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Temi dell'attività Parlamentare

Decreto legislativo 155/2012 - Soppressione di tribunali

La delega

Il decreto legislativo 155/2012 dà attuazione alla delega prevista dall’art. 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148 (di conversione del decreto-legge 138/2011), volta a riorganizzare la complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (commi da 2 a 5 dell’art. 1). 

Gli obiettivi della delega

In particolare, il comma 2 delega il Governo a emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (e dunque entro il 17 settembre 2012), uno o più decreti legislativi per «riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento dì efficienza», con l'osservanza di una serie dii principi e criteri direttivi, indicati nelle lettere da a) a q) del medesimo comma:

- ridurre gli uffici giudiziari di primo grado mantenendo comunque sedi di tribunale nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011 (il principio di delega fa dunque salvi i tribunali ordinari attualmente esistenti nei comuni capoluogo di provincia) (lett. a)

- ridefinire la geografia giudiziaria, ovvero l’assetto territoriale degli uffici giudiziari, eventualmente anche trasferendo territori dall’attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. Nel compiere questa attività il Governo deve tenere conto di «criteri oggettivi e omogenei» che comprendano i seguenti parametri: estensione del territorio; numero degli abitanti; carichi di lavoro; indice delle sopravvenienze; specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale; presenza di criminalità organizzata (lett. b);

- ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti (lett. c). Tale operazione deve rispettare i seguenti principi:

  • la ridefinizione dell’assetto territoriale non dovrà riguardare le procure distrettuali, ovvero le procure della repubblica presso i tribunali dei capoluoghi dei distretti di corte d'appello;
  • la ridefinizione non dovrà comportare la soppressione delle procure presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;
  • possibilità di accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali. In tali casi, l’ufficio di procura accorpante dovrà poter svolgere le funzioni requirenti in più tribunali. Tale riorganizzazione dovrà consentire una migliore organizzazione delle risorse e dei mezzi, e una più agevole trattazione dei procedimenti;
  • possibilità di procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle attuali 220 sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi;

- assumere come prioritaria linea di intervento il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni (lett. e)

- garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica (lett. f).

Il personale

Le lettere g), h) e i) disciplinano la destinazione del personale di magistratura e amministrativo in servizio presso uffici giudiziari di primo grado soggetti alla riorganizzazione territoriale.

In particolare, la lettera g) stabilisce che i magistrati e il personale amministrativo dei tribunali e delle procure soppresse transitino automaticamente negli organici degli uffici cui sono trasferite le funzioni, anche in eventuale sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze. 

La lettera h) prevede che la suddetta assegnazione dei magistrati e del personale ai nuovi organici non dovrà essere interpretata come assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né dovrà costituire trasferimento ad altri effetti.

Infine la lettera i) dispone che, con successivi decreti del ministro della giustizia, saranno disposte le conseguenti modificazioni delle piante organiche.

Le lettere da l) a p) dettano principi e criteri direttivi per la riorganizzazione territoriale degli uffici del giudice di pace, realizzata con il decreto legislativo n. 156 del 2012.

Il procedimento di attuazione

La lettera q) stabilisce infine che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 delinea il procedimento per l’esercizio della delega che vede il coinvolgimento delle commissioni parlamentari che debbono esprimere il proprio parere entro 30 giorni.  

Il comma 5 stabilisce infine che il Governo, con la procedura indicata nel comma precedente, possa - entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega - adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi già fissati.

Il comma 5-bis, introdotto dalla legge n. 14 /2012, in considerazione degli effetti prodotti dal terremoto del 2009, differisce di tre anni il termine per l’esercizio della delega limitatamente alle sedi di tribunale dell’Aquila e di Chieti.

Il metodo seguito dal Governo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, il 6 luglio 2012, lo schema di decreto legislativo recante “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

L’originario schema di decreto trasmesso alle Camere (AG. 494) aveva previsto la soppressione di 37 dei 165 tribunali (e relative procure) esistenti, di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale nonché della sola procura della Repubblica del tribunale di Giugliano in Campania (166° tribunale, previsto ma mai operativo).

Ampio rilievo è stato dato nel dibattito al metodo seguito dal Governo ai fini della soppressione dei tribunali. Il metodo è stato il seguente.

A) Il gruppo di studio

Sono state in primo luogo valutate le conclusioni cui è pervenuto il gruppo di studio incaricato dal Ministro della giustizia. Il gruppo di lavoro ha utilizzato solamente, tra i criteri individuati dalla delega, i parametri considerati incontrovertibili: numero degli abitanti e delle sopravvenienze (cd. indice di litigiosità), nonché dei carichi di lavoro rispetto all'organico disponibile (cd. indice di produttività). E’ stata considerata l’attività nel quinquennio 2006-2010 e valutati il totale dei provvedimenti iscritti e di quelli definiti nei procedimenti civili e penali. E’ stata inoltre considerata la dotazione organica normativamente assegnata all'ufficio e non già quella realmente presente. I valori medi risultano i seguenti:

  • popolazione media di 363.769 abitanti (la media nazionale è 345.606)
  • sopravvenienze totali medie di 18.094 procedimenti (la media nazionale è 18.623)
  • organico di magistratura pari a 28 unità (la media nazionale è 31)
  • carico di lavoro annuo pari a 638,4 o 647,1 (la dualità è legata all'uso possibile del numero di procedimenti sopravvenuti ovvero di quelli definiti al fine di desumere la produttività, che per la media nazionale è rispettivamente: 600,6 -606,9).

I dati medi degli uffici giudiziari di primo grado siti in capoluogo provinciale, relativi ad abitanti, sopravvenienze, organico e produttività, sono quindi stati utilizzati a confronto con i dati degli altri tribunali. E’ stata pregiudizialmente esclusa, invece, la considerazione della cd. pendenza.

Non è stata ipotizzata la soppressione dei tribunali che soddisfano almeno uno dei parametri medi individuati.

Sarebbero, in conclusione, risultati 45 i tribunali non provinciali al di sotto dei criteri desumibili dalla legge delega. Di questi, 8 risultavano “intangibili” per consentire il mantenimento di almeno tre degli «attuali tribunali» (Gela, Larino, Barcellona P.d.G., Patti, Spoleto, Melfi, Vallo di Lucania e Rovereto). Sono quindi residuati 37 uffici giudiziari di primo grado aventi sede fuori dei capoluoghi provinciali per i quali è senz' altro stimabile in base a criteri oggettivi e omogenei l'operazione di riduzione e ridefinizione dell'assetto territoriale.

B) Il riassetto del giudice di pace

Si è inoltre tenuto conto del primo schema di decreto sul riassetto degli uffici del giudice di pace, in cui era stato fissato un limite minimo di popolazione per la sopravvivenza dell'ufficio del Giudice di pace non circondariale. Il limite minimo di 100.000 abitanti, ivi adottato come parametro di riferimento, porta a concludere che «nessun tribunale sotto tale limite può essere tendenzialmente mantenuto in vita, ove astrattamente sopprimibile, neppure in quei casi ove emergano profili di difficoltà infrastrutturali anche di non trascurabile rilievo».

C) Le valutazioni dell'amministrazione giudiziaria

Le conclusioni del gruppo di studio sono state poi ulteriormente approfondite dall’amministrazione giudiziaria, al fine di garantire, compatibilmente con i limiti della delega, la maggiore omogeneità possibile per numero di abitanti, estensione territoriale, carichi di lavoro e indice delle sopravvenienze. Sono state effettuate verifiche relative a tutti i parametri indicati dalla legge delega: situazione infrastrutturale, tasso d'impatto della criminalità organizzata nei singoli territori interessati dall'intervento (con acquisizione di relazioni delle competenti Direzioni Distrettuali Antimafia), necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. I dati sono stati incrociati con la dimensione minima del bacino di utenza, fissata in 200.000 abitanti, la misura doppia rispetto a quella già utilizzata per gli uffici dei giudici di pace.

Ferma la necessità di procedere sulla base di parametri di valutazione oggettivi, sono state poi valutate le indicazioni provenienti dalla commissioni parlamentari e dal Consiglio Superiore della Magistratura.

E’ stato inoltre aggiunto il parametro dell'estensione del territorio. A tal fine è stata presa come riferimento la media dei 103 tribunali provinciali, intangibili per legge, depurati dal dato relativo ai 5 circondari provinciali metropolitani di Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo. La media sarebbe pari a 2.169 Km quadrati. E' stato perseguito l’intento di garantire che ciascun tribunale potesse acquisire una dimensione media quanto più vicina possibile al modello ideale di ufficio giudiziario individuato attraverso il ricorso a standard oggettivi, in grado di assicurare anche l'indispensabile specializzazione dei magistrati.

