Ai sensi dell'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n.
317, si considerano consorzi e
cooperative di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) i consorzi, le
società consortili e le cooperative che abbiano come
scopi sociali:
1)
attività di prestazione
di garanzie collettive al fine di favorire la concessione di finanziamenti da
parte di aziende e istituti di credito, di società di leasing, di società di cessione di crediti d’imprese e di enti
parabancari alle piccole imprese associate;
2)
attività di
informazione, consulenza, assistenza alle imprese consorziate per il
reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le
prestazioni dei servizi per migliorare la gestione finanziaria delle stesse
imprese.
I Confidi, quindi, si configurano come organismi finalizzati
ad agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese,
offrendo alle banche delle garanzie che in genere coprono il 50 per cento
dell'entità del prestito erogato.
Ai sensi dell'articolo 155, comma 4, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), emanato con D.Lgs.
1° settembre 1993, n. 385, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi, di I e II grado, anche costituiti sotto forma di società
cooperativa o consortile, ed esercenti le suddette attività, sono iscritti in
un'apposita sezione dell'elenco generale degli intermediari previsto
dall'articolo 106, comma 1, del medesimo testo unico.
L’articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, disciplina l’attività di garanzia
collettiva dei fidi, con la finalità di favorire l’accesso al credito delle piccole e
medie imprese attraverso il rafforzamento patrimoniale e la crescita
dimensionale dei Confidi. In particolare:
§ viene previsto il rafforzamento
patrimoniale dei Confidi, in termini sia di requisiti patrimoniali minimi,
sia di incentivazione alle fusioni e aggregazioni;
§ viene prevista una complessiva
riforma del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese [legge 23
dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 100, comma 1, lettera a)] al fine di creare un sistema
nazionale di garanzia articolato su due livelli: un primo livello (garanzia
diretta) riservato ai Confidi e agli altri garanti che operano sul territorio,
un secondo livello (controgaranzia) affidato al Fondo;
§ viene favorita l'evoluzione dei Confidi consentendo, nel
rispetto dei princìpi del vigente ordinamento bancario e creditizio,
l'utilizzazione dei modelli di banca di
credito cooperativo o di intermediario
finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del
TUB. A tal fine, viene prevista la possibilità che
l'attività di garanzia collettiva dei fidi venga svolta anche da banche,
secondo il modello delle banche cooperative;
§ ai fini dell'evoluzione dei Confidi verso il modello di
intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo
107 del TUB, vengono disciplinate due categorie di Confidi:
-
Confidi
"minori", iscritti in un'apposita sezione
dell'articolo 106 e la cui operatività resterebbe sostanzialmente limitata a
quella attuale (garanzia collettiva dei fidi);
-
intermediari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico, che possono
esercitare, prevalentemente in favore dei soci, oltre alla garanzia collettiva
dei fidi (che rimarrebbe comunque l'attività prevalente) anche alcune attività
di garanzia nei confronti dello Stato e di gestione di fondi pubblici di
agevolazione.
L’articolo 1, comma 368, lettera c), numero 5), della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha poi stabilito, al
fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti produttivi e delle imprese
che ne fanno parte, che il Ministro dell'economia e delle finanze adotta o
propone le misure occorrenti per assicurare il riconoscimento della garanzia
prestata dai Confidi quale strumento di attenuazione
del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli
enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea, nonché
per favorire il rafforzamento patrimoniale dei Confidi e la loro operatività.