La Strategia di Lisbona
Il sistema di finanziamento dell’Unione europea
Il sistema di finanziamento dell’Unione, previsto dall’articolo 269 del Trattato CE, stabilisce che il bilancio generale dell’Unione Europea sia integralmente finanziato dalle cosiddette “risorse proprie”, ossia dai mezzi finanziari conferiti da ciascuno Stato membro per garantire il funzionamento dell’amministrazione comunitaria e la realizzazione delle relative politiche. Tali risorse sono costituite da:
La risorsa I.V.A. e la risorsa R.N.L. rappresentano attualmente la maggior parte delle risorse del bilancio UE.
Il sistema di finanziamento dell’Unione europea è attualmente disciplinato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom[1], adottata dal Consiglio il 7 giugno 2007, che ha sostituito, per il periodo 2007-2013, la precedente decisione del 2000/597/CE, Euratom, sul sistema delle risorse proprie[2].
Alla decisione - che riprende i contenuti dell’accordo politico sul bilancio dell’Unione europea definito dal Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 , accordo che ha modificato il sistema di finanziamento delle risorse proprie dell’Unione – è stata data attuazione nell’ordinamento italiano con il comma 66 dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008)[3].
La decisione 436 del 2007 ha previsto, tra i suoi elementi qualificanti, che il massimale (vale a dire il tetto massimo delle risorse proprie) è stabilito all’1,31% del RNL per stanziamenti di impegno ed all’1,24% del RNL per stanziamenti di pagamento, come già previsto per il periodo 2000-2006 dalla decisione 2000/597/CE, Euratom.
Sono confermate le risorse proprie già previste per il periodo 2000-2006 dalla precedente decisione 597 del 2000. Si tratta:
- dei diritti riscossi nel quadro della politica agricola comune e i dazi doganali (denominati "risorse proprie tradizionali", RPT); di un'aliquota dello 0,30% (rispetto allo 0,75% applicato nel 2002-2003 e allo 0,50% nel 2004-2006) applicata alla base imponibile dell'IVA ("risorsa IVA"). La base imponibile da prendere in considerazione non potrà eccedere il 50% del PIL di ciascuno Stato;
- di un'aliquota, da determinare secondo la procedura di bilancio tenuto conto di tutte le altre entrate, applicata alla somma dei prodotti nazionali lordi (PNL) di tutti gli Stati membri ("risorsa PNL");
- delle altre entrate dell’UE (ovvero imposte e prelievi effettuati sui redditi del personale, interessi bancari, rimborsi di aiuti comunitari non utilizzati, interessi di mora e il saldo dell’esercizio precedente).
Sono introdotte correzioni soltanto a favore di alcuni tra i maggiori contribuenti netti al bilancio comunitario. In particolare:
- per il periodo 2007-2013 l'aliquota di prelievo della risorsa IVA per la Germania è fissata allo 0,15%, per i Paesi Bassi e la Svezia allo 0,10, e per l’Austria allo 0,225%;
- per il periodo 2007-2013 i Paesi Bassi beneficiano di una riduzione lorda del loro contributo annuale a titolo di risorsa RNL pari a 605 milioni di euro. La Svezia beneficerà di una riduzione lorda del suo contributo annuale RNL pari a 150 milioni di euro;
- il meccanismo di correzione di bilancio per il Regno Unito[4] (cosiddetto “sconto britannico”) viene mantenuto, così come le riduzioni del contributo a tale meccanismo dovuto da Germania, Austria, Svezia e Paesi Bassi[5]. Tuttavia, viene disposta una parziale modifica della base su cui è calcolata la correzione in modo tale che, a partire al più tardi dal 2013, il Regno Unito partecipi integralmente al finanziamento degli stanziamenti diretti ai 10 nuovi Paesi membri (e di eventuali ulteriori Stati aderenti), esclusa la spesa per il mercato e per i pagamenti diretti in agricoltura. A tal fine la correzione a favore del Regno Unito, relativamente agli stanziamenti per i Paesi in questione, sarà ridotta di una percentuale progressiva secondo il seguente schema:
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Anno
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Riduzione percentuale |
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2009 |
20 |
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2010 |
70 |
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2011 |
100 |
- Nel periodo 2007-2013, peraltro, il contributo aggiuntivo del Regno Unito al bilancio comunitario derivante da tale meccanismo non potrà superare i 10,5 miliardi di euro. Tale previsione verrà modificata in caso di un eventuale, ulteriore allargamento dell’UE prima del 2013;
- si prevede che la Commissione europea proceda ad una revisione generale di tutti gli aspetti relativi non solo alle spese dell’UE, compresa la PAC, ma anche alle risorse proprie, inclusa la correzione per il Regno Unito. La Commissione europea è invitata a presentare tale revisione nel 2008/2009.