Come già ricordato, viene prevista anche la completa soppressione delle sezioni distaccate di tribunale; sulla base delle conclusioni del gruppo di studio, è stata considerata compatibile con la delega la soppressione anche delle sezioni distaccate dei tribunali considerati intangibili.

Specifici criteri sono stati seguiti per le grandi aree metropolitane.

Il parere parlamentare

La Commissione Giustizia della Camera dei deputati ha espresso, il 1° agosto 2012, un parere favorevole, con numerose condizioni. Il testo definitivo del decreto legislativo ha, in particolare, accolto le seguenti condizioni del parere:

  • mantenimento in vita di alcuni tribunali in territori caratterizzati da una significativa presenza della criminalità organizzata (sono stati ridotti a 31 i tribunali soppressi, risultando esclusi dall’elenco degli uffici “tagliati” – rispetto allo schema originario – i tribunali di Caltagirone, Sciacca, Castrovillari, Lamezia Terme, Paola e Cassino;
  • esplicita previsione di un termine (31 dicembre 2012) per l’adozione delle nuove piante organiche degli uffici giudiziari;
  • la riduzione del termine di efficacia della riforma: lo schema prevedeva 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta, il parere proponeva 6 mesi; il decreto stabilisce 12 mesi.
Il decreto legislativo: uno sguardo d'assieme

Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, attua la delega per la revisione della geografia giudiziaria mediante la riorganizzazione degli uffici di tribunale e delle relative procure della Repubblica. In particolare, le nuove disposizioni prevedono la soppressione di:

  • 31 tribunali;
  • 31 procure;
  • tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale.

Con riferimento alle sezioni distaccate, nonostante le richieste di mantenimento in vita di alcune di esse, il Governo ha ribadito la totale soppressione in quanto – come affermato nella relazione allo schema di decreto - “modello organizzativo che, dopo oltre un decennio di operatività, si è dimostrato foriero d’inconvenienti sotto il profilo dell’efficienza del servizio e del buon andamento dell’amministrazione, come dimostrano i numerosi provvedimenti d’accentramento adottati dai presidenti di tribunale ex art. 48-ter O.G..”

Il decreto fissa in dodici mesi il termine, decorso il quale diventano effettivi i“tagli” degli uffici giudiziari ordinari, nonchè le disposizioni relative alle ricadute (di natura organizzativa) di soppressioni e accorpamenti degli uffici nei confronti di magistrati, personale amministrativo e personale di polizia giudiziaria. Nel frattempo, e cioè fino al 13 settembre 2013, le udienze già fissate davanti ad uno degli uffici destinati alla soppressione continuano ad essere tenute presso i medesimi tribunali o sezioni distaccate di tribunale. Le udienze che, invece, cadono in una data successiva alla scadenza del periodo di dodici mesi e quindi dopo il 13 settembre 2013 saranno tenute dinanzi all’ufficio che ha accorpato quelli soppressi.

Il decreto intende garantire la continuità dei processi penali pendenti ed evitare rinnovazioni degli atti per diversa composizione dell’organo giudicante.

La scelta è stata di rimettere ai capi degli uffici giudiziari che hanno accorpato quelli soppressi di assicurarne la prosecuzione, dopo l’apertura del dibattimento, dinanzi agli stessi giudici che ne erano assegnatari nei tribunali o sezioni distaccate non più esistenti.

Stessa regola è stata dettata per i procedimenti civili: i capi degli uffici, se possibile, curano che il processo trasferito nella nuova sede sia trattato dal medesimo magistrato già designato per l’affare. Il termine di un anno servirà a consentire una graduale adeguamento organizzativo e strutturale degli uffici destinati ad accorpare i tribunali e le sezioni distaccate soppressi.

Il contenuto del decreto: la soppressione di tribunali

Il decreto sopprime 31 tribunali, mantenendo in servizio – rispetto allo schema iniziale -  6 tribunali (Caltagirone e Sciacca in Sicilia; Castrovillari, Lamezia Terme e Paola in Calabria; Cassino nel Lazio).

Risulta parzialmente accolto sul punto il parere della Commissione Giustizia della Camera che, in tali aree, riteneva necessario il mantenimento dei suddetti uffici giudiziari oltre a quello di Lucera (invece soppresso); del tribunale di Rossano, accorpato a Castrovillari, si chiedeva l’autonomo mantenimento. Confermato, invece, nonostante il parere contrario della Commissione, il transito del Comune di Niscemi dal circondario del tribunale di Caltagirone a quello di Gela. In conformità del parere della Commissione, sono accorpati al circondario di Caltagirone i comuni di Ramacca, Castel di Judica e Raddusa.

In riferimento al tribunale  di Napoli Nord - rispetto all’originaria versione del decreto - risulta accolto quanto previsto nel parere della Commissione Giustizia della Camera sia in ordine all’istituzione di una procura circondariale, che all’allargamento del territorio del circondario di tribunale, al cui interno  comprendere anche il comune di Aversa.

Per quanto riguarda la soppressione di tutte le 220 sezione distaccate di tribunale, mentre il CSM nel suo parere aveva manifestato il suo favore ritenendo che “il servizio giustizia ivi erogato sia decisamente insufficiente, specie avuto riguardo ai tempi della risposta giudiziaria, troppo spesso fonte di risarcimento per irragionevole durata”, la Commissione Giustizia della Camera aveva ipotizzato il mantenimento in vita per un massimo di 5 anni delle sole sezioni distaccate, anche previo accorpamento che - per carico di lavoro, riferito alle sopravvenienze, bacino di utenza, estensione del territorio, caratteristiche della collocazione geografica – fossero risultate oggettivamente necessarie per evitare, nella prima fase di attuazione della riforma, disagi organizzativi per la popolazione e disfunzioni del servizio giustizia.

L’articolo 2, comma 1, novella l’ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941) al fine di:

  • sostituire la tabella “A”sulla base della nuova geografia giudiziaria che vede la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale, così delineando, sulla base dei comuni italiani, la sola circoscrizione di ogni tribunale ordinario, distinto per corte d’appello;
  • sopprimere le tabelle “B” e “C”, ormai inattuali data la soppressione delle citate sezioni distaccate di tribunale; la tabella “B” recava l’indicazione delle sezioni distaccate di tribunale e la relativa circoscrizione territoriale; la tabella “C” era relativa alle circoscrizioni territoriali delle vecchie preture circondariali e la sua soppressione ha, quindi, natura di semplice aggiornamento normativo;
  • abrogare l’intera sezione dell’ordinamento relativa alle sezioni distaccate di tribunale.

Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 155 rinomina il tribunale di Giugliano in Campania, che diviene il tribunale di Napoli nord, cheamplia notevolmente il territorio del suo circondario, inglobando numerosi comuni del circondario del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

L’articolo 3 sostituisce la tabella “A” allegata all’ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975) relativa alle sedi e alle giurisdizioni degli Uffici di sorveglianza per adulti.

Dato che ad ogni Ufficio di sorveglianza corrisponde una giurisdizione comprendente più uffici di tribunale, il contenuto della tabella è coordinato con le soppressioni dei 31 tribunali.

L’articolo 4 sostituisce - all’esito della riforma - la tabella “N” allegata al DPR 757/1951, che stabilisce il numero delle corti di assise di appello, delle corti di assise, le loro rispettive sedi e tribunali compresi nelle circoscrizioni di corte d’assise nonché il numero dei giudici popolari.

Rinvia inoltre, per la costituzione delle sezioni di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello, nonché per la variazione del numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali dei giudici popolari per le citate Corti, all’applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 6-bis della legge n. 287/1951 (Riordinamento dei giudizi di assise).

Rimane stabilito, quindi, che con DPR, previa proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e sentito il C.S.M., possono essere costituite nel medesimo circolo più sezioni delle Corti d'assise e nel medesimo distretto più sezioni delle Corti d'assise d'appello. Con identiche modalità si può provvedere alla soppressione delle sezioni non più necessarie (art. 2-bis). Con analogo DPR possono, poi, essere apportate le necessarie variazioni al numero dei giudici popolari da comprendere nelle citate liste generali.

Il contenuto del decreto: il personale

L’articolo 5 del d.lgs. 155/2012 interessa il personale di magistratura e amministrativo da trasferire a seguito della revisione della geografia giudiziaria.

I magistrati

I commi da 1 a 5 dell’articolo 4 disciplinano le nuove assegnazioni dei magistrati ordinari e onorari degli uffici soppressi nonché la determinazione delle nuove piante organiche; i commi da 6 a 8 dettano analoga disciplina per il personale amministrativo.

Il comma 1 stabilisce che i magistrati assegnati agli uffici giudiziari soppressi entrano a far parte dell’organico degli uffici cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero. I magistrati che esercitano le funzioni, anche in via non esclusiva, presso le sezioni distaccate soppresse si intendono assegnati alla sede principale del tribunale.

Il CSM nel suo parere del 26 luglio 2012 affermava come risultasse di dubbia interpretazione il termine “assegnazione” riferito ai magistrati in servizio presso (o anche presso) le sezioni distaccate di tribunale. Questi ultimi – tutti formalmente assegnati alla sede centrale di tribunale - svolgono infatti funzioni presso le sezioni a seguito di decisione tabellare. In carenza di un dato normativo certo, per il CSM non sarebbe stato possibile “comprendere a quale sede distaccata soppressa (intesa come ufficio giudiziario) sia “assegnato” il magistrato e quindi a quale tribunale costui debba essere trasferito”.

Una disposizione speciale è dettata per i c.d. giudici del lavoro (“magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie”), per i quali è prevista l’assegnazione alla sezione di tribunale che si occupa di tali controversie.

Il comma 2 specifica – come da delega - che l’assegnazione dei magistrati ai nuovi uffici non va interpretata né come “assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede” né come “trasferimento”. Esclude quindi: l’applicazione: del limite temporale per la destinazione del magistrato ad altra sede; delle regole per la destinazione dei magistrati in caso di soppressione dell’ufficio giudiziario; dell’indennità di prima destinazione e di missione (Peraltro, se con l’assegnazione al nuovo ufficio un magistrato deve mutare la propria residenza, il decreto 155 riconosce l’applicazione delle disposizioni della legge n. 836/1973, sull’indennità di missione e sul trasferimento dei dipendenti statali (il cui trattamento economico è stato aggiornato dalla legge n. 417/1978).

Il comma 3 dell’articolo 4 stabilisce che i magistrati trasferiti d'ufficio a norma dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alle sedi disagiate soppresse possono chiedere di essere riassegnati alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze e in deroga al termine previsto dall'articolo.

Il comma 5 dispone in ordine ai magistrati onorari presso gli uffici soppressi (i giudici ordinari di tribunale - GOT presso i tribunali ed i vice procuratori onorari - VPO nelle Procure), prevedendo che anch’essi siano assegnati agli uffici giudiziari cui sono trasferite le funzioni.

I magistrati titolari di funzioni dirigenziali

L’articolo 6 detta una disciplina specifica per le nuove assegnazioni dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali, vale a dire i presidenti di tribunale, i presidenti di sezione del tribunale, i procuratori della Repubblica ed i procuratori aggiunti.

In relazione all’assegnazione a nuovo incarico a seguito di soppressione di un ufficio giudiziario, la regola generale prevista dalla legge sulle guarentigie della magistratura prevede che “in caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede” (R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 2, terzo comma).

In particolare, i commi 1 e 2 stabiliscono che entro 180 giorni dall’entrata in vigore della riforma, i magistrati titolari delle funzioni dirigenziali (direttive e semidirettive) negli uffici giudiziari soppressi(presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della repubblica e procuratore aggiunto) possano:

  • chiedere l’assegnazione a posti vacanti pubblicati, anche in deroga al requisito della necessaria permanenza triennale nella sede previsto dall’art. 194 OG (comma 1),
  • ovvero, eventualmente anche in subordine, chiedere di essere destinati all’esercizio di una funzione diversa (consigliere di corte d’appello, giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica) in una sede da loro scelta, anche in soprannumero (comma 2, lett. a e b);
  • chiedere di essere destinati all’esercizio delle “funzioni svolte prima del conferimento dell’incarico nell’ufficio in cui prestava precedentemente servizio”  (comma 2, lett.c).

Peraltro, il comma 5 disciplina la fase transitoria, vale a dire il periodo che va dall’effettiva efficacia delle disposizioni sulla soppressione dei tribunali (ovvero 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo) al momento dell’assunzione delle funzioni da parte dei dirigenti nei nuovi uffici giudiziari. Infatti, i magistrati dirigenti, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni, possono esercitare le funzioni semidirettive di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi; i magistrati già titolari dei soppressi uffici direttivi di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica collaborano con i dirigenti di tali uffici per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione.

Il comma 3 aggiunge che, decorsa la data di efficacia del decreto legislativo, i magistrati che non si siano avvalsi delle facoltà previste dai commi 1 e 2 sono  destinati d’ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici accorpanti.

Diversamente da quanto disposto dall’art. 5, comma 2, le nuove destinazioni dei magistrati con funzioni dirigenziali sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti (comma 4).

Il personale amministrativo

Infine, i commi 6 e 7 dell'articolo 4 riguardano il personale amministrativo, prevedendo:

  • che il personale assegnato agli uffici giudiziari e sezioni distaccate soppressi transita automaticamente nell’organico degli uffici (tribunali e procure) cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero, riassorbiti con le successive vacanze (comma 6);
  • che il personale con qualifica dirigenziale conserva la qualifica nella nuova sede; se ciò non è possibile, il dirigente è trasferito a richiesta dell’amministrazione (il testo iniziale parlava di trasferimento “d’ufficio”) ad altra sede, a meno che non chieda di essere adibito ad incarichi dirigenziali inferiori e vacanti presso una sede diversa (comma 7).

I commi 4 e 8 del decreto legislativo demandano al Ministro della giustizia, il compito di determinare con decreto le nuove piante organiche degli uffici giudiziari, sia in riferimento ai magistrati, sentito il CSM (comma 4) che al personale amministrativo (comma 8).

Alla data del 18 gennaio 2013, i decreti non risultano essere stati ancora emanati.

Il personale di polizia giudiziaria

L’articolo 7 provvede alla riassegnazione del personale di polizia giudiziaria in servizio presso le 31 procure della Repubblica soppresse.

Analogamente a quanto disposto per magistrati e personale amministrativo, il decreto legislativo dispone l’assegnazione o applicazione del personale di polizia presso le sezioni di polizia giudiziaria delle procure istituite presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli organi giudiziari soppressi.

Il contenuto del decreto: l'edilizia giudiziaria e la transizione

L’articolo 8 disciplina la sorte degli edifici giudiziari nelle sedi soppresse dalla riforma. Il comma 1 stabilisce che il Ministro della giustizia può decidere di continuare a disporre per un massimo di 5 anni degli immobili di proprietà dello Stato o dei comuni già sede dei tribunali e delle sezioni distaccate soppresse, senza che lo Stato debba corrispondere ai comuni alcun rimborso spese per gestione e manutenzione, come ulteriormente specificato dal comma 4. Tali edifici verranno utilizzati a servizio del tribunale che ha accorpato gli uffici soppressi. La decisione del ministro sarà assunta previo parere (non vincolante) del presidente del Tribunale, del consiglio giudiziario, del consiglio dell’ordine degli avvocati e delle amministrazioni locali interessate (comma 2). Infine, il comma 3 stabilisce che per il personale che presta servizio presso gli immobili già sede dei tribunali e delle sezioni distaccate, si considera sede di servizio il comune nel quale l’immobile stesso è ubicato.

L’articolo 9 reca le disposizioni transitorie. Pur non espressamente prevista dai principi e criteri direttivi di delega, la disciplina transitoria può essere ricondotta all’art. 1, comma 3, della legge delega, in base al quale la riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. In base al comma 1, le udienze fissate dinanzi a uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l’entrata in vigore del decreto legislativo 155/2012 e la data di sua efficacia (12 mesi dopo) sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all’ufficio competente sulla base della nuova geografia giudiziaria stabilita dal decreto legislativo. Fino al decorso dei 12 mesi successivi all’entrata in vigore del decreto, il processo si considera pendente davanti all’ufficio giudiziario destinato alla soppressione (comma 2).

I capi degli uffici giudiziari debbono assicurare – compatibilmente con l’organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro – che i procedimenti penali per i quali sia già stata dichiarata l’apertura del dibattimento proseguano dinanzi agli stessi giudici (comma 3). Il comma 4 prevede che i capi degli uffici giudiziari curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti civili provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.

L’articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria; l’articolo 11 disciplina l’efficacia, fissata al 13 settembre 2013.

Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 1).

Le disposizioni sulla riduzione degli uffici, le nuove tabelle, i magistrati e il personale amministrativo presso gli uffici soppressi e il personale di polizia giudiziaria acquistano, tuttavia, efficacia decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo (13 settembre 2012) (comma 2).

Il comma 3 disciplina l’efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziariede L’Aquila e Chieti. La scelta adottata dal decreto legislativo è stata invece quella di rivedere fin d’ora le circoscrizioni giudiziarie anche con riguardo ai predetti tribunali, esercitando, quindi, subito la delega ma differendo l’efficacia delle nuove disposizioni. Infatti, in base al comma 3, le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti e delle relative sedi distaccate sono efficaci decorsi tre anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo e nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari de L’Aquila e Chieti, le disposizioni dell’art. 6 si applicano decorsi due anni dall’entrata in vigore del decreto.

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