Organo inesistente

XVI LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1777


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DI PIETRO, DONADI, PALOMBA, BORGHESI, EVANGELISTI, BARBATO, CAMBURSANO, CIMADORO, COSTANTINI, DI GIUSEPPE, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, GIULIETTI, MESSINA, MISITI, MONAI, MURA, LEOLUCA ORLANDO, PALADINI, PALAGIANO, PIFFARI, PISICCHIO, PORCINO, PORFIDIA, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI, ZAZZERA
Modifiche al codice civile, concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi
Presentato il 13 ottobre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel corso della XV legislatura il Governo presentò alla Camera, il 13 novembre 2007, il disegno di legge «Modifiche alle disposizioni penali in materia di società e consorzi» (atto Camera n. 3243). La conclusione anticipata della legislatura non ne ha consentito l'esame.
      Con la presente proposta di legge si ripropongono l'articolo e la relazione del citato disegno di legge, con limitate modifiche di carattere formale.
      La materia dei reati societari è stata oggetto nel corso degli ultimi anni di una pluralità di interventi normativi. Il primo è derivato dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366, con cui il Governo veniva delegato a riformare organicamente la disciplina delle società di capitali e cooperative, degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché ad introdurre una disciplina per la definizione dei procedimenti in materia societaria. La riforma era ispirata ad una serie di princìpi generali, dai quali si ricava che l'obiettivo primario dell'intervento era quello «di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali» (articolo 2, comma 1, lettera a), della citata legge di delega), valorizzando il carattere imprenditoriale delle società (articolo 2, comma 1, lettera b), prima parte) e adeguando la disciplina delle società alle esigenze delle imprese, anche in considerazione della variegata composizione sociale e delle modalità di finanziamento delle stesse (articolo 2, comma 1, lettera c)). Con la medesima legge, il Parlamento conferiva al Governo anche la delega per la riscrittura del sistema penale in materia di società, al cui interno la figura delle false comunicazioni sociali (falso in bilancio) costituisce l'elemento attorno al quale più si sono concentrate - durante l'iter legislativo - le attenzioni e le polemiche delle parti politiche e degli osservatori e - dopo l'approvazione della legge - diverse richieste rivolte dai giudici di merito alla Corte di giustizia delle Comunità europee e alla Corte costituzionale (per le quali si veda infra).
      Nella relazione sullo schema di decreto legislativo per l'attuazione dell'articolo 11 della legge di delega, poi emanato come decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, veniva sottolineata l'urgenza di un'incisiva razionalizzazione del sistema penale societario, da un lato restringendo il numero delle fattispecie penali, dall'altro introducendo nuove ipotesi incriminatrici volte a colmare talune lacune da tempo segnalate dalla dottrina penalistica.
      Nell'ambito del sistema delineato nel 2001 dalla legge di delega (attuata, come si è detto, con il decreto legislativo n. 61 del 2002), costituiscono illecito disciplinare i fatti che si sostanziano in mere violazioni formali: omessa convocazione dell'assemblea, omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi e impedito controllo da parte degli amministratori (in quest'ultima ipotesi si recupera, invece, la più grave sanzione penale qualora derivi un danno ai soci). In alcune fattispecie penali si introducono, poi, meccanismi post factum di reintegrazione dell'offesa e di risarcimento del danno: si pensi alla causa di estinzione del reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, qualora il patrimonio indisponibile della società sia reintegrato prima dell'approvazione del bilancio, ovvero al risarcimento del danno subìto dai creditori, che, in materia di indebita ripartizione dei beni sociali ad opera dei liquidatori, estingue il reato.
      Infine, è prevista una diffusa utilizzazione del regime di procedibilità a querela della persona offesa.
      Sul versante dell'offensività, l'intervento penale si è incentrato sulla tutela di interessi ben definiti (patrimonio, integrità del capitale sociale e regolare funzionamento degli organi sociali) ed è stata operata una selezione di modalità comportamentali direttamente offensive di singoli beni giuridici.
      Per quanto concerne, in particolare, le fattispecie in tema di false comunicazioni sociali, il legislatore del 2001 ha precisato, nei lavori preparatori (seduta della Camera del 2 agosto 2001), che si prevede un «falso tout court per tutelare la trasparenza» e una seconda fattispecie di danno che riguarda la posizione patrimoniale dei soci o dei creditori. Una tale opzione politico-criminale rispondeva all'esigenza di potenziare il ruolo del principio di offensività, attraverso una precisa individuazione dell'oggetto giuridico, al fine di porre un freno al processo di dilatazione operato dalla giurisprudenza nella delimitazione dei confini della rilevanza penale del falso in bilancio, in un certo senso avallato dalla lettura della fattispecie in chiave di plurioffensività. Sono state pertanto previste - in conformità alla legge di delega - autonome fattispecie incriminatrici differenziate in base al presupposto dell'esistenza o meno di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori. La prima di tali fattispecie, rubricata «false comunicazioni sociali», persegue l'intento di salvaguardare la fiducia che deve poter essere riposta da parte dei destinatari nella veridicità dei bilanci o delle comunicazioni dell'impresa organizzata in forma societaria. A quest'ipotesi è riservato un trattamento di minore severità sanzionatoria, prevedendo una fattispecie di pericolo, di natura contravvenzionale e punita solo se commessa con dolo intenzionale.
      La seconda fattispecie, rubricata «false comunicazioni sociali in danno ai soci e ai creditori», di natura delittuosa, è posta invece a tutela esclusiva del patrimonio e costruita come reato di danno, riproponendo sotto forma di modalità comportamentali le condotte previste nell'ipotesi contravvenzionale e richiedendo, altresì, la causazione di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori. Essa si differenzia nel trattamento sanzionatorio e nella procedibilità, a seconda che si tratti di società non quotate o quotate in mercati regolamentati. Per il resto, si è introdotta la nuova formula: «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico»: il mendacio trova caratterizzazione nella direzionalità offensiva, con la precisazione che lo stesso deve essere rivolto a soggetti indeterminati, i quali orientano le proprie scelte economiche sulla base delle informazioni offerte. Pertanto, la precisazione della direzionalità offensiva del mendacio esclude dall'ambito operativo della figura le comunicazioni interorganiche e quelle riferite ad un singolo destinatario.
      In ultimo, si è stabilita una soglia quantitativa per l'esclusione della punibilità, determinandola nella misura non superiore al 5 per cento, ritenuta corretta dalla Securities and Exchange Commission (SEC) negli Stati Uniti, e si è stabilita l'irrilevanza di uno scostamento non superiore al 10 per cento nelle singole valutazioni estimative, mutuandola dalla recente normativa penale tributaria.
      In relazione, poi, alle falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, oltre ad una semplificazione nella descrizione delle condotte costitutive di reato, limitate all'attestazione del falso o all'occultamento delle informazioni, e ad una puntualizzazione dell'elemento soggettivo, si è proceduto ad un'armonizzazione del trattamento sanzionatorio di quest'ipotesi di falsità con quello previsto per le false comunicazioni sociali.
      Analogamente a quanto stabilito per le false comunicazioni sociali e per il falso in prospetto, sono state previste due distinte ipotesi di reato (una contravvenzione e un delitto) a seconda che dalla stessa condotta derivi o no un danno patrimoniale nei confronti dei destinatari delle comunicazioni.
      Le modifiche sopra brevemente riassunte, introdotte nell'ordinamento - come già precisato - con il decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, hanno prestato il fianco, nell'attuazione pratica, a numerose critiche da parte della giurisprudenza e della dottrina. Si è infatti da più parti segnalato che il complessivo ridimensionamento dell'area dei fatti di rilevanza penale - dovuto ad una chiara preferenza per la ricostruzione delle fattispecie come reati di danno, anziché di pericolo, alla riformulazione di talune figure criminose in chiave contravvenzionale, pur se necessariamente connotate da dolo, all'introduzione di soglie di punibilità e della procedibilità a querela, nonché alla riqualificazione dell'elemento soggettivo nel senso della necessità del dolo intenzionale o specifico - ha comportato una significativa compressione di quelle che sono state definite dalla dottrina le esigenze di tutela anticipata di interessi patrimoniali dei partecipanti al traffico giuridico, legate a pericoli specifici connessi ad utilizzazioni abusive o distorte di strumenti societari.
      La riforma è, difatti, incentrata su un presupposto che è stato anch'esso oggetto di ricorrenti critiche, ossia sulla drastica riduzione dell'ambito di applicazione della fattispecie di false comunicazioni sociali, nella convinzione - invero di dubbia realizzabilità - che la trasparenza dell'informazione societaria sia obiettivo da perseguire attraverso le effettive potenzialità di autotutela dei mercati piuttosto che mediante la minaccia di severe sanzioni penali. Le fattispecie previste a tutela del capitale sociale e delle istituzioni societarie, secondo la filosofia di fondo della novella legislativa, troverebbero le loro opzioni qualificanti in una serie di clausole che costituiscono evidenti indici di privatizzazione del bene giuridico tutelato (procedibilità a querela, cause di estinzione del reato, svilimento delle aggressioni portate ai soli beni istituzionali), erodendone però al contempo i limiti di punibilità con l'arricchimento di ulteriori elementi tipizzanti, i quali si sono rivelati, purtroppo, non collimanti con la tutela effettiva del bene medesimo.
      Nella stessa ottica di insufficienza della risposta sanzionatoria si colloca, poi, il notevole contrasto giurisprudenziale creatosi circa la compatibilità dei nuovi articoli 2621 e 2622 del codice civile con l'ordinamento comunitario e internazionale. Sul punto sono intervenute diverse ordinanze, aventi ad oggetto richieste d'interpretazione in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea, nonché la prospettazione di alcune questioni di legittimità costituzionale (si vedano tra tutte: corte d'appello di Lecce, sezione penale, ordinanza 7-12 ottobre 2002; tribunale di Milano, sezione I penale, ordinanza 26 ottobre 2002; sezione IV penale, ordinanza 29 ottobre 2002; sezione II penale, ordinanza 12 febbraio 2003; nello stesso senso il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo, 20 novembre 2002).
      La Corte di giustizia delle Comunità europee, con le ordinanze sopra richiamate, è stata investita della richiesta di valutazione della compatibilità della normativa italiana (e segnatamente degli articoli 2621 e 2622 del codice civile) con l'articolo 6, in relazione all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968 (cosiddetta prima direttiva in materia societaria), in forza del quale gli Stati membri «stabiliscono adeguate sanzioni per i casi di (...) mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite», nonché con l'articolo 2, commi da 2 a 5, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (cosiddetta quarta direttiva), il quale stabilisce, con disposizioni di carattere generale in riferimento ai conti annuali, che questi debbono dare un «quadro fedele» della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società. Entrambe le direttive obbligano gli Stati membri ad adottare le modifiche normative necessarie ad attuarle (articolo 13 della direttiva 68/151/CEE e articolo 55 della direttiva 78/660/CEE).
      Presupposti comuni delle ordinanze di rimessione alla Corte di giustizia sono costituiti dall'esistenza, in materia di comunicazioni sociali:

          1) di obblighi di tutela discendenti dall'ordinamento comunitario, in particolare quello di stabilire sanzioni adeguate «a tutela degli interessi dei terzi». La valutazione di queste problematiche ovviamente non interferisce con la libertà del legislatore di scegliere, tra le varie sanzioni in astratto comminabili, quella che ritiene più opportuna, atteso che tale facoltà non trova limiti nel diritto comunitario; tuttavia, nonostante la sua libertà politico-legislativa, il legislatore di uno Stato membro, per conformare la disciplina interna al diritto comunitario, è vincolato a scegliere, qualunque ne sia la natura, sanzioni che siano comunque adeguate alla violazione posta in essere, ossia sanzioni efficaci, effettive e dissuasive;

          2) della facoltà per l'ordinamento comunitario di porre norme vincolanti per il legislatore nazionale anche in materia penale.

      La Corte di giustizia delle Comunità europee si è già pronunziata sulla questione sub 1) in relazione alla normativa vigente in Germania; il codice di commercio tedesco (Handelsgesetzbuch) prevedeva, all'articolo 335, una sanzione amministrativa in caso di omessa pubblicazione del bilancio, ma solo a richiesta di un socio, di un creditore, della commissione interna centrale o della commissione interna della società. La Corte di giustizia, dovendo valutare la conformità del sistema tedesco all'esigenza di stabilire «adeguate sanzioni» secondo quanto previsto nella prima direttiva, ha statuito che la norma deve «proteggere tanto gli interessi dei soci come dei terzi», che «la pubblicità dei conti annuali mira principalmente ad informare i terzi che non conoscano o non possano conoscere sufficientemente la situazione contabile e finanziaria della società» e che «l'articolo 6 della prima direttiva va interpretato nel senso che esso osta alla legge di uno Stato membro che preveda solo per i soci, i creditori nonché la commissione interna centrale o la commissione interna di una società il diritto di chiedere la sanzione». Il sistema tedesco, dunque, mancherebbe di sanzioni adeguate, con la conseguente violazione, da parte della Germania, degli obblighi comunitari in materia.
      L'adeguatezza deve però essere valutata anche in riferimento alla previsione della procedibilità a querela per la fattispecie di cui all'articolo 2622 del codice civile: ricorda la sezione IV penale del tribunale di Milano che, «alla luce della costante giurisprudenza formatasi sotto il previgente regime, l'impianto della tutela penale in materia societaria dovrebbe mirare a garantire la protezione di una pluralità di beni giuridici quali, da un lato, gli interessi economici o patrimoniali della società o dei soci, e, dall'altro, l'interesse pubblico alla affidabilità e trasparenza delle scritture sociali: ebbene, il nuovo impianto normativo di cui si discute sembra invece limitare l'effettiva tutela della trasparenza del mercato (per il caso di società non quotate in borsa) alle sole violazioni più lievi, e cioè a quelle che non abbiano causato un danno patrimoniale ai soci ed ai creditori, lasciando, in tale seconda ipotesi, che l'esercizio dell'azione penale sia subordinato al consenso dell'offeso, pur in presenza di una possibile lesione del bene giuridico della fede pubblica, che dovrebbe caratterizzarsi quale diritto tipicamente indisponibile».
      A tale proposito, in relazione alla normativa vigente in Spagna, la dottrina ha già ritenuto la compatibilità delle disposizioni previste dal Código penal del 1995 con l'ordinamento comunitario. Nel testo in questione, agli articoli da 290 a 297, sono presenti alcune disposizioni relative ai reati societari, con la previsione della perseguibilità a querela. L'articolo 296 stabilisce infatti che «il falso in documenti sociali sarà perseguibile solo mediante denuncia della persona offesa o del suo rappresentante legale» e che «non sarà necessaria la denuncia richiesta nel numero precedente, quando la commissione del delitto offenda gli interessi generali o una pluralità di persone». Si tratta dunque di un tipo di querela «relativo», e non assoluto, come quello attualmente in vigore in Italia: in ciò risiederebbe, quindi, la compatibilità della suddetta norma con l'ordinamento comunitario.
