Organo inesistente

XVI LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 5105


PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE
Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale
Presentata il 29 marzo 2012


      

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Onorevoli Deputati! — La grave situazione economica del nostro Paese ha messo in evidenza la sproporzione retributiva percepita dalle varie cariche istituzionali elettive nazionali, regionali, provinciali e comunali rispetto alla retribuzione media percepita a livello europeo per incarichi equivalenti. Anche senza voler considerare tutte le varie agevolazioni cui sono fatti oggetto le indicate cariche istituzionali elettive, tutto ciò non si coniuga con i sacrifici economici che le tante manovre finanziarie, poste in essere durante tale crisi economica, chiedono ai cittadini della Repubblica italiana.
      La proposta di legge d'iniziativa popolare non vuole mettere in discussione il valore intrinseco delle menzionate cariche istituzionali e quello delle cariche dirigenziali degli attuali partiti politici, ma vuole riportare tali valori alla loro massima espressione civica: operare al servizio della propria comunità, quasi come se fosse una missione da vivere giornalmente come servizio civico prestato alla propria nazione.
      La proposta di legge si compone di un solo articolo, anche se raggruppa diverse cariche elettive, con stipendi ed emolumenti di diversa natura legislativa, in modo da essere intesa dai parlamentari, nella loro veste di legislatori, come atto d'indirizzo, capace di ingenerare nelle future generazioni una fiducia nelle pubbliche istituzioni, oltre che come unica fonte legislativa per le varie cariche elettive ed equiparate delle medesime istituzioni.
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PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 1.

      1. I parlamentari eletti al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali, i governatori delle regioni, i presidenti delle province, i sindaci, i funzionari nominati nelle aziende a partecipazione pubblica e soggetti equiparati non possono percepire, a titolo di stipendi, emolumenti, indennità, tenuto conto del costo della vita e del potere reale di acquisto nell'Unione europea, somme superiori alla media europea degli stipendi, emolumenti e indennità percepiti negli altri Paesi membri dell'Unione per incarichi equivalenti.