.
*Tab. A. 4. La IX Commissione.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittime per vie d'acqua in Terme apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.

  2018:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.

  2019:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.
*Tab. A. 10. Garofalo.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 25.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 25.000.000;
   CS: + 25.000.000.

  2018:
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000.

  2019:
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000.
**Tab. A. 23. La XIII Commissione.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 25.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 25.000.000;
   CS: + 25.000.000.

  2018:
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000.

  2019:
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000.
**Tab. A. 24. Mongiello, Antezza, Oliverio, Luciano Agostini, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Di Gioia, Ginefra, Michele Bordo, Grassi, Losacco, Massa, Vico, Capone, Mariano, Ventricelli, Burtone.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.

  2018:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.

  2019:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.
*Tab. A. 22. La XIII Commissione.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.

  2018:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.

  2019:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.
*Tab. A. 19. Oliverio, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.

  2018:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.
**Tab. A. 18. La XIII Commissione.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.

  2018:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.
**Tab. A. 20. Romanini, Venittelli.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 200.000;
   2018: – 200.000;
   2019: – 200.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici programma 1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, apportare le seguenti modificazioni:
  2017:
   CP: + 200.000;
   CS: + 200.000.

  2018:
   CP: + 200.000;
   CS: + 200.000;
  2019:
   CP: + 200.000;
   CS: + 200.000.
Tab. A. 14. Vezzali, Sottanelli, D'Agostino, Rabino.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.000.000;
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.

  2018:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.

  2019:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.
*Tab. A. 3. La VII Commissione.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.000.000;
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.

  2018:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.

  2019:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.
*Tab. A. 6. Narduolo, Malisani, Coscia, Bonaccorsi, Manzi, Rampi, Fregolent, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Manfredi, Carra.

TAB. 2.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: programma 14.1 Protezione sociale per particolari categorie: apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 1.500.000;
   CS: + 1.500.000.

  2018:
   CP: + 1.500.000;
   CS: + 1.500.000.

  2019:
   CP: + 1.500.000;
   CS: + 1.500.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 1.500.000;
   CS: – 1.500.000.

  2018:
   CP: – 1.500.000;
   CS: – 1.500.000.

  2019:
   CP: – 1.500.000;
   CS: – 1.500.000.
Tab. 2. 2. Blazina, Malisani, Pes, Alfreider, Gebhard.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 18 Giovani e sport programma 18.1 Attività ricreative e sport, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 400.000;
   CS: + 400.000.

  2018:
   CP: + 400.000;
   CS: + 400.000.

  2019:
   CP: + 400.000;
   CS: + 400.000.

  Conseguentemente alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.1 sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 400.000;
   CS: – 400.000.

  2018:
   CP: – 400.000;
   CS: – 400.000.

  2019:
   CP: – 400.000;
   CS: – 400.000.
Tab. 2. 6. Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 18 Giovani e sport, programma 18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000.

  2018:
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000.

  2019:
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000.

  Conseguentemente:
    allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione
23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

  2018:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

  2019:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
   allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

  2018:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

  2019:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
*Tab. 2. 1. La XII Commissione.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 18 Giovani e sport, programma 18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000.

  2018:
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000.

  2019:
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000.

  Conseguentemente:
    allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione
23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

  2018:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

  2019:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
   allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

  2018:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

  2019:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
*Tab. 2. 5. Miotto, Patriarca, Narduolo, Beni, Carnevali, Capone, Piazzoni, Paola Bragantini, Mariano, Grassi, Paola Boldrini, Argentin, Bonomo.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23. Fondi da ripartire programma 23.1. Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 300.000;
   CS: – 300.000.

  2018:
   CP: – 300.000;
   CS: – 300.000.

  2019:
   CP: – 300.000;
   CS: – 300.000.

  Allo stato di previsione del Ministero del lavoro, missione 1. Politiche per il lavoro, programma 1.3. Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 300.000;
   CS: + 300.000.

  2018:
   CP: + 300.000;
   CS: + 300.000.

  2019:
   CP: + 300.000;
   CS: + 300.000.
Tab. 2. 3. Roberta Agostini, Cenni, Malisani, Patrizia Maestri, Fabbri, Iacono.

TAB. 3.

  Allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico Missione 3 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo Programma 3.2 Sostegno all'internalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 500.000;
   CS: + 500.000.

  2018:
   CP: + 1.500.000;
   CS: + 1.500.000.

  2019:
   CP: + 1.500.000;
   CS: + 1.500.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire Programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 500.000;
   CS: – 500.000.

  2018:
   CP: – 1.500.000;
   CS: – 1.500.000.

  2019:
   CP: – 1.500.000;
   CS: – 1.500.000.
Tab. 3. 1. Garavini, Porta, Fedi, La Marca, Gianni Farina, Tacconi, Mongiello.

TAB. 4.

  Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2, trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 50.000.000:
   CS: + 50.000.000.

  2018:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.

  2019:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, Fondi da ripartire, programma 23.2, Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

  2018:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

  2019:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
*Tab. 4. 1. La XII Commissione.

  Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2, trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 50.000.000:
   CS: + 50.000.000.

  2018:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.

  2019:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, Fondi da ripartire, programma 23.2, Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

  2018:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

  2019:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
*Tab. 4. 4. Carnevali, Capone, Piazzoni, Paola Bragantini, Patriarca, Marazziti, Grassi, Paola Boldrini, Mazzoli, Argentin.

TAB. 7.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 1 Istruzione scolastica, programma 1.6 Istruzione del primo ciclo, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 70.000.000;
   CS: – 70.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 1 – Istruzione scolastica, programma 1.7 – Istruzione del secondo ciclo, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 70.000.000;
   CS: + 70.000.000.
Tab. 7. 1. Carnevali.

TAB. 8.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 3 Ordine pubblico e sicurezza programma 3.3 Pianificazione e Coordinamento Forze di Polizia, apportare le seguenti variazioni:
  2017
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000.

  2018
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000.

  2019
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
  2017
   CP: – 10.000.000;
   CS: – 10.000.000.

  2018
   CP: – 10.000.000;
   CS: – 10.000.000.

  2019
   CP: – 10.000.000;
   CS: – 10.000.000.
Tab. 8. 1. Mattiello, Marchi.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti delle confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
  2017
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2018
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2019
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione: 6 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche:
   a) al programma: 6.1 Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
  2017
   CP: – 50.000;
   CS: – 50.000.

  2018
   CP: – 50.000;
   CS: – 50.000.

  2019
   CP: – 50.000;
   CS: – 50.000.
   b) al programma: 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:
  2017
   CP: – 200.000;
   CS: – 200.000.

  2018
   CP: – 200.000;
   CS: – 200.000.

  2019
   CP: – 200.000;
   CS: – 200.000.
*Tab. 8. 2. Fauttilli.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti delle confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
  2017
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2018
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2019
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione: 6 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche:
   a) al programma: 6.1 Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
  2017
   CP: – 50.000;
   CS: – 50.000.

  2018
   CP: – 50.000;
   CS: – 50.000.

  2019
   CP: – 50.000;
   CS: – 50.000.
   b) al programma: 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:
  2017
   CP: – 200.000;
   CS: – 200.000.

  2018
   CP: – 200.000;
   CS: – 200.000.

  2019
   CP: – 200.000;
   CS: – 200.000.
*Tab. 8. 6. Mongiello, Fanucci, Di Gioia.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti delle confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
  2017
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2018
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2019
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione: 6 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche:
   a) al programma: 6.1 Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
  2017
   CP: – 50.000;
   CS: – 50.000.

  2018
   CP: – 50.000;
   CS: – 50.000.

  2019
   CP: – 50.000;
   CS: – 50.000.
   b) al programma: 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:
  2017
   CP: – 200.000;
   CS: – 200.000.

  2018
   CP: – 200.000;
   CS: – 200.000.

  2019
   CP: – 200.000;
   CS: – 200.000.
*Tab. 8. 3. Miccoli.

TAB. 10.

  Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 54.000.000;
   CS: + 54.000.000.

  2018:
   CP: + 50.000,000;
   CS: + 50.000.000.

  2019:
   CP: + 50.000,000;
   CS: + 50.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni.

  2017:
   CP: – 54.000.000;
   CS: – 54.000.000.

  2018:
   CP: – 50.000,000;
   CS: – 50.000.000.

  2019:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
Tab. 10. 4. Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso.