Il disegno di legge A.C. 1741 delega il Governo, oltre che a riformare le procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (su cui vedi Grandi imprese in crisi), anche a modificare la disciplina dei reati fallimentari (disciplina contenuta nella “legge fallimentare”, R.D. 267/1942).
In particolare, il disegno di legge prevede che il Governo debba:
Il disegno di legge delega individua inoltre una serie di principi e criteri direttivi che il Governo dovrà rispettare nel momento in cui rivedrà l’entità delle sanzioni e introdurrà specifiche aggravanti ed attenuanti. Per quanto riguarda, in particolare, le pene accessorie, il Governo dovrà prevedere che alla condanna per bancarotta fraudolenta, anche impropria, bancarotta semplice e bancarotta semplice impropria consegua l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Il provvedimento detta ulteriori principi e criteri direttivi, tra i quali si segnalano:
Si richiamano la legge 99/2009 (c.d. collegato energia) volta, tra l’altro, a rafforzare la tutela penale della proprietà industriale (su cui vedi Tutela della proprietà industriale) e il decreto-legge 135/2009, convertito dalla legge 166/2009, che interviene, anche sotto il profilo penale, sulla disciplina del Made in Italy su cui anche Made in Italy e lotta alla contraffazione).
Il decreto legislativo 106/2009, correttivo del precedente decreto 81/2008 (il “testo unico” in materia di sicurezza sul lavoro), contiene una complessiva riforma del regime sanzionatorio per la violazione di obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (sul provvedimento vedi Sicurezza sui luoghi di lavoro). Le sanzioni penali ed amministrative vengono nel complesso rimodulate sia con riferimento alla tipologia della pena (sia essa detentiva o pecuniaria) sia con riguardo all’entità della medesima, allo scopo, dichiarato nella relazione illustrativa, di garantire una proporzionalità ed una progressività delle pene.
Il provvedimento, recependo il parere reso sullo schema di decreto legislativo dalle Commissioni lavoro e affari sociali della Camera nella seduta del 24 giugno e dalla Commissione lavoro del Senato nella stessa data, non riproduce una disposizione di carattere generale volta a ridefinire l’obbligo di impedimento (e la connessa responsabilità penale) da parte dei titolari “di posizioni di garanzia” (ossia datore di lavoro, dirigente e preposto, nonché chi, in concreto, eserciti i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti indicati). Tra le condizioni richieste perché operasse tale responsabilità, si prevedeva che l'evento non fosse imputabile a soggetti rientranti in determinate categorie (preposti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medico competente, lavoratori, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo).
Sui reati societari
Sul c.d. collegato energia
Sul c.d. disegno di legge sicurezza
Sul correttivo in materia di sicurezza sul lavoro
Sul disegno di legge per la gestione delle crisi aziendali