Frontespizio Progetto di Legge
XVI LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3555-B


PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 28 marzo 2012 (v. stampato Senato n. 3233)
MODIFICATA DALL'11a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 7 novembre 2012, con l'unificazione della proposta di legge n. 2429, d'iniziativa dei senatori Lannutti, Vita, Caforio, Carlino, De Toni, Giambrone, Mascitelli
d'iniziativa dei deputati
MOFFA, ANGELI, BARANI, BARBIERI, BONCIANI, BOSI, DI BIAGIO, DI VIRGILIO, DIMA, DIVELLA, FAVIA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, ANTONINO FOTI, GIRLANDA, GNECCHI, GOTTARDO, GRANATA, HOLZMANN, IANNARILLI, IAPICCA, LO PRESTI, MADIA, MANTINI, MARINELLO, CESARE MARINI, MOSELLA, ANGELA NAPOLI, PATARINO, PETRENGA, POLIDORI, RAISI, RUBINATO, RUGGHIA, SARUBBI, SCALERA, SCANDROGLIO, SPECIALE, TORRISI, TOTO, TRAVERSA, VENTUCCI, ZACCHERA
Equo compenso nel settore giornalistico
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica l'8 novembre 2012

TESTO
approvato dalla VII Commissione permanente
della Camera dei deputati
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TESTO
modificato dall'11a Commissione permanente
del Senato della Repubblica
Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico.
Equo compenso nel settore giornalistico.
Art. 1.
(Finalità, definizioni e ambito applicativo).
Art. 1.
(Finalità, definizioni e ambito applicativo).
      1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a promuovere l'equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.       1. Identico.
      2. Ai fini della presente legge, per equità retributiva si intende la corresponsione di un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.       2. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
Art. 2.
(Commissione per la valutazione dell'equità retributiva del lavoro giornalistico).
Art. 2.
(Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico).
      1. È istituita, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell'equità retributiva del lavoro giornalistico, di seguito denominata «Commissione». La Commissione è composta da quattro membri, di cui:       1. È istituita, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico, di seguito denominata «Commissione».
        2. La Commissione è istituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione,
  la comunicazione e l'editoria. Essa è composta da:
          a) uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di presidente;           a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
          b) uno designato dal Ministro dello sviluppo economico;           b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
          c) uno designato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;           c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
          d) uno designato dalla Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI).           d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
            e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1;
            f) un rappresentante dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
      2. Entro tre mesi dal suo insediamento la Commissione definisce i requisiti minimi di equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo titolari di rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani e nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. I requisiti minimi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.       3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:

          a) definisce l'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonché in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;

      3. La Commissione, valutate le politiche retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive, redige un elenco dei datori di lavoro giornalistico che garantiscono il rispetto dei requisiti           b) redige un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità sui mezzi di comunicazione e sul
minimi stabiliti ai sensi del comma 2, dandone adeguata pubblicità sui maggiori mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione garantisce il costante aggiornamento dell'elenco di cui al presente comma. sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione provvede al costante aggiornamento dell'elenco stesso.
        4. La Commissione dura in carica tre anni. Alla scadenza di tale termine, la Commissione cessa dalle proprie funzioni.
      4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione e al funzionamento della Commissione di cui al presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese.       5. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione e al funzionamento della Commissione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese.
Art. 3.
(Accesso ai contributi in favore dell'editoria).
Art. 3.
(Accesso ai contributi in favore dell'editoria).
      1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, è requisito necessario per l'accesso a qualsiasi contributo pubblico in favore dell'editoria.       1. A decorrere dal 1o gennaio 2013 la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza dal contributo pubblico in favore dell'editoria, nonché da eventuali altri benefìci pubblici, fino alla successiva iscrizione.
        2. Il patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell'equo compenso è nullo.
 
Art. 4.
(Relazione annuale).
        1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni anno una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge.
Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).
Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria).
      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.       Identico.