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Temi dell'attività Parlamentare

La nuova disciplina per il reclutamento dei professori e ricercatori universitari

Premessa

La L. 240/2010, riprendendo il meccanismo a suo tempo previsto dalla L. 230/2005, ma mai diventato operativo, ha disposto che per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari (rispettivamente, ordinari e associati) è necessario acquisire un’abilitazione scientifica nazionale, che consente di partecipare alle procedure di chiamata indette dalle singole università.

Per i ricercatori, la L. 240/2010 ha confermato, anticipandola, la scelta, già fatta dalla L. 230/2005, di messa ad esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato. In particolare, ha disposto - previo il superamento di una selezione di ateneo – la stipula di un contratto a tempo determinato, articolato in due tipologie successive, e l'eventuale passaggio al ruolo degli associati, previo conseguimento dell'abilitazione.

Si tratta delle sole procedure che possono essere avviate a decorrere dal 29 gennaio 2011, data di entrata in vigore della legge indicata.

Accesso al ruolo dei professori universitari
L’abilitazione scientifica nazionale

L’abilitazione scientifica nazionale – prevista dall’art. 16 della L. 240/2010, come successivamente modificato dall’art. 49 del D.L. 5/2012 e dall’art. 1, co. 398, della L. 228/2012attesta la qualificazione scientifica necessaria per l’accesso alla prima e alla seconda fascia del ruolo dei professori, ha durata quadriennale e richiede requisiti differenti per la fascia dei professori ordinari e per quella dei professori associati. Il suo conseguimento non costituisce titolo di idoneità, né dà alcun diritto per il reclutamento in ruolo o per promozioni, se non nell’ambito delle procedure previste dagli artt. 18 e 24, commi 5 e 6, della medesima L. 240/2010 (v. infra).

Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono svolte per settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato a sua volta in settori scientifico-disciplinari (art. 15, L. 240/2010).

I settori concorsuali sono stati determinati con DM 336/2011 e successivamente rideterminati con DM 159/2012.

Le procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale

Le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione sono state disciplinate con il DPR 222/2011 – emanato previo parere parlamentare –, cui ha fatto seguito il DM 76/2012.

In particolare, il DPR 222/2011, come modificato dall’art. 1, co. 399, della L. 228/2012, ha disposto che le procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale sono indette ogni anno entro il mese di ottobre. Ha disposto inoltre, che esse devono concludersi (di regola) entro cinque mesi dalla pubblicazione del bando (salvi meccanismi di proroga e di eventuale sostituzione della commissione). L’art. 1, co. 398, della L. 228/2012, tuttavia, modificando l’art. 16 della L. 240/2010, ha disposto che il termine di cinque mesi decorre dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati.

Il primo bando è stato pubblicato il 27.7.2012. Il secondo bando è stato pubblicato il 28.1.2013.

Per l’espletamento delle procedure è prevista, ogni due anni, la costituzione di una commissione nazionale per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri, di cui quattro sono professori ordinari di università italiane sorteggiati all’interno di una lista formulata dal MIUR fra quanti – in possesso di determinati requisiti – abbiano avanzato domanda per esservi inclusi. Il quinto commissario è individuato mediante sorteggio all'interno di una lista, predisposta dall'ANVUR, composta da almeno quattro studiosi o esperti di pari livello, in servizio presso università di un Paese aderente all’OCSE, diverso dall'Italia.

La procedura per la formazione delle Commissioni nazionali è stata definita con Decreto Direttoriale 27 giugno 2012, n. 181, poi integrato con Decreto Direttoriale 10 agosto 2012, n. 251.

La commissione, deliberando a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, attribuisce l'abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte. Essa può acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori.

Il mancato conseguimento dell'abilitazione preclude la partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia, ovvero della fascia superiore.

Il DM 76/2012 ha, invece, definito i criteri e parametri utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati e dell’accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari. Con il medesimo decreto è stato fissato, altresì, il numero massimo di pubblicazioni, distinto per fascia e per area, che ciascun candidato può presentare nella procedura di abilitazione, comunque non inferiore a 12.

Con riferimento al conseguimento dell’abilitazione, gli artt. 4 e 5 del DM stabiliscono, rispettivamente per la prima e per la seconda fascia, che la commissione si attiene nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche a criteri e parametri relativi tra l’altro, alla qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo. Per la valutazione dei titoli sono individuati diversi parametri cui la commissione deve attenersi, il primo dei quali è l’impatto della produzione scientifica complessiva, valutato sulla base di indicatori numerici specifici e delle relative regole di utilizzo (definiti negli allegati A e B al medesimo decreto).

In particolare, per ciascuno degli indicatori si calcola la mediana della distribuzione distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale.

L’art. 1, co. 1, lett. p), del DM 76/2012 definisce mediana il valore di un indicatore o altra modalità prescelta per ordinare una lista di soggetti, che divide la lista medesima in due parti uguali.

Per i settori concorsuali individuati dall’Allegato A, ottengono una valutazione positiva dell’importanza e dell’impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all’abilitazione i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno due degli indicatori bibliometrici (numero di articoli su riviste contenute nei principali database internazionali e pubblicate nei dieci anni precedenti la pubblicazione del bando; numero di citazioni ricevute; indice h di Hirsch, anch'esso fondato su numero di lavori e citazioni ricevute); per i settori concorsuali individuati dall’Allegato B, ottengono una valutazione positiva i candidati all’abilitazione i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno uno degli indicatori di attività scientifica non bibliometrici ivi individuati (numero di libri e numero di articoli su rivista e di capitoli su libro dotati di ISBN pubblicati nei dieci anni precedenti la pubblicazione del bando; numero di articoli su riviste riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, stima e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, c.d. “riviste di classe A”).

Ai sensi dell’art. 3 del DM, l’individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro da prendere in considerazione e l’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla Commissione, con atto motivato pubblicato sul sito del MIUR e dell’università sede della procedura di abilitazione. La ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata.

Sulle modalità di calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti commissari e della valutazione dei candidati per l’abilitazione scientifica nazionale è intervenuta anche la delibera ANVUR n. 50/2012.

Sull’argomento, si ricorda peraltro, che, in risposta ad alcuni dubbi circa l’applicazione della nuova disciplina, formulati da più parti – ed esplicitati anche in vari atti di sindacato ispettivo, tra i quali la mozione n. 1/01152 –, il MIUR ha emanato in data 11 gennaio 2013 la circolare prot. n. 754 con la quale, ricordando che, di norma, l’abilitazione deve essere attribuita dalle commissioni esclusivamente ai candidati che soddisfino entrambe le condizioni (giudizio di merito della produzione scientifica e superamento degli indicatori di impatto della medesima produzione), è stato evidenziato che, come previsto dall’art. 6, co. 5, del DM 76/2012, le commissioni possono discostarsi da tale regola generale dandone rigorosa motivazione, sia in sede di predeterminazione dei criteri che di giudizio finale.

Ciò significa che “le commissioni possono non attribuire l’abilitazione a candidati che superano le mediane prescritte per il settore di appartenenza, ma con un giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l’abilitazione a candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano stati valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo”.

La chiamata da parte delle università

Ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 – come modificato dall’art. 49 del D.L. 5/2012 – la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia è disciplinata dalle università con proprio regolamento, nel rispetto dei principi da esso indicati. In particolare, possono essere ammessi al procedimento di chiamata:

  • studiosi in possesso dell’abilitazione (per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel macrosettore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del procedimento, e per le funzioni oggetto del procedimento ovvero per funzioni superiori, purché non siano già titolari delle medesime);

L’idoneità conseguita ai sensi della L. 210/1998 è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa (art. 29, co. 8, L. 240/2010). Inoltre, chi ha conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario può essere ancora destinatario di chiamata ai sensi della L. 210/1998, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa (5 anni dal conseguimento) (art. 29, co. 4, L. 240/2010).

  • professori di prima e di seconda fascia già in servizio;
  • studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite con DM 2 maggio 2011, n. 236 (da aggiornare ogni tre anni).

Fino al 31 dicembre del sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge, possono essere sottoposti a valutazione da parte dell’ateneo, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, secondo la procedura di cui all’art. 24, co. 5, L. 240/2010 (v. infra), i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica (art. 24, co. 6, L. 240/2010).

Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, o con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo.

I procedimenti di chiamata sono effettuati sulla base della programmazione triennale dei reclutamenti e si concludono previa valutazione delle pubblicazioni scientifiche (di cui le università possono stabilire il numero massimo che, comunque, anche in tal caso, non può essere inferiore a 12), del curriculum e dell’attività didattica degli studiosi. Le università, inoltre, possono accertare le competenze linguistiche del candidato in relazione al profilo plurilingue dell’ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.

Per consentire l’accesso a soggetti esterni all’ateneo, ciascuna università statale deve riservare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio nella stessa università (ovvero non sono stati titolari di assegni di ricerca o iscritti a corsi universitari).

La proposta di chiamata è effettuata dal dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia ed è approvata con delibera del consiglio di amministrazione.

    I contratti per ricercatori a tempo determinato

    L’art. 24 della L. 240/2010 – come modificato dall’art. 49 del D.L. 5/2012 – individua due tipologie di contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

    I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche disciplinate con regolamento delle università, nel rispetto di alcuni criteri specifici. In particolare, sono ammessi alle procedure i possessori del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti dal regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di prima o seconda fascia o come ricercatori, anche se cessati dal servizio.

    In via transitoria, fino al 2015, possono partecipare alle procedure di selezione anche coloro che possiedono una laurea magistrale o equivalente e un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

    Il procedimento di selezione è articolato in due stadi (tranne nel caso in cui il numero dei candidati è pari o inferiore a sei):

    • valutazione preliminare, attraverso motivato giudizio analitico su titoli, curriculum e produzione scientifica, compresa la tesi di dottorato. I relativi criteri e parametri di valutazione sono stati individuati con DM 243/2011;
    • per i candidati comparativamente più meritevoli all’esito della valutazione preliminare, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica, con attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni (di cui le università possono stabilire il numero massimo, comunque non inferiore a 12);

      Sono escluse prove scritte e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera, che si svolge contestualmente alla discussione di titoli e pubblicazioni.

      La prima tipologia di contratto ha durata triennale, prorogabile per due anni (3+2), per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con DM 242/2011. I contratti possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito, con un impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti pari, rispettivamente, a 350 e a 200 ore.

      La seconda tipologia consiste in contratti triennali stipulati esclusivamente in regime di tempo pieno, non rinnovabili, ed è riservata a candidati che hanno usufruito di contratti di cui alla prima tipologia ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere, nonché a coloro che hanno usufruito per almeno tre anni di contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L. 230/2005.

      Ai sensi dell’art. 24, co. 5, della L. 240/2010, il titolare del contratto che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale è sottoposto nel terzo anno di contratto alla valutazione dell’università, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con un apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con DM 344/2011. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.

      In particolare, a decorrere dal settimo anno, l’università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate a professore associato dei ricercatori che hanno svolto la seconda tipologia di contratto e siano stati valutati positivamente (art. 24, co. 6, ultimo periodo, L. 240/2010).

      I contratti a tempo determinato non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli. Essi costituiscono titolo di preferenza nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.

      Per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni, né contribuzione previdenziale, in aspettativa o in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

      Chiamata diretta di professori e di ricercatori

      L’art. 1, co. 9, della L. 230/2005 – come modificato, da ultimo, dall’art. 29, co. 7, della L. 240/2010 – prevede che le università, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono procedere alla copertura dei posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di:

      • studiosi impegnati all’estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
      • studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR, nell’ambito del “programma di rientro dei cervelli”, un periodo di almeno 3 anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;

      Il programma c.d. “Rientro dei cervelli” è stato avviato dal DM 13/2001, al fine di incentivare la mobilità di studiosi ed esperti italiani e stranieri stabilmente impegnati all’estero. In particolare, il DM aveva stabilito diversi stanziamenti, a valere sul FFO: per la stipula di contratti di diritto privato (di durata fino a tre anni accademici) con studiosi ed esperti italiani e stranieri stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica e scientifica; per sostenere specifici programmi di ricerca da affidare ai titolari dei contratti suddetti; per sostenere ed incentivare le chiamate nel ruolo della docenza di prima fascia di professori stranieri o italiani stabilmente impegnati all’estero in attività didattiche o di ricerca. Successivamente, prima con DM 501/2003, poi con il DM 18/2005, si è previsto che ogni anno un’apposita quota del FFO fosse destinata alla stipula di contratti da parte delle università statali con studiosi ed esperti stranieri o italiani stabilmente impegnati all’estero in attività didattica e di ricerca. Il programma si rivolgeva a studiosi di ogni disciplina e nazionalità, purché in possesso almeno del titolo di dottore di ricerca o equivalente. L’art. 1, co. 9, della L. 230/2005 ha, poi, sancito a livello legislativo la chiamata diretta di studiosi italiani impegnati all’estero.

      • studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’UE o dal MIUR. Tali programmi sono stati identificati con DM 276/2011.

      Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura di posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

          Piano straordinario per la chiamata di professori associati

          L’art. 1, co. 24, della L. di stabilità 2011 (L. 220/2010) ha incrementato la dotazione del FFO delle università per un importo pari a € 800 mln per il 2011 e a € 500 mln annui a decorrere dal 2012, destinandone una parte (non quantificata) al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2011-2016.

          Successivamente, l’art. 29, co. 9, della L. 240/2010 – come modificato dall’art. 49, D.L. 5/2012 –, ha fissato la misura delle risorse aggiuntive riservate a tal fine in non più di € 13 mln per il 2011, € 93 mln per il 2012 ed € 173 mln a decorrere dal 2013 e ha stabilito che la chiamata deve essere effettuata secondo le procedure di cui agli artt. 18 e 24, co. 6, della medesima L. 240/2010, ovvero mediante chiamata diretta (art. 1, co. 9, L. 230/2005). La disciplina per l’utilizzo delle risorse è stata demandata ad un decreto del MIUR, di concerto con il MEF, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari.

          In attuazione, sono stati emanati i DI 15 dicembre 2011 e DI 28 dicembre 2012 che hanno indicato, rispettivamente, i criteri per l’utilizzo delle risorse per il 2011 e per il 2012-2013.

          Sull’argomento si ricorda che, ai sensi dell’art. 14, co. 2-quinquies, D.L. 216/2011, le risorse destinate al piano per il 2012 e 2013 sono da ripartire tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale.

          Documenti e risorse web