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Sentenze della Corte di Giustizia dell'UE

La sezione raccoglie gli estremi delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) che, dal mese di dicembre 2011, a seguito della loro pubblicazione sul sito della medesima, sono state trasmesse alle Camere dal Governo (Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri) e assegnate alle Commissioni parlamentari competenti per materia ai fini di un loro possibile esame, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento della Camera dei deputati.

Si tratta delle sentenze in cui lo Stato italiano o altro ente pubblico territoriale italiano sono parte - anche interveniente - nella causa dinanzi alla CGUE e delle sentenze relative a procedimenti avviati a seguito di rinvio pregiudiziale da parte di un'autorità giudiziaria italiana. Attraverso uno specifico collegamento ipertestuale è possibile consultare il testo integrale di ciascuna sentenza.


  • Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 dicembre 2011.
    Banca Antoniana Popolare Veneta SpA contro Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte suprema di cassazione - Italia.
    IVA - Recupero dell'imposta indebitamente versata

    Causa n.: C-427/10
    Assegnazione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
    In data: 22/12/2011

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 dicembre 2011.
    Banca Antoniana Popolare Veneta SpA contro Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte suprema di cassazione - Italia.
    IVA - Recupero dell'imposta indebitamente versata

    Causa n. : C-427/10
    Assegnazione:
    • VI COMMISSIONE (FINANZE)
    In data: 22/12/2011
    NOTA DI SINTESI:

    La sentenza verte sull'interpretazione dei principi di neutralità fiscale, di effettività e di non discriminazione relativamente all'imposta sul valore aggiunto. La controversia principale vede opposta la Banca Antoniana Popolare Veneta SpA (BAPV) al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate (amministrazione finanziaria) e ha ad oggetto il rifiuto da parte di quest'ultima di rimborsare alla BAPV l'IVA non dovuta che aveva gravato sulle prestazioni di riscossione di contributi consortili da essa effettuate. La BAPV, in precedenza, era stata costretta a rimborsare l'IVA non dovuta ai consorzi di bonifica in favore dei quali aveva prestato il servizio di riscossione.

    Nella sentenza la Corte stabilisce che il principio di effettività non osta ad una normativa nazionale in materia di ripetizione dell'indebito che prevede un termine di prescrizione per l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito, esercitata dal committente di servizi nei confronti del prestatore di detti servizi, soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, più lungo rispetto al termine di decadenza previsto per l'azione di rimborso di diritto tributario, esercitata da detto prestatore nei confronti dell'amministrazione finanziaria, purché tale soggetto passivo possa effettivamente reclamare il rimborso dell'imposta nei confronti della stessa amministrazione. Tuttavia, quest'ultima condizione non è soddisfatta dalla normativa italiana, in quanto essa priva completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere dall'amministrazione finanziaria il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto non dovuta che egli stesso ha dovuto rimborsare al committente dei suoi servizi.

    Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Disposizioni sul processo tributario) "il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione".

    In materia di ripetizione dell'indebito, invece, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2033 e 2946 del codice civile, "chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato", e "salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni" dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

  • Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 novembre 2011.
    Repubblica italiana contro Commissione europea.
    Impugnazione - Aiuto concesso dalle autorità italiane alle società recentemente quotate in Borsa - Normativa che prevede agevolazioni fiscali.

    Causa n.: C-458/09 P
    Assegnazione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
    In data: 05/12/2011

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 novembre 2011.
    Repubblica italiana contro Commissione europea.
    Impugnazione - Aiuto concesso dalle autorità italiane alle società recentemente quotate in Borsa - Normativa che prevede agevolazioni fiscali.

    Causa n. : C-458/09 P
    Assegnazione:
    • VI COMMISSIONE (FINANZE)
    In data: 05/12/2011
    NOTA DI SINTESI:

    La sentenza oggetto di impugnazione ha respinto il ricorso dell'Italia diretto all'annullamento della decisione 16 marzo 2005, 2006/261/CE, con cui la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti a favore di società recentemente quotate in Borsa, instaurato - senza previa notifica alla Commissione - dagli artt. 1, comma 1, lett. d), e 11 del decreto-legge n. 269 del 2003.

    Tali disposizioni prevedono, rispettivamente, l'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa dell'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato, in aggiunta all'ordinaria deduzione e - per le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2004 - la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito al 20 per cento per il periodo d'imposta nel corso del quale è stata disposta l'ammissione alla quotazione e per i due periodi d'imposta successivi.

    Secondo la richiamata decisione della Commissione, il regime di aiuti deroga al normale funzionamento del sistema tributario e, favorendo alcune imprese, offre evidenti vantaggi selettivi.

    Con riferimento a tale ultimo profilo, la Corte conferma la valutazione del Tribunale secondo cui la limitazione nel tempo delle agevolazioni comporta la loro selettività, poiché di fatto determina l'esclusione di numerosi beneficiari potenziali. La Corte, inoltre, richiamando la sua precedente giurisprudenza, conferma la qualificazione degli aiuti in questione come "aiuti al funzionamento" dell'impresa, rigettando il motivo proposto nel ricorso dell'Italia secondo cui essi mirerebbero non già a sostenere la gestione corrente dell'impresa, bensì a rafforzare in maniera stabile la situazione patrimoniale delle società e a promuoverne l'aumento delle dimensioni.

    In materia di recupero di aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, si segnala la condanna dell'Italia (C. 496/09) per non aver dato esecuzione alla sentenza resa nella causa C. 99/02 (aiuti all'occupazione sotto forma di contratti di formazione lavoro). La sentenza è assegnata alla Commissione lavoro.

  • Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 novembre 2011.
    Commissione europea contro Repubblica italiana.
    Inadempimento di uno Stato - Principio generale della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di un loro organo giurisdizionale di ultimo grado

    Causa n.: C-379/10
    Assegnazione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
    In data: 05/12/2011

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 novembre 2011.
    Commissione europea contro Repubblica italiana.
    Inadempimento di uno Stato - Principio generale della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di un loro organo giurisdizionale di ultimo grado

    Causa n. : C-379/10
    Assegnazione:
    • II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
    In data: 05/12/2011
    NOTA DI SINTESI:

    In relazione a danni cagionati a singoli derivanti da violazioni del diritto dell'Unione effettuate da organi giurisdizionali di ultimo grado, la Corte ha censurato la normativa italiana in materia di responsabilità civile dei magistrati (art. 2, legge n. 117 del 1988), sotto i due profili:

    - da un lato, dell'esclusione della responsabilità dello Stato qualora la violazione del diritto dell'Unione derivi da un'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove effettuata da un siffatto organo;

    - dall'altro, in generale, della limitazione della responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo o colpa grave dei giudici.

    La Corte ha pertanto condannato la Repubblica italiana alle spese.

    n.b.: l'art. 2 della legge n. 117 del 1988 era già stato ritenuto incompatibile con il diritto comunitario per i due profili indicati nella sentenza resa in via pregiudiziale nella causa C-173/03 (Traghetti del Mediterraneo).

  • Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 novembre 2011.
    Commissione europea contro Repubblica italiana.
    Inadempimento di uno Stato - Sentenza della Corte che accerta un inadempimento - Mancata esecuzione - Art. 228 CE - Sanzioni pecuniarie.

    Causa n.: C-496/09
    Assegnazione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
    In data: 05/12/2011

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 novembre 2011.
    Commissione europea contro Repubblica italiana.
    Inadempimento di uno Stato - Sentenza della Corte che accerta un inadempimento - Mancata esecuzione - Art. 228 CE - Sanzioni pecuniarie.

    Causa n. : C-496/09
    Assegnazione:
    • XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
    In data: 05/12/2011
    NOTA DI SINTESI:

    La Corte ha condannato l'Italia per non aver adottato tutti i provvedimenti volti a dare esecuzione alla sentenza 1° aprile 2004, causa C. 99/02 (Commissione/Italia), avente ad oggetto il recupero presso i beneficiari degli aiuti che, ai sensi della decisione della Commissione 11 maggio 1999, 2000/128/CE relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, sono stati giudicati illegali e incompatibili con il mercato comune.

    La disciplina italiana - già contestata nel 1999 dalla Commissione europea e nel 2004 dichiarata dalla Corte di giustizia incompatibile con le norme europee in materia di concorrenza - concerneva la possibilità di erogare sgravi contributivi per i contratti di formazione e lavoro concernenti lavoratori con età inferiore ai ventinove anni.

    La sentenza ricorda che, alla luce degli obiettivi del procedimento previsto dall'art. 228, n. 2, CE, la Corte è legittimata, nell'esercizio del potere discrezionale che le è attribuito nel quadro di tale articolo, ad imporre, cumulativamente, una penalità ed una somma forfettaria. Per quanto riguarda la penalità la Corte sottolinea che essa deve essere da una parte, adeguata alle circostanze e, dall'altra, commisurata all'inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato. L'imposizione di una somma forfettaria deve, in ogni caso di specie, rimanere l'espressione dell'insieme degli elementi pertinenti che si riferiscono sia alle caratteristiche dell'inadempimento accertato sia al comportamento proprio dello Stato membro interessato dal procedimento iniziato sul fondamento dell'art. 228 CE. In tale quadro l'Italia è condannata a versare alla Commissione europea - oltre che una somma forfettaria di 30 milioni di euro - una penalità di importo corrispondente alla moltiplicazione dell'importo di base di EUR 30 milioni per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia, per ogni semestre di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla precedente sentenza del 2004.

    n.b: In materia di aiuti di Stato, si richiama la sentenza del 24 novembre (C-458/09), assegnata lo scorso 5 dicembre alla Commissione finanze, con cui la Corte di giustizia ha rigettato l'impugnazione proposta dall'Italia avverso la sentenza del Tribunale di primo grado del 4 settembre 2009 (causa T‑211/05) in materia di aiuti di Stato a favore di società quotate in borsa.

  • Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 ottobre 2011.
    Interedil Srl, in liquidazione contro Fallimento Interedil Srl e Intesa Gestione Crediti SpA.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Bari - Italia.
    Interpretazione dell'art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1)

    Causa n.: C-396/09
    Assegnazione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
    In data: 05/12/2011

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 ottobre 2011.
    Interedil Srl, in liquidazione contro Fallimento Interedil Srl e Intesa Gestione Crediti SpA.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Bari - Italia.
    Interpretazione dell'art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1)

    Causa n. : C-396/09
    Assegnazione:
    • II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
    In data: 05/12/2011
    NOTA DI SINTESI:

    La sentenza ha ad oggetto l'interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure d'insolvenza (con riferimento in particolare alle nozioni di "centro degli interessi principali" del debitore e di "dipendenza" previste dall'articolo 3 ai fini dell'individuazione del giudice competente) nonché la compatibilità con il diritto dell'Unione dell'art. 382 c.p.c., in materia di decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza.

    L'art. 382 c.p.c. dispone che la Corte di Cassazione, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente. Secondo giurisprudenza consolidata, tale statuizione è definitiva e vincolante per il giudice investito del merito della causa.

    Nella fattispecie oggetto della controversia principale il convenuto aveva contestato la giurisdizione del giudice italiano adito attraverso azione di fallimento in quanto riteneva erronea l'interpretazione che la Corte di Cassazione aveva dato del citato regolamento in sede di risoluzione della questione di giurisdizione.

    La Corte di giustizia ha previamente dichiarato che il diritto dell'Unione osta a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della quale egli deve attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte.

    La Corte - chiarendo che la nozione di "centro degli interessi principali" del debitore deve essere interpretata con riferimento al diritto dell'Unione - ha definito la medesima privilegiando il criterio del luogo dell'amministrazione principale della società debitrice, come determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi. La Corte inoltre - con riferimento alla presunzione di cui all'art. 3, par. 1, del Reg. (secondo la quale, per le società e le persone giuridiche, si presume che il "centro degli interessi principali" sia il luogo in cui si trova la sede statutaria): da un lato, ha escluso che tale presunzione sia superabile nel caso in cui gli organi direttivi e di controllo della società si trovino presso la sua sede statutaria e qualora le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in tale luogo; dall'altro ha stabilito i limiti entro cui la presunzione è superabile nel caso in cui il luogo dell'amministrazione principale di una società non si trovi presso la sua sede statutaria. Con riferimento, poi, alla nozione di "dipendenza", la Corte ha infine chiarito che deve intendersi la presenza di una struttura implicante un minimo di organizzazione e una certa stabilità ai fini dell'esercizio di un'attività economica.