Organo inesistente

XVI LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4941


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PISICCHIO, GIULIETTI
Introduzione dell'articolo 65-bis della legge 3 febbraio 1963, n. 69, concernente l'istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione
Presentata il 9 febbraio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Tra gli scarni riferimenti alle professioni che la Costituzione prevede c’è, com’è noto, quello al ruolo del giornalista. È evidente la ragione di questa considerazione privilegiata, connessa alla centralità assoluta della funzione portante del diritto dell'informazione, sancita dall'articolo 21, considerata, a ragione, dalla dottrina come uno dei princìpi cardine di ogni ordinamento democratico. La straordinaria evoluzione che le tecnologie hanno innestato nel sistema dei media e il conseguente moltiplicarsi in modo esponenziale dei flussi informativi, hanno reso necessario un ripensamento sui modi d'essere della professione giornalistica, sulle dinamiche relative alla responsabilità sociale che in essa è insita e sulle strutture normative che reggono il suo ordinamento professionale, a quasi cinquanta anni dalla sua nascita, alla luce anche delle linee ispiratrici che giungono dall'Unione europea. In questo senso si era mossa la nostra proposta di legge, atto camera n. 2393 del 22 aprile 2009, a prima firma del presentatore di questa proposta di legge, sottoscritta da undici deputati in rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari, volta a disegnare un rinnovamento dell'impianto che ispirava la legge istitutiva dell'Ordine, la legge 3 febbraio 1963, n. 69.
      Da tale proposta di legge, approvata in sede legislativa alla Camera dei deputati, venne, però, stralciata, su richiesta del Governo, la norma, da noi prevista, dell'istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione. Nell'intento dei presentatori il Giurì ha il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori, al fine di evitare la giurisdizionalizzazione dei contenziosi. Con la presente proposta di legge, composta da un solo articolo, i proponenti recuperano la norma stabilita dal testo approvato alla Camera dei deputati, aggiungendo un elemento di specificazione in ordine ai compiti del Giurì.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
      «Art. 65-bis. – (Giurì per la correttezza dell'informazione). – 1. È istituito presso ogni distretto di corte di appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato «Giurì», composto da cinque membri, dei quali due nominati dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.
      2. I membri del Giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
      3. L'organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento dei tentativi di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d'intesa con il consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».