Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4583 |
1) costi economici per le aziende, che devono dedicarvi risorse e strutture che ben potrebbero essere mirate all'attività di recupero risolvendo bonariamente e in un'ottica di sussidiarietà le decine di milioni di pratiche che annualmente vengono affidate loro dalla clientela;
2) costi per l'organo di controllo – questure, uffici della polizia amministrativa – costretto a destinare addetti, su tutto il territorio nazionale, per lo più alla vidimazione e al controllo di regolare tenuta di milioni di pagine del «giornale degli affari», ancora in larga parte cartaceo. Un controllo formale su un registro poco utile per una veloce ed effettiva prevenzione di fenomeni criminali. Un registro obbligatorio per legge secondo il TULPS, ma che potrebbe oggi essere sostituito da un altro registro: il registro antiriciclaggio, anch'esso già obbligatorio per le aziende del comparto ma informatico. Registro contenente, per lo più, le stesse informazioni e finalizzato a perseguire e contrastare ben più rilevanti fenomeni quali il finanziamento del terrorismo internazionale, l'evasione fiscale e la lotta alla criminalità organizzata;
3) costi ambientali: la registrazione esclusivamente telematica comporterebbe un ingente risparmio sul consumo della carta usata per stampare il giornale degli affari.
Negli ultimi anni, inoltre, vi sono stati alcuni interventi legislativi, non collegati tra loro (dalla normativa sulla privacy alla normativa antiriciclaggio), che hanno giustamente imposto obblighi formativi per gli addetti del comparto. Obblighi non sempre osservati con scrupolo in quanto l'attività dei servizi per la tutela del credito non è mai stata definita dal legislatore con norma primaria (seppur recentemente il Ministero dell'interno ha definito con maggiore precisione il perimetro delle attività, inserendo nel comparto anche l'elemento della bilateralità che, seppur su base volontaria, tende a garantire un miglior e più agile controllo sulle aziende e sulle operazioni compiute dalle stesse in luogo di quello che dovrebbe garantire l'amministrazione dello Stato competente, spesso carente per motivi di organico in quanto alle prese con altre più rilevanti priorità). Le
conseguenze di tale situazione sono facilmente riscontrabili sul mercato dove accade che l'attività in parola viene svolta da soggetti diversi dalle agenzie autorizzate con licenza. Realtà operative di altri comparti (contact center, agenti di commercio eccetera), privi di autorizzazione, che operano in modo non controllato, non professionale ed a condizioni economiche non congrue, danneggiando così la clientela e i consumatori/debitori.
Un altro aspetto critico, che non si può sottacere, è quello del cosiddetto «subappalto» effettuato nei confronti di imprese, aziende e cooperative che non sono munite di autorizzazioni di legge, giacché ritengono, effettuando solo una parte dell'attività, di non doversi munire del titolo autorizzatorio. Viene così eluso il sistema di regole e di controlli e si determina una concorrenza distorta che danneggia gli operatori sottoposti al regime autorizzatorio.
Scopo della presente proposta di legge è quello di proporre i principali punti per una riforma che, definendo regole chiare e aggiornate, assicuri la tutela dei consumatori, un contesto operativo certo per le imprese e risparmi di costi per la pubblica amministrazione, in un'ottica di sussidiarietà che non può essere disattesa da un intervento normativo di questa portata. Per questo motivo viene dato ampio e sostanziale risalto al principio di sussidiarietà che determina la possibilità per il settore di operare secondo criteri e buone pratiche condivisi dalle organizzazioni di tutela dei consumatori.
Al fine di avere un'esatta percezione della rilevanza dell'attività svolta dalle aziende e dai lavoratori dei servizi per la tutela del credito, si ricorda che i soggetti che prioritariamente affidano i propri crediti insoluti alle aziende del comparto vanno dalle piccole, medie e grandi imprese alle banche, dalle utility alle pubbliche amministrazioni centrali e locali e che il numero delle pratiche affidate ogni anno supera i 33 milioni, per un valore complessivo di oltre 30 miliardi di euro.
1. I servizi per la tutela del credito consistono nella consulenza, nella gestione, nell'incasso e nel recupero per conto di terzi di crediti; essi si concretizzano nel contatto e, ove occorra, nella ricerca del debitore, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché nell'espletamento delle attività connesse e strumentali, ivi compresi il ritiro dei beni e la consulenza per la valutazione della recuperabilità.
2. I servizi di cui al comma 1 si concretizzano anche mediante l'acquisto pro soluto di crediti ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile e l'acquisto pro quota dei crediti considerati inesigibili dal cedente.
3. Le dichiarazioni di inesigibilità del credito emesse in favore dei creditori dalle imprese per la tutela del credito assumono efficacia probatoria e, qualora siano rispondenti ai princìpi individuati dall'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono essere considerate sopravvenienze passive.
1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 è richiesta obbligatoriamente l'iscrizione all'organismo bilaterale di controllo e regolazione di cui all'articolo 4, che rilascia apposita autorizzazione. L'iscrizione all'organismo di controllo abilita allo svolgimento delle attività.
1. I soggetti o le imprese muniti dell'autorizzazione dell'organismo bilaterale di controllo e regolazione di cui all'articolo 4, anche per il tramite di propri addetti, in qualità di lavoratori autonomi, parasubordinati dipendenti, svolgono le seguenti attività:
a) ricerche presso banche dati pubbliche, accessibili al pubblico o accessibili in regime di convenzione, e rintraccio telefonico, telematico e domiciliare dell'obbligato;
b) attività di recupero dei crediti che comporti qualsiasi rapporto, telefonico, epistolare, telematico, domiciliare o altro, con l'obbligato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;
c) delega transattiva e incasso per conto del creditore mandante ovvero per conto proprio nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 1;
d) redazione della relazione negativa in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero utilizzabile, anche per fini di deducibilità fiscale.
2. Agli addetti di soggetti o di imprese muniti di autorizzazione è fatto divieto di ricevere mandati di recupero direttamente da terzi.
3. I soggetti operanti nel settore dei servizi per la tutela del credito di cui all'articolo 1 e i loro addetti, in qualsiasi forma contrattualizzati, sono tenuti a seguire periodici corsi di aggiornamento e qualificazione professionali sulla base di percorsi formativi definiti dall'organismo bilaterale di controllo e regolazione, al fine di garantire la conoscenza il rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti in materia di tutela del credito, in particolare della normativa antiriciclaggio e della normativa sulla gestione dei sistemi di informazione creditizia, nonché dei principali provvedimenti finalizzati alla privacy e tutela del debitore.
1. È istituito un organismo bilaterale di controllo e regolazione, di seguito denominato «organismo», avente personalità giuridica e ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria con compiti di controllo e di regolazione dell'attività degli associati e competente in materia di gestione degli
elenchi delle imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 1.a) il richiamo scritto;
b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;
c) la cancellazione dagli elenchi.
12. Per le violazioni previste dal comma 11, l'organismo di controllo, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, applica con delibera motivata una delle sanzioni di cui al medesimo comma 11, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione della
sanzione è pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del soggetto sanzionato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 2 dell'articolo 2;
b) inattività protratta per oltre un biennio;
c) cessazione dell'attività.
14. I soggetti cancellati dagli elenchi possono richiedere una nuova iscrizione decorsi tre anni dalla pubblicazione della cancellazione.
15. In casi di necessità e di urgenza l'organismo di controllo può disporre in via cautelare la sospensione dagli elenchi per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di tutela del credito.
1. La vigilanza sull'organismo è esercitata dal Ministero della giustizia secondo modalità improntate a criteri di proporzionalità e di economicità dell'azione di controllo e regolazione e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dal medesimo organismo per lo svolgimento dei compiti a esso attribuiti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero della giustizia può:
a) accedere al sistema informativo dell'organismo che gestisce gli elenchi in forma elettronica;
b) richiedere all'organismo la comunicazione periodica di dati e di notizie;
c) richiedere all'organismo la trasmissione di atti e di documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;
d) effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo, nonché convocare i componenti dell'organismo stesso.
3. L'organismo informa tempestivamente il Ministero della giustizia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette al medesimo Ministero, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate, accede alle informazioni in possesso dell'organismo con i poteri previsti dal comma 2 per il Ministero della giustizia.
1. Ai soggetti operanti nel settore dei servizi per la tutela del credito di cui all'articolo 1 della presente legge non si applicano gli articoli da 115 a 120 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.