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Sentenze della Corte di Giustizia dell'UE

La sezione raccoglie gli estremi delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) che, dal mese di dicembre 2011, a seguito della loro pubblicazione sul sito della medesima, sono state trasmesse alle Camere dal Governo (Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri) e assegnate alle Commissioni parlamentari competenti per materia ai fini di un loro possibile esame, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento della Camera dei deputati.

Si tratta delle sentenze in cui lo Stato italiano o altro ente pubblico territoriale italiano sono parte - anche interveniente - nella causa dinanzi alla CGUE e delle sentenze relative a procedimenti avviati a seguito di rinvio pregiudiziale da parte di un'autorità giudiziaria italiana. Attraverso uno specifico collegamento ipertestuale è possibile consultare il testo integrale di ciascuna sentenza.


  • Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 marzo 2012.
    Commissione europea contro Repubblica italiana.
    Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Aiuti a favore dell'industria alberghiera in Sardegna - Recupero.

    Causa n.: C-243/10
    Assegnazione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
    In data: 05/04/2012

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 marzo 2012.
    Commissione europea contro Repubblica italiana.
    Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Aiuti a favore dell'industria alberghiera in Sardegna - Recupero.

    Causa n. : C-243/10
    Assegnazione:
    • X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
    In data: 05/04/2012
    NOTA DI SINTESI:

    La sentenza ha per oggetto il ricorso presentato dalla Commissione nei confronti dell'Italia per inadempimento della decisione 2008/854/CE del 2 luglio 2008. Tale decisione, che dichiarava illegittimo e incompatibile con il mercato interno il regime d'aiuto concesso all'industria alberghiera in Sardegna (Legge regionale n. 9/1998), imponeva all'Italia di sopprimere tale regime e di recuperare gli aiuti nel termine di quattro mesi dalla notifica della decisione.

    La Corte, richiamando la sua precedente giurisprudenza, ribadisce che lo Stato membro destinatario di una decisione di recupero è tenuto ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l'esecuzione di tale decisione senza indugio e conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale, aggiungendo che il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento è quello vertente sull'impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione. Tale condizione non è soddisfatta quando lo Stato membro convenuto si limita a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche per dare esecuzione alla decisione, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di recuperare l'aiuto e senza proporre alla Commissione altre modalità di esecuzione della predetta decisione per superare tali difficoltà.

    La Corte rigetta gli argomenti addotti dall'Italia per la mancata esecuzione della decisione 2008/854/CE, in particolare non ritenendo idonee né la considerazione vertente sul suo carattere generale ed astratto e sul fatto che lo Stato membro avverta la necessità di verificare la posizione individuale di ciascuna impresa interessata né la circostanza che l'importo esatto degli aiuti da recuperare in alcuni dei casi individuati sia oggetto di un confronto tra la Commissione e l'Italia. Con riferimento alla questione della sospensione da parte dei giudici nazionali degli ordini di recupero degli aiuti in questione, la Corte richiama la sua precedente giurisprudenza secondo la quale tali provvedimenti possono essere adottati con riserva che siano soddisfatte le condizioni enunciate dalla giurisprudenza e devono essere giustificati da argomenti volti a dimostrare l'invalidità della decisione. Nel caso di specie, le ordinanze di sospensione non tengono conto dell'interesse dell'Unione e non indicano le ragioni dell'invalidità della decisione della Commissione, sicché non configurano un caso di impossibilità assoluta di dare esecuzione alla decisione.

    Sulla base di queste considerazioni, la Corte, dichiara l'Italia inadempiente alla decisione 2008/854 per non avere adottato entro i termini prescritti tutti i provvedimenti necessari per recuperare gli aiuti concessi e la condanna conseguentemente alle spese.

  • Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 marzo 2012.
    Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate contro 3M Italia SpA.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte suprema di cassazione - Italia.
    Fiscalità diretta

    Causa n.: C-417/10
    Assegnazione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
    In data: 05/04/2012

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 marzo 2012.
    Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate contro 3M Italia SpA.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte suprema di cassazione - Italia.
    Fiscalità diretta

    Causa n. : C-417/10
    Assegnazione:
    • II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
    In data: 05/04/2012
    NOTA DI SINTESI:

    La Corte di giustizia si pronuncia in via pregiudiziale sulla interpretazione del diritto UE in materia di fiscalità diretta.

    La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata sollevata dalla Corte di cassazione italiana nell'ambito di un ricorso del Ministero dell'economia e dell'Agenzia delle entrate contro le decisioni della Commissione tributaria provinciale di Caserta e la Commissione tributaria regionale della Campania (l'ultima, del 14 luglio 2000) che avevano annullato degli avvisi di accertamento (ed il relativo pagamento delle somme dovute, con sanzioni e interessi) a carico della società 3M Italia SpA per una errata applicazione delle ritenute fiscali nel triennio 1989-1991.

    In sede di cassazione la 3M Italia ha chiesto l'applicazione dell'articolo 3, comma 2 bis, lettera b) del decreto legge n. 40/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 73/2010, in base al quale, al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), le controversie tributarie pendenti da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia (...) e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione.

    La Corte di cassazione pone la questione della compatibilità della citata disposizione nazionale con il principio del contrasto all'abuso del diritto, con la disciplina in materia di aiuti di Stato, nonché, posto che essa che pone a carico del contribuente un obbligo "pressoché simbolico", con l'obbligo di reprimere le pratiche abusive e con all'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'UE (TUE) che impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati e di astenersi da qualunque misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione. Inoltre, si interroga sulla compatibilità della disposizione che, a suo avviso, comporta una rinuncia pressoché integrale al recupero del credito fiscale, con i principi che governano il mercato unico.

    Nella sentenza in oggetto la Corte di Giustizia - escluse sia la violazione del principio del divieto di abuso del diritto sia la qualificazione della misura come aiuto di stato - afferma che, in assenza di violazione del diritto dell'Unione, non si può ritenere che una disposizione siffatta, laddove ha come conseguenza, come qualunque altra norma che preveda l'estinzione del procedimento prima che intervenga una decisione, di impedire al giudice nazionale che si pronuncia in ultimo grado di esercitare il suo controllo di legittimità nei procedimenti di cui si tratta, conformemente al diritto dell'Unione, dopo aver adito, se del caso, la Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE, sia contraria all'obbligo incombente ai giudici nazionali che si pronunciano in ultimo grado di garantire, nell'ambito delle loro competenze, l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione.

    Alla luce di tali considerazioni la Corte dichiara che il diritto dell'Unione - in particolare il principio del divieto dell'abuso di diritto, l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, le libertà garantite dal Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), il principio di non discriminazione, le norme in materia di aiuti di Stato nonché l'obbligo di garantire l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione - deve essere interpretato nel senso che non osta, in un procedimento vertente sulla fiscalità diretta, all'applicazione di una disposizione nazionale che prevede l'estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado in materia tributaria, mediante pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia, qualora tali procedimenti traggano origine da ricorsi proposti in primo grado più di dieci anni prima della data di entrata in vigore di tale disposizione e l'amministrazione finanziaria sia rimasta soccombente nei primi due gradi di giudizio.

    n.b.: L'estinzione automatica delle procedure pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado è oggetto di un'altra sentenza della Corte di giustizia (C-500/10) emessa il 29 marzo 2012, e trasmessa dal Governo il 2 aprile.

  • Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 marzo 2012.
    Ufficio IVA di Piacenza contro Belvedere Costruzioni Srl.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna - Italia.
    Fiscalità - IVA - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Sesta direttiva - Articoli 2 e 22 - Estinzione automatica delle procedure pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado.

    Causa n.: C-500/10
    Assegnazione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
    In data: 05/04/2012

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 marzo 2012.
    Ufficio IVA di Piacenza contro Belvedere Costruzioni Srl.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna - Italia.
    Fiscalità - IVA - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Sesta direttiva - Articoli 2 e 22 - Estinzione automatica delle procedure pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado.

    Causa n. : C-500/10
    Assegnazione:
    • II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
    In data: 05/04/2012
    NOTA DI SINTESI:

    La Corte di giustizia si pronuncia in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'UE (TUE), e degli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. La domanda in via pregiudiziale è stata presentata dalla Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna, nell'ambito di una controversia che ha contrapposto l'Ufficio IVA di Piacenza alla Belvedere Costruzioni Srl con riferimento ad una rettifica dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa all'anno 1982.

    L'Ufficio IVA di Piacenza aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria centrale, dopo che le Commissioni tributarie di primo e secondo grado di Piacenza avevano accolto il ricorso della Belvedere Costruzioni Srl contro l'avviso di rettifica dell'imposta sul valore aggiunto notificato dall'Ufficio IVA.

    Nella domanda di rinvio pregiudiziale, la Commissione tributaria centrale richiama l'articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge n. 40/2010 (conv. nella legge n. 73/2010), il quale, al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi (ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - CEDU), prevede che le controversie tributarie pendenti da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato; nella fattispecie concreta, in applicazione di tale disposizione la decisione d'appello della Commissione tributaria di secondo grado di Piacenza passerebbe in giudicato, e il credito fiscale rivendicato dall'amministrazione sarebbe estinto.

    Il giudice del rinvio pone la questione della compatibilità della disposizione con l'articolo 4, paragrafo 3, del TUE, nonché degli articoli 2 e 22 della sesta direttiva, come interpretati nella sentenza del 17 luglio 2008 C-132/06, posto che essa osterebbe definitivamente al recupero del credito d'imposta di cui l'amministrazione tributaria chiede espressamente l'accertamento per via giudiziale e potrebbe determinare una violazione dell'obbligo incombente allo Stato italiano di garantire la riscossione effettiva delle risorse proprie dell'Unione europea.

    Nella sentenza in oggetto la Corte di Giustizia dichiara che l'articolo 4, paragrafo 3, del TUE e gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all'applicazione, in materia di imposta sul valore aggiunto, di una disposizione nazionale eccezionale che prevede l'estinzione automatica dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado, allorché tali procedimenti traggono origine da un ricorso proposto in primo grado più di dieci anni - e, in pratica, più di quattordici anni - prima della data di entrata in vigore di detta disposizione e l'Amministrazione tributaria è risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio, con la conseguenza che tale estinzione automatica produce il passaggio in giudicato della decisione di secondo grado, nonché l'estinzione del credito rivendicato dall'Amministrazione tributaria.

    n.b.: L'estinzione automatica delle procedure pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado è oggetto di un'altra sentenza della Corte di giustizia (C-417/10) emessa il 29 marzo 2012, e trasmessa dal Governo il 2 aprile.

  • Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2012.
    Società Consortile Fonografici (SCF) contro Marco Del Corso.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte d' appello di Torino - Italia.
    Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione - Comunicazione al pubblico di fonogrammi radiodiffusi presso uno studio dentistico

    Causa n.: C-135/10
    Assegnazione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
    In data: 27/03/2012

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2012.
    Società Consortile Fonografici (SCF) contro Marco Del Corso.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte d' appello di Torino - Italia.
    Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione - Comunicazione al pubblico di fonogrammi radiodiffusi presso uno studio dentistico

    Causa n. : C-135/10
    Assegnazione:
    • VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
    In data: 27/03/2012
    NOTA DI SINTESI:

    La Corte si pronuncia in via pregiudiziale al fine di stabilire se la diffusione gratuita di opere a carattere musicale oggetto di protezione effettuata all'interno di studi odontoiatrici privati costituisca "comunicazione al pubblico" e sia pertanto soggetta alla corresponsione di un equo compenso in favore dei produttori fonografici.

    La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata sollevata dalla Corte d'appello di Torino nell'ambito di una controversia fra la Società Consortile Fonografici (SCF), che svolge, in Italia e all'estero, l'attività di mandataria per la gestione, la riscossione e la ripartizione dei diritti dei produttori fonografici consorziati, ed il sig. Del Corso, proprietario di uno studio dentistico privato all'interno del quale venivano diffusi, come musica di sottofondo, fonogrammi oggetti di protezione.

    La SCF, ritenendo che tale diffusione costituisse "comunicazione al pubblico" ai sensi degli articoli 73 e 73 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, del diritto internazionale e della normativa UE, nell'esercizio della sua attività di mandataria aveva intrapreso trattative con l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani per stipulare un accordo collettivo al fine di quantificare un equo compenso, come previsto in tal senso dai richiamati articoli 73 e 73 bis. Poiché tali trattative non avevano avuto esito positivo, il 16 giugno 2006 la SFC aveva convenuto il sig. Del Corso in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino; quest'ultimo, con una sentenza del 20 marzo 2008, aveva rigettato la domanda della SCF, ritenendo che nella fattispecie fosse esclusa la comunicazione a scopo di lucro e che, essendo lo studio medico dentistico privato, non poteva essere assimilato ad un luogo aperto al pubblico considerato che i pazienti non costituivano un pubblico indifferenziato, ma erano singolarmente individuati, e potevano accedervi previo appuntamento e su consenso dell'odontoiatra.

    Nella sentenza in oggetto la Corte di Giustizia dichiara che tale diffusione non dà diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici, osservando che :

    - la nozione di "comunicazione al pubblico" definita dalla normativa europea in materia di diritto d'autore (direttive 92/100/CEE e 2001/29/CE) deve essere interpretata alla luce delle nozioni equivalenti contenute nella Convenzione internazionale del 1961 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione e di altri accordi internazionali, e in modo che sia compatibile con questi ultimi, tenendo altresì conto del contesto in cui siffatte nozioni sono utilizzate e degli scopi perseguiti dalle pertinenti disposizioni convenzionali in materia di proprietà intellettuale;

    - tale nozione deve essere interpretata nel senso che essa non comprende la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all'interno di uno studio odontoiatrico privato esercente attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio dei clienti che vi si recano unicamente allo scopo di essere curati e che soltanto in modo fortuito e indipendentemente dalla loro volontà godono dell'accesso a taluni fonogrammi, in funzione del momento in cui arrivano allo studio, della durata della loro attesa e del

    tipo di trattamento ricevuto;

    - infine, richiamandosi alla nozione di "pubblico" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, secondo il quale essa riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende un numero di persone piuttosto considerevole, la Corte conclude che la clientela di un dentista è costituita da un insieme di destinatari potenziali determinato e scarsamente consistente in quanto il numero delle persone presenti simultaneamente nello studio è in genere alquanto ristretto. Inoltre, poiché i clienti si succedono, di norma essi non sono destinatari dei medesimi fonogrammi diffusi. Infine, tale diffusione non è suscettibile di incidere sugli introiti del dentista in quanto quest'ultimo non può aspettarsi un ampliamento della propria clientela o aumentare il prezzo delle cure prestate in virtù di tale diffusione.

  • Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 marzo 2012.
    Giuseppe Sibilio contro Comune di Afragola.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Napoli - Italia.
    Politica sociale - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

    Causa n.: C-157/11
    Assegnazione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
    In data: 27/03/2012

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 marzo 2012.
    Giuseppe Sibilio contro Comune di Afragola.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Napoli - Italia.
    Politica sociale - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

    Causa n. : C-157/11
    Assegnazione:
    • XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
    In data: 27/03/2012
    NOTA DI SINTESI:

    La Corte di giustizia si pronuncia in via pregiudiziale sull'interpretazione del diritto UE in materia di contratto e rapporto di lavoro, con particolare riguardo alle clausole 2 e 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999) allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata sollevata dal Tribunale di Napoli nell'ambito di una controversia, tra il ricorrente e la convenuta amministrazione pubblica che lo ha assunto come lavoratore socialmente utile, in merito alla natura del rapporto di lavoro tra essi costituito e alla differenza tra la retribuzione percepita dai lavoratori socialmente utili e gli altri lavoratori impiegati presso la stessa amministrazione per svolgere attività identiche.

    Il giudice del rinvio, in sintesi, chiede se il rapporto stabilito tra i lavoratori socialmente utili e le amministrazioni pubbliche per cui svolgono le loro attività, previsto dal decreto legislativo n. 468 del 1997, rientri nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla citata direttiva.

    Al riguardo si ricorda che la clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro prevede l'applicazione di tale disciplina ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro. Al punto 2 della medesima clausola si precisa che gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o le parti sociali stesse possano decidere che l'accordo quadro non si applichi ai rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato, nonché ai contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici. Si segnala altresì che la direttiva 1999/70 prevede che per quanto riguarda i termini utilizzati nell'accordo quadro si lasci agli Stati membri il compito di provvedere alla loro definizione secondo la legislazione e/o la prassi nazionale (come per altre direttive adottate nel settore sociale che utilizzano termini simili), purché dette definizioni rispettino il contenuto dell'accordo quadro stesso. Con riferimento alla normativa nazionale, si ricorda che l'articolo 8 del decreto legislativo n. 468/97 e l'articolo 4 del decreto legislativo n. 81 del 2000, entrambi in materia di lavori socialmente utili prevedono, tra l'altro, che l'utilizzo di lavoratori per le attività socialmente utili non determini l'instaurazione di un rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche utilizzatrici: a tal proposito la Corte di Giustizia precisa incidentalmente che una qualificazione formale di questo tipo (volta ad escludere la natura di rapporto di lavoro nel caso di lavoratori socialmente utili) non impedisce al giudice di riconoscere l'esistenza del rapporto di lavoro, se tale qualifica formale è solamente fittizia e nasconde la reale natura del rapporto in base alle disposizioni del diritto nazionale.

    In ogni caso, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, la clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità riguardo all'applicazione dell'accordo quadro a talune categorie di contratti o di rapporti di lavoro, in particolare con riferimento ai "contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici". Pertanto la clausola 2 dell'accordo quadro citato non osta ad una normativa nazionale (come quella di cui al procedimento principale), che prevede che il rapporto costituito tra i lavoratori socialmente utili e le amministrazioni pubbliche per cui svolgono le loro attività non rientri nell'ambito di applicazione di detto accordo quadro, qualora, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare, tali lavoratori non beneficino di un rapporto di lavoro quale definito dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi nazionale in vigore, oppure gli Stati membri e/o le parti sociali abbiano esercitato la facoltà loro riconosciuta al punto 2 di detta clausola.