Al verificarsi delle calamità naturali, dopo il superamento di una fase di prima emergenza, cui si fa fronte con le ordinanze che seguono alla dichiarazione dello stato di emergenza[1], il Governo sulla base dell’accertamento dell’effettiva entità dei danni, di solito provvede anche mediante appositi decreti legge con cui spesso destina nuove risorse finanziarie per fronteggiare le esigenze nel frattempo accertate, connesse alla prosecuzione degli interventi e all’opera di ricostruzione nei territori colpiti.
Ulteriori disposizioni volte ad integrare le somme stanziate dai provvedimenti d’urgenza, nonché a definire misure di carattere organizzativo, vengono, in genere, inserite durante l’approvazione dell’annuale legge finanziaria, che costituisce lo strumento normativo ordinario per la concessione di ulteriori finanziamenti sulla base della rimodulazione delle somme iscritte in bilancio.
Inoltre, si ricorda che con le ordinanze di urgenza possono anche essere mobilitate risorse finanziarie, a valere su un apposito Fondo, il Fondo per la protezione civile, alimentato anch’esso annualmente con la legge finanziaria, da cui derivano i principali finanziamenti in materia di protezione civile.
Relativamente al Fondo per la protezione civile si ricorda che originariamente era stato costituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 1982, n. 547. Lo stesso decreto legge, poi abrogato dall’art. 13 della legge 21 novembre 2000, n. 353, aveva previsto la gestione del Fondo mediante contabilità speciale, istituita presso la Tesoreria provinciale di Roma, che è stata però successivamente soppressa con l’art. 19 della legge n. 225 del 1992.
La gestione del Fondo è rientrata, pertanto, nella contabilità ordinaria che prevede che sia il Ministro del tesoro ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono quindi iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Successivamente, il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, all'art. 6, comma 1, ha previsto che, a decorrere dall'anno 1994, alla determinazione delle somme da destinare all'integrazione del Fondo per la protezione civile, si provveda annualmente con la legge finanziaria (Tabella C).
Infine, si ricorda che, a seguito della riforma della Presidenza del Consiglio operata dal decreto legislativo n. 303 del 1999, il Fondo è stato trasferito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.
Ulteriori finanziamenti possono essere disposti anche con il Fondo regionale di protezione civile, istituito con l’art. 138, commi 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) appositamente per finanziare gli interventi delle regioni, province autonome ed enti locali diretti a fronteggiare le esigenze urgenti per calamità naturali, nonché per potenziare il loro sistema di protezione civile.
Al riguardo si ricorda che durante la XIV legislatura ne era stata prorogata, per gli anni 2005, 2006 e 2007, l'operatività (art. 19-sexies del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266[2]) e che, nel corso della XV legislatura, è stato disposto (art. 25, comma 2-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159[3]) che l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3 della legge n. 225 del 1992, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intende comprensiva, per l’anno 2008, dell’importo di euro 138 milioni da destinare alla prosecuzione dell’operatività del Fondo regionale.
Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - che non risulta ancora emanato - verranno disciplinati i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse.
Si ricordano, da ultimo, anche i finanziamenti per le attività svolte dal Servizio nazionale di protezione civile - previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio e soccorso delle popolazioni sinistrate - autorizzati in relazione agli artt. 1 e 3 della legge n. 225 del 1992 e rifinanziati, annualmente, nella Tabella C della legge finanziaria.
Per i finanziamenti disposti al fine di fronteggiare le diverse calamità naturali verificatesi nel corso della XV legislatura, nonché per gli stanziamenti a valere sul Fondo nazionale per la protezione civile e per quelli a favore del Servizio nazionale della protezione civile, si vedano le tabelle allegate.
Leggi finanziarie e decreti-legge recanti finanziamenti per interventi relativi a specifiche calamità naturali (XV legislatura)
Dati in milioni di euro
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Legge n. 296/2006 (L.F. 2007) - art. 1 |
Calamità |
Importo |
Tipo di stanziamento |
Anno di riferimento |
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comma 1008[4] |
Sisma Molise e Foggia 2002 |
85[5] 35 35 |
Risorse |
Per il 2007 Per il 2008 Per il 2009 |
|
comma 1010 |
Sisma Belice 1968 |
20 30 50 |
Spesa |
Per il 2007 Per il 2008 Per il 2009 |
|
comma 1012 |
Sisma Marche Umbria 1998 |
52[6] 55 55 |
Contributo annuo |
Per il 2007 Per il 2008 Per il 2009 |
|
comma 1013 |
Sisma Basilicata Campania 1980-82 |
3,5
|
Contributo quindicennale |
A decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 |
|
comma 1014 |
Alluvioni Marche 2006 |
1,5[7] |
Contributo quindicennale |
A decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 |
|
comma 1014 |
Alluvioni Liguria e Veneto, Vibo Valentia e Marigliano (NA) 2006[8] |
10 |
Spesa |
Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 |
|
comma 1014 |
Alluvioni Umbria 2005 e danni oleificio “Umbra olii”(PG)[9] |
5 35
|
Spesa |
Per il 2007 Per il 2007 e il 2008 |
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comma 1015 |
Alluvioni Vibo Valentia 2006 |
8 |
Contributo |
Per il 2007 |
|
Legge n. 244/2007 (L.F. 2008) – art. 2 |
Calamità |
Importo |
Tipo di stanziamento |
Anno di riferimento |
|
comma 114 |
Alluvioni Veneto 2007 |
15 |
Contributo straordinario |
Per il 2008 |
|
comma 115 |
Sisma Basilicata Campania 1980-82 |
5 |
Contributo decennale |
A decorrere dal 2008 |
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commi 118 e 119[10] |
Alluvioni provincia Teramo 2007[11] |
3 |
Fondo |
Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 |
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comma 257 |
Sisma Molise e Foggia 2002 |
5 |
Contributo quindicennale |
A decorrere dal 2008 e dal 2009 |
|
comma 258 |
Sisma Belice 1968 |
50 |
Quota[12]
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D.L. n. 159/2007 |
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art. 21, comma 4-ter |
Sisma Molise e Foggia 2002 |
50 |
Somma |
Per il 2007 |
|
art. 21-bis, comma 1, ultimo periodo |
Sisma Molise e Foggia 2002 |
60 |
Quota[13] |
|
|
art. 25, comma 2[14] |
Alluvioni Friuli Venezia Giulia maggio 2007 |
15 |
Spesa |
Per il 2007 |
Finanziamenti ordinari al Fondo della protezione civile e al Servizio nazionale della protezione civile (XV legislatura)
Dati in milioni di euro
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Legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) - Tab. C |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
DL n. 142/1991: art. 6, co. 1, Reintegro Fondo protezione civile; art. 6, co. 1, Provvedimenti in favore delle in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990
Legge n. 225/1992: art. 1, Servizio nazionale della protezione civile;
|
221,4
79,8
|
218,8
78,7
|
222,9
80,3
|
|
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Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) - Tab. C |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
DL n. 142/1991: art. 6, co. 1, Reintegro Fondo protezione civile; art. 6, co. 1, Provvedimenti in favore delle in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990
Legge n. 225/1992: art. 1, Servizio nazionale della protezione civile;
|
|
267,6[15]
78,7
|
222,8
80,3
|
222,8
80,3
|
[1] Per la normativa adottata durante l’emergenza si veda il capitolo Calamità naturali.
[2] Convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306.
[3] Convertito con modificazioni dalla legge convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
[4] A causa del protrarsi della situazione di criticità finanziaria di S. Giuliano di Puglia, l’art. 10 dell’O.P.C.M. del 19 marzo 2008, n. 3661 (G.U. del 25 marzo 2008, n. 71), autorizza il Sindaco ad utilizzare, a copertura delle minori entrate di bilancio, la somma di euro 226.709,80 a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1008, della legge n. 296/2006.
[5] Con l’O.P.C.M. del 16 marzo 2007, n. 3574 , modificata dall'art. 2, dell’O.P.C.M. del 5 luglio 2007, n. 3600, sono state quindi ripartite le risorse finanziarie per l'anno 2007.
[6] Con D.P.C.M. 5 aprile 2007 (G.U. 13 aprile 2007, n. 86) sono state ripartite le risorse finanziarie per l'anno 2007 tra la regione Umbria (65%) e la regione Marche (35%).
[7] Con D.P.C.M. 9 febbraio 2007 (G.U. 10 aprile 2007, n. 83) sono state determinate le modalità e sono stati definiti i criteri per l'erogazione dei contributi alla regione Marche.
[8] Con D.P.C.M. 7 marzo 2007 (G.U. 12 giugno 2007, n. 134) sono state ripartite le risorse finanziarie previste in favore delle regioni Liguria, Veneto e della provincia di Vibo Valentia. Con D.P.C.M. 21 dicembre 2007 (G.U. 22 febbraio 2008, n. 45) sono state ripartite le risorse in favore del comune di Marigliano e sono state, altresì, ridotte, per l’anno 2008 le risorse precedentemente assegnate alla regione Liguria.
[9] Con O.P.C.M. 29 agosto 2007, n. 3609 (G.U. 7 settembre 2007, n. 208) sono state ripartite le risorse finanziarie previste in favore della regione Umbria.
[10] Il comma 119 demanda ad un successivo decreto del Ministro dell’ambiente del territorio e del mare l’individuazione delle categorie dei beneficiari e delle modalità per accedere ai finanziamenti a carico del Fondo di cui al comma 118.
[11] Il comma 118 individua, nella provincia di Teramo colpita dalle alluvioni del 6 ottobre 2007, i comuni di Alba Adriatica, Tortoreto e Martinsicuro.
[12] Si parla di quota in quanto rappresenta una parte delle risorse del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica.
[13] Si parla di quota in quanto rappresenta una parte delle risorse previste per il rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano «Contratti di quartiere II».
[14] L’art. 25, comma 2, autorizza una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 per la riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale conseguenti all'evento calamitoso del 27 maggio 2007 di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3610 del 30 agosto 2007 che ha provveduto ad individuare i Comuni gravemente colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 26 e 27 maggio 2007 nella regione Friuli Venezia Giulia e consultabile al sito internet http://www.protezionecivile.fvg.it/ProtCiv/GetDoc.aspx/17830.pdf
[15] Tale importo deriva dallo stanziamento iniziale di 218,8 milioni di euro previsto dalla Tabella C della legge finanziaria 2008, cui si è aggiunto un ulteriore finanziamento di 48,8 milioni di euro disposto con l’art. 1 del decreto legge 8 aprile 2008, n. 61 (emanato durante lo scioglimento delle Camere - AC 3444/XV, divenuto AC 8/XVI).