La disciplina delle risorse proprie dell’UE dovrebbe essere oggetto di una profonda revisione nell’ambito di una più ampia riflessione sulla riforma del bilancio dell’UE. L’avvio di tale riforma è espressamente previsto dall’accordo interistituzionale sul quadro finanziario dell’UE per il 2007-2013, stipulato il 17 maggio 2006. Un’apposita dichiarazione allegata all’accordo, infatti, stabilisce, recependo quanto stabilito dal Consiglio europeo di dicembre 2005, che la Commissione europea elabori una relazione, da presentare entro il 2008-2009, su tutti gli aspetti del bilancio comunitario, inclusi, tra gli altri, la spesa per la politica agricola comune e lo sconto britannico. Sulla base della relazione della Commissione, il Consiglio europeo potrebbe procedere ad eventuali modifiche alle prospettive finanziarie in corso (2007-2013) ed iniziare contestualmente i lavori preparatori per il quadro finanziario post-2013.
La medesima dichiarazione impegna inoltre la Commissione, nell’ambito del processo di consultazione volto alla preparazione della revisione nel 2008-2009, a tenere conto dello scambio di vedute approfondito che avrà con il Parlamento europeo. La Commissione prende inoltre atto dell'intenzione del Parlamento europeo di chiedere una conferenza che coinvolga il Parlamento europeo ed i Parlamenti nazionali per riesaminare il sistema delle risorse proprie e di considerare l'esito di tale conferenza un contributo nel quadro del processo di consultazione volto alla revisione.
Da ultimo, la Commissione europea ha adottato il 12 settembre 2007 un documento di consultazione pubblica in vista della revisione del bilancio. Dopo la chiusura della consultazione prevista per il 15 aprile 2008, la Commissione organizzerà il 27 maggio 2008 una conferenza sul tema della revisione del bilancio dell’UE.
Tenendo conto dei risultati della consultazione e della conferenza, la Commissione intende presentare una proposta sulla revisione del bilancio nel corso del 2008-2009 (Per un approfondimento si rinvia al capitolo La revisione del bilancio UE).
Per quanto riguarda la contribuzione dell’Unione europea in favore dell’Italia, essa consegue alle politiche comuni di sviluppo poste in essere dall’Unione in vari settori e si realizza concretamente con gli Strumenti finanziari costituiti dai Fondi strutturali (vedi il capitolo La politica di coesione relativo alla V Commissione (Bilancio)).
A seguito della definizione del nuovo quadro finanziario dell’UE per il periodo 2007-2013, l’11 luglio 2006 sono stati definitivamente adottati i seguenti provvedimenti relativi alla politica di coesione dell’UE per il medesimo periodo:
- il regolamento (CE) 1083/2006 recante norme e principi comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale e al Fondo di coesione (c.d. regolamento generale);
- il regolamento (CE) 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER);
- il regolamento (CE) 1081/2006 sul Fondo sociale europeo (FSE);
- il regolamento (CE) 1083/2006 sul Fondo di coesione.
In sintesi, il Regolamento (CE) 1083/2006[6] del Consiglio ha abrogato il precedente regolamento 1260/1999 ed ha riformato la disciplina comunitaria dei Fondi strutturali, disponendo la riduzione di tali fondi dai cinque del precedente periodo di programmazione[7] a tre: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, Fondo di Coesione.
I nuovi Regolamenti prevedono il finanziamento dei seguenti 3 obiettivi prioritari di sviluppo:
a) l'obiettivo "Convergenza", volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione tramite l'aumento e il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell'innovazione e della società della conoscenza, dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e l'efficienza amministrativa;
b) l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione", che punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali, inclusi quelli connessi all'apertura degli scambi, mediante l'incremento e il miglioramento della qualità degli investimenti nel capitale umano, l'innovazione e la promozione della società della conoscenza, l'imprenditorialità, la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento dell'accessibilità, dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi;
c) l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", che è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali e regionali, a rafforzare la cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità comunitarie e a rafforzare la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale adeguato.
