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Temi dell'attività Parlamentare

Impresa - Profili penali
Tra i provvedimenti in corso di esame parlamentare, si richiamano un disegno di legge del Governo di riforma dei "reati fallimentari", nonché due proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia di "falso in bilancio". Si segnala, inoltre, la complessiva rivisitazione delle sanzioni per violazioni di obblighi in materia di sicurezza sul lavoro contenuta nel decreto legislativo 106/2009.
Diritto penale fallimentare

Il disegno di legge A.C. 1741 delega il Governo, oltre che a riformare le procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (su cui vedi Grandi imprese in crisi), anche a modificare la disciplina dei reati fallimentari (disciplina contenuta nella “legge fallimentare”, R.D. 267/1942).

In particolare, il disegno di legge prevede che il Governo debba:

  • rivedere la disciplina dei delitti di bancarotta fraudolenta e semplice;
  • prevedere ipotesi specifiche di bancarotta fraudolenta patrimoniale a carico del soggetto cui è estesa la procedura concorsuale,e relativamente a condotte di disposizione dei propri beni;
  • intervenire sui delitti di bancarotta fraudolenta impropria e di bancarotta semplice impropria, in particolare ridefinendone l’ambito oggettivo di applicazione;
  • disciplinare il reato di simulazione del credito, nonché il reato di ricettazione fallimentare, prevedendo anche specifiche circostanze attenuanti ad effetto speciale;
  • disciplinare il delitto di falsa esposizione di dati o di informazioni.

Il disegno di legge delega individua inoltre una serie di principi e criteri direttivi che il Governo dovrà rispettare nel momento in cui rivedrà l’entità delle sanzioni e introdurrà specifiche aggravanti ed attenuanti. Per quanto riguarda, in particolare, le pene accessorie, il Governo dovrà prevedere che alla condanna per bancarotta fraudolenta, anche impropria, bancarotta semplice e bancarotta semplice impropria consegua l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Il provvedimento detta ulteriori principi e criteri direttivi, tra i quali si segnalano:

  • l’esclusione della qualificazione come ingiusto, a fini penali, del vantaggio dell’impresa collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo;
  • la modifica delle disposizioni penali contenute nella disciplina sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di limitare l’equiparazione a fini penali della dichiarazione di insolvenza (dell’impresa) alla dichiarazione di fallimento ad alcune ipotesi specificamente indicate.
Tutela della proprietà industriale

Si richiamano la legge 99/2009 (c.d. collegato energia) volta, tra l’altro, a rafforzare la tutela penale della proprietà industriale (su cui vedi Tutela della proprietà industriale) e il decreto-legge 135/2009, convertito dalla legge 166/2009, che interviene, anche sotto il profilo penale, sulla disciplina del Made in Italy su cui anche Made in Italy e lotta alla contraffazione).

Reati societari

Il Parlamento ha avviato l’esame di due proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 1895 e A.C. 1777) volte a inasprire le sanzioni per il reato di false comunicazioni sociali (“falso in bilancio”) e per gli altri reati societari previsti dal codice civile.

Sicurezza sul lavoro

Il decreto legislativo 106/2009, correttivo del precedente decreto 81/2008 (il “testo unico” in materia di sicurezza sul lavoro), contiene una complessiva riforma del regime sanzionatorio per la violazione di obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (sul provvedimento vedi Sicurezza sui luoghi di lavoro). Le sanzioni penali ed amministrative vengono nel complesso rimodulate sia con riferimento alla tipologia della pena (sia essa detentiva o pecuniaria) sia con riguardo all’entità della medesima, allo scopo, dichiarato nella relazione illustrativa, di garantire una proporzionalità ed una progressività delle pene.

Il provvedimento, recependo il parere reso sullo schema di decreto legislativo dalle Commissioni lavoro e affari sociali della Camera nella seduta del 24 giugno e dalla Commissione lavoro del Senato nella stessa data, non riproduce una disposizione di carattere generale volta a ridefinire l’obbligo di impedimento (e la connessa responsabilità penale) da parte dei titolari “di posizioni di garanzia” (ossia datore di lavoro, dirigente e preposto, nonché chi, in concreto, eserciti i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti indicati). Tra le condizioni richieste perché operasse tale responsabilità, si prevedeva che l'evento non fosse imputabile a soggetti rientranti in determinate categorie (preposti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medico competente, lavoratori, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo).

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