ART. 1.

  Sopprimere gli articoli da 1 a 13.
1. 11. Toccafondi, Lorenzin, Soverini.

  Sostituire gli articoli da 1 a 4 con i seguenti:

Art. 1.
(Istituzione del Fondo per la ripartizione delle risorse per il reddito e la pensione di dignità)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «reddito di cittadinanza» sono sostituite ovunque ricorrano dalle seguenti: «reddito di dignità»;
   b) le parole: «pensione di cittadinanza» sono sostituite dalle le seguenti: «pensione di dignità».

  2. Ai fini di cui al presente Capo, le risorse del Fondo per la ripartizione delle risorse per il reddito e la pensione di dignità sono trasferite annualmente al fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 2.
(Disciplina e funzionamento del Reddito e della Pensione di dignità)

  1. A decorrere dal 1o aprile 2019, il Reddito e la Pensione di dignità, quali misure fondamentali di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, sono riconosciuti, a domanda, ai sensi dell'articolo 81, commi 29 e seguenti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, salvo dove diversamente specificato dalla presente legge.
  2. Per il solo Reddito di dignità i requisiti di età anagrafici per il riconoscimento del beneficio si intendono compresi tra i 18 anni compiuti e i 65 anni non compiuti.
  3. Il Reddito di dignità è riconosciuto ai nuclei familiari in presenza di componenti con i requisiti anagrafici di cui al comma 2 e contemporaneamente dei requisiti reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 5 del decreto direttoriale 16 settembre 2008 moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4.
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 3, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,2 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18, di 0,5 per ogni componente affetto da disabilità grave o non autosufficiente, di 0,2 per ogni componente affetto da disabilità media e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,5.
  5. Per i soli nuclei familiari con un numero complessivo maggiore di cinque componenti ovvero con un numero di componenti minorenni uguale o superiore a tre il parametro della scala di equivalenza è incrementato fino a 2,8.
  6. Ai fini del Reddito di dignità, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Reddito di dignità, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
   a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
   b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

  7. Il requisito reddituale di cui al comma 3 è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, con esclusione di qualsiasi trattamento assistenziale. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.

Art. 3.
(Beneficio economico)

  1. L'importo unitario per nucleo familiare del Reddito e della Pensione di dignità, da intendersi ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, su base annua è pari a 4.872 euro.
  2. L'importo annuale di cui al comma 1 è moltiplicato per il parametro di scala di equivalenza di cui all'articolo 2 comma 5.

Art. 4.
(Reddito di dignità da lavoro)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuta, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità da lavoro quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nel limite di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
  2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità da lavoro è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui.
  3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1o dicembre 2019, il Reddito di dignità da lavoro è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui.
  4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
  5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è dovuta nella misura del 65 per cento.
  6.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

  Conseguentemente:
   a) ovunque ricorrano sostituire le parole: Rdc e le parole: reddito di cittadinanza con le seguenti: reddito di dignità e le parole: pensione di cittadinanza con le seguenti: pensione di dignità;
   b) all'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:
    
1) al comma 1, sostituire le parole: 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, con le seguenti: 1, 2 e 3;
    2) al comma 5 sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 5, comma 1;
    3) al comma 8 sopprimere la lettera a);
    4) al comma 9 sopprimere le parole: di cui all'articolo 8;
    5) al comma 10 sopprimere le parole: di cui all'articolo 8;
   c) all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dall'erogazione del Reddito di dignità da lavoro, di cui all'articolo 4, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.040 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
   d) sostituire la rubrica del Capo I con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di Reddito e Pensione di dignità;
   e) sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente: Disposizioni urgenti in materia di reddito di dignità e pensioni;
1. 25. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Mugnai, Novelli, Musella, Rotondi, Scoma.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Estensione e potenziamento del Reddito di inclusione).

  1. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), le parole: «euro 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.000»;
   b) all'articolo 4:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il beneficio economico del ReI è pari su base annua, al valore di euro 6.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il beneficio non può eccedere il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, moltiplicato per tre. Il valore mensile del ReI è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.».
    2) al comma 5, primo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese»;
   c) all'articolo 6, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I beneficiari del ReI per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto n. 150 del 2015. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno individuale di ricollocazione per i beneficiari del ReI è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento;
   d) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 2 è sostituito con il seguente:
  «2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo Povertà non inferiore, a decorrere dal 2020, al 20 per cento è attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonché delle altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente;»;
    2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9»;
    3) il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Nell'ambito della quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altresì le condizioni di povertà estrema, nonché si identificano le priorità di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», oggetto di accordo in sede di Conferenza unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8. Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4.».
   e) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «il valore di euro 6.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a)»;
    2) la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1»;
   f) all'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. La dotazione del Fondo Povertà è determinata in 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 5.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 5.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 5.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 5.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 5.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico a decorrere dall'anno 2020 possono essere incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2».

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:
  «200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

  Conseguentemente:
   a) sopprimere gli articoli da 2 a 11;
   b) sostituire gli articoli 12 e 13 con il seguente:
  Art. 12. – (Disposizioni finanziarie per il potenziamento del sistema di politiche attive per il lavoro. Piano nazionale per lo sviluppo dei servizi per il lavoro) – 1. Ai fini dell'estensione e del potenziamento del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 1, nonché del finanziamento del sistema di politiche attive del lavoro di cui ai commi 2 e seguenti, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il potenziamento delle politiche attive per il lavoro», con la dotazione di 1.902 milioni di euro per il 2019, 2.897 milioni di euro per il 2020 e 3.296 milioni di euro a decorrere dal 2021. Nell'ambito del predetto Fondo, un importo fino a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 al fine del loro potenziamento.
  3. Al fine di individuare le priorità, le azioni e gli interventi da intraprendere su tutto il territorio nazionale per l'efficace attuazione delle politiche attive per il lavoro, da finanziare a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2, è adottato, con cadenza biennale, il «Piano nazionale per lo sviluppo dei servizi per il lavoro». All'adozione del Piano si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 del 1997, sentite le Commissioni parlamentari competenti. In prima applicazione, il Piano è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie al potenziamento e alla riqualificazione del sistema dei centri per l'impiego, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 12.000 unità di personale. Agli oneri derivanti dal reclutamento di personale si provvede quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2019 e per 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.
  5. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato e con contratto di collaborazione, ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, il personale in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso ANPAL Servizi S.p.A. con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione. Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi S.p.A. è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  6. Anche al fine di sostenere le attività affidate ai centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS, sono stanziati 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sul Fondo di cui al comma 2. 
  7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e nei limiti della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.
  8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 255 e 258 sono abrogati.
1. 1. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Del Barba, De Menech, Buratti.

  All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a)al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro e le parole: e nel mondo del lavoro;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Il Rdc spetta ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 60 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero ai nuclei familiari composti da uno o più componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso sono definiti negli articoli seguenti.

  Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2:
    1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: deve essere cumulativamente aggiungere le seguenti: in possesso della cittadinanza italiana e residente in Italia e sopprimere i numeri 1) e 2);
    2) al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: euro 6.000 con le seguenti: euro 7.560 e sopprimere il secondo periodo;

    3) al comma 4, sostituire le parole da: di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne con le seguenti: minorenne ovvero con disabilità e le parole: di 2,1 con le seguenti: di 2,5.
   b) all'articolo 3:
    1) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 6.000 con le seguenti: euro 7.560, alla lettera b), sostituire le parole: euro 3.360 con le seguenti: euro 1.800;
    2) sopprimere il comma 2;
    3) al comma 5, sostituire le parole: della richiesta con le seguenti: del compimento del sessantesimo anno di età;
    4) sopprimere i commi da 6 a 10 e da 12 a 15;

   c) sopprimere gli articoli 4 e 6;
   d) all'articolo 5, sopprimere il comma 4;
   e) all'articolo 7:
    1) sopprimere i commi da 5 a 13;
    2) al comma 14, sopprimere le parole: i centri per l'impiego e: Ispettorato nazionale del lavoro (INL);
   f) dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.

  1. Al fine di introdurre nell'ordinamento il «Reddito di infanzia», quale misura per il sostegno economico alla natalità e alla famiglia, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per il reddito di infanzia»; con una dotazione iniziale pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  2. Beneficiari delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono i nuclei familiari composti almeno da uno o più componenti di età inferiore ai 6 anni, in possesso cumulativamente dei requisiti di cui all'articolo 2. Il beneficio economico consiste in una componente, pari a 300 euro per ogni figlio a carico di età inferiore ai 6 anni, ad integrazione del reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4).
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e ripartizione del fondo di cui al comma 1.;
   g) sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:

Art. 8.
(Lavoro di cittadinanza)

  1. Al datore di lavoro che proceda a nuove assunzioni a decorrere dall'anno 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fino ad un importo massimo di ventimila euro per ciascun nuovo assunto.
  2. Nel caso di licenziamento del lavoratore per cui gode dei benefici di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni è subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
  4. A coloro che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa è riconosciuto, per il triennio 2019-2021, un credito di imposta nella misura del 30 per cento della spesa per investimenti in beni strumentali e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico fino ad un importo massimo complessivo di ventimila euro.
  5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nel limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al predetto credito di imposta.»;

   h) all'articolo 10 comma 1, sostituire le parole da: sulla base delle fino a: ANPAL con le seguenti: anche sulla base delle informazioni fornite dall'INPS;
   i) all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, sopprimere le parole: del Rdc e della Pensione di cittadinanza;
    2) sostituire i commi da 3 a 7 con il seguente:

  3. A decorrere dall'anno 2019, l'INPS e le regioni sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, rispettivamente fino a complessive 1.000 e 2.000 unità di personale al fine di consentire l'organizzazione dell'avvio del Rdc e l'espletamento di tutte le attività connesse alla sua realizzazione. A tal fine è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui. Gli avvisi per la selezione dovranno recare specifiche disposizioni volte a disciplinare modalità e criteri per l'utilizzo, in via esclusiva, delle graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi comprese le graduatorie degli idonei alle prove scritte ancora attive, secondo l'ordine decrescente dei voti in esse conseguiti dai singoli candidati.;

    3) al comma 9, sopprimere il secondo periodo;
    4) al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: del Rdc, della Pensione di cittadinanza con le seguenti: di cui agli articoli 1, 2 e 3;

   l) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Ulteriori misure urgenti a sostegno della famiglia)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'introduzione del quoziente familiare», con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi per l'introduzione del meccanismo di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attraverso il sistema del quoziente familiare.
  2. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie dal pagamento dell'asilo nido e l'estensione dell'orario di chiusura degli stessi.
  3. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie attraverso l'erogazione di mutui, lo Stato, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti d'importanza minore (de minimis), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, garantisce l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal terzo periodo. Gli aiuti di cui al primo periodo sono concessi per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato. Alla lettera a) del comma 100, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché a favore delle giovani coppie di età compresa tra i trenta e i quaranta anni, e dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato». Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal terzo periodo. Per le finalità previste dal presente comma, è previsto l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
  4. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro annui per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. All'onere di cui al primo periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 27, comma 1, del presente decreto».

   m) all'articolo 13, sopprimere il comma 1 e sostituire la rubrica con la seguente: (Clausola di salvaguardia).
   n) sostituire la rubrica del Capo 1, con la seguente: (Disposizioni urgenti in materia di reddito e lavoro di cittadinanza e misure e sostegno della famiglia).
1. 24. Lollobrigida, Meloni, Rizzetto, Bucalo, Butti, Gemmato, Silvestroni.
(inammissibile limitatamente ai capoversi: articolo 7-ter, articolo 8 e articolo 12-bis)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. Tale misura è concessa anche nelle fattispecie in cui il componente o i componenti di età pari o superiore ai 67 anni convivano con una persona con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
1. 5. Noja, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Del Barba, De Menech, Buratti, De Luca, Serracchiani.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 con le seguenti: superiore a 65 anni.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1. 4. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, di età inferiore a 67 anni;

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità aggiungere le seguenti: e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente;
   b) all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino un massimo di 2,1. A decorrere dall'anno 2020, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita a fini ISEE ovvero qualora il nucleo familiare sia composto da cinque o più componenti, il predetto limite massimo del parametro della scala di equivalenza è determinato in un valore pari a 2,2.
  all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 8,2 milioni per l'anno 2020, di 126 milioni per l'anno 2021 ed è incrementato di 238 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
*1. 12. Sapia, Sportiello, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sarli, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Tripiedi, Invidia, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo,   Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Pallini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, di età inferiore a 67 anni;

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità aggiungere le seguenti: e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente;
   b) all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino un massimo di 2,1. A decorrere dall'anno 2020, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita a fini ISEE ovvero qualora il nucleo familiare sia composto da cinque o più componenti, il predetto limite massimo del parametro della scala di equivalenza è determinato in un valore pari a 2,2.
  all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 8,2 milioni per l'anno 2020, di 126 milioni per l'anno 2021 ed è incrementato di 238 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
*1. 16. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, di età inferiore a 67 anni.;

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità aggiungere le seguenti: e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente;
  all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita a fini ISEE. A decorrere dall'anno 2020, il limite massimo del parametro della scala di equivalenza è determinato in un valore pari a 2,2 anche nel caso di nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal medesimo anno, qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE, il parametro della scala di equivalenza è in ogni caso ulteriormente incrementato per ciascuno di tali componenti di un valore pari a 0,1.
1. 17. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, di età inferiore a 67 anni.;

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità aggiungere le seguenti: e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente.
1. 18. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, di età inferiore a 67 anni.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 23. Pallini, D'Arrando, Tripiedi, Invidia, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai soggetti di età pari o superiore a 70 anni ai fini del riconoscimento della Pensione di cittadinanza non si applicano i requisiti patrimoniali per l'accesso al beneficio di cui alla presente legge.
1. 22. Fatuzzo, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Obiettivi e azioni)

  1. In coerenza con i princìpi di cui all'articolo 1, il Reddito di Cittadinanza promuove i seguenti obiettivi:
   a) favorire la costruzione e il potenziamento di una rete territoriale di intervento e servizi per la protezione, l'inclusione e l'attivazione delle persone e dei rispettivi contesti familiari, promuovendo, in un quadro di politiche integrate, l'inserimento al lavoro nonché sostenendo l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizioni di fragilità economica e vulnerabilità sociale;
   b) promuovere l'attivazione di misure di sostegno economico, quale strumento privilegiato per una presa in carico complessiva dei singoli e delle famiglie fragili, all'interno della rete integrata di politiche per la protezione, l'inclusione e l'attivazione di cui alla lettera a);
   c) sostenere la sperimentazione di percorsi di innovazione sociale, di rigenerazione urbana e di cittadinanza attiva, a supporto di comunità accogliente e capaci di interagire con l'economia sociale per promuovere opportunità di inclusione.

  2. Per concorrere al perseguimento degli obiettivi di cui comma 1 del presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove un sistema integrato di interventi quali:
   a) istituzione del Reddito di Cittadinanza per il sostegno economico e l'inclusione sociale attiva delle persone e dei rispettivi nuclei familiari, la cui situazione economica non consenta di disporre dei mezzi sufficienti a una vita dignitosa;
   b) erogazione tramite gli ambiti sociali di zona di servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari e attivazione di interventi volti a favorirne l'accessibilità, al fine di contrastare la marginalità sociale, rispondere ai fabbisogni, anche di cura, della popolazione più fragile e promuovere la qualità della vita del nucleo familiare;
   c) attivazione di politiche attive per il lavoro e politiche formative rivolte a favorire l'inserimento socio-lavorativo e la crescita personale e professionale, nonché ad accrescere l'occupabilità e le opportunità di accesso al mondo del lavoro e di accompagnamento all'auto-impresa, in favore di soggetti svantaggiati in condizioni di rischio di disagio sociale ed economico;
   d) attivazione di percorsi di tirocinio di orientamento, formazione, inserimento e/o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali;
   e) attivazione di misure di micro-credito sociale e altri strumenti di micro-finanza connessi, a titolo esemplificativo, all'autocostruzione o edilizia sociale, all'auto-impresa, al superamento di condizioni di particolare e transitoria difficoltà;
   f) attivazione di misure di sostegno per l'accesso alla casa e per la riqualificazione dei contesti abitativi;
   g) promozione di percorsi sperimentali per la attivazione di una piattaforma nazionale per la condivisione e la valorizzazione delle risorse individuali al servizio delle comunità locali, in ottica di mutuo-aiuto per favorire comunità accoglienti, strumenti di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, condivisione di risorse individuali per interessi collettivi, percorsi di cittadinanza attiva.

