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Articolo 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune
dei suoi membri. Articolo 84 Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici. Articolo 85 Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Articolo 86 Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. Articolo 87 Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta
l'unità nazionale. Articolo 88 Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti,
sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Articolo 89 Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Articolo 90 Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla
Costituzione (**). Articolo 91 Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. |
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Il secondo comma dell'art. 88 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.Il testo originario del comma era il seguente: «Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.» La legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, "Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale", ha attribuito alla Corte costituzionale il potere di determinare le sanzioni in caso di condanna del Presidente della Repubblica a seguito della messa in stato d'accusa da parte del Parlamento in seduta comune. - - - - - - - - Altre rilevanti attribuzioni costituzionali del Presidente della Repubblica sono contenute nella Parte II Titolo I della Costituzione (Il Parlamento), nella Parte II Titolo III della Costituzione (Il Consiglio dei Ministri), nella Parte II Titolo V (Le Regioni, le Provincie, i Comuni) e nella Parte II Titolo VI (La Corte Costituzionale). E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente
della Repubblica. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per
iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti . Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione . Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari
alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di
sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un
terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per
un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. |
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La legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ha disciplinato i casi di incompatibilità relativi ai giudici costituzionali ed ai giudici aggregati, nonchè le forme di immunità a garanzia dell'attività della Corte. |