XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 26 febbraio 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 26 febbraio 2014.

      Angelino Alfano, Alfreider, Baldelli, Bindi, Boccia, Bonafede, Michele Bordo, Brunetta, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Incà, Dambruoso, Damiano, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galan, Galati, Gasbarra, Giachetti, Giancarlo Giorgetti, Gitti, Guerra, La Russa, Lauricella, Leone, Lombardi, Lupi, Madia, Mannino, Marazziti, Merlo, Migliore, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rigoni, Andrea Romano, Sani, Schullian, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

      Angelino Alfano, Alfreider, Baldelli, Balduzzi, Bindi, Boccia, Bonafede, Michele Bordo, Brunetta, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Incà, Dambruoso, Damiano, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galan, Galati, Gasbarra, Giachetti, Giancarlo Giorgetti, Gitti, Gozi, Guerra, La Russa, Lauricella, Leone, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Madia, Mannino, Marazziti, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rigoni, Andrea Romano, Sani, Schullian, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 25 febbraio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          GALGANO: «Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche» (2135);
          MIOTTO: «Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n.  207, in materia di agevolazioni fiscali per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza» (2136);
          VACCA ed altri: «Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n.  62, concernenti la disciplina e il funzionamento delle istituzioni scolastiche paritarie, e al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, in materia di ammissione dei candidati privatisti agli esami di idoneità e di maturità» (2137);
          ZARATTI: «Disposizioni per promuovere la costituzione e il funzionamento di distretti eco-industriali e di aree produttive ecologicamente attrezzate» (2138).

      Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
          I Commissione (Affari costituzionali):
      POLVERINI: «Disposizioni in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale» (1895) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
          XIII Commissione (Agricoltura):

      FRANCO BORDO e PALAZZOTTO: «Istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale e disposizioni per la riforma dell'organizzazione del settore ippico» (2054) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
          Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura):

      DE ROSA ed altri: «Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo agricolo e per la tutela del paesaggio» (1909) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio della definitività di una deliberazione di archiviazione adottata dal Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa.

      Nella seduta di martedì 11 febbraio 2014 è stata data comunicazione che il Presidente del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa aveva trasmesso con lettera in pari data un'ordinanza, la n.  1/XVII (relativa a due atti di denuncia presentati dal senatore Santangelo e dal deputato D'Incà), con la quale il Comitato stesso aveva deliberato l'archiviazione degli atti del procedimento concernente il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione.

      Entro il termine previsto dagli articoli 8, comma 4, della legge n.  219 del 1989 e 11, comma 2, del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa non sono state formulate richieste intese ad ottenere che il predetto Comitato presenti la relazione al Parlamento in seduta comune in ordine all'ordinanza di cui sopra.

      La citata deliberazione di archiviazione è pertanto divenuta definitiva.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 25 febbraio 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (COM(2014) 99 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 25 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

      Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: REALACCI ED ALTRI; MICILLO ED ALTRI; PELLEGRINO ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE (A.C. 342-957-1814-A)

A.C. 342-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

      sugli emendamenti contenuti nel fascicolo 1;
          nonché

NULLA OSTA

      sugli emendamenti 1.300, 1.301, 1.303 e 1.304 della Commissione.

A.C. 342-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

      Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE;

sull'emendamento 1.18,

PARERE CONTRARIO;

sulle restanti proposte emendative

NULLA OSTA.

A.C. 342-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

      1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

«TITOLO VI-bis
DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

      Art. 452-bis. – (Inquinamento ambientale). – È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante:
          1) della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
          2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

      Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

      Art. 452-ter. – (Disastro ambientale). – Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

      Costituisce disastro ambientale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali ovvero l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
      Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

      Art. 452-quater. – (Delitti colposi contro l'ambiente). – Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-ter è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo alla metà.

