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Temi dell'attività Parlamentare

Funzioni attribuibili ai magistrati di prima nomina

Nel corso della legislatura il Parlamento ha in più occasioni affrontato il tema delle funzioni attribuibili ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.

Originariamente, infatti, l’art. 13 del d.lgs. 160/2006 precludeva ai magistrati di prima nomina, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità, la possibilità di essere destinati a svolgere talune funzioni:le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali, di giudice per le indagini preliminari o di giudice per l’udienza preliminare. Il Ministro della giustizia Alfano, nell’audizione presso la Commissione giustizia della Camera del 9 dicembre 2009, evidenziava come tale scelta avesse di fatto posto fine alla prassi secondo la quale nelle sedi vacanti per difetto di aspiranti venivano mandati, come pubblico ministero o giudice per le indagini preliminari, i giovani vincitori di concorso.

Tale preclusione ha nei fatti aggravato la c.d. scopertura delle sedi disagiate. Per fare fronte alle esigenze di copertura di tali sedi - che si concentrano specialmente nel Sud d’Italia, in regioni ad alta densità di criminalità organizzata – il Governo è allora intervenuto con il decreto-legge 193/2009 (convertito dalla legge 26/2010).

Il decreto-legge, pur mantenendo la sopra richiamata preclusione, consentiva una deroga in presenza di specifiche condizioni oggettive di scopertura delle sedi e con riferimento ai magistrati nominati con un decreto ministeriale del 2009. A questi ultimi, al termine del tirocinio,con provvedimento motivato il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati con il decreto ministeriale sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti, può attribuire le funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità, in deroga a quanto è previsto dalla normativa vigente.

Fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità, l'esercizio dell'azione penale in relazione ad alcuni reati (quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare) da parte dei magistrati requirenti autorizzati in deroga al divieto deve svolgersi previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o di altro magistrato appositamente delegato. Tuttavia il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che tale assenso scritto non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio

Sul tema è infine intervenuta la legge 187/2011 che, stavolta con disposizione di portata generale, ha modificato l'art. 13 del d.lgs 160/2006 per consentire ai magistrati ordinari al termine del tirocinio (e dunque in fase di prima nomina) di svolgere pienamente le funzioni requirenti. A tali magistrati restano dunque precluse le sole funzioni giudicanti monocratiche penali (salvo per i casi di citazione diretta a giudizio a norma dell'art. 550 c.p.p.) e di giudice delle indagini preliminari. L'accesso a tali funzioni sarà infatti possibile solo dopo il conseguimento della prima verifica di professionalità.