Organo inesistente

XVI LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4631


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CONCIA, CORSINI, CUPERLO, POLLASTRINI
Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere
Presentata il 21 settembre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — In Italia esiste ed è concreta l'emergenza omofobia e transfobia, che evidenzia come nel nostro sistema legislativo vi sia una grave lacuna da colmare: l'omissione di qualsiasi forma di protezione contro atti o comportamenti dettati dall'omofobia e dalla transfobia.
      La presente proposta di legge mira, con l'unico articolo che la compone, a introdurre specifiche misure tanto contro i delitti motivati dall'odio omofobico e transfobico, quanto contro l'incitazione all'odio omofobico e transfobico, estendendo la protezione già prevista dalla legge italiana in relazione all'istigazione e ai delitti motivati dall'odio etnico, religioso e razziale. A tale fine, infatti, la presente proposta di legge integra le norme del 1975 di ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 e resa esecutiva dalla legge n. 654 del 1975, cosiddetta «legge Reale», come modificata dalla legge 24 febbraio 2006, n. 86, e la più recente «legge Mancino» contro il razzismo (decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).
      Nei delitti motivati dall'odio contro minoranze oggetto di pregiudizi diffusi, alle conseguenze dell'atto delittuoso, si aggiunge un chiaro intento, che va sanzionato, volto a terrorizzare e ad escludere dalla vita sociale un'intera categoria di individui. Il fatto stesso che la «legge Reale» e le successive modificazioni abbiano escluso l'odio omofobico o transfobico dalla protezione garantita ad altri gruppi sociali può essere pericolosamente avvertito come una forma di gerarchizzazione dei gruppi a rischio di discriminazione e di manifestazioni di odio e come un chiaro segnale di disinteresse da parte dell'ordinamento a proteggere un gruppo sociale che può, proprio per questo, determinare un incremento di episodi di odio nei confronti del gruppo escluso.
      Il legislatore italiano non può non tener conto che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, prevede l'adozione di norme che contrastino «discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale».
      Si tratta, dunque, di garantire il medesimo livello di protezione a tutti i cittadini, a prescindere dai motivi di discriminazione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
      2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
      3. All'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
      4. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
      5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».
      6. Nel titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa e fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere».