ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: beni materiali strumentali nuovi, inserire le seguenti: e che sostengono spese per l'accesso a software, sistemi e servizi IT erogati in cloud o via piattaforma web strumentali alla messa in sicurezza del sistema cibernetico dell'impresa ed e dopo le parole: locazione finanziaria inserire le seguenti: e, limitatamente alle spese di messa in sicurezza, ai canoni o altri corrispettivi.

  Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole da: pari a 400,625 milioni di euro per l'anno 2019 fino alla fine dell'alinea con le seguenti: pari a 420,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 538,891 milioni di euro l'anno 2020, a 658,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 545,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 683,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 572,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 488,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 354,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 401,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 334,091 euro per l'anno 2028, a 337,891 milioni di euro per l'anno 2029, a 327,791 euro per l'anno 2030, a 324,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 324,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 323,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.098,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 448,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 575,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 659,991 milioni di euro per l'anno 2021, a 557,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 695,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 582,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 498,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede;

   b) dopo la lettera i), inserire la seguente:

   i-bis) quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;.
1. 8. Iovino, Faro, Trano.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: strumentali nuovi, inserire le seguenti: in beni strumentali immateriali legati al processo di digitalizzazione delle imprese e dei professionisti, di cui all'allegato B della legge 11 dicembre 2016, n. 232,.
1. 5. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sopprimere le parole: esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,;

   b) al primo periodo sostituire le parole: dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, con le seguenti: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020,;

   c) al primo periodo sostituire le parole: è maggiorato del 30 per cento con le seguenti: è maggiorato del 40 per cento;

   d) sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 416 milioni di euro per l'anno 2020, 760 milioni di euro per l'anno 2021, 643 milioni di euro per l'anno 2022, 597 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 537 milioni di euro per l'anno 2025, 487 milioni di euro per l'anno 2026 e 149 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, quanto a 544,6 milioni di euro per l'anno 2020, 962,1 milioni di euro per l'anno 2021, 790 milioni di euro per l'anno 2022, 744 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 684 milioni di euro per l'anno 2025, 505,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 93,9 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 19. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, Colaninno, De Micheli, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Madia, Mancini, Melilli, Navarra, Padoan, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,.

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 140 milioni di euro per l'anno 2020, 220 milioni di euro per l'anno 2021,160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2020, 17,9 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, e 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 16. Boschi, Marattin, Boccia, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: esclusi fino a: n. 917.
*1. 2. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: esclusi fino a: n. 917.
*1. 20. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: esclusi con la seguente: inclusi e le parole: 1° aprile 2019 con le seguenti: 1° gennaio 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

   a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quando a 45 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

   d) quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50.
1. 1. Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 con le seguenti: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 178,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 18. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, Colaninno, De Micheli, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Madia, Mancini, Melilli, Navarra, Padoan, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: dal 1° aprile 2019 con le seguenti: dal 1° gennaio 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, e quanto a 7,35 milioni di euro per l'anno 2019, 14,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 7,35 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 14. Benamati.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° aprile 2019 con le seguenti: 1° gennaio 2019.
1. 3. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: 31 dicembre 2019 fino a: locazione finanziaria con le seguenti: 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, e quanto a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine entro il 15 luglio 2020 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2020; entro il 15 gennaio 2021 sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2020, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 marzo 2021 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 10. Librandi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
1. 4. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, e quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2019, 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 13. Benamati.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è maggiorato del 30 per cento con le seguenti: è maggiorato del 40 per cento.

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 267,6 milioni di euro per l'anno 2020, 456,1 milioni di euro per l'anno 2021, 361 milioni di euro per l'anno 2022, 346 milioni di euro per l'anno 2023, 326 milioni di euro per l'anno 2024, 310 milioni di euro per l'anno 2025 e 68,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, quanto a 139 milioni di euro per l'anno 2020, 254 milioni di euro per l'anno 2021, 214 milioni di euro per l'anno 2022, 199 milioni di euro per l'anno 2023, 179 milioni di euro per l'anno 2024, 163 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 15. Boschi, Marattin, Boccia, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 40 per cento.
1. 6. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 416 milioni di euro per l'anno 2020, 760 milioni di euro per l'anno 2021, 643 milioni di euro per l'anno 2022, 597 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 537 milioni di euro per l'anno 2025, 487 milioni di euro per l'anno 2026 e 149 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, quanto a 544,6 milioni di euro per l'anno 2020, 962,1 milioni di euro per l'anno 2021, 790 milioni di euro per l'anno 2022, 744 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 684 milioni di euro per l'anno 2025, 505,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 93,9 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 17. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, Colaninno, De Micheli, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Madia, Mancini, Melilli, Navarra, Padoan, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche qualora i beni agevolati siano oggetto di temporaneo utilizzo all'estero, anche in virtù di contratti di noleggio transitorio, in strutture produttive appartenenti alla medesima impresa beneficiaria.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 480.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*1. 12. Benamati.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche qualora i beni agevolati siano oggetto di temporaneo utilizzo all'estero, anche in virtù di contratti di noleggio transitorio, in strutture produttive appartenenti alla medesima impresa beneficiaria.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 480.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*1. 11. Benamati, Moretto, De Micheli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche qualora i beni agevolati siano oggetto di temporaneo utilizzo all'estero, anche in virtù di contratti di noleggio transitorio, in strutture produttive appartenenti alla medesima impresa beneficiaria.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 480.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*1. 21. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 7. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero sia stato effettuato il saldo dell'ordine entro la data del 30 settembre 2018, anche mediante il rilascio di fidejussioni bancarie a garanzia».
1. 9. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Investimenti in agricoltura)

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1. 02. Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Investimenti in agricoltura)

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1. 04. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Investimenti in agricoltura)

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1. 07. Liuni, Viviani, Bubisutti, Coin, Golinelli, Gastaldi, Lolini, Lo Monte, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Investimenti in agricoltura)

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1. 010. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, per la parte di investimenti non eccedente 500.000 euro, a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1. 08. Ferro, Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Investimenti in colture arboree)

  1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1. 01. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Investimenti in colture arboree)

  1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1. 03. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Investimenti in colture arboree)

  1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1. 06. Liuni, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Lo Monte.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Investimenti in colture arboree)

  1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1. 011. Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. All'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «non superiori a euro 65.000» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a euro 40.000»;
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 17 a 22 sono abrogati.
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 23, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

   «g) redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti, nonché quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo»;

   b) dopo l'articolo 55 è aggiunto il seguente:

   «55-bis. – (Imposta sul reddito d'impresa) – 1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77. Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
   2. In deroga all'articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
   3. Le somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d'impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
   4. Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.
   5. L'applicazione del presente articolo esclude quella dell'articolo 5 limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.
   6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello dal quale ha effetto il presente articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta.
   7. In caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo, anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo.».

   c) all'articolo 116 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l'opzione di cui all'articolo 55-bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo»;

  2. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, l'ammontare del contributo annuo dovuto dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è determinato senza tenere conto delle disposizioni di cui al citato articolo 55-bis.
2. 2. Boschi, Marattin, Boccia, De Micheli, Madia, Navarra, Padoan.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Riduzione dell'aliquota IRES)

  1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2020, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, le parole: «24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 28 a 34 sono abrogati.
  3. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 460,37 milioni di euro per l'anno 2021 e 63 milioni di euro per l'anno 2022.
2. 1. Marattin.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: dicembre 2021 con le seguenti: dicembre 2022;

   b) sostituire le parole: 3,5 punti con le seguenti: 4 punti;

   c) sostituire le parole: per i due con le seguenti: per i tre;

   d) dopo le parole: 3 punti percentuali inserire le seguenti: di 3,5 punti percentuali.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 503,1 milioni di euro per l'anno 2024 e di 287,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».
2. 6. Comaroli, Gusmeroli, Cavandoli, Bellachioma.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 3,5 punti con le seguenti: 9 punti;

   b) sostituire le parole: 1,5 punti con le seguenti: 4 punti;

   c) sostituire le parole: 2,5 punti con le seguenti: 6,5 punti;

   d) sostituire le parole: 3 punti con le seguenti: 9 punti.
2. 5. Marattin.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: accantonati a riserva inserire le seguenti: delle riserve di valutazione.
2. 3. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Al comma 8 premettere le seguenti parole: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
2. 4. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Equiparazione della tariffa TARI per gli esercizi alberghieri alle abitazioni civili)

  1. All'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158», sono aggiunte le seguenti: «nonché di quanto indicato all'articolo 68, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativamente all'assimilazione dei locali ed aree adibiti ad esercizio alberghiero ai locali ed aree ad uso abitativo.».
2. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al fine di rilanciare la crescita del settore turistico, all'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di quanto indicato all'articolo 68, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativamente alla assimilazione dei locali ed aree adibiti ad esercizio alberghiero ai locali ed aree ad uso abitativo.».
2. 04. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Sterilizzazione dell'aumento delle accise su benzina e gasolio)

  1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera c) è abrogata.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. 02. Boschi, Marattin.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Detrazioni fiscali per immobili dei soggetti IRES)

  1. La normativa che disciplina le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli immobili si interpreta nel senso che la stessa si applica ai soggetti IRES anche con riferimento ad interventi realizzati su beni oggetto dell'attività da essi esercitata.
2. 03. Foti, Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi)

  1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 la deduzione ivi prevista è applicata nella misura del 50 per cento, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nella misura del 60 per cento e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 nella misura del 70 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 435,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
3. 10. Comaroli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «nella misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 nella misura del 100 per cento; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 tale deduzione è applicata nella misura del 100 per cento e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nella misura del 100 per cento». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica quanto a 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte di corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. 9. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Integrale deducibilità IMU dalle imposte sui redditi)

  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «nella misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 nella misura del 100 per cento».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo per gli immobili effettivamente ed esclusivamente utilizzati per l'attività di impresa o professionale.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 417 milioni di euro per l'anno 2019, 334 milioni di euro per l'anno 2020 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 5. Benamati.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2020 e sopprimere le parole: e al 31 dicembre 2020.
3. 2. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   d-bis) alle unità immobiliari di categoria catastale C1 e a quelle strumentali utilizzate nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

   b) al comma 9-bis dopo le parole: «dall'impresa costruttrice alla vendita» sono inserite le seguenti: «nonché le aree destinate alla costruzione per la successiva vendita».

  1-ter. All'articolo 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «dei terreni agricoli e dell'abitazione principale» sono sostituite dalle seguenti: «immobili rientranti tra i fabbricati costruiti o ristrutturati dalle imprese edili per la successiva vendita nonché delle aree edificabili iscritte in bilancio tra le “rimanenze” dalle medesime imprese; dei terreni agricoli; dell'abitazione principale; delle unità immobiliari di categoria catastale C1 e per quelle strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni».
  1-quater. Agli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-ter, nei limiti di 400 milioni annui, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 3. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Ruffino, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Giacometto, Gagliardi, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Bignami, Casino.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si considerano strumentali gli immobili utilizzati nell'esercizio di impresa, anche se locati a terzi».
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, nei limiti di 100 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 4. Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Bignami.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si considerano strumentali gli immobili utilizzati nell'esercizio di impresa, anche se locati a terzi».
3. 1. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

   Art. 65-bis. – (Immobili strumentali). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 65 si applicano anche agli immobili strumentali per l'esercizio di attività di lavoro autonomo in forma singola o associata.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni fiscali in materia di immobili strumentali.
3. 6. D'Alessandro.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. In considerazione della crisi economica e al fine di alleggerire il carico fiscale per gli immobili strumentali all'esercizio dell'attività artigianale e del piccolo commercio, per i quali non si verifica l'effetto sostitutivo dell'IMU rispetto alla determinazione dei redditi fondiari, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nel limite di spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per dette unità immobiliari:

   a) l'imposta municipale propria di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, dell'articolo 13 del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, ridotta al 75 per cento;

   b) la tassa sui rifiuti e il tributo per i servizi indivisibili sono determinati applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ridotta al 75 per cento.

  1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, valutato in 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede:

   a) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 7. Mandelli, Martino.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Stabilizzazione della cedolare secca)

  1. Al comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2019».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 163 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 03. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Stabilizzazione della cedolare secca del 10 per cento per gli alloggi «a canone concordato»)

  1. Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10 per cento».
  2. L'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a decorrere dall'anno 2019 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 01. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Nuova IMU)

  1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è istituita un'imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).
  2. La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per le province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di modificarla nel rispetto dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
  3. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera b) del comma 4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
  4. Per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito alle condizioni di cui alla lettera 0a) del comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile.
  5. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Il limite di cui al periodo precedente può essere superato dai comuni che nell'anno 2018 hanno applicato in misura superiore allo 0,4 per mille la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un ammontare non superiore alla differenza tra maggiorazione effettivamente applicata e 0,4 per mille.
  6. L'imposta di cui al comma 1 relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, assicurando la neutralità finanziaria nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. 06. Fragomeli, Marattin, Melilli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Esenzione IMU per gli immobili dello Stato)

  1. L'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si interpreta nel senso che sono ricompresi tra gli immobili dello Stato oggetto dell'esenzione anche gli immobili posseduti dall'Agenzia del demanio.
  2. Negli accertamenti emessi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 696 e 697, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471.
3. 07. Fragomeli, Bazoli, Ubaldo Pagano, Melilli.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 683 è inserito il seguente:

   «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento».
*3. 02. Pastorino, Fassino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 683 è inserito il seguente:

   «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento».
*3. 05. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fiscalità speciale per comuni ad alta marginalità socio-economica)

  1. Ai fini del contenimento della desertificazione commerciale nei piccoli comuni italiani si prevede l'azzeramento delle imposte per imprese ed esercizi commerciali di particolari comuni da identificare con successivo provvedimento del Ministero competente in base a criteri di altitudine, densità di popolazione e numero di attività economiche.
3. 011. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Norma di interpretazione in materia di coadiuvanti agricoli)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui alla legge all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
3. 04. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Norma di interpretazione in materia di coadiuvanti agricoli)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
3. 010. Ferro, Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Revisione permanente tariffe INAIL)

   All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1121, le parole: «e fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse e le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;

   b) al comma 1122, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente:

   e-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 255; quanto a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 256; quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

   c) al comma 1126 le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono soppresse.
3. 012. Comaroli.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è inserito il seguente:

   Art. 39-bis. – (Specializzazioni). – 1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo previo parere del Consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.
   2. Il regolamento di cui al comma 1 del presente articolo individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
   3. Il titolo di specialista può essere conseguito:

   a) da iscritti da almeno due anni nella Sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1 del presente articolo. Il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo può essere maturato anche durante la frequenza dei percorsi formativi;

   b) da iscritti nella Sezione A dell'albo da almeno due anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;

   c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.

   4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei princìpi fissati nella convenzione tipo definita dal Consiglio Nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.
   5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
   6. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.
   7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
3. 013. Orlando.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni)

  1. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di cedolare secca sui canoni di locazione, l'ultimo periodo è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazione dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis, del presente decreto.
  3. Al comma 2, dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*3. 018. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni)

  1. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di cedolare secca sui canoni di locazione, l'ultimo periodo è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazione dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis, del presente decreto.
  3. Al comma 2, dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*3. 014. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili)

  1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all'imposta municipale propria (IMU), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
  2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
**3. 019. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili)

  1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all'imposta municipale propria (IMU), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
  2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
**3. 015. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, lettera 0a), le parole: «ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;» sono soppresse;

   b) al comma 6-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione».
*3. 020. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, lettera 0a), le parole: «ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;» sono soppresse;

   b) al comma 6-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione».
*3. 016. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Redditi fondiari percepiti)

  1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore» sono sostituite dalle seguenti: «, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis)».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, in 28,5 milioni di euro per l'anno 2023, in 18,6 milioni di euro per l'anno 2024 e in 4,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
**3. 021. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Redditi fondiari percepiti)

  1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore» sono sostituite dalle seguenti: «, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis)».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, in 28,5 milioni di euro per l'anno 2023, in 18,6 milioni di euro per l'anno 2024 e in 4,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
**3. 017. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

ART. 4.

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 39 il primo periodo è sostituito dal seguente: «I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare;

    2) dopo il comma 42-bis aggiungere il seguente:

  42-ter. Qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a 42-bis.»;

    3) il comma 44 è sostituito dal seguente: «44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42.»

   c) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

   «6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 01, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 e delle corrispondenti proiezioni triennali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
4. 4. Porchietto, Barelli, Mandelli, Martino, Bendinelli, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Squeri.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: e in quelle fino alla fine del periodo.
4. 1. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Sopprimere il comma 2.
4. 3. Boschi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Implementazione dell’Investment Management Exemption – IME)

  1. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 6, le parole: «dal comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 6-bis, 6-ter e 7».
  2. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. Nonostante quanto previsto dal comma 6, non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che un soggetto residente, o non residente tramite propria stabile organizzazione o base fissa nel territorio dello Stato, in nome e/o per conto dell'impresa non residente o di sue controllate, dirette o indirette, ed anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto e/o alla vendita di beni mobili e immobili, di strumenti finanziari, anche derivati ed incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.
   6-ter. Le disposizioni del comma 6-bis si applicano a condizione che l'impresa non residente sia un fondo pensione ovvero un organismo di investimento collettivo del risparmio estero ovvero una società da questi controllata, direttamente o indirettamente, sempreché istituiti o residenti in uno Stato o territorio incluso nell'articolo 11 comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni; che l'impresa non residente, avendo riferimento ai beneficiari finali sia, alternativamente, partecipata da più di cinque soggetti (non correlati fra di loro), ovvero non abbia alcun beneficiario finale (tenendo conto di soggetti ad esso correlati) con una partecipazione superiore al 20 per cento; che il soggetto residente o non residente, che svolge l'attività nel territorio dello Stato in nome e/o per conto dell'impresa non residente cui al punto 1 che precede, non detenga una partecipazione ai risultati economici annuali dell'impresa non residente superiore al 25 per cento. A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto ed, infine, che il soggetto residente, o la stabile organizzazione o la base fissa nel territorio dello Stato del soggetto non residente riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato in nome e/o per conto dell'impresa non residente, anche a seguito di attività di accertamento fiscale, una remunerazione di mercato supportata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

  3. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

   «9-bis. Salva l'applicazione dell'articolo 110 comma 7, ai fini del comma 9 dell'articolo 162 la sede fissa d'affari a disposizione di un'impresa che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini del comma 1, a disposizione di altra impresa non residente per il solo fatto che l'attività della prima reca un beneficio alla seconda.»
4. 01. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure fiscali in materia di sicurezza)

  1. Coloro che acquistano dispositivi di sicurezza, ivi compresi impianti di allarme, videocamere di sorveglianza e manufatti volti a garantire l'inaccessibilità della proprietà privata, ovvero si avvalgono di dispositivi di servizi di sicurezza in comodato d'uso, possono beneficiare di una detrazione dell'IRPEF del 50 per cento fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro annui. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.
  2. Alle imprese che intendono dotarsi dei dispositivi di sicurezza di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta del 50 per cento per spese sino ad un ammontare complessivo sino a 50.00 euro per ciascun anno del triennio 2019,2020 e 2021. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.
  3. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari complessivamente a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. 02. Bignami, Giacomoni, Martino, Baratto, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di split payment per le cessioni dei prodotti della filiera ittica verso Pubbliche Amministrazioni o società da esse controllate)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17-ter, comma 1-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «nonché, al fine di incentivare la commercializzazione attraverso strutture di mercato organizzate, alle cessioni di prodotti ittici effettuate nei confronti di mercati ittici gestiti da amministrazioni pubbliche o da società da esse controllate».
4. 03. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)

  1. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tutti i casi in cui sia oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria la riconducibilità delle attività di ricerca a quelle previste alle lettere a), b), c) e d) del comma 4, ma venga comunque verificato l'effettivo sostenimento dei costi da parte del soggetto beneficiario e lo stesso abbia provveduto alla redazione ed alla conservazione della documentazione prevista dal presente articolo ai fini della fruizione del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e senza l'applicazione di sanzioni».
4. 06. Acquaroli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi)

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria né a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati già in suo possesso sono considerate inefficaci».

  2. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre»;

   b) al comma 2, le parole: «del nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «dell'undicesimo mese».
*4. 07. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi)

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria né a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati già in suo possesso sono considerate inefficaci».

  2. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre»;

   b) al comma 2, le parole: «del nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «dell'undicesimo mese».
*4. 013. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni)

  1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Si considera grave irregolarità l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere, di cui al comma 6-bis»;

   b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. Se il contribuente o il sostituto d'imposta conferisce l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi 2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta».
   «6-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
**4. 08. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni)

  1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Si considera grave irregolarità l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere, di cui al comma 6-bis»;

   b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. Se il contribuente o il sostituto d'imposta conferisce l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi 2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta».
   «6-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
**4. 014. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

  1. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera h-quinquies) sono aggiunte le seguenti:

   h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;

   h-septies) alle tasse scolastiche.

   h-opties) Le disposizioni di cui alle lettere h-sexies e h-septies acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e, in ogni caso, non prima del 1° gennaio 2020.

  3. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, le parole: «o negli appositi conti correnti postali, aperti ai sensi del predetto decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «oppure mediante il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento “F24 Enti pubblici”, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015»;

   b) al comma 6, le parole: «bollettino di conto corrente postale» sono sostituite dalle seguenti: «il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento “F24 Enti pubblici”, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015».

  4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

   «143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità di versamento previste dal presente comma».

  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis, del presente decreto.
  6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
*4. 09. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

  1. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera h-quinquies) sono aggiunte le seguenti:

   h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;

   h-septies) alle tasse scolastiche.

   h-opties) Le disposizioni di cui alle lettere h-sexies e h-septies acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e, in ogni caso, non prima del 1° gennaio 2020.

  3. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, le parole: «o negli appositi conti correnti postali, aperti ai sensi del predetto decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «oppure mediante il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento “F24 Enti pubblici”, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015»;

   b) al comma 6, le parole: «bollettino di conto corrente postale» sono sostituite dalle seguenti: «il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento “F24 Enti pubblici”, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015».

  4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

   «143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità di versamento previste dal presente comma».

  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis, del presente decreto.
  6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
*4. 015. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale)

  1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**4. 010. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale)

  1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**4. 016. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è sostituito dal seguente:

   «4. La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare».
*4. 011. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è sostituito dal seguente:

   «4. La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare».
*4. 017. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Conoscenza degli atti e semplificazione)

  1. All'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono»;

   b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli».
   «3-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
**4. 012. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Conoscenza degli atti e semplificazione)

  1. All'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono»;

   b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli».
   «3-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
**4. 018. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Obbligo di invito al contraddittorio)

  1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate, le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «3-bis, Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario».

   b) all'articolo 6 è premesso il seguente:

   «Art. 06. – (Invito obbligatorio)1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
   2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
   3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
   4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.
   5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
   6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento.»;

   c) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: «di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5 e 5-ter».

  2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*4. 019. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Obbligo di invito al contraddittorio)

  1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate, le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «3-bis, Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario».

   b) all'articolo 6 è premesso il seguente:

   «Art. 06. – (Invito obbligatorio)1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
   2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
   3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
   4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.
   5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
   6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento.»;

   c) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: «di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5 e 5-ter».

  2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*4. 022. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)

  1. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione di cui all'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.
4. 023. Gusmeroli, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale)

  1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è aggiunto il seguente:

   «Art. 13-bis. – (Ravvedimento parziale)1. L'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al. contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
   2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.».
*4. 021. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale)

  1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è aggiunto il seguente:

   «Art. 13-bis. – (Ravvedimento parziale)1. L'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al. contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
   2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.».
*4. 024. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

ART. 5.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: «limitatamente al 30 per cento», con le seguenti: «limitatamente al 20 per cento»;

   b) sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) al comma 3, primo periodo, le parole: «e per i quattro periodi successivi.», sono sostituite dalle seguenti: «e per i nove periodi successivi.».
5. 3. Mor.

  Al comma 1, lettera d) sopprimere il capoverso «5-bis.».
5. 1. Ferro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «5-ter», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I cittadini di cui al presente comma hanno diritto al rimborso di imposte e sanzioni eventualmente già corrisposte sulla base di contestazioni derivanti dall'applicazione della normativa previgente.
5. 13. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: , ovvero ai soggetti che risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Salvo quanto previsto all'articolo 50, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 76 milioni di euro per l'anno 2019 e 106 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5. 5. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «5-ter», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.
5. 9. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I soggetti la cui residenza fiscale è stata trasferita in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sino al periodo d'imposta 2019 incluso, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, al ricorrere delle condizioni ivi previste, previo versamento di un importo pari al valore più alto fra euro diecimila e il cinque per cento dei redditi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. I proventi derivanti dal versamento delle somme conseguenti all'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
5. 4. Alessandro Pagano, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera c), i redditi da lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e i redditi da lavoro autonomo prodotti in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare, per ulteriori cinque periodi di imposta.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 38 milioni di euro per l'anno 2019 e 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5. 6. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Al comma 4, lettera b), capoverso «3-quater», ultimo periodo, all'inizio sopprimere la seguente parola: Non.
5. 10. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Al comma 5 aggiungere in fine le seguenti parole: , ovvero ai soggetti che risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Salvo quanto previsto all'articolo 50, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 7. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

  5-bis. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b), i redditi da lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e i redditi da lavoro autonomo prodotti in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare, per ulteriori cinque periodi di imposta.
  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 8-bis, valutati 6 milioni di euro per l'anno 2019 e 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 8. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. (Abilitazione scientifica nazionale). Al fine di evitare il trasferimento dei giovani ricercatori nelle università estere, all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sostituire le parole: «L'abilitazione ha durata di sei anni» con le seguenti: «L'abilitazione ha durata di nove anni».
  5-ter. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012, 2013 e 2016-2018 è di nove anni.
5. 11. Sasso, Furgiuele, Latini, Patelli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Comaroli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Negli anni 2019 e 2020 per i cittadini italiani iscritti all'Aire ed alle imprese da questi possedute fuori dal territorio nazionale, che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale per un valore di almeno euro 1.000.000 ovvero di almeno euro 500.000 nel caso la nuova attività sia una start-up innovativa di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, generando un numero di nuovi occupati con contratto di lavoro dipendente non inferiore a 5 unità, è accordato uno sgravio fiscale del 50 per cento sul reddito imponibile d'impresa nei cinque anni consecutivi alla costituzione dell'impresa. La misura si applica nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 e delle corrispondenti proiezioni triennali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 12. Fitzgerald Nissoli, Mandelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 24, comma 4, primo periodo, le parole da: «I contratti di cui al comma 3, lettera a)» fino a: «esclusivamente con regime di tempo pieno.» sono sostituite dalle seguenti: «I contratti di cui al comma 3, lettere a) e b), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.».
5. 2. Cavandoli, Murelli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpretano nel senso che si ritiene soddisfatto il criterio del trasferimento della residenza e del domicilio anche nel caso di trasferimento della propria residenza secondaria dal Paese terzo secondo la normativa ivi vigente.
5. 14. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 24-ter dei testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni)

  All'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «percepiti da fonte estera o» sono soppresse;

   b) al comma 4, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «nove»;

   c) il comma 7, è sostituito dal seguente: «L'opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione non si producono laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, ovvero cessano al venir meno dei medesimi requisiti. Analogamente, gli effetti dell'opzione cessano in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nel termine previsto, salvo che il versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce. Resta fermo il pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e interessi. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.»;

   d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

   «8-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione e per il versamento dell'imposta sostitutiva.».
5. 01. Cavandoli, Gusmeroli, Gerardi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

   Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 1, il comma 2 è soppresso.
5. 02. Melicchio, Bella, Gallo, Casa, Nitti, De Lorenzo, Giannone, Villani, Lattanzio, Frate, Iovino, Tuzi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.
(Misure agevolative per i formatori delle bande musicali)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. recante il testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), primo periodo, dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici,» sono aggiunte le seguenti: «ai formatori e»;

    2) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte infine le seguenti parole: «nonché alle bande musicali».
5. 04. Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Alternanza Scuola-Lavoro)

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, al fine di riavviare i percorsi in alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 784, 785, 786 e 787, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 54,52 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
5. 05. Fragomeli, Ascani, Boschi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Rossi.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Struttura di missione per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero)

  1. Al fine di incentivare il rientro delle professionalità dall'estero e in applicazione dell'articolo IX.2 della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi ad insegnamento superiore nella regione europea (convenzione di Lisbona) è istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una struttura di missione ad hoc a cui è attribuito il compito di svolgere le attività di centro nazionale di informazione, valutazione e controllo per accelerare il riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d'istruzione superiore e sui titoli conseguiti all'estero. Per l'operatività della struttura di missione di cui al comma 1 sono stanziati 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 06. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al fine di incentivare il rientro delle professionalità dall'estero e in applicazione dell'articolo IX.2 della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi ad insegnamento superiore nella regione europea (convenzione di Lisbona) è istituita, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una struttura di missione ad hoc a cui è attribuito il compito di svolgere le attività di centro nazionale di informazione, valutazione e controllo per accelerare il riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d'istruzione superiore e sui titoli conseguiti all'estero.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 03. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

ART. 6

  Al comma 1, premettere il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione», sono soppresse.
6. 2. Fregolent.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera d) è soppressa.
6. 3. Fregolent.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. L'articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 è sostituito dal seguente:

   d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero, a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni qualora gli utili distribuiti, cumulativamente con il proprio reddito, superino le soglie previste dal regime forfettario.
6. 4. Colletti.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al comma 935 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine le seguenti parole: «e disposizioni in materia di errata applicazione sull'imposta del valore aggiunto».
6. 1. Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riordino dei termini dell'assistenza fiscale)

  1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 13:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

   a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;

   b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.»;

    2) al comma 2, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di settembre al mese di ottobre, rivolgendosi al sostituto o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio.»;

    3) al comma 3, lettera a), le parole: «dal mese di giugno al mese di luglio» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di settembre al mese di ottobre»;

   b) all'articolo 16:

    1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione;»;

    2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), entro:

   a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

   b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

   c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

   d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

   e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.»;

    3) al comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, le parole: «entro il 7 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;

   c) all'articolo 17, comma 1:

    1) alla lettera b) le parole: «e comunque entro il 7 luglio» sono soppresse;

    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, entro:

   a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

   b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

   c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

   d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

   e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.»

    3) alla lettera c-bis), le parole: «il termine previsto» sono sostituite dalle seguenti: «i termini previsti»;

   d) all'articolo 19:

  1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.»;

    2) al comma 2 le parole: «retribuzione di competenza del mese di luglio» sono sostituite dalle seguenti: «prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.»;

    3) al comma 4 le parole: «a partire dal mese di agosto o di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione»;

    4) al comma 6 le parole: «entro il mese di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 10 ottobre».

  2. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-quater le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;

   b) al comma 6-quinquies le parole: «entro il 7 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;

   c) dopo il comma 6-quinquies è aggiunto il seguente:

   «6-sexies. L'Agenzia delle Entrate, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito internet, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati possono delegare all'accesso anche un soggetto di cui all'articolo 3, comma 3.».

  3. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «entro il 15 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile»;

   b) all'articolo 4, comma 3-bis, le parole: «entro il 23 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno.».

  4. La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 16 marzo.
  5. All'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse ai sensi dei commi 1 e 2 dai contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto, sono corrisposte ai partiti entro il 31 dicembre. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non può in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4».

  6. La trasmissione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2014 da parte dell'Agenzia delle Entrate, sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti per ogni periodo d'imposta, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei dati occorrenti a determinare gli importi delle somme che spettano a ciascun partito è effettuata in un'unica soluzione entro il 15 dicembre.
  7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 decorrono dall'anno 2020.
  8. All'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
6. 05. Trano, Faro.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile)

  1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

   1-quater. Assorbenti igienici per ciclo mestruale;
   2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

   a) per 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019, 2020, 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

   b) per 20 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282;

   c) per 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
6. 02. Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile)

  1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:

   1-quater. Assorbenti igienici per ciclo mestruale.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 170 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2019, si provvede mediante attuazione del successivo comma 3.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiano, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Nei casi in cui la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
6. 03. Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile)

  1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:

   1-quater. Assorbenti igienici per ciclo mestruale.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 170 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
6. 04. Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

   «41-quinquies. Pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili e girelli destinati all'infanzia».

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
6. 010. Calabria, Palmieri, Gelmini, Carfagna, Marrocco, Spena, Versace, Prestigiacomo, Mandelli, Martino, D'Attis, Bagnasco, Battilocchio, Bignami, Cannizzaro, Fiorini, Gagliardi, Minardo, Mugnai, Nevi, Novelli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Pittalis, Rotondi, Ruffino, Saccani Jotti, Scoma, Elvira Savino, Silli, Squeri, Maria Tripodi, Vietina, Zanella, Labriola, Ripani, Fasano, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Della Frera, Tartaglione, Fatuzzo, Giacometto, Orsini.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario)

  1. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi».
  2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*6. 06. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario)

  1. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi».
  2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*6. 07. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Contributi figurativi temporali)

  1. Al fine di incentivare l'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i lavoratori che avviano una nuova attività e che non hanno superato il trentesimo anno di età, possono richiedere l'esenzione del versamento dei contributi per tre anni.
  2. Il lavoratore può in qualunque momento, richiedere la sospensione dell'esenzione versamenti contributivi e rientrare a pieno titolo nel regime di contribuzione.
  3. Ai fini delle certificazioni di idoneità lavorativa dei soggetti che usufruiscono dell'esenzione di cui al comma 1, è istituito, per tutta la durata del periodo di esenzione, il Documento Unico di Regolarità Contributiva Figurativo.
  4. Sono esclusi dall'esenzione di cui al comma 1 i soggetti che hanno rapporti lavorativi in appalto o subappalto con la pubblica amministrazione.
  5. Gli anni di esenzione contributiva richiesti dai lavoratori di cui al comma 1, saranno considerati contributi figurativi temporali, utili al raggiungimento temporale di un trattamento pensionistico a carico di un ente previdenziale, pubblico o privato, ma non ne determineranno alcun diritto di accredito.
6. 09. Donno, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema quoziente familiare)

  1. Al testo unico dell'imposta sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

   «Art. 11-bis. – (Determinazione dell'imposta attraverso il sistema quoziente familiare). – 1. I contribuenti, appartenenti ad un nucleo familiare, possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa, a quanto stabilito dall'articolo 11 comma 1, le disposizioni fissate al comma 3 del presente articolo nei limiti massimi, di cui al comma 2. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

   a) dal contribuente;

   b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

   c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

   d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati di età non superiore ai ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

   e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

   2. Per le finalità del comma 1 è costituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di 4 miliardi di euro a decorrere dal 1° luglio 2019.
   3. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma degli coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2. A decorrere dall'anno 2019, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro può, con proprio decreto, rideterminare i coefficienti applicabili per l'anno successivo.
   4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dar luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.
   5. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, l'esistenza dei requisiti ivi previsti.
   6. I possessori di redditi da lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.
   7. Le disposizioni del presente articolo hanno un effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione».

  2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 1, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 settembre 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
6. 012. Calabria, Palmieri, Gelmini, Carfagna, Marrocco, Spena, Versace, Prestigiacomo, Mandelli, Martino, D'Attis, Bagnasco, Battilocchio, Bignami, Cannizzaro, Fiorini, Gagliardi, Minardo, Mugnai, Nevi, Novelli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Pittalis, Rotondi, Ruffino, Saccani Jotti, Scoma, Elvira Savino, Silli, Squeri, Maria Tripodi, Vietina, Zanella, Labriola, Ripani, Fasano, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Della Frera, Tartaglione, Fatuzzo, Giacometto, Orsini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche è altresì deducibile un importo annuo massimo di 700 euro per spese documentate tramite fattura o scontrino, sostenute dal contribuente per l'acquisto di prodotti alimentari e non alimentari destinati a lattanti di età inferiore a dodici mesi. Tale deduzione opera per i redditi complessivi pari o inferiori a 40.000 euro. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della deduzione è stabilito in ragione del numero dei figli».

  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'elenco dei beni il cui costo d'acquisto può essere oggetto della deduzione e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
6. 011. Calabria, Palmieri, Gelmini, Carfagna, Marrocco, Spena, Versace, Prestigiacomo, Mandelli, Martino, D'Attis, Bagnasco, Battilocchio, Bignami, Cannizzaro, Fiorini, Gagliardi, Minardo, Mugnai, Nevi, Novelli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Pittalis, Rotondi, Ruffino, Saccani Jotti, Scoma, Elvira Savino, Silli, Squeri, Maria Tripodi, Vietina, Zanella, Labriola, Ripani, Fasano, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Della Frera, Tartaglione, Fatuzzo, Giacometto, Orsini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Fissazione dei requisiti minimi di onorabilità e professionalità dei rappresentanti fiscali ai sensi dell'articolo 62-quater decreto legislativo n. 504 del 1995)

   All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione e lo svolgimento dell'incarico di rappresentante fiscale per il pagamento delle imposte di consumo di cui al presente articolo, secondo i seguenti criteri minimi: a) iscrizione all'albo professionale degli avvocati o alla sezione A dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili da almeno tre anni; b) non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o per reati fiscali.».
6. 08. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Flat tax incrementale)

   l. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, qualora il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo ecceda quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del 50 per cento. La disposizione si applica esclusivamente per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

  2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
6. 013. Meloni, Lollobrigida, Lucaselli, Bellucci, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

ART. 7.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Sino al 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dai precedenti commi, pari a 40 milioni di euro annui a partire dal 2022, si provvede mediante riduzione di 20 milioni delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, e di 20 milioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritti, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 6. Giacometto, Labriola, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Bignami.

  Al comma 1, dopo le parole: a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare aggiungere le seguenti: anche da parte di soggetti che prevedono l'applicazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dopo le parole: nonché all'alienazione degli stessi aggiungere le seguenti: anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato.
7. 9. Cavandoli, Gusmeroli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Al comma 1, dopo le parole: a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare aggiungere le seguenti: anche da parte di soggetti che prevedono l'applicazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dopo le parole: nonché all'alienazione degli stessi aggiungere le seguenti: anche se suddivisi in più unità immobiliari.
7. 10. Cavandoli, Gusmeroli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: entro i successivi dieci anni, con le seguenti: entro i successivi cinque anni, effettuino interventi di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia, ovvero;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 22. Marattin.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni.
7. 21. Marattin.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: entro i successivi dieci anni, inserire le seguenti: effettuino interventi di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia, ovvero;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 20. Marattin.

  Al comma 1, dopo le parole: provvedano alla aggiungere le seguenti: ristrutturazione ivi compresa la.
7. 3. Rospi, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Faro, Trano.

  All'articolo 7 comma 1, le parole: alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, sono sostituite dalle seguenti: alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o, sui medesimi immobili, agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B.
7. 15. Parolo, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: demolizione aggiungere le seguenti: anche parziale.
7. 31. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: degli stessi, inserire le seguenti: ovvero ad interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 14. D'Alessandro.

  Al comma 1 sostituire le parole: con il conseguimento della classe energetica A o B con le seguenti: con il conseguimento della classe energetica NZEB o A o B.
7. 7. Vallascas, De Lorenzis, Trano, Faro.

  Al comma 1 sostituire le parole: o B con le seguenti: o superiore.
7. 28. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1 sopprimere le parole: anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche.
7. 26. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Al comma 1 sostituire le parole: anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, con le seguenti: senza variazione volumetrica e di sagoma rispetto al fabbricato preesistente.
7. 27. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Al comma 1, sostituire le parole: ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, con le seguenti: ove consentito dalle vigenti disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
7. 2. Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Faro, Trano.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere di seguito le seguenti parole: nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 16, comma 4 lettera d-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
7. 29. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  All'articolo 7, dopo le parole: si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna inserire il seguente periodo: «Le disposizioni del primo periodo si applicano, altresì, “agli edifici su cui si realizzano interventi di incisiva ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, da destinare alla vendita, e alle aree già urbanizzate, sulle quali realizzare nuovi fabbricati rispondenti ai più moderni standard energetici ed antisismici”».
7. 4. Germanà, Mandelli, Martino, Prestigiacomo.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Relativamente ai predetti, immobili, resta ferma altresì la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e annotazioni di cui all'articolo 333 del decreto legislativo n. 209 del 2005. A tal fine, all'articolo 188, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «articolo 47-quinquies» sono aggiunte le parole: «ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e di contrasto di rischi sistemici, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,»;

   b) dopo le parole: «nei confronti» è aggiunta la parola: «anche»;

   c) alla lettera b) sono aggiunte le parole: «o introdurre limitazioni, restrizioni temporanee o differimento relativamente a determinate tipologie di operazioni o facoltà esercitabili dai contraenti.».
*7. 1. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Relativamente ai predetti immobili, resta ferma altresì la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e annotazioni di cui all'articolo 333 del decreto legislativo n. 209 del 2005. A tal fine, all'articolo 188, comma 3-bis dello stesso decreto n. 205 del 2009, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «articolo 47-quinquies» inserire le seguenti: «ovvero, al fine di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e di contrasto di rischi sistemici, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,»;

   b) dopo le parole: «nei confronti» inserire la seguente: «anche»;

   c) alla lettera b) aggiungere le seguenti parole: «o introdurre limitazioni, restrizioni temporanee o differimento relativamente a determinate tipologie di operazioni o facoltà esercitabili dai contraenti.».
*7. 43. Bellachioma, Comaroli, Ribolla, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Relativamente ai predetti immobili, resta ferma altresì la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e annotazioni di cui all'articolo 333 del decreto legislativo n. 209 del 2005. A tal fine, all'articolo 188, comma 3-bis dello stesso decreto n. 205 del 2009, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «articolo 47-quinquies» inserire le seguenti: «ovvero, al fine di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e di contrasto di rischi sistemici, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,»;

   b) dopo le parole: «nei confronti» inserire la seguente: «anche»;

   c) alla lettera b) aggiungere le seguenti parole: «o introdurre limitazioni, restrizioni temporanee o differimento relativamente a determinate tipologie di operazioni o facoltà esercitabili dai contraenti».
*7. 39. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai trasferimenti di beni immobili, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla realizzazione, sugli stessi, di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o di nuova costruzione di cui alla lettera e) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in aree urbanizzate comunque denominate dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché alla successiva alienazione degli stessi o delle unità immobiliari realizzate.
  Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 12. Benamati, Moretto, De Micheli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai trasferimenti di beni immobili, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla realizzazione, sugli stessi, di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o di nuova costruzione di cui alla lettera e) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in aree urbanizzate comunque denominate dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché alla successiva alienazione degli stessi o delle unità immobiliari realizzate. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 132 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
7. 37. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai trasferimenti di beni immobili, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla realizzazione, sugli stessi, di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché alla successiva alienazione degli stessi.
  Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 13. Benamati, Moretto, De Micheli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai trasferimenti di beni immobili, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla realizzazione, sugli stessi, di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché alla successiva alienazione degli stessi. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 105 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
7. 38. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La disciplina di cui al comma 1 non è applicabile ai centri storici, alle Zone A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1444, come definite negli strumenti urbanistici vigenti e alle aree e agli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo espressa autorizzazione della competente sovrintendenza.
7. 30. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di massimizzare gli effetti incentivanti del presente articolo, la disposizione di cui al comma 1 si applica, entro il limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, non solo nelle ipotesi di acquisto di fabbricati da demolire e ricostruire, ma anche per l'acquisto di edifici su cui realizzare interventi di incisiva ristrutturazione quali il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia da destinare alla vendita con caratteristiche completamente rinnovate, nonché per l'acquisto di aree già urbanizzate sulle quali realizzare i fabbricati rispondenti ai più moderni standard energetici e antisismici. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità applicative del presente comma.
  1-ter. Agli oneri derivati dal comma 1-bis pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai finì del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 42. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) di demolizione e ricostruzione effettuati su edifici a destinazione residenziale, anche in presenza di aumenti volumetrici previsti da leggi e regolamenti edilizi locali, che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio»,

   b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380» aggiungere le seguenti: «nonché di demolizione e ricostruzione anche in presenza di aumenti volumetrici previsti da leggi e regolamenti edilizi locali, che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio,».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 41. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, i corrispettivi delle cessioni di case di civile abitazione, oggetto di contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla data di esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi contratti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 40. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche nell'ipotesi dell'acquisto di un fabbricato da parte di una impresa che entro dieci anni provveda alla demolizione, anche parziale, e ricostruzione dello stesso, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche e lo adibisca a propria sede aziendale.
7. 25. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di interventi di ristrutturazione, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per il 2019 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
   1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari 30 milioni di euro per il 2019 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 24. Mandelli, Martino.

  All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La definizione delle procedure di condono di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, nonché le relative procedure di accesso da espletarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è estesa a tutti gli immobili, aventi una destinazione d'uso residenziale, a condizione che siano stati acquistati in buona fede in base a un titolo astrattamente idoneo e formalmente valido ad attestarne la proprietà, e che risultino regolarmente accatastati da più di venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge compresi quelli che, successivamente alla data di acquisto, sono stati sottoposti a un procedimento di accertamento di regolarità amministrativa, anche se concluso con sentenza sfavorevole. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività criminali, anche se abusivamente occupati; agli immobili siti in complessi o villaggi turistici oggetto di lottizzazione abusiva; agli immobili in corso di costruzione e non ancora ultimati; agli immobili non utilizzati costantemente dal proprietario come dimora abituale, quelli in cui il proprietario non abbia la residenza anagrafica e comunque a quelli non stabilmente abitati, quali le seconde case; agli immobili adibiti ad attività produttive di tipo industriale o commerciale.
7. 23. Pentangelo, Cantalamessa, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   1-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le parole: «novanta giorni»;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e qualora non si verifichino le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'autorizzazione si intende acquisita».

  1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, si provvede a modificare l'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, al fine di prevedere che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 primo periodo, siano applicabili limitatamente ai fabbricati compresi nella Zona territoriale C), di cui al comma 1, numero 3 del medesimo articolo.
7. 5. Mazzetti, Cortelazzo, Ruffino, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Giacometto, Gagliardi, Labriola, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Bignami, Casino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   2. All'articolo 23, comma 01 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

   «d) gli interventi di ampliamento dei capannoni esistenti realizzati in comparti industriali o artigianali in conformità alle previsioni della disciplina urbanistico-edilizia vigente, degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, qualora non ne modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e rispettino le disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive di piani attuativi o accordi negoziali eventualmente dichiarate dal competente organo comunale in sede di approvazione dei piani urbanistici. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali o paesaggistici, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. Gli interventi di cui alla presente lettera sono comunque sottoposti al preventivo rilascio di eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico che possono essere acquisiti nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 23-bis.».
7. 11. Dara, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Le risorse versate dalle imprese del settore edile agli enti bilaterali nazionali e territoriali e finalizzate al sostegno del pensionamento anticipato dei lavoratori, possono essere utilizzate per accreditare contribuzione volontaria, in osservanza della normativa vigente, ai lavoratori al fine di permettere il perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto a pensione. Gli enti bilaterali sono autorizzati a versare all'Inps la contribuzione volontaria sulla base di uno specifico regolamento e tramite apposita convenzione con l'Inps.
7. 8. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Piccolo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 14, comma 1 e al comma 2, lettera b) e lettera b-bis), del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  1-ter. All'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «nell'anno 2019» aggiungere le seguenti: «, 2020 e 2021»,
  1-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
7. 34. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mazzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 14, comma 1 e al comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, le parole: «31 dicembre 2019» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  1-ter. All'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dopo le parole: «nell'anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «, 2020 e 2021».
7. 44. Foti, Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
7. 33. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mazzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
7. 45. Foti, Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. La definizione delle procedure di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è estesa a gli immobili ad uso residenziale, acquistati in base a un titolo astrattamente idoneo e formalmente valido ad attestarne la proprietà, e che risultino regolarmente accatastati da più di venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività criminali, anche se abusivamente occupati; agli immobili siti in complessi o villaggi turistici oggetto di lottizzazione abusiva; agli immobili in corso di costruzione e non ancora ultimati; agli immobili non utilizzati costantemente dal proprietario come dimora abituale, quelli in cui il proprietario non abbia la residenza anagrafica e comunque a quelli non stabilmente abitati, quali le seconde case; agli immobili adibiti ad attività produttive di tipo industriale o commerciale.
7. 36. Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Al comma 48 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «tale valore fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il corrispettivo così determinato fino al 50 per cento»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «in diritto di proprietà» sono aggiunte le seguenti; «nell'ambito del medesimo piano di edilizia economica popolare,».
7. 35. Raffaelli, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La normativa di cui alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli immobili deve essere interpretata nel senso che la stessa si applichi ai soggetti Ires anche con riferimento ad interventi realizzati su beni oggetto dell'attività da essi esercitata.
7. 32. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mazzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

    1-bis. All'articolo 10 comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sostituire le parole: «1000 euro» con le seguenti: «100 euro»;

    1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione delle risorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 16. Nardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 apportare le seguenti modifiche:

   a) sopprimere la lettera b), comma 1, dell'articolo 67;

   b) al comma 1 dell'articolo 68 sopprimere le parole: «e b) ed il secondo periodo»;

   c) al comma 2 dell'articolo 68 sopprimere le parole da: «Il costo dei terreni» a «valore degli immobili».

  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis), pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione delle risorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 17. Nardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, per i trasferimenti di fabbricati, a favore di imprese di intermediazione immobiliare e persone fisiche che entro i successivi dodici mesi si impegnano a rivendere l'immobile, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al primo periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al secondo periodo.
7. 18. Nardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. L'adeguamento sismico delle coperture dei fabbricati può essere realizzato in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 1444/1968 nei limiti di una sopraelevazione effettiva dell'edificio stesso non superiore al metro di altezza.
7. 19. Nardi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Cessione di credito per gli interventi di ristrutturazione edilizia)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al termine del comma 1, sono aggiunti i seguenti periodi: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al periodo precedente, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma».
7. 02. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Credito di imposta per innovazione e ristrutturazioni)

  1. Il credito di imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 è riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 nel limite di spesa di 25 milioni di euro per ciascuno dei due anni.
  2. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 è riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni. Il limite di spesa sostenuto, di cui al comma 1 del medesimo articolo, è elevato a euro 300.000.
  3. All'onere di cui ai commi 1 e 2, pari ad euro 65 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
7. 011. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali)

  1. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo e nei manufatti contenenti amianto strumentali all'attività agricola, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all'attività agricola, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
  2. Le detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1-sexies.2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 3 del presente articolo sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2019,10 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro annui per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 03. Incerti, Gadda, Critelli, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Meccanismo per fruire delle detrazioni fiscali fino a loro esaurimento)

  1. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto il seguente periodo: «La detrazione non goduta al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare».
  2. Agli articoli 14 e 16, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto in fine, il seguente comma: «La detrazione non goduta al termine del periodo quinquennale o decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare».
7. 01. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. La disposizione di cui al n. 103) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che la fornitura di energia elettrica per uso domestico ricomprende anche gli usi destinati alle parti comuni come individuate dagli articoli 177 e 177-bis del codice civile.
7. 04. Moretto, De Menech, Gadda.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Defiscalizzazione e decontribuzione premi una tantum)

   1. Al fine di rilanciare la crescita dell'attività turistico-ricettiva i premi di risultato corrisposti in busta paga una tantum, e comunque per non più di due volte nel corso del medesimo anno civile, in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, dal datore di lavoro al lavoratore dipendente di impresa alberghiera, sono esenti da imposizione fiscale e non soggetti al versamento di contributi a fini previdenziali e a fini assicurativi contro gli infortuni da parte del datore di lavoro e da parte del lavoratore. Le esenzioni di cui al primo periodo non si applicano alla parte del singolo premio di risultato eventualmente eccedente la somma di euro 200.
   2. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 si applica nel limite di spesa di euro 1.000.000, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
7. 09. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Deducibilità IRAP costo lavoratori stagionali)

   1. Al fine di rilanciare la crescita dell'attività turistico-ricettiva, per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, alle imprese alberghiere è consentita la piena deducibilità, ai fini del calcolo della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del costo sostenuto per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-octies del medesimo decreto legislativo, nel limite di spesa complessiva annua di 20 milioni di euro.
   2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
   3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua le modalità di attuazione del presente articolo.
7. 010. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)

  1. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «Per i fabbricati costruiti» fino a: «all'azzeramento» sono sostituite dalle seguenti: «Sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e, in ogni caso, purché non siano locati».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*7. 014. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)

  1. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «Per i fabbricati costruiti» fino a: «all'azzeramento» sono sostituite dalle seguenti: «Sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e, in ogni caso, purché non siano locati».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*7. 013. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Detrazione fiscale di spese sostenute per l'acquisto di materiale, beni e prodotti finiti destinati agli interventi di manutenzione ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

  1. In via sperimentale, per l'anno 2019, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti, sino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro, per l'acquisto di materiali, beni e prodotti finiti per l'esecuzione di lavori necessari agli interventi di manutenzione ordinaria individuati all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati all'interno di unità immobiliari residenziali e loro pertinenze possedute o detenute sulla base di idoneo titolo e adibite ad abitazione principale, con l'eccezione delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1 e A/8.
  2. Qualora trattasi di unità immobiliari cointestate, la detrazione spetta esclusivamente ad uno dei singoli cointestatari a prescindere dalla quota di possesso e a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 015. Paita, Moretto.

ART. 8.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

   «01. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sopprimere le parole “al 31 dicembre 2019”;

   b) al comma 1-bis, sopprimere le parole “al 31 dicembre 2021”;

   c) al comma 1-ter, sopprimere le parole “e fino al 31 dicembre 2021”.

   01-bis. A copertura degli oneri di cui al comma 01, nei limiti di 480 milioni annui, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»
8. 5. Mazzetti, Cortelazzo, Ruffino, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Giacometto, Gagliardi, Labriola, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Bignami, Casino, Fiorini.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

   «01. All'articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: “Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale, l'ammontare complessivo, in deroga all'importo suindicato, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile. Qualora si provveda all'applicazione sull'immobile di sistemi di monitoraggio per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza del medesimo immobile, la detrazione di cui al presente comma, nonché ai commi da 1-ter a 1-quinquies, spetta in misura maggiore e pari al 90 per cento”.
   01-bis. A copertura degli oneri di cui al comma precedente, nei limiti di 400 milioni annui, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»
8. 6. Fiorini, Carrara, Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Bignami, Cortelazzo.

  Al comma 1 premettere il seguente:

   «01. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-quinquies è sostituito dal seguente: “Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”»
*8. 1. Foti, Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Al comma 1 premettere il seguente:

   «01. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-quinquies è sostituito dal seguente: “Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”»
*8. 2. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mazzetti.

  All'articolo 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine per il godimento della detrazione è prorogato al 31 dicembre 2030».
8. 13. Germanà, Mandelli, Martino, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   «1-bis. In alternativa all'agevolazione di cui al comma 1, alle persone fisiche cedenti unità immobiliari facenti parte di un immobile sito in un comune ricadente nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e che sia oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione, anche con eventuale variazione volumetrica, se consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari all'85 per cento di 96.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo per l'acquisto, anche in permuta, di una nuova unità immobiliare entro dodici mesi successivi alla cessione. In luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito a soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90.
   1-ter. La detrazione di cui al precedente comma spetta a condizione che l'unità immobiliare oggetto d'acquisto rispetti le regole di sicurezza vigenti per i nuovi edifici, di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 2008 e successive modifiche e sia di classe energetica A o B, ai sensi della normativa vigente. Il termine dei dodici mesi non si applica nell'ipotesi in cui l'acquisto venga effettuato in permuta dell'unità immobiliare oggetto del suddetto intervento. In tal caso l'acquisto deve avvenire entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori.
   1-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter si applicano anche nei confronti degli esercenti attività commerciale, di lavoro autonomo, arti e professioni, o d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica assunta, cedenti unità immobiliari facenti parte dell'immobile di cui al comma 1-bis. In questa ipotesi, la detrazione spetta, nella medesima misura ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, per l'acquisto di un'unità avente la stessa destinazione di quella ceduta.».

   Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai commi da 1-bis a 1-quater, pari a 76,4 milioni nel 2021, 152,8 milioni nel 2022, 229,2 milioni nel 2023, 305,6 milioni nel 2024, 382 milioni nel 2025 e 458,4 milioni nel 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*8. 7. Benamati, Moretto, De Micheli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   «1-bis. In alternativa all'agevolazione di cui al comma 1, alle persone fisiche cedenti unità immobiliari facenti parte di un immobile sito in un comune ricadente nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e che sia oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione, anche con eventuale variazione volumetrica, se consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari all'85 per cento di 96.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo per l'acquisto, anche in permuta, di una nuova unità immobiliare entro dodici mesi successivi alla cessione. In luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito a soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90.
   1-ter. La detrazione di cui al precedente comma spetta a condizione che l'unità immobiliare oggetto d'acquisto rispetti le regole di sicurezza vigenti per i nuovi edifici, di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 2008 e successive modifiche e sia di classe energetica A o B, ai sensi della normativa vigente. Il termine dei dodici mesi non si applica nell'ipotesi in cui l'acquisto venga effettuato in permuta dell'unità immobiliare oggetto del suddetto intervento. In tal caso l'acquisto deve avvenire entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori.
   1-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter si applicano anche nei confronti degli esercenti attività commerciale, di lavoro autonomo, arti e professioni, o d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica assunta, cedenti unità immobiliari facenti parte dell'immobile di cui al comma 1-bis. In questa ipotesi, la detrazione spetta, nella medesima misura ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, per l'acquisto di un'unità avente la stessa destinazione di quella ceduta.».

   Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai commi da 1-bis a 1-quater, pari a 76,4 milioni nel 2021, 152,8 milioni nel 2022, 229,2 milioni nel 2023, 305,6 milioni nel 2024, 382 milioni nel 2025 e 458,4 milioni nel 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*8. 10. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   «1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-octies, aggiungere il seguente:
   “1-novies. Qualora gli interventi previsti dall'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, siano realizzati contestualmente agli interventi di cui al comma 1-quinquies del presente articolo, per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i soggetti beneficiari della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo, possono applicare le disposizioni di cui al comma 1-quinquies o 1-octies del presente articolo.”

  1-ter. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3.1, aggiungere il seguente:

   “3.2. Qualora gli interventi previsti dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 siano realizzati contestualmente agli interventi del presente articolo, per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i soggetti beneficiari della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, possono applicare le disposizioni di cui al comma 2-sexies o 3.1 del presente articolo.”.»
8. 11. Benvenuto, Lucchini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   «1-bis. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1o luglio 2019 al 31 dicembre 2020 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
   1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019, 35,5 milioni di euro per l'anno 2020, 54,5 milioni di euro per l'anno 2021, 46,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 e 31 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»
8. 9. Boschi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   «1-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge n. 63 del 2013, relativi alla messa in sicurezza antisismica degli immobili, il limite di spesa per unità immobiliare per ciascun anno entro il quale si applicano le detrazioni fiscali previste, è aumentato a 130.000 euro per i capannoni industriali.
   1-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 5-bis, nei limiti di 300 milioni annui, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»
8. 4. Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Mazzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati sino al 31 dicembre 2030».

   Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 58,8 milioni nel 2023, 117,6 milioni nel 2024, 176,4 milioni nel 2025, 235,2 milioni nel 2026, 294 milioni nel 2027 e nel 2028, 352,8 milioni nel 2029, 294 milioni nel 2030, 235,2 milioni nel 2031, 176,4 milioni nel 2032, 117,6 milioni nel 2033 e 58,8 milioni nel 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*8. 8. Benamati, Moretto, De Micheli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati sino al 31 dicembre 2030».

   Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 58,8 milioni nel 2023, 117,6 milioni nel 2024, 176,4 milioni nel 2025, 235,2 milioni nel 2026, 294 milioni nel 2027 e nel 2028, 352,8 milioni nel 2029, 294 milioni nel 2030, 235,2 milioni nel 2031, 176,4 milioni nel 2032,117,6 milioni nel 2033 e 58,8 milioni nel 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*8. 12. Cannizzaro, Mandelli, D'Ettore, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Dall'anno 2019, la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento antisismico sugli immobili, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-septies del decreto-legge 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.»
8. 3. Fiorini, Carrara, Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Cortelazzo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Percorso di completamento degli adeguamenti antincendio per le strutture turistico- ricettive, condizionato all'implementazione di ulteriori prescrizioni di sicurezza)

  1. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole «30 giugno 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2019»;

   b) al secondo periodo, dopo la parola «localizzate» sono inserite le seguenti: «nei comuni dell'Isola d'Ischia, nelle province nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e»;

   c) dopo il secondo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le strutture ricettive turistico alberghiere che non hanno presentato la SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018 completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2019 previa presentazione entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale attestante il rispetto di almeno sei delle sopra elencate prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche. Per le strutture che non sono state ammesse al piano straordinario di adeguamento antincendio di cui al decreto 16 marzo 2012, deve essere attestato anche il possesso dei relativi requisiti».
*8. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Percorso di completamento degli adeguamenti antincendio per le strutture turistico-ricettive, condizionato all'implementazione di ulteriori prescrizioni di sicurezza)

  1. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole «30 giugno 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2019»;

   b) al secondo periodo, dopo la parola «localizzate» sono inserite le seguenti: «nei comuni dell'Isola d'Ischia, nelle province nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e»;

   c) dopo il secondo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le strutture ricettive turistico alberghiere che non hanno presentato la SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018 completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2019 previa presentazione entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale attestante il rispetto di almeno sei delle sopra elencate prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche. Per le strutture che non sono state ammesse al piano straordinario di adeguamento antincendio di cui al decreto 16 marzo 2012, deve essere attestato anche il possesso dei relativi requisiti».
*8. 04. Boschi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Percorso di completamento degli adeguamenti antincendio per le strutture turistico-ricettive, condizionato all'implementazione di ulteriori prescrizioni di sicurezza)

  1. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole «30 giugno 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2019»;

   b) al secondo periodo, dopo la parola «localizzate» sono inserite le seguenti: «nei comuni dell'Isola d'Ischia, nelle province nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e»;

   c) dopo il secondo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le strutture ricettive turistico alberghiere che non hanno presentato la SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018 completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2019 previa presentazione entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale attestante il rispetto di almeno sei delle sopra elencate prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche. Per le strutture che non sono state ammesse al piano straordinario di adeguamento antincendio di cui al decreto 16 marzo 2012, deve essere attestato anche il possesso dei relativi requisiti».
*8. 08. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Danni subiti durante le gelate nella regione Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e in seguito all'ondata di maltempo del mese di maggio 2019)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Emilia-Romagna può, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 10 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 02. Incerti, Critelli, Benamati, Carla Cantone, Delrio, De Maria, De Micheli, Marco Di Maio, Fassino, Franceschini, Marattin, Orlando, Pagani, Pini, Rizzo Nervo, Rossi, Gadda, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Bonus matrimonio)

  1. A decorrere dall'anno 2020, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 40.000 euro, a favore di coloro i quali contraggono matrimonio.

   2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
   3. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»
8. 06. Ferro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Certificazione statica e sismica)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1.1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro.»

  Conseguentemente, all'articolo 50:

   a) al comma 2 sostituire le parole da: pari a 400,625 milioni di euro fino alla fine dell'alinea con le seguenti: pari a 401,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 530,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 656,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 550,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 698,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 587,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 503,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 369,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 416,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 349,091 milioni di euro per l'anno 2028, a 352,891 milioni di euro per l'anno 2029, a 342,791 milioni di euro per l'anno 2030, a 339,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 3339,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 3338,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.071,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 429,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 567,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 657,991 milioni di euro per l'anno 2021, a 562,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 710,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 597,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 513,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

   b) dopo la lettera l, inserire la seguente: l-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, 12 milioni di euro per l'anno 2020,18 milioni di euro per l'anno 2021, 25 milioni di euro per l'anno 2022, e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. 03. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente articolo:

Art. 8-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto d'immobili ad uso abitativo da destinare alla locazione)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del 9 per cento, prevista dall'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, è dimidiata nel caso di acquisto della proprietà di un'abitazione non di lusso, se nell'atto di compravendita l'acquirente s'impegna a:

   a) concludere nell'abitazione almeno uno degli interventi di cui all'articolo 3, primo comma lettera b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro trenta mesi dall'acquisto e nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41;

   b) locare l'abitazione a soggetti estranei al proprio nucleo familiare, nello stesso termine di cui alla lettera a) e mediante uno dei contratti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

  2. All'acquirente di cui al comma 1 è, altresì, riconosciuta:

   a) la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1 lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   b) la facoltà di beneficiare di tutte le detrazioni riconosciute per legge e relative all'immobile acquistato, in 5 quote annuali costanti e di pari importo, anziché in 10.

  3. In caso di mancata conclusione degli interventi, di mancata osservanza degli adempimenti o di mancata locazione dell'immobile nei termini previsti dal primo comma, l'acquirente decade da tutti i benefici di cui al primo ed al secondo comma ed è tenuto a versare le imposte nella misura ordinaria, maggiorate di una sovrattassa pari al 30 per cento dell'imposta stessa, nonché a restituire in un'unica soluzione le somme portate in detrazione.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 30 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
8. 011. Gusmeroli, Bellachioma, Cavandoli, Comaroli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione non goduta al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare».
  2. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, è aggiunto infine, il seguente comma: «3-quinquies. La detrazione non goduta al termine del periodo quinquennale o decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare».
  3. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, è aggiunto infine, il seguente comma: «2-ter. La detrazione non goduta al termine del periodo quinquennale o decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare».
8. 05. Foti, Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al periodo precedente, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione della disposizione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma».
8. 07. Foti, Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione)

  1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione della convenzione di cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale.
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione)

  1. I contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione della convenzione di cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale non costituiscono corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutti gli atti per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 02. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Incentivo all'aggregazione tra banche di medie e piccole dimensioni e scissioni bancarie)

  1. In caso di aggregazioni bancarie, realizzate entro il 31 dicembre 2020, soggette ad autorizzazione della BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, ad esito delle quali si crei una banca con non oltre 30 miliardi di euro di attivo di bilancio, le attività per imposte anticipate (DTA) risultanti dalle situazioni patrimoniali delle aziende bancarie partecipanti all'aggregazione, approvate dai rispettivi organi amministrativi per le finalità dell'aggregazione e in osservanza delle norme applicabili per la realizzazione di essa, possono essere trasformate in credito di imposta dalle banche in seno alle quali si sono generate, che si obbligano a corrispondere un canone annuo a decorrere dall'esercizio in cui avviene l'aggregazione e per i 10 esercizi successivi.
  2. Il canone è determinato per ciascun esercizio di applicazione della disciplina applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente, calcolata con le modalità di cui all'articolo 11 dei decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, nonché alle DTA non iscritte in bilancio.
  3. Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
  4. Al credito d'imposta generato per effetto della trasformazione di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, fatta eccezione per il diritto al rimborso, che non è consentito neppure in via parziale o residuale.
  5. Ai conferimenti di aziende o rami di azienda bancarie, effettuati in società esistenti o di nuova costituzione che ne proseguano l'attività, si applicano le disposizioni dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. 03. Gusmeroli, Bellachioma, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Comaroli, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disciplina dei crediti ipotecari)

  1. La sentenza che accoglie la domanda trascritta ai sensi dell'articolo 2652, primo comma, del codice civile, non pregiudica i diritti sugli immobili acquisiti dai terzi e loro aventi causa in base a un atto contenente accollo o estinzione, anche parziali, del mutuo bancario garantito da ipoteca volontaria di primo grado iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda di cui ai numeri 1, 4, 5 e 6 del medesimo primo comma, intervenuta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato.
9. 04. Cavandoli, Bellachioma, Gusmeroli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Comaroli, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Trattamento fiscale delle convenzioni urbanistiche)

  1. All'articolo 20, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le parole: «all'articolo 40-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 36-bis e 40-bis».
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 05. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
*10. 1. Butti, Rizzetto, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli, Ciaburro, Caretta, Prisco.

  Sopprimerlo.
*10. 22. Moretto, Benamati, De Micheli, Gadda.

  Sopprimerlo.
*10. 27. Gadda.

  Sopprimerlo.
*10. 29. Toccafondi.

  Sopprimerlo.
*10. 31. D'Ettore, Gagliardi, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Bagnasco, Cassinelli, Fiorini, Nevi.

  Sopprimerlo.
*10. 33. Gebhard, Schullian, Plangger, Emanuela Rossini, Boschi.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: «o ad altri soggetti privati», sono aggiunte le seguenti: «ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;

   b) al comma 2-sexies, primo periodo, dopo le parole: «ad altri soggetti privati», sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;

   c) al comma 2-sexies il secondo periodo è soppresso;

   d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

  2. All'articolo 16 dei decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: «ed altri soggetti privati» sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;

   b) al comma 1-quinquies il terzo periodo è soppresso;

   c) al comma 1-septies, secondo periodo, dopo le parole: «ad altri soggetti privati» sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;

   d) al comma 1-septies il terzo periodo è soppresso;

   e) dopo il comma 1-septies, è inserito il seguente: «1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

  Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni per l'anno 2021, 3,4 milioni per l'anno 2022, 5 milioni per l'anno 2023 e 1,9 milioni per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 110 milioni per il 2019, 106 milioni per il 2020 e 101 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 13. Moretto, Gadda, Marco Di Maio, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, quarto periodo e al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «65 per cento» sono inserite le seguenti: «alle spese sostenute per l'acquisto di apparecchi sanitari e rubinetti a ridotto consumo d'acqua, nonché»;

   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»
10. 11. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 3.1 con il seguente:

  3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare di cederle a qualunque soggetto avente diritto compresi gli istituti bancari, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, e a quest'ultimo, che a sua volta può optare di cederle a qualunque soggetto avente diritto compresi gli istituti bancari in alternativa all'utilizzo diretto delle stesse, rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire il capoverso comma 1-octies con il seguente:

   1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare di cederle a qualunque soggetto avente diritto compresi gli istituti bancari, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo, che a sua volta può optare di cederle a qualunque soggetto avente diritto compresi gli istituti bancari in alternativa all'utilizzo diretto delle stesse, rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. 25. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Al comma 1 capoverso comma 3.1, dopo le parole: Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: realizzati nell'ambito di ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello ai sensi dell'allegato 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162.
10. 30. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso comma 3.1, dopo le parole: «a quest'ultimo rimborsato», aggiungere le seguenti: «con una maggiorazione del 10 per cento»;

   b) al comma 2, capoverso comma 1-octies, dopo le parole: «a quest'ultimo rimborsato» aggiungere le seguenti: «con una maggiorazione del 10 per cento»;

   c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni per l'anno 2021, 3,4 milioni per l'anno 2022, 5 milioni per l'anno 2023 e 1,9 milioni per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 40 milioni di euro, per l'anno 2020 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 15. Bazoli, Fragomeli.

  Al comma 1, capoverso comma 3.1, dopo le parole: rimborsato sotto forma di credito d'imposta aggiungere le seguenti: con la facoltà di successiva cessione, e sopprimere la parola: esclusivamente.

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso comma 1-octies, dopo le parole: rimborsato sotto forma di credito d'imposta aggiungere le seguenti: con la facoltà di successiva cessione, e sopprimere la parola: esclusivamente.
10. 10. Vallascas, Trano, Faro.

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: in cinque quote annuali, con le seguenti: in due quote annuali.
10. 2. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: in cinque quote annuali, con le seguenti: in tre quote annuali.

  Conseguentemente all'articolo 50, comma 2, apportate le seguenti modifiche:

   a) alinea, sostituire le parole da: pari a 400,625 milioni di euro fino alla fine dell'alinea con le seguenti: , pari a 411,025 milioni di euro per l'anno 2019, a 529,291 milioni di euro per l'anno 2020, a 648,891 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 euro per l'anno 2028, a 317,891 milioni di euro per l'anno 2029, a 307,791 milioni di euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.089,375 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 439,375 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 565,541 milioni di euro per l'anno 2020, a 650,391 milioni di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:;

   b) dopo la lettera l), inserire la seguente: l-bis) quanto a 10,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
10. 28. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: in cinque quote annuali, con le seguenti: in tre quote annuali.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni per l'anno 2021 e 1,9 milioni per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 17. Fragomeli.

  Al comma 1, capoverso comma 3.1, dopo le parole: in cinque quote annuali di pari importo aggiungere le seguenti: o, nel caso di gravi problemi di liquidità accertati dall'Agenzia delle entrate e nei limiti delle risorse disponibili per la presente disposizione, in due quote annuali di pari importo.

  Conseguentemente al comma 2, capoverso comma 1-octies, dopo le parole: in cinque quote annuali di pari importo aggiungere le seguenti: o, nel caso di gravi problemi di liquidità accertati dall'Agenzia delle entrate e nei limiti delle risorse disponibili per la presente disposizione, in due quote annuali di pari importo.
10. 12. Librandi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Dall'anno 2020, la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica agli interventi realizzati su qualunque immobile a qualunque titolo posseduto, oggetto di intervento.
  1-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, nei limiti di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 4. Mazzetti, Cortelazzo, Ruffino, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Giacometto, Gagliardi, Labriola, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Bignami, Casino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 2, capoverso comma 1-octies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oppure per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione spettante a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in cinque quote annuali di pari importo»;

   2) al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario»;

   3) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   «3-bis. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede, quanto a 15,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 10,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
10. 9. Vallascas, Trano, Faro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 2, capoverso 1-octies, aggiungere, in fine le seguenti parole: «oppure con il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in cinque quote annuali di pari importo»;

   2) al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario»;

   3) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede, quanto a 15,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 10,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da partire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
*10. 18. Bianchi, Binelli, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Cestari, Comaroli, Gusmeroli, Gerardi, Murelli, Ribolla, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 2, capoverso 1-octies, aggiungere, in fine le seguenti parole: «oppure con il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in cinque quote annuali di pari importo»;

   2) al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario»;

   3) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede, quanto a 15,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 10,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente scritto, ai fini dei bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da partire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
*10. 32. Benamati.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fornitore che accetta di applicare lo sconto ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applica la ritenuta di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente:

   al comma 3, sostituire le parole: commi 1 e 2, con le seguenti: commi 1, 2 e 2-bis;

   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni per l'anno 2021, 3,4 milioni per l'anno 2022, 5 milioni per l'anno 2023 e 1,9 milioni per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 414 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 16. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
10. 5. Cestari.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Il secondo periodo del comma 2-sexies dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è soppresso.
10. 3. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2029 volto a garantire il pieno ristoro delle spese relative alle operazioni di finanziamento a cui le imprese fornitrici di cui commi 1 e 2 hanno fatto ricorso per mantenere la liquidità necessaria alla continuità dell'attività d'impresa.
  3-quater. Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità e i criteri per accedere al fondo da parte dei soggetti interessati.
  3-quinquies. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 14. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2020 con le medesime modalità di cui ai citati articoli 14 e 16.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 21. Boschi, Marattin, Fregolent, Boccia, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), dei del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 n. 165110 e del 18 aprile 2019 n. 100372.
*10. 7. D'Incà, Faro, Trano.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), dei del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 n. 165110 e del 18 aprile 2019 n. 100372.
*10. 20. Ungaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti per cui si è attivato l’iter di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il valore dei costi portati in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 come indicato al comma 1-bis del citato articolo 16. Per la fruizione dei benefici di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante la diminuzione dell'indice di rischio e conseguentemente la percentuale di beneficio fiscale spettante come definito ai commi 1-bis e seguenti del citato articolo 16; accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445.».
  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, si provvede nei limiti di 400 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 6. Fiorini, Carrara, Mandelli, Prestigiacomo, Bignami, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Cortelazzo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alle prestazioni soggetti ad aliquota Iva del 10 per cento, ricomprende le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento o distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
10. 8. Gagliardi, Cortelazzo, Ruffino, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Giacometto, Labriola.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 28, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «soggetto beneficiario» sono aggiunte le seguenti: «prevedendo, in particolare, che, qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell'arco dei cinque anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto».
10. 19. Vallascas, Trano, Faro.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. Dopo l'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è inserito il seguente:

«Art. 16-quater.
(Detrazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli alimentati ad energia elettrica)

   1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2020 relative all'acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 45.000 euro IVA inclusa.
   2. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta esclusivamente a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria M1 omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4.
   3. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e non è cumulabile con altri benefìci concessi dalla normativa vigente.
   4. Per gli interventi di cui al comma 1, il soggetto avente diritto alle, detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal concessionario e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

  3-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 1031 a 1047 sono abrogati.
  3-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, introdotto dal comma 3-bis del presente articolo.
10. 24. Fragomeli.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Mobilità elettrica)

   1. A coloro che, dal 1° settembre 2019 al 31 dicembre 2020, acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, delle categorie L5e, L6e e L7e o, se di potenza superiore a 11 kW, della categoria L3e e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie o delle categorie L1e e L3e, di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2.
   2. In assenza di rottamazione è riconosciuto un importo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto fino a un massimo di 2.000 euro.
   3. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
   4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
   5. Nel caso di acquisto con rottamazione, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

   a) entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione;

   b) i veicoli usati di cui al comma 1 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati ai centri appositamente autorizzati al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione;

   c) alla data di immatricolazione del nuovo veicolo il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato, da almeno dodici mesi, allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei credetti familiari.

   6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto; copia della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico; nel caso di veicoli usati della categoria L1e e L6e, copia del certificato di circolazione o del certificato di idoneità tecnica. In caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, copia del relativo contratto di locazione e copia della dichiarazione rilasciata dalla società di leasing sul veicolo concesso in locazione finanziaria che attesta la tipologia di veicolo concesso in locazione finanziaria e l'ammontare del contributo risultante dalla fattura d'acquisto.
   7. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo.
10. 014. De Lorenzis, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche alla disciplina degli incentivi rottamazione per acquisto veicoli non inquinanti)

   1. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «sia stato oggetto di ritargatura ai sensi del decreto ministeriale 2 febbraio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2011, n. 76, ad esclusione dei veicoli della categoria euro 2».
10. 016. De Lorenzis, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sviluppo mobilità urbana sostenibile)

   1. Il comma 104 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sostituito dal seguente: «104. Allo scopo di finanziare interventi inerenti lo sviluppo della mobilità ciclistica e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 2, è previsto lo stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019».
   2. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 11 gennaio 2018, n. 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

   «d-bis) le risorse di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concorrono alle finalità di cui all'articolo 6».
10. 015. De Lorenzis, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Stabilizzazione delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica Ecobonus)

   1. La lettera a) del comma 67 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituita dalla seguente:

   a) all'articolo 14:

    1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2019»;

    2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2019» e, al terzo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2019»;

    3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2019»;

   2. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La detrazione di cui al presente comma è del 65 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013».
   3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 nel limite massimo di 600 milioni di euro per l'anno 2019, e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dai commi 4 e 5.

  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è abrogato;
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota dei 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua, e 110 (prodotti i fitosanitari) sono abrogati.
  6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
10. 02. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Stabilizzazione del Sismabonus)

  1. Al primo periodo del comma 2-quater.1. dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta,» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere da 1° gennaio 2022».
  2. Al secondo periodo del comma 2-quater.1. dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «La predetta detrazione» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2021».
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutati in 420 milioni di euro per l'anno 2022 e in 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dai commi 4 e 5.
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è abrogato.
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua, e 110 (prodotti i fitosanitari) sono abrogati.
  6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
10. 01. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sismabonus, cessione del credito anche per interventi eseguiti su unità immobiliari)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-quinquies è sostituito dal seguente: «1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-ter, e 1-quater in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore presente disposizione».
10. 011. Melilli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Cessione di credito per gli interventi di ristrutturazione edilizia)

  1. All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al periodo precedente, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma».
10. 09. Melilli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Meccanismo per fruire delle detrazioni fiscali fino a loro esaurimento)

  1. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione non goduta al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei successivi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza del suo ammontare».
  2. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto in fine, il seguente comma: «19-bis. La detrazione non goduta al termine del periodo quinquennale o decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza del suo ammontare».
  3. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto in fine, il seguente comma: «2-ter. La detrazione non goduta al termine del periodo quinquennale o decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza del suo ammontare».
10. 010. Melilli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Stabilizzazione dell'extra incentivo per impianti fotovoltaici realizzati su edifici in sostituzione delle coperture in eternit o amianto)

  1. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto a decorrere da 1° gennaio 2020 hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull'energia elettrica, a un premio pari a 40’/MWh, erogato con le stesse modalità e tempistiche degli incentivi sull'energia elettrica.
  2. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) rende note, entro due mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, le condizioni specifiche, anche relative alle corrette modalità di rimozione e smaltimento dell'eternit e dell'amianto, per accedere al premio.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2020 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dai commi 4 e 5.
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è abrogato.
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua, e 110 (prodotti i fitosanitari) sono abrogati.
  6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
10. 03. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incentivazione e sviluppo autoproduzione e la distribuzione locale di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di incentivare 1'autoproduzione e la distribuzione locale di energia da fonti rinnovabili nel territorio italiano entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione è approvato in decreto del Ministro dello sviluppo economico recante gli interventi e gli obiettivi immediatamente eseguibili aventi carattere di urgenza e indifferibilità per rendere possibile lo spostamento dei consumi verso il vettore elettrico nonché un'innovazione integrata di fonti rinnovabili, mobilità elettrica, sistemi di accumulo.
  2. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, contiene i seguenti principi e criteri direttivi generali:

   a) all'interno degli edifici residenziali è consentita la distribuzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili attraverso reti private;

   b) le misure valgono per tutti i nuovi interventi di potenza complessiva fino a 18 MW coerentemente con quanto previsto dal «Clean Energy Package» per le «comunità energetiche». Per quelli già in esercizio valgono le norme in vigore al momento dell'entrata in esercizio;

   c) la cessione dell'energia elettrica prodotta collettivamente all'interno dei condomini residenziali deve poter essere regolata da contratti di vendita o accordi consortili;

   d) la produzione elettrica deve essere esclusivamente da fonti rinnovabili e da cogenerazione/microcogenerazione ad alto rendimento, integrata eventualmente con sistemi di accumulo e comunque strutturata con modalità tali da evitare sbilanciamenti e al contrario poter fornire servizi di dispacciamento;

   e) l'edificio dovrà avere un punto di connessione con la rete di distribuzione, salvo il diritto per qualsiasi condomino di chiedere di avere accesso diretto alla rete di distribuzione;

   f) la quota fissa degli oneri di rete e di sistema dovrà essere parametrata al punto di connessione del condominio e alla potenza impegnata dal condominio. L'energia autoconsumata all'interno del condominio godrà dei certificati bianchi;

   g) per i nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e di microcogenerazione ad alto rendimento fino a 10kW di potenza installata posti a servizio di utenze domestiche, non incentivati, l'accesso al meccanismo dello scambio sul posto è semplificato con conguaglio fisico e non economico della produzione e di consumi su base annuale nel caso di impianti in autoconsumo per almeno il 60 per cento della produzione. In caso di impianti integrati con sistemi di accumulo, al posto del meccanismo dello scambio sul posto si può usufruire di un contributo di 10 €/kWh per l'energia autoprodotta e autoconsumata. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti l'ammontare del contributo e la relativa fonte di finanziamento.

   h) il meccanismo rimarrà in vigore per tre anni, per verificarne risultati, replicabilità, modifiche nella direzione della spinta all'autoproduzione da parte delle utenze domestiche integrata con sistemi di accumulo e i risultati rispetto sia alle oscillazioni nello scambio di energia elettrica con la rete che agli impatti rispetto agli oneri di sistema;

   i) tra aziende limitrofe è consentito lo scambio di energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili e in cogenerazione/microcogenerazione ad alto rendimento attraverso reti private;

   l) all'interno degli edifici a destinazione commerciale e delle aree con servizi condivisi sono consentiti la produzione e l'autoconsumo collettivi di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabile in cogenerazione/microcogenerazione ad alto rendimento;

   m) le misure valgono per tutti i nuovi interventi di potenza complessiva fino a 18 MW coerentemente con quanto previsto dal «Clean Energy Package» per le «comunità energetiche». Per quelli già in esercizio valgono le norme in vigore al momento dell'entrata in esercizio;

   n) la cessione dell'energia elettrica è regolata da contratti consortili o di vendita diretta tra privati sulla base di accordi bilaterali nel rispetto delle condizioni di sicurezza e stabilità del servizio;

   o) la produzione elettrica deve essere esclusivamente da fonti rinnovabili e da cogenerazione/microcogenerazione ad alto rendimento, eventualmente integrata con sistemi di accumulo. Se la configurazione è in grado di ridurre gli sbilanciamenti e, in prospettiva, di rendere servizi di dispacciamento può beneficiare di un vantaggio in termini di riduzione degli oneri di sistema, di dispacciamento e di distribuzione. Con il gestore di rete sarà definito un contratto di immissione in rete con individuazione di una tolleranza massima nell'energia non auto-consumata e una riduzione della potenza impegnata in prelievo rispetto alla situazione precedente l'installazione degli impianti di produzione;

   p) queste fattispecie contrattuali dovranno valere all'interno di edifici a destinazione commerciale, di distretti produttivi, di Asi e nelle aree artigianali, tra aziende artigianali, industriali e agricole limitrofe fino alla distanza massima di 2 chilometri dai confini catastali e comunque all'interno dello stesso comune o di superfici massime da individuare;

   q) l'autoconsumo dovrà godere del mancato pagamento della quota variabile degli oneri di sistema e di distribuzione. La quota di operi di sistema e distribuzione da pagarsi in misura fissa con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico parametrata alla potenza impegnata al punto di connessione della rete privata con la rete pubblica e suddivisa proporzionalmente fra gli utenti, in modo da premiare la diminuzione di potenza impegnata sulla rete pubblica. Con il decreto di cui alla presente lettera potrà essere definita l'entità di corrispettivi ridotti di oneri generali di sistema da applicarsi alle tipologie di utenze di cui al presente articolo.
10. 04. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Istituzione del contributo ecologico)

  1. A partire dal 1° gennaio 2020, al fine di promuovere l'attuazione di politiche e misure per lo sviluppo sostenibile e per la green economy è istituito un contributo ecologico per favorire il perseguimento di un progressivo contenimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2), nonché dei gas climalteranti, derivanti dal consumo di combustibili fossili impiegati in processi di combustione.
  2. Il contributo ecologico di cui al comma 1 è stabilito in 20 euro per tonnellata di CO2 prodotta.
  3. Il contributo ecologico è ricalcolato ogni due anni sulla base dei seguenti criteri:

   a) se la riduzione delle emissioni di CO2 è stata superiore a quella prevista dagli accordi sottoscritti in ambito europeo e internazionale, il contributo ecologico di cui alla comma 2 è diminuito a 10 euro per tonnellata di CO2 prodotta;

   b) se la riduzione delle emissioni di CO2 è stata inferiore a quella necessaria a rispettare i predetti accordi, il contributo di cui comma 2 è aumentato ad almeno 30 euro per tonnellata di CO2 prodotta.

  4. Il contributo ecologico è versato, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.
  5. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo più dell'imposta dovuta, fermi restando i princìpi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del medesimo comma 4 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  6. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate:

   a) alla riduzione delle imposte sul reddito delle persone e delle imprese;

   b) a favorire attraverso contributi gli investimenti in efficienza energetica nei settori interessati dalla green economy;

   c) ai progetti di recupero e riqualificazione ambientale.
10. 05. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Contributo delle fonti rinnovabili alla riduzione della povertà energetica)

  1. Gli enti proprietari di immobili residenziali pubblici possono autorizzare le utenze elettriche a stipulare un unico contratto di fornitura di energia elettrica con una impresa di distribuzione.
  2. L'Ente proprietario nomina un amministratore conferendogli il potere di sottoscrivere in nome e per conto delle suddette utenze di stipulare un contratto di fornitura e di amministrarne la gestione, secondo un regolamento adottato all'unanimità dai partecipanti.
  3. Ferma restando la normativa vigente, con particolare riguardo a quella relativa alla sicurezza, l'impianto di distribuzione dell'energia elettrica per le singole utenze è composto da:

   a) un contatore fornito di collegamento entra-esci connesso alla rete elettrica;

   b) uno o più impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, per una potenza nominale totale compatibile col regime di «scambio sul posto»;

   c) un contatore per la misura dell'energia fornita a ogni singolo condominio aderente al contratto;

   d) un contatore per la misura dell'energia consumata relativamente alle parti comuni.

  4. Le apparecchiature di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3 devono essere tutte connesse al contatore principale di cui alla lettera a).
  5. Il contratto stipulato con l'impresa fornitrice è in regime di «scambio sul posto».
  6. La società fornitrice applica per la vendita di energia una tariffa stabilita secondo le seguenti indicazioni:

   a) la quota fissa resta invariata;

   b) la potenza impegnata è pari ai due terzi dei totale della potenza massima richiesta dalle singole utenze;

   c) i limiti minimo e massimo delle fasce di consumo sono moltiplicati per il numero delle utenze aderenti al contratto.

  7. Ogni utenza è tenuta al pagamento verso l'impresa fornitrice della differenza tra l'energia assorbita dalla rete e il 60 per cento dell'energia erogata in rete. Sulla base di tale importo si provvede al calcolo di oneri, accise e imposte dovuti.
  8. Ai fini del calcolo della quota condominiale relativa ai consumi di energia elettrica, le singole utenze sono tenute al versamento di un importo proporzionale a quanto da essi consumato. La quota relativa alla potenza impegnata, di cui comma 6, lettera b), viene ripartita proporzionalmente alle potenze richieste dalle singole utenze.
  9. Il pagamento del consumo delle utenze relative alle parti comuni, nonché il pagamento del servizio di misurazione delle utenze interne al condominio, viene ripartito secondo quanto previsto dal regolamento stabilito all'unanimità dalle utenze partecipanti.
  10. Alla quota di energia elettrica auto-consumata non si applicano gli oneri, di rete.
  11. Sono esonerati dalla dichiarazione ai fini catastali gli impianti produttivi indipendentemente dalla potenza impegnata.
10. 06. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Applicazione dell'aliquota IVA agevolata 10 per cento al calore per uso domestico erogato da sistemi di teleriscaldamento)

  1. Al numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento» sono sostituite dalle seguenti: «sono incluse le quote di fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento nonché l'energia termica per uso domestico erogata tramite sistemi di teleriscaldamento efficienti come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».
  2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 07. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)

  1. Al fine di incentivare la crescita del settore turistico, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per il 2019 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 013. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il n. 120) della tabella A), parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona, rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive.
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 017. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie rese al clienti alloggiati in strutture ricettive)

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
10. 08. Boschi.

ART. 11.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità applicative previste dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, volte a favorire l'aggregazione tra le micro, piccole e medie imprese e di accrescerne individualmente e collettivamente la capacità innovativa e la competitività sul mercato.
  7-ter. È riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento, sino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascuna impresa, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, per gli investimenti realizzati all'interno di una aggregazione di imprese finalizzata ad accrescere la capacità innovativa delle stesse e realizzata con contratto di rete ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. La medesima agevolazione viene estesa a forme aggregative realizzate con forme similari e a condizione che venga redatto uno specifico programma di rete, preventivamente asseverato da organismi di espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, in cui si attesti la finalizzazione della stessa allo sviluppo della capacità innovativa e competitiva della forma aggregata.
  7-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 7-ter non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese per investimento di cui al comma 7-ter del presente articolo.
  7-quinquies. Al credito d'imposta di cui al comma 7-ter non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  7-sexies. All'onere di cui al comma 7-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. 1. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al secondo comma del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

   a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

   b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma,»
11. 01. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al secondo comma dell'articolo 2556 del Codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di scrittura privata di affitto d'azienda, l'autenticazione della sottoscrizione e il deposito dell'atto possono essere effettuati da professionisti iscritti all'Albo circondariale degli avvocati e all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili».
11. 02. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente:

   «c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali»;

   b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

   «3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera e-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti».

  2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.
  3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo del 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, inserito dal comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.
  4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, inserito dal comma 1 del presente articolo, rispettano la loro condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.
11. 03. Faro, Zanichelli, Trano.

ART. 12.

  All'articolo 12 dopo le parole: Agenzia delle entrate aggiungere le seguenti: , da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale,.
12. 3. Ferro, Lucaselli, Osnato, Lollobrigida.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «o quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «o ciascun trimestre di emissione del documento ovvero di ricezione del documento comprovante l'operazione».

  Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: Repubblica di San Marino, aggiungere le seguenti: e modifica ai termini di trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
12. 4. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sopprimere le parole: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.».
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 337 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.

  Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: Repubblica di San Marino, aggiungere le seguenti: e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi.
12. 8. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono esclusi dagli adempimenti di cui al presente comma i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla legge del 23 dicembre 2014, n. 190.».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Repubblica di San Marino, sono aggiunte le seguenti: e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi.
*12. 2. Caretta, Ciaburro, Butti, Lucaselli, Osnato, Prisco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere infine il seguente periodo: «Sono esclusi dagli adempimenti di cui al presente comma i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla legge del 23 dicembre 2014, n. 190.».

  Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: Repubblica di San Marino, sono aggiunte le seguenti: e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi.
*12. 5. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere infine il seguente periodo: «Sono esclusi dagli adempimenti di cui al presente comma i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla legge del 23 dicembre 2014, n. 190.».

  Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: Repubblica di San Marino, sono aggiunte le seguenti: e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi.
*12. 10. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i primi sei mesi a decorrere dall'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui al comma 1, le sanzioni di cui al periodo precedente non si applicano se l'operazione è certificata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, con le relative modalità».

  Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: Repubblica di San Marino, sono aggiunte le seguenti: e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi.
**12. 1. Ciaburro, Caretta, Butti, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i primi sei mesi a decorrere dall'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui al comma 1, le sanzioni di cui al periodo precedente non si applicano se l'operazione è certificata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, con le relative modalità».

  Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: Repubblica di San Marino, sono aggiunte le seguenti: e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi.
**12. 6. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i primi sei mesi a decorrere dall'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui al comma 1, le sanzioni di cui al periodo precedente non si applicano se l'operazione è certificata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, con le relative modalità».

  Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: Repubblica di San Marino, sono aggiunte le seguenti: e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi.
**12. 7. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per il triennio 2019, 2020 e 2021, per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e i titolari di partita iva operanti nei comuni classificati come montani non si applicano gli obblighi di fatturazione elettronica.
  1-ter. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari complessivamente a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
12. 11. Bignami, Giacomoni, Martino, Baratto, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Esclusione del pubblico servizio di illuminazione votiva cimiteriale dall'obbligo di fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6-ter) è aggiunto il seguente: «6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri».
  2. Per le prestazioni di cui al comma 1 la bolletta, che tiene luogo della fattura ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 ottobre 2000, n. 370, può essere emessa in formato diverso da quello elettronico previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127.
  3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano dal 1° gennaio 2020.
12. 01. Pastorino.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Luci votive)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6-ter) è aggiunto il seguente: «6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri».
  2. Per le prestazioni di cui al comma 1 resta l'obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal 1° gennaio 2019.
12. 06. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Luci votive)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6-ter) è aggiunto il seguente: «6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri».
  2. Per le prestazioni di cui al comma 1 la bolletta, che tiene luogo della fattura ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 ottobre 2000, n. 370, può essere emessa in formato diverso da quello elettronico previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127.
  3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano dal 1° gennaio 2019.
12. 05. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Eliminazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)

  1. Sopprimere l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
12. 017. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, così come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sopprimere il terzo periodo.
*12. 03. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, così come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sopprimere il terzo periodo.
*12. 010. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° gennaio 2021.».
12. 016. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Eliminazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi nei comuni sotto i 5.000 abitanti)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 dopo le parole: «attività esercitata.» aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni previste da questo comma non si applicano ai soggetti che operano in comuni con meno di 5.000 abitanti.».
12. 013. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Eliminazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi nei comuni sotto i 1.000 abitanti)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che operano in comuni con meno di 1.000 abitanti.».
12. 012. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Eliminazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi nei Comuni situati in aree senza una copertura di rete a banda larga)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 dopo le parole: «attività esercitata.» aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni previste da questo comma non si applicano ai soggetti che operano in comuni situati in aree senza una copertura di rete a banda larga.».
12. 015. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Eliminazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti con un volume d'affari inferiore ad euro 400.000)

  1. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000, che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata.».
12. 09. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Obbligo di nomina di organi di controllo nelle società a responsabilità limitata)

  1. All'articolo 2477, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, sostituire la lettera c) con la seguente:

   «c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

    1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 8 milioni di euro;

    2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8 milioni di euro;

    3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità».
*12. 04. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Obbligo di nomina di organi di controllo nelle società a responsabilità limitata)

  1. All'articolo 2477, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, sostituire la lettera c) con la seguente:

   «c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

    1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 8 milioni di euro;

    2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8 milioni di euro;

    3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità».
*12. 011. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.
(Fatturazione elettronica
aziende agroalimentare)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. A partire dall'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, così come stabilita dal comma 916 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i termini di pagamento di cui al precedente comma 3 decorrono dall'ultimo giorno del mese di invio del flusso della fattura al Sistema di Interscambio (Sdi).».
12. 018. Bubisutti, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Comaroli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

   All'articolo 1 comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili».
12. 02. Lorenzin, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

  1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «4. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 20 per cento per le spese documentate tramite fattura o scontrino sostenute dal contribuente fino ad un massimo annuo di 1.000 euro, per l'acquisto di prodotti alimentari e non alimentari destinati a lattanti di età inferiore a dodici mesi. Tale detrazione opera per i redditi complessivi pari o inferiori a 40.000 euro. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della detrazione è stabilito in ragione del numero dei figli».

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
12. 014. Calabria, Palmieri, Gelmini, Carfagna, Marrocco, Spena, Versace, Prestigiacomo, Mandelli, Martino, D'Attis, Bagnasco, Battilocchio, Bignami, Cannizzaro, Fiorini, Gagliardi, Minardo, Mugnai, Nevi, Novelli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Pittalis, Rotondi, Ruffino, Saccani Jotti, Scoma, Elvira Savino, Silli, Squeri, Maria Tripodi, Vietina, Zanella, Labriola, Ripani, Fasano, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Della Frera, Tartaglione, Fatuzzo, Giacometto, Orsini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura)

  1. All'articolo 21, comma 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro quindici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6».
*12. 019. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura)

  1. All'articolo 21, comma 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro quindici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6».
*12. 024. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. Il comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

   «1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate».
**12. 020. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. Il comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

   «1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate».
**12. 025. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Cedibilità dei crediti IVA trimestrali)

  1. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: «dalla dichiarazione annuale» sono inserite le seguenti: «o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale,».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*12. 021. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Cedibilità dei crediti IVA trimestrali)

  1. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: «dalla dichiarazione annuale» sono inserite le seguenti: «o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale,».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*12. 026. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione»;

   b) il comma 2 è abrogato.

  2. Il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente:

   «4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17».

  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**12. 022. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione»;

   b) il comma 2 è abrogato.

  2. Il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente:

   «4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17».

  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**12. 027. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Tenuta della contabilità in forma meccanizzata)

  1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: «la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici» sono sostituite dalle seguenti: «la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto».
*12. 023. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Tenuta della contabilità in forma meccanizzata)

  1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: «la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici» sono sostituite dalle seguenti: «la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto».
*12. 028. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

ART. 13.

  Al comma 2, sostituire le parole: nel mese di luglio con le seguenti: entro il mese di settembre 2019.
13. 1. Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi caratterizzati da un'elevata specificità tecnica per i quali non è possibile fare ricorso agli strumenti ivi citati, funzionalmente destinati all'attività di ricerca. Alle predette istituzioni non si applica, altresì, l'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
13. 2. Sasso, Furgiuele, Latini, Patelli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Comaroli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di contribuire alla distribuzione dei farmaci nelle zone disagiate, relativamente a quanto disposto dall'articolo 8 recante «Particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti» del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il Ministero della salute, con proprio decreto entro i sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta criteri per favorire la distribuzione dei medicinali, assegnati direttamente dalla Regione o dall'Asl, mediante l'uso di un'interfaccia elettronica quale una farmacia virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi riconosciuti e autorizzati esclusivamente dallo stesso Ministero.
13. 3. Trizzino, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Alla lettera a), comma 36 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole «ovunque realizzati» sono aggiunte le seguenti: «e derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»
13. 01. Giacomoni, Gelmini, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella, Pettarin.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Alla lettera a), comma 36 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: «ovunque realizzati» sono aggiunte le seguenti «e derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,».

  Conseguentemente inserire il seguente:

  13-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 40, è inserito il seguente:

   «40-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:

   a) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo principale è quello di fornire agli utenti dell'interfaccia: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

   b) la cessione di dati da parte dei soggetti titolari dell'interfaccia di cui alla precedente lettera a);

   c) la cessione di dati acquisiti in modo completamente automatico da parte dei soggetti titolari o che dispongano della piattaforma di cui alla lettera a) che precede.».
*13. 03. Giacomoni, Gelmini, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella, Pettarin.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Alla lettera a), comma 36 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: «ovunque realizzati» sono aggiunte le seguenti «e derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,».

  Conseguentemente inserire il seguente:

  13-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 40, è inserito il seguente:

   «40-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:

   a) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo principale è quello di fornire agli utenti dell'interfaccia: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

   b) la cessione di dati da parte dei soggetti titolari dell'interfaccia di cui alla precedente lettera a);

   c) la cessione di dati acquisiti in modo completamente automatico da parte dei soggetti titolari o che dispongano della piattaforma di cui alla lettera a) che precede.».
*13. 09. Mollicone, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 40, è inserito il seguente;

   «40-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:

   a) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo principale è quello di fornire agli utenti dell'interfaccia; contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

   b) lo svolgimento da parte di una sede di negoziazione o di un internalizzatore sistematico, di cui rispettivamente ai commi 5-octies, lettera c), e 5-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delle attività e dei servizi di investimento di cui alla Sezione A dell'Allegato I al medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998;

   c) lo svolgimento delle attività e dei servizi di investimento di cui alla Sezione A dell'Allegato I al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di servizi consistenti nell'ausilio alla concessione di prestiti da parte di un soggetto che fornisce servizi di crowdfunding autorizzato ad operare nello Stato o territorio di residenza (o sottoposto a vigilanza nello Stato o territorio di residenza);

   d) la cessione di dati da parte dei soggetti indicati alle precedenti lettere b) e c);

   e) la cessione di dati acquisiti in modo completamente automatico da parte del soggetto che ne dispone.

   f) i servizi delle imprese con una presenza tassabile o con una stabile organizzazione, e con costi di produzione domestici legati ai ricavi tassabili superiori al 50 per cento dei ricavi tassabili.».
13. 04. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 146, dopo il comma 40, è inserito il seguente:

   «40-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:

   a) la messa a disposizione di un'interfaccia: digitale il cui scopo principale è quello di fornire agli utenti dell'interfaccia: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

   b) la cessione di dati da parte dei soggetti titolari dell'interfaccia di cui alla precedente lettera a);

   c) la cessione di dati acquisiti in modo completamente automatico da parte dei soggetti titolari o che dispongano della piattaforma di cui alla lettera a) che precede.».
*13. 02. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella, Pettarin.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 146, dopo il comma 40, è inserito il seguente:

   «40-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:

   a) la messa a disposizione di un'interfaccia: digitale il cui scopo principale è quello di fornire agli utenti dell'interfaccia: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

   b) la cessione di dati da parte dei soggetti titolari dell'interfaccia di cui alla precedente lettera a);

   c) la cessione di dati acquisiti in modo completamente automatico da parte dei soggetti titolari o che dispongano della piattaforma di cui alla lettera a) che precede.».
*13. 08. Mollicone, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 36, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che la stessa si intende riferita all'ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, derivanti da servizi digitali.
13. 015. Mollicone, Osnato, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 88 è sostituito dai seguenti;

   «88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo, somme entro la quota massima del 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio relativo all'anno precedente.
   88-bis. La quota massima di cui al comma precedente è elevata al 13,5 per cento nel caso in cui risulti investita in strumenti di cui alla lettera b-ter del comma 89 una percentuale non inferiore all'1 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio relativo all'anno precedente»;

   b) al comma 89 dopo la lettera b-ter è aggiunta la seguente:

   «b-quater) strumenti finanziari, ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da PMI ammissibili, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2019;».

  2. È fatto salvo il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti già effettuati ai sensi dell'art. 1, comma 88 e seguenti della legge n. 232 del 2016 come modificati dal presente articolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
13. 07. Carabetta, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno per le attività delle farmacie)

  1. All'articolo 1, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi 158 e 159 sono sostituiti dai seguenti:

   «158. I soggetti di cui all'articolo 7, al comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 5 per cento delle farmacie esistenti nel territorio di un medesimo comune e comunque non più del 10 per cento delle stesse su base nazionale. Tale disposizione trova applicazione anche nel confronti delle società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti di cui ai precedenti due periodi sono tenuti ad adeguarsi alle modifiche apportate dal presente comma entro trentasei mesi dalla suddetta data, qualora a tale data essi controllino un numero di farmacie eccedente il limite di cui al primo periodo.
   159. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal primo periodo del precedente comma, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In luogo delle sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in caso d'inosservanza del terzo periodo del comma precedente, la medesima Autorità applica una sanzione di 100.000 euro per ogni esercizio di farmacia di cui il soggetto sia titolare e che risulti eccedente rispetto al limite di cui al primo periodo del comma 158»,
13. 010. Trizzino, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione del fondo per acquisto automobili elettrici per persone con disabilità)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze è istituito un fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro annui per l'attribuzione di un buono di importo pari al 18 per cento relativamente alla somma di acquisto di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) e f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del medesimo decreto, adattati ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie.
  2. Il buono di cui al comma 1 è corrisposto dall'INPS al richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'acquisizione di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) e f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del medesimo decreto, adattati ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il Reddito di Cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente articolo, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'Inps non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al comma 1.
13. 011. Donno, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici)

  1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,» sono soppresse.
*13. 017. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici)

  1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,» sono soppresse.
*13. 019. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali)

  1. L'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

   «Art. 77. – (Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali) – 1. Presso gli uffici doganali, il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, nonché delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a titolo di tali diritti, può essere eseguito nei modi seguenti:

   a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

   b) mediante bonifico bancario;

   c) mediante accreditamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio;

   d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. È facoltà del direttore dell'ufficio delle dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;

   e) mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

   2. Le modalità per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con la Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia».
**13. 018. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali)

  1. L'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

   «Art. 77. – (Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali) – 1. Presso gli uffici doganali, il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, nonché delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a titolo di tali diritti, può essere eseguito nei modi seguenti:

   a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

   b) mediante bonifico bancario;

   c) mediante accreditamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio;

   d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. È facoltà del direttore dell'ufficio delle dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;

   e) mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

   2. Le modalità per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con la Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia».
**13. 020. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14. 8. Fassina, Pastorino, Fornaro, Fratoianni.

  Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.
(Enti Associativi Assistenziali)

   1. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali».
   2. Il comma 4 dell'articolo 89, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è sostituito dal seguente:
   «4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse” sono sostituite dalle seguenti: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse”».
14. 4. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.
(Enti associativi assistenziali di derivazione negoziale)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 32, comma 4» sono inserite le seguenti: «e degli enti di derivazione negoziale di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
14. 1. Massimo Enrico Baroni, Menga, D'Arrando, Lapia, Nappi, Bologna, Sapia, Troiano, Sarli, Nesci.

  Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.
(Enti associativi assistenziali e bande musicali)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti «ai formatori e»;

   b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole «religiose,» sono inserite le seguenti «assistenziali, sportive e per le bande musicali»;

   c) all'articolo 149, comma 4, alla fine sono aggiunte le seguenti parole «nonché alle bande musicali».

  2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni.
  3. All'articolo 30, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-bis dopo le parole «Comitato olimpico nazionale italiano» sono aggiunte le seguenti «nonché alle bande musicali legalmente costituite».
14. 9. Ciampi, Ascani, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Franceschini, Anzaldi, Prestipino, Rossi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) il titolo è sostituito dal seguente: (Enti associativi assistenziali e bande musicali);

   b) al comma 1, le parole: è inserita la seguente: «assistenziali,» sono sostituite dalle seguenti: sono inserite le seguenti: «assistenziali, sportive dilettantistiche e per le bande musicali».

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni e integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole «compensi erogati ai direttori artistici,» inserire le seguenti: «ai formatori e»;

    2) all'articolo 149, comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle bande musicali».

  1-ter. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.
  1-quater. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-bis, dopo le parole «Comitato olimpico nazionale italiano» inserire le seguenti, «nonché alle bande musicali legalmente costituite».
14. 11. Emanuela Rossini, Gebhard, Schullian, Plangger.

  Al comma 1, dopo le parole: assistenziali aggiungere le seguenti: bande musicali legalmente costituite,.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni e integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole «compensi erogati ai direttori artistici,» inserire le seguenti: «ai formatori e»;

   b) all'articolo 149, comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché alle bande musicali».

  1-ter. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.
  1-quater. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-bis, dopo le parole «Comitato olimpico nazionale italiano» inserire le seguenti: «nonché alle bande musicali legalmente costituite».
14. 3. Carbonaro, Belotti, Nitti, Faro, Trano.

  Al comma 1 dopo le parole: assistenziali aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a),.
14. 2. Trano, Faro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, dopo le parole: «private di cura» inserire la seguente: «odontoiatrica».
*14. 6. Fregolent, Boschi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, dopo le parole: «private di cura» inserire la seguente: «odontoiatrica».
*14. 10. Lorenzin, Toccafondi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, dopo le parole: «private di cura» inserire la seguente: «odontoiatrica».
*14. 12. Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, dopo le parole: «private di cura» inserire la seguente: «odontoiatrica».
*14. 13. Melilli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, al comma 1251-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Il Ministro per la famiglia e le disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «Su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità» e le parole: «articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede».
  1-ter. All'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «quarantadue»;

   b) al comma 3, dopo la parola: «ministri,» sono aggiunte le seguenti: «su proposta del Ministro delegato alle politiche per le disabilità».

  1-quater. All'articolo 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la parola «rappresentanti» sono inserite le seguenti parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

   b) al comma 2, le parole «dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia»;

   c) al comma 6, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delegato alle politiche della famiglia».
14. 5. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Murelli, Cavandoli, Comaroli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Legnaioli, Tarantino, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: «retribuzione annua lorda», sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera b)».
  1-ter. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, dopo le parole: «retribuzione annua lorda», sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b)».
  1-quater. All'articolo 77, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: «secondo le modalità indicate nel decreto attuativo di cui al comma 15» sono soppresse.
14. 7. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di incrementare gli aiuti alle famiglie per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, all'articolo 15, comma 1, lettera i-septies del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 le parole «a 2.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 4.000 euro». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
14. 14. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure di sostegno all'attività libero-professionale)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'attività libero-professionale e favorire l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, la normativa statutaria e regolamentare degli enti di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 può prevedere a favore degli iscritti prestazioni aggiuntive a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, finalizzate al sostegno e alla promozione del lavoro professionale e del reddito, in particolare nelle fasi avverse dell'economia, nonché favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni, nel rispetto degli equilibri finanziari di ciascuna gestione. Al fine di garantire detto equilibrio, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni. Dell'esito dell'attività di detto monitoraggio si dà adeguata rappresentazione con la predisposizione di una apposita relazione annuale. Per le finalità di cui al presente articolo, e a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo n. 509 del 1994 e all'articolo 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, possono essere destinate risorse aggiuntive, nel limite massimo del 5 per cento, dei proventi e dei rendimenti lordi della gestione patrimoniale e delle attività finanziarie risultanti dai conti consuntivi annuali delle predette gestioni. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  2. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».
14. 01. Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni tributarie per enti associativi)

  1. La lettera e) dell'articolo 102, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è soppressa.
14. 02. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

  1. All'articolo 79, comma 4 lettera b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: «delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1».
14. 03. Gadda, De Filippo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Semplificazioni per le associazioni sportive dilettantistiche)

  1. Il soggetto che percepisce le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può presentare all'associazione sportiva dilettantistica erogante, al momento del primo pagamento, un'unica dichiarazione, con validità per l'intero anno d'imposta, attestante il rispetto della franchigia prevista dall'articolo 69, comma 2, del medesimo testo unico.
  2. Qualora nel corso dell'anno d'imposta intervenga il superamento della franchigia, il soggetto che ha presentato la dichiarazione di cui al comma 1 deve comunicarlo tempestivamente all'associazione sportiva, a pena di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due volte l'importo eccedente, con un minimo di euro 200.
  3. Alla sanzione di cui al comma 2 non si applica la disciplina in materia di ravvedimento, definizione agevolata, concorso di violazioni e continuazione.
  4. Alla contestazione e all'irrogazione della sanzione di cui al comma 2 provvede l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contravventore.
  5. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14. 04. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Semplificazioni per le associazioni sportive dilettantistiche)

  1. Il soggetto che percepisce le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può presentare all'associazione sportiva dilettantistica erogante, al momento del primo pagamento, un'unica dichiarazione, con validità per l'intero anno d'imposta, attestante il rispetto della franchigia prevista dall'articolo 69, comma 2, del medesimo testo unico.
  2. Qualora nel corso dell'anno d'imposta intervenga il superamento della franchigia, il soggetto che ha presentato la dichiarazione di cui al comma 1 deve comunicarlo tempestivamente all'associazione sportiva, a pena di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due volte l'importo eccedente, con un minimo di euro 200.
  3. Alla sanzione di cui al comma 2 non si applica la disciplina in materia di ravvedimento, definizione agevolata, concorso di violazioni e continuazione.
  4. Alla contestazione e all'irrogazione della sanzione di cui al comma 2 provvede l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contravventore.
  5. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14. 05. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Maniero, Tarantino, Migliorino, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni, Martinciglio.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente articolo:

Art. 14-bis.
(Specializzazioni)

  1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, inserire il seguente articolo:

Art. 39-bis.
(Specializzazioni)

  1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo previo parere del Consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.
  2. Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
  3. Il titolo di specialista può essere conseguito:

   a) da iscritti da almeno due anni nella sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1. Il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo può essere maturato anche durante la frequenza dei percorsi formativi;

   b) da iscritti nella sezione A dell'albo da almeno due anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;

   c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.

  4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione tipo definita dal Consiglio Nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.
  5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
  6. Commette illecito disciplinare riscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.
  7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni.
14. 06. Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Lucaselli.

ART. 15.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

  1. Con riferimento alle entrate anche tributarie, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, l'esclusione o la riduzione degli interessi e delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto, siano già in corso procedure di accertamento e i contribuenti adempiano ad obblighi precedentemente, in tutto o in parte, non adempiuti.
  2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.
  3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
  4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
15. 2. De Luca.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al 2017 con le seguenti: sino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
15. 5. Bignami.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al 2017 con le seguenti: al 2018.
15. 4. Bignami.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: La misura si applica anche alle ingiunzioni fiscali per le quali sia intervenuta definizione tramite rateizzazione; in tali casi le rate già versate costituiscono acconto degli importi ricalcolati con l'esclusione delle sanzioni, sino a concorrenza delle somme dovute. Non si fa luogo alla restituzione delle somme eccedenti già versate.
15. 3. Bignami.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: di rate aggiungere le seguenti: superiore a sei,.
15. 1. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018»;
  6-ter. All'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018».
15. 8. D'Attis.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle entrate comunali non riscosse a seguito dell'applicazione per gli anni 2014 e 2015 delle misure di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, e di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 17 del 2018, ancorché per tali entrate comunali gli avvisi di accertamento siano stati inviati o risultino ancora da inviare ai contribuenti oltre la data del 31 dicembre 2018.
15. 6. Speranza, Fornaro, Pastorino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle entrate comunali non riscosse per quanto riguarda l'IMU agricola per gli anni 2014 e 2015, per i comuni di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, e di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 17/2018, ancorché per tali entrate comunali gli avvisi di accertamento siano stati inviati o risultino ancora da inviate ai contribuenti oltre la data del 31 dicembre 2018.
15. 7. Cardinale, Gadda, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'interno del proprio sistema di recupero crediti l'INPS, prima di procedere alla iscrizione a ruolo ed alla conseguente riscossione coattiva a mezzo di cartella esattoriale, invia, in ogni caso, degli avvisi bonari, finalizzati, a consentire il tempestivo accertamento delle omissioni contributive e la regolarizzazione da parte del contribuente.
15. 10. Bignami, Giacomoni, Martino, Baratto, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. I termini di cui ai commi 5 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogati di trenta giorni.
15. 9. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Gagliardi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali)

  1. Con riferimento alle entrate proprie, anche tributarie, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, gli enti territoriali possono stabilire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute, o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea di debiti maturati fino al 31 dicembre 2017.
  2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.
  3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, l'ente territoriale determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2024, in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di due delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
  4. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente articolo gli atti di cui alle lettere da a) a d) del comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Si applica il comma 17 del medesimo articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018.
  5. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
**15. 014. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali)

  1. Con riferimento alle entrate proprie, anche tributarie, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, gli enti territoriali possono stabilire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute, o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea di debiti maturati fino al 31 dicembre 2017.
  2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.
  3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, l'ente territoriale determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2024, in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di due delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
  4. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente articolo gli atti di cui alle lettere da a) a d) del comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Si applica il comma 17 del medesimo articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018.
  5. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
**15. 013. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Definizione agevolata delle entrate IMU terreni montani per gli anni 2014 e 2015)

  1. Con riferimento alle entrate dell'imposta municipale propria, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, dovute per gli anni 2014 e 2015 per effetto della modificazione del regime di imponibilità dei terreni montani e parzialmente montani disposta dal decreto ministeriale 28 novembre 2014 e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione degli atti destinati a disciplinare le entrate proprie, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute, o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea.
  2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.
  3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, il comune determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2024, in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di due delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
15. 015. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana)

   1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.
   2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede attraverso le maggiori entrate rinvenienti da quanto previsto dal comma 3.
   3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiano, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019. Nei casi in cui la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
15. 02. Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana)

  1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate rinvenienti da quanto previsto dal comma 3.
  3. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1° gennaio 2020 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di competenza regionali.
15. 03. Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana)

  1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo complessivo di 103,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 103,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede:

   a) per 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

   b) per 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

   c) per 43,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
15. 04. Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure straordinarie per il riequilibrio corrente regionale e dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane siciliane)

  1. I liberi consorzi comunali è le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a:

   a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti, anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato. In tal caso, nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» e le «Previsioni definitive di cassa» sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

   b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2019;

   c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato, per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000;

   d) nel 2019, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, applicare l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, effettuare con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione ed approvazione del bilancio di previsione. Sono comunque fatte salve le variazioni eventualmente già deliberate negli esercizi precedenti.
15. 05. Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana)

  1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
15. 01. Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. A decorrere dal 2020, in deroga all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli enti locali appartenenti alla Regione siciliana posso applicare al bilancio di previsione le quote accantonate del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto di gestione relative ai fondi di derivazione statale o regionale finalizzati alle spese sociali.
15. 08. Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure straordinarie per il riequilibrio corrente regionale e dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane siciliane)

  1. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, possono utilizzare le entrate derivanti da proventi di alienazioni patrimoniali senza vincoli di destinazione, per il ripianamento dei disavanzi di amministrazione.
15. 07. Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. L'ammontate dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui ai commi 1-bis, 10, 10-bis e 11, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.
15. 09. Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. L'ammontate dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui al comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.
15. 010. Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al regime fiscale delle locazioni brevi)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche» sono sostituite dalle seguenti: «servizi accessori, stipulati da locatori persone fisiche»;

   b) al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'aliquota è ridotta al 15 per cento se il pagamento del canone o dei corrispettivi è effettuato con modalità tracciabili»;

   c) il comma 3-bis è abrogato;

   d) al comma 5, dopo le parole: «del 21» sono aggiunte le seguenti: «o del 15»;

   e) al comma 5-ter è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui il contratto di locazione breve è stipulato tramite soggetti che gestiscono portali telematici, questi ultimi sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno previa intesa con il comune da stipulare, per i comuni che, alla data del 31 dicembre 2017, hanno deliberato l'istituzione dell'imposta, entro trenta giorni dalla medesima data, e, per i restanti comuni, entro sessanta giorni dalla data di adozione della delibera di istituzione dell'imposta stessa».
15. 022. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, sostituire il comma 484 con il seguente:

   «484. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2018, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso pendenti alla data del 31 dicembre 2018 e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui al comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dal comma 251 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sotto sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.».
15. 028. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Imposta di soggiorno)

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere il seguente comma:

   «1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
*15. 023. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Imposta di soggiorno)

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere il seguente comma:

   «1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
*15. 06. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Imposta di soggiorno)

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere il seguente comma:

   «1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
*15. 019. Pagani.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Imposta di soggiorno)

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere il seguente comma:

   «1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
*15. 016. Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 51 e 52 del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune.».
**15. 017. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 51 e 52 del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune.».
**15. 012. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero)

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 7-bis e 7-ter sono abrogati;

   b) all'articolo 132, comma 1, gli ultimi due periodi sono soppressi;

   c) all'articolo 132, il comma 5 è sostituito dal seguente: «Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338»;

   d) all'articolo 196, comma 1, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione.».
15. 018. De Menech.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai crediti degli enti territoriali derivanti dalla notifica di ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con riferimento all'effettuazione di pagamenti di importo superiore a mille euro. Nelle more della creazione di un archivio nazionale di riferimento per la completa attuazione del presente comma, gli enti territoriali possono determinare, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei provvedimenti destinati a disciplinare le entrate proprie, le modalità di verifica dell'esistenza di debiti oggetto di ingiunzione di pagamento dello stesso ente o di altri enti territoriali appositamente convenzionati, ai fini del blocco dei pagamenti dovuti al debitore da parte dell'ente stesso, di sue società controllate, o di altri enti territoriali convenzionati ai fini del presente comma, per importi superiori a mille euro, ferma restando la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1, con riferimento a qualsiasi dilazione di pagamento ottenuta dal debitore.
   2-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 ottobre 2019 adotta un regolamento per l'istituzione di un archivio nazionale delle ingiunzioni di pagamento alimentato su base volontaria dagli enti territoriali, recante le ulteriori disposizioni necessarie. alla completa attuazione del comma 2-ter.».
15. 011. Pastorino, Fassino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il Codice della Navigazione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio».
15. 029. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al primo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il Codice della Navigazione le seguenti parole: «senza alcun compenso o rimborso» sono soppresse.
15. 030. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il Codice della Navigazione, sono aggiunti i seguenti commi:

   «Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.
   Si considera cessata la concessione alla sua effettiva cessazione».
15. 031. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2020 la quota che i comuni fino a 5.000 abitanti destinano al Fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotta di un importo corrispondente alla spesa sostenuta dall'ente nel bilancio precedente per oneri connessi al servizio relativo allo sgombero neve.
15. 032. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Piano della performance e relazione sulla performance)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
15. 027. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Piano triennale della spesa)

  1. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trovano applicazione i commi 594 e 599 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
15. 026. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

   In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 232, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2018.
15. 020. Bianchi, Gusmeroli, Comaroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

   «15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021»;

   b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

   «15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
   15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
   15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.
   15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalità di cui al comma 15».

  2. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*15. 034. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

   «15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021»;

   b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

   «15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
   15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
   15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.
   15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalità di cui al comma 15».

  2. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*15. 033. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali)

  1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
**15. 035. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali)

  1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
**15. 036. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

ART. 16.

  Sostituire l'articolo 16, con il seguente:

  Art. 16 – 1. Il comma 924 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: «924. Agli esercenti di impianti di distribuzione spetta un credito d'imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni relative alla cessione di carburanti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2019 tramite qualsiasi sistema di pagamento elettronico emesso da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione».
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 70 milioni annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero per 45 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 15 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 10 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. 2. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si estendono anche alle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge n. 22 dicembre 1957, n. 1293, per le cessioni di generi di monopolio, e attività analoghe remunerate ad aggio ovvero a margine fisso. Il credito d'imposta di cui al presente comma spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante dalle cessioni di generi di monopolio ed attività analoghe remunerate ad aggio ovvero a margine fisso, e il volume d'affari complessivo, a tal fine integrato delle operazioni di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
16. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 924 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si estendono anche alle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, per le cessioni di generi di monopolio, e attività analoghe remunerate ad aggio ovvero a margine fisso. Il credito d'imposta di cui al presente comma spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante dalle cessioni di generi di monopolio ed attività analoghe remunerate ad aggio ovvero a margine fisso, e il volume d'affari complessivo.
  1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 1. Rotta, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione)

  1. Salvo che per i debiti già ricompresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, di seguito denominato «Decreto», presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in tal caso, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto, ad eccezione del commi 21, 22, 24 e 24-bis:

   a) in caso di esercizio della predetta facoltà, la dichiarazione resa può essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019;

   b) il pagamento delle somme di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto è effettuato:

    1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;

    2) nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019;

   c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019;

   d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 3 del decreto si determinano alla data del 30 novembre 2019;

   e) i debiti di cui al comma 23 dell'articolo 3 del decreto possono essere definiti versando le somme dovute in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di nove rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.

  2. Salvo che per i debiti già ricompresi in dichiarazioni di adesione alle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto e ai commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può rendere la dichiarazione prevista dal comma 189 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso, si applicano le disposizioni dei commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, nonché quelle del comma 1, lettere a) e d), del presente articolo.
  3. Le disposizioni del presente articolo:

   a) si applicano anche alle dichiarazioni di adesione alle definizioni ivi indicate presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

   b) non si applicano alla definizione di cui all'articolo 5 del decreto.
16. 01. Molinari, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Norme in materia di costi di gestione Canone Rai)

  1. Per gli anni successivi all'anno 2017, al fine di garantire il ristoro dei costi che le aziende di vendita di energia sostengono per la gestione della fatturazione del canone RAI, per ogni cliente a cui viene addebitato il canone RAI le aziende di vendita dell'energia elettrica trattengono direttamente, dal complesso dei canoni incassati, una percentuale pari allo 0,4 per cento dell'importo del canone. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze verranno stabilite le modalità per il ristoro dei costi sostenuti nell'anno 2018 dalle aziende di vendita.
16. 02. D'Attis.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.
16. 03. Lorenzin, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Abrogazione dello split payment)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 17-ter è abrogato;

   b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

  2. Il comma 633 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
16. 09. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Abrogazione dello split payment)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 17-ter è abrogato;

   b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

  2. Il comma 633 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*16. 04. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Abrogazione dello split payment)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 17-ter è abrogato;

   b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

  2. Il comma 633 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*16. 058. Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Butti, Prisco, Lollobrigida, Osnato.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Neutralità regime fiscale dell'IVA per le piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, il cedente del bene o prestatore dei servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25»;

   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato ad una delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ovvero, dal momento di entrata in vigore dello stesso, al codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»;

   c) al comma 5, è aggiunto il seguente periodo: «L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis»;

   d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato. In tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento»;

   e) la lettera c) del comma 12 è sostituita dalla seguente:

   «c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte la procedura di vendita si sia svolta senza offerenti, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità».
16. 045. Trano, Faro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Abrogazione dell'inversione contabile in edilizia)

  1. All'articolo 17, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono abrogate.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
16. 010. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Abrogazione dell'inversione contabile in edilizia)

  1. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*16. 05. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Abrogazione dell'inversione contabile in edilizia)

  1. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*16. 051. Caretta, Ciaburro, Butti, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato, Prisco.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Incremento del limite per l'apposizione del visto di conformità per la compensazione crediti IVA)

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 le parole: «5.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
**16. 06. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Incremento del limite per l'apposizione del visto di conformità per la compensazione crediti IVA)

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 le parole: «5.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
**16. 059. Ciaburro, Caretta, Butti, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riduzione della ritenuta sui bonifici relativi a spese che riconoscono detrazioni fiscali)

  1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
16. 011. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riduzione della ritenuta sui bonifici relativi a spese che riconoscono detrazioni fiscali)

  1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*16. 07. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riduzione della ritenuta sui bonifici relativi a spese che riconoscono detrazioni fiscali)

  1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*16. 031. Pastorino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riduzione della ritenuta sui bonifici relativi a spese che riconoscono detrazioni fiscali)

  1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*16. 050. Caretta, Ciaburro, Butti, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato, Prisco.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
**16. 08. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
**16. 030. Pastorino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
**16. 060. Ciaburro, Caretta, Butti, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Proroga dei termini di versamento degli importi di cui al comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

  1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, il versamento delle imposte relative alla dichiarazione degli importi di cui all'articolo 9-bis, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è effettuato, in alternativa alle modalità di cui al comma 10 dell'articolo 9-bis del medesimo decreto-legge, senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il termine di presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al citato periodo di imposta. Il versamento può essere effettuato anche ratealmente purché il pagamento sia completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
16. 012. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50)

  1. Al comma 3, dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico.» sono inseriti i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2020 agli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nei limiti di spesa individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione è da imputare sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico per il credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali».
16. 019. Mollicone, Frassinetti, Casciello, Ascani.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50)

  1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, inserire il seguente:

   «3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1 all'anno 2019, una quota pari a 30 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2019, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line effettuati nel corso dell'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198».
16. 013. Mollicone, Frassinetti, Casciello, Ascani.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

   «1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019»;

   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

   a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4;

   b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

   c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

   d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;

   e) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo del beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile»;

   c) il comma 6-bis è approvato;

   d) al comma 8 le parole: «subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11» sono soppresse;

   e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

   «11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma»;

   f) il comma 11-bis è abrogato;

   g) il comma 12 è sostituito dal seguente:

   «12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 370 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
16. 014. Benamati, Marattin, Fregolent.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1.1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, il credito d'imposta di cui al presente articolo è attribuito nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019»;

   b) al comma 1-bis, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalla seguenti: «di cui al presente articolo»;

   c) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalla seguenti: «di cui al presente articolo».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
16. 035. Benamati.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla parte II-bis), dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:

   «1-ter.1) prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti similari in cellulosa monouso».

  2. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine della verifica della compatibilità delle citate disposizioni con la disciplina europea in materia di concorrenza.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 015. Ungaro, Bruno Bossio, Gribaudo, Fregolent, La Marca, Schirò, Carè, Bonomo, Enrico Borghi, Boschi, Braga, Carla Cantone, Carnevali, Cenni, Gadda, Mura, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Pini, Andrea Romano, Ascani.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Aliquota dell'imposta sul valore aggiunto agevolata sui beni dedicati alle donne)

  1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla parte II-bis), dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:

   «1-ter.1) prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti similari in cellulosa monouso».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 017. Pastorino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Agevolazioni fiscali per le lavoratrici residenti nei territori con minore capacità fiscale)

  1. A decorrere dal 1° luglio 2019, al fine di rafforzare l'autonomia finanziaria, nonché per rilanciare i consumi delle lavoratrici che risiedono nei territori con minore capacità fiscale per abitante, si applica, per i sette esercizi di imposta successivi a quello corrente, una detrazione forfetaria sui redditi da lavoro pari a:

   a) 500 euro, se il reddito complessivo non supera 20.000 euro;

   b) 400 euro, se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro;

   c) 350 euro, se il reddito complessivo è compreso tra a 30.000 euro e 50.000 euro.

  2. Alle donne alla prima occupazione, titolari di redditi di cui agli articoli 49, comma 150, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano, in deroga all'articolo 11 del medesimo decreto, limitatamente ai citati redditi di lavoro e per i sette esercizi di imposta successivi all'avvio dell'attività lavorativa, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

   a) fino a 20.000 euro, 0 per cento;

   b) oltre 20.000 euro e fino a 28.000 euro, 20 per cento;

   c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 25 per cento;

   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 30 per cento;

   e) oltre 75.000 euro, 35 per cento.

  3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 non sono compatibili, limitatamente al periodo di riconoscimento, con il godimento dei ulteriori benefici occupazionali.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, net limite di spesa pari a 560 milioni di euro per l'anno 2019 e a 980 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Al primo periodo del comma 11 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sostituire le parole da: «le correlate risorse» fino alla fine del periodo con le seguenti: «le correlate risorse sono destinate all'introduzione di misure di agevolazione fiscale in favore delle lavoratrici».
16. 029. Gelmini, Polverini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sanzione mancata accettazione pagamenti elettronici)

  1. Il comma 5, dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è sostituito dal seguente: «Chiunque rifiuta di ottemperare all'obbligo previsto dal comma 4 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 100».
16. 016. Pastorino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Semplificazioni del pagamento dei tributi locali per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica sul territorio)

  1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 49, decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è inserita la seguente:

   «g-bis. le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici».

  2. Nel caso in cui il comune o la provincia abbiano previsto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici devono ritenersi ricomprese, a tutti gli effetti, nella previsione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 63 del citato decreto.
16. 018. Ungaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici dell'imposta di soggiorno riscossa dalle imprese turistico ricettive)

  1. Qualora l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, venga pagata mediante carta di debito, carta di credito o altro sistema di pagamento elettronico, l'impresa turistico-ricettiva che provvede alla riscossione matura un credito d'imposta pari all'importo delle commissioni che le vengono addebitate in relazione a tale pagamento. Il medesimo credito di imposta matura in relazione al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1° luglio 2019.
  3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. 020. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici dell'imposta di soggiorno riscossa dalle imprese turistico ricettive)

  1. Qualora l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, venga pagata mediante carta di debito, carta di credito o altro sistema di pagamento elettronico, l'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione matura un credito d'imposta pari all'importo delle commissioni che le vengono addebitate in relazione a tale pagamento. Il medesimo credito di imposta matura in relazione al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1° luglio 2019.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 1,5 milioni per il 2020 e pari ad euro 3 milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
16. 046. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici dell'imposta di soggiorno riscossa dalle imprese turistico ricettive)

  1. Qualora l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, venga pagata mediante carta di debito, carta di credito o altro sistema di pagamento elettronico, l'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione matura un credito d'imposta pari all'importo delle commissioni che le vengono addebitate in relazione a tale pagamento. Il medesimo credito di imposta matura in relazione al contributo di soggiorno di cui alla lettera e) del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1° luglio 2019.
16. 032. Boschi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Rimborso forfettario dei costi sostenuti dalle imprese turistico ricettive per la riscossione dell'imposta di soggiorno)

  1. L'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha diritto a trattenere un importo pari al 9 per cento delle somme riscosse a titolo di rimborso forfettario dei costi sostenuti per lo svolgimento di tale attività.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1° luglio 2019.
16. 021. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Proroga del credito di imposta per le strutture ricettive)

  1. Le agevolazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche per gli anni 2019, 2020 e 2021 alle medesime condizioni ivi previste.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2019, 120 milioni di euro in ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, e 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 034. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Gadda.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

  1. Al fine di rilanciare la crescita dell'attività turistico-ricettiva, il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e successive modificazioni, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni di euro annui.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 240 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi da assegnare della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
16. 047. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

  1. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con le modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, e successive modificazioni, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni di euro annui.
16. 033. Boschi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(IMU società agricole)

  1. Le agevolazione tributarie riconosciute ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, si intendono applicabili alle società agricole, di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, quando almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali sia iscritto nella previdenza agricola. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*16. 022. Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(IMU società agricole)

  1. Le agevolazione tributarie riconosciute ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, si intendono applicabili alle società agricole, di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, quando almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali sia iscritto nella previdenza agricola. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*16. 025. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(IMU società agricole)

  1. Le agevolazione tributarie riconosciute ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, si intendono applicabili alle società agricole, di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, quando almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali sia iscritto nella previdenza agricola. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*16. 042. Golinelli, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lolini, Lo Monte, Viviani.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(IMU società agricole)

  1. Le agevolazione tributarie riconosciute ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, si intendono applicabili alle società agricole, di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, quando almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali sia iscritto nella previdenza agricola. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*16. 057. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sostegno alla crescita economica dell'imprenditore agricolo professionale)

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dello IAP che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5, dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**16. 023. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sostegno alla crescita economica dell'imprenditore agricolo professionale)

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dello IAP che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5, dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**16. 026. Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sostegno alla crescita economica dell'imprenditore agricolo professionale)

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dello IAP che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5, dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**16. 043. Golinelli, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lolini, Lo Monte, Viviani.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sostegno alla crescita economica dell'imprenditore agricolo professionale)

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dello IAP che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5, dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**16. 056. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sostegno alla crescita economica dei coadiuvanti agricoli)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*16. 027. Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sostegno alla crescita economica dei coadiuvanti agricoli)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*16. 041. Golinelli, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lolini, Lo Monte, Viviani.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sostegno alla crescita economica dei coadiuvanti agricoli)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*16. 049. Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sostegno alla crescita economica dei coadiuvanti agricoli)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*16. 024. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riduzione del cuneo fiscale per il rilancio dei consumi)

  1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, in via sperimentale, a decorrere dal 1° luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2021 e nei limiti di spesa di cui al comma 3, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine si applicano, a richiesta, le seguenti misure di riduzione:

   a) 25 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021;

   b) 15 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata del dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021;

   c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata massima dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021.

  2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1° luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a richiesta, sono applicate le seguenti riduzioni:

   a) 40 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021;

   b) 25 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021;

   c) 15 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 900 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede nel limite di spesa pari a 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 11 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; nel limite di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020, e a 900 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 e a 900 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, per la previsione relativa all'anno 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

  Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   1-bis. Al primo periodo del comma 11, dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sostituire le parole da «le correlate risorse» fino alla fine del periodo con le seguenti: «le correlate risorse sono destinate all'introduzione di misure di agevolazione fiscale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori al fine di rilanciare i consumi.».
16. 028. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

  1. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'anno 2020 si provvede, per un valore di 300 milioni di euro, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, per un valore di 300 milioni di euro, alle risorse dei Fondi strutturali europei relative ai programmi operativi nazionali e regionali.
  3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il comitato interministeriale per la programmazione economico è autorizzato a operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo.
  4. Sono altresì adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei relativi programmi previa intesa, nel caso di utilizzo di risorse regionali, con le amministrazioni interessate.
16. 036. Benamati.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Detrazioni spese per la prima infanzia)

  1. Dopo la lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 15, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:

   «e-ter.1) le spese sostenute per l'acquisto di pannolini, monouso o riutilizzabili, e di confezioni di latte, in polvere o liquido, destinati alla prima infanzia, per un importo complessivo non superiore a 1.800 euro annui per ciascun minore. Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni di cui al presente articolo, di quelle previste negli articoli 12, 13, 16 e 16-bis nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari o a metà della quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta;»

  2. Il credito spettante ai sensi del comma 1 è evidenziato nella dichiarazione dei redditi e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero essere computato in diminuzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo d'imposta successivo o essere chiesto a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal trentesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 288,4 milioni di euro per l'anno 2020, 464 milioni di euro per l'anno 2021 e 351,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo da ripartire per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. 037. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Murelli, Cavandoli, Comaroli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Legnaioli, Tarantino, Paternoster.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Potenziamento e proroga dell'assegno di natalità)

  1. All'articolo 23-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, i commi 1 e 2 sono sostituiti con i seguenti:

   «1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto, anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 35.000 euro annui. L'importo dell'assegno di cui al primo periodo è elevato a euro 1.320 annui erogati mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. Per i nuclei familiari di appartenenza del genitore richiedente in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è determinato in euro 1.920 annui. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno è comunque incrementato del 20 per cento.
   2. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, inviando relazioni mensili al Ministro per la famiglia e le disabilità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 255 milioni di euro per l'anno 2019, 555 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la famiglia e le disabilità, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE cui è condizionato l'accesso al beneficio».

  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, sono definite le modalità per l'erogazione delle somme spettanti in ragione dell'ampliamento della platea dei beneficiari e dell'incremento dell'importo dell'assegno disposti ai sensi del presente articolo. Ai relativi maggiori oneri, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2019, 315 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
16. 038. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Murelli, Cavandoli, Comaroli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Legnaioli, Tarantino, Paternoster.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  1. Al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 358, la lettera c) del comma 1 è soppressa;

   b) l'articolo 379 è soppresso.
16. 044. Gusmeroli, Ribolla, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Tomasi, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 le parole: «30 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2019»;

   b) al comma 23 le parole: «entro il 31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2019» e le parole: «la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «la prima il 30 settembre 2019, la seconda il 31 dicembre 2019».

  2. Al comma 189 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «30 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2019».
16. 054. Trano, Faro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

   Al comma 1 dell'articolo 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è aggiunto in fine il seguente periodo «Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione».
16. 053. Trano, Faro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di acquisti di veicoli per le persone con disabilità)

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le cessioni e le importazioni di autocaravan di cilindrata da 2.000 fino a 2.500 centimetri cubici, se con motore a benzina, e da 2.500 a 3.200 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero di veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
16. 055. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Comaroli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

ART. 17

  Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
*17. 1. Zucconi, Rampelli, Rizzetto, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
*17. 2. Boschi.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
*17. 4. Marco Di Maio.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
*17. 5. Moretto, Gadda.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
*17. 6. Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
*17. 7. Toccafondi.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo:

    1) sostituire le parole: «di durata ultradecennale» con le seguenti: «di durata non inferiore a 5 anni»;

    2) dopo le parole: «investimenti in beni materiali,» aggiungere le seguenti: «ivi inclusi quelli destinati alla digitalizzazione»;

   b) al terzo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» aggiungere le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».
17. 3. Marattin

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Fondo di Garanzia e Mini Bond)

  1. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.
  2. Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro 2.500.000 ed euro 7.500.000.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell'operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.
  4. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati euro 70.000.000 a valere sulle disponibilità per il 2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
17. 03. Carabetta, Trano, Faro.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente.

Art. 17-bis.

  1. Al fine di sostenere le imprese agricole condotte da donne e favorirne l'accesso al credito, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per l'imprenditoria agricola femminile con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni per l'anno 2021.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 01. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Obbligo di assicurazione responsabilità civile a carico dei membri dei consigli di amministrazione di società di capitale)

   All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

  «4. Sono tenuti all'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo tutti i membri del consiglio di amministrazione delle società di capitali, ad eccezione delle cooperative».
17. 02. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

   All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494».
17. 04. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni – Codice della navigazione)

  1. All'articolo 35, comma 1, del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «mare» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico-ricreative».
  2. All'articolo 35 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

   «2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».
17. 07. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  Al numero 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni» sono sostituite con le seguenti: «delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, approvato dall'articolo 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79».
17. 06. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

   L'articolo 1, comma 681, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applica all'articolo 24 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
17. 05. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

ART. 18.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
*18. 11. Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
*18. 18. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
*18. 6. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
*18. 3. Caretta, Ciaburro, Butti, Rizzetto, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato, Prisco.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
*18. 14. Toccafondi.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
*18. 13. Moretto, De Micheli, Gadda.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
*18. 21. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con delibera della Conferenza unificata, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, sono individuate le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi, per operazioni di finanziamento di importo fino a 250.000 euro a favore di imprese operanti sul territorio regionale. La limitazione non opera relativamente alle operazioni di microcredito effettuate dai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 111 testo unico bancario».
  2. Nelle regioni sul cui territorio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già disposta una limitazione eccedente la soglia di cui al comma precedente dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei confidi, la predetta limitazione è adeguata alla nuova soglia entro il termine di sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, fatta salva la volontà della Regione di adeguare la medesima limitazione, con delibera della Conferenza unificata, prima del predetto termine.
18. 4. Germanà, Mandelli, Martino, Prestigiacomo.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita, esclusivamente per prestiti bancari fino a 250 mila euro, il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi.”».

   b) al comma 2 sostituire le parole: «la limitazione» con le seguenti: «una limitazione eccedente la soglia di cui al comma 1».
*18. 19. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente: «All'articolo 18, comma 1, del decreti legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita, esclusivamente per prestiti bancari fino a 250 mila euro, il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi.”».

   b) al comma 2 sostituire le parole: «la limitazione» con le seguenti: «una limitazione eccedente la soglia di cui al comma 1».
*18. 12. Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente: «All'articolo 18, comma 1, del decreti legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita, esclusivamente per prestiti bancari fino a 250 mila euro, il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi.”».

   b) al comma 2 sostituire le parole: «la limitazione» con le seguenti: «una limitazione eccedente la soglia di cui al comma 1».
*18. 15. Toccafondi.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente: «All'articolo 18, comma 1, del decreti legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita, esclusivamente per prestiti bancari fino a 250 mila euro, il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi.”».

   b) al comma 2 sostituire le parole: «la limitazione» con le seguenti: «una limitazione eccedente la soglia di cui al comma 1».
*18. 7. Zucconi, Rampelli, Rizzetto, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

  «All'articolo 18, comma 1, del decreti legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita, esclusivamente per prestiti bancari fino a 250 mila euro, il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi.”».

   b) al comma 2 sostituire le parole: «la limitazione» con le seguenti: «una limitazione eccedente la soglia di cui al comma 1».
*18. 17. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

  «1. All'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita, esclusivamente per prestiti bancari fino a 150 mila euro, il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi.”»;

   b) al comma 2 le parole: «la limitazione» sono sostituite dalle seguenti: «una limitazione eccedente la soglia di cui al comma 1».
18. 23. Bordonali, Cavandoli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

  «1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è sostituito con il seguente: “Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento, esclusivamente per operazioni al di sopra della soglia del microcredito e sino a euro 150.000, alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva iscritti agli albi ed elenchi pertinenti in conformità al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed all'elenco dei Soggetti Garanti Autorizzati ai sensi della Parte XIV delle Disposizioni operative del Fondo di garanzia per le piccole e media imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le regioni definiscono, contestualmente all'attivazione della suddetta limitazione, un sistema di monitoraggio dei flussi di credito e degli effettivi benefici nei confronti delle imprese.”»;

   b) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la volontà della regione di rimuovere, con delibera della Conferenza unificata, la medesima limitazione prima del predetto termine o di adeguarla a quanto previsto al presente comma entro il predetto termine».
18. 1. Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi, Bordonali.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sostituire le parole: «di social lending e di crowdfunding,» con le seguenti: «di alternative finance, tra cui quelle di social lending e di crowdfunding»;

   b) sostituire il comma 4 con il seguente:

   «4. Ai fini di cui al comma 3 sono piattaforme di alternative finance:

    1) le piattaforme di social lending. Per social lending si intende lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto;

    2) le piattaforme di crowdfunding. Per crowdfunding si intende lo strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralità di investitori;

    3) altre piattaforme di alternative finance. Per altre piattaforme di alternative finance si intende lo strumento attraverso il quale le imprese sono finanziate direttamente tramite piattaforme da una pluralità di investitori, inclusi i mercati di crescita per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 33 della Direttiva 2014/65/UE.».

   c) al comma 5 sostituire le parole: «dai gestori di piattaforme di social lending e di crowdfunding» con le seguenti: «dai gestori di piattaforme di alternative finance, tra cui quelle di social lending e di crowdfunding,».
18. 2. Gusmeroli, Bellachioma, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Comaroli, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Apportare le seguenti modifiche:

  al comma 3, sostituire la parola: crowdfunding con le seguenti: equity-crowdfunding;

  al comma 4 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

   a) per social lending si intende lo strumento attraverso il quale una micro, piccola o media impresa, può richiedere ad una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line fondi rimborsabili per finanziare un progetto nell'ambito dell'attività di impresa;

   b) per equity crowdfunding si intende lo strumento attraverso il quale micro, piccole e medie imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralità di investitori.
18. 16. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Al comma 3, sostituire le parole: , progetti di investimento realizzati da con le seguenti: e in coerenza con le modalità di intervento del Fondo stesso,.
*18. 20. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Al comma 3, sostituire le parole: , progetti di investimento realizzati da con le seguenti: e in coerenza con le modalità di intervento del Fondo stesso,.
*18. 8. Faro, Trano, De Toma.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: finanziatori, aggiungere le seguenti: ivi inclusi investitori istituzionali,.
18. 9. De Toma, Trano, Faro.

  Al comma 6, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
18. 10. Marattin.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) sono organi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio Generale ed il Consiglio di Gestione.
   Il Consiglio Generale, al fine di raccogliere e coordinare le istanza di imprese, banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare per le operazioni che il Fondo può compiere, propone le modifiche alle disposizioni operative del Fondo da sottoporre al Ministero dello sviluppo economico, esprime pareri su iniziative di modifica eventualmente proposte dal Consiglio di Gestione ed esprime parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di Gestione.
   Il Consiglio Generale si compone di 21 membri, nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e designati: tre, di cui uno assume le funzioni di presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, tre dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, due dal Dipartimento per le politiche di coesione, uno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un rappresentante delle banche, un rappresentante dei confidi, uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane (Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Casartigiani, Confcooperative). La partecipazione al Consiglio Generale del Fondo è a titolo gratuito. L'amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata ad un Consiglio di Gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del Consiglio di Gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del Consiglio di Gestione, che è istituto ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione.».
18. 5. Germanà, Mandelli, Martino, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

   6-bis. Ai fini del sostegno delle imprese operanti nel settore del turismo nautico, una quota delle risorse della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituita dall'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, pari a un milione di euro, è destinata al finanziamento delle imprese operanti nel settore del turismo nautico in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari. Ai fini di cui al presente comma, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, la parola: «2019» sono sostituite dalla seguente: «2021». Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
18. 22. Fogliani, Andreuzza, Bazzaro, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi all'imprenditoria femminile)

   1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 8, lettere a) e b), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le donne, indipendentemente dalla loro età e dal possesso dei requisiti di cui al comma 2 della medesima legge 3 agosto 2017, n. 123, che avviano un'iniziativa imprenditoriale in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia hanno diritto ad un finanziamento così articolato:

   a) 65 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;

   b) 35 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, integrato dall'articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il prestito è rimborsato entro dodici anni complessivi dalla concessione del finanziamento.

   2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
   3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute entro i limiti e secondo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1407 e n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

  Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 12, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sostituire le parole da: «le correlate risorse» fino alla fine del periodo con le seguenti: «le correlate risorse possono confluire nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento, nonché nella Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al fine di promuovere l'imprenditoria femminile nelle regioni del Mezzogiorno.».
18. 07. Gelmini, Polverini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov»)

  1. Nell'ambito dei processi di rafforzamento, efficientamento e trasparenza delle attività delle Pubbliche Amministrazioni previsti negli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi europei afferenti la programmazione 2014-2020 e, in particolare, per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it» per il sostegno della politica industriale e della competitività del Paese.
  2. Alla piattaforma telematica di cui al comma 1 sono preventivamente comunicate dalle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le misure di sostegno destinate al tessuto produttivo di cui è obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal decreto di cui al comma 6, il rispetto delle quali costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni.
  3. Alle relative spese per lo sviluppo della piattaforma tecnologica di cui al comma 1 si provvede attraverso lo stanziamento di quota parte delle risorse, fino ad un ammontare massimo di euro 2 milioni per gli anni 2019 e seguenti, a valere sui fondi del Programma Operativo Nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020.
  4. Al fine di garantire il monitoraggio periodico delle informazioni che confluiscono nella piattaforma telematica è istituita, senza oneri sul bilancio dello Stato, una struttura di cooperazione interorganica composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e province autonome designato dalla Conferenza delle regioni e province autonome e di tutte le altre amministrazioni centrali e locali interessate.
  5. La struttura di cui al comma 4 definisce proposte per l'ottimizzazione della piattaforma digitale, predispone le regole tecniche per l'accesso e le modalità per la condivisione dei dati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e nel rispetto delle regole di sicurezza e trattamento dei dati di cui al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
  6. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni tecniche necessarie per l'attuazione del presente articolo.
18. 09. Vallascas, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di fondi
per l'internazionalizzazione)

  1. L'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso a tutti i Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.
  2. Gli interventi del Fondo rotativo di cui al comma 1 possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, ivi incluso il finanziamento soci.
  3. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità e le condizioni di intervento del Fondo.
  4. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: «fino al 40 per cento» sono sostituite dalle parole: «fino al 49 per cento» e le parole: «Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad un miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le partecipazioni».
  5. Al fine di contrastare il fenomeno della delocalizzazione, nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e comunque nel caso in cui le operazioni di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, siano causa diretta di una riduzione dei livelli occupazionali sul territorio nazionale, le imprese decadono dai benefici e dalle agevolazioni concesse con obbligo di rimborso anticipato dell'investimento. Con successivo decreto regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, nei casi di decadenza di cui al precedente periodo, sono stabilite le modalità e i termini dei rimborso anticipato dell'investimento e le sanzioni applicabili.
18. 011. Vallascas, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.
  2. Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2.500.000 euro e 7.500.000 euro.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell'operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.
  4. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati 70.000.000 euro a valere sulle disponibilità per il 2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
18. 01. Lorenzin, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure volte alla ripresa economica dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e 2016)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare ed anche al fine di incentivare la ripresa economica, le disposizioni riguardanti la modifica delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2 sono abrogate, ad eccezione di quelle riguardanti le sezioni distaccate. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative procure della Repubblica».

  2. La modifica di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'erario.
18. 06. Lollobrigida, Lucaselli, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure volte alla ripresa economica dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e 2016)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare ed anche al fine di incentivare la ripresa economica, le disposizioni riguardanti la modifica delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2 sono abrogate, ad eccezione di quelle riguardanti le sezioni distaccate. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative procure della Repubblica».
*18. 04. D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure volte alla ripresa economica dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e 2016)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare ed anche al fine di incentivare la ripresa economica, le disposizioni riguardanti la modifica delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2 sono abrogate, ad eccezione di quelle riguardanti le sezioni distaccate. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative procure della Repubblica».
*18. 03. Pezzopane.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure volte alla ripresa economica dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e 2016)

  1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sostituito dal seguente:

   «3. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare ed anche al fine di incentivare la ripresa economica, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2, ad eccezione di quelle riguardanti le sezioni distaccate. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative procure della Repubblica.».

  2. La modifica di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'erario.
18. 05. Lollobrigida, Lucaselli, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure volte alla ripresa economica dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e 2016)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare ed anche al fine di incentivare la ripresa economica, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2, ad eccezione di quelle riguardanti le sezioni distaccate. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative procure della Repubblica».
*18. 02. Pezzopane.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure volte alla ripresa economica dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e 2016)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare ed anche al fine di incentivare la ripresa economica, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2, ad eccezione di quelle riguardanti le sezioni distaccate. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative procure della Repubblica».
*18. 08. D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Piattaforma digitale per il crowdfunding civico immobiliare)

  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio, è istituita una Piattaforma digitale con l'elenco dei beni immobili non utilizzati o sottoutilizzati di proprietà dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle regioni o dello Stato per i quali è stato predisposto un progetto di riutilizzo finalizzato a produrre un beneficio economico e sociale per la collettività.
  2. Per ogni immobile sulla piattaforma digitale è allegata una scheda illustrativa del progetto da realizzare, con l'indicazione dei tempi, dei costi e dell'apporto iniziale dell'Ente.
  3. Il decreto di cui al comma 1 definisce le modalità di coinvolgimento dei cittadini nell'individuazione degli immobili da riutilizzare e della loro destinazione d'uso.
  4. Alle erogazioni che finanziano i progetti sono applicate le medesime condizioni fiscali in vigore per le erogazioni liberali nei confronti delle Onlus.
18. 016. Dori, Orrico, Invidia, Giuliodori, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi all'imprenditoria femminile)

  1. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse assegnate alla Sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità» istituita presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 014. Boschi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo legge n. 394 del 1981)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.».
18. 010. Vallascas, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Obbligo di nomina di organi di controllo nelle società a responsabilità limitata)

  All'articolo 2477 del codice civile, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.».
18. 015. Gusmeroli, Andreuzza, Bordonali, Binelli, Dara, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 19.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro nell'anno 2019 con le seguenti: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 50 apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 2 sostituire le parole da: pari a 400,625 milioni di euro fino alla fine dell'alinea con le seguenti: pari a 500,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 718,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 838,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 milioni di euro per l'anno 2028, a 317,891 milioni di euro per l'anno 2029, a 307,791 milioni di euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.178,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 528,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 755,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 839,991 milioni di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

   b) dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

   r-bis) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui al comma 2-bis.

   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alla Tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppressi i numeri 110) e 113).
19. 7. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni nell'anno 2019 con le seguenti: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019 ai sensi dell'articolo 50 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
19. 1. Boschi, Ungaro.

  Apportare le seguenti modificazioni: al comma 1, sostituire le parole: nell'anno 2019 con le seguenti per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
19. 3. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: nell'anno 2019 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, al comma 3 aggiungere il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2020 l'onere è posto a carico delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
19. 4. Germanà, Mandelli, Martino, Prestigiacomo.

  Al comma 1, sostituire le parole: nell'anno 2019 con le parole: per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.
19. 5. Epifani, Fassina, Pastorino.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

   Al fine di favorire l'insediamento nei comuni montani, il 30 per cento della suddetta assegnazione è destinato alla concessione di garanzie per gli acquirenti della prima casa nei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. In tale ambito non si applicano le priorità d'accesso di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013.
19. 6. Germanà, Mandelli, Martino, Prestigiacomo.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2019, l'ammontare massimo dei mutui ipotecari ammissibili alla garanzia del Fondo, è elevato a 300.000 euro nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti e a 350.000 euro nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 abitanti.
19. 2. Marattin.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis, Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo diretto al rilancio del settore dell'edilizia residenziale pubblica e alla riqualificazione del patrimonio esistente, La dotazione iniziale del Fondo è stabilita nell'importo massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  Con decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Conferenza unificata è emanato, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un decreto per disciplinare i criteri di riparto delle risorse del Fondo e le modalità di accesso al medesimo Fondo. Le abitazioni realizzate con le risorse del Fondo sono destinate ai soggetti in stato di disagio come individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3-quater fino all'esaurimento delle risorse disponibili trasferite ai sensi del comma 3-quater.
  3-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanarsi entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge individua i soggetti in stato di disagio di cui al comma 3-bis. Tra i medesimi soggetti sono ricomprese le persone che abbiano un reddito ISEE fino a 10 mila euro annuali o le famiglie con più soggetti a carico in stato di disagio, nonché le famiglie con uno o più soggetti portatori di handicap a carico.
  3-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite al Fondo di cui al comma 3-bis, fino alla concorrenza massima di 500 milioni di euro le disponibilità del Fondo per esigenze indifferibili, del Fondo per l'attuazione del programma di Governo e del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
19. 9. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui all'articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
  3-ter. Alle maggiori spese derivanti dal comma 3-bis pari a 30,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo di parte di corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
19. 8. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Spazi per i nidi e doposcuola nelle aziende)

  1. All'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a} dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. La detrazione di cui al comma 1, incrementata nella misura del 15 per cento, spetta anche alle imprese con un numero di lavoratori superiore a quindici unità, per la realizzazione di opere finalizzate all'erogazione del servizio socio-assistenziale per la prima infanzia, di tipo diurno, da svolgere al proprio interno a beneficio degli stessi lavoratori»;

   b) alla rubrica, dopo le parole: «del patrimonio edilizio» sono inserite le seguenti: «, di realizzazione di asili nido aziendali».

  2. Al fine di supportare la maternità nei primi anni di vita del figlio nato o adottato, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati complessivamente in 60 milioni di euro per l'anno 2019 e in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

  Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 12, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sostituire le parole da: «le correlate risorse» fino alla fine del periodo con le seguenti: «le correlate risorse possono confluire nel fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento, nonché per essere destinate all'adozione di misure volte a promuovere la genitorialità, la migliore gestione dei tempi di vita con quelli di lavoro, lo sviluppo di asili nido e doposcuola aziendali».
19. 01. Gelmini, Polverini, Calabria, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative)

  1. All'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. All'articolo 16 comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 01, le parole: «euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «euro 400» e le parole: «euro 150» sono sostituite dalle seguenti: «euro 200»;

   b) al comma 1:

  1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) euro 700, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71»;

    2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) euro 350, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41» .

  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
19. 02. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Istituzione di un Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio)

  1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, come definite dall'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
  2. Ai fini del finanziamento del Fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento:

   a) di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la digitalizzazione, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, di sistemi di sicurezza innovativi e di sistemi di videosorveglianza;

   b) di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi;

   c) di contributi per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del quinto anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

  4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1, i requisiti per beneficiare dei contributi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.
  5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta dei Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per il 2019 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 ai 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19. 03. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Gadda.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure di sostegno alla genitorialità)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quale prestazione universale di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione tra vita professionale e vita privata, è riconosciuto a ogni madre lavoratrice dipendente o autonoma, un contributo per ogni figlio nato o adottato, nel limite di seicento euro mensili per 12 mesi, fino a concorrenza delle spese di cui al comma 2, lettera b). I dodici mesi sono conteggiati anche in forma non continuativa.
  2. Il contributo di cui al comma 1:

   a) può essere fruito fino al compimento del terzo anno di età del figlio o del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione;

   b) è riconosciuto quale rimborso delle spese sostenute e debitamente certificate per servizi di baby-sitting o di assistenza personale, per le rette e l'iscrizione ad asili nido, servizi per l'infanzia, servizi privati accreditati, centri estivi.

  3. Il contributo di cui al comma 1, non è conteggiato:

   a) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

   b) ai fini del calcolo dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

   c) ai fini dell'eventuale erogazione del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di erogazione del contributo, nei limiti delle risorse di cui al comma 5. Il medesimo decreto definisce altresì le condizioni e le cause di decadenza del contributo di cui al presente articolo, nonché le modalità di recupero delle eventuali somme indebitamente percepite.
  5. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

   a) articolo 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) articolo 1, comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   c) articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  6. A copertura degli oneri di cui al presente articolo nei limiti di 1.200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 ottobre 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 febbraio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 15 dicembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 aprile 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
  7. Nel caso di scostamenti rispetto ai limiti di spesa di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a rideterminare, conseguentemente, l'importo annuo del contributo.
19. 04. Carfagna, Gelmini, Palmieri, Calabria, Marrocco, Spena, Versace, Bagnasco, Battilocchio, Bignami, Cannizzaro, Fiorini, Gagliardi, Mandelli, Minardo, Mugnai, Nevi, Novelli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Pittalis, Rotondi, Ruffino, Saccani Jotti, Scoma, Elvira Savino, Silli, Squeri, Maria Tripodi, Vietina, Zanella, Labriola, Ripani, Fasano, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Della Frera, Tartaglione, Fatuzzo, Giacometto, Orsini, D'Attis.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Aliquota per le locazioni a canone concordato)

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10 per cento».
19. 05. Foti, Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

   Art. 19-bis. 1. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2019».
19. 09. Foti, Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure per la famiglia e la natalità)

  1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro dall'anno 2019.
  2. Quale contributo alle spese delle famiglie e sostegno alla natalità, dal 1° luglio 2019 e per il quinquennio 2019-2023, è riconosciuto in via sperimentale ai datori di lavoro privati che erogano una o più mensilità aggiuntive ai propri dipendenti per ogni figlio nato o adottato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo erogato pari a 3 mila euro su base annua per dipendente.
  3. L'esonero di cui al comma 2, spetta ai datori di lavoro in presenza di dipendenti con un'anzianità di servizio pari ad almeno due anni e a condizione che i medesimi non presentino le proprie dimissioni entro i successivi ventiquattro mesi se non per gravi motivi familiari.
  4. L'importo erogato entro i limiti per dipendente indicati dal comma 4, è esente dall'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle addizionali regionali e comunali.
  5. La mensilità aggiuntiva di cui al comma 2 è riconosciuta, in caso di adozione, previa presentazione del documento di avvenuta adozione con l'ingresso del minore in famiglia da parte della lavoratrice ovvero del lavoratore dipendente e, in caso di nascita, per i soli lavoratori dipendenti padri, previa presentazione al proprio datore di lavoro del certificato di nascita del figlio.
  6. A decorrere dal 1° luglio 2019, si applicano a regime le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. La durata del congedo obbligatorio è aumentata a dieci giorni.
  7. Quale contributo dello Stato all'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che la caratterizza, è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2022, per la realizzazione di asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e la messa in sicurezza delle strutture esistenti che li ospitano. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.
  8. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta di cui al comma 10.
  9. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse non utilizzate restano nelle disponibilità del medesimo Fondo. Dal medesimo anno il limite dell'ammontare dei rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di cui al citato articolo 1, comma 152, della legge 311 del 2004 e all'articolo 1, comma 348, della legge, 23 dicembre 2005, n. 266 è stabilito in 20 milioni di euro annui.
  10. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i primi tre periodi sono sostituiti con i seguenti: «1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».
  11. All'articolo 15, comma 1, lettera i-septies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «2.100 euro» e le parole: «40.000 euro» sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «2.500 euro» e «70.000 euro».
  12. A decorrere dal 1° luglio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione, sono riconosciuti 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni. Il riconoscimento degli anni per ogni figlio si applica anche ai casi di cui ai Titoli II e III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Per le donne di cui al primo periodo, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'anzianità contributiva e gli anni riconosciuti in funzione di ogni figlio sia almeno pari a 36 anni. Ai fini del computo del trattamento pensionistico agli anni riconosciuti per ogni figlio non corrisponde alcuna contribuzione figurativa.
  13. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, si provvede, nei limiti di 1.500 milioni di euro nel 2019 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 settembre 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
19. 07. Palmieri, Calabria, Gelmini, Carfagna, Marrocco, Spena, Versace, Prestigiacomo, Mandelli, Martino, D'Attis, Bagnasco, Battilocchio, Bignami, Cannizzaro, Fiorini, Gagliardi, Minardo, Mugnai, Nevi, Novelli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Pittalis, Rotondi, Ruffino, Saccani Jotti, Scoma, Elvira Savino, Silli, Squeri, Maria Tripodi, Vietina, Zanella, Labriola, Ripani, Fasano, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Della Frera, Tartaglione, Fatuzzo, Giacometto, Orsini.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato)

  1. Il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.
*19. 011. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato)

  1. Il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.
*19. 010. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

ART. 20.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 2, dopo le parole «autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario,» sono inserite le seguenti: «nonché gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese,».
*20. 1. Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Osnato.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 2, dopo le parole «autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario,» sono inserite le seguenti: «nonché gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese,».
*20. 2. Pastorino.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 2, dopo le parole «autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario,» sono inserite le seguenti: «nonché gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese,».
*20. 3. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 2, dopo le parole «autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario,» sono inserite le seguenti: «nonché gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese,».
*20. 4. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 2, dopo le parole «autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario,» sono inserite le seguenti: «nonché gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese,».
*20. 5. Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Le disposizioni di cui ai commi 78 e 79 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si applicano alle spese sostenute per la formazione nei tre periodi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.
  2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 250 milioni annui per gli anni 2021, 2022 e 2023, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, del Fondo per l'attuazione del programma di Governo e del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
20. 01. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Credito d'imposta formazione 4.0)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il credito d'imposta, previsto nella misura del 40 per cento, delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente di cui all'articolo 1, comma 46 della legge, si applica, con le medesime modalità, anche alle imprese che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al comma 1, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
20. 05. Fregolent, Marattin, Boccia, Boschi, Colaninno, De Micheli, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Madia, Mancini, Melilli, Navarra, Padoan, Topo, Ungaro.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Resto al Sud)

  1. All'articolo 1, comma 7, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «e del regolamento (UE) n. 717/ 2014» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti de minimis, nonché del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.».
  2. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «e (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti de minimis» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti de minimis e (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.».
*20. 02. D'Alessandro, Cardinale, Gadda, Cenni, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Resto al Sud)

  1. All'articolo 1, comma 7, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «e del regolamento (UE) n. 717/2014» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti de minimis, nonché del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.».
  2. All'articolo 1, comma 8-bis, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «e (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti de minimis» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti de minimis e (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.».
*20. 03. Cardinale, Gadda, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Pagamenti con sistemi tracciabili)

  Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, dopo il comma 911 inserire il seguente:

   «911-bis. In relazione alla specifica tipologia del contratto di lavoro e alle pertinenti modalità di attuazione le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai lavoratori imbarcati su natanti armati da cooperative o imprese di pesca rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.».
20. 04. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

ART. 21.

  Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «, in ogni caso con l'esclusione della possibilità di ricorrere a polizze assicurative ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 2005. A tal fine, all'articolo 188, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole “articolo 47-quinquies” sono aggiunte le parole: “ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e di contrasto di rischi sistemici, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,”;

   b) dopo le parole: “nei confronti” è aggiunta la parola: “anche”;

   c) alla lettera b) sono aggiunte le parole: “o introdurre limitazioni, restrizioni temporanee o differimento relativamente a determinate tipologie di operazioni o facoltà esercitabili dai contraenti”.».
*21. 1. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «, in ogni caso con l'esclusione della possibilità di ricorrere a polizze assicurative ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 2005. A tal fine, all'articolo 188, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole “articolo 47-quinquies” sono aggiunte le parole: “ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e di contrasto di rischi sistemici, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,”;

   b) dopo le parole: “nei confronti” è aggiunta la parola: “anche”;

   c) alla lettera b) sono aggiunte le parole: “o introdurre limitazioni, restrizioni temporanee o differimento relativamente a determinate tipologie di operazioni o facoltà esercitabili dai contraenti”.».
*21. 4. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «, in ogni caso con l'esclusione della possibilità di ricorrere a polizze assicurative ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 2005. A tal fine, all'articolo 188, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole “articolo 47-quinquies” sono aggiunte le parole: “ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e di contrasto di rischi sistemici, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,”;

   b) dopo le parole: “nei confronti” è aggiunta la parola: “anche”;

   c) alla lettera b) sono aggiunte le parole: “o introdurre limitazioni, restrizioni temporanee o differimento relativamente a determinate tipologie di operazioni o facoltà esercitabili dai contraenti”.».
*21. 5. Bellachioma, Ribolla, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Cavandoli, Tomasi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Per la concessione del contributo di cui presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è integrata per euro 25 milioni per l'anno 2019, per euro 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per euro 25 milioni per l'anno 2024. Al fine di assicurare l'operatività della misura, le predette risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualità previste.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede, quanto a 10 milioni per l'anno 2019, euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 ed euro 10 milioni per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 50, e quanto a euro 15 milioni per l'anno 2019, euro 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 ed euro 15 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21. 2. Boschi.

  All'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

  4-bis. Al fine di favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese attraverso l'investimento a medio e lungo termine degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in forme di investimento alternative, può essere istituita, anche attraverso l'utilizzo di enti e società a partecipazione pubblica, una piattaforma di servizio, denominata «Service» il cui obiettivo è:

   a) consentire, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano le attività di investimento dei soggetti di cui al presente comma, forme di aggregazione delle risorse finanziarie dei medesimi soggetti per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in forme di investimento alternativo;

   b) supportare i soggetti di cui al presente comma nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti di cui alla precedente lettera a), nonché coadiuvare tali soggetti nelle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione di tali investimenti;

  4-ter. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, è costituita, presso la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese, una Commissione per elaborare, entro novanta giorni dalla costituzione, proposte relative:

   a) all'istituzione del Service, alla sua governance e compiti, fermo restando che la gestione dello stesso dovrà comunque essere affidata a professionalità dotate di elevate competenze in ambito finanziario e di asset management e che sarà consentito l'avvalimento di consulenti specializzati, selezionati tramite procedura a evidenza pubblica;

   b) alle forme di investimento alternative per le quali i soggetti di cui al comma 4-bis possono avvalersi del Service, fermo restando che tali forme, nel rispetto dei limiti di legge, dovranno includere necessariamente l'investimento in:

   I. Strumenti finanziari di imprese rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non quotati ovvero quotati in sistemi multilaterali di negoziazione;

   II. fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i-bis), k-ter), m-ter), m-quater), m-quinquies), m-septies), m-octies), m-octies.1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

   III. fondi di venture capital come individuati dall'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

   c) alle modalità di erogazione dei servizi del Service e di remunerazione degli stessi da parte dei soggetti di cui al comma 4-bis con la specifica che, per un periodo iniziale, non superiore a tre anni, il Service potrà prestare i propri servizi, in tutto o in parte, a titolo non oneroso;

   d) all'Istituzione di una Cabina di Regia, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in misura minoritaria, da rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti di cui al comma 1, che monitori l'attività del Service;

   e) alle modalità di rendicontazione al Ministro per lo Sviluppo Economico e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali delle attività svolte dal Service con particolare riferimento ai soggetti coinvolti, all'entità delle risorse mobilitate, alla tipologie di investimenti realizzati e all'andamento generale della gestione delle risorse. Tale rendicontazione dovrà avere cadenza almeno annuale.

  4-quater. Con il decreto di cui al comma 4-ter sono individuati i componenti della Commissione di cui al medesimo comma, tra membri dell'organico del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dotati di elevate competenze in ambito finanziario e di asset management, rappresentanti di ABI, Confindustria, Aifi, Ania, dei Fondi Pensione e delle Casse di Previdenza, nonché persone di elevata professionalità anche esterne ai Ministeri sunnominati, ai quali viene attribuito, ove competa, esclusivamente il rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla vigente legislazione in materia.
  4-quinquies. Con Decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla chiusura dei lavori della Commissione di cui al comma 4-ter, sulla base delle proposte elaborate dalla stessa e delle finalità e indicazioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, è istituito il Service di cui al comma 4-bis.
  4-sexies. Per le finalità di cui ai commi 4-bis e 4-quater sono stanziati 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
21. 3. Lorenzin, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

   «17-bis. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come da ultimo rideterminato dall'articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è destinata alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari.
   17-ter. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 17-bis, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 17-quinquies, i seguenti soggetti:

   a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

   b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

   c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

   17-quater. Le agevolazioni di cui al comma 17-bis si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
   17-quinquies. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2016, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 17-bis, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
   17-sexies. Il regolamento adottato ai sensi del comma 17-quinquies ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 1535/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015».
21. 09. Cenni, Gadda, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di distribuzione di medicinali)

  1. Le Regioni e le Province autonome, nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sono tenute a distribuire attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del suddetto articolo, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
21. 01. Mandelli.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modifiche alla disciplina sull'esercizio societario delle farmacie)

  1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

   «Art. 102. – 1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, ad eccezione della professione di farmacista e di quelle abilitate alla prescrizione di medicinali.
   2. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia.
   3. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro».
21. 02. Mandelli.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia farmaceutica)

   All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, al primo comma, le lettere b) e c) sono abrogate.
21. 03. Mandelli.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia farmaceutica)

   All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, ivi incluso il lavoro autonomo, non si applicano alla partecipazione di mero capitale».
21. 04. Mandelli.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia farmaceutica)

   All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del precedente comma non si applicano alla partecipazione di mero capitale; le prestazioni di lavoro autonomo non configurano in alcun caso ipotesi di incompatibilità».
21. 05. Mandelli.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia farmaceutica)

  All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991 n. 362, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta l'applicazione, nei confronti della società, di una sanzione pecuniaria da 15.000 a 100.000 euro».
21. 07. Mandelli.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia farmaceutica)

  All'articolo 112 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

   «Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione per l'apertura della farmacia, l'autorità sanitaria competente ne dà comunicazione all'Ordine della provincia ove la farmacia ha sede. La violazione del presente obbligo comporta responsabilità disciplinare a carico del dirigente competente».
21. 06. Mandelli.

  Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche all'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475)

   1. All'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, la parola: «compresi» è sostituita con le seguenti: «ad eccezione di».
21. 08. Mugnai.

ART. 22

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 7-ter, con il seguente:

   Art. 7-ter. – (Evidenza nel bilancio sociale) – A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, nel bilancio di esercizio le società danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'esercizio nei confronti di terzi fornitori.
*22. 1. Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato, Prisco.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 7-ter, con il seguente:

   Art. 7-ter. – (Evidenza nel bilancio sociale) – A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, nel bilancio di esercizio le società danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'esercizio nei confronti di terzi fornitori.
*22. 7. Dal Moro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-ter, sopprimere le parole: delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni.
22. 4. Librandi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 26 il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in procedure esecutive individuali rimaste infruttuose il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25. Nell'ipotesi di mancato pagamento da parte del cessionario o committente assoggettato ad una procedura concorsuale, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente a partire dalla data nella quale la stessa è aperta, senza dover attendere che sia definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura medesima, fermo restando il successivo obbligo di versamento dell'Iva per le somme eventualmente corrisposte nell'ambito della procedura concorsuale».
22. 2. Faro, Trano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 859, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente» sono inserite le parole: «e risulti superiore ai 5 per cento del totale delle fatture ricevute nell'esercizio precedente».
22. 3. Faro, Trano, Vallascas.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «sono titolari di crediti» sono inserite le seguenti: «, anche non certificati»;

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o titolari di crediti nei confronti del soggetto appaltatore per mancato pagamento dei lavori eseguiti».
22. 5. Boschi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di cui all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare le professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, in deroga ai vincoli assunzionali ivi previsti, per il personale non dirigenziale che risulti in servizio alla data del 31 dicembre 2018, abbia maturato, al 31 dicembre 2019, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni e sia stato assunto sulla base della normativa emergenziale. Analogamente si dovrà provvedere per il personale non dirigenziale, ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2018, assunto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
22. 6. Epifani, Fassina, Pastorino.

ART. 23

  Sopprimerlo.
23. 3. Varrica.

  Apportare le seguenti modificazioni:

  1) al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «l'articolo 65 e l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 164 primo comma e l'articolo 166 del medesimo decreto legislativo e successive modificazioni.»;

  01a) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 166 del medesimo decreto legislativo e successive modificazioni.».

    2) al comma 1, lettera c), numero 1), il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

   1.1) dopo le parole: «degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del medesimo decreto legislativo.».

    3) al comma 1, lettera c), numero 1), dopo il punto 1.2 è aggiunto il seguente:

  1.2-bis. all'articolo 7-bis, dopo le parole: «l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 166, quarto comma, del medesimo decreto legislativo.».
23. 8. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Al comma 1, lettera c), n. 3), capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Relativamente ai predetti beni, resta ferma altresì la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e annotazioni di cui all'articolo 333 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

  Conseguentemente, all'articolo 188, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: articolo 47-quinquies sono aggiunte le seguenti: ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e di contrasto di rischi sistemici, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,;

   b) dopo le parole: nei confronti è inserita la seguente: anche;

   c) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: o introdurre limitazioni, restrizioni temporanee o differimento relativamente a determinate tipologie di operazioni o facoltà esercitabili dai contraenti.
*23. 2. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Al comma 1, lettera c), n. 3), capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Relativamente ai predetti beni, resta ferma altresì la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e annotazioni di cui all'articolo 333 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

  Conseguentemente, all'articolo 188, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: articolo 47-quinquies sono aggiunte le parole: ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e di contrasto di rischi sistemici, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,;

   b) dopo le parole: nei confronti è inserita la parola: anche;

   c) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le parole: o introdurre limitazioni, restrizioni temporanee o differimento relativamente a determinate tipologie di operazioni o facoltà esercitabili dai contraenti.
*23. 6. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Al comma 1, lettera c), n. 3), capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Relativamente ai predetti beni, resta ferma altresì la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e annotazioni di cui all'articolo 333 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

  Conseguentemente, all'articolo 188, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: articolo 47-quinquies sono aggiunte le parole: ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e di contrasto di rischi sistemici, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,;

   b) dopo le parole: nei confronti è inserita la parola: anche;

   c) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le parole: o introdurre limitazioni, restrizioni temporanee o differimento relativamente a determinate tipologie di operazioni o facoltà esercitabili dai contraenti.
*23. 7. Bellachioma, Ribolla, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Tomasi, Cavandoli, Pretto.

  Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

  2-bis. Al fine di favorire l'acquisto di titoli cartolarizzati nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso imprese di qualunque dimensione, all'articolo 5, comma 8-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: piccole e medie sono soppresse;

   b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: Al medesimo fine, Cassa depositi e prestiti S.p.A. può intervenire in operazioni di cartolarizzazione senza cessioni di attivi;

   c) al secondo periodo, le parole: dei predetti titoli, sono sostituite dalle seguenti parole: e gli interventi di cui al presente comma, dopo la parola: garantiti sono aggiunte le seguenti parole: a titolo oneroso e dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, sono aggiunte le seguenti parole: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

   d) al terzo periodo, dopo le parole: si provvede, sono aggiunte le seguenti parole: nel limite individuato dal predetto decreto tra le parole: a valere sulle disponibilità sono inserite le seguenti parole: di un'apposita sezione dopo le parole: della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono aggiunte le seguenti parole: , dedicata alle garanzie su operazioni di cartolarizzazione di crediti di imprese, nel quale confluiscono i corrispettivi versati per la garanzia dello Stato, nonché le risorse che risultino inutilizzate di anno in anno a partire dal 2019 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed eventuali ulteriori apporti finanziari da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a valere su risorse europee.
*23. 1. Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

  2-bis. Al fine di favorire l'acquisto di titoli cartolarizzati nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso imprese di qualunque dimensione, all'articolo 5, comma 8-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: piccole e medie sono soppresse;

   b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: Al medesimo fine, Cassa depositi e prestiti S.p.A. può intervenire in operazioni di cartolarizzazione senza cessioni di attivi;

   c) al secondo periodo, le parole: dei predetti titoli, sono sostituite dalle seguenti parole: e gli interventi di cui al presente comma, dopo la parola: garantiti sono aggiunte le seguenti parole: a titolo oneroso e dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, sono aggiunte le seguenti parole: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

   d) al terzo periodo, dopo le parole: si provvede, sono aggiunte le seguenti parole: nel limite individuato dal predetto decreto tra le parole: a valere sulle disponibilità sono inserite le seguenti parole: di un'apposita sezione dopo le parole: della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono aggiunte le seguenti parole: , dedicata alle garanzie su operazioni di cartolarizzazione di crediti di imprese, nel quale confluiscono i corrispettivi versati per la garanzia dello Stato, nonché le risorse che risultino inutilizzate di anno in anno a partire dal 2019 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed eventuali ulteriori apporti finanziari da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a valere su risorse europee.
*23. 4. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di impedite disparità di trattamento, con riferimento alla attribuzione delle responsabilità di cui al comma 2 dell'articolo 2407 del codice civile ai componenti dei Comitati dei Creditori e dei Comitati di sorveglianza nelle crisi societarie, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 si interpreta nel senso che l'esonero dalla suddetta responsabilità si applica anche ai riti civili antecedenti l'anno 2008.
23. 5. Germanà, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Dismissioni immobiliari di enti previdenziali pubblici)

  1. Al fine di favorire il processo di alienazione diretta degli immobili ad uso residenziale degli enti previdenziali pubblici e contemporaneamente di garantire le tutele per le fasce deboli, all'articolo 3, comma 4 della legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dal decreto-legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «alla società di cui al comma 1 dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'invio della lettera di opzione e all'articolo 7-bis comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,» le parole: «ai sensi di legge», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge del 9 dicembre 1998 n. 431».
23. 01. Morassut, Sensi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Leasing pubblico)

  1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, il comma 17 è sostituito dal seguente:

   «17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015 ad eccezione di quelle stipulate ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, purché rispondenti ai criteri di cui agli articoli 3, lettera e), e 180 del medesimo decreto, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.».

  2. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) Dopo il comma 2, inserire il seguente:

   «2-bis. Al fine di agevolare le attività di supporto alle stazioni appaltanti, e con riferimento a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 213, l'ANAC, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Banca d'Italia, sentita l'Assilea e le associazioni maggiormente rappresentative del settore, redige bandi-tipo secondo i principi contenuti nell'articolo 187 del presente decreto legislativo»;

   b) È aggiunto in fine il seguente comma:

   «8. Per agevolare la realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità attraverso lo strumento della locazione finanziaria, la banca o l'intermediario finanziario, iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono avvalersi del supporto delle risorse di Cassa Depositi e prestiti.».
23. 02. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:

Art. 23-bis.
(Fondo per la rinegoziazione dei crediti deteriorati)

  1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo a sostegno di micro, piccole e medie imprese (MPMI) iscritte al registro delle imprese e a professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico, che siano titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per la rinegoziazione dei crediti deteriorati con una dotazione iniziale di 500.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2010, 2021. Il fondo è destinato alla rinegoziazione con il debitore originario i crediti UTP e in sofferenza per consentire alle persone giuridiche e fisiche di cui al primo periodo, che versino in sofferenza economico finanziaria, al fine di consentire il ripianamento delle esposizioni debitorie esistenti.
23. 03. Germanà, Mandelli, Martino, Prestigiacomo.

ART. 24.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.

   Il comma 905 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 e i commi 10 e 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è soppresso.
24. 2. Gallo.

  Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Conseguentemente, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Lo statuto prevede la possibilità per le ulteriori Regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale di partecipare alla società di cui al presente comma, nonché il divieto di cessione a privati delle quote di capitale della medesima società a qualunque titolo».
24. 3. Daga, Ilaria Fontana, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Faro, Trano.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al secondo periodo le parole: «Alla società possono partecipare» sono sostituite dalle seguenti: «Alla società partecipano».

  Conseguentemente, dopo la lettera c) inserire la seguente:

   c-bis) dopo il settimo periodo è inserito il seguente: «Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e le Regioni interessate, costituiscono un gruppo di lavoro finalizzato ad individuare la tariffa dell'acqua all'ingrosso, determinata tenendo conto dei valori delle diverse componenti della tariffa».
24. 4. De Filippo, Gadda.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: o a tempo determinato, assunto a seguito di procedura selettiva pubblica.
24. 5. Lacarra, Ubaldo Pagano.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche all'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 per il completamento del processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI).
24. 1. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Diga del Melito)

  1. In considerazione dei fabbisogni idrici della Regione Calabria, il consorzio di bonifica ionio catanzarese predispone, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione della diga del Melito.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione il consorzio di bonifica ionio catanzarese provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili.
24. 016. Ferro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Sblocca investimenti per la messa in sicurezza della Pontina)

  1. Al fine di garantire i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale SS 148 Pontina, sono stanziati 100 milioni per l'anno 2019, e 150 milioni di euro per l'anno 2020. All'onere di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 95, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018.
24. 01. Spena, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Infrastrutture stradali)

  1. Al fine di garantire i lavori di messa in sicurezza del tratto stradale della SS1 Aurelia, con particolare riferimento all'intervento di adeguamento della SS1 tratta Grosseto-Capalbio, sono stanziati 150 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 95, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018.
24. 012. Ripani, D'Ettore, Mugnai.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Infrastrutture stradali)

  1. Al fine di garantire i lavori di messa in sicurezza del tratto stradale della SS1 Aurelia, con particolare riferimento all'intervento di adeguamento della SS1 tratta Grosseto-Capalbio, sono stanziati 150 milioni per l'anno 2019 e 300 milioni per il 2020. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 95, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018.
24. 013. Ripani, D'Ettore, Mugnai, Mandelli, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Infrastrutture stradali)

  1. Al fine di consentire la conclusione dei lavori di adeguamento della strada a scorrimento veloce Grosseto-Fano (E 78), sono stanziati 200 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 95, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018.
24. 014. Mugnai, Ripani, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Infrastrutture stradali)

  1. Al fine di consentire la conclusione dei lavori di adeguamento della strada a scorrimento veloce Grosseto-Fano (E 78), sono stanziati 200 milioni per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per il 2020. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 95, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018.
24. 015. Mugnai, Ripani, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Interventi in favore della sicurezza stradale)

  1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 le parole: «Per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2017 al 2021».
*24. 018. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Interventi in favore della sicurezza stradale)

  1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 le parole: «Per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2017 al 2021».
*24. 07. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Interventi in favore della sicurezza stradale)

  1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 le parole: «Per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2017 al 2021».
*24. 022. Lucaselli, Silvestroni, Lollobrigida, Osnato.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Interventi in favore della sicurezza stradale)

  1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 le parole: «Per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2017 al 2021».
*24. 023. Bellachioma, Comaroli, Ribolla, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Interventi in favore della sicurezza stradale)

  1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 le parole: «Per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2017 al 2021».
*24. 017. Pentangelo, Mandelli, Martino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure volte a garantire il proseguimento degli interventi per il potenziamento delle ferrovie secondarie)

  1. Al fine di consentire il proseguimento degli interventi per il potenziamento delle ferrovie secondarie in attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 nonché il proseguimento di altri interventi per il sostegno del trasporto pubblico locale e regionale di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 63, comma 12, della legge 6 agosto 2008, n. 133, i cui fondi sono giacenti sui conti di tesoreria presso la Banca d'Italia ed attualmente indisponibili a causa di procedure di esecuzione disposte dall'autorità giudiziaria, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per quanto concerne l'importo di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e per quanto concerne il restante importo di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 si provvede a valere risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 successivamente rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. Qualora le somme indisponibili di cui al comma 1 dovessero essere svincolate e tornare nella disponibilità dei conti correnti originari si provvederà al loro versamento all'entrata del bilancio dello Stato fino alla concorrenza delle somme autorizzate dal comma 1.
24. 09. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Interventi sicurezza stradale dei ponti del bacino del Po)

  1. All'articolo 1, comma 891, secondo periodo, della legge n. 145 del 2018 le parole: «e dell'Anas spa» sono soppresse.
*24. 02. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Interventi sicurezza stradale ponti bacino del Po)

  1. All'articolo 1, comma 891, secondo periodo, della legge n. 145 del 2018 le parole: «e dell'Anas spa» sono soppresse.
*24. 019. Lucaselli, Silvestroni, Lollobrigida, Osnato.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

  1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre»;

   b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4.2, punto 5.4.10., del decreto legislativo n. 118 del 2011».
**24. 08. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

  1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre»;

   b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4.2, punto 5.4.10., del decreto legislativo n. 118 del 2011».
**24. 010. Melilli.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

  1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre»;

   b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4.2, punto 5.4.10., del decreto legislativo n. 118 del 2011».
**24. 03. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

  1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre»;

   b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4.2, punto 5.4.10., del decreto legislativo n. 118 del 2011».
**24. 021. Lucaselli, Silvestroni, Lollobrigida, Osnato.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Gelate nella regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Emilia-Romagna delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
24. 04. Bignami.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Eventi calamitosi del febbraio 2019 in Emilia-Romagna)

  1. Con riferimento agli eventi calamitosi occorsi nella Regione Emilia-Romagna nelle giornate del 2 e del 3 febbraio 2019, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le misure necessarie al fine di:

   a) prevedere l'esonero dal pagamento dell'IMU ai proprietari di terreni e fabbricati-agricoli dei territori coinvolti dall'esondazione del fiume Reno, come individuati con provvedimento regionale;

   b) sospendere, per l'anno 2019 il pagamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro delle aziende agricole danneggiate;

   c) sospendere, per l'anno 2019, il pagamento dei contributi consortili dovuti per lo scolo e per il beneficio di disponibilità irrigua;

   d) consentire l'accesso, anche in deroga, al Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per i danni alle aziende agricole, individuate ai sensi della lettera a) in relazione al carattere di eccezionalità dell'evento.