  2. I comuni associati e i servizi regionali e territoriali competenti in materia di politiche attive del lavoro operano attivando tutti gli strumenti di inclusione sociale e di inserimento socio-lavorativo e di politica attiva del lavoro previste dalle normative statali e regionali e sostenute dalla programmazione UE del Fondo sociale europeo e dalla programmazione sociale delle regioni.
1. 01. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

ART. 2.

  Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: cumulativamente e alla lettera a), sostituire il numero 2) con i seguenti:
  2) residente in Italia, in via continuativa da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio;
  2-bis) persone senza fissa dimora.

  Conseguentemente all'articolo 28, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numeri 2) e 2-bis), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 29. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: cumulativamente e alla lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) iscritto in anagrafe presso una via fittizia territorialmente non esistente, ma equivalente in valore giuridico generalmente riservata alle persone senza dimora che pur in assenza di un'abitazione mantengono il diritto oggettivo ad una iscrizione anagrafica ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e si considerano residenti nel comune ove eleggono il proprio domicilio.
2. 32. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Del Barba, De Menech, Buratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: soggiornanti di lungo periodo aggiungere le seguenti: ovvero cittadino di paese terzo in possesso di permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria.
2. 6. Magi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo con le seguenti: da almeno due anni in modo continuativo, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
2. 7. Magi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 10 anni, di cui gli ultimi due con le seguenti: cinque anni.

  Conseguentemente,
   a) all'articolo 12, comma 1, le parole:
sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b).»;
   all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 65. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: di cui gli ultimi due fino alla fine del numero.
2. 129. Bellucci.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:; per i cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) è – richiesta la residenza in Italia, in modo continuativo, per soli due anni considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 2), pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 3. Cecconi, Borghese.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:; il requisito dei due anni continuativi di residenza non si applica ai cittadini italiani iscritti all'AIRE i quali riacquisiscono la residenza in Italia;.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 30. Schirò, Ungaro, Del Barba, De Menech, Buratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di garantire ai soggetti senza fissa dimora il beneficio di cui all'articolo 1, nei comuni in cui non è stato attivato un registro di residenza fittizia ovvero nei casi in cui i soggetti interessati, certificati dalle strutture socio sanitarie pubbliche o dagli enti assistenziali convenzionati con gli enti locali, non siano stati in grado di iscriversi per cause non dipendenti dalla loro volontà, il requisito di cui alla presente lettera non si applica.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.194 milioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.;
   all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
2. 67. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) i cittadini italiani iscritti nel registro AIRE, se ristabiliscono la residenza anagrafica sul territorio nazionale, possono accedere, dopo sei mesi di residenza continuativa, al reddito di cittadinanza e alla pensione di cittadinanza, se in possesso dei requisiti richiesti.

  Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 6.144 milioni di euro nel 2019, di 7.531 milioni di euro nel 2020, di 7.755 milioni di euro nel 2021 e di 7.610 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 28:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.547 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.110,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.908 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.069 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) al comma dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) nei limiti di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 124. Fitzgerald Nissoli, Fatuzzo.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:
   2-bis) Non avere riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi.
2. 74. Rizzetto, Prisco, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero inferiore a 15.000 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;.
2. 73. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:; nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, il predetto limite dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è incrementato a 15.000 euro;.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 28:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
    c-bis
. Quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. 
2. 154. Polverini, Gelmini, Fatuzzo, Zangrillo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un disabile a carico il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 non deve essere superiore a 12.000 euro.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione per l'anno 2019 di 25 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
   all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 116,8 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: è incrementato di 91,8 milioni per l'anno 2020 e di 331 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
2. 28. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000, incrementato di euro 5.000 per ogni figlio a partire dal terzo;.
*2. 77. Palmieri, Gelmini, Occhiuto, Anna Lisa Baroni, Calabria, Casciello, Cattaneo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pedrazzini, Squeri, Elisa Tripodi, Versace, Zanella, Zangrillo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000, incrementato di euro 5.000 per ogni figlio a partire dal terzo;.
*2. 131. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: un valore del patrimonio immobiliare, aggiungere le seguenti: in Italia e all'estero;
2. 99. Bignami, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 28:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
    c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 76. Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: mobiliare, aggiungere le seguenti: risultante dalla giacenza media annua certificata.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: fino ad un massimo di euro 10.000.
* 2. 78. Palmieri, Gelmini, Occhiuto, Anna Lisa Baroni, Calabria, Casciello, Cattaneo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pedrazzini, Squeri, Maria Tripodi, Versace, Zanella, Zangrillo.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: mobiliare, aggiungere le seguenti: risultante dalla giacenza media annua certificata.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: fino ad un massimo di euro 10.000.
* 2. 133. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 1, lettera b), al numero 3) sostituire le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità con le seguenti: euro 10.000 per ogni componente con disabilità media e euro 30.000 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 28:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 155. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Fatuzzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità con le seguenti: euro 10.000 per ogni componente con disabilità media e euro 8.000 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente.
2. 152. Fatuzzo, Gelmini, Zangrillo, Cortelazzo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, con le seguenti: euro 5.000 per ogni componente con disabilità media ed euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguiti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), nei limiti di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della natura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 83. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Pentangelo.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole:
  euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, con le seguenti: euro 5.000 per ogni componente con disabilità media ed euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 33. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità aggiungere le seguenti: e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente;.

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 4 con il seguente.

  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficiente come definita ai fini ISEE;
   b) all'articolo 28 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), e comma 4, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2019 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 159. Pallini, D'Arrando, Tripiedi, Invidia, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità aggiungere le seguenti: e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 160. Troiano, D'Arrando, Pallini, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Leda Volpi, Tripiedi, Invidia, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: disabilità, come definita ai fini ISEE, presente nel nucleo con le seguenti: disabilità media e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
2. 134. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), secondo periodo, dopo le parole: euro 7.560 aggiungere le seguenti: nel caso faccia parte del nucleo familiare una persona con disabilità grave o non autosufficiente, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, a prescindere dall'età. Il medesimo incremento della soglia si applica.
2. 35. Noja, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, De Luca, Serracchiani.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, la soglia di cui al primo periodo è incrementata a euro 12.000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4, ed ulteriormente incrementata ad euro 16.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza e con riferimento al solo reddito personale dell'interessato;.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 28:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 156. Musella, Gelmini, Rotondi, Cannatelli, Fatuzzo, Polverini, Zangrillo, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: 1.600 cc, aggiungere le seguenti: elevato a 2.000 cc per le famiglie in cui sono presenti almeno 4 figli.
2. 79. Palmieri, Gelmini, Occhiuto, Anna Lisa Baroni, Calabria, Casciello, Cattaneo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pedrazzini, Squeri, Maria Tripodi, Versace, Zanella, Zangrillo.

  Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
*2. 8. Magi.

  Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
*2. 165. Gribaudo.

  Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
*2. 164. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1-bis, premettere i seguenti periodi: Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, la residenza delle persone senza dimora può essere individuata anche presso le relative strutture, pubbliche o private, che erogano servizi di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e al decreto ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018. Nelle condizioni di cui al periodo precedente, la componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è corrisposta in favore della struttura presso cui è individuata la residenza del richiedente.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, l'ente gestore delle strutture per persone senza dimora certifica il requisito di residenza trasmettendolo ai comuni di interesse ai fini della verifica di cui al presente comma.
2. 51. Bond, Gelmini, Polverini, Zangrillo, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1-bis, premettere il seguente periodo: Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, la residenza delle persone senza dimora può essere individuata anche presso le relative strutture, pubbliche o private, che erogano servizi di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e al decreto ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 18 maggio 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 5, al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, l'ente gestore delle strutture per persone senza dimora certifica il requisito di residenza trasmettendolo ai comuni di interesse ai fini della verifica di cui al presente comma.
2. 122. Polverini, Gelmini, Zangrillo, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: rifugiato politico, aggiungere le seguenti:, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
2. 123. Musella, Polverini, Zangrillo, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria con le seguenti: è definito l'elenco dei Paesi nei quali è possibile acquisire la documentazione necessaria.
2. 63. Rostan, Fornaro, Epifani, Fassina.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1-ter, le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter non si applicano.
2. 167. Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 sono integrati, utilizzando risorse fino al limite di 700 milioni di euro all'anno, sulla base di indicatori di disagio socio-economico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà, in particolare per la presenza di minori in condizione di povertà assoluta, e che tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa prioritariamente a favore dei minori, dei soggetti senza fissa dimora, dei soggetti espulsi dal mondo del lavoro impossibilitati a rientrarvi, dei soggetti che non sono in grado di lavorare e necessitano di percorsi di inclusione attiva. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute, prioritariamente a favore dei minori.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   2) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: «di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   3) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 52. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di disabilità, aggiungere le seguenti: , di assistenza da parte del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,.
2. 84. Versace, Gelmini, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Dall'Osso, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Se il richiedente del beneficio è un soggetto che ha denunciato violenze da parte di un familiare convivente ovvero appartiene a un nucleo familiare in cui è presente almeno un soggetto nei confronti del quale è stato adottato un ordine di protezione contro gli abusi familiari ai sensi della legislazione vigente, il componente del nucleo familiare oggetto della denuncia ovvero autore degli abusi è comunque escluso dall'erogazione del Reddito di cittadinanza in sede di suddivisione del beneficio tra i singoli componenti maggiorenni, ai sensi dell'articolo 3, comma 7.
2. 36. Pini, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3, dopo la parola: disoccupati aggiungere le seguenti: per la quota parte attribuibile a tale componente, determinata ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 7,.
2. 54. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Al comma 3, dopo le parole: giusta causa aggiungere le seguenti: ovvero le dimissioni volontarie della lavoratrice dal momento dell'accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del figlio.
2. 75. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità di cui all'articolo 55 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e la risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso le direzioni del lavoro previste dalla legge 15 luglio 1966, n. 604,.
*2. 72. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità di cui all'articolo 55 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e la risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso le direzioni del lavoro previste dalla legge 15 luglio 1966, n. 604,.
*2. 37. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o per impellenti necessità assistenziali dovute alle condizioni di non autosufficienza personali o di un familiare convivente.
2. 85. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Qualora ritengano che le dimissioni siano state richieste per ragioni meritevoli di tutela, il nucleo o il soggetto esclusi possono accedere alla procedura di ricorso di cui all'articolo 7, comma 15.1. Il Comitato adito valuta la condizione lavorativa che ha condotto alla richiesta di dimissioni volontarie da parte del soggetto richiedente sulla base di criteri riferibili all'adeguatezza retributiva e alla distanza dal luogo di abitazione, alla tipologia contrattuale, verificando altresì la successiva frequenza a corsi di formazione o una attiva ricerca di opportunità lavorative in seguito alla richiesta di dimissioni.

  Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15.1. Qualora siano respinte le richieste di Reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza, o si ritenga non adeguato, ai sensi della presente legge, l'ammontare del reddito di cittadinanza erogato, ovvero si ritengano non congrue le offerte di lavoro di cui ai commi 8, lettera b), numero 5), e comma 9, dell'articolo 4 oppure non si ritenga giustificata una sanzione di cui all'articolo 7, diversa da quelle penali, i soggetti interessati possono ricorrere presso l'ANPAL che provvede ad istituire appositi comitati per ogni regione con la partecipazione delle parti sociali. I componenti dei comitati svolgono la propria attività a titolo gratuito.
2. 55. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto all'Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una o più condanne, anche cumulate, ad una pena complessivamente non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.
2. 137. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Prisco, Zucconi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto all'RdC i cittadini stranieri che abbiano riportato, nel Paese di provenienza, una condanna definitiva per un reato previsto come tale dal nostro ordinamento e che sia edittalmente punito con pena massima pari o superiore a un anno di reclusione.
2. 103. Bignami, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino a un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita a fini ISEE. A decorrere dall'anno 2020, il limite massimo del parametro della scala di equivalenza è determinato in un valore pari a 2,2 anche nel caso di nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal medesimo anno, qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita ai fini ISEE, il parametro della scala di equivalenza è in ogni caso ulteriormente incrementato per ciascuno di tali componenti di un valore pari a 0,1.

  Conseguentemente, all'articolo 28 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 4, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, 110 milioni di euro per l'anno 2020, 113 milioni di euro per l'anno 2021 e 111 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 162. Sportiello, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Tripiedi, Invidia, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Piera Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Pallini.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino a un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita a fini ISEE.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 161. Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Pallini, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Tripiedi, Invidia, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Piera Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro di scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino a un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,5 nel caso di nuclei familiari con cinque o più componenti. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE, il parametro della scala di equivalenza è in ogni caso ulteriormente incrementato per ciascuno di tali componenti di un valore pari a 0,1 e, a decorrere dall'anno 2021, di un valore pari a 0,2, anche in deroga ai predetti limiti massimi.
2. 126. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino a un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita a fini ISEE. A decorrere dall'anno 2020, il limite massimo del parametro della scala di equivalenza è determinato in un valore pari a 2,2 anche nel caso di nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal medesimo anno, qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE, il parametro della scala di equivalenza è in ogni caso ulteriormente incrementato per ciascuno di tali componenti di un valore pari a 0,1.
2. 125. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino a un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita a fini ISEE. A decorrere dall'anno 2021, il limite massimo del parametro della scala di equivalenza è determinato in un valore pari a 2,2 anche nel caso di nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal medesimo anno, qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE, il parametro della scala di equivalenza è in ogni caso ulteriormente incrementato per ciascuno di tali componenti di un valore pari a 0,1.
2. 127. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,6 per il primo componente a carico e di 0,4 per ogni ulteriore componente.
2. 80. Palmieri, Gelmini, Occhiuto, Anna Lisa Baroni, Calabria, Casciello, Cattaneo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pedrazzini, Squeri, Maria Tripodi, Versace, Zanella, Zangrillo.

  Al comma 4, sostituire le parole da: ed è incrementato di 0,4 fino a: un massimo di 2,1 con le seguenti: ed è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di 2,4.
2. 140. Gemmato, Rizzetto, Bucalo, Bellucci.

  Al comma 4 sopprimere le parole da: di età maggiore fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 4, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. 4. Cecconi.

