XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 12 maggio 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 12 maggio 2014.

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bechis, Bellanova, Bindi, Bobba, Bocci, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Brescia, Bressa, Brunetta, Busin, Capezzone, Caruso, Casero, Castiglione, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Costa, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Formisano, Franceschini, Galan, Galati, Gasbarra, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Matarrese, Giorgia Meloni, Merlo, Migliore, Mogherini, Orlando, Pes, Pili, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rossi, Rughetti, Sani, Giovanna Sanna, Scalfarotto, Schullian, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Valeria Valente, Vallascas, Vargiu, Velo, Vito, Zan, Zanetti.

(alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bechis, Bellanova, Bindi, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Brescia, Bressa, Brunetta, Busin, Capezzone, Caruso, Casero, Castiglione, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Ambrosio, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Galati, Gasbarra, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Matarrese, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pannarale, Pes, Pili, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Giovanna Sanna, Scalfarotto, Schullian, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Valeria Valente, Vallascas, Vargiu, Velo, Vito, Zan, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 8 maggio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          GRECO: «Disposizioni per la partecipazione delle società calcistiche ai costi relativi al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione delle manifestazioni sportive» (2358);
          RIZZETTO e PRODANI: «Modifica al decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  181, per il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei centri per l'impiego» (2359);
          RIZZETTO ed altri: «Istituzione di unità operative per il benessere degli animali d'affezione e il randagismo nell'ambito dei servizi veterinari nonché di un numero telefonico nazionale per le chiamate di pronto soccorso veterinario» (2360);
          COSTANTINO ed altri: «Disposizioni per la donazione di ferie o permessi retribuiti in favore dei lavoratori con figli affetti da gravi malattie» (2361);
          VENITTELLI: «Modifiche alla legge 23 giugno 1927, n.  1188, in materia di toponomastica stradale» (2362).

      In data 9 maggio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          DIENI ed altri: «Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, concernenti la soppressione della facoltà di conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni» (2363);
          DIENI ed altri: «Modifiche all'articolo 99 e abrogazione degli articoli 108 e 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, in materia di durata degli incarichi di segretario comunale e provinciale, di nomina del direttore generale e di conferimento di incarichi dirigenziali a contratto presso gli enti locali» (2364).
      Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

      In data 12 maggio 2014 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
          dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze:
      «Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n.  74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali» (2365).

      Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

      In data 8 maggio 2014 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:
          BUSINAROLO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione del Piano di interventi per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie» (Doc. XXII, n.  27).
      Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
          I Commissione (Affari costituzionali):
      PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ALFREIDER ed altri: «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol per l'attribuzione dell'autonomia integrale alle province autonome di Trento e di Bolzano» (107) Parere delle Commissioni II, III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
      ALLASIA ed altri: «Istituzione del Giorno della memoria dei caduti del Grande Torino» (2117) Parere delle Commissioni V e VII;
      CHAOUKI ed altri: «Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n.  408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n.  483, in materia di esercizio del diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo da parte dei cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia» (2159) Parere delle Commissioni V e XIV.

          IV Commissione (Difesa):
      ALLASIA ed altri: «Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare per il ripopolamento della fauna ittica e la promozione del turismo subacqueo» (2119) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          VII Commissione (Cultura):
      PISICCHIO ed altri: «Istituzione del ruolo unico della docenza universitaria» (1841) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
      NASTRI: «Disposizioni concernenti la diffusione telematica delle opere dell'ingegno e delega al Governo per la disciplina dell'istituzione di piattaforme telematiche nazionali» (2131) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
          VIII Commissione (Ambiente):
      CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA: «Modifica al comma 186-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.  191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010), inserito dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.  2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n.  42» (2303) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
          XI Commissione (Lavoro):
      TINAGLI ed altri: «Disciplina dei rapporti di lavoro. Modifiche al libro V del codice civile» (1891) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
          XII Commissione (Affari sociali):
      GIANCARLO GIORGETTI ed altri: «Norme in materia di gratuita dei servizi socio-educativi per l'infanzia» (2163) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
          XIII Commissione (Agricoltura):
      FIORIO: «Disposizioni per lo sviluppo di nuove forme contrattuali nella filiera agroindustriale dell'allevamento e per il riequilibrio dei rapporti tra soccidario e soccidante» (1768) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

      ALLASIA ed altri: «Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acqueviti di frutta» (2120) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
          Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali):
      INCERTI ed altri: «Disciplina del sistema pubblico integrato per l'infanzia, per assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino al sesto anno di età» (2001) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
          Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):
      CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: «Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi» (2245) Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
          Commissioni riunite X (Attività produttive) e XI (Lavoro):
      ROSTELLATO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema delle cooperative, con particolare riferimento al rispetto dei requisiti essenziali cooperativistici e di mutualità» (2161) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

Trasmissione dal Ministro dello sviluppo economico.

      Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera del 24 aprile 2014, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle mozioni ALLASIA ed altri n.  1-00220, COSTA ed altri n.  1-00221, PRODANI ed altri n.  1-00223 e BENAMATI ed altri n.  1-00225, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 29 ottobre 2013, concernenti, iniziative per il rilancio del settore manifatturiero.

      La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive), competente per materia.

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

      Il Ministro dell'interno, con lettera del 29 aprile 2014, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno ALFREIDER ed altri n. 9/1458/7, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta del 7 agosto 2013, concernente la semplificazione delle procedure a carico del datore di lavoro per la comunicazione dell'assunzione di lavoratori stranieri.

      La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro), competenti per materia.

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

      Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 6 maggio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n.  2014/2059, avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea da parte della normativa italiana in relazione all'attuazione della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

      Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 9 maggio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al codice dei visti dell'Unione (codice dei visti) (Rifusione) (COM(2014) 164 final).

      Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 8 maggio 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea):
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Seconda valutazione intermedia delle imprese comuni delle iniziative tecnologiche congiunte CLEAN SKY, celle a combustibile e idrogeno e medicinali innovativi (COM(2014) 252 final) e relativi allegati (COM(2014) 252 final – Annexes 1 to 3), che sono assegnati in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
          Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea riguardo alle proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione dell'undicesima riunione della conferenza delle parti (COM(2014) 267 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 8 maggio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

      Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

      La presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 8 maggio 2014, ha trasmesso una risoluzione concernente indirizzi relativi alla partecipazione della regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea (sessione europea 2014).

      Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Garante del contribuente per la Campania.

      Il Garante del contribuente per la Campania, con lettera in data 15 aprile 2014, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale, per l'anno 2013, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n.  212.

      Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

      Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 6 maggio 2014, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n.  14, della nomina dell'avvocato Amilcare Troiano a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

      Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 maggio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente):
          all'ingegner Alberto Chiovelli, l'incarico di direttore della Direzione generale del personale e degli affari generali;
          all'architetto Ornella Segnalini, l'incarico di direttore della Direzione generale per le infrastrutture stradali.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1464 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 MARZO 2014, N. 34, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE IL RILANCIO DELL'OCCUPAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DELLE IMPRESE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 2208-B)

A.C. 2208-B – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2208-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

      Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

      Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.61, 1.202 e 1.321, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2208-B – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 20 marzo 2014, n.  34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE E DI APPRENDISTATO

Art. 1.
(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine).

      1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n.  368, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 1:
              1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;
              2) il comma 1-bis è abrogato;
              3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.»;
          b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano».

      2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276, i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo dopo le parole: «della somministrazione» sono inserite le seguenti: «di lavoro».

Art. 2.
(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato).

      1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n.  167, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 2:
              1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) forma scritta del contratto e del patto di prova;»;
              2) al comma 1, la lettera i) è abrogata;
              3) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;

          b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo.»;
          c) all'articolo 4, al comma 3, le parole: «, è integrata,» sono sostituite dalle seguenti: «, può essere integrata,».

      2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n.  92, il comma 19 è abrogato.

Capo II
MISURE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO, DI VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Art. 3.
(Elenco anagrafico dei lavoratori).

      1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.  442, le parole: «Le persone» sono sostituite dalle seguenti: «I cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia».
      2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo», sono sostituite con le seguenti: «in qualsiasi ambito territoriale dello Stato».

Art. 4.
(Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. L'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
      2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri:
          a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa;
          b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
          c) nelle ipotesi di godimento di benefìci normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.

      3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.
      4. Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato annualmente sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva.
      5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, le parole: «in quanto compatibile» sono soppresse.
      6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.
(Contratti di solidarietà).

      1. All'articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.  448 e all'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n.  266, a decorrere dall'anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui.».

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2208-B – Modificazioni della Camera

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA

      All'articolo 1:

          al comma 1:
              l'alinea è sostituito dal seguente: «In considerazione della perdurante crisi occupazionale e nelle more dell'adozione di provvedimenti volti al riordino delle forme contrattuali di lavoro, al fine di rafforzare le opportunità di ingresso nel mercato del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione e fermo restando che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n.  368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:»;
              alla lettera a), numero 1), le parole: «o utilizzatore» sono soppresse, le parole: «rapporti di lavoro costituiti» sono sostituite dalle seguenti: «contratti a tempo determinato stipulati», le parole: «ai sensi del presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del presente articolo», le parole: «dell'organico complessivo» sono sostituite dalle seguenti: «del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1o gennaio dell'anno di assunzione» e le parole: «Per le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «Per i datori di lavoro»;
              alla lettera b), le parole: «otto volte» sono sostituite dalle seguenti: «cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi»;
              dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
                  «b-bis) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;
                  b-ter) all'articolo 5, comma 2, le parole: “, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,” sono soppresse;
                  b-quater) all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da: “ai fini del computo” fino a: “somministrazione di lavoro a tempo determinato” sono sostituite dalle seguenti: “ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato”;
                  b-quinquies) all'articolo 5, comma 4-quater, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151, e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine”;
                  b-sexies) all'articolo 5, comma 4-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore del diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell'assunzione”;
                  b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:
      “4-septies. I lavoratori assunti a termine in violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro”;
                  b-octies) all'articolo 10, comma 7, alinea, primo periodo, le parole: “ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis,” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 1, comma 1,”»;

          il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 20:
              1) al comma 4, i primi due periodi sono soppressi e, al terzo periodo, dopo le parole: “della somministrazione” sono inserite le seguenti: “di lavoro”;
              2) il comma 5-quater è abrogato;
          b) all'articolo 21, comma 1, lettera c), le parole: “ai commi 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 3”»;

          dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
     «2-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni del presente capo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta una relazione alle Camere, evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali e l'entità del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di apprendistato, ripartito per fasce d'età, sesso, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo anche conto delle risultanze delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ricavate dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie già previsto dalla legislazione vigente.
      2-ter. La sanzione di cui all'articolo 5, comma 4-septies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.  368, introdotto dalla lettera b-septies) del comma 1 del presente articolo, non si applica per i rapporti di lavoro instaurati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.  368, come modificato dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo.
      2-quater. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n.  54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n.  85, le parole: “fino al 31 luglio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 luglio 2015”».

      All'articolo 2:
          al comma 1:
              alla lettera a), i numeri da 1) a 3) sono sostituiti dai seguenti:
                  «1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
                      “a) forma scritta del contratto e del patto di prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali”;
                  2) al comma 3-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno trenta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro”;
                  3) il comma 3-ter è abrogato»;

              alla lettera b), capoverso 2-ter, dopo le parole: «di formazione» è inserita la seguente: «almeno»;
              la lettera c) è sostituita dalla seguente:
                  «c) all'articolo 4, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Qualora la Regione non provveda a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità per usufruire dell'offerta formativa pubblica ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con quella finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali. La comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608, e successive modificazioni”»;

          dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
     «2-bis. All'articolo 8-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128, dopo le parole: “Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato” sono inserite le seguenti: “che, ai fini del programma sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di età stabiliti dall'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n.  167”».

      Nel capo I, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:
      «Art. 2-bis. – (Disposizioni transitorie). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto.
      2. In sede di prima applicazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.  368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
      3. Il datore di lavoro al quale non si applicano i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 2, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.  368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014. In caso contrario il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale di cui al citato articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n.  368 del 2001».

      All'articolo 3:
          al comma 1:
              le parole: «, comunitari e stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e gli stranieri»;
              sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, la parola: “ammesse” è sostituita dalla seguente: “ammessi”, le parole: “inoccupate, disoccupate, nonché occupate” sono sostituite dalle seguenti: “inoccupati, disoccupati ovvero occupati” e la parola: “inserite” è sostituita dalla seguente: “inseriti”»;
          al comma 2, le parole: «in qualsiasi ambito» sono sostituite dalle seguenti: «in ogni ambito».

      All'articolo 4:
          al comma 1:
              al primo periodo, dopo le parole: «vi abbia interesse» sono inserite le seguenti: «, compresa la medesima impresa,»;
              al secondo periodo, le parole: «L'esito» sono sostituite dalle seguenti: «La risultanza»;

          al comma 2:
              all'alinea, primo periodo, le parole: «sentiti INPS e INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili» e le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
              alla lettera a), dopo le parole: «delle relative denunce retributive» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
              alla lettera b), le parole: «negli archivi» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli archivi» e dopo le parole: «e riconoscimento reciproco,» sono inserite le seguenti: «ed è eseguita»;
          al comma 3, le parole: «servizi e forniture,» sono sostituite dalle seguenti: «servizi e forniture»;
          al comma 4, la parola: «annualmente» è soppressa;
          al comma 5, le parole: «“in quanto compatibile”» sono sostituite dalle seguenti: «“, in quanto compatibile,”»;

          dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      «5-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere»;

          alla rubrica, dopo la parola: «documento» è inserita la seguente: «unico».

      All'articolo 5:
          al comma 1, le parole: «la individuazione dei datori di lavoro beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «la concessione del beneficio» e le parole: «n.  448 e all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «n.  448, come rideterminato dall'articolo»;
          dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
      «1-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al secondo periodo, le parole da: “è del 25 per cento” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “è del 35 per cento.”;
          b) il terzo periodo è soppresso.

      1-ter. Al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e il monitoraggio costante delle risorse impiegate, i contratti di solidarietà sottoscritti ai sensi della normativa vigente sono depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n.  936».

A.C. 2208-B – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

      All'articolo 1:

          al comma 1:
              l'alinea è sostituito dal seguente: «Considerata la perdurante crisi occupazionale e l'incertezza dell'attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare, nelle more dell'adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n.  368, sono apportate le seguenti modificazioni:»;
              alla lettera a), numero 1), le parole: «o utilizzatore» sono soppresse, le parole: «rapporti di lavoro costituiti» sono sostituite dalle seguenti: «contratti a tempo determinato stipulati», le parole: «ai sensi del presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del presente articolo», le parole: «dell'organico complessivo» sono sostituite dalle seguenti: «del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione» e le parole: «Per le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «Per i datori di lavoro»;
              alla lettera b), le parole: «otto volte» sono sostituite dalle seguenti: «cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi»;
              dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
                  «b-bis) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;
                  b-ter) all'articolo 5, comma 2, le parole: “, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,” sono soppresse;
                  b-quater) all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da: “ai fini del computo” fino a: “somministrazione di lavoro a tempo determinato” sono sostituite dalle seguenti: “ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato”;
                  b-quinquies) all'articolo 5, comma 4-quater, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151, e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine”;
                  b-sexies) all'articolo 5, comma 4-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2»;
                  b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i seguenti:
      “4-septies. In caso di violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa:
          a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno;
          b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.

      4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui al comma 4-septies sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2”;
                  b-octies) all'articolo 10, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
        “5-bis. Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono”;
                 b-novies) all'articolo 10, comma 7, alinea, primo periodo, le parole: “ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis,” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 1, comma 1,”»;

          il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 20:
              1) al comma 4, i primi due periodi sono soppressi e, al terzo periodo, dopo le parole: “della somministrazione” sono inserite le seguenti: “di lavoro”;
              2) il comma 5-quater è abrogato;
          b) all'articolo 21, comma 1, lettera c), le parole: “ai commi 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 3”»;

          dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
      «2-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni del presente capo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta una relazione alle Camere, evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali e l'entità del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di apprendistato, ripartito per fasce d'età, sesso, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo anche conto delle risultanze delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ricavate dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie già previsto dalla legislazione vigente.
      2-ter. La sanzione di cui all'articolo 5, comma 4-septies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.  368, introdotto dalla lettera b-septies) del comma 1 del presente articolo, non si applica per i rapporti di lavoro instaurati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.  368, come modificato dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo.
      2-quater. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n.  54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n.  85, le parole: “fino al 31 luglio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 luglio 2015”».

      All'articolo 2:
          al comma 1:
              alla lettera a), i numeri da 1) a 3) sono sostituiti dai seguenti:
                  «1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
                      “a) forma scritta del contratto e del patto di prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali”;
                  2) al comma 3-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro”;
                  3) il comma 3-ter è abrogato»;

              alla lettera b), capoverso 2-ter, dopo le parole: «di formazione» è inserita la seguente: «almeno»;
              dopo la lettera b) è inserita la seguente:
                  «b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
      “2-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali”»;
              la lettera c) è sostituita dalla seguente:
                  «c) all'articolo 4, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014. La comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608, e successive modificazioni”»;

          dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
     «2-bis. All'articolo 8-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128, dopo le parole: “Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato” sono inserite le seguenti: “che, ai fini del programma sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di età stabiliti dall'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n.  167, con particolare riguardo agli studenti degli istituti professionali, ai fini della loro formazione e valorizzazione professionale, nonché del loro inserimento nel mondo del lavoro”».

      Nel capo I, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:
      «Art. 2-bis. – (Disposizioni transitorie). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto.
      2. In sede di prima applicazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.  368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
      3. Il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.  368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole. In caso contrario, il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale di cui al citato articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n.  368 del 2001».

      All'articolo 3:
          al comma 1:
              le parole: «, comunitari e stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e gli stranieri»;
              sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, la parola: “ammesse” è sostituita dalla seguente: “ammessi”, le parole: “inoccupate, disoccupate, nonché occupate” sono sostituite dalle seguenti: “inoccupati, disoccupati ovvero occupati” e la parola: “inserite” è sostituita dalla seguente: “inseriti”»;
          al comma 2, le parole: «in qualsiasi ambito territoriale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «in ogni ambito territoriale dello Stato, o anche tramite posta elettronica certificata (PEC)».

      All'articolo 4:
          al comma 1:
              al primo periodo, dopo le parole: «vi abbia interesse» sono inserite le seguenti: «, compresa la medesima impresa,»;
              al secondo periodo, le parole: «L'esito» sono sostituite dalle seguenti: «La risultanza»;

         al comma 2:
              all'alinea, primo periodo, le parole: «sentiti INPS e INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili» e le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
              alla lettera a), dopo le parole: «delle relative denunce retributive» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
              alla lettera b), le parole: «negli archivi» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli archivi» e dopo le parole: «e riconoscimento reciproco,» sono inserite le seguenti: «ed è eseguita»;
          al comma 3, le parole: «servizi e forniture,» sono sostituite dalle seguenti: «servizi e forniture»;
          al comma 4, la parola: «annualmente» è soppressa;
          al comma 5, le parole: «“in quanto compatibile”» sono sostituite dalle seguenti: «“, in quanto compatibile,”»;

          dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      «5-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere»;

          alla rubrica, dopo la parola: «documento» è inserita la seguente: «unico».

      All'articolo 5:
          al comma 1, le parole: «la individuazione dei datori di lavoro beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «la concessione del beneficio» e le parole: «n.  448 e all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «n.  448, come rideterminato dall'articolo»;
          dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
      «1-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al secondo periodo, le parole da: “è del 25 per cento” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “è del 35 per cento.”;
          b) il terzo periodo è soppresso.

      1-ter. Al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e il monitoraggio costante delle risorse impiegate, i contratti di solidarietà sottoscritti ai sensi della normativa vigente sono depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n.  936».

A.C. 2208-B – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine).

      Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: In considerazione della perdurante crisi occupazionale e nelle more dell'adozione di provvedimenti volti al riordino delle forme contrattuali di lavoro, al fine di rafforzare le opportunità di ingresso nel mercato del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione e fermo restando che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n.  368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:.
1.  100.    Baldelli, Mottola.

      Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: In considerazione della perdurante crisi occupazionale e nelle more dell'adozione di provvedimenti volti a ridurre il numero delle tipologie contrattuali, fermo restando che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro e nei limiti previsti dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n.  368, sono apportate le seguenti modificazioni:.
1.  216.    Di Salvo, Placido, Airaudo.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: devono operare aggiungere le seguenti:, specie quelle di piccole e medie dimensioni.
1.  16.    Fedriga.

      Al comma 1, sostituire le parole: nelle more dell'adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, con le seguenti: e considerato che il lavoro precario produce esclusione sociale in quanto rende incapace i lavoratori di partecipare attivamente alla vita economica e civile e di accedere ai servizi sociali, nelle more dell'adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro il cui obiettivo sia quello di tendere ad eliminare la precarietà.
1.  176.    Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: nelle more dell'adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, con le seguenti: e considerato che il lavoro precario produce esclusione sociale in quanto rende incapace i lavoratori di partecipare attivamente alla vita economica e civile e di accedere ai servizi sociali, nelle more dell'adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione della centralità del contratto a tempo indeterminato.
1.  175.    Placido, Airaudo, Di Salvo.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale con le seguenti: della clausola di flessicurezza per le forme contrattuali di lavoro.
1.  45.    Fedriga.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale con le seguenti: un contratto di lavoro a tempo indeterminato prevedendo una clausola di flessicurezza in termini di orario e mansioni, nell'ottica di incentivare un'occupazione stabile e flessibile.
1.  46.    Fedriga.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: semplificato fino a: contratti di lavoro, con le seguenti: che riduca il numero delle tipologie contrattuali e ribadisca che il contratto a tempo indeterminato è la forma comune.
1.  217.    Placido, Airaudo, Di Salvo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: dei contratti di lavoro che restituisca dignità al lavoro e contrasti la precarietà.
1.  206.    Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: dei contratti di lavoro che elimini tutti i contratti che non garantiscono la dignità dei lavoratori e li privano degli istituti contrattuali offerti dal contratto di lavoro a tempo indeterminato e che introduca il reddito minimo garantito considerando l'evidenza dell'aumento della povertà assoluta.
1.  205.    Di Salvo, Placido, Airaudo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: dei contratti di lavoro che riconosca il lavoro come risorsa primaria e insostituibile del successo delle imprese.
1.  207.    Di Salvo, Placido, Airaudo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: dei contratti di lavoro che miri ad assicurare i diritti di tutti i lavoratori mediante la lotta al precariato e allo sfruttamento del lavoro.
1.  208.    Placido, Airaudo, Di Salvo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: dei contratti di lavoro che assicuri a tutti i lavoratori e le lavoratrici diritti e tutele.
1.  209.    Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: dei contratti di lavoro che elimini i contratti che non garantiscono la dignità dei lavoratori e li privano degli istituti contrattuali offerti dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, tenendo conto che in Italia sono senza reddito da lavoro un milione di famiglie, nuclei al cui interno tutti i componenti attivi, ovvero quelli che partecipano al mercato del lavoro sono disoccupati; di queste mezzo milione corrisponde a coppie con figli, mentre 213 mila sono mono genitore.
1.  210.    Placido, Airaudo, Di Salvo.

      Al comma 1 sopprimere le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro.
*1.  62.    Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Baldassarre.

      Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro.
*1.  155.    Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riduca le tipologie dei contratti esistenti, con la finalità di affermare il principio del rafforzamento dei diritti dei lavoratori e di migliorare i salari per garantire la ripresa del mercato.
1.  215.    Placido, Airaudo, Di Salvo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riduca le tipologie dei contratti esistenti, essendo ormai dimostrato che i contratti precari non fanno aumentare l'occupazione, ma al contrario l'Italia sta toccando, negli ultimi anni, minimi storici per ciò che concerne l'offerta di lavoro, a fronte di una domanda sempre più affamata e consistente, numerosa e disperata.
1.  191.    Placido, Airaudo, Di Salvo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riduca le tipologie dei contratti esistenti, valorizzando il contratto a tempo indeterminato e la stabilità dei rapporti di lavoro, tenuto conto che le opportunità lavorative non aumentano sottraendo garanzie e diritti ai lavoratori, ma facendo crescere i consumi e aumentando gli investimenti.
1. 190. Di Salvo, Placido, Airaudo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riduca le tipologie dei contratti esistenti, a favore del contratto a tempo indeterminato e della stabilità dei rapporti di lavoro, tenuto conto che le opportunità lavorative non sono create dalla possibilità di licenziare liberamente o dalla sottrazione di diritti e garanzie ai lavoratori.
1. 189. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riduca le tipologie dei contratti esistenti, a favore del contratto a tempo indeterminato e della stabilità dei rapporti di lavoro, che assicurino un compenso equo, ovvero proporzionale al tipo di lavoro svolto, in grado di ricompensare le energie profuse.
1. 188. Placido, Airaudo, Di Salvo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riduca le tipologie dei contratti esistenti, a favore del contratto a tempo indeterminato e della stabilità dei rapporti di lavoro, tenuto che del lavoro come diritto e della dignità dei lavoratori.
1. 187. Di Salvo, Placido, Airaudo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riduca le tipologie dei contratti esistenti, a favore del contratto a tempo indeterminato e della stabilità dei rapporti di lavoro, tenuto conto che in Italia poco meno di un terzo della popolazione vive in condizioni prossime alla povertà o all'esclusione sociale.
1. 186. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riduca le tipologie dei contratti esistenti, avendo la tutela dei diritti dei lavoratori come obiettivo.
1. 156. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riduca le tipologie dei contratti esistenti, con la finalità di restituire ai lavoratori diritti e tutele costituzionalmente previste.
1. 157. Di Salvo, Placido, Airaudo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riduca le tipologie dei contratti esistenti, con la finalità di combattere la precarietà del lavoro e restituire ai lavoratori diritti e tutele costituzionalmente garantite.
1. 158. Placido, Airaudo, Di Salvo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riduca le tipologie dei contratti esistenti, con la finalità di aiutare la creazione di lavoro stabile e combattere la precarietà.
1. 159. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: riduca le tipologie dei contratti esistenti e in particolare quelli precari, che contribuiscono a far crescere le iniquità, le differenze tra trattamenti salariali e contribuiscono a determinare una distorta distribuzione della ricchezza.
1. 195. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riduca le tipologie dei contratti esistenti a vantaggio di quelle non precarie, che negli ultimi quindici hanno contribuito a creare disparità nella distribuzione della ricchezza che è molto concentrata nelle mani di pochi, creando terreno fertile all'inasprimento della disuguaglianza, dell'ingiustizia, della netta distinzione tra le classi sociali, che premia chi per nascita appartiene ai ceti abbienti e incoraggia all'espatrio chi possiede capacità e volontà ma non potere economico.
1. 196. Di Salvo, Placido, Airaudo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riduca le tipologie dei contratti esistenti, prediligendo quelle che assicurano rapporti di lavoro stabili e pari garanzie e diritti ai lavoratori, considerato che duemila mila italiani, membri del élite mondiale degli ultraricchi, dispongono di un patrimonio complessivo superiore a 169 miliardi, escluso il valore degli immobili, cioè lo 0,003 per cento della popolazione possiede una ricchezza pari a quella del 4,5 per cento della popolazione italiana totale.
1. 198. Placido, Airaudo, Di Salvo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riduca le tipologie dei contratti esistenti, prediligendo quelle che assicurano rapporti di lavoro stabili e pari garanzie e diritti ai lavoratori, tenuto conto che negli anni in Italia sono cresciute le diseguaglianze nella distribuzione della ricchezza: se vent'anni fa un dirigente guadagnava 3 volte di più di un operaio adesso guadagna 5,6 volte di più; in più, i redditi familiari annui degli operai sono diminuiti del 17,9 per cento, contro il 12 per cento degli impiegati e il 3,7 per cento degli imprenditori; al contrario il reddito dei dirigenti è aumentato dell'1,5 per cento e gli italiani che guadagnano di più, ovvero circa 414 mila contribuenti italiani, hanno redditi netti individuali che volano mediamente sopra i 102 mila euro.
1. 199. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riduca le tipologie dei contratti esistenti, prediligendo quelle che assicurano rapporti di lavoro stabili e pari garanzie e diritti ai lavoratori, tenuto conto che le iniquità sociali sono direttamente connesse al lavoro precario, basti pensare che le coppie senza bambini hanno il 6,2 per cento di probabilità di finire in povertà, contro il 15,7 per cento di chi sceglie di avere dei figli; la nascita del secondo figlio fa aumentare il rischio al 20,6 per cento e quella del terzo al 32,3 per cento e se si hanno figli si rischia di indebitarsi per mutuo, affitti e bollette.
1. 200. Di Salvo, Placido, Airaudo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riduca le tipologie dei contratti esistenti, prediligendo quelle che assicurano rapporti di lavoro stabili e pari garanzie e diritti ai lavoratori, tenuto conto che le iniquità sociali sono direttamente connesse al lavoro precario e che i residenti del Sud Italia rischiano di finire in povertà tre volte di più rispetto ai residenti del Nord e inoltre che il rischio di indebitarsi al Sud è del 18 per cento, al Nord del 10,4 per cento e al Centro del 12 per cento.
1. 201. Placido, Airaudo, Di Salvo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con le seguenti: che riduca le tipologie dei contratti esistenti, prediligendo quelle che assicurano rapporti di lavoro stabili e pari garanzie e diritti ai lavoratori e garantendo un reddito minimo.
1. 202. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riduca le tipologie dei contratti esistenti, favorendo quelle che assicurano lavoro stabile, ricordando che i dieci uomini più ricchi del Paese dispongono di un patrimonio di circa 75 miliardi di euro, pari a quello di quasi 500mila famiglie operaie messe insieme.
1. 197. Di Salvo, Placido, Airaudo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che abbia l'obiettivo di ridurre le tipologie dei contratti, di combattere la precarietà che ha prodotto un impoverimento dei lavoratori, un clima di generale insoddisfazione e non ha aiutato la crescita dell'occupazione, né ha prevenuto o ridotto la crisi produttiva in corso.
1. 168. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riduca le tipologie dei contratti esistenti, con la finalità di aiutare la creazione di lavoro stabile e combattere la precarietà, affermando il principio che la flessibilità non può coincidere con la riduzione dei diritti dei lavoratori.
1. 160. Di Salvo, Placido, Airaudo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riduca le tipologie dei contratti esistenti, con la finalità di affermare il principio che la flessibilità non riduca i diritti dei lavoratori.
1. 161. Placido, Airaudo, Di Salvo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riduca le tipologie dei contratti esistenti, con la finalità di affermare il principio del rafforzamento dei diritti dei lavoratori e di combattere la precarietà che non aiuta le imprese a produrre meglio e di più.
1. 162. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riduca le tipologie dei contratti esistenti, con la finalità di affermare il principio del rafforzamento dei diritti dei lavoratori e di combattere la precarietà che produce un danno alle imprese.
1. 163. Di Salvo, Placido, Airaudo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riduca le tipologie dei contratti esistenti, con la finalità di affermare il principio del rafforzamento dei diritti dei lavoratori e di migliorare i salari per garantire la ripresa economica.
1. 164. Di Salvo, Placido, Airaudo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riduca le tipologie dei contratti esistenti, con la finalità di affermare il principio del rafforzamento dei diritti dei lavoratori e di migliorare i salari per favorire il rilancio dei consumi.
1. 165. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riduca le tipologie dei contratti, con la finalità di aiutare le imprese e i lavoratori.
1. 166. Di Salvo, Placido, Airaudo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riduca il numero delle tipologie di contratti e persegua la lotta alle disuguaglianza e alla eccessiva differenza retributiva a parità di attività lavorativa svolta.
1. 180. Di Salvo, Placido, Airaudo.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: con la previsione fino a: contratti di lavoro con le seguenti: che riduca le tipologie contrattuali e la precarietà dei rapporti di lavoro, ferma restando la conferma del contratto a tempo indeterminato come forma comune dei contratti di lavoro.
1. 218. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che abbia l'obiettivo di ridurre le tipologie dei contratti, ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, favorire la stabilità dei rapporti di lavoro mediante la rivalutazione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
1. 167. Placido, Airaudo, Di Salvo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che elimini tutti i contratti che non garantiscono la dignità dei lavoratori e li privano degli istituti contrattuali garantiti dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.
1. 169. Di Salvo, Placido, Airaudo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che contenga il principio che la crisi delle aziende italiane non dipende dall'assicurare garanzie e tutele ai lavoratori mediante contratti stabili.
1. 170. Placido, Airaudo, Di Salvo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che contenga il principio che la crisi delle aziende italiane non dipende dalla necessità di assicurare diritti e tutele ai lavoratori.
1. 171. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che affermi che le esigenze delle imprese e il dover garantire diritti e tutele ai lavoratori non sono in contrapposizione.
1. 172. Di Salvo, Placido, Airaudo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che affermi che la fortuna produttiva e commerciale delle imprese italiane è dovuta in egual misura dalla capacità degli imprenditori e del management e dei lavoratori a cui vanno assicurati diritti e tutele.
1. 173. Placido, Airaudo, Di Salvo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riconosca la centralità del contributo dei lavoratori al successo delle imprese italiane e garantisca loro diritti e tutele.
1. 174. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riaffermi la centralità del contratto a tempo indeterminato a salvaguardia dei lavoratori e del mercato del lavoro.
1. 150. Di Salvo, Placido, Airaudo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riaffermi l'importanza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per la realizzazione di un mercato stabile e che abbia come obiettivo il bene del Paese e dei suoi cittadini.
1. 151. Placido, Airaudo, Di Salvo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riaffermi l'importanza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riducendo il numero di contratti precari che nella loro decennale applicazione non hanno determinato un aumento dell'occupazione totale.
1. 152. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riaffermi l'importanza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riducendo il numero delle tipologie di contratti e risolva il problema della precarietà nel mondo del lavoro.
1. 153. Di Salvo, Placido, Airaudo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che riaffermi l'importanza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per lottare contro la precarietà riduca il numero delle tipologie di contratti e assicuri ai lavoratori e alle lavoratrici, in ogni contratto, il godimento di tutti gli istituti contrattuali.
1. 154. Placido, Airaudo, Di Salvo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che ponga i diritti dei lavoratori come fulcro dei processi produttivi.
1. 177. Di Salvo, Placido, Airaudo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che garantisca a tutti i lavoratori e le lavoratrici le medesime garanzie e istituti contrattuali, a prescindere dalla tipologia di contratto.
1.  178.    Placido, Airaudo, Di Salvo.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che ponga un limite alla precarietà del lavoro che miete vittime tra tutte le fasce della popolazione, ma in maggior misura tra i giovani, le donne e le altre fasce deboli dell'associazione.
1.  179.    Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: che dia attuazione all'articolo 36, comma 1, della Costituzione, secondo il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
1.  185.    Placido, Airaudo, Di Salvo.

      Al comma 1 sostituire le parole: in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, con le seguenti: di misure che favoriscano il superamento della precarietà del lavoro e l'adozione di ogni iniziativa utile a favorire le pari opportunità nel lavoro.
1.  55. Bechis, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Baldassarre.

      Al comma 1 sostituire le parole: in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, con le seguenti: di misure che favoriscano il superamento della precarietà del lavoro ed il riequilibrio del patto generazionale tra lavoratori,.
1.  57. Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Baldassarre, Rizzetto, Bechis, Rostellato, Ciprini.

      Al comma 1 sostituire le parole: in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, con le seguenti: di misure che favoriscano il superamento della precarietà del lavoro, la tutela delle lavoratrici madri,.
1.  58. Ciprini, Bechis, Rostellato, Rizzetto, Cominardi, Chimienti, Baldassarre, Tripiedi.

      Al comma 1 sostituire le parole: in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, con le seguenti: di misure che favoriscano il superamento della precarietà del lavoro,.
1.  59. Ciprini, Bechis, Rostellato, Rizzetto, Cominardi, Chimienti, Baldassarre, Tripiedi.

      Al comma 1 sostituire le parole: in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, con le seguenti: di tipologie contrattuali che favoriscano l'adozione di meccanismi di premialità retributiva per i contratti precari a tempo.
1.  60. Ciprini, Bechis, Rostellato, Rizzetto, Cominardi, Chimienti, Baldassarre, Tripiedi.

      Al comma 1 sostituire le parole: in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro con le seguenti: di misure che favoriscano il superamento della precarietà del lavoro e l'adozione di un reddito di cittadinanza.
1.  61. Bechis, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Chimienti, Tripiedi.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: a protezione crescente con le seguenti: di flexicurity.
1.  1. Fedriga.

      Al comma 1, lettera b-sexies) sostituire le parole: espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2, con le seguenti: richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2, ed espressamente sottoscritto.
1.  220. Di Salvo, Placido, Airaudo.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b-septies.
*  1.  51. Baldelli, Mottola.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b-septies.
*  1.  63. Tripiedi, Baldassarre, Chimienti, Rostellato.

      Al comma 1, sostituire la lettera b-septies) con la seguente:
          b-septies)
all'articolo 5 dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:
      4-septies: i lavoratori assunti a termine in violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1 sono considerati lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro.
1.  64. Rizzetto, Rostellato, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Baldassarre.

      Al comma 1, sostituire la lettera b-septies) con la seguente:
          b-septies)
all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:
      4-septies. Le assunzioni con contratti a termine in violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinati con contratto a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro.
1.  230. Placido, Airaudo, Di Salvo.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-septies) sostituire le parole da: per ciascun lavoratore fino alla fine del capoverso con le seguenti: il datore di lavoro, al momento della cessazione del rapporto, è tenuto a corrispondere al prestatore di lavoro un'indennità pari a due giorni di retribuzione per ciascun mese, o frazione di mese superiore a quindici giorni, di durata del rapporto di lavoro.
1.  26. Fedriga.

      All'articolo 1, comma 1, lettera b) septies, capoverso 4-septies sopprimere la lettera a), conseguentemente alla lettera b), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.
1.  400. Baldelli, Mottola.

      All'articolo 1, comma 1, lettera b)septies, capoverso 4-septies, a lettera a).
1.  411. Baldelli, Mottola.

      Al comma 1, lettera b-septies), a capoverso 4-septies: lettera a), sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 100 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera b) sostituire le parole: pari al 50 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 200 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro.
1.  231.    Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-septies: lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 100 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera b) sostituire le parole: pari al 50 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 190 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro.
1.  232.    Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-septies), lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 100 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera b) sostituire le parole: pari al 50 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 180 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro.
1. 233. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-septies), lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 100 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera b) sostituire le parole: pari al 50 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 170 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro.
1. 234. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-septies), lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 100 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera b) sostituire le parole: pari al 50 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 160 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro.
1. 235. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-septies), lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 100 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera b) sostituire le parole: pari al 50 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 150 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro.
1. 236. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-septies), lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 90 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera b) sostituire le parole: pari al 50 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 100 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro.
1. 237. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-septies), lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari all'80 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera b) sostituire le parole: pari al 50 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 100 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro.
1. 238. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-septies), lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 70 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera b) sostituire le parole: pari al 50 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 100 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro.
1. 239. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-septies), lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 60 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera b) sostituire le parole: pari al 50 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 100 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro.
1. 240. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-septies), lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 50 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera b) sostituire le parole: pari al 50 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 100 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro.
1. 300. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 99 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 250. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 98 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 251. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 97 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 252. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 96 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 253. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 95 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 254. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 94 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 255. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 93 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 256. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 92 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 257. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 91 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 258. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari all'89 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 259. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari all'88 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 260. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari all'87 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 261. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari all'86 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 262. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari all'85 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 263. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari all'84 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 264. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari all'83 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 265. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari all'82 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 266. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari all'81 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 267. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 79 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 268. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 78 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 269. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 77 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 270. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 76 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 271. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 75 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 272. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 74 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 273. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 73 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 274. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 72 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 275. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 71 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 276. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 69 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 277. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 68 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 278. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 67 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 279. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 66 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 280. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 65 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 281. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 64 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 282. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 63 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 283. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 62 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 284. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 61 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 285. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 59 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 286. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 58 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 287. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 57 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 288. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 56 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 289. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 55 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 290. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 54 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 291. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 53 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 292. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 52 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 293. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), al capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: pari al 51 per cento della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro;.
1. 294. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-septies), lettera a), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
1. 27. Fedriga.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-septies), lettera a), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: venti giorni.
1. 28. Fedriga.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-septies), lettera a), sostituire la parola: se con le seguenti: qualora.
1. 310. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-septies), lettera a), sostituire la parola: in violazione con le seguenti: violando il.
1. 313. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-septies), lettera a), dopo la parola: percentuale aggiungere la seguente: imposto.
1. 314. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-septies), lettera a), dopo la parola: percentuale aggiungere la seguente: stabilito.
1. 315. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-septies), lettera a), sostituire le parole: non sia superiore a uno con le seguenti: non superi l'unità;
1. 316. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-septies), lettera a), sostituire la parola: sia superiore con le seguenti: risulti superiore;
1. 312. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-septies, lettera a) sostituire le parole: superiore a uno con le seguenti: superiore a tre.

      Conseguentemente, alla lettera b) sostituire le parole: superiore a uno con le seguenti: superiore a tre.
1. 410. Baldelli, Mottola.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-septies), lettera a), sostituire le parole: a uno con le seguenti: ad una unità;
1. 311. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-septies), lettera b), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 25 per cento.
1. 29. Fedriga.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-septies), lettera b), sostituire le parole: superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro con le seguenti: di durata del rapporto di lavoro.
1. 320. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-septies), lettera b), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: venti giorni.
1. 30. Fedriga.

      Al comma 1, lettera b-septies), dopo il capoverso 4-septies aggiungere il seguente:
      4-septies 1). Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 4-septies, provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.  124, come sostituito dall'articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n.  183, che trasmettono il rapporto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.  689, alla direzione del lavoro territorialmente competente.
1. 80. Rizzetto, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Rostellato, Bechis, Chimienti, Baldassarre.

      Al comma 1, lettera b-septies), sostituire il capoverso 4-octies con il seguente: Le entrate derivanti dalle sanzioni di cui al comma 4-septies) sono destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, in aggiunta a quanto previsto dal comma 65 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n.  92, e successive modificazioni ed integrazioni.
1. 25. Fedriga.

      Al comma 1, lettera b-septies) capoverso 4-octies, dopo le parole: 4-septies aggiungere le seguenti: sono destinati alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi culturali rivolti a giovani fino a 29 anni di età, e.
1. 74. Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Baldassarre, Chimienti, Bechis, Rostellato.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-octies, dopo le parole: 4-septies aggiungere le seguenti: sono destinati a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, e.
1. 75. Baldassarre, Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Rizzetto, Bechis, Rostellato, Chimienti.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-octies, dopo le parole: 4-septies aggiungere le seguenti: sono destinati a progetti di sviluppo di start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, a 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, a. 221, e.
1. 76. Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Bechis, Rostellato.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-octies, dopo le parole: 4-septies aggiungere le seguenti: sono utilizzate per incrementare di un punto percentuale l'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori a tempo determinato, destinando un terzo dell'importo derivante dall'incremento della predetta aliquota per la formazione dei lavoratori a tempo determinato, ai fini del loro reinserimento, e.
1. 79. Baldassarre, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Rizzetto, Rostellato, Bechis, Chimienti.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-octies, aggiungere in fine le parole: e destinati all'assunzione in apprendistato dei lavoratori in mobilità, nonché dei lavoratori beneficiari di prestazioni di disoccupazione, assicurazione sociale per l'impiego ASpI e mini ASpI, cassa integrazione guadagni straordinaria, cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, anche in deroga.
1. 420. Baldelli, Mottola.

      Al comma 1, lettera b-septies), capoverso 4-octies, aggiungere in fine le parole: e destinati alla detassazione degli oneri contributivi e previdenziali per i datori di lavoro che assumono giovani al primo impiego o disoccupati in età compresa tra 16 e 29 anni.
1. 421. Baldelli, Mottola.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b-octies).
1. 24. Fedriga.

      Al comma 1, lettera b-octies) aggiungere in fine le seguenti parole:, tuttavia a partire dal trentasettesimo mese la retribuzione mensile o quella totale residua dei ricercatori è incrementata del 20 per cento per cento fino al termine del contratto.
1. 321. Di Salvo, Placido, Airaudo.

ART. 2.
(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato).

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: cinque.
2. 100. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: sei.
2. 101. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: sette.
2. 102. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: otto.
2. 103. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: nove.
2. 104. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: dieci.
2. 105. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: undici.
2. 106. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: dodici.
2. 107. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: tredici.
2. 108. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: quattordici.
2. 109. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: quindici.
2. 110. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: sedici.
2. 111. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: diciassette.
2. 112. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: diciotto.
2. 113. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: diciannove.
2. 114. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: venti.
2. 13. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: ventuno.
2. 116. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: ventidue.
2. 117. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: ventitré.
2. 118. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: ventiquattro.
2. 119. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: venticinque.
2. 120. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: ventisei.
2. 121. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: ventisette.
2. 122. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: ventotto.
2. 123. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: ventinove.
2. 124. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: settanta.
2. 200. Baldelli, Mottola.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: trenta.
2. 12. Placido, Airaudo, Di Salvo.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: trentuno.
2. 125. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: trentadue.
*  2. 14. Chimienti, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Tripiedi, Bechis, Cominardi.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: trentadue.
*  2. 126. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: trentatré.
2. 127. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: trentaquattro.
2. 128. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: trentacinque.
2. 129. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: trentasei.
2. 130. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: trentasette.
2. 131. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: trentotto.
2. 132. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: trentanove.
2. 133. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: quaranta.
2. 134. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: quarantuno.
2. 135. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: quarantadue.
2. 136. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: quarantatré.
2. 137. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: quarantaquattro.
2. 138. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: quarantacinque.
2. 139. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: quarantasei.
2. 140. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: quarantasette.
2. 141. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: quarantotto.
2. 142. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: quarantanove.
2. 143. Airaudo, Di Salvo, Placido.

      Al comma 1, lettera b-bis), capoverso 2-quater), sostituire le parole da: associazioni fino a: nazionale con le seguenti: da tutte le associazioni di datori e prestatori di lavoro, ad eccezione di Confindustria, CGIL, CISL e UIL.
2. 16. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Baldassarre, Rizzetto, Rostellato, Bechis, Chimienti.

      Al comma 1, lettera b-bis), capoverso 2-quater), dopo le parole: sul piano nazionale aggiungere le seguenti: e/o territoriale.
2. 3. Fedriga.

      Al comma 1, lettera b-bis) capoverso 2-quater), sostituire le parole: possono prevedere con le seguenti: non possono prevedere.
2. 17. Rostellato, Ciprini, Bechis, Cominardi, Rizzetto, Chimienti, Baldassarre.

      Al comma 1, lettera b-bis), capoverso comma 2-quater), sostituire le parole da: anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali con le seguenti: al fine di promuovere, in coerenza con le linee di indirizzo dell'Unione europea, l'apprendimento permanente attraverso le seguenti azioni:
          a) sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento;
          b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;
          c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.
2. 18. Chimienti, Rizzetto, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Ciprini, Rostellato, Bechis.

ART. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).

      Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dalla, con le seguenti: successivamente alla data di.
2-bis. 2. Di Salvo, Placido, Airaudo.

      Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dalla, con le parole: a partire dalla.
2-bis. 3. Di Salvo, Placido, Airaudo.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: applicabile nell'azienda con la seguente: nazionale.
2-bis. 1. Di Salvo, Placido, Airaudo.