  2. Le misure di cui al comma 1 si applicano nel limite di spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
24. 05. Bignami.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. In via straordinaria per l'anno 2019 e in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, sono autorizzati in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, ad applicare l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, effettuare con delibera consiliare le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione ed approvazione del bilancio di previsione. Sono comunque fatte salve le variazioni eventualmente già deliberate negli esercizi precedenti.
24. 06. Navarra, Raciti, Cardinale, Miceli.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Tutela delle attività sociali e assistenziali in materia di promozione del turismo giovanile)

  1. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG), ente morale e assistenziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948 e del decreto ministeriale 6 novembre 1959 n. 10, in virtù della sua natura giuridica e in considerazione dell'attività sociale di interesse pubblico da essa perseguita, è un ente pubblico non economico.
  2. L'AIG, nello svolgimento delle sue attività statutarie, è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  3. Alla tabella di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 marzo 1975 n. 70, Parte V «Enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero» è aggiunto in fine «Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG)».
24. 020. Andreuzza, Cavandoli.

ART. 25.

  Sopprimerlo.
*25. 2. Fassina, Muroni, Pastorino.

  Sopprimerlo.
*25. 1. Librandi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 425 è sostituito dal seguente:

   «425. Con riferimento al piano di cui al comma 422, le risorse rivenienti dalla cessione degli immobili statali sono destinate al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato. Quelle rivenienti dalla cessione degli immobili degli altri enti, ad esclusione di quelli territoriali, sono destinate alla riduzione del debito degli stessi ovvero, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato, Le risorse rivenienti dalla cessione degli immobili degli enti territoriali sono destinate alla riduzione del debito degli stessi ovvero a spese di investimento secondo le vigenti disposizioni in materia.».
25. 3. Marattin.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  3. Ferma restando l'approvazione del Piano di cessione degli immobili pubblici con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la dismissione dei terreni da attuare negli anni 2019, 2020 e 2021 deve avvenire con le seguenti limitazioni finalizzate alla integrità del patrimonio naturale inteso più strettamente come «bene comune».
  4. È vietata la dismissione di terreni demaniali soggetti ad uso civico.
  5. È vietata la dismissione di terreni demaniali ricadenti all'interno delle aree naturali protette di livello statale, regionale o provinciale, nonché nelle aree contigue alle stesse.
  6. È vietata in generale la dismissione di terreni demaniali ricoperti da boschi e foreste, intesi come «beni diffusi» vincolati ope legis anche ai fini dell'assorbimento di CO2, nel rispetto dell'Accordo sul clima di Parigi.
  7. È vietata inoltre la dismissione di terreni soggetti a vincolo paesaggistico o urbanistico di inedificabilità.
  8. Su tutti i terreni oggetto comunque di dismissioni è sempre concesso il diritto di prelazione esercitabile da altri soggetti pubblici o da enti di pubblica utilità; anche per tal fine per ogni terreno da dismettere deve essere sempre attivato un pubblico dibattito.
  9. Tutti i terreni ancora del pubblico demanio così come quelli dismessi debbono risultare in apposito elenco costantemente aggiornato, pubblicato in un unico albo pretorio nazionale online.
25. 4. Fassina, Muroni, Pastorino.

ART. 26.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: con decreto del Ministero dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: e di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza;

   b) al comma 4, lettera d), dopo le parole: nuovi prodotti, processi o servizi inserire le seguenti: che comportino migliori prestazioni ambientali nel corso del loro intero ciclo di vita;

   c) al comma 4, lettera d), numero 1), dopo le parole: trasformazione dei rifiuti inserire le seguenti: non pericolosi e senza finalità di recupero energetico, ivi compresi la loro tracciabilità, raccolta, pesatura, selezione e prevenzione;

   d) al comma 4, lettera d), numero 2), sostituire le parole: allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime con le seguenti: al ripristino del carbonio organico nei suoli per la prevenzione della desertificazione o allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque con recupero del fosforo per la prevenzione del rischio di eutrofizzazione delle acque superficiali e lacustri;

   e) al comma 4, lettera d), numero 5), sostituire le parole: che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati con le seguenti: che riducano la quantità degli imballaggi attraverso il loro riutilizzo e favorirne la raccolta separata ed il riciclo.
26. 5. Zolezzi, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Faro, Trano.

  Al comma 1, dopo le parole: con decreto del Ministero dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
26. 23. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 aggiungere le seguenti: da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
26. 13. Boschi.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministero dello sviluppo economico, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
26. 11. Giacometto, Cortelazzo, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Bignami.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dopo le parole: 28 agosto 1997, n. 281 aggiungere le seguenti: da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

   b) al comma 3 sopprimere le parole: fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti;

   c) al comma 4, lettera d):

    al numero 1) dopo le parole: riuso dei materiali aggiungere le seguenti: e lo sviluppo di nuove filiere produttive;

    al numero 2) sostituire le parole: al riciclo delle materie prime con le seguenti: al riciclo e al riuso delle materie prime mediante disassemblaggio e la provenienza e la tracciabilità dei singoli materiali;

    al numero 4) aggiungere in fine le seguenti parole: con particolare riferimento all’ecodesign dei prodotti diretto al disassemblaggio, per favorire la creazione di nuove filiere produttive a partire dal materiale e non dal prodotto;

   d) al comma 6 alla lettera a) sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 60 milioni e alla lettera b) sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 80 milioni;

   e) dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «6-bis. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministero dello sviluppo economico, mediante apposita relazione al Parlamento, rende noti gli importi concessi e i beneficiari delle agevolazioni».
26. 22. Braga, Orlando, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce anche le modalità per la verifica della corretta attuazione dei progetti di ricerca e sviluppo approvati, e in particolare della verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati dalla lettera d) al comma 4.
26. 12. Noja.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sopprimere la lettera b);

   b) al comma 4, lettera b), sostituire le parole: non inferiori a euro 500 mila con le seguenti: inferiori a euro 100.000.
*26. 3. Caretta, Ciaburro, Butti, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato, Prisco.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sopprimere la lettera b);

   b) al comma 4, lettera b), sostituire le parole: non inferiori a euro 500 mila con le seguenti: inferiori a euro 100.000.
*26. 15. Pastorino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sopprimere la lettera b);

   b) al comma 4, lettera b), sostituire le parole: non inferiori a euro 500 mila con le seguenti: inferiori a euro 100.000.
*26. 26. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera b), sostituire la parola: operare con le seguenti: chiedere il finanziamento per iniziative;

   b) al comma 4, lettera d), dopo le parole: riconversione produttiva aggiungere le seguenti: o all'estensione;

   c) al comma 4, lettera d), numero 4), dopo le parole: strumenti tecnologici innovativi, inserire le seguenti: o modelli di business e, dopo le parole: vita dei prodotti aggiungere le seguenti: anche attraverso nuovi cicli di utilizzo o manifattura.
26. 4. Ferro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti.
26. 1. Gusmeroli, Bellachioma, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Comaroli, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: non inferiori a euro 500 mila, con le seguenti: non inferiori a euro 100.000.
26. 27. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 4, lettera d), dopo il numero 2) aggiungere il numero seguente:

   2-bis) implementazione di sistemi di governance, utilizzabili in particolare dalle PMI, orientati alla qualità ecologica per la gestione dei cicli produttivi e di consumo, secondo criteri dell'economia circolare, anche in connessione con i processi di digitalizzazione riferiti al piano Impresa 4.0.
26. 14. Labriola, Mandelli, Martino.

  Al comma 4, lettera d), dopo il numero 5, aggiungere i seguenti:

   5-bis) soluzioni innovative volte a migliorare e favorire le raccolte differenziate, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo;

   5-ter) sviluppo tecnologie per l'aumento del riciclaggio e della biodegradabilità della plastica, riducendo la presenza di sostanze pericolose;
26. 6. Labriola, Prestigiacomo, Mandelli, Cortelazzo, Mazzetti, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Bignami, Giacometto.

  Al comma 4, lettera d), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

   5-bis) sistemi di selezione del materiale multileggero al fine di aumentare le quote di recupero e riciclo di materiali piccoli e leggeri attraverso, ad esempio, la tecnologia Eddy Current Separator.
*26. 7. Benvenuto, Lucchini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Al comma 4, lettera d), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

   5-bis) sistemi di selezione del materiale multileggero al fine di aumentare le quote di recupero e riciclo di materiali piccoli e leggeri attraverso, ad esempio, la tecnologia Eddy Current Separator.
*26. 18. Pettarin, Gelmini.

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.
26. 24. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 55, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto il seguente comma:

   «55-bis. Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso una sempre maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse e per il perseguimento degli obiettivi dell'economia circolare, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, le imprese anche di micro, piccola e media dimensione possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie finalizzate a nuove iniziative di simbiosi industriale, all'utilizzo di materiali riciclati nei propri processi produttivi o, comunque, a ridurre il consumo delle materie prime immesse negli stessi. Per accedere a tali agevolazioni, l'interessato presenta istanza all'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) descrivendo le misure che si intendono adottare, l'Enea verifica la rispondenza di queste alle finalità sopra descritte ed entro tre mesi dal ricevimento dell'istanza comunica all'interessato la conformità alle medesime».
26. 20. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

   «184-ter.(Cessazione della qualifica di rifiuto) – 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

   a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;

   b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

   c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

   d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

   2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione. Essi includono:

   a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

   b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

   c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

   d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto compresi il controllo di qualità l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

   e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

   3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione Europea ai sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2 lettere da a) a e). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.
   4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008 n. 172, convertito con modificazioni, in legge 30 dicembre 2008 n. 210, Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte.
   5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione Europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4 , le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 2 , lettere da a) a e). Sulla base delle condizioni previste al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e), possono essere adottati, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di natura non regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, indirizzi e linee guida al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea del presente comma.
   6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità.»
*26. 10. Mazzetti, Cortelazzo, Nevi, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Bignami, Gagliardi, Ruffino, Labriola, Casino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

   «184-ter. – (Cessazione della qualifica di rifiuto) – 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

   a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;

   b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

   c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

   d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

   2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione. Essi includono:

   a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

   b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

   c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

   d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto compresi il controllo di qualità l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

   e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

   3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione Europea ai sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2 lettere da a) a e). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.
   4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni in legge 30 dicembre 2008 n. 210, Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte.
   5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione Europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4 , le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 2 , lettere da a) a e). Sulla base delle condizioni previste al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e), possono essere adottati, con decreto del Ministro dell'ambiente di natura non regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, indirizzi e linee guida al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea del presente comma.
   6. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle Autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità, A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente comma anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità.»
*26. 21. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di sostenere le imprese e gli investimenti in ricerca, all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La ricognizione delle risorse non utilizzate può essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a partire dal 2019, con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante:

   a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per le risorse già destinate ad interventi in relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni;

   b) i dati ad essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari degli interventi agevolativi che accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle istanze presentate a valere sul bandi per i quali al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione siano chiusi i termini di presentazione delle domande, le risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili, le risorse rinvenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati, e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le predette amministrazioni non comunichino, entro due mesi dalla relativa richiesta, le necessarie informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali evidenze a sua disposizione;

   c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, rivenienti dai pagamenti delle rate dei finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento.»;

   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 e all'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la ricognizione delle risorse non utilizzate effettuata ai sensi del comma 3 è comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alla Presidenza del Consiglio del ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze»;

   c) al comma 4 le parole: «le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al comma 3, nonché» sono soppresse le parole «delle predette risorse» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse di cui al comma 3».
**26. 2. Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di sostenere le imprese e gli investimenti in ricerca, all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La ricognizione delle risorse non utilizzate può essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a partire dal 2019, con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante:

   a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per le risorse già destinate ad interventi in relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni;

   b) i dati ad essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari degli interventi agevolativi che accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle istanze presentate a valere sul bandi per i quali al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione siano chiusi i termini di presentazione delle domande, le risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili, le risorse rinvenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati, e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le predette amministrazioni non comunichino, entro due mesi dalla relativa richiesta, le necessarie informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali evidenze a sua disposizione;

   c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, rivenienti dai pagamenti delle rate dei finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento.»;

   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 e all'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la ricognizione delle risorse non utilizzate effettuata ai sensi del comma 3 è comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alla Presidenza del Consiglio del ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze»;

   c) al comma 4 le parole: «le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al comma 3, nonché» sono soppresse le parole «delle predette risorse» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse di cui al comma 3».
**26. 16. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la transizione energetica, sostenibile con dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a sostegno delle misure volte a favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.
  6-ter. L'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è sostituito dal seguente: «Art. 11-ter(Incremento dei canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca, per le concessioni di coltivazione e staccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana) – 1. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca, le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:

   a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro quadrato;

   b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per chilometro quadrato;

   c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;

   d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato;

   e) permesso di prospezione; 92,50 euro per chilometro quadrato;

   f) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;

   g) permesso di ricerca in prima proroga; 370,25 euro per chilometro quadrato;

   h) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro quadrato.

  6-quater. Le maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle disposizioni dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, come sostituito dal comma 6-ter, sono versate, nel limite di 5 milioni, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nel Fondo per la transizione energetica sostenibile, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».
26. 17. Bignami, Pagani.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 6 e 7 sono abrogati;

   b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, le sospensioni di cui al comma 4 perdono efficacia. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze relative ai procedimenti: sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione in essere. In caso, di revoca, il titolare del permesso di prospezione è comunque obbligato al completo ripristino dei siti eventualmente interessati. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio di permessi di ricerca e delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi: il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del PiTESAI. In caso di mancata adozione del PiTESAI entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 proseguono nell'istruttoria. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attività di ricerca o di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mantengono in ogni caso la loro efficacia.»;

   c) al comma 9 le parole: «a decorrere dai 1° giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° dicembre 2020».

   d) il comma 13 è soppresso.

  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis pari 1,134 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
26. 28. Cavandoli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. Nelle more dell'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, ed al fine di favorire sistemi di recupero e riciclaggio in linea con gli obiettivi di economia circolare, l'esempio illustrativo di cui al punto i), parte 2), dell'allegato E della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relativo alle capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato, si interpreta nel senso che le capsule per sistemi erogatori di caffè sono classificabili come rifiuti urbani differenziabili ai fini dell'attribuzione del codice europeo dei rifiuti.
26. 9. Benvenuto, Lucchini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 11-ter comma 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   e) le istanze di permessi di ricerca e prospezione che hanno ottenuto l'approvazione CIRM prima dell'entrata in vigore del provvedimento.
26. 19. Vitiello.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. Il trenta per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 6 è destinato a progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio di uno o più Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.
26. 25. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

   «Art. 184-ter. – (Cessazione della qualifica di rifiuto) – 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

   a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;

   b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

   c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

   d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

   2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione. Essi includono:

   a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

   b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

   e) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

   d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi un controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

   e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

   3. In mancanza di criteri stabiliti a livello di Unione Europea ai sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, mediante uno o più decreti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2 lettere da a) a e). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.
   4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di citi al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008 n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel rispetto del comma 12 dell'articolo 208, nel caso di verificate condizioni di criticità ambientale derivate dalla mancata applicazione delle condizioni e dei requisiti rispettivamente dei commi 1 e 2, l'autorità competente provvede secondo le modalità previste dal comma 13 dell'articolo 208.
   5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione Europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e rispecchiando i requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a e) e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e la salute umana. Le citate autorità competenti rendono pubbliche, tramite strumenti elettronici, le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso, compresi i risultati delle verifiche effettuate dalle autorità competenti.
   6. La persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta un materiale che ha cessato di essere qualificato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che abbia cessato di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto».
26. 03. Braga, Orlando, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

   «184-ter. – (Cessazione della qualifica di rifiuto) – 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

   a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;

   b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

   c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

   d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

   2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione. Essi includono:

   a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

   b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

   c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

   d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

   e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

   3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione Europea ai sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2 lettere da a) a e). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.
   4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 17 novembre 2005 n. 269, nonché l'articolo 9-bis lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008 n. 172, convertito con modificazioni in legge 30 dicembre 2008 n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte.
   5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione Europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e).».
26. 021. Ferro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Consorzio per la gestione dei rifiuti di beni in polietilene)

  1. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni;

   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e riciclo dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione.»;

   b) le parole: «a base di polietilene», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «in polietilene».

  2. Fatti, salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi e le sentenze passate in giudicato, alle fattispecie verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative disposizioni sanzionatorie. I contributi di cui all'articolo 234, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono dovuti a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio di cui al comma 3, quarto periodo, del medesimo articolo.
  3. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
26. 018. Ferro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. All'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

   «2-bis. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, in un'ottica di sviluppo dell'economia circolare, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, la certificazione di cui al periodo precedente, limitatamente alla matrice suolo, può, su richiesta del proponente, essere rilasciata a stralcio in relazione alle aree, individuate catastalmente, in cui gli interventi di bonifica dei suoli siano già stati completati a condizione che gli interventi e le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica della falda, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente.».

  2. All'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La certificazione di cui al comma 2-bis costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7 in relazione ai lotti o alla aree per i quali è intervenuta l'attestazione di non contaminazione nonché quelli per i quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica».
26. 017. Ferro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure urgenti per la gestione dei rifiuti speciali)

  1. Fino al termine stabilito dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2018/851/UE e al fine di far fronte all'attuale situazione di emergenza della gestione dei rifiuti speciali, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti in deposito temporaneo possono essere detenuti senza limiti di quantità.
  2. Ai fini dell'ottenimento della deroga di cui al comma 1, i soggetti interessati comunicano preventivamente le tipologie di rifiuti in deroga oggetto del deposito temporaneo alle autorità competenti le quali, al fine di favorire il superamento dell'emergenza, trasmettono a loro volta le comunicazioni ricevute alle regioni per la predisposizione da parte di queste ultime di misure urgenti volte a garantire la destinazione di recupero e smaltimento dei rifiuti oggetto della deroga di cui al comma 1.
  3. In coerenza con quanto stabilito al comma 2, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, l'autorità competente autorizza l'aumento dei quantitativi dei rifiuti stoccabili negli impianti già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva), in misura non inferiore al 5 per cento della quantità annua autorizzata.
  4. In considerazione dell'impegno straordinario connesso con la gestione dell'emergenza e al fine di agevolare il superamento della stessa, le autorità competenti possono stabilire nell'ambito delle rispettive funzioni di indirizzo, di dare priorità all'esame delle domande presentate dai titolari degli impianti già autorizzati alle operazioni di gestione rifiuti D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva), volte ad ottenere un aumento delle quantità conferibili presso rimpianto, fermo restando il rispetto della normativa nazionale.
26. 020. Ferro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Promozione delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo dei processi di economia circolare)

  1 . Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 211, è inserito il seguente:

   «Art. 211-bis. – (Promozione delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo dei processi di economia circolare) – 1. Le attività di analisi, prova e sperimentazione, che prevedono anche l'eventuale utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, condotte presso i laboratori di ricerca su quantitativi di sostanze e materiale inferiori a 5.000 kg all'anno e finalizzate allo studio ed alla messa a punto dei processi innovativi di recupero orientati alla cessazione della qualifica di rifiuto e all'individuazione dei possibili utilizzi dei materiali recuperati, non costituiscono attività di gestione di rifiuti ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  2. Le sostanze e i materiali a qualsiasi titolo ceduti ai laboratori di cui al comma 1 si configurano come prodotti per attività di ricerca se rispettano le quantità e le finalità di cui al comma 1. Il trasporto delle sostanze e dei materiali ai fini della loro consegna ai laboratori di ricerca per quantitativi non superiori ai 200 kg è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare il soggetto cedente ed i laboratori di ricerca destinatari.
  3. Ove le attività di cui al comma 1 richiedano l'utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, il gestore del laboratorio comunica a fini informativi all'autorità competente l'avvio della sperimentazione e le caratteristiche dell'impianto pilota utilizzato, le tipologie e le quantità delle sostanze e dei materiali in ingresso, il processo di trattamento oggetto di sperimentazione, la sua durata, nonché eventuali destinatari di campionature dei materiali in uscita per l'effettuazione di test mirati a validarne l'adeguatezza ai fini del futuro impiego nei pertinenti settori industriali».
26. 015. Ferro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccolissime dimensioni)

  1. Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in deroga all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le terre e rocce da scavo, provenienti da interventi finalizzati alla costruzione o manutenzione di reti o infrastrutture, nonché da interventi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, compresi quelli di attività di edilizia libera, la cui produzione non superi i 200 metri cubi, con esclusione di quelle provenienti da aree contaminate ai sensi del Titolo V, Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere riutilizzate, anche parzialmente, nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che l'impresa titolare del cantiere predisponga una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risultino le seguenti informazioni:

   a) nell'attività di scavo non siano utilizzate sostanze o metodologie inquinanti;

   b) l'ubicazione del cantiere di produzione dei materiali, con indicazione del contratto di appalto.

  2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata per un anno presso la sede dell'impresa titolare del cantiere e resa disponibile in caso di richiesta da parte degli organi di controllo.
  3. La presente disposizione si applica anche alla realizzazione o manutenzione di opere e infrastrutture che nonostante rappresentino interventi unitari prevedono l'apertura di distinti cantieri, limitatamente agli scavi che rispettino i limiti dimensionali di cui al comma 1.
*26. 08. Lucchini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccolissime dimensioni)

  1. Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in deroga all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le terre e rocce da scavo, provenienti da interventi finalizzati alla costruzione o manutenzione di reti o infrastrutture, nonché da interventi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, compresi quelli di attività di edilizia libera, la cui produzione non superi i 200 metri cubi, con esclusione di quelle provenienti da aree contaminate ai sensi del Titolo V, Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere riutilizzate, anche parzialmente, nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che l'impresa titolare del cantiere predisponga una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risultino le seguenti informazioni:

   a) nell'attività di scavo non siano utilizzate sostanze o metodologie inquinanti;

   b) l'ubicazione del cantiere di produzione dei materiali, con indicazione del contratto di appalto.

  2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata per un anno presso la sede dell'impresa titolare del cantiere e resa disponibile in caso di richiesta da parte degli organi di controllo.
  3. La presente disposizione si applica anche alla realizzazione o manutenzione di opere e infrastrutture che nonostante rappresentino interventi unitari prevedono l'apertura di distinti cantieri, limitatamente agli scavi che rispettino i limiti dimensionali di cui al comma 1.
*26. 019. Ferro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi dell'economia circolare e al potenziamento del servizio dei rifiuti net suo ciclo completo e di raccolta nei territori, e incentivando la raccolta differenziata dei rifiuti, le Regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, disciplinano le modalità e i criteri per la realizzazione nel territorio regionale di impianti per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, sfalci e potature, con produzione di biometano, prevedendo:

   a) distanze minime tra i singoli impianti al fine di evitare la concentrazione degli stessi in un ambito territoriale ristretto;

   b) che dal trattamento dei rifiuti non vi siano ricadute per la salute per i cittadini residenti nel territorio;

   c) un numero di impianti per una capacità complessiva commisurata al fabbisogno regionale in relazione alla frazione organica prodotta nella Regione stessa.
26. 01. Pini.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Agevolazioni a sostegno della raccolta differenziata multimateriale)

  1. Nelle more dell'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, ed al fine di favorire sistemi di recupero e riciclaggio in linea con gli obiettivi di economia circolare, l'esempio illustrativo di cui al punto i), parte 2), dell'allegato E della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relativo alle Capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato, si interpreta nel senso che le capsule per sistemi erogatori di caffè sono classificabili come rifiuti urbani differenziabili ai fini dell'attribuzione del codice europeo dei rifiuti.
26. 06. Pettarin.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni per favorire l'economia circolare)

  1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Per le cessazioni della qualifica di rifiuto non tegolate ai sensi dei precedenti commi, in attesa del recepimento della Direttiva 2018/851 /UE, le Autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-bis della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedono sia nel rinnovo delle autorizzazioni, sia per le nuove autorizzazioni, nel rispetto delle condizioni del comma 1 e applicando i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 6 della citata Direttiva. Restano ferme le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conformi alle condizioni di cui al comma 1».
26. 02. Braga, Orlando, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Sospensione degli aumenti del tributo per lo smaltimento in discarica e dell'addizionale)

  1. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti del tributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica previsto dall'articolo 3, commi 24-40, del decreto legislativo 28 dicembre 1995, n. 549 e delle relative addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicati per l'anno 2019.
26. 04. Morgoni.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Agevolazioni a sostegno delle opere di bonifica dell'amianto)

  Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Comuni effettuano un censimento dei siti, nonché delle condutture dell'acqua e delle reti fognarie con presenza di amianto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i criteri e le priorità per il finanziamento dei progetti relativi alle attività di cui al periodo precedente.
26. 013. Germanà, Mandelli, Martino, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Promozione delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo dei processi di economia circolare)

  1. All'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente comma:

   «5-ter. I materiali e le sostanze prodotte dalla sperimentazione condotta nell'impianto di cui al comma 1 si configurano come prodotto da rifiuto recuperato, ai sensi dell'articolo 184-ter del presente decreto».
26. 016. Ferro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure per la riduzione del consumo di plastica)

  Al fine di contenere il consumo di materiale plastico e di ridurre l'impatto ambientale legato alla produzione, movimentazione e smaltimento della plastica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è vietata la commercializzazione di bottiglie di acqua minerale prodotte in materiale plastico con contenuto inferiore a 5 litri.
26. 011. Ferro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Agevolazioni a sostegno delle opere di bonifica dell'amianto)

  All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, dopo le parole: «di acqua calda sanitaria» inserire le seguenti: «nonché per gli interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili».
26. 012. Germanà, Mandelli, Martino, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

  1. All'articolo 3, comma 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, le lettere a) e a-bis) sono sostitute dalla seguente: «a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4».
26. 07. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo l'articolo 26 aggiungete il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Il fondo di cui all'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166 è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26. 05. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Stanziamenti per attività di analisi strategica del mercati)

  1. All'articolo 6, comma 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, le parole «Al relativo onere, stimato in lire 450 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento “Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti”, sono sostituite dalle seguenti: “Al relativo onere si provvede in sede di riparto delle risorse annualmente destinate alla realizzazione delle attività promozionali al Fondo per la promozione del made in Italy, fino ad un importo massimo di euro 200.000 annui.”».
26. 09. Vallascas, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi)

  1. L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis, del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, inserire il seguente:

   «2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
*26. 022. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi)

  1. L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis, del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, inserire il seguente:

   «2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
*26. 024. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso)

  1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:

   a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;

   b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

  2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo di cui al comma 1 spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.
  4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:

   a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono riconosciuti;

   b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi indicati.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis, del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, inserire il seguente:

   «2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
**26. 023. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso)

  1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:

   a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;

   b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

  2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo di cui al comma 1 spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.
  4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:

   a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono riconosciuti;

   b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi indicati.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis, del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, inserire il seguente:

   «2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
**26. 025. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

ART. 27.

  Al comma 1, capoverso i-quater), sopprimere le parole: riservato a investitori professionali.
27. 3. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, capoverso i-quater), dopo le parole: a investitori professionali aggiungere le seguenti: alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39 del presente decreto legislativo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, dopo il comma 4) aggiungere il seguente:

    4-bis) sussistendo i requisiti di cui al presente articolo, la Banca d'Italia autorizza la costituzione della SIS entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa domanda.
27. 2. Vallascas, Faro, Trano.

  Al comma 2, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:

   1-quinquies. Laddove una SIS sia ammessa alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE non si applicano le disposizioni di cui al Capo I, Titolo III in tema di gestione collettiva del risparmio, fermi gli obblighi di registrazione e le altre disposizioni rilevanti di cui alla direttiva 2011/61/UE.
27. 1. Gusmeroli, Bellachioma, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Comaroli, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo il comma 215 è inserito il seguente:

   «215-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 210 a 214 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020».

  2-ter. Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 aprile 2019 è abrogato.
27. 4. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il terzo periodo del comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi».
  2-ter. Il secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Società di investimento SIS e Modifiche agli articoli 147-ter e 148 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di equilibrio tra i sessi negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.
27. 5. Rossello, Gelmini, Occhiuto, Carfagna, Brunetta, Mandelli, Marin, Cannatelli, Fatuzzo, Versace, Anna Lisa Baroni, Martino, Sorte, Benigni, Zangrillo, Porchietto, Rosso, Bartolozzi, Siracusano, Cannizzaro, Marrocco, Vietina, Fiorini, D'Attis, Pedrazzini, Giacomoni, Squeri, Palmieri, Maria Tripodi, Barelli, Cosimo Sibilia, Nevi, Aprea, Vito, Gagliardi, Saccani Jotti, Prestigiacomo, Ruffino, Pettarin, Bagnasco, Bergamini, Spena, Pella.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine, nonché disposizioni per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese in mercati regolamentati)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 88 è sostituito dal seguente:

   «88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.»;

    2) al comma 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero in obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emesse dalle predette imprese»;

   b) la lettera b-bis) è sostituita dalle seguenti:

   b-bis) quote o azioni di OICB di credito, di OICR immobiliari, di OICR infrastrutturali, nonché in prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali – piattaforme di Peer to Peer Lending – gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;

   b-ter) titoli di Stato italiani e titoli emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996;

    3) il comma 92 è sostituito dal seguente:

   «92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. I soggetti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.»;

    4) al comma 101 le parole: «30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro» e le parole: «30.000 euro e di 150.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro».

  2. Le disposizioni di cui ai commi da 210 a 214 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono abrogati.
  3. Con regolamento della CONSOB, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le regole per l'emissione da parte delle PMI di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, commi 89 e 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalle disposizioni del presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela degli investitori e semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.
  4. Agli oneri di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo pari a 40 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
27. 01. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)

  1. Il comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 come modificato dall'articolo comma 210 lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

   «88, Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.».

  2. All'attuazione degli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le accorrenti variazioni di bilancio.
27. 02. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)

  1. Al comma 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo comma 210 lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente:

   b-quater) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, di cui al comma 104 del presente articolo (OICE PIR compliant).

  2. Al comma 112 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996. n. 103».
  3. All'attuazione degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 5 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
27. 03. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Costituzione di fondi privati con normativa agevolata)

  1. In deroga alla normativa vigente in materia di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le società di investimento possono assumere anche la forma di società a responsabilità limitata, a condizione che i fondi raccolti non siano superiori a 5 milioni di euro, le società di cui al presente comma non sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia.
27. 04. Mor.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche alla disciplina delle società a responsabilità limitata)

  1. Al fine di adeguare la disciplina nazionale dei controlli societari a quanto prescritto dalla direttiva 2013/34/UE in materia di bilanci delle imprese, all'articolo 2477 del codice civile, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   c) ha superato almeno due dei tre seguenti criteri:

    1) totale dello stato patrimoniale: 6 milioni di euro;

    2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 12 milioni di euro;

    3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.
27. 05. Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

ART. 28.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: della predetta direttiva, con le seguenti: del decreto di cui al secondo periodo.
28. 2. I Relatori.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, nonché le risorse necessarie per la copertura degli oneri per i controlli e le ispezioni le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale ricadenti nei medesimi territori in cui sono stati attivati i patti territoriali dell'articolo 2, comma 203, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle predette risorse.
28. 3. Boccia.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, inclusi i servizi innovativi dedicati alla raccolta del capitale di rischio ed agli investitori.».
28. 1. Gusmeroli, Bellachioma, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Comaroli, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Credito d'imposta investimenti Mezzogiorno)

  All'articolo 1, dopo il comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 aggiungere il seguente:

   «98-bis. Le imprese che hanno ricevuto dall'Agenzia delle entrate comunicazione dell'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta entro il 31 dicembre 2019, effettuano l'acquisizione dei beni strumentali oggetto dell'agevolazione entro la data del 31 dicembre 2020.».
28. 01. Carfagna.

  Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno)

  1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  All'onere derivante dal presente articolo, valutabile in 500 milioni di euro, si fa fronte: per 300 milioni di euro, relativamente alle tipologie di imprese finanziabili, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma Operativo Nazionale «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi Operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo, mediante intesa tra le amministrazioni interessate; per 200 milioni di euro, mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rifinanziate dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
28. 02. Carfagna.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Misure per contrastare l'evasione fiscale e per salvaguardare il lavoro dei professionisti nell'ambito dell'edilizia)

  1. La presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento certificate, da presentare agli enti ed agli uffici pubblici preposti al controllo dell'attività edilizia ed al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 9 comma 4 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.
  2. Nel contratto di cui al comma 1 devono essere stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti, in adempimento alle norme vigenti in materia di equo compenso e delle norme richiamate al comma 1.
  3. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
  4. La mancata presentazione del contratto di cui al comma 1 e della dichiarazione di cui al comma 3 costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo.
28. 05. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

ART. 29

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: Nel caso di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi, con le seguenti: Nei casi di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi o di imprese agricole a conduzione femminile, ivi comprese le imprese agricole in cui la compagine societaria sia composta in prevalenza da donne.
29. 9. Spena, Martino, Mandelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di favorire la costituzione di imprese sotto forma di società a responsabilità limitata all'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

   «La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

   a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

   b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

   c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.».

   L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
29. 8. Nevi, Mandelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle seguenti tecnologie: soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori, software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio e altre tecnologie quali: sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi EDI, electronic data interchange, geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things;

   b) al comma 7, sopprimere la lettera b);

   c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. I soggetti di cui al comma 7, in numero non superiore a dieci imprese, possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro, realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione incluso il consorzio e l'accordo di partenariato in cui figuri come soggetto promotore capofila un DIH-Digital innovation Hub o un EDI-Ecosistema Digitale per l'innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0. In tali progetti l'importo di cui al comma 7, lettera c), può essere conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, di tutti i soggetti proponenti.
29. 4. Vallascas, Faro, Trano.

  Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché all'implementazione delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e dell’internet of things.
29. 2. Liuzzi, Faro, Trano.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, lettera b), sostituire le parole: 200 mila euro con le seguenti: 50 mila euro;

   b) al comma 7, sopprimere la lettera b);

   c) al comma 7, lettera c), sostituire le parole: almeno a euro 500 mila con le seguenti: almeno a euro 100 mila;

   d) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Le misure per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono rifinanziate per l'anno 2019 con uno stanziamento di 350 milioni di euro, a valere sul Programma Operativo Nazionale «Imprese e Competitività 2014/2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, e sul Fondo di Sviluppo e Coesione. I contributi, sotto forma di voucher, possono essere concessi alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti nella misura del 50 per cento dell'investimento.
29. 10. Mandelli, Gelmini, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, lettera b), sostituire le parole: 200 mila euro con le seguenti: 50 mila euro;

   b) al comma 7, sopprimere la lettera b);

   c) al comma 7, lettera c) sostituire le parole: 500 mila con le seguenti: 100 mila.
29. 6. De Toma, Trano, Faro.

  Al comma 7, lettera b), dopo la parola: manifatturiere aggiungere, in fine, le seguenti: nonché, al fine di accrescerne la competitività e in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilità in favore dei soggetti portatori di handicap;.
29. 5. Masi, Faro, Trano.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. Per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per la concessione di contributi a fondo perduto e sono destinati 80 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati.

  Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 8, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, e in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto-legge e quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29. 7. Mor.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Con l'obiettivo strategico di assicurare lo sviluppo del processo di digitalizzazione, nell'interesse generale e per la crescita del Paese, attraverso soluzioni innovative e tecnologiche che consentano di accedere ai servizi della pubblica amministrazione in forma semplificata, ottimizzandone la fruizione, considerata l'evoluzione del servizio postale in funzione delle mutate esigenze degli utenti, al fine di promuovere il superamento del divario digitale e la coesione sociale e territoriale e di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici anche in modalità digitale, nonché evoluti in mobilità a domicilio nelle aree urbane, decentrate e rurali, consentendo ai cittadini e alle imprese la semplificazione nell'accesso universale ai nuovi servizi anche di comunicazione elettronica e il sostegno allo sviluppo del commercio elettronico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree dei servizi digitali della pubblica amministrazione, che possono essere oggetto di convenzione con il fornitore del servizio universale, il livello e le modalità delle relative prestazioni. La convenzione, cui possono aderire le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, regola i rapporti tra la pubblica amministrazione delegante e il suddetto fornitore. All'onere derivante dai periodi precedenti, determinato nella misura non inferiore a 20 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall'anno 2019, attraverso le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili di esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione delle obbligazioni derivanti dal presente articolo nei confronti del fornitore del servizio universale. Le disposizioni del presente comma includono le entrate dello Stato rivenienti dai risultati dell'ultimo bilancio di esercizio delle società partecipate. Con protocollo aggiuntivo alla convenzione sarà determinato l'onere per l'erogazione del servizio a carico della pubblica amministrazione locale aderente, che vi provvederà mediante apposito stanziamento nel bilancio dell'Ente.
  Qualora i servizi delegati necessitino della identificazione personale degli aventi diritto, gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati del pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore. L'utente, oltre al servizio standard previsto dalla convenzione, potrà chiedere l'effettuazione dei servizi digitali resi, ove disponibili, in mobilità a domicilio e di servizi aggiuntivi indicati dai fornitore del servizio universale sul proprio sito internet. Per tali servizi, l'utente provvederà al pagamento al suddetto fornitore del relativo onere reso preventivamente noto attraverso apposita informativa sul medesimo sito internet. Il servizio di interesse economico generale di cui al presente comma è garantito dal fornitore del servizio universale per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio.
29. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 29, comma 1, primo periodo, le parole: «o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64» sono soppresse;

   b) all'articolo 32-bis, comma 1, primo periodo, le parole: «ai gestori dell'identità digitale» sono soppresse;

   c) all'articolo 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2-ter, le parole: «previo accreditamento da parte dell'AgID» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il rilascio e la gestione delle identità digitali è affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri che vi provvede in conformità alle modalità identificate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-sexies, anche avvalendosi di Poste Italiane S.p.A. Il rilascio e l'utilizzazione delle identità digitali è gratuito, almeno in una modalità di base, per i richiedenti.»;

    2) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Garante per la protezione dei dati personali da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese; c) alle modalità nel rispetto delle quali il soggetto identificato al comma 2-ter procede al rilascio e alla gestione delle identità digitali anche avvalendosi di soggetti terzi ai fini della sola fase di identificazione dei soggetti richiedenti un'identità digitale; d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete; e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete; f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete; g) la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line; h) l'elenco dei soggetti che, in qualità di erogatori di servizi, potranno fruire gratuitamente dei servizi erogati dal soggetto di cui al comma 2-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri potrà demandare la determinazione degli elementi di cui alle lettere b) e g) a successive linee guida della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri»;

    3) il comma 2-decies è soppresso;

    4) il comma 3-bis è soppresso;

   d) all'articolo 64-bis, comma 1-bis, le parole: «i fornitori di identità digitali» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto di cui al comma 2-ter dell'articolo 64».

  9-ter. Le identità digitali già rilasciate alla data di inizio delle attività del soggetto di cui all'articolo 64, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, restano valide ed efficaci sino alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-sexies dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 con il quale sono altresì determinate le condizioni e le modalità per la conversione di tali identità in nuove identità digitali rilasciate dal soggetto di cui al comma 2-ter del medesimo articolo 64 anche con riferimento all'indennizzo da riconoscere ai gestori delle identità digitali operanti ai sensi della disciplina previgente; nella determinazione di tale indennizzo si tiene conto, tra l'altro, del numero di identità digitali rilasciate e degli investimenti sostenuti per il loro rilascio.
29. 3. Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 231 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

   «3-bis. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del presente Codice, per gli impianti di comunicazione elettronica si applica quanto stabilito dall'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni.».
29. 05. Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. L'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente:

«Art. 1-bis.
(Riduzione del cuneo contributivo sulle nuove assunzioni ed esenzione fiscale per i neo-assunti)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, assumano lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 1 a 6, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
  3. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni, fatti salvi i vigenti limiti di legge per il contratto di apprendistato.
  4. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l'assunzione con l'esonero.
  5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva adibito alle stesse mansioni del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 3.
  6. L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un ulteriore periodo di dodici mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
  7. L'esonero contributivo di cui al comma 1 si applica, alle condizioni e con le modalità previste nei precedenti commi, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
  8. L'esonero di cui ai commi da 1 a 7 non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
  9. Ai beneficiari di cui al presente articolo è riconosciuta la detassazione, ai fini dell'imposta sulle persone fisiche e nei limiti di 30.000 euro su base annua, dell'importo lordo del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, sempre nel limite dei trentasei mesi.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2019, in 3.300 milioni di euro per l'anno 2020 e in 6.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.300 milioni di euro per l'anno 2020 e 6.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per gli anni successivi al 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
29. 01. Carfagna.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 86 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. La documentazione da predisporre per l'avvio dei procedimenti autorizzatori per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica disciplinati dal presente Codice non richiede la firma di alcun tecnico abilitato iscritto all'albo.».
*29. 02. Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 86 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. La documentazione da predisporre per l'avvio dei procedimenti autorizzatori per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica disciplinati dal presente Codice non richiede la firma di alcun tecnico abilitato iscritto all'albo.».
*29. 07. Morgoni.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 88, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto il seguente periodo: «I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di scavi e le occupazioni su strade ferrate, aerodromi, porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici».
29. 04. Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche alla disciplina dei contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio nel caso di collegamenti fissi bidirezionali)

  1. All'articolo 2 dell'Allegato n. 10 al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, lettera d), la cifra: «0,25» è sostituita con la seguente: «0,28»;

   b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Unicamente per reti radio pari o inferiori a complessivi 50 collegamenti, indipendentemente dalla tipologia e larghezza di banda, l'ammontare del contributo dovuto per ogni singolo collegamento è ridotto del 50 per cento».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati complessivamente in 9 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29. 011. Capitanio, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Comaroli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. All'Allegato A del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al punto A8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'installazione di colonnine modulari affiancate che non superino in altezza le cabine esistenti da alimentare».
  2. All'Allegato B del medesimo Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2012, n. 31, al punto B 10, dopo le parole: «o colonnine modulari» sono aggiunte le seguenti: «non rientranti in quelle contemplate al punto A8».
*29. 03. Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. All'Allegato A del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al punto A8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'installazione di colonnine modulari affiancate che non superino in altezza le cabine esistenti da alimentare».
  2. All'Allegato B del medesimo Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2012, n. 31, al punto B 10, dopo le parole: «o colonnine modulari» sono aggiunte le seguenti: «non rientranti in quelle contemplate al punto A8».
*29. 06. Morgoni.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Rifinanziamento legge biodiversità)

  1. Il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 10 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29. 08. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. Al fine di sostenete le imprese agricole condotte da donne e favorirne l'accesso al credito, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, il Fondo per l'imprenditoria agricola femminile con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni per l'anno 2021.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro annui per l'anno 2020 e 2 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29. 09. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Sostegno alla sperimentazione e alla realizzazione di progetti in materia di nuove tecnologie digitali)

  1. Al fine di sviluppare e favorire la realizzazione di progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, anche in collaborazione con gli enti locali territoriali relativi alle tecnologie emergenti, quali Blockchain, intelligenza artificiale e internet of things, collegati allo sviluppo delle reti di nuova generazione è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni per l'anno 2020.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 10 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. L'attuazione del presente articolo è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
29. 010. Liuzzi, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Proroga convenzione con il Centro di produzione S.p.A.)

  1. Nelle more della stipula di una nuova convenzione per la trasmissione delle sedute parlamentari, informata a nuovi e più efficienti criteri economico-funzionali, anche in relazione alle tecnologie trasmissive impiegate e ai servizi offerti dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e al fine di garantire continuità operativa e tutela dei lavoratori coinvolti, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, la convenzione in essere con il Centro di produzione S.p.A., di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari ad euro 3,5 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29. 012. Capitanio, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Comaroli, Vanessa Cattoi, Covolo, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Basini.

ART. 30.

  Sopprimerlo.
30. 7. Librandi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Istituzione del Fondo «Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile nei comuni italiani»)

  1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo «Interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione nei comuni italiani», di seguito «Fondo», che opera secondo le modalità di cui al comma 2 e per le finalità di cui al comma 3. Il fondo è finanziato con 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico della pubblica illuminazione.
  2. Il Fondo ha natura rotativa ed è destinato a finanziare i comuni per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, realizzati anche attraverso le ESCo (Energy Service Company) il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato, società di progetto o di scopo appositamente costituite. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla conclusione dei lavori, le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di dieci anni. I beneficiari restituiscono un minimo del 50 per cento del risparmio energetico conseguito mediante una ritenuta diretta dalle somme incassate a titolo di IMU da riversare ai comuni da parte dello Stato. Le somme ottenute da comuni a valere sul fondo non incidono sulla capacità di indebitamento degli enti. I progetti cantierabili di valore non superiore ad un milione di euro saranno prioritariamente finanziati.
  3. Il Fondo finanzia le opere pubbliche comunali in materia di efficientamento energetico volte dell'illuminazione pubblica.
  4. Il comune beneficiario del contributo può finanziare le opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:

   a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

   b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.

  5. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.
  6. Il contributo è corrisposto ai comuni beneficiari dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico.
  7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 5. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nei limite dell'importo del contributo di cui al comma 2, è corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.
  8. Per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle autonomie speciali.
  9. I comuni che non rispettano il termine di cui al comma 5 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
  10. Il comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione «Opere pubbliche».
  11. I comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Fondo Interventi per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei comuni – decreto-legge crescita».
  12. Considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, il comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 è esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei comuni, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di società in house, effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.
  14. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.760.000,00.
*30. 8. De Luca.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Istituzione del Fondo «Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile nei comuni italiani»)

  1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo «Interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione nei comuni italiani», di seguito «Fondo», che opera secondo le modalità di cui al comma 2 e per le finalità di cui al comma 3. Il fondo è finanziato con 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico della pubblica illuminazione.
  2. Il Fondo ha natura rotativa ed è destinato a finanziare i comuni per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, realizzati anche attraverso le ESCo (Energy Service Company) il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato, società di progetto o di scopo appositamente costituite. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla conclusione dei lavori, le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di dieci anni. I beneficiari restituiscono un minimo del 50 per cento del risparmio energetico conseguito mediante una ritenuta diretta dalle somme incassate a titolo di IMU da riversare ai Comuni da parte dello Stato. Le somme ottenute da comuni a valere sul fondo non incidono sulla capacità di indebitamento degli enti. I progetti cantierabili di valore non superiore ad un milione di euro saranno prioritariamente finanziati.
  3. Il Fondo finanzia le opere pubbliche comunali in materia di efficientamento energetico volte dell'illuminazione pubblica.
  4. Il comune beneficiario del contributo può finanziare le opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:

   a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

   b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.

  5. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.
  6. Il contributo è corrisposto ai comuni beneficiari dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico.
  7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 5. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nei limite dell'importo del contributo di cui al comma 2, è corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.
  8. Per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle autonomie speciali.
  9. I comuni che non rispettano il termine di cui al comma 5 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
  10. Il comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione «Opere pubbliche».
  11. I comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Fondo Interventi per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei comuni – decreto-legge crescita».
  12. Considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, il comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 è esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei comuni, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di società in house, effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.
  14. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.760.000,00.
*30. 13. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) All'articolo 30, al comma 1, dopo le parole: «Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» aggiungere le parole: «sentita la conferenza Stato-città»;

   b) Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «non abbiano già ottenuto un finanziamento» con le seguenti: «non abbiano già rendicontato il 100 per cento dell'intervento su un finanziamento».
30. 15. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) Al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «625 milioni»;

   b) dopo il comma 14 aggiungere il seguente: 14-bis. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, le risorse di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 125 milioni di euro per l'anno 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. A tal fine i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.001 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018 n. 145.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è ridotto per l'importo di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.
30. 1. Bellachioma, Comaroli, Frassini, Ribolla, Cestari, Tomasi, Pretto, Vanessa Cattoi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e destinati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale»;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun comune con popolazione inferiore o uguale a 100.000 abitanti sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:

   a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 51.260;

   b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 71.260;

   c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 91.260;

   d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 131.260;

   e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 171.260.

   c) al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale»;

   d) al comma 4, sopprimere la lettera b);

   e) al comma 5, sostituire le parole: «ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019» con le seguenti: «ad indire la gara per l'affidamento dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 luglio 2019».

  Conseguentemente, sostituire la tabella di riparto con la seguente:

TABELLA DI RIPARTO

  Tipologia

  Enti

  Importo

  Totale

50.001-100.000

100

171.260

17.125.999

20.001-50.000

379

131.260

49.747.537

10.001-20.000

707

91.260

64.520.815

5.001-10.000

1.183

71.260

84.300.571

2.001-5.000

2.050

51.260

  282.545.078

<2.000

3.462

7.926

498.240.000

30. 6. Marattin.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «destinati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale»;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun comune con popolazione inferiore o uguale a 100.000 abitanti sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:

   a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 51.260;

   b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 71.260;

   c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 91.260;

   d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 131.260;

   e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 171.260»;

   c) al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale».

   d) al comma 4, sopprimere la lettera b);

   e) al comma 5, sostituire le parole: «31 ottobre 2019» con le seguenti: «30 novembre 2019».

  Conseguentemente, sostituire la tabella di riparto con la seguente:

TABELLA DI RIPARTO

  Tipologia

  Enti

  Importo

  Totale

50.001-100.000

100

171.260

17.125.999

20.001-50.000

379

131.260

49.747.537

10.001-20.000

707

91.260

64.520.815

5.001-10.000

1.183

71.260

84.300.571

2.001-5.000

2.050

  51.260

  282.545.078

<2.000

3.462

7.926

498.240.000

30. 5. Marattin.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica aggiungere le seguenti: e di edilizia residenziale pubblica.
30. 12. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, sopprimere la lettera b);

   b) al comma 5, sostituire le parole: «1 ottobre 2019» con le seguenti: «30 novembre 2019».
30. 10. Berlinghieri.

  Sopprimere il comma 10.
30. 16. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Nell'ambito delle iniziative volte alla rigenerazione delle aree urbane, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80 è rifinanziata per l'importo di euro 500 mila per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
30. 4. Alessandro Pagano, Bellachioma.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Con le stesse modalità previste dal presente articolo sono assegnati contributi alle province e alle città metropolitane nel limite massimo di 125 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per la realizzazione di interventi nelle materie di cui al comma 3. Il contributo è attribuito a ciascun ente sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) come di seguito indicato:

   a) agli enti con popolazione inferiore a 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000;

   b) agli enti con popolazione compresa tra 500.000 e 1.000.000 di abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.500.000;

   c) agli enti con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Contributi agli enti locali per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
30. 2. Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Con le stesse modalità previste dal presente articolo sono assegnati contributi alle province e alle città metropolitane nel limite massimo di 125 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di interventi nelle materie di cui al comma 3. Il contributo è attribuito a ciascun ente sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) come di seguito indicato:

   a) agli enti con popolazione inferiore a 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000;

   b) agli enti con popolazione compresa tra 500.001 e 999.999 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.500.000;

   c) agli enti con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Contributi agli enti locali per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
*30. 3. Lucaselli, Silvestroni, Lollobrigida, Osnato.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Con le stesse modalità previste dal presente articolo sono assegnati contributi alle province e alle città metropolitane nel limite massimo di 125 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di interventi nelle materie di cui al comma 3. Il contributo è attribuito a ciascun ente sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) come di seguito indicato:

   a) agli enti con popolazione inferiore a 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000;

   b) agli enti con popolazione compresa tra 500.001 e 999.999 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.500.000;

   c) agli enti con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Contributi agli enti locali per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
*30. 9. Melilli.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Con le stesse modalità previste dal presente articolo sono assegnati contributi alle province e alle città metropolitane nel limite massimo di 125 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di interventi nelle materie di cui al comma 3. Il contributo è attribuito a ciascun ente sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) come di seguito indicato:

   a) agli enti con popolazione inferiore a 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000;

   b) agli enti con popolazione compresa tra 500.001 e 999.999 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.500.000;

   c) agli enti con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Contributi agli enti locali per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
*30. 11. Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Con le stesse modalità previste dal presente articolo sono assegnati contributi alle province e alle città metropolitane nel limite massimo di 125 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di interventi nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. Il contributo è attribuito a ciascun ente sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) come di seguito indicato:

   a) agli enti con popolazione inferiore a 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000;

   b) agli enti con popolazione compresa tra 500.001 e 999.999 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.500.000;

   c) agli enti con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000.

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire la parola: comuni con le seguenti: enti locali.
30. 14. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

   All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   c) la potatura, l'abbattimento e gli interventi di cura degli alberi effettuati in caso di interventi per la pubblica e privata incolumità.
30. 01. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico)

  1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il centro di produzione s.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 20 novembre 2019, indice una gara pubblica per garantire il proseguimento del servizio per il periodo successivo a questa data, secondo i criteri ed i requisiti previsti dall'articolo 9, commi da 1 a 3, della legge 28 ottobre 1994, n. 602.
  3. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
  4. Al comma 810, lettera a), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalla seguenti: «31 gennaio 2020».
  5. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*30. 04. Benedetti.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico)

  1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione s.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 20 novembre 2019, indice una gara pubblica per garantire il proseguimento del servizio per il periodo successivo a questa data, secondo i criteri ed i requisiti previsti dall'articolo 9, commi da 1 a 3, della legge 28 ottobre 1994, n. 602.
  3. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
  4. Al comma 810, lettera a), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalla seguenti: «31 gennaio 2020».
  5. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*30. 020. Schullian.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico)

  1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il centro di produzione s.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 20 novembre 2019, indice una gara pubblica per garantire il proseguimento del servizio per il periodo successivo a questa data, secondo i criteri ed i requisiti previsti dall'articolo 9, commi da 1 a 3, della legge 28 ottobre 1994, n. 602.
  3. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
  4. Al comma 810, lettera a), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalla seguenti: «31 gennaio 2020».
  5. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*30. 010. Cecconi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico)

  1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il centro di produzione s.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 20 novembre 2019, indice una gara pubblica per garantire il proseguimento del servizio per il periodo successivo a questa data, secondo i criteri ed i requisiti previsti dall'articolo 9, commi da 1 a 3, della legge 28 ottobre 1994, n. 602.
  3. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
  4. Al comma 810, lettera a), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalla seguenti: «31 gennaio 2020».
  5. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*30. 035. Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico)

  1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il centro di produzione s.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
  3. Al comma 810, lettera a), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020».
  4. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**30. 05. Benedetti.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico)

  1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il centro di produzione s.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
  3. Al comma 810, lettera a), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020».
  4. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**30. 09. Cecconi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico)

  1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il centro di produzione s.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
  3. Al comma 810, lettera a), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020».
  4. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**30. 011. Schullian.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico)

  1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998. n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
  3. Al comma 810, lettera a), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020».
  4. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**30. 034. Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 3 è soppresso.
30. 06. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazioni per favorire interventi di adeguamento delle reti elettriche)

  1. Al fine di agevolare interventi volti ad assicurare una maggiore resilienza delle reti ed impianti elettrici agli eventi atmosferici estremi, le società di distribuzione di energia elettrica avviano le relative attività previa presentazione di denuncia di inizio lavori (DIL) al Genio civile competente.
  2. La denuncia di cui al comma 1 è corredata da una relazione tecnica contenente le caratteristiche dell'intervento di adeguamento nonché da una corografia che indichi le opere da realizzare.
  3. Qualora l'intervento interessi aree sottoposte a vincolo ambientale o di altro tipo, una copia della denuncia deve essere trasmessa anche agli enti gestori. Salvo motivato dissenso da parte degli enti competenti entro quindici giorni dal ricevimento, si potrà procedere con le relative attività decorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia.
  4. È a carico della società di distribuzione l'acquisizione del consenso dei privati interessati se diversi da quelli in precedenza interessati dal transito delle reti o degli impianti. In caso di opposizione dei proprietari la società di distribuzione può chiedere al Genio civile competente che sia riconosciuta la pubblica utilità dell'intervento.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di adeguamento anche tecnologico delle reti ed impianti elettrici di tensione nominale sino a 30.000 volt nonché di ricostruzione delle linee ed impianti elettrici di tensione nominale sino a 30.000 volt che richiedono uno spostamento entro una fascia laterale di 200 metri rispetto alla rete o all'impianto elettrico esistente.
30. 07. D'Attis.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazioni di modifiche di impianti termici)

  1. All'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Non costituiscono modifiche ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1, le modifiche di impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici che non comportano un aumento della potenza, installata e che sono riconosciute non sostanziali dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 29-novies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e pertanto, in tali casi, non si applica il procedimento di cui al successivo comma 2. Il parere reso dal comune e dalle altre amministrazioni interessate all'interno del procedimento di cui all'articolo 29-novies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati per la realizzazione delle modifiche. In tal caso il gestore, fatte salve le altre normative applicabili, procede ai sensi dell'articolo 29-novies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e provvede a dare tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle modifiche progettate. Il presente comma si applica anche alle modifiche che comportano la demolizione di parti di impianto dismesse e non più utilizzate».
30. 08. D'Attis.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, sino alla scadenza del termine dello stato di emergenza, ai contratti di lavoro flessibile e a tempo determinato di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché ai contratti di lavoro stipulati da altri soggetti privati in attuazione di convenzioni sottoscritte con i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ai cui oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge 6 giugno 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, si applica la disciplina prevista all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2018, n. 96.
30. 012. De Micheli, Benamati, Rossi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, definito l'impegno di somme a copertura degli interventi di cui al comma 1, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono definire i criteri e le modalità di concessione di contributi per ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 milioni di euro di cui al precedente comma».
30. 013. De Micheli, Benamati, Rossi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

   dopo le parole: «lettere a), b)» aggiungere la seguente: «d)»;

   dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «e destinati ad interventi relativi ad edifici privati dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
30. 014. De Micheli, Benamati, Rossi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Nel rispetto dei principi del Green Public Procurement, le stazioni appaltanti, per importi di appalto inferiori agli importi di cui al comma 2, con particolare riferimento alle lettere a) e b), riservano la partecipazione alle micro e piccole imprese che abbiano sede legale o operativa nel territorio o nel sistema di lavoro locale di prossimità dell'appalto».
30. 015. Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. Il comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) è abrogato.
30. 016. De Micheli, Benamati, Rossi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. Al comma 1, alinea, dell'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «attivati e intestati» sono sostituite dalle seguenti: «attivati o intestati».
30. 017. De Micheli, Benamati, Rossi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 1006, 1007 e 1008 sono sostituiti dai seguenti:

   «1006. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2020 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019 e 2020, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   1007. Gli oneri di cui al comma 1006 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2021, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
   1008. Agli oneri derivanti dai commi 1006 e 1007, quantificati in 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 1,250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
30. 018. De Micheli, Benamati, Rossi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. Per i comuni interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
30. 019. De Micheli, Benamati, Rossi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Contributo straordinario per il comune de L'Aquila e per gli altri comuni del cratere)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

   b) al comma 2, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro».
30. 022. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Programmi di valorizzazione territoriale per gli enti locali di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

  1. A decorrere dal 2019 e per ciascuno degli anni in cui siano previste, una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a) e lettera b), della legge n. 232 del 2016, è destinata ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:

   a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

   b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

   c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

   d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

   e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

   f) interventi e servizi per cittadini e imprese.

  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il programma di sviluppo è sottoposto al comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
30. 023. Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Fondo per la tutela dell'ecosistema del Gran Sasso)

  1. Al fine di assicurare in via d'urgenza la tutela, il monitoraggio e la messa in sicurezza del bacino idrico del Gran Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili in relazione alle interconnessioni con il traforo autostradale del Gran Sasso e con i laboratori dell'istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi strutturali a partire da quelli già individuati come prioritari per la messa in sicurezza del bacino acquifero e per l'adeguamento del suddetto traforo ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la tutela dell'ecosistema del Gran Sasso, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2019, di 60 milioni di euro per l'anno 2020 e di 52 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole da: pari a 400,625 milioni di euro fino alla fine dell'alinea con le seguenti: pari a 460,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 578,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 689,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 euro per l'anno 2028, a 317,891 euro per l'anno 2029, a 307,791 euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.138,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 468,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 615,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 691,991 milioni di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede;

   b) dopo la lettera l, aggiungere la seguente: l-bis) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 52 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
30. 021. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, D'Alessandro, Prestipino.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. All'articolo 1, comma 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse dal computo delle spese di cui al precedente comma le spese sostenute per personale assente dal servizio per maternità o malattia».
30. 024. Gadda.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. All'articolo 6 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. I progetti che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento dell'efficienza energetica come criterio di accesso e alla capacità di generare risparmi energetici addizionali in termini di energia primaria totale o non rinnovabile considerato criterio per il calcolo dei titoli di efficienza energetica».
30. 025. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Norme in materia di edilizia scolastica e antincendio)

  1. Al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali, beneficiari di finanziamenti e contributi statali, possono avvalersi, limitatamente al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, di Consip S.p.A. e, quanto all'affidamento dei lavori di realizzazione, di Invitalia S.p.A., che sono tenute a pubblicare gli atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi.
  2. Decorsi i novanta giorni di cui al medesimo comma 1, gli enti locali possono affidare tutti i lavori di cui al medesimo comma 1, anche di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici ove esistenti, individuati, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
  3. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali, mantengono la destinazione ad uso scolastico per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.
30. 026. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Provvedimenti a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)

  1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2, e dell'articolo 2, comma 3, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4, ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle norme tecniche per la costruzione (NTC) 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo 8.4.3 delle stesse Norme tecniche per le costruzioni (NTC), le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma.
  2. Fino all'adozione dell'ordinanza di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche prendono a riferimento la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse amministrazioni pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del predetto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
  3. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a due anni. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale.
30. 027. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

  1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.
  2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021» e all'articolo 4, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».
30. 028. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 3 è abrogato.
30. 029. Benamati, Moretto, De Micheli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Installazione dei dispositivi di sicurezza per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli)

  1. Per la copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
  2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
30. 030. Meloni, Lollobrigida, Lucaselli, Bellucci, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Split payment)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano nei confronti delle piccole e medie imprese.
  2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
30. 031. Meloni, Lollobrigida, Lucaselli, Bellucci, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Split payment)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti di piccole e medie imprese si applicano nella misura dell'80 per cento dell'IVA applicata in fattura.
  2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
30. 032. Meloni, Lollobrigida, Lucaselli, Bellucci, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione degli utenti delle due ruote motorizzate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo.
  2. La detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto di suddetti dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli standard europei EN pubblicati dal CEN (European Commitee for Standardization): EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634, EN17092.
  3. Sono altresì compresi nel perimetro della detrazione i protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da ente notificato, in conformità alla direttiva 89/686/CE e successive modificazioni e al regolamento UE 2016/425.
  4. La misura si applica nel limite di spesa di 3 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021. Ove il predetto limite sia superato la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del limite medesimo.
  5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno, degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
30. 033. Fidanza, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina di approvazione di opere nell'ambito di strutture ricettive)

  1. Al fine di dare impulso al sistema produttivo legato all'avvio della stagione turistica e favorire la crescita economica:

   a) all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non configura lottizzazione abusiva ai sensi del presente comma l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore»;

   b) all'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «d) per l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore».
30. 036. Raffaelli, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Nuovo sistema di nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali)

  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'articolo 234 è sostituito dal seguente:

«Articolo 234.
(Organo di revisione economico-finanziario)

   1. Negli enti locali la revisione economico-finanziaria è affidata ad un collegio composto da tre membri. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle loro forme associative, salvo quanto previsto dal comma 2, la revisione è affidata ad un solo revisore. I soggetti sono scelti tra gli iscritti all'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui al decreto del Ministro dell'interno del 15 febbraio 2012, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni.
   2. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un collegio di revisori composto da tre membri che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.
   3. Entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, l'ente locale emana un avviso da pubblicare nel proprio sito istituzionale, nonché nei siti della prefettura-UTG territorialmente competente e, se diversa, della prefettura-UTG del capoluogo di regione. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, l'ente locale emana l'avviso di cui al presente comma entro quindici giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.
   4. Nell'avviso sono determinati almeno i seguenti elementi:

   a) eventuali ulteriori funzioni rispetto a quelle previste dall'articolo 239;

   b) modalità di svolgimento dell'incarico;

   c) eventuale presenza di istituzioni dell'ente;

   d) compenso spettante.

   5. I soggetti iscritti nella relativa articolazione regionale dell'elenco di cui al comma 1, entro venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso, presentano domanda per l'affidamento dell'incarico di revisore economico-finanziario dell'ente locale. Entro i dieci giorni successivi si procede al sorteggio tra i soli soggetti che hanno presentato domanda. In caso di domande assenti o insufficienti il sorteggio è effettuato tra gli iscritti all'elenco su base regionale.
   6. A seguito degli esiti del sorteggio l'organo consiliare dell'ente provvede alla nomina dell'organo di revisione.
   7. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro venti giorni dell'avvenuta esecutività della delibera di nomina.
   8. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 3, 4 e 5».

  2. Il nuovo sistema di nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° ottobre 2019. A decorrere da tale data è abrogato il comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e sono disapplicate le altre disposizioni in contrasto con la nuova disciplina.
30. 037. Bordonali, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Comaroli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)

  1. Il presente articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, siti nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle singole leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.
  2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente ai soli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
  3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, e l'attività di vendita di articoli sessuali («sex shop»), nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.
  5. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9.
  6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il Fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo di cui al periodo precedente.
  7. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
  8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
  9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare al comune di residenza, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi del comma 6. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può, comunque, essere inferiore a sei mesi.
  10. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
  12. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 11, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, inserire il seguente:

   «2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
*30. 038. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)

  1. Il presente articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, siti nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle singole leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.
  2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente ai soli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
  3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, e l'attività di vendita di articoli sessuali («sex shop»), nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.
  5. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9.
  6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il Fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo di cui al periodo precedente.
  7. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
  8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
  9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare al comune di residenza, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi del comma 6. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può, comunque, essere inferiore a sei mesi.
  10. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
  12. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 11, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, inserire il seguente:

   «2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
*30. 039. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

ART. 31.

  Sopprimerlo.
31. 14. Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 24 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

   «4-bis. Per i marchi registrati con domanda di deposito presentata in data antecedente al 1° gennaio 1969, la decadenza ha luogo se il titolare che ha registrato il marchio ai sensi dell'articolo 19 cessa la fabbricazione del prodotto nel comune in cui risultava iscritto alla data di registrazione del marchio.
   4-ter. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente può segnalare le fattispecie di cui al comma 4-bis all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che provvede a darne immediata notizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del marchio il quale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, può opporsi alla revoca, con istanza motivata presentata al medesimo Ufficio».
31. 15. Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: «Marchio storico di interesse nazionale», ovunque ricorrano, con le seguenti: «Marchio storico nazionale di alto valore territoriale»;

   b) al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso Art. 11-ter con il seguente:

«Art. 11-ter.
(Marchio storico nazionale di alto valore territoriale)

  1. I marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata a uno specifico luogo di produzione, sono iscritti nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis.»;

   c) al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

    1) al capoverso Art. 185-bis, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con il Ministro per gli affari europei e con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'individuazione dei marchi di cui all'articolo 11-ter, le modalità di tenuta e di aggiornamento del Registro speciale di cui al comma 1 e le procedure per la dichiarazione della decadenza dei diritti sul marchio nei casi previsti dall'articolo 185-quater, comma 1, per la tutela del marchio a seguito della dichiarazione di decadenza e per la successiva riassegnazione a terzi del diritto di utilizzo, con garanzia di tutela dell'insediamento produttivo principale e dei livelli occupazionali ad esso connessi.»;

    2) sostituire il capoverso Art. 185-ter, con i seguenti:

«Art. 185-ter.
(Comitato per il controllo sui marchi storici di alto valore territoriale)

   1. Con il regolamento previsto dall'articolo 185-bis, comma 2, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Comitato per il controllo sui marchi storici di alto valore territoriale; con il compito di vigilare sui livelli produttivi degli stabilimenti principali delle imprese titolari di marchi storici e sulle conseguenze dell'eventuale apertura di nuovi stabilimenti in altre aree, in relazione a quanto previsto dall'articolo 185-quater. Il regolamento disciplina altresì la composizione e il funzionamento del Comitato e gli obblighi di informazione nei riguardi di esso a carico delle imprese titolari dei marchi storici.
   2. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, il Comitato si avvale di personale e dotazioni della Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi, secondo quanto stabilito nei regolamento previsto dall'articolo 185-bis, comma 2.

Art. 185-quater.
(Decadenza del marchio in caso di delocalizzazione dello stabilimento produttivo principale)

   1. I diritti sui marchi iscritti nel Registro dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale, di cui all'articolo 185-bis, decadono se il titolare del marchio cessa la produzione nel territorio del comune in cui lo stabilimento produttivo principale era situato alla data di registrazione dei marchio.
   2. È sempre consentita l'apertura di nuovi stabilimenti, purché non si determini, in conseguenza di essa, la riduzione della produzione nello stabilimento principale di cui al comma 1.».
31. 1. Molinari, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), capoverso Art. 11-ter, comma 1, sostituire le parole da: registrati fino a: imprese produttive con le seguenti: registrati in Italia da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni in Italia, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in Italia da un'azienda;

   b) alla lettera b):

    1) al capoverso Art. 185-bis, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: ove sussistano i requisiti di cui all'articolo 11-ter;

    2) al capoverso Art. 185-ter:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale dei servizi o del prodotti contraddistinti da marchi storici, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il predetto Fondo opera mediante interventi di promozione e sostegno delle predette attività produttive, ivi inclusi, solo se strettamente necessario al mantenimento della produzione in Italia nei casi di cui al comma 2, interventi nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 2. Tali interventi devono essere effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C19/04). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità e i criteri di gestione e di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo nonché la durata massima degli interventi nel capitale di rischio di cui al presente comma, comunque non superiore a ventiquattro mesi».

   b) al comma 2, dopo le parole: o comunque quello principale inserire le seguenti: in cui siano realizzati i prodotti o servizi contraddistinti dal marchio storico;

   c) sopprimere il comma 3.
31. 8. Noja.

  Al comma 1, alla lettera a), capoverso Art. 11-ter, comma 1, dopo le parole: storicamente collegata al territorio nazionale, aggiungere le seguenti: nonché le rappresentanze sindacali unitarie dell'impresa,.

  Conseguentemente, alla lettera b), capoverso Art. 185-bis, comma 2, aggiungere in fine, le parole: o delle rappresentanze sindacali unitarie dell'impresa produttrice nazionale storicamente collegata al territorio nazionale.
31. 16. Gribaudo.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 26, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. I marchi storici di cui all'articolo 185-bis, possono essere dichiarati decaduti per sopravvenuta ingannevolezza ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, su istanza di chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, qualora a seguito dei trasferimento del sito produttivo principale al di fuori del territorio nazionale sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il consumatore circa la provenienza geografica del prodotto o servizio commercializzato con il marchio stesso dal titolare o con il suo consenso. In tale ipotesi di decettività sopravvenuta, il marchio di impresa può essere espropriato, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 141, finanche in relazione al solo diritto di uso. Con l'espropriazione è trasferito all'amministrazione espropriante anche il diritto di cedere il marchio storico espropriato o diritto di uso del medesimo a terzi, nell'interesse dei consumatori.
   1-ter. Con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi sono definiti i criteri e le modalità procedurali ed organizzative per l'attuazione dei procedimenti di cui al comma 1-bis.
   1-quater. Avverso i procedimenti di cui al comma 1-bis è ammesso ricorso innanzi alla Commissione dei ricorsi ai sensi degli articoli 135 e seguenti.»;

   b) alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso: Art. 185-quater. – (Procedimento d'ufficio per i marchi storici) – 1. L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di un marchio può essere disposta d'ufficio dalla autorità competente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, con decreto motivato dei Direttore Generale.
31. 3. Scalfarotto.

  Al comma 1, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso Art. 185-bis, comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa valutazione dei requisiti di:

   a) qualità del prodotto e di conoscenza e tracciabilità del ciclo produttivo attraverso “sistema code”, (“etichetta parlante” “Blockchain”);

   b) qualità ambientale del sito produttivo;

   c) applicazione delle norme su sicurezza, lavoro nero e minorile;

   d) applicazione del CCNL di riferimento sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.

   b) al capoverso Art. 185-ter, comma 2, dopo le parole: “delocalizzazione dello stabilimento” aggiungere le seguenti: “allo stato del confronto con la rappresentanza sindacale”».
31. 9. Fregolent.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso Art. 185-ter, con il seguente:

Art. 185-ter.
(Obblighi informativi nelle crisi di impresa dei marchi storici)

  1. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale di cui all'articolo 185-bis che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori dei territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:

   a) i motivi economici, finanziari o tecnici dei progetto di chiusura o delocalizzazione;

   b) le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso, incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all'interno del gruppo;

   c) le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;

   d) le opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

  2. La violazione degli obblighi informativi di cui al comma 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del titolare dell'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio da 5.000 euro a 50.000 euro).

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di finanziamenti erogati ad imprese titolari o licenziatarie di un marchio storico iscritto nel registro speciale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, per interventi volti a salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale. A tal fine, la dotazione del fondo è incrementata di 15 milioni per l'anno 2019, di 30 milioni per l'anno 2020 e di 30 milioni per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i limiti per la concessione della garanzia;

   c) sopprimere il comma 3;

   d) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 50, e quanto a 15 milioni per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
31. 2. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Bazoli, Gadda.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 185-ter, comma 2, dopo le parole: iscritto nel registro speciale di cui all'articolo 185-bis, aggiungere le seguenti: o comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11-ter,.
31. 6. Paxia, Faro, Trano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 185-ter, comma 2, dopo le parole: per cessazione dell'attività svolta aggiungere le seguenti: , per crisi da sovraindebitamento ove maturino le condizioni di insolvenza,.
*31. 4. Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 185-ter, comma 2, dopo le parole: per cessazione dell'attività svolta aggiungere le seguenti: , per crisi da sovraindebitamento ove maturino le condizioni di insolvenza,.
*31. 17. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 185-ter, comma 2 sopprimere le parole: o per delocalizzazione.
31. 5. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato.

  Apportare le seguenti modificazioni:

    1) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, per le imprese titolari di marchi storici identitari italiani iscritti all'Albo e autorizzate all'utilizzo del Marchio, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi finalizzati alla valorizzazione produttiva e commerciale del marchio, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 200 per cento, anche al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale applicata ai medesimi titoli di proprietà intellettuale. Il regime di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli investimenti inerenti ai progetti di valorizzazione di prodotti o servizi afferenti l'ambito di protezione del marchio, con specifico riferimento alle classi di appartenenza dei prodotti o servizi per le quali il marchio risulta registrato. Sono altresì ammesse le attività volte al rafforzamento del marchio, alla sua estensione a livello di Unione europea o internazionale, nonché all'ampliamento della sua protezione mediante la registrazione in ulteriori classi di prodotti e servizi, coerentemente con l'oggetto sociale dell'impresa. Sono considerate ammissibili le spese per:

   a) la realizzazione di prototipi e di stampi;

   b) l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature ad uso produttivo nonché di hardware, software e tecnologie digitali funzionali all'ammodernamento e all'efficientamento produttivo, strettamente connessi allo sviluppo del progetto di valorizzazione del marchio;

   c) la consulenza tecnica finalizzata all'ammodernamento e all'efficientamento della catena produttiva, strettamente connessa allo sviluppo del progetto di valorizzazione del marchio, anche dal punto di vista energetico-ambientale;

   d) la consulenza specializzata nell'approccio al mercato: progettazione della strategia commerciale, nonché di azioni di marketing e di comunicazione connesse allo sviluppo del progetto di valorizzazione del marchio;

   e) la consulenza per l'attività di sorveglianza del marchio effettuata al fine di monitorare e di prevenire azioni di contraffazione;

   f) la consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione del marchio;

   g) la consulenza per la realizzazione di ricerche di anteriorità del marchio finalizzate alla sua estensione a livello di Unione europea e internazionale;

   h) la consulenza per la realizzazione di ricerche di anteriorità del marchio in ulteriori classi di prodotti o servizi in coerenza con l'oggetto sociale dell'impresa.;

    2) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2019 e 75 milioni di euro per l'anno 2020 e 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

    3) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-bis valutati in 30 milioni per l'anno 2019 e 45 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 e delle corrispondenti proiezioni per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
31. 13. Porchietto, Barelli, Rossello, Bendinelli, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Squeri, Pettarin, Battilocchio, Vietina, Marrocco, Elvira Savino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. I decreti di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, introdotto dalla lettera a) del comma 1 e di cui al comma 1 dell'articolo 185-ter, introdotto dalla lettera b) del comma 1, sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
31. 10. Porchietto, Mandelli, Martino, Barelli, Rossello, Bendinelli, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Squeri, Pettarin, Battilocchio, Vietina, Marrocco, Elvira Savino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni dell'articolo 11-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, introdotto dalla lettera a) del comma 1, si applicano previo espletamento della procedura di notifica alla Commissione europea prevista ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 in materia di procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche.
31. 12. Rossello, Mandelli, Martino, Pettarin, Battilocchio, Vietina, Marrocco, Elvira Savino, Porchietto, Barelli, Bendinelli, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Squeri.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: , da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
31. 11. Barelli, Porchietto, Mandelli, Martino, Rossello, Bendinelli, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Squeri, Pettarin, Battilocchio, Vietina, Marrocco, Elvira Savino.

  Sopprimere il comma 3.
31. 7. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Bazoli, Gadda.

ART. 32.

  Premettere i seguenti commi:

  01. Ai fini della promozione e tutela della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale è consentito alle imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa comunitaria di apporre su tali beni, nei limiti e secondo le modalità disciplinate al successivo comma 2, la dizione «Made in Italy» in congiunzione con contrassegni, finalizzati al contrasto alla contraffazione e alla tracciabilità del prodotto. A tal fine i soggetti interessati, anche riuniti in consorzi, possono avvalersi di un sistema telematico di controllo, secondo modalità da definire nel decreto di cui al comma 2, che, attraverso l'apposizione in chiaro, su ogni confezione, di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatico/digitali equivalenti, ivi compresi i sistemi a radiofrequenza, renda possibile l'identificazione univoca di ciascun prodotto immesso sul mercato. Tale possibilità è consentita su base volontaria e senza pregiudizio della ulteriore normativa nazionale e comunitaria vigente nell'ambito dell'etichettatura delle merci.
  01-bis. Il Ministro dello sviluppo economico con propri decreti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, disciplina:

   a) le caratteristiche tecniche minime che devono possedere i contrassegni, con particolare riguardo ai meccanismi di contrasto alla contraffazione e alle modalità tecniche necessarie a garantire la tracciabilità;

   b) le modalità e i criteri con cui le imprese, anche riunite in consorzi, possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre i segni descrittivi e i contrassegni sulle proprie merci;

   c) i settori merceologici e/o le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione;

   d) le competenze tecniche e le garanzie di affidabilità e sicurezza che devono possedere le imprese produttrici dei contrassegni e dei sistemi informatici di tracciabilità.
32. 25. Paolo Russo, Martino, Mandelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: consorzi nazionali, aggiungere le seguenti: e alle imprese italiane.
*32. 2. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: consorzi nazionali, aggiungere le seguenti: e alle imprese italiane.
*32. 28. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: consorzi nazionali, aggiungere le seguenti: alle organizzazioni collettive delle imprese.
**32. 5. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: consorzi nazionali inserire le seguenti: e alle organizzazioni collettive delle imprese.
**32. 13. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: consorzi nazionali, aggiungere le seguenti: alle organizzazioni collettive delle imprese.
**32. 30. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

    1) sostituire le parole: dell'originalità dei prodotti italiani con le seguenti: del made in Italy;

    2) aggiungere, in fine, le parole: nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti;

   b) al comma 2 dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
32. 11. Gallinella, Bella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Faro, Trano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ivi inclusi quelli agroalimentari, con le seguenti: ivi inclusi quelli agricoli e agroalimentari.
*32. 8. Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ivi inclusi quelli agroalimentari, con le seguenti: ivi inclusi quelli agricoli e agroalimentari.
*32. 24. Fornaro, Pastorino, Fassina.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ivi inclusi quelli agroalimentari, con le seguenti: ivi inclusi quelli agricoli e agroalimentari.
*32. 29. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento, con le seguenti: al 100 per cento.
32. 3. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 80 per cento;

   b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 90.000;

   c) sostituire il comma 3, con il seguente:

  «3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 50 e quanto a 13,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
32. 20. Mor.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.
32. 7. Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell’Italian sounding con le seguenti: delle pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti;

   b) sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. L'articolo 144 del Codice della proprietà industriale è sostituito dal seguente: «Art. 144. – (Atti di pirateria e di falsa evocazione dell'origine italiana) – 1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria e di falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati, le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale e le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti realizzate dolosamente in modo sistematico.».

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: all’Italian sounding con le seguenti: alle pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti.
32. 17. Boschi.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
32. 21. Martina.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: , da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*32. 6. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: , da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*32. 23. Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: , da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*32. 31. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: né parole, figure o segni raffiguranti la bandiera italiana, se la società richiedente non ha sede legale nel territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 46 del codice civile;

   b) al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nonché dello scorretto uso della bandiera italiana da parte delle società non aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana.
32. 1. Lucaselli, Trancassini, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Al comma 7, dopo le parole: n. 221 aggiungere le seguenti: nonché, entro una disponibilità di 20 milioni di euro annui, tutte le aziende con non più di 50 dipendenti.

  Conseguentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7, 8 e 9 del presente articolo, fissati in 26,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021, si provvede per 6,5 milioni ai sensi dell'articolo 50 e per 20 milioni a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
32. 14. Librandi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7 sostituire le parole da: è concesso fino a: Innovazione con le seguenti: sono concessi il Voucher 31 – Investire in innovazione – e il voucher ST – Sviluppo tecnologico brevetti –;

   b) sostituire il comma 8 con i seguenti:

  8. Il voucher ST – Sviluppo tecnologico brevetti – può essere utilizzato dalle imprese di cui al comma 7 per l'acquisizione di servizi di sviluppo tecnologico di invenzioni brevettate, di cui le imprese possiedono la proprietà o il diritto di sfruttamento, finalizzate all'attrattività di investimenti nell'impresa.
  8-bis. I criteri e le modalità di attuazione dei voucher 31 – Investire in Innovazione – e ST – Sviluppo tecnologico brevetti – sono definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, in piena coerenza con le altre misure di aiuto in favore delle imprese di cui al comma 7, attivate dal Ministero stesso. Per lo svolgimento delle attività inerenti l'attuazione dei voucher 31 e ST, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modifiche e integrazioni.
32. 12. Invidia, Faro, Trano.

  Al comma 8, sostituire le parole: di cui al comma 10, con le seguenti: di cui al comma 7.
32. 15. I Relatori.

  Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: Ministero dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: , da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
*32. 4. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: Ministero dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: , da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
*32. 32. Cardinale, Gadda, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
32. 16. I Relatori.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7, 8 e 9 del presente articolo, fissati in misura massima di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 si provvede quanto a 6,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 ai sensi dell'articolo 50 e quanto a 23,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
32. 19. Mor.

  Al comma 12, sostituire le parole: 1 milione di euro, con le seguenti: 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, sostituire il comma 15, con il seguente:

  15. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 si provvede, quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'articolo 50 e quanto a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
32. 18. Mor.

  Al comma 12, dopo le parole: promozione all'estero, aggiungere le seguenti: di progetti sperimentali più avanzati di tracciabilità del prodotto di marchio e della intera filiera produttiva e distributiva, compresa quella on line.
32. 22. Fregolent.

  Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: Ministero dello sviluppo economico, aggiungere le seguenti: , d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,.
*32. 9. Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: Ministero dello sviluppo economico, aggiungere le seguenti: , d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,.
*32. 33. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  17-bis. L'utilizzo dell'emblema dello Stato di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, in congiunzione con la dizione «Made in Italy» è vietato ad eccezione dei casi consentiti ai sensi del presente comma. Ai fini della promozione e tutela della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale è consentito alle imprese nazionali ed estere che producono beni sul territorio nazionale ai sensi della vigente normativa comunitaria di apporre su tali beni, nei limiti e secondo le modalità disciplinate al successivo comma 2, segni descrittivi recanti l'emblema dello Stato insieme alla dizione «Made in Italy» in congiunzione con contrassegni, recanti i medesimi elementi, finalizzati al contrasto alla contraffazione. Tale possibilità è consentita su base volontaria e senza pregiudizio della ulteriore normativa nazionale e comunitaria vigente nell'ambito dell'etichettatura delle merci. Ai fini della tutela e del decoro dell'emblema dello Stato i contrassegni di cui ai precedenti capoversi sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni. I contrassegni di cui ai precedenti capoversi sono inclusi con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze nell'elenco delle carte valori di cui all'articolo 2, comma 10-bis, lettere a) e b), della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni. Il Ministero dell'economia e delle finanze con propri provvedimenti assicura nell'ambito della normativa vigente in materia di carte valori la fornitura dei contrassegni di cui al presente comma alle imprese a prezzi allineati a quelli di mercato.
  17-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito per i profili di competenza il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con propri decreti disciplina:

   a) le forme grafiche per i segni descrittivi di cui al comma 1, nonché le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per i contrassegni di cui all'articolo 1, individuando le caratteristiche tecniche minime che questi devono possedere, con particolare riguardo ai meccanismi di contrasto alla contraffazione;

   b) le modalità e i criteri con cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre i segni descrittivi e i contrassegni sulle proprie merci;

   c) i settori merceologici e/o le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione;

   d) le regole da rispettarsi da parte delle imprese nell'utilizzo dei segni descrittivi e dei contrassegni al fine di assicurare pieno decoro nell'utilizzo dell'emblema dello Stato.

  17-quater. Sono apportate le seguenti abrogazioni e modificazioni:

   a) sono abrogati:

    1) la legge 8 aprile 2010, n. 55;

    2) l'articolo 16, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

    3) l'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

    4) gli articoli 9, 10, 11, 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

   b) all'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «la stampigliatura Made in Italy” su prodotti e merci non originari dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «la stampigliatura di origine da un Paese su prodotti e merci non originari di tale Paese»;

    2) le parole «la merce sia di origine italiana» sono sostituite dalle seguenti: «la merce sia di origine diversa da quella indicata»;

   c) l'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente: «49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine diversa da quella prevista ai sensi della normativa europea sull'origine. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000»;

   d) all'articolo 4, comma 49-ter, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono soppresse le parole da: «salvo che le indicazioni ivi previste» fino alla fine del comma.
32. 10. Paxia, Faro, Trano.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  17-bis. L'utilizzo dell'emblema dello Stato di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535 in congiunzione con la dizione «Made in Italy» è vietato ad eccezione dei casi consentiti ai sensi del successivo comma 17-ter. Ai fini della promozione e tutela della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale è consentito alle imprese, nazionali ed estere, che producono beni sul territorio nazionale ai sensi della vigente normativa comunitaria di apporre su tali beni, nei limiti e secondo le modalità disciplinate al successivo comma 17-ter, segni descrittivi recanti l'emblema dello Stato insieme alla dizione «Made in Italy» in congiunzione con contrassegni, recanti i medesimi elementi, finalizzati al contrasto alla contraffazione. Tale possibilità è consentita su base volontaria e senza pregiudizio della ulteriore normativa nazionale e comunitaria vigente nell'ambito dell'etichettatura delle merci.
  17-ter. Il Ministro dello sviluppo economico con propri decreti disciplina:

   a) le forme grafiche per i segni descrittivi di cui al comma 17-bis, nonché le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per i contrassegni di cui al comma 17-bis, individuando le caratteristiche tecniche minime che questi devono possedere, con particolare riguardo ai meccanismi di contrasto alla contraffazione;

   b) le modalità e i criteri con cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre i segni descrittivi e i contrassegni sulle proprie merci;

   c) i settori merceologici ovvero le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione;

   d) le regole da rispettarsi da parte delle imprese nell'utilizzo dei segni descrittivi e dei contrassegni al fine di assicurare pieno decoro nell'utilizzo dell'emblema dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze con propri provvedimenti assicura altresì nell'ambito della normativa vigente in materia di carte valori la fornitura alle imprese a prezzi di mercato dei contrassegni di cui al comma 17-bis.

  17-quater. Sono apportate le seguenti modifiche e abrogazioni:

   a) sono abrogati:

    1) la legge 8 aprile 2010, n. 55;

    2) l'articolo 16, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

    3) l'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

    4) gli articoli 9, 10, 11, 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

   b) all'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350:

    1) le parole: «la stampigliatura “Made in Italy” su prodotti e merci non originari dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «la stampigliatura di origine da un Paese su prodotti e merci non originari di tale Paese»;

    2) le parole: «la merce sia di origine italiana» sono sostituite dalle seguenti: «la merce sia di origine diversa da quella indicata»;

   c) l'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente: «Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine diversa da quella prevista ai sensi della normativa europea sull'origine. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000»;

   d) all'articolo 4, comma 49-ter, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono soppresse le parole da «salvo che le indicazioni ivi previste» fino alla fine del comma.
32. 36. Scalfarotto, Marattin, Fregolent, Moretto, Gadda, Padoan.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  17-bis. L'utilizzo dell'emblema dello Stato di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, in congiunzione con la dizione «Made in Italy» è vietato ad eccezione dei casi consentiti ai sensi del successivo comma. Ai fini della promozione e tutela della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale è consentito alle imprese nazionali ed estere che producono beni sul territorio nazionale ai sensi della vigente normativa comunitaria di apporre su tali beni, nei limiti e secondo le modalità disciplinate al successivo comma 2, segni descrittivi recanti l'emblema dello Stato insieme alla dizione «Made in Italy» in congiunzione con contrassegni, recanti i medesimi elementi, finalizzati al contrasto alla contraffazione. Tale possibilità è consentita su base volontaria e senza pregiudizio della ulteriore normativa nazionale e comunitaria vigente nell'ambito dell'etichettatura delle merci.
  17-ter. Il Ministro dello sviluppo economico con propri decreti disciplina:

   a) le forme grafiche per i segni descrittivi di cui al comma 17-bis, nonché le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per i contrassegni di cui al comma 17-bis, individuando le caratteristiche tecniche minime che questi devono possedere, con particolare riguardo ai meccanismi di contrasto alla contraffazione;

   b) le modalità e i criteri con cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre i segni descrittivi e i contrassegni sulle proprie merci;

   c) i settori merceologici e/o le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione;

   d) le regole da rispettarsi da parte delle imprese nell'utilizzo dei segni descrittivi e dei contrassegni al fine di assicurare pieno decoro nell'utilizzo dell'emblema dello Stato.

  17-quater. Ai fini della tutela e del decoro dell'emblema dello Stato i contrassegni di cui ai precedenti capoversi sono inclusi con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze nell'elenco delle carte valori di cui all'articolo 2, comma 10-bis, lettere a) e b), della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni. Il Ministero dell'economia e delle finanze con propri provvedimenti assicura nell'ambito della normativa vigente in materia di carte valori la fornitura alle imprese a prezzi di mercato dei contrassegni di cui al comma 17-bis.
32. 35. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  17-bis.1. L'articolo 514 del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 514. – (Frodi contro le industrie e le imprese nazionali o estere) – Ferma testando l'applicazione degli articoli 473, 474, 517, 517-ter e 517-quater, chiunque, fabbricando, producendo o facendo produrre da altri, introducendo nel territorio dello Stato, detenendo, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione sui mercati nazionali o esteri, ovvero offrendo, anche per via telematica, beni realizzati in violazione dei medesimi articoli 473, 474, 517, 517-ter e 517-quater determina esiti o situazioni potenzialmente idonee a turbare o cagionare nocumento a uno o più soggetti esercenti un'attività economica, operanti sul territorio dello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 20.000. Se per le privative violate sono state osservate le norme delle leggi interne, dell'Unione europea o delle convenzioni internazionali, la pena è aumentata sino a un terzo. Il presente comma si applica dal momento del deposito della domanda o dal momento in cui essa è divenuta accessibile al pubblico. Si applicano gli articoli 474-bis, 474-ter, 474-quater e 475; ove la condotta sia realizzata attraverso enti o società si applicano le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti».
32. 27. Cenni, Gadda, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  17-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela e programmazione dei settori agroalimentare, ippica, pesca, forestale e del turismo, nonché per incrementare le attività di controllo ed ispezione di competenza, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, un contingente di complessive 102 unità di personale, equamente distribuito tra i ruoli Agricoltura ed ICQRF del medesimo ministero e così composto: 2 unità di personale con qualifica dirigenziale non generale di cui uno riservato al personale interno; 80 unità di personale da inquadrare nella terza area funzionale, posizione economica F1; 20 unità di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, posizione economica F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 4.067,809 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
32. 34. Benedetti.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Dual use per eccellenze nazionali)

  1. All'articolo 27, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: «fatta eccezione per le società e le imprese iscritte» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per i soli prodotti ad uso esclusivamente militare di società e imprese dei Paesi partner e di quelle italiane iscritte».
32. 03. Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni in materia di promozione strategica del made in Italy)

  1. All'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 1, primo periodo, le parole da: «con proprio decreto» fino a: «degli investimenti in Italia», sono sostituite dalle seguenti: «con proprio decreto il Piano strategico per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano è redatto su base triennale con aggiornamento annuale.».
32. 05. Vallascas, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure per la crescita del settore agricolo e agroalimentare e per il sostegno della competitività dei prodotti Made in Italy)

  1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

   «1-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei prodotti Made in Italy, è istituito l'accordo integrato di filiera.
   1-ter. Con l'accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in forma consortile, le società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura ed all'oggetto della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l'utilizzo di un marchio già registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte le imprese coinvolte.
   1-quater. L'accordo di cui al comma 1-bis è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Ha durata minima di 48 mesi e contiene un espresso riferimento all'entità della partecipazione agli utili di ciascun contraente, in relazione all'apporto dato ed alle prestazioni cui è tenuto.
   1-quinquies. L'accordo integrato di filiera è anche condizione necessaria per l'accesso ai contratti di filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contratti di filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.»;

   b) al comma 2 le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti «di cui ai commi da 1 a 1-quinquies».
32. 06. Coin, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Lo Monte.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Istituzione del marchio collettivo «100% Made in Italy»)

  1. Al fine di favorire la crescita delle esportazioni dei prodotti italiani, nonché di garantire la protezione dei consumatori attraverso la piena e corretta informazione in ordine al ciclo produttivo delle merci, è istituito il marchio collettivo «100% Made in Italy» corredato da logo figurativo, il quale può essere affiancato ad ogni altra certificazione di qualità o marchio collettivo, nonché alle dichiarazioni di origine conformi alle prescrizioni del codice doganale dell'Unione di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013 e ai relativi regolamenti delegati e di esecuzione.
  2. L'istituzione del marchio collettivo «100% Made in Italy» è volta a contraddistinguere merci e prodotti provenienti da una filiera interamente nazionale. Per tali si intendono le merci e i prodotti interamente ottenuti nel territorio nazionale, ai sensi delle norme doganali di cui al comma 1, che siano realizzati da operatori iscritti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aventi domicilio fiscale nel territorio italiano e che:

   a) utilizzino esclusivamente materie prime di origine italiana;

   b) siano il risultato di procedimenti di produzione e di lavorazione interamente svolti nel territorio nazionale;

   c) siano lavorati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e senza ricorrere al lavoro minorile.

  3. La titolarità del marchio collettivo di cui ai commi precedenti spetta al Consorzio per la tutela del marchio collettivo «100% Made in Italy». Lo statuto del Consorzio è approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività del Consorzio è soggetta a indirizzo e controllo del Ministero dello sviluppo economico, secondo le modalità definite nello statuto.
  4. Il Consorzio è persona giuridica di diritto pubblico e, in tale qualità, cura la registrazione del marchio collettivo «100% Made in Italy» ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale) e/o dell'articolo 74 del Regolamento UE/1001/2017 sul marchio dell'Unione europea. Il Consorzio adotta altresì tutte le iniziative necessarie per ottenere la tutela internazionale del marchio presso Paesi terzi, ai sensi delle norme vigenti in materia.
  5. Il Consorzio definisce, sentite le associazioni di categoria interessate, uno o più regolamenti d'uso del marchio collettivo. Tali regolamenti dispongono le modalità di produzione e commercializzazione a cui devono attenersi gli operatori autorizzati all'uso del marchio collettivo di cui al presente articolo, nonché i criteri e le modalità per l'esecuzione uniforme su tutto il territorio nazionale dei relativi controlli, da effettuarsi da parte di una società di certificazione individuata in base a selezione con procedura ad evidenza pubblica indetta con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
  6. Possono essere ammessi al Consorzio e acquisire la facoltà di uso del marchio collettivo di cui al presente articolo tutti gli operatori, qualunque sia la forma giuridica con cui esercitano l'attività di impresa, che si impegnino a rispettare i regolamenti di cui al comma 4. Possono ottenere l'ammissione e acquisire la facoltà di uso del marchio collettivo anche le reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, organizzazioni di produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
  7. Ai fini della riconoscibilità del marchio collettivo di cui al presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposito decreto, un sistema di tracciabilità ed etichettatura adeguato a garantire l'originalità dei prodotti recanti il marchio collettivo «100% Made in Italy».
  8. Il Ministero dello sviluppo economico predispone campagne semestrali di promozione del marchio collettivo «100% Made in Italy» nel territorio nazionale, nonché sui principali mercati esteri, per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore.
  9. Le imprese facenti parte di reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e i consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive, possono altresì concertare azioni di promozione dei prodotti, contrassegnati dal marchio collettivo di cui alla presente legge con le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati.
  10. Il Consorzio di cui al comma 3 garantisce la pubblicità, sul proprio sito internet, dell'elenco dei consorziati abilitati ad utilizzare, per uno o più prodotti, il marchio collettivo «100% Made in Italy».
  11. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio della sua attività di controllo di cui al comma 3, acquisisce notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del marchio collettivo «100% Made in Italy», segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei conseguenti accertamenti, secondo le modalità stabilite nello statuto consortile e nei regolamenti d'uso del marchio.
  12. Nel caso in cui i controlli di cui al comma 10 facciano emergere a carico dell'interessato violazioni nell'utilizzo del marchio collettivo o il venir meno dei requisiti per l'utilizzo dello stesso, a seguito della segnalazione ministeriale di cui al comma precedente, il Consorzio revoca immediatamente l'autorizzazione all'utilizzo del marchio collettivo.
  13. Gli operatori ai quali è stata revocata la facoltà di uso del marchio collettivo «100% Made in Italy» non possono presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo del marchio stesso prima che siano decorsi cinque anni dal provvedimento di revoca. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca, essa non può essere presentata prima che siano decorsi sette anni.
  14. Qualora ne abbia notizia, il Ministero dello sviluppo economico segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio collettivo di cui al presente articolo. Si applicano altresì le disposizioni, in materia di contraffazione, previste dalle leggi vigenti, nonché gli articoli 144 e seguenti del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
32. 010. Paxia, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Rafforzamento attività Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo)

  1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella tutela del made in Italy e nel contrasto all’Italian sounding, anche nelle funzioni di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, e per far fronte, altresì, ai nuovi incrementali adempimenti per la elaborazione e il coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico e per il turismo a livello nazionale, europeo ed internazionale, a decorrere dall'anno 2019, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è incrementato di un importo complessivo pari a 1 milione di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019 il Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

   a) quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 300.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
32. 01. Benedetti.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Codice identificativo di riferimento nazionale delle locazioni turistiche e delle strutture ricettive non imprenditoriali)

  1. Coloro che danno in locazione o in sublocazione alloggi o porzioni di alloggi con contratti di locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431, nonché i gestori di strutture ricettive gestite in forma non imprenditoriale, sono tenuti ad iscriversi in un registro nazionale, previa comunicazione al Comune competente della segnalazione certificata di inizio attività. L'iscrizione nel registro comporta l'assegnazione di un Codice identificativo di riferimento nazionale (CIRN).
  2. Al fine di assicurare la necessaria trasparenza alle comunicazioni che vengono rese alla clientela e di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione delle offerte di cui al comma 1, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato, devono riportare il codice identificativo di riferimento nazionale (CIRN) di ogni singolo alloggio o unità ricettiva.
  3. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano l'offerta descritta ai commi precedenti, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo di riferimento nazionale (CIRN) sugli strumenti utilizzati.
  4. I soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1 non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività.
  5. Coloro che non ottemperano correttamente all'obbligo di cui al comma 1, ovvero che contravvengono agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 di riportare il codice identificativo di riferimento nazionale (CIRN), o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, ovvero che contravvengono al divieto di cui al comma 4, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 al giorno per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta la sospensione dell'attività.
  6. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono definiti:

   a) le caratteristiche del registro di cui al comma 1, le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;

   b) i requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività e la conseguente iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

   c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque abbia interesse, anche mediante rete internet.

  7. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 1, che deve contenere almeno:

   a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 1, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;

   b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;

   c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;

   d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;

   e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali, incluse le disposizioni in materia di prevenzione incendi;

   f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;

   g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;

   h) i dati anagrafici e il codice fiscale della società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;

   i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività;

   l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività.

  8. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le attività tenute all'acquisizione del Codice identificativo di riferimento nazionale (CIRN) sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:

   a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

   b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale;

   c) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

   d) dell'applicazione degli articoli 1783 e seguenti del codice civile;

   e) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.
32. 011. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Interpretazione autentica della definizione di attività imprenditoriale)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.
  2. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
*32. 02. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Interpretazione autentica della definizione di attività imprenditoriale)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.
  2. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
*32. 08. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Interpretazione autentica della definizione di attività imprenditoriale)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.
  2. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
*32. 012. Vietina.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Rideterminazione della pianta organica di ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane)

  1. ICE – Agenzia è autorizzata, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, all'assunzione a tempo indeterminato di complessive 65 unità di personale, così composto: 50 unità di personale da inquadrare nella III Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, di cui 35 laureati da impiegare nello sviluppo della digitalizzazione dei processi di esportazione; 15 unità di personale da inquadrare nella II Area del personale non dirigenziale, posizione economica F2.
  2. La pianta organica dell'ICE Agenzia è conseguentemente rideterminata in complessive 520 unità di cui 42 unità di personale dirigenziale non generale.
  3. In considerazione della spiccata specificità delle competenze richieste, l'ICE Agenzia è autorizzata ad esperire proprie procedure concorsuali per il reclutamento delle unità di personale non dirigenziale, in deroga a quanto previsto dal comma 300 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 n. 145 del 2018.
  4. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 4.494.405 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2019 n. 145 del 2018.
32. 04. Rachele Silvestri, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Tutela della salute e della sicurezza dei clienti delle locazioni brevi)

  1. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione o in sub-locazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico-alberghiere,
  2. Il locatore o il sublocatore sono responsabili, ai sensi degli articoli 1783 e seguenti del codice civile, di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente, e devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e ai danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.
  3. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:

   a) dell'applicazione dell'imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale;

   b) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

   c) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.

  4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di cui al comma 1, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità, con le medesime modalità previste per le strutture turistico-ricettive.
32. 09. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Al fine di prevenire e limitare i danni causati dalla fauna selvatica, alle imprese agricole esistenti alla data del 1° gennaio 2019, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un credito di imposta nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di sistemi ecologici di esclusione e deterrenza fino ad un massimo di 30.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni per l'anno 2020.
  2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, alla tipologia di spesa ammissibile, alle procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande e alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  4. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, dei credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  5. All'onere di cui al comma 1, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
32. 07. Parentela, Bella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Faro, Trano.

ART. 33.

  All'articolo 33, premettere il seguente:

Art. 033.

  1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo l'articolo 39, è aggiunto il seguente:

«Art. 39-bis.
(Specializzazioni)

   1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo previo parere del Consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.
   2. Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
   3. Il titolo di specialista può essere conseguito:

   a) da iscritti da almeno due anni nella sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1. Il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo può essere maturato anche durante la frequenza dei percorsi formativi;

   b) da iscritti nella sezione A dell'albo da almeno due anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;

   c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.

   4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei princìpi fissati nella convenzione tipo definita dal Consiglio Nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.
   5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
   6. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.
   7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni».
33. 25. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  All'articolo 33, premettere il seguente:

Art. 033.
(Determinazione dell'imposta tramite il criterio del quoziente familiare)

  1. I soggetti passivi dell'imposta appartenenti a un nucleo familiare possono determinare l'imposta lorda applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il criterio del quoziente familiare, ai sensi del comma 3 del presente articolo.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il nucleo familiare è costituito:

   a) dal contribuente;

   b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

   c) dai figli naturali riconosciuti, dai figli adottivi e dagli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro.

  3. L'imposizione in capo al nucleo familiare è determinata dividendo il reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti stabiliti ai sensi dei seguenti criteri:

   a) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, senza figli a carico: 1;

   b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

   c) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con un figlio a carico: 1,5;

   d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

   e) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con due figli a carico: 2;

   f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

   g) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con tre figli a carico: 3;

   h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

   i) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con quattro figli a carico: 4;

   l) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;

   m) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con cinque figli a carico: 5;

   n) contribuente coniugato con cinque o più figli a carico: 6;

   o) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con sei o più figli a carico: 6.

  4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere a), e), f), g), i), m), o) del comma 3 sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

   a) 0,5, se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da un'apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;

   b) 0,8, se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera a) non è autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera a).

  5. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale deve essere allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, contenente l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 3 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato.
33. 7. Meloni, Lollobrigida, Lucaselli, Bellucci, Osnato, Rampelli, Acquaroli, Zucconi.

  All'articolo 33, premettere il seguente:

Art. 033.
(Sostegno alle famiglie e rilancio della natalità)

  1. Per ciascun figlio di età compresa tra zero e sei anni di età è riconosciuto un assegno mensile pari a 400 euro. Ai fini del riconoscimento del contributo il nucleo familiare di appartenenza del minore deve essere in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 50.000 euro annui.
  2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
33. 6. Meloni, Lollobrigida, Lucaselli, Bellucci, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  All'articolo 33, premettere il seguente:

Art. 033.
(Fondo per la gratuità degli asili nido)

  1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie dal pagamento dell'asilo nido.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
33. 8. Meloni, Lollobrigida, Lucaselli, Bellucci, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  All'articolo 33, premettere il seguente:

Art. 033.
(Incremento assegni familiari)

  1. All'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è concesso un contributo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato all'incremento degli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
  2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
33. 9. Meloni, Lollobrigida, Lucaselli, Bellucci, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  All'articolo 33, premettere il seguente:

Art. 033.
(IVA agevolata sui prodotti per la prima infanzia)

  1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili e girelli, destinati all'infanzia».

  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 120 milioni di euro annui, si provvede a valere sulle risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
33. 10. Meloni, Lollobrigida, Lucaselli, Bellucci, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e gli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 3, commi 5 e 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché l'irriducibilità del valore soglia di cui al comma 2 del medesimo articolo, il limite al trattamento del salario accessorio del personale, è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2018.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1 di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per servizi esternalizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
  3. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 3, commi 5 e 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica, al netto delle spese sostenute per il personale delle scuole e dei nidi, e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché l'irriducibilità del valore soglia di cui al comma 2 del medesimo articolo, il limite al trattamento del salario accessorio del personale, è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2018.
  4. Gli enti locali possono ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1 di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per servizi esternalizzati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
33. 28. Epifani, Fassina, Pastorino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: La durata del suddetto percorso di riduzione annuale del rapporto, diversificato in base alla fascia demografica di appartenenza e all'entità dello scostamento rispetto al valore soglia, è stabilito con il medesimo decreto di cui al secondo periodo del presente comma.

   b) al comma 2, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: La durata del suddetto percorso di riduzione annuale del rapporto, diversificato in base alla fascia demografica di appartenenza e all'entità dello scostamento rispetto al valore soglia, è stabilito con il medesimo decreto di cui al secondo periodo del presente comma.
33. 21. Marattin.

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: riferito all'anno 2018 aggiungere le seguenti: al netto della RIA del personale andato in quiescenza.
*33. 44. Lorenzin, Toccafondi.

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: riferito all'anno 2018 aggiungere le seguenti: al netto della RIA del personale andato in quiescenza.
*33. 45. Mandelli, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge n. 113 del 1983 le parole: «per un periodo di venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di cinque anni».
33. 46. Bignami.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9, comma 28, settimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «non si applicano» sono inserite le seguenti: «alle regioni, per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione con l'organo politico, e».
33. 18. Morassut, Benamati.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) al primo periodo:

     sostituire le parole: i comuni possono procedere ad assunzioni con le seguenti: i comuni e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni;

     sostituire le parole: delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione con le seguenti: della media dei primi tre titoli delle entrate desunta dagli ultimi tre rendiconti approvati;

     dopo le parole: fondo crediti di dubbia esigibilità aggiungere le seguenti: di parte corrente;

    2) al secondo periodo dopo le parole: le fasce demografiche aggiungere le seguenti: , le componenti da neutralizzare ai fini della determinazione del valore soglia;

    3) al terzo periodo, sostituire le parole: ogni cinque anni con le seguenti: , in sede di prima applicazione entro ventiquattro mesi e, successivamente, ogni quattro anni;

    4) al quarto periodo:

     sopprimere le parole: fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento;

    5) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Con i provvedimenti di cui al secondo e terzo periodo possono essere differenziati ed adeguati i valori soglia di riferimento per gli enti che superano il rapporto determinato con i primi decreti attuativi;

    6) al quinto periodo:

     dopo le parole: un rapporto superiore al valore soglia aggiungere le seguenti: , eventualmente differenziato in base al periodo precedente,;

     sostituire le parole: del predetto valore soglia con le seguenti: di tale valore;

    7) al sesto periodo:

     premettere le seguenti parole: A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al secondo periodo,;

     aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvi comunque gli importi complessivamente determinati in sede di prima applicazione del predetto limite;

   b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali, triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL.
  2-ter. Il decreto di cui al secondo comma individua le disposizioni di legge limitative delle assunzioni di personale che sono disapplicate dai comuni e dalle città metropolitane, tra cui:

   a) l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

   b) l'articolo 1, commi 557, 557-ter, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   c) l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

   d) l'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), comma 9, lettera a) e c-bis) e l'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*33. 37. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) al primo periodo:

     sostituire le parole: i comuni possono procedere ad assunzioni con le seguenti: i comuni e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni;

     sostituire le parole: delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione con le seguenti: della media dei primi tre titoli delle entrate desunta dagli ultimi tre rendiconti approvati;

     dopo le parole: fondo crediti di dubbia esigibilità aggiungere le seguenti: di parte corrente;

    2) al secondo periodo dopo le parole: le fasce demografiche aggiungere le seguenti: , le componenti da neutralizzare ai fini della determinazione del valore soglia;

    3) al terzo periodo, sostituire le parole: ogni cinque anni con le seguenti: , in sede di prima applicazione entro 24 mesi e, successivamente, ogni quattro anni;

    4) al quarto periodo:

     sopprimere le parole: fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento;

    5) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Con i provvedimenti di cui al secondo e terzo periodo possono essere differenziati ed adeguati i valori soglia di riferimento per gli enti che superano il rapporto determinato con i primi decreti attuativi;

    6) al quinto periodo:

     dopo le parole: un rapporto superiore al valore soglia aggiungere le seguenti: , eventualmente differenziato in base al periodo precedente,;

     sostituire le parole: del predetto valore soglia con le seguenti: di tale valore;

    7) al sesto periodo:

     premettere le seguenti parole: A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al secondo periodo,;

     aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvi comunque gli importi complessivamente determinati in sede di prima applicazione del predetto limite;

   b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali, triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL.
  2-ter. Il decreto di cui al secondo comma individua le disposizioni di legge limitative delle assunzioni di personale che sono disapplicate dai comuni e dalle città metropolitane, tra cui:

   a) l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

   b) l'articolo 1, commi 557, 557-ter, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   c) l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

   d) l'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), comma 9, lettera a) e c-bis) e l'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*33. 41. Pella, Mandelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: i comuni con le seguenti: gli enti locali;

   b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 845, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;

   b) al comma 847, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

  2-ter. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 421 è abrogato.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: nei comuni con le seguenti: negli enti locali.
**33. 49. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: i comuni con le seguenti: gli enti locali;

   b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 845, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;

   b) al comma 847, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

  2-ter. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 421 è abrogato.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: nei comuni con le seguenti: negli enti locali.
**33. 26. Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: i comuni con le seguenti: gli enti locali;

   b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 845, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;

   b) al comma 847, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

  2-ter. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 421 è abrogato.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: nei comuni con le seguenti: negli enti locali.
**33. 12. Lucaselli, Silvestroni, Lollobrigida, Osnato.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: i comuni con le seguenti: gli enti locali;

   b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 845, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;

   b) al comma 847, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

  2-ter. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 421 è abrogato.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: nei comuni con le seguenti: negli enti locali.
**33. 20. Melilli.

  Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di favorire il turn over secondo le modalità previste dal presente comma, ai comuni sotto i 5.000 abitanti non si applicano i commi 361 e 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
33. 22. Ribolla, Cavandoli, Bordonali.

  Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di favorire il turn over secondo le modalità previste dal presente comma, ai comuni sotto i 3.000 abitanti non si applicano i commi 361 e 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
33. 32. Benigni.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: al valore medio per fascia demografica aggiungere le seguenti: , al netto delle spese sostenute per il personale delle scuole e dei nidi,.
33. 29. Epifani, Fassina, Pastorino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente comma, i commi 361 e 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applicano ai comuni.
33. 33. Benigni.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2, tutti coloro che rispondono ai requisiti per poter accedere al Reddito di Cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, della legge 28 marzo 2019, n. 26, possono optare per un programma di lavoro, detto «Lavoro di Cittadinanza», promosso e gestito dalle amministrazioni territoriali. L'importo spettante per la prestazione di Lavoro di Cittadinanza è pari all'importo massimo del Reddito di Cittadinanza al quale si aggiunge la contribuzione previdenziale ordinaria.
  2-ter. Chi partecipa al programma di Lavoro di Cittadinanza di cui al comma 2-bis può, in qualunque momento, optare per la proposta di lavoro prevista dal programma di Reddito di Cittadinanza.
  2-quater. I progetti di Lavoro di Cittadinanza sono finanziati, nei limiti di 1 miliardo di euro annui, attraverso un Fondo, denominato «Fondo per il Lavoro di Cittadinanza» alimentato dalla riduzione di pari importo del Fondo per il Reddito di Cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018. Il 45 per cento delle risorse dedicate al Lavoro di Cittadinanza sono impegnate nel Mezzogiorno.
  2-quinquies. I soggetti promotori dei progetti saranno principalmente le amministrazioni pubbliche territoriali (comuni, province e regioni) e possono essere basati anche su richieste di iniziativa popolare, o su progetti proposti da associazioni, rigorosamente No-Profit, la cui storia e la cui capacità organizzativa è tale da poter gestire l'inserimento di lavoratori dei programmi. Gli enti territoriali dovranno tenere conto, nella formulazione dei progetti, che i costi, organizzativi e materiali degli stessi, restano a loro carico.
  2-sexies. I progetti dopo aver superato un bando di gara, saranno supervisionati nella loro attuazione dalle direzioni territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2-septies. I lavoratori che nell'assolvimento degli obblighi di lavoro non dimostrano correttezza, responsabilità e diligenza, rischiano il licenziamento. Al terzo licenziamento in un programma di lavoro, il cittadino perde il diritto a questa opzione.
  2-octies. I progetti devono essere finalizzati, a seconda delle abilità e competenze dei lavoratori coinvolti nel programma, alla fornitura di servizi di cura dell'ambiente (naturale e storico), delle persone e della comunità, ma sempre al di fuori di quelli che l'amministrazione pubblica deve garantire, come; 1) attività di ristrutturazione di immobili pubblici da adibire a case di quartiere, dove organizzare attività gratuite per le fasce più bisognose della popolazione, bambini e anziani, in orari scoperti rispetto ai turni di lavoro; 2) attività di supporto allo studio, giochi da tavolo, lettura quotidiani o libri per ragazzi, attività ludico-ricreative e sportive; 3) catalogazione e digitalizzazione degli archivi di musei e biblioteche civiche; 4) servizio di sorveglianza e guida presso musei, biblioteche, siti pubblici di interesse storico e artistico se privi di presidio o non fruibili al pubblico del tutto o solo parzialmente; 5) recapito domiciliare di spesa alimentare o farmaceutica per gli anziani; 6) messa in sicurezza del territorio da rischio idrogeologico; 7) coltivazione e cura di orti e giardini cittadini; 8) lotta ai parassiti che danneggiano le coltivazioni.
  2-novies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, vengono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
33. 38. Fassina, Pastorino, Fornaro, Fratoianni.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «ed educativo, anche degli enti locali» sono soppresse;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali».

  2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche utilizzando le graduatorie la cui validità sia stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1.
  2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.
33. 23. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
  2-ter. Al comma 8-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° dicembre 2019».
33. 5. Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 può essere inquadrato nei ruoli delle province ed è neutrale rispetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2-ter. Nei limiti degli stanziamenti pluriennali stabiliti dalle regioni, le province possono procedere ad assunzioni del personale necessario al migliore esercizio delle funzioni delegate, fermo restando quanto stabilito nel comma precedente.
*33. 27. Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 può essere inquadrato nei ruoli delle province ed è neutrale rispetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2-ter. Nei limiti degli stanziamenti pluriennali stabiliti dalle Regioni, le Province possono procedere ad assunzioni del personale necessario al migliore esercizio delle funzioni delegate, fermo restando quanto stabilito nel comma precedente.
*33. 11. Lucaselli, Silvestroni, Lollobrigida, Osnato.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 può essere inquadrato nei ruoli delle province ed è neutrale rispetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2-ter. Nei limiti degli stanziamenti pluriennali stabiliti dalle Regioni, le Province possono procedere ad assunzioni del personale necessario al migliore esercizio delle funzioni delegate, fermo restando quanto stabilito nel comma precedente.
*33. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 362 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ovviare a sopravvenute carenze o esigenze di personale non programmabili con conseguenti effetti sul buon andamento dell'azione amministrativa ispirato ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, il reclutamento di personale presso le pubbliche amministrazioni avviene mediante scorrimento delle graduatorie preesistenti e valide fino al loro esaurimento, anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le stesse. Le predette graduatorie sono composte dai vincitori di concorso e da un numero di idonei in misura non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore. Resta fermo il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero. I commi 361 e 365 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
33. 17. D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I commi 361 e 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
33. 16. D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di incrementare il ricorso a modalità di impiego che consentano la conciliazione tra vita lavorativa e familiare, alla legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 18, comma 2, le parole: «sicurezza e del buon funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «sicurezza, conformità, adeguatezza e buon funzionamento»;

   b) all'articolo 22, comma 1, dopo le parole «un'informativa scritta» sono inserite le seguenti: «e illustrata laddove necessario per attività di carattere operativo»;

   c) all'articolo 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Con la consegna dell'informativa di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 174 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, con riferimento gli obblighi del datore di lavoro, trovano applicazione in quanto compatibili con la disciplina della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali oggetto dell'accordo sulle modalità di lavoro agile stipulato per iscritto di cui all'articolo 19. Le disposizioni di cui agli articoli 69, 70, 71, commi 1 e 2, lettere a), c) e d), e 72 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, continuano ad applicarsi in ogni caso».
33. 3. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Piccolo.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al comma 2 sono disapplicate, per i comuni, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 557 a 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
33. 4. Iezzi, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Comaroli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di accelerare gli interventi di ricostruzione e fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, gli enti locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga ai vincoli del patto di stabilità.
33. 13. Trancassini, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli enti locali con rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore, nell'anno precedente, al 50 per cento del rapporto medio dipendenti-popolazione della rispettiva classe demografica, come definiti triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, per gli anni 2019, 2020 e 2021, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto degli equilibri di bilancio e comunque nel limite massimo del predetto rapporto medio. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
33. 14. Bordonali, Lazzarini, Ribolla, Cavandoli, Murelli, Legnaioli, Tarantino, Gusmeroli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 22, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento e, comunque, con l'arrotondamento almeno all'unità inferiore. In ogni caso è ammessa la riserva per la progressione anche di una sola unità da assumere nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.».
33. 15. Bordonali, Stefani, Cavandoli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti di cui al comma 2 possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale anche in deroga ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia e alle disposizioni di cui al presente articolo.
33. 19. Boschi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli enti locali possono ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1 di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per servizi esternalizzati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
33. 30. Epifani, Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, in deroga all'articolo 1, commi 361 e 365, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, gli enti locali hanno la facoltà di limitare, nel bando dei concorsi, il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore.
*33. 35. Pella, Mandelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, in deroga all'articolo 1, commi 361 e 365, della legge dei 30 dicembre 2018, n. 145, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore.
*33. 39. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme per gli enti locali le previsioni di cui al comma 362».
**33. 34. Pella, Mandelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme per gli enti locali le previsioni di cui al comma 362».
**33. 40. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 904, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia».
33. 36. Pella, Mandelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Anche al fine di conseguire le finalità di cui al comma 1, all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Sono iscritti nel grado iniziale dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui al comma 1, coloro che abbiano svolto le funzioni di vicesegretario comunale presso enti locali per almeno tre anni e siano in possesso dei titoli di studio di cui al comma 5».
33. 24. Ruffino, Mandelli, Martino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni;

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino a settecento unità ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono soppresse;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. In casi eccezionali e motivati, fermo restando il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, il numero dei contratti che i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis del presente articolo, può essere superiore a trecentocinquanta».
33. 42. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 67-ter, comma 5, terzo periodo, le parole: «al personale in servizio al 30 settembre 2018» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato il personale di cui al comma 3, nei limiti delle unità agli stessi assegnate».
33. 43. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020, il 100 per cento nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, il 55 per cento per l'anno 2020, il 65 per cento per l'anno 2021, l'80 per cento per l'anno 2022, il 100 per cento dall'anno 2023»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more di una più approfondita valutazione degli effetti e del funzionamento del sistema perequativo, anche alla luce dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, per l'anno 2019 il riparto del fondo di solidarietà comunale viene effettuato sulla base degli stessi coefficienti relativi alla capacità fiscale e ai fabbisogni standard adottati per il 2017, ferme restando le variazioni degli importi dovuti a ciascun comune per effetto delle rettifiche puntuali deliberate tra il 2017 e il 2018.».
33. 47. Bignami, Giacomoni, Martino, Baratto, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine del rispetto dei requisiti occupazionali definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 novembre 2016, previsti da strumenti di agevolazione degli investimenti di rilevanti dimensioni di natura negoziale, di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il criterio del significativo impatto occupazionale inteso come nuovi posti di lavoro creati, si intende relativo anche ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
33. 48. Bellachioma.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2020-2022».
33. 31. Epifani, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana)

  1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 80, fermo restando quanto previsto nell'accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede attraverso le maggiori entrate rinvenienti da quanto previsto dal comma 3.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019. Nei casi in cui la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
33. 02. Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana)

  1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 90, fermo restando quanto previsto nell'accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il presidente della Regione siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede attraverso le maggiori entrate rinvenienti da quanto previsto dal comma 3.
  3. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal gennaio 2020 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
33. 03. Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana)

  1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 90, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il presidente della Regione siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
33. 01. Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana)

  1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 90, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il presidente della Regione siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo complessivo di 103,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 103,3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:

   a) quanto a 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

   b) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2014, n. 307;

   c) quanto a 43,3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
33. 04. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure straordinarie per il requilibrio corrente regionale e dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane siciliane)

  1. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a:

   a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti, anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato. In tal caso, nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» e le «Previsioni definitive di cassa» sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

   b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2019;

   c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato, per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000;

   d) nel 2019, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, ad applicare l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, effettuare con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione ed approvazione del bilancio di previsione. Sono comunque fatte salve le variazioni eventualmente già deliberate negli esercizi precedenti.
33. 05. Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure straordinarie per il requilibrio corrente regionale e dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane siciliane)

  1. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, possono utilizzare le entrate derivanti da proventi di alienazioni patrimoniali senza vincoli di destinazione, per il ripianamento dei disavanzi di amministrazione.
33. 06. Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. A decorrere dal 2020, in deroga all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli enti locali appartenenti alla Regione siciliana posso applicare al bilancio di previsione le quote accantonate del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto di gestione relative ai fondi di derivazione statale o regionale finalizzati alle spese sociali.
33. 07. Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni per la funzionalità delle province)

  1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1072» sono sostituite dalle seguenti: «per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1076, ferma restando la possibilità di utilizzare i ribassi d'asta secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4.2, punto 5.4.10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».
  2. L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

   «166. A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nel comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento di attività di progettazione, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le province delle regioni a statuto ordinario.».

  3. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Conseguentemente:

   a) all'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» sono soppresse;

   b) all'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014» sono soppresse.

  4. Dall'attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste,» sono sostituite dalle seguenti: «due designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e uno designato dall'Unione delle Province d'Italia».
  6. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione,» sono inserite le seguenti: «nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo.».
33. 058. Iezzi, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Comaroli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Interventi in materia di recupero coattivo delle imposte)

  1. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione,» sono inserite le seguenti: «nella misura massima del 10 per cento del gettito spettante a ciascuna provincia».
33. 040. Melilli.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Interventi in materia di recupero coattivo delle imposte)

  1. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione,» sono inserite le seguenti: «nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo,».
*33. 034. Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Interventi in materia di recupero coattivo delle imposte)

  1. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione,» sono inserite le seguenti: «nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo,».
*33. 050. Lucaselli, Silvestroni, Lollobrigida, Osnato.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Interventi in materia di dissesto)

  1. Per le province che ripropongono nell'anno 2019 l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato il termine di cui all'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è esteso fino a dieci anni.
*33. 018. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Interventi in materia di dissesto)

  1. Per le province che ripropongono nell'anno 2019 l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato il termine di cui all'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è esteso fino a dieci anni.
*33. 033. Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Interventi in materia di dissesto)

  1. Per le province che ripropongono nell'anno 2019 l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato il termine di cui all'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è esteso fino a dieci anni.
*33. 054. Pentangelo, Mandelli, Martino.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Interventi in materia di dissesto)

  1. Per le province che ripropongono nell'anno 2019 l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato il termine di cui all'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è esteso fino a dieci anni.
*33. 049. Lucaselli, Silvestroni, Lollobrigida, Osnato.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

   Dopo il comma 2 dell'articolo 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Fermi restando gli altri vincoli di spesa di personale, le limitazioni previste dal presente articolo non si applicano agli enti locali aventi meno di 5.000 abitanti, in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese e delle assunzioni di personale».
33. 010. Gadda.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali)

  1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di segretari iscritti all'Albo, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, il reclutamento del fabbisogno di n. 171 segretari di cui alla deliberazione del 20 febbraio 2019 del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali ed al parere favorevole espresso della Conferenza Stato–città ed autonomie locali nella seduta del 13 marzo 2019, avviene mediante concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'interno cui consegue la immediata iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo, secondo la disciplina dei commi seguenti.
  2. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o ad esse equipollenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.
  3. Il bando individua preventivamente gli albi regionali, esclusivamente fra quelli nei quali la carenza di segretari sia proporzionalmente più elevata nonché quelli interessati dagli eventi sismici di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 399 dell'11 ottobre 2016, ai quali sarà assegnato l'intero contingente, prevedendo altresì l'obbligo di permanenza in tali albi per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla prima presa di servizio.
  4. Fatto salvo quanto diversamente disciplinato ai commi precedenti, al concorso si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. Per i vincitori del concorso il Ministero dell'interno istituisce apposito corso di formazione straordinario di sviluppo e consolidamento delle competenze, a frequenza obbligatoria.
  5. Sino alla data di immissione nell'albo dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui commi precedenti, nelle regioni ove la carenza di segretari sia particolarmente elevata, come a tal fine individuate dal responsabile dell'Albo nazionale previa deliberazione del consiglio direttivo:

   a) i comuni di classe III e IV nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari; nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono altresì adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente; per le sedi di classe III le facoltà di cui alla presente lettera sono esercitabili solo a seguito di ulteriore apposita pubblicazione andata deserta;

   b) ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità cui siano assegnati incarichi di reggenza, ove siano residenti in altre regioni contermini, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede.

  6. Gli iscritti all'albo dei segretari nella fascia iniziale a seguito di superamento dei precedenti corsi e concorsi già espletati che non abbiano preso servizio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cancellati dall'albo senza possibilità di chiedere la reiscrizione; ai fini della presa di servizio, per i predetti iscritti è possibile fare domanda nelle sedi di segreteria degli albi regionali di cui al comma 5 a prescindere dall'albo regionale di prima assegnazione.
  7. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.
33. 042. Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Sulla disciplina dei segretari comunali)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora siano comuni contermini ovvero tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata dei servizi, il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.
   1-ter. I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al comma 1-bis, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore.»;

   b) all'articolo 11, comma 7, le parole: «qualora sia stato collocato in disponibilità» sono soppresse;

   c) all'articolo 14, comma 1, le parole: «fino all'introduzione di una diversa disciplina» sono soppresse;

   d) all'articolo 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3.000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C».
33. 013. Pastorino.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Sulla disciplina dei segretari comunali)

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora siano comuni contermini ovvero tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata dei servizi. Il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.
   1-ter. I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al comma 1-bis, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore».
33. 020. Pastorino.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Sulla disciplina dei segretari comunali)

  1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino all'introduzione di una diversa disciplina» sono soppresse;

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3.000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C».
33. 012. Pastorino.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Sulla disciplina dei segretari comunali)

  1. All'articolo 11, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, le parole: «qualora sia stato collocato in disponibilità» sono soppresse.
33. 011. Pastorino.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Rimborso spese viaggio per incarichi a scavalco)

  1. L'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione per gli incarichi di reggenza a scavalco dei segretari comunali nei comuni con meno di 3.000 abitanti.
33. 014. Pastorino.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Infrastrutture viarie delle province)

  1. Per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati alle province delle regioni a statuto ordinario 2,5 miliardi di euro, di cui 560 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.940 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione degli interventi cantierabili inerenti infrastrutture viarie provinciali, come da monitoraggio effettuato dall'Unione delle Province Italiane (UPI), non finanziati da risorse statali, regionali o comunitarie. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 maggio 2019, sentita la Conferenza Unificata, sono assegnati ai singoli enti le relative risorse, con riferimento al livello di progettazione dichiarato. Gli enti sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Al relativo onere, pari a 560 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.940 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
33. 030. Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Infrastrutture viarie delle province)

  1. Per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati alle province delle regioni a statuto ordinario 2,5 miliardi di euro, di cui 560 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.940 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione degli interventi cantierabili inerenti infrastrutture viarie provinciali, come da monitoraggio effettuato dall'Unione delle Province Italiane (UPI), non finanziati da risorse statali, regionali o comunitarie. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 maggio 2019, sentita la Conferenza Unificata, sono assegnate ai singoli enti le relative risorse, con riferimento al livello di progettazione dichiarate decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
*33. 015. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Infrastrutture viarie delle province)

  1. Per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati alle province delle regioni a statuto ordinario 2,5 miliardi di euro, di cui 560 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.940 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione degli interventi cantierabili inerenti infrastrutture viarie provinciali, come da monitoraggio effettuato da UPI, non finanziati da risorse statali, regionali o comunitarie. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 maggio 2019, sentita la Conferenza Unificata, sono assegnate ai singoli enti le relative risorse, con riferimento al livello di progettazione dichiarate decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
*33. 051. Lucaselli, Silvestroni, Lollobrigida, Osnato.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Infrastrutture viarie delle province)

  1. Per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati alle province delle regioni a statuto ordinario 2,5 miliardi di euro, di cui 560 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.940 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione degli interventi cantierabili inerenti infrastrutture viarie provinciali, come da monitoraggio effettuato da UPI, non finanziati da risorse statali, regionali o comunitarie. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 maggio 2019, sentita la Conferenza Unificata, sono assegnate ai singoli enti le relative risorse, con riferimento al livello di progettazione dichiarate decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
*33. 026. Melilli.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Messa in sicurezza degli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado)

  1. Per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati alle province delle regioni a statuto ordinario, 1,5 miliardi di euro, di cui 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, e sono assegnati alle province delle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano un miliardo di euro di cui 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni per l'anno 2020, per la realizzazione degli interventi cantierabili inerenti la messa in sicurezza degli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, con riferimento ai progetti dichiarati ammissibili ai sensi del decreto ministeriale 12 settembre 2018, n. 615, non finanziate da risorse regionali o comunitarie. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 giugno 2019, sono assegnati ai singoli enti le relative risorse, con riferimento al livello di progettazione dichiarato.
33. 046. Germanà, Prestigiacomo, Mandelli, Martino.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Messa in sicurezza degli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado)

  1. Per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati, alle province delle regioni a statuto ordinario 1,5 miliardi di euro, di cui 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione degli interventi cantierabili inerenti la messa in sicurezza degli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, con riferimento ai progetti dichiarati ammissibili ai sensi del decreto ministeriale 12 settembre 2018, n. 615, non finanziati da risorse statali, regionali o comunitarie. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono assegnati ai singoli enti le relative risorse, con riferimento al livello di progettazione dichiarato. Al relativo onere, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1 comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
33. 031. Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Messa in sicurezza degli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado)

  1. Per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati alle province delle regioni a statuto ordinario 1,5 miliardi di euro, di cui 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione degli interventi cantierabili inerenti la messa in sicurezza degli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, con riferimento ai progetti dichiarati ammissibili ai sensi del decreto ministeriale del 12 settembre 2018, n. 615, non finanziati da risorse statali, regionali o comunitarie. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2019, sono assegnati ai singoli enti le relative risorse, con riferimento al livello di progettazione dichiarato.
*33. 016. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Messa in sicurezza degli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado)

  1. Per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati alle province delle regioni a statuto ordinario 1,5 miliardi di euro, di cui 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione degli interventi cantierabili inerenti la messa in sicurezza degli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, con riferimento ai progetti dichiarati ammissibili ai sensi del decreto ministeriale del 12 settembre 2018, n. 615, non finanziati da risorse statali, regionali o comunitarie. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2019, sono assegnati ai singoli enti le relative risorse, con riferimento al livello di progettazione dichiarato.
*33. 027. Melilli.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Messa in sicurezza degli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado)

  1. Per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati alle province delle regioni a statuto ordinario 1,5 miliardi di euro, di cui 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione degli interventi cantierabili inerenti la messa in sicurezza degli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, con riferimento ai progetti dichiarati ammissibili ai sensi del decreto ministeriale del 12 settembre 2018, n. 615, non finanziati da risorse statali, regionali o comunitarie. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2019, sono assegnati ai singoli enti le relative risorse, con riferimento al livello di progettazione dichiarato.
*33. 052. Lucaselli, Silvestroni, Lollobrigida, Osnato.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

  1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.
  2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020 ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.
  3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».
**33. 017. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

  1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.
  2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020 ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.
  3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».
**33. 053. Lucaselli, Silvestroni, Lollobrigida, Osnato.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

  1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.
  2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020 ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.
  3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».
**33. 032. Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure in materia portuale)

  1. Alle Autorità di sistema portuale, anche in qualità di «centrali di committenza» ovvero di «stazioni appaltanti» ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano le disposizioni in materia di assunzioni di cui al comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. All'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Le Autorità di sistema portuale dei porti di cui all'articolo 2, sono costituite dal 1 gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti di cui all'articolo 6 e ad esse è trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi dell'articolo 6. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni portuali, e le aziende speciali per i porti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono altresì preposti alla gestione delle Autorità di sistema portuale e ne esercitano i relativi compiti. Fino alla data della avvenuta dismissione secondo quanto previsto dal comma 2, le organizzazioni portuali, ovvero le aziende speciali per i porti, le Autorità di sistema portuale sono considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto; successivamente a tale data, le Autorità di sistema portuale subentrano alle organizzazioni portuali, ovvero alle aziende speciali per i porti, nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso».

  3. All'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Lo scambio delle informazioni di interesse commerciale previste dal presente decreto tra armatori, proprietari, agenti raccomandatari, avvisatori marittimi, compagnie o comandanti delle navi e le Autorità Marittime, l'Agenzia delle dogane, gli altri uffici interessati, finalizzato al più efficace esercizio delle attività amministrative correlato all'ingresso, all'operatività portuale ed alla partenza delle unità, si attua attraverso il sistema telematico PMIS».

  4. All'articolo 8-bis, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto, sono esenti da IVA le acquisizioni di beni e servizi riguardanti le navi effettuanti, in ciascuno dei periodi di riferimento, viaggi oltre le ventiquattro miglia marine in misura superiore al 70 per cento, attestati mediante formale dichiarazione resa sotto la propria responsabilità dall'armatore. Tale dichiarazione dovrà essere comunicata all'Agenzia delle entrate anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione del periodo di riferimento»;
  5. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi effettua senza addebito d'imposta operazioni di cui all'articolo 8-bis, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in mancanza della dichiarazione ivi prevista, nonché al cessionario che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge».

  6. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: «turisti» è sostituita dalla seguente: «diportisti» e sono aggiunte, in fine, le parole: «con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento».
  7. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2017».
  8. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, dopo le parole: «in favore» sono inserite le seguenti: «dei lavoratori interessati e», le parole: «2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»; al terzo periodo, dopo le parole: «in favore», sono inserite le seguenti: «dei lavoratori interessati e» e dopo le parole: «con sentenza esecutiva» sono inserite le seguenti: «o con verbale di conciliazione giudiziale». All'onere derivante dal presente comma, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33. 055. Di Muro, Viviani, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Potenziamento del sistema di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al primo periodo le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019» e al secondo periodo le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostitute dalle seguenti: «e il servizio effettivo nelle unità cinofile alla data del 31 dicembre 2018». Le predette disposizioni sono applicate attraverso le procedure assunzionali da autorizzare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
33. 056. Cestari, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Ferrari, Comaroli, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Deduzione integrale del costo del lavoro stagionale dalla base imponibile Irap)

  1. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «nei limiti del 70 per cento della» sono sostituite dalle seguenti: «per l'intera».
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
33. 025. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Lavoratori stagionali – deduzione integrale del costo del lavoro dalla base imponibile Irap)

   Al comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «nei limiti del 70 per cento della» sono sostituite dalle seguenti: «per l'intera».
33. 038. Boschi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Lavoro stagionale — esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

  1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), le parole: «, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,» sono soppresse;

   b) dopo la lettera d), è inserita la seguente:

   «d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81»;

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 8 milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
33. 045. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Lavoro stagionale – esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

  1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), le parole: «, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015» sono soppresse;

   b) dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) ai lavoratori di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
*33. 029. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Lavoro stagionale – esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

  1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), le parole: «, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015» sono soppresse;

   b) dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) ai lavoratori di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
*33. 039. Boschi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Lavoro intermittente – cumulabilità del reddito con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, comma 2 e 10, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre palla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 25 milioni per l'anno 2019 e ad euro 50 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
33. 044. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Cumulabilità del reddito da lavoro intermittente con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito)

   All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, comma 2, e 10, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente».
33. 024. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Lavoro a tempo determinato – causali di ricorso – ruolo della contrattazione collettiva)

   All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono premesse le seguenti parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi».
*33. 035. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Lavoro a tempo determinato – causali di ricorso – ruolo della contrattazione collettiva)

   All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono premesse le seguenti parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi».
*33. 037. Boschi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Lavoro a tempo determinato – causali di ricorso – ruolo della contrattazione collettiva)

   All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono premesse le seguenti parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi».
*33. 047. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Lavoro a tempo determinato – disciplina delle proroghe e dei rinnovi – ruolo della contrattazione collettiva)

   All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono premesse le seguenti parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi».
**33. 048. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Lavoro a tempo determinato – disciplina delle proroghe e dei rinnovi – ruolo della contrattazione collettiva)

   All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono premesse le seguenti parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi».
**33. 036. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato)

  1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici giorni».
*33. 022. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato)

  1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici giorni».
*33. 043. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Contratto di prestazione occasionale)

  1. All'articolo 54-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;».
33. 023. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. I giornalisti già in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto ordinario con contratto di lavoro giornalistico al momento dell'entrata in vigore della predetta contrattazione collettiva sono inseriti in un ruolo speciale ad esaurimento istituito presso le rispettive amministrazioni.
33. 028. Lacarra

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Ripristino graduatorie per assunzioni degli educatori e insegnanti)

  1. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

   «Restano ferme per gli enti locali le previsioni di cui al comma 362».
33. 019. Pastorino

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 20 novembre 2019, indìce una gara per garantire il proseguimento del servizio per il periodo successivo a questa data, secondo i criteri ed i requisiti del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, articolo 9, commi da 1 a 3.
  3. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
  4. All'articolo 1, comma 810, lettera a) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020».
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33. 08. Lorenzin, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998. n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
  3. All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020».
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33. 09. Lorenzin, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Introduzione della figura del consulente finanziario, abilitato all'offerta fuori sede, in forma di persona giuridica)

  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, il comma 5-septies è sostituito dal seguente:

   «5-septies. 3. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è l'agente collegato persona fisica o giuridica iscritto nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 31, comma 4, del presente decreto. L'agente collegato, svolgente l'attività in forma di persona fisica, può esercitare professionalmente l'offerta fuori sede in qualità di agente, dipendente, o mandatario».

   b) all'articolo 31, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «È istituito l'albo unico dei consulenti finanziari, nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. La sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede è integrata da un elenco speciale, a cui sono iscritte le società costituite secondo le previsioni del comma 5, lettera a) del presente articolo ed ai sensi dell'articolo 1, comma 5-septies.3.»;

   c) all'articolo 31, comma 5, le parole: «i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative» sono sostituite dalle seguenti:

   «a) i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative;

   b) la forma, ai sensi degli articoli contenuti nel libro quinto, capi III e IV del codice civile, le modalità amministrative e operative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede persone giuridiche che sono iscritti in apposito elenco speciale integrato nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede».

  2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze adotta il regolamento di cui all'articolo 31, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
33. 041. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Aumento contributo straordinario Consiglio nazionale delle ricerche)

  1. All'articolo 1, comma 404, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro».
33. 021. Pastorino.

ART. 34.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021 con le seguenti: 200 milioni di euro per il 2019, 350 milioni di euro per il 2020 e 300 milioni di euro per il 2021.
34. 1. Boschi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I commi da 125 a 129 della legge n. 124 del 2017, sono abrogati.
34. 2. Germanà, Prestigiacomo, Mandelli, Martino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la regione Veneto, è istituita una Zona economica speciale per le zone di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto, nel Comune di Venezia e nella Provincia di Rovigo i Comuni di: Bergantino, Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, Castelnovo Bariano e Melara.
34. 3. Milanato, Baratto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di incentivare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti nella regione Veneto, nonché l'insediamento di nuove imprese nel comune di Venezia e negli altri comuni della regione Veneto, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nella regione Veneto cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  4-ter. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 4-bis si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
34. 4. Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Cavandoli, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Giacometti, Lazzarini, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Agevolazioni fiscali per promuovere l'insediamento di esercizi commerciali nelle zone montane marginali nonché interventi in favore del trasporto pubblico nelle medesime aree)

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono volte a contrastare i fenomeni di rarefazione e di desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività artigianali, agricole e turistiche che vi si svolgono. A tale scopo sono istituite zone a fiscalità di vantaggio ai sensi dei commi da 5 a 9 e sono individuati interventi di riduzione fiscale per le nuove imprese montane secondo le modalità di cui ai commi 12 e 13.
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
  3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri, per l'individuazione da parte delle regioni delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 1.
  4. Ai fini del presente articolo, per area marginale montana deve intendersi un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione nonché di generare difficoltà di insediamento e di sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui alla presente legge.
  5. Le regioni individuano, con specifico atto e in conformità dei parametri indicati dal CIPE, zone montane a fiscalità di vantaggio sulla base del grado di marginalità, alto, medio o basso, definito tenendo conto dei seguenti parametri:

   a) altimetria;

   b) rischio di desertificazione economica e commerciale;

   c) calo demografico nell'ultimo quinquennio.

  6. A livello regionale è istituito un fondo apposito per la tassazione agevolata e per la riduzione dei tributi, delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, comprese quelle agricole, già insediate e ricadenti nelle zone di cui al comma 1, che svolgono almeno una tra le seguenti funzioni:

   a) promuovono i nuovi insediamenti nei comuni delle zone montane;

   b) propongono prodotti alimentari tipici delle aree montane la cui produzione è effettuata nel raggio massimo di 30 chilometri;

   c) rivitalizzano i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi;

   d) offrono in un unico punto di vendita un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

  7. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più comuni o porzioni di comuni montani.
  8. Con legge regionale sono definiti i criteri di applicazione delle riduzioni fiscali alle zone a fiscalità di vantaggio. La riduzione fiscale deve essere calcolata in misura non inferiore:

   a) al 50 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone ad alta marginalità;

   b) al 30 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a media marginalità;

   c) al 10 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a bassa marginalità.

  9. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.
  10. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune ad alta marginalità, classificato come montano e con una popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti, ricadono nella zona franca montana, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, e individuata dalla regione sulla base dei parametri fissati dal CIPE.
  11. Nelle zone di cui ai commi da 5 a 10 le regioni e i comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti.
  12. Con eccezione delle aree ad alto reddito da impresa turistica, le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2008, che iniziano, dopo il 1° gennaio 2019, una nuova attività economica nelle zone di cui al comma 1 possono fruire delle seguenti agevolazioni:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nelle zone di cui ai commi da 1 a 9, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro;

   b) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali solo in caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle zone di cui ai commi da 5 a 10.

  13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo.
  14. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alle attività e alle imprese, comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei comuni di riferimento per il cui territorio l'agevolazione viene concessa.
  15. Al fine di promuovere l'occupazione stabile nelle aree montane, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.
  16. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi e ricadenti nelle zone franche montane nonché dei comuni ricadenti nelle zone a fiscalità di vantaggio di cui al presente articolo. Il fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al presente comma e alla copertura dei costi derivanti. Le regioni, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevedono, per i comuni montani di cui al presente comma, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.
  17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede per 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e 35 milioni di euro mediante 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
  18. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un tavolo tecnico permanente per il sostegno alle aree montane a rischio di desertificazione economica e commerciale, allo scopo di quantificare, con cadenza annuale, gli oneri derivanti dal presente articolo.
  19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
  20. Le regioni possono contribuire, con risorse definite con propria legge di bilancio, all'attuazione della presente legge.
34. 01. Vietina, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Istituzione della zona economica speciale «Parco degli Appennini Meridionali»)

  1. È istituita la zona economica speciale «Parco degli Appennini Meridionali» comprendente i parchi nazionali della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Puglia.
  2. Il Consiglio dei ministri, su proposta de Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di gestione del Parco degli Appennini meridionali.
  3. In attuazione dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove l'autorizzazione dell'Unione europea per le Aree Protette insistenti nel Parco degli Appennini meridionali, prevista dal decreto-legge n. 91 del 2017 per la promozione della Zone Economiche Speciali in attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, per la parte relativa alle seguenti aree strategiche: «arrestare la perdita di biodiversità», «garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali» e «creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali».
  4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove l'autorizzazione in sede dell'Unione europea per le Aree Protette, il Community Led Local Development CLLD, previsto dagli articoli 32-35 del Regolamento UE N. 1303/2013, quale strumento per lo sviluppo sostenibile locale di tipo partecipativo.
  5. Il Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone la No Tax per imprese e persone, con un reddito inferiore a 20 mila euro all'anno, residenti in comuni degli Appennini meridionali che hanno subito, negli ultimi dieci anni, uno spopolamento superiore al 40 per cento.
  6. Il Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone a favore dei pensionati mono reddito che vivono in comuni degli Appennini meridionali, soggetti negli ultimi dieci anni a uno spopolamento superiore al 40 per cento, la non tax per le indennità pensionistiche inferiori a euro 1.200 mensili.
  7. Le comunità montane ricadenti in tutto o in parte nell'ambito del Parco degli Appennini meridionali, d'intesa con gli uffici dell'impiego promuovono e realizzano progetti per la manutenzione del territorio.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
34. 02. Conte, Fornaro, Pastorino, Fassina.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di Zona franca urbana)

  1. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è integralmente sostituito dal seguente: «746. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

   a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

   b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

   c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente comma:

   «746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

   a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

   b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

   c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
34. 03. Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Misure per sostenere lo sviluppo nelle regioni che istituiscono le AREE ZES)

  1. Le regioni che istituiscono le Zone Economiche Speciali in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono autorizzate a disporre le riduzioni di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive previste dall'articolo 5, comma 1, decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in deroga ai successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo 5, anche differenziando selettivamente per le nuove iniziative produttive, per settori di attività, per categorie di soggetti passivi e per aree geografiche.
34. 04. De Luca.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Camere di commercio nelle città metropolitane)

  1. In attuazione del disposto della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, anche in deroga al numero massimo di enti ivi previsto, al fine di salvaguardare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali, è assicurata la presenza di una Camera di commercio in ciascuna delle città metropolitane individuate ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, con una circoscrizione territoriale coincidente alla perimetrazione della città metropolitana. Le regioni, sentite le organizzazioni imprenditoriali, provvedono, entro il 31 dicembre 2019 anche mediante la nomina di Commissari appositamente incaricati, a riorganizzare il proprio sistema camerale e a recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata, in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico e assicurando alle realtà di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta dalle Camere precedentemente insistenti nella medesima circoscrizione territoriale.
34. 05. Prestigiacomo, Minardo.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, al fine di prevedere che nell'area delle Zone economiche speciali, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, siano ricompresi, ove individuati, i siti di interesse nazionale limitrofi di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
34. 06. Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Minardo, Scoma, Siracusano.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Istituzione di una zona franca nella Regione Veneto)

  1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici di ottobre 2018 nei comuni della regione Veneto è istituita una zona franca.
  2. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la regione Veneto e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Ai fini di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2019. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
34. 07. De Menech.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. Al comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nelle regioni in cui sono presenti più di due aree portuali sedi di Autorità di sistema portuale è possibile presentare una proposta aggiuntiva di istituzione di una ulteriore ZES».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 25 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
34. 08. D'Uva, Papiro, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)

  1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come «periferici» o «intermedi» nella Strategia nazionale aree interne o classificati come «totalmente montani» nella classificazione ISTAT, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di tremila abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.
  2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione della ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.
  4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

   a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

   b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

   c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

   d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

   e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività, o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

   g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

  5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.
  6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese, comprese quelle agricole, di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES, almeno l'85 per cento del personale dipendente residente nella zona di riferimento e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.
  8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.
  9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 giugno 2020, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
34. 09. Vietina, Bignami.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. All'articolo 1, della legge n. 208, del 28 dicembre 2015, e successive modificazioni, il comma 484 è sostituito con il seguente:

   «484. Fino, alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2018, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2018 e, connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.».
34. 010. Ripani, Mugnai.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. All'articolo 39 del Codice della Navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

   «La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio.».
34. 011. Ripani, Mugnai.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. Al primo comma dell'articolo 49 del Codice della Navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «senza alcun compenso o rimborso», sono soppresse.
34. 012. Ripani, Mugnai.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del Codice della Navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

   «Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.
   Si considera cessata la concessione alla sua effettiva cessazione.».
34. 013. Ripani, Mugnai.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, le parole: «alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni» sono sostituite con le seguenti: «delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79».
34. 014. Ripani, Mugnai.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifiche al Codice della Navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni)

  1. All'articolo 35, del Codice della Navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, apportare le seguenti modifiche:

   a) dopo la parola: «mare» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative»;

   b) dopo il primo comma aggiungere il seguente:

   «Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.».
34. 015. Ripani, Mugnai.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 347, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 01, comma 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 494.».
34. 016. Ripani, Mugnai.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. L'articolo 1 comma 681 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non si applica alle concessioni di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
34. 017. Ripani, Mugnai.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42, in materia di codice dei beni culturali e del paesaggio sono apportate le seguenti modificazioni:

   all'articolo 59, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «6. Qualora gli atti di trasferimento di cui al comma 1 siano preceduti da contratti preliminari trascritti nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645-bis del Codice Civile, la denuncia è effettuata entro trenta giorni dalla conclusione del preliminare con le stesse modalità ed il contenuto di cui ai commi precedenti. Si applica quanto previsto dal comma 5»;

   all'articolo 60, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

   «6. Qualora sia stata effettuata la denuncia ai sensi dell'articolo 59, comma 6, i termini previsti dall'articolo 61 decorrono dalla data di ricezione della denuncia del contratto preliminare. In tal caso i soggetti indicati al comma 1, che non abbiano esercitato il diritto di prelazione in relazione al preliminare, non possono esercitarlo rispetto all'atto di trasferimento che sia concluso, in esecuzione del contratto preliminare ed alle condizioni ivi pattuite, entro un anno dalla trascrizione del preliminare stesso; in caso di esercizio della prelazione rispetto al contratto preliminare, invece, l'alienante deve concludere il contratto definitivo direttamente con l'Ente che l'abbia esercitata. Si applica quanto previsto dal comma 2 in caso di omessa o tardiva denuncia.».
34. 018. Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Misure di premialità per favorire gli investimenti)

  1. Le risorse previste al comma 844, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono incrementate di 10 milioni di euro annui dal 2021 fino al 2033 con le medesime finalità. All'onere si provvede mediante utilizzo delle risorse residue di cui al comma 126 della medesima legge.
34. 020. Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di revisioni)

  1. All'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «a pieno carico fino a 3,5 t» e le parole: «controllata (ATP)» sono inserite le seguenti: «, e rimorchi,».
34. 021. Maccanti, Morelli, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Comaroli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di targhe di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)

  1. All'articolo 100 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3-bis è abrogato;

   b) il comma 8 è sostituito dai seguenti:

   «8. L'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una combinazione alfanumerica personalizzata. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede, direttamente l'istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.
   8-bis. Per il rilascio della targa personalizzata di cui al precedente comma 8, l'intestatario della carta di circolazione che ne fa richiesta è tenuto al pagamento della somma di euro 500, secondo le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri con proprio atto ai sensi del comma 8. I proventi derivanti dal rilascio delle targhe personalizzate di cui al comma 8 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Per il fine di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.».

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
34. 022. Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Comaroli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi, Maccanti, Morelli, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(Norme per lo sviluppo del sistema portuale e retroportuale del Mar Ligure Orientale)

  1. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 7 comma 2-ter del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2016, n. 130, l'elenco dei retroporti di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende integrato da tutti i punti di origine e destinazione ferroviaria collegati con il nodo logistico e portuale genovese, Per i servizi ferroviari internazionali previsti dal citato articolo 7 comma 2-ter, le origini e destinazioni di cui al precedente comma 1 vengono integrate con le stazioni ferroviarie di confine. Il contributo di cui al presente comma è erogato in relazione ai primi 250 km di percorrenza ferroviaria.
  2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 4 è inserito il seguente;

   «4-bis. Ai nuclei familiari dei proprietari, usufruttuari e titolari di diritti personali di godimento delle unità immobiliari ricadenti in zone limitrofe o comunque connesse alle aree ove praticare gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura viaria conseguenti all'evento, così come individuate con apposita ordinanza del Sindaco del comune di Genova da adottarsi entro il 31 gennaio 2019, è assegnato un contributo di autonoma sistemazione, finalizzato alla ricollocazione abitativa, stabilito rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari, in euro 500 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare. I contributi di autonoma sistemazione, alternativi all'eventuale concessione gratuita di alloggi da parte dell'Amministrazione regionale della Liguria o del comune di Genova, sono concessi a decorrere dalla data di adozione dell'ordinanza di cui al periodo precedente e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione in ragione della conclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura viaria, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. I criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione sono stabiliti dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8.».

  3. In relazione al crollo del Ponte Morandi e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali e di allineare le scadenze delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 negli scali dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, l'autorizzazione rilasciata al fornitore di lavoro portuale temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure è prorogata per quattro anni. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura del lavoro portuale temporaneo negli scali di Savona e Vado-Ligure.
34. 023. Di Muro, Viviani, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

ART. 35.

  Al comma 1, capoverso 125, sostituire le parole: a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria con le seguenti: sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire il capoverso 125-bis con il seguente:

   «125-bis. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

  Conseguentemente, al comma 1, sopprimere i capoversi 125-ter e 125-quater.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso 127, sostituire le parole: inferiore a 10.000 con le seguenti: inferiori a 5.000.
35. 9. Boschi.

  Al comma 1, capoverso 125, sostituire le parole: A partire dall'esercizio finanziario 2018 con le seguenti: A partire dall'esercizio finanziario 2021.
35. 5. Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Al comma 1, capoverso 125, sostituire le parole: A partire dall'esercizio finanziario 2018, con le seguenti: A partire dall'esercizio finanziario 2020.
35. 14. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, capoverso 125, sostituire le parole: A partire dall'esercizio finanziario 2018, con le seguenti: A partire dall'esercizio finanziario 2019.
*35. 1. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Al comma 1, capoverso 125, sostituire le parole: A partire dall'esercizio finanziario 2018, con le seguenti: A partire dall'esercizio finanziario 2019.
*35. 13. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, capoverso 125, lettera c), dopo le parole: alle associazioni aggiungere la seguente: riconosciute.
**35. 6. Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Al comma 1, capoverso 125, lettera c), dopo le parole: alle associazioni aggiungere la seguente: riconosciute.
**35. 15. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, capoverso 125-bis, primo periodo, sostituire le parole: I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile con le seguenti: Le imprese, escluse le ditte individuali e le società di persone.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 125-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa.
*35. 2. Ciaburro, Caretta, Butti, Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Osnato.

  Al comma 1, capoverso 125-bis, primo periodo, sostituire le parole: I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile con le seguenti: Le imprese, escluse le ditte individuali e le società di persone.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 125-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa.
*35. 3. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Al comma 1, capoverso 125-bis, primo periodo, sostituire le parole: I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile con le seguenti: Le imprese, escluse le ditte individuali e le società di persone.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 125-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa.
*35. 10. Marco Di Maio.

  Al comma 1, capoverso 125-bis, primo periodo, sostituire le parole: I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile con le seguenti: Le imprese, escluse le ditte individuali e le società di persone.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 125-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa.
*35. 17. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Al comma 1, capoverso 125-bis, primo periodo, sostituire le parole: I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile con le seguenti: Le imprese, escluse le ditte individuali e le società di persone.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 125-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa.
*35. 21. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Al comma 1, capoverso 125-bis, primo periodo, sostituire le parole: I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile con le seguenti: Le imprese, escluse le ditte individuali e le società di persone.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 125-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa.
*35. 19. Toccafondi.

  Al comma 1, capoverso 125-bis, primo periodo, sostituire le parole: I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile con le seguenti: Le imprese, escluse le ditte individuali e le società di persone.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 125-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa.
*35. 24. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, capoverso 125-ter, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 125 e con le seguenti: al comma.
**35. 4. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Al comma 1, capoverso 125-ter, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 125 e con le seguenti: al comma.
**35. 7. Caretta, Ciaburro, Butti, Rizzetto, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato, Prisco.

  Al comma 1, capoverso 125-ter, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 125 e con le seguenti: al comma.
**35. 11. Marco Di Maio.

  Al comma 1, capoverso 125-ter, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 125 e con le seguenti: al comma.
**35. 18. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Al comma 1, capoverso 125-ter, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 125 e con le seguenti: al comma.
**35. 20. Toccafondi.

  Al comma 1, capoverso 125-ter, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 125 e con le seguenti: al comma.
**35. 22. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Al comma 1, capoverso 125-ter, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 125 e con le seguenti: al comma.
**35. 23. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, capoverso 125-ter, secondo periodo, dopo la parola: pubblicazione aggiungere le seguenti: e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
35. 8. Perantoni, Faro, Trano.

  Al comma 1, capoverso 127, sostituire le parole: 10.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.
35. 16. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 1010, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro quattrocentottanta giorni» sono sostituite con le seguenti: «entro ottocentocinquanta giorni».
35. 12. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)

  1. Al fine di favorire gli investimenti delle società a controllo pubblico quotate che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, all'articolo 6, comma 1, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È abrogato il comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e al comma 2-quinquies le parole: “, 2-ter e 2-quater” sono sostituite dalle seguenti: “e 2-ter”.».
35. 01. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione Spa e altre disposizioni in materia di attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 1° agosto 1990, n. 230)

  1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 20 novembre 2019, indice una gara per garantire il proseguimento del servizio per il periodo successivo a questa data, secondo i criteri ed i requisiti previsti dalla legge 28 ottobre 1994, n. 602, articolo 9, commi da 1 a 3.
  3. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
  4. Al comma 810, lettera a), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 gennaio 2020».
  5. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari ad ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
35. 02. Magi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Rating di legalità)

  1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, le parole: «che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza», sono soppresse.
35. 03. Squeri, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Moratoria contributi editoria)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 810 è soppresso.
35. 04. Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Moratoria contributi editoria)

  1. All'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera b) è soppressa.
35. 05. Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Articolo 35-bis.

(Modifiche all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

  1. All'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «albi professionali», sono aggiunte le seguenti parole: «ad eccezione delle collaborazioni giornalistiche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ricomprese nella fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo. Per i rapporti di collaborazione giornalistica instaurati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento trova applicazione la previgente normativa fino alla rispettiva scadenza contrattuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.».
35. 06. Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifica all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di Registro nazionale degli aiuti di Stato)

  1. All'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, le parole da: «aiuti di Stato» fino alle parole: «ivi compresi gli aiuti» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato e agli aiuti de minimis nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti concessi a imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle foreste ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013,».
35. 07. Bubisutti, Viviani, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Lo Monte.

ART. 36.

  Sopprimere il comma 1.
36. 1. Marattin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 29, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «8 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «30 miliardi».
36. 2. Gusmeroli.

  Al comma 2, lettera h), capoverso «502-bis», sostituire le parole: indennizzo forfettario con le seguenti: anticipo di indennizzo ovunque ricorrano.
36. 5. Marattin.

  Al comma 2, lettera h), capoverso comma «502-bis», sostituire, ovunque ricorrano le parole: indennizzo forfettario con le seguenti: anticipo di indennizzo.
36. 8. Zanettin, Brunetta, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Paolo Russo, Pella.

  Al comma 2, lettera h), capoverso comma «502-bis», primo periodo, sostituire le parole: indennizzo forfettario con le seguenti: anticipo di indennizzo.
36. 9. Zanettin, Brunetta, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Paolo Russo, Pella.

  Al comma 2, lettera h), capoverso comma «502-bis», secondo periodo, sostituire le parole: indennizzo forfettario con le seguenti: anticipo di indennizzo.
36. 10. Zanettin, Brunetta, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Paolo Russo, Pella.

  Al comma 2, lettera h), capoverso comma «502-bis», primo periodo, dopo le parole: obbligazioni subordinate aggiungere le seguenti: o convertibili poi convertite in azioni, senza il consenso specifico.
36. 11. Zanettin, Brunetta, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Paolo Russo, Pella.

  Al comma 2, lettera h), capoverso comma «502-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: Agli aventi diritto così come individuati ai precedenti commi 496 e 497, fino al limite di una perdita del proprio patrimonio mobiliare di euro 50.000 acclarata dal FIR, è riconosciuto un indennizzo pari all'80 per cento dell'importo accolto; per coloro che hanno un danno compreso nel limite di euro 50.000 l'indennizzo sarà erogato con precedenza in sede di liquidazione del pagamento rispetto ai restanti soggetti aventi titolo ai sensi della presente legge.
36. 12. Zanettin, Brunetta, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Paolo Russo, Pella.

  Al comma 2, lettera h), capoverso comma «502-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: Per i possessori di obbligazioni convertibili emesse negli anni 2013 e 2014 dalle banche di cui al precedente comma 493, l'indennizzo è commisurato al 95 per cento come regolato al precedente comma n. 497 con esclusione di chi abbia manifestato l'intenzione di conversione delle obbligazioni.
36. 13. Zanettin, Brunetta, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Paolo Russo, Pella.

  Al comma 2, lettera h), capoverso comma «502-bis», aggiungere in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al precedente periodo è emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
36. 17. D'Ettore, Gelmini, Mugnai.

  Al comma 2, lettera h), dopo il capoverso «502-ter» aggiungere il seguente:

  502-quater. Gli aventi diritto a ricorrere al FIR potranno richiedere la liquidazione dell'intero danno già riconosciuto con lodo dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) ex articolo 11, comma 1-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con la legge n. 108 del 21 settembre 2018, o con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il limite della competenza quantitativa vigente per l'ACF.
36. 14. Zanettin, Brunetta, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Paolo Russo, Pella.

  Al comma 2, lettera h), dopo il capoverso 502-ter, aggiungere il seguente:

  502-quater. Resta salva la facoltà di esperire l'azione contrattuale o extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile a tutela dei risparmiatori di cui ai precedenti commi nei confronti delle banche subentranti o succedute agli istituti di credito, anche soggetti a procedura di risoluzione.
36. 18. D'Ettore, Mugnai.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di promuovere e supportare l'imprenditoria, stimolare la competizione sul mercato, assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli investitori e del mercato dei capitali, nonché favorire il raccordo tra le Istituzioni, le Autorità e gli operatori del settore, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e l'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di esercizio di un periodo di sperimentazione per le attività che perseguono – o che intendono perseguire – innovazione mediante nuove tecnologie – quali ad esempio intelligenza artificiale e registri distribuiti – di servizi e prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo, e dei mercati regolamentati (tecno-finanza o fintech).
  2-ter. Il periodo di sperimentazione di cui al comma 2-bis si conforma al principio di proporzionalità previsto dalla normativa europea ed è caratterizzato da:

   a) un periodo massimo di diciotto mesi;

   b) requisiti patrimoniali ridotti;

   c) adempimenti proporzionati e semplificati alle attività che si intendono svolgere;

   d) tempi ridotti per le procedure autorizzative;

   e) perimetri di operatività.

  2-quater. I regolamenti stabiliscono o individuano i criteri per determinare:

   a) i requisiti di ammissibilità al periodo di sperimentazione;

   b) i requisiti patrimoniali;

   c) gli adempimenti proporzionati e semplificati alle attività che si intendono svolgere;

   d) i perimetri di operatività;

   e) gli obblighi informativi;

   f) le tempistiche per l'ottenimento di autorizzazioni;

   g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;

   h) i profili di governo societario e di gestione del rischio;

   i) le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

   l) eventuali garanzie finanziarie;

   m) l’iter successivo al termine del periodo di sperimentazione.

   Le misure di cui al comma 2-ter possono essere differenziate ed adeguate in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e protezione a favore di consumatori e investitori, nonché del corretto funzionamento dei mercati. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti di cui al comma 2-bis.

  2-quinquies. Il periodo di sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di esso. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti e delle finalità del periodo di sperimentazione, ciascuna Autorità, nell'ambito delle proprie competenze e materie, anche eventualmente congiuntamente con le altre Autorità, ha facoltà di avviare iniziative per la sperimentazione delle attività di cui al comma 2-bis. In attesa di eventuali modifiche normative, al termine del periodo di sperimentazione le Autorità possono autorizzare temporaneamente i soggetti che siano stati ammessi al suddetto periodo ad operare sul mercato sulla base di un'interpretazione aggiornata della legislazione vigente specifica del settore.
  2-sexies. La Banca d'Italia, la CONSOB, e l'IVASS producono annualmente, ciascuna per quanto di propria competenza, una relazione d'analisi sul settore tecno-finanziario, riportando quanto emerge dall'applicazione del sistema di sperimentazione di cui al comma 2-bis, e segnalano eventuali modifiche normative o regolamentari necessari per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio, e la stabilità finanziaria.
  2-septies. Il numero dei partecipanti al Comitato di Coordinamento per il Fintech, istituito con Protocollo d'intesa presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è ridotto a sette ed è composto da: Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro dello sviluppo economico, Ministro per gli affari europei, Banca d'Italia, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, ulteriori istituzioni e autorità, nonché associazioni di categoria, imprese, entità e soggetti operanti nel settore della tecno-finanza. I regolamenti di cui al comma 2-bis possono modificare, anche aumentando, le attribuzioni del Comitato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Comitato realizza un portale telematico specificamente dedicato al periodo di sperimentazione ed alle iniziative di tecno-finanza, anche al fine di favorire il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e le autorità. Dall'attuazione delle disposizioni dal comma 2-bis al comma 2-septies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2-octies. Le autorità di vigilanza e di controllo sono autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a stipulare accordi con una o più università sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e centri di ricerca ad esse collegati, aventi ad oggetto lo studio dell'applicazione alla loro attività istituzionale degli strumenti di intelligenza artificiale e di registri contabili criptati e la formazione del proprio personale. Agli oneri derivanti dagli accordi di cui al presente comma le autorità provvedono nell'ambito dei rispettivi stanziamenti di bilancio.
36. 3. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nel caso in cui sopraggiunga una posizione di dissenso o una richiesta di modifica o integrazione da parte della Commissione europea in relazione ai contenuti del comma 2 del presente articolo, anche successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati a porre in essere tempestivamente ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata a indennizzare gli azionisti e gli obbligazionisti truffati di Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, nonché a tutela dei risparmiatori interessati, in conformità alla normativa europea.
36. 16. D'Ettore, Gelmini, Mugnai.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 relative all'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori non si applicano nei confronti di coloro che abbiano acquistato bond e azioni dopo il 31 dicembre 2016.
36. 15. Zanettin, Brunetta, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Paolo Russo, Pella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 493 a 502-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tra i risparmiatori in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate alla data del provvedimento di messa in liquidazione si intendono ricompresi i possessori degli stessi strumenti finanziari alla data della risoluzione della medesima banca, che abbia preceduto la messa in liquidazione.
36. 4. Marattin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Resta salva la facoltà di esperire l'azione contrattuale o extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile a tutela dei risparmiatori di cui al comma 2 nei confronti delle banche subentranti o succedute agli istituti di credito, anche soggetti a procedura di risoluzione.
36. 19. D'Ettore, Mugnai.

  Al comma 2, lettera h), capoverso «502-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'erogazione degli indennizzi ai sensi del presente comma è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro.
36. 6. Marattin.

  Al comma 2, lettera h), dopo il capoverso «502-ter», aggiungere il seguente:

  502-quater. Resta fermo il diritto per i risparmiatori di cui al comma 494 all'integrale liquidazione dei risarcimento riconosciuto con sentenza del giudice, con pronuncia dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici a valere sulle risorse del FIR.
36. 7. Marattin.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di banche di credito cooperativo)

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 33:

    1) ai commi 1-bis e 1-ter, anteporre le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-quater»;

    2) dopo il comma 1-ter inserire il seguente:

  1-quater. Le banche di credito cooperativo possono derogare all'obbligo di cui al comma 1-bis, a condizione che rispettino i requisiti patrimoniali in coerenza con quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e dalla direttiva 2013/36/UE, attuata con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72;

   b) all'articolo 36:

    1) al comma 1, sopprimere le parole da: «e banche di diversa natura», fino alla fine del comma;

    2) al comma 1-bis, anteporre le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-quater dell'articolo 33,»;

   c) all'articolo 37-bis:

    1) al comma 2-bis, sostituire le parole: «siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione», con le seguenti: «siano pari al numero complessivo dei consiglieri di amministrazione»;

    2) al comma 3;

  1.1) alla lettera a), sostituire le parole: «cui sono attribuiti la direzione e», con le seguenti: «cui viene attribuito»;
  1.2) alla lettera b), sostituire il numero 1), con il seguente: «1) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis, nonché gli altri poteri necessari per l'attività di coordinamento.»;
  1.3) alla lettera b), sopprimere il numero 3);
  1.4) sopprimere la lettera d);

    3) dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3.1. In nessun caso la capogruppo può nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo.;

    4) al comma 3-bis, secondo periodo, sopprimere la parola: «non»;

    5) sopprimere il comma 3-ter.
36. 01. Mugnai.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44, lettera g) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-ter), e comma 1-quater del medesimo testo unico, conseguiti al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, derivanti dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europeo a lungo termine di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-octies.1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato («ELTIF»), che presentino le caratteristiche di cui ai successivi articoli 3 e 4, anche realizzati mediante l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato, che investono integralmente il proprio patrimonio in quote o azioni di fondi ELTIF che presentino le caratteristiche di cui ai successivi articoli 3 e 4 («Fondi di ELTIF»).
  2. All'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche che hanno effettuato un investimento, anche realizzato mediante la sottoscrizione di quote o azioni di Fondi di ELTIF, negli ELTIF che presentino le caratteristiche di cui ai successivi articoli 3 e 4 si detrae un importo pari al 30 per cento della somma investita nei suddetti fondi nel medesimo periodo di imposta.
  3. L'investimento si perfeziona con la destinazione di somme per la sottoscrizione delle quote o azioni di uno o più ELTIF che presentino le caratteristiche di cui ai successivi articoli 3 e 4 o di uno o più Fondi di ELTIF.
  4. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono beneficiare del regime fiscale speciale disciplinato dalle disposizioni del comma 1 del presente articolo gli investimenti, anche realizzati tramite la sottoscrizione di quote o azioni di Fondi di ELTIF, negli ELTIF che presentino tutte le seguenti caratteristiche:

   a) il patrimonio raccolto non è superiore a 200 (duecento) milioni di euro;

   b) investono almeno il 70 per cento del capitale in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2015/760, riferibili ad imprese di portafoglio ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 11 del medesimo Regolamento, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabilì organizzazioni nel territorio dello Stato.

  5. Al rispetto da parte degli ELTIF del requisito di cui al comma 4, punto 2, si applica l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2015/760. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente decreto, si applicano le disposizioni del Regolamento (UE) 2015/760 è le relative norme nazionali di esecuzione.
  6. Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'investimento negli ELTIF o nei Fondi di ELTIF deve essere detenuto per almeno 5 anni. In caso di cessione delle quote o azioni detenute negli ELTIF o nei Fondi di ELTIF prima del suddetto termine, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo di investimento sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni ed il relativo versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del quarto mese successivo a quello di cessione. In caso di cessione o di rimborso delle quote o azioni prima del quinquennio, non si decade dal regime fiscale di favore di cui al comma 1 del presente articolo, laddove il controvalore venga integralmente investito in un altro ELTIF o Fondo di ELTIF entro novanta giorni dalla cessione o dal rimborso.
  7. Il venir meno delle condizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi rivenienti dall'investimento, anche realizzato tramite la sottoscrizione di quote o azioni di Fondi di ELTIF, negli ELTIF e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto dal precedente comma 6.
  8. Il trasferimento delle quote o azioni degli ELTIF o dei Fondi di ELTIF, effettuato in conformità alla normativa applicabile, non rileva ai fini del computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti finanziari.
  9. Il trasferimento a causa di morte delle azioni o quote detenute negli ELTIF o nei Fondi di ELTIF che abbiano optato per il regime speciale non è soggetto all'imposta di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
  10. Le persone giuridiche di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono beneficiare di una deduzione dall'imponibile IRES pari al 30 per cento dell'investimento, anche realizzato tramite la sottoscrizione di quote o azioni di Fondi di ELTIF, negli ELTIF che presentino le caratteristiche di cui ai precedenti commi.
  11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina recata dai precedenti commi, definendo, in particolare:

   a) le regole e le modalità per l'esercizio della vigilanza sul rispetto da parte degli ELTIF dei requisiti di cui al comma 4;

   b) le forme di pubblicità relative al rispetto da parte degli ELTIF dei requisiti di investimento di cui al comma 4;

   c) le conseguenze derivanti dalla perdita del regime fiscale speciale;

   d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in ELTIF o nei Fondi di ELTIF che abbiano optato per il regime fiscale speciale.
36. 02. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Finanziamenti agevolati)

  1. Al fine di rilanciare l'offerta turistica, per consentire il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture alberghiere, le imprese alberghiere che operano in una struttura non di loro proprietà possono accedere a finanziamenti agevolati finalizzati all'acquisto della medesima struttura.
  2. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Ministro dell'economia e delle finanze, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto i criteri e le modalità attuative del presente articolo, anche per garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.
  5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall'articolo 50.
  6. L'importo complessivo per gli stanziamenti da autorizzare è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
36. 03. Zucconi, Rampelli, Osnato, Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Reintroduzione dei buoni lavoro per prestazioni di lavoro occasionale nel settore turismo)

  1. Al fine di consentire il rilancio del settore turistico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo possono ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale con le modalità di cui al presente articolo.
  2. Ciascun committente di cui al comma 1 si avvale del lavoro occasionale nel limite di spesa complessivo di 7.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori, nel corso di un anno civile. Ai prestatori si applicano il limite di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  3. Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale ai sensi del presente articolo i committenti acquistano attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati.
  4. Il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 3 è fissato in euro 10 per ogni ora lavorativa prestata.
  5. I committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro occasionale ai sensi del presente articolo sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, compresi i servizi short message service (SMS) o di posta elettronica certificata i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì l'orario di inizio e di termine del lavoro e il luogo della prestazione.
  6. Il prestatore di lavoro occasionale di cui al presente articolo percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 8. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro occasionale.
  7. Il concessionario di cui al comma 8 provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni orari, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata gestione separata dell'INPS.
  8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 7 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
36. 04. Zucconi, Rampelli, Osnato, Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Applicazione QR code su prodotti alimentari e vinicoli tipici della tradizione italiana)

  1. Al fine di estendere la conoscenza del patrimonio turistico italiano e al fine di incentivare la domanda di turismo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, tutti i prodotti italiani, alimentari e vinicoli, contrassegnati dal marchio D.O.C., D.O.P. I.G.P. e I.G.T., devono riportare sulla propria confezione un QR code che consenta il collegamento ad una pagina internet contenente informazioni sul territorio d'origine del prodotto e sulle principali attrattive turistiche ivi presenti.
  2. L'ENIT-Agenzia nazionale del turismo provvede, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione delle pagine internet di cui al comma 1 e alla loro pubblicazione sul portale Italia.it.
  3. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo entro novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua le modalità di attuazione del presente articolo.
36. 05. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

   L'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è così sostituito: «La misura dell'indennizzo a titolo di acconto per gli azionisti di cui al comma 494 è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dell'acquisto entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, elevabile in caso di ulteriori riparti.».
36. 06. Rizzetto, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. All'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «inclusi gli oneri fiscali,» inserire le seguenti parole: «gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dell'acquisto».
36. 07. Rizzetto, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. All'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «La misura dell'indennizzo» inserire le seguenti parole: «a titolo di acconto».
36. 08. Rizzetto, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. All'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «per ciascun risparmiatore» sono inserite le seguenti: «, elevabile in caso di ulteriori riparti.».
36. 09. Rizzetto, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

   All'articolo 1, comma 493, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «indennizzi a favore dei risparmiatori» sono aggiunte le seguenti: «che hanno acquistato e detenuto gli strumenti finanziari».
36. 010. Rizzetto, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. L'accesso al FIR per le istanze di indennizzo sull'importo integrale è subordinato all'espletamento della procedura arbitrale Anac.
36. 011. Rizzetto, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

ART. 37.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: di natura non regolamentare.
37. 2. I Relatori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I decreti attuativi previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo devono essere emanati entro e non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
37. 1. Lollobrigida, Lucaselli, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 7.
37. 3. Moretto, Paita, Bonomo, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Gavino Manca, Mor, Nobili, Nardi, Noja, Pizzetti, Andrea Romano, Zardini, Gadda.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
37. 5. Paita, Moretto, Bonomo, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Gavino Manca, Mor, Nobili, Nardi, Noja, Pizzetti, Andrea Romano, Zardini.

  Sopprimere i commi 5, 6 e 7.
37. 4. Moretto, Benamati, Paita, Bonomo, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Gavino Manca, Mor, Nobili, Nardi, Noja, Pizzetti, Andrea Romano, Zardini, Gadda.

  Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Interventi a favore del trasporto pubblico nelle aree montane)

  1. Al fine di adottare misure volte a garantire e promuovere la regolare erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, ai comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi e ricadenti nelle zone franche montane, in particolare nelle aree non raggiunte dai servizi di trasporto ferroviario, a decorrere dall'anno 2019 le risorse del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono incrementate di 5 milioni annui.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle maggiori risorse di cui al comma 1, a tal fine le regioni, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevedono, per i comuni montani di cui al comma 1, misure di riduzione del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nei limiti di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
37. 05. Vietina, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure in favore della mobilità collettiva)

  1. II Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare per gli anni 2019 e 2020 finanzia progetti innovativi per favorire la mobilità collettiva per scopi didattici, per la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, architettonico e per contribuire allo sviluppo del turismo sociale ecocompatibile, specie in favore delle fasce di popolazioni più deboli e a ridotta capacità motoria, con l'impiego di veicoli a ridotto impatto ambientale e ad elevata capacità di trasporto.
  2. Gli enti locali, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, favoriscono l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati dei veicoli con minore impatto ambientale e a più elevata capacità di trasporto di linea e non di linea, consentendo a tali veicoli l'uso e l'accesso delle infrastrutture comuni come lo scalo ferroviario, portuale, aeroportuale e, ove compatibile, anche per fasce orarie, l'uso delle corsie preferenziali e delle altre agevolazioni per i servizi pubblici di linea.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo stilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
37. 06. Spena, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misura in favore dei pendolari autostradali)

  1. L'agevolazione tariffaria sul pedaggio autostradale, pari fino al 20 per cento del pedaggio, in favore dei pendolari che usufruiscono di dispositivo Telepass già in precedenza previsto negli accordi tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori è prorogata per gli anni 2019 e 2020.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
37. 01. Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere seguente:

Art. 37-bis.
(Finanziamento delle attività di studio, verifica e monitoraggio relativamente al contratto di servizio di trasporto ferroviario passeggeri 2017/2016 stipulato con Trenitalia)

  1. A decorrere dall'annualità 2019, lo 0,15 per mille degli importi stanziati per il corrispettivo da riconoscere a Trenitalia S.p.A. per gli oneri connessi al Contratto di Servizio di Media e Lunga percorrenza con Trenitalia S.p.A. è accantonato e riassegnato ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per consentire attività di studio, di monitoraggio e vigilanza, anche mediante ricorso a terzi, connesse al contratto in essere con il Gestore del servizio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2. Le somme di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate nel corso dell'anno, sono trasferite al Gestore del servizio per essere accantonate in un fondo ed essere utilizzate per ulteriori interventi specifici per migliorare la qualità dei servizi.
37. 08. Scagliusi, Trano, Faro.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure a sostegno degli impianti a fune)

  1. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle regioni a statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, è rifinanziato per una somma pari a 40 milioni di euro annui nel triennio 2019-2021.
  2. Per i medesimi fini di cui al comma 1 è riconosciuto, nell'ambito dei trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, un incremento di risorse pari a 5 milioni di euro annui nel triennio 2019-2021.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 45 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019-2021 si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di, cittadinanza di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
37. 07. Sandra Savino, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure a tutela della erogazione dei servizi degli impianti a fune)

  1. Tutte le disposizioni di esercizio relative agli impianti esistenti di cui al decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2017 concernente «Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone», in deroga a quanto disposto dal punto 9.1.1 dell'allegato tecnico, devono essere adeguate entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto direttoriale.
37. 02. Rosso, Bergamini, Porchietto, Baldelli, Sozzani, Mulè, Pentangelo, Germanà, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Norme in materia aeroportuale)

  1. Gli oneri del servizio antincendio effettuato negli Aeroporti classificati quali di interesse strategico o nazionale dal decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, «Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione», sono posti a carico dello Stato per gli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nei limiti di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
37. 04. Casciello, Fasano, Ferraioli, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Norme in materia aeroportuale)

  1. Le società di gestione aeroportuale assegnatarie di finanziamenti statuiti dall'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014, ancorché non titolari di decreto di gestione totale, sono autorizzate ad espletare le procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione dei lavori e dei connessi servizi tecnici, nonché a effettuare i conseguenti adempimenti espropriativi ed amministrativi, comunque denominati, a valere sulle anzidette risorse, finalizzati a garantire la sollecita cantierizzazione delle opere previste nei relativi piani di sviluppo aeroportuale, restando nella completa titolarità concessoria dello scalo fino al termine delle opere.
37. 03. Casciello, Fasano, Ferraioli, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

ART. 38.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) Al comma 1, capoverso 932-bis:

   alla lettera b) sostituire le parole: «Roma Capitale» con le seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole: «in bilancio» con le seguenti: «nel relativo stato di previsione»;

   alla lettera c) sostituire le parole: «Roma Capitale» con le seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze» e sopprimere la lettera d);

   b) al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Roma Capitale» con le seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;

   c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   «2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 3000 milioni di euro nei tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si fa fronte mediante la riduzione di euro 462.500.000 nel 2019; di euro 1037,5 milioni nel 2020; di euro 1000 milioni nel 2021 ed euro 500 milioni nel 2022 delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136».
38. 37. Occhionero.

  Al comma 1, capoverso 932-bis, sostituire la lettera c) con le seguenti:

   c) sono trasferiti a Roma Capitale i debiti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa passiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione del comma 930, unitamente, fatto salvo quanto stabilito dalla lettera d) del presente comma, alle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di cui al comma 2-quinquies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 o all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930. Per tutte le obbligazioni di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto. 2000, n. 267;

   c-bis) Roma Capitale non può avvalersi dell'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 14, comma 14, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

   c-ter) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano nella competenza di Roma Capitale.

   Sostituire il comma 2 con i seguenti:

   2. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni City of Rome 5,345 per cento di scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS018I673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato. In caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.
   2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:

   a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048.

   b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, pari a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente articolo.

   2-ter. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 2, pari a 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente ad utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.
   2-quater. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 2, la dotazione del fondo di cui al comma 3 è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
   2-quinquies. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 2, un importo, pari a 200 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al comma 2.
   2-sexies. Al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidità della Gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma di cui all'articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comune di Roma Capitale è autorizzato a concedere alta stessa gestione commissariale anticipazioni di liquidità. Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la gestione commissariale.
38. 18. Giachetti, Madia, Mancini, Melilli, Morassut, Nobili, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Sensi.

  Al comma 1, capoverso 932-bis, sostituire la lettera c), con la seguente:

   c) sono trasferiti a Roma Capitale i debiti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa passiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione del comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di cui al comma 2-quinquies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 o all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930. Per tutte le obbligazioni di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

   Sostituire il comma 2 con i seguenti:

   2. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni City of Rome 5,345 per cento di scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato. In caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.
   2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:

   a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048.

   b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, pari a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente articolo.

   2-ter. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 2, pari a 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente ad utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.
   2-quater. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 2, la dotazione del fondo di cui al comma 3 è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
   2-quinquies. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 2, un importo, pari a 200 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al comma 2.
   2-sexies. Al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidità della Gestione commissariale per il Piano di Rientro del debito pregresso del Comune di Roma di cui all'articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comune di Roma Capitale è autorizzato a concedere alla stessa Gestione commissariale anticipazioni di liquidità. Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale.
38. 20. Giachetti, Madia, Mancini, Melilli, Morassut, Nobili, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Sensi.

  Al comma 1, capoverso 932-bis, lettera c), dopo le parole: non destinate annualmente inserire le seguenti: alla copertura degli oneri di cui al comma 2-quinquies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e sostituire il comma 2 con i seguenti:

   2. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni City of Rome 5,345 per cento di scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato. In caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.
   2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:

   a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048.

   b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, pari a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente articolo.

   2-ter. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 2, pari a 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente ad utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.
   2-quater. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 2, la dotazione del fondo di cui al comma 3 è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
   2-quinquies. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 2, un importo, pari a 200 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al comma 2.
   2-sexies. Al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidità della Gestione commissariale per il Piano di Rientro del debito pregresso del Comune di Roma di cui all'articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comune di Roma Capitale è autorizzato a concedere alla stessa Gestione commissariale anticipazioni di liquidità. Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale.
*38. 19. Giachetti, Madia, Mancini, Melilli, Morassut, Nobili, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Sensi.

  Al comma 1, capoverso 932-bis, lettera c), dopo le parole: non destinate annualmente inserire le seguenti: alla copertura degli oneri di cui al comma 2-quinquies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e sostituire il comma 2 con i seguenti:

   2. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni City of Rome 5,345 per cento di scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato. In caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.
   2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:

   a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048.

   b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, pari a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente articolo.

   2-ter. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 2, pari a 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente ad utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.
   2-quater. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 2, la dotazione del fondo di cui al comma 3 è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
   2-quinquies. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 2, un importo, pari a 200 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al comma 2.
   2-sexies. Al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidità della Gestione commissariale per il Piano di Rientro del debito pregresso del Comune di Roma di cui all'articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comune di Roma Capitale è autorizzato a concedere alla stessa Gestione commissariale anticipazioni di liquidità. Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale.
*38. 32. Fassina, Pastorino, Fornaro, Fratoianni.

  Al comma 1, capoverso 932-bis, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) Sono trasferiti a Roma Capitale i debiti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa passiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione del comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930. Per tutte le obbligazioni di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
38. 22. Giachetti, Madia, Mancini, Melilli, Morassut, Nobili, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Sensi.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

   1-bis. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni City of Rome 5,345 per cento di scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato. In caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.
   1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:

   a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048;

   b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, pari a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente articolo.

   1-quater. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 1-bis, pari a 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente ad utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.
   1-quinquies. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, la dotazione del fondo di cui al comma 1-ter è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
   1-sexies. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, un importo, pari a 200 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al comma 1-bis.
38. 4. Meloni, Lollobrigida, Lucaselli, Bellucci, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

   1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge costituzionale per disciplinare l'ordinamento di Roma, conferendole i poteri, le risorse e le condizioni di autonomia necessari all'esercizio delle sue funzioni di Capitale della Repubblica.
   1-ter. Nelle more dell'attuazione della riforma di cui al comma precedente, Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni City of Rome 5,345 per cento di scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato. In caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.
   1-quater. Per le finalità di cui al comma 1-ter, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:

   a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048.

   b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, pari a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente articolo.