  Al comma 4, dopo le parole: componente minorenne aggiungere le seguenti: e per ogni componente affetto da disabilità, e di 0,15 per ogni componente ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali, anche se a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 3, comma 13, sopprimere le parole da: , ovvero sono ricoverati fino a: di altra amministrazione pubblica,.
   b) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 5.932 milioni di euro nel 2019, di 7.181 milioni di euro nel 2020, di 7.405 milioni di euro nel 2021 e di 7.260 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   c) all'articolo 28:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.965 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.760,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.508 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.669 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   c-bis)
quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c-ter) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 157. Fatuzzo, Gelmini, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, dopo le parole: componente minorenne aggiungere le seguenti: e 0,5 per ogni componente non autosufficiente.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, nei limiti di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 150 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 90. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, dopo le parole: componente minorenne aggiungere le seguenti: e 0,5 per ogni componente non autosufficiente.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal precedente periodo, nei limiti di 45 milioni di euro per il 2019 e 65 milioni di euro dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 89. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, dopo le parole: componente minorenne aggiungere le seguenti: e 0,5 per ogni componente non autosufficiente.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri derivanti dal precedente periodo, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. 88. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, sostituire la cifra: 2,1 con la seguente: 2,6.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 4, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. 5. Cecconi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e fino ad un massimo di 2,5. Gli oneri derivanti dal precedente periodo, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. 86. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 , con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   c) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 56. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soli nuclei familiari con un numero complessivo maggiore di cinque componenti ovvero con un numero di componenti minorenni uguale o superiore a tre il parametro della scala di equivalenza è incrementato fino a 2,8.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 28:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 158. Cannatelli, Gelmini, Fatuzzo, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e fino ad un massimo di 2,5.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, nei limiti di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedute periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 87. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 39. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il parametro di cui al periodo precedente è ulteriormente incrementato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ed innalzando il parametro massimo fino a 2,5.
2. 141. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 5, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: la certificazione relativa al cambio di residenza deve essere effettuata dalla pubblica amministrazione entro sessanta giorni dalla richiesta; trascorso inutilmente tale termine, il cambio di residenza si intende attestato per le finalità della presente legge;.
2. 40. Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) il figlio maggiorenne di cui alla lettera b) del presente comma ha diritto, a titolo di sostegno all'istruzione e alla formazione, ad una maggiorazione del 15 per cento dell'importo del RdC nel caso in cui risulti iscritto ad un corso di laurea o post laurea presso una Università, ovvero presso un'istituzione AFAM, ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, sia in regola con il percorso di studi e non sia già beneficiario di borsa di studio. Il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b-bis), nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 163. Tuzi, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Tripiedi, Invidia, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Piera Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Pallini.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE, del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare e delle prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Tra i trattamenti assistenziali sono altresì esclusi ai fini della determinazione del predetto reddito familiare le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi, nonché l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il premio alla nascita o di adozione e il buono nido di cui, rispettivamente, ai commi 353 e 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.
2. 128. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire dalle parole: al netto dei trattamenti fino alla fine del periodo, con le seguenti: . I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, qualora attinenti a condizione di disabilità, sono esclusi tassativamente dal calcolo dell'ISEE o di altri indicatori reddituali necessari per accedere ad agevolazioni e benefici.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione, e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 91. Dall'Osso, Gelmini, Versace, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 6, sopprimere dalle parole: ed inclusivo del valore annuo, fino a: di sostituzione di servizi.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   2) all'articolo 27, comma 2, le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) sono sostituite dalle seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b);
   3) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 62. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 6, sopprimere dalle parole: ed inclusivo del valore annuo, fino a: di sostituzione di servizi.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 119. Dall'Osso, Gelmini, Versace, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Pentangelo.

  Al comma 6, sopprimere dalle parole: ed inclusivo del valore annuo, fino a: di sostituzione di servizi.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 6, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 41. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da ed inclusivo del valore fino a: fatta eccezione per le con le seguenti: e del valore dei trattamenti assistenziali percepiti da parte dei componenti il nucleo familiare in ragione della condizione di disabilità, nonché delle.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 92. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in godimento da parte dei componenti il nucleo familiare con le seguenti: e del valore annuo dei trattamenti assistenziali percepiti da parte dei componenti il nucleo familiare in ragione della condizione di disabilità.
2. 146. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 1 con le seguenti: e della Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15.
2. 81. Polverini, Zangrillo, Fatuzzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Il Rdc è compatibile con il godimento dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, comunque, non inferiore a 780 euro mensili.
  8-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 43. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, il quale non può comunque essere inferiore a 780 euro mensili.
  8-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 150. Ciaburro, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. I lasciti ereditari che comportano una variazione della situazione patrimoniale tale da far perdere i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), non vengono computati ai fini del mantenimento del beneficio già in corso di erogazione, ma saranno computati esclusivamente ai fini del suo rinnovo.
2. 82. Palmieri, Gelmini, Occhiuto, Anna Lisa Baroni, Calabria, Casciello, Cattaneo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pedrazzini, Squeri, Maria Tripodi, Versace, Zanella, Zangrillo.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.360 annui con le seguenti: 1.800 annui moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. 18. Siani, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: incrementata, in ogni caso, di ulteriori 100 euro mensili per ogni figlio convivente.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, sopprimere il comma 3;
   b) all'articolo 28, sopprimere il comma 1.
3. 30. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 6, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
3. 37. Bellucci.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il reddito di cittadinanza deve essere prioritariamente rinnovato ai nuclei familiari con uno o più disabili a carico.
3. 15. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 9, sostituire il terzo periodo con i seguenti: A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per una mensilità successiva a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. L'importo del Rdc è riconosciuto per un ulteriore mese nel caso in cui l'attività d'impresa o di lavoro autonomo produca un ricavo.
*3. 17. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo, Magi.

  Al comma 9, sostituire il terzo periodo con i seguenti: A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per una mensilità successiva a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. L'importo del Rdc è riconosciuto per un ulteriore mese nel caso in cui l'attività d'impresa o di lavoro autonomo produca un ricavo.
*3. 42. Cannatelli, Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il beneficiario del reddito di cittadinanza voglia avviare un'attività di impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, il medesimo reddito di cittadinanza è erogato per 36 mesi.

  Conseguentemente, all'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 116, 8 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: è incrementato di 66,8 milioni per l'anno 2020 e di 306 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
   b) al comma 2, dopo le parole: Agli oneri derivanti aggiungere le seguenti: dall'articolo 8 si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione per l'anno 2019 di 50 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e.
3. 14. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 13, sopprimere le parole da: , ovvero sono ricoverati fino a: amministrazione pubblica.
*3. 45. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 13, sopprimere le parole da: , ovvero sono ricoverati fino a: amministrazione pubblica.
*3. 47. Fatuzzo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Sopprimere il comma 15.
**3. 16. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Sopprimere il comma 15.
**3. 22. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 15, secondo periodo, dopo le parole: ad eccezione di arretrati aggiungere le seguenti: e di documentate condizioni sanitarie.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma, pari a 45 milioni di euro per il 2019 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 50. Versace, Dall'Osso, Gelmini, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: nella mensilità successiva con le seguenti: all'atto dell'erogazione della terza mensilità successiva.
3. 25. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 15, quarto periodo, dopo le parole: sentito il Garante per la protezione dei dati personali aggiungere le seguenti: previa idonea valutazione di impatto ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. 52. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 4.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le condizioni di cui al presente comma sono verificate mensilmente dai servizi competenti che ne comunicano il rispetto all'INPS ai fini dell'erogazione del beneficio. In assenza, il beneficio del Rdc non è erogato e l'accredito sulla Carta Rdc è sospeso.
4. 54. Fatuzzo, Gelmini, Rotondi, Scoma, Cannatelli, Musella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. L'erogazione del beneficio non è condizionata alla dichiarazione di cui al comma 1 per le persone in grave emarginazione, certificata da un servizio sociale pubblico, che sono o verranno inserite in percorsi personalizzati previsti da progetti di sostegno sociale da parte dei comuni. A tal fine i comuni potranno potenziare l'infrastrutturazione multidisciplinare di servizi specialistici per la presa in carico delle persone in grave emarginazione per un onere aggiuntivo non superiore a 100 milioni di euro».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.194 milioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.;
   b) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
4. 40. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ferma restando la possibilità per il componente con disabilità interessato di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato.
4. 14. Noja, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dall'obbligo di sottoscrizione del Patto per il lavoro coloro che abbiano una condizione di disabilità, media, grave o di non autosufficienza, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche se non iscritti al collocamento mirato ex legge n. 68 del 1999.
4. 15. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Possono altresì essere con la seguenti: sono.
4. 5. Cecconi.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: età aggiungere le seguenti:, di tre o più soggetti minori.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 6. Cecconi.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE ed aggiungere il seguente periodo: Sono sempre esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC i componenti del nucleo familiare che svolgano attività di cura e assistenza in qualità di caregiver familiari, così come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, restando salva la possibilità per i caregiver interessati di richiedere in ogni momento la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al primo comma, essendo inteso che tale percorso dovrà tenere conto delle necessità specifiche legate ai carichi di assistenza e di cura gravanti sugli interessati.
4. 16. Noja, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Al comma 3, dopo le parole: soggetti minori di tre anni di età ovvero aggiungere le seguenti: per i caregiver, di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. 50. Dall'Osso, Versace, Gelmini, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Conferenza Unificata, aggiungere la seguente: ulteriori.
4. 55. Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 4, dopo le parole: apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, aggiungere le seguenti: anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati.
*4. 24. Gribaudo.

  Al comma 4, dopo le parole: apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, aggiungere le seguenti: anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati.
*4. 57. Siracusano, Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 4, dopo le parole: apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, aggiungere le seguenti: anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati.
*4. 46. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Sono segnalati ai Centri per l'impiego per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6 affinché, entro 30 giorni dal rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità si presentino presso i Centri per l'impiego. I componenti dei nuclei familiari, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2 e che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
   a) assenza di occupazione da non più di due anni;
   b) di età compresa tra i 18 e 26 anni;
   c) essere beneficiario della NASPI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
   d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   e) non aver sottoscritto un progetto di inclusione sociale presso un servizio per il contrasto alla povertà.
4. 59. Cannatelli, Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 5, alinea, dopo le parole: nucleo familiare aggiungere le seguenti: che non abbia già sottoscritto un progetto personalizzato nelle forme previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e.
4. 18. Carnevali, Serracchiani.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare con le caratteristiche di cui al precedente comma siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite il sistema informativo di cui all'articolo 6, invia il richiedente ai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11.
  5-ter. Le Regioni che sono dotate di un proprio sistema informativo accessibile in forma integrata dai servizi Lavoro, Sociale e Sanitario, concordano con le piattaforme, di cui all'articolo 6 del presente decreto legge, la tipologia di informazioni che devono essere inviate in cooperazione applicativa.
4. 61. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio sanitari connessi ai compiti di cura, con le seguenti: fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio sanitari o socio educativi connessi ai compiti di cura che richiedano l'attivazione di un Patto per l'inclusione sociale di cui ai commi 11, 12 e 13 del presente articolo, secondo le modalità previste dal comma 13-bis del presente articolo.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo, comma 13, sopprimere le parole: Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro;
   b) dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Il Patto per l'inclusione sociale può essere attivato anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro, qualora emergano bisogni del nucleo familiare non connessi soltanto alla situazione lavorativa. Le Regioni individuano, con proprio atto di programmazione, le modalità organizzative per la collaborazione tra Centri per l'impiego e Comuni ai fini di garantire le valutazioni integrate di carattere lavorativo e sociale anche mediante protocolli o unità valutative specificamente dedicate, sulla base di linee guida approvate in sede di Conferenza Unificata.
  13-ter. In sede di Conferenza Unificata sono individuati criteri che stabiliscano delle priorità di accesso dei beneficiari ai percorsi previsti dal Patto per l'inclusione sociale.
4. 31. Carnevali, Serracchiani.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: compiti con la seguente: carichi.
4. 91. Bologna, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Tripiedi, Invidia, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Pallini.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: che assume fino alla fine del periodo con le seguenti: che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti al comma 8, lettera b).

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
4. 13. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo, Magi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il soggetto autorizzato o accreditato che effettua la presa in carico del richiedente successivamente alla stipula del Patto di lavoro, fermo restante quanto all'articolo 9 della presente legge, può: intervenire sul Patto per il lavoro rivedendolo e integrandolo in virtù della rilevazione dell'effettivo grado di occupabilità del richiedente; reinviare il richiedente al Centro per l'impiego competente per indirizzarlo verso il Patto di inclusione in caso di rilevazione di evidenti difformità di valutazione tali da compromettere l'attuazione delle attività previste nel Patto per il lavoro.
4. 84. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, premettere le seguenti parole: ai fini dell'erogazioni del Rdc;
   b) alla lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2015;
   c) alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:
    5-bis)
partecipare attivamente alle iniziative e laboratori ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015;
   d) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il mancato rispetto di una delle condizioni previste all'articolo 8 comporta il mancato riconoscimento dell'accredito del beneficio sulla carta Rdc. I centri per l'impiego comunicano all'INPS il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma. In assenza, il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto-legge sospende l'erogazione del beneficio sulla Carta Rdc.

  Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 5, lettera c), e il comma 8.
4. 69. Gelmini, Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 8, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  3-bis) accettare di svolgere uno stage formativo presso le aziende che dichiarano la propria disponibilità al Centro per l'impiego, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro.
4. 68. Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 8, lettera b), numero 4) dopo le parole: sostenere i colloqui psicoattitudinali aggiungere le seguenti: compilare eventuali test per la valutazione delle soft skill.
4. 79. Eva Lorenzoni, Caffaratto.

  Al comma 8, alla lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:
   5) accettare, pena di decadenza del reddito di cittadinanza, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9.
4. 11. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 8, lettera b), numero 5), sostituire le parole: una di tre con le seguenti: una delle due.

  Conseguentemente, al comma 9 del medesimo articolo:
   
a) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi;
   b) sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) decorsi sei mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta ovunque collocata nel territorio italiano, fermo quanto previsto alla lettera c);
   c) sostituire le lettere c) e d) con la seguente:
    c) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, ovvero componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 14 anni, non operano le previsioni di cui alla lettera b). In deroga alle disposizioni di cui al comma 8, lettera b) numero 5), il numero di offerte di lavoro è incrementato a quattro.
4. 70. Zangrillo, Polverini, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 8, lettera b), numero 5), dopo le parole: integrato al comma 9, aggiungere le seguenti: esclusivamente in presenza di nuclei familiari con componenti totalmente non autosufficienti l'offerta retributiva «congrua» non potrà essere inferiore di quella individuata al minimo dalle prestazioni di cura effettuate per la persona con disabilità dal familiare lavoratore.
4. 51. Versace, Gelmini, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Dall'Osso, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Per la definizione dei criteri di congruità dell'offerta di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2018.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 10.
4. 41. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti princìpi:
   a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
   b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
   c) durata della disoccupazione;
   d) retribuzione superiore di almeno il 30 per cento rispetto al beneficio percepito nell'ultimo mese precedente.

  9.1. Nella definizione di offerta di lavoro congrua di cui al comma 9, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stabilisce la correlazione tra i princìpi di cui alle lettere b) e c) e tra i princìpi di cui alle lettere b) e d).
4. 20. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 9, lettera a) sostituire le parole: comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblico con le seguenti: comunque raggiungibile, abitualmente, al massimo in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblico locale.
4. 71. Zangrillo, Polverini, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 9, lettera a), sostituire le parole da: in cento con le seguenti: nel limite temporale massimo di cento.
4. 92. Invidia, Tripiedi, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Pallini, Bologna, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole: duecentocinquanta con la seguente: centocinquanta;
   b) alla lettera b), sostituire le parole da: ovunque fino a: italiano con le seguenti: entro duecento chilometri di distanza.
4. 78. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 9, lettera d), sostituire le parole da: alla lettera a) relative fino alla fine della lettera con le seguenti: alla lettera a) l'offerta è congrua, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, se non accede la distanza di 50 chilometri dalla residenza del beneficiario, o comunque risulta raggiungibile entro i 50 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
4. 52. Versace, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 9, sostituire la lettera d-bis) con la seguente:
   d-bis)
esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati non operano le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) e qualsiasi offerta formulata nei confronti dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale sul minore, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, non è congrua se eccede la distanza di 50 chilometri dalla residenza del beneficiario e non sia raggiungibile in sessanta minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
4. 21. Siani, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.

  Al comma 9, lettera d-bis) sopprimere l'ultimo periodo.
4. 72. Polverini, Zangrillo, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Sopprimere il comma 9-bis.
4. 87. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Sostituire il comma 9-bis con il seguente:
  All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: gli stessi criteri sono utilizzati per i beneficiari di reddito di cittadinanza.
4. 22. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 9-bis sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 25 per cento.
4. 7. Cecconi.

  Al comma 9-bis sostituire le parole: massimo fruibile da un solo individuo con le seguenti: riconosciuto al richiedente.
*4. 73. Cannatelli, Gelmini, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 9-bis sostituire le parole: massimo fruibile da un solo individuo con le seguenti: riconosciuto al richiedente.
*4. 47. Eva Lorenzoni, Boldi.

  Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:
  9-ter. Ferme le esenzioni di cui al comma 3 e la deroga di cui al comma 9, lettera d), nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un minore con disabilità, come definita dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, qualsiasi offerta formulata nei confronti dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale su tale minore, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, non è congrua se eccede la distanza di 30 chilometri dalla residenza del beneficiario e non sia raggiungibile in quarantacinque minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
4. 23. Noja, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Al comma 11, sostituire le parole: dal riconoscimento con le seguenti: dalla domanda.
4. 75. Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 11, dopo le parole: dei comuni aggiungere le seguenti: coordinati in ambiti territoriali.
4. 26. Carnevali, Serracchiani.

  Al comma 12, ultimo periodo, dopo le parole: altri servizi territoriali aggiungere le seguenti: e degli enti del terzo settore.
4. 30. Lepri.

  Sopprimere il comma 15.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Lavoro di cittadinanza)

  1. Tutti coloro che rispondono ai requisiti per poter accedere al Reddito di cittadinanza in base alle norme di cui al presente decreto legge, possono optare per un programma di lavoro, detto «Lavoro di Cittadinanza», promosso e gestito dalle amministrazioni territoriali, di durata almeno annuale. L'importo spettante per la prestazione di Lavoro di Cittadinanza è pari all'importo massimo del Reddito di Cittadinanza al quale si aggiunge la contribuzione previdenziale ordinaria.
  Le ore di lavoro richieste sono proporzionate all'importo del Reddito di cittadinanza rispetto alla retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
  2. All'amministrazione territoriale che utilizza un soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza per i lavori di cui al comma 1, è riconosciuto un indennizzo per tutta la durata dell'attività di tale soggetto in lavori di cittadinanza pari a 500 euro mensili.
  3. La partecipazione al programma di Lavoro di cittadinanza esonera i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza dagli impegni di cui all'articolo 4, comma 8, lettera b), punto 5, e comma 9.
  Chi partecipa al programma di Lavoro di Cittadinanza di cui al comma 1 può comunque in qualunque momento optare per la proposta di lavoro prevista dal programma di Reddito di Cittadinanza.
  4. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il Lavoro di Cittadinanza» alimentato dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 27, comma 2-bis, che affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, a tale Fondo.
  5. Agli oneri delle amministrazioni territoriali relativi ai progetti di lavoro di cittadinanza si fa fronte, per quota parte con l'indennizzo di cui al comma 2 e per la restante parte con le risorse del «Fondo per il Lavoro di Cittadinanza» nel limite di 500 milioni di euro annui e comunque nel limite della capienza del Fondo stesso. Il 45 per cento delle risorse di tale Fondo dedicate al Lavoro di Cittadinanza sono impegnate a favore degli enti territoriali del Mezzogiorno.
  6. I soggetti promotori dei progetti saranno principalmente le amministrazioni pubbliche territoriali (Comuni, Province, Aree metropolitane e Regioni) e possono essere basati anche su richieste di iniziativa popolare, o su progetti proposti da associazioni, rigorosamente No-Profit, la cui storia e la cui capacità organizzativa è tale da poter garantire l'inserimento di lavoratori nei programmi. I costi, organizzativi e materiali dei programmi sono a carico degli enti territoriali fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 5.
  7. I progetti devono aver superato un bando di gara, con il quale vengono esplicitate finalità e modalità di realizzazione. I progetti assegnati saranno supervisionati nella loro attuazione dalle Direzioni Territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  8. I lavoratori che nell'assolvimento degli obblighi di lavoro non dimostrano correttezza, responsabilità e diligenza, possono essere licenziati. Al terzo licenziamento in un programma di lavoro, il cittadino perde il diritto a questa opzione.
  9. I progetti devono essere finalizzati alla fornitura di servizi di cura dell'ambiente (naturale e storico), delle persone e della comunità, ma sempre, al di fuori dei servizi che l'amministrazione pubblica deve garantire. Tali progetti possono riguardare, ad esempio:
   a) attività di ristrutturazione di immobili pubblici da adibire a case di quartiere, dove organizzare attività gratuite per le fasce più bisognose della popolazione, bambini e anziani, in orari scoperti rispetto ai turni di lavoro;
   b) attività di supporto allo studio, giochi da tavolo, lettura quotidiani o libri per ragazzi, attività ludico-ricreative e sportive;
   c) catalogazione e digitalizzazione degli archivi di musei e biblioteche civiche;
   d) servizio di sorveglianza e guida presso musei, biblioteche, siti pubblici di interesse storico e artistico se privi di presidio o non fruibili al pubblico del tutto o solo parzialmente;
   e) recapito domiciliare di spesa alimentare o farmaceutica per gli anziani;
   f) messa in sicurezza del territorio da rischio idrogeologico;
   g) coltivazione e cura di orti e giardini cittadini;
   h) lotta ai parassiti che danneggiano le coltivazioni.

  10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo e ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 5.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 27, al comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   b) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
4. 45. Fassina, Epifani, Fornaro.

  Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: a progetti a titolarità dei comuni con le seguenti: a progetti di utilità sociale a titolarità dei comuni collocati all'interno di un progetto personalizzato che valorizzi competenze soggettive e risorse territoriali, al fine di offrire risposte differenziate attraverso un'azione sinergica e coordinata che colleghi i servizi al lavoro, alla casa, alla salute e all'inclusione sociale tra regioni, aree metropolitane, comuni, centri per l'impiego e terzo settore e dopo le parole: di tutela dei beni comuni, aggiungere le seguenti: inclusi i lavori presso le colonie, i gattili e i canili riconosciuti dal comune o dalla regione.
4. 43. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti.

  Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: I comuni aggiungere le seguenti: assicurando il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà,.
4. 35. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: otto ore con le seguenti: dodici ore e le parole: sedici ore con le seguenti: ventidue ore.
4. 12. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  Conseguentemente, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti sono definiti con appositi indirizzi previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
*4. 48. Pentangelo, Pella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace, Cortelazzo.

  Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  Conseguentemente, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti sono definiti con appositi indirizzi previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
*4. 33. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 15, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Su richiesta del beneficiario, i progetti possono prevedere il coinvolgimento e la partecipazione su base volontaria, di richiedenti o titolari di protezione internazionale e dei titolari dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132.
4. 34. Brescia, Sarli.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15.1. Le persone maggiorenni con disabilità, beneficiarie del reddito di cittadinanza, possono accedere, su loro richiesta, al Patto per il lavoro di cui al comma 7 nel rispetto delle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, e al Patto per l'inclusione di cui al comma 12.
4. 44. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

ART. 5.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: e l'ANCI ;
   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)aggiungere le seguenti: secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
*5. 14. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: e l'ANCI;
   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)aggiungere le seguenti: secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
*5. 12. Pentangelo, Musella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, dopo le parole: ricorrano le condizioni aggiungere le seguenti: previa verifica mensile da parte dei servizi competenti del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4;
   al quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero entro la fine dei due mesi successivi alla trasmissione della domanda in relazione alle eventuali incongruenze riscontrate nelle banche dati delle amministrazioni pubbliche. Per le mensilità successive al primo rilascio, l'INPS per poter autorizzare gli accrediti degli importi per le mensilità successive, riceve, per il tramite delle piattaforme informatiche di cui all'articolo 6, dai servizi competenti la conferma del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo.
5. 17. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ferma restando la possibilità di ricorrere in giudizio, al richiedente è riconosciuta la facoltà di procedere a ricorso amministrativo avverso la decisione dell'INPS entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Istituto, fatto salvo se spettante il diritto al reddito o alla pensione di cittadinanza.
5. 19. Fatuzzo.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: , ferma restando fino alla fine del periodo.
5. 1. Cecconi.

  Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo.
5. 4. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4 con le seguenti: entro un limite mensile pari alla metà dell'importo mensile accreditato sulla Carta Rdc.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.194 milioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: «di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
5. 26. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, con le seguenti: entro un limite mensile pari alla metà dell'importo mensile accreditato sulla Carta Rdc.
*5. 7. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, con le seguenti: entro un limite mensile pari alla metà dell'importo mensile accreditato sulla Carta Rdc.
*5. 27. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Eventuali commissioni su prelievo di contanti, pagamenti e bonifici effettuati attraverso la Carta acquisiti sono a carico della misura Rdc;
   b) al quinto periodo, dopo le parole: nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante aggiungere le seguenti: e le modalità per escludere che le predette commissioni gravino sull'importo del beneficio Rdc riconosciuto al singolo richiedente.
5. 30. Polverini, Gelmini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Sostituire il comma 7 con i seguenti:
  7. La compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è riconosciuta automaticamente a tutti i soggetti il cui ISEE, previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia ricompreso entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti, utilizzando le informazioni già disponibili presso l'Inps. Ai fini dell'erogazione della compensazione, l'Inps trasferisce le informazioni al Sistema informativo integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, d'intesa con l'Inps, definisce le modalità operative più efficienti per l'erogazione delle compensazioni di cui al primo periodo.
  7-bis. La tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, è riconosciuta automaticamente a coloro che usufruiscono della compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas di cui al comma 7. A tal fine l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disciplina le modalità di riconoscimento automatico del beneficio.
  7-ter. Ai fini del controllo della sussistenza del diritto al bonus sociale per le forniture di energia elettrica, gas naturale e acqua di cui ai commi 7 e 7-bis si applicano le disposizioni del comma 3 e del comma 5 del presente articolo, nonché quelle del comma 6 dell'articolo 6. I dati relativi agli aventi diritto al bonus sociale sono riversati nel Sistema informativo del reddito di cittadinanza, previsto dal comma 1 dell'articolo 6.
  7-quater. Per le finalità del presente comma l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipulano specifiche convenzioni per l'acquisizione e l'interoperabilità dei dati.
  7-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7 e 7-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:  
   a) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. 31. Baldelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza dei soggetti attuatori del Rdc)

  1-bis. Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e i professionisti attuatori del Rdc, coerentemente con quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le organizzazioni e le istituzioni coinvolte, comunque laddove operino professionisti assistenti sociali, prevedono specifiche misure di sicurezza volte a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalità di rilevazione e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di appartenenza, protocolli operativi con le forze dell'ordine al fine di garantire interventi tempestivi nonché procedure di presa in carico della vittima di atti violenti.
5. 01. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

ART. 6.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, aggiungere le seguenti: previa intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 13, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,.
6. 7. Musella, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata.

  Conseguentemente, al comma 4, lettera c), sostituire le parole: entro cinque giorni dal momento in cui si verificano con le seguenti: entro 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare.
*6. 8. Epifani, Rostan, Fassina.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

  Conseguentemente, al comma 4, lettera c), sostituire le parole: entro cinque giorni dal momento in cui si verificano con le seguenti: entro 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare.
*6. 9. Pella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata.
6. 4. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: dai centri per l'impiego fino alle parole: all'INPS con le seguenti: tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i comuni, l'ANPAL e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, l'INPS.
6. 13. Zangrillo, Polverini, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, da svolgere nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
   b) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi compreso il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
6. 15. Segneri, Invidia, Tripiedi, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Pallini, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. Al fine di garantire la più ampia accessibilità, appropriatezza e personalizzazione delle misure di orientamento, di formazione e di riqualificazione professionale, nell'ambito del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale di cui all'articolo 4, del Patto di formazione di cui all'articolo 8 ovvero dell'Assegno di ricollocazione di cui all'articolo 9, previa intesa della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, gli enti di formazioni accreditati, nel rispetto degli obblighi di pubblicità e ai fini dei benefìci economici di cui all'articolo 8, comma 2, sono tenuti a comunicare all'ANPAL, in una apposita sezione del SIUPL, i percorsi formativi autorizzati entro e non oltre il termine di trenta giorni prima dell'avvio dei percorsi stessi. Per «percorsi formativi autorizzati» di cui al primo periodo si intendono le iniziative di offerta di formazione tramite corso o individualizzata, formalmente approvate ovvero autorizzate dalle Regioni. Gli obblighi di cui al primo periodo si applicano anche a tutte le altre istituzioni formative autorizzate o titolate a erogare servizi di formazione o di riqualificazione professionale nell'ambito di applicazione del presente decreto.
6. 18. Amitrano, Invidia, Tripiedi, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Giannone, Pallini, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Spese per il personale degli enti locali)

  1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:
   a) articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
   d) articolo 243-bis, comma 8, lettera g), 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

  2. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» è aggiunto il seguente periodo: «Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica altresì l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
*6. 04. Pella, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Spese per il personale degli enti locali)

  1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:
   a) articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
   d) articolo 243-bis, comma 8, lettera g), 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

  2. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» è aggiunto il seguente periodo: «Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica altresì l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
*6. 08. Epifani, Rostan, Fassina.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Spese per il personale degli enti locali)

  1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:
   a) articolo 1, commi 551-quater e 562, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
   b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122;
   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
   d) articolo 243-bis, commi 8, lettera g), e 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 01. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Spese per il personale degli enti locali)

  1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui agli articoli 5, comma 4, e 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:
   a) articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
   b) articolo 9, comma 28, del decreto- legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
   d) articoli 243-bis, commi 8, lettera g) e 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
*6. 02. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Spese per il personale degli enti locali)

  1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui agli articoli 5, comma 4, e 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:
   a) articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
   b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
   d) articoli 243-bis, commi 8, lettera g) e 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
*6. 03. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

ART. 7.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Nel caso in cui al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, siano rese o utilizzate dichiarazioni mendaci o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero siano omesse informazioni dovute, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, nonché al pagamento delle medesime sanzioni previste per i reati di evasione fiscale e dei relativi interessi.
*7. 1. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Del Barba, De Menech, Buratti.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Nel caso in cui al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, siano rese o utilizzate dichiarazioni mendaci o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero siano omesse informazioni dovute, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, nonché al pagamento delle medesime sanzioni previste per i reati di evasione fiscale e dei relativi interessi.
*7. 5. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: e per quelli previsti fino a: dallo stesso articolo con le seguenti: e per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, 630 e 640-bis del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
7. 11. Zanettin, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 3, dopo le parole: 289-bis aggiungere le seguenti: 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis.
7. 12. Zanettin, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In pendenza di procedimento penale in relazione ai reati di cui al presente comma, l'INPS può sospendere in via cautelativa l'erogazione del beneficio.
7. 13. Zanettin, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai reati di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale.
7. 20. Tucci, Invidia, Tripiedi, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Perconti, Amitrano, Giannone, Pallini, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Avverso i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo e relativi a provvedimenti di decurtazione, revoca o decadenza, è ammesso ricorso al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui al comma 12, articolo 21, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
7. 3. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Sopprimere il comma 15.
*7. 4. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Sopprimere il comma 15.
*7. 10. Pentangelo, Musella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Pella, Versace.

  Sopprimere il comma 15.
*7. 19. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 15 aggiungere in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attività di verifica e controllo di cui al presente comma, nonché per l'attivazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 500 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

  Conseguentemente, all'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 5.219,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.217,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.766,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.937,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.146,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.702,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.779,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.815,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.185,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.714,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028;
   b) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 500 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 500 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
7. 14. Musella, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 7-bis

  Dopo l'articolo 7-bis, inserire il seguente:

Art. 7-ter.
  1. Nei confronti del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché al condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del Reddito o della Pensione di cittadinanza è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena.
  2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la misura, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto.
  3. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se beneficia del Reddito di cittadinanza.
  4. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS che provvede all'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.
  5. La sospensione del beneficio del Reddito di cittadinanza può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
  6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
7-bis. 01. Le Relatrici.