Inoltre con il regolamento (CE) 1082/2006 è stato istituito un nuovo strumento giuridico denominato Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT).
Per quanto riguarda invece il finanziamento della politica agricola, sono stati di recente adottati i seguenti provvedimenti:
- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, che istituisce il FEAGA (per il 1° pilastro) e il FEASR (per il 2° pilastro): in particolare il FEAGA diviene lo strumento per realizzare la politica di sostegno dei mercati agricoli e dei redditi, denominata 1° pilastro della Politica Agricola Comunitaria (PAC), mentre il FEASR finanzia i programmi di sviluppo rurale, ossia il 2° pilastro della PAC;
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che definisce gli obiettivi finanziati dal fondo;
- Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (Per un approfondimento si rinvia alla scheda Il nuovo Fondo europeo per la pesca (FEP) relativo alla XIII Commissione (Agricoltura).
Il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (cd. “legge Fabbri”)[8] dà un quadro complessivo degli interventi cofinanziati dall’UE: ad esso infatti affluiscono disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario che quelle provenienti dal bilancio nazionale, è dotato di amministrazione autonoma e di gestione fuori bilancio e si avvale di due conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato:
- l’uno che registra i movimenti di entrata e uscita che fanno capo ai versamenti comunitari, denominato: Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE (conto corrente n. 23211);
- l’altro che registra le analoghe operazioni a carico dei finanziamenti nazionali, denominato: Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali (conto corrente n. 23209).
Il Fondo di rotazione presenta annualmente il proprio rendiconto alla Corte dei Conti.
Il ruolo della Ragioneria generale dello Stato
Si menziona infine che, nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, anche la Ragioneria generale dello Stato, in particolare l’Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE), svolge un ruolo nella gestione finanziaria degli interventi di politica comunitaria, curando sia l’intermediazione finanziaria tra le istituzioni comunitarie e le Amministrazioni titolari degli interventi, sia l’assegnazione delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi a carico della legge n. 183/1987.
Il Rapporto CENSIS
In data 10 aprile 2008 è' stato presentato il "Rapporto sull'utilizzo dei finanziamenti tematici comunitari 2002-2006 in Italia", realizzato dal Censis e commissionato dal Dipartimento Politiche Comunitarie.
Lo studio pone l'attenzione su quella parte di finanziamenti che fanno capo a programmi tematici raccolti intorno a cinque ambiti di intervento:
- la società dell'informazione;
- energia e ambiente;
- strumenti di riduzione delle disparità;
- le imprese;
- la cooperazione internazionale e agli aiuti allo sviluppo.
Viene inoltre evidenziato che, mentre nell'area della Società dell'informazione e dell'energia e ambiente i risultati appaiono soddisfacenti, meno positivo sembra essere il bilancio sugli altri settori analizzati.
Nell'area Società dell'informazione sono stati complessivamente 1.478 i progetti che hanno previsto la partecipazione di almeno un partner italiano come capofila o come partner, per un finanziamento totale pari a più di 866 milioni di euro: sono "italiani" il 9,8% dei progetti finanziati in questa area (con un valore medio di progetto di 586mila euro) e l'11% circa del budget comunitario 2000-2006 degli otto programmi presi in considerazione finalizzati alla creazione e al rafforzamento di una società dell'informazione europea.
Sul fronte della ricerca e sviluppo sui temi dell'energia e dell'ambiente, il 6° Programma Quadro 2002-2006 "Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi" (budget totale di 2,4 miliardi di euro) ha avuto una significativa partecipazione del nostro Paese: l'Italia è riuscita a catalizzare complessivamente 212 milioni di euro (l'8,7% delle richieste finanziarie in negoziazione) collocandosi al quinto posto in Europa, dopo Germania, Regno Unito, Francia e Olanda. Quanto al numero di progetti (328) e di soggetti partecipanti (803), il nostro Paese si è contraddistinto per un tasso di successo intorno al 26%, nettamente più basso di quello dei principali Stati europei, che in alcuni casi sfiora il 35%.
Nell'ambito sociale, l'Italia è risultato essere il paese con il più elevato grado di partecipazione: con 696 progetti, pari a quasi il 21% del totale, si è collocato al primo posto in Europa per numero di progetti finanziati, seguito dalla Francia (451 progetti, il 13,4%), dalla Spagna (388 progetti, pari all'11,6% del totale) e dalla Germania (239, il 7,1%).