   1-quinquies. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 1-ter, pari a 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente ad utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.
   1-sexies. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-ter, la dotazione del fondo di cui al comma 1-quater è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
   1-septies. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-ter, un importo, pari a 200 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al comma 1-ter.
38. 35. Barelli, Brunetta, Angelucci, Battilocchio, Calabria, Giacomoni, Marrocco, Polverini, Ruggieri, Spena, Mandelli, Martino.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

   2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate, al comma 2-quater intestati agli enti locali compresi quelli gestiti dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. per conto del medesimo ministero.
   2-ter. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi vita residua pari o superiore a cinque anni, il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di un'apposita contabilità speciale.
   2-quater. Sono oggetto di rinegoziazione ai sensi del comma 2-bis i mutui che alla data del 1° gennaio 2019 presentino le seguenti caratteristiche:

   a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;

   b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;

   c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;

   d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;

   e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;

   f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;

   g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

   2-quinquies. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 2-bis e 2-ter trasmettendo entro il 30 settembre 2019, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui ai commi 2-ter e 2-quater.
   2-sexies. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 2-ter, avvengono con le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al presente comma, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze
   2-septies. Per l'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del luglio 2014.
   2-octies. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione della MTS S.p.A. il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
   2-novies. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei ai sensi del comma 2-ter è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 2-octies.
   2-decies. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione, compresa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2-ter, non devono determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009.
   2-undecies. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi dei commi da 2-bis a 2-novies comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordato sul mutuo originario.
   2-duodecies. Le disposizioni dei commi da 2-bis a 2-novies si applicano anche alle anticipazioni agli enti locali, comunque denominate, da parte di altre amministrazioni pubbliche, qualora tali anticipazioni comportino un onere finanziario ritenuto dagli enti medesimi non compatibile con la corretta gestione dell'onere del debito.
   2-terdecies. I commi da 961 a 963 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e il comma 3 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono abrogati.
38.36. Barelli, Pella, Brunetta, Angelucci, Battilocchio, Calabria, Giacomoni, Marrocco, Polverini, Ruggieri, Spena, Vietina, Giacometto, Mandelli, Martino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   2-bis. Al comma 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: vincolata, è soppressa ed è aggiunto, in fine il seguente periodo: Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente.
   2-ter. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
38.1. Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Comaroli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   2-bis. Negli anni 2019-2020, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2018 con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestiti obbligazionari, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di ciascun mutuo o prestito obbligazionario.
   2-ter. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 2-bis, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività progresse.
*38. 11. Lucaselli, Silvestroni, Lollobrigida, Osnato.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   2-bis. Negli anni 2019-2020, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2018 con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. con l'istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito,

   mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestiti obbligazionari, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di ciascun mutuo o prestito obbligazionario.

   2-ter. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 2-bis, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività progresse.
*38. 25. Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   2-bis. Negli anni 2019-2020, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2018 con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestiti obbligazionari, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di ciascun mutuo o prestito obbligazionario.
   2-ter. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 2-bis, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.
*38. 28. Vietina, Pella, Mandelli, Giacometto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   2-bis. Negli anni 2019-2020, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2018 con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestiti obbligazionari, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di ciascun mutuo o prestito obbligazionario.
   2-ter. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 2-bis, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.
*38. 34. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

   2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane con vita residua pari o superiore a cinque anni e con valore nominale pari o superiore a 20 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da questi emessi, il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 luglio 2019 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.
   2-ter. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comporti un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del consiglio, del 25 maggio 2009, non si dà luogo all'operazione.
   2-quater. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla disciplina che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari, nei confronti del Ministero dell'economia e finanze il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione, compresa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2-bis non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del consiglio, del 25 maggio 2009.
**38.10. Lucaselli, Silvestroni, Lollobrigida, Osnato.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

   2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane con vita residua pari o superiore a cinque anni e con valore nominale pari o superiore a 20 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da questi emessi, il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 luglio 2019 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.
   2-ter. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comporti un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del consiglio, del 25 maggio 2009, non si dà luogo all'operazione.
   2-quater. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla disciplina che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari, nei confronti del Ministero dell'economia e finanze il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione, compresa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2-bis non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del consiglio, del 25 maggio 2009.
**38.24. Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

   2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane con vita residua pari o superiore a cinque anni e con valore nominale pari o superiore a 20 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da questi emessi, il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 luglio 2019 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.
   2-ter. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comporti un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del consiglio, del 25 maggio 2009, non si dà luogo all'operazione.
   2-quater. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla disciplina che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari, nei confronti del Ministero dell'economia e finanze il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione, compresa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2-bis non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del consiglio, del 25 maggio 2009.
**38.31. Pella, Mandelli, Vietina, Giacometto.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

   2-bis. Gli enti pubblici, al solo fine di consentire la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti.
   2-ter. Salvo diverso accordo contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese, all'ente affidante e al suo tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e delle spese riferita alle somme contabilizzate nel mese precedente affluite sui conti correnti dedicati.
   2-quater. Il tesoriere dell'ente, a seguito della rendicontazione trasmessa dal soggetto affidatario del servizio, provvederà ad accreditare a favore del conto di tesoreria dell'ente le somme di spettanza dello stesso ente, prelevandole dai conti correnti dedicati. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvederà ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio di riscossione le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati, entro i successivi trenta giorni.
   2-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di accesso del soggetto affidatario alle suddette rendicontazioni e le modalità di pagamento delle prestazioni da parte degli enti pubblici.
38. 13. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   2-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: degli anni 2017 e 2018 sono sostituite dalle seguenti: degli anni dal 2017 al 2020;

   b) al comma 2, le parole: ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018, sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 marzo per gli anni 2017 e 2018 ed entro il 31 luglio per gli anni 2019 e 2020;

   2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede:

   a) quanto a 48 milioni di euro per il 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   b) quanto a 48 milioni di euro nel 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
38.15. Fragomeli, Marattin.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

   2-bis. Gli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro la data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, anche se non ancora approvato dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della Sezione regionale competente, devono riproporre il piano per adeguarlo alla normativa vigente.
   2-ter. La riproposizione di cui al comma 2-bis deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo da ripianare, che è costituito dal disavanzo da revisione straordinaria dei residui ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e dal primo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità. Le passività complessive che formano il disavanzo così rideterminato devono essere ripianate secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
   2-quater. Le rimodulazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, in ragione dell'urgenza e in via eccezionale, sono autorizzate dal Ministro dell'interno e non sospendono le azioni esecutive.
38. 7. Faro, Trano.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

   2-bis. Al fine di garantire da parte di tutti comuni il rispetto della normativa sulla tempestività dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione e di evitare che il riversamento agli enti locali avvenga a servizio tesoreria già chiuso per l'anno finanziario di riferimento, la seconda rata di pagamento dell'imposta municipale propria è anticipata al 16 novembre.
   2-ter. Il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi fino al 31 dicembre 2019.
38. 16. De Luca.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   2-bis. Negli anni 2019 e 2020, al fine di garantite la sostenibilità economico-finanziaria e di prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, i debiti fuori bilancio riconosciuti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per crediti in favore di comuni, comunità montane, province e consorzi tra enti obbligatori e in liquidazione o dei relativi contratti di transazione dai sensi dell'articolo 1965 del codice civile, adottati in favore dell'ente, possono essere ripianati nel limite di cinque annualità ulteriori rispetto a quelle stabilite. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori per la finanza pubblica.
38.33. Pella, Mandelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle more dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, all'articolo 232, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviano la contabilità economico patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema semplificato determinato da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Arconet)».
38. 5. Faro, Trano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2019».
38. 6. Faro, Trano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dopo il comma 897 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

   «897-bis. Limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e inclusi nell'elenco di cui al comma 13-bis dell'articolo 48 e dell'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al solo fine di procedere a interventi urgenti sulle strade comunali, per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al comma 897.».
38. 8. Trano, Gallinella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste,» sono sostituite dalle seguenti: «due designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno designato dall'Unione delle province d'Italia,».
38. 17. Melilli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 2 dell'articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2019».
38. 23. Benigni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la dotazione del fondo è di 50 milioni di euro, cui si aggiungono 25 milioni di euro annui da assegnare alle province e alle città metropolitane per le stesse finalità e con le stesse modalità di assegnazione indicate nei commi che seguono»;

   b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2019 il termine di cui al periodo precedente è il 30 settembre 2019; per gli anni 2020 e 2021 il medesimo termine è fissato al 31 marzo di ciascun anno. Il Ministero dell'interno può integrare, con proprio provvedimento da emanare almeno trenta giorni prima dei termini di cui al periodo precedente, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, le disposizioni già emanate con il decreto di cui al primo periodo.»;

   c) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Agli oneri relativi al triennio 2019-2021, pari a 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
*38. 12. Lucaselli, Silvestroni, Lollobrigida, Osnato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la dotazione del fondo è di 50 milioni di euro, cui si aggiungono 25 milioni di euro annui da assegnare alle province e alle città metropolitane per le stesse finalità e con le stesse modalità di assegnazione indicate nei commi che seguono»;

   b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2019 il termine di cui al periodo precedente è il 30 settembre 2019; per gli anni 2020 e 2021 il medesimo termine è fissato al 31 marzo di ciascun anno. Il Ministero dell'interno può integrare, con proprio provvedimento da emanare almeno trenta giorni prima dei termini di cui al periodo precedente, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, le disposizioni già emanate con il decreto di cui al primo periodo.»;

   c) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Agli oneri relativi al triennio 2019-2021, pari a 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
*38. 26. Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la dotazione del fondo è di 50 milioni di euro, cui si aggiungono 25 milioni di euro annui da assegnare alle province e alle città metropolitane per le stesse finalità e con le stesse modalità di assegnazione indicate nei commi che seguono»;

   b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2019 il termine di cui al periodo precedente è il 30 settembre 2019; per gli anni 2020 e 2021 il medesimo termine è fissato al 31 marzo di ciascun anno. Il Ministero dell'interno può integrare, con proprio provvedimento da emanare almeno trenta giorni prima dei termini di cui al periodo precedente, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, le disposizioni già emanate con il decreto di cui al primo periodo.»;

   c) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Agli oneri relativi al triennio 2019-2021, pari a 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
*38. 29. Vietina, Pella, Mandelli, Giacometto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Negli anni 2019 e 2020, i comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, che non abbiano avuto accesso per i medesimi anni e per il periodo 2016-2018 a contributi statali o regionali a sostegno del pagamento di penali per estinzione anticipata di mutui o altri tipi di prestiti anche obbligazionari, possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché dall'Istituto per il credito sportivo, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. La facoltà di cui al primo periodo è limitata ai casi in cui l'incidenza degli oneri dovuti alla restituzione di prestiti e ai relativi interessi sulle spese correnti medie dell'ultimo triennio disponibile, desunta dai certificati dei rispettivi rendiconti, è superiore al 12 per cento. Con decreto di natura non regolarmente del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui al presente comma sono stanziati 20 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020, mediante riduzioni di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
38. 30. Pella, Mandelli, Vietina, Giacometto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire, da parte di tutti comuni, il rispetto della normativa vigente e la tempestività dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la scadenza della seconda rata di pagamento dell'imposta municipale propria è fissata al sedici novembre, al fine di evitare che il riversamento agli enti locali avvenga a servizio tesoreria già chiuso per l'anno finanziario di riferimento. È altresì consentito ai comuni di ricorrere a un'anticipazione di tesoreria pari a sei dodicesimi.
38. 27. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Proroga della decorrenza del fondo garanzia debiti commerciali concertazione di interventi per l'abbattimento dei ritardi nei pagamenti dei comuni)

  1. All'alinea del comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A partire dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2021».
  2. Ai fini dell'attuazione e dell'eventuale proposizione di ipotesi di modifica della normativa recata dai commi da 858 a 862 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è istituito presso il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione di componenti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, con lo scopo di individuare interventi finalizzati all'adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte dei comuni, anche attraverso l'integrazione della piattaforma di certificazione dei crediti (PCC) con il sistema SIOPE+ e la minimizzazione delle attività manuali di alimentazione dei citati sistemi, con particolare riguardo agli adempimenti richiesti agli enti di minore dimensione demografica. Le proposte di intervento di cui al periodo precedente sono presentate entro il mese di settembre 2019.
*38. 01. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Proroga della decorrenza del fondo garanzia debiti commerciali concertazione di interventi per l'abbattimento dei ritardi nei pagamenti dei comuni)

  1. All'alinea del comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A partire dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2021».
  2. Ai fini dell'attuazione e dell'eventuale proposizione di ipotesi di modifica della normativa recata dai commi da 858 a 862 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è istituito presso il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione di componenti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, con lo scopo di individuare interventi finalizzati all'adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte dei comuni, anche attraverso l'integrazione della piattaforma di certificazione dei crediti (PCC) con il sistema SIOPE+ e la minimizzazione delle attività manuali di alimentazione dei citati sistemi, con particolare riguardo agli adempimenti richiesti agli enti di minore dimensione demografica. Le proposte di intervento di cui al periodo precedente sono presentate entro il mese di settembre 2019.
*38. 020. Pella, Mandelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Proroga di termini)

  1. Al comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
**38. 02. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Proroga di termini)

  1. Al comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
**38. 04. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.»;

   b) all'articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati».
*38. 03. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.»;

   b) all'articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati».
*38. 09. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera a), intestati agli enti locali, compresi quelli gestiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa, per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo Ministero, è autorizzata l'istituzione di un'apposita contabilità speciale.
  3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
  4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2018, presentino le seguenti caratteristiche:

   a) mutui con vita residua pari o superiore a cinque anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 5 milioni di euro;

   b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

  5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 10 settembre 2019 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 20 luglio 2019.
  6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
  7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6; per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2019, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
  9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione della MTS Spa il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
  10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei ai sensi del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.
  11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere compreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. Qualora il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
  12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comporti un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, non si dà luogo all'operazione.
  13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, ai fini di cui al presente articolo, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
  15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, compresa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009.
  16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordato sul mutuo originario.
  17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le disposizioni del presente articolo possono essere applicate anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché i mutui già ristrutturati ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
38. 05. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Rinegoziazione dei mutui)

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti Spa definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità e i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, ove applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, dei mutui accordati agli enti territoriali prima del 31 dicembre 2015.
  2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo a un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
  3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni riguardanti la ristrutturazione delle posizioni debitorie degli enti locali di natura obbligazionaria ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
*38. 06. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Rinegoziazione dei mutui)

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti Spa definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità e i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, ove applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, dei mutui accordati agli enti territoriali prima del 31 dicembre 2015.
  2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo a un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
  3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni riguardanti la ristrutturazione delle posizioni debitorie degli enti locali di natura obbligazionaria ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
*38. 023. Pella, Mandelli, Vietina, Giacometto.

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Contabilità finanziaria)

  1. Al punto 3.3 dell'Allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020».
**38. 07. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Contabilità finanziaria)

  1. Al punto 3.3 dell'Allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020».
**38. 022. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 938, alle lettere d-bis) e d-ter) le parole: «solo con riferimento alle regioni,», ovunque ricorrano, sono soppresse;

   b) dopo il comma 938, è inserito il seguente:

   «938-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli enti locali.»;

   c) al comma 952, lettera a) le parole: «solo alle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «a coloro»;

   d) al comma 952, lettera b) le parole: «della regione» sono soppresse.
*38. 08. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 938, alle lettere d-bis) e d-ter) le parole: «solo con riferimento alle regioni,», ovunque ricorrano, sono soppresse;

   b) dopo il comma 938, è inserito il seguente:

   «938-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli enti locali.»;

   c) al comma 952, lettera a) le parole: «solo alle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «a coloro»;

   d) al comma 952, lettera b) le parole: «della regione» sono soppresse.
*38. 024. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Condizioni per l'utilizzo di avanzi vincolati in condizioni di disavanzo complessivo)

  1. Al comma 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: «vincolata,» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente».
38. 010. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Proroga dell'adozione della contabilità economico patrimoniale per i piccoli comuni)

  1. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, all'articolo 232, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2019» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema semplificato determinato da un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da emanare entro il 31 ottobre 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Arconet)».
*38. 011. Pella, Mandelli, Bignami.

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Proroga dell'adozione della contabilità economico patrimoniale per i piccoli comuni)

  1. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, all'articolo 232, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2019» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema semplificato determinato da un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da emanare entro il 31 ottobre 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Arconet)».
*38. 014. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)

  1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

«Art. 35.
(Sostituto di imposta)

   1. Qualora il sostituto abbia effettuato le ritenute a titolo di imposta ma non abbia adempiuto ai relativi versamenti, questi rimane unico titolare dell'obbligo giuridico sottostante l'istituto della sostituzione e il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, con conseguente decadenza della solidarietà».
38. 012. Lollobrigida, Lucaselli, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Adeguamento, delle procedure del riequilibrio finanziario pluriennale alla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019)

  1. Gli enti locali che hanno adottato un piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che si sono avvalsi della facoltà prevista dal comma 714 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dal comma 434 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, possono, entro il termine perentorio del 15 novembre 2019, rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio al fine di modificare il periodo di ripiano dell'eventuale disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui al comma 8, lettera e) del citato articolo 243-bis e il periodo di restituzione del fondo di rotazione per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, così da renderli coerenti con la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall'ente in applicazione di quanto previsto al comma 5-bis del predetto articolo 243-bis.
  2. All'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono premesse le seguenti parole: «In Attuazione di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione,» e le parole: «prevede un'anticipazione a valere sul» sono sostituite dalle seguenti: «istituisce un»;

   b) al comma 2, le parole: «di 10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dell'ente e».

  3. All'articolo, 243-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente».
38. 013. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Condizioni per l'utilizzo di avanzi vincolati in condizioni di disavanzo complessivo)

  1. Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al periodo precedente è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. In sede di prima applicazione dei commi precedenti, la quota vincolata del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo pari al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità.».
38. 015. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Proroga della decorrenza del ripiano del disavanzo da stralcio dei debiti fino a 1000 euro)

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2019».
38. 016. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Slittamento del termine per l'acquisizione delle richieste di liquidità)

  1. All'articolo 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2019».
  2. La richiesta può essere presentata anche dagli enti che hanno già proposto la domanda entro la scadenza del 28 febbraio 2019, purché cumulativamente sia rispettato il limite di cui al comma 850 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. Il termine per la restituzione della liquidità concessa, anche per gli enti che abbiano già presentato la richiesta entro il 28 febbraio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno sono stabiliti le modalità e i criteri di copertura a carico dello Stato degli oneri risultanti per gli enti erogatori, nei limiti di 10 milioni di euro. All'onere di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero
38. 017. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Proroga del termine per l'avvio di lavori finanziati ai sensi del comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. Al comma 109 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro il 15 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 luglio 2019».
  2. Al comma 111 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro il 15 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 agosto 2019» e le parole: «entro il 15 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».
38. 018. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Proroga del termine per l'affidamento di lavori riferiti a opere pubbliche)

  1. Al comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
38. 019. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure per emergenza liquidità di enti locali commissariati per infiltrazione mafiosa o similare)

  1. Nelle more della revisione degli articoli da 143 a 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché della disciplina di risanamento degli enti locali i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;

   b) al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di diciotto mesi, è attribuita un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2019;

   c) l'anticipazione di cui alla lettera b) è concessa, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro i quindici giorni successivi. Qualora le istanze superino l'importo di cui alla lettera b), le anticipazioni di liquidità sono concesse in misura proporzionale alle predette istanze;

   d) la restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dal terzo esercizio successivo al primo turno elettorale utile dopo la Commissione straordinaria, con le medesime modalità di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge n. 78 del 2015;

   e) con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative delle disposizioni di cui alle lettere da b) a d);

   f) agli oneri derivanti dal presente articolo determinati i 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2007, n. 189.
38. 021. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
(Contributo per i comuni)

   1. Per l'anno 2019, è riconosciuto un contributo pari a complessivi 15 milioni di euro ai comuni compresi nella fascia demografica fino a 15.000 abitanti che hanno subìto tagli del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi sociosanitari assistenziali (RSA) e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggior taglio di cui al citato decreto-legge n. 95 del 2012 subìto per effetto della spesa sostenuta per i servizi RSA e idrico integrato coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso del servizio RSA, e l'8 per cento, nel caso del servizio idrico integrato.».
38. 025. Belotti, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure per semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio)

  1. Al comma 495-ter dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni verificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero; sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
  2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 837 è inserito il seguente: «837-bis. Le regioni attestano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai commi 834 e 836 attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»
38. 027. Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Applicazione delle norme inerenti alle anticipazioni di liquidità agli enti territoriali per il pagamento debiti della PA)

  1. All'articolo 1, comma 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «non hanno richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «hanno richiesto»;
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 859 è inserito il seguente: «859-bis. Le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e se l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, risulta rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, i fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231».
38. 028. Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Semplificazione procedura di riconoscimento legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni)

  1. All'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera e), le parole: «preventivo» sono soppresse;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. La Giunta regionale riconosce con propria deliberazione, da comunicare al Consiglio entro dieci giorni, la legittimità dei debiti fuori bilancio qualora le spese di cui al comma 1 trovino copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio»;

   c) al comma 4, dopo le parole: «il Consiglio regionale» sono aggiunte le seguenti: «e la Giunta regionale» e le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
38. 029. Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

ART. 39.

  Sopprimerlo.
39. 1. Rizzetto, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Al fine di attuare il Rdc, attesa la situazione di necessità e di urgenza, limitatamente al triennio 2019-2021, l'Anpal, previa convenzione approvata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, acquisisce appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza dei programma e l'allocazione del lavoro mediante procedura di evidenza pubblica».
39. 4. Marattin, Serracchiani.

  Al comma 1, sostituire le parole da: può avvalersi fino alla fine del periodo, con le seguenti: si avvale degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalla Consip.
39. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 12, comma 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il primo periodo è sostituito con il seguente: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora nell'ambito del monitoraggio di cui al primo periodo del comma 10 siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali minori oneri, aventi anche carattere pluriennale, le correlate risorse sono destinate all'adozione di misure a sostegno dell'occupazione femminile e della parità retributiva tra i generi».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente: Art. 44-bis.(Misure a sostegno dell'occupazione femminile e della parità retributiva di genere) –1. Al fine di promuovere l'occupazione femminile, in via sperimentale ai datori di lavoro che a decorrere dal 1° luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 assumono lavoratrici è riconosciuto, a richiesta, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nei limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'importo dell'incentivo è parametrato in base al profiling e alla tipologia contrattuale.

  2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi e la parità retributiva tra i generi, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1, le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ridotte, nel limite massimo annuo di 3.000 euro su base annua, come segue:

   a) 40 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

   b) 25 per cento per la durata dei dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);

   c) 15 per cento per la durata dei dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

  3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute entro i limiti e secondo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1407 e n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nei limiti di spesa pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019, 900 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.200 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  5. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso agli incentivi di cui al comma 1 che tengano opportunamente conto della componente di genere.
39. 5. Gelmini, Polverini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente comma, nel caso di soggetti senza fissa dimora, è sufficiente che ricorra almeno uno dei seguenti elementi:

   a) l'elezione di domicilio nel comune in cui la persona vive di fatto;

   b) l'indicazione del comune di nascita;

   c) l'individuazione, nell'ambito del comune in cui vive di fatto, di una residenza fittizia all'uopo individuata dal comune».
39. 2. Rizzetto, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, le parole: «il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.» sono sostituite con le seguenti: «prioritariamente il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, di contratti di collaborazione o di altre forme contrattuali per almeno 24 mesi anche non consecutivi».

  Conseguentemente alla rubrica dell'articolo sostituire la parola: Modifica con la seguente: Modifiche.
39. 6. Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. All'articolo 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, comma 1, lettera b), numero 4), dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Ai fini del presente decreto, qualora permanga la condizione di disoccupazione e sia terminato il periodo di fruizione delle corrispondenti indennità, alla determinazione della predetta soglia di reddito non concorrono le medesime indennità di disoccupazione;».
39. 06. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure in sostegno delle fusioni di Comuni)

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro» sono soppresse;

   b) al comma 1-bis, primo periodo, le seguenti parole: «e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario» sono soppresse;

   c) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole: «sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «le somme»;

   d) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: 1-ter. Al fine di incentivare le fusioni di comuni medio-grandi è previsto un ulteriore sfangamento, ai comuni di cui al comma 1, e con popolazione all'esito della fusione o incorporazione superiore a 150.000 abitanti, di 3 milioni di euro per l'anno a decorrere dall'anno 2022 e per i successivi 10 anni. La ripartizione avverrà in maniera proporzionale in base al numero degli abitanti.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) Agli oneri derivanti dall'articolo 39-bis si provvede’ mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
39. 01. Colletti.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure in sostegno delle fusioni di Comuni)

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro» sono soppresse;

   b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario» sono soppresse;

   c) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole: «sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo», sono sostituite dalle seguenti: «le somme».
39. 03. Colletti.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure in favore dei diritti dei lavoratori)

  1. Alla legge n. 300 del 1970, dopo l'articolo 36 è aggiunto il seguente: «Art. 36-bis. – 1. La contribuzione non può comunque essere determinata in riferimento a un imponibile inferiore rispetto al minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile nel settore per cui è stato stipulato, che sia stato sottoscritto al tempo stesso sia dalle Associazioni comparativamente maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, sia dalle Associazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative dei lavoratori.
  2. Quando nessun contratto collettivo nazionale nel settore risponda a entrambi i suddetti requisiti, deve essere assunto come riferimento il minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale che si applichi effettivamente al maggior numero di rapporti di lavoro nel settore per cui è stato stipulato, e che sia stato sottoscritto dalle Associazioni comparativamente maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, o dalle Associazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative dei lavoratori.
  3. Ai fini del godimento di benefici fiscali o contributivi, nonché della legittimazione alla stipulazione dei contratti di appalto di cui all'articolo 36 della presente legge, il trattamento riservato dall'azienda ai dipendenti non può essere inferiore allo standard stabilito dal contratto collettivo nazionale in relazione al quale è determinato l'imponibile contributivo minimo».
39. 02. Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.
(Modifiche al decreto legislativo giugno 2005, n. 139)

  1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo l'articolo 39, è inserito il seguente:

Art. 39-bis.
(Specializzazioni)

   1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo previo parere del Consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.
   2. Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
   3. Il titolo di specialista può essere conseguito:

   a) da iscritti da almeno due anni nella sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1. Il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo può essere maturato anche durante la frequenza del percorsi formativi;

   b) da iscritti nella sezione A dell'albo da almeno due anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;

   c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.

   4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione tipo definita dal Consiglio Nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.
   5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
   6. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo del dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.
   7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni.
39. 04. Gusmeroli, Ribolla, Comaroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Dopo di noi)

  1. A decorrere dal 2019, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è determinata in 100 milioni di euro.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
39. 05. Boschi.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente e disposizioni in materia di voucher «baby sitting»)

  1. All'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017, a quattro giorni per l'anno 2018, a cinque giorni per l'anno 2019 e a dieci giorni a decorrere dall'anno 2019, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013». L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Il beneficio di cui all'articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applica nelle medesime modalità a decorrere dal 1° luglio 2019. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
39. 07. Boschi.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente)

  1. All'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017, a quattro giorni per l'anno 2018, a cinque giorni per l'anno 2019 e a dieci giorni a decorrere dall'anno 2019, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013». L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
39. 08. Boschi.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di voucher «baby sitting»)

  1. Il beneficio di cui all'articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applica nelle medesime modalità a decorrere dal 1° luglio 2019.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
39. 09. Boschi.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)

  1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 355 è sostituito dal seguente:

   355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua per l'anno 2019 e a 1.800 euro su base annua per ciascuno degli anni 2020 e 2021; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.500 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al quinto periodo del presente comma. Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 380 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma, Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio di cui al presente comma non è altresì fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 356 e 357 del presente articolo.

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro, annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
39. 010. Boschi.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Incremento fondo per Servizio civile)

  1. Le risorse per il servizio civile nazionale, di cui alla missione 18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù, confluita nel fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono incrementate di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
39. 011. Boschi.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpretano nel senso che il relativo esonero contributivo è riconosciuto integralmente a decorrere dal primo giorno di attivazione dei contratti stipulati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 247.
39. 012. Viscomi.

ART. 40.

  Al comma 2, dopo le parole: che abbiano dovuto sospendere l'attività aggiungere le seguenti: ovvero la cui attività abbia subito la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 17 gennaio 2019 al 16 maggio 2019, ovvero nel medesimo periodo dimostrino di aver sostenuto maggiori costi derivanti dalla forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2018.
40. 3. Marco Di Maio.

  Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

   a) dopo le parole: «abbiano dovuto sospendere l'attività» aggiungere le seguenti: «in tutto o in parte,»;

   b) sostituire le parole: «pari a 15.000 euro» con le seguenti: «pari a 20.000 euro».

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, sostituire le parole: di 10 milioni di euro con le seguenti: di 30 milioni di euro;

   b) al comma 5, sostituire le parole: pari a 10 milioni di euro con le seguenti: pari a 30 milioni di euro, e le parole da: pari a 6 milioni di euro fino a: articolo 50 con le seguenti: si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40. 5. D'Ettore, Mugnai, Carrara, Vietina, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 2, dopo le parole: abbiano dovuto sospendere l'attività aggiungere le seguenti: , in tutto o in parte, ovvero abbiano registrato rallentamenti nello svolgimento delle proprie attività;

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, sostituire le parole: di 10 milioni di euro con le seguenti: di 30 milioni di euro;

   b) al comma 5, sostituire le parole: pari a 10 milioni di euro con le seguenti: pari a 30 milioni di euro, e le parole: pari a 6 milioni di euro con le seguenti: pari a 26 milioni di euro.

   Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40. 6. D'Ettore, Mugnai, Carrara, Vietina, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 2, sostituire le parole: pari a 15.000 euro con le seguenti: pari a 30.000 euro.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, sostituire le parole: di 10 milioni di euro con le seguenti: di 30 milioni di euro;

   b) al comma 5, sostituire le parole: pari a 10 milioni di euro con le seguenti: pari a 30 milioni di euro, e le parole: pari a 6 milioni di euro con le seguenti: pari a 26 milioni di euro.

   Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40. 4. D'Ettore, Mugnai, Carrara, Vietina, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Alle imprese con sede operativa nelle aree delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria definite ai sensi del comma 2-ter, che nel periodo dal 16 dicembre 2019 alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo dei triennio 2015-2017, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
  2-ter. Le Regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria, anche con il supporto di Unioncamere ed Uniontrasporti, individuano con proprio decreto le aree maggiormente interessate ai fini dell'accesso alla misura di cui al comma 2-bis.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro;

   b) al comma 5, sostituire le parole: pari a 10 milioni di euro con le seguenti: pari a 30 milioni di euro, e le parole: pari a 6 milioni di euro con le seguenti: pari a 26 milioni di euro.

   Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40. 7. D'Ettore, Mugnai, Carrara, Vietina, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alle imprese che dimostrino di aver subito, a causa dell'evento di cui al comma 1, una maggiorazione dei costi ovvero una riduzione del fatturato per la forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi è riconosciuta una indennità. Le tipologie di spesa ammesse a ristoro, i criteri tesi a dimostrare il decremento di fatturato, nonché le modalità di concessione delle indennità sono individuati con il decreto di cui al comma 3.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: Le indennità di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: Le indennità di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.
*40. 8. Vietina, D'Ettore, Mugnai, Carrara, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alle imprese che dimostrino di aver subito, a causa dell'evento di cui al comma 1, una maggiorazione dei costi ovvero una riduzione del fatturato per la forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi è riconosciuta una indennità. Le tipologie di spesa ammesse a ristoro, i criteri tesi a dimostrare il decremento di fatturato, nonché le modalità di concessione delle indennità sono individuati con il decreto di cui al comma 3.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: Le indennità di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: Le indennità di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.
*40. 10. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nei limiti di spesa previsti dal presente articolo è riconosciuta un'indennità alle imprese che dimostrino di aver subito, a causa dell'evento di cui al comma 1, una riduzione del fatturato o di aver sostenuto maggiori costi derivanti dalla forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi. Le modalità di concessione delle indennità sono individuate con il decreto di cui al comma 3.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: Le indennità di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: Le indennità di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.
**40. 2. Ciaburro, Caretta, Butti, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nei limiti di spesa previsti dal presente articolo è riconosciuta un'indennità alle imprese che dimostrino di aver subito, a causa dell'evento di cui al comma 1, una riduzione del fatturato o di aver sostenuto maggiori costi derivanti dalla forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi. Le modalità di concessione delle indennità sono individuate con il decreto di cui al comma 3.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: Le indennità di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: Le indennità di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.
**40. 9. Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A ristoro dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese di autotrasporto che operano nella tratta interessata dalla chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45 Orte-Ravenna dal chilometro 168+200 al chilometro 162+698, è riconosciuto un contributo di un milione di euro a valere sul fondo di cui al comma 5 del presente articolo. I criteri e le modalità di riparto sono definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.
40. 1. Marchetti, Caparvi, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Comaroli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure di sostegno alle imprese danneggiate in conseguenza della prolungata chiusura della metropolitana di Roma Linea A)

  1. In conseguenza del grave disagio subito a causa della prolungata chiusura delle fermate della metropolitana di Roma, Linea A, a partire dal 23 ottobre 2018, alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno delle aree indicate dal decreto ministeriale di cui al comma 2, che nel periodo dal 24 ottobre 2018 alla data di riapertura della fermata di interesse, hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti la delimitazione delle aree colpite dalla chiusura delle fermate della metropolitana di Roma, Linea A, i criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2019, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40. 03. Spena, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure di sostegno alle imprese danneggiate in conseguenza della prolungata chiusura della metropolitana di Roma Linea A)

  1. In conseguenza del grave disagio subito a causa della prolungata chiusura delle fermate della metropolitana di Roma, Linea A, a partire dal 23 ottobre 2018, alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno delle aree indicate dal decreto ministeriale di cui al comma 2, che nel periodo dal 24 ottobre 2018 alla data di riapertura della fermata di interesse, hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento dell'importo versato per l'imposta sul reddito delle società. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti la delimitazione delle aree colpite dalla chiusura delle fermate della metropolitana di Roma, Linea A, i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'erogazione delle somme, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2019, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
  3. Il credito d'imposta è riconosciuto, quale compensazione forfettaria fermo restando la possibilità per le imprese e i professionisti danneggiati di cui al comma 1 di ricorrere ad azioni risarcitorie.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40. 04. Spena, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure sostegno attività economiche e commerciali penalizzate dalla chiusura stazioni metro Linea A di Roma)

  1. In favore degli esercizi commerciali e delle attività economiche ubicate nell'area interessata dalla chiusura delle stazioni, per gravi criticità infrastrutturali e di sicurezza, lungo la tratta della Linea A della metropolitana di Roma è riconosciuta, per l'anno 2019, un'indennità per il disagio le cui modalità e importo è da stabilirsi mediante apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40. 013. Nobili, Bruno Bossio, Cantini, Giachetti, Madia, Morassut, Orfini, Paita, Pizzetti, Andrea Romano, Sensi.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure di sostegno per le province di Forlì, Cesena e Ravenna colpite da eventi alluvionali eccezionali)

  1. Per l'attuazione dei primi interventi urgenti, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 10 milioni di euro destinato ai cittadini e alle aziende delle Province di Forlì, Cesena e Ravenna colpite dagli eccezionali eventi meteorologici occorsi nei mese di maggio 2019.
  2. Per l'individuazione e l'attuazione degli interventi da effettuare ai sensi del comma precedente si provvede con apposite ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, previa comunicazione alle regioni e alle province interessate.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
40. 06. Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Al comma 4 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, della legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sono sospese sino al 31 dicembre 2019».
  2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 anche le sanzioni comminate nel periodo intercorrente dal 14 maggio fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge.
40. 05. Paita, Bruno Bossio, Cantini, Nobili, Pizzetti.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure per lo sviluppo della banda larga)

  1. Al fine di favorire la realizzazione di opere infrastrutturali finalizzate allo sviluppo della banda larga, all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «2. Con specifico riferimento ad interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di quaranta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.».

  2. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comma 8, dopo le parole: «entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti» sono aggiunte le seguenti: «e di trenta giorni dalla ricezione degli atti qualora il parere sia reso in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità».
40. 012. Liuzzi, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure per lo sviluppo della banda larga)

  1. Al fine di favorire la realizzazione di opere infrastrutturali finalizzate allo sviluppo della banda larga, all'articolo 88, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di scavi e le occupazioni su sedime ferroviario. Vale per tali opere il disposto di cui al successivo comma 10.».
40. 015. Liuzzi, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure per lo sviluppo della banda larga)

  1. Al fine di favorire la realizzazione di opere infrastrutturali finalizzate allo sviluppo della banda larga, all'articolo 88, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: «il termine è ridotto a 8 giorni», sono aggiunte le seguenti: «; si intende in tali casi accolta anche l'istanza di ottenimento dell'ordinanza di viabilità prevista dal nuovo codice della strada, qualora entro trenta giorni dal suo ricevimento l'Amministrazione non abbia fornito alcun riscontro in merito.».
40. 016. Liuzzi, Faro, Trano.

ART. 41.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Limitatamente ai lavoratori impiegati nelle aree di crisi industriale complessa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 novembre 2017, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai lavoratori che hanno cessato la mobilità ordinaria o in deroga dal 1° gennaio 2017.
41. 1. Maglione, Faro, Trano.

  All'articolo 41, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. L'area industriale della Valbasento, in provincia di Matera, è riconosciuta quale area di crisi complessa e accede ai benefìci di cui al presente articolo.
41. 3. Anzaldi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: «nonché ulteriori 117 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nonché ulteriori 180 milioni».
41. 2. Melilli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Semplificazione della disciplina riguardante il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 1175 aggiungere i seguenti:

   «1175-bis. Il datore di lavoro e il lavoratore autonomo che, entro centoventi giorni verifica negativa della regolarità contributiva, provvedono a regolarizzare la propria posizione debitoria possono recuperare i benefìci normativi e contributivi di cui al comma 1175.
   1175-ter. Il recupero dei benefìci normativi e contributivi in ogni caso non può superare il maggiore importo tra il debito contributivo accertato e l'agevolazione goduta nel periodo di accertata irregolarità contributiva».

  2. All'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. I termini di quindici e trenta giorni di cui al comma 2 sono rispettivamente estesi a quarantacinque e novanta giorni nel caso di verifica della regolarità per il godimento dei benefìci normativi e contributivi di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. La regolarizzazione entro i termini di cui ai commi 2 e 2-bis genera il Documento in formato “pdf” di cui all'articolo 7 e ripristina il godimento d'ogni beneficio normativo e contributivo subordinato al possesso del Documento predetto»;

   c) al comma 4, le parole: «Decorso inutilmente il termine di quindici giorni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 2-bis»;

   d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. In ogni caso il recupero dei benefici contributivi e normativi non può superare il maggiore importo tra il debito contributivo accertato e l'agevolazione goduta nel periodo di accertata irregolarità contributiva.».
41. 01. Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Semplificazione della disciplina riguardante il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC)

  1. Con riferimento alle vigenti procedure di semplificazione e telematizzazione di rilascio del DURC, documento unico di regolarità contributiva, gestito dall'Inps, ai fini della verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefìci normativi e contributivi di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le necessarie modifiche legislative nonché le modalità di semplificazione delle procedure di telematizzazione gestite dall'Inps, al fine di:

   a) favorire la comunicazione delle aziende e dei professionisti con l'istituto, garantendo la necessaria interlocuzione diretta con il personale competente;

   b) prevedere una revisione degli attuali automatismi, anche conseguenti alle procedure informatizzate, al fine di limitare i casi per i quali eventuali irregolarità o scoperture che possono dar luogo alla perdita di agevolazioni, debbano essere notificate al datore di lavoro entro un termine congruo al fine di consentire al medesimo soggetto di avere un confronto con l'istituto;

   c) garantire una proporzionalità tra l'infrazione commessa e la relativa sanzione;

   d) elevare il limite di debito al di sotto del quale l'azienda è considerata comunque regolare, al fine di escludere la possibilità di perdere i benefìci per scoperture di lieve entità.
41. 02. Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Riduzione contributiva nel settore edile)

  1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: «della previdenza sociale» sono inserite le seguenti: «e all'INAIL».

  Conseguentemente la lettera m) dell'articolo 1 del comma 1126 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata.
41. 03. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Proroga per l'anno 2019 di disposizioni in materia di incentivazione alla contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata)

  1. Le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, finalizzate all'incentivazione della contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, sono prorogate, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, anche per l'anno 2019.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
41. 04. Boschi.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Sostegno allo sviluppo dell'attività dei liberi professionisti)

  1. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermi restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere, a favore degli iscritti, forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 5 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni previdenziali.
  2. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».
41. 06. Trano, Faro.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure urgenti per i siti inquinati ricadenti in aree di crisi industriale complessa)

  1. All'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

   «8-bis. Nei siti inquinati riconosciuti aree di crisi industriale complessa ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico, 31 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2013, le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche per gli interventi e le opere non rientranti tra quelli previsti dal comma 7».
41. 07. Ferro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Incentivi ai workers buy out, regime fiscale della NASpI destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa)

  1. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, è non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma 1, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 250.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito ai sensi del comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
41. 08. Faro, Zanichelli, Martinciglio, Trano.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore delle imprese ubicate nel territorio del comune o della provincia di Crotone colpite dagli eventi atmosferici del giorno 25 novembre 2018)

  1. Al fine di sostenere il prosieguo delle attività produttive danneggiate dagli eventi atmosferici del 25 novembre 2018, nei confronti delle aziende che alla data del 25 novembre 2018 avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio del comune della provincia di Crotone, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al termine del corrente anno. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
  2. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di interruzione dell'attività conseguente all'inagibilità dei locali dell'impresa dedicati alla produzione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della richiesta medesima agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
  3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti ed i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
41. 09. Barbuto, Faro, Trano.

ART. 42

  Sopprimerlo.
42. 3. D'Attis.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2020 con le seguenti: 30 luglio 2019.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
42. 2. D'Attis.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Canone speciale Rai)

  1. Nelle strutture turistico ricettive, negli immobili locati ad uso abitativo con contratto di durata non superiore a trenta giorni e negli altri alloggi comunque denominati che vengano destinati a turisti, la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive al di fuori dell'ambito familiare è sempre presunta, salvo presentazione di una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  2. Al fine di promuovere il rispetto dei relativi obblighi e di distribuirne equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti gli importi da pagare a decorrere dal 1° gennaio 2020, commisurandone a misura alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pubblico e determinando una riduzione delle tariffe previste dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
*42. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Canone speciale Rai)

  1. Nelle strutture turistico ricettive, negli immobili locati ad uso abitativo con contratto di durata non superiore a trenta giorni e negli altri alloggi comunque denominati che vengano destinati a turisti, la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive al di fuori dell'ambito familiare è sempre presunta, salvo presentazione di una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  2. Al fine di promuovere il rispetto dei relativi obblighi e di distribuirne equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti gli importi da pagare a decorrere dal 1° gennaio 2020, commisurandone a misura alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pubblico e determinando una riduzione delle tariffe previste dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
*42. 03. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Semplificazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico)

  1. All'articolo 64, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, la parola b), è soppressa;

   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al comma 1, primo periodo, né alla segnalazione certificata di inizio attività, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati».
42. 02. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 43.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis). Al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai finanziamenti e ai contributi di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modifiche».
43. 17. Fassina, Pastorino, Fornaro, Speranza.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: c) il comma 4 è soppresso.
43. 6. Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 4, lettera a) dopo le parole: le fondazioni, le associazioni e i comitati aggiungere le seguenti: nonché le persone giuridiche.

  Conseguentemente:

   al medesimo capoverso, lettera b), dopo le parole: la fondazione, l'associazione e i comitati, aggiungere le seguenti: , nonché le persone giuridiche;

   al medesimo capoverso, lettera c), dopo le parole: le fondazioni, le associazioni e i comitati aggiungere le seguenti: nonché le persone giuridiche.
43. 28. Migliore.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 4, lettera a) dopo le parole: le fondazioni, le associazioni e i comitati aggiungere le seguenti: nonché le società di servizi che utilizzino sistemi di profilazione.

  Conseguentemente:

   al medesimo capoverso, lettera b), dopo le parole: le fondazioni, le associazioni e i comitati, aggiungere le seguenti: nonché le società di servizi, che utilizzano sistemi di profilazione;

   al medesimo capoverso, lettera c), dopo le parole: le fondazioni, le associazioni e i comitati, aggiungere le seguenti: nonché le società di servizi, che utilizzano sistemi di profilazione.
43. 27. Migliore.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4, lettere a), dopo le parole: le fondazioni, le associazioni e i comitati, aggiungere le seguenti: nonché le società private che utilizzano sistemi di profilazione.

  Conseguentemente:

   al medesimo capoverso, lettera b), dopo le parole: le fondazioni, associazioni e i comitati, aggiungere le seguenti: nonché le società private che utilizzano sistemi di profilazione;

   al medesimo capoverso, lettera c), dopo le parole: le fondazioni, associazioni e i comitati, aggiungere le seguenti: nonché le società private che utilizzano sistemi di profilazione.
43. 25. Migliore.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4, lettere a), dopo le parole: le fondazioni, associazioni e i comitati, aggiungere le seguenti: nonché le società private che utilizzano sistemi di profilazione o i soggetti comunque titolari di siti web.

  Conseguentemente:

   al medesimo capoverso, lettera b), dopo le parole: le fondazioni, associazioni e i comitati, aggiungere le seguenti: nonché le società private che utilizzano sistemi di profilazione o i soggetti comunque titolari di siti web;

   al medesimo capoverso, lettera c), dopo le parole: le fondazioni, associazioni e i comitati, aggiungere le seguenti: nonché le società private che utilizzano sistemi di profilazione o i soggetti comunque titolari di siti web.
43. 26. Migliore.

  Al comma 1, lettera c) capoverso 4 lettera a), sopprimere le parole: o l'attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi.
43. 22. Carnevali, De Filippo, Rossi.

  All'articolo 43 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1 lettera c) capoverso 4, lettera a), sostituire le parole da: o l'attività, fino alla fine della lettera con le seguenti: o le cui attività sono programmate e svolte sotto il potere direzione di questi ultimi, in virtù di previsioni contenute nell'atto costitutivo, nello statuto o nei regolamenti adottati;

   al comma 1 lettera c), capoverso 4, lettera b), sostituire le parole da: di partiti, fino alla fine della lettera con le seguenti: direttivi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali, provinciali o di città metropolitane, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale, provinciale o di città metropolitana;

   al comma 1 lettera c), capoverso 4, lettera c), sostituire le parole da: o servizi, fino alla fine stessa della lettera, con le seguenti: o rendano servizi a titolo gratuito del medesimo valore in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi direttivi o di articolazioni con funzioni direttive comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di governo;

   sostituire il comma 3 con il seguente:

   All'articolo 1 della legge 19 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «o altre forme di sostegno di valore equivalente,» sono aggiunte le seguenti parole: «purché facilmente ed univocamente determinabile,» al terzo periodo, le parole: «entro il mese solare successivo a quello di percezione, in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo, in apposito registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere,;» al quarto periodo, le parole: «e in ogni caso l'annotazione deve essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di percezione,» sono soppresse; all'ultimo periodo, le parole: «per tutte le elargizioni,» sono sostituite con le seguenti: «per tali elargizioni»;

   b) il comma 14 e abrogato;

   c) al comma 15, primo periodo, le parole: «di cui al comma 14,» sono sostituite dalle parole: «di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti e le parole: già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo,» sono sostituite dalle parole: «a tal fine, gli enti di cui al precedente periodo, richiedono a ciascun candidato, anche per il tramite dei delegati di lista, la trasmissione, entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni, del curriculum vitae e del certificato penale»;

   d) al comma 21 dopo le parole: «e 12» sono aggiunte le seguenti: «, primo periodo;» alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, se entro tre mesi dal ricevimento non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13» e, in fine, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di violazione del divieto di cui al comma 12, secondo periodo, si applicano le sanzioni di cui al primo periodo del presente comma se entro tre mesi dalla piena conoscenza della sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 12, secondo periodo, il partito o movimento politico non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13.»;

   e) al comma 28, dopo il primo periodo, è aggiunto in fine il seguente: «È fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.»;

   f) dopo il comma 28 è aggiunto il seguente: «28-bis. In deroga al comma 28, alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, i termini fissati al mese solare successivo dal comma 11, terzo periodo, del presente articolo e dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, si intendono fissati, salvo che per i comitati elettorali, al secondo mese solare successivo. Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui al primo periodo non si applica il comma 12, primo periodo; ai medesimi enti il comma 12, secondo periodo, non si applica in caso di elargizioni disposte da persone fisiche maggiorenni straniere. Agli enti di cui al secondo periodo, in caso di violazione degli ulteriori divieti di cui al comma 12 del presente articolo, il comma 21 si applica solo in relazione a contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo superiore nell'anno a euro 500.»;

   è aggiunto, in fine, è aggiunto il seguente comma:

  5. All'articolo 9, terzo comma, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) Il terzo periodo è sostituito dal seguente: «per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione si avvale di otto unità di personale, dipendenti dalla Corte dei conti, di cui almeno quattro esperti nella revisione legale del partiti e movimenti politici, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile»;
43. 15. Iezzi, Bordonali.

  Al comma 1, lettera c) capoverso 4, sopprimere la lettera b).
43. 23. Carnevali, De Filippo, Rossi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 4 lettera b), sostituire le parole: un terzo con le seguenti: due terzi, e ovunque presenti, le parole: 15.000 con le seguenti: 100.000.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , alle fondazioni, associazioni e comitati iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche.
43. 18. Fassina, Pastorino, Fornaro, Speranza

  Al comma 1, lettera c), capoverso 4, lettera b), sostituire ovunque ricorrano, le parole: sei anni con le seguenti: tre anni.
*43. 32. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 4, lettera b), sostituire ovunque ricorrano, le parole: sei anni con le seguenti: tre anni.
*43. 16. Giacometto, Pella, Mandelli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 4, lettera b), sopprimere le seguenti parole: o locali di comuni con più di 15.000 abitanti.
43. 24. Migliore.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 4, lettera b), sostituire le parole: in comuni con più di 15.000 abitanti con le seguenti: e l'attività dei quali si coordina con i partiti o movimenti politici anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;.
43. 8. Migliore.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 4, lettera b), dopo le parole: in comuni con più di 15.000 abitanti aggiungere in fine le seguenti parole: , e l'attività dei quali si coordina con i partiti o movimenti politici anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;.
43. 7. Gadda.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) le fondazioni, le associazioni, i comitati nonché le persone giuridiche che abbiano come scopo l'elaborazione di piattaforme online o che comunque offrano tali servizi;
43. 29. Migliore.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: 117 aggiungere le parole: e alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI.
43. 4. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché alle fondazioni e agli istituti eretti in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica.
43. 30. Piccoli Nardelli, Ascani, Di Giorgi, Franceschini, Anzaldi, Prestipino, Rossi, Ciampi.

  Al comma 1, lettera d) aggiungere il seguente capoverso:

  4-ter. Presso la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è istituito il registro nazionale delle fondazioni, associazioni e comitati equiparati ai partiti e movimenti politici. Agli effetti dell'iscrizione nel predetto registro le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 13, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, inoltrano alla Commissione una dichiarazione sostitutiva, nella forma e con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alle condizioni di equiparazione ai partiti e movimenti politici e recante l'indicazione della sede e del legale rappresentante.
43. 5. Macina, Faro, Trano.

  Sostituire, il comma 2 con il seguente:

   All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021,».
43. 31. Emanuela Rossini, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. All'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: «salvo che» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2019, per il quale è incrementata di 31 milioni, e».
  2-ter. L'incremento del Fondo di cui al comma 2-bis è destinato al finanziamento dei progetti dichiarati idonei ai sensi dell'Avviso n. 1/2018 per il Finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. – Anno 2018, emanato dalla Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
43. 1. Saltamartini, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Comaroli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la lettera a-bis):

   «a-bis) Il comma 14 è sostituito dal seguente:

   14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma il consenso degli interessati si considera implicitamente accolto con l'accettazione della candidatura.

   Il casellario giudiziale dovrà produrre il certificato penale, su richiesta degli interessati, ovvero dai delegati della lista, che tali risultino dal verbale di deposito della stessa, nel termine di 24 ore; i certificati in questione, cui va apposta la dicitura “per uso elettorale”, dovranno essere prodotti in esenzione totale di spese bolli, oneri e diritti, e potranno essere utilizzati al solo scopo di rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione delle candidature.».
43. 19. Fassina, Pastorino, Fornaro, Speranza.

  Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:

  26-bis. Al fine di consentire i controlli previsti dalle norme di legge, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo del rendiconti dei partiti e dei movimenti politici può accedere alle banche-dati gestite dalle amministrazioni pubbliche o da enti che, a diverso titolo, sono competenti nella materia elettorale o che esercitino funzioni nei confronti dei soggetti equiparati ai partiti e movimenti politici. Per i medesimi fini e per l'esercizio delle funzioni istituzionali della Commissione possono essere predisposti protocolli d'intesa con i citati enti o amministrazioni.
43. 10. Macina, Faro, Trano.

  Al comma 3, sopprimere la lettera d).
43. 3. Rizzetto, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Al comma 3, lettera d), capoverso comma 28-bis, aggiungere i seguenti periodi: Alle fondazioni, alle associazioni ed ai comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 149 del 2013 è fatto divieto di devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti ai sensi del secondo periodo del presente comma in favore dei partiti, dei movimenti politici, delle liste elettorali e di singoli candidati alla carica di sindaco.

   Le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale di cui al precedente periodo devono essere annotati in separata e distinta voce del bilancio d'esercizio.

  Conseguentemente, dopo il capoverso comma 28-bis aggiungere il seguente:

  28-ter. Alle fondazioni, alle associazioni ed ai comitati che violano gli obblighi previsti dal comma 28-bis, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore delle elargizioni in denaro, dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti.
43. 9. Macina, Faro, Trano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 9, commi 1 e 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: «o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite con le seguenti: «o in almeno 3 consigli regionali compresi i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano».
43. 20. Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali sono prorogati al 30 giugno 2020.
43. 2. Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi, Belotti.

  Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

  4-bis. All'articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Ai fini del funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, il contributo annuo di cui al precedente comma previsto a legislazione vigente, pari a complessivi 1.382.913,80 euro, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
43. 11. Cestari.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 4, terzo comma, primo periodo, della legge 18 novembre 1981, n. 659, le parole: «il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve, se non si tratta di versamenti effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'identità dell'autore, sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, anche in formato digitale, depositato presso la presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC».
43. 12. Macina, Faro, Trano.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 7, comma 2, della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «salvo che tali finanziamenti o contributi» sono aggiunte le seguenti: «siano complessivamente nell'anno pari o inferiori a 500 euro verso il medesimo beneficiario ovvero».

   b) sono aggiunte le seguenti parole: «, fermo restando gli obblighi di trasparenza e rendicontazione previsti dalla normativa vigente».
43. 13. Macina, Faro, Trano.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 14, primo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, dopo le parole «nel proprio sito internet» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per le liste di cui al comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale,».
43. 14. Macina, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazioni per le imprese del settore balneare)

  1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 484 è sostituito con il seguente: «484. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2018 e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
43. 01. Ripani, Bignami, Mugnai, Ruffino, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazioni per le imprese del settore balneare)

  1. I procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca, e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 Gennaio 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 30 novembre 2019. Sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta, per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione.
43. 02. Ripani, Bignami, Mugnai, Ruffino, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese per il riequilibrio dei tassi di occupazione maschile e femminile)

  1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che, dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, di personale appartenente al sesso con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda è attribuito un credito d'imposta di importo pari all'imposta sul reddito, calcolata sul valore della retribuzione erogata, per ciascuna unità lavorativa aggiuntiva del sesso indicato, risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori di tale sesso rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori del medesimo sesso occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta si applica avendo riguardo al numero complessivo delle assunzioni aggiuntive di personale del sesso determinato ai sensi del comma 1, realizzate in ciascun periodo d'imposta rispetto al precedente.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito e utilizzato in quote annuali di pari importo. Esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale esso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito agli effetti delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del quarto periodo sono stanziati in apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è sempre revocato:

   a) in caso di riduzione del numero annuo dei lavoratori del sesso determinato ai sensi del comma 1 impiegati nell'azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

   b) se i nuovi contratti di lavoro a tempo determinato hanno durata inferiore a un anno.

  5. Nei casi di cui al comma 4, il credito d'imposta indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica una delle ipotesi ivi indicate.
  6. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuna delle condizioni richieste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  7. Possono beneficiare del credito d'imposta di cui al presente articolo soltanto le imprese operanti in almeno una delle otto regioni italiane in cui è più basso il tasso di occupazione del sesso meno rappresentato, secondo quanto annualmente rilevato dall'istituto nazionale di statistica.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
43. 03. Carfagna.

  Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Imposta zero sul reddito delle società nel Mezzogiorno)

  1. Per i primi cinque periodi di imposta successivi a quello dell'entrata in vigore della presente legge, alle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.
  2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:

   a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;

   b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una Regione diversa da quelle indicate dal comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva dell'attività economica.

  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle Regioni in applicazione dell'esenzione IRAP di cui al comma 1.
  4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

   a) quanto a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali;

   b) quanto a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 28 dicembre 2018, n. 145.
43. 04. Carfagna.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Centro di produzione Spa editrice di Radio Radicale per la trasmissione delle sedute parlamentari)

  1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998. n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 20 novembre 2019, indice una gara per garantire il proseguimento del servizio per il periodo successivo a questa data, secondo i criteri ed i requisiti previsti dalla legge 28 ottobre 1994 n. 602, articolo 9, commi da 1 a 3.
  3. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
  4. All'articolo 1, comma 810, lettera a), alinea della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020».
  5. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari ad ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*43. 08. Sensi, Giachetti.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Centro di produzione Spa editrice di Radio Radicale per la trasmissione delle sedute parlamentari)

  1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998. n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 20 novembre 2019, indice una gara per garantire il proseguimento del servizio per il periodo successivo a questa data, secondo i criteri ed I requisiti previsti dalla legge 28 ottobre 1994 n. 602, articolo 9, commi da 1 a 3.
  3. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
  4. All'articolo 1, comma 810, lettera a), alinea della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020».
  5. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari ad ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*43. 05. Brunetta, Polverini, Gelmini, Mulè, Occhiuto, Baldelli, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Centro di produzione Spa editrice di Radio Radicale per la trasmissione delle sedute parlamentari)

  1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998. n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
  3. All'articolo 1, comma 810, lettera a), alinea, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 gennaio 2020».
  4. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**43. 06. Brunetta, Polverini, Gelmini, Mulè, Occhiuto, Baldelli, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Centro di produzione Spa editrice di Radio Radicale per la trasmissione delle sedute parlamentari)

  1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998. n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
  3. All'articolo 1, comma 810, lettera a), alinea, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 gennaio 2020».
  4. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**43. 09. Sensi, Giachetti.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di diritti d'autore e diritti connessi)

  1. All'articolo 23, primo comma, del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 dopo le parole: «gli utilizzatori» aggiungere le seguenti parole: «che hanno concluso accordi per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 22».
*43. 015. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di diritti d'autore e diritti connessi)

  1. All'articolo 23, primo comma, del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 dopo le parole: «gli utilizzatori» aggiungere le seguenti parole: «che hanno concluso accordi per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 22».
*43. 07. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 43,aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

  1. il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998. n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa, di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Ai maggiori oneri derivanti di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.
43. 010. Sensi, Giachetti.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il comma 810 è soppresso.
43. 011. Sensi.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Norme in materia di processo civile telematico)

  1. All'articolo 16-bis, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il giudice, con provvedimento motivato, può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche».
43. 013. Liuzzi, Trano, Faro.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico)

  1. All'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «b» è soppressa;

   b) è aggiunto il seguente comma:

   «2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati,».
43. 014. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

ART. 44.

  Al comma 1 dopo le parole: all'approvazione del CIPE, inserire le seguenti: per ciascuna delle amministrazioni sopra richiamate,.
44. 2. Cestari.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: autorità delegata per la coesione, inserire le seguenti: di concerto con i Ministri interessati;

   b) al comma 9, sostituire le parole: e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con le seguenti: e dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;

   c) al comma 10, dopo le parole: su proposta del Ministro per il Sud inserire le seguenti: di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

   d) al comma 13, sostituire le parole: alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con le seguenti: ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.
*44. 4. Scagliusi, Faro, Trano.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: autorità delegata per la coesione, inserire le seguenti: di concerto con i Ministri interessati;

   b) al comma 9, sostituire le parole: e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con le seguenti: e dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;

   c) al comma 10, dopo le parole: su proposta del Ministro per il Sud inserire le seguenti: di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

   d) al comma 13, sostituire le parole: alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con le seguenti: ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.
*44. 6. Cavandoli, Gusmeroli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: Il Piano operativo deve rispettare i vincoli di territorialità nonché l'assegnazione delle risorse previste nei singoli piani oggetto di riclassificazione. Le risorse preventivamente assegnate nei singoli piani non possono essere rimodulate senza il preventivo assenso dell'Autorità di gestione del singolo piano operativo.
44. 1. Germanà, Prestigiacomo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) gli interventi per i quali l'Amministrazione titolare del Piano Operativo abbia già assunto nei confronti del beneficiario una obbligazione con una delibera di giunta regionale di assegnazione del finanziamento FSC e la sottoscrizione di una convenzione.;

   b) dopo il comma 12, inserire il seguente:

  12-bis. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di cui al comma 10 ed al comma 12, fermo restando il vincolo territoriale di cui al comma 11, è destinato all'istituzione di una riserva di premialità cui potranno accedere le Regioni titolari di risorse FSC 2007-2013 che hanno già garantito la spesa e la rendicontazione delle totalità delle risorse FSC 2007-2013 loro assegnate.;

   c) aggiungere in fine il seguente comma:

  15-bis. Per il ciclo di programmazione 2021-2027, le Amministrazioni regionali che hanno garantito la spesa e rendicontazione delle totalità delle risorse FSC 2007-2013, avranno in capo la titolarità e la gestione di tutte le risorse FSC destinate al territorio regionale.
44. 3. Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Il comma 13 è soppresso.
44. 7. Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 13 sopprimere il terzo periodo.
44. 8. Prestigiacomo, D'Attis, Paolo Russo, Casciello, Fasano, Ferraioli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Pella.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

  14-bis. Al comma 1, dell'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella quota del precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio.».
44. 9. Bubisutti, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis.1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, è istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, la società per azioni denominata «Italia Infrastrutture s.p.a.», con capitale sociale pari a euro 10.000.000 interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, su cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche nominando il Consiglio di Amministrazione. La società ha per oggetto:

   a) il supporto tecnico-amministrativo, anche istruttorio, e gestionale alle direzioni generali in materia di programmi di spesa, previa apposita convenzione con la direzione interessata;

   b) il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni generali in materia di procedure ad evidenza pubblica, di procedure amministrativo-contabili e di cantierizzazione delle opere pubbliche;

   c) la realizzazione e la gestione diretta, previa apposita convenzione, di opere pubbliche di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni puntuali impartite dalle direzioni generali stesse.

  15-ter. Le risorse destinate alle attività di cui alla lettera a), a cui si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono trasferite, ad opera delle direzioni generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla società, contabilizzate dalla stessa su appositi conti d'ordine, a seguito dell'individuazione, con apposito provvedimento, dei programmi ovvero delle opere pubbliche da finanziare. Le risorse destinate alle attività di cui alle lettere b) e c) sono erogate a saldo avanzamento lavori.
  15-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottati lo statuto e il regolamento interno della società. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designa il consiglio di amministrazione.
  15-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, a valere sull'esercizio 2019, recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per euro 10.000.000, da imputarsi sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzate ad avvalersi direttamente di «Italia Infrastrutture s.p.a.» per le attività di cui alla precedente lettera b). Agli oneri di funzionamento della società si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni e integrazioni, per euro 1.000.000,00, per l'anno 2019, e per euro 2.000.000 per ciascuno degli anni successivi. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre le variazioni compensative di competenza e di cassa necessarie per l'attuazione immediata del presente comma. In riferimento alle spese in conto capitale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in via sperimentale i termini di cui al comma 3, primo periodo, e comma 4, primo periodo, dell'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sono prorogati di cinque anni.
44. 5. Scagliusi, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Semplificazioni della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro)

  All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la lettera c) è soppressa.
44. 05. Zucconi, Rampelli, Rizzetto, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Previsione atti notarili in lingua straniera)

  Dopo l'articolo 55 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente:

«Art. 55-bis.

   1. L'atto può essere rogato con le modalità di cui agli articoli 54 e 55 su richiesta di almeno una delle parti se essa, pur conoscendo la lingua italiana, dichiara di aver interesse alla spedizione dell'atto o di una sua copia all'estero.».
44. 04. Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Cessazione della qualifica di rifiuto)

  1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

«Art. 184-ter.
(Cessazione della qualifica di rifiuto)

   1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

   a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;

   b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

   c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e

   d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

   2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione. Essi includono:

   a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

   b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

   c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

   d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

   e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

   3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2 lettere da a) a e). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.
   4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008 n. 172 convertito con modificazioni in legge 30 dicembre 2008 n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte.
   5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e)».
44. 03. Lucchini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Misure per lo sviluppo e la crescita economica sostenibile nelle aree protette)

  1. Al fine di incentivare lo sviluppo sostenibile e la crescita economica all'interno delle aree protette, gli enti parco nazionali programmano, possono organizzare e svolgere attività di turismo lento e sostenibile volte alla valorizzazione dei territori e dei beni ambientali presenti. Tali attività comprendono l'educazione, l'interpretazione ambientale e la conoscenza del territorio con particolare riferimento alla veicolazione e comunicazione dei valori della biodiversità nel settore dell'agricoltura all'interno delle aree protette.
  2. Gli Enti Parco adeguano i programmi dei corsi per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di guida parco, di cui all'articolo 14 della legge n. 394 del 1991, agli obbiettivi di cui al comma 1, inserendo obbligatoriamente un modulo dedicato alla sicurezza delle attività escursionistiche.
  3. Per tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, anche per assicurare un'elevata qualità del servizio ed una diffusione di comportamenti ambientali idonei, gli enti parco possono gestire direttamente la fruizione di dette specifiche aree o delle medesime strutture, anche attraverso la riscossione di un corrispettivo, eventualmente comprensivo del servizio guida, se erogato.
  4. Dall'applicazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
44. 02. Parolo, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

  1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. L'affidamento avviene applicando all'importo dei lavori residui da eseguire il ribasso offerto in sede di gara dal concorrente che segue in graduatoria, e che si sia detto disponibile ad eseguire i lavori residui; l'importo così determinato andrà inoltre incrementato della rivalutazione ISTAT calcolata dall'anno di formulazione dell'offerta all'anno di stipula del contratto di subentro».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure ed ai contratti i cui bandi od avvisi con cui si indice una gara risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
44. 01. Parolo, Alessandro Pagano, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

ART. 45.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 965 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole «entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 maggio 2019, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

   b) al secondo periodo le parole «al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento».
45. 1. Marattin.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il terzo periodo del comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi».
  1-ter. Il secondo periodo del comma 1-bis. dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi».

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali e modifiche e correzioni formali al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
45. 2. Rossello, Gelmini, Occhiuto, Carfagna, Brunetta, Mandelli, Marin, Cannatelli, Fatuzzo, Versace, Anna Lisa Baroni, Martino, Sorte, Benigni, Zangrillo, Porchietto, Rosso, Bartolozzi, Siracusano, Cannizzaro, Marrocco, Vietina, Fiorini, D'Attis, Pedrazzini, Giacomoni, Squeri, Palmieri, Maria Tripodi, Barelli, Cosimo Sibilia, Nevi, Aprea, Vito, Gagliardi, Saccani Jotti, Prestigiacomo, Ruffino, Pettarin, Bagnasco, Bergamini, Spena, Pella.

  Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Disciplina prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali e aliquota dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. Al decreto ministeriale 22 gennaio 2018, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) All'articolo 7, comma 1, le parole: «per 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per 42 mesi»;

   b) All'articolo 7, comma 2, le parole: «di 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di 42 mesi»;

   c) All'articolo 7, aggiungere, infine, il seguente comma:

   «8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodittosi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5 del presente articolo»;

   d) All'articolo 8, comma 1, lettera b), le parole: «per 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti «per 42 mesi»;

   e) All'articolo 8, aggiungere, infine, il seguente comma: «8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5 del presente articolo»;

  2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla Tabella A, parte III, n. 100), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aumentata di 12 punti percentuali per i prodotti fitosanitari per uso non professionale.
*45. 01. Cecconi.

  Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Disciplina prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali e aliquota dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. Al decreto ministeriale 22 gennaio 2018, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) All'articolo 7, comma 1, le parole: «per 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per 42 mesi»;

   b) All'articolo 7, comma 2, le parole: «di 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di 42 mesi»;

   c) All'articolo 7, aggiungere, infine, il seguente comma:

   «8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodittosi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5 del presente articolo»;

   d) All'articolo 8, comma 1, lettera b), le parole: «per 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti «per 42 mesi»;

   e) All'articolo 8, aggiungere, infine, il seguente comma: «8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5 del presente articolo»;

  2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla Tabella A, parte III, n. 100), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aumentata di 12 punti percentuali per i prodotti fitosanitari per uso non professionale.
*45. 03. Pettarin.

  Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea)

  1. Al comma 4 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni in legge 11 febbraio 2019, n. 12, sostituire le parole: «si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «sono sospese sino al 30 novembre 2019».
45. 02. Pentangelo, Mulè, Ferraioli, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 45 è aggiunto il seguente:

Art. 45-bis.
(Misure urgenti in materia di Centri autorizzati di assistenza agricola)

  1. In caso di omessa acquisizione da parte dei Centri di Assistenza Agricola di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74 della sottoscrizione del richiedente sulle domande di ammissione ai benefici europei, nazionali e regionali per il settore agricolo presentate in relazione alle campagne agrarie 2017/2018 e 2018/2019, ciascun Centro di Assistenza Agricola acquisisce le sottoscrizioni mancanti entro il 30 luglio 2019, trasmettendo entro quindici giorni dalla suddetta acquisizione la relativa documentazione all'Amministrazione competente per il pagamento, che provvede senza indugio, all'erogazione del contributo spettante; ove presenti tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa unionale e nazionale applicabile.
  2. Verificato il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità di cui al comma precedente, le Amministrazioni interessate cessano: le procedure di recupero dei benefici europei, nazionali e regionali precedentemente ottenuti dai beneficiari in assenza di sottoscrizione, previa rinuncia da parte di questi ultimi al relativo contenzioso eventualmente insorto.
  3. La sottoscrizione di cui al comma 1 costituisce elemento essenziale della domanda di ammissione a pena di nullità.
45. 04. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Coin, Golinelli, Liuni, Lolini, Lo Monte.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Elezioni provinciali nell'anno 2019)

  1. In deroga all'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale in scadenza nel 2019 sono indette e si svolgono entro centocinquanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.
45. 05. Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Percorso di completamento degli adeguamenti antincendio per le strutture turistico ricettive, condizionato all'implementazione di ulteriori prescrizioni di sicurezza, e per gli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

  1. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

   b) al secondo periodo, dopo la parola: «localizzate» sono inserite le seguenti: «nei comuni dell'isola d'Ischia, nelle province nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e»;

   c) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le strutture ricettive turistico alberghiere che non hanno presentato la SCIA parziale entro il 10 dicembre 2018 completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2019 previa presentazione entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale attestante il rispetto di almeno sei delle sopra elencate prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche. Per le strutture che non sono state ammesse al piano straordinario di adeguamento antincendio di cui al decreto 16 marzo 2012 deve essere attestato anche il possesso dei relativi requisiti».

  2. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole e consentire l'adeguamento degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico alla normativa antincendio, una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 50 milioni di euro per l'anno 2020 ed a 50 milioni di euro per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nelle finalità di cui al presente comma, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 3 del presente articolo, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».
45. 06. Andreuzza, Cavandoli.

ART. 46.

  L'articolo 46 è sostituito dal seguente:

Art. 46.
(Modifiche all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1)

  1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, le parole: «Le condotte poste in essere in attuazione del piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro» sono soppresse.
  2. All'articolo 1 comma 4 lettera b) del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 le parole:

   «b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: “del commissario straordinario” sono inserite le seguenti: “, dell'affittuario o acquirente” e le parole: “da questo funzionalmente delegati” sono sostituite dalle seguenti: “da questi funzionalmente delegati”;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi ai sensi del medesimo comma 5”.

  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse.
46. 9. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sostituire le parole: «i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2012. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni», con le seguenti: «a seguito di rapporto di valutazione del danno sanitario, redatto ai sensi di leggi regionali adottate dalla Regione territorialmente competente, l'autorizzazione integrata ambientale sarà soggetta a riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sopprimere le parole: «, comma 6».
46. 1. Labriola, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Bignami.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'articolo 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il comma 6 è abrogato.
46. 4. Labriola, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Bignami.

  Al comma 1 sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La disciplina di cui al secondo periodo del comma 6, articolo 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
46. 5. Labriola, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
46. 8. Boschi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 8.5 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015 n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016 n. 13 così come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 18, è sostituito dal seguente:

   «8.5. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria è altresì integrato con un piano relativo ad interventi volti a garantire sostegno assistenziale e sociale ai soggetti disagiati nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale, della durata di tre anni, è approvato e monitorato nei relativi stati di avanzamento dal Ministro dello sviluppo economico ed è predisposto a cura dei commissari straordinari sulla base delle indicazioni fornite dai Comuni di cui al primo periodo che devono fornire per ciascun intervento la tipologia ed il relativo costo massimo, la sua durata, nel limite massimo di tre anni, e l'individuazione delle situazioni di disagio sociale e assistenziale affrontate con l'intervento medesimo. Il provvedimento di approvazione del piano può disciplinare le modalità con cui i commissari straordinari possono attribuire ai Comuni di cui al primo periodo le somme relative all'esecuzione degli interventi con i relativi obblighi di rendicontazione. Fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, per l'immediato avvio degli interventi del piano, l'importo di 300.000 euro è posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare "Imprese e competitività 2014-2020", approvato dal CIPE con delibera 10 del 1° maggio 2016".».
46. 6. Vallascas, Faro, Trano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «La disciplina di cui al presente comma trova applicazione non oltre il 6 settembre 2019».

   b) all'articolo 1-bis, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Al fine di sviluppare adeguatamente la componente sanitaria nell'ambito delle procedure di autorizzazione ambientale, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla data di conversione del presente decreto-legge, si provvede a modificare e integrare il decreto di cui al periodo precedente, indicando i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario in funzione preventiva in modo da combinare procedure, metodi e strumenti per stimare gli effetti potenziali sulla salute e la distribuzione di tali effetti all'interno della popolazione».

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 46, dopo le parole: 2015, n. 1 aggiungere le seguenti: e agli articoli 1, comma 4, e 1-bis, comma 2 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207.
46. 2. Vianello, Cassese, De Giorgi, Ermellino, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Faro, Trano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 734 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione della stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.».
46. 7. Vallascas, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente:

Art. 46-bis.
(Piano nazionale straordinario di risanamento ambientale dell'ex Ilva e della città di Taranto)

  1. Per individuare le cause di eventuali ostacoli e ritardi relative allo stato di attuazione dei piani di risanamento ambientale dell'ex Ilva e della città di Taranto e al fine di un tempestivo avvio e elevazione di livello di operatività degli interventi e dei finanziamenti, previsti dalla normativa vigente entro trenta giorni è adottato il «Piano nazionale straordinario di risanamento ambientale dell'ex Ilva e della città di Taranto» in modo da dare ai cittadini di Taranto che in nome del popolo inquinato non possono più attendere.
  2. Il piano che deve garantisce il raccordo politico, strategico e funzionale, per facilitare un'efficace integrazione tra gli investimenti promossi e favorire l'accelerazione degli interventi previsti per il risanamento ambientale dell'ex Ilva e della città di Taranto, è articolato in una pluralità di programmi obiettivo facenti capo a ciascuna delle amministrazioni competenti, che dovranno trovare sintesi preventiva e periodica verifica successiva nel livello più alto di coordinamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Il piano individua le cause di eventuali ostacoli e ritardi relative allo stato di attuazione dei piani, programmi ed interventi di risanamento ambientale anche avvalendosi degli esiti di monitoraggio dei piani e programmi e degli investimenti e provvede ad adottare le misure necessarie al fine di rimuovere le cause di questi ritardi o ostacoli.
  4. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, definiscono i piani e i programmi degli interventi necessari, anche sulla base degli indirizzi del «Piano nazionale straordinario di risanamento ambientale dell'ex Ilva e della città di Taranto».
  4-bis. Ai fini della definizione del piano di cui al presente articolo sono destinati per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 30 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma pari 30 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede fino al relativo fabbisogno, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione:

   All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

   h) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

   i) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

   j) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;

   k) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

  1) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;

   m) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

   n) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato.

  1-bis. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».
  5. Ai fini di un tempestivo avvio e elevazione di livello di operatività, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione è approvato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la regione Puglia e l'amministrazione comunale di Taranto, recante gli interventi e gli obiettivi immediatamente eseguibili aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di 30 milioni di euro annui per il biennio 2019/2021 che sono aggiuntivi ai fondi stanziati a normativa vigente.
  6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, contiene i seguenti principi e criteri direttivi generali del piano che devono essere avviati improcrastinabilmente entro il 30 settembre 2019 e terminati, improcrastinabilmente, entro il 30 giugno 2021:

   a) accelerare l'applicazione della normativa ambientale vigente: rendere obbligatoria la VIIAS – Valutazione preventiva dell'impatto ambientale e sanitario – per il polo siderurgico; entro il 30 luglio 2019 avvio della realizzazione del piano ambientale; attuazione degli interventi previsti dal piano Ambientale in vigore per le cokerie, tra le principali fonti inquinanti dello stabilimento che oggi risultano oltremodo dilatati rispetto alla vecchia A.I.A.; procedure per ridurre l'utilizzo di coke chiudendo l'operatività delle batterie più inquinanti, allo scopo di ridurre le emissioni di polveri, IPA e altre sostanze, e l'avvio, rifacimento completo delle batterie per ottenere maggiore efficienza e minori emissioni; implementazione, sistema di monitoraggio tramite l'installazione di nuove centraline in prossimità delle batterie e di videocamere mirate al controllo delle emissioni sia fuggitive che convogliate; interventi per rendere la città di Taranto una città «decarbonizzata»;

   b) accelerare le misure nei confronti dell'Ilva; comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che le rende pubbliche tramite il suo sito istituzionale e i propri social media, delle informazioni precise e dettagliate riguardo l'ammontare della spesa effettuata da novembre 2018 ad oggi per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti; totale delle somme impegnate fino a fine 2019, specifica degli impianti su cui sono state o saranno spese tali somme; ammontare delle somme anticipate da ILVA, nel periodo di amministrazione straordinaria, in modo da avviare le opere previste dal piano ambientale e se sia stato provveduto a rimborsarle o a quanto ammonti l'eventuale residuo, in modo da conoscere l'esatto ammontare delle risorse destinate alla bonifica delle falde e dei terreni inquinati dallo stabilimento siderurgico e se siano o meno tutte già disponibili e il totale l'investimento finora messo in campo dai Mittal;

   c) accelerare la realizzazione degli interventi di bonifica depurazione e messa in sicurezza; interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale da realizzare nelle aree contaminate rimaste nella titolarità dell'amministrazione straordinaria dell'ILVA s.p.a., non oggetto di cessione e quindi esterne al perimetro dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che sono aree sostanzialmente destinate in precedenza a discarica dei rifiuti industriali: ex Cava Due Mari, ex cava Cementir, Mater Gratiae, Gravina di Leucaspide, utilizzando le procedure previste per i siti di interesse nazionale (SIN); bonifica, depurazione e della messa in sicurezza della falda superficiale e profonda che dalle aree poste sotto lo stabilimento siderurgico che finisce per sfociare nel Mar Piccolo di Taranto; bonifica del Mar Piccolo di Taranto, gravato dai veleni riversati negli anni dall'arsenale militare, dagli ex cantieri navali di Fincantieri e dal siderurgico, inserito sin dal 1990 nelle aree a elevato rischio ambientale e dal 1998 è tra i siti di interesse nazionale (SIN); obbligatorietà della prescrizione AIA per gli interventi relativi al riutilizzo delle acque depurate a Taranto; risanamento ambientale della città di Taranto in particolare dei quartiere Tamburi, i più esposti alle emissioni inquinanti dello stabilimento siderurgico; interventi che riguardano il lavoro e la sicurezza dell'ex polo siderurgico;

   g) accelerare la rigenerazione urbana della città di Taranto: contratto istituzionale di sviluppo (CIS) di Taranto; interventi di recupero della città vecchia di Taranto attraverso un grande cantiere di restauro – ripetendo l'operazione culturale fatta a Matera con il recupero dei Sassi – che preveda un'accurata opera di conservazione, restauro e recupero del patrimonio edilizio coniugando le moderne esigenze dell'abitare con quelle del restauro e della conservazione; creazione del polo museale dell'arsenale militare che deve diventare un grande polo culturale e turistico affiancando l'esperienza del Mar.Ta, il museo archeologico di Taranto;

   h) accelerare il risarcimento danni cittadini di Taranto: avviare, senza intaccare le risorse destinate alle bonifiche, il tema dei risarcimenti della città e dei cittadini di Taranto, in particolare quelli del quartiere Tamburi, i più esposti alle emissioni inquinanti dello stabilimento siderurgico, prevedendo l'apertura di un percorso in sede amministrativa, coinvolgendo la procedura di amministrazione straordinaria e il nuovo gestore dello stabilimento, per garantire un ristoro concreto ai danneggiati che non potranno ricevere soddisfazione dalla procedura concorsuale;

   i) misure di trasparenza e partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 20 gennaio di ogni anno deve relazionare il parlamento, inviando anche documentazione scritta, sullo stato di attuazione del «Piano nazionale straordinario di risanamento ambientale dell'ex Ilva e della città di Taranto»; pubblicazione della relazione inviata al parlamento sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sua diffusione tramite i propri social media; coinvolgimento della cittadinanza sulle misure, sugli obiettivi, sugli interventi e sulla loro realizzazione;

   l) i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 4-bis del presente articolo.
46. 01. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Ulteriori disposizioni per l'ex Ilva di Taranto)

  1. Con riferimento al rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), da redigere nelle aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, di cui al comma 1, articolo 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2012, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le opportune modifiche al decreto ministeriale 24 aprile 2013, recante i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), al fine di garantire che il medesimo rapporto VDS venga redatto periodicamente durante tutti i lavori di ambientalizzazione prescritti dalle vigenti autorizzazioni integrate ambientali (AIA), e che a seguito del suddetto rapporto di valutazione del danno sanitario, l'AIA possa essere soggetta a riesame.
  2. Al fine di assicurare un'efficace attività di monitoraggio e controllo ambientale e impiantistico, e garantire adeguati livelli di tutela della salute pubblica, la Regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, autorizza l'Arpa Puglia, e in particolare il dipartimento provinciale di Taranto, a procedere, in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, ad assunzioni e stabilizzazioni di personale per il pieno svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
  3. Al fine di assicurare l'attività di controllo e monitoraggio ambientale svolta dall'Arpa Puglia, anche implementando le attuali stazioni fisse e mobili di monitoraggio della qualità dell'aria, per la rilevazione degli inquinanti PM10, PM2.5, NOx, O3, Benzene, CO, SO2, sono stanziati 50 mila euro annui per il 2019 e il 2020.
  4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3, si provvede mediante riduzione di 8 milioni di euro delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2029, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
46. 02. Labriola, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Bignami.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni sull'ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi)

  1. La lettera c) del comma 7 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 27 settembre 2010 è così modificata:

   «c) i materiali edili, le terre e rocce da scavo e le matrici materiali da riporto contenenti esclusivamente amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'articolo 7, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente decreto. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente».

  2. Al decreto ministeriale 27 settembre 2010, l'allegato 2, punto 1, lettera b) è sostituito dal seguente: «b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per tipologie di rifiuti individuati all'articolo 6, comma 7, lettera c) del presente decreto; per altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 1, verificati con periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento».
46. 03. Lucchini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo l'articolo 46, è aggiunto il seguente:

Art. 46-bis.
(Divieto di commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie non biodegradabili e non compostabili e dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 180, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «1-novies. Dal 1° gennaio 2019 è vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano un supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN:13432:2002. Dalla medesima data sulle confezioni dei bastoncini commercializzabili sono indicate, a cura del produttore, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, con un esplicito riferimento al divieto di gettarli nei servizi igienici o negli scarichi fognari.
   1-decies. Dal 1° gennaio 2020 è vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante contenenti microplastiche, ossia particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri così come definite dalla decisione (UE) 2017/1217 della Commissione, del 23 giugno 2017. Per plastica, ai sensi del presente comma, s'intende un polimero come definito dall'articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, modellato, estruso o fisicamente manipolato in diverse forme solide, che, durante l'uso e nel successivo smaltimento, mantiene le forme definite nelle applicazioni previste.»;

   b) dopo l'articolo 261-bis, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 261-ter.
(Violazione del divieto di commercializzazione di bastoncini per la pulizia delle orecchie in plastica o in altro materiale non biodegradabile e compostabile)

   1. La violazione del divieto, di cui all'articolo 180, comma 1-novies, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di bastoncini per la pulizia delle orecchie oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi.
   2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine al poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Art. 261-quater.
(Violazione del divieto di commercializzazione di cosmetici contenenti microplastiche)

   1. La violazione del divieto, di cui all'articolo 180, comma 1-decies, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi.
   2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.».

  2. I commi 545, 546, 547 e 548 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono abrogati.
46. 04. Ilaria Fontana, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche all'articolo 24, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 167)

  1. All'articolo 24, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole «settantadue mesi» sono sostituite con le seguenti: «ventiquattro mesi».
46. 05. Turri, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Comaroli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

ART. 47.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: architetti aggiungere le seguenti: , dottori agronomi, dottori forestali.
47. 1. Gallinella, Faro, Trano.

  Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: effettuate in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
47. 7. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
47. 3. Boschi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis: L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, a 145, è sostituito dal seguente:

   «A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nei comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le Province delle Regioni a statuto ordinario.».
*47. 2. Lucaselli, Silvestroni, Lollobrigida, Osnato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis: L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, a 145, è sostituito dal seguente:

   «A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nei comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le Province delle Regioni a statuto ordinario.».
*47. 5. Melilli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis: L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, a 145, è sostituito dal seguente:

   «A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nei comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le Province delle Regioni a statuto ordinario.».
*47. 6. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis: L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, a 145, è sostituito dal seguente:

   «A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nei comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le Province delle Regioni a statuto ordinario.».
*47. 8. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la possibilità di avvalersi della propria società in house o di altri enti pubblici o privati per l'affidamento di specifiche attività, provvede alla riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico specialistico in maniera progressiva e proporzionale alla assunzione in servizio del contingente di personale individuato con le procedure concorsuali pubbliche di cui al precedente periodo»;

   b) al quinto periodo, le parole: «Per gli anni dal 2019 al 2024» sono soppresse;

   c) al quinto periodo, dopo la parola: «convezioni» sono aggiunte le parole: «stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico specialistico».
47. 4. Lucchini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

  1. Al fine di potenziare e accelerare la costruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009 la decisione in ordine agli atti di programmazione ed approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche può essere affidata, su richiesta dell'amministrazione competente, ad un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato «Conferenza Permanente», presieduto dal Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante unico delle Amministrazioni Statali eventualmente interessate e diverse dalle precedenti, della regione, dell'Ente Parco e del comune territorialmente competente. La Conferenza Permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal Presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Previa intesa tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono definite le modalità per il funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza Permanente.
  2. I termini di conclusione dei procedimenti in materia di conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, possono essere ridotti della metà anche in presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Gli stessi possono essere sospesi, una volta soltanto, per un massimo di venti giorni.
47. 01. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

  1. L'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è sostituito dal seguente: «La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici di ogni genere danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso il relativo contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche con riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché relativamente all'osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore dell'edilizia ovvero dei settori di riferimento di altre attività, qualora presenti, oggetto dell'appalto».
  2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009.
  3. In materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in via transitoria e sino al termine degli interventi di ricostruzione derivanti dagli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009, viene ripristinata la normativa previgente all'entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 in applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 9 comma 1, lettera d) del medesimo decreto.
47. 02. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

ART. 48.

  Al comma 1, dopo le parole: Piano Nazionale Integrato Energia e Clima aggiungere le seguenti: avviando, nel contempo, il processo di integrale decarbonizzazione da concludere entro il 2030.
48. 12. Boccia.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire la semplificazione e la pronta effettuazione delle procedure di verifica, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai serbatoi interrati o tumulati di capacità superiore a 13 mc.
  1-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Inail definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 1-bis con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche.
  1-quater. In via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, a tutela della sicurezza delle attività ed al fine di consentire l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di qualsiasi capacità tramite la tecnica di controllo basata sulla emissione acustica, i proprietari dei serbatoi comunicano a Inail, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica alla data del 31 dicembre 2018.
  1-quinquies. L'INAIL invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
48. 5. Saltamartini, Cavandoli.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1-quinquies, al fine di accelerare lo sviluppo di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, al conto termico di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2016 si applicano le seguenti disposizioni:

   a) la lettera e), dell'articolo 2, comma 1, è sostituita dalla seguente: «e) edifici esistenti e fabbricati rurali esistenti: edifici e fabbricati rurali, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano, ad esclusione degli edifici in costruzione (categoria F/3), o al sistema informatizzato per la “Gestione Patrimonio Demaniale della Difesa” alla data di presentazione dell'istanza di incentivazione.»

   b) all'articolo 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. I termini previsti dal comma 5, possono essere prorogati dal GSE sulla base di motivata istanza di proroga da parte delle Amministrazioni Pubbliche interessate.»;

   c) all'articolo 18, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Gli interventi realizzati su edifici pubblici adibiti ad attività scolastiche accedono agli incentivi di cui al presente decreto fino al 100 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi non sono applicati livelli massimi dell'incentivo.»;

   d) la Tabella 5 dell'allegato II, alle righe inerenti la tipologia di intervento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera.

   e) e recante «trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero NZEB», il valore massimo dell'incentivo previsto è sostituito con il seguente: «non previsto», Conseguentemente, alle stesse righe, il costo massimo ammissibile nelle zone climatiche A, B e C è sostituito con il seguente: «750 €/m2 (***)», il costo massimo ammissibile nelle zone climatiche D, E ed F è sostituito con il seguente: «865 €/m2 (***)», in calce alla tabella suddetta, dopo le già presenti note è aggiunta la seguente: «(***) Nel caso di totale demolizione e ricostruzione dell'edificio i predetti valori sono incrementati di 200 €/m2»;

  1-ter. Per gli interventi di installazione di impianti solari termici di dimensione fino a 100 m2 e di sostituzione di impianti di climatizzazione con apparecchi nuovi di potenza complessiva inferiore a 200 kW di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2016 c.d. «Conto Termico», al fine di semplificare gli adempimenti per l'accesso agli incentivi il GSE definisce e aggiorna nelle regole applicative di cui all'articolo 8, comma 5 del suddetto decreto, in deroga a quanto già previsto, la documentazione minima da trasmettere nonché quella da conservare, ed effettua verifiche a campione sulla rispondenza ai requisiti previsti per l'ammissione agli incentivi. Per tali interventi la richiesta di ammissione agli incentivi è presentata esclusivamente dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 dello stesso decreto.
  1-quater. Il GSE, al fine di semplificare le procedure di accesso al meccanismo, sottoscrive appositi accordi con l'Agenzia dell'entrate e con gli istituti bancari per consentire l'acquisizione telematica d'ufficio della documentazione necessaria per le richieste di accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2016 c.d. «Conto Termico».
  1-quinquies. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di intesa con la Conferenza Unificata, provvede alle conseguenti modifiche del decreto del 16 febbraio 2016.
48. 10. Vallascas, Faro, Trano.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

   «1-bis. Fermo restando che l'ammissibilità dei progetti di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 2017 e successive modificazioni è subordinata alla capacità di incrementare l'efficienza energetica rispetto alla situazione ex-ante, il risparmio di energia addizionale derivante dai suddetti progetti, è determinato:

   a) in base all'energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite le seguenti fonti: solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da biomasse ricadenti fra le tipologie di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) del decreto ministeriale 6 luglio 2012;

   b) in base all'incremento dell'efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi.

   1-ter. I progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione e i metodi di misura riportati nelle tabelle 15 e 16 dell'Allegato 2 del decreto ministeriale 16 febbraio 2016.
   1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, provvede alle conseguenti modifiche del decreto del 11 gennaio 2017.»
48. 3. Vallascas, Faro, Trano.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

   «1-bis. Per la sostituzione decennale dei serbatoi per GPL dei veicoli, le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non si applicano qualora il nuovo serbatoio sia identico a quello precedentemente installato, o ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

   a) il nuovo serbatoio è omologato in base al Regolamento R67/01;

   b) il nuovo serbatoio non differisce dal serbatoio originario per forma, capacità (tolleranza 10 per cento), spessori e dimensioni geometriche tali da utilizzare lo stesso sistema di fissaggio al veicolo e utilizzare i medesimi punti di ancoraggio alla struttura del veicolo;

   c) gli accessori fissati al serbatoio originario, qualora non indicati nel certificato di omologazione del serbatoio di sostituzione, sono sostituiti con altri risultano indicati in tale certificato.

   1-ter. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel precedente comma 1-bis e quelle per l'aggiornamento della carta di circolazione, da parte di officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate.»
48. 18. Patassini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Alla Tabella A – Parte 11-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 aggiungere in fine il seguente punto:

   1-quinquies) fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa legnosa;

  1-ter) Al n. 122 della Tabella A-Parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sostituire le parole: «alle forniture di energia da altre fonti» con le seguenti: «alla quota di fornitura di energia da altre fonti».
48. 1. Fidanza, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla Tabella A – Parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il n. 122 aggiungere il seguente:

   122-bis) fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa.
48. 2. Fidanza, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. L'inclusione delle forniture di energia prodotte da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento di cui al numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso di ricomprendere anche le forniture di energia termica per uso domestico erogata tramite sistemi di teleriscaldamento benché non prodotta totalmente da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento».
48. 6. Patassini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «sono incluse le forniture di energia prodotte da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento» sono sostituite dalle seguenti: «sono incluse le quote di fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento nonché l'energia termica per uso domestico erogata tramite sistemi di teleriscaldamento efficienti come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni».
48. 7. Patassini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010 n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010 n. 129, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Allo scopo di consentire la verificabilità dell'intero processo di versamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, i flussi gestiti dal Sistema Informatico Integrato di cui al comma 1 comprendono altresì le informazioni riguardanti la fatturazione dell'energia elettrica al cliente finale, l'adempimento, da parte del cliente finale, al pagamento della fattura e l'avvenuto trasferimento al sistema degli oneri versati dai clienti finali. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente individua i soggetti tenuti a comunicare ad Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informatico Integrato, le informazioni di cui al periodo precedente.».
48. 8. Patassini, Cavandoli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili per l'autoconsumo di piccoli comuni, l'articolo 27, comma 4, della legge n. 99 del 2009 è sostituito dal seguente:

   «4. Per Incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli Impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, aggiorna i propri provvedimenti in materia sulla base dei seguenti indirizzi e criteri:

   a) qualora gli impianti di produzione da fonti rinnovabili e i punti di prelievo sono localizzati sul territorio del Comune richiedente l'ammissione al meccanismo, viene definito un corrispettivo forfettario di scambio che prevede il ristoro degli oneri di rete, anche in assenza di coincidenza tra I punti di immissione e di prelievo, determinato in funzione delle quantità di energia elettrica complessivamente immessa rispetto a quella prelevata dalla rete;

   b) l'acquisizione semplificata delle anagrafiche del punti di prelievo nella titolarità dei comuni e delle relative misure dell'energia elettrica prelevata dalla rete da parte del GSE, per il tramite di flussi informativi automatizzati con il Sistema Informativo Integrato di Acquirente Unico;

   c) la semplificazione delle modalità di pagamento del contributo in conto scambio da parte del GSE.»
48. 11. Vallascas, Faro, Trano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 11-ter, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al comma 1, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro sei mesi».
48. 13. Bignami, Pagani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, dopo le parole: «ai procedimenti relativi al conferimento di» sono aggiunte le seguenti: «permessi di prospezione e di ricerca,»;

   b) il comma 7 è abrogato.
48. 14. Bignami, Pagani.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   1-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 6 e 7 sono soppressi;

   b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, le sospensioni di cui al comma 4 perdono efficacia.
   Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione in essere.
   In caso di revoca, il titolare del permesso di prospezione è comunque obbligato al completo ripristino dei siti eventualmente interessati. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio di permessi di ricerca e delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del PiTESAI.
   In caso di mancata adozione del PiTESAI entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti sospesi ai sensi dei comma 4 proseguono nell'istruttoria. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attività di ricerca o di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del piano stesso, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mantengono la loro efficacia.»;

   c) al comma 9 le parole: «A decorrere dal 1° giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° dicembre 2020»;

   d) il comma 13 è soppresso.
48. 9. Cavandoli, Gusmeroli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungete il seguente:

  1-bis. All'articolo 11-ter, decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il comma 13 è soppresso.
48. 15. Bignami, Pagani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, della legge del 23 agosto 2004, n. 239, al comma 56 sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239 sopprimere il comma 58.
48. 17. Gallo.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Semplificazioni per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica sul territorio)

  1. All'articolo 23, comma 2-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Tutti i termini ivi previsti sono diminuiti della metà».
  2. All'articolo 1, comma 3, del Decreto Direttoriale 3 agosto 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici» la lettera a) è soppressa.
*48. 01. D'Incà, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Semplificazioni per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica sul territorio)

  1. All'articolo 23, comma 2-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Tutti i termini ivi previsti sono diminuiti della metà».
  2. All'articolo 1, comma 3, del Decreto Direttoriale 3 agosto 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici» la lettera a) è soppressa.
*48. 04. Ungaro.

  Dopo l'articolo 48, è inserito il seguente:

Art. 48-bis.
(Fiscalità riallocativa)

  1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dall'approvazione del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per la riallocazione dei «Sussidi ambientalmente dannosi» a favore dei «Sussidi ambientalmente favorevoli», così come indicati nel «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli», reso noto in data 23 febbraio 2017, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo Cop 21 Agenda 2030 ONU», dotato ed alimentato da risorse annuali di origine riallocativa, con riferimento al Catalogo dei Sussidi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previsto dall'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 nonché da eventuali altre entrate. Il CIPE, è incaricato della gestione e del reimpiego delle risorse di cui al citato Fondo ai fini di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla nuova occupazione permanente, destinando altresì una parte delle risorse non inferiore al 20 per cento ad azioni di compensazione a favore dell'occupazione nei settori che cedono risorse e prevedendo, altresì, un piano specifico per l'agricoltura.
  3. Il processo riallocativo avrà inizio dal 1° gennaio 2020 e dovrà concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
48. 02. Pastorino.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

  All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 1046, è aggiunto il seguente:

   «1046-bis. A decorrere dal 1° aprile 2019 per i veicoli trasformati a GPL o metano entro sei mesi dalla data di immatricolazione in Italia e fino al 31 dicembre 2021 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al comma 1042 è relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo detratto del 15 per cento. L'avvenuta installazione dell'impianto GPL o metano deve essere confermata dal collaudo del veicolo presso gli uffici della Motorizzazione Civile.».
48. 03. Moretto, Gadda.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
(Norme in materia di sviluppo della mobilità elettrica)

  1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definisce le tariffe per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, che possano favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e che comunque assicurino un costo dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti».
48. 05. Ungaro.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

  1. Al fine di agevolare gli investimenti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, massimizzarne la produzione ed incrementare il gettito fiscale conseguente, all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

   «Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi da realizzare sui progetti autorizzati e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici esistenti che prevedano una modifica della soluzione tecnologica utilizzata ma che non comportino un aumento della potenza complessiva dell'impianto né dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi né delle opere connesse.

   
   Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui al successivo articolo 6, gli interventi di modifica ad impianti esistenti, anche se consistenti nella, sostituzione della tipologia di rotore, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento.
   Inoltre non sono considerati sostanziali gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

    I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore.

    II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore k*h1*d2/d1, dove k=1,15».

  2. Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

   «3-bis. Per “sito dell'impianto eolico” si intende:

   a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10 gradi, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

   b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

   3-ter. Per “riduzione minima del numero di aerogeneratori” si intende:

   i. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*dl/(d2-d1);

   ii. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:

    a. d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;

    b. n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

    c. d2: diametro nuovi rotori;

    d. h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato».
*48. 06. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

   1. Al fine di agevolare gli investimenti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, massimizzarne la produzione ed incrementare il gettito fiscale conseguente, all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

   «Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi da realizzare sui progetti autorizzati e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici esistenti che prevedano una modifica della soluzione tecnologica utilizzata ma che non comportino un aumento della potenza complessiva dell'impianto né dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi né delle opere connesse.
   Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui al successivo articolo 6, gli interventi di modifica ad impianti esistenti, anche se consistenti nella, sostituzione della tipologia di rotore, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento.
   Inoltre non sono considerati sostanziali gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

    I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore.

    II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore k*h1*d2/d1, dove k=1,15».

  2. Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

   «3-bis. Per “sito dell'impianto eolico” si intende:

   a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10 gradi, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

   b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

   3-ter. Per “riduzione minima del numero di aerogeneratori” si intende:

   i. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*dl/(d2-d1);

   ii. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:

    a. d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;

    b. n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

    c. d2: diametro nuovi rotori;

    d. h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato».
*48. 08. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

   1. Al fine di agevolare gli investimenti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, massimizzarne la produzione ed incrementare il gettito fiscale conseguente, all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

   «Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi da realizzare sui progetti autorizzati e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici esistenti che prevedano una modifica della soluzione tecnologica utilizzata ma che non comportino un aumento della potenza complessiva dell'impianto né dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi né delle opere connesse.
   Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui al successivo articolo 6, gli interventi di modifica ad impianti esistenti, anche se consistenti nella, sostituzione della tipologia di rotore, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento.
   Inoltre non sono considerati sostanziali gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

    I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore.

    II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore k*h1*d2/d1, dove k=1,15».

  2. Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

   «3-bis. Per “sito dell'impianto eolico” si intende:

   a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10 gradi, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

   b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aero generatori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

   3-ter. Per “riduzione minima del numero di aerogeneratori” si intende:

   i. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*dl/(d2-d1);

   ii. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:

    a. d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;

    b. n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

    c. d2: diametro nuovi rotori;

    d. h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato».
*48. 09. Fregolent.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

  1. Al fine di agevolare gli investimenti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di incrementare il gettito fiscale conseguente, all'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 3, secondo capoverso, sostituire le parole: «idroelettrici ed eolici» con le seguenti: «e idroelettrici» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica del progetto autorizzato, consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che, a prescindere dalla potenza nominale, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento. I titolari di impianti eolici di cui al periodo precedente sono tenuti a versare una tantum, in favore del Comune dove insistono gli impianti, un importo pari a 1,5 euro per kW di potenza nominale per ciascuno degli aerogeneratori interessati dagli interventi di cui al periodo precedente, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale, paesaggistico e della naturalità».
48. 010. Benamati, Moretto, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Misure di semplificazione in materia di fonti rinnovabili di energia)

  1. All'articolo 42, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «fra il 20 e l'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 10 e il 50 per cento» e le parole: «ridotte di un terzo» sono sostituite da «ridotte della metà»;

   b) al comma 3-quater, le parole: «del 30 per cento della tariffa incentivante» sono sostituite dalle seguenti: «del 10 per cento della tariffa incentivante»;

   c) al comma 3-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento.»;

   d) al comma 4-bis, le parole: «del 20 per cento della tariffa incentivante» sono sostituite dalle seguenti: «del 10 per cento della tariffa incentivante»;

   e) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. La richiesta dell'interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all'azione. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna.
48. 07. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

  1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in parziale e anticipata attuazione delle relative disposizioni in materia di autoconsumatori di energia rinnovabile e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo lettera t) è aggiunta la seguente:

   t)-bis. «sistema di autoconsumo da fonti rinnovabili»: sistema diverso da un sistema efficiente di utenza in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica di nuova costruzione alimentati da fonti rinnovabili, gestiti da un singolo soggetto, anche diverso dai clienti finali, sono connessi, per il tramite di collegamenti privati senza obbligo di connessione di terzi, agli impianti per il consumo di uno o più clienti finali e sono realizzati all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità dei medesimi clienti o dei produttori, in tale ultimo caso purché siano contigue alle aree nella disponibilità dei clienti finali.

  2. La realizzazione dei sistemi di autoconsumo di cui al comma 1 è consentita alle configurazioni in cui gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio entro il 30 giugno 2021, e comunque non oltre 90 giorni dalla data di raggiungimento di un limite di 500 MW in esercizio, riferiti alla potenza nominale degli impianti di produzione. A tal fine, i produttori comunicano tempestivamente al GSE l'entrata in esercizio dei sistemi in autoconsumo. Allo scopo di fornire ai produttori elementi idonei alla valutazione di fattibilità, gli stessi possono richiedere al GSE una qualifica a progetto sulla rispondenza alla definizione di cui al comma 1 e alla disciplina di cui al comma 4, il GSE fornisce, sul proprio sito, informazioni aggregate relative a ciascuna delle predette fasi.
  3. L'energia prodotta da impianti facenti parte di un sistema di autoconsumo da fonti rinnovabili non può accedere al meccanismo dello scambio sul posto.
  4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con propria delibera disciplina la regolazione dei sistemi di autoconsumo da fonti rinnovabili, assicurando che ciascun cliente finale facente parte dei medesimi sistemi mantenga i propri diritti e obblighi come consumatore e che non si applichino ai sistemi di autoconsumo da fonte rinnovabile le disposizioni in materia gestione di reti di distribuzione.
48. 013. Vallascas, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Ripartizione Quota aggiuntiva Tonno Rosso 2020)

  1. Al fine di valorizzare le effettive potenzialità della piccola pesca nell'ambito delle catture accessorie di tonno rosso, fermo restando la ripartizione del contingente nazionale complessivo di cattura per l'anno 2019 pari a 4.308,59 tonnellate, la quota aggiuntiva pari a 448,16 tonnellate per il 2020 è ripartita in ragione delle seguenti percentuali:

  Circuizione (PS)

  22,00 per cento

  Palangaro (LL)

  13,50 per cento

  Tonnara Fissa (TRAP)

  12,00 per cento

  Pesca Sportiva/Ricreativa (SPOR)

  0,50 per cento

  Feluche

  2,00 per cento

  Quota Indivisa (UNCL)

  50,00 per cento

  2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito della Quota indivisa (UNCL) di cui al comma 1, vengono stabilite, per l'anno 2020, le quote destinate ai sistemi di pesca soggetti alle catture accessorie (By-catch) di tonno rosso non titolari di quota, nonché la suddivisione temporale del periodo di pesca.
  3. Per i quantitativi computati sulla Quota indivisa, fermi restando i limiti annuali di cui all'articolo 6 del decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018, relativo alle catture accessorie (By-catch), la percentuale di catture accessorie ammessa in sede di sbarco, è incrementata fino al 20 per cento.
48. 014. Liuni.

  Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Semplificazioni in materia di modifiche non sostanziali di impianti termoelettrici)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Non costituiscono modifiche ai sensi e per gli effetti del comma 1, le modifiche di impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici che non comportano un aumento della potenza installata e che sono riconosciute non sostanziali dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 29-novies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, pertanto, in tali casi, non si applica il procedimento di cui al comma 2.
   Il parere reso dal Comune e dalle altre amministrazioni interessate all'interno del procedimento di cui all'articolo 29-novies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati per la realizzazione delle modifiche. In tal caso il gestore, fatte salve le altre normative applicabili, procede ai sensi dell'articolo 29-novies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e provvede a dare tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle modifiche progettate. Il presente comma si applica anche alle modifiche che comportano la demolizione di parti di impianto dismesse e non più utilizzate.».
48. 017. Ferro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

ART. 49.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento, con le seguenti: 50 per cento;

   b) al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 5 milioni per l'anno 2020, con le seguenti: pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

   c) sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. All'onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 50 e quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
49. 4. Mor.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.
49. 5. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: connesse alla partecipazione, aggiungere le seguenti: nonché per le spese di partecipazione alle missioni economiche all'estero organizzate in coordinamento con le associazioni industriali della filiera delle costruzioni;

   b) al comma 4, lettera c), dopo le parole: l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore aggiungere le seguenti: e delle missioni economiche all'estero organizzate in coordinamento con le associazioni industriali della filiera delle costruzioni.
*49. 3. Benamati, Moretto, De Micheli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: connesse alla partecipazione, aggiungere le seguenti: nonché per le spese di partecipazione alle missioni economiche all'estero organizzate in coordinamento con le associazioni industriali della filiera delle costruzioni;

   b) al comma 4, lettera c), dopo le parole: l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore aggiungere le seguenti: e delle missioni economiche all'estero organizzate in coordinamento con le associazioni industriali della filiera delle costruzioni.
*49. 6. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: il credito d'imposta è riconosciuto, altresì, per la partecipazione alle missioni di filiera previste nei programmi definiti dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Agenzia ICE in stretto coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
49. 1. Germanà, Mandelli, Martino, Prestigiacomo.

  Al comma 3, sostituire le parole: tre quote annuali con le seguenti: due quote annuali.

   Al medesimo comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
49. 2. Librandi.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

  1. Al sesto comma dell'articolo 223-duodecies, delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo le parole «Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente» sono aggiunte le seguenti: «che abbiano un fatturato annuo inferiore a un milione di euro».
49. 041. Meloni, Lollobrigida, Lucaselli, Bellucci, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Riduzione delle imposte immobiliari a favore degli enti fieristici)

  1. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   b-bis) per i fabbricati destinati ad attività fieristica classificati nel gruppo catastale D.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
49. 028. Boschi.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Omessa dichiarazione di redditi prodotti all'estero)

  1. L'articolo 165, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata, di cui al comma 1, si applica la disciplina generale delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie,».
49. 021. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifica dell'articolo 2477 del codice civile)

   L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente: «2477 – (Sindaco e revisione legale dei conti) – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo e di un supplente.

   La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

   a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

   b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

   c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

   L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

   Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

   L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato».
49. 01. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

  1. Nell'ambito delle sperimentazioni che perseguono finalità di miglioramento della pratica clinica e accesso alle cure e forme di finanziamento alla ricerca indipendente è prevista la detraibilità dell'IVA afferente la messa a disposizione a titolo gratuito del farmaco per uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica – uso cosiddetto compassionevole – (di cui al decreto del Ministero della salute 7 settembre 2017 recante «Disciplina dell'uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2017.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
49. 036. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  1. L'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

   «Art. 379. – (Nomina degli organi di controllo) – L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente: “2477 – (Sindaco e revisione legale dei conti) – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

   La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

   a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

   b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

   c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dai primo comma dell'articolo 2435-bis.

   L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

   Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

   L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.”».
*49. 02. Toccafondi.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  1. L'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

   «Art. 379. – (Nomina degli organi di controllo) – L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente: “2477 – (Sindaco e revisione legale dei conti) – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

   La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

   a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

   b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

   c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dai primo comma dell'articolo 2435-bis.

   L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

   Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

   L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.”».
*49. 03. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  1. L'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

   «Art. 379. – (Nomina degli organi di controllo) – L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente: “2477 – (Sindaco e revisione legale dei conti) – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

   La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

   a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

   b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

   c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dai primo comma dell'articolo 2435-bis.

   L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

   Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

   L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.”».
*49. 022. Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  1. L'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

   «Art. 379. – (Nomina degli organi di controllo) – L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente: “2477 – (Sindaco e revisione legale dei conti) – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

   La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

   a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

   b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

   c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dai primo comma dell'articolo 2435-bis.

   L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

   Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

   L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.”».
*49. 038. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  1. L'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

   «Art. 379. – (Nomina degli organi di controllo) – L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente: “2477 – (Sindaco e revisione legale dei conti) – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

   La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

   a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

   b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

   c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dai primo comma dell'articolo 2435-bis.

   L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

   Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

   L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.”».
*49. 043. Ciaburro, Caretta, Butti, Rizzetto, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifica ai parametri per la nomina degli organi di controllo ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile come modificato dall'articolo 379, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  1. L'articolo 379, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

   «1. All'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

   “La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

   a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

   b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

   c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti:

    1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3 milioni di euro;

    2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 3 milioni di euro;

    3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 25 unità.

   L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.”».
49. 020. Librandi.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 654, 655 e 656 sono sostituiti dai seguenti:

   «654. Al fine di favorire la crescita sostenibile dell'attività agricola, lo sviluppo sociale ed economico, la crescita demografica e per combattete lo spopolamento nelle aree rurali, è istituito un Piano nazionale delle aree rurali interne. In coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con gli obiettivi di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Piano nazionale è finalizzato al finanziamento dei seguenti interventi, dando priorità ai giovani agricoltori ed alle imprese agricole a conduzione femminile:

   a) promuovere misure per tutelare la maternità delle lavoratrici, delle imprenditrici, e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di welfare, a partire dall'attivazione di agri asili ed agri nidi, di servizi di sostituzione, nel rispetto delle normative regionali vigenti, e la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica del servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;

   b) attivare e potenziare il servizio di trasporto pubblico nei territori rurali e introdurre incentivi per l'acquisto di abbonamenti di viaggio al fine di promuovere un reale ed effettivo diritto alla mobilità;

   c) promuovere interventi per l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, prevedendo agevolazioni fiscali per imprese agricole che utilizzano le infrastrutture digitali;

   d) favorire l'economia agricola circolare in un'ottica di sostenibilità integrale dell'attività economica, anche attraverso attività di formazione e informazione agli operatori e ai cittadini;

   e) incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola e la progettazione territoriale anche attraverso il sostegno e la creazione di distretti del cibo.

   655. Il Piano di cui al comma 654 è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché della selezione dei progetti medesimi.
   656. All'attuazione del Piano di cui al comma 654 provvede l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nei limiti delle risorse di cui al comma 656-bis.
   656-bis. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
49. 05. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Fondo per l'innovazione nell'agricoltura sociale)

  1. Al fine di favorire e potenziare l'innovazione nell'ambito dell'agricoltura sociale secondo gli standard europei, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'innovazione nell'agricoltura sociale con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'effettuazione di studi di fattibilità e allo sviluppo di capacità delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili. Gli interventi di cui al primo periodo hanno la durata massima di un anno.
  3. Le modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché le relative aree di intervento sono stabilite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 marzo 2019.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
49. 07. Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Fondo progetti pilota agricoltura sociale)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, per il finanziamento di progetti pilota volti allo sviluppo delle aree rurali interne, tramite l'assegnazione di terreni demaniali.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri di riparto delle risorse del predetto Fondo tra le Regioni e le Province autonome, i soggetti ammessi a richiedere i finanziamenti nonché i criteri e le modalità per l'accesso agli stessi.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto -legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
49. 06. Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Credito d'imposta agricoltura sociale)

  1. È istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favole degli enti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 agosto 2015, n. 141, che hanno presentato al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in associazione con i soggetti di cui al comma all'articolo 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, un progetto per sostenere il recupero, la riqualificazione e la messa a norma di fabbricati agricoli e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) c) e d), della legge 18 agosto 2015, n. 141. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
  2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolati di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di recupero, riqualificazione e messa a norma dei fabbricati agricoli, comunicano trimestralmente al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del fabbricato, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) c) e d) della legge 18 agosto 2015, n. 141.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
49. 09. Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Rifinanziamento Fondo per la qualità e la competitività del comparto cerealicolo)

  1. Il Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro annui per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
49. 08. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Cessione della produzione agricola)

  1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto.».
*49. 015. Nevi, Spena, Mandelli, Martino.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Cessione della produzione agricola)

  1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto.».
*49. 031. Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Garanzie ISMEA)

  1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.
**49. 014. Spena, Nevi, Mandelli, Martino.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Garanzie ISMEA)

  1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.
**49. 033. Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Immatricolazione macchine agricole per reti di imprese)

  1. Per lo sviluppo delle reti di imprese, di cui al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, è consentita l'immatricolazione, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, a nome della rete di impresa, identificata dal codice fiscale richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, da cui risulti la sede della rete, la denominazione, il programma comune di rete e l'individuazione di una impresa quale incaricata ad eseguire le funzioni amministrative attribuite dalla legge alla figura del proprietario del veicolo.
*49. 016. Nevi, Spena, Mandelli, Martino.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Immatricolazione macchine agricole per reti di imprese)

  1. Per lo sviluppo delle reti di imprese, di cui al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, è consentita l'immatricolazione, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, a nome della rete di impresa, identificata dal codice fiscale richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, da cui risulti la sede della rete, la denominazione, il programma comune di rete e l'individuazione di una impresa quale incaricata ad eseguire le funzioni amministrative attribuite dalla legge alla figura del proprietario del veicolo.
*49. 032. Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Reti di impresa e prodotti energetici)

  1. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
**49. 017. Nevi, Spena, Mandelli, Martino.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Reti di impresa e prodotti energetici)

  1. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
**49. 034. Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Danni subiti durante le gelate nella regione Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e in seguito all'ondata di maltempo del mese di maggio 2019)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del predetto decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, e, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi del comma 3.
  2. La regione Emilia-Romagna può, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Per il finanziamento delle misure previste dal presente articolo la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
  4. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
49. 010. Incerti, Critelli, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Benamati, Carla Cantone, Delrio, De Maria, De Micheli, Marco Di Maio, Fassino, Franceschini, Marattin, Orlando, Pagani, Pini, Rizzo Nervo, Rossi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Gelate nella regione Basilicata nei mesi di febbraio e marzo del 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale come rifinanziato ai sensi del comma 3.
  2. La regione Emilia-Romagna può, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Per il finanziamento delle misure previste dal presente articolo, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
  4. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
49. 011. De Filippo, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Incerti, Critelli, Dal Moro, Portas.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Norme in materia di concessioni demaniali, marittime, lacuali e fluviali)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive giurisdizioni dalle Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84».

  2. Il comma 682 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

   «682. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale. Nelle more di un riordino delle norme di settore da adottarsi d'intesa con le regioni ed i comuni, le concessioni del demanio lacuale e fluviale a scopo turistico-ricettivo, vigenti alla data del 1° gennaio 2019 hanno parimenti durata quindicennale. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2020, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali, lacuali e fluviali a scopo turistico-ricreativo.».

  3. La determinazione del canone di cui all'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle concessioni demaniali marittime, e delle autorizzazioni all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo o di zone del mare territoriale, non ancora scadute, ivi incluse quelle rilasciate in data antecedente all'entrata in vigore dell'anzidetta legge, aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, è applicata sulla base della consistenza delle aree demaniali e degli specchi acquei risultanti dai suddetti titoli legittimanti e con riferimento, alle sole voci tabellari «aree scoperte», «specchi acquei», «impianti di facile rimozione» .
  4. I titolari delle concessioni e della autorizzazioni di cui al comma 3 richiedono la rideterminazione del canone all'Agenzia del Demanio competente per territorio e, ad esito della stessa procedura, nel caso in cui l'ammontare dei canoni corrisposti alla data di entrare in vigore della presente legge risulti inferiore a quello rideterminato, devono versare, le scaturenti differenze in massimo cinque rate annuali di pari importo, di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione della stessa Agenzia, con prestazione di apposita fideiussione anche assicurativa a garanzia del debito rateizzato. Qualora l'ammontare dei canone corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge sia superiore a quello rideterminato, le scaturenti differenze sono portate a compensazione dei canoni futuri.
  5. Il riconoscimento della rideterminazione di cui al comma 4 estingue i giudizi pendenti esclusivamente relativi al pagamento dei canoni concessori così come calcolati ai sensi dell'articolo 1 comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  6. Con provvedimento dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 4 e 5 relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni.
  7. Nelle more dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 6, è sospeso il pagamento della rideterminazione del canone di cui all'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,riguardante le concessioni demaniali marittime, e delle autorizzazioni all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo o di zone del mare territoriale, per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, oggetto di contenzioso giudiziale pendente per la corresponsione dell'anzidetto ammontare di canone revisionato.
49. 027. Di Muro, Viviani, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di canoni delle concessioni demaniali)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 732, le parole: «da effettuare entro il 15 ottobre 2014» sono soppresse e le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2019»;

   b) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2019».

  2. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:

   «484. Fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari, come previsto dall'articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali e i procedimenti amministrativi pendenti, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. La disposizione di cui al presente comma non si applica, comunque, alle concessioni che risultano oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale.».

  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
49. 019. Buratti.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di canoni demaniali marittimi)

  1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 marzo 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 30 novembre 2019. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricadenti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione.
  3. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi 675 e 684 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il comma 9 è sostituito dal seguente: «L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta quinquennale da parte delle competenti autorità marittime/demaniali che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. Il primo nulla osta quinquennale ed i successivi rinnovi saranno rilasciati previa approvazione di una graduatoria che terrà conto esclusivamente della professionalità acquisita anche in modo discontinuo nell'esercizio del commercio di cui al presente articolo nell'area demaniale a cui si riferisce la selezione. In caso di non esercizio dell'attività per un periodo superiore a 2 anni consecutivi la professionalità decade».
49. 035. Raffaelli, Andreuzza, Cavandoli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Rideterminazione del canone di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale)

  1. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017, i titolari di accessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1° gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il canone concessorio, così come da quantificato dall'articolo 1, comma 252, dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a «aree scoperte» e «specchi acquei».
  2. Con l'opzione di cui al comma 1 i medesimi soggetti, se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato, devono versare le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Al contrario se il canone corrisposto è superiore a quello rideterminato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui canoni futuri. Con l'esercizio della predetta opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.
  3. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 1 e 2, relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni.
  4. Ai rapporti concessori di cui al precedente comma 1, instaurati con atti aventi efficacia decorrente da data anteriore al 24 novembre 2003, si applicano le misure stabilite nell'atto originario di concessione con riferimento alla natura e alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione quali erano all'avvio del rapporto concessorio.
49. 025. Gusmeroli, Andreuzza, Saltamartini, Viviani, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Fondo per la formazione esperienziale nel settore turistico)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro, finalizzato alla realizzazione di corsi di formazione esperienziale nel settore turistico, per i centri studi turistici, per le associazioni senza scopo di lucro, che operano attività di studio, ricerca, formazione e consulenza in materia di turismo e per le micro, piccole e inedie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, della filiera turistica.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati I criteri per la ripartizione e l'accesso al Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
49. 024. Masi, Faro, Trano.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Imprese turistico esperienziali)

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Sono, altresì, riconoscibili imprese complementari del turismo quelle che già esercitano attività economiche e che svolgono alcune attività dirette o connesse allo sviluppo di una specifica forma di offerta turistica che mette in relazione la promozione e la valorizzazione della cultura, la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico con un modello di apprendimento basato sull'esperienza personale, sia essa cognitiva od emotiva, legata al territorio e a prodotti identitari.».
49. 039. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

   «4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che preveda periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale, determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi interamente non lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa;
   4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 21,7 milioni di euro per l'anno 2020, 24,7 milioni di euro per l'anno 2021, 24,3 milioni di euro per l'anno 2022, 22,6 milioni di euro per l'anno 2023,25 milioni di euro per l'anno 2024, 28,6 milioni di euro per l'anno 2025, 33,5 milioni di euro per l'anno 2026, 32,4 milioni di euro per l'anno 2027, 46,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire le modalità volte alla revisione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, dei patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».
49. 037. Tripiedi, Trano, Faro.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Sostegno all'occupazione della gente di mare)

  1. All'articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cifra: «45,07» è sostituita dalla seguente: «50».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
49. 042. Acquaroli, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato, Rampelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private)

  1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 132-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «e portabili» sono soppresse.
49. 029. Caso, Trano, Faro, Buompane.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91)

  1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, le parole: «dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021».
49. 040. Trano, Scagliusi, Battelli, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Faro.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure per il rilancio del settore termale)

  1. Per far fronte alle esigenze di sostegno e rilancio del settore termale e fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito del fondo è riservata ma quota di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La disposizione di cui al presente articolo è attuata attraverso l'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
*49. 04. Lorenzin, Toccafondi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure per il rilancio del settore termale)

  1. Per far fronte alle esigenze di sostegno e rilancio del settore termale e fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito del fondo è riservata ma quota di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La disposizione di cui al presente articolo è attuata attraverso l'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
*49. 018. Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure per il rilancio del settore termale)

  1. Per far fronte alle esigenze di sostegno e rilancio del settore termale e fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito del fondo è riservata ma quota di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La disposizione di cui al presente articolo è attuata attraverso l'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
*49. 023. Fregolent, Boschi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure per il rilancio del settore termale)

  1. Per far fronte alle esigenze di sostegno e rilancio del settore termale e fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito del fondo è riservata ma quota di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La disposizione di cui al presente articolo è attuata attraverso l'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
*49. 026. Melilli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Centro di produzione Spa editrice di Radio Radicale)

  1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998. n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 20 novembre 2019, indice una gara per garantire il servizio per il periodo successivo a questa data secondo i criteri ed i requisiti previsti dall'articolo 9, commi da 1 a 3 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602.
  3. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
  4. All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020»;
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
49. 013. Fassina, Fratoianni, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Centro di produzione Spa editrice di Radio Radicale)

  1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998. n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
  3. All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020».
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
49. 012. Fassina, Fratoianni, Pastorino, Fornaro.

ART. 50.

  Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

   h) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
50. 3. Ascani, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Franceschini, Anzaldi, Prestipino, Rossi, Ciampi.

  Al comma 2, sostituire la lettera q) con la seguente:

   q) quanto a 650 milioni di euro, in termini di fabbisogno, per l'anno 2019, mediante l'utilizzo di quota parte dei maggiori introiti derivanti dalla soppressione al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», dei numeri 81 (acqua, acque minerali), con l'esclusione dell'acqua, e 110 (prodotti fitosanitari).
50. 2. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di consentire il proseguimento degli interventi per il potenziamento delle ferrovie secondarie in attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché il proseguimento di altri interventi per il sostegno del trasporto pubblico locale e regionale di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 63, comma 12, della legge 6 agosto 2008, n. 133, i cui fondi sono giacenti sui conti di tesoreria presso la Banca d'Italia ed attualmente indisponibili a causa di procedure di esecuzione disposte dall'autorità giudiziaria, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021.
  1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, per quanto concerne l'importo di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e per quanto concerne il restante importo di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 si provvede a valere risorse del Fondo di cui dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 successivamente rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  1-quater. Qualora le somme indisponibili di cui al comma 1-bis dovessero essere svincolate e tornare nella disponibilità dei conti correnti originari si provvederà al loro versamento all'entrata del bilancio dello Stato fino alla concorrenza delle somme autorizzate dal comma 1-bis.
50. 1. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
50. 01. Schullian, Emanuela Rossini, Gebhard, Plangger.