ART. 8.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Al datore di lavoro fino alle parole: di Rdc con le seguenti: Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL la disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato o a tempo determinato o anche somministrato tramite le Agenzie per il lavoro, nonché mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc.
8. 2. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Al datore di lavoro aggiungere la seguente: privato.
8. 61. Perconti, Invidia, Tripiedi, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Giannone, Pallini, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sopprimere le parole: a tempo pieno;
   b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di assunzione a tempo parziale l'incentivo di cui al precedente periodo va riproporzionato in base all'orario.
8. 19. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: pieno e, e dopo le parole: di apprendistato aggiungere le seguenti: e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva.
8. 29. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: pieno e.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilità di posti vacanti, e che su tali posti assuma i beneficiari del Rdc con contratto a tempo determinato, di durata non inferiore a 3 mensilità, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 3 mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 3 mensilità. Nel caso di assunzioni a tempo parziale, l'importo è rideterminato. Agli eventuali oneri di cui ai due precedenti periodi, si provvede mediante riduzione, nei limiti di 100 milioni di euro annui, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
8. 22. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: pieno e.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilità di posti vacanti, e che su tali posti assuma i beneficiari del Rdc con contratto a tempo determinato, di durata non inferiore a 3 mensilità, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a tre mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 3 mensilità. Nel caso di assunzioni a tempo parziale, l'importo è rideterminato.
*8. 23. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: pieno e.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilità di posti vacanti, e che su tali posti assuma i beneficiari del Rdc con contratto a tempo determinato, di durata non inferiore a 3 mensilità, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a tre mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 3 mensilità. Nel caso di assunzioni a tempo parziale, l'importo è rideterminato.
*8. 42. Eva Lorenzoni, Boldi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: anche mediante contratto di apprendistato aggiungere le seguenti: nonché con contratto a tempo determinato, di durata non inferiore a 6 mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 3 mensilità.
8. 4. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di apprendistato aggiungere le seguenti: e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva.
8. 28. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: soggetti beneficiari di Rdc, aggiungere le seguenti: anche a seguito di trasformazioni di contratti da tempo determinato in tempo indeterminato, o di trasformazioni di contratti part-time in contratti a tempo pieno indeterminato, e.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: lavoro a tempo pieno e indeterminato, aggiungere le seguenti: anche a seguito di trasformazioni di contratti da tempo determinato in tempo indeterminato, o di trasformazioni di contratti part-time in contratti a tempo pieno indeterminato,;
   b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di assunzione a tempo parziale indeterminato quando l'orario di lavoro è pari o superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro normale; in questo caso l'importo del beneficio è moltiplicato per il rapporto tra l'orario di lavoro a tempo parziale e quello normale.
8. 60. Davide Aiello, Tripiedi, Invidia, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Pallini, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: beneficiari di Rdc, aggiungere le seguenti: nonché in caso di assunzioni con rapporto di lavoro a tempo parziale con un orario di lavoro superiore al 50 per cento del normale orario di lavoro a tempo pieno previsto dal relativo contratto collettivo nazionale in vigore,.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8. 8. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
*8. 50. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
*8. 30. Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: diciotto.
8. 5. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo, Magi.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: della legge 23 dicembre 2000, n. 388 aggiungere le seguenti: salvo che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per cause non imputabili alla volontà del datore di lavoro o, comunque,.
8. 47. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'agevolazione è riconosciuta al datore di lavoro anche a seguito di successione di ulteriori proroghe di un contratto inizialmente stipulato a tempo determinato, anche in somministrazione, non inferiore a 6 mesi ovvero non inferiore a tre mesi nelle Regioni meno sviluppate e in transizione, di cui all'articolo 90 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
8. 51. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: un Patto di Formazione aggiungere le seguenti: in coerenza ed applicazione del Patto per il lavoro già sottoscritto.
8. 32. Zangrillo, Polverini, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: con accordo con le seguenti: previa intesa.
8. 11. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
8. 20. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo sopprimere le parole: pieno e e dopo la parola: indeterminato aggiungere le seguenti: anche mediante contratto di apprendistato;
   b) dopo il quinto periodo aggiungere i seguenti: Il beneficio è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva. In tal caso il massimale è proporzionalmente ridotto.
8. 53. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, dopo la parola: indeterminato aggiungere le seguenti: , anche mediante contratto di apprendistato;
   b) dopo il quinto periodo, aggiungere i seguenti: Il beneficio è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva. In tal caso il massimale è proporzionalmente ridotto.
8. 10. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro e successiva assunzione del beneficiario del Rdc presso un diverso datore di lavoro, l'importo residuo dell'incentivo è riconosciuto al datore di lavoro che ha effettuato la nuova assunzione, sulla base delle stesse regole previste ai commi 1 e 2.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: previste ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al presente articolo.
8. 6. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso di riqualificazione professionale finalizzato al reinserimento lavorativo. Il Patto di formazione integra i contenuti del Patto per il lavoro. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Patto per la formazione è comunicato al Centro per l'impiego o all'operatore privato presso il quale è stato sottoscritto il Patto per il lavoro e, per il loro tramite, all'INPS, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del presente decreto-legge. Agli oneri di cui al presente comma, stimati in 303.750.000 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 24. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono da considerarsi aggiuntive agli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 5, nei limiti di 45 milioni di euro per il 2019 e 65 milioni all'anno 2020, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. 41. Pedrazzini, Versace, Dall'Osso, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono da considerarsi aggiuntive agli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 5, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 40. Pedrazzini, Versace, Dall'Osso, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono da considerarsi aggiuntivi alle assunzioni previste dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
*8. 15. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono da considerarsi aggiuntivi alle assunzioni previste dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
*8. 21. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono da considerarsi aggiuntivi alle assunzioni previste dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
*8. 58. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. Le agevolazioni di cui al presente articolo non presentano profili di selettività e non determinano, ai sensi della regolamentazione europea in tema di aiuti di Stato, impatti sulla concorrenza o gli scambi tra gli Stati membri della Unione Europea.
8. 62. Provenza, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Invidia, Tripiedi, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Pallini.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione non si applica all'ammontare dell'incentivo riconosciuto agli enti di formazione accreditati secondo quanto previsto dal precedente comma 2.
*8. 35. Cannatelli, Musella, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione non si applica all'ammontare dell'incentivo riconosciuto agli enti di formazione accreditati secondo quanto previsto dal precedente comma 2.
*8. 43. Eva Lorenzoni, Boldi.

  Al comma 7, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Allo stesso modo, gli enti di formazione di cui al comma 2 possono trasformare l'esonero contributivo, di cui allo stesso comma 2, in credito di imposta.
8. 63. Costanzo, Invidia, Tripiedi, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Pallini, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai datori di lavoro domestico di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 17. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Gli incentivi di cui ai commi precedenti sono riconosciuti, in quanto compatibili, anche in assenza dei requisiti propri dell'impresa ai datori di lavoro domestico di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 27. Polverini, Gelmini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono maggiorate per i datori di lavoro e gli enti di formazione accreditati o i servizi di intermediazione che assumono beneficiari di reddito di cittadinanza iscritti al collocamento mirato, e per le persone con disabilità che avviano una propria attività autonoma o danno vita a una società individuale o una cooperativa sociale.
8. 59. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 19, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano nel caso di assunzione a tempo determinato di beneficiari del Reddito di cittadinanza.».
   b) all'articolo 21, dopo il comma 01, è aggiunto il seguente:
  «01-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso in cui il contratto a tempo determinato sia stato sottoscritto da beneficiari del Reddito di cittadinanza».
   c) all'articolo 31, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di beneficiari del Reddito di cittadinanza».
*8. 010. Eva Lorenzoni, Boldi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 19, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano nel caso di assunzione a tempo determinato di beneficiari del Reddito di cittadinanza.».
   b) all'articolo 21, dopo il comma 01, è aggiunto il seguente:
  «01-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso in cui il contratto a tempo determinato sia stato sottoscritto da beneficiari del Reddito di cittadinanza».
   c) all'articolo 31, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di beneficiari del Reddito di cittadinanza».
*8. 014. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

ART. 9.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'ANPAL invia l'assegno di ricollocazione (AdR) di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ai beneficiari di Rdc tenuti, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, qualora, decorsi sessanta giorni dalla data di liquidazione della prestazione, non siano stati convocati dal centro per l'impiego. L'assegno di ricollocazione, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, può essere speso presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. L'assegno di ricollocazione di cui al comma 1, è inoltre inviato, entro sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità al lavoro, a tutti beneficiari di Rdc tenuti, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, di età compresa tra 18 e 29 anni. I medesimi soggetti sono iscritti di ufficio al programma Garanzia Giovani qualora ne ricorrano i requisiti.
  1-ter. In aggiunta a quanto previsto dai commi 1 e 1-bis, l'assegno di ricollocazione può essere richiesto volontariamente da tutti i beneficiari di Rdc che non ricadano in una delle cause di esclusione dagli obblighi di cui all'articolo 4, comma 2.
  1-quater. Qualora i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis non abbiano ancora effettuato la dichiarazione di disponibilità al lavoro, l'ANPAL li invita ad effettuarla entro trenta giorni, pena la decadenza dalla prestazione.
   b) al comma 4, sostituire le parole: di cui all'articolo 4, comma 9 con le seguenti: di cui all'articolo 4, comma 11.
9. 11. Vizzini, Pallini, Invidia, Tripiedi, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure presso i soggetti autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il supporto alla ricollocazione professionale (sezione 5 albo informatico).
9. 9. Eva Lorenzoni, Caffaratto.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
9. 1. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) un bilancio di competenze, anche attraverso colloqui psicoattitudinali e test per la valutazione delle soft skill.
9. 8. Eva Lorenzoni, Caffaratto.

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto anche conto che, nel caso in cui si fornisca assistenza all'inserimento lavorativo di persone con disabilità l'assegno di ricollocazione deve avere un ammontare maggiorato.
9. 3. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 3, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 30 milioni;
   b) all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: 356 milioni con le seguenti: 336 milioni;
   c) all'articolo 28, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis) all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro per l'anno 2019 e a 400 milioni di euro per l'anno 2020».
9. 4. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ai disoccupati percettori di NASpI da oltre quattro mesi, fino all'approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di ANPAL di cui al comma 5, l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prosegue secondo quanto definito dalla Delibera del Consiglio di amministrazione ANPAL n. 14 del 16 ottobre 2018.
*9. 2. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ai disoccupati percettori di NASpI da oltre quattro mesi, fino all'approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di ANPAL di cui al comma 5, l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prosegue secondo quanto definito dalla Delibera del Consiglio di amministrazione ANPAL n. 14 del 16 ottobre 2018.
*9. 14. Polverini, Musella, Zangrillo, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di ricollocazione riconosciuta ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è estesa anche ai beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al presente decreto, nel limite di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 1,75 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
9. 7. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione dell'erogazione dell'assegno di ricollocazione non si applica ai soggetti a quali l'assegno sia stato già riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. 6. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

ART. 9-bis.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
9-bis. 3. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

ART. 10.

  Al comma 1, dopo le parole: responsabile del monitoraggio aggiungere le seguenti: e della valutazione.
*10. 6. Gribaudo.

  Al comma 1, dopo le parole: responsabile del monitoraggio aggiungere le seguenti: e della valutazione.
*10. 5. Carnevali.

  Al comma 1 sostituire le parole: e dall'ANPAL, con le seguenti:, dall'ANPAL e dall'Osservatorio di cui al comma 2-bis;

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. È istituito un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sulle povertà sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. L'Osservatorio sulle povertà dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
  2-ter. L'Osservatorio di cui al comma 2-bis ha i seguenti compiti:
   a) predispone un rapporto biennale sulla povertà, trasmesso alle Camere, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema;
   b) promuove l'attuazione del Rdc, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale;
   c) esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del Rdc.

  2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 12. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: il Rapporto annuale fino alla fine del comma, con le seguenti: una Relazione Annuale al Parlamento sulle modalità di attuazione e gli obiettivi conseguiti, da consegnare entro il 1o marzo dell'anno successivo, e pubblicata nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero.
10. 2. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di valutare l'impatto della misura sulle persone con disabilità e caregiver familiari, vengono definiti flussi informativi specifici che, previa elaborazione ed analisi, confluiranno in una sezione dedicata del Rapporto annuale. Al fine di integrare le diverse prospettive di analisi e valutazione, viene assicurato il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei caregiver familiari nel processo di monitoraggio, anche al fine di individuare congiuntamente aree di miglioramento e sviluppo dei processi e dei percorsi con particolare riferimento al raccordo delle misure di cui al presente decreto con le politiche, programmi, misure dedicate alle persone con disabilità e ai caregiver familiari.
10. 13. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 2, sopprimere la parola: anche.
10. 3. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento, dopo i primi diciotto mesi di erogazione del reddito di cittadinanza e successivamente ogni sei mesi, una relazione contenente i dati sull'applicazione del reddito di cittadinanza, con particolare riguardo al numero di lavoratori impiegati, al numero dei benefici economici concessi, alle eventuali modifiche migliorative da apportare al medesimo reddito di cittadinanza, nonché agli eventuali rinnovi del medesimo reddito di cittadinanza ed alle cause di tali rinnovi.
10. 1. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In relazione a quanto previsto all'articolo 11, comma 1, del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso è istituito l'Osservatorio per il contrasto alla povertà, di seguito denominato Osservatorio. La composizione dell'Osservatorio, per un massimo di quindici componenti, è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo una adeguata partecipazione delle parti sociali e degli enti di Terzo settore operanti in materia. L'Osservatorio ha il compito di monitorare le politiche nazionali di contrasto alla povertà, con particolare attenzione agli effetti dell'attuazione del Rdc e della Pensione di cittadinanza, e il loro coordinamento con le politiche regionali e locali in materia. L'Osservatorio predispone altresì linee guida e pareri per la risoluzione delle principali criticità riscontrate, esprimendo altresì il proprio parere sul Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc di cui al comma 1. Ai membri dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 11. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È istituito un Osservatorio sulle povertà, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
  2-ter. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
   a) predispone un Rapporto biennale sulla povertà, trasmesso alle Camere, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema;
   b) promuove l'attuazione del Rdc, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale;
   c) esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del Rdc.

  2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 9. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole: ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10 con le seguenti: ad eccezione degli articoli: 5, 6, 7, 10 e 16.

  Conseguentemente al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 16:
  1) al comma 1, la parola: «Rei» è sostituita dalla seguente: «Rdc»;
  2) al comma 3, lettera c), la parola: «Rei» è sostituita dalla seguente: «Rdc» e le parole: «inclusi protocolli formativi e operativi di cui all'articolo 15 comma 2 lettera c)», sono soppresse;
  3) al comma 3, lettera d), la parola: «Rei» è sostituita dalla seguente: «Rdc» e le parole: «di cui all'articolo 15 comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4»;
  4) al comma 4, la parola: «Rei» è sostituita dalla seguente: «Rdc»;
  5) al comma 6, lettere b) e c) la parola: «Rei» è sostituita dalla seguente: «Rdc».
11. 1. Carnevali, Serracchiani.

  Al comma 2 lettera c), numero 2), dopo le parole: in un atto di programmazione regionale aggiungere le seguenti: nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali.
*11. 4. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 2 lettera c), numero 2), dopo le parole: in un atto di programmazione regionale aggiungere le seguenti: nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali.
*11. 6. Epifani, Rostan, Fassina.

