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Temi dell'attività Parlamentare

Gestione e tutela delle acque
Nel corso della legislatura, sono state adottate talune disposizioni contenute in provvedimenti d'urgenza e in atti di recepimento della normativa europea e riguardanti la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle acque. A seguito del referendum tenutosi il 12 e 13 giugno 2011 è stata modificata la disciplina riguardante l'affidamento dei servizi pubblici locali e la tariffa del servizio idrico integrato. E' stato, altresì, definito un nuovo assetto di funzioni relativamente alla vigilanza e alla regolazione del settore idrico.
Le modifiche alla parte terza del D.lgs. 152/2006

La normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche è contenuta nella parte terza del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice ambientale) - in cui è stata recepita, tra l’altro, la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE - ed è stata oggetto di modifiche nel corso della XVI legislatura.

Alcune modifiche sono state finalizzate a superare i rilievi mossi dalle istituzioni europee a motivo di un non corretto recepimento delle direttive; è il caso, ad esempio, dell'art. 3 del D.L. 59/2008, che ha novellato l’art. 77 del Codice, relativamente all’individuazione ed al perseguimento di obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, in attuazione dell’art. 4 della direttiva quadro sulle acque, al fine di riformulare la norma in maggiore conformità rispetto al dettato della disciplina europea.

L'art. 1 del D.L. 208/2008 e l'art. 8 del D.L. 194/2009 hanno dettato norme rispettivamente in materia di autorità di bacino, allo scopo di disciplinare la loro operatività nelle more del trasferimento di funzioni alle autorità di bacino distrettuali, e di adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici.

Con il D.M. 8 novembre 2010, n. 260, recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, è stato sostituito l'allegato 1 della parte terza del Codice relativo al monitoraggio e alla classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale.

Al fine di superare le difficoltà interpretative emerse in sede giurisprudenziale, la L. 25 febbraio 2010, n. 36, ha modificato l'articolo 137, comma 5, del Codice che prevede sanzioni penali in caso di violazione delle norme che regolano lo scarico delle acque reflue industriali.

Sulle problematiche inerenti il sistema di raccolta e di depurazione delle acque reflue, anche in considerazione della procedura d'infrazione per violazione della direttiva europea 91/271/CEE, la Commissione ambiente della Camera ha approvato, nella seduta del 1° agosto 2012, le risoluzioni 7-00821 e 7-00853, che hanno impegnato il Governo all'adozione di specifiche iniziative volte al superamento delle criticità in tale ambito. In proposito, si segnala che il CIPE, con deliberazione n. 60/2012, ha assegnato risorse pari a complessivi 1.819.040.782,46 euro per interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche. Tali interventi – sulla base del contenuto della delibera – “sono finalizzati al superamento delle procedure di contenzioso e pre-contenzioso comunitario ovvero, in alcuni casi, anche all'ottimale offerta del servizio idrico”.

 

Ulteriori norme per la protezione delle acque dall'inquinamento

Ulteriori modifiche al Codice sono state apportate dal D.Lgs. n. 219 del 2010, di recepimento della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e della direttiva 2009/90/CE sull’analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque, che ha novellato alcuni articoli ed allegati del d.lgs. 152/2006, e, in particolare, quelli relative alla tutela delle acque dall'inquinamento (Sezione II della Parte terza del Codice).

Il D.Lgs. n. 30 del 2009 ha, invece, attuato la direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. Il decreto non si è limitato al recepimento della direttiva, ma tenendo conto anche delle linee guida europee emanate in materia successivamente all’adozione della stessa direttiva ha inteso, per un verso, fornire alle amministrazioni regionali elementi tecnici più puntuali per impostare una corretta attività conoscitiva del territorio e dello stato delle acque sotterranee e, per l'altro, raccogliere nello stesso corpus normativo anche le norme di tutela previste dall’allegato 1 alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice ambientale) e conseguentemente abrogate, al fine di pervenire alla definizione di una disciplina sistematica della materia.

Intervenendo sulla disciplina riguardante la bonifica dei siti inquinati, l’art. 8-quinquies del D.L. 208/2008, modificando l’articolo 243, comma 1, del Codice, ha esteso agli interventi di messa in sicurezza dei siti la possibilità di scarico delle acque di falda emunte dalle falde sotterranee, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali.

Da ultimo, l’art. 36, commi 7-ter e 7-quater, del D.L. 179/2012  ha dettato norme per l'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola - anche sulla base dei criteri contenuti nell’Accordo sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - e una disciplina transitoria in base alla quale nelle more di tale aggiornamento - e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge - nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili.

I referendum del 12 e 13 giugno 2011

Il referendum popolare, tenutosi il 12 e il 13 giugno 2011, si è pronunciato per l'abrogazione dell’art. 23-bis del D.L. 112/2008, concernente l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (sulla disciplina relativa si veda il tema Servizi pubblici locali ), nonché per l'abrogazione del comma 1 dell'art. 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevedeva che la tariffa del servizio idrico integrato dovesse essere determinata tenendo conto dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito.

Con il D.P.R. 113/2011 ed il D.P.R. 116/2011 sono state conseguentemente disposte l'abrogazione dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325/2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e l'abrogazione parziale del comma 1 dell'art. 154 del D.Lgs. 152/2006 in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito.

L'affidamento e la gestione del servizio idrico integrato

A seguito del referendum è stata adottata una nuova disciplina sui servizi pubblici locali, contenuta nell’art. 4 del D.L. 138/2011, che ha parzialmente escluso dalla sua applicazione il servizio idrico integrato. La predetta disciplina, comprensiva delle successive modificazioni, è stata dichiarata incostituzionale dalla (sentenza n. 199/2012).

Al servizio idrico si applica l’art. 3-bis del D.L. 138/2011, introdotto dall’art. 25 del D.L. 1/2012, che ha disciplinato gli ambiti territoriali e i criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali e che è stato da ultimo novellato dall’art. 34, comma 23, del D.L. 179/2012, che specifica che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del comma 1 dell'art. 3-bis, che prevede un eventuale intervento sostitutivo del Governo. Per una descrizione approfondita della normativa sui servizi pubblici locali e delle sue evoluzioni, si rinvia al tema Servizi pubblici locali e all'approfondimento I servizi pubblici locali nella XVI legislatura.

Da segnalare, inoltre, che i commi 20-22 dell'articolo 34 del D.L. 179/2012 hanno previsto che l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sia basato su una relazione dell’ente affidante, da rendere pubblica sul sito internet dell’ente stesso. Nella relazione devono essere indicate le ragioni della forma di affidamento prescelta e deve essere attestata la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo. Dalla relazione devono risultare  gli specifici obblighi di servizio pubblico e di servizio universale. Specifiche disposizioni sono previste per gli affidamenti già effettuati e tuttora in corso, che prevedono obblighi di conformazione e scadenze.

Nel contesto precedentemente delineato è necessario tenere presente che, al fine di perseguire il contenimento delle spese degli enti locali nonché la semplificazione del sistema, è stata prevista la soppressione delle Autorità d’ambito territoriale alle quali era demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione del servizio idrico integrato (art. 148 del d.lgs. 152/2006). Nel ricordare che già la legge finanziaria per il 2008 (art. 2, comma 38, della L. 24 dicembre 2007, n. 244) aveva previsto una rideterminazione degli ambiti territoriali che era rimasta inattuata, si segnala che l'art. 1, comma 1-quinquies, del D.L. 2/2010, oltre a prevedere la soppressione delle autorità d'ambito, ha nel contempo disposto l'attribuzione da parte delle regioni con proprie leggi delle funzioni ad esse spettanti ad enti a livello regionale (il termine per la soppressione è stato differito in alcuni provvedimenti e, da ultimo, è stato prorogato al 31 dicembre 2012 dall'art. 13, comma 2, del D.L. 216/2011).

In relazione alle tematiche inerenti la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque la Commissione ambiente della Camera ha esaminato le proposte di legge C. 2, C. 1951 e C. 3865, nel cui ambito è stata deliberata un’indagine conoscitiva volta ad acquisire elementi di informazione a seguito dei referendum del 12 e 13 giugno 2011. Nell’ambito dell’indagine conoscitiva è stato svolto un ciclo di audizioni. L’esame delle proposte di legge non si è concluso.

 

La vigilanza e la regolazione del settore idrico

L’assetto istituzionale che governa il settore idrico, con riguardo alla vigilanza e alla regolazione, è stato modificato in più occasioni nel corso della XVI legislatura.

In una prima fase, l'art. 9-bis, comma 6, del D.L. 39/2009 ha istituito la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (in luogo del precedente Comitato per la vigilanza sulle risorse idriche).

Tale Commissione è stata soppressa a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 70/2011, che all'art. 10 ha previsto l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

Successivamente il D.L. 201/2011, all’art. 21, commi 13 e 19, ha soppresso l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua trasferendo le relative funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta eccezione per le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici che sono state attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG). Il D.P.C.M. 20 luglio 2012 ha individuato le funzioni dell'Autorità attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici.

La determinazione della nuova tariffa del servizio idrico integrato

L'Autorità ha approvato, con delibera 28 dicembre 2012, n.585/2012/R/IDR, anche in esito a un procedimento di raccolta di dati e informazioni in materia di servizi idrici, la nuova metodologia transitoria per determinare le tariffe 2012 e 2013 del servizio idrico integrato.

In conseguenza della soppressione delle autorità d’ambito, inoltre, l’art. 34, comma 29, del D.L. 179/2012 ha stabilito che non è più l'autorità d’ambito, ma l'ente d'ambito - ossia il soggetto competente a cui sono state attribuite le funzioni a livello regionale - a definire la tariffa di base, in conformità al metodo tariffario, tariffa che deve essere trasmessa all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.