Tuttavia, nonostante l'elevata partecipazione, la quota di finanziamento per i diversi progetti spesso è risultata inferiore rispetto a quella di altri Paesi.
Sul versante imprese, la parte del 6° Programma Quadro riguardante le "Attività specifiche per le PMI" con cui l'Unione ha finanziato (per un valore di 430 milioni di euro su un budget complessivo di 17,5 miliardi di euro) progetti di ricerca per il miglioramento dei prodotti e dei processi produttivi, e per stimolare le imprese ad attivare percorsi di innovazione attraverso partnership con altre aziende o laboratori di ricerca, si evidenzia che solo il 13,1% delle domande di finanziamento pervenute dall’Italia è stato accolto dall'Unione Europea. Anche il tasso di successo finanziario è stato solo dell'11,8%, piuttosto basso rispetto alla media generale, ma soprattutto rispetto a Paesi come la Gran Bretagna, l'Irlanda e l'Olanda.
L'Italia è uno dei primi contribuenti dell'Unione Europea ma non è uno dei primi beneficiari dei fondi che questa mette a disposizione sul tema della cooperazione: ad esempio nel programma ED, rivolto ad azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, il tasso di successo italiano è stato del 16,4% mentre nel programma PVD, che finanzia azioni nei paesi in via di sviluppo, l'Italia ha avuto un tasso dell’8,8%.
[1] La base giuridica della decisione 2007/436/CE, Euratom, è rappresentata dall’art. 173 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e dall’art. 269 del Trattato che istituisce la Comunità europea. In base all’art. 269 del Trattato “il bilancio dell’Unione europea, fatte salve le entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie”.
[2] Alla decisione 2000/597/CE, Euratom sulle risorse proprie della Comunità, è stata data attuazione con l’articolo 77 della legge n. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002).
[3] In virtù dell’articolo 11 della decisione 2007/436/CE, Euratom, per l’adozione della decisione gli Stati membri notificano al Segretario generale del Consiglio l’espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali. La Commissione procede, ad intervalli regolari, all’esame delle disposizioni nazionali che le sono comunicate dagli Stati membri e, conseguentemente, comunica agli Stati membri gli adattamenti necessari in linea con le normative comunitarie.
[4] Il Consiglio di Fontainebleau del giugno 1984 ha introdotto un meccanismo correttore del bilancio in base al quale “ogni Stato membro che partecipa al bilancio comunitario in misura che eccede la propria prosperità relativa (misurata in rapporto alla prosperità complessiva dell’UE) può beneficiare di una correzione”, ovvero di una riduzione delle risorse conferite al bilancio UE. Attualmente, l’unico Paese che beneficia della correzione è il Regno Unito, che ha diritto ad una compensazione pari allo 0,66 % del suo saldo netto (ovvero il saldo tra le risorse conferite al bilancio UE e i finanziamenti ottenuti dallo stesso bilancio comunitario attraverso i fondi strutturali, gli stanziamenti per la politica agricola comune, altre spese operative). Il finanziamento della cosiddetta “compensazione britannica” (“rebate”) è a carico di tutti gli Stati membri secondo la loro parte rispettiva nel PNL (ad eccezione della Germania il cui contributo è ridotto di un terzo).
[5] Il Consiglio europeo di Berlino del marzo 1999 ha infatti stabilito che il finanziamento della compensazione del Regno Unito da parte di altri Stati membri venisse modificato per consentire ad Austria, Germania, Paesi Bassi e Svezia di conseguire una riduzione della loro quota di finanziamento al 25 % della quota normale. L'adeguamento delle quote di finanziamento si effettua attraverso un adeguamento delle basi del RNL.
[6] Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.
[7] Si ricorda che nel precedente periodo di programmazione 2000-2006 i principali strumenti finanziari erano:
- FEOGA sezione Orientamento (che finanziava il miglioramento delle strutture agricole) e FEOGA sezione Garanzia (che finanziava la Politica Agricola Comune intervenendo direttamente sui prezzi dei prodotti agricoli);
- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) che sovvenzionava la politica regionale nelle regioni in ritardo;
- Fondo sociale europeo (FSE) che finanziava interventi di formazione professionale per la politica sociale e l’occupazione);
- SFOP (Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca);
- Fondo di coesione (istituito dall’art. 161 del Trattato CE), di cui beneficiavano solo Spagna, Grecia, Irlanda e Portogallo e che interveniva nei settori dell’ambiente e delle reti transeuropee.
[8] Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari.