Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 5105 |
1. I parlamentari eletti al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali, i governatori delle regioni, i presidenti delle province, i sindaci, i funzionari nominati nelle aziende a partecipazione pubblica e soggetti equiparati non possono percepire, a titolo di stipendi, emolumenti, indennità, tenuto conto del costo della vita e del potere reale di acquisto nell'Unione europea, somme superiori alla media europea degli stipendi, emolumenti e indennità percepiti negli altri Paesi membri dell'Unione per incarichi equivalenti.