      Art. 452-quinquies.(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona materiale ad alta radioattività o che se ne disfa illegittimamente.
      La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
          1) della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
          2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

      Se dal fatto deriva il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

      Art. 452-sexies.(Impedimento del controllo). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali, ovvero ne compromette gli esiti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

      Art. 452-septies. – (Circostanze aggravanti). – Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
      Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
      Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

      Art. 452-octies. – (Ravvedimento operoso). – Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-septies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
      Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, e comunque non superiore a un anno, a consentire di completare le attività di cui al primo comma, il corso della prescrizione è sospeso.

      Art. 452-novies. – (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quinquies, 452-sexies e 452-septies, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato.
      Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

      Art. 452-decies. – (Ripristino dello stato dei luoghi). – Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice».

      2. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».
      3. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356, e successive modificazioni, dopo la parola: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «452-ter, 452-septies, primo comma,» e dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n.  356,» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni,».
      4. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,» sono inserite le seguenti: «452-bis, 452-ter, 452-quinquies».
      5. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro II,».
      6. Dopo l'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271, è inserito il seguente:
      «Art. 118-ter.(Coordinamento delle indagini in caso di delitti contro l'ambiente) – 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quinquies del codice penale e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, ne dà notizia al procuratore nazionale antimafia».

      7. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
          «a) per la violazione dell'articolo 452-bis la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
          b) per la violazione dell'articolo 452-ter la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
          b-bis) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
          b-ter) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
          b-quater) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
          b-quinquies) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;

          b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati dal comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
      1-ter. Nei casi di condanna per i delitti indicati dall'articolo 452-quater del codice penale, le sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal comma 1-bis sono ridotte di un terzo».

      8. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

«Parte Settima
DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

      Art. 318-bis.(Ambito di applicazione).1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle violazioni amministrative e alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
      Art. 318-ter.(Prescrizioni).1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento, per un periodo comunque non superiore a sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
      2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
      3. Con la prescrizione l'accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.
      4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

      Art. 318-quater.(Verifica dell'adempimento).1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
      2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato dalla prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
      3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

      Art. 318-quinquies.(Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore).1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.
      2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

      Art. 318-sexies.(Sospensione del procedimento penale).1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3.
      2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1 del presente articolo.
      3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

      Art. 318-septies.(Estinzione del reato).1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.
      2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.
      3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

      Art. 318-octies.(Norme di coordinamento e transitorie).1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

      Al comma 1, al capoversoArt. 452-bis premettere il seguente:
      «Art. 452.1. – (Definizione). – Ai fini dell'applicazione del presente titolo, per ambiente si intende l'insieme delle risorse naturali e delle opere dell'uomo meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento per il loro interesse storico, paesaggistico, artistico, archeologico e architettonico.
      Le condotte criminose tipizzate nel presente titolo sono punibili solo se hanno avuto inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»
1. 101. Chiarelli.

      Al comma 1, capoversoArt. 452-bis, primo comma, alinea, sostituire le parole: euro 10.000 a euro 100.000 con le seguenti: euro 20.000 a euro 250.000.
1. 28. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 1, capoversoArt. 452-bis, primo comma, alinea, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 20.000.

      Conseguentemente,
          al medesimo alinea, dopo la parola:
cagiona aggiungere le seguenti: o contribuisce a cagionare il pericolo di.
          sostituire il capoverso 452-ter con i seguenti:
      Art. 452-ter. – (Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l'incolumità personale. Circostanze aggravanti). – Nei casi previsti dall'articolo 452-bis, se si verifica la compromissione o il deterioramento si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 100.000.
      Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dall'illegittima immissione deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 250.000.
      Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dal fatto deriva una lesione personale grave o la morte di una persona, si applica la pena della reclusione da tre a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro 500.000.
      Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
      Art. 452-ter.1. – (Disastro ambientale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il disastro ambientale, è punito con la reclusione da quattro a venti anni e con la multa da euro 200.000 a euro 1.000.000.
      La stessa pena si applica quando il fatto, in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione, cagiona un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema.

      Art. 452-ter.2. – (Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica). – Fuori dai casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-ter.1, e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.000 a euro 20.000 chiunque illegittimamente:
          1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione o di un deterioramento della flora o del patrimonio naturale;
          2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione o di un deterioramento della fauna selvatica.

      Le pene sono aumentate di un terzo se l'uccisione della fauna selvatica avviene con l'uso di sostanze venefiche.
      Nei casi previsti dal primo comma, se si verifica la compromissione o il deterioramento, le pene sono aumentate fino alla metà.

      Art. 452-ter.3. – (Traffico di rifiuti). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, detiene, spedisce, abbandona o smaltisce quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 20.000 euro a 100.000 euro.
      Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 40.000 a euro 200.000.
      Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 500.000.
      Le pene di cui ai commi primo, secondo e terzo sono aumentate di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione o di un deterioramento durevole:
          1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
          2) per la flora o per la fauna selvatica.

      Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono aumentate della metà se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone.
          al capoverso 452-quater, sostituire le parole da: e 452-ter fino alla fine del capoverso con le seguenti:, 452-ter, 452-ter.1, 452-ter.3, è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite di un terzo.
1. 106. Pellegrino, Zaratti, Zan, Sannicandro, Daniele Farina.

      Al comma 1, capoversoArt. 452-bis, primo comma, alinea, sostituire le parole da: una compromissione o un deterioramento rilevante fino alla fine del primo comma con le seguenti: un danno ambientale:
          1) alla qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
          2) all'ecosistema, alla biodiversità, alla flora o alla fauna selvatica.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      «Ai fini del presente articolo, il deterioramento della qualità dell'aria si considera significativo quando cagioni rischi per la salute delle persone, ovvero danni significativi alla qualità del suolo, delle acque ovvero alla fauna o alla flora».
1. 103. Mazziotti Di Celso, Dambruoso.

      Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», primo comma, n.  1), sostituire le parole: «della qualità» con le seguenti: «dello stato».
1. 300. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», primo comma, n.  2), dopo la parola: «biodiversità» inserire le seguenti: «anche agraria».
1. 301. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 1, capoversoArt. 452-bis, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
      «Ai fini di cui al primo comma costituisce inquinamento ambientale anche l'immissione nell'ambiente di materiale genetico che cagioni una contaminazione rilevabile. È considerata tale la presenza nelle coltivazioni tradizionali di organismi geneticamente modificati che abbiano determinato una contaminazione rilevata su base di criteri di presenza/assenza con analisi qualitativa PCR».
1. 105. Zaccagnini, Zanin, Franco Bordo, Taricco, Caon, Gallinella, Cenni, Terrosi, Cova, Oliverio, Parentela, Lupo, Mongiello, Benedetti.

      Al comma 1, capoversoArt. 452-bis, secondo comma, dopo le parole: area naturale protetta aggiungere le seguenti: classificata dalla deliberazione del Comitato per le aree naturali protette del Ministero dell'ambiente del 2 dicembre 1996 e di interesse comunitario.

      Conseguentemente, al medesimo comma, capoversoArt. 452-ter, terzo comma, dopo le parole: area naturale protetta aggiungere le seguenti: classificata dalla deliberazione del Comitato per le aree naturali protette del Ministero dell'ambiente del 2 dicembre 1996 e di interesse comunitario.
1. 102. Cariello.

      Al comma 1, capoversoArt. 452-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      «Si applicano gli articoli 24, primo comma, che stabilisce che la pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000, e 136, nonché l'articolo 102 della legge 24 novembre 1981, n.  689, in base ai quali la multa non eseguita per insolvibilità del condannato si converte in libertà controllata per un periodo massimo di un anno.»
1. 104. Chiarelli, Sisto.

      Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-ter», primo comma, dopo la parola: «penale» inserire le seguenti: «o comunque abusivamente».
1. 303. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso Art. 452-ter, primo comma, sostituire le parole: quindici anni con le seguenti: venti anni.
1. 108. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 452-ter, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e con la multa da euro 20.000 a euro 1.000.000.
1. 2. Pellegrino, Zaratti, Zan, Sannicandro, Daniele Farina.

      Al comma 1, capoversoArt. 452-ter, sostituire il secondo comma con il seguente:
      «Costituisce disastro ambientale qualunque nocumento che cagioni un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità, straordinariamente grave e complesso ma non eccezionalmente immane, che abbia un carattere di prorompente diffusione in grado di esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone».
1. 107. Chiarelli, Sisto.

      Al comma 1, capoverso Art. 452-quater, aggiungere, in fine, le parole:, se non si provvede alla messa in sicurezza o alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dei procedimenti previsti e disciplinati dalle disposizioni legislative poste a tutela dell'ambiente;

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
      «L'osservanza del progetto approvato di cui al comma precedente costituisce condizione di non punibilità per i reati contemplati dal presente articolo, ferma restando la punibilità di reati diversi contro la persona».
1. 73. Mazziotti Di Celso, Dambruoso.

      Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-quinquies», primo comma, sostituire la parola: «illegittimamente» con la seguente: «abusivamente».
1. 304. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 1, capoversoArt. 452-quinquies, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: illegittimamente o con le seguenti: illegittimamente e.
1. 109. Chiarelli, Sisto.

      Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-quinquies, aggiungere il seguente:
      «Art. 452-quinquies.1 – (Associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale). Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli da 452-bis a 452-quinquies, nonché dall'articolo 452-sexies ovvero dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, nonché coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a dieci anni.
      I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
      Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
      La pena è aumentata se il numero degli associati è dieci o più o se tra i partecipanti vi sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
      La pena è aumentata da un terzo alla metà se taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto di associazione di tipo mafioso, previsto dall'articolo 416-bis».
1. 17. Chiarelli.

      Al comma 1, capoverso Art. 452-sexies, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      «Le informazioni trasmesse da chi esegue comunicazioni per l'avvio degli interventi di riparazione, messa in sicurezza e bonifica sono valutate unitamente agli altri elementi di prova».
1. 74. Mazziotti Di Celso, Dambruoso.

      Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-sexies, aggiungere i seguenti:
      Art. 452-sexies.1 – (Frode in materia ambientale). – Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, altera in qualsiasi modo, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale vigente ovvero fa uso di documentazione falsa ovvero illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a sette anni.
      Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione, ovvero di corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.
      In riferimento ai reati previsti dal presente titolo, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente ai sensi del secondo comma, è equiparata alla situazione di mancanza di autorizzazione.

      Art. 452-sexies.2. – (Pene accessorie). – La condanna per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo comporta:
          a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni;
          b) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;
          c) l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
          d) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

      Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, condizionando all'adempimento di tali obblighi l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163.

      Conseguentemente:
          dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

      2-bis. Dopo l'articolo 308 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 è aggiunto il seguente:
      «Art. 308-bis.(Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale). – 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo. Le associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.  349, e successive modificazioni, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono sempre denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza e possono intervenire nei giudizi per danno ambientale nonché ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
      2. In caso di inerzia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il risarcimento del danno ambientale, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile».

      2-ter. All'articolo 318, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, la lettera a) è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.  349, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n.  152 del 2006».

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      Art. 1-bis. – (F.P.C.R.A. – Fondo per la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali). – 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la prevenzione e il contrasto dei reali ambientali e per la bonifica dei siti inquinati, di seguito denominato «F.P.C.R.A.» con dotazione iniziale pari a 40 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2014-2016, per il finanziamento degli interventi finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
          a) controllo e repressione delle violazioni in materia ambientale e dei traffici contro l'ambiente;
          b) monitoraggio delle merci oggetto di esportazione e, previo trattamento, importazione, al fine di verificare la effettiva rispondenza delle merci stesse alle nozioni di rifiuto o di materia prima;
          c) funzionamento e costante aggiornamento di un apposito sistema statistico dei reati ambientali, predisposto sulla base di apposito decreto dei Ministri della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
          d) formazione specifica e aggiornamento del personale addetto alla prevenzione e al contrasto delle violazioni in materia ambientale;
          e) bonifica e recupero dei siti inquinati.

      2. Il fondo è altresì finanziato con i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 452-bis e seguenti del codice penale.
      3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
1. 18. Chiarelli.

      Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-sexies, aggiungere il seguente:
      Art. 452-sexies.1 – (Frode in materia ambientale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta, ovvero fa uso di documentazione falsa o illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 10.000 a 75.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque altera in qualsiasi modo il funzionamento di sistemi informatici di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, al decreto – legge 1o luglio 2009, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102 e al decreto ministeriale 18 dicembre 2011, n.  52 e successive modificazioni e integrazioni.
      Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo conseguito mediante produzione di documenti o attestazioni false o mediante corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.
      Se la falsa documentazione o attestazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, si applica la pena della reclusione aumentata di un terzo e della multa da euro 15.000 a euro 90.000.
1. 39. Turco, Zolezzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

      Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-sexies, aggiungere il seguente:
      Art. 452-sexies.1 – (Frode in materia ambientale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta, ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino a euro 25.000.
      Se la falsificazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 10.000 a euro 50.000».
1. 110. Pellegrino, Zaratti, Zan, Sannicandro, Daniele Farina.

      Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-sexies, aggiungere il seguente:
      «Art. 452-sexies.1 – (Equiparazione dell'autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente alla mancanza di autorizzazione). In relazione ai delitti previsti dal presente titolo, l'autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente è equiparata alla mancanza di autorizzazione, ferma restando comunque l'applicazione delle sanzioni previste per gli illeciti commessi allo scopo di conseguirla».
1. 45. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 452-septies, secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: della metà.
1. 4. Pellegrino, Zaratti, Zan, Sannicandro, Daniele Farina.

      Al comma 1, capoverso Art. 452-novies, primo comma, sostituire le parole: dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quinquies, 452-sexies e 452-septies, con le seguenti: dal presente titolo.
1. 6. Pellegrino, Zaratti, Zan, Sannicandro, Daniele Farina.

      Al comma 1, capoverso Art. 452-novies, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      «L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente posto in essere le condotte di ravvedimento operoso di cui all'articolo 452- octies».
1. 111. Chiarelli, Sisto.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Le disposizioni del Titolo VI-bis del codice penale, introdotto dal comma 1, si applicano alle condotte che abbiano avuto inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 113. Chiarelli, Sisto.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono apportate le seguenti modificazioni:
          dopo l'articolo 256-bis è aggiunto il seguente:
      «Art. 256-ter. – 1. Fuori dei casi degli articoli 423-bis, 426, 427 e 439 del codice penale, chiunque distrugge, rompe, deteriora, altera, rende inservibile, deturpa, abbatte o divelle elementi naturali del paesaggio, del suolo o del sottosuolo, compromettendo l'equilibrio ambientale di un determinato territorio o di una porzione di esso, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni e con la multa da 200 mila euro a un milione di euro. Se il fatto deriva da colpa, la pena è diminuita di un terzo».
          all'articolo 257:
              a) al comma 1, primo periodo, le parole da: «dell'arresto da» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro»;
              b) al comma 2, le parole da «dell'arresto da» sino a: «cinquantaduemila euro» sono sostituite da: «della reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro»;
              c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 deriva da colpa, la pena è diminuita di un terzo».
          all'articolo 259, comma 1, primo periodo, le parole da «dell'ammenda» fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: «della reclusione da 6 mesi a due anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro».
          all'articolo 260-bis:
              a) al comma 1, primo periodo, le parole da: «sanzione amministrativa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 2 mila a 20 mila euro»;
              b) al comma 1, secondo periodo, le parole da: «sanzione amministrativa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 10 mila a 100 mila euro»;
              c) al comma 2, primo periodo, le parole da: «sanzione amministrativa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 10 mila a 100 mila euro»;
              d) al comma 3, primo periodo, le parole da: «sanzione amministrativa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 2 mila a 20 mila euro»;
              e) al comma 3, secondo periodo, le parole da: «sanzione amministrativa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da mille a 10 mila euro»;
              f) al comma 3, quarto periodo, le parole da: «sanzione amministrativa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 500 a 2 mila euro»;
              g) al comma 4, primo periodo, le parole da: «sanzione amministrativa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 20 mila a 100 mila euro e con l'interdizione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui il fatto è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore»;
              h) al comma 4, quarto periodo, le parole da: «la sanzione amministrativa» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «l'ammenda da mille a 5 mila euro»;
              i) al comma 7, primo periodo, le parole da: «la sanzione amministrativa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 2 mila a 10 mila euro»;
              j) al comma 9-bis, primo periodo, le parole da: «alla sanzione amministrativa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «alla multa»;
              k) al comma 9-bis, secondo periodo, la parola: «sanzione» è sostituita dalla seguente: «pena»;
              l) al comma 9-ter, primo periodo, le parole: «delle violazioni amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «dei reati»;
          conseguentemente, al secondo periodo, la parola: «sanzione» è sostituita dalla seguente: «pena»;
          all'articolo 263, comma 1, dopo le parole: «I proventi» sono aggiunte le seguenti: «delle pene e».
          dopo l'articolo 263 sono aggiunti i seguenti:
      «263-bis. (Garanzia per il risarcimento dei danni e il ripristino dello stato dei luoghi). Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, dispone con decreto motivato il sequestro conservativo dei beni immobili e mobili registrati dell'imputato di reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257, 259 e 260-bis, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di risarcire i danni prodotti e di ripristino dello stato dei luoghi;
      263-ter. (Confisca per equivalente). Per i reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257, 259 e 260-bis, si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter del codice penale;
      263-quater. (Causa di non punibilità). Non è punibile l'imputato di reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257 e 259 che prima del rinvio a giudizio elimini le conseguenze del reato, ove necessario ripristinando lo stato dei luoghi».

      1-ter. All'articolo 25-undecies, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
          «b) per i reati di cui agli articoli 256, 256-bis e 256-ter».
1. 112. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 sono apportate le seguenti modificazioni:
          All'articolo 137:
              al comma 1, le parole da: «l'arresto da» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a tre anni e con la multa da diecimila a cinquantamila euro»;
              al comma 2, le parole «l'arresto da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a quattro anni»;
              al comma 3, le parole: «l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a tre anni»;
              al comma 5, le parole: «l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a tre anni e la multa da 5 mila a 50 mila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10 mila a 150 mila euro»;
              al comma 7, le parole da: «l'arresto da» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena della reclusione da uno a 2 anni e con la multa da 6 mila a 60 mila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.»;
              al comma 8, primo periodo, le parole: «l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da 6 mesi a 2 anni.»;
              al comma 10, le parole: «l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 2 mila a 20 mila euro.»;
              al comma 11, le parole: «l'arresto sino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da 6 mesi a 3 anni.»;
              al comma 12, le parole: « l'arresto sino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da 6 mesi a 2 anni o con la multa da 5 mila a 50 mila euro.»;
              al comma 13, le parole: «dell'arresto da due mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a tre anni»;
              al comma 14, primo periodo, le parole da: «l'ammenda» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da 6 mesi a 2 anni o con la multa da 4 mila a 40 mila euro.».
          all'articolo 255:
              al comma 1, primo periodo, le parole «sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio» sono sostituite dalle seguenti: «multa da mille a 10 mila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la multa è aumentata fino al doppio»;
              al comma 2, le parole da: «sanzione amministrativa» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 5 mila a 50 mila euro.»;
              al comma 3, primo periodo, le parole: «dell'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da 6 mesi a 2 anni.»;.
1. 100. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

      Al comma 3, sostituire le parole: dopo la parola: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «452-ter, 452-septies, primo comma,» con le seguenti: dopo le parole: «approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro II del codice penale.»
1. 8. Pellegrino, Zaratti, Zan, Sannicandro, Daniele Farina.

      Al comma 8, capoverso Art. 318-bis, comma 1, sopprimere le parole: alle violazioni amministrative e.
1. 150. Chiarelli, Sisto.
(Approvato)

      Al comma 8, capoverso Art. 318-octies, comma 1, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: si applicano anche.
1. 151. Chiarelli, Sisto.

      All'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      9. All'articolo 30, comma 3, primo periodo, della legge 11 febbraio 1992 n.  157, le parole: «Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.» sono sostituite dalle seguenti: «Se la condotta sanzionata ai sensi del presente articolo determina il danneggiamento della fauna selvatica, si applicano anche gli articoli 624 625 e 626 del codice penale».
1. 152. Gagnarli.

      Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
      Art. 1-bis. (Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale). – 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, all'articolo 311 è premesso il seguente:
      Art. 0311. (Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale) 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato nonché dagli enti territoriali nella cui circoscrizione si trovano i beni oggetto del fatto lesivo. Le associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.  349, e successive modificazioni, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono sempre denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza e possono intervenire nei giudizi per danno ambientale nonché ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile».
      2. Il comma 5 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.  349, è abrogato.
1. 05. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      Art. 1-bis. (Legittimazione all'azione del risarcimento del danno ambientale). – 1. Il comma 5 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.  349, è sostituito dal seguente:
      «5. Le associazioni di cui all'articolo 13 della presente legge, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono sempre denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza e possono intervenire nei giudizi per danno ambientale, nonché ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale, ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile».
1. 03. Pellegrino, Zaratti, Zan, Sannicandro, Daniele Farina.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      Art. 1-bis. Nel libro II, titolo VIII, capo I, del codice penale, all'articolo 499 è premesso il seguente:
      «Art. 0499. – (Danneggiamento delle risorse economiche ambientali). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque offende le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000».
1. 01. Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      Art. 1-bis. (Delega al Governo per il coordinamento della normativa concernente gli illeciti ambientali). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro per gli affari europei, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo finalizzato al coordinamento e al riordino delle disposizioni speciali concernenti gli illeciti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché per il rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto.
      2. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione dello schema del decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
      3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili con quelle introdotte;
          b) coordinamento e riordino del sistema sanzionatorio, a fini di sistemazione, di maggiore efficacia e di dissuasività, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;
          c) disciplina del principio di specialità tra le sanzioni amministrative e le sanzioni penali introdotte dalla presente legge, prevedendo che ai fatti puniti ai sensi del titolo VI-bis del libro II del codice penale si applichino soltanto le disposizioni penali, anche quando per i fatti stessi sono disposte sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di ambiente;
          d) potenziamento degli strumenti di indagine e di accertamento degli illeciti di cui al presente articolo.

      4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.
      5. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo è altresì autorizzato ad apportare alle fattispecie introdotte dalla presente legge le modifiche strettamente necessarie a coordinare la stessa con l'assetto normativo previgente, al solo fine di evitare duplicazioni e attenuazioni del regime sanzionatorio, nonché in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente, sopravvenuta nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo.
1. 02. Pellegrino, Zaratti, Zan, Sannicandro, Daniele Farina.

A.C. 342-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 342-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame – in linea con l'orientamento comunitario (direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente) – propone l'inserimento, all'interno del codice penale, di un autonomo titolo completamente dedicato ai delitti contro l'ambiente;
              siamo di fronte, in tutta evidenza, ad un'occasione storica, a seguito della quale sarà possibile condurre in modo più efficace e risolutivo una seria battaglia contro le numerose violazioni di legge che comportano conseguenze ambientali, anche gravi;
              appare evidente che il testo approvato in Commissione è frutto di una necessaria mediazione e che alcuni aspetti meriterebbero di essere approfonditi e, eventualmente, inseriti nella legislazione penale;
              il secondo comma del nuovo articolo 452-bis del codice penale prevede una specifica aggravante per i casi di reato di inquinamento ambientale, quando il reato sia compiuto in aree protette, sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico e in danno di specie animali o vegetali protette;
              sarebbe opportuno inserire una chiara ed inoppugnabile definizione delle aree per le quali valga la circostanza aggravante allo scopo di garantire una maggiore leggibilità, certezza ed applicabilità della norma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare il quadro normativo con una definizione più certa delle aree protette, eventualmente tenendo in considerazione l'ipotesi di utilizzare come riferimento la deliberazione del Comitato per le aree naturali protette del Ministero dell'ambiente del 2 dicembre 1996 e includendo i siti di interesse comunitario.
9/342-A/1. Cariello.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame – in linea con l'orientamento comunitario (direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente) – propone l'inserimento, all'interno del codice penale, di un autonomo titolo completamente dedicato ai delitti contro l'ambiente;
              siamo di fronte, in tutta evidenza, ad un'occasione storica, a seguito della quale sarà possibile condurre in modo più efficace e risolutivo una seria battaglia contro le numerose violazioni di legge che comportano conseguenze ambientali, anche gravi;
              il secondo comma del nuovo articolo 452-bis del codice penale prevede una specifica aggravante per i casi di reato di inquinamento ambientale, quando il reato sia compiuto in aree protette, sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico e in danno di specie animali o vegetali protette;
              sarebbe opportuno inserire una chiara ed inoppugnabile definizione delle aree per le quali valga la circostanza aggravante allo scopo di garantire una maggiore leggibilità, certezza ed applicabilità della norma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare il quadro normativo con una definizione più certa delle aree protette, anche tenendo in considerazione l'ipotesi di utilizzare come riferimento la deliberazione del Comitato per le aree naturali protette del Ministero dell'ambiente del 2 dicembre 1996 e includendo i siti di interesse comunitario.
9/342-A/1.    (Testo modificato nel corso della seduta) Cariello.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame – in linea con l'orientamento comunitario – propone l'inserimento, all'interno del codice penale, di un autonomo titolo completamente dedicato ai delitti contro l'ambiente;
              siamo di fronte, in tutta evidenza, ad un'occasione storica, a seguito della quale sarà possibile condurre in modo più efficace e risolutivo una seria battaglia contro le numerose violazioni di legge che comportano conseguenze ambientali, anche gravi;
              appare evidente che il testo approvato in Commissione è frutto di una necessaria mediazione e che alcuni aspetti meriterebbero di essere approfonditi e, eventualmente, inseriti nella legislazione penale;
              tra gli elementi sui quali si ritiene opportuna una riflessione si rilevano: l'assenza di una specifica fattispecie di frode in materia ambientale, ossia l'introduzione, sempre nell'ambito del nuovo titolo VI-bis recante «delitti contro l'ambiente», di un articolo che preveda puntuali sanzioni, sia pecuniarie che detentive, per azioni finalizzate a falsificare o alterare illecitamente la documentazione nonché a manipolare i sistemi informatici al fine di commettere reati ambientali; l'assenza della necessaria equiparazione dell'autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente alla mancanza di autorizzazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre eventuali modifiche al codice penale in materia di «delitti contro l'ambiente» con l'obiettivo di colmare eventuali lacune o carenze del quadro normativo, con particolare attenzione all'evidente esigenza di inserire la fattispecie di frode in materia ambientale.
9/342-A/2. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.