  Al comma 2 lettera c), numero 2), dopo le parole: in un atto di programmazione regionale aggiungere le seguenti: nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali.
*11. 7. Pella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Al comma 2 lettera c), numero 2), dopo le parole: in un atto di programmazione regionale aggiungere le seguenti: nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali.
*11. 8. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11.1
(Comitato di sorveglianza sull'attuazione del Reddito di cittadinanza)
  1. Ai fini di controllo sull'attuazione del Reddito di cittadinanza e dell'eventuale proposta di correttivi, anche sulla base delle evidenze scaturite dal monitoraggio di cui all'articolo 10, è istituito un apposito Comitato di sorveglianza, che deve essere convocato almeno una volta l'anno nonché in occasione della divulgazione del Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, del quale fanno parte rappresentanti dei ministeri interessati, dell'INPS, delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, delle parti sociali e delle principali associazioni impegnate nella lotta contro la povertà. Dall'istituzione del Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11. 03. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

ART. 11-bis.

  Sopprimerlo.
11-bis. 1. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 5.903 milioni di euro nel 2019, di 7.140 milioni di euro nel 2020, di 7.364 milioni di euro nel 2021 e di 7.219 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Al fine di stabilizzare il personale con rapporto di lavoro parasubordinato e a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale già impiegato da ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, di collaborazione, ovvero parasubordinato.
  b) all'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.306 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.719,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.467 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.628 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
   2) al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
    c-bis) quanto a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    c-ter) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12. 39. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: di 7.155 milioni di euro nel 2021 e di 6.960 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Ai fini del reclutamento delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, si procede in via prioritaria mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici. Fatta salva la precedenza di vincitori e idonei di concorsi, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 6 mila unità di personale. Agli oneri derivanti dal reclutamento di personale si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019 e per 250 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.
12. 24. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: di 7.155 milioni di euro nel 2021 e di 6.960 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché la formazione di tale personale, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro e nel reinserimento professionale, le regioni sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro subordinato, fino a complessive 6 mila unità di personale. Agli oneri derivanti dal reclutamento di personale si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019 e per 250 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.
12. 22. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché alla formazione e l'equipaggiamento di tale personale, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 6 mila unità di personale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.

  Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) quanto a 250 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
12. 2. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Al comma 3, sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 175 milioni di euro per l'anno 2019, 225 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente:
   1) sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, Anpal servizi spa è autorizzata entro i limiti di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga i seguenti requisiti:
   a) risulti in servizio con contratto a tempo determinato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
   b) sia stato reclutato con procedure di evidenza pubblica;
   c) abbia maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso Anpal Servizi spa.
  4-bis. Anpal Servizi spa è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato mediante l'espletamento di procedure selettive riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, i lavoratori precari in possesso dei seguenti requisiti:
   a) risultino titolari, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un incarico di collaborazione presso Anpal Servizi spa;
   b) abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di contratto, anche non continuativi negli ultimi otto anni, presso Anpal Servizi spa.
   2) all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: 356 milioni con le seguenti: 331 milioni.
12. 5. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani, De Luca.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Al fine di stabilizzare tutto il personale a tempo determinato e con contratto di collaborazione, ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, il personale in forza alla data di pubblicazione del presente decreto, presso ANPAL Servizi S.p.A., con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione.
12. 12. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato con le seguenti: prioritariamente il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, di contratti di collaborazione o di altre forme contrattuali per almeno 24 mesi anche non consecutivi.
12. 14. Fassina, Epifani, Pastorino, Rostan.

  Al comma 7-bis, sostituire le parole: euro 5.549.500 con le seguenti: euro 6.549.500.
12. 23. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Moschioni, Piccolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

   Al comma 8, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
    a) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) al primo periodo, dopo le parole: «al fine del loro potenziamento», sono aggiunte le seguenti: «anche infrastrutturale. A decorrere dall'anno 2021, è destinato ai centri per l'impiego un importo a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni».
    b) dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) al terzo periodo, dopo le parole: «le regioni e le province autonome» sono aggiunte le seguenti: «ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali» e la parola: «autorizzate» è sostituita dalla seguente: «autorizzati»;
    c) dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  3-bis) dopo il quarto periodo sono aggiunti i seguenti: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3 commi 5 e seguenti del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dal comma 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche ed integrazioni, e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11 comma 1 lettera b) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15 comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni ed alle province autonome delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  8-ter. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.
12. 9. Viscomi, Serracchiani, De Filippo, Carnevali, Gribaudo, Campana, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Zan.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) Al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, al primo periodo dopo le parole: «al fine del loro potenziamento», è aggiunto il seguente periodo: «anche infrastrutturale. A decorrere dall'anno 2021, è destinato ai centri per l'impiego un importo a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni».

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni ed alle province autonome delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  8-ter. Dopo il comma 361 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre n. 145, è aggiunto il seguente:
  «361-bis. Le previsioni di cui al precedente comma non si applicano alle assunzioni di personale da destinare ai Centri per l'impiego di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145».
   b) all'articolo 14-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 comma 258 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
  a) al terzo capoverso dopo le parole: «le regioni e le province autonome» sono inserite le seguenti: «ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali» e la parola: «autorizzate» è sostituita con la seguente: «autorizzati»;
  b) al quarto capoverso, dopo le parole: «di cui al comma 255» è aggiunto il seguente periodo: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3 commi 5 e seguenti del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 ovvero ai limiti previsti dal comma 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11 comma 1 lettera b) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni».

  1-ter. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15 comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
12. 42. Polverini, Musella, Fatuzzo, Zangrillo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 8, aggiungere in fine la seguente lettera:
   b-bis) al comma 258, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, primo periodo, dopo le parole: «al fine del loro potenziamento», sono aggiunte le seguenti: «anche infrastrutturale. A decorrere dall'anno 2021, è destinato ai centri per l'impiego un importo a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni.».
12. 27. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni ed alle province autonome delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
12. 26. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è abrogato.
12. 25. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-bis. Al fine di coadiuvare i servizi territoriali e sociali nello svolgimento delle attività previste dal Patto per l'inclusione sociale di cui al comma 12 dell'articolo 4 del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con proprio decreto, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità idonee all'impiego delle professionalità assunte dagli ambiti territoriali e sociali nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020, prorogando al 31 dicembre 2020 la rendicontabilità dei progetti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.
12. 10. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-bis. Ai fini di garantire il servizio sociale professionale rispetto ai beneficiari del Reddito di cittadinanza avviati ai Progetti di Inclusione sociale, il comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, è sostituito dal seguente:
  «200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di metà delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
12. 11. Carnevali, Rizzo Nervo.

ART. 13.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome possono prevedere che misure aventi finalità analoghe a quelle del reddito di cittadinanza, adottate e finanziate secondo il proprio ordinamento, siano comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del reddito di cittadinanza.
13. 4. Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Schullian.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
13. 5. Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Schullian.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le Province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le Province possono prevedere che misure aventi finalità analoghe a quelle del reddito di cittadinanza, adottate e finanziate secondo il proprio ordinamento, siano comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del reddito di cittadinanza.
*13. 11. Vanessa Cattoi, Binelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le Province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le Province possono prevedere che misure aventi finalità analoghe a quelle del reddito di cittadinanza, adottate e finanziate secondo il proprio ordinamento, siano comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del reddito di cittadinanza.
*13. 12. D'Arrando, Pallini, Vizzini, Invidia, Tripiedi, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si adottano provvedimenti al fine di stabilizzare il personale precario di Anpal.
13. 08. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei centri per l'impiego)

  1. Al fine del potenziamento dei centri per l'impiego di cui all'articolo 21, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 33 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  1-ter. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, i centri per l'impiego promuovono la costituzione di una rete di contatti con le imprese, le società, i consorzi, le cooperative, gli studi associati, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni e svolgono, in particolare, attività di ricerca e di selezione di personale provvedendo a trasmettere periodicamente ai soggetti costituenti la rete i profili professionali del personale selezionato ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività richieste.
  1-quater. I servizi competenti sono tenuti a predisporre apposite procedure di monitoraggio e di valutazione delle prestazioni erogate ai fini della verifica della conformità ai livelli essenziali delle prestazioni;
   b) dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
  «33-bis.(Personale dei servizi competenti). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le prestazioni erogate dai servizi per l'impiego devono essere svolte da personale in possesso di diploma di laurea o di attestato di qualifica nel settore della formazione o della gestione delle risorse umane ovvero di titoli equipollenti.
  2. Per il personale già operante presso i servizi competenti non in possesso dei titoli abilitanti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede ad erogare un apposito contributo per la copertura dei costi necessari al loro conseguimento.
  3. In sede di contrattazione collettiva può essere altresì prevista l'erogazione di un ulteriore incentivo economico sulla parte variabile della retribuzione da corrispondere al personale addetto alle attività di ricerca e di selezione di personale dei centri per l'impiego.
  4. Al personale è inoltre riconosciuta una specifica indennità commisurata al conseguimento degli obiettivi stabiliti con un apposito piano annuale. L'indennità è corrisposta in funzione alla collocazione dei lavoratori iscritti nella misura massima del 75 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato concluse, anche a seguito di trasformazione di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, e nella restante parte del 25 per cento per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Nel computo delle assunzioni a tempo determinato non sono compresi i rapporti stagionali del settore agricolo.
  5. Agli oneri derivanti si provvede nel limite di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulle risorse specificamente destinate ai centri per l'impiego di cui all'articolo 21 comma 4».
13. 09. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

ART. 14.

  Sostituirlo con i seguenti: Articolo 14. – (Disposizioni in materia di libertà pensionistica) – 1. A decorrere dal 1o giugno 2019, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno maturato un'anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, possono conseguire il diritto alla libertà pensionistica al raggiungimento di un'età anagrafica minima di 62 anni e un'anzianità contributiva di 35 anni, purché l'importo dell'assegno sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. A decorrere dal 1o giugno 2019 le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 non trovano applicazione, fatte salve le diverse indicazioni.
  2. L'importo della pensione è calcolato secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti previdenziali. A tale importo si applica una riduzione o una maggiorazione correlata all'età dell'effettivo pensionamento, ai sensi della tabella A allegata al presente decreto-legge, al fine di conseguire l'invarianza complessiva dei costi.
  3. A prescindere dall'età anagrafica, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è diminuita di 0,3 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario possa far valere almeno trentasei anni di contribuzione. È altresì ridotta di 0,4 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario possa far valere almeno trentasette anni di contribuzione e di ulteriori 0,4 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario abbia maturato almeno trentotto anni di contribuzione.
  4. Per i soli beneficiari di età anagrafica compresa fra 62 e 64 anni, in presenza di almeno trentanove anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è ulteriormente ridotta di 0,9 punti percentuali. Per i soli beneficiari di età anagrafica pari a 65 anni, in presenza di almeno trentanove anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è ulteriormente ridotta di 0,9 punti percentuali. In presenza di almeno quaranta anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è pari alla metà di quella prevista per la medesima età anagrafica in presenza di almeno 39 anni di contribuzione.
  5. Se più favorevoli per la persona interessata, sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 167, le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per le persone che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva previsto per le pensioni di anzianità, secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011. Sono fatti salvi i trattamenti previsti dall'articolo 1, comma 179 e seguenti e comma 199 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rispettivamente in materia di Ape sociale e di lavoratori cosiddetti precoci.

Articolo 14-bis.
(Benefìci previdenziali per i lavoratori con carichi di cura)

  1. Agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che assistono familiari con disabilità grave o non autosufficienti e che necessitano di assistenza continuativa, in quanto non in condizione di poter svolgere gli atti quotidiani della vita, possono conseguire, a domanda, l'accesso anticipato al pensionamento, in una delle seguenti modalità:
   a) per ogni anno di assistenza e cura, un anticipo di tre mesi per l'accesso alla pensione di vecchiaia, fino a un massimo di cinque anni;
   b) indipendentemente dall'età anagrafica, il diritto alla pensione anticipata a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque nel periodo di assistenza del familiare;
   c) una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, versata in costanza di assistenza al familiare convivente disabile;
   d) solo per i genitori, una contribuzione figurativa di un anno ogni cinque anni di contribuzione effettiva.

Articolo 14-ter.
(Benefìci previdenziali per le lavoratrici madri)

  1. Alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 60 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione senza le penalizzazioni di cui all'articolo 14, sono riconosciuti 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di cinque anni.
  2. Alla misura di cui al comma 1 può accedere il padre in caso di totale assenza della madre.

  Conseguentemente,
   a) all'articolo 22 sostituire le parole:
quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto-legge;
   b) all'articolo 23 sopprimere le parole: quota 100;
   c) all'articolo 28 apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 12.279,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 18.067,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 18.616,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 17.787,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 15.996,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 13.552,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 12.629,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 11.665,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 12.035,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 11.564,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;
    2) al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) quanto a 7.560 milioni di euro per l'anno 2019 e a 9.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, quali ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti:
    sino al limite massimo di 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1o gennaio 2019 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 4.500 milioni di euro annui. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del presente comma le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali;
    sino al limite massimo di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, da interventi di variazione delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare un importo annuo di 5.000 milioni di euro, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

   d) aggiungere la seguente Tabella:

Tabella A
(articolo 14, comma 2)

Età di pensionamento effettivo Percentuale di riduzione o di maggiorazione con trentacinque anni di contribuzione
62 -8%
63 -6%
64 -4%
65 -2%
66 0
67 2%
68 4%
69 6%
70 8%

14. 13. Polverini, Gelmini, Fatuzzo, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni per introdurre un sistema flessibile nell'accesso di lavoratrici e lavoratori al trattamento pensionistico)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, le lavoratrici e i lavoratori possono accedere al pensionamento flessibile con il requisito di età anagrafica di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età e un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni.
  2. Al fine di accedere al pensionamento flessibile di cui al comma 1, l'importo dell'assegno previdenziale deve essere di un ammontare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, calcolato in base all'ordinamento previdenziale di appartenenza.
  3. L'importo della pensione conseguibile è quello massimo a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i sistemi applicabili, la quota calcolata con il sistema retributivo viene ridotta o maggiorata in relazione all'età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati applicando i criteri di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
  4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento a condizioni e criteri più favorevoli.
  5. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2021 non si applica l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, valutati in 4 miliardi di euro per l'anno 2019 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 21, comma 2.
  7. In caso di scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni di cui al comma 6, alla copertura finanziaria dei maggiori oneri si provvede mediante riduzione della prestazione di cui all'articolo 1, commi da 12 a 15, della legge n. 190 del 2014, e successive modificazioni e integrazioni.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente tabella:

Tabella A
(articolo 14)

Variazioni percentuali in aumento e diminuzione da applicare sulla quota calcolata con il sistema retributivo in relazione all'età anagrafica e contributiva.

Età di pensionamento
effettivo
Anni di contribuzione
35 36 37 38 39 40
62 -8,0 -7,8 -7,5 -7,2 -6,6 -3,6
63 -6,0 -5,8 -5,5 -5,2 -4,4 -2,4
64 -4,0 -3,8 -3,5 -3,2 -2,7 -1,4
65 -2,0 -1,8 -1,5 -1,2 -0,6 -0,4
66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
68 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
69 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
70 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

14. 31. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14
(Misure per la flessibilità del sistema previdenziale)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i soggetti con primo accredito contributivo successivo al 1o gennaio 1996 ovvero che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, il diritto di accesso alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei seguenti requisiti:
   a) maturazione di un'anzianità contributiva non inferiore a 20 anni;
   b) possesso del requisito anagrafico di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come adeguato alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  2. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di cui al comma 1, lettera a), a decorrere dalla data di maturazione del requisito anagrafico di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, i soggetti con un'anzianità contributiva inferiore a 20 anni possono riscattare, in tutto o in parte, entro il limite massimo di 5 anni, i periodi non coperti da contribuzione e i periodi di lavoro svolto con contratto a tempo parziale. L'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno ammesso a riscatto, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, ridotta nella misura della metà. Il contributo da riscatto è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  3. Il comma 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1o gennaio 1996 ovvero che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, è conseguito al compimento del requisito anagrafico di sessantaquattro anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva.
  5. L'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
14. 2. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Regime pensionistico Quota 41)

  1. Al fine di introdurre ulteriori forme di pensionamento, è istituito il regime pensionistico «Quota 41» che riconosce la facoltà di accedere al trattamento previdenziale a lavoratori e lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore a quarantuno anni di contributi, a prescindere da ulteriori criteri anche anagrafici.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto, definisce con proprio decreto le procedure di presentazione della domanda di pensione e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 1.
14. 30. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le donne il requisito contributivo di cui al primo periodo è ridotto di dodici mesi per ogni figlio nel limite massimo di ventiquattro mesi. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*14. 3. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le donne il requisito contributivo di cui al primo periodo è ridotto di dodici mesi per ogni figlio nel limite massimo di ventiquattro mesi. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*14. 34. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le donne il requisito contributivo di cui al primo periodo è ridotto di dodici mesi per ogni figlio nel limite massimo di ventiquattro mesi. All'onere finanziario derivante dalla disposizione di cui al precedente periodo si fa fronte a valere sulle risorse del Fondo per la revisione del sistema pensionistico di cui al comma 254 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
14. 14. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'anzianità contributiva computano i contributi versati presso tutte le gestioni di previdenza obbligatoria.
14. 35. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva di cui al comma 1:
   a) per le donne si aggiunge un anno di anzianità per ogni figlio;
   b) qualora nel nucleo familiare sia presente un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si aggiunge un anno di anzianità per una sola persona del nucleo familiare che richieda il diritto alla pensione anticipata;
   c) è possibile il cumulo dei benefici di cui alle lettere a) e b) in capo ad un unico soggetto fino ad un massimo di due anni di anzianità.
14. 33. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i lavoratori dipendenti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni, il cui rapporto di lavoro è terminato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4 e 5.
14. 32. Vanessa Cattoi, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Sopprimere il comma 3.
14. 21. Zangrillo, Polverini, Pentangelo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 3, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 35.000 euro.
14. 23. Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente il divieto di cumulo non si applica agli iscritti alla gestione previdenziale INPS Artigiani e Commercianti.
14. 20. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) fermo il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto godono del beneficio della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASPI), ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 2015, per effetto della scadenza naturale del termine di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico secondo le disposizioni previste dai commi 4 e 5 del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 6, lettera a-bis), pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 45. Ciprini, Pallini, Tripiedi, Invidia, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale quota può essere raggiunta, a prescindere dall'età anagrafica o dall'anzianità contributiva, calcolando esclusivamente la somma dei due indicatori.
14. 38. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: lo svolgimento dell'attività didattica, aggiungere le seguenti: vengono assunti tutti coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro l'anno accademico 2017/2018, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e d'insegnamento tecnico professionale. Alla disposizione di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 298, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai medesimi fini.
14. 16. Fassina, Fratoianni, Epifani.

  Al comma 7-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È istituito un percorso accelerato non selettivo, attraverso una prova orale, per coloro che possono vantare un periodo di servizio non inferiore a tre anni scolastici, svolto nelle scuole statali, per lo stesso ordine e grado di scuola.
14. 39. Bucalo, Rizzetto, Frassinetti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. Per il personale docente, educativo e ATA, in ogni caso, si applicano, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
14. 41. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 10-bis, sostituire le parole: uffici giudiziari con le seguenti: uffici della pubblica amministrazione.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma 10-bis, sostituire le parole: dell'amministrazione giudiziaria con le seguenti: della pubblica amministrazione e sopprimere le parole:, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo della medesima legge,;
   b) sopprimere il comma 10-quater;
   c) al comma 10-sexies, sostituire le parole: il Ministero della giustizia è autorizzato con le seguenti: i Ministeri sono autorizzati.
14. 7. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 10-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le unità autorizzate in area II sono da assumere tramite lo scorrimento della graduatoria per 800 posti di assistente giudiziario a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2 approvata con Provvedimento 14 novembre 2017 dal Ministero della Giustizia.
14. 17. Epifani, Rostan, Conte, Fornaro.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  10-octies. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, comma 212 e successivi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza dei trattamenti pensionistici successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022.
  10-novies. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 8. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  10-octies. All'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «66 anni» sono sostituite dalle seguenti: «64 anni»;
   b) alla lettera b), le parole: «66 anni» sono sostituite dalle seguenti: «64 anni».

  10-novies. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
14. 11. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  10-octies. All'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), il terzo periodo è soppresso;
   b) alla lettera b), il terzo periodo è soppresso.

  10-novies. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
14. 12. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Quota 93)

  1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria in qualità di esodati, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 31 anni, di seguito definita: «pensione quota 93» con riduzione per le lavoratrici che scontano un anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Coloro che maturano il requisito con 40 anni di contributi maturano la decorrenza pensione con finestra di 15 mesi e con riduzione per le lavoratrici che scontano un anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Ai beneficiari di cui al presente articolo è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  2. Il comma 1 si applica ai soggetti che si trovano in un particolare stato di disoccupazione involontaria, alle lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni, 15 anni per le derogate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia o alla soluzione.
  3. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.
  4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
14. 01. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

ART. 14-bis.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14-bis.
(Disciplina delle capacità assunzionali degli Enti locali e flessibilità nell'utilizzo delle graduatorie degli Enti locali)

  1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il triennio 2019-2021, al fine di garantire le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima delle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
  2. In deroga al comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, gli Enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi finalizzati all'assunzione di personale destinato il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
  3. Al comma 366 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «personale scolastico», sono aggiunte le seguenti: «ed educativo, anche degli enti locali,».
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 14-ter, sopprimere il comma 2.
14-bis. 2. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
14-bis. 3. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: quattro.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: quinquennio con la seguente: quadriennio.
14-bis. 4. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 5-sexies.
14-bis. 5. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 5-sexies, sostituire le parole: nell'anno precedente con le seguenti: nei due anni precedenti.
14-bis. 6. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 5-septies.
*14-bis. 7. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 5-septies.
*14-bis. 26. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni.
14-bis. 8. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 5-septies, sopprimere il secondo periodo.
14-bis. 9. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017 le parole: «a valere e nei limiti di un terzo», sono sostituite da: «a valere nel limite della metà».
  2-ter. Le Regioni, con proprio atto, individuano le modalità organizzative opportune per garantire ai richiedenti il Rdc le valutazioni integrate di carattere lavorativo e sociale anche mediante protocolli o unità valutative specificamente dedicate.
14-bis. 18. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.
(inammissibile limitatamente al capoverso comma 2-bis)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2019 le regioni, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con incremento della rispettiva dotazione organica, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego».
14-bis. 10. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:
   a) articolo 1, commi 551-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni;
   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
   d) articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9, lettera a) e c-bis), e articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14-bis. 11. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

ART. 14-ter.

  Al comma 1, sostituire le parole: fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori, con le seguenti: nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori o dell'attuazione delle disposizioni in materia di accesso alla pensione quota 100.
14-ter. 1. Brescia, Sarli.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di fronteggiare le conseguenze sugli organici delle pubbliche amministrazioni derivanti dalla disposizione di cui al precedente articolo 14, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite all'anno 2019, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2-ter. Alla disposizione di cui al precedente comma 2-bis si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 298, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
14-ter. 7. Epifani, Speranza, Fornaro, Rostan.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, ed è prorogato l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14-ter. 2. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 14-ter, aggiungere il seguente:

Art. 14-quater.
(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione per esodati)

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11- bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1o giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dai commi 263 al 273, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dai commi 211 a 218, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 9.000 unità, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti con il criterio dell'automatico scorrimento mensile delle graduatorie dagli aventi diritto fino all'utilizzo totale delle risorse per 9.000 unità, ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011:
   a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, descritti all'articolo 1, comma 214, lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
   c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;
   d) ai lavoratori cessati:
    1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;
   e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave;
   f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

  2. Per i soggetti che hanno versato in due o più casse contributive è prevista l'estensione dell'istituto del cumulo anche alle pensioni di anzianità. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo.
  3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  4. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.
  5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
14-ter. 01. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 14-ter aggiungere il seguente:

Art. 14-quater.
(Linee di indirizzo e monitoraggio in materia di ricambio generazionale della Pubblica Amministrazione).

  1. Al fine di garantire tempestivamente la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica trasmette alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, linee guida di indirizzo per il ricambio generazionale del personale della Pubblica Amministrazione alla luce dell'articolo 14, comma 6, del presente decreto, anche valorizzando il sistema di monitoraggio delle graduatorie concorsuali in attuazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  2. Dal 30 settembre 2019 fino al 30 giugno 2022, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica sul proprio sito il monitoraggio trimestrale del numero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocati a riposo secondo le disposizioni dell'articolo 14, comma 6 del presente decreto e il numero delle nuove assunzioni a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 30 marzo 2001, n. 165, anche evidenziando le nuove assunzioni di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
14-ter. 02. Brescia, Sarli.
(Inammissibile limitatamente al comma 1)

ART. 15.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente: «10-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata di cui al comma 10 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni».
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
15. 3. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai fini dell'accesso alla pensione anticipata di cui al comma 1, i requisiti contributivi richiesti per le donne sono ridotti di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 182 milioni per il 2019, di 160 milioni per il 2020, di 114 milioni per il 2021, di 42 milioni per il 2022 e di 2,5 milioni a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. 8. Gebhard, Emanuela Rossini, Plangger, Schullian.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 1, non si applica agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. 4. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'ultimo periodo del comma 1, capoverso comma 10, del presente articolo in tema di decorrenza del trattamento pensionistico non trova applicazione nei confronti degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 comma 148 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si fa fronte a valere sulle risorse del Fondo per la revisione del sistema pensionistico di cui al comma 254, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
15. 5. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: comparto scuola ed AFAM con le seguenti: comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca.
*15. 7. Pentangelo.

  Al comma 4, sostituire le parole: comparto scuola ed AFAM con le seguenti: comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca.
*15. 9. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Anticipo età lavoratrici madri)

  1. Per i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, determinati dalla somma della quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo e della quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo, a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata pari a quattro mesi per ogni figlio e nel massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione della quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo con applicazione del moltiplicatore di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.
15. 02. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Piccolo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Eliminazione della finestra di accesso alla pensione anticipata per i lavori cosiddetti gravosi).

  1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2019, al fine dell'accesso alla pensione anticipata di cui al presente comma, non trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge del 25 gennaio 2019, n. 4».

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 15-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. 04. De Lorenzo, Tripiedi, Vizzini, Pallini, Invidia, Siragusa, Cubeddu, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 1, comma 147 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è aggiunto in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2019 ai fini dell'accesso alla pensione anticipata di cui al presente comma non trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge del 28 gennaio 2019, n. 4».
15. 03. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Piccolo.

ART. 16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Opzione donna)

  1. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, fino al 31 dicembre 2021, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è confermata, alle condizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'anzianità anagrafica pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, come adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2022, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 1 i requisiti anagrafici di cui al medesimo comma 1 sono incrementati di 12 mesi per ciascun anno solare, fino a concorrenza con il requisito anagrafico di sessantaquattro anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva.
16. 1. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 395,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 490 milioni di euro per l'anno 2021 e a 206,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni 2021 e 2022, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
16. 2. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018, con le seguenti: 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 10. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018, con le seguenti: 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 9. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome, con le seguenti: un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 11. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: a 59 anni.

  Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla lettera a), dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi» e alla lettera b) le parole: «per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché» sono soppresse.
16. 6. Polverini, Gelmini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il trattamento pensionistico di cui al comma 1 è riconosciuto, alle stesse condizioni, anche alle lavoratrici la cui pensione viene liquidata da enti che gestiscono forme sostitutive dell'Assicurazione generale obbligatoria, nel limite massimo di una maggiore spesa pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente all'articolo 27, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 1,50 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
16. 4. Boldrini, Epifani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato di cui al comma 1, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 182 milioni per il 2019, a 160 milioni per il 2020, a 114 milioni per il 2021, a 42 milioni per il 2022 e a 2,5 milioni annui a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*16. 12. Gebhard, Emanuela Rossini, Plangger, Schullian.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato di cui al comma 1, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 182 milioni per il 2019, a 160 milioni per il 2020, a 114 milioni per il 2021, a 42 milioni per il 2022 e a 2,5 milioni annui a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*16. 13. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita, di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non trovano applicazione per le donne e per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 3. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Opzione donna per esodate)

  1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, per le iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria in qualità di esodate, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2019 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio, e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Ai beneficiari di cui al presente comma è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata.
  2. Il comma 1 si applica per i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione involontaria, alle lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva di 35 anni, alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi le lavoratrici agricoli a tempo determinato e le lavoratrici in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia o alla soluzione.
  3. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.
  4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
16. 01. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Salva esodati)
  1. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, senza introdurre limiti temporali e comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 329 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse residue dalle precedenti salvaguardie e fino a concorrenza del relativo fabbisogno mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 03. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che preveda periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale, determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi interamente non lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa».

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16-bis, pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 21,7 milioni di euro per l'anno 2020, 24,7 milioni di euro per l'anno 2021, 24,3 milioni di euro per l'anno 2022, 22,6 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 28,6 milioni di euro per l'anno 2025, 33,5 milioni di euro per l'anno 2026, 32,4 milioni di euro per l'anno 2027, 46,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 02. Tripiedi, Vizzini, Pallini, Invidia, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

ART. 17

  Sostituirlo con il seguente:
  1. A decorrere dal 1o maggio 2019, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età. Per tali soggetti non trova applicazione l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 4. Rizzetto, Bucalo, Zucconi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Serracchiani, Viscomi, Zan, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Campana, Carnevali, De Filippo, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Pedrazzini, Versace.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: gli stessi soggetti, aggiungere le seguenti: con esclusione di quelli di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 1. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

ART. 18.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Ape sociale)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 179 e 179-bis sono sostituiti dai seguenti:
  «179. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'indennità è concessa ai soggetti che:
   a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno dodici mesi;
   b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
   c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
   d) sono lavoratori dipendenti o autonomi, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.

  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, il requisito anagrafico previsto dal medesimo comma 179 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.
  179-ter. Per i lavoratori autonomi di cui al comma 179, lettera d), l'erogazione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:
   a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;
   b) riconsegna dell'autorizzazione ove sia stata richiesta per l'avvio dell'attività;
   c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

  179-quater. L'indennità erogata ai sensi del comma 179-ter è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2019 e seguenti, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che costituiscono il relativo limite di spesa.
18. 2. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Del Barba, De Menech, Buratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Ape sociale)

  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 231,8 milioni di euro per l'anno 2020, 442,8 milioni di euro per l'anno 2021, 484,1 milioni di euro per l'anno 2022, 351 milioni di euro per l'anno 2023, 177 milioni di euro per l'anno 2024, 58 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021.

  Conseguentemente:
   a) dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.
  2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:
  «1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni».

  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
   b) All'articolo 28, comma 2, sostituire le parole:, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: , in 8.817,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.566,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.817,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.946,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.377,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.337,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.318,3 milioni di euro per l'anno 2026.
   c) All'articolo 28, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:  c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 597,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 805,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.029,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 908,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.045,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 665,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 712,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 633,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.
18. 12. Epifani, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi», sono aggiunte le seguenti: «ovvero che non abbiano usufruito di prestazioni di disoccupazione e siano in stato di disoccupazione da almeno tre mesi».

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 18, comma 01, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 17. Tripiedi, Vizzini, Pallini, Invidia, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2019, con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: è incrementata di 48,6 milioni di euro per l'anno 2019, 395,4 milioni di euro per l'anno 2020, 428,4 milioni di euro per l'anno 2021, 312,3 milioni di euro per l'anno 2022, 153 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 32,4 milioni di euro per l'anno 2019, 263,6 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 208,2 milioni di euro per l'anno 2022, 102 milioni di euro per l'anno 2023 e 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
18. 3. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che se lo stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non deriva dalla volontà del lavoratore, la fruizione di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale a seguito della cessazione del rapporto di lavoro non comporta l'esclusione dalle misure previste dal presente comma».
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 4. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 179-bis è sostituito dal seguente: «179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, il requisito anagrafico previsto dal medesimo comma 179 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni».
18. 7. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le richieste di Ape sociale di cui al precedente comma per il tramite degli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono valutate come al numero 5 della tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
18. 9. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

ART. 19.

  Al comma 1, capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con le seguenti: Per la gestione dei dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS).
*19. 3. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con le seguenti: Per la gestione dei dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS).
*19. 1. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
19. 2. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

ART. 20.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

  Conseguentemente:
   a) al comma 6, capoverso comma 5-quater, primo periodo, sopprimere le parole: fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.
   b) all'articolo 28 comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 4.969,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.117,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.666,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.837,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.046,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.602,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.679,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.715,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.085,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.614,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;
   c) all'articolo 28 comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) nei limiti di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
20. 6. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 1995 con le seguenti: al 31 dicembre 1994.
20. 12. Gebhard.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tra la data del primo e quella, con le seguenti: tra l'anno del primo e quello e aggiungere, in fine, le parole: parificandoli a periodi di lavoro;

  Conseguentemente, al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.
20. 18. Claudio Borghi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I dipendenti delle pubbliche amministrazioni all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, possono riscattare periodi di aspettativa non retribuita previsti dall'ordinamento nella misura massima di cinque anni. Anche ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico attraverso il computo dell'esperienza lavorativa presso il settore privato, i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per i periodi e ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Gli stessi periodi, salvo diversa disposizione contrattuale, possono essere oggetto di rinnovo per non più di due volte.
20. 14. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Piccolo, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

  Al comma 6, capoverso comma 5-quater, sopprimere le parole: La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso,.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
20. 1. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Fragomeli, Ubaldo Pagano.

  Al comma 6, capoverso comma 5-quater, primo periodo, sopprimere le parole: fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. 
20. 15. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Piccolo.

  Al comma 6, capoverso comma 5-quater, primo periodo, sostituire le parole: fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età, con le seguenti: per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
20. 2. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Fragomeli, Ubaldo Pagano.

  Al comma 6, capoverso comma «5-quater», primo periodo, sostituire la parola: quarantacinquesimo con la seguente: cinquantesimo.

  Conseguentemente, all'articolo 28:
   a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 5.269,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.567,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 10.116,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 9.287,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.496,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.052,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.129,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.165,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.535,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3.064,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;
   b) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) nei limiti di 550 milioni di euro per l'anno 2019 e di 850 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 550 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
20. 11. Polverini, Zangrillo, Pentangelo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Mandelli.

  Al comma 6, capoverso comma 5-quater, primo periodo, sostituire la parola: quarantacinquesimo con la seguente: cinquantesimo.
20. 21. Frassinetti, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. Laddove i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano, per il tramite degli Enti bilaterali, risorse versate dalle imprese del settore di appartenenza e finalizzate al sostegno del pensionamento anticipato dei lavoratori, tali risorse, sulla base dello specifico regolamento e tramite apposita convenzione con l'INPS possono essere versate, in deroga alla normativa vigente, quale contribuzione volontaria per perfezionare i requisiti contributivi per raggiungere il diritto alla pensione.
*20. 5. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. Laddove i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano, per il tramite degli Enti bilaterali, risorse versate dalle imprese del settore di appartenenza e finalizzate al sostegno del pensionamento anticipato dei lavoratori, tali risorse, sulla base dello specifico regolamento e tramite apposita convenzione con l'INPS possono essere versate, in deroga alla normativa vigente, quale contribuzione volontaria per perfezionare i requisiti contributivi per raggiungere il diritto alla pensione.
*20. 13. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. Laddove i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano, per il tramite degli Enti bilaterali, risorse versate dalle imprese del settore di appartenenza e finalizzate al sostegno del pensionamento anticipato dei lavoratori, tali risorse, sulla base dello specifico regolamento e tramite apposita convenzione con l'INPS possono essere versate, in deroga alla normativa vigente, quale contribuzione volontaria per perfezionare i requisiti contributivi per raggiungere il diritto alla pensione.
*20. 16. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Piccolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Fondo Speciale per agevolare il riscatto, a fini pensionistici, degli anni del corso legale di studi universitari)

  1. Ferma restando la facoltà di optare per il regime previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare gli anni del corso legale di studi universitari, versando gli oneri conseguenti, il cui ammontare, da valutarsi con il sistema contributivo, è così determinato:
   a) ai nati successivamente al 1980, in possesso di un reddito personale annuo non superiore a 15.000 euro, si applica, per gli anni successivi al primo – relativamente al quale l'onere corrispondente resterà a carico dello Stato – l'aliquota contributiva prevista per i soggetti individuati dal comma 5-bis dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 184 del 1997;
   b) ai soggetti non ricompresi nell'ambito anagrafico e reddituale di cui alla lettera a), si applica, per tutti gli anni del corso legale di studio universitario o equipollente, l'aliquota contributiva prevista per i soggetti individuati dal comma 5-bis dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 184 del 1997, ovvero quella vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, avuto riguardo alla contribuzione degli ultimi dodici mesi.

  2. I soggetti che, all'atto della richiesta, risultano iscritti ad una della Casse di Previdenza Autonome, devono versare a quest'ultima i relativi oneri, calcolati secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1, con conseguente integrazione della relativa posizione previdenziale.
  3. Ferma restando la possibilità di riscattare gli anni del corso legale di studi secondo lo schema previsto dalla lettera b) del comma 1, i soggetti immatricolati ad un corso di laurea successivamente all'entrata in vigore della presente legge, potranno, in aggiunta alle ordinarie tasse universitarie, corrispondere, per ciascun anno d'iscrizione, un importo pari al 50 per cento dell'aliquota contributiva prevista per i soggetti di cui al comma 5-bis dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 184 del 1997, a titolo di anticipazione contributiva. In tal caso, il riconoscimento dell'intero periodo di durata legale del corso di studi ai fini previdenziali è subordinato al completamento della procedura di riscatto, conseguente al versamento della residua parte dell'aliquota contributiva.
  4. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20. 03. Deidda, Frassinetti, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

ART. 22.

  Al comma 1, sopprimere le parole: anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali.
*22. 2. Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali.
*22. 6. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, sopprimere le parole: finanziate con i fondi interprofessionali.
22. 1. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
22. 4. Fatuzzo, Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1o gennaio ed il 1o giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.
22. 5. Comaroli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

ART. 23.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Modifiche alla disciplina in materia di pagamento e di termini di erogazione dei Tfs e Tfr)

  1. Al comma 22 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 22, la lettera a) è soppressa.
  2. All'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 le parole da: «l'ente erogatore provvede» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «l'ente erogatore provvede, in ogni caso, decorsi quarantacinque giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.»;
   b) al comma 5 le parole: «nei tre mesi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei trenta giorni successivi».

  3. Al comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, alla lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 1) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140»;
   b) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140».

  4. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: «7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:
   a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;
   b) in due importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 120.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro i successivi sei mesi è pari all'ammontare residuo;
   c) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 120.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro i successivi sei mesi è pari a 60.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro i sei mesi successivi alla corresponsione del secondo importo, è pari all'ammontare residuo».

  Conseguentemente, all'articolo 28 dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 23 pari a 2.500 milioni per l'anno 2019 e 3.250 milioni di euro per l'anno 2020 e 4.100 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.250 milioni di euro per l'anno 2020 e 4.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda e la terza, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
23. 9. Novelli, Gelmini, Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Anticipo del TFS)

  1. In deroga alla normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14, ovvero accedono alla pensione anticipata ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata al termine del terzo mese dalla data di pensionamento, nel limite massimo di un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento. Il riconoscimento della restante parte del trattamento è conseguito al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, ferme restando in questo caso le disposizioni di cui al richiamato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010.
23. 8. Polverini, Gelmini, Novelli, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo 23:
  1) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Sulla base di fino a: 214 con le seguenti: Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominato, i soggetti di cui al precedente comma 1, i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché i soggetti che cessano il rapporto di lavoro per motivi diversi dal pensionamento;
  2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: l'INPS trattiene il relativo importo dall'indennità di fine servizio comunque denominata, con le seguenti: il soggetto che corrisponde l'indennità di fine servizio comunque denominata trattiene il relativo importo da tale indennità;
  3) al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: Gli importi trattenuti dall'INPS con le seguenti: Gli importi trattenuti;
  4) al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile;
  5) al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: e nel limite dell'importo finanziato con le seguenti: e nel limite dell'importo trattenuto;
  6) al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dell'INPS con le seguenti: che i lavoratori di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dei soggetti che corrispondono l'indennità di fine servizio;
  7) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri relativi al comma 2, pari a 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
   b) all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole da: L'aliquota sull'imposta sul reddito delle persone fisiche fino a: è ridotta con le seguenti: L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata sull'indennità di fine servizio comunque denominata spettante ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è ridotta, anche in caso di cessazione del rapporto per motivi diversi dal pensionamento.
23. 12. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Piccolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nonché i soggetti che accedono fino a: legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le seguenti: cui è liquidata l'indennità di buonuscita, l'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto, l'indennità di anzianità e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione dal servizio a qualunque titolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23. 1. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lepri, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comma 5 aggiungere le seguenti: e comunque non superiore all'1,5 per cento.
23. 13. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni, di cui al presente comma, si applicano anche a tutti i dipendenti pubblici con cessazione dal servizio a far data dal 1o gennaio 2017. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
23. 2. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la cifra: 45.000, con la seguente: 80.000.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, oltre a quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
23. 10. Polverini, Pentangelo, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: importo inferiore aggiungere le seguenti: ovvero all'importo inferiore richiesto dai medesimi soggetti di cui al comma 2.
23. 11. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Piccolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

ART. 24.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: comunque denominata con le seguenti: per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24. 1. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 2, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 76.000 euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, oltre a quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
24. 2. Pentangelo, Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 25.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), premettere il seguente numero:
   01) al primo periodo, dopo le parole: «emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente;», sono inserite le seguenti: «promuove la sfiducia motivata e l'azione di responsabilità nei confronti del Presidente dell'Istituto;».
25. 1. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, lettera f), capoverso comma 11, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Ai predetti fini, l'emolumento del Presidente di INPS e di INAIL non può essere maggiore di quello riconosciuto per il medesimo incarico alla data 31 dicembre 2018 e gli emolumenti dei componenti dei consigli di amministrazione di INPS e INAIL non possono essere superiori al 30 per cento dell'emolumento del presidente di INPS e di INAIL. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini del contenimento della spesa gli emolumenti dei soggetti di cui al comma 2, non possono essere maggiori alla quota del 50 per cento dell'emolumento del Presidente di INPS e di INAIL, come definito alla data 31 dicembre 2018.
25. 3. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 25-bis.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I giornalisti già in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto ordinario con contratto di lavoro giornalistico al momento dell'entrata in vigore della predetta contrattazione collettiva sono inseriti in un ruolo speciale ad esaurimento istituito presso le rispettive amministrazioni.
25-bis. 1. Capitanio.

ART. 25-ter.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla legge 5 gennaio 1953, n. 4, articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le singole voci di spesa a carico del datore di lavoro riguardanti la posizione contributiva e fiscale del lavoratore».

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 25-ter aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei trattamenti salariali.
25-ter. 1. Della Frera, Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 25-ter aggiungere il seguente:

Art. 25-quater.
(Regime previdenziale dell'attività di informazione e comunicazione)
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020 i soggetti che svolgono, sia in ambito pubblico che privato, l'attività di Comunicatore professionale, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, sulle professioni non organizzate e dalla norma tecnica UNI 11483 adottata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento UE n. 1025 del 2012, sono iscritti all'INPGI – Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola». Sono altresì iscritti all'INPGI, i comunicatori che operano presso le pubbliche amministrazioni ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, nonché coloro che svolgono attività, anche di natura tecnico-informatica, inerente la produzione, il confezionamento o la fruibilità di contenuti a carattere informativo diffusi sul web o su altro canale multimediale.
  2. L'iscrizione avviene nell'ambito dell'INPGI – Gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, limitatamente alle assicurazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) e, se dovute, a quelle per disoccupazione e assegno nucleo familiare, qualora l'attività sia svolta in regime di lavoro subordinato, ovvero presso l'INPGI – Gestione separata, istituita ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo, anche rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
  3. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 dicembre 2019 ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'INPGI, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza, prevedendo aliquote non inferiori.
  4. L'INPGI, nell'esercizio dell'autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, adotta misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al contenimento della spesa per le prestazioni di previdenza e assistenza e al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
  5. Entro il 1o giugno 2021 l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un apposito bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che tenga conto degli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nelle more della scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma è temporaneamente sospesa, limitatamente alla sola gestione previdenziale dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del predetto decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
25-ter. 03. Capitanio, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Dopo l'articolo 25-ter, aggiungere il seguente:

Art. 25-quater.

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale retributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi interamente non lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.».

  Conseguentemente, all'articolo 28 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 25-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, 18 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25-ter. 05. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Piccolo.

ART. 26.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso comma 47, sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2020, con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2019 e le parole da: e, per l'anno 2019 fino alla fine del periodo con le seguenti: , nella misura del 30 per cento;
   b) al comma 2, capoverso comma 2, sostituire le parole da: e, per l'anno 2019 fino alla fine del periodo con le seguenti: , dall'anno 2019 all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del 70 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, sostituire le parole: 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 con le seguenti: 4.769,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.767,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.316,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.487,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.696,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.252,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.329,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.365,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.738,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.264,2;
   b) dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
   c-bis) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   c-ter) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26. 2. Sozzani, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 26-ter.

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: si applica l'articolo 3-bis con le seguenti: si applica l'articolo 1-bis.
26-ter. 2. Le Relatrici.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, la proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, previa l'acquisizione dell'accordo tra azienda e parti sociali per la proroga dell'ammortizzatore sociale in deroga, integrato da apposito piano di politiche attive, supportato dalla regione e dalle province autonome, a favore dei lavoratori interessati.
  1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si fa fronte nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
26-ter. 1. Pallini, D'Arrando, Tripiedi, Vizzini, Invidia, Siragusa, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Bilotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Perconti, Amitrano, Giannone, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

ART. 26-quinquies.

  Sopprimere il comma 3.
26-quinquies. 1. Zicchieri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149, le parole: «del conseguimento dell'età pensionabile e» sono soppresse.
26-quinquies. 2. Zicchieri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

ART. 26-sexies.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Disposizioni in materia di riconoscimento contributivo dei periodi lavorativi con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, con orario part-time verticale).

  1. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08 ed in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva n. 97/81/CE, i contributi previdenziali maturati a seguito della prestazione lavorativa svolta mediante rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, con orario part-time verticale, sono in ogni caso da computarsi nell'intero anno solare ai fini dell'acquisizione del diritto all'accesso al trattamento pensionistico. Per i contratti di lavoro a tempo parziale conclusi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto al trattamento pensionistico con riferimento a periodi interamente non lavorati avviene mediante domanda da presentare all'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I trattamenti pensionistici liquidati per effetto del riconoscimento di anzianità contributiva per periodi interamente non lavorati non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già maturati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza diritto alla corresponsione di arretrati.
  2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
26-sexies. 03. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, comma 212 e seguenti della legge n. 232 del 2016, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26-sexies. 021. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

ART. 27

  Al comma 1, sostituire le parole: all'11 per cento con le seguenti: al 10 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: 116,8 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 94,8 per l'anno 2020 e di 312 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
27. 1. Bond.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al concessionario per le lotterie ad estrazione istantanea il compenso per la raccolta del gioco è fissato in misura pari a 1,6 per cento per l'anno 2019, in misura pari a 2 per cento per l'anno 2020 e in misura pari a 2,1 per cento per l'anno 2021.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
27. 3. D'Attis, Polverini.