      Altre perplessità sono emerse in ordine alla compatibilità con l'ordinamento comunitario relativamente alle cosiddette soglie di rilevanza: la corte d'appello di Lecce, facendo riferimento alla citata direttiva 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, integrata dalla direttiva 90/605/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, in relazione alle società in nome collettivo e a quelle in accomandita semplice, sostiene al riguardo che «in nessun caso è prevista la possibilità che venga meno l'obbligo di una fedele comunicazione e/o informazione né, a fortiori, che l'eventuale omessa o falsa indicazione non siano punibili ove non comportino una variazione del risultato economico d'esercizio o una variazione del patrimonio netto al di sotto di una certa soglia percentuale».
      Con sentenza del 3 maggio 2007, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha affermato con chiarezza l'impossibilità per una direttiva comunitaria, «di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale degli imputati», ma ha anche precisato che «l'esigenza relativa all'adeguatezza delle sanzioni stabilite come quelle previste dai nuovi articoli 2621 e 2622 del codice civile per i reati risultanti da falsità in scritture contabili è imposta dall'articolo 6 della prima direttiva sul diritto societario». La Corte ha, quindi, aggiunto che «per chiarire la portata dell'esigenza relativa all'adeguatezza delle sanzioni stabilite al detto articolo 6 può essere utilmente presa in considerazione la giurisprudenza costante della Corte relativa all'articolo 5 del Trattato, da cui deriva un'esigenza di identica natura. Secondo tale giurisprudenza, pur conservando la scelta delle sanzioni, gli Stati membri devono segnatamente vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano punite, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in forme analoghe a quelle previste per le violazioni del diritto interno simili per natura e importanza a che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione stessa un carattere effettivo, proporzionale e dissuasivo».
      Sempre in tema di obblighi internazionalmente assunti, giova, poi, ricordare che l'articolo 8 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 («Lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali»), resa esecutiva con la legge 29 settembre 2000, n. 300, stabilisce, al paragrafo 1, che «per combattere la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri in modo efficace, ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie, nel quadro delle proprie leggi e regolamenti concernenti la tenuta di libri e scritture, la diffusione di rendiconti finanziari, le norme sulla contabilità e la verifica dei conti, per vietare l'istituzione di contabilità fuori bilancio, l'effettuazione di operazioni non registrate o non adeguatamente identificate, l'iscrizione di spese inesistenti, l'iscrizione di passività il cui oggetto sia indicato in modo scorretto e l'uso di documenti falsi, da parte di imprese soggette a dette leggi e regolamenti, allo scopo di corrompere pubblici ufficiali stranieri o di occultare tale corruzione»; al paragrafo 2 si aggiunge che «ciascuna Parte deve prevedere sanzioni civili, amministrative o penali efficaci, proporzionate e dissuasive per tali omissioni e falsificazione di libri e scritture contabili e delle comunicazioni finanziarie di tali imprese». Anche in relazione alle riferite disposizioni, appare dubbia la rispondenza della normativa vigente ai dettami dell'ordinamento internazionale.
      Sotto il profilo, invece, della compatibilità con il dettato costituzionale, la più recente delle ordinanze sopra citate afferma l'indeterminatezza della fattispecie contemplata dall'articolo 2621, commi terzo e quarto, del codice civile e il conseguente contrasto con il principio di tassatività e con quello di eguaglianza (articoli 3 e 25, secondo comma, della Costituzione), per la prevista necessità di un'alterazione «sensibile» della realtà; tale previsione potrebbe dare luogo, in assenza di ogni parametro prefissato, a notevoli contrasti giurisprudenziali e applicativi.
      Dai medesimi giudici è stata anche denunziata la sussistenza di un contrasto della medesima disposizione con il canone di ragionevolezza ex articolo 3 della Costituzione, perché, «a fronte del preciso fine di "salvaguardare quella fiducia che deve poter essere riposta da parte dei destinatari nella veridicità dei bilanci e delle comunicazioni dell'impresa organizzata in forma societaria" (così la relazione governativa) vengono esclusi dalla rilevanza penale fatti suscettibili di pregiudicare gravemente la capacità informativa delle comunicazioni sociali». Considerata, quindi, l'introduzione nella fattispecie del requisito della sensibile alterazione e la soluzione data dal legislatore al problema del falso qualitativo, tali parametri si tradurrebbero «in un'offerta di impunità», poiché «in sostanza la responsabilità penale non viene a dipendere dallo spessore del mendacio rapportato alle esigenze informative del destinatario (e quindi al bene oggetto della tutela penale), ma da fattori che sono sganciati dal processo lesivo degli interessi».
      La Corte costituzionale non si è, però, pronunziata sul merito delle molteplici questioni sollevate, essendosi limitata a dichiarare l'inammissibilità delle stesse (si vedano, tra le più recenti, le ordinanze del tribunale di Milano, 27 settembre 2005, e del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Potenza, 1° giugno 2005) in relazione allo ius superveniens recato dalla novella introdotta con la legge 28 dicembre 2005, n. 262.
      Alla luce delle considerazioni critiche sinora brevemente riassunte, si ritiene dunque opportuno proporre alcune specifiche e mirate modificazioni agli articoli 2621, 2622 e 2624 del codice civile, le quali consentano di risolvere le questioni più rilevanti sollevate durante la vigenza delle nuove norme, rinviando, in ogni caso, ad un successivo intervento il complessivo riordino della materia, anche in considerazione delle ulteriori novità introdotte dalla citata legge 28 dicembre 2005, n. 262.
      Nel predisporre le modifiche in questione si è tenuto ampiamente conto del disegno di legge redatto dalla Commissione Mirone, istituita presso il Ministero di grazia e giustizia con decreto interministeriale del 24 luglio 1998. Detta Commissione, al termine dei propri lavori, propose un riordino sistematico di tutta la disciplina penale commerciale, in particolare per ciò che concerne le ipotesi di falsità in bilancio, nelle relazioni e in altre comunicazioni sociali, riaffermando l'esigenza di un'informazione societaria veritiera e completa.
      Come si può leggere nella relazione illustrativa al disegno di legge atto Camera n. 7123 della XIII legislatura, «l'articolo 10 del disegno di legge detta i princìpi e criteri direttivi per la riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse. (...) La norma di delega in esame prefigura una incisiva revisione del comparto, da un lato restringendo il numero e l'ambito di applicazione delle fattispecie criminose e, dall'altro, introducendo fattispecie ed istituti nuovi volti a colmare lacune da tempo lamentate. Le linee guida cui si ispira, per tale aspetto, la riforma si compendiano nell'esigenza del rispetto dei princìpi di determinatezza e precisione dell'illecito penale, in modo da definire con chiarezza il precetto penalmente sanzionato e da realizzare una semplificazione dei modelli punitivi; del principio di sussidiarietà, in modo da escludere l'intervento penalistico là dove altri rimedi appaiano sufficienti a garantire una efficace tutela del bene giuridico e da evitare, in ogni caso, il ricorso alla sanzione penale qualora sia in giuoco l'osservanza di regole di natura puramente "disciplinare"; ed ancora, del principio di offensività, in modo da circoscrivere la punibilità alle sole condotte concretamente offensive dell'interesse protetto».
      I poli tematici dell'intervento di riforma, riferiti ai principali beni giuridici del settore alla cui tutela può utilmente essere apprestata la sanzione penale, sono stati così individuati:

          a) veridicità e compiutezza dell'informazione societaria, di natura economica, nei confronti di categorie aperte di destinatari (soci, creditori, risparmiatori eccetera);

          b) veridicità e compiutezza dell'informazione nei confronti di pubbliche autorità preposte al controllo e al governo del settore in cui opera la società;

          c) effettività e integrità del capitale sociale;

          d) conservazione del patrimonio sociale, in specie rispetto agli atti finalizzati ad interessi extrasociali;

          e) regolare funzionamento degli organi sociali, nell'osservanza delle rispettive attribuzioni di poteri;

          f) regolarità e affidabilità del funzionamento dei mercati finanziari.

      Le modifiche introdotte dal presente intervento normativo, quindi, ripercorrono in gran parte le linee-guida dianzi accennate e - al fine di rispondere alle principali critiche rivolte all'attuale disciplina dei reati societari - prevedono:

          1) l'eliminazione delle fattispecie contravvenzionali;

          2) l'eliminazione della procedibilità a querela;

          3) la creazione di due distinte fattispecie di false comunicazioni sociali: una per le società non quotate, l'altra per le società quotate in mercati regolamentati, riformulando la determinazione normativa della condotta sanzionata;

          4) la riformulazione della fattispecie di falsità nelle comunicazioni delle società di revisione;

          5) l'eliminazione delle soglie di esclusione della punibilità;

          6) la previsione di una specifica circostanza aggravante per tutti i casi di false comunicazioni sociali che arrechino grave nocumento ai risparmiatori o alla società.

      Si è, pertanto, provveduto a far nuovamente confluire nell'alveo delle fattispecie delittuose tutte le ipotesi di false comunicazioni sociali, con la conseguente eliminazione di ogni ipotesi contravvenzionale; detta previsione si è ritenuta essenziale per il ripristino di una sanzione efficace, effettiva e dissuasiva, in linea con gli obblighi, sopra meglio descritti, assunti nell'ambito dell'ordinamento internazionale.
      La condotta di cui all'articolo 2621 del codice civile viene ora riferita alle sole società non quotate, mentre in relazione alle società quotate in mercati regolamentati è stata disegnata una apposita fattispecie, collocata nell'articolo 2622 del codice civile. Si è, pertanto, superata la distinzione introdotta nel 2002, che prevedeva una fattispecie generale di pericolo (articolo 2621) e una fattispecie di danno (articolo 2622); le nuove fattispecie sono, infatti, entrambe strutturate come reati di pericolo.
      È stata poi rimodulata anche la consistenza dell'elemento soggettivo nei delitti di falso. Entrambe le fattispecie di reato, infatti, prevedono la sussistenza di un dolo specifico, incentrato sul fine di trarre ingiusto profitto dall'esposizione di false comunicazioni; si è, pertanto, eliminato il riferimento al dolo intenzionale che le caratterizzava, ritenendosi l'intenzionalità della condotta certamente ricompresa nel perseguimento dello specifico intento di profitto e reputandosi, viceversa, l'ulteriore indicazione della «intenzione di ingannare i soci o il pubblico» inutile quale metro di valutazione del disvalore penale della condotta, oltre che foriera di possibili dubbi interpretativi e di sicure difficoltà probatorie.
      Parimenti allo scopo di ricostituire una sanzione efficace, effettiva e dissuasiva, è stata altresì rimossa la condizione della querela di parte in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 2622 e - modifica di rilevanza forse anche maggiore - sono state eliminate tutte le soglie di punibilità introdotte nel 2002.
      È stata disegnata, inoltre, una specifica circostanza aggravante in relazione ai reati di cui agli articoli 2621 e 2622 per i casi in cui il fatto determini un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, con la conseguente estensione dell'aggravante già prevista dal vigente articolo 2622 per le sole società quotate in mercati regolamentati.
      In conseguenza dell'eliminazione delle soglie di punibilità, infine, è stata espunta la previsione di apposite sanzioni amministrative per i casi nei quali non fosse raggiunta la soglia della rilevanza penale.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 2621 del codice civile).

      1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma:

              1) le parole: «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e» e le parole: «previste dalla legge» sono soppresse;

              2) le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a cinque anni»;

          b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 2622 del codice civile).

      1. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati»;

          b) il primo comma è sostituito dal seguente:

              «Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni»;

          c) al sesto comma, le parole: «per i fatti previsti dal primo e terzo comma» sono soppresse;

          d) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati.

Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).

      1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 2622-bis. - (Circostanza aggravante). - Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 2624 del codice civile).

      1. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma:

              1) le parole: «con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,» e le parole: «, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale,» sono soppresse;

              2) dopo le parole: «od occultano» è inserita la seguente: «consapevolmente»;

              3) le parole: «con l'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a quattro anni»;

          b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

              «Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.
              Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata».

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.