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Temi dell'attività Parlamentare

L'istruzione tecnico-professionale, l'istruzione e formazione professionale, il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore

Premessa

L’art. 52 del D.L. 5/2012 ha dettato disposizioni per la semplificazione e la promozione dell’istruzione tecnico-professionale - riordinata con il D.P.R. 87/2010 e il D.P.R. 88/2010 - e degli Istituti tecnici superiori (ITS).

In particolare, esso ha previsto la definizione di linee guida da adottare con decreto interministeriale, d’intesa con la Conferenza unificata.

Quest’ultima è stata raggiunta il 26 settembre 2012. Il MIUR ne ha dato notizia con un comunicato del 27 settembre 2012, al quale è allegato, fra l’altro, lo schema di decreto, al momento non ancora formalmente adottato.

L'art. 52 del D.L. 5/2012

In base all’art. 52 del D.L. 5/2012, le linee guida sono volte al coordinamento:

a) a livello territoriale, dell’offerta dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado di tipo tecnico e professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale.

Al riguardo si ricorda, peraltro, che l’art. 19, co. 16, del D.L. 98/2011 aveva previsto l’emanazione, entro il 6 luglio 2012, di un regolamento di delegificazione volto a garantire la piena coerenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.lgs. 226/2005 con le modifiche ordinamentali apportate al secondo ciclo dell’istruzione ai sensi dell’art. 64 del D.L. 112/2008. Il regolamento non risulta intervenuto;

b) a livello nazionale, dell’offerta di percorsi degli Istituti tecnici superiori (istruzione terziaria non universitaria), in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l’integrazione delle risorse disponibili con la costituzione, al massimo, di un ITS in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti.

Ulteriori obiettivi riguardano:

c) la promozione della costituzione dei poli tecnico-professionali;

d) la promozione della realizzazione di percorsi in apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale;

e) la semplificazione degli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;

f) la previsione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le delibere del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali (prevedendo, cioè un diverso numero di voti minimo per l’adozione di ciascuna decisione), e strutturali (prevedendo, cioè, un diverso numero legale necessario per la valida costituzione delle diverse sedute).

Il riordino dell’istruzione tecnica e professionale

Con riferimento all’obiettivo di cui alla lett. a), si ricorda che per gli istituti professionali e gli istituti tecnici le principali linee generali del riordino - attuato con i D.P.R. 87/2010 e D.P.R. 88 del 15 marzo 2010, sulla base dell’art. 64, co. 4, del D.L. 112/2008 - sono consistite, come illustrato nelle rispettive relazioni governative, nel semplificare i piani di studio, ridurre gli indirizzi curriculari e l’orario settimanale di lezione, potenziare la dimensione laboratoriale dell’apprendimento, tener conto della specificità del territorio e dell’utenza. A tal fine, è stata prevista la creazione di un Comitato tecnico-scientifico finalizzato a rafforzare il raccordo tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca, le esigenze del territorio e i fabbisogni del mondo produttivo. E’ stato, inoltre, ribadito l’obiettivo di fornire agli studenti competenze spendibili per l’inserimento nel mondo del lavoro e per il passaggio ai livelli superiori di istruzione. Pertanto, fra gli strumenti didattici sono stati inseriti stage e alternanza scuola-lavoro.

Per quanto riguarda gli istituti tecnici, l’articolazione è stata prevista in 2 settori (a fronte dei precedenti 10) e in 11 indirizzi (a fronte di 39), con un orario settimanale di 32 ore. Per gli istituti professionali, l’articolazione è stata definita in 2 settori (a fronte di 5) e 6 indirizzi (a fronte di 27), con un orario settimanale di 32 ore. Sia per gli istituti tecnici che per i professionali è prevista la possibilità di attivare opzioni legate al mondo del lavoro e al territorio.

I relativi percorsi continuano ad avere durata quinquennale, articolati in 2 bienni (di cui, il primo è finalizzato all’assolvimento dell’obbligo scolastico) e in un V anno, al termine del quale si sostiene l’esame di Stato.

Con Direttive del Ministro n. 57 del 15 luglio 2010 e n. 65 del 28 luglio 2010 sono state emanate le linee guida per il primo biennio, rispettivamente, degli istituti tecnici e degli istituti professionali; con Direttive del Ministro n. 4 e n. 5 del 16 gennaio 2012 sono state emanate le linee guida per il secondo biennio e il quinto anno di entrambi i percorsi.

In base alle indicazioni contenute nelle linee guida, i nuovi istituti tecnici sono chiamati ad intercettare l’evoluzione del fabbisogno di competenze che emerge dalle richieste del mondo del lavoro e ad offrire una risposta alle nuove necessità occupazionali; gli istituti professionali perseguono, invece, l’obiettivo di far acquisire al diplomato, nell’ambito di settori produttivi relativamente ampi, capacità operative che lo mettano in grado di applicare le tecnologie a processi specifici e di prospettare e realizzare soluzioni anche innovative.

Pertanto, il riordino di entrambi i segmenti formativi vuole corrispondere alla necessità non solo di modernizzare l’impianto curricolare, ma anche di aumentare le possibilità di scelta degli studenti oltre il ciclo secondario, anche verso il “nuovo cantiere” dell’Istruzione tecnica superiore.

Il sistema IeFP

Per il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) - i cui percorsi rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione - la competenza legislativa esclusiva è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. In particolare, ai sensi del D.lgs. 226/2005, le regioni assicurano l'articolazione di percorsi di durata triennale - che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che consente l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale - e di percorsi di durata almeno quadriennale - che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale, che consente l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore.

Chiusa una fase di sperimentazione, il primo anno di attuazione dei percorsi di IeFP (nei quali può essere assolto l’obbligo di istruzione, ex art. 64, co. 4-bis, del D.L. 112/2008), coincidente con l’anno scolastico e formativo 2010-2011, è stato avviato sulla base dell’Accordo raggiunto in Conferenza Stato-regioni il 29.4.2010, poi recepito con D.I. 15.6.2010. In particolare, l’Accordo, prodromico alla disciplina specifica definita da ciascuna regione, ha individuato le figure professionali e gli standard minimi formativi.

Nel frattempo, l’art. 2, co. 3, del già citato D.P.R. 87/2010 ha disposto che, nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni, gli Istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà, un ruolo integrativo e complementare nei confronti dell’offerta delle istituzioni formative del sistema IeFP ai fini del conseguimento, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di qualifiche professionali (in esito a percorsi triennali) e diplomi (in esito a percorsi quadriennali).

Il 16 dicembre 2010 è stata poi raggiunta un’intesa in Conferenza Unificata in ordine all’approvazione delle linee guida (di cui all’art. 13, co. 1-quinquies, del D.L. 7/2007) finalizzate alla realizzazione di raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi IeFP. Le linee guida sono state adottate con DM 18 gennaio 2011.

Nell’intesa si sottolinea che i raccordi sono in particolare finalizzati a sostenere e garantire l’organicità sul territorio dell’offerta dei percorsi a carattere professionale, prevenire la dispersione scolastica e formativa, facilitare i passaggi tra i sistemi formativi. Si stabilisce, inoltre, che la prima attuazione delle linee guida è oggetto di specifici accordi territoriali tra i competenti Assessorati delle regioni e gli Uffici scolastici regionali, e che ciascuna regione stabilisce i percorsi che gli istituti professionali possono erogare in regime sussidiario.

Il 27 luglio 2011, in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stato poi raggiunto l’accordo - recepito con DM 11 novembre 2011 - riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale. La messa a regime del Capo III del d.lgs. n. 226/2005 riguarda, a partire dall'a.s. e formativo 2011-2012, i percorsi di durata triennale e quadriennale.

I poli tecnico-professionali

Con riferimento all’obiettivo di cui alla lett. c), si ricorda che l’art. 13, co. 2, del D.L. 7/2007 ha disposto che possono essere istituiti, a livello provinciale o sub-provinciale,poli tecnico-professionali” tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate ai sensi dell’art. 1, co. 624, della L. 296/2006, e gli istituti tecnici superiori (per i quali, v. infra).

I “poli” sono costituiti sulla base della programmazione dell’offerta formativa a livello regionale, che comprende anche la formazione tecnica superiore. Le regioni pertanto concorrono alla realizzazione degli stessi con strutture formative di competenza regionale. Essi sono costituiti in forma di consorzio, secondo le modalità già previste per le reti di scuole ai sensi dell’art. 7, co. 10, del D.P.R. 275/1999, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese, e sono dotati di propri organi indicati in base alle convenzioni stipulate con gli enti interessati.

L’apprendistato per la qualifica e il diploma

Con riferimento all’obiettivo di cui alla lett. d), si ricorda che, sulla base della delega recata dall’art. 46 della L. 183/2010 (il cui art. 48, co. 8, ha previsto che l’obbligo di istruzione si intende assolto anche nei percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione), è intervenuto il D.lgs. n. 167/2011, che ha confermato, nella sostanza, le tre tipologie di apprendistato esistenti, di cui due finalizzate al conseguimento di titoli di studio. In particolare, la tipologia cui fa riferimento l’art. 52 del D.L. 5/2012 è quella di cui all’art. 3, vale a dire l’apprendistato per i giovani dai 15 ai 25 anni finalizzato alla qualifica e al diploma professionale (e pertanto all’assolvimento dell’obbligo di istruzione), la cui regolamentazione con riferimento ai profili formativi è rimessa alle regioni e alle province autonome.

Al riguardo, si ricorda che il 15 marzo 2012 è stato raggiunto, nell’ambito della Conferenza Stato-regioni, l’accordo per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale mentre il 19 aprile 2012, nel medesimo ambito, è stato raggiunto l’accordo per la certificazione delle competenze acquisite in apprendistato, poi recepito con DI 26 ottobre 2012.

Gli Istituti tecnici superiori

Con riferimento all’obiettivo di cui alla lett.b), si ricorda, preliminarmente, che l’art. 69 della L. 144/1999 ha istituito il sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), disponendo che allo stesso si accede, di norma, con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Si tratta, dunque, di un sistema di formazione terziaria non universitaria.

Successivamente, l’art. 1, co. 631, della L. 296/2006 ha stabilito, a decorrere dal 2007, una riorganizzazione del sistema IFTS, secondo linee guida da adottare con DPCM. A tal fine, il co. 875 ha previsto l’istituzione di un apposito Fondo (v. infra).

E’ stato pertanto emanato il D.P.C.M. 25 gennaio 2008 che ha stabilito che la riorganizzazione, da realizzare progressivamente a partire dal triennio 2007-2009, comprende tre tipologie di intervento. Si tratta degli ITS - già citati dall’art. 13 del D.L. 7/2007-, dei percorsi di IFTS e dei poli tecnico-professionali.

Gli ITS possono essere costituiti se previsti nei piani territoriali adottati ogni triennio dalle regioni nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di loro competenza, con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività. Alla realizzazione dei piani concorrono le risorse messe a disposizione dal MIUR a valere sul Fondo di cui si è detto, oltre che risorse delle regioni o messe a disposizione da soggetti pubblici e privati e dall’UE. Ai fini del sostegno dei piani, il Ministero verifica preventivamente la sussistenza di alcuni elementi, fra i quali la messa a disposizione, da parte delle regioni e delle province autonome, di risorse finanziarie pari ad almeno il 30% del contributo del Ministero stesso.

Gli ITS realizzano percorsi di durata biennale (per particolari figure, i percorsi possono avere durata superiore, nel limite massimo di sei semestri) volti al conseguimento di un diploma di tecnico superiore riferito alle aree tecnologiche considerate prioritarie dagli indirizzi nazionali di programmazione economica, con riferimento al quadro strategico dell’Ue (efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, tecnologie dell’informazione e della comunicazione).

Con DI 7 settembre 2011 sono state definite le norme generali concernenti i diplomi degli ITS e le relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze.

Gli ITS sono configurati secondo il modello della fondazione di partecipazione (alla quale possono partecipare: un istituto tecnico o professionale, statale o paritario, che risulti ubicato nella provincia sede della fondazione; una struttura formativa accreditata dalla regione per l'alta formazione, anch’essa ubicata nella provincia; un’impresa del settore produttivo cui si riferisce l'ITS; un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; un ente locale) e acquistano la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture (art. 1 del D.P.R. 361/2000). Gli istituti tecnici e professionali ne costituiscono gli enti di riferimento, pur conservando, ai sensi dell’all. A) del DPCM, la distinta e autonoma soggettività giuridica rispetto all’ITS .

L’all. A del DPCM prevede che gli organi degli ITS sono costituiti da Consiglio di indirizzo, Giunta esecutiva, Presidente, Comitato tecnico-scientifico, Assemblea di partecipazione e un Revisore dei conti. Le relative funzioni sono indicate nell’all. B, che riporta lo schema di statuto delle Fondazioni.

Infine, con riferimento alla gestione della fondazione, il predetto all. A dispone che il patrimonio degli ITS è composto: da un fondo di dotazione (costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti); dai beni mobili e immobili; dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Da settembre 2011 sono stati attivati 62 ITS.

Le linee guida adottate dalla Conferenza unificata il 26 settembre 2012

In base alle linee guida sulle quali è stata raggiunta l’intesa in Conferenza unificata il 26 settembre 2012, in particolare:

  • le regioni modificano o integrano la programmazione degli ITS relativa al periodo 2013-2015 in modo che in ogni regione vi sia un solo ITS per ciascun ambito in cui si articolano le aree tecnologiche; inoltre, per il medesimo periodo sono considerati prioritari i programmi di intervento multiregionali, volti a valorizzare le complementarietà fra le filiere produttive dei territori interessati. La programmazione multiregionale dovrà essere contenuta in un piano nazione da condividere mediante un accordo da raggiungere in sede di Conferenza Stato-regioni;
  • i poli tecnico professionali - che costituiscono una modalità organizzativa di condivisione delle risorse pubbliche e private disponibili - possono essere costituiti (anche dalle Fondazioni ITS) progressivamente, a partire dalla realizzazione di progetti pilota, nel rispetto degli standard minimi indicati nell’all. C) dell’intesa (fra i quali, la presenza di almeno due istituti tecnici e/o professionali, due imprese iscritte nel registro delle Camere di commercio, un ITS operante in ambito regionale o, sulla base di collaborazioni multiregionali, anche in altre regioni, e un organismo di formazione professionale);
  • la programmazione regionale persegue gli obiettivi di rendere organica l’offerta di istruzione e formazione degli istituti tecnici, degli istituti professionali, delle strutture formative accreditate per l’istruzione e la formazione professionale, degli ITS, dei percorsi IFTS, assicurandone la coerenza con riferimento alle filiere produttive del territorio e promuovendo l’apprendimento in contesti applicativi;
  • con riferimento alla semplificazione degli organi e alla governance interna delle Fondazioni, è opportuno favorire rappresentanze unitarie (individuate preferibilmente sulla base di accordi), nel caso si manifesti una pluralità di partecipazioni omologhe (scuole, imprese, strutture formative IeFP, ecc.);
  • il numero minimo di studenti per percorso ITS già stabilito con il DPCM del 2008, pari a 20, è incrementato progressivamente;
  • il costo standard dei percorsi degli ITS è determinato su base capitaria nella misura di 6-8 euro per ora/allievo (già prevista dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008). Gli studenti ITS devono versare una tassa regionale per il diritto allo studio sulla base del medesimo importo previsto per gli studenti universitari, a fronte della quale accedono ai medesimi benefici.

L’intesa ha, inoltre, disciplinato l’organizzazione delle commissioni chiamate ad esaminare gli studenti a conclusione dei percorsi biennali degli ITS e ha fissato gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione (tra cui composizione della domanda, efficacia interna del percorso ordinamentale, qualità della formazione, indicatori di rete, di efficienza e di risultato).

Con riferimento alle risorse per gli ITS - oggetto di intervento normativo, da ultimo, ex art. 7, co. 37-ter, del D.L. 95/2012 - le linee guida hanno disposto che le risorse stanziate sul Fondo previsto dall’art. 1, co. 875, della L. 296/2006 sono assegnate agli ITS sulla base sia di criteri e requisiti minimi di avvio e riconoscimento del titolo, sia di indicatori di realizzazione e di risultato.

Al riguardo si ricorda che l’art. 1, co. 875, della L. 296/2006, al fine di assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione degli interventi di riorganizzazione dell’Istruzione e formazione tecnica superiore, ha istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, come ante accennato, il Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore.

Il D.P.C.M. 25 gennaio 2008, dando attuazione all’art. 1, co. 631, della stessa L. 296/2006, ha poi stabilito che il 5% delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo è destinato alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, compresi il monitoraggio e la valutazione, il 70% alla realizzazione degli ITS e il 30% alla realizzazione dei percorsi di IFTS. Tuttavia, lo stesso DPCM ha disposto che per il triennio 2007-2009 le risorse destinate alla istituzione degli ITS sono determinate nel 50% delle risorse stanziate. Tale previsione è stata poi prorogata fino al 31.12.2010 – nel limite di spesa di 10 milioni di euro – dall’art. 7, co. 5-quater, del D.L. 194/2009.

Da ultimo, in base alla modifica all’art. 1, co. 875, della L. 296/2006 recata dal D.L. 95/2012, al Fondo confluisce, per essere destinata agli ITS, quota parte, pari a 14 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 634, della stessa L. 296/2006 (che è finalizzata anche alla riorganizzazione dell’Istruzione e formazione tecnica superiore), mentre non confluiscono più le risorse previste sul Fondo per l’offerta formativa di cui alla L. 440/1997 (in parte finalizzate anche alla formazione post-secondaria non universitaria).

Rimangono in ogni caso iscritte al Fondo le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell’istruzione e formazione tecnica superiore, con l’obiettivo di migliorare l’occupabilità dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.

 

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