Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 5441 |
1) manutenzioni delle aree spondali demaniali;
2) approfondimenti dei fondali e manutenzione delle rotte di navigazione;
3) recupero del degrado strutturale delle darsene e degli approdi e adeguamenti dei bassi livelli;
4) manutenzione e gestione dei corsi d'acqua, delle opere idrauliche di terza categoria e della linea navigabile;
5) intercettazione del trasporto solido e rimozione dei conoidi;
6) lotta integrata ai chironomidi;
7) interventi vari di miglioramento della ricettività dei centri rivieraschi;
8) manutenzione delle piste ciclabili e altro.
1. Al fine di procedere al risanamento del bacino imbrifero del Lago Trasimeno è disposto un contributo annuo di 3.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2012, in favore dei soggetti individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il contributo, utilizzabile esclusivamente per le attività previste dalla presente legge, è versato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno di ciascun anno.
3. I beneficiari del contributo, sentiti gli altri soggetti interessati, adottano provvedimenti per l'utilizzo del contributo medesimo ai fini della progettazione e dell'esecuzione delle opere di risanamento del Lago Trasimeno.
4. Le attività di cui al comma 2 consistono in:
a) manutenzione delle aree spondali demaniali;
b) approfondimento dei fondali e manutenzione delle rotte di navigazione;
c) recupero del degrado strutturale delle darsene e degli approdi e adeguamento dei bassi livelli;
d) manutenzione e gestione dei corsi d'acqua, delle opere idrauliche di terza categoria e della linea navigabile;
e) intercettazione del trasporto solido e rimozione dei conoidi;
f) lotta integrata ai chironomidi.
5. Il contributo può essere altresì destinato ad ogni altra opera di manutenzione, di recupero e di miglioramento funzionale a mitigare gli effetti negativi dell'abbassamento dei livelli dell'acqua del
Lago Trasimeno e a sostenere le attività turistiche e ricettive dei centri rivieraschi